FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1305

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BATTELLI

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore

Presentata il 25 ottobre 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La proprietà intellettuale e la sua tutela hanno assunto un ruolo dirimente nelle società contemporanee, rappresentando uno strumento di crescita culturale, democratica ed economica.
  La digitalizzazione dei mezzi di comunicazione e di diffusione ha determinato la necessità di ridisegnare l'attuale quadro normativo in materia di tutela del diritto d'autore, la cui disciplina organica risale al 1941, rendendolo coerente con le esigenze emergenti nella società.
  In particolare, l'attività di amministrazione e di intermediazione del diritto d'autore rende necessario un intervento che completi il processo di riforma iniziato con il decreto legislativo 15 marzo 2018, n. 35, determinando una condizione maggiormente concorrenziale e in linea con quanto previsto dagli altri ordinamenti europei, i cui princìpi cardine possono essere identificati nella possibilità per i titolari dei diritti di scegliere liberamente l'ente di collecting, nella parità di trattamento delle categorie di titolari dei diritti e nell'equa distribuzione delle royalty, come previsto dalla raccomandazione 2005/737/CE della Commissione e ripreso dalla direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014. In tale ottica, si rende necessaria la realizzazione di un mercato che consenta liberamente agli autori e agli editori di opere di ingegno di scegliere, attraverso procedure trasparenti, chiare ed efficienti, i soggetti cui affidare la gestione e l'intermediazione dei diritti di cui questi risultano titolari e la cui tutela si impone in ambito nazionale e internazionale.
  Grazie al combinato disposto delle disposizioni del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, e dell'articolo 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato dato il via alla liberalizzazione del settore. In particolare, è stata estesa a tutti gli organismi di gestione collettiva stabiliti in Italia la possibilità di operare direttamente sul territorio nazionale come intermediari per la gestione dei diritti d'autore, affiancandosi alla Società italiana autori ed editori (SIAE). Adesso è tempo di portare avanti il cammino di riforma intrapreso e di includere a pieno titolo anche le entità di gestione indipendente, ovvero non detenute, né controllate dai propri membri e che svolgono l'attività di collecting a fine di lucro.
  Come noto, la SIAE è, in base a quanto stabilito dalla legge 9 gennaio 2008, n. 2, un ente pubblico economico su base associativa, in quanto tale indipendente da forme di finanziamento esterne, che si fonda sui proventi degli autori ed editori che vi aderiscono. Tuttavia, allo stato, l'ente in questione esercita una posizione dominante nel settore della tutela delle opere di ingegno e dei diritti d'autore, svolgendo la funzione di intermediazione diretta con i titolari dei connessi diritti.
  In merito alla gestione finanziaria della SIAE negli ultimi anni sono stati evidenziati molteplici elementi di criticità e si sono moltiplicate le perplessità, come testimoniato di recente anche da inchieste giornalistiche, indagini conoscitive, proposte di legge sull'istituzione di commissioni d'inchiesta e mozioni.
  Inoltre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha recentemente riscontrato, da parte della SIAE, la violazione dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che disciplina gli accordi anticoncorrenziali. Dalle numerose evidenze acquisite nel corso del procedimento dell'Autorità garante è emerso, infatti, che la SIAE ha posto in essere, almeno dal 1° gennaio 2012, un abuso di posizione dominante articolato in una pluralità di condotte complessivamente finalizzate a escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti d'autore non inclusi nella riserva originariamente prevista dall'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, nonché a impedire il ricorso all'autoproduzione da parte dei titolari dei diritti. L'Autorità ha finanche contestato alla SIAE di imporre vincoli volti ad assicurare alla stessa la gestione dei diritti d'autore dei titolari non iscritti, anche là dove questi ultimi avevano espressamente manifestato la volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati.
  L'esigenza che emerge dagli atti parlamentari e dall'attività dell'Autorità garante, testé ricordati, è quella di riformare l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti d'autore, rendendola maggiormente concorrenziale e pienamente in linea con l'incontestabile evoluzione dei mercati e del quadro normativo dell'Unione europea, tutelando la volontà degli autori e la loro libertà di scelta riguardo alla gestione dell'opera.
  Invero, la SIAE si segnala per una condotta opaca e poco trasparente nei riguardi dei propri associati, oltre che, come detto, per la cattiva gestione finanziaria del proprio patrimonio. Peraltro, la struttura burocratica e l'articolazione organizzativa, come evidenziato anche di recente dai mass media, non sono costruite secondo criteri meritori di scelta dei vertici dirigenziali e delle figure apicali, dimostrando, spesso, di essere informate a mere politiche nepotistiche.
  Peraltro, le perplessità circa le attività della SIAE derivano anche dalla scarsa rilevanza riconosciuta alla tutela e alla promozione del patrimonio artistico e culturale, che dovrebbero costituire, al contrario, la ragione giustificatrice delle attività poste in essere dalla stessa. Il patrimonio immobiliare, ricco e di riconosciuto valore nazionale, risulta poco valorizzato, mentre potrebbe maggiormente essere utilizzato per la realizzazione di progetti di coinvolgimento giovanile nelle attività promozionali di cultura e arte. Tali attività, peraltro, potrebbero risultare funzionali anche allo scopo di ripianare le ingenti perdite che si registrano nei bilanci della SIAE degli ultimi anni e che sono state oggetto delle più recenti inchieste compiute non solo a livello nazionale, ma anche in sede europea.
  Nell'ambito del panorama europeo e nel confronto con gli altri ordinamenti nazionali, la SIAE sembra inoltre imporre costi molto più elevati rispetto a quelli praticati altrove, non garantendo, d'altra parte, servizi efficienti e innovativi. Inoltre, anche l'equo compenso ai titolari delle opere di ingegno, previsto dalla normativa vigente, non è stato sempre corrisposto tempestivamente e in misura totale, senza peraltro consentire al titolare del relativo diritto di far valere concretamente alcuna pretesa al riguardo, ovvero di verificare lo stato della propria posizione contrattuale, mediante procedure personalizzate e tecnologicamente avanzate.
  Appare pertanto evidente che l'azione della SIAE, in realtà, collide con i princìpi di matrice europea e internazionale volti alla promozione e alla tutela della libera concorrenza. D'altra parte, la necessità di assicurare la libera competizione nella rappresentazione e nella intermediazione – diretta e indiretta – dei titolari di diritti d'autore emerge alla luce del dettato della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso on line nel mercato interno. In particolare, secondo quanto precisato dal considerando 19 della direttiva in questione, «i servizi di gestione collettiva di diritti d'autore e di diritti connessi dovrebbero consentire a un titolare dei diritti di poter scegliere liberamente l'organismo di gestione collettiva cui affidare la gestione dei suoi diritti, sia che si tratti di diritti di comunicazione al pubblico o di riproduzione, o di categorie di diritti legati a forme di sfruttamento quali la trasmissione radiotelevisiva, la riproduzione in sala o la riproduzione destinata alla distribuzione on line, a condizione che l'organismo di gestione collettiva che il titolare dei diritti desidera scegliere già gestisca tali diritti o categorie di diritti», chiarendo, peraltro, al considerando 20, che l'adesione agli organismi di gestione collettiva dovrebbe essere basata su criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori.
  In particolare, risulta come la SIAE abbia improntato la gestione delle proprie attività di intermediazione a metodi poco competitivi e scarsamente trasparenti nei riguardi degli stessi titolari dei diritti d'autore. La struttura organizzativa non ha adottato strumenti tecnologicamente avanzati nella preservazione e nella tutela degli stessi autori, prevedendo, inoltre, tasse inopinatamente ben più elevate rispetto a quelle praticate negli altri ordinamenti europei. Ne deriva, così, un'aporia sistematica della SIAE in relazione all'attività di collecting affermatasi in ambito europeo, non rispondendo a criteri di trasparenza e di efficienza nella riscossione delle tasse e nella ripartizione proporzionata degli utili.
  Dall'analisi, poi, dei bilanci della SIAE, si è potuto constatare come la stessa abbia cercato di compensare le proprie perdite con i proventi finanziari derivanti dal pagamento tardivo dei compensi agli associati e da quelli derivanti dal patrimonio immobiliare di cui è proprietaria.
  La situazione – già di particolare criticità – è peggiorata ulteriormente con l'approvazione del nuovo statuto della società, che ha determinato una posizione di favore, del tutto ingiustificata, per i pochi grandi autori musicali italiani e multinazionali, relegando, così, a posizioni minoritarie gli autori ed editori più piccoli e altri settori della produzione culturale con un minore successo commerciale. Il nuovo statuto ha determinato una sorta di «associati di prima classe», che gestiscono, come fossero capitali propri, risorse economiche e patrimoni immobiliari alla cui formazione ha contribuito, però, la globalità dei soggetti rappresentati. La mancanza di produttività è aggravata non solo dal confronto tra i bilanci della SIAE e quelli delle altre società di collecting europee, ma anche dalla mancanza di standard di trasparenza accettabili.
  Alla luce delle notevoli carenze evidenziate dalla SIAE è necessario compiere un'importante riflessione sulla riforma dell'attuale normativa nazionale, in aderenza ai princìpi europei, favorendo un nuovo sistema di collecting nell'ambito di un mercato unico e transfrontaliero, informato a una maggiore trasparenza nel mercato comune della gestione dei diritti d'autore.
  Scopo, pertanto, della presente proposta di legge è quello di favorire l'apertura del mercato non solo agli organismi di gestione collettiva ma anche alle entità di gestione indipendente. In tale contesto, la SIAE cesserebbe di avere la forma giuridica di ente pubblico economico e manterrebbe le sole funzioni di collecting privata. Esautorare la SIAE delle prerogative legate alla sua natura di ente pubblico economico permetterebbe di eliminare la serie di vantaggi competitivi che attualmente contribuiscono a determinare forti squilibri di mercato. Contestualmente, si istituisce una autorità amministrativa indipendente, l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE), avente una funzione di vigilanza e di monitoraggio sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti che operano sul mercato, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di vigilare sul rispetto delle norme e sulla prevenzione di possibili distorsioni della concorrenza, sia a livello interno che internazionale.
  La trasformazione giuridica e funzionale della SIAE determina la possibilità di aprire il mercato alla libera concorrenza di una pluralità di organismi di gestione e di intermediazione dei diritti d'autore e di quelli ad essi connessi, ai quali spetterebbe l'attività di intermediazione, diretta o indiretta, per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione e radiodiffusione, nonché la cessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da dette licenze e autorizzazioni e la ripartizione dei proventi medesimi a favore degli aventi diritto. Questi, come detto, sarebbero sottoposti al controllo dell'Autorità, chiamata a verificare possibili distorsioni del sistema concorrenziale e ad assicurare, in osservanza dell'articolo 9 della Costituzione, la promozione delle iniziative culturali e la protezione delle relative opere di ingegno. In tal senso, l'AGAE accerta che le società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore agiscano in ossequio ai princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea.
  La presente proposta di legge pone definitivamente fine alla posizione dominante della SIAE per la gestione, promozione e tutela dei diritti relativi alla proprietà intellettuale, consentendo agli autori e agli editori di poter scegliere liberamente la società di intermediazione a cui affidare la gestione dei propri diritti d'autore, coerentemente con quanto stabilito dal diritto dell'Unione europea, sotto la supervisione della costituenda AGAE.
  In particolare, l'articolo 1 della proposta di legge stabilisce l'estensione della possibilità di operare come intermediari per la gestione dei diritti d'autore anche agli organismi di gestione indipendente. Vengono, in tal senso, modificate e abrogate le disposizioni di legge che riconoscono particolari prerogative alla SIAE. Al contempo, il compito di riscuotere e ripartire il compenso per copia privata, così come i poteri di vigilanza su tutte le attività connesse con la fabbricazione, l'importazione e la distribuzione in Italia di apparecchi di registrazione e di supporti vergini, nonché su tutte le attività di duplicazione e distribuzione di supporti preregistrati, viene attribuito alla AGAE.
  All'articolo 2 vengono riportati i requisiti necessari per gli enti di gestione indipendente operanti nel settore dell'intermediazione dei diritti d'autore. Si tratta dei requisiti strutturali, che tali enti devono possedere al fine di operare nel mercato e per porre in essere le attività di gestione e di intermediazione collettiva dei diritti d'autore. Si introducono, inoltre, requisiti funzionali quali la garanzia che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dalla società di intermediazione. Inoltre possono essere istituiti, anche congiuntamente, sistemi antipirateria specifici per il web che segnalino in tempo reale l'utilizzo illegale di opere tutelate, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere.
  L'articolo 3 modifica la legge 9 gennaio 2008, n. 2, recante «Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori». La SIAE cessa di essere un ente pubblico economico e può trasformare la propria forma giuridica in modo tale da continuare ad operare sul mercato, senza tuttavia le prerogative di cui oggi gode per la funzione pubblicistica che la caratterizza. Il Ministero dell'economia e delle finanze procede ad una ricognizione sulla provenienza del patrimonio immobiliare della SIAE al fine di individuare i cespiti derivanti da una originaria cessione da parte dello Stato e di trasferirli al Ministero per i beni e le attività culturali, che è autorizzato ad alienare la parte non avente valore artistico-culturale al fine di alimentare un fondo finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività ad essa connesse nonché all'adozione di iniziative volte alla tutela e al sostegno del patrimonio creativo non remunerativo. Come detto, viene creata una autorità amministrativa indipendente, l'AGAE, che si fa carico delle funzioni di vigilanza e controllo del mercato nonché delle funzioni di natura pubblicistica precedentemente assunte dalla SIAE. L'AGAE, attraverso il contributo delle società di intermediazione e di gestione collettiva dei diritti d'autore, provvede alla creazione e alla gestione di una banca dati informatica, liberamente accessibile, delle opere, dei titolari dei diritti amministrati, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. Sono disciplinate, inoltre, le modalità di approvazione dello statuto e di selezione dei membri dell'Autorità, scelti attraverso una procedura di cui è data pubblicità nel sito internet dell'Autorità sulla base dei curricula presentati, in conformità ai requisiti richiesti dal comma 4-quater dell'articolo 1 della legge n. 2 del 2008, e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. È prevista la facoltà per l'AGAE di irrogare sanzioni in caso di violazione delle pratiche di libera concorrenza ovvero nel caso di procedure di concentrazione tali da determinare la costituzione di posizioni dominanti.
  Infine, l'articolo 4 della proposta di legge apporta alcune modifiche al citato decreto legislativo n. 35 del 2017, principalmente al fine di attribuire all'AGAE i compiti attualmente affidati all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di tutela dei diritti d'autore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633)

  1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15, terzo comma, le parole: «in base a protocolli di intesa tra la SIAE e il» sono sostituite dalla seguente: «dal»;

   b) all'articolo 15-bis, comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La misura del compenso è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare sentito il Ministro per i beni e le attività culturali»;

   c) all'articolo 58, le parole: «all'autore» sono sostituite dalle seguenti: «agli autori» e le parole da: «periodicamente d'accordo» fino a: «(S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso la libera contrattazione tra gli organismi di gestione collettiva ovvero le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;

   d) all'articolo 68, comma 4, terzo periodo, le parole: «Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,» sono soppresse;

   e) all'articolo 71-septies, comma 3, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori»;

   f) all'articolo 71-octies:

    1) al comma 1, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori»;

    2) al comma 3, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «all'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori»;

    3) al comma 3-bis, le parole: «dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Autorità per la garanzia degli autori e degli editori ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Autorità»;

   g) all'articolo 116, secondo comma, le parole da: «è conferita» fino a: «(SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «è conferita all'organismo di gestione collettiva ovvero all'entità di gestione indipendente dei diritti d'autore con cui il titolare del diritto d'autore aveva stipulato un contratto» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I singoli enti provvedono, secondo buona fede e nel rispetto del legittimo affidamento, ad accordarsi o a stipulare un nuovo contratto con i coeredi o con gli amministratori nominati»;

   h) all'articolo 152, ovunque ricorrono, le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi di gestione collettiva o alle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore»;

   i) all'articolo 171-bis, comma 1, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «, in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore,» e le parole: «non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono soppresse;

   l) all'articolo 171-ter, comma 1, lettera d), prima delle parole: «detiene per la vendita» sono inserite le seguenti: «in violazione delle norme sul rispetto del diritto d'autore,» e le parole da: «per il quale è prescritta» fino alla fine della lettera sono soppresse;

   m) all'articolo 171-sexies, comma 2, le parole da: «, ovvero non provvisti di contrassegno SIAE» fino alla fine del periodo sono soppresse;

   n) all'articolo 180:

    1) al primo comma, le parole: «è riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35» sono sostituite dalle seguenti: «è rimessa alla libera concorrenza tra tutti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35»;

    2) al terzo comma, le parole: «L'attività della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)» sono sostituite dalle seguenti: «L'attività degli organismi e delle entità di cui al primo comma»;

    3) al quarto comma, le parole: «La suddetta esclusività di poteri» sono sostituite dalle seguenti: «La suddetta attività»;

    4) al quinto comma, il secondo periodo è soppresso;

    5) al sesto comma, le parole: «domiciliati o residenti nella Repubblica» sono soppresse e le parole: «alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «agli organismi e alle entità di cui al primo comma, cui il titolare ha conferito la gestione dei propri diritti,»;

    6) il settimo comma è sostituito dal seguente:

   «I proventi di cui al sesto comma, detratte le spese di riscossione, sono versati dagli organismi e dalle entità di cui al primo comma agli aventi diritto entro tre mesi dalla riscossione»;

   o) il comma 1 dell'articolo 180-bis è sostituito dal seguente:

   «1. Il diritto esclusivo di autorizzare la ritrasmissione via cavo è esercitato: dai titolari dei diritti d'autore esclusivamente attraverso gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dai titolari dei diritti connessi attraverso l'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori per i diritti degli artisti interpreti esecutori ed eventualmente attraverso altre società di gestione collettiva appositamente costituite per amministrare, quale loro unica o principale attività, gli altri diritti connessi»;

   p) il primo comma dell'articolo 181 è sostituito dal seguente:

   «L'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) supervisiona la corretta applicazione dei diritti d'autore; garantisce un regime di libera concorrenza e il buon funzionamento del mercato dei diritti d'autore; accerta che gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore agiscano in conformità con le disposizioni della presente legge e con i princìpi dell'ordinamento nazionale e dell'ordinamento dell'Unione europea. L'AGAE può inoltre esercitare i compiti connessi con la protezione, la promozione e la diffusione delle opere dell'ingegno, conformemente a quanto prescritto dalla presente legge e in base al proprio statuto»;

   q) l'articolo 181-bis è abrogato;

   r) all'articolo 181-ter:

    1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «, al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalle seguenti: «dagli enti di gestione collettiva e dalle entità di gestione indipendente sulla base di apposite convenzioni»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «la SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di gestione collettiva, le entità di gestione indipendente» e le parole: «alla Società» sono soppresse;

    2) al comma 2, le parole: «la SIAE non svolga» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente non svolgano»;

   s) all'articolo 182-bis:

    1) al comma 1, le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)» sono sostituite dalla seguente: «AGAE»;

    2) al comma 2, le parole: «La SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «L'AGAE»;

    3) al comma 3, le parole: «l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «l'AGAE può conferire funzioni ispettive a propri funzionari»;

   t) all'articolo 191, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) dei presidenti degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente del diritto d'autore presenti sul mercato».

Art. 2.
(Requisiti per le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore)

  1. Al fine di consentire la libera concorrenza tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, nonché di tutelare gli interessi dei titolari dei diritti, le entità di gestione indipendente che intendono svolgere l'attività di amministrazione e di intermediazione dei diritti medesimi:

   a) assicurano la trasparenza attraverso la pubblicazione, secondo le opportune forme e nel proprio sito internet, del proprio statuto, indicando i soggetti a cui sono attribuiti incarichi di amministrazione, direzione, controllo e revisione, il valore economico dei diritti amministrati e il bilancio d'esercizio;

   b) stabiliscono la propria sede legale nel territorio italiano ovvero nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea;

   c) mantengono almeno una sede operativa attiva nel territorio italiano;

   d) prevedono e mantengono un patrimonio netto minimo non inferiore a 100.000 euro interamente versati;

   e) adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo conformemente alle prescrizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;

   f) rispettano criteri di trasparenza, pubblicità, equità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti dei titolari dei diritti, in riferimento ai rapporti di gestione che possono essere instaurati con gli stessi, alla risoluzione delle controversie, alla determinazione e ripartizione dei diritti nonché alle condizioni, ai costi e alle provvigioni poste a carico dei titolari dei diritti in ordine alle tariffe e alle rispettive condizioni contrattuali;

   g) contribuiscono alla creazione presso l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE) di una banca dati informatica, liberamente accessibile e periodicamente aggiornata, delle opere e dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché le condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse al fine di agevolare la rapida individuazione dei titolari dei diritti e la distribuzione dei compensi;

   h) assicurano procedure che consentano la libera contrattazione, da parte degli aventi diritto, delle rispettive posizioni e pretese contrattuali, relativamente alle proprie esigenze promozionali;

   i) garantiscono che i titolari dei diritti possano costantemente verificare, tramite agevoli procedure informatiche, l'entità dei diritti acquisiti, la natura dei compensi maturati e l'ammontare della provvigione e delle spese trattenute dall'entità di gestione;

   l) procedono, in assenza di obiettive e giustificate ragioni ostative, approvate singolarmente per ciascun caso da parte del consiglio di gestione, al pagamento delle somme dovute ai titolari dei diritti entro tre mesi dalla fine del semestre solare in cui è avvenuta la riscossione;

   m) costituiscono, anche congiuntamente, un sistema volto a contrastare l'illecita diffusione di opere dell'ingegno attraverso reti telematiche e digitali, in grado di segnalare automaticamente e immediatamente l'utilizzo di opere tutelate e di consentire, basandosi sulle content ID o equivalenti specificità delle opere, l'immediata identificazione e la successiva rimozione delle opere stesse;

   n) affidano la revisione legale dei conti a una società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

   o) segnalano l'inizio dell'attività secondo le modalità previste dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero per i beni e le attività culturali e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmettendo altresì alle suddette amministrazioni una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il predetto Dipartimento comunica nel proprio sito internet quali imprese risultano non essere più in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 3.
(Modifiche alla legge 9 gennaio 2008, n. 2. Istituzione dell'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori)

  1. All'articolo 1 della legge 9 gennaio 2008, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. È istituita l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori (AGAE), che opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. L'AGAE:

   a) vigila sugli organismi di gestione collettiva e sulle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, sull'ordinato svolgimento delle attività da questi svolte e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti titolari dei diritti d'autore, esercitando poteri di ispezione e di accesso e acquisendo la documentazione necessaria;

   b) esercita le altre funzioni a essa attribuite dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e dalle altre norme vigenti e può effettuare la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati;

   c) d'intesa, per gli aspetti di rispettiva competenza, con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, promuove studi e iniziative volti a incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica, libera e gratuita a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche e digitali;

   d) vigila sul libero andamento e sulla concorrenza del mercato dei diritti d'autore, presentando una relazione annuale alle Camere;

   e) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti riguardanti gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

   f) stabilisce, con proprio provvedimento, le procedure sanzionatorie in caso di violazione da parte degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti del soggetto che ne è titolare, previo esperimento di un tentativo di conciliazione tra l'organismo o entità e il soggetto interessato;

   g) cura la tenuta e la pubblicazione nel proprio sito internet del registro degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore, nonché l'elenco dei soggetti che non risultano essere più in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nel registro e ogni altra comunicazione di pertinenza; l'iscrizione nel registro di cui alla presente lettera è obbligatoria ai fini dello svolgimento delle attività degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente dei diritti d'autore;

   h) istituisce, gestisce e aggiorna una banca dati informatica completa delle opere, dei titolari dei diritti amministrati e dei loro aventi causa, nonché delle condizioni di licenza per l'utilizzo economico delle opere stesse. La banca dati consente, attraverso appositi sistemi di rilevazione delle opere, la digitalizzazione completa dei dati raccolti e degli utilizzi delle opere nel territorio nazionale, nonché la rapida individuazione dei titolari dei diritti. La banca dati è pubblica, nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza dei dati personali;

   i) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche e all'evoluzione, sul piano interno e internazionale, del settore delle comunicazioni.

   1-ter. È vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto, anche attraverso soggetti controllati e collegati, nel settore della gestione dei diritti d'autore. Gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendente dei diritti d'autore comunicano all'AGAE le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle sue competenze»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai ruoli dell'AGAE si accede mediante concorso pubblico»;

   d) al comma 3, le parole: «sulla SIAE» sono sostituite dalle seguenti: «sull'AGAE»;

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Lo statuto dell'AGAE, che ne definisce i poteri, le modalità di funzionamento e l'organizzazione, è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

   f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

   «4-bis. L'AGAE è organo collegiale composto da cinque membri, compreso il presidente, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Le candidature per la carica di componente dell'AGAE sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di apposito bando di concorso predisposto dall'AGAE, di cui è data altresì tempestiva notizia nel sito internet della medesima AGAE. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae. L'AGAE cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.
   4-ter. Non possono essere candidati alla carica di componente dell'AGAE i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;

   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;

   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

   4-quater. I componenti dell'AGAE sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:

   a) tre componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse;

   b) due componenti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria e nella promozione e nella tutela del diritto d'autore a essa connesse.

   4-quinquies. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'AGAE pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 4-ter e 4-quater e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) e di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 4-quater.
   4-sexies. L'AGAE comunica senza indugio alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica i nomi dei candidati estratti ai sensi del comma 4-quinquies per il deferimento della proposta alle Commissioni parlamentari competenti. Esse possono, secondo le disposizioni dei regolamenti delle rispettive Camere, procedere all'audizione dei soggetti sorteggiati ai fini della valutazione dei relativi curricula, secondo le diverse aree di competenza. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima parere contrario su un candidato, l'AGAE procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza; in questo caso, le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina, con proprio decreto, componenti dell'AGAE i candidati estratti, anche in mancanza della valutazione ai sensi del secondo periodo. Il presidente dell'AGAE è eletto dai componenti dell'AGAE stessa al proprio interno.
   4-septies. A pena di decadenza, la carica di componente dell'AGAE è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore dell'editoria ovvero nella tutela e nella promozione del diritto d'autore.
   4-octies. A decorrere dal 1° gennaio 2021, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) cessa di essere un ente pubblico economico e può trasformare la propria forma giuridica conformemente alle proprie peculiari esigenze
   4-novies. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto un arbitrato volto alla ricognizione della provenienza del patrimonio immobiliare della SIAE, al fine di procedere con successivo decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla liquidazione dei residui passivi e alla vendita degli immobili di proprietà dell'ente suddetto che all'esito dell'arbitrato saranno individuati quali di proprietà dello Stato, ad esclusione del patrimonio ad alto valore artistico-culturale, che viene direttamente trasferito al Ministero per i beni e le attività culturali. I proventi delle vendite confluiscono in un apposito fondo istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e finalizzato alla promozione, alla formazione e alla diffusione della cultura musicale, artistica, editoriale e delle attività ad essa connesse nonché alla realizzazione di iniziative volte alla tutela e al sostegno del patrimonio creativo non remunerativo»;

   g) nella rubrica, dopo le parole: «la Società italiana degli autori ed editori» sono aggiunte le seguenti: «e l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori».

  2. Nel titolo della legge 9 gennaio 2008, n. 2, dopo le parole: «la Società italiana degli autori ed editori» sono aggiunte le seguenti: «e l'Autorità per la garanzia degli autori e degli editori».

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35)

  1. Al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «Autorità per le garanzie nelle comunicazioni», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorità per la garanzia degli autori e degli editori»;

   b) il comma 3 dell'articolo 40 e il comma 4 dell'articolo 41 sono abrogati.

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