Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 23/2020: Misure urgenti in materia di accesso al credito per le imprese
Riferimenti: AC N.2461/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 25/05/2020
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2461-A

 

Accesso al credito e adempimenti fiscali per le imprese, nonché poteri speciali nei settori strategici

 

(Conversione in legge del DL 23/2020)

 

 

 

 

 

N. 216 – 25 maggio 2020

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1.. - 4 -

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese. - 4 -

ARTICOLO 1-ter.. - 6 -

Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca.. - 6 -

ARTICOLO 4-ter.. - 7 -

Obiettivi annuali di pneumatici fuori uso.. - 7 -

ARTICOLO 6, comma 1-bis.. - 7 -

Applicazione di principi contabili in materia di capitalizzazione. - 7 -

ARTICOLO 6-bis.. - 8 -

Disposizioni in materia rivalutazioni beni e partecipazioni nel settore turistico.. - 8 -

ARTICOLO 11, commi 1 e 3.. - 8 -

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito.. - 8 -

ARTICOLO 12-bis.. - 9 -

Credito di imposta per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali - 9 -

ARTICOLO 12-ter.. - 10 -

Disposizioni in materia di beni di impresa.. - 10 -

ARTICOLO 12-quater.. - 13 -

Detraibilità dell’IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali - 13 -

ARTICOLO 13.. - 14 -

Fondo centrale di garanzia PMI - 14 -

ARTICOLO 13-bis.. - 15 -

Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura.. - 15 -

ARTICOLO 14-bis.. - 16 -

Proroga Programma Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura.. - 16 -

ARTICOLO 17, comma 1-bis.. - 16 -

Poteri del Governo su operazioni rilevanza strategica nei settori agroalimentare e siderurgico.. - 16 -

ARTICOLO 18, comma 8-bis.. - 17 -

Proroga del versamento del PREU.. - 17 -

ARTICOLO 18-bis.. - 17 -

Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato.. - 17 -

ARTICOLO 27-ter.. - 18 -

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti - 18 -

ARTICOLO 29-bis.. - 19 -

Esonero da responsabilità per eventuale contagio.. - 19 -

ARTICOLO 30-bis.. - 20 -

Norme in materia di rifiuti sanitari - 20 -

ARTICOLO 33-bis.. - 20 -

Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca.. - 20 -

ARTICOLO 37-bis.. - 21 -

Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie. - 21 -

ARTICOLO 41, comma 4-bis.. - 22 -

Sostegno di aziende agricole per ristrutturazione di mutui - 22 -

ARTICOLO 42, comma 1.. - 24 -

Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) - 24 -

ARTICOLO 42-ter.. - 25 -

Progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa.. - 25 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2461-A

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

No

Relazione tecnica (RT):

presente, riferita al testo del decreto-legge

Relatori per le Commissioni di merito:

Fragomeli (PD), per la VI Commissione;

Carabetta (M5S), per la X Commissione

Commissioni competenti:

VI (Finanze) e X (Attività produttive)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (cd. “decreto liquidità”).

È oggetto della presente Nota il testo elaborato dalle Commissioni riunite VI e X in sede referente.

Il testo iniziale del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con condizioni ex art. 81 Cost. nella seduta del 12 maggio 2020. Le condizioni sono state recepite.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 208 del 29 aprile 2020.

Sul testo modificato non è stata presentata una relazione tecnica.

Gli emendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto-legge in esame, è sopravvenuto il decreto-legge n. 34 del 2000 (cd. “decreto rilancio”), entrato in vigore il 19 maggio 2020, che ha abrogato gli articoli 30, 32 e 34 del decreto in esame: nel rammentare che ai tre articoli non erano comunque ascritti effetti finanziari, si evidenzia che la loro soppressione ed ogni altro profilo di sovrapposizione rispetto al testo in esame saranno esaminati nel dossier riferito al citato decreto legge n. 34.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

L’articolo 1 del provvedimento in esame, nel testo originario, costituisce due forme di garanzia statale, una sulle obbligazioni prestate dalla SACE s.p.a. (SACE) (commi 1-12) e una su esposizioni per garanzie concesse dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) (comma 13), e a copertura delle stesse istituisce un fondo con dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro (comma 14).

 

Le modifiche introdotte prevedono che, tra i beneficiari delle garanzie, oltre ai liberi professionisti titolari di partita IVA siano incluse le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Si prevede, inoltre, che dalle garanzie per finanziamenti di cui all’articolo in esame siano in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sia controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 212 del 2000.

In ordine al divieto per le imprese che beneficiano delle garanzie di distribuire dividendi nel corso del 2020, previsto dalla lettera i) del comma 2 dell’articolo in esame, si dispone inoltre che, qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta.

Si prevede, infine, che il conto corrente di tesoreria aperto per la gestione del medesimo fondo sia intestato a SACE S.p.A. e che sullo stesso siano versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e) al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l’esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

2) al comma 5, dopo le parole: “derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1” sono aggiunte le seguenti parole “e dal comma 1-bis”.

Viene altresì introdotto un comma 1-bis che prevede che le disposizioni dell’articolo 1 si applichino, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, dalle imprese indicate al comma 1 a banche e a intermediari finanziari. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all’importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l’esecuzione delle operazioni in esame.

Infine, i commi 14-bis – 14 sexies prevedono che, nei limiti dell’importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro previsto dal comma 1, SACE S.p.A. conceda fino al 31 dicembre 2020 garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese a cui sia attribuito un rating da parte di primaria agenzia almeno pari a BB- o equivalente.

Alle suddette obbligazioni di SACE S.p.A. è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene all’estensione delle garanzie alle associazioni professionali e alle società tra professionisti e alle ulteriori estensioni previste dai nuovi commi introdotti (1-bis e 14 bis-14 sexies) circa l’ambito applicativo delle misure di garanzia, si evidenzia che le modifiche non incidono sul limite massimo dell’impegno statale. Tuttavia, poiché tale impegno è posto a fronte dei diversi interventi previsti dagli articoli 1 e 2, appare necessario acquisire elementi idonei a verificare la complessiva, perdurante congruità dell’impegno di spesa indicato nel testo in esame per far fronte all’insieme delle misure dallo stesso previste, alla luce del complesso delle modifiche intervenute.

In proposito si evidenzia che l’articolo 31 del DL n. 34 del 2020 in corso di conversione parlamentare ha rifinanziato il fondo istituito dall’articolo in esame (comma 14) di 30 miliardi nel 2020.

 

ARTICOLO 1-ter

Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca

Le modifiche introdotte prevedono che, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in esame, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data per l'anno 2019, siano concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento (UE) 508/2014 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio.

Si tratta di misure di sostegno gestite dal FEAMP (Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca): ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento, le misure del Titolo V (fra cui appunto quelle relative all’articolo 33) sono finanziate in gestione concorrente fra il FEAMP e gli Stati membri.

La presenza all'interno della graduatoria adottata dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, fermo restando il pagamento, a carico dello stesso beneficiario, delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte di detto sistema.

Entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande, sono altresì concluse le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca causate dall'emergenza COVID-19 per l'annualità 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le modifiche in esame sono volte a velocizzare le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del Regolamento europeo 508/2014 per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio relative alle annualità dal 2017 al 2020. In base a detto articolo 33, le misure di aiuto sono sostenute dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). In proposito, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la possibilità che, in relazione alla quota statale di cofinanziamento, si possa determinare un’accelerazione apprezzabile delle dinamiche di cassa.

 

ARTICOLO 4-ter

Obiettivi annuali di pneumatici fuori uso

L’articolo introdotto modifica, in senso agevolativo, i parametri di calcolo sulla cui base viene verificato il raggiungimento degli obiettivi annuali di gestione (mediante recupero e mediante riduzione) degli pneumatici fuori uso. Gli obblighi sono posti in capo ai produttori e agli importatori, e per il relativo inadempimento è comminata una sanzione pecuniaria amministrativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione introdotta incide su obblighi posti in capo a soggetti privati: non si hanno pertanto osservazioni da formulare nel presupposto della conformità della disposizione alla normativa europea e nel presupposto che l’ipotizzabile riduzione delle sanzioni pecuniarie applicabili non comporti minori entrate rispetto a quanto eventualmente previsto a legislazione vigente. In ordine ad entrambi i profili appare necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma.

 

ARTICOLO 6, comma 1-bis

Applicazione di principi contabili in materia di capitalizzazione

Il comma introdotto prevede che in via eccezionale, solo per la chiusura dei bilanci di esercizio 2020, i costi fissi di gestione sostenuti dalle imprese possano essere capitalizzati ed ammortizzati sulla base del principio contabile OIC 24 per la valutazione delle immobilizzazioni immateriali, nello stesso periodo temporale del finanziamento ottenuto con le garanzie dello Stato per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito ad eventuali riflessi in termini di gettito derivanti dall’applicazione del predetto criterio di capitalizzazione e ammortamento con riferimento ai costi fissi di gestione relativi ai bilanci 2020.

 

ARTICOLO 6-bis

Disposizioni in materia rivalutazioni beni e partecipazioni nel settore turistico

La norma introdotta consente, per le imprese del settore turistico alberghiero, la rivalutazione agevolata di beni e partecipazioni (sono esclusi gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’impresa) iscritti nel bilancio del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione avviene nei due esercizi successivi, senza pagamento di alcuna imposta e il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali (commi 3 e 4).

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, anche in misura parziale, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (10%).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione introduce un’agevolazione fiscale senza indicare i relativi effetti finanziari né prevedere una copertura finanziaria. In particolare, si segnala che il riconoscimento del maggior valore ai fini fiscali, è suscettibile di determinare un incremento degli oneri deducibili dall’impresa con conseguente riduzione del gettito tributario. In merito all’entità di tali effetti e alle risorse con cui farvi fronte andrebbero acquisiti i relativi elementi di quantificazione.

 

ARTICOLO 11, commi 1 e 3

Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito

L’art.11 e, nel testo originario del provvedimento in esame, prevede la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data, per lo stesso periodo (comma 1). Viene, altresì, previsto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (9 aprile 2020) non vengano trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e che, ove già pubblicati, le Camere di commercio provvedano d’ufficio alla loro cancellazione (comma 3). Alla norma originaria non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le modifiche introdotte in sede referente prorogano il termine finale del periodo di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito dal 30 aprile al 31 agosto 2020 (comma 1). Viene altresì previsto che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 (9 aprile nel testo originario della norma) non siano trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio e che queste, ove già pubblicati, provvedano d'ufficio alla loro cancellazione. Viene, inoltre, prevista, sino alla medesima data, la sospensione delle informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386/1990, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge che, ove già effettuate, sono cancellate (comma 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere infrannuale delle proroghe disposte dalla norma in esame e tenuto conto che alla norma originaria non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 12-bis

Credito di imposta per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali

La norma introdotta riconosce un credito d’imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette, in ragione dell'emergenza COVID.

Si applicano le disposizioni dell’articolo 49 del DL 34/2019 e la misura è riconosciuta nei limiti delle risorse stanziate per l’anno 2020.

Il richiamato articolo 49 riconosce, “fino all'esaurimento dell'importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021” un credito d’imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto dell’effettiva possibilità di attivare le procedure idonee al riconoscimento del credito d’imposta nei limiti di spesa previsti dall’art. 49 del decreto legge n. 34/2019: in proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma.

 

ARTICOLO 12-ter

Disposizioni in materia di beni di impresa

La norma introdotta interviene sulla disciplina della rivalutazione agevolata dei beni d’impresa di cui alla legge di bilancio 2020[1]. In particolare, si dispone che le operazioni di cui alla predetta disciplina (relativa alla rivalutazione di beni risultanti dal bilancio 2018[2]) possa essere effettuata anche in sede di chiusura dei bilanci 2020, 2021 o 2022[3] (comma 1).

Per effetto di tale modifica, sono automaticamente differiti i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva. Infatti, l’art. 1, co.  701, della legge di bilancio 2020, stabilisce che il versamento dell’unica o prima rata di imposta deve essere effettuato entro il termine di versamento del saldo delle imposte dovute in relazione al periodo d’imposta in cui viene effettuata tale rivalutazione (in caso di rateizzazione, le scadenze successive sono riferite al saldo delle imposte dovute nei periodi d’imposta seguenti).

Sul piano finanziario, si prevedono minori entrate valutate per 11,8 milioni per il 2020 e 2 milioni per il 2021 e maggiori entrate (destinate al Fondo esigenze indifferibili) per 6,9 milioni in ciascuno degli anni 2022 e 2023.

La copertura è rinvenuta:

·        quanto a 10,9 milioni di euro per l’anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell’attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, rispetto al ricorso all’indebitamento autorizzato l’11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2 milioni di euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo (commi 2 e 3).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l’emendamento non è corredato di una relazione tecnica che dia conto degli elementi sottostanti la stima degli effetti di gettito indicati dalla norma.

Riguardo ai profili finanziari si fa presente quanto segue.

Sul piano della formulazione letterale, al fine di precisare l’ambito di intervento delle disposizioni, andrebbe preliminarmente chiarito il riferimento alle “operazioni di cui all’articolo 1, comma 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. In particolare, qualora la disposizione sia volta a consentire il mero differimento dell’esercizio della facoltà prevista dalla legge di bilancio 2020, e dei connessi versamenti, andrebbero chiariti i seguenti profili rilevanti ai fini della stima degli effetti finanziari.

In base agli importi indicati nei commi 2 e 3, sembrerebbe sia stata adottata l’ipotesi che una parte dei contribuenti considerati dalla RT riferita alla disciplina contenuta nella legge di bilancio 2020 fruisca del differimento previsto dalla norma in esame. In proposito, appare necessario acquisire il criterio adottato anche al fine di verificarne la prudenzialità. Si ritiene, infatti, che in presenza di un più ampio termine per l’effettuazione della rivalutazione (dal quale dipendono i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva) i contribuenti siano per lo più interessati a differire l’operazione; rimarrebbero invece interessati all’immediata fruizione, in via prevalente, solo coloro che intendono cedere tali beni, in quanto fruirebbero nell’immediato del risparmio d’imposta (tassazione sostitutiva in luogo di quella ordinaria).

In merito, infine, alla copertura finanziaria, si rinvia alle successive considerazioni, relative alla copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3 dell’articolo 12-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dalle modifiche apportate alla disciplina fiscale, prevista dalla legge di bilancio per il 2020[4], relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni, nonché dall’incremento, per gli anni 2022 e 2023, del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Alla copertura di detti oneri, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 18 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dallo stesso articolo 12-ter.

In proposito, con riferimento alla prima modalità di copertura, si ricorda che l’articolo 126, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia), recependo quanto stabilito nelle risoluzioni di approvazione da parte delle Camere della Relazione al Parlamento presentata, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 243 del 2012, in data 5 marzo 2020 e della relativa integrazione, presentata il successivo 11 marzo, ha autorizzato l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Dette somme sono state utilizzate per la massima parte ai fini della copertura degli oneri derivanti dal citato decreto-legge n. 18 del 2020, compresi quelli scaturenti dalle modifiche introdotte in sede di conversione. In particolare si evidenzia che, sulla base di quanto riportato dal prospetto allegato alla relazione tecnica al maxiemendamento presentato al Senato[5], per l’anno 2020 risulta inutilizzata una quota pari a 175 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, a 6.393,4 milioni di euro in termini di fabbisogno e a 11,7 milioni di euro in termini di indebitamento. Si segnala altresì che l’articolo 265, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), in corso di conversione, utilizza una quota del margine in questione, per un importo pari a 3.340 milioni di euro in termini di fabbisogno. Tutto ciò considerato si ritiene pertanto che l’onere di 10,9 milioni di euro per il corrente anno 2020 possa trovare copertura sui tre saldi di finanza pubblica, nell’ambito del predetto margine.

Ciò posto, ferma restando la sussistenza delle occorrenti risorse a copertura dei predetti oneri, si evidenzia comunque che, da un punto di vista formale, anche ai fini di una maggiore trasparenza dei meccanismi di copertura, sarebbe stata opportuna l’istituzione nel decreto-legge n. 18 del 2020 di appositi fondi in cui far confluire, per importi differenziati sui tre saldi, le risorse derivanti dal citato margine, in modo da poterne disporre l’utilizzo in occasione dell’adozione di successivi provvedimenti da cui sarebbero potuti derivare, come nel caso in esame, nuovi o maggiori oneri da coprire.

Con riferimento alla seconda modalità di copertura si evidenzia che da un’interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato è emerso che le risorse disponibili sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014[6], sono pari a 3,124 milioni di euro per l’anno 2020 e che esse risultano pertanto sufficienti a far fronte per il medesimo anno agli oneri, pari a 0,9 milioni di euro, derivanti dalla disposizione in esame. Ciò considerato, appare quindi necessario che il Governo assicuri la sussistenza delle occorrenti risorse, pari a 2 milioni di euro, anche per l’anno 2021.

Infine, con riferimento alla terza modalità di copertura, si rinvia alle considerazioni svolte in merito ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 12-quater

Detraibilità dell’IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali

La norma introdotta consente la detraibilità dell’IVA pagata per l’acquisto di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura. Ciò in quanto tali acquisti si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione appare suscettibile di  determinare una riduzione del gettito IVA, rispetto alla quale appare necessario disporre di elementi di stima del relativo impatto finanziario.

 

ARTICOLO 13

Fondo centrale di garanzia PMI

L’articolo 13 del provvedimento in esame, nel testo originario, dispone, fino al 31 dicembre 2020, un potenziamento e un’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, in deroga alla disciplina ordinaria. A tal fine, sono assegnati al Fondo di garanzia 1.729 milioni di euro per l’anno 2020. Le disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole e della pesca. Per tale finalità sono assegnati all’ISMEA 100 milioni di euro per l’anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

 

Le modifiche introdotte prevedono, fra l’altro:

-          con riferimento alla garanzia con copertura al 100 per cento sui finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari, di cui alla lettera m) del comma 1, l’inclusione tra i soggetti beneficiari anche degli agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. L’importo oggetto di finanziamento viene inoltre riferito, anziché al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, ad uno degli importi di cui alla precedente lettera c), numeri 1) o 2) (spesa salariale o fatturato). L’importo massimo oggetto del finanziamento viene innalzato da 25.000 a 30.000 euro;

-          con riferimento al comma 1, lett. g), e alla suddetta lettera m), si prevede che la garanzia sia concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come  esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia e che sono state oggetto di misure di concessione;

-          che, previa autorizzazione della Commissione UE al fine di rafforzare il supporto all'emergenza COVID-19 prestato dalle cooperative e dai consorzi di garanzia collettiva fidi, i confidi, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 gennaio 2017, possano imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n.?108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019 (si tratta dei fondi per la prevenzione dell’usura). Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione;

-          fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, con particolare riferimento alle modifiche riferite al comma 1, lett. m) e lettera g), si rileva che le stesse incidono sulla platea di riferimento e su alcuni parametri per la concessione delle garanzie a valere sul Fondo di garanzia per le PMI. In proposito, pur rilevando che i meccanismi di garanzia dovrebbero operare nel limite delle risorse disponibili, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alla possibilità che le medesime modifiche possano incidere sulle valutazioni svolte nell’ambito della relazione tecnica ai fini della stima degli oneri indicati dal testo.

 

ARTICOLO 13-bis

Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura

L’articolo introdotto prevede che, per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, venga destinato al Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura (articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.?108) il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo per interventi di solidarietà alle vittime dell'usura (articolo 14 della medesima legge), risultante alla data del 30 settembre 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, nel quadro degli interventi antiusura (legge n. 108/1996), il Fondo per interventi di solidarietà (art. 14, poi unificato con il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive) opera nel limite delle risorse disponibili; tenuto conto comunque che l’articolo aggiuntivo introdotto in sede referente destina una quota delle sue disponibilità al Fondo di prevenzione (art. 15), andrebbe acquisita conferma che sulle risorse così destinate non gravino, a legislazione vigente, impegni di spesa o obbligazioni giuridicamente già perfezionate e che la nuova destinazione non sottragga risorse ad interventi già avviati o programmati.

 

ARTICOLO 14-bis

Proroga Programma Nazionale Triennale Pesca e Acquacoltura

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 5-decies, del D.L. 225/2010 disciplina il Programma nazionale triennale della pesca, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali. Il programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacultura 2017-2019, adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha scadenza il 31 dicembre 2020.

L’articolo introdotto proroga al 31 dicembre 2021 – senza soluzione di continuità tra le annualità – il Programma Nazionale Triennale della Pesca e dell'Acquacoltura 2017-2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se la proroga possa determinare, con lo slittamento dell’erogazione di risorse ad esso destinate, effetti finanziari non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 17, comma 1-bis

Poteri del Governo su operazioni rilevanza strategica nei settori agroalimentare e siderurgico

La norma, introdotta in sede referente – nuovo comma 1-bis - dispone fino al 31 dicembre 2020, l’applicabilità dell’articolo in esame, come degli articoli 15 (sulla disciplina dei poteri speciali del Governo, c.d. golden power) e 16 (sui poteri del Governo su operazioni di rilevanza strategica) del decreto in fase di conversione, per i settori agroalimentare e siderurgico anche per perseguire l'ulteriore finalità di tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul territorio nazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale e della neutralità finanziaria delle previsioni richiamate (articolo 15 e 16 del presente decreto).

 

ARTICOLO 18, comma 8-bis

Proroga del versamento del PREU

Il comma introdotto proroga al 22 settembre 2020 i termini per il versamento del PREU e del canone concessorio per apparecchi da intrattenimento in scadenza entro il 30 agosto

2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

Si rammenta che già il DL n. 18/2020 aveva previsto (art. 69, comma 1) una sospensione del tutto analoga con riferimento al versamento del PREU e del canone in scadenza per il 30 aprile, anche in quel caso prevedendo i medesimi termini di versamento, unico o rateale, fissati dalla norma ora approvata. La relazione tecnica ha affermato che il predetto comma 1 non avrebbe prodotto effetti sostanziali sulle entrate erariali, in quanto il versamento dell'imposta dovuta sarebbe avvenuto entro l'anno 2020, con pagamento degli interessi legali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma opera una sospensione del versamento del PREU e dei canoni (in scadenza il 30 agosto), analoga alla sospensione già prevista dal DL “cura Italia” (n. 18/2020) per il versamento di aprile. Pur rilevando che il versamento resta dovuto per l’anno in corso e che per tale circostanza alla sospensione di aprile non erano stati ascritti effetti di finanza pubblica, andrebbe acquisito l’avviso del Governo sia in merito alla possibilità di effetti di cassa derivanti dall’ulteriore posticipo di entrate tributarie ed extratributarie sia in merito al profilo di rischio connesso al fatto che le ultime rate sono previste in prossimità della fine dell’esercizio finanziario, tenuto conto che un eventuale slittamento dei versamenti all’esercizio successivo comporterebbe maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 18-bis

Sospensione del versamento dei canoni per l’uso di beni immobili appartenenti allo Stato

L’articolo introdotto sospende[7] il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo

2020 al 31 luglio 2020 per l’uso, in concessione o in locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato gestiti dall'Agenzia del demanio, destinati ad uso diverso da quello abitativo e non oggetto di uso governativo o di programmi di dismissione e di valorizzazione.

Al pagamento dei canoni così sospesi (da effettuarsi, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro e non oltre il 31 ottobre 2020), si provvede secondo le modalità stabilite dall’autorità concedente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo 18-bis sospende il pagamento dei canoni per locazioni e concessioni di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato per i mesi da marzo a luglio 2020, disponendone il pagamento, anche rateale e senza interessi, entro il 31 ottobre 2020, secondo le modalità definite dall’autorità concedente. In proposito, si evidenzia preliminarmente che i pagamenti così sospesi debbono essere comunque effettuati nel corso dell’annualità di riferimento: pur in assenza, dunque, di effetti diretti in termini di competenza, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito a possibili effetti di cassa derivanti dal rinvio infrannuale delle entrate da canoni; inoltre, andrebbe confermato che il rinvio in esame non incida sugli ulteriori oneri (quali, ad esempio, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria) posti in capo ai concessionari e ai locatori.

 

ARTICOLO 27-ter

Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti

Le modifiche prevedono che i farmaci di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possano essere distribuiti agli assistiti, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinata dal COVID-19.

Si ricorda che l’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 347/2001 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con provvedimenti amministrativi, possono stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale, da definirsi in sede di convenzione regionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione ha carattere facoltativo, non obbligatorio, per le regioni interessate e che la stessa può avvenire nel quadro degli accordi regionali già stipulati sulla base della legislazione vigente. Tanto premesso non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare comunque opportuna una conferma – che gli eventuali costi relativi alla remunerazione delle farmacie convenzionate possano essere sostenuti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che, nell’ipotesi che la norma in esame determini un sostenuto ampliamento della distribuzione per conto in luogo della distribuzione diretta, i meccanismi di monitoraggio della spesa farmaceutica risultino comunque idonei a presidiare gli equilibri economico-finanziari.

 

ARTICOLO 29-bis

Esonero da responsabilità per eventuale contagio

L’articolo dispone che ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Si rammenta che secondo l’art. 2087 del codice civile, l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che - in base all’articolo 42, comma 2, del DL 18/2020 - è stata prevista la procedura di infortunio in caso di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro. Successivamente, riguardo alla rivalsa dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro, è intervenuta la Circolare INAIL n. 22 del 20 maggio 2020, in base alla quale: “la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali”.

Tanto premesso, andrebbe acquisito l’avviso del Governo riguardo ad eventuali riflessi finanziari connessi alle ipotesi di mancata possibilità di rivalsa, per l’INAIL, in caso di infortunio, rispetto all’assetto normativo attualmente vigente e alle relative prassi applicative.

 

ARTICOLO 30-bis

Norme in materia di rifiuti sanitari

L’articolo introdotto, finalizzato a contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, prevede l’applicazione del regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato secondo le previsioni dell’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al D.P.R. n. 254/2003, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del citato regolamento (la lettera m) citata individua la definizione di “sterilizzazione”, il regolamento nel suo complesso disciplina la gestione dei rifiuti sanitari).

Il regime giuridico sopra descritto vale fino a 30 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo introdotto dispone in via provvisoria l’applicazione del regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari a solo rischio infettivo.

In tal senso, premessa la necessità di una conferma riguardo alla compatibilità delle disposizioni con la normativa europea in materia, andrebbero acquisiti elementi informativi circa possibili oneri per le amministrazioni territoriali derivanti dall’ulteriore carico di rifiuti urbani costituito dai rifiuti sanitari indicati dalla norma in esame, seppur in via provvisoria.

 

ARTICOLO 33-bis

Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca

Le modifiche introdotte prevedono per il solo anno 2020 la proroga di 6 mesi dei termini previsti dall’articolo 30, comma 14-ter del decreto legge n. 34/2019. Tale norma prevede l’avvio di un programma pluriennale volto a potenziare gli investimenti dei piccoli comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

In particolare, si proroga dal 15 gennaio al 15 luglio, per il solo 2020, il termine entro il quale dev'essere annualmente emanato il decreto del Ministro dell’interno con cui sono assegnate le effettive disponibilità finanziarie per interventi nonché dal 15 maggio al 15 novembre il termine entro il quale i comuni beneficiari dei predetti contributi sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza dell'assegnazione del contributo.

Si rammenta che la proroga di termini analoghi era stata già disposta per gli interventi previsti dall’articolo 30, comma 14-bis del decreto legge n. 34/2019 volti a favorire l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme vigenti subordinano l’erogazione dei contributi al fatto che i comuni beneficiari degli stessi inizino l'esecuzione dei lavori finanziati nel 2020 entro il 15 maggio mentre, in base alle modifiche apportate, l’inizio dei citati lavori potrà utilmente avvenire entro il 15 novembre dello stesso anno. Si rammenta che dal prospetto riepilogativo degli effetti allegato la decreto legge 34/2019[8], si evince che alle norme oggetto di modifica si attribuivano effetti pari a 75 milioni di euro su tutti i saldi di finanza pubblica. Tanto premesso, andrebbe chiarito se il differimento del termine previsto per l’avvio dell’esecuzione dei lavori implichi la possibilità che parte dei pagamenti, effettuati dai comuni per le opere da realizzare, slitti al 2021, modificando, in tal modo, la quantificazione proposta in precedenza con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto.

 

ARTICOLO 37-bis

Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie

L’articolo introdotto prevede che fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all’articolo 56, comma 2, del D.L. n. 18/2020, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse (comma 1).

L’articolo 56, comma 2, sopra richiamato prevede in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese, una moratoria fino al 30 settembre 2020 in relazione a diverse classi di esposizioni debitorie. 

Tali disposizioni si applicano anche ai Sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria (comma 2).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo in esame sospende fino al 30 settembre 2020 le segnalazioni a sofferenza effettuate alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia in relazione alla moratoria apprestata dal decreto “cura Italia”. Al riguardo, non si formulano osservazioni per quanto attiene ad effetti di carattere diretto sulla finanza pubblica.

 

ARTICOLO 41, comma 4-bis

Sostegno di aziende agricole per ristrutturazione di mutui

Il comma introdotto demanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole la definizione di criteri e modalità per la concessione in capo all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per ristrutturazione di mutui in essere, spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di 15 anni, comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA (comma 4-bis).

Viene inoltre modificato l’articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 185/2000, estendendo alle imprese agricole, anche di nuova costituzione, l’accesso ai mutui agevolati a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 4-ter).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le modifiche in esame istituiscono un fondo rotativo, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, per la concessione in capo all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole. L’utilizzo delle risorse anche in esercizi successivi sembra reso possibile, per un verso, dal carattere rotativo del fondo e, per altro verso, dall’apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato che consente di prescindere dal criterio dell’annualità. Premessa l’opportunità di una conferma in proposito, andrebbe peraltro precisato il riferimento al carattere “iniziale” della dotazione del fondo.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle PA: in proposito, si rinvia alle successive considerazioni relative ai profili di copertura.

Per quanto riguarda l’estensione alle imprese agricole, anche di nuova costituzione, dell’accesso ai mutui agevolati, di cui al Titolo I, capo 01, del D. Lgs. 185/2000, a valere sul Fondo rotativo di cui all'articolo 4 del decreto 30 novembre 2004 del Ministero dell’economia, si rileva che detta estensione appare configurarsi come una nuova finalizzazione nell’ambito di risorse già stanziate. In merito alla congruità delle medesime risorse rispetto alle finalità indicate e a quelle già previste a legislazione vigente appare opportuno acquisire elementi di valutazione e di conferma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4-bis dell’articolo 41, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, nel prevedere l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un fondo rotativo, con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 3 del 2020.

Al riguardo, si ricorda che il menzionato Fondo, che reca risorse esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, è stato istituito con una dotazione iniziale di 589 milioni di euro per l'anno 2020 ed è stato successivamente incrementato con un importo di 2 miliardi di euro per l’anno 2020 dall’articolo 126, comma 4, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto Cura Italia). Si ricorda altresì il predetto Fondo è stato oggetto di riduzione ad opera, sia della lettera c) del comma 6-bis del predetto articolo 126, in misura pari a 360 milioni di euro per l’anno 2020, sia dell’articolo 202, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), in corso di conversione, nella misura di 2 miliardi di euro per l’anno 2020.

Sulla base di quanto evidenziato risulta pertanto che sul Fondo in esame risultano presenti risorse in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno pari a 229 milioni di euro per l’anno 2020, sufficienti alla copertura dell’onere di cui all’articolo 41, comma 4-bis.

 

ARTICOLO 42, comma 1

Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS)

Il testo originario della dell’articolo 42 del provvedimento in esame dispone la nomina di un Commissario straordinario per l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti, dallo statuto dell’Agenzia, al Presidente, al Direttore generale ed al Consiglio di amministrazione, che decadono automaticamente con l'insediamento del Commissario. Al Commissario è corrisposto un compenso (comma 1). Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, evidenzia la neutralità finanziaria della disposizione precisando che l'onere derivante dalla previsione di una indennità per il Commissario straordinario risulta ampiamente compensato da risparmi di spesa conseguenti al mancato pagamento dei compensi per il Presidente, per il Direttore generale e per i componenti del Consiglio di amministrazione che, con la nomina del Commissario, decadranno automaticamente.

 

La modifica, approvata nel corso dell’esame in sede referente, esclude il Consiglio di amministrazione di AGENAS dalla decadenza automatica di tutti gli organi di tale ente prevista nel testo originario dalla norma a seguito della nomina del Commissario straordinario (comma 1).

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione potrebbe presentare profili di onerosità tenuto conto che la relazione tecnica riferita al testo originario dell’art. 42 in esame riferiva che l'onere derivante dalla previsione di un’indennità per il Commissario straordinario risultava compensato da risparmi di spesa relativi al mancato pagamento dei compensi previsti per tutti gli organi dell’ente, compreso il Consiglio di amministrazione che, per effetto della modifica in esame, non sarebbe più soggetto a decadenza. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 42-ter

Progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa

Le modifiche introdotte prevedono che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[9], sia nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le norme sono emanate al fine di contrastare gli effetti derivanti dall’emergenza sanitaria causata dalla diffusione nel territorio nazionale del virus COVID-19.

La durata dell’incarico – che è svolto a titolo gratuito -  del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. Il Commissario straordinario può operare in deroga alle norme vigenti salvo poche specificate eccezioni.

Al Commissario straordinario è intestata un’apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze.

Si rammenta che la legge finanziaria per il 1988 ha autorizzato e finanziato, all’articolo 20 sopra citato, un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme, intervenendo nel quadro di risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, sono volte soprattutto a consentire al soggetto nominato come Commissario straordinario di operare in deroga alle norme vigenti e di esperire procedure acceleratorie. In proposito non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che lo sviluppo per cassa della spesa sia compatibile con quello già scontato ai fini dei tendenziali.

 



[1] Di cui all’art. 1, co. 696 e seguenti, della legge n. 160/2019, che dispone la rivalutazione per i beni iscritti nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 mediante pagamento di un’imposta sostitutiva agevolata (10%) Ai fini del riconoscimento fiscale, dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (2022) il contribuente è tenuto al versamento di una imposta sostitutiva (10% o 12%). Tenuto conto dei diversi termini di versamento previsti dalla norma, la relazione tecnica ascrive effetti positivi nei primi tre anni (17,7 mln nel 2020 e 2021, 14,3 mln nel 2022) ed effetti negativi nel triennio successivo (10,9 mln nel 2023, 7,5 mln nel 2024 e 7,9 mln nel 2025).

[2] Esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

[3] Esercizi successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e 31 dicembre 2021.

[4] Si vedano i commi da 696 a 703 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019.

[5] Emendamento 1.900 del Governo all’atto S. 1766.

[6] Si segnala che il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 reca stanziamenti pari a 20,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 66,2 milioni di euro per l’anno 2021.

[7] Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza COVID-19 ed i livelli occupazionali.

[8] In proposito si legga quanto evidenziato dalla Nota di lettura n. 77/1 predisposta dal Servizio dal Servizio bilancio del Senato.

[9] Da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d’intesa con il presidente della Regione siciliana.