FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01

PARERI
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 8  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1524-1834-A

PROPOSTA DI LEGGE

1524

d'iniziativa dei deputati
DORI, D'ORSO, PIERA AIELLO, ASCARI, BARBUTO, BUSINAROLO, CATALDI, DI SARNO, DI STASIO, GIULIANO, NESCI, PALMISANO, PERANTONI, EMANUELA ROSSINI, SAITTA, SALAFIA, SARTI, SCUTELLÀ

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori

Presentata il 23 gennaio 2019

e

PROPOSTA DI LEGGE

1834

d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale,
concernente il delitto di bullismo

Presentata il 7 maggio 2019

(Relatrice: D'ORSO)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 14 novembre 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 1524. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 1834 si veda il relativo stampato.

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, adottata quale testo base, nel testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti, alla quale è abbinata la proposta di legge C. 1834 Meloni;

   sottolineato come l'intervento legislativo in esame sia volto a favorire la prevenzione e il contrasto degli episodi riconducibili al bullismo in tutte le sue forme, rafforzando gli strumenti di tutela delle vittime, prevedendo, accanto a misure di carattere socio-educativo, anche l'impiego di strumenti di repressione penale;

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento sia riconducibile alla materia «ordinamento civile e penale», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «istruzione», le cui norme generali sono riservate alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione;

   considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera a), del testo in esame interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge n. 71 del 2017 per estendere il campo d'applicazione di tale legge, dalla prevenzione e contrasto del solo cyberbullismo, anche alla prevenzione e contrasto del bullismo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

  La VII Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Dori, recante prevenzione e contrasto del bullismo e misure rieducative dei minori, come risultante dall'approvazione degli emendamenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   1) all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), capoverso, le parole: «non occasionali» siano sostituite dalla seguente: «reiterate»; conseguentemente, le parole: «valuta se coinvolgere i rappresentanti» siano sostituite dalle seguenti: «può coinvolgere i rappresentanti» e le parole: «ovvero valuta se sussistano i presupposti per attivare» siano sostituite dalle seguenti: «ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle»;

   2) appare necessario accorpare in un unico articolo le disposizioni di cui gli articoli 6 e 7 ai fini di una razionalizzazione e ottimizzazione del testo;

   3) appare inoltre necessario prevedere un'aggravante nel caso in cui le condotte siano consumate a danno del personale della scuola.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Dori e abbinata, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori;

   osservato che l'articolo 3 attribuisce nuovi compiti al dirigente scolastico in relazione all'ampliamento, disposto dalla norma medesima, dell'ambito di applicazione della legge n. 71 del 2017, ora limitata al contrasto del cyberbullismo, alla prevenzione di tutti i fenomeni di bullismo;

   rilevato che l'articolo 6 reca disposizioni per consentire di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima delle classi nonché la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici;

   preso atto che l'articolo 7 dispone finanziamenti per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva e della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso l'implementazione della Piattaforma Elisa o progetti pilota;

   considerato che l'articolo 8 prevede che, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, sia assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, mediante il numero pubblico di emergenza infanzia 114, con la finalità di fornire alle vittime ovvero alle persone congiunte o legate da relazione affettiva un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze e di informare prontamente le autorità di polizia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1524 Dori, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, quale risultante dalle proposte emendative approvate;

   espresso un generale apprezzamento per il fatto che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito sono stati approvati diversi emendamenti volti ad integrare e a rafforzare le parti del testo concernenti le azioni preventive aventi carattere socio-educativo e le misure rieducative nei confronti del minore che abbia posto in essere determinate condotte,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminata la proposta di legge C. 1524, recante modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, adottata quale testo base, nel testo risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

   sottolineata l'importanza dell'intervento legislativo, il quale rafforza gli strumenti di tutela delle vittime;

   rilevato come il provvedimento, intervenendo in prevalenza su norme penali e processuali, sia riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; sono poi previsti interventi di carattere formativo ed educativo, che possono essere ricondotti alla materia «norme generali sull'istruzione», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 1524

TESTO
della Commissione

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale)

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 612-bis del codice penale)

  1. All'articolo 612-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

   a) al primo comma, dopo le parole: «con condotte reiterate,» sono inserite le seguenti: «percuote, ingiuria, diffama, umilia, emargina,»;

   a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero da porlo in una condizione di emarginazione»;

   b) al terzo comma:

    1) dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono inserite le seguenti: «se è commesso da tre o più persone»;

   b) al terzo comma, dopo le parole: «legge 5 febbraio 1992, n. 104,» sono inserite le seguenti: «o se è commesso da più persone»;

    2) dopo le parole: «persona travisata» sono aggiunte le seguenti: «ovvero con finalità discriminatorie»;

    soppresso

   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

   «La pena è diminuita fino alla metà se i fatti di cui ai commi primo e secondo sono commessi da un minorenne, ove questi si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato».

   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

   «Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato».

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 731 del codice penale)

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 731 del codice penale)

  1. L'articolo 731 del codice penale è sostituito dal seguente:

  1. Identico:

   «Art. 731. – (Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori) – Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, che ometta di impartire o di far impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000».

   «Art. 731. – (Inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori) – Il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale su un minore o chiunque ne eserciti le funzioni, che ometta di impartirgli o di fargli impartire l'istruzione obbligatoria, è punito con l'ammenda da euro 100 a euro 1000».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

Art. 3.
(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

  1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. Identico:

    a) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche»;

    b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «per la prevenzione e il contrasto» sono sostituite dalle seguenti: «recanti anche le procedure per la prevenzione e il contrasto del bullismo e»;

    2) al comma 3, dopo la parola: «autonomia,» sono inserite le seguenti: «recepisce nel proprio regolamento di istituto le linee di orientamento di cui al comma 1 anche con riferimento alle procedure da adottare per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, e»;

   a) all'articolo 5:

   c ) identico:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

    1) identico:

   «1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo e salvo che il fatto costituisca reato, ne informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi. In ogni caso, il dirigente scolastico trasmette tempestivamente la segnalazione di tali atti alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, anche ai fini dell'adozione delle misure previste dall'articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

   «1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, in qualsiasi modo, di atti di cui all'articolo 1, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono a qualsiasi titolo studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, anche in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, applica le procedure previste dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4. Egli informa altresì tempestivamente i genitori dei minori coinvolti o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale su di essi e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori medesimi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe. Nei casi più gravi ovvero se si tratti di condotte reiterate o, comunque, quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico può coinvolgere i rappresentanti dei servizi sociali e sanitari al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza delle vittime e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi ovvero può riferire alle autorità competenti anche per l'eventuale attivazione delle misure rieducative di cui all’articolo 25 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informativa alle famiglie, segnalazione all'autorità giudiziaria minorile, iniziative di carattere educativo e sanzioni disciplinari in ambito scolastico»;

    2) al comma 2, le parole: «con specifici riferimenti a condotte di» sono sostituite dalle seguenti: «dalle procedure indicate dalle linee di orientamento di cui all'articolo 4 della presente legge, con specifici riferimenti a condotte di bullismo e di»;

    b) l'articolo 7 è abrogato.

   soppressa

    d) le parole: «fenomeno del cyberbullismo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fenomeni di bullismo e cyberbullismo».

Art. 4.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

Art. 4.
(Modifiche al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di provvedimenti del tribunale per i minorenni)

  1. Al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835:

  1. Identico:

   a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

   a) identico:

   «Art. 25. – (Misure rieducative)1. Il procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la segnalazione di condotte aggressive nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui, tenute da un minore degli anni diciotto, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, che favorisca percorsi di mediazione, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili.

   «Art. 25. – (Misure rieducative) – 1. Il Procuratore della Repubblica, quando abbia acquisito la notizia che un minore degli anni diciotto dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere ovvero tiene condotte aggressive, anche in gruppo, nei confronti di persone, animali o cose ovvero lesive della dignità altrui, assunte le necessarie informazioni, può riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale può disporre, con decreto motivato, previo ascolto del minorenne e dei genitori o dell'esercente la responsabilità genitoriale, l'attivazione di un percorso di mediazione oppure lo svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali.

   2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo, che non può essere superiore a dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi per una sola volta.

   2. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e la durata del progetto di intervento educativo.

   3. Il competente servizio sociale territoriale definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

   3. Il competente servizio sociale, coinvolgendo ove possibile il genitore o l'esercente la responsabilità genitoriale, definisce il contenuto del progetto di intervento educativo secondo gli obiettivi individuati nel decreto di cui al comma 1. Esso può prevedere il coinvolgimento del nucleo familiare mediante un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale.

   4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, il servizio sociale territoriale trasmette al Tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il Tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minorenne e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può:

   4. Almeno dieci giorni prima della conclusione del progetto di intervento educativo, e comunque con cadenza annuale, il servizio sociale trasmette al Tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell'intervento. Il Tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minorenne e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può, in via alternativa:

   1) dichiarare concluso il procedimento;

   1) identico;

   2) disporre la proroga del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

   2) disporre la continuazione del progetto di intervento educativo o adottare un nuovo progetto rispondente a mutate esigenze educative del minorenne;

   3) disporre l'affidamento del minorenne ai servizi sociali;

   3) identico;

   4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità.

   4) disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati.

   5. Il provvedimento previsto al numero 4) del comma 4 è deliberato in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento di cui al presente comma è obbligatoria l'assistenza del difensore»;

   5. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono deliberati in camera di consiglio, previo ascolto del minorenne che abbia compiuto gli anni dodici, o anche di età inferiore ove capace di discernimento, e sentiti i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale e il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l'assistenza del difensore. Le spese di affidamento o di collocamento in comunità, da anticiparsi dall'erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare le spese gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente»;

   b) all'articolo 26, terzo comma, le parole: «di cui all'art. 25, n. 1,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 o la misura di cui al numero 3) del comma 4 del medesimo articolo 25»;

   b) identica;

   c) all'articolo 27, primo comma, le parole: «dal n. 1 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 25, comma 4, numero 3)»;

   c) identica;

   d) all'articolo 28:

   d) identica;

    1) al primo comma, le parole: «è ricoverato per l'esecuzione di una delle misure previste al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «è collocato in esecuzione della misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),»;

    2) alla rubrica, la parola: «ricoverati» è sostituita dalle seguenti: «collocati presso comunità»;

   e) all'articolo 29, terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4),».

  e) all'articolo 29:

    1) al terzo comma, le parole: «ad una delle misure di cui al n. 2 dell'art. 25» sono sostituite dalle seguenti: «alla misura prevista dall'articolo 25, comma 4, numero 4)»;

    2) al quarto comma, il secondo periodo è soppresso;

    f) dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:

   «Art. 29-bis. – (Prosecuzione delle misure dopo il raggiungimento della maggiore età)1. Quando un minorenne, al compimento della maggiore età, necessita di un prolungato supporto educativo o terapeutico volto alla realizzazione di un progetto di autonomia, o comunque al completamento di un percorso educativo già intrapreso, il Tribunale per i minorenni, previo consenso dell'interessato, può adottare, con decreto motivato, uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 25 e 25-bis, ovvero disporne la prosecuzione, ove già adottati, comunque non oltre il compimento del venticinquesimo anno d'età».

Art. 5.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

Art. 5.
(Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249)

  1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, le modificazioni necessarie per adeguarlo ai seguenti princìpi:

  Identico.

   a) prevedere, nell'ambito dei diritti dello studente enunciati all'articolo 2 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza;

   b) prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente stabiliti dall'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, che gli studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni;

  c) integrare la disciplina relativa al Patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998, prevedendo che il Patto contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza.

Art. 6.

( Monitoraggio dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo a scuola)

  1. Al fine di valutare e monitorare la percezione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo ed esaminare il clima della classe, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso proprie piattaforme nazionali di formazione e monitoraggio, mette a disposizione delle scuole strumenti di valutazione e questionari da somministrare ai docenti e agli studenti, al fine di valutare l'estensione dei fenomeni tra gli studenti, la percezione dei fenomeni da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici nonché la qualità del clima della classe nei rispettivi istituti.
  2. Ogni istituzione scolastica, utilizzando i dati raccolti, elabora un rapporto personalizzato per ciascun istituto, che può essere messo a disposizione dei consigli di classe, per tutte le valutazioni di merito e per predisporre conseguenti azioni di miglioramento del clima della classe.
  3. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca informa le istituzioni scolastiche degli strumenti di monitoraggio e dei questionari disponibili nella piattaforma di cui al comma 1.

Art. 7.

(Educazione in materia di intelligenza emotiva)

  1. Al fine di prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo è implementata la Piattaforma Elisa, piattaforma di apprendimento a distanza predisposta per la formazione destinata ai docenti referenti per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, e sono predisposti moduli di formazione specifici relativi all'educazione emotiva, miranti a sviluppare relazioni positive tra pari, la capacità di gestire positivamente le relazioni in corso in modo da prevenire e regolare i conflitti e affiancare competenze a favore della comunicazione non violenta.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione emotiva, della comunicazione non violenta dei conflitti tra pari e all'acquisizione di competenze sociali adeguate, attraverso l'ampliamento dei contenuti della Piattaforma Elisa o la realizzazione di progetti pilota, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

Art. 6.
(Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili)

Art. 8.
(Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili)

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito nazionale attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con i seguenti compiti:

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – è assicurato un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e cyberbullismo mediante il numero pubblico emergenza infanzia 114, accessibile gratuitamente e attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con i seguenti compiti:

   a) fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;

   a) fornire alle vittime, ovvero alle persone congiunte o legate a esse da relazione affettiva, un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;

   b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e cyberbullismo segnalati.

   b) identica.

  2. Per l'accesso al servizio di cui al comma 1 è altresì predisposta, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione attivabile previo consenso dell'utilizzatore.

  2. Per l'accesso al servizio di cui al comma 1, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione promuove la predisposizione di un'applicazione informatica che possa essere installata gratuitamente nei dispositivi mobili, dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

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