FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1221

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ROSSI, ASCANI, PRESTIPINO, PICCOLI NARDELLI, FRANCESCHINI, ANZALDI, CIAMPI, DI GIORGI, SERRACCHIANI, ENRICO BORGHI, CRITELLI, PAITA, MOR, PEZZOPANE, RIZZO NERVO, BRAGA, MARCO DI MAIO, GAVINO MANCA, INCERTI, CANTINI, FASSINO

Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive

Presentata il 1° ottobre 2018

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  Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire per il riconoscimento e la promozione della funzione educativa e culturale dello sport e dell'attività motoria. Lo sport è un sistema sociale a tutti gli effetti che influenza moltissimi aspetti della vita dei cittadini, interessa le diverse istituzioni pubbliche e necessita della massima attenzione da parte di chi si impegna oggi ai diversi livelli nel governo del bene comune. Lo sport certamente rappresenta un'opportunità per la salute del cittadino ed è uno strumento efficace di prevenzione per numerose patologie, quali diabete, cancro, obesità infantile e osteoporosi, nonché per il corretto sviluppo psico-motorio del bambino e per il miglioramento della qualità della vita degli anziani. Nella misura in cui l'attività fisica riesce a essere uno strumento di prevenzione e di cura per il cittadino e di conseguenza anche di contenimento della spesa sanitaria diretta, investire nello sport è determinante per il controllo della spesa sanitaria attuale e futura e per un'adeguata programmazione economica e finanziaria. È quindi fondamentale promuovere l'educazione motoria e sportiva nelle scuole e in particolare nella scuola primaria. L'educazione motoria ha, infatti, un ruolo insostituibile nel processo di crescita equilibrata del bambino e la scuola primaria deve offrire a ogni allievo la possibilità di provare diverse attività motorie al fine di creare le premesse per un sano e corretto stile di vita e per un graduale avvicinamento alla pratica sportiva. Un'adeguata attività motoria scolastica per la fascia di età tra i 6 e gli 11 anni richiede, da parte degli insegnanti, un'ampia e differenziata gamma di competenze che spaziano dalla fisiologia alla psicologia, dalla metodologia alla didattica, dall'auxologia alla valutazione psicomotoria e funzionale.
  Inoltre lo sport oggi rappresenta anche una grande occasione per il welfare: esso è un fondamentale strumento di integrazione, di rispetto del prossimo, di collaborazione e di rifiuto dell'odio e del razzismo. Le realtà sportive che offrono servizi organizzati e capillari sul territorio sono certamente un sostegno per le famiglie, realtà positive che integrano la scuola nel percorso educativo di crescita delle nuove generazioni. Rispetto delle regole, rispetto dell'avversario, rispetto dell'arbitro e rispetto del risultato sono valori intrinseci dello sport e dell'attività fisica. Lo sport è in questo senso l'unico vero sistema meritocratico, in cui vince sempre chi ha i risultati migliori, ma allo stesso tempo chi è vinto rimane nella sua dimensione di leale avversario in tutta la sua dignità.
  Lo sport è, altresì, una grande risorsa per l'economia del nostro Paese: osservando la crescita della domanda di sport e di servizi per lo sport si comprende facilmente che lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta generale di sport rappresentano un'occasione di investimento e di lavoro per molte realtà dilettantistiche e imprenditoriali. L'indotto sportivo costituisce oggi circa il 2-3 per cento del prodotto interno lordo (PIL). Turismo sportivo, impiantistica, offerta di corsi e di servizi, televisioni e media, spettacolo e merchandising: sono tutti settori in crescita da governare con attenzione. Per questa serie di motivi promuovere la cultura e l'educazione sportive nelle future generazioni è un intervento necessario e non rinviabile. Entrando nel dettaglio dell'analisi dei dati generali sulla pratica sportiva si evidenzia come l'attività fisica sia direttamente collegata alla cultura della popolazione: si registrano forti diversità tra i tassi di pratica sportiva dei laureati e tra chi ha titoli di studio inferiori. La differenza è certamente data anche dalla diversità di possibilità economiche e di tempo libero, ma soprattutto dalla consapevolezza che l'attività fisica e sportiva garantisce il benessere psico-fisico e contribuisce in modo fondamentale alla formazione dei soggetti che la praticano. Anche il contesto familiare risulta essere determinante come motivazione per la pratica sportiva: all'interno delle famiglie in cui entrambi i genitori sono sportivi nel 79,1 per cento dei casi anche i figli praticano sport regolarmente; tale percentuale diminuisce quando solo uno dei due genitori pratica un'attività sportiva (42,2 per cento) e cala ulteriormente al 31,8 per cento quando nessuno dei due genitori pratica un'attività sportiva. Si comprende facilmente, quindi, che investire nell'attività motoria e sportiva dei soggetti cosiddetti «di mezza età» avrebbe significative ricadute, non solo in termini di prevenzione sanitaria e sociale, ma anche in termini di attività sportiva e di cultura sportiva nelle generazioni più giovani e in quelle future. La presente proposta di legge, dunque, è necessaria per proseguire concretamente il cammino verso la piena applicazione della Carta europea dello sport adottata dall'Italia insieme agli altri Stati membri dell'Unione europea durante la 7° Conferenza dei Ministri europei dello sport svolta a Rodi il 13-15 maggio 1992. La Carta europea è il documento guida di indirizzo più ampio e completo sullo sport che sia mai stato prodotto e firmato dalla maggioranza degli Stati membri dell'Unione europea; essa contiene i princìpi fondamentali e le linee guida delle istituzioni pubbliche per l'applicazione di corrette politiche sportive, nel rispetto sia dello sviluppo armonico della persona e della comunità sia per proteggere e sviluppare le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive. Entrando nel dettaglio della presente proposta di legge, l'articolato, composto da nove articoli, prevede le seguenti norme:
  a) l'articolo 1 stabilisce le finalità della legge, riconoscendo lo sport come fattore fondamentale per lo sviluppo umano e per l'educazione dei giovani, prevedendo che le istituzioni pubbliche promuovano l'attività e la cultura sportiva, assicurando la tutela dei professionisti delle attività motorie e sportive, nonché la tutela dall'abuso politico o commerciale dello sport e degli atleti;
  b) l'articolo 2 introduce la figura professionale dell'educatore motorio-sportivo: a differenza di molti Paesi europei, infatti, in Italia non si è ancora proceduto al riconoscimento ufficiale di chi si occupa di sport e di educazione motoria dopo aver conseguito un titolo di studio. La qualità dei programmi motori è fondamentale perché si raggiungano gli obiettivi culturali, educativi e sociali previsti con lo sport e per questo è fondamentale prevedere che tali programmi siano predisposti da soggetti con una formazione adeguata;
  c) l'articolo 3 introduce la figura professionale del manager dello sport: i servizi, le strutture, i programmi e le organizzazioni che si occupano di sport e di attività motoria per loro natura sono realtà complesse che intercettano diversi ambiti della sfera psichica e fisica degli utenti. Che siano studenti, sportivi, genitori di sportivi, tifosi o altri, le realtà che si occupano di sport, e quindi di tali categorie di persone, devono essere gestite da personale altamente qualificato che operi dopo aver intrapreso e concluso un percorso formativo universitario ad hoc;
  d) con l'articolo 4 si prevede che i soggetti di cui agli articoli 2 e 3 possano costituire associazioni che, senza fini di lucro e nel rispetto dei princìpi di democrazia, garantiscano la formazione continua degli associati e lo sviluppo tecnico-scientifico, educativo o manageriale per assicurare costantemente l'erogazione di servizi sportivi di qualità a tutta la popolazione. Tali associazioni sono, quindi, importanti ai fini di attestare la competenza, la qualificazione professionale tecnico-scientifica e deontologica nonché le specializzazioni degli associati e costituiscono un punto di riferimento per coloro che intendono selezionare personale qualificato;
  e) nell'articolo 5 si sottolinea l'importanza della promozione e dell'organizzazione dell'attività fisica e dell'insegnamento di uno stile di vita sano e corretto: l'Italia purtroppo è ai vertici europei per quanto riguarda il tasso di obesità della popolazione in età giovanile, un triste primato che, oltre che rappresentare un grave problema sanitario, comporta anche un importante costo per la spesa pubblica. L'obesità e le sue complicanze, infatti, contribuiscono in misura molto rilevante alla spesa sanitaria dei Paesi occidentali: l'incidenza economica negativa deriva dai costi dei sistemi sanitari (farmaci e ospedalizzazioni per la malattia stessa e per le sue complicazioni), dall'assenteismo nel lavoro e dalla ridotta performance lavorativa, con un impatto significativo sulla società. Se parliamo di bambini, attraverso i dati della Fondazione italiana per la lotta all'obesità infantile scopriamo che nelle scuole primarie (6-10 anni), si stima un 24 per cento di bambini in sovrappeso e un 12 per cento di bambini obesi: numeri che ci collocano ai primi posti a livello europeo per il tasso di obesità infantile;
  f) l'articolo 6 intende formalizzare, attraverso apposite convenzioni, il rapporto, oggi già esistente in diverse realtà del territorio nazionale, tra amministrazioni pubbliche e istituzioni sportive, tra le quali federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, per lo svolgimento di attività sportive e di promozione della specifica disciplina all'interno della scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, nelle strutture deputate all'accoglienza dei migranti, nonché negli istituti penitenziari maschili e femminili. Attraverso la stipulazione di un'apposita convenzione, le istituzioni sportive che operano a contatto con le fasce sociali più fragili saranno tenute a dimostrare il possesso dei requisiti di moralità professionale e di idoneità allo svolgimento delle attività. Le convenzioni dovranno essere stipulate secondo i princìpi di pubblicità e di trasparenza previsti per le amministrazioni pubbliche;
  g) l'articolo 7 istituisce la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoria contro la violenza nelle manifestazioni sportive, da celebrare il 29 maggio (giorno in cui ricorre l'anniversario della tragedia allo stadio Heysel, in cui persero la vita 39 spettatori), in tutto il Paese, in collaborazione con il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le scuole di ogni ordine e grado e altri soggetti. Per cultura sportiva si intendono i princìpi enunciati nella Carta olimpica: lo sport può essere un efficace strumento al servizio dello sviluppo armonico dell'uomo, per favorire l'avvento di una società pacifica, impegnata a difendere la dignità umana. Spirito di amicizia, lealtà, rispetto dei princìpi etici fondamentali universali e lotta al doping sia quale pericolo per la salute umana sia perché sleale strumento di competizione sportiva, sono i fondamentali princìpi sui cui è basata la cultura sportiva a livello internazionale. Le amministrazioni pubbliche e le istituzioni sportive promuoveranno percorsi di sensibilizzazione su queste tematiche anche con la collaborazione degli atleti italiani per mettere in moto un meccanismo virtuoso di emulazione e di confronto tra giovani studenti e atleti così da creare e rafforzare una diffusa cultura e un'identità basate sui princìpi citati;
  h) l'articolo 8 intende dare applicazione concreta al principio di tutela del percorso sportivo degli studenti atleti. Molti atleti anche di livello nazionale e internazionale trovano oggi difficoltà nell'allenarsi e nel partecipare a competizioni sportive a causa degli obblighi di frequenza scolastica. Il riconoscimento dell'attività sportiva di alto livello di alcuni studenti dovrebbe essere considerato un valore aggiunto al regolare e parallelo percorso formativo scolastico e per questo l'articolo prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca agevoli gli studenti affinché possano gestire al meglio, in collaborazione con i loro allenatori, la preparazione per le gare e per le trasferte. Per fare sì che tali impegni legittimi non costituiscano uno svantaggio formativo per gli studenti atleti si prevede, quindi, che lo stesso Ministro istituisca dei programmi di recupero didattico senza oneri aggiunti per lo studente e per la sua famiglia;
  i) l'articolo 9 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo nazionale per l'impiantistica sportiva scolastica con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

  1. La Repubblica riconosce lo sport come importante fattore per lo sviluppo umano, come efficace strumento educativo, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale, nonché come strumento di partecipazione, di inclusione sociale, di solidarietà e di pluralismo e garantisce il diritto di tutti all'esercizio dell'attività motoria e sportiva.
  2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività motoria organizzata e promuovono la cultura sportiva come parte integrante dell'identità della nazione. Per cultura sportiva si intendono i princìpi dettati dalla Carta olimpica approvata dal Comitato olimpico internazionale, la solidarietà, la lealtà e il rispetto dei princìpi etici fondamentali universali.
  3. La presente legge reca disposizioni per tutelare i professionisti delle attività motorie e sportive che operano nelle strutture pubbliche e private.
  4. Lo Stato si attiva per impedire un uso politico o commerciale dello sport e degli atleti contrario alle finalità di cui alla presente legge e per incentivare le realtà sportive che contribuiscono allo sviluppo etico e sociale della comunità in cui operano.

Art. 2.
(Istituzione della figura professionale dell'educatore motorio-sportivo).

  1. È istituita la figura professionale dell'educatore motorio-sportivo.
  2. Al professionista educatore motorio-sportivo spettano i compiti di conduzione e di valutazione delle attività motorie, sportive e di fitness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo o sportivo, anche per la promozione della salute nella comunità, nonché le attività di allenamento e di preparazione fisica e atletica relative allo sport dilettantistico e professionistico.
  3. Il professionista educatore motorio-sportivo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe L-22 delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, o del diploma di educazione fisica rilasciato dagli ex istituti superiori di educazione fisica ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia.

Art. 3.
(Istituzione della figura professionale del manager dello sport).

  1. È istituita la figura professionale del manager dello sport.
  2. Al professionista manager dello sport spettano i compiti di:

   a) organizzazione e gestione delle attività sportive e delle attività motorie, nonché di gestione delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle società e delle associazioni sportive;

   b) conduzione e gestione di strutture pubbliche e private per le attività motorie ludiche e ricreative e per le attività connesse alla cura della salute;

   c) verifica di qualità delle diverse tipologie delle strutture e dei servizi per lo sport e per le attività motorie, compresi gli eventi sportivi, nonché di gestione economico-aziendale delle organizzazioni operanti nel settore dello sport e delle aziende che producono e commercializzano strumenti, tecnologie, beni e servizi nell'ambito delle attività motorie e sportive.

  3. Il professionista manager dello sport deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe LM-47 delle lauree magistrali in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie, o di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero di un titolo di master universitario di primo o di secondo livello in materia di management dello sport.

Art. 4.
(Associazioni professionali riconosciute).

  1. I soggetti di cui agli articoli 2 e 3 possono costituire una o più associazioni professionali con le seguenti caratteristiche:

   a) ciascuna associazione ha natura di diritto privato, non ha finalità di lucro, è costituita su base volontaria ed è riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

   b) la partecipazione all'associazione non comporta alcun vincolo di esclusiva, nel pieno rispetto della libera concorrenza;

   c) ciascuna associazione è iscritta nell'apposito registro delle associazioni professionali riconosciute istituito presso il Ministero della giustizia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo economico;

   d) gli organi e i compiti di ciascuna associazione sono disciplinati da un apposito statuto adottato dalla stessa associazione in conformità alla legislazione vigente in materia;

   e) lo statuto e le clausole associative garantiscono la precisa identificazione delle attività professionali previste dall'associazione, la rappresentatività elettiva delle cariche interne e l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza degli assetti organizzativi e l'attività dei relativi organi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza e la costante verifica dell'effettiva applicazione di princìpi deontologici secondo un codice etico elaborato dalla stessa associazione, le idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione e in particolare i livelli di qualificazione e di aggiornamento professionali, nonché la costante verifica della professionalità degli iscritti con opportune iniziative periodiche di formazione e di aggiornamento professionali;

   f) l'iscrizione all'associazione è subordinata alla verifica da parte della stessa associazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;

   g) l'associazione è tenuta a rendere noti al pubblico gli elenchi contenenti i nominativi dei professionisti iscritti, nonché a rilasciare periodicamente agli stessi iscritti, su loro richiesta, un attestato relativo alla qualificazione professionale e tecnico-scientifica conseguita, assicurando che tali attestati siano redatti e rilasciati in base a verifiche di carattere oggettivo e a dati certi, in possesso della medesima associazione, concernenti la professionalità e le specializzazioni;

   h) ciascuna associazione è di norma articolata su base regionale, tenuto conto delle specifiche necessità delle categorie di professionisti rappresentate.

Art. 5.
(Istituzione della figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria).

  1. Al fine di garantire il valore educativo dell'attività motoria è istituita, con modalità stabilite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, la figura professionale del docente di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.
  2. L'attività promossa dal docente di educazione fisica e sportiva è finalizzata a:

   a) favorire l'integrazione dell'educazione fisica e sportiva nell'ambito del curricolo della scuola primaria, affiancando e sostenendo l'insegnante di classe;

   b) proporre l'esperienza motoria e corporea come veicolo prioritario per la strutturazione delle capacità cognitive indispensabili ai processi di conoscenza e di interiorizzazione dei saperi;

   c) promuovere la pratica motoria e sportiva affinché diventi una sana consuetudine di vita, volta a creare una consolidata abitudine al movimento e al benessere fisico e psichico che ne deriva;

   d) esaltare il valore educativo dello sport nei suoi aspetti di crescita comportamentale e sociale, per vivere e condividere esperienze significative di relazione e di integrazione;

   e) operare per lo sviluppo di un corretto concetto di competizione, volto al superamento dei propri limiti e al miglioramento delle proprie potenzialità;

   f) offrire l'opportunità di partecipare ad attività motorie e di gioco a tutti gli alunni che non praticano attività sportive al di fuori dell'ambito scolastico;

   g) promuovere lo sviluppo di competenze trasversali al fine di garantire l'acquisizione di una personalità in grado di adattarsi ai continui cambiamenti della società.

  3. Per l'esercizio della professione di docente di educazione fisica e sportiva è necessario essere in possesso di una laurea appartenente alla classe L-22 delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive, ovvero del diploma degli ex istituti superiori di educazione fisica equiparato ai sensi della legge 18 giugno 2002, n. 136. Il personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è formato attraverso corsi organizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con l'eventuale collaborazione del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
  4. L'organico del personale che esercita la professione di docente di educazione fisica e sportiva è costituito nella misura di un docente ogni undici classi, con un monte ore pari a ventidue ore settimanali più due di programmazione da articolare in attività di:

   a) insegnamento frontale;

   b) organizzazione e gestione di manifestazioni e di gare sportive anche per reti di scuole;

   c) partecipazione ai consigli di classe;

   d) partecipazione alle riunioni degli altri organi collegiali dell'istituzione scolastica;

   e) valutazione degli alunni.

  5. Lo stato giuridico ed economico del docente di educazione fisica e sportiva è il medesimo dei docenti della scuola primaria.
  6. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adottare le linee guida nazionali sull'organizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria.

Art. 6.
(Convenzioni tra amministrazioni pubbliche e istituzioni sportive per la pratica di specifiche discipline sportive).

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le federazioni sportive nazionali, con le discipline sportive associate, con gli enti di promozione sportiva e con le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI convenzioni finalizzate allo svolgimento dell'attività sportiva nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati, in centri di permanenza per i rimpatri e in centri di prima accoglienza per migranti nonché negli istituti penitenziari maschili e femminili.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai soggetti di cui al medesimo comma.
  3. Ai fini della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, i soggetti sono individuati in base a princìpi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate ai medesimi soggetti. Tali soggetti, inoltre, devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale e dimostrare la loro idoneità alla pratica delle specifiche discipline sportive oggetto della convenzione, valutata in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e di realizzare l'attività oggetto della convenzione, valutata anche in riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.
  4. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 pubblicano nei propri siti internet istituzionali gli atti di indizione delle procedure comparative previste dal comma 3 e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresì formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni pubbliche nella sezione «Amministrazione trasparente», ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  5. Le convenzioni di cui al presente articolo devono contenere disposizioni dirette a garantire le condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto delle stesse convenzioni, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative degli operatori, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso, fra le quali devono figurare gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Art. 7.
(Istituzione della Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoria contro la violenza nelle manifestazioni sportive).

  1. È istituita la Giornata nazionale della cultura sportiva e dell'educazione motoria contro la violenza nelle manifestazioni sportive, da celebrare il 29 maggio di ogni anno. In tale Giornata le amministrazioni pubbliche, il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società sportive professionistiche e gli atleti vincitori di medaglie olimpiche, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore sportivo e con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si impegnano a organizzare iniziative volte a promuovere la cultura sportiva basata sulla socialità, sul rispetto dell'avversario, sulla corretta competizione e sul rifiuto della violenza e del razzismo.

Art. 8.
(Sostegno al percorso sportivo di alto livello per gli studenti atleti).

  1. Lo Stato riconosce e tutela i giovani sportivi che parallelamente al percorso formativo e scolastico intraprendono un percorso sportivo di alto livello e che intendono partecipare a competizioni sportive nazionali o internazionali.
  2. Allo studente atleta, iscritto presso una federazione sportiva nazionale, che intenda e abbia i requisiti per partecipare a una competizione sportiva nazionale o internazionale è concessa, in seguito a richiesta scritta, una parziale esenzione dall'obbligo di frequenza scolastica. In caso di studente atleta minorenne la richiesta deve essere sottoscritta da almeno uno dei genitori o, solo in caso di impossibilità di questi, da un soggetto maggiorenne a cui il minore è affidato.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sottoscrive un protocollo d'intesa con le federazioni sportive nazionali per la tutela del percorso sportivo e formativo dello studente atleta, che include anche l'istituzione di percorsi di recupero didattico per gli studenti atleti.

Art. 9.
(Fondo nazionale per l'impiantistica
sportiva scolastica).

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo nazionale per l'impiantistica sportiva scolastica, con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, finalizzato al finanziamento di progetti che riguardano impianti sportivi scolastici.
  2. Le modalità operative del Fondo di cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

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