Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi
Riferimenti: SCH.DEC N.3/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 17/04/2018

Schema di D.Lgs. recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE del Consiglio, per quanto riguarda i marittimiAprile 2018

Atto del Governo n. 3 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 1

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 4

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 1 (Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113) Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 2 (Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223) Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 3 (Modifiche al codice della navigazione) Errore. Il segnalibro non è definito.

Articolo 4 (Clausola di invarianza finanziaria) Errore. Il segnalibro non è definito.

 



INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Atto n.

3

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi

Riferimento normativo:

articolo 15, commi 1, 4 e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154

Relazione tecnica (RT):

presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

Commissione speciale, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo

Commissione speciale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del Regolamento, per l’esame di atti del Governo

 

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/1794/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 consente di adeguare l'ordinamento nazionale a quello comunitario nel settore del lavoro marittimo.

Lo schema è stato elaborato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 25 ottobre 2017 n.163 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017".

La direttiva 2015/1794/UE è contenuta, in particolare, nell'allegato A della richiamata legge.

La RT afferma che da esso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 1
(Modifiche al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 113)

Il comma 1 apporta le seguenti modificazioni al decreto legislativo n. 113 del 2012:

a)  viene soppresso il comma 5 dell'articolo 1, che esclude l'applicazione del presente decreto al personale navigante della marina mercantile. Viene pertanto eliminata l'esclusione per il personale navigante della marina mercantile dall'applicazione della disciplina in materia di istituzione del comitato aziendale europeo (Cae) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.

 

La RT afferma che dall'applicazione dell'intero decreto legislativo n. 113 del 2012 al settore marittimo non discende alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica. A riguardo appare significativa la circostanza che tale decreto rechi in chiusura, all'articolo 20, la clausola di invarianza finanziaria. In aggiunta a ciò si osserva, per quanto occorra, che le disposizioni contenute nel suo testo non appaiono riferibili al settore pubblico. L'estensione dell'ambito applicativo non è pertanto in condizione di produrre l'effetto di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

 

 

b)  all'articolo 2, comma 1, sono adeguate le definizioni di stabilimento, nonché di impresa o di gruppo di imprese di dimensioni comunitarie per tenere conto dell'applicazione del testo anche al settore marittimo. In particolare, un'impresa marittima ha dimensioni comunitarie se impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie e impiega almeno 150 lavoratori marittimi su almeno due navi battenti bandiera comunitaria. Un gruppo di imprese ha dimensioni comunitarie se impiega almeno 1000 lavoratori marittimi su navi battenti bandiere comunitarie, se almeno due imprese del gruppo si trovano in Stati membri diversi e se impiega non meno di 150 lavoratori marittimi su navi battenti una bandiera comunitaria e almeno un'altra impresa marittima del gruppo impiega non meno di 150 lavoratori su navi battenti un'altra bandiera comunitaria.

 

La RT afferma che anche la presente disposizione non è riferibile al settore pubblico.

 

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

 

 

c-1) aggiungendo un periodo al comma 1 dell'articolo 12, si conferma l'efficacia, per i lavoratori marittimi, di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, della legge n. 300 del 1970, in tema di disciplina dei permessi.

c-2) aggiungendo il comma 4-bis nel citato articolo 12, poi, si autorizza un membro della delegazione speciale di negoziazione o del Cae, o il suo supplente, che siano componenti dell'equipaggio di una nave marittima, a partecipare a una riunione della delegazione speciale di negoziazione o del Cae o a qualsiasi altra riunione tenuta nell'ambito delle procedure per l'informazione e la consultazione, se, quando la riunione ha luogo, tali membri o i rispettivi supplenti non sono in mare né si trovano in un porto di un paese diverso da quello in cui ha sede la società di navigazione. Ove possibile, le riunioni sono fissate in modo da facilitare la partecipazione dei membri, o dei loro supplenti, che sono componenti dell'equipaggio di navi marittime. Nel caso in cui un membro di una delegazione speciale di negoziazione o di un Cae o il suo supplente, che siano componenti dell'equipaggio di una nave marittima, non siano in grado di presenziare a una riunione, si considera l'eventualità di fare ricorso, ove possibile, alle nuove tecnologie d'informazione e di comunicazione.

 

La RT afferma che anche la presente disposizione non è riferibile al settore pubblico.

 

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 2
(Modifiche alla legge 23 luglio 1991, n. 223)

L'articolo, aggiungendo un periodo al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991, stabilisce che qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi i membri dell'equipaggio di una nave marittima, il datore di lavoro invia la comunicazione all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nel caso in cui la procedura di licenziamento collettivo sia relativa a membri dell'equipaggio di cittadinanza italiana ovvero il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge italiana, nonché alla competente autorità dello Stato estero qualora la procedura di licenziamento collettivo riguardi membri dell'equipaggio di una nave marittima battente bandiera diversa da quella italiana.

 

La RT rappresenta che la disposizione si limita ad integrare il vigente articolo 4 della legge n. 223 del 1991 - che disciplina la comunicazione che deve essere resa dal datore di lavoro che avvii una procedura di licenziamento collettivo - con una previsione che specifica i soggetti ai quali il datore di lavoro deve rivolgersi nel caso in cui il licenziamento collettivo riguardi l'equipaggio di una nave marittima.

La disposizione, stante la portata applicativa, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Premesso che la legge n. 223 del 1991 non si applica al settore pubblico, le eventuali comunicazioni rese dai datori di lavoro al soggetto di cui al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 223 del 1991 non comportano l'impiego di nuove e ulteriori risorse, potendo essere gestite, stante la presumibile contenuta entità, da detti soggetti (pubblici) con quelle disponibili a legislazione vigente.

 

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 3
(Modifiche al codice della navigazione)

Il comma 1 aggiunge l'articolo 347-bis nel codice della navigazione. Il nuovo articolo dispone che, ferme restando le norme del medesimo codice della navigazione e delle leggi speciali, le disposizioni in materia di trasferimento di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile, commi da l a 5[1], si applicano anche in caso di trasferimento di una nave marittima quale parte del trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di parte di un'impresa o di uno stabilimento ai sensi dell'articolo 2112, comma 5, del codice civile, a condizione che il cessionario si trovi ovvero che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento trasferiti rimangano nell'ambito di applicazione territoriale del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le disposizioni in materia di trasferimento di azienda non si applicano qualora l'oggetto del trasferimento consista esclusivamente in una o più navi marittime.

 

La RT, dopo averla illustrata, afferma che tale disposizione riveste carattere ordinamentale e pertanto non potrebbe produrre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

Per i profili di quantificazione, nulla da osservare.

Articolo 4
(Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo impone che dall'attuazione del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate provvedono ai compiti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La RT non considera l'articolo.

 

Per i profili di quantificazione, si ricorda che ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis della legge di contabilità la RT dovrebbe illustrare i dati e gli elementi idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità delle clausole di invarianza.

 

 



[1]     In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.

      Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.