Disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere 23 gennaio 2019 |
ContenutoLa Commissione Giustizia è chiamata ad esaminare tre proposte di legge - una di iniziativa governativa e due di iniziativa parlamentare - che intervengono, con distinte modalità, a rafforzare le tutele processuali delle vittime di reati violenti, con particolare riferimento ai reati di violenza sessuale e domestica. In estrema sintesi,
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A.C. 1455, GovernoIl disegno di legge del Governo individua un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere e, in relazione a queste fattispecie, interviene sul codice di procedura penale al fine di velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, conseguentemente, accelerare l'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime.
LaI reati di violenza domestica e di genere violenza domestica o di genere viene ricondotta dai primi tre articoli del disegno di legge alle seguenti fattispecie:
Con particolare riferimento alle
lesioni personali, si ricorda che l'art. 585 c.p. prevede un aumento della pena da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576, e un aumento fino a un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive, ovvero da persona travisata o da più persone riunite.
Tra tali possibili circostanze aggravanti, il disegno di legge del Governo riconduce alla violenza domestica o di genere le lesioni personali commesse:
Si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento alle lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma, con quello alle lesioni personali aggravate ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 1 e secondo comma. Le aggravanti della premeditazione, dell'uso di sostanze venefiche e di cui all'art. 61 (numeri a 2 a 4), infatti, non necessariamente presuppongono una violenza in ambito domestico o familiare e sono già correttamente ricomprese nell'ipotesi dell'art. 576, primo comma n. 2.
Gli articoli da 1 a 3 del disegno di legge intervengono sul codice di rito penale prevedendo, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere (e dunque quando si procede per uno dei suddetti reati):
L'Corsi di formazione per gli operatori di poliziaarticolo 4 prevede l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia penitenziaria che:
I corsi dovranno essere attivati dagli istituti di formazione dei diversi corpi, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge, e sulla base di contenuti omogenei che dovranno essere individuati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa. Per il personale individuato dalle diverse amministrazioni, la frequenza dei corsi è obbligatoria. L'articolo 5, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria. Le amministrazioni dovranno provvedere all'attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vigente. La relazione tecnica individua il solo articolo 4 come disposizione onerosa, per la quale richiama i fondi già stanziati per la formazione del personale. |
A.C. 1003, Bartolozzi e altriLa proposta di legge C. 1003 modifica varie disposizioni del codice di procedura penale con l'obiettivo di rafforzare la tutela delle vittime dei reati violenti. In particolare, la proposta:
Gli Obbligo di comunicare alla persona offesa:articoli 1, 5 ed 8 della proposta di legge prevedono che le autorità debbano fornire tempestive comunicazioni alla persona offesa quando il condannato o l'imputato per specifici reati siano rimessi in libertà; la ratio, esplicitata dalla relazione illustrativa, è evidentemente quella di consentire alla persona offesa di «tutelarsi rispetto a reati che presentano un elevato tasso di recidiva». In particolare, l'articolo 1 della proposta inserisce nel codice di rito l'art. 90-ter.1, con il quale obbliga la polizia giudiziaria a comunicare immediatamente alla persona offesa dal reato e al suo difensore l'adozione di provvedimenti conseguenti all'- l'estinzione del reato o della pena;estinzione del reato o della pena.
La nuova disposizione è collocata nell'ambito degli articoli del codice di procedura inseriti, in attuazione della direttiva 2012/29/UE, dal decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 (artt. 90-bis, 90-ter e 90-quater). Si tratta di disposizioni relative al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale nonché a vedersi riconosciute speciali cautele. L'art. 90-ter, in particolare, ha previsto che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona debbano essere immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, e debba altresì essere data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva.
L'obbligo di comunicazione non scatta "nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona", come previsto attualmente dall'art. 90-ter c.p.p., bensì nei procedimenti per uno dei seguenti reati:
Questo catalogo di reati è mutuato dall'art. 282-bis, comma 6, del codice di procedura, che consente quando si procede per questi delitti l'applicazione della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare anche al di fuori dei limiti di pena previsti in generale per l'applicazione delle misure coercitive (art. 280 c.p.p.), con l'aggiunta inoltre delle particolari modalità di controllo del c.d. braccialetto elettronico (art. 275-bis c.p.p.).
L'- la revoca o sostituzione di misure coercitive o interdittive;articolo 5 della proposta interviene sull'art. 299 c.p.p., per prevedere che, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona (formulazione analoga a quella dell'art. 90-ter), la revoca o la sostituzione di misure coercitive o interdittive a carico dell'indagato debba essere immediatamente comunicata, oltre che al difensore della persona offesa, anche alla stessa vittima del reato. L'ambito di applicazione della disposizione resta dunque quello dei delitti commessi con "violenza alla persona", solo parzialmente coincidente con i delitti compresi nel catalogo di cui al comma 1. L'- la scarcerazione.articolo 8, in relazione al catalogo di reati previsto dall'art. 1, modifica l'art. 659 c.p.p. per obbligare il pubblico ministero, chiamato a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice di sorveglianza, a dare immediata comunicazione alla persona offesa e al suo difensore della scarcerazione del condannato. Il PM procederà alla comunicazione attraverso la polizia giudiziaria.
Gli obblighi di comunicazione alla persona offesa relativi alla scarcerazione del condannato sono oggetto altresì, dell'art. 90-ter, c.p.p.,il quale tuttavia si applica ai delitti commessi "con violenza alla persona" e dunque l'ambito di applicazione di tale disposizione non appare coincidente con quello della modifica introdotta, che fa riferimento ad uno specifico elenco di reati.
Se la ratio dell'intervento normativo è quella di estendere gli obblighi informativi ad un un catalogo di reati più ampio rispetto a quelli compresi nell'espressione "violenza alla persona", si valuti l'opportunità di rendere omogeneo l'ambito di applicazione di tali obblighi, modificando altresì l'articolo 299 c.p.p. nel senso della sua applicazione al medesimo catalogo di reati di cui all'articolo 1. Si valuti inoltre l'opportunità di omogeneizzare le previsioni degli articoli 90-ter e 90-ter.1 , introdotto dalla proposta in esame, per quanto concerne tanto il profilo della comunicazione al difensore della persona offesa, quanto quello della richiesta di comunicazioni da parte della persona offesa: in base all'art. 90-ter, infatti, l'obbligo di comunicare la scarcerazione o l'evasione scatta solo previa apposita richiesta della stessa persona offesa e non si estende al suo difensore; diversamente, l'art. 90-ter.1, prevede che la comunicazione venga resa d'ufficio, a prescindere dalla richiesta, e la estende anche al difensore.
Gli Braccialetti elettronici per verificare il rispetto del divieto di avvicinamento alla persona offesaarticoli da 2 a 4 della proposta di legge intervengono sulle misure coercitive applicabili all'indagato/imputato per un reato violento in ambito domestico. In particolare, l'articolo 2 del provvedimento modifica l'art. 282-bis del codice di rito, sulla misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare. Il provvedimento, che estende il campo d'applicazione della misura, anche al di fuori dei limiti di pena che consentono le misure coercitive, ai delitti di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612-bis c.p.) è oggi superato dall'entrata in vigore del c.d. decreto sicurezza (decreto-legge n. 113 del 2018) che, con l'articolo 16, ha introdotto tali modifiche nel codice di procedura a decorrere dal 5 ottobre 2018. L'articolo 3 novella l'art. 282-ter del codice di procedura, in tema di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva attraverso procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, come previsto dall'art. 275-bis c.p.p. per la misura degli arresti domiciliari. Previsione analoga è stata inserita all'art. 282-bis, a garanzia dell'applicazione della misura dell'allontanamento dalla casa familiare, dal decreto-legge n. 93 del 2013.
Con l'espressione "procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici", il legislatore si riferisce ai c.d.
braccialetti elettronici (che in realtà sono ora cavigliere); per la fornitura di questi dispositivi si ricorda che è stato concluso un contratto tra il Ministero dell'interno e Fastweb: l'azienda si è impegnata a fornire fino a 1.000 dispositivi al mese per 36 mesi, oltre alla manutenzione di tutti i dispositivi attualmente in uso.
L'articolo 4 interviene sull'art. 282-quater c.p. per disporre che dell'applicazione delle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, debba essere data comunicazione non solo alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio, ma anche al difensore della parte offesa. Infine, gli articoli 6 e 7 della p.d.l. C. 1003 presentano un contento analogo agli articoli 1 e 2 del disegno di legge del Governo C. 1455. In particolare, l'Obbligo di riferire la notizia di reatoarticolo 6 interviene sull'articolo 347 del codice procedura inserendovi un comma 3-bis attraverso il quale prevede che, a fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, debba riferire anche in forma orale entro 24 ore al pubblico ministero; alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. I reati a fronte dei quali scatta l'obbligo di riferire entro 24 ore sono gli stessi individuati dal disegno di legge del Governo: maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.); atti persecutori (art. 612-bis c.p.); lesioni personali aggravate da legami familiari (art. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma). Rispetto alla proposta del Governo, l'A.C. 1003:
L'Obbligo di sentire la persona offesa entro 3 giorniarticolo 7 presenta un contenuto sostanzialmente identico all'art. 2 del d.d.l. 1455: inserendo nell'art. 362 c.p.p., relativo all'assunzione di informazioni da parte del PM, un nuovo comma 1-ter, la proposta prevede infatti che il pubblico ministero, entro 3 giorni dall'iscrizione della notizia di reato, debba assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Il termine di 3 giorni può essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa.
Si ricorda che attualmente il codice di rito non specifica un termine entro il quale il PM debba procedere all'assunzione di informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. La riforma individua tale termine in 3 giorni unicamente per il catalogo di reati ricondotti alla violenza domestica e di genere.
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A.C. 1457, AnnibaliLa proposta di legge C. 1457 si compone di 5 articoli attraverso i quali modifica il codice di procedura penale e l'ordinamento penitenziario con la finalità di «intervenire sul trattamento degli uomini violenti anche nella fase di esecuzione della pena», per prevenire la recidiva. In particolare, l'Obbligo di comunicare l'evasione e la scarcerazionearticolo 1 interviene sull'art. 90-ter c.p.p., relativo alla comunicazione dell'evasione e della scarcerazione alla persona offesa, per eliminare l'inciso che attualmente la prevede solo quando la persona offesa ne faccia preventiva richiesta. Con la modifica al comma 1 dell'art. 90-ter, dunque, la comunicazione diviene obbligatoria sempre, a prescindere dall'istanza di parte.
Gli Presupposti per l'accesso ai benefici penitenziariarticoli 2 e 3 della proposta di legge modificano rispettivamente i commi 1-quater e 1-quinquies dell'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario.
Si ricorda che l'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (Ordinamento penitenziario)
preclude l'accesso a benefici e misure alternative alla detenzione (lavoro esterno, permessi premio, affidamento in prova, detenzione domiciliare, semilibertà) ai detenuti per una serie di delitti di particolare allarme sociale, con particolare riferimento ad associazione mafiosa e terrorismo
, fatta salva l'ipotesi di collaborazione con la giustizia (comma 1) o l'acquisizione di elementi che valgano ad escludere in maniera certa l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva (commi 1-bis e 1-ter). Il comma 1-quater riguarda i condannati detenuti o internati per reati in materia sessuale e precisamente per i delitti di prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.), pornografia minorile (art. 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), turismo sessuale volto allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.), violenza sessuale aggravata (art. 609-ter c.p.), atti sessuali con minorenni (609-quater c.p.), corruzione di minorenni (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.). In questi casi i benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-bis possono essere concessi solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Il comma 1-quinquies precisa che quando vittime dei reati sessuali siano minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza deve valutare, ai fini della concessione dei benefici penitenziari la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica, disciplinato dall'art. 13-bis dell'ordinamento penitenziario.
In particolare, con la modifica del comma 1-quater, il catalogo dei reati in materia sessuale rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato ad un anno di osservazione scientifica della personalità è integrato dai seguenti delitti (articolo 2):
Analoga integrazione è operata al comma 1-quinquies relativamente al catalogo di delitti commessi in danno di minori, rispetto ai quali l'accesso ai benefici penitenziari è subordinato anche alla positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica (articolo 3). L'articolo 4 modifica, per coordinamento, l'art. 13-bis della legge n. 354 del 1975, che prevede la possibilità, per i condannati per delitti sessuali in danno di minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno, suscettibile di valutazione ai fini della concessione dei benefici penitenziari. Il provvedimento integra anche questo catalogo di reati con i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), lesioni personali aggravate da legami familiari (art. 582, aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma), lesioni personali gravissime (art. 583, secondo comma, c.p.) e atti persecutori (art. 612-bis c.p.). L'Norma transitoriaarticolo 5 prevede che le modifiche trovino applicazione solo in relazione a fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge. |
Relazioni allegate o richiesteIl disegno di legge del Governo è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR). Le proposte di legge di iniziativa parlamentare sono accompagnate dalla sola relazione illustrativa. |
Necessità dell'intervento con leggeI provvedimenti all'esame della Commissione modificano il codice di procedura penale e - nel caso dell'A.C. 1457 - l'ordinamento penitenziario; ciò rende indispensabile l'uso della fonte primaria. |
Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteIl disegno di legge del Governo e le proposte di iniziativa parlamentare intervengono su norme processuali, riconducibili alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'art. 117, secondo comma, lett. l) della Costituzione. |
Rispetto degli altri princìpi costituzionali |
Compatibilità con la normativa dell'Unione europeaLa Relazione illustrativa del disegno di legge del Governo C. 1455 riconduce l'intervento legislativo all'esigenza di dare ulteriore attuazione alla Direttiva 2012/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime dei reati. La direttiva, per il cui contenuto si rinvia all'approfondimento disponibile sul sito della Camera, riconosce alla vittima di un reato alcuni diritti, tra i quali quello di ricevere informazioni in modo agevolmente comprensibile sin dal primo contatto con le autorità, al fine di poter prendere parte al procedimento; di conseguenza dovrà essere garantito un servizio di traduzione, nonché di assistenza legale gratuita, per il caso in cui la vittima non possa permettersi un avvocato. La direttiva prevede, altresì, il diritto della vittima ad essere assistita da ulteriori servizi gratuiti, di supporto sin dal primo contatto con l'autorità giudiziaria e indipendentemente dalla presentazione di una formale denuncia. Si stabiliscono, inoltre, diversi diritti di partecipazione al processo penale: in particolare, per i reati più gravi, si prevede la possibilità per la vittima di impugnare le decisioni di non luogo a procedere. Ulteriore previsione concerne il diritto al patrocinio a spese dello Stato, secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale, nonché il diritto all'assenza di contatti con l'autore del reato. E' inoltre prevista una valutazione individuale delle singole esigenze di protezione delle vittime, evidenziando alcune categorie che necessitano, per presunzione, di particolare protezione: i minori, i disabili, le vittime del terrorismo, le vittime di violenza di genere, e coloro che abbiano relazioni strette con l'autore. Viene, da ultimo, individuata la necessità di istituire possibili forme di giustizia riparativa, quali la mediazione tra vittima e autore del reato, da attuarsi solo previa richiesta ed assenso della vittima stessa, oltre che nell'interesse di quest'ultima.
La Direttiva è stata attuata in Italia con il
decreto legislativo 15 dicembre 2015, n. 212 che ha integrato con specifiche, mirate, disposizioni, il quadro di tutele che già l'ordinamento processuale penale assicurava alle vittime del reato. In particolare, il decreto legislativo ha inserito nel codice di procedura gli articoli da 90-bis a 90-quater, relativi al diritto della vittima a ricevere una serie di informazioni concernenti il procedimento penale e l'eventuale scarcerazione o evasione dell'imputato (o condannato), nonché la definizione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima, che consente l'applicazione di speciali cautele. Inoltre, ha esteso anche alla persona offesa che si trovi in condizioni di particolare vulnerabilità le tutele previste per il testimone minorenne e le ha assicurato l'ausilio psicologico, garantendo altresì che la stessa non abbia contatti con la persona sottoposta alle indagini.
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