FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 2  
                    Articolo 2                       Articolo 3  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1698-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

dal ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

e dal ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Delega al Governo in materia di turismo

Presentato il 22 marzo 2019

(Relatrice: ANDREUZZA )

NOTA: La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo), il 20 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il testo del disegno di legge n. 1698 e rilevato che:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   la lettera g) del comma 2 dell'articolo 1 conferisce al Governo la delega ad armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, mediante, tra le altre cose, il riordino della normativa in materia di professioni turistiche (numero 1) e la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere (numero 2); al riguardo si ricorda che, in materia, la Corte costituzionale ha affermato che «qualora la delega abbia ad oggetto [...] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato» (Sentenze nn. 239 del 2003 e 170 del 2007); appare pertanto opportuno specificare ulteriormente il principio di delega;

   il comma 3 dell'articolo 1 prevede, al primo periodo, che i decreti legislativi siano adottati «previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997»; la norma citata riguarda però le intese in sede di Conferenza Stato-regioni; andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento;

   il comma 1 dell'articolo 1 prevede altresì che la delega al Governo in materia di turismo debba essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge all'esame; al riguardo, il comma 3 prevede, al quarto periodo, che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni (cd. «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

   il comma 3 dell'articolo 1 prevede, al sesto periodo, che, nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari e trasmetta nuovamente i testi alle Camere corredati dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, le Commissioni parlamentari possano, nel termine di dieci giorni, «esprimersi sulle osservazioni del Governo»; al riguardo si osserva che tale formulazione non appare coerente con la natura dei pareri delle Commissioni parlamentari nei procedimenti di delega legislativa che hanno sempre ad oggetto gli schemi di decreto;

  formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sopprimere, all'articolo 1, comma 3, sesto periodo, le parole: «sulle osservazioni del Governo»;

  il Comitato osserva altresì:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    specificare ulteriormente il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) numeri 1 e 2;

    chiarire all'articolo 1, comma 3, primo periodo, se, per l'adozione dei decreti legislativi sia richiesta l'intesa in sede di Conferenza unificata o quella in sede di Conferenza Stato-regioni;

    evitare, all'articolo 1, comma 3, quarto periodo, il ricorso alla «tecnica dello scorrimento», individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio novanta giorni prima della scadenza del termine della delega).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1698, recante delega al Governo in materia di turismo, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso la X Commissione;

   rilevato, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la delega legislativa prevista dall'articolo 1 del provvedimento investa in primo luogo la materia «turismo», riconducibile alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché, per taluni profili, le materie «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), e), g), e alla materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

   segnalato come l'articolo 1, comma 3, richieda la previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sugli schemi di decreto legislativo attuativi della delega legislativa recata dal medesimo articolo 1, in coerenza con le indicazioni della Corte costituzionale, la quale, nell'affermare che l'ascrivibilità della materia «turismo» alla competenza regionale residuale non esclude di per sé la legittimità di un intervento legislativo dello Stato, ha evidenziato la necessità che tale tipo di intervento sia preceduto dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1698 Governo, recante «Delega al Governo in materia di turismo»;

   considerato che l'articolo 6, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) include il turismo tra le materie per le quali l'Unione europea ha competenza «per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri»;

   rilevato che l'articolo 195, paragrafo 1, del medesimo Trattato dispone che l'Unione europea «completa l'azione degli Stati membri nel settore del turismo, in particolare promuovendo la competitività delle imprese dell'Unione in tale settore» e che, a tal fine, «l'azione dell'Unione è intesa a: a) incoraggiare la creazione di un ambiente propizio allo sviluppo delle imprese in detto settore; b) favorire la cooperazione tra Stati membri, in particolare attraverso lo scambio delle buone pratiche»;

   tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 29 ottobre 2015 sulle nuove sfide e strategie per la promozione del turismo in Europa;

   considerato che l'articolo 1, comma 2, lettera b), delega il Governo a coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

   rilevato che, in tale attività di coordinamento, appare necessario garantire comunque il corretto recepimento della normativa europea;

   considerato che l'articolo 1, comma 2, lettera g), dispone che nell'esercizio della delega il Governo debba provvedere ad armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo e che al numero 1) della medesima lettera si prevede che la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere debba tenere conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

  valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che l'attività di coordinamento normativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), debba comunque avvenire garantendo il rispetto della normativa europea.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge C. 1698 recante delega al Governo in materia di turismo, come risultante dagli emendamenti approvati;

   rilevato che:

    il provvedimento investe in primo luogo la materia del «turismo» riconducibile alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione nonché, per taluni profili, le materie «ordinamento civile», «tutela della concorrenza» e «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» appartenenti alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l), e), g) e la materia «valorizzazione dei beni culturali e ambientali» di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

    in materia di turismo con le sentenze n. 88 del 2007 e n. 94 del 2008 la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni volte ad autorizzare uno stanziamento in favore del settore turistico senza prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;

    in particolare, le due sentenze hanno richiesto la presenza di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

    l'articolo 1, comma 3, prevede, ai fini dell'adozione dei decreti legislativi, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
del disegno di legge N. 1698

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Delega al Governo)

Art. 1.
(Delega al Governo)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di turismo.

  1. Identico.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

  2. Identico:

   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;

   a) organizzare le disposizioni per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, mediante la revisione e l'aggiornamento del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti, quali tra gli altri:

    1) il turismo sostenibile, basato su un'offerta turistica in cui l'attrattiva sia fondata sul mantenimento dell'integrità culturale, dei processi ecologici essenziali, della diversità biologica e dei sistemi di vita dei territori interessati;

    2) il turismo sanitario e termale, basato su un'offerta di viaggio e di permanenza finalizzata alla cura della salute e alla ricerca del benessere, che prevede trattamenti sanitari specifici e l'assistenza di personale medico professionalmente qualificato;

    3) il turismo rurale, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla riscoperta delle aree rurali caratterizzate dalla coltivazione, dall'allevamento e dalla produzione di prodotti locali enogastronomici, in particolare di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a specialità tradizionale garantita (STG), di prodotti di montagna, di prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dall'Unione europea e di prodotti agroalimentari tradizionali inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, aggiornato annualmente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238;

    4) l'ittiturismo, inteso come un'offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia, nell'ambito dei territori costieri che presentano caratteri comuni sotto il profilo naturale, culturale, marittimo e ambientale;

    5) il turismo esperienziale, basato su un'attività connessa allo sviluppo di una specifica forma di offerta turistica finalizzata, tramite l'esperienza diretta, alla promozione e alla valorizzazione dei mestieri che caratterizzano l'identità di ciascun territorio e che sono riconosciuti per il loro alto valore artistico, ingegneristico e di tradizione;

    6) il turismo delle radici, basato sullo sviluppo di un'offerta turistica di ritorno volta a promuovere e a favorire la riscoperta delle proprie radici da parte delle comunità di italiani residenti all'estero;

   b) coordinare, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche adottate per il recepimento e l'attuazione della normativa europea, apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

   b) identica;

   c) adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   c) identica;

    d) prevedere la semplificazione, la riduzione o l'eliminazione degli oneri burocratici e assicurare la certezza dei tempi e la tempestività dei procedimenti per la nascita di nuove imprese nel settore del turismo;

   d) indicare esplicitamente le norme da abrogare, fatta salva comunque l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

    e) identica;

   e) prevedere che, nei casi in cui sia necessario autorizzare interventi potenzialmente identici, l'amministrazione competente abbia facoltà di adottare provvedimenti di carattere generale;

    f) identica;

   f) prevedere, a carico delle pubbliche amministrazioni, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati;

    g) prevedere, a carico delle pubbliche amministrazioni, in un quadro di interoperabilità tra le diverse banche di dati, l'obbligo di rendere facilmente conoscibili e accessibili le informazioni, i dati da fornire e la relativa modulistica, anche adeguando, aggiornando e semplificando il linguaggio e adottando moduli unificati e standardizzati che definiscano esaustivamente, per ciascun tipo di procedimento, i contenuti tipici e l'organizzazione dei relativi dati, nonché potenziando l'utilizzo della modulistica digitale e i portali web pubblici esistenti;

   g) armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, mediante:

    h) armonizzare con il diritto europeo la normativa nazionale in materia di turismo, nei limiti delle competenze statali, tenuto conto delle esperienze regionali già maturate in materia, mediante:

    1) il riordino della normativa in materia di professioni turistiche;

    1) il riordino e l'aggiornamento della normativa in materia di professioni turistiche con la previsione di specifiche disposizioni per il contrasto dell'esercizio abusivo delle stesse professioni, anche con modalità telematiche;

    2) la revisione della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere;

    2) la revisione e l'aggiornamento della normativa relativa alla classificazione delle strutture alberghiere, tenendo anche conto degli standard qualitativi riconosciuti a livello europeo, nonché delle nuove forme di ospitalità, con definizione degli ambiti di attività e della tassonomia delle strutture ricettive ed extra-alberghiere, rafforzando le misure di contrasto dell'abusivismo nel settore e assicurando la trasparenza dell'offerta e la tutela della concorrenza;

    3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure di raccolta, condivisione, monitoraggio e analisi dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica e dell'istituzione di un codice identificativo nazionale.

    3) l'individuazione dei fabbisogni e la semplificazione delle procedure uniformi di raccolta, condivisione, monitoraggio analisi e gestione dei dati, ai fini del miglioramento della qualità dell'offerta turistica per favorirne la pianificazione e di una più completa identificazione della domanda, con particolare riferimento all'accessibilità, anche attraverso l'utilizzo di un codice identificativo nazionale, tenendo conto delle esperienze regionali esistenti, al fine di riqualificare l'offerta ricettiva imprenditoriale e occasionale.

    4) l'individuazione di strumenti idonei finalizzati ad una maggiore tutela dell'attività svolta dai lavoratori stagionali del turismo;

    i) prevedere la realizzazione di un sistema informativo che consenta una più agevole consultazione e conoscenza della programmazione turistica di ciascuna regione, dei bandi europei, nazionali e regionali destinati al settore turistico, delle normative regionali inerenti all'offerta turistica del rispettivo territorio, delle strutture ricettive, dell'offerta turistica disponibile nei siti riconosciuti patrimonio dell'umanità da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

    l) sviluppare il modello di turismo accessibile, inteso come sistema integrato di offerta turistica in grado di rispondere alle esigenze specifiche delle persone meritevoli di maggiore tutela, fra cui quelle delle persone con disabilità, delle famiglie numerose, degli anziani e dei giovani, attraverso progetti e programmi che agevolino l'accesso all'esperienza turistica indipendentemente dalle condizioni personali, sociali ed economiche, mediante:

    1) l'armonizzazione della normativa nazionale agli articoli 7 e 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18;

    2) la formazione delle figure professionali e tecniche che operano nella filiera del settore turistico, anche integrando e aggiornando i programmi di studio degli istituti tecnici e delle università;

    3) la riqualificazione e la valorizzazione delle strutture turistico-ricettive, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo di immobili del patrimonio pubblico da destinare a un'offerta turistica a basso costo e di qualità rivolta alle famiglie numerose, agli anziani e ai giovani;

    4) la promozione di interventi finalizzati al soddisfacimento di specifiche esigenze connesse ad allergie e a intolleranze alimentari;

    5) l'istituzione del brand «Turismo accessibile Italia» e la sua promozione a livello nazionale e internazionale;

    6) la promozione di un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la realizzazione di una rete, denominata «rete accessibile», tra gli enti locali, gli operatori turistici, le associazioni e le organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e le federazioni sportive dilettantistiche;

    m) promuovere iniziative di formazione specifica nei settori turistici, anche in quelli emergenti, legata allo svolgimento di percorsi di alternanza tra la scuola e il lavoro;

    n) definire i criteri in base ai quali l'attività di locazione breve si presume svolta in forma imprenditoriale;

    o) promuovere progetti di trasporto intermodale per la mobilità dolce a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni;

    p) prevedere l'istituzione di una Scuola nazionale di alta formazione turistica finalizzata alla formazione di figure professionali dotate di una preparazione gestionale e manageriale di livello internazionale nel settore turistico e dei servizi del turismo e nel settore della ristorazione, nonché di una adeguata conoscenza dei prodotti alimentari e vinicoli della tradizione e della cultura italiane.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti legislativi è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

  4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto della procedura e dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

  4. Identico.

Art. 2
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

  1. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 1 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e senza nuovi o maggiori oneri per le stesse.

Art. 2.
(Disposizioni finanziarie)

Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  1. Identico.

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