Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
Riferimenti: SCH.DEC N.285/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/09/2021
Organi della Camera: V Bilancio


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Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

15 settembre 2021
Nota di verifica n. 362


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Il provvedimento è adottato ai sensi ai sensi dell'art. 1 della legge n. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020).

L'art. 1 della legge n. 53/2021 delega il Governo ad adottare i decreti legislativi necessari per dare attuazione alle direttive UE e agli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 della medesima legge e all'allegato A [in cui è riportata la direttiva (UE) 2016/343]. Le deleghe sono esercitate nel rispetto delle procedure, dei principi e dei criteri direttivi generali disciplinati dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234/2012 per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive e per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su gli essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari (comma 1). La norma prevede, inoltre, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni possano essere previste nei suddetti decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle relative deleghe. Alla relativa copertura finanziaria, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41- bis della legge n. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009 (comma 3).

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 6 una clausola di neutralità finanziaria.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli da 1 a 5: recano disposizioni integrative per il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza delle persone fisiche sottoposte a indagini o imputate in un procedimento penale in attuazione della direttiva (UE) 2016/343. Le norme, in particolare:

  • definiscono l'oggetto del provvedimento in esame (articolo 1);
  • disciplinano il divieto per le autorità pubbliche di effettuare dichiarazioni pubbliche sulla colpevolezza di persone fisiche sottoposte a procedimento penale fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. In caso di violazione del suddetto divieto, fermo restando eventuali sanzioni penali e disciplinari, nonché l'obbligo di risarcimento del danno, l'interessato ha il diritto di chiedere all'autorità pubblica la rettifica della dichiarazione resa, con le stesse modalità della dichiarazione o con altre modalità idonee a garantirne la diffusione, qualora ciò non fosse possibile. L'interessato può chiedere, altresì, in via d'urgenza, al tribunale di ordinare la pubblicazione della rettifica (articolo 2);
  • modificano l'art. 5 del D.lgs. n. 106/2006 prevedendo che il Procuratore della Repubblica mantenga i rapporti con gli organi di informazione esclusivamente con comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa. Viene, altresì, previsto che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase del procedimento e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Il Procuratore della Repubblica può, inoltre, autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria a fornire informazioni sulle attività di indagini svolte tramite comunicati ufficiali o per mezzo di conferenze stampa con il divieto di assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive della presunzione di innocenza (articolo 3);
  • introducono l'art. 115-bis c.p.p. che prevede che nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, fatti salvi gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato, questi ultimi non possano essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non venga accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. In caso di violazione del suddetto divieto, l'interessato può, entro dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, richiederne la correzione, quando è necessario per salvaguardarne la presunzione di innocenza. Viene, inoltre, modificato l'art. 474 c.p.p. prevedendo che, nel caso in cui vengano adottate misure di cautela per prevenire pericoli di fuga o di violenza da parte dell'imputato che assiste all'udienza, sia comunque garantito il diritto dell'imputato e del difensore di consultarsi riservatamente, anche attraverso l'impiego di strumenti tecnici idonei, ove disponibili (articolo 4);
  • stabiliscono che il Ministero della giustizia provvede alla rilevazione, analisi e trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici relativi alle modalità di attuazione dei diritti sanciti dalla direttiva (UE) 2016/343. Tra i dati oggetto di rilevazione sono ricompresi, tra gli altri, quelli relativi al numero e all'esito dei procedimenti relativi alla violazione degli articoli 2, 3 e 4 del provvedimento in esame e dei procedimenti sospesi per irreperibilità dell'imputato ovvero nei confronti di imputati latitanti, nonché dei procedimenti per rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. (articolo 5).

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione del decreto legislativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle singole disposizioni del provvedimento in esame, la relazione tecnica, oltre a ribadirne il contenuto reca le seguenti precisazioni:

Gli articoli 1 e 2 hanno natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 3 possiede natura ordinamentale e dalla sua attuazione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica. Ogni attività dallo stesso derivante potrà essere svolta mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le attività di raccolta ed elaborazione di dati statici relativi ai procedimenti penali di cui all'articolo 5 sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e la trasmissione dei dati alla Commissione europea potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici. La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai relativi adempimenti potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibilità legislazione vigente.

 

 

Articolo 6: dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dal medesimo provvedimento nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo all'articolo 3, finalizzato ad integrare il quadro regolatorio delle comunicazioni informative delle procure della Repubblica agli organi di informazione, mediante comunicati ufficiali o tramite conferenze stampa, non si formulano osservazioni nel presupposto che a tali attività si provveda in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'art. 6 e confermato dalla relazione tecnica.

Con riferimento all'articolo 5, disciplinante la trasmissione di dati statistici e informatici da parte del Ministero della giustizia alla Commissione europea, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma.

Questa, in particolare riferisce che le attività di raccolta ed elaborazione di dati statici relativi ai procedimenti penali sono già svolte istituzionalmente dalla competente articolazione del Ministero della giustizia e che la trasmissione dei dati potrà avvenire con modalità telematiche utilizzando gli ordinari sistemi informatici; pertanto, ai relativi adempimenti si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nulla da osservare in merito alle altre norme del provvedimento stante il contenuto ordinamentale delle stesse, confermato dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione del medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.