Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali 15 settembre 2021 |
Indice |
Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàLo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Il provvedimento è adottato ai sensi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020).
L'art. 1 della legge n. 53/2021 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 della medesima legge e all'allegato A [in cui è riportata la direttiva (UE) 2016/343]. Le deleghe sono esercitate nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi generali disciplinati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012 per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive e per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su gli essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 1). La norma prevede, inoltre, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni possano essere previste nei suddetti decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle relative deleghe. Alla relativa copertura finanziaria, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-
bis della legge n. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (comma 3).
Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 6 una clausola di neutralità finanziaria. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all'articolo 3, finalizzato ad integrare il quadro regolatorio delle comunicazioni informative delle procure della Repubblica agli organi di informazione, mediante comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa, non si formulano osservazioni nel presupposto che a tali attività si provveda in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'art. 6 e confermato dalla relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 5, disciplinante la trasmissione di dati statistici e informatici da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma.
Questa, in particolare riferisce che le attività di raccolta ed elaborazione di dati statici relativi ai procedimenti penali sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e che la trasmissione dei dati potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici; pertanto, ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Nulla da osservare in merito alle altre norme del provvedimento stante il contenuto ordinamentale delle stesse, confermato dalla relazione tecnica. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione del medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare. |