FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 48
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 06
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 08
Parere Commissione: 09
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21
                        Articolo 22
                        Articolo 23
                        Articolo 24
                        Articolo 25
                        Articolo 26
                        Articolo 27

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1008-1009-1636-A

PROPOSTE DI LEGGE

n. 1008, d'iniziativa dei deputati
L'ABBATE, PARENTELA

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

Presentata il 26 luglio 2018

1009

d'iniziativa dei deputati
D'ALESSANDRO, CENNI, CARDINALE

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

Presentata il 26 luglio 2018

e

1636

d'iniziativa dei deputati
VIVIANI, BUBISUTTI, COIN, GASTALDI, GOLINELLI, LIUNI, LOLINI

Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale

Presentata il 27 febbraio 2019

(Relatori: GALLINELLA e VIVIANI )

NOTA: La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 14 ottobre 2020, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 1008, 1009 e 1636. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

  Il Comitato per la legislazione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1008, n. 1009 e n. 1636 e rilevato che:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   l'articolo 2, comma 2, lettera b), inserisce tra i princìpi di delega il «coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa»; al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale ha affermato che «qualora la delega abbia ad oggetto […] la revisione, il riordino e l'assetto di norme preesistenti, queste finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo, conseguito dal sovrapporsi, nel tempo, di disposizioni emanate in vista di situazioni ed assetti diversi. L'introduzione di soluzioni sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo previgente è, tuttavia, ammissibile soltanto nel caso in cui siano stabiliti princìpi e criteri direttivi idonei a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato» (sentenze n. 239 del 2003 e n. 170 del 2007); poiché il riferimento al miglioramento della coerenza giuridica, logica e sistematica sembra indicare la volontà di innovare la legislazione vigente, appare quindi opportuno specificare ulteriormente il principio di delega;

   la successiva lettera d) reca un principio di delega («coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea» in materia di pesca e acquacoltura) che, nella sua ampia portata, appare suscettibile di ulteriore specificazione, con particolare riferimento alla relazione tra tale principio di delega e le ordinarie procedure di recepimento del diritto dell'Unione europea attraverso la legge annuale di delegazione europea;

   le successive lettere e) e f) sembrano indicare oggetti di delega – l'adeguamento dei tipi di pesca, alla lettera e), e le finalità dell'intervento (sostegno del ricambio generazionale e arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera), alla lettera f) – piuttosto che autentici princìpi e criteri direttivi di delega; le due lettere prevedono inoltre la modifica di fonti regolamentari (rispettivamente, il decreto del Presidente della Repubblica n. 1639 del 1968 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952); sotto quest'ultimo profilo si segnala l'opportunità di riformulare la disposizione al fine di distinguere i princìpi e criteri direttivi che dovranno trovare attuazione nei decreti legislativi, da un lato, e la previsione, che dovrebbe trovare collocazione in una disposizione autonoma, dell'adeguamento dei citati regolamenti a quanto sarà disposto dai decreti legislativi medesimi, dall'altro lato: ciò al fine di non creare confusione tra le diverse fonti giuridiche;

   il comma 3 dell'articolo 2 prevede che, qualora i termini per l'espressione dei pareri parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei rispettivi termini di delega o successivamente, tali termini siano prorogati per un periodo di novanta giorni (cosiddetta «tecnica dello scorrimento»); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta «una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa»; al riguardo si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

   il comma 1 dell'articolo 4 inserisce il comma 1-bis nell'articolo 1 della legge n. 250 del 1958; al riguardo si segnala che, trattandosi di una legge in cui i commi non sono numerati, la circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al paragrafo 10, lettera c), prescrive che i commi aggiuntivi non siano numerati;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

   il comma 1 dell'articolo 8 prevede che la tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972 relativa alle licenze di pesca sia dovuta ogni otto anni; al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità, ai sensi del paragrafo 3, lettera a), della circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, di riformulare la disposizione quale novella all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972, che disciplina in via generale il pagamento delle tasse di concessione governativa;

   il comma 1 dell'articolo 15 prevede l'adeguamento del regolamento di esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952) a quanto disposto dal medesimo articolo 15 entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge; al riguardo andrebbe valutata la congruità, sul piano temporale, di un termine così ristretto in relazione alla procedura di adozione delle norme regolamentari prevista dall'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

   provveda la Commissione di merito a riformulare, per le ragioni esposte in premessa, i princìpi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) e f), al fine di specificare meglio il contenuto di tali princìpi e di prevedere, con una disposizione distinta, l'adeguamento delle citate disposizioni regolamentari alle modifiche introdotte con i decreti legislativi;

  formula inoltre le seguenti osservazioni:

  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

  valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

   specificare ulteriormente i princìpi di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e d);

   evitare, all'articolo 2, comma 3, il ricorso alla «tecnica dello scorrimento», individuando, in alternativa, un termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto legislativo (ad esempio sessanta giorni prima della scadenza del termine della delega);

   modificare l'articolo 4, comma 1, in modo da evitare l'inserimento di un comma numerato nell'articolo 1 della legge n. 250 del 1958, i cui commi non sono numerati;

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

  valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

   riformulare l'articolo 8, comma 1, quale novella all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972;

   prevedere, all'articolo 15, comma 1, un più ampio termine per l'adeguamento del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore», come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla XIII Commissione;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la materia della pesca sia ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia, la medesima giurisprudenza evidenzia che, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali (quali la tutela dell'ecosistema, materia attribuita alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa e amministrativa (sentenza n. 213 del 2006);

   segnalato in particolare come l'articolo 8 preveda, al comma 4, che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi;

   considerato inoltre come il comma 5 del medesimo articolo 8 preveda che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca, prevedendo, anche in questo caso, l'adozione di un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

   rilevato altresì come l'articolo 10-bis preveda che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, disponendo al comma 2 che un decreto adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori;

   considerato che l'articolo 14, comma 1, affida a un «provvedimento amministrativo» del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la disciplina dell'eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e a ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le previsioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) con riferimento all'articolo 8, comma 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ivi previsto;

   b) con riferimento all'articolo 8, comma 5, terzo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ivi previsto;

   c) con riferimento all'articolo 10-bis, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ivi previsto;

   d) con riferimento all'articolo 14, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare a quale tipologia di provvedimento intenda fare riferimento la disposizione e se debba essere adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

  La VI Commissione,

   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore», come risultante dagli emendamenti approvati, in sede referente, dalla XIII Commissione,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

  La VIII Commissione,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore», come risultante dalle proposte emendative approvate;

   premesso che:

    l'articolo 3, istitutivo del Fondo pesca CISOA, prevede che le risorse eccedenti siano destinate anche a sostenere le misure di tutela all'ecosistema marino;

    l'articolo 5, istitutivo del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, prevede che i finanziamenti siano destinati anche ad interventi orientati nel senso dell'economia circolare, alla salvaguardia dell'habitat marino e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;

    l'articolo 11 modifica la composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette;

    l'articolo 14 dispone in merito alla pesca del tonno rosso e alla relativa filiera;

    l'articolo 15-ter destina anche a finalità ambientali la quota parte delle aliquote derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi destinata ai comuni;

    l'articolo 15-quinquies prevede sanzioni per la violazione del divieto di cattura della specie Lithophaga lithophaga;

   considerato che l'integrazione della composizione della Commissione di riserva – con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative (rispettivamente per imprese di pesca, cooperative di pesca e imprese di acquacoltura) e un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi – altera gli equilibri decisionali all'interno della medesima Commissione che persegue, in via prioritaria, le finalità di tutela dell'ambiente marino previste dalle norme sull'istituzione e il funzionamento delle aree marine protette. Gli interessi del comparto della pesca sono peraltro già rappresentati dai membri nominati dagli enti locali, con ampia facoltà di essere consultati nelle diverse fasi di istituzione, regolamentazione e gestione delle suddette aree;

   reputato utile verificare l'esigenza di estendere le misure recate dalla legge, con riguardo alla tutela dell'ambiente acquatico, anche alle acque interne (laghi e fiumi),

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   all'articolo 11, al fine di mantenere la composizione attuale dei membri della Commissione di riserva, disponendo la sola sostituzione dell'ISPRA all'ICRAM nella designazione dell'esperto, si sopprimano le parole da: «da tre esperti locali» fino alla fine dell'articolo, prevedendo comunque la possibilità che la Commissione di riserva acquisisca i pareri che le associazioni rappresentative delle imprese di pesca, cooperative di pesca e imprese di acquacoltura ritengano di inviarle.

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

  La X Commissione,

   esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 L'Abbate e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore», come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione;

   rilevato che l'articolo 13-ter disciplina la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura i cui indirizzi, finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, sono definiti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Vengono inoltre ridefinite funzioni e composizione del Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura;

   sottolineato, al riguardo, che disposizioni in materia sono già dettate dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, che però non viene espressamente abrogato o sostituito dalla proposta normativa in esame,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   si valuti l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 13-ter con la disciplina dettata dall'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

  La XI Commissione,

   esaminato, per quanto di competenza, il testo unificato della proposta di legge n. 1008 L'Abbate e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore», come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente;

   considerato che l'articolo 3 prevede, in via sperimentale per tre anni, l'estensione al settore della pesca professionale delle forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge n. 457 del 1972, con le finalità del sostegno del reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo per le cause specificamente elencate dalla norma, nonché della garanzia della stabilità occupazionale nei casi di sospensione straordinaria dell'attività di pesca, anch'essi specificamente individuati;

   rilevato che l'articolo 4 prevede, per gli operatori della piccola pesca, attualmente inquadrati nel regime previsto dalla legge n. 250 del 1958, la possibilità di optare per l'applicazione del regime previdenziale dei lavoratori marittimi di navi di stazza superiore, di cui alla legge n. 413 del 1984, che dispone l'iscrizione al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'INPS, con il conseguente diritto di accesso a tutte le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria;

   preso atto che, ancora con riferimento agli operatori della piccola pesca, l'articolo 4-bis, ai commi da 1 a 3, dispone in via interpretativa l'applicazione ai pescatori soci di cooperative, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative, delle disposizioni in materia di assegni al nucleo familiare e di inquadramento previdenziale e assicurativo presso l'INPS e l'INAIL, previste dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 250 del 1958, con riferimento ai pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperative;

   apprezzata l'estensione, di cui all'articolo 4-bis, comma 4, ai pescatori delle acque interne delle misure di sostegno del reddito in caso di fermo temporaneo, obbligatorio e non obbligatorio, previsto dalla legge di bilancio 2020 per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

  La XIV Commissione,

   esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 1008, n. 1009 e n. 1636, recante «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale»;

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 2, lettera d), inserisce tra i princìpi della delega ivi prevista per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura, quello relativo al «coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale con quella internazionale e dell'Unione europea in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali»;

    l'articolo 15-ter integra l'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante disposizioni in materia di destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale, prevedendo che le finalità di destinazione della quota delle aliquote derivanti dalle attività di coltivazione di idrocarburi corrisposte ai comuni, di cui all'articolo 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, nonché a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, riservando almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni; si prevede, inoltre, che per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni debbano rendicontare alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse alle predette nuove finalità; l'ultimo periodo dell'articolo dispone, infine, che «alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato»;

   considerato che il citato principio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), oltre a rivelarsi di ampiezza tale da non consentire di circoscrivere adeguatamente la discrezionalità del legislatore delegato, appare suscettibile di incidere in modo improprio sulle ordinarie procedure di adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea e di recepimento del diritto dell'Unione, definite ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 234 del 2012;

   considerato altresì che la portata normativa della deroga al regime degli aiuti di Stato di cui all'ultimo periodo del citato articolo 15-ter non appare chiara, e che anche qualora tale deroga fosse intesa nel senso di escludere tout court dall'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato gli interventi di sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale e gli indennizzi riservati alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni, entrambi indirettamente finanziabili a valere sulle aliquote versate dai concessionari, essa, in quanto disposta in via generica, non risulterebbe conforme all'ordinamento dell'Unione europea,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni illustrate in premessa, a riformulare il principio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), nel senso di circoscriverlo al rispetto della normativa dell'Unione europea, ferme restando eventuali esigenze di coordinamento legislativo;

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni illustrate in premessa, ad espungere dal testo l'ultimo periodo dell'articolo 15-ter, ovvero, in alternativa, a chiarirne la portata normativa nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1008 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore», nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;

   rilevato che:

    la materia della pesca è ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla competenza residuale regionale; tuttavia la medesima giurisprudenza evidenzia che per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca la pesca, sulla stessa possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali (si pensi alla tutela dell'ecosistema, competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa e amministrativa (sentenza n. 213 del 2006);

    l'articolo 8 prevede, al comma 4, che, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, siano stabilite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi; il successivo comma 5 prevede che, in tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, sia temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca e anche in questo caso è previsto un decreto attuativo del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; al riguardo si segnala l'opportunità, assumendo rilievo, con riferimento al rilascio delle licenze di pesca, sia la competenza regionale residuale in materia di pesca sia, in maniera consistente, la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ecosistema, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali previsti dai commi 4 e 5;

    l'articolo 10-bis prevede che gli esercenti di attività alberghiere e di ristorazione possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura distribuiti e somministrati, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; un decreto adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le modalità con le quali le informazioni vengono fornite ai consumatori; al riguardo si segnala l'opportunità, assumendo rilievo sia, in maniera consistente, una materia di esclusiva competenza statale come la tutela della concorrenza sia materie di competenza residuale regionale come la pesca, il commercio e il turismo, di prevedere forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, quale il parere, ai fini dell'adozione del previsto decreto ministeriale,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   all'articolo 8, comma 4, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   all'articolo 8, comma 5, terzo periodo, dopo le parole: da emanare aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   all'articolo 10-bis, comma 2, dopo le parole: da adottarsi aggiungere le seguenti: , sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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TESTO UNIFICATO
della Commissione

Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore.

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge reca disposizioni volte a incentivare una gestione razionale e sostenibile e l'incremento delle risorse ittiche, a sostenere le attività della pesca marittima professionale e dell'acquacoltura di rilevanza nazionale, a sostenere e promuovere la nascita di nuove imprese nell'acquacoltura nonché ad assicurare un efficace sistema di relazioni tra lo Stato e le regioni al fine di garantire la piena coesione delle politiche in materia di pesca e di acquacoltura, nel rispetto degli orientamenti e degli indirizzi di competenza dell'Unione europea, e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche.

Art. 2.
(Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un testo unico tutte le norme vigenti in materia di pesca e di acquacoltura, apportando ad essi le modifiche necessarie per la semplificazione, il riordino e l'aggiornamento della normativa, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) abrogazione espressa delle disposizioni superate per effetto dell'introduzione di nuove norme, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

   b) coordinamento delle disposizioni, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

   c) semplificazione delle procedure relative all'accesso ai finanziamenti;

   d) eliminazione di duplicazioni e risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie;

   e) coordinamento, adeguamento e integrazione della normativa nazionale in materia di pesca e acquacoltura, di tutela e protezione dell'ecosistema marino e delle forme di pesca e acquacoltura tradizionali con quella internazionale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;

   f) adeguamento delle categorie di pesca previste dall'articolo 220 del codice della navigazione, in funzione dell'evoluzione tecnologica e in coerenza con la normativa sovranazionale, con particolare riferimento alla possibilità di modificare o estendere l'operatività delle navi da pesca, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia della salute e della sicurezza della vita umana in mare;

   g) promozione del ricambio generazionale, dell'occupazione femminile a bordo delle imbarcazioni da pesca e dell'arruolamento di pescatori a bordo delle navi della pesca costiera, mediterranea e oceanica;

   h) introduzione di disposizioni volte a semplificare i procedimenti amministrativi, prevedendo altresì l'istituzione dello Sportello unico della pesca presso le capitanerie di porto, e a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere, entro il novantesimo giorno antecedente al termine previsto al comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari è espresso entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo è corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora i decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  5. Il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per adeguare l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e il regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, con particolare riferimento al capo IV del titolo IV del libro primo, alle modifiche introdotte con i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.
(Programma sperimentale di trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori della pesca professionale)

  1. Per un periodo sperimentale di tre anni e nel limite di spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° luglio 2020, sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative contribuzioni figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

   a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguenti all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, dall'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri dell'equipaggio, attestata dall'autorità sanitaria marittima, tale da rendere la nave inidonea alla navigazione, da periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o dai consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, da avversità meteomarine o da qualunque altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine;

   b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività e ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  2. Per le finalità di cui al comma 1, nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole (CISOA) di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1972, n. 457, è istituita la sezione per i lavoratori della pesca. Per l'erogazione delle prestazioni della sezione è istituito il «Fondo pesca CISOA», con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, ai cui oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica di cui agli articoli 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, destinati al Ministero dello sviluppo economico. I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 47 del 2020 dispongono gli opportuni conguagli per gli esercizi successivi, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 23 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
  3. Le risorse del «Fondo pesca CISOA» che risultano eccedenti in ciascun anno sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
  4. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 4.
(Modifiche all'inquadramento previdenziale dei marittimi operanti su imbarcazioni da pesca di stazza lorda non superiore a 10 tonnellate)

  1. All'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

   «A decorrere dal 1° gennaio 2021 le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa operando in forme giuridiche di impresa diverse dalle cooperative e dalle compagnie, con esclusione dei pescatori autonomi, possono beneficiare della disciplina stabilita dal primo comma ovvero optare per l'applicazione del regime di cui alla legge 26 luglio 1984, n. 413».

  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 5.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, e ulteriori misure di semplificazione)

  1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 250, si interpreta nel senso che la disciplina in esso stabilita è applicabile anche nei confronti dei marittimi di cui all'articolo 115 del codice della navigazione, che esercitino la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa e che siano associati, in qualità di soci, a cooperative di pesca, iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative.
  2. Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al comma 1 sono a carico delle cooperative di pesca di cui allo stesso comma.
  3. Sono fatti salvi i versamenti contributivi eseguiti direttamente dai soci delle cooperative di pesca di cui al comma 1 prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  4. All'articolo 1, commi 515 e 516, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo la parola: «marittima» sono inserite le seguenti: «e nelle acque interne».
  5. Non sono soggette all'obbligo di certificazione fiscale previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le cessioni di prodotti ittici effettuate direttamente al consumatore finale dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 2, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 1996 le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione del primo periodo del presente comma.

Art. 6.
(Fondo per lo sviluppo della filiera ittica)

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito dall'anno 2021 il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, destinato a finanziare le iniziative di carattere sperimentale di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2021.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare, dall'anno 2021, nel rispetto della vigente normativa europea, le seguenti attività:

   a) stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226;

   b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;

   c) erogazione di incentivi per la costituzione di nuove imprese che mettono in relazione la filiera ittica e settori industriali ecosostenibili secondo i princìpi dell'economia circolare;

   d) svolgimento di campagne di educazione alimentare e di promozione del consumo dei prodotti della pesca marittima, anche incentivando il consumo delle specie meno commercializzate, nonché interventi per favorire iniziative di razionalizzazione della filiera ittica;

   e) interventi mirati per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese del settore ittico;

   f) attivazione di programmi di formazione professionale, anche a favore degli addetti operanti nell'intera filiera ittica, e di misure finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza del personale imbarcato e per una corretta conduzione della navigazione;

   g) progetti volti alla tutela, allo sviluppo e all'incremento sostenibile delle risorse ittiche autoctone;

   h) progetti volti alla salvaguardia dell'habitat marino, in particolare a favore del ripristino della biodiversità e della raccolta dei rifiuti in mare durante l'attività di pesca;

   i) progetti volti alla promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo, favorendo il collegamento con esistenti attività di agriturismo;

   l) progetti volti all'istituzione di marchi e all'ottenimento di certificazioni da parte delle imprese relativamente alla pratica della pesca selettiva sostenibile, per promuovere la qualità e valorizzare il pescato italiano;

   m) campagne di pesca sperimentali e attività svolte in attuazione dei piani di gestione;

   n) promozione della parità tra i sessi nell'intera filiera ittica.

  3. Nei casi di affidamento di forniture e servizi da parte di enti pubblici a istituti di ricerca in possesso da almeno quindici anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, si applicano le procedure di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
  4. Ai fini di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo, tra le associazioni nazionali di categoria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, sono comprese anche le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento per il settore della pesca e dell'acquacoltura.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 16, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti concessi con le risorse del Fondo di cui al comma 1, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili.
  6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 7.
(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo)

  1. Allo scopo di favorire l'associazionismo tra imprese e la cooperazione nel settore della pesca e dell'acquacoltura, al decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18»;

   b) all'articolo 17, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche attraverso la collaborazione di organismi, compresi quelli aventi forma societaria o consortile, promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da altre forme di aggregazione, comprese le associazioni che nei tre anni precedenti hanno operato nel settore della piccola pesca e le organizzazioni di cui all'articolo 18».

Art. 8.
(Esenzione dall'imposta di bollo)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 21-bis dell'allegato B annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: «al settore agricolo» sono inserite le seguenti: «e ai settori della pesca e dell'acquacoltura».
  2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 9.
(Semplificazione in materia di licenze di pesca)

  1. All'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la tassa sulle concessioni governative relativa alle licenze per la pesca professionale marittima, sono aggiunte, in fine, le seguenti note:

   «1-bis. La tassa è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.
   1-ter. La tassa è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.
   1-quater. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o impresa di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o impresa di pesca durante il periodo di efficacia della licenza».

  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui alla nota 1-ter all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, introdotta dal comma 1 del presente articolo, che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i relativi termini.
  3. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla vigente disciplina dell'Unione europea.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 10.
(Esclusione della tassa di concessione governativa per gli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca)

  1. Gli abbonamenti alle radioaudizioni e alle diffusioni televisive relativi ad apparecchi installati a bordo di navi adibite all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Art. 11.
(Vendita diretta)

  1. Gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, senza limiti quantitativi, anche in forma itinerante, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, igienico-sanitaria e fiscale e nel rispetto della disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, e al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
  2. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'esercizio dell'attività di impresa o nello svolgimento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode. Il divieto ha efficacia per cinque anni decorrenti dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
  3. Per la corretta e completa attuazione dei criteri e degli obiettivi previsti dal titolo V del regolamento (CE) n. 1224/2009, all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

   «g) ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari, nonché agli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, che esercitano attività di vendita al pubblico al dettaglio di prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività».

Art. 12.
(Data di cattura dei prodotti ittici)

  1. A tutela di una corretta e completa informazione del consumatore, il Governo, nell'esercizio della potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità con le quali è indicata al consumatore finale la data di cattura dei prodotti ittici, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:

   a) l'indicazione abbia ad oggetto il prodotto fresco;

   b) l'indicazione abbia ad oggetto tutti i prodotti ittici, sia di provenienza nazionale sia importati;

   c) siano definite le modalità di applicazione, in caso di violazione dell'obbligo di indicazione, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, ivi comprese le relative sanzioni.

Art. 13.
(Etichettatura dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati da esercizi ricettivi e di ristorazione o servizi di catering)

  1. Gli esercenti di alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar e simili nonché di servizi di catering possono fornire al consumatore un'informazione completa e trasparente sui prodotti della pesca e dell'acquacoltura somministrati o distribuiti, in base a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali le informazioni di cui al comma 1 vengono fornite ai consumatori, con la determinazione dei luoghi e dei supporti in cui possono essere apposte, delle dimensioni del carattere degli elementi grafici e della lingua da impiegare.

Art. 14.
(Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette)

  1. All'articolo 2, comma 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresentanza delle cooperative di pesca e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura; da un rappresentante di ogni organizzazione sindacale stipulante i contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento nel settore della pesca».

Art. 15.
(Determinazione dei canoni per le concessioni demaniali per la pesca e l'acquacoltura)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il canone meramente ricognitorio previsto dall'articolo 48, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, si applica anche alle concessioni di aree demaniali marittime, lacuali e fluviali e loro pertinenze nonché di zone di mare territoriale richieste da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2511 del codice civile per attività di acquacoltura, pesca, ripopolamento attivo e passivo, protezione della fascia costiera e di zone acquee nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, l'eventuale trasformazione e la commercializzazione del prodotto.
  2. Alle concessioni di specchi acquei demaniali rilasciate o rinnovate, ai sensi dell'articolo 48, lettera e), del testo unico di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, ovvero del comma 1 del presente articolo, per le aree non occupate da strutture produttive si applica il canone annuo in misura pari a un decimo di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 novembre 1995, n. 595.
  3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Art. 16.
(Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 20 è inserito il seguente:

   «20-bis. La Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

Art. 17.
(Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)

  1. L'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 è sostituito dal seguente:

   «Art. 9. – (Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca e all'acquacoltura)1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali definisce gli indirizzi di ricerca in materia di pesca e acquacoltura finalizzati a sostenere il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con particolare riferimento:

   a) alla tutela della biodiversità e alla rinnovabilità delle risorse ittiche;

   b) allo sviluppo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni della pesca e dell'acquacoltura, anche attraverso la promozione dei piani di gestione delle risorse ittiche e dei programmi di sviluppo dell'acquacoltura adottati dalle associazioni, dalle organizzazioni di produttori e dai consorzi riconosciuti, in conformità alle norme dell'ordinamento dell'Unione europea;

   c) alla tutela del consumatore, con riferimento alla tracciabilità dei prodotti ittici, alla valorizzazione della qualità della produzione nazionale e alla trasparenza delle informazioni.

  2. Per le attività di ricerca e studio finalizzate alla realizzazione del Programma di cui al comma 1 il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si avvale di istituti scientifici pubblici e privati riconosciuti dal medesimo Ministero secondo le disposizioni vigenti.
  3. I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato di cui al comma 4, che trasmette le proprie valutazioni al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  4. Il Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura è presieduto dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura ed è composto da:

   a) due dirigenti della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;

   b) sei esperti in ricerche applicate al settore, designati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su indicazione del Consiglio nazionale delle ricerche, del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

   c) un esperto in sanità veterinaria e degli alimenti, designato dal Ministro della salute;

   d) tre esperti nella ricerca applicata al settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

   e) un esperto nella ricerca applicata al settore per ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca;

   f) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dall'associazione nazionale delle imprese di pesca comparativamente più rappresentativa;

   g) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle associazioni delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

   h) un esperto nella ricerca applicata al settore, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  5. Il Comitato esprime pareri sulle questioni relative a studi, ricerche e indagini che hanno rilievo scientifico a livello nazionale e interregionale per il settore della pesca o sono funzionali alla disciplina giuridica del settore.
  6. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incarico ha durata triennale, rinnovabile per una sola volta. Il funzionamento del Comitato non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 18.
(Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura)

  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:

   «Art. 10. – (Commissioni consultive locali per la pesca marittima e l'acquacoltura) – 1. Presso ogni capitaneria di porto è istituita la commissione consultiva locale per la pesca marittima e l'acquacoltura.
   2. La commissione esprime pareri sulle questioni concernenti la pesca e l'acquacoltura nell'ambito del compartimento marittimo di riferimento.
   3. La commissione è composta dai seguenti soggetti:

   a) il capo del compartimento marittimo;

   b) il capo della sezione pesca della capitaneria di porto;

   c) due rappresentanti degli assessorati regionali competenti rispettivamente in materia di pesca marittima, di acquacoltura e di ambiente;

   d) fino a cinque rappresentanti della cooperazione designati dalle associazioni nazionali delle cooperative di pesca comparativamente più rappresentative;

   e) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca comparativamente più rappresentative;

   f) fino a due rappresentanti designati dalle associazioni nazionali delle imprese di acquacoltura comparativamente più rappresentative;

   g) fino a due rappresentanti della pesca sportiva designati dalle organizzazioni nazionali della pesca sportiva comparativamente più rappresentative;

   h) fino a tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore della pesca e dell'acquacoltura comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

   i) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;

   l) il direttore del mercato ittico locale, ove esistente;

   m) un rappresentante dell'ufficio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio.

   4. La commissione è presieduta dal capo del compartimento marittimo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal comandante in seconda della capitaneria di porto.
   5. Il segretario della commissione è nominato tra il personale della capitaneria di porto.
   6. I componenti della commissione sono nominati dal capo del compartimento marittimo e restano in carica per un triennio.
   7. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di almeno la metà dei membri in prima convocazione e di almeno un terzo in seconda convocazione.
   8. Su invito del presidente possono partecipare alle riunioni della commissione i rappresentanti degli enti locali competenti per territorio e di altre istituzioni nazionali o territoriali nonché esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.
   9. Il funzionamento della commissione non deve comportare oneri a carico del bilancio dello Stato».

Art. 19.
(Criteri per il riparto dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce i termini e le modalità di ripartizione dell'incremento annuo del contingente di cattura del tonno rosso assegnato all'Italia dall'Unione europea, in funzione del principio di stabilità relativa, del contemperamento con il principio di equità nel riparto del contingente nazionale, del principio di trasparenza e della necessità di incentivare l'impiego di sistemi di pesca selettivi e aventi ridotto impatto sull'ecosistema, secondo le disposizioni dell'articolo 8 del regolamento (UE) n. 2016/1627 del Parlamento europeo, del 14 settembre 2016, in base ai criteri indicati nel comma 2.
  2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato in base ai seguenti criteri:

   a) trasparenza e oggettività nell'individuazione delle quote assegnate ai diversi sistemi di pesca;

   b) aumento della quota indivisa, al fine di favorire l'accesso alla risorsa da parte degli operatori, singoli o associati, che ne sono privi, attraverso metodi di distribuzione per aree geografiche e temporali idonei a garantire la fruibilità durante l'anno solare e in modo tendenzialmente uniforme in tutti i compartimenti marittimi, tenendo conto delle caratteristiche delle flottiglie da pesca;

   c) valorizzazione delle attività di pesca con metodi di cattura sostenibili e a ridotto impatto ecosistemico.

  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove la costituzione di una filiera italiana di produzione del tonno rosso idonea a valorizzare la risorsa, a favorire l'occupazione, la cooperazione e l'economia d'impresa secondo criteri di sostenibilità ecologica, economica e sociale. La filiera, su base volontaria, dovrà comportare l'adesione del maggior numero di operatori nazionali ed essere valorizzata con tutti gli strumenti necessari, fra cui i contratti di filiera.

Art. 20.
(Disposizioni in materia di marinai autorizzati alla pesca)

  1. Al fine di adeguare i limiti di abilitazione del personale imbarcato per tenere conto delle nuove tecnologie di ausilio alla navigazione installate a bordo delle navi da pesca, il marinaio autorizzato alla pesca può assumere il comando di navi di stazza lorda non superiore a 200 tonnellate addette alla pesca mediterranea in qualsiasi zona.
  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede a modificare l'articolo 257 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, al fine di adeguarlo a quanto disposto dal comma 1.

Art. 21.
(Modifica all'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, in materia di garanzie per l'accesso al credito)

  1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è sostituito dal seguente:

   «2. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e della pesca e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata, l'utilizzo delle tecnologie innovative, anche in campo energetico, l'agricoltura di precisione e la tracciabilità dei prodotti, anche mediante l'impiego di tecnologie blockchain, nonché per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese di pesca, le garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, sono prestate a titolo gratuito per le imprese agricole e della pesca, nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)».

Art. 22.
(Utilizzo delle aliquote di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le finalità di cui all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, si intendono vincolate a perseguire lo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare e al litorale, comprese quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale, a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa. Almeno il 30 per cento del valore dell'aliquota corrisposto è riservato a forme di indennizzo da destinare alle marinerie del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le marinerie si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme mediante le quali sono effettuate le ricerche e le coltivazioni e il porto di appartenenza dei beneficiari. Per ogni annualità, a decorrere dal 2014, i comuni rendicontano alla regione le modalità di impiego delle somme ricevute, al fine di verificare l'effettiva destinazione delle risorse al perseguimento delle finalità di cui ai precedenti periodi».

Art. 23.
(Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di intese di filiera)

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»;

    2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

     «g-bis) azioni per incentivare la gestione razionale delle risorse ittiche, con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile;

     g-ter) azioni per sostenere le attività che fanno riferimento alla pesca marittima professionale e all'acquacoltura di rilevanza nazionale»;

   b) al comma 2, dopo le parole: «prodotti agricoli» sono inserite le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura».

Art. 24.
(Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di sanzioni)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Se la specie di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), è la Lithophaga lithophaga, l'importo dell'ammenda prevista dal comma 1 è da 6.000 a 36.000 euro».

Art. 25.
(Fatturazione elettronica per i pescatori della piccola pesca)

  1. All'articolo 1, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: «e quelli che applicano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «, quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250».

Art. 26.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4, 8, 9, 15 e 25 della presente legge, valutati complessivamente in 66,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, e dall'attuazione dell'articolo 6, pari complessivamente a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

   a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   b) quanto a 62,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 27
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

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