FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1739

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
D'UVA, PAPIRO, ILARIA FONTANA, VARRICA, ZOLEZZI

Disposizioni per il risanamento delle aree degradate della città di Messina

Presentata il 4 aprile 2019

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  Onorevoli Colleghi! – Alcune aree della città di Messina versano in condizioni di estremo degrado per la presenza di baracche e di case precarie, molte delle quali abusive, nelle quali i cittadini sono costretti ad abitare in condizioni igienico-sanitarie di estremo disagio per la presenza di scarichi fognari a cielo aperto, di numerosi rifiuti abbandonati e di amianto, con cui le abitazioni stesse sono state realizzate.
  Il catastrofico evento sismico verificatosi nel 1908 provocò la distruzione di gran parte della città di Messina; l'assenza dello Stato e delle istituzioni, che avrebbero dovuto garantire la ricostruzione di insediamenti abitativi decorosi, ha fatto in modo che, ancora oggi, i circa ottomila abitanti della baraccopoli messinese siano costretti a vivere in situazioni non degne di un Paese civile.
  È quindi necessario intervenire tempestivamente al fine di procedere allo sgombero della baraccopoli, di assicurare una casa agli abitanti e di bonificare le aree degradate della città di Messina.
  La presente proposta di legge, costituita da due articoli, prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019 e la nomina di un Commissario straordinario a cui è intestata un'apposita contabilità speciale.
  Le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'attività del Commissario straordinario sono attribuite al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che si avvale, a tale fine, delle proprie strutture ministeriali.
  Il Commissario straordinario, per l'esecuzione delle attività di sgombero della baraccopoli e di bonifica delle zone degradate, nonché per il trasferimento delle famiglie interessate nei locali messi a disposizione dal comune di Messina o da altri enti pubblici o privati, può delegare un apposito soggetto attuatore che opera sulla base di specifiche indicazioni del Commissario e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Messina, delle strutture regionali e dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche per le attività di progettazione e di programmazione e per le procedure di affidamento dei lavori e di progettazione dei piani di sicurezza.
  Nell'esercizio delle funzioni necessarie alla realizzazione degli interventi al Commissario straordinario sono attribuiti specifici poteri sostitutivi e di deroga, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  Si prevede, infine, che le controversie relative agli atti adottati siano devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nei relativi giudizi il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
  L'articolo 2, recante la copertura finanziaria, prevede un onere pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, al quale si provvede mediante l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un fondo per il risanamento delle aree degradate della città di Messina e nomina di un Commissario straordinario)

  1. Al fine di consentire il risanamento delle aree degradate della città di Messina, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2019.
  2. Per l'attuazione della finalità di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato un Commissario straordinario, il cui incarico non può eccedere la durata di un anno, rinnovabile o prorogabile per un ulteriore anno.
  3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.
  4. Il Commissario straordinario riferisce sulle attività e sulle iniziative volte all'attuazione della finalità di cui al comma 1 al Presidente del Consiglio dei ministri il quale, ai sensi dell'articolo 20, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, delega il coordinamento e la vigilanza sul Commissario al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che per tali attività delegate si avvale delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  5. Al Commissario straordinario non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
  6. Per le attività di sgombero degli immobili abitativi e la bonifica delle aree degradate della città di Messina, nonché per il trasferimento delle famiglie interessate presso gli immobili messi a disposizione dal comune di Messina o da altri enti pubblici o privati, il Commissario straordinario può avvalersi di un apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base delle priorità e delle indicazioni del Commissario. Il soggetto attuatore, se dipendente di società a totale capitale pubblico o di società dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore delle società di appartenenza, è collocato in aspettativa non retribuita, con riconoscimento dell'anzianità di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  7. Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, può avvalersi e può stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per le attività di programmazione e di progettazione, per le procedure di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, per la progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, il Commissario straordinario può avvalersi, oltre che degli uffici tecnici e amministrativi del comune di Messina, anche delle strutture e degli uffici regionali e dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche. Le relative spese sono comprese nell'ambito degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  8. Nell'esercizio delle funzioni attribuite dal presente articolo, il Commissario straordinario è titolare dei procedimenti di approvazione e di autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale fine il Commissario straordinario adotta gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessari alla realizzazione degli interventi, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
  9. Gli atti adottati ai sensi del comma 8 sostituiscono i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'avvio e l'esecuzione dell'intervento, comportano dichiarazione di pubblica utilità e costituiscono, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso, comunque denominati, previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciare entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorità procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti della metà.
  10. Tutte le controversie relative agli atti adottati dal Commissario straordinario, nonché ai conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
  11. Ai giudizi di cui al comma 10 si applica l'articolo 125 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
  12. Il Commissario straordinario si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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