FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

ALLEGATO

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1677

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

e dal ministro per gli affari europei
(SAVONA)

di concerto con il ministro dello sviluppo economico
e ministro del lavoro e delle politiche sociali

(DI MAIO)

con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

con il ministro della salute
(GRILLO)

con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
(COSTA)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo
(CENTINAIO)

con il ministro per i beni e le attività culturali
(BONISOLI)

con il ministro della difesa
(TRENTA)

con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(BUSSETTI)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(TONINELLI)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013

Presentato il 13 marzo 2019

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  Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

Contesto dell'accordo.

  Per la prestazione di servizi di GNSS (Global Navigation Satellite Systems) la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un programma europeo di posizionamento globale satellitare costituito dalla componente GALILEO – sistema di posizionamento globale satellitare – e dalla componente EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay System), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati.
  GALILEO è un sistema basato su una costellazione di satelliti artificiali in grado di fornire, con estrema precisione, le coordinate geografiche (longitudine, latitudine e quota) e la velocità di qualsiasi mezzo fisso o mobile in ogni punto in prossimità della superficie della Terra e nell'atmosfera, con continuità temporale. Esso è un programma strategico per l'Unione europea (UE), con potenzialità di impiego in quasi tutti i settori, suscettibile di consentire all'UE di collocarsi sul mercato della radionavigazione via satellite e di mantenerne una quota rilevante.
  L'accordo in esame intende formalizzare e approfondire la stretta integrazione della Svizzera nei programmi europei di GNSS. Per motivi tecnologici, geografici e finanziari, infatti, la Svizzera riveste un ruolo importante nell'ambito dei programmi europei di GNSS.
  Paese terzo rispetto alla UE – di cui è partner attraverso un elevato numero di accordi settoriali – la Svizzera collabora al programma GALILEO fin dai suoi inizi e ha fornito un contribuito politico, tecnico e finanziario a tutte le fasi del programma in quanto membro dell'ESA, nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture europee di governance specifiche del programma. La Svizzera fornisce, d'altronde, la tecnologia fondamentale per il programma GALILEO: ad esempio, gli orologi al MASER di idrogeno (Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation) utilizzati per la sincronizzazione dei satelliti di GALILEO nella gestione dei segnali, per la marcatura temporale e per la sincronizzazione dei riferimenti di frequenza, nonché per le altre applicazioni civili ove è necessaria la marcatura temporale certificata.
  L'accordo è diretto a stabilire i princìpi alla base della cooperazione tra le Parti in molti settori, quali lo spettro radio, la ricerca e formazione scientifiche, lo sviluppo del mercato, la cooperazione industriale e gli appalti, la standardizzazione e certificazione, lo scambio di informazioni classificate e gli scambi di personale. L'accordo consente inoltre all'UE di fissare princìpi generali, fra cui misure di salvaguardia, in materia di sicurezza e di controllo delle esportazioni.
  Le Parti sono impegnate a improntare la cooperazione nei suddetti ambiti al rispetto dei princìpi di reciproco vantaggio, su una base di parità di diritti e di obblighi, di scambio tempestivo di informazioni, di adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale, di libertà nel fornire servizi di navigazione satellitare nei territori delle Parti stesse, nonché di commercio senza restrizioni dei prodotti di GNSS.

Iter procedurale dell'accordo.

  L'accordo, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, è stato negoziato sulla base delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 giugno 2010. L'articolo 4, paragrafo 5, e l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 683/2008 del 9 luglio 2008, concernente il proseguimento dell'attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (EGNOS e GALILEO) (ora sostituiti dall'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1285/2013), hanno concesso ai Paesi terzi la possibilità di fornire finanziamenti aggiuntivi ai programmi europei GNSS alle condizioni previste dagli accordi di cui al vigente articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'UE.
  L'accordo appare coerente con i compiti assegnati all'UE dall'articolo 29 («Accordi internazionali») del regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'attuazione e all'esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite. Lo stesso accordo è altresì conforme ai princìpi generali indicati al capo IV del citato regolamento in materia di «Aspetti di sicurezza dell'Unione o degli Stati membri».
  Da parte svizzera, il Consiglio federale ha approvato l'accordo di cooperazione a seguito dei risultati emersi dalla consultazione con le parti sociali e politiche (cantoni, formazioni politiche, imprenditori e associazioni di categoria) e ha inoltre trasmesso alle Camere federali il testo di revisione della legge sul controllo dei beni a duplice impiego.

Finalità dell'accordo .

  L'accordo in esame è diretto a stabilire i princìpi alla base della cooperazione in generale e i diritti e gli obblighi della Svizzera in settori quali la sicurezza e il controllo delle esportazioni. Esso regolerà la cooperazione della Svizzera nel quadro del programma GALILEO in modo da disciplinare i princìpi di futura collaborazione e le disposizioni complementari nel campo della sicurezza, della standardizzazione e della certificazione.
  L'accordo è limitato agli aspetti necessari per permettere una stretta collaborazione con la Svizzera. La costruzione e la gestione di GALILEO e di EGNOS, in quanto programmi estesi a tutta l'UE, evidenziano infatti la necessità di adottare impostazioni e metodi di lavoro comuni tra tutti gli Stati membri dell'Unione e alcuni Paesi terzi, come la Norvegia (con cui un analogo Accordo è già stato sottoscritto il 22 settembre 2010) e la Svizzera. Le regole relative a queste aree devono essere stabilite dai Governi e applicate in modo coerente in tutta l'Europa. La Commissione europea, in quanto gestore del programma per conto dell'UE, proprietaria del sistema, deve adottare tutte le misure possibili al fine di garantire la suddetta coerenza.

Esame delle disposizioni.

  L'accordo si compone di 27 articoli, ordinati in una parte I (Disposizioni generali – articoli da 1 a 3), una parte II (Disposizioni sulla cooperazione – articoli da 4 a 17), una parte III (Disposizioni Finanziarie – articolo 18) e una parte IV (Disposizioni finali – articoli da 19 a 27), nonché di due allegati, che formano parte integrante dell'accordo stesso.
  Articolo 1. – Definisce l'obiettivo dell'accordo, volto a rafforzare la cooperazione tra le Parti nel campo della navigazione satellitare.
  Articolo 2. – Illustra la terminologia dell'accordo, al fine di assicurarne la comprensione.
  Articolo 3. – Definisce i princìpi cui deve ispirarsi l'attività di cooperazione: reciproco vantaggio, reciproca possibilità di avviare attività di cooperazione, scambio di informazioni, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, libertà di fornire servizi e commercio.
  Articolo 4. – Definisce i settori coinvolti nell'attività di cooperazione: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi.
  Articolo 5. – Riguarda lo spettro radio e la cooperazione sulle questioni ad esso attinenti nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
  Articolo 6. – Riguarda la promozione di attività di ricerca e formazione comuni.
  Articolo 7. – Si riferisce agli appalti, nel quadro degli accordi sottoscritti in materia.
  Articolo 8. – Definisce le modalità della cooperazione industriale.
  Articolo 9. – Riguarda la protezione dei diritti di proprietà intellettuale conformemente alle norme internazionali più rigorose.
  Articolo 10. – Tratta della politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione concernente i programmi europei di GNSS.
  Articolo 11. – Riguarda lo sviluppo del commercio e degli investimenti e le misure adeguate per agevolare tale espansione.
  Articolo 12. – Tratta della certificazione e delle misure di regolamentazione delle Parti, per consentire un utilizzo completo di GALILEO nei territori soggetti alla loro rispettiva giurisdizione.
  Articolo 13. – Tratta della sicurezza e delle misure da adottare dalle Parti a garanzia dei servizi di navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.
  Articolo 14. – Disciplina lo scambio di informazioni classificate, in conformità agli accordi che la Svizzera ha sottoscritto a tale fine.
  Articolo 15. – Disciplina le modalità di accesso della Svizzera ai servizi di GNSS.
  Articolo 16. – Disciplina la partecipazione della Svizzera all'agenzia dei GNSS europei, alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'UE e la Svizzera.
  Articolo 17. – Disciplina la partecipazione della Svizzera ai comitati del programma di GNSS, in qualità di osservatrice e senza diritto di voto.
  Articolo 18. – Disciplina il contributo svizzero al finanziamento dei programmi europei di GNSS.
  Articolo 19. – Tratta della (non) responsabilità della Svizzera derivante dalla (non) proprietà dei GNSS.
  Articolo 20. – Tratta dell'istituzione di un Comitato misto, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo.
  Articolo 21. – Prevede consultazioni e regolari scambi di informazioni tra le Parti.
  Articolo 22. – Prevede misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione.
  Articolo 23. – Tratta della risoluzione delle controversie inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo mediante consultazione in sede di Comitato misto.
  Articolo 24. – Si riferisce agli allegati, che costituiscono parte integrante dell'accordo.
  Articolo 25. – Prevede la possibilità di revisione dell'accordo.
  Articolo 26. – Disciplina le modalità di denuncia dell'accordo, attraverso la notifica di tale decisione all'altra Parte.
  Articolo 27. – Disciplina l'entrata in vigore dell'accordo.

ALLEGATI.

  I. Procedura di arbitrato – Definisce le linee guida per il ricorso alla procedura arbitrale.

  II. Contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei di GNSS – Definisce le modalità di definizione, gestione ed erogazione del contributo finanziario da parte svizzera.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196)

  Dalle disposizioni dell'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, non appaiono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica italiana.
  L'accordo incide, peraltro, in maniera esclusivamente positiva sul bilancio dell'Unione europea, contribuendo infatti la Svizzera al finanziamento dei programmi europei di GNSS.
  A sostegno dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica si cita la circostanza che la Svizzera si è impegnata a versare 80 milioni di euro a titolo di partecipazione ai costi sostenuti dai partner di GALILEO nel periodo 2008-2013, mentre per quanto riguarda il periodo 2014-2020 l'entità del relativo contributo è determinata secondo i parametri che regolano la partecipazione della Svizzera al programma-quadro di ricerca dell'Unione europea.
  Inoltre, l'allargamento alla Svizzera – come già alla Norvegia – della partecipazione a GALILEO amplia la platea dei Paesi utilizzatori dei sistemi GNSS, con benefìci sia dal punto di vista della ripartizione dei costi tra gli Stati membri, sia dell'ampliamento del bacino dei potenziali utenti dei servizi, commerciali e criptati.
  L'accordo prevede l'istituzione di un Comitato misto, con il compito di assicurare il corretto funzionamento dell'accordo, i cui oneri saranno interamente a carico del bilancio europeo; pertanto le attività poste in essere non potranno comportare contributi addizionali e di cofinanziamento aggiuntivo da parte dell'Italia.
  Il funzionamento del Comitato misto è garantito da funzionari appartenenti alle istituzioni dell'Unione europea, le spese di missione dei quali gravano esclusivamente sul bilancio dell'Unione.
  La ratifica dell'accordo non dà, pertanto, luogo a oneri finanziari aggiuntivi per il nostro Paese rispetto a quelli correntemente sostenuti dall'Italia in relazione alle spese di partecipazione al programma GALILEO in ambito europeo.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

  Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l'accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013, rientra nelle fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione. Si tratta di un accordo di competenza mista dell'Unione europea e dei suoi Stati membri e, pertanto, da sottoporre anche alla firma dei rappresentanti dei singoli Stati membri e alla relativa ratifica da parte di questi ultimi.
  L'intervento normativo è pienamente coerente con il programma di Governo in quanto configura un adempimento di un obbligo gravante sull'Italia in qualità di Stato membro dell'Unione europea.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

  Rispetto al quadro normativo nazionale non emergono profili di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento normativo si risolve nella ratifica di un accordo concluso in sede europea, secondo le procedure proprie dell'Unione che, a norma dell'articolo 216, paragrafo 2, e dell'articolo 218 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, regolano la preparazione, il negoziato e il perfezionamento degli accordi con i Paesi terzi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

  Il provvedimento si inserisce coerentemente nel quadro giuridico vigente, in quanto si conforma ad altri accordi stipulati tra l'Unione europea e Paesi terzi.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

  Il provvedimento non presenta problemi di costituzionalità, essendo pienamente conforme sia all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, sia all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra lo Stato, le regioni e gli enti locali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

  L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra lo Stato, le regioni e gli enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti dagli accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

  I princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e non risultano quindi direttamente coinvolti dall'intervento normativo.
  Rispetto ai rapporti tra l'Italia e l'Unione europea, il principio di sussidiarietà risulta rispettato, in quanto l'obiettivo del presente accordo non è perseguibile attraverso interventi normativi adottati dai singoli Stati membri.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

  L'intervento normativo non comporta alcun processo di rilegificazione, poiché si riferisce a una materia (trattati internazionali) che necessita di autorizzazione legislativa alla ratifica.
  Nella materia oggetto dell'intervento normativo non è configurabile il ricorso alla delegificazione, in quanto la ratifica dell'accordo previa autorizzazione concessa con legge è prevista dall'articolo 80 della Costituzione, né è suscettibile di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

  Non risultano esservi progetti di legge vertenti sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

  L'accordo è coerente con la politica di integrazione nei programmi europei di GNSS (Global Navigation Satellite Systems) di alcuni Paesi terzi membri dell'Agenzia spaziale europea che – come tali – hanno partecipato ai programmi GALILEO ed EGNOS sin dal principio. Esso concorre, inoltre, a conseguire gli obiettivi della Commissione europea diretti a tutelare gli interessi dell'Unione europea nelle politiche attinenti alla non proliferazione.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

  L'intervento è un adempimento rispetto agli obblighi di natura europea e non presenta alcun profilo di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

  Non risultano indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

  Sulle materie oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né risultano esservi giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.

  Gli Stati membri, ciascuno secondo le procedure previste dal rispettivo ordinamento interno, sono chiamati a recepire l'accordo sul rispettivo piano interno, al fine di consentirne l'entrata in vigore.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

  Le definizioni dei termini contenuti nell'accordo sono indicate nell'articolo 2 dello stesso accordo e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella pertinente normativa europea.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

  I riferimenti normativi contenuti nell'accordo sono di fonte europea e risultano corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non è stata adottata la tecnica della novella legislativa in quanto l'accordo non modifica direttamente né integra disposizioni vigenti sulla stessa materia.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

  Non si riscontrano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

  Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

  Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

  L'entrata in vigore dell'accordo non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana né misure di adeguamento amministrativo.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

  L'accordo non fornisce dati statistici, né si ritiene necessario commissionare l'elaborazione di statistiche.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 27 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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