Attuazione della direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri 15 settembre 2021 |
Indice |
Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàLo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'Allegato A, numero 4, della L. 53/2021 (Legge di delegazione europea 2019-2020) – reca disposizioni relative all'armonizzazione e semplificazione di determinate norme del sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
Il provvedimento recepisce la direttiva (UE) 2018/1910 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'armonizzazione e la semplificazione di determinate norme nel sistema d'imposta sul valore aggiunto di imposizione degli scambi tra Stati membri.
L'articolo 1 della L. 53/2021, che delega il Governo ad adottare decreti legislativi per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione degli altri atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e all'allegato A, al comma 3 specifica che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività
ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei suddetti decreti legislativi nei
soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi. Alla relativa copertura, laddove non sia possibile farvi
fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-
bis della L. 234/2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono
emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009.
Lo schema di decreto è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria per le disposizioni contenute nel provvedimento in esame. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, in via prioritaria, che il provvedimento introduce norme di semplificazione in relazione alle cessioni intracomunitarie di beni, con particolare riferimento al regime IVA da applicare alle operazioni (trasporto e deposito) che intervengono fino al momento della consegna del bene al soggetto passivo acquirente. In linea generale, in presenza di specifici requisiti ed obblighi a carico dei soggetti passivi interessati, le modifiche introdotte sono dirette a differire il momento dell'imposizione IVA (regime "call-off stock") o a qualificare come non imponibili IVA le operazioni intermedie (cessioni a catena). Viene altresì disposta la clausola neutralità finanziaria, precisando che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'attuazione delle disposizioni utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito, considerata l'ampia valenza applicativa del regime IVA call-off stock introdotto, andrebbe chiarito se siano comunque configurabili, almeno nel primo periodo di applicazione, effetti negativi di cassa, tenuto conto che, rispetto alla disciplina vigente, le norme consentono, di fatto, un differimento del momento impositivo. Inoltre, per quanto concerne le disposizioni riferite alle "cessioni a catena" - che in presenza di specifici requisiti considerano non imponibili il trasporto o la spedizione effettuate da operatori intermedi – e le ulteriori semplificazioni introdotte, andrebbe forniti elementi idonei a confermare che le predette misure non riducano l'efficacia delle attività di contrasto all'evasione fiscale. Ciò anche in considerazione della clausola di neutralità riportata all'articolo 2 e del fatto che, nell'ambito delle attività di accertamento fiscale, il mancato gettito IVA per operazioni con l'estero rappresenta una quota rilevante della stima del totale evaso.
In base ai dati pubblicati nel DEF 2021, la stima del
tax gap delle entrate tributarie (triennio 2016-2018) è pari a 94,7 miliardi. Di queste, circa 33,2 miliardi (dato 2018) è attribuito all'evasione dell'IVA. Il medesimo documento segnala inoltre che "la strategia del Governo in materia di attività di contrasto all'evasione fiscale è stata orientata non solo ad azioni di recupero di gettito attraverso l'attività di accertamento e controllo, ma anche al miglioramento della propensione all'adempimento spontaneo dei contribuenti (
tax compliance)".
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività derivanti dall'attuazione del medesimo decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, si rappresenta l'opportunità di denominare più puntualmente la rubrica dell'articolo in commento come: "Clausola di invarianza finanziaria". |