Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati
Riferimenti: SCH.DEC N.275/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 275
Data: 15/09/2021
Organi della Camera: II Giustizia


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Disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati

15 settembre 2021
Atti del Governo


Indice

La direttiva 2019/1153|La norma di delega|Il contenuto dello schema di decreto legislativo|Relazioni e pareri allegati|


Lo schema di decreto legislativo in esame adegua la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva (UE) 2019/1153.

La direttiva 2019/1153

La direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, entrata in vigore il 1° agosto 2019, reca disposizioni per agevolare l'uso di informazioni finanziarie e di altro tipo a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di determinati reati.

Essa mira inoltre a rafforzare la collaborazione tra gli organi investigativi e le Unità di informazione finanziaria (UIF), nel rispetto dei principi di indipendenza operativa di queste ultime. Il provvedimento disciplina gli scambi informativi tra UIF, organi investigativi nazionali ed Europol, per consentire l'uso più esteso possibile delle informazioni e delle analisi finanziarie prodotte dalle UIF a supporto di indagini per reati gravi, categoria più ampia di quella dei reati presupposto associati al riciclaggio.

 

In particolare, all'interno del Capo I della direttiva (che contiene le disposizioni generali), l'articolo 2 indica le definizioni rilevanti, tra cui quelle di "informazioni finanziarie", "informazioni sui conti bancari" e "registri centralizzati dei conti bancari". Questi ultimi sono i meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, che consentano l'identificazione tempestiva di qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga o controlli conti di pagamento, conti bancari identificati dall'IBAN e cassette di sicurezza detenuti da un ente creditizio nel loro territorio.

In Italia le informazioni sui conti bancari sono contenute nell'Anagrafe tributaria (istituita ai sensi dell' articolo 7 del D.P.R. n. 605 del 1973), all'interno della sezione speciale dell'archivio dei rapporti con operatori finanziari.

 

Occorre ricordare in questa sede che le definizioni rilevanti comprendono anche quella di "reato grave", inteso come l'insieme di reati indicati all'Allegato I del regolamento Europol, regolamento (UE) 2016/794.

 
Tale elenco comprende, oltre al riciclaggio, anche:
- terrorismo,
- criminalità organizzata,
- traffico di stupefacenti,
- criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive,
- organizzazione del traffico di migranti,
- tratta di esseri umani,
- criminalità connessa al traffico di veicoli rubati,
- omicidio volontario e lesioni personali gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- rapimento, sequestro e presa di ostaggi,
- razzismo e xenofobia,
- rapina e furto aggravato,
- traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte,
- truffe e frodi,
- reati contro gli interessi finanziari dell'Unione,
- abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario,
- racket e estorsioni,
- contraffazione e pirateria in materia di prodotti,
- falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi,
- falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento,
- criminalità informatica,
- corruzione,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- traffico illecito di specie animali protette,
- traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,
- criminalità ambientale, compreso l'inquinamento provocato dalle navi,
- traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita,
- abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali,
- genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra.

 

Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono designare, entro il 2 dicembre 2021, tra le proprie autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati:

  • quelle abilitate ad accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari;
  • quelle che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF.

 

Il Capo II della direttiva concerne l'accesso delle autorità competenti alle informazioni sui conti bancari.

Più in dettaglio, l'articolo 4 disciplina l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità nazionali competenti siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine.

In sostanza la direttiva espande il perimetro di utilizzo delle informazioni afferenti i conti bancari, consentendo l'impiego di tali dati anche in settori ulteriori rispetto a quelli tradizionali (lotta all'evasione fiscale internazionale e riciclaggio di denaro).

Sono poi regolate in dettaglio (articolo 5) le condizioni per l'accesso e per la consultazione da parte delle autorità competenti: accesso e consultazione devono essere eseguiti unicamente da personale di ciascuna autorità competente che sia stato specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti e devono essere predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici. Si prevede poi una forma di controllo (articolo 6) dell'accesso e delle consultazioni effettuati dalle autorità competenti, attraverso forme di conservazione dell'accesso mediante registrazioni.

 

Il Capo III della direttiva si occupa dello scambio di informazioni tra le autorità competenti e le UIF e tra le UIF medesime, prevedendo un sistema di richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti alle UIF (articolo 7) e salvaguardando l'eventuale impatto di una richiesta informativa sulle indagini in corso. Ove, infatti, sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la UIF non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. Si chiarisce che la decisione di comunicare le informazioni spetta alla UIF.

Ai sensi dell'articolo 8, possono essere richieste informazioni alle autorità competenti da parte di una UIF; l'articolo 9 disciplina la procedura di scambio di informazioni tra le UIF di diversi Stati membri e l'articolo 10 quello tra le autorità competenti di diversi Stati membri.

 

Il Capo IV disciplina lo scambio di informazioni con Europol, l'Ufficio europeo di polizia.

In particolare, ogni Stato membro deve adottare le necessarie iniziative affinché le proprie autorità competenti siano autorizzate a rispondere, tramite l'unità nazionale Europol o eventualmente tramite contatti diretti con Europol, a richieste debitamente motivate di informazioni sui conti bancari (articolo 11).

In merito, la direttiva richiama l'applicazione dell'art. 7, paragrafi 6 e 7, del Regolamento UE 2016/794. Ne consegue che ogni Stato membro, tramite la propria unità nazionale o un'autorità competente, provvede in particolare a:
a) fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese le informazioni relative alle forme di criminalità la cui prevenzione o lotta sono considerate prioritarie dall'Unione;
b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti interessate;
c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol;
d) garantire che la fornitura di informazioni a Europol abbia luogo nel rispetto del diritto nazionale.
Gli Stati membri non sono tenuti, in singoli casi concreti, a fornire le indicate informazioni qualora ciò:
a) sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione;
b) comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; oppure
c) implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale.
Tuttavia, gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire le informazioni non appena queste non rientrino più nell'ambito delle citate ipotesi di esclusione.

Per quanto concerne le modalità dello scambio, le informazioni devono avvenire in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/794 per via elettronica (articolo 13).

Quanto agli obblighi in materia di protezione dei dati personali relativi alle informazioni sui conti bancari, alle informazioni finanziarie e alle analisi finanziarie, il relativo trattamento deve essere eseguito conformemente al Regolamento UE 2016/794, sulla cooperazione con Europol, esclusivamente dal personale specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti (articolo 14).

Più ampiamente il Capo V si occupa della tutela dati personali, con particolare riferimento ai c.d. dati sensibili (articolo 16).

Si tratta dei dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni filosofiche o religiose, l'appartenenza sindacale, i dati riguardanti lo stato di salute oppure la vita sessuale o l'orientamento sessuale di una persona fisica; l'accesso a tali dati è consentito solo nel rispetto di specifiche adeguate garanzie per i diritti e le libertà dell'interessato.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva, gli Stati membri possono adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano trattati nell'ambito della direttiva in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy.

Si ricorda, infatti, che l'art. 23 del cd. GDPR, Regolamento (UE) 2016/679 e l'art. 15, par. 1, della direttiva (UE) 2016/680 (relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati), consentono agli Stati di adottare misure legislative volte a limitare, in tutto o in parte, il diritto di accesso dell'interessato ai dati personali che lo riguardano, purché la limitazione rispetti l'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e rappresenti una misura necessaria e proporzionata per salvaguardare alcuni specifici interessi pubblici (dalla sicurezza nazionale alla sicurezza pubblica, dalla difesa alla prevenzione dei reati, ecc..).

 

Il Capo VI contiene le disposizioni finali, tra cui si prevede (articolo 19) un sistema di monitoraggio dell'efficacia dei sistemi nazionali di lotta contro i reati gravi. Viene chiarito (articolo 20) che la direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano o concludano accordi o intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti, purché tali accordi e intese siano compatibili con il diritto dell'Unione, in particolare con la presente direttiva. Né la direttiva pregiudica gli obblighi e gli impegni degli Stati membri o dell'Unione ai sensi di accordi bilaterali o multilaterali vigenti conclusi con paesi terzi.

L'articolo 23 fissa il termine di recepimento al 1° agosto 2021; la direttiva è entrata in vigore nel mese di agosto 2019 (articolo 25).

Viene abrogata (articolo 24) la decisione 2000/642/GAI del Consiglio, concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni.


La norma di delega

La delega al recepimento della direttiva 2019/1153 è contenuta nell'articolo 21 della legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020). La direttiva è inoltre enumerata nell'allegato A alla predetta legge.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 21 delega Governo ad adottare, secondo le procedure, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva (UE) 2019/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

Il comma 2 stabilisce che nell'esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

  •  assicurare il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo (lett. a);
  •  stabilire che l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari, di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2019/1153, e le richieste di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie, di cui all'articolo 7 della medesima direttiva, siano previsti quando tali informazioni e analisi finanziarie siano necessarie per lo svolgimento di un procedimento penale o nell'ambito di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al codice antimafia (d.lgs. n. 159 del 2011) (lett. b) , alinea).

 

L'articolo 4 disciplina l'accesso e la consultazione delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità competenti. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità nazionali competenti siano abilitate ad accedere alle informazioni sui conti bancari e consultarle, direttamente e immediatamente, quando ciò è necessario per svolgere i loro compiti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di un reato grave o per sostenere un'indagine penale relativa ad un reato grave, inclusi l'identificazione, il reperimento e il congelamento dei beni connessi a tale indagine. L'articolo 7 disciplina il sistema di richiesta di informazioni da parte delle autorità competenti alle UIF salvaguardando l'eventuale impatto di una richiesta informativa sulle indagini in corso. Ove, infatti, sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la UIF non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni.

 

A tal fine il Governo è chiamato a designare quale autorità di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1153 l'Ufficio nazionale per il recupero dei beni (ARO), istituito presso il Ministero dell'interno, e i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n. 269 (lett. b, num. 1).

 

L'Ufficio Nazionale per il recupero dei beni è stato istituito presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale con Decreto del Capo della Polizia del 2011 in attuazione della Decisione 2007/845/GAI del Consiglio del 6 dicembre 2007 concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi.

 

L'art. 4 del DM n. 269 del 2000 individua i soggetti abilitati ad avanzare richiesta d'accesso all'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito. In particolare ai sensi del comma 2 le richieste possono essere avanzate: dall'autorità giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni del codice di procedura penale, ovvero dagli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (lett. a); dal Ministro dell'interno, dal Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori e dal direttore della Direzione investigativa antimafia, quando ricorrono le circostanze di cui al comma 1, ovvero quelle di cui all'articolo 118, comma 1, del codice di procedura penale (lett. c).

        

Il Governo è chiamato inoltre a individuare le autorità di cui al par. 2 dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2019/1153 (si tratta delle autorità abilitate ad accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari; e di quelle che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle UIF) tra gli organismi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ovvero il nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e Direzione investigativa antimafia(lett. b, num. 2);

 

  • agevolare - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) - la cooperazione tra le forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo modalità definite d'intesa tra le medesime Forze di polizia (lett. c).

 

In base all'art. 16 della legge n. 121 del 1981, oltre alla polizia di Stato, sono forze di polizia l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza.

 

Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

L'articolo 21 richiede inoltre, al comma 2, che l'esercizio della delega si svolga secondo i principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 32 della legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

L'articolo 31 della medesima legge n. 234 del 2012 dispone, in relazione al recepimento delle direttive, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

Ove si tratti di direttive il cui termine di recepimento sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi (come nel caso di specie: il termine di recepimento della direttiva è il 1° agosto 2021), il Governo deve adottare i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

La legge n. 53 del 2021 è entrata in vigore l'8 maggio 2021 e  dunque il termine di delega sarebbe scaduto l'8 agosto 2021.

La direttiva in esame è inserita nell'Allegato A della legge n. 53 del 2021, rientrando dunque tra le direttive in relazione alle quali si prevede, sugli schemi dei relativi decreti legislativi di recepimento, che sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.  

Al riguardo, il comma 4 dell'articolo 31 sopra citato prevede che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Il presente schema è stato assegnato il 5 agosto 2021, con termine per l'espressione del parere fissato al 14 settembre 2021 (dunque successivamente all'8 agosto 2021). Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega slitta di tre mesi, dall'8 agosto all'8 novembre 2021.


Il contenuto dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo A.G. 275 si compone di 15 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'attuazione della Direttiva (UE) 2019/1153. In merito, nella Relazione illustrativa, il Governo chiarisce che intende recepire la direttiva "rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, al fine di tenere conto della natura, dello status organizzativo, dei compiti e delle prerogative delle autorità e degli organismi interessati, ivi compresi i meccanismi esistenti per proteggere il sistema finanziario dal riciclaggio e dal finanziamento del terrorismo".

Viene sostanzialmente puntualizzata la sostanziale conformità dell'ordinamento italiano alla direttiva (UE) 2019/1153. La Relazione sottolinea che, nell'ambito di un procedimento penale e per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, le competenti autorità preposte alle funzioni giudiziarie, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza sono già abilitate a ottenere e utilizzare sia le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (art. 35 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha novellato l'art. 7 del DPR n. 605 del 1973), sia le informazioni e le analisi detenute dalla UIF.  In particolare, ai sensi dell'articolo 7, undicesimo comma, del predetto D.P.R. n. 605 del 1973, l'accesso all'archivio dei rapporti è già consentito, tra l'altro, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia ai fini delle indagini preliminari e dell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 371- bis del codice di procedura penale, sia nelle fasi processuali successive, nonché ai fini degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione. Quanto all'individuazione delle autorità cui è consentito, per le suddette finalità, accedere direttamente e utilizzare i dati registrati nell'archivio dei rapporti con operatori finanziari (per effetto delle convenzioni stipulate sulla base del punto 5.6 del Provvedimento 19 gennaio 2007 del Direttore dell'Agenzia delle entrate), la citata disposizione rinvia all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 269 del 2000, alcune delle quali (lettere a) e c )) indicate dalla norma di delega e, segnatamente: 1' autorità giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero o specificamente designati dal responsabile, a livello centrale, dei servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, istituiti dalla Polizia di Stato, dall'Arma dei carabinieri e dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152; il Ministro dell'interno, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della DIA. Per quanto riguarda invece l'acquisizione di informazioni e analisi finanziarie dalla UIF, ogniqualvolta sia necessario per lo svolgimento di un procedimento penale e nell'ambito dello stesso, tale facoltà è già espressamente riconosciuta all'autorità giudiziaria (e alla polizia giudiziaria delegata) dall'articolo 12, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007. Analoga possibilità è attribuita, nell'ambito del procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali, alle autorità titolari del potere di proposta delle medesime, ex articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Di conseguenza, il Governo fa presente che lo schema di decreto in esame non reca disposizioni per l'attuazione dell'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/1153, il quale disciplina le richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una UIF. Sulla base del quadro normativo vigente, infatti, le autorità individuate dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020 quali competenti a richiedere e ricevere informazioni finanziarie e analisi finanziarie dalla UIF (Nucleo speciale di polizia valutaria e Direzione investigativa antimafia) sono già abilitate a tali fini.

Inoltre, il comma 2 dell'articolo 1 chiarisce che le disposizioni del decreto legislativo si applicheranno in aggiunta alle previsioni già contenute nel decreto legislativo n. 109 del 2007, sulla prevenzione, il contrasto e la repressione del finanziamento del terrorismo, e nel decreto legislativo n. 231 del 2007, sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, e non pregiudicherà l'applicazione di diversi accordi o intese tanto con gli Stati membri dell'UE quanto con altri Stati.

L'articolo 2, speculare all'art. 2 della direttiva, contiene numerose definizioni, tra le quali quelle di "riciclaggio", di "reati presupposto associati" e di "finanziamento del terrorismo", che vengono mutuate dalle corrispondenti definizioni contenute nelle direttive (UE) 2018/1673 (sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale) e 2017/541 (sulla lotta al terrorismo).

L'articolo 3, al comma 1, designa le autorità nazionali competenti abilitate ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, nell'osservanza della norma di delega che individua quali autorità competenti l'Ufficio ARO (istituito presso il Ministero dell'interno) nonché i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a) e c), del decreto ministeriale n. 269 del 2000, ovvero l'autorità giudiziaria e gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati dal pubblico ministero, i servizi centrali e interprovinciali per il contrasto della criminalità organizzata (di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152), il Ministro dell'interno, il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, i questori e il direttore della Direzione investigativa antimafia.

 Il comma 2 dell'articolo 3, in conformità al principio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), della legge di delega, conferma che — fermi restando i casi di cooperazione internazionale stabiliti dal presente decreto — l'accesso e la consultazione dell'archivio dei rapporti è consentito esclusivamente quando necessario per lo svolgimento di un procedimento penale o di un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (come già previsto a legislazione vigente), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale circa le prerogative riservate al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 3, infine, stabilisce che l'accesso al registro nazionale centralizzato dei conti bancari deve avvenire sulla base di convenzioni stipulate tra le Autorità competenti e l'Agenzia delle entrate, la quale gestisce - nell'ambito dell'Anagrafe Tributaria — il predetto registro, con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, che disciplina le modalità di trattamento e i flussi di dati da parte delle Forze di polizia, in quanto compatibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L'articolo 4 detta le disposizioni concernenti l'accesso e le consultazioni delle informazioni sui conti bancari da parte delle autorità designate competenti, stabilendo, al comma 1, la modifica dell'articolo 7, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di inserire tra le autorità che possono utilizzare le informazioni registrate nell'archivio dei rapporti, l'Ufficio ARO, il quale può accedervi per lo svolgimento dei propri compiti sanciti dall'articolo 1 della decisione 2007/845/GAI.

L'articolo 1 di tale decisione prevede che ciascuno Stato membro istituisca un ufficio nazionale per il recupero dei beni incaricato di facilitare il reperimento e l'identificazione dei proventi di reato e altri beni connessi con reati che possono essere oggetto di un provvedimento di congelamento, sequestro, ovvero confisca, emanato dall'autorità giudiziaria competente nel corso di un procedimento penale o, per quanto possibile nel rispetto del diritto nazionale dello Stato membro interessato, di un procedimento civile.
Il menzionato articolo 7 disciplina le comunicazioni all'anagrafe tributaria, individuando i soggetti tenuti a trasmettere le informazioni rilevanti (tra cui: uffici pubblici, camere di commercio, ordini professionali e gli altri enti ed uffici preposti alla tenuta di albi, registri ed elenchi, aziende, banche e intermediari finanziari, amministratori di condominio), enumerando le informazioni da comunicare e, infine, enucleando i soggetti che possono accedere alle informazioni medesime, in primis l'amministrazione finanziaria e l'agente della riscossione, nonché l'autorità giudiziaria e i soggetti coinvolti nel procedimento penale.

Il comma 2  - recependo le disposizioni contenute nell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva – prevede che, relativamente ai citati servizi centrali e interprovinciali di polizia giudiziaria, possono essere autorizzati all'accesso e alla consultazione delle informazioni sui conti bancari i soli ufficiali di polizia giudiziaria, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale n. 269/2000, richiamato dall'articolo 21 della legge di delegazione europea 2019-2020.

L'articolo 5 - ferme restando le competenze e le funzioni di coordinamento delle indagini e di impulso investigativo attribuite alla Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 231/2007 -  designa quali autorità nazionali competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalla UIF il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la DIA.

 

L'articolo 6 dà attuazione alle previsioni dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/1153, concernente i rapporti tra autorità competenti di diversi Stati membri. In particolare, il comma 1 stabilisce che, in presenza di motivata richiesta avanzata da un'autorità competente di un altro Stato membro, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia trasmettano le informazioni finanziarie o le analisi finanziarie ottenute dalla UIF  qualora tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.

 Il comma 2 prevede che, qualora 1'auitorità competente dello Stato che ha ricevuto le informazioni o le analisi predette comunichi la necessità di usare tali informazioni o analisi per finalità ulteriori rispetto a quelle ivi previste, ovvero di trasmetterle ad altre autorità, agenzie o servizi, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia sono tenute ad acquisire il previo consenso della UIF.

I commi 3 e 4 disciplinano, invece, le richieste di cooperazione avanzate dalle autorità competenti nazionali (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA), stabilendo che, in presenza dei presupposti fissati dalla direttiva (ossia per finalità di prevenzione, accertamento e contrasto del riciclaggio, dei reati presupposto associati e del finanziamento del terrorismo), esse - anche su attivazione degli altri organi delle indagini - possano richiedere informazioni e analisi finanziarie alle' autorità competenti di altri Stati membri.

Il comma 4, in particolare prevede l'acquisizione del preventivo consenso della Financial Intelligence Unit (FIU) che ha fornito le informazioni, ove si renda necessario farne uso per finalità differenti da quelle originariamente dalla stessa approvate. È, inoltre, stabilito che le informazioni e le analisi finanziarie richieste dalle autorità competenti su attivazione di altri organi delle indagini siano a essi tempestivamente comunicati e trattati, assicurando la necessaria riservatezza.

Il comma 5 prevede che tutte le trasmissioni previste dall'articolo in commento siano effettuate tramite comunicazioni elettroniche sicure.

 

 L'articolo 7 recepisce le norme della direttiva (articolo 8) che prevedono, nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e in aggiunta all'accesso, diretto o indiretto, alle informazioni finanziarie, amministrative e investigative previsto dalla direttiva (UE) 2015/849, che le FIU debbano poter richiedere e ricevere informazioni in materia di contrasto da parte delle autorità designate competenti.

In proposito, il Governo rammenta che l'accessibilità alle predette informazioni deve avvenire nel rispetto delle norme sul segreto investigativo contemplate dal codice di procedura penale. In ossequio a quanto stabilito dalla direttiva sulla necessità di salvaguardare le garanzie procedurali nazionali (articolo 8, paragrafo 1), si prevede dunque che le richieste di informazioni siano soggette a registrazione.

Ai sensi del comma 1 la UIF, quando risulta necessario per l'esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, caso per caso, informazioni in materia di contrasto al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia.

 

La Relazione illustrativa puntualizza che le informazioni in materia di contrasto sono quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), dello schema; si chiarisce che le restanti informazioni contemplate dalla direttiva sono infatti quelle rilevabili dai casellari giudiziari nonché, ove non censite nel Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno le informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische. In proposito, va rileVato che, per l'esercizio delle proprie funzioni, la. UIF ha diritto di ottenere il certificato generale o selettivo del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato del casellario giudiziale europeo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 312, e ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe immobiliare integrata (che accoglie la trascrizione di eventuali provvedimenti ablatori), ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 231 del 2007.

 Il comma 2 prevede che il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia, interessando, qualora necessario, gli i altri organi delle indagini, forniscono tempestivamente alla UIF le informazioni richieste, nel rispetto del segreto delle indagini.

 

Il contenuto dell'articolo 9 della direttiva è ripreso dall'articolo 8 dello schema, ai sensi del quale, in casi urgenti ed eccezionali, la UIF può scambiare, con tempestività e a condizioni di reciprocità, con le FIU di altri Stati membri informazioni o analisi finanziarie (comma 1).

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, il comma 2 prevede, previo consenso della FIU dello Stato che ha fornito le informazioni e le analisi e nel rispetto degli eventuali limiti o condizioni posti dalla medesima FIU, che la UIF italiana trasmetta tempestivamente le informazioni e le analisi predette alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e, tramite le autorità competenti di cui all'articolo 5, al Comitato di analisi strategica antiterrorismo.

 

 L'articolo 9 recepisce gli articoli 11 e 12 della direttiva, concernenti le comunicazioni a Europol.

Il Governo al riguardo chiarisce che la scelta normativa adottata intende canalizzare i flussi informativi attraverso l'Unità nazionale Europol, istituita presso il presso il Servizio cooperazione internazionale dì polizia del Ministero dell'interno.

Il comma 1 prevede che le richieste motivate di informazioni sui conti bancari presentate dall'Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze, siano riscontrate attraverso l'Unità nazionale Europol istituita nell'ambito del medesimo Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno.

La relazione chiarisce che, nonostante la designazione di ulteriori autorità competenti ad accedere al registro nazionale centralizzato dei conti bancari, per tale adempimento è individuata sola autorità, l'Ufficio ARO —istituito nell'ambito del medesimo Servizio cooperazione internazionale di polizia del Ministero dell'interno — che deve provvedere a fornire all'Unità nazionale Europol le informazioni richieste.

Il comma 2 autorizza, attraverso la predetta Unità nazionale Europol, la UIF a riscontrare tempestivamente le richieste motivate di informazioni finanziarie e analisi finanziarie presentate da Europol per l'adempimento dei propri compiti, caso per caso ed entro i limiti delle proprie competenze.

In ragione di quanto stabilito dall'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva, che rinvia all'articolo 32, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849, il contenuto di tale paragrafo 5 è riportato - con adeguamenti – dalle norme in esame. Dunque la UIF non fornisce le informazioni e le analisi richieste qualora sussistano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni finanziarie o delle analisi finanziarie abbia un impatto negativo su indagini penali o di prevenzione o analisi in corso ovvero, in circostanze eccezionali, se la comunicazione delle informazioni o delle analisi sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta.

Il comma 3 detta disposizioni comuni alle due tipologie di flussi informativi in favore dell'Europol, prevedendo che, in relazione a tali scambi, si applichi l'articolo 7, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/794, che istituisce e disciplina Europol.

 

Al riguardo, la direttiva (articolo 13), nell'individuare le norme applicabili alle comunicazioni con Europol, rinvia all'intero regolamento (UE) 2016/94, mentre le norme in esame si riferiscono esclusivamente all'articolo 7, par. 6 e 7.

Ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del regolamento Europol ogni Stato membro, tramite la propria unità nazionale o, fatto salvo il paragrafo 5, un'autorità competente, provvede in particolare a:
a) fornire a Europol le informazioni necessarie per il conseguimento dei suoi obiettivi, comprese informazioni relative alle forme di criminalità la cui prevenzione o lotta sono considerate prioritarie dall'Unione;
b) garantire l'effettiva comunicazione e cooperazione con Europol di tutte le autorità nazionali competenti interessate;
c) promuovere la conoscenza delle attività di Europol;
d) garantire, in conformità dell'articolo 38, paragrafo 5, lettera a), che la fornitura di informazioni a Europol abbia luogo nel rispetto del diritto nazionale.
Il comma 7 prevede che, fatta salva l'assunzione delle proprie responsabilità per il mantenimento dell'ordine pubblico e la tutela della sicurezza interna, gli Stati membri non sono tenuti, in singoli casi concreti, a fornire le informazioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi di Europol qualora ciò:
a) sia contrario agli interessi essenziali della sicurezza dello Stato membro in questione;
b) comprometta il successo di indagini in corso o la sicurezza di una persona; oppure
c) implichi la divulgazione di informazioni riguardanti servizi o specifiche attività di intelligence nel settore della sicurezza nazionale.

Inoltre, la direttiva prevede che gli scambi avvengano tramite l'applicazione SIENA – Secure Information Exchange Network Application o, se del caso, tramite FIU.NET. Il legislatore nazionale propone di disporre che lo scambio di informazioni avvenga tramite l'applicazione SIENA e nella lingua a essa applicabile (articolo 9, comma 3).

L'articolo 10 afferma che al trattamento dei dati personali svolto per le finalità del decreto legislativo si applica la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. In particolare, dando attuazione all'art. 16 della Direttiva:

Si tratta del provvedimento che ha dato attuazione nell'ordinamento nazionale alla direttiva 2016/680, che regola il  trattamento dei dati personali per finalità di prevenzione e repressione di reati, esecuzione di sanzioni penali, salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e prevenzione delle stesse, da parte sia dell'autorità giudiziaria, sia delle forze di polizia. L'art. 7, in particolare, prevede che il trattamento dei dati sensibili possa essere autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.
  • gli accordi di cui all'art. 3 e gli scambi di cui all'art 5 devono avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy, anche eventualmente attraverso modalità individuate in convenzioni tra le amministrazioni interessate e sentito il Garante.

L'articolo 11 dà attuazione all'articolo 17 della Direttiva disciplinando la registrazione delle richieste di informazioni. Al fine di garantire il rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali, e la verifica di tale rispetto, il comma 1 prevede che le autorità competenti di cui all'art. 5 (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e DIA) e la UIF debbano conservare per 5 anni le richieste di informazioni, registrandole in appositi file di log. Il comma 2 specifica il contenuto delle informazioni da registrare e conservare e il comma 3 prevede che, su richiesta del Garante per la protezione dei dati personali, le registrazioni debbano essere messe a sua disposizione. La disposizione ricalca il contenuto dell'articolo 21 del d.lgs. n. 51 del 2018.

L'articolo 12 dello schema, in attuazione dell'art. 18 della direttiva, disciplina le limitazioni all'esercizio dei diritti dell'interessato, con riferimento a tutti i trattamenti di dati personali previsti dal decreto, rinviando alla disciplina contenuta:

  • nel c.d. Codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003), agli articoli 2-undecies e 2-duodecies.
Si ricorda che l'art. 2-undecies esclude l'esercizio dei diritti dell'interessato qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio, di sostegno alle vittime di richieste estorsive, all'attività di Commissioni parlamentari d'inchiesta, alle attività svolte da un soggetto pubblico per espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità, allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, alla riservatezza dell'identità del dipendente che segnala llleciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio, agli interessi tutelati in materia tributaria e allo svolgimento delle attività di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale.
L'art. 2-duodecies prevede possibili limitazioni ai medesimi diritti per ragioni di giustizia, cioè in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonché dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia.
Tale disposizione consente limitazioni ai diritti dell'interessato relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale. In particolare, l'esercizio dei diritti può essere ritardato, limitato o escluso, con disposizione di legge o di regolamento, nella misura e per il tempo in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di non compromettere il buon esito dell'attività di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonché l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; tutelare la sicurezza pubblica; tutelare la sicurezza nazionale; tutelare i diritti e le libertà altrui.

L'articolo 13 reca disposizioni in tema di monitoraggio, al fine di recepire gli obblighi della direttiva (articoli 19 e 21, par. 6). In particolare, il comma 1 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente al Ministero dell'interno, ai fini della presentazione al Parlamento della relazione sull'attività delle Forze di polizia e sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio nazionale (di cui all'articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121), i dati statistici relativi all'efficacia dei sistemi di lotta contro i reati gravi, forniti dalle autorità competenti e dalla UIF.  Sono esplicitamente enumerati i dati da inserire nella relazione. Il comma 2 prevede che tali dati siano comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze, annualmente, alla Commissione europea.

 

L'articolo 14, in ossequio al criterio direttivo di cui all'articolo 21, comma 2, lettera c) della legge n. 53 del 2021, mira ad agevolare la cooperazione tra le Forze di polizia in conformità alle norme antiriciclaggio, secondo modalità da definirsi d'intesa tra le medesime.

L'articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede che, fatte salve talune deroghe, sono coperte da segreto d'ufficio le informazioni in possesso delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legislativo (e cioè del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia, della Consob, dell'IVASS, della UIF, della DIA e della Guardia di finanza) e rilevanti per le attribuzioni in materia di antiriciciclaggio.

Ai sensi del comma 1, le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n, 121 (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza) condividono tempestivamente, attraverso modalità definite congiuntamente, le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie.

In particolare, sulla base delle intese che saranno raggiunte tra le Forze di polizia, possono essere condivise le informazioni e le analisi finanziarie in possesso della Guardia di finanza e riferite a fattispecie illecite riconducibili ai comparti di specialità individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, per la Polizia di Stato (sicurezza stradale e ferroviaria; sicurezza delle frontiere; sicurezza postale e delle comunicazioni), e di cui alla lettera b) della medesima norma per l'Arma dei carabinieri (sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari; sicurezza in materia forestale, ambientale e agroalimentare; sicurezza in materia di lavoro e legislazione sociale; sicurezza del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale).

 

Infine l'articolo 15 contiene la clausola di invarianza finanziaria.


Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alla Camera corredato di relazione illustrativa, relazione tecnica, analisi di impatto della regolamentazione e analisi tecnico normativa. 

Successivamente è stato trasmesso alle Camere il prescritto parere del Garante per la protezione dei dati personali.