FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1511-1647-1826-1873-A

PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE

1511

d'iniziativa della deputata BRUNO BOSSIO

Modifiche all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 17 gennaio 2019

1647

d'iniziativa del deputato CECCANTI

Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Presentata il 6 marzo 2019

1826

d'iniziativa dei deputati
BRESCIA, MACINA, DIENI, ALAIMO, BALDINO, BERTI, BILOTTI, MAURIZIO CATTOI, CORNELI, DADONE, D'AMBROSIO, FORCINITI, PARISSE, FRANCESCO SILVESTRI, SURIANO, ELISA TRIPODI

Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica

Presentata il 6 maggio 2019

1873

d'iniziativa dei deputati
MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, concernenti i requisiti di età per l'elezione alle cariche di deputato e di senatore

Presentata il 29 maggio 2019

(Relatori: CECCANTI e CORNELI )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 27 giugno 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge costituzionale nn. 1511, 1647, 1826 e 1873. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge costituzionale si vedano i relativi stampati.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

  Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato per l'elezione del Senato della Repubblica.

Art. 1.

  1. Al primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, le parole: «dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età» sono soppresse.

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