Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 34/2020: Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia (cd. Decreto Rilancio)
Riferimenti: AC N.2500/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 30/05/2020
Organi della Camera: V Bilancio

D.L. 34/2020 – A.C. 2500
Parte II – Profili finanziari
Misure urgenti in materia di salute e di sostegno al lavoro e all'economia
(cd. “Decreto Rilancio”)

30 maggio 2020

marzo 2018


Parte I – Schede di lettura

 

 

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Progetti di legge n. 295 Volume I e Volume II

 

 

 

Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

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INDICE

PREMESSA.. 13

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO   14

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 16

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale). 16

Articolo 2 (Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19). 17

Articolo 3 (Incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica). 20

Articolo 4 (Misure per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19) 21

Articolo 5 (Incremento delle borse di studio degli specializzandi). 23

Articolo 6 (Deroga alle riduzioni di spesa per il settore informatico). 24

Articolo 7 (Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione) 24

Articoli 8 e 9 (Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci di fascia A e dei piani terapeutici). 25

Articolo 10 (Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18). 25

Articolo 11 (Misure urgenti in materia di fascicolo sanitario elettronico) 26

Articolo 12 (Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi). 27

Articolo 13 (Rilevazioni statistiche dell’ISTAT connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19). 28

Articolo 14 (Rifinanziamento fondo emergenze nazionali). 29

Articolo 15 (Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile). 30

Articolo 16 (Misure straordinarie di accoglienza). 31

Articolo 17 (Acquisizione di strutture per la gestione dell’emergenza COVID-19). 32

Articolo 18 (Utilizzo delle donazioni). 32

Articolo 19 (Funzionamento e potenziamento della Sanità militare). 33

Articolo 20 (Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative). 35

Articolo 21 (Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente). 37

Articolo 22 (Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione “Strade sicure”)  38

Articolo 23 (Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 40

Articolo 24 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP). 47

Articolo 25 (Contributo a fondo perduto). 48

Articolo 26 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni). 50

Articolo 27 (Patrimonio Destinato). 51

Articolo 28 (Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito). 54

Articolo 29 (Incremento fondo per il sostegno alle locazioni) 56

Articolo 30 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche). 56

Articolo 31 (Rifinanziamento di Fondi). 60

Articolo 32 (Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS). 61

Articolo 33 (Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato). 62

Articolo 34 (Buoni fruttiferi postali). 62

Articolo 35 (Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali) 63

Articolo 36 (Fondo di garanzia paneuropeo della BEI e Meccanismo SURE). 64

Articolo 37 (Partecipazione dell’Italia all'International Finance Facility for Immunization)  67

Articolo 38 (Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative). 70

Articolo 39 (Rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi). 72

Articolo 40 (Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade). 73

Articolo 41 (Certificati bianchi). 74

Articolo 42 (Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione). 74

Articolo 43 (Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa). 75

Articolo 44 (Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni). 77

Articolo 45 (Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID–19 da parte dei comuni). 78

Articolo 46 (Misure urgenti in materia di servizi postali). 79

Articolo 47 (Invitalia). 79

Articolo 48 (Misure per l’export). 80

Articolo 49 (Polo di eccellenza nell’area di crisi industriale complessa di Torino). 86

Articolo 50 (Proroga termine di consegna beni strumentali ai fini della maggiorazione dell’ammortamento). 87

Articolo 51 (Programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)  87

Articolo 52 (Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio). 87

Articolo 53 (Imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati). 89

Articoli da 54 a 64 (Aiuti alle imprese concessi in attuazione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato). 90

Articolo 65 (Esonero temporaneo contributi Anac). 91

Articolo 66 (Disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale). 92

Articolo 67 (Incremento Fondo terzo settore). 93

Articolo 68 (Modifiche all’articolo 19 del DL 18/2020 in materia di CIGO e assegno ordinario). 94

Articolo 69 (Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende in Cassa integrazione straordinaria). 98

Articolo 70 (Cassa integrazione in deroga). 100

Articolo 71 (Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali). 103

Articolo 72 (Misure in materia di specifici congedi per i lavoratori) 105

Articolo 73 (Misure in materia in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104). 106

Articolo 74 (Disposizioni in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato). 107

Articoli 75 e 84 (Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica) 109

Articolo 76 (Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni). 112

Articolo 77 (Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore). 113

Articolo 78 (Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19). 113

Articolo 79 (Modifiche all’articolo 45 del D.L. n. 18/2020 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico). 115

Articolo 80 (Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo) 115

Articolo 81 (Modifiche all’articolo 103 del DL 18/2020). 116

Articolo 82 (Reddito di emergenza). 116

Articolo 83 (Sorveglianza sanitaria). 118

Articolo 85 (Indennità per i lavoratori domestici) 120

Articolo 86 (Divieto di cumulo tra indennità). 121

Articolo 87 (Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)  121

Articolo 88 (Fondo nuove competenze). 122

Articolo 89 (Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali). 123

Articolo 90 (Diritto al lavoro agile). 123

Articolo 91 (Formazione a distanza e conservazione della validità dell’anno scolastico o formativo). 124

Articolo 92 (Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL). 125

Articolo 93 (Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine). 126

Articolo 94 (Promozione del lavoro agricolo). 127

Articolo 95 (Riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro). 129

Articolo 96 (Noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro). 130

Articolo 97 (Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR)  131

Articolo 98 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi) 131

Articolo 99 (Osservatorio del mercato del lavoro). 133

Articolo 100 (Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro). 134

Articolo 101 (Spese per acquisto di beni e servizi Inps). 135

Articolo 102 (Spese per acquisto di beni e servizi Inail). 135

Articolo 103 (Emersione di rapporti di lavoro). 136

Articolo 104 (Assistenza e servizi per la disabilità)). 143

Articolo 105 (Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)  144

Articolo 106 (Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali). 145

Articolo 107 (Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare) 146

Articolo 108 (Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)  146

Articolo 109 (Prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali individuali da parte delle pubbliche amministrazioni). 148

Articolo 110 (Rinvio dei termini di approvazione del bilancio consolidato). 149

Articolo 111 (Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle province autonome)  150

Articolo 112 (Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa). 151

Articolo 113 (Semplificazione procedure di adesione alla rinegoziazione mutui degli enti locali). 151

Articolo 114 (Differimento dei termini per la realizzazione del piano pluriennale di interventi di messa in sicurezza). 152

Articoli 115, 116, 117, commi 5-11, e 118 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali). 153

Articolo 117, commi 1-4 (Anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari). 155

Articolo 119 (Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). 157

Articolo 120 (Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro). 162

Articolo 121 (Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile). 163

Articolo 122 (Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti per  l’emergenza COVID-19). 164

Articolo 123 (Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)  165

Articolo 124 (Riduzione aliquota IVA). 166

Articolo 125 (Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione) 167

Articoli 126 e 127 (Proroga termini di ripresa della riscossione di versamenti sospesi)  168

Articolo 128 (Salvaguardia del bonus 80 euro e del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del DL 3 del 2020). 170

Articolo 129 (Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica) 170

Articolo 130 (Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa). 171

Articolo 131 (Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa). 176

Articolo 132 (Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici)  176

Articolo 133, comma 1, lettera a) (Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego). 177

Articolo 133, comma 1, lett. b) (Imposta sul consumo delle bevande edulcorate). 178

Articolo 134 (Disciplina dell’IVAFE). 179

Articolo 135 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato) 179

Articolo 136 (Incentivi per gli investimenti nell’economia reale). 180

Articolo 137 (Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). 182

Articolo 138 (Allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il bilancio di previsione 2020). 183

Articolo 139 (Promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti)  184

Articolo 140 (Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)  184

Articolo 141 (Lotteria dei corrispettivi). 186

Articolo 142 (Precompilata IVA). 187

Articolo 143 (Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche). 188

Articolo 144 (Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni). 189

Articolo 145 (Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo) 189

Articolo 146 (Indennità requisizione strutture alberghiere) 190

Articolo 147 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)  190

Articolo 148 (Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))  191

Articolo 149 (Sospensione di versamenti). 193

Articolo 150 (Ripetizione dell’indebito su prestazioni e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte). 193

Articolo 151 (Differimento della sospensione delle notifiche di provvedimenti di sospensione di licenze e autorizzazioni). 194

Articolo 152 (Sospensioni dei pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni). 195

Articolo 153 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973). 196

Articolo 154 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)  197

Articolo 155 (Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate -Riscossione per il triennio 2020-2022). 200

Articolo 156 (Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019). 201

Articolo 157 (Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali). 201

Articolo 158 (Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione). 202

Articolo 159 (Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)  203

Articolo 160 (Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017). 203

Articolo 161 (Proroga del pagamento dei diritti doganali). 204

Articolo 162 (Rateizzazione del debito di accisa). 204

Articolo 163 (Proroga in materia di tabacchi). 205

Articolo 164 (Valorizzazione del patrimonio immobiliare). 205

Articoli da 165 a 167 (Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione). 206

Articolo da 168 a 175 (Ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni). 207

Articolo 176 (Tax credit vacanze). 209

Articolo 177 (Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)  211

Articolo 178 (Fondo turismo). 211

Articolo 179 (Promozione turistica in Italia). 213

Articolo 180 (Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia). 214

Articolo 181 (Sostegno delle imprese di pubblico esercizio). 215

Articolo 182 (Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico) 216

Articolo 183 (Misure per il settore cultura). 218

Articolo 184 (Fondo Cultura). 222

Articolo 185 (Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori) 224

Articolo 186 (Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari). 225

Articolo 187 (Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali) 226

Articolo 188 (Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali). 226

Articolo 189 (Bonus una tantum edicole). 227

Articolo 190 (Credito d’imposta per i servizi digitali). 228

Articolo 191 (Procedura straordinaria per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria)  228

Articolo 192 (Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI). 229

Articolo 193 (Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga) 230

Articolo 194 (Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria). 231

Articolo 195 (Fondo emergenze emittenti locali). 231

Articolo 196 (Interventi a favore delle imprese ferroviarie). 232

Articolo 197 (Marebonus e Ferrobonus). 234

Articolo 198 (Istituzione fondo compensazione danni settore aereo). 234

Articolo 199 (Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi). 235

Articolo 200 (Trasporto pubblico locale). 238

Articolo 201 (Incremento Fondo salva-opere). 239

Articolo 202 (Trasporto aereo). 240

Articolo 203 (Trattamento economico minimo personale del trasporto aereo). 244

Articolo 204 (Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo). 244

Articolo 205 (Collegamento marittimo con le isole maggiori e minori). 246

Articolo 206 (Ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25). 246

Articolo 207 (Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici). 247

Articolo 208 (Formazione personale del settore ferroviario) 248

Articolo 209 (Servizi di motorizzazione e personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche). 252

Articolo 210 (Disposizioni in materia di autotrasporto). 255

Articolo 211 (Funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e sinergie produttive nei comprensori militari). 256

Articolo 212 (Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto). 259

Articolo 213 (Finanziamento del sistema bus rapidtransit). 259

Articolo 214 (Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario). 261

Articolo 215 (Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL). 263

Articolo 216 (Disposizioni in materia di impianti sportivi). 263

Articolo 217 (Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale)  265

Articolo 218 (Disposizioni processuali eccezionali per provvedimenti relativi a competizioni e campionati). 266

Articolo 219 (Ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e risorse per il lavoro straordinario) 267

Articolo 220 (Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia). 270

Articolo 221 (Modifiche all’art. 83 del DL n. 18/2020). 271

Articolo 222 (Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi). 272

Articolo 223 (Contenimento produzione e miglioramento della qualità). 272

Articolo 224 (Misure in favore della filiera agroalimentare). 273

Articolo 225 (Mutui dei consorzi di bonifica). 275

Articolo 226 (Fondo emergenza alimentare). 275

Articolo 227 (Sostegno alle zone economiche ambientali). 276

Articolo 228 (Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale). 277

Articolo 229 (Misure per incentivare la mobilità sostenibile). 278

Articolo 230 (Incremento posti concorsi banditi). 281

Articolo 231 (Svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021)  283

Articolo 232 (Edilizia scolastica). 286

Articolo 233 (Sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni). 288

Articolo 234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica)  289

Articolo 235 (Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione). 290

Articolo 236 (Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca). 291

Articolo 237 (Svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria). 295

Articolo 238 (Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca). 297

Articolo 239 (Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione). 300

Articolo 240 (Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno­ Dipartimento della Pubblica Sicurezza) 301

Articolo 241 (Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-2019). 302

Articolo 242 (Fondi strutturali europei). 303

Articolo 243 (Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19). 305

Articolo 244 (Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno). 306

Articolo 245 (Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud”) 307

Articolo 246 (Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno). 308

Articolo 247 (Procedure concorsuali della Commissione RIPAM). 309

Articolo 248 (Reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni). 310

Articolo 249 (Modalità decentrata e telematica per le procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni). 311

Articolo 250 (Scuola nazionale dell’amministrazione e concorsi degli enti pubblici di ricerca) 312

Articolo 251 (Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità). 313

Articolo 252 (Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia). 315

Articolo 253 (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario) 316

Articolo 254 (Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense). 316

Articolo 255 (Misure straordinarie per procedimenti giudiziari pendenti) 317

Articolo 256 (Misure straordinarie per la definizione dell’arretrato penale presso le Corti di appello). 320

Articolo 257 (Modalità decentrata e telematica per le procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti). 322

Articolo 258 (Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 323

Articolo 259 (Procedure concorsuali per Forze Armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 325

Articolo 260 (Corsi di formazione per Forze Armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). 327

Articolo 261 (Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile. 328

Articolo 262 (Procedure assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze)  330

Articolo 263 (Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)  331

Articolo 264 (Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19). 332

Articolo 265, commi 1-2 (Disposizioni finanziarie e risultati differenziali di bilancio)  333

Articolo 265, comma 3 (Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento). 334

Articolo 265, comma 4 (Incremento livello finanziamento SSN). 335

Articolo 265, commi 5 e 6 (Fondo esigenze indifferibili e Fondo attualizzazione contributi pluriennali). 337

Articolo 265, comma 7 (Copertura finanziaria). 337

Articolo 265, commi 8-12 (Monitoraggio delle risorse e gestione dei fondi Ue). 340

Articolo 265, commi 13 e 14 (Modifiche alla legge n. 160 del 2019). 341

Articolo 265, comma 15 (Intervento sul fondo investimenti delle amministrazioni centrali)  341

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2500

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

No

Relazione tecnica

(RT):

presente

Relatori per la

Commissione:

Marattin, Melilli, Misiti

 

Gruppi:

 

Commissione competente:

IV, PD, M5S

 

V (Bilancio)

 

 

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, assegnato alla V Commissione in sede referente.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Nelle schede che seguono vengono riportati, per ciascun articolo, gli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo a ciascuna norma e le osservazioni inerenti i profili di quantificazione e/o quelli di copertura finanziaria.

La descrizione delle norme e della relazione tecnica è limitata solo a taluni casi di maggiore complessità; negli altri i contenuti normativi e della relazione tecnica rilevanti ai fini della verifica delle quantificazioni sono richiamati in estrema sintesi all’inizio di ciascuna osservazione.

Per una descrizione di maggior dettaglio delle norme si rinvia alla parte I del presente dossier, contenente le schede di lettura, mentre per la lettura integrale della relazione tecnica, si rinvia al testo della stessa pubblicato a corredo dello stampato del disegno di legge di conversione, presentato alla Camera in prima lettura.

Si richiama, in via preliminare, per il suo rilievo trasversale ai fini della valutazione delle risorse stanziate per ciascuno degli interventi, la disposizione recata dall’articolo 265, comma 8, in base al quale le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal decreto in esame sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro, sulla base degli esiti del monitoraggio e al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Una previsione analoga era stata già introdotta nel DL 18/2020 (“cura Italia”, art. 126). Si fa presente in proposito che nel parere espresso sul decreto legge 34 in esame dal Comitato per la legislazione il 27 maggio scorso, è contenuta la seguente condizione, formulata per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento della Camera: “provveda la Commissione di merito ad approfondire, anche alla luce del vigente sistema delle fonti, l’effettiva necessità della disposizione contenuta nell’articolo 265, comma 8, procedendo, nel caso in cui la disposizione sia ritenuta necessaria, ad inserire l’espressione di un parere parlamentare “forte” (ad esempio attraverso la procedura del “doppio parere” parlamentare) sugli schemi di decreto previsti nonché ad introdurre la medesima procedura anche per la disposizione contenuta nell’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18 del 2020”.

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Il prospetto riepilogativo ascrive complessivamente al decreto legge in esame i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

 

 

Effetti netti sui saldi

?154.737,3

?26.121,5

?34.342,0

?68.457,6

?26.119,9

?34.487,8

?55.319,8

?26.077,9

?34.649,8

 

Il provvedimento utilizza il maggiore indebitamento richiesto dal Governo con la Relazione presentata, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 243/2012, contestualmente alla presentazione del DEF 2020 ed autorizzato con l'approvazione, il 29 e il 30 aprile scorso, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere, della Risoluzione n. 6/00107 della Camera dei deputati e della Risoluzione n. 6/00106 del Senato.

Si ricorda che, con la predetta Relazione, il Governo ha chiesto l’autorizzazione a ricorrere a maggiore indebitamento per 55 miliardi di euro nell'anno 2020, 24,85 miliardi nel 2021, 32,75 miliardi nel 2022, 33,05 miliardi nel 2023, 33,15 miliardi di euro nel 2024, 33,25 miliardi di euro dal 2025 al 2031 e 29,2 miliardi dal 2032.

A tali importi si aggiungono quelli autorizzati per gli oneri del servizio del debito derivante dagli effetti delle misure da adottare, indicati nella Relazione in 0,33 miliardi di euro nel 2020 e 1,45 miliardi di euro nel 2021, 2,15 miliardi nel 2022, 2,95 miliardi nel 2023, 3,85 miliardi nel 2024, 4,75 miliardi nel 2025, 5,35 miliardi nel 2026, 5,6 miliardi nel 2027, 5,85 miliardi nel 2028, 6,05 miliardi nel 2029, 6,2 miliardi nel 2030 e 6,4 miliardi dal 2031.

L’effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche è stato previsto pari a 65 miliardi di euro nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e pari all’indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi.

Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto sono stati indicati in 155 miliardi nel 2020, 25 miliardi nel 2021 e risultano pari a quelli indicati in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in ciascuno degli anni successivi.

 

Gli effetti scontati nel prospetto riepilogativo, con riferimento al triennio 2020-2022, appaiono coerenti con la richiamata autorizzazione parlamentare. Con esclusivo riferimento al saldo di fabbisogno per l’esercizio 2020, gli effetti del decreto legge eccedono lo scostamento autorizzato: pertanto il provvedimento utilizza, ai sensi dell’art. 265, comma 1 (alla cui scheda si rinvia), una quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante per effetto del decreto-legge n. 18 del 2020 rispetto al ricorso all’indebitamento autorizzato l’11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della precedente Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione.

Essendo il prospetto riepilogativo allegato al provvedimento in esame limitato al triennio 2020-2022, ai fini di una ricostruzione, in base alle indicazioni della relazione tecnica, degli impatti annui sui saldi per gli esercizi successivi al 2022 e del raffronto con il maggior indebitamento autorizzato per ciascun esercizio, sarebbe opportuno disporre anche del quadro delle proiezioni ultratriennali degli importi contenuti nel predetto prospetto riepilogativo.

In ordine ai predetti profili si rinvia anche al Dossier dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera (Documentazione di finanza pubblica n. 14 del maggio 2020), relativo a “Decreto legge “rilancio”: effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi”.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articolo 1
(Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento livello finanziamento  SSN

1.256,63

 

 

1.256,63

 

 

1.256,63

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Indennità personale infermieristico SSN- effetti riflessi

 

 

 

4,85

 

 

4,85

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone che, per l’anno 2020, le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2  dovranno predisporre specifici piani regionali di potenziamento dell’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale da recepire nei Programmi operativi regionali per la gestione dell’emergenza Covid-19, previsti dal decreto legge 18/2020 “Cura Italia”. Le regioni e le province autonome dovranno organizzare inoltre le attività di sorveglianza attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al fine di consentire la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo in esame è incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.

La relazione tecnica, cui si rinvia per i dati di dettaglio dei singoli settori di spesa, espone la seguente tabella riassuntiva degli interventi previsti dall’articolo in esame:

 

(euro)

Fonte: RT

 

Per l’anno 2020 la disposizione prevede il corrispondente incremento del livello del finanziamento del SSN alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell’articolo 265. A decorrere dall’anno 2021, le regioni provvedono a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento.

Si evidenzia in primo luogo che la relazione tecnica quantifica i costi da sostenere per il potenziamento delle strutture territoriali sulla base delle evidenze statistiche relative alla percentuale di ospedalizzazione dei pazienti e sulla necessità di somministrare le cure adeguate (ospedaliere o domiciliari). In proposito non si hanno osservazioni da formulare sulla base dei dati forniti dalla RT. Con riferimento agli oneri pluriennali che si verificherebbero a decorrere dal 2021, si osserva che a fronte di un aumento della spesa sanitaria previsto dalla norma in esame, l’articolo 265, comma 4 del provvedimento in esame, dispone un incremento delle risorse da destinare al finanziamento del SSN inferiore rispetto agli impegni di spesa previsti e quantificati dalla RT. Sul punto appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione (si rinvia in proposito alla scheda relativa all’art. 265, co. 4).

 

Articolo 2
(Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Somme trasferite sulla contabilità speciale del “Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza COVID-19

1.467,49

 

 

1.467,49

 

 

1.467,49

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Indennità personale infermieristico SSN- effetti riflessi

 

 

 

179,69

 

 

179,69

 

 

Maggiori spese correnti

 

Incremento livello finanziamento SSN - Unità di personale aggiuntive

430,98

 

 

430,98

 

 

430,98

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca misure dirette al rafforzamento strutturale della rete ospedaliera del Servizio sanitario nazionale mediante l’adozione di uno specifico piano di riorganizzazione in grado di fronteggiare in maniera adeguata le emergenze pandemiche come quella da COVID-19 in corso. Gli oneri complessivi per l’anno 2020 sono pari a euro 1.898.466.667, alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell’articolo 265 e sono così suddivisi.

1.      L’importo di 1.467,49 milioni di euro destinato ai seguenti interventi:

·        incremento strutturale posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva (circa 1.262,2 milioni di euro);

·        realizzazione di una separazione strutturale dei percorsi di accesso e cura dei pazienti (192,7 milioni di euro);

·        implementazione dei mezzi di soccorso dedicati ai trasferimenti secondari dei pazienti COVID (12,6 milioni di euro).

Le norme dispongono che il predetto importo di 1,467 miliardi per il 2020 sia trasferito al Commissario straordinario per il contrasto COVID-19 che è autorizzato a delegare i propri poteri ai Presidenti delle regioni e province autonome, allo scopo di garantire la massima celerità negli interventi di potenziamento della rete ospedaliera.

2.      L’importo di 430,98 milioni di euro destinato ai seguenti interventi:

·        assunzione personale per i mezzi di soccorso (51,975 milioni di euro):

·        incremento risorse per incentivi al personale (190 milioni di euro);

·        risorse per ulteriori assunzioni personale terapie intensive (189 milioni di euro).

A tale fine, è conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo di 430,98. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente.

La relazione tecnica, cui si rinvia per i dati di dettaglio dei singoli settori di spesa, espone la seguente tabella riassuntiva degli interventi previsti dall’articolo in esame:

(euro)

Fonte: RT

 

Le norme dispongono che gli oneri a regime dall’anno 2021, pari a 372.085.250, siano posti a valere sul livello finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno di riferimento.

Con riferimento alle spese relative all’assunzione di personale da destinare alle terapie intensive appare necessario un chiarimento circa la stima dell’onere che per l’anno 2020 è limitato a 3,5 mesi. L’onere complessivo pari a 189 milioni di euro per il 2020 è infatti ottenuto moltiplicando l’onere mensile (pari a 54 milioni di euro) per 3,5 mesi.   Diversamente l’onere a regime, a decorrere dal 2021, seppure parametrato ad un fabbisogno ridotto del 40% di posti letto, è considerato per tutti i 12 mesi dell’anno.

Inoltre, con riferimento agli oneri pluriennali che si verificherebbero a decorrere dal 2021, si osserva che l’articolo 265, comma 4, del provvedimento in esame, dispone un incremento delle risorse da destinare al finanziamento del SSN inferiore rispetto al complesso degli impegni di spesa previsti e quantificati dalla RT relativi all’articolo in esame e al precedente articolo 1. Sul punto, nel richiamare le considerazioni già svolte con riferimento all’articolo 1, si rinvia alla scheda relativa all’art. 265, comma 4. 

 

Articolo 3
(Incarichi a tempo determinato ai medici in formazione specialistica)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’art. 3, sostituendo il comma 5 dell’art. 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conferma la possibilità di conferimento degli incarichi a tempo determinato anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione modificando la durata: si prevede infatti che gli incarichi possano essere conferiti per una durata di 6 mesi (anziché un anno), prorogabili, previa definizione dell'accordo[1] e in ragione del perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020.

Si ricorda che l’articolo 2-ter del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto la possibilità per le aziende e gli enti del SSN, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, di conferire incarichi individuali a tempo determinato.  Il comma 2 (non modificato dalla norma in esame) dispone che gli incarichi hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa gravante sull'esercizio 2020, ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto direttoriale del MEF 10 marzo 2020 (che ha ripartito le risorse incrementali di cui all’articolo 18 del decreto legge n. 18/2020  pari a 660 milioni di euro destinate alla finalità in oggetto per l’anno 2020). Per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Il comma 5 (previgente), in particolare, ha previsto che detti incarichi possano essere conferiti anche ai medici specializzandi iscritti regolarmente all’ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.

La relazione tecnica afferma che la disposizione reca modifiche di natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, secondo la RT, gli incarichi in oggetto sono già finanziati per il 2020 nell’ambito delle risorse aggiuntive - rispetto al fabbisogno standard del SSN - previste dall’art. 18 del D.L. n. 18/2020 e, essendo limitati al 2020, non producono effetti sul 2021.

In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti finanziari connessi agli incarichi già stipulati in forza della normativa previgente, che consentiva il conferimento di incarichi di durata annuale. A tale riguardo si rammenta che l’articolo 2-ter, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, in relazione alla disciplina di conferimento degli incarichi individuali, dispone che per la spesa relativa all'esercizio 2021 si provveda nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale. Sul punto andrebbero forniti elementi di valutazione.

 

Articolo 4
(Misure per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma disciplina il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (vale a dire fino al 31 luglio 2020), è rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Si ricorda che il comma 6 dell’articolo 3 del D.L. 18/2020, per l’attuazione dei commi 1 e 2 (concernenti la stipula di accordi con le strutture sanitarie), ha autorizzato la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l'anno 2020 e per l’attuazione del comma 3 (concernente la messa a disposizione di locali e personale da parte delle strutture sanitarie), ha autorizzato la spesa di 160.000.000 euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.

Il riconoscimento di tale remunerazione può avvenire anche in deroga al limite di spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Si ricorda che l’articolo 45, comma 1-ter del decreto-legge n. 124/2019 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili) ha modificato il limite di spesa, previsto dalla normativa previgente, da applicare ai contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012 per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, che viene rideterminato a decorrere dal 2020 nel valore della spesa consuntivata nell’anno 2011. Si ricorda che l’articolo 15, comma 14, del decreto legge n. 95/2012 (c.d. “DL spending review”) dispone l’applicazione della riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto in misura determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Viene abrogato l’articolo 32 del D.L. 23/2020, che disciplina la stessa materia, in quanto con l’intervento in esame si è estesa la disciplina anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 19, lettera c), della legge n. 118/2011, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l’anno 2020, vale a dire: alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il decreto interministeriale che stabilisce le modalità per la determinazione del riconoscimento della funzione assistenziale e dell’incremento tariffario dovrà essere predisposto nei limiti del finanziamento sanitario previsto per l’anno 2020, come incrementato ai sensi dell’articolo 18 del decreto legge 18/2020.

Si ricorda che l’articolo 18 del decreto-legge n. 18/2020 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di 1.410 milioni di euro per l’anno 2020.

In proposito, si fa presente che, analogamente a quanto previsto dall’articolo 32 del decreto-legge n. 23/2020, le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e dell’incremento tariffario sono demandate ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che dovrà garantire la compatibilità con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. L’invarianza finanziaria di tale meccanismo è pertanto affidata ad una procedura che rinvia ad una fonte subordinata gli elementi essenziali per la definizione della spesa in questione.

Pertanto né dalla norma né dalla relazione tecnica è possibile desumere elementi idonei a determinare, in sede di verifica parlamentare delle quantificazioni, l’effettiva neutralità delle disposizioni in esame. In proposito appare quindi opportuno acquisire elementi di valutazione del Governo.

 

Articolo 5
(Incremento delle borse di studio degli specializzandi)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici

105,00

105,00

109,20

105,00

105,00

109,20

105,00

105,00

109,20

Maggiori tributarie/contributive

 

Incremento livello finanziamento Stato del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici - effetti riflessi

 

 

 

50,93

50,93

52,96

50,93

50,93

52,96

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame, al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del D.lgs. n. 368/1999, autorizza l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale fine, viene conseguentemente incrementato, per i medesimi anni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265. La norma non individua un contingente numerico, fisso o massimo, di specializzandi.

La relazione tecnica precisa che i maggiori oneri sono pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio (pari a 25.000 euro) per 4.200 specializzandi e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 tenuto conto del maggior costo unitario della borsa di studio, pari a 26.000 euro, a partire dal terzo anno sino alla conclusione del ciclo di studi.

In proposito, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che l’intervento è configurato come limite di spesa e che la disposizione non individua un contingente di contratti da concludere, con ciò consentendo l’osservanza del limite di spesa in fase applicativa. Peraltro, la relazione tecnica fornisce elementi informativi idonei a verificare la congruità dello stanziamento rispetto alla contrattualizzazione di un dato numero di specializzandi.

 

Articolo 6
(Deroga alle riduzioni di spesa per il settore informatico)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede che al Ministero della salute non si applicano, per l’anno 2020, le riduzioni di cui all’articolo 1, commi 610 e 611, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che prevedono un obbligo di riduzione della spesa nel settore informatico. Va rammentato che la norma è stata ritenuta idonea a produrre risparmi nel medio-lungo periodo, verificabili solo a consuntivo e prudenzialmente non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si rileva che la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che le risorse rese disponibili dall’esonero dall’obbligo di risparmio delle spese correnti per la gestione del settore informatico sono già appostate nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio del Ministero della salute.

La relazione tecnica sembrerebbe quindi confermare che i tendenziali di spesa del settore non sono stati rivisti e che, pertanto, i risparmi attesi dalla razionalizzazione delle spese per informatica non sono stati scontati in attesa di essere verificati a consuntivo. Premessa l’opportunità di una conferma al riguardo, non si formulano in tal senso osservazioni, rilevando peraltro che la norma implica comunque la rinuncia a futuri risparmi, benché non contabilizzati.

 

Articolo 7
(Metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo attribuisce al Ministero della salute, nell’ambito dei suoi compiti previsti dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e cura delle malattie e di programmazione tecnico sanitaria di rilievo nazionale e regionale, il trattamento di dati personali sulla salute degli assistiti raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale, nonché dati reddituali dell’interessato e del suo nucleo familiare per lo sviluppo di metodologie predittive dell’evoluzione del fabbisogno di salute della popolazione. Con decreto del Ministro della salute sono individuati i dati personali, il loro trattamento, la loro acquisizione dai sistemi informativi e i tempi di conservazione dei dati trattati.

La relazione tecnica precisa il carattere ordinamentale della norma, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione della natura ordinamentale della norma, volta testualmente ad autorizzare ope legis operazioni di trattamento dati nel quadro di attribuzioni già sussistenti a legislazione vigente.

 

Articoli 8 e 9
(Proroga validità delle ricette limitative dei farmaci di fascia A e dei piani terapeutici)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme dispongono, a determinate condizioni, la proroga limitata e temporanea della validità delle ricette limitative dei farmaci di fascia A (articolo 8) e dei piani terapeutici in scadenza durante lo stato di emergenza (articolo 9). La relazione tecnica afferma che le norme hanno natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 10
(Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica il decreto-legge n. 18/2020. In particolare:

-         estende le iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari già previste dall’articolo 22-bis del citato decreto legge a tutti gli esercenti le professioni sanitaria.

Si ricorda che l’articolo 22-bis del decreto legge n. 18/2020 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di tali iniziative di solidarietà;

-         estende anche ai Centri riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale la sospensione dell’attività già disposta dall’articolo 47 del citato decreto-legge nei Centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Si ricorda che l’articolo 47 prevede che l’Azienda sanitaria locale può, d’accordo con gli enti gestori dei predetti centri, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario.

La relazione tecnica afferma che le modifiche in esame sono di natura ordinamentale che non comportano oneri per la finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento all’estensione degli interventi di solidarietà in considerazione del fatto che questi possono essere adottati nell’ambito delle risorse del Fondo appositamente costituito presso la Presidenza del Consiglio.

Per quanto attiene agli interventi non differibili di cui all’articolo 47, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare che gli stessi possano essere contenuti nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente anche alla luce dell’estensione operata dalla norma in esame.

 

Articolo 11
(Misure urgenti in materia di fascicolo sanitario elettronico)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone il potenziamento e il rafforzamento del Fascicolo sanitario elettronico - FSE, (di cui all’art. 12 del D.L. n. 179/2012) finalizzato alla raccolta dei dati e dei documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le implementazioni ivi previste sono attuabili, secondo la RT, nell’ambito delle risorse già stanziate per la realizzazione dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità.

La RT precisa che le risorse già stanziate per la realizzazione dell’Infrastruttura nazionale per l’interoperabilità (INI) da parte del Ministero dell’economia e delle finanze sono pari a 2,5 mln di euro (pg 3 del cap. 7585/MEF), a decorrere dall’anno 2017, ai sensi all’art. 1, comma 383 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017). Inoltre, sono stati assegnati circa 210 mln di euro complessivi per gli anni 2018-2021 derivanti dal riparto del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017, da destinare alle regioni per l’accelerazione della digitalizzazione dei documenti clinici da inserire nel FSE (pg 4 del capitolo 7585/MEF).

In proposito, alla luce dei dati forniti dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che l’implementazione dei sistemi attualmente operativi possano essere attuati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 12
(Accelerazione dell’acquisizione delle informazioni relative alle nascite e ai decessi)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone che le strutture sanitarie, i medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviino al Sistema Tessera Sanitaria del MEF i dati dell’avviso di decesso, del certificato necroscopico, della denuncia della causa di morte, dell’attestazione e della dichiarazione di nascita, esonerando i soggetti interessati dall’ulteriore invio ai Comuni di attestazioni cartacee.  Il Sistema Tessera Sanitaria rende tali dati immediatamente disponibili, senza registrarli: all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR); ai Comuni non ancora collegati all’ANPR, tramite Posta elettronica certificata (PEC); all’ISTAT.

I dati e le relative modalità tecniche di trasmissione sono definiti con uno o più decreti ministeriali.

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che trattasi di accelerare dell’attuazione di quanto già previsto legislativamente dall’art. 62, comma 6, lettera c), del Codice dell’amministrazione digitale, da attuare nell’ambito delle risorse già stanziate per il Sistema TS.

Al riguardo, andrebbe confermato che l’accelerazione dell’avvio degli adempimenti a carico degli operatori sanitari, sui quali sembra gravare l’onere della comunicazione tempestiva dei dati summenzionati, possa essere attuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (risorse già stanziate per il Sistema TS), le quali dovrebbero assicurare alle stesse strutture sanitarie la disponibilità di strumenti (hardware e software) per effettuare la trasmissione.

 

Articolo 13
(
Rilevazioni statistiche dell’ISTAT connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, affidabili e complete, autorizza l’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), anche con altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale,  fino al termine dello stato di emergenza e per i dodici mesi successivi, a trattare dati personali, anche riferiti a condanne penali e reati, per effettuare rilevazioni, elaborazioni e analisi, per comprendere la situazione economica, sociale ed epidemiologica italiana (comma 1).

I trattamenti sopra indicati, riferiti a dati personali (articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679), sono individuati con specifiche direttive del presidente dell’ISTAT adottate previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti disposizioni del D.lgs. n. 196/2003 e delle Regole deontologiche (comma 2). Nelle direttive sono indicati, tra l’altro, gli scopi perseguiti, i tipi di dati e le operazioni eseguibili (comma 3). Inoltre, l’ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (comma 4).

I dati trattati nell’ambito delle indagini statistiche qui descritte, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati, per finalità scientifiche ai soggetti indicati nella norma, e la loro diffusione è autorizzata solo in forma anonima e aggregata (comma 5).

L’ISTAT fa fronte alle attività sopra descritte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6).

La relazione tecnica precisa il carattere ordinamentale della norma, alle cui attività l’ISTAT provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla RT pur evidenziando che la stessa non contiene dati ed elementi di valutazione volti a verificare l’asserita neutralità finanziaria delle disposizioni.

Si ricorda in proposito che, con riguardo a norme corredate di clausole di neutralità, i predetti elementi vanno inclusi nella relazione tecnica ai sensi dell’art. 17 della legge n. 196 del 2009, in materia di contabilità e finanza pubblica.  

 

 

Articolo 14
(Rifinanziamento fondo emergenze nazionali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese conto capitale

 

Rifinanziamento del Fondo per le emergenze nazionali

(Art. 14, co. 1)

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 1, in conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, incrementa il fondo per le emergenze nazionali di 1.500 milioni di euro per l’anno 2020 (di cui 1.000 milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e da trasferire sull’apposita contabilità speciale ad esso intestata). E’ previsto inoltre un meccanismo di rimodulazione delle risorse, a seguito di un monitoraggio, da attuare con decreto del Ragioniere generale dello Stato. Si osserva in primo luogo che non viene precisato in cosa consista tale rimodulazione (temporale, riallocativa, ecc.), ma viene soltanto specificato che la stessa può avvenire “anche mediante girofondi” tra la contabilità speciale e il bilancio della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione civile: in questo caso il decreto del Ragioniere generale dello Stato può essere adottato solo su autorizzazione del Ministro dell’economia.

In proposito, pur rilevando che l’onere di cui al comma 1 è limitato alla spesa autorizzata, si evidenzia che la procedura di rimodulazione prevista -con possibile travaso di risorse tra una contabilità speciale al bilancio della Presidenza del Consiglio - rimette ad una fonte subordinata a quella legislativa la determinazione di elementi della decisione di spesa che attengono al quantum delle risorse oggetto di rimodulazione e, presumibilmente, anche alla relativa distribuzione temporale, tenuto conto che si tratta di somme per le quali non trova applicazione il criterio dell’annualità (contabilità speciale) e che non viene fissato uno specifico termine per l’adozione del relativo decreto di rimodulazione. In ordine a quanto evidenziato andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Inoltre il comma 4  proroga di ulteriori sei mesi i termini di scadenza degli stati di emergenza - diversi da quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 per il COVID-19 - già dichiarati ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilità speciali di cui all’articolo 27 del medesimo decreto legislativo, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non più prorogabili ai sensi della vigente normativa. Al riguardo sia la RT sia il testo affermano la neutralità della proroga, cui si dovrà provvedere nell’ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente. La RT indica inoltre distintamente le contabilità interessate: in proposito non si formulano pertanto osservazioni.

 

Articolo 15
(Disposizioni in materia di volontariato di protezione civile)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per il Servizio Civile Nazionale

20,00

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, ai commi 1 e 2, prevedono l’incremento di 20 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo nazionale per il servizio civile, per garantire adeguate risorse da destinare all’assistenza delle persone più vulnerabili e alla ricostruzione del tessuto sociale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che il rifinanziamento è limitato allo stanziamento previsto e che la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Con riferimento al comma 3, la norma specifica che le disposizioni di cui all’articolo 39, comma 5 del D. Lgs. 1/2018, relative al rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi, non si applicano ai volontari lavoratori autonomi che dichiarano di non aver svolto attività lavorativa e che percepiscono le indennità di cui all’articolo 89 del provvedimento in esame e agli articoli 27, 28, 29 e 30 del DL 18/2020. Preso atto che la RT nulla aggiunge al contenuto della norma, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 16
(Misure straordinarie di accoglienza)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che i posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI) di cui all'articolo 1-sexies del DL n. 416/1989, per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza (fino al 31 gennaio 2021), possano essere utilizzati per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.

Si evidenzia che la disposizione deroga espressamente all’articolo 1-sexies del DL n. 426/1989 che, nel testo vigente, riserva l’accoglienza nelle strutture SIPROIMI a coloro ai quali è stato riconosciuto lo status di protezione internazionale e non anche ai richiedenti lo status.

La norma prevede che all’attuazione della disposizione si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno  (comma 1).

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il capitolo di bilancio 2352[2] presenta le necessarie disponibilità. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che l’utilizzo delle summenzionate risorse per le finalità di cui alla presente norma non compromette lo svolgimento delle attività già finanziate a legislazione vigente, che saranno eventualmente riprogrammate per garantire i risparmi necessari per sostenere la spesa derivante dall’attuazione dell’articolo.

La relazione tecnica precisa che in via ordinaria, l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è disposta negli appositi centri, di cui al D.lgs n. 142/2015, con oneri a carico del Ministero dell’interno. Tenuto conto che i richiedenti asilo temporaneamente accolti nelle strutture SIPROIMI possono usufruire delle sole prestazioni ad essi assicurate nei centri di accoglienza per richiedenti asilo in base al D.lgs n. 142/2015 e di cui allo schema di capitolato di appalto approvato con DM 20 novembre 2018, la RT evidenzia una sostanziale compensazione dei costi, calcolata nei termini sviluppati dalla medesima relazione tecnica. In particolare nei centri di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, di cui agli articoli 9 e 11 del D.lgs n. 142/2015, e nelle strutture SIPROIMI la media del costo pro die pro capite risulterebbe identica e sarebbe pari a circa 26,70.

Tanto premesso andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a consentire una verifica della suddetta neutralità finanziaria con specifico riguardo al numero di richiedenti protezione che si stima di accogliere e con l’indicazione delle capacità ricettive delle strutture SIPROIMI, che, come sopra evidenziato, sono destinate istituzionalmente ad accogliere coloro ai quali è stato già riconosciuto lo status di protezione internazionale e non i soggetti richiedenti tale status.

 

Articolo 17
(Acquisizione di strutture per la gestione dell’emergenza COVID-19)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma integra l’articolo 6 del decreto legge n. 18/2020 che autorizza, fra l’altro, la spesa di 150 milioni di euro per il 2020 per il pagamento di indennità in conseguenza dalla requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19. Si rileva, altresì, che le modifiche proposte consentono l’acquisizione, anche a titolo diverso dalla requisizione, di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare nel rispetto del limite di spesa già previsto.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene prevista la possibilità di stipulare contratti o convenzioni per l’acquisizione, non a titolo di proprietà, degli immobili, entro i limiti di autorizzazione di spesa già prevista a legislazione vigente.

Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare atteso che l’attuazione delle disposizioni avverrà nell’ambito di un limite di spesa.

 

Articolo 18
(Utilizzo delle donazioni)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo modifica l’articolo 99 del DL n 18 del 2020, in materia di erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza, prevedendo, fra l’altro, che il Dipartimento della protezione civile possa destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell’articolo 122 del medesimo DL n. 18 del 2020.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 19
(Funzionamento e potenziamento della Sanità militare)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento Sanità militare- reclutamento di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri. (comma 4)

4,68

3,96

 

4,68

3,96

 

4,68

3,96

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Potenziamento Sanità militare- reclutamento di personale della Marina militare, dell’Aeronautica militare e dell’Arma dei carabinieri. – effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

2,27

1,92

 

2,27

1,92

 

Maggiori spese correnti

 

Ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati - spesa corrente

(comma 5)

14,49

 

 

14,49

 

 

14,49

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati - spesa in conto capitale

(comma 5)

69,64

 

 

69,64

 

 

69,64

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione tabella A Difesa (comma 6)

 

3,96

 

 

3,96

 

 

3,96

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) dispone per il 2020 l’arruolamento in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, di 70 ufficiali medici (di cui 30 della Marina militare, 30 dell’Aeronautica militare e 10 dell’Arma dei carabinieri) e di 100 sottufficiali infermieri (di cui 50 della Marina militare e 50 dell’Aeronautica militare) e a tal fine autorizza la spesa di euro 4.682.845 per il 2020 e di euro 3.962.407 per il 2021 (comma 4).

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di euro 84.132.000 di euro per il 2020 per sostenere le attività e l’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (comma 5). Gli oneri derivanti dai commi 4 e 5 sono pari ad euro 88.814.845 (cui si provvede ai sensi dell’articolo 265) per il 2020 e ad euro 3.962.407 per il 2021 (cui si provvede a valere sul fondo speciale di parte corrente del Ministero della difesa) (comma 6).

Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la riconduzione degli oneri assunzionali relativi al comma 1 nell’ambito dei limiti della spesa autorizzata al comma 4 richiederebbe che anche il correlato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.

Nulla da osservare in merito agli oneri relativi al comma 5 considerato che gli stessi sono limitati all’entità della relativa autorizzazione di spesa. Si prende atto altresì dei dati e degli elementi di quantificazione della relazione tecnica.

La relazione tecnica con riferimento agli oneri assunzionali di cui al comma 4 riferisce, tra l’altro, che questi sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente. L’immissione in servizio è stata prevista per il 15 giugno 2020; pertanto i relativi oneri, complessivamente pari a euro 4.682.845 per il 2020 e ad euro 3.962.407 per il 2021, sono stati calcolati proporzionalmente (per 6,5/12 nell’anno 2020 e per 5,5/12 per l’anno 2021).

Con riguardo al comma 5, la relazione tecnica afferma che gli oneri finanziari, pari a euro 84.132.000 di euro per il 2020, sono riferiti alle specifiche esigenze di spesa evidenziate dalla stessa relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dall’arruolamento straordinario di personale sanitario militare in servizio temporaneo (comma 4) - pari a euro 4.682.845 per l’anno 2000 e a euro 3.962.407 per l’anno 2021 – e dal sostegno delle attività e dall’ulteriore potenziamento dei servizi sanitari militari (comma 5), pari a 84.132.000 per l’anno 2020, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 88.814.845 euro per l’anno 2020, ai sensi del successivo articolo 265;

- quanto a 3.962.407 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero della difesa.

In proposito, si rileva preliminarmente che l’ammontare complessivo dei citati oneri per l’anno 2021 indicato al comma 6 in esame, ai fini della copertura, non corrisponde alla somma degli oneri stessi per il medesimo anno quali risultanti dai commi 4 e 5 e dalla stessa relazione tecnica (3.241.969 euro, anziché 3.962.407 euro). Su tale aspetto appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo

Ciò posto, per quanto riguarda la prima modalità di copertura, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all’articolo 265.

Per quanto concerne invece la seconda modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 20
(Misure per la funzionalità delle Forze armate – personale sanitario e delle sale operative)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19

(comma 1)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Prestazioni di lavoro straordinario da parte del personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

0,49

 

 

0,49

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2020 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario al personale medico e paramedico e delle sale operative delle Forze armate, in virtù dei maggiori compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza. Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che ai fini della quantificazione degli oneri sono state prese in considerazione, con i dovuti adeguamenti, le medesime unità impiegate per effetto dell’art. 74, comma 1, del DL n. 18/2020. Nello specifico, sono state considerate: 220 unità di personale medico/paramedico militare (si è tenuto conto dell’aumentato numero di personale sanitario impiegato per l’emergenza anche a seguito degli arruolamenti straordinari disposti ai sensi dell’art. 7 del DL n. 18/2020), nonché 130 unità di personale militare impiegato nelle sale operative, impegnati fino al 31 luglio 2020. La relazione tecnica riferisce che la proiezione contempla la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro capite mensile calcolati per un periodo di 47 giorni (dal 15 giugno al 31 luglio 2020) a decorrere dalla scadenza dei 90 giorni previsti dal citato decreto-legge (17 marzo 2020 + 90 gg.= 14 giugno 2020 - già finanziati). I costi medi orari, dettagliati nelle tabelle riportate dalla relazione tecnica, sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato). La quantificazione degli oneri viene riassunta dalla relazione tecnica nei termini riportati a seguire: Personale medico e paramedico: 220 unità x 80 ore mensili x 47 giorni x 23,69 euro ora = euro 653.216,15. Personale delle sale operative: 130 unità x 80 ore mensili x 47 giorni x 21,27 euro ora =346.586,53. L’onere totale viene quantificato, pertanto, in euro 999.802,68 (653.216,15+346.586,53).

 

Articolo 21
(Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio permanente)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prolunga - nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente - i periodi di permanenza nelle ferme prefissate per l’accesso da parte dei volontari in ferma breve per un anno (VFP1) alla ferma quadriennale, e per l’accesso al servizio permanente da parte dei volontari al termine del secondo periodo di rafferma biennale (VFP4) (comma 1, lettera a).

Per i VFP1 viene prevista la possibilità di prolungamento della ferma per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta. Per i VFP4 viene previsto un prolungamento della ferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell’iter concorsuale finalizzato all’accesso ai ruoli del servizio permanente.

Si prevede, inoltre, nell’ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza armata, come determinate per il 2020 a normativa vigente, il reclutamento a nomina diretta, in via eccezionale per il solo 2020, di 60 marescialli in servizio permanente (di cui 30 nell'Esercito italiano, 15 nella Marina militare e 15 nell’Aeronautica militare). Il reclutamento ha luogo mediante concorso riservato al personale in servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in servizio permanente (comma 1, lettera b).

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, i prolungamenti delle ferme di cui al comma 1, lettera a) e i reclutamenti straordinari dei marescialli di cui al comma 1, lettera b), verranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente, per il 2020 e pertanto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 22
(Misure per la funzionalità delle Forze armate - Operazione “Strade sicure”)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi" incremento di n. 500 unità del contingente di personale per novanta giorni -oneri Forze Armate - spese di personale

6,70

 

 

6,70

 

 

6,70

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi" incremento di n.500 unità del contingente di personale per novanta giorni -oneri Forze Armate-spese di personale– effetti riflessi

 

 

 

3,25

 

 

3,25

 

 

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento operazione "strade sicure" e "Terra dei fuochi" incremento di n.500 unità del contingente di personale per novanta giorni -oneri Forze Armate-spese di funzionamento

2,70

 

 

2,70

 

 

2,70

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1, lettera a) proroga fino al 31 luglio 2020 l’impiego del contingente di 253 unità di personale militare che, ai sensi dell’art. 74, comma 01, del DL n. 18/2020, a partire dal 17 marzo e fino al 14 giugno 2020[3], integra il contingente delle Forze armate (7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132, della legge n. 160/2019) impegnato nelle operazioni di controllo del territorio (cd. Operazione “Strade sicure”).

Si prevede, inoltre, l’integrazione - a decorrere dalla data di effettivo impiego e fino 31 luglio 2020 - del contingente complessivo delle Forze armate impiegato nell’Operazione “Strade sicure”, con ulteriori 500 unità. Queste si affiancano, pertanto, alle 7.303 unità (7.050 + 253) già autorizzate a normativa vigente (comma 1, lettera b).

Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero summenzionato contingente, è autorizzata per il 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale (comma 2). Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 3).

Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento dell’Operazione “strade sicure” e con quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica relativa al DL n. 18/2020.

In base ai dati forniti dalla relazione tecnica appare correttamente quantificata la componente della spesa per prestazioni di lavoro straordinario (euro 5.154.191) nell’ambito di quella complessivamente autorizzata (euro 9.404.210). La relazione tecnica quantifica, altresì, la componente della spesa relativa agli oneri di personale (spese per straordinario, indennità onnicomprensiva, indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti) in euro 6.772.410 e la componete relativa agli oneri di funzionamento (spese per vitto e alloggiamento) in euro 2.631.800. Si evidenzia che tali importi sono sostanzialmente compatibili con quelli riportati nel prospetto riepilogativo (salvo una diversa composizione delle voci di spesa corrente per circa 7mila euro, a costanza del totale).

 

Articolo 23
(Ulteriori misure per la funzionalità del Ministero dell’interno, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore delle forze di polizia - spese prestazioni lavoro straordinario, ordine pubblico fuori sede e in sede

(comma 1)

18,30

 

 

18,30

 

 

18,30

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore delle forze di polizia - spese prestazioni lavoro straordinario, ordine pubblico fuori sede e in sede– effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

8,88

 

 

8,88

 

 

Maggiori spese correnti

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore dell'Arma dei Carabinieri - spese prestazioni lavoro straordinario, ordine pubblico fuori sede e in sede

(comma 1)

75,56

 

 

75,56

 

 

75,56

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore dell'Arma dei Carabinieri - spese prestazioni lavoro straordinario, ordine pubblico fuori sede e in sede – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

36,65

 

 

36,65

 

 

Maggiori spese correnti

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore della Guardia di Finanza- spese prestazioni lavoro straordinario, ordine pubblico fuori sede e in sede

(comma 1)

11,88

 

 

11,88

 

 

11,88

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore della Guardia di Finanza- spese prestazioni lavoro straordinario, ordine pubblico fuori sede e in sede – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

5,76

 

 

5,76

 

 

Maggiori spese correnti

 

Polizie locali- spese di personale ordine pubblico in sede

(comma 1)

18,63

 

 

18,63

 

 

18,63

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Polizie locali- spese di personale ordine pubblico in sede-effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

9,04

 

 

9,04

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore delle forze di polizia - spese sanitarie

(comma 2)

11,59

 

 

11,59

 

 

11,59

 

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore dell'Arma dei Carabinieri - spese sanitarie

(comma 2)

15,97

 

 

15,97

 

 

15,97

 

 

Arma dei Carabinieri - Centro sanitario di emergenza

(comma 2)

0,54

 

 

0,54

 

 

0,54

 

 

Ulteriori risorse stanziate  a favore della guardia di finanza - spese sanitarie

(comma 2)

9,50

 

 

9,50

 

 

9,50

 

 

Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - spesa di prestazione per lavoro straordinario

(comma 3)

0,69

 

 

0,69

 

 

0,69

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - spesa di prestazione per lavoro straordinario -effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

0,34

 

 

0,34

 

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potenziamento del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - spesa di prestazione per lavoro straordinario- spese di funzionamento

(comma 3)

0,70

 

 

0,70

 

 

0,70

 

 

Prefetture – U.t.G., pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario

(comma 4)

0,84

 

 

0,84

 

 

0,84

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Prefetture – U.t.G., pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario – effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

0,41

 

 

0,41

 

 

Maggiori spese correnti

 

Prefetture – U.t.G. spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, licenze informatiche

(comma 4)

3,26

 

 

3,26

 

 

3,26

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Prefetture – U.t.G. acquisti di  materiale per videoconferenze e altri materiali

(comma 4)

0,42

 

 

0,42

 

 

0,42

 

 

Maggiori spese correnti

 

Proroga  per gli anni 2021-2023 dell'invio all'estero di personale appartenente alla carriera prefettizia, di cui all'articolo 1, comma 301 della legge n.205/2017

(comma 6)

 

0,50

0,50

 

0,50

0,50

 

0,50

0,50

Minori spese correnti

 

Riduzione tabella A Interno

(comma 6)

 

0,50

0,50

 

0,50

0,50

 

0,50

0,50

Maggiori spese correnti

 

Polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19

(comma 7)

0,22

0,22

 

0,22

0,22

 

0,22

0,22

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi  nello stato di previsione del Ministero dell'Interno

(comma 8)

0,22

0,22

 

0,22

0,22

 

0,22

0,22

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche autorizzazioni di spesa per il 2020, relativamente a:

·        pagamento di prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia (euro 13.045.765) e corresponsione dell'indennità di ordine pubblico (euro 111.329.528), con proiezione temporale di queste misure fino al 30 giugno 2020 (comma 1);

·        adozione, fino al 31 luglio 2020, di misure di contenimento dei rischi di contagio insiti nelle attività svolte dalle Forze di polizia (euro 37.600.640) (comma 2);

·        pagamento di prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (euro 693.120) nonché per l’approntamento di attrezzature e di dispositivi di protezione del medesimo Corpo (euro 698.080), con proiezione temporale di tali misure fino al 31 luglio 2020 (comma 3);

·        prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Prefetture -UtG (euro 838.612), nonché per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale (750.000 euro), acquisti di prodotti e licenze informatiche (2.511.700 euro), materiale per videoconferenze e altri materiali (416.000 euro). La proiezione temporale di tali misure è fissata fino al 31 luglio 2020 (comma 4).

Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1-4, pari a euro 167.883.445 per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 5).

Viene, inoltre, prorogata di tre anni l'autorizzazione - fissata sul triennio 2018-2020 dall’art. 1, comma 301, della legge n. 205/2017 - relativa all'invio, da parte del Ministero dell’interno, di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei, per un importo di spesa massima di 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2021-2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’interno relativo al bilancio triennale 2020-2022 (comma 6).

Il Ministero dell’interno viene altresì autorizzato, nel limite di euro 220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un’apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno, per il rimborso delle spese mediche e sanitarie, non coperte dall’INAIL, sostenute dai propri dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19 (comma 7). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal comma 7, definiti pari ad euro 220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo gestione per maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi[4], iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (comma 8).

Al riguardo pur considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito all’esclusione dagli elementi di quantificazione della spesa autorizzata dai commi 1 e 2, con riferimento alle Polizie locali, delle voci di spesa per lavoro straordinario e per pulizia e sanificazione.

Con riguardo alla spesa autorizzata complessivamente dai commi 1 e 2, pari ad euro 161.975.933 (euro 111.329.528+ euro 13.045.765 relativi al comma 1 ed euro 37.600.640 relativi al comma 2) la relazione tecnica non contempla le suddette voci di spesa per le Polizie locali, in merito alle quali viene esclusivamente quantificato l’onere relativo all’indennità di ordine pubblico (euro 18.630.000).

Con riguardo alla norma relativa all’impiego all’estero dei prefetti (comma 6), pur tenendo conto che il relativo onere viene configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i dati relativi alla sua quantificazione al fine di verificarne la congruità rispetto alle finalità della norma.

A tale riguardo, infatti, la relazione tecnica si limita a riferire che la spesa massima di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, risulta coerente con le spese già sostenute, annualmente, per il personale inviato presso i suddetti organismi internazionali e che al momento sono in servizio tre unità di personale della carriera prefettizia, di cui due con incarico di esperto alla rappresentanza d’Italia presso l’UE in Bruxelles e uno con incarico di esperto alla rappresentanza d’Italia presso la NATO in Bruxelles. La relazione tecnica precisa, inoltre, che a tale personale si applicano, in luogo del trattamento di missione, le indennità di lungo servizio all’estero disciplinate dall’articolo 1808 del Codice dell’ordinamento militare, salvi i casi in cui si tratti di esperti, per i quali è previsto un diverso trattamento economico, corrispondente a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere (ai sensi dell’art. 168, del DPR n. 18/1967).

Analoghi chiarimenti andrebbero forniti in merito alla sottoscrizione della polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’Amministrazione civile dell’interno (comma 7); pur rilevando, infatti, che il relativo onere viene configurato come limite massimo di spesa, la relazione tecnica non fornisce elementi volti a consentire una verifica dell’importo quantificato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 23 provvede agli oneri derivanti dalla proroga dell’autorizzazione di spesa relativa all’invio di personale appartenente alla carriera prefettizia presso organismi internazionali ed europei[5] - pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 - mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell’interno. Ciò posto, nel rilevare che l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità, si osserva che, dal punto di vista meramente formale, essendo la copertura effettuata su anni successivi a quello iniziale del triennio di riferimento, la riduzione ivi prevista andrebbe imputata alle proiezioni, per gli anni 2021 e 2022, dello stanziamento del citato fondo speciale.

Il successivo comma 8 provvede invece alla copertura degli oneri derivanti dalla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa in favore del personale appartenente all’amministrazione civile dell’interno - nel limite di spesa di 220.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 - mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 3000) ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002[6]. Si ricorda che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in esame risultano allocate risorse pari a 21.798.340 euro per il 2020 e a 33.798.340 euro per il 2021. Ciò posto, appare comunque necessario che il Governo assicuri che il fondo in esame rechi le occorrenti disponibilità e che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità a cui è preordinato il Fondo.

 

Articolo 24
(Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

Mancato versamento IRAP

 

 

 

3.952,0

 

 

3.952,0

 

 

Maggiori spese correnti

 

Ristoro SSN delle RSO e Sicilia

3.504,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristoro RSO per maggiorazione aliquota IRAP

228,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristoro autonomie speciali

220,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo esclude il pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 per i lavoratori autonomi e le imprese (ad esclusione delle amministrazioni pubbliche e di quelle appartenenti al settore bancario, finanziario o assicurativo) con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni. Inoltre, istituisce un Fondo con dotazione pari a 448 milioni per compensare le regioni a statuto ordinario e le autonomie speciali della quota di minor gettito IRAP non destinata al finanziamento del SSN.

La relazione tecnica informa di aver utilizzato i dati delle dichiarazioni del 2018 ed afferma che l’ammontare del minor gettito stimato è complessivamente di 3.952 milioni per l’anno 2020. La relazione precisa, in proposito, che 3.504 milioni sono destinati al finanziamento del SSN (di cui 3.396 per le RSO e 108 milioni per la Sicilia) e che i restanti 448 milioni sono destinati alle regioni per compensare il gettito IRAP riferito alle maggiorazioni di aliquota (in particolare, 228 milioni alle regioni a statuto ordinario e 228 alle regioni a statuto speciale).

In proposito, si rileva che, in assenza di informazioni di maggior dettaglio, non appare possibile effettuare una verifica della stima operata. Andrebbero pertanto acquisiti i dati ed i criteri utilizzati dalla relazione tecnica, anche al fine di verificare in quale misura si sia tenuto conto degli effetti dell’attuale fase di emergenza COVID sull’importo delle imposte dovute (sia a titolo di saldo che a titolo di acconto).

Inoltre, al fine di evitare dubbi interpretativi con possibili riflessi finanziari nel 2021, andrebbe esclusa la rilevanza della norma in esame ai fini della determinazione degli acconti d’imposta riferiti al 2021.

 

Articolo 25
(Contributo a fondo perduto)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”

6.192,00

 

 

6.192,00

 

 

6.192,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo o di reddito agrario in possesso di specifici requisiti.

È richiesto, tra gli altri, un fatturato non superiore a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente ed una riduzione di almeno il 33 per cento del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente fatturato del mese di aprile 2019. Tale ultimo requisiti non è richiesto ai soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 1 gennaio 2019 e ai soggetti con sede nelle zone a più alto rischio COVID. Sono previste cause di esclusione quali, ad es., la cessazione dell’attività prima della data di presentazione dell’istanza, e l’aver diritto alle indennità previste in favore di professionisti, lavoratori co.co.co, lavoratori dello spettacolo in possesso di specifici requisiti, di cui agli articoli 27 e 38 del DL n.18/2020 (commi da 1 a 4).

Il beneficio è calcolato applicando una percentuale, nelle misure di seguito indicate, alla minor fatturato registrato ad aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente:

-          20%, se i ricavi o compensi dell’anno precedente sono non superiori a 400.000 euro;

-          15%, se i ricavi o compensi dell’anno precedente sono compresi tra 400.000 e 1.000.000 di euro;

-          10%, se i ricavi o compensi dell’anno precedente sono compresi tra 1 e 5 milioni di euro.

In ogni caso, il contributo non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per le persone giuridiche. Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’IRAP (commi da 5 a 7).

Le ulteriori disposizioni riguardano la procedura applicativa (commi 8-11), i controlli e le sanzioni in caso di contributo indebitamente percepito (commi 12-14).

La relazione tecnica illustra la procedura adottata per la quantificazione e riporta la seguente tabella con i risultati della stima effettuata.

 

Fascia di ricavi o compensi

Contributo a fondo perduto stimato

(milioni di euro)

da 0 a 400.000

3.175

da 400.001 a 1.000.000

1.143

da 1.000.001 a 5.000.000

1.874

TOTALE

6.192

 

In merito alla procedura illustrata, la RT:

-          utilizza i dati delle dichiarazioni (anno d’imposta 2018) per individuare i soggetti per fasce di ricavi o compensi;

-          utilizza i dati della fatturazione elettronica (riferiti a circa 2,6 milioni di soggetti) per stimare i soggetti che realizzano la perdita di fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;

-          il rapporto tra i dati estratti dalla fatturazione elettronica (soggetti con calo del fatturato) e il totale dei soggetti che utilizzano la fatturazione elettronica (circa 2,6 milioni) viene applicato ai restanti 1,8 milioni di contribuenti (che non utilizzano la fattura elettronica);

-          la base imponibile cui applicare le percentuali indicate dalla norma per la determinazione dell’ammontare del contributo, è determinata come differenza tra l’ammontare stimato del fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019. In ogni caso, la RT ha tenuto conto del valore minimo fissato dalla norma.

In proposito si rileva che la relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura, senza fornire tutti i dati necessari per la verifica della quantificazione. In proposito, anche in considerazione del fatto che gli oneri sono “valutati” anziché essere soggetti ad un limite massimo di spesa, andrebbero acquisite le necessarie informazioni riferite ai dati e ai parametri sottostanti la quantificazione, quali, a titolo esemplificativo, il numero dei beneficiari per ciascuna fascia di ricavi o compensi, il numero dei soggetti rispetto ai quali è stato applicato l’ammontare minimo del contributo, il valore del rapporto tra soggetti per i quali si è stimato il calo della fatturazione e quelli complessivamente considerati.

 

Articolo 26
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Crediti d’imposta PMI

 

2.000

 

 

2.000

 

 

2.000

 

Istituzione del Fondo patrimonio PMI

4.000

 

 

4.000

 

 

5

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede alcune misure finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle PMI, subordinatamente a determinati requisiti e condizioni nonché all’autorizzazione della Commissione europea ai fini della disciplina sugli aiuti di Stato.

In particolare, si prevede la concessione di crediti d’imposta, in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di aumenti del capitale sociale), per la cui fruizione è autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’entità dell’onere è limitata allo stanziamento previsto.

La disposizione prevede, inoltre, l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, per l’anno 2020, del Fondo Patrimonio PMI, con una dotazione di 4 miliardi di euro per l’anno 2020, gestito da Invitalia e finalizzato a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020, entro i limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società. Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo le risorse necessarie per le proprie spese di gestione nel limite massimo di 5 milioni di euro per l’anno 2020.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’entità dell’onere è limitata allo stanziamento previsto e che, trattandosi di operazioni finanziarie (acquisizione di passività di nuova emissione), le stesse non hanno effetti sull’indebitamento netto, ai sensi del SEC 2010, mentre le risorse destinate a compensare Invitalia sono registrate anche sul deficit.

 

Articolo 27
(Patrimonio Destinato)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Spese di consulenza

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Patrimonio destinato

44.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che, al fine di sostenere il sistema economico-produttivo, Cassa depositi e prestiti (CDP S.p.A.) sia autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato “Patrimonio Rilancio” (di seguito “Patrimonio Destinato”), eventualmente articolato in comparti, cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell’economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti da ogni imposta, tributo o diritto. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, in favore del Ministero dell’economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all’andamento economico del Patrimonio Destinato. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso.

Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano. In via preferenziale il esso effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale, acquisto di azioni. Per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato è consentita l’emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato è concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la garanzia dello Stato è concessa anche a favore dei portatori dei titoli emessi per il finanziamento delle attività del Patrimonio Destinato nel limite massimo di euro 20 miliardi. Il Patrimonio destinato opera in regime di totale esenzione fiscale. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal patrimonio destinato e dai suoi comparti sono soggetti a imposta sostitutiva con aliquota del 12,5 per cento. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione salvo la delibera di una diversa durata da parte del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell’economia e delle finanze. Ai fini dell’espletamento delle attività descritte, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare un incarico di consulenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020.

Ai fini degli apporti di beni, è autorizzata per l’anno 2020 l’assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi che non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche.  È autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilità liquide del Patrimonio Destinato. La remunerazione del conto è allineata al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento.

La relazione tecnica afferma che l’emissione di nuovi titoli produce effetti in termini di saldo netto da finanziare, ma non effetti di cassa in quanto l’apporto di beni e rapporti giuridici, non comporta movimenti con effetti sul fabbisogno. Inoltre, trattandosi di un’operazione di acquisizione di strumenti finanziari, la norma non produce effetti sull’indebitamento netto.

In merito alla garanzia dello Stato, la relazione tecnica evidenzia che l’emissione di obbligazioni è solo eventuale così come la concessione della garanzia; inoltre Patrimonio Destinato conta su un’abbondante dotazione patrimoniale a copertura dei rischi di insolvenza, che non si manifesterebbero comunque nel breve periodo. Non risulta quindi necessario, secondo quanto riportato nella RT, istituire in questa fase un fondo a presidio della predetta garanzia.

La relazione tecnica, infine, rammenta che le risorse del Patrimonio Destinato sono gestite su apposito conto di tesoreria centrale fruttifero, la cui remunerazione, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, sarà definita puntualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Tanto premesso, la relazione tecnica sostiene che la gestione presso la tesoreria e la definizione di un rendimento del conto allineato al costo delle emissioni di titoli di Stato non comporta oneri sui saldi di finanza pubblica posto che la liquidità depositata sul conto consente di ridurre corrispondentemente le emissioni di titoli di Stato ed è remunerata ad un tasso di interesse allineato a quello delle emissioni che sarebbero state necessarie in assenza della gestione di tesoreria.

Con riferimento alle esenzioni fiscali introdotte dalla norma, la relazione tecnica evidenzia infine che le stesse costituiscono rinuncia a maggior gettito, essendo relative ad operazioni non realizzabili a legislazione vigente.

 

Riguardo ai profili di quantificazione appare preliminarmente necessario un chiarimento circa l’esatta portata normativa del comma 17 che prevede la possibilità di emettere titoli di Stato “che non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l’anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio”.

Si evidenzia, altresì, che tale emissione di titoli e le conseguenti operazioni prefigurate appaiono implicare la creazione di nuovo debito: in proposito appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, fermo restando che ai fini della valutazione degli aspetti relativi al debito andrebbero considerati ulteriori elementi riguardanti, ad esempio, profili temporali connessi anche alle scadenze dei titoli conferiti a Patrimonio Destinato – tenuto conto delle necessità comunque di rimborso alla scadenza dei titoli conferiti - e le possibili riduzioni delle nuove emissioni per effetto dell’utilizzo di disponibilità che affluiranno sul conto fruttifero di tesoreria.

In ogni caso, ove il predetto assunto riferito all’incremento del debito dovesse trovare conferma, sarebbe anche necessario verificare il relativo impatto in termini di interessi (considerando altresì la potenziale sostituzione rispetto alla equivalente spesa per la remunerazione del conto di tesoreria).

Andrebbero altresì evidenziati in modo più puntuale i conseguenti effetti sul saldo di fabbisogno sia con riferimento all’emissione dei titoli medesimi (che dovrebbe in linea di principio avere riflessi sul saldo) sia dal punto di vista dell’afflusso di maggiori risorse per la creazione di un apposito conto di tesoreria centrale fruttifero su cui far confluire le risorse del patrimonio destinato, con remunerazione allineata al costo delle emissioni di titoli di Stato.

Si rileva inoltre che non appare evidente se l’operazione possa indurre le competenti autorità, sulla base dei criteri che presiedono alla definizione del perimetro della p.a. secondo il sistema contabile europeo (SEC 2010), ad includere il Patrimonio Destinato nell’ambito del medesimo perimetro. In proposito appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Da tali valutazioni dipendono anche le considerazioni da svolgere in merito ad eventuali effetti sull’indebitamento netto, tenuto conto che le regole di contabilità europea stabiliscono i criteri da applicare per stabilire a quali condizioni le operazioni di capitalizzazione effettuate da operatori pubblici (qualora tra gli stessi dovesse rientrare anche Patrimonio Destinato) possano effettivamente essere considerate operazioni finanziarie prive di impatto sul saldo di indebitamento. Dette circostanze andrebbero quindi verificate caso per caso.

In merito alla garanzia statale, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il carattere eventuale della stessa e la previsione che i rischi di insolvenza non si manifesterebbero a breve, andrebbe acquisita una valutazione riguardo alla prudenzialità di una mancata iscrizione di effetti su nessuno dei tre saldi di finanza pubblica.

Infine, con riguardo al profilo fiscale, si prende atto che le esenzioni previste, come indicato, si configurano come rinuncia a maggior gettito.

 

Articolo 28
(Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta canoni locazioni – esclusi alberghi (co.1)

1.235,7

 

 

1.235,7

 

 

1.235,7

 

 

Affitto aziende (esclusi alberghi) co.2

134,3

 

 

134,3

 

 

134,3

 

 

Canoni locazioni e affitto aziende settore alberghiero (co.3)

54,1

 

 

54,1

 

 

54,1

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Locazione immobili (co. 1), escluse strutture alberghiere (co.3)

-         soggetti che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%: n. 750.000;

-         dato complessivo delle locazioni di immobili ad uso non abitativo: 15.439 milioni su base annua;

-         credito d’imposta concesso: 60%;

-         quota parte dell’onere per credito d’imposta già scontato in riferimento all’art. 65 del DL 18/2020 (effetti complessivi ascritti: 356,3 milioni nel 2020).

Onere complessivo indicato: 1.235,7 milioni per il 2020.

Affitto aziende (co. 2), escluse strutture alberghiere (co.3)

Onere complessivo indicato: 134,4 milioni per il 2020.

Strutture alberghiere (co. 3)

Ulteriore onere riferito al co.1: 38,4 milioni (canoni locazioni immobili)

Ulteriore onere riferito al co.2: 15,7 milioni (affitto aziende)

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo riconosce alle imprese, agli enti non commerciali e ai professionisti, in possesso di specifici requisiti[7], un credito d’imposta[8] per i costi di locazione commerciale riferiti ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (per le attività turistiche, si fa riferimento ai mesi aprile, maggio e giugno 2020). Il credito d’imposta è utilizzabile in dichiarazione dei redditi o in compensazione mediante modello F24 e non è cumulabile con quello previsto dall’art. 65 del decreto legge 18/2020[9].

La relazione tecnica non fornisce le informazioni necessarie per la verifica della stima.

A tal fine andrebbero infatti esplicitati – distintamente per ciascuna misura del beneficio - i criteri utilizzati e le ipotesi adottate per l’aggiornamento al 2020 dell’ammontare complessivo dei canoni di locazione e per la definizione della quota di tale ammontare attribuita ai soggetti considerati ai fini della stima. Tali informazioni andrebbero inoltre indicate distintamente per ciascuna tipologia di beneficio.

Si osserva in proposito che la procedura di stima indicata in riferimento al comma 1 comporta un onere superiore al risultato fornito (15.439*60%/12*3-356,3=1.960 mln, a fronte del valore di 1.235,7 mln indicato dalla relazione tecnica, a meno di ulteriori elementi di calcolo che però non sono esplicitati dalla RT).

Per quanto concerne, invece, i commi 2 e 3 la relazione tecnica si limita a fornire il risultato della stima non consentendo la verifica della quantificazione operata.

Si evidenzia, altresì, che la disposizione non prevede un limite massimo di spesa né una procedura per il monitoraggio dell’onere.

Inoltre, si segnala che l’articolo 122 del provvedimento in esame consente ai beneficiari di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; in tal caso il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi. La RT riferita al citato articolo 122 afferma che “gli effetti di tale misura sono considerati nelle valutazioni dei diversi crediti introdotti nello stesso provvedimento”. Pur in assenza di indicazioni in proposito da parte della relazione tecnica riferita alla norma in esame, non si formulano osservazioni in quanto gli effetti finanziari sono ascritti nella misura massima in ciascuno dei tre saldi di finanza pubblica in relazione all’anno 2020.

 

Articolo 29
(Incremento fondo per il sostegno alle locazioni)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge n. 431/1998 (comma 1)

140,00

 

 

140,00

 

 

140,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo incrementa di ulteriori 140 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione[10] (comma 1).

Agli oneri derivanti dalla norma in esame si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare in quanto l’intervento disposto della norma si configura come limite di spesa.

 

Articolo 30
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Riduzione delle tariffe sostenute dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici, relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020-Versamento  da parte del MEF , sul Conto emergenza COVID-19 istituito con delibera ARERA n. 60/2020 ed operante presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

600,00

 

 

600,00

 

 

600,00

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede un intervento per ridurre il costo del servizio elettrico per le piccole e medie imprese alimentate in bassa tensione, riducendo le “quote fisse” delle bollette elettriche[11]. Inoltre, la misura richiede un finanziamento con risorse pubbliche pari a circa 600 milioni di euro per l’anno 2020 per poter essere attuata su un trimestre.

 

1.      Premessa relativa alle attuali modalità di calcolo delle bollette elettriche

Le utenze interessate dalle misure ipotizzate sono identificate sulla base di parametri caratteristici della connessione alla rete elettrica di bassa tensione (c.d. “utente BTAU”, ossia per uso non domestico) e corrispondono in larga misura alle piccole medie imprese (PMI)[12].

La c.d. “quota fissa” delle bollette elettriche è composta dai diversi elementi che non variano in funzione del volume di energia elettrica prelevata, tra i quali:

    1. Tariffe di rete: quota fissa (in euro/punto di prelievo/anno) a copertura dei costi di misura e commercializzazione del trasporto e quota potenza (in euro/kW/anno) a copertura dei costi di distribuzione;
    2. Oneri generali: per i clienti non domestici una parte degli oneri riflette la struttura delle tariffe di rete, con quota fissa e quota potenza;
    3. Costi di commercializzazione della vendita: per i clienti in maggiore tutela, c’è una quota fissa che riflette i costi fissi dell’esercente (PCV-DISPbt); sul mercato libero la situazione è molto differenziata.

Per quanto riguarda la quota potenza, tra clienti non domestici la situazione è ulteriormente differenziata in funzione della potenza disponibile:

·         per la grandissima parte dei clienti con potenza impegnata maggiore di 15 kW (ossia potenza disponibile maggiore di 16,5 kW) e per tutti quelli con potenza impegnata maggiore di 30 kW, la quota potenza viene pagata per ciascun mese in relazione al valore di “picco mensile”;

·         per gli altri clienti (quindi, tutti quelli con potenza impegnata fino a 15 kW e una piccola frazione, circa il 10-15%, di quelli con potenza impegnata tra 15 e 30 kW), la quota potenza viene pagata in relazione all’impegno contrattuale (per es. 15 kW per una potenza disponibile di 16,5 kW).

 

2.      Descrizione dell’intervento proposto

La misura oggetto della presente relazione è basata sulla combinazione di due interventi elementari:

 i.        per tutti i clienti BTAU, azzerare le quote fisse, indipendenti dalla potenza, limitatamente alle tariffe di rete e degli oneri generali;

ii.       per i clienti BTAU con potenza impegnata superiore a 3 kW (corrispondente a potenza disponibile superiore a 3,3 kW), calcolare le quote potenza sulla base di una potenza “virtuale” fissata convenzionalmente pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione del servizio.

È importante sottolineare che, come già ricordato, per le utenze BTAU con potenza disponibile superiore a 16,5 kW (nella grandissima parte, e comunque sopra i 30 kW di potenza impegnata) la quota potenza della bolletta “si azzera da sola” se il sito (negozio, officina, albergo, ristorante, ufficio, ecc.) rimane chiuso per un intero mese solare. In tali casi la “quota fissa” di rete e oneri si limita alla quota effettivamente fissa, cioè indipendente dalla potenza, oltre alla quota fissa di commercializzazione se in maggiore tutela o se prevista dal contratto di mercato libero.

 

3.      Stima dell’impatto economico

Un intervento quale quello descritto al paragrafo precedente genera un onere stimabile (con buona approssimazione) al momento in circa 200 milioni di euro al mese, ripartiti quasi in parti eguali tra rete e oneri. La tabella seguente fornisce una stima dei gettiti persi nell’ipotesi di una applicazione della misura in discussione per 3 mesi.

 

Classi di tipologia contrattuale

Potenza impegnata

Gettito rete
perso

Gettito oneri perso

Gettito totale  perso

M€/trim.

M€/trim.

M€/trim.

BTA 1-2

<= 3 kW

20

21

41

BTA 3-6*

>3 e <=15-30 kW

191

204

395

BTA 6

>30 kW

80

84

164

 

TOTALE

290

310

600

*Vengono incluse convenzionalmente in questa classe tutte le utenze BTAU la cui potenza disponibile è definita contrattualmente ed è dunque indipendente dagli effettivi prelievi mensili. Tale classe include dunque anche una piccola parte delle utenze indicate con la sigla BTA6 (cioè con potenza impegnata superiore a 15 kW e in ogni caso mai superiore a 30 kW).

Con riferimento agli importi indicati in tale tabella è necessario precisare che:

·         tutti i calcoli di gettito perso sono valutati per raffronto rispetto a quanto sarebbe stato incassato qualora nel 2020 si fossero registrati i medesimi volumi di clienti e di energia prelevata del 2019;

·         i gettiti persi per la prima classe (indicata come BTA1-2) discendono dal fatto che questa beneficia solo degli effetti derivanti dalla misura indicata come i. nel precedente paragrafo 2;

·         i gettiti persi per la seconda classe (indicata come BTA3-6) discendono dal fatto che questa beneficia a pieno titolo di entrambe le misure (i. e ii.) indicate al precedente paragrafo 2;

·         i gettiti persi per la terza classe (indicata come BTA6 con potenza impegnata >15-30 kW) sono imputabili solo in parte alle misure precedentemente descritte, perché una parte dei gettiti si sarebbe in ogni caso persa per effetto della naturale riduzione dei prelievi di potenza derivante dall’attuazione delle misure emergenziali di contenimento dell’epidemia[13]; la distinzione tra questi due effetti non può essere compiuta in anticipo, ma potrà essere valutata solo ex-post sulla base delle effettive rilevazioni dei prelievi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, che l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento ad alcune voci della bolletta nel limite massimo delle risorse previste al successivo comma 3, che costituiscono tetto di spesa (comma 1). A tal fine, l’Autorità ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica secondo i criteri descritti nella norma (comma 2). Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2020 e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265. Il MEF è autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del cinquanta per cento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta per cento, entro il 30 novembre 2020. L’Autorità assicura, con propri provvedimenti, l’utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema (comma 3).

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare in quanto l’intervento è formulato come limite di spesa.

 

Articolo 31
(Rifinanziamento di Fondi)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Integrazione del Fondo per la concessione di garanzie in favore di SACE e di CDP nell'ambito delle misure di sostegno alle imprese  di cui all’articolo 1, comma 14, del DL  n. 23/2020 (comma 1)

30.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento Fondo di garanzia PMI (comma 2)

3.950

 

 

 

 

 

3.950

 

 

Somme da assegnare all'ISMEA per le garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca (comma 3)

250

 

 

 

 

 

250

 

 

Rifinanziamento fondo prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge n. 147/2013 (comma 4)

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede il rifinanziamento di alcuni fondi previsti da precedenti disposizioni relative al contrasto all’emergenza epidemiologica. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento e non incidendo la disposizione in esame sulla disciplina sostanziale sottostante le voci di spesa o le garanzie rifinanziate.

Pr quanto riguarda, in particolare, il rifinanziamento del Fondo per le garanzie SACE e CDP istituite dal “decreto liquidità”, si evidenzia che i relativi effetti sono iscritti solo sul saldo netto da finanziare, coerentemente con l’impostazione seguita relativamente alla norma istitutiva (art. 1 del DL n. 23/2020): nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, il Governo ha affermato – fra l’altro – che le garanzie oggetto della disposizione sono state considerate “non standardizzate”, di conseguenza, in linea con le regole del SEC 2010, non sono stati contabilizzati effetti in termini di indebitamento netto e che, in coerenza con la costante prassi seguita per il trattamento contabile di tale tipologia di operazioni, non sono stati iscritti effetti in termini di fabbisogno. Tale impatto, connesso alle eventuali escussioni, non è infatti prevedibile né nell’an né nel quantum, né nel profilo temporale. Si prende dunque atto di tali chiarimenti.

Si evidenzia che la norma, nell’ambito dei rifinanziamento del Fondo SACE-CDP sopra descritto, destina 1.700 milioni di euro alla sezione speciale istituita

dall’articolo 35, comma 5: in proposito, si rinvia alle osservazioni riferite all’articolo 35.

 

Articolo 32
(Garanzia cartolarizzazione sofferenze - GACS)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo consente - relativamente ai crediti bancari cartolarizzati e assistiti delle GACS - di sospendere i meccanismi contrattuali incentivanti sulla cui base i compensi per i soggetti incaricati della gestione dei crediti (cd. “servicer”) sono condizionati al conseguimento di prefissati obiettivi di prestazione. La sospensione è subordinata all’accordo fra le parti, all’istruttoria della Consap (che provvede alle relative attività a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente), è temporanea e non deve incidere sulla classificazione dei titoli garantiti come senior.

La relazione tecnica rammenta che i ritardi nelle procedure di recupero potrebbero essere ascrivibili ai rinvii e alle sospensioni disposti per legge nel periodo dell’emergenza Covid ed afferma che la modifica in esame non comporta aggravi di rischio per lo Stato come garante.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto anche conto che all’introduzione dei meccanismi incentivanti (ad opera del DL n. 22/2019) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 33
(Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede che, fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di contratti bancari e di tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito e hanno l’efficacia di cui all’articolo 20, comma 1-bis,, del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale - “CAD”), anche se il consenso viene prestato anche mediante posta elettronica non certificata o altro strumento idoneo (comma 1, primo periodo).

Inoltre, il requisito della consegna di copia del contratto e della documentazione informativa obbligatoria è soddisfatto anche mediante la messa a disposizione del cliente su supporto durevole. La copia del contratto e la documentazione informativa prescritta devono essere consegnate all’investitore alla prima occasione utile successiva allo stato di emergenza (comma 1, secondo periodo). Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 il cliente può utilizzare lo stesso strumento impiegato per il consenso anche per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso (comma 1, ultimo periodo).

La disciplina sopra descritta si applica anche ai requisiti di forma previsti per i contratti assicurativi dal D.lgs. n. 209/2005 (“Codice delle assicurazioni private”) e dall’articolo 1888 del codice civile (comma 2).

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica, trattandosi d’interventi di natura meramente ordinamentale.

In proposito, non si formulano osservazioni in considerazione della natura ordinamentale della disposizione in esame.

 

Articolo 34
(Buoni fruttiferi postali)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo consente, in via temporanea, l’acquisto dei Buoni fruttiferi postali per via telefonica (attualmente consentito presso gli uffici postali o in via telematica) e appresta, correlativamente, talune tutele in favore del risparmiatore (commi 1 e 2), consentendo altresì ai risparmiatori di esigere i buoni che scadono durante il periodo di emergenza Covid anche nei due mesi successivi al termine dell’emergenza stessa (comma 3).

In proposito non si hanno osservazioni da formulare sui commi 1 e 2, nel presupposto che, anche nell’ipotesi in cui l’apertura temporanea del nuovo canale di sottoscrizione dovesse comportare eventuali riflessi finanziari nell’ambito dell’Accordo per il servizio di raccolta del risparmio postale (concluso fra Cassa Depositi e Prestiti e Poste Italiane), detti effetti rileverebbero sui predetti soggetti, esterni al perimetro della pubblica amministrazione ai fini dei conti europei.

Non si hanno, inoltre, osservazioni riguardo al comma 3 nel presupposto che la norma, da un lato, non determini maggiori oneri per interessi (tenuto conto che i buoni non producono interessi dopo la scadenza) e, dall’altro, che al mancato rimborso di buoni divenuti non più esigibili non siano ascritti effetti nelle entrate del bilancio dello Stato: in proposito appaiono utili elementi di valutazione e di conferma.

 

Articolo 35
(Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 35 consente alla SACE di prestare garanzie in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, relativamente agli indennizzi avvenuti fra il 19 maggio 2020[14] e il 31 dicembre 2020. Sulle obbligazioni assunte da SACE derivanti dalle garanzie, è a sua volta accordata di diritto la garanzia dello Stato.

A tal fine è istituita nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, una sezione speciale con una dotazione stabilita ai sensi del precedente articolo 31, in misura pari a 1,7 miliardi.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e chiarisce che gli oneri derivanti dalla stessa sono già stati considerati nell'ambito dell'articolo 31. In proposito, pur tenendo conto che la suddetta sezione speciale sarà altresì alimentata con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia e che lo stanziamento è pari all’85 per cento dell’impegno massimo della SACE, sarebbe comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare le stime alla base dello stanziamento previsto per la garanzia statale. Inoltre, considerato che lo stanziamento di cui all’articolo 31 (che copre, come detto, anche le garanzie in esame) non ha effetti sull’indebitamento netto e sul fabbisogno, andrebbe acquisita conferma che anche le garanzie ora in esame siano non standardizzate e che la loro escussione non sia prevedibile nell’an, nel quantum e nel quando (elementi ai quali il Governo, nel corso dell’esame parlamentare del DL 23/2020 ha correlato la mancata iscrizione di effetti sul fabbisogno).

Anche qualora confermati detti elementi, la mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno andrebbe comunque valutata sotto il profilo della prudenzialità. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo. 

 

Articolo 36
(Fondo di garanzia paneuropeo della BEI e Meccanismo SURE)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Garanzia dello Stato con riferimento al Fondo di Garanzia pan europeo della Banca Europea per gli Investimenti e allo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) (comma 2)

1.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a stipulare:

a)    con la Banca europea per gli Investimenti (BEI), gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia Covid-19.

b)   con la Commissione europea, l’accordo concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo allo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19.

In entrambi i casi, l’autorizzazione concerne anche la concessione della garanzia dello Stato richiesta dai predetti accordi, nel limite delle quote di spettanza dell’Italia, pari a 4.695 milioni per l’accordo con la BEI e a 3.184 milioni di euro per l’accordo per lo strumento SURE.

Le cifre sopra riportate rappresentano il livello massimo dell’impegno richiesto all’Italia in termini di importo garantito.

Considerato il grado di rischio associato alle predette garanzie (la garanzia SURE è sovrana e quindi il rischio garantito è quello del default di uno Stato beneficiario), nonché la tempistica prevista per le eventuali escussioni, la disposizione istituisce un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020. Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell’evoluzione delle misure di cui al comma 1, potranno essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di escussione ai sensi degli accordi stipulati nell’ambito del Fondo di garanzia pan europeo di cui al comma 1.

Per la gestione del fondo è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, si provvede ai sensi dell’articolo 265

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 autorizza il MEF a stipulare con la Banca europea per gli investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di garanzia paneuropeo, e a concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima richiesta, a favore della BEI.

Il Fondo, istituito dalla BEI per fronteggiare l’epidemia e che dovrebbe divenire operativo entro il 1° giugno 2020, avrà una dotazione di 25 miliardi di euro, sarà finanziato pro rata dagli Stati membri UE e fornirà garanzie alla BEI a fronte dei prodotti e servizi finanziari offerti sia dalla BEI medesima sia dal Fondo europeo per gli investimenti (facente parte del gruppo BEI) – anche per il tramite delle banche, degli intermediari finanziari e delle istituzioni di promozione nazionale – alle imprese europee, soprattutto PMI[15].

Il medesimo comma 1 autorizza il MEF a stipulare l’accordo con la Commissione europea concernente le modalità di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia da COVID – 19 e a rilasciare la relativa garanzia dello Stato.

Il meccanismo temporaneo SURE[16] è volto a consentire all’UE di finanziare a condizioni agevolate gli Stati membri, per un totale di 100 miliardi. I prestiti concorreranno a coprire i costi sostenuti dagli Stati e direttamente connessi all'istituzione o all'estensione di regimi nazionali di riduzione dell'orario lavorativo e istituti analoghi. Per finanziare SURE, la Commissione europea contrarrà prestiti sui mercati finanziari beneficiando del suo buon merito di credito e dunque di bassi costi di finanziamento: questi prestiti beneficeranno di garanzie volontarie degli Stati membri nei confronti dell'UE. A tal fine, le garanzie degli Stati membri devono raggiungere un importo minimo (il 25 per cento dell'ammontare massimo dei prestiti di 100 miliardi)[17].

Il comma 2 istituisce, per la partecipazione al Fondo paneuropeo e a SURE, un fondo con una dotazione di 1 miliardo per il 2020.

Annualmente, con la legge di bilancio, sulla base dell’evoluzione delle misure di cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di liquidità concesse dalla BEI in caso di escussione. A tal fine è autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale.

Il comma 3 specifica che gli oneri sono “valutati” e per la copertura rinvia all’articolo 265.

In proposito, per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Andrebbero peraltro esplicitate le ragioni della configurazione degli oneri in questione quali oneri “valutati”, pur a fronte della costituzione di un Fondo, che costituisce, di regola, un limite di spesa.

Peraltro la natura “valutata”, anziché “autorizzata”, degli oneri in questione sembrerebbe collegata agli impegni di carattere internazionale da cui discende la garanzia statale e rispetto ai quali va modulato il relativo impegno finanziario a carico del bilancio dello Stato. Ciò sembra trovare fondamento anche nella previsione - non commentata dalla relazione tecnica - del comma 2, secondo la quale il Fondo può essere integrato in sede di legge di bilancio.

 In relazione a quanto rappresentato nonché alla probabilità che si determini la necessità di disporre la predetta integrazione di risorse andrebbero acquisiti elementi di valutazione, precisando altresì i presupposti in presenza dei quali si debba procedere a detti stanziamenti aggiuntivi.

In merito, più specificamente, ai profili di contabilizzazione:

a)     per quanto riguarda l’assenza di effetti sull’indebitamento netto non si formulano osservazioni, tenuto conto che le garanzie in esame hanno carattere non standardizzato e dunque, ai sensi del SEC 2010, possono essere considerate non incidenti sull’indebitamento netto fino all’effettiva, eventuale, escussione;

b)     per quanto riguarda l’assenza di effetti sul fabbisogno, alla luce degli elementi forniti nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020, essa parrebbe dipendere (in mancanza di specificazioni nella relazione tecnica) dall’impossibilità di stimare attendibilmente ex ante una percentuale di escussione delle garanzie prestate; ciò posto, andrebbe comunque, andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa l’effettiva prudenzialità di tale mancata registrazione tenuto conto che se, da un lato, le garanzie relative al SURE appaiono di improbabile escussione (trattandosi di crediti verso Stati membri dell’UE), dall’altro, per quanto concerne le garanzie per il Fondo paneuropeo emergenziale della BEI, secondo la relazione illustrativa “dato l’elevato livello di rischio atteso, la probabilità che il Fondo registri perdite finanziarie è elevata.”.

 

Articolo 37
(Partecipazione dell’Italia all'International Finance Facility for Immunization)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm) (effetti dal 2026 al 2030) (comma 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versamento aggiuntivo all’IFFIm  per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) (comma 1)

5,00

 

 

5,00

 

 

5,00

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) (effetti dal 2026 al 2030) (comma 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione tabella A MEF (comma 2)

5,00

 

 

5,00

 

 

5,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo autorizza l’estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista dall’articolo 1, comma 99, della legge n. 266/2005, con un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, nonché il versamento aggiuntivo all’IFFIm per l’anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento della Coalition for Epidemic Preparedness (CEPI) (comma 1).

L’ente beneficiario è un fondo multilaterale che raccoglie finanziamenti per i programmi sanitari nei paesi poveri. La partecipazione italiana al Fondo è stata inizialmente prevista dall’articolo 1, comma 99, della legge finanziaria 2006, che ha altresì autorizzato i relativi contributi.

Ai relativi oneri si provvede, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e, quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma. Il prospetto riepilogativo, limitato al triennio, riporta esclusivamente le voci (di maggiore/minore spesa) relative all’onere di 5 milioni e non anche quelle (egualmente compensative) riferite all’onere di 30 milioni, che decorre dal 2026.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che: l’intervento è formulato in termini di limite di spesa; la spesa relativa all’estensione della partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), si riferisce a un arco temporale che parte dal 2026 e che il trattamento contabile dell’operazione risponde alla decisione Eurostat del 2 agosto 2005.

Si rammenta che, in occasione dell’istituzione dell’IFFIm, la contabilizzazione dei contributi statali all’Istituzione fu oggetto di una decisione Eurostat (2 agosto 2005): in tale circostanza, l’Istituto europeo di statistica chiarì che le donazioni all’IFFIm (in favore della Global Alliance for Vaccines and Immunization e del Vaccine Fund) sarebbero state registrate come spesa degli Stati donatori al tempo dell’effettiva erogazione delle donazioni, con effetto sul deficit dell’esercizio medesimo, e non in anni precedenti (ossia né quando il Governo nazionale assume un impegno di donazione – “pledge” – né quando l’IFFIm effettua pagamenti che, sulla base della sua peculiare struttura finanziaria, sono sostenuti dalle donazioni, anche successive, dei donatori). Inoltre, Eurostat chiarì che le donazioni avrebbero dovuto essere considerate spese correnti. Si evidenzia, dunque, che il trattamento contabile del contributo all’IFFIm risponde alla decisione Eurostat.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 37 provvede agli oneri derivanti dalla partecipazione dell’Italia all’International Finance Facility for Immunization (IFFM) - pari a 5 milioni di euro per il 2020 e a complessivi 150 milioni di euro per il periodo 2026-2030 - tramite le seguenti modalità:

- quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economia (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze); 

- quanto a 5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

In merito alla prima modalità di copertura, appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo in parola rechi risorse sufficienti per il periodo considerato e che il suo utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati per il medesimo arco temporale a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Per quanto riguarda la seconda modalità di copertura, non si hanno invece osservazioni da formulare giacché il fondo utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 38
(Rafforzamento dell’ecosistema delle start-up innovative)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento agevolazioni (comma 1)

100

 

 

100

 

 

 

 

 

Contributi a fondo perduto (comma 2)

10

 

 

10

 

 

10

 

 

Fondo venture capital (comma 3)

200

 

 

200

 

 

 

 

 

Fondo intrattenimento digitale (comma 12)

4

 

 

4

 

 

4

 

 

Minori entrate

 

Incremento detrazioni

 

70,8

40,5

 

70,8

40,5

 

70,8

40,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo interviene sulla disciplina relativa alle startup innovative. In particolare, si dispone quanto segue:

-          il rifinanziamento per 100 milioni nell’anno 2020 della misura di cui al D.M. 24 settembre 2014 (“Smart & Start”), destinando le risorse ai finanziamenti agevolati per le startup;

-         lo stanziamento di 10 milioni di euro per l’anno 2020 alla concessione in favore delle startup innovative di contributi a fondo perduto finalizzati all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative;

-         il rifinanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2020 del Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 209, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145 del 2018);

-         con una novella al comma 200 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 (credito di imposta in ricerca e sviluppo) le spese per contratti di ricerca extra muros stipulati con le startup innovative sono inserite tra le spese che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare;

-         la proroga di 12 mesi del termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese;

-         una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, è riservata al rilascio delle garanzie in favore delle startup innovative e delle PMI innovative;

-         è integrata la disciplina agevolativa delle startup innovative contenuta nel D.L. n. 179/2012, aggiungendovi un nuovo articolo 29-bis e prevedendo, in alternativa a quanto disposto dall’articolo 29 del sopraccitato decreto, un incremento dal 30% al 50% dell’aliquota applicabile agli investimenti effettuati dalle persone fisiche nelle start up e nelle PMI innovative e un limite massimo di investimenti detraibile che deve essere mantenuto per almeno tre anni di 100.000 euro per ciascun anno;

-         le agevolazioni previste dalla misura di cui al D.M. 24 settembre 2014 in favore delle startup innovative localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono estese alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;

-         viene istituito, presso il MISE, un Fondo, con una dotazione iniziale di 4 milioni di euro nel 2020, per sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale a livello nazionale, denominato «First Playable Fund».

In proposito si evidenzia quanto segue:

-         con riferimento alla modifica operata alla disciplina del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, si rileva che la RT afferma che in fase di stima della misura agevolativa sono state considerate tutte le spese sostenute dalle imprese e, dal punto di vista finanziario, si presume che la modifica non abbia effetti perché non influisce sul totale delle spese in ricerca e sviluppo che rimarrebbe il medesimo: cambierebbe soltanto la distribuzione tra i soggetti di cui le imprese potrebbero fruire per le ricerche extra muros. In proposito si rileva che, seppure la disposizione in esame non estenda l’ambito applicativo oggettivo della misura rispetto alle stime già effettuate, tuttavia le spese in esame risultano inserite tra quelle che concorrono a formare, in modo maggiorato, la base di calcolo del credito d'imposta, con un potenziale ampliamento dell’agevolazione in questione: circa tale ipotesi appare pertanto opportuno acquisire chiarimenti;

-         con riferimento all’incremento dal 30 al 50 per cento dell’aliquota applicabile agli investimenti effettuati dalle persone fisiche nelle start up e nelle PMI innovative, la RT stima gli effetti di gettito assumendo un effetto incentivante del 25 per cento dell’ammontare degli investimenti effettuati (124,5 milioni) in start up e PMI innovative relativo alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2018. In proposito si evidenzia che la RT non dà indicazioni circa il numero di start-up e PMI innovative alle quali i volumi d’investimento fanno riferimento. Andrebbero pertanto forniti elementi informativi con riguardo alla quantità delle imprese considerate e alla loro crescita numerica. Inoltre andrebbe valutata la prudenzialità di considerare, nel procedimento di stima, una percentuale di incremento degli investimenti in una volta sola anziché crescente nel tempo, al fine di tener conto del prospettato effetto incentivante della misura.

In proposito si rileva che dal database delle Camere di commercio risultano circa 12.800 imprese (tra start-up e PMI innovative);

-         con riferimento all’istituzione del Fondo per sostenere lo sviluppo dell’industria dell’intrattenimento digitale, appare opportuno acquisire una conferma che il Fondo operi nei soli limiti della dotazione prevista.

 

Articolo 39
(Rafforzamento dell’azione di recupero di aziende in crisi)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Nucleo degli esperti di politica industriale (comma 1)

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

0,30

Consulenti ed esperti di supporto alla struttura di cooperazione tra il Mise e il Ministero del lavoro per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo (comma 4)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 39 autorizza il MISE ad avvalersi di un contingente massimo di dieci consulenti ed esperti, nel limite di 300mila euro annui nel triennio 2020-2022, nonché di un contingente massimo di dieci ulteriori consulenti ed esperti in politica industriale e crisi di imprese, nel limite di 500mila euro annui nel triennio 2020-2022.

In proposito non si hanno osservazioni considerato che l’onere è limitato allo stanziamento autorizzato e che il contingente da assumere è anch’esso definito entro un limite massimo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 5 dell’articolo 39 provvede agli oneri derivanti dal possibile avvalimento da parte del Ministero dello sviluppo economico di consulenti ed esperti in materia di politica industriale e crisi d’impresa - nel limite di spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 - mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del medesimo Ministero. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 40
(Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo per le microimprese e le piccole e medie imprese che gestiscono il servizio di distribuzione autostradale di carburanti (comma 1)

4,00

 

 

4,00

 

 

4,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 40 riconosce alle micro e PMI della distribuzione autostradale di carburanti, nel limite complessivo di 4 milioni per il 2020, un contributo commisurato ai contributi previdenziali e assistenziali, dovuti per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Per il rispetto del limite di spesa, il contributo è erogato dal Ministero dello sviluppo economico mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra le domande ammissibili. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento previsto.

 

Articolo 41
(Certificati bianchi)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 41 interviene, per l’anno 2020, sui termini di verifica e di emissione dei certificati bianchi (o titoli di efficienza energetica): la relazione illustrativa chiarisce la finalità di sostenere il relativo mercato, tenuto conto che l’emergenza Covid rallenterà gli investimenti per l’efficientamento energetico. La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi connessi al meccanismo dei certificati bianchi trovano copertura sulle tariffe dell’energia elettrica e del gas.

In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto, oltre che dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, del fatto che si tratta di titoli negoziabili fra soggetti privati e che l’articolo 23 del d. lgs. n. 28/2011 dispone la neutralità finanziaria dei regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica disciplinati dal Titolo V del decreto medesimo (fra cui, appunto, i certificati bianchi).

 

Articolo 42
(Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell’innovazione)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del "Fondo per il trasferimento tecnologico” (comma 1)

500,00

 

 

250,00

250,00

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Convenzione del MISE con l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (comma 4)

5,00

 

 

5,00

 

 

5,00

 

 

Costituzione della “Fondazione Enea Tech” (comma 5)

12,00

 

 

12,00

 

 

12,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 42 istituisce il Fondo per il trasferimento tecnologico, con dotazione di 500 milioni per il 2020, a valere sul quale il MISE può disporre la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, delle imprese beneficiarie; a tal fine, sempre per il 2020, sono altresì autorizzate le spese di 5 milioni per l’avvalimento di ENEA e di 12 milioni per la costituzione, da parte dell’Enea, della Fondazione “Enea Tech”.

In merito alla costituzione del Fondo, che secondo il prospetto riepilogativo non impatta sull’indebitamento netto, non si hanno osservazioni da formulare posto che le operazioni consentite dalla norma istitutiva sono di carattere finanziario (partecipazione societaria o erogazione di credito) e che le stesse sono contenute entro i limiti dello stanziamento: in merito agli effetti sul fabbisogno, suddivisi in 250 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sarebbero opportune, in mancanza di elementi forniti dalla relazione tecnica, indicazioni circa la presumibile tempistica di concreto utilizzo del fondo.

In merito alle spese per l’avvalimento di Enea (comma 4) e per la costituzione di una nuova Fondazione (comma 5), pur rilevando che l’onere risulta contenuto nell’ambito della spesa autorizzata, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi informativi a sostegno della congruità della spesa indicata rispetto alle finalità della disposizione. Inoltre, con particolare riguardo alla Fondazione, andrebbero acquisiti elementi di riscontro circa l’assenza di ogni onere per gli anni successivi al 2020: ciò lascia infatti presumere che la fondazione sia prevedibilmente in grado di autofinanziarsi per intero o comunque senza necessità di interventi finanziari dell’Enea, che – si rammenta – è incluso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

 

Articolo 43
(Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (comma 1)

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrogazione Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, di cui all'articolo 31, comma 2 D.L. n.34/2019 (comma 6)

30,00

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 43 istituisce il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa, con una dotazione di 100 milioni per il 2020. Nei limiti di dette risorse il Fondo opera per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale e di grandi società di capitali che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria, attraverso interventi nel capitale di rischio e misure di sostegno al mantenimento dei livelli occupazionali. Correlativamente, a concorso della copertura, viene soppresso il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, istituito dal decreto-legge n. 34/2019: la relazione tecnica informa che il fondo soppresso non era ancora operativo.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il Fondo istituito opera nel limite delle risorse stanziate e che il Fondo soppresso non risulta ancora operativo, pertanto la sua rimozione non appare suscettibile di incidere su impegni già assunti o obbligazioni già perfezionate a valere sulle risorse in questione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 43 fa fronte ad una quota[18] - pari a 30 milioni di euro per il 2020 - degli oneri complessivamente derivanti dalla istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività di impresa tramite le risorse rivenienti dall’abrogazione degli articoli 183-ter del decreto legislativo n. 30 del 2005 e 31, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019, disposta dal precedente comma 6.

In particolare, le norme oggetto di abrogazione recano l’istituzione e la disciplina del Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, che presenta una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020 (cap. 7477 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico)[19]. In proposito, nel prendere atto che le risorse derivanti dalle citate abrogazioni equivalgono agli oneri oggetto di copertura, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che le disponibilità del Fondo da ultimo citato siano integralmente disponibili e libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento. 

 

Articolo 44
(Incremento del fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di CO2 g/km - credito di imposta (comma 1)

100,00

200,00

 

100,00

200,00

 

100,00

200,00

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 44 incrementa il fondo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di 100 milioni per il 2020 e di 200 milioni per il 2021. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che il Fondo opera nel limite delle risorse stanziate (art. 1, comma 1041, della legge di bilancio 2019, istitutiva del fondo).

 

Articolo 45
(Interventi per le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID–19 da parte dei comuni)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è volta a consentire ai Comuni destinatari[20] delle risorse per l’attuazione delle misure di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano), l’utilizzo della quota libera da impegni delle risorse ad essi già trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, per l’attuazione di misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

La relazione tecnica evidenzia che la norma dispone in merito all’utilizzo di risorse pari a circa 30 milioni di euro il cui impiego da parte dei comuni non era certo, stante il fatto che l’articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 sopra citato era stato abrogato dall’articolo 23 del decreto legge n. 83/2012. Tale ultima norma, inoltre, non ha dettato una disciplina specifica in merito alla sorte delle risorse trasferite ad enti territoriali e non ancora utilizzate; la relazione precisa quindi che il problema è risolto dal testo in esame, che viene incontro alle aspettative dei comuni che rivendicano la possibilità di utilizzare le risorse disponibili presso di essi.

La relazione tecnica assume, pertanto, che non vi siano impatti sui saldi di finanza pubblica, considerato che si tratta di risorse già trasferite dal MISE ai comuni interessati e presumibilmente iscritte come risorse vincolate nei risultati di amministrazione degli enti che possono essere già utilizzati in base alla legislazione vigente.

Tanto premesso si osserva quanto segue:

·        la norma in esame, rimuovendo una condizione di incertezza circa la possibilità di utilizzare le somme in questione, appare suscettibile di determinare un incremento della spesa degli enti locali;

·        anche nell’ipotesi in cui le risorse fossero da considerare già utilizzabili, la nuova finalità prevista appare comunque comportare una accelerazione dei tempi di spesa. Le misure di contrasto all’emergenza epidemiologica possono alimentare, infatti, soprattutto la spesa corrente o la spesa in conto capitale di immediata realizzazione con un conseguente effetto di più immediata spendibilità che non sembra propria degli “interventi per lo sviluppo imprenditoriale in aree di degrado urbano”; si consideri che tali interventi potevano riguardare, tra l’altro, l’acquisto di impianti, investimenti sulla sicurezza, sistemi informativi.

Alla luce delle considerazioni appena svolte si osserva, inoltre, che le nuove finalità di spesa previste potrebbero determinare una dequalificazione della spesa effettuata.

Su tali aspetti è necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 46
(Misure urgenti in materia di servizi postali)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo interviene sulle misure per la prevenzione della diffusione del virus Covid 19 riferite ai lavoratori del servizio postale e ai destinatari degli invii postali contenute nell’articolo 108 del D.L. n. 18/2020 (che ha disciplinato, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari, particolari procedure per la consegna degli invii raccomandati, assicurati e dei pacchi postali nonché per le notificazioni di atti a mezzo posta), rinviando il termine della loro validità dal 30 giugno al 31 luglio 2020. Inoltre, la disciplina viene estesa anche alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada. Infine, vengono fatti salvi i comportamenti degli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza [comma 1, lett. a)]. Conseguentemente, viene abrogato il comma 1-bis dell’articolo 108 [comma 1, lett. b)], con ciò unificando le predette procedure postali.

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, la clausola di salvezza dei comportamenti tenuti dagli operatori postali è dovuta al fatto che la duplicità di procedure prevista dall’articolo 108 ha determinato criticità applicative e dubbi interpretativi ed afferma che la norma, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale della norma e considerata la mancanza di effetti diretti sulla finanza pubblica.

 

Articolo 47
(Invitalia)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente di contabilizzare esclusivamente nello stato patrimoniale di INVITALIA S.p.A. (e non anche nel conto economico) gli eventuali decrementi conseguenti ad operazioni di razionalizzazione e dismissione immobiliare poste in essere anche attraverso società di nuova costituzione o a controllo pubblico. Tali operazioni, inoltre, sono esenti da imposte dirette e indirette.

La relazione tecnica chiarisce che Invitalia detiene attivi immobiliari, derivanti da operazioni di supporto risalenti nel tempo, non più strategici. Il valore contabile degli immobili e dei terreni iscritti tra le immobilizzazioni, nel bilancio civilistico di Invitalia e delle sue controllate, è assunto coincidente con il valore d’uso, e ammortizzato secondo le aliquote tecniche applicabili. Tale valore non può essere utilizzato in caso di attuazione di un piano di razionalizzazione, in cui tali beni vengano venduti o conferiti; in questo caso i beni debbono essere adeguati ai valori di mercato. Considerata la situazione economica generale, e quella specifica del settore immobiliare, particolarmente sfavorevole, si consente ad Invitalia di poter ammortizzare le perdite derivanti da tale operazione solo a livello patrimoniale e non di conto economico. Con l’applicazione di tale norma, che limita gli impatti al solo stato patrimoniale, Invitalia non potrà recuperare, nei cinque anni successivi, le perdite generate da tale operazione dalle dichiarazioni fiscali di Gruppo, garantendo in questo modo la neutralità per il bilancio dello Stato.

Per quanto concerne la previsione che le operazioni di riorganizzazione e trasferimento sono esenti da imposte dirette e indirette la relazione tecnica afferma che la fattispecie si configura come una rinuncia a maggior gettito.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme sono soprattutto finalizzate ad evitare la riduzione delle eventuali imposte pagate da Invitalia dovuta alla contabilizzazione di minusvalenze realizzate in sede di dismissione di immobili.

 

Articolo 48
(Misure per l’export)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento del fondo di promozione integrata di cui all'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020 (comma 1)

250,00

 

 

250,00

 

 

250,00

 

 

Assunzione presso ICE di personale a tempo determinato (comma 4)

0,71

 

 

0,71

 

 

0,71

 

 

Interventi Expo Dubai (comma 6)

4,50

4,00

2,50

4,50

4,00

2,50

4,50

4,00

2,50

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento del fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui all'articolo 2 del DL n.251/1981 (comma 2 lett. a)

200,00

 

 

200,00

 

 

200,00

 

 

Interventi per la realizzazione del Tecnopolo di Bologna (comma 5)

10,00

15,00

15,00

10,00

15,00

15,00

10,00

15,00

15,00

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Assunzione presso ICE di personale a tempo determinato effetti riflessi (comma 4)

 

 

 

0,35

 

 

0,35

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione tabella A MAECI (comma 4)

0,71

 

 

0,71

 

 

0,71

 

 

Riduzione tabella A MAECI (comma 7)

4,50

4,00

2,50

4,50

4,00

2,50

4,50

4,00

2,50

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione tabella B MAECI (comma 5)

10,00

15,00

15,00

10,00

15,00

15,00

10,00

15,00

15,00

 

La relazione tecnica afferma il carattere ordinamentale dei commi 1 e 2.

Sulle assunzioni disposte al comma 4 la RT afferma che l’onere è stato quantificato prevedendo che le assunzioni a tempo indeterminato avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 299 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 autorizza per l’anno 2020 una spesa pari a 951.667 euro e una spesa, a decorrere dall’anno 2021, pari a euro 2.855.000 annui. La spesa per l’anno 2020 era stata ipotizzata pari a 4/12 di quella a regime, perché, in considerazione dei tempi minimi per espletare i concorsi, si era previsto che le assunzioni potessero effettuarsi non prima dell’ultimo quadrimestre. La disposizione, avendo come effetto quello di prevedere assunzioni a tempo determinato, in attesa che si concretizzino le assunzioni a tempo indeterminato, comporta maggiori oneri stipendiali pari alla quota parte di stipendi per i mesi da giugno ad agosto, cioè pari a 3/12 dell’importo anno a regime di 2.855.000 euro, cioè euro 713.750. Stante la funzionalità della misura ad un’adeguata proiezione internazionale dell’Italia nell’attuale situazione di crisi, alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che presenta le necessarie disponibilità. Per gli oneri relativi ai restanti 4/12 del 2020 e ai 5/12 del 2021 si provvede a valere delle risorse di cui all’articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2020.

Gli interventi previsti al comma 5 sono redatti come tetto di spesa. L’onere è stato quantificato sulla base del master plan e della progettazione preliminare già predisposta dalla Regione Emilia Romagna. L’accantonamento di cui al Fondo di parte capitale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale era stato originariamente richiesto per la finalità indicata dal comma in esame. In ogni caso la spesa ha una chiara connessione con l’adempimento di impegni internazionali.

Sulla figura del Commissariato disciplinata al comma 6 la RT prevede di sostenere, in conseguenza del rinvio di 12 mesi dell’apertura dell’Esposizione universale, le seguenti spese, inclusa IVA/VAT:

a.    circa 4,6 milioni di euro per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale e la connessa progettazione definitiva ed esecutiva;

b.    circa 0,6 milioni di euro per la proroga della durata della Convenzione quadro con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissariato;

c.    circa 2,5 milioni di euro per la proroga del DPCM di nomina del Commissario e dei contratti del personale assunto reclutato mediante forme contrattuali flessibili;

d.    circa 250 mila euro per le spese di missione;

e.    circa 250 mila euro per le spese di funzionamento;

f.     2,8 milioni di euro per nuovi contratti o l’estensione di contratti in essere per l’acquisizione di servizi e forniture a supporto dell’attività del Commissariato.

Si rinvia alla relazione tecnica per quanto concerne gli aspetti relativi agli importi per la messa in sicurezza del Padiglione nazionale, a quelli dovuti ad Invitalia per la sua attività di Centrale di Committenza qualificata a supporto del Commissariato, agli oneri a carico del Commissariato e del personale reclutato (complessivamente 45 persone) con i relativi oneri, al numero massimo indicativo di 10 missioni a Dubai, alle spese di funzionamento e alla somma di 2,8 milioni di euro per nuovi contratti o l’estensione di contratti in essere per l’acquisizione di servizi e forniture a supporto dell’attività del Commissariato.

Infine, la RT indica la ripartizione delle risorse economiche pari a euro 11 milioni: 4,5 milioni di euro per l’anno 2020, 4,0 milioni di euro per l’anno 2021 e di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sul Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, istituito con l’articolo 72 del D.L. n. 18/2020, portando la dotazione finanziaria da 150 milioni a 400 milioni per l'anno 2020. Inoltre, tra le iniziative a cui è destinato il Fondo viene aggiunta la possibilità per il Ministero degli affari esteri di stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per l’acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di internazionalizzazione del sistema Paese (comma 1).

Sugli interventi per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane viene incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (comunemente noto come “Fondo 394/81 per l'internazionalizzazione”) (comma 2).

Inoltre, si introducono alcune semplificazioni:

§  si consente al Comitato agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 270, della legge n. 205/2017, in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, di elevare i limiti massimi dei finanziamenti agevolati, fino al doppio di quelli attualmente previsti;

§  fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo rotativo, nonché i cofinanziamenti e le garanzie concessi ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettera d) del D.L. n. 18/2020, possono eccedere gli importi massimi previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis;

§  sulle domande di finanziamento presentate entro il 31 dicembre 2020 i finanziamenti agevolati a valere sul fondo rotativo sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 450 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 3).

Nell’ambito delle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato presso l’ICE, autorizzate dall’articolo 1, comma 299, della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020), si autorizza l’assunzione, nei limiti della dotazione organica, di un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, equiparato ai fini economici al personale appartenente all’area terza F1, in deroga ai limiti di cui all’articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010. Conseguentemente le assunzioni di cui all’articolo 1, comma 299, della legge n. 160/2019 avvengono con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato.

Ai relativi oneri, pari a euro 1.665.417 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021, si provvede quanto a euro 713.750 per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri per l'anno 2020, e quanto a euro 951.667 per l’anno 2020 e a euro 1.189.583 per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 299, della legge n. 160/2019 (comma 4).

Per il completamento degli interventi del Tecnopolo di Bologna si prevede:

§  l’autorizzazione alla spesa di euro 10 milioni per l’anno 2020, di euro 15 milioni per l’anno 2021 e di euro 15 milioni per l’anno 2022;

§  fino al 31 dicembre 2022, che la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, operi con i poteri del Commissario straordinario incaricato di realizzare interventi infrastrutturali ritenuti prioritari (articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019).

Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale del Ministero degli affari esteri (comma 5).

Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai si incrementa la spesa prevista a 15,5 milioni per l’anno 2020, 6,5 milioni per l’anno 2021 e 2,5 milioni per l’anno 2022 e viene prorogato al 31 dicembre 2022 il Commissariato generale di sezione istituito con D.P.C.M. 29 marzo 2018 (comma 6). Ai relativi oneri, pari a euro 4,5 milioni per l’anno 2020, euro 4 milioni per l’anno 2021 ed euro 2,5 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri (comma 7).

In proposito, sui commi 1 e 2 anche 5 non si formulano osservazioni, essendo gli oneri limitati all’entità del corrispondente stanziamento.

Per quanto concerne le previsioni relative ai commi 4 e 6 non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell’articolo 48 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni fino a 50 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato di 12 mesi presso l’ICE (Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane) - pari a 1.665.417 euro per il 2020 e a 1.189.583 euro per il 2021 - tramite le seguenti modalità:

- quanto a 713.750 euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

- quanto a 951.667 euro per il 2020 e a 1.189.583 euro per il 2021, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 1, comma 299, della legge n. 160 del 2019.

In merito alla prima modalità di copertura, si rileva anzitutto che l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità e si prende altresì atto che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, il suo impiego risulta giustificato dalla “funzionalità della misura ad una adeguata proiezione internazionale dell’Italia nell’attuale situazione di crisi”. Tanto premesso, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che le predette risorse non rientrino tra quelle da utilizzare per l’adempimento di obblighi internazionali, posto che l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009, relativo alla copertura finanziaria delle leggi, non consente “l’utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali”.

In merito alla seconda modalità di copertura, si rappresenta che l’articolo 1, comma 299, della legge n. 160 del 2019 ha autorizzato l'ICE a bandire, per l'anno 2020, concorsi pubblici e ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale non dirigenziale, a tal fine autorizzando la spesa di euro 951.667 per l'anno 2020 e di euro 2.855.000 annui a decorrere dall'anno 2021. Al riguardo si rileva che, secondo quanto indicato nel testo e nella relazione tecnica, le assunzioni a tempo indeterminato originariamente previste a valere sulle citate risorse avverranno con decorrenza non antecedente alla scadenza dei nuovi contratti di lavoro a tempo determinato. In tale quadro, si prende atto della congruità delle risorse originariamente stanziate anche rispetto ai nuovi oneri da fronteggiare.

Il successivo comma 5 provvede invece agli oneri derivanti dal completamento del Tecnopolo di Bologna e dalla partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei e internazionali, pari a 10 milioni di euro per il 2020 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, fermo restando che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità, si evidenzia che la relazione tecnica qualifica la spesa in oggetto come avente “una chiara connessione con l’adempimento di impegni internazionali”.

Infine, il comma 7 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento della spesa autorizzata per la partecipazione dell’Italia all’Expo 2020 Dubai, di cui all’articolo 1, comma 587, della legge n. 145 del 2018, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

In proposito, fermo restando che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità e pur osservando che la relazione tecnica giustifica il suo utilizzo in considerazione della “funzionalità della misura ad una adeguata proiezione internazionale dell’Italia nell’attuale situazione di crisi”, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte sui commi 4 e 5 del presente articolo in merito alla idoneità di siffatta modalità di copertura. 

 

Articolo 49
(Polo di eccellenza nell’area di crisi industriale complessa di Torino)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell’automotive nell'area di crisi complessa di Torino (comma 1)

20,0

 

 

20,0

 

 

20,0

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 49 autorizza la spesa di 20 milioni per l’anno 2020 per la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca di interesse nazionale con sede a Torino.

Pur rilevando, in via preliminare, che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, sarebbe comunque utile acquisire elementi informativi, da un lato, circa le modalità di finanziamento dell’infrastruttura per gli anni successivi al 2020, dall’altro, circa la prevista tempistica di realizzazione dell’infrastruttura, posto che il prospetto riepilogativo ascrive all’onere (spesa in conto capitale) effetti identici sui tre saldi: ciò presuppone quindi che lo stanziamento sia interamente impegnato ed erogato nell’esercizio corrente, ossia nella rimanente metà dell’anno 2020.

 

Articolo 50
(Proroga termine di consegna beni strumentali ai fini della maggiorazione dell’ammortamento)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone la proroga, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, del termine per l’effettuazione degli investimenti ai fini della fruizione della maggiorazione dell’ammortamento ai sensi dell’articolo 1 del Dl n. 34 del 2019. In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la disposizione non prevede un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari, facendo comunque riferimento ai contratti per i quali il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti entro il 31 dicembre 2019.

La RT chiarisce che la misura intende concedere un’estensione della tempistica per la consegna dei beni in considerazione delle conseguenze dell’emergenza sanitaria che potrebbe aver determinato un allungamento dei tempi di realizzazione dei beni.

 

Articolo 51
(Programmi di esecuzione delle procedure di amministrazione straordinaria)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prorogano di 6 mesi il termine di realizzazione dei programmi di ristrutturazione per le società già ammesse alle procedure di amministrazione straordinaria alla data del 23 febbraio 2020. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme che, come affermato dalla RT, non comportano effetti per la finanza pubblica.

 

Articolo 52
(Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidità delle imprese dell’aerospazio)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate extratributarie

 

Salvaguardia delle liquidità di imprese dell'aerospazio -  sospensione dei versamenti di diritti di regia relativi ai finanziamenti ex l.n. 808/1985 scadenti nel 2020 (comma 1)

15,00

 

 

15,00

 

 

15,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 52 interviene sui finanziamenti erogati ai sensi della legge n. 808/1985 al fine di fornire liquidità alle imprese dell’aerospazio.

Si rammenta che gli interventi della legge 808/85 sono finanziamenti a tasso zero, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente[21]) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Delle riassegnazioni, ogni anno la parte eccedente i 15 milioni viene riassegnata a spesa.

Il comma 1 sospende i versamenti delle imprese dovuti per il 2020, rinviandoli agli esercizi successivi [22]. La relazione tecnica rammenta che la quota eccedente i 15 milioni viene riassegnata a spesa e, pertanto, ascrive al comma 1 effetti di minore entrata extratributaria per 15 milioni per il 2020. In proposito non si formulano quindi osservazioni tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, la cui quantificazione risulta coerente con   le quantificazioni più volte operate in recenti leggi di bilancio per interventi di analogo oggetto.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo non ascrive effetti di maggiore entrata agli esercizi 2021 e 2022, nei quali saranno effettuati i pagamenti ora sospesi: tale impostazione appare spiegabile tenuto conto che le somme così versate risulteranno comunque in eccedenza del limite di 15 milioni oltre il quale il gettito viene riassegnato a spesa.

Il comma 2 accelera il pagamento alle imprese delle rate di finanziamenti dovuti per il 2020. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che si tratta di versamenti comunque previsti per l’esercizio in corso.

 

Articolo 53
(Imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame derogano al divieto di ricevere nuovi aiuti, di cui all’articolo 46, comma 1, della L. 234/2012, per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea. Detti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall’epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

In proposito, si fa presente che all’articolo 46, comma 1, della legge  234/2012 non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; inoltre la RT sottolinea che la norma mantiene l’obbligo per le imprese di restituire gli aiuti ricevuti e successivamente dichiarati illegittimi, stabilendo anzi che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i beneficiari devono restituire.

Secondo la relazione illustrativa, considerata la qualifica di evento eccezionale della pandemia COVID-19 e, quindi, l’assoluta eccezionalità, temporaneità e la natura emergenziale delle misure di aiuti di Stato adottate per l’emergenza COVID-19, in conformità con il Temporary Framework della Commissione europea, la stessa Commissione, attese anche le circostanze specifiche dell’epidemia COVID-19 e l’impatto sull’economia, ha comunicato che il “principio Deggendorf” (recepito dal citato art. 46, comma 1, cui la norma in esame deroga) non si applica alle misure di cui al Temporary Framework per sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di coronavirus. Pertanto, solo nel caso di aiuti concessi conformemente alle misure di cui al quadro temporaneo della Commissione europea e solo per il periodo di vigenza dello stesso possono essere concessi aiuti anche a imprese che hanno ancora l’obbligo di rimborsare

ulteriori aiuti illegali e incompatibili, fermo restando l’adempimento di tale obbligo.

Ciò premesso, nel prendere preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, ai fini della conferma della compatibilità con l’ordinamento europeo sarebbe comunque opportuno acquisire elementi di valutazione, posto che la deroga in esame non risulta menzionata esplicitamente nelle comunicazioni che costituiscono il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato nell’emergenza Covid-19.

 

Articoli da 54 a 64
(Aiuti alle imprese concessi in attuazione del quadro temporaneo sugli aiuti di Stato)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono, agli articoli da 54 a 62, che gli enti territoriali e le Camere di commercio possano adottare misure di aiuto alle imprese a valere sulle proprie risorse, ai sensi della norme contenute in varie sezioni[23] della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Si prevede altresì, all’articolo 63, l’obbligo di registrare gli aiuti concessi e, all’articolo 64, l’adeguamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e dei Registri degli aiuti di stato SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.

La relazione tecnica evidenzia che le norme introducono un regime-quadro che, una volta autorizzato dalla Commissione europea, consentirà a Regioni, Provincie autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio di procedere alla concessione di aiuti, a condizione che gli stessi rientrino fra quelli approvati dalla Commissione europea, rispettino le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final[24] e rispettino altresì eventuali limiti e condizioni previsti dagli articoli in esame.

Gli enti potranno, così, concedere aiuti diversi da quelli notificati in via generale con il presente regime-quadro (o a condizioni diverse) solo qualora procedano autonomamente e singolarmente a notificare preventivamente tali eventuali diversi aiuti alla Commissione europea e solo dopo detta preventiva autorizzazione, come previsto dall’articolo 61 che reca disposizioni comuni a tutti i regimi di aiuto.

La relazione tecnica, inoltre, valuta come ordinamentali le norme dell’articolo 63 che disciplina gli obblighi di registrazione degli aiuti concessi in conformità con la Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final.

Infine la relazione tecnica afferma che le norme recate dall’art. 64, che prevedono una serie di adempimenti in materia di registrazione degli aiuti di Stato ed il corrispondente adeguamento, a carico del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispettivamente del registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)[25] e dei registri SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura, non comportano oneri.

Ciò in quanto l’adeguamento del RNA trova copertura nell’ambito del progetto finanziato a valere sul “PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020”, Asse III, Obiettivo specifico 3.1, Azione 3.1.1, di cui è beneficiario il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese.  Con riferimento agli obblighi di registrazione nel SIAN e SIPA dei pertinenti aiuti di stato, la copertura dei costi di adattamento è garantita nell’ambito delle convenzioni in essere tra per la manutenzione evolutiva di entrambi i sistemi.

Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dagli articoli da 54 a 62, atteso che le stesse:

·        attribuiscono una mera facoltà di spesa agli enti in questione da esercitare utilizzando le proprie risorse e nel rispetto delle vigenti norme sull’equilibrio di bilancio, cui l’intervento in esame non deroga;

·        prevedono che gli aiuti siano conformi al regime definito nel quadro temporaneo;

·         prevedono che gli aiuti siano concessi subordinatamente alla preventiva autorizzazione della Commissione che dovrà adottare una decisione circa la compatibilità degli aiuti medesimi con la disciplina recata in materia dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In proposito, si evidenzia che la Commissione europea ha autorizzato il “regime quadro” (procedura SA.57021) con lettera del 21 maggio 2020.

Non si hanno, altresì, osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dall’articolo 64 dal momento che la relazione tecnica assicura che le risorse necessarie all’adeguamento dei Registri degli aiuti sono già stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio.

 

Articolo 65
(Esonero temporaneo contributi Anac)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate extra tributarie

 

Esonero temporaneo contributi ANAC

 

 

 

25,00

 

 

25,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma esonera le stazioni appaltanti e gli operatori economici dal versamento dei contributi previsti dall’art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio al 31 dicembre 2020. L’Autorità farà fronte alla copertura delle minori entrate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre 2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di euro per il 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 1).

Al riguardo, preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che in considerazione dell’avanzo di amministrazione maturato dall’Autorità nel corso degli anni per effetto degli interventi normativi di contenimento della spesa e tenuto conto della destinazione vincolata di tali somme, la disposizione comporta effetti negativi per la finanza pubblica in termini di indebitamento netto, in misura corrispondente alla quota dei contributi dovuta dai privati, stimabile in circa il 60 per cento del valore della riduzione delle entrate previste per il 2020, indicato in 42 milioni di euro (circa 25 milioni di euro).

 

Articolo 66
(Disposizioni in materia di dispositivi di protezione individuale)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 16 del DL 18/2020 in materia di dispositivi di protezione individuale. In particolare, viene estesa a tutti i lavoratori nonché ai volontari, sanitari e non, la previsione che, qualora nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio siano considerate dispositivi di protezione individuale (DPI). Tali previsioni si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.

In proposito, la RT sottolinea il carattere ordinamentale della disposizione, affermando che la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Tanto premesso, nell’evidenziare l’opportunità di una conferma riguardo alla compatibilità delle disposizioni con le normative europee in materia, appare utile acquisire una valutazione circa gli eventuali riflessi sulle pubbliche amministrazioni laddove per effetto delle disposizioni in esame dovessero determinarsi oneri non previsti in relazione agli obblighi indicati.

Al riguardo si rammenta che, ai sensi dell’art. 75 del d. lgs. n. 81/2008 (testo unico sulla sicurezza sul lavoro), l’uso dei DPI è obbligatorio quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro e che, ai sensi del successivo art. 77, in capo al datore di lavoro incombono diversi obblighi in materia di DPI quali, fra cui l’individuazione delle condizioni in cui un DPI deve essere usato, la fornitura ai lavoratori, il mantenimento dei DPI in efficienza e in condizioni di igiene.

 

Articolo 67
(Incremento Fondo terzo settore)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

 

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prevede l’incremento di 100 milioni di euro per l’anno 2020 della dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all’articolo 72 del decreto legislativo n. 117/2017.

Si tratta di un fondo, istituito presso il Ministero del lavoro, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da enti del Terzo settore. La prima sezione è di carattere rotativo, mentre la seconda sezione è di carattere non rotativo. Le attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo medesimo.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’incremento disposto.

 

Articolo 68
(Modifiche all’articolo 19 del DL 18/2020 in materia di CIGO e assegno ordinario)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Modifica agli articoli 19 e 21 del Dl 18/2020- CIGO per lavoratori già tutelati - Prestazioni

870,00

 

 

870,00

 

 

870,00

 

 

Modifica agli articoli 19 e 21 del Dl 18/2020- CIGO per lavoratori già tutelati – Contribuzione figurativa

548,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica agli articoli 19 e 21 del Dl 18/2020- Fondo di solidarietà assegno ordinario- Prestazione

5.626,8

 

 

5.626,8

 

 

5.626,8

 

 

Modifica agli articoli 19 e 21 del Dl 18/2020- Fondo di solidarietà assegno ordinario - Contribuzione figurativa

3.206,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondi alternativi – Prestazioni

637,50

 

 

637,50

 

 

637,50

 

 

Fondi alternativi – Contribuzione figurativa

382,50

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamento fondi di solidarietà  bilaterali Trentino Alto Adige - Prestazioni

159,00

 

 

159,00

 

 

159,00

 

 

Finanziamento fondi di solidarietà  bilaterali Trentino Alto Adige - Contribuzione figurativa

91,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 19 del DL 18/2020. In particolare:

·        sostituiscono integralmente il comma 1, confermando la durata massima del beneficio di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Tali periodi sono incrementati di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre. Ai beneficiari di assegno ordinario inoltre spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad orario normale, l’assegno per il nucleo familiare [comma 1, lettera a)];

·        introducono il comma 3-bis, prevedendo che il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, sia concesso in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda. I periodi di trattamento sono concessi per un periodo massimo di 90 giorni, dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non si applica il trattamento di CISOA, può essere presentata domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga [comma 1, lettera e)];

·        modificano il comma 6, incrementando da 80 a 1.100 milioni per l’anno 2020 il limite di spesa relativo all’erogazione da parte dei Fondi di solidarietà alternativi dell’assegno ordinario. Ai sensi del comma 6-bis, tali risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi con decreto e trasferite, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministro del lavoro. Inoltre, ai sensi del comma 6-ter, i Fondi, di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 148/2015 Fondi di solidarietà bilaterali) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui all’articolo 19 del DL 18/2020. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250 milioni di euro per l’anno 2020. Le risorse sono assegnate ai rispettivi Fondi dall’INPS e trasferite previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione nel rispetto del limite di spesa [comma 1, lettere f) e g)];

·        modificano il comma 8, prevedendo che i lavoratori destinatari delle norme di integrazione al reddito debbano risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo (anziché del 23 febbraio) 2020 [comma 1, lettera h)];

·        incrementano da 1.347,1 milioni a 11.599,1 milioni di euro il limite di spesa, di cui all’articolo 19, comma 9, del DL 18/2020, entro il quale sono riconosciute le integrazioni al reddito di cui ai commi da 1 a 7 del medesimo DL 18/2020 [comma 1, lettera l)].

Il comma 2 prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11.521,9 milioni di euro per l’anno 2020, si provveda ai sensi del successivo articolo 265.

La relazione tecnica afferma che, per quanto riguarda i trattamenti di integrazione salariale, dall’analisi degli archivi gestionali dell’Istituto sono emerse le seguenti platee:

-      4,7 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli assicurati per CIGO di cui:

2,2 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che sono sottoposte ancora al regime di lockdown con relativa sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 2.152,61 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO e che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria sia pari al 100% di tali lavoratori; per tali lavoratori sono state ipotizzate circa 11 settimane in media di fruizione in considerazione dell’imminente riapertura delle attività conseguente la fine del periodo di lockdown;

- 2,5 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che non sono più sottoposte al regime di lockdown con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 2.162,82 euro; è stato ipotizzato che il 10% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO e che il ricorso alla cassa integrazione ordinaria, considerato che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, sia pari al 45% di tali lavoratori per un numero medio di settimane pari a circa 11.

-      0,2 milioni sono lavoratori agricoli a tempo indeterminato dipendenti (operai, impiegati, quadri, apprendisti) da aziende assicurate per CISOA, che non sono sottoposte al regime di lockdown con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 1.535,4 euro.

Con riferimento ai Fondi di solidarietà, la RT stima l’onere derivante dall’estensione dell’utilizzo fino a 9 settimane dell’istituto dell’assegno ordinario.

Le ipotesi utilizzate ai fini della quantificazione dell’onere sono le seguenti:

-      2,4 milioni di lavoratori dipendenti da aziende per le quali è stato disposto il blocco dell’attività economica (con retribuzione media mensile lorda di 1.745,0 euro): per tali lavoratori è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla prestazione pari al 100% e 11 settimane in media di durata della prestazione;

-      3,5 milioni di lavoratori dipendenti da aziende per le quali non è stato disposto il blocco dell’attività economiche (con retribuzione media mensile lorda di 1.780,0 euro): per tali lavoratori è stata ipotizzata una percentuale di ricorso alla prestazione pari al 20% e 11 settimane in media di durata della prestazione.

Per la stima dell’onere totale è stato considerato anche l’onere per la prestazione per il nucleo familiare ipotizzando un importo medio mensile pro capite di 50 euro. Gli importi, inoltre, comprendono anche gli importi relativi ai fondi di solidarietà territoriali delle provincie di Trento e di Bolzano.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

Per quanto riguarda il rifinanziamento dei Fondi alternativi, la RT specifica che da esso emergono nuovi e maggiori oneri, che in ogni caso si sostanziano in un limite di spesa, per il 2020 pari a 1.020 milioni di euro (con rideterminazione dello stanziamento complessivo in 1.100 milioni di euro). La RT stima che del predetto maggiore onere di 1.020 mln di euro (SNF) la relativa incidenza in termini di indebitamento netto (prestazioni) sia pari a 637,5 mln di euro.

Si ricorda, inoltre, che in una premessa relativa agli art. 68-71, la relazione tecnica indica che le informazioni sulle ore effettivamente integrate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione salariale non sono ancora pienamente disponibili, stante anche il differimento degli adempimenti contributivi che incide sulla conoscenza dell'effettivo utilizzo della misura per le aziende che scelgono la modalità del pagamento a conguaglio. Allo stato attuale, pertanto, non avendo elementi di consuntivo sul reale fruito delle aziende rispetto all'autorizzato ai sensi del DL 18/2020, la relazione tecnica, nel determinare limiti di spesa che possano in ogni caso consentire il riconoscimento dei benefici autorizzati, si deve basare su ipotesi di possibile fruizione così come avvenuto per la relazione tecnica dello stesso decreto legge n. 18/2020. La relazione tecnica (al cui testo si rinvia) procede dunque a fornire dati e stime afferenti il numero di lavoratori potenzialmente coinvolti nei blocchi delle attività e il relativo periodo.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Riguardo alla quantificazione dei maggiori oneri connessi all’estensione temporale nell’erogazione della cassa integrazione ordinaria e dell’assegno ordinario da parte dei fondi di solidarietà bilaterali, la stessa appare verificabile rispetto ai parametri forniti dalla RT. Si evidenzia in  proposito che il sensibile incremento degli oneri rispetto a quanto stimato per l’articolo 19 del DL 18/2020 (oltre 10 miliardi di euro) appare determinato sia dal più ampio periodo di erogazione assunto dalla stima (11 settimane in luogo di un mese per la CIGO e 1,5 mesi per l’assegno ordinario) sia dall’ampliamento della platea individuata, con particolare riferimento all’onere conseguente all’erogazione dell’assegno ordinario.

Con riguardo all’erogazione della cassa integrazione ordinaria, si rileva inoltre che il maggior onere viene calcolato sulla base della platea di lavoratori dipendenti da aziende che hanno superato la capienza in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO.

Riguardo all’applicazione delle disposizioni anche ai lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 25 marzo 2020, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la RT precisa che la platea dei destinatari è ricompresa in quella utilizzata per le stime.

Per quanto riguarda i Fondi alternativi, di cui all’articolo 19, comma 6, del DL 18/2020 come rifinanziato dalle disposizioni in esame (da 80 a 1.020 milioni di euro), pur rilevando che lo stesso è previsto come limite di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate in relazione agli utilizzi previsti.

Infine, riguardo al comma 6-ter dell’articolo 19 del DL 18/2020, introdotto da comma 1, lett. g), si rileva che lo stesso prevede che i Fondi di cui all’articolo 26 del D. Lgs. 148/2015 (Fondi di solidarietà bilaterali), garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui all’articolo 19 del DL 18/2020. In proposito, si osserva che il prospetto riepilogativo, per tale onere (250 mln), fa esplicito riferimento esclusivamente ai fondi di solidarietà del Trentino Alto Adige, pur essendo la norma diretta alla generalità dei Fondi in questione. Inoltre, appare necessario acquisire chiarimenti circa le finalità di tale limite di spesa, tenuto conto che l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà appare già finanziata a valere sul limite di spesa di cui all’articolo 19, comma 9, del DL 18/2020, come incrementato dal comma 1, lett. i) dell’articolo in esame.

 

Articolo 69
(Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende in Cassa integrazione straordinaria)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende già in Cassa integrazione straordinaria - Prestazione

292,60

 

 

292,60

 

 

292,60

 

 

Trattamento ordinario di integrazione salariale per aziende già in Cassa integrazione straordinaria – Contribuzione figurativa

197,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 20 del DL 18/2020, relativo al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria. In particolare, il periodo massimo di erogazione del beneficio, confermato in nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è incrementato di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo, di durata massima di quattro settimane di trattamento, per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, fruibili ai sensi dell’articolo 22-ter del DL 18/2020, introdotto dal successivo articolo 71. A tal fine, è incrementato da 338,2 milioni a 828,6 milioni il limite di spesa entro il quale è riconosciuta l’integrazione al reddito in esame. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 265.

La relazione tecnica afferma che la sospensione della fruizione della CIGS è riferita a 0,2 milioni di lavoratori che hanno avuto una retribuzione media mensile nel 2019 di circa 2.000 euro. Inoltre, la percentuale di ricorso alla misura in esame è stata fissata pari al 95%.

La RT riepiloga i maggiori oneri, che in ogni caso costituiscono limite di spesa, nella seguente tabella:

 

Maggiorazione platea causa COVID-2019

 

Onere per maggiori prestazioni

Stanziamenti ex DL 18/2020

Incremento limite di spesa art. 19, comma 9 DL 18/2020

203.800

Tutte le aziende

828,6

338,2

490,4

 

La RT ricorda inoltre che l’articolo in esame prevede anche la possibilità, ai sensi dell’articolo 22-ter inserito nel DL n. 18/2020, di un’ulteriore eventuale estensione del periodo di integrazione salariale, nei limiti dello stanziamento previsto all’articolo 22-ter medesimo e di quello previsto ai sensi del presente articolo, compatibilmente con il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Ciò premesso, si osserva che la RT non riporta il parametro relativo alla durata media della fruizione in esame. Ipotizzando che la stessa corrisponda a quella della cassa integrazione ordinaria, di cui al precedente articolo 68 (11 settimane), la stima degli oneri appare verificabile sulla base dei dati forniti dalla stessa RT.

 

Articolo 70
(Cassa integrazione in deroga)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito – Prestazioni

1.192,1

 

 

1.192,1

 

 

1.192,1

 

 

Cassa integrazione in deroga per i lavoratori non tutelati da misure di sostegno al reddito – Contribuzione figurativa

450,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme modificano l’articolo 22 del DL 18/2020, relativo all’erogazione della cassa integrazione in deroga. In particolare, le disposizioni:

•      prevedono che il periodo massimo di erogazione del beneficio, confermato in nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, sia incrementato di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso, secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter, introdotto dal successivo articolo 71. È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020, secondo le modalità di cui all’articolo 22-ter del DL 18/2020. Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre a condizione che i medesimi abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane;

•      incrementano da 3.293,2 milioni a 4.936,1 milioni di euro il limite di spesa entro il quale è riconosciuta l’integrazione al reddito in esame. La misura, prevista dal DL 18/2020 per i dipendenti in forza al 23 febbraio 2020, è altresì estesa a quelli in forza al 25 marzo 2020;

•      l’INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni e province autonome. Con decreto si provvede ad individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni riconosciute e delle somme non ripartite al fine di renderle disponibili all’INPS per le finalità di cui all’articolo 22-ter.

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sul successivo articolo 265.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che sono state prese in considerazione le seguenti platee:

-      2,1 milioni di lavoratori dipendenti non agricoli di cui:

1,0 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che sono sottoposte ancora al regime di lockdown con relativa sospensione di attività, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 1.145,5 euro; è stato ipotizzato che il ricorso alla cassa integrazione in deroga sia pari al 100% di tali lavoratori;

1,1 milioni sono lavoratori dipendenti non agricoli da aziende che non sono più sottoposte al regime di lockdown con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con una retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 1.552,4 euro; è stato ipotizzato, in considerazione del fatto che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, un ricorso alla prestazione in deroga per il 20% di tali lavoratori;

-      0,4 milioni di lavoratori agricoli a tempo determinato da aziende che non sono sottoposte al regime di lockdown con relativa ripresa delle attività in quanto appartenenti a settori strategici e di pubblica utilità, con retribuzione media mensile, nell’anno 2019, pari a 837,7 euro; è stato ipotizzato, in considerazione del fatto che nonostante la riapertura possa verificarsi comunque un calo di attività, un ricorso alla prestazione in deroga per il 30% di tali lavoratori.

Inoltre, la RT ha ipotizzato una durata di 9 settimane di ricorso alla cassa integrazione in deroga.

Ai fini della stima si è tenuto conto degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale e dell’assegno ordinario in vigore per l’anno 2020 e gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati.

Per quanto riguarda la quantificazione della copertura figurativa connessa alle prestazioni sopra menzionate sono state considerate le aliquote FPLD pari, nel 2020, al 33% per i lavoratori dipendenti non agricoli e del 29,30% per i lavoratori dipendenti agricoli.

La RT precisa inoltre che nella stima dell’onere di prestazione e stato considerato un importo medio mensile di 50 euro riferito all’assegno al nucleo familiare.

Si ricorda, che in una premessa relativa agli art. 68-71, la relazione tecnica indica che le informazioni sulle ore effettivamente integrate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione salariale non sono ancora pienamente disponibili, stante anche il differimento degli adempimenti contributivi che incide sulla conoscenza dell'effettivo utilizzo della misura per le aziende che scelgono la modalità del pagamento a conguaglio. Allo stato attuale, pertanto, non avendo elementi di consuntivo sul reale fruito delle aziende rispetto all'autorizzato ai sensi del DL 18/2020, la relazione tecnica, nel determinare limiti di spesa che possano in ogni caso consentire il riconoscimento dei benefici autorizzati, si deve basare su ipotesi di possibile fruizione così come avvenuto per la relazione tecnica dello stesso decreto legge n. 18/2020. La relazione tecnica (al cui testo si rinvia) procede dunque a fornire dati e stime afferenti il numero di lavoratori potenzialmente coinvolti nei blocchi delle attività e il relativo periodo.

Ciò premesso, si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente coerente rispetto ai parametri riportati dalla RT. In proposito, si rileva che la stima del beneficio prevede una durata media di 9 settimane. Al riguardo, pur considerando che l’eventuale proroga sarebbe disciplinata ai sensi degli articoli 22-ter e 22-quater del DL 18/2020, introdotti dal successivo articolo 71, che prevedono un monitoraggio da parte dell’INPS sul rispetto del limite di spesa, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità del predetto parametro temporale.

Appare altresì utile una valutazione circa la prudenzialità delle ipotesi relative alla platea dei lavoratori dipendenti di aziende non più sottoposte al regime di lockdown, per la quale la RT stima un ricorso alla richiesta di CIGS di circa il 20 per cento. Stante la specificità della situazione creatasi a seguito della chiusura e della tipologia delle aziende potenzialmente interessate dalla cassa integrazione in deroga, che possono essere anche di dimensioni molto ridotte, circa la prudenzialità dell’assunzione della predetta percentuale andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Infine, non vi sono osservazioni da formulare per quanto riguarda l’inserimento del comma 6-bis nell’art. 22 del DL 18/2020, che prevede la possibilità, per i datori di lavoro con unità produttive dislocate in più regioni o province autonome, di erogare il trattamento in deroga anche con le modalità del conguaglio ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. 148/2015; in proposito, la RT afferma che, trattandosi di problematiche di natura procedurale legate alla modalità di erogazione della prestazione di integrazione salariale, da tale previsione non sorgono nuovi oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 71
(Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali - Prestazione

1.857,4

 

 

1.857,4

 

 

1.857,4

 

 

Ulteriore finanziamento delle integrazioni salariali – Contribuzione figurativa

883,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame introducono gli articoli da 22-ter a 22-quinquies del DL 18/2020.

In particolare:

·        l’articolo 22-ter istituisce, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro, un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro. Le predette risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa, possono essere trasferite all’INPS, ai Fondi di solidarietà bilaterali e ai Fondi bilaterali alternativi per il rifinanziamento delle specifiche misure dagli stessi finanziati;

·        l’articolo 22-quater prevede che i trattamenti di integrazione salariale in deroga, di cui all’articolo 22 del DL 18/2020, per periodi successivi alle prime nove settimane riconosciuti dalle regioni, siano concessi dall’Inps a domanda del datore di lavoro l’efficacia della quale è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di cui all’articolo 22, comma 3, del DL 18/2020, al netto delle risorse già destinate dalle regioni a valere sul medesimo limite di spesa, limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020;

·        l’articolo 22-quinques dispone modalità procedurali riguardo alle richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli articoli da 19 a 21 del DL 18/2020, presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore della disposizione in esame).

Ciò premesso, si rileva che l’istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del lavoro con dotazione per l’anno 2020 pari a 2.740,8 milioni di euro, è finalizzata a tutelare le posizioni lavorative, qualora gli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si prolunghino nel tempo, in aggiunta ai limiti di spesa già predisposti per le singole fattispecie di integrazioni al reddito.

In via preliminare si rileva che gli oneri sono espressamente configurati come limite di spesa ed è previsto un meccanismo di monitoraggio volto a prevenire scostamenti nonché la subordinazione dell’accoglimento delle domande alla disponibilità di risorse. In proposito non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento. In merito alla congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della disposizione, si prende atto che la relazione tecnica fornisce elementi basati su stime e ipotesi, dando conto delle ragioni dell’indisponibilità di dati più puntuali.

In una premessa relativa agli art. 68-71, infatti, la relazione tecnica indica che le informazioni sulle ore effettivamente integrate e sugli effettivi beneficiari dei provvedimenti di integrazione salariale non sono ancora pienamente disponibili, stante anche il differimento degli adempimenti contributivi che incide sulla conoscenza dell'effettivo utilizzo della misura per le aziende che scelgono la modalità del pagamento a conguaglio. Allo stato attuale, pertanto, non avendo elementi di consuntivo sul reale fruito delle aziende rispetto all'autorizzato ai sensi del DL 18/2020, la relazione tecnica, nel determinare limiti di spesa che possano in ogni caso consentire il riconoscimento dei benefici autorizzati, si deve basare su ipotesi di possibile fruizione così come avvenuto per la relazione tecnica dello stesso decreto legge n. 18/2020. La relazione tecnica (al cui testo si rinvia) procede dunque a fornire dati e stime afferenti il numero di lavoratori potenzialmente coinvolti nei blocchi delle attività e il relativo periodo.

Non si formulano altresì osservazioni sull’introduzione degli articoli 22-quater e 22-quinquies del DL 18/2020, atteso che, come specifica la RT, trattasi di disposizioni di carattere procedimentale, le quali non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 72
(Misure in materia di specifici congedi per i lavoratori)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Congedo parentale +Voucher baby sitting - Prestazione

510,5

 

 

510,5

 

 

510,5

 

 

Congedo parentale +Voucher baby sitting – Contribuzione figurativa

128,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Congedo e indennità dipendenti settore sanitario e sicurezza

37,6

 

 

37,6

 

 

37,6

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma amplia i benefici (congedo parentale e bonus baby-sitting) previsti per i lavoratori del settore privato e pubblico introdotti rispettivamente dagli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18/2020 per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. I predetti benefici sono riconosciuti nell’ambito di limiti di spesa, che sono incrementati dalla norma in esame.

In particolare i limiti di spesa sono modificati, come evidenziato nella tabella seguente:

 

Limiti di spesa articoli 23 e 25 del decreto-legge n. 18/2020, come modificati dall'articolo in esame

Fonte: Elaborazione su dati RT

 

La norma stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 676,7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

La relazione tecnica precisa che i limiti di spesa dell’articolo 23 del DL n. 18/2020, relativi alla disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del presente decreto sono stati ridotti per 331,2 mln di euro, di cui 131,2 mln di euro per contribuzione figurativa.

La RT chiarisce che dalle risultanze dei monitoraggi eseguiti dall’Istituto emerge un ridotto ricorso alle misure concesse ai sensi degli articoli 23 e 25 del DL 18/2020 per le categorie sopra riportate rispetto allo stanziamento fissato.

La relazione tecnica afferma che di tale riduzione un importo pari a 200 mln di euro ha finanziato l’incremento a 500 mln di euro dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 44 dello stesso decreto legge n. 18/2020.

Si ricorda che l’articolo 44 del citato decreto legge ha istituito, il Fondo per il reddito di ultima istanza volto a garantire il riconoscimento di un’indennità nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che i benefici previsti dalla norma in esame sono concessi a domanda e nel limite di un tetto di spesa il cui rispetto è garantito da espressa previsione normativa che impone all’INPS di non accogliere le domande presentate qualora dal monitoraggio disposto emerga il superamento del limite di spesa fissato (si rammenta, comunque, che, ai sensi dell’articolo 126, comma 7, del decreto-legge n. 18/2020, con decreto ministeriale è possibile rimodulare le risorse tra le misure previste dal decreto-legge medesimo, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica).

Andrebbe tuttavia chiarito se l’INPS possa dare attuazione alla previsione in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, anche tenendo conto del complesso delle prestazioni affidate all’Istituto dai decreti emergenziali.

 

Articolo 73
(Misure in materia in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento giornate di permesso retribuito – Prestazione

545,6

 

 

545,6

 

 

545,6

 

 

Incremento giornate di permesso retribuito – Contribuzione figurativa

150,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, modificando l’articolo 24 del decreto legge n. 18/2020, stabilisce che il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104[26], sia incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020. La norma stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 604,7 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 del provvedimento in esame.

Si ricorda che l’articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto analogo incremento di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

La relazione tecnica stima un maggior onere per l’anno 2020 pari a 604,7 milioni di euro (454,6 milioni di euro per prestazione e 150,1 milioni di euro per coperture figurative).

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la quantificazione appare corretta sulla base dei dati forniti e coerente con le stime riferite all’articolo 24 del decreto-legge 18/2020.

 

Articolo 74
(Disposizioni in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Equiparazione  a malattia del  periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria -Prestazione

188,00

 

 

188,00

 

 

188,00

 

 

Equiparazione  a malattia del  periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria – Contribuzione figurativa

62,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la proposta normativa proroga fino al 31 luglio la possibilità di equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero, laddove prescritto dalle autorità sanitarie competenti, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso:

1.    del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità;

2.    di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita che rendono rischioso recarsi sul posto di lavoro nella situazione di emergenza epidemiologica.

Con riferimento agli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, la RT ritiene che questi derivino esclusivamente dai soggetti dipendenti del settore privato e stima che il numero dei soggetti potenzialmente interessati possa essere circa 25.200, ipotizzando che dei 42.000 dipendenti privati in possesso del riconoscimento di disabilità, il 10% possa continuare l’attività lavorativa tramite lo smart-working e un 30% usufruisca della cassa integrazione.

Con riferimento al punto 2, tenendo conto delle possibili sovrapposizioni con i soggetti di cui al punto 1, e che il numero dei malati oncologici e immunodepressi è considerevole si stima che gli interessati possano essere indicativamente 30.000.

Ipotizzando una retribuzione di 85 euro giornalieri e un periodo di assenza dal lavoro di 40 giorni si avrà un onere per il 2020 pari a 250 milioni di euro di cui 62 milioni di euro per contribuzione figurativa e 188 milioni di euro per prestazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 26, comma 2, del DL 18/2020, prolungando dal 30 aprile al 31 luglio 2020 - per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita - l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero. Conseguentemente viene incrementato da 130 a 380 milioni di euro per l’anno 2020 il limite massimo di spesa entro il quale sono posti a carico dello Stato gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta in proposito domanda all'ente previdenziale e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui alle disposizioni in esame. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi del successivo articolo 265.

In proposito, si evidenzia che la quantificazione appare coerente rispetto ai parametri forniti dalla stessa RT.

Peraltro, si osserva che in base alla RT e al prospetto riepilogativo riferiti al DL 18/2020, gli oneri derivanti dall’articolo 26 dello stesso decreto legge erano imputati al comma 1, mentre la norma in esame interviene sul termine temporale di cui al comma 2. Su tale aspetto appare quindi necessario acquisire chiarimenti.

In particolare andrebbe chiarito se il limite di spesa predisposto originariamente dal citato articolo 26 fornisca copertura sia al comma 1 (equiparazione della quarantena a malattia) che al comma 2 (equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per cittadini disabili o a rischio).

Tali chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione delle posizioni giuridiche soggettive che i commi 1 e 2 attribuiscono ai soggetti interessati, che non sembrano condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità.

 

Articoli 75 e 84
(Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Proroga indennizzi aprile e maggio 2020 di cui agli articoli 27/28/29/38 e 44 del Dl n. 18/2020

3.840,8

 

 

3.840,8

 

 

3.840,8

 

 

Proroga indennizzi aprile e maggio 2020 di cui agli articoli 27/28/29/38 e 44 del Dl n. 18/2020 – Incremento Fondo reddito cittadinanza

72,00

 

 

72,00

 

 

72,00

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il monitoraggio delle domande di indennizzo pervenute per il mese di marzo ha costituito la principale informazione amministrativa per l’individuazione delle distinte platee di lavoratori; le successive operazioni di affinamento dei dati hanno riguardato, a stima, lo scarto delle domande duplicate, l’individuazione delle domande pervenute per una categoria diversa da quella di appartenenza, la loro riallocazione nella corretta categoria di lavoratori, la quantificazione delle domande accogliibili che potranno ancora pervenire, l’incrocio con gli archivi dell’Istituto per il controllo dei requisiti di compatibilità.

Successivamente a tali operazioni di assestamento dei dati si è proceduto alla definizione dei beneficiari per singola categoria e per ciascuno dei mesi di aprile e maggio, stante, laddove presente, la differenziazione dei requisiti per ognuno dei due mesi considerati.

Nel prospetto che segue si rileva la stima dei beneficiari e degli oneri collegati:

 

(milioni di euro)

Categoria lavoratori

Beneficiari aprile

Beneficiari maggio

Oneri indennità aprile

Oneri indennità maggio

Oneri complessivi

Professionisti e co.co.co gestione separata

501.000

448.000

300,6

448,0

748,6

Autonomi gestione speciale AGO

3.050.000

 

1.830,0

 

1.830,0

Stagionali turismo

234.000

208.000

140,4

208,0

348,4

Operai agricoli

660.000

 

330,0

 

330,0

Lavoratori spettacolo

95.000

95.000

57,0

57,0

114,0

Lavoratori non coperti da altri interventi

369.000

369.000

221,4

221,4

442,8

Totale

4.909.900

1.120.000

2.879,4

934,4

3.813,8

 

La RT afferma inoltre, riguardo alla compatibilità fra indennizzo di marzo e assegno ordinario di invalidità, che sono stati stimati circa 45.000 beneficiari cui corrisponde un onere aggiuntivo pari a 27 milioni di euro.

Infine, con riferimento agli oneri collegati al RdC, si è stimato che la platea di lavoratori appartenenti a nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza per un ammontare del beneficio in godimento inferiore a quello dell’indennità, è pari a circa 150.000 soggetti per il mese di aprile e di circa 39.000 soggetti per il mese di maggio (tenuto conto dell’esclusione dei lavoratori di cui agli artt. 28 e 30 del DL n.18 del 17/3/2020); considerato che l’importo mensile da integrare è pari a circa 320 euro per il mese di aprile e di circa 600 per il mese di maggio, si stima un onere complessivo per il 2020 di circa 72 mln di euro a carico del reddito di cittadinanza.

La RT afferma quindi che la stima complessiva degli interventi normativi esaminati è pari a 3.912,8 miliardi di euro.

Infine, la RT evidenzia che, ai sensi dell’articolo 126 del DL n. 18/2020, è stata effettuata, sulla base dei dati riscontrati in sede di monitoraggio, una rideterminazione, a parità di saldi, dei limiti di spesa relativi alle indennità per marzo 2020 di cui all’articolo 27, 28 e 29 del citato DL n. 18/2020 che risultano pertanto così rideterminate:

articolo 27: da 203,4 mln di euro a 318,0 milioni di euro (maggior onere pari a 114,6 milioni);

articolo 28: da 2.160 milioni di euro a 1.999,2 milioni di euro (minor onere pari 160,8 milioni);

articolo 29: da 103,8 milioni di euro a 150 milioni di euro (maggior onere pari a 46,2 milioni).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l’erogazione anche per i mesi di aprile e maggio 2020 di un’indennità già prevista per il mese di marzo dal DL 18/2020.

L’erogazione riguarda le seguenti fattispecie:

·        professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 27 del DL 18/2020. L’importo è di 600 euro per il mese di aprile; ai liberi professionisti titolari di partita IVA, iscritti alla Gestione separata, che hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro, così come ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, che hanno cessato il rapporto di lavoro al 9 maggio 2020 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame);

·        lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali, di cui all’articolo 28 del DL 18/2020, per un importo di 600 euro erogato per il solo mese di aprile;

·        lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, compresi quelli in somministrazione, di cui all’articolo 29 del DL 18/2020, per un importo di 600 euro nel mese di aprile. Per coloro che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, è altresì erogata un’indennità per il mese di maggio, pari a 1.000 euro;

·        operai agricoli a tempo determinato, per il mese di aprile 2020 con un importo pari a 500 euro, di cui all’articolo 30 del DL 18/2020;

·        specifiche categorie di lavoratori dipendenti e autonomi[27], per i mesi di aprile e maggio con un importo pari a 600 euro;

·        lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, per i mesi di aprile e maggio con un importo pari a 600 euro.

Ai suddetti lavoratori, appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello dell’indennità, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa relativa al reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 12, comma 1, del DL 4/2019, è incrementata di 72 milioni di euro per l’anno 2020.

Infine, l’articolo 75 del provvedimento in esame introduce il comma 1-bis nell’articolo 31 del DL 18/2020, prevedendo la cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del medesimo DL 18/2020 con l’assegno ordinario di invalidità.

Alla copertura degli oneri previsti dalle disposizioni in esame  si provvede ai sensi del successivo articolo 265.

Ciò premesso, si prende atto delle stime relative alle diverse platee di lavoratori interessati alle indennità in esame, riportata in dettaglio nella tabella riepilogativa della RT, cui conseguono i maggiori oneri derivanti dall’erogazione degli indennizzi.

Con riferimento alla maggiorazione del reddito di cittadinanza, si osserva che la quantificazione operata dalla RT appare coerente con i parametri presi come base di calcolo.

Per quanto riguarda la cumulabilità delle indennità in esame, relativamente al mese di marzo, con la fruizione dell’indennità di invalidità, si rileva che la RT non esplicita i parametri utilizzati nella stima dell’onere e il prospetto riepilogativo non evidenzia l’onere medesimo in maniera differenziata, ma lo include in quello complessivo, quantificato in 27 milioni per il 2020. Sul punto appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare l’onere stimato.

 

Articolo 76
(Sospensione delle misure di condizionalità per l'attribuzione di alcune prestazioni)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, modificando l’articolo 40 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche, proroga da due a quattro mesi la sospensione delle misure di condizionalità connesse al godimento di determinati strumenti di sostegno al reddito.

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame ha carattere procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma non incide sui requisiti per l’accesso ai predetti strumenti di sostegno, ma si limita a prevedere che alcuni obblighi connessi alla fruizione degli stessi - quali l’obbligo di partecipare a corsi di formazione o di rispondere alle convocazioni dei centri per l’impiego - siano per breve tempo sospesi, a causa dell’emergenza connessa al diffondersi del virus COVID-19.

 

Articolo 77
(Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, modificando l’articolo 43 del decreto-legge n. 18/2020, estende agli enti del terzo settore i contributi alle imprese per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari. La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede un ampliamento della platea dei soggetti beneficiari della misura ad invarianza della dotazione finanziaria stabilita a legislazione vigente.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della capienza delle risorse rispetto alle finalità in esame.

 

Articolo 78
(Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza (comma 1)

650,00

 

 

650,00

 

 

650,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame modifica l’articolo 44 del D.L. n. 18/2020 istitutivo del Fondo per il reddito di ultima istanza, finalizzato a garantire misure di sostegno al reddito dei professionisti che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

In particolare, l’indennità riconosciuta con il Fondo viene portata al limite di spesa di 1.150 milioni di euro per l’anno 2020 [comma 1, lettera a)]. In proposito, la relazione tecnica informa che, a seguito dell'attuazione della procedura di cui all'articolo 126 del DL 18/2020 (rimodulazione delle risorse fra le misure di spesa a seguito del monitoraggio), l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44, originariamente fissata dal DL in 300 milioni, è stata adeguata in 500 milioni.

Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’indennità sopra citata, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di pensione (comma 2).

Infine, viene abrogato l’articolo 34 del D.L. n. 23/2020 in cui si specificava che, ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’articolo 44 del DL 18/2020, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria dovessero intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti a detti enti in via esclusiva (comma 3): alla disposizione non erano stati ascritti effetti finanziari.

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 650 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 4).

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame modifica la platea dei beneficiari dell’indennità descritta, ovvero i professionisti iscritti agli enti di diritto privato. Da un lato si introducono due ulteriori requisiti per accedere all’indennità in oggetto, determinando un restringimento della platea dei potenziali beneficiari, dall’altro viene meno il requisito dell’esclusività dell’iscrizione agli enti previdenziali in esame (art. 34, DL 23/2020) e si dà luogo ad un ampliamento della platea dei potenziali beneficiari.

In ogni caso, la RT rappresenta che la previsione di ulteriori criteri di selettività della misura è demandata ad apposito decreto attuativo previsto dal succitato articolo 44 del D.L. n. 18.

In proposito, si rileva che, essendo la prestazione configurata come tetto di spesa, l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

Per quanto riguarda la congruità dello stanziamento con le finalità della norma, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo la quale sulla base del numero di domande pervenute agli enti per l’indennità relativa al mese di marzo, il rifinanziamento in esame è da ritenersi congruo ai fini della misura per le mensilità di aprile e maggio; si evidenzia tuttavia che la relazione tecnica non esplicita gli elementi idonei alla verifica della predetta congruità anche alla luce delle modifiche introdotte dalla norma in esame.

 

Articolo 79
(Modifiche all’articolo 45 del D.L. n. 18/2020 in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga la validità delle abilitazioni già in possesso del personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico fino al 15 giugno 2020 (dall’originario 30 aprile 2020), anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

La relazione tecnica precisa che la norma ha carattere procedimentale e non comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, si prende atto del carattere procedimentale della norma in esame evidenziato dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.

 

Articolo 80
(Licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, modificando l’articolo 46 del decreto-legge n. 18/2020, aumenta da due a cinque mesi il periodo nel quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sospende le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Viene inoltre concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione in esame non sorgono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, precisando, con particolare riferimento alla revoca al recesso del contratto di lavoro, che i maggiori oneri derivanti dalla concessione del trattamento in deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020, comunque nell’ambito del limite di spesa programmato, verrebbero compensati da una minore spesa relativa alla erogazione della NASPI conseguente il licenziamento.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 81
(Modifiche all’articolo 103 del DL 18/2020)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame modifica l’articolo 103, comma 2, del DL 18/2020, in materia di validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati. In particolare, viene previsto che per il Documento unico di regolarità contributiva la validità sia conservata sino al 15 giugno 2020.

Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni, confermato anche dalla RT che ribadisce l’assenza di oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 82
(Reddito di emergenza)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Reddito di emergenza

954,6

 

 

954,6

 

 

954,6

 

 

Reddito di emergenza-Convenzione dei CAF e l'INPS

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari residenti in Italia in possesso di specifici requisiti che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l’importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro).

Ai fini dell’erogazione del Rem la norma autorizza un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020.  L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e in caso di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 959,6 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Tanto premesso, si evidenzia che i benefici sono concessi a domanda e nel limite di un tetto di spesa il cui rispetto è garantito da espressa previsione normativa che impone all’INPS il rigetto delle domande presentate qualora dal monitoraggio da esso disposto emerga il superamento del limite di spesa fissato.

Si rileva tuttavia che dalla relazione tecnica si desume l’intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. Tanto premesso, dall’analisi della relazione tecnica emergono i seguenti profili rispetto ai quali appare necessario acquisire chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione:

·        si prende atto del procedimento adottato per la definizione della platea potenzialmente beneficiaria della misura, in parte basato su dati amministrativi e in parte su simulazioni relative alla condizione reddituale dei soggetti interessati. Infatti, la relazione tecnica definisce la platea dei potenziali beneficiari, partendo dalle DSU presentate nell’anno 2019 con un reddito ISEE inferiore a 15mila euro. Dalla platea così definita di 4,4 milioni di nuclei familiari sono stati esclusi i nuclei che non rientrerebbero nel campo di applicazione del Rem, arrivando così a determinare una potenziale platea di 801.000 nuclei beneficiari. Inoltre, escludendo i nuclei con un reddito mensile superiore alla soglia prevista dalla norma in virtù della composizione del nucleo familiare, la RT ottiene una platea di 694.100 nuclei, che, applicando un parametro espansivo del 25 per cento, arriva a 867.600 nuclei beneficiari, per tener conto di coloro che non hanno presentato una DSU nel 2019, ma, alla luce dell’attuale situazione economica, potrebbero presentarla. Andrebbero quindi indicati i criteri sottostanti la scelta del suddetto parametro espansivo del 25 per cento al fine di verificarne la prudenzialità. Inoltre, non sono fornite le risultanze della ricostruzione delle condizioni reddituali delle famiglie;

·        la RT non esplicita gli importi medi del Rem utilizzati ai fini della quantificazione dell’onere. Si deduce che l’importo medio considerato per ogni nucleo familiare è pari circa a 1.100 euro (=onere complessivo 954.600.000 euro/867.600 nuclei beneficiari) da erogare in due quote mensili.  Sul punto andrebbero comunque forniti elementi di maggior dettaglio;

·        non sono inoltre forniti dati utili alla verifica della congruità delle risorse, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, destinate alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem.

Andrebbe infine chiarito se l’INPS possa dare attuazione alla previsione in esame nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente, anche tenendo conto del complesso delle prestazioni affidate all’Istituto dai decreti emergenziali.

 

Articolo 83
(Sorveglianza sanitaria)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti ad assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio. Viene, inoltre, previsto che le amministrazioni pubbliche provvedano alle summenzionate attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1). Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente in materia di sorveglianza sanitaria[28], è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL di provvedere con propri medici del lavoro. L’INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente di personale di 200 medici specialisti di cui l’articolo 10 del DL n. 18/2020 ha disposto l’assunzione a tempo determinato, fino a non oltre il 31 dicembre 2020. Viene demandata, inoltre, ad un decreto interministeriale la definizione della tariffa per l’effettuazione delle summenzionate prestazioni di sorveglianza sanitaria (comma 2).

Per le finalità dell’articolo in esame l’INAIL è autorizzato all’assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di specifiche figure professionali a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021 (comma 4).

Al riguardo si evidenzia l’opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che le amministrazioni pubbliche datoriali possano svolgere, come previsto dal comma 1, le attività di sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Si evidenzia che a tal riguardo la relazione tecnica si limita a riferire che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Appare, altresì, opportuno che vengano forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa del comma 2. Dal tenore letterale della disposizione non appare chiaro infatti se L’INAIL sia comunque tenuto a dar seguito alle richieste relative allo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria. In particolare non è chiaro se tale ente possa discrezionalmente valutare l’opportunità dell’effettivo svolgimento di tale attività con riguardo a specifiche fattispecie. Con riferimento alle assunzioni a tempo determinato previste dal comma 4, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che, sulla base delle esigenze di sorveglianza sanitaria che emergeranno, sarà definita l’esatta articolazione del contingente di personale a tempo determinato, il cui reclutamento avverrà a decorrere dal mese di ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (quindici mesi).

Fermo il limite massimo di spesa sopra indicato (euro 20.895.000 per il 2020 e ad euro 83.579.000 per il 2021, per un onere complessivo di euro 104.474.000) la relazione tecnica riporta un’ipotesi di quantificazione in base alla quale il contingente sarà composto: da 400 medici di I livello (costo unitario di euro 98.535 al lordo oneri riflessi, per un costo complessivo di euro 39.414.069,64); 350 professionisti (costo unitario di euro 94.265 al lordo oneri riflessi, per un costo complessivo di euro 32.992.808,89); 300 unità di personale delle aree (costo unitario di euro 53.199 al lordo oneri riflessi, per un costo complessivo di euro 11.171.817,92) per un onere complessivo di euro 104.473.370,56.

Quanto alla copertura a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, andrebbe acquisita conferma dell’effettiva disponibilità delle somme in questione.

 

Articolo 85
(Indennità per i lavoratori domestici)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Indennità per i lavoratori domestici

460,00

 

 

460,00

 

 

460,00

 

 

Indennità per i lavoratori domestici - incremento Fondo per il reddito di cittadinanza

8,30

 

 

8,30

 

 

8,30

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l’erogazione ai lavoratori domestici, per i mesi di aprile e maggio 2020, di un’indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese. L’indennità non è cumulabile con le altre previste per l’emergenza COVID e non spetta ai percettori del reddito di emergenza oppure a quelli del reddito di cittadinanza per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa relativa al reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 12, comma 1, del DL 4/2019, è incrementata di 8,3 milioni di euro per l’anno 2020.

L’indennità è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 460 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Alla copertura degli oneri, pari a 468,3 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Ciò premesso e preso atto della stima fornita dalla RT circa la numerosità delle platee interessate all’erogazione dell’indennità (460.000 soggetti) e all’integrazione del reddito di cittadinanza (circa 16.000 soggetti, per un importo mensile da integrare pari a circa 260 euro), si osserva che la quantificazione risulta coerente rispetto a detti parametri.

Riguardo alla compatibilità di tale indennità con l’assegno di invalidità, prevista dal successivo articolo 85, appare utile acquisire conferma che la platea considerata ai fini della stima ricomprenda anche i percettori dell’assegno di invalidità.

 

Articolo 86
(Divieto di cumulo tra indennità)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del provvedimento in esame non siano tra loro cumulabili né siano cumulabili con l’indennità di cui all’articolo 44 del Fondo di ultima istanza. Le suddette indennità sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.

In proposito, la RT afferma che l’incompatibilità reciproca tra le indennità di cui al provvedimento in esame non determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre gli effetti finanziari della compatibilità delle indennità con l’assegno ordinario di invalidità sono determinati nell’articolo 84.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare sulla disposizione: si osserva infatti che essa ricomprende nella compatibilità con l’assegno ordinario di invalidità anche le indennità di cui agli articoli 78, 85 e 98, per le quali si rimanda alle rispettive schede.

 

Articolo 87
(Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in deroga)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame sostituiscono l’articolo 1, commi 251 e 253, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), riguardante l’indennità, concessa ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e che non hanno diritto alla NASpI. Le modifiche prevedono che detta indennità sia erogata, nel limite temporale massimo di dodici mesi, in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, con importo pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa. La relativa copertura viene confermata nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 148/2015, ove non previamente utilizzate. La novella chiarisce che tra gli utilizzi rientrano anche quelli di cui al’ articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del DL 18/2020, relativa alla cassa integrazione in deroga concessa con risorse regionali dalle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

Ciò premesso, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, che evidenzia le somme sono già stanziate a legislazione vigente, considerato che si tratta di risorse residue appare necessario acquisire conferma che gli oneri recati dalle disposizioni in esame siano compatibili con le previsioni di spesa già scontate nei tendenziali con riguardo alle medesime risorse.

 

Articolo 88
(Fondo nuove competenze)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che i contratti collettivi di lavoro possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo nuove competenze”, costituito presso l’Agenzia nazionale delle Politiche attive del lavoro (ANPAL), con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma operativo nazionale SPAO.

Alla realizzazione degli interventi possono partecipare i Programmi operativi nazionali e regionali di Fondo sociale europeo, i Fondi paritetici interprofessionali, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l’ANPAL una quota delle risorse disponibili nell’ambito dei rispettivi bilanci.

In proposito, la RT afferma che dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, relativamente all’istituzione del “Fondo nuove competenze” presso l’Agenzia nazionale delle Politiche attive del lavoro (ANPAL), con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma operativo nazionale SPAO, gestito da ANPAL, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile acquisire una conferma, che tale finalizzazione non pregiudichi eventuali interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 89
(Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione tratta dell'utilizzo delle risorse di alcuni Fondi con finalità sociali, stabilendo che la rendicontazione del 75 per cento della quota relativa alla seconda annualità precedente è condizione sufficiente all’erogazione della quota annuale di spettanza agli enti territoriali da parte del Ministero del lavoro. La norma stabilisce che gli enti, con riferimento alle spese sostenute nell'anno 2020, possono includere nella rendicontazione specifiche spese legate all'emergenza COVID-19.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale. Tanto premesso, atteso che le stesse appaiono finalizzate a garantire un pronto utilizzo di somme già stanziate a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare necessaria una conferma - che il pieno utilizzo di tali somme risulti già scontato nei tendenziali di spesa; nell’ipotesi inversa, infatti, l’effetto di accelerazione della spesa sotteso alle norme appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi.

 

Articolo 90
(Diritto al lavoro agile)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio minore di anni 14, abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che nel nucleo  familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore e che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Per l’intero periodo i datori di lavoro comunicano al Ministero del lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del medesimo Ministero.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare stante la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, che – come affermato dalla RT - non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Articolo 91
(Formazione a distanza e conservazione della validità dell’anno scolastico o formativo)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 91 prevede, a beneficio degli studenti ai quali non è consentita a causa dell’emergenza COVID 19, la partecipazione alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.) e di quelli relativi ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), che tali attività possano essere svolte con modalità a distanza individuate dai medesimi istituti di istruzione, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità (comma 1).

Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali non possano effettuare il numero minimo di ore previsto per il relativo percorso formativo, l’anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validità, mentre laddove si determini una riduzione dei livelli qualitativi e quantitativi di formazione delle attività svolte, sono derogate le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 7, del D.P.R. n. 22/2018.

La norma derogata prevede, nel caso di carenze nei livelli qualitativi dei programmi svolti, meccanismi di riduzione di taluni contributi relativi a programmi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020.

I medesimi istituti assicurano comunque il recupero delle attività formative ovvero di altre prove di verifica che risultino funzionali al completamento del percorso didattico (comma 2).

La relazione tecnica precisa il carattere ordinamentale della norma che non comporta, dunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, si prende atto del carattere ordinamentale della norma in esame evidenziato dalla relazione tecnica. Si osserva tuttavia che nella norma non vengono prevsite specifiche risorse per consentire agli studenti di partecipare alle attività didattiche dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.).

Sul punto, va segnalato come nell’articolo 120 del D.L. n. 18/2020 siano previste risorse specifiche ad incremento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015, relativo all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale, di euro 85 milioni per l’anno 2020.

Pertanto, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse che gli Istituti coinvolti dalla norma in esame potranno utilizzare per assicurare lo svolgimento delle attività didattiche nelle modalità sopra indicate.

 

Articolo 92
(Disposizioni in materia di NASPI E DIS-COLL)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Proroga NASPI E DIS-COLL – Indennità

400,20

 

 

400,20

 

 

400,20

 

 

Proroga NASPI E DIS-COLL – Contribuzione figurativa

213,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la platea dei beneficiari è stata estratta dagli archivi dell’Istituto con riferimento ai beneficiari di NASPI e DIS-COLL per i quali nei mesi di marzo e aprile 2020 risulta concluso il pagamento dell’indennità. Da questa platea sono stati sottratti coloro che alla data della valutazione sono risultati beneficiari delle indennità indicate dalla norma.

Si tratta di complessivi 240.000 soggetti che terminano l’indennità NASPI nel bimestre indicato, per i quali l’importo medio dell’indennità di competenza dell’ultimo mese di vigenza risulta pari a 780 euro, e di 1.200 soggetti che terminano l’indennità DIS-COLL nel trimestre indicato, per i quali l’importo medio dell’indennità di competenza dell’ultimo mese di vigenza risulta pari a 765 euro.

Per quanto riguarda i beneficiari di NASPI, la retribuzione media mensile utile per il calcolo delle contribuzioni figurative per i soggetti indicati risulta pari a 1.348 euro, ed inoltre è stata considerata una misura media mensile degli assegni familiari pari a 50 euro.

Conseguentemente l’onere complessivo connesso alla norma proposta, comprensivo delle contribuzioni figurative e degli assegni famigliari previsti per l’indennità NASPI, è stato stimato per l’anno 2020 pari a 613,7 milioni di euro come indicato nel prospetto che segue:

 

(milioni di euro)

Indennità

Beneficiari

Onere indennità

Assegni familiari

Contribuzione figurativa

Onere complessivo

NASPI

240.000

374,4

24,0

213,5

611,9

DIS-COLL

1.200

1,8

 

 

1,8

Totale

241.200

376,2

24,0

213,5

613,7

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che le prestazioni di cui agli articoli 1 (NASPI) e 15 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata- DIS-COLL) del D. Lgs. 22/2015, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, siano prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Al relativo onere, valutato in 613,7 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e in 440,2 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di indebitamento, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

In proposito, si osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente  rispetto ai parametri forniti dalla RT.

 

Articolo 93
(Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all’emergenza epidemiologica da Covid-19, sia possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere anche in assenza delle condizioni relative alla durata di detti contratti, di cui all’articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015.

Ciò premesso, rilevato che la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 94
(Promozione del lavoro agricolo)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Promozione lavoro agricolo- Incremento del Fondo per il reddito di cittadinanza

57,60

 

 

57,60

 

 

57,60

 

 

Promozione lavoro agricolo - Prestazione

0,90

 

 

0,90

 

 

0,90

 

 

Promozione lavoro agricolo – Contribuzione figurativa

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Promozione lavoro agricolo - Prestazione

 

0,90

 

 

0,90

 

 

0,90

 

Promozione lavoro agricolo – Contribuzione figurativa

 

0,40

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono la possibilità - per i percettori di ammortizzatori sociali (limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa), di NASPI e DiS-COLL, nonché di reddito di cittadinanza -  di stipulare con i datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30, senza subire la perdita dei benefici.

La variante normativa configura effetti finanziari diversi a seconda della tipologia di prestazione a sostegno del reddito percepita.

Nel caso di soggetti in cassa integrazione a zero ore, non compatibile con qualunque attività lavorativa, l’unico effetto finanziario che si evidenzia è quello fiscale in conseguenza all’aumento del reddito complessivo del percettore dell’ammortizzatore. In via prudenziale nelle valutazioni non si è tenuto conto di tale effetto

Dagli archivi dell’istituto sono stati selezionati circa 9.800 soggetti percettori di NASPI e DIS-COLL con periodi di lavoro agricolo. Dall’esame delle posizioni individuali risulta che il comportamento prevalente sia quello di sospendere la prestazione di NASPI e DIS-COLL nel caso di contratto di lavoro agricolo a termine che interviene durante il periodo di percezione dell’indennità. Questo crea degli effetti finanziari di cassa in quanto, a normativa variata, non richiedendo la sospensione della prestazione quest’ultima potrebbe essere anticipata al 2020. Anche in questo caso esiste un effetto fiscale positivo dovuto all’aumento del reddito complessivo di cui non si terrà conto in via prudenziale. Con riferimento agli effetti finanziari negativi, ipotizzando che:

•      il 10% possa anticipare la prestazione al 2020;

•      l’importo medio giornaliero della NASPI e DIS-COLL sia di 30 euro;

•      il numero di giornate lavorate nel periodo di emergenza sia pari a 30,

si avrà un effetto anticipo di spesa per il 2020 pari a 1,3 milioni di euro (di cui 0,4 di contribuzione figurativa) e un risparmio di pari importo nel 2021.

Nel caso di percettori del reddito di cittadinanza si configurano degli effetti finanziari negativi dovuti alla mancata riduzione del reddito di cittadinanza come conseguenza dell’instaurazione del rapporto di lavoro subordinato. Dagli archivi dell’Istituto risultano circa 32.000 percettori di reddito di cittadinanza che hanno avuto giornate di lavoro in agricoltura. L’aumento della prestazione di RdC è stato stimato ipotizzando che:

•      l’importo medio giornaliero della retribuzione per il lavoro agricolo sia pari a 60 euro;

•      il numero di giornate lavorate nel periodo di emergenza sia pari a 30.

Sulla base dei dati rilevati e le ipotesi poste ne deriva un maggior onere di 57,6 milioni di euro per l’anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonché di reddito di cittadinanza possano stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020. Conseguentemente l’autorizzazione di spesa relativa al reddito di cittadinanza è incrementata di 57,6 milioni di euro per l’anno 2020.

All’onere, valutato in 58,9 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

In proposito, la RT specifica che gli oneri conseguono dall’anticipo di una quota delle prestazioni per NASPI e DIS-COLL dal 2021 al 2020 (con conseguenti maggiori oneri per il 2020 e minori oneri per il 2021), nonché dalla mancata riduzione dell’importo del reddito di cittadinanza per i soggetti che sottoscrivono contratti a termine nel settore agricolo. In proposito, si osserva che la quantificazione operata dalla RT risulta congrua rispetto ai parametri forniti.

Inoltre, le disposizioni prevedono, al comma 3, la modifica dell’articolo 18, comma 3-bis, inserito dall’articolo 105, comma 1-quinquies, del DL 18/2020. Le modifiche fissano il termine ultimo del 31 luglio 2020 come data entro la quale le prestazioni, svolte da soggetti che offrono aiuto e sostegno alle aziende agricole situate nelle zone montane, non integrano in ogni caso, un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Nella formulazione previgente l’applicazione era prevista “fino al termine dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19”.

In proposito, la RT afferma che la fissazione di un limite temporale preciso risponde alle osservazioni già rappresentate nella relazione tecnica di passaggio relativa al DL 18/2020. Peraltro, in merito al potenziale minor gettito fiscale e contributivo, la RT riferita all’articolo 105, comma 1-quinquies, del DL 18/2020 affermava l’assenza di oneri in quanto i soggetti interessati, in assenza di una situazione emergenziale, non avrebbero effettuato alcuna prestazione.

Alla luce di tali considerazioni, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 95
(Riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che l’INAIL promuova interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure per la riduzione del rischio di contagio. Al finanziamento di tali interventi, incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili, sono destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni. L’INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse per l’erogazione dei contributi alle imprese, sulla base degli indirizzi specifici formulati dall’Istituto.

In proposito, la RT afferma, riguardo alle risorse utilizzate dall’INAIL, che si tratta di una diversa finalizzazione delle risorse finanziarie già impegnate dall’istituto nell’anno 2019 per il finanziamento di progetti finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso bandi di finanziamento, nonché di quelle disponibili nel bilancio di previsione 2020 per le medesime finalità. In particolare, risultano già impegnati ma non ancora utilizzati sul bilancio di previsione 2019 dell’Istituto euro 211.226.450,00, cui vanno aggiunte le disponibilità per l’anno in corso, pari ad euro 192 milioni, per un importo totale di circa 403 milioni. La RT afferma altresì che l’attuazione delle disposizioni che precedono avviene nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto che la RT precisa, in merito alle risorse utilizzate dall’INAIL, che le stesse per circa 211 milioni (su complessivi 403 milioni) risultano già impegnate ma non ancora utilizzate sul bilancio di previsione 2019 e che in relazione a quanto precede, verrebbe quindi revocato il bando di finanziamento Isi 2019 già approvato dall'Inail e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019. Alla luce di tali precisazioni, appare necessario escludere riflessi finanziari connessi ad eventuali pretese e contenziosi derivanti dalla diversa finalizzazione delle risorse in questione.

 

Articolo 96
(Noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) possa provvedere, con onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

Al riguardo, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri derivanti dal noleggio delle autovetture, da mettere a disposizione del personale ispettivo, sono posti a carico del bilancio dell’Ispettorato nazione del lavoro, che provvede nei limiti delle proprie disponibilità.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la disposizione configura come facoltativo il noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell’attività di vigilanza.

 

Articolo 97
(Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia per il TFR)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere procedurale delle disposizioni previste.

 

Articolo 98
(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Società Sport e Salute S.p.A (comma 2)

200,00

 

 

200,00

 

 

200,00

 

 

Indennità per collaboratori sportivi riconosciuta alla società Sport e Salute S.p.A (comma 5)

30,00

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

Cassa integrazione in deroga lavoratori dipendenti Fondo Pensione Sportivi Professionisti – Prestazioni (comma 7)

13,00

 

 

13,00

 

 

13,00

 

 

Cassa integrazione in deroga lavoratori dipendenti Fondo Pensione Sportivi Professionisti - Contribuzione figurativa (comma 7)

8,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 riconoscono, per i mesi di aprile e maggio 2020, da parte della società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso le strutture sportive nazionali, già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza, nonché del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del DL 18/2020. Per tali finalità le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto sono individuate le modalità di attuazione della misura in esame inclusi i criteri di gestione delle risorse le spese di funzionamento, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di maggio 2020.

Ciò premesso, pur rilevando che l’indennità è concessa nel limite del rifinanziamento delle risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., appare necessario acquisire dati ed elementi informativi circa la platea di soggetti potenzialmente interessati, atteso che le disposizioni in esame rimandano all’emanazione di un decreto le modalità di monitoraggio della spesa e del suo relativo controllo, senza prevedere espressamente meccanismi di salvaguardia volti a garantire il rispetto del limite di spesa.

Per quanto attiene al comma 5, la disposizione dispone che il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del DL 18/2020, relativo alle indennità per il mese di marzo 2020, in favore dei titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, sia incrementato da 50 a 80 milioni di euro per il 2020. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro. In proposito, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità delle risorse stanziate anche sulla base della dinamica della spesa fin qui registrata.

Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, pari a 230 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 6).

In riferimento ai commi da 1 a 5, la RT afferma che, alla luce dei dati emersi dall’istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all’erogazione dell’analoga misura prevista per il mese di marzo 2020), sia prudenziale stimare in almeno 165.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito (le domande presentate sono state infatti 131.077, ma occorre tenere conto del fatto che l’ordine di priorità per i redditi più bassi ? stabilito con il decreto attuativo del Ministro dell’Economia ? potrebbe avere dissuaso molti aventi diritto dal richiedere l’indennità, come testimoniato dal fatto che le prenotazioni era state superiori, circa 153.586).

La RT ricorda inoltre che dai dati forniti dall’Agenzia delle entrate, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Tali dati non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.

La RT infine precisa che, stante la incapienza verificatasi delle risorse stanziate per il mese di marzo, è stato innalzato il limite di spesa previsto dall’art. 96, comma 1, del DL 18/2020, sino a 80 milioni di euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi dell’art. 96, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

In proposito, preso atto della numerosità della platea e dei chiarimenti forniti dalla RT, si osserva che la quantificazione risulta coerente rispetto ai parametri forniti.

Riguardo al comma 7, la disposizione prevede che i dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro, possano accedere alla cassa integrazione in deroga, di cui all’articolo 22 del DL 18/2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici si provvede nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere, pari a 21,1 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 7).

In proposito, si rileva che la quantificazione dei suddetti oneri appare sostanzialmente coerente rispetto ai parametri forniti dalla RT.

 

Articolo 99
(Osservatorio del mercato del lavoro)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’Osservatorio nazionale per il mercato del lavoro incaricato di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato del lavoro dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contenimento adottate (commi 1 e 2).

L’Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali aventi analoghe finalità, ove non già costituiti, assicurando indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro (comma 3).

Per le finalità dell’Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi di un Comitato scientifico appositamente presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti dell’ISTAT, dell’INPS, dell’INAIL, dell’ANPAL, dell’INAPP, delle regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti dell’Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato (comma 4).

Si prevede che l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente (comma 6).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

In proposito, non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che ai componenti dell’Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato, di cui al comma 4, e della clausola di invarianza finanziaria presente al comma 6.

 

Articolo 100
(Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 - il Ministro del lavoro si avvalga[29] in via diretta, oltre che dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico (comma 1). Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).

In proposito la relazione tecnica evidenzia che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l’avvalimento avviene nell’ambito dell’attuale contingente di organico e nei limiti dei mezzi assegnati dall’Ispettorato al Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro. Pur prendendo  atto di tali elementi, si rileva che, dato il carattere non facoltativo dell’utilizzo della predetta struttura, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l’effettiva possibilità per la stessa di far fronte agli adempimenti derivanti dall’avvalimento previsto dalla norma in esame.

 

Articolo 101
(Spese per acquisto di beni e servizi Inps)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Acquisiti di beni e servizi dell’INPS (comma 1)

 

 

 

68

 

 

68

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente all’INPS di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi in misura eccedente il limite fissato dalla normativa vigente[30] per un importo non superiore a 68 milioni di euro per il solo anno 2020.  

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Considerato che il maggior onere recato risulta correttamente contabilizzato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 102
(Spese per acquisto di beni e servizi Inail)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Acquisiti di beni e servizi dell’Inail

 

 

 

45

 

 

45

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente all’Inail di effettuare spese per l’acquisto di beni e servizi per un importo che eccede il limite fissato dalla normativa vigente[31] in misura non superiore a 45 milioni di euro per il solo anno 2020.  

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

Considerato che il maggior onere è contenuto entro un limite massimo complessivo di spesa, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 103
(Emersione di rapporti di lavoro)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate extratributarie

 

Contributi per emersione

93,72

 

 

93,72

 

 

93,72

 

 

Maggiori spese correnti

 

Oneri per personale amministrazione civile dell'Interno

6,40

6,40

 

6,40

6,40

 

6,40

6,40

 

Lavoro straordinario personale Pubblica Sicurezza

24,23

 

 

24,23

 

 

24,23

 

 

Maggiori entrate contributive e tributarie

 

Oneri per personale amministrazione civile dell'Interno – Effetti riflessi

 

 

 

3,10

3,10

 

3,10

3,10

 

Lavoro straordinario personale Pubblica Sicurezza – Effetti riflessi

 

 

 

11,75

11,75

 

11,75

11,75

 

Maggiori spese correnti

 

Oneri di sanificazione, pulizia e dispositivi di protezione individuale Prefetture

2,09

 

 

2,09

 

 

2,09

 

 

Oneri per mediazione culturale

4,48

 

 

4,48

 

 

4,48

 

 

Oneri per dispositivi protezione individuale e ambientale Pubblica Sicurezza

1,39

 

 

1,39

 

 

1,39

 

 

Contratti a termine Ministero dell'Interno

30,00

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

Incremento del finanziamento del Servizio Sanitario nazionale

170,0

340,0

340,0

170,0

340,0

340,0

170,0

340,0

340,0

Minori spese correnti

 

Utilizzo risorse attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari

35,00

 

 

35,00

 

 

35,00

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Adeguamento piattaforma informatica Sportello Unico dell'Immigrazione

0,20

 

 

0,20

 

 

0,20

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono che i datori di lavoro possano presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Se alla scadenza del permesso di soggiorno temporaneo il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Il comma 7 prevede che le istanze siano presentate previo pagamento:

·        di un contributo forfettario stabilito, nella misura di 500 euro per ciascun lavoratore, relativo alle istanze presentate dal datore di lavoro;

·        di un contributo pari a 130 euro per la procedura di rilascio del permesso temporaneo a carico del richiedente;

·        di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e la relativa destinazione sono stabilite con decreto ai sensi del successivo comma 19.

La relazione tecnica chiarisce preliminarmente che la platea dei beneficiari si compone di persone in condizioni di irregolarità e, per tale ragione, è determinabile solo in via ipotetica. Pertanto, tenendo presente il dato medio delle due ultime procedure, il numero potenziale delle domande potrebbe attestarsi a circa 220.000 e potrebbe ripartirsi, secondo un rapporto di 4:1, in 176.000 per le istanze presentate dai datori di lavoro e in 44.000 per la richiesta di permessi temporanei. Quindi, la RT stima un’entrata complessiva per i contributi predetti di € 93.720.000, al netto di quanto sarà versato quale contributo per la regolarizzazione retributiva, contributiva e fiscale, in relazione ai rapporti lavorativi irregolari dichiarati, il cui importo è rinviato alla determinazione di un decreto del Ministro del lavoro, ai sensi del comma 7.

Ciò premesso, preso atto della stima relativa alla platea dei beneficiari, comunque soggetta a un forte grado di indeterminatezza, si osserva che la quantificazione risulta verificabile sulla base dei dati forniti dalla RT.

Per quanto riguarda il comma 14, si rileva che le disposizioni prevedono l’inasprimento delle sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro che impiega in modo irregolare gli stranieri che hanno richiesto il permesso di soggiorno temporaneo. Tale comma non è commentato dalla RT. Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’eventuale maggior gettito relativo al pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Si evidenzia quindi che i commi 15 e 16 definiscono le procedure per l’attuazione delle misure di emersione previste dai commi 1 e 2 e disciplinano, rispettivamente, l’attività dello Sportello unico per l’immigrazione in materia di stipula del contratto di soggiorno e l’attività delle Questure per il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2.

Il comma 16 prevede, inoltre, che per la raccolta delle richieste di permesso di soggiorno temporaneo e l'inoltro agli uffici dell'amministrazione, il Ministero dell’interno possa stipulare apposite convenzioni con concessionari di pubblici servizi, come previsto dall’art. 39, commi 4-bis e 4-ter, della legge n. 3/2002. Il relativo onere è posto a carico dell’interessato ed è determinato con il decreto di cui al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

Al fine di una più rapida definizione delle suddette procedure il Ministero dell’interno è, altresì, autorizzato (comma 23) ad utilizzare per un periodo non superiore a sei mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per il 2020.

Relativamente al comma 24, si rileva che la norma incrementa il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato di 170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto, i relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei lavoratori extracomunitari emersi.

Al riguardo, la RT calcola l’incremento del livello di finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale su una platea di potenziali beneficiari pari a 220.000 persone e considerando una quota capitaria di 1.545 euro, tenuto conto del fatto che si tratta di persone relativamente giovani, quindi con un relativo minor accesso alle prestazioni sanitarie. La RT tiene altresì conto che anche le persone irregolarmente presenti sul territorio nazionale già accedono gratuitamente ad alcune prestazioni del SSN ai sensi della legislazione vigente.

Ciò premesso, si prende atto dei parametri forniti dalla RT, in base ai quali la quantificazione risulta verificabile per gli esercizi a decorrere dal 2021. Peraltro, atteso che l’ISTAT[32] ha indicato in 1.911 euro il valore medio nazionale pro capite del finanziamento effettivo della spesa sanitaria, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità del parametro assunto come base per la stima riportata nella RT.

Sembra inoltre lievemente sottostimato l’onere per il 2020, in quanto rapportato ad un periodo di sei mesi mentre il decreto legge in esame è entrato in vigore il 19 maggio 2020 e la norma non prevede una decorrenza differita.

Per l’attuazione delle suddette misure come disciplinate dall’articolo in esame, è autorizzata (comma 25) la seguente spesa:

·        euro 6.399.000, per il 2020, ed euro 6.399.000, per il 2021, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno;

·        euro 24.234.834, per il 2020, per prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato;

·        euro 30.000.000, per il 2020, per l’utilizzo di prestazioni di lavoro a contratto a termine di cui al comma 23;

·        euro 4.480.980, per il 2020, per l’utilizzo di servizi di mediazione culturale;

·        euro 3.477.430, per il 2020, per l’acquisto di materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi di sanificazione;

·        euro 200.000 per l’adeguamento della piattaforma informatica del Ministero dell’interno – Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.

Al riguardo, pur considerato che la spesa autorizzata dal comma 25 appare configurata come limite massimo, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione recati dalla relazione tecnica, andrebbe acquisito un chiarimento in merito alla portata applicativa della norma con specifico riguardo alle spese autorizzate per far fronte alle prestazioni lavorative straordinarie del personale del Ministero dell’interno. La relazione tecnica, infatti, quantifica tali oneri con una decorrenza (dal 1° luglio 2020) tale da prevedere un’identica proiezione dell’onere (sei mesi) sia sul 2020 che sul 2021 (limitatamente al personale civile dell’interno). Considerato che il decreto legge in esame è entrato in vigore il 19 maggio u.s. e che la norma in esame non prevede una diversa decorrenza, il maggior onere andrebbe  quantificato su un periodo di almeno sette mensilità nel 2020 e su circa cinque mensilità nel 2021. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento del Governo. Nulla da osservare in merito alle altre componenti della spesa autorizzata dal comma 25. In merito alle attività di competenza del Ministero del lavoro previste dalla disposizione in esame, non si formulano osservazioni, nel presupposto che, come affermato dalla relazione tecnica, tale amministrazione possa effettivamente provvedervi con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, in particolare, con riguardo alla quantificazione dei costi relativi al lavoro straordinario del personale dell’Amministrazione civile del Ministero dell’interno, afferma che il personale interessato è pari a 800 unità, il periodo d’impiego è di 12 mesi (250 giorni lavorativi) suddivisi negli esercizi finanziari 2020 e 2021. Il costo medio unitario è di euro 21,33/ora comprensivo degli oneri a carico dello Stato (oneri previdenziali pari al 24,20% e IRAP 8,5%). Gli oneri vengono complessivamente quantificati come segue: euro 21,33 x 3h/die x 250gg. x 800 unità = euro 12.798.000 (di cui, euro 6.399.000 nel 2020 e euro 6.399.000 nel 2021).

Con riferimento alla quantificazione dei costi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia di Stato, viene ipotizzato un impiego di 3.447 unità, per un periodo di 6 mesi a decorrere dall’1 luglio 2020. Il costo medio unitario è di euro 19,79/ora comprensivo degli oneri a carico dello Stato (oneri previdenziali pari al 24,20% e IRAP 8,5%). Gli oneri sono complessivamente quantificabili come segue: Uffici immigrazione delle Questure - 3.175 (unità) x 19,79 euro ora x 60 ore/mese x 6 mesi= euro 22.619.970; Direzione centrale immigrazione e Polizia delle frontiere - 272 (unità) x 19,79 euro ora x 50 ore/mese x 6 mesi= euro 1.614.864. Il totale complessivo per la voce di spesa in esame è dunque pari a euro 24.234.834.

Con riferimento all’utilizzazione di prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di euro 30.000.000, per il 2020, la relazione tecnica ipotizza un impiego massimo di 1.300 unità per 6 mesi. In particolare, i requisiti professionali necessari sono stati individuati sulla base di quelli propri di un dipendente del Comparto funzioni centrali di Area II.

In merito alle attività di mediazione culturale la relazione tecnica riferisce che viene prevista la presenza di mediatori culturali in ogni sede, per un periodo di 6 mesi. Gli oneri (lordo Stato) sono quantificati nei seguenti termini: 227 (unità) x 3.290 euro /mese x 6 mesi = euro 4.480.980.

Riguardo agli oneri per attività di sanificazione/pulizia/e dispositivi di protezione individuale (DPI) la relazione tecnica quantifica i seguenti costi, calcolati per un periodo di sei mesi: a)     sanificazione mensile dei locali impiegati, euro 600.000; b) igienizzazione quotidiana, euro 600.000; c) DPI (mascherine FPP2 e guanti) e gel disinfettante, euro 888.500, per una spesa totale di euro 2.088.500. A tale importo vanno aggiunte le seguenti ulteriori voci di spesa: Dispositivi ambientali (acquisti una tantum) Portali termoscan - 115 unità x euro 8.000 (costo unitario) = euro 920.000,00; Pannelli in plexiglass - 1.434 unità x euro 65 (costo unitario) = euro 93.210,00; ulteriori DPI (mascherine monouso chirurgiche e FFP2, visiere protettive, guanti in lattice) e gel disinfettante = euro 375.720,00. Tale importo aggiuntivo è pari ad euro 1.388.930. La spesa complessivamente a tali fine autorizzata è, pertanto, pari ad euro 3.477.430 (euro 2.088.500 + euro 1.388.930).

Per l’adeguamento della piattaforma informatica, gli oneri vengono quantificabili come segue: a)       adeguamento dei due sistemi informatici ALI e SPI utilizzati per l’invio delle istanze e la gestione delle procedure di emersione, calcolati sulla base dei 1500 punti funzione da sviluppare per la realizzazione delle nuove funzionalità = euro 180.000; b) studio e analisi dei requisiti e test di performance dell’intero sistema per un impegno pari a 50 giorni /uomo = euro 20.000,00. L’onere totale è quantificato in euro 200.000 (acquisto una tantum).

Con riguardo al comma 20, che prevede che il Tavolo per il contrasto al caporalato potrà avvalersi del supporto del Dipartimento della protezione civile e della CRI, in condizioni di neutralità finanziaria, non si formulano osservazioni considerato che, come evidenziato dalla RT, trattasi di funzioni che vengono ordinariamente svolte dalle Amministrazioni pubbliche interessate. Nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 21 che prevede che, la composizione del Tavolo operativo sia integrato con rappresentanti della Autorità politica delegata per la coesione territoriale e dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità; ciò nel presupposto che la disposizione, come confermato dalla RT, non interviene sulla rideterminazione del numero massimo di componenti del Tavolo (fissato dall’articolo 25-quater, comma 2, del DL 119/2018 in 15 unità) e che pertanto al suddetta integrazione venga disposta entro tale numero massimo.

Infine, il comma 26 prevede che agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a 238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021 e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provveda:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l’anno 2020 con le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l’anno 2020, ad euro 346.399.000 per l’anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall’anno 2022 ai sensi dell’articolo 265.

Al riguardo, la relazione tecnica, con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui al capitolo 2351, pg 2 “Spese per l’attivazione, la locazione, la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari…” afferma che lo stesso presenta risorse sufficienti e che l’utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 26, non compromette lo svolgimento delle attività già finanziate a legislazione vigente che saranno riprogrammate per garantire i risparmi di spesa necessari per la copertura.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 26 dell’articolo 103 provvede alla copertura degli oneri netti derivanti dallo stesso articolo 103[33], pari a 238.792.244 euro per il 2020, a 346.399.000 euro per il 2021 e a 340.000.000 euro annui a decorrere dal 2022:

a)     quanto a 35 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;

b)     quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020, mediante le risorse provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del comma 7 del medesimo articolo 103, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c)      quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro 346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere dall'anno 2022, ai sensi dell'articolo 265 del provvedimento in esame.

In merito alla prima modalità di copertura, si evidenzia che le risorse relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari sono iscritte nel capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell’interno e che la relazione tecnica segnala che su tale capitolo di bilancio al 15 maggio 2020 risultavano disponibili 534.235.235,37 euro in termini di cassa e 959.841.625,12 euro in termini di competenza. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che la relazione tecnica afferma che “l’utilizzo delle risorse di cui alla lettera a) del comma 26 non compromette lo svolgimento delle attività già finanziate a legislazione vigente con le risorse del capitolo 2351, che saranno riprogrammate per garantire i risparmi di spesa necessari per la copertura”.

In merito alla seconda modalità di copertura, si evidenzia che il primo periodo del comma 7 dell’articolo 103 prevede che le istanze relative all’emersione dei rapporti di lavoro siano presentate previo pagamento di un contributo forfettario. Al riguardo, in considerazione del fatto che il contributo il cui gettito è utilizzato a copertura è introdotto dal decreto in esame, non si hanno osservazioni da formulare. Sarebbe opportuna, comunque, una rassicurazione del Governo sul fatto che il gettito previsto dal contributo di cui al primo periodo del comma 7 sia sufficiente a garantire entrate pari a 93.720.000 euro per l'anno 2020.

In merito alla terza modalità di copertura, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 265.

 

Articolo 104
(Assistenza e servizi per la disabilità))

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo non autosufficienze

90

 

 

90

 

 

90

 

 

Incremento Fondo assistenza persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

20

 

 

20

 

 

20

 

 

Incremento Fondo sostegno per le strutture semiresidenziali persone con disabilità

40

 

 

40

 

 

40

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il MEF il “Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilità" con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, e incrementa la dotazione di due Fondi:

·        Fondo per le non autosufficienze per 90 milioni di euro per l’anno 2020;

·        Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per 20 mln di euro per l’anno 2020.

La relazione tecnica ribadisce quindi che dalle disposizioni in esame derivano maggiori oneri per 150 milioni di euro per l’anno 2020.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 105
(Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del DL n. 223/2016

150,00

 

 

150,00

 

 

150,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede, per l’anno 2020, di destinare una quota del Fondo per le politiche della famiglia, di cui all’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006 ai comuni per finanziare iniziative relative (comma 1):

§  a interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020 [lettera a)];

§  a progetti volti a contrastare la povertà educativa e ad implementare le opportunità culturali e educative dei minori [lettera b)].

Un decreto del Ministro con delega per le politiche familiari stabilisce i criteri per il riparto della quota delle risorse sopra indicate (comma 2). Per le finalità della norma in esame, il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 3).

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che l’integrazione al Fondo per le politiche della famiglia è finalizzata a consentire ai Comuni di potenziare, anche in collaborazione con istituti privati, i centri estivi diurni, i servizi socioeducativi territoriali e i centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni. Lo stanziamento è, altresì, finalizzato a contrastare la povertà educativa, finanziando progettualità miranti a questo scopo durante il periodo di emergenza e per quando sarà terminata e il lockdown gradualmente sospeso, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale.

In proposito, si osserva come l’intervento si configura come limite di spesa, secondo l’incremento del Fondo per le politiche della famiglia stabilito al comma 3.

Dalla formulazione del testo, non sembra specificata la ripartizione delle quote del Fondo da destinarsi al finanziamento delle singole iniziative indicate al comma 1. Sul punto appare opportuno acquisire un chiarimento.

 

Articolo 106
(Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

3.500

 

 

3.500

 

 

3.500

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, per l’anno 2020. Il Fondo è ripartito anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19. Parte delle somme sono immediatamente erogate e parte sono ripartite in base ad un decreto del Ministero dell’interno da emanare entro il 10 luglio 2020, anche sulla base delle valutazioni espresse da un tavolo tecnico appositamente costituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Ragioniere generale dello Stato può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi al fine di accertare il corretto perseguimento delle finalità della norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che l’eventuale attivazione da parte del Ragioniere generale dello Stato dell’attività di monitoraggio da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica sarà operata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Considerato che il maggior onere recato dalle norme risulta limitato alla dotazione del Fondo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 107
(Reintegro Fondo di Solidarietà Comunale a seguito dell’emergenza alimentare)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Reintegro del Fondo di solidarietà comunale

400

 

 

400

 

 

400

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa la dotazione del Fondo di solidarietà comunale,[34] per l’anno 2020, dell’importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalità originarie del fondo medesimo.

La relazione tecnica non reca elementi di rilievo riferite alla norma in esame.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che viene prevista la mera integrazione di un Fondo, determinando un onere che risulta limitato allo stanziamento disposto.

 

Articolo 108
(Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Integrazione Fondo sperimentale di riequilibrio

58,29

 

 

58,29

 

 

58,29

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Acquisizione all’erario delle somme incassate ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129 della legge n. 228/2012

58,29

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Mancata riassegnazione al Ministero dell’interno delle somme incassate ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129 della legge n. 228/2012

 

 

 

58,29

 

 

58,29

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme rideterminano la dotazione del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale per l’anno 2020 in 184,8 milioni di euro ossia in aumento di circa 58,3 milioni di euro[35]. Le norme prevedono altresì che tale onere sia coperto con le risorse recuperate nel 2020 dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che restano acquisite all’erario invece di essere riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Sono  infine confermate  le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale stabilite nel passato sino alla revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Città metropolitane.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere recato e la relativa copertura appaiono correttamente contabilizzati nel prospetto riepilogativo degli effetti. Andrebbe, tuttavia, escluso che la conferma delle modalità di erogazione già fissate a legislazione vigente anche per il 2020 possa determinare effetti sul fabbisogno non in linea con quelli fissati nei tendenziali: sul punto appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 108 provvede agli oneri recati dal comma 1 del medesimo articolo 108[36], pari a 58.293.889 euro per il 2020, mediante corrispondente utilizzo delle risorse recuperate nel 2020 ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all’erario. Si ricorda preliminarmente che le citate disposizioni hanno previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno (comma 128) e che, in caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provveda al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province (comma 129). In proposito, appare necessario che il Governo, da un lato, assicuri che le citate risorse non siano già state scontate nei tendenziali di finanza pubblica e, dall’altro, chiarisca se le risorse attualmente recuperate con riferimento all’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 2012, siano sufficienti a far fronte agli oneri ad esse imputati.

 

Articolo 109
(Prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali individuali da parte delle pubbliche amministrazioni)

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma sostituisce integralmente l’articolo 48 del decreto-legge 18/2020.

Si ricorda che il citato articolo 48 ha previsto che, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici[37] e delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità[38], le pubbliche amministrazioni forniscano prestazioni sostitutive (in forme individuali domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi). Le medesime amministrazioni sono autorizzate, per la durata della sospensione, a corrispondere ai privati gestori le somme già preventivate per la gestione delle attività.

Nella nuova formulazione sono state introdotte, tra l’altro le seguenti modifiche:

·        viene esteso l’ambito di intervento ad altre attività sociosanitarie e socioassistenziali, includendo i servizi per i centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persona senza fissa dimora;

·        è eliminato il riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo (come disposto dal testo previgente) in relazione al pagamento dei servizi ai gestori privati. Nella nuova formulazione il pagamento dei gestori privati di tali servizi viene effettuato sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma;

·        sono modificate le componenti di calcolo della remunerazione delle prestazioni rese dai gestori del servizio, che include oltre alle quote già previste (quota per il servizio standard e quota per il mantenimento delle strutture) una terza quota, eventualmente riconosciuta a copertura delle spese residue incomprimibili;

·        è prevista la possibilità per i gestori privati di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per il personale utilizzato nei servizi resi.

La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte dalla disposizione in esame all’articolo 48 del decreto legge n. 18 del 2020 risultano finanziariamente neutrali, in quanto l’autorizzazione alle pubbliche amministrazioni al pagamento dei gestori privati dei servizi ivi previsti per il periodo della sospensione resta subordinata alle risorse disponibili e alle prestazioni rese.

Con riferimento alle prestazioni sostitutive da erogare nel corso della sospensione, andrebbe acquisita conferma che le prestazioni stesse risultino effettivamente modulabili in ragione delle risorse disponibili e possano dunque essere adeguate alle disponibilità finanziarie esistenti senza incidere su interventi già avviati o programmati ovvero su esigenze di spesa prevedibili per l’esercizio in corso e non derogabili. Ciò anche alla luce delle modifiche intervenute con la norma in esame, che ha eliminato il riferimento agli importi di spesa iscritti nel bilancio preventivo (come disposto dal testo previgente) in relazione al pagamento dei servizi ai gestori privati, disponendo che il pagamento dei gestori privati di tali servizi avvenga sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Inoltre, in relazione alla possibilità per i gestori privati di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per il personale utilizzato nei servizi resi (escluso nella formulazione previgente), andrebbe acquisita conferma che i lavoratori potenzialmente interessati siano stati inclusi nelle platee potenziali assunte a base delle stime relative al riconoscimento delle prestazioni.

 

Articolo 110
(Rinvio dei termini di approvazione del bilancio consolidato)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma differisce dal 30 settembre 2020 al 30 novembre 2020 il termine previsto[39]per l’approvazione del bilancio consolidato 2019 delle Regioni, degli enti locali  e dei loro enti e organismi strumentali.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale della norma, evidenziato anche dalla relazione tecnica.

 

Articolo 111
(Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle province autonome)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’esercizio delle funzioni delle Regioni e delle province autonome

1.500

 

 

1.500

 

 

1.500

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e alle Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, per l’anno 2020. Il Fondo è ripartito, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, in base ai criteri fissati con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da adottare entro il 30 luglio 2020 anche sulla base delle valutazioni espresse da un tavolo tecnico appositamente costituito presso il medesimo Ministero. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. e si prevede che ai suoi componenti non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Il Ragioniere generale dello Stato può attivare, anche con l’ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi al fine di accertare il corretto perseguimento delle finalità della norma.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed evidenzia che l’eventuale attivazione da parte del Ragioniere generale dello Stato dell’attività di monitoraggio da parte dei Servizi ispettivi di finanza pubblica sarà operata a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio.

Considerato che il maggior onere recato dalle norme risulta limitato alla dotazione del Fondo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 112
(Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e comuni dichiarati zona rossa)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per i comuni gravemente colpiti dall’emergenza COVID-19

200

 

 

200

 

 

200

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per il 2020 per l’erogazione di contributi in favore dei comuni maggiormente colpiti dall’emergenza COVID-19.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

Considerato che il maggior onere recato dalle norme appare correttamente contabilizzato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 113
(Semplificazione procedure di adesione alla rinegoziazione mutui degli enti locali)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al verificarsi di determinate condizioni, consente agli enti locali di effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito anche in deroga alle norme vigenti.

E’ parimenti permesso agli enti locali di sospendere il pagamento delle quote capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell’anno 2020 dei finanziamenti in essere in caso di adesione ad accordi promossi dall’Associazione Bancaria Italiana e dalle associazioni degli enti locali con conseguente modifica del piano di ammortamento.

La relazione tecnica afferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari.

Tanto premesso si rileva che le norme appaiono finalizzate ad agevolare operazioni di diluizione del debito nel tempo; tale operazione, comunque consentita a legislazione vigente ma con norme più stringenti, implica l’ampliamento della capacità di spesa (che rileva ai fini dell’indebitamento netto) degli enti locali negli anni in cui la restituzione dei debiti è ridotta (anni più prossimi nel tempo) mentre contrae tale capacità negli anni in cui il rimborso dei debiti aumenti (anni più lontani).

Pur riconoscendo che l’effetto complessivo nell’arco pluriennale è nullo, su base annua le disposizioni appaiono suscettibile di produrre impatti sul saldo di indebitamento netto: andrebbero quindi esplicitate le valutazioni alla base della mancata imputazione nel prospetto riepilogativo di effetti su tale saldo.

 

Articolo 114
(Differimento dei termini per la realizzazione del piano pluriennale di interventi di messa in sicurezza)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma definisce, per il solo anno 2020, scadenze meno stringenti per il completamento delle varie fasi di attuazione del piano pluriennale di interventi di messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio degli enti locali. Le nuove scadenze comportano, fra l’altro, che l’esecuzione dei lavori finanziati nel 2020 debba iniziare ma entro il 15 novembre in luogo del 15 ottobre previsto in precedenza.

La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto i nuovi termini perentori per la conclusione delle varie fasi di attuazione del piano sono, comunque compatibili con la realizzazione dei lavori nel medesimo esercizio 2020.

Si osserva che lo slittamento delle attività di esecuzione degli interventi da 15 ottobre al 15 novembre potrebbe comunque determinare in concreto il differimento del pagamento di alcuni stati di avanzamento dei lavori dal 2020 al 2021. Sul punto appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione.

 

Articoli 115, 116, 117, commi 5-11, e 118
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per assicurare liquidità

12.000

 

 

12.000

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Interessi su anticipazioni di liquidità

 

 

324,1

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Convenzione per gestione del Fondo con CDP

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

Potenziamento piattaforma per la gestione telematica delle certificazioni dei debiti

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 115 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.

Il Fondo ha una Sezione riferita ai debiti degli enti territoriali diversi da quelli finanziari e sanitari con una dotazione di 8.000 milioni di euro ed una Sezione riferita ai debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale, con una dotazione di 4.000 milioni di euro.

L’articolo 115 prevede anche che il Ministero dell'economia e delle finanze stipuli con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. una convenzione per la gestione del Fondo e, a tal fine, autorizza la spesa di 300.000 euro per l’anno 2020.  Si prevede, altresì, una spesa di 300.000 euro per il 2020 per il potenziamento della piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni dei debiti delle amministrazioni pubbliche.

Sono poi definite, ai sensi degli articoli 116 e 117, le modalità con cui gli enti territoriali accedono alle anticipazioni di liquidità concesse a valere sulle dotazioni del Fondo stabilendo anche che la restituzione delle anticipazioni sia effettuata con un piano di ammortamento di durata massima trentennale a rate costanti da corrispondere a partire dal 2022.

Infine, l’articolo 118 prevede che gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, siano annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui all’articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, evidenzia quanto segue con riferimento all’incasso delle rate di ammortamento a decorrere dal 2022:

·        l’incasso della quota capitale non ha effetti sui saldi di finanza, in quanto destinata al Fondo ammortamento titoli di Stato, ai sensi dell’articolo 118 e considerato che l’utilizzo del fondo anticipazione di liquidità secondo le modalità previste dal paragrafo 3.20-bis dell’allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011 non determina effetti sulla capacità di spesa degli enti territoriali. Tale norma evidenzia, infatti, che le anticipazioni di liquidità sono operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio;

·        l’incasso della quota interessi ha effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare.

 

Tanto premesso, si osserva che non appaiono evidenti le ragioni in virtù della quali l’incasso della quota interessi ha effetti soltanto in termini di saldo netto da finanziare. A fronte dell’obbligo di versamento di tali somme, infatti, l’ente locale dovrà sostenere una nuova spesa corrente (la spesa per gli interessi sull’anticipazione, appunto) che comprimerà le spese già previste per l’anno in questione: su tale aspetto appare utile acquisire chiarimenti.

Non appaiono altresì evidenti le motivazioni che inducono a registrare gli stanziamenti sul Fondo istituito presso il Ministero come spesa in conto capitale dal momento che gli enti locali ben potrebbero, con le anticipazioni, estinguere debiti di parte corrente. Forse tale registrazione è da porre in relazione al fatto che i pagamenti delle spese sono maggiormente erratici e dunque, proprio in relazione a tale caratteristica, più facilmente interessati da criticità connesse alla momentanea carenza di liquidità. Va rammentato, tuttavia, che tale modalità di registrazione degli effetti è analoga a quella adottata in sede di stima dell’impatto finanziario del decreto legge n. 35/2013 che, in modo analogo, aveva previsto la creazione di Fondi per il pagamento dei debiti degli enti territoriali.

 

Articolo 117, commi 1-4
(Anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, allo scopo di incrementare la liquidità disponibile presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e, in tal modo, favorire una tempestiva gestione dei pagamenti durante il periodo di emergenza epidemiologica, prevede alcune deroghe rispetto alla normativa vigente in materia di erogazione del finanziamento del SSN a cui concorre ordinariamente lo Stato, a riparto già definito e in attesa dell’adozione delle delibere annuali del CIPE.

Si prevede:

·         l’innalzamento del finanziamento erogabile a prescindere dagli adempimenti regionali in materia sanitaria, riducendo corrispondentemente la cosiddetta quota premiale, vale a dire la quota del finanziamento corrente la cui erogazione è subordinata alla verifica positiva degli adempimenti regionali citati. Il finanziamento erogabile per gli anni 2019 e 2020 è pertanto innalzato dal 97 al 99 per cento. Per le regioni adempienti nell’ultimo triennio la quota è elevata dal 99 al 99,5 per cento (comma 1, lett. a));

·         il trasferimento alle regioni del finanziamento destinato agli interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali per l’anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome il 31 marzo 2020 rep. atti 55/CSR (per il 2019 v. Del. CIPE 85/2019 sanità penitenziaria e Del. n. 86/2019 ospedali psichiatrici giudiziari) (lett.b));

·         l’erogazione alle regioni del 100 per cento del finanziamento stabilito per il 2020 per gli obiettivi del Piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni il 31 marzo 2020 rep. atti 56/CSR, oltre che l’erogazione dell’intera quota residua del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per gli anni 2018 e 2019 (lett. c)). Tale erogazione avviene in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente138 che prevede l’elaborazione a carico delle regioni, sulla scorta di linee guida approvate con Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, di specifici progetti per accedere alla restante quota vincolate del Fondo sanitario nazionale da erogare (il 30%). Rimangono ferme le verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei L.E.A. sui progetti presentati dalle regioni, anche ai fini dell’eventuale recupero delle somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi;

·         l’anticipazione all’Istituto superiore di sanità (ISS), all’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) e al Centro nazionale sangue (CNS) il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2020 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale, in base alle misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui è stata raggiunta l’Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni il 31 marzo 2020 rep. atti 56/CSR e il 100 per cento del finanziamento stabilito per l’anno 2019 nell’ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale. Tali erogazioni possono essere effettuate anche nelle more del perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell’accesso al finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle somme spettanti negli esercizi successivi, in caso di mancato perfezionamento dei citati procedimenti (lett. d));

·         l’anticipazione alle regioni e agli altri enti un importo fino al 100 per cento del finanziamento relativo all’anno 2020 assegnato con Intese raggiunte in sede di Conferenza Stato-regioni, in attesa dell’adozione delle rispettive delibere del CIPE (lett. e)).

La norma, in deroga a quanto disposto all'art. 3, comma 7, del D.L. 35/2013 (L. n. 64/2013), dispone, al fine di garantire che tali flussi di liquidità siano efficaci per gli scopi previsti, che per il 2020, le regioni devono garantire l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali, entro la fine dell'anno, della totalità delle somme (invece che dell’importo di almeno il 95 per cento)[40] incassate nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del SSN e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale (comma 3).

Nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2020, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalità dei predetti enti legate alla  gestione dell’emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo (comma 4).

La relazione tecnica afferma che complessivamente le disposizioni in esame consentono di anticipare liquidità, a valere sulle disponibilità di cassa degli stanziamenti di bilancio, nella misura di circa 3.375 milioni di euro. Riguardo al comma 4, la RT si limita a descrivere la finalità della norma. 

In proposito, andrebbero forniti chiarimenti circa i presumibili effetti di cassa recati dall’anticipazione nell’erogazione alle regioni del finanziamento sanitario corrente, rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e riguardo al conseguente impatto rispetto alle previsioni di spesa iscritte nei tendenziali.

 

Articolo 119
(Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Interventi di riqualificazione energetica

Minori entrate

 

IRPEF – detrazione

39,8

516,0

1.246,4

39,8

516,0

1.246,4

39,8

516,0

1.246,4

Maggiori entrate

 

IRPEF/IRES-effetti indotti

 

76,1

119,6

 

76,1

119,6

 

76,1

119,6

IRAP – effetti indotti

 

 

 

 

12,7

19,9

 

12,7

19,9

IVA – effetti indotti

18,1

36,2

 

18,1

36,2

 

18,1

36,2

 

Maggiore spesa corrente

 

Credito d’imposta

 

265,0

878,4

 

265,0

878,4

 

265,0

878,4

Minore spesa corrente

 

IRAP – effetti indotti

 

12,7

19,9

 

 

 

 

 

 

Ristrutturazione antisismica

Minori entrate

 

IRPEF – detrazione

8,6

109,2

241,4

8,6

109,2

241,4

8,6

109,2

241,4

Maggiori entrate

 

IRPEF/IRES-effetti indotti

 

32,6

51,3

 

32,6

51,3

 

32,6

51,3

IRAP – effetti indotti

 

 

 

 

5,4

8,5

 

5,4

8,5

IVA – effetti indotti

7,8

15,5

 

7,8

15,5

 

7,8

15,5

 

Maggiore spesa corrente

 

Credito d’imposta

 

57,5

172,4

 

57,5

172,4

 

57,5

172,4

Minore spesa corrente

 

IRAP – effetti indotti

 

5,4

8,5

 

 

 

 

 

 

Impianti solari fotovoltaici

Minori entrate

 

IRPEF – detrazione

12,7

162,0

367,0

12,7

162,0

367,0

12,7

162,0

367,0

Maggiori entrate

 

IRPEF/IRES-effetti indotti

 

57,6

90,6

 

57,6

90,6

 

57,6

90,6

IRAP – effetti indotti

 

 

 

 

9,6

15,1

 

9,6

15,1

IVA – effetti indotti

13,7

27,4

 

13,7

27,4

 

13,7

27,4

 

Maggiore spesa corrente

 

Credito d’imposta

 

84,7

261,1

 

84,7

261,1

 

84,7

261,1

Minore spesa corrente

 

IRAP – effetti indotti

 

9,6

15,1

 

 

 

 

 

 

Infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici

Minori entrate

 

IRPEF – detrazione

1,10

12,8

23,9

1,10

12,8

23,9

1,10

12,8

23,9

Maggiori entrate

 

IRPEF/IRES-effetti indotti

 

3,5

3,7

 

3,5

3,7

 

3,5

3,7

IRAP – effetti indotti

 

 

 

 

0,5

0,6

 

0,5

0,6

IVA – effetti indotti

0,8

1,2

 

0,8

1,2

 

0,8

1,2

 

Maggiore spesa corrente

 

Credito d’imposta

 

7,0

17,6

 

7,0

17,6

 

7,0

17,6

Minore spesa corrente

 

IRAP – effetti indotti

 

0,5

0,6

 

 

 

 

 

 

Detrazione per assicurazioni contro calamità naturali (art.15 TUIR)

IRPEF

 

54,2

31,0

 

54,2

31,0

 

54,2

31,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la detrazione riconosciuta per specifici interventi edilizi in relazione alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In particolare, viene elevata al 110 per cento la misura della detrazione e ridotto da 10 a 5 anni il periodo per il recupero del beneficio.

La detrazione del 110 per cento spetta in relazione a:

-          spese di efficientamento energetico;

-          interventi antisismici;

-          installazione di impianti solari fotovoltaici su edifici;

-          installazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici.

È altresì previsto un incremento dal 19 per cento al 90 per cento della misura della detrazione IRPEF spettante per le spese assicurative contro le calamità naturali pagate nel 2020.

In riferimento alla disciplina che consente la detrazione del 110 per cento, si formulano in via preliminare le seguenti considerazioni di carattere generale.

Riguardo alla spesa annua ipotizzata ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, si rileva che le modifiche introdotte appaiono suscettibili di determinare un significativo incremento degli interventi interessati dal beneficio fiscale. Ciò in considerazione del fatto che:

-         nell’arco di 5 anni, il contribuente recupera un importo superiore del 10 per cento rispetto alla spesa iniziale;

-         la spesa iniziale non comporta necessariamente un esborso immediato di denaro da parte del contribuente, in quanto, in alternativa alla detrazione, è prevista la possibilità di utilizzare il beneficio fiscale come sconto per il pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore; quest’ultimo può, a sua volta, utilizzare il credito in compensazione oppure cederlo ad altri soggetti, ivi incluse le banche e gli istituti finanziari;

-         l’utilizzo alternativo del beneficio (cessione a terzi del credito per detrazione), consente anche ai soggetti c.d. “incapienti” di fruire in misura piena del beneficio. Pertanto, la nuova modalità di fruizione determina sia un ampliamento della platea dei soggetti interessati dal maggiore beneficio fiscale, sia un incremento degli oneri con riferimento ai soggetti incapienti che avrebbero comunque eseguito gli interventi in esame;

-         rientrano tra le spese detraibili al 110 per cento anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità necessario per procedere alla cessione del credito;

-         l’assenza di contrasto di interessi tra fornitore e cliente, potrebbe favorire comportamenti, quali le sovrafatturazioni, con l’indicazione di spese non corrispondenti agli interventi effettivamente eseguiti.

Alla luce del complesso delle considerazioni sopra indicate, andrebbe quindi chiarito se, ed e in quale misura, i predetti fattori siano stati considerati ai fini della determinazione dell’ammontare della spesa annua considerata per la quantificazione degli effetti finanziari ascritti alle norme in esame. Ciò al fine di verificare la prudenzialità del parametro di spesa assunto ai fini della stima.

Inoltre, con specifico riferimento alla spesa per l’anno 2020 – tenuto conto che le modifiche si applicano agli interventi effettuati oltre il 1° luglio dell’anno in corso - si rileva che la relazione tecnica non indica l’ammontare della spesa considerata, né illustra i criteri e le ipotesi adottate per la stima. In proposito appare necessario acquisire tali informazioni.

Si ritiene, infatti, che la spesa 2020 non possa essere calcolata in proporzione al numero dei mesi di vigenza della norma (da luglio a dicembre 2020). Ciò in quanto nel primo semestre del 2020 le attività hanno subito, per effetto dell’emergenza COVID, un rilevante rallentamento e, pertanto, è possibile che i contribuenti che avevano programmato interventi edilizi nei mesi di marzo e aprile abbiano rinviato l’esecuzione dei lavori alla seconda parte dell’anno. Inoltre, l’introduzione della norma in esame – che riconosce un più elevato beneficio per le spese sostenute dopo il 1° luglio 2020 – potrebbe aver indotto ad un ulteriore rinvio degli interventi edilizi.

Complessivamente, pertanto, andrebbe esplicitato l’ammontare della spesa considerata – rispetto a quella indicata a normativa previgente – per ciascuna tipologia di intervento e per ciascuna annualità interessata dalle modifiche in esame (2020 e 2021).

In merito alla possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta, utilizzabile mediante compensazione ovvero cessione a soggetti terzi, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cfr. anche l’art. 121 del provvedimento in esame), si rileva quanto segue.

Come già evidenziato, la trasformazione in credito d’imposta è suscettibile di determinare un ampliamento dell’ambito applicativo dell’agevolazione rispetto alla sua precedente configurazione in quanto consente la fruizione del beneficio anche a soggetti precedentemente esclusi in quanto “incapienti”.

Quanto al profilo temporale di fruizione del credito d’imposta, si evidenzia, che, ai sensi dell’art. 121, co.3 del provvedimento in esame, il credito d’imposta è fruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione e che la quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Risulta, pertanto, rispettato il profilo annuale degli effetti finanziari; tuttavia, andrebbe chiarita la tempistica di utilizzo del credito d’imposta nel corso dell’anno di riferimento. Infatti, mentre il beneficio della detrazione comporta effetti di cassa per la finanza pubblica solo nel secondo semestre dell’anno (versamento o rimborso delle imposte liquidate in dichiarazione dei redditi), non appaiono chiari gli effetti collegati alla tempistica di fruizione del credito d’imposta nel corso dell’anno interessato. In proposito, considerati i rilevanti effetti finanziari ascritti alla disposizione, pur tenendo conto del carattere infrannuale degli stessi, andrebbero esclusi riflessi di cassa suscettibili di determinare difficoltà di carattere gestionale.

Infine, andrebbero acquisite informazioni in merito alle modalità in base alle quali possano essere effettuati controlli da parte delle Amministrazioni interessate finalizzati ad evitare un utilizzo improprio del credito d’imposta, con particolare riferimento alle ipotesi in cui il credito d’imposta sia oggetto di numerose cessioni.

Infatti, pur essendo disposto che il contribuente che esegue i lavori è responsabile dell’ammontare del credito ceduto e che il cessionario è responsabile dell’ammontare del credito utilizzato, non sono previste espressamente procedure di comunicazione e di controllo sui comportamenti dei soggetti interessati.

Per quanto concerne i criteri di imputazione degli effetti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo, si rileva che gli importi indicati risultano uguali con riferimento ai tre saldi di finanza pubblica. In proposito, si evidenzia che, nelle precedenti relazioni tecniche relative alla medesima agevolazione,  – in caso di cessione del credito ad istituti bancari - ai fini della stima degli effetti finanziari sull’indebitamento netto gli oneri venivano quantificati in modo cumulato, anziché suddivisi in cinque rate annuali. Ciò in considerazione dei criteri di registrazione definiti nel quadro della disciplina contabile europea (SEC 2010).

Tale criterio di registrazione contabile non sembra invece considerato dalla relazione tecnica relativa al provvedimento in esame. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, tenuto conto che la disposizione consente la generale cessione del credito e che, per la quota ceduta agli istituti finanziari, gli effetti sull’indebitamento netto nei primi due anni di applicazione potrebbero risultare eccedere in misura anche rilevante quelli indicati dal prospetto riepilogativo.

 

Con riferimento alla stima effettuata dalla relazione tecnica, si rileva quanto segue.

Interventi di efficientamento energetico, interventi antisismici ed installazione di impianti fotovoltaici

La relazione tecnica, nel descrivere la disposizione, afferma che rientrano nel beneficio le spese sostenute dalle persone fisiche e dagli Istituti autonomi case popolari, comunque denominati, mentre, la norma (comma 8) riconosce il beneficio fiscale anche ai condomini e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento.

Come già evidenziato, andrebbero altresì indicati distintamente gli ammontari annui di spesa agevolabile considerati per ciascuna tipologia di intervento sia a normativa previgente che a normativa variata, tenuto conto che rientrano nella stima riferita alla detrazione per efficientamento energetico sia spese già assoggettate ad una detrazione del 50% (per le quali è previsto un incremento di 60 punti percentuali) sia spese che usufruivano di una  detrazione del 65% (con un incremento, quindi, di 45 punti percentuali) ovvero di altre aliquote.

Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici

Sulla base dei dati forniti è possibile effettuare la verifica della quantificazione operata dalla relazione tecnica in relazione a questa tipologia di interventi. Si segnala, in proposito, che, in termini di fruizione, la quota attribuita al credito d’imposta corrisponde al 50 per cento del maggiore beneficio stimato rispetto a quello incluso nelle previsioni tendenziali[41]. Pertanto, per la quota di spesa già iscritta nei tendenziali, la relazione tecnica sembrerebbe ipotizzare l’assenza di trasformazione della detrazione in credito d’imposta. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire una conferma.

Si evidenzia che, in base ad una ricostruzione della quantificazione, l’ammontare di spesa considerato per l’anno 2020 sembrerebbe corrispondere ai 2/3 della spesa considerata per l’anno 2021. In merito a tale aspetto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Assicurazioni contro le calamità naturali

La norma interviene sull’articolo 15 del TUIR (oneri detraibili al 19%), disponendo l’incremento al 90% della misura della detrazione per le spese assicurative contro le calamità naturali pagate nel 2020.

Anche in questo caso è possibile riscontrare la quantificazione degli effetti finanziari, sulla base delle informazioni fornite dalla relazione tecnica.

Pertanto, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che il maggior beneficio si applichi ai soli premi corrisposti nell’anno 2020, indipendentemente dall’anno in cui i contratti sono stipulati e che, ai fini dell’agevolazione in esame, non rilevano eventuali norme che riconoscono validi i pagamenti effettuati nel 2021 con scadenza 2020.

 

Articolo 120
(Credito d'imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

2.000,0

 

 

2.000,0

 

 

2.000,0

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo riconosce un credito d’imposta, nel limite di spesa di 2 miliardi di euro, in relazione ai costi per adeguamento dell’ambiente di lavoro sostenuti nel 2020 in favore di soggetti che esercitano attività o professioni in possesso di specifici requisiti. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nel 2021 mediante compensazione.

Si evidenzia che la norma, pur indicando nel comma 2 l’utilizzo nel 2021 del beneficio, non indica il riferimento temporale dell’onere nel comma 6.

La relazione tecnica afferma che la norma determina un onere corrispondente al limite massimo di spesa indicato (2 miliardi nel 2021).

La disposizione prevede, al comma 4, un’attività di monitoraggio dell’onere, che è esplicitamente finalizzata, mediante il rinvio alla legge n. 196 del 2009, a porre in essere le misure necessarie in caso di superamento  delle previsioni di spesa.

Tanto premesso non si formulano osservazioni nel presupposto che la norma disponga effettivamente l’agevolazione nell’ambito di un limite massimo (come sembra dedursi dal comma 6 che indica l’onere in misura “pari a” 2 miliardi di euro), e nel presupposto altresì che le predette procedure risultino idonee a garantire il rispetto del predetto limite.

In proposito appare opportuno acquisire un chiarimento tenuto conto che la subordinazione del riconoscimento del beneficio fiscale alla disponibilità delle relative risorse si deduce solo in via indiretta dalla formulazione impiegata dalla disposizione finanziaria di cui al comma 6. Inoltre il comma 4 fa rinvio al comma 13 dell’articolo 17 della legge di contabilità, relativo al monitoraggio di scostamenti che si determinino con riguardo a  previsioni di spesa il cui superamento non determina la cessazione della misura onerosa, in quanto non configurate come limiti massimi di spesa.

In tal senso appare utile il raffronto tra la formulazione testuale dell’articolo in esame e quella dell’articolo 125, che invece configura il credito d’imposta per la sanificazione e i DPI come limite di spesa sia fissando il limite nella disposizione sostanziale, attributiva dl beneficio, sia prevedendo un meccanismo attuativo tale da assicurare l’osservanza del limite massimo complessivo in fase applicativa, senza rinviare all’art. 17, comma 13, della legge di contabilità e finanza pubblica.

 

Articolo 121
(Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce nuove modalità di fruizione della detrazione per le spese relative agli interventi edilizi indicati (tra cui le spese per ristrutturazione, riqualificazione energetica, antisismiche, ecc., alcuni dei quali sono modificati dall’art. 119 del provvedimento in esame). In particolare, si introduce la possibilità di trasformare la detrazione in credito d’imposta fruibile mediante compensazione oppure cedibile a terzi, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

In merito all’ambito applicativo della disposizione si evidenzia che:

-         ai sensi del comma 1, la disposizione si applica in relazione alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021;

-         il comma 3 dispone che i crediti d’imposta sono utilizzati sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;

-         la relazione tecnica afferma che, limitatamente al 2020, è possibile la trasformazione in credito d’imposta “in relazione alle rate ancora da fruire di detrazioni spettanti per interventi effettuati in anni precedenti”.

In proposito, al fine di un’esaustiva valutazione degli effetti finanziari delle norme, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’applicabilità del beneficio anche ad interventi effettuati in esercizi precedenti. Infatti, ove ciò fosse confermato, andrebbe quantificato il maggiore onere dovuto all’estensione della disciplina in esame a spese sostenute negli anni precedente.

Per quanto concerne le tipologie di intervento interessate dalla norma si evidenzia che su alcune di esse interviene l’art. 119 del provvedimento in esame, alla cui scheda si rinvia. Per quanto concerne le ulteriori spese indicate dalla norma in esame, si rileva che, rispetto agli effetti scontati nei tendenziali (riferiti alle detrazioni per spese sostenute negli anni 2020 e 2021), la fruizione mediante credito d’imposta determina maggiori oneri relativamente alla quota che, in base alla precedente disciplina, non sarebbe stata fruita per effetto dell’incapienza. Sul punto, appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Si rileva, inoltre, che nelle ipotesi in cui i crediti d’imposta siano ceduti agli istituti di credito, gli effetti ai fini dell’indebitamento dovrebbero assumere, in base ai criteri applicati in occasione di precedenti norme analoghe e in conformità a principi di contabilità europea, un valore corrispondente all’onere complessivo previsto per la detrazione, indipendentemente dalla fruizione rateizzata. Si rinvia, sul punto, a quanto indicato nella scheda riferita all’articolo 119 del provvedimento.

 

Articolo 122
(Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti per  l’emergenza COVID-19)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente, fino al 31 dicembre 2021, la cessione dei crediti d’imposta vantati dai contribuenti in attuazione di specifiche discipline.

Si tratta dei seguenti: a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’art. 65 del DL 18/2020, assorbito dall’articolo 28 del provvedimento in esame; b) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120; c) credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125.

La cessione può essere effettuata dai beneficiari in favore di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il cessionario fruisce del beneficio rispettando le scadenze previste dai singoli provvedimenti che hanno introdotto il credito d’imposta e la quota non fruita non può essere utilizzata negli anni successivi.

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari sono considerati nelle valutazioni dei diversi crediti d’imposta interessati. In proposito si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento agli articoli 28, 120 e 125, sopra richiamati.

Si rammenta che ai sensi del SEC 2010 (cfr. Regolamento (UE) n. 549/2013, 20.168 e il Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2019, par. 2.2.2, pag. 82) i crediti d’imposta si suddividono in due categorie:

 - sono non pagabili i crediti d’imposta il cui importo è limitato al debito fiscale nel corso dell’anno (o di più anni quando ne è consentito il riporto o la rateizzazione); in questo caso le somme che eccedono i debiti fiscali del contribuente sono “perdute”;

- sono pagabili i crediti d’imposta per i quali l’intero importo è rimborsato al beneficiario in qualunque caso, anche quando il credito eccede il debito fiscale del contribuente. In questa categoria, dunque, i pagamenti dei crediti d’imposta sono effettuati a prescindere dall’importo del debito fiscale, anche se il beneficiario non dovesse alcuna imposta. I crediti d’imposta pagabili sono, per la pubblica amministrazione, obbligazioni non soggette a circostanze eventuali (“non-contingent liabilities”).

Data la predetta distinzione, secondo il SEC 2010 (20.168) i crediti d’imposta pagabili sono classificati come spesa della p. a. e registrati come tali per il loro importo totale.

 

Articolo 123
(Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accisa)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

Soppressione clausola IVA

 

18.600

25.050

 

18.600

25.050

 

18.600

25.050

Soppressione clausola accise

 

1.221

1.683

 

1.221

1.683

 

1.221

1.683

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma abroga, con decorrenza 2021, gli incrementi delle aliquote IVA e delle accise (c.d. “clausole di salvaguardia”)[42].

La relazione tecnica precisa che per la stima degli effetti sono stati utilizzati gli aggiornamenti del quadro macroeconomico al 31 marzo 2020, sottostante il DEF 2020-2023[43]; pertanto, la riduzione dei consumi dell’1,6% determina una revisione al ribasso dell’importo attribuito a ciascun punto di aliquota ridotta (da 2.896,5 milioni a 2.850 milioni) e di aliquota ordinaria (da 4.370 milioni a 4.300 milioni).

La RT riporta i seguenti dati riferiti al raffronto tra le maggiori entrate attese dalle c.d. “clausole di salvaguardia” in sede di legge di bilancio 2020 e le revisioni operate in sede di DEF 2020.

Maggior gettito atteso dalle c.d. “Clausole di salvaguardia”

(importi in milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

dal

2025

Gettito atteso (ante revisione DEF)

Aliquota IVA ridotta

5.793

5.793

5.793

5.793

5.793

Aliquota IVA ordinaria

13.110

19.665

19.665

19.665

19.665

Maggior gettito accise carburanti

1.221

1.683

1.954

2.054

2.154

Totale maggiori entrate

20.124

27.141

27.412

27.512

27.612

Gettito atteso (post revisione DEF)

Aliquota IVA ridotta

5.700

5.700

5.700

5.700

5.700

Aliquota IVA ordinaria

12.900

19.350

19.350

19.350

19.350

Maggior gettito accise carburanti

1.221

1.683

1.954

2.054

2.154

Totale maggiori entrate

19.821

26.733

27.004

27.104

27.204

 

In proposito, si prende atto dei nuovi parametri indicati dalla RT e di quanto affermato dalla medesima relazione riguardo alla coerenza degli stessi con il nuovo quadro macroeconomico sottostante il DEF 2020.

 

Articolo 124
(Riduzione aliquota IVA)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

 

257

317,7

317,7

257

317,7

317,7

257

317,7

317,7

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, la riduzione dell’aliquota IVA al 5 per cento su una serie di presidi sanitari necessari a fronteggiare la diffusione del COVID-19.

Limitatamente al periodo fino al 31 dicembre 2020 sugli stessi presidi viene applicata l’aliquota zero per cento. A fronte della suddetta riduzione, la RT stima una riduzione di gettito IVA pari a 18,7 milioni per ogni punto percentuale. In proposito appare necessario che siano forniti i dati e gli elementi quantitativi – non esplicitati dalla relazione tecnica - posti alla base della quantificazione dell’onere, con particolare riferimento ai presidi sanitari e alle quantità considerate.

 

Articolo 125
(Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiore spesa corrente

 

Credito d’imposta

200

 

 

200

 

 

200

 

 

Minore spesa corrente

 

Abrogazione articolo 64 del Dl n. 18/2020

50

 

 

50

 

 

50

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconosce per il 2020 un credito d’imposta sulle spese di sanificazione e di acquisto di dispositivi di sicurezza per l’emergenza covid-19 e sopprime l’analogo credito d’imposta che era stato predisposto dall’articolo 64 del DL 18/2020 e che era fissato in un limite di spesa di euro 50 milioni. L’agevolazione è concessa nel limite di spesa massimo di 200 milioni per il 2020 e la norma prevede un meccanismo attuativo idoneo a garantire l’osservanza del predetto limite massimo in fase applicativa

In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

Inoltre, si segnala che l’articolo 122 del provvedimento in esame consente ai beneficiari di optare, in luogo dell'utilizzo diretto, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; in tal caso il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi. La RT riferita al citato articolo 122 afferma che “gli effetti di tale misura sono considerati nelle valutazioni dei diversi crediti introdotti nello stesso provvedimento”. Pur in assenza di indicazioni in proposito da parte della relazione tecnica riferita alla norma in esame, non si formulano osservazioni in quanto gli effetti finanziari sono ascritti nella misura massima in ciascuno dei tre saldi di finanza pubblica in relazione all’anno 2020.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 6 dell’articolo 125 provvede agli oneri recati dal comma 1 del medesimo articolo[44], pari a 200 milioni di euro per il 2020, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 disposta dal comma 5 dell’articolo 125 in commento.

In merito alla prima modalità di copertura si rinvia alla scheda relativa all’articolo 265.

In merito alla seconda modalità di copertura, si evidenzia che l’abrogazione dell’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto “Cura Italia”) consente di recuperare risorse pari a 50 milioni di euro per il 2020, stanziate dallo stesso articolo 64 per l’introduzione di un credito di imposta in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione per le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L’articolo 125 del provvedimento in esame, ampliando l’applicazione del credito di imposta anche agli enti non commerciali, aumenta lo stanziamento inizialmente previsto dall’articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 2020 fino a 200 milioni di euro, utilizzando a parziale copertura i 50 milioni di euro previsti dal citato articolo 64. Al riguardo, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’articolo in esame, nel disporre l’abrogazione del citato articolo 64, ne riproduce sostanzialmente l’impianto, ampliandone la portata e l’ambito di applicazione.

 

Articoli 126 e 127
(Proroga termini di ripresa della riscossione di versamenti sospesi)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme differiscono al 16 settembre 2020 il termine di ripresa dei versamenti sospesi in conseguenza dell’emergenza COVID. Il pagamento può essere effettuato anche in quattro rate mensili (dal 16 settembre 2020 al 16 dicembre 2020). È escluso il rimborso di quanto già versato.

La disposizione si applica con riferimento:

-          all’articolo 18, commi da 1 a 6, del decreto legge n. 23/2020, il cui termine per la ripresa era fissato al 30 giugno 2020, anche mediante cinque rate mensili (art. 126, co. 1);

-          all’articolo 19 del decreto legge n. 23/2020, il cui termine per la ripresa era fissato al 31 luglio 2020, anche mediante cinque rate mensili (art.126, co. 2);

-          all’articolo 61, comma 4, del decreto legge n. 18/2020, il cui termine per la ripresa era fissato al 31 maggio 2020, anche mediante cinque rate mensili (art. 127, co. 1, lett. a), punto n.1);

-          all’articolo 61, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, il cui termine per la ripresa era fissato al 30 giugno 2020, anche mediante cinque rate mensili (art. 127, co. 1, lettera a), punto n.2);

-          all’articolo 62, comma 5, del decreto legge n. 18/2020, il cui termine per la ripresa era fissato al 31 maggio 2020, anche mediante cinque rate mensili (art. 127, co. 1, lettera b)).

La disposizione si applica anche agli adempimenti previsti dall’articolo 5 del DL 9/2020 concernente le aree con maggiore diffusione del COVID-19 (art. 126, co.3). Tale disposizione, è stata abrogata dall’art. 1, co. 2 della legge n. 27/2020 (legge di conversione del DL 18/2020, che ne ha comunque fatti salvi gli effetti per il periodo di vigenza), in quanto la disciplina è stata inclusa tra le sospensioni del DL 18.

La relazione tecnica stima un ammontare complessivo di tributi (IVA, ritenute di acconto sui compensi dei professionisti e ritenute sul lavoro dipendente) e contributi sul lavoro dipendente sospesi pari a 20.563 milioni di euro. Tuttavia, la relazione afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in considerazione del termine di versamento per i tributi e i contributi sospesi entro la stessa annualità.

In proposito, considerata la rilevante entità dei tributi e contributi sospesi, e tenuto conto che le scadenze delle rate previste per la ripresa dei versamenti sospesi sono prossime al 2021 (l’ultima rata, cui corrispondono versamenti per oltre 5 miliardi di euro, ha scadenza 16 dicembre 2020), andrebbe valutata la prudenzialità della predetta assunzione alla luce delle effettive possibilità di riscuotere entro l’anno le somme indicate.

Andrebbe infatti considerata la possibilità che la riscossione non si realizzi in misura piena per la persistenza di problemi di liquidità oppure, tra l’altro, per la chiusura di talune attività economiche con conseguente mancato versamento (o rinvio dei versamenti) dei contributi e tributi dovuti.

In merito a tali aspetti appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 128
(Salvaguardia del bonus 80 euro e del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del DL 3 del 2020)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo riconosce, per l’anno 2020, il c.d. bonus 80 euro (ovvero, dal 1 luglio 2020, il trattamento integrativo di 100 euro mensili) ai soggetti che, ai fini IRPEF, risultano incapienti[45] per effetto delle misure di sostegno di cui agli articoli da 19 a 25 del decreto legge n. 18/2020 (CIG in deroga per l’emergenza Covid-19).

La relazione tecnica afferma che la misura non determina effetti finanziari in quanto si limita a salvaguardare la spettanza del beneficio per quei lavoratori dipendenti che possono diventare incapienti per effetto delle misure di sostegno al lavoro previste dal DL n.18/2020.

In proposito, non si formulano osservazioni, anche alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, nel presupposto che sia possibile per l’Amministrazione finanziaria, verificare che l’incapienza sia determinata esclusivamente dalle misure di sostegno indicate.

 

Articolo 129
(Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

Accise

246,9

 

 

246,9

 

 

246,9

 

 

Accise- Effetti IIDD

 

 

108,0

 

 

108,0

 

 

108,0

Accise . Effetti IRAP

 

 

 

 

 

26,7

 

 

26,7

Maggiori entrate tributarie

 

Accise

 

246,9

 

 

246,9

 

 

246,9

 

Accise- Effetti IIDD

 

75,6

 

 

75,6

 

 

75,6

 

Accise – Effetti IRAP

 

 

 

 

18,3

 

 

18,3

 

Maggiori spese correnti

 

Accise – Effetti IRAP

 

 

26,7

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Accise – Effetti IRAP

 

18,3

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo riduce del 10 per cento l’ammontare dei versamenti mensili di acconti delle accise sul gas naturale e sull’energia elettrica dovuti da maggio a settembre del 2020. L’eventuale conguaglio a debito – da versare, in base alle scadenze ordinarie, nel mese di marzo 2021 – può essere versato anche in dieci rate mensili, senza interessi, nel periodo da marzo a dicembre 2021.

La relazione tecnica riporta i risultati della stima effettuata, precisando che è basata sui versamenti effettuati nel 2019.

In proposito, ai fini della verifica della stima riportata dalla relazione tecnica, andrebbe precisato se gli importi delle minori accise indicate dalla relazione tecnica coincidono con quelli del 2019 e andrebbero esplicitate le aliquote delle imposte dirette e sull’IRAP utilizzate per la stima.

 

Articolo 130
(Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

 

320,31

 

 

320,31

 

 

320,31

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, intervenendo sul decreto legge n. 124/2019 (c.d. decreto fiscale), reca il differimento di adempimenti introdotti nell’ambito di una disciplina di contrasto all’evasione fiscale alla quale sono ascritti effetti positivi di gettito. Le stime indicate dalla relazione tecnica, pertanto, sono dirette a definire la riduzione rispetto agli effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione delle norme sulle quali si interviene.

Complessivamente la relazione tecnica indica oneri per il 2020 pari a 320,31 milioni per l’anno 2020.

Con specifico riferimento agli importi indicati dalla relazione tecnica, si rileva quanto segue.

 

Differimento adempimenti titolari depositi prodotti energetici (comma 1, lettera a) che interviene sull’art. 5, co. 2 del DL 124/2019)

La norma differisce al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2)[46] dell’art. 5 del DL 124/2019, previste per i titolari depositi di prodotti energetici.

La richiamata lettera c) prevede;

-          la riduzione da 25 a 10 metri cubi del limite di capacità previsto per i depositi per uso privato, agricolo e industriale, al di sopra del quale sono applicati gli obblighi in materia di licenza fiscale e tenuta di contabilità prevista dal TUA (punto 1, n. 1.1);

-          la riduzione da 10 a 5 metri cubi del limite di capacità dei serbatoi cui sono collegati gli apparecchi di distribuzione automatica, al di sopra del quale sono applicati gli obblighi in materia di licenza fiscale e tenuta di contabilità prevista dal TUA (punto 1, n.1.2);

-          il rinvio ad una determinazione del Direttore dell’Agenzia dogane e monopoli per l’individuazione delle modalità semplificate per la tenuta della medesima contabilità (punto 2);

-          ulteriori disposizioni in materia di rilascio o revoca di licenze (punti 3-6).

Il comma 2 del richiamato articolo 5 – nella versione iniziale - stabilisce che la determinazione di cui al sopra indicato punto 2 debba essere adottata entro il 27 dicembre 2019. Inoltre, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti 1 e 2, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di pubblicazione della predetta determinazione nel sito internet.

All’art. 5 del DL 124/2019 – testo iniziale – sono ascritti effetti di maggior gettito valutati (complessivamente, insieme ad altre norme di contrasto all’evasione fiscale) in 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (di cui 64 milioni per accise carburanti e 11 milioni per accise su alcolici).

La relazione tecnica evidenzia che la determinazione direttoriale (di cui al comma 2) è stata pubblicata il 30 dicembre 2019 e, pertanto, le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), punti 1 e 2 avrebbero avuto efficacia dal 1° aprile 2020.

Inoltre, la relazione tecnica afferma che “nel frattempo, è entrato in vigore l’art. 62 del D.L. n. 18/2020 che ha sospeso gli adempimenti tributari connessi alla disposizione sino al 30 giugno 2020”.

Il richiamato art. 62 del D.L. n. 18/2020, dispone, tra l’altro, la generale sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 (comma 1). Tali adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni (comma 6). La relazione tecnica riferita al citato articolo 62 non ascrive effetti finanziari alla disposizione. In particolare, la RT illustra i dati relativi al differimento di versamenti (commi da 2 a 5) affermando l’assenza di effetti sul gettito in quanto la ripresa dei pagamenti sospesi e prevista entro l’anno 2020.

Nel corso dell’iter parlamentare del DL 18/2020, l’art. 5 del DL 124/2019 è stato modificato anche dall’art. 92, co. 4-sexies che ha differito al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2).

La relazione tecnica riferita al citato comma 4-sexies afferma che la    disposizione ha carattere ordinamentale e non ascrive effetti finanziari[47].

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la RT:

-          ipotizza che, rispetto alla norma iniziale, agli adempimenti differiti dalla norma in esame siano attribuiti effetti pari a 1/3 della stima complessiva iniziale (64 milioni/3 annui=21,3 mln);

-         tali effetti sono ulteriormente ridotti alla metà, in quanto una parte degli adempimenti è già differita al 1° gennaio 2021 dall’art. 92, co. 4-sexies del DL 18/2020 (senza attribuzione di effetti finanziari). Pertanto, gli effetti su base annuale sono pari a 10,67 mln (21,3/2=10,67 mln);

-         considera, rispetto al annuale, il differimento di 6 mesi (10,67/12*6=5,33 milioni).

In merito al comma 1, lettera a), si rileva che la stima è effettuata considerando soltanto una quota del maggior gettito annuo ascritto complessivamente alla norma sulla quale si interviene (64 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 2020 per il settore carburanti): infatti, l’aggiornamento rispetto alle maggiori entrate già scontate viene calcolato soltanto con riferimento ad un semestre (dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021), dimezzando quindi l’effetto di gettito rispetto all’originaria previsione annua. Andrebbero pertanto esplicitate le ragioni della mancata considerazione, ai fini della stima dell’onere, degli effetti già ascritti in relazione al periodo 1° gennaio 2020- 30 giugno 2020 che, sulla base delle relazioni tecniche riferite alle norme che hanno modificato la disciplina in esame, risulterebbero ancora inclusi nelle previsioni tendenziali.

Quanto alla sospensione disposta dal DL 18/2020, si ricorda che alla stessa non erano stati ascritti effetti dalla relativa relazione tecnica: ciò presumibilmente nel presupposto dell’integrale acquisizione, nonostante il periodo di sospensione, degli effetti già scontati nei tendenziali.

 

Differimento codice meccanografico (co.1,lett.b) che interviene sull’art.7-bis del d.lgs.504/95 introdotto dall’art. 7, del DL 124/19)

La norma differisce al 1° ottobre 2020 l’efficacia dell’obbligo di codice meccanografico per il trasporto in territorio nazionale di idrocarburi provenienti da altro Stato membro dell’UE.

Si evidenzia che alla disposizione che ha introdotto tale obbligo, sulla quale si interviene, sono ascritti effetti di maggior gettito valutati (complessivamente) in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Nella stima originaria, la decorrenza delle disposizioni – collegata all’adozione del provvedimento attuativo – è ipotizzata al 1°gennaio 2020[48].

La relazione tecnica, evidenziando che tale decreto non risulta adottato, ritiene che la effettiva decorrenza possa ipotizzarsi al 1° luglio 2020 e, pertanto, il differimento disposto dalla norma in esame risulta interessare un periodo di 3 mesi.

Pertanto, gli effetti finanziari sono indicati dalla RT in 15 milioni di euro per l’anno 2020 (60/12*3=15 mln).

In proposito, analogamente a quanto indicato nella precedente lettera a) del comma 1 in esame, e tenuto conto che il differimento riguarda adempimenti a carico dei contribuenti finalizzati al contrasto dell’evasione fiscale, si rileva che, rispetto agli effetti positivi ascritti in sede di introduzione della norma originaria (attesi con riferimento ad una efficacia dal 1 gennaio 2020) la relazione tecnica considera un differimento esclusivamente trimestrale (a decorrere dal 1° luglio 2020). Anche in questo caso andrebbero pertanto esplicitate le ragioni della mancata considerazione degli effetti già ascritti in relazione al periodo 1° gennaio 2020-30 giugno 2020 che, sulla base delle relazioni tecniche riferite alle norme che hanno modificato la disciplina in esame, risulterebbero ancora inclusi nelle previsioni tendenziali. Si rinvia in proposito alle osservazioni già svolte con riferimento al comma 1, lett. a).

 

Differimento sistema INFOIL (comma 1, lettera c) che interviene sull’art. 10 del DL 124/2019)

La norma differisce dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale gli esercenti depositi fiscali per lo stoccaggio di prodotti energetici con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi devono dotarsi di un sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante (c.d. “sistema INFOIL”).

Alla disposizione sulla quale si interviene sono ascritti effetti di maggior gettito pari a 60 milioni per il 2020 (riferito al secondo semestre di vigenza) e a 120 milioni annui a decorrere dal 2021.

Pertanto, gli effetti finanziari sono indicati in 60 milioni di euro per l’anno 2020. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

Differimento documento di accompagnamento telematico (comma 1, lettera d) che interviene sull’art. 11, co.1 del DL 124/2019)

La norma differisce dal 30 giugno 2020 al 30 settembre 2020 il termine entro il quale i trasferimenti della benzina e del gasolio usato come carburante avvengono esclusivamente mediante documento di accompagnamento in forma telematica.

Alla disposizione sulla quale si interviene sono ascritti effetti di maggior gettito pari a 240 milioni nel 2020 (riferito al secondo semestre di vigenza) e a 480 milioni annui a decorrere dal 2021.

Pertanto, gli effetti del differimento di 3 mesi sono indicati in misura pari a 120 milioni per il 2020 (240/6*3). Anche in questo caso non si hanno osservazioni da formulare.

 

Differimento trasmissione telematica (comma 1, lettera e) che interviene sull’art. 12, co.1 del DL 124/2019)

La norma differisce al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento attuativo delle disposizioni che hanno introdotto l’obbligo di trasmissione telematica dei dati riferiti al trasporto di gas naturale ed energia elettrica.

Alla disposizione sulla quale si interviene – che considera l’efficacia della norma dal 1 luglio 2020 - sono ascritti effetti di maggior gettito pari a 120 milioni nel 2020 (riferito al secondo semestre) e a 240 milioni annui a decorrere dal 2021.

Pertanto, gli effetti del differimento di 6 mesi sono stimati in 120 milioni per il 2020 e in merito a tale stima non si hanno osservazioni da formulare.

Si segnala, inoltre, che la relazione tecnica non considera le disposizioni del comma 2. In proposito, si evidenzia che le lettere a) e b) del citato comma intervengono, rispettivamente, sugli articoli 7-bis e 25 del d.lgs. n. 504/1995 sulle cui disposizioni intervengono, rispettivamente, anche le lettere b) e a) del comma 1 della norma in esame.

Il comma 2, lettera a) (che interviene sull’articolo 7-bis del d.lgs. n.504/95, inserito dall’art. 7 del DL 124/2019, sul quale interviene la lettera a) del comma 1) modifica il comma 7 del citato art. 7-bis limitando l’ambito applicato delle norme sulla tracciabilità riferite alle preparazioni lubrificanti rientranti nel codice NC 3403, se trasportate sfuse o in contenitori di capacità superiore a 20 litri. In particolare, sono fatte salve le esclusioni stabilite con le predette norme attuative.

Il comma 2, lettera b) (che interviene sull’articolo 25 del d.lgs. n.504/95, modificato anche dall’art. 5 del DL 124/2019, sul quale interviene la lettera a) del comma 1) sostituisce il comma 4 dell’art. 25 del d.lgs. n. 504/95 fissando al 1 gennaio 2021 la decorrenza di adempimenti per esercenti depositi con capacità compresa tra 10 metri cubi e 25 metri cubi, nonché gli esercenti di cui al comma 2, lettera c) del citato art. 25 collegati a serbatoi la cui capacità globale è compresa tra 5 e 10 metri cubi.

Tanto premesso – considerata la complessità della ricostruzione normativa e tenuto conto che alle norme sulle quali si interviene sono ascritti effetti complessivi determinati dal contrasto all’evasione fiscale - andrebbe chiarito se la stima fornita dalla relazione tecnica in relazione alle predette lettere a) e b) del comma 1 includa anche gli effetti delle modifiche introdotte dal comma 2 e in quale misura tali ulteriori modifiche siano state eventualmente considerate dalla relazione tecnica.

 

Articolo 131
(Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo dispone che i pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020 sono considerati tempestivi se effettuati entro il 25 maggio 2020 e, pertanto, ad essi non si applicano sanzioni ed interessi.

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che alla misura non si ascrivono effetti alla luce della circostanza che i versamenti verranno effettuati nella stessa annualità e il tempo che intercorre tra le due suddette scadenze è breve.

Non si formulano osservazioni alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Articolo 132
(Disposizioni in materia di pagamenti dell’accisa sui prodotti energetici)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo riduce del 20 per cento l’ammontare dei versamenti mensili di acconti delle accise sui prodotti energetici dovuti in relazione alle immissioni in consumo nei mesi da aprile ad agosto del 2020. Il versamento del saldo è effettuato entro il 16 novembre 2020 senza il pagamento di interessi.

La relazione tecnica, sulla base dei versamenti effettuati nel corso del 2019, stima minori versamenti pari a 415 milioni di euro nel mese di maggio 2020, 431 milioni di euro nel mese di giugno 2020, 428 milioni di euro nel mese di luglio 2020, 479 milioni di euro nel mese di agosto 2020, 424 milioni di euro nel mese di settembre 2020.

Tuttavia, tenuto conto che i minori versamenti, pari complessivamente a 2.177 milioni di euro, saranno recuperati entro il 16 novembre 2020, la RT non ascrive effetti finanziari.

Non si formulano pertanto osservazioni alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Articolo 133, comma 1, lettera a)
(Differimento dell’efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Imposta sul consumo

140,6

91,1

 

140,6

91,1

 

140,6

91,1

 

Maggiori entrate

 

Imposta sul consumo

 

 

59,1

 

 

59,1

 

 

59,1

IIDD

 

43,1

9,5

 

43,1

9,5

 

43,1

9,5

IRAP

 

 

 

 

10,4

1,9

 

10,4

1,9

Minori spese correnti

 

IRAP

 

10,4

1,9

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’efficacia delle disposizioni istitutive dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).

La relazione tecnica stima i relativi effetti di gettito in termini di cassa nell’ipotesi in cui l’efficacia delle relative disposizioni sia rinviata dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 e l’imposta sia versata a partire dal mese di aprile 2021, anziché a partire dal mese di ottobre 2020. In proposito si evidenzia che non appaiono chiare le valutazioni in base alle quali è stato quantificato un effetto di maggior gettito a titolo di imposta di consumo negli anni 2022 e 2023 (nella misura rispettivamente di 59,1 e 66,7 milioni). Si rileva infatti che il differimento dell’inizio dell’efficacia delle disposizioni non dovrebbe produrre effetti negli anni successivi al 2021.

Inoltre sarebbe opportuno un chiarimento del Governo in merito alla stima del minor gettito in termini di imposta di consumo effettuata per l’anno 2021 e pari a 91,1 milioni. Si rileva infatti che nell’ipotesi (adottata dalla RT) che l’imposta sia versata a partire dal mese di aprile 2021 (perdendo quindi il gettito relativo a tre mesi), e considerando il gettito stimato per il 2021 in occasione della legge di bilancio 2020 (pari a 521 milioni), si otterrebbe un effetto negativo pari a circa 130 milioni (anziché a 91,1).

In proposito appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

 

Articolo 133, comma 1, lett. b)
(Imposta sul consumo delle bevande edulcorate)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

Imposta di consumo

58,5

29,3

 

58,5

29,3

 

58,5

29,3

 

Maggiori entrate tributarie

 

Imposta di consumo- effetti IRPEF

 

9,0

0,6

 

9,0

0,6

 

9,0

0,6

Imposta di consumo- effetti IRES

 

9,0

0,6

 

9,0

0,6

 

9,0

0,6

Imposta di consumo- effetti IRAP

 

 

 

 

4,4

0,3

 

4,4

0,3

Minori spese correnti

 

Imposta di consumo- effetti IRAP

 

4,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo differisce dal 1° ottobre 2020 al 1° gennaio 2021 la data di entrata in vigore della c.d. sugar tax. Alla disposizione che ha introdotto la predetta disciplina la relazione tecnica ha ascritto effetti positivi, al netto del minor gettito di IIDD dovuto alla deducibilità della nuova imposta, pari a 58,5 milioni nel 2020, 328,4 milioni nel 2021 (di cui 29,3 riferiti alla competenza relativa al mese di dicembre 2020), 226,9 milioni nel 2022 e 275,3 milioni annui a decorrere dal 2023.

La stima effettuata dalla relazione tecnica (che registra oneri per 58,5 milioni nel 2020 e 29,3 milioni nel 2021) risulta quindi coerente con quella effettuata in riferimento alla norma originaria e, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 134
(Disciplina dell’IVAFE)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo apporta modifiche alla disciplina dell’IVAFE per i soggetti diversi dalle persone fisiche. In particolare la norma uniforma il trattamento previsto per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all'estero da soggetti diversi dalle persone fisiche, ai fini dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a quello previsto per gli stessi soggetti ai fini dell’imposta di bollo

La RT non ascrive effetti alle disposizioni, in considerazione del fatto che vengono solo introdotte alcune precisazioni funzionali a consentire l’applicazione dell’imposta sul valore delle attività finanziare estere anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche e a coordinare le disposizioni con quelle previste dall’ordinamento vigente.

Al riguardo appare opportuno che siano forniti ulteriori elementi informativi idonei a suffragare la neutralità della disposizione in esame.  In proposito si evidenzia che i commi 710 e 711 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 hanno esteso l'ambito di applicazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero stabilendo che, a decorrere dal 2020, sono soggetti passivi dell’imposta, oltre alle persone fisiche, anche agli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia. Alla norma furono ascritti effetti di maggiore entrata, relativamente alla sola IVAFE, pari a 0,018 milioni. Al riguardo la RT precisava che la stima dell’estensione delle imposte IVAFE e IVIE agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate era stata effettuata sulla base delle analoghe imposte ad oggi vigenti per le sole persone fisiche. Andrebbe pertanto chiarito se, ed eventualmente in quale misura, le modifiche introdotte possano incidere sulla quantificazione effettuata in sede di legge di bilancio 2020.

 

Articolo 135
(Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recano una serie di disposizioni in materia di giustizia, prevedendo, fra l’altro:

-         la sospensione per circa 3 mesi del termine per il computo delle sanzioni per omesso o ritardato pagamento del contributo unificato;

-         norme per l’eventuale svolgimento delle udienze delle Commissioni tributarie a distanza.

La relazione tecnica, afferma che la sospensione dei termini in materia di contributo unificato comporta solo uno slittamento degli obblighi di versamento nell’ambito dell’esercizio 2020.

Con riguardo alla previsione agevolativa in materia di irrogazione di sanzione prevista dal comma 1, la relazione tecnica ritiene che il mancato incasso delle eventuali maggiori somme risulti di entità trascurabile visto il breve periodo di sospensione previsto dalla norma.

La relazione tecnica non svolge considerazioni di rilievo con riguardo alle altre norme.

Tanto premesso si prende atto di quanto affermato da relazione tecnica ossia che la sospensione del termine per il computo delle sanzioni determina effetti finanziari che devono essere considerati trascurabili sebbene non sia indicato sulla base di quali parametri sia stata effettuata tale valutazione, in relazione alla quale sarebbe comunque opportuno acquisire una stima di carattere quantitativo.

 

Articolo 136
(Incentivi per gli investimenti nell’economia reale)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Benefici fiscali verso i piani di risparmio a lungo termine (PIR), al fine di convogliare risparmio privato verso il mondo delle  piccole e medie imprese. (PRI-PMI)

10,7

55,2

93,3

10,7

55,2

93,3

10,7

55,2

93,3

Maggiori entrate

 

Abrogazione art. 36 bis DL 34/2019

4,8

5,2

5,2

4,8

5,2

5,2

4,8

5,2

5,2

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo interviene sulla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine.

In particolare, si estendono i benefici fiscali previsti dalla normativa sui PIR (esenzione fiscale per i redditi diversi e per i redditi di capitale percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dell’esercizio di impresa) anche a favore di piani di risparmio che, per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, investano almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese.

Inoltre, per i piani a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, la quota (vincolo di concentrazione) del totale di strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo viene elevata dal 10 al 20 per cento. Sono altresì ampliati i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine, portandoli da 30.000 a 150.000 euro annuali, fino a un massimo complessivo elevato da 150.000 euro a 1.500.000 di euro. Si prevede, inoltre l’abrogazione dell’articolo 36-bis del DL n. 34 del 2019 relativo ai fondi di investimento europeo a lungo termine.

La RT stima gli effetti gettito derivanti dalla nuova disciplina sui PIR utilizzando la stessa metodologia utilizzata in sede di valutazione dei PIR nella Legge di Bilancio 2017. Inoltre, in considerazione della natura illiquida delle somme investite che richiede tempi lunghi di investimento e che si caratterizzano per un alto livello di rischiosità, la relazione ritiene che possano aderire ai nuovi PIR sottoscrittori con una rilevante capacità patrimoniale e con una maggiore propensione al rischio rispetto ai sottoscrittori dei PIR tradizionali. Pertanto, viene stimata una platea di sottoscrittori pari al 50 per cento di quelli considerati nella relazione tecnica a corredo della norma che ha introdotto i PIR tradizionali, assumendo che la quota raddoppi nell’arco di un quinquennio.

In proposito si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce informazioni riguardo alla fonte dei dati utilizzati; non risulta pertanto possibile verificare le ipotesi poste alla base della quantificazione, quali quelle relative al numero di piani di investimento utilizzato (120.000) nonché al tasso di rendimento medio (2,2%).

In particolare, essendo i PIR uno strumento ormai avviato e funzionante, si evidenzia l’opportunità di acquisire i dati riferiti alla platea di sottoscrittori effettivamente riscontrata dopo l’attivazione dei PIR.  Appare quindi opportuno acquisire tali ulteriori elementi di riscontro rispetto alla platea ipotizzata ex ante nella legge di bilancio 2017.

Con riferimento all’abrogazione dell’articolo 36-bis del Dl n. 34 del 2019, relativo ai fondi di investimento europeo a lungo termine, si evidenzia che la RT riproduce i medesimi effetti ascritti all’introduzione della norma, senza tuttavia (così come in occasione dell’introduzione della misura), fornire i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione. Non appare pertanto possibile verificare la stima effettuata.

 

Articolo 137
(Proroga della rideterminazione del costo d’acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori entrate tributarie

 

 

205,9

113,3

113,3

205,9

113,3

113,3

203,40

113,3

113,3

(*) A decorrere dal quarto anno si determinano effetti di minori entrate tributarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo riapre i termini per la rivalutazione agevolata di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva (ad aliquota 11 per cento) applicata sul maggiore valore.

Nello specifico è prorogata dal 1° gennaio 2020 al 1° luglio 2020 la data del possesso dei beni interessati dalla rivalutazione ed è fissata al 30 settembre 2020 la decorrenza del termine di versamento dell’unica o della prima rata dell’imposta, in caso di pagamento in tre rate annuali di pari importo. In caso di rateizzazione si applicano gli interessi nella misura del 3 per cento annuo.

La stima effettuata dalla relazione tecnica applica la medesima procedura utilizzata nella legge di bilancio 2020[49]. Considerando che il periodo di riapertura dei termini è di 6 mesi (rispetto ai 12 mesi previsti in legge di bilancio 2020), la RT ha ridotto in proporzione (50%) gli effetti finanziari stimati nella LB2020. Inoltre, la RT applica un abbattimento (25 per cento della stima riportata in LB2020) per tener conto delle possibili minori adesioni determinate dall’emergenza COVID.

In proposito, si evidenzia che – pur considerando l’abbattimento degli effetti finanziari operato dalla relazione tecnica – la disposizione in esame comporta, sulla base di una facoltà esercitata dal contribuente, un versamento immediato di imposta a fronte di un risparmio tributario futuro. Tenuto conto che con l’ultima legge di bilancio era già consentito l’esercizio dell’opzione per i beni posseduti al 1° gennaio 2020, è verosimile che le nuove adesioni siano effettuate, in via prevalente, da contribuenti prossimi alla cessione dei terreni o delle partecipazioni: in tale ipotesi gli effetti negativi (minore tassazione ordinaria sulle plusvalenze) potrebbero verificarsi nei primi anni di applicazione e non essere diluiti negli anni successivi al triennio di riferimento. Sulla base di tali considerazioni, appare opportuna una valutazione in merito alla prudenzialità dei criteri adottati ai fini della stima degli effetti ascritti alla norma in esame; ciò con particolare riferimento alla decorrenza oltre il triennio degli effetti riduttivi del gettito collegati alla minore tassazione in via ordinaria delle plusvalenze.

Si rileva, inoltre, che la disposizione agevolativa in esame – a differenza delle precedenti analoghe riaperture dei termini – individua una data di possesso (1° luglio 2020) successiva alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (19 maggio 2020). In proposito, sarebbe utile una valutazione del Governo circa eventuali utilizzi elusivi della disciplina, finalizzati a ridurre il carico tributario sulle plusvalenze realizzate.

 

Articolo 138
(Allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il bilancio di previsione 2020)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo - abrogando disposizioni che consentono ai Comuni di definire la misura e il regolamento della TARI e della nuova imposta sostitutiva di IMU e TASI entro termini successivi a quelli di approvazione di bilancio – dispone l’allineamento dei termini per le delibere in materia di TARI e IMU con i termini per l’approvazione del bilancio dell’ente locale.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 139
(Promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo reca disposizioni in materia di adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, stabilendo che le convenzioni fra Ministro dell'economia e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscano per le agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione in linea, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai cittadini ed alle imprese. Si dispone inoltre che dall’attuazione delle disposizioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto della natura programmatoria della disposizione, dalla quale – stante anche la clausola di invarianza - non derivano direttamente oneri a carico della pubblica amministrazione.

 

Articolo 140
(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo interviene sull’articolo 2 del d.lgs. 127/2015 recante disposizioni in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi finalizzate al contrasto all’evasione fiscale.

In particolare, la norma sulla quale si interviene (comma 6-ter del citato art. 2) rientra nell’insieme delle disposizioni introdotte dall’articolo 17 del DL 119/2018, alle quali sono attribuiti effetti di maggior gettito determinati, in via prevalente, dalla rilevanza della tempestività delle informazioni ai fini del contrasto all’evasione fiscale. Complessivamente (effetto deterrente, compliance/cambia verso e maggiore efficienza nei controlli), tenuto anche conto della gradualità della decorrenza delle singole misure, la relazione tecnica ascrive alle disposizioni effetti positivi in termini di gettito pari a 336,5 milioni nel 2019, 1.337,9 milioni nel 2020, 1.823,9 milioni nel 2021, 1.709,7 milioni nel 2022 e 1.679,5 milioni annui dal 2023.

Il comma 6-ter del citato art. 2 d. lgs. 127, come modificato dalla norma in esame, dispone ora che nel primo semestre di applicazione degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrenti dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e fino al 1° gennaio 2021 (in luogo del precedente “dal 1° gennaio 2020”) per gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni se la trasmissione avviene entro il mese successivo di quello in cui è avvenuta l’operazione (comma 1).

Inoltre, si differisce dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 l’obbligo di effettuare l’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, da parte dei soggetti interessati, esclusivamente in via telematica (comma 2).

La relazione tecnica afferma che la norma non produce effetti negativi sul gettito in quanto interviene solo sugli aspetti procedurali della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, garantendo comunque la memorizzazione e la registrazione dei predetti dati, nonché l’emissione di documenti di certificazione degli stessi, consentendo agli esercenti con volume d’affari inferiore a 400mila euro e non ancora dotati di registratore telematico, di adeguare il proprio registratore di cassa o dotarsi di un registratore telematico in tempi più lunghi.

Si segnala che la disposizione contenuta nel comma 1, per come formulata, potrebbe comportare dubbi interpretativi.

Infatti, intervenendo sul comma 6-ter dell’art. 2 del d.lgs. n.127/2015, la disposizione sostituisce il terzo periodo dello stesso comma che, nella versione precedente, stabilisce che nel primo semestre di applicazione degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi - decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti - non si applicano le sanzioni se la trasmissione avviene entro il mese successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.

La nuova formulazione elimina il termine inziale (“dal 1° gennaio 2020”) di decorrenza – riferito ai soggetti con volume di affari fino a 400.000 euro - e in luogo dello stesso indica un termine finale (“fino al 1° gennaio 2021”) di applicazione delle disposizioni di esonero dalle sanzioni, di cui al comma 6-ter richiamato.

Data la formulazione della norma, poiché la fattispecie di esclusione dalle sanzioni riguarda il primo semestre di applicazione degli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (definiti dal comma 1 del citato art. 2 del D. lgs. 127/2015), la disposizione in esame, oltre ad intervenire sul termine di applicazione delle sanzioni, appare implicitamente differire dal 1° gennaio al 1° luglio 2020, per la categoria di contribuenti con fatturato fino alla soglia dei 400.000 euro, l’applicazione dei predetti obblighi di memorizzazione e trasmissione.

Ciò peraltro risulterebbe in contrasto con quanto stabilito al comma 1 dell’art. 2 del citato decreto legislativo, che fissa invece il termine di applicazione della medesima disciplina al 1° gennaio 2020 (prevedendo una decorrenza anticipata soltanto per i soggetti con volume d’affari superiore all’indicata soglia).

Tanto premesso, appare necessario un chiarimento riguardo all’effettiva portata normativa delle disposizioni in esame. Infatti, pur tenendo conto della fase dell’anno in cui la disposizione in esame interviene, il rinvio di un semestre (rispetto al termine originario di decorrenza) nell’applicazione dei richiamati obblighi nei confronti dei contribuenti interessati comporterebbe una riduzione degli effetti di gettito ascritti all’introduzione dei medesimi obblighi, con conseguenti oneri per minori entrate, che andrebbero quantificati sulla base del periodo di proroga.

Si evidenzia, in proposito, che le norme modificate dall’articolo in esame sono state introdotte dall’articolo 17 del DL 119/2018 al quale, complessivamente, sono attribuiti effetti di maggior gettito determinati, in via prevalente, dalla rilevanza della tempestività delle informazioni ai fini del contrasto all’evasione fiscale. Complessivamente (effetto deterrente, compliance/cambia verso e maggiore efficienza nei controlli), tenuto anche conto della gradualità della decorrenza delle singole misure, la relazione tecnica ascrive alla disposizione effetti positivi in termini di gettito pari a 336,5 milioni nel 2019, 1.337,9 milioni nel 2020, 1.823,9 milioni nel 2021, 1.709,7 milioni nel 2022 e 1.679,5 milioni annui dal 2023.

Si segnala, infine, che la relazione tecnica non considera la disposizione contenuta nel comma 2. Poiché anche tale comma interviene su una norma introdotta dal sopra illustrato articolo 17 del decreto legge n. 119/2018, andrebbero acquisiti, anche rispetto a tale differimento, gli elementi necessari per la verifica di eventuali effetti finanziari.

Si tratta del differimento dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 del termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, adempiono all'obbligo esclusivamente in via telematica.

 

Articolo 141
(Lotteria dei corrispettivi)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minore spesa corrente

 

 

19,4

 

 

19,4

 

 

19,4

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione differisce dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 la decorrenza della lotteria dei corrispettivi di cui al comma 540 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

In relazione a tale differimento la RT stima un risparmio di spesa di 19,4 milioni, di cui 14,7 milioni per il rinvio delle estrazioni previste per il secondo semestre 2020 al 2021 e 4,7 milioni per il conseguente posticipo delle spese amministrative. In proposito appare opportuno che siano forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione degli effetti di minor spesa, tenuto conto che in occasione di un analogo recente rinvio, sia pure di carattere infrannuale (art. 20, comma 1, del DL n. 124/2019), la relazione tecnica (cfr. AS 1638, XVIII leg., cfr. RT di passaggio aggiornata alle luce modifiche introdotte dalla Camera) non attribuì risparmi di spesa al differimento semestrale della lotteria.

Quanto agli effetti sul gettito, si segnala comunque che alla lotteria erano inizialmente associate previsioni di recupero di entrate, sebbene non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Tuttavia l’articolo 20, comma 1, del DL n. 124/2019, modificando il citato comma 540, ha previsto altresì la possibilità per il consumatore di segnalare nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle entrate un eventuale rifiuto dell'esercente di acquisizione del codice lotteria al momento dell’acquisto. In relazione a tale previsione, la relazione tecnica stimava, in virtù dell’operare di un effetto deterrenza, maggiori entrate in misura pari a 2,72 milioni nel 2020, 5,03 milioni nel 2021 e 4,5 milioni annui a decorrere dal 2022. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo tenuto conto che il differimento disposto dall’articolo in esame appare suscettibile di far venire meno il suddetto effetto di maggiore entrata per l’anno 2020.

 

Articolo 142
(Precompilata IVA)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo differisce dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il termine a decorrere del quale le operazioni IVA effettuate dai contribuenti sono messe a disposizione dei soggetti passivi da parte dell’Agenzia delle entrate.

La relazione tecnica precisa che alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate per l’anno 2020, considerato che non è previsto un differimento dei termini di versamento.

Non si formulano osservazioni anche alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Articolo 143
(Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

57

 

 

57

 

 

57

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021 l’applicazione delle disposizioni recate dall’articolo 12-novies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che introducono una procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

La relazione tecnica stima l’effetto negativo della norma in misura pari a 57 milioni tenuto conto che alla disposizione erano stati ascritti effetti finanziari positivi per l’anno 2020 pari a 57 milioni di euro, relativi all’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi tre trimestri dello stesso anno per effetto dell’introduzione della procedura automatizzata di liquidazione che sono cosi slittati al 2021.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 144
(Controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo rende validi i mancati pagamenti - dovuti a seguito di accertamento mediante controllo automatico[50] o controllo formale[51] - scaduti nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020 ovvero in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020 se effettuati entro il 16 settembre 2020 (in unico versamento o in 4 rate mensili).

La relazione tecnica precisa che la disposizione determina, nel 2020, un differimento infrannuale degli incassi indicato in misura complessiva pari a 833 milioni (di cui 208 mln scadute a fine aprile e 625 milioni con scadenza nel mese di maggio).

Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

In proposito si richiamano le considerazioni già svolte in relazione ad altre norme del provvedimento in esame, circa la possibilità di un mancato incasso integrale delle relative somme tenuto conto della prossimità della nuova scadenza dei versamenti alla chiusura dell’esercizio in corso. In proposito è opportuno acquisire la valutazione del Governo.

 

Articolo 145
(Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Sospensione per il 2020 della procedura di compensazione rimborsi fiscali/ruoli

 

 

 

40

 

 

40

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sospende, per il 2020, l’applicazione della compensazione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo prevista dall’articolo 28-ter del DPR n. 602 del 1973. Per la stima degli impatti sul gettito da riscossione, la relazione tecnica afferma che è stato preso a riferimento il volume dei versamenti eseguiti dagli agenti della riscossione a favore del bilancio dello Stato effettuati nel 2019 con le somme dei rimborsi fiscali sospesi rese disponibili dall’Agenzia delle entrate pari a circa 40 milioni di euro. In proposito si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica in ordine alla stima degli effetti di gettito.

Tuttavia, con riferimento ai criteri di contabilizzazione, si rileva che la norma prevede effetti esclusivamente sui saldi di fabbisogno e di indebitamento. In proposito, pur rilevando preliminarmente che la norma in esame ha ad oggetto la compensazione di crediti e debiti, tenuto conto che di regola le norme che incidono sugli incassi sono iscritte su tutti e tre saldi, sarebbe utile chiarire le motivazioni riguardanti la mancata iscrizione di effetti in termini di saldo netto da finanziare della disposizione in esame.

 

Articolo 146
(Indennità requisizione strutture alberghiere)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme definiscono una nuova modalità per la determinazione dell’indennità per la requisizione di immobili disposta in relazione all’emergenza COVID-19.

La relazione tecnica afferma che la norma interviene solo su aspetti procedurali.

Non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le requisizioni in oggetto possono essere effettuate nell’ambito di un limite di spesa definito dall’articolo 6 del decreto legge n. 18/2020 pari a 150 milioni di euro per il 2020.

 

Articolo 147
(Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

Incremento limite compensabile

 

 

 

557,5

 

 

557,5

 

 

Maggiori spese correnti

 

Incremento limite compensabile – IVA

528,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento limite compensabile – IRES

25,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento limite compensabile – IRPEF

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento limite compensabile – IRAP

2,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo eleva, per l’anno 2020, da 700.000 euro a 1 milione di euro il limite massimo di credito d’imposta che i contribuenti possono fruire nell’anno.

La relazione tecnica afferma che la norma comporta maggiori oneri per il 2020 in conseguenza dell’anticipazione dei termini di recupero dei crediti fiscali. Per la stima, la RT utilizza i dati relativi alle compensazioni effettuate con modello F24 e i crediti emergenti dalle dichiarazioni, relativamente alle ultime annualità disponibili. La relazione riporta quindi il risultato della stima (557,5 milioni) fornendo la ripartizione dell’importo per tipologia di tributo (riportata in dettaglio anche nel prospetto riepilogativo).

In proposito, si rileva che la relazione tecnica illustra la procedura adottata senza esplicitare i parametri ed i criteri adottati per la stima. Non risulta pertanto possibile verificare la stima degli effetti finanziari indicati.

 

Articolo 148
(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA))

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo interviene sulla disciplina finalizzata al contrasto all’evasione fiscale, con particolare riferimento agli indici di affidabilità fiscale (ISA[52]), disponendo quanto segue:

-         per gli anni 2020 e 2021, si prevede una revisione dei parametri ISA al fine di considerare le difficoltà determinate dall’emergenza COVID nonché possibili nuove esclusioni dall’applicazione degli ISA (co.1);

-         per il primo anno di applicazione (2018) si stabilisce che l’Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza debbano tenere conto, nella definizione delle strategie di controllo, delle difficoltà legate alla prima fase di introduzione degli indici. Ulteriori criteri da applicare nelle strategie di controllo sono previsti anche per le annualità successive (co.2).

La relazione tecnica afferma che il comma 1 intende adeguare gli ISA al mutato contesto economico, considerando la probabile perdita di gettito correlata alla negativa incidenza del fenomeno epidemiologico in atto sulla propensione alla compliance dei contribuenti cui si applicano gli ISA. Il comma 2 non determina effetti negativi sul gettito, avendo natura procedimentale con lo scopo di rendere più efficace l’analisi del rischio basata sugli esiti degli ISA per i controlli da effettuare sull’anno di imposta 2018 e 2020, corroborandone i risultati rispettivamente con gli esiti dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2019 e con quelli per i periodi di imposta 2018 e 2019.

In proposito si osserva che all’introduzione degli ISA non sono stati ascritti inizialmente effetti finanziari in quanto destinati a sostituire gradualmente gli studi di settore, disciplina questa che determina rilevanti effetti di gettito in termini di contrasto all’evasione fiscale.

Ciò posto, tenuto conto che la relazione tecnica non fornisce elementi in proposito, al fine di verificare l’effettiva neutralità delle disposizioni in esame, andrebbero acquisiti dati di maggior dettaglio circa l’entità degli effetti di gettito connessi agli ISA, attualmente inclusi nelle previsioni tendenziali e riguardo alle possibili variazioni derivanti dalle disposizioni in esame.

Ciò in considerazione del fatto che il comma 2 richiama tra le circostanze sottostanti l’applicazione di determinati parametri anche gli effetti sull’economia e sui mercati conseguenti all’emergenza sanitaria.

Andrebbe inoltre precisato se la disposizione possa incidere anche in relazione agli studi di settore applicabili nelle annualità interessate dalla norma in esame, in quanto non ancora sostituiti dagli ISA. Ciò al fine di verificare i conseguenti effetti sul gettito tributario.

 

Articolo 149
(Sospensione di versamenti)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo proroga i termini per l’effettuazione di una serie di versamenti fiscali che scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, tra cui le somme dovute a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni, conciliazioni, recupero dei crediti di imposta e avvisi di liquidazione. I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese. Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un differimento degli effetti di cassa nell’esercizio finanziario 2020 pari a circa 300 milioni riversati comunque entro il 31 dicembre 2020.

La stima è stata effettuata considerando che i contribuenti possano versare le somme oggetto di sospensione in 4 rate mensili a decorrere dal 16 settembre 2020 e fino al 16 dicembre 2020; pertanto, tutte le somme sospese saranno riversate nel 2020.

In proposito, si rileva quanto evidenziato dalla relazione tecnica in ordine agli effetti di cassa e alla rilevanza degli stessi, pur considerando il carattere infrannuale della sospensione. Inoltre, essendo l’ultima rata a ridosso dell’esercizio 2021 e coincidendo la stessa con altre scadenze fiscali e contributive, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva  prudenzialità della mancata iscrizione di effetti in relazione al rinvio.

 

Articolo 150
(Ripetizione dell’indebito su prestazioni e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo reca disposizioni in materia di somme oggetto di contenzioso tra datore di lavoro e lavoratore (o, più in generale, tra soggetto erogatore e percettore di somme soggette a ritenuta alla fonte). Si stabilisce che, a decorrere dal 2020, qualora, in attuazione di sentenze, il lavoratore debba restituire al datore di lavoro somme precedentemente riscosse (al netto di ritenute operate dal sostituto d’imposta), l’ammontare restituito deve essere al netto delle ritenute le quali non rappresentano un onere deducibile per il lavoratore. Al datore di lavoro – che non recupera in base a questa procedura le ritenute a suo tempo versate a titolo di sostituto d’imposta – spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute. Il credito d’imposta è utilizzabile senza limite di importo mediante l’istituto della compensazione.

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere procedurale. Inoltre, considerando che la misura del credito d’imposta (30 per cento) è di poco superiore all’aliquota del primo scaglione e molto inferiore all’aliquota marginale, la RT non ascrive effetti finanziari.

In proposito si rileva che – in base alla normativa previgente l’intervento in esame – le somme restituite all’erogatore da parte del percettore venivano da quest’ultimo portate in deduzione, nel limite della propria capienza, ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF. Con le modifiche introdotte, in luogo della deduzione in capo al percettore, si riconosce un credito d’imposta - utilizzabile senza applicazione di limiti - in capo al soggetto erogatore. Appare, pertanto, opportuno verificare gli effetti finanziari netti determinati dalla norma in esame, derivanti, da un lato, da un incremento del gettito IRPEF per la mancata deducibilità da parte del lavoratore e, dall’altro lato, da una maggiore spesa per il credito d’imposta (30 per cento) riconosciuto all’erogatore[53].

 

Articolo 151
(Differimento della sospensione delle notifiche di provvedimenti di sospensione di licenze e autorizzazioni)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga al 31 gennaio 2021 il termine finale della sospensione per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza di cui all’art. 12, comma 2-bis del d.lgs. n.471/1997[54] (comma 1). La proroga non si applica se una delle violazioni previste ai fini della sospensione dell’esercizio dell’attività sia stata commessa in data successiva al 19 maggio 2020[55] (comma 2).

La relazione tecnica segnala il carattere procedimentale della norma e non ascrive effetti negativi sul gettito.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare per i profili di diretta incidenza sulla finanza pubblica e alla luce di quanto indicato dalla RT.

 

Articolo 152
(Sospensioni dei pignoramenti dell’agente della riscossione su stipendi e pensioni)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate

 

Erario

 

 

 

17,7

 

 

17,7

 

 

Enti di previdenza

 

 

 

8,7

 

 

8,7

 

 

Maggiori spese correnti

 

Imposta sul consumo

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sospende, nel periodo tra il 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31 agosto 2020, gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente di riscossione sulle somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. La disposizione prevede inoltre che, durante tale periodo, le somme che avrebbero dovuto essere accantonate non sono sottoposte al vincolo pignoratizio di indisponibilità, anche in caso di intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione.

La relazione tecnica stima gli effetti sul gettito con esclusivo riguardo ai pignoramenti effettuati dall’Agenzia delle entrate Riscossione, considerando il volume medio mensile (rilevato per l’anno 2019) degli incassi conseguenti ai pagamenti del terzo pignorato, in presenza di redditi da lavoro dipendente e da pensione, pari a circa 7,9 milioni di euro. Tenuto conto che le disposizioni opereranno per un periodo di circa quattro mesi, la relazione stima un impatto sul gettito complessivo pari a 31,6 milioni, di cui: 17,7 riferibili all’erario, 8,7 agli enti di previdenza e 5,2 ad altri enti.

In proposito si rileva in via preliminare che la relazione tecnica, come già detto, stima gli effetti con riferimento ai pignoramenti effettuati dall’Agenzia delle entrate Riscossione; tuttavia la norma dispone la sospensione anche per i pignoramenti effettuati dai soggetti iscritti all’albo per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali (articolo 53 del d.lgs n. 446 del 1997). In proposito, in merito ad eventuali ulteriori effetti finanziari negativi non considerati dalla RT, andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

In merito alla mancata iscrizione di effetti in termini di saldo netto da finanziare relativamente alle somme afferenti all’erario, stimate in misura pari a 17,7 milioni, che la stessa dovrebbe derivare dal carattere infrannuale della disposizione che pertanto determinerebbe effetti in termini di sola cassa. Si evidenzia infine che  gli effetti relativi agli altri enti, stimati dalla RT in misura pari a 5,2 milioni non risultano iscritti sui saldi di finanza pubblica. In  ordine ai predetti profili appaiono necessari elementi di valutazione.

 

Articolo 153
(Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

Sospensione verifiche-Erario

 

 

 

59,3

 

 

59,3

 

 

Minori entrate contributive

 

Sospensione verifiche-Enti previdenziali

 

 

 

29,1

 

 

29,1

 

 

Maggiori spese correnti

 

Sospensione verifiche-Enti previdenziali

29,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, sospendendo l’applicazione dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, consente il pagamento dei debiti della PA senza la preventiva verifica in merito alla regolarità nei pagamenti fiscali e contributivi del fornitore. Non sono valide le verifiche, con esito negativo, effettuate nel corso del periodo di sospensione, per le quali l’agente della riscossione non ha notificato l’ordine di versamento.

L’art. 48-bis del DPR. n. 602/1973 subordina il pagamento dei debiti della PA di ammontare superiore a 5.000 euro alla preventiva verifica, anche in via telematica, dell’assenza di inadempienza all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In merito al profilo finanziario, si segnala che alla disposizione[56] che ha ridotto da 10.000 euro a 5.000 euro l’ammontare al di sopra del quale si applica la norma in esame sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari, complessivamente, a 175 milioni di euro annui.

Per l’individuazione del periodo di sospensione si fa riferimento a quello indicato nell’articolo 68, commi 1 e 2-bis del DL 18/2020.

I richiamati commi, modificati, da ultimo, dall’articolo 154 del provvedimento in esame, individuano quale periodo di sospensione quello compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020.

La relazione tecnica indica in circa 17,6 milioni al mese[57] la stima degli incassi derivanti dai pignoramenti conseguenti all’attività di verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 48-bis del DPR n. 602/1973. Considerando che gli effetti sono stimabili per un periodo di circa 6 mesi, l’impatto atteso sul gettito del 2020 risulta essere pari a 105,7 milioni (10,7*6).

La RT afferma che tale importo è così ripartito:

Erario                                 59,3 mln;

Enti previdenziali              29,1 mln;

Altri enti                            17,3 mln.

Non si formulano osservazioni alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 154
(Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene sulla sospensione delle attività di riscossione di cui all’articolo 68 del DL 18/2020.

In particolare, si dispone:

- l’ampliamento del periodo di sospensione dei versamenti e dell’attività di riscossione, mediante il differimento del termine finale dal 31 maggio 2020 al 31 agosto 2020 (comma 1, lettera a));

- in relazione i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e i provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni dagli altri effetti di tale decadenza si determinano in caso di mancato pagamento di dieci, anziché cinque, rate non consecutive (comma 1, lettera b));

- il pagamento di tutte le rate scadenti nel 2020 riferite alla c.d. “rottamazione-ter” e al c.d. “saldo e stralcio” è valido se effettuato entro il 10 dicembre 2020 (comma 1, lettera c));

- consente ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento di debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolate, di ripresentare la richiesta di dilazione del debito (comma 1, lettera d)).

La relazione tecnica non ascrive effetti alla disposizione, affermando che il peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali connessi all’attività di riscossione è stato considerato nei valori aggiornati in sede di DEF in relazione al mutato contesto economico, come ridimensionato alla luce dell’emergenza sanitaria e della conseguente drastica riduzione della solvibilità dei contribuenti.

In proposito, appare necessario acquisire informazioni in merito all’ammontare degli effetti finanziari che, a seguito della revisione delle previsioni operata dal DEF, risultano ascritti alle singole discipline sulle quali si interviene.

Si segnala che alla prima sospensione di termini, introdotta dall’art. 68 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (sul quale si interviene), la relazione tecnica ha ascritto effetti di minor gettito tributario per l’anno 2020 pari, complessivamente, a 821,3 milioni di euro riferiti sia allo slittamento della riscossione delle rate sia alla mancata azione di recupero coattivo.

In particolare, si evidenzia:

-         in riferimento alla lettera a), andrebbe verificato se la sospensione dell’esercizio dell’attività di riscossione possa comportare un ridimensionamento dei risultati complessivi della stessa, con conseguenti effetti di gettito;

-         riguardo alla lettera c), si rileva che la disposizione estende - rispetto alla previgente formulazione recata dall’art. 68 del DL 18/2020 - l’ambito di applicazione della sospensione a tutte le rate scadenti nel 2020 riferite alle definizioni c.d. “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio”, purché il pagamento sia effettuato entro il 10 dicembre 2020. Risultano, quindi, incluse anche le rate scadute nel 2020 prima dell’emergenza COVID (il testo dell’art. 68 previgente prevedeva invece il differimento al 31 maggio 2020 delle rate scadenti al 28 febbraio 2020 e al 31 marzo 2020).

Si riporta, di seguito, la tabella riepilogativa degli effetti finanziari contenuta nella relazione tecnica riferita agli articoli 3 e 4 del DL 119/2018 – intervenuti sulle discipline della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio”.

 

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Gettito atteso rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/17 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017

0

2.220

2.220

2.220

2.220

2.220

0

0

0

Perdita di gettito piani di pagamento definizione agevo. DL n. 148/2017

-1.206

-740

0

0

0

0

0

0

0

Maggior gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino a ottobre 2018

821

0

0

0

0

0

0

0

0

Gettito atteso rottamazione-ter carichi in piani di pagamento definiz. agev. DL 148/17

0

610

610

610

610

610

0

0

0

Perdita di gettito atteso per stralcio carichi fino a 1.000 euro (applicazione  del 3,5%)

-29

-99

-99

-99

-99

-99

0

0

0

Flessione riscoss. ordinaria per introd. rottamazione-ter e stralcio cartelle fino a 1.000 euro

 

-1.994

-1.498

-1.147

-868

-716

-467

-250

-83

TOTALE

-414

-3

1.233

1.584

1.863

2.015

-467

-250

-83

 

Considerata l’entità degli effetti di gettito ascritti alla disciplina originaria e il nuovo differimento, previsto con scadenza prossima alla chiusura dell’esercizio (10 dicembre 2020), andrebbe acquisita la valutazione del Governo riguardo all’effettiva possibilità di incasso integrale delle somme; ciò in considerazione del fatto che i versamenti differiti andrebbero effettuati in unica soluzione e che il contesto economico potrebbe non favorire il puntuale versamento delle somme medesime;

-         con riferimento alla possibilità di chiedere una nuova dilazione del debito, prevista dalla lettera d), si rileva che la disposizione non prevede un termine entro il quale tale richiesta possa essere presentata. Appare pertanto necessario acquisire chiarimenti in proposito, anche al fine di valutare i possibili conseguenti effetti finanziari.

 

Articolo 155
(Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate -Riscossione per il triennio 2020-2022)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma sostituisce l’art. 1, commi 326-328, della legge n. 145/2018 con un nuovo testo. Le disposizioni introdotte incrementano fino a 300 milioni di euro per il 2020 la quota massima che l’Agenzia delle entrate è autorizzata a erogare a titolo di contributo in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, a valere sui fondi accantonati in bilancio incrementati degli eventuali avanzi di gestione dell’esercizio 2019 (comma 1, cpv. 326).

Si evidenzia che il comma 326 della legge n. 145/2018, nel testo previgente, autorizzava l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per il 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per il 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione.

Qualora la quota da erogare per il 2020 risulti inferiore all’importo di 300 milioni di euro, la quota erogabile allo stesso ente per il 2021 si determina per un ammontare pari alla differenza (comma 1, cpv. 327). Analogamente (comma 1, cpv. 328), viene disposto che la parte non fruita della quota assegnata per il 2021, costituisce la quota erogabile all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2022.

Al riguardo si evidenzia che la norma consente di assegnare in esercizi successivi somme accantonate nel 2019. Tanto premesso si osserva che la misura può ritenersi priva di effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a condizione che l’utilizzo delle risorse in questione, per effetto dei trasferimenti in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa per gli anni successivi al 2019. A riguardo appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.  

La relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che il suddetto contributo, determinato nei termini individuati dalla norma, verrà corrisposto al fine di assicurare la permanenza dell’equilibrio economico e finanziario dell’ente Agenzia delle entrate-Riscossione, che potrebbe essere significativamente compromesso per effetto delle misure di sostegno ai cittadini e alle imprese introdotte a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (sospensione dei termini di versamento e delle attività di riscossione), non beneficiando lo stesso ente di alcun trasferimento di fondi finalizzato alla copertura dei costi d’esercizio. La relazione tecnica evidenzia che le suddette misure hanno prodotto una contrazione degli incassi e delle attività di riscossione tale da determinare nel bilancio dell’agente della riscossione una significativa perdita stimata per il 2020 sino a circa 300 milioni di euro, al netto delle coerenti riduzioni dei costi di gestione.

 

Articolo 156
(Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo reca disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure per l’erogazione del cinque per mille IRPEF, sulla base delle opzioni esercitate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi.

In proposito, si evidenzia preliminarmente che l’istituto del cinque per mille è soggetto ad un limite massimo di spesa che è  fissato in 510 milioni per l'anno 2020, in 520 milioni per l'anno 2021 e in 525 milioni annui a decorrere dall'anno 2022[58]. Tanto premesso, pur in mancanza di un espresso rinvio alla disposizione che fissa il predetto limite di spesa, non si formulano osservazioni nel presupposto che le previsioni in esame risultino applicabili esclusivamente entro i limiti delle predette risorse stanziate.

In proposito appare utile un chiarimento tenuto conto che la relazione tecnica, invece, precisa che “per l’esercizio finanziario 2018 le somme spettanti sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti ammontano a 513,7 milioni di euro. Conseguentemente, la copertura ai fini dell’erogazione del contributo per l’esercizio finanziario 2019 da erogare nel 2020 richiede uno stanziamento non inferiore a 514 milioni di euro”, indicando quindi un importo superiore allo stanziamento previsto per il 2020.

 

Articolo 157
(Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

 

205,0

 

 

205,0

 

 

205,0

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

 

 

205,0

 

 

205,0

 

 

205,0

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone che gli atti, comunicazioni e inviti rilevanti ai fini dell’attività di accertamento e di riscossione con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro tale ultima data e notificati nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di urgenza. Sono, inoltre, prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento.

La relazione tecnica effettua la stima sulla base della previsione aggiornata degli incassi del periodo aprile-dicembre 2020 a legislazione vigente. In particolare, la RT considera i versamenti in unica soluzione degli atti e comunicazioni che per effetto della sospensione saranno rinviati al 2021, fermi restando i versamenti rateali in scadenza nel 2020. In base a tale procedura, la relazione stima un minor gettito nel 2020 pari a 205 milioni di euro che saranno versati nel 2021. 

In proposito, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito all’ammontare dei versamenti che, per effetto della disposizione, sono rinviati al 2021. Si rileva, tuttavia, che il differimento delle procedure dal 2020 al 2021 potrebbe determinare un rallentamento di quelle che, in via ordinaria, sarebbero state effettuate nel 2021, con conseguenze sui relativi effetti di gettito. Pertanto, andrebbe verificata l’ipotesi – su cui si basa la relazione tecnica – che nel 2021 le competenti amministrazioni siano in grado di effettuare, in aggiunta al lavoro ordinario, anche quello riferito all’anno precedente.

 

Articolo 158
(Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che la sospensione dei termini processuali prevista dall’articolo 83, comma 2, del DL n. 18/2020, si intende cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che afferma che la norma non comporta variazioni in termini finanziari o di gettito.

Si rammenta cha all’art. 83 del DL n. 18/2020 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 159
(Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo, limitatamente al periodo d’imposta 2019, amplia la platea dei soggetti che possono presentare il modello 730 anche per il periodo d’imposta 2019.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto gli eventuali versamenti scaturenti dalla dichiarazione sono effettuati secondo le modalità previste per i soggetti che utilizzano il modello dichiarativo Redditi PF mentre gli eventuali rimborsi sono erogati dall’Agenzia delle entrate – in luogo del sostituto d’imposta – successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione del modello 730 (30 settembre 2020).

Non si formulano osservazioni alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Articolo 160
(Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo, con riferimento alle zone colpite dagli eventi sismici, differisce al 31 dicembre 2021 il termine concesso per la contestazione delle sanzioni previste in materia di procedure di regolarizzazione catastale.

La relazione tecnica afferma che alla norma, che sposta di un breve periodo nello stesso anno 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni, non sono ascrivibili effetti sul gettito.

Il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie scadrebbe, in assenza della disposizione in esame, in un periodo compreso fra marzo ed agosto 2021, a seconda della data in cui si sono verificati gli eventi calamitosi nei territori interessati.

In proposito, si rileva che – poiché il termine finale per le contestazioni è fissato al 31 dicembre 2021 - i conseguenti effetti finanziari potrebbero realizzarsi, anche parzialmente, nell’anno successivo. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 161
(Proroga del pagamento dei diritti doganali)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo differisce di sessanta giorni il termine per il pagamento dei diritti doganali in scadenza nei mesi maggio, giugno e luglio 2020.

Non si formulano in proposito osservazioni alla luce del nuovo termine di pagamento fissato, che comporta l’introito degli importi entro l’anno finanziario.

 

Articolo 162
(Rateizzazione del debito di accisa)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, intervenendo sull’art. 3, comma 4-bis, del d.lgs. n. 504/1995 e sopprimendo la disposizione che prevede l’emanazione di un decreto attuativo, rende immediatamente efficace[59] la disciplina che consente ai titolari di depositi di prodotti energetici e alcolici in difficoltà economica di rateizzare il debito di imposta (accise) relativo alle immissioni in consumo effettuate al massimo per tre mesi consecutivi. In virtù di un’ulteriore modifica apportata, il numero delle rate è  modulato in funzione del completo versamento del debito di imposta entro il 16 dicembre del medesimo anno[60].

La relazione tecnica evidenzia che il differimento dei versamenti ha natura infrannuale, e pertanto non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

La RT riporta, a titolo informativo, l’ammontare del gettito stimato per i soli mesi di giugno, luglio e agosto 2020, indicandolo in misura pari a circa 7 miliardi..

In proposito, anche in relazione all’entità degli importi potenzialmente coinvolti, andrebbe verificata la prudenzialità della mancata imputazione di effetti alle disposizioni in esame posto che queste, da un lato, garantiscono l’immediato accesso alla rateizzazione (venendo meno la necessità dell’emanazione del decreto attuativo) e, dall’altro, modulano i versamenti prevedendo il completamento degli stessi in una data prossima alla chiusura dell’esercizio finanziario. Andrebbe quindi acquisita a tal riguardo la valutazione del Governo; ciò con particolare riguardo all’esercizio in corso, in considerazione dell’attuale contesto economico e del fatto che la rateizzazione è richiesta in presenza di comprovate difficoltà economiche.

 

Articolo 163
(Proroga in materia di tabacchi)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo differisce al 31 ottobre 2020 il versamento delle accise sui tabacchi con scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La relazione tecnica afferma che la proroga dei termini non impatta su profili di cassa in quanto è previsto solo lo slittamento al 31 ottobre dei pagamenti dovuti.

In proposito non si formulano osservazioni considerata la natura infrannuale del differimento del versamento.

 

Articolo 164
(Valorizzazione del patrimonio immobiliare)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme definiscono, fra l’altro, procedure per la vendita in blocco di unità immobiliari libere già oggetto di procedure di dismissione nel caso in cui le gare per la vendita delle stesse siano già andata deserte. Sono inoltre dettate norme che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure per la concessione di valorizzazione degli immobili di proprietà della Difesa.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri.

Non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere procedurale delle disposizioni.

 

Articoli da 165 a 167
(Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione (Art. 165, comma 7)

30,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli articoli da 165 a 167 riprendono la disciplina delle garanzie statali sulle passività bancarie di nuova emissione, già fissata dal DL 237/2016 e ora scaduta. La disciplina in esame consente al MEF di prestare la garanzia statale sia su passività delle banche italiane (nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e dopo la decisione della Commissione europea) fino a un valore nominale di 19 miliardi di euro sia per integrare il collaterale (ossia la garanzia reale) stanziato da banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (erogazione di liquidità di emergenza – ELA). L’autorizzazione è valida fino al 19 novembre 2020, prorogabile di ulteriori sei mesi con decreto ministeriale. A copertura delle garanzie così concesse è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020, per la cui gestione è autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

La relazione tecnica afferma che, coerentemente con l'approccio utilizzato nel DL 237/2016, sulla base di informazioni e calcoli forniti dalla Banca d'Italia, è stato tenuto presente che nei sei mesi tra il 1° maggio e il 31 ottobre di quest'anno è in scadenza un ammontare di obbligazioni bancarie di circa 19 miliardi. A questo ammontare è stata applicata una stima di probabilità di default (PD) media a 6 mesi di circa 16 punti base (0,16%) e una perdita in caso di default (LGD) standard/regolamentare del 45%: si è così ottenuto un "costo" atteso della garanzia (pari a volume*PD*LGD) pari a circa 14 milioni. Per fini prudenziali, prosegue la relazione tecnica, il fondo di garanzia appostato a fronte della predetta stima è stato determinato in 30 milioni, più del doppio del costo atteso, con un corrispondente onere in termini di saldo netto da finanziare.

In proposito, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito alla quantificazione delle somme appostate sul fondo a garanzia delle passività, tenuto conto che la concessione della garanzia è subordinata a una valutazione ministeriale di caso in caso, e che questo meccanismo appare idoneo, in via prospettica, a mantenere gli impegni nei limiti delle risorse disponibili.

In ogni caso, considerato che la relazione tecnica assume a base dei calcoli l’ammontare delle obbligazioni bancarie in scadenza nei prossimi mesi, al fine di poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma, andrebbe chiarito se le somme impegnate siano idonee a garantire oltre che le nuove emissioni di passività bancarie (presumibilmente corrispondenti a quelle in scadenza), anche eventuali imprevisti fabbisogni di liquidità di altra origine, tali da richiedere l’erogazione di assistenza ELA.

Non si formulano osservazioni circa la mancata iscrizione di effetti in termini di indebitamento netto, trattandosi di una garanzia di natura non standardizzata ai fini del SEC 2010.

Per quanto riguarda la mancata iscrizione di effetti sul fabbisogno, si rammenta preliminarmente che nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020 il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, nel caso di garanzie non standardizzate non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an né nel quantum, né nel quando. Pur prendendo atto degli elementi così forniti, tuttavia andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità della mancata  iscrizione, a preventivo, di qualsivoglia effetto.

 

Articolo da 168 a 175
(Ordinato svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Sostegno pubblico per l’ordinato svolgimento di  procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni (art. 169, comma 6)

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme istituiscono un regime di sostegno pubblico per lo svolgimento delle procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte dimensioni. A tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attività e passività, di aziende, rami d’azienda nonché di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti forme, anche in combinazione fra di loro: trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta amministrativa o dell’acquirente; concessione all’Acquirente di garanzie su componenti del compendio ceduto; erogazione all’acquirente di contributi.

Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno pubblico non eccedono l’ammontare complessivo di 100 milioni di euro. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del MEF con una dotazione pari a 100 milioni per l’anno 2020. Il sostegno è disposto dal MEF con proprio decreto su richiesta trasmessa dalla Banca d’Italia.

Le misure di sostegno concesse ai sensi delle norme in esame attribuiscono un credito in favore del MEF nei confronti della liquidazione coatta amministrativa. Ai fini fiscali inoltre, si dispone, fra l’altro, che la cessione del compendio si consideri cessione di un ramo di azienda ai fini IVA e, pertanto, sia esclusa dall'ambito di applicazione dell'imposta. Agli atti aventi a oggetto le cessioni si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro ciascuna. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno della cessione, non concorrono, in quanto esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell’ambito delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i contributi in esame sono comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

La relazione tecnica, con riferimento all’istituzione del Fondo afferma che, considerata la diversa contabilizzazione delle forme di sostegno pubblico sopra indicate, si quantifica prudenzialmente un onere pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020 con riferimento a tutti i saldi di finanza pubblica. Con riferimento alle disposizioni in materia fiscale, la RT afferma che le agevolazioni configurano una rinuncia a maggior gettito.

In proposito, pur rilevando che il sostegno pubblico è concesso entro un ammontare complessivo di 100 milioni ed è disposto con decreto del MEF, si evidenzia che la RT non indica i parametri in base ai quali il predetto importo di 100 milioni sia stato determinato. Pertanto, pur tenendo conto che l’onere appare configurato quale limite di spesa, al fine di verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità previste, appare opportuno che siano esplicitati i criteri e le valutazioni alla base della quantificazione del predetto importo.

Inoltre, con riferimento alle diposizioni in materia fiscale, pur considerando ipotizzabile una rinuncia a maggior gettito con riferimento alle cessioni ai fini IVA e al pagamento in misura fissa delle imposte ipotecaria, catastale e di registro, con riferimento alle altre misure, e in particolare alla deducibilità delle spese sostenute dal cessionario, andrebbe acquisita una valutazione da parte del Governo in merito alla neutralità finanziaria delle stesse, che appaiono suscettibili di determinare una perdita di gettito non considerata dalla relazione tecnica.

Inoltre, posto che il sostegno pubblico all’ordinato svolgimento delle procedure appare non delimitato temporalmente, andrebbe chiarito per quali ragioni lo stanziamento sia disposto per il solo esercizio 2020.

 

Articolo 176
(Tax credit vacanze)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta

1.677,2

 

 

1.677,2

 

 

1.677,2

 

 

Minori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

 

733,8

 

 

733,8

 

 

733,8

 

Maggiori entrate tributarie

 

Detrazione IRPEF

 

 

314,5

 

 

314,5

 

 

314,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo introduce un beneficio fiscale in relazione alle spese turistiche sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 da famiglie con ISEE non superiore a 40.000 euro. Il beneficio spetta in misura pari a 150 euro per nuclei con 1 solo componente, a 300 euro per nuclei con 2 componenti e a 500 euro per nuclei con 3 o più componenti.

Per la fruizione del beneficio si dispone:

-         l’80 per cento mediante sconto del corrispettivo dovuto al fornitore. Quest’ultimo recupera la quota non riscossa mediante compensazione dei crediti ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n.241/1997. È ammessa la cessione a terzi, a istituti di credito e a intermediari finanziari;

-         il 20 per cento mediante detrazione IRPEF

La relazione tecnica, ai fini della stima, utilizza la distribuzione dei nuclei familiari per numero di componenti in base al valore ISEE elaborata sulla base delle domande presentate. Per poter considerare anche i nuclei interessati al beneficio che finora non hanno presentato domanda e stimare i possibili nuclei interessati, la relazione tecnica:

-         incrementa la platea di base applicando una maggiorazione del 25 per cento alle classi fino a 15.000 euro di ISEE, del 45 per cento per le classi comprese fra 15.000 e 30.000 euro e del 55 per cento per le classi comprese tra 30.000 e 40.000 euro;

-         ipotizza gli effettivi fruitori considerando tutti i nuovi nuclei inclusi nell’incremento (ossia coloro che finora non hanno presentato domanda per l’accesso al beneficio) e, in riferimento alla platea di base, il 50 per cento delle classi fino a 15.000 euro e il 100 per cento delle classi fra 15.000 e 40.000 euro.

Applicando a ciascuna tipologia di nucleo il corrispondente beneficio spettante, si ottiene un onere complessivo pari a 2.096,5 milioni di euro.

Per gli effetti di cassa la RT ascrive al 2020 la quota attribuita mediante credito d’imposta (2.096,5*80%=1.677,2mln), mentre gli effetti riferiti alla quota fruibile con detrazione IRPEF (419,3mln) sono stimati in base al meccanismo di saldo/acconto delle imposte sui redditi.

In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto che il credito d’imposta, anche nel caso in cui sia ceduto agli istituti finanziari, deve essere fruito nel 2020.

La norma prevede infatti che il cessionario fruisce del credito d’imposta con le stesse modalità di fruizione del cedente (comma 5).

 

Articolo 177
(Esenzioni dall’imposta municipale propria-IMU per il settore turistico)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

IMU – quota Comuni

74,90

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

IMU-quota Stato

130,55

 

 

130,55

 

 

130,55

 

 

IMU – quota Comuni

 

 

 

74,90

 

 

74,90

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo dispone l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati da operatori del settore turistico; è previsto il ristoro ai comuni del minor gettito pari a 205,45 milioni per l’anno 2020.

La relazione tecnica riporta la seguente tabella contenente le stime di gettito della prima rata IMU 2020 per ciascuna categoria interessata dall’esenzione.

 

(milioni di euro)

Descrizione

IMU comune

IMU D Stato

Totale

Stabilimenti balneari e termali

2,80

3,35

6,15

D2 (solo proprietario/gestore)

40,20

121,00

161,20

Altre categorie di immobili (solo proprietario/gestore)

31,90

6,20

38,10

Totale

74,90

130,55

205,45

 

In proposito non si formulano osservazioni alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Articolo 178
(Fondo turismo)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

istituzione Fondo  finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive

50,00

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede la costituzione, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo di un fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio anche mediante il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti Spa. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite modalità e condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalità di selezione del gestore, anche coinvolgendo l’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge n. 208/2015 e altri soggetti privati. All’onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 1).

Il corrispettivo al soggetto gestore è riconosciuto a valere sulla dotazione del fondo, nel limite massimo di 200.000 euro per l’anno 2020 (comma 2).

Il Fondo istituito dalla norma in esame può essere incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 3).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In proposito, si prende atto che la norma è configurata come limite di spesa. Ciò posto, andrebbe acquisita conferma che l’impiego nel 2021 delle risorse indicate dalle delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 per il Piano operativo "Cultura e turismo", da utilizzare per le finalità indicate nella norma in esame non incida su interventi e spese già programmati.

Inoltre, data la specifica valenza per cassa attribuita alle risorse del Fondo sviluppo e coesione, andrebbe confermato che la predetta eventuale integrazione del Fondo turismo in esame, non alteri le dinamiche di spesa già scontate nei tendenziali con riferimento alle risorse del Fondo sviluppo e coesione utilizzate.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 178 prevede che il fondo turismo istituito ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 178 possa essere incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme già assegnate con le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e n. 10/2018 al piano operativo “Cultura e turismo” di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. In proposito, si ricorda preliminarmente che le delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e n. 10/2018 avevano assegnato al piano operativo “Cultura e turismo”, rispettivamente, 125 milioni di euro, 2 milioni di euro e 100 milioni di euro per l’anno 2021. Al riguardo, sebbene, in base al dettato del comma 3 dell’articolo 178, l’incremento del Fondo per il turismo nel 2021 rappresenti una mera eventualità, al fine di escludere che la spesa autorizzata possa eccedere le risorse utilizzate a copertura, anche tenendo conto dell'analoga possibilità riconosciuta dall'articolo 183, comma 1, lettera c), nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, e dall'articolo 184, comma 5, nella misura di 50 milioni di euro per il medesimo anno 2021, appare necessario precisare che l’incremento del Fondo turismo può essere disposto nel limite massimo di 100 milioni di euro, in modo che l’incremento possa essere disposto per un importo anche inferiore qualora non sia possibile recuperare nella misura massima indicata le occorrenti risorse mediante la predetta rimodulazione.

 

Articolo 179
(Promozione turistica in Italia)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la promozione del turismo in Italia (comma 1)

20,00

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede l’istituzione del “Fondo per la promozione del turismo in Italia”, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, volto a finanziare iniziative di promozione del turismo in Italia e di incentivazione dei flussi turistici sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono individuati, anche avvalendosi dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da finanziare e sono definite le modalità di assegnazione anche al fine del rispetto del limite di spesa. Inoltre, vengono aggiornate la composizione e la modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell’ENIT, di cui all’articolo 16 del D.L. n. 83/2014 (comma 1).

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 3).

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

In proposito, non si formulano osservazioni sull’intervento relativo all’istituzione del Fondo per la promozione del turismo in Italia, configurato come limite di spesa, mentre per quanto concerne l’aggiornamento del Consiglio di amministrazione dell’ENIT appare opportuno un chiarimento sul diritto dei componenti a compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati, dal momento che nella norma modificata manca una precisazione su questo aspetto (il comma 6 del citato articolo 5, infatti, fa riferimento al consiglio federale, che è organo diverso)

L’ENIT-Agenzia nazionale del turismo fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato.

 

Articolo 180
(Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell’imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno (comma 1)

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno per il ristoro parziale dei comuni per le minori entrate dovute alla mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco (articolo 4 del D.lgs. n. 23/2011) e del contributo di soggiorno (articolo 14, comma 16, lett. d) del D.L. n. 78/2010) conseguente all’emergenza da COVID-19. Con decreto del Ministro dell’interno si provvede alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati (commi 1 e 2). Al relativo onere, pari a 100 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 5).

Inoltre, si attribuisce al titolare della struttura ricettiva la qualifica di responsabile dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno (commi 3 e 4).

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che la dotazione del fondo istituito al comma 1 è stata fissata in 100 milioni di euro in quanto commisurata ai due dodicesimi del valore complessivo delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno relative all’anno 2019 che ammontano a 600 milioni di euro.

Per quanto concerne i commi 3 e 4, la RT prudenzialmente non ascrive effetti, anche se volte a migliorare la riscossione del tributo.

In proposito, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 181
(Sostegno delle imprese di pubblico esercizio)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

TOSAP

127,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

TOSAP

 

 

 

127,5

 

 

127,5

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo dispone l’esonero dal pagamento della TOSAP e COSAP dovuta per il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre 2020 dai titolari di specifici esercizi pubblici di somministrazione[61] (comma 1). Inoltre, per le domande di nuove concessioni o di ampliamento presentate nel medesimo periodo non è dovuta l’imposta di bollo (comma 2). In favore dei Comuni è previsto il ristoro del minor gettito indicato in misura pari a 127,5 milioni per l’anno 2020.

La relazione tecnica, in merito al comma 1, segnala che il gettito su base annua di TOSAP e COSAP è di circa 850 milioni di euro e che la quota imputabile alle attività interessate dalla norma in esame è di circa il 30 per cento. Considerando che l’esenzione si applica per 6 mesi, la RT stima una perdita di gettito pari a 127,5 milioni per il 2020 (850*30%*6/12=127,5mln).

Con riferimento al comma 2, la RT ritiene che le domande di nuove concessioni saranno verosimilmente correlate alla necessità di assicurare il distanziamento sociale e, pertanto, la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito.

Non si formulano osservazioni alla luce delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

 

Articolo 182
(Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Istituzione di un fondo  per contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, quale concorso alle spese di sanificazione e di adeguamento di spazi alle misure di contenimento contro il Covid-19 (comma 1)

25,00

 

 

25,00

 

 

25,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 istituisce un fondo con una dotazione di 25 milioni per il 2020 al fine di sostenere le imprese del settore turistico, da ripartire con decreto ministeriale. In proposito non si formulano osservazioni essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.

Si rileva inoltre che il comma 2 consente la prosecuzione dell’attività (nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto), per le concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e per le concessioni marittime per la nautica da diporto, relativamente alle aree ed alle relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione. La relazione tecnica afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in particolare, non inciderà sulle entrate derivanti dalla corresponsione dei canoni demaniali.

In proposito si rileva che il nuovo DPCM di revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime previsto dalla legge di bilancio per il 2019 (che avrebbe dovuto stabilire, fra l’altro, i criteri per la fissazione dei canoni demaniali) non è stato adottato. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che la prosecuzione del rapporto concessorio in essere alle condizioni già sussistenti a legislazione previgente non incida sulle entrate attese. Andrebbero altresì acquisiti elementi in merito alla conformità delle disposizioni alla normativa europea.

 

Articolo 183
(Misure per il settore cultura)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo emergenze spettacolo (co. 1)

65,00

 

 

65,00

 

 

65,00

 

 

Istituzione del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (co. 2)

210,00

 

 

210,00

 

 

210,00

 

 

Ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione (co. 3)

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

Estensione art bonus (co. 9)

 

0,45

0,90

 

0,45

0,90

 

0,45

0,90

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento del Fondo emergenze spettacolo (co. 1)

50,00

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

Piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e spettacoli, (co. 10)

10,00

 

 

10,00

 

 

10,00

 

 

Minori entrate tributarie

 

Estensione art bonus (co. 9)

 

0,09

0,14

 

0,09

0,14

 

0,09

0,14

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame prevede una serie di interventi per i settori della cultura e dello spettacolo.

Tra questi si segnalano:

§  l’incremento da 130 milioni a 245 milioni per l’anno 2020 della dotazione complessiva dei Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo[62] (di cui 65 milioni per la parte corrente, che si aggiungono agli 80 milioni già previsti, e 50 per la parte capitale, che si aggiungono agli originari 50 milioni di euro). Inoltre, si prevede la possibilità di incrementare “il Fondo” nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione[63] già assegnate con le delibere del CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 1);

§  l’istituzione del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro (comma 2)

§  l’autorizzazione della spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020 in favore di musei e luoghi della cultura statali[64] per compensare le mancate entrate da bigliettazione conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19 (comma 3);

§  in materia di criteri di riparto delle risorse stanziate nel Fondo unico per lo spettacolo si prevede, tra l’altro, l’erogazione di un anticipo del contributo per l’anno 2020 - pari all’80 per cento dell’importo riconosciuto per l’anno 2019 - in favore degli organismi, diversi dalle fondazioni lirico-sinfoniche (commi 4 e 5) e la possibilità per gli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per l’anno 2020 anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti (comma 6);

§  in materia di art-bonus, la possibilità per l’anno 2020 di modificare, con decreto ministeriale, la misura del credito d’imposta prevista (attualmente 65 per cento), purché nel limite delle risorse assegnate. Qualora, dall’applicazione della nuova misura del credito d’imposta derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 18/2020. È altresì prevista la possibilità di utilizzare i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge n. 220/2016 (comma 7);

§  la proroga al 2021 del titolo di capitale italiana della cultura alla città di Parma, titolo già conferito per l’anno 2020, mentre la procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di «Capitale italiana della cultura» per l’anno 2021, attualmente in corso, si intende riferita all’anno 2022 (comma 8);

§  sempre in materia di art bonus, la modifica dell’articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014 al fine di estendere l’ambito applicativo del beneficio alle erogazioni liberali effettuate a sostegno dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti (comma 9);

§  la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione[65], che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati. Con decreti ministeriali[66] possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 10);

§  la modifica della disciplina rimborso dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura: il regime di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione alla stipula di contratti di acquisto di titoli di accesso termina al 30 settembre 2020; il voucher di pari importo all’acquisto effettuato attribuito agli interessati ha durata fino a 18 mesi (anziché un anno); infine, l’abrogazione dell’applicazione delle norme per tutta la durata dell’emergenza COVID-19 (comma 11).

La relazione tecnica, afferma, tra l’altro quanto segue:

§  i commi 1, 2, 3 e 10 prevedono un limite di spesa;

§  i commi 4, 5, 6, 8 e 11 hanno carattere ordinamentale;

§  sul comma 7, la RT afferma che, in caso di nuovi o maggiori oneri derivanti dall’incremento del credito d’imposta, si potranno utilizzare le risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’articolo 89, comma 1, D.L. n. 18/2020. Il rispetto del limite delle suddette risorse disponibili potrà essere garantito attraverso una modulazione adeguata delle percentuali dei contributi stabilite con decreti da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La RT evidenzia inoltre che la norma consente anche l’utilizzo dei contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge del n. 220/2016;

§  sul comma 9 relativo all’estensione dell’Art bonus anche ai complessi strumentali, alle società concertistiche e corali, ai circhi e agli spettacoli viaggianti, la RT ipotizza un ammontare di erogazioni liberali in esame di circa 2,3 milioni di euro. Considerando che una quota pari al 10 per cento sia versata da parte di persone fisiche e che la restante quota del 90 per cento da persone giuridiche, applicando l’aliquota del 65 per cento e la ripartizione in tre quote annuali, la RT stima il seguente andamento finanziario:

(milioni di euro)

 

2020

2021

2022

2023

2024

IRPEF

0,00

-0,09

-0,14

-0,19

-0,15

IRES

0,00

-0,45

-0,90

-1,35

-1,35

TOTALE

0,00

-0,54

-1,04

-1,54

-1,50

 

In proposito, si osserva quanto segue:

§  in merito al comma 1, lettera c), la norma dispone l’incremento del “Fondo di cui al comma 1” del citato art. 89 del DL 18/2020, mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017 al Piano operativo Cultura e turismo.

Poiché che tuttavia il citato art. 89, al comma 1 prevede due Fondi per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, uno di parte corrente e l’altro di parte capitale, andrebbe precisato a quale dei due fondi si intenda far riferimento: qualora si tratti di quello di parte corrente, la norma, prevedendo un rifinanziamento con risorse del Fondo sviluppo e coesione, determina una dequalificazione della spesa, con conseguente impatto sui saldi di cassa data la più accelerata dinamica di spesa correlata ad erogazioni di parte corrente. In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi per la stima del relativo impatto finanziario. Tali indicazioni appaiono necessarie in quanto gli effetti finanziari della riallocazione dell’importo di 50 mln sopra indicato non sono rappresentati nel prospetto riepilogativo.

Andrebbe inoltre acquisita conferma da parte del Governo che le risorse utilizzate per le finalità di cui alla norma in esame non incidano su interventi e spese già programmati;

§  rispetto a quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 appare opportuno un chiarimento dal Governo riguardo agli effetti di cassa – e all’eventuale relativo impatto sui saldi - connesso al diverso sviluppo temporale nell’impiego delle risorse stesse. Ciò con particolare riguardo alla ripartizione delle risorse destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e all’anticipo del contributo per gli organismi diversi dalle predette fondazioni;

§  sul comma 8 non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma da parte del Governo - che le risorse previste per il conferimento del titolo per il 2020 siano congrue anche per il 2021 e che la relativa spesa non determini impatti sui saldi di cassa diversi da quelli già scontati ai fini dei tendenziali;

§  il comma 10 prevede la realizzazione di una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale ed il turismo e consente la definizione, con decreto ministeriale, di specifici incentivi per gli operatori interessati dalla piattaforma. Per le finalità complessive del comma è autorizzata la spesa di 10 mln per il 2020. Pur trattandosi di un limite di spesa, andrebbe chiarito in quale misura l’onere sia riferito ai due diversi interventi;

§  in relazione agli interventi sull’art-bonus si rileva che:

-       il comma 7 prevede una procedura in base alla quale, con decreto ministeriale, è possibile incrementare la misura del credito d’imposta; in caso di oneri superiori alle risorse stanziate, si individua il Fondo presso il quale reperire le ulteriori necessarie risorse. In proposito, si rileva che la procedura prevista rimette la quantificazione degli oneri (derivanti dall’attuazione di un decreto ministeriale) ad una valutazione interna alle amministrazioni interessate, restando quindi tali stime al di fuori delle ordinarie procedure di quantificazione degli effetti finanziari e di relativa verifica delle stime in sede parlamentare. Dal testo della relazione tecnica (ma non dal dettato normativo) parrebbe evincersi che tale procedura di salvaguardia (peraltro di carattere atipico) andrebbe attivata nell’ipotesi in cui dall’attuazione dei decreti ministeriali in questione dovessero risultare effetti non scontati a legislazione vigente.

Si osserva in proposito che, dopo la riforma operata dalla legge n. 163/2016, è prevista una procedura generale di salvaguardia per le ipotesi in cui si verifichino, a seguito di monitoraggio, scostamenti dagli oneri fissati in via legislativa e non configurati come tetto di spesa (cfr. art. 17, commi 12 e segg., L. 196/2009).

In ogni caso, testualmente, la norma in esame rimette a un decreto ministeriale la fissazione di oneri non quantificati dalla fonte primaria, sottraendoli alle ordinarie procedure di stima, con connessa verifica parlamentare. In merito a tali profili è necessario acquisire l’avviso del Governo;

-       la stima operata in riferimento al comma 9 (che amplia l’ambito applicativo della disposizione) ipotizza nuova erogazioni pari a 2,3 milioni di euro (di cui 0,23 milioni effettuate da persone fisiche e 2,07 effettuate da soggetti IRES). La RT riporta quindi la tabella dei risultati della stima, dalla quale risultano oneri complessivi pari a 4,62 milioni (di cui 0,57 milioni riferiti alle persone fisiche e 4,05 milioni riferito ai soggetti IRES).

In assenza di specifiche indicazioni da parte della relazione tecnica, si può ipotizzare che il dato indicato (2,3 milioni) sia riferito all’ammontare delle erogazioni annue, e che la stima della RT sia effettuata considerando l’intero periodo interessato dal beneficio (3 anni). In base a tale ipotesi, sarebbe possibile riscontrare la stima, in termini di competenza, riferita ai soggetti IRES (2,07*3*65%=4,04 mln) mentre non risulterebbe verificata quella riferita ai soggetti IRPEF (infatti 0,23*3*65%=0,45mln).

Appare pertanto necessario acquisire le necessarie informazioni (dati, ipotesi e criteri utilizzati dalla relazione tecnica, anche ai fini degli effetti di cassa) che consentano una verifica della stima indicata dalla stessa RT.

 

Articolo 184
(Fondo Cultura)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del fondo cultura (comma 1)

50,00

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede l’istituzione di un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Un decreto interministeriale definisce modalità e condizioni di funzionamento (comma 1).

La dotazione del fondo può essere incrementata dall’apporto finanziario di soggetti privati (comma 2).

Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l’Istituto nazionale di promozione di cui all’articolo 1, comma 826, della legge n. 208/2015 (Cassa depositi e prestiti S.p.A.) può svolgere, anche tramite società partecipate, l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative indicate al comma 1, nonché le relative attività di assistenza e consulenza (comma 3).

Il decreto indicato al comma 1 può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un Fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata (comma 4).

Il Fondo istituito dalla norma in esame può essere incrementato, nella misura di 50 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013, (FSC), già assegnate con le delibere del CIPE n. 3/2016 e n. 100/2017 al Piano operativo Cultura e turismo di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 5).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 6).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In proposito, si prende atto che l’intervento previsto è formulato in termini di limite di spesa. Per quanto concerne il comma 5, relativo all’incremento nel 2021 degli oneri del Fondo istituito dalla norma in esame, utilizzando le risorse del Fondo sviluppo e coesione indicate dalle delibere CIPE n. 3/2016, n. 100/2017 e 10/2018 per il Piano operativo "Cultura e turismo", andrebbe acquisita conferma che tale impiego di risorse non incida su interventi e spese già programmati; andrebbe inoltre chiarito come si intenda evitare che il predetto utilizzo comporti effetti di dequalificazione della spesa con conseguenti impatti sui saldi.

 

Articolo 185
(Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 185 prevede il deposito da parte dei Commissari liquidatori dell'IMAIE in liquidazione del bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche dell’ultimo piano di riparto, in cui indicare l’entità dei crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori, nonché i nominativi dei creditori dell’ente e i crediti complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori sia dell'area musicale sia dell'area audiovisiva (comma 1).

Si rammenta che l’IMAIE in liquidazione è esterno al perimetro della p. a.

A tali crediti continua ad applicarsi il termine di millenovantacinque giorni (già stabilito dall’articolo 5, comma 4, della legge n. 93/1992), decorrente dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto, salve eccezioni (comma 2).

Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo attivo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e poi ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 3). Nello stesso decreto viene destinato l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, presente al termine della procedura di esecuzione dell’ultimo piano di riparto (comma 4).

Infine, si abroga l’articolo 47, comma 2, del D.lgs. n. 35/2017, in cui si prevedeva che, al termine della procedura di liquidazione dell'«IMAIE in liquidazione», l'eventuale residuo attivo fosse ripartito a favore degli artisti interpreti ed esecutori con modalità e criteri di destinazione delle somme definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (comma 5).

La relazione tecnica precisa che le norme sopra descritte sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell’ente IMAIE in liquidazione e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito, visto il carattere ordinamentale, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la norma disciplina i rapporti tra i creditori di un ente in fase di scioglimento.

 

Articolo 186
(Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento fondo per il pluralismo

32,50

 

 

32,50

 

 

32,50

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rafforza la misura del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis del DL n. 50 del 2017 per l’anno 2020 elevando l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta dal 30 al 50 per cento entro il limite massimo di 60 milioni di euro.

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016, da imputare per 40 milioni alla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. A tal fine, il Fondo è incrementato nella misura di 32,5 milioni per il 2020. La relazione tecnica fornisce una serie di dati al fine di dimostrare l’adeguatezza delle risorse che si intendono destinare al finanziamento della misura – e che costituiscono il limite di spesa – pari a 60 milioni di euro per il 2020, anche scontando l’effetto di una possibile maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto e tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Al riguardo si evidenzia che il capitolo 2196 del MEF “Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione” reca risorse per l’anno 2020 pari a circa 181 milioni e che il capitolo 3125 del MISE relativo al riparto del predetto Fondo reca risorse per il 2020 pari a circa 59 milioni.

 

Articolo 187
(Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori entrate tributarie

 

IVA

13,0

 

 

13,0

 

 

13,0

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo, per l’anno 2020, incrementa dall’80 per cento al 95 per cento la misura forfetaria del coefficiente utilizzato ai fini IVA per la determinazione della resa di quotidiani e periodici.

La relazione tecnica considera i dati relativi ai consumi delle famiglie (anno 2019) cui applica una percentuale pari al 15 per cento (95-80) ottenendo un ammontare di 516,6 mln di euro. Considerando l’aliquota IVA del 4%, il minor gettito, su base annua, risulterebbe pari a 516,6*4 per cento=20,66 mln. La RT considera l’entrata in vigore in corso d’anno 2020 della disposizione e stima gli effetti finanziari in 13 milioni nel 2020 (20,66/12*7,5=13mln).

In proposito si rileva che la norma in esame, pur entrando in vigore a maggio del 2020, dispone che il nuovo coefficiente si applichi per l’anno 2020. Pertanto, i contribuenti potrebbero effettuare un aggiornamento delle liquidazioni periodiche IVA, recuperando il conseguente credito IVA. In merito a tale aspetto, che comporterebbe una rimodulazione dell’onere sull’intero anno (con incremento a 20,66 in luogo dei 13 milioni) appare necessario acquisire la valutazione del Governo.

 

Articolo 188
(Credito d’imposta per l’acquisto della carta dei giornali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

 

24,0

 

 

24,0

 

 

24,0

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo introduce un credito d’imposta, riconosciuto nel limite di spesa fissato in 24 milioni per il 2020, in favore delle imprese editrici, pari all’8 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

Si evidenzia che la disposizione non prevede una procedura che assicuri il rispetto del limite di spesa; andrebbe quindi chiarito quali siano le specifiche modalità per garantire l’osservanza del predetto limite, posto che, per gli interessati, il beneficio è fissato in misura pari a una percentuale fissa dei costi sostenuti e che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi riguardo all’eventuale stima svolta circa la capienza dello stanziamento rispetto ai potenziali beneficiari.

 

Articolo 189
(Bonus una tantum edicole)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione -Bonus una tantum edicole (commi 1-5)

7,00

 

 

7,00

 

 

7,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo riconosce, nel limite di spesa di 7 milioni per il 2020, un contributo una tantum fino a 500 euro – che non concorre alla formazione del reddito - per le persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste.

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che secondo i dati Unioncamere, nell’anno 2019 il numero di punti vendita era pari a 14.626, in costante decrescita negli ultimi anni (3.733 in meno rispetto a 10 anni fa). A fronte di ciò, ritiene congrua la previsione di un tetto di spesa pari a 7 milioni di euro per il 2020. La non concorrenza alla formazione del reddito del contributo a favore delle edicole configura una rinuncia a maggio gettito.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare in quanto la prestazione in esame è disposta nell’ambito di un limite complessivo di spesa ed il  contributo è previsto entro un importo massimo.

 

Articolo 190
(Credito d’imposta per i servizi digitali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

 

8,0

 

 

8,0

 

 

8,0

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo introduce un credito d’imposta, riconosciuto nel limite di spesa fissato in 8 milioni per il 2020, in favore delle imprese editrici con almeno 1 dipendente. Il beneficio è pari al 30 per cento della spesa sostenuta nel 2019 per l’acquisto di specifici servizi digitali. Le imprese sono tenute a presentare istanza per la concessione del beneficio; nel caso di insufficienza di risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i destinatari in misura proporzionale al credito d’imposta astrattamente spettante.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento ed essendo previsto un meccanismo applicativo tale da garantire l’osservanza del limite massimo complessivo di spesa.

 

Articolo 191
(Procedura straordinaria per l’accesso ai contributi diretti per l’editoria)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 191 modifica la disciplina di erogazione del contributo diretto in favore delle imprese editoriali (articolo 11, commi 3 e 6 del D.lgs. n. 70/2017).

Si rammenta che l’erogazione del contributo è articolata in due ratei: un primo rateo entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello cui si riferisce il contributo, ed il saldo entro il 31 dicembre dello stesso anno; per ognuno dei due pagamenti è prevista la verifica della regolarità previdenziale e fiscale.

Con l’intervento in esame il pagamento del rateo del contributo all’editoria in favore delle imprese beneficiarie[67] viene corrisposto senza la verifica della regolarità previdenziale e fiscale, che viene concentrata in sede di pagamento del saldo del contributo.

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che la norma in esame - con la disapplicazione, per la sola annualità 2019, dell’articolo 11, comma 3, secondo periodo del D.lgs. n. 70/2017 - è volta a concentrare la verifica della regolarità previdenziale e fiscale in coincidenza con il pagamento del saldo del contributo, in considerazione della situazione di difficoltà economica e gestionale in cui si trovano tali imprese nell’attuale periodo di emergenza sanitaria. La verifica al momento del saldo del contributo rimane operativa, in quanto disciplinata dal comma 6 dello stesso articolo 11.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione della natura ordinamentale della disposizione in esame e considerato che la verifica della regolarità previdenziale e fiscale non è soppressa bensì rinviata.

 

Articolo 192
(Differimento termine per procedura di riequilibrio INPGI)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 16-quinquies, comma 2, del DL 34/2019, prorogando dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale l'INPGI è chiamato a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria. Ai sensi del predetto articolo 16-quinquies, comma 2, del DL 34/2019, qualora detto bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, il Governo adotta uno o più regolamenti diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI.

Fino alla medesima data del 31 dicembre 2020 resta quindi sospesa l’efficacia dell’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 509/1994; questa disposizione prevede che, in caso di disavanzo economico, si provveda alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

Al riguardo, la RT afferma che la proroga si è resa necessaria a seguito di sopravvenute esigenze e priorità imposte alle amministrazioni dal perdurare dell’emergenza sanitaria, che hanno di fatto precluso l’avvio delle attività del Tavolo tecnico, a tutt’oggi riunitosi solo una volta, in sede di primo insediamento. La relazione conclude affermando altresì che la norma è di carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, si osserva che la disposizione in esame di fatto proroga per l’INPGI sia il termine per la presentazione del bilancio tecnico attuariale, volto a certificare la sostenibilità finanziaria dell’istituto a seguito dell’adozione delle misure di riforma, sia la sospensione di una norma che, a presidio dell’equilibrio finanziario degli enti previdenziali, dispone il commissariamento in caso di disavanzo economico-finanziario. Al riguardo, in considerazione del limitato periodo di proroga, non si formulano osservazioni; andrebbe comunque acquisita conferma in merito all’effettiva neutralità della proroga, anche sulla base della situazione finanziaria dell’istituto.

 

Articolo 193
(Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame, ferma restando a carico dell’INPS l’erogazione dei trattamenti di cassa integrazione in deroga anche ai giornalisti iscritti all’INPGI, dispone che la relativa contribuzione figurativa spettante sia accreditata presso l’INPGI.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo diretta a disciplinare un trasferimento tra enti previdenziali di una quota di risorse per il finanziamento della contribuzione figurativa nell’ambito del limite di spesa di cui all’articolo 22 del dl 18/2020 (relativo, appunto alla prestazione in questione).

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti espressi nella relazione tecnica e considerato che il trattamento di cassa integrazione di cui al citato articolo 22 è finanziato a valere sul Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

 

Articolo 194
(Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 11, comma 2-ter, del DL 162/2019, prolungando dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a prorogare la durata dei contratti per l'acquisto di servizi giornalistici e informativi stipulati con le agenzie di stampa.

La relazione tecnica afferma che la proroga fissa al 30 giugno 2021 il termine di scadenza dei suddetti contratti, senza impatto finanziario sull’annualità 2021. Per il triennio 2020-2022, infatti, l’onere è integralmente coperto a legislazione vigente nell’ambito del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2020, cap. 479 (Spese per l’acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi giornalistici e informativi per la p.a. e della rete diplomatica e consolare), che ha prudenzialmente previsto il finanziamento annuo del servizio ai valori attuali del corrispettivo.

Pertanto, la RT conclude affermando che all’attuazione della suddetta proroga si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla RT circa la copertura già presente a bilancio della proroga in esame.

 

Articolo 195
(Fondo emergenze emittenti locali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo emergenze emittenti locali (comma 1)

50,00

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede uno stanziamento nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dell’importo di 50 milioni per il 2020, che costituisce tetto di spesa, per l’erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 alle emittenti radiotelevisive locali (comma 1).

L’intervento è previsto con l’impegno delle emittenti radiotelevisive locali beneficiarie a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi.

Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell’effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l’anno 2019 approvate ai sensi del D.P.R. n. 146/2017.

Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 2).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è espressa in termini di limite di spesa.

 

Articolo 196
(Interventi a favore delle imprese ferroviarie)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Indennizzo al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale minori introiti marzo e aprile 2020 (comma 1)

115,00

 

 

115,00

 

 

115,00

 

 

Riduzione canone per servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico (comma 3)

155,00

 

 

155,00

 

 

155,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 196 autorizza la spesa di 115 milioni per il 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Nel suddetto periodo Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dispone una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario (commi 1 e 2).

è altresì autorizzata la spesa di 155 milioni per il 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento è posto a fronte di una riduzione, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 ed entro il limite massimo del citato stanziamento, del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (comma 3). Il residuo dello stanziamento, di cui al comma 3, è destinato a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria per l’anno 2020 (comma 5).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 270 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 6).

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che:

·        con riferimento al comma 1, la compensazione è parziale in quanto, dai dati acquisiti da RFI risultano minori introiti da canone da pedaggio pari ad euro 48,6 milioni per il mese di marzo e a 73,5 milioni per il mese di aprile, mentre la sola componente B per il periodo marzo giugno è quantificata in 152 milioni;

·        riguardo alla compensazione del canone per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2020, dai dati acquisti da RFI risulta che la quota mensile della componente B, con la riduzione del 60 per cento per i servizi ferroviari passeggeri e del 40 per cento per i servizi ferroviari merci, comporta una minore entrata stimata per circa 112.000.000 per i passeggeri e circa 17 milioni di euro per le merci. In tale stima si registrerebbe una riduzione di ricavi da pedaggio legati alla componente B per circa 130.000.000 milioni di euro.

Ciò premesso, si osserva che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame si configurano come limitati agli stanziamenti autorizzati. Preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare, fermo restando che eventuali riduzioni di entrate per RFI, eccedenti gli stanziamenti previsti determinerebbero maggiori oneri nel 2020 sui saldi della p.a. tenuto conto che Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. è inclusa nel perimetro delle pubbliche amministrazioni ai fini dei conti pubblici.

 

Articolo 197
(Marebonus e Ferrobonus)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Marebonus - contributi decongestione rete viaria articolo 1, comma 647 L. 208/2015 (comma 1)

30,00

 

 

30,00

 

 

30,00

 

 

Ferrobonus - contributi decongestione rete ferroviaria articolo 1, comma 648 L. 208/2015 (comma 2)

20,00

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame autorizzano:

- per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 208/2015 (istituzione, avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o miglioramento dei servizi su rotte esistenti) la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 1).

- per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della L. 208/2015 (completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale), la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020 (comma 2).

Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 3).

Al riguardo, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame si configurano come limitati agli stanziamenti autorizzati.

 

Articolo 198
(Istituzione fondo compensazione danni settore aereo)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali

130,00

 

 

130,00

 

 

130,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 198 prevede l’istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un fondo con una dotazione di 130 milioni per il 2020, per la compensazione dei danni subiti dagli operatori aerei nazionali. Con decreto sono stabilite le modalità di applicazione. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai relativi oneri, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

Al riguardo, la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame si configurano come limitati agli stanziamenti autorizzati.

 

Articolo 199
(Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. e

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Compensazioni Autorità portuali o Autorità portuale di Gioia Tauro per riduzione canoni concessori e contributi ai soggetti fornitori di lavoro portuale (comma 7, lettera a))

6,00

 

 

6,00

 

 

6,00

 

 

Indennizzi alle società  di ormeggiatori per le ridotte prestazioni di ormeggio (comma 7, lettera b))

24,00

 

 

24,00

 

 

24,00

 

 

Utilizzo avanzo amministrazione Autorità portuali (comma 8)

 

 

 

10,00

 

 

10,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame:

·        prevedono che le Autorità di sistema portuale e l’Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, possano disporre, fino all’azzeramento, la riduzione dell’importo dei canoni concessori, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione. Detti soggetti sono altresì autorizzati a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione, al soggetto fornitore di lavoro portuale un contributo, nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, pari ad euro 60 per ogni dipendente e in relazione a ciascuna minore giornata di lavoro rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 (comma 1).

Al riguardo la relazione tecnica afferma che la riduzione dei canoni concessori avviene nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di amministrazione nel limite previsto dal comma 8. Riguardo all’erogazione del contributo da erogare ai soggetti fornitori di lavoro temporaneo da parte dell’Autorità di sviluppo portuale, la RT afferma che la disposizione è da considerarsi facoltativa e che gli interventi dovranno avvenire, in ogni caso, nel rispetto degli equilibri di bilancio;

·        una serie di proroghe relative ad autorizzazioni e concessioni in ambito portuale (commi 2-4).

Al riguardo, la RT afferma che le disposizioni presentano carattere ordinamentale e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·        che l’agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 98 a 107 della L.208/2015 sia estesa anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti (comma 5).

Si tratta di un credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno. Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 della L. 208/2015 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.

Al riguardo, la RT afferma che la disposizione non comporta effetti in quanto chiarisce profili di applicazione già immanenti nell’ordinamento tributario;

·        riconoscono alle società cooperative, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l’anno 2020, un indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno 2019 (comma 6);

·        istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione complessiva di euro 30 milioni per l’anno 2020, destinato:

a)     nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle Autorità di sistema portuale o dell’Autorità portuale di Gioia Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b)     nella misura di complessivi euro 24 milioni all’erogazione, per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell’indennizzo di cui al comma 6 (comma 7);

·        prevedono che con decreto si proceda all’assegnazione delle risorse di cui al comma 7, nonché alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione, eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorità di sistema portuale e delle Autorità portuali per le finalità del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 8).

Al riguardo, la RT riporta i valori e i parametri utilizzati per la stima dell’eventuale avanzo di amministrazione da utilizzare ai fini della riduzione dei canoni concessori (stima del valore dei canoni concessori nel periodo 17 marzo-31 dicembre 2020, circa 126 milioni di euro; riduzione canoni, circa 8%).

Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e a 40 milioni di euro in termini di fabbisogno e indebitamento, per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 10).

Ciò premesso, si osserva, con riguardo all’istituzione del Fondo volto a finanziare il riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 e l’indennizzo di cui al comma 6, che tali stanziamenti costituiscono – come espressamente affermato nelle norme e nella RT – specifici limiti di spesa e che, in ogni caso, le Autorità interessate provvedono alle misure nel rispetto degli equilibri di bilancio. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

Appare invece necessario acquisire chiarimenti in merito ai possibili derivanti dall’estensione ad ulteriori categorie, prevista dal comma 5, del credito d’imposta di cui ai commi da 98 a 107 della L.208/2015. Infatti, l’attribuzione dei benefici anche ai soggetti operanti nei settori del magazzinaggio e supporto ai trasporti appare suscettibile di determinare nuovi e maggiori oneri, tenuto conto che il ricorso al predetto credito d’imposta non è compreso entro specifici limiti di spesa.

Con riferimento, infine, alla determinazione dell’eventuale avanzo di amministrazione da utilizzare ai fini della riduzione dei canoni concessori, si prende atto delle stime sopra indicate, definite sulla base dei parametri esposti dalla RT.

 

Articolo 200
(Trasporto pubblico locale)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il trasporto pubblico locale

500

 

 

500

 

 

500

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale, istituisce un Fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020. Il Fondo è anche destinato, nei limiti delle risorse disponibili, alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 215 del presente decreto, alla cui scheda si rinvia (comma 1).

Sono, inoltre, stabilite procedure più rapide per l’erogazione delle risorse già stanziate per l’annualità 2020 nel Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e dell’anticipo di cassa spettante alle imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL (commi 4, 5 e 6). Sono, altresì, sospesi gli obblighi per gli enti teritoriali di cofinanziare il rinnovo del parco autobus e di utilizzare mezzi ad alimentazione alternativa.

Le norme, infine, consentono, fino al 30 giugno 2021, di utilizzare una quota delle risorse statali destinate al rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario del trasporto pubblico locale per l’attrezzare i mezzi in modo da contenere i rischi epidemiologici.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che la più rapida erogazione delle risorse già stanziate per l’annualità 2020 nel Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale e dell’anticipo di cassa spettante alle imprese affidatarie dei contratti di servizio TPL non comporta oneri, trattandosi di risorse già stanziate a legislazione vigente.

Con riguardo al comma 1 si rileva che le disposizioni non chiariscono quale parte del Fondo sia destinata alle finalità del presente articolo - ossia a compensare la riduzione dei ricavi delle aziende del TPL - e quale invece a coprire gli oneri dell’articolo 215. A tal proposito si rileva che, in base alla formulazione letterale delle disposizioni, solo con riferimento agli oneri recati da quest’ultimo articolo le disponibilità del Fondo costituiscono tetto massimo di spesa.  Si osserva inoltre che l’espressione “compensare la riduzione dei ricavi tariffari” non rende evidente se la parola “compensare” sottenda un concetto di ristoro totale oppure anche solo parziale della perdita. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori informazioni circa i profili applicativi della norma allo scopo di chiarire, fra l’altro:

·        se le dotazioni del Fondo costituiscano tetto di spesa anche ai fini dell’attuazione dell’articolo in esame;

·        quale sia la quota del Fondo destinata alle finalità dell’articolo 215 ovvero se il perseguimento di tali finalità avvenga solo in via residuale rispetto a quelle poste dal presente articolo. 

Si osserva, inoltre, che la più pronta liquidazione, ai sensi dei commi 4, 5 e 6, di somme già stanziate a legislazione vigente potrebbe determinare oneri in termini di fabbisogno qualora le precedenti procedure siano invece ritenute suscettibili di determinare un parziale rinvio delle erogazioni in anni successivi a quello in corso. Anche su tale aspetto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 201
(Incremento Fondo salva-opere)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo salva-opere

40,00

 

 

40,00

 

 

40,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame incrementano il Fondo salva-opere[68] di ulteriori 40 milioni di euro per l’anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 1).

Al riguardo, la relazione tecnica precisa che risultano presentate domande di accesso al fondo, da parte dei creditori, di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 47 (creditori insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge n. 34 del 2019, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 fino alla predetta data di entrata in vigore) per complessivi 82 milioni di euro a fronte dei 45 milioni disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa l’importo complessivo dei crediti vantati dagli operatori e le risorse disponibili sul Fondo in questione per il loro soddisfacimento. In proposito, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

L’erogazione delle risorse del suddetto Fondo, in favore dei sub-appaltatori, sub-affidatari e i sub-fornitori, che hanno trasmesso la documentazione comprovante l’esistenza del credito entro la data del 24 gennaio 2020, è effettuata per l’intera somma spettante, escludendo alcuni adempimenti in capo al Ministero delle infrastrutture, di cui all’articolo 47. comma 1-ter, del DL 34/2019 (comma 2).

Al riguardo, la RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ciò premesso, in merito allo snellimento dell’iter per l’erogazione delle somme ai creditori, appare utile acquisire conferma che l’eventuale accelerazione della spesa sia in linea con le previsioni di spesa già scontate nei tendenziali.

 

Articolo 202
(Trasporto aereo)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Costituzione di una nuova società per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo-Partecipazione del MEF al capitale sociale (comma 1)

3.000,00

 

 

3.000,00

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per Compensazione dei danni subiti  dall'evento eccezionale Covid-19 alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri che adempiono ad oneri di servizio pubblico (comma 1)

150,00

 

 

150,00

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Avvalimento di  primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali da parte del MEF (comma 2)

0,30

 

 

0,30

 

 

0,30

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA di cui all’articolo 3, comma 3 del DL n.3/ 2020 (comma 2)

2000,00

 

 

2000,00

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 202 – riprendendo con talune modifiche quanto già previsto dal “DL cura Italia” con riferimento alla società Alitalia (articolo 79 del DL n. 18/2020) – autorizza, per l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del trasporto aereo, la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) ovvero da una società a prevalente partecipazione pubblica, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea. A tal fine, il MEF è autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della società con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell’anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale. Per la prestazione di servizi pubblici essenziali e per la continuità territoriale, la società stipula, nel limite delle risorse disponibili, un contratto di servizio quinquennale oppure subentra nel contratto di servizio già vigente. La società può essere patrocinata dall’Avvocatura dello Stato. Tutti gli atti connessi alle indicate operazioni sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse. Infine, si interviene sulla dotazione finanziaria, che l’articolo 79 del DL n. 18/2020 aveva originariamente fissato in 500 milioni per il 2020, da ripartire fra le due finalità di sostegno alle imprese di trasporto aereo e di creazione di una nuova società aerea. L’articolo ora in esame, invece, stanzia (sempre per il 2020) 350 milioni di euro alle misure di sostegno alle imprese di trasporto aereo, 3 miliardi per la sottoscrizione del capitale della nuova società e 300mila euro per i connessi incarichi a primarie istituzioni finanziarie, industriali e legali.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che le somme destinate alla costituzione della nuova società hanno effetto solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno.

In proposito, non si formulano osservazioni in merito alla compatibilità UE dell’operazione alla luce del “Quadro temporaneo” sulla disciplina degli aiuti di Stato e posto che l’operazione stessa è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Per quanto riguarda lo stanziamento di tre miliardi, che la norma destina “a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale” della nuova società, si rileva preliminarmente che l’onere risulta limitato all’entità dello stanziamento e che le operazioni finanziarie (quali, appunto, l’acquisizione di partecipazioni societarie) non rilevano sul deficit ai sensi del SEC 2010. Ciò posto, comunque, andrebbero acquisiti elementi sia in merito alle stime sottostanti la quantificazione dello stanziamento (che il decreto “cura Italia” aveva fissato nell’ambito di un fondo da 500 milioni destinato sia a questa sia ad altra finalità) sia in merito alla concreta natura delle operazioni volte a “rafforzare la dotazione patrimoniale”, al fine di verificarne l’effettiva natura finanziaria, tale da non determinare, in base al sistema contabile europeo, impatti sull’indebitamento netto, sul quale invece non sono registrati effetti.

Inoltre, non si formulano osservazioni per quanto riguarda l’avvalimento di esperti e le misure di sostegno alle imprese del settore aereo, in quanto l’onere massimo è limitato all’entità dello stanziamento, né per quanto riguarda il contratto di servizio (da concludere ex novo o mediante subentro) posto che la norma esclude esplicitamente nuovi o maggiori oneri.

Per quanto riguarda l’autorizzazione al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, andrebbe chiarito se l’Avvocatura possa effettivamente assumere e svolgere i compiti legati al patrocinio della nuova società a invarianza di risorse.

Andrebbe inoltre acquisita conferma della disponibilità dell’importo 2.000 milioni utilizzato dal comma 2, a fini di parziale copertura, a valere sul Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto (ex articolo 3, comma 3 del DL n.3/ 2020).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 202 provvede agli oneri derivanti dalle novelle all’articolo 79 del decreto-legge n. 18 del 2020, introdotte dal comma 1 dello stesso articolo 202, in materia di trasporto aereo, con le seguenti modalità:

- quanto a 2 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020;

- quanto a 850,3 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e 300.000 euro in termini di indebitamento netto ai sensi del successivo articolo 265, al quale si rinvia.

Con riferimento alla prima modalità di copertura, si ricorda che il menzionato Fondo, che reca risorse esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, è stato istituito dal citato decreto-legge n. 3 del 2020, con una dotazione iniziale di 589 milioni di euro per l'anno 2020 ed è stato successivamente incrementato con un importo di 2 miliardi di euro per l’anno 2020 dall’articolo 126, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020. Si ricorda altresì il predetto Fondo è stato oggetto di riduzione ad opera, sia della lettera c) del comma 6-bis del predetto articolo 126, in misura pari a 360 milioni di euro per l’anno 2020, sia dell’articolo 41, comma 4-bis, del decreto-legge n. 23 del 2020 - cosiddetto decreto Liquidità, in corso di conversione, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2020.

Sulla base di quanto evidenziato risulta pertanto che sul Fondo in esame sono presenti risorse in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno pari a 2.219 milioni di euro per l’anno 2020, sufficienti alla copertura dell’onere di cui all’articolo 202 in oggetto.

 

Articolo 203
(Trattamento economico minimo personale del trasporto aereo)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che i vettori aerei e le imprese, che operano e impiegano personale sul territorio italiano, assoggettate a concessioni, autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa in materia, applichino ai propri dipendenti, con base di servizio in Italia, trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi. Tali previsioni si applicano anche al personale dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie attività dai vettori aerei e dalle imprese.

In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non rilasciate dall’autorità amministrativa italiana, la violazione degli obblighi determina l’applicazione da parte dell’ENAC di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unità di personale impiegata sul territorio italiano. Le somme rivenienti dall’applicazione delle sanzioni sono destinate, nella misura dell’80 per cento, all’alimentazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle attività dell’ENAC.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 204
(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo - Prestazioni

 

39,40

78,80

 

39,40

78,80

 

39,40

78,80

Incremento Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo – Contribuzione figurativa

 

26,30

52,60

 

26,30

52,60

 

26,30

52,60

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono che, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme derivanti dall’incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco siano, nella misura del 50 per cento, riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS (anziché affluire interamente all’INPS come previsto a legislazione vigente) e, nella restante misura del 50 per cento destinate ad alimentare il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7 milioni di euro per l’anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 265.

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti finanziari della norma occorre tener presente che non è possibile elaborare una previsione sull’andamento futuro del traffico aereo basandosi sui dati storici che alla fine del 2019 avevano visto un incremento medio negli ultimi 5 anni di circa il 5,3%. Pertanto, si ipotizza, per ragioni di prudenza, di utilizzare lo stesso volume di traffico aereo registrato nel 2018 per tutti gli anni dal 2021 in avanti, prevedendo una stabilizzazione del traffico aereo dal 1° luglio 2021. Tenuto conto che le risorse affluite al Fondo di solidarietà, derivanti dal gettito dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco per l’anno 2018 sono state di 262,7 milioni di euro[69], si stima che i mancati afflussi di risorse all’INPS determinati dalla modifica normativa siano pari a 65,7 milioni di euro per il 2021 e 131,4 milioni annui dall’anno 2022.

Ciò premesso, si osserva che la quantificazione operata dalla RT, in assenza di previsioni attendibili circa l’evoluzione del traffico aereo nei prossimi anni, appare improntata a un principio di prudenzialità per quanto riguarda le annualità considerate nel prospetto riepilogativo, tenuto conto che si fa riferimento a dati relativi al traffico registrato nel 2018. Peraltro, avendo la norma carattere permanente, il medesimo criterio di prudenzialità andrebbe verificato per le annualità maggiormente distanziate nel futuro. Sul punto appare utile acquisire la valutazione del Governo.

 

Articolo 205
(Collegamento marittimo con le isole maggiori e minori)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che l’efficacia della convenzione stipulata per l’effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell’articolo 1, comma 998, della L. 296/2006[70] sia prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all’articolo 4 del Regolamento n. 3557/92/CEE e, comunque, non oltre la data del 18 luglio 2021. L’efficacia della proroga è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che la Convenzione disciplina gli obblighi e i diritti derivanti dall’esercizio dei servizi di collegamento marittimo con le grandi isole, Sardegna, Sicilia e Isole Tremiti, con efficacia a decorrere dal 18 luglio 2012 e fino al 18 luglio 2020, a fronte di un corrispettivo annuale di 72.685.642 euro. Dal punto di vista finanziario dall’attuazione della disposizione non si rilevano, secondo la relazione, effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica atteso che all’onere del corrispettivo si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo, attualmente allocate nel capitolo 1960 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT.

 

Articolo 206
(Ripristino e messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono la nomina di un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2025, per accelerare le attività di messa in sicurezza antisismica e il ripristino della funzionalità delle Autostrade A24 e A25. Il Commissario svolge le funzioni a lui attribuite nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per la parte effettuata con contributo pubblico. Al Commissario straordinario è attribuito un compenso i cui oneri sono posti a carico del quadro economico dell’opera. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una società pubblica di gestione di lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione e di esperti; tali costi sono a valere sulle risorse disponibili per il finanziamento dell’opera nel limite complessivo del 3 per cento.

Il Commissario deve, fra l’altro, definire il fabbisogno finanziario delle opere e il cronoprogramma dei lavori nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione vigente utilizzando i fondi che confluiranno in apposita contabilità speciale. Si stabilisce, inoltre, che il concessionario autostradale prosegua nella gestione ordinaria dell’intera infrastruttura e proponga al concedente l’atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico finanziario aggiornato.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione non si hanno rilievi da formulare per quanto concerne la nomina del commissario straordinario e lo svolgimento delle sue attività dal momento che queste operano nell’ambito dei fondi disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne invece la proroga della gestione ordinaria dell’infrastruttura da parte dell’attuale concessionario, premessa l’opportunità di una conferma circa la compatibilità con la normativa europea, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che, in relazione al rinnovo della convenzione non siano stati iscritti nei tendenziali eventuali effetti di risparmio o di maggiore entrata.

 

Articolo 207
(Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo incrementa sino al 30 per cento (dall’originario 20) la misura dell’anticipazione prevista all’articolo 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante (comma 1).

L’anticipazione si riferisce:

§  alle procedure disciplinate dal medesimo decreto n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame);

§  in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso alle procedure avviate a decorrere dal 19 maggio 2020 fino al 30 giugno 2021.

Inoltre, al di fuori dei casi sopra descritti, la medesima anticipazione può essere riconosciuta, comunque nell’ambito delle risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. A tal fine, si applicano le previsioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016, relative alla garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a titolo di anticipazione all’appaltatore (comma 2).

La relazione tecnica descrive la norma.

In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che la maggiorazione delle anticipazioni, di carattere non automatico, può essere riconosciuta, per espressa disposizione, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante. Gli effetti eventuali di accelerazione della spesa sembrano quindi assumere carattere infrannuale. In merito alla compatibilità con le dinamiche di spesa già previste nei tendenziali appare comunque utile una conferma.

 

Articolo 208
(Formazione personale del settore ferroviario)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per la formazione del personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria di cui all'articolo 47 , comma 11 quinquies del DL n. 50/2017 (comma 1)

2,00

 

 

2,00

 

 

2,00

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18 del DL n. 109/2018 Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ( ANSFISA)- Spese di Funzionamento (comma 2)

2,00

 

 

2,00

 

 

2,00

 

 

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto del comma 1, sul comma 2 afferma che la prevista riduzione di 2 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12, comma 18, del D. L. n. 109/2018, non determina alcun pregiudizio alla piena operatività dell’ANSFISA. Quest’ultima, infatti, in relazione alla medesima annualità, dispone per assunzioni e spese di funzionamento di risorse pari ad euro 29.413.523 come di seguito rappresentato:

 

 

Peraltro la predetta Autorità non ha ancora proceduto ad alcuna assunzione, né ha sostenuto gli oneri ad essa connessi (ivi comprese le c.d. spese di funzionamento). Dovendo, poi, l'Agenzia procedere al reclutamento del personale mediante apposito concorso pubblico, l'immissione nei ruoli di detto personale non potrà avvenire se non a partire dal secondo semestre dell'anno 2020.

I commi 3, 4 e 5 autorizzano Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ad effettuare:

§  la spesa complessiva di 40 milioni di euro negli anni 2020 e 2021 per la realizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica degli interventi di potenziamento delle direttrici ferroviarie Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia, Genova – Ventimiglia (comma 3)

§  una spesa pari a 70 milioni di euro complessivi negli anni dal 2020 al 2025 per la realizzazione dell’opera ferroviaria “Variante di Riga” e la spesa complessiva di 100 milioni di euro negli anni dal 2020 al 2026 per la realizzazione del collegamento ferroviario Bergamo – Aeroporto di Orio al Serio (comma 4);

§  la spesa complessiva di 92 milioni di euro nel periodo 2020-2032 per gli interventi di raddoppio selettivo della linea ferroviaria “Pontremolese” (Parma-La Spezia) (comma 5).

L’articolazione annuale della spesa autorizzata è la seguente:

 

Le suindicate disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri in quanto la spesa prevista è a valere sulle risorse, pari a 411,4 milioni di euro, già attribuite a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nell’ambito del riparto del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, e destinate a far fronte agli oneri finanziari derivanti dall’eventuale attualizzazione dei contributi assegnati per la realizzazione delle opere. Non essendo state effettuate operazioni finanziarie, dette risorse risultano disponibili e il relativo utilizzo, nel complessivo ammontare di 302 milioni di euro e nell’articolazione annuale indicata, non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci (comma 1). Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del DL. n. 109/2018 (comma 2).

Inoltre, sono previsti diversi interventi a valere sulle risorse attribuite nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016, e non finalizzate a specifici interventi nell’ambito del Contratto di programma 2017 (comma 5).

In proposito, non si formulano osservazioni in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, sopra descritta.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 208 provvede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo, il quale rifinanzia il Fondo per la formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci[71] per un importo di 2 milioni di euro per l’anno 2020. La copertura di detto onere è effettuata mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

In proposito si evidenzia che il citato comma 18 ha autorizzato una spesa pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2019 e a 22,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture e che tali somme sono confluite sul capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[72], il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 30,9 milioni di euro per l’anno 2020. Al riguardo si fa presente che il citato capitolo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato[73]. Appare comunque necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse poste a copertura pari, come detto, a 2 milioni di euro per l’anno 2020, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018, anche tenendo conto della riduzione della medesima autorizzazione di spesa, nella misura di 232.000 euro per l’anno 2020, operata dall’articolo 209, comma 2, del presente provvedimento.

 

Articolo 209
(Servizi di motorizzazione e personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche (comma 2)

0,35

 

 

0,35

 

 

0,35

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione di un fondo per assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale (comma 1)

7,00

1,40

1,40

7,00

1,40

1,40

7,00

1,40

1,40

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 comma 18 D.L. n.109/2018- Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ( ANSFISA)- Spese di Funzionamento (comma 2)

0,23

 

 

0,23

 

 

0,23

 

 

Riduzione tabella A MIT (comma 1)

0,11

 

 

0,11

 

 

0,11

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione tabella B MIT (comma 1)

7,00

 

 

7,00

 

 

7,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo, per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 e la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per l’anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 1).

Ai relativi oneri si provvede:

§  quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020;

§  quanto a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell’articolo 265.

Inoltre, sempre al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi, è autorizzata la spesa di euro 345.000 per l’anno 2020 (comma 2).

Ai relativi oneri si provvede, per l’anno 2020:

§  quanto a euro 232.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del D.L. n. 109/2018, relativo all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA);

§  quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

La relazione tecnica (al cui testo si rinvia) fornisce indicazioni ed elementi a dimostrazione del fabbisogno finanziario e dei relativi interventi e assicura che le risorse destinata all’ANSFISA sono disponibili e il loro utilizzo non compromette l’attuazione dell'articolo 12 del D.L. n. 109/2018 (in proposito, ulteriori chiarimenti sono contenuti nella relazione tecnica riferita all’articolo 208).

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che gli interventi sono formulati come limite di spesa e in ragione degli approfondimenti contenuti nella relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell’articolo 209, nell’istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per assicurare la continuità dei servizi erogati dagli Uffici della motorizzazione civile, salvaguardando la salute dei dipendenti e dell’utenza, con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, provvede al relativo onere con le seguenti modalità:

- quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- quanto 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ai sensi del successivo articolo 265, al quale si rinvia.

Ciò posto, per quanto riguarda la prima modalità di copertura, non si hanno osservazioni da formulare giacché l’accantonamento utilizzato reca le occorrenti disponibilità. Per quanto riguarda invece la seconda modalità di copertura, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all’articolo 265.

Si segnala, inoltre, che il comma 2 dell’articolo 209, nell’autorizzare la spesa di 345.000 euro per l’anno 2020 per assicurare la continuità dei sopralluoghi nei cantieri da parte del personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, provvede al relativo onere con le seguenti modalità:

- quanto a 232.000 euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali;

- quanto a 113.000 euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con riferimento alla prima modalità di copertura si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento al precedente articolo 208, comma 2, mentre, in relazione alla seconda modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento oggetto di riduzione reca le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 210
(Disposizioni in materia di autotrasporto)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Comitato centrale albo autotrasportatori (comma 1)

20,00

 

 

20,00

 

 

20,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame, per assicurare sostegno al settore dell’autotrasporto, centrale nella gestione dell’emergenza da COVID – 19, che costituisce evento eccezionale secondo il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, e un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore, incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del D.L. n. 451/1998, finalizzata alla protezione ambientale e alla sicurezza della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture (comma 1).

Inoltre, si prevede l’eventuale recupero delle somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018 dai consorzi, anche in forma societaria, dalle cooperative e dai raggruppamenti aventi sede in Italia ovvero in altro Paese dell’Unione europea iscritti all’Albo nazionale delle persone fisiche a titolo di riduzione compensate dei pedaggi autostradali e rimaste nella disponibilità dei soggetti iscritti all’Albo, per impossibilità di riversamento al beneficiario. Le somme verranno versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate nell’anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e destinate in favore delle iniziative deliberate dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi, per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento all’utilizzo delle infrastrutture (comma 2).

Al monitoraggio ed al controllo dell’adempimento degli obblighi sopra previsti provvede il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

Infine, agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 4).

La relazione tecnica precisa quanto segue. Sul comma 1 evidenzia che l’articolo 45 della legge n. 488/1999 ha reso strutturali, a decorrere dall'anno 2000, le misure previste dalle disposizioni normative citate. Le risorse, a tale fine destinate, sono iscritte nel capitolo di spesa 1330 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti denominato «Somme assegnate al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori» sul quale sono iscritte le risorse finanziarie, di volta in volta definite dalle leggi di revisione della spesa pubblica in termini di modifiche, integrazioni e/o riduzioni dell'iniziale stanziamento.

Il decreto di Ripartizione in capitoli del bilancio 2020 prevede l'iscrizione di euro 148.541.587 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 sul capitolo 1330 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Con direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 148/2020, è stato disposto che il Comitato utilizzi le risorse finanziarie iscritte sul capitolo 1330 per l'anno 2020 per la copertura delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali, pagati per i transiti effettuati nell'anno 2019 dalle imprese con sede nell'Unione europea che effettuano autotrasporto di cose, delle relative spese di procedura nonché del contenzioso pregresso, per un importo pari a euro 146.041.587.

Sul successivo comma 2 la RT evidenzia che, svolgendo il Comitato centrale già l’attività di vigilanza e controllo sulle imprese iscritte all’Albo ed inserendosi l’attività di monitoraggio e controllo dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2 nell’ambito di quelle dallo stesso già espletate, anche avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che l’intervento è formulato in termini di limite di spesa.

 

Articolo 211
(Funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto e sinergie produttive nei comprensori militari)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera-spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale (comma 1)

1,55

 

 

1,55

 

 

1,55

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera-attrezzature tecniche

(comma 1)

0,32

 

 

0,32

 

 

0,32

 

 

Maggiori spese correnti

 

Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera-prestazioni di lavoro straordinario

(comma 1)

0,36

 

 

0,36

 

 

0,36

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

 

 

 

 

 

 

Misure per la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera-effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

0,17

 

 

0,17

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo della capitanerie di porto – Guardia costiera, per un periodo di novanta giorni a decorrere dal 19 maggio 2020 (data di entrata di entrata in vigore del presente decreto), dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del contagio, autorizza la spesa complessiva di euro 2.230.000 per il 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro 320.000 per l’acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro 360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (comma 1).

Viene altresì previsto che il Ministero della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., possa stipulare convenzioni o accordi con soggetti pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone o infrastrutture incluse nei comprensori militari. Tali convenzioni e accordi definiscono, tra l’altro, i termini economici delle intese (commi 2 e 3). Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.230.000 si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 4).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma è limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che con riguardo alla componente della spesa autorizzata relativa alle attività di lavoro straordinario, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare la risposta operativa in ragione della necessità di garantire la continuità territoriale continente/isole. Nel dettaglio le spese per compenso per lavoro straordinario sono le seguenti:

 

squadre

unità

ore straordinario

giorni

euro ora

Totale

20

2

5

90

Euro 20

Euro 360.000

 

Vengono altresì forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione delle componenti di spesa autorizzata relative alle attività di sanificazione e all’acquisizione di attrezzature tecniche.

Nulla da osservare con riguardo ai commi 2 e 3 considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, da tali disposizioni, di natura ordinamentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 212
(Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano nel Comune di Taranto)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo, al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile prevede che al comune di Taranto vengano attribuiti 10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 613, della legge n. 232/2016 per la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e innovativi di mobilità sostenibile di cui all’articolo 1, comma 71, della legge n. 205/2017.

Tali risorse fanno capo al Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato, tra l’altro, al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

Dell’assegnazione di tali risorse al comune di Taranto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti tiene conto nel riparto che sarà stabilito dal decreto ministeriale di applicazione dell’articolo 4 del D.P.C.M. 30 aprile 2019.

La relazione tecnica evidenzia che dall’attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto essa viene realizzata con le risorse già presenti a legislazione vigente sufficientemente disponibili per ciascuna annualità ed idonee a garantire la realizzazione dell’intervento nonché la successiva attuazione dell’articolo 4 del D.P.C.M. 30 aprile 2019.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti (10 milioni di euro per l’anno 2020 e 10 milioni per l’anno 2021) e tenuto conto dei chiarimenti della relazione tecnica in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate.

 

Articolo 213
(Finanziamento del sistema bus rapidtransit)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Finanziamento del sistema bus rapidtransit al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle aree limitrofe, agevolando la mobilità dei cittadini

5,00

10,00

35,00

5,00

10,00

35,00

5,00

10,00

35,00

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione fondo investimenti di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018 , relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

5,00

10,00

35,00

5,00

10,00

35,00

5,00

10,00

35,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo autorizza la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus “rapidtransit”, ivi comprese le attività di progettazione e altri oneri tecnici, di cui 5 milioni per l’anno 2020, 10 milioni per l’anno 2021, 35 milioni per l’anno 2022, 40 milioni per l’anno 2023 e 40 milioni per l’anno 2024.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 95, della legge n. 145/2018, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, sulla copertura finanziaria, che il capitolo 7400 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta la disponibilità delle risorse necessarie, allo stato non impegnate. Infatti, le risorse del fondo investimenti 2019, destinate ai sistemi di trasporto rapido di massa (cap. 7400), non sono state ancora ripartite ed impegnate e, pertanto, il loro utilizzo per il finanziamento per gli interventi previsti dalla disposizione non compromette alcuna finalizzazione già programmata.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all’entità dei rispettivi stanziamenti e tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in merito alla disponibilità delle risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 213, nell’autorizzare la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus rapidtransit, provvede al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno 2021, a 35 milioni di euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge n. 145 del 2018, istitutivo del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e per lo sviluppo del Paese, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Al riguardo appare necessario che il Governo, da un lato, chiarisca se le risorse per il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa - iscritte nel capitolo 7400, piano di gestione 4[74], dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del bilancio di previsione 2020, per un importo pari a 6 milioni di euro per l’anno 2020, che risultano ancora disponibili sulla base di un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - siano quelle derivanti dal riparto delle risorse del sopra citato comma 95, operato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2019, dall’altro, assicuri che la riduzione operata dalla disposizione in esame non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità alle quali le citate risorse erano state originariamente preordinate.

 

Articolo 214
(Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo straordinario ad ANAS a compensazione dei minori incassi (comma 1)

 

25,00

25,00

 

25,00

25,00

 

25,00

25,00

Contributo alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico (comma 3)

70,00

80,00

80,00

70,00

80,00

80,00

70,00

80,00

80,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo autorizza la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all’anno 2020 riscosse ai sensi dell’articolo 19, comma 9-bis, del D.L. n. 78/2009, ed integrate dall’articolo 15, comma 4, del D.L. n. 78/2010 (comma 1).

La misura della compensazione viene determinata nei limiti degli stanziamenti annuali indicati al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31 gennaio 2021, di un’apposita rendicontazione di ANAS S.p.A. (comma 2).

Vengono poi introdotte misure per il sostegno del trasporto ferroviario a mercato. In particolare, si autorizza la spesa di 70 milioni per l’anno 2020 e di 80 milioni annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili dall’emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020 (comma 3), dietro rendicontazione dei predetti effetti (comma 4). Le risorse complessivamente stanziate a tali fini sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (comma 5), mentre l’erogazione dei fondi è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea (comma 6).

Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a 70 milioni di euro per il 2020, e a 105 milioni di euro annui dal 2021 al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265 (comma 7).

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che le risorse indicate al comma 1 si rendono necessarie per coprire i costi, sostenuti da ANAS, di monitoraggio, gestione, vigilanza, infomobilità, nonché per garantire la prosecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria della rete stradale nazionale volti in particolare alla messa in sicurezza e al miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture esistenti.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è formulata in termini di limite di spesa.

 

Articolo 215
(Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede, in caso di mancata utilizzazione a causa dell’emergenza COVID-19, il ristoro della spesa sostenuta per l’acquisto di biglietti o abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale. Si rammenta che agli eventuali oneri a carico dei gestori connessi all’attuazione della descritta norma si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, con le risorse del fondo di cui all’articolo 200, alla cui scheda si rinvia.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

Tanto premesso si osserva che le norme non esplicitano in quale misura le dotazioni del Fondo di cui all’articolo 200, alla cui scheda si rinvia, sono destinate alle finalità in esame. Si osserva altresì che la dotazione del citato fondo costituisce limite massimo di spesa sia per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia non con riferimento alle finalità previste dall’articolo 200. Appare, pertanto, necessario, come richiesto in sede di commento del citato articolo 200, acquisire ulteriori informazioni circa le modalità di funzionamento del Fondo e di utilizzo delle relative risorse.

 

Articolo 216
(Disposizioni in materia di impianti sportivi)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca le seguenti previsioni concernenti gli impianti sportivi:

·        proroga dal 31 maggio al 30 giugno 2020 della sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici (comma 1);

·        attribuzione al concessionario di impianti sportivi pubblici della facoltà di chiedere la revisione dei rapporti concessori in scadenza entro il 30 luglio 2023, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, che le parti possono concordare. In caso di mancato accordo è possibile recedere dal rapporto (comma 2);

·        riduzione per 5 mesi del canone di locazione di impianti sportivi privati (comma 3);

·        rimborso per gli abbonamenti relativi all'accesso a impianti sportivi per i periodi di sospensione dell’attività disposta per l’emergenza COVID-19, mediante voucher (comma 4).

La relazione tecnica afferma che il comma 1 non determina oneri in quanto il differimento del termine di pagamento dei canoni ivi previsto è infra annuale.

La relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari al comma 2 né ai commi 3 e 4 dal momento che la disciplina dettata concerne rapporti tra privati.

Tanto premesso si rileva che il comma 2, come testualmente indicato, si pone l’obiettivo della “rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite”. Tale rideterminazione, tenuto conto delle recenti condizioni del settore, appare sottendere una riduzione dei corrispettivi spettanti al contraente pubblico (concedente o locatore) o, in caso di mancato accordo, la possibilità di recedere dal contratto, con conseguente necessità della ricerca di un nuovo contraente ed una sospensione degli incassi durante tale ricerca. Ciò posto, in merito agli effetti prefigurabili per la finanza pubblica appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.  

Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme dei commi 1 e 3 tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica.

Infine, con riferimento alle norme recate dal comma 4 si osserva che la norma, diversamente dal comma 3, non fa riferimento agli impianti sportivi gestiti dai privati bensì agli abbonamenti per gli “impianti sportivi di ogni tipo”. Appare, dunque, necessario che il Governo chiarisca se, nel presupporre l’assenza di oneri, sia stata anche considerata l’eventualità che impianti sportivi possano essere gestiti da amministrazioni pubbliche, con particolare riguardo agli enti locali; in tale caso, infatti, il rimborso degli abbonamenti appare suscettibile di produrre effetti finanziari negativi per le amministrazioni coinvolte.

 

Articolo 217
(Costituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Istituzione del  “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (comma 1)

40,00

50,00

 

40,00

50,00

 

40,00

50,00

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Versamento all'entrata della quota pari allo 0,5% del totale della raccolta delle scommesse relative ad eventi sportivi che resta acquisita all'Erario (comma 2)

40,00

50,00

 

40,00

50,00

 

40,00

50,00

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede l’istituzione del Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all’Ufficio per lo sport per l’adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo (comma 1).

Il finanziamento del predetto Fondo è determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Inoltre, si prevede che dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e sino al 31 luglio 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere venga versata all’entrata del bilancio dello Stato e resti acquisita all’erario. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l’ammontare delle entrate corrispondenti alla predetta percentuale fosse inferiore alle somme iscritte nel Fondo, sarebbe corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, relativa al meccanismo di finanziamento da parte dello Stato dell’attività sportiva nazionale e la ripartizione delle competenze delle varie materie tra il CONI e la Sport e Salute SpA (comma 2).

Con decreto dell’Autorità delegata in materia di sport sono individuati i criteri di gestione del Fondo (comma 3).

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che gli importi indicati al comma 2 di finanziamento del Fondo (40 milioni di euro per l’anno 2020 e 50 milioni di euro per l’anno 2021) sono stati determinati prendendo a riferimento il totale della raccolta di cui trattasi riferito all’anno 2019, ammontante a circa 10,4 miliardi di euro. Per espressa previsione normativa, il predetto livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al D.lgs. n. 504/1998. Ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla RT sul fatto che la norma in esame non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, dal momento che per espressa previsione normativa, il livello di finanziamento del Fondo è stabilito al netto della quota riferita all’imposta unica di cui al D.lgs. n. 504/1998 e pertanto ne consegue che la norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Tuttavia, il meccanismo di finanziamento contenuto al comma 2 prevede per gli anni 2020 e 2021 che, qualora l’ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale prevista risulti inferiore alle somme iscritte nel Fondo (40 nel 2020 e 50 milioni nel 2021), debba essere corrispondentemente ridotta la quota di cui all’articolo 1, comma 630, della legge n. 145/2018, che concorre a finanziare l’attività sportiva nazionale. Andrebbe quindi chiarito se detto utilizzo, benché eventuale, sia suscettibile di incidere su impegni di spesa e programmi di intervento già definiti dai competenti organismi prima del verificarsi della predetta riduzione.

 

Articolo 218
(Disposizioni processuali eccezionali per provvedimenti relativi a competizioni e campionati)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, in considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi a causa dell’emergenza sanitaria, introduce disposizioni processuali eccezionali (commi 2-6) finalizzate a disciplinare l'eventuale contenzioso che potrebbe scaturire dalle decisioni che le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e dal Comitato italiano paralimpico (Cip), potranno adottare in materia di prosecuzione e conclusione delle competizioni e dei campionati professionistici e dilettantistici, per la stagione sportiva 2019/2020, e con riferimento alle misure organizzative per la successiva stagione sportiva 2020/2021.

La relazione tecnica afferma la disposizione possiede carattere ordinamentale e procedurale e non comporta effetti per la finanza pubblica.

In proposito non si formulano osservazioni dato il carattere procedimentale delle disposizioni.

 

Articolo 219
(Ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e risorse per il lavoro straordinario)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Sanificazione e potenziamento informatico degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia - spese di funzionamento (comma 1)

13,28

 

 

13,28

 

 

13,28

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Sanificazione e potenziamento informatico degli uffici giudiziari e delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia - spese di parte capitale

(commi 1 e 2)

23,06

 

 

23,06

 

 

23,06

 

 

Maggiori spese correnti

 

Modifica articolo 74, comma 7  del DL n. 18/2020- Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19- lavoro straordinario e altri oneri di personale

(comma 3)

3,66

 

 

3,66

 

 

3,66

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Modifica articolo 74, comma 7  del DL n. 18/2020- Misure straordinarie al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19- lavoro straordinario e altri oneri di personale – effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

1,78

 

 

1,78

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca le seguenti autorizzazioni di spesa per il 2020:

·        euro 31.727.516 per la sanificazione e la disinfestazione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso all’amministrazione giudiziaria, l’acquisto di materiale igienico sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonché per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso (comma 1);

·        euro 4.612.454, per lo svolgimento dei compiti istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del personale degli istituti e dei servizi dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità e per l’acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze di uso (comma 2).

Viene inoltre sostituito il comma 7 dell’art. 74 del DL n. 18/2020 recante un’autorizzazione di spesa in favore del Corpo di polizia penitenziaria, con un nuovo testo finalizzato ad incrementare tale autorizzazione di spesa con riguardo alla componente relativa alle prestazioni di lavoro straordinario. L’importo relativo a tale componente viene aumentato di euro 3.660.000 (comma 3). Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi precedenti, pari ad euro 40.000.000 per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 4).

Si evidenzia che il nuovo testo del comma 7 dell’art. 74 del DL n. 18/2020 autorizza per il Corpo di polizia penitenziaria la spesa complessiva di euro 9.879.625 (euro 6.219.625 nel testo previgente) di cui euro 7.094.500 (euro 3.434.500 nel testo previgente) per le prestazioni di lavoro straordinario. Restano immutati gli importi indicati dalla summenzionata disposizione, relativi agli altri oneri connessi all’impiego temporaneo fuori sede del personale necessario (euro 1.585.125), nonché quelli per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta (euro 1.200.000).

Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa; si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica, tra l’altro, illustra in una tabella esplicativa (riportata a seguire) i vari interventi di spesa previsti dalla norma.

(euro)

INTERVENTO

Comma di riferimento

Anno 2020

Sanificazione uffici giudiziari (spesa corrente)

1

13.275.000,00

Dotazioni informatiche dell’amministrazione giudiziaria

(spesa in conto capitale)

1

18.452.516,00

Dotazioni informatiche dell’amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile e di comunità

(spesa in conto capitale)

2

4.612.454,00

Straordinario personale polizia penitenziaria e dirigenziale carriera penitenziaria (spesa corrente)

3

3.660.000,00

TOTALE ONERE

4

39.999.970,00

Come evidenziato nella tabella, l’intervento complessivamente riferito al comma 1 è pari ad euro 31.727.516 e comprende spese correnti (euro 13.275.000) e in conto capitale (euro 18.452.516) che nel prospetto riepilogativo sono riportate separatamente. Nel prospetto riepilogativo, infatti, la componente di spesa in conto capitale relativa al comma 1 (euro 18.452.516) viene sommata a quella relativa al comma 2 (euro 4.612.454,00) per un importo complessivo pari euro 23.064.970.

Con riguardo al comma 3, relativo all’incremento di 3.660.000 euro del plafond stanziato dall’articolo 74, comma 7, del DL. n. 18/2020 per spese per lavoro straordinario, la relazione tecnica riferisce che l’iniziale stanziamento di complessivi euro 3.434.500 previsto dalla summenzionata disposizione (di cui 2.077.950,00 per il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed euro 1.356.500 per i dirigenti penitenziari ed i direttori degli istituti penali per minori) risultava sottostimato alla luce delle attività già svolte e di quelle che sarà necessario porre in essere. Pertanto si è reso necessario assicurare ulteriori risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all’accresciuto impegno del personale penitenziario coinvolto.

Per tale motivo l’importo complessivo quantificato per il 2020 è stato modificato, mediante la rimodulazione degli oneri per euro 3.660.000 come di seguito specificato:

 

Onere straordinario Polizia Penitenziaria

(euro)

ulteriori unità

n. ore pro capite

mesi (90gg)

aliquota media oraria

TOTALE ONERE

800

70

3

19,79

3.324.720,00

 

Onere straordinario direttori di istituti penitenziari per adulti e minori

(euro)

Unità

n. ulteriori ore pro capite

mesi (90gg)

aliquota media oraria

TOTALE ONERE

272

10

3

40,54

 330.806,40

 

Totale onere (3.655.526,40) euro 3.660.000 (importo arrotondato)

 

Articolo 220
(Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che per il solo 2020 - in deroga all’articolo 2, comma 7, del DL n. 143/2008 - le somme relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia alla data del 31 dicembre 2018 siano riassegnate al Ministero della giustizia e al Ministero dell’interno, nella misura del 49% per ciascuna delle due amministrazioni. Viene previsto, inoltre, che tali somme siano destinate prioritariamente al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nonché al ristoro di somme già anticipate per le medesime esigenze.

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, le somme versate allo Stato da Equitalia Giustizia, appostate sul Fondo unico giustizia, sono destinate alla riassegnazione in misura non inferiore a 1/3, al Ministero dell’interno, e in misura non inferiore a 1/3, al Ministero della giustizia e all’entrata del bilancio dello Stato. Le quote di riassegnazione sono stabilite annualmente con DPCM. I DPCM finora emanati hanno sempre previsto la destinazione del 49% al Ministero dell’interno, del 49% al Ministero della giustizia e del 2% all’entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che le misure sulla riassegnazione alle amministrazioni della giustizia e dell’interno delle somme appostate sul Fondo unico giustizia previste dalla norma, in base ai dati riportati nella relazione tecnica, non sembrano discostarsi da quanto disposto finora mediante i DPCM annuali di ripartizione delle medesime risorse.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione riportando i dati relativi alle somme versate nel corso del 2019 all’entrata del bilancio dello Stato sul pertinente capito (n. 2414) relative alle confische e agli utili della gestione finanziaria delle quote intestate al Fondo unico giustizia. La relazione tecnica riferisce, altresì, che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 221
(Modifiche all’art. 83 del DL n. 18/2020)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma integra l’articolo 83 del DL n. 18/2020, estendendo la relativa disciplina in materia di sospensione dei termini processuali ai termini previsti per la presentazione di querela (comma 1).

Si rammenta che, l’articolo 83 del DL n. 18/2020 - come convertito dalla legge n. 27/2020, e prorogato dal DL n. 23/2020, in corso di conversione alla Camera (A.C. 2461) e dal DL n. 28/2020 in fase di conversione al Senato (AS 1786) - dispone in tutta Italia il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio nonché la possibilità, dal 12 maggio al 31 luglio, di adottare misure organizzative - che possono comprendere l’ulteriore rinvio delle udienze nonché la predisposizione di modalità operative telematiche e da remoto - volte a evitare gli assembramenti di persone negli uffici giudiziari.

In particolare si evidenzia che la norma in esame prevede la sospensione – per il periodo dal 9 marzo all’11 maggio 2020 – anche del termine per proporre querela, di cui all’art. 124 c.p. La disposizione consente, pertanto, di rimettere in termini quanti, a causa dell’emergenza epidemiologica, non abbiano potuto esercitare il proprio diritto di querela.

Al riguardo non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione in esame e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica; questa riferisce che la norma non è suscettibile di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 222
(Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Istituzione di un “Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi”

500,00

 

 

500,00

 

 

500,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 222 prevede l’istituzione del Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 500 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che l’intervento è configurato come limite di spesa.

 

Articolo 223
(Contenimento produzione e miglioramento della qualità)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Contributo da destinare alle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna

100,00

 

 

100,00

 

 

100,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame stanzia 100 milioni di euro per l’anno 2020 in favore delle imprese viticole obbligate alla tenuta del Registro telematico che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde da realizzare nella corrente campagna (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 2).

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è configurata come limite di spesa.

 

Articolo 224
(Misure in favore della filiera agroalimentare)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 224 modifica l’articolo 10-ter del D.L. n. 27/2019 aumentando dal 50 al 70 per cento la misura di anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC), consentendo per l'anno 2020 un diverso criterio di ripartizione (comma 1).

Viene poi modificato in vari punti l’articolo 78 del D.L. n. 18/2020. In particolare, si interviene sul comma 4-sexies che disciplina la rinegoziazione di mutui e degli altri finanziamenti in essere al 1° marzo 2020 per le imprese agricole: in particolare la rinegoziazione diviene facoltativa (dietro accordo delle parti) e viene espunta la previsione che poneva i relativi oneri (peraltro non quantificati nel testo originario) a carico delle risorse pubbliche previste per la rinegoziazione dei mutui dall’art. 56, comma 12, del D.L. n. 18/2020 [comma 2, lettera c)].

Sul punto si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare del citato DL 18/2020, la Nota della RGS n. 50803/2020, di trasmissione della relazione tecnica relativa al maxiemendamento, con riferimento all’emendamento che ha introdotto il comma 4-sexies ora novellato, riguardo alla previsione ex lege del diritto ad una rinegoziazione di contratti bancari e finanziari in essere, evidenziava che la formulazione della norma – contenuta in un emendamento approvato durante l’esame parlamentare – avrebbe dovuto chiarire che la stessa non riguardava mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario.

Inoltre, per la parte in cui destina una quota non quantificata delle risorse dell’articolo 56 del D.L. n. 78/2020 ad una nuova finalità di intervento, connessa alla rinegoziazione dei mutui e degli altri finanziamenti destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento delle strutture produttive delle imprese agricole, la Nota rilevava che le risorse destinate dall’articolo 56 all’apposita sezione speciale del Fondo di garanzia PMI erano state determinate e stimate sulla base della platea di imprese ammesse alla moratoria ivi prevista, comprese le imprese agricole: dette risorse non potevano pertanto essere sottratte dalla originaria finalità per essere destinate ad una misura di natura differente, riguardo alla quale la relazione tecnica pervenuta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pervenuta in data 16 aprile 2020, come integrata dal Dipartimento delle finanze in data 17 aprile 2020, non forniva elementi né in ordine alla natura e allo stock dei mutui e finanziamenti interessati, né alla quantificazione degli oneri per la finanza pubblica, né alla modalità di utilizzo delle risorse che avrebbero dovuto essere erogate dal Fondo di garanzia PMI pur non essendo relative a garanzie.

In proposito, si prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica e non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

 

La relazione tecnica riporta infatti una serie di precisazioni. In particolare:

·         sull’aumento dal 50 al 70 per cento della percentuale degli anticipi, alle imprese che ne hanno diritto, dei contributi della PAC, si afferma che l'attuazione della presente disposizione comporta un'esigenza finanziaria in termini di cassa pari ad euro 400 milioni, determinata sulla base della percentuale di anticipazione definita, calcolata sul valore complessivo dei titoli iscritti a registro nazionale (RNT) di cui alla legge n. 231/2005 per l'anno 2020 e riferita ad una platea di possibili beneficiari di circa 650.000 soggetti. In sintesi, il comma 1 non impatta sui saldi di finanza pubblica per il 2020, in quanto l'anticipazione dei pagamenti in favore degli agricoltori è compensata, a partire dal 16 ottobre 2020, con i rimborsi disposti dalla Commissione europea. Tra l'altro, come disposto dal vigente articolo 10-ter, comma 4-bis, del D.L. n. 27/2019, allo scopo di garantire l'effettività della compensazione dell'anticipazione, si rende indisponibile il trasferimento dei titoli a valere sulla campagna 2020 e successive, e comunque sino a compensazione dell'anticipazione;

·         sul comma 2, lettera c) le modifiche apportate, finalizzate ad escludere effetti negativi per la finanza pubblica che potrebbero derivare da tale disposizione, sono volte in particolare:

o   a chiarire che la disposizione non riguarda mutui concessi dallo Stato, ma solo mutui e altri finanziamenti concessi dal sistema finanziario;

o   a riformulare la disposizione in termini di facoltà, in quanto la previsione ex lege del diritto ad una rinegoziazione di contratti bancari e finanziari in essere potrebbe presentare profili di illegittimità costituzionale;

o   ad eliminare la parte, mal formulata dal punto di vista tecnico, in cui viene destinata una quota non quantificata delle risorse della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all'articolo 56 del D.L. n. 18/2020, risorse che sono state determinate e stimate sulla base della platea di imprese ammesse alla moratoria ivi prevista, comprese le imprese agricole e che non possono pertanto essere sottratte dalla originaria finalità per essere destinate ad una misura di natura differente, in assenza peraltro di quantificazioni e corrette procedure contabili.

In ogni caso, la riformulazione della disposizione in termini di facoltà e con la limitazione al sistema finanziario privato pare escludere la possibilità di oneri per la finanza pubblica, anche sulla base degli elementi forniti dal Governo nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 18/2020 (sopra riportati).

 

Articolo 225
(Mutui dei consorzi di bonifica)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

 

 

10

10

 

10

10

 

10

10

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente a Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati di erogare mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo massimo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025. La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

In proposito pur tenendo conto che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto, appare opportuno che siano forniti elementi quantitativi volti a verificare la congruità del predetto limite di spesa.

 

Articolo 226
(Fondo emergenza alimentare)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 226 destina l’importo di 250 milioni di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del virus COVID-19, cui concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD)2014/2020. L’intervento è previsto a valere sulle disponibilità del Fondo di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987 (comma 1).

Si tratta del fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche europee, che eroga la quota di finanziamento statale per l'attuazione dei programmi di politica europea e può, altresì, concedere anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio unionale.

Alle erogazioni delle risorse sopra indicate provvede l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (comma 2).

La relazione tecnica si limita descrivere la norma.

In proposito, andrebbe acquisita conferma che le risorse del Fondo di rotazione utilizzate dalla disposizione in esame siano disponibili senza pregiudizio di programmi di spesa già avviati.

 

Articolo 227
(Sostegno alle zone economiche ambientali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo straordinario alle imprese che svolgono  attività turistiche nelle zone economiche ambientali che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza dell’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19

40,00

 

 

40,00

 

 

40,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo riconosce alle micro, piccole e medie imprese, operanti nelle zone economiche ambientali (ZEA) un contributo straordinario. A tal fine, viene istituito un apposito Fondo con dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2020, nei limiti del quale il contributo viene corrisposto agli aventi diritto.

La somma stanziata è ripartita tra i beneficiari in proporzione alla differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020, secondo specifiche modalità da definire con decreto.

La relazione tecnica informa che la platea dei soggetti interessati operanti nelle ZEA è costituita da 4.890 operatori tra guide escursionistiche e ambientali e guide del parco, circa 3.000 imprese operanti nel settore della ricettività turistica (alberghi, rifugi, bed and breakfast ecc.), 5.400 imprese operanti nel settore della ristorazione all'interno dei parchi e ulteriori 5000 imprese non ricomprese nel precedente elenco che svolgono attività eco-compatibili per un complesso di più di 18 mila tra imprese e operatori in 251 comuni.

In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che la non concorrenza del contributo alla formazione del reddito dei beneficiari prefigura rinuncia a maggior gettito.

 

Articolo 228
(Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 228 prevede una serie di modifiche all’articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 istitutivo della Commissione al fine di assicurarne l’immediato insediamento.

In particolare, viene soppresso il Comitato tecnico istruttorio e, al contempo, si prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione di valutazione dell’impatto ambientale VIA-VAS possa avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, non solo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (come previsto a normativa vigente), ma anche degli altri enti pubblici di ricerca senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica precisa che la norma non determina effetti negativi sulla finanza pubblica, tenuto conto che i costi relativi ai protocolli di intesa ai sensi del novellato articolo 8, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006, sono a carico delle tariffe di cui all'articolo 33 del medesimo D.lgs. n. 152, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 8. Inoltre, con l'eliminazione del Comitato tecnico, i relativi costi non graveranno più sui proventi delle citate tariffe.

In proposito, non si formulano osservazioni in considerazione dei chiarimenti della relazione tecnica e tenuto conto che il meccanismo di cui all’articolo 8, comma 5, del testo unico ambientale, che prevede la copertura degli oneri mediante tariffe, è rimasto invariato.

 

Articolo 229
(Misure per incentivare la mobilità sostenibile)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento del Fondo " Programma sperimentale buono mobilità"

50,00

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione  delle risorse sui  capitoli del ministero dell'ambiente su cui sono stati riassegnati  parte proventi aste emissioni Co2

50,00

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame:

·        modificano l’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del DL 111/2019. Le modifiche prevedono l’erogazione di un “buono mobilità”, che può essere utilizzato per l'acquisto, dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, di biciclette, di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo di forme di mobilità condivisa, escludendo l'utilizzo di autovetture. A tal fine, sono destinate le disponibilità di bilancio relative all’anno 2020, anche in conto residui, del Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", di cui al medesimo articolo 2, comma 1, del DL 111/2019. Contestualmente la fruizione del “buono mobilità” per la rottamazione dei veicoli più inquinanti, già prevista a legislazione vigente, è fatta slittare ed è consentita per i veicoli rottamati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021. Agli oneri relativi alla suddetta rottamazione si provvede a valere sulle risorse relative agli anni dal 2021 al 2024, nei limiti della dotazione del fondo "Programma sperimentale buono mobilità" e fino ad esaurimento delle risorse. Resta confermato che il "buono mobilità" non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (comma 1, lettera a).

Al riguardo, la relazione tecnica afferma che le risorse riassegnate al Ministero dell’ambiente per l’anno 2020 ammontano complessivamente a circa 273 milioni di euro, da destinare ad interventi per la riduzione delle emissioni climalteranti. La corresponsione dei “buoni mobilità” avverrà nei limiti di spesa indicati ai commi 1 e 2 e fino a esaurimento delle risorse, senza determinare pertanto ricadute negative per la finanza pubblica. Inoltre, la RT precisa che il buono per la rottamazione sarà comunque concesso nei limiti delle risorse iscritte in bilancio e che, pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·        estendono l’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, prevista dall’articolo 2, comma 2, del DL 111/2019, fermo restando il suo ammontare, anche a progetti per la sistemazione delle piste ciclabili (comma 1, lettera c).

Al riguardo, la RT afferma che tale estensione è condizionata alla sussistenza delle effettive disponibilità finanziarie, non determinando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·        incrementano il Fondo "Programma sperimentale buono mobilità", di 50 milioni di euro nell’anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all’articolo 19 del D. Lgs. 30/2013 (comma 2).

Al riguardo, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme;

·        prevedono alcune modifiche al D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), in materia di segnaletica orizzontale (comma 3).

Al riguardo, la RT afferma che le modifiche hanno carattere ordinamentale e che, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·        prevedono l'adozione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale anche da parte delle pubbliche amministrazioni con singole unità locali di oltre 100 dipendenti e ubicate in capoluoghi o comuni con più di 50.000 abitanti. Le amministrazioni sono tenute a nominare un Mobility Manager, individuato tra il personale in ruolo. All'attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

Al riguardo, la RT ricorda che l’articolo 3, comma 1, del decreto 27 marzo 1998 già prevede tali obblighi per gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti. La RT conferma quindi che la disposizione è a carattere ordinamentale e che da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti, il mobility manager nelle pubbliche amministrazioni viene individuato tra il personale in servizio presso tali enti e non è previsto alcun compenso per tale attività; pertanto, all’attuazione della disposizione si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, si prende atto, relativamente alle disposizioni relative al buono mobilità, che la sua introduzione è prevista nell’ambito di specifici limiti di spesa. Inoltre, con riferimento all’esclusione del buono dal reddito imponibile, la stessa appare configurarsi come rinuncia a maggior gettito.

Riguardo all’estensione dell’autorizzazione di spesa, di cui all’articolo 2, comma 2, del DL 111/2020, a progetti per la sistemazione delle piste ciclabili, non vi sono osservazioni da formulare atteso che tale estensione appare configurarsi come una nuova finalizzazione nell’ambito di risorse già stanziate.

Infine, per quanto riguarda gli obblighi derivanti dall’adozione di un piano degli spostamenti casa-lavoro del personale anche da parte di pubbliche amministrazioni, si prende atto di quanto affermato la RT circa il fatto che la nomina del mobility manager è già prevista a normativa vigente: tuttavia, si evidenzia che il dm 27/3/1998, istitutivo della figura, da un lato, non ha indicato alcun finanziamento aggiuntivo per le funzioni allo stesso affidate nell’ambito degli enti pubblici, dall’altro, ha previsto il relativo obbligo per le amministrazioni o loro unità con più di trecento dipendenti, mentre la norma attuale fa riferimento a cento dipendenti: andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione idonei a suffragare l’assunzione di neutralità della norma.

Quanto all’utilizzo di disponibilità, anche in conto residui, del bilancio del Ministero dell’ambiente, premesso che lo stesso configura una forma di copertura con risorse di bilancio, andrebbero chiariti i relativi effetti sui saldi, precisando se la dinamica per cassa delle spese previste risulti coerente con quella scontata ai fini dei tendenziali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 229, nell’incrementare di 50 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 111 del 2019, provvede al relativo onere mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, di competenza del medesimo stato di previsione.

Al riguardo si prende atto di quanto riportato dalla Relazione tecnica in merito all’utilizzo delle risorse allocate sul capitolo 8415[75] dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il quale, sulla base di un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, reca una disponibilità di risorse di competenza pari a 63,2 milioni di euro per l’anno 2020, in merito alla quale è opportuna una conferma da parte del Governo. Appare inoltre necessario che il Governo confermi la sussistenza di 35 milioni di euro di residui relativi all’anno 2018, come indicato nella Relazione tecnica, e che il complessivo utilizzo delle risorse in esame non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.

 

Articolo 230
(Incremento posti concorsi banditi)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma i effetti sui saldi di finanza pubblica per il triennio 2020-2022, in quanto l’effetto di maggiore spesa corrente si produce, per 4 milioni di euro nel 2023.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, con riguardo al reclutamento di docenti nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, incrementa nella misura di 8.000 unità il numero di posti banditi con la procedura concorsuale straordinaria di cui all’art. 1 del DL n. 126/2019 (portandoli da 24.000 a 32.000) (comma 1) e di 8.000 unità il numero di quelli banditi con il concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), del D. lgs. n. 59/2017 (comma 2).

Per entrambe le procedure concorsuali viene previsto che le immissioni in ruolo avverranno anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all’assunzione di tutti i vincitori, attraverso un meccanismo annuale di scorrimento delle graduatorie disciplinato dall’art. 1, comma 4 del DL n. 126/2019.

La relazione tecnica evidenzia che, pur in presenza di un ampliamento del numero dei posti a concorso, le effettive immissioni in ruolo dei vincitori restano subordinate all’esistenza di posti vacanti e disponibili e al rispetto del meccanismo di scorrimento annuale delle graduatorie previsti a normativa vigente. Al riguardo si rileva che la norma in esame sembra procrastinare la fase della verifica dell’effettiva disponibilità di posti vacanti al momento dell'autorizzazione all'assunzione, alterando quindi il quadro procedurale vigente - di cui all'art. 400 del Dlgs n. 297/1994 – che prevede, viceversa, che tale fase di valutazione sia svolta con riguardo all’indizione dei concorsi. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo anche per i connessi profili finanziari.

La relazione tecnica, con particolare riferimento al concorso straordinario afferma che l’incremento di 8.000 posti non produce oneri aggiuntivi quanto ai costi di assunzione atteso che le immissioni in ruolo dei vincitori, nei limiti dei posti vacanti e disponibili, saranno effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 3 e 4 DL n. 126/2019, in tanti anni (verosimilmente quattro) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali già destinata al concorso. Quota che costituisce una parte di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente.

Gli oneri indicati dalla RT, pari a 4 milioni di euro per il 2023, cui si provvede ai sensi dell’articolo 265, riguardano le spese finalizzate ad assicurare, a carico dello Stato, a tutti i neo-immessi in ruolo - nell’ambito della procedura concorsuale straordinaria di cui al comma 1 - l’acquisizione dei crediti formativi universitari previsti a normativa vigente. In merito alla quantificazione di tale onere non si formulano osservazioni alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che l’incremento di posti di cui al comma 1 determina maggiori oneri per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 13, lettera a) del DL n. 126/2019, laddove si prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 59/2017. Ai sensi del DM n. 616/2017, ciò comporta una spesa di 500 euro per discente. La relazione tecnica riferisce che - in aggiunta alla spesa massima possibile, già stimata nella relazione tecnica correlata al DL n. 126/2019 in misura di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 - si possa prevedere una spesa aggiuntiva di ulteriori 4 milioni di euro nel 2023 necessari per coprire gli oneri di ulteriori 8.000 vincitori. La disposizione genera dunque una maggiore spesa pari a 4 milioni di euro nell’anno 2023. Con riguardo al concorso ordinario di cui al comma l’incremento di 8.000 posti non produce maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

Articolo 231
(Svolgimento in condizioni di sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all’art. 1 comma 601 della legge n. 296/2006 (comma 1)

331,00

 

 

331,00

 

 

331,00

 

 

Assegnazione di risorse alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato  per garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici  e dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico (comma 7)

39,23

 

 

39,23

 

 

39,23

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1 dispone l'autorizzazione di spesa di 331 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire una ripresa in sicurezza delle attività didattiche.

Lo stanziamento individuato mira pertanto ad assicurare alle singole istituzioni scolastiche un budget congruo, rispetto alle diverse caratteristiche dimensionali e territoriali, da poter utilizzare per la realizzazione degli obiettivi definiti. Le risorse aggiuntive stanziate vanno ad incrementare il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge n. 296/2006 destinato unicamente a finanziare spese per consumi intermedi.

Le finalità descritte al comma 2 sono riconducibili a garantire alle scuole una ripresa delle attività didattiche in un contesto sicuro e adeguatamente rivisto, anche in termini di layout e attrezzature, per fronteggiare in modo strutturato la situazione di emergenza determinata dal Coronavirus.

Inoltre, sulla previsione del comma 3, le finalità sono state individuate anche sulla base delle indicazioni formulate dalla Commissione di supporto tecnico nonché di preliminari approfondimenti svolti con gruppi di Istituzioni scolastiche di diverso ordine e grado e sono state definite in modo da poter rispondere agli eterogenei contesti sociali e territoriali cui le scuole afferiscono. Si vuole dunque consentire a ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, di orientare la spesa verso i settori rispetto ai quali vi è una maggiore necessità in relazione al contesto di riferimento ed agli specifici bisogni della comunità scolastica di appartenenza, tenendo conto dei diversi livelli di complessità gestionale, organizzativa e digitale delle istituzioni scolastiche.

Il Ministero vigila, come previsto al comma 11, sull'utilizzo delle risorse attraverso adeguati modelli di rendicontazione gestionale e contabile e con il supporto dei revisori dei conti (comma 10).

I criteri individuati per la ripartizione delle risorse tra le scuole italiane, come disposto dalla previsione di cui al comma 4, sono quelli già utilizzati per la ripartizione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006. Per gli elementi di dettaglio si rinvia al testo della relazione tecnica.

Per consentire alle scuole un veloce ed adeguato utilizzo delle risorse sono previste una serie di misure di semplificazione quali il potenziamento del servizio Help Desk Amministrativo Contabile dedicato alle Istituzioni scolastiche (comma 11). Al riguardo, per raggiungere l'obiettivo di utilizzare tempestivamente le risorse finanziarie, senza che rimangano inutilizzate, è apparso necessario rafforzare il servizio di assistenza e consulenza alle istituzioni scolastiche già erogato dal Ministero dell'istruzione ai sensi dell'articolo 54, comma 2 del decreto interministeriale n. 129/2018 (Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche). Tale misura, prevista dal comma 11, risulta priva di oneri aggiuntivi in quanto è già finanziata dall'amministrazione a valere sulle risorse di cui alla legge n. 440/1997.

La norma introduce inoltre, al comma 5, un sistema di premialità in favore delle istituzioni scolastiche capaci di utilizzare le risorse disponibili entro il 30 settembre 2020; infatti, le risorse non utilizzate dalle scuole entro tale data potranno essere redistribuite alle Istituzioni Scolastiche che abbiano già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicato al Ministero dell'istruzione la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità definite al comma 2.

L'articolo contiene inoltre specifiche disposizioni normative relative allo svolgimento degli esami di Stato.

In particolare, il comma 7 prevede lo stanziamento di 39,23 milioni di euro al fine di consentire alle istituzioni scolastiche statali e paritarie di assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste nello svolgimento delle attività in presenza. Sulla quantificazione dell’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, nonché alla realizzazione degli interventi di pulizia dei locali scolastici si rinvia alla relazione tecnica.

Pertanto, il totale complessivo delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare le misure di cui al comma 6 ammonta a 39,23 milioni di euro (comma 7) di cui 3,2 milioni di euro per i dispositivi di protezione individuale e 36 milioni di euro per gli interventi di pulizia.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo è diretto a sostenere la ripresa dell’attività scolastica in presenza in condizioni di sicurezza.

In particolare, si prevede:

§   l’incremento per l’anno 2020 di un importo di 331 milioni di euro del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali (articolo 1 comma 601 della legge n. 296/2006) per la ripresa in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 (comma 1);

§   che le risorse sopra indicate siano destinate a una serie di interventi tra i quali l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica sui luoghi di lavoro, di dispositivi di protezione e di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti, nonché interventi in favore della didattica degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento; ove tali interventi richiedano affidamenti inerenti a servizi di supporto al RUP e di assistenza tecnica le istituzioni scolastiche ed educative statali potranno utilizzare il 10 per cento delle risorse assegnate nel rispetto delle tempistiche stabilite al successivo comma 5 (commi 2 e 3);

§   che le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedano alla realizzazione degli interventi o al completamento delle procedure di affidamento degli interventi entro il 30 settembre 2020. Successivamente, il Ministero dell’istruzione dispone un piano di redistribuzione delle risorse non impegnate dalle Istituzioni scolastiche entro tale termine. Le risorse sono versate all’entrata del Bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche e quindi nuovamente assegnate in favore delle istituzioni scolastiche che, alla data del 30 settembre 2020, hanno già realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento degli stessi e comunicano al Ministero dell’istruzione, con le modalità dallo stesso stabilite, la necessità di ulteriori risorse per le medesime finalità previste dal presente articolo. Tali risorse dovranno essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020 (comma 5);

§   per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli ambienti scolastici secondo gli standard e l’utilizzazione di dispositivi di protezione individuale da parte degli studenti e del personale scolastico durante le attività in presenza, il Ministero dell’istruzione assegna alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato 39,23 milioni di euro nel 2020, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative statali e delle scuole paritarie (commi 6 e 7); il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6 e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio (comma 8);

§   dal giorno seguente all’entrata in vigore del presente decreto-legge, il Ministero dell’istruzione, comunica alle istituzioni scolastiche ed educative statali l’ammontare delle risorse finanziarie da assegnare per accelerare l’avvio delle procedure di affidamento e la realizzazione degli interventi (comma 9);

§   i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie in esame (comma 10);

§   il Ministero dell’istruzione garantisce la gestione coordinata delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura gli interventi in favore delle istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk Amministrativo – Contabile e la predisposizione di procedure operative, template e documentazione funzionali alla gestione e alla rendicontazione delle risorse (comma 11);

§   agli oneri derivanti dai commi 1 e 7, pari a 370,23 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 12).

In proposito, si osserva che gli interventi di cui ai commi 1 e 6 sono espressi in termini di limite di spesa. Tuttavia la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base della determinazione del predetto stanziamento e le altre valutazioni necessarie alla verifica di congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità della norma in esame, espressamente volta a garantire la ripresa in condizioni di sicurezza dell’attività scolastica.

In proposito appare utile acquisire i predetti elementi informativi.

Con riferimento al comma 11, andrebbe acquisita conferma che il Ministero possa effettivamente adempiere ai compiti di coordinamento nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 232
(Edilizia scolastica)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

 

Incremento Fondo unico per l'edilizia scolastica per interventi urgenti di edilizia scolastica

(comma 8)

30

 

 

30

 

 

30

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che all’articolo in esame sono ascritti effetti finanziari con riferimento al solo comma 8, che incrementa di 30 milioni di euro per il 2020 il Fondo unico per l’edilizia scolastica al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l’adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l’avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021. In proposito, pur rilevando che la norma è definita come limite di spesa, andrebbero esplicitati i criteri sottostanti l’impatto scontato ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto che no n differisce da quello indicato ai fini del saldo netto da finanziare, pur trattandosi di spese in conto capitale per le quali viene in genere scontato uno sviluppo per cassa più diluito nel tempo.

Ulteriori disposizioni di carattere procedurale mirano ad accelerare la realizzazione di interventi di edilizia scolastica. A tal fine è altresì prevista l’anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure dei mutui autorizzati ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nell’ambito della programmazione triennale nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione già autorizzati. In proposito la RT asserisce la neutralità delle disposizioni in quanto la spesa complessiva autorizzata è pari ad euro 1.550.000 e pertanto l’anticipazione risulterebbe pari ad euro 310.000.000, mentre per l’anno 2020, secondo il piano di ricavo netto autorizzato, la somma massima erogabile è pari ad € 471.980.797,68 e quindi risulta già valutata ai fini dei saldi di bilancio. Tenuto conto che la RT limita detti elementi informativi all’esercizio in corso, andrebbe acquisita conferma che le anticipazioni previste abbiano efficacia limitata al 2020. In caso contrario andrebbero infatti acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili effetti di accelerazione della spesa derivanti dalle disposizioni in esame rispetto a quanto scontato ai fini dei tendenziali anche con riguardo ad esercizi successivi al 2020.

Analoghe considerazioni valgono, ma limitatamente alla fase di emergenza da Covid-19, per il comma 4 che autorizza per tutta la durata della stessa gli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli stessi nell’ambito dei contratti di appalto.

Non si formulano osservazioni in ordine ai restanti commi dell’articolo in esame.

 

Articolo 233
(Sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Misure di sostegno economico al sistema integrato da zero a sei anni (comma 1)

15,00

 

 

15,00

 

 

15,00

 

 

Contributo a favore delle scuole paritarie dell’infanzia a gestione pubblica o privata a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate (comma 3)

65,00

 

 

65,00

 

 

65,00

 

 

Misure di sostegno economico all’istruzione paritaria fino ai sedici anni (comma 4)

70,00

 

 

70,00

 

 

70,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo incrementa, per l’anno 2020, di 15 milioni di euro il Fondo di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 65/2017 (comma 1).

Inoltre, sono previsti i seguenti contributi:

§  per complessivi 70 milioni di euro nell’anno 2020 a favore dei soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi educativi e le istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo 2 del D.lgs. n. 65/2017; l’intervento avviene a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni a seguito della diffusione del Covid-19 (comma 3);

§  per complessivi 70 milioni di euro nell’anno 2020 a favore delle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge n. 62/2000; l’intervento è a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni a seguito della diffusione del Covid-19 (comma 4).

Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 150 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 5).

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

In proposito, non si formulano osservazioni sugli interventi previsti o commi 1, 3 e 4, che sono espressi in termini di limite di spesa.

 

Articolo 234
(Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo autorizza la spesa di dieci milioni di euro per l’anno 2020 per realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, prevedendo altresì che il Ministero dell’istruzione affidi la realizzazione del sistema informativo alla SOGEI (comma 1).

Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020 a titolarità del Ministero dell’istruzione, di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17 dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa programmazione (comma 2).

La relazione tecnica precisa che le risorse disposte dalla norma in esame sono necessarie per l'iniziale implementazione del sistema, mentre il suo mantenimento in esercizio, la manutenzione correttiva e quella adeguativa, saranno posti a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli di spesa 1202 -piano gestionale 1 e 1392-piano gestionale 1, denominati "spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativi" che rientrano nell'ambito della missione 32.3.3 -programma 3". Si tratta di una spesa in conto capitale che, permettendo di avere a disposizione un sistema informativo più moderno, potrà consentire anche la riduzione delle spese di manutenzione.

La copertura degli oneri è posta a valere sul Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola" 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'istruzione, che ha un valore programmato attuale pari ad euro 2.732.535.749,00, non interamente impegnato. In particolare, la copertura delle risorse necessarie per il sistema informativo avviene nell'ambito dell'asse III - OT 11 che ha una disponibilità residua di 81.930.780,00, secondo l'ultimo monitoraggio presente nella banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze.

In proposito, si osserva che gli oneri per la manutenzione del sistema informativo non sono quantificati dalla disposizione, mentre la relazione tecnica afferma che gli stessi saranno posti a valere sugli stanziamenti futuri di bilancio, apparentemente costituendo i presupposti per il sorgere di nuovi o maggiori oneri attualmente prevedibili la cui quantificazione e copertura vengono però implicitamente rinviate all’individuazione di future risorse: circa tale questione è necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 235
(Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione

400,00

600,00

 

400,00

600,00

 

400,00

600,00

 

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell’istruzione - effetti riflessi

 

 

 

194,00

291,00

 

194,00

291,00

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo istituisce un fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19", con lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021 al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 265.

La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che il Fondo è istituito per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 in condizioni di sicurezza e secondo le indicazioni che saranno fornite nei prossimi mesi. Le risorse saranno destinate a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

In proposito, si osserva che nel prospetto riepilogativo, oltre alla maggiore spesa corrente per l’istituzione del Fondo,  sono iscritti effetti riflessi per maggiori entrate tributarie e contributive, in misura tale (il 48,5 per cento) da far presupporre che le risorse siano integralmente destinate a spesa di personale: poiché tuttavia la norma non vincola espressamente le risorse a tale modalità di spesa, pur indicando il vincolo del “rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica”, e la relazione tecnica non fornisce elementi informativi sul punto, sarebbe necessario acquisire chiarimenti, tenuto conto che spese di tipo diverso (come, ad esempio, l’acquisto di beni e servizi) risulterebbero ammissibili ma avrebbero sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto effetti peggiorativi rispetto a quelli scontati nel prospetto riepilogativo.

 

Articolo 236
(Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (comma 1)

62,00

 

 

62,00

 

 

62,00

 

 

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per individuazione di ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale (comma 3)

165,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM (comma 3)

8,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di  borse  di studio (comma 4)

40,00

 

 

40,00

 

 

40,00

 

 

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle  università per proroga borse di studio dottorandi (comma 5)

15,00

 

 

15,00

 

 

15,00

 

 

Minori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento del Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per individuazione di ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale (comma 3)

 

 

 

165,00

 

 

165,00

 

 

Incremento fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM (comma 3)

 

 

 

8,00

 

 

8,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame mira a introdurre le misure di sostegno necessarie a istituzioni universitarie, AFAM ed enti pubblici di ricerca, per affrontare la fase post-emergenziale conseguente alla crisi epidemiologica in atto ed in particolare prevede:

§  l’incremento per l’anno 2020 di 62 milioni euro del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (comma 1);

§  l’applicazione dell’articolo 4 del D.L. n. 126/2019 (che prevede talune ipotesi in cui per gli enti di formazione universitaria non trovano applicazione le disposizioni che prevedono il ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip) anche all’acquisto di beni e servizi informatici e di connettività, relativo all’esenzione per le università statali, le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e per gli enti pubblici di ricerca di alcune disposizioni relative agli acquisti centralizzati tramite Consip SpA (comma 2);

§  l’incremento per l’anno 2020 dei seguenti fondi - al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l’esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale - (comma 3):

o   il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, per 165 milioni di euro;

o   il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni AFAM statali, per 8 milioni di euro;

§  l’incremento per l’anno 2020 di 40 milioni euro del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 68 al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi (comma 4);

§  la possibilità per i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del Decreto Ministeriale n. 45/2013 e dell’articolo 4 della legge n. 210/1998, iscritti all’ultimo anno, di presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall’articolo 8, comma 1, del citato D.M. n. 45 viene differito, per l’anno 2020, al 30 novembre; ai fini del presente comma, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge n. 537/1993 viene incrementato di 20 milioni (comma 5);

§  per gli assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010, in essere alla data del 9 marzo 2020, la possibilità di essere prorogati dai soggetti conferenti l’assegno per il periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione dell’attività di ricerca intercorsa a seguito delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, qualora ciò risulti necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca (comma 6);

§  il rinvio a decorrere dall’anno 2023 (anziché dal 2021, come già previsto) dell’applicazione da parte del MIUR delle penalizzazioni economiche commisurate allo scostamento registrato tra i criteri di ripartizione delle risorse ordinarie per gli enti che non hanno rispettato il fabbisogno finanziario programmato nell'esercizio precedente (comma 7).

Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 8).

La relazione tecnica precisa quanto segue:

§  in relazione al comma 1, l'incremento del Fondo - già istituito con l’articolo 100 del DL 18/2020 - risponde all'esigenza di integrare la dotazione iniziale dello stesso, pari a 50 milioni di euro con la specifica finalizzazione delle risorse al sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza in atto, si renda necessario l'acquisto di dispositivi digitali, l'accesso da remoto a banche dati e risorse bibliografiche e l'accesso a piattaforme digitali per la ricerca e la didattica a distanza. Ciò in quanto con le modifiche introdotte in sede di conversione del predetto decreto legge, oltre alle istituzioni AFAM e ai 14 Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, lo stesso ammontare è anche stato destinato alle esigenze dei collegi universitari di merito ed alle università non statali;

§  in relazione al comma 2 si precisa che la norma, comportando una mera estensione oggettiva (acquisti connessi alla attività didattica), non cagiona nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, la disposizione avrà unicamente l'effetto di consentire procedure d'acquisto semplificate per gli acquisti connessi anche alla finalità della didattica, fermi restando tutti i limiti, i vincoli di bilancio e la disciplina dei contratti pubblici. Anzi, secondo la predetta RT, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto le deroghe previste riguarderanno attrezzature che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tecnica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA;

§  in relazione al comma 4, l'incremento del Fondo si rende necessario avendo a riferimento gli ultimi dati disponibili, per la cui dettagliata elencazione si rinvia al testo della relazione tecnica medesima;

§  per quanto riguarda il comma 5, la RT (al cui testo si rinvia) esplicita gli elementi e le ipotesi sottostanti alla quantificazione;

§  il comma 6 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in considerazione del fatto che la norma si limita a dare la facoltà ai soggetti conferenti gli assegni di ricerca, nei limiti delle risorse relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di prorogarne la durata;

§  il comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto resta fermo il rispetto del fabbisogno finanziario a livello di comparto e si dispone solo un mero differimento dell'entrata in vigore della norma introdotta dall'articolo 1, comma 977, della legge n. 145/2018. Al riguardo, la RT fa presente che nella relazione tecnica del comma 977 si era specificato che, avendo avuto un andamento costante nell'ultimo quinquennio le riscossioni e i pagamenti per investimenti e ricerca, la norma avrebbe prodotto effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non quantificabili, e quindi non inseriti in bilancio. D'altronde la norma è finalizzata esclusivamente a fissare un limite al fabbisogno finanziario delle università, mantenendo inalterata la dinamica di crescita del comparto per il periodo 2019-2025. Non essendo stato, pertanto, ascritto alcun effetto sulla finanza pubblica alla norma originaria, anche la presente disposizione, che ne proroga solo gli effetti, viene considerata neutra dal punto di vista finanziario.

 

In proposito, non si formulano osservazioni sugli interventi previsti ai commi 1, 3, 4, e 5 in quanto sono configurati nell’ambito di un limite di spesa e la relazione tecnica fornisce elementi informativi volti a dar conto delle stime soggiacenti alle relative quantificazioni.

Per quanto concerne le previsioni contenute ai commi 2, 6 e 7, si prende atto dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

 

Articolo 237
(Svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede:

·        che in relazione agli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni[76] le cui prove siano in corso di svolgimento, il Ministero dell'università possa disporre modalità di svolgimento diverse da quelle previste dalla normativa vigente, ivi inclusa la possibilità di eliminazione di una prova (comma 1);

·        che le scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso riservato ai medici che non abbiano conseguito l’accreditamento per l’anno accademico 2018-2019 possano ripresentare istanza di accreditamento per l’anno accademico 2019-2020. Tali istanze sono sottoposte alla valutazione di una commissione di esperti costituita dai componenti dell’Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica alla data del 29 settembre 2018. Ai componenti della commissione non spettano indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese documentate (comma 2);

·        la modifica delle norme sull’ammissione ai concorsi per l’accesso alle scuole di specializzazione in medicina (comma 3).

Nulla da osservare con riguardo ai commi 1 e 3, considerato che gli stessi, come affermato anche dalla relazione tecnica, presentano carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 2, non si formulano osservazioni alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che afferma che le eventuali spese da rimborsare ai componenti della commissione troveranno copertura nelle risorse a tal fine appostate su specifici capitoli riferiti allo stato di previsione del Ministero dell’università con riferimento ai quali la relazione tecnica riporta le attuali giacenze disponibili.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che la diposizione di cui al comma 2, relativa al rimborso delle spese è contenuta anche nel decreto istitutivo del non più operativo Osservatorio (Decreto ministeriale 27 marzo 2015, n. 195) la cui attività, con la norma in esame, viene di fatto prorogata. Viene, altresì, precisato che il mandato del menzionato Osservatorio ha avuto durata triennale. Essendo il procedimento di ricostituzione dell’Osservatorio un procedimento complesso, con la presente disposizione si intende prorogare l’attività del vecchio collegio, al quale è affidato il riesame delle sole istanze negate nello scorso anno accademico. Per l’attività del collegio si ripetono le identiche modalità di funzionamento con la previsione, in termini di costi, del solo rimborso delle spese documentate. Inoltre, viene evidenziato che in considerazione del numero massimo di istanze rivedibili (pari a 54, tali essendo le scuole non accreditate nello scorso anno accademico) si svolgeranno ragionevolmente pochissime sedute del collegio (in ipotesi due) e che dunque le possibili spese qui previste – e già riconosciute a legislazione vigente – potranno trovare certamente capienza nei seguenti capitoli del dicastero utilizzati per le spese di missione in parola: 1689 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 12.379,00); 2389 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00); 2489 PG1 (stanziamento competenza e cassa: euro 4.249,00).

 

Articolo 238
(Piano di investimenti straordinario nell’attività di ricerca)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori Enti di ricerca (comma 2)

 

50,00

50,00

 

50,00

50,00

 

50,00

50,00

Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) (comma 5)

 

100,00

100,00

 

100,00

100,00

 

100,00

100,00

Maggiori spese in conto capitale

 

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori Università (comma 1)

 

200,00

200,00

 

200,00

200,00

 

200,00

200,00

Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (comma 4)

 

250,00

250,00

 

250,00

250,00

 

250,00

250,00

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori Università - effetti riflessi (comma 1)

 

 

 

 

48,50

48,50

 

48,50

48,50

Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca - assunzione ricercatori Enti di ricerca - effetti riflessi (comma 2)

 

 

 

 

12,13

12,13

 

12,13

12,13

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo misure per sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale.

In particolare, la norma autorizza nell’anno 2021 l’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali nel limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Per le predette finalità il Fondo per il finanziamento ordinario delle università viene incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 1).

Per le medesime finalità, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca[77] è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 per l’assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca (comma 2).

Inoltre, per promuovere il sistema nazionale della ricerca, rafforzare le interazioni tra università ed enti di ricerca e favorire la partecipazione italiana ai programmi quadro dell’Unione Europea, il Ministro dell’università definisce un nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN). A tal fine il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) viene incrementato per l’anno 2021 di 250 milioni e per l’anno 2022 di 300 milioni (comma 4).

Al fine di promuovere l’attività di ricerca svolta dalle università e valorizzare il contributo del sistema universitario alla competitività del Paese, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato, per l’anno 2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall’anno 2022, di 200 milioni di euro (comma 5).

Per l’anno 2020, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 610, della legge n. 160/2019, in materia di risparmio di spesa nel settore informatico, non si applicano alle università, alle istituzioni di alta formazione musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 1 del D.lgs. n. 218/2016, e alla fondazione di cui all’articolo 4 del D.L. n. 269/2003 (Istituto italiano di tecnologia - IIT) (comma 6).

Si rammenta che ai commi da 610 a 613 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020 non sono stati ascritti effetti finanziari.

Nelle more di una revisione dei decreti che definiscono le modalità attuative delle misure agevolative della ricerca sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST)[78], il Ministero dell’università può disporre l’ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti già emanati in materia, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali[79] posti a valere del medesimo FIRST (comma 7).

Si modifica il comma 971 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 in cui si prevede l’impegno delle Università statali a garantire che il loro fabbisogno finanziario in ciascun anno non sia superiore a quello dell'anno precedente, incrementato del tasso di crescita del prodotto interno lordo (PIL) reale stabilito dall'ultima Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. Con la modifica si aggiunge - come ulteriore riferimento all’incremento del fabbisogno finanziario delle Università –  quello delle maggiori risorse assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 8).

Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600 milioni per l’anno 2021 a 750 milioni per l’anno 2022 e a 450 milioni a decorrere dal 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 9).

La relazione tecnica precisa che le risorse individuate nel presente articolo costituiscono un limite di spesa per l'attuazione delle misure previste e fornisce elementi informativi circa le quantificazioni relative ai commi 1 e 2; afferma che il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri, che dal comma 6 non discendono effetti per la finanza pubblica tenuto conto che al comma 610 non erano stati ascritti effetti finanziari e che il comma 7, di natura meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri complessivi derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 sono pari a euro 600 milioni per l'anno 2021, euro 750 milioni per l'anno 2022 ed euro 450 milioni a decorrere dal 2023, così riepilogati:

 

In milioni di euro

2020

2021

2022

A decorrere

c.1

0

200

200

200

c.2

0

50

50

50

c.4

0

250

300

---

c.5

0

100

200

200

Totale

 

600

750

450

 

In proposito, si osserva quanto segue:

§  sulle assunzioni di ricercatori previste ai commi 1 e 2 non si hanno osservazioni alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica. Andrebbero tuttavia chiarite le ragioni per le quali gli effetti riflessi (in termini di maggiori entrate tributarie e contributive) siano stati scontati in percentuale inferiore rispetto a quella usualmente impiegata;

§  sulla previsione contenuta al comma 4, relativa allo stanziamento per il programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), nonché l’incremento dell’FFO disposto al comma 5, non vi sono osservazioni in quanto gli interventi sono configurati come limite di spesa;

§  sulla disapplicazione per università, AFAM enti pubblici di ricerca e Istituto italiano di tecnologia – IIT delle norme sui risparmi di spesa nel settore informatico, disposta al comma 6, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che alle norme derogate non sono ascritti effetti di risparmio;

§  si prende atto della natura ordinamentale del comma 7, il quale, a costanza di risorse stanziate nel fondo “FIRST”, si limita a consentire in via temporanea l’uso di criteri diversi per la formazione delle graduatorie di accesso alle agevolazioni già previste a legislazione vigente;

§  sul comma 8, andrebbe acquisita conferma che l’inserimento di un ulteriore riferimento ai fini del calcolo del limite dell’incremento del fabbisogno finanziario delle Università non sia suscettibile di cagionare una dinamica di crescita della predetta voce di spesa superiore rispetto a quella già prevista a legislazione previgente.

 

Articolo 239
(Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del  Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

50,00

 

 

50,00

 

 

50,00

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede l’istituzione del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Tali risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla relativa gestione (comma 1).

Ai relativi oneri, pari a euro 50 milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (comma 3).

La relazione tecnica si limita a descrivere la norma.

In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è configurata come limite di spesa.

 

Articolo 240
(Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno­ Dipartimento della Pubblica Sicurezza)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede l’istituzione presso il Ministero dell’interno, nell’ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di una Direzione centrale competente a sviluppare attività di prevenzione e tutela informatica e cibernetica nonché ad assicurare l’unità di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dalla polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato. Alla Direzione centrale è preposto un dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia (comma 1). Il numero delle Direzioni centrali e degli uffici di livello equiparato in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza è conseguentemente incrementato di una unità, fermo restando il numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica sicurezza (comma 2). All'attuazione delle disposizioni in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

La relazione tecnica riferisce che all’istituenda Direzione centrale sarà preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza individuato nell’ambito dei 32 posti di dirigente generale di pubblica sicurezza (dei quali 25 effettivamente coperti) previsti dalla vigente dotazione organica che, pertanto, non viene incrementata.

Tanto premesso, si rileva che la costituzione di una nuova struttura organizzativa di livello dirigenziale generale dovrebbe comportare l’attribuzione, al titolare della medesima, della relativa indennità retributiva di posizione di cui non viene dato conto nella relazione tecnica. Al riguardo, andrebbe fornito un chiarimento.

In merito al fabbisogno di personale della nuova Direzione, la relazione tecnica riferisce che si provvederà mediante l’assegnazione di 50 unità, individuate tra quelle disponibili in seno all’Amministrazione della pubblica sicurezza, attraverso processi di razionalizzazione. Sul punto andrebbe confermato che tali processi di razionalizzazione non siano suscettibili di incidere negativamente sull’efficienza operativa delle altre strutture dell’amministrazione della pubblica sicurezza; ciò al fine di escludere l’insorgere di effetti onerosi indiretti.

Con riguardo, infine, alle risorse strumentali della nuova Direzione, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica che, in merito alla sede della nuova struttura, dà evidenza di interventi a tal fine già programmati e finanziati, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione in merito all’infrastruttura tecnologica di cui la Direzione verrà dotata e ai relativi costi, non menzionati dalla relazione.

 

Articolo 241
(Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all’emergenza Covid-2019)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame consente che, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse Fondo Sviluppo e coesione rinvenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 siano “in via eccezionale” destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da  COVID-19 in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione del Fondo, nelle more della sottoposizione all’approvazione da parte del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione di cui all’articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “decreto crescita”) la Cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio procede all’approvazione di tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato per la Programmazione Economica da parte dell’Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

In proposito si osserva che la riprogrammazione delle risorse del Fondo appare potenzialmente in grado di modificare la spendibilità, in termini di cassa, delle somme in questione, in ragione della modifica della destinazione di spesa. È presumibile che ciò determini effetti di accelerazione della spesa con riflessi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, rispetto a quanto attualmente scontato nei tendenziali in relazione all’utilizzo del Fondo in questione. Ciò anche in considerazione della circostanza che le risorse del Fondo sono tradizionalmente scontate in termini di fabbisogno e di indebitamento secondo una modulazione temporale che tiene conto di una ridotta spendibilità nei primi esercizi di riferimento.

Tenuto conto che il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle disposizioni e che la norma non prevede espressamente una procedura che condizioni la riprogrammazione alla previa verifica degli effetti sui saldi, in ordine ai profili evidenziati andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

 

Articolo 242
(Fondi strutturali europei)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che con le modifiche ai regolamenti relativi ai Fondi Strutturali dell'UE per il periodo 2014-2020 introdotte a marzo ed aprile 2020, è stata, fra l'altro, prevista la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021.

Con l'articolo 242 si intende promuovere la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020, finalizzata a favorire l'utilizzo al tasso di cofinanziamento dell'UE al 100 per cento dei fondi stessi per il contrasto all'emergenza, a consentire con le risorse rivenienti dal bilancio europeo la prosecuzione degli investimenti pubblici con finalità proprie della politica di coesione previsti da ciascun programma, con particolare riguardo a quelli relativi alle regioni meridionali, a fornire un contributo concreto agli equilibri di finanza pubblica.

Nello specifico, la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 è finalizzata a liberare spazi e risorse allo scopo di rendicontare e certificare le spese per l'emergenza Covid-19 anche utilizzando il tasso di cofinanziamento UE al 100%.

Il comma 2 assicura la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione prevedendo che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali siano riassegnate alle stesse Amministrazioni e Autorità di gestione che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari, vigenti o da adottarsi. Nelle more dell'integrale ricostituzione dei POC le amministrazioni possono comunque proseguire negli impegni già assunti sui progetti originariamente finanziati sui fondi strutturali europei attraverso riprogrammazioni del Fondo sviluppo e coesione (FSC) o nuove assegnazioni nel rispetto dei vincoli di destinazione territoriale, da reintegrare con il meccanismo dei commi 4 e 5. In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l'emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi Complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.

La relazione tecnica afferma, conclusivamente, che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 242, in sintesi, autorizza le Autorità di gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia Covid-19, così come previsto dal Regolamento (UE) 2020/558 del 23 aprile 2020. Le risorse statali originariamente previste per il cofinanziamento sono corrispondentemente riprogrammate per la realizzazione di programmi complementari (POC).

La relazione tecnica descrive il meccanismo normativo, indicando la fonte europea che ha consentito tali riprogrammazioni, ed afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri.

La relazione illustrativa descrive la finalità della disposizione nei seguenti termini: “la riprogrammazione dei Programmi dei Fondi strutturali 2014-2020 è finalizzata a liberare spazi e risorse … anche utilizzando il tasso di cofinanziamento UE al 100 per cento. Il comma 2 assicura la salvaguardia delle finalità proprie della politica di coesione prevedendo che le risorse erogate dall’Unione europea … sono riassegnate alle stesse Amministrazioni e Autorità di gestione … fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi complementari, vigenti o da adottarsi … In tal modo, i programmi dei Fondi strutturali possono contribuire alle spese per l’emergenza, originariamente non previste, mentre i Programmi complementari consentono di salvaguardare il volume complessivo degli investimenti della politica di coesione nel rispetto della destinazione territoriale delle risorse.

In proposito si osserva che il meccanismo descritto, da un lato, grava sul bilancio UE, dall’altro, mantiene la destinazione a spesa di risorse nazionali di cui, già prevista a legislazione previgente. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto, sul quale appare comunque necessaria una conferma, che, per quanto concerne la competenza economica, le riprogrammazioni non incidano sulla ripartizione delle risorse fra i vari esercizi finanziari e che, per quanto concerne la competenza finanziaria, le stesse non comportino apprezzabili variazioni peggiorative delle dinamiche di cassa.

 

Articolo 243
(Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell’emergenza Covid-19)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese conto capitale

 

Incremento del Fondo di sostegno delle attività economiche nelle aree interne

 

60

30

30

60

30

30

60

30

30

Minori spese conto capitale

 

Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020

-60

-30

-30

-60

-30

-30

-60

-30

-30

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame incrementa di 60 mln per il 2020 e di 30 mln annui nel 2021 e nel 2022 il Fondo per il sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei comuni delle aree interne (legge n. 205 del 2017) anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell’epidemia da Covid-19. Ai fini della copertura dei relativi oneri viene ridotto per pari importi il Fondo sviluppo e coesione.

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

In proposito pur rilevando che l’onere è limitato alla prevista autorizzazione di spesa, si evidenzia che sia alla disposizione di incremento del Fondo di sostegno, sia a quella di riduzione del Fondo sviluppo e coesione sono attribuiti identici effetti ai fini dei tre saldi di finanza pubblica, pur trattandosi di spese in conto capitale che presentano in genere uno sviluppo, per cassa, (che si riflette sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto) più diluito nel tempo rispetto alla spesa corrente. Ciò dovrebbe risultare particolarmente evidente per il Fondo sviluppo e coesione, al quale tradizionalmente vengono attribuiti sui predetti saldi effetti più contenuti, nei primi esercizi, rispetto a quelli rilevabili in termini di saldo netto da finanziare.

In ordine a tali profili andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 243 incrementa il Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne, di cui all’articolo 1, comma 65-ter, della legge n. 205 del 2017, in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013. In proposito si evidenzia che detto Fondo (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento di 6.856,8 milioni di euro per l’anno 2020, di 7.286 milioni di euro per l’anno 2021 e di 7.854,2 milioni di euro per l’anno 2022. In proposito, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare le citate risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione senza compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul Fondo medesimo, anche in considerazione dell’ulteriore riduzione del Fondo, nella misura di 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, operata dall’articolo 244, comma 3, nonché di quanto stabilito dall’articolo 246, il quale prevede la concessione di contributi per il sostegno del Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno, entro il limite di 100 milioni di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse dello stesso Fondo per lo sviluppo e la coesione.

 

Articolo 244
(Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

48,50

48,50

 

48,50

48,50

 

48,50

48,50

Minori spese in conto capitale

 

Fondo sviluppo e coesione

 

48,50

48,50

 

48,50

48,50

 

48,50

48,50

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo aumenta la misura del credito d’imposta per investimenti 4.0 di cui all’art. 1, co. 200, della legge di bilancio 2020 (al quale, in assenza di un limite di spesa, sono ascritti effetti di maggiore spesa in conto capitale pari a 227,1 milioni annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023).

In particolare, la misura del beneficio viene incrementata:

-      dal 12 al 25 per cento per le grandi imprese;

-      dal 12 al 35 per cento per le medie imprese;

-      dal 12 al 45 per cento per le piccole imprese.

La relazione tecnica afferma che, applicando la medesima metodologia utilizzata per la norma sulla quale si interviene, l’onere complessivo risulta pari a 145,5 milioni di euro e ripartendo la fruizione in tre rate annuali, gli effetti risultano pari a 48,5 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Tuttavia la RT non fornisce gli elementi necessari per una verifica dell’onere indicato, non essendo sufficiente a tal fine il mero rinvio alla stima contenuta nella precedente relazione tecnica, ottenuta mediante utilizzo di un modello di microsimulazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 244, nell’aumentare la misura del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno, provvede ai relativi oneri, stimati in 48,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013. Con riferimento a questa modalità di copertura si rinvia alle considerazioni svolte in relazione al precedente articolo 243.

 

Articolo 245
(Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di “Resto al Sud”)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la concessione di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti beneficiari della misura agevolativa “Resto al Sud”, a copertura del fabbisogno di circolante, nella misura di 15.000 euro per le attività di lavoro autonomo e libero-professionali esercitate in forma individuale e di 10.000 euro per ciascun socio dell’impresa beneficiaria, per far fronte a crisi di liquidità correlate agli effetti socio-economici dell’emergenza Covid-19.

I contributi a fondo perduto sono concessi a valere sulle risorse ancora disponibili assegnate dal CIPE alla misura “Resto al Sud”, con le delibere n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, senza recare pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riguardo alle risorse, si ricorda che il comma 16 dell’articolo 1 del D.L. n. 91/2017 ha assegnato alla misura “Resto al Sud” un importo complessivo fino a 1.250 milioni per il periodo 2017-2025 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – ciclo di programmazione 2014-2020, demandando al CIPE la ripartizione in annualità e gli importi da assegnare distintamente al contributo a fondo perduto, al contributo in conto interessi e al finanziamento della sezione specializzata del Fondo centrale di garanzia PMI. Una prima assegnazione di 715 milioni è stata disposta dal CIPE con la delibera n. 74 del 7 agosto 2017, ai quali si sono aggiunti 535 milioni con la delibera n. 102 del 22 dicembre 2017, di cui 275 milioni sono destinati alla Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI “Resto al Sud” e 975 milioni al finanziamento della misura in senso proprio.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto riferita alle risorse FSC già assegnate allo strumento agevolativo dalle delibere CIPE n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102 del 22 dicembre 2017. Considerato che le imprese che risulteranno complessivamente ammesse alle agevolazioni di Resto al Sud entro la fine dell’anno 2020 sono stimabili in un numero pari a circa 7.500, e tenuto conto dell’attuale trend di ripartizione tra attività individuali e società con due o più soci (fino a un massimo di quattro), il tiraggio finanziario in oggetto è stimabile in circa 140/150 milioni di euro (la misura “Resto al Sud” ha sinora attivato investimenti per 352 milioni di euro, a fronte di agevolazioni pari a 166 milioni di euro).

In proposito, si prende atto che il beneficio è concesso nel limite delle risorse disponibili; andrebbe peraltro confermato che la dinamica per cassa connessa all’attuazione delle disposizioni in esame sia coerente con quella già scontata nei tendenziali con riferimento alla precedente destinazione delle risorse in questione.

 

Articolo 246
(Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma prevede che, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Lo stanziamento complessivo è pari ad euro 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa e a 20 milioni per l’anno 2021 ed il contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. In proposito si osserva che alle disposizioni non sono ascritti effetti ai fini dei saldi, mentre la relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle stesse, limitandosi ad affermare che il Fondo per lo sviluppo e la coesione presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Non sono quindi rinvenibili nella relazione tecnica elementi informativi volti a verificare se l’impatto, per cassa, degli interventi in esame possa ritenersi coerente con quello scontato nei tendenziali in relazione alle risorse del Fondo sviluppo e coesione: in proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione. 

Non si formulano osservazioni sulle restanti disposizioni che prevedono la facoltà per le regioni del Mezzogiorno interessate dalla misura in esame di concedere ulteriori contributi per le suindicate finalità attraverso le risorse dei propri Programmi Operativi FERS e FSE, trattandosi di una previsione di carattere facoltativo.

 

Articolo 247
(Procedure concorsuali della Commissione RIPAM)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, che le procedure concorsuali per il reclutamento del personale non dirigenziale possano essere svolte presso sedi decentrate e anche attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale (comma 1), sulla base di specifiche prescrizioni individuate dalla medesima disposizione. Tra queste viene previsto che l’individuazione da parte del Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili in cui svolgere le procedure concorsuali avvenga nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni a carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture (comma 2); inoltre, per l’applicazione software dedicata allo svolgimento delle prove concorsuali e le connesse procedure, il medesimo Dipartimento, anche tramite FormezPA, può avvalersi di CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 6). Viene, altresì disposto che:

·        la prova orale possa essere svolta in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali (comma 3);

·        la domanda di partecipazione ai concorsi sia presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale (comma 4);

·        per la partecipazione al concorso il candidato debba essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato e debba registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) (comma 5);

·        la commissione esaminatrice e le relative sottocommissioni possano svolgere i propri lavori in modalità telematica (comma 7).

Al riguardo, pur considerando il carattere facoltativo delle procedure e quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale della norma, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all’implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall’articolo, si possa effettivamente provvedere alle procedure medesime nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Ciò in considerazione delle specifiche ragioni di sicurezza che, nonostante il carattere facoltativo, inducono all’utilizzo delle procedure telematiche indicate.  

La relazione tecnica riferisce in proposito che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che è possibile prevedere anche risparmi di spesa, per effetto della mancata utilizzazione di immobili di strutture private, il cui elevato canone di affitto genera, ad oggi, oneri a carico delle pubbliche amministrazioni procedenti. Gli oneri derivanti dall’utilizzo delle strutture pubbliche restano a carico delle amministrazioni in favore delle quali si procede al reclutamento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 248
(Reclutamento della Commissione RIPAM per il personale delle pubbliche amministrazioni)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che per le procedure concorsuali per il reclutamento di personale non dirigenziale, già bandite al 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del presente decreto) e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) possa modificare le modalità di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti (comma 1). Tali modifiche prevedono esclusivamente l’utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale (comma 1, lettera a) e lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate secondo le modalità dell’articolo 247 (comma 1, lettera b).

La commissione esaminatrice e le relative sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica ai sensi del comma 7 dell’art. 247 (comma 2).

In attuazione del comma 1, FormezPA può risolvere i contratti stipulati per l’organizzazione delle procedure concorsuali indette dalla Commissione (RIPAM) che, al 19 maggio 2020, non hanno avuto un principio di esecuzione, fermo restando l’indennizzo limitato alle spese sostenute dall’operatore economico sino alla data della risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Al riguardo, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura procedimentale della norma, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all’implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall’articolo, si possa effettivamente provvedere nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Andrebbero, inoltre, forniti chiarimenti in merito alle risorse da destinare al pagamento degli indennizzi che le amministrazioni pubbliche saranno tenute a corrispondere in caso di risoluzione dei contratti; ciò in quanto la natura obbligatoria dei medesimi indennizzi sembra escludere la possibilità di una loro rimodulazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, al riguardo, si limita a riferire che gli oneri derivanti dalla corresponsione dell’indennizzo all’operatore economico con cui FormezPA potrà risolvere il contratto stipulato per l’organizzazione delle procedure concorsuali sono a carico delle amministrazioni interessate alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 249
(Modalità decentrata e telematica per le procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che, dal 19 maggio al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell’articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possano essere applicati dalle singole amministrazioni pubbliche (comma 1). Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260 (comma 2).

Al riguardo, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura procedimentale della norma, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all’implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall’articolo, le amministrazioni pubbliche interessate possano provvedere nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

A tal fine, sarebbe in particolare opportuno chiarire quale sia l’effettiva portata normativa della disposizione che consente alle singole amministrazioni di “applicare” i principi definiti dagli articoli del provvedimento in esame espressamente richiamati, precisando se viene comunque fatta salva la facoltà delle amministrazioni medesime di aderirvi o meno in ragione delle risorse disponibili.

La relazione tecnica riferisce che la norma si limita a stabilire modalità speciali di svolgimento dei concorsi in forma decentrata, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, in via sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, con riferimento a tutte le procedure concorsuali per il reclutamento del personale delle amministrazioni. Rivestendo carattere meramente procedimentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 250
(Scuola nazionale dell’amministrazione e concorsi degli enti pubblici di ricerca)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede l’indizione, entro il 30 giugno 2020, da parte della Scuola nazionale dell’amministrazione, dell’VIII corso-concorso selettivo finalizzato al reclutamento di dirigenti e ne individua le seguenti modalità di svolgimento: possibilità di presentare la domanda di partecipazione con modalità telematiche; svolgimento con modalità telematiche e in sedi decentrate di due prove scritte; possibilità di svolgere la prova orale in videoconferenza (comma 1). Il corso si articola, tra l’altro, in quattro mesi di formazione generale presso la Scuola, anche attraverso l’utilizzo della didattica a distanza (comma 2). Vengono ammessi alla frequenza del corso-concorso i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento (comma 4).

Si evidenzia che l’art. 10, comma 1, del DPR n. 272/2004 prevede l’ammissione al corso-concorso dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso entro il limite del numero dei posti disponibili, maggiorato del 20 per cento.

Il comma 4 prevede, inoltre, che coloro che hanno superato il corso-concorso e sono collocati in graduatoria oltre i posti già autorizzati sono iscritti in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti; le medesime amministrazioni possono bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco.

Viene, infine, previsto (comma 5) che le procedure concorsuali di reclutamento, già bandite al 9 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto in esame) dagli enti pubblici di ricerca e le procedure per il conferimento di assegni di ricerca possano essere concluse sulla base di nuove determinazioni che consentano la valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali in videoconferenza, attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali.

Al riguardo, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura procedimentale dell’articolo in esame, con riferimento al comma 1, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che lo stesso non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, si possa effettivamente provvedere all’implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Ciò in relazione alle specifiche esigenze che sono alla base della possibilità prevista di svolgimento delle prove con modalità telematiche.

 

Articolo 251
(Modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso il Ministero della salute e l’Istituto superiore di sanità)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma dispone che:

·        le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario che l’art. 2, comma 1, del DL n. 18/2020 prevede vengano attuate utilizzando graduatorie vigenti relative ad altri concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato, possano essere disposte mediante concorsi per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con modalità telematica (comma 1);

·        le prove concorsuali già bandite per il reclutamento di specifiche professionalità sanitarie individuate dalla norma, possano essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione, con modalità decentrata e digitale e mediante la valutazione dei titoli ed un esame scritto e orale (comma 2);

·        il Ministero della salute possa assumere - mediante concorso pubblico espletato con le modalità decentrate e digitali di cui all’articolo 247 - 7 ingegneri biomedici appartenenti all’Area III-F1, nell’ambito del contingente di 80 unità già previsto dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 145/2018 (comma 3);

·        Il Ministero della salute possa, altresì, reclutare l’aliquota di 6 dirigenti sanitari dei tredici dirigenti non generali i cui concorsi sono stati autorizzati dall’articolo 1, comma 5-ter, del DL n. 162/2019, mediante concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con modalità decentrata e digitale (comma 4).

In merito alle assunzioni di cui al comma 3, andrebbe evidenziato lo stato di avanzamento delle prove concorsuali autorizzate dall’articolo 1, comma 355, della legge n. 145/2018; ciò in quanto la relazione tecnica relativa alla medesima legge, quantificava il relativo onere assunzionale ipotizzando l’assunzione di 35 unità a novembre 2019, di 20 unità a gennaio 2020 e di 25 unità a gennaio 2021. A tale riguardo, pertanto andrebbe chiarito all’interno di quale delle citate aliquote verranno fatte rientrare le assunzioni dei 7 ingegneri biomedici previsti dalla norma (comma 3).

In merito alle modalità di svolgimento decentrato e digitale delle prove concorsuali individuate dall’articolo in esame, pur considerato quanto evidenziato dalla RT circa la neutralità finanziaria e il carattere ordinamentale dello stesso, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che questo non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all’implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall’articolo, si possa effettivamente provvedere nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Andrebbero forniti, inoltre, chiarimenti in merito ai profili di onerosità, non evidenziati dalla relazione tecnica, relativi alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi già banditi di cui al comma 2.

 

Articolo 252
(Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Ministero della giustizia, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, possa avviare le procedure già autorizzate per il reclutamento delle seguenti unità di personale:

·        400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’amministrazione giudiziaria, con la qualifica di direttore - Area III-F3 (comma 1, lettera a);

·        150 unità di personale amministrativo non dirigenziale di Area III-F1 (comma 1, lettera b);

·        2.700 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere esperto - Area II-F3 (comma 5).

Ai commi 2, 3, 4, 6 e 7 si definiscono, tra l’altro, il contenuto dei bandi, i requisiti e i titoli per l’accesso ai summenzionati concorsi.

Le successive assunzioni delle unità di personale di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l’art. 7 del DPCM del 20 giugno 2019 ha concesso la sola autorizzazione a bandire, dovranno avvenire a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e secondo l’ordinaria procedura di cui all’art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001, che prevede l'adozione del piano triennale dei fabbisogni di personale tramite DPCM (comma 8).

Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, tali disposizioni hanno natura procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; ciò in quanto gli adempimenti connessi alle attività relative alle procedure concorsuali in riferimento verranno fronteggiati mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 253
(Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che, fino al 31 luglio 2020, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario possa effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità telematiche di cui al comma 7 dell’articolo 247 (comma 1).

Con le medesime modalità indicate al comma 1 si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione (comma 3).

Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto ai sensi dell’articolo 247, comma 3 (comma 4).

Al riguardo, pur rilevando che le disposizioni assumono carattere facoltativo e pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura procedimentale delle stesse, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che, con specifico riguardo all’implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall’articolo, si possa effettivamente provvedere nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Ciò in quanto le predette procedure sono espressamente finalizzate al rispetto di prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica.

 

Articolo 254
(Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione all’esercizio della professione forense)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che, ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza, ai sensi dell’articolo 247, comma 7 (comma 1).

Al riguardo, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura procedimentale della norma, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare che la stessa non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, con specifico riguardo all’implementazione delle nuove modalità telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali previste dall’articolo, si possa effettivamente provvedere nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Articolo 255
(Misure straordinarie per procedimenti giudiziari pendenti)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di un contingente massimo di n. 1.000 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II/F1

(comma 1)

12,51

37,52

25,02

12,51

37,52

25,02

12,51

37,52

25,02

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato di un contingente massimo di n. 1.000 unità di personale amministrativo giudiziario, non dirigenziale, di Area II/F1– effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

6,07

18,20

12,13

6,07

18,20

12,13

Minori spese correnti

 

Riduzione Tabella A – MISE

(comma 3, lett. a)

1,70

 

 

1,70

 

 

1,70

 

 

Riduzione Tabella A – MEF

(comma 3, lett. a)

2,50

 

 

2,50

 

 

2,50

 

 

Riduzione Tabella A – Giustizia

(comma 3, lett. a)

5,50

7,88

 

5,50

7,88

 

5,50

7,88

 

Riduzione Tabella A – Difesa

(comma 3, lett. a)

1,70

 

 

1,70

 

 

1,70

 

 

Riduzione Tabella A – MIPAAF

(comma 3, lett. a)

1,11

 

 

1,11

 

 

1,11

 

 

Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica

(comma 3, lett. b)

 

15,00

18,00

 

15,00

18,00

 

15,00

18,00

Riduzione Fondo esigenze indifferibili

(comma 3, lett. c)

 

14,65

7,02

 

14,65

7,02

 

14,65

7,02

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere, nel biennio 2020-2021, con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, anche in sovrannumero rispetto all’attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1 (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 12.508.014 per il 2020, di euro 37.524.040 per il 2021 e di euro 25.016.027 per il 2022, cui si provvede:

·        quanto a euro 12.508.014 per il 2020 e a euro 7.877.769 per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per il 2020, del Ministero dell’economia per euro 2.500.000 per il 2020, del Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per il 2020 e per euro 7.877.769 per il 2021, del Ministero della difesa per euro 1.700.000 per il 2020 e del Ministero delle politiche agricole per euro 1.108.014 per l’anno 2020 (comma 3, lettera a);

·        quanto ad euro 15.000.000 per il 2021 e a euro 18.000.000 per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[80] (comma 3, lettera b);

·        quanto ad euro 14.646.271 per il 2021 e a euro 7.016.027 per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[81] (comma 3, lettera c).

Al riguardo, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e considerato che sia gli oneri sia il contingente delle assunzioni sono configurati entro un limite massimo complessivo.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che gli oneri assunzionali sono calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FUA, buoni pasto e straordinario), per un numero di 1.000 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II/F1, interamente assunto con decorrenza 1° settembre 2020. L’onere unitario viene quantificato in 37.52,04 euro annui.

Con riguardo al 2020 l’onere complessivo viene computato in euro 12.508.013,33 (dal 1° settembre al 31 dicembre 2020), con riguardo a tutto il 2021 in euro 37.524.040,00 e con riferimento al 2022 in euro 25.016.026,67 (dal 1° gennaio a 31 agosto 2022).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell’articolo 255 provvede agli oneri derivanti dall’autorizzazione al Ministero della giustizia ad assumere a tempo determinato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F, al cui fine è autorizzata una spesa di 12.508.014 euro per l'anno 2020, di 37.524.040 euro per l'anno 2021 e di 25.016.027 euro per l'anno 2022. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769 per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di conto corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza rispettivamente del Ministero dello sviluppo economico (per una quota pari a 1.700.000 euro per l'anno 2020), del Ministero dell'economia e delle finanze (per una quota pari a 2.500.000 euro per l'anno 2020), del Ministero della giustizia (per una quota pari a 5.500.000 euro per l'anno 2020 e a 7.877.769 euro per l'anno 2021), del Ministero della difesa (per una quota pari a 1.700.000 euro per l'anno 2020) e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (per una quota pari a 1.108.014 euro per l'anno 2020);

b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2021 e a 18 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004;

c) quanto a 14.646.271 euro per l'anno 2021 e a 7.016.027 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare in quanto gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura si segnala che il Fondo per interventi strutturali di politica economica[82], nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 359 milioni di euro per l’anno 2021 e a 586,1 milioni di euro per l’anno 2022. Al riguardo appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce del ricorso a quest’ultimo operato, nella misura di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, dall’articolo 256, comma 4, del provvedimento.

Con riferimento alla terza modalità di copertura si evidenzia che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014[83], nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 66,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 121,8 milioni di euro per l’anno 2022. In considerazione del frequente utilizzo del Fondo in questione con finalità di copertura, si reputa comunque necessaria una conferma da parte del Governo in ordine alla sussistenza delle risorse oggetto di riduzione per gli anni 2021 e 2022.

 

Articolo 256
(Misure straordinarie per la definizione dell’arretrato penale presso le Corti di appello)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Nomina di un contingente di 500 unità di giudici ausiliari di corte di appello

(commi 1-3)

 

10,00

10,00

 

10,00

10,00

 

10,00

10,00

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 4)

 

10,00

10,00

 

10,00

10,00

 

10,00

10,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 500 unità il numero massimo di giudici ausiliari di corte di appello (portandolo da 350 a 850 unità) che possono essere nominati, ai sensi dell’art. 63, comma 1, del DL n. 69/2013 per la definizione dell’arretrato, anche penale, presso le Corti di appello (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 (comma 3). Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 4).

Si evidenzia, in via preliminare, la necessità di un chiarimento in merito alla portata applicativa della disposizione che reca un’autorizzazione di spesa limitata al periodo 2021-2024 mentre, ai sensi dell’articolo 67 del DL 69/2013, il giudice ausiliario è nominato per la durata di cinque anni, prorogabili per non più di cinque anni.

Con riferimento agli effetti finanziari contabilizzati sui saldi di finanza pubblica, si segnala che non sono contabilizzati effetti indotti per maggiori entrate fiscali derivanti dalla disposizione. Al riguardo non si formulano comunque osservazioni tenuto conto del carattere prudenziale della mancata iscrizione e dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.

La relazione tecnica, in particolare riferisce che i giudici ausiliari, nello svolgimento delle funzioni giudicanti a titolo onorario, contribuiranno alla definizione dell’arretrato penale presso le corti di appello e saranno scelti tra i magistrati ordinari, contabili e amministrativi, gli avvocati dello Stato a riposo, i professori universitari di prima e seconda fascia a tempo definito, i ricercatori, gli avvocati e i notai anche se a riposo. Ai giudici ausiliari di corte di appello è riconosciuta una indennità onnicomprensiva di sentenza di euro 200,00 per ciascun procedimento definito anche in parte o nei confronti di alcune delle parti, con la previsione di un compenso massimo annuo di euro 20.000,00, fermo restando l’eventuale trattamento di quiescenza già in godimento. Su tali indennità non spettano contributi previdenziali e assistenziali.

L’onere annuo previsto, in relazione all’ulteriore contingente massimo, fissato in 500 unità, ammonta a 10.000.000 euro (20.000 euro X 500 unità). Si prevede una decorrenza dal 1° gennaio 2021.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 256 provvede all’onere derivante dalla possibilità di nominare un contingente di 500 unità di giudici ausiliari di Corte di appello, a fronte della quale è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004. In proposito si rinvia a quanto segnalato in relazione all’articolo 255, comma 3, lettera b).

 

Articolo 257
(Modalità decentrata e telematica per le procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l’utilizzo di tecnologia digitale possono trovare applicazione anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad altre amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina, con proprio decreto, le modalità tecniche per l’applicazione del presente articolo.

Al riguardo, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la natura procedimentale dell’articolo in esame, si richiamano le osservazioni già svolte con riferimento all’articolo 249. Ciò al fine di verificare che la norma non comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, si possa effettivamente provvedere all’implementazione delle nuove modalità digitali di svolgimento delle procedure concorsuali previste dalla disposizione nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Articolo 258
(Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(comma 1)

0,71

 

 

0,71

 

 

0,71

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

0,34

 

 

0,34

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico” dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno

(comma 3)

0,71

 

 

0,71

 

 

0,71

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza l’assunzione eccezionale nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 25 medici a tempo determinato per la durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Tale personale non instaura un rapporto di impiego con il Corpo, ma un rapporto di servizio con immediata esecuzione per la durata stabilita. Allo stesso personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per i Vice direttori sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari del Corpo (comma 1, primo, secondo e terzo periodo). Viene, inoltre, previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco del Ministero dell’interno possa utilizzare il personale medico selezionato e non assunto relativo alle procedure di arruolamento disciplinate dall’articolo 7, commi 2 e 3, del DL n. 18/2020 che ha autorizzato il reclutamento straordinario per un anno di personale sanitario militare (nel numero di 120 Ufficiali medici di 200 Sottufficiali infermieri) (comma 1, quarto periodo). Viene, infine, previsto che il corso di formazione per l’accesso alla qualifica iniziale di vice direttore del Corpo, avviato a seguito di un concorso pubblico individuato dalla disposizione e attualmente in fase di svolgimento, abbia, in via straordinaria, la durata di nove mesi e si articoli nella sola fase di formazione teorico-pratica (anziché come previsto a normativa vigente anche in un tirocinio tecnico operativo di ulteriori tre mesi) (comma 2).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro 706.625 nel 2020, si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 4-bis, del DL n. 39/2009, finalizzata al potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 3).

Con riguardo al comma 1, primo, secondo e terzo periodo, pur considerando i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che la norma prevede un numero di assunzioni determinato in un numero puntuale di unità; si ricorda in proposito che, a  fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, anche il numero delle assunzioni andrebbe definito entro un limite massimo di unità. Sul punto appare utile acquisire la valutazione del Governo.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che gli oneri assunzionali sono stati calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, comprensive degli istituti del trattamento fisso ed accessorio e dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro. L’onere complessivo è quantificato in euro 706.625 per l’esercizio finanziario 2020, corrispondente a 7 mensilità, oltre alla spettante quota della tredicesima mensilità.

Con riguardo al comma 1, quarto periodo, non si formulano osservazioni, nel presupposto, sul quale è utile una conferma, che l’eventuale utilizzo di “personale medico selezionato e non assunto” venga disposto, comunque nell’ambito e nei limiti delle assunzioni a tal fine autorizzate dall’art. 7 del DL n. 18/2020.

In merito al comma 3, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, che riferisce che l’esclusione in via eccezionale dell’espletamento del tirocinio tecnico-operativo di tre mesi, al termine dei nove mesi di corso già previsto a normativa vigente, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto al termine del medesimo corso non è previsto alcun passaggio di livello retributivo; peraltro, si rileva che l’anticipata immissione in ruolo del suddetto personale appare suscettibile di determinare un’accelerazione, sia pur contenuta, delle progressioni di carriera del medesimo personale (41 unità secondo i dati della RT), con conseguente accelerazione della correlata dinamica di spesa. Sul punto appare opportuno un chiarimento.

Con riguardo, infine, al comma 4, andrebbe chiarito se l’utilizzo di risorse già previste in bilancio e stanziate per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possa essere disposto per le esigenze di copertura della norma in esame senza pregiudicare il conseguimento delle finalità alle quali tali risorse sono destinate a normativa vigente e senza incidere su impegni già assunti a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell’articolo 258 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’assunzione a tempo determinato di 25 vice direttori sanitari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pari a 706.625 euro per l’anno 2020, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge n. 39 del 2009. In proposito si ricorda che il citato comma 4-bis ha autorizzato una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che il relativo stanziamento è allocato, come indicato anche dalla Relazione tecnica, sul capitolo 1905 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 1.390.210 euro per l’anno 2020. Si segnala peraltro che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul capitolo in questione è presente una disponibilità di competenza di 695.105 euro, non sufficiente alla copertura dell’onere in oggetto. Al riguardo appare pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura.

 

Articolo 259
(Procedure concorsuali per Forze Armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina procedure concorsuali - in atto o da indire - delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il periodo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da Covid-19 - fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021. In particolare, vengono previste alcune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi, quali, tra l’altro, la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza (comma 2, lettera b),

Viene, altresì, previsto che, in caso di mancata fruizione - per motivi indifferibili connessi alla situazione creatasi con l'epidemia da Covid-19 - della licenza ordinaria, del congedo ordinario o delle ferie, da parte del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la parte residua possa essere fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente (comma 6).

Infine, il comma 7 prevede che possano essere effettuate entro il 31 dicembre 2021 le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per il 2020, dalle seguenti disposizioni:

§  articolo 66, comma 9-bis, del DL n. 112/2008 (assunzioni per turn over in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel 2019);

§  articolo 1, comma 287, lettera c), della legge n. 205/2017 (2.112 unità previste per il 2020, di cui 550 nella Polizia di Stato, 618 nell'Arma dei carabinieri, 325 nel Corpo della guardia di finanza, 236 nel Corpo di polizia penitenziaria e 383 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

§  articolo 1, comma 381, lettera b), della legge n. 145/2018 (1.320 unità per il 2020, di cui 389 nella Polizia di Stato, 427 nell'Arma dei carabinieri, 227 nel Corpo della guardia di finanza, 277 nel Corpo di polizia penitenziaria);

§  articolo 19, comma 3, del DL n. 162/2019 (50 unità destinate al potenziamento del Comando carabinieri per la tutela ambientale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° ottobre 2020).

Al riguardo non si formulano osservazioni preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che le misure, relative alle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rivestono carattere meramente ordinamentale e procedurale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, andrebbe confermato che l’implementazione delle misure necessarie a consentire, come previsto dal comma 2, lettera b) lo svolgimento delle prove concorsuali anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza, possa essere effettuata nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Nulla da osservare con riguardo al comma 7 nel presupposto che le assunzioni siano effettuate nell’ambito delle risorse già stanziate a normativa vigente.

 

Articolo 260
(Corsi di formazione per Forze Armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina alcuni profili relativi allo svolgimento di corsi di formazione per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In particolare si prevede:

·        la possibilità di una conclusione anticipata dei corsi di formazione, precisando che, per il personale interessato dall’anticipata conclusione del corso di formazione, è corrispondentemente aumentata la permanenza per l'accesso alla qualifica o al grado superiore, qualora questa sia prevista decorrere dalla data di conclusione del corso (comma 3);

·        che nell'ipotesi di sospensione dei corsi, prevista dal comma 2, siano mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori nonché la condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. Per coloro che concludano positivamente i corsi, il periodo di sospensione è considerato valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla qualifica o al grado superiore (comma 4);

·        che, fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione dei corsi per il transito interno tra i ruoli delle summenzionate amministrazioni, il personale interessato è iscritto in ruolo con la decorrenza giuridica che ad esso sarebbe spettata senza la sospensione (comma 6);

·        la riduzione, per gli anni 2020, 2021 e 2022, della durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato. Per gli allievi agenti della Polizia di Stato, resta fermo il primo semestre finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneità, alla nomina ad agente in prova, potendo essere, pertanto ridotta la durata del secondo semestre finalizzato al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato (comma 7).

Al riguardo, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce il carattere meramente ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma in esame, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito alla possibilità che le disposizioni di cui al comma 7 possano determinare un’accelerazione, sia pur contenuta, delle progressioni di carriera del personale interessato con conseguente riflessi sulla correlata dinamica di spesa.

 

Articolo 261
(Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

PCM- Assunzioni di 30 unità non dirigenziali per le esigenze del Dipartimento della protezione civile

1,17

2,00

2,00

1,17

2,00

2,00

1,17

2,00

2,00

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

PCM- Assunzioni di 30 unità non dirigenziali per le esigenze del Dipartimento della protezione civile – effetti riflessi

 

 

 

0,57

0,97

0,97

0,57

0,97

0,97

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016

1,17

2,00

2,00

1,17

2,00

2,00

1,17

2,00

2,00

Minori entrate tributarie e contributive

 

Riduzione fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365 della legge n. 232/2016 – effetti riflessi

 

 

 

0,57

0,97

0,97

0,57

0,97

0,97

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la Presidenza del Consiglio dei ministri, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, 30 unità di personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo tecnico da inquadrare nella categoria A F1 del ruolo speciale della protezione civile. Ai relativi oneri assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per il 2020 e a euro 1.999.899 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2026 (comma 1).

Al riguardo, pur considerando i dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che la norma prevede un numero di assunzioni determinato in un numero puntuale di unità; ciò a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, in presenza del quale il numero di assunzioni andrebbe anch’esso definito entro un contingente massimo. Sul punto appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

La relazione tecnica, in particolare, riferisce che il costo unitario annuo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il trattamento fondamentale del personale da assumere è pari ad euro 44.598,16, di cui euro 12.639,40 a titolo di oneri riflessi. Tutte le unità di personale saranno inquadrate nella categoria A, fascia economica F1. Il costo, al lordo degli oneri riflessi, per il trattamento accessorio annuo di ciascuna unità di personale è di euro 22.065,14 ed è stato determinato sulla base della media pro capite attuale del personale del Dipartimento della protezione civile. Pertanto il costo complessivo per ciascuna unità di personale ammonta a euro 66.663,30, ossia euro 44.598,16 (fondamentale) più euro 22.065,14 (accessorio). Inoltre, in considerazione dei tempi tecnici dell’espletamento delle procedure concorsuali da bandire nel 2020, si ipotizza che le assunzioni del personale potranno essere effettuate non prima del 1° giugno 2020.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’articolo 261 provvede agli oneri derivanti dall’autorizzazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ad assumere a tempo indeterminato 30 unità di personale con qualifica non dirigenziale nel ruolo speciale della protezione civile, pari a 1.166.608 euro per l’anno 2020 e a 1.999.899 euro annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire destinato alle spese di personale derivanti da nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016. In proposito si segnala che detto Fondo, iscritto nel capitolo 3056 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca uno stanziamento pari a 305 milioni di euro per l’anno 2020, a 331,2 milioni di euro per l’anno 2021 e a 326,8 milioni di euro per l’anno 2022. Si segnala inoltre che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta una disponibilità di competenza per l’anno 2020 pari a 299.332.556 euro. Al riguardo, sebbene il Fondo utilizzato presenti le occorrenti risorse, appare comunque necessario che il Governo assicuri che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi originariamente previsti a valere sul Fondo medesimo.

 

Articolo 262
(Procedure assunzionali del Ministero dell’economia e delle finanze)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede l’avvio, entro il 31 dicembre 2020 delle procedure di reclutamento di 56 unità di personale non dirigenziale di Area III-F3 - già autorizzate dall’art. 19, comma 1, del DL n. 22/2019, e dall’articolo 1, comma 1130, della legge n. 205/2017 - mediante concorsi per titoli ed esame orale per l’accesso ai quali viene richiesto il possesso di specifici requisiti individuati dalla medesima disposizione (comma 1).

Si evidenzia che l’articolo 19, comma 1[84], del DL n. 22/2019 ha autorizzato, nel triennio 2019-2021, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 45 unità di personale di area III-F3. I relativi oneri assunzionali vengono definiti dalla medesima disposizione pari ad euro 220.000 per il 2019 e ad euro 1.965.000 annui a decorrere dal 2020.

L’articolo 1, comma 1130[85], della legge n. 205/2017 ha autorizzato a bandire, nel triennio 2020-2022, apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato 11 unità di personale da inquadrare nell'Area III-F3. A tal fine, la norma ha autorizzato la spesa di 240.000 euro per il 2020 e di 480.000 euro annui a decorrere dal 2021.

I bandi di selezione stabiliscono, tra l’altro, lo svolgimento dell’esame orale anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali di cui all’articolo 249 del provvedimento in esame (comma 2, lettera b).

Al riguardo non si formulano osservazioni, in merito al comma 1, considerato che, come espressamente disposto nel testo della norma e come evidenziato dalla relazione tecnica, la disposizione non modifica il contingente di personale da assumere (56 unità complessive), già autorizzato a legislazione vigente, e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Peraltro, andrebbe confermato che le suddette procedure non siano state ancora avviate.

Con riguardo al comma 2, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere che lo stesso determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, pertanto, si potrà provvedere all’implementazione delle nuove modalità decentrate e telematiche di svolgimento delle procedure concorsuali nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Articolo 263
(Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma prevede che le amministrazioni pubbliche, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure relative al lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa[86] (con conseguente limitazione della presenza di personale nei luoghi di lavoro per lo svolgimento delle attività indifferibili), organizzando il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro. A tal fine, viene rivista l’articolazione giornaliera e settimanale del lavoro, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione (comma 1). Le medesime amministrazioni si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute (comma 2) e assicurano adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza (comma 3).

Sul comma 1 la relazione tecnica riferisce che la disposizione è volta ad assicurare nella pubblica amministrazione una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro e una rimodulazione del lavoro agile. La relazione tecnica precisa, inoltre, che la misura ha carattere meramente procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Andrebbero tuttavia acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare l’effettiva possibilità per le amministrazioni di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti (come richiesto dal comma 1) anche attraverso soluzioni digitali, senza incorrere in nuovi oneri. 

In merito al comma 3, andrebbe indicato mediante quali risorse le amministrazioni debbano curare l’aggiornamento professionale della dirigenza.

Quanto al comma 2, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che le amministrazioni medesime siano provviste delle dotazioni necessarie per il rispetto dell’obbligo ivi indicato, anche alla luce delle più recenti prescrizioni di tutela sanitaria.

 

Articolo 264
(Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19)

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma introduce alcune disposizioni volte ad accelerare e semplificare i procedimenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli adottati in relazione all’emergenza sanitaria.

Le misure previste dal comma 1 hanno un’efficacia limitata al 31 dicembre 2020 e concernono: la possibilità di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze (comma 1, lettera a); la limitazione dei poteri di autotutela delle pubbliche amministrazioni [comma 1, lettere b), c) e d)]; l’obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio tra amministrazioni (comma 1, lettera e); semplificazioni per gli interventi in materia edilizia finalizzati all’attuazione delle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all’emergenza sanitaria (comma 1, lettera f).

Vengono, inoltre, modificate alcune norme del DPR n. 445/2000 (Testo unico di documentazione amministrativa) (comma 2, lettera. a), nonché del D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) in materia di fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e di gestione della Piattaforma digitale nazionale dati [comma 2, lettere b) e c)].

Infine, viene disposto che nell’ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non possa richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione, prevedendo, altresì, la nullità di ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle pubbliche amministrazioni (comma 2, lettera d).

Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la disposizione possiede carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Andrebbero peraltro acquisiti dati ed elementi informativi volti a confermare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di fronteggiare le accelerazioni degli adempimenti nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 265, commi 1-2
(Disposizioni finanziarie e risultati differenziali di bilancio)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il comma 1 specifica che gli effetti finanziari del decreto sono coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 29 aprile 2020 dalla Camera dei deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione, a maggioranza assoluta, della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.

Per il solo esercizio 2020 e con riguardo al solo saldo di fabbisogno, l’eccedenza degli effetti finanziari del decreto legge in esame rispetto alla predetta autorizzazione, è compensato mediante l’utilizzo di una quota pari a 3.340 milioni del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell’attuazione del DL 18/2020 rispetto alla precedente autorizzazione allo scostamento di bilancio approvata dalle Camere l’11 marzo 2020.

In proposito si rinvia all’approfondimento contenuto nel dossier Documentazione di finanza pubblica n. 14 del maggio 2020 relativo a “Decreto legge “rilancio”: effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi”.

Si ricorda che, sulla base di quanto esposto nel prospetto allegato alla relazione tecnica al maxiemendamento riferito al DL n. 18/2020, presentato al Senato[87] per l’anno 2020 risultava inutilizzata una quota pari a 175 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, a 6.393,4 milioni di euro in termini di fabbisogno e a 11,7 milioni di euro in termini di indebitamento. A tal riguardo appare comunque utile una conferma in merito all’entità del predetto margine, posto che la disposizione fa letteralmente riferimento ad un margine disponibile “a seguito dell’attuazione” del citato DL 18/2020.

Il comma 1 sostituisce inoltre l’allegato 1 alla legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) -  già modificato dall’articolo 126, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - al fine di fissare, per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, i nuovi livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa, in coerenza con le autorizzazioni parlamentari e ai nuovi obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza (DEF) 2020.

I nuovi livelli differiscono da quelli da ultimo stabiliti dal DL 18/2020 per un ammontare annuo pari all’incremento del saldo netto da finanziare autorizzato per ciascun esercizio finanziario (155,33 miliardi per il 2020, 26,45 miliardi nel 2021 e 34,9 miliardi nel 2022, compresa la quota autorizzata riferita alla spesa per interessi). In proposito non si formulano quindi osservazioni.

Il comma 2 autorizza poi l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 148.330 milioni di euro per l’anno 2020, elevando in tal modo il precedente limite, già stabilito dalla legge di bilancio 2020 ed incrementato di 25.000 milioni dal decreto legge n. 18/2020. L’incremento previsto, pari a 65.330 milioni, corrisponde al maggior fabbisogno autorizzato dalle citate risoluzioni parlamentari per il 2020, compresa la quota riferita alla spesa per interessi. In proposito non si formulano pertanto osservazioni.

 

Articolo 265, comma 3
(Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento)

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Onere interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni nette di titoli del debito pubblico

119

1.130

1.884

119

1.130

1.884

326

1.413

2.136

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento in coerenza con l’autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 29 e del 30 aprile 2020.

Detti limiti sono definiti in modo differenziato con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall’altro.

(miliardi di euro)

Spesa per interessi (art. 265, co.3)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

dal

2031

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

0,119

1,13

1,884

2,625

3,461

4,351

5,057

5,288

5,450

5,619

5,814

5,994

Indebitamento

 Netto

0,326

1,413

2,136

2,925

3,832

4,747

5,345

5,569

5,815

6,003

6,193

6,387

 

In proposito non si formulano osservazioni, tenuto conto che i predetti limiti non eccedono gli importi autorizzati con le già richiamate risoluzioni parlamentari dello scorso aprile. Peraltro, dal punto di vista della formulazione letterale delle disposizioni, si osserva che la configurazione dell’onere entro limiti massimi non sembra conforme alla natura della spesa in questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito, soprattutto in considerazione dell’arco temporale interessato e della previsione, dal 2031, di un onere a regime. Sul punto appare utile acquisire la valutazione del Governo. 

In merito all’impatto stimato sui diversi saldi, si richiamano i diversi criteri di contabilizzazione, che afferiscono alla contabilità finanziaria (per quanto attiene a saldo netto da finanziare e al fabbisogno) e alla contabilità economica, secondo gli specifici criteri definiti dalla disciplina contabile europea (per quanto riguarda l’indebitamento netto).

In proposito si rinvia all’approfondimento contenuto nel dossier Documentazione di finanza pubblica n. 14 del Maggio 2020 relativo a “Decreto legge “rilancio”: effetti sui saldi di finanza pubblica e conto risorse e impieghi”.

Si evidenzia peraltro che la RT non reca elementi informativi di dettaglio riguardo ai parametri sottostanti le relative quantificazioni operate sui diversi saldi.

 

Articolo 265, comma 4
(Incremento livello finanziamento SSN)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento livello finanziamento SSN

 

500

1500

 

500

1500

 

500

1500

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa, quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al titolo I, il fondo sanitario nazionale di 500 milioni di euro per l’anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.000 milioni di euro dal 2023 al 2031.

Ciò in quanto per il 2020 le spese trovano invece copertura ai sensi del comma 7 dell’art. 265 secondo gli importi indicati nel prospetto riepilogativo.

Con riferimento agli esercizi 2021 e successivi, gli interventi previsti dalle norme del Titolo I – i cui importi si evincono dalla RT e non dal prospetto riepilogativo -  risultano di ammontare superiore rispetto alle risorse incrementali previste dalla norma in esame, come di evince dalla tabella seguente:

 

Oneri quantificati dalla RT riferiti agli articoli 1, 2 e 5 del decreto in esame a decorrere dal 2021

(milioni di euro)

 

Dal 2021 (*)

 

Articolo 1 (assistenza territoriale)

1.246,5

 

 

Articolo 2

(assistenza ospedaliera)

372,0

Tot

1.618,5

 

 

 

2021

2022

Dal 2023 al

2031

Articolo 265, co. 4

(Incremento Fondo sanitario nazionale)

500,0

1.500,0

1.500,0

Fonte: Elaborazione su dati RT

(*) La relazione tecnica specifica che si tratta di oneri pluriennali, senza indicare tuttavia l’ammontare per ciascun anno.

Non si riportano nella tabella gli effetti finanziari dell’articolo 5 del provvedimento in esame, che incrementa le risorse da destinare alle borse di studio degli specializzandi, con un onere annuo pari 105 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, e pari a 109,20 per gli anni 2022-2024, in quanto l’articolo prevede un corrispondente incremento del livello del fabbisogno sanitario per ciascun anno del quinquennio 2020-2024.

Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo circa la possibilità per le regioni e le province autonome di sostenere le spese aggiuntive con le risorse dei propri bilanci sanitari, senza pregiudicare le prestazioni e i servizi erogati sulla base della legislazione vigente.

 

Articolo 265, commi 5 e 6
(Fondo esigenze indifferibili e Fondo attualizzazione contributi pluriennali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Fondo contributi pluriennali (co. 5)

800

90

90

800

90

90

800

90

90

Maggiori spese conto capitale

 

Fondo attualizzazione contributi pluriennali (co. 6)

 

 

 

 

200

 

 

200

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni incrementano :

·        il Fondo (di parte corrente) per esigenze indifferibili, di cui all’art. 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 di 800 milioni per l’anno 2020 e di 90 milioni annui a decorrere dal 2021;

·        il Fondo (di parte capitale e con effetti di cassa) per la compensazione degli effetti finanziari dei contributi pluriennali di 200 milioni per l’anno 2021.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati agli incrementi disposti dalle norme.

 

Articolo 265, comma 7
(Copertura finanziaria)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 265, al comma 7, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da una pluralità di articoli del presente provvedimento[88], con esclusione di quelli che prevedono autonoma copertura, nonché di alcune disposizioni del medesimo articolo 265[89], attraverso tre diverse modalità:

- mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti da taluni articoli derivanti dal provvedimento stesso[90] (lettera a);

- mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, di cui all’articolo 1, comma 290, legge 27 dicembre 2019, n. 160[91] (legge di bilancio 2020) (lettera b);

- mediante il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 265.

Per quanto riguarda la prima modalità di copertura si segnala l’opportunità, da un punto di vista formale, di indicare espressamente quali siano le singole disposizioni che all’interno di ciascun articolo determinano maggiori entrate e/o minori spese. Infatti, considerato che numerosi articoli indicati come fonte di copertura sono i medesimi che determinano anche gli oneri oggetto di copertura, soltanto differenziando opportunamente le due tipologie di disposizioni si riesce a far emergere dal testo quali siano le norme onerose e quali invece quelle che forniscono le risorse da utilizzare a copertura. Qualora invece all’interno dello stesso articolo la medesima disposizione comporti sia nuovi o maggiori oneri sia nuove e maggiori entrate o riduzioni di spese, in relazione a quella disposizione dovrebbe essere indicato l’onere al netto degli effetti positivi che da quella stessa disposizione derivano. 

Per quanto concerne la seconda modalità di copertura si rileva che l’onere imputato al Fondo per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, pari a 3 miliardi di euro per l’anno 2020, assorbe integralmente le risorse ad esso assegnate per il medesimo anno dalla legge di bilancio 2020 e potrebbe quindi compromettere per il medesimo anno le originarie finalità della disposizione che ne ha previsto l’istituzione. Al riguardo appare pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto riguarda infine la terza modalità di copertura, si evidenzia preliminarmente che, sebbene essa non indichi espressamente l’onere a suo carico, tale onere può essere comunque indirettamente ricavato per differenza tra la somma degli oneri espressamente indicati nelle singole disposizioni che rinviano per la rispettiva copertura all’articolo 265, da una parte, e la somma degli oneri imputati alle prime due modalità di copertura, dall’altra parte. Ciò posto, si rileva che la copertura viene effettuata mediante “il ricorso all’indebitamento di cui al comma 1” del medesimo articolo 265, senza che risulti precisato se in tale rinvio debba ricomprendersi il solo ricorso all’indebitamento autorizzato con le Risoluzioni approvate dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, rispettivamente, il 29 e il 30 aprile 2020, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, oppure anche l’utilizzo del margine disponibile, in termini di fabbisogno, risultante a seguito dell’attuazione del decreto-legge, 17 marzo 2020, n. 18 di cui al secondo periodo del medesimo comma 1. In quest’ultimo caso, ai fini di una maggiore chiarezza del testo si dovrebbe valutare l’opportunità di riferire più puntualmente la copertura al ricorso all’indebitamento di cui al comma 1, primo periodo, e all’utilizzo della quota del margine disponibile, in termini di fabbisogno, di cui al comma 2. Riguardo all’utilizzo del predetto margine, - come già evidenziato in occasione dell’esame del testo elaborato per l’Assemblea dalle Commissioni VI e X della Camera dei deputati, a conclusione dell’esame in sede referente del decreto-legge n. 23 del 2020 (C. 2461-A), che ha utilizzato anch’esso a copertura di alcuni oneri parte del citato margine - da un punto di vista formale, anche ai fini di una maggiore trasparenza dei meccanismi di copertura, sarebbe stata opportuna l’istituzione nel decreto-legge n. 18 del 2020 di appositi fondi in cui far confluire, per importi differenziati sui tre saldi, le risorse derivanti dal citato margine, in modo da poterne disporre l’utilizzo in occasione dell’adozione di successivi provvedimenti da cui sarebbero potuti derivare, come nel caso in esame, nuovi o maggiori oneri da coprire.

 

Articolo 265, commi 8-12
(Monitoraggio delle risorse e gestione dei fondi Ue)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che i commi da 8 a 12 prevedono una articolata procedura per il monitoraggio delle risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente provvedimento e per la gestione delle risorse erogate all’Italia dall’Unione europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l’emergenza sanitaria connessa alla Covid-19.

Per quanto riguarda il monitoraggio delle risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente  provvedimento, i commi da 8 a 9, prevedono che tale monitoraggio sia effettuato dal Ministero dell’economia e delle finanze che, sulla base degli esiti dello stesso, al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Si prevede altresì che, nel caso in cui residuino risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse siano versate dai soggetti responsabili delle misure di cui al presente decreto entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

Infine, al comma 10, si prevede che le risorse destinate all’attuazione da parte dell’INPS delle misure di cui al presente decreto invece siano tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all’Istituto medesimo.

Per quanto riguarda la gestione delle risorse erogate all’Italia dall’Unione europea o dalle sue Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la crisi per l’emergenza sanitaria connessa alla Covid-19, si stabilisce, ai commi 11 e 12, che tali risorse e “le relative conseguenze sul sistema economico” sono versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE».

Le predette risorse qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidità a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell’Economia e delle finanze all’entrata

del bilancio dello Stato sull’apposito capitolo relativo all’accensione di prestiti. Qualora invece siano destinate a finanziare interventi connessi alla situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo perduto, sono versate dal Ministero dell’economia e delle finanze all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il predetto fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati.

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda il monitoraggio delle risorse, considerato che le risorse stanziate dal presente provvedimento si riferiscono anche a più esercizi finanziari e non solo al 2020, appare opportuno precisare che le risorse da versare ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata, ove non utilizzate al 15 dicembre 2020, si riferiscono esclusivamente a quelle stanziate per il medesimo anno 2020. Per quanto concerne invece la gestione delle risorse erogate  dall’Unione europea all’Italia appare necessario che il Governo chiarisca a cosa si intenda fare riferimento laddove si prevede che siano versate sul conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a « Ministero del Tesoro – Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, non solo le risorse finalizzate ad affrontare la crisi per l’emergenza sanitaria connessa alla Covid-19, ma anche “le relative conseguenze sul sistema economico”.

 

Articolo 265, commi 13 e 14
(Modifiche alla legge n. 160 del 2019)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 13 interviene su alcune disposizioni della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), alla luce della revisione degli obiettivi programmatici di finanza pubblica del DEF, da un lato, disponendo la soppressione dei commi 624 e 625 dell’articolo 1, che disponevano, rispettivamente, l’accantonamento indisponibile di risorse in bilancio per 1 miliardo di euro nel 2020, in termini di competenza e di cassa, e le connesse procedure per l’eventuale successivo disaccantonamento a seguito dei monitoraggi, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi programmatici di bilancio per il 2020 anche nell’ambito dell’attuazione delle norme sulla cosiddetta Quota 100, dall’altro, sostituendo l’elenco 1 che recava l’indicazione puntuale delle risorse conseguentemente accantonate sulle singole unità di voto di bilancio, in termini di competenza e di cassa, con un nuovo elenco 1 che limita il citato accantonamento al solo esercizio 2022.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 265, comma 15
(Intervento sul fondo investimenti delle amministrazioni centrali)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 15 sospende, per l’anno 2020, l’applicabilità dell’articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145: la disposizione così sospesa demanda ai decreti di riparto del fondo investimenti delle amministrazioni centrali l’individuazione dei criteri e delle modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro riassegnazione ad altre finalità del Fondo medesimo. Alla disposizione sospesa non sono stati ascritti effetti finanziari.

La relazione tecnica afferma che la norma stabilisce che ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145 non vada computato l’anno 2020 e afferma che la sospensione non ha effetti finanziari.

In proposito, nel prendere atto che la sospensione ha ad oggetto disposizioni cui non sono stati imputati effetti ai fini dei saldi e che risultavano comunque finalizzate alla riassegnazione delle somme ad altre finalità di spesa, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti circa l’esatta portata normativa della stessa: in particolare, andrebbe chiarito se la sospensione riguardi la possibilità di prevedere ipotesi di revoca con i decreti di riparto o se (come parrebbe indicare la relazione tecnica) la sospensione preveda di non computare l’annualità 2020 nei termini già fissati a pena di decadenza.

 



[1]     Di cui al settimo periodo dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[2]     Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo ed interventi connessi, ivi compresi quelli attuati nelle materie in adesione a programmi e progetti dell'unione europea anche in regime di cofinanziamento” della Tabella 8, missione 27 Programma 2, azione 2, CDR 4.

[3]     Ai sensi dell’art. 74-ter, del DL n. 18/2020, che ha disposto l’impiego del suddetto contingente per novanta giorni a decorrere dal 17 marzo 2020.

[4]     Di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002.

[5]     Si tratta dell’articolo 1, comma 301, della legge n. 205 del 2017, che ha stanziato per le suddette finalità un milione di euro per ciascuno degli anni 2018-2020.

[6]     Si osserva che tale disposizione stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria siano ridotte del 10 per cento. Conseguentemente, in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione della disposizione di cui al periodo precedente.

[7]     I beneficiari devono aver realizzato, nel periodo d’imposta precedente, un volume di ricavi o compensi non superiori a 5 milioni annui, e aver subito – nei mesi considerati dalla norma – una riduzione di ricavi e compensi non inferiore al 50 per cento rispetto a quelli realizzati nel medesimo mese dell’anno precedente. Il limite di 5 milioni non si applica alle strutture alberghiere e agrituristiche.

[8]     La misura del credito d’imposta è pari al 60 per cento ovvero, in caso di affitto di aziende, la misura è ridotta al 30 per cento.

[9]     A tale misura (credito d’imposta per negozi e botteghe) sono ascritti effetti di maggiore spesa corrente per 356,3 milioni nell’anno 2020.

[10]   Di cui all’articolo 11 della legge n. 431/1998

[11]   Si veda il par. 5 (pag. 13) della Segnalazione 23 aprile 2020, 136/2020/I/com (https://www.arera.it/it/docs/20/136-20.htm)

[12]   Non esiste, tuttavia, una corrispondenza biunivoca: è cioè possibile trovare alcune medie imprese connesse a reti MT così come è possibile che utenze BTAU non siano intestate ad imprese (ad es. servizi generali dei condomini, box/cantine isolate).

[13]   I gettiti persi per questa classe sono, cioè, da considerare il frutto di due effetti concomitanti: l’applicazione della misura i. e la riduzione della potenza considerata ai fini del calcolo della bolletta, derivante in parte dall’attuazione della misura ii. (per le imprese che rimangono attive nel corso del periodo considerato) e in parte dalla naturale riduzione dei prelievi di potenza (per le imprese che invece rimangono chiuse).

[14]   Data di entrata in vigore del decreto in esame.

[15]   Si vedano il comunicato stampa

http://www.eif.europa.eu/what_we_do/guarantees/news/2020/eib-group-establishes-eur-25-billion-guarantee-fund-to-deploy-new-investments-in-response-to-covid-19-crisis.htm

e i chiarimenti https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/index.htm

[16]   Acronimo di “State sUpported shoRt-timE work”

[17]   Si vedano il grafico https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/sure_factsheet.pdf e la relazione illustrativa della proposta di Regolamento UE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1587138033761&uri=CELEX%3A52020PC0139

[18]   La copertura dei restanti oneri, pari a 70 milioni di euro, viene invece effettuata ai sensi dell’articolo 265, alla cui scheda pertanto si rinvia.

[19]   Tale Fondo risultava destinato ad operare mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04). Al momento non risulta peraltro ancora adottato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, cui l’articolo 185-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 demandava la definizione delle modalità e dei criteri di gestione e di funzionamento del Fondo in parola.

[20]   Si tratta dei comuni di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia.

[21]   Secondo la relazione tecnica riferita al comma 603 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020.

[22]   In particolare, i versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia, relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati, senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021.

[23]   Sono richiamate le sezioni:

·         3.1. - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (articolo 54);

·         3.2. - Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti (articolo 55);

·         3.3. - Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti (articolo 56);

·         3.6. - Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19 (articolo 57);

·         3.7. - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling (articolo 58);

·         3.8. - Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19 (articolo 59);

·         3.10. - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (articolo 60).

[24]   Come modificata ed integrata dalla Comunicazione C(2020) 2215 final.

[25]   Di cui all’articolo 52 della legge n. 234/2012.

[26]   Tale norma, in estrema sintesi, riconosce il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito (anche in maniera continuativa), coperto da contribuzione figurativa, al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità.

[27]   Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA; incaricati di vendite a domicilio.

[28]   Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 81/2008.

[29]   In base a quanto stabilito dalla Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all’Ispettorato nazionale del lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del lavoro e il Direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019.

[30]   Articolo 1, comma 591 della legge n. 160/2019.

[31]   Articolo 1, comma 591 della legge n. 160/2019.

[32]   Nella memoria depositata dall’ISTAT presso la 5° Commissione del Senato il 26 marzo 2020 durante l’iter di conversione del DL 18/2020.

[33]   Tali oneri sono relativi al lavoro straordinario del personale dell’amministrazione civile dell’interno, alla sanificazione e ai dispositivi di protezione individuale per le Prefetture, all’adeguamento della piattaforma informatica “Sportello unico dell’immigrazione”, al lavoro straordinario del personale della Pubblica sicurezza, alle iniziative di mediazione culturale, alla fornitura di dispositivi di protezione individuale e ambientale per il personale della Pubblica Sicurezza (commi 15 e 16), all’utilizzazione di prestazioni di lavoro a contratto a termine da parte del Ministero dell’interno per svolgere le procedure di emersione (comma 23) e all’incremento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (comma 24).

[34]   Di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

[35]   Nel bilancio di previsione per il 2020 il Fondo di riequilibrio provinciale per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario (cap. 1352/Interno) presenta una dotazione di 126,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

[36]   Si tratta di oneri derivanti dalla rideterminazione in 184.809.261 euro per il 2020 della dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province delle regioni a statuto ordinario, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

[37]   Disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 del decreto legge del 23 febbraio 2020 n.6.

[38]   Laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti.

[39]   Dall’articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 118/2011.

[40]   Costituisce infatti adempimento regionale, dal 2013, vagliato dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005, l'erogazione, da parte della regione al proprio Servizio sanitario regionale, entro la fine dell'anno, di almeno il 90% delle somme che la regione incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale. A decorrere dall'anno 2015 la predetta percentuale è rideterminata al valore del 95 per cento e la restante quota deve essere erogata al servizio sanitario regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo

[41]   Infatti, il beneficio spettante a normativa variata corrisponde, considerando le spese del 2020 e del 2021, a 198 milioni (72+108)*110%. 

[42]   In merito alla formulazione della norma andrebbe verificato se l’abrogazione di alcune norme che prevedono l’incremento delle aliquote IVA comporti il ripristino, a regime, dell’aliquota ordinaria del 22% e dell’aliquota ridotta al 10%.

[43]   Tale quadro macroeconomico considera una variazione in diminuzione dei consumi finali delle famiglie pari a -7,4% per il 2020 per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e un incremento del 5,8% per il 2021 nell’ipotesi di un superamento della crisi in corso e un conseguente rimbalzo dei consumi.

[44]   Il comma 1 dell’articolo 125 riconosce ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. È, inoltre, previsto che il credito d’imposta spetti fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

[45]   Il requisito della capienza IRPEF è necessario ai fini dell’accesso al beneficio.

[46]   Si sostituisce il secondo periodo del comma 2 del citato art. 5. La precedente formulazione, come modificata, da ultimo, dall’art. 92, co. 4-sexies fissava al 1° gennaio 2021 la decorrenze delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1.2) e 2.

[47]   Sul punto, si veda il dossier Servizio Bilancio dello Stato (Dossier, 15 aprile 2020, Parte II, riferito al DL 18/2020) – nell’evidenziare che alla norma sulla quale si interviene è ascritto un recupero di gettito per complessivi 75 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 – rilevava la necessità di chiarimenti in merito all’assenza di effetti finanziari, tenuto conto che il differimento appariva suscettibile di incidere su adempimenti cui era affidato il conseguimento di obiettivi di maggiore riscossione.

[48]   Infatti, gli effetti ascritti al 2020 (60 milioni) sono uguali a quelli degli anni successivi.

[49]   L’art. 1, co.693-694, della legge n. 160 del 2019 consente la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2020 (la precedente misura era riferita ai beni posseduti al 1° gennaio 2019). Gli effetti stimati (riferiti ad una riapertura dei termini di 1 anno) riguardano maggiori entrate per 823,4 milioni di euro nel 2020 e 453,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; dal 2023 fino al 2028 sono ascritti effetti negativi 147 milioni di euro annui corrispondenti alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

[50]   Di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 462/1997, anche nel caso di rateizzazione ai sensi dell’art. 3-bis del medesimo d.lgs. n.462.

[51]   Di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 462/1997, anche nel caso di rateizzazione ai sensi dell’art. 3-bis del medesimo d.lgs. n.462.

[52]   L’art.9-bis, del DL n. 50/2017, in materia di contrasto all’evasione fiscale, dispone la graduale sostituzione degli studi di settore con gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).  Per il profilo finanziario, ha stabilito che dalla misura non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nel 2018 (primo anno di applicazione) sono stati approvati 175 ISA.

[53] A tal fine si ricorda che l’aliquota marginale IRPEF è inferiore al 30 per cento fino a 28.000 euro di reddito imponibile.

[54]   L’art. 12 del d.lgs. n. 471/1997 disciplina le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA. Tra l’altro, prevede la sospensione della licenza per un periodo da tre giorni ad un mese qualora siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi (comma 2). Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione (comma 2-bis).

[55]   Data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[56]   Articolo 1, commi 986-989, della legge n. 205/2017.

[57]   Valore medio del gettito rilevato nel periodo da luglio 2018 a dicembre 2019.

[58]   Articolo 1, comma 154, della legge n. 190/2014 come modificato, da ultimo, dall’art.1, co. 720, della legge di bilancio 2020.

[59]   Si abroga l’ultimo periodo del comma 4-bis, ai sensi del quale per le modalità attuative si rinvia ad un apposito decreto. Tale decreto non è stato emanato e la disciplina non è stata applicata.

[60]   La formulazione precedente prevede un numero di rate variabili da un minimo di sei ad un massimo di ventiquattro.

[61]   Imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge n. 287/1991.

[62]   Di cui all’articolo 89 del DL n. 18/2020.

[63]   Di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013 (FSC).

[64]   Di cui all’articolo 101 del D.lgs. n. 42/2004.

[65]   Di cui all’articolo 1, comma 826, della legge n. 208/2015.

[66]   Adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del D.L. n. 91/2013 e ai sensi della legge n. 220/2016.

[67]   Tra le altre, cooperative giornalistiche, imprese editrici di quotidiani e periodici con capitale detenuto da in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro.

[68]   Il Fondo  salva-opere è stato istituito dall’articolo 34, comma 1-bis, del DL 34/2019, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture,  al  fine  di  garantire  il  rapido  completamento  delle  opere  pubbliche  e  di tutelare i lavoratori. Il Fondo  è  alimentato  dal  versamento  di  un  contributo  dall'aggiudicatario  delle  gare  di  appalti  pubblici  di lavori,  servizi  e forniture. Per i crediti insoddisfatti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 34/2019 sono stati stanziati sul Fondo salva-opere 12 milioni di euro per l'anno 2019 e 33,5 milioni di euro per l'anno 2020.

[69]   Si fa presente che nell’annualità 2018 l’interno importo rinveniente dall’applicazione dell’addizionale comunale confluiva nel Fondo di solidarietà per il trasporto aereo.

[70]   Si tratta della convenzione con la società C.I.N. S.p.A. (Compagnia Italiana di Navigazione), in scadenza il 18 luglio 2020, per i servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori di interesse nazionale: Sicilia, Sardegna e isole Tremiti.

 

[71]   Il Fondo è stato istituito nello stato di previsioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall’articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017.

[72]   Al riguardo si evidenzia che, prima dell’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, tale capitolo conteneva le somme destinate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui il citato comma 18 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 prevede la soppressione. Pertanto sul medesimo capitolo risultano allocate le somme già assegnate all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nonché le somme autorizzate dal citato comma 18 in favore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.

[73]   In particolare, da tale interrogazione risulta che sul predetto capitolo è presente una disponibilità di competenza pari a 24,3 milioni di euro.

[74]   Il piano di gestione 4 è denominato: Rifinanziamento del programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa - Riparto fondo investimenti 2019 - comma 95.

[75]   Il capitolo è denominato: Spese per interventi nazionali di riduzione delle emissioni climalteranti e la promozione delle fonti energetiche alternative, l'efficientamento energetico degli edifici e dei processi produttivi, la mobilità sostenibile ed ogni altro intervento di adattamento ai cambiamenti climatici compresa la ricerca scientifica.

Detto capitolo non recava alcuno stanziamento di competenza nel bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, ma le risorse sono state allocate successivamente per effetto di una variazione di competenza di 65.231.720 euro per l’anno 2020, risultante dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato.

[76]   di cui al comma 1 dell'articolo 6 del DL n. 22/2020

[77]   (articolo 7 del D.lgs. n. 204/1998)

[78]   Di cui all’articolo 62 del D.L. n. 83/2012.

[79]   Di cui all’articolo 18 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 593/2016

[80]   Di cui all’articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004.

[81]   Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

[82]   Capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[83]   Capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

[84]   Comma così modificato dall'art. 16-ter, comma 8, lett. a) e b), del DL n. 124/2019.

[85]   Comma così sostituito dall'art. 16-ter, comma 9, lett. a), del DL. n. 124/2019.

[86]   Ai sensi dell’art. 87, comma 1, lettera a), del DL n. 18/2020.

[87]   Emendamento 1.900 del Governo all’atto S. 1766.

[88]   Si tratta in particolare degli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49, 52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 92, 94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120, 123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238 e 239.

[89]   Si tratta,  in particolare, dei commi 3, 4, 5 e 6 che riguardano, rispettivamente, gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento, l’incremento del fondo sanitario nazionale, il rifinanziamento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.

[90]   Si tratta, in particolare, di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133, 136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258. Tale quota ammonta a 364,22 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.019,80 milioni di euro per l’anno 2021, a 1.138,40 milioni di euro per l’anno 2022, a 273,53 milioni di euro per l’anno 2023, a 138,83 milioni di euro per l’anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l’anno 2025, a 125,47 milioni di euro per l’anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro per l’anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l’anno 2028, a 325,07 milioni di euro per l’anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l’anno 2030, a 105,52 milioni di euro per l’anno 2031 e a 99,82 milioni di euro per l’anno 2032, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 1.005,57 milioni di euro per l’anno 2020, a 1.445,17 milioni di euro per l’anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a decorrere dall’anno 2033.

[91]   Si ricorda che il predetto Fondo è stato istituito con una dotazione, pari a euro 3 miliardi di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.