FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

ALLEGATO

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 176

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, PARENTELA

Disposizioni in materia di tutela della salute dei minori dai rischi alimentari

Presentata il 23 marzo 2018

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  Onorevoli Colleghi! — L'obesità rappresenta il più comune disordine nutrizionale nel mondo occidentale e la sua prevalenza è in progressivo aumento, tanto da indurre l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) a utilizzare la definizione di pandemia. I bambini in sovrappeso od obesi, tra 0 e 5 anni di età, censiti a livello mondiale dall'OMS, sono aumentati da 31 milioni nel 1990 a 44 milioni nel 2012. Le tendenze del fenomeno indicano quindi un rapido aumento e a livello globale nel 2025 si stima che i bambini con tale disturbo potranno raggiungere circa 70 milioni, la maggior parte dei quali sarà concentrata nei Paesi in via di sviluppo.
  La dieta non sana è uno dei principali fattori di rischio per le malattie non trasmissibili, come l'obesità, e i rischi presentati da una cattiva alimentazione iniziano già durante l'infanzia, accumulandosi poi nel corso della vita. In Europa obesità e sovrappeso sono responsabili della spesa sanitaria per una quota che può arrivare fino all'8 per cento della spesa sanitaria totale per costi diretti.
  L'industria alimentare, in questo scenario, può svolgere un ruolo attivo nel contrastare l'insorgere dell'obesità, riducendo i grassi, gli zuccheri e i sali negli alimenti e anche prevedendo un marketing responsabile con un'attenzione particolare verso bambini e adolescenti.
  Le forme di marketing alimentare rivolte ai bambini sono molto diffuse a livello planetario. La pubblicità televisiva, in particolare, influenza moltissimo i bambini nelle preferenze alimentari, non solo come consumatori da blandire ed educare, ma anche come canale tra il mercato del consumo e la famiglia: secondo alcune ricerche statunitensi nel 2004 i minori da 4 a 12 anni di età hanno determinato le spese degli adulti per una quota pari a 330 miliardi di dollari e hanno influenzato tali spese per una quota pari a ulteriori 340 miliardi di dollari.
  In Italia, né il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, né la legge n. 122 del 1998, né la successiva legge Gasparri, né il più recente Codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, hanno dettato disposizioni specificamente rivolte alla regolamentazione della pubblicità di prodotti alimentari. Infatti, i citati provvedimenti legislativi e autoregolamentari non si sono mai preoccupati dei danni derivanti dalla proposizione mediatica di modelli alimentari scorretti, nella convinzione che fosse sufficiente tutelare bambini e adolescenti dagli spot dei prodotti da fumo e delle bevande alcoliche. Pertanto, si fa riferimento alle normative dell'Unione europea che definiscono princìpi, parametri minimi e disposizioni specifiche a tutela dei minori, come il divieto di inserire la pubblicità nei programmi di cartoni animati.
  Nel nostro Paese, tuttavia, si sono riscontrati numerosi casi di violazione evidente di tali disposizioni europee, come la trasmissione di spot durante programmi di cartoni animati e la pubblicizzazione di birra o di bevande analcoliche energetiche con alto tenore di caffeina nella fascia protetta.
  Nel maggio 2010, l'OMS, nel corso della terza Assemblea mondiale della sanità (AMS), ha approvato alcune raccomandazioni sulla commercializzazione di prodotti alimentari e di bevande non alcoliche ai minori (risoluzione AMS 63.14). Dalla risoluzione si evince che nel settore privato sono già stati compiuti dei passi verso la riduzione della commercializzazione di alimenti ad alto contenuto di grassi saturi, acidi grassi trans, zuccheri liberi o di sale e di bevande non alcoliche ai bambini e che in molti Paesi membri dell'OMS sono già in vigore alcune norme applicate al marketing alimentare rivolto ai bambini. In Australia, per esempio, è vietata la pubblicità diretta ai giovani di età inferiore a quattordici anni, in Olanda il limite è portato a dodici anni e in Svezia i personaggi dei cartoon non possono pubblicizzare alimenti per bambini. Tuttavia, vi sarebbero rilevanti lacune legislative. La stessa OMS avrebbe individuato una serie di mancanze legislative a livello globale su molti aspetti: in primo luogo, riscontrando forti differenze tra gli Stati e, in secondo luogo, constatando la presenza di alcune linee guida nazionali poco efficaci su contenuti e forme delle campagne di marketing rivolte ai bambini. Allo stesso tempo è stata appurata, in molti Stati, l'assenza di regolamenti e di leggi che disciplinino le promozioni e le sponsorizzazioni di alimenti nelle scuole e via internet.
  In Italia solo alcune regioni, tra cui il Piemonte e la Campania, in assenza di una normativa nazionale, hanno proposto o stanno discutendo nel merito l'introduzione di norme a tutela di una sana alimentazione dei minori, a partire dalle scuole.
  La grande diffusione dei distributori automatici, presso i quali procedono all'acquisto 23 milioni di italiani tra i quali ben 10 milioni regolarmente, necessita di un'innovazione e di una regolamentazione più rigide, soprattutto nei luoghi frequentati da bambini, che puntino a privilegiare prodotti naturali, di stagione e made in Italy, con obiettivi salutistici ma anche di formazione.
  Il percorso per combattere il sovrappeso e l'obesità, in particolare quella infantile, per giungere a uno stile di vita corretto, infine, non può non passare anche attraverso l'educazione alimentare e motoria nella scuola. L'ambiente scolastico è, infatti, il luogo in cui la maggior parte dei bambini e degli adolescenti trascorre buona parte della giornata; le sue finalità educative, le regole organizzative e la scansione della vita scolastica si prestano alla realizzazione di interventi di promozione della salute, anche perché è noto che la popolazione tra i 4 e i 13 anni di età è particolarmente recettiva, ma purtroppo queste materie sono spesso tralasciate e non trovano sufficiente spazio nella scuola italiana, anche se molte regioni, tra cui il Piemonte, l'Emilia Romagna e la Campania, si sono attivate e hanno impostato programmi interessanti e funzionanti.
  Anche le famiglie sono chiamate in questo quadro a una partecipazione collaborativa sui temi dell'educazione alimentare; l'influenza che la famiglia esercita sul comportamento alimentare di bambini e ragazzi è determinante e l'eventuale mancanza di interazione tra famiglie e scuola può sottoporre i giovani a stimoli a volte contrastanti, generando in loro confusione e incertezza.
  Per quanto premesso si ritiene opportuno proporre, nel quadro normativo nazionale, un provvedimento «ombrello», che contribuisca a tutelare la salute dei minori, soprattutto nei luoghi da essi più frequentati, oltre a dare supporto e stimolo alla regolamentazione a livello regionale.
  Nel dettaglio la presente proposta di legge è costituita da otto articoli:

   l'articolo 1 stabilisce lo scopo della legge: garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e di bevande somministrati nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, anche mediante distributori automatici, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita e le modalità con cui raggiungerli.

  L'articolo 2 dispone l'applicazione a livello nazionale degli standard nutrizionali per i pasti scolastici, stabiliti nell'allegato A annesso alla legge.
  L'articolo 3 dispone l'applicazione a livello nazionale degli standard nutrizionali per i cibi erogati attraverso distributori automatici ai minori, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, stabiliti dall'allegato B annesso alla legge. Stabilisce, inoltre, l'obbligo per questi alimenti di riportare l'etichetta nutrizionale e di rendere disponibili materiali informativi accanto ai distributori, oltre che attribuire ai Ministri competenti l'onere di adottare un regolamento attuativo che individui nelle scuole le figure responsabili dell'attuazione delle disposizioni. Istituisce, infine, un tavolo tecnico che aggiorni gli standard nutrizionali di cui agli allegati A e B.
  L'articolo 4 promuove iniziative di sensibilizzazione dei media, volte a una maggiore tutela dei minori nei riguardi della pubblicità a essi rivolta, messe in atto dal Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 5 promuove l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, attraverso percorsi rivolti ad alunni e a docenti, uniformandosi alla media degli standard degli altri Paesi europei.
  L'articolo 6 stabilisce che il Ministero della salute individui azioni di sensibilizzazione e di informazione da divulgare attraverso campagne pubblicitarie (televisione, radio, web, carta stampata), finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione, in modo particolare da parte dei minori. Il Ministero predispone anche un programma sperimentale di sostegno alla pianificazione degli acquisti familiari di prodotti alimentari e le relative coperture finanziarie.
  L'articolo 7 prevede una collaborazione intergovernativa al fine di porre in essere iniziative per ridurre l'impatto della commercializzazione transfrontaliera sulla salute dei minori residenti in Italia.
  L'articolo 8 stabilisce le sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni della legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità di attuazione).

  1. La presente legge, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente e delle prerogative e competenze regionali in materia di organizzazione scolastica, reca disposizioni per garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e di bevande somministrati nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, anche mediante distributori automatici, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori e di prevenire, a lungo termine, l'insorgenza delle malattie acute e cronico-degenerative correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
  2. Le finalità di cui al comma 1 sono attuate mediante l'individuazione di standard specifici per alimenti e per bevande somministrati dalle mense scolastiche e attraverso distributori automatici, la regolamentazione delle tecniche di promozione commerciale dei prodotti alimentari rivolti ai minori, l'educazione alimentare e motoria, la formazione professionale dei docenti, azioni di sensibilizzazione e di informazione della popolazione, interventi di sostegno alla pianificazione degli acquisti familiari di prodotti alimentari.

Art. 2.
(Standard nutrizionali ed organolettici per pasti scolastici).

  1. Al fine di favorire il riequilibrio energetico nei pasti somministrati nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in accordo con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, è disposta l'applicazione a livello nazionale degli standard nutrizionali di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
  2. Le amministrazioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 1, oltre alla osservanza degli standard di cui all'allegato A, individuano figure aventi lo specifico compito di effettuare controlli a campione sulla qualità organolettica dei pasti somministrati. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce con proprio decreto le modalità con le quali individuare le predette figure e le loro prerogative.

Art. 3.
(Standard nutrizionali di alimenti e bevande per distributori automatici).

  1. È ammessa la somministrazione ai minori, nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso distributori automatici o mediante bar interni alla scuola, di alimenti e di bevande conformi agli standard di cui all'allegato B annesso alla presente legge.
  2. Al fine di educare e di orientare i minori verso scelte alimentari sane dal punto di vista nutrizionale, i distributori automatici nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, devono:

   a) fornire prodotti che riportano l'etichettatura nutrizionale;

   b) rendere disponibili presso i distributori automatici materiali informativi nonché elenchi degli ingredienti e delle caratteristiche nutrizionali dei prodotti offerti.

  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua, con proprio regolamento, tra le figure operanti nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, gli addetti al controllo delle disposizioni relative ai distributori automatici di cui al comma 2, nonché le prerogative ad essi attribuite.
  4. È istituito presso il Ministero della salute un Tavolo interdisciplinare, composto da un funzionario di ciascuno dei seguenti Ministeri: della salute, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali nonché dello sviluppo economico, con la finalità di aggiornare e di revisionare, ogni volta che lo ritenga opportuno ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari, gli standard nutrizionali di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge. Non è previsto alcun compenso per i membri del Tavolo interdisciplinare.

Art. 4.
(Iniziative di sensibilizzazione dei mezzi di informazione).

  1. Il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto e in coordinamento con la normativa nazionale e dell'Unione europea vigente, promuove iniziative di sensibilizzazione dei mezzi di informazione volte a una maggiore tutela dei minori nei riguardi della pubblicità a essi rivolta, prevedendo la diffusione di notizie sui rischi legati al consumo degli alimenti e delle bevande contenenti un elevato apporto totale per porzione di lipidi, di grassi transgenici, di oli vegetali, di zuccheri semplici aggiunti, di sodio, di nitriti o di nitrati utilizzati come additivi, di zuccheri semplici e di dolcificanti, di teina, di caffeina, di taurina e di sostanze simili.

Art. 5.
(Educazione alimentare e motoria).

  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, promuove l'educazione alimentare e motoria nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, attraverso:

   a) percorsi di educazione alimentare e motoria per alunni, inseriti in modo coordinato nelle attività didattiche e formative dei minori e contenenti informazioni su: apparato digerente e gusto, princìpi e funzioni nutrizionali, etichette, funzione sociale del cibo, piramide alimentare, suddivisione dei pasti, conservazione degli alimenti, provenienza degli alimenti, importanza dei prodotti tipici, biologici, a chilometro zero e a chilometro utile, rischi legati ad alimenti e a bevande non conformi agli standard nutrizionali di cui all'allegato A annesso alla presente legge, stile di vita attivo, piramide dell'attività fisica, apparato locomotore e attività sportiva;

   b) percorsi di formazione professionale per docenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado in materia di educazione alimentare e motoria, inseriti in modo coordinato nel normale percorso di aggiornamento professionale previsto per tali docenti senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, con proprio decreto, l'obbligo minimo di tre ore settimanali di educazione motoria e fisica nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in conformità alla media degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Art. 6.
(Azioni di sensibilizzazione, informazione e trasparenza).

  1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dello sviluppo economico, individua azioni di sensibilizzazione e di informazione in tutto il territorio nazionale, da divulgare attraverso campagne pubblicitarie televisive, radiofoniche, su web e su carta stampata, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione, in modo particolare da parte dei minori, in conformità alle finalità della presente legge.
  2. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dello sviluppo economico, predispone un programma sperimentale biennale di sostegno alla pianificazione degli acquisti familiari di prodotti alimentari in funzione dei pasti, da attuare nei modi e nei tempi stabiliti dallo stesso Ministero della salute.
  3. Le amministrazioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenute ad esporre nella bacheca di istituto l'elenco completo dei fornitori alimentari suddivisi per categorie merceologiche acquistate, da aggiornare ogni tre mesi.

Art. 7.
(Collaborazione intergovernativa).

  1. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente e degli accordi già stipulati, prevede una collaborazione intergovernativa per attuare iniziative, anche legislative, al fine di ridurre l'impatto della commercializzazione transfrontaliera di alimenti sulla salute dei minori residenti in Italia e di coordinare le politiche che disciplinano la distribuzione di alimenti e di bevande nei luoghi aperti al pubblico accessibili ai minori.

Art. 8.
(Sanzioni).

  1. Salvo che il fatto non costituisca reato, i responsabili delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che non provvedano all'applicazione degli standard nutrizionali di cui agli allegati A e B annessi alla presente legge o che non espongano l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 6, comma 3, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.600 euro a 9.500 euro.

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Allegato A
(Articolo 2)

Standard nutrizionali per la ristorazione scolastica.

Standard per la ripartizione calorica dei pasti

  Pasti

  Percentuali

  Colazione

  15-20%

  Merenda mattino

  5%

  Pranzo

  35-40%

  Merenda pomeriggio

  5-10%

  Cena

  30-35%

Standard dei principali nutrienti

Apporti raccomandati per il pranzo

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

  Energia (kcal) corrispondente al 35 per cento
  dell'energia giornaliera

  440-640

  520-810

  700-830

  Proteine (g) corrispondenti al 10-15 per cento
  dell'energia del pasto

  11-24

  13-30

  18-31

  con rapporto tra proteine animali e vegetali: 0,66

  Grassi (g) corrispondenti al 30 per cento
  dell'energia del pasto

  15-21

  18-27

  23-28

  di cui saturi (g)

  5-7

  6-9

  8-9

  Carboidrati (g) corrispondenti al 55-60 per cento
  dell'energia del pasto

  60-95

  75-120

  95-125

  di cui zuccheri semplici (g)

  11-24

  13-30

  18-31

  Ferro (mg/)

  5

  6

  9

  Calcio (mg/)

  280

  350

  420

  Fibra (g/)

  5

  6

  7,5

  I livelli di assunzione raccomandati giornalieri di energia e nutrienti (LARN) sono diversificati per sesso, età e livelli di attività fisica. Nella tabella, relativa al pranzo, i valori minimi e massimi per ciascuna fascia scolastica sono calcolati sulla base degli apporti energetici raccomandati inferiori e superiori di ogni gruppo e tengono conto principalmente dell'età (Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica).

Standard grammature di riferimento

Pranzo

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

  Pasta per primi in brodo/
  in passati verdura, legumi

  25-30/
  20-25

  35-40/
  25-30

  40-50/
  35-40

  Pasta di semola, riso, mais, orzo eccetera per primi asciutti/
  Pasta secca all'uovo

  50-60/
  45-55

  70-80/
  55-65

  80-100/
  65-75

  Pasta all'uovo ripiena

  120

  140

  160

  Legumi secchi per passati e sughi

  25-30

  30-35

  35-40

  Carne o pesce (per ragù)

  20-25

  25-30

  30-35

  Parmigiano (per primi)

  6-7

  7-8

  8-9

  Carne

  50-60

  60-70

  70-80

  Prosciutto

  25-30

  30-35

  35-40

  Pesce

  60-70

  80-100

  100-150

  Uovo (unità)

  1

  1

  1

  Formaggio fresco molle

  50-60

  60-70

  80-100

  Mozzarella, caciotta

  40-50

  70-80

  80

  Contorni

  100

  150-200

  200-250

  Verdura cruda a foglia

  40

  50

  60

  Patate

  100-120

  140-160

  160-200

  Olio extravergine di oliva (totale pasto)

  12-15

  15-18

  18-20

  Pane

  40

  50

  60

  Frutta fresca

  150

  150-200

  200

Merende

Scuola dell'infanzia

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

  Latte

  150

  200

  200

  Yogurt (confezione g 125)

  1

  1

  1

  Miele per dolcificare

  5

  10

  10

  Miele / Marmellata da spalmare

  15

  20

  25

  Cereali in fiocchi

  20

  25

  30

  Biscotti secchi / fette biscottate / crackers

  30

  35

  40

  Torte

  50-60

  70-80

  90-100

Standard della frequenza degli alimenti

  A Pranzo

  Alimento/gruppo di alimenti

  Frequenza di consumo

  Pane fresco

  1 porzione a pasto

  Cereali (pasta di semola, riso, orzo, mais ...)

  Una porzione tutti i giorni:

   a rotazione le diverse tipologie di cereali

   – pasta all'uovo/ripiena:

   1 volta ogni 15 giorni

   – pasta all'olio extravergine:

   0-1 volta a settimana

   – passati/zuppe/brodi:

   1-2 volte a settimana

  Legumi (anche come piatto unico se associati a cereali)

  1-2 volte a settimana

  Carni fresche

  1-2 volte a settimana
  a rotazione carne bianca/carne rossa

  Pesce fresco o surgelato

  1-2 volte a settimana

  Uova

  0-1 volta a settimana

  Formaggi

  0-1 volte a settimana
  Parmigiano reggiano o grana padano aggiunti
  quotidianamente ai primi piatti

  Carni trasformate
  (prosciutto crudo, cotto, bresaola, lonzino magro)

  0-1 volta ogni 15 giorni
  in sostituzione della carne fresca

  Frutta fresca di stagione

  1 porzione a pasto

  Verdura e ortaggi

  1 porzione a pasto:

   – crude 2-3 volte a settimana

   – cotte 1-2 volte a settimana

  Patate

  0-1 volta a settimana

  Prodotti da forno, dolci preferibilmente non preconfezionati

  In occasione di festività:

   Natale, Carnevale, Pasqua e fine anno scolastico

  NOTA:

   – il piatto freddo può essere proposto non più di 1 volta a settimana;

   – il piatto unico può essere proposto 1 volta a settimana;

   – i metodi di cottura da preferire: al forno, al vapore, in umido;

   – dare la preferenza a prodotti freschi e di stagione, ottenuti con metodi di produzione eco-compatibili (agricoltura biologica, produzione integrata – marchio qualità controllata), prodotti regolamentati dalla normativa dell'Unione europea (DOP, IGP), prodotti tradizionali regionali (articolo 8 del decreto legislativo n. 173 del 1998), prodotti ottenuti secondo specifiche norme di qualità.

  Nelle Merende

  Merenda di metà mattina:

  – Frutta fresca di stagione intera, a pezzi, frullata, spremuta;
  – 1 volta al mese può essere proposto un dolce da forno di tipo casalingo.

  Merenda di metà pomeriggio

  Alimento/gruppo di alimenti

  Frequenza di consumo

  Frutta fresca di stagione (intera, a pezzi, frullata, spremuta)

  1-2 volte a settimana

  Frutta secca oleosa

  1 volta a settimana

  Pane

  0-1 volta a settimana

  Cereali in fiocchi

  0-1 volta a settimana

  Prodotti da forno salati (con olio extravergine di oliva od olio monoseme)

  0-1 volta a settimana

  Prodotti freschi da forno dolci o gelato in estate

  0-1 volta a settimana

  Latte anche dolcificato con miele

  1-2 volte a settimana

  Yogurt

  1-2 volte a settimana

  Polpa di frutta al 100 per cento frutta

  0-1 volta a settimana

  Caffè d'orzo o karkadè (anche dolcificati con miele)

  1 volta a settimana

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Allegato B
(Articolo 3)

Standard nutrizionali relativi ai distributori automatici e ai bar interni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

  Per aver accesso alla vendita nei distributori automatici e nei bar interni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, un alimento deve:

   1) soddisfare tutti gli standard riguardanti i nutrienti alimentari regolamentati;

   2) essere un prodotto che contiene almeno il 50 per cento in peso di cereali integrali o avere cereali integrali come primo ingrediente. Se l'acqua è il primo ingrediente, il secondo ingrediente deve essere uno degli elementi elencati al presente numero o ai numeri 3) e 4);

   3) avere come ingrediente principale uno dei seguenti gruppi alimentari: frutta, verdura, latticini;

   4) nel caso di alimento composito, deve contenere almeno un quarto in peso di frutta o di verdura;

   5) deve contenere almeno il 10 per cento del valore giornaliero di una delle sostanze nutritive considerate utili alla salute (calcio, potassio, vitamina D, fibre alimentari). Fanno eccezione:

    a) frutta fresca e verdura senza ingredienti aggiunti, ad esclusione dell'acqua;

    b) frutta in scatola e frutta congelata senza ingredienti aggiunti, tranne l'acqua, o confezionata, come succo al 100 per cento, sciroppo extralight o light;

    c) conserve vegetali senza altri ingredienti aggiunti, tranne l'acqua, o che contengono una quantità trascurabile di zuccheri utilizzati nel processo di produzione per mantenere la qualità e la struttura del vegetale;

   6) avere meno del 35 per cento di calorie derivanti da grassi totali e meno del 10 per cento di grassi saturi. Sono esentati dal computo dei grassi totali: noci e semi; prodotti costituiti da sola frutta secca, frutta a guscio o semi, senza aggiunta di dolcificanti o grassi;

   7) non deve contenere grassi transgenici (≤ 0,5 g per porzione);

   8) avere una quantità massima del 35 per cento in peso di zuccheri totali, ad eccezione di: frutta secca o verdura, frutta intera secca o vegetali in pezzi, frutta disidratata o verdure senza zuccheri aggiunti; frutta secca o frutta intera, o a pezzi, con zuccheri aggiunti che sono necessari per l'elaborazione o a scopi di appetibilità (mirtilli, visciole), prodotti costituiti da sola frutta secca con noci o semi, senza aggiunta di dolcificanti nutritivi o grassi;

   9) avere una quantità massima di 200 mg di sodio, inclusa qualsiasi aggiunta o accompagnamento;

   10) avere una quantità massima di 200 calorie a porzione, compresi eventuali aggiunte o accompagnamenti;

   11) non contenere caffeina, ad eccezione di tracce naturalmente contenute.

  Nel rispetto degli standard, ove possibile, si preferiscono: prodotti alimentari freschi e locali, prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), prodotti da agricoltura biologica.

Bevande

  Sono ammesse le seguenti categorie di bevande:

   acqua naturale o acqua gassata ad eccezione dell'acqua gassata con aggiunta di CO2 (nessun limite di dimensione);

   latte o yogurt parzialmente scremati, anche alla frutta;

   succo di frutta o di verdura al 100 per cento di frutta o di verdura in confezioni da 200 millilitri o succo al 100 per cento di frutta o di verdure diluiti con acqua (con o senza carbonatazione) e senza dolcificanti aggiunti.

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