Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica
Riferimenti: AC N.1807/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 08/05/2019
Organi della Camera: V Bilancio, VI Finanze

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

D.L. 34/2019 – A.C. 1807
Parte II – Profili finanziari

8 maggio 2019
marzo 2018

 


 

 


Parte I – Schede di lettura

 

 

Servizio Studi – Dossier n. 123

Tel. 06 6706-2451 - * studi1@senato.it - Twitter_logo_blue.png @SR_Studi

 

 

 

Servizio Studi - Progetti di legge n. 139

Dipartimento Bilancio

Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - Twitter_logo_blue.png @CD_bilancio

 

Dipartimento Finanze

Tel. 06 6760-9496 - * - st_finanze@camera.it Twitter_logo_blue.png @CD_finanze

 

 

 

 

Parte II – Profili di carattere finanziario

 

 

Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 94

Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it

 

Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione

Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

 


INDICE

 

PREMESSA.. 3

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO.. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 4

Articolo 1 (Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi) 4

Articolo 2 (Revisione mini IRES) 6

Articolo 3 (Maggiorazione della deducibilità IMU dalle imposte dirette) 10

Articolo 4 (Modifiche alla disciplina del patent box) 12

Articolo 5 (Lavoratori rimpatriati) 15

Articolo 6 (Modifiche al regime dei forfetari) 19

Articolo 7 (Incentivi per la valorizzazione edilizia) 20

Articolo 8 (Sisma bonus) 21

Articolo 9 (Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili) 24

Articolo 10 (Incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico) 26

Articolo 11 (Aggregazioni d’impresa) 28

Articolo 12 (Fatturazione elettronica Repubblica San Marino) 31

Articolo 13 (Vendita di beni tramite piattaforme digitali) 31

Articolo 14 (Enti associativi assistenziali) 34

Articolo 15 (Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali) 35

Articolo 16 (Credito d’imposta distributori carburante) 36

Articolo 17 (Garanzia sviluppo media impresa) 37

Articolo 18 (Fondo di garanzia per le PMI – interventi regionali e crowdfunding) 40

Articolo 19 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa) 42

Articolo 20 (Modifiche alla misura della “Nuova Sabatini”) 42

Articolo 21 (Sostegno alla capitalizzazione) 44

Articolo 22 (Tempi di pagamento delle imprese) 46

Articolo 23 (Cartolarizzazioni) 47

Articolo 24 (Sblocca investimenti idrici nel sud) 52

Articolo 25 (Programma di dismissioni immobiliari) 54

Articolo 26 (Agevolazioni per la riconversione nell’ambito dell’economia circolare) 55

Articolo 27 (Società di investimento semplice - SIS) 58

Articolo 28 (Definizione dei patti territoriali e contratti d’area) 59

Articolo 29, commi 1 e 2 (Nuove imprese a tasso zero) 63

Articolo 29, commi 3 e 4 (Smart & Start Italia e legge 181/1989) 66

Articolo 29, commi 5-9 (Digital Transformation) 68

Articolo 30 (Contributi ai comuni per interventi di efficientamento) 69

Articolo 31 (Marchi storici) 72

Articolo 32 (Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi) 76

Articolo 33 (Assunzioni nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni) 81

Articolo 34 (Piano grandi investimenti nelle Zone economiche speciali) 83

Articolo 35 (Obblighi informativi erogazioni pubbliche) 85

Articolo 36 (Banche popolari e fondo indennizzo risparmiatori) 88

Articolo 37 (Partecipazione del Ministero dell’economia al capitale della Nuova Alitalia) 90

Articolo 38 (Debiti degli enti locali) 94

Articolo 39 (Modifiche alle norme in materia di ANPAL) 97

Articolo 40 (Sostegno al reddito per chiusura strada statale Tiberina E45) 98

Articolo 41 (Misure in materia di aree di crisi industriale complessa) 100

Articolo 42 (Controllo degli strumenti di misura) 104

Articolo 43 (Semplificazione degli adempimenti per gli enti del Terzo settore) 106

Articolo 44 (Semplificazione interventi Fondo per lo sviluppo e la coesione) 107

Articolo 45 (Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali) 109

Articolo 46 (Piano ambientale ILVA) 109

Articolo 47 (Assunzioni per opere pubbliche, gare e contratti) 111

Articolo 48 (Energia) 113

Articolo 49 (Credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali) 114

Articolo 50 (Disposizioni finanziarie) 115

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1807

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi

Iniziativa:

governativa

Relazione tecnica (RT):

presente

 

 

Relatori per le Commissioni di merito:

Raduzzi, per la V Commissione

 

Centemero, per la VI Commissione

 

 

Gruppi:

M5S per la V Commissione

Lega per la VI Commissione

 

 

Commissioni competenti:

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

 

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Il provvedimento è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Gli effetti indicati dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo possono essere esposti, in modo aggregato, come segue:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

2,2

238,2

273,5

652,4

236,3

276,1

2,4

236,3

276,1

Minori entrate

-96,1

-417,5

-570,0

-996,1

-420,4

-575,0

-96,1

-420,4

-575,0

Totale entrate

-93,9

-179,3

-296,5

-343,7

-184,1

-298,9

-93,7

-184,1

-298,9

Maggiori spese

304,5

101,4

68,5

82,9

134,7

65,0

332,9

134,7

65,0

Minori spese

-399,3

-281,3

-365,8

-429,3

-320,3

-365,3

-429,3

-320,3

-365,3

Totale spese

-94,8

-179,9

-297,3

-346,4

-185,6

-300,3

-96,4

-185,6

-300,3

SALDO

0,9

0,6

0,8

2,7

1,4

1,4

2,7

1,4

1,4

Nota: differenze dell’ordine di un decimale sono dovuti ad arrotondamenti.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1
(Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi)

La norma dispone che, ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del DPR n. 917 del 1986, dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30 per cento. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

In proposito si rileva che la disposizione ripristina, prevedendo un limite massimo agli investimenti, un’agevolazione già prevista dalle leggi di bilancio 2016, 2017 e 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

 

128,6

202,1

 

128,6

202,1

 

128,6

202,1

 

La relazione tecnica afferma che la stima è stata effettuata elaborando le informazioni contenute nelle dichiarazioni dei redditi (Società di capitali, Società di persone, Persone fisiche ed Enti non commerciali) presentate dai contribuenti nell’anno 2018 e riferite all’anno d’imposta 2017. L’ammontare investito è stato, pertanto, maggiorato del 30 per cento, considerando un periodo di ammortamento di 7 anni, nel rispetto del tetto dei 2,5 milioni di euro. Rispetto agli importi così ricostruiti, è stato stimato che la quota parte degli investimenti annuali, attribuibile ad acquisti effettuati nel secondo trimestre dell’anno, corrispondano al 90 % dell’importo totale.

Si riportano di seguito gli effetti di gettito nelle distribuzioni per competenza e cassa (con acconto IRES del 75%):

 

(milioni di euro)

COMPETENZA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ires/Irpef

-73,5

-147,0

-147,0

-147,0

-147,0

-147,0

-73,5

0

0

0

 

(milioni di euro)

CASSA

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ires/Irpef

0

-128,6

-202,1

-147,0

-147,0

-147,0

-147,0

-18,4

55,1

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione reintroduce la disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi già prevista in precedenti legge di bilancio, prevedendo tuttavia, rispetto alle precedenti analoghe misure, un limite massimo agli investimenti complessivi ammessi al beneficio.

Ai fini della stima la relazione tecnica afferma di utilizzare dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi riferite all’anno d’imposta 2017, che non sono tuttavia esplicitati dalla stessa RT. In particolare, non viene fornito l’ammontare degli investimenti che si stima siano oggetto dell’agevolazione in esame né l’aliquota media utilizzata ai fini della stima dei relativi effetti di gettito. Appare pertanto necessario acquisire le predette informazioni ai fini della verifica della quantificazione fornita.

In proposito si rileva che le relazioni tecniche riferite a precedenti disposizioni relative alla medesima materia utilizzavano un ammontare complessivo di investimenti pari a circa 60 mld e un’aliquota media IRES/IRPEF del 17,45 per cento. Sulla base di tali parametri veniva stimata una perdita di gettito dell’ordine di circa 600 milioni l’anno: tali dati non appaiono utilizzabili per definire l’impatto della misura in esame in considerazione del limite massimo di importo ammissibile al beneficio fissato dalla stessa.

Appare, inoltre, opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito allo sviluppo temporale dell’onere stimato, tenuto conto che la relazione tecnica afferma di considerare un periodo di ammortamento di 7 anni e che l’agevolazione è applicabile anche ai beni acquistati nel 2020. Pertanto, per questi ultimi beni, gli effetti, in termini di competenza, dell’ammortamento dovrebbero eccedere il periodo 2019-2025, a differenza di quanto riportato nella RT. In proposito appare opportuno un chiarimento.

 

Articolo 2
(Revisione mini IRES)

Normativa previgente. I commi da 28 a 34 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) hanno introdotto, a decorrere dal 2019, un regime di tassazione agevolato da applicare alla quota di reddito d’impresa corrispondente all’ammontare degli utili reinvestiti in specifici investimenti o incrementi dell’occupazione. In particolare è prevista una riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota d’imposta (per l’IRPEF, che prevede aliquote per scaglioni, si fa riferimento all’aliquota più elevata applicata dal contribuente). La relazione tecnica attribuisce alle norme effetti i seguenti effetti di minor gettito.

 

(milioni di euro)

Cassa

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

0,0

-1.715,4

-1.592,6

-1.942,5

-2.292,4

-2.030,0

IRPEF

0,0

-232,3

-215,6

-263,0

-310,4

-274,9

TOTALE

0,0

-1.947,7

   -1.808,2

    -2.205,5

    -2.602,8

    -2.304,9

 

Le norme prevedono una riduzione dell’aliquota IRES da applicare al reddito d’impresa fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto. La riduzione dell’aliquota si applica anche ai fini IRPEF limitatamente alla quota di redditi d’impresa dichiarata dal contribuente.

La riduzione dell’aliquota è introdotta in misura graduale, ed in particolare:

-          nel 2019[1], l’aliquota è ridotta di 1,5 punti percentuali (quindi 22,5%);

-          nel 2020[2], l’aliquota è ridotta di 2,5 punti percentuali (quindi 21,5%);

-          nel 2021[3], l’aliquota è ridotta di 3 punti percentuali (quindi 21%);

-          dal 2022[4], l’aliquota è ridotta di 3,5 punti percentuali (quindi 20,5%).

Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l'addizionale IRES[5] per i soggetti che operano nel settore finanziario, si applica in misura corrispondentemente aumentata (commi 1 e 6)

La base imponibile su cui si applica l’aliquota ridotta è pari all’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, come definiti nei commi 2 e 3.

Si stabilisce cosa si intende per “riserve di utili non disponibili” e per “incremento di patrimonio netto” (commi 2 e 3) e si provvede a disciplinare le ipotesi di società che applicano il regime consolidato (comma 4) o il regime per la trasparenza fiscale (comma 5).

L’agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito[6] e di quelli di cui all’articolo 6 del DPR n. 601/1973[7] (comma 7).

Sono abrogati commi da 28 a 34 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRES

 

129,6

172,9

 

129,6

172,9

 

129,6

172,9

IRPEF

 

87,5

86,1

 

87,5

86,1

 

87,5

86,1

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione sostituisce l’agevolazione IRES (aliquota ridotta al 15%) di cui ai commi da 28 a 34 della legge di bilancio 2019 e che la nuova disciplina interessa gli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto “a esclusione delle Banche”.

Ai fini della stima, la RT afferma di aver analizzato i dati relativi agli utili reinvestiti in azienda (utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili), i quali, nei limiti del reddito imponibile, sono stati assoggettati all’aliquota agevolata IRES; le eccedenze sono riportabili negli esercizi successivi. In base alla predetta procedura:

-          nel 2019, la RT stima utili reinvestiti, sulla base dei dati dell'anno di imposta 2017, per circa 83,4 miliardi di euro, di cui circa 64,5 miliardi di euro nei limiti del reddito imponibile e quindi agevolabili;

-          negli anni successivi, la stima degli utili agevolabili è stata ottenuta simulando l'andamento del patrimonio netto e delle eccedenze sull'universo dei contribuenti interessati nel triennio di imposta 2015-2017, registrando una riduzione media del 28% e un utilizzo di eccedenze che incrementa l'agevolazione del 10% ogni anno. Tali variazioni sono state incorporate negli effetti di gettito degli anni successivi al 2019.

Per quanto riguarda le imprese rientranti in un consolidato fiscale, l'imponibile agevolato è stato individuato applicando il rapporto tra il reddito agevolato e il reddito complessivo apportato al gruppo.

L'effetto per i contribuenti IRPEF è stato stimato attraverso l'utilizzo del modello di micro simulazione IRES, basato sui primi dati provvisori per l'anno di imposta 2017. Per ogni singolo contribuente sono stati simulati gli effetti dell'agevolazione proposta e, in base all’incidenza degli incrementi di capitale validi ai fini del rendimento ACE dei contribuenti IRPEF sul medesimo valore dei contribuenti IRES (9,1 per cento).

La RT riporta quindi le seguenti tabelle, che indicano gli effetti stimati, in termini di competenza e di cassa, del minor gettito tributario (per gli effetti di cassa è considerato un acconto del 75%).

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

2021

2022

dal 2023

IRES

-906,2

-1.199,7

-1.580,6

-1.844,1

-1.844,1

IRPEF

-82,7

-109,5

-144,3

-168,3

-168,3

TOTALE

-988,9

-1.309,2

-1.724,9

-2.012,4

-2.012,4

Eventuali differenze nel totale sono dovute ad arrotondamenti.

 

(milioni di euro)

Cassa

2019

2020

2021

2022

2023

dal 2024

IRES

0,0

-1.585,9

-1.419,7

-1.866,4

-2.041,7

-1.844,1

IRPEF

0,0

-144,8

-129,6

-170,4

-186,4

-168,3

TOTALE

0,0

-1.730,7

-1.549,3

-2.036,8

-2.228,0

-2.012,4

Eventuali differenze nel totale sono dovute ad arrotondamenti.

 

Considerando gli effetti di minor gettito, già scontati a normativa vigente, riferiti alle disposizioni in materia di agevolazioni sugli utili reinvestiti (art. 1, co. 28-34, legge n. 145/2018) che si intendono abrogare, la RT determina gli effetti netti riportati – sinteticamente - nella seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

dal 2024

Effetti riferiti alle disposizioni che si abrogano

0,0

-1.947,7

   -1.808,2

    -2.205,5

    -2.602,8

    -2.304,9

Effetti riferiti alle disposizioni che si introducono

0,0

-1.730,7

-1.549,3

-2.036,8

-2.228,0

-2.012,4

EFFETTO COMPLESSIVO(*)

0,0

+ 217,0

+259,0

+168,8

+374,8

+292,4

(*) Il segno “-“ indica minori entrate e il segno “+” indica un effetto netto positivo sui saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica fornisce una illustrazione della procedura adottata e solo alcuni dei parametri e dei criteri necessari ai fini di una compiuta verifica degli effetti finanziari indicati.

In merito ai criteri utilizzati per la stima, andrebbero in particolare esplicitate le ipotesi ed i dati in base ai quali la relazione tecnica assume che una quota dell’ammontare agevolabile sia rinviata alle annualità successive; ciò in considerazione del fatto che, con riferimento all’anno 2019, tale quota corrisponde a circa il 23 per cento[8], mentre dalle cifre indicate non è possibile desumere la dinamica ipotizzata per gli anni successivi e, quindi, gli ulteriori slittamenti.

In particolare, con riferimento alle eccedenze riportabili, andrebbero fornite ulteriori precisazioni in merito alle ipotesi adottate per l’attribuzione delle stesse negli anni successivi, tenuto conto che, a decorrere dall’esercizio 2022 (anno in cui entra a regime la riduzione di aliquota di 3,5 punti percentuali), gli effetti finanziari in termini di competenza sono indicati in misura costante e, pertanto, non sembrerebbero includere eccedenze di agevolazioni non fruite negli anni pregressi.

Inoltre, in merito all’abrogazione della vigente disciplina (riduzione di 9 punti percentuali dell’aliquota in caso di specifici investimenti e/o incrementi occupazionali), la relazione tecnica considera l’intero ammontare degli effetti finanziari ascritti alla misura nella legge di bilancio 2019. Si segnala tuttavia, che la predetta disciplina potrebbe aver determinato effetti finanziari in relazione agli investimenti e agli incrementi occupazionali effettuati dalle imprese interessate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame. In merito a tale aspetto andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

Si segnala in proposito che la relazione tecnica riferita alla norma che si intende abrogare stimava per l’anno 2019 un minor gettito pari a 1.112,9 milioni di euro. Ipotizzando una distribuzione lineare degli investimenti o degli incrementi occupazionali, la perdita di gettito già maturata in termini di competenza (che si realizza per cassa nel 2020) dovrebbe corrispondere a circa 93 milioni per ciascun mese di vigenza delle norme.

Con riferimento inoltre all’addizionale IRES per il settore finanziario, la relazione tecnica non quantifica effetti finanziari in quanto il comma 1 stabilisce che la stessa si applica alla quota di reddito assoggettata ad aliquota ridotta IRES in misura “corrispondentemente aumentata” (comma 1, secondo periodo). Tale aumento dovrebbe quindi intendersi in misura corrispondente alle percentuali indicate al primo periodo del comma 1: in proposito appare utile una conferma.

 

Articolo 3
(Maggiorazione della deducibilità IMU dalle imposte dirette)

Normativa previgente L’art. 1, comma 12, della legge n. 145/2018 ha elevato dal 20% al 40% la quota di deducibilità ai fini IRPEF/IRES dell’IMU pagata sugli immobili strumentali. La relazione tecnica ha stimato effetti negativi di gettito, in termini di competenza, pari a 166,9 milioni di euro.

In precedenza, in sede di introduzione della deducibilità del 20% dell’IMU pagata (art. 1, co. 715, legge n. 147/2013) la relazione tecnica ha stimato un minor gettito, in termini di competenza, pari a circa 274 milioni di euro annui.

 

La norma, intervenendo sull’articolo 14 del d.lgs. n. 23/2011, dispone l’incremento della quota di IMU pagata sugli immobili strumentali che può essere dedotta ai fini IRPEF/IRES.

In particolare:

-          per l’anno 2019, si prevede l’incremento dal 40% al 50% della quota deducibile;

-          per gli anni 2020 e 2021, si prevede l’incremento dal 40% al 60% della quota deducibile

-          dal 2022, si prevede l’incremento dal 40% al 70% della quota deducibile.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

IRES

 

110,6

173,8

 

110,6

173,8

 

110,6

173,8

IRPEF

 

33,1

52,0

 

33,1

52,0

 

33,1

52,0

Add.reg.IRPEF

 

 

 

 

1,0

2,0

 

1,0

2,0

Add.com.IRPEF

 

 

 

 

0,5

0,8

 

0,5

0,8

Maggiori spese correnti

 

Add.reg.IRPEF

 

1,0

2,0

 

 

 

 

 

 

Add.com.IRPEF

 

0,5

0,8

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che dalle dichiarazioni dei redditi 2017 (IRPEF ed IRES) risulta che la riduzione della base imponibile riferita al 20% dell’IMU pagata sugli immobili strumentali è pari a 930 milioni di euro. La RT afferma quindi che gli effetti di minor gettito, determinati considerando un incremento di 10 punti percentuali nel 2019, di 20 punti percentuali nel 2020 e 2021 e di 30 punti percentuali dal 2022 sono stimati nelle misure indicate nelle seguenti tabelle.

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

2021

dal 2022

IRES

-63,2

-126,4

-126,4

-189,6

IRPEF

-18,9

-37,8

-37,8

-56,7

Add.le reg.le IRPEF

-1,0

-2,0

-2,0

-3,0

Add.le com.le IRPEF

-0,4

-0,7

-0,7

-1,1

TOTALE

-83,5

-166,9

-166,9

-250,3

 

Per la stima degli effetti di cassa, la RT considera un acconto IRPEF/IRES del 75% e un acconto addizionale comunale del 30%.

 

(milioni di euro)

Cassa

2019

2020

2021

2022

2023

Dal 2024

IRES

0,0

-110,6

-173,8

-126,4

-237,0

-189,6

IRPEF

0,0

-33,1

-52,0

-37,8

-70,9

-56,7

Add.le reg.le IRPEF

0,0

-1,0

-2,0

-2,0

-3,0

-3,0

Add.le com.le IRPEF

0,0

-0,5

-0,8

-0,7

-1,2

-1,1

TOTALE

0,0

-145,1

-228,6

-166,9

-312,1

-250,4

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica fornisce i risultati della stima limitandosi ad indicare il maggiore importo deducibile (930 milioni in corrispondenza di 20 punti percentuali di deducibilità IMU). Tuttavia, poiché il corrispondente minor gettito non risulta calcolato in proporzione, andrebbero fornite informazioni in merito alle ragioni sottostanti tale disallineamento (quali, ad es., l’incapienza nella deducibilità e, conseguentemente, una riduzione del gettito meno che proporzionale rispetto alla riduzione della base imponibile).

 

Articolo 4
(Modifiche alla disciplina del patent box)

Normativa previgente. I commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 hanno introdotto, a decorrere dal 2015, la possibilità di applicare un regime fiscale agevolato opzionale (l’opzione ha la durata di 5 anni ed è irrevocabile) in favore delle imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo per la realizzazione di redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali (utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, ecc.).

Per i suddetti redditi, espressamente indicati dalla norma, il beneficio fiscale consiste nel fatto che:

-          i redditi in esame concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell’IRAP in misura pari al 50%;

-          le plusvalenze realizzate dalla cessione dei beni immateriali in argomento sono escluse dalla formazione del reddito a condizione che almeno il 90% delle stesse sia reinvestito prima della chiusura del secondo periodo d’imposta successivo a quello nel quale si è verificata la cessione.

Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minor gettito pari a 148 milioni nel 2016, 133,5 milioni nel 2017, 161,6 milioni nel 2018 e 140,2 nel 2019. Successivamente il DL n. 50 del 2017 ha modificato la disciplina, restringendone l’ambito di applicazione e stimando, in ragione di tale limitazione, effetti positivi in misura pari a circa 67 milioni nel 2018, 38 mln annui dal 2019 al 2022, 104 milioni nel 2023 e 75 mln nel 2024.

 

La norma prevede che, a decorrere dal periodo di imposta 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il regime agevolativo di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono scegliere, in alternativa alla procedura di cui articolo 31-ter del DPR n. 600 del 1973 (in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale), ove applicabile, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione predisposta secondo quanto previsto da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con il quale sono, altresì, definite le ulteriori disposizioni attuative del presente articolo.

I soggetti che esercitano l’opzione ripartiscono la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione dei redditi e in quella dell’imposta regionale sulle attività produttive relative al periodo di imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d’impresa ai sensi del regime agevolativo in esame, determinato direttamente dai soggetti ivi indicati, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2[9], del d.lgs. n. 471 del 1997 non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all’Amministrazione finanziaria la documentazione indicata nel suddetto provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della corretta determinazione della quota di reddito escluso.

Il contribuente che detiene la suddetta documentazione deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta per il quale si beneficia dell’agevolazione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di attivazione delle procedure previste dall’articolo 31-ter del DPR n. 600 del 1973 a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.

Resta ferma la facoltà, per tutti i soggetti che intendano beneficiare dell’agevolazione, di applicare le disposizioni previste mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2, comma 8 del DPR n. 322 del 1998, nella quale deve essere data indicazione del possesso della documentazione idonea per ciascun periodo d’imposta oggetto di integrazione, purché tale dichiarazione integrativa sia presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime previsto dai commi da 37 a 45 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

In assenza, nei casi previsti dal presente articolo, della comunicazione attestante il possesso della documentazione idonea, in caso di rettifica del reddito ai sensi del comma 2, si applica la sanzione di cui all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 471 del 1997.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, prevedendo la fruizione dell’agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell’arco temporale di tre esercizi determina effetti finanziari correlati alla diversa tempistica della fruizione dell’agevolazione.

Secondo la tempistica vigente per le istanze già presentate dai contribuenti per gli anni 2015-2018, la fruizione dell’agevolazione sarebbe avvenuta gradualmente negli anni 2019-2022, sulla base della conclusione degli accordi in corso. A regime la fruizione avverrebbe con un lasso temporale medio di tre anni rispetto all’annualità di riferimento.

La disposizione proposta, prevedendo la fruizione dell’agevolazione da parte dei contribuenti direttamente in dichiarazione e nell’arco temporale di tre esercizi non determina effetti finanziari, in considerazione della sostanziale coincidenza della tempistica di erogazione del beneficio già prevista a legislazione vigente i cui effetti sono pertanto già scontati nei saldi di finanza pubblica.

Per quanto riguarda le agevolazioni patent box relative alle annualità successive, la misura comporta un recupero in termini di cassa, prudenzialmente non stimato, in considerazione della circostanza che, per effetto dell’accelerazione progressiva che sarebbe stata impressa alle procedure di ruling a regime, l’esame delle istanze si sarebbe concluso entro l’esercizio successivo a quello di presentazione. 

La RT segnala, infine, che la nuova procedura di fruizione dell’agevolazione, oltre a ridurre significativamente i costi di compliance per i contribuenti e per l’Amministrazione, prevede, ai fini di evitare fruizioni indebite, efficaci sistemi di controllo e sistemi sanzionatori nel caso di comportamenti irregolari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni modificano la disciplina del c.d. “patent box”, permettendo l’utilizzo dell’agevolazione direttamente in dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti e la ripartizione della stessa in tre quote annuali di pari importo. In riferimento a tali modifiche la relazione tecnica afferma l’assenza di effetti finanziari.

In particolare, la RT, da un lato, rileva che la disposizione determina effetti finanziari correlati alla diversa tempistica della fruizione dell’agevolazione, dall’altro, evidenzia che, per gli anni 2015-2018, la fruizione dell’agevolazione sarebbe comunque avvenuta gradualmente negli anni 2019-2022. Pertanto, la RT conclude affermando che la disposizione non determina effetti finanziari, in considerazione della sostanziale coincidenza della tempistica di erogazione del beneficio già prevista a legislazione vigente con la modulazione temporale del beneficio disposta dalla norma in esame.

In proposito, andrebbero forniti più puntuali elementi di valutazione volti a suffragare l’asserita neutralità della modulazione su base triennale, anche alla luce dei dati disponibili riguardo al primo periodo di applicazione dell’agevolazione. Ciò al fine di verificare l’effettiva coincidenza temporale, in termini di cassa, dell’erogazione del beneficio a normativa variata rispetto alla precedente dinamica di erogazione.

Anche per quanto attiene all’entità degli effetti annui sul gettito, la RT assume una sostanziale invarianza degli importi, rispetto a quanto già scontato ai fini dei tendenziali. Tale ipotesi andrebbe verificata alla luce delle innovazioni introdotte dalle norme in esame che prevedono automatismi nell’utilizzo del beneficio, suscettibili in linea di principio di incidere sui tassi di fruizione del medesimo, con possibile maggiore perdita di gettito rispetto a quanto stimato in relazione alla previgente disciplina. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

 

Articolo 5
(Lavoratori rimpatriati)

La norma modifica le disposizioni relative ai lavoratori rimpatriati, di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, per i soggetti che trasferiscano la propria residenza in Italia a decorrere dall’anno 2020. In particolare, la disciplina ivi prevista viene estesa a tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e viene ridotta al trenta per cento (in luogo del cinquanta per cento) la concorrenza alla formazione del reddito complessivo del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai suddetti lavoratori.

Si prevede inoltre che il medesimo regime d’imposta si applichi anche ai redditi d’impresa prodotti dai soggetti identificati dalla norma che avviino un’attività d’impresa in Italia a partire dal 2020.

Si prevede altresì che la concorrenza alla formazione del reddito complessivo del reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia dai suddetti lavoratori sia ridotta al dieci per cento per coloro che trasferiscono la loro residenza in: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Le disposizioni in esame si applicano per ulteriori cinque periodi d’imposta (rispetto ai cinque già previsti a legislazione vigente) ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per gli ulteriori cinque anni, i redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi, sempre negli ulteriori cinque anni, concorrono al reddito complessivo per il dieci per cento del loro ammontare.

Si interviene, inoltre, sulle disposizioni relative agli incentivi per il rientro in Italia di docenti e ricercatori residenti all'estero, di cui all’articolo 44 del Dl n. 78 del 2010, estendendo, per i soggetti che trasferiscano la propria residenza a decorrere dal periodo d’imposta 2020, il periodo di applicazione dei benefici da tre a cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui il ricercatore o docente diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato. Le agevolazioni si applicano, invece, per sette periodi d’imposta nel caso di docenti o ricercatori con un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo (dieci periodi d’imposta nel caso di due figli e dodici periodi d’imposta nel caso di tre figli) e nel caso di docenti e ricercatori che diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia della residenza.

I benefici previsti sono riconosciuti anche ai cittadini non iscritti all’AIRE purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non siano decorsi i termini di cui all’articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali di cui agli articoli 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 e 44 del DL n. 78 del 2010, nel testo vigente al 31 dicembre 2018 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.  Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

3,3

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione rafforza le misure agevolative per i soggetti che aderiscono al regime di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all’articolo 44 del DL n. 78 del 2010.

La RT afferma che, ai fini della stima, analogamente a quanto stimato in occasione dell’introduzione del regime agevolato in questione, l’agevolazione in oggetto non produca sostanziali effetti negativi sul gettito fiscale. Infatti si stima che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione (ancorché agevolata) dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia in conseguenza della presente norma, appaiono più che adeguati a coprire gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale.

Inoltre la disposizione prevede che possono accedere ai benefici fiscali di cui all’articolo 44 del D.L. n.78 del 2010, risultante dalle modifiche apportate, i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 147/2015.

L’art. 44 del D.L. n. 78/2010 ha previsto che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività' di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università' per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività' in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

Allo scopo di individuare eventuali casi di abuso delle agevolazioni di cui al citato articolo 44, nell’ambito dell’attività di controllo programmate per le persone fisiche, sono state elaborate liste selettive per gli anni d’imposta 2013 e 2014.

Per l’elaborazione delle liste, in relazione ai percettori di redditi da lavoro dipendente, con riferimento a ciascun anno d’imposta a partire dal 2013, si è proceduto all’incrocio tra i campi dichiarativi relativi alla richiesta di fruizione dell’agevolazione e i dati presenti nell’Anagrafe della popolazione residente, individuando i soggetti che hanno usufruito dell’agevolazione ma non si sono mai cancellati dall’Anagrafe. I soggetti così selezionati sono stati inviati agli uffici per procedere alle verifiche in contraddittorio con la parte al fine di determinare la spettanza dell’agevolazione.

In media, per ogni atto e per ogni annualità è stata accertata una maggiore imposta di circa euro 7.300 e sanzioni per circa euro 6.300. Pertanto, la riscossione media attesa per atto è, al massimo, di complessivi euro 13.600.

Inoltre, considerato, che per la fruizione dell’agevolazione è attualmente essenziale il requisito della cancellazione dall’Anagrafe della popolazione residente e che sono stati forniti chiarimenti in merito sia con la circolare n. 4/E del 2011 che con la circolare n. 17/E del 2017, è ragionevole presumere che per gli anni di imposta successivi al 2013 e 2014, la percentuale di positività dei controlli scenda progressivamente.

Pertanto, si può assumere come percentuale media di positività dei controlli tra il 2013 e il 2016 il valore di circa il 10-20%.

In base a tali assunzioni, tenuto conto che l’agevolazione prevista dall’art. 44 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 si applica a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre periodi di imposta successivi e valutati in 2.400 il numero annuo di contribuenti potenzialmente interessati dall’agevolazione, si stima che per i periodi d’imposta che vanno dal 2013 al 2016 a seguito dello svolgimento dell’attività di controllo sostanziale possano essere riscossi  al massimo i seguenti importi:

 

Periodi d'imposta

N. soggetti controllabili

Percentuale di positività

Numero accertamenti

Somme riscuotibili

2013

2.400

10%

240

€ 3.264.000

2014

2.400

10%

240

 € 3.264.000

2015

2.400

10%

240

€ 3.264.000

2016

2.400

10%

240

€ 3.264.000

TOTALE

9.600

10%

960

€ 13.056.000

 

La RT afferma che, pertanto, l’onere annuale calcolabile per gli anni di imposta tra il 2014 ed il 2016 è di circa 3.264.000 euro all'anno per complessivi circa 13 mln per il periodo 2013-2016. Tale onere è stimato per eccesso. Considerata la tempistica di riscossione degli importi accertati, e in particolare la circostanza che le somme relative al 2013-2016 sarebbero state riscosse nel periodo 2019-2022, la tabella seguente riporta gli effetti finanziari negativi derivanti dall’introduzione della disposizione.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

 

-3,3

-3,3

-3,3

-3,3

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione estende i benefici già concessi per i lavoratori rimpatriati previsti dagli articoli 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 e 44 del DL n. 78 del 2010. La RT, a fronte di tale estensione, analogamente ai precedenti normativi, non stima una perdita di gettito, affermando che gli effetti positivi sul gettito determinati dalla tassazione dei redditi dei soggetti che decidono il rientro in Italia appaiono più che adeguati a compensare gli eventuali modesti effetti negativi riscontrabili sul tendenziale, riferibili alla ipotesi di eventuale rientro spontaneo dei soggetti interessati.

In proposito, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, poiché la norma in esame estende in misura significativa i benefici concessi per la suddetta categoria di lavoratori (che, dato il rinvio al citato art. 16, non include esclusivamente docenti e ricercatori), andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione volti a confermare l’effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni in esame.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica quantifica una perdita di gettito, pari a circa 3 milioni di euro annui, in relazione agli eventuali casi di abuso delle agevolazioni di cui all’ articolo 44 del DL n. 78 del 2010. In proposito non appare chiaro per quale ragione il predetto onere sia quantificato solo in relazione ai soggetti interessati al citato articolo 44 e non anche a quelli di cui all’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, tenuto conto che la norma in esame consente anche a questi ultimi di usufruire dei benefici previsti anche se non iscritti all’AIRE. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere una sottostima dell’onere quantificato dalla RT.

 

Articolo 6
(Modifiche al regime dei forfetari)

Normativa previgente La legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina del cd regime forfetario (applicabile da imprese e professionisti con ricavi o compensi fino a 65.000 euro) ed ha introdotto un nuovo regime di imposta sostitutiva per gli imprenditori ed i professionisti con ricavi o compensi compresi tra 65.000 e 100.000 euro. Tra le modifiche introdotte nel regime già vigente, è stato eliminato il requisito in base al quale il contribuente poteva applicare il regime forfetario solo se la spesa per lavoratori dipendenti e assimilati non risultava superiore a 5.000 euro.

 

La norma interviene sulla disciplina del regime cd “forfetario” - previsto sia in favore di imprenditori e professionisti che realizzano ricavi o compensi annui non superiore a 65.000 euro (regime previgente sul quale la legge di bilancio 2019 ha apportato modifiche) sia in favore di imprenditore e professionisti che realizzano ricavi o compensi annui compresi tra 65.000 e 100.000 euro (regime introdotto dalla legge di bilancio 2019 con decorrenza 2020) – al fine di estendere ai soggetti che applicano i predetti regimi l’obbligo di operare le ritenute alla fonte[10] sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

La disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Per le somme già erogate alle quali non è stata applicata la ritenuta, il datore di lavoro provvedere ad operare la trattenuta ripartendo l’ammontare in tre rate mensili a decorrere dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che alla stessa non si ascrivono effetti finanziari.

In particolare, la RT evidenzia che la disposizione chiarisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori - conseguente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, al di sopra della quale non era consentito l'accesso al regime forfettario - devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo introdotto dalla Legge n. 145/2018 (Bilancio 2019), applicabile nel caso di ricavi/compensi da euro 65.001 e 100.000.

La RT afferma che alle disposizioni non si ascrivono effetti, trattandosi di meri chiarimenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 7
(Incentivi per la valorizzazione edilizia)

La norma dispone l’applicazione, fino al 31 dicembre 2021, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro duecento ciascuna per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, nonché all’alienazione degli stessi.

Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui al precedente periodo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall’acquisto dell’immobile di cui al precedente periodo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

30

40

40

30

40

40

30

40

40

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione introduce alcune agevolazioni relative alla cessione in permuta di immobili abitativi da parte di soggetti non IVA, a favore di società che abbiano per attività esclusiva o prevalente la costruzione, il recupero, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, e la rivendita di beni immobili.

In particolare ai trasferimenti in permuta di immobili, ceduti da soggetti non IVA a costruttori o ristrutturatoci che entro 10 anni effettuino interventi di recupero con il conseguimento della classe energetica A o B, si applicano le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, in sostituzione dell’aliquota del 9 per cento per l'imposta di registro e di 100 euro per le imposte ipocatastali previste dalla normativa 2014.

Dall'archivio del Registro (anno di imposta 2016) sono stati estratti i trasferimenti di immobili verso i soggetti interessati dalla proposta che risultano circa 5.000 con un valore dichiarato complessivo di circa 840 milioni di euro. Per poter individuare gli interventi di ricostruzione post demolizione si è calcolato il rapporto tra il numero di immobili dei centri storici (che non possono essere demoliti) e il numero totale degli immobili in Italia. Tale rapporto può essere considerato un indice di "non abbattimento" degli immobili e risulta essere di circa il 33 per cento. Al fine di tener conto anche di tutti gli edifici sottoposti a vincoli paesaggistici. la percentuale sopra indicata è stata elevata al 45 per cento; sulla base di queste informazioni, si stima che solo il 55 per cento dei trasferimenti saranno interessati dalla proposta. Calcolando il gettito a normativa vigente e quello stimato sulla base della disposizione in esame, si ottiene una perdita di circa 40 milioni di euro su base annua fino al 2021. Per il 2019, considerando la decorrenza da aprile 2019, si stima una perdita di gettito di circa 30 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della stessa. Si evidenzia tuttavia che la relazione tecnica afferma che la disposizione riguarda il trasferimento di immobili da soggetti non IVA a imprese di costruzione. Tuttavia la norma non esplicita tale limitazione dell’ambito applicativo. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere una possibile sottostima degli effetti di gettito.

 

Articolo 8
(Sisma bonus)

Normativa previgente. L’art. 16 del DL n. 63/2013 disciplina l’incremento temporaneo della misura di detrazione IRPEF spettante in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dai contribuenti.

Una particolare fattispecie è relativa alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi effettuati su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) rispetto alle quali la misura della detrazione assume valori crescenti (dal 50% fino all’85%) in funzione della riduzione del grado di rischio raggiunta in funzione dei lavori effettuati (commi da 1-bis a 1-sexies).

Inoltre, per gli interventi antisismici effettuati nelle zone a rischio sismico 1 dalle imprese di costruzione (anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente) la misura della detrazione, fruibile in cinque anni, è elevata al 75% o all’85% se le unità immobiliari sono vendute entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori. In tale ipotesi, il beneficio fiscale è trasferito all’acquirente delle unità immobiliare il quale può optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (comma 1-septies).

 

La norma estende alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 la disciplina sulla detrazione IRPEF prevista dall’art. 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63/2013. Pertanto, il beneficio (detrazione 75% o 85%) è riconosciuto alle imprese di costruzione che, nel periodo 2017-2021, effettuano interventi anche mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente e che procedono all’alienazione dell’unità immobiliare entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori. L’alienazione comporta il trasferimento all’acquirente del beneficio fiscale, il quale può optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione IRPEF

2,7

31,9

50,2

2,7

31,9

50,2

2,7

31,9

50,2

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF/IRES

 

6,2

3,5

 

6,2

3,5

 

6,2

3,5

IRAP

 

 

 

 

1,0

0,5

 

1,0

0,5

IVA

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

1,4

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

 

1,0

0,5

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica commenta la modifica normativa.

In particolare, la RT evidenzia che la disposizione estende i benefici previsti dall'art. 46-quater del decreto legge n. 50 del 2017 agli immobili situati nelle zone classificate a "rischio sismico 2 e 3 ". In particolare interviene sulle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La detrazione, pari al 75 per cento o all’85 per cento {a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro, spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. L'agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1 ° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Ai fini della quantificazione, la RT afferma che l’agevolazione interessa le spese sostenute per gli interventi dall'anno 2019 all'anno 2021. La legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ai fini della stima, in assenza di dati specifici, la RT assume una spesa per interventi in oggetto pari a 120 milioni di euro annui.

Riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti finanziari (si riportano le colonne fino al 2032 in quanto dal 2033 gli effetti finanziari sono nulli).

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

IRPEF

-2,7

-31,9

-50,2

-65,7

-54,7

-54,7

-19,0

1,4

21,8

6,5

6,2

2,7

0,5

-1,3

IRPEF/

IRES

0,0

6,2

3,5

3,5

-2,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IRAP

0,0

1,0

0,5

0,5

-0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

IVA

1,4

1,4

1,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totale

-1,3

-23,3

-44,8

-61,7

-57,8

-54,7

-19,0

1,4

21,8

6,5

6,2

2,7

0,5

-1,3

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, in assenza di specifiche indicazioni da parte della relazione tecnica, la procedura di quantificazione seguita appare in linea con quella utilizzata per le stime riferite alle precedenti, analoghe disposizioni.

Tuttavia, tenuto conto che la relazione tecnica stima gli effetti finanziari considerando una spesa annua di 120 milioni per le annualità dal 2019 al 2021, si segnala quanto segue:

- andrebbe valutata la prudenzialità della predetta stima annua, tenuto conto che l’espansione alle zone sismiche 2 e 3, prevista dalle disposizioni in esame, appare interessare una vasta area del territorio nazionale e che le spese in esame sono sostenute da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare su interi stabili, con variazioni, anche volumetriche, rispetto all’edificio preesistente.

La relazione tecnica riferita al DL 50/2017 (maggio 2017), ipotizzando una spesa antisismica complessiva pari a 160 milioni, attribuiva alle sole zone a rischio sismico 1 un valore stimato, in mancanza di dati specifici, in misura pari a 40 milioni;

- in merito al periodo di riferimento, andrebbe confermata l’esclusione dall’ambito applicativo delle spese sostenute negli anni 2017 e 2018. Ciò in considerazione del fatto che viene novellata una norma che fa riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;

- la misura media della detrazione utilizzata per la stima (non esplicitata dalla relazione tecnica, ma desumibile dai risultati forniti) sembrerebbe pari al 76 per cento. In proposito, tenuto conto che le percentuali applicabili variano dal 75 all’85 per cento, andrebbe verificata la prudenzialità della scelta effettuata riguardo a tale parametro utilizzato ai fini della stima;

- ulteriori valutazioni andrebbero fornite in merito alla prudenzialità delle stime riferite ai c.d. “effetti indotti”: queste ultime appaiono in linea con le quantificazioni fornite per norme precedenti di analogo tenore, che tuttavia riguardavano un diverso ambito soggettivo di applicazione (soggetti privati diversi dalle imprese di costruzione).

Si fa presente infine che, per quanto riguarda le annualità successive al 2021, la RT afferma che “la legislazione vigente prevede per gli anni successivi al 2021 la detrazione al 36 per cento ripartita in dieci quote annuali di pari importo”. Peraltro la disciplina richiamata non interessa le spese sostenute dalle imprese per la costruzione o ristrutturazione di stabili, le cui unità immobiliari sono cedute entro 18 mesi, in quanto il beneficio a regime riguarda le spese di ristrutturazione eseguite da soggetti privati. In merito alla predetta indicazione della RT sarebbe quindi utile un chiarimento.

 

Articolo 9
(Trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili)

Normativa previgente. Il comma 22 dell’articolo 2 del DL n. 138 del 2011 prevede che ai proventi degli strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP e diversi da azioni e titoli similari, si applica il regime fiscale di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le remunerazioni dei predetti strumenti finanziari sono in ogni caso deducibili ai fini della determinazione del reddito del soggetto emittente.

Successivamente, il comma 149 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha disposto che, ferme restando le previsioni del citato comma 22 concernenti la deducibilità delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22 non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.

Al suddetto comma 149 non sono stati ascritti effetti finanziari, in particolare, la RT affermava che alla disposizione non erano ascritti effetti, in considerazione sia della indisponibilità di elementi puntuali relativi alle fattispecie in esame (in ogni caso di trascurabile entità) sia del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari in parola sono determinate dal verificarsi dei cosiddetti "eventi attivatori" i quali, a loro volta, sono legati alle non prevedibili dinamiche dei mercati finanziari.

 

La norma estende a tutti i settori economici la misura prevista dall’articolo 1, comma 149, della legge n. 147 del 2013. In particolare, si prevede che i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali che governano gli strumenti finanziari, diversi da azioni e titoli similari, con le caratteristiche specificatamente indicate dalla norma, non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta.

Le disposizioni in esame si applicano a condizione che gli emittenti indichino di aver emesso gli strumenti finanziari, con le caratteristiche richieste, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è avvenuta l’emissione e forniscano separata evidenza, nella relativa dichiarazione dei redditi, dei maggiori o minori valori che non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e del valore della produzione netta al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione con le disposizioni dell’articolo 10-bis della legge n. 212 del 2000.

La relazione illustrativa chiarisce che la modifica normativa deriva dalla necessità di adeguarsi alle richieste della Commissione europea, che ha avviato un’indagine nei confronti della disposizione vigente ritenendo che il riconoscimento di un trattamento fiscale in relazione agli utili derivanti da svalutazioni e da conversioni di strumenti finanziari rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale potrebbe presentare criticità sotto il profilo della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Tale disposizione concederebbe un vantaggio selettivo a banche e assicurazioni soggette a vigilanza, prevedendo la non tassazione delle sopravvenienze nel patrimonio netto, che sarebbero invece di regola soggette a tassazione. Le autorità europee hanno pertanto chiesto di allineare il trattamento fiscale in caso di conversione o svalutazioni di strumenti finanziari aventi determinate caratteristiche chiunque sia l’emittente. L’indagine effettuata dalla Commissione europea ha riguardato altri Stati membri dell’Unione europea, cui pure sono state chieste modifiche alle normative nazionali sul trattamento fiscale degli strumenti finanziari convertibili in azioni ritenute non compatibili con le regole europee sulla concorrenza tra imprese già a partire dal 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame estende a tutti i settori economici la misura prevista dall’art. 1, comma 149, della legge n. 147/2013, che riguarda i soli soggetti finanziari. In sede di valutazione della suddetta norma non sono stati ascritti effetti in considerazione del fatto che le eventuali variazioni di valore degli strumenti finanziari oggetto della norma sono legate alle imprevedibili variazioni dei mercati. In ogni caso si riteneva che tali effetti fossero di trascurabile entità.

La RT afferma quindi che alla disposizione in esame, coerentemente con la valutazione precedente, non si ascrivono effetti finanziari, alla luce anche del fatto che si può ragionevolmente ritenere che tale tipologia di titoli troverà un utilizzo marginale presso gli operatori economici non finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione estende a tutti i soggetti economici l’esenzione, ai fini IRES ed  IRAP, dei proventi derivanti dall'attuazione di specifiche previsioni contrattuali degli strumenti finanziari. Tale beneficio è già previsto, a legislazione vigente, in relazione agli strumenti emessi da intermediari vigilati dalla Banca d'Italia o da soggetti vigilati dall'ISVAP. La relazione tecnica, analogamente a quella riferita alla misura originaria, non stima effetti finanziari.

In proposito, in considerazione dell’estensione dell’ambito applicativo della disciplina originaria, appare necessario che siano esplicitati gli elementi di valutazione, anche di carattere quantitativo, su cui si basa l’assunzione di neutralità finanziaria formulata dalla RT.

 

Articolo 10
(Incentivi per interventi di efficienza energetica e rischio sismico)

Normativa previgente. Gli articoli 14 e 16 del DL n. 63/2013 disciplinano, in via temporanea, la detrazione IRPEF per interventi di efficienza energetico e la maggiorazione della detrazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia.

 

La norma interviene sugli articoli 14 e 16 del DL n. 63/2013 introducendo, in ciascuno di essi, un comma (comma 3.1 nell’articolo 14 e comma 1-octies nell’articolo 16) che consente una modalità alternativa – rispetto alla detrazione IRPEF - di fruizione del beneficio fiscale.

In particolare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, il soggetto avente diritto può optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo. Il credito utilizzato in compensazione non rileva ai fini della determinazione del limite massimo annuo di utilizzo di cui all’articolo 34 della legge n. 388/2000 e all’articolo 53 della legge n. 244/2007 (commi 1 e 2).

Si rinvia ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la definizione delle modalità attuative (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF/IRES

0,8

8,5

9,6

0,8

8,5

9,6

0,8

8,5

9,6

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

15,2

 

La relazione tecnica, ai fini della stima, ipotizza che la norma determini un incremento pari all’1 per cento delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e che un ulteriore 1 per cento sia relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente. Applicando i dati e la metodologia utilizzati nelle relazioni tecniche a corredo degli ultimi interventi di proroga delle agevolazioni in argomento, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno di imposta 2019, la RT riporta i seguenti risultati della stima degli effetti finanziari.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

IRPEF/

IRES

0,8

8,5

9,6

11,8

10,2

10,2

5,7

3,2

0,6

2,5

2,5

-1,9

0,0

Credito

-15,2

-15,2

-15,2

-15,2

-15,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Totale

-14,4

-6,7

-5,6

-3,4

-5,0

10,2

5,7

3,2

0,6

2,5

2,5

-1,9

0,0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i dati forniti dalla relazione tecnica non consentono una verifica puntuale delle stime dalla stessa indicate. Infatti, pur richiamando la procedura adottata nelle norme di proroga, la relazione tecnica indica un valore positivo di gettito riferito alla voce “IRPEF/IRES” rispetto al quale andrebbero evidenziati sia le singole componenti, sia i parametri ed i criteri utilizzati per la relativa stima.

Sulla base di quanto è possibile desumere dai risultati indicati dalla relazione tecnica, si rileva quanto segue:

-         la fruizione mediante credito d’imposta è effettuata in 5 anni in luogo della ripartizione prevista, per la maggior parte delle misure di detrazione IRPEF, in 10 anni. Poiché gli articoli sui quali si interviene disciplinano il beneficio in relazione anche a spese sostenute fino al 2021, gli effetti negativi connessi alla riduzione del periodo di fruizione del credito d’imposta non sembrano esaurirsi entro il 2023, come invece indicato dalla RT;

-         a fronte di un recupero complessivo (riferito all’intero arco temporale considerato) di “IRPEF/IRES” pari a 63,7 milioni, sono iscritti oneri per credito d’imposta pari, complessivamente, a 76 milioni. Tale differenza (pari a 12,3 milioni) dovrebbe riguardare, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, un incremento pari all’1 per cento delle spese annue sostenute per gli interventi in oggetto e un ulteriore 1 per cento relativo alle spese agevolate dalla legislazione vigente. Premessa l’opportunità di una conferma a tal proposito, andrebbe altresì considerato che il fornitore potrebbe acconsentire alla fruizione mediante credito d’imposta (in luogo della riscossione del corrispettivo) solo se risulti capiente (ossia in grado di utilizzare in compensazione il credito per il pagamento di debiti tributari). Occorrerebbe pertanto valutare la prudenzialità della mancata considerazione di tali elementi aggiuntivi da parte della RT, considerato che nella stima della detrazione IRPEF viene normalmente inglobata anche la c.d. “quota incapienza”.

In ordine a quanto evidenziato appare utile acquisire chiarimenti.

Infine, considerato che la norma è formulata come novella ad una disciplina che si applica anche ad esercizi precedenti il 2019, andrebbe escluso che l’esercizio dell’opzione per il credito d’imposta (fruito dal fornitore) in luogo della detrazione (fruita, in linea generale, dal soggetto privato) possa applicarsi anche a spese sostenute prima del 2019. In tale ipotesi, infatti, gli oneri dovrebbero risultare maggiori in relazione allo stock di detrazioni non ancora fruite.

 

Articolo 11
(Aggregazioni d’impresa)

Normativa previgente. Gli articoli da 172 a 176 del TUIR disciplinano le operazioni straordinarie di fusione, scissione e conferimento aziendale, affermando il principio generale in base al quale tali operazioni non danno luogo, ai fini fiscali, all’emersione di maggiori valori riconosciuti.

Ulteriori discipline, più volte oggetto di proroga, hanno tuttavia consentito alla società risultante dall’operazione straordinaria l’affrancamento dei maggiori valori ai fini del riconoscimento fiscale degli stessi, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva.

 

Le norme prevedono quanto segue:

-          per le operazioni di fusioni o scissioni[11] e per le operazioni di conferimento di azienda[12] realizzate nel periodo compreso tra il 1° maggio 2019 e il 31 dicembre 2022, si considera riconosciuto, gratuitamente, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali o immateriali, per effetto dell’imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio. Il riconoscimento fiscale è consentito per un ammontare complessivo non eccedente l’importo di 5 milioni di euro (commi 1 e 2);

-          il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto fiscalmente ai fini delle imposte sul reddito e dell’IRAP a decorrere dall’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l’operazione di aggregazione aziendale (ultimo periodo comma 3).

Sono previste ulteriori disposizioni di carattere antielusivo e applicativo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposta sostitutiva

1,6

3,8

5,5

1,6

3,8

5,5

1,6

3,8

5,5

IRES

 

8,0

12,5

 

8,0

12,5

 

8,0

12,5

IRAP

 

 

 

 

1,4

2,2

 

1,4

2,2

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRAP

 

1,4

2,2

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, sono stati analizzati i dati delle dichiarazioni dei Redditi 2017, anno di imposta 2016, prendendo in considerazione i dati dei quadri:

-          RV per analizzare il disavanzo da concambio per la quota imputata ai beni ammortizzabili;

-          RQ, per individuare l'imposta sostitutiva pagata sui maggiori valori conseguenti al disavanzo di cui sopra (articolo 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e articolo 176 del TUIR).

Dai dati disponibili, la RT evidenzia un disavanzo da concambio depurato della parte già affrancata di circa 154 milioni di euro e maggiori valori per circa 88,2 milioni di euro assoggettati ad una imposta sostitutiva per circa 12,2 milioni di euro.

Considerando l’esenzione fino a 5 milioni di euro, sono stati ricostruiti i maggiori valori oltre tale soglia individuando di conseguenza da un lato minore imposta sostitutiva e dall'altro maggiori valori che si traducono in deduzioni fiscali per maggiori ammortamenti validi ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva è risultata inferiore di circa 5,5 milioni di euro. Il disavanzo imputato a beni ammortizzabili riconosciuto fiscalmente come conseguenza della norma in esame è risultato di circa 94,9 milioni di euro.

Ipotizzando un piano di ammortamento di 5 anni, una aliquota IRES del 24 per cento ed IRAP del 4 per cento, la RT riporta la seguente tabella relativa agli effetti di competenza

 

(milioni di euro)

Competenza

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Imposta sostitutiva

-5,5

-5,5

-5,5

-5,5

0

0

0

0

0

0

IRES

-4,6

-9,1

-13,7

-18,2

-22,8

-18,2

-13,7

-9,1

-4,6

o

IRAP

-0,8

-1,5

-2,3

-3,0

-3,8

-3,0

-2,3

-1,5

-0,8

o

Totale

-10,8

-16,1

-21,4

-26,7

-26,6

-21,3

-15,9

-10,6

-5,3

o

 

Per la stima degli effetti di cassa, la RT considera un acconto del 75 per cento ai fini IRES e dell’85 per cento ai fini IRAP. Per l’imposta sostitutiva, la RT considera la rateizzazione prevista dalla normativa vigente.

 

(milioni di euro)

Cassa

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Imposta sostitutiva

-1,6

-3,8

-5,5

-5,5

-3,8

-1,6

0

0

0

0

0

IRES

0

-0,8

-12,5

-17,1

-21,6

-26,2

-14,8

-10,2

-5,7

-1,1

3,4

IRAP

0

-1,4

-2,2

-2,9

-3,7

-4,4

-2,4

-1,6

-0,9

-0,1

0,6

Totale

-1,6

-13,2

-20,2

-25,5

-29,1

-32,2

-17,2

-11,8

-6,6

-1,2

4

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il procedimento seguito per la stima appare coerente con le indicazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito ai criteri di stima utilizzati, si rileva che il valore del disavanzo da concambio adoperato per la quantificazione - ottenuto dall’analisi delle dichiarazioni dei redditi – è indicato dalla relazione tecnica in misura pari a 94,9 milioni annui. In proposito, si rileva che l’introduzione di una agevolazione fiscale di carattere temporaneo appare suscettibile di incentivare le operazioni straordinarie societarie; ciò potrebbe comportare un incremento del valore dei beni ammortizzabili e, conseguentemente, una riduzione del gettito tributario IRES ed IRAP, non considerata dalla relazione tecnica. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

La stessa relazione illustrativa evidenzia che la disposizione è introdotta “al fine di incentivare la realizzazione di operazioni di aggregazione aziendale per consentire alle imprese di incrementare le loro dimensioni e affrontare in modo più agevole l’attuale periodo di recessione”.

 

Articolo 12
(Fatturazione elettronica Repubblica San Marino)

La norma rinvia ad un decreto del MEF la definizione delle modalità attuative relative ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino al fine di disciplinare gli adempimenti a seguito dell’introduzione della fattura elettronica. Sono fatti salvi gli esoneri dall’obbligo di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha natura procedurale e non comporta effetti di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 13
(Vendita di beni tramite piattaforme digitali)

Normativa previgente. L’art. 11-bis, commi da 11 a 15, del DL n. 135/2018 (cd. “semplificazione”) reca una disciplina in materia di cessioni di beni tramite portale. In generale, si stabilisce che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi) la cessione di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop, si considera che tale soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

In merito al profilo finanziario, si fa presente che l’emendamento che ha introdotto la norma non era corredato di relazione tecnica. Tuttavia, il comma 9 del medesimo articolo 11-bis, reca disposizioni di copertura utilizzando “71,8 milioni di euro per l'anno 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 11 a 15”.

 

La norma reca una disciplina transitoria, per gli anni 2019 e 2020, relativa alla vendita di beni tramite piattaforma (commi 1e 2) e stabilisce che la normativa vigente in materia (art. 11-bis, commi da 11 a 15, del DL n. 135/2018) si applica a decorrere dal 2021 (comma 3).

Rispetto a quella introdotta dal richiamato decreto legge n. 135, la disciplina transitoria:

-         individua nel gestore della piattaforma (in luogo del soggetto che, tramite la piattaforma, effettua una cessione) il soggetto passivo cui sono riferiti obblighi informativi (trasmissione dati trimestrali), in assenza dei quali il soggetto è ritenuto debitore d’imposta. Il primo invio di dati deve essere effettuato entro il mese di luglio 2019;

-         amplia l’ambito applicativo delle disposizioni a tutte le cessioni di beni (e non soltanto alle cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifica disciplina vendite tramite portale

27,9

27,6

 

27,9

27,6

 

27,9

27,6

 

 

La relazione tecnica quantifica il maggior gettito IVA derivante dall’effetto di emersione di base imponibile.

Telefoni cellulari, console da gioco, tablet, PC e laptop

La RT fa riferimento alla base della metodologia utilizzata nella legge di bilancio 2018 per stimare il recupero di gettito (contrasto frodi IVA) derivante dall'introduzione della fatturazione elettronica. In particolare:

-         gettito evaso                                                                       86,1 milioni

-         percentuale di recupero                                                         16,67%

-         maggior gettito annuo stimato                                        14,4 milioni

 

Vendita a distanza di altri beni

La RT utilizza i seguenti parametri e procedure di calcolo:

-         complessivo volume d’affari                                           14.100 milioni

-         tasso di “evasione senza consenso”

·      è stimato dalla RT in misura pari al 50% del

·      tasso di economia sommersa stimato da Istat:

·      50% x 23,7%                                                                             11,85%

-         stima del valore “evasione senza consenso”                  1.670,85 mln

-         aliquota IVA                                                                                22%

-         ammontare IVA evasa                                                           367,6 mln

-         percentuale di recupero

·      misura utilizzata nella RT riferita al DL 193/2016

·      con riferimento all’introduzione delle comunicazioni

·      IVA trimestrali                                                                              12%

-         maggior gettito annuo stimato                                            44,1 milioni

 

·     Il recupero complessivo di gettito IVA per emersione di base imponibile su base annua è dunque pari a (14,4 mln + 44,1 mln) = 58,5 milioni.

·     Per l’anno 2019, la RT considera che la prima comunicazione è da presentare entro luglio. Stima che il recupero di gettito sia ottenibile con riferimento alle operazioni del secondo, terzo e quarto trimestre (58,5/4*3) = 43,9 milioni.

Complessivamente, considerando la mancata applicazione per gli anni 2019 e 2020 della disciplina di cui al DL n. 135/2018, la RT riporta la seguente tabella:

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

Norma originaria (DL n. 135/2018)

71,8

86,1

Norma in esame

43,9

58,5

Differenza

-27,9

-27,6

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.

Alla disposizione in esame sono ascritti effetti finanziari negativi in quanto considerata suscettibile di ridurre le maggiori entrate derivanti da emersione di base imponibile scontate in riferimento alla disciplina (a regime) introdotta dall’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto legge n. 135/2018, la cui decorrenza viene differita al 2021.

Infatti, gli effetti di maggior gettito attesi dalla disciplina transitoria che si introduce con la norma in esame (43,9 mln nel 2019 e 58,5 mln nel 2020) risultano inferiori rispetto a quelli attesi dalla disciplina a regime (71,8 milioni nel 2019 e 86,1 mln dal 2020).

In proposito, andrebbero fornite indicazioni riguardo alle specifiche ragioni che inducono ad ascrivere alla disciplina transitoria introdotta dalla norma in esame - riferita ad un ambito applicativo più ampio –  effetti di gettito inferiori rispetto alla norma prevista a regime.

Qualora infatti la stima della relazione tecnica in esame risulti basata su criteri di maggiore prudenzialità, andrebbe conseguentemente precisato come si intendano corrispondentemente modificare anche le stime del maggior gettito previsto, a decorrere dal 2021, in base al decreto legge n. 135/2018.

 

Articolo 14
(Enti associativi assistenziali)

Normativa previgente. L’articolo 148, comma 3 del DPR n. 917 del 1986 dispone che, per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali. Tale previsione è stata così modificata dall’articolo 89, comma 4 del d.lgs. n. 117 del 2017 che ha eliminato le associazioni assistenziali da quello soggette al campo di applicazione del citato articolo 148.

 

La norma reinserisce le associazioni assistenziali nell’ambito di applicazione dell’articolo 148, comma 3, del TUIR: per effetto della modifica le attività svolte dalle medesime associazioni sono qualificate come “non commerciali” e, pertanto, esentate dalle imposte sui redditi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, sotto il profilo finanziario, la misura non comporta variazioni di gettito in considerazione della circostanza che ripristina la legislazione previgente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 117/2017 e i soggetti interessati dalla modifica per l’anno 2017 non hanno sostanzialmente modificato i loro comportamenti in sede dichiarativa come si evince dall’elaborazione dei primi dati provvisori relativi alla stessa annualità, alla luce anche dell’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria. L'Agenzia ha infatti precisato che, in forza della norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 5-sexies del Dl 148/2017, l'articolo 148, comma 3, del TUIR, nella versione precedente, conserva efficacia fino a quando non inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal titolo X del Codice del Terzo settore. Anteriormente a tale termine, tutte le associazioni assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ivi comprese quelle che non entreranno a far parte degli enti del Terzo settore, potranno continuare a fruire della decommercializzazione di cui all'articolo 148, comma 3, del TUIR, sempre che siano in possesso dei requisiti attualmente previsti. Dal momento in cui inizieranno a essere applicabili le nuove disposizioni fiscali non potranno più fruire della predetta decommercializzazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la relazione tecnica fonda l’ipotesi di neutralità della norma essenzialmente sulla considerazione che il comportamento dei soggetti interessati in sede dichiarativa non risulta sostanzialmente mutato a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 117 del 2017, il quale non avrebbe quindi esplicato ancora i propri effetti rispetto alla fattispecie in esame.

Peraltro, al fine di confermare la mancanza di effetti di gettito imputabili alle disposizioni in esame, rispetto a quanto scontato nei tendenziali in relazione al suddetto decreto legislativo, andrebbe chiarito se la  quantificazione dell’impatto ascritto a quest’ultimo provvedimento includa anche effetti positivi connessi alla disapplicazione alle associazioni assistenziali del regime di decommercializzazione della attività svolte di cui all'articolo 148, comma 3, del DPR n. 917/1986.

 

Articolo 15
(Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali)

La norma prevede la possibilità per gli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione. I predetti enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate.

Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

Con il medesimo provvedimento gli enti territoriali stabiliscono anche:

  a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021;

  b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;

  c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

  d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di entrate non riscosse e considerato che si tratta di una facoltà per gli enti territoriali di aderire alla definizione agevolata in esame, non si rilevano valutazioni di ordine finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della mancata iscrizione ai fini dei tendenziali delle entrate derivanti dalle definizioni agevolate previste. Peraltro, in mancanza di una disciplina di dettaglio (riguardante tra l’altro le modalità di rateizzazione dei versamenti) per la realizzazione di tali procedure, non appare possibile verificare se, per specifici esercizi, possano eventualmente determinarsi effetti negativi di gettito connessi al venir meno di entrate da accertamento. In proposito appare utile acquisire la valutazione del Governo.

 

Articolo 16
(Credito d’imposta distributori carburante)

Normativa previgente. Il comma 924 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 prevede la concessione agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante di un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

Alla disposizione venivano ascritti effetti negativi stimati in misura pari a 17,3 milioni nel 2019, 26,1 mln nel 2020, 21,3 mln nel 2021 e 24,9 mln nel 2022.

 

La norma prevede che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017 valgano con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica normativa si rende necessaria per chiarire come operare in caso di registrazioni indistinte dei costi delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni, ai fini della quantificazione del credito d'imposta, per garantire che il credito d'imposta sia riconosciuto solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse, in linea con quanto previsto nella relazione tecnica originaria allegata alla legge di Bilancio 2018. A tal fine, la norma precisa che il credito d'imposta di cui al citato comma 924 spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo. La RT afferma quindi che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari, in considerazione del tenore interpretativo della stessa.

 

In merito ai profili di quantificazione, al fine di verificare la neutralità delle disposizioni, andrebbe confermato che l’ambito applicativo del credito di imposta individuato dalle stesse sia conforme a quello considerato in sede di quantificazione degli effetti finanziari ascritti alla norma originaria.

 

Articolo 17
(Garanzia sviluppo media impresa)

Le norme istituiscono, nell’ambito del Fondo di garanzia per le PMI,[13] una sezione speciale destinata alla concessione a titolo oneroso di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni erogati alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 da banche e intermediari finanziari e finalizzati per almeno il 60 per cento a investimenti in beni materiali.

A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 150 milioni per l’anno 2019 (comma 1).

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell’articolo 50, alla cui scheda si rinvia (comma 4).

Inoltre[14], per le garanzie concesse nell’ambito di portafogli di finanziamenti, l’importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa è elevato a 3,5 milioni di euro (il limite attuale è di 2,5 milioni per ciascun beneficiario) (comma 2).

Viene altresì previsto l’utilizzo per le finalità generali del Fondo delle risorse del Fondo medesimo non utilizzate a valere:

- sulla sezione speciale riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti, finalizzati all'introduzione di innovazioni di processo e di prodotto, mediante l'uso di tecnologie digitali;[15]

- sulle risorse assegnate con la delibera CIPE del 21 aprile 1999 n. 47.

La delibera ha assegnato 20 miliardi di lire (10,399 milioni di euro) al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, destinando le risorse alla concessione di controgaranzie sulle garanzie prestate dai consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nelle aree depresse del territorio nazionale in relazione ad operazioni finanziarie a favore di piccole e medie imprese e di imprese artigiane;

- sulla riserva a favore delle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature[16] (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Maggiori spese in

conto capitale

 

Garanzia sviluppo medie imprese- garanzie a copertura di perdite su portafogli di finanziamenti erogati alle medie imprese

150,0

 

 

 

 

 

150,0

 

 

 

La relazione tecnica informa che il comma 1 istituisce, nell'ambito del Fondo centrale di garanzia per le PMI (che gode di controgaranzia dello Stato di ultima istanza) una sezione speciale per investimenti di medio-lungo termine (fino a 30 anni) in beni materiali; l'operatività sarà aperta alle PMI e alle small mid cap (fino a 499 dipendenti) sia per operazioni loan to loan sia per garanzie di portafoglio, con importo massimo garantito di 5 milioni di euro (rispetto al limite ordinario di 2,5 milioni di euro). Allo scopo la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni per il 2019, che attraverso l'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Mise confluiranno sull'apposito conto di tesoreria centrale intestato al Fondo.

La garanzia è prevista a titolo oneroso pur mantenendo natura agevolativa (anche per compensare gli stretti limiti del de minimis, che è l'unico regime di fatto applicabile alle small mid cap), sicché le risorse pubbliche e le commissioni saranno utilizzate per accantonamenti, che saranno pari all'intera perdita attesa garantita nel caso dei portafogli (annullando quindi ogni rischio per la garanzia dello Stato) e pari ad una percentuale adeguata dell'importo garantito correlata alla perdita attesa dell'operazione e alla "granularità" dei finanziamenti della sezione nel caso del loan to loan (perdite non coperte dagli accantonamenti sarebbero in ogni caso coperte dalla dotazione generale del Fondo e, ove questo fosse incapiente, dalla garanzia dello Stato).

Il comma 2 innalza a 3,5 milioni l'importo massimo garantito per singola impresa nell'ambito della operatività per portafogli del Fondo centrale di garanzia PMI. Dal momento che l'operatività per portafogli è circoscritta ad uno specifico plafond e che non varia la quota massima della tranche junior garantita dal Fondo (rischio “cappato”) si può sostenere che la previsione non peggiora il rischio massimo garantito dallo Stato e quindi non necessita di specifica copertura.

Il comma 3 prevede l'utilizzo di risorse di sezioni speciali e riserve inutilizzate del Fondo centrale PMI, stimate in 21 milioni di curo, a favore dell'operatività generale del Fondo, che registra andamenti crescenti e che, con la recente entrata in vigore della riforma (incentrata su un modello di rating proprietario), potrebbe registrare un aumento della rischiosità complessiva delle operazioni in portafoglio.

Il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal comma l, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 istituisce una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI e a tal fine ne incrementa la dotazione per 150 milioni nel 2019. La predetta somma è registrata sul saldo netto da finanziare e, trattandosi di operazioni di garanzia di carattere standardizzato, anche ai fini del saldo di indebitamento netto.

Andrebbe peraltro acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità della mancata imputazione di effetti alla norma in termini di fabbisogno.

 

Articolo 18
(Fondo di garanzia per le PMI – interventi regionali e crowdfunding)

Le norme sopprimono la disposizione[17] che permette al Fondo di garanzia per le PMI[18] di limitare il proprio intervento alla controgaranzia dei fondi regionali di garanzia fidi e dei consorzi di garanzia collettiva fidi nelle regioni in cui gli stessi strumenti siano operativi (comma 1).

In fase transitoria, nelle regioni ove fosse disposta la predetta limitazione, essa rimane in vigore non oltre sei mesi dalla data di conversione del decreto-legge (comma 2).

Esse intervengono inoltre per permettere la garanzia nel crowdfunding e nel social lending.

Secondo il comma 3, la garanzia può essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilità del Fondo medesimo, in favore dei soggetti che finanziano, per il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding, progetti di investimento realizzati da micro, piccole e medie imprese operanti nei settori di attività ammissibili all’intervento del Fondo.

Il comma 5 prevede che la garanzia sia richiesta, per conto e nell’interesse dei soggetti finanziatori, dai gestori di piattaforme preventivamente accreditati[19] e che le modalità attuative siano individuare con decreto ministeriale, in particolare assicurando un significativo coinvolgimento del soggetto finanziatore nel rischio dell’operazione.

Il comma 4 specifica che per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralità di soggetti può richiedere a una pluralità di potenziali finanziatori, tramite piattaforme on line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto, mentre per crowdfunding si intende lo strumento attraverso il quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite piattaforme on line da una pluralità di investitori.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce che il comma 1 abroga la disposizione che limita l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva, con un periodo di transitoria ultrattività del precedente regime ai sensi del comma 2. Afferma quindi che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto l'eventuale incremento dell'operatività del Fondo che potrebbe determinarsi per effetto della norma nei territori che attualmente hanno aderito alla limitazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, oltre ad essere caratterizzata da gradualità anche per effetto della disposizione di natura transitoria di cui al comma 2, avverrà nell'ambito della medesima dotazione finanziaria del Fondo.

Ribadisce quindi che i commi 3 e seguenti introducono la possibilità di accesso al Fondo di garanzia in relazione a finanziamenti erogati a piccole e medie imprese, per il tramite di piattaforme di social lending e crowdfunding.

La norma, prosegue la relazione tecnica, non produce effetti sul bilancio dello Stato degni di particolare nota ed è coperta con le attuali disponibilità finanziarie del Fondo, proprio in relazione ai modesti effetti finanziari associati all'estensione della garanzia alle predette piattaforme. Infatti, come anticipato, la dimensione del mercato italiano del social lending è estremamente contenuta. Nel 2015 (ultimo dato ufficiale disponibile), sono stati erogati finanziamenti complessivi per circa 26 milioni di euro, gran parte dei quali hanno interessato famiglie e, in minor misura, piccole e medie imprese. Anche immaginando una significativa crescita del mercato stimolata dall'intervento in esame, i numeri dell'attività (con esclusivo riferimento ai finanziamenti erogati a PMI) rimarrebbero, comunque, limitati e tali da poter essere assorbiti - in considerazione del basso fabbisogno di risorse notoriamente associato allo strumento di garanzia per effetto del cd. "moltiplicatore" – dalla ordinaria dotazione finanziaria del Fondo di garanzia.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma estende l’operatività del Fondo di garanzia per le PMI, da un lato rimuovendo una limitazione prevista su base regionale, dall’altro, consentendo la concessione di garanzie in rapporto a operazioni di social lending e di crowdfunding. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari, tenuto conto che il Fondo opera comunque nell’ambito della propria dotazione finanziaria.

Tuttavia si osserva che la relazione tecnica, con riferimento all’estensione al crowdfunding e al social lending, afferma che la norma “non produce effetti sul bilancio dello Stato degni di particolare nota […]”: andrebbe dunque chiarito a quali effetti sul bilancio dello Stato faccia riferimento la relazione tecnica, benché considerati da quest’ultima trascurabili.

 

Articolo 19
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa)

Le norme assegnano al Fondo di garanzia per la prima casa[20] 100 milioni di euro nell'anno 2019 (comma 1).

Per ogni finanziamento ammesso alla garanzia del Fondo viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito (comma 2).

Agli oneri recati dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 50 alla cui scheda si rinvia (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia che, con il testo in esame, si riduce la misura degli accantonamenti fino ad ora disposti riducendone la misura dal 10 all’8 per cento dell’importo garantito. La riduzione è disposta considerato che la misura del 10 per cento appare troppo elevata per mutui coperti da garanzia ipotecaria, tenuto anche conto della scarsissima attivazione della garanzia del Fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla RT riguardo alla scarsa attivazione della garanzia del Fondo: andrebbe peraltro acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità della mancata imputazione di effetti alla norma in termini di fabbisogno.

 

Articolo 20
(Modifiche alla misura della “Nuova Sabatini”)

La norma apporta modifiche all’articolo 2, del decreto-legge n. 69/2013, che prevede l’erogazione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

L’articolo 2 del decreto legge n. 69/2013 definisce uno strumento agevolativo che intende rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle piccole e medie imprese attraverso il sostegno per l’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo.

In particolare, a fronte della concessione di un finanziamento per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero concede un contributo parametrato a un tasso di interesse convenzionalmente assunto (pari al 2,75% annuo per gli investimenti “ordinari” e al 3,575% per gli investimenti “Impresa 4.0”[21]). Il contributo è erogato alle imprese beneficiarie secondo il piano temporale riportato nel provvedimento di concessione, che si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento, in quote annuali, in funzione anche delle risorse di bilancio annualmente disponibili in base alle autorizzazioni di spesa previste dalle norme di legge. La relazione illustrativa afferma che proprio in connessione a tale modalità di erogazione del contributo (in sei quote annuali), nonché ai diversi rifinanziamenti della misura operati dal legislatore nel corso degli anni, si è determinato un aumento esponenziale del numero di istanze che ha aggravato gli oneri amministrativi e generato prevedibili ritardi nei pagamenti alle PMI.

In base alle disposizioni attualmente vigenti, il finanziamento può essere accordato a ciascuna impresa (da un minimo di 20.000 euro) fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell’intervento agevolativo. La relazione illustrativa chiarisce che tale limite, introdotto per consentire la massima fruizione del beneficio in considerazione della limitata dotazione finanziaria inizialmente stanziata per l’attuazione della misura, genera evidenti vincoli operativi nella fruizione del beneficio, poiché al raggiungimento del suddetto massimale, sia attraverso un singolo investimento, sia attraverso più investimenti agevolati realizzati durante l’intero periodo di operatività della misura (quasi cinque anni di operatività della misura), l’impresa non può più accedere alle agevolazioni previste dallo strumento. In particolare, il massimale di 2 milioni di euro risulta restrittivo soprattutto per le imprese di medie dimensioni e per quelle che realizzano investimenti produttivi di maggiore entità.

Le modifiche interessano i commi 3 e 4. In particolare il comma 3, nel testo previgente, prevedeva che i finanziamenti fossero accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria. Le modifiche elevano questo limite a 4 milioni. Inoltre il comma 4, nel testo previgente, prevedeva che alle imprese che accedevano ai finanziamenti fosse concesso un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti accordato e che l'erogazione del contributo fosse effettuata in più quote. Il testo in esame aggiunge un periodo che stabilisce che se il finanziamento è di importo non superiore a 100.000,00 euro, il contributo viene erogato in un’unica soluzione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di due modifiche strutturali relative al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata.

Con particolare riferimento alla modifica che prevede la erogazione in unica soluzione dei finanziamenti fino a 100.000 euro, la relazione tecnica precisa che le operazioni in oggetto rappresentano il 10% rispetto al totale delle operazioni e che, pertanto, l’erogazione di tali finanziamenti secondo le nuove modalità, stante la loro ridotta incidenza, può essere coperta con l’attuale disponibilità di cassa, considerati anche i rientri derivanti da revoche e rinunce.

La relazione illustrativa chiarisce che l’aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio. In talo modo, infatti, si consente anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziate dal legislatore con la legge di bilancio 2019.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che la previsione di erogare il contributo in un’unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l’effetto incentivante della misura. Tale previsione determina un maggiore fabbisogno finanziario, determinato dall’accorpamento delle diverse quote di contributo, che però non necessità di anticipazioni di cassa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che, per espressa previsione normativa, i contributi sono concessi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, secondo periodo del decreto legge n. 63/2013.

 

Articolo 21
(Sostegno alla capitalizzazione)

La norma prevede che i contributi di cui all’articolo 2, comma 5, del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69, sono riconosciuti anche in favore delle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendono realizzare un programma di investimento (comma 1).

L’articolo 2 del decreto legge n. 69/2013 prevede l’erogazione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese. I finanziamenti sono concessi e da determinati intermediari finanziari a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo fissato di cui al comma 8 del citato articolo. I finanziamenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 42 della legge n. 205/2017, sono concessi fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. Alle imprese che accedono al finanziamento si concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sul finanziamento ricevuto, nella misura massima e con le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'erogazione del contributo è effettuata in più quote. I contributi sono concessi nei limiti dell'autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, comma 8, secondo periodo, del decreto legge n. 69/2013. Si rammenta, infine, che l’articolo 1, comma 200 della legge n. 145/2018 ha, da ultimo, incrementato le risorse disponibili per la concessione di contributi integrando l’autorizzazione di spesa prevista sopra di 48 milioni di euro per l’anno 2019, 96 milioni di euro per gli anni dal 2020 al 2023 e di 48 milioni per l’anno 2024.  

I contributi sono concessi a sostegno di processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell’impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell’impresa, da versare in più quote. I contributi sono erogati in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del finanziamento richiesto per disporre l’aumento di capitale (comma 2).

I contributi, fermo restando il rispetto delle intensità massime previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, sono rapportati agli interessi calcolati, in via convenzionale, sul finanziamento a un tasso annuo del:

·        5 per cento, per le micro e piccole imprese [comma 3, lettera a)];

·        3,575 per cento, per le medie imprese [comma 3, lettera b)].

Per la concessione di contributi in oggetto, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145[22] è integrata di euro 10 milioni per l’anno 2019, 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e 10 milioni per l’anno 2024. Al fine di assicurare l’operatività della misura, le predette risorse sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico a inizio di ciascuna delle annualità previste (comma 4).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi, le caratteristiche del programma di investimento, le modalità e i termini per l’esecuzione del piano di capitalizzazione dell’impresa beneficiaria da parte dei soci della medesima, nonché le cause e le modalità di revoca del contributo nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti, ivi incluso la realizzazione del predetto piano di capitalizzazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese in conto capitale

 

 

10

15

15

10

15

15

10

15

15

 

La relazione tecnica si limita a richiamare le disposizioni che integrano l’autorizzazione di spesa finalizzata a garantire il pagamento dei contributi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che, per espressa previsione normativa, i contributi sono concessi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, secondo periodo del decreto legge n. 63/2013.

 

Articolo 22
(Tempi di pagamento delle imprese)

La norma introduce l’articolo 7-ter nel decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che reca l’attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. In particolare, si prevede che, a decorrere dall’esercizio 2019, nel bilancio sociale, le società danno evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell’anno, individuando altresì gli eventuali ritardi medi tra i termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni nonché delle eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, trovando applicazione per le società private, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La norma, prosegue la relazione tecnica, si limita a descrivere un contenuto ulteriore del bilancio delle società, che potrà stimolare la concorrenza, il mercato e consentire alle imprese che adempiono regolarmente alle proprie obbligazioni di essere maggiormente competitive sul mercato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 23
(Cartolarizzazioni)

Le norme modificano la disciplina delle cartolarizzazioni, intervenendo sia su profili civilistici sia su profili fiscali.

Per quanto riguarda i profili civilistici si prevede:

- che nel caso di cessione di crediti deteriorati la banca cedente possa trasferire ad una banca o intermediario finanziario gli impegni o la facoltà di erogazione derivanti dal relativo contratto di apertura di credito o affidamento, separatamente dal conto cui l’apertura di credito è collegata e mantenendo la domiciliazione del conto medesimo. Gli incassi registrati sul conto costituiscono patrimonio separato da quello della banca cedente;

- che nell’ambito dei piani di rientro, la facoltà della società cessionaria di concedere finanziamenti al debitore ceduto (al fine di favorirne il ritorno in bonis) sia estesa anche agli assuntori di passività del debitore ceduto e ai soggetti con i quali i medesimi debitori hanno rapporti di controllo o di collegamento;

- la possibilità di costituire anche più di una società veicolo d’appoggio e si dispone che anche i beni, i diritti e le somme oggetto di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla società di cartolarizzazione.

Inoltre, con specifico riferimento alle cartolarizzazioni immobiliari e di beni mobili registrati, si prevede:[23]  4) al comma 5:

- che le società che effettuano le operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla titolarità di beni immobili, beni mobili registrati e diritti reali o personali aventi ad oggetto i medesimi beni, non possano svolgere operazioni di cartolarizzazione di natura diversa;

- che per ogni operazione siano individuati i beni ed i diritti destinati al soddisfacimento dei diritti dei creditori[24] e che tali beni e diritti costituiscano patrimonio separato;

- delle obbligazioni nei confronti dei creditori risponda esclusivamente il patrimonio separato, sul quale patrimonio inoltre non sono ammesse azioni da parte di soggetti diversi.

Per quanto riguarda i profili fiscali, si dispone che le imposte di registro, ipotecaria e catastale siano applicate in misura fissa sugli atti e sulle operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo, anche in sede giudiziale o concorsuale, dei beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, in favore della società veicolo d’appoggio, inclusi eventuali accolli di debito, e le garanzie di qualunque tipo prestate in favore della società di cartolarizzazione o altro finanziatore ed in

relazione all’operazione di cartolarizzazione, le relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le relative cessioni di credito (cpv. comma 4-bis dell’art. 7.1 della legge n. 130/1999).

Alla società veicolo d’appoggio cessionaria dei contratti e rapporti di locazione finanziaria e dei beni derivanti da tale attività si applicano le disposizioni in materia fiscale applicabili alle società che esercitano attività di locazione finanziaria. Inoltre, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa:

- per le cessioni di immobili oggetto di contratti di leasing risolti o altrimenti cessati per fatto dell’utilizzatore effettuate alla e dalla medesima società;

- per le trascrizioni nei pubblici registri e volture catastali effettuate a qualunque titolo in relazione ai beni e diritti acquisiti dalla società veicolo d’appoggio (cpv. comma 4-ter dell’art. 7.1 della legge n. 130/1999).

Per gli atti e i provvedimenti che dispongono il successivo trasferimento della proprietà o di diritti reali sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d’appoggio in relazione all’operazione di cartolarizzazione:

- a soggetti che svolgono attività d’impresa o organismi di investimento collettivo del risparmio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa: ciò a condizione che l’acquirente dichiari, nel relativo atto, che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto. Ove non si realizzi tale condizione entro il quinquennio successivo, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute dall’acquirente nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento, oltre agli interessi di mora (cpv. comma 4-quater dell’art. 7.1 della legge n. 130/1999);

- a soggetti che non svolgono attività d’impresa nel caso in cui ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale,[25] le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa di 200 euro ciascuna. In caso di dichiarazione mendace nell’atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell’atto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte oltre agli interessi di mora (cpv. comma 4-quinquies dell’art. 7.1 della legge n. 130/1999).

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in materia fiscale[26] si provvede ai sensi dell’articolo 50, alla cui scheda si rinvia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Cartolarizzazioni- agevolazioni fiscali sulla tassazione indiretta degli atti e delle  operazioni inerenti il trasferimento dei beni e diritti a favore delle società veicolo di appoggio (comma 1)

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Cartolarizzazioni- agevolazioni fiscali sulla tassazione indiretta degli atti e delle  operazioni inerenti il trasferimento dei beni oggetto di cartolarizzazione (comma 1)

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

5,6

 

La relazione tecnica ribadisce preliminarmente che all’articolo 7.1 della legge n. 130 del 1999 vengono introdotti i nuovi commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies nei quali viene previsto che per gli atti e le operazioni inerenti il trasferimento a qualsiasi titolo di beni e diritti in favore della società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. Inoltre, è disposto che per gli atti e i provvedimenti recanti il successivo trasferimento, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa della proprietà o di diritti reali, sui beni immobili acquistati dalle società veicolo d'appoggio in relazione all'operazione di cartolarizzazione, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa, a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro cinque anni dalla data di acquisto nel relativo atto. La medesima misura è prevista anche nei casi di acquisto da parte di soggetti che non svolgono attività d'impresa, nel caso ricorrano le condizioni previste per fruire delle agevolazioni per l'acquisto dell'abitazione principale.

Ai fini di stimare gli effetti della disposizione che agevola i trasferimenti di beni a favore delle società veicolo di appoggio, si è assunto come dato di base lo stock di NPL (crediti deteriorati), pari nel 2016 a circa 201 miliardi di euro (fonte: Banca d'Italia).

Circa il 48,4 per cento si riferisce a crediti ipotecari, per un valore complessivo di circa 97,2 miliardi di euro. Sulla base anche di informazioni acquisite da operatori del settore, è stato assunto che circa il 50 per cento degli immobili sottostanti il credito possa essere immesso sul mercato, stimando cosi un importo pari a 48,6 miliardi di euro.

In considerazione della circostanza che la misura agevolativa si riflette sulle imposte di registro, ipotecaria e catastale è stata isolata la sola componente residenziale: dai dati Cerved risulta una percentuale del 20 per cento degli immobili residenziali a garanzia di NPL ipotecari. Inoltre, dai dati di Banca d'Italia risulta un valore degli immobili sottostanti alla garanzia degli NPL pari al 45 per cento del valore nominale degli stessi crediti. Pertanto, la stima del valore degli immobili residenziali a garanzia di NPL risulta di circa 4,4 miliardi di euro (48,6 miliardi x 20 per cento x 45 per cento).

L'agevolazione attiene esclusivamente ai trasferimenti a favore di società veicolo che, sulla base di informazioni acquisite da operatori di mercato, risultano pari al 30 per cento. Applicando a questi trasferimenti l'aliquota dell'imposta di registro (9 per cento), si stima un importo complessivo di circa 118 milioni di euro, cui sono stati sottratti circa 6 milioni di imposta relativi a operazioni che, sulla base delle informazioni acquisite dagli operatori di mercato, sono già avvenute. Considerando un tempo medio di recupero dei crediti di 5 anni, la perdita di gettito risulta di circa 22,4 milioni di euro annui dal 2019 al 2023.

Tale perdita viene aumentata di circa 1/4 per tener conto della misura contenuta negli altri commi aggiunti e, in particolare, di quella che prevede un'analoga agevolazione anche per i successivi trasferimenti a favore di imprese e che dichiarino l'intenzione di trasferire gli immobili entro cinque anni dalla data di acquisto. La metodologia di stima adottata è, secondo la relazione tecnica, prudenziale anche al fine di tener conto delle variazioni di comportamento degli agenti che possono essere indotte dalla misura, e consistenti in una maggiore propensione ad acquistare immobili da società veicolo con la tassazione agevolata (si registra infatti attualmente un “effetto lock in” degli immobili acquistati e una scarsa propensione alla cessione; le cessioni rappresentano solo il 6/7 per cento).

Per quanto riguarda i beni mobili registrati, dal rapporto Assilea 2016 le “sofferenze” che si riferiscono a contratti di leasing risultano 16,6 miliardi di euro, di cui circa 4 miliardi riferibili a beni strumentali e altri beni mobili registrati (auto e barche). Considerando che la quota di mercato del leasing risulta del 30 per cento, si stima un ammontare delle “sofferenze” riferite a beni mobili di circa 13,2 miliardi di euro. Assumendo che circa il 50 per cento dei beni mobili sottostanti il credito possa essere immesso sul mercato, si stima un importo pari a 6,6 miliardi di euro.

Sulla base di un valore medio di recupero sul costo dei beni di circa il 20 per cento (Fonte Assilea), di una percentuale di trasferimenti a favore delle società veicolo pari al 33 per cento e applicando alla vendita dei beni mobili un'aliquota dell'imposta di registro del 3 per cento, si stima un'imposta pari a circa 13 milioni di euro (6,6 miliardi x 0,2 x 0,33 x 0,03).

Ipotizzando un tempo medio di recupero dei crediti di 5 anni, la perdita di gettito risulta quindi di 2,6 milioni di euro annui dal 2019 al 2023.

Ai fini della valutazione degli oneri a regime, è stato utilizzato l'ammontare dei crediti classificati come “unlikely to pay”, ossia dei crediti a fronte dei quali i debitori manifestano una difficoltà temporanea a effettuare i pagamenti. Con riferimento a questi ultimi, pari a 120 miliardi di euro, circa il 9 per cento annuo si trasformano in NPL. Adottando le medesime ipotesi utilizzate per la stima sullo stock di NPL si stima una perdita di gettito di circa 7 milioni di euro (10,8 miliardi[27] x 0,484 x 0,50 x 0,20 x 0,45 x 0,30 x 0,09) che viene ripartita in 5 anni e incrementata di 1/4 per tener conto dei commi 4-quater e 4-quinquies. Si stimano, pertanto, oneri a regime pari a:

 

(milioni di euro)

2024

2025

2026

2027

dal 2028

-1,7

-3,5

-5,3

-7,0

-8,7

 

Nel complesso, le misure di cui ai commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies comportano una perdita di gettito pari a:

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

dal 2028

Capoverso 4-bis

-25,0

-25,0

-25,0

-25,0

-25,0

-1,4

-2,8

-4,2

-5,6

-7,0

Capoversi 4-quater e 4-quinquies

-5,6

-5,6

-5,6

-5,6

-5,6

-0,3

-0,7

-1,1

-1,4

-1,7

TOTALE

-30,6

-30,6

-30,6

-30,6

-30,6

-1,7

-3,5

-5,3

-7,0

-8,7

 

Al comma 4-ter, inoltre viene chiarito che anche alla società veicolo d'appoggio l'imposizione in misura fissa in occasione della cessione di immobili rivenienti da contratti di locazione finanziaria deve ritenersi applicabile in tutti i casi in cui il contratto sia, o sia stato originariamente, risolto o altrimenti cessato per inadempimento dell'utilizzatore o a seguito di assoggettamento dello stesso a procedura concorsuale. Tale ultimo intervento, pertanto, non comporta effetti finanziari.

Analogamente non si ascrivono effetti alle restanti disposizioni dell'articolo.

Il comma 2 dispone che alla copertura degli oneri pari a 30,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, a 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 3,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 5,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 8,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2028 si provvede ai sensi dell'articolo 50.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica nonché delle assunzioni dalla stessa esplicitate, sulla cui base i calcoli posti a base della quantificazione risultano verificabili pressoché integralmente, anche tenendo conto di taluni arrotondamenti.

Si osserva che sia la relazione tecnica sia la norma di copertura (art. 50, comma 2, alinea) qualificano gli oneri stimati in termini di spesa autorizzata e non di spesa valutata. La norma in esame, tuttavia, dispone un trattamento fiscale di maggior favore fruibile in via automatica dai soggetti interessati e non stabilisce meccanismi automatici o discrezionali volti a garantire il rispetto di un limite di spesa: in merito alla configurabilità di tali oneri come spesa autorizzata (e, quindi, come limite di spesa) andrebbero quindi acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

In merito alle disposizioni di cui al comma 4-ter, cui la relazione tecnica non ascrive oneri, andrebbe esplicitato se tale neutralità derivi dal fatto che i calcoli sviluppati nella relazione tecnica con riferimento ai commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies tengono già conto delle fattispecie ivi disciplinate ovvero da altre assunzioni.

Non si formulano osservazioni circa le disposizioni aventi rilievo civilistico.

 

Articolo 24
(Sblocca investimenti idrici nel sud)

Normativa previgente. L’articolo 21, comma 11, del DL n. 201/2011[28], prevede che le funzioni e le risorse umane e strumentali dell’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI) - ente soppresso ai sensi del comma 10, della medesima disposizione - siano trasferite dal 30 giugno 2018 ad una Società costituita dallo Stato, partecipata, ai sensi dell'art. 9, del D.lgs. n. 175/2016, n. 175, dal Ministero dell'economia e sottoposta alla vigilanza del Dipartimento delegato all'Autorità politica per le politiche di coesione e per il Mezzogiorno e dal Ministero delle politiche agricole (primo periodo). La costituita Società e il Commissario liquidatore previsto dal comma 10 accertano, entro il 30 giugno 2018, sulla base della situazione patrimoniale predisposta dal medesimo Commissario, attività e passività eventualmente residue dalla liquidazione, che sono trasferite alla Società nei limiti del mantenimento dell'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della stessa (quarto periodo). La tutela occupazionale è garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'ente soppresso (sesto periodo).

Si evidenzia che alla norma di cui all’art. 21, commi 10 ed 11, non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

La norma reca la novella dell’articolo 21, comma 11, del DL n. 201/2011, che disciplina il processo di liquidazione dell’EIPLI e la costituzione di una società subentrante nell’esercizio delle relative funzioni. La disposizione, in particolare, prevede (comma 1, lett. b) la sostituzione del quarto periodo del comma 11, che nel testo previgente si limita a delineare i termini della procedura di accertamento patrimoniale dell’EIPLI, con un nuovo testo. La disposizione introdotta prevede che:

·        la tutela occupazionale sia garantita con riferimento al personale titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Ente soppresso.

Si evidenzia che, con la summenzionata disposizione, viene riprodotto nel quarto periodo del comma 11, quanto già previsto nel testo previgente dal sesto periodo del medesimo comma. Si evidenzia, altresì, che il comma 1, lett. c) sopprime, per esigenze di coordinamento, il sesto periodo del comma 11;

·        le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale maturate sino alla data di costituzione della società subentrante sono estinte dall'Ente in liquidazione, che vi provvede con risorse proprie;

·        a decorrere dalla data del trasferimento delle funzioni, i diritti su beni demaniali già attribuiti all’EIPLI in forza di provvedimenti concessori si intendono attribuiti alla società subentrante;

·        al fine di snellire il contenzioso in essere, agevolando il Commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi previsti dall’art. 21, comma 10, del DL 201/2011, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni siano esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società medesima;

·        i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo all'Ente, producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica normativa proposta non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, alla luce del fatto che le passività riconducibili ai debiti di natura contributiva, previdenziale ed assistenziale maturate sino alla data della costituzione del nuovo veicolo societario e non ancora estinte alla data della sua costituzione, che, sulla base di quanto comunicato dal Commissario liquidatore, ammontano a circa 250.000 euro, resteranno a carico dell'Ente in liquidazione, che provvederà al loro pagamento attingendo alle proprie disponibilità finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma assume portata prevalentemente procedurale. A tale riguardo, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la non onerosità della disposizione che pone le passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale (circa 250.000 euro) a carico dell'Ente in liquidazione, tenuto conto che quest’ultimo provvederà al loro pagamento a valere sulle proprie disponibilità finanziarie. Tanto premesso, appare comunque opportuno acquisire elementi idonei a verificare se dette disponibilità consentano, tenuto conto del contenzioso in atto e della portata degli accordi transattivi, conclusi o in via di conclusione, l’acquisizione delle predette somme.

Quanto ai diritti su beni demaniali attribuiti all’EIPLI in forza di provvedimenti concessori, che dovranno essere attribuiti alla società subentrante, non si formulano osservazioni nel presupposto che si tratti dei beni necessari all’esercizio dell’attività della medesima società e che seguano quindi il medesimo regime prima previsto: in proposito appare utile una conferma.

 

Articolo 25
(Programma di dismissioni immobiliari)

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 422, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), prevede l’impegno, nel periodo 2019-2021, ad attuare un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.

Ai sensi del successivo comma 423, il piano ricomprende:

·         immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze;

·         immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa;

·         immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione da parte degli enti territoriali, accolta dall'Agenzia del demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio;

·         immobili ad uso diverso da quello abitativo, di proprietà di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, che le stesse possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

 

Le norme estendono agli immobili degli enti territoriali, il piano di dismissioni previsto dai commi 422 e seguenti dell'articolo l della legge di bilancio per il 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che l'obiettivo in termini di introiti delle dismissioni fissato nella legge di bilancio rimane invariato. Conseguentemente non si ascrivono effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma,

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 26
(Agevolazioni per la riconversione nell’ambito dell’economia circolare)

Le norme prevedono che, al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, contenente criteri, condizioni e procedure, sia stabilita la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie[29], a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse (comma 1).

Beneficiano di tali agevolazioni le imprese ed i Centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano una serie di requisiti tra le quali quelle di essere iscritte e attive nel Registro delle imprese, operare in via prevalente nel settore manifatturiero, aver approvato e depositato almeno due bilanci e non essere sottoposte ad alcun tipo di procedura concorsuale (comma 2).

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni sopra indicate, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati nel territorio nazionale, prevedere spese tra i 500.000 e i 2.000.000 di euro, avere una durata tra i 12 e i 36 mesi, indicare attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETs), relative a una serie di interventi descritti nella norma (comma 4).

Le agevolazioni sono concesse secondo le seguenti modalità:

§  finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento [comma 5, lett. a)];

§  contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili [comma 5, lett. b)].

A tal fine, le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni in esame ammontano complessivamente a 140.000.000 euro di cui:

§  40.000.000 per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle risorse disponibili al 2020 del Fondo per la crescita sostenibile (FCS), di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147/2013[30], ferma restando l’applicazione dell’articolo 1, comma 703 della legge n. 190/2014[31] [comma 6, lett. a)];

§  100.000.00 per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. dall’articolo 1, comma 354, della legge n. 311/2004, utilizzando le risorse di cui all'articolo 30 del D.L. n. 83/2012[32] [comma 6, lett. b)].

L’articolo 1, comma 354 qui richiamato ha istituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, finalizzato alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stata stabilita in 6.000 milioni di euro, mentre le successive variazioni della dotazione vengono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361 che ha disposto l’autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma prevede la concessione di contributi diretti e di finanziamenti agevolati per il sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, secondo criteri, condizioni e procedure stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, nei limiti di 140 milioni di euro.

Andrebbe altresì verificato se il prevedibile impatto in termini di fabbisogno di cassa e di indebitamento netto dei nuovi impieghi previsti sia compatibile con quelli già scontati nei tendenziali in relazione all’originaria destinazione delle risorse: ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 dell’articolo 26 prevede che le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare ammontano complessivamente a 140 milioni, di cui:

a) 40 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del contributo diretto alla spesa, a valere sulle disponibilità per il 2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147;

b) 100 milioni di euro per la concessione delle agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, utilizzando le risorse di cui all’articolo 30 del decreto-legge n. 83 del 2012, ai sensi del quale i programmi e gli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 83, possono essere agevolati anche a valere sulle risorse del predetto Fondo rotativo non utilizzate al 31 dicembre di ciascun anno, nel limite massimo del 70 per cento.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che la disposizione in esame non reca una espressa autorizzazione di spesa né l’indicazione delle specifiche annualità cui rapportare la disponibilità delle risorse finanziarie richiamate alle predette lettere a) e b). Al riguardo, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Appare altresì necessario che il Governo confermi che l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in ragione dell’ulteriore ricorso al Fondo in parola previsto da altre disposizioni del provvedimento in esame (articoli 30, 34 e 50, comma 2, lettera b)).

 

Articolo 27
(Società di investimento semplice - SIS)

Le norme istituiscono la “società di investimento semplice” (SiS).

La SiS è definita quale FIA (Fondo di investimento alternativo) italiano, riservato a investitori professionali, costituito in forma di Sicaf (società di investimento a capitale fisso) che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni:

1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni;

2) ha per oggetto esclusivo l’investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati;

3) non ricorre alla leva finanziaria;

4) dispone di un capitale sociale almeno pari a cinquantamila euro.

Le SiS non applicano taluni regolamenti della Banca d’Italia e della Consob.[33]. Le SiS stipulano un’assicurazione sulla responsabilità civile professionale e applicano le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica illustra preliminarmente la finalità della norma.

Al fine di incentivare il finanziamento verso le piccole e medie imprese (“PMI”) non quotate che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività, si introduce uno speciale veicolo di investimento societario per la gestione collettiva del risparmio, la c.d. Società di Investimento Semplice ("Sis").

Le Sis sono create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. In considerazione delle dimensioni ridotte e dei vincoli di operatività, si prevede l'applicazione alla Sis di un regime agevolato rispetto alle altre forme di investimento collettivo disciplinate nel TUF.

La RT ribadisce quindi il contenuto della norma, sottolineando che nella prospettiva di creare uno strumento di investimento allo stesso tempo agevole e rispettoso della normativa europea, è previsto un regime semplificato rispetto a quello applicabile ai gestori, sfruttando la discrezionalità concessa dalla Direttiva europea 2011/91/UE per la definizione del regime applicabile ai gestori le cui attività non superano determinate soglie (c.d. gestori sotto-soglia).

La relazione tecnica afferma quindi che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce un nuovo tipo di società per la gestione del risparmio. Non si formulano dunque osservazioni considerata la mancanza di effetti diretti sulla finanza pubblica.

 

Articolo 28
(Definizione dei patti territoriali e contratti d’area)

Le norme stabiliscono che, per la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area[34], le imprese beneficiarie presentino dichiarazioni sostitutive[35] che attestino l’ultimazione dell’intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.

I contenuti specifici, i termini, le modalità e gli schemi per la presentazione delle predette dichiarazioni sono individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

L’erogazione degli importi spettanti è autorizzata, sulla base delle dichiarazioni sostitutive, nei limiti del contributo concesso e spettante in base alle norme vigenti[36]. Per l’insieme delle imprese che non presentino le dichiarazioni sostitutive sopra indicate, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto, il Ministero dello sviluppo economico accerta la decadenza dai benefìci con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con salvezza degli importi già erogati sulla base dei costi e delle spese sostenute (comma 1).

Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione, sugli interventi agevolati volti a verificare l’attuazione degli interventi medesimi nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Il predetto Ministero redige entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione di sintesi annuale circa gli esiti dei controlli da pubblicare sul sito istituzionale. Agli oneri per lo svolgimento di tali controlli e ispezioni si provvede, nel limite massimo di 500 mila euro, a valere sulle risorse residue disponibili dei patti territoriali. Eventuali irregolarità emerse nell’ambito dei predetti controlli comportano la revoca del contributo erogato e l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria[37] consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito (comma 2).

Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi alle rimodulazioni già autorizzate e fatte salve le risorse necessarie per la copertura degli oneri per i controlli e le ispezioni, le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle predette risorse, nonché la disciplina per l’attuazione dei precitati progetti, anche valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell’ambito della gestione dei Patti territoriali (comma 3).

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l’anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 50 alla cui scheda si rinvia (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

12,8

29,8

 

12,8

29,8

 

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma proposta incide sui circa n. 1.300 procedimenti (sugli oltre 12.000 procedimenti proposti a valere sulle misure) relativi ad iniziative produttive non ancora definiti. Tenuto conto dei monitoraggi svolti dai preposti uffici del Ministero, si ipotizza che la metà dei predetti procedimenti pendenti, pari a circa n. 650 iniziative, possa essere interessata dalle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1, mentre la restante parte delle iniziative si stima possa essere interessata dalla procedura di decadenza. Le previsioni in commento consentiranno pertanto di procedere alla definitiva chiusura dei due strumenti negoziali con un forte contenimento degli oneri di gestione e una riduzione considerevole del contenzioso amministravo, risolvendosi in un notevole risparmio di spesa.

La relazione tecnica afferma, inoltre, che sotto il profilo degli oneri finanziari, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma, altresì, che sulla base dei dati estratti a gennaio 2019, le disponibilità sui conti di tesoreria presso la Cassa depositi e prestiti destinate all'attuazione degli interventi agevolati nell'ambito dei due strumenti negoziali, risultano pari ad euro 446.257.799, di cui 116,358.177 appostate sul conto di tesoreria n. 29851 relativo ai Contratti d'area ed euro 329.899.622 appostate sul conto di tesoreria n. 29852 relativo ai Patti territoriali.

Con riferimento agli oneri relativi allo svolgimento dei controlli previsti al comma 2, la relazione tecnica precisa che possono essere utilizzate parte delle risorse (nel limite massimo di 500.000 euro) appostate sul conto di tesoreria n. 29852 impegnate per iniziative imprenditoriali ed interventi infrastrutturali esclusivamente nell'ambito dei patti territoriali, a vario titolo non erogabili (es. risorse non erogabili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di rideterminazione delle agevolazioni, nonché di de-finanziamento). Alla data del 31 luglio 2018, secondo la relazione tecnica, le risorse appostate sul predetto conto di tesoreria n. 29852 ammontano a circa euro 15.000.000, al netto degli impegni già assunti e delle risorse precauzionalmente mantenute per far fronte agli oneri derivanti dal contenzioso in essere, pari a circa euro 36.500.000, calcolato sulla base dell'incidenza dei provvedimenti giudiziali sfavorevoli che si attestano intorno al 50 per cento.

Da quanto fino ad ora esposto dalla relazione tecnica sembra evincersi che le disponibilità sui conti di tesoreria, destinate al finanziamento dei Contratti d’area e dei patti territoriali, eccedono di 15.000.000 di euro le somme che risulterebbero necessarie per completare il finanziamento di tutte le iniziative oggi previste.

La relazione tecnica stima che il finanziamento delle 650 iniziative che saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive determini un possibile fabbisogno pari a circa euro 50.000.000, considerati entrambi gli strumenti negoziali. Detto importo dovrebbe ridursi, in fase di attuazione della norma, per effetto di possibili rideterminazioni o decurtazioni del contributo spettante a seguito delle verifiche amministrative che verranno condotte su ciascun intervento completato. In considerazione dell'esperienza gestionale dei competenti Uffici, il fabbisogno stimato, a seguito delle verifiche predette potrebbe ridursi del 15 per cento. Il fabbisogno necessario si rideterminerebbe dunque nell’85 per cento dell’ammontare originario, pari a 42.500.000 euro. Tenuto conto dei tempi di attuazione della norma (60 giorni per l'adozione delle disposizioni operative da parte del Ministero dello sviluppo economico, cui si aggiungono 60 giorni per la presentazione delle dichiarazioni da parte delle imprese interessate), nonché dei tempi necessari per i successivi riscontri istruttori (verifiche amministrative, ricezione dei DURC, verifiche ai sensi della disciplina antimafia), le proiezioni di spesa relative all'erogazione del precitato importo stimato (pari ad euro 42,500.000), si attesterebbero per l'anno 2019 a circa euro 12.750.000 e a circa euro 29.750.000 per l'anno 2020.

Con riferimento alle altre 650 iniziative che dovrebbero decadere, la relazione tecnica stima che si renderanno disponibili considerevoli risorse, ora immobilizzate, da destinare nella misura di circa 40.000.000 di euro a nuovi interventi previsti dal comma 3 per lo sviluppo del tessuto imprenditoriale. Detti interventi daranno luogo a profili di spesa non prima del 2022 considerati i tempi di attuazione delle nuove misure e quelli di realizzazione e rendicontazione delle iniziative che saranno ammesse alle agevolazioni, che in ogni caso rispetteranno gli equilibri di finanza pubblica.

Il comma 4 prevede che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 12,75 milioni di euro per l'anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 al 2025, si provveda ai sensi dell'articolo 50.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica, si rileva che le disposizioni prevedono la realizzazione di due attività non previste dalla normativa vigente, ossia:

1.      lo svolgimento di controlli e ispezioni da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi del comma 2;

2.      l’utilizzo di risorse residue dei patti territoriali per progetti volti allo sviluppo territoriale delle imprese.

Al netto della copertura disposta ai sensi del comma 4 per sterilizzare l’anticipo temporale delle erogazioni, tali attività sono finanziate, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica, mediante l’utilizzo di somme già presenti in bilancio.

In proposito, premessa la necessità di una conferma in merito all’effettiva disponibilità di tali risorse, andrebbe altresì verificato se gli effetti di cassa prefigurabili in ragione dell’utilizzo di dette risorse per le suddette finalità siano compatibili con quelli già scontati in relazione all’originaria destinazione delle medesime somme.

A tal fine, andrebbe, tra l’altro, considerata la natura di parte corrente delle spese per i controlli e le ispezioni.

Quanto agli effetti stimati in termini di fabbisogno e di indebitamento, riportati nel prospetto riepilogativo, appaiono utili ulteriori indicazioni riguardo alla scelta del parametro di riduzione del 15 per cento del fabbisogno necessario, assunto dalla RT, al fine di verificarne la prudenzialità.

 

Articolo 29, commi 1 e 2
(Nuove imprese a tasso zero)

Normativa previgente. Il Titolo I (articoli da 1 a 4-bis), del D. Lgs. 185/2000, nel testo previgente, disciplina gli incentivi all’autoimprenditorialità, prevedendo, in particolare, che essi siano diretti a sostenere in tutto il territorio nazionale la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile e a sostenerne lo sviluppo attraverso migliori condizioni per l'accesso al credito (articolo 1).

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile (articolo 2).

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese: costituite da non più di dodici mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione; di micro e piccola dimensione; costituite in forma societaria; in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni ovvero da donne (articolo 3).

Possono essere finanziate le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ovvero all'erogazione di servizi in qualsiasi settore, incluse le iniziative nel commercio e nel turismo, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile (articolo 4).

La concessione delle agevolazioni è disposta a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo previsto di cui all’articolo 4 del decreto 30 novembre 2004, del Ministro dell’economia e delle finanze, derivanti dai rientri dei mutui concessi ai sensi del D. Lgs. 185/2000. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale e comunitaria (articolo 4-bis)

 

Le norme, al comma 1 modificano il Titolo I (articoli da 1 a 4-bis), del D. Lgs. 185/2000. In particolare:

·        nel caso di imprese costituite da almeno 36 mesi e da non oltre 60 mesi, viene innalzata dal 75% al 90% la percentuale di copertura delle spese ammissibili. L’importo massimo delle suddette spese ammissibili è inoltre per tali soggetti innalzato a 3 milioni di euro. Sono fatte salve le limitazioni derivanti dall’applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento;

·        vengono ammesse alle agevolazioni le imprese costituite da non più di 60 mesi (in luogo del limite previgente di 12 mesi);

·        viene infine introdotto l’articolo 4-ter del D. Lgs. 185/2000, prevedendo che le agevolazioni possano essere cumulate con altri aiuti di Stato anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Con decreto è ridefinita la disciplina di attuazione delle misure di cui al Capo I del D. Lgs. 185/2000, prevedendo anche, per le imprese di più recente costituzione, l’offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale delle spese ammissibili. Fino all’entrata in vigore delle predette disposizioni attuative, alle iniziative agevolate ai sensi del medesimo decreto legislativo continua ad applicarsi la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).

Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 50, cui si rinvia (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto corrente

 

Servizi di tutoraggio a supporto delle imprese (comma 2)

 

 

 

 

0,5

1,5

 

0,5

1,5

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento della misura, che intervengono a dotazione finanziaria invariata e la cui consistenza risulta adeguata all’intervento proposto.

In particolare, e fermo restando il carattere rotativo dell’intervento, la RT precisa, con riferimento al comma 1, che, a fronte di una dotazione complessiva stanziata nel periodo 2015-2018 pari a 320 milioni di euro a valere su diverse fonti di copertura (disponibilità iniziali, vale a dire all’avvio dell’operatività della misura nel 2015, del fondo rotativo previsto per gli interventi di cui al D. Lgs. 185/2000 e relativi rientri dei mutui, cui si sommano gli stanziamenti della legge di stabilità 2017 nonché le risorse liberate del PON SIL 2000/2006 e del PAC Campania), risultano all’attualità impegnate risorse per 103 milioni di euro, con una disponibilità al presente di circa 217 milioni di euro. Le modifiche non incidono sulla forma dell'aiuto e sulla natura rotativa dell'intervento, per cui le agevolazioni continueranno ad essere corrisposte nella forma del finanziamento agevolato a tasso zero.

Per quanto attiene al comma 2, la RT afferma altresì che per le imprese di più recente costituzione, si prevedere l'offerta di servizi di tutoraggio e il computo, come spese ammissibili, anche della copertura dei costi iniziali di gestione, per una percentuale comunque non superiore al 20% del totale.

In merito ai predetti servizi di tutoraggio, la RT evidenzia che per interventi che prevedono l'erogazione di analoghi servizi reali a supporto delle imprese, il costo connesso all'erogazione di tali servizi da parte del soggetto gestore varia tra un minimo di 7.500 euro e un massimo di 15.000 euro. Partendo da tale dato di costo, al fine di quantificare l'impatto finanziario dei servizi di monitoraggio, si possono stimare un numero annuo medio di beneficiari pari a 150 (nel 2016 sono state agevolate 130 imprese, numero che presumibilmente, a seguito delle modifiche apportate dalla norma in esame, potrebbe aumentare fino a 150). Essendo peraltro il servizio di tutoraggio facoltativo, la RT stima lo stesso sarà richiesto solo da 100 imprese. Pertanto, la disposizione determina un onere, in termini di flussi di cassa, stimabile nei seguenti termini:

·        nel 2019 l'onere è pari a zero in quanto le misure saranno applicate a partire dalla seconda metà dell'anno 2019. Pertanto, le prime imprese ad usufruire del tutoraggio potranno essere quelle agevolate nella seconda metà dell'anno e quindi non ci saranno verosimilmente servizi rendicontati nell'anno in corso;

·        nel 2020 si può ipotizzare la rendicontazione delle imprese del semestre precedente e quindi l'importo potrebbe essere pari a 500.000 euro;

·        dal 2021 al 2023 si può ipotizzare che l'onere si stabilizzi nell'importo massimo di 1,5 milioni di euro considerando ogni anno la conclusione dei progetti dell’anno (pieno) precedente.

La RT chiarisce altresì che, in quanto regime de minimis, l'intervento non ha scadenza, ma che tuttavia si può ipotizzare il 2023 come traguardo finanziario dell'attuale dotazione. L'altro presupposto è la durata media dei progetti che possiamo considerare di 12 mesi

La RT evidenzia, infine, che i servizi di tutoraggio sono previsti solo per le imprese beneficiarie di più recente costituzione e dunque per le imprese costituite da non più di 36 mesi; tali aspetti attuativi della misura di aiuto saranno specificati nell'ambito del decreto attuativo previsto dal comma 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene al comma 1, alla luce delle precisazioni contenute nella RT circa la disponibilità delle risorse.

Con riferimento agli oneri di tutoraggio, di cui al comma 2, appare necessario acquisire preliminarmente chiarimenti circa la loro natura, non essendo chiaro se gli stessi possano essere riferiti a servizi offerti da soggetti, presumibilmente esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, e comunque non finanziati a valere sulle risorse del Fondo rotativo disponibili a legislazione vigente. Tali chiarimenti appaiono necessari anche al fine di chiarire la mancata imputazione di detti oneri sul saldo netto da finanziare.

Per quanto riguarda la quantificazione degli oneri di tutoraggio, la stessa appare sostanzialmente coerente rispetto ai parametri riportati nella RT.  Non sono peraltro esplicate le ipotesi sottostanti le percentuali di adesione assunte ai fini della quantificazione. Inoltre, non appare chiara la dinamica sottesa alla stima degli oneri per il 2020, rapportata ad un semestre e pari a 500 mila euro, mentre quella scontata negli anni successivi, pari a 1,5 mln annui.

 

Articolo 29, commi 3 e 4
(Smart & Start Italia e legge 181/1989)

Le norme prevedono che, al fine di garantire la piena accessibilità agli interventi per l’incentivazione delle attività imprenditoriali e il contenimento degli oneri amministrativi e finanziari a carico delle imprese beneficiarie, il Ministro dello sviluppo economico proceda con propri decreti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, con particolare riferimento agli interventi per le aree di crisi industriale agevolati ai sensi della L. 181/1989 e all’intervento in favore delle start-up innovative. Ai medesimi fini il Ministero dello sviluppo economico fornisce, ove necessario, specifiche direttive ai soggetti gestori dei singoli interventi (comma 3).

La revisione è improntata alla semplificazione e accelerazione delle procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, anche attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari, nonché all’incremento dell’efficacia degli interventi, anche mediante una revisione degli impegni finanziari richiesti ai proponenti, nonché, per gli interventi di riqualificazione delle aree di crisi industriale, atte a favorire la partecipazione anche finanziaria degli enti e soggetti del territorio (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi oneri per la finanza pubblica, trattandosi di modifiche strutturali relative al funzionamento delle misure, che intervengono a dotazione finanziaria invariata. Peraltro, la RT precisa che entrambe le misure presentano adeguate disponibilità.

In particolare, per la misura Smart & Start Italia, a fronte di una dotazione complessiva stanziata nel periodo 2015- 2018 pari a 274,8 milioni di euro a valere su diverse fonti di copertura (PON Imprese e Competitività, risorse liberate PON SIL 2000/2006, Fondo Crescita sostenibile e legge di stabilità 2017), risultano attualmente impegnate risorse per 170,4 milioni di euro, con una disponibilità residua di circa 104,4 milioni di euro. Anche detto strumento ha, peraltro, carattere rotativo, fatta salva una parte residuale di intervento a fondo perduto solo per il Sud.

Per quanto concerne gli interventi ai sensi della L. 181/ 1989 nelle aree di crisi industriale complessa (aree CIC) e non complessa (aree CINC), essi attualmente trovano copertura a valere su varie fonti finanziarie (nazionali, comunitarie e regionali). Complessivamente, ad oggi, le risorse destinate all’attuazione degli interventi in argomento ammontano ad euro 721.872.867,40, così suddivisi per tipologia di intervento:

 

(euro)

Intervento

Importo

Interventi in aree di crisi industriale complessa

283.000.000

Interventi in aree di crisi industriale non complessa

375.872.867,40

Interventi in aree terremotate (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria)

48.000.000

Programma “Restart Abruzzo” (Programma di sviluppo per l’area del cratere sismico della regione Abruzzo di cui alla delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 49/2016)

15.000.000

Totale

721.872.867,40

 

La RT afferma infine che dette risorse risultano in gran parte impegnate per le concessioni disposte ovvero per le istruttorie in corso, fatta salva l’assegnazione per i successivi utilizzi da ultimo disposta con la legge di bilancio per il 2019 (art. 1, commi 204 e 205 della L. 145/2018) pari a 100 milioni per il 2019 e 50 milioni per il 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame appaiono di carattere prevalentemente procedurale, in quanto volte a semplificare, mediante la revisione dei regolamenti attuativi, la fruizione degli incentivi concessi alle imprese, con particolare riferimento a quelle interessate dalle disposizioni sulle start-up e dalla L. 181/1989. Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato dalla RT in base alla quale le misure intervengono a dotazione finanziaria invariata, presentando – per entrambe le tipologie di agevolazioni - adeguate disponibilità.

 

Articolo 29, commi 5-9
(Digital Transformation)

Le norme prevedono la concessione di agevolazioni finanziarie alle imprese, di micro, piccola e media dimensione, al fine di favorirne la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi. Con decreto sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili (comma 5).

Ai sensi del comma 6, i progetti oggetto di agevolazioni devono, tra l’altro, presentare un importo di spesa almeno pari a 200.000 euro. Tra i requisiti richiesti alle imprese, in base all’articolo 7, è previsto l’avere conseguito nell’esercizio cui si riferisce l’ultimo bilancio approvato e depositato, un importo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni pari almeno a euro 500.000.

Per la concessione delle agevolazioni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la concessione di contributi a fondo perduto e sono destinati 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile per la concessione di finanziamenti agevolati (comma 8).

Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 50, cui si rinvia (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Agevolazioni per la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di micro, piccola e media dimensione (commi 5-8)

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

10,0

10,0

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono la concessione di contributi a fondo nel limite di 10 milioni di euro negli anni 2019 e 2020 al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese di più ridotta dimensione. In proposito, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa prevista dalla norma.

Con riferimento alla destinazione di 80 milioni di euro a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile per la concessione di finanziamenti agevolati, andrebbe acquisita conferma della disponibilità di tali risorse, senza pregiudicare la realizzazione di misure e programmi già finanziati a vale sulle medesime risorse. Andrebbe altresì confermato che l’impatto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivante dalla nuova destinazione delle somme in questione sia compatibile con quello già scontato nei tendenziali in relazione al precedente utilizzo: ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 30
(Contributi ai comuni per interventi di efficientamento)

Le norme prevedono che con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro, per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile (comma 1).

I contributi sono attribuiti a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (comma 2).

In particolare va da un minimo di 50.000 per i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 fino ad un massimo di 250.000 euro per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti.

I contributi sono destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile che includono, fra l’altro, gli interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche (comma 3).

Il Comune beneficiario del contributo può finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo e che le opere siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019 (comma 4). Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019 (comma 5).

Il contributo è corrisposto ai Comuni beneficiari dal Ministero dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico (comma 6).

L'erogazione avviene, per il 50 per cento, previa richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell’avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine di cui al comma 5. Il saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo spettante, è corrisposto su autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio previsto dalle norme in esame, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori (comma 7).

Per i Comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali (comma 8).

I Comuni che non avviano l’esecuzione dei lavori entro il termine sopra fissato decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo e le risorse loro spettanti rientrano nella disponibilità del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (comma 9).

I Comuni beneficiari monitorano la realizzazione finanziaria, fisica e procedurale delle opere pubbliche attraverso il sistema di monitoraggio, di cui al all'articolo 1, comma 703, della legge 23 dicembre 2014, n.190, classificando le opere sotto la voce "Contributo comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile-DL crescita" (comma 11).

Oltre ai controlli istruttori finalizzati ad attivare il flusso dei trasferimenti in favore dei Comuni, il Ministero dello sviluppo economico, anche avvalendosi di società in house, effettua, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, controlli a campione sulle attività realizzate con i contributi di cui al presente articolo (comma 13).

Agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui al comma l, fino all'importo massimo di 1.760.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura massima di 500 milioni di euro per l’anno 2019 alla cui copertura si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario, prosegue la relazione tecnica, tiene conto dell'obbligo per i comuni destinatari dei contributi di avviare i lavori entro il 31 ottobre 2019 nonché dei possibili effetti derivanti dall’applicazione dell'articolo 1, comma 912, della legge n. 145 del 2018 - che ha innalzato le soglie per l'affidamento diretto dei lavori - e, conseguentemente, del loro pieno utilizzo e conclusione dei lavori entro l'anno.

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione alla tempistica dell’erogazione dei contribuiti, evidenziata anche dalla RT, andrebbe chiarito se i relativi effetti di cassa possano effettivamente considerarsi coerenti con quelli già stimati, ai fini dei tendenziali, in relazione alle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione, tradizionalmente caratterizzate da una dinamica dei pagamenti diluita nell’arco di un triennio. Tali chiarimenti appaiono necessari al fine di escludere effetti negativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall’utilizzo delle disponibilità del Fondo per le finalità in esame.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo in commento prevede l’assegnazione ai comuni di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale, nel limite massimo di 500 milioni di euro per il 2019, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Inoltre, il successivo comma 14 dello stesso articolo 30 prevede che agli oneri relativi alle attività istruttorie e di controllo derivanti dall’assegnazione dei contributi di cui al comma 1 si provvede, fino all’importo massimo di 1.760.000 euro per il 2019, a valere sulle risorse stanziate dal medesimo comma 1 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).

Al riguardo, sarebbe opportuna una rassicurazione del Governo relativamente al fatto che l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche in ragione dell’ulteriore ricorso al Fondo medesimo previsto da altre disposizioni del provvedimento in esame (articoli 26, 34 e 50, comma 2, lettera b)).

 

Articolo 31
(Marchi storici)

Le norme introducono alcune modificazioni al D.lgs. n. 30/2005[38].

In particolare, al comma 1, lett. a), si prevede[39] l’iscrizione al registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis per i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni. Un decreto del Ministero dello sviluppo economico istituisce il “Marchio storico di interesse nazionale” e specifica i criteri per l’utilizzazione del logo.

Al successivo comma 1, lett. b), si introducono ulteriori disposizioni:

§  viene istituito il registro speciale dei marchi storici, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi [40];

§  per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività produttiva sul territorio nazionale, viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale, operante mediante interventi nel capitale di rischio delle imprese e a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio” (2014/C 19/04). Un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilisce modalità e criteri di gestione e di funzionamento del Fondo. Inoltre, laddove un’impresa titolare di un marchio storico di interesse nazionale intenda chiudere il sito produttivo per cessazione dell’attività svolta o delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo, essa notifica una informativa al Ministero dello sviluppo economico contenente le informazioni sul progetto di chiusura o delocalizzazione dello stabilimento, i motivi che hanno portato a tale progetto, le azioni per ridurre gli impatti occupazionali e quelle volte a trovare un acquirente, comprese le opportunità per i dipendenti di presentare un’offerta pubblica di acquisto o per difendere l’asset. A seguito dell'informativa, il Ministero dello sviluppo economico avvia il procedimento per l'individuazione degli interventi mediante le risorse del Fondo sopra indicato; la violazione degli obblighi informativi comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del titolare dell'impresa titolare o licenziataria esclusiva del marchio da 5.000 euro ad 50.000 euro[41].

Al comma 2 per le finalità di cui al presente articolo si prevede:

§  che siano “destinati” al Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale 30 milioni di euro per l'anno 2020;

§  relativamente alle operazioni finalizzate al finanziamento di progetti di valorizzazione economica dei marchi storici di interesse nazionale, che le PMI proprietarie o licenziatarie del marchio storico possano accedere alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996[42]. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti le modalità, le condizioni e i limiti per la concessione della garanzia.

Ai fini dello svolgimento dei “nuovi incrementali adempimenti”, al comma 3 si autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell’area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso dei specifici requisiti professionali necessari all’espletamento dei nuovi compiti operativi. Tali assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001 nonché all’articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del D.L. n. 101/2013[43]. A tal fine è autorizzata una spesa di euro 400.000 a decorrere dall’anno 2020.

Infine, si prevede che agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 si provveda ai sensi dell'articolo 50, alla cui scheda si rinvia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni 10 unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti incrementali per la tutela dei marchi storici

(comma 3)

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

 

0,4

0,4

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale

(comma 2)

 

30,0

 

 

30,0

 

 

30,0

 

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Assunzioni 10 unità di personale presso il Ministero dello sviluppo economico per gli adempimenti incrementali per la tutela dei marchi storici

(comma 3)

 

 

 

 

0,2

0,2

 

0,2

0,2

 

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto del comma 2, afferma, in ordine alle assunzioni previste al successivo comma 3 che le unità da assumere saranno assegnate alla DG Lotta alla Contraffazione - Ufficio Italiano Brevetti Marchi per le funzioni correlate al registro ed alle procedure relative ai marchi storici. Pertanto, gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al presente articolo sono indicati dalla RT nella tabella seguente:

 

(importi in euro)

Costo unitario annuale terza area fascia retributiva F1 (inclusi oneri a carico Amministrazione)

Costo totale (inclusi oneri a carico Amministrazione)

Trattamento fondamentale

Accessorio (valore medio)

Costo unitario annuale

Numero unità

Onere totale a regime

37.759

2.241

40.000

10

400.000

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma prevede una serie di norme in tema di marchi storici ed in particolare:

§  l’istituzione, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, del registro speciale dei marchi storici;

§  l’iscrizione nel registro dei marchi storici da parte dei titolari o licenziatari esclusivi di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni;

§  un procedimento relativo all’ipotesi in cui l’impresa titolare di un marchio iscritto nel registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale proceda alla chiusura del sito produttivo per cessazione dell’attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, che comporti licenziamento collettivo;

§  l’assunzione di 10 unità presso il Ministero dello sviluppo economico per lo svolgimento dei “nuovi incrementali adempimenti” previsti.

Al riguardo, sulla previsione della particolare procedura di tutela dei marchi storici nelle crisi di impresa [comma 1, lett. b)] non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerato che la stessa dovrà essere conforme alla disciplina UE in materia di aiuti di Stato.

Circa l’istituzione, presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi, del registro speciale dei marchi storici si osserva che la norma non prevede alcun onere: andrebbero dunque acquisiti dati ed elementi per suffragare l’assunzione di neutralità a fronte dei nuovi adempimenti necessari per la costituzione e la tenuta del registro stesso.

Con riguardo all’autorizzazione all’assunzione di 10 unità di personale (AREA III-F1) presso il MISE, si osserva che la norma in esame (comma 3), la relazione tecnica e la norma di copertura (art. 50, comma 2) qualificano i relativi oneri in termini di spesa autorizzata e non di spesa valutata. Trattandosi di oneri per retribuzioni, difficilmente comprimibili entro un limite massimo di spesa, andrebbe acquisito l’avviso del Governo; ciò in quanto la norma individua puntualmente il numero delle assunzioni e non – come previsto da analoghe disposizioni –un numero massimo di unità da assumere nel quadro delle risorse stanziate.

Con riferimento al costo unitario indicato per il personale di terza area, fascia retributiva F1, si osserva ancora che la Tabella riportata nella relazione tecnica indica, con specifico riguardo al trattamento accessorio, valori (euro 2.241) sensibilmente differenti rispetto a quelli (euro 1.008) indicati nell’analoga tabella riferita all’articolo 47 per la medesima fascia retributiva: sul punto andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

Per quanto riguarda, infine, le modalità di selezione e reclutamento del personale, per cui non sono previste specifiche quantificazioni né coperture, andrebbe chiarito se ai relativi oneri si possa far fronte con risorse già disponibili e scontate ai fini dei tendenziali.

 

Articolo 32
(Contrasto all’Italian sounding e incentivi al deposito di brevetti e marchi)

Le norme prevedono per i consorzi nazionali operanti nei mercati esteri al fine di assicurare la tutela dell'originalità dei prodotti italiani, ivi inclusi quelli agroalimentari, venduti all'estero, la concessione di un'agevolazione pari al 50 per cento delle spese sostenute per la tutela legale dei propri prodotti colpiti dal fenomeno dell’Italian Sounding[44], fino ad un importo massimo annuale per soggetto beneficiario di euro 30.000,00 e comunque nel limite annuo della spesa autorizzata ai sensi del comma 3 (comma 1). Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è infatti autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro (annui) a decorrere dall'anno 2019, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 50 (comma 3).

Un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilisce le disposizioni di attuazione, indica le spese ammissibili e le procedure per l'ammissione al beneficio nel rispetto dei predetti limiti di spesa (comma 2).

La norma interviene altresì sulla disciplina degli stemmi (articolo 10 del D.lgs. n. 30/2005) prevedendo la tutela dei segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati, Regioni e Comuni, e si introduce l'impedimento alla registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia (comma 4).

Con riferimento agli atti di pirateria (articolo 144 del D.lgs. n. 30/2005), si definiscono pratiche di Italian Sounding quelle finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti (comma 5).

Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione viene ridenominato in Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding[45], con l’attribuzione della competenza sulla falsa evocazione dell'origine italiana e la modifica della sua composizione (comma 6).

L’articolo 25 del D.L. n. 179/2012 definisce l'impresa start-up innovativa come società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, e che presenta una serie di caratteristiche, definite nella norma, tra le quali: un valore totale della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non superiore a 5 milioni di euro, oggetto sociale consistente nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, spese in ricerca e sviluppo superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa, presenza tra i dipendenti di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca e titolarità di privativa industriale relativa a una invenzione industriale o biotecnologica, di una topografia di prodotto a semiconduttori o di una nuova varietà vegetale ovvero dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.

L’articolo 25 sopra indicato, inoltre, definisce start-up a vocazione sociale la start-up innovativa che opera in via esclusiva nei settori indicati all’articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 155/2006[46], nonché l’incubatore di start-up innovative come una società di capitali che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso di determinati requisiti puntualmente definiti dalla nuova disciplina.

Si prevede la concessione del Voucher 3I (Investire In Innovazione) per le start-up innovative di cui al D.L. n. 179/2012 al fine di supportare la valorizzazione del processo di innovazione di tali imprese, nel periodo 2019-2021 (comma 7).

Il voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale (comma 8).

I criteri e le modalità di attuazione del voucher 3I sono definiti con decreto di natura non regolamentare dal Ministero dello sviluppo economico, in piena coerenza con le altre misure di aiuto in favore delle imprese di cui al comma 10, attivate dal Ministero stesso. Per lo svolgimento delle attività inerenti l'attuazione del voucher 3I, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di un soggetto gestore e dei consulenti in proprietà industriale abilitati (comma 9).

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sul voucher 3I, fissati in misura massima di 6,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si provvede ai sensi dell'articolo 50 (comma 10).

Al fine di stabilizzare il sostegno alle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale, il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, con decreto del Direttore Generale per la lotta alla contraffazione-Ufficio italiano brevetti e marchi, alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni, attuate tramite soggetti gestori in modo tale da rendere le misure rispondenti ai fabbisogni delle imprese anche rendendo le misure eleggibili all'interno degli interventi cofinanziabili dall'Unione Europea, al fine di incrementarne la relativa dotazione finanziaria (comma 11).

Si prevede la concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un'agevolazione per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani[47], da parte di associazioni rappresentative di categoria fissata nella misura massima di euro l milione per anno (comma 12). Le norme applicative dell'agevolazione sopra descritta – tra cui criteri, modalità di concessione, controlli e sanzioni - sono fissate in un decreto del Ministero dello sviluppo economico (comma 13). Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla supervisione sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 14). Agli oneri derivanti dai commi 12 e 13, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50 (comma 15).

Vengono poi apportate alcune modifiche sulla disciplina relativa alla domanda internazionale ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 30/2005.

L’articolo 55 del D.lgs. n. 30/2005 prevede che la domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973.

In particolare, con le modifiche introdotte:

§  si prevede che la domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, indipendentemente dalla designazione dell'Organizzazione europea dei brevetti per la concessione di un brevetto europeo, equivale ad una domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità depositata in Italia alla stessa data, e ne produce gli effetti, se entro trenta mesi viene depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi una richiesta di apertura della procedura nazionale di concessione del brevetto italiano ai sensi dell'articolo 160-bis, comma l [comma 16, lett. a)];

§  si aggiunge all’articolo 55 del D.lgs. n. 30 del 2005 la previsione sulla decorrenza della protezione conferita dalla domanda di brevetto sopra descritta, rinviando a un decreto del Ministero dello sviluppo economico le modalità applicative del presente articolo e dell'articolo 160-bis [comma 16, lett. b)].

§  si introduce una procedura nazionale della domanda internazionale[48], per cui si indica la documentazione da presentare, la disciplina applicabile ed il riferimento alla ricerca di anteriorità effettuata nella fase internazionale per la richiesta di brevetto italiano basata sulla domanda internazionale (comma 17).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Contrasto all’Italian sounding- agevolazione ai consorzi nazionali che operano nei mercati esteri pari al 50% delle spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dall’Italian sounding

(commi 1-3)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Valorizzazione processo innovazione start up – Voucher 31

(commi 7-10)

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

Agevolazione per la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani

(commi 12-13)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica afferma sui vari punti della disposizione in esame quanto segue:

§  sull’aiuto ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all’Italian sounding (commi 1-3), il ricorso al limite annuale di credito d'imposta per soggetto beneficiario (pari a 30.000,00 euro) con un plafond generale annuo pari a 1,5 milioni di euro, configura un meccanismo che, in via teorica (ipotizzando un importo medio di 20.000,00 euro), potrebbe supportare circa 75 imprese;

§  sulla norma volta a tutelare i segni riconducibili alle forze dell'ordine e alle forze armate e i nomi di Stati, Regioni e Comuni e al divieto di registrazione di parole, figure o segni lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia (comma 4), specialmente sui mercati esteri, beni che evocano l'Italia (c.d. Italian Sounding) con marchi contenenti parole (come ad esempio “mafia”), raddoppiano il danno per l'immagine del Paese. Pertanto, l'esigenza di rafforzare i marchi in Italia sotto questo aspetto è anche utile per legittimarne una maggiore difesa all'estero. In ogni caso la RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

§  sul divieto di registrazione di nomi di Stati e altri enti territoriali, di segni riconducibili a forze armate e forze dell’ordine nonché di marchi lesivi dell'immagine o della reputazione dell'Italia (comma 5), la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

§  sull’estensione della competenza del Consiglio nazionale anticontraffazione alla tutela dell'Italian Sounding e della relativa composizione del Consiglio al MIUR (comma 6), le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

§  sul Voucher 3I - Investire in Innovazione - (commi 7-10), considerato un importo massimo del voucher pari a 15.000 euro, la misura in esame potrebbe agevolare per ciascun anno circa 700 imprese, ipotizzando che non tutti i soggetti interessati utilizzino il voucher nella misura massima;

§  sugli interventi agevolativi in favore delle piccole e medie imprese per la valorizzazione dei titoli di proprietà industriale (comma 11), la norma non determina nuovi costi per l'amministrazione, in quanto le finalità indicate rientrano tra quelle già perseguite con le risorse rivenenti dalle riassegnazioni disposte dall'articolo 1, comma 851, della legge n. 296/2006[49];

§  sulle agevolazioni all'uso di "marchi collettivi e di certificazione" (commi 12-15) la norma si propone di favorire la promozione sui mercati esteri di marchi collettivi o marchi di certificazione privati finalizzati a valorizzare e rendere riconoscibile l'eccellenza dei prodotti italiani;

§  sull’apertura della fase nazionale delle domande internazionali di brevetto secondo il Patent Cooperation Treaty (commi 16-17), le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione con riferimento agli interventi previsti ai commi 1-3 e 12-15 non si formulano osservazioni in quanto gli interventi sono configurati come limite di spesa.

In merito alla modifica sia delle attribuzioni che della composizione del Consiglio nazionale per la lotta alla contraffazione e all’Italian Sounding[50], (comma 6), andrebbe acquisita conferma che si possa provvedere nell’ambito delle risorse già disponibili secondo la disciplina previgente.

Riguardo alla concessione del Voucher 3I (comma 7-10) si prende atto che si tratta di concessione riconosciuta nell’ambito di un limite di spesa, e non si formulano osservazioni.

Per quanto concerne l’intervento del Ministero dello sviluppo economico, con cadenza annuale, per la definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure già operanti denominate brevetti, marchi e disegni di cui al comma 11, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte a tali compiti nell’ambito delle risorse disponibili.

Infine, sulla supervisione da parte del Ministero dello sviluppo economico sull'attività dei titolari dei marchi collettivi e di certificazione ammessi alle agevolazioni, prevista con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 14), andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare l’effettiva sostenibilità degli adempimenti previsti in assenza di oneri, come previsto dalla predetta clausola di neutralità finanziaria.

 

Articolo 33
(Assunzioni nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni)

Le norme, a decorrere dalla data individuata dal apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, autorizzano le regioni a statuto ordinario a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. La facoltà di assumere può essere esercitata - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio - entro un determinato limite di spesa. Il limite fissato fa riferimento alla spesa complessiva[51] per tutto il personale dipendente[52]; quest’ultima non deve essere superiore ad un valore soglia, definito in termini percentuali[53], delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione. Le entrate sono considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata[54] ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione[55]sono individuate le fasce demografiche, i valori soglia della spesa di personale (che devono essere prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni. Le regioni, in cui la spesa di personale risulta superiore al valore soglia sopra determinato, adottano un percorso di graduale riduzione annuale della spesa fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia individuato anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le regioni che registrano una spesa di personale superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Si prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018 (comma 1).

Sono dettate norme sostanzialmente analoghe per i Comuni con la sola differenza che l’importo complessivo delle entrate, ai fini del calcolo del valore soglia sopra descritto, non è ridotto dell’importo delle entrate a destinazione vincolata (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma introduce criteri che consentono maggiore flessibilità alle politiche assunzionali delle amministrazioni, assicurando la sostenibilità finanziaria dei connessi costi permanenti e strutturali rispetto agli equilibri di finanza pubblica, in quanto le previste assunzioni debbono avvenire in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione.

La relazione tecnica evidenzia che il “valore soglia” per gli enti è definito prossimo al valore medio per fascia demografica e rappresenta un valore sostenibile finanziariamente; le assunzioni sono comunque operate nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione. Per quanto sopra esposto la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le assunzioni possono essere disposte solo nel “rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”. Ne consegue che un eventuale incremento delle spese di personale potrà essere disposto o mediante l’incremento delle entrate oppure con una riallocazione delle spese da finanziare.

 

Articolo 34
(Piano grandi investimenti nelle Zone economiche speciali)

La norma dispone, ai fini dello sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone economiche speciali di cui all’articolo 4 del DL n. 91 del 2017, nonché per l'attrazione di ulteriori nuove iniziative imprenditoriali, che il Presidente del Consiglio dei Ministri o, se nominata, l'Autorità politica delegata per la coesione definisca le linee di intervento denominate "Piano grandi investimenti - ZES" a cui sono destinati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC)[56].

Il piano può essere utilizzato per investimenti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero per sottoscrivere quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea che abbiano quale oggetto l’investimento in forma di debito o di capitale di rischio. Possono essere stipulate convenzioni per la gestione del Piano o di una sua parte con soggetti individuati nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, con DPCM o, se nominata, con decreto dell'autorità politica delegata per la coesione, sono disciplinate le linee di attività del Piano, nonché l'ammontare degli investimenti, le modalità di individuazione del soggetto gestore gli obiettivi e le specifiche di investimento oggetto di intervento da parte dello stesso Piano, stabilendo il minimo ammontare dell'investimento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione punta a rendere maggiormente attrattiva per le imprese la facoltà, già prevista dalla legislazione vigente, di insediamento con specifici programmi di investimento nelle Zone economiche speciali (ZES) introdotte dall'articolo 4 del DL n. 91 del 2017. Allo scopo si propone l'attivazione di un apposito strumento finanziario che favorisca investimenti diretti, in forma di debito o di capitale di rischio, ovvero che consenta la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi o di altri veicoli previsti dalla normativa europea; ciò al fine di sfruttare maggiormente la capacità attrattiva di nuovi investimenti attraverso la rete portuale italiana ed attrarre e stimolare lo sviluppo di grandi investimenti nelle aree su cui insistono le ZES. Nel complesso della disposizione, si punta complessivamente a rendere più attrattive le misure di fiscalità di vantaggio e di semplificazione procedurale, in precedenza introdotte, in sede di conversione del DL n. 135 del 2018 che già consente un'effettiva riduzione dei procedimenti amministrativi e un vantaggio fiscale sotto forma di credito di imposta per un massimo di 50 milioni di euro ad investimento.

La RT afferma che gli investimenti in equity, oggetto della norma, prevedranno un disimpegno progressivo che prevede tempi che dipendono dalle specifiche tecniche proprie dei settori di intervento individuate dal Piano stesso. La misura comporta maggiori oneri per 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce una nuova finalizzazione nell’ambito del Fondo di sviluppo e coesione. In proposito andrebbe acquisita conferma che la nuova destinazione determini una dinamica per cassa compatibile con quella già scontata nei tendenziali in relazione all’originaria destinazione delle somme. Ciò al fine di escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 34 prevede che al “Piano grandi investimenti ZES”, elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, siano assegnati 50 milioni di euro per il 2019, 150 milioni di euro per il 2020 e 100 milioni di euro per il 2021 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, 147.

Al riguardo, sarebbe opportuna una rassicurazione del Governo relativamente al fatto che l’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche in ragione dell’ulteriore ricorso al Fondo medesimo previsto da altre disposizioni del provvedimento in esame (articoli 26, 30 e 50, comma 2, lettera b)).

 

Articolo 35
(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 125, della legge n. 124/2017 dispone alcune misure in tema di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche.

In particolare, vengono introdotti obblighi di pubblicazione riguardo alle sovvenzioni di provenienza pubblica ricevute da alcune categorie di soggetti come le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale[57]; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale[58]; le associazioni, le Onlus e le fondazioni (comma 125, primo periodo).

Tali soggetti sono tenuti a pubblicare, nei propri siti o portali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti da:

§  pubbliche amministrazioni e dai medesimi nell’anno precedente;

§  società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, e società da loro partecipate;

§  società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate.

Gli obblighi di pubblicazione di cui sopra decorrono dall'anno 2018 e la pubblicazione deve avvenire entro il 28 febbraio di ogni anno con riferimento alle informazioni riferite all'anno precedente.

Analogo obbligo è previsto in capo alle cooperative sociali che svoltano attività in favore degli stranieri di cui al D.lgs. n. 286/1998 (comma 125, secondo periodo), nonché per le imprese, tenute a rendere noto qualunque tipo di sovvenzione ricevuta dai medesimo soggetti pubblici di cui sopra, i cui importi devono essere pubblicati nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato (comma 125, terzo periodo).

Si prevedono sanzioni in caso di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione nella misura della restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente (comma 125, quarto periodo).

Le somme sono restituite ai soggetti eroganti qualora questi abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici previsti dall’articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (comma 125, quinto periodo). Viceversa, in caso di inadempimento di tali obblighi di pubblicazione, le somme affluiscono al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) (comma 125, sesto periodo).  

Il comma 126 stabilisce che, a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 33, si applicano, anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applica una sanzione pari alle somme erogate. Il successivo comma 127 limita gli obblighi di pubblicazione di cui ai commi precedenti alle somme pari o superiori ai 10.000 euro, al fine di evitare l'accumulo di informazioni non rilevanti.

Il comma 128 stabilisce che qualora i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo.

Ai sensi del comma 129, dall'attuazione dei commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Le norme modificano alcune disposizioni della legge n. 124/2017 (comma 1):

§  viene ridefinito l’ambito dei soggetti obbligati alla pubblicazione delle sovvenzioni di provenienza pubblica nel senso che ora sono indicati nelle associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, quelle dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, le associazioni, le Onlus e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al D.lgs. n. 286/1998; inoltre, vengono cambiati i termini per l’adempimento al 30 giugno e ridefinito il contenuto delle informazioni relativo a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria (nuovo comma 125);

§  si prevede che le imprese e le cooperative pubblichino nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relative alle sovvenzioni di provenienza pubblica, mentre per le imprese non soggette alla predisposizione della nota integrativa tale obbligo sarà assolto mediante pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (nuovo comma 125-bis);

§  l'inosservanza di tali obblighi a partire dal 1° gennaio 2020, comporterà una sanzione pari all'1 per cento degli importi ricevuti con un minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. Il perdurare dell'inosservanza degli obblighi informativi nonché il mancato pagamento della sanzione entro il termine di cui al periodo precedente è sanzionato con la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti entro i successivi tre mesi (nuovo comma 125-ter);

§  vengono poi previste disposizioni che riproducono in sostanza quanto già previsto al comma 125 quinto e sesto periodo in ordine alla destinazione delle sovvenzioni di provenienza pubblica nei casi di adempimento o mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione (nuovo comma 125-quater);

§  la registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza (nuovo comma 125-quinquies).

§  viene quindi riprodotto quanto stabilito nel comma 125 secondo periodo in ordine all’obbligo da parte delle cooperative sociali - indicate al nuovo comma 125, lettera d) - di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale (nuovo comma 125-sexies);

§  gli altri commi, dal 126 al 129, rimangono sostanzialmente immutati.

 

Normativa vigente. L’articolo 3-quater del D.L. n. 135/2018 dispone misure di semplificazione per le imprese. In particolare, al comma 2 si prevedono misure di semplificazione per le imprese beneficiarie di aiuti di Stato e di aiuti de minimis, in materia di inserimento di detti aiuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

La disposizione qui descritta viene abrogata, in coerenza con quanto previsto al nuovo comma 125-quinquies (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dall'articolo 1, commi da 125 a 129, non ha ad oggi ancora trovato applicazione a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti come Associazioni, fondazioni, Onlus, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese.

Per questo motivo la RT sottolinea come si rende necessario un intervento chiarificatore urgente per consentire elle imprese di adempiere correttamente entro i termini previsti.

A tale proposito per la prima categoria di operatori (Associazioni, fondazioni, Onlus), si prevede che la pubblicazione delle informazioni avvenga entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dall'esercizio finanziario 2018, sui propri siti internet o analoghi portali digitali.

Per le imprese e le cooperative, invece, secondo la RT si rende necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio) e quelle non soggette al medesimo obbligo (artt. 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter codice civile).

Per le prime, l'adempimento degli obblighi informativi di cui si tratta avverrà mediante pubblicazione degli importi ricevuti nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Per la seconda categoria di imprese, non sono soggette all’obbligo di predisposizione della nota integrativa, l'obbligo di trasparenza, in analogia a quanto previsto per le associazioni, le Onlus e le fondazioni, potrà essere assolto, mediante pubblicazione degli importi ricevuti sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza dell'impresa In alternativa, ove tali imprese decidano di redigere la nota integrativa allegata al proprio bilancio di esercizio, l'obbligo di trasparenza sarà assolto all'interno della nota stessa.

L'obbligo trova applicazione per la prima volta in sede di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2018. Le imprese tenute alla pubblicazione sui siti internet o sui portali digitali devono adempiere agli obblighi di trasparenza entro e non oltre il 30 giugno 2019.

La RT rileva quindi che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione in considerazione di quanto indicato dalla RT e del tenore ordinamentale delle norme, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 36
(Banche popolari e fondo indennizzo risparmiatori)

Normativa previgente. I commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 recano la disciplina del Fondo indennizzi per i risparmiatori. In particolare, si prevede l’istituzione nello stato di previsione del MEF di un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Il Fondo è destinato ai risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018. Sono individuati i soggetti che hanno accesso al FIR e quelli esclusi (commi 494 e 495). Il fondo opera nei limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse (comma 501).

La misura dell’indennizzo, da corrispondere al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche (commi 499 e 500):

-    per gli azionisti, è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore (comma 496);

-    per gli obbligazionisti subordinati, è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore (comma 497).

Viene prevista l’istituzione di una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del FIR, composta da nove membri in possesso di idonei requisiti. Con appositi decreti ministeriali sono definite (comma 501): le modalità applicative per l’attuazione dei rimborsi; l’ammontare dei compensi da attribuire ai componenti della commissione il cui onere è pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 cui si provvede mediante la dotazione del FIR.

I risparmiatori che presentano un ISEE inferiore a 35.000 euro nel 2018 hanno priorità a valere sulla dotazione del FIR (comma 502).

 

Le norme dispongono quanto segue:

-         viene differito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine entro il quale le banche popolari devono adeguarsi ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 29 del DL n. 3 del 2015 relativi ai limiti degli attivi delle banche popolari (in particolare il comma 2-bis prevede che l'attivo della banca popolare non possa superare 8 miliardi di euro) (comma 1).

In proposito si rileva che tale termine è stato già oggetto di proroga da parte del DL n. 91 del 2018, articolo 11 e del DL n. 119 del 2018, articolo 20, comma 2-bis. Ad entrambe le disposizioni di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari;

-         viene modificata la disciplina relativa al Fondo indennizzi per i risparmiatori di cui ai commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (comma 2). In particolare, si prevede, fra l’altro, una procedura di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019. A tal fine, viene definita una categoria speciale di beneficiari del fondo, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del fondo.

·   Inoltre si prevede che le attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica di cui al comma 501 siano affidate dal MEF a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1 che la disposizione è puramente ordinamentale e non ha impatti diretti a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), istituito dall'articolo 1, comma 493, legge 30 dicembre 2018, n. 145, la RT rappresenta che le disposizioni integrative proposte comportano oneri a carico del Bilancio dello Stato per i costi di gestione relativi alla Segreteria tecnica della Commissione tecnica, ai quali si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 501, della legge n. 145/2018 (capitolo 1598/MEF "Somme da assegnare per le spese della commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del fondo ristoro risparmiatori"), e per l'affidamento delle attività di supporto per l'espletamento delle funzioni della Commissione tecnica a società a capitale interamente pubblico, ai quali si provvede con le risorse finanziarie del FIR, non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede l’affidamento delle attività di supporto della Commissione tecnica di cui al comma 501 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ad una società a capitale interamente pubblico con oneri a carico del Fondo indennizzo per i risparmiatori non oltre il limite massimo complessivo di 12,5 milioni. In proposito andrebbe chiarito se, alla luce delle richieste di indennizzo già effettuate a carico del Fondo e di quelle prevedibili sulla base delle informazioni a disposizione, lo stesso rechi le necessarie disponibilità.

 

Articolo 37
(Partecipazione del Ministero dell’economia al capitale della Nuova Alitalia)

Le norme autorizzano il Ministero dell’economia e delle finanze a sottoscrivere quote di partecipazione al capitale della società di nuova costituzione cui saranno trasferiti i compendi aziendali oggetto delle procedure finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria di Alitalia. La sottoscrizione è consentita nel limite dell’importo maturato a titolo di interessi sul prestito concesso ad Alitalia per assicurare la continuità del servizio svolto dalla medesima società.

Si rammenta che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2017 ha disposto un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro. Il finanziamento è stato concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi maggiorato di 1.000 punti base (il tasso è di circa il 10%) da restituire (originariamente entro sei mesi) in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura. Successivamente l'articolo 12 del decreto-legge n. 148 del 2017 ha incrementato di 300 milioni di euro, da erogare nel 2018, il finanziamento. La medesima disposizione aveva altresì stabilito che la durata del finanziamento, per la quota erogata nel 2017, fosse prorogata fino al 30 settembre 2018. L’art. 2 del decreto-legge n. 135/2018 ha ulteriormente prorogato il termine di restituzione fissandone il rimborso entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019.

I criteri e le modalità di tale operazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri[59]; a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi di primarie istituzioni finanziarie e legali a valere sulle risorse rivenienti dagli interessi sopra citati, nel limite di euro 200.000 (comma 1).

Alla società di nuova costituzione, partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, non si applicano le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica[60] (comma 2).

Si prevede che Alitalia[61] corrisponda gli interessi maturati sul finanziamento a titolo oneroso - concesso per assicurare la continuità del servizio svolto - dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e, comunque, sino a non oltre il 31 maggio 2019 (comma 3). Gli interessi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato entro sessanta giorni dalla data del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico per essere riassegnati ad uno o più capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per le finalità di cui al comma 1 (comma 4).

Si apporta una modifica all’articolo 50, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che tratta del finanziamento a titolo oneroso concesso ad Alitalia per assicurare la continuità del servizio da questa svolto. Le modifiche eliminano la previsione che stabiliva l’obbligo di restituire il finanziamento “entro sei mesi dall’erogazione in prededuzione, con priorità rispetto a ogni altro debito della procedura” di amministrazione straordinaria (comma 5). In parallelo si dispone la modifica all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, che aveva dettato specifiche norme per la restituzione del medesimo finanziamento. Il testo previgente prevedeva tale restituzione entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia della cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017 e, in ogni caso, non oltre il termine del 30 giugno 2019. La nuova formulazione prevede, invece, che il rimborso è disposto “nell’ambito della procedura di ripartizione dell’attivo dell’amministrazione straordinaria a valere e nei limiti dell’attivo disponibile di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria” (comma 6).

Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6, pari a 900 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di solo fabbisogno, si provvede ai sensi dell’articolo 50 alla cui scheda si rinvia (comma 7).

Tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, esplicita che l’amministrazione straordinaria di Alitalia è tenuta a corrispondere gli interessi sul prestito maturati dalla data di effettiva erogazione alla data del decreto del Ministro dello sviluppo economico di autorizzazione alla cessione dei complessi aziendali oggetto delle procedure e che tali interessi sono stimati pari a 145 milioni di euro. Tale somma dà copertura alla spesa di 200.000 euro prevista dal comma 1.

La relazione tecnica afferma che, per effetto dei commi 5 e 6, il rimborso del finanziamento concesso all’amministrazione straordinaria di Alitalia è disposto nell’ambito della procedura di ripartizione dell’attivo dell’amministrazione straordinaria stessa, a fronte di apposita istanza presentata al competente tribunale fallimentare di insinuazione del credito allo stato passivo di Alitalia in prededuzione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il Governo ha elencato nel DEF[62] 2019 “in ottemperanza a quanto richiesto sia dalla normativa interna, sia dalla governance europea, l’elenco delle misure una tantum e con effetti temporanei (indicate come “one-off”) che hanno inciso sull’indebitamento netto nel triennio 2016-2018”. Nell’ambito di tale elenco figura la “riclassificazione del prestito Alitalia” erogato in due tranche di 600 milioni nel 2017 e 300 milioni di 2018.

Si ricorda che i provvedimenti che hanno previsto il prestito e sono intervenuti sulla tempistica della relativa restituzione, non avevano stimato un impatto dell’intervento in termini di indebitamento netto in ragione della qualificazione del prestito come operazione finanziaria. L’imputazione di effetti su tale saldo, deducibile dal DEF 2019, presuppone quindi una riclassificazione del prestito come trasferimento in conto capitale, in quanto tale rilevante ai fini del saldo di competenza economica (indebitamento netto).

Dal prospetto riepilogativo allegato alle norme in esame, sembra evincersi che il predetto importo di 900 milioni risulti tuttora scontato invece ai fini dei tendenziali con riguardo al saldo di fabbisogno. Ciò in quanto il predetto prospetto prevede una minore entrata extratributaria per il 2019 sul medesimo saldo, per un importo pari al prestito stesso, presumibilmente in ragione della previsione della sua mancata restituzione nell’esercizio in corso. In ordine a tale ricostruzione andrebbero acquisiti elementi di valutazione e di conferma posto che la RT nulla esplicita in merito all’imputazione dell’onere in questione alle disposizioni del decreto legge in esame.

Ove risulti confermata la predetta ipotesi, andrebbe altresì precisato a quale esercizio e in quale misura si prevede di poter registrare gli effetti positivi (in termini di maggiore entrata extratributaria) del rimborso del finanziamento ovvero andrebbe chiarito se, alla luce delle attuali condizioni economiche di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria, si ritiene prudenziale non effettuare alcuna iscrizione. Infatti – sotto il profilo contabile – l’iscrizione di 900 milioni per il 2019 nel saldo di fabbisogno parrebbe idonea a “coprire” prudenzialmente anche l’ipotesi di definitiva mancata restituzione del prestito.

Tale interpretazione sembrerebbe coerente con la limitazione del periodo di maturazione degli interessi al 31 maggio 2019. Diversamente, la stessa limitazione configurerebbe una rinuncia al flusso di interessi dovuti fino alla restituzione effettiva del finanziamento. Anche a tal riguardo andrebbe fornito un chiarimento.

Sempre con riguardo alla restituzione del finanziamento, si rileva che la relazione tecnica e la relazione illustrativa affermano che il credito erariale verrà soddisfatto in prededuzione. La norma in esame, invece, al comma 5, interviene sul DL n. 50/2017 sopprimendo la previsione che indicava il credito statale per il finanziamento erogato ad Alitalia come prededucibile e al comma 6 interviene sul DL n. 135/2018, che disciplina la restituzione del finanziamento medesimo, senza qualificare il credito come prededucibile. Andrebbe dunque esplicitata la base giuridica per la quale il credito statale risulterebbe tuttora prededucibile[63].

Per quanto concerne l’utilizzo degli interessi maturati sul finanziamento ai fini della sottoscrizione di capitale azionario della nuova compagnia, si evidenzia che né la RT né il prospetto riepilogativo esplicitano gli effetti sui saldi dell’acquisizione di tale entrata e del correlativo utilizzo. In proposito andrebbero acquisiti elementi di maggior dettaglio in relazione ai diversi saldi sui quali tali movimenti (di entrata e di spesa) impattano, confermando la mancanza di effetti in termini di indebitamento netto della partecipazione azionaria in ragione della natura finanziaria dell’operazione.

Si rileva tuttavia che l’utilizzo di una quota della somma da parte del Ministero dell’economia, ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1, appare configurare una spesa corrente per l’acquisto di servizi di consulenza legale e finanziaria e, pertanto, dovrebbe essere oggetto di registrazione sui tre diversi saldi.

Nulla da osservare con riferimento al comma 8 – il quale dispone che tutti gli atti e le operazioni posti in essere dal Ministero dell’economia e delle finanze per l’operazione di cui al presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta e da tasse – dal momento che, nel caso in specie, la norma si configura come la rinuncia ad un maggior gettito che non è iscritto nei tendenziali.

 

Articolo 38
(Debiti degli enti locali)

Le norme integrano la disciplina che la legge n. 145/2018 ha dettato per la gestione commissariale del debito pregresso del Comune di Roma Capitale.

Tale disciplina già prevede che il DPCM di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma stabilisca il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, determinando[64], contestualmente, la conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale.

Le integrazioni normative recate dal provvedimento in esame introducono nel testo della citata legge il comma 932-bis il quale stabilisce che, a seguito della conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale:

·        Roma Capitale provveda alla cancellazione dei residui attivi e passivi nei confronti della gestione commissariale [comma 1, capoverso comma 932-bis, lettera a)];

·        siano trasferiti a Roma Capitale i crediti di competenza della stessa gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso[65], iscrivendo in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti; la differenza[66] è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a) [comma 1, capoverso comma 932-bis,  lettera b)];

·        è trasferita a Roma Capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti[67], ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, non destinate annualmente all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuato nel piano di estinzione dei debiti [comma 1, capoverso comma 932-bis, lettera c)];

·        le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva[68] rientrano nella competenza di Roma Capitale [comma 1, capoverso comma 932-bis, lettera d)].

Fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione commissariale, al fine di sopperire a temporanee carenze di liquidità della Gestione stessa il comune di Roma Capitale è autorizzato a concedere, alla stessa anticipazioni di liquidità. Le modalità di concessione, la misura dell'eventuale tasso di interesse e la restituzione delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, sono disciplinate con apposita convenzione tra Roma Capitale e la Gestione Commissariale (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 1, capoverso comma 932-bis, lettere a) e b) non comportano un ampliamento della capacità di spesa di Roma Capitale, in quanto si prevede che, a fronte dei crediti di competenza della gestione commissariale iscritti nella massa attiva del piano di rientro dall'indebitamento pregresso di cui all'articolo 78 del decreto legge n. 112/2008, trasferiti a Roma Capitale, lo stesso comune debba iscrivere in bilancio un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, destinato ad essere conservato fino alla riscossione o cancellazione degli stessi crediti. La relazione tecnica ribadisce che la differenza tra i crediti trasferiti e l’importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio è finalizzata alla copertura dell'eventuale disavanzo derivante dalla lettera a).

La relazione tecnica afferma che parimenti risulta neutrale la successiva lettera c), atteso che, a fronte del trasferimento a Roma capitale della titolarità del piano di estinzione dei debiti, si prevede l'assegnazione al comune delle risorse necessarie per farvi fronte. A1 fine poi di assicurare la neutralità dell'operazione anche per il bilancio statale, le somme trasferite a Roma Capitale sono preventivamente ridotte delle somme occorrenti all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze.

Infine, la lettera d) chiarisce esclusivamente che le posizioni debitorie derivanti da obbligazioni contratte in data anteriore al 28 aprile 2008 non inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva rientrano nella competenza di Roma Capitale.

Il comma 2, secondo la relazione tecnica, non determina maggiori oneri, in quanto meramente finalizzato a permettere al comune di Roma Capitale a concedere alla Gestione commissariale, fino alla conclusione delle attività straordinarie della Gestione stessa, anticipazioni di liquidità secondo modalità da definire con apposita convenzione tra comune e Gestione commissariale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che tanto il Comune di Roma Capitale quanto la Gestione commissariale rientrano del novero delle amministrazioni i cui bilanci rilevano ai fini della compilazione del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Ne consegue che il passaggio nella titolarità del debito non appare suscettibile in linea di principio di determinare effetti diretti sui saldi di finanza pubblica e sull’ammontare complessivo del debito pubblico.

Tanto premesso, ai fini di un più completa analisi della portata finanziaria della norma, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione in merito all’eventualità che la gestione del debito possa comportare crisi di liquidità nei prossimi esercizi. Infatti una simile situazione - secondo quanto risultante dall’ultima relazione concernente la rendicontazione delle attività svolte dalla gestione commissariale per il piano di rientro del debito pregresso di Roma Capitale depositata in Parlamento[69] - avrebbe potuto determinarsi “a partire dall’anno 2019”; la medesima relazione chiarisce, inoltre, che “nelle more dell'accertamento puntuale del debito, al fine di prevenire il rischio di crisi di liquidità sopra menzionato” la Gestione Commissariale aveva avviato attività propedeutiche all'espletamento di una gara pubblica finalizzata al reperimento “di uno strumento finanziario che consenta di attingere i fondi strettamente necessari a garantire l'equilibrio di liquidità, ove necessario”.

 

Articolo 39
(Modifiche alle norme in materia di ANPAL)

Normativa previgente. L’articolo 6, comma 8, del DL 4/2019 (Reddito di cittadinanza e Quota 100) prevede che, al fine di attuare il reddito di cittadinanza anche attraverso appropriati strumenti e piattaforme informatiche che aumentino l'efficienza del programma e l'allocazione del lavoro, il Ministero del lavoro possa avvalersi di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato o di società in house, previa convenzione approvata con decreto del Ministro del lavoro.

A tale norma non sono stati specificamente ascritti oneri a carico della finanza pubblica.

 

Le norme modificano l’articolo 6, comma 8, del DL 4/2019, attribuendo all’Agenzia nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL), anziché al Ministero del lavoro, la facoltà, al fine di attuare il reddito di cittadinanza, di avvalersi, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro, di società in house. Non viene più menzionata la facoltà di avvalersi anche di enti controllati o vigilati da parte di amministrazioni dello Stato. Inoltre, gli effetti delle norme vengono limitati al triennio 2019-2021. Infine, si precisa che le società in house “al Ministero medesimo” devono essere già esistenti e che le stesse possono servirsi degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da CONSIP.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione e a carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, consentendo all'ANPAL di procedere autonomamente alla stipula delle convenzioni necessarie all'implementazione della piattaforma informativa strutturale all'attività dei centri per l'impiego, per la quale l'articolo 12, comma 4-bis, del DL 4/2019 ha autorizzato una spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Si ricorda che l’articolo 12, comma 4-bis, del DL 4/2019 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 5 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di adeguare le spese di funzionamento dell'ANPAL per l'attuazione del reddito di cittadinanza.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione pone in capo all’ANPAL la possibilità di avvalersi di società in house al Ministero medesimo già esistenti al fine dell’attuazione del reddito di cittadinanza.

In proposito, la relazione tecnica, pur senza indicare espressamente un onere derivante dalle disposizioni, fa riferimento a risorse autorizzate in favore dell’ANPAL dal citato decreto legge n. 4 del 2019. Appare quindi necessario chiarire se, per effetto della novella in esame, possa determinarsi un onere per l’Agenzia la cui copertura debba intendersi a valere sulla predetta autorizzazione di spesa.

In tal caso l’onere andrebbe quantificato e andrebbero forniti elementi idonei a verificare che l’utilizzo delle risorse in questione sia coerente con le finalità di spesa già previste a legislazione vigente.

 

Articolo 40
(Sostegno al reddito per chiusura strada statale Tiberina E45)

Le norme prevedono, a decorrere dal 16 gennaio 2019 e per un massimo di sei mesi, la concessione di un'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina E45 Orte Ravenna. Il beneficio è concesso in favore dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, coinvolti dalla predetta chiusura, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente (comma 1).

In favore dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa dell'evento è altresì riconosciuta un'indennità una tantum pari a 15.000 euro, nel rispetto della normativa UE e nazionale in materia di aiuti di Stato (comma 2).

Le indennità di cui ai commi 1 e 2 sono concesse con decreto delle regioni interessate, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2019. Le regioni inviano la lista dei beneficiari all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), che provvede all'erogazione delle indennità. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi del successivo articolo 50 (commi 3 e 5).

Per l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale è prevista la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. Il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di autorizzazione al pagamento da parte dell'INPS se successivo. Trascorso inutilmente tale periodo, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi, rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto corrente

 

Indennità ai lavoratori per  chiusura strada SS 3 bis  Tiberina E 45

 

 

 

6,0

 

 

6,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma comporta per l’anno 2019, secondo la stima effettuata dall'INPS sulla base delle informazioni ricevute dalle medesime regioni, un onere finanziario pari a circa 10 milioni di euro.

Ai predetti oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie in conto residui relativamente a risorse stanziate su interventi che hanno esaurito i propri effetti. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 50.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la concessione di un’indennità mensile per un massimo di sei mesi per i lavoratori dipendenti interessati dalla chiusura di un tratto della strada statale 3 bis Tiberina E45, nel limite complessivo di 10 milioni per l’anno 2019. Pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, andrebbero acquisiti gli elementi di valutazione (con particolare riferimento all’erogazione media del trattamento di integrazione salariale, nonché al numero di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi interessati al percepimento dell’indennità una tantum) alla base della determinazione dello stanziamento previsto.

Inoltre, in base al comma 5, all’onere, pari a 10 milioni per il 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione provvedendo contestualmente alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, ai sensi del successivo articolo 50. In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti in merito al differenziale tra l’onere indicato dal comma 5 e la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, precisando se lo scostamento sia imputabile all’incidenza dei contributi figurativi sui suddetti saldi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 40 concede misure di sostegno al reddito per i soggetti impossibilitati a prestare la propria attività per la chiusura del viadotto Puleto sulla strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna, entro il limite di 10 milioni di euro per l’anno 2019. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.[70] Alla copertura dell’onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede invece ai sensi dell’articolo 50, al quale si rinvia.

Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare, giacché come risulta dalla relazione tecnica il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità in conto residui relativamente a risorse stanziate per interventi che hanno oramai esaurito i propri effetti.

 

Articolo 41
(Misure in materia di aree di crisi industriale complessa)

Normativa previgente. L’articolo 1, commi da 141 a 143, della L. 205/2017 ha disposto la concessione della CIGS, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese alle quali sia stata riconosciuta l’area di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016–30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale entro il 30 giugno 2018. La concessione veniva subordinata alla presentazione da parte dell'impresa di uno specifico programma di recupero occupazionale. (commi 140-141).

È stata altresì prevista, nell’ambito del limite di spesa di cui al successivo comma 143, la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che hanno cessato la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018 (comma 142).

All'onere derivante dalle precedenti disposizioni, pari a 34 milioni di euro per il 2018, si è provveduto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 143). Il prospetto riepilogativo non ha ascritto ai commi in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

Da ultimo, l’articolo 25-ter del DL 119/2018 (“Decreto fiscale”) ha concesso il trattamento di mobilità in deroga, di cui all'articolo 1, comma 142, della L. 205/2017, per dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori fossero contestualmente applicate misure di politica attiva. Al relativo onere, non determinato nell’ammontare, si è fatto fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della L. 205/2017.

 

Le norme prorogano al 2019, per ulteriori 12 mesi, le disposizioni di cui all’articolo 25-ter del DL 119/2018, alle medesime condizioni, estendendole anche ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga entro il 31 dicembre 2019. La proroga è disposta nel limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 1).

Al relativo onere, pari a 16 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi del successivo articolo 50.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Estensione trattamento di mobilità in deroga anche ai lavoratori che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga successivamente al 31 dicembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019

 

 

 

9,6

6,0

 

9,6

6,0

 

 

La relazione tecnica afferma che agli oneri recati dalle disposizioni in esame, pari a 16 milioni di euro per l’anno 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, che presenta le necessarie disponibilità finanziarie in conto residui relativamente a risorse stanziate su interventi che hanno esaurito i propri effetti.

La RT precisa altresì che, per quanto concerne l’area di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera, si stima una platea di lavoratori interessati di circa 530 unità, per un fabbisogno complessivo valutato in circa 11 milioni di euro per il biennio 2019-2020, valutabili in 7 milioni di euro per l’anno 2019 e 4 milioni di euro per l’anno 2020. Per la Campania, area dei poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata, il numero dei lavoratori interessati è stimato in un numero 800-900 unità, divisi per le province campane, con un onere finanziario di circa 15 milioni di euro per il biennio 2019-2020, valutabili in 9 milioni di euro per l’anno 2019 e 6 milioni di euro per l’anno 2020.

Ai fini della compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno netto con riferimento all’utilizzo di risorse finanziarie in conto residui si provvede quanto a 9,6 milioni di euro per l’anno 2019 e 6 milioni di euro per l’anno 2020 ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie del presente decreto.

La relazione illustrativa inoltre chiarisce che le norme in esame riguardano il trattamento di mobilità in deroga riferito alle aree di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera (DM 8.03.2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22.11.2017). In proposito, l’estensione del termine sino al 31/12/2019 (quindi dal 22/11/2017 al 31/12/2019, potrebbe determinare la conseguenza di ampliare la platea di lavoratori beneficiari, oltre ai destinatari di una proroga della mobilità in deroga autorizzata in virtù della norma di cui all’articolo 25-ter della legge 17 dicembre 2018, n. 136, anche a soggetti nuovi precedentemente destinatari di mobilità ordinaria. Tale estensione, quindi, si pone come un elemento di novità rispetto a quanto sinora previsto per le aree di crisi industriale, per le quali è prevista, per il 2019, esclusivamente la possibilità di una proroga del trattamento di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità, per i lavoratori individuati dall’articolo 53-ter del DL 50/2017, vale a dire coloro che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga al 1 gennaio 2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni autorizzano i trattamenti di mobilità in deroga di cui all'articolo 25-ter del DL 119/2018, anche per i lavoratori che abbiano cessato un precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga successivamente al 31 dicembre 2018 e sino al 31 dicembre 2019.

In proposito, si osserva che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, pari a 16 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni di euro per l’anno 2020. Ai fini della verifica della congruità delle spese autorizzate, andrebbero peraltro acquisiti gli elementi alla base della determinazione dello stanziamento, con particolare riguardo al trattamento medio previsto per le diverse categorie interessate.

Infine, si rileva che all’onere, pari a 10 milioni per il 2019, si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione provvedendo contestualmente alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 6 milioni per l’anno 2020, ai sensi del successivo articolo 50. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a chiarire il differenziale tra l’onere indicato e la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, precisando se lo scostamento sia imputabile all’incidenza dei contributi figurativi sui suddetti saldi.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 41 proroga, per ulteriori dodici mesi, le disposizioni in materia di mobilità in deroga per i lavoratori già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, entro il limite di spesa di 16 milioni di euro per l’anno 2019 e di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si provvede a valere sulle disponibilità in conto residui iscritte sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.[71] La relazione tecnica precisa che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità in conto residui relativamente a risorse stanziate per interventi che hanno oramai esaurito i propri effetti.

Alla copertura dell’onere in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 9,6 milioni di euro per l’anno 2019 e a 6 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede invece ai sensi dell’articolo 50, al quale si rinvia.

Ciò posto, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla possibilità, sulla base dei vigenti principi contabili, di utilizzare le predette disponibilità in conto residui anche per far fronte ad oneri che si verificano in un esercizio, l’anno 2020, successivo a quello in corso.

 

Articolo 42
(Controllo degli strumenti di misura)

Normativa previgente. L’articolo 18 del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93/2017 prevede che gli organismi già abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, riprodotte o comunque non in contrasto con disposizioni del decreto n. 93, continuano a svolgere tali attività senza soluzione di continuità, a semplice richiesta e senza oneri, e in sede di verificazione periodica degli strumenti sottoposti alla normativa nazionale, quando ne ricorrono le condizioni, utilizzano gli stessi sigilli con gli elementi identificativi assegnati da Unioncamere per la verificazione dei corrispondenti strumenti sottoposti alla normativa europea.

Al secondo periodo si prevede che camere di commercio e gli organismi abilitati ad effettuare verificazioni periodiche in conformità alle disposizioni dei decreti abrogati che non trovano corrispondenza nelle disposizioni del presente decreto, continuano transitoriamente a svolgerle per un periodo massimo di diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto n. 93[72], applicando, in quanto compatibili, tutte le procedure di verifica, gli obblighi di comunicazione e quelli relativi all'istituzione ed alla tenuta del libretto metrologico previsti dal presente regolamento.

Tale disciplina è stata adottata – secondo la premessa al D.M. n. 93/2017 -  in virtù di quanto previsto all'articolo 1, comma 6-sexies, del D.L. n. 145/2013 secondo cui il Ministero dello sviluppo economico avvia una ricognizione dei regolamenti al fine di prevedere i requisiti di terzietà, di imparzialità, di integrità e di indipendenza rispetto al produttore, distributore, venditore e gestore di rete per l'esecuzione di controlli metrologici sui dispositivi di cui all’articolo 1 del D.lgs n. 22/2007. In particolare, al successivo comma 6-septies, dell’articolo 1 si prevede che con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo sono disciplinati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche i controlli successivi, relativamente agli strumenti di misura già messi in servizio ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo.

 

Le norme prorogano al 30 giugno 2020 il periodo transitorio di 18 mesi previsto all'articolo 18, comma 2, secondo periodo del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 93/2017 sopra descritto (comma 1).

Gli organismi che non hanno presentato domanda di accreditamento entro il 18 marzo 2019 possano continuare ad operare in conformità alla normativa previgente fino alla predetta data del 30 giugno 2020 a decorrere dalla data di presentazione della domanda, da presentarsi entro il termine del 30 settembre 2019, dimostrando il requisito dell'accettazione formale dell'offerta economica relativa all'accreditamento (comma 2).

Le disposizioni di cui al comma 1, sono applicate fino al nuovo esercizio delle competenze regolamentari del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, nella materia disciplinata dal citato decreto n. 93/2017 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che nella G. U, n. 141 del 20 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea (Decreto n. 93/2017), provvedimento con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la codifica ed integrazione della normativa vigente in materia di strumenti di misura nell’ottica di semplificare, rendere omogeneo ed innovare il complesso quadro normativo di settore.

Il Decreto, in vigore dal 18 settembre 2017, ha introdotto importanti novità, tra cui l'estensione della disciplina dei controlli metrologici a tutti gli strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale - ovvero quella funzione "giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali".

La RT afferma che l’introduzione delle disposizioni in esame è avvenuto in considerazione dell’avvenuta scadenza del periodo transitorio di 18 mesi (18 marzo 2019), in seguito alla quale il settore di attività della verificazione periodica non risulterà servito, stante l'elevatissimo numero di strumenti di misura di varie tipologie, da un numero adeguato di Organismi, anche in termini di copertura territoriale.

Infatti, secondo i dati più recenti a disposizione, ad oggi, ACCREDIA ha accreditato solo circa 60 Organismi, rispetto ai circa 370 Organismi operanti nel periodo transitorio e a fronte dei circa 500 riconoscimenti effettuati da Camere di commercio e Unioncamere.

La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale della norma.

 

Articolo 43
(Semplificazione degli adempimenti per gli enti del Terzo settore)

Le norme modificano alcune disposizioni del DL n. 149 del 2013 in materia di abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti e della legge n. 3 del 2019, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, in relazione a talune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

In particolare, si prevede, fra l’altro, quanto segue:

-         vengono modificati parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti per le fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell’applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza (lettera c); alcuni criteri di equiparazione sono inoltre esclusi per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) e per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese (lettera d) e comma 2);

-         si prevede che la sanzione amministrativa pecuniaria prevista nel caso in cui i partiti e movimenti politici abbiano ricevuto, in violazione della legge, contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, o da persone giuridiche con sede in un altro Stato o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto, sia irrogata dalla Commissione per la trasparenza dei partiti politici nel caso in cui gli stessi non abbiano provveduto, nei termini, al versamento dell’importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende.

-         vengono altresì previste disposizioni specifiche per l’applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che trattasi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere ordinamentale e procedurale, neutrali per il bilancio dello Stato.

La RT, inoltre, considerata la natura interpretativa e di coordinamento tra norme cui sono dirette le modifiche in esame, rappresenta gli effetti di invarianza sulla finanza pubblica, mentre ribadisce la conservazione dell'applicabilità del regime sanzionatorio di cui al comma 21 dell'articolo l della legge 3/2019, suscettibile di comportare entrate, di difficile quantificazione, da destinare alla Cassa delle Ammende per le finalità istituzionali. In considerazione delle modifiche e del contenuto delle innovazioni introdotte, la RT afferma, pertanto, che non sussistono profili di carattere finanziario suscettibili di incidere negativamente sulla finanza pubblica, affermando che le eventuali attività conseguenziali alle modifiche normative apportate, potranno essere sostenute avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 44
(Semplificazione interventi Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Le norme sono finalizzate ad una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014-2020). A tale scopo si prevede la predisposizione di unico Piano operativo denominato «Piano sviluppo e coesione», in sostituzione degli attuali documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione titolare delle risorse, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Più in dettaglio si prevede:

·        la predisposizione di Piani Operativi per ciascuna Amministrazione titolare di risorse, articolati in per aree tematiche in analogia agli Obiettivi Tematici della programmazione dei Fondo strutturali europei, che confluiscono nel Piano sviluppo e coesione, approvato dal CIPE entro 4 mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione (commi 1 e 2);

·        la costituzione di appositi Comitati di sorveglianza. I Comitati sono costituiti dalle Amministrazioni titolari dei Piani operativi e vi partecipano i rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione, dell’Agenzia per la coesione territoriale, del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, dei Ministeri competenti per area tematica e, in alcuni casi, del partenariato economico e sociale. Per la partecipazione ai Comitati di sorveglianza non sono dovuti gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Ai Comitati di sorveglianza sono attribuite specifiche funzioni quali, ad esempio, l’approvazione della metodologia e dei criteri usati per la selezione degli interventi, l’approvazione delle relazioni di attuazione, l’esame di eventuali proposte di modifica al Piano operativo (commi da 2 a 4);

·        la disciplina del monitoraggio degli interventi da parte delle Amministrazioni (comma 5);

·        la definizione della disciplina per la predisposizione dei Piani Operativi e del Piano Sviluppo e Coesione, con riferimento alla individuazione degli interventi rientranti nel Piano (commi da 6 a 9, 14 e 15) e alla riallocazione delle risorse eventualmente non rientranti in esso (commi 10 e 13), fermo restando il vincolo di destinazione territoriale delle risorse secondo la chiave di riparto 80 per cento alle aree del Mezzogiorno e 20 per cento alle aree del Centro-Nord (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme responsabilizzano maggiormente l'Amministrazione titolare del programma in ordine all'individuazione degli interventi, alla rispettiva attuazione, e all'approvazione di varianti alla presentazione degli stati di avanzamento e delle richieste di erogazione delle risorse ai beneficiari.

La relazione tecnica evidenzia che, nell'ambito dei Comitati di sorveglianza, è possibile proporre le misure di accelerazione e contestare eventuali inadempienze di taluni attori.

La relazione tecnica si conclude affermando che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurano un più efficiente ed efficace utilizzo delle risorse già assegnate a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, in base alla norma, restano ferme le dotazioni finanziarie degli strumenti di programmazione oggetto di riclassificazione.

Andrebbe peraltro chiarito se, in virtù degli obiettivi perseguiti con le misure in esame, possa determinarsi un’accelerazione della spesa suscettibili di determinare effetti negativi sui saldi di cassa.

 

Articolo 45
(Proroga del termine per la rideterminazione dei vitalizi regionali)

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 965, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) stabilisce che, a decorrere dall'anno 2019, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge n. 145/2018, provvedono a rideterminare, ai sensi del comma 966, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale. La relazione tecnica allegata alla legge di bilancio affermava che le citate disposizioni, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica, erano suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, non quantificabili. Il prospetto riepilogativo degli effetti, conseguentemente non registrava alcun risparmio.

 

Le norme differiscono dal 30 aprile 2019 al 30 maggio 2019 il termine entro il quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari, in quanto si limita a prevedere una modifica al termine per l'adozione dei provvedimenti legislativi di rideterminazione dei vitalizi regionali in essere, ai quali nell'ambito della legge di bilancio per l'anno 2019 non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che all’articolo 1, comma 965 della legge n. 145/2018, oggetto della modifica in esame, non erano ascritti effetti finanziari.

 

Articolo 46
(Piano ambientale ILVA)

Normativa previgente. L’articolo 2, del D.L. n. 1/2015, contenente la disciplina applicabile alla gestione dell’ILVA S.p.A, al comma 6 prevede che l’osservanza delle disposizioni del piano di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014 – relativo all’approvazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria[73] -, nei termini previsti dai commi 4 e 5 dell’articolo 2 (per cui il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 viene realizzato, almeno nella misura dell’80 per cento, il numero delle prescrizioni in scadenza a quella data), equivale all’adozione e attuazione dei modelli di organizzazione e gestione connessi all’attuazione dell’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) e delle altre norme a tutela dell’ambiente, della salute e dell’incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione di tale Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Tale disciplina, per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati, si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero per un periodo ulteriore non superiore ai diciotto mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria secondo quanto ivi stabilito a norma del comma 5.

La relazione tecnica allegata alla norma in esame ha escluso effetti finanziari negativi, trattandosi di disposizioni di carattere procedurale.

 

Le norme modificano il comma 6 sopra descritto nei seguenti termini:

§  ai fini dell’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Ambientale viene indicato il D.P.C.M. 29 settembre 2017 recante Approvazione delle modifiche al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014[74] [comma 1, lett. a)];

§  viene modificato, conseguentemente, anche il riferimento alla disciplina applicabile per la valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del Piano Ambientale sopra indicato [comma 1, lett. b)];

§  si dispone l’applicazione della disciplina risultante alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 [comma 1, lett. c)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sopra descritte non comportano nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale della norma.

 

Articolo 47
(Assunzioni per opere pubbliche, gare e contratti)

Le norme autorizzano l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dal 1° dicembre 2019, di cento unità di personale di alta specializzazione ed elevata professionalità, da individuare tra ingegneri, architetti e geologi e, nella misura del 20 per cento, di personale amministrativo, da inquadrare nel livello iniziale dell’Area III del comparto delle funzioni centrali, con contestuale incremento della dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma è finalizzata a consentire il più celere ed efficace svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Le procedure concorsuali per l’individuazione del personale sono effettuate in deroga alle procedure di mobilità[75] e nelle forme del concorso unico[76], mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica.

I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

Per le procedure concorsuali bandite anteriormente all’entrata in vigore del predetto decreto, il Dipartimento della funzione pubblica, provvede al loro svolgimento con modalità semplificate.[77]

Tali modalità semplificate concernono in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione d’esame, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non possa essere assegnato un numero di candidati inferiore a duecentocinquanta;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a due volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l’ausilio di enti o istituti specializzati pubblici e privati e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte degli stessi.

Agli oneri per le assunzioni, pari a euro 325.000 per l’anno 2019 e pari a euro 3.891.000 a decorrere dall’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 50, alla cui scheda si rinvia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzione cento unità di personale di alta  specializzazione ed elevata professionalità ai fini dello svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del MIT (comma 1)

0,3

3,9

3,9

0,3

3,9

3,9

0,3

3,9

3,9

Maggiori entrate tributarie/contributive

 

Assunzione cento unità di personale di alta  specializzazione ed elevata professionalità ai fini dello svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche del MIT- effetti riflessi (comma 1)

 

 

 

0,2

1,9

1,9

0,2

1,9

1,9

 

La relazione tecnica afferma che gli oneri assunzionali derivanti dal reclutamento sono quelli indicati nella tabella seguente:

 

(importi in euro)

Costo unitario annuale terza area fascia retributiva F1 (inclusi oneri a carico Amministrazione)

Anno

Costo totale (inclusi oneri a

carico Amministrazione)

Trattamento fondamentale

Accessorio (valore medio)

Costo

unitario

annuale

2019

Numero unità

Onere totale a regime

37.898,83

1.008,00

38.906,83

Rateo (1/12)

100

324.223,58

 

 

 

2020 (regime)

100

3.890.683,00

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede l’assunzione di cento unità di personale i cui oneri sono quantificati in misura pari a euro 325.000 per l’anno 2019 e pari a euro 3.891.000 (annui, s’intende) a decorrere dall’anno 2020.

In proposito si osserva che la norma in esame, la relazione tecnica e la norma di copertura (art. 50, comma 2) qualificano gli oneri in termini di spesa autorizzata e non di spesa valutata. Trattandosi di oneri per retribuzioni, che risultano difficilmente comprimibili entro un limite massimo di spesa, andrebbe acquisito l’avviso del Governo; ciò in quanto la norma individua puntualmente il numero delle assunzioni e non – come previsto in analoghe disposizioni – come numero massimo di unità da assumere nel quadro delle risorse stanziate.

Si prende inoltre atto dell’ipotesi, desumibile dalla relazione tecnica, che le assunzioni avranno luogo non prima dell’ultimo mese del 2019, anno per il quale l’onere è calcolato in misura di un dodicesimo rispetto a quello a regime. Sarebbe tuttavia opportuno confermare esplicitamente tale ipotesi.

In merito al costo unitario indicato per il personale di terza area, fascia retributiva F1, con specifico riguardo al trattamento accessorio, si osserva che la Tabella riportata nella relazione tecnica indica valori (euro 1.008) sensibilmente differenti rispetto a quelli (euro 2.241) riportati dell’analoga tabella riferita all’articolo 31 per la medesima fascia retributiva: sul punto andrebbero acquisiti elementi di valutazione.

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei concorsi, per i quali non sono previste specifiche quantificazioni né coperture, andrebbe chiarito se ai relativi oneri si possa far fronte con risorse già disponibili e scontate ai fini dei tendenziali.

 

Articolo 48
(Energia)

Le norme autorizzano la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l’anno 2021.

La spesa è finalizzata agli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la Cop 21 di Parigi, volti a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell’ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima.

Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 50, alla cui scheda si rinvia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2016

2017

2018

Maggiori spese in conto capitale

 

Impegni assunti dal Governo italiano con l’iniziativa Mission Innovation adottata durante la COP 21 di Parigi

10

10

20

10

10

20

10

10

20

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa autorizzata.

 

Articolo 49
(Credito di imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali)

La norma riconosce, alle imprese esistenti alla data del 10 gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in esame, un credito d'imposta nella misura del 30 per cento delle spese di partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all’estero fino ad un massimo di 60.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 5 milioni per l'anno 2020.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo ed è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

 

 

5

 

 

5

 

 

5

 

 

La relazione tecnica afferma che l'onere è pari al limite di spesa previsto di 5 milioni per l'anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisito un  chiarimento in merito alla determinazione di un limite di spesa e di un corrispondente onere per il solo anno 2020, a fronte della concessione di un credito di imposta per il 2019, ripartito in tre quote annuali di pari importo.

 

Articolo 50
(Disposizioni finanziarie)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che l’articolo 50 reca la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni del provvedimento, cui si rinvia - per i profili di quantificazione - a quanto in precedenza illustrato.

Tanto premesso, si evidenzia che è stato in primo luogo possibile verificare positivamente la corrispondenza tra gli importi degli oneri complessivamente indicati all’alinea del comma 2[78] e quelli imputati dalla relazione tecnica alle singole disposizioni del provvedimento, ciò anche in considerazione del fatto che taluni oneri non risultano direttamente esplicitati nel testo[79].

In secondo luogo, è stato possibile verificare positivamente la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera a) dell’alinea del comma 2, posti a parziale copertura degli oneri complessivi del provvedimento, e gli effetti di maggiore entrata o minore spesa ascrivibili agli articoli 1, 2, 8, 10, 11 e 47, richiamati dalla medesima lettera a), di cui la relazione tecnica fornisce un dettagliato ragguaglio.  

Si prende altresì positivamente atto che la somma degli importi recati dalle diverse voci di copertura, di cui alle lettere da a) a r) del medesimo comma 2, risulta congrua rispetto agli oneri cui occorre provvedere, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di fabbisogno e di indebitamento netto[80].

Per quanto concerne gli oneri indicati all’articolo 50, comma 2, alinea, si rileva inoltre che gli stessi presentano, per le sole annualità dal 2019 al 2025, una incidenza maggiore su fabbisogno e indebitamento netto rispetto al saldo netto da finanziare, in virtù delle seguenti disposizioni:

- semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area, cui sono ascritti effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto pari a 12,75 milioni di euro per l’anno 2019, a 29,75 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (articolo 28, comma 4);

- servizi di tutoraggio a supporto delle imprese, cui sono ascritti effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto pari a 0,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 (articolo 29, comma 2);

- posticipo del termine per la restituzione del prestito ad Alitalia, con oneri pari a 900 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di solo fabbisogno (articolo 37);

- concessione di misure di sostegno al reddito per i soggetti impossibilitati a prestare la propria attività per la chiusura di un tratto della strada SS 3-bis Tiberina E45 Orte-Ravenna, con oneri pari a 6 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (articolo 40, comma 5);

- proroga, per un periodo di dodici mesi, delle disposizioni in materia di mobilità in deroga per i lavoratori già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, con oneri pari a 9,6 milioni di euro per l’anno 2019 e di 6 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto (articolo 41, comma 2).

Ciò detto, si rileva che anche tali maggiori oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto trovano adeguata compensazione, in virtù delle specifiche coperture apprestate dall’articolo 50, comma 2, lettere m) e q)[81], nonché delle maggiori entrate contributive, pari a circa 1,9 milioni di euro in ragione d’anno, derivanti dagli effetti riflessi delle disposizioni in materia di assunzioni di personale specializzato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all’articolo 47, come tali computabili ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto.

Sotto il profilo formale si rileva tuttavia la necessità di integrare l’alinea del comma 2, specificando che gli importi degli oneri relativi alle annualità 2028, 2029 e 2030 sono espressi in milioni di euro. Analoga integrazione dovrebbe essere apportata al comma 1 dell’articolo 50 in relazione all’aumento del Fondo per interventi strutturali di politica economica relativo all’anno 2027, pari a “111 milioni di euro”, anziché a “111 euro”. Infine, in relazione alla voce di copertura di cui alla lettera g) del comma 2 si segnala la necessità di sostituire l’espressione “ciascuno degli anni dal 2019 e 2021” con la seguente: “ciascuno degli anni dal 2019 al 2021”; analogamente, all’onere di cui al secondo periodo della lettera n) del medesimo comma 2, si segnala la necessità di sostituire l’espressione “ciascuno degli anni dal 2022 e 2024” con la seguente: “ciascuno degli anni dal 2022 al 2024”. In relazione a tutte le sopra esposte integrazioni è comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

Tutto ciò premesso si illustrano le singole voci di copertura di cui alle lettere da a) a r) del comma 2 dell’articolo 50:

a) quanto a 2,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 234,2 milioni di euro per l’anno 2020, a 274 milioni di euro per l’anno 2021, a 184,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 385 milioni di euro per l’anno 2023, a 302,6 milioni di euro per l’anno 2024, a 298,1 milioni di euro per l’anno 2025, a 297 milioni di euro per l’anno 2026, a 369,9 milioni di euro per l’anno 2027, a 301,4 milioni di euro per l’anno 2028, a 305,1 milioni di euro per l’anno 2029, a 295,1 milioni di euro per l’anno 2030, a 292,9 milioni di euro per l’anno 2031 e a 292,4 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 236,087 milioni di euro per l’anno 2020, a 275,887 milioni di euro per l’anno 2021, a 186,487 milioni di euro per l’anno 2022, a 386,887 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 1 (maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi), 2 (maggiorazione della deducibilità dell’IMU dalle imposte sui redditi), 8 (“sisma bonus”), 10 (incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico), 11 (incentivi per le aggregazioni di imprese) e 47 (assunzione di personale di alta professionalità tecnica da assegnare nei provveditorati interregionali delle opere pubbliche) del presente decreto. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, preso atto degli effetti, in termini di maggiori entrate ovvero di minori spese, ascritti alle singole disposizioni del decreto in esame, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica;

b) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 47 del 2013 (cap. 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo, sarebbe opportuna una rassicurazione del Governo relativamente al fatto che la riduzione del Fondo in parola non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo stesso, anche in ragione dell’ulteriore ricorso al Fondo medesimo previsto da altre disposizioni del provvedimento in esame (articoli 26, 30 e 34);

c) quanto a 34 milioni di euro per l’anno 2019, a 34,46 milioni di euro per l’anno 2020, a 92,46 milioni di euro per l’anno 2021, a 133,96 milioni di euro per l’anno 2022, a 123,96 milioni di euro per l’anno 2023, a 72,5 milioni di euro per l’anno 2024 e a 108 milioni di euro per l’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo per interventi strutturali di politica economica rechi le occorrenti disponibilità.[82] Appare altresì necessario che il Governo assicuri che la riduzione del Fondo sopra indicato non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sullo stesso Fondo e che le risorse complessivamente utilizzate per l’anno 2019, pari a 34 milioni di euro, non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 della medesima legge n. 145;

d) quanto a 23 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’attuazione del programma di Governo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145 del 2018 (capitolo 3080 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). In proposito appare necessario che il Governo assicuri che il Fondo per l’attuazione del programma di Governo rechi le occorrenti disponibilità[83]. Appare altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse complessivamente utilizzate per l’anno 2019 a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 della medesima legge n. 145;

e) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2021 e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, a 77 milioni di euro per l'anno 2023, a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito appare necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), di cui si prevede la riduzione, rechi le occorrenti disponibilità e che il suo impiego non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo[84]. Appare altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate per l’anno 2019 a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 della medesima legge n. 145;

f) quanto a 20 milioni euro per l'anno 2019, a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 20 milioni euro per l'anno 2022 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo si rinvia alle considerazioni svolte con riferimento alla successiva lettera g);

g) quanto a 20 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. In merito alla copertura di cui alle lettere f) e g) del comma 2, si osserva preliminarmente che i Fondi di cui si prevede l’utilizzo sono disciplinati dall’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009. In particolare, tale ultima disposizione prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tanto premesso, appare preliminarmente necessario esplicitare nel testo - in conformità a quanto al riguardo specificato nella relazione tecnica - che i Fondi in parola sono, rispettivamente, quello di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3051) e quello di conto capitale dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (cap. 7041), i quali sembrerebbero comunque recare le occorrenti disponibilità[85]. Ciò posto, appare infine necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate per l’anno 2019 a valere sui citati Fondi non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 della medesima legge n. 145;

h) quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Al riguardo si osserva che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015, oggetto di riduzione, ha previsto l’assegnazione in favore dei diciottenni, nel rispetto del limite di spesa di 290 milioni di euro per il solo anno 2016 di cui al successivo comma 980, di una Carta elettronica per l’acquisto di eventi e prodotti culturali (cosiddetta Card cultura). In proposito, si rileva che per i successivi anni 2017 e 2018 il rifinanziamento di tale iniziativa è avvenuto intervenendo direttamente sulla sezione II del disegno di legge di bilancio, mentre per l’anno 2019 il rifinanziamento, complessivamente pari a 240 milioni di euro, iscritti sul capitolo 1430 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha avuto luogo sulla base di specifiche disposizioni contenute nella sezione I del citato disegno di legge[86]. In tale quadro, andrebbe pertanto valutata l’opportunità di imputare più correttamente la riduzione in parola agli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2019, ai sensi della legge n. 205 del 2017, per le finalità di cui al predetto articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015, tenuto conto che l’autorizzazione di spesa da ultimo citata è riferita, come in precedenza detto, al solo anno 2016 e dunque, come tale, sembrerebbe aver ormai esaurito i propri effetti;

i) quanto a 9,324 milioni di euro per l’anno 2019, a 10,833 milioni di euro per l’anno 2020 e a 12,833 milioni di euro per l’anno 2021 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2019-2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 9 milioni di euro per l’anno 2019 e per 9,4 milioni di euro a decorrere dal 2020 e l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti per 324.000 euro per l’anno 2019, per 1,433 milioni di euro per l’anno 2020 e per 3,433 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità. Da un punto di vista formale si segnala peraltro la necessità di specificare che la copertura di 12,833 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, la riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dello sviluppo economico per 9,4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020 e quella del Ministero dei trasporti per 3,433 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 hanno carattere annuo. Si reputa inoltre necessario sostituire le parole: “Ministero dei trasporti” con la corretta denominazione: “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;

l) quanto a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di conto capitale, relativo al bilancio triennale 2019-2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, giacché le proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026;

m) quanto a 30 milioni di euro per l’anno 2019, a 35 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. In proposito si segnala che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, iscritto al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, reca una disponibilità in termini di sola cassa pari a 201,7 milioni di euro per l’anno 2019 e a 151,7 milioni di euro per l’anno 2020. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente rechi le occorrenti disponibilità anche per gli anni dal 2022 al 2025 e che l’utilizzo delle risorse del Fondo per tutte le annualità previste dalla disposizione in commento non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Dal punto di vista formale, si dovrebbe infine valutare l’opportunità di specificare nel testo della norma che la copertura prevista dalla presente lettera ha effetto solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, come peraltro indicato nella relazione tecnica;

n) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrisponde utilizzo delle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988. Al riguardo si fa presente che le risorse utilizzate a copertura sono relative a interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988, e sono allocate sul capitolo 7464 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca stanziamenti pari a 625 milioni di euro per l’anno 2019, per 1.121,2 milioni di euro per l’anno 2020 e per 2.450 milioni di euro per l’anno 2021.[87] Ciò premesso, è necessario che il Governo assicuri l’utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente. Si segnala che il secondo periodo della lettera n) in commento, a fronte della riduzione complessiva delle risorse destinate a interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica, pari a 175 milioni di euro per il triennio 2019-2021, prevede un incremento complessivo del medesimo importo distribuito negli anni dal 2022 al 2025. Ciò posto, dal punto di vista formale si dovrebbe valutare l’opportunità di espungere tale incremento dal novero delle disposizioni di copertura, ricollocandolo, come periodo o comma aggiuntivo, nell’ambito delle disposizioni onerose di cui all’articolo 50, conseguentemente provvedendo al coordinamento dell’alinea del comma 2 del medesimo articolo;

o) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo dei finanziamenti erogati, a carico del bilancio dello Stato, alle agenzie fiscali, di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999, che, tra l’altro, prevede che tali finanziamenti siano accreditati a ciascuna agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica. Al riguardo appare preliminarmente necessario acquisire dal Governo un’informazione in merito all’effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulle contabilità speciali di ciascuna agenzia fiscale[88]. Ciò posto, appare inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l’utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime;

p) quanto a 37 milioni di euro per l’anno 2019 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente la concessione di contributi in conto interesse da corrispondere alla Cassa depositi e presti Spa in relazione ai finanziamenti agevolati erogati dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso il predetto ente, nonché il rimborso alla stessa delle spese di gestione del Fondo medesimo. Ciò posto, si rileva che la citata autorizzazione di spesa reca uno stanziamento pari a circa 67 milioni di euro per il 2019 e a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (cap. 1900 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, confermi l’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, dall’altro, assicuri che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui la citata autorizzazione di spesa risulta preordinata;

q) quanto a 650 milioni di euro per l’anno 2019, esclusivamente in termini di fabbisogno, mediante versamento, per un corrispondente importo, delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il versamento delle somme di cui alla presente lettera dovrà essere effettuato, entro il 31 dicembre 2019, in favore del conto corrente di tesoreria centrale aperto ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2016.[89] La somma versata dovrà essere mantenuta in deposito alla fine di ciascun anno a decorrere dal 2019 e la medesima sarà ridotta in misura corrispondente alla quota rimborsata del finanziamento concesso alla società Alitalia - Società Aerea Italiana - Spa in amministrazione straordinaria ai sensi dell’articolo 50, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017. Si evidenzia che le somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali provengono dalla riscossione di alcune componenti tariffarie da parte operatori dei settori dell’elettricità, del gas e dell’ acqua, ai sensi dell’articolo 1, comma 670, della legge n. 205 del 2015, e sono destinate all’erogazione di contributi a favore dei medesimi operatori con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, decommissioning nucleare, progetti a favore dei consumatori e altro. In proposito appare opportuno che il Governo assicuri che le somme versate sul conto corrente di tesoreria intestato alla Cassa per i servizi energetici e ambientali siano sufficienti alla copertura dell’onere in termini di fabbisogno e che l’utilizzo di dette somme non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le somme medesime risultano destinate dalla legislazione vigente;

r) quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle somme derivanti dal pagamento dei diritti sui titoli della proprietà industriale, di cui all’articolo 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006. Si ricorda che l’articolo 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006, ha previsto che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione dei disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi di impresa e che le somme derivanti dal pagamento dei suddetti diritti, per la parte eccedenti gli importi espressamente previsti, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di porre in essere azioni tese a permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale. In particolare la presente lettera r) del comma 2, per l’anno 2020, eleva da 51,2 a 56,2 milioni di euro il limite oltre il quale le somme rivenienti dal pagamenti dei sopra indicati diritti sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della loro riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui al citato articolo 1, comma 851, della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, si osserva come la copertura di un onere certo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020, sia effettuata a carico di entrate la cui entità è, per loro natura, variabile. Si rileva pertanto l’opportunità di acquisire dal Governo indicazioni circa il gettito derivante negli ultimi anni dai diritti in esame, nonché una rassicurazione in relazione alla circostanza che la mancata riassegnazione di tali entrate al Ministero dello sviluppo economico non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su dette risorse.

 



[1]     Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione di applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

[2]     Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione di applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

[3]     Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione di applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.

[4]     Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, la riduzione di applica al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

[5]     Addizionale IRES per il settore finanziario di cui all'articolo l, comma 65, della legge n. 208/2015.

[6]     La relazione illustrativa indica, a titolo esemplificativo, il regime della tonnage tax, dei cc.dd. “forfetari” e di coloro che determinano il reddito su base catastale.

[7]     Riduzione al 50% dell’aliquota IRES applicabile da specifici enti indicati (enti del terzo settore).

[8]     La percentuale si ottiene dal rapporto: (83,4-64,5)/83,4.

[9]     Il comma 2 dell’articolo 1 del d.lgs. n. 471 del 1997 dispone che se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

[10]   Di cui agli articoli 23 e 24 del DPR n. 600/1973.

[11]   Effettuate dalle società di cui all’articolo 73, co. 1, lett. a) del TUIR.

[12]   Di cui all’articolo 176 del TUIR.

[13]   Di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[14]   Intervenendo sull’articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

[15]   Di cui al decreto del Ministro delle attività produttive e Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004.

[16]   Di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 15 gennaio 2014.

[17]   Di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, lettera r), secondo periodo.

[18]   Previa delibera della Conferenza unificata.

[19]   A seguito di apposita valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo.

[20]   Di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 n. 147/2013.

[21]   Sul sito del Ministero dello sviluppo economico, all’indirizzo www.mise.gov.it/index.php/it/industria40, sono indicate le principali azioni incluse nel Piano nazionale Impresa 4.0; tra le misure figura la Nuova Sabatini.

[22]   Che il via indiretta richiama l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell’articolo 2 del decreto-legge n. 69/2013.

[23]   Inserendo il nuovo articolo 7.2 nella legge n. 130/1999.

[24]   Più specificamente: dei portatori dei titoli e delle controparti dei contratti derivati con finalità di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli ceduti.

[25]   Ossia sempre che in capo all’acquirente ricorrano le condizioni previste alla nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

[26]   Di cui al comma 1 dell’articolo 23 in esame.

[27]   Per un errore di trascrizione il testo della relazione tecnica riporta la somma di 120 miliardi, ma sulla base del ragionamento sviluppato essa va sostituita con la somma di 10,8 miliardi, utilizzando la quale, infatti, il calcolo riportato è ricostruibile matematicamente.

[28]   Nel testo da ultimo modificato dall’art. 1, comma 950, della legge n. 205/2017 (legge bilancio 2018) e dall’art. 1, comma 154, lett. a) della legge n. 145/2018 (legge bilancio 2019).

[29]   Nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

[30]   La norma stabilisce in 54.810 mln la dotazione aggiuntiva del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020. Tali risorse, destinate esclusivamente ad interventi di sviluppo, sono iscritte in bilancio dalla legge n. 147/2013 nella misura dell’80% del predetto importo [=43.848 mln.], secondo la seguente articolazione annuale: 50 mln per il 2014, 500 mln per il 2015, 1.000 mln per il 2016. Per gli esercizi successivi la quota viene determinata annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge n. 196/2009.

[31]   La disposizione richiama specifiche finalità, con l'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno per il periodo di programmazione 2014-2020 del FSC.

[32]   La norma fa riferimento ai programmi e agli interventi destinatari del Fondo per la crescita sostenibile finanziati con le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all’articolo 1, comma 354 della legge n. 311/2004.

[33]   Si tratta in articolare delle disposizioni attuative dell’articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del TUF: alle disposizioni derogate non sono stati ascritti effetti finanziari.

[34]   Di cui all’articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

[35]   Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

[36]   La norma fa riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 9-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che hanno previsto la riduzione dei contributi per le iniziative non concluse entro una determinata data.

[37]   Ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[38]   Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge n 273/2002.

[39]   Nuovo articolo 11-ter.

[40]   Nuovo articolo 185-bis.

[41]   Nuovo articolo 185-ter.

[42]   La norma prevede che nell'ambito delle risorse statali attribuite per la realizzazione di investimenti pubblici, il CIPE può destinare una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

[43]   L’articolo 30 comma 2-bis prevede che le amministrazioni, prima di espletare le procedure concorsuali finalizzate alla copertura dei posti vacanti in organico, debbano attivare le procedure di mobilità di cui al precedente comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. L’articolo 35, comma 4 stabilisce che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni e che con D.P.C.M. sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.

[44]   Articolo 144 del D.lgs. n. 30/2005, recante Codice della proprietà industriale.

[45]   Nuovo articolo 145 del D.lgs. n. 30/2005.

[46]   La norma fa riferimento alla promozione dei livelli di qualità della vita umana, da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

[47]   Ai sensi degli articoli 11 ed 11-bis del D.lgs. n. 30/2005 relativi, rispettivamente, ai marchi collettivi e ai marchi di certificazione.

[48]   Nuovo articolo 160-bis.

[49]   Si fa riferimento a un decreto del Ministro dello sviluppo economico (D.M. 2 aprile 2007) con cui sono istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i modelli di utilità e sulla registrazione di disegni e modelli nonché i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi d'impresa. Le somme derivanti dal pagamento di tali diritti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per la parte eccedente l'importo di 50 milioni di euro per il 2018, di 50,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 51,2 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche al fine di potenziare le attività del medesimo Ministero di promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena partecipazione al sistema di proprietà industriale, di rafforzare il brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di anteriorità per le domande di brevetto per invenzione industriale.

[50]   Nuovo articolo 145 del D.lgs. n. 30/2005.

[51]   Che include gli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione pubblica.

[52]   Che quindi include anche il personale a tempo determinato o impiegato con altre forme di impiego flessibili.

[53]   Anche differenziata per fascia demografica.

[54]   Ivi incluse quelle relative al servizio sanitario nazionale.

[55]   Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

[56]   Di cui all'articolo l, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[57]   Individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’articolo 13 della legge n. 349/1986.

[58]   Articolo 137 del Codice del consumo, D.Lgs. 206/2005.

[59]   Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare e sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti.

[60]   Recate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[61]   Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria.

[62]   A pagina 27 della Sezione II – Analisi e tendenze della finanza pubblica.

[63]   Si rammenta in proposito che nel corso della procedura di verifica dell’aiuto di Stato (SA.48171, tuttora in corso) l’integrale restituzione del prestito, in prededuzione e con priorità, è stata invocata quale argomento per negare la caratteristica di aiuto di Stato (V., soprattutto, i numeri da 35) a 38) della lettera della Commissione dell’aprile 2018).

[64]   Ai sensi del comma 13-ter dell'art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.

[65]   di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[66]   Tra crediti trasferiti e importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità iscritto in bilancio dal Comune di Roma Capitale.

[67]   Come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 1, comma 930, della legge n. 145/2018.

[68]   Prevista dal già citato all’articolo 1, comma 930, della legge n. 145/2018.

[69]   Doc. CC n. 4 della XVII legislatura.

[70] Si segnala che nell’allegato tecnico al disegno di legge di bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021 (C. 1334), relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le somme iscritte in conto residui sul Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230) ammontano a 2.757,5 milioni di euro.

[71] Si segnala che nell’allegato tecnico al disegno di legge di bilancio per l’anno 2019 e per il triennio 2019-2021 (C. 1334), relativo allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le somme iscritte in conto residui sul Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230) ammontano a 2.757,5 milioni di euro.

[72]   Il decreto sopra indicato nella norma in esame è entrato in vigore il 18 settembre 2017.

[73]   A norma dell’articolo 1, commi 5 e 7 del D.L. n. 61/2013.

[74]   A norma dell’articolo 1, comma 8.1 del D.L. n. 191/2015.

[75]   Di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[76]   Di cui all’articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 e all’articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

[77]   Anche in deroga alla disciplina prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

[78] Tali oneri, derivanti dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19, 21, 23, comma 1, 28, 29, commi 2 e 8, 31, commi 2 e 3, 32, commi 3, 10 e 15, 37, 40, comma 5, 41, comma 2, 47, 48, 49 e 50, commi 1 e 2, lettera n), ammontano a 400,625 milioni di euro per l'anno 2019, a 518,891 milioni di euro per l'anno 2020, a 638,491 milioni di euro per l'anno 2021, a 525,991 milioni di euro per l'anno 2022, a 663,591 milioni di euro per l'anno 2023, a 552,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 468,891 milioni di euro per l'anno 2025, a 334,691 milioni di euro per l'anno 2026, a 381,791 milioni di euro per l'anno 2027, a 314,091 milioni di euro per l'anno 2028, a 317,891 milioni di euro per l'anno 2029, a 307,791 milioni di euro per l'anno 2030, a 304,891 milioni di euro per l'anno 2031, a 304,691 milioni di euro per l'anno 2032 e a 303,391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno per 1.078,975 milioni di euro e in termini di indebitamento netto per 428,975 milioni di euro per l'anno 2019 e, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 555,141 milioni di euro per l'anno 2020, a 639,991 milioni di euro per l'anno 2021, a 537,491 milioni di euro per l'anno 2022, a 675,091 milioni di euro per l'anno 2023, a 562,791 milioni di euro per l'anno 2024, a 478,891 milioni di euro per l'anno 2025. 

[79] Si tratta, in particolare, degli oneri consistenti in minori entrate, ovvero sia quelli recati dagli articoli 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 23 e 37, i cui effetti finanziari sono registrati esclusivamente nella relazione tecnica.

[80] Sulla base dei riscontri effettuati, si registra anzi, per ciascuno degli anni interessati, un differenziale positivo, sia pure assai contenuto, tra le coperture e gli oneri, tanto in relazione al saldo netto da finanziare quanto al fabbisogno e all’indebitamento netto.

[81] Quest’ultima modalità di copertura ha effetti solo in relazione al fabbisogno.

[82] In proposito, si fa presente che l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica disposto dal comma 1 dell’articolo 50 del provvedimento non incide sulla copertura recata dalla lettera in commento, poiché questa riguarda gli anni dal 2019 al 2025, mentre il citato Fondo è incrementato di 42 milioni di euro per il 2026, di 111 milioni di euro per il 2027, di 47 milioni di per il 2028, di 52 milioni di euro per il 2029, di 40 milioni di euro per il 2030, di 39 milioni di euro per il 2031 e di 37,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2032.

[83] Al riguardo, si fa presente che il Fondo per l’attuazione del programma di Governo, istituito dal comma 748 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, con una dotazione di 44.380.452 euro per il 2019, di 16.941.452 euro per il 2020, di 58.493.452 euro per il 2021, di 29.962.452 euro per il 2022, di 29.885.452 euro per il 2023, di 39.605.452 euro per il 2024, di 39.516.452 euro per il 2025, di 34.279.452 euro per il 2026, di 37.591.452 euro per il 2027 e di 58.566.452 euro annui a decorrere dal 2028, è stato ridotto di 10 milioni di euro per il 2019 dal comma 4 dell’articolo 23.1 del decreto-legge n. 113 del 2016, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 27 del 2019, e di 20 milioni di euro per il 2019 dall’articolo 10, comma 2, del citato decreto-legge n. 27 del 2019. Inoltre, il citato Fondo è stato ridotto di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 16,9 milioni di euro per l'anno 2020 dal comma 8-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 135 del 2018. Infine, il Fondo per l’attuazione del programma di Governo è stato incrementato di  71,8 milioni di euro per il 2019 e di 86,1 milioni di euro a decorrere dal 2020 dall’articolo 11-bis, comma 9, del citato decreto-legge n. 135 del 2018.

[84] Al riguardo, si fa presente che il Fondo per esigenze indifferibili (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 208 del 2015, presenta, secondo quanto disposto dalla legge di bilancio per il triennio 2019-2021, una dotazione di 13.887.000 euro per il 2019, di 17.015.000 euro per il 2020 e di 341.213.000 euro per il 2021.

[85] In particolare, sulla base di quanto previsto dalla legge di bilancio per il triennio 2019-2021, sul capitolo 3051 di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze risultano stanziate risorse pari ad euro 120.165.184 per l’anno 2019, ad euro 138.155.184 per l’anno 2020 e ad euro 137.946.386 per l’anno 2021. Per quanto riguarda invece lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7041 di conto capitale risultano allocate risorse pari a euro 58.738.000 per l’anno 2019, a euro 29.947.319 per l’anno 2020 e ad euro 115.947.319 per l’anno 2021.

[86] Ciò anche in ottemperanza alla pronuncia della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell’adunanza del 7 giugno 2018, laddove si è eccepita l’assenza di una norma di rango primario da porre a fondamento del rifinanziamento stesso.

[87] Si evidenzia che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta un accantonamento in bilancio per nuove leggi di importo pari a 50 milioni di euro per l’anno 2019.

[88] In proposito, si ricorda che la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha stanziato 2.996.308.653 euro per il 2019 per far fronte agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate (capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), 194.584.121 euro per il 2019 da erogare all’ente pubblico economico Agenzia del demanio (capitolo 3901 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) e 912.720.452 euro per il 2019 per far fronte agli oneri di gestione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

[89] Il citato articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2016, ha previsto l’apertura di un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero per la copertura degli oneri derivanti dalla mancata restituzione, nell’anno 2016, dei finanziamenti statali erogati nell’anno 2016 ai commissari del Gruppo ILVA, ai sensi dell’articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge n. 191 del 2015.