Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 27/2019: Emergenza settore agricolo e intervento per lo stabilimento Stoppani
Riferimenti: AC N.1718/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 09/04/2019
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1718

 

Emergenza settore agricolo e intervento per lo stabilimento Stoppani

 

(Conversione in legge del DL 27/2019)

 

 

 

 

 

N. 89 – 9 aprile 2019

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1. - 4 -

Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino.. - 4 -

ARTICOLO 2. - 6 -

Settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino.. - 6 -

ARTICOLO 3. - 9 -

Monitoraggio della produzione di latte e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari - 9 -

ARTICOLO 4. - 11 -

Attività di riscossione. - 11 -

ARTICOLO 5. - 13 -

Integrazione del Fondo indigenti - 13 -

ARTICOLO 6. - 15 -

Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018. - 15 -

ARTICOLO 7. - 17 -

Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario.. - 17 -

ARTICOLO 8. - 20 -

Contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie. - 20 -

ARTICOLO 9. - 24 -

Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo.. - 24 -

ARTICOLO 10. - 27 -

Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale. - 27 -

ARTICOLO 11. - 28 -

Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali - 28 -

ARTICOLO 12. - 29 -

Emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto.. - 29 -

ARTICOLO 13. - 35 -

Disposizioni finanziarie. - 35 -

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

A.C.

1718

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato:

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Gallinella

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

XIII Commissione (Agricoltura)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui non è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme sui saldi di finanza pubblica.

Due tabelle riportate nella RT evidenziano, rispettivamente, gli oneri e le coperture associate a ciascun articolo del decreto e la ripartizione delle coperture fra le amministrazioni interessate.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Misure di sostegno al settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino

La norma[1] istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino (comma 1).

La misura è finalizzata al sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, all'adozione di misure temporanee di regolazione della produzione, compreso lo stoccaggio privato dei formaggi ovini a denominazione di origine protetta (DOP), nonché alla ricerca, al trasferimento tecnologico ed agli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento.

Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge n. 145/2018, ossia il Fondo per l’attuazione del programma di Governo, istituito nello stato di previsione del MEF (comma 1, cpv Art. 23.1, comma 4).

Con decreto del MIPAAFT[2] sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto, fra l'altro, delle specificità territoriali, con particolare riguardo alle aree di montagna, della consistenza numerica dei capi bestiame, dell'adozione di iniziative volte a favorire l'imprenditoria giovanile, nonché della promozione della qualità dei prodotti made in Italy (comma 1, cpv Art. 23.1, comma 2).

Per gli interventi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (comma 1, cpv Art. 23.1, comma 3).

 

La relazione tecnica descrive preliminarmente la norma.

Essa afferma poi che l'urgenza di adottare azioni strategiche deriva dalla storica debolezza del comparto caratterizzato, secondo un recente studio condotto da ISMEA, da:

- frammentazione, senilizzazione, scarsa attrattività del settore, scarsa propensione agli investimenti e all'innovazione;

- stagionalità dei consumi.

- forte impatto della normativa di tipo igienico-sanitario sui costi di produzione.

- rapporti interprofessionali conflittuali e sbilanciati a sfavore della parte agricola.

- presenza di numerose imprese di trasformazione dotate di impianti di modesta dimensione tecnica e economica.

- eccessiva specializzazione di prodotto (Pecorino Romano) e di mercato (USA).

A ciò la RT aggiunge il perdurare della dinamica congiunturale negativa che in Sardegna ha portato il prezzo del latte ovino nelle prime settimane di febbraio, sui 60 centesimi/litro (iva inclusa) in diminuzione rispetto alle quotazioni del mese di gennaio (62 centesimi/litro iva inclusa), mentre nello stesso mese i costi di produzione hanno raggiunto i 70 centesimi/litro (iva esclusa), segnando pertanto un margine negativo per le aziende produttrici pari a 14 centesimi/litro.

Per l'adozione delle misure in esame, la RT ribadisce che è stato costituito un Fondo specificatamente dedicato con una dotazione iniziale, per il 2019, pari a 10 milioni di euro. Il contributo è concesso con le regole dell'Aiuto di Stato-Italia SA.42821 "Contratti di filiera e di distretto" autorizzato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 9742 final e sue successive integrazioni e in alternativa ad ogni singolo produttore i contributi delle relative misure saranno commisurati all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti de minimis (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio) come specificato nel comma 3 del nuovo art. 23.1.

Si sottolinea che il contributo ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti. I progetti finanziabili possono avere un volume di investimenti da 4 a 50 milioni di euro. Le spese ammissibili comprendono le seguenti tipologie: investimenti per la produzione primaria, per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, per la promozione e la pubblicità di prodotti di qualità certificata o biologici, ricerca e sperimentazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’intervento è configurato nell’ambito di un limite di spesa.

Sarebbe peraltro utile una precisazione riguardo alla disposizione del comma 1 del nuovo art. 23.1 che configura come “iniziale” la dotazione del Fondo prevista per il 2019, senza peraltro individuare le modalità ed i tempi degli eventuali rifinanziamenti.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 1 introduce l’articolo 23.1 nel decreto-legge n. 113 del 2016, recante “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio”. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 23.1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, un Fondo, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, destinato a favorire la qualità e la competitività del latte ovino attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, l’adozione di misure temporanee di regolazione della produzione e la ricerca, il trasferimento tecnologico e gli interventi infrastrutturali nel settore di riferimento. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 23.1 provvede invece alla copertura dei relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui al comma 748 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, iscritto nel capitolo 3080 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Ciò posto, si fa presente che il Fondo per l’attuazione del programma di Governo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato[3]. Al riguardo appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente. Appare altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse complessivamente utilizzate per l’anno 2019 a valere sul citato Fondo, sia dall’articolo in esame sia dall’articolo 10, pari a 30 milioni di euro, non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 della medesima legge n. 145.

 

ARTICOLO 2

Settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino

La norma[4], al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, riconosce - nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 - un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018.

Il contributo viene concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (comma 1, cpv Art. 3-bis, comma 2).

Infine, si prevede che ai relativi oneri - pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 - si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (comma 1, cpv Art. 3-bis, comma 3).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo[5] vengono definite le modalità per la concessione del contributo, la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste, nonché i relativi casi di revoca e decadenza (comma 2).

 

La relazione tecnica afferma che l'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore lattiero caseario del comparto del latte ovino e caprino destinato al contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato.

La congiuntura negativa sta infatti riducendo i flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la disposizione (art. 3-bis, comma 1) concede alle imprese del settore un’agevolazione consistente in un contributo commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti de minimis (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio), come specificato al nuovo art. 3-bis, comma 3) destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 nei limiti del plafond di 5 milioni di euro.

La RT procede quindi a individuare il numero dei potenziali beneficiari.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari a 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 20.000 euro (“de minimis”), le imprese beneficiarie sarebbero 250. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero-caseario vaccino, per il quale, in attuazione del D.L. n. 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in de minimis sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro con un livello di intervento, rispetto al contributo richiesto, pari mediamente all'85% circa distribuito su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore ovino e caprino, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la loro struttura aziendale ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 7.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 7.500 euro si raggiungerebbero circa 660 imprese. Ciò nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale. Considerando che le imprese interessate sono circa 12 mila mentre quelle che potenzialmente potrebbero presentare la domanda di agevolazione circa 1.800 (ipotizzando un tasso del 15%, similmente a quanto avvenuto nel comparto vaccino), la copertura totale dei costi per interessi potrebbe avvenire solamente se solo il 36% di queste presentasse e ottenesse il relativo contributo mentre, nel caso opposto, ovvero quello in cui tutte le imprese potenzialmente interessate presentano e ottengono l'agevolazione, il contributo erogato sarà pari a poco meno di 3.000 euro, andando pertanto a coprire solo parzialmente la spesa per interessi dovuti per il 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l’articolo 2, comma 1, inserisce l’articolo 3-bis nel decreto-legge n. 51 del 2015, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali”. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 3-bis riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 3-bis provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 7, 9 e 11 del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 3

Monitoraggio della produzione di latte e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari

Le norme dispongono che i primi acquirenti di latte crudo siano tenuti a registrare mensilmente, nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), i quantitativi di latte ovino, caprino e il relativo tenore di materia grassa, consegnati dai singoli produttori nazionali, nonché di latte e prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti e importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Le aziende che producono prodotti lattiero-caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino registrano mensilmente nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino. Le relative modalità di applicazione sono stabilite con decreto ministeriale (commi 1-3).

Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000. Nel caso in cui le violazioni riguardino quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa accessoria del divieto di svolgere l'attività sul territorio italiano, per un periodo che va da sette a trenta giorni. Le sanzioni sono irrogate dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole. Il medesimo Dipartimento, le regioni, gli enti locali e le altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni (4-6).

All'attuazione del presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 7).

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 1 a 3, afferma che dalle attività di monitoraggio non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi dell'estensione di un obbligo, già previsto a carico dei primi acquirenti del latte crudo (vaccino), da realizzare con le medesime modalità, ossia tramite l'utilizzo di una piattaforma informatica esistente, il registro telematico del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), con modalità di accesso e di trasmissione telematica dei dati determinate da AGEA. La RT ricorda che a legislazione vigente sono stati stanziati circa 4,2 milioni di euro annui per il triennio 2019/2021 per il funzionamento, adeguamento e sviluppo del suddetto SIAN e che, pertanto, le eventuali modifiche saranno ampiamente gestibili con le risorse attualmente assegnate.

Per dare un'idea dell'impatto della norma, la RT ricorda che il numero dei primi acquirenti di latte vaccino complessivamente registrati è pari a circa 1.400 per un quantitativo di latte (vaccino) consegnato di circa 12,1 tonnellate, mentre per il comparto del latte ovino e caprino la produzione è di circa 460 mila tonnellate (ovvero il 4% di quella vaccina). Come specificato al comma 6, il controllo della completezza e correttezza delle dichiarazioni spetterà, nell'ambito delle rispettive competenze: all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAFT (che, ai sensi del comma 5, irrogherà anche le sanzioni specificate al comma 4), alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo che lo svolgeranno con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

La RT precisa che tali attività sono già effettuate fin dal 2015 per il comparto del latte vaccino, ai sensi dell’articolo 8 del DM 2337/2015, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pertanto, i costi di detti controlli resteranno a carico delle amministrazioni finora preposte, senza maggiori oneri finanziari per l'erario. In particolare, le strutture dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del MIPAAFT, espleteranno le loro funzioni istituzionali con le risorse finanziarie già disponibili nell'ambito della Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Vigilanza prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (azione spese di personale per il programma; azione prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, in particolare capitoli 2415 e 7911).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame ampliano le attività di monitoraggio sugli acquisti effettuati dagli acquirenti primi di latte crudo, prevedendo l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Il monitoraggio avviene mediante registrazione degli acquisti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN). I controlli sulle dichiarazioni sono effettuati dal Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole, dalle regioni, dagli enti locali e dalle altre autorità di controllo.

Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’assenza di oneri derivanti dall’utilizzo del SIAN, in quanto gli stanziamenti previsti a legislazione vigente sono in grado di supportare le eventuali modifiche necessarie all’applicazione delle disposizioni.

Con riferimento alle attività di controllo, si prende altresì atto di quanto dichiarato dalla RT circa la congruità delle risorse a disposizione del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole a svolgere i compiti ad esso assegnati. Peraltro, appare utile acquisire una conferma che regioni, enti locali e altre autorità, anch’essi chiamati, in base alle norme in esame, allo svolgimento delle suddette attività, siano in grado di adempiervi nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche considerato che la normativa di cui al DM 2337/2015 (in ogni caso limitata ai controlli sul latte vaccino) appare porre attualmente in capo alle sole regioni la titolarità delle misure di controllo.

Non vi sono infine osservazioni da formulare sull’irrogazione di sanzioni atteso che le stesse si configurano come aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 4

Attività di riscossione

Normativa previgente. I commi da 10 a 10-ter dell’articolo 8-quinquies del DL n. 5/2009, in materia di rateizzazione di debiti relativi alle quote latte, dispongono che, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, l'AGEA proceda alla riscossione mediante ruolo, avvalendosi, su base convenzionale, per le fasi di formazione del ruolo, di stampa della cartella di pagamento e degli altri atti della riscossione, nonché per l'eventuale assistenza nella fase di gestione del contenzioso, delle società del Gruppo Equitalia.

La norma dispone che, a decorrere dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, nei casi di mancata adesione alla rateizzazione e in quella di decadenza dal beneficio della dilazione, sia effettuata ai sensi degli articoli 17, comma 1, e 18 del d.lgs. n. 46 del 1999, relativi alla riscossione coattiva mediante ruolo.

Con decreto ministeriale[6] sono determinati i termini e le modalità di trasmissione, in via telematica, all’agente della riscossione, dei residui di gestione relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 31 marzo 2019. La consegna dei residui è equiparata a quella dei ruoli. Per consentire l'ordinato passaggio all'agente della riscossione dei residui di gestione di cui al comma 10-bis, entro e non oltre il 15 luglio 2019, sono sospesi fino a tale data, con riferimento ai relativi crediti: i termini di prescrizione; le procedure di riscossione coattiva; i termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Le procedure di riscossione coattiva sospese sono successivamente proseguite dall'agente della riscossione, che resta surrogato negli atti esecutivi eventualmente già avviati dall'AGEA e nei confronti del quale le garanzie già attivate mantengono validità e grado.

La relazione illustrativa chiarisce che la norma interviene per fornire strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme, anche in via coattiva, nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di Giustizia UE 24 gennaio 2018, n. C-433/15 che ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottraendole all'AGEA, ciò in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. Questa misura consentirà, nella fase immediatamente successiva alla notifica delle cartelle esattoriali, di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità di risultato il recupero delle somme dovute. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali ed alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione riconduce, a decorrere dal l° aprile 2019, l'attività di riscossione coattiva del prelievo supplementare del latte nell'ambito della disciplina ordinaria relativa alla riscossione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, anziché in quello delle disposizioni speciali che vengono sostituite (commi 10, 10-bis e 10-ter dell'articolo 8-quinquies del decreto-legge n. 5 del 2009). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione subentra all'AGEA per quanto riguarda gli atti della riscossione, e ciò in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia la riscossione coattiva mediante emissione di ruoli relativi ai prelievi latte non versati. La RT afferma che questa misura consentirà, dunque, di ottenere con maggiore rapidità e omogeneità di risultato il recupero delle somme dovute con un indubbio impatto positivo per le entrate dello Stato. La RT evidenzia che dall’applicazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'Agenzia delle Entrate-Riscossione opererà con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di svolgere i compiti attribuitegli con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 5

Integrazione del Fondo indigenti

La norma, al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale, incrementa di 14 milioni di euro per l'anno 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti[7], per l'acquisto di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora (comma 1).

L'efficacia della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (comma 2).

Ai relativi oneri si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla legge n. 59/1997, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (comma 3).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e sottolinea che per l'attivazione della misura si è individuato quale strumento più idoneo il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, in quanto già previsto a legislazione vigente, impiegato per l'acquisto di prodotti da distribuire a titolo gratuito ai soggetti indigenti e collocato presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Per la copertura degli oneri si è fatto ricorso all’utilizzo del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente (legge n. 59/1997) nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il cui capitolo di spesa (n. 1319) ha uno stanziamento pari a 50.632.785 euro per il 2019.

Secondo la RT, grazie allo strumento del Fondo nazionale aiuti agli indigenti sarà pertanto possibile procedere all’acquisto, tramite procedure di gara, di quantitativi di formaggi DOP fabbricati esclusivamente con latte di pecora e alla loro successiva distribuzione gratuita. L'importo disponibile consentirebbe, ai prezzi attuali di mercato, di acquistare circa 2.230 tonnellate di formaggio pecorino romano DOP.

Una siffatta operazione, oltre a concorrere positivamente a completare il paniere di prodotti alimentari destinati agli indigenti previsti dal programma europeo, contribuirebbe al raggiungimento di un maggiore equilibrio di mercato attraverso la riduzione dell'eccesso di offerta di questa tipologia di prodotto che ha concorso a determinare la crisi delle imprese di produzione del comparto del latte ovino.

La RT evidenzia inoltre che la predetta misura nasce anche dall’esigenza di implementare il programma FEAD (Fondo di aiuti europei agli indigenti), per il quale si osserva un calo della quantità di prodotti lattiero caseari distribuiti, come si evince dalla seguente tabella, riportata nella RT.

 

Quantità di prodotti lattiero caseari distribuiti nell'ambito del FEAD (anni 2015-2017, in tonnellate)

Anno

2015

2016

2017

Prodotti lattiero-caseari distribuiti

33.822,51

19.264,30

3.590,25

Peraltro, l'esigenza di maggiori quantitativi di latte alimentare è evidenziata anche da un numero crescente di infanti e anziani tra le fasce dei meno abbienti. Considerato che il numero di persone che in Italia hanno utilizzato la misura indigenti per il 2017 è stata di circa 2,7 milioni (Fonte: Relazione di attuazione 2017 del FEAD), questa misura renderà disponibile quasi un kg di formaggio pecorino a persona.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’intervento è configurato nell’ambito di un limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l’articolo in commento, al fine di consentire l’acquisto e la distribuzione gratuita di formaggi DOP fabbricati con latte di pecora, incrementa di 14 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012. In proposito, si ricorda che il citato Fondo è istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e che le somme da assegnare alla stessa Agenzia per il finanziamento del citato Fondo sono iscritte nel capitolo 1526 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo. Ai relativi oneri, pari a 14 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente. In proposito, si fa presente che il citato Fondo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato[8].  Al riguardo appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.

 

ARTICOLO 6

Gelate nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018

Le norme dispongono che le imprese agricole della regione Puglia che hanno subito danni a causa delle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possano, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 102/2004, accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa economica e produttiva, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato, ai sensi del successivo articolo 10, per 20 milioni di euro nel 2019.

L’articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 102/2004 prevede per il Fondo di solidarietà nazionale le seguenti tipologie di intervento:

a)    misure volte a incentivare la stipula di contratti assicurativi prioritariamente finalizzate all'individuazione e diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze sperimentali e altre misure di gestione del rischio;

b)    interventi compensativi, esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti previsti dalla normativa comunitaria;

c)     interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole.

La regione Puglia può conseguentemente deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni consentono alle imprese agricole pugliesi interessate di accedere comunque agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Tali imprese potranno quindi beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte. Il numero dei potenziali soggetti beneficiari è di circa 25 mila unità, mentre per la quantificazione definitiva occorre che sia completato l'iter previsto per la concessione dei benefici, ovvero: la presentazione delle domande entro 45 giorni dalla pubblicazione del decreto di declaratoria in Gazzetta Ufficiale e l'esito delle correlate istruttorie (in particolare dovranno essere escluse le aziende non iscritte alla camera di commercio e quelle che hanno altre colture o attività nelle quali la perdita di entrate complessive aziendali è inferiore al 20%).

La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, applicandosi nell'ambito e nel limite dell'ordinaria dotazione del Fondo di solidarietà nazionale. Tale Fondo è rifinanziato dal successivo articolo 10 del provvedimento in esame per 20 milioni di euro per il 2019. Inoltre, gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 84, della L. 311/2004 (legge finanziaria 2005), sono a carico del Fondo della Protezione civile (Cap. 967 "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori in agricoltura" nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri che per il 2019 ha uno stanziamento iniziale pari a 13.005.560 euro). La Protezione civile provvede annualmente a versare in conto entrate le risorse disponibili e il Ministero dell'economia e delle finanze provvede quindi a riassegnare la somma integrando il capitolo di spesa n. 7411 dello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole. Successivamente, su richiesta del Ministro delle politiche agricole a seguito dell'approvazione del piano di riparto effettuato annualmente tra le regioni che hanno subito i danni alle produzioni agricole, la cui eccezionalità è stata riconosciuta con decreto, il Ministero dell'economia provvede al versamento delle somme disponibili nel conto corrente di Tesoreria del Fondo di solidarietà nazionale aperto presso la Banca d'Italia, per il successivo trasferimento nei conti correnti regionali. L'estensione della possibilità di accedere alle risorse del Fondo potrebbe comportare la riduzione del contributo unitario nel limite della dotazione ordinaria.

Riguardo all'adeguatezza delle risorse disponibili, la RT precisa che la possibilità di riconoscere l'eccezionalità dell'evento consentirà, tra l'altro, anche l'attivazione di ulteriori misure di aiuto a carico di fondi europei destinati al ripristino della potenzialità produttiva. Trattasi delle risorse presenti nel PSR 2014-2020 della regione Puglia destinate alla Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione", intervento complementare rispetto al Fondo di solidarietà nazionale e quindi non sovrapponibile con quest'ultimo. Attualmente, a valere sulla specifica misura del PSR 2014-2020 sono stanziati 20 milioni di euro e fino ad ora risultano impegnate risorse per complessivi 15 milioni di euro.

Infine, per quanto riguarda i rischi di sovracompensazione, le regioni, in sede di istruttoria delle domande, avranno il compito di verificare con il registro degli aiuti di Stato il rispetto dei massimali di aiuto previsti dal regime, tenendo conto di eventuali altri aiuti percepiti dalle imprese.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame consentono alle imprese agricole pugliesi che hanno subito danni a causa delle gelate eccezionali del tardo inverno 2018 l’accesso agli interventi finanziati dal Fondo di solidarietà nazionale, anche in assenza di polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 102/2004. L’accesso alle misure a valere sul Fondo è peraltro consentito nel limite della dotazione finanziaria ordinaria, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 10 del provvedimento in esame per 20 milioni di euro nel 2019.

La RT chiarisce in proposito che l'estensione della possibilità di accedere alle risorse del Fondo potrebbe comportare la riduzione del contributo unitario nel limite della dotazione ordinaria.

Pertanto, pur rilevando che il venir meno della condizione della stipula di una polizza assicurativa è suscettibile di ampliare l’ambito applicativo delle misure in questione, non si formulano osservazioni tenuto conto che gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale sono comunque previsti nell’ambito delle risorse ivi stanziate.

 

ARTICOLO 7

Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo oleario

La norma[9], al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore olivicolo-oleario, riconosce - nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2019 - un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 (comma 1, cpv. Art. 4-bis, comma 1).

Il contributo viene concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (comma 1, cpv. Art. 4-bis, comma 2).

Infine, si prevede che ai relativi oneri - pari a 5 milioni di euro per il 2019 - si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (comma 1, cpv. Art. 4-bis, comma 3).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo[10], vengono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza (comma 2).

 

La relazione tecnica afferma che l'obiettivo della norma è quello di fornire un sostegno alle imprese del settore olivicolo-oleario al fine di contrastare l'attuale situazione di crisi.

La RT evidenzia in proposito che la congiuntura negativa sta riducendo i flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività, che sono ulteriormente compromesse a causa degli eventi atmosferici avversi e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

Tali eventi eccezionali hanno riguardato invero un settore che già da alcuni anni è caratterizzato da importanti criticità produttive. Come evidenziato in un recente studio pubblicato da ISMEA, l'analisi tendenziale delle principali variabili del comparto mostra le seguenti caratteristiche:

- produzione tendenzialmente in calo e negli ultimi anni soggetta a una eccessiva variabilità;

- consumo sempre superiore alla produzione, a dimostrazione che l'Italia non è autosufficiente;

- import sempre superiore all'export che rende il saldo della bilancia commerciale strutturalmente negativo;

- import necessario anche per soddisfare la domanda interna.

In tal senso, la RT riporta un grafico sull’andamento delle principali macro variabili del settore olivicolo-oleario (Anni 2009-2018, dati in migliaia di tonnellate), di Fonte ISMEA (Scheda di settore Olio di oliva, gennaio 2019) a cui si rimanda.

Un tale scenario ha richiesto nel passato interventi normativi ad hoc: ad esempio l'articolo 4 del D.L. n. 51/2015, recante Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali, che ha destinato 32 milioni di euro nel triennio 2015-2017 per finanziare specifiche misure per il rilancio del comparto. Più di recente, a sostegno del comparto olivicolo, come statuito dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, sono stati resi disponibili circa 108 milioni di euro per il triennio 2018-2021, destinati alle Organizzazioni di produttori che svolgono programmi di sostegno nel settore, attraverso la relativa Organizzazione comune di mercato.

Nelle more della necessaria predisposizione di un nuovo Piano olivicolo-oleario, la misura proposta si inserisce nel contesto di azioni volte a risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi. Il 2018, infatti, è stato caratterizzato da significativi decrementi rispetto al 2017 sia per quanto riguarda la produzione di olio di oliva (-65%, con le perdite maggiori in Puglia che da sola rappresenta circa la metà della produzione nazionale, a causa delle gelate e dei problemi fitosanitari che hanno colpito gli uliveti) sia per i prezzi alla produzione (-20%), cosi come documenta l'ISMEA, con un impatto drammatico sulle strutture produttive, secondo i dati che emergono dalla seguente tabella riportata nella RT.

 

I numeri della filiera olivicolo-olearia (biennio 2017-2018)

 

2017

2018

Variazione percentuale 2018/2017

Aziende agricole (unità)

825.201

825.201

0 %

Frantoi attivi (unità)

4.870

4.036

-17,1 %

Produzione (t)

428.922

185.000

-64,7 %

Indice dei prezzi alla produzione dell’olio di oliva (100=2010)

208,7

167,9

-19,6 %

 

Ciò ha determinato un aumento dei costi di produzione (dovuto agli interventi per la difesa fitosanitaria) che nel breve periodo rischieranno di determinare l'abbandono da parte di molti ovicoltori soprattutto marginali (ISMEA stima che delle 825 mila aziende, solo il 37% risultano essere in grado di sostenere la competitività del mercato) per la mancanza della liquidità necessaria al proseguimento dell'attività agricola. Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la disposizione in esame (nuovo articolo 4-bis, comma 1) concede alle imprese del settore un'agevolazione consistente in un contributo commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti de minimis (pari a 20.000 euro, o 25,000 euro a seconda dei casi, nel triennio), destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 nei limiti del plafond di 5 milioni di euro.

Dopo tale disamina, la RT si sofferma sulla platea dei potenziali beneficiari.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari a 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 20.000 euro (“de minimis”), le imprese beneficiarie sarebbero 250. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa cd alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del D.L. n. 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in de minimis sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro con un livello di intervento, rispetto al contributo richiesto, pari mediamente all'85% circa distribuito su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore olivicolo-oleario, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la forte concentrazione delle imprese del settore nel segmento basso della produzione standard ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 6.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 6.500 euro si raggiungerebbero circa 770 imprese. Ciò sempre nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’intervento è configurato nell’ambito di un limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 1 dell’articolo 7 inserisce l’articolo 4-bis nel già citato decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare, il comma 1 del predetto articolo 4-bis riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore olivicolo-oleario entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4-bis provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 9 e 11 del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 8

Contrasto della Xylella fastidiosa e di altre fitopatie

Le norme introducono l’articolo 18-bis nel D. Lgs. 214/2005, che attua disposizioni comunitarie in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In particolare, le disposizioni introdotte prevedono che:

·       le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad esse connessa, compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, siano attuate in deroga a ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri di cui all'articolo 6, paragrafo 2-bis, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 (Misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa) e di quelli indicati nei provvedimenti di emergenza fitosanitaria (comma 1, cpv. art. 18-bis, comma 1);

·       nei casi di misure fitosanitarie derivanti da provvedimenti di emergenza, i Servizi fitosanitari competenti per territorio attuino tutte le misure ufficiali ritenute necessarie a evitare la possibile diffusione di una malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate, anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi. A tale fine, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali, fatte salve le normative in materia di sicurezza nazionale ed internazionale (comma 1, cpv. art. 18-bis, comma 2);

·       in caso di omessa denuncia, il proprietario, il conduttore o il detentore di terreni sui quali insistono piante infettate siano soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 30.000. I medesimi soggetti, in caso di omessa esecuzione delle prescrizioni di estirpazione di piante infette, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 30.000 e gli ispettori fitosanitari, coadiuvati dal personale di supporto, procedono all'estirpazione coattiva delle piante stesse. Chiunque impedisce l'estirpazione coattiva è soggetto alla sanzione di cui al periodo precedente, aumentata fino al doppio. In caso di irreperibilità ovvero nell'ipotesi in cui detti soggetti rifiutino l'accesso ai fondi medesimi, gli ispettori e il personale di supporto per l'esercizio delle loro attribuzioni accedono comunque a detti fondi al fine di attuare le misure fitosanitarie di urgenza. A tale scopo i servizi fitosanitari competenti per tenitorio possono richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica (comma 1, cpv. art. 18-bis, commi 3-5);

·       all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1, cpv. art. 18-bis, comma 6).

Viene inoltre abrogato l’articolo 1, comma 661, della L. 145/2018, che prevedeva la disapplicazione – per gli ulivi che insistono nelle zone colpite da Xylella - dell'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23 ottobre 2014, concernente le modalità e i limiti per l'abbattimento e le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli elementi arborei (comma 2).

All’articolo 1, comma 661, della L. 145/2018 non erano associati effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, viene modificato l’articolo 6, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) al fine di escludere i piani, i programmi e i provvedimenti di difesa fitosanitaria di emergenza dal campo di applicazione della Valutazione ambientale strategica (VAS), della Valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e dell'Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) (comma 3).

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni, volte ad agevolare l'applicazione immediata delle misure fitosanitarie - in deroga a eventuali vincoli territoriali, ambientali, paesaggistici e architettonici presenti sul territorio oggetto di intervento – non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche, così come specificato nel comma 6 dell’articolo 18-bis del D. Lgs. 214/2005, introdotto dal testo in esame. Gli interventi previsti nei commi da 1 a 5 del nuovo articolo 18-bis rientrano, infatti, nell'alveo delle attività istituzionali già svolte dai competenti uffici centrali e periferici nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa previste, a legislazione vigente, da ultimo con il DM 4999/2018 del MIPAAFT. Con tale provvedimento, infatti, è stato adottato il Piano nazionale di emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia che ha previsto procedure in grado di garantire da parte degli Organismi preposti (Servizio fitosanitario centrale, Comitato fitosanitario nazionale, Comitato tecnico scientifico, Servizi fitosanitari regionali, Laboratori di riferimento), una risposta rapida, efficace e coordinata al primo rinvenimento ufficiale del patogeno al di fuori delle aree delimitate della regione Puglia.

Come specificato nel DM stesso:

a)    gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie gravano sui proprietari o conduttori, a qualunque titolo, dei terreni agricoli e delle aree non agricole ricadenti nella zona delimitata;

b)    le misure eseguite in adempimento dei decreti di lotta obbligatoria e delle disposizioni emanate dagli Servizi fitosanitari regionali contro la Xylella fastidiosa, ammissibili ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 652/2014, possono ricevere un contributo finanziario secondo le disposizioni contenute nel citato regolamento;

c)     gli enti pubblici e i soggetti privati nella zona delimitata, per l'esecuzione delle azioni previste non finanziabili con altre risorse pubbliche, possono ricevere un contributo finanziario nei limiti delle risorse stanziate per la dichiarazione dello stato di calamità naturale.

Per ciò che concerne invece il territorio pugliese, la RT osserva che la regione Puglia, con DGR 1890/2018, ha deliberato:

·        azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione della decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.;

·        misure fitosanitarie di controllo del vettore per contrastare la diffusione citato batterio;

·        procedure per il potenziamento dell'Osservatorio fitosanitario.

Per la realizzazione del programma di azioni di contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa la regione ha reso disponibili, per l'esercizio 2019, 4,4 milioni di euro da trasferire alle imprese e alle amministrazioni locali e centrali. I soggetti impegnati sul territorio pugliese sono:

·        l'Agenzia regionale per le Attività irrigue e Forestali (ARIF) per le attività di monitoraggio, rimozione e distruzione di ufficio delle piante oggetto di prescrizione di abbattimento (in caso di impossibilità ad intervenire volontariamente da parte del proprietari/conduttori), operante a seguito di una convenzione con la Regione Puglia (DGR n. 1454 del 02/08/2018);

·        Innovapuglia (società in house strumentale) per l'attività di georeferenziazione e costruzione delle mappe;

·        Ispettori fitosanitari (nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) per l'attività di monitoraggio del territorio, controlli nei vivai, controlli all'estirpazione delle piante infette e alla movimentazione delle specie ospiti;

·        Carabinieri forestali e altre istituzioni (nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) per controlli alla movimentazione delle specie ospiti e all'applicazione delle misure fitosanitarie obbligatorie;

·        Laboratori accreditati, operanti a seguito di una convenzione con la Regione Puglia (DGR n. 1668 del 24/10/2017) per le analisi di laboratorio e di conferma.

In aggiunta a tali misure, sono state già realizzate o programmate le seguenti azioni, delle quali le prime due direttamente finalizzate alla prevenzione:

1.     interventi specifici previsti nel PSR Puglia 2014-2020 approvato nel 2015 per far fronte alla calamità per un totale di 20 milioni di euro:

a.     misura 5.1. del PSR Puglia 2014-2020, attivata nel dicembre 2017, per il sostegno agli investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su olivo;

b.     misura 5.2. del PSR Puglia 2014-2020, attivata nel maggio 2018, a seguito della possibilità di reimpianto, per il sostegno agli interventi di ripristino del potenziale produttivo olivicolo danneggiato dalla diffusione della fitopatia causata;

2.     attività di ricerca tesa ad ampliare il campo di conoscenze in materia di Xylella fastidiosa, anche attraverso un’azione di allineamento e armonizzazione di tutti gli enti di ricerca interessati ad offrire il proprio contributo mediante l'istituzione di una Task Force. Nella primavera del 2016 la regione Puglia ha selezionato 27 progetti tra quelli che hanno partecipato al bando con una dotazione di 2 milioni di euro. Inoltre, si sono definiti accordi mirati sulla scorta delle priorità indicate dalla Task Force regionale con CNR, CREA, Università del Salento, Università di Bari, Università di Bologna, Università di Foggia per valutare il monitoraggio degli insetti o le potenziali cure;

3.     operazione 4.1.c, inserita in fase di rimodulazione del PSR Puglia 2014-2020, con la previsione di 32 milioni di euro per il sostegno agli investimenti delle aziende olivicole in area infetta;

4.     attivazione delle procedure previste dal Fondo di solidarietà nazionale per compensare i danni da calamità in favore dei produttori dei 97 comuni coinvolti nell'istruttoria delle domande di compensazione per il danno produttivo causato da Xylella fastidiosa e stanziamento della cifra di 12 milioni di euro;

5.     bando a sportello, attivato dal mese di maggio 2017, per l'allungamento del periodo di ammortamento dei mutui contratti dalle aziende olivicole e dai frantoi in area infetta per un periodo pari al 100% della durata residua e, comunque, non superiore agli otto anni. Il bando, attivato con risorse FSC, ha una dotazione di 5 milioni di euro.

Infine, la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 13 febbraio 2019, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole recante il Piano di intervento per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nei territori colpiti da Xylella. Con tale disposizione si prevede la realizzazione, in un arco temporale di 5-6 anni, di una serie di misure da adottare sul tenitorio nazionale per contrastare la diffusione della Xylella e, relativamente alla regione Puglia, per il rilancio del settore agricolo e agroalimentare nelle aree colpite dal batterio. Le risorse a disposizione ammontano a 100,65 milioni di euro, così ripartite:

·        MIPAAFT: 48,05 milioni di euro (30 dei quali sono rappresentati dalla prima tranche a valere sul Fondo sviluppo e coesione, già deliberata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica);

·        regione Puglia: 52,60 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni intendono agevolare l'applicazione immediata delle misure fitosanitarie, derogando ad eventuali vincoli territoriali, ambientali, paesaggistici e architettonici presenti sul territorio oggetto di intervento. Inoltre, si consente ai Servizi fitosanitari di attuare le misure previste anche sui materiali di imballaggio, sui recipienti, sui macchinari o su quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi.

In proposito, gli ispettori fitosanitari e il personale di supporto, accedono ai luoghi in cui si trovano i vegetali e i prodotti vegetali in qualsiasi fase della catena di produzione e di commercializzazione, nonché ai mezzi utilizzati per il loro trasporto e ai magazzini doganali. In caso di estirpazione coattiva, gli ispettori e il personale di supporto accedono comunque ai fondi per l’attuazione delle misure fitosanitarie di urgenza, potendo richiedere al prefetto l'ausilio della forza pubblica.

Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato dalla RT, secondo cui gli interventi previsti rientrano tra le attività istituzionali già svolte dai soggetti pubblici interessati nel contesto delle misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa previste a legislazione vigente. Appare peraltro utile acquisire conferma che le misure di contrasto previste, compreso l’accesso da parte dei soggetti pubblici interessati a tutti i luoghi della filiera in cui si trovano i prodotti vegetali sospetti - con l’ausilio, ove necessario, della forza pubblica - possa effettivamente risultare sostenibile nel quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 9

Misure a sostegno delle imprese del settore agrumicolo

La norma[11], al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore agrumicolo, riconosce - nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019 - un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro la data del 31 dicembre 2018 (comma 1, cpv. Art. 4-ter, comma 1).

Il contributo viene concesso in identico ammontare ad ogni singolo produttore, nel rispetto dei massimali stabiliti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis (comma 1, cpv. Art. 4-ter, comma 2).

Infine, si prevede che ai relativi oneri - pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019 - si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (comma 1, cpv. Art. 4-ter, comma 3).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo[12], vengono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1, capoverso 1, e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste nonché i relativi casi di revoca e decadenza (comma 2).

 

La relazione tecnica descrive preliminarmente l'obiettivo della norma.

La misura ha come obiettivo quello di fornire un sostegno alle imprese del settore agrumicolo destinato al contrasto dell'attuale crisi che sta attraversando il relativo mercato per il susseguirsi di eventi atmosferici avversi, con gelate ed esondazioni che hanno ritardato la maturazione, quando non annullato completamente le rese, e un eccesso di offerta dovuto alla saturazione del mercato con prodotti provenienti dall'estero, in primis Spagna e Marocco, a prezzi estremamente competitivi. Tale situazione si è riverberata sull'andamento dei prezzi medi mensili all'origine che evidenzia, per tutte le varietà di prodotto, un calo significativo dal mese di ottobre scorso.

In tal senso, la RT riporta un grafico sull’andamento dei prezzi mensili per prodotto relativo al periodo ottobre 2018 - gennaio 2019, di Fonte ISMEA, a cui si rinvia.

La congiuntura negativa che stanno vivendo le imprese agrumicole sta determinando una riduzione dei flussi di liquidità in entrata necessari a far fronte agli impegni finanziari nonché alle necessarie azioni per il recupero della produttività e competitività.

Al fine di concorrere a contrastare tali dinamiche, la presente disposizione (nuovo articolo 4-ter, comma 1) concede alle imprese del settore un’agevolazione consistente in un contributo commisurato all'importo massimo concedibile nel rispetto dei regolamenti "de minimis" (pari a 20.000 euro, o 25.000 euro a seconda dei casi, nel triennio) destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per l'anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese alla data del 31 dicembre 2018 nei limiti del plafond di 5 milioni di euro.

La relazione si sofferma quindi sulla platea dei potenziali beneficiari.

Tenendo conto dello stanziamento complessivo, pari a 5 milioni di euro per il 2019, e nell'ipotesi massima che tutti abbiano diritto a percepire un aiuto non inferiore a 15.000 euro, le imprese beneficiarie sarebbero 330. Tuttavia, considerato che il contributo interviene a fronte degli interessi su prestiti, il livello di indebitamento è correlato alla natura dell'impresa ed alla dimensione aziendale.

In tal senso, individuando la distribuzione della popolazione dei singoli settori rispetto alle fasce di produzione standard si è individuato un livello medio di contributo per singolo settore tale da far prevedere quale sia il numero di imprese raggiunte dall'intervento a fronte dello stanziamento previsto. Come punto di riferimento si è assunto il settore lattiero caseario vaccino per il quale, in attuazione del DL 51/2015, è stato effettuato un medesimo intervento in de minimis sugli interessi passivi sostanzialmente analogo a quello proposto. Il settore del latte vaccino conta circa 31 mila imprese, il 70% delle quali è collocato tra 15.000 euro e 250.000 euro di produzione standard. Per questo settore, il contributo medio accertato è stato pari a circa 9.900 euro e il livello di intervento rispetto al 100% di contributo è stato pari all'85% circa su una popolazione di 4.900 imprese.

Per quanto riguarda il settore agrumicolo, prendendo a riferimento la natura delle imprese del settore, la forte concentrazione delle imprese del settore nel segmento basso della produzione standard ed il livello medio potenziale di indebitamento legato ad investimenti, ci si può attendere un fabbisogno (espresso in termini di spesa per interessi) inferiore a quanto accaduto con il precedente Fondo Latte, pari a circa 6.500 euro di contributo medio richiesto. Date le disponibilità previste (5 milioni di euro), con un intervento medio di 6.500 euro si raggiungerebbero circa 770 imprese. Ciò sempre nell'ottica di una copertura totale della spesa per interessi da sostenere nel 2019. In caso di copertura parziale, come previsto dalla norma, i beneficiari potrebbero aumentare in maniera proporzionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto l’intervento è configurato entro un limite massimo di spesa.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l’articolo 9, comma 1, inserisce l’articolo 4-ter nel già citato decreto-legge n. 51 del 2015. In particolare il comma 1 del predetto articolo 4-ter riconosce, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per il 2019, un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l’anno 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese del settore agrumicolo entro la data del 31 dicembre 2018. Il successivo comma 3 del medesimo articolo 4-ter provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 5 milioni di euro per il 2019, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 7 e 11 del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 10

Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale

La norma incrementa di 20 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale[13] di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 102/2004 (comma 1).

Ai relativi oneri - pari a 20 milioni di euro per il 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione, per il 2019, del Fondo per l’attuazione del programma di governo[14] (comma 2).

Il rifinanziamento è disposto in relazione alle misure per le gelate verificatesi nella regione Puglia nei mesi di febbraio e marzo 2018: tale intervento è disciplinato dall’articolo 6, alla cui scheda si rinvia.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che il fondo oggetto della disposizione è iscritto nello stato di previsione del MEF al capitolo 3080, che per il 2019 dispone di 44.380.452 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere configurato come limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l’articolo in commento incrementa di 20 milioni di euro per il 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004 in materia di interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. In proposito, si segnala che le risorse del citato Fondo, iscritto nel capito 7411 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, come rifinanziato dall’articolo in commento, sono utilizzate dall’articolo 6 del presente provvedimento per consentire alle imprese agricole ubicate nei territori della regione Puglia che hanno subito danni dalle eccezionali gelate verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018 di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui all’articolo 5 del citato decreto legislativo n. 102 del 2004. Agli oneri derivanti dall’incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, pari a 20 milioni per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per l’attuazione del programma di Governo, di cui al comma 748 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, iscritto nel capitolo 3080 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Al riguardo, si rinvia a quanto già osservato in merito all’utilizzo del predetto Fondo effettuato ai sensi dell’articolo 1.

 

ARTICOLO 11

Campagne promozionali o di comunicazione istituzionali

La norma destina 2 milioni di euro per l'anno 2019 al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale, al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati (comma 1).

Ai relativi oneri - pari a 2 milioni di euro per il 2019 - si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (comma 2).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere è configurato all’interno di un limite di spesa.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l’articolo in esame destina al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 2 milioni di euro per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra vergine di oliva, di agrumi, di latte ovino e caprino e dei prodotti da esso derivati. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce delle ulteriori riduzioni previste agli articoli 2, 7 e 9 del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 12

Emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto

La norma detta una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari per risolvere la situazione in essere nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale e oggetto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, in conseguenza della accertata presenza di cromo esavalente.

Lo stabilimento Stoppani di Cogoleto ha cessato la sua produzione nell’anno 2003. A seguito di richiesta da parte della regione Liguria, con decreto del Ministero dell’ambiente n. 468 del 18 settembre 2001, il sito è stato inserito nel Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale. Con il DPCM del 23 novembre 2006 è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione ambientale e sanitaria nello

stabilimento e con l'OPCM n. 3554/2006 è stato nominato il commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza e la gestione commissariale sono stati successivamente prorogati dal DL n. 244/2016 (art. 14, comma 12, fino al 31.12.2017) e dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1133, fino al 31.12.2018). A queste ultime proroghe non sono stati ascritti effetti onerosi: secondo le relative relazioni tecniche, infatti, in entrambi i casi la copertura finanziaria risulta già garantita dalle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato dall’OPCM n. 3554/2006, nonché dal quadro approvato con l’affidamento della relativa concessione di lavori.

Si rammenta che, nel corso dell’esame parlamentare del citato DL 244/2016, il Governo – in risposta a richieste di chiarimenti formulate nel corso dell’esame – ha confermato che la proroga sarebbe avvenuta nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente e che quelle previste per la copertura finanziaria dell’OPCM n. 3554/2006 sarebbero risultate sufficienti per lo svolgimento dei compiti della gestione commissariale. Inoltre, la norma di proroga non avrebbe determinato disallineamenti di cassa.

In particolare si prevede che il Ministero dell’ambiente individui[15] gli interventi e le relative risorse disponibili finalizzate alla conclusione delle attività previste nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e alla riconsegna dei beni agli aventi diritto. Per la realizzazione di tali attività, da concludersi entro il 31 dicembre 2020, il Ministro si avvale del Prefetto di Genova e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo[16]. Al Prefetto sono attribuiti i poteri previsti dall’articolo 13 del decreto legge n. 67/1997, che definisce le attribuzioni dei Commissari straordinari nominati per la celere conclusione di opere e lavori di rilevante interesse nazionale.

Alle predette disposizioni attributive di poteri sostitutivi, derogatori e acceleratori non sono ascritti effetti finanziari.

In aggiunta a quanto previsto dal citato articolo 13, al Prefetto sono attribuite ulteriori facoltà sempre al fine di agevolare la conclusione degli interventi in oggetto (comma 1).

La norma prevede che il Prefetto possa:

-        procedere all’intimazione e diffida ad adempiere nei confronti dei soggetti responsabili per lo svolgimento degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di loro competenza;

-        esercitare il potere sostitutivo, in caso di inadempienza e il potere rivalsa, in danno dei soggetti inadempienti, per le spese a tal fine sostenute;

-        avvalersi del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a. (ex stabilimento Stoppani) eventualmente provvedendo a formarlo;

-        corrispondere - in caso di mancata esecuzione da parte dell’Immobiliare Val Lerone s.p.a. degli interventi di messa in sicurezza e bonifica di propria competenza, ovvero in caso di mancata corresponsione delle retribuzioni al personale dipendente della società sopra citata - le competenze maturate e non corrisposte, nei limiti delle risorse disponibili;

-        adottare provvedimenti derogatori circa i rifiuti pericolosi in deposito presso il Sito di interesse nazionale (SIN) Stoppani, limitatamente alla loro gestione all’interno del perimetro del SIN stesso;

-        avvalersi dei volumi residui disponibili presso la discarica di Molinetto;

-        avvalersi di non oltre tre esperti nelle materie tecniche, giuridiche ed amministrative, ai quali è corrisposta un’indennità mensile omnicomprensiva non superiore 2.500 euro lordi, ad eccezione del trattamento di missione.

Per l’espletamento del proprio incarico, il Prefetto di Genova può individuare[17] un soggetto attuatore, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo Prefetto (comma 2).

Il Prefetto di Genova è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di Sogesid S.p.a., di altre società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento. Tale avvalimento è consentito utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica (comma 3).

Il Prefetto di Genova è, infine, autorizzato ad avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche poste a tal fine in posizione di comando o di distacco, i cui oneri gravano sulle risorse finanziarie previste nella contabilità speciale assegnata. Il personale conserva il trattamento economico dell’amministrazione di appartenenza. Per l'attuazione degli interventi individuati dal Ministero dell’ambiente, dichiarati ad ogni effetto indifferibili, urgenti e di pubblica utilità, il Prefetto, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione a liberi professionisti (comma 4).

Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006. Il Prefetto di Genova subentra nella titolarità della citata contabilità speciale le cui risorse sono già destinate al finanziamento degli interventi necessari urgenti a favore dello stabilimento Stoppani (comma 5).

Si autorizza il Prefetto di Genova, ove lo ritenga indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ordinamento europeo, ad una pluralità di norme statali e regionali (comma 6).

Le norme derogate sono le seguenti:

·          regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Disciplina generale in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato), articoli 3 e 19;

·          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato), articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

·          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). È consentito derogare gli articoli 31, 36, 37, 40, 48, 83, comma 10, 93, 95, commi 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14-bis e 15, 102, 105, 106, commi da 8 a 14, 111, 140, 162, 209, 213. Limitatamente ai lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50/2016, è consentito derogare gli articoli 9, 16, 17, 28, 52, 53, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 74, 79,83, commi da 1 a 9, 91, 92, 95, commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 14, 98, 106, commi da 1 a 7, 126, 142, 143, 144, 158, 161, 174;

·          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente), articoli 107, 108, 124, 125, 126, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 (escluso il comma 7), 253 limitatamente alle norme procedimentali e sulla competenza, articolo 113, Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza relativamente ai parametri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 16, 29, 30, 31, 36, 37, 42, 50, 51, articoli 183, comma 1, lett. bb), 191, 208, 212, 269, 270, 271, 272, 278 e 281;

·          legge 9 dicembre 1998, n. 426 (Nuovi interventi in campo ambientale), articolo 1;

·          legge 7 agosto 1990, n. 241 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), articoli 7, 8, 9, 10, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

·          decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), articolo 30;

·          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni), articoli 13, 14, 15, 16, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44 e 45;

·          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

·          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), art. 42;

·          legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia), articoli 23, 24, 25, 31 35, 82, 84, 86, 91, 92, 93, 95, 98, e 102;

·          legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento), articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25;

·          legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative), articoli 8 e 9;

·          legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo);

·          legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale);

·          legge regionale 5 aprile 2012, n. 10 (Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello sportello unico);

·          legge regionale 27 dicembre 2016, n. 33 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2017), articolo 4;

·          legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 (Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali), articoli 4, 5, 6 14, 17, 18, 19 e 24;

·          legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 (Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative), articolo 8;

·          legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati), articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 18 e 25;

·          legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione), articoli 2 e 4;

·          legge regionale 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province), articoli 3, 5, e 12.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le spese da sostenere per lo svolgimento delle attività da queste previste trovano copertura finanziaria a valere sulle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato dall’OPCM del 5 dicembre 2006, n. 3554.

Con specifico riferimento alle facoltà attribuite al Prefetto di Genova la relazione tecnica evidenzia che:

·       l’autorizzazione a corrispondere le competenze maturate e non corrisposte ai dipendenti della Immobiliare Val Lerone s.p.a. implica un onere di euro 17.500 mensili;

·       le spese di funzionamento ammontano complessivamente a euro 97.700 mensili;

·       l’eventuale utilizzo di tre esperti determina un onere pari alla massima indennità mensile omnicomprensiva pro capite, pari a 2.500 euro lordi, ad esclusione del trattamento di missione;

·       la possibilità di nominare il soggetto attuatore determina un onere quantificabile in euro 46.184,55 in considerazione del compenso annuo lordo del soggetto attuatore, già previsto dall’OPCM n. 3554/2006;

·       la facoltà di avvalimento da parte del Prefetto dei soggetti indicati al comma 3 riprende una previsione già contenuta nell’OPCM 5 dicembre 2006, n. 3554. La relazione tecnica chiarisce che la precedente gestione commissariale non si è avvalsa di altri soggetti ma che, qualora tala necessità dovesse insorgere, l’avvalimento potrà essere disposto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili per le attività di cui al presente articolo, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane e strumentali delle amministrazioni coinvolte disponibili a legislazione vigente;

·       la possibilità di avvalersi fino ad un massimo di cinque unità di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche determina un eventuale onere complessivo pari a euro 203.020, corrispondenti a euro 40.604 annui lordi pro capite, calcolati sulla base del trattamento economico di un funzionario dell’Area 3 – F1 del comparto funzioni centrali.

La relazione tecnica sottolinea la presenza di una clausola di invarianza la quale implica che agli oneri derivanti dal presente articolo, si debba provvedere nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554/2006. Tali risorse, secondo la relazione tecnica, sono sufficienti per l’adempimento di tutte le attività previste dalla norma. La relazione tecnica evidenzia anche che le risorse giacenti sulla contabilità speciale del Commissario delegato ai sensi dell’OPCM n. 3554/2006 sono pari a euro 5.042.492,63 alla data del 25 marzo 2019. Ai sensi delle norme in esame si opererà una ricognizione delle risorse effettivamente disponibili, nei limiti delle quali saranno realizzati i compiti affidati al Prefetto.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la norma limita espressamente gli oneri da fronteggiare alle sole risorse effettivamente disponibili e che la relazione tecnica afferma che le risorse giacenti sulla contabilità speciale sono sufficienti a garantire il completamento delle attività previste dal testo in esame.

La relazione tecnica fornisce poi la quantificazione di singole voci di spesa (ad esempio, per l’utilizzo di esperti, la corresponsione delle competenze maturate e non corrisposte, la nomina di un soggetto attuatore ecc.): tuttavia, al fine di verificare l’effettiva capienza delle risorse stanziate rispetto al complesso degli adempimenti posti in capo al Commissario delegato, sarebbe necessario acquisire un quadro onnicomprensivo degli oneri stimati con riferimento al complesso delle misure che si prevede di realizzare.

Ciò con riguardo sia alle spese di funzionamento e di personale sia a quelle che attengono agli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica.

Si osserva infatti che le norme prevedono l’esercizio di un potere sostitutivo, in caso di inadempienza dei soggetti responsabili degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, fatto salvo il potere di rivalsa per le spese a tal fine sostenute. Andrebbe quindi verificata l’effettiva possibilità di sostenere anche tali attività a valere sulle risorse della contabilità speciale.

Pertanto, con specifico riferimento a questi ultimi interventi, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare lo stato di realizzazione del complesso delle attività richieste, ivi comprese quelle di carattere tecnico-istruttorio, nonché gli interventi che restano da effettuare, con lo sviluppo quantitativo e temporale dei relativi oneri da sostenere – in caso di inadempienza dei soggetti responsabili – posto che la conclusione degli interventi è disposta entro il 31 dicembre 2020.

Si osserva altresì che gli interventi in questione, data la loro specifica natura, non sembrerebbero comprimibili nell’ambito delle risorse disponibili. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

Con riguardo alle spese di personale e di funzionamento, occorrerebbe inoltre disporre di un prospetto più puntuale degli oneri previsti in relazione alle specifiche previsioni dell’articolo in esame, precisando, tra l’altro quelli relativi alla formazione e alle future retribuzioni del personale già dipendente dalla Immobiliare Val Lerone s.p.a., posto che la RT fa riferimento esclusivamente alle “competenze maturate e non corrisposte”.

 

In merito ai profili di copertura, si fa presente che l’articolo in commento disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti in favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, provvedendo ai relativi oneri nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi della citata ordinanza, che - secondo quanto riportato nella relazione tecnica - ammontano, alla data del 25 marzo 2019, a 5.042.492,63 euro.

Ciò posto, appare necessario, da un lato, che sia espressamente indicato nell’articolo in esame il limite massimo degli oneri dallo stesso derivanti, quale ricavabile dalla relazione tecnica, dall’altro, che il Governo assicuri che l’utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

 

ARTICOLO 13

Disposizioni finanziarie

La norma reca la previsione per cui il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 

In merito ai profili di copertura, appare necessario specificare che le citate variazioni di bilancio sono quelle conseguenti all’attuazione del presente decreto.

 



[1] Introduce l’articolo 23.1 al D.L. n. 113/2016.

[2] Adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (comma 2).

[3] In particolare, da tale interrogazione risulta che sul predetto capitolo è stato disposto un accantonamento di 44 milioni di euro per nuove leggi.

[4] Che introduce l’articolo 3-bis al D.L. n. 51/2015.

[5] Adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

[6] Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

[7] Di cui all'articolo 58, comma 1, del D.L. n. 83/2012.

[8] In particolare, da tale interrogazione risulta che sul predetto capitolo è stato disposto un accantonamento di 14 milioni di euro proprio in seguito all’entrata in vigore del presente decreto-legge.

[9] Che introduce l’articolo 4-bis al D.L. n. 51/2015.

[10] Adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

[11] Che introduce l’articolo 4-ter al D.L. n. 51/2015.

[12] Adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

[13] Il Fondo di solidarietà nazionale (FSN) ha l'obiettivo di promuovere interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole, alle strutture aziendali agricole, agli impianti produttivi ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi nocivi ai vegetali, nonché ai danni causati da animali protetti, alle condizioni e modalità previste dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso.

[14] Di cui all'art. 1, comma 748, della legge n. 145/2018.

[15] Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

[16] Tale avvalimento è possibile in forza dell’esplicito richiamo dell’articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n. 300/1999.

[17] D’intesa con il Ministero dell’ambiente e con il Presidente della Regione Liguria.