FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1673

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, MOLINARI, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BIANCHI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BORDONALI, BUBISUTTI, CANTALAMESSA, CAPARVI, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CESTARI, COIN, COLLA, COLMELLERE, COMENCINI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FOSCOLO, FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, GUSMEROLI, IEZZI, INVERNIZZI, LAZZARINI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI, MATURI, MORELLI, MURELLI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RAFFAELLI, RIBOLLA, STEFANI, TATEO, TIRAMANI, TOCCALINI, TOMASI, TOMBOLATO, TONELLI, TURRI, VINCI, ZOFFILI, ZORDAN

Istituzione del Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo nonché disposizioni in materia di esercizio delle funzioni regolatorie

Presentata il 13 marzo 2019

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  Onorevoli Colleghi! – I Comitati interministeriali, organi collegiali del Governo costituiti da più Ministri, rispondono a necessità di particolari settori della pubblica amministrazione e coinvolgono competenze e attività trasversali, esigendo, di conseguenza, il coordinamento tra gli stessi settori.
  In particolare, la presente proposta di legge intende istituire il Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo. Esso, come sancito dall'articolo 1, ha il compito di definire le azioni necessarie per coordinare le attività amministrative relative alle iniziative nazionali e di assicurare la definizione della strategia e degli indirizzi da perseguire nei rapporti con gli altri Paesi e con l'Unione europea.
  Inoltre, il Comitato individua gli obiettivi, i programmi e le azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo del settore. A tale fine, nonché per favorire il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, per realizzare attività di promozione e per individuare progetti nazionali di partenariato pubblico privato, il Comitato si avvale delle strutture del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Gli obiettivi della presente proposta di legge sono quelli di incentivare la crescita della cosiddetta «fintech» ovvero tecnofinanza o tecnologia finanziaria, che consiste nella fornitura di servizi e prodotti finanziari attraverso le più avanzate tecnologie dell'informazione, e di stimolare i nuovi modelli di business emergenti, ma anche di adeguare le normative finanziarie al ritmo delle aziende più innovative. Vista la loro natura altamente tecnologica, le imprese del settore sono generalmente nuove attività che fondano la loro stessa filosofia di affari sulle nuove tecnologie dell'informazione.
  Le imprese che vorranno utilizzare l'innovazione resa possibile dalla tecnologia per la produzione e per l'offerta di prodotti e servizi potranno quindi farlo con un minor costo e contare su uno strumento concreto in grado di consentire un maggiore risparmio sia per le imprese che per i consumatori, oltre che una maggiore informazione e protezione.
  Al contempo, alle imprese si chiederà di soddisfare determinati requisiti, tra i quali: l'innovatività del prodotto e del servizio, l'individuazione della mission aziendale, la collaborazione con le autorità di vigilanza competenti per materia.
  I servizi offerti dalle imprese sono, sostanzialmente, quelli della finanza tradizionale: dalle transazioni e pagamenti all'intermediazione finanziaria, fino alla gestione del rischio finanziario e alle valute elettroniche quali, ad esempio, i bitcoin; in particolare, si fa riferimento alle criptovalute e al denaro digitale, alle tecnologie della blockchain, alle tecnologie relative ad archivi di dati i cui record sono pubblicati su una rete di computer e senza la necessità di un registro centrale (Distributed Ledger Technology – DLT), all’open banking, alla sicurezza informatica e a tutta una serie di attività che ruotano attorno ai predetti ambiti.
  In particolare, l'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce il Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo; l'articolo 2 prevede l'adozione di una regolazione essenziale per le attività del settore, in conformità a un principio di proporzionalità ispirato alle norme dell'Unione europea; infine, l'articolo 3 prevede che le competenti autorità debbano utilizzare le più avanzate tecnologie dell'informazione nello svolgimento dei propri compiti regolatori e di vigilanza.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo)

  1. È istituito il Comitato interministeriale per l'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è costituito in via permanente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del lavoro e delle politiche sociali. In relazione alle materie trattate, il Presidente del Consiglio dei ministri può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato, con diritto di voto, gli altri Ministri interessati e un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, designato dalla Conferenza stessa.
  3. Il Governatore della Banca d'Italia e i Presidenti della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per l'Italia digitale partecipano alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.
  4. Il Comitato definisce le azioni necessarie per coordinare le attività amministrative relative alle iniziative nazionali per lo sviluppo dell'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo e assicura la definizione della strategia e degli indirizzi da perseguire nel medesimo campo nell'ambito dei rapporti con gli altri Paesi e con l'Unione europea. A tal fine, il Comitato individua obiettivi, programmi e azioni dell'attività amministrativa e regolamentare da porre in essere per lo sviluppo dell'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo, anche favorendo il dialogo e il raccordo con gli operatori del settore, realizzando attività di promozione e individuando progetti nazionali di partenariato pubblico-privato.
  5. Per lo svolgimento delle sue attività, il Comitato si avvale delle dotazioni organiche e strumentali del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.
(Regolazione dell'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo)

  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, adotta, con proprio decreto, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento che stabilisce le condizioni e le modalità per l'esercizio delle attività nella loro fase iniziale o per l'esercizio in prova nell'ambito di attività riservate nel settore finanziario, creditizio e assicurativo da parte di imprese che intendono utilizzare tecnologie digitali per la produzione e per l'offerta di prodotti e servizi innovativi o erogati con modalità innovative atte a stimolare la competizione nel mercato e ad assicurare un minore costo per le stesse imprese e per i consumatori ovvero più elevati livelli di informazione e protezione dei consumatori.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 si conforma al principio di proporzionalità, limitando i propri contenuti a quanto necessario per il perseguimento delle finalità di cui al medesimo comma 1, e prevede, per un periodo massimo di trentasei mesi, requisiti patrimoniali ridotti e adempimenti semplificati per l'esercizio dell'attività di cui allo stesso comma 1. Il regolamento può prevedere che, nel periodo transitorio, l'operatività nei confronti di clienti finali, anche professionali, sia limitata nel numero e nel tempo e sia soggetta alla prestazione di adeguate garanzie finanziarie. Con riferimento al medesimo periodo transitorio, il regolamento individua, tra l'altro, gli obblighi informativi, i tempi per l'autorizzazione, i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali, i profili di governo societario e di gestione del rischio, le forme societarie ammissibili, anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Il regolamento definisce le modalità del passaggio dal regime applicabile nel periodo transitorio al regime ordinario, che non può comportare alcuna deroga alla normativa dell'Unione europea.
  3. La disciplina speciale definita ai sensi del comma 2 si applica alle imprese che ne fanno richiesta. A tal fine, le imprese devono essere in grado di dimostrare l'innovatività del prodotto o del servizio offerto, anche con riferimento alle modalità di offerta o di utilizzo e chiarire in che modo l'applicazione della disciplina speciale alla propria attività può migliorarne lo sviluppo; esse devono inoltre assumere l'impegno a collaborare con le autorità di vigilanza competenti per materia e ad adottare gli accorgimenti richiesti da tali autorità per garantire la tutela del risparmio, la stabilità finanziaria, la tutela della riservatezza e la concorrenza del mercato. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere che le imprese possano chiedere la disapplicazione temporanea di parte delle disposizioni vigenti in materia di vigilanza sull'attività da esse svolta, purché tali disposizioni non derivino da norme dell'Unione europea e la loro disapplicazione non sia in contrasto con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3.
(Utilizzo della tecnologia nell'esercizio delle funzioni di regolazione e di vigilanza)

  1. La Banca d'Italia e la CONSOB svolgono le proprie attività di regolazione e di vigilanza utilizzando modalità innovative e avvalendosi delle più avanzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, predispone una relazione annuale che analizza gli effetti dell'applicazione del sistema di regolazione di cui all'articolo 2 sui settori bancario, finanziario e assicurativo. Anche sulla base di tale relazione, la Banca d'Italia e la CONSOB segnalano al Comitato eventuali modifiche legislative o regolamentari necessarie allo sviluppo dell'economia digitale nel settore bancario, finanziario e assicurativo e alla tutela del risparmio e della stabilità finanziaria.

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