FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1573

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MINARDO

Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse università, a diverse facoltà o scuole della stessa università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola

Presentata il 5 febbraio 2019

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  Onorevoli Colleghi! – La legge italiana vieta agli studenti l'iscrizione contemporanea a più di un corso di laurea e in generale a più di un percorso di studi universitario, anche nel caso in cui uno dei corsi sia all'estero. In altri Paesi europei, tuttavia, gli studenti godono addirittura di benefìci fiscali per lo stesso motivo, vale a dire che sono incentivati a intraprendere due percorsi di studi insieme. Il divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea è stato fissato con un decreto risalente al 1933 (il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto n. 1592 del 1933) e, secondo i detrattori della norma, il fatto che sia ancora in vigore rivela l'arretratezza del sistema universitario italiano che appare bloccato rispetto a quello di altri Paesi. In diversi Paesi dell'Unione europea, infatti, non esistono limiti all'iscrizione contemporanea a più corsi universitari da parte dello stesso studente con l'intento di favorire l'interdisciplinarità degli studi. Questo comporta una diversità di opportunità rispetto agli altri Paesi europei in cui tale divieto non è previsto e comporta una discriminazione tra gli studenti universitari italiani e quelli europei. È una legge grottesca che ci stiamo portando dietro dai tempi della monarchia, una legge approvata in un'altra epoca e per altre esigenze rispetto all'epoca in cui viviamo oggi. In base a questa vetusta norma, tuttora in vigore, gli studenti universitari del nostro Paese non possono frequentare due corsi di laurea contemporaneamente o un corso di laurea e un master. Il divieto di iscrizione a doppi corsi vige da oltre ottantacinque anni e impedisce gli accordi fra atenei italiani relativi alla formula «due titoli in uno». Finora, per vedersi riconosciuto il doppio titolo, i rettori delle università italiane potevano stipulare accordi solo con università tedesche, francesi o svizzere, ma non con atenei italiani. A tale fine la presente proposta di legge, all'articolo 1, abroga il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto n. 1592 del 1933 e, all'articolo 2, comma 1, demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l'adozione del regolamento volto a disciplinare la possibilità di frequentare più corsi universitari contemporaneamente. L'articolo 2, comma 2, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dalla legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 142 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 )

  1. Il secondo comma dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è abrogato.

Art. 2.
(Norme di attuazione e clausola
di invarianza finanziaria)

  1. Al fine di adeguare l'ordinamento a quanto previsto dall'articolo 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento per l'attuazione di quanto disposto dal citato articolo 1.
  2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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