Istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali 20 gennaio 2021 |
Indice |
Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàIl provvedimento reca lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente il regolamento recante sostituzione del regolamento di cui al D.P.R. n. 178/2010, in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all'utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali.
L'art. 1, comma 15 della legge n. 5/2018 ha previsto che, con regolamento di delegificazione, siano apportate le modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, con l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della presente legge.
La citata legge del 2018 ha riformato il registro delle opposizioni (già istituito ed operante), introducendo - in particolare - la previsione che nel registro debbano comunque essere inserite anche le numerazioni fisse non pubblicate negli elenchi di abbonati (il DPR 178/2010, invece, si applica alle sole numerazioni e ai corrispondenti indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti). La legge era assistita da una generale clausola di invarianza (art. 3). Nella precedente legislatura, nel corso dell'esame in sede consultiva presso la V Commissione, il Governo ha chiarito (seduta dell'8 novembre 2017) che l'ampliamento della platea di coloro che dovranno iscriversi al Registro delle opposizioni non avrebbe determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò considerato che, da un lato, i costi del funzionamento del Registro delle opposizioni sarebbero stati a carico degli operatori che intendono trasmettere materiale pubblicitario, attraverso la corresponsione delle tariffe di accesso elaborate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del Registro predisposto annualmente dal gestore e approvato dallo stesso Ministero e, dall'altro, l'articolo 1, comma 13, lettera c), prevede tra i criteri direttivi da seguirsi nella determinazione dell'aggiornamento delle predette tariffe l'integrale copertura dei costi; nella seduta del 17 novembre 2017 la V Commissione ha espresso parere favorevole senza condizioni.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, si rammenta preliminarmente che il decreto in esame interviene sulla disciplina del registro delle opposizioni al fine precipuo di estenderne l'operatività alle numerazioni telefoniche nazionali, sia fisse sia mobili, non incluse in elenchi dei contraenti ("elenchi degli abbonati"), mentre a legislazione vigente le numerazioni non incluse non possono beneficiare della tutela del registro.
La predetta estensione è stata disposta dalla legge n. 5 del 2018, la quale ha rinviato l'attuazione della previsione a un regolamento di delegificazione sostitutivo del vigente DPR n. 178/2010: la legge del 2018 è assistita da una generale clausola di invarianza (art. 3). Nella precedente legislatura, il Governo ha chiarito
[1] che l'ampliamento della platea degli iscritti al Registro delle opposizioni non avrebbe determinato nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che i costi del funzionamento del Registro delle opposizioni sarebbero stati a carico degli operatori che intendono trasmettere materiale pubblicitario, attraverso la corresponsione delle tariffe di accesso elaborate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base del piano preventivo predisposto dal gestore e approvato dallo stesso Ministero seguendo il criterio dell'integrale copertura dei costi: la V Commissione ha espresso parere favorevole senza condizioni.
Il decreto in esame conferma dunque la previsione secondo cui gli oneri del registro sono posti a carico degli operatori di telemarketing (articolo 6).
Su tale punto, la relazione tecnica conferma il predetto meccanismo, ribadendone la neutralità. Essa inoltre informa che allo stato gli oneri derivanti dall'ampliamento dell'operatività del registro non sono prevedibili, in quanto occorrerà comunque attendere le consultazioni con gli operatori, tuttavia fornisce elementi informativi riferiti ai costi di prima attuazione del Registro stesso, che possono essere presi a riferimento.
Inoltre, il decreto prevede che, nell'ambito dei proventi dalle sanzioni irrogate dall'AGCM, una quota venga destinata a una campagna informativa sul nuovo funzionamento del Registro delle opposizioni (articolo 11).
Su tale punto, la relazione tecnica conferma la disponibilità delle risorse in relazione ad una campagna non più onerosa di quella iniziale (per la quale furono spesi circa 300mila euro): inoltre essa ribadisce che la spesa dovrà avvenire nel limite delle risorse disponibili, e pertanto non sono prevedibili effetti sui saldi di finanza pubblica.
Per quanto attiene all'articolo 6, alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che evidenzia l'impatto inziale in termini di incremento delle utenze potenzialmente coinvolte e della necessità di adeguamenti sul piano organizzativo e delle strumentazioni informatiche, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l'idoneità del meccanismo di aggiornamento tariffario ad assicurare l'allineamento tra costi da sostenere e gettito tariffario, anche dal punto di vista temporale, soprattutto nella fase di primo impianto.
In proposito si osserva che la RT non indica la stima delle predette spese, rinviandola ad una fase successiva di consultazione con gli operatori.
Non si formulano osservazioni sull'articolo 11 alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica, né circa le restanti disposizioni che risultano riproduttive della legislazione vigente oppure di carattere ordinamentale o tali da comportare oneri per i soli soggetti privati.
In merito ai profili di copertura finanziaria, la relazione tecnica precisa che agli oneri derivanti dalla campagna informativa concernente il Registro pubblico delle opposizioni, come modificato dal decreto in oggetto, prevista dall'articolo 11, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili sul fondo previsto dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca le somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal riguardo si potrebbe valutare l'opportunità di introdurre nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria del seguente tenore: "Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
[1] Per la ricostruzione dettagliata si veda l'introduzione del presente dossier.
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