Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE, e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/2160 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite. Modifiche alla legge 30 aprile 1999, n. 130 15 settembre 2021 |
Indice |
Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàIl provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 53 del 2021 (legge di delegazione europea 2019-2020), articoli 1 e 26 – reca disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2162 relativa all'emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
L'articolo 26 della citata legge n. 53 del 2021 ha previsto specifici criteri e principi direttivi per l'attuazione della delega, fra i quali:
- individuare nella Banca d'Italia l'autorità competente a esercitare la vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite ai sensi dell'articolo 18 della direttiva (UE) 2019/2162;
- attribuire alla Banca d'Italia tutti i poteri per l'esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite in conformità all'articolo 22 della direttiva (UE) 2019/2162;
- apportare alla disciplina delle sanzioni amministrative previste al titolo VIII del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, le modifiche e le integrazioni volte ad assicurare che la Banca d'Italia abbia il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative stabilite dall'articolo 23 della direttiva.
Il medesimo articolo 26 reca inoltre una
clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 4 una clausola di neutralità finanziaria. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e di quanto precisato dalla relazione tecnica: si rammenta infatti che il provvedimento in esame adegua al nuovo quadro normativo UE una disciplina cui non sono comunque stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, in parte riproduce, per coordinamento, disposizioni già previste a legislazione vigente, in fonti primarie o regolamentari, e ha ad oggetto principalmente determinati vincoli ed obblighi cui devono sottostare soggetti privati; le attività di vigilanza che in questo quadro sono poste in capo alla Banca d'Italia appaiono non suscettibili di cagionare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica, da un lato, in quanto la banca centrale è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni incluse nel conto economico consolidato della p. a. (cd. "elenco Istat"), dall'altro, in quanto in ogni caso si tratta dell'adeguamento al nuovo quadro normativo di attività già affidate all'ente relativamente alla medesima materia. Infine, il provvedimento risulta comunque corredato di una generale clausola di invarianza. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare. |