Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130
Riferimenti: SCH.DEC N.274/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/09/2021
Organi della Camera: V Bilancio


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Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130

15 settembre 2021
Nota di verifica n. 363


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), articoli 1 e 26 – reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.

L'articolo 26 della citata legge n. 53 del 2021 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della delega, fra i quali:
- individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
- attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
- apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva.
Il medesimo articolo 26 reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 4 una clausola di neutralità finanziaria.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto

legislativo che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli 1-4: le norme modificano la legge n. 130 del 1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti, sostituendo le norme ivi contenute che disciplinano le obbligazioni bancarie garantite.

Si stabilisce che la Banca d'Italia sia l'organo di vigilanza in materia di obbligazioni garantite.

Si prevede che dal decreto in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le modifiche proposte assumono carattere tecnico e riguardano eminentemente la disciplina bancaria (TUB), quella delle cartolarizzazioni (legge n. 130 del 1999), oltra agli specifici poteri di vigilanza affidati alla Banca d'Italia. A tal proposito, la RT ricorda che, ai sensi degli articoli 131 e 282 del TFUE, la Banca d'Italia dispone di un bilancio autonomo e gode della più ampia indipendenza finanziaria.

La RT afferma quindi che le modifiche legislative da apportarsi non comportano effetti diretti di finanza pubblica per disposizioni di carattere fiscale, trattandosi d'interventi di natura ordinamentale. Le previsioni in discorso, pertanto, non comportano oneri maggiori per la finanza pubblica, in coerenza con la espressa previsione contenuta nella legge di delega.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e di quanto precisato dalla relazione tecnica: si rammenta infatti che il provvedimento in esame adegua al nuovo quadro normativo UE una disciplina cui non sono comunque stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in parte riproduce, per coordinamento, disposizioni già previste a legislazione vigente, in fonti primarie o regolamentari, e ha ad oggetto principalmente determinati vincoli ed obblighi cui devono sottostare soggetti privati; le attività di vigilanza che in questo quadro sono poste in capo alla Banca d'Italia appaiono non suscettibili di cagionare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, da un lato, in quanto la banca centrale è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della p. a. (cd. "elenco Istat"), dall'altro, in quanto in ogni caso si tratta dell'adeguamento al nuovo quadro normativo di attività già affidate all'ente relativamente alla medesima materia. Infine, il provvedimento risulta comunque corredato di una generale clausola di invarianza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.