Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Giustizia
Titolo: La prescrizione del reato
Riferimenti: AC N.765/XVIII AC N.1189/XVIII
Serie: Documentazione e ricerche   Numero: 30
Data: 12/11/2018
Organi della Camera: II Giustizia, I Affari costituzionali


+ maggiori informazioni sul dossier

La prescrizione del reato

12 novembre 2018
Schede di lettura


Indice

La disciplina vigente|Le statistiche sulla prescrizione del reato|Il dibattito sulla riforma della prescrizione e i precedenti parlamentari|I provvedimenti all'esame della Camera|


La prescrizione del reato - istituto disciplinato dal codice penale (art. 157 e seguenti) - è la rinuncia dello Stato a far valere la propria pretesa punitiva, in considerazione del tempo trascorso dalla commissione del reato.

Per la Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 143 del 2014), si tratta di un istituto di natura sostanziale (cfr. sentenze n. 324 del 2008 e n. 393 del 2006), la cui ratio si collega sia all'interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno, o notevolmente attenuato, l'allarme della coscienza comune (sentenze n. 393 del 2006 e n. 202 del 1971, ordinanza n. 337 del 1999), sia al "diritto all'oblio" dei cittadini, quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela (sentenza n. 23 del 2013).

Nel nostro ordinamento, a partire dalla legge n. 251 del 2005, per calcolare il tempo necessario a prescrivere un reato si fa riferimento alla pena massima prevista per il reato stesso, con due limiti: nel caso di delitto, il tempo non può mai essere inferiore ai 6 anni; nel caso di contravvenzione, non può mai essere inferiore a 4 anni.

La lunghezza del nostro processo penale, articolato fino a tre gradi di giudizio, fa sì che siano molti i reati per i quali scatta la prescrizione, talvolta nonostante il riconoscimento della colpevolezza del reo in più gradi di giudizio; le statistiche degli ultimi anni hanno segnato il dibattito parlamentare su questo tema che è approdato, in XVII legislatura, all'approvazione della legge n. 103 del 2017, di parziale riforma dell'istituto.

La disciplina vigente

La disciplina della prescrizione del reato attualmente in vigore deriva dall'approvazione della legge n. 251 del 2005 (c.d. Legge ex-Cirielli), in XIV legislatura, e dalla legge n. 103 del 2017 (c.d. Riforma Orlando), nella scorsa legislatura.

In particolare, la c.d. legge ex-Cirielli ha riscritto lTempo necessario a prescrivere'articolo 157 del codice penale, relativo al tempo necessario a prescrivere, sostituendo il criterio precedente - delle classi di reato individuate per fasce di pena - con il criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, e precisando che comunque, in caso di delitto, il tempo necessario a prescrivere non può essere inferiore a 6 anni mentre in caso di contravvenzione non può essere inferiore a 4 anni.

Al fine dell'individuazione del massimo della pena edittale, si stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo) e di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria. Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti. Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva, mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni.

L'istituto della prescrizione è sempre rinunciabile dall'imputato.

I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili mentre per alcuni particolari delitti i termini di prescrizione, calcolati ai sensi dell'articolo 157 c.p., sono raddoppiati.

Attualmente il raddoppio dei termini è previsto per i seguenti delitti: frode in processo penale e depistaggio aggravati (art. 375, terzo comma), delitti colposi di danno (art. 449 c.p.), omicidio colposo in violazione di norme sulla sicurezza sul lavoro o nell'esercizio abusivo di una professione (art. 589, secondo e terzo comma), omicidio stradale (art. 589-bis), delitti contro l'ambiente (titolo VI-bis del libro secondo del codice), m altrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572), delitti di tratta di persone, di sfruttamento sessuale dei minori e di caporalato (sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice) , alcuni delitti di violenza sessuale (artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater), oltre che per i gravi delitti per i quali l'art. 51 commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, prevede la competenza alla procura distrettuale.

Per quanto riguarda i termini di prescrizione, tradizionalmente correlati alla gravità del reato, la Corte costituzionale (sentenza n. 143 del 2014) ritiene che rientri nella discrezionalità del legislatore stabilirne di più brevi o più lunghi di quelli ordinari in rapporto a determinate ipotesi criminose. In particolare, l'estensione del termine di prescrizione potrebbe giustificarsi soprattutto "dal particolare allarme sociale generato da alcuni tipi di reato, il quale comporti una resistenza all'oblio nella coscienza comune più che proporzionale all'energia della risposta sanzionatoria; sia dalla speciale complessità delle indagini richieste per il loro accertamento e dalla laboriosità della verifica dell'ipotesi accusatoria in sede processuale, cui corrisponde un fisiologico allungamento dei tempi necessari per pervenire alla sentenza definitiva". In, definitiva, conclude la Corte, al legislatore non è certamente inibito introdurre deroghe alla regola generale di computo dallo stesso posta, non potendo in essa scorgersi un «momento necessario di attuazione – o di salvaguardia – dei principi costituzionali» (sentenza n. 455 del 1998, ordinanza n. 288 del 1999).

L'Decorrenza del terminearticolo 158 del codice penale stabilisce che il termine della prescrizione decorre:

  • per il reato consumato, dal giorno della consumazione;
  • per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole;
  • per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza;
  • per il reato punibile a querela, dal giorno del commesso reato.

Quando invece la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata.

La legge n. 103 del 2017 ha inserito un ulteriore comma stabilendo che, per una serie di delitti in danno di minori, il termine di prescrizione decorre dal compimento del 18° anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; in quest'ultimo caso, infatti, il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Il catalogo dei delitti comprende maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), riduzione in schiavitù, tratta di persone e commercio di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.), prostituzione e pornografia minorile (artt. 600-bis e 600-ter), detenzione di materiale pornografico minorile, anche virtuale (artt. 600-quater e 600-quater.1), turismo sessuale (art. 600-quinquies), violenza sessuale (art. 609-bis), atti sessuali e corruzione di minorenni (artt. 609-quater e 609-quinquies), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies), adescamento di minorenni (art. 609-undecies) e stalking (art. 612-bis). Con tale disposizione si è dato attuazione alla Convenzione di Istanbul, contro la violenza nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77.

La sospensione del corso della prescrizione è disciplinata dall'Sospensione del corso della prescrizionearticolo 159 sul quale è significativamente intervenuta la legge n. 103 del 2017. Per effetto della riforma, il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

  • autorizzazione a procedere. Il termine di sospensione inizia a decorrere dal provvedimento con il quale il PM presenta la richiesta e finisce il giorno in cui la richiesta è accolta;
  • deferimento della questione ad altro giudizio. Il termine è sospeso fino al giorno in cui viene decisa la questione;
  • sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo, in caso contrario (di non fissazione, cioè, dell'udienza) al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni.

La Riforma Orlando ha in particolare aggiunto all'art. 159 c.p. ulteriori ipotesi di sospensione del corso della prescrizione. Detto corso è, infatti, sospeso:

  • per richiesta di rogatoria all'estero. Il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;
  • dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna in primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo che definisce la sentenza che definisce il grado successivo, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi;
  • dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, e comunque per un tempo non superiore a un anno e sei mesi.

 La disposizione precisa, inoltre, in relazione alle due ultime ipotesi, che i periodi di sospensione del corso della prescrizione ivi previsti vengano ricomputati ai fini del calcolo del termine di prescrizione:

  • in caso di proscioglimento dell'imputato nel grado successivo,
  • ovvero di annullamento della sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della sua responsabilità,
  • ovvero di dichiarazione di nullità della decisione (in alcune specifiche ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p.) con conseguente restituzione degli atti al giudice.

Inoltre, in caso di concorso tra la causa di sospensione dovuta alle condanne nei gradi di merito e le altre cause sospensive previste dal primo comma dell'art. 159 (autorizzazione a procedere, deferimento ad altro giudizio, impedimento delle parti o dei difensori, assenza dell'imputato o rogatoria all'estero), il termine è prolungato per il periodo corrispondente.

L'Interruzione del corso della prescrizionearticolo 160 del codice penale disciplina l'interruzione del corso della prescrizione collegandola:

  • alla sentenza di condanna o decreto di condanna;
  • all'ordinanza che applica le misure cautelari personali;
  • all'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto;
  • all'interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del PM, davanti al PM o al giudice;
  • all'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio;
  • al provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione;
  • alla richiesta di rinvio a giudizio;
  • al decreto di fissazione della udienza preliminare;
  • all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
  • al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena;
  • alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo;
  • al decreto che dispone il giudizio immediato;
  • al decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi.

Per quanto riguarda gli Effetti dell'interruzione della prescrizioneeffetti dell'interruzione, l'articolo 161 del codice penale individua un limite (variabile a seconda della tipologia di reato) all'aumento del tempo complessivamente necessario a prescrivere derivante da una interruzione.

Eccezion fatta per i gravi reati di associazione a delinquere e terrorismo, di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., infatti, l'interruzione della prescrizione non può comportare, rispetto a quanto previsto dall'art. 157 c.p., un aumento del tempo necessario a prescrivere superiore:

  • al doppio nei casi di delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.);
  • ai 2/3 in caso di recidiva reiterata (art. 99, quarto comma);
  • alla metà in caso di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320), pene per il corruttore (art. 321), induzione indebita dare o promettere utilità e corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis), nonché in caso di recidiva aggravata (art. 99, secondo comma);
  • a 1/4 in tutti i restanti casi.

Si deve alla legge n. 103 del 2017 l'inserimento di alcuni delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione tra i reati per i quali la sospensione può produrre un aumento del termine di prescrizione fino alla metà. La riforma ha inoltre disposto che mentre l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato, la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Si ricorda, infine, che per espressa previsione della legge di riforma, la nuova disciplina della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 potrà applicarsi ai soli fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge (3 agosto 2017).


Le statistiche sulla prescrizione del reato

Il quadro normativo delineato dagli articoli 157 e seguenti del codice penale ha prodotto nel nostro ordinamento - stando alle statistiche ad oggi disponibili, che non tengono ancora conto degli effetti della c.d. Riforma Orlando - un elevato numero di procedimenti penali che si concludono con la dichiarazione di avvenuta prescrizione del reato: nel decennio 2004-2013, oltre un milione e mezzo di procedimenti. Le ultime statistiche sono aggiornate al 2016.

Procedimenti penali con autore noto definiti per prescrizione
Ministero della Giustizia, Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa

Per quanto riguarda i procedimenti definiti per prescrizione presso la Corte di Cassazione, i dati sono aggiornati al 2017.

Ufficio statistica Corte di Cassazione

Il dibattito sulla riforma della prescrizione e i precedenti parlamentari

Negli ultimi anni si sono moltiplicate le proposte di riforma dell'istituto prescrizionale, in sede parlamentare e dottrinale; proposte di riforma che possono essere distinte in due macrocategorie:

  • quelle che confermano la scelta, operata dal legislatore con il codice Rocco prima e con la legge 251/2005 poi, di strutturare la prescrizione attorno ad un unico compasso temporale che inizia dalla commissione del fatto di reato e si chiude con la pronuncia della sentenza che definisce il processo con forza di giudicato. In questa direzione andavano il progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Nordio nel 2005 ma anche il c.d. progetto Mastella, cioè il disegno di legge del Governo Prodi A.C. 2664 presentato alla Camera il 16 maggio 2007;
  • quelle che attribuiscono al decorso temporale un diverso valore, e diversi effetti, prima e dopo l'instaurazione del procedimento penale a carico del presunto autore del reato, distinguendo tra una prescrizione ‘sostanziale' (o ‘del reato') e una prescrizione ‘processuale' (o ‘dell'azione'), caratterizzate da distinte rationes e distinte modalità di funzionamento. In questa direzione andavano la proposta di legge Kessler A.C. 1302, presentata alla Camera all'inizio della XIV legislatura, ma anche in dottrina la proposta avanzata dal Prof. Grevi e poi dal Prof. Giostra, nonché dalla Commissione Pisapia del 2006.

Per venire ai più recenti lavori parlamentari, nella XVI legislaturaXVI legislatura si segnala l'avvio dell'esame in Commissione Giustizia dell'A.C. 1235, volto a ripristinare la disciplina previgente la Cirielli. Il provvedimento non ha concluso l'esame in sede referente.

Un più ampio dibattito, sempre nella XVI legislatura, si è svolto sull'A.S. 1880, presentato dal Sen. Gasparri nel 2010 e recante Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'art. 111 Cost. e 6 CEDU (meglio noto come disegno di legge in materia di prescrizione breve). Anche questo progetto – pur non utilizzando esplicitamente questa terminologia – si ispirava in effetti alla distinzione tra prescrizione del reato e prescrizione del processo. In particolare, con l'intento di garantire tutela al principio di ragionevole durata del processo, il provvedimento proponeva l'introduzione di termini prefissati ex lege per ogni grado di giudizio, sulla base del criterio della gravità dei reati; confermando però al tempo stesso la disciplina della prescrizione del reato, con conseguente parziale sovrapponibilità dei due termini prescrizionali (del reato e del processo), che avrebbe conferito all'imputato la possibilità di giovarsi della prescrizione ‘sostanziale' anche prima della scadenza dei termini previsti per le singole fasi del giudizio. Il disegno di legge, approvato dal Senato nel gennaio del 2011, è passato poi all'esame della Camera che lo ha ampiamente modificato, eliminando in particolare il meccanismo di estinzione del processo per irragionevole durata, che costituiva il fulcro della proposta.

Infine, sempre in XVI legislatura, è stata pubblicata la proposta di riforma dell'istituto della prescrizione formulata dalla c.d. Commissione Fiorella (istituita con D.M. del 29 novembre 2012 dall'allora Ministro Severino), con l'obiettivo di individuare una soluzione capace di contemperare «l'interesse a che i processi penali si concludano con un accertamento nel merito, con l'altrettanto irrinunciabile esigenza pratica di conservare alla prescrizione la sua attuale funzione di stimolo a una definizione in tempi non troppo estesi dei processi penali». La Commissione aveva proposto tre correttivi fondamentali:

  • l'individuazione di due successive cause di sospensione della prescrizione legate, rispettivamente, al deposito della sentenza di condanna di primo e di secondo grado. L'idea di fondo da cui muove tale previsione è che «ad ogni riscontro processuale della fondatezza dell'ipotesi accusatoria corrisponda la necessità di bloccare almeno temporaneamente il decorso della prescrizione, così da assegnare alla giurisdizione un tempo ragionevole per compiere la verifica della correttezza della decisione nei gradi di impugnazione»;
  • il ritorno al sistema di individuazione del tempo necessario a prescrivere fondato sulla distinzione dei reati in diverse fasce di gravità e il ripensamento del rapporto intercorrente tra termine prescrizionale di base e aumento dello stesso in presenza di atti interruttivi;
  • l'individuazione di un termine massimo, a partire dall'iscrizione della notizia di reato, entro il quale il pubblico ministero è tenuto ad assumere le proprie determinazioni in ordine all'esercizio dell'azione penale o alla richiesta di archiviazione. La ratio è quella di evitare che il pubblico ministero, «concluse ritualmente le indagini, non si attivi in tempi ragionevoli per le sue decisioni, finendo col chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione in prossimità della scadenza dei termini prescrizionali, con il connesso rischio che la prescrizione maturi comunque precocemente, impedendo la definizione del processo».

 

In XVII legislaturaXVII legislatura, la Commissione Giustizia della Camera ha avviato, nel maggio 2014, l'esame di tre proposte di legge di iniziativa parlamentare (C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti), volte a riformare l'istituto della prescrizione, deliberando di svolgere un'indagine conoscitiva (da giugno a novembre 2014).

Il 24 marzo 2015 l'Assemblea della Camera dei deputati ha approvato il provvedimento di modifica della disciplina della prescrizione del reato, trasmettendo il provvedimento al Senato (A.S. 1844). La riforma approvata in prima lettura dalla Camera:

  • determinava un aumento del termine di prescrizione per i reati di corruzione;
  • prevedeva che la decorrenza della prescrizione per taluni reati concernenti i minori decorra dal raggiungimento della maggiore età della vittima;
  • introduceva nuove ipotesi di sospensione dei termini di prescrizione, tra cui quelle conseguenti a condanna non definitiva;
  • precisava che anche l'interrogatorio reso alla polizia giudiziaria, su delega del PM, determina l'interruzione del corso della prescrizione;
  • stabiliva che la sospensione ha effetto solo per gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Al Senato la riforma della prescrizione è confluita, con modifiche, nel più ampio disegno di legge di riforma del processo penale; in particolare, dal testo della riforma è stato espunto l'aumento dei termini di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione. La legge n. 103 del 2017 è stata poi definitivamente approvata dalla Camera.


I provvedimenti all'esame della Camera


L'emendamento 1.124 al d.d.l. anticorruzione

Nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite I e II della Camera del disegno di legge A.C. 1189, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, è stato presentato, dai relatori del provvedimento, l'emendamento 1.124 volto a modificare gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale che disciplinano, rispettivamente, la decorrenza, la sospensione e l'interruzione del corso della prescrizione.

 

In particolare, la lett. d-bis) sostituisce il primo comma dell'art. 158 reintroducendo la formulazione anteriore alla c.d. Legge ex-Cirielli, in base alla quale nel reato continuato il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è cessata la continuazione. Verrebbe così superata la disciplina attuale per la quale, il termine di prescrizione, anche nel caso di più reati in continuazione tra loro, inizia a decorrere dalla data di consumazione di ciascuno degli illeciti (c.d. concezione atomistica). L'effetto della modifica appare dunque quello di allungare i termini di prescrizione per il reato continuato.

 

La lett. d-ter) modifica invece l'art. 159 c.p., relativo alla sospensione del corso della prescrizione.  In particolare, sostituendo il secondo comma dell'articolo, è proposta la sospensione del corso della prescrizione dalla pronuncia della sentenza in primo grado (alla quale è equiparata la pronuncia del decreto penale di condanna) fino alla data della sentenza irrevocabile (o alla data di irrevocabilità del citato decreto penale), che definisce il giudizio. 

Con finalità di coordinamento con quanto previsto dal nuovo secondo comma, vengono soppressi gli attuali terzo e quarto comma dell'art. 159 c.p.

 

Normativa vigente
Em. 1.124
Art. 159
Sospensione del corso della prescrizione
Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:
1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;
2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene decisa la questione;
3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;
3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;
3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria.
    Identico.
    Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
    1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
    2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi.
    Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o della irrevocabilità del decreto di condanna.
    I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha prosciolto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale.
    Soppresso .
    Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente.
    Soppresso
    La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.
    Identico.
    Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice (11).
    Identico.

     

    Sempre con finalità di coordinamento con le modifiche introdotte all'art. 159 -  la lett. d-quater) abroga il primo comma dell'art. 160 c.p., che prevede che il corso della prescrizione sia interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

    Infine, conseguentemente, l'emendamento prevede una modifica del titolo del disegno di legge all'esame delle Commissioni, che fa riferimento altresì alla prescrizione del reato.


    La proposta di legge AC 765 Colletti

    Nel corso dell'esame del citato disegno di legge A.C. 1889, è stato disposto l'abbinamento della proposta di legge A.C. 765 (Colletti ed altri), in materia di prescrizione. La proposta, che consta di un solo articolo, si caratterizza per:

    • l'allungamento dei termini di prescrizione dei reati;
    • la sospensione del corso della prescrizione in caso di esercizio dell'azione penale; la proposta trasforma la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della stessa e prevede che una volta esercitata l'azione penale la sospensione produca effetti fino alla sentenza definitiva;
    • l'abrogazione della disposizione che fissa un tetto massimo al tempo necessario a prescrivere, indipendentemente dal numero di interruzioni.

    In particolare, con riguardo al tempo Tempo necessario a prescriverenecessario a prescrivere (art. 157 c.p. ), la proposta di legge (comma 1) allunga i tempi di prescrizione dei reati e stabilisce che il reato si prescrive trascorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale aumentato della metà e che comunque non può essere inferiore a 8 anni (invece degli attuali 6) per i delitti ed a 6 anni (invece degli attuali 4) per le contravvenzioni. La proposta interviene anche sul quinto comma dell'art. 157 c.p., che attualmente fissa in tre anni il tempo necessario a prescrivere il reato per il quale la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria. Intervenendo sul comma, la proposta allunga da 3 a 5 anni  il tempo necessario a prescrivere questi reati.

    Si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2008, ha avuto occasione di sottolineare come il quinto comma dell'art. 157 c.p. non riguardi i reati di competenza del giudice di pace. La Corte ha infatti affermato che il quinto comma dell'art. 157 c.p ha inteso «porre le premesse per un futuro sistema sanzionatorio caratterizzato da pene diverse da quelle detentiva e pecuniaria, non più ragguagliato, con riferimento agli effetti giuridici, a quello generale, ma munito, quanto meno ai fini della prescrizione, di una norma generale del tutto peculiare. Senza forzature interpretative, non si può ritenere che tale nuovo sistema sia stato ancora costruito, con la duplice conseguenza che la sanzione pecuniaria rimane elemento comune a tutti i reati di competenza del giudice di pace (con facoltà per lo stesso di avvalersi, in via alternativa, delle sanzioni «para-detentive»). […] In definitiva, il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace deve essere ricondotto all'ambito applicativo del primo comma dell'art. 157 c.p.».

    Con riguardo alla dDecorrenzaecorrenza del termine di prescrizione (art. 158 c.p.) la proposta  (comma 2) interviene sul primo comma dell'art. 158, fissando il termine di decorrenza della prescrizione, per il reato continuato, alla cessazione della continuazione. La proposta reintroduce dunque la formulazione in vigore prima della riforma del 2005: attualmente, infatti, il termine decorre invece dalla consumazione di ciascuno dei singoli reati collegati, come in un comune concorso materiale di reati. Verrebbe così superata la disciplina attuale per la quale, il termine di prescrizione, anche nel caso di più reati in continuazione tra loro, inizia a decorrere dalla data di consumazione di ciascuno degli illeciti (c.d. concezione atomistica). L'effetto della modifica appare dunque quello di allungare i termini di prescrizione per il reato continuato.

    Con riferimento  alla sSospensioneospensione del corso della prescrizione (art. 159 c.p.) la proposta (comma 3) riformula integralmente l'art. 159 c.p. prevedendo che la sospensione si verifichi  in tutti i casi di esercizio dell'azione penale e trasformando dunque la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della stessa. In particolare, la proposta stabilisce che al momento dell'assunzione della qualità di imputato – ovvero, ai sensi dell'art. 60 c.p.p., al momento dell'attribuzione del reato a una persona nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di patteggiamento, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo – si sospende il corso della prescrizione. La proposta non specifica la durata di tale sospensione. Si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 60 c.p.p., la qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

    Conseguentemente, con riguardo agli altri specifici casi di sospensione della prescrizione, attualmente declinati nei numeri da 1) a 3-ter) del primo comma e sei successivi commi dell'art. 159, la proposta riproduce solo quelli compatibili con l'effettuarsi della sospensione con l'esercizio dell'azione penale. Restano dunque i casi di sospensione della prescrizione: relativi all'autorizzazione a procedere; al  deferimento della questione ad altro giudizio; alla sospensione del procedimento penale (e non più anche del processo) per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'indagato o del suo difensore; alla sospensione del procedimento penale per assenza dell'imputato; relativi alle rogatorie all'estero.

    In tutti questi casi la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa di sospensione.

    Con riguardo Interruzioneall'interruzione del corso della prescrizione (art. 160 c.p.) e i suoi effetti (art. 161 c.p.) come indicato, la proposta trasforma la richiesta di rinvio a giudizio da causa di interruzione della prescrizione a causa di sospensione della prescrizione, fino alla sentenza definitiva. Conseguentemente, si elimina (comma 4) dall'art. 160 c.p. la previsione di interruzione della prescrizione in caso di sentenza di condanna o decreto di condanna (primo comma), nonché i riferimenti alla richiesta di rinvio a giudizio, al decreto di fissazione dell'udienza preliminare, all'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, al decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, alla presentazione o alla citazione per il giudizio direttissimo, al decreto che dispone il giudizio immediato, che dispone il giudizio e al decreto di citazione a giudizio (secondo comma). Si tratta infatti di provvedimenti richiamati dall'art. 60 c.p.p. e dunque ricompresi tra le ipotesi di sospensione per assunzione della qualità di imputato. Nella proposta, dunque, le ipotesi di interruzione della prescrizione operano in una fase antecedente l'esercizio dell'azione penale: vengono infatti confermati come momenti interruttivi: • l'ordinanza che applica le misure cautelari personali; • l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto; • l'interrogatorio reso davanti al PM o al giudice; • l'invito a presentarsi al PM per rendere l'interrogatorio; • il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione.

    La proposta (comma 5) elimina infine dal terzo comma dell'art. 160 la disposizione che fissa un tetto massimo al tempo necessario a prescrivere, a prescindere dal numero di interruzioni. Conseguentemente, elimina anche il secondo comma dell'art. 161, che fissa in un quarto del tempo necessario a prescrivere il prolungamento consentito.