Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: Riforma del processo penale - Testo a fronte con emendamenti del Governo
Riferimenti: AC N.2435/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 310/2
Data: 16/07/2021
Organi della Camera: II Giustizia

XVIII Legislatura

 

 

Riforma del processo penale

 

Testo a fronte

con gli emendamenti del Governo

seconda edizione

 

A.C. 2435

 

16 luglio 2021

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

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Dossier n. 267/2

 

 

 

 

 

Servizio Studi

Dipartimento giustizia

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Progetti di legge n. 310/2

 

 

 

 

 

La presente edizione da conto della nuova versione dell’emendamento 14.500 inviato dal Governo in data 15 luglio 2021

 

 

 

 

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TESTO A FRONTE

tra il disegno di legge A.C. 2435 e gli emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021

 

A.C. 2435

Emendamenti del Governo
(14 luglio 2021)

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello

Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, DEL CODICE PENALE E DELLA COLLEGATA LEGISLAZIONE SPECIALE E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DELLE CONTRAVVENZIONI

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER LA MODIFICA DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica E PER LA REVISIONE DEL REGIME SANZIONATORIO DEI REATI NONCHE’ PER L’INTRODUZIONE DI UNA DISCIPLINA ORGANICA DELLA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Articolo 1

Oggetto e procedimento

Articolo 1

Oggetto e procedimento

??1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale e per la revisione del regime sanzionatorio delle contravvenzioni con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo.

??1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione speciale, delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica e per la revisione del regime sanzionatorio dei reati, nonché per l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente capo.

??2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e con il Ministro per la pubblica amministrazione, e sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

??2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell’istruzione, il Ministro della università e della ricerca, il Ministro degli affari regionali e delle autonomie, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell’economia e delle finanze , acquisiti, per quanto riguarda le disposizioni in materia di giustizia riparativa, i pareri della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 2, comma 3 e dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli stessi schemi sono successivamente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

??3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

??3. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui ai commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1 e di coordinamento tra le stesse e le altre leggi dello Stato, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice penale, del codice di procedura penale, delle norme di attuazione del codice di procedura penale e delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai princìpi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie.

??4. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi per essa stabiliti, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

4. Identico.

Articolo 2

Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti penali e in materia di notificazioni

Articolo 2

Disposizioni per l'efficienza dei procedimenti penali ed in materia di processo penale telematico

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di processo penale telematico sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

???a) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito di atti e documenti possa essere effettuato anche con modalità telematiche;

a) prevedere che atti e documenti processuali possano essere formati e conservati in formato digitale, in modo che ne sia garantita la autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità; prevedere che nei procedimenti penali di ogni stato e grado il deposito di atti e documenti, le comunicazioni e le notificazioni siano effettuate con modalità telematiche; prevedere che le trasmissioni e ricezioni in via telematica assicurino al mittente e al destinatario certezza, anche temporale, dell’avvenuta trasmissione e ricezione, nonché circa l’identità del mittente e del destinatario; prevedere che per gli atti che le parti compiono personalmente il deposito possa avvenire anche con modalità non telematica;

???b) prevedere che il Ministro della giustizia, con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, previa verifica e accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, individui gli uffici giudiziari e la tipologia degli atti per i quali il deposito telematico è obbligatorio;

b) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano definite le regole tecniche riguardanti i depositi, le comunicazioni e le notificazioni telematiche di cui alla lettera a), assicurando il principio di idoneità del mezzo e quello della certezza del compimento dell’atto e modificando, ove necessario, il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”; prevedere che le ulteriori regole e provvedimenti tecnici di attuazione possano essere adottati con atto dirigenziale;

 

b-bis) prevedere una disciplina transitoria ispirata ai seguenti criteri:

1) gradualità, differenziazione e adeguatezza delle strutture amministrative centrali e periferiche;

2) razionale coordinamento e successione temporale tra la disciplina vigente e le norme di attuazione della delega;

3) coordinamento dell’attuazione della delega con la formazione del personale coinvolto;

 

b-ter) prevedere che, con decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio nazionale forense, siano individuati gli uffici giudiziari e le tipologie di atti di cui alla lettera a) per cui possano essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonché i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione o notificazione;

???c) prevedere che, nei casi di deposito telematico obbligatorio, spetti al capo dell'ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio «giustizia» non siano funzionanti e sussista una situazione d'urgenza, assicurando che agli interessati sia data conoscenza adeguata e tempestiva anche dell'avvenuta riattivazione del sistema;

c) prevedere per i casi di malfunzionamento dei sistemi informatici dei domini del Ministero della giustizia:

1) che siano predisposte soluzioni alternative ed effettive alle modalità telematiche che consentano il tempestivo svolgimento delle attività processuali;

2) che siano predisposti sistemi di accertamento effettivo e di registrazione dell’inizio e della fine del malfunzionamento, in relazione a ciascun settore interessato;

3) che sia data tempestiva notizia a tutti gli interessati e comunicazione pubblica del malfunzionamento e del ripristino delle ordinarie condizioni di funzionalità dei sistemi informatici.

???d) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito telematico di atti e documenti possa avvenire anche mediante soluzioni tecnologiche che assicurino la generazione di un messaggio di avvenuto perfezionamento del deposito, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

d) identica;

???e) prevedere che, nel caso di utilizzazione del deposito telematico nei procedimenti penali in ogni stato e grado, il deposito si consideri avvenuto nel momento in cui è generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;

Soppressa

???f) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, le comunicazioni siano effettuate con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

Soppressa

[segue art. 2]

Articolo 2-bis

Disposizioni in materia di notificazioni

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di notificazioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

???g) prevedere che, nei procedimenti penali in ogni stato e grado, le notificazioni a persona diversa dall'imputato siano eseguite con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata;

Soppressa

???h) prevedere che, nel caso in cui la notificazione venga eseguita mediante soluzione tecnologica diversa dalla posta elettronica certificata, il sistema generi un messaggio di conferma del completamento della trasmissione;

Soppressa

???i) prevedere, per la notificazione e la comunicazione telematica a persona diversa dall'imputato eseguita mediante soluzione tecnologica diversa dalla posta elettronica certificata, che le stesse si considerino avvenute nel momento in cui è generato il messaggio di conferma della trasmissione;

Soppressa

 

a) prevedere che l’imputato non detenuto o internato abbia l’obbligo, sin dal primo contatto con l’autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha disponibilità; modificare l’articolo 161 del codice di procedura penale prevedendo che l’imputato non detenuto o internato abbia la facoltà di dichiarare domicilio ai fini delle notificazioni anche presso un proprio idoneo recapito telematico;

???l) prevedere che tutte le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima siano eseguite mediante consegna al difensore; estendere a tali casi la possibilità di eseguire le notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione; al di fuori dei casi previsti dagli articoli 161 e 162 del codice di procedura penale, prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, nel caso in cui questi sia assistito da un difensore d'ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

b) prevedere che tutte le notificazioni all’imputato non detenuto successive alla prima, diverse da quelle con le quali lo stesso è citato in giudizio, siano eseguite mediante consegna al difensore; prevedere opportune deroghe alla notificazione degli atti mediante consegna di copia al difensore, a garanzia dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte dell’imputato nel caso in cui questi sia assistito da un difensore di ufficio e la prima notificazione non sia stata eseguita mediante consegna dell'atto personalmente all'imputato o a persona che con lui conviva anche temporaneamente o al portiere o a chi ne fa le veci;

???m) prevedere che il primo atto notificato all'imputato contenga anche l'espresso avviso che le successive notificazioni saranno effettuate mediante consegna al difensore, anche con modalità telematiche, e che l'imputato abbia l'onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e di comunicargli ogni mutamento dello stesso;

c) prevedere che il primo atto notificato all’imputato contenga anche l’espresso avviso che le successive notificazioni, diverse da quelle con le quali l’imputato è citato in giudizio, e fermo quanto previsto per le impugnazioni proposte dallo stesso o nel suo interesse, saranno effettuate mediante consegna al difensore; prevedere che l’imputato abbia l’onere di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni e che a tal fine possa indicare anche un recapito telematico; prevedere che l’imputato abbia l’onere di informare il difensore di ogni mutamento di tale recapito; prevedere che l’imputato abbia l’onere di comunicare al difensore anche i recapiti telefonici di cui abbia la disponibilità;

???n) prevedere che non costituisca inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l'omessa o ritardata comunicazione all'assistito imputabile al fatto di quest'ultimo;

d) identica;

???o) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all'imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall'articolo 156 del codice di procedura penale;

e) disciplinare i rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e gli altri criteri stabiliti dal codice di procedura penale per le notificazioni degli atti all’imputato, in particolare con riferimento ai rapporti tra la notificazione mediante consegna al difensore e la notificazione nel caso di dichiarazione o elezione di domicilio, anche telematico, e, nel caso di imputato detenuto, ai rapporti tra dette notificazioni e quelle previste dall’articolo 156 del codice di procedura penale;

???p) prevedere che, nel caso di impugnazione dell'imputato o di opposizione al decreto penale di condanna, tutte le notificazioni all'imputato siano effettuate mediante consegna di copia al difensore; prevedere la possibilità di eseguire tali notificazioni con modalità telematiche, anche mediante soluzioni tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata che diano garanzia dell'avvenuta ricezione.

f) prevedere che, nel caso di impugnazione proposta dall’imputato o nel suo interesse, la notificazione dell’atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a).

 

Art. 2-ter

Processo in assenza

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché a modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinire i casi in cui l’imputato si deve ritenere presente o assente nel processo, prevedendo che il processo possa svolgersi in assenza dell’imputato solo quando esistono elementi idonei a dare certezza del fatto che egli è a conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;

b) prevedere che, ai fini di cui alla lettera a), l’imputato sia tempestivamente citato per il processo a mani proprie o con altre modalità comunque idonee a garantire che lo stesso venga a conoscenza della data e del luogo del processo e del fatto che la decisione potrà essere presa anche in sua assenza; prevedere che, ai fini della notifica dell’atto introduttivo del processo, l’autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria;

c) prevedere che, quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell’imputato a comparire, si possa comunque procedere in assenza dell’imputato quando il giudice, valutate le modalità di notificazione e ogni altra circostanza del caso concreto, ritenga provata la conoscenza della pendenza del processo e che l’assenza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;

d) prevedere che, se all’udienza preliminare o, quando questa manca, alla prima udienza fissata per il giudizio, l’imputato è assente e non impedito a comparire, il giudice verifichi la sua rinuncia a comparire o, in mancanza, l’effettiva conoscenza dell’atto introduttivo oppure la sussistenza delle condizioni di cui alla lettera c) che legittimano la prosecuzione in assenza;

e) prevedere che, quando non sono soddisfatte le condizioni per procedere in assenza, il giudice pronunci sentenza inappellabile di non doversi procedere; prevedere che, fino alla scadenza dei termini di cui all’ultimo periodo, si continui ogni più idonea ricerca della persona nei cui confronti è stata pronunciata la sentenza di non doversi procedere, al fine di renderla edotta della sentenza, del fatto che il procedimento penale sarà riaperto e dell’obbligo di eleggere o dichiarare un domicilio ai fini delle notificazioni; prevedere la possibilità che, durante le ricerche di cui al periodo precedente, si assumano, su richiesta di parte, le prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento; prevedere che, una volta rintracciata la persona ricercata, ne sia data tempestiva notizia all'autorità giudiziaria e che questa revochi la sentenza di non doversi procedere e fissi nuova udienza per la prosecuzione, con notifica all'imputato con le forme di cui alla lettera b); prevedere che, nel giudizio di primo grado, non si tenga conto, ai fini della prescrizione del reato, del periodo di tempo intercorrente fra la definizione del procedimento con sentenza di non doversi procedere e il momento in cui la persona nei cui confronti la sentenza è pronunciata è stata rintracciata, salva, in ogni caso, l'estinzione del reato nel caso in cui sia superato il doppio dei termini stabiliti dall'articolo 157 del codice penale; prevedere opportune deroghe per il caso di imputato nei confronti del quale è stata emessa ordinanza di custodia cautelare in assenza dei presupposti della dichiarazione di latitanza;

f) prevedere una disciplina derogatoria per il processo nei confronti dell’imputato latitante, consentendo di procedere in sua assenza anche quando non si abbia certezza della effettiva conoscenza della citazione a giudizio e della rinuncia dell’imputato al suo diritto a comparire al dibattimento, stante la possibilità di un rimedio successivo ai sensi della lettera g); rivedere la disciplina della latitanza, di cui agli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale, al fine di assicurare che la dichiarazione di latitanza sia sorretta da specifica motivazione circa l’effettiva conoscenza della misura cautelare e la volontà del destinatario di sottrarvisi;

g) ampliare la possibilità di rimedi successivi a favore dell’imputato e del condannato giudicato in assenza senza avere avuto effettiva conoscenza della celebrazione del processo, armonizzando la normativa processuale nazionale a quanto previsto dall’articolo 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016;

h) prevedere che il difensore dell’imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l’imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell’imputato assente, un allungamento del termine per impugnare;

i) prevedere che, nella citazione a giudizio, l’imputato sia avvisato che non comparendo sarà ugualmente giudicato in assenza e che, nel provvedimento di esecuzione, sia contenuto l’avviso al condannato che, ove si sia proceduto in sua assenza senza che egli abbia avuto conoscenza del processo, lo stesso potrà esercitare i diritti previsti ai sensi della lettera g).

 

Art. 2-quater

Utilizzo delle videoregistrazioni e dei collegamenti a distanza

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di atti del procedimento, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell’interrogatorio che non si svolga in udienza e della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l’audioregistrazione dell’assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti, senza obbligo di trascrizione;

c) individuare i casi in cui, con il consenso delle parti, la partecipazione all’atto del procedimento o all’udienza possa avvenire a distanza.

Art 3

Indagini preliminari e udienza preliminare

Art 3

Indagini preliminari e udienza preliminare

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di indagini preliminari e di udienza preliminare e alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle procure della Repubblica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

???a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, ai sensi dell'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo che il pubblico ministero chieda l'archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio;

???a) modificare la regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono una ragionevole previsione di condanna;

???b) escludere l'obbligo di notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione, di cui all'articolo 408, comma 2, del codice di procedura penale, alla persona offesa che abbia rimesso la querela;

b) identica;

???c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla gravità dei reati, nelle seguenti misure:

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni, sola o congiunta alla pena pecuniaria;

2) un anno e sei mesi dalla data indicata al numero 1), quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale;

3) un anno dalla data indicata al numero 1), in tutti gli altri casi;

c) modificare i termini di durata delle indagini preliminari, di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale, in relazione alla natura dei reati, nelle seguenti misure:

1) sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;


2) identico;

3) identico;

?d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga del termine di cui all'articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tale termine, per un tempo non superiore a sei mesi;

d) prevedere che il pubblico ministero possa chiedere al giudice la proroga dei termini di cui all’articolo 405 del codice di procedura penale una sola volta, prima della scadenza di tali termini, per un tempo non superiore a sei mesi, quando la proroga sia giustificata dalla complessità delle indagini;

?e) prevedere che il pubblico ministero, se, entro tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari o entro i diversi termini di sei e di dodici mesi dalla stessa scadenza nei casi, rispettivamente, di cui all'articolo 407, comma 2, lettera b), e comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale, non ha notificato l'avviso della conclusione delle indagini previsto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale o non ha richiesto l'archiviazione, notifichi senza ritardo alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato, la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, l'avviso del deposito della documentazione relativa alle indagini espletate presso la segreteria del pubblico ministero e della facoltà della persona sottoposta alle indagini e del suo difensore nonché della persona offesa dal reato di prenderne visione ed estrarne copia; prevedere che la notifica del predetto avviso possa essere ritardata, per un limitato periodo di tempo e con provvedimento motivato, nei procedimenti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di procedura penale;

e) prevedere che, decorsi i termini di durata delle indagini, il pubblico ministero sia tenuto a esercitare l’azione penale o a richiedere l’archiviazione entro un termine fissato in misura diversa, in base alla gravità del reato e alla complessità delle indagini preliminari;

e-bis) predisporre idonei meccanismi procedurali volti a consentire alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa la quale nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione abbia dichiarato di volerne essere informata, di prendere cognizione degli atti di indagine quando, scaduto il termine di cui alla lettera e), il pubblico ministero non assuma le proprie determinazioni in ordine all'azione penale, tenuto conto delle esigenze di tutela del segreto investigativo nelle indagini relative ai reati di cui all’articolo 407 del codice di procedura penale e di ulteriori esigenze di cui all’articolo 7 della direttiva 2012/13/UE;

e-ter) prevedere una disciplina che, in ogni caso, rimedi alla stasi del procedimento, mediante un intervento del giudice per le indagini preliminari;

e-quater) prevedere analoghi rimedi alla stasi del procedimento nelle ipotesi in cui, dopo la notifica dell’avviso di cui all’articolo 415-bis del codice di procedura penale, il pubblico ministero non assuma tempestivamente le determinazioni in ordine all’azione penale;

?f) prevedere che la violazione delle prescrizioni di cui alla lettera e) da parte del pubblico ministero costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

Soppressa

?g) prevedere che, dopo la notifica dell'avviso di deposito di cui alla lettera e), l'omesso deposito della richiesta di archiviazione o il mancato l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta del difensore della persona sottoposta alle indagini o della parte offesa costituisca illecito disciplinare quando il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

Soppressa

???h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre; prevedere che nell'elaborazione dei criteri di priorità il procuratore della Repubblica curi in ogni caso l'interlocuzione con il procuratore generale presso la corte d'appello e con il presidente del tribunale e tenga conto della specifica realtà criminale e territoriale, delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili e delle indicazioni condivise nella conferenza distrettuale dei dirigenti degli uffici requirenti e giudicanti;

h) prevedere che gli uffici del pubblico ministero, per garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, nell’ambito dei criteri generali indicati con legge del Parlamento, individuino criteri di priorità trasparenti e predeterminati, da indicare nei progetti organizzativi delle procure della Repubblica, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell’utilizzo efficiente delle risorse disponibili; allineare la procedura di approvazione dei progetti organizzativi delle procure della Repubblica a quella delle tabelle degli uffici giudicanti;

 

i) estendere il catalogo dei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali l’azione penale è esercitata nelle forme di cui all’articolo 552 del codice di procedura penale a delitti da individuare tra quelli puniti con pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni, anche se congiunta alla pena della multa, che non presentino rilevanti difficoltà di accertamento;

?i) modificare la regola di giudizio di cui all'articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di escludere il rinvio a giudizio nei casi in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria nel giudizio;

i-bis) modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

 

i-ter) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 417, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvedere alla riformulazione dell’imputazione, dichiari anche d’ufficio la nullità e restituisca gli atti; prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico ministero;

 

i-quater) prevedere che, nei processi con udienza preliminare, l’eventuale costituzione di parte civile debba avvenire, a pena di decadenza, per le imputazioni contestate, entro il compimento degli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti, a norma dell’articolo 420 del codice di procedura penale;

???l) prevedere che il giudice, su istanza dell'interessato, fino a che le parti non abbiano formulato le conclusioni nell'udienza preliminare o, se questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta delle formalità di accertamento della costituzione delle parti in giudizio, accerti la data di effettiva acquisizione della notizia di reato, ai fini della valutazione di inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine di durata massima delle indagini preliminari; prevedere a pena di inammissibilità l'onere, a carico dell'interessato che chiede l'accertamento della data di effettiva acquisizione della notizia di reato, di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

l) precisare i presupposti per l’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona cui lo stesso è attribuito, in modo da soddisfare le esigenze di garanzia, certezza e uniformità delle iscrizioni;

l-bis) prevedere che il giudice, su richiesta motivata dell’interessato, accerti la tempestività dell’iscrizione nell’apposito registro della notizia di reato e del nome della persona alla quale lo stesso è attribuito e la retrodati nel caso di ingiustificato ed inequivocabile ritardo; prevedere un termine a pena di inammissibilità per la proposizione della richiesta, a decorrere dalla data in cui l’interessato ha facoltà di prendere visione degli atti che imporrebbero l’anticipazione dell’iscrizione della notizia a suo carico; prevedere che, a pena di inammissibilità dell’istanza, l’interessato che chiede la retrodatazione della iscrizione della notizia di reato abbia l’onere di indicare le ragioni che sorreggono la richiesta;

l-ter) prevedere che il giudice per le indagini preliminari, anche d’ufficio, quando ritiene che il reato è da attribuire a persona individuata, ne ordini l’iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale, se il pubblico ministero ancora non vi ha provveduto;

l-quater) prevedere che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non determini effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.

Art. 4.

Procedimenti speciali

Art. 4.

Procedimenti speciali

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimenti speciali, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

??a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

????1) aumentare a otto anni di reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, il limite della pena applicabile su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale;


????2) ampliare il novero delle preclusioni di cui all'articolo 444, comma 1-bis, del codice di procedura penale, al fine di escludere l'ammissibilità del rito, quando l'accordo ha ad oggetto l'applicazione di una pena superiore a cinque anni di reclusione, nei procedimenti per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice penale: 422; 558-bis; 572; 575; 578, secondo comma; 579, terzo comma; 580, secondo comma; 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi in cui ricorre taluna delle aggravanti di cui agli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma; 609-quinquies; 612-bis; 612-ter;

a) in materia di applicazione della pena su richiesta:

1) prevedere che, quando la pena detentiva da applicare supera due anni, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata; prevedere che, in tutti i casi di applicazione della pena su richiesta, l’accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare;

2) ridurre gli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, prevedendo anche che questa non abbia efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi;




3) prevedere il coordinamento tra l’articolo 446 del codice di procedura penale e la disciplina di cui all’articolo 6, riguardo al termine per la formulazione della richiesta di patteggiamento;

???b) in materia di giudizio abbreviato, modificare le condizioni per l'accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, ai sensi dell'articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l'ammissione del giudizio abbreviato se l'integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un'economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

b) in materia di giudizio abbreviato:

1) modificare le condizioni per l’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un’integrazione probatoria, ai sensi dell’articolo 438, comma 5, del codice di procedura penale, prevedendo l’ammissione del giudizio abbreviato se l’integrazione risulta necessaria ai fini della decisione e se il procedimento speciale produce un’economia processuale in rapporto ai tempi di svolgimento del giudizio dibattimentale;

2) prevedere che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell’imputato, stabilendo che la riduzione sia applicata dal giudice dell’esecuzione;

3) abrogare il comma 3 dell’articolo 442 del codice di procedura penale e l’articolo 134 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale;

???c) in materia di giudizio immediato:

????1) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di giudizio abbreviato subordinata a un'integrazione probatoria, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 1, del codice di procedura penale oppure la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

????2) prevedere che, a seguito di notificazione del decreto di giudizio immediato, nel caso di dissenso del pubblico ministero o di rigetto da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, l'imputato possa proporre la richiesta di giudizio abbreviato;

c) identica;

???d) in materia di procedimento per decreto:

????1) prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall'iscrizione ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale.

????2) stabilire che, nei casi previsti dall'articolo 460, comma 5, del codice di procedura penale, ai fini dell'estinzione del reato sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;

????3) assegnare un termine di dieci giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

d) identica;

 

d-bis) coordinare la disciplina delle nuove contestazioni in dibattimento con la disciplina dei termini per la presentazione della richiesta di procedimenti speciali.

Art. 5.

Giudizio

Art. 5.

Giudizio

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

???a) prevedere che, quando non è possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, dopo la lettura dell'ordinanza con cui provvede all'ammissione delle prove il giudice comunichi alle parti il calendario delle udienze per l'istruzione dibattimentale e per lo svolgimento della discussione;

1. Identico:


a) identica;

???b) prevedere, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, la relazione illustrativa delle parti sulla richiesta di prove;

b) prevedere che le parti illustrino le rispettive richieste di prova nei limiti strettamente necessari alla verifica dell’ammissibilità delle prove ai sensi dell’articolo 190 del codice di procedura penale;

???c) prevedere che la rinunzia di una parte all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta non sia condizionata al consenso delle altre parti;

soppressa

???d) prevedere il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;

d) prevedere, ai fini dell’esame del consulente o del perito, il deposito delle consulenze tecniche e della perizia entro un termine congruo precedente l'udienza fissata per l'esame del consulente o del perito, ferma restando la disciplina delle letture e dell'indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione;

???e) prevedere che la regola di cui all'articolo 190-bis, comma 1, del codice di procedura penale sia estesa, nei procedimenti di competenza del tribunale, anche ai casi nei quali, a seguito del mutamento della persona fisica di uno dei componenti del collegio, è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale e queste hanno già reso dichiarazioni nel dibattimento svolto innanzi al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate;

e) prevedere che, nell’ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, a richiesta di parte, la riassunzione della prova dichiarativa già assunta; stabilire che, quando è la prova dichiarativa è stata verbalizzata tramite videoregistrazione, nel dibattimento svolto innanzi al giudice diverso o al collegio diversamente composto, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, il giudice disponga la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze;

???f) prevedere che nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, ai sensi dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sia assicurata la priorità assoluta anche ai processi relativi ai delitti colposi di comune pericolo.

soppressa

Art. 6.

Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

Art. 6.

Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

???a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale, prevedere un'udienza innanzi al tribunale in composizione monocratica nella quale il giudice, diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il giudizio, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa o se gli elementi acquisiti risultano insufficienti o contraddittori o comunque non consentono, quand'anche confermati in giudizio, una ragionevole previsione di accoglimento della prospettazione accusatoria; prevedere nella stessa udienza il termine, a pena di decadenza, per la richiesta del giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta o per la domanda di oblazione;

1. Identico:



 

a) nei procedimenti a citazione diretta di cui all’articolo 550 del codice di procedura penale, introdurre un’udienza predibattimentale in camera di consiglio, innanzi a un giudice diverso da quello davanti al quale, eventualmente, dovrà celebrarsi il dibattimento;

 

a-bis) prevedere che, in caso di violazione della disposizione di cui all’articolo 552, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, il giudice, sentite le parti, quando il pubblico ministero non provvede alla riformulazione della imputazione, dichiari anche d’ufficio la nullità e restituisca gli atti;

a-ter) prevedere che, al fine di consentire che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza, nonché i relativi articoli di legge siano indicati in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti, il giudice, sentite le parti, laddove il pubblico ministero non provveda alle necessarie modifiche, restituisca anche di ufficio gli atti al pubblico ministero;

a-quater) prevedere che, in assenza di richieste di definizioni alternative di cui alla lettera seguente, il giudice valuti, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, se sussistono le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere perché gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna;

a-quinquies) prevedere che, nel caso in cui il processo, nell’udienza di cui alla lettera a), non sia definito con procedimento speciale o con sentenza di non luogo a procedere, il giudice fissi la data per una nuova udienza, da tenersi non prima di venti giorni, tenuta di fronte a un altro giudice, per l’apertura e la celebrazione del dibattimento; coordinare la disciplina dell’articolo 468 del codice di procedura penale;

???b) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera a), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

b) prevedere che il giudice non possa pronunciare sentenza di non luogo a procedere, nei casi di cui alla lettera a-quater), se ritiene che dal proscioglimento debba conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

???c) estendere alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera a) l'applicazione delle disposizioni degli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale.

c) prevedere l’applicazione alla sentenza di non luogo a procedere di cui alla lettera a-quater) degli articoli 426, 427 e 428 del codice di procedura penale e delle disposizioni del titolo X del libro V dello stesso codice, adeguandone il contenuto in rapporto alla competenza del tribunale in composizione monocratica.

Art. 7.

Appello

Art. 7.

Impugnazioni

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di appello, di ricorso per cassazione e di impugnazioni straordinarie, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

??a) prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza medesima;

a) fermo restando il criterio di cui all’articolo 2-ter, comma 1, lettera h) dettato per il processo in assenza, prevedere che con l’atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di impugnazione;

??b) modificare le modalità di presentazione dell'impugnazione e di spedizione dell'atto di impugnazione, con l'abrogazione dell'articolo 582, comma 2, e dell'articolo 583 del codice di procedura penale e la previsione della possibilità di deposito dell'atto di impugnazione con modalità telematiche;

b) abrogare l’articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale e l’articolo 583 del codice di procedura penale e coordinare la disciplina del deposito degli atti di impugnazione con quella generale, prevista per il deposito di tutti gli atti del procedimento;

??c) prevedere l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, salvo che per i delitti di cui agli articoli 590, secondo e terzo comma, 590-sexies e 604-bis, primo comma, del codice penale;

c) prevedere l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa;

???d) prevedere l'inappellabilità della sentenza di condanna a pena sostituita con il lavoro di pubblica utilità;

d) identica;

???e) prevedere l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere nei casi di cui alla lettera c);

e) identica;

???f) prevedere la competenza della corte di appello in composizione monocratica nei procedimenti a citazione diretta di cui all'articolo 550 del codice di procedura penale;

soppressa

???g) prevedere la forma del rito camerale non partecipato nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e non vi sia la necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

g) prevedere la celebrazione del giudizio d’appello con rito camerale non partecipato, salva richiesta dell’imputato o del suo difensore;

???h) prevedere la forma del rito camerale non partecipato, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore e sempre che non sia necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi in cui si procede con udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 599 del codice di procedura penale.

h) eliminare le preclusioni di cui all’articolo 599-bis, comma 2, del codice di procedura penale;

 

h-bis) prevedere l’inammissibilità dell’appello per mancanza di specificità dei motivi quando nell’atto manchi la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;

 

h-ter) modificare l’articolo 603, comma 3-bis, del codice di procedura penale prevedendo che, nel caso di appello contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado;

 

h-quater) prevedere che la trattazione dei ricorsi davanti alla Corte di cassazione avvenga con contraddittorio scritto senza l’intervento dei difensori, salva, nei casi non contemplati dall’articolo 611 del codice di procedura penale, la richiesta delle parti di discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, negli stessi casi, la Corte di cassazione possa disporre, anche in assenza di una richiesta di parte, la trattazione con discussione orale in pubblica udienza o in camera di consiglio partecipata; prevedere che, ove la Corte di cassazione intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa, instauri preventivamente il contraddittorio nelle forme previste per la celebrazione dell'udienza;

 

h-quinquies) estendere la procedura senza formalità di cui all’articolo 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale a tutti i casi di inammissibilità del ricorso e di ricorso manifestamente fondato; prevedere un termine perentorio entro il quale le parti private e il procuratore generale possano presentare opposizione motivata avverso la decisione di inammissibilità o di accoglimento; prevedere che sull’opposizione decida l’apposita sezione di cui all’articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale, la quale, se non conferma l’inammissibilità, rimette il ricorso alla sezione ordinaria; prevedere che l’opposizione non sospenda l’esecuzione della ordinanza di inammissibilità e che la Corte di cassazione possa disporre, su richiesta di parte, la sospensione in presenza di gravi ragioni;

 

h-sexies) prevedere che il giudice chiamato a decidere una questione concernente la competenza per territorio, possa, anche su istanza di parte, rimettere la decisione alla Corte di cassazione, che provvede in camera di consiglio non partecipata; prevedere che, qualora non proponga l’istanza di rimessione della decisione alla Corte di cassazione, la parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio non possa riproporre la questione nel corso del procedimento; prevedere che la Corte di cassazione, nel caso in cui dichiara l’incompetenza del giudice, ordini la trasmissione degli atti al giudice competente;

 

h-septies) introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso, entro un termine perentorio; attribuire alla Corte di cassazione il potere di adottare i provvedimenti necessari e disciplinare l’eventuale procedimento successivo; coordinare il rimedio con quello della rescissione del giudicato, individuando per quest’ultimo una coerente collocazione sistematica, e con l’incidente di esecuzione di cui all’articolo 670 del codice di procedura penale.

 

Art. 7-bis

(Disposizioni in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca)

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale e delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale in materia di amministrazione dei beni in sequestro e di esecuzione della confisca, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’esecuzione della confisca per equivalente, quando non ha ad oggetto beni mobili o immobili già sottoposti a sequestro, avvenga con la modalità dell’esecuzione delle pene pecuniarie e che la vendita dei beni confiscati a qualsiasi titolo nel processo penale avvenga con le forme di cui agli articoli 534-bis e 591-bis del codice di procedura civile;

b) disciplinare l’amministrazione dei beni sottoposti a sequestro e dei beni confiscati in conformità alle previsioni di cui all’articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

Art. 8.

Condizioni di procedibilità

Art. 8.

Condizioni di procedibilità

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

1. Identico:

???a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;

???a) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, primo comma, del codice penale;

 

a-bis) prevedere l’estensione del regime di procedibilità a querela di parte ad ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità;

???b) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, l'indirizzo di posta elettronica certificata;

b) prevedere l'obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l'atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni; prevedere la possibilità di indicare, a tal fine, idoneo recapito telematico;

???c) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza dibattimentale alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

c) prevedere quale remissione tacita della querela l'ingiustificata mancata comparizione del querelante all'udienza alla quale sia stato citato in qualità di testimone.

Art. 9.

Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

Art. 9.

Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: rideterminare l'ammontare della pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva in un importo non superiore a 180 euro.

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi complementari in materia di pena pecuniaria, al fine di restituire effettività alla stessa, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie;

b) rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato;

c) prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l’effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento.

 

Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto)

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere come limite all’applicabilità della disciplina dell’articolo 131-bis del codice penale, in luogo della pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria; ampliare conseguentemente, se ritenuto opportuno sulla base di evidenze empirico-criminologiche o per ragioni di coerenza sistematica, il novero delle ipotesi in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 131-bis del codice penale, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità;

b) dare rilievo alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione del carattere di particolare tenuità dell’offesa.

 

Art. 9-bis

(Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato)

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice penale in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere l’ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato, oltre ai casi previsti dall’articolo 550, comma 2, del codice di procedura penale, ad ulteriori specifici reati, puniti con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto;

b) prevedere che la richiesta di messa alla prova dell’imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero.

 

Art. 9-bis

Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abolire le sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata;

b) prevedere come pene sostitutive delle pene detentive: la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro di pubblica utilità; la pena pecuniaria; modificare conseguentemente la disciplina prevista della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle disposizioni di legge, ovunque previste, che si riferiscano alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi;

c) prevedere che le pene sostitutive delle pene detentive possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione dal pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive;

d) revisionare opportunamente la disciplina delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall’ordinamento penitenziario per l’accesso alla semilibertà e alla detenzione domiciliare;

e) prevedere che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna o la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, quando ritenga di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di quattro anni, possa sostituire tale pena con quelle della semilibertà o della detenzione domiciliare; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di tre anni, possa sostituirla anche con il lavoro di pubblica utilità, se il condannato non si oppone; quando ritenga di doverla determinare entro il limite di un anno, possa sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente; prevedere che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità se non vi è opposizione del condannato;

f) per la semilibertà e per la detenzione domiciliare mutuare, in quanto compatibile, la disciplina sostanziale e processuale prevista per le omonime misure alternative alla detenzione dalla legge 26  luglio 1975, n. 354; per il lavoro di pubblica utilità mutuare, in quanto compatibile, la disciplina prevista dal decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 per l’omonima pena principale irrogabile dal giudice di pace, fermo restando che il lavoro di pubblica utilità, quando è applicato quale pena sostitutiva di una pena detentiva, deve avere durata corrispondente a quella della pena detentiva sostituita;

g) prevedere il coinvolgimento degli Uffici per l’Esecuzione Penale Esterna al fine di consentire l’applicazione delle predette pene sostitutive nel giudizio di cognizione;

h) prevedere che le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applichino alle pene sostitutive;

i) prevedere che, in caso di decreto penale di condanna o di sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità comporti, se accompagnato dal risarcimento del danno o dall’eliminazione delle conseguenze dannose del reato, ove possibili, la revoca della confisca che sia stata eventualmente disposta; fare salva in ogni caso la confisca obbligatoria, anche per equivalente, del prezzo, del profitto o del prodotto del reato ovvero delle cose la cui fabbricazione uso e porto, detenzione o alienazione costituiscano reato;

l) prevedere quanto alla pena pecuniaria, ferma restando la disciplina dell’articolo 53, secondo comma legge 24 novembre 1981, n. 689, che il valore giornaliero al quale può essere assoggettato il condannato sia individuato, nel minimo, in misura indipendente dalla somma indicata dall’articolo 135 del codice penale e, nel massimo, in misura non eccedente 2.500 euro, ovvero, in caso di sostituzione della pena detentiva con decreto penale di condanna, in 250 euro; determinare il valore giornaliero minimo in modo tale da evitare che la sostituzione della pena risulti eccessivamente onerosa in rapporto alle condizioni economiche del condannato e del suo nucleo familiare, consentendo al giudice di adeguare la pena sostitutiva alle condizioni economiche e di vita del condannato;

m) prevedere che la mancata esecuzione delle pene sostitutive, o l’inosservanza grave o reiterata delle relative prescrizioni, comporti la revoca della pena sostitutiva e, per la parte residua, la conversione nella pena detentiva sostituita o in altra pena sostitutiva; far salva, quanto alla pena pecuniaria, l’ipotesi in cui il mancato pagamento sia dovuto a insolvibilità del condannato o ad altro giustificato motivo;

n) mutuare dagli articoli 47 e 51 della l. 26 luglio 1975, n. 354, e dall’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 la disciplina relativa alla responsabilità penale per la violazione degli obblighi relativi alle pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

 

Art. 9-bis

Giustizia riparativa

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, i decreti legislativi recanti una disciplina organica della giustizia riparativa sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre, nel rispetto della Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e dei principi sanciti a livello internazionale, una disciplina organica della giustizia riparativa quanto a nozione, principali programmi, criteri di accesso, garanzie, persone legittimate a partecipare, modalità di svolgimento dei programmi e valutazione dei suoi esiti, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato;

b) definire la vittima del reato come la persona fisica che ha subito un danno, fisico, mentale o emotivo, o perdite economiche che sono state causate direttamente da un reato; considerare vittima del reato il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona; definire il familiare come il coniuge, la parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso, la persona che convive con la vittima in una relazione intima, nello stesso nucleo familiare e in modo stabile e continuo, nonché i parenti in linea diretta, i fratelli e le sorelle, e le persone a carico della vittima;

c) prevedere la possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, a seguito di invio dell’autorità giudiziaria competente, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, sulla base del consenso libero e informato della vittima e dell’autore del reato e della positiva valutazione da parte dell’autorità giudiziaria dell’utilità del programma in relazione ai criteri di accesso definiti ai sensi della lettera a);

d) prevedere, in ogni caso, che le specifiche garanzie per l’accesso ai programmi di giustizia riparativa e per il loro svolgimento includano: la completa, tempestiva ed effettiva informazione alla vittima del reato e all’autore del reato, nonché, nel caso di minorenni, agli esercenti la responsabilità genitoriale, circa i servizi di giustizia riparativa disponibili; il diritto all’assistenza linguistica delle persone alloglotte; la rispondenza dei programmi di giustizia riparativa all’interesse della vittima, dell’autore del reato e della comunità; la ritrattabilità in ogni momento del consenso; la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa, salvo che vi sia il consenso delle parti o che la divulgazione sia indispensabile per evitare la commissione di imminenti o gravi reati e salvo che le dichiarazioni integrino di per sé reato, nonché la loro inutilizzabilità nel procedimento penale e in fase di esecuzione della pena;

e) prevedere che l’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa possa essere valutato sia nel procedimento penale che in sede esecutiva; prevedere che un esito di non fattibilità di un programma di giustizia riparativa o un suo fallimento non producano effetti negativi a carico della vittima o dell’autore del reato nel procedimento penale o in sede esecutiva;

f) disciplinare la formazione dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa, tenendo conto delle esigenze delle vittime e degli autori del reato e delle capacità di gestione degli effetti distruttivi del conflitto e del reato nonché del possesso di conoscenze basilari sul sistema penale; prevedere i requisiti e i criteri per l’esercizio dell’attività professionale di mediatore esperto in programmi di giustizia riparativa e le modalità di accreditamento dei medesimi presso il Ministero della giustizia, garantendo le caratteristiche di imparzialità, indipendenza ed equiprossimità del ruolo;

g) individuare i livelli essenziali ed uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa, prevedendo che siano erogati da strutture pubbliche facenti capo agli enti locali e convenzionate con il Ministero della giustizia; prevedere che sia assicurata la presenza di almeno una delle predette strutture pubbliche in ciascun distretto di corte d’appello e che, per lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, le stesse possano avvalersi delle competenze di mediatori esperti accreditati presso il Ministero della giustizia, garantendo in ogni caso la sicurezza e l’affidabilità? dei servizi, nonché? la tutela delle parti e la protezione delle vittime da intimidazioni, ritorsioni, vittimizzazione ripetuta e secondaria.

2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 4.438.524 a decorrere dall’anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni

Art. 10.

Disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina sanzionatoria delle contravvenzioni sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

???a) prevedere una causa di estinzione delle contravvenzioni destinata a operare nella fase delle indagini preliminari, per effetto del tempestivo adempimento di apposite prescrizioni impartite dall'organo accertatore e del pagamento di una somma di denaro determinata in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa; prevedere la possibilità della prestazione di lavoro di pubblica utilità in alternativa al pagamento della somma di denaro; prevedere la possibilità di attenuazione della pena nel caso di adempimento tardivo;

??b) individuare le contravvenzioni per le quali consentire l'accesso alla causa di estinzione di cui alla lettera a) tra quelle suscettibili di elisione del danno o del pericolo mediante condotte ripristinatorie o risarcitorie, salvo che concorrano con delitti;

??c) mantenere fermo l'obbligo di riferire la notizia di reato ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale;

??d) prevedere la sospensione del procedimento penale dal momento della iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve comunicazione dell'adempimento o dell'inadempimento delle prescrizioni e del pagamento della somma di denaro di cui alla lettera a) e la fissazione di un termine massimo per la comunicazione stessa.

1. Identico.

Art. 11.

Disposizioni in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione

Art. 11.

Disposizioni in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere uno strumento di impugnazione del decreto di perquisizione o di convalida della perquisizione, anche quando ad essa non consegua un provvedimento di sequestro.

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di controllo giurisdizionale della legittimità della perquisizione sono adottati nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: prevedere il diritto della persona sottoposta alle indagini e dei soggetti interessati di proporre opposizione al giudice per le indagini preliminari avverso il decreto di perquisizione cui non consegua un provvedimento di sequestro.

Art. 12

Termini di durata del processo

Soppresso

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il decreto o i decreti legislativi recanti la disciplina dei termini di durata del processo penale sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

???a) prevedere che i magistrati, nell'esercizio delle rispettive funzioni, adottino misure organizzative volte ad assicurare la definizione dei processi penali, ad eccezione dei processi relativi ai reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), e comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, nel rispetto dei seguenti termini:

????1) i termini previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti per i più gravi reati contro la pubblica amministrazione e l'economia;

????2) un anno per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità, nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 33-ter del codice di procedura penale;

????3) due anni per il primo grado, due anni per il secondo grado, un anno per il giudizio di legittimità nei procedimenti per i reati di cui all'articolo 33-bis del codice di procedura penale;

Soppresso

???b) prevedere che i termini di cui alla lettera a) possano essere stabiliti in misura diversa dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, con cadenza biennale in relazione a ciascun ufficio, tenuto conto delle pendenze, delle sopravvenienze, della natura dei procedimenti e della loro complessità, delle risorse disponibili e degli ulteriori dati risultanti dai programmi di gestione redatti dai capi degli uffici giudiziari;

Soppresso

???c) prevedere che il dirigente dell'ufficio sia tenuto a vigilare sul rispetto delle disposizioni adottate ai sensi della lettera a) e a segnalare all'organo titolare dell'azione disciplinare la mancata adozione delle misure organizzative, quando sia imputabile a negligenza inescusabile.

Soppresso

Art. 13.

Disposizioni per la trattazione dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna

Soppresso

??1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di trattazione dei giudizi di impugnazione delle sentenze di condanna sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

???a) prevedere che le parti o i loro difensori possano presentare istanza di immediata definizione del processo quando siano decorsi i termini di durata dei giudizi in grado di appello e in cassazione stabiliti ai sensi dell'articolo 12;

???b) prevedere che il processo sia definito entro sei mesi dal deposito dell'istanza di immediata definizione di cui alla lettera a);

Soppresso

???c) prevedere che i termini di cui alle lettere a) e b) siano sospesi nei casi di cui all'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;

???d) prevedere che il dirigente dell'ufficio giudiziario sia tenuto ad adottare le misure organizzative idonee a consentire la definizione nel rispetto del termine di cui alla lettera b);

Soppresso

???e) prevedere che la violazione dell'obbligo di cui alla lettera d) nonché il mancato rispetto del termine di cui alla lettera b) costituiscano illecito disciplinare, se il fatto è dovuto a negligenza inescusabile;

Soppresso

???f) prevedere che le disposizioni adottate in attuazione del criterio di cui alla lettera e) entrino in vigore in data non anteriore al 1° gennaio 2024, al fine di consentire la preventiva valutazione dell'impatto delle altre modifiche introdotte con i decreti adottati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e con le disposizioni di cui al capo III nonché l'adozione dei conseguenti atti di competenza del Consiglio superiore della magistratura e delle necessarie misure organizzative da parte dei dirigenti degli uffici.

Soppresso

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo II

MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 14.

Disposizioni in materia di sospensione della prescrizione

Art. 14.

Disposizioni in materia di prescrizione del reato

??1. All'articolo 159 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

???a) al secondo comma, dopo le parole: «dalla pronunzia della sentenza» sono inserite le seguenti: «di condanna»;

???b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

??«La prescrizione riprende il suo corso e i periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione, quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne dichiara la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 o 5-bis, del codice di procedura penale.

??Quando viene proposta impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento e almeno uno dei reati per cui si procede si prescrive entro un anno dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione, il corso della prescrizione è altresì sospeso:

??1) per un periodo massimo di un anno e sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il giudizio di appello;

??2) per un periodo massimo di sei mesi dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva.

??I periodi di sospensione di cui al quarto comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario al maturare della prescrizione quando la sentenza che definisce il giudizio in grado di appello, anche se emessa in sede di rinvio, conferma il proscioglimento.

Se durante i termini di sospensione di cui al quarto comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente».

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 159, il secondo e il quarto comma sono abrogati;

b) all’articolo 160, primo comma, le parole: «e il decreto di citazione a giudizio» sono sostituite dalle parole «, il decreto di citazione a giudizio e il decreto di condanna.»;

c) dopo l’articolo 161, è aggiunto il seguente:

«Articolo 161-bis (Cessazione del corso della prescrizione)

Il corso della prescrizione del reato cessa definitivamente con la pronunzia della sentenza di primo grado. Nondimeno, nel caso di annullamento, che comporti la regressione del procedimento al primo grado o a una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della pronuncia definitiva di annullamento ».

 

 

Art. 14-bis

(Modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale in materia di compiuta identificazione della persona sottoposta ad indagini e dell’imputato)

 

1. All’articolo 66 del codice di procedura penale, al comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In ogni caso, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso».

2. All’articolo 349 del codice di procedura penale, al comma 2, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea. In tal caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini».

3. All’articolo 431 del codice di procedura penale, al comma 1, lettera g), dopo le parole: «articolo 236», sono aggiunte le seguenti: «, nonché, quando si procede nei confronti di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, una copia del cartellino fotodattiloscopico con indicazione del codice univoco identificativo»;

4. All’articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Quando la persona alla quale il reato è attribuito è un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero, pur essendo un cittadino dell’Unione europea, è privo del codice fiscale o è titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, la segreteria acquisisce altresì, ove necessario, una copia del cartellino fotodattiloscopico e provvede, in ogni caso, ad annotare il codice univoco identificativo della persona nel registro di cui all’articolo 335 del codice.»

 

Art. 14-bis

(Disposizioni in materia di ragionevole durata dei giudizi di impugnazione)

 

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 344, è inserito il seguente: «Art. 344-bis. – (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione). 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell’azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’art. 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell’articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Nei procedimenti per i delitti di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), e per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale i termini di durata massima del processo possono essere prorogati con ordinanza del giudice procedente nel caso di giudizio particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di legittimità.

5. I termini di durata massima del processo sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall’articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, il periodo di sospensione fra un’udienza e quella successiva non può comunque eccedere i sessanta giorni.

6. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l’imputato chiede la prosecuzione del processo.

7 Le disposizioni di cui al comma 1 e ai commi da 4 a 6 si applicano anche nel giudizio conseguente all’annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l’appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall’articolo 617.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l’ergastolo, anche come effetto dell’applicazione di circostanze aggravanti.»

b) all’articolo 578 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione e nel caso di improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l’azione penale per il superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale.»

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.

3. Per i procedimenti di cui al comma 2 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell’appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell’articolo 590 del codice di procedura penale, i termini massimi di durata del processo decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14-bis

(Modifiche al codice di procedura penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e al codice penale in materia di tutela della vittima del reato)

 

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 90-ter, comma 1-bis, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,»;

b) all’articolo 362, comma 1-ter, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,»;

c) all’articolo 370, comma 2-bis, le parole: «di uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «del delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o di uno dei delitti, consumati o tentati,»;

d) all’articolo 659, comma 1-bis, le parole: «per uno dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per uno dei delitti, consumati o tentati,».

2. All’articolo 64-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole: «in relazione ai reati» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione al delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o ad uno dei delitti, consumati o tentati,».

3. All’articolo 165, quinto comma, del codice penale, le parole: «per i delitti» sono sostituite dalle seguenti: «per il delitto previsto dagli articoli 56, 575 del codice penale o per i delitti, consumati o tentati,».

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ARRETRATO PENALE PRESSO LE CORTI D'APPELLO E LA CELERE DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PENDENTI

Capo III

MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO DELLA RIFORMA

Art. 15.

Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso le corti d'appello

Soppresso

??1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

???a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «definizione dei procedimenti» sono inserite le seguenti: «penali e» e dopo le parole: «Corti di appello» sono inserite le seguenti: «ai sensi dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ovvero»;

???b) all'articolo 63, comma 1, la parola: «trecentocinquanta» è sostituita dalla seguente: «ottocentocinquanta».

??2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013, per la rideterminazione della pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per la definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande.

??3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Soppresso

 

Art. 15-bis

(Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull’efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria)

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia è costituito un Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia penale, sulla ragionevole durata del procedimento e sulla statistica giudiziaria quale organismo di consulenza e supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione del procedimento penale, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario. Nel perseguire tali obiettivi il Comitato tecnico-scientifico si avvale della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa, dell’Istituto italiano di statistica, nonché dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale (Sistan) e delle altre banche dati disponibili in materia; il comitato promuove la riorganizzazione e l’aggiornamento del sistema di rilevazione dei dati concernenti la giustizia penale e assicura la trasparenza delle statistiche attraverso pubblicazioni periodiche e i siti istituzionali.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato e dura in carica tre anni. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 16.

(Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti)

Soppresso

??1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonché per assicurare l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in soprannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F2. L'assunzione del personale di cui al periodo precedente è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con le modalità semplificate di cui all'articolo 14, comma 10-ter, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per i soggetti positivamente valutati nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché per i soggetti ulteriormente selezionati ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio e collaborazione presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici medesimi, l'amministrazione può procedere alle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma mediante procedure per soli titoli e colloquio di idoneità.

??2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 13.215.424 per l'anno 2020, di euro 39.646.271 per l'anno 2021 e di euro 26.430.847 per l'anno 2022.

??3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17.

Soppresso

 

Art. 16-bis

(Piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia)

 

1. Al fine di garantire il completamento della riforma della digitalizzazione del processo civile e penale, l’adeguata dotazione tecnologica dei servizi tecnici ed informatici del ministero della giustizia, il potenziamento infrastrutturale degli uffici giudiziari, nonché l’adeguata formazione e l’aggiornamento del personale dell’amministrazione giudiziaria, del personale di magistratura, degli appartenenti all’avvocatura e dei soggetti che esercitano nel settore giustizia, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale ed il Ministro per la pubblica amministrazione, approva il piano per la transizione digitale della amministrazione della giustizia.

2. Il piano, avente durata triennale, coordina e programma la gestione unitaria degli interventi necessari sul piano delle risorse tecnologiche, delle dotazioni infrastrutturali e delle esigenze formative, al fine di realizzare gli interventi innovativi di natura tecnologica connessi alla digitalizzazione del processo.

 

Art. 16-ter

(Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo)

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia può essere costituito e disciplinato un Comitato tecnico-scientifico per la digitalizzazione del processo quale organismo di consulenza e supporto nelle decisioni tecniche connesse alla digitalizzazione del processo.

2. Il Comitato è presieduto dal Ministro della giustizia o da suo delegato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

Art. 17.

Norma di copertura finanziaria

?1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni degli articoli 15 e 16, pari a euro 13.215.424 per l'anno 2020, a euro 49.646.271 per l'anno 2021, a euro 36.430.847 per l'anno 2022 e a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede:

??a) quanto a euro 13.215.424 per l'anno 2020 e a euro 10.000.000 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per euro 10.000.000 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per euro 1.815.424 per l'anno 2020;

??b) quanto a euro 25.000.000 per l'anno 2021, a euro 28.000.000 per l'anno 2022 e a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

??c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 8.430.847 per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

?2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Soppresso

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

 

?1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 17. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

??2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

??3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

?1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica salvo quanto previsto per l’attuazione delle disposizioni in materia di giustizia riparativa. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. Identico



3. Identico.