FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1503

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
CECCANTI, MARTINA

Modifica all'articolo 73 della Costituzione, in materia di introduzione del controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi

Presentata il 16 gennaio 2019

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  Onorevoli Colleghi! – L'approvazione di molte leggi è ormai accompagnata da seri dubbi relativi alla loro conformità parziale o totale alla Costituzione. La polemica si trasferisce subito sugli organi di garanzia, rendendo quindi non più attuale la principale obiezione che tradizionalmente si presenta contro il controllo preventivo, ossia il coinvolgerli nel vivo del conflitto politico. Viceversa, in alcuni casi particolarmente rilevanti, come la legge di conversione del recente decreto-legge in materia di sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2018), i serissimi dubbi di costituzionalità, illustrati ampiamente da esperti durante i lavori preparatori, spingono alcuni operatori del diritto a immaginare forme di disapplicazione o addirittura di disubbidienza civile.
  Per queste ragioni, vista anche la difficoltà di riconoscere a gruppi parlamentari la titolarità di attribuzioni costituzionali, è opportuno che anche in Italia si superino le residue riserve a introdurre il controllo preventivo di costituzionalità, affidandone l'iniziativa a qualificate minoranze parlamentari. Si ricorda che in altri ordinamenti tale controllo è normalmente esercitato dai gruppi di opposizione. L'esperienza, in particolare quella francese post 1974, quando il controllo in parola fu introdotto, dimostra che nel medio periodo i gruppi di opposizione tendono a non inflazionare tale ricorso, presentando in forma giuridico-costituzionale obiezioni che sono in realtà di opportunità politica, perché in caso contrario verrebbero sconfitti anche sul piano costituzionale dopo esserlo stati già su quello politico. Dal momento, però, che nelle moderne democrazie parlamentari la separazione effettiva dei poteri passa, da un lato, dal continuum maggioranza-Governo e, dall'altro, dai gruppi di opposizione, è necessario che questa realtà effettiva sia riconosciuta anche sul piano delle garanzie: se è giusto che sul piano politico-numerico i gruppi di maggioranza prevalgano, è bene che questa prevalenza sia limitata dal primato della Costituzione.
  Tale controllo, di tipo astratto, è comunque aggiuntivo e non sostitutivo rispetto a quello successivo concreto, legato all'applicazione effettiva della legge, in cui molto spesso emergono vizi non facilmente ipotizzabili a priori.
  Per queste ragioni si auspica un sollecito esame della presente proposta di legge costituzionale.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

  1. All'articolo 73 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Un quinto dei membri della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica può sottoporre una legge, prima della sua promulgazione, alla Corte costituzionale, la quale si pronuncia sulla sua conformità alla Costituzione entro un mese dalla richiesta. Tale termine è ridotto a otto giorni su richiesta del Governo, in caso di necessità ed urgenza. Nel corso del giudizio rimane sospeso il termine per la promulgazione».

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