Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere
Riferimenti: AC N.1455/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 27/03/2019
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1455 e abb.

 

Tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

 

(Nuovo testo)

 

 

 

 

 

N. 84 – 27 marzo 2019

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI da 1 a 3. - 4 -

Reati di violenza domestica e di genere. - 4 -

ARTICOLO 4. - 5 -

Formazione degli operatori di polizia.. - 5 -

ARTICOLO 10. - 8 -

Comunicazioni di scarcerazione ed evasione e uso del braccialetto elettronico.. - 8 -

ARTICOLO 11. - 9 -

Trattamento psicologico per i condannati per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori - 9 -

ARTICOLO 13. - 10 -

Procedure relative all’indennizzo per le vittime di reato.. - 10 -

ARTICOLO 14. - 10 -

Clausola di invarianza finanziaria.. - 10 -

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1455 e abb-A

Titolo:

Modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere

Iniziativa:

governativa

in prima lettura alla Camera

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

Ascari

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

II (Giustizia)

 

PREMESSA

 

Il provvedimento reca disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione II (Giustizia) e trasmesso alle Commissioni competenti per l’espressione del relativo parere (seduta del 25 marzo 2019).

Il testo originario del disegno di legge C. 1455 del Governo (che nella seduta del 7 marzo la Commissione ha deliberato di adottare come testo base) è corredato di relazione tecnica, che risulta tuttora utilizzabile.

Nel corso dell’esame in sede referente, infatti, gli articoli del disegno di legge C. 1455 non sono stati emendati, mentre sono stati inseriti i nuovi articoli da 5 a 13 e la clausola di invarianza, originariamente recata dall’articolo 5 è ora recata dall’art. 14. Gli emendamenti approvati, tutti di iniziativa parlamentare, non sono corredati di relazione tecnica.

Il testo contiene, all’articolo 14, una clausola di neutralità finanziaria, riferita all’intro provvedimento.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI da 1 a 3

Reati di violenza domestica e di genere

Le norme individuano un insieme di reati, riconducibili alla violenza domestica e di genere, in relazione ai quali vengono previsti specifici interventi.

I reati di cui si tratta sono i seguenti:

·        maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 del codice penale, di seguito: “c.p.”);

·        violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-bis, 609-ter e 609-octies c.p.);

·        atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);

·        corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.);

·        atti persecutori (art. 612-bis c.p.);

·        lesioni personali aggravate da legami familiari (art. 582, aggravato ai sensi dell’art. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo e secondo comma c. p.).

Per i predetti reati:

- la polizia giudiziaria comunica (ai sensi dell’art. 327, comma 3, del codice di procedura penale che viene a tal fine novellato) al pubblico ministero la notizia di reato immediatamente, anche in forma orale; a tale comunicazione deve comunque seguire senza ritardo quella scritta (articolo 1);

- il pubblico ministero assume informazioni[1], entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini, anche nell’interesse della persona offesa (articolo 2);

- la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal pubblico ministero e pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività svolta (articolo 3).

 

La relazione tecnica premette che il fine dell’articolo 1 è di accelerare gli adempimenti già spettanti alla polizia giudiziaria, che dovrà comunicare immediatamente al pubblico ministero le notizie di reato di cui venga a conoscenza, anche in forma orale. Afferma quindi che la disposizione ha natura precettiva e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di ordinari adempimenti istituzionali, rilevando, piuttosto, che una più veloce instaurazione dei procedimenti tesi all’accertamento delle ipotesi dei reati di cui si tratta potrà determinare effetti deflativi e di contenimento dei tempi di svolgimento dei relativi processi penali.

La RT afferma inoltre che l’articolo 2 ha l’obiettivo di evitare ritardi ingiustificati a fronte della superiore esigenza di valutare in tempi stretti l’adozione di provvedimenti impeditivi della reiterazione della condotta o dell’aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose dell’illecito, sempre che non sussistano imprescindibili esigenze di tutela della riservatezza delle indagini che giustifichino il rinvio dell’assunzione delle informazioni. Essa afferma quindi che l’articolo ha natura precettiva e ordinamentale e che, tuttavia, è suscettibile di determinare effetti positivi sull’efficienza della relativa procedura: infatti, si ritiene che la fissazione del termine di tre giorni, entro il quale il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa e da chi ha presentato la denuncia, possa rappresentare una pronta ed efficace risposta per far fronte al fenomeno. La relazione tecnica assicura altresì che la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di adempimenti istituzionali del Ministero della giustizia.

Infine, la relazione tecnica segnala che l’articolo 3 ha natura precettiva e ordinamentale. Le attività previste, infatti, mirano ad accelerare il compimento degli adempimenti necessari per lo svolgimento delle opportune indagini. Trattandosi, quindi, di compiti istituzionali propri della polizia giudiziaria nella sua attività di collaborazione con il pubblico ministero nella conduzione delle indagini preliminari, la relazione tecnica assicura che quanto stabilito dall’articolo in esame potrà essere realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 4

Formazione degli operatori di polizia

La norma prevede che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri e il Corpo di Polizia penitenziaria attivino, presso i rispettivi istituti di formazione, specifici corsi destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alla prevenzione e al perseguimento dei reati descritti nei precedenti articoli o che interviene nel trattamento penitenziario delle persone per essi condannate. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall’amministrazione di appartenenza.

 

La relazione tecnica afferma che le esigenze formative verranno sostenute utilizzando gli specifici fondi in materia di formazione del personale, istituiti nell’ambito delle amministrazioni interessate, ricorrendo all’adozione di opportune misure organizzative e di miglioramento delle forme di collaborazione già esistenti tra gli uffici interessati.

La relazione tecnica indica quindi gli stanziamenti in questione, partitamente per ciascuna forza di polizia, facendo riferimento agli stanziamenti per il triennio 2018-2020 (ultimi riferimenti disponibili alla data di redazione della RT medesima).

In particolare, la RT rappresenta che le esigenze formative della Polizia penitenziaria potranno essere fronteggiate mediante l’utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Missione 1 («Giustizia») – Programma 1.1 («Amministrazione penitenziaria» – 6.1) – Centro di responsabilità «Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria» – Azione «Supporto per l’erogazione dei servizi penitenziari», sul capitolo 1671, piano di gestione 9 «Spese per l’organizzazione e il funzionamento dei corsi per la formazione, l’aggiornamento ed il perfezionamento del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; compensi per l’insegnamento e per le altre prestazioni», che reca uno stanziamento iniziale di euro 214.522 per ciascuno degli anni 2018-2020, e piano di gestione 27 «Spese per l’organizzazione e il funzionamento dei corsi di formazione del personale appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria», che reca uno stanziamento iniziale di euro 1.385.553 per ciascuno degli anni 2018-2020.

Per quel che concerne la Polizia di Stato, le risorse sono appostate sul bilancio del Ministero dell’interno, alla Missione 3 («Ordine pubblico e sicurezza») – Programma 3.1 («Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica») – Centro di responsabilità «Dipartimento della pubblica sicurezza» – Azione «Formazione ed addestramento della Polizia di Stato», sul capitolo 2721, piano di gestione 1 «Spese per il funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della Polizia di Stato, nonché in relazione alle esigenze connesse al coordinamento, per la formazione e la specializzazione del personale in servizio presso il Dipartimento della P.S. e di quello di altre amministrazioni che svolgono attività di polizia e per lo svolgimento dei relativi corsi. Spese per arredi ed allestimenti speciali. Spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie. Spese per corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla Direzione investigativa antimafia. Spese per esercitazioni ed addestramenti collettivi. Spese per la cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia», che reca uno stanziamento iniziale a legislazione vigente di euro 2.637.275 per l’anno 2018, di euro 2.680.755 per l’anno 2019 e di euro 2.672.047 per l’anno 2020.

Le esigenze formative dell’Arma dei carabinieri potranno essere fronteggiate mediante l’utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della difesa alla Missione 1 («Difesa e sicurezza del territorio») – Programma 1 («Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» – 5.1) – Azione «Gestione e assistenza del personale dell’Arma», sul capitolo 4875, piano di gestione 1 «Indennità e spese di viaggio al personale che partecipa a esercitazioni, campi e corsi di istruzione all’interno e all’estero», che reca uno stanziamento iniziale di euro 4.168.833 per l’anno 2018, di euro 6.187.729 per l’anno 2019 e di euro 8.187.729 per l’anno 2020, nonché sul piano di gestione 2 «Spese per scuole, campi, manovre. Altre spese inerenti all’istruzione del personale», che reca uno stanziamento iniziale di euro 909.395 per l’anno 2018 e di euro 924.097 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

La relazione tecnica rappresenta, infine, che gli attuali stanziamenti sugli indicati capitoli sono già destinati a ordinarie e incomprimibili attività addestrative già programmate.

 

Le informazioni fornite dalla relazione tecnica, sopra riportate, sono aggiornate al bilancio iniziale 2018-2020 (si rammenta che il disegno di legge è stato presentato nel mese di dicembre 2018). Di seguito si dà conto dei valori aggiornati di tali stanziamenti come risultanti dalla legge di assestamento di bilancio 2018 e dal bilancio 2019-2021

Per quanto riguarda la Polizia penitenziaria:

- in sede di assestamento 2018, lo stanziamento iniziale del 2018 è rimasto invariato;

- nel bilancio 2019-2021 il cap. 1671 conferma (al p.g. 9) lo stanziamento di euro 214.522 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 e (al p.g. 27) lo stanziamento di euro 1.385.553 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato:

- in sede di assestamento 2018, lo stanziamento iniziale del 2018 è rimasto sostanzialmente invariato[2];

- nel bilancio 2019-2021 il cap. 2721, p.g. 1, reca lo stanziamento di euro 2.871.303 per il 2019, di euro 2.587.272 per il 2020 e di euro 1.935.790 per il 2021.

Per quanto riguarda l’Arma dei Carabinieri:

- in sede di assestamento 2018, lo stanziamento iniziale del 2018 per il cap. 4875, p.g. 1, è stato incrementato di 500.000 euro;

- nel bilancio 2019-2021 il cap. 4875 evidenzia (al p.g. 1) un incremento, con lo stanziamento di euro 6.687.729 per il 2019 e di euro 8.687.729 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e conferma (al p.g. 2) lo stanziamento di euro 924.097 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

 

Al riguardo si rileva che la norma prevede corsi di formazione per gli operatori delle Forze di polizia, con frequenza obbligatoria per il personale individuato. La relazione tecnica afferma che ai relativi oneri si farà fronte nell’ambito degli stanziamenti vigenti, mediante opportune misure organizzative e forme di collaborazione tra uffici e individua puntualmente le partizioni di bilancio recanti le risorse per la formazione, rispettivamente, della Polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri. La medesima relazione tecnica, tuttavia, rappresenta infine che “gli attuali stanziamenti sugli indicati capitoli sono già destinati a ordinarie e incomprimibili attività addestrative già programmate”. Tenuto conto di tale indicazione, appare necessario acquisire elementi di valutazione circa l’effettiva possibilità che i corsi di formazione obbligatoria in materia di violenza domestica e di genere possano essere svolti nel quadro delle risorse disponibili e senza pregiudizio di ulteriori iniziative già previste a valere sulle medesime risorse.

Ciò anche in considerazione del quadro aggiornato degli stanziamenti risultanti dal bilancio 2019-2021 rispetto ai dati della RT riferiti al bilancio 2018-2020 (cfr. supra).

 

ARTICOLO 10

Comunicazioni di scarcerazione ed evasione e uso del braccialetto elettronico

La norma, introdotta dalla Commissione in sede referente, interviene sul codice di procedura penale prevedendo quanto segue:

- quando si procede per i delitti riconducibili alla violenza domestica e di genere (descritti agli articoli 1-3), alla persona offesa e al suo difensore sono comunicati sempre (non, dunque, su richiesta) - con l'ausilio della polizia giudiziaria – la scarcerazione, la cessazione della misura di sicurezza detentiva, l'evasione e la volontaria sottrazione dell'internato (comma 1) ed è comunicata immediatamente, sempre a mezzo della polizia giudiziaria, la scarcerazione a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza (comma 5);

- con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, può essere prevista anche l’applicazione del “braccialetto elettronico” (comma 2).

Si rammenta che ai sensi dell’articolo 275-bis del c.p.p. (richiamato dalla disposizione in esame) il giudice, al sussistere dei relativi presupposti, può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria;

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

Al riguardo in relazione agli adempimenti indicati, andrebbero acquisiti elementi di valutazione a conferma della sostenibilità dei medesimi nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 11

Trattamento psicologico per i condannati per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori

La norma, introdotta dalla Commissione in sede referente, interviene sull’ordinamento penitenziario (o.p., L. n. 354/1975) ampliando il novero delle persone condannate che possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno.

In particolare, a legislazione vigente (art. 13-bis o. p.), possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno (valutabile ai fini della concessione dei benefici) le persone condannate per vari delitti, fra i quali quelli di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del c. p. se commessi in danno di persona minorenne.

La norma in esame ammette al trattamento le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del c. p. (non solo, dunque, se commessi in danno di minore ma in ogni caso) nonché di cui agli articoli 572 (Maltrattamenti contro familiari e conviventi), 583-quinquies (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso, introdotto dal provvedimento in esame) e 612-bis (Atti persecutori).

Restano invariate le ulteriori ipotesi previste a legislazione vigente, sulle quali la norma in esame non interviene.

Si rammenta che alla disposizione che ha introdotto nell’Ordinamento penitenziario il trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali in danno di minori (L. n. 172 del 2012, ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno), non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

Al riguardo si rileva che la norma amplia il novero delle persone condannate che “possono sottoporsi” a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Pur tenendo conto che alla disposizione in esame risulta applicabile la clausola di invarianza finanziaria riferita al provvedimento nel suo complesso (art. 14) e che alla norma introduttiva della possibilità di trattamento psicologico non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbero acquisiti elementi di valutazione al fine di suffragare l’assunzione che gli ulteriori trattamenti psicologici possano effettivamente essere erogati nell’ambito delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 13

Procedure relative all’indennizzo per le vittime di reato

La norma, introdotta dalla Commissione in sede referente, interviene sul D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato; essa trasferisce la funzione di “autorità di assistenza” (che a legislazione vigente sono attribuite alla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale.

Ai sensi del citato decreto, l’”autorità di assistenza” è l’ente cui l’interessato deve rivolgersi quando nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea sia stato commesso un reato che dà titolo a forme di indennizzo previste in quel medesimo Stato e il richiedente l'indennizzo sia stabilmente residente in Italia. Essa svolge diverse funzioni fra le quali, a titolo esemplificativo: fornire le informazioni essenziali relative al sistema di indennizzo previsto dallo Stato membro in cui è stato commesso il reato e alla compilazione della domanda; assistere il richiedente circa le richieste di informazioni supplementari da parte dello Stato membro; provvedere all’eventuale audizione del richiedente, ove richiesta ed altre. Le attività svolte dall’autorità di assistenza non comportano alcuna spesa a carico del richiedente o delle autorità di altri Stati membri.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.

 

Al riguardo, si rileva che la norma trasferisce le funzioni di autorità di assistenza (nel quadro dell’assistenza alle vittime di reato in ambito UE) dalle Procure presso le Corti di appello alle Procure presso i Tribunali. In proposito appare necessario acquisire chiarimenti volti ad escludere che il predetto trasferimento di funzioni comporti nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, anche tenuto conto delle esigenze di formazione nonché dell’aggravio amministrativo per gli uffici incaricati.

 

ARTICOLO 14

Clausola di invarianza finanziaria

La norma prevede che dall’attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica, con riferimento specifico all’articolo 14[3], rappresenta gli effetti di neutralità per la finanza pubblica recati dal provvedimento in esame, trattandosi di interventi di carattere prettamente procedimentale, attuabili da parte delle competenti amministrazioni dello Stato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento al provvedimento nel suo complesso, la relazione tecnica premette che l’obiettivo di perfezionare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere nonché di evitare che eventuali stasi possano creare ulteriori situazioni di pericolo o minaccia dell’incolumità psico-fisica viene perseguito mediante il potenziamento degli strumenti propri delle indagini e dell’azione giudiziaria, favorendo l’immediata instaurazione e progressione del procedimento penale e prevedendo, ove necessario, l’adozione, senza ritardi, di eventuali provvedimenti cautelari e preventivi, attraverso un deciso intervento sui tempi e sulle modalità di svolgimento delle diverse fasi del procedimento penale.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione si rinvia alle osservazioni riferite ai precedenti articoli.

 



[1] Dalla persona offesa e da chi ha presentato denuncia, querela o istanza.

[2] Si registra un incremento di 43.480 euro.

[3] Art. 5 del testo iniziale.