FRONTESPIZIO

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

MODIFICAZIONI

DECRETO-LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                      Articolo 1-bis  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                      Articolo 4-bis  
                    Articolo 5                       Articolo 5  
                    Articolo 6                       Articolo 6  
                    Articolo 7                       Articolo 7  
                    Articolo 8                       Articolo 8  
                      Articolo 8-bis  
                    Articolo 9                       Articolo 9  
                      Articolo 9-bis  
                      Articolo 9-ter  
                    Articolo 10                       Articolo 10  
                    Articolo 11                       Articolo 11  
                      Articolo 11-bis  
                      Articolo 11-ter  
                      Articolo 11-quater  
                    Articolo 12                       Articolo 12  
                    Articolo 13                       Articolo 13  
                      Articolo 13-bis  
                      Articolo 13-ter  
                    Articolo 14    

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1117

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 6 agosto 2018 (v. stampato Senato n. 717)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(CONTE)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 agosto 2018

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 25 LUGLIO 2018, N. 91

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Decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018.

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi a fini di sostegno agli investimenti, nonché di provvedere alla proroga di termini per il completamento delle operazioni di trasformazioni societarie e di conclusione degli accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 2018;

  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia
di enti territoriali).

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia
di enti territoriali).

  1. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole «Per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018».

  1. Identico.

  2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018.

  2. Il mandato dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali in scadenza tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 ottobre 2018 è prorogato fino a tale data, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 65 e 69, della legge 7 aprile 2014, n. 56, e le elezioni per il rinnovo delle cariche predette si tengono il 31 ottobre 2018, contestualmente alle elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. In occasione delle elezioni del 31 ottobre 2018, di cui al primo periodo del presente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

  2-bis. Nell'anno 2018, qualora sia stato presentato o approvato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rimodulato o riformulato, il comma 7 dell'articolo 243-quater del medesimo decreto legislativo si applica soltanto al nuovo piano definitivamente approvato dalla Corte dei conti, senza che rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario.

  2-ter. Nell'anno 2018, non si applicano le norme vigenti in contrasto con quanto disposto al comma 2-bis.

  2-quater. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relative al mancato rispetto per l'anno 2017 del saldo non negativo di cui al comma 466 del medesimo articolo 1, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Sardegna.

Articolo 1-bis.
(Proroga di termini in materia di spazi finanziari degli enti locali).

  1. Nell'anno 2018, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21, nell'ambito delle intese regionali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. A tal fine, per il corrente anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano, entro il 30 settembre 2018, agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso il sistema web dedicato al pareggio di bilancio, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento del rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

  1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, le parole «dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 marzo 2019».

  1. Identico.

  2. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 77, 78, 79 e 80, della legge 23 giugno 2017, n. 103, fatta salva l'eccezione di cui al comma 81 dello stesso articolo 1 per le persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti ivi indicati, è sospesa dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 15 febbraio 2019.

  2. Identico.

  3. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021», conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022.

  3. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Ischia, è prorogato al 1º gennaio 2022;

    b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Lipari, è prorogato al 1º gennaio 2022;

    c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; conseguentemente, il termine di cui al comma 13 del medesimo articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 2014, limitatamente alla sezione distaccata di Portoferraio, è prorogato al 1º gennaio 2022.

  3-bis. Dall'attuazione del comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  3-ter. All'articolo 19, comma 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, le parole: «entro il 28 febbraio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 26 febbraio di ciascun anno».

  3-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di ambiente).

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia).

  1. Il termine per la denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, iscritte nell'elenco dell'Unione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, è prorogato al 31 agosto 2019.

  1. Identico.

  1-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1ºluglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ºluglio 2020»;

    b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1º luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ºluglio 2020».

  1-ter. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, e per gli impianti solari termodinamici, inseriti in posizione utile nelle graduatorie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE Spa, a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4.
(Proroghe di termini in materia
di infrastrutture).

Articolo 4.
(Proroghe di termini in materia
di infrastrutture).

  1. All'articolo 1, comma 165, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2019».

  1. Identico.

  1-bis. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

  2. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, la parola «2018», ovunque presente, è sostituita dalla seguente: «2019».

  2. Identico.

  3. Le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all'obbligatorietà della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.

  3. Identico.

  3-bis. All'articolo 27, comma 2, lettera d), secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «alla medesima data» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso».

  3-ter. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: «per il quadriennio 2017-2020» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2017» e le parole: «di ciascun anno» sono soppresse.

  3-quater. Nelle more dell'interlocuzione con la Commissione europea in ordine al modulo organizzativo per l'affidamento della concessione dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, all'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 3, le parole: «entro il 15 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 dicembre di ciascun anno»;

    b) al comma 4, le parole: «entro il 30 settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2018».

Articolo 4-bis.
(Proroga di termini in materia
di emittenti radiotelevisive locali).

  1. All'articolo 4, comma 2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, recante il regolamento, da intendersi qui integralmente riportato, concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione degli obiettivi di pubblico interesse di cui all'articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assegnazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della citata legge n. 208 del 2015, e successive modificazioni, destinate alle emittenti radiofoniche e televisive locali, al fine di estendere il regime transitorio anche all'anno 2019, dopo le parole: «alla data di presentazione della domanda» sono aggiunte le seguenti: «, mentre per le domande inerenti all'anno 2019 si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il presente requisito dovrà essere posseduto anche all'atto della presentazione della domanda».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia
di politiche sociali).

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia
di politiche sociali).

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

  Identico.

   a) al comma 1, le parole «A decorrere dal 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2019»;

   b) al comma 3, primo periodo, le parole «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile, in via sperimentale per un periodo di almeno sei mesi, accedere alla modalità di presentazione della DSU,» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita la data a partire dalla quale è possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU, nonché la data a partire dalla quale è avviata una sperimentazione in materia,»;

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. A decorrere dal 1º gennaio 2019, la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 agosto. In ciascun anno, a decorrere dal 2019, all'avvio del periodo di validità fissato al 1º settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno precedente.».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia
di istruzione e università).

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia
di istruzione e università).

  1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato al 31 ottobre 2018.

  1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, come modificato dall'articolo 4, comma 5-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è prorogato, per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, al 31 ottobre 2018.

  2. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole «e 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017-2018 e 2018-2019».

  2. Identico.

  3. All'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole «dall'anno scolastico 2018/19» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2019/2020. La validità delle graduatorie vigenti per l'anno scolastico 2017/18 è prorogata per l'anno scolastico 2018/2019 per le assegnazioni temporanee di cui all'articolo 24 e per le destinazioni all'estero sui posti che si rendono disponibili nell'ambito dei contingenti di cui agli articoli 18, comma 1, e 35, comma 2».

  3. Identico.

  3-bis. La durata del mandato del personale scolastico in servizio all'estero, nominato per un secondo mandato di quattro anni, ai sensi delle graduatorie permanenti prorogate dal comma 3 del presente articolo, è prorogata a domanda nella stessa sede fino a sei anni. All'articolo 37 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, il comma 8 è abrogato.

  3-ter. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: «almeno sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni».

  3-quater. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le parole: «sei anni scolastici» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni scolastici».

  3-quinquies. All'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

   «2-ter. I docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi i docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale entro l'anno scolastico 2001/2002. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio».

  3-sexies. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».

  3-septies. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018».

  3-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, si applicano a decorrere dall'anno scolastico e dal calendario annuale 2019/2020.

  3-novies. All'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2018».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura).

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura).

  1. All'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al primo periodo, dopo le parole «nell'anno 2017» sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2018».

  Identico.

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di salute).

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di salute).

  1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1ºdicembre 2018».

  1. All'articolo 118, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, le parole «A decorrere dal 1° settembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019».

  2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1ºsettembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1º dicembre 2018».

  2. All'articolo 8, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, le parole «A decorrere dal 1ºsettembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2019».

  3. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole «e per l'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2017 e per l'anno 2018».

  3. Identico.

  4. All'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

  4. Identico.

   a) al comma 2, primo periodo, le parole «nel periodo 2015-2017», sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo 2018-2020»;

   b) al comma 2-bis, le parole «Nel periodo 2015-2017» sono sostituite dalle seguenti: «Nel periodo 2018-2020».

  4-bis. I termini per il pagamento delle somme dovute ai sensi dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 62-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono sospesi fino al 18 dicembre 2018.

  4-ter. All'articolo 1, comma 590, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

Articolo 8-bis.
(Modifica al decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29).

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 29, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Per i produttori artigianali che già operano è prevista la riapertura dei termini di cui al comma 3 per un periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia
di eventi sismici).

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia
di eventi sismici).

  1. All'articolo 1-septies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle parole: «trecento giorni».

  1. Identico.

  1-bis. La proroga di cui al comma 1 si applica anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. All'articolo 1, comma 436-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico:

    a) alla lettera b), dopo le parole «2018» sono aggiunte le seguenti: «e l'anno 2019»;

   soppressa

   b) la lettera c) è soppressa.

    a) alla lettera c), le parole: «75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

    b) alla lettera d), le parole: «100 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «75 per cento»;

    c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata».

  2-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2019»;

    b) al secondo periodo, le parole: «31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019».

  2-ter. All'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, alinea, le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;

    b) al comma 1, lettera a), le parole: «e 2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «, 2017/2018 e 2018/2019»;

    c) al comma 2, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»;

    d) al comma 5, alinea, le parole: «ed euro 5 milioni nell'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 8 milioni nell'anno 2018 ed euro 4,5 milioni nell'anno 2019»;

    e) al comma 5, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) quanto a euro 3 milioni nel 2018 ed euro 3,6 milioni nel 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

    b-ter) quanto a euro 900.000 nell'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

    f) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Il Fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di euro 600.000 nell'anno 2018. A tale incremento si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

    g) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Misure urgenti per lo svolgimento degli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019».

  2-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificate dal comma 2-ter, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017.

  2-quinquies. All'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2020».

  2-sexies. Le proroghe dei termini di scadenza previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Articolo 9-bis.
(Proroghe di termini in materia
di strutture turistico-ricettive).

  1. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2019.

Articolo 9-ter.
(Modifiche all'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici).

  1. All'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «in sostituzione, temporanea o parziale» sono sostituite dalle seguenti: «in sostituzione temporanea, anche se parziale»;

    b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dell'edificio distrutto o danneggiato» sono inserite le seguenti: «ovvero dall'assegnazione di altra soluzione abitativa da parte dell'autorità competente»;

    2) dopo le parole: «decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42» sono aggiunte le seguenti: «, le sanzioni di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica»;

    c) al comma 3:

    1) le parole: «e le misure di sequestro preventivo» sono soppresse;

    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i lavori e le opere che rispettino le condizioni di cui al comma 1, sono revocati, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, i provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, adottati sino alla data del 25 luglio 2018 per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di sport).

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di sport).

  1. Al fine di consentire l'ultimazione delle opere previste per l'Universiade Napoli 2019, il termine previsto dall'articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 maggio 2019, e al comma 375, del medesimo articolo, le parole da: «con decreto del Presidente» sino a: «il quale opera» sono sostituite dalle seguenti: «il Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 (ARU) è nominato commissario straordinario». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 379, della legge n. 205 del 2017, il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il commissario, previa intesa con il sindaco in caso di interventi da realizzare nell'ambito territoriale del comune di Napoli, assicura la realizzazione degli interventi di cui al comma 375. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento, della quale fanno parte il commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania o un suo delegato e i sindaci delle città capoluogo di provincia della Campania o loro delegati nonché dei comuni ove vengano localizzati gli interventi, il presidente della FISU, il presidente del CUSI, il presidente del CONI o un suo delegato e il presidente dell'ANAC o un suo delegato.».

  1. Identico.

  1-bis. Al fine di assicurare il pieno perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche in relazione all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza, sono fissati al 31 dicembre 2018 i termini entro cui l'Automobile Club d'Italia (ACI) e gli Automobile Club ad esso federati, in quanto enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si adeguano con propri regolamenti ai princìpi generali desumibili dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi).

Articolo 11.
(Proroga di termini in materia di banche popolari e gruppi bancari cooperativi).

  1. All'articolo 2, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, al comma 1, secondo periodo, e al comma 2, primo periodo, le parole «90 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «180 giorni»; all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole «18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018».

  1. Identico.

  1-bis. All'articolo 1, comma 1107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2018».

  2. All'articolo 37-bis, del decreto legislativo 1ºsettembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

  2. Identico.

   a) al comma 1, lettera a), la parola «maggioritaria» è sostituita dalle seguenti: «pari ad almeno il sessanta per cento»;

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Lo statuto della capogruppo stabilisce che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.»;

   c) al comma 3, lettera b), alinea, dopo le parole «finalità mutualistiche» sono inserite le seguenti: «e del carattere localistico delle banche di credito cooperativo»;

   d) al comma 3, lettera b), n. 1, dopo le parole «obiettivi operativi del gruppo» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto di quanto previsto dal comma 3-bis,»;

   e) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

   «3-bis. Con atto della capogruppo è disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione avviene mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono vincolanti per la capogruppo.

   3-ter. Le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori: a) definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite; b) comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; c) nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26. Ogni atto della capogruppo di specificazione del sistema di classificazione del rischio previsto nel contratto di coesione è sottoposto all'approvazione preventiva della Banca d'Italia.»;

   f) al comma 7, alinea, prima delle parole «Il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente periodo: «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, può essere stabilita una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.»;

   g) al comma 7, la lettera b) è soppressa.

Articolo 11-bis.
(Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti).

  1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° ottobre 2018»;

    b) le parole: «dal 2015 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2018 al 2020».

Articolo 11-ter.
(Proroga di termini in materia di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti le attività di agente e rappresentante di commercio).

  1. I termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, sono riaperti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo e sino alla data del 31 dicembre 2018.

Articolo 11-quater.
(Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali).

  1. Nell'ambito del rifinanziamento delle partecipazioni agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 110.

Articolo 12.
(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).

Articolo 12.
(Proroga Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034).

  1. Al fine di consentire il proseguimento per l'anno 2018 delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con l'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al Fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è attribuito l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.

  Identico.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018, a 125 milioni di euro per l'anno 2019 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, che aumentano a 27,6 milioni di euro per l'anno 2020, 27,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 6,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 54,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 55,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 55,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 53,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 47,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 39,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 31,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 25,8 milioni di euro per l'anno 2032, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:

   a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2018 e a 110 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

   b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2032, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   c) quanto a 12,6 milioni di euro per l'anno 2020, 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 2,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 18,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 40,5 milioni di euro per l'anno 2026, a 40,1 milioni di euro per l'anno 2027, a 38,3 milioni di euro per l'anno 2028, a 32,1 milioni di euro per l'anno 2029, a 24,7 milioni di euro per l'anno 2030, a 16,4 milioni di euro per l'anno 2031, a 10,8 milioni di euro per l'anno 2032, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese).

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese).

  01. All'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando che i decreti di cui al periodo precedente, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per gli interventi rientranti nelle suddette materie individuati con i decreti adottati anteriormente alla data del 18 aprile 2018 l'intesa può essere raggiunta anche successivamente all'adozione degli stessi decreti. Restano in ogni caso fermi i procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei termini indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 aprile 2018».

  02. L'efficacia delle convenzioni concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 141, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita all'anno 2020. Conseguentemente, le amministrazioni competenti provvedono, ferma rimanendo la dotazione complessiva loro assegnata, a rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.

  03. Gli effetti positivi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dal comma 02, quantificati in 140 milioni di euro per l'anno 2018, 320 milioni di euro per l'anno 2019, 350 milioni di euro per l'anno 2020 e 220 milioni di euro per l'anno 2021, sono destinati al fondo di cui al comma 04.

  04. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2018, a 320 milioni di euro per l'anno 2019, a 350 milioni di euro per l'anno 2020 e a 220 milioni di euro per l'anno 2021, un apposito fondo da utilizzare per favorire gli investimenti delle città metropolitane, delle province e dei comuni da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti.

  1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ultimo periodo, le parole da «sono da adottare» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

  1. All'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al penultimo periodo, le parole: «secondo, terzo e quarto periodo del» sono soppresse;

    b) all’ultimo periodo, le parole da: «sono da adottare» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «sono adottati entro il 31 ottobre 2018».

  1-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) dopo il comma 495-bis è inserito il seguente:

   «495-ter. Per gli anni 2018 e 2019, gli spazi finanziari di cui al comma 495 sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario sulla base, rispettivamente, delle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. Gli spazi finanziari di cui alla tabella 1 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti in ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, e gli spazi finanziari di cui alla tabella 2 sono utilizzati dalle regioni per effettuare nuovi investimenti per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. A tal fine, entro il 31 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019, le medesime regioni adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse, assicurando almeno l'esigibilità degli impegni nel medesimo anno di riferimento per la quota di competenza di ciascuna regione, come indicata per ciascun anno nelle tabelle 1 e 2 di seguito riportate. L'utilizzo degli spazi finanziari di cui alla tabella 2 è disposto dal bilancio di previsione 2019-2021 attraverso l'iscrizione di stanziamenti di spesa riguardanti gli investimenti finanziati dal risultato di amministrazione presunto o dal ricorso al debito, in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Gli stanziamenti riguardanti le spese di investimento iscritti nel bilancio di previsione 2019-2021 relativamente all'esercizio 2019 risultano incrementati rispetto alle previsioni definitive del bilancio di previsione 2018-2020 riguardanti il medesimo esercizio in misura almeno corrispondente agli importi indicati nella tabella 2. Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, gli investimenti che le singole regioni sono chiamate a realizzare, secondo quanto stabilito nei periodi precedenti, sono considerati nuovi se effettuati a seguito di una variazione del bilancio di previsione che incrementa gli stanziamenti riguardanti gli investimenti diretti e indiretti per la quota di rispettiva competenza, come indicata nelle tabelle di seguito riportate, e se verificati attraverso il sistema di monitoraggio opere pubbliche della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP MOP) ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2011, n. 229. A tal fine le regioni provvedono alla trasmissione delle informazioni riguardanti i propri investimenti diretti effettuati a valere sugli spazi assegnati e assumono le iniziative necessarie affinché le pubbliche amministrazioni beneficiarie dei propri contributi erogati a valere sugli spazi finanziari effettuino la trasmissione delle informazioni riguardanti gli investimenti realizzati con tali risorse. Le regioni certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui alle tabelle 1 e 2 di seguito riportate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, si applicano le sanzioni di cui al comma 475.

  Tabella 1

  Regioni

  Riparto spazi
  finanziari
  2018

  Profilo investimenti

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Abruzzo

15.959.000

5.585.650

4.372.766

4.149.340

1.691.654

159.590

  Basilicata

8.000.000

2.800.000

2.192.000

2.080.000

848.000

80.000

  Calabria

22.509.000

7.878.150

6.167.466

5.852.340

2.385.954

225.090

  Campania

53.185.000

18.614.750

14.572.690

13.828.100

5.637.610

531.850

  Emilia-Romagna

42.925.000

15.023.750

11.761.450

11.160.500

4.550.050

429.250

  Lazio

59.055.000

20.669.250

16.181.070

15.354.300

6.259.830

590.550

  Liguria

15.647.000

5.476.450

4.284.278

4.068.220

1.658.582

156.470

  Lombardia

88.219.000

30.876.650

24.172.006

22.936.940

9.351.214

882.190

  Marche

17.572.000

6.150.200

4.814.728

4.568.720

1.862.632

175.720

  Molise

4.830.000

1.690.500

1.323.420

1.255.800

511.980

48.300

  Piemonte

41.515.000

14.530.250

11.375.110

10.793.900

4.400.590

415.150

  Puglia

41.139.000

14.398.650

11.272.086

10.696.140

4.360.734

411.390

  Toscana

39.447.000

13.806.450

10.808.478

10.256.220

4.181.382

394.470

  Umbria

9.900.000

3.465.000

2.712.600

2.574.000

1.049.400

99.000

  Veneto

40.098.000

14.034.300

10.986.852

10.425.480

4.250.388

400.980

  Totale

500.000.000

175.000.000

137.000.000

130.000.000

53.000.000

5.000.000

  Tabella 2

  Regioni

  Riparto spazi
  finanziari
  2019

  Profilo investimenti

  2019

  2020

  2021

  2022

  2023

  Abruzzo

15.959.000

1.117.130

6.224.010

5.904.830

2.393.850

319.180

  Basilicata

8.000.000

560.000

3.120.000

2.960.000

1.200.000

160.000

  Calabria

22.509.000

1.575.630

8.778.510

8.328.330

3.376.350

450.180

  Campania

53.185.000

3.722.950

20.742.150

19.678.450

7.977.750

1.063.700

  Emilia-Romagna

42.925.000

3.004.750

16.740.750

15.882.250

6.438.750

858.500

  Lazio

59.055.000

4.133.850

23.031.450

21.850.350

8.858.250

1.181.100

  Liguria

15.647.000

1.095.290

6.102.330

5.789.390

2.347.050

312.940

  Lombardia

88.219.000

6.175.330

34.405.410

32.641.030

13.232.850

1.764.380

  Marche

17.572.000

1.230.040

6.853.080

6.501.640

2.635.800

351.440

  Molise

4.830.000

338.100

1.883.700

1.787.100

724.500

96.600

  Piemonte

41.515.000

2.906.050

16.190.850

15.360.550

6.227.250

830.300

  Puglia

41.139.000

2.879.730

16.044.210

15.221.430

6.170.850

822.780

  Toscana

39.447.000

2.761.290

15.384.330

14.595.390

5.917.050

788.940

  Umbria

9.900.000

693.000

3.861.000

3.663.000

1.485.000

198.000

  Veneto

40.098.000

2.806.860

15.638.220

14.836.260

6.014.700

801.960

  Totale

500.000.000

35.000.000

195.000.000

185.000.000

75.000.000

10.000.000

»;

    b) i commi da 497 a 500 sono abrogati.

  1-ter. Anche per l'anno 2018 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-sexies del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

  1-quater. All'articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: «per gli anni 2017/2019» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017/2020».

Articolo 13-bis.
(Proroga di termini in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previste dal medesimo articolo 13, comma 1.

Articolo 13-ter.
(Modifica al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179).

  1. Il comma 9 dell'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è abrogato.

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019, si provvede, nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 585, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, nell'anno 2019, nell'ambito delle dotazioni a tal fine destinate nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 14.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

  Dato a Roma, addì 25 luglio 2018.

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri.
Tria , Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Bonafede.

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