FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 107

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BOLDRINI, SPERANZA

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, per il contrasto dell'omofobia e della transfobia nonché delle altre discriminazioni riferite all'identità sessuale

Presentata il 23 marzo 2018

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  Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge riproduce, con alcune modificazioni e integrazioni, il contenuto della proposta di legge atto Camera n. 245, di Scalfarotto e altri, presentata all'inizio della XVII legislatura e approvata dalla Camera dei deputati il 19 settembre 2013 in testo unificato con le proposte di legge atti Camera nn. 280 e 1071. Il provvedimento non è stato poi approvato dal Senato ove l'esame si è arrestato in Commissione.
  Obiettivo della proposta di legge è quello di sanzionare, modificando la legge Mancino-Reale, le condotte di istigazione e di violenza finalizzate alla discriminazione in base all'identità sessuale della persona, definita come l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti:

   a) il sesso biologico della persona;

   b) la sua identità di genere (la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico);

   c) il suo ruolo di genere (qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna);

   d) l'orientamento sessuale (l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi).

  A differenza del testo unificato approvato dalla Camera il 19 settembre 2013, la presente proposta di legge intende dunque colpire non soltanto i casi di omofobia e di transfobia ma le condotte di apologia, di istigazione e di associazione finalizzata alla discriminazione, comprese quelle motivate dall'identità sessuale della vittima.
  Si tratta di un intervento reso quanto mai necessario e urgente dalle dimensioni impressionanti che hanno assunto nel nostro Paese i casi di discriminazione di violenza nei confronti delle donne e delle persone LGBTI.
  La relazione finale della Commissione Jo Cox sull'intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio istituita nella XVII legislatura dalla Presidente della Camera dei deputati ha evidenziato come tali categorie di persone siano i principali bersagli di odio nel nostro Paese.
  Per quanto riguardo le donne, l'11,9 per cento di esse ha subìto, nell'ambito delle relazioni di coppia, aggressioni verbali violente, intimidazioni e violenze psicologiche dal proprio partner. Un'analoga situazione riguarda l'8,5 per cento delle donne che lavorano e cercano lavoro.
  Il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto almeno una volta una violenza fisica o sessuale, per lo più da un partner o ex partner. Il 16,1 per cento ha subìto stalking.
  Le donne sono di gran lunga le maggiori destinatarie del discorso d'odio on line. A livello europeo, una donna su dieci dai 15 anni in su è stata oggetto di cyberviolenza. In generale le donne corrono più rischi di aggressioni e molestie virtuali su tutti i social media.
  L'indagine svolta dall'Osservatorio VOX sulle comunicazioni via Twitter ha rilevato che le donne sono oggetto del 63 per cento di tutti i tweet negativi rilevati nel periodo agosto 2015-febbraio 2016.
  Per quanto riguarda le persone LGBTI, la relazione finale della Commissione Jo Cox riporta che ha subìto minacce o aggressioni fisiche il 23,3 per cento della popolazione omosessuale o bisessuale a fronte del 13,5 per cento degli eterosessuali. Analogamente, è stato oggetto di insulti e umiliazioni il 35,5 per cento dei primi a fronte del 25,8 per cento dei secondi.
  A livello dei social media, le persone LGBT sono a pari merito con i migranti come oggetto d'odio nei messaggi su Twitter: secondo l'indagine VOX rispettivamente nel 10,8 per cento e nel 10,9 per cento dei casi, a grande distanza dalle donne.
  Questa situazione richiede con evidenza e urgenza che si appresti un quadro organico di misure preventive e di contrasto mediante interventi a livello legislativo, culturale e comunicativo. La presente proposta di legge intende essere un primo, necessario tassello di questa strategia di intervento.
  Passando all'illustrazione del contenuto della presente proposta di legge, l'articolo 1 definisce l'identità sessuale, con la finalità di circoscrivere il campo d'applicazione delle fattispecie penali novellate dagli articoli successivi, al fine di evitare la censura – che era stata mossa ad analoghi progetti di legge in tema di omofobia presentati nella XV legislatura – di indeterminatezza della fattispecie penale. Nella definizione delle componenti dell'identità sessuale sono compresi l'identità o i ruoli di genere, nonché i diversi orientamenti sessuali (omosessuale, eterosessuale o bisessuale) così come pacificamente riconosciuti dalla legislazione e dalle scienze psico-sociali, che nulla hanno in comune con comportamenti genericamente afferenti alla sfera sessuale, siano essi leciti o illeciti.
  L'articolo 2 interviene sul delitto di apologia e istigazione alla discriminazione previsto dalla legge n. 654 del 1975:

   per inasprire la pena, sostituendo (lettera a)) le pene alternative della reclusione o della multa con la sola pena della reclusione (confermandone la durata massima in un anno e sei mesi);

   per sostituire il verbo propagandare con il verbo diffondere («idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico») e specificare che la diffusione può avvenire «in qualsiasi modo»;

   per sostituire il verbo istigare con il verbo incitare («a commettere o commette atti di discriminazione»). Con riguardo sia agli atti di discriminazione sia alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza, la proposta di legge intende dunque reintrodurre il testo originario di questa disposizione della legge del 1975, in vigore fino al 2006, ovvero fino all'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 85 del 2006 che ha novellato il testo;

   per inserire tra i motivi della discriminazione l'identità sessuale della vittima.

  Le pene previste differiscono per la gravità delle condotte realizzate. In caso di incitamento a commettere o di commissione di atti di discriminazione, è mantenuta l'attuale previsione della reclusione fino a un anno e sei mesi – a tanto ridotta dalla riforma del 2006 – eliminando, tuttavia, l'alternatività con la multa. Analogamente, in caso di incitamento alla violenza o di commissione di atti violenti, non viene modificata la pena prevista, che va da sei mesi a quattro anni.
  La scelta di non modificare le pene attualmente previste, anziché inasprirle così com'era nel testo vigente prima della riforma del 2006, si giustifica alla luce delle modifiche alle sanzioni accessorie, come si dirà nell'illustrazione del successivo articolo 4 della proposta di legge. Coerentemente con il principio costituzionale della rieducazione del condannato, cui devono tendere le pene, appare più efficace – in materia di reati d'odio – l'applicazione di sanzioni accessorie, piuttosto che la reclusione.
  Ai fattori di discriminazione considerati dall'articolo 3 della legge Mancino-Reale la presente proposta di legge aggiunge l'identità sessuale.
  L'articolo 3 della proposta interviene sul decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 1993, apportandovi alcune modificazioni. In primo luogo, con finalità di coordinamento, aggiunge la discriminazione motivata dall'identità sessuale della vittima nel titolo del provvedimento, nella rubrica del primo articolo e tra le finalità che aggravano i delitti comportando un aumento di pena sino alla metà. In particolare, per quanto riguarda le novelle all'articolo 3 del decreto-legge (circostanza aggravante), la proposta di legge sostituisce l'espressione «finalità» (di discriminazione) con l'espressione «motivi».
  Quindi, sulla base delle modifiche, le pene per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo sono aumentate fino alla metà ove tali reati siano commessi per motivi relativi all'identità sessuale della vittima (ovvero per motivi di discriminazione o di odio etnico).
  L'articolo 3 della proposta di legge, inoltre, sostituendo all'articolo 3 del decreto-legge il comma 2, specifica che l'aggravante prevista dal comma 1 è da ritenersi sempre prevalente sulle eventuali attenuanti. Rispetto al testo dell'atto Camera n. 245 si consente tuttavia al giudice di valutare quale circostanza attenuante, la minore età dell'autore del reato (articolo 98 del codice penale).
  L'articolo 4 della proposta di legge sostituisce la disciplina della pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività. A tal fine la proposta di legge (comma 3 dell'articolo 4):

   a) elimina dall'articolo 1 del decreto-legge n. 122 del 1993 tutte le disposizioni che attualmente regolamentano tale pena accessoria, come una delle possibili pene accessorie cui il giudice può ricorrere (articolo 1, comma 1-bis, lettera a), e commi da 1-ter a 1-sexies);

   b) introduce un nuovo articolo nel decreto-legge n. 122 del 1993.

  Dalla novella dell'articolo si ricava che in sede di condanna il giudice:

   dovrà sempre disporre la pena accessoria dei lavori di pubblica utilità;

   potrà disporre la pena accessoria dell'obbligo di dimora (lettera b)), della sospensione della patente o dei documenti per l'espatrio (lettera c)), del divieto di partecipare per un minimo di tre anni ad attività di propaganda elettorale (lettera d)).

  L'articolo 5 della proposta di legge, riprendendo un'espressa raccomandazione rivolta più volte all'Italia dal Consiglio d'Europa e ripresa dalla Commissione Jo Cox della Camera, istituisce l'Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, che sostituisce l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni (UNAR). Rispetto a tale Ufficio, l'Autorità garante è configurata quale autorità indipendente e può dunque svolgere le proprie funzioni da una posizione di maggior autonomia. A tal fine, la nomina dei componenti è affidata all'intesa dei Presidenti di Camera e Senato, che dovranno scegliere tra persone di notoria indipendenza. L'Autorità potrà, tra l'altro, ricevere i reclami e le segnalazioni delle vittime di discriminazione e svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e, in caso di accertamento di violazioni, formulare specifiche raccomandazioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni relative all'identità sessuale).

  1. Ai fini della legge penale, si intende per:

   a) «identità sessuale»: l'insieme, l'interazione o ciascuna delle seguenti componenti: sesso biologico, identità di genere, ruolo di genere e orientamento sessuale;

   b) «identità di genere»: la percezione che una persona ha di sé come uomo o donna, anche se non corrispondente al proprio sesso biologico;

   c) «ruolo di genere»: qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse all'essere uomo o donna;

   d) «orientamento sessuale»: l'attrazione emotiva o sessuale nei confronti di persone dello stesso sesso, di sesso opposto o di entrambi i sessi.

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654).

  1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente:

   «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

   a) con la reclusione fino a un anno e sei mesi chiunque, in qualsiasi modo, diffonde idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima;

   b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima».

  2. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima».

Art. 3.
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

  1. Al titolo del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «e religiosa» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosa o motivata dall'identità sessuale della vittima».
  2. Alla rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o motivati dall'identità sessuale della vittima».
  3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per finalità» sono sostituite dalle seguenti: «per motivi»;

   b) dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «o relativi all'identità sessuale della vittima».

  4. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituito dal seguente:

   «2. La circostanza aggravante prevista dal comma 1 è sempre considerata prevalente sulle circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, ai fini del bilanciamento di cui all'articolo 69 del codice penale».

Art. 4.
(Pena accessoria dell'attività non retribuita in favore della collettività).

  1. Dopo l'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dalla presente legge, è inserito il seguente:

   «Art. 1-bis. – (Attività non retribuita in favore della collettività). – 1. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il giudice dispone la pena accessoria dell'obbligo di prestare un'attività non retribuita in favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 2.
   2. L'attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo da sei mesi a un anno, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.
   3. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita in favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e di restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654; lo svolgimento di lavoro in favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone disabili, dei tossicodipendenti, degli anziani, degli stranieri o in favore delle associazioni di tutela delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali o transgender; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale e per altre finalità pubbliche.
   4. L'attività può essere svolta nell'ambito e in favore di strutture pubbliche o di enti e organizzazioni privati».

  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita in favore della collettività, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  3. La lettera a) del comma 1-bis e i commi 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono abrogati.

Art. 5.
(Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni).

  1. È istituita l'Autorità garante della parità di trattamento e della rimozione delle discriminazioni, di seguito denominata «Autorità».
  2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Essi sono scelti tra persone di notoria indipendenza, non dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che assicurano autonomia e competenza nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani.
  3. I componenti dell'Autorità restano in carica per cinque anni non prorogabili e non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici.
  4. L'Autorità ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico, nonché di chiedere ad essi, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni.
  5. All'Autorità sono attribuite le seguenti funzioni:

   a) fornire assistenza, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone che si ritengono lese da comportamenti discriminatori;

   b) esaminare i reclami e le segnalazioni relativi a discriminazioni presentati dagli interessati o dalle associazioni operanti nel settore;

   c) svolgere, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria, inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori e, in caso di accertamento di violazioni, formulare specifiche raccomandazioni;

   d) promuovere misure specifiche, compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza, all'origine etnica o all'identità sessuale;

   e) diffondere la massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio della parità di trattamento e la realizzazione di campagne di informazione e comunicazione;

   f) formulare pareri su questioni connesse alle discriminazioni per razza, origine etnica e identità sessuale, nonché proposte di modifica della normativa vigente;

   g) redigere una relazione annuale per le Camere sull'effettiva applicazione del principio di parità di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di tutela, nonché una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta;

   h) promuovere studi, ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze anche con le altre organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee guida in materia di lotta alle discriminazioni.

  6. L'Autorità si avvale di personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, anche in posizione di comando o di distacco, ove consentito dai rispettivi ordinamenti.
  7. È soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.
  8. Per il funzionamento dell'Autorità è autorizzata la spesa di 200.000 euro a decorrere dal 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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