FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 02
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Parere Commissione: 14

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1346-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 novembre 2018 (v. stampato Senato n. 840)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

e dal ministro dell'interno
(SALVINI)

di concerto con il ministro per la pubblica amministrazione
(BONGIORNO)

con il ministro per gli affari europei
(SAVONA)

con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

e con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(DI MAIO)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 7 novembre 2018

(Relatore per la maggioranza: BRESCIA )

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 23 novembre 2018, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 1346.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il disegno di legge n. 1346;

   rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

   il decreto-legge, originariamente composto da 40 articoli, risulta incrementato, a seguito dell'esame al Senato, a 74 articoli complessivi; il provvedimento appare riconducibile a due finalità: da un lato quella di intervenire sulla disciplina della protezione internazionale, dall'altro quella di rafforzare i dispositivi della sicurezza pubblica, con particolare ma non esclusivo riferimento alla minaccia del terrorismo e alla criminalità di tipo mafioso; in questo contesto appaiono meritevoli di approfondimento, per quanto concerne il rispetto dell'omogeneità di contenuto, le disposizioni di cui all'articolo 15 (in materia di attribuzione all'Avvocatura dello Stato delle competenze di agente dello stato italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché di gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario e di processo amministrativo telematico), all'articolo 32-quater (disposizioni in materia di tecnologia 5G) e all'articolo 32-sexies (istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno);

   per quel che concerne il rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, si segnala che dei 74 articoli del provvedimento solo 10 rinviano a successivi provvedimenti attuativi;

   i commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, inseriti al Senato, contengono due deleghe al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere, rispettivamente, del personale delle forze armate e di quello delle forze di polizia; si ricorda in proposito che l'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988 vieta che il Governo, mediante decreto-legge, conferisca deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione e che i limiti di contenuto previsti dalla legge n. 400 del 1988 sono sempre stati considerati applicabili, dal Comitato per la legislazione, anche al disegno di legge di conversione nel suo iter parlamentare; ciò è avvenuto anche successivamente alla sentenza n. 237 del 2013 della Corte costituzionale che pure ha riconosciuto al Parlamento, nell'approvare la legge di conversione di un decreto-legge, la possibilità di esercitare la propria potestà legislativa anche introducendo, con disposizioni aggiuntive, contenuti normativi ulteriori, nel rispetto, tuttavia, del limite dell'omogeneità complessiva dell'atto normativo rispetto all'oggetto o allo scopo;

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   l'articolo 9, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, prevede la decisione entro cinque giorni sulla domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro; il successivo capoverso 1-ter prevede invece l'applicazione per i medesimi soggetti di una procedura di esame della domanda che contempla la decisione finale entro nove giorni complessivi;

   l'articolo 14, comma 1, lettera d), introduce nell'ordinamento la fattispecie della revoca della cittadinanza acquisita per matrimonio, per naturalizzazione o da parte dello straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, in caso di condanna definitiva per reati di terrorismo ed eversione; la disposizione non chiarisce però se la revoca operi anche nel caso in cui, a seguito della medesima, il soggetto condannato per i reati previsti si possa trovare in condizione di apolidia; nel silenzio della norma sembra doversi accedere a tale interpretazione; in senso contrario spinge invece la considerazione che rimane vigente nell'ordinamento la legge n. 162 del 2015 di autorizzazione alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che consente agli Stati contraenti di mantenere nel proprio ordinamento unicamente le fattispecie di revoca della cittadinanza previste al momento della firma, della ratifica o dell'adesione (e quindi non quella di cui all'articolo 14, introdotta successivamente);

   altre disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che concerne la chiarezza della formulazione; in particolare:

   l'articolo 7-bis, comma 1, lettera b), prevede che la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale presentata da un soggetto proveniente da un Paese designato sicuro sia motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso; al riguardo andrebbe approfondito se la formulazione adottata sia idonea ad evitare che, in sede applicativa, si giunga all'utilizzo della medesima formula standard di diniego della protezione internazionale per tutti i soggetti provenienti da un medesimo Paese designato sicuro; con riferimento a tale aspetto, infatti, la norma andrebbe valutata alla luce dell'articolo 4 del protocollo n. 4 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che vieta le espulsioni collettive di stranieri (si ricorda che, nella sentenza Conka v. Belgio del 5 febbraio 2002, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ravvisato la violazione di tale articolo anche perché le autorità belghe, sia pure in connessione con altri comportamenti oggetto di censura, avevano motivato l'espulsione di un gruppo di richiedenti protezione in termini identici per tutti);

   l'articolo 21-quater introduce il reato di esercizio molesto dell'accattonaggio, prevedendo anche il «sequestro» del materiale connesso al reato, misura solo cautelare; in proposito andrebbe chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla «confisca» (vale a dire all'espropriazione definitiva a favore dello Stato);

   l'articolo 35-bis consente una deroga per il 2019 per le assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale; la disciplina oggetto di deroga viene indicata come quella di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), la quale tuttavia dispone solo per gli anni 2016, 2017, 2018; andrebbe quindi chiarito se non si intenda piuttosto fare riferimento alla disciplina generale di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   l'articolo 17, comma 3, e l'articolo 32-bis, comma 4, prevedono il ricorso a un decreto di natura non regolamentare; a tale proposito, come più volte segnalato dal Comitato, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, ha censurato l'utilizzo di decreti ministeriali dei quali venga esplicitata la natura non regolamentare, qualificando tali provvedimenti come atti statali dalla indefinibile natura giuridica;

   il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

   tenuto conto che al Comitato per la legislazione non compete una valutazione sul merito delle scelte operate dal legislatore né sulla verifica della conformità dei testi al suo esame ai principi costituzionali di natura sostanziale, né sul rispetto dei princìpi che regolano il complessivo sistema delle fonti;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   provveda la Commissione di merito alla soppressione dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione;

  il Comitato osserva altresì:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire, per le ragioni esposte in premessa, la formulazione degli articoli 7-bis, comma 1, lettera b); 9, comma 1, lettera b); 14, comma 1, lettera d); 21-quater e 35-bis;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di evitare, per le ragioni esposte in premessa, all'articolo 17, comma 3, e all'articolo 32-bis, comma 4, il ricorso a decreti di natura non regolamentare.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

  La III Commissione,

   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

   considerato che l'articolo 7-bis del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi;

   evidenziato che l'articolo 14, comma 1, lettera a-bis), introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, novella la legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme in materia di cittadinanza, inserendo l'articolo 9.1 che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER), attestato da un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI ovvero di un certificato rilasciato da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAECI ovvero, all'estero, di un certificato rilasciato dagli enti elencati nel sito del MAECI;

   rilevato che l'articolo 15, nuovo comma 01, inserito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato le funzioni di agente del Governo italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e che tale norma viene a colmare una lacuna normativa in merito all'individuazione, nell'ordinamento interno, della figura dell'agente di Governo presso la CEDU che attualmente è regolata dalla prassi, in base alla quale, la nomina dell'agente viene effettuata dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale su proposta del Ministro della giustizia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La IV Commissione,

   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

   considerato che i commi da 2 a 5, dell'articolo 1, recano una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia;

   sottolineato che l'articolo 33 autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria), anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato, dal decreto legislativo n. 75 del 2017, nella misura pari all'importo destinato alle medesime finalità per il 2016;

   evidenziato che, per le finalità previste dai citati commi dell'articolo 1, l'articolo 35 istituisce un fondo nel quale sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – non utilizzate – cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

   evidenziato, altresì, che il disegno di legge di bilancio 2019 dispone, all'articolo 36, un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del fondo istituito dall'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018;

   rilevato che l'articolo 35-sexies, con riguardo all'Arma dei carabinieri, estende le finalità dell'utilizzo dei droni alle funzioni svolte nei settori della sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, in materia forestale, ambientale e agroalimentare, in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia di patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;

   segnalato, infine, che l'articolo 37, al comma 3, modifica l'articolo 113-bis del codice antimafia al fine di prevedere che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati possa continuare ad avvalersi di un contingente di personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare con qualifica non dirigenziale, fino a un massimo di 20 unità, in posizione di comando, distacco e fuori ruolo,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il progetto di legge C. 1346 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo e della relazione tecnica trasmessa ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che:

    come precisato dalla relazione tecnica, la quantificazione degli oneri relativi all'attuazione dell'articolo 1, commi da 2 a 5, del disegno di legge di conversione, recante delega al Governo per il riordino dei ruoli delle Forze armate e di polizia, potrà essere effettuata solo in sede di attuazione dei decreti delegati, attesa la complessità della materia, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113;

    fermo restando che l'articolo 36 del disegno di legge di bilancio 2019 (atto Camera n. 1334), attualmente all'esame della Camera, incrementa il citato fondo di 70 milioni di euro a decorrere dal 2020, gli interventi integrativi e correttivi cui è finalizzata la predetta delega consistono sostanzialmente: nell'assicurare l'equiordinazione nell'ambito degli ordinamenti del Comparto sicurezza e difesa, consentendo – attraverso una contestuale delega per le Forze di polizia e delle Forze armate – l'introduzione delle disposizioni necessarie per integrare e modificare i decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017; nel superamento delle criticità emerse subito dopo l'approvazione della revisione dei ruoli; nel far fronte alle ulteriori esigenze che potranno emergere fino alla predisposizione dei nuovi provvedimenti correttivi, correlate anche alla graduale applicazione dei citati decreti legislativi nn. 94 e 95 del 2017;

    gli stanziamenti sul capitolo 2646/piano di gestione 09 garantiscono la copertura finanziaria delle esigenze correnti, anche con riferimento agli effetti della disposizione di cui all'articolo 2, in materia di trattenimento dello straniero nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR);

    con riguardo agli oneri connessi all'articolo 4, in materia di modalità di esecuzione dell'espulsione, coperti attraverso la rimodulazione delle risorse del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI), si assicura che tale rimodulazione non incide sulla realizzazione di impegni finanziari assunti nel ciclo di programmazione 2014/2020;

    le spese relative all'articolo 9, in materia di domanda reiterata e domanda presentata alla frontiera – come detto in relazione tecnica, già computate nell'ambito della quantificazione degli oneri complessivi calcolati per l'attuazione dell'articolo 4 – vengono stimate in circa euro 20.000 per sito aeroportuale, per un importo complessivo di circa euro 100.000, atteso che la relativa spesa dipenderà dall'ubicazione dei locali, ancora in fase di individuazione;

    le nuove funzioni previste dall'articolo 11, recante istituzione di sezioni dell'unità di Dublino, potranno essere svolte da personale già incaricato della trattazione di affari pertinenti e non comporterà un carico amministrativo aggiuntivo in quanto si tratta di una redistribuzione territoriale di tale carico, più funzionale allo svolgimento delle attività finalizzate alla individuazione dello Stato dell'Unione europea competente all'esame della domanda di protezione, che non determina aggravi per le strutture interessate;

    come precisato dalla relazione tecnica, all'articolo 12, recante disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti asilo, la disposizione di cui alla lettera h-bis) del comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già sostenuto dai bilanci degli enti interessati, in quanto per tale forma di accoglienza i comuni accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati istituito presso il medesimo Dicastero, nell'ambito delle risorse disponibili nel medesimo fondo;

    gli adempimenti amministrativi connessi all'articolo 14, recante disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

    l'articolo 15, comma 01, non introduce un obbligo di ricorso all'Avvocatura dello Stato, giacché la disposizione si limita a individuare ex lege l'agente del Governo italiano (con possibilità di delega da parte dello stesso delle funzioni di agente), nomina finora regolata solo dalla prassi, e pertanto non incide sulle attuali modalità di gestione del contenzioso;

    quindi si conferma che l'Avvocatura dello Stato farà fronte alle attività previste senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    con riferimento all'articolo 18, recante disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale, gli oneri previsti coprono sia le acquisizioni delle tecnologie di potenziamento dell'infrastruttura esistente, sia le attività di sviluppo del servizio applicativo dedicato ai Corpi di polizia municipale, che comprendono anche i servizi di assistenza evolutiva e specialistica per la durata dell'implementazione:

    inoltre, premesso che gli interventi sulla piattaforma informatica non prevedono la costituzione di uno schedario autonomo e logisticamente distinto rispetto al CED, ma si integrano nell'architettura informatica di tale banca dati, a regime, le future attività manutentive del sistema rientreranno nell'ordinaria manutenzione del CED, cui si farà fronte con le normali assegnazioni dei pertinenti capitoli di bilancio che riguardano il funzionamento del CED interforze;

    gli adempimenti in capo a soggetti pubblici (prefetto e Agenzia del demanio) previsti dall'articolo 23-bis, che reca modifiche al codice della strada relativamente alle norme che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli, saranno sostenibili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    con riferimento all'articolo 28, che prevede la nomina di un commissario ad acta presso gli enti locali che non abbiano adottato provvedimenti la cui assunzione è stata richiesta dal prefetto, una volta rilevate condotte illecite gravi e reiterate ed al fine del loro risanamento, nel ribadire l'esiguità degli oneri stimati, si rappresenta che, in via ordinaria e tipica, gli enti locali adottano le necessarie misure volte a ripristinare il pareggio finanziario in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dall'articolo 193 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (TUOEL), fermo restando comunque che, qualora non si trovino in equilibrio di bilancio, gli stessi possono ricorrere, per esigenze straordinarie, all'utilizzo del fondo di riserva di cui all'articolo 166 del TUOEL, che viene stanziato proprio per accantonare somme che fronteggino particolari situazioni, anche non previste;

    all'articolo 31, in merito all'inserimento della fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte intercettazioni, si rappresenta che, dai dati estrapolati dal sito ISTAT, i casi di invasione di terreni o edifici verificatisi nell'anno 2017 ammontano a circa 2500 in totale; considerando che da tale dato globale circa la metà degli stessi potrebbero configurarsi a titolo di reato, nelle forme più aggravate ed essere, pertanto, disposte intercettazioni, ai sensi della previsione normativa in esame, si stima in via prudenziale che le spese aggiuntive derivanti dall'applicazione della presente disposizione ammonteranno a circa 750.000 euro, le quali potranno essere sostenute con la «dinamica di risparmio» realizzata a seguito della revisione delle voci di listino delle prestazioni obbligatorie disposte in attuazione della legge n. 103 del 2017;

    pertanto, si assicura che gli adempimenti derivanti dalla disposizione in esame potranno essere espletati con l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    premesso che, nell'ambito della procedura di rilascio di immobili abusivamente occupati, l'attivazione dell'organismo collegiale (cabina di regia) è prevista dall'articolo 31-ter in termini meramente eventuali e – comunque – occasionali, si evidenzia che il suo funzionamento potrà essere garantito avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

    in relazione a quanto osservato circa le fonti di provvista del Fondo istituito presso il Ministero dell'interno, si evidenzia che lo stesso, già solo per la parte finanziabile attingendo alle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive di cui alla legge n. 44 del 1999, risulta più che capiente, posto che il Fondo di cui alla citata legge risulta ampiamente sottoutilizzato;

    all'articolo 32, riguardo all'equivalenza, dal punto di vista finanziario, del risparmio conseguente al taglio di 29 posti di prefetto, rispetto a quello che si sarebbe determinato sulla base dei criteri previsti dalla previgente normativa, si rappresenta che l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012 ha trovato corretta applicazione attraverso la riduzione, in misura non inferiore al 20 per cento, degli uffici di livello dirigenziale generale dell'amministrazione civile dell'interno, 103 prefetture e 44 uffici centrali, coperti da personale appartenente sia alla carriera prefettizia sia alla dirigenza contrattualizzata di I fascia;

    i predetti risparmi non risultano già scontati nelle previsioni tendenziali, in relazione alla riduzione del personale di cui alla norma in oggetto;

    per quanto riguarda l'equivalenza, sotto il profilo finanziario, tra le riduzioni operate con la disposizione in oggetto e quelle di cui alla previgente normativa, si rappresenta che i risparmi tendenziali sono sostanzialmente coincidenti, ad eccezione di una minor differenza, in base alla nuova previsione normativa, pari a circa duecentomila euro, in conseguenza della retribuzione riguardante il trattamento accessorio dei prefetti collocati a disposizione che, ai sensi dell'articolo 43, comma 20, della legge n. 121 del 1981, non hanno diritto a percepire l'indennità di pubblica sicurezza;

    dall'articolo 32-quinquies non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che tale disposizione costituisce una ricognizione normativa di un assetto organizzativo esistente, operando una mera ridistribuzione di compiti che già oggi sono svolti dal Servizio centrale di protezione, struttura in concreto già articolata in più di due unità operative;

    all'articolo 32-sexies, l'utilizzo delle risorse destinate alle spese di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative del Centro Alti Studi non pregiudica lo svolgimento delle funzioni della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile;

    le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 33, in materia di compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia, possono essere attinte dagli stanziamenti di bilancio già disponibili, posto che la legge di assestamento di bilancio 2017 (legge 3 ottobre 2017, n. 157) ha previsto un'integrazione di 38.091.560 euro per capitoli relativi al lavoro straordinario delle Forze di polizia, divenuta poi strutturale a decorrere dall'anno 2018 con la legge di bilancio 2018, tenuto conto altresì di quanto disposto dal comma 2 del medesimo articolo 33, ai sensi del quale il pagamento dei suddetti compensi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno, è autorizzato entro i limiti massimi fissati dal decreto applicabile all'anno finanziario 2017;

    lo stanziamento aggiuntivo disposto dall'articolo 34 è definito sulla base della necessità di finanziare un maggiore utilizzo del personale volontario, impiegato sia per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia per quelle delle strutture centrali e periferiche del Corpo stesso;

    le risorse confluite nel fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018 sono quelle non utilizzate – come espressamente previsto da quest'ultimo articolo – in attuazione dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015;

    vanno quindi detratte le somme di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, utilizzate per la copertura finanziaria del medesimo decreto legislativo;

    l'onere di cui all'articolo 35-quater, recante potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, è limitato all'entità dello stanziamento indicato dalla disposizione in relazione alle diverse annualità previste e l'utilizzo delle relative risorse non pregiudica l'attuazione delle iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, in relazione al Fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive;

    all'articolo 35-quinquies, l'impiego, a copertura, di risorse del Fondo per investimenti di cui al comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 non pregiudica l'attuazione di iniziative già assunte o programmate, a legislazione vigente, a valere sulle medesime risorse;

    atteso il carattere meramente eventuale e oscillante dei proventi derivanti dalla vendita dei beni confiscati, di cui all'articolo 36, comma 3, lettere f) e f-bis), nessuna spesa permanente verrà finanziata attingendo alle entrate di cui trattasi;

    dall'articolo 36-bis, che prevede l'iscrizione di tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione relativi a imprese o società nel registro delle imprese, non deriveranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, trattandosi di adempimenti già a carico delle cancellerie degli uffici giudiziari, e il loro espletamento per via telematica nei termini e secondo le modalità indicate potrà essere effettuato attraverso le attuali strumentazioni informatiche in dotazione alla competente amministrazione;

    le assunzioni previste dall'articolo 37, che novella le disposizioni del codice antimafia relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, si riferiscono a personale contrattualizzato, la cui dinamica retributiva presenta un andamento costante nell'arco del decennio, nella considerazione che gli oneri per le eventuali progressioni di carriera orizzontali sono posti a carico del Fondo per il trattamento economico accessorio, elemento quest'ultimo valutato nell'ambito delle quantificazioni in esame;

    con riferimento all'articolo 37, comma 3, lettera c), capoverso 4-bis, che prevede che nell'ambito della contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021 sia individuata l'indennità di amministrazione nella misura pari a quella prevista per il personale in servizio presso il Ministero della giustizia, si fa presente che la copertura finanziaria, cui fa riferimento la relazione tecnica, è da intendersi ricompresa nell'ambito delle risorse destinate alla contrattazione collettiva per il triennio 2019/2021 e, per tale motivo, non è stata indicata nel provvedimento in esame;

    la disposizione di cui all'articolo 37, comma 3, lettera c), capoverso 4-ter, che prevede che l'Agenzia sia autorizzata ad avvalersi di un'aliquota non superiore a 100 unità di personale, non determina nuovi o maggiori oneri;

    infatti tale norma è finalizzata a ripristinare le disposizioni contenute all'articolo 113-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011, la cui copertura, a carattere strutturale, degli oneri relativi al trattamento accessorio è stata a suo tempo prevista all'articolo 118 del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011, alle cui risorse attinge la disposizione di cui all'articolo 1, comma 291, della legge n. 205 del 2017, che insiste sulla medesima materia e che viene ora abrogata dall'articolo 38, comma 4, del provvedimento in esame;

    con riferimento all'articolo 38, che consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di derogare alle norme vigenti finalizzate al contenimento di alcune voci di spesa degli enti, si conferma che eventuali maggiori spese dovranno essere sostenute dall'Agenzia, ente dotato di autonomia contabile, nel rispetto comunque degli equilibri di bilancio, utilizzando anche l'avanzo di amministrazione che la medesima ha consolidato nel corso degli anni;

    quanto alla possibilità di concedere la misura intera della elargizione in favore delle vittime del racket, con l'articolo 38-bis si è provveduto a normare una prassi già in corso, supportata dal parere a suo tempo formulato dall'Avvocatura generale dello Stato; in ogni caso, si tratta solo di anticipare – dietro provvedimento del giudice – la corresponsione di una somma all'avente diritto e, pertanto, non si pone un problema di oneri ulteriori;

    il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito presso il Ministero dell'interno è attualmente sottoutilizzato, per cui è ampiamente capiente per soddisfare le esigenze connesse sia all'ampliamento dei termini per la presentazione delle istanze sia alla corresponsione dell'intero ammontare della elargizione,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1346, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

   preso atto delle modifiche apportate al provvedimento nel corso dell'esame presso il Senato;

   rilevato in primo luogo che i nuovi commi da 2 a 5 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotti presso l'altro ramo del Parlamento, recano una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia;

   osservato che agli oneri recati da tali interventi si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge medesimo, in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018;

   visti inoltre i contenuti dell'articolo 33, che con la finalità di garantire le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica autorizza la spesa, a partire dal 2018, di oltre 38 milioni di euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, ivi compresi gli appartenenti alla Guardia di finanza;

   richiamati i contenuti dell'articolo 36, che apporta numerose modifiche all'articolo 48 del codice antimafia relativo alla destinazione dei beni e delle somme confiscate, stabilendo che i beni immobili confiscati – oltre che al patrimonio dello Stato, al patrimonio del comune, della provincia o della regione ove l'immobile è sito, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata o ad una serie di altri soggetti – possono essere trasferiti anche alle città metropolitane, con la precisazione che essi confluiscono nel relativo patrimonio indisponibile;

   considerate le previsioni di cui all'articolo 37-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che modifica l'articolo 113 del codice antimafia in materia di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, prevedendo che essa possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di società e associazioni in house, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici;

   sottolineati, infine, i contenuti dell'articolo 38-bis, anch'esso introdotto dal Senato, che dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura, prevedendo, tra l'altro, l'ampliamento da 300 giorni a due anni, per i soggetti danneggiati da attività estorsive che abbiano richiesto l'elargizione di somme a valere sul fondo per le vittime dell'estorsione e dell'usura, dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, dei termini di prescrizione e di decadenza, nonché di altri atti esecutivi,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, relativamente alle parti di propria competenza, il decreto-legge n. 113 del 2018, C. 1346 Governo, approvato dal Senato, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

   richiamate le disposizioni di competenza di cui agli articoli 19-bis, 25, 26 e 26-bis;

   considerata, in particolare, la previsione, all'articolo 26-bis, dell'obbligo di predisporre piani di emergenza interni ed esterni per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, con finalità di tutela della salute e dell'ambiente;

   preso atto che l'articolo 31-ter reca una disciplina relativa all'attività delle strutture afferenti al Ministero dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili che, pur non rientrando nella stretta e diretta competenza della Commissione, riguarda la situazione di fatto di immobili potenzialmente oggetto di locazione abitativa e, in termini generali, un fenomeno sociale talvolta connesso con le politiche abitative,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato il testo del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346 Governo, approvato dal Senato);

   preso atto con favore delle seguenti norme di interesse della X Commissione:

    l'articolo 17 che impone agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente di comunicare i dati identificativi dei clienti per consentire un riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli escludendo da tale obbligo i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali, in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo;

    l'articolo 20-bis che prevede un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico;

    l'articolo 21-bis ai sensi del quale possono essere sottoscritti tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti accordi per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici e che l'adempimento su base volontaria di tali misure di prevenzione da parte del pubblico esercizio sia valutabile dal questore ai fini della sospensione o revoca della licenza;

    l'articolo 35-ter che interviene sulla disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del Sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e oggi anche di alimenti, ampliando l'ambito territoriale di applicabilità alle aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna e introducendo sanzioni nel caso di inosservanza delle stesse;

    gli articoli 36 e 36-bis che incidono sul codice antimafia per semplificare e rendere più efficaci le procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati;

    l'articolo 38-bis che introduce alcune norme in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura, precludendo ai soggetti che non siano in regola con la documentazione antimafia l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura e ampliando i termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1346 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 113 del 2018: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

   preso atto delle modifiche introdotte dal Senato della Repubblica nel corso dell'esame in prima lettura;

   condivise le modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera i), alla disciplina del permesso rilasciato in caso di particolare sfruttamento del lavoratore straniero, il quale abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico dell'immigrazione;

   considerato che l'articolo 6-bis, che regola le condizioni alle quali gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono svolgere un'attività lavorativa nel territorio nazionale, prevede che, fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, tali soggetti non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa;

   rilevato che gli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies recano disposizioni relative alla riorganizzazione delle carriere prefettizie, nonché alle competenze affidate a tali figure professionali;

   preso atto, altresì, delle disposizioni che, agli articoli 33, 34 e 35, riguardano il personale delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle Forze armate;

   rilevato che gli articoli 35-bis e 35-quater sono finalizzati a permettere nuove assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, di personale di polizia locale;

   apprezzate le disposizioni che, al capo II del titolo III, riguardano l'organizzazione e l'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

  La XII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1346 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

   condivise, in generale, le disposizioni contenute nel provvedimento in oggetto che afferiscono alle materie oggetto della competenza della XII Commissione;

   evidenziato che il permesso di soggiorno per cure mediche, fattispecie introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera g), occupa di fatto il medesimo spazio che, anche in via interpretativa e giurisprudenziale, era già coperto dai permessi di soggiorno per motivi umanitari che, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico sull'immigrazione), danno diritto all'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;

   rilevato che la nuova tipologia di permesso di soggiorno, che prima rientrava nel più ampio e indefinito genere del permesso umanitario, continua a garantire il diritto di iscrizione al Servizio sanitario nazionale – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o) – e che un'altra garanzia è costituita dal fatto che il permesso di soggiorno per cure mediche, che è rilasciato fino a un anno, è rinnovabile finché persistano le condizioni di salute di particolare gravità, debitamente certificate;

   evidenziato altresì che l'articolo 21 del decreto-legge, prevedendo che i regolamenti di polizia urbana possono individuare anche aree su cui insistono presìdi sanitari tra quelle per le quali si possono applicare la sanzione amministrativa pecuniaria e l'ordine di allontanamento da parte del sindaco (cosiddetto Daspo urbano), lungi dall'impedire la fruizione delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, serviranno, in un'ottica preventiva, a disincentivare comportamenti non consoni, agevolando l'accesso ai presìdi sanitari, in un contesto di maggiore sicurezza di cui beneficeranno anche gli stessi operatori sanitari,

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PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1346 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del DL 113/2018: «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

   rilevato che la materia dei diritti di libertà attiene all'ambito complessivamente interessato dai Trattati comunitari e – in particolare – dall'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che affida a quest'ultima il compito di realizzare uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia e che l'articolo 78, inoltre, fa obbligo all'Unione europea di perseguire una politica comune in materia di asilo e protezione internazionale, in ossequio alla Convenzione di Ginevra del 1951;

   considerato che le disposizioni in materia di protezione internazionale eliminano la possibilità di ricorrere a tale istituto per motivi atipici non previsti espressamente dalla legge, alla quale si restituisce una formulazione più chiara e stringente, senza perciò intaccare la sostanza dei diritti cui la direttiva presta tutela e nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea;

   rilevato che l'articolo 7-bis, introdotto con un emendamento del Governo al Senato, relativo alla nozione di «Paese sicuro» verso cui è possibile il rimpatrio, appare conforme ai parametri fissati in materia ai sensi della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

   rilevato altresì che l'adozione e l'aggiornamento periodico dell'elenco dei Paesi di origine sicuri di cui alla novella prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto, coerentemente con la citata direttiva, tiene in considerazione sia il rispetto dei diritti fondamentali che la misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni e i maltrattamenti;

   esaminata in particolare la disposizione del decreto che stabilisce la possibilità che la designazione di un Paese di origine sicuro possa essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone;

   esaminata altresì l'ipotesi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, capoverso Art. 28-ter, comma 1, lettera e), che comprende nel novero delle domande sottoposte alla procedura accelerata, oltre a quelle presentate da un soggetto proveniente da un Paese di origine sicuro, quelle presentate da chi è entrato illegalmente nel territorio nazionale, o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

   considerato il combinato disposto delle disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 1, capoverso Art. 28-ter, comma 1, lettera e), del provvedimento in oggetto, con l'articolo 10 della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale nonché la previsione di un costante monitoraggio e un periodico aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, ivi compresa l'ipotesi di parti del territorio o di categorie di persone non designate come sicure, ai sensi del medesimo decreto,

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PARERE FAVOREVOLE

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