Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alla decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo
Riferimenti: SCH.DEC N.201/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 20/11/2020
Organi della Camera: V Bilancio

Novembre 2020

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri Atto del Governo n. 201 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 179

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 268

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni di principio e definizioni)) 1

Articolo 2 (Modifiche all'articolo 2 (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali)) 2

Articolo 3 (Modifiche all'articolo 6 (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna)) 2

Articolo 4 (Modifiche all'articolo 7 (Casi di doppia punibilità)) 2

Articolo 5 (Modifiche all'articolo 8 (Consegna obbligatoria)) 2

Articolo 6 (Modifiche all'articolo 9 (Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari)) 3

Articolo 7 (Modifiche all'articolo 10 (Inizio del procedimento)) 3

Articolo 8 (Modifiche all'articolo 11 (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria)) 3

Articolo 9 (Modifiche all'articolo 13(Convalida)) 4

Articolo 10 (Modifiche all'articolo 14 (Consenso alla consegna)) 4

Articolo 11 (Modifiche all'articolo 16 (Informazioni e accertamenti integrativi)) 5

Articolo 12 (Modifiche all'articolo 17 (Decisione sulla richiesta di esecuzione)) 5

Articolo 13 (Modifiche all'articolo 18 (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna)) 6

Articolo 14 (Modifiche all'articolo 18?bis (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna)) 7

Articolo 15 (Introduzione dell'articolo 18?ter (Decisioni pronunciate in absentia)e modifiche all'articolo 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione)) 7

Articolo 16 (Modifiche all'articolo 22 (Ricorso per Cassazione)) 7

Articolo 17 (Introduzione dell'articolo 22?bis (Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari)) 8

Articolo 18 (Modifiche all'articolo 23(Consegna della persona. Sospensione della consegna)) 9

Articolo 19 (Modifiche all'articolo 26 (Principio di specialità)) 10

Articolo 20 (Modifiche dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69) 10

Articolo 21 (Introduzione dell'articolo 27?bis (Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari)) 10

Articolo 22 (Abrogazione articolo 21 (Termini per la decisione)) 10

Articolo 23 (Norma transitoria) 11

Articolo 24 (Clausola di invarianza finanziaria) 15

 



INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

201

Titolo breve:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri

Riferimento normativo:

Articolo 6 della legge n. 117 del 4 ottobre 2019

Relazione tecnica (RT):

Presente

Commissione competente:

Senato

Camera

2a Giustizia e 5a Bilancio in sede consultiva

1a Affari costituzionali e 14a Politiche dell'Unione europea in sede osservazioni

II Giustizia, V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione europea

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo A.G. 201 reca le modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri" ai fini del compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2020/584/GAI, e viene predisposto in esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018, attraverso cui il Governo è stato per l'appunto delegato all'emanazione di uno o più decreti legislativi per il più compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della citata decisione quadro, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (di seguito, la «decisione quadro»).

Il comma 6 della norma di delega di cui all'articolo 6 della legge 117/2019 (legge di delegazione europea 2018) prevede che dall'esercizio della medesima non debbano derivare oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate dovranno provvedere ai compiti loro assegnati derivanti dalle disposizioni previste nel decreto di attuazione esclusivamente con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 1 (Disposizioni di principio e definizioni))

L'articolo alle lettere a)-d) modifica in più punti l'articolo l recante disposizioni di principio e definizioni della legge 69/2005.

Articolo 2
(Modifiche all'articolo 2 (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali))

L'articolo sostituisce l'articolo 2 (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali) della legge 69/2005, ivi prevedendo che l'esecuzione del mandato di arresto europeo non possa, in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 6 (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna))

L'articolo, alle lettere a)-c), modifica e integra i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 (Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura passiva di consegna) della legge 69/2005.

In particolare, inserisce il comma l?bis il quale prevede alcuni contenuti supplementari del mandato di arresto nel caso in cui è emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza irrogata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente.

Dispone poi l'abrogazione di commi da 3 a 6, in quanto funzionali all'effettuazione di un controllo di merito sul contenuto del mandato di arresto europeo che è in aperto contrasto con il principio del mutuo riconoscimento.

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 7 (Casi di doppia punibilità))

L’articolo 4 apporta una serie di modifiche all'articolo 7 della legge n. 69 del 2005, il quale prevede tra i motivi di rifiuto obbligatorio della consegna anche la mancanza della doppia punibilità, stabilendo nel contempo una specifica disciplina in caso di reati tributari.

Articolo 5
(Modifiche all'articolo 8 (Consegna obbligatoria))

L’articolo 5 modifica l'articolo 8 della legge n. 69 rendendo la disciplina relativa alla consegna obbligatoria più conforme a quanto previsto nella decisione quadro sul mandato di arresto.

L'articolo 8 della legge n. 69 del 2005 nella sua formulazione vigente contiene l'elencazione tassativa di quei fatti che impongono la consegna "indipendentemente dalla doppia incriminazione" nello Stato di emissione e nel nostro ordinamento (c.d. consegna obbligatoria).

Lo schema riscrive l'articolo 8 sostituendo il lungo elenco di reati che danno luogo alla consegna obbligatoria contenuto nel comma 1 con il mero richiamo all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro (questa disposizione elenca trentadue categorie di reati per i quali gli Stati membri sono obbligati ad eseguire l'euromandato in assenza della verifica della doppia punibilità).

Sono abrogati i commi 2 e 3 quest'ultimo in quanto prevede controllo «contrario al principio di reciproco riconoscimento e quindi non conforme alla decisione quadro».

Articolo 6
(Modifiche all'articolo 9 (Ricezione del mandato d'arresto. Misure cautelari))

L’articolo 6 apporta una serie di modifiche all'articolo 9 della legge n. 69 del 2005 recante disposizioni in materia di ricezione del mandato di arresto e di misure cautelari.

Elimina, attraverso una modifica al comma 1, ogni riferimento alla documentazione aggiuntiva della quale era richiesta la trasmissione ad opera dello Stato emittente il mandato di arresto.

Ridefinisce, attraverso una riscrittura del comma 5, l'ambito delle disposizioni in materia di misure cautelari personali che devono osservarsi, in quanto applicabili. Il nuovo comma 5 quindi:

·      richiama, fissando comunque un limite di applicabilità, le sole disposizioni contenute nei capi I, II, IV e VIII del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari, al fine di rendere palese – come precisa la relazione illustrativa -l'applicabilità alla persona della quale è richiesta la consegna delle sole misure cautelari coercitive, e, in relazione ad esse, l'esclusione della disciplina codicistica in materia di estinzione e di impugnazione;

·      amplia il catalogo delle disposizioni codicistiche che, seppure collocate nei capi richiamati, non possono comunque ritenersi applicabili per le misure cautelari coercitive applicate alla persona della quale è richiesta la consegna, includendo, oltre a quelle già contemplate dalla disposizione originaria (artt. 273, commi l e 1?bis, 274, comma l, lettera a) e c), e 280 c.p.p.), anche quelle del comma 2 dell'articolo 273, e degli articoli 275, comma 2?bis, 278, 279 e 297 c.p.p.;

·      richiama, sempre nel limite della loro applicabilità, le specifiche disposizioni degli articoli 299 e 300, comma 4, c.p.p. nonché dell'articolo 19, commi l, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1988, relativo alle misure cautelari personali per i minorenni.

Articolo 7
(Modifiche all'articolo 10 (Inizio del procedimento))

L'articolo, alle lettere a)-c) aggiorna l'articolo 10 (Inizio del procedimento) della legge.

In particolare:

·      aggiunge un periodo al comma 1 al fine di stabilire chiaramente il carattere irrevocabile delle dichiarazioni con le quali la persona acconsente alla propria consegna o rinuncia al principio di specialità;

·      riscrive il comma 4: viene ridotto da venti a quindici giorni il termine per la celebrazione dell'udienza di decisione sulla consegna e si stabilisce che il decreto di fissazione di tale udienza sia letto in udienza, così da evitare eventuali ritardi conseguenti a difetti di notifica e scongiurare, stante la presenza dell'interprete, anche l'insorgere di difficoltà della sua comprensione da parte della persona della quale è richiesta la consegna.

·      aggiunge un ulteriore comma, il comma 4?bis, il quale prevede che nel caso la corte non abbia ritenuto di applicare alcuna misura cautelare l'udienza per la decisione deve essere fissata non oltre i quindici giorni successivi e deve essere nel contempo disposto il deposito del mandato di arresto.

Articolo 8
(Modifiche all'articolo 11 (Arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria))

L’articolo 8 interviene sull'articolo 11 della legge n. 69 del 2005, che disciplina l'arresto della persona della quale è richiesta la consegna, in modo da coordinare tale disposizione con le modifiche apportate all'articolo 6 della legge del 2005; sopprime quindi il riferimento alla documentazione che l'articolo 6 della legge n. 69 del 2005, nella sua formulazione originaria, prevedeva fosse trasmessa unitamente al mandato di arresto da parte delle autorità dello Stato membro richiedente.

Articolo 9
(Modifiche all'articolo 13(Convalida))

L’articolo 9 modifica le disposizioni dettate dall'articolo 13 della legge n. 69 del 2005 per quanto attiene alla convalida dell'arresto.

In particolare:

·      alla lettera a) interviene sul comma 1, al fine di allineare a quanto previsto dall'articolo 10, così come modificato, le informazioni e gli avvertimenti che anche la persona arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria deve ricevere in ordine alla facoltà di esprimere il consenso alla consegna e alla facoltà di rinunciare al principio di specialità.

·      alla lettera b) modifica il comma 2, perseguendo le medesime finalità acceleratorie del procedimento poste alla base dell'intervento operato sull'articolo 10 della legge n. 69 del 2005 (si veda l'articolo 7 dello schema), inserisce il rimando per la fissazione dell'udienza alle disposizioni del medesimo articolo 10, come modificato. Si stabilisce, poi, che, nel caso in cui sia disposta l'immediata liberazione della persona arrestata, si proceda agli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 4?bis (ovvero all'immediata fissazione con decreto dell'udienza di decisione nei successivi quindici giorni) e che, nel caso in cui si proceda alla convalida dell'arresto, unitamente al provvedimento in materia cautelare debba essere emesso, dandone lettura, anche il decreto di fissazione dell'udienza di decisione ex comma 4 dell'articolo 10, comma 4.

·      alla lettera c) interviene sul comma 3 abrogando la previsione che stabilisce la perdita di efficacia della misura cautelare applicata, in caso di mancato pervenimento del mandato di arresto o della segnalazione della persona nel SIS nei dieci giorni successivi all'adozione della misura cautelare.

Articolo 10
(Modifiche all'articolo 14 (Consenso alla consegna))

L'articolo 10 modifica l'articolo 14 della legge n. 205 che reca la disciplina relativa al consenso alla propria consegna manifestato dalla persona richiesta.

L'articolo 10 (comma 1, lettera a) dello schema riscrive in primo luogo i commi 1 e 2 dell'articolo 14. Il primo ambito di intervento attiene alla riduzione dei tempi necessari per l'adozione della decisione definitiva sulla consegna, al fine di garantire che essa possa essere assunta, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della decisione quadro, nei termini di dieci giorni dall'espressione del consenso, anche laddove la corte ravvisi la necessità di richiedere informazioni aggiuntive all'autorità giudiziaria dello Stato membro di emissione.

L'intervento correttivo mira inoltre ad elevare il grado di garanzie che devono accompagnare le dichiarazioni in merito al consenso alla consegna. A tal proposito, attraverso la riscrittura del comma 1 dell'articolo 14 si prevede che sia nel caso in cui il consenso è in sede di convalida dell'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria (articolo 13, comma 1), sia nel caso in cui il consenso è raccolto quando la persona è sentita dopo l'esecuzione della misura cautelare adottata a suo carico (articolo 10, comma 1), il presidente della corte di appello (o il magistrato da lui delegato), disponga la fissazione dell'udienza nei successivi quattro giorni dall'espressione del consenso. Ed ancora si prevede che del decreto di fissazione sia data lettura in udienza alla persona interessata, in una lingua da lei compresa, e al suo difensore, nonché comunicazione al procuratore generale immediatamente o, comunque, entro le successive ventiquattro ore (lettera a). Viene eliminata, con la modifica integrale del comma 2 dell'articolo 14 della legge, la possibilità di rendere tale dichiarazione di consenso in carcere, necessaria in quanto l'articolo 13, paragrafo l, della decisione quadro prevede che sia l'autorità giudiziaria a raccogliere il consenso.

A logiche acceleratorie rispondono anche le modifiche apportate rispettivamente dalle lettere c) e d) ai commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge n. 69. Con la modifica del comma 4, oltre ad eliminare la previsione del termine di dieci giorni per la pronuncia dell'ordinanza, si prevede che l'udienza di decisione, con contestuale adozione dell'ordinanza decisoria, possa essere differita di tre giorni per il caso in cui una qualsiasi circostanza oggettiva, o la stessa necessità di acquisire informazioni ulteriori, abbia impedito di emettere la decisione sulla consegna all'udienza celebrata nei quattro giorni successivi all'espressione del consenso.

Anche la riscrittura del comma 5 dell'articolo 14 della legge n. 69 del 2005, mira a conseguire il medesimo risultato acceleratorio: si stabilisce infatti che la corte di appello dia immediata lettura dell'ordinanza con la quale decide sulla consegna della persona. E ciò sia nel caso di celebrazione dell'udienza di discussione a seguito di una dichiarazione di consenso alla consegna raccolta dal presidente della corte di appello o dal magistrato da lui delegato nel corso della convalida dell'arresto o dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, sia nel caso in cui il consenso è reso solo all'udienza di discussione. La lettura equivale a notificazione alle parti, anche se non presenti.

Il secondo ambito di intervento riguarda la comunicazione alle competenti autorità dello Stato emittente della decisione definitiva o dell'impugnazione di quella decisione, ipotesi, quest'ultima, la cui limitata ricorrenza, stante l'irrevocabilità del consenso manifestato alla consegna, può essere effettivamente ricondotta – come precisa la relazione illustrativa – a quei casi particolari per i quali l'articolo 17, paragrafo 4, della decisione quadro consente una proroga di trenta giorni del termine per l'adozione della decisione definitiva.

Articolo 11
(Modifiche all'articolo 16 (Informazioni e accertamenti integrativi))

L’articolo 11 interviene sull'articolo 16 della legge n. 69 del 2005 che detta la disciplina delle informazioni e degli accertamenti integrativi il cui invio la corte di appello, nel caso ritenga insufficienti quelli già inoltratile, può richiedere allo Stato membro di emissione.

Opera un riallineamento degli atti che la corte di appello deve valutare nell'ambito della procedura del mandato di arresto: a tal fine, conformemente alle modifiche apportate all'articolo 6 della legge (si veda l'articolo 3 dello schema), viene eliminato dall'articolo 11 il riferimento alla "documentazione". Inoltre, si sostituisce, per il caso di ritenuta insufficienza delle informazioni, la facoltà della corte di appello di richiedere alle autorità dello Stato emittente ulteriori informazioni con la previsione della doverosità di tale richiesta, della quale è rimarcata l'urgenza (lettere a e b).

Articolo 12
(Modifiche all'articolo 17 (Decisione sulla richiesta di esecuzione))

L’articolo 12 apporta una serie di modifiche all'articolo 17 della legge n. 69 il quale detta la disciplina relativa alla decisione sulla richiesta di esecuzione nel caso in cui l'interessato non consenta alla propria consegna.

Le modifiche apportate – precisa la relazione illustrativa – intendono perseguire, in primo luogo, quell'accelerazione dei tempi del procedimento necessaria per rispettare il termine per l'adozione della decisione definitiva sulla esecuzione del mandato di arresto europeo, individuato dalla decisione quadro in sessanta giorni dall'arresto del ricercato.

Il comma 2 dell'articolo 17, come modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 dello schema, prevede che la Corte d'appello debba decidere sulla richiesta di consegna nel più breve tempo possibile e comunque entro quindici giorni dalla esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata. Rispetto alla formulazione vigente quindi oltre ad essere rimarcata la necessità che la decisione da parte della corte di appello sia adottata «nel più breve tempo possibile», è ridotto da sessanta a quindici giorni il termine per l'adozione della decisione sulla consegna e specificato il dies a quo, che viene individuato in quello dell'esecuzione della misura cautelare disposta o dell'avvenuto arresto della persona ricercata.

Sono abrogati il secondo e terzo periodo del comma 2 dell'articolo 17 della legge del 2005, i quali prevedono che il termine per l'adozione della decisione è prorogabile per cause di forza maggiore, di altri trenta giorni.

Lo schema (comma 1, lettera b) introduce poi un ulteriore comma 2?bis che prevede la possibilità di proroga di dieci giorni del termine per l'adozione della decisione nel caso in cui ricorra la necessità di acquisire informazione o per altre circostanze oggettive.

La lettera c) del comma 1 modifica poi il comma 4 dell'articolo 17 eliminando la parte in cui prevedeva ai fini della decisione sulla consegna, oltre all'assenza di cause ostative, anche la necessità di accertare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ovvero di una sentenza irrevocabile di condanna.

Infine la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 interviene sul comma 7 dell'articolo 17, al fine di chiarire, in considerazione del carattere non definitivo della sentenza emessa, che la prevista comunicazione al Ministro della giustizia debba essere effettuata solo dopo l'avvenuto esaurimento del termine per proporre impugnazione, così da consentire al Ministro di procedere all' informazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia solo nel caso in cui l'eventuale disposta consegna sia ormai definitiva.

Articolo 13
(Modifiche all'articolo 18 (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna))

L’articolo 13 – modificando l'articolo 18 della legge n. 69 del 2005 – incide sulla disciplina del rifiuto obbligatorio della consegna. Secondo la formulazione proposta, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi: estinzione del reato contestato per amnistia prevista dalla legge italiana, quando vi è la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto; emissione di sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non più soggetta a impugnazione (in Italia) ovvero (in altro Stato membro) di sentenza definitiva, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita; la persona destinataria del mandato era minore di 14 anni al momento della commissione del fatto.

In particolare, la citata lettera c) espunge i casi di rifiuto obbligatorio quando il destinatario del mandato era minore di 18 anni al momento della commissione del fatto e sia verificata almeno una delle seguenti circostanze:

·      il reato per cui si procede è punito con una pena inferiore nel massimo a nove anni;

·      la restrizione della libertà personale risulta incompatibile con i processi educativi in atto;

·      l'ordinamento dello Stato membro di emissione non prevede differenze di trattamento carcerario tra il minore di anni 18 e il soggetto maggiorenne;

·      il soggetto risulti comunque non imputabile all'esito dei necessari accertamenti;

·      nell'ordinamento dello Stato membro di emissione non è previsto l'accertamento della effettiva capacità di intendere e di volere.

Riguardo a tali modifiche relative all'imputabilità del minore, la novella proposta mira ad espungere dal testo della legge quelle previsioni, attualmente applicabili al minore di età compresa tra 14 e 18 anni, che non abbiano un riscontro nella decisione quadro.

La nuova formulazione dell'art. 18 proposta dallo schema di decreto, quindi, sopprime implicitamente tutti i casi di rifiuto obbligatorio attualmente previsti dalla lettera a) alla lettera h), lettera n), dalla lettera p) alla lettera s). La lett. n) concerne la prescrizione del reato o della pena.

La soppressione dei motivi di rifiuto obbligatori di cui ai punti nn. 3 e 4 del precedente elenco è generalmente riconducibile alla volontà di espungere i casi non previsti dalle disposizioni della decisione quadro.

Articolo 14
(Modifiche all'articolo 18?bis (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna))

L’articolo 14 incide sulla disciplina del rifiuto facoltativo della consegna modificando l'articolo 18?bis della legge n. 69 del 2005. Il testo proposto prevede, come nel testo vigente, che il mandato di arresto possa essere rifiutato quando nei confronti del ricercato sia in corso un procedimento penale in Italia; non viene più esclusa il rifiuto facoltativo nell'ipotesi che il mandato concerna l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro. Prevede, infine, che i casi di rifiuto della consegna – attualmente previsti in talune circostanze – in relazione a soggetti legalmente residenti o dimoranti nel territorio italiano, trovino applicazione quando la durata del periodo di residenza o dimora sia di almeno cinque anni.

Articolo 15
(Introduzione dell'articolo 18?ter (Decisioni pronunciate in absentia)e modifiche all'articolo 19 (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione))

L'articolo 15 novella la legge n. 69 del 2005, introducendo un nuovo art. 18?ter (comma 1) e modificando l'art. 19 (comma 2).

L’articolo 15, comma 1, introduce un ulteriore motivo facoltativo di rifiuto di consegna quando il mandato di arresto sia stato emesso all'esito di un processo in cui l'interessato non sia comparso personalmente, a condizione che il medesimo mandato non contenga le informazioni prescritte. Si prevede che la corte d'appello possa comunque procedere, ove verifichi la sussistenza di determinati requisiti. Infine, la disposizione disciplina la richiesta di copia della sentenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è richiesto il mandato di arresto al ricorrere di determinate condizioni.

Il comma 2 modifica la disciplina delle garanzie che deve fornire lo Stato emittente.

In particolare, è possibile rifiutare l'esecuzione del mandato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza irrogata all'esito di un processo in cui l'interessato non sia comparso personalmente quando:

·      tale mandato non contenga le informazioni previste dall'art. 6, comma 1?bis, della medesima legge n. 69, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. a), dello schema di decreto in esame;

·      lo Stato di emissione non abbia fornito le suddette informazioni a seguito di richiesta di informazioni integrative, inviata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 69 (modificato dall'art. 11 dello schema di decreto).

Articolo 16
(Modifiche all'articolo 22 (Ricorso per Cassazione))

L’articolo 16 apporta una serie di modifiche all'articolo 22 della legge n. 69 che disciplina il ricorso per cassazione contro la sentenza, ovvero ordinanza, della corte d'appello, relative alla decisione sulla richiesta di esecuzione. La nuova disciplina riduce taluni termini del procedimento, specifica tassativamente i motivi di ricorso, introduce una specifica disciplina in caso di ricorso contro l'ordinanza (emessa dalla corte d'appello in presenza del consenso validamente espresso dalla persona della quale è stata richiesta la consegna), pone taluni obblighi informativi (riferiti alla decisione della corte di cassazione) in capo al Ministro della giustizia.

L'art. 22, comma 1, come novellato, prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza sia proposto (dalla persona interessata, dal suo difensore o dal procuratore generale presso la corte di appello) entro cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza. Il testo vigente pone un termine di dieci giorni riferendolo sia ai ricorsi proposti contro le sentenze, sia ai ricorsi contro le ordinanze.

La novella al comma 3 stabilisce che la Corte di cassazione decida, con sentenza, entro dieci giorni (in luogo dei quindici previsti dal testo vigente) e che l'avviso alle parti debba essere notificato o comunicato almeno tre giorni prima dell'udienza (in luogo di cinque giorni).

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 22, il deposito della decisione, con la motivazione, è effettuato a conclusione dell'udienza. Ove non sia possibile la contestuale redazione della motivazione, si provvede al deposito della medesima motivazione, data lettura del dispositivo, entro il secondo giorno dalla pronuncia (secondo la novella; "quinto giorno" nel testo vigente).

Il comma 5 prevede l'invio immediato della copia del provvedimento ("anche a mezzo telefax") al Ministro della giustizia. La novella prevede che il Ministro (fuori dei casi di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione previsti dal comma 6) provveda ad informare le competenti autorità dello Stato membro di emissione e, quando la decisione è di accoglimento, il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.

La novella in esame prevede quindi l'introduzione di un nuovo comma 5?bis nell'art. 22, riguardante il procedimento per il ricorso per cassazione contro l'ordinanza.

Vi si prevede che:il ricorso può essere presentato (dalla persona interessata, dal suo difensore e dal procuratore generale presso la corte di appello) entro tre giorni dalla conoscenza legale dell'ordinanza, per i medesimi motivi, contestualmente enunciati, previsti per il ricorso contro la sentenza; il ricorso è presentato nella cancelleria della corte di appello che ha emesso il provvedimento, la quale lo trasmette alla corte di cassazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e comunque entro il giorno successivo, unitamente al provvedimento impugnato e agli atti del procedimento; la presentazione del ricorso sospende l'esecuzione della ordinanza (come nel testo vigente); la Corte di cassazione, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti, giudica in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale, senza intervento dei difensori; la decisione sia depositata, con la contestuale motivazione, a conclusione dell'udienza;          si provvede, fuori dei casi di cui al comma 6, agli adempimenti indicati al comma 5 (v. supra).

Il citato comma 6 prevede che, in caso di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, gli atti siano trasmessi immediatamente e comunque entro il giorno successivo al deposito, con precedenza assoluta su ogni altro affare. Si prevede che: in caso di ricorso contro la sentenza, il giudice di rinvio decide entro dieci giorni dalla ricezione degli atti, avvisando le parti con decreto notificato o comunicato almeno quattro giorni prima dell'udienza. In caso di ricorso contro l'ordinanza, i medesimi termini sono ridotti della metà.

Articolo 17
(Introduzione dell'articolo 22?bis (Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari))

L’articolo 17 introduce un nuovo articolo 22?bis nella legge n. 69 del 2005 recante una specifica disciplina inerente alle comunicazioni da fornire allo Stato emittente e i provvedimenti da adottare in ordine alle misure cautelari quando siano scaduti i termini previsti per la decisione sulla richiesta di consegna.

Il comma 1 dell'art. 22?bis (rubricato "Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari") stabilisce che qualora non sia stata emessa la decisione entro 60 giorni (decorrenti dall'esecuzione della misura cautelare o dall'arresto della persona ricercata o dalla deliberazione di non applicare alcuna misura), la Corte di appello informi immediatamente il Ministro della giustizia, al fine di dare comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente, dando ragione del ritardo. Qualora sia stato validamente espresso il consenso alla consegna da parte della persona interessata, la Corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l'adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data di espressione del consenso.

Se nei trenta giorni successivi non interviene la decisione definitiva, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, il quale ne dà urgente comunicazione all'Eurojust (comma 2).

Alla scadenza del termine degli ulteriori trenta giorni previsto dal comma 2:

·      comma 3: la corte di appello valuta se la custodia cautelare della persona è ancora da ritenersi necessaria (secondo le valutazioni compiute ai sensi dell'art. 9, co. 4 della legge n. 69) e se la sua durata è proporzionata rispetto all'entità della pena (pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione oggetto dell'informazione richiamata all'articolo 6, comma l, lettera f)); in caso contrario la corte dispone la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna.

·      comma 4: in caso di ritardo ingiustificato e, comunque, decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare; se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, applica, anche cumulativamente, le misure cautelari di cui agli articoli 281 (divieto di espatrio), 282 (obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria) e 283 (divieto e obbligo di dimora) c.p.p. e, nei confronti della persona minorenne, la misura della permanenza in casa (prevista dall'art. 21 del d.P.R. n. 448 del 1988, recante " Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni").

Articolo 18
(Modifiche all'articolo 23(Consegna della persona. Sospensione della consegna))

L’articolo 18 propone alcune novelle all'articolo 23 della legge n. 69 del 2005, in materia di consegna della persona e di sospensione della consegna.

Ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 69, dalla decisione della corte d’appello (ordinanza "definitiva", chiarisce la novella, ovvero sentenza), il ricercato è consegnato allo Stato richiedente al più presto (secondo la novella) e comunque entro 10 giorni.

Tale termine, che presuppone un accordo tra le autorità interessate, volto a individuare in concreto una data per la consegna, può essere posticipato in alcuni casi:

·      se la consegna nel rispetto del termine è impedita da cause di forza maggiore oppure se (aggiunge la novella) lo Stato membro di emissione comunichi la sussistenza di cause di forza maggiore (direttamente o tramite il Ministro della giustizia). Le autorità giudiziarie dovranno allora fissare una nuova data e la consegna dovrà avvenire entro 10 giorni dal nuovo termine fissato;

·      se la consegna nel rispetto del termine può provocare un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato (motivi umanitari). La corte d’appello può in questo caso differire la consegna per il tempo strettamente necessario a far venir meno il pericolo; dovrà quindi concordare una nuova data di consegna con l’autorità giudiziaria emittente e la consegna dovrà avvenire entro 10 giorni dal nuovo termine fissato.

Articolo 19
(Modifiche all'articolo 26 (Principio di specialità))

L’articolo 19 propone una modifica all'articolo 26 della legge n. 69 del 2005, al fine di specificare che la corte d'appello può rifiutare la consegna solamente al verificarsi dei motivi di cui agli articoli 18, 18?bis e 18?ter (cfr. le schede relative agli articoli 13, 14 e 15 dello schema di decreto).

Articolo 20
(Modifiche dell'articolo 40 della legge 22 aprile 2005, n. 69)

L’articolo 20 propone l'abrogazione del comma 3 dell'art. 40 della legge n. 69 del 2005, il quale prevede che le disposizioni concernenti la consegna obbligatoria (di cui all'articolo 8) si applicano unicamente ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della medesima legge n. 69 (14 maggio 2005).

Articolo 21
(Introduzione dell'articolo 27?bis (Modalità di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari))

L’articolo 21 introduce nella legge n. 69 il nuovo articolo 27?bis, il quale prevede la trasmissione telematica, autorizzata con decreto ministeriale, degli atti tra uffici giudiziari, nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo.

Più nel dettaglio il nuovo articolo 27?bis al comma 1, demanda ad un decreto del Ministro della giustizia non avente natura regolamentare – sulla base di quanto stabilito, con proprio provvedimento, dal Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia – l’autorizzazione alla trasmissione, con modalità telematica, tra gli uffici giudiziari, degli atti relativi al mandato di arresto europeo. Il decreto ministeriale può essere emanato anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, emanato ai sensi dell'articolo 4, comma l, del decreto-legge n. 193 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 24 del 2010). Il decreto, stabilisce il comma 3, è emanato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici

Ai sensi del comma 2, la trasmissione degli atti si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al comma l.

Sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma l, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari è consentita anche tramite posta elettronica certificata – PEC (comma 4).

Articolo 22
(Abrogazione articolo 21
(Termini per la decisione))

L'articolo 22 propone l'abrogazione della norma (di cui all'articolo 21 della legge n. 69 del 2005) che stabilisce che la persona ricercata sia posta immediatamente in libertà qualora non intervenga la decisione relativa al mandato d'arresto europeo entro i prescritti termini temporali.

Articolo 23
(Norma transitoria)

L'articolo stabilisce che i procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d'appello abbia già ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata.

 

La RT rappresenta che il provvedimento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di adempimenti che mirano a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati ai gruppi tematici sopra indicati, assicurando che le attività connesse al presente decreto legislativo potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Poi, con specifico riferimento all'articolo 1 evidenzia che la norma revisiona la disciplina interna in termini di principi e definizioni al fine di attuare il mutuo riconoscimento in conformità dei contenuti della decisione quadro GAI assicurando completa armonizzazione con i diversi contesti normativi.

Evidenzia, inoltre, che l'Italia potrà continuare ad applicare gli accordi o le intese, bilaterali o multilaterali, vigenti al momento dell'adozione della decisione quadro, quando gli stessi concorrono a semplificare o agevolare ulteriormente la consegna delle persone ricercate, realizzando così in maniera efficace ed efficiente le finalità della decisione quadro. A tal fine il Governo, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, notifica al Consiglio e alla Commissione l'elenco degli accordi e intese che intende continuare ad applicare in riferimento a quelli sopra indicati.

Sull'articolo 1 afferma che trattasi di disposizione di natura ordinamentale e precettiva non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Per quanto riguarda l'articolo 2, riferisce che trattasi di disposizione di natura ordinamentale e precettiva non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

Sull'articolo 3, evidenzia la natura ordinamentale e precettiva della disposizione che si sostanzia nella opportuna integrazione della disciplina dell'istituto eliminando ogni contrasto del diritto interno con il principio del mutuo riconoscimento.

Sul nuovo articolo 4, assicura che tale disposizione semplifica ulteriormente lo strumento della doppia punibilità, consentendo di eseguire il A1AE indipendentemente da ulteriori qualificazione dei fatti e, anzi, senza compiere diversificazioni anche in tema di imposte e tributi.

L'emissione del mandato di arresto soggiace solo ad un limite procedurale determinato dalla gravità o meno del reato, escludendo solo i casi di lieve entità. Conclude assicurando che il dispositivo, pertanto, ha un carattere procedurale e non presenta riflessi di natura finanziaria.

Sull'articolo 5, assicura che si tratta di un allineamento alla decisione quadro sopra indicata, garantendo l'uniformità dell'elenco dei reati menzionati nella normativa europea ed in quella nazionale e il rispetto dei principi sia comunitari che costituzionali e che la disposizione, pertanto, non presenta aspetti di rilievo per la finanza pubblica.

Sull'articolo 6, afferma che è diretto a snellire la procedura di consegna delle persone ed accelerare l'iter procedurale in modo da garantire comunque il diritto di difesa ed un processo all'insegna del contraddittorio, che porti ad una celere ed equa definizione della causa, applicando agli interessati la misura provvisoria restrittiva per il minor tempo possibile.

In tal senso, pertanto, assicura che la norma ha natura procedurale, ma può presentare aspetti di risparmio di spesa in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie.

Sull'articolo 7, afferma che nel complesso, si tratta disposizioni di natura procedurale non suscettibili di determinare effetti finanziari negativi sulla finanza pubblica.

In merito all'articolo 8, afferma che la norma ha carattere procedurale e non comporta riflessi onerosi per la finanza pubblica. A tale proposito rinvia alle considerazioni effettuate riguardo all'articolo 6.

Sottolinea che l'articolo 9 ricalca attività parallele a quelle assicurate in fase di esecuzione della misura e che risultano già ampiamente realizzate nell'ambito degli schemi processuali del nostro ordinamento. Pertanto, poiché si tratta di adempimenti ordinariamente espletati nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, assicura che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 10, afferma che la disposizione è diretta a snellire la procedura di consegna delle persone ed accelerare l'iter procedurale in modo da garantire comunque il diritto di difesa ed un processo all'insegna del contraddittorio, contraendo i tempi di svolgimento della causa e di emanazione dei relativi provvedimenti. Anche i termini di notificazione di questi ultimi sono rideterminati e ridotti senza che siano necessarie ulteriori adempimenti. Anche in tal caso, quindi, certifica che la norma ricalca attività parallele a quelle assicurate in fase di esecuzione della misura e che risultano già ampiamente realizzate nell'ambito degli schemi processuali del nostro ordinamento.

Pertanto, poiché si tratta di attività ordinariamente già espletate nel corso dei procedimenti penali nazionali dal personale amministrativo e di magistratura e loro ausiliari, assicura che le stesse potranno essere fronteggiate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sull'articolo 11, evidenzia che significativo rimane il rispetto dei termini in cui la suddetta decisione deve essere resa, motivo per cui la richiesta deve essere fatta con urgenza e solo per gli atti ritenuti indispensabili.

Rileva che la norma ha carattere procedurale e non comporta riflessi onerosi per la finanza pubblica. A tale proposito, rinvia alle e considerazioni effettuate riguardo agli articoli 6 e 8.

In relazione all'articolo 12, afferma che le disposizioni hanno carattere procedurale e non comportano riflessi onerosi per la finanza pubblica. A tale proposito la RT rinvia alle considerazioni effettuate riguardo all'articolo 6.

Rappresenta che le disposizioni degli articoli 13 e 14 non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto volte a ridefinire gli aspetti procedurali dell'istituto del mandato di arresto europeo collegati, in particolare, alla consegna della persona interessata e gli adempimenti che ad essa si riferiscono.

Conferma che le attività connesse al presente intervento normativo, che sono di natura istituzionale e pertanto già ordinariamente espletate, potranno essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Certifica che le modifiche apportate dall'articolo 15 perseguono obiettivi di razionalizzazione del sistema e di miglioramento del grado di armonizzazione dell'ordinamento nazionale al principio del mutuo riconoscimento e alle disposizioni della decisione quadro 2002/584. Inoltre, segnala che, con la nuova formulazione del comma l, lettera b) si realizza un effetto positivo per la finanza pubblica, anche se allo stato non quantificabile, generato dalla garanzia di riconsegna ai fini dell'esecuzione dell'eventuale pena irrogata di cittadini UE residenti o dimoranti in Italia da meno di 5 anni ora esclusa, oltre che per i cittadini UE nei casi sopra indicati, per tutti i cittadini di Stato terzi.

Sull'articolo 16, rileva che l'intervento provvede a innovare profondamente il giudizio di cassazione sotto vari profili, con l'obiettivo di uno snellimento delle procedure realizzato con il contingentamento dei termini di introduzione e decisione anche con riferimento alla disciplina del giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Segnala che la disposizione, stante la sua natura procedurale, non è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto è essenzialmente tesa a migliorare la procedura del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello, per cui gli adempimenti ad essa connessi potranno essere sostenuti con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'articolo 17, certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri, dal momento che agli adempimenti connessi di natura istituzionale potrà provvedersi attraverso il ricorso alle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Riguardo all'articolo 18, conferma che la norma interviene sull'articolo 23 della legge citata, apportando una serie di modifiche con la finalità di rendere più chiara e più snella la procedura di consegna nell'ambito dell'istituto del mandato di arresto europeo. Si tratta infatti di adeguamenti nelle procedure informative e comunicative al fine di rendere la cooperazione fra gli stati membri più celere ed efficace e l'istituto del mandato di arresto europeo più efficiente. Si tratta di disposizione di natura procedurale che non suscettibile di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica, in quanto è essenzialmente tesa a rendere più puntuale e snella la procedura di consegna, scegliendo canali informativi e comunicativi più celeri.

Sull'articolo 19, afferma che dal punto di vista finanziario, la modifica in esame non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto si tratta di modifica ordinamentale con carattere precettivo.

In relazione all'articolo 20, evidenzia che si tratta di una modifica procedurale, che non è in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

Riguardo all'articolo 21, certifica che la norma in esame ha natura procedurale, essendo tesa a realizzare, nei procedimenti per la richiesta di esecuzione del mandato di arresto europeo, un processo di efficientamento in termini di riduzione dei tempi della procedura stessa e di miglioramento dei collegamenti fra gli uffici giudiziari.

Poi, assicura, che gli adempimenti connessi a tali attività potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, evidenziando da un lato l'assenza di costi di adeguamento e dall'altro la realizzazione da parte dell'amministrazione giudiziaria di un costante aggiornamento dei propri sistemi informativi, in grado di realizzare gli obiettivi di informatizzazione dei procedimenti giudiziari anche in ambito europeo, e al tempo stesso di migliorare in maniera assidua le dinamiche interne degli stessi uffici.

Sull'articolo 22 afferma che trattasi di una norma di natura ordinamentale, resa necessaria dall'esigenza di eliminare eventuali difformità fra la normativa dettata dalla citata legge 69 del 2005 e quanto stabilito dalla decisione Quadro 2002/584/GAI.

Sull'articolo 23, afferma che la norma ha natura ordinamentale e precettiva, in quanto traccia una linea di confine fra i procedimenti che sono soggetti alla presente disciplina e quelli invece che rimangono assoggettati alle precedenti disposizioni in materia di mandato di arresto europeo.

 

Al riguardo, sugli articoli 7, 10 e 12, pur considerando che le norme sono dirette a snellire e accelerare la procedura di consegna delle persone contraendo i tempi di svolgimento della causa e di emanazione dei relativi provvedimenti, andrebbero richieste documentate rassicurazioni in merito alla effettiva esperibilità delle attività di udienza, adozione delle decisioni, in tempi più brevi rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a valere delle sole risorse umane e strumentali che sono già nelle disponibilità dell'Amministrazione.

Anche sull'articolo 16, relativo alla fase che si svolge in Cassazione, posto che si riduce il termine per il ricorso da parte del procuratore generale e i termini per la decisione, il deposito della motivazione e la notifica, andrebbe assicurato che le procure generali e la Corte di Cassazione siano in grado di fare fronte a tali termini accelerati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Va rilevato che le affermazioni della RT di sostenibilità degli adempimenti connessi, andrebbero suffragate alla luce di puntuali elementi illustrativi.

Sull'articolo 21, posto che la RT assicura espressamente circa l'assenza di costi di adeguamento e la realizzazione da parte dell'amministrazione giudiziaria di un costante aggiornamento dei propri sistemi informativi, che sarebbe in grado di realizzare gli obiettivi di informatizzazione dei procedimenti giudiziari anche in ambito europeo, e al tempo stesso di migliorare in maniera assidua le dinamiche interne degli stessi uffici, sembrerebbe necessaria la richiesta di una puntuale evidenziazione delle risorse finanziarie previste a tal fine già nel bilancio 2020/2023 accompagnata da una esposizione di sintesi dei programmi di intervento già previsti per le dotazioni informatiche degli uffici da cui sia possibile trarre conclusioni in merito all'adeguatezza dei relativi fabbisogni di spesa, con particolare riferimento agli uffici giudiziari delle Corte d'Appello[1].

Articolo 24
(Clausola di invarianza finanziaria)

Il comma l prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 stabilisce che le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La RT afferma che la disposizione in esame è tesa a correggere talune discrasie disciplinari fra la normativa dettata con la legge 69 del 2005 e le disposizioni presenti nella decisione Quadro 2002/584/GAI intervenendo attraverso adeguamenti di lessicali, procedurale e ordinamentale e pertanto non rilevando sotto il profilo finanziario.

Nello specifico, inoltre, sotto il profilo finanziario, rileva che il provvedimento in esame, in conformità ed applicazione della direttiva unionale, potrebbe essere suscettibile di creare effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili, soprattutto laddove le modifiche introdotte comportino l'effetto di ridurre eventuali costi che lo Stato italiano attualmente sostiene in relazione all'esecuzione delle condanne penali emesse dalle Autorità giudiziarie degli altri Stati membri nei confronti dei cittadini dei Stati terzi e dell'UE residenti o dimoranti in Italia.

Al riguardo, infine, rappresenta che gli adempimenti giudiziari previsti, di natura istituzionale, potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, in via preliminare, si riconosce quanto affermato dalla RT in ordine alla suscettibilità del provvedimento in esame di creare effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili, soprattutto laddove le modifiche introdotte comporteranno, certamente medio tempore, l'effetto di ridurre eventuali costi che lo Stato italiano attualmente sostiene in relazione all'esecuzione delle condanne penali emesse dalle Autorità giudiziarie degli altri Stati, nei confronti dei cittadini dei Stati terzi e dell'UE residenti o dimoranti in Italia.

Però, occorre evidenziare che ciò si renderà possibile nella misura in cui gli organi della Amministrazione giudiziaria italiana saranno messi nelle condizioni di provvedere con la massima celerità agli adempimenti e alle comunicazioni previste. Sul punto, pur considerando la certificazione di invarianza riportata dalla RT, per cui per gli adempimenti giudiziari, di natura istituzionale, gli uffici potranno avvalersi delle risorse sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, si rammenta che tali assicurazioni non si conformano a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 6?bis, della legge di contabilità.

La norma richiamata stabilisce infatti che ogni qualvolta le disposizioni risultino corredate di clausole di neutralità finanziaria, la RT debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'evidenziazione dei dati e degli elementi idonei che siano a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, fornendo altresì l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione e restando comunque precluso il ricorso a siffatte clausole nel caso di spese aventi natura obbligatoria. Al contrario, risolvendosi in mere e indimostrate affermazioni di principio, prive di dimostrata fondatezza, come rilevato con articolate argomentazioni anche dall'Organo di controllo[2].

 



[1]     Sul punto, pur non essendo disponibili dati aggiornati in relazione ai programmi di informatizzazione in corso con specifico riferimento alle corti d'appello e alla loro attività nel settore penale, appaiono tuttavia di particolare interesse le indicazioni riportate nella Relazione al Parlamento sulla Giustizia relativa al 2019 relativamente, per la generalità della Amministrazione giudiziaria e con specifico riferimento al settore penale. Senato della Repubblica, Doc. IX, presentato dal Ministro in Parlamento il 27 gennaio 2020, pagine 475 e seguenti e 491-499.

[2]     Sul punto, è infatti da segnalare l'intervento della Corte dei conti in merito alla necessità che tali clausole debbano essere accompagnate da dati sempre completi ed analitici a illustrazione e documentazione degli effetti delle nuove norme. Ciò costituendo non solo la condizione essenziale al fine di certificare l'effettività della invarianza d'oneri, ma anche un adempimento necessario ad evitare una pericolosa inversione tra norma di legge e disposizioni amministrative di attuazione. In altri termini, nelle considerazioni formulate sulla laconicità dei contenuti dimostrativi delle clausole di neutralità contenuti nelle RT degli ultimi anni, la Corte ha rilevato che ciò si rende in definitiva indispensabile ad evitare il rischio di una palese elusione non solo dei vari contenuti previsti dalla legge di contabilità in tema di contenuti della RT, ma anche dell'aggiramento nei fatti dell'obbligo di copertura finanziaria delle nuove norme: in tal modo, rinviandosi nei fatti ad un momento successivo alla loro entrata in vigore, la verifica parlamentare degli effetti finanziari delle nuove disposizioni, che è invece consentita solo nei casi tassativamente previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità. Cfr. Corte dei conti, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri, settembre – dicembre 2019, depositata il 25 marzo 2020.