Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile
Riferimenti: SCH.DEC N.99/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 25/07/2019
Organi della Camera: V Bilancio

Luglio 2019

Schema di D.Lgs. concernente disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante codice della giustizia contabile Atto del Governo n. 99 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 86

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 123

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articoli 1-17 (Modifiche alla parte I del codice - Disposizioni generali) 1

Articoli 18-55 (Modifiche alla parte II del codice - Giudizi di responsabilità) 4

Articoli 56-63 (Modifiche alla parte III del codice - Giudizio sui conti) 8

Articoli 64-76 (Modifiche alla parte IV del codice - Giudizi pensionistici) 10

Articoli 77-79 (Modifiche alla parte V del codice - Altri giudizi ad istanza di parte) 11

Articoli 80-88 (Modifiche alla parte VI del codice - Impugnazioni) 12

Articoli 89-91 (Modifiche alla parte VII del codice - Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione) 13

Articoli 92-94 (Modifiche alle norme di attuazione) 13

Articoli 95-96 (Modifiche alle norme transitorie e abrogazioni) 13

Articoli 97-98 (Disposizioni finali) 14

 



Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

99

Titolo breve:

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia contabile

Riferimento normativo:

articolo 20, commi 2, 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

1a Affari costituzionali

I Affari costituzionali, II Giustizia e V Bilancio

PREMESSA

L'A.G. n. 99 riguarda lo schema di decreto recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 174/2016, con cui è stato approvato il Codice di giustizia contabile in attuazione della delega prevista dall'articolo 20, comma 6, della legge n. 124/2015. Il termine per l'emanazione del decreto correttivo è stato prorogato dall’articolo 1 della legge 9 novembre 2018, n. 128.

Il comma 5 del citato articolo 20 della legge di delega, concernente l’iter di formazione ed emanazione dei decreti legislativi attuativi della delega, stabilisce espressamente che su ciascuno schema di decreto, avente, come detto, a carattere integrativo e correttivo, siano preventivamente acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. È inoltre stabilito che i previsti pareri debbano essere resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema, decorsi i quali è previsto che i decreti possano essere comunque adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri.

Articoli 1-17
(Modifiche alla parte I del codice - Disposizioni generali)

Gli articoli da 1 a 17 dello schema modificano la Parte I del Codice della giustizia contabile, la quale reca disposizioni generali circa gli organi, la giurisdizione, il processo contabile.

Gli articoli 1 e 2 dello schema intervengono sul Capo I - relativo ai princìpi generali - del Titolo I (Princìpi generali e organi della giurisdizione) della ricordata Parte I del Codice.

Per questo riguardo, con la novellazione dettata dallo schema: si incide in materia di digitalizzazione ed informatizzazione, aggiungendo la sottoscrizione in forma digitale degli atti e dei provvedimenti del giudice tra gli elementi che le specifiche tecniche stabilite con decreti del Presidente della Corte dei conti disciplinano; nonché prevedendo che anche le parti (non più solo il pubblico ministero contabile) possano effettuare le notificazioni degli atti direttamente a indirizzi di posta elettronica certificata risultanti da pubblici elenchi o registri (art. 1 che modifica l'art. 6, co. 3 e 4 del Codice). Si estende inoltre al giudizio pensionistico l'applicazione del rito ordinario del giudizio di responsabilità contabile (ossia le norme processuali generali recate dalla Parte II, Titolo III del Codice), beninteso se non espressamente derogato (art. 2 che modifica l'art. 7 del Codice).

Gli articoli 3, 4 e 5 dello schema intervengono sul Capo II - relativo agli organi - del Titolo I della Parte I.

In particolare:

riguardo le sezioni giurisdizionali regionali sono apportate alcune modifiche di carattere formale (art. 3 che modifica l'art.9, co. 2 e 3 del Codice);

riguardo le sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti - alle quali è assegnato un numero di "consiglieri" determinato all'inizio di ogni anno dal Presidente della Corte dei conti, sentito il consiglio di presidenza - si sostituisce "consiglieri" con "magistrati" (tenuto conto della non elevata consistenza organica dei soli consiglieri). Inoltre riguardo le sezioni riunite in speciale composizione (le quali hanno giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica), la loro composizione (il Presidente e sei consiglieri, tratti per metà dalle sedi giurisdizionali, per metà dalle sedi di controllo, delle sezioni riunite) è incisa con la previsione che i sei consiglieri siano tratti da sedi "centrali o regionali", così estendendo la composizione anche a provenienti dal livello territoriale (art. 4 che modifica l'art. 11, co. 2 e 7 del Codice);

riguardo l'ufficio del pubblico ministero si viene a prevedere, con riferimento al procuratore regionale, che le sue funzioni comportano l'esercizio di funzioni direttive, talché possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che abbiano conseguito la qualifica di presidente di sezione (art. 5 che introduce nell'art. 11 del Codice un novello co. 1-bis). L'art. 95 dello schema viene poi a dettare disposizione transitoria, secondo cui la previsione or detta circa le funzioni direttive del procuratore regionale non si applica agli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

L'articolo 6 dello schema incide sul Capo III - relativo alla giurisdizione - del Titolo I della Parte I. In particolare ne modifica l'articolo 17, relativo alla decisione su questioni di giurisdizione. Si interviene nel modo che segue:

quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice (o viceversa), ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se la medesima domanda è riproposta (non più se il processo è riassunto) innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione - e la domanda è da riproporre nel termine perentorio di tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (non più dalla comunicazione di tale passaggio in giudicato) (art. 6, co. 1., lett. a) che modifica l'art. 17, co. 2 del Codice);

se in una controversia introdotta davanti ad altro giudice le sezioni unite della Corte di cassazione, investite della questione di giurisdizione, attribuiscono quest'ultima al giudice contabile, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, se il giudizio è riproposto dalla parte che vi ha interesse nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della decisione delle sezioni unite. Ebbene, rispetto a tale vigente previsione, si viene a specificare che gli effetti della domanda fatti salvi sono quelli che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dall'instaurazione del primo giudizio (art. 6, co. 1., lett. b) che modifica l'art. 17, co. 4 del Codice);

circa le misure cautelari, esse perdono la loro efficacia trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento che dichiari il difetto di giurisdizione del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande cautelari al giudice munito di giurisdizione. La novella punta a procedimentalizzare la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare per consentire alla parte interessata di ottenere un provvedimento giudiziale al fine di rimuovere gli effetti della misura (art. 6, co. 1., lett. c) che modifica l'art. 17, co. 7 del Codice);

nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario (locuzione che schema sostituisce a quella vigente di "giudizi di responsabilità patrimoniale di danno"), quando la giurisdizione è declinata dal giudice contabile o il difetto di sua giurisdizione è statuito dalle sezioni unite della Corte di cassazione, l'amministrazione danneggiata ripropone la causa dinanzi al giudice che è munito di giurisdizione entro un termine. Questo termine diviene di tre mesi secondo lo schema (anziché sei mesi), si intende dal passaggio in giudicato della sentenza. Nel giudizio riproposto davanti al giudice munito di giurisdizione, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come argomenti di prova, prevede la disposizione vigente. La novella aggiunge che - ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute - sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se proposta fin dalla instaurazione del primo giudizio (art. 6, co. 1., lett. d) che modifica l'art. 17, co. 8 del Codice);

ancora nei giudizi su una pretesa per danno all'erario, si viene a prevedere che l'atto con cui la giurisdizione è declinata in favore del giudice contabile debba essere trasmesso senza ritardo e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti, da parte dei soggetti indicati dall’articolo 52, comma 1 del Codice (ossia dirigenti o responsabili di servizi delle pubbliche amministrazioni comunque denominati, quali responsabili delle strutture di vertice), fermo restando l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le misure a evitare l'aggravamento del danno (art. 6, co. 1., lett. e) che introduce nell'art. 17 del Codice un novello co. 8-bis);

fuori dei casi in cui la giurisdizione sia declinata dal giudice contabile in favore di altro giudice o viceversa, si viene a prevedere che - qualora il pubblico ministero notifichi l'invio a dedurre (su questo cfr. l'art. 67 del Codice) entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia - siano comunque fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda (fermo restando le preclusioni e le decadenze intervenute). Così (art. 6, co. 1., ancora lett. e) che introduce nell'art. 17 del Codice altresì un novello co. 8-ter).

Gli articoli 7 e 8 dello schema intervengono sul Capo IV - relativo alla competenza - del Titolo I della Parte I.

L'art. 7 (modificativo dell'art. 18 del Codice) peraltro reca un intervento di mero drafting, giacché rimane comunque fermo che in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio della individuazione della sezione giurisdizionale competente sia quello della condotta causalmente prevalente.

L'art. 8 (modificativo dell'art. 20, co. 1, 3 e 4 del Codice) verte sul rilievo dell'incompetenza. In particolare:

si specifica che il rilievo dell'incompetenza, se di ufficio, sia effettuabile finché la causa non è decisa "in primo grado";

si prevede che il giudice cui sia demandato il giudizio da parte di altro giudice che si sia ritenuto incompetente, ritenga a sua volta di essere del pari incompetente, egli rivolga la richiesta di regolamento di competenza alle sezioni riunite;

in pendenza del regolamento di competenza, la richiesta di eventuali misure cautelari si propone al giudice indicato come competente, prevede la disposizione vigente. Ebbene la novella aggiunge che siffatte misure cautelari perdano la loro efficacia entro trenta giorni dopo la pubblicazione del provvedimento declaratorio dell'incompetenza del giudice che le abbia emanate - con facoltà delle parti di riproporre le domande cautelari al giudice competente.

 

Gli articoli 9 e 10 dello schema intervengono sul Capo V - relativo all'astensione e ricusazione del giudice - del Titolo I della Parte I. In particolare:

si espunge il pubblico ministero dalla previsione secondo cui al giudice contabile si applicano le cause e le modalità di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile. Siffatta soppressione risponde a coordinamento del testo, giacché l'astensione del pubblico ministero diviene oggetto di un articolo 54-bis del Codice, introdotto dall'art. 20, co. 2 dello schema (inoltre, l'obbligo di astensione per il pubblico ministero è disciplinato dall'articolo 73 del codice di procedura civile) (art. 9, che modifica l'art. 21 del Codice);

in materia di ricusazione, si viene a specificare che la pronuncia di ricusazione verso un giudice contabile sia assunta in camera di consiglio (la norma vigente invece non specifica la modalità di assunzione di tale pronuncia). Così come si interviene circa il giudice chiamato a decidere la ricusazione, posto che la disposizione vigente tratta della ricusazione del giudice monocratico (in tal caso, decide il presidente della sezione) o di uno dei componenti del collegio (decide il collegio), non già del presidente di una sezione giurisdizionale di primo o di secondo grado. La novella viene a prevedere che in tal caso decida il collegio di una sezione centrali (o della sezione di appello siciliana), secondo criteri predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della Corte dei conti (art. 10 che modifica l'art. 22 del Codice).

L'articolo 11 dello schema incide sul Capo VI - relativo agli ausiliari del giudice - del Titolo I della Parte I. In particolare ne modifica l'articolo 25, relativo al commissario ad acta. Secondo la disposizione vigente, per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile può nominare un commissario ad acta. La novella introduce la facoltà di nominare un commissario ad acta nei giudizi di conto. Dunque nei giudizi di conto il collegio può nominare un commissario (stabilendone il compenso), in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere (art. 11 che introduce nell'art. 25 del Codice un novello co. 1-bis).

Gli articoli 12 e 13 dello schema intervengono sul Titolo II - costituito da un unico capo e relativo a parti e difensori - della Parte I. In particolare: sono introdotte precisazioni circa il luogo (art. 12 che modifica l'art. 28, co. 2 del Codice);

circa la procura alle liti, si prevede che per la fase pre-processuale essa rechi comunque l'elezione di domicilio e sia rilasciata in calce o a margine dell'invito a dedurre o delle deduzioni, con effetti che valgono anche per la fase del giudizio instaurato (art. 13 che introduce nell'art. 29 del Codice un novello co. 1-bis).

Gli articoli 14 e 15 dello schema intervengono sul Titolo III - costituito da un unico capo e relativo agli atti processuali - della Parte I. In particolare:

si prevede che l'obbligo di sottoscrizione degli atti di parte (citazione, ricorso, comparsa: sottoscrizione della medesima parte se essa stia in giudizio personalmente, o del difensore) valga solo per l'originale (non anche le copie) da notificare (art. 14 che modifica l'art. 36, co. 1 del Codice);

si prevede che la sottoscrizione del processo verbale sia resa da chi presiede l'udienza (anziché "il presidente", come recita la disposizione vigente) oltre che dal segretario (art. 15 che modifica l'art. 37, co. 2 del Codice). In tal modo si ricomprende il giudice monocratico o quello delegato.

Gli articoli 16 e 17 dello schema intervengono sul Titolo IV - costituito da un unico capo e relativo ai provvedimenti - della Parte I. In particolare:

riguardo il contenuto della sentenza, si specifica che essa rechi: l'intestazione "Repubblica italiana"; la sottoscrizione del giudice monocratico (qualora tale sia la composizione del giudice decidente). E la nullità della sentenza si ha qualora manchino (e non risultino dal verbale d'udienza) "gli elementi" - anziché "le indicazioni" come recita la disposizione vigente - costitutivi e strutturali della sentenza (enumerati dal comma 2 dell'articolo 39 del Codice). Infine si viene a dare più puntuale determinazione della disciplina per il caso di impossibilità di sottoscrizione della sentenza. Così l'art. 16 che modifica l'art. 39, co. 1, co. 2 lettera g), co. 3 e co. 4 del Codice;

riguardo la pronuncia sulla nullità, la disposizione vigente prevede che se la nullità degli atti del processo sia imputabile al segretario, all'ufficiale giudiziario o alle parti, il giudice, con il provvedimento con il quale la pronuncia, pone le spese della rinnovazione a carico "della parte che ha dato luogo alla nullità". La novella sostituisce a quella espressione l'altra più generale "del responsabile" (poiché causa di nullità possono essere condotte di soggetto diverso dalle parti).

Articoli 18-55
(Modifiche alla parte II del codice - Giudizi di responsabilità)

Gli articoli da 18 a 55 dello schema modificano la disciplina del giudizio di responsabilità, di cui alla Parte II del Codice.

Gli articoli da 18 a 33 dello schema intervengono sul Titolo I della Parte II, relativo alla fase preprocessuale.

Relativamente alla denuncia di danno (la cui disciplina è dettata dal Capo I, dagli articoli 51-54, del Codice) lo schema:

assicura la riservatezza del soggetto denunciante anche nell'ipotesi di actio nullitatis proposta prima dell'esercizio dell'azione di responsabilità (art. 18 che modifica l'art. 51, co. 4 del Codice);

con riguardo all'obbligo di denuncia del danno erariale oltre ad ampliare la platea dei soggetti obbligati alla denuncia di danno, ricomprendendo i liquidatori di società a partecipazione pubblica, introduce misure volte a garantire la riservatezza dei soggetti che segnalano al procuratore regionale eventi di danno (art. 19 che modifica l'art. 52 del Codice);

precisa l'attività del PM contabile, escludendo che il procuratore regionale debba comunicare al soggetto denunciante le proprie determinazioni sulla eventuale apertura del procedimento istruttorio (art. 20 che modifica l'art. 54 del Codice);

disciplina le cause di astensione e le modalità di sostituzione del magistrato del PM contabile (art. 20 che introduce il nuovo art. 54-bis nel Codice).

Per quanto riguarda l'attività istruttoria del PM presso la Corte dei conti (la cui disciplina è prevista dal Capo II (artt. 55-65), del Titolo I della Parte II, del Codice) l'Atto del Governo:

interviene in materia di deleghe istruttorie eliminando l'obbligo di motivazione dell'attività istruttoria diretta dal PM e ampliando le possibilità di delega ai dirigenti e funzionari di qualsiasi PA, a prescindere dal fatto che ricorrano specifiche esigenze e anche al di fuori dell'ambito territoriale del PM (art. 21 che modifica l'art. 54 del Codice);

precisa con riguardo alle richieste di documenti e di informazioni da parte del PM che esso possa richiedere atti e documenti, ancorché coperti dal segreto investigativo, a tutte le autorità giudiziarie (art. 22 che modifica l'art. 58, co. 1 del Codice);

 sopprime l'attuale onere, gravante sul PM, di emettere un decreto motivato per richiedere alle PP.AA. le informazioni e i documenti necessari all'istruttoria (art. 22 che modifica l'art. 58, co. 2 del Codice);

prevede - in aggiunta alle attuali facoltà di accesso per il tramite dei reparti del1a Guardia di Finanza - la possibilità per il PM di accedere direttamente, anche mediante collegamento telematico, alla sezione dell'anagrafe tributaria (art. 22 che introduce il nuovo comma 2-bis all'art. 58 del Codice). In proposito nella relazione si precisa che gli aspetti tecnici e i connessi profili di sicurezza potranno formare oggetto di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate, sentito, eventualmente, il Garante per la protezione dei dati personali;

precisa che il sequestro documentale può riguardare non soltanto gli atti, ma anche i documenti non esibiti (art. 23 che modifica l'art. 59 del Codice);

interviene sulla disciplina delle audizioni personali introducendo la possibilità per il PM di delegare con decreto motivato l'individuazione e l'audizione di soggetti informati, finalizzata ad acquisire elementi utili alla ricostruzione dei fatti e alla emersione delle personali responsabilità (art. 24 che modifica l'art. 60 del Codice);

modifica la disciplina in materia di sequestro documentale, ancorando la decorrenza del termine per proporre reclamo alla data di conoscenza del decreto che dispone l'avvenuto sequestro anziché alla consegna del decreto (art. 25 che modifica l'art. 62 del Codice);

con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva precisa che è il presidente della sezione o il giudice da lui delegato (attualmente la disposizione prevede che sia genericamente "il giudice") che provvede all'assunzione preventiva de mezzo di prova richiesto dalla parte (art. 26 che modifica l'art. 64 del Codice);

in tema di nullità degli atti istruttori chiarisce che l'invalidità colpisce soltanto quegli atti, che, incidendo direttamente nella sfera del destinatario, richiedano una espressa motivazione. Le ipotesi di nullità degli atti istruttori del PM contabile sono limitate ai soli casi in cui la legge lo preveda espressamente (art. 27 che modifica l'art. 65 del Codice).

Con riguardo alla disciplina sulla conclusione della fase istruttoria (la cui disciplina è prevista dal Capo III (artt. 66-70) del Titolo I della Parte II, del Codice) lo schema:

modifica la disciplina dell'invito a dedurre correggendo un errore materiale (nel comma 5 dell'art. 67 del Codice è richiamato erroneamente l'art. 86 invece del - corretto- art. 68) e riconoscendo al PM la possibilità di compiere attività istruttoria dopo l'emissione dell'invito a dedurre nel caso in cui ricorrano situazioni nuove, diverse da quelle. evincibili dalle controdeduzioni. In questi casi grava sul PM l'obbligo di comunicazione dei nuovi elementi acquisiti ai soggetti destinatari dell'invito (art. 28 che modifica l'art. 67 del Codice);

interviene sulla procedura di comunicazione alle parti dell'ordinanza che consente o nega la proroga precisando che di tale adempimento deve farsi carico la segreteria del giudice (art. 29 che modifica l'art. 68 del Codice);

con riguardo alla disciplina dell'archiviazione precisa che il PM può disporre l'archiviazione per assenza di colpa grave anche quanto valuti che l'azione amministrativa dell'amministratore dell'ente locale risulti conforme al parere reso dalla Corte dei conti in sede di controllo. Rispetto alla formulazione vigente si subordina l'adozione del provvedimento di archiviazione a una valutazione in concreto dell'incidenza che, sull'elemento soggettivo e sul nesso di causalità, assume la conformità dell'azione amministrativa ai pareri resi dalla Corte dei conti nel rispetto dei presupposti generali per il loro rilascio. Sempre con riguardo alla disciplina dell'archiviazione si precisa che il decreto di archiviazione debba essere comunicato "tempestivamente" al destinatario dell'invito a dedurre (art. 30 che modifica l'art. 69 del Codice);

interviene sulla disciplina relativa alla riapertura del fascicolo istruttorio archiviato. Attualmente i fascicoli istruttori archiviati possono essere riaperti con decreto motivato del procuratore regionale in presenza di fatti nuovi e diversi successivi alla archiviazione. Lo schema di decreto oltre a stabilire che tale riapertura sia possibile dopo l'emanazione del formale provvedimento di archiviazione solo se emergono elementi nuovi consistenti in fatti sopravvenuti ovvero preesistenti ma dolosamente occultati, impone anche al PM di dare comunicazione dell'avvenuta riapertura dell'istruttoria ai soggetti cui era stata precedentemente comunicata l'archiviazione (art. 31 che modifica l'art. 70 del Codice).

Relativamente alle attività difensive costituite dalle attività preprocessuali di parte (la cui disciplina è prevista dal Capo IV (artt. 71 e 72) del Titolo I della Parte II, del Codice) il provvedimento:

modifica la disciplina dell'accesso al fascicolo istruttorio riconoscendo il diritto ad accedere al fascicolo depositato e a visionare e estrarre copia di tutti gli atti e documenti ivi contenuti non solo al presunto responsabile, ma anche, ove nominato, al difensore dotato di procura alle liti e limitando il possibile ricorso del destinatario dell'invito a dedurre al PM per l'attivazione dei suoi poteri istruttori alle sole richieste di documenti non già acquisiti al fascicolo istruttorio. Quest'ultima modifica è volta ad evitare, come precisa la relazione, un uso dilatorio del potere di richiedere al PM contabile di acquisire o sequestrare i documenti non resi ostensibili dalla pubblica amministrazione senza che vi siano effettive esigenze giustificative (art. 32 che modifica l'art. 71 del Codice);

interviene sulla disciplina relativa alla presentazione delle deduzioni scritte. A legislazione vigente il presunto responsabile può presentare deduzioni scritte con la relativa documentazione e gli altri elementi di prova su cui si basa la sua difesa entro 45 giorni dall'invito (o nel maggior termine fissato dal PM). Tale termine è prorogabile su richiesta motivata del destinatario dell'invito da presentarsi entro 5 giorni dalla notificazione dell'invito a dedurre. Lo schema in esame interviene su questo termine così da consentire al destinatario dell'invito un congruo spatium deliberandi per valutare se chiedere o meno la proroga del termine per il deposito. delle deduzioni e documenti: il destinatario dell'invito a dedurre può infatti presentare l'istanza al PM non oltre 15 giorni prima della scadenza del termine. Lo schema di decreto prevede inoltre che in caso di pluralità di destinatari di invito a dedurre, il nuovo termine, concesso dal PM per il deposito delle altrui deduzioni, deve comunque essere portato a loro conoscenza ai soli effetti della proroga della scadenza per il deposito dell'atto di citazione (art. 33 che modifica l'art. 72 del Codice).

Lo schema interviene poi sulla disciplina delle azioni a tutela del credito erariale, di cui al Titolo II della Parte II, del Codice (artt. 73 - 82).  Più nel dettaglio lo schema di decreto legislativo:

interviene sulla disciplina del sequestro conservativo ante causam, attribuendo al terzo, che assume di essere stato leso da un provvedimento di sequestro, il diritto di opporsi intervenendo all'udienza davanti al giudice designato (art. 34 che modifica l'art. 74 del Codice);

modifica anche la analoga disciplina prevista per il sequestro conservativo in corso e durante la pendenza dei termini per l'impugnazione riconoscendo al terzo, che assume di essere stato leso dal provvedimento di sequestro e che ne ha avuto conoscenza successivamente alla scadenza del termine per proporre reclamo, la possibilità di rivolgersi direttamente al collegio in corso di causa con specifica istanza (art. 35 che modifica l'art. 75 del Codice);

completa la tutela del terzo, riconoscendogli il diritto di proporre· reclamo avverso il provvedimento cautelare lesivo dei suoi diritti (art. 36 che modifica l'art. 76 del Codice);

introduce uno specifico procedimento per il sequestro conservativo in appello, modellato su quello previsto nel primo grado (art. 37 che modifica l'art. 77 del Codice);

con riguardo alla inefficacia del sequestro limita l'esame collegiale dell'istanza intesa alla dichiarazione di inefficacia del sequestro conservativo ai soli casi in cui l'istanza stessa non sia manifestamente infondata (art. 38 che modifica l'art. 78 del Codice);

elimina, nell'ambito della disciplina relativa alla esecuzione del sequestro e alla gestione dei beni sequestrati, il riferimento all'art. 684 c.p.c. (revoca del sequestro). (art. 39 che modifica l'art. 79 del Codice);

relativamente alla possibilità per il debitore di offrire una fideiussione bancaria in luogo dei beni sequestrati sostituisce il riferimento al Ministero dell'economia e delle finanze con quello più ampio di "amministrazione danneggiata". (art. 40 che modifica l'art. 81 del Codice);

con riguardo alla disciplina della ritenuta cautelare apporta alcune modifiche di errori materiali (art. 41 che modifica l'art. 82 del Codice).

Il Titolo III della Parte II del Codice (artt. 83-113), relativa ai giudizi di responsabilità, disciplina il giudizio di responsabilità secondo il rito ordinario. Con riguardo a queste disposizioni lo schema di decreto:

rinomina - per ragioni di maggiore appropriatezza terminologica - "Disposizioni generali" (attualmente "Generalità") la rubrica del Capo I del Titolo III della Parte II del Codice (art. 42);

precisa che nel giudizio per responsabilità amministrativa è vietata la chiamata in causa per ordine del giudice ed elimina il riferimento. Lo schema inoltre esplicita l'obbligo del giudice di ripartire le quote di responsabilità nel caso di responsabilità parziaria (art. 43 che modifica l'art. 83 del Codice);

relativamente alla facoltà di terzi di intervenire nel giudizio contabile, precisa che l'interesse all'intervento deve essere qualificato al fine di evitare interventi privi di interesse e di ogni concreta utilità (art. 44 che modifica l'art. 85 del Codice);

apporta modifiche alla disciplina delle nullità dell'atto di citazione finalizzate ad una più opportuna collocazione sistematica delle norme (art. 45 che modifica l'art. 86 del Codice - spostando il contenuto del comma 9 nel nuovo comma 5-bis);

con riguardo alla udienza pubblica prevista dalla disciplina sulla trattazione della causa, precisa che, nel rito ordinario, il PM formula le proprie conclusioni prima di quelle dei difensori delle parti presenti, tenuto conto della sua posizione di attore e del principio generale secondo cui è l'attore ad esporre per primo le ragioni delle proprie pretese (art. 46 che modifica l'art. 91 del Codice);

sopprime il termine di 45 giorni entro il quale deve essere redatta la sentenza. In proposito la relazione illustrativa osserva come il comma 2 dell'art. 100 del Codice già specifica un termine per il deposito della pronuncia (art. 47 che abroga il comma 1 dell'art. 103 del Codice);

interviene sulla disciplina in tema di incidente di falso prevedendo - allo scopo di consentire la tempestiva riattivazione del processo sospeso - che debba essere depositata in cancelleria unitamente alla sentenza che ha definito il giudizio di falso anche l'istanza di fissazione dell'udienza e stabilendo che nel caso in cui entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza nessuna parte deposita copia della sentenza il giudizio è dichiarato estinto anche d'ufficio (art. 48 che modifica l'art. 105 del Codice);

apporta modifiche di carattere formale alla disciplina della sospensione processuale (art. 49 che modifica l'art. 106 del Codice);

relativamente alla prosecuzione o riassunzione del processo sospeso individua nella conoscenza della cessazione della causa di sospensione la decorrenza del termine di tre mesi, previsto per il deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio (art. 50 che modifica l'art. 107 del Codice);

interviene, similmente alla sospensione, sulla disciplina della interruzione processuale, sostituendo nella rubrica dell'articolo del Codice il termine "giudizio" con "processo", tecnicamente più appropriato ed eliminando il riferimento ai "successori di persona giuridica" in quanto non equiparabili agli eredi di persona fisica nel limitare la trasmissibilità del debito risarcitorio (art. 51 che modifica l'art. 108 del Codice).

Il Titolo IV della Parte II del Codice (artt. 114-129) disciplina i giudizi presso le sezioni riunite con particolare riferimento alle questioni di massima, al regolamento di competenza e ai giudizi in unico grado.  Con riguardo a queste disposizioni lo schema di decreto correttivo:

modifica la disciplina relativa al deferimento della questione, prevedendo che il deferimento alle sezioni riunite da parte della sezione di appello può avvenire anche a seguito di istanza formulata da ciascuna delle parti (art. 52 che modifica l'art. 114 del Codice);

interviene in materia di notificazione del ricorso avverso la deliberazione della sezione regionale di controllo, precisando che nei giudizi sui piani di riequilibrio davanti alle sezioni riunite in speciale composizione, il ricorso deve essere notificato alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, nonché, oltre al prefetto, all'autorità territoriale competente. (art. 53 che modifica l'art. 124 del Codice);

il Titolo V della Parte II del Codice riguarda i riti speciali: il rito abbreviato (art. 130), il rito monitorio (art. 131-132), il rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (artt. 133-136). Con riguardo a questo Titolo lo schema:

interviene sulla disciplina del rito monitorio prevedendo che quando il decreto presidenziale di determinazione dell'addebito stabilisce la data dell'udienza di discussione per l'ipotesi di mancata accettazione, deve essere rispettata la norma generale concernente la fissazione presidenziale dell'udienza di discussione e stabilendo che il decreto deve essere notificato, congiuntamente all'atto di citazione, a cura della procura regionale. Come rileva la relazione illustrativa questa modifica consente di evitare frequenti duplicazioni e intrecci di comunicazioni e di notifiche da parte della. segreteria della sezione e della procura regionale (art. 54 che modifica l'art. 132 del Codice);

interviene in tema di rito applicabile alle fattispecie di responsabilità sanzionatoria, al fine di colmare alcune lacune applicative riscontratisi con riguardo alle modalità di notifica alla parte del decreto di fissazione dell'udienza camerale. Si prevede in particolare che copia del ricorso (atto introduttivo del giudizio per l'applicazione di sanzioni pecuniarie) debba essere notificata alla parte a cura del PM, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza camerale (art. 55 che modifica l'art. 133 del Codice).

Articoli 56-63
(Modifiche alla parte III del codice - Giudizio sui conti)

Gli articoli da 56 a 63 dello schema modificano la Parte III del Codice della giustizia contabile, relativa al giudizio sui conti.

L'art. 56 modifica solo la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte III del codice, sostituendo "Generalità" con "Disposizioni generali".

Il Capo II - relativo al giudizio per la resa del conto - è inciso dagli articoli da 56 a 59 dello schema.

L'art. 57 modifica l'art. 141 - che ha per oggetto il ricorso - co. 1, 4 e 6 del Codice, per i seguenti profili:

la promozione del ricorso da parte del pubblico ministero si ha allorché si realizzino alcune condizioni (enumerate dall'articolo 141, comma 1, del Codice) tra le quali l'omissione del deposito del conto, rilevata dalle risultanze dell'anagrafe degli agenti contabili o a anche a seguito di comunicazione "d'ufficio" della segreteria della sezione. La novella sopprime la specificazione "d'ufficio";

il giudizio per la resa del conto si propone con ricorso al giudice monocratico, il quale decide (secondo l'articolo 141, comma 4 del Codice) "in camera di consiglio". La novella sopprime la specificazione "in camera di consiglio" (onde risolvere l'altrimenti possibile questione circa la presenza del pubblico ministero);

ancora, il giudice monocratico decide del ricorso con decreto motivato "entro trenta giorni dal deposito del conto" (prevede il medesimo articolo 141, comma 4 del Codice). La novella riferisce il termine di trenta giorni per la presentazione del conto da parte dell'agente contabile all'amministrazione (non già alla Corte dei conti), con obbligo di darne notizia alla sezione giurisdizionale. E prevede che il medesimo giudice monocratico assegni all'amministrazione un termine per la parifica e per il successivo deposito del conto stesso presso la segreteria della sezione giurisdizionale;

decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto - prevede l'articolo 141, comma 6 vigente - il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo, la quale è (qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità) non superiore a 1.000 euro. La novella aggiunge che tale importo sia aggiornato ai sensi dell'articolo 131, comma 2 del Codice, ossia con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su proposta del Presidente della Corte dei conti) ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L'art. 58 modifica l'art. 142 - che ha per oggetto l'opposizione - co. 1 e 5 del Codice, per i seguenti profili: secondo la disposizione vigente, avverso il decreto del giudice monocratico si può proporre opposizione al collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della sezione nel termine fissato per il deposito del conto. La novella specifica quali siano i decreti del giudice opponibili (mediante un puntuale rinvio ai commi 4, 6 e 7 del sopra ricordato articolo 141 del Codice); ancora, la novella prevede un termine di trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione alle parti - dunque un termine di durata prestabilita (analogo a quello per la resa del conto), non già riferito all'effettuazione del deposito del conto (com'è nella vigente disposizione).  Ancora, la novella prevede che la comunicazione da parte della segreteria della sezione del decreto di fissazione dell'udienza sia effettuata (oltre che all'opponente) "alle parti" (non già solo al "pubblico ministero", com'è nella disposizione vigente, dal momento che anche altri soggetti, ad esempio il responsabile del procedimento, potrebbero essere interessati a proporre opposizione).

L'art. 59 modifica l'art. 144 del Codice - che ha per oggetto la decisione - per il seguente profilo: la comunicazione della sentenza (non appellabile, immediatamente esecutiva) con cui è definito il giudizio di conto, dev'essere comunicata - oltre che all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui lo stesso dipende e al pubblico ministero, com'è nella disposizione vigente - al responsabile del procedimento.

Il Capo III - relativo al giudizio sul conto - è inciso dagli articoli da 60 a 63 dello schema.

L'art. 60 modifica l'art. 145 - che ha per oggetto l'istruzione e la relazione del giudizio sul conto - co. 3 e 4 del Codice, per i seguenti profili:

secondo la disposizione vigente, il conto depositato presso la sezione giurisdizionale è tempestivamente assegnato, con provvedimento presidenziale, ad un giudice designato previamente quale relatore, il quale, dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, procede all'esame del conto, dei documenti ad esso allegati e degli altri atti e "notizie" che possa avere comunque acquisito. La novella sopprime "e notizie";

ancora secondo la disposizione vigente il giudice relatore può procedere all'effettuazione di ispezioni, accertamenti diretti e nomine di consulenti tecnici, previa autorizzazione del collegio in camera di consiglio. La novella prevede - a fini di snellimento dell'istruttoria - che solo le nomine di consulenti (non anche le ispezioni e gli accertamenti diretti) debbano essere autorizzate dal collegio in camera di consiglio;

infine, secondo la disposizione vigente la relazione sul conto conclude o per il discarico del contabile (qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare) o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni. La novella introduce l'inciso che siffatte conclusioni del giudice relatore siano da intendersi rese "allo stato degli atti".

L'art. 61 modifica l'art. 147 del Codice - che ha per oggetto l'iscrizione a ruolo d'udienza - per il riguardo della comunicazione da parte della segreteria della sezione. Ebbene: la segreteria è tenuta a comunicare (oltre che il decreto di fissazione dell'udienza, com'è già previsto) altresì la relazione del giudice designato per l'esame del conto - a fini di maggior compiutezza di contraddittorio.

L'art. 62 modifica l'art. 148 del Codice - che ha per oggetto l'udienza di discussione - per i seguenti profili:

la disposizione vigente prevede per l'agente contabile, ove presente in udienza, soltanto il diritto di essere ascoltato dal collegio per "fornire chiarimenti", non anche per svolgere le proprie difese - se non con il patrocinio di un difensore. La novella consente all'agente contabile, quando venga sentito dal collegio, di potersi sempre difendere, anche personalmente (superandosi così una demarcazione, non sempre agevole, tra fornire chiarimenti e svolgere le proprie difese). E sopprime per converso il riferimento ad un patrocinio di un funzionario appositamente delegato, nel caso di comparizione dell'amministrazione;

è introdotta la previsione che l'amministrazione possa comparire in udienza a mezzo di un funzionario appositamente delegato;

è introdotto altresì un comma 2-bis, secondo cui il giudice che ha sottoscritto la relazione sul conto (cfr. supra art. 145 del Codice) non fa parte del collegio giudicante.

L'art. 63 modifica l'art. 149 del Codice - che ha per oggetto la decisione del giudizio sul conto - inserendo, tra i suoi possibili esiti e contenuti, la declaratoria di irregolarità della gestione contabile.

Si tratta di modifica di coordinamento, dal momento che quella declaratoria figura già tra i possibili contenuti della relazione istruttoria (di cui all'art. 145 del Codice, v. supra).

Articoli 64-76
(Modifiche alla parte IV del codice - Giudizi pensionistici)

Gli articoli da 64 a 76 dello schema modificano la Parte IV del Codice della giustizia contabile, relativa ai giudizi pensionistici.

L'art. 64 modifica (analogamente all'art. 56) solo la rubrica del Capo I del Titolo I della Parte IV del Codice, sostituendo "Generalità" con "Disposizioni generali".

L'art. 65 modifica l'art. 151 del Codice - che ha per oggetto il giudice competente - sopprimendo la qualificazione "in funzione di giudice unico" - riferita alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio in composizione monocratica, quale giudice in primo grado dei ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra.

Il giudizio pensionistico è indi inciso per i seguenti profili:

riguardo il deposito del ricorso, sono ammesse per tutti i ricorsi in materia di pensioni (e non soltanto per quelli in materia dì pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie) la possibilità (che diviene tale anche per quelli in materia dì pensioni di guerra e di pensioni privilegiate ordinarie) della spedizione mediante raccomandata e la rilevanza del bollo dell’ufficio postale mittente ai fini della prova della spedizione (art. 66, co. 1 che modifica l'art. 154, co. 2 del Codice);

è soppressa la disposizione secondo cui effettuato il deposito del ricorso, l'amministrazione competente, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ufficio di segreteria, deve depositare i documenti in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato e, nei casi di silenzio dell'amministrazione, indicare i motivi del rifiuto a provvedere (art. 66, co. 2 che abroga l'art. 154, co. 3 del Codice). La novella è volta ad evitare - si legge nella relazione illustrativa - che l’amministrazione, prima ancora di aver ricevuto la notifica del ricorso, si veda richiedere dalla segreteria del giudice adito il relativo fascicolo amministrativo;

circa la fissazione dell'udienza e la notifica del ricorso, più modifiche sono dettate dall'art. 67 incidente sull'art. 155 del Codice. La richiesta del fascicolo amministrativo diviene formulabile dal giudice (non prima del) decreto di fissazione dell’udienza di discussione. Diviene a cura del ricorrente la notifica all'amministrazione del decreto di fissazione di udienza (contenente, si è detto, l’ordine di trasmissione del fascicolo), entro un termine di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione del decreto. Il lasso di tempo massimo intercorrente tra il giorno del deposito del ricorso e la udienza di discussione diviene di 120 giorni (anziché 60 giorni), elevabile a 150 giorni (anziché a 80 giorni) in caso di notificazione da effettuarsi all'estero; quello massimo intercorrente tra la data di notificazione al convenuto e la udienza di discussione diviene di 90 giorni (anziché 30 giorni), elevabile a 120 giorni (anziché a 40 giorni) in caso di notificazione da effettuarsi all'estero. Onde disciplinare con maggior definizione la fase della fissazione dell’udienza e della notificazione del ricorso, è introdotto un nuovo comma 5-bis, secondo cui il ricorrente deposita in segreteria le prove dell’avvenuta notificazione entro il decimo giorno che precede la data di udienza;

circa la costituzione del convenuto, si introduce (in via di coordinamento) la facoltà per il convenuto di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale effettuare le comunicazioni e le notificazioni - ferma restando la diversa opzione per il convenuto di dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel Comune in cui abbia sede il giudice adito - e fermo restando, quale che sia la modalità di costituzione prescelta, il termine per essa di dieci giorni prima dell'udienza (art. 68 che modifica l'art. 156 del Codice);

circa la difesa delle pubbliche amministrazioni, si introduce un rinvio alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (ivi l'articolo 152-bis) in materia di liquidazione delle spese processuali in favore delle pubbliche amministrazioni. In virtù di tale aggiunto richiamo, se le amministrazioni siano assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica la tariffa vigente per gli avvocati, con la riduzione del 20 per cento degli onorari di avvocato lì previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (art. 69 che modifica l'art. 158, co. 2 del Codice);

circa l'intervento di altre parti che abbiano interesse nella domanda proposta con il ricorso, con le quali il giudice (che le ravvisi) ordina sia integrato il contradditorio, si viene a introdurre una apposita 'procedimentalizzazione' (sulla falsariga di quanto stabilito dall’articolo 420, commi 9 e 10, del codice di procedura civile): il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché i1 ricorso introduttivo e l’atto di costituzione del convenuto (nei termini di cui ai commi 4, 6 e 7 dell'articolo 155: v. supra). Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione. Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell’udienza fissata, depositando la propria memoria difensiva. Tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti sono effettuate dalla segreteria del giudice (art. 70 che modifica l'art. 160 del Codice);

circa l'istanza di provvedimenti cautelari, si pone in capo al ricorrente (anziché alla segreteria della sezione) la notifica del ricorso con contestuale istanza di sospensiva (unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio per la discussione dell’istanza cautelare). Così l'art. 71 che modifica l'art. 161, co. 2 del Codice;

circa il reclamo contro l'ordinanza con cui sia stata concessa o negata la sospensione dell'atto, la novella individua il dies a quo del termine perentorio per il deposito del reclamo, facendolo decorrere dal dato oggettivo della comunicazione dell’ordinanza ovvero in quella della sua notifica, se anteriore - eliminando così ogni riferimento alla pronuncia in udienza. Ancora, si specifica che in caso di reclamo, la udienza di discussione fissata dal presidente (entro dieci giorni dal deposito) sia in camera di consiglio (sede di discussione del reclamo cautelare). Oltre al decreto presidenziale di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato alle parti anche l'atto di reclamo. A fini di maggior contraddittorio e diritto di difesa, è introdotta la possibilità per le parti di depositare memorie e documenti fino a cinque giorni prima della data fissata per la camera di consiglio. Infine si prevede espressamente che, anche nel rito pensionistico, il magistrato che abbia emesso il provvedimento reclamato, non possa far parte del collegio che decide il reclamo (art. 72 che modifica l'art. 162, co. 1 e 2 del Codice);

circa la trattazione della causa (si è dunque nel Capo III) e più in particolare l'udienza di discussione, è ampliato il termine (30 giorni, anziché 10 giorni) di lasso temporale massimo intercorrente tra l'udienza ed altra successiva per dare alle parti modo di proporre mezzi di prova rilevanti (art. 73 che modica l'art. 164, co 6 e 9 del Codice, insieme operando un raccordo normativo interno al codice sostitutivo di un (incongruo) richiamo all'art. 165 di questo, che concerne  i poteri istruttori del giudice);

circa il deposito di note difensive innanzi al giudice che si pronuncia, la novella amplia a 30 giorni (anziché 10 giorni) il termine massimo che il giudice possa loro concedere, se lo ritenga necessario e su richiesta delle parti (art. 74 che modifica l'art. 167, co. 2 del Codice); 

circa il deposito della sentenza, l'espressione "cancelleria" è sostituita con "segreteria", per meglio indicare l'ufficio di supporto del giudice contabile (art. 75 che modifica l'art. 168 del Codice); 

circa l'appello, la disposizione vigente prevede che il giudice d'appello, quando annulla la sentenza del "giudice unico delle pensioni" per omessa o apparente motivazione su un punto dirimente della controversia costituente questione di fatto, rimette gli atti al primo giudice per il giudizio sul merito e la pronuncia sulle spese del grado d'appello. La novella anche qui sostituisce con la dicitura di "giudice monocratico" (art. 76 che modifica l'art. 170, co. 4 del Codice).

Articoli 77-79
(Modifiche alla parte V del codice - Altri giudizi ad istanza di parte)

Gli articoli da 77 a 79 dello schema modificano la Parte V del Codice della giustizia contabile, relativa agli altri giudizi ad istanza di parte.

L’art. 77 modifica l’art. 173 del Codice, che disciplina la forma della domanda per ampliare, dagli attuali 60 giorni a 90 giorni, il termine massimo che può intercorrere tra il deposito del ricorso e l’udienza di discussione. Lo stesso termine è portato dagli attuali 80 giorni a 120 giorni nel caso in cui la notificazione del ricorso debba essere effettuata all’estero.

In questo senso interviene la modifica dell’art. 78 all’art. 174 del Codice, in tema di comunicazioni e notificazioni. Tale disposizione, inoltre, prevede: che il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, debba sempre essere notificato anche alla procura regionale della Corte dei conti; che ricorso e relazioni di notificazione debbano essere depositati in segreteria almeno 10 giorni prima dell’udienza di discussione.

L’art. 79 interviene sull’art. 175 del Codice, che disciplina l'intervento del pubblico ministero "negli altri giudizi ad istanza di parte", per semplificarne il contenuto. La riforma, in particolare, stabilisce il procuratore debba sempre formulare conclusioni scritte (attualmente sono talvolta scritte, altre volte in udienza, a seconda del tipo di giudizio), da depositare in segreteria 20 giorni prima dell’udienza (attualmente 30 giorni prima, ma solo per i giudizi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria). Sono conseguentemente soppresse le previsioni relative alle conclusioni del PM in udienza e all’avviso alle parti del deposito in segreteria.

Articoli 80-88
(Modifiche alla parte VI del codice - Impugnazioni)

Gli articoli da 80 a 88 dello schema modificano la Parte VI del Codice della giustizia contabile, relativa alle impugnazioni.

In particolare, l’art. 80 modifica l’art. 178 del Codice, che individua i termini per le impugnazioni. Senza modificare la disciplina della notifica dell’impugnazione (art. 179 del Codice), l’art. 81 dello schema interviene sull’art. 180 del Codice, inerente al deposito dell'atto di impugnazione. La riforma mira a distinguere l’appello e la revocazione e il rispettivo regime di notifica e deposito: mentre infatti l’appello deve essere prima notificato e poi depositato, la revocazione deve essere prima depositata e poi notificata unitamente al decreto di fissazione dell’udienza.

L’art. 82 modifica l’art. 182 del Codice, relativo alla notificazione del decreto di fissazione dell’udienza, per prevedere che, nei giudizi di conto, lo stesso debba essere notificato anche all’amministrazione di appartenenza dell’agente contabile.

Gli articoli da 83 a 85 intervengono sulla disciplina dell’appello (artt. 189-199 del Codice). In particolare, gli artt. 83 e 84 apportano correzioni formali agli articoli 190 (Forma e contenuto dell’appello) e 196 (Improcedibilità dell’appello) mentre l’art. 85 modifica l’art. 199, che disciplina il rinvio al primo giudice da parte del giudice d’appello per concedere alle parti 3 mesi – in luogo degli attuali 90 giorni – per riassumere il processo. Il termine di 3 mesi è peraltro già previsto dal Codice per altre ipotesi di riassunzione.

L’art. 86 interviene sulla disciplina dell’opposizione di terzo, per modificare l’art. 201 del Codice relativo alla forma della domanda e al procedimento di opposizione. Il correttivo ribadisce che l’opposizione di terzo si presenta con ricorso (e non con atto di citazione), che deve essere depositato nel rispetto del termine di 60 giorni fissato dall’art. 178.

Gli articoli 87 e 88, infine, intervengono sulla disciplina della revocazione. In particolare, l’art. 87 modifica l’art. 202 del Codice, che elenca i casi di revocazione, per consentirla anche avverso le sentenze per le quali è scaduto il termine per l’appello se frutto di omissione o doppio impiego ovvero di errore di calcolo, purché la pronuncia della sentenza che accerta il dolo del giudice o l’omissione o il doppio impiego di somme o l’errore di calcolo sia avvenuta dopo la scadenza del termine per appellare.

L’art. 88 modifica l’art. 203 del Codice, sulla proposizione della domanda, per specificare che la revocazione si propone con ricorso da depositare presso la segreteria dello stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Articoli 89-91
(Modifiche alla parte VII del codice - Interpretazione del titolo giudiziale ed esecuzione)

Gli articoli da 89 a 91 dello schema apportano alcune correzioni alla Parte VII del Codice della giustizia contabile, relativa all’Interpretazione del titolo giudiziale e all’esecuzione.

L’art. 89 modifica l’art. 212 del Codice, in base al quale le decisioni definitive di condanna possono rappresentare un titolo esecutivo solo quando munite della specifica formula esecutiva. Il correttivo consente anche al funzionario delegato dal dirigente della segreteria di rilasciare la copia in forma esecutiva, ponendo anche a suo carico la sanzione pecuniaria (da 1.000 a 5.000 euro) per la violazione di legge.

Viene inoltre sostituita la disciplina della spedizione del titolo esecutivo (alle parti vittoriose e alle amministrazioni interessate, per il tramite del pubblico ministero).

L’art. 90 interviene sull’art. 214 del Codice, relativo all’attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato. Aggiungendo un ulteriore comma, il correttivo specifica che se sono più di una le amministrazioni interessate, la riscossione delle spese di giustizia compete all’amministrazione titolare del maggior credito (in caso di crediti della stessa entità, a ciascuna amministrazione in parti uguali).

Inoltre, posto che all’amministrazione compete la scelta della modalità di riscossione «più proficua in ragione dell’entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante», lo schema di decreto precisa che l’amministrazione può chiedere al procuratore regionale gli esiti degli accertamenti patrimoniali effettuati sul debitore.

Inoltre, modificando l’art. 217 del Codice, l’art. 91 dello schema di decreto interviene sul giudizio di ottemperanza pensionistico per correggere il riferimento lessicale al “giudice unico” con quello al “giudice monocratico”.

Articoli 92-94
(Modifiche alle norme di attuazione)

Gli articoli da 92 a 94 dello schema modificano le norme di attuazione del Codice della giustizia contabile (allegato n. 2 del d.lgs. n. 174 del 2016). Rispetto alla disciplina vigente, il correttivo:

con l’art. 92 interviene sull’art. 3, relativo alla vigilanza sugli incarichi di consulenza tecnica del giudice, per specificare che il presidente della sezione deve vigilare su tutti gli incarichi conferiti dall’ufficio nel triennio garantendo la trasparenza del conferimento, anche con strumenti informatici;

con l’art. 93 modifica l’art. 4, sui registri di segreteria, per correggere un rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile;

con l’art. 94, inserisce nelle disposizioni di attuazione l’art. 25-bis, volto a disciplinare il tirocinio formativo (introdotto dal decreto-legge n. 69 del 2013) presso la Corte dei conti. Il tirocinio potrà essere svolto sia presso le sezioni giurisdizionali che presso quelle di controllo, sia presso la procura generale che presso le procure regionali. Spetterà al Presidente della Corte disciplinare le modalità di erogazione delle borse di studio utilizzando le risorse del bilancio autonomo della Corte stessa.

Articoli 95-96
(Modifiche alle norme transitorie e abrogazioni)

Gli articoli 95 e 96 dello schema modificano le norme transitorie del Codice della giustizia contabile di cui all’allegato n. 3 del d.lgs. n. 174 del 2016.

Si segnala, in particolare, all’art. 95, l’intervento sull’art. 2 dell’allegato volta a precisare che le disposizioni sui giudizi sui conti (Parte III del Codice) si applicano ai conti che risultano ancora da depositare al momento dell’entrata in vigore del codice stesso, qualunque sia l’esercizio di riferimento.

L’art. 96, invece, novella le abrogazioni previste dall’art. 4, per prevedere l’abrogazione espressa dell’art. 5 della legge n. 205 del 2000.

Articoli 97-98
(Disposizioni finali)

L’art. 97 contiene invece un elenco di novelle formali al Codice, prevalentemente di drafting, mentre l’art. 98 prevede la consueta clausola di invarianza finanziaria.

 

LA RT afferma che l’articolo 1 non produce impatti sulla finanza pubblica, in quanto pone norme di rilievo esclusivamente processuale,

Parimenti, l’articolo 2 non comporta oneri sulla finanza pubblica in quanto si limita a estendere al giudizio pensionistico disposizioni processuali generali relative al rito ordinario del giudizio di responsabilità. Peraltro l’estensione non impatta sulla struttura attuale del rito pensionistico perché è diretta a colmare le lacune di tale disciplina processuale, come è attestato dall'inciso che dette disposizioni generali sì applicano «se non espressamente derogate».

Afferma che gli articoli 3 e 4 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

Sull’articolo 5 evidenzia che esso non produce impatti sulla finanza pubblica. Infatti il carattere direttivo delle funzioni di procuratore regionale, previsto dalla lettera a), non comporta effetti sul trattamento stipendiale dei magistrati della Corte dei conti, né si traduce in un aumento dei posti di organico.

Gli articoli da 6 a 10 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L’articolo 11 prevede un eventuale compenso del commissario ad acta nei giudizi di conto nell’ipotesi dì inadempimento dell’amministrazione a fornire ì documenti e gli elementi di giudizio necessari al fine della decisione. La norma si inserisce, quindi, sia nel giudizio per la resa di conto, in cui l’articolo 141 del codice prevede, oltre a specifiche sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti inadempienti, che la compilazione d’ufficio del conto avvenga «a spese dell’agente contabile» (così il comma 6 dell’articolo citato), sia nel giudizio sul conto in cui pure è prevista, oltre alla generale condanna al pagamento delle spese processuali, anche la condanna dell’agente contabile (in questi termini, in particolare, l’articolo 149 del codice). Pertanto, il compenso del commissario ad acta rientra in questa disciplina di regolazione delle spese processuali e non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Afferma che gli articoli da 12 a 21 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L’articolo 22 introduce la possibilità che il pubblico ministero contabile possa accedere anche mediante collegamento telematico diretto alla sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

In realtà, la norma serve soltanto a superare alcune incertezze manifestate nella prassi e non comporta alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica in quanto si tratta di garantire accessi telematici alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

Allo stato, peraltro, le Procure Regionali possono già accedere alla medesima banca dati attraverso l’assegnazione di un’utenza personale per ogni magistrato in servizio nelle Procure stesse allo scopo di distribuire gli accessi in maniera più rispondente alla distribuzione degli uffici sul territorio e corrispondere al meglio alle esigenze di tutela del segreto istruttorio.

La finalità dell’accesso ai dati si riferisce alle esigenze connesse alle richieste di sequestro conservativo ed altre esigenze di tutela del credito erariale.

Afferma che gli articoli da 23 a 30 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L’articolo 31, nel prevedere che della riapertura del fascicolo archiviato è data notizia ai soggetti ai quali fosse stata precedentemente comunicata l’archiviazione, non comporta attività aggiuntive onerose, poiché, anche in forza della modifica di cui all’articolo 29 in ordine all’elezione di domicilio presso il difensore munito di PEC nella fase preprocessuale, consente di avvalersi della posta elettronica certificata per tale comunicazione, nonché della previsione dell’articolo 6 in materia di digitalizzazione. In ogni caso, la comunicazione della riapertura non richiede le forme previste per la notificazione degli atti giudiziari e non comporta quindi alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Afferma che gli articoli 32 e 33 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

Le norme di cui agli articoli da 34 a 39, relative ai sequestri dei giudizi contabili, non impattano sulla finanza pubblica e in particolare non riguardano le dotazioni del Fondo unico giustizia (FUG), concernente esclusivamente risorse che ivi affluiscono da sequestri disposti nell’ambito di procedimenti penali o per l’applicazione di misure di prevenzione ovvero da procedimenti civili di cognizione o fallimentari (cfr. infatti, l’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché l’elenco tassativo delle somme e dei proventi alimentanti il suddetto FUG contenuto nell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181).

Afferma che gli articoli da 40 a 88 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L’articolo 89 disciplina la spedizione in forma esecutiva delle sentenze di condanna precisando che la spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto a favore di ciascuna delle parti a favore delle quali è stato pronunciato il provvedimento. Il rilascio di più copie in forma esecutiva, a prescindere dal fatto che è espressamente prevista un’adeguata motivazione della richiesta e che sussiste il “filtro” del decreto presidenziale nel loro rilascio, non è suscettibile di determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, rientrando nelle spese processuali che sono poste a carico del soggetto debitore nell’ambito della fase esecutiva.

Sostiene che gli articoli da 90 a 93 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

L’articolo 94 non produce impatti sulla finanza pubblica in quanto è espressamente previsto che l’onere delle eventuali borse di studio sarà a carico del bilancio autonomo della Corte dei conti. L’onere stimato è di 600.000,00 euro annui, che troveranno copertura sul pertinente capitolo di spesa del bilancio autonomo della Corte dei conti.

Si soggiunge che tale bilancio presenta ampi margini di avanzo (l’ultimo conto consuntivo approvato, relativo all’esercizio 2017, ha fatto registrare un incremento dell’avanzo di amministrazione, quantificato in oltre € 51 milioni «derivante dall’attenta politica di contenimento della spesa adottata [...] anche, e soprattutto, per le autonome scelto gestionali dell’Amministrazione»: cfr. decreto del Presidente della Corte dei conti 21 giugno 2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale, 13 luglio 2018, supplemento ordinario n. 34; il consuntivo relativo all’esercizio 2018 presenta un avanzo di esercizio pari a 6 28.312.734,91, portando l’avanzo complessivo al 31 dicembre 2018 a € 79.491.885,18. Alla data della presente relazione, tuttavia, il consuntivo 2018 non ha ancora concluso il suo iter perfezionativo, ma su di esso si sono già espressi il Consiglio di presidenza, che ha dato parere favorevole con deliberazione n. 115 del 22 maggio 2019, e il Collegio dei revisori, che ha dato parere favorevole nella seduta del 20 maggio 2019).

Si evidenzia, inoltre, che, il decreto del Presidente della Corte dei conti, cui è rimessa la disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio con riferimento ai tirocini presso il giudice contabile, deve intendersi nelle sue finalità dispositive sostitutivo del decreto del Ministro della giustizia di cui all’articolo 73, comma 8-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Rileva che gli articoli 95 e 96 non producono impatti sulla finanza pubblica, trattandosi di norme di rilievo esclusivamente processuale.

Le disposizioni di cui all’articolo 97 contengono correzioni formali e di mero drafting al testo del decreto legislativo n. 174 del 2016 e pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.

L’articolo 98, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria in forza della quale si prevede che dalle disposizioni previste nel presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, sull'articolo 5 che inserisce un comma 1-bis all'articolo 12, rilevata la contrarietà espressa nel parere della Corte dei conti, andrebbe chiarito se il nuovo requisito previsto per assumere le funzioni di procuratore regionale, oltre alle problematiche giuridiche evidenziate nel richiamato parere, non possa determinare anche difficoltà di carattere organizzativo e di funzionamento degli uffici di procura.

Infatti, la norma potrebbe avere effetti sui fabbisogni organici dell'Istituto e, sia pure solo medio tempore, rispetto all'esigenza di doversi provvedere prima o poi ad un adeguamento dei posti previsti nell'organico di magistratura nella qualifica di Presidente di sezione d'ora in poi necessaria per assumere le funzioni di procuratore regionale.

Sul punto, sembrerebbe necessaria la richiesta di una situazione aggiornata circa l'organico di fatto presente rispetto alla dotazione organica diritto del personale di magistratura della Corte dei conti[1] nonché elementi informativi, con specifico riferimento alle posizioni previste nella qualifica di magistrato "Presidente di Sezione".

Sull'articolo 11 che modifica l'articolo 25, nel presupposto che il compenso del commissario ad acta risulti posto a carico dell'agente contabile inadempiente, giusta previsione di cui all'articolo 141, comma 6, del Codice, non ci sono osservazioni.

Sull'articolo 94, che introduce il nuovo articolo 25-bis alle norme di attuazione del codice, per i profili di copertura, andrebbe confermata la sostenibilità degli oneri per le borse di studio dal 2019 posto che la norma pone il relativo onere a valere del bilancio della Corte dei conti. A tale proposito, il bilancio consuntivo definitivo relativo al 2018 è stato di recente oggetto di pubblicazione in G.U. e da esso emerge un consistente avanzo complessivo[2], tuttavia non è ivi precisata la quota di avanzo non "vincolato" ad impegni di spesa già programmati o in via di perfezionamento. Ad ogni modo, pur essendo la norma formulata in termini di facoltà, si evidenzia che l'avanzo di bilancio potrebbe costituire una fonte di copertura temporanea.

Sull'articolo 98 che reca la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il ricorso a clausole di invarianza dovrebbe sempre accompagnarsi a RT recanti elementi idonei a comprovare la sostenibilità degli eventuali oneri a valere delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente.

In tal senso, l'articolo 17, comma 6?bis della legge di contabilità prescrive infatti che per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la RT dovrebbe riportare innanzitutto la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, all'occorrenza anche attraverso la loro riprogrammazione.



[1]     La tabella B annessa alla legge n. 1345/1961, così come modificata dall'articolo 6-bis del decreto legge n. 354/2003 indica una dotazione ad oggi presso gli uffici centrali della Corte di n. 12 presidenti di sezione. Tuttavia, per effetto della legge n. 20/1994 con cui si è operata la regionalizzazione delle strutture di giurisdizione e controllo dell'Istituto a tali posizioni andrebbero aggiunti in 20 Presidenti delle Sezioni giurisdizionali e i n. 20 presidenti delle Sezioni di controllo dislocate in ambito regionale. Al 1° gennaio 2018, stando ai dati del Conto Annuale della R.G.S risulterebbero in servizio n. 393 magistrati. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto Annuale 2018, dati sul sito del Dipartimento.

[2]     L'avanzo di esercizio 2018 è stato pari a 28,3 milioni di euro, cui va aggiunto l'avanzo proveniente dagli esercizi precedenti, pari a 51,7 milioni di euro, per cui il complessivo avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018 è definitivamente accertato in € 79.491.885,18. Tale importo è comprensivo delle somme vincolate sui fondi iscritti ai capitoli 2603, 2605, 2606, 2607 e 2608 sui quali sono state appostate le risorse occorrenti per la reiscrizione dei residui passivi perenti, le economie derivanti dalle cessazioni del personale (di magistratura ed amministrativo) nonché quelle da accantonare sui neo istituiti fondi per le risorse decentrate e per i dirigenti di I e II fascia negli importi non ancora redistribuiti oltre ad una restante quota che costituisce l’avanzo "non vincolato". Cfr. IPZS, Gazzetta Ufficiale, Supplemento Ordinario n. 28, recante la pubblicazione del Decreto presidenziale della Corte dei Conti, 13 giugno 2019, recante: "Approvazione del Conto finanziario relativo all’esercizio 2018, del 10 luglio 2019", pagina 6.