FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1258

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CILLIS, CADEDDU, CASSESE, CIMINO, DAGA, DEL SESTO, GAGNARLI, GALLINELLA, L'ABBATE, LOMBARDO, MAGLIONE, ALBERTO MANCA, MARAIA, PARENTELA, PIGNATONE, ROMANIELLO

Delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica

Presentata l'11 ottobre 2018

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  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si delega il Governo a disciplinare e a valorizzare le pratiche colturali cosiddette «fuori suolo» applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.
  Con il termine «fuori suolo» si intendono tutte quelle tecniche che non prevedono l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta, la più nota delle quali è la fertirrigazione, cioè l'uso dell'acqua irrigua come veicolo per le sostanze nutritive necessarie allo sviluppo del vegetale. Tecnicamente le piante sono organismi autotrofi in grado di trasformare l'energia radiante del sole in energia chimica attraverso la fotosintesi clorofilliana. Per riuscire ad assicurare tale attività le piante necessitano di acqua e di circa diciassette minerali essenziali. Se questi tre fattori vengono gestiti in maniera controllata in ambienti monitorati (serre), assicurando alle radici l'approvvigionamento ideale dell'acqua e dei nutrienti, si possono raggiungere obiettivi straordinari di produzione su superfici minime e con risparmi idrici e di inquinanti residui notevoli.
  La coltivazione dei vegetali in un ambiente controllato permette, infatti, di non utilizzare i fitofarmaci e gli insetticidi necessari nella coltivazione tradizionale, senza andare a inficiare la qualità del prodotto finale e, anzi, aumentando i livelli qualitativi.
  La coltivazione e la fertirrigazione in fuori suolo richiedono una maggiore professionalità da parte dei tecnici e degli operatori perché è necessario e fondamentale conoscere e saper gestire i principali parametri da misurare in serra. Il sistema si presenta di notevolissimo interesse poiché consente, attraverso un uso razionale di spazi limitati, l'allevamento di svariate specie ittiche e la produzione di specie vegetali dall'alto valore qualitativo e nutrizionale. La coltura idroponica è un sistema ancora poco utilizzato, rispetto al quantitativo di suolo utilizzato per le colture protette, ma si pensa che nel breve periodo troverà sempre più spazio nel panorama agricolo in quanto permetterà di risolvere alcune problematiche quali: la necessità di ridurre i costi di produzione, la necessità di migliorare la produzione, l'aumento dell'inquinamento ambientale legato all'agricoltura intensiva e ai vincoli legislativi derivanti da esso, la carenza di risorse quali l'acqua, il lavoro, l'energia e una domanda di cibo sempre più crescente con l'aumento della popolazione mondiale.
  Infine, agli aspetti puramente tecnici si somma il forte impatto sociale derivante da questo tipo di colture, che non vanno più a sfruttare indiscriminatamente i terreni sui quali sono collocate, ma anzi sono in grado di ridare valore a luoghi abbandonati o dismessi, proprio grazie alla grande versatilità del tipo di coltivazione, che può essere applicata in terreni inospitali, deserti, aree urbane, tetti dei palazzi e capannoni abbandonati.
  La coltivazione idroponica e quella acquaponica sono oggi le più diffuse e considerato il vuoto normativo esistente la presente proposta di legge intende introdurre dei princìpi generali entro i quali dovrà svilupparsi la disciplina di dettaglio. Con l'articolo 1 si introducono alcune definizioni, mentre con l'articolo 2 si definiscono i princìpi e criteri direttivi di delega in base ai quali il Governo dovrà adottare la disciplina di dettaglio.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

  1. La presente legge reca una delega al Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica.
  2. Ai fini della presente legge si definisce:

   a) pratica colturale fuori suolo: la pratica colturale realizzata in un ambiente controllato, basata su supporti di ordine tecnologico alternativi o integrativi rispetto alle tradizionali prassi di coltivazione e di allevamento e che non prevede l'utilizzo del terreno per una o più fasi dello sviluppo fenologico della pianta;

   b) coltivazione idroponica: la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato mediante l'impiego di un substrato inerte e di adeguate soluzioni nutritive;

   c) coltivazione acquaponica: la coltivazione fuori suolo di specie vegetali realizzata in un ambiente controllato derivante dall'integrazione tra la coltivazione idroponica di cui alla lettera b) e l'acquacoltura.

  3. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 2, per supporti di ordine tecnologico si intendono:

   a) sistemi automatizzati per il controllo della ventilazione e dell'aerazione funzionali alla creazione dell’habitat più idoneo allo sviluppo delle piante;

   b) sistemi computerizzati finalizzati alla gestione del ciclo della produzione anche da remoto.

Art. 2.
(Delega la Governo per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica )

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) definire le tipologie di substrato e di soluzioni nutritive, dei metodi irrigui e delle specie ittiche che meglio si adattano alla coltivazione acquaponica;

   b) prevedere che, nel rispetto della normativa vigente in materia di produzione agricola con metodo biologico, le specie ittiche allevate nella coltivazione acquaponica siano equiparate a quelle allevate con metodo biologico;

   c) prevedere azioni finalizzate alla valorizzazione e all'incentivazione delle coltivazioni idroponica e acquaponica anche attraverso il sostegno a progetti sperimentali promossi o patrocinati dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in collaborazione con aziende e con operatori del settore, anche utilizzando parte delle risorse a valere sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale relativo alla programmazione 2021-2027;

   d) valorizzare e promuovere le produzioni ortofrutticole e ittiche ottenute dalle coltivazioni idroponica e acquaponica anche mediante la predisposizione di specifiche indicazioni in etichetta recanti informazioni sui metodi di coltivazione innovativi impiegati e sui benefìci derivanti dal mancato utilizzo di fitofarmaci e di insetticidi;

   e) disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nel decreto legislativo o nei decreti legislativi e individuare l'autorità competente all'irrogazione di sanzioni nell'ambito delle strutture esistenti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

   f) definire gli adempimenti richiesti alle aziende che realizzano le coltivazioni idroponica e acquaponica ai fini del riconoscimento e della successiva verifica da parte degli organi di controllo, con particolare riferimento all'obbligo della predisposizione di uno schema denominato «bilancio di massa» necessario a identificare i materiali necessari per il ciclo in ingresso, il processo di trasformazione delle materie, i prodotti terminali e gli scarti di produzione, anche al fine del rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti;

   g) prevedere specifiche norme finalizzate alla conservazione in buono stato dei terreni dove insistono le coltivazioni idroponica e acquaponica;

   h) prevedere una specifica classificazione merceologica delle attività di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione del codice ATECO.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dall'assegnazione alle Commissioni medesime.
  3. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di cui al comma 2, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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