FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1475

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COLLETTI, DAVIDE AIELLO, BERARDINI, CATALDI, COSTANZO, DEL MONACO, ROMANIELLO, SCERRA, SEGNERI, SIRAGUSA, VALLASCAS

Delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti il processo civile e i riti speciali secondo criteri di efficienza e di armonizzazione, nonché modifiche all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione dei termini processuali, e alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di impugnazione del licenziamento

Presentata il 23 dicembre 2018

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  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si intende dare una specifica delega al Governo al fine di un riordino del codice di procedura civile che, nel corso del tempo, ha subìto delle modifiche le quali hanno fatto perdere di sistematicità lo stesso codice.
  Tali modifiche non vogliono introdurre nuovi riti processuali bensì permettere, attraverso una maggiore scelta di alternative del rito, di diminuire il contenzioso sul rito stesso e, soprattutto, di favorire il diritto sostanziale rispetto al diritto formale.
  Si riportano di seguito, in maniera sintetica, le modifiche previste dall'articolo 1, comma 1, della presente proposta di legge, da attuare mediante un'apposita delega al Governo:
  la lettera a) riguarda le spese di giustizia, prevedendo modifiche all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002: da una parte, si prevede l'abolizione dell'aumento della metà del contributo unificato a carico di chi intenda impugnare un provvedimento decisorio, diminuendo così i costi a carico della collettività, e, da un'altra parte, si prevedono, in luogo del «valore indeterminabile» dei processi, quattro fasce, al fine di aumentare il gettito dell'erario. Si elimina, altresì, la corresponsione di un autonomo contributo unificato per il deposito dell'istanza di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile nonché il pagamento, dinanzi alla Corte di cassazione, di un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari. Si elimina poi l'inutile sanzione a carico degli avvocati che non inseriscono il proprio numero di fax negli atti, considerato ormai usuale il cosiddetto «domicilio digitale». Allo stesso modo si intende porre fine a un'evidente ingiustizia di tipo fiscale cioè che le parti siano solidalmente responsabili del pagamento della registrazione della sentenza. Spesso tale imposta risulta essere molto onerosa e sovente capita che la paghi non il soccombente, magari nullatenente, bensì colui che ha avuto ragione nel contenzioso. Pertanto si specifica che il giudice, nella sentenza, dovrà indicare il soggetto su cui graverà l'imposta de quo;
  la lettera b) riguarda la mediazione, la negoziazione assistita e altre procedure conciliative; prevede l'inserimento di un titolo specifico del libro secondo del codice di procedura civile in materia di procedure di tipo conciliativo, quali la «mediaconciliazione», prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la negoziazione assistita, prevista dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché la consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del citato codice, prevedendo, altresì, la piena alternatività, a scelta della parte ricorrente, tranne che in materia condominiale e successoria, tra tali procedure di tipo conciliativo. Si prevede, altresì, di consentire la negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro;
  la lettera c) prevede una limitazione della competenza del giudice di pace, stabilendo che i giudizi ad esso assegnati non possano superare il valore di 10.000 euro, comprese le esecuzioni mobiliari;
  la lettera d) prevede alcune modifiche al sistema di notificazione a società, comitati e associazioni, semplificando le procedure a carico del mittente in caso di irreperibilità delle stesse. Seguendo la stessa ratio si semplificano le modalità di notifica telematica prevedendo altresì la tempestività delle stesse sino alle ore 24;
  la lettera e) prevede che qualsiasi atto introduttivo di un giudizio, ad eccezione di quelli dinanzi al giudice di pace, sia fatto sotto forma di ricorso, più adatto all'attuale assetto del processo civile telematico, vincolando però il giudice alla fissazione dell'udienza non oltre centoventi giorni dal deposito del ricorso stesso. Si inserisce anche un termine massimo generale di sei mesi di rinvio per le udienze nonché la regola generale, non prevista dalle specifiche del processo civile telematico, che gli atti depositati dalle parti possano essere visibili solo alla scadenza del termine per il deposito;
  la lettera f) riguarda il processo ordinario di primo grado e propone una nuova collocazione all'interno del codice di procedura civile sia del procedimento in composizione monocratica, che ormai riguarda la maggior parte del contenzioso, sia del cosiddetto «procedimento sommario di cognizione», che viene ridenominato, previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, che si intende modificare facendo sì che termini anch'esso con una sentenza. Il fine di tale modifica è quello di responsabilizzare le parti che potranno scegliere, in piena autonomia e in alternativa, anche in base alle necessità istruttoria e alla complessità del caso, uno dei due riti, ordinario o semplificato. Si propone, altresì, di eliminare la decisione di cui all'articolo 281-sexies del citato codice e di prevedere che la cosiddetta «decisione a seguito di trattazione mista» sia la modalità decisionale classica quando deve essere decisa una questione pregiudiziale che possa definire il giudizio. In un'ottica acceleratoria si prevede che il giudice assuma le prove testimoniali in un'unica udienza e che, a fini di favor per il diritto sostanziale, possa disporre d'ufficio di mezzi di prova a disposizione delle parti ad esclusione del giuramento decisorio. Si prevede, altresì, la dimidiazione del termine per il deposito della comparsa conclusionale di cui all'articolo 190 del menzionato codice nonché una nuova fase, denominata «dell'impugnazione semplificata», davanti al medesimo giudice che ha deciso il procedimento, che potrebbe mitigare numerose impugnazioni su mancate pronunce o su errori che non possono rientrare nelle ipotesi di correzione di sentenza;
  la lettera g) prevede la diminuzione della sanzione, in caso di diniego, sull'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, l'abrogazione degli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile, ovvero i casi di inammissibilità dell'appello, e la modifica, in questo caso, del rito, prevedendo che la fase di introduzione, istruzione e trattazione sia lasciata al solo giudice relatore in qualità di giudice istruttore e che solo la fase decisoria sia deferita al collegio. In questo modo si ritiene che si riesca a guadagnare molto in termini di produttività dei magistrati delle corti d'appello. Si prevede, inoltre, che alla prima udienza il giudice istruttore debba decidere, di norma, se riaprire la fase istruttoria ovvero rimettere la causa a decisione. Inoltre, in maniera similare a ciò che accade nel processo del lavoro, si prevede che il giudice possa disporre d'ufficio dei mezzi di prova, ad eccezione del giuramento decisorio. Inoltre, anche al fine di diminuire i costi sociali delle trasferte delle parti, si prevede che le stesse, con istanza congiunta, possano chiedere di non presenziare all'udienza qualora non ne ravvedano la necessità;
  la lettera h) prevede una diminuzione della sanzione pecuniaria per infondatezza manifesta della richiesta di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado;
  la lettera i) riguarda il processo esecutivo prevedendo che la negoziazione assistita rientri tra i titoli esecutivi di cui all'articolo 474 del codice di procedura civile e che ogni opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione, quantunque di natura tributaria, rientri nella competenza del tribunale, superando così le incertezze conseguenti al regime delle differenti opposizioni. Si prevede, altresì, la possibilità per gli avvocati di notificare direttamente i pignoramenti mobiliari senza dover rivolgersi all'ufficiale giudiziario;
  la lettera l) riguarda il procedimento d'ingiunzione, prevedendo che gli avvocati possano emettere decreti ingiuntivi in proprio, con il limite di 3.000 euro e senza provvisoria esecutività. Si prevedono, altresì, rimedi ad alcune ordinanze o decreti attualmente non impugnabili;
  la lettera m) prevede, come norma di chiusura, di apportare le necessarie modifiche al codice di procedura civile vista l'introduzione del processo civile telematico secondo alcuni specifici criteri direttivi;
  la lettera n) prevede che l'atto introduttivo dell'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione sia il ricorso e che il giudizio di merito a seguito di opposizione avvenga dinanzi al medesimo giudice secondo il rito sommario di cognizione.
  All'articolo 2 si modifica l'articolo 1 della legge n. 742 del 1969, concernente la sospensione dei termini processuali. Si ricorda che la ratio di tale legge non è quella semplicemente di concedere dei giorni di ferie agli avvocati ma, soprattutto, di tutelare i soggetti deboli che, subendo una procedura giudiziale, potrebbero trovarsi nell'estrema difficoltà di cercare un difensore di fiducia in periodi dell'anno notoriamente di ferie.
  All'articolo 3 si abroga il cosiddetto «rito Fornero» inserito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e si modificano le modalità delle azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori nonché delle azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di una cooperativa.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino delle disposizioni concernenti il processo civile e i riti speciali)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, ai fini dell'armonizzazione, speditezza, efficienza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) quanto alle spese di giustizia:

    1) modificare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo i seguenti criteri:

    1.1) abolire l'aumento della metà del contributo unificato per i giudizi di impugnazione previsto dal comma 1-bis dell'articolo 13;

    1.2) abrogare il comma 1-quinquies dell'articolo 13;

    1.3) abrogare il comma 2-bis dell'articolo 13;

    1.4) eliminare l'obbligo di indicazione del numero di fax previsto dai commi 3-bis e 6-bis.1;

    1.5) inserire, in luogo del valore indeterminabile dei processi, le seguenti quattro fasce di valore: fino a 50.000 euro, superiore a 50.000 e fino a 200.000 euro, superiore a 200.00 euro e fino a 800.000 euro, oltre 800.000 euro;

    1.6) prevedere che il giudice possa decidere esclusivamente nel limite della domanda prevista dall'indicazione di valore, esclusi le spese del giudizio nonché gli interessi e la svalutazione monetaria;

    2) prevedere che con la decisione che definisce il giudizio il giudice indichi quale parte deve pagare la registrazione della sentenza secondo il principio della soccombenza e non tenendo conto del principio di solidarietà;

   b) quanto alla mediazione, alla negoziazione assistita e ad altre procedure conciliative:

    1) prevedere una fase precontenziosa obbligatoria mediante esperimento, in alternativa, della mediazione, della negoziazione assistita o del procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall'articolo 696-bis del codice di procedura civile, ad esclusione della materia condominiale e della materia successoria, per le quali resta ferma la procedura esclusiva della mediazione;

    2) inserire la normativa relativa alla mediazione, prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e alla negoziazione assistita, prevista dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014 n. 162, nel libro secondo del codice di procedura civile introducendo un nuovo titolo denominato «Procedimenti precontenziosi di composizione della lite», che comprende anche il procedimento di consulenza tecnica preventiva di cui all'articolo 696-bis del medesimo codice;

    3) prevedere che sia possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, ricorrere anche alla negoziazione assistita disciplinata dal capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione;

   c) quanto al giudizio dinanzi al giudice di pace, prevedere che la competenza del giudice di pace, per qualsiasi materia, comprese le esecuzioni mobiliari, sia limitata ai giudizi di valore complessivo non superiore a 10.000 euro;

   d) quanto alle notifiche:

    1) prevedere che per le notifiche alle società, di persone o di capitali, in caso di irreperibilità o di trasferimento non risultante da pubblici registri, l'ufficiale giudiziario depositi una copia delle stesse presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e che affigga, altresì, un avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'ufficio o della sede delle società e dia notizia alla stessa camera di commercio tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

    2) prevedere che, in caso irreperibilità delle associazioni non riconosciute e dei comitati di cui agli articoli 36 e seguenti del codice civile, l'ufficiale giudiziario depositi una copia delle notifiche presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo competente rispetto alla sede indicata dall'articolo 19, secondo comma, del codice di procedura civile e che affigga, altresì, un avviso del deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'ufficio o della sede e dia notizia alla stessa prefettura – ufficio territoriale del Governo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

    3) per i soggetti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica da comunicare ai pubblici registri, prevedere che, in caso di mancata consegna della notifica a mezzo di posta elettronica certificata spedita all'indirizzo risultante dai pubblici registri riconosciuti, la notifica si intenda ricevuta decorsi dieci giorni dalla ricevuta di mancata consegna, salvo che si provi che la mancata consegna sia dipesa da fatto imputabile al mittente;

    4) prevedere che le notifiche telematiche siano considerate tempestive fino alle ore 24;

   e) quanto alle disposizioni generali del processo civile:

    1) prevedere che ogni atto introduttivo di un giudizio, comprese le impugnazioni e le opposizioni, ad esclusione dei giudizi ordinari dinanzi all'ufficio del giudice di pace, anche in considerazione della diffusione del processo civile telematico, sia fatto attraverso la forma del ricorso con udienza fissata dal giudice non oltre centoventi giorni dal deposito;

    2) prevedere che il rinvio tra un'udienza e l'altra non possa essere mai superiore a sei mesi;

    3) prevedere che gli atti depositati dalle parti siano visibili esclusivamente alla scadenza del termine per il deposito;

   f) quanto al procedimento ordinario di primo grado:

    1) prevedere una nuova collocazione nel titolo I del libro secondo del codice di procedura civile, stabilendo che il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica di cui al vigente capo III-bis sia il procedimento ordinario e prevedendo la composizione collegiale come procedimento residuale;

    2) collocare il procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nel libro secondo del codice di procedura civile come procedimento sempre alternativo, a scelta della parte che introduce il giudizio, prevedendo altresì che la forma della decisione sia la sentenza;

    3) prevedere, all'articolo 202 del codice di procedura civile, che la prova testimoniale debba essere assunta preferibilmente in una sola udienza;

    4) prevedere che il giudice possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad esclusione del giuramento decisorio;

    5) modificare i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile rispettivamente da sessanta a trenta giorni e da venti a trenta giorni;

    6) prevedere una diversa collocazione dell'articolo 281-quinquies del codice di procedura civile, preferibilmente alla fine della sezione II del capo II del titolo I del libro secondo, e abrogare l'articolo 281-sexies;

    7) prevedere che l'articolo 281-quinquies, secondo comma, si applichi quando deve essere decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare o questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio;

    8) inserire la fase dell'impugnazione semplificata prevedendo che, entro venti giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, le parti possano impugnare dinanzi al medesimo giudice in caso di omessa pronuncia sul calcolo degli interessi e della svalutazione monetaria nonché in altri casi particolari. Prevedere che il giudice, ricevuta l'istanza, comunichi alle altre parti il deposito della stessa concedendo dieci giorni per il deposito di ulteriori memorie e che, entro i successivi venti giorni, depositi il provvedimento che, in caso di accoglimento, sostituisce la sentenza impugnata. Prevedere, altresì, che la fase di cui al presente numero sospende i termini per l'impugnazione ed è soggetta a un'autonoma condanna di pagamento delle spese legali;

   g) quanto al giudizio di appello:

    1) al secondo comma dell'articolo 283 del codice di procedura civile, sostituire l'importo di euro 10.000 con quello di euro 1.000;

    2) abrogare gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile;

    3) prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, che provvede anche a istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;

    4) prevedere che, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e per la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio, con ordinanza reclamabile entro dieci giorni, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;

    5) prevedere che il giudice, in maniera analoga al processo in materia di lavoro, possa disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, ad esclusione del giuramento decisorio;

    6) prevedere che le parti, con richiesta congiunta da inviare almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata, possano fare richiesta di non presenziare all'udienza, facendo salvi gli effetti di quanto richiesto;

   h) quanto al processo del lavoro, prevedere, all'articolo 431, settimo comma, del codice di procedura civile, che l'importo di euro 10.000 sia ridotto a euro 1.000;

   i) quanto all'esecuzione:

    1) prevedere tra i titoli esecutivi ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile anche le transazioni sottoscritte tra le parti con l'assistenza degli avvocati purché dal contratto risulti in modo espresso e non equivoco la volontà delle parti di conferire allo stesso efficacia di titolo esecutivo, con esclusione degli atti soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, i quali costituiscono titolo esecutivo solo se ricevuti da un notaio o da un altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli;

    2) prevedere che ogni opposizione agli atti esecutivi e all'esecuzione avente natura tributaria sia fatta a mezzo di ricorso davanti al giudice del tribunale competente per materia o valore e per territorio ai sensi dell'articolo 27 del codice di procedura civile e che l'eventuale giudizio di merito si svolga dinanzi al medesimo giudice competente per l'opposizione;

    3) estendere la facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali, di cui alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, anche ai pignoramenti che si eseguono attraverso la notificazione di un atto, ad esclusione di quello immobiliare, prevedendo, qualora se ne ravvisi la necessità, un autonomo registro e un'autonoma autorizzazione da parte del consiglio dell'Ordine degli avvocati e prevedendo, nella normativa vigente, le necessarie forme di autenticazione e di attestazione da parte dell'avvocato notificante, comprensive delle copie necessarie per la trascrizione;

    4) abrogare il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

    5) in caso di esecuzione per consegna o per rilascio dei beni mobili o immobili di cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, prevedere che il precetto per consegna di beni mobili o per rilascio di beni immobili di cui al citato articolo 605 debba contenere anche l'avviso di cui all'articolo 608 del medesimo codice con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà;

   l) quanto al procedimento d'ingiunzione:

    1) prevedere che gli avvocati possano emettere decreti ingiuntivi in proprio, liquidandosi anche le proprie competenze in base ai parametri minimi previsti dalla legge, entro il valore di euro 3.000, senza possibilità di provvisoria esecuzione, prevedendo che l'opposizione possa essere presentata entro quaranta giorni e stabilendo che acquisti efficacia di titolo esecutivo solo a seguito di decreto ai sensi dell'articolo 647 del codice di procedura civile e che, all'atto della richiesta del decreto, la parte debba pagare il contributo unificato previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Prevedere altresì che, qualora a seguito dell'opposizione il giudice verifichi che il decreto difetti ab origine dei requisiti per l'emissione, la parte debba pagare una somma pari al quadruplo del contributo unificato;

    2) prevedere che in caso di rigetto ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice di procedura civile, tale provvedimento sia reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

    3) prevedere che le ordinanze di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile siano impugnabili con le modalità previste dall'articolo 669-terdecies del medesimo codice;

    4) all'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, prevedere che se è proposto reclamo per un provvedimento del giudice monocratico sia competente un altro giudice monocratico e non il collegio;

    5) prevedere che debbano essere considerate prove scritte ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile anche le fatture elettroniche corredate della prova di consegna rilasciata dal sistema di interscambio;

   m) quanto al processo civile telematico, disporre l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche modificando il codice di procedura civile, prevedendo altresì:

    1) l'adeguamento delle modalità di identificazione e di autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;

    2) l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;

    3) il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;

    4) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali in caso di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo;

    5) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo;

    6) l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;

    7) l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;

    8) la disciplina delle modalità di tenuta e di conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare il reperimento degli atti e dei documenti e delle informazioni ivi contenute;

    9) la visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio per il giudice dell'impugnazione, compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico; la visibilità con modalità telematiche del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo per il giudice dell'opposizione, compresi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;

    10) la disciplina delle modalità di spedizione e di rilascio della copia esecutiva, anche telematica, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di una copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;

    11) lo sviluppo dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria;

    12) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tale caso non si proceda alla redazione del processo verbale in un'altra forma;

    13) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza;

   n) prevedere che l'atto introduttivo dell'intimazione di licenza e di sfratto per finita locazione sia il ricorso e che, qualora vi sia opposizione dell'intimato, il giudizio prosegua dinanzi al medesimo giudice secondo il rito sommario di cognizione.

  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 e in conformità ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dal medesimo comma 1, il Governo provvede, altresì, a modificare le disposizioni in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione previste dal decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
  3. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dal presente articolo sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.
  4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui al presente articolo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 2.
(Sospensione dei termini processuali)

  1. All'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le parole: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 6 gennaio, dal 1° al 31 agosto e dal 24 al 31 dicembre di ciascun anno».

Art. 3.
(Disposizioni in materia di lavoro)

  1. I commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati.
  2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
  3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione del comma 2.
  4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti ai sensi dei commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali previsti dagli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di una cooperativa, anche nel caso in cui, con il rapporto di lavoro, venga a cessare quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo.

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