Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Legge di Bilancio 2019
Riferimenti: AC N.1334-B/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 11/02/2019
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI
BILANCIO 2019

Modifiche approvate dal Senato

Profili finanziari



A.C. 1334-B

dicembre 2018



 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760-2233 - * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

PREMESSA.. 9

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 9

Articolo 1, comma 1 (Saldi differenziali) 9

Articolo 1, commi 2 e 5 (Clausole di salvaguardia relative all’IVA e alle accise) 10

Articolo 1, comma 3 (IVA agevolata dispositivi medici) 12

Articolo 1, comma 4 (IVA agevolata prodotti panetteria) 13

Articolo 1, commi 7 e 8 (Deducibilità interessi passivi imprese immobiliari) 15

Articolo 1, commi da 9 a 11 (Estensione regime forfetario) 17

Articolo 1, commi da 12 a 22 (Estensione regime imposta sostitutiva per imprese e professionisti) 20

Articolo 1, commi da 35 a 50 (Imposta sui servizi digitali) 23

Articolo 1, commi da 51 a 52 (Abrogazione aliquota ridotta IRES) 25

Articolo 1, commi 53 e 54 (Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per gli operatori sanitari) 26

Articolo 1, comma 55  (Contributo per acquisto strumenti per memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi) 27

Articolo 1, comma 56  (Fatturazione elettronica per contratti di sponsorizzazione) 28

Articolo 1, commi da 72 a 77 (Credito d’imposta materiali riciclabili) 29

Articolo 1, commi da 91 a 94 (Contributi dello Stato a società partecipate dallo Stato) 30

Articolo 1, commi 95 e 96  (Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali) 32

Articolo 1, comma 97  (Aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020) 33

Articolo 1, comma 100 (Programmi di riqualificazione urbana) 34

Articolo 1, comma 101 (Realizzazione infrastrutture digitali RAI) 35

Articolo 1, comma 104 (Fondo per le autostrade ciclabili) 35

Articolo 1, commi da 107 a 115  (Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di immobili e strade) 36

Articolo 1, commi da 116 a 121 (Cessione di quote di Invitalia Ventures SGR) 38

Articolo 1, comma 122  (Fondo per gli investimenti degli enti territoriali) 39

Articolo 1, comma 126 (Utilizzo delle risorse non utilizzate del fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali) 40

Articolo 1, comma 128 (Linea ferroviaria Biella-Novara) 41

Articolo 1, comma 129 (Società Dante Alighieri) 42

Articolo 1, comma 133 (Aeroporto di Crotone) 43

Articolo 1, commi da 149 a 152 (Incremento delle risorse per il personale non dirigente del Ministero dell’interno) 43

Articolo 1, commi da 153 a 155 (Piano nazionale di interventi nel settore idrico) 45

Articolo 1, comma da 156 a 161 (Credito d’imposta interventi su terreni pubblici) 48

Articolo 1, commi da 162 a 170 (Struttura per la progettazione delle opere pubbliche) 49

Articolo 1, commi da 171 a 175 (Fondo rotativo per la progettualità e finanziamento della progettazione) 51

Articolo 1, commi da 184 a 198 (Definizione agevolata) 52

Articolo 1, comma 199 (Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente) 62

Articolo 1, comma 202 (Rifinanziamento contratti di  sviluppo) 63

Articolo 1, comma 203 (Importante progetto di interesse comune europeo) 64

Articolo 1, commi da 210 a 217 (Venture capital e PIR) 65

Articolo 1, comma 218 (Incentivi all'investimento in start-up innovative) 67

Articolo 1, commi 113-116 (soppressi) (Soppressione della chiusura del “Fondo Balcani”) 68

Articolo 1, comma 229 (Norma interpretativa in materia di super-ammortamento) 69

Articolo 1, comma 232 (Riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale) 70

Articolo 1, comma 233 (Vigilanza sulle concessioni) 71

Articolo 1, commi da 248 a 250 (Proroga integrazione salariale ILVA) 72

Articolo 1, commi da 251 a 253 (Trattamento di mobilità in deroga) 73

Articolo 1, comma 254 (Trattamenti in deroga nella regione Lazio) 74

Articolo 1, comma 255 (Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza) 75

Articolo 1, comma 256 (Fondo per la revisione del sistema pensionistico) 77

Articolo 1, comma 260 (Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici) 78

Articolo 1, commi da 261 a 268 (Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati) 82

Articolo 1, comma 269 (Contributo datoriale ai fondi pensione dei dipendenti statali) 85

Articolo 1, commi da 270 a 272 (Personale di città metropolitane e province presso i centri per l'impiego) 86

Articolo 1, commi 273 e 274 (Pensionati che trasferiscono la residenza dall’estero nel Mezzogiorno) 87

Articolo 1, comma 275 (Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno) 88

Articolo 1, comma 276 (Rinnovo contratti struttura commissariale attività emergenziale) 88

Articolo 1, commi 283 e 284 (Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale) 89

Articolo 1, commi 289 (Contributo Comitato atlantico) 91

Articolo 1, comma 296 (Dispositivi di allarme contro l’abbandono di minori nei veicoli) 91

Articolo 1, comma 297 (Compensazioni per le imprese ferroviarie) 92

Articolo 1, comma 298 (Assunzioni nella pubblica amministrazione) 93

Articolo 1, commi da 300 a 306 (Assunzioni di personale) 94

Articolo 1, comma 311 (Incremento dotazione organica dirigenti penitenziari) 97

Articolo 1, comma 312 (Ricostruzione nelle zone terremotate dell’Umbria) 98

Articolo 1, comma 313 (Assunzioni di personale del Ministero dell’interno) 99

Articolo 1, commi da 314 a 315 (Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri) 100

Articolo 1, comma 316 (Personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche) 101

Articolo 1, commi da 323 a 325 (Posizioni organizzative delle Agenzie fiscali) 103

Articolo 1, commi da 326 a 328 (Erogazioni in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione) 104

Articolo 1, comma 329 (Utilizzo di personale da parte del Ministero della salute) 105

Articolo 1, comma 333 (Retribuzioni del personale a contratto dalle rappresentanze diplomatiche) 106

Articolo 1, comma 334 (Trattamento economico dipendenti residenti all’estero) 107

Articolo 1, comma 337 (Garanzia statale per iniziative di cooperazione allo sviluppo) 110

Articolo 1, comma 340 (Risorse per Istituzioni culturali) 112

Articolo 1, comma 341 (Sostegno all’attività dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano) 113

Articolo 1, comma 343 (Risorse per l’occupazione presso istituti e luoghi della cultura) 113

Articolo 1, comma 345 (Assunzioni dirigenti Ministero dell’istruzione) 114

Articolo 1, da 350 a 353 (Riordino delle strutture del Ministero dell’economia) 115

Articolo 1, commi da 355 a 359 (Assunzioni di personale del Ministero della salute) 118

Articolo 1, commi da 360 a 367 (Modalità di reclutamento delle amministrazioni pubbliche e graduatorie dei concorsi) 121

Articolo 1, commi da 372 a 374 (Assunzione presso il MIT) 122

Articolo 1, commi 375 e 376 (Norme in materia di dirigenza sanitaria) 124

Articolo 1, commi da 394 a 397 (Dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di porto) 126

Articolo 1, comma 398 (Trattamento assicurativo infortuni personale Corpo VV FF) 130

Articolo 1, comma 399 (Differimento delle assunzioni da effettuare nell’anno 2019) 132

Articolo 1, comma 401 (Assunzioni di ricercatori e loro progressione di carriera) 133

Articolo 1, comma 403 (Contratti a tempo determinato presso università private) 135

Articolo 1, commi 405 e 406 (Accademia Nazionale dei Lincei) 136

Articolo 1, commi 409-413 (Scuola superiore meridionale) 139

Articolo 1, comma 414 (Gran Sasso Science Institute) 147

Articolo 1, comma 415 (Facoltà assunzionali personale delle istituzioni educative statali) 148

Articolo 1, comma 416 (Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice) 150

Articolo 1, commi da 422 a 433 (Dismissioni immobiliari) 151

Articolo 1, commi 442 (Istituti normativi e trattamenti accessori comparto sicurezza) 155

Articolo 1, comma 443 (Personale Direzione Investigativa Antimafia – DIA) 157

Articolo 1, comma 446-449 (Assunzioni di LSU) 158

Articolo 1, comma 455 (Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) 161

Articolo 1, commi 456 – 458 (Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia) 162

Articolo 1, commi 460– 464 (Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti) 163

Articolo 1, commi 478–480 (Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) 163

Articolo 1, comma 481 (Fondo nazionale per il servizio civile) 165

Articolo 1, commi 483 – 484 (Fondo per caregiver familiare) 166

Articolo 1, commi 489 – 491 (Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità) 166

Articolo 1, comma 492 (Fondo per le vittime di violenza domestica) 167

Articolo 1, commi 493-495 (Fondo per i risparmiatori) 168

Articolo 1, comma 513 (Analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie ) 170

Articolo 1, commi 526 – 532 (Certificati medici di infortunio e malattia professionale ) 171

Articolo 1, comma 533 (Reinserimento di persone con disabilità da lavoro) 172

Articolo 1, commi 534 e 535 (Assicurazione contro gli infortuni domestici) 174

Articolo 1, commi da 537 a 542 (Professioni sanitarie) 176

Articolo 1, comma 557 (Spesa sanitaria per dispositivi medici) 177

Articolo 1, comma 558 (Sorveglianza e registri di mortalità, tumori e altre patologie) 178

Articolo 1, comma 560 (Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ) 179

Articolo 1, comma 565 (Stabilizzazione Enti parco nazionali) 180

Articolo 1, commi 574 – 584 (Norme in materia di spesa farmaceutica) 181

Articolo 1, comma 585 (Anagrafe nazionale vaccini ) 184

Articolo 1, comma 589 (Partecipazione ad iniziative di pace internazionali) 186

Articolo 1, comma 590 (Fondo per le attività di promozione dell’Italia) 187

Articolo 1, comma 604 (Bonus cultura) 188

Articolo 1, comma 613 (Valorizzazione del patrimonio culturale di Parma) 189

Articolo 1, comma 617 (Vendita carte valori postali) 189

Articolo 1, comma 619 (Sicurezza del patrimonio culturale) 190

Articolo 1, comma 620 (Promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero) 191

Articolo 1, commi da 634 a 639 (Concorsi pronostici sportivi) 192

Articolo 1, comma 640 (Fondo «Sport e Periferie») 197

Articolo 1, comma 668 (Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari) 199

Articolo 1, commi 675 – 685 (Concessioni demaniali marittime) 200

Articolo 1, comma 686 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) 205

Articolo 1, comma 687 (Norme in materia di dirigenza del SSN) 205

Articolo 1, comma 688 (Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN) 206

Articolo 1, commi da 692 a 699 (Regime tributario prodotti selvatici non legnosi) 206

Articolo 1, commi 700 e 701 (Vendita e promozione prodotti agricoli) 210

Articolo 1, comma 704 (Contributo sisma Veneto 2012) 211

Articolo 1, comma 705 (Regime fiscale del coadiuvante del coltivatore diretto) 212

Articolo 1, commi 706 - 717 (Bonus occupazionale giovani eccellenze) 212

Articolo 1, comma 720 (Assegnazioni di risorse all’Agenzia delle entrate) 213

Articolo 1, comma 722 (Gruppi di azione locale) 214

Articolo 1, comma 724 (Società a partecipazione pubblica non soggette al processo di razionalizzazione periodica) 215

Articolo 1, commi da 734 a 737 (Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto) 216

Articolo 1, comma 741 (Fondo per il sistema integrato di istruzione) 217

Articolo 1, comma 748 (Fondo per le politiche di bilancio dei ministeri) 217

Articolo 1, comma 756 (Animali di affezione e randagismo) 218

Articolo 1, commi 758 (Fondo per la mobilità al servizio delle fiere) 219

Articolo 1, comma 759 (Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia) 219

Articolo 1, commi 764 e 765 (Incremento Fondo contenzioso enti locali) 221

Articolo 1, comma 769 (Norme in materia di accoglienza dei minori non accompagnati) 222

Articolo 1, comma 793 (Incremento del Fondo la “Buona scuola”) 223

Articolo 1, comma 800 (Bonifica di siti inquinati) 223

Articolo 1, comma 802 (Plastiche monouso) 224

Articolo 1, commi 806 - 809 (Credito d’imposta per le edicole) 225

Articolo 1, comma 810 (Abolizione dei contributi all’editoria) 227

Articolo 1, commi da 849 a 872 (Pagamento dei debiti commerciali) 228

Articolo 1, comma 873 (Assunzione di personale per l’emergenza sisma centro Italia ) 231

Articolo 1, comma 874 (Ripiano del disavanzo da riaccertamento) 231

Articolo 1, commi da 875 a 886 (Concorso delle regioni a statuto speciale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica) 232

Articolo 1, comma 887 (Apposizione del vincolo di destinazione a somme trasferite alle Province autonome) 235

Articolo 1, commi da 892 a 895 (Contributo ai comuni per piani di sicurezza) 236

Articolo 1, comma 906 (Limite alle anticipazioni di tesoreria) 237

Articolo 1, comma 907 (Gestione di cassa dei comuni in dissesto) 238

Articolo 1, comma 908 (Servizi di tesoreria della amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni) 239

Articolo 1, comma 912 (Affidamento di lavori) 240

Articolo 1, comma 918 (Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda) 240

Articolo 1, comma 921 (Riparto del Fondo di solidarietà comunale) 241

Articolo 1, comma 931 (Metropolitana di Roma) 242

Articolo 1, commi 933 - 936 (Stanziamento per Roma capitale – ripristino stradale) 242

Articolo 1, comma 939 (Svincolo di somme dovute alle regioni) 244

Articolo 1, comma 951 (Piano nazionale per le città) 244

Articolo 1, commi 965 - 967 (Trattamenti previdenziali e vitalizi di amministratori locali ) 245

Articolo 1, comma 969 (Fondo aree confinanti con le regioni a Statuto speciale) 246

Articolo 1, comma 978 (Facoltà assunzionali delle Università statali) 247

Articolo 1, comma 986 (Modalità di calcolo dell’ISEE ) 248

Articolo 1, comma 991 (Riscossione dei tributi sospesi) 249

Articolo 1, comma 993 (Proroga esenzione imposte dirette fabbricati inagibili) 251

Articolo 1, commi 994 995 (Attività di riscossione nei comuni colpiti da eventi sismici 2016) 252

Articolo 1, comma 996 (Contributo comuni cratere sismico) 254

Articolo 1, commi 997 - 998 (Imposta pubblicità) 254

Articolo 1, comma 1004 (Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 255

Articolo 1, comma 1005 (Adeguamento sedi territoriali dei vigili del fuoco) 256

Articolo 1, comma 1010 (Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi) 256

Articolo 1, commi da 1015 a 1018 (Fondo crediti di dubbia esigibilità per comuni “buoni pagatori”) 257

Articolo 1, comma 1020 (Proroga zona franca urbana di Genova) 259

Articolo 1, comma 1022 (Esenzione per strutture periferiche necessarie ad enti pubblici) 260

Articolo 1, commi 1025 - 1027 (Flussi veicolari nel porto di Genova) 261

Articolo 1, commi 1028 e 1029 (Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti) 262

Articolo 1, commi 1042 - 1047 (Incentivi per veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica) 265

Articolo 1, comma 1048 (Tassa automobilistica veicoli storici) 271

Articolo 1, comma 1051 (PREU e payout sugli apparecchi da intrattenimento) 272

Articolo 1, comma 1052 (Imposta unica sui giochi) 275

Articolo 1, comma 1054 (Imposta sostitutiva rideterminazione terreni e partecipazioni) 276

Articolo 1, commi da 1057 a 1064 (Incentivi acquisto motoveicoli L1e e L3e elettrici o ibridi) 278

Articolo 1, comma 1072 (Gruppi bancari cooperativi) 280

Articolo 1, comma 1073 (Informazioni di carattere non finanziario) 280

Articolo 1, commi 1081 – 1083 (Vendita GPL) 281

Articolo 1, comma 1084 (Imposta di registro) 281

Articolo 1, commi da 1085 a 1087 (Disciplina IRAP) 282

Articolo 1, comma 1091 (Utilizzo maggiori entrate IMU e TARI) 284

Articolo 1, comma 1093 (Utilizzo delle risorse non utilizzate del fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali) 285

Articolo 1, commi da 1101 a 1111 (Riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive) 285

Articolo 1, commi 1112 e 1113 (Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006») 288

Articolo 1, comma 1114 (Celebrazioni in onore della figura di Nilde Iotti) 289

Articolo 1, commi da 1117 a 1120 (Accantonamenti e monitoraggio dei conti pubblici) 290

Articolo 1, commi 1121 – 1126 (Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL) 291

Articolo 1, comma 1127 (Acconto cedolare secca) 296

Articolo 1, comma 1128 (Acconto imposta di bollo) 297

Articolo 1, comma 1129 (Accesso alle isole minori della laguna di Venezia) 298

Articolo 1, comma 1131 (Proroghe di termini previsti da legge in materia di interesse della Presidenza del Consiglio) 299

Articolo 1, comma 1132, lettera a) (Uso delle autocertificazioni da parte di cittadini stranieri) 302

Articolo 1, comma 1132, lettera b) (Proroga del l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi) 302

Articolo 1, comma 1132, lettera c) (Poteri sostitutivi per l’approvazione del bilancio degli enti locali) 303

Articolo 1, comma 1133, lettera a) (Atti sottoposti al controllo successivo) 303

Articolo 1, comma 1133, lettera b) (Disposizioni in materia di entrate locali) 304

Articolo 1, comma 1133, lettera c) (Locazioni passive per immobili delle pubbliche amministrazioni) 304

Articolo 1, comma 1133, lettera d) (Contenimento della spesa delle Agenzie fiscali) 305

Articolo 1, comma 1134 (Proroghe di termini Ministero dello sviluppo economico) 306

Articolo 1, comma 1135, lettera a) (Proroga gestione commissariale “Galleria Pavoncelli”) 306

Articolo 1, comma 1135, lettera b) (Proroga documento unico di circolazione e di proprietà) 308

Articolo 1, comma 1136, lettera a) (Reddito di inclusione) 308

Articolo 1, comma 1136, lettera b) (Adattamento del sistema UNIEMENS) 309

Articolo 1, comma 1136, lettera c (Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell’anno 2018 nelle aree di crisi complessa) 310

Articolo 1, comma 1137 (Proroghe di termini in materie di interesse del Ministero della salute) 310

Articolo 1, comma 1138 (Proroghe di termini in materia di interesse del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) 312

Articolo 1, comma 1139, lettera a) (Efficacia delle nuove norme sulle intercettazioni) 314

Articolo 1, comma 1139, lettera b) (Dirigenti dell’esecuzione penale esterna) 315

Articolo 1, comma 1139, lettera c) (Manutenzione e conduzione degli uffici giudiziari) 316

Articolo 1, comma 1139, lettera d) (Circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti) 317

Articolo 1, comma 1139, lettera e) (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori) 318

Articolo 1, comma 1141 (Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi) 319

 


 

PREMESSA

 

Nel presente Dossier sono presi in esame i profili finanziari relativi alle modifiche apportate dal Senato alla Sezione I del disegno di legge di bilancio per il 2019.

Tali modifiche sono state introdotte con il maxiemendamento 1.9000 del Governo, interamente sostitutivo dell’articolo 1 del disegno di legge di bilancio.

Il maxiemendamento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che espongono gli effetti finanziari del testo iniziale, integrati con quelli derivanti dalle modifiche approvate dal Senato.

Ove non diversamente specificato, quindi, nel presente dossier si fa riferimento alla relazione tecnica ed al prospetto riepilogativo allegati al maxiemendamento.

L’analisi è svolta ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo. Non sono invece oggetto di analisi le disposizioni che non presentano profili finanziari o quelle delle quali la relazione tecnica si limita ad evidenziare la neutralità finanziaria.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articolo 1, comma 1
(Saldi differenziali)

L’art. 1, comma 1, del testo del disegno di legge di bilancio approvato dalla Camera (S.981) individua, mediante rinvio all’allegato 1, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, ed i livelli del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La norma, introdotta dal Senato, senza modificare i livelli dei saldi risultanti dall’allegato 1, integra il testo del comma 1 con l’aggiunta di un periodo. Quest’ultimo precisa che i livelli effettivi dei saldi di cui all’allegato 1 validi ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono quelli risultanti dal quadro generale riassuntivo di cui all’articolo 17.

Detti saldi, come risultanti a seguito dell’approvazione della seconda Nota di variazione, risultano i seguenti:

 

 

Saldo netto da finanziare

Ricorso al mercato

2019

59.352.425.863

290.860.847.859

2020

43.099.006.354

272.008.270.836

2021

27.872.285.438

272.708.081.752

 

Si ricorda che i livelli massimi dei predetti saldi comprendono le regolazioni

contabili e debitorie pregresse.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Si evidenzia che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento non dà conto degli elementi di raccordo tra i suindicati saldi di bilancio ed i nuovi obiettivi programmatici; tali elementi saranno presumibilmente indicati dall’aggiornamento della Nota tecnico-illustrativa riferita alla legge di bilancio, nel testo approvato dalle Camere.

 

Articolo 1, commi 2 e 5
(Clausole di salvaguardia relative all’IVA e alle accise)

Le modifiche introdotte dal Senato intervengono sulla modulazione degli incrementi delle aliquote IVA e degli obiettivi di gettito delle accise sui carburanti come risulta dalla seguente tabella. In particolare, sono incrementate rispetto al testo iniziale le aliquote IVA e gli obiettivi di gettito per accise previsti dal 2020.

Nella seguente tabella sono illustrate le aliquote previste a normativa vigente, quelle proposte dal testo iniziale del disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334) e quelle previste nel testo approvato dal Senato (C. 1334-B).

 

 

2019

2020

2021

2022

1) Aliquota IVA ridotta

 

 

 

 

- normativa vigente

11,5%

13,0%

13,0%

13,0%

- C 1334

10,0%

11,5%

11,5%

11,5%

- C 1334-B

10,0%

13,0%

13,0%

13,0%

2) Aliquota IVA ordinaria

 

 

 

 

- normativa vigente

24,2%

24,9%

25,0%

25,0%

- C 1334

22,0%

24,1%

24,5%

24,5%

- C 1334-B

22,0%

25,2%

26,5%

26,5%

3) Aliquota accise prodotti petroliferi

 

 

 

 

- normativa vigente

0

350 mln

350 mln

350 mln

- C 1334

0

140 mln

300 mln

300 mln

- C 1334-B

 

400 mln

400 mln

400 mln

Fonte: Elaborazione del Servizio bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clausole salvaguardia IVA e accise

12.471,9

 

 

12.471,9

 

 

12.471,9

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Revisione clausole IVA e accise

 

3.910,0

9.182,2

 

3.910,0

9.182,2

 

3.910,0

9.182,2

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari effettuando la differenza tra il gettito stimato in base alle nuove aliquote e quello stimato a normativa vigente.

La stima è effettuata considerando il parametro storico per l’anno 2019 (ossia 2.319 mln per ciascun punto percentuale di aliquota IVA ridotta e 4.088 mln per ciascun punto percentuale di aliquota IVA ordinaria) e il parametro aggiornato per gli anni successivi (circa 2,9 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ridotta IVA del 10% e di circa 4,37 miliardi di euro per un punto percentuale dell'aliquota ordinaria).

Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato nella relazione tecnica si riportano, nella seguente tabella, i risultati delle stime effettuate ai fini della determinazione degli effetti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

1) Aliquota IVA ridotta

0

8.688,0

8.688,0

8.688,0

- sterilizzazione incremento 2019

- incremento 3 pp dal 2020

2) Aliquota IVA ordinaria

0

13.984,0

19.665,0

19.665,0

- sterilizzazione incremento 2019

- incremento 3,2 pp nel 2020

- incremento 4,5 pp dal 2021

3) Aliquota accise prodotti petroliferi

0

400 mln

400 mln

400 mln

- obiettivo gettito

TOTALE GETTITO ATTESO

(testo approvato dal Senato)

0

23.072,0

28.753,0

28.753,0

Gettito atteso a normativa vigente

12.471,9

19.162,0

19.570,8

19.570,8

Differenza

- 12.471,9

+ 3.910,0

+9.182,2

+9.182,2

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il procedimento di quantificazione dell’effetto differenziale dovuto alle modifiche del Senato è conforme a quello utilizzato dalla relazione tecnica iniziale.

L’utilizzo della predetta metodologia comporta, ad esempio, in relazione alle variazioni intervenute al Senato, che, con riguardo al ripristino per il 2020 dell’aliquota IVA ridotta già prevista a normativa vigente, l’effetto stimato sia migliorativo di quanto già previsto a legislazione vigente.

In relazione alla predetta metodologia, si rinvia a quanto già osservato riguardo al fatto che la relazione tecnica utilizza, per la stima degli effetti a decorrere dal 2020, parametri di gettito aggiornati, per la stima del gettito atteso, e parametri storici, per la determinazione di quanto iscritto nei tendenziali in base alla vigente normativa.

I chiarimenti forniti in proposito dal Governo nel corso dell’esame parlamentare si limitano a ribadire che per l’anno 2019 è stata considerata la totale neutralizzazione degli incrementi delle aliquote IVA sulla base del gettito già iscritto nelle previsioni di bilancio il cui azzeramento ha comportato l’utilizzo implicito dei valori storici. Per gli anni successivi, invece, il Governo conferma l’utilizzo di valori aggiornati, con iscrizione in bilancio dei soli effetti differenziali rispetto a quanto scontato (sulla base dei parametri storici) nelle previsioni per le stesse annualità.

 

Articolo 1, comma 3
(IVA agevolata dispositivi medici)

Normativa vigente. Il numero 114 della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 prevede l’assoggettamento all’aliquota IVA al 10% i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone che devono intendersi compresi nel numero 114 della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della Nomenclatura combinata di cui all'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1925 della Commissione del 12 ottobre 2017 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 265 del 1987 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma chiarisce che ai dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzati per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, si applica la medesima aliquota IVA del 10 per cento applicabile ai medicinali. La RT afferma, quindi, che alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari in considerazione del tenore interpretativo della stessa che precisa comportamenti già concludenti da parte degli operatori del settore.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all’assenza di effetti finanziari derivanti dall’applicabilità dell’aliquota IVA al 10 per cento ai dispositivi medici in esame. Peraltro, tenuto conto che la disposizione, di carattere interpretativo, ha effetti retroattivi, la norma può ritenersi neutrale nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che dalla stessa non derivino obblighi di rimborso (non espressamente esclusi dalla norma), in relazione ad imposte già pagate.

 

Articolo 1, comma 4
(IVA agevolata prodotti panetteria)

Normativa vigente. Il comma 2 dell’articolo 75 della legge n. 413[1] del 1991 prevede che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai crackers e le fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580. Non si dà luogo a rimborsi di imposte pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

Il numero 15 della tabella A parte II, allegata al DPR n. 633/1972 prevede l’assoggettamento all’aliquota IVA al 4% alle paste alimentari; crackers e fette biscottate; pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio

 

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce il citato comma 2, prevedendo che ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quello contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, con la sola inclusione degli zuccheri già previsti dalla legge n. 580 del 1967 ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune. Non si dà luogo a rimborsi di imposte già pagate né è consentita la variazione di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1976, n. 633, e successive modificazioni

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, così come formulata, appare di carattere interpretativo, anche in considerazione della circostanza che, da informazioni reperite dalle associazioni di categoria e da operatori del settore, risulta che l’aliquota IVA del 4% viene applicata alla quasi totalità delle cessioni di pane oggetto di intervento normativo. Sotto il profilo finanziario, pertanto, alla disposizione non si ascrivono effetti sul gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’assenza di effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame. Si rileva tuttavia che il numero 15 della tabella A parte II, allegata al DPR n. 633/1972, nel testo vigente, prevede l’assoggettamento all’aliquota IVA al 4 per cento dei prodotti in esame specificando “senza aggiunta di zuccheri”; questi ultimi invece vengono espressamente inclusi dalla norma. La norma in esame pertanto appare estendere l’ambito applicativo dell’IVA agevolata. Sul punto appare quindi opportuno acquisire elementi di maggior dettaglio al fine di escludere effetti negativi per la finanza pubblica.

 

Articolo 1, commi 7 e 8
(Deducibilità interessi passivi imprese immobiliari)

Normativa vigente. Il comma 36 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007 prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare. Si considerano società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare, le società il cui valore dell'attivo patrimoniale è costituito per la maggior parte dal valore normale degli immobili destinati alla locazione e i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di locazione o affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

La disposizione non era corredata di relazione tecnica.

Successivamente lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi ha modificato l’articolo 96 del TUIR prevedendo che la deducibilità dell’eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, rispetto al totale degli interessi attivi del periodo e dell’eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d’imposta precedenti, è consentita nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL). La relazione tecnica, riferita a tale disposizione, ha stimato i seguenti effetti finanziari:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

0

-17,1

53,1

26,1

26,1

26,1

26,1

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone che, nelle more della mancata adozione della revisione della normativa sulla fiscalità diretta ed indiretta delle imprese immobiliari, si applichino e siano fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 36 della legge n. 244 del 2007. A tal fine è autorizzata la spesa di 17,7 milioni di euro per l’anno 2020 e 10,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

 

17,7

10,1

 

17,7

10,1

 

17,7

10,1

 

La relazione tecnica evidenzia che il decreto legislativo di recepimento della direttiva ATAD (UE 2016/1164) prevede il superamento della disposizione di cui all’articolo 1, comma 36 della legge n. 244 del 2007. In particolare, in sede di valutazione degli effetti del decreto legislativo, ai fini della stima della deducibilità degli interessi passivi secondo la regola del 30% del ROL, sono stati analizzati, per le Società Immobiliari, gli oneri finanziari indicati nei bilanci civilistici (fonte Bureau Van Dijk) e confrontati con l’ammontare degli interessi passivi indicati nella specifica sezione del quadro RF delle dichiarazioni Unico 2017, anno di imposta 2016. Sono state considerate le società in corrispondenza delle quali la quota degli oneri finanziari risultava maggiore degli interessi passivi dichiarati nel quadro RF, individuando circa 700 milioni di euro di interessi passivi eccedenti. Prudenzialmente, è stato considerato che tale eccedenza fosse riferibile a interessi passivi da mutui ipotecari per una quota pari al 50%. Attraverso l’utilizzo del modello di micro simulazione IRES, è stato stimato un recupero di gettito, conseguente alla nuova deducibilità di tali interessi passivi, di circa 12,2 milioni di euro l’anno. Successivamente, a partire da questa nuova deducibilità, gli effetti della modifica sugli interessi passivi, riferiti a mutui ipotecari, sono stati valutati contemporaneamente all’applicazione delle modifiche di cui alla direttiva ATAD, riducendosi a circa 10,1 milioni di euro dal 2019. La disposizione in esame, pertanto, mantenendo l’esclusione degli interessi passivi, riferiti a mutui ipotecari su immobili destinati alla locazione, dalla deducibilità secondo le regole dell’articolo 96 del TUIR (30% del ROL), determina una corrispondente perdita di gettito di circa 10,1 milioni di euro dal 2019.

La RT riporta i seguenti effetti finanziari in termini di cassa:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

0

-17,7

-10,1

-10,1

-10,1

-10,1

-10,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, commi da 9 a 11
(Estensione regime forfetario)

Le modifiche introdotte dal Senato sono dirette ad ampliare l’ambito di applicazione del regime forfetario previsto per le imprese e i lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro.

In particolare, non risultano più esclusi i soggetti che partecipano a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazioni senza averne il controllo diretto o indiretto (comma 9).

Si stabilisce, inoltre, che per quanto non diversamente disposto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni previste per il regime forfetario vigente fino al 2018 (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - IRPEF

 

2.999,2

1.713,8

 

2.999,2

1.713,8

 

2.999,2

1.713,8

Estensione (modifiche Senato)- IRPEF

 

8,1

9,1

 

8,1

9,1

 

8,1

9,1

Regime dei minimi con aliquota 15% - Add.le reg.

 

 

 

 

119,5

119,5

 

119,5

119,5

Estensione (modifiche Senato)- Add.reg.IRPEF

 

 

 

 

0,3

0,4

 

0,3

0,4

Regime dei minimi con aliquota 15% - Add.le com.

 

 

 

 

59,0

45,4

 

59,0

45,4

Estensione (modifiche Senato)- Add.com.IRPEF

 

 

 

 

0,1

0,2

 

0,1

0,2

Regime dei minimi con aliquota 15% - IRAP

 

 

 

 

156,5

84,6

 

156,5

84,6

Estensione (modifiche Senato)- IRAP

 

 

 

 

0,3

0,4

 

0,3

0,4

Regime dei minimi con aliquota 15% - IVA

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

385,2

Estensione (modifiche Senato)- IVA

0,5

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

0,5

0,6

0,6

Minori entrate contributive

 

Regime dei minimi con aliquota 15%-contrib. prev.li

 

 

 

177,0

242,0

248,0

177,0

242,0

248,0

Estensione (modifiche Senato)- contrib

 

 

 

0,5

0,6

0,7

0,5

0,6

0,7

Maggiori spese correnti

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - Add.le reg.

 

119,5

119,5

 

 

 

 

 

 

Estensione (modifiche Senato)- Add.reg.IRPEF

 

0,3

0,4

 

 

 

 

 

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - Add.le com.

 

59,0

45,4

 

 

 

 

 

 

Estensione (modifiche Senato)- Add.com.IRPEF

 

0,1

0,2

 

 

 

 

 

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - IRAP

 

156,5

84,6

 

 

 

 

 

 

Estensione (modifiche Senato)- IRAP

 

0,3

0,4

 

 

 

 

 

 

Regime dei minimi con aliquota 15%-contrib. prev.li

177,0

242,0

248,0

 

 

 

 

 

 

Estensione (modifiche Senato)- contrib

0,5

0,6

0,7

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Regime dei minimi con aliquota 15% - Imp. sostitutiva

 

2.145,6

1.226,1

 

2.145,6

1.226,1

 

2.145,6

1.226,1

Estensione (modifiche Senato)- Imp.sostitutiva

 

4,3

5,6

 

4,3

5,6

 

4,3

5,6

Regime dei minimi con aliquota 15% - IVA rettifica detrazione

231,3

 

 

231,3

 

 

231,3

 

 

Estensione (modifiche Senato) - Rett. detraz. IVA

0,4

0,4

0

0,4

0,4

0

0,4

0,4

0

 

La relazione tecnica illustra la disciplina introdotta. In riferimento alla parte modificata dal Senato, la RT afferma che l’esclusione dal regime forfettario, nel caso di partecipazione in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione l'esclusione è prevista solo se le quote possedute siano di controllo e l'attività da esse esercitata non sia direttamente o indirettamente ricollegabile a quella svolta individualmente.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT afferma di aver adottato la stessa metodologia della relazione tecnica di introduzione del nuovo regime fiscale e che le nuove elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

Gli effetti stimati sono riportati nella tabella di seguito riportata.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

IRPEF

0,0

-3.007,0

-1.718,2

-1.718,2

-1.718,2

-1.718,2

-1.718,2

-1.718,2

-1.718,2

-1.718,2

Add.le reg.

0,0

-119,8

-119,8

-119,8

-119,8

-119,8

-119,8

-119,8

-119,8

-119,8

Add.le com.

0,0

-59,1

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

-45,5

IRAP

0,0

-156,8

-84,7

-84,7

-84,7

-84,7

-84,7

-84,7

-84,7

-84,7

Imposta sostitutiva

0,0

2.149,9

1.228,6

1.228,6

1.228,6

1.228,6

1.228,6

1.228,6

1.228,6

1.228,6

IVA

-385,7

-385,7

-385,7

-385,7

-385,7

-385,7

-385,7

-385,7

-385,7

-385,7

Rettifica detrazione IVA

231,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Contributi

-177,6

-242,6

-248,6

-254,7

-261,6

-267,6

-274,6

-281,6

-288,8

-295,8

TOTALE

-331,5

-1.821,0

-1.373,9

-1.380,0

-1.387,0

-1.393,0

-1.400,0

-1.407,0

-1.414,1

-1.421,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT aggiorna nella seguente misura gli effetti di gettito a seguito delle modifiche apportate dal Senato.

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ante modifiche Senato

-330,9

-1.815,8

-1.370,4

-1.376,4

-1.383,4

-1.389,4

-1.396,4

-1.403,4

-1.410,4

-1.417,4

Post modifiche Senato

-331,5

-1.821,0

-1.373,9

-1.380,0

-1.387,0

-1.393,0

-1.400,0

-1.407,0

-1.414,1

-1.421,1

Effetti finanziari modifiche

-0,6

-5,2

-3,5

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,6

-3,7

-3,7

 

Considerato il contenuto ammontare del maggior onere indicato pur a fronte dell’ampliamento della platea dei beneficiari, appare opportuno acquisire i dati ed i criteri utilizzati per la stima del predetto onere, ai fini della relativa verifica.

 

Articolo 1, commi da 12 a 22
(Estensione regime imposta sostitutiva per imprese e professionisti)

Le modifiche introdotte dal Senato sono dirette ad ampliare l’ambito di applicazione del regime di imposta sostitutivo applicabile dalle imprese e dai lavoratori autonomi con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro.

In particolare, non risultano più esclusi i soggetti che partecipano a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazioni senza averne il controllo diretto o indiretto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Tassazione separata reddito da lavoro aut. e impresa – IRPEF

 

154,3

2.531,2

 

154,3

2.531,2

 

154,3

2.531,2

Tassazione separata reddito da lavoro aut. e impresa Add.le reg.

 

 

 

 

 

92,2

 

 

92,2

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa Add.le com.

 

 

 

 

 

45,5

 

 

45,5

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa IRAP

 

 

 

 

 

141

 

 

141

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa IVA

 

234,3

234,3

 

234,3

234,3

 

234,3

234,3

Maggiori spese correnti

 

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa Add.le reg.

 

 

92,2

 

 

 

 

 

 

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa Add.le com.

 

 

45,5

 

 

 

 

 

 

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa IRAP

 

 

141

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Tassazione separata reddito da lavoro auton.e impresa Imposta sostitut.

 

 

1.915,1

 

 

1.915,1

 

 

1.915,1

Rettifica detrazione IVA

 

279,5

 

 

279,5

 

 

279,5

 

 

La relazione tecnica illustra la disciplina introdotta. In riferimento alla parte modificata dal Senato, la RT afferma che l’esclusione dal regime forfettario, nel caso di partecipazione in società a responsabilità limitata o in associazioni in partecipazione l'esclusione è prevista solo se le quote possedute siano di controllo e l'attività da esse esercitata non sia direttamente o indirettamente ricollegabile a quella svolta individualmente.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT afferma le elaborazioni sono state effettuate sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017.

Gli effetti stimati sono riportati nella tabella di seguito riportata.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

IRPEF

0,0

-154,6

-2.535,9

-1.515,3

Add.le reg.

0,0

0,0

-92,4

-92,4

Add.le com.

0,0

0,0

-45,6

-35,1

IRAP

0,0

0,0

-141,2

-76,3

Imposta sostitutiva

0,0

0,0

1.918,2

1.096,1

IVA

0,0

-234,5

-234,5

-234,5

Rettifica della detrazione IVA

0,0

279,9

0,0

0,0

TOTALE

0,0

-109,2

-1.131,4

-857,5

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i valori riportati nel prospetto riepilogativo non corrispondono a quelli della tabella contenuta nella relazione tecnica. In proposito appare necessario un chiarimento.

La differenza sembrerebbe riferibile alle modifiche introdotte al Senato che ampliano la platea dei beneficiari. In particolare, la RT aggiorna nella seguente misura gli effetti di gettito a seguito delle modifiche apportate dal Senato.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

Ante modifiche Senato

0

-109,1

-1.129,1

-855,9

Post modifiche Senato

0

-109,2

-1.131,4

-857,5

Effetti finanziari modifiche

0

-0,1

-2,3

-1,6

 

Considerato il contenuto ammontare del maggior onere indicato pur a fronte dell’ampliamento della platea dei beneficiari, appare opportuno acquisire i dati ed i criteri utilizzati per la stima del predetto onere, ai fini della relativa verifica.

 

Articolo 1, commi da 35 a 50
(Imposta sui servizi digitali)

Normativa vigente L’art. 1, co. 1011-1017, della legge n. 205/2017 introduce, con decorrenza 2019, l’imposta sulle transazioni digitali (cd web tax). La misura dell’aliquota è fissata al 3% e, per l’individuazione delle prestazioni di servizi interessate nonché per eventuali casi di esonero, si rinvia ad un apposito DM (commi 1012 e 1015) che non risulta emanato. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggior gettito pari a 190 milioni annui a decorrere dal 2019.

Il comma 1010 del medesimo articolo 1 ha modificato la definizione di “stabile organizzazione”. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.

Il comma 1018 stabilisce che dall’attuazione dei commi da 1010 a 1019 non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica. Il comma 1019 prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale da parte del Ministro dell’economica e finanze in merito allo stato di attuazione e ai risultati conoscitivi ed economici derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1010 a 1019.

 

La norma istituisce l’imposta sui servizi digitali (aliquota 3%) ed abroga l’imposta sulle transazioni digitali (aliquota 3%) introdotta, con decorrenza 2019, dalla legge di bilancio 2018.

La disciplina individua i soggetti passivi, le prestazioni di servizi oggetto del tributo, i criteri per la determinazione della base imponibile, le modalità di liquidazione e di versamento dell’imposta e rinvia, per le ulteriori modalità applicative, ad un decreto del MEF da emanare entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

La decorrenza della nuova imposta è fissata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Web tax

150,0

600,0

600,0

150,0

600,0

600,0

150,0

600,0

600,0

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

In primo luogo ricorda che l'imposta sui servizi digitali si applica ai soggetti che prestano servizi digitali e che hanno un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a 750 milioni di euro e che hanno anche un ammontare di ricavi derivanti dalla prestazione di servizi digitali non inferiore a 5,5 milioni di euro. Evidenzia inoltre che l’imposta prevede un'aliquota del 3% sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. Con successivo decreto, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della misura, sono stabilite le disposizioni di attuazione dell'imposta.

Rinviando a quanto più dettagliatamente indicato dalla RT, si riportano i seguenti dati indicati dalla stessa ed utilizzati ai fini della stima degli effetti finanziari:

-         il gettito complessivo della Digital service tax (DST)[2] stimato dalla Commissione europea nell’Impact Assessment è indicato in misura pari a 4,7 miliardi di euro per tutti i paesi dell’UE. Considerato che il PIL italiano rappresenta l’11,2% del PIL dell’UE, il gettito dell’imposta italiana sarebbe pari a 526 milioni di euro;

-         la predetta stima effettuata dall’UE non considera i ricavi derivanti dalla trasmissione dei dati raccolti dagli utenti (inclusi, invece, nella base imponibile dell’imposta in commento);

-         complessivamente, quindi, la RT ritiene che il gettito possa essere stimato in circa 600 milioni annui, in termini di competenza;

-         per la stima degli effetti di cassa, la RT considera il versamento su base trimestrale e l’effettiva operatività dell’imposta ed indica, quindi, un maggior gettito pari a 150 milioni nel 2019 (un trimestre)[3] e 600 milioni annui a decorrere dal 2020.

 

La RT afferma inoltre che l’abrogazione dei commi da 1011 a 1019 dell’articolo l della legge n. 205/2017 “non determina effetti negativi per l'anno 2019 sul bilancio dello Stato, in quanto non sono scontati effetti finanziari positivi derivanti dal recupero di gettito annuo inizialmente stimato come riveniente da detti commi, nella considerazione che, in prossimità della chiusura dell'esercizio 2018, non risulta ancora adottato o in corso di adozione il decreto previsto dal comma 1012 della citata legge n. 205/2017.”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che alla norma abrogata (imposta sulle transazioni digitali) risultavano ascritti effetti finanziari pari a 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. La RT afferma invece che per il 2019 non risultano scontati nei tendenziali effetti finanziari positivi in quanto non è stato adottato il decreto ministeriale di attuazione.

Andrebbe peraltro chiarito se la mancata considerazione ai fini dei tendenziali riguardi anche le annualità dal 2020, considerato che – analogamente al 2019 – alla norma che si intende abrogare erano stati ascritti effetti per 190 milioni annui, rispetto ai quali la RT non fornisce specifiche indicazioni.

 

Articolo 1, commi da 51 a 52
(Abrogazione aliquota ridotta IRES)

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono l’abrogazione dell’articolo 6 del DPR n. 601/1973 che consente la riduzione al 50% dell’aliquota IRES per specifiche categorie di soggetti.

Si dispone altresì che la predetta abrogazione rilevi anche ai fini della determinazione degli acconti IRES per il 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Riduzione agevolazioni IRES

118,4

157,9

157,9

118,4

157,9

157,9

118,4

157,9

157,9

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

In primo luogo la RT ricorda che la disposizione prevede l'abrogazione dell'articolo 6 del D.P.R. 601/1973 che ha introdotto la riduzione alla metà dell'aliquota IRES nei confronti di:

a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;

d) istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT afferma di aver analizzato le dichiarazioni dei redditi 2017 (periodo d’imposta 2016) per gli Enti non commerciali, individuando la parte di reddito imponibile soggetta ad aliquota ridotta.

Dalle elaborazioni risulta che l’imponibile agevolato è pari a circa 1,3 miliardi di euro. Applicando l’aliquota ordinaria (24%) in luogo di quella agevolata (12%), la RT stima un recupero di gettito per circa 157,9 mln di euro[4].

Considerando, per gli effetti di cassa, un acconto pari al 75%, la RT riporta la seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

dal 2021

IRES

118,4

157,9

157,9

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica riguardo all’imponibile IRES interessato dalla modifica normativa, non essendo disponibili, sul sito ufficiale dell’Agenzia delle entrate, i dati IRES relativi all’anno 2016.

Si segnala che l’ammontare imponibile indicato (circa 1,3 miliardi) risulta superiore a quello desumibile dai dati pubblicati riferiti al periodo d’imposta 2015.

Analizzando infatti i dati relativi alle dichiarazioni Unico-ENC (periodo d’imposta 2015) si riscontra infatti che, complessivamente, il reddito imponibile degli enti non commerciali è pari a 3.645 milioni cui corrisponde un’imposta netta IRES di 779 milioni di euro. Pur non essendo esplicitamente indicata la quota di imponibile assoggettata ad aliquota ridotta, si può desumere la quota di imponibile cui si applica l’aliquota IRES ridotta sia circa il 22% dell’imponibile IRES totale degli enti non commerciali (3.645 x 22% = 798 mln).[5]

 

Articolo 1, commi 53 e 54
(Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi per gli operatori sanitari)

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sulla disciplina della fatturazione elettronica[6] e della trasmissione telematica dei corrispettivi[7] da parte degli operatori sanitari.

Oltre a conferma l’esonero, per l’anno 2019, dell’obbligo di fatturazione elettronica nonché quello, a regime, degli obblighi di trasmissione telematica per i corrispettivi inviati al Sistema di tessera sanitaria, si dispone che i dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati, nel rispetto dei principi in materia di protezione di dati personali, esclusivamente dalle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale ovvero per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono finalizzate ad evitare possibili criticità afferenti all’utilizzo – per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva - dei dati personali rilevabili dal Sistema tessera sanitaria e, per tale via, ad assicurare l'acquisizione del gettito tributario previsto a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 55
(Contributo per acquisto strumenti per memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sulle modalità di fruizione del contributo riconosciuto ai soggetti che acquistano gli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi[8].

In particolare, in luogo dell’applicazione di uno sconto al momento dell’acquisto e di un successivo recupero della somma da parte del venditore mediante credito d’imposta, viene previsto un credito d’imposta direttamente per l’acquirente (che quindi non fruisce più dello sconto al momento dell’acquisto) da utilizzare in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura di acquisto del registratore.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che il contributo è riconosciuto entro un limite massimo di spesa.

 

Articolo 1, comma 56
(Fatturazione elettronica per contratti di sponsorizzazione)

Normativa vigente. I commi 01 e 02 all’articolo 10 del DL n. 119/2018, introdotti nel corso dell’esame parlamentare, disciplinano gli obblighi di fatturazione elettronica per le associazioni sportive senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991. In particolare, per i citati soggetti, è disposto il generale esonero, dall’obbligo di emissione della fattura elettronica; tuttavia, in caso di proventi superiori a 65.000 euro le associazioni assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta (comma 01)., Tuttavia, per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dai soggetti di cui al comma 01, gli obblighi di fatturazione elettronica sono adempiuti dai cessionari (comma 02). All’emendamento che ha introdotto i citati commi non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Le norme, introdotte dal Senato, abrogano il comma 02 dell’articolo 10, del DL n. 119/2018, ai sensi del quale in relazione ai contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dalle associazioni sportive senza scopo di lucro (soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991), gli obblighi di fatturazione elettronica sono adempiuti dai cessionari. Pertanto viene esteso anche a tale tipologia di contratti l’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica.

 

Il prospetto riepilogativo fa riferimento alle norme, ascrivendo alle stesse un effetto nullo ai fini effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica evidenzia in primo luogo che il gettito IVA riconducibile a settori per i quali sono previsti regimi speciali non è stato incluso nella quantificazione del recupero di gettito riflessa nella relazione tecnica originaria relativa all'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Afferma inoltre che all'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica (di cui all’articolo 10, comma 01, del medesimo DL 119/2018) in favore delle associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale previsto dalla legge 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65. 000, non sono stati ascritti effetti finanziari. Quanto alle le associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime speciale previsto dagli artt. 1 e 2 della legge 398/1991 che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, le medesime restano nel perimetro di applicazione dell'obbligo di fatturazione elettronica, senza che si renda necessario che tale obbligo sia adempiuto dai cessionari di contratti di sponsorizzazione e pubblicità. Conseguentemente, alla disposizione la RT non ascrive effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che alla disposizione che si intende abrogare non erano stati ascritti effetti finanziari dalla relativa relazione tecnica, si evidenzia che l’intervento in esame appare ridurre ulteriormente l’ambito di applicazione della disciplina relativa alla fatturazione elettronica, alla quale sono stati complessivamente ascritti notevoli effetti finanziari di maggior gettito.

Andrebbe quindi confermata la neutralità finanziaria dell’abrogazione del comma 02 dell’art. 10 del DL 119/2018, tenuto conto che tale disposizione era volta a prevedere una forma sostitutiva dell’obbligo di fatturazione elettronica, per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità.

 

Articolo 1, commi da 72 a 77
(Credito d’imposta materiali riciclabili)

Le norme, introdotta dal Senato, prevede il riconoscimento, per gli anni  2019 e 2020, di un credito di imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute dalle imprese per acquisti di prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui nonché di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario e nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.

Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito stesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono stati effettuati gli acquisti. Con decreto sono definite le modalità applicative anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa previsto.

Si dispone quindi l’abrogazione dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 97 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 e i conseguenti risparmi sono destinati alla copertura dell’onere derivante dalla concessione del credito d’imposta in esame.

In proposito si ricorda che il comma 97 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha autorizzato la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 per la concessione del credito d’imposta di cui al comma 96 del medesimo articolo 1.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta imballaggi eco-sostenibili

 

1

1

 

1

1

 

1

1

Minori spese correnti

 

Credito d’imposta plastic free

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica afferma che alla copertura dell’agevolazione si provvede mediante l’utilizzo delle risorse stanziate per i suddetti anni per l’incentivo di cui all’articolo 1, commi da 96 a 99, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che conseguentemente è abrogato.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prevede la concessione di un credito d’imposta nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annuo per gli anni 2020 e 2021. Alla copertura dell’onere si provvede mediante l’abrogazione del comma 97 della legge n. 205 del 2017, recante un’autorizzazione di spesa per la concessione di un’agevolazione di analogo contenuto.

Sul piano normativo si rileva tuttavia che la norma, a differenza di quanto affermato dalla relazione tecnica, non dispone l’abrogazione dell’intera disciplina riguardante il credito d’imposta di cui ai commi da 96 a 99 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ma del solo comma 97. In tal modo permarrebbe pertanto in vigore sia il credito d’imposta previsto dai citati commi da 96-99 (seppur privo di risorse) sia quello previsto dalla disposizione in esame. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 1, commi da 91 a 94
(Contributi dello Stato a società partecipate dallo Stato)

La norma dispone che i contributi di importo fino a 50 milioni concessi dallo Stato a società partecipate dallo Stato medesimo o ad organismi di diritto pubblico, anche costituiti in forma di società di capitali, finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, con la finalità di effettuare investimenti di pubblico interesse, sono erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell’intervento “in forma globale, ovvero quota imponibile più IVA, e progressivamente alla realizzazione dell’intervento medesimo” [nel testo della norma], se il provvedimento di concessione del contributo reca la dicitura «comprensivo di IVA».

Nel caso di contributi concessi ai medesimi soggetti senza la dicitura «comprensivo di IVA», lo Stato eroga il contributo con le medesime modalità ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell’intervento.

Le previsioni si applicano anche ai contributi per i quali la relativa attività di rendicontazione non si sia conclusa [la norma non indica a quale data si debba fare riferimento] e, comunque, ai contributi relativamente ai quali non sia intervenuta la liquidazione del saldo finale. In ogni caso “non sono presenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica” [così il testo della norma].

L’applicazione delle disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende disciplinare, in via interpretativa, la erogazione dei contributi statali di importo fino a 50 milioni di euro concessi a società partecipate o ad organismi di diritto pubblico finanziati dallo Stato in misura maggioritaria, per investimenti di pubblico interesse, il cui provvedimento di concessione reca la dicitura "comprensivo di IVA". Si prevede che, al verificarsi dei presupposti, i contributi siano erogati dallo Stato, a titolo definitivo, contestualmente alla realizzazione dell'intervento in forma globale, ovvero quota imponibile + IVA e progressivamente alla realizzazione dell'intervento medesimo.

Inoltre vengono disciplinati gli analoghi contributi il cui provvedimento di

concessione non reca la dicitura "comprensivo di IVA".

Si prevede che al verificarsi dei presupposti, i contributi siano erogati dallo Stato, con le medesime modalità di cui sopra, ma con finalità di anticipazione relativamente alla sola quota liquidata a titolo di IVA, che dovrà essere rimborsata dal beneficiario allo Stato a conclusione della realizzazione dell’intervento.

Inoltre, prosegue la RT, viene indicato che le previsioni si applicherebbero anche ai contributi già erogati la cui attività di rendicontazione non si sia ancora conclusa.

La norma intende disciplinare le ipotesi in cui il contributo erogato dallo Stato sia teso a rimborsare al beneficiario, oltre alla quota imponibile dell'investimento, anche l'IVA da questi pagata ai propri fornitori per la realizzazione dell'intervento e le ipotesi in cui, invece, il contributo intenda coprire la sola quota imponibile dell'investimento. La norma così intesa non avrebbe rilevanza ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

La relazione tecnica fa presente che le somme erogate nell'ambito di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive rielevano ai fini IVA anche se qualificate come contributi. In tali circostanze, infatti, il contributo assume natura di corrispettivo in quanto costituisce la controprestazione del servizio effettuato o del bene ceduto da un soggetto IVA; pertanto, il cedente o prestatore, a fronte di tale erogazione, è tenuto ad emettere fattura indicando l'aliquota IVA applicabile alla prestazione resa o al bene ceduto. Sono, invece, escluse dal campo d'applicazione dell'IVA, per mancanza del presupposto oggettivo, le ipotesi in cui il soggetto che riceve il contributo non è tenuto ad una controprestazione.

Poiché si tratta di una misura volta a stabilire che i contributi che lo Stato eroga alle sue società partecipate per far fronte a investimenti di pubblico interesse coprono la spesa globale (imponibile + IVA) non vi sono, secondo la RT, effetti in termini di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede che, per determinati contributi concessi dallo Stato alle società dallo stesso partecipate o ad organismi di diritto pubblico, l’erogazione includa l’IVA, oltre alla quota imponibile. In taluni casi, l’IVA viene inclusa nel contributo a titolo di anticipazione, che il soggetto beneficiario “restituirà” allo Stato in sede di versamento dell’IVA.

La relazione tecnica non ascrive effetti alla norma, asserendo che la misura è volta a stabilire che i contributi che lo Stato eroga alle sue società partecipate coprano la spesa globale (imponibile + IVA).

Riguardo ai profili applicativi della norma – in considerazione del fatto che talune società partecipate dallo Stato non rientrano necessariamente nel perimetro della pubblica amministrazione – andrebbe escluso che per effetto delle disposizioni debba intendersi incrementata la misura complessiva del contributo o accelerata la sua dinamica di erogazione. Ciò al fine di escludere effetti sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe infine confermato che la formulazione della clausola finanziaria, secondo cui “non sono presenti oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica” sia idonea ad assicurare l’effettiva invarianza finanziaria.

 

Articolo 1, commi 95 e 96
(Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali)

Le norme approvate nel corso dell’esame al Senato hanno modificato le dotazioni del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali. Le risorse sono state ridotte di 2.010 milioni di euro per l’anno 2019, di 1.740 milioni per l’anno 2020, di 1.700 milioni per l’anno 2012, di 100 milioni per gli anni dal 2022 al 2028 (comma 95).

 

Pertanto, a seguito delle modifiche, le risorse complessive a disposizione del Fondo sono le seguenti:

 

 

2019

2020

2021

2022 e 22023

dal 2024 al 2028

dal 2029

al 2033

Dotazione Fondo – A.S. 981

2.750

3.000

3.300

3.350

3.400

3.400

Riduzione disposta al senato

-2.010

-1,740

-1.700

-100

-100

0

Dotazione finale del Fondo

740

1.260

1.600

3.250

3.300

3.400

 

Un’ulteriore modifica approvata nel corso dell’esame presso il Senato ha stabilito che è destinata al prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al Comune di Monza una quota delle risorse del Fondo in oggetto pari ad almeno 15 milioni di euro per il 2019, 10 milioni di euro per il 2020, 25 milioni di euro per il 2021, 95 milioni di euro per il 2022, 180 milioni di euro per il 2023, 245 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025, 120 milioni di euro per il 2026 e 10 milioni di euro per il 2027 (comma 96).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali

740

1.260

1.600

415

1.185

1.700

415

1.185

1.700

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 97
(Aggiornamento del contratto di programma ANAS 2016-2020)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che, in sede di aggiornamento del Contratto di programma ANAS 2016-2020, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalità già previste dal vigente Contratto, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, viene destinata alla progettazione e realizzazione di interventi di adeguamento e messa in sicurezza degli svincoli delle tangenziali dei capoluoghi di provincia.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 100
(Programmi di riqualificazione urbana)

La norma – introdotta durante l’esame presso il Senato – prevede che per i Programmi di riqualificazione urbana (PRiU), nel caso di interruzione delle attività di cantiere determinata da eventi indipendenti dalla volontà delle parti contraenti (forza maggiore), tutti i termini di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 9 settembre 2015 si intendano comunque prorogati del tempo di «fermo cantiere».

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che i programmi PRiU interessano una pluralità di operatori e finanziatori degli interventi e sono stati tra i primi a prevedere la partecipazione del privato in operazioni di riqualificazione di ambiti urbani, attraverso lo strumento programmatorio ed attuativo degli Accordi di Programma. Il MIT, da ultimo con decreto 20/2012, ha prorogato i termini di detti programmi, prevedendo espressamente che dette proroghe non comportino a carico del bilancio dello Stato alcun incremento di spesa rispetto agli importi totali previsti dalle relative autorizzazioni di spesa (art. 2 del D.M. 19 gennaio 2012 n. 20).

La RT afferma altresì che, stante il tenore meramente ordinatorio della disposizione risulta evidente l’assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame prevede che, in caso di “fermi cantiere” occorrenti per cause di forza maggiore, i termini di ultimazione di cui all’articolo 1 del DM 9 settembre 2015 del MIT si intendano prorogati. In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla RT in merito al carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni.

Sarebbe peraltro utile verificare se la disciplina in esame possa presentare implicazioni riguardo allo sviluppo per cassa della spesa connessa al finanziamento della progettazione e della realizzazione di opere pubbliche.

 

Articolo 1, comma 101
(Realizzazione infrastrutture digitali RAI)

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, prevede che per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale, alla RAI – Radiotelevisione Italiana S.p.a., venga riconosciuto un contributo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Realizzazione infrastrutture digitali RAI

40,0

40,0

 

40,0

40,0

 

40,0

40,0

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma è configurata come limite di spesa.

 

Articolo 1, comma 104
(Fondo per le autostrade ciclabili)

La norma – introdotta durante l’esame presso il Senato – istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per le autostrade ciclabili con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Con decreto sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché quelle di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per le finalità di cui alla norma in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione del Fondo per le autostrade ciclabili

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere in esame limitato allo stanziamento previsto.

Sarebbe comunque utile una conferma circa la spendibilità integrale della somma stanziata nel 2019, come si evince dal prospetto riepilogativo, atteso che le spese finanziate sono in conto capitale.

 

Articolo 1, commi da 107 a 115
(Contributi ai comuni per la messa in sicurezza di immobili e strade)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, prevedono, per il 2019, l’assegnazione ai comuni di contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. Il comune beneficiario è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019.

I contributi sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari per il 50 per cento, previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, e per il restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo è revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno 2019. Le somme derivanti dalla revoca sono assegnate ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza al 15 maggio, dando priorità ai comuni con data di inizio esecuzione lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre 2019.

Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo.

Viene ridotta di 30 milioni per il 2019 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 140, della L. 232/2016, concernente le risorse per il finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, relative al settore di spesa delle "infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione", ed iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributi ai Comuni per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale

400,0

0,0

0,0

300,0

100,0

0,0

300,0

100,0

0,0

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione delle risorse del fondo progettazione finanziato dal riparto del fondo di cui all'articolo 1, comma 140 legge n.232/2016

30.0

0,0

0,0

30.0

0,0

0,0

30.0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che l’effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario tiene conto dell’obbligo di avviare i lavori entro il 15 maggio 2019, nonché di una ipotesi di somme recuperate per mancato rispetto del termine di avvio lavori nella misura del 30 per cento. Queste ultime da riassegnare con obbligo di inizio lavori entro il 15 ottobre 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile una conferma che la riduzione prevista a carico del Fondo progettazione non pregiudichi lo svolgimento di progetti o interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 1, commi da 116 a 121
(Cessione di quote di Invitalia Ventures SGR)

La norma consente al MISE di autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte di Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR Spa - Invitalia SGR, a condizione che dalla cessione derivi l’apporto di risorse aggiuntive da parte del soggetto acquirente.

Con direttiva del MISE a Invitalia sono stabiliti i contenuti e i termini della cessione.

Alla Cassa depositi e prestiti, nella sua qualità di Istituto nazionale di promozione, è attribuito il diritto di opzione per l’acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti, da esercitarsi nel termine e con le modalità stabilite nella predetta direttiva del MISE.

In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita, mediante operazioni societarie senza oneri per la finanza pubblica, al MEF.

Le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate[9] ad Invitalia, a valere sulle risorse del «Piano Operativo Imprese e Competitività FSC 2014-2020», per la costituzione, unitamente a eventuali ulteriori risorse finanziarie proprie, di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III», già affidato in gestione a Invitalia SGR, sono assegnate al Ministero dello sviluppo economico che le utilizza al fine di semplificare e rafforzare il settore del venture capital e il tessuto economico-produttivo del Paese in quanto compatibili con le politiche economiche del Fondo di sviluppo e coesione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa autorizzare la cessione, a condizioni di mercato, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, di una quota di partecipazione, anche di controllo, detenuta nella società di gestione del risparmio Invitalia Ventures SGR S.p.A. - Invitalia SGR, nonché di una quota di partecipazione in fondi da essa gestiti. È attribuito all'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il diritto di opzione per l'acquisto della quota di partecipazione azionaria in Invitalia SGR nonché della quota di partecipazione in fondi da essa gestiti.

Le operazioni sopra illustrate, secondo la relazione tecnica, non determinano effetti per la finanza pubblica, essendo realizzate da soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

In caso di cessione della partecipazione di controllo, la restante partecipazione di Invitalia in Invitalia SGR può essere trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze. Tale trasferimento avviene senza oneri per la finanza pubblica.

Il comma 121 prevede che le risorse per complessivi 200 milioni di cui alla delibera CIPE n. 14 del 18 febbraio 2018, assegnate ad Invitalia per la costituzione di un apposito fondo di reindustrializzazione, denominato «Italia Venture III» siano assegnate al Ministero dello sviluppo economico. La disposizione non modifica l’entità delle risorse, intervenendo unicamente sulla titolarità della gestione delle stesse.

Le restanti disposizioni sono di natura procedimentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 122
(Fondo per gli investimenti degli enti territoriali)

Le norme approvate nel corso dell’esame al Senato hanno modificato le dotazioni del Fondo per gli investimenti degli enti territoriali. Le risorse sono state ridotte di 220 milioni per gli anni 2019 e 2020, di 310 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 e di 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2033.

La tabella che segue indica la dotazione iniziale del Fondo prevista dal testo licenziato dalla Camera dei deputati, le variazioni introdotte dal Senato e la dotazione finale del Fondo.

 

                                                                                                                              (milioni di euro)

Anno

Dotazione iniziale

Riduzione

Dotazione finale

2019

3.000

220

2.780

2020

3.400,2

220

3.180,2

2021

1.565

310

1.255

2022

2.165

310

1.855

2023

2.565

310

2.255

2024

2.965

310

2.655

2025

3.065

310

2.755

2026

2.780

190

2.590

2027

2.635

190

2.445

2028

2.435

190

2.245

2029

2.435

190

2.245

2030

2.435

190

2.245

2031

2.435

190

2.245

2032

2.385

190

2.195

2033

2.340

190

2.150

Dal 2034

1.500

0

1.500

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali

2.780

3.180,2

1.255

1.080

2.342

2.249

1.080

2.342

2.249

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 126
(Utilizzo delle risorse non utilizzate del fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali)

Il comma 126, nel testo licenziato dalla Camera, stabiliva che con DPCM fossero indicate l’ammontare delle risorse del fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122 da destinare a ciascun settore, i criteri di riparto delle risorse e le modalità di utilizzo delle medesime.

 

La norma, nella nuova formulazione, prevede che nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sia istituito un fondo, alimentato con le risorse residue del fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali di cui al comma 122. Il Fondo è finalizzato a investimenti per la messa in sicurezza del territorio e delle strade nell’ambito degli accordi tra lo Stato e le regioni a statuto speciale di cui al comma 875. In caso di mancata conclusione, in tutto o in parte, di tali accordi entro il termine del 31 gennaio 2019, le somme in questione non utilizzate sono destinate ad incrementare i contributi di cui ai commi 134 (contributi alle regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio) e 139 (contributi ai comuni per la realizzazione di investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio), includendo tra i destinatari anche le province e le città metropolitane, nonché i contributi di cui al comma 107 (contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, e patrimonio comunale).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 128
(Linea ferroviaria Biella-Novara)

La norma prevede un contributo straordinario alla Regione Piemonte di 5 milioni di euro per l'anno 2019 per garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria Biella-Novara.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Risorse destinate a garantire i lavori di elettrificazione della linea ferroviaria della linea ferroviaria Biella- Novara

5,0

 

 

5,0

 

 

5,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato al contributo previsto.

 

Articolo 1, comma 129
(Società Dante Alighieri)

La norma autorizza un contributo straordinario di 4.725.000 di euro per l'anno 2019 per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

contributo straordinario per i lavori di recupero, risanamento conservativo e straordinaria manutenzione dell'edificio demaniale Palazzo Firenze, sede della Società Dante Alighieri

4,7

 

 

4,7

 

 

4,7

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato al contributo previsto.

 

Articolo 1, comma 133
(Aeroporto di Crotone)

La norma, introdotta al Senato, destina 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 all'aeroporto di Crotone al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei e di assicurare la continuità territoriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Spesa per garantire la continuità territoriale per Aeroporto di Crotone

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato alla spesa prevista.

 

Articolo 1, commi da 149 a 152
(Incremento delle risorse per il personale non dirigente del Ministero dell’interno)

Le norme prevedono che il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero dell’interno sia incrementato di 7 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. È altresì incrementato di 500 mila euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e di 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato del medesimo Ministero (comma 149).

La norma è introdotta al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal personale dell'amministrazione civile dell'Interno.

Gli incrementi di cui al comma sono disposti in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente[10] al fine di limitare la crescita dei trattamenti accessori (comma 150).

All'onere recato dalle norme descritte, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità del biennio 2019-2020 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

·        quanto a 5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23, comma l, della legge 27 dicembre 2002, n. 289[11] [comma 151, lettera a)];

·        quanto a 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante riduzione delle spese relative ai compensi per lavoro straordinario del personale dell'amministrazione civile dell'Interno del Programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione "Ordine pubblico e sicurezza", del Programma "Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" della Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" e del Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" della Missione "Soccorso civile". È conseguentemente rideterminato in riduzione il limite di spesa per i trattamenti accessori previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo n. 75 del 2017, [comma 151, lettera b)];

·        quanto a 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante riduzione del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 748 del testo in esame [comma 151, lettera c)].

Il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente del Ministero dell’interno può essere ulteriormente incrementato fino ad un massimo di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi alla acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del Programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della Missione "Ordine pubblico e sicurezza", iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno (comma 152).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo personale non dirigente

7

7

18

7

7

18

7

7

18

Fondo personale dirigente

0,5

0,5

2,5

0,5

0,5

2,5

0,5

0,5

2,5

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Fondo personale non dirigente

0

0

0

3,4

3,4

8,7

3,4

3,4

8,7

Fondo personale dirigente

0

0

0

0,2

0,2

1,2

0,2

0,2

1,2

Minori spese correnti

 

Fondo da ripartire per sopravvenute esigenze

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Straordinari amministrazione civile dell’interno

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 153 a 155
(Piano nazionale di interventi nel settore idrico)

La norma interviene sul Piano nazionale di interventi nel settore idrico, disciplinato dalla legge di bilancio 2018 (commi 516 e seguenti) prevedendo in particolare quanto segue:

- nell’aggiornamento biennale del piano si deve tener conto con priorità degli interventi che presentano tra loro sinergie e complementarietà, tenuto conto dei Piani di gestione delle acque predisposti dalle Autorità di distretto;

- fra gli obiettivi della sezione “invasi” del piano viene richiamata la riduzione della dispersione delle risorse idriche, disponendo che gli Enti di governo dell’ambito forniscano dati ed informazioni all’ARERA ai fini della definizione del piano;

-  in caso di inadempimento, da parte degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili dell’attuazione del piano, si prevede che il termine fissato nella diffida ad adempiere sia non superiore a 120 giorni, decorso il quale il Presidente del Consiglio nomina, per l’esercizio dei poteri sostitutivi, Commissario straordinario del Governo il Segretario generale dell’Autorità di distretto di riferimento (in luogo di un Commissario ad acta previsto dalla normativa vigente).

Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari sono definiti dal decreto di nomina e posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi dei Commissari sono composti da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50.000 euro annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui, ai sensi dell’art. 15, comma 3, del DL n. 98/2011;

- nelle more della costituzione ed avvio della nuova società che (ai sensi dell’art. 21 del DL 201/2011) subentrerà all’Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI), l’avvio della realizzazione degli interventi di competenza dell’Ente stesso, previsti nel Piano nazionale, nei Patti per lo sviluppo e negli altri programmi finanziati con altre risorse finanziarie nazionali ed europee che concorrono alla mitigazione dei danni della siccità e al potenziamento delle infrastrutture idriche, nonché per la realizzazione degli ulteriori interventi, è affidato al Segretario generale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale in qualità di Commissario straordinario del Governo. Il Commissario può nominare un numero di massimo 3 sub commissari in relazione alla portata e al numero degli interventi sostitutivi e può altresì avvalersi del personale dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale e di enti pubblici e società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica; al Commissario si applicano talune norme già vigenti[12] alle quali non sono stati ascritti effetti onerosi;

- l’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale è quindi autorizzata ad assumere, previa selezione pubblica, con contratto di lavoro a tempo determinato non rinnovabile e non superiore a trentasei mesi a partire dall’anno 2019, ulteriori unità di personale con funzioni tecniche di supporto alle attività svolte dal Commissario, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a 40 unità, e comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione d’anno;

- gli oneri per il compenso del Commissario e dei sub commissari sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. I compensi sono fissati nei limiti sopra descritti;

- per l’attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale e per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano è autorizzata la spesa di 100 milioni per ciascun anno dal 2019 al 2028, di cui 60 milioni annui per la sezione «invasi».

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

Attuazione di un primo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico, di cui all'articolo 1, comma 516, della legge n. 205/2017 e finanziamento della progettazione di interventi strategici nel medesimo Piano

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Maggiore spesa in conto capitale

 

Assunzione di 40 unità di personale a tempo determinato da parte dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione di 40 unità di personale a tempo determinato da parte dell'Autorità di distretto dell'Appennino Meridionale – effetti riflessi

 

 

 

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

 

La relazione tecnica ricostruisce il quadro normativo, ripete il contenuto delle norme e afferma che le modifiche apportate dal comma 153 (sul piano nazionale invasi) non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e sono necessarie per il celere avvio del Piano e per consentire l’utilizzo efficiente delle risorse stanziate, sia per quanto riguarda il necessario supporto ai soggetti realizzatori sia per quanto riguarda la definizione degli obiettivi prioritari e, di conseguenza, degli indicatori da utilizzare per la selezione dei progetti finanziati. Con riferimento al comma 154 (EIPLI), la relazione tecnica afferma che la stima dell’onere per le 40 unità di personale è basata sulla retribuzione media (al lordo dei costi riflessi), relativa alla qualifica di Personale Area III F 1 - Personale laureato. La stima è stata effettuata, per il trattamento economico fondamentale, sulla base del nuovo CCNL Funzioni centrali secondo le tabelle retributive degli EPNE; mentre il trattamento economico accessorio è quello attualmente percepito, sulla base dei dati del Conto annuale 2017, dai dipendenti di area D-D1 dell’Autorità incorporata del Fiumi Liri, Garigliano e Volturno. In particolare, gli oneri connessi ai compensi del Commissario e dei sub commissari chiamati a svolgere l’attività tecnica di supporto sono posti a carico delle risorse destinate agli interventi. Gli oneri connessi al personale sono stimati in 1,8 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma non risulta descritta dalla relazione tecnica, ma è considerata dal relativo prospetto riepilogativo. Non sono quindi esplicitati i dati e gli elementi posti a base della relativa quantificazione; non si formulano peraltro osservazioni, essendo gli oneri configurati come limiti massimi di spesa.

In particolare: con riferimento all’individuazione di specifiche priorità nell’ambito del piano, non si formulano osservazioni, in quanto le stesse operano comunque nell’ambito e nel limite delle risorse già stanziate per la sua attuazione; per quanto riguarda l’individuazione del Commissario straordinario del Governo nella figura del Segretario generale dell’Autorità di distretto di riferimento nonché l’eventuale nomina dei relativi subcommissari, non si formulano osservazioni tenuto conto che i relativi oneri (peraltro di carattere eventuale) sono comunque a carico delle risorse previste per gli interventi sui quali si rilevi inerzia o inadempimento; per quanto riguarda l’assunzione a termine di personale da parte dell’Autorità di distretto dell’Appennino Meridionale, non si formulano osservazioni in quanto il relativo onere è configurato come limite di spesa; per quanto riguarda lo stanziamento di risorse volte a finanziare un piano stralcio  con primi interventi, non si formulano osservazioni tenuto conto che anche tale onere è configurato in termini di limite di spesa.

 

Articolo 1, comma da 156 a 161
(Credito d’imposta interventi su terreni pubblici)

Le norme, introdotte dal Senato, prevede la concessione di un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni in esame, nei limiti delle risorse disponibili pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, in 5 milioni di euro per l'anno 20120 e in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

 

1

5

10

1

5

10

1

5

10

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta oneri pari al limite di spesa previsto, ovvero pari a 1 milione di euro per l'anno 2019, 5 milioni di euro per l'anno 2020 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo il beneficio previsto nell’ambito di un limite massimo di spesa.

 

Articolo 1, commi da 162 a 170
(Struttura per la progettazione delle opere pubbliche)

L’articolo 1, commi ad 86 a 93, del testo del disegno di legge di bilancio approvato dalla Camera (S. 981) prevede l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della Centrale per la progettazione delle opere pubbliche che si occupa - su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti - della progettazione di opere pubbliche

Viene a tal fine autorizzata l’assunzione a tempo indeterminato, a partire dall’anno 2019, con destinazione alla Centrale, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, di livello impiegatizio e quadro, nonché con qualifica dirigenziale nei limiti del 5 per cento, oltre al Coordinatore che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una Commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e che è composta da quattro membri.

Per garantire l’immediata operatività degli ambiti di intervento della Centrale, la Commissione, in sede di prima applicazione del presente articolo e limitatamente alle prime 50 unità di personale, può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell’interessato e sulla base di appositi protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni (articolo 17, comma 5).

Tutti gli atti connessi con l’istituzione della Centrale sono esenti da imposte e tasse (articolo 17, comma 7).

Agli oneri connessi all’istituzione, al funzionamento e all’attività della Centrale si provvede ai sensi del precedente articolo 15, comma 5, che autorizza la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019 a favore dell’Agenzia del Demanio.

 

Le modifiche, approvate dal Senato, prevedono, in particolare che:

·        con DPCM, sia individuata un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici;

·        nell’ambito delle procedure di selezione, venga soppressa la Commissione permanente di valutazione;

·        a valere sul contingente di personale reclutato, 120 unità siano assegnate temporaneamente alle province delle regioni a statuto ordinario nell’ambito delle stazioni uniche appaltanti provinciali, previa intesa in sede di Conferenza unificata;

·        vengano confermate le disposizioni inerenti le modalità di assunzione, anche in momenti diversi, di 300 unità di personale, comprese le misure volte a garantire l’immediata operatività degli ambiti di intervento della struttura, così come previste dalle norme originarie.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle modifiche specifici effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riguardo all’assegnazione temporanea alle province del personale reclutato, afferma che la disposizione, disciplinando l’impiego di unità di personale la cui assunzione è già finanziata, non determina nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le modifiche apportate alla disciplina in esame appaiono di natura ordinamentale, non modificando sostanzialmente le procedure di reclutamento del personale rispetto a quanto previsto dal testo approvato dalla Camera e provvedendo inoltre a sopprimere l’apposita Commissione permanente di valutazione.

 

Articolo 1, commi da 171 a 175
(Fondo rotativo per la progettualità e finanziamento della progettazione)

La norma, al fine di accelerare la spesa per investimenti pubblici, interviene sul Fondo rotativo per la progettualità (gestito dalla Cassa depositi e prestiti) estendendone l’operatività anche agli studi di fattibilità relativi al partenariato pubblico privato, individuando talune finalità (edilizia scolastica, dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico, nonché opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato) per le quali possono essere destinate specifiche quote del Fondo.

Viene soppressa la previsione che limitava le anticipazioni concedibili al dieci per cento del costo presunto dell'opera, prevedendo comunque che il professionista attesti la rispondenza della documentazione alla normativa sui contratti pubblici nonché l’indicazione di talune opere da finanziare prioritariamente a valere sul Fondo.

Si dispone, inoltre, che le risorse, che a legislazione vigente sono stanziate annualmente in favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, siano finalizzate al documento di fattibilità delle alternative progettuali, al progetto di fattibilità tecnico economica ed al progetto definitivo, ma esclusivamente per opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione interviene per potenziare l’ambito di operatività e per semplificare il funzionamento di due fondi gestiti da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) che finanziano le attività progettuali delle pubbliche amministrazioni:

- il “Fondo rotativo per la progettualità” di cui all’art. 1, co. 54-58, della legge n. 549/1995 (CDP anticipa alle pubbliche amministrazioni richiedenti le spese necessarie ad avviare le attività di progettazione. Tale anticipazione è assistita da un contributo in conto interessi da parte dello Stato che consente alle pubbliche amministrazioni di ripagare la sola quota capitale del finanziamento);

- il “Fondo per la progettazione preliminare” di cui all’art. 4 della legge n. 144/1999 (CDP gestisce risorse pubbliche per il finanziamento della progettazione tramite contributi a fondo perduto).

Le modifiche introdotte avvengono senza incremento delle dotazioni dei fondi e sono in larga parte relative ad aspetti procedurali.

Per i profili finanziari, il comma 171, lettera b), modifica la modalità di rimborso a CDP delle anticipazioni eventualmente non ripagate dagli enti beneficiari. In particolare, non è più previsto l’obbligo, in capo al MEF, di trattenere le somme relative ai trasferimenti agli enti locali dopo aver rimborsato CDP: nella proposta in esame, fermo restando che il MEF è tenuto a provvedere al rimborso a CDP, è il Ministero dell’interno che opera il trattenimento delle somme a valere sui trasferimenti agli enti locali e corrisponde il relativo importo al MEF per il rimborso a CDP. La proposta si limita a modificare le modalità per il recupero presso le amministrazioni delle somme destinate al rimborso a CDP, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico dei Fondi

La previsione del  comma 174, lettera c), in base alla quale il Fondo per la progettazione preliminare può essere incrementato a valere sulle risorse disponibili del Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all’articolo 202, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non comporta ugualmente nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, facendo riferimento alle risorse già stanziate nel predetto Fondo che dovessero rendersi eventualmente disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le norme introdotte intervengono sulle finalizzazioni di due fondi che, comunque, operano nell’ambito dei rispettivi limiti di spesa.

 

Articolo 1, commi da 184 a 198
(Definizione agevolata)

Le norme, introdotta dal Senato, introduce una procedura di definizione agevolata. In particolare, si prevede che i debiti delle persone fisiche, diversi da quelli di cui all’articolo 4[13] del DL n. 119 del 2018, e risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, possono essere estinti dai debitori che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica versando una somma determinata secondo le modalità di seguito indicate.

La norma prevede che sussiste una grave e comprovata situazione di difficoltà economica qualora l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore ad euro 20.000.

I debiti possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive versando:

a) le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

-       al 16 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a euro 8.500;

-       al 20 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare, risulti superiore a euro 8.500 e non superiore a euro 12.500;

-       al 35 per cento, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti superiore a euro 12.500.

b) le somme maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si stabilisce, inoltre, che versino in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, i soggetti per cui è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura in esame, la procedura di liquidazione[14]. In tal caso i debiti di tali soggetti possono essere estinti versando le somme di cui alla lettera a) precedente, in misura pari al 10 per cento e quelle di cui alla lettera b).

Possono altresì essere estinti, con le medesime modalità, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 alla data del 31 dicembre 2017, derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica,

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate pari a il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021. In caso di pagamento rateale, si applicano, a decorrere dal 1° dicembre 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

I debiti relativi ai carichi di cui alla disciplina in esame possono essere estinti anche se già ricompresi in dichiarazioni rese ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dl n. 193 del 2016 e dell’articolo 1, comma 5, del Dl n. 148 del 2017 per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l’integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione; gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Quota erario

 

 

 

7

7

 

7

7

 

Minori entrate tributarie

 

Quota erario

 

 

 

 

 

19

 

 

19

Maggiori entrate contributive

 

Quota INPS

 

 

 

36

36

17

36

36

17

Minori spese correnti

 

Quota INPS

36

36

17

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Quota casse previdenziali

 

 

 

5

5

6

5

5

6

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione fondo contributi pluriennali

 

 

 

5

5

8

5

5

8

 

La relazione tecnica afferma che la misura agevolativa per difficoltà economica (cd. “saldo e stralcio”) trova applicazione in base alle condizioni soggettive del contribuente (persona fisica), ovvero la situazione di grave e comprovata difficoltà economica certificata da un valore ISEE inferiore a 20.000 euro, e con riferimento ad uno specifico perimetro oggettivo, ovvero la natura dei crediti per i quali è possibile ottenere l’agevolazione prevista, limitata ai debiti affidati all’agente della riscossione derivanti:

•   dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 all’art. 54-bis del DPR n. 633/1972 (debiti di natura erariale)

•   dall’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali (altri enti previdenziali) e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS con esclusione di quelli richiesti a seguito dell’attività di accertamento dell’istituto previdenziale.

La quantificazione dell’impatto complessivamente atteso dall’introduzione del “saldo e stralcio” è stata effettuata stimando, in modo distinto, i seguenti impatti:

1.      maggiore gettito per il pagamento di quanto previsto dalla nuova misura agevolata relativamente a soggetti che, in particolare situazione di difficoltà economica, non avrebbero corrisposto quanto dovuto né nell’ambito della riscossione ordinaria né nell’ambito della rottamazione-ter;

2.      minore gettito per gli anni 2019 – 2023 relativamente alle nuove adesioni stimate per la rottamazione-ter ed al differimento dei piani di pagamento della rottamazione-bis (DL n.148/2017), per quei soggetti che, rientrando nelle condizioni previste dal cd. “saldo e stralcio”, potranno beneficiare del pagamento con aliquote ridotte per i debiti ricompresi nell’ambito oggettivo della nuova misura; tale effetto negativo è, parzialmente, compensato dal gettito derivante dai pagamenti, con aliquote ridotte, riferibili al “saldo e stralcio”.

Per perimetrare gli effetti della misura agevolata di “saldo e stralcio” ai contribuenti aventi le previste condizioni di accesso, basate sul valore della certificazione ISEE, è stata condotta un’analisi su una platea di “persone fisiche” per le quali, avendo le stesse richiesto una rateizzazione di loro debiti, l’agente della riscossione era in possesso della certificazione ISEE presentata a corredo della domanda. 

Rispetto al campione esaminato:

-          l’8,5% dei contribuenti presenta un valore ISEE inferiore a 1.000 euro;

-          il 12,7% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 1.000 e 5.000 euro;

-          l’8,8% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 5.000 e 8.500 euro;

-          il 3,4% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 8.500 e 10.000 euro;

-          il 10,7% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 10.000 e 20.000 euro;

-          il 14,7% dei contribuenti presenta un valore ISEE compreso tra 20.000 e 30.000 euro;

-          il restante 41,2% presenta un valore ISEE superiore a 30.000 euro.

La RT afferma che per la stima di cui al precedente punto 1 è stato ipotizzato che l’extra-gettito derivante dal pagamento di quanto previsto dalla nuova misura agevolata possa derivare:

•   dai soggetti persone fisiche con valore ISEE fino a 1.000 euro che, in ragione del loro indicatore ISEE, non sono stati stimati né come potenziali aderenti alla rottamazione-ter né riscuotibili, neppure in parte, in via ordinaria;

•   dai soggetti persone fisiche con valore ISEE compreso tra 1.000 e 5.000 euro in quanto è ragionevole ipotizzare che una parte di tali soggetti, tra quelli che non sono stimati come potenziali aderenti alla rottamazione-ter e neppure nella riscossione ordinaria, possa riuscire ad adempiere alla misura in argomento, ancora più fortemente agevolata rispetto alla rottamazione-ter.

Per la stima di cui al precedente punto 2 è stato ipotizzato che contribuenti che presentano un ISEE fino a 1.000 euro, presumibilmente privi della minima disponibilità finanziaria, non avrebbero ottemperato al pagamento neanche attraverso la rottamazione-ter, e, pertanto, i contribuenti che presentano un ISEE compreso tra 1.000 e 20.000 euro (12,7%+8,8%+3,4%+10,7%= 35,6%) rappresentino il “bacino” sul quale quantificare la perdita di gettito atteso da rottamazione-ter che confluirà nella misura di “saldo e stralcio”.

All’interno del magazzino dei ruoli affidati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017, il residuo contabile dei crediti rientranti, per loro natura, nelle fattispecie prevista dalla misura agevolativa proposta (cd. “saldo e stralcio”), ammonta complessivamente a:

-          58.740 milioni relativamente ai crediti iscritti a ruolo su persone fisiche derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e all’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972;

-          44.370 milioni relativamente ai crediti iscritti a ruolo derivanti dall’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS;

-          1.271 milioni di euro relativamente ai crediti iscritti a ruolo derivanti dall’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali.

È opportuno considerare che la tipologia di debiti che rientrano nell’ambito oggettivo della misura proposta rappresentano l’11,4% del complessivo magazzino residuo da riscuotere al 31 ottobre 2018.

-          Stima degli effetti di cui al punto 1

Per la quantificazione del maggiore gettito derivante dal pagamento di quanto previsto dalla nuova misura agevolata relativamente a soggetti che, in particolare situazione di difficoltà economica, non avrebbero corrisposto quanto dovuto né nell’ambito della riscossione ordinaria né nell’ambito della rottamazione-ter, ai valori dei crediti residui di cui sopra è stata  applicata la percentuale dell’4,2% determinata dalla stima della platea di contribuenti che presentano un valore ISEE inferiore a 5.000 (8,5% + 12,7%=21,2%) ridotta dell’80%.

La riduzione è giustificata dalle seguenti ragioni:

•   buona parte dei contribuenti, oltre a presentare debiti riconducibili per loro natura a quelli rientranti nell’ambito oggettivo della misura di “saldo e stralcio” presentano debiti di altra natura (ad esempio debiti derivanti da attività di accertamento degli enti creditori ovvero affidati da enti creditori diversi da Agenzia delle entrate, INPS e Casse previdenziali). Conseguentemente, per questi contribuenti,  si determinerà una riduzione dell’appeal alla misura non essendo la stessa risolutiva dell’intera esposizione debitoria verso l’agente della riscossione; l’analisi del magazzino complessivo dei debiti residui da riscuotere ha evidenziato che circa l’80% dei debiti riferiti all’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività (articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972) sono iscritti su soggetti, persone fisiche, che presentano ulteriori debiti di altra natura;

•   il pagamento in via agevolata dei debiti riferiti all’omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps andrà ad incidere sulla posizione assicurativa che sarà alimentata sulla base delle somme effettivamente pagate dal soggetto debitore. Ciò determina, per tali debiti, una presumibile riduzione dell’appeal al pagamento in via agevolata;

•   pur in presenza di contribuenti aventi esclusivamente debiti rientranti nel perimetro applicativo della proposta normativa è da considerare che l’estrema difficoltà economica non consentirà a una parte di tali soggetti l’accesso alla misura seppur fortemente agevolata (soggetti c.d. totalmente “inesigibili”).

Per la quantificazione del gettito, considerando per tali soggetti un valore ISEE estremamente basso, è stata utilizzata una aliquota di pagamento del 16% (aliquota minima prevista dalla nuova misura agevolativa proposta) applicata rispetto all’importo iscritto a ruolo al netto delle sanzioni che mediamente pesano il 24% con riferimento alla componente erariale (articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e art. 54-bis del DPR n. 633/1972), il 14% con riferimento alla componente previdenziale INPS e l’11% con riferimento a quella delle gestioni previdenziali professionali.

Il gettito derivante dalla loro adesione alla misura è rappresentato nella seguente tabella:                                                                                   (milioni di euro)

 

ERARIO

INPS

CASSE PREVIDENZIALI

 

Crediti relativi a persone fisiche ed a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati

Crediti relativi all’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS

Crediti relativi all’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle  casse previdenziali professionali

Residuo lordo affidato fino al 31 dicembre 2017

58.740

44.370

1.271

Di cui: oggetto di possibile adesione al saldo e stralcio perché rientranti nella condizione di ISEE inferiore a 5.000 (4,2% post riduzione 80%)

2.487

1.879

54

Importo ridotto delle sanzioni (24% , 14% e 11% rispettivamente su crediti derivanti da controlli automatizzati, da omesso versamento contributi INPS e omesso versamento contributi alle casse previdenziali)   

1.889

1.618

48

Gettito atteso dal saldo e stralcio (applicazione aliquota minima del 16%)

302

259

8

-          Stima degli effetti di cui al punto 2

Gli importi di riferimento relativi alle previsioni per gli anni 2019 – 2023, riferite alle adesioni alla rottamazione-ter ed al differimento dei piani di pagamento della rottamazione-bis (DL n. 148/2017), al netto delle quote oggetto di stralcio ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 119/2018 (partite di ruoli inferiori a mille euro) risultano i seguenti:

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017

2.220

2.220

2.220

2.220

2.220

11.100

Gettito Atteso Rottamazione-ter carichi in piani di pagamento Definizione agevolata DL n. 148/2017

610

610

610

610

610

3.048

Perdita gettito atteso da Rottamazione-ter per "stralcio" partite fino a 1.000 euro affidate fino al 2010

-99

-99

-99

-99

-99

-495

TOTALE PREVISIONE DI GETTITO ROTTAMAZIONE TER

2.731

2.731

2.731

2.731

2.731

13.653

 

Per stimare la presumibile perdita di gettito derivante dall’introduzione della misura di “saldo e stralcio”, con pagamenti di misura significativamente inferiore dei debiti rientranti nel perimetro oggettivo della misura in argomento,  è stato analizzato l’effettivo peso di tali componenti all’interno delle evidenze disponibili risultanti dalla prima rottamazione, di cui si dispone già del consuntivo delle riscossioni, e della seconda rottamazione, della quale si dispone del dettaglio dei debiti indicati dai contribuenti nelle richieste di adesione.

Con riferimento alla fattispecie di crediti iscritti a ruolo derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e all’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972, è stato riscontrato che: 

•   in occasione della prima rottamazione, la percentuale delle riscossioni effettuate da persone fisiche relativamente a tali tipologie di iscrizioni a ruolo si è attestata in un valore pari al 18,6% del totale;

•   con riferimento alla rottamazione bis, la percentuale degli importi da corrispondere da persone fisiche relativamente a tale tipologia di iscrizione a ruolo si attesta in un valore pari al 16,3% del totale.

Prendendo i valori medi delle percentuali riscontrate è stato stimato che il 17,4% del gettito previsto dalla rottamazione-ter nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreto, sia relativo a persone fisiche per iscrizioni a ruolo derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui all’articolo 36-bis del DPR n. 600/1973 e all’articolo 54-bis del DPR n. 633/1972.

Con riferimento alla fattispecie di crediti iscritti a ruolo derivanti dall’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali e alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, è stato riscontrato che:

•   in occasione della prima rottamazione, la percentuale delle riscossioni effettuate da persone fisiche relativamente a tali tipologie di iscrizioni a ruolo si è attestata in un valore pari al 11,0% del totale per ciò che concerne l’INPS e all’1,6% per le casse previdenziali;

•   con riferimento alla rottamazione bis, la percentuale degli importi da corrispondere da persone fisiche relativamente a tale tipologia di iscrizione a ruolo si attesta in un valore pari all’8,4% del totale per ciò che concerne l’INPS ed all’1,1% per le casse previdenziali.

Prendendo i valori medi delle percentuali riscontrate è stato stimato che il 9,7% del gettito previsto dalla rottamazione-ter nella Relazione tecnica di accompagnamento al decreto, sia relativo a persone fisiche per iscrizioni a ruolo derivanti dall’omesso versamento di contributi relativi alla propria posizione previdenziale personale con riferimento all’INPS ed all’1,4% con riferimento alle casse previdenziali.

Applicando le percentuali stimate ai valori di gettito in precedenza esposti risultano i seguenti valori:

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Gettito rottamazione relativo a contribuenti in possibile situazione di difficoltà economica

2.731

2.731

2.731

2.731

2.731

2.731

Di cui: relativo a persone fisiche ed a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati  (17,4%)

476

476

476

476

476

2.380

Di cui: relativo ad omesso versamento di contributi INPS relativi alla propria posizione previdenziale personale (9,7%)

265

265

265

265

265

1.324

Di cui: relativo ad omesso versamento di contributi casse previdenziali relativi alla propria posizione previdenziale personale (1,4%)

37

37

37

37

37

185

 

La stima del minore gettito derivante da rottamazione-ter è stata determinata attraverso l’applicazione ai valori sopra determinati della percentuale del 35,6%, relativa ai contribuenti con valori ISEE compresi tra 1.000 e 20.000 euro (12,7%+8,8%+3,4%+10,7%= 35,6%), parzialmente compensata dal gettito derivante dall’adesione al cd. “saldo e stralcio” per i medesimi importi, a cui è stata applicata l’aliquota media pari a 23,7%, ovvero l’aliquota media tra quelli previse (16, 20 e 35). Il risultato è di seguito esposto.

 

(milioni di euro)

 

ERARIO

INPS

CASSE PREVIDENZIALI

 

Crediti relativi a persone fisiche ed a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati

Crediti relativi all’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS

Crediti relativi all’omesso versamento di contributi dovuti dagli iscritti alle  casse previdenziali professionali

Gettito rottamazione -ter

2.380

1.324

185

Di cui: oggetto di possibile adesione al saldo e stralcio perché rientranti nella condizione di ISEE compreso tra 5.000 e 10.000 euro (35,6%)

846

471

66

Gettito atteso dal saldo e stralcio (applicazione aliquota media ponderata al 23,7%)

200

111

16

 

-          Riepilogo impatti introduzione “saldo e stralcio”

 

Ipotizzando per i pagamenti della misura di saldo e stralcio il 35% nel 2019, il 35 % nel 2020 e il 30% nel 2021, è riepilogato l’impatto netto della misura in argomento nelle tabelle che seguono.

Con riferimento ai ruoli erariali (art. 36 bis DPR 600/1973 e art. 54 bis DPR 633/1972):

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE inferiore a 5.000 euro

106

106

90

0

0

302

Minore gettito rottamazione ter relativo a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro

-169

-169

-169

-169

-169

-846

Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro

70

70

60

0

0

200

Differenza = Impatto netto disposizione

7

7

-19

-169

-169

-344

 

Con riferimento ai contributi previdenziali INPS:

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE inferiore a 5.000 euro

91

91

78

0

0

259

Minore gettito rottamazione ter relativo a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro

-94

-94

-94

-94

-94

-471

Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro

39

39

33

0

0

111

Differenza = Impatto netto disposizione

36

36

17

-94

-94

-101

 

E con riferimento ai contributi previdenziali delle casse di previdenza:

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

TOTALE

Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE inferiore a 5.000 euro

3

3

2

0

0

8

Minore gettito rottamazione ter relativo a carichi iscritti a ruolo derivanti da controlli automatizzati su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro

-13

-13

-13

-13

-13

-66

Gettito atteso dal saldo e stralcio su persone fisiche con ISEE tra 1.000 e 20.000 euro

6

6

5

0

0

16

Differenza = Impatto netto disposizione

-5

-5

-6

-13

-13

-42

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi evidenziati dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 199
(Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente)

La norma – introdotta durante l’esame presso il Senato – riduce il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo compensazione effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

8,0

5,0

5,0

8,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 202
(Rifinanziamento contratti di  sviluppo)

La norma, in seguito alle modifiche introdotte al Senato, rifinanzia di 1,1 milione di euro per l’anno 2019, di 41 milioni di euro per il 2020 e di 70,4 milioni di euro per il 2021 lo strumento dei contratti di sviluppo, misura di incentivazione per le imprese che intendano realizzare, singolarmente o in forma associata, investimenti di grande dimensione in determinati settori.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

Concessione dl agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali, di cui all'articolo 43 della legge n. 112/2008

1,1

41,0

70,4

1,1

41,0

70,4

1,1

41,0

70,4

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma rifinanzia lo strumento dei contratti di sviluppo, istituito dall'art. 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 e regolamentato dal DM 9 dicembre 2014. Le caratteristiche del contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno lo strumento fondamentale per la realizzazione di grandi investimenti industriali (anche nel settore dell’agroindustria) e turistici, oltre che per interventi per la tutela ambientale e il risparmio energetico.

Nell'ambito dei contratti di sviluppo possono essere concesse agevolazioni, anche combinate, nelle seguenti forme di aiuto:

a) sovvenzioni e contributi in conto interessi;

b) prestiti;

c) garanzie.

L'utilizzo delle varie forme e la loro combinazione è definita in fase di negoziazione sulla base delle caratteristiche dei progetti e dei relativi ambiti di intervento, nei limiti delle intensità massime di aiuto consentite.

La RT stima che le risorse stanziate potrebbero essere utilizzate in ragione di 2/3 per contributi a fondo perduto e 1/3 per finanziamenti agevolati.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 1, comma 203
(Importante progetto di interesse comune europeo)

La norma dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo finalizzato all'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo sulla microelettronica. In seguito alle modifiche apportate dal Senato in seconda lettura, la dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 60 milioni per il 2021 e di 83,4 milioni di euro (in luogo dei 100 milioni approvati in prima lettura) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

Fondo per l'erogazione dei contributi alle imprese che partecipano alla realizzazione dell'Importante Progetto di Interesse Comune Europeo (IPCEI)

sulla microelettronica (comma 105)

50,0

30,0

60,0

50,0

30,0

60,0

50,0

30,0

60,0

 

La relazione tecnica premette che la norma si propone di realizzare il primo IPCEI, per la nascita del quale a partire dall'autunno 2016 è stata avviata un'attività prodromica.

Il progetto è destinato a favorire il salto tecnologico che permetterà all'Europa di collocarsi in posizione di leadership nelle tecnologie cosiddette IoT (Internet delle Cose) e IA (Intelligenza Artificiale), su iniziativa di Italia, Germania, Francia e Regno Unito (sono interessate attivamente oltre 40 imprese nei quattro Paesi - per l'Italia ST Microelectronics, L-Foundry e la Fondazione Bruno Kessler), che a priori, fatte salve tutte le opportune verifiche di compatibilità finanziaria, si sono attivati in questo senso. La procedura intende dare attuazione all'art. 107.3.b del TFUE, che ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, secondo i Criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (2014/C 188/02) dettati dalla Commissione europea, Direzione Generale per la Concorrenza (DGCOMP) il 20 giugno 2014.

È prevista una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, di 60 milioni di euro per il 2021 e di 83,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Si prevede inoltre che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i criteri per l'utilizzazione e per la ripartizione del fondo, nel rispetto della Decisione della Commissione europea di autorizzazione dell'IPCEI. I contributi sono erogati annualmente sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 1, commi da 210 a 217
(Venture capital e PIR)

Le norme, introdotte dal Senato, incrementano dal 5 per cento al 10 per cento dell’attivo patrimoniale la quota entro cui gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché le forme di previdenza complementare possono destinare somme a determinati investimenti qualificati (indicati al comma 89 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2017) nonché ai piani di risparmio a lungo termine (PIR).

Inoltre le norme includono fra i predetti “investimenti qualificati” anche le quote o azioni di fondi di Venture Capital [vedi infra] residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sul SEE. Per i PIR, relativamente a ciascun anno solare, vengono introdotti dei vincoli agli strumenti finanziari detenibili.

Sono fondi per il Venture Capital gli organismi di investimento collettivo del risparmio che destinano almeno il 70 per cento dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese non quotate, residenti nel territorio dello Stato o in Stati UE o SEE, aventi determinate caratteristiche e che rispettano determinate condizioni.

Con l’obiettivo strategico – esplicitato dalle norme in esame – di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo ed assicurarne lo sviluppo e la crescita nell’interesse generale del Paese, le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d’esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal MEF, sono utilizzate, in misura non inferiore al 15 per cento del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in Fondi per il Venture Capital. Le somme introitate a tale titolo sono riassegnate, anche in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze per essere versate al fondo di sostegno al Venture Capital di cui al comma 111.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                                     (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Innalzamento del tetto massimo (dal 5% al 10% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali agevolabili ai sensi dell'articolo 1, comma 88 legge n. 232/2016

(comma 111-bis)

9,9

23,8

37,7

9,9

23,8

37,7

9,9

23,8

37,7

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni in esame prevedono taluni interventi agevolativi in materia di Venture Capital, nonché alcune modifiche alla disciplina dei PIR introdotta dalla legge n. 232/2016.

La norma prevede un innalzamento del tetto massimo (dal 5% al 10% dell'attivo patrimoniale) degli investimenti effettuati dalle c.d. Casse previdenziali, agevolabili ai sensi del comma 88 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016.

Per quanto riguarda la stima degli effetti finanziari, sono state utilizzate le stesse ipotesi e tipologie di dati impiegate per la relazione tecnica alla legge 232/2016. Considerando che la disposizione implica un ulteriore 5% del patrimonio investito in strumenti finanziari con rendimenti esenti da imposta, e che in base agli ultimi dati pubblicati dalla COVIP il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati è di circa 80 miliardi di euro, si stima una perdita di gettito su base annua di 41,6 milioni di euro. Ipotizzando un turnover degli strumenti finanziari di 1/3, si stima il seguente profilo di cassa (in milioni di euro):

 

2019

2020

2021

dal 2022

-9,9

-23,8

-37,7

-41,6

 

Alle altre disposizioni non si ascrivono effetti in quanto si tratta di modifiche relative alla composizione degli investimenti che non incidono sull’ammontare complessivo degli stessi. In base alla nuova disposizione i Piani individuali di Risparmio devono effettuare almeno il 5% degli investimenti qualificati (di cui al comma 102 dell’art. 1 della legge n. 232 del 2016) in strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione emessi da piccole e medie imprese radicate nel territorio dello Stato; un ulteriore 5% deve essere investito in quote o azioni di fondi di venture capital, come definiti al comma 111-quinquies.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 218
(Incentivi all'investimento in start-up innovative)

Normativa vigente. l’articolo 29 del DL n. 179 del 2012 reca disposizioni relative agli investimenti nelle start-up innovative. In particolare, si prevede:

-          per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative (comma 1);

-          per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative 8comma 4);

-          per le start-up a vocazione sociale e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione e la deduzione di cui alle disposizioni precedenti si applicano rispettivamente in misura pari al 25 per cento e al 27 per cento della somma investita (comma 7).

Il comma 66, lett. c), dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 ha incrementato le suddette aliquote al 30 per cento a decorrere dal 2017.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone che per l’anno 2019, le aliquote delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società di cui ai commi 1, 4 e 7 dell’articolo 29 del DL n. 179 del 2012 sono incrementate dal 30 al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

IRPEF

 

19,9

 

 

19,9

 

 

19,9

 

IRES

 

4,6

 

 

4,6

 

 

4,6

 

Maggiori entrate

 

IRPEF

 

 

8,5

 

 

8,5

 

 

8,5

IRES

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

La relazione tecnica, con riferimento all’Irpef, afferma che, sulla base dei dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche relative all’anno d’imposta 2017, risulta un ammontare di investimenti in esame pari a 113,8 milioni di euro. Si stima una quindi una perdita di gettito Irpef di competenza 2019 pari a -11,4 milioni di euro.

Con riferimento all’Ires, sulla base dei dati provvisori del modello UNICO/2018 società di capitali relativi all’anno di imposta 2017 risulta che l'ammontare di investimenti in start-up e PMI innovative sono stati circa 83,4 milioni di euro. La disposizione prevede una maggiorazione del 20% della deduzione per le imprese che acquistano il 100% del capitale sociale di start up innovative, che si ipotizza siano il 25% di quanto rilevato. Si stima quindi una variazione di competenza 2019 pari a -2,6 milioni di euro. Di seguito l’andamento finanziario:

 

 

2019

2020

2021

2022

IRPEF

0

-19,9

8,5

0

IRES

0

-4,6

2,0

0

Totale

0

-24,5

10,5

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi indicati dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, commi 113-116 (soppressi)
(Soppressione della chiusura del “Fondo Balcani”)

Le modifiche introdotte al Senato in seconda lettura hanno comportato la soppressione dei commi 113-115, già approvati dalla Camera in prima lettura, e corrispondenti all’articolo 19, commi 12-15, dell’AC 1334.

Le norme soppresse disponevano il versamento all’entrata del bilancio statale della somma di 2,5 milioni di euro delle risorse disponibili presso la contabilità speciale intestata al Fondo di Venture Capital per l’area balcanica nonché il termine della ricezione delle domande per l'accesso ai benefici del Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’AC 1334, aveva ascritto alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate extratributarie

 

Soppressione Fondo Balcani

(comma 12)

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxiemendamento riporta per memoria i commi soppressi senza attribuire loro alcun effetto finanziario (in quanto, appunto, soppressi).

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento si limita ad affermare che i commi 113-116 del testo originario sono stati soppressi dal Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che il venir meno delle entrate, già iscritte nel prospetto riepilogativo in relazione ai commi ora soppressi, è stata compensata dal relativo emendamento soppressivo.

 

Articolo 1, comma 229
(Norma interpretativa in materia di super-ammortamento)

Le norme, introdotta dal Senato, dispone che la disciplina di cui all'articolo 1, comma 10, della n. 232 del 2016, come successivamente modificato, si interpreta nel senso che si considerano agevolabili anche i costi sostenuti a titolo di canone per l'accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, a beni immateriali di cui all'Allegato B della medesima legge, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo di imposta di vigenza della disciplina agevolativa.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione intende eliminare le incertezze interpretative sorte in relazione alla disciplina del super-ammortamento per le soluzioni di cloud computing, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta.

Al riguardo, sotto l’aspetto strettamente finanziario, si evidenzia che avendo la disposizione natura di norma interpretativa non comporta effetti in termini di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all’assenza di effetti finanziari derivanti dall’inclusione dei costi sostenuti, mediante soluzioni di cloud computing, tra quelli soggetti alla disciplina agevolata del super-ammortamento. Peraltro, tenuto conto che la disposizione, di carattere interpretativo, ha effetti retroattivi, la stessa può ritenersi neutrale soltanto nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che dalla stessa non derivino obblighi di rimborso (non espressamente esclusi dalla norma, in relazione ad imposte già pagate.  

 

Articolo 1, comma 232
(Riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale)

La norma autorizza, al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

(comma 125-bis)

25,0

40,0

40,0

25,0

40,0

40,0

25,0

40,0

40,0

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione intende potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale, previsto dall’ articolo 5, comma 12, del decreto legislativo n. 102/2014 (“Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione”). In considerazione dell’aumento significativo delle proposte di efficientamento presentate, che eccede la dotazione attualmente disponibile, la norma è volta ad incrementare le risorse destinate all’attuazione del programma per un importo pari a 25 milioni di euro per l’anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, ciò che consentirebbe di aumentare l’efficacia della misura.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata.

 

Articolo 1, comma 233
(Vigilanza sulle concessioni)

La norma prevede che per le attività di vigilanza ed ispettive concernenti  i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni già in essere al 1° gennaio 2018, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea (i  quali sono obbligati ad affidare una quota dei contratti di lavori, servizi e forniture mediante procedura ad evidenza pubblica e introducendo clausole sociali), il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza in base al protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra le due strutture del 3 marzo 2018.

A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall’anno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Attività ispettiva e di vigilanza di cui art. 177, comma 3, D.Lgs n. 50/2016 (comma 125-ter)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione autorizza la spesa di 250.000 euro annui a decorrere dal 2019 per il finanziamento di una convenzione MISE – Guardia di Finanza per le attività di controllo e monitoraggio di cui all’articolo 177, comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti del rispetto dei limiti imposti dalla legge alle concessioni in atto. La relazione tecnica aggiunge poi che, nell’ambito delle proprie competenze, il MISE dovrà svolgere l’attività di vigilanza e controllo prevista dalla norma in esame sui 65 concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 1, commi da 248 a 250
(Proroga integrazione salariale ILVA)

Normativa vigente. L’articolo 1-bis del DL 243/2016, allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla CIGS, ha autorizzato la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017.

Successivamente, l’articolo 1, comma 1167, della L. 205/2017 ha prorogato l'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del DL 243/2016 per l'anno 2018, sempre nel limite di spesa di 24 milioni di euro.

 

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, al fine di garantire la copertura degli ammortizzatori sociali anche per l'anno 2019, prorogano l’integrazione salariale in favore dei dipendenti ILVA di cui all'articolo 1-bis del DL 243/2016 e all'articolo l, comma 1167, della L. 205/2017 nel limite di spesa di 35 milioni.

Al relativo onere si provvede, nel limite di 35 milioni di euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo l, comma 6, della L. 147/2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Estensione per l'anno 2019 del trattamento di integrazione salariale straordinario per i lavoratori dell'ILVA

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo Sviluppo e Coesione

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dalla disposizione, pari complessivamente ad euro 35 milioni di euro per l’anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo sviluppo e coesione come rifinanziato dal provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame rifinanziano anche per il 2019 gli ammortizzatori sociali per i lavoratori dell’ILVA il cui onere, pari a 35 milioni di euro, viene coperto mediante riduzione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione. In proposito, si evidenzia che la copertura di spese correnti con risorse del Fondo sviluppo e coesione configura in linea di principio una forma di dequalificazione della spesa, rispetto alla quale appare necessario acquisire un chiarimento.

 

Articolo 1, commi da 251 a 253
(Trattamento di mobilità in deroga)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, prevedono la concessione del trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo 1°dicembre 2017-31 dicembre 2018 e che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).

Al relativo onere si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili da parte delle regioni per le politiche per il lavoro e l'occupazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto regolamenta l’accesso al trattamento di mobilità in deroga mantenendo inalterate le risorse a legislazione vigente già a disposizione delle Regioni, che costituiscono un limite di spesa

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono la concessione del trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la CIGD e che non hanno diritto alla NASpI. L’applicazione di tale disposizione è consentita nel limite delle risorse residue a disposizioni delle Regioni per le politiche del lavoro e dell’occupazione. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 254
(Trattamenti in deroga nella regione Lazio)

Normativa vigente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. n.148/2015 ha disposto che, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Successivamente, l’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 ha consentito l'impiego delle medesime risorse anche nel 2018. A tale proroga non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, novellano l’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017, prevedendo che “la Regione Lazio può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 6 milioni di euro dell'anno 2018, per un massimo di 12 mesi, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio”.

Al relativo onere, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 6 milioni di euro per l'anno 2019.

È altresì previsto che tale disposizione entri in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Specifiche situazioni occupazionali  Regione Lazio

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Specifiche situazioni occupazionali  Regione Lazio - effetti riflessi

 

 

 

2,9

0,0

0,0

2,9

0,0

0,0

Minori spese in conto capitale

 

Fondo pe la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

 

 

 

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che la misura è finanziata per un onere pari a 6 milioni di euro per l’anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e formazione, che presenta la necessaria disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 255
(Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza)

Le modifiche intervenute al Senato prevedono una riduzione delle risorse del Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza, rispetto al testo approvato dalla Camera.

Le risorse sono infatti ridotte di 1,9 miliardi per l’anno 2019, 945 milioni per l’anno 2020 e di 683 milioni a decorrere dal 2021.

Pertanto, a seguito delle modifiche, le risorse complessive a disposizione del Fondo sono le seguenti:

 

(milioni di euro)

Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza

 

2019

2020

Dal 2021

Dotazione Fondo– A.S. 981

9.000

9.000

9.000

Riduzione Fondo - Modifiche introdotte al Senato

1.900

945

683

Dotazione Fondo – Dopo le modifiche introdotte al Senato

7.100

8.055

8.317

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Riduzione Fondo per il reddito e la pensione di cittadinanza

7.100

8.055

8.137

7.100

8.055

8.137

7.100

8.055

8.137

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo povertà di cui al d.lgs. 147/2017

2.198

2.158

2.130

2.198

2.158

2.130

2.198

2.158

2.130

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Centri per l’impiego (oneri riflessi)

 

 

 

150

150

150

150

150

150

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che una quota del Fondo, per un importo pari a 300 milioni di euro è destinata alla copertura degli oneri di personale per il potenziamento dei centri per l’impiego di cui al comma 141 del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT afferma che una quota pari a 300 milioni del Fondo per il reddito di cittadinanza è destinata alla copertura degli oneri di personale per il potenziamento dei centri per l’impiego di cui al comma 258 del provvedimento in esame. In relazione a tali assunzioni sono conseguentemente scontati, nel prospetto riepilogativo, effetti riflessi, nella misura di 150 milioni a decorrere dal 2020, per maggior gettito contributivo e tributario.

Tuttavia il predetto comma 258, non modificato dal Senato, autorizza le regioni a procedere alle assunzioni fino a complessive 4.000 unità di personale, con un onere pari a 120 milioni di euro per l’anno 2019, 160 milioni a decorrere dal 2020. In proposito appare necessario quindi chiarire a valere su quali risorse e per effetto di quali previsioni debbano intendersi le ulteriori assunzioni, fino all’importo di 300 milioni annui indicato dalla RT, e se tale importo debba considerarsi aggiuntivo rispetto alle assunzioni per 160 mln annui previste dal 2021, come sembrerebbe evincersi dal prospetto riepilogativo.

Tale prospetto infatti sconta, con riferimento al 2021, ulteriori effetti riflessi per 77,6 milioni annui - che vanno ad aggiungersi ai 150 mln sopra indicati - riferiti ad assunzioni per 160 mln (comma 258).

 

Articolo 1, comma 256
(Fondo per la revisione del sistema pensionistico)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono una rimodulazione delle risorse del Fondo per la revisione del sistema pensionistico inizialmente stanziate dal disegno di legge di bilancio (A.C. 1334). Le risorse sono ridotte di 2.732 milioni di euro per l’anno 2019 e sono incrementate di 1.336 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.684 milioni per il 2021 e di 1.153 per l’anno 2022.

 

Pertanto, a seguito delle modifiche, le risorse complessive a disposizione del Fondo sono le seguenti:

 

Fondo per la revisione del sistema pensionistico

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dal 2024

 

Dotazione Fondo– A.S. 981

6.700

7.000

7.000

7.000

6.999

7.000

 

Rimodulazione Fondo - Modifiche introdotte al Senato

-2.732

+1.336

+1.684

+1.153

 

 

 

Dotazione Fondo – Dopo le modifiche introdotte al Senato

3.968

8.336

8.684

8.153

6.999

7.000

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la revisione del sistema pensionistico

3.968

8.336

8.684

3.968

8.336

8.684

3.968

8.336

8.684

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 260
(Rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici)

Normativa vigente. L’articolo 69, comma 1, della L. 388/2000 ha disposto che il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, di cui all’articolo 34, comma 1, della L. 448/1998, si applichi per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti, come segue:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - dispongono che per il triennio 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici sia riconosciuta nella misura del 100% per i trattamenti complessivamente pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS.

Per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi, la rivalutazione è riconosciuta:

·        nella misura del 97 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS;

·        nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quatto volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS;

·        nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;

·        nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS;

·        nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS;

·        nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

È previsto il meccanismo di salvaguardia in corrispondenza di ogni limite superiore delle classi di importo considerate per far sì che, in ogni caso, le pensioni superiori a tale limite non risultino inferiori, successivamente all'applicazione dello schema di indicizzazione, al predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante al medesimo.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 483 della L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) aveva rimodulato per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici come segue:

·         100 per cento per i trattamenti pari o inferiori a 3 volte il trattamento minimo INPS;

·         95 per cento per i trattamenti compresi tra 3 e 4 volte il trattamento minimo INPS;

·         75 per cento per i trattamenti compresi tra 4 e 5 volte il trattamento minimo INPS;

·         50 per cento per i trattamenti compresi tra 5 e 6 volte il trattamento minimo INPS;

·         40 per cento per l'anno 2014 e del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

A tali disposizioni la RT erano ascritti i seguenti effetti netti:

(milioni di euro)

 

2014

2015

2016

2017

Minore spesa pensionistica

380

904

1.415

1.407

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Raffreddamento indicizzazione pensioni

415,0

1.222,0

2.014,0

415,0

1.222,0

2.014,0

415,0

1.222,0

2.014,0

Minori entrate tributarie

 

Raffreddamento indicizzazione pensioni – effetti fiscali

162,0

477,0

786,0

162,0

477,0

786,0

162,0

477,0

786,0

 

La relazione tecnica fornisce i seguenti parametri:

·        trattamento minimo INPS: 6.596,46 euro annui (507,42 euro mensili);

·        normativa in materia di indicizzazione vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione:

 

 

Rivalutazione per fasce di importo

Fasce di importo

Dal 2019

Fino a 3 volte il trattamento minimo

100%

Tra 3 volte e 5 volte il trattamento minimo

90%

Tra 5 volte e 6 volte il trattamento minimo

75%

Sopra 6 volte il trattamento minimo

75%

 

·        monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali), sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2018- stima anno 2018: circa 264,5 mld di euro;

·        tasso di indicizzazione nel 2019 pari a 1,1% come stabilito dal relativo decreto ministeriale e nel 2020 in linea con quanto previsto Nota di aggiornamento DEF 2018;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS: circa 58,6%;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a tre volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS: circa 18,7%;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a quattro volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS: circa 14,0%;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a cinque volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS: circa 8,1 %;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sei volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sette volte il trattamento minimo INPS: circa 4,8%;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a sette volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS: circa 2,9%;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a otto volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS: circa 2,0%;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a nove volte trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS: circa 1,6%;

·        quota percentuale monte pensioni complessivo corrispondente a pensioni complessivamente superiori a dieci volte trattamento minimo INPS: circa 6,5%;

·        per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota marginale media per i soggetti in esame.

 

La RT conclude evidenziando che dalle disposizioni in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Minore spesa pensionistica (al lordo effetti fiscali)

415

1.222

2.014

2.011

2.000

1.980

1.957

1.934

1.911

1.888

Minore spesa pensionistica (al netto effetti fiscali)

253

745

1.228

1.226

1.218

1.205

1.190

1.175

1.160

1.145

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni riducono la percentuale di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, riconoscendola secondo aliquote decrescenti rispetto all’ammontare dei trattamenti percepiti. Le norme prevedono inoltre un meccanismo di salvaguardia in prossimità di ogni limite superiore delle classi di importo considerate.

Ciò premesso, si osserva che la quantificazione dei maggiori risparmi appare sostanzialmente coerente con i parametri forniti dalla RT, che risultano a loro volta in linea con quelli forniti nell’ambito del precedente intervento di cui all’articolo 1, comma 483, della L. 147/2013.

Peraltro, appare opportuno, ai fini di una esaustiva verifica, acquisire il dato del valore medio di indicizzazione sulla base della legislazione vigente, aggiornato al 2019.

Infatti, l’applicazione del parametro indicato dalla RT allegata alla legge n. 147/2013 non consente di verificare in modo puntuale la stima di risparmio indicata in relazione alla norma in esame.

 

Articolo 1, commi da 261 a 268
(Contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici elevati)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato - dispongono che, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge e per la durata di 5 anni, i trattamenti pensionistici, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, siano ridotti secondo le seguenti aliquote:

·        15 per cento per la parte eccedente 100.000 euro fino a 130.000 euro;

·        25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro;

·        30 per cento per la parte eccedente i 200.000 euro fino a 350.000;

·        35 per cento per la parte eccedente i 350.000 euro fino a 500.000 euro;

·        40 per cento per la parte eccedente i 500.000 euro.

 

La riduzione non trova applicazione per le pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo e, a seguito della stessa, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti interessati non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

A tali disposizioni gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano, nell'ambito della loro autonomia.

Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi Fondi denominati "Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato" in cui confluiscono i risparmi derivati dalle riduzioni in esame. Le somme ivi confluite restano accantonate.

Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni in esame le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Riduzione per 5 anni delle pensioni sopra 100.000 euro

 

 

 

138,4

144,7

151,5

138,4

144,7

151,5

Minori entrate tributarie

 

Riduzione per 5 anni delle pensioni sopra 100.000 euro – effetti fiscali

 

 

 

62,3

65,1

68,2

62,3

65,1

68,2

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono, a partire dall’ 1 gennaio 2019, una riduzione temporanea per la durata di 5 anni delle pensioni dirette di vecchiaia e anzianità/anticipate con quote di pensione calcolate con metodo retributivo nei casi di titolari di reddito pensionistico superiore a 100.000 euro (inteso come somma delle pensioni dirette di vecchiaia e anzianità/anticipate delle gestioni Inps).

La misura del contributo è determinata per fasce di importo della pensione sulla base delle seguenti aliquote marginali:

 

Fasce di importo del reddito pensionistico

Aliquote marginali del contributo

100.000-130.000

15%

130.001-200.000

25%

200.001-350.000

30%

350.001-500.000

35%

Oltre 500.000

40%

 

I limiti previsti dalla tabella sono rivalutati annualmente in base alle regole della perequazione automatica degli importi pensionistici.

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello di lungo periodo utilizzato nelle verifiche tecnico-attuariali delle gestioni INPS. Per la perequazione dell'anno 2019 è stato utilizzato un tasso dell'1,1% come indicato nel decreto del Ministro dell’economia del 16 novembre.

La valutazione è stata effettuata tenendo conto della distribuzione dei soggetti in base al reddito pensionistico rilevata a settembre e riportata nella tabella che segue:

 

 

 

 

Classe di importo annuo lordo

Aliquota marginale di riduzione

Numero

100.000-130.000

15%

16.644

130.001-200.000

25%

6.665

200.001-350.000

30%

873

350.001-500.000

35%

82

Oltre 500.000

40%

23

 

Le pensioni decorrenti dal 2018 sono state oggetto di stima per essere riportate ad intero anno. Per le pensioni con decorrenza successiva al 2018 è stata effettuata una proiezione di lungo periodo, considerando un numero pari a circa 1.600 all'anno di nuove prestazioni nel periodo 2019-2023.

Il meccanismo di perequazione a partire dal 2019 è quello previsto dalla legge 388/2000.

Nella tabella seguente la RT riporta i risparmi al lordo e al netto degli effetti fiscali per periodo 2019-2023 conseguenti l’applicazione del contributo di solidarietà. A tal fine, è stata considerata un’aliquota fiscale del 45%.

 

(milioni di euro)

Anno

Al lordo degli effetti fiscali

Al netto degli effetti fiscali

2019

138,4

76,1

2020

144,7

79,6

2021

151,7

83,3

2022

157,7

86,7

2023

163,4

89,9

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame applicano un contributo di solidarietà ai trattamenti pensionistici più elevati, secondo aliquote crescenti all’aumentare del reddito pensionistico percepito. In proposito, si prende atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica riguardo agli elementi ed alla procedura utilizzati ai fini della stima degli effetti di risparmio ascritti alla misura. Peraltro, ai fini di una compiuta verifica della stessa, andrebbero acquisiti anche i dati relativi all’importo medio dei trattamenti percepiti per fasce di reddito nonché una proiezione dei medesimi dati per gli anni compresi nel periodo di previsione. Ciò in considerazione del fatto che, nel corso del quinquennio considerato, potrebbe contrarsi la platea dei potenziali interessati (e della quota di prestazione pensionistica oggetto di riduzione) laddove la RT sembra assumere incrementi annui in misura costante delle prestazioni interessate.

 

Articolo 1, comma 269
(Contributo datoriale ai fondi pensione dei dipendenti statali)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, dispongono che con decreto del Ministro dell’economia le risorse iscritte, nell'anno 2019, nel proprio stato di previsione, afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, siano ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo. Il contributo a carico del datore di lavoro è versato al relativo fondo di previdenza complementare con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento del contributo a carico del lavoratore.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione semplifica le procedure di versamento del contributo datoriale ai fondi pensione dei dipendenti statali che, al pari di quanto avviene per tutti gli altri lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, verrebbe versato al fondo pensione con le stesse modalità previste per il versamento del contributo a carico del lavoratore. Senza questa razionalizzazione, il contributo datoriale delle amministrazioni statali non verrebbe versato da queste ultime ma dall’Inps che dovrebbe acquisire le provviste finanziarie dal Ministero dell’economia e delle finanze e, successivamente, sulla base delle denunce retributive e contributive mensili delle amministrazioni statali stesse, dovrebbe determinare l’ammontare del contributo e quindi versarlo al fondo pensione. Questa procedura, inizialmente prevista ed utilizzata anche per i dipendenti dell’amministrazione scolastica iscritti al fondo pensione Espero, ha determinato criticità. Si generavano, infatti, flussi finanziari non omogenei riferibili, rispettivamente, ai contributi datoriali e ai contributi dei lavoratori, sfasati temporalmente e provenienti da soggetti diversi. L’acquisizione separata di questi flussi è stata causa di problemi nella gestione delle attività di riconciliazione contributiva, da parte del fondo pensione Espero, tali da incidere sui tempi di investimento e sulla tempestiva attribuzione delle risorse in capo ai singoli lavoratori. La sfasatura temporale dipende dai diversi tempi di elaborazione dei dati per il calcolo dell’importo dovuto: il datore di lavoro/sostituto d’imposta elabora e versa subito il contributo a carico del lavoratore, trattenuto in busta paga; la gestione dell’Inps provvede a versare due mesi dopo il contributo datoriale relativo allo stesso periodo di competenza in quanto deve prima attendere le informazioni retributive e contributive che, in termini di legge, sono trasmesse dal sostituto entro la fine del mese successivo a quello di competenza. Al fine di prevenire questo tipo di difficoltà e di garantire un unico flusso finanziario comprensivo di tutti gli elementi contributivi l’art. 2, comma 502 della L. 244/2007 (Legge finanziaria per il 2008), ha disposto l’unificazione del versamento delle quote di contribuzione nell’ambito di una procedura gestita esclusivamente dal sostituto d’imposta. Questa soluzione, tuttavia, ha riguardato il solo personale scolastico e per questo se ne propone l’estensione anche alle altre amministrazioni statali.

La RT afferma infine che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che nell'anno 2019 le risorse afferenti al contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, siano ripartite tra gli stati di previsione dei singoli Ministeri ovvero trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo e che il contributo a carico del datore di lavoro sia versato direttamente al relativo fondo di previdenza complementare, senza transitare per l’INPS.

In proposito, appare necessario acquisire conferma che tale meccanismo non pregiudichi il livello di liquidità e gli equilibri finanziari dell’Istituto con eventuali riflessi sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

 

Articolo 1, commi da 270 a 272
(Personale di città metropolitane e province presso i centri per l'impiego)

Le norme modificano disposizioni recate dalla legge n. 205/2017 finalizzate a completare il trasferimento in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego. La principale modifica concerne l’articolo 1, comma 793, che, nel testo vigente, stabilisce che il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, con corrispondente incremento della dotazione organica. La modifica in questione integra il testo del citato comma 793 per specificare che in alternativa, il citato personale nell’ambito delle deleghe delle funzioni trasferite con apposite leggi regionali, resta inquadrato nei ruoli delle città metropolitane e delle province limitatamente alla spesa di personale finanziata dalle citate leggi regionali (comma 270).

Sono, poi, apportate le conseguenti modifiche di coordinamento all’articolo 1, commi 795 e 796 della legge n. 205/2017 conseguenti all’eventualità che il personale delle città metropolitane e delle province noi sia trasferito alla regione o all’ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego (commi 271-272).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 273 e 274
(Pensionati che trasferiscono la residenza dall’estero nel Mezzogiorno)

Le norme, introdotte dal Senato, introducono un regime opzionale di imposta sostitutiva (aliquota 7%) in favore di pensionati residenti all’estero che trasferiscono la residenza in un comune con meno di 20.000 abitanti situato nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia.

Il beneficio interessa i redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero e si applica per i primi cinque periodi d’imposta dal trasferimento di residenza. Il versamento dell’imposta è effettuato in unica soluzione, con scadenza coincidente con il saldo delle imposte dirette. L’opzione esercitata è revocabile, ed in caso di revoca sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

I contribuenti che esercitano l’opzione sono esonerati dall’obbligo di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività detenute all’estero[15] e sono esenti dall’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE)[16].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione potrebbe comportare maggiori entrate (destinate). Tuttavia, la RT, prudenzialmente, non ascrive effetti in quanto sono determinati da fattispecie di carattere comportamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 275
(Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno)

La norma, introdotta al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno, la cui dotazione è costituita dalle risorse provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione comma 273 – alla cui scheda si rinvia -, che sono versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MIUR.

Tale Fondo è finalizzato al finanziamento a favore delle Università aventi sede nelle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, individuate con decreto del MIUR e in cui sia presente almeno un dipartimento in discipline tecnico-scientifiche e sociologiche, per essere destinato a forme di sostegno diretto agli studenti, al finanziamento di assegni di ricerca, nonché per studi e ricerche inerenti lo sviluppo del Mezzogiorno. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse del Fondo nei limiti delle disponibilità dello stesso.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri aggiuntivi poiché si prevede l'utilizzo delle sole risorse eventualmente affluite al bilancio dello stato e nei limiti delle relative disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 276
(Rinnovo contratti struttura commissariale attività emergenziale)

La norma, introdotta al Senato, prevede che i contratti rinnovati successivamente all'entrata in vigore della legge in esame, di cui alle convenzioni con le società indicate all'articolo 50, comma 3, lettere b) e c) del D.L. n. 189/2016, possono derogare ai limiti di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 81/2015[17].

Al relativo onere, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 329, della legge n. 205/2017[18].

L’articolo 50, comma 3, del D.L. n. 189/2016, concernente la Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali, prevede che, nell’ambito delle 225 unità di personale di cui si avvale la struttura, fino a 100 unità siano individuate tra il personale delle amministrazioni pubbliche, mentre per le restanti unità si fa riferimento, sulla base di apposite convenzioni, a personale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., o società da questa interamente controllata, previa intesa con i rispettivi organi di amministrazione (lettera b) e a alla Fintecna S.p.A. (lettera c) o società da questa interamente controllata per assicurare il supporto necessario alle attività tecnico-ingegneristiche.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Rinnovo contratti di cui alle convezioni con le società indicate dall’articolo 50, comma 3 del D.L. n. 189/2016

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

2,0

2,0

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Rinnovo contratti di cui alle convezioni con le società indicate dall’articolo 50, comma 3 del D.L. n. 189/2016

 

 

 

1,0

1,0

 

1,0

1,0

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 283 e 284
(Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale)

Normativa previgente. L’articolo 1 del D. Lgs. 207/1996 ha previsto, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l'erogazione di un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età. Contestualmente fu disposto l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%.

Successivamente l’articolo 19-ter del DL 185/2008, e successive modificazioni, ha concesso l’indennizzo ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 207/1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, prorogando l’applicazione della relativa aliquota aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018.

 

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, concedono l'indennizzo di cui all'articolo l del D. Lgs. 207/1996, secondo i requisiti e le modalità già previste dal medesimo decreto. Viene altresì disposta la corresponsione della relativa aliquota aggiuntiva.

Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni e delle entrate contributive dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni con decreto viene adeguata l'aliquota contributiva. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono dirette a mettere a regime dal 2019 l'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 e la relativa forma di finanziamento per gli iscritti alla gestione commercianti presso l'INPS. Attesi i recenti sviluppi dell'istituto in esame, che hanno evidenziato un'eccedenza della spesa per prestazioni rispetto alle ordinarie entrate contributive destinate al finanziamento delle prestazioni in esame, è prevista una specifica clausola diretta a garantire l'equilibrio della gestione e, pertanto, la neutralità finanziaria delle complessive disposizioni in argomento, tenuto conto che comunque l'INPS non è autorizzato a riconoscere ulteriori prestazioni qualora emerga, a seguito di monitoraggio, una carenza di finanziamento valutata anche in via prospettica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede il ripristino, a regime, secondo modalità già previste dalla vigente normativa, di una forma di indennizzo per la quale la RT evidenzia un’eccedenza della spesa rispetto alle correlative entrate contributive. Andrebbe quindi confermata l’effettiva idoneità della clausola di salvaguardia introdotta a garantire comunque l’equilibrio finanziario tenuto conto che non viene modificata l’aliquota aggiuntiva, ma viene esclusivamente previsto che l’INPS non eroghi gli indennizzi qualora, a seguito del monitoraggio, risulti una carenza di finanziamento per la misura in esame.

 

Articolo 1, commi 289
(Contributo Comitato atlantico)

Le norma, introdotta dal Senato, dispone l’erogazione da parte del Ministero degli affari esteri, entro il 30 giugno di ciascun anno, di un contributo annuo di 150.000 euro a decorrere dall’anno 2019 a favore del Comitato atlantico italiano per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle attività istituzionali in ambito nazionale e internazionale, ivi comprese la promozione di attività di ricerca e formazione sulle questioni politiche, strategiche ed economico-sociali attinenti alla difesa e alla sicurezza internazionale e le relazioni con analoghi enti e organizzazioni internazionali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta oneri pari a euro 150.000 a decorrere dall'anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa prevista dalla norma.

 

Articolo 1, comma 296
(Dispositivi di allarme contro l’abbandono di minori nei veicoli)

Le norme, introdotte durante l’esame presso la Camera e modificate al Senato, autorizzano la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 da destinare agli incentivi per l’acquisto dei dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, resi obbligatori dalla L.117/2018.

Le modifiche al Senato hanno prorogato l’incentivo, originariamente limitato al 2019, anche per l’esercizio 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo agevolazioni fiscali per l'acquisto di dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

1,0

1,0

0,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa prevista dalla norma.

 

Articolo 1, comma 297
(Compensazioni per le imprese ferroviarie)

La norma, nel quadro delle risorse destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore del trasporto di merci su ferro, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Gli incentivi sono destinati alla compensazione dei costi supplementari per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario dei treni merci ed alle attività ad esso connesse, sostenuti dalle imprese ferroviarie rispetto ad altre modalità più inquinanti, per l’effettuazione di trasporti ferroviari di merci aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie sono destinate, nei limiti degli stanziamenti disponibili, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Incentivi destinati alla compensazione dei costi sostenuti  da imprese di trasporto merci  su ferrovia (comma 160-decies)

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata.

 

Articolo 1, comma 298
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

La norma, modificata dal Senato, ridefinisce i rifinanziamenti del Fondo di cui all’art. 1, c. 365, lett. b), della legge di bilancio 2017, finalizzato ad assunzioni a tempo indeterminato nelle PA.

A seguito delle modifiche intervenute, i rifinanziamenti risultano così ridefiniti:

130.725.000 euro per il 2019;

328.385.000 euro per il 2020;

433.913.000 euro a decorrere dal 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incremento del Fondo  di cui all'articolo 1, comma 365 L. n. 232/2016 per finanziare le assunzioni di personale

130,7

328,4

433,9

130,7

328,4

433,9

130,7

328,4

433,9

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che le assunzioni, nell’ambito delle vacanze di organico, sono individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riferimento alle modifiche introdotte.

 

Articolo 1, commi da 300 a 306
(Assunzioni di personale)

La norma, rispetto al testo approvato dalla Camera, definisce alcune delle modalità per lo svolgimento dei concorsi per l’assunzione di personale finanziati con le risorse stanziate sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le cui dotazioni sono state incrementate dalla legge di bilancio in esame. La modifica di maggior rilievo stabilisce che i concorsi autorizzati a valere sulle risorse del Fondo appena citato possono essere espletati con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione (comma 300).

A valere sulle risorse del fondo appena citato sono autorizzate le assunzioni a tempo indeterminato, anche mediante avvio di procedure concorsuali, per le seguenti amministrazioni:

·        Corte dei conti: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019, di euro 16.915.730 a decorrere dall'anno 2020 [comma 301, lettera a)];

·        Corte dei conti: per Referendari della Corte dei conti, nel limite complessivo di spesa di euro 5.646.929 per l'anno 2019, di euro 9.858.687 annui per gli anni 2020 e 2021, di euro 10.215.137 per l'anno 2022, di euro 11.194.460 per l'anno 2023, di euro 11.294.027 annui per gli anni 2024 e 2025, di euro 11.700.260 per l'anno 2026, di euro 15.392.183 annui per gli anni 2027 e 2028, e di euro 15.681.574 annui, a decorrere dall'anno 2029 [comma 301, lettera b)];

·        Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria: per personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite di spesa di euro 4.434.558 per l'anno 2019, di euro 10.738.230 a decorrere dall'anno 2020 [comma 301, lettera c)];

·        Ministero del lavoro e delle politiche sociali: nel limite di spesa di euro 2.416.076 annui a decorrere dall'anno 2019 [comma 301, lettera d)];

·        Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: nel limite di spesa di euro 4.780.284 per l'anno 2019 e di euro 14.340.851 annui a decorrere dall'anno 2020 [comma 301, lettera e)];

·        Agenzia per l'Italia digitale: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale, nel limite di spesa di euro 1.695.529 per l'anno 2019 e di euro 2.260.705 annui, a decorrere dall'anno 2020 [comma 301, lettera f)];

·        Presidenza del Consiglio dei ministri: per personale dirigenziale di livello non generale e per personale non dirigenziale di categoria A, nel limite di spesa di euro 641.581 per l'anno 2019 e di euro 7.698.967 annui a decorrere dall'anno 2020 [comma 301, lettera g)];

·        Istituto Nazionale della Previdenza sociale: nel limite di spesa di euro 8.302.167 per l'anno 2019, di euro 18.679.875 per l'anno 2020 e di euro 24.906.500 annui a decorrere dall'anno 2021 [comma 301, lettera h)].

Le pubbliche amministrazioni sopra elencate trasmettono, entro il 31 marzo di ciascuno anno, al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato i dati concernenti le procedure concorsuali che si intende avviare e quelli concernenti il personale da assumere, la spesa annua lorda, per ciascuna annualità e a regime, da sostenere per il trattamento economico complessivo. All'esito delle verifiche operate dai predetti Dipartimenti, le amministrazioni sono autorizzate ad assumere.

Si autorizza il Ministero dello sviluppo economico ad assumere a tempo indeterminato un contingente di complessive centodue unità di personale, nei limiti della dotazione organica. Il contingente è composto da due unità con qualifica dirigenziale non generale con laurea in ingegneria, ottanta unità[19] di personale da inquadrare nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1 e venti unità[20] di personale da inquadrare nella II area del personale non dirigenziale, posizione economica F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, per l'importo di euro 4,067.809 annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n.232, lettera b), come rifinanziato dalla legge di bilancio in esame. Le assunzioni del Ministero sono autorizzate per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà di assunzione previste dalla legislazione vigente (comma 303).  Fino alla completa attuazione della procedura assunzionale sopra descritta il Ministero dello sviluppo economico, limitatamente al personale delle aree, si avvale di un contingente fino a cento unità di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale scolastico, avente i requisiti professionali analoghi al personale da assumere in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (comma 304).

Al fine di assicurare la funzionalità e l'efficienza dell'area produttiva industriale, in particolare degli arsenali e degli stabilimenti militari, nonché per potenziare il sistema sinergico di collaborazione con le amministrazioni locali e le realtà produttive territoriali, il Ministero della difesa, nei limiti della dotazione organica e nel rispetto dell'articolo 2259-ter del codice dell'ordinamento militare[21], in aggiunta alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente, è autorizzato ad assumere, per il triennio 2019-2021, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente massimo di 294 unità di personale con profilo tecnico non dirigenziale, così ripartito:

·        10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2019 [comma 305 lettera a)];

·        10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2020 [comma 305 lettera b)];

·        10 unità di Area III, posizione economica F1, e 88 unità di Area II, posizione economica F2, per l'anno 2021 [comma 305 lettera c)].

Agli oneri derivanti dalle assunzioni del Ministero della difesa si provvede nel limite di spesa di euro 3.318.143 per l'anno 2019, di euro 6.636.286 per l'anno 2020 e di euro 9.954.429 annui a decorrere dall'anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dalla legge di bilancio in esame (comma 306).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed evidenzia:

·        che le modifiche apportate al comma 300 hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche;

·        per quanto concerne le norme recate dai commi da 301 a 306, che le stesse operano comunque nell’ambito di un limite di spesa avvalendosi delle risorse già stanziate nel Fondo per le assunzioni in deroga previsto dall’articolo 1, comma 365, Legge n. 232/2016; gli oneri recati, dunque, risultano, pertanto, forniti di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 311
(Incremento dotazione organica dirigenti penitenziari)

Le norme incrementano la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia di sette posizioni di livello dirigenziale non generale.

L’incremento, secondo il tenore letterale delle norme, è disposto per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni. In conseguenza dell’incremento Le tabelle C ed F allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche alle predette tabelle sono disposte secondo le modalità di cui all’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unità di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell’espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti in questione, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2020, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l’attuazione delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di euro 337.969 per l’anno 2019, di euro 675.937 per l’anno 2020, di euro 684.154 per l’anno 2021, di euro 692.370 per l’anno 2022, di euro 700.587 per l’anno 2023, di euro 708.804 per l’anno 2024, di euro 717.020 per l’anno 2025, di euro 725.237 per l’anno 2026, di euro 733.454 per l’anno 2027, di euro 741.670 per l’anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall’anno 2029 (comma 3011).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzione di sette dirigenti

0,3

0,7

0,7

0,3

0,7

0,7

0,3

0,7

0,7

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione di sette dirigenti

0

0

0

0,2

0,3

0,3

0,2

0,3

0,3

 

La relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, reca una serie di tabelle che forniscono le seguenti informazioni:

·        l’importo del trattamento economico fondamentale iniziale di un dirigente penitenziario pari a 90.409,46 euro;

·        importo del trattamento economico fondamentale in relazione al trascorrere del tempo. La relazione tecnica espone gli importi unitari spettanti in ciascuno dei primi dieci anni di servizio. Al termine del periodo l’onere unitario è stimato pari a 102.147,54 euro;

·        la data di ingresso in servizio che si assume essere pari al primo luglio 2019 dal momento che la spesa per tale anno sconta 6 mesi di servizio;

·        l’importo del trattamento economico accessorie che è stimato in 6.153 euro all’anno per ciascuna unità per l’intero arco delle previsioni. Per il 2019 tale importo è ridotto alla metà in considerazione della data presunta di assunzione.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la quantificazione proposta dalla norma è coerente con i dati e le ipotesi formulate dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 312
(Ricostruzione nelle zone terremotate dell’Umbria)

Le norme modificano l’articolo 14, comma 14, ultimo periodo del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6. Tale norma, nel testo vigente prevede che - al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria - la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Le modifiche riconoscono la facoltà sopra descritta alla regione Umbria non più per un triennio ma per un quinquennio ossia fino al 2020 lasciando inalterate le condizioni richieste.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, oltre a prorogare fino al 2020 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate, prevede la possibilità per la regione Umbria e i relativi comuni di stipulare, per ulteriori due anni, i contratti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Agli oneri i predetti enti provvedono con risorse di bilancio e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 313
(Assunzioni di personale del Ministero dell’interno)

Le norme, come approvate dal Senato, prevedono una modifica che autorizza il Ministero dell’interno ad effettuare assunzioni aggiuntive a quelle derivanti dalle ordinarie facoltà assunzionali. La modifica stabilisce che i concorsi finalizzati alle assunzioni in questione, già previste nel testo licenziato in prima lettura dalla Camera dei deputati, possono essere bandite solo dopo aver esperito le procedure previste per la mobilità del personale già in servizio presso altre pubbliche amministrazioni ovvero collocato in disponibilità[22] mentre il testo licenziato dalla Camera dei deputati non imponeva questo obbligo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 314 a 315
(Assunzioni di personale del Ministero degli affari esteri)

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2019:

·        100 dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, anche mediante il bando di nuovi concorsi, nonché l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi;

·        fino a 200 dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, anche mediante il bando di nuovi concorsi.

Le assunzioni sono aggiuntive rispetto alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

Agli oneri derivanti da tali assunzioni per l'importo di euro 5.380.200 per l'anno 2019, e di euro 10.760.400 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dalla legge di bilancio in esame.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, afferma che l’onere per le assunzioni proposte per il personale della area funzionale III ammonta a euro 3.951.200 euro, a fronte di un costo unitario pari a 39.512 euro (lordo amministrazione). Il costo unitario è stato determinato sommando al trattamento fondamentale previsto per una terza area fascia retributiva F1 dal CCNL Funzioni centrali, triennio 2016 – 2018, pari a 37.255 euro, un compenso accessorio medio. Ai fini dell’accessorio, si è tenuto conto dell’ultimo fondo unico di amministrazione certificato relativo all’anno 2017 (6.010.585 euro) e degli straordinari erogati in quell’anno (294.876 euro), suddivisi per la media dei presenti nell’anno 2017 (2.794 unità). L’onere annuo di 3.951.200 è stato ridotto del 50 per cento con riferimento all’anno 2019 assumendo che le assunzioni siano disposte per il solo secondo semestre. Per quanto concerne il personale della seconda area funzionale, l’onere è stato stimato in 6.809.200 euro ed è stato calcolato sulla base di un costo medio unitario pari a 34.046 euro (lordo amministrazione) ed un compenso accessorio medio di 2.257 euro calcolato con i medesimi criteri descritti in precedenza. Anche in tale ipotesi l’onere del primo anno è stato ridotto del 50 per cento.

 

In merito ai profili di quantificazione si fa presente che l’onere per le assunzioni in questione è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dalla legge di bilancio in esame. Peraltro, non essendo espressamente disposta la riduzione del medesimo Fondo, andrebbe confermata la disponibilità, a valere sullo stesso, delle occorrenti risorse, alla luce del complesso degli utilizzi previsti.

 

Articolo 1, comma 316
(Personale a contratto presso le rappresentanze diplomatiche)

Normativa vigente. L’articolo 152 del DPR 18/1967 prevede che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possano assumere personale a contratto per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale, nel limite di un contingente complessivo pari a 2.820 unità.

 

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, incrementano di 50 unità il personale a contratto presso rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possano assumere personale a contratto. Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata una spesa pari a euro 1.002.150 nel 2019, euro 2.044.386 nel2020, euro 2.085.274 nel 2021, euro 2.126.979 nel 2022, euro 2.169.519 nel 2023, euro 2.212.909 nel 2024, euro 2.257.168 nel 2025, euro 2.302.311 nel 2026, euro 2.348.357 nel 2027 e euro 2.395.324 a decorrere dal 2028.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incremento contingente rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura

1,0

2,0

2,1

1,0

2,0

2,1

1,0

2,0

2,1

Maggiori entrati fiscali e contributive

 

Incremento contingente rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura

0,0

0,0

0,0

0,5

1,0

1,0

0,5

1,0

1,0

 

La relazione tecnica afferma che, in base al costo medio storico del dipendente a contratto, il costo unitario delle nuove assunzioni è stato quantificato in euro 39.285 pro capite (lordo amministrazione).

A tale importo unitario di circa 39.300 euro per il 2018 è stato applicato un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo unitario (lordo amministrazione) di un’unità a contratto è valutato dunque in euro 40.086 dal 2019. Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2019), equivalenti sul piano finanziario a 25 unità per l'intero anno.

 

Anno

Aumento medio prudenziale previsto

Costo unitario (lordo amministrazione)

Unità

Onere totale

2019

 

40.086.,00

25

1.002.150

2020

2%

40.887,72

50

2.044.386

2021

2%

41.705,47

50

2.085.274

2022

2%

42.539,58

50

2.126.979

2023

2%

43.390,38

50

2.169.519

2024

2%

44.258,18

50

2.212.909

2025

2%

45.143,35

50

2.257.168

2026

2%

46.046,21

50

2.302.311

2027

2%

46.967,14

50

2.348..357

2028

2%

47.906,48

50

2.395.324

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione risulta coerente con i parametri indicati dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, commi da 323 a 325
(Posizioni organizzative delle Agenzie fiscali)

Le norme apportano modifiche all’articolo 4-bis, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e all’articolo 1, comma 94, lett. b) della legge n. 205/2017. Le modifiche prorogano di quattro mesi, dal 31 dicembre 2018 al 30 aprile 2019, l’operatività delle Posizioni organizzative speciali (POS) e delle Posizioni organizzative temporanee (POT), istituite presso le Agenzia fiscali. Tali posizioni erano state istituite per garantire la funzionalità dell’amministrazione nelle more della definizione e dell’avvio del nuovo assetto organizzativo caratterizzato dalla riduzione delle posizioni dirigenziali e dalla contestuale istituzione delle nuove posizioni organizzative, previste dall’articolo 1, comma 93 della legge n. 205/2017.

Si stabilisce, infine, che le previsioni appena descritte non hanno effetto nei confronti dell’Agenzia che non emani entro il 31 dicembre 2018 i bandi per la selezione dei candidati a ricoprire le posizioni organizzative di cui all’articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che le posizioni organizzative speciali (POS) di livello non dirigenziale erano state istituite dal decreto-legge n. 95/2012 ed erano finanziate dalla riduzione, prevista dalla norma stessa, del numero delle posizioni dirigenziali. Nello specifico l’articolo 23-quinquies del decreto-legge n. 95/2012 stabiliva che tali posizioni organizzative potessero essere istituite, nel numero massimo di 380, “nei limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione delle posizioni dirigenziali, detratta una quota non inferiore al 20 per cento, e in ogni caso in misura non superiore a 13,8 milioni di euro. L’articolo 1, comma 93 della legge n. 205/2017 ha previsto che dette posizioni dovessero confluire nelle nuove posizioni introdotte dalla stessa legge e ha previsto, altresì, che la somma oggi utilizzata per il loro finanziamento, quantificata come sopra descritto, confluisca in quella destinata a remunerare le nuove posizioni. Tanto premesso la relazione tecnica rileva che fino all’avvio operativo delle nuove posizioni organizzative nulla cambia (resta in vigore la previsione del decreto-legge n. 95/2012).

Per quanto concerne le posizioni organizzative temporanee (POT) istituite con l’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, la relazione tecnica evidenzia che tale norme stabiliva che dette posizioni avessero natura transitoria fino alla conclusione dei concorsi per la copertura delle posizioni dirigenziali con finanziamento a valere sul “risparmio di spesa” (rectius: della mancata spesa) corrispondente alle predette posizioni scoperte. Tale condizione persiste tuttora, dato che le posizioni dirigenziali continuano ad essere vacanti e il numero delle vacanze è aumentato, mentre quello delle POT è rimasto invariato.

Le norme, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 326 a 328
(Erogazioni in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione)

Le norme, tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2019-2021, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione, prevedono che l’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare della funzione della riscossione, svolta dall’ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, eroghi a tale ente, a titolo di contributo e in base all’andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio annuale, una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per l’anno 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021, a valere sulle risorse iscritte nel bilancio 2018 della medesima Agenzia delle entrate. L’erogazione è effettuata entro il secondo mese successivo all’approvazione del bilancio annuale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (comma 326).

Qualora la quota da erogare per l’anno 2019 all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore all’importo di 70 milioni di euro, si determina, per un ammontare pari alla differenza, l’incremento della quota di 20 milioni di euro, erogabile allo stesso ente per l’anno 2020, (comma 327). Analogamente la parte eventualmente non fruita del contributo per l’anno 2020, anche rideterminato come appena descritto, si aggiunge alla quota di 10 milioni di euro erogabile all’ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l’anno 2021 (comma 328).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ribadisce che le norme consentono all’Agenzia delle entrate di erogare ad Agenzia della entrate-Riscossione una quota finanziaria di salvaguardia per il triennio 2019-2021, pari complessivamente a 100 milioni di euro. Tale quota, corrisposta al fine di assicurare la permanenza dell’equilibrio economico dell’ente e previa individuazione delle effettive necessità conseguenti all’accertamento di una contrazione dei ricavi, alla luce delle evidenze del bilancio annuale certificato, potrà essere corrisposta anche utilizzando le somme accantonate e non erogate, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, a titolo di contributo, di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 159/2015. Pertanto, la differenza erogabile, rispetto alla misura massima autorizzata pari a 100 milioni di euro, è a valere sulle risorse iscritte ed accantonate nel bilancio dell’Agenzia delle Entrate.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma consente di assegnare in esercizi successivi somme accantonate negli anni 2017 e 2018. Tanto premesso si osserva che la misura può ritenersi priva di effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a condizione che le l’utilizzo delle risorse in questione, per effetto dei trasferimenti in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali di spesa per gli anni successivi al 2018. Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

 

Articolo 1, comma 329
(Utilizzo di personale da parte del Ministero della salute)

Le norme prevedono che Il Ministero della salute, per le finalità di cui all’articolo 5-ter del decreto legge n. 73/2017, è autorizzato per gli anni 2019 e 2020 ad avvalersi di un contingente fino a venti unità di personale appartenente all’Area III del comparto Ministeri in posizione di comando[23]. Conseguentemente per gli anni 2019 e 2020 è ridotta di 1.103.000 euro annui l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Tale ultimo comma reca una autorizzazione di spesa per la liquidazione delle transazioni stipulate con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Personale del ministero della salute

1,1

1,1

0

1,1

1,1

0

1,1

1,1

0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Personale del ministero della salute

0

0

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo indennizzi danneggiati da trasfusione

1,1

1,1

0

1,1

1,1

0

1,1

1,1

0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e chiarisce che l’onere è stato stimato considerando un onere unitario di 55.116,60 euro determinato da un onere stipendiale di 40,529,60 euro e da un importo di competenze accessorie pari a 14.597 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 333
(Retribuzioni del personale a contratto dalle rappresentanze diplomatiche)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, modificano l’articolo 1, comma 276, lettera e), della L. 205/2017, incrementando, a decorrere dal 2019, da 600.000 euro a 1.000.000 di euro annui la spesa di  per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del D.P.R. n. 18/1967[24] ai parametri di riferimento sulla retribuzione di cui all’articolo 157 del medesimo decreto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Adeguamento retribuzioni del personale delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari di prima categoria e degli istituti italiani di cultura

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica afferma che l’onere in esame è qualificato dalla norma come tetto di spesa e che quindi non è suscettibile di generare oneri maggiori rispetto a quelli espressamente indicati dalla norma stessa.

Si fa presente che la RT relativa all’articolo 1, comma 276, lettera e), della L. 205/2017 afferma che la concessione di tali incrementi retributivi è effettuata dai competenti uffici ministeriali mediante decreti soggetti al controllo preventivo dell'Ufficio centrale del bilancio e subordinati all'effettiva disponibilità finanziaria delle risorse nei pertinenti stanziamenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto rappresentato dalla relazione tecnica relativa al provvedimento in esame e di quella riferita alla L. 205/2017.

 

Articolo 1, comma 334
(Trattamento economico dipendenti residenti all’estero)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, modificano alcuni articoli del DPR 18/1967, prevedendo la revisione di alcune disposizioni relative al trattamento economico dei dipendenti in servizio all’estero (personale di ruolo amministrativo e diplomatico del MAECI, personale militare in servizio alle addettanze militari all’estero, carabinieri in servizio di vigilanza e sicurezza delle sedi all’estero, personale di ruolo dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e personale della scuola in servizio all’estero).

In particolare:

·        modificano l’articolo 170, fornendo un’interpretazione autentica che esclude, per gli uffici della rete estera aventi sede a Roma, il pagamento delle indennità di sistemazione [lettera a)];

·        estendono a tutti i dipendenti che condividono a qualsiasi titolo l’abitazione la riduzione del trattamento economico previsto per i dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) di cui agli articoli 171, comma 6 (indennità di servizio) [lettera b)], 175, comma 4 (indennità di sistemazione) [lettera c)], 176, comma 3 (indennità di richiamo) [lettera d)], 199, comma 4 (contributo per il trasporto) [lettera e)];

·        modifica l’articolo 181, comma 2, escludendo il rimborso per i viaggi di congedo alle sedi situate a distanza non superiore a 3.500 km. da Roma e non classificate come disagiate o particolarmente disagiate [lettera f)];

·        modificano l’articolo 199, comma 4, specificando che se i dipendenti condividono a qualsiasi titolo l'abitazione durante il servizio estero, e sempre che il divario fra le date di assunzione in servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il contributo di cui al comma l spetta al dipendente che ne ha diritto nella misura più elevata, aumentata del venti per cento [lettera g)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non generano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, anzi, sono suscettibili di generare risparmi. Tali risparmi peraltro, dipendendo in parte da comportamenti individuali, saranno quantificati a consuntivo.

La RT, nel dettaglio, afferma altresì che:

·         la lettera a) fornisce un’interpretazione autentica con riferimento alle indennità di sistemazione relative agli uffici della rete estera aventi sede a Roma. Nel corso degli anni alcuni dipendenti hanno richiesto il pagamento dell’indennità di sistemazione, la quale, al momento, è riconosciuta unicamente al capo missione, per effetto di un’interpretazione fornita nel 1993 dal Consiglio di Stato, in considerazione dell’effettivo trasferimento di quest’ultimo presso la residenza di servizio e quindi del pagamento delle spese di trasloco. Sulla scorta di tale interpretazione, alla luce dei maggiori oneri di rappresentanza comunque richiesti al personale di tali sedi, sono state presentate istanze di pagamento dell’indennità di sistemazione, il cui riconoscimento, che finora non ha mai avuto luogo, produrrebbe maggiori spese. La disposizione è suscettibile di produrre risparmi di spesa, tenuto conto che, nell’incertezza sull’interpretazione della disposizione, l’Amministrazione ha già ricevuto diffide da parte dei dipendenti in servizio presso le sedi situate a Roma, volte ad ottenere il pagamento dell’indennità di sistemazione e del contributo per le spese di abitazione, alla luce dei maggiori oneri derivanti dagli obblighi di rappresentanza. I risparmi saranno quantificati a consuntivo;

·         le lettere b), d), e) e g), nel rispetto del principio di uguaglianza, estendono a tutti i dipendenti che condividono a qualsiasi titolo l’abitazione il trattamento economico previsto per i dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) dagli articoli 171, comma 6 (indennità di servizio), 175, comma 4 (indennità di sistemazione), 176, comma 3 (indennità di richiamo), 199, comma 4 (contributo per il trasporto) del DPR n. 18/1967. Tale estensione era già stata effettuata dalla legge di stabilità per il 2015 limitatamente all’articolo 178 (maggiorazione per spese di abitazione). Anche alla luce dei contenziosi instaurati da alcuni dipendenti contro il Ministero e in considerazione della natura di indennità forfettariamente destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla vita all’estero, si ritiene non più giustificabile un trattamento deteriore per dipendenti tra loro coniugati (o uniti civilmente) rispetto a quello riservato a dipendenti non coniugati né uniti civilmente tra loro che condividano durante il servizio all’estero la medesima abitazione. Nelle predette cause, tra l’altro, è stata sollevata questione di legittimità costituzionale delle norme qui in esame rispetto all’art. 3 Cost. La norma interviene pertanto sulle succitate disposizioni, applicando a tutti i dipendenti a qualsiasi titolo coabitanti durante il servizio all’estero, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un rapporto di coniugio o di unione civile, una riduzione dell’indennità stabilita nella misura del 12%. Vengono estese anche alle componenti del trattamento corrisposte all’atto del trasferimento (indennità di sistemazione, indennità di richiamo e contributo per spese di trasporto) le riduzioni previste per i coniugati anche al personale a qualsiasi titolo coabitante.

·         la modifica normativa di cui alla lettera b) non determina maggiori oneri per la finanza pubblica. infatti, i maggiori oneri derivanti dalla riduzione del prelievo sull’ISE per i coniugati dal 14% al 12% potranno essere più che compensati dai risparmi derivanti dall’applicazione di una decurtazione pari al 12% anche ai dipendenti coabitanti non coniugati. Tuttavia, trattandosi di effetti dipendenti da situazioni e comportamenti individuali, l’effetto complessivo di risparmio potrà essere quantificato solo a consuntivo.

·         i dati storici a disposizione non consentono di quantificare esattamente l’effetto di risparmio indotto dalla disposizione quanto alle modifiche conseguenti alle lettere d), e) e g), che sarà pertanto ugualmente determinato a consuntivo. L’effetto di risparmio è tuttavia certo, in quanto per le indennità di sistemazione e di rientro, la platea dei dipendenti cui saranno applicate le decurtazioni è notevolmente ampliata ed il meccanismo previsto comporta nelle fattispecie di coabitazione erogazioni inferiori rispetto al precedente. Inoltre, per la maggiorazione trasporti, si utilizzano le medesime modalità di decurtazione previste dalla norma attualmente in vigore, allargando la platea dei dipendenti soggetti alle citate decurtazioni;

·         la lettera c) riduce dal 15 all’8 per cento la maggiorazione corrisposta ai dipendenti in servizio all’estero per il coniuge a carico, se quest’ultimo, per ragioni di salute, non può risiedere nella sede di servizio del dipendente. Tale riduzione si giustifica con la necessità di ripristinare un adeguato rapporto tra le maggiorazioni corrisposte in questo caso e quelle spettanti per il coniuge residente in sede, ridotte al 12,5% dalla riforma delle indennità di servizio all’estero adottata nel 2014. La modifica comporta effetti finanziari positivi, in quanto la norma dispone direttamente la riduzione della misura della maggiorazione. Trattandosi di fattispecie che ricorre assai di rado (attualmente non vi sono in concreto casi di pagamento di maggiorazioni per coniugi assenti dalla sede per ragioni di salute), l’effetto di risparmio sarà determinato a consuntivo;

·         la lettera f) esclude il rimborso per i viaggi di congedo di cui all’articolo 181 del DPR. 18/ 1967 alle sedi situate a distanza non superiore a 3.500 km. da Roma e non classificate come disagiate o particolarmente disagiate. Poiché il risparmio, pur essendo certo, dipende da comportamenti individuali e dalle domande dei singoli dipendenti, non è possibile una quantificazione a priori. Essa sarà pertanto effettuata a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni, pur prevedendo risparmi derivanti dalla riduzione di taluni istituti in favore del personale residente all’estero, non scontano detti risparmi ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 1, comma 337
(Garanzia statale per iniziative di cooperazione allo sviluppo)

La norma, nel quadro della cooperazione internazionale per lo sviluppo, amplia la garanzia statale per le iniziative di cooperazione con “crediti concessionali” della Cassa depositi e prestiti. Infatti, si prevede che la quota del Fondo rotativo costituito presso CDP per la cooperazione internazionale costituisca garanzia non solo – come previsto a legislazione vigente – per i crediti concessi da CDP stessa, bensì per i finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma nonché per le categorie di operazioni ammissibili all’intervento del medesimo fondo.

Inoltre, con riferimento alle risorse proprie che la CDP può destinare ad iniziative di cooperazione, si dispone che le esposizioni assunte dalla Cassa nei confronti di Stati, banche centrali o enti pubblici dei Paesi partner, nonché organizzazioni finanziarie internazionali, possano essere assistite, anche integralmente, dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabiliti con decreto MEF.

A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del DL n. 66/2014. Le risorse non utilizzate al termine dell’anno 2019 sono versate sulla contabilità speciale di cui al citato articolo 37, comma 6.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

CDP - incremento risorse garanzie Stato (comma 179-bis)

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Minore spesa in conto capitale

 

Fondo garanzie rilasciate dallo Stato (comma 179-bis)

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione è volta al potenziamento del ruolo di Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo. In tal senso, per i profili finanziari, è introdotta la garanzia di ultima istanza dello Stato sulle esposizioni assunte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2019, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ad incremento delle risorse destinate alle garanzie assunte dallo Stato. Ai relativi oneri, che si realizzano in termini di solo saldo netto da finanziare (trattandosi di garanzia non standardizzata) si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, relativa al “fondo da ripartire per l'integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato”. Le restanti disposizioni sono di natura procedimentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione, per quanto riguarda l’impatto differenziato sui saldi, della natura non standardizzata delle garanzie in esame.

 

Articolo 1, comma 340
(Risorse per Istituzioni culturali)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 396, della legge n. 244/2007 prevede che, dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali, ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge n. 534/1996, siano iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione sarà quantificata annualmente in tabella C della legge finanziaria[25].

 

La norma, introdotta al Senato, incrementa di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge n. 244/2007.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incremento dell’autorizzazione di spesa relativa ai contributi statali erogati alle istituzioni culturali di cui art. 2, comma 396, l. n 244/2007

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisando che tali risorse sono destinate al sostegno degli istituti culturali.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere configurato in termini di limite massimo di spesa.

 

Articolo 1, comma 341
(Sostegno all’attività dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano)

La norma, introdotta al Senato, autorizza a decorrere dall'anno 2019 la spesa di 400.000 euro annui per il sostegno delle attività di studio e ricerca dell'Istituto per la storia del Risorgimento Italiano.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Contributo istituto Risorgimento italiano

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa autorizzata.

 

Articolo 1, comma 343
(Risorse per l’occupazione presso istituti e luoghi della cultura)

La norma, introdotta al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di l milione di euro per l'anno 2019, i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 83/2014.

La norma è volta a fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Proroga fino al 31/12/2019 dei contratti a tempo determinato degli istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 8 del D.L. n. 83/2014

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga fino al 31/12/2019 dei contratti a tempo determinato degli istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 8 del D.L. n. 83/2014 – effetti riflessi

 

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che, per effetto della proroga annuale, non si determinino obblighi di stabilizzazione del personale interessato.

 

Articolo 1, comma 345
(Assunzioni dirigenti Ministero dell’istruzione)

La norma, inserita al Senato, introdotto durante l’esame al Senato, dispone l’incremento della dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla misura i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incremento della dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Maggiori entrate contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento della dotazione organica del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di due posti di livello dirigenziale generale

0,0

0,0

0,0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica determina maggiori oneri per la finanza pubblica, quantificati in euro 450.000 annui a decorrere dal 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT non fornisce i dati ed i parametri alla base della stima indicata.

 

Articolo 1, da 350 a 353
(Riordino delle strutture del Ministero dell’economia)

Le norme dispongono che il Ministero dell'economia e delle finanze debba provvedere alla revisione degli assetti organizzativi periferici attraverso:

·        la realizzazione di presidi unitari orientati al governo coordinato dei servizi erogati in ambito territoriale dalle articolazioni periferiche del Ministero, ivi compresi gli uffici di segreteria degli organi della giurisdizione tributaria[26] [comma 350, lettera a)];

·        la realizzazione di poli logistici territoriali unitari, anche mediante condivisione delle sedi con uffici di altre amministrazioni statali e, in particolare, con le altre articolazioni dell'amministrazione economico finanziaria [comma 350, lettera b)];

·        l'unificazione e rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento. Il contingente di personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie è evidenziato nell'ambito della dotazione organica unitaria [comma 350, lettera c)].

Con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze[27] si provvede anche agli interventi di riorganizzazione sopra indicati al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio (comma 351).

Per il triennio 2019-202l, la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze in possesso di comprovate professionalità tecniche, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali del medesimo Ministero, è pari al 12 per cento in luogo dell’8 per cento attualmente previsto (comma 352).

Agli oneri derivanti dal 351, pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

·        quanto ad euro 15,7 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente[28], iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze; a decorrere dall'anno 2024 le misure di cui al 350 devono garantire il conseguimento di un di risparmio di spesa annuo non inferiore a 15,7 milioni di euro. Sono corrispondentemente ridotti gli stanziamenti dei capitoli di bilancio per acquisto di beni e servizi interessati iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze [comma 353, lettera a)];

·        quanto ad euro 4,5 milioni a decorrere dall'anno 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si tratta di una autorizzazione di spesa di 7 milioni annui a decorrere dal 2018 prevista per corrispondere una maggiorazione dell'indennità di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento al personale che presta servizio presso i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, compreso quello con qualifica dirigenziale. Gli emolumenti sono corrisposti per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformità economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attività parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilità e disponibilità a orari disagevoli. In conseguenza della rideterminazione della autorizzazione di spesa, il citato comma 685 è riformulato per stabilire che le maggiorazioni sono corrisposte al personale che presta servizio presso i soli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze nel limite di spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 [comma 353, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Riorganizzazione strutture del MEF

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

15,7

Riduzione stanziamenti MEF per l’acquisto di beni e servizi (effetti fuori dal triennio di bilancio)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Riduzione indennità di amministrazione di parte del personale MEF

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

 

La relazione tecnica afferma che le misure di riorganizzazione mirano ad una razionalizzazione organizzativa delle sedi periferiche del MEF mediante una riunificazione delle strutture e la conseguente creazione di uffici territoriali del Ministero, che assolvano alle diverse funzioni attualmente svolte sia dalle Ragionerie territoriali dello Stato (coordinate dalla RGS) sia dalle segreterie delle commissioni tributarie (coordinate dal Dipartimento delle finanze).

Da tale riunificazione è attesa una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi grazie al coordinamento delle funzioni strumentali, garantendo una maggiore flessibilità organizzativa, anche attraverso la perequazione delle indennità di amministrazione del personale delle due articolazioni territoriali e delle altre strutture del Ministero. Tale soluzione consente altresì più efficaci processi di allocazione delle risorse e il rispetto dei principi di rotazione degli incarichi, soprattutto presso le strutture territoriali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base della quantificazione in 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019 degli oneri derivanti dalla riorganizzazione delle strutture del MEF prevista dalle norme in esame.

Qualora l’onere derivi dalla necessità di “garantire l’uniformità del trattamento del personale in servizio”, tale spesa dovrebbe peraltro essere in parte compensata, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, dagli effetti riflessi, non conteggiati nel prospetto, di maggior gettito per contributi e imposte trattenuti sugli emolumenti erogati.

Per quanto concerne le modalità di copertura dell’onere andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di parte corrente, senza pregiudizio di altri interventi avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.  Non sono inoltre fornite indicazioni circa le voci di spesa per beni e servizi che possono essere incise per fornire copertura alle spese recate dal comma 351 a decorrere dal 2024. Su tali aspetti appare necessario acquisire ulteriori informazioni.

 

Articolo 1, commi da 355 a 359
(Assunzioni di personale del Ministero della salute)

Le norme autorizzano il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità[29], ad assumere a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, mediante apposita procedura concorsuale pubblica, per titoli ed esami, un contingente di personale di 80 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e di 28 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1,  in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (comma 355).

Il Ministero della Salute è, altresì, autorizzato ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale in posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie di complessive 210 unità. Fermo il limite massimo delle assunzioni autorizzate dal presente comma, il Ministero della salute può indire procedure per titoli ed esami per un numero di unità non superiore a 155, riservate al personale medico, veterinario, chimico e farmacista, con incarichi per lo svolgimento dei controlli obbligatori in materia di profilassi internazionale[30], in servizio presso il Ministero della salute alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 356).

Agli oneri derivanti dalle assunzioni presso il Ministero della salute sopra descritte si provvede:

·        nel limite massimo di spesa pari ad euro 725.000 per l’anno 2019, ad euro 6.433.000 per l'anno 2020 e ad euro 9.961.000 per l’anno 2021, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dalla legge di bilancio in esame [comma 357, lettera a)];

·        quanto a 867.945 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 [comma 357, lettera b)];

·        quanto a 9.484.115 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 [comma 357, lettera c)];

·        quanto a 4.256.690 euro annui a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 1 ° ottobre 2005, n. 202, [comma 357, lettera d)].

Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero della salute di cui alla tabella A relativa all'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 febbraio 2014, n. 59[31], è incrementata di 210 posizioni dirigenziali non generali delle professionalità sanitarie nonché di 80 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 28 unità di personale non dirigenziale appartenenti all'Area II, posizione economica F1 (comma 358).

I bandi per le procedure concorsuali finalizzate a consentire le assunzioni presso il Ministero della salute definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di tutela della salute nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure concorsuali per il personale dirigenziale possono essere affidate alla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure concorsuali in oggetto, quantificati in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196 iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (comma 359).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni di nuovo personale Ministero della salute

0,7

4,4

10,0

0,7

4,4

10,0

0,7

4,4

10,0

Stabilizzazione di personale Ministero della salute

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

14,6

Svolgimento delle procedure concorsuali

1,0

0

0

1,0

0

0

1,0

0

0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni di nuovo personale Ministero della salute

0

0

0

0,4

2,1

4,8

0,4

2,1

4,8

Stabilizzazione di personale Ministero della salute

0

0

0

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

7,1

Riduzione autorizzazione di spesa art. 24, comma 3, d.l. n. 248/2007

0

0

0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 402, legge n. 266/2005

0

0

0

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 4-bis, legge n. 202/2005

0

0

0

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa art. 24, comma 3, d.l. n. 248/2007

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 402, legge n. 266/2005

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

9,5

Riduzione autorizzazione di spesa articolo 1, comma 4-bis, legge n. 202/2005

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Fondo riaccertamento residui perenti

1,0

0

0

1,0

0

0

1,0

0

0

 

La relazione tecnica ribadisce preliminarmente il contenuto delle norme.

Per quanto concerne le spese di personale gli oneri sono stimati come segue:

·        per gli 80 funzionari dell’area III di cui al comma 187-septies, l’onere unitario è pari a 50.564 euro. La quantificazione ipotizza l’assunzione di 35 unità a novembre 2019, di 20 unità a gennaio 2020 e di 25 unità a gennaio 2021;

·        per gli 28 funzionari dell’area II di cui al comma 187-septies, l’onere unitario è pari a 40.204 euro. La quantificazione ipotizza l’assunzione di 10 unità a novembre 2019, di 5 unità a gennaio 2020 e di 13 unità a gennaio 2021;

·        per le 155 unità di personale con profilo professionale medico, veterinario, psicologo, biologo chimico e farmacista da stabilizzare la relazione tecnica, al cui contenuto si rinvia, propone una serie di tabelle differenziate in base al trattamento economico dei dirigenti a tempo determinato in servizio che va da un massimo di 101.877,98 euro (per 14 unità) ad un minimo di 87.091,98 euro (per due unità). Sulla base di tali dati si determina un onere di 14.608.760,52 euro ipotizzando le assunzioni a decorrere dal primo gennaio 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che non sono esplicitati i criteri adottati per la determinazione della spesa da sostenere per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

 

Articolo 1, commi da 360 a 367
(Modalità di reclutamento delle amministrazioni pubbliche e graduatorie dei concorsi)

Le norme, introdotte dal Senato, stabiliscono che, a decorrere dall'anno 2019, le amministrazioni pubbliche[32] procedono al reclutamento del personale secondo le modalità semplificate individuate con il decreto da emanare ai sensi del comma 300 della presente legge di bilancio. Fino all'entrata in vigore di tale decreto il reclutamento avviene secondo le modalità stabilite dalla disciplina vigente.

Si stabilisce che le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, sono utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso.

Tale disposizione si applica alle sole graduatorie delle procedure concorsuali bandite successivamente all’entrata in vigore della legge di bilancio in esame.

Conseguentemente si sopprime una disposizione[33] che dà facoltà alle amministrazioni pubbliche di limitare nel bando il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per cento dei posti messi a concorso (comma 364).

Al fine di ripristinare gradualmente la durata triennale della validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego, la validità di quelle approvate successivamente al 1° gennaio 2014 è estesa nei limiti temporali di seguito indicati:

·        la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2014 è estesa fino al 30 settembre 2019;

·        la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2015 è estesa fino al 31 marzo 2020;

·        la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2016 è estesa fino al 30 settembre 2020;

·        la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2017 è estesa fino al 31 marzo 2021;

·        la validità delle graduatorie approvate nell'anno 2018 è estesa fino al 31 dicembre 2021.

A partire dal 1° gennaio 2019 la validità delle graduatorie ha durata triennale. Il triennio decorrere dal giorno di approvazione di ciascuna di graduatoria (comma 362).

Le norme in oggetto non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (comma 366).

Si stabilisce, infine, che i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 banditi dal Ministero dell’economia e delle finanze, definiscono i titoli valorizzando l’esperienza lavorativa (comma 367).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni in oggetto riguardano le procedure concorsuali e validità delle graduatorie e non comportano oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 372 a 374
(Assunzione presso il MIT)

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano, “in deroga alla normativa vigente”, l'assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale, nell'anno 2019, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della seconda area, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 191-bis).

La norma è finalizzata allo svolgimento delle necessarie ed indifferibili attività in materia di sicurezza stradale, di valutazione dei requisiti tecnici dei conducenti, di controlli sui veicoli e sulle attività di autotrasporto, e di prestazione di adeguati livelli di servizio ai cittadini e alle imprese.

Le assunzioni sopra indicate sono effettuate, nell'ambito dell’attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste a normativa vigente. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria, con D.P.C.M (comma 191-ter).

Infine, in attuazione delle norme sopra descritte, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici (comma 191-quater).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzione 50 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area presso il Dipartimento pe i trasporti e la navigazione gli affari generali ed il personale del MIT (comma 191-bis)

0,8

1,7

1,7

0,8

1,7

1,7

0,8

1,7

1,7

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzione 50 unità di personale da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area presso il Dipartimento pe i trasporti e la navigazione gli affari generali ed il personale del MIT – effetti riflessi (comma 191-bis)

 

 

 

0,4

0,8

0,8

0,4

0,8

0,8

 

La relazione tecnica afferma che il costo, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale da assumere – sulla base di quanto previsto dal comma 191-bis -  è pari ad euro 32.064, di cui euro 8.893 a titolo di oneri riflessi. Tutte le unità di personale saranno inquadrate nell'Area II - fascia economica F2.

Il costo, al lordo degli oneri riflessi, per il trattamento accessorio annuo di ciascuna unità di personale è di euro 1.192 ed è stato determinato sulla base della media pro capite attuale del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto il costo complessivo per ciascuna unità di personale ammonta a euro 33.256, ossia euro 32.064 (fondamentale) più euro 1.192 (accessorio). Inoltre, in considerazione dei tempi tecnici dell'espletamento delle procedure concorsuali da bandire nel 2019, si ipotizza che le assunzioni del contingente di personale in parola, pari a 50 unità di Area II-F2, potranno essere effettuate non prima del 1° luglio 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il numero di assunzioni è definito in modo puntuale e non all’interno di un contingente massimo: appare quindi opportuno acquisire ulteriori elementi di quantificazione, riferiti in particolare alla proiezione ultratriennale dell’onere, ai sensi dell’articolo 17, comma 7, della legge di contabilità pubblica.

 

Articolo 1, commi 375 e 376
(Norme in materia di dirigenza sanitaria)

Normativa vigente: l’articolo 17 della legge n. 3/2018 prevede che i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma rimanendo l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo n. 502/1992, per le corrispondenti qualifiche del SSN e recepiti nei relativi CCNL.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, reca norme in materia di dirigenza sanitaria, disponendo in particolare quanto segue.

-         Sono apportate modifiche all’articolo 17 della legge n.3/2018, in base alle quali i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria[34] vengono collocati in un unico livello nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e progressivamente allineati ai corrispondenti dirigenti del SSN, attraverso il rinnovo contrattuale 2016-2018, con riferimento agli istituti contrattuali applicabili previsti dal decreto legislativo n. 502/1992, con esclusione dell'articolo 15-quater e della correlata indennità.

-         Si dispone che nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali sia prevista una apposita finalizzazione di 3,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Contrattazione collettiva 2016-2018

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Contrattazione collettiva 2016-2018 – effetti riflessi

0

0

0

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

 

La relazione tecnica afferma che le norme comportano oneri pari a 3.900.000 a decorrere dall’anno 2019.

In particolare, la RT precisa che per le finalità di cui all’articolo 17 della legge n. 3/2018, come modificata dalle norme in esame, la disposizione integra le risorse contrattuali riferite al triennio 2016-2018. La quantificazione dello stanziamento occorrente (euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2019) è basata, chiarisce la RT, sull’ipotesi di realizzare l’allineamento delle voci fisse della retribuzione dei dirigenti con professionalità sanitaria interessati dalla disposizione in esame (stimati in circa n. 690 unità) ai corrispondenti dirigenti del SSN. Viene previsto l’allineamento tra la retribuzione di posizione parte fissa (attualmente prevista in base al contratto dell’Area I) e la retribuzione di posizione minima unificata (prevista in base ai contratti collettivi nazionali della dirigenza medica), per un differenziale pro-capite di circa 4.100 euro medio lordo per i dipendenti. Conseguentemente nel fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è prevista una apposita finalizzazione di euro 3.900.000 a decorrere dall’anno 2019, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale riferita al triennio 2016-2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono necessari chiarimenti circa gli effetti finanziari ascritti alle norme in esame. In proposito, si rileva che dal tenore letterale delle disposizioni sembrerebbe che le risorse per la contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018 derivino da una specifica finalizzazione del Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, iscritto presso il Ministero dell’economia e delle finanze, senza quindi determinare nuovi oneri. Tuttavia, il prospetto riepilogativo espone una maggiore spesa corrente per 3,9 milioni di euro a decorrere dal 2019 su tutti e tre i saldi e maggiori entrate per tributi e contributi per 1,9 milioni di euro a decorrere dal 2019 sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

 

Articolo 1, commi da 394 a 397
(Dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di porto)

Normativa vigente. L’articolo 815, comma 1, del D.lgs. n. 66/2010 determina le dotazioni organiche dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto nei seguenti termini: 3.500 in servizio permanente [lettera a)] e 1.775 in ferma ovvero in rafferma [lettera b)].

Inoltre, l’articolo 585 del D.lgs. n. 66/2010 determina gli oneri riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, relativi ai volontari del Corpo delle capitanerie di porto, che restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Alla lettera h-quater), questi oneri sono determinati, a decorrere dall'anno 2020, in euro 73.491.338,29.

 

Le norme incrementano la dotazione organica del personale del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente sopra descritta nei seguenti termini (comma 208-bis): 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.700 per l'anno 2022, 3.800 per l'anno 2023, 3.900 per l'anno 2024, 4.000 dall'anno 2025 in servizio permanente.

L’intervento è volto a garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo delle Capitanerie di Porto per l'attuazione delle misure necessarie ad accrescere la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e dei traffici marittimi.

Inoltre, in relazione a quanto sopra disposto, sono modificati gli oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto, che vengono rideterminati negli importi in euro di seguito indicati (comma 208-ter):

per l'anno 2020: 73.491.338,29;

per l'anno 2021: 77.371.367,29;

per l'anno 2022: 81.447.223,29;

per l'anno 2023: 85.523.079,29;

per l'anno 2024: 89.598.935,29;

per l'anno 2025: 93.674.791,29;

per l'anno 2026: 93.870.618,29;

per l'anno 2027: 94.054.877,29;

per l'anno 2028: 94.239.136,29;

per l'anno 2029: 94.423.395,29;

per l'anno 2030: 94.607.654,29;

per l'anno 2031: 95.307.635,29;

per l'anno 2032: 95.823.357,29;

per l'anno 2033: 96.339.079,29;

per l'anno 2034: 96.854.801,29;

a decorrere dall'anno 2035: 97.370.523,29.

Successivamente, il comma 208-quater, con riferimento agli oneri di cui al comma 208-bis, autorizza la spesa di euro:

§  3.880.029 per l'anno 2021;

§  7.955.885 per l'anno 2022;

§  12.031.741 per l'anno 2023;

§  16.107.597 per l'anno 2024;

§  20.183.453 per l'anno 2025;

§  20.379.280 per l'anno 2026;

§  20.563.539 per l'anno 2027;

§  20.747.798 per l'anno 2028;

§  20.932.057 per l'anno 2029;

§  21.116.316 per l'anno 2030;

§  21.816.297 per l'anno 2031;

§  22.332.019 per l'anno 2032;

§  22.847.741 per l'anno 2033;

§  23.363.463 per l'anno 2034;

§  23.879.185 a decorrere dal 2035.

Infine, per le spese di funzionamento connesse alle previsioni contenute ai commi da 208-bis a 208-ter, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, il comma 208-quinquies autorizza la spesa di euro:

145.600 nel 2021;

291.200 nel 2022;

436.800 nel 2023;

582.400 nel 2024;

728.000 a decorrere dal 2025.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incremento dotazioni organiche Corpo delle Capitanerie di Porto (comma 208-quater)

 

 

3,9

 

 

3,9

 

 

3,9

Adeguamento spese di funzionamento Corpo delle Capitanerie di Porto (comma 208-quinquies)

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento dotazioni organiche Corpo delle Capitanerie di Porto – effetti riflessi (comma 208-quater)

 

 

 

 

 

1,9

 

 

1,9

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

Con riferimento al comma 208-ter, la RT fa presente che l’autorizzazione di spesa è correlata agli oneri derivanti dall'assunzione di 100 unità di personale annue, per cinque anni, comprensivi degli sviluppi di carriera per 10 anni come dalla tabella sotto riportata.

 

Tabella n. 1 – Calcolo Oneri finanziari annui

ES. FIN.

Anni/Persona

 

Oneri (lordo Stato)

 

Sc 3 cl

Sc 2 cl

Sc 1 cl

Sc 1 cl

Scelto

Sc 3 cl

Sc 2 cl

Sc 1 cl

Sc 1 cl

Scelto

38.880,29

40.758,56

42.601,15

47.758,37

2021

100

 

 

 

3.880.029

 

 

 

2022

100

100

 

 

3.880.029

4.075.856

 

 

2023

100

200

 

 

3.880.029

8.151.712

 

 

2024

100

300

 

 

3.880.029

12.227.568

 

 

2025

100

400

 

 

3.880.029

16.303.424

 

 

2026

 

500

 

 

 

20.379.280

 

 

2027

 

400

100

 

 

16.303.424

4.260.115

 

2028

 

300

200

 

 

12.227.568

8.520.230

 

2029

 

200

300

 

 

8.151.712

12.780.345

 

2030

 

100

400

 

 

4.075.856

17.040.460

 

2031

 

 

400

100

 

 

17.040.460

4.775.837

2032

 

 

300

200

 

 

12.780.345

9.551.674

2033

 

 

200

300

 

 

8.520.230

14.327.511

2034

 

 

100

400

 

 

4.260.115

19.103.348

2035

 

 

 

500

 

 

 

23.879.185

 

Di seguito, sul comma 208-quinquies la RT afferma che la disposizione contiene le autorizzazioni di spesa sopra descritte per le spese di funzionamento ivi comprese le spese per mense e buoni pasto. Nella tabella n. 3 è stato calcolato il maggiore onere derivante dalla corresponsione del trattamento vitto a carico dello Stato prendendo a riferimento il costo di buono pasto per 208 giornate lavorative all'anno (4 giorni a settimana per 52 settimane).

 

Tab. 3 – Calcolo Oneri finanziaria buoni pasto

E.F.

Sc 3 cl

Tot.

Giorni lavorativi

Onere buono pasto

Importo complessivo annuo

2021

100

100

208

€ 7,00

145.600

2022

200

200

208

€ 7,00

291.200

2023

300

300

208

€ 7,00

436.800

2024

400

400

208

€ 7,00

582.400

2025

500

500

208

€ 7,00

728.000

 

Tabella 4 – Riepilogo Oneri e copertura dell’emendamento

E.F.

Art. 585 lettera

Importo a legislazione vigente

Maggiori oneri (stipendiali)

Totale (art. 585 rifinanziato)

 

Vettovagliamento

Oneri finanziari emendamento

Rimodulazione comma 653

 

 

a

b

c=a+b

 

d

e=b+d

f

2020

h-quater)

73.491.338,29

 

73.491.338,29

 

 

0

6.720.000

2021

h-quinques)

73.491.338,29

3.880.029

77.371.367,29

 

145.600

4.025.629,0

201.874.371

2022

h-sexies)

73.491.338,29

7.995.885

81.447.223,29

 

291.200

8.247.085,00

206.602.915

2023

h-septies)

73.491.338,29

12.031.741

85.523.079,29

 

436.800

12.468.541,00

211.551.459

2024

h-octies)

73.491.338,29

16.107.597

89.598.935,29

 

582.400

16.689.997,00

208.060.003

2025

h-novies)

73.491.338,29

20.183.453

93.674.791,29

 

728.000

20.911.453,00

236.778.547

2026

h-decies)

73.491.338,29

20.379.280

93.870.618,29

 

728.000

21.107.280,00

271.022.720

2027

h-undecies)

73.491.338,29

20.563.539

94.054.877,29

 

728.000

21.291.539,00

268.898.461

2028

h-duodecies)

73.491.338,29

20.747.798

94.239.136,29

 

728.000

21.475.798,00

268.424.202

2029

h-terdecies)

73.491.338,29

20.932.057

94.423.395,29

 

728.000

21.660.057,00

268.639.943

2030

h-quaterdecies)

73.491.338,29

21.116.316

94.607.654,29

 

728.000

21.844.316,00

268.855.684

2031

h-quindecies)

73.491.338,29

21.816.297

95.307.635,29

 

728.000

22.544.297,00

268.155.703

2032

h-sedecies)

73.491.338,29

22.332.019

95.823.357,29

 

728.000

23.060.019,00

267.639.981

2033

h-septiesdecies)

73.491.338,29

22.847.741

96.339.079,29

 

728.000

23.575.741,00

267.124.259

2034

h-octiesdecies)

73.491.338,29

23.363.463

96.854.801,29

 

728.000

24.091.463,00

266.608.537

2035

h-noviesdecies)

73.491.338,29

23.879.185

97.370.523,29

 

728.000

24.607.185,00

266.092.815

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi riportati nella relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 398
(Trattamento assicurativo infortuni personale Corpo VV FF)

La norma autorizza la spesa annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020 per armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 139/2006, con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo.

Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le relative misure indennitarie nonché il procedimento di monitoraggio e di rideterminazione automatica delle misure indennitarie medesime al fine del rispetto del sopraindicato limite di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità del personale volontario del Corpo nazionale dei VVFF con quello del personale di ruolo del medesimo Corpo

0,2

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

0,2

0,4

0,4

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata al armonizzare il trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 139/2006 con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo.

Nei benefici economici previsti in caso di infortuni che comportino una menomazione dell'integrità fisica, sussiste infatti una differenza economica tra quanto spettante al personale volontario rispetto a ciò che viene corrisposto al personale di ruolo. Infatti, per il personale di ruolo legato all’Amministrazione da un rapporto di impiego, l'ordinamento prevede l'istituto dell'equo indennizzo in cui, ai fini della determinazione del beneficio, lo stipendio tabellare viene correlato alla percentuale di invalidità riconosciuta; mentre per quello volontario viene prevista una sorta di assicurazione contro le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio.

Le misure indennitarie di detta assicurazione, nel seguito specificatamente elencate, restano quelle fissate dal decreto del 19 agosto 1993 del Ministro dell'interno, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, non essendo mai state oggetto di rivalutazione:

§  inabilità permanente assoluta: euro 51.695,69

§  inabilità permanente parziale: il massimale stabilito dal precedente punto è rapportato alle percentuali di cui alle misure per la liquidazione dell'equo indennizzo concesso in favore degli impiegati civili dello Stato

§  in caso di decesso:

o   al coniuge superstite, euro 25.822,84;

o   per ogni figlio convivente a carico, euro 5.164,57 fino a un massimale di euro 25.822,84;

o   in mancanza del coniuge avente diritto, euro 25.822,84 per un solo figlio, aumentate di euro 5.164,57 per ogni altro figlio, fino a un massimo di euro 51.645,69;

o   in mancanza di coniuge e figli, per ogni genitore euro 10.329,14

§  in caso di inabilità temporanea assoluta, spetta un’indennità giornaliera del seguente importo:

o   Funzionario Tecnico Antincendi Volontario, euro 44,42

o   Capo Reparto Volontario, euro 41,32

o   Capo Squadra Volontario, euro 39,77

o   Vigile Volontario, euro 36,15

In merito alle misure economiche di quest'ultimo tipo di beneficio (l'unico, tra le casistiche elencate, erogato con frequenza) si segnala che per effetto delle mancate rivalutazioni esse si sono ridotte oramai a circa il 50 per cento del trattamento economico giornaliero spettante, tenuto conto che al personale volontario viene corrisposta, in ragione dei giorni lavorati, la medesima retribuzione fissa del personale di ruolo (la retribuzione fissa mensile di un vigile del fuoco è attualmente pari a circa 2.100 euro lordi). Pertanto, al verificarsi di un evento che dà luogo ad un'inabilità temporanea assoluta, determinando l'interruzione del servizio svolto presso il CNVVF ed impedendo, sia pure temporaneamente, lo svolgimento di altre attività lavorative, lo strumento indennitario previsto si dimostra ormai inadeguato.

Detti benefici sono corrisposti con le risorse di una specifica voce di bilancio del programma "Prevenzione dal rischio soccorso pubblico" (il capitolo 1811, ricompreso nell'elenco n. 1 dello stato di previsione del MEF recante i capitoli di spesa che hanno accesso ai prelevamenti dal Fondo per le spese obbligatorie).

Nella seguente tabella si indicano i dati di spesa registrati nel triennio 2016–2018.

 

 

 

Es.fin.

Stanziamento

 

Impegni di spesa

Pagamenti

Iniziale (competenza)

Integrazioni

Tramite prelevamento dal Fondo per le spese obbligatorie

n.

Importo complessivo (cassa)

2016

150.000

 

150.000

71

201.130

2017

150.000

 

149.999

48

149.999

2018*

150.000

57.549

206.291

81

191.317

*risultanze della gestione al 6/12/2018

 

La RT conclude affermando che, con l’incremento di risorse disposto dalla norma in esame, sarà possibile rideterminare le attuali misure avvicinandole sensibilmente al trattamento riservato al personale di ruolo, realizzando in tal modo una giusta armonizzazione ed eliminando l'attuale penalizzazione economica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto che la norma è configurata in termini di limite massimo di spesa. Si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica fornisce elementi informativi, con particolare riguardo alla ratio dell’intervento normativo. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto, sul quale appare utile una conferma, dell’idoneità delle risorse stanziate a conseguire la copertura assicurativa prevista dalla norma.

 

Articolo 1, comma 399
(Differimento delle assunzioni da effettuare nell’anno 2019)

Le norme stabiliscono che per il 2019 la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri, gli Enti pubblici non economici, le Agenzie fiscali non possono, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali riferite al predetto anno, assumere personale a tempo indeterminato, prima del 15 novembre. 

Per le Università la disposizione sopra descritta si applica con riferimento al 1° dicembre 2019 relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno. Sono fatti salvi gli inquadramenti al ruolo di professore associato ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere disposti nel corso dell’anno 2019 al termine del contratto come ricercatore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della stessa legge.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Differimento assunzioni al 15 dicembre

197,9

 

 

197,9

 

 

197,9

 

 

Minori entrate tributarie e contributive

 

Differimento assunzioni al 15 dicembre

 

 

 

97,0

 

 

97,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce un prospetto sintetico dei risparmi quantificati.

 

Comparto

Risparmi in termini di saldo netto da finanziare

Risparmi in termini di indebitamento netto

Ministeri

75.229.847

38.367.222

Presidenza del Consiglio

1.503.066

766.564

Agenzie fiscali

26.217.103

13.370.722

Enti pubblici non economici

25.104.906

12.803.502

Università

69.817.747

35.607.051

Totale

197.872.669

100.915.061

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto della quantificazione proposta, rilevando, tuttavia, che la relazione tecnica non esplicita gli elementi quantitativi che sono alla base della stima indicata. Tanto premesso, andrebbe in particolare chiarito se la quantificazione dei risparmi tenga conto del fatto che le assunzioni in esame non sarebbero comunque state effettuate con decorrenza 1° gennaio 2019.

 

Articolo 1, comma 401
(Assunzioni di ricercatori e loro progressione di carriera)

La norma prevede che a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma l, lettera a), della legge n. 537/1993, come integrato dalla presente legge, nell'anno 2019 siano autorizzate, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali:

§  assunzioni di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 [lettera a)];

§  progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 9 della legge n. 240/2010, nel limite di spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 [lettera b)].

Le risorse sopra indicate sono ripartite tra le università con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Inoltre, con riferimento alle risorse di cui alla lettera b), le Università statali sono autorizzate a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale secondo quanto di seguito indicato:

§  per almeno il 50 per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 240/2010;

§  per non più del 50 per cento dei posti, ed entro il 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993, come integrato dalla legge di bilancio, autorizza, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, l’utilizzo di ulteriori risorse finanziarie finalizzate a nuove assunzioni di ricercatori nonché a procedure riservate per la progressione di carriera dei ricercatori a tempo indeterminato, in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN) alla qualifica di Professore di II fascia, ed in particolare:

§  10 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010;

§  10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, per la progressione di carriera dei ricercatori di ruolo in possesso di abilitazione scientifica nazionale alla qualifica di professori di II fascia; tale somma è destinata per almeno il 50% dei posti messi a concorso a procedure aperte anche a soggetti esterni all'ateneo (articolo 18 legge 240/2010) e per il restante 50% a procedure riservate ai ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'ateneo (articolo 24, comma 6, legge n. 240/2010).

Dal punto di vista quantitativo si evidenzia che con 30 milioni di euro, a decorrere dal 2020 è possibile consentire il reclutamento di 511 ricercatori tipo b) come da tabella. Va precisato che per l'anno 2019, tenuto conto dei tempi di attribuzione dei ricercatori agli atenei e dei tempi per la conclusione delle procedure concorsuali, si può prevedere la presa di servizio dei vincitori non prima del mese di settembre e quindi un impatto sull'anno per 4 mensilità. Nelle tabelle sottostanti sono evidenziati i criteri per la quantificazione dei costi unitari delle relative assunzioni:

 

DESCRIZIONE

COSTO ANNUO

 

Costo ricercatore tipo b)

€ 58.625

 

NUMERO RICERCATORI

da assumere

511

 

 

 

 

ANNO

2019

Dal 2020

NUMERO MENSILITA’

4

12

COSTO TOTALE

€ 9.985.792

€ 29.957.375

 

con 10 milioni di euro è possibile consentire la progressione di carriera di 690 ricercatori a tempo indeterminato nel ruolo di professore di II fascia, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

 

Costo ricercatore tipo b)

 

a)           COSTO ANNUO MEDIO RU INDET ABILITATI

€ 55.500

b)          COSTO MEDIO PROFESORI ASSOCIATI

€ 70.000

c)           = (b-a) DIFFERENZA

€ 14.500

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma finalizza risorse già stanziate sul FFO. Andrebbe quindi confermata l’idoneità delle risorse in questione a far fronte agli oneri previsti, senza incidere su iniziative e programmi già finanziati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 1, comma 403
(Contratti a tempo determinato presso università private)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 3, del D.L. 87/2018 prevede che le disposizioni relative alla modifica della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 87.

 

La norma, introdotta durante l’esame al Senato, estende la previsione sulla inapplicabilità delle norme modificative della disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato recate dal D.L. n. 87/2018 anche ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati:

§  dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere;

§  dagli istituti pubblici di ricerca;

§  dalle società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero dagli enti privati di ricerca;

§  dai lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 405 e 406
(Accademia Nazionale dei Lincei)

Le norme autorizzano, in via straordinaria nel triennio 2019-2021 e in deroga ai vincoli assunzionali, ad effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato da inquadrare nella qualifica Bl e nella qualifica Cl, fino a copertura dei posti disponibili nella attuale pianta organica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 203.855 per il 2019, euro 340.598 per il 2020 ed euro 426.377 a decorrere dal 2021.

La norma è volta a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni.

Inoltre, viene prorogato per l'anno 2019 il contributo di cui all'articolo l, comma 385, lettera h), della legge n. 208/2015, in favore della Fondazione "I Lincei per la scuola" presso l'Accademia nazionale dei Lincei (comma 211-ter).

Il contributo indicato nella norma richiamata è pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Assunzioni personale Accademia Nazionale dei Lincei (comma 211-bis)

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

0,4

0,2

0,3

0,4

Proroga del contributo a favore dell’ Accademia Nazionale dei Lincei per l’anno 2019 (comma 211-bis)

0,3

 

 

0,3

 

 

0,3

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Assunzioni personale Accademia Nazionale dei Lincei – effetti riflessi (comma 211-bis)

 

 

 

0,1

0,2

0,2

0,1

0,2

0,2

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione autorizza l'Accademia dei Lincei a procedere all'assunzione, in deroga alla normativa vigente in materia di turn-over, di 9 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato nel triennio 2019-2021, fascia economica B1 e C1, mediante utilizzo dell'apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 365, legge n. 232/2016), così da realizzare la copertura dei posti disponibili nella pianta organica.

La norma qui richiamata della legge n. 232/2016 prevede – alla lettera a) – l’istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per il 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dal 2018, destinato alla determinazione a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

Parte di tali risorse, a partire dal 2017 e a decorrere dal 2018 – alla lettera b) - sono finalizzate al finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell’ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese anche le assunzioni relative all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti delle vacanze di organico.

 

Le 9 unità di personale, di cui 5 di Area C, posizione economica C1 e 4 di Area B, posizione economica B1, saranno reclutate mediante trasferimento da altre amministrazioni, secondo la seguente programmazione:

 

UNITÀ

ANNO 2019

ANNO 2020

ANNO 2021

TOTALE

C1

4

1

 

5

B1

 

2

2

4

TOTALE

4

3

2

9

 

L'onere complessivo, pari a euro 426.376,03 a decorrere dall'anno 2021, è posto a valere sulle risorse del Fondo di all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016.

La valorizzazione della spesa è stata effettuata prendendo a riferimento la retribuzione individuale lordo Stato, comprensiva di trattamento fondamentale e trattamento accessorio, riferita alle posizioni B1 e C1, come di seguito indicato.   

 

Qualifica

Unità da assumere

Trattamento fondamentale

Trattamento accessorio

Trattamento complessivo individuale

Oneri anno 2019

Oneri anno 2020 – cumulo onere anno 2019

Oneri anno 2021 e a regime (comprensivi del cumulo anni 2019 e 2020)

B1

4

€ 31.593,47

€ 11.296,00

€ 42.889,47

 

€ 85.778,94

€ 85.778,94

C1

5

€ 36.383,63

€ 14.580,00

€ 50.963,63

€ 203.854,52

€ 50.963,63

€ 85.778,94

Totali

9

 

 

 

€ 203.854,52

€ 340.597,09

€ 426.376,03

 

Infine, sul comma 211-ter la RT afferma che con la proroga per l'anno 2019 del contributo sopra descritto la disposizione comporta oneri pari a 250.000 euro per l'anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è previsto all’interno di un limite massimo di spesa e delle informazioni contenute nella RT. Sarebbero altresì opportune indicazioni circa lo sviluppo ultratriennale degli oneri al fine di tener conto delle progressioni di carriera del personale interessato dalle assunzioni (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009).

 

Articolo 1, commi 409-413
(Scuola superiore meridionale)

Le modifiche approvate al Senato dispongono quanto segue:

§  si prevede l’istituzione in via sperimentale della Scuola superiore meridionale, da parte dell'Università degli studi di Napoli Federico II, per un triennio, a decorrere dall’A.A. 2019-2020, nei propri locali (comma 409);

§  la relativa offerta formativa viene attivata sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato ordinatore, composto da due membri, designati rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate, oltre ai tre esperti scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 411);

§  al termine della sperimentazione si prevede che l’assunzione del carattere di stabilità e autonomia di bilancio, statutaria e regolamentare da parte della Scuola superiore meridionale avvenga previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, il che consentirà alla Scuola superiore meridionale di entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso contrario, le attività didattiche e di ricerca della Scuola saranno portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II, nell'ambito delle risorse previste al comma 217 (comma 413).

Si rammenta che alle norme introdotte alla Camera dei deputati erano stati ascritti effetti per 8,209 milioni di euro per il 2019, 21,21 milioni di euro per il 2020, 18,944 milioni di euro per il 2021, 17,825 per il 2022, 14,631 milioni di euro per il 2023, 9,386 milioni di euro per il 2024 e di 3,501 milioni di euro per il 2025. Le modifiche intervenute nel corso dell’esame al Senato non hanno modificato tali previsioni di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Università degli studi di Napoli Federico II spesa personale (comma 412)

0,5

3,3

4,4

0,5

3,3

4,4

0,5

3,3

4,4

Università degli studi di Napoli Federico II – borse di studio e funzionamento (comma 412)

7,7

17,9

14,5

7,7

17,9

14,5

7,7

17,9

14,5

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Università degli studi di Napoli Federico II – effetti riflessi (comma 412)

 

 

 

0,3

1,6

2,2

0,3

1,6

2,2

 

La relazione tecnica afferma che la norma prevede l'istituzione, in via sperimentale, della Scuola superiore meridionale da parte dell'Università degli studi di Napoli Federico II, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022.

Il costo dell'iniziativa per gli A.A. 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 viene ripartito nel quadriennio 2019-2021, come di seguito indicato. Il relativo finanziamento statale sarà attribuito all' Università degli studi di Napoli Federico II, tenuto conto dei costi effettivi delle analoghe attività presso la Scuola superiore normale di Pisa, nonché degli standard previsti a regime per l'accreditamento delle Scuole superiori ad ordinamento speciale dal D.M. n. 439 del 5 giugno 2013 adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), della L. n. 240/2010 e del D.lgs. n. 19/2012.

Tali standard prevedono che una Scuola possa essere costituita sulla base dell'accreditamento di:

a) corsi ordinari collegati a corsi di laurea e di laurea magistrale attivati dall'Università di Napoli Federico II per un numero annuo di studenti minimo pari alla fine dei primi 5 anni a 150. A tali studenti devono essere obbligatoriamente assicurate adeguate strutture residenziali e convittuali. Per i tali corsi va assicurato a regime un numero di professori pari a 1 ogni 10 studenti e 2 ricercatori ogni professore;

b) corsi di dottorato di ricerca, con un numero annuo di iscritti minimo pari a 100 studenti per anno, ai quali viene assicurata la borsa di dottorato per l'intera durata del corso e vengono normalmente assicurate le strutture residenziali e convittuali.

Per i corsi di dottorato va assicurato un numero di professori pari a 1 ogni 8 studenti e 2 ricercatori per ogni professore. Per i corsi di cui al punto a), si prevede di attivare corsi ordinari, in coerenza, con il testo della legge afferenti a due strutture accademiche (classi), ciascuna con 15 allievi per anno sia al triennio che al biennio: la previsione è di andare a regime, successivamente all'eventuale stabilizzazione della Scuola normale superiore meridionale, dopo 5 anni con 45 studenti iscritti a corsi ordinari collegati al triennio e 30 iscritti a corsi ordinari collegati al biennio per ciascuna classe per un totale di 150 studenti.

Per i corsi di tipo b), si prevede di attivare, in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università, il primo anno 4 corsi, dal secondo anno 7 corsi, ciascuno con 8 allievi. Come per la Scuola di Pisa, la denominazione di tali corsi è "corsi di perfezionamento", con durata di quattro anni. Al termine del terzo anno gli studenti di dottorato previsti saranno 152, mentre, ipotizzando una eventuale situazione a regime al termine del quinto anno, il loro numero totale a tale data sarà di 224 dottorandi (v. tabella 1).

La relazione tecnica specifica che non comporta alcun onere l'istituzione del Comitato ordinatore di cui al comma 411 per il quale non sono previsti compensi o rimborsi spese per la partecipazione al suddetto comitato. La relazione espone quindi le seguenti tabelle che riportano, nelle ultime due colonne, i dati relativi alla eventuale attività ordinaria della Scuola negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024, in caso di valutazione ANVUR positiva: tale attività non viene comunque finanziata con il presente provvedimento ai sensi del comma 413.

 

Tabella 1 – Cicli di dottorato (numero di dottorandi)

 

XXXV

XXXVI

XXXVII

XXXVIII

XXXIX

Corso 1

12

20

28

32

32

Corso 2

12

20

28

32

32

Corso 3

8

16

24

32

32

Corso 4

8

16

24

32

32

Corso 5

 

8

16

24

32

Corso 6

 

8

16

24

32

Corso 7

 

8

16

24

32

Totale

40

96

152

200

224

 

In tabella 2 è riportata la sintesi dell'andamento previsto delle iscrizioni delle due tipologie di corso.

 

Tabella 2 - Studenti e Perfezionandi

 

N. corsi

Allievi (anno/classe)

2019

2020

2021

2022

2023

Allievi ordinari

2 classi

Tendenti a 15

30

60

90

120

150

Perfezionandi 4 anni

Tendenti a 7

Tendenti a 8

40

96

152

200

224

 

Sulla base dei parametri relativi al numero minimo dei professori e ricercatori necessari di cui al D.M. n. 439/2013 e tenuto conto che gli stessi docenti potranno essere di fatto utilizzati nelle attività didattiche dei corsi sia del punto a) che del punto b) al termine del terzo anno di attività il fabbisogno di professori è di 20 unità, mentre quello dei ricercatori di 40 unità. Tali dati derivano dal fatto che il D.M. n. 439/2013 richiede la presenza di 1 professore ogni 8 perfezionandi e 1 professore ogni 10 allievi dei corsi ordinari; pertanto a fronte di 152 perfezionandi sono richiesti necessariamente 19 professori e tenendo conto del maggior carico richiesto per l'insegnamento anche ai corsi ordinari e per dare qualità alla Scuola si ritiene di arrotondare tale numero a 20 unità. Analogamente il D.M. n. 439/2013 prevede che, al fine di costituire una comunità di ricerca adeguata, il numero di ricercatori sommato a quello degli assegnisti sia almeno pari al doppio dei professori (40). In una eventuale situazione a regime, il numero complessivo di professori necessario sarà pari a 28 unità, a fronte di 56 ricercatori.

Considerato che nel triennio di sperimentazione non potrà essere reclutato personale a tempo indeterminato, questo dovrà essere reperito dall'Università di Napoli Federico II (anche in sostituzione della propria docenza che sarà impegnata a tempo pieno presso la nuova Scuola superiore meridionale) attraverso convenzioni con altri Atenei ai sensi dell'art. 6, comma 11, della L. n. 240/2010, che prevedano l'impegno al 100% nelle attività di didattica e di ricerca della nuova Scuola di Napoli. La quantificazione dei costi di tale personale è avvenuta pertanto attraverso il sistema dei punti organico, dove un punto organico corrisponde al costo medio nazionale del professore di prima fascia (114.000 euro), il costo del professore di seconda fascia viene posto pari a 0,7 punti organico e il costo del ricercatore (ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della L. 240/2010) a circa 0,4 punti organico. Per gli assegnisti di ricerca si fa riferimento al costo annuo al lordo degli oneri coerente con l'importo minimo dell'assegno definito con D.M. n. 102 del 9 marzo 2011, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010.

Atteso il carattere internazionale previsto dalla legge per la Scuola, sarà necessario prevedere l'apporto di qualificati scienziati internazionali: si prevedono al riguardo 4 fellowship annue con costi pari a quelli del professore di prima fascia e 8 con costi pari a quelli del personale di seconda fascia oltre ai costi per le permanenze più limitate di visiting professor.

La ulteriore attività didattica necessaria sarà assicurata da circa 15 contratti di insegnamento ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 240/2010, con costo medio annuo pro-capite pari a circa 3.200 euro. Per il funzionamento della struttura amministrativa si prevede una struttura di 12 unità al terzo anno e 16 unità a regime (di cui 1 dirigente) in posizione di comando da altre amministrazioni. Nelle tabelle 3 e 4 viene riportata la sintesi del personale docente e non docente e dei relativi costi da impegnare nella Scuola.

 

Tabella 3 – Unità di personale

 

Proporzioni

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

Professori I e II fascia

 

12

15

20

25

28

Ricercatori + assegnisti

 

24

30

40

50

56

Professori ordinari

0,70

8

11

14

18

20

Professori associati

0,30

4

5

6

8

8

Ricercatori

0,50

12

15

20

25

28

Assegnisti

0,50

12

15

20

25

28

Dirigenti

 

1

1

1

1

1

Funzionari EP

 

3

3

3

3

3

Funzionari D

 

6

6

8

8

12

Contratti di insegnamento

 

15

15

15

15

20

Fellowship senior

 

2

4

4

4

4

Fellowship junior

 

4

8

8

8

8

 

Tabella 4 – Costi del personale (in euro)

 

 

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

 

Costo annuo pro capite (lordo Stato)

Costi totali

Professori ordinari

114.000

912.000

1.254.000

1.596.000

2.052.000

2.280.000

Professori associati

79.800

319.200

399.000

478.800

638.400

638.400

Ricercatori di tipo A

49.000

588.000

735.000

980.000

1.225.000

1.372.000

Assegnisti

24.000

288.000

360.000

480.000

600.000

672.000

Dirigenti

74.100

74.100

74.100

74.100

74.100

74.100

Funzionari EP

45.600

136.800

136.800

136.800

136.800

136.800

Funzionari D

34.200

205.200

205.200

273.600

273.600

410.400

Professori a contratto

3.200

48.000

48.000

48.000

48.000

64.000

Fellowship senior

114.000

228.000

456.000

456.000

456.000

456.000

Fellowship junior

79.800

319.200

638.400

638.400

638.400

638.400

TOT costi personale (A)

3.118.500

4.306.500

5.161.700

6.142.300

6.742.100

 

Agli studenti dei corsi di dottorato va assicurata per tutta la durata del corso la borsa di dottorato, con la necessaria integrazione per il soggiorno all'estero e per l'attività di ricerca del dottorando. Il costo di tale borsa è stato calcolato prendendo come riferimento l'importo della borsa degli altri dottorandi della Scuola di Pisa (circa 25.000 euro annui). Una borsa viene assicurata anche agli allievi dei corsi ordinari (circa 5.500 euro annui). Il costo totale delle borse di studio è riportato in tabella 5.

 

Tabella 5 – Spese per borse di studio per studenti (in euro)

 

 

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

 

Costo pro capite

Costi totali

Allievi ordinari

5.580

167.400

334.800

502.200

669.600

837.000

Perfezionandi

25.334

1.013.360

2.432.064

3.850.768

5.066.800

5.674.816

TOT costi borse (B)

1.180.760

2.766.864

4.352.968

5.736.400

6.511.816

 

Nella quantificazione dei costi per il funzionamento generale della Scuola vanno computati anche le spese per l'ospitalità degli studenti (circa 8.000 euro annui a studente) e per la mensa (circa 7.000 euro annui a studente), considerando costi analoghi a quelli sostenuti per gli studenti di Pisa. Altri costi di parte corrente riconducibili alla didattica, alla ricerca e al funzionamento sono quelli riferibili all'organizzazione di convegni, di progetti di ricerca, di inviti a visiting professor stranieri, nonché alla realizzazione di un laboratorio multimediale legato ai temi della percezione e dell'immagine e all'accesso ad un sistema bibliotecario integrato (data-base, hardware e software dedicato, ecc). Negli ultimi due casi sono necessarie spese infrastrutturali e strumentali (scanner, macchine fotografiche nel visibile, e infra-rosso, stampante 3D, ecc.) concentrate nei primi due anni, mentre a partire dal terzo anno le spese saranno limitate a funzionamento e gestione.

Nei costi di cui alla successiva tabella 6 sono previste spese anche per la realizzazione di progetti di ricerca da parte dei docenti e degli allievi che opereranno nelle diverse discipline della Scuola. In particolare, per quanto concerne i progetti di ricerca, i costi previsti sono relativi ad una minima dotazione (starting grant) per l'avvio delle attività di ricerca da parte dei docenti, ricercatori e assegnisti. I costi compresi nelle attività didattiche sono relativi ai cicli di seminari, formazione trasversale con particolare trasferimento tecnologico, partecipazione bandi nazionali ed internazionali, formazione linguistica specifica per la ricerca, soft skills. In un’apposita riga della Tab. 6 (in connessione con i laboratori che saranno allestiti per i quali si rinvia alla successiva tabella 7, nel seguito del testo), sono altresì previste spese di funzionamento specifico del laboratorio multimediale di cultura visuale e del sistema bibliotecario multimediale.

 

Tabella 6 -Altri costi di didattica, ricerca e funzionamento (in euro)

 

2019/20

2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

Altre attività didattiche

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Visiting professor

100.000

150.000

200.000

200.000

200.000

Eventi convegni pubblicazioni

300.000

150.000

150.000

150.000

150.000

Progetti ricerca

1.000.000

1.400.000

1.400.000

1.000.000

1.000.000

Materiali per ricerca

300.000

500.000

500.000

500.000

500.000

Funzionamento laboratorio multimediale cultura visuale

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

Funzionamento sistema bibliotecario multimediale

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Ospitalità (allievi e perfezionandi: 8.000 euro annui a studente)

560.000

1.248.000

1.936.000

2.560.000

2.992.000

Mensa (allievi e perfezionandi: 7.000 euro annui a studente)

490.000

1.092.000

1.694.000

2.240.000

2.618.000

Altre spese per allievi

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

Costi funzionamento

2.000.000

2.000.000

2.000.000

1.000.000

1.000.000

TOTALE SPESE DIDATTICA, RICERCA FUNZIONAMENTO

5.350.000

7.140.000

8.480.000

8.250.000

9.060.000

 

I costi di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6, riportati da anno accademico ad anno finanziario, sono pari a quelli indicati nel seguente prospetto, con riferimento a quelli relativi al triennio di operatività sperimentale della scuola, ipotizzando che nell'anno t vengano imputati i 2/12 della spesa corrente dell'A.A. t/t+1 e i restanti 10/12 siano imputati all'anno t+1.

Pertanto la spesa sostenuta nei tre anni accademici si distribuisce nei 4 esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 nel seguente modo:

 

Prospetto 1 - Distribuzione dei costi per anno finanziario, al netto dei costi per infrastrutture (in euro)

COSTI

2019

2020

2021

2022

Personale

519.750

3.316.500

4.449.033

4.301.417

Borse di studio

196.793

1.445.111

3.031.215

3.627.473

Didattica, ricerca e funzionamento

891.667

5.648.333

7.363.333

7.066.667

TOTALE SPESE

1.608.210

10.409.944

14.843.581

14.995.557

 

Per quanto riguarda le strutture edilizie, la Scuola utilizzerà le aule e laboratori dell’Università degli studi di Napoli Federico II. Occorrerà tuttavia provvedere alla costituzione delle strutture residenziali per gli studenti, attraverso la ristrutturazione di un immobile (costo nel triennio costituito dagli A.A. 2019/2020 al 2021/2022: 14,3 milioni, di cui 5 nel 2019) e allestire un centro di calcolo avanzato e le infrastrutture informatiche (circa 4, 3 milioni nel triennio).

Nello specifico, secondo la relazione tecnica, si prevede di: realizzare un Centro che si occuperà di fornire supporto computazionale e data science ad attività trasversali quali Global History, Quantitative Social Science, Blue Economy, Rational Drug Design e Rischio Sismico nell'impatto socio economico e in relazione al patrimonio culturale.

I laboratori si occuperanno sia di analisi pilota nei campi scientifici, sia di simulazioni numeriche avanzate e della loro traduzione in progetti di realtà virtuale e aumentata e immersiva, in stretta correlazione con analoghe attività, anche se su tematiche diverse, operanti e attive presso la Scuola Normale di Pisa. 

 

Tabella 7 - Costi infrastrutture (in euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

Infrastrutture IT (aule informatiche, rete …)

500.000

1.100.000

200.000

50.000

50.000

Allestimento laboratorio multimediale e cultura visuale

300.000

900.000

 

 

 

Allestimento sistema bibliotecario multimediale

400.000

800.000

500.000

 

 

Centro di calcolo

400.000

1.000.000

1.100.000

200.000

200.000

Ristrutturazione collegi e strutture

5.000.000

7.000.000

2.300.000

 

 

TOTALE

6.600.000

10.800.000

4.100.000

250.000

250.000

 

Pertanto, il totale degli oneri per anno finanziario, comprese le spese per infrastrutture risulta essere quello indicato nella seguente Tabella 8.

 

Tabella 8 - Distribuzione dei costi per anno finanziario (in euro)

COSTI

2019

2020

2021

2022

Totale oneri

8.208.210

21.209.944

18.943.581

15.245.557

 

Nel caso in cui al termine del triennio la Scuola non ottenga una valutazione positiva, si rende necessario assicurare la gestione stralcio che consenta la conclusione dei corsi per gli studenti già iscritti che andranno ad esaurimento.

In tal caso si prevede che:

1. dal quarto anno accademico (A.A. 2022/23) non si avviano nuovi cicli di dottorato e quelli attivi (l'ultimo è il ciclo XXXVII di durata quadriennale) si concludono nell'A.A. 2024/2025;

2. per i corsi ordinari (corsi integrativi alle lauree triennali) si prevede che gli stessi abbiamo conclusione con l'A.A. 2023/2024;

3. i costi dei professori di ruolo (in convenzione ai sensi dell'articolo 6, comma 11, della legge n. 240/2010) e a contratto (articolo 23 della legge n. 240/2010), nonché i costi di funzionamento vengono ridotti in modo proporzionale alla riduzione del numero di studenti;

4. si assume che i ricercatori a tempo determinato siano tutti di tipo a) e che nessun contratto venga rinnovato al termine dei 3 anni. Analoga situazione si prevede per gli assegnisti di ricerca;

5. i costi per la mensa, l'alloggio e le borse di studio sono proporzionali al numero studenti.

 

Prospetto 2 – Distribuzione dei costi per anno accademico, nell’ipotesi di valutazione non positiva (in euro)

Studenti

2022/23

2023/24

2024/25

Studenti corsi ordinari (esaurimento trienni, no attivazione bienni)

60

30

 

Studenti perfezionandi (corsi quadriennali)

152

112

56

Totale studenti

212

142

56

Unità di personale

 

 

 

 

Professori ordinari

12

8

3

 

Professori associati

5

4

1

 

Ricercatori

8

3

0

 

Assegnisti

8

3

0

 

Dirigenti

1

1

0

 

Funzionari EP

3

2

1

 

Funzionari D

7

5

2

 

Contratti di insegnamento

13

9

3

 

Fellowship senior

4

2

1

 

Fellowship junior

7

5

2

 

Costo borse

 

 

 

 

Allievi corsi ordinari

334.800

167.400

 

 

Perfezionandi

3.850.768

2.837.408

1.418.704

 

Totale personale

4.185.568

3.004.808

1.418.704

 

COSTI PERSONALE

 

 

 

 

Professori ordinari

1.368.000

912.000

342.000

 

Professori associati

399.000

319.200

79.800

 

Ricercatori tipo A

392.000

147.000

 

 

Assegnisti

192.000

72.000

 

 

Dirigenti

74.100

74.100

 

 

Funzionari EP

136.800

91.200

45.600

 

Funzionari D

239.400

171.000

68.400

 

Professori a contratto

41.600

28.800

9.600

 

Fellowship senior

456.000

228.000

114.000

 

Fellowship junior

558.600

399.000

159.600

 

COSTI PERSONALE

3.857.500

2.442.300

819.000

 

ALTRE SPESE

 

 

 

 

Altre attività didattiche

87.603

58.678

23.140

 

Visiting professor

175.207

117.355

46.281

 

Eventi, convegni, pubblicazioni

131.405

88.017

34.711

 

Progetti ricerca

1.226.446

821.488

323.967

 

Materiali per ricerca

438.017

293.388

115.702

 

Funzionamento laboratorio multimediale cultura visuale

87.603

58.678

23.140

 

Funzionamento sistema bibliotecario multimediale

175.207

117.355

46.281

 

Ospitalità

1.696.000

1.136.000

448.000

 

Mensa

1.484.000

994.000

392.000

 

Altre spese per allievi

175.207

117.355

46.281

 

Costi funzionamento

1.752.066

1.173.554

462.810

 

TOTALE GENERALE

7.428.761

4.975.868

1.962.313

 

 

Tenuto conto dei costi analitici di cui al precedente prospetto, si riporta di seguito il fabbisogno finanziario aggiuntivo degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025. Utilizzando la precedente ripartizione dei corsi per anno accademico, in ciascun esercizio finanziario sono imputati 2/12 della spesa corrente dell'A.A. t/t+l mentre i restanti 10/12 sono imputati all'esercizio finanziario t+l), la sintesi dei costi è illustrata nel seguente prospetto.

 

 

 

Prospetto 3 – Distribuzione dei costi per anno finanziario, nell’ipotesi di valutazione non positiva (in euro)

SINTESI

2022

2023

2024

2025

Spese di personale

642.917

3.621.633

2.171.750

682.500

Borse di studio

697.595

3.988.775

2.740.457

1.182.253

Spese didattica, ricerca, funzionamento

1.238.127

7.019.946

4.473.609

1.635.261

TOTALE

2.578.638

14.630.354

9.385.816

3.500.014

 

Complessivamente la ripartizione degli oneri complessivi ricomprende a fini prudenziali anche quelli della gestione stralcio negli anni 2019-2025, come indicato nel seguente prospetto.

 

Prospetto 4 – Ripartizione degli oneri complessivi per anno finanziario (in euro)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

COSTI compresa gestione stralcio

8.208.201

21.209.944

18.943.581

17.824.195

14.630.353

9.385.816

3.500.015

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, prendendo atto degli elementi contenuti nella RT.

 

Articolo 1, comma 414
(Gran Sasso Science Institute)

Normativa vigente. L’articolo 2, comma 1-bis, del DL n. 428/2016 incrementa di 4,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, della legge n. 537/1993, il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) previsto all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 42/2016.

Tali risorse si aggiungono, ad integrazione di quelle già assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, al contributo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, previsto all’articolo 2, comma 1, per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).

 

La norma prevede che l’incremento delle risorse per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute, previsto al comma 1-bis, sia di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento del contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all’articolo 2, D.L. n. 42/2016

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione incrementa il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2027 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2028.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 1, comma 415
(Facoltà assunzionali personale delle istituzioni educative statali)

La norma prevede l’incremento delle facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, nell'ambito dei posti vacanti e disponibili.

 

Il prospetto riepilogativo[35] ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Personale educatore nelle scuole statali

3,2

9,7

9,7

3,2

9,7

9,7

3,2

9,7

9,7

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Personale educatore nelle scuole statali

0

0

0

1,6

4,7

4,7

1,6

4,7

4,7

 

La relazione tecnica afferma che la norma comporta un incremento delle facoltà assunzionali, nella misura di 290 educatori, su posti già presenti in organico ma attualmente vacanti e disponibili, calcolati escludendo dai 367 posti netti complessivamente disponibili, 31 unità di personale in esubero e 46 unità in corso di assunzione.

Tali posizioni, rientranti nell'organico di diritto, sono annualmente coperte con contratti a tempo determinato di durata annuale. Ciò premesso, ai fini della stima degli oneri per la finanza pubblica, la RT provvede come segue.

Per i 290 educatori, si calcola sia la spesa conseguente alla copertura del posto (onere stipendiale di un neo assunto), sia quella derivante dalla progressione di carriera (attribuzione di uno stipendio superiore a quello iniziale in relazione alla anzianità di servizio maturata con contratti a tempo determinato).  Gli stipendi in godimento in relazione all’anzianità di servizio sono esposti nella tabella che segue ed includono sia oneri riflessi a carico del datore di lavoro che l'IRAP e l'elemento perequativo.

 

Fasce di anzianità di servizio

Stipendio spettante

0-8

33.407,70

9-14

36.625,03

15-20

40.099,20

21-27

42.857,12

28-34

46.562,66

35-?

48.642,51

 

Ai fini del calcolo della progressione di carriera del personale, si assume che 289 delle unità di personale da immettere in ruolo abbiano un’anzianità pregressa di servizio di 3 anni ed una sola unità abbia una anzianità pregressa di 4 anni. Tali dati sono desunti dall’esame dei nominativi presenti nelle graduatorie a esaurimento.

Sulla base di tali informazioni, si ricava dunque che gli educatori neo-assunti a settembre 2019 si distribuiranno come indicato nella tabella che segue tra le classi di anzianità previste dal CCNL 19 aprile 2018 del comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, nell'arco temporale che va dal 2019 al 2029.

 

Anzianità di servizio

Anni scolastici

2019/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

0-8

290

290

290

290

290

289

 

 

 

 

9-14

 

 

 

 

 

1

290

290

290

290

15-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne consegue che le previste assunzioni comporteranno la seguente spesa, al netto degli arretrati per ricostruzione di carriera (milioni di euro):

 

Anzianità di servizio

Anni scolastici

2019/20

20/21

21/22

22/23

23/24

24/25

25/26

26/27

27/28

28/29

0-8

9,69

9,69

9,69

9,69

9,69

9,65

 

 

 

 

9-14

 

 

 

 

 

0,04

10,62

10,62

10,62

10,62

15-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35-?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tabella che segue indica in quale maniera l’onere quantificato per anno scolastico nella tabella precedente incide sul saldo netto da finanziare (SNF) e sull’indebitamento (IN) con riferimento ai singoli esercizi finanziari. I valori indicati in termini di saldo netto da finanziare sono determinati attribuendo al primo anno di ciascun anno scolastico 1/3 dell’onere totale, i restanti 2/3 sono imputati al secondo anno di ciascun anno scolastico. I valori indicati in termini di indebitamento riducono la spesa sostenuta in termini di saldo netto da finanziare delle somme introitate dall’erario a titolo di imposte e contributi sugli stipendi erogati.

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

SNF

3,23

9,69

9,69

9,69

9,69

9,69

10,00

10,62

10,62

10,62

IN

1,61

4,84

4,84

4,84

4,84

4,84

5,00

5,31

5,31

5,31

 

Con riferimento alla ricostruzione di carriera dei 290 educatori, in considerazione della ridotta anzianità di servizio, non sarà necessario riconoscere alcun importo a titolo di arretrati nell’anno scolastico 2020-2021 dal momento che tutti i soggetti assunti si collocheranno ancora nella prima fascia stipendiale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la quantificazione è coerente con i dati e le ipotesi esposte dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 416
(Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice)

La norma, in occasione del quarantesimo anno dalla scomparsa di Ugo Spirito e del novantesimo anno dalla nascita di Renzo De Felice, autorizza la spesa di euro 60.000 per ciascuno degli anni 2019 e 2020 a favore della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice.

La norma è finalizzata al sostegno del programma straordinario di inventariazione, digitalizzazione e diffusione dei fondi librari e archivistici posseduti dalla Fondazione, nonché della promozione di ricerche e convegni per ricordare il pensiero del filosofo e l'opera dello storico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Contributo alla Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice

0,1

0,1

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 1, commi da 422 a 433
(Dismissioni immobiliari)

Le norme impegnano il Governo, nel periodo 2019-2021, ad attuare un programma di dismissioni immobiliari volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 aprile 2019 su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano di cessione di immobili pubblici e sono disciplinati i criteri e le modalità di dismissione degli immobili da attuare negli anni 2019, 2020 e 2021. Con la medesima procedura si provvede almeno annualmente all'aggiornamento del piano, nell'arco del triennio.

Il piano ricomprende:

a) immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per finalità istituzionali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze[36];

b) immobili di proprietà dello Stato in uso al Ministero della difesa, diverso dall'abitativo, non più necessari alle proprie finalità istituzionali e suscettibili di valorizzazione, individuati con uno o più decreti del Ministro della difesa[37];

c) immobili di proprietà dello Stato per i quali sia stata presentata richiesta di attribuzione da parte degli enti territoriali,[38] accolta dall'Agenzia del Demanio e per i quali l'ente non abbia adottato la prescritta delibera, salvo che non vi provveda entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio;

d) immobili ad uso diverso da quello abitativo, di proprietà di altre pubbliche amministrazioni, diverse dagli enti territoriali, che le stesse possono proporre ai fini dell'inserimento nel piano di cessione.

Le risorse rivenienti dalla cessione degli immobili statali sono destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato; quelle rivenienti dalla cessione degli immobili degli altri enti sono destinate alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, al Fondo ammortamento titoli di Stato.

Per i beni descritti alle lettere a), b) e c) (vedi sopra), il piano può individuare modalità per la valorizzazione, ivi compreso l'adeguamento della loro destinazione, nonché per l'attribuzione agli enti territoriali di una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 15 per cento del ricavato della vendita degli immobili alla cui valorizzazione i predetti enti abbiano contribuito. La predetta quota è definita secondo i criteri previsti dal decreto del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro della difesa del 7 agosto 2015, recante "Determinazione delle modalità di attribuzione agli Enti territoriali di una quota parte dei proventi della valorizzazione o alienazione degli immobili pubblici la cui destinazione d'uso sia stata modificata". Gli enti territoriali destinano le somme ricevute alla riduzione del debito degli stessi e, in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione delle dismissioni in parola, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.

Tale riconoscimento deve avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 11-quinquies, comma 4, del DL n. 203/2005. La norma, a sua volta, prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze siano riconosciuti all'Agenzia del demanio i maggiori costi sostenuti per le attività connesse all'attuazione delle dismissioni immobiliari disciplinate dal citato articolo, a valere sulle conseguenti maggiori entrate.

Viene inoltre riaperta, per gli anni 2019, 2020 e 2021, l’autorizzazione all'Agenzia del demanio a vendere mediante procedura ristretta i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al DL n. 282/2002.

Alla procedura ristretta sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Al fine di uniformare le quote dei proventi derivanti dalle vendite degli immobili militari da riconoscere al Ministero della difesa:

- per gli immobili non più utilizzati dal Ministero della difesa e conferiti o trasferiti a fondi di investimento immobiliare,[39] al dicastero medesimo, a fronte del conferimento, è riconosciuto (in quote del costituendo fondo) il 10 per cento (invece del 30 per cento previsto a legislazione vigente) del valore di apporto dei beni;

- per quanto riguarda i proventi monetari derivanti dalle procedure di alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili del Ministero della difesa (che possono essere effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa), viene parzialmente modificata la riassegnazione prevedendo che la quota da assegnare al fondo ammortamento dei titoli di Stato passi dal 55 per cento all’80 per cento e che la quota da assegnare al Ministero della difesa passi dal 35 per cento al 10 per cento;

- per quanto riguarda i beni immobili da dismettere mediante operazioni di vendita eseguite dall’Agenzia del demanio[40], una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita dei beni militari è assegnata al Ministero della difesa per essere destinata a spese d'investimento.

Per la realizzazione del piano di dismissioni, l'Agenzia del demanio, a valere sugli stanziamenti ad essa assegnati e da assegnare per la realizzazione degli investimenti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo l, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, può riconoscere in via di anticipazione al Ministero della difesa un contributo pari al 5 per cento del valore degli immobili che il medesimo Ministero rende disponibili, e comunque nel limite complessivo annuo di 5 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nell'anno 2020, da destinare ad interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili in uso o da utilizzare da parte del predetto Ministero.

Inoltre, nel quadro delle procedure di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio,[41] nell'ambito della conferenza unificata, è istituito un tavolo tecnico permanente con il compito di supportare l'adeguamento degli enti locali e monitorare lo stato di attuazione.

Per l'attuazione del piano di dismissioni immobiliari in esame, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a conferire incarichi di consulenza a società di provata esperienza e capacità operativa, nazionali od estere, nonché a singoli professionisti. Per tali finalità, è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate capitali

 

Dismissioni immobiliari

Art. 1, comma 223-bis

 

 

 

950,0

150,0

150,0

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Dismissioni immobiliari

Art. 1, comma 223-bis

 

 

 

 

 

 

950,0

150,0

150,0

Maggiori spese correnti

 

Incarichi di consulenza a società di provata capacità operativa nazionali o estere nonché a singoli professionisti per esecuzione piano di dismissioni immobiliari

Art. 1, comma 223-terdecies

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica evidenzia che dalla realizzazione del piano di dismissioni sono previste maggiori entrate complessivamente pari a 950 milioni di euro nel 2019 e a 150 milioni di euro in ciascuno degli anni 2020 e 2021. Prudenzialmente, tali maggiori entrate sono scontate solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

I contributi previsti a favore degli enti territoriali che abbiano contribuito alla valorizzazione degli immobili statali ceduti nonché i corrispettivi riconosciuti al Ministero della difesa non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto riconosciuti a fronte di nuove entrate non previste a legislazione vigente.

Non determina, altresì, oneri la previsione relativa ai maggiori costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per l'attuazione del piano, in quanto agli stessi si fa fronte a valere sulle maggiori entrate da dismissioni immobiliari.

Inoltre non si determinano oneri per effetto delle anticipazioni riconosciute dall’Agenzia del demanio al Ministero della difesa (in rapporto agli immobili della difesa da dismettere), in quanto il contributo è riconosciuto a valere sugli stanziamenti assegnati e da assegnare all'Agenzia del Demanio per la realizzazione degli investimenti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo investimenti di cui all'articolo l, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Gli oneri previsti per incarichi di consulenza connessi all'esecuzione del piano di dismissioni trovano copertura finanziaria nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente mediante utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono un piano di dismissioni di immobili pubblici, per il triennio 2019-2021, volto a conseguire introiti per un importo non inferiore a 950 milioni per il 2019 e a 150 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, al netto delle quote non destinate al Fondo ammortamento titoli di Stato o alla riduzione del debito degli enti. La relazione tecnica, in merito alle entrate attese, si limita a ribadire i predetti importi: tenuto conto che l’effetto finanziario è configurato come un obiettivo da conseguire, non sono esplicitati i dati ed il procedimento impiegati per la quantificazione degli effetti ascritti al piano. Questi ultimi dovrebbero peraltro intendersi aggiuntivi rispetto a quelli previsti in relazione a discipline già in vigore (ad esempio per gli immobili di cui agli allegati A e B del DL 282/2002). In proposito appare utile una conferma.

Sarebbe altresì utile acquisire elementi in ordine alla ripartizione temporale degli effetti, quale si evince dal prospetto riepilogativo, che assume che la parte prevalente degli introiti si realizzi nel primo anno di operatività del piano, anno per il quale il DPCM attuativo delle previsioni di legge deve essere emanato nel primo quadrimestre.

Per quanto riguarda le risorse che le norme destinano, al sussistere dei relativi presupposti, in favore degli enti territoriali coinvolti e del Ministero della difesa, nonché le spese per consulenze, non si hanno osservazioni da formulare sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Infine, in merito alla compensazione, in favore dell'Agenzia del demanio, dei maggiori costi sostenuti per le attività connesse al piano, che deve avvenire a valere sulle entrate da dismissione, andrebbe acquisita conferma dell’idoneità di tale forma di compensazione anche sotto il profilo temporale.

 

Articolo 1, commi 442
(Istituti normativi e trattamenti accessori comparto sicurezza)

Le norme, introdotte dal Senato, autorizza la spesa di euro 19.066.908 da destinare all'incremento di:

a) 9.422.378 euro delle risorse previste dall'articolo 3 del DPCM 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell'articolo l, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, destinate alle Forze di polizia;

b) 7.500.000 euro del fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.95 destinato ai vice questori aggiunti e vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti;

c) 300.000 euro dei fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42;

d) 1.844.530 euro del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 22 del DPR 4 maggio 2018, n. 66.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incentivazione personale dirigenziale Forze di polizia

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

9,4

Fondo vice questori

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Fondo dirigenti corpo Vigili del fuoco

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Fondo per la retribuzione di rischio e risultato del personale della carriera prefettizia

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incentivazione personale dirigenziale Forze di polizia – effetti riflessi

0

0

0

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

4,6

Fondo vice questori – effetti riflessi

0

0

0

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

3,6

Fondo dirigenti corpo Vigili del fuoco – effetti riflessi

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Fondo per la retribuzione di rischio e risultato del personale della carriera prefettizia – effetti riflessi

0

0

0

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

 

La relazione tecnica precisa che la somma di 19.066.908 euro è stanziata a decorrere dal 2019.

La RT precisa altresì che, al fine di valorizzare le specifiche funzioni e responsabilità dirigenziali connesse alle esigenze in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, di immigrazione, di tutela economico-finanziaria, di difesa nazionale e di soccorso pubblico, la disposizione è volta ad incrementare le risorse disponibili per gli istituti normativi e per i trattamenti accessori del personale interessato.

Con riferimento alla specifica destinazione delle risorse complessive di euro 19.066.908, la RT evidenzia quanto segue:

a)  9.422.378 euro, per integrare le risorse per l’attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, attraverso l’area negoziale per i dirigenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, di cui al comma 3 dello stesso articolo 46 - limitata ai citati istituti normativi e trattamenti accessori - nonché l’estensione ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, secondo quanto previsto dal successivo comma 6 dello stesso articolo 46, delle disposizioni adottate a seguito della stipula dell’accordo sindacale di cui al precedente comma 3. Le risorse aggiuntive complessive corrispondono a quelle già stanziate per il triennio 2018-2020 dal DPCM 21 marzo 2018, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Per la distribuzione delle predette risorse aggiuntive per ciascuna Forza di polizia e per le Forze armate è stato individuato lo stesso criterio già utilizzato dal citato DPCM.

b)  7.500.000 euro, per incrementare il fondo di cui all’articolo 45, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, destinato ai vice questori aggiunti e vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti.

L’importo di 7.500.000 euro deriva dalla seguente ripartizione:

·         Polizia di Stato, euro 2.850.000;

·         Arma dei Carabinieri, euro 2.550.000;

·         Guardia di Finanza, euro 1.800.000;

·         Corpo di Polizia Penitenziaria, euro 300.000;

c)  300.000 euro per integrare i fondi per la retribuzione di rischio e posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui agli articoli 8 e 9 decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, al fine della corresponsione della retribuzione di risultato (gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione sono stati calcolati con l’aliquota del 32,70 per cento).

d) 1.844.530 euro (lordo Stato) per incrementare il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 2018, n. 66 (gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione sono stati calcolati con l’aliquota del 32,70 per cento).

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere è definito come limite di spesa.

Tuttavia si evidenzia che la modulazione temporale dello stesso non si evince dal testo, ma soltanto dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo.

 

Articolo 1, comma 443
(Personale Direzione Investigativa Antimafia – DIA)

La norma, introdotta dal Senato, prevede l’incremento del Fondo per il trattamento economico accessorio del personale in servizio presso la Direzione Investigativa Antimafia – DIA - di cui all’articolo 4, comma 4, ultimo periodo del decreto-legge n. 345/1991, per un ammontare pari a 0,770 milioni di euro per l’anno 2019, a 1,680 milioni di euro per l’anno 2020 e a 2,590 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Trattamento accessorio personale D.I.A.

0,8

1,7

2,6

0,8

1,7

2,6

0,8

1,7

2,6

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Trattamento accessorio personale D.I.A.– effetti riflessi

0

0

0

0,4

0,8

1,3

0,4

0,8

1,3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 1, comma 446-449
(Assunzioni di LSU)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, prevedono che nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto si specifiche condizioni.

In particolare:

·         possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità;

·         espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, dei lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego;

·         finanziamento, nei limiti delle risorse, a valere sul regime ordinario delle assunzioni, nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno;

·         per le assunzioni a tempo indeterminato, pieno utilizzo delle risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017, al netto dell'utilizzo dello stesso in applicazione dell'articolo 20 del D. Lgs. 75/2017, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione da parte dell'organo di controllo interno e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

·         pieno utilizzo delle risorse permanenti appositamente stanziate da leggi regionali e dell'eventuale contributo statale concesso permanentemente, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo l, commi 557, 557-quater e 562, della L. 296/2006;

·         calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo l, commi 557, 557-quater e 562, della L. 296/2006, al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

·         proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo l, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006.

Le procedure sono organizzate, per figure professionali omogenee, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni. Ai fini della predisposizione dei bandi, il Dipartimento della funzione pubblica, mediante il portale "mobilita.gov.it”, procede alla ricognizione dei posti che le pubbliche amministrazioni rendono disponibili, nel triennio 2019-2021, per le assunzioni a tempo indeterminato. Per l'attuazione della presente disposizione è autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2019.

Le graduatorie vengono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.

È fatto obbligo agli enti utilizzatori di registrare le fuoriuscite dal bacino dei Lavoratori Socialmente Utili nell'apposito sistema di monitoraggio gestito da ANPAL. In tal caso, le pubbliche amministrazioni comunicano all’ente utilizzatore l’assunzione del lavoratore e la relativa decorrenza.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Procedure Riqualificazione P.A.

0,8

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono che per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dagli enti pubblici che utilizzano LSU o LPU siano utilizzate:

·        risorse finanziarie a valere sul regime ordinario delle assunzioni;

·        risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28;

·        risorse appositamente stanziate da leggi regionali e dell’eventuale contributo statale concesso, purché entrambe permanenti, nonché di quelle calcolate in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, in ogni caso nel rispetto del principio del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della L. 296/2006.

Si prevede inoltre che il calcolo della spesa di personale da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici venga effettuato al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni;

Per quanto concerne la proroga delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, le stesse vengono effettuate a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006 facenti capo al Fondo sociale per occupazione e formazione.

Gli oneri derivanti dallo svolgimento delle procedure selettive e concorsuali sono pari a euro 800 mila per l’anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la possibilità per le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato dei predetti lavoratori, utilizzando a tal fine risorse già disponibili a legislazione vigente.

Le predette assunzioni possono essere calcolate anche in deroga alla vigente normativa in materia di facoltà assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del principio “del saldo positivo di bilancio e delle disposizioni di cui all'articolo l, commi 557, 557-quater e 562, della L. 296/2006”, in materia di contenimento per regioni ed enti locali delle spese per il personale.

In proposito, andrebbe confermato, con particolare riguardo al criterio del saldo, che dette condizioni riguardino il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dalla vigente normativa.

Tanto premesso, andrebbe altresì confermato che tutte le risorse utilizzabili per le finalità in esame abbiano carattere permanente anche con riguardo alle eventuali quote di contribuzione statale o regionale.

Riguardo allo svolgimento delle procedure selettive, per le quali è prevista la spesa di 800 mila euro nel 2019, la RT non esplicita i dati alla base della determinazione di tale onere, che comunque è configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 1, comma 455
(Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)

La norma, introdotta dal Senato, stabilisce in 56,1 milioni di euro per l’anno 2019 la dotazione finanziaria del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare[42].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo “dopo di noi”

3

0

0

3

0

0

3

0

0

 

La relazione tecnica fa presente che la norma incrementa di 3 milioni di euro la dotazione del Fondo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere indicato dal prospetto è limitato alla spesa prevista; si fa presente inoltre che la norma ripristina la dotazione del Fondo per il 2019 già prevista dalla vigente normativa, ed oggetto di successiva riduzione.

 

Articolo 1, commi 456 – 458
(Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia)

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un "Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia con una dotazione finanziaria pari a 3 milioni di euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021.

La finalità Fondo è quella di promuovere la piena ed effettiva inclusione sociale delle persone sorde e con ipoacusia, anche attraverso la realizzazione di progetti sperimentali per la diffusione di servizi di interpretariato in Lingua dei segni italiana (LIS), videointerpretariato a distanza nonché per favorire l’uso di tecnologie innovative finalizzate all’abbattimento delle barriere alla comunicazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia

3

1

3

3

1

3

3

1

3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla dotazione finanziaria del Fondo indicata dalla norma.

 

Articolo 1, commi 460– 464
(Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti)

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti con una dotazione finanziaria è pari a 3 milioni di euro per l’anno 2019, 1 milioni di euro per l’anno 2020 e 3 milioni di euro per l’anno 2021.

Il Fondo è destinato a finanziare la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione dalle tossicodipendenze.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo per la prevenzione della dipendenza da stupefacenti

3

1

3

3

1

3

3

1

3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla dotazione finanziaria del Fondo indicata dalla norma.

 

Articolo 1, commi 478–480
(Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 392 della legge 208/2015 ha istituito il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile prevedendo che lo stesso sia alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie nell'ambito della propria attività istituzionale. Alle fondazioni è inoltre riconosciuto, negli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno.

 

Le norme, introdotte dal Senato, prorogano per gli anni 2019, 2020 e 2021 il Fondo per il contrasto alla povertà minorile di cui all’articolo 1, comma 392 della legge n. 208/2015.

Viene inoltre prorogato per il triennio 2019-2021 il contributo, già previsto dalla normativa vigente sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo da parte delle fondazioni bancarie. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 55 milioni per ciascun anno.

Viene infine previsto quanto segue.

·        Riduzione del fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE) pari a 15 milioni di euro annui per gli anni 2019 e 2020;

·        Riduzione pari a 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 dell’autorizzazione di spesa per la concessione del credito di imposta per le erogazioni relative ai progetti effettuati dalle fondazioni finalizzate al welfare di comunità (articolo 1, comma 202 legge n. 205/2017).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Proroga Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile

55

55

55

55

55

55

55

55

55

Minori spese correnti

 

Riduzione FISPE

15

15

0

15

15

0

15

15

0

Riduzione autorizzazione di spesa credito di imposta

40

40

40

40

40

40

40

40

40

 

La relazione tecnica precisa che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 55 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede per 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,  per 15 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, e per 15 milioni di euro per l’anno 2021 sul fondo di cui comma 653 del provvedimento in esame (Fondo esigenze indifferibili).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto e considerata la procedura indicata dalla normativa vigente per l’assegnazione del credito di imposta, volta a garantire il rispetto del limite di spesa fissato.

 

Articolo 1, comma 481
(Fondo nazionale per il servizio civile)

La norma, introdotta dal Senato, assegna 50 milioni per l'anno 2019 al Fondo nazionale per il servizio civile al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del servizio civile universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare al servizio civile.

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l, comma 434, dalla legge n. 190/2014, relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate è ridotta di 50 milioni per l'anno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo nazionale servizio civile

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo attuazione piano nazionale riqualificazione sociale aree urbane

50,0

 

 

50,0

 

 

50,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisando che ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 434, dalla Legge n. 190/2014 relativa al Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 1, commi 483 – 484
(Fondo per caregiver familiare)

La norma, introdotta dal Senato, incrementa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare[43].

Si prevede inoltre che le somme residue del Fondo e non impiegate sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo stesso.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo caregiver familiare

5

5

5

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa indicata dalla norma.

 

Articolo 1, commi 489 – 491
(Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità)

La norma, introdotta dal Senato, istituisce il Fondo per l’accessibilità e la mobilità delle persone con disabilità con una dotazione di 5 milioni per l’anno 2019.

Si prevede che le risorse del Fondo siano destinate a tutti i Comuni italiani e sono finalizzate ad interventi riguardanti l’innovazione tecnologica delle strutture ed alla messa in opera di contrassegni e segnaletica per favorire la mobilità di persone con disabilità. Al fine di prevenire l’uso indebito degli interventi di cui sopra, annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della famiglia e della disabilità, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro dell’Interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, e sentito l’ACI e le Associazioni delle persone con disabilità più rappresentative a livello nazionale, verranno definiti gli interventi finalizzati a tale scopo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per l’accessibilità e la mobilità e la mobilità delle persone con disabilità

5

0

0

5

0

0

5

0

0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che gli oneri derivanti dalla stessa sono pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla dotazione del Fondo prevista dalla norma.

 

Articolo 1, comma 492
(Fondo per le vittime di violenza domestica)

La norma, introdotta dal Senato, incrementano di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo per le vittime di violenza domestica[44].

Si prevede che le risorse del Fondo siano destinate, per un ammontare pari a 2 milioni di euro annui, all’erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e, per un ammontare pari a 3 milioni di euro annui, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo per le vittime di violenza domestica – borse di studio

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Fondo per le vittime di violenza domestica – misure di sostegno e aiuti economici famiglie affidatarie

3

3

3

3

3

3

3

3

3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 493-495
(Fondo per i risparmiatori)

Le norme, rispetto al testo licenziato dalla Camera, non recano più le disposizioni relative all’assunzione di personale presso la Consob e prevedono che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sia istituita una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Ai relativi oneri, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante la dotazione del Fondo.

Si prevede, altresì l’incremento dall'80 per cento al 95 per cento dell’importo dell’indennizzo forfetario a carico del Interbancario di Tutela dei Depositi. In conseguenza il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integra i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo ristoro risparmiatori

525

525

525

75

325

425

75

325

425

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo per i risparmiatori

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Maggiori entrate extratributarie

 

Versamento all’entrata

500

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Commissione tecnica

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Maggiori entrate

 

Commissione tecnica – effetti riflessi

 

 

 

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione Fondo

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

 

La relazione tecnica evidenzia che la norma istituisce il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), provvisto di una dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 in favore dei risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

Alla copertura finanziaria del predetto onere, si provvede per l’importo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021  mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dal vigente articolo 1, comma 1106, della legge 27 dicembre 2017 n. 205  e per l’importo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 mediante acquisizione all’Erario delle risorse della contabilità speciale di cui all’articolo 7-quinquies, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019. Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le somme non impegnate al termine di ciascun esercizio finanziario sono conservate nel conto residui per essere utilizzate negli esercizi successivi.

Il fondo opera nei limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse.

Per l’esame e l’ammissione delle domande di accesso all’indennizzo del Fondo è istituita una commissione tecnica, con oneri pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze viene determinato il compenso da attribuire ai componenti della commissione tecnica.

La RT afferma che non comporta oneri la disposizione che incrementa al 95 per cento l’importo dell’indennizzo forfetario a carico del Interbancario di Tutela dei Depositi quale gestore del Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016. La dotazione del Fondo è infatti alimentata da soggetti privati, appartenenti al settore finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 513
(Analisi e monitoraggio delle performance delle aziende sanitarie )

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (Agenas) realizzi un sistema di analisi e monitoraggio relativo alla performance delle aziende sanitarie, sia dal punto di vista economico-finanziario che clinico assistenziale.  

Per la realizzazione del suddetto sistema è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Sistema di valutazione e monitoraggio AGENAS

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 526 – 532
(Certificati medici di infortunio e malattia professionale )

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l’attività di compilazione e trasmissione per via telematica da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN, dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, l’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2019 trasferisce annualmente al Fondo sanitario nazionale l’importo di 25 milioni di euro. Per gli anni successivi al 2019, tale importo è maggiorato del tasso di inflazione programmato dal governo.

Si dispone che quota parte dei trasferimenti di INAIL determinata con intesa in Conferenza Stato- Regioni, è destinata alle seguenti finalità:

- ai fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa per il personale dipendente del servizio sanitario regionale;

- Fondo per i rinnovi contrattuali della medicina convenzionata incrementando la quota capitaria riconosciuta per assistito al medico di medicina generale.

Si introduce un meccanismo di rivalutazione biennale dell’importo dei trasferimenti effettuati da parte dell’INAIL, sulla base dell'incremento della percentuale del rapporto tra il numero dei certificati compilati e trasmessi telematicamente all'INAIL e gli infortuni e le malattie professionali denunciati nel biennio di riferimento rispetto a quello precedente. Inoltre si stabilisce che il trasferimento a carico dell’INAIL per effetto degli aggiornamenti periodici non può comunque superare l'importo di euro 25.000.000 maggiorato del 20% al netto della rivalutazione per il tasso programmato di inflazione.

Le norme stabiliscono che nessun ulteriore onere è posto a carico dell’INAIL per l’attività di certificazione medica da trasmettere all’istituto ai sensi delle disposizioni vigenti, oltre alla predisposizione dei servizi telematici.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione in esame determina un diverso assetto organizzativo ai rapporti finanziari tra l’INAIL e le strutture e i medici del Servizio Sanitario Nazionale in un’ottica di trasparenza. La RT precisa che la norma prevede, a decorrere dal 1 gennaio 2019, al personale dipendente del SSN un compenso per le attività di rilascio dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, da attribuirsi mediante la contrattazione integrativa ed in deroga ai limini di cui articolo 23 comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 ed individua la copertura finanziaria unitamente alle modalità di quantificazione mediante trasferimenti annuali dall’INAIL al fondo sanitario nazionale di euro 25.000.000 da ripartire tra le regioni e le province autonome in sede di predisposizione della proposta di riparto della quota indistinta delle risorse fabbisogno standard nazionale, con una maggiorazione del tasso di inflazione programmato dal governo per gli anni successivi al 2019.

La RT afferma che l’onere per l’attività di certificazione continuerà a trovare copertura negli ordinari stanziamenti annuali del bilancio dell’INAIL, non costituendo tale attività fonte di una nuova spesa per l’Istituto. Con particolare riferimento all’importo che l’INAIL trasferisce annualmente al fondo sanitario nazionale è pari a euro 25.000.000 la RT precisa che la determinazione dell’onere è avvenuta sulla base degli impegni di spesa di circa 75.000.000 di euro assunti dall’INAIL per il triennio 2014-2016, in relazione ai certificati compilati e trasmessi al predetto Istituto pari a circa 2.400.000 per lo stesso periodo temporale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, in base alla relazione tecnica, la norma è finalizzata a riconoscere “al personale dipendente del SSN un compenso per le attività di rilascio dei certificati medici di infortunio e malattia professionale, da attribuirsi mediante la contrattazione integrativa (…)”. La relazione inoltre “individua la copertura finanziaria unitamente alle modalità di quantificazione mediante trasferimenti annuali dall’INAIL al fondo sanitario nazionale di euro 25.000.000”.

In proposito, andrebbe confermato che detta copertura sia coerente con i rapporti finanziari intercorrenti tra l’INAIL e gli enti del SSN e non incida quindi sull’attuale assetto finanziario ed organizzativo del predetto Istituto. Analogamente, andrebbero esclusi effetti negativi sugli equilibri di bilancio dell’INAIL per effetto della maggiorazione, per gli anni successivi al 2019, dell’importo da trasferire al Fondo sanitario nazionale (pari a 25 milioni di euro) sulla base del tasso di inflazione programmato dal governo.

 

Articolo 1, comma 533
(Reinserimento di persone con disabilità da lavoro)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, modificano l’articolo 1, comma 166, della L. 190/2014. In particolare, si prevede che la retribuzione corrisposta dal datore di lavoro alla persona con disabilità da lavoro destinataria di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro sia rimborsata dall'INAIL al datore di lavoro stesso nella misura del sessanta per cento di quanto effettivamente corrisposto. I progetti di reinserimento possono essere proposti dai datori di lavoro e sono approvati dall'INAIL.

Qualora gli interventi individuati nell'ambito del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato non vengano attuati per immotivato unilaterale recesso del datore di lavoro, quest'ultimo è tenuto a restituire all'INAIL l'intero importo del rimborso.

A decorrere dal 1° gennaio 2019, l'INAIL concorre al finanziamento dell'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del D. Lgs. 150/2015, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione.

Si fa presente che l’articolo 25 del D. Lgs. 150/2015 riconosce ai disoccupati percettori di NASpI, il cui periodo di disoccupazione ecceda i quattro mesi, qualora ne facciano richiesta al centro per l'impiego, una somma denominata «assegno individuale di ricollocazione», graduata in funzione del profilo personale di occupabilità, spendibile presso i centri per l'impiego o presso i servizi accreditati. L'assegno di ricollocazione è rilasciato nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la regione o per la provincia autonoma di residenza

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono finalizzate a:

·        consentire ai datori di lavoro di presentare progetti di reinserimento mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione delle persone con disabilità da lavoro;

·        sostenere gli interventi di conservazione del posto di lavoro attraverso forme di integrazione salariale;

·          finanziare l’assegno di ricollocazione rilasciato in favore delle persone con disabilità da lavoro in cerca di occupazione;

·        finanziare progetti di formazione e informazione in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità.

Le predette disposizioni non determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto anche l’attuazione delle stesse è a carico del bilancio dell’INAIL.

Nell’anno 2017 le risorse stanziate in bilancio per l’attuazione del comma 166 sono state pari a euro 21.200.000 e nel 2018 lo stanziamento ammonta a euro 20.131.670. A causa della scarsa sensibilità del contesto esterno sul tema della disabilità da lavoro nonché della incompletezza delle misure utili a sostenere i datori di lavoro nella conservazione del posto di lavoro o nella nuova occupazione dei disabili da lavoro, l’INAIL ha potuto impiegare soltanto una minima parte delle predette risorse.

La proposta normativa, pertanto, è finalizzata a introdurre nuove misure di sostegno che rendano possibile l’effettiva attivazione dei progetti di reinserimento lavorativo mirati alla conservazione del posto di lavoro e alla ricerca di nuova occupazione dei disabili da lavoro e, quindi, l’utile impiego delle risorse già stanziate e di quelle che, a legislazione vigente, saranno stanziate per i prossimi esercizi, tenuto conto delle compatibilità economico-finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono incentivi mirati al reinserimento dei disabili nel mondo del lavoro, finanziati a carico del bilancio dell’INAIL.

Preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’utilizzo limitato delle risorse appostate dall’Istituto per le finalità già previste a legislazione vigente, appare opportuno acquisire elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni e la possibilità per l’Istituto di far fronte ai nuovi compiti nell’ambito delle risorse disponibili.

 

Articolo 1, commi 534 e 535
(Assicurazione contro gli infortuni domestici)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, recano modifiche alla L. 493/1999, in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici.

In particolare, le disposizioni:

·        estendono il limite massimo di età per la sottoscrizione obbligatoria all’assicurazione da 65 a 67 anni;

·        riducono dal 27 al 16 per cento il limite minimo di inabilità permanente al lavoro al di sopra del quale è ricompresa l’assicurazione;

·        incrementano da 12,91 a 24 euro annui il premio assicurativo unitario a carico dei soggetti interessati;

·        qualora l'inabilità permanente sia compresa tra il 6 e il 15 per cento, corrispondono una prestazione una tantum di importo pari a euro 300,00 rivalutabile;

·        prevedono che per gli infortuni in ambito domestico sia corrisposto l'assegno per assistenza personale continuativa, di cui all’articolo 76 del DPR 1124/1965.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Estensione assicurazione obbligatoria lavoro, incremento del premio assicurativo unitario a carico dei soggetti assicurati e prestazione una tantum per invalidità permanente compresa tra il sei e il quindici per cento

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

 

La relazione tecnica afferma che l’aumento del premio previsto per far fronte alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti ai miglioramenti delle tutele previste dalla proposta normativa è di 11,09 euro annui, pari alla differenza tra il premio attuale di euro 12,91 e quello proposto di euro 24,00 annui.

Il pagamento del premio per i soggetti che versano nella situazione di basso reddito (cui all’art. 8, comma 2, della legge 3 dicembre 1999, n.493) è posto direttamente a carico dello Stato. Detto onere per l’anno 2017 è stato complessivamente pari a circa 2 milioni di euro.

Per effetto dei miglioramenti della tutela previsti dalla proposta normativa in esame, l’onere complessivo a carico del bilancio statale è stimato in 8 milioni di euro annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni recano una revisione della disciplina in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, prevedendo modifiche volte ad incrementare il gettito proveniente dai premi assicurativi (incremento dei premi ed estensione dell’obbligo fino a 67 anni). Per altro verso, si determinano maggiori oneri per la riduzione del limite minimo di inabilità permanente al lavoro al di sopra del quale è ricompresa l’assicurazione, l’incremento dei premi pagati direttamente dallo Stato, il riconoscimento di una prestazione una tantum per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15 per cento nonché per il riconoscimento dell’assegno per assistenza personale continuativa nel caso di infortuni incorsi in ambito domestico.

Ciò premesso, si fa presente che la relazione tecnica non esplicita le singole componenti che determinano l’onere netto – indicato in 8 milioni annui a decorrere dal 2019 – ed i dati e parametri ad esse sottostanti necessari ai fini della verifica delle stime.

 

Articolo 1, commi da 537 a 542
(Professioni sanitarie)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni possano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Si stabilisce che diplomi e gli attestati[45] ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2005, sono equipollenti al diploma universitario (rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea LISNT2) di educatore professionale sociosanitario a1 fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale.

Si dispone, inoltre, che l'iscrizione negli elenchi speciali e l'equipollenza dei titoli prevista dalla norma in esame, cui si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e comunque, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate, in ragione del titolo, nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli elenchi speciali sono istituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame con decreto del Ministro della salute.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dall'attuazione delle misure previste dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni che coinvolgono personale sanitario che ha già svolto o che svolge un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, e che, quindi, può continuare a svolgere la relativa attività professionale pur non avendo il titolo per iscriversi ai rispettivi albi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.

 

Articolo 1, comma 557
(Spesa sanitaria per dispositivi medici)

Normativa vigente. L’articolo 9-ter, comma 8, del decreto-legge n. 78/2015 prevede che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, è certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma 1, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, sulla base dei dati di consuntivo relativi all'anno precedente, rilevati dalle specifiche voci di costo riportate nei modelli di rilevazione economica consolidati regionali CE, salvo conguaglio da certificare con il decreto da adottare entro il 30 settembre dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo dell'anno di riferimento. Il comma 1, lettera b) del citato articolo 9-ter stabilisce che al fine di garantire, in ciascuna regione, il rispetto del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici fissato, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, da adottare entro il 15 settembre 2015 e da aggiornare con cadenza biennale, fermo restando il tetto di spesa nazionale fissato al 4,4 per cento, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti a proporre ai fornitori di dispositivi medici una rinegoziazione dei contratti in essere che abbia l'effetto di ridurre i prezzi unitari di fornitura e/o i volumi di acquisto, rispetto a quelli contenuti nei contratti in essere, senza che ciò comporti modifica della durata del contratto stesso.

 

Le norme, introdotte dal Senato, sostituendo il comma 8 dell’articolo 9-ter del decreto-legge n. 78/2015 dispongono che il superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale di cui al comma l, lettera b), per l'acquisto di dispositivi medici, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo di IVA è dichiarato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno. La rilevazione per l'anno 2019 è effettuata, entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni successivi, entro il 30 aprile dell'anno seguente a quello di riferimento, sulla base dei dati risultanti dalla fatturazione elettronica, relativi all'anno solare di riferimento. Si prevede, inoltre, che nell'esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la sua attuazione è garantita con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

In particolare la RT precisa che la disposizione in esame è diretta a sanare una criticità connessa all’attuazione della vigente disposizione in materia di contenimento della spesa sanitaria per dispositivi medici.

La RT riepiloga il vigente sistema di governance in materia spesa per dispositivi medici, ricordando che il comma 8, dell’articolo 9-ter del decreto-legge n. 78/2015 ha introdotto nell’ordinamento alcuni ulteriori aspetti di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, dispositivi medici e farmaci. Inoltre, l’articolo 17 del DL n. 98/2011 ha previsto per i dispositivi medici un tetto di spesa, fissandolo inizialmente al 5,2 per cento del livello del finanziamento a carico dello Stato. Il DL n. 95 del 2012 e la legge di stabilità per il 2013 hanno poi ridefinito ulteriormente il predetto tetto, fissandolo al 4,8 per cento per il 2013 e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento.  La normativa attualmente in vigore prevede che l'eventuale superamento del tetto di spesa regionale è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017.

La RT sottolinea l’importanza di un costante monitoraggio ed efficientamento della spesa anche alla luce dei risultati di spesa che vedono nel 2017 uno sforamento del tetto per oltre 1 miliardo di euro. La Corte dei conti in sede di controllo con il rapporto relativo al 2018, si è espressa indicando come la spesa per dispositivi medici sia superiore ai tetti concordati e rappresenta una notevole differenza tra i diversi enti regionali, e conclude che a quasi due anni dall’entrata in vigore del DL n. 78 del 2015 non risulta ancora attuata la norma.

La RT precisa inoltre che l’individuazione di un metodo di calcolo quale la fatturazione elettronica, di cui alla presente proposta normativa, permette di semplificare e dunque superare le attuali criticità nell’individuazione dell’eventuale sforamento del tetto e del conseguente ripiano a carico delle singole aziende.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 558
(Sorveglianza e registri di mortalità, tumori e altre patologie)

Normativa vigente. L’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 179/2012 prevede l’istituzione di  sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico. Il successivo comma 11 dispone che i sistemi di sorveglianza e i registri sono istituiti con DPCM, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. I predetti elenchi (che non includono i dispositivi medici impiantabili) sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura. L'attività di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

Le norme, introdotte dal Senato, sostituendo il comma 11 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012 conferma la procedura prevista dalla normativa vigente per l’istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri e inserisce anche i dispositivi medici impiantabili nell’ambito degli elenchi da aggiornare periodicamente. 

Si introduce, inoltre, l’obbligo per gli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri in oggetto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l’ampliamento ai dispositivi medici impiantabili nell’ambito degli altri elenchi già previsti dal vigente comma 11, come recita la norma, rientra nelle attività ordinarie, che peraltro hanno già assicurato  l’attuazione delle vigenti disposizioni anche relative agli impianti protesici, pertanto, la semplice integrazione è garantita con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 560
(Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas )

Le norme, introdotte dal Senato, rendono permanente il contributo di 500.000 euro alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 453, della legge n. 205/2017 ha attribuito alla Fondazione italiana per la ricerca sulle malattie del pancreas ONLUS un contributo di 500.000 euro per l'anno 2019 al fine di sostenere l'attività di ricerca sul genoma del pancreas.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Contributo Fondazione italiana ricerca contro le malattie del pancreas

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato al contributo previsto dalla norma.

 

Articolo 1, comma 565
(Stabilizzazione Enti parco nazionali)

La norma autorizza i sottoindicati Enti parco nazionali - nel rispetto dei requisiti e dei limiti finanziari contenuti all'articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017 [vedi infra] - a procedere alla stabilizzazione del personale di cui al predetto articolo 20 per il medesimo triennio 2018-2020, anche in posizione soprannumeraria, per i seguenti contingenti:

§  Alta Murgia, 3 unità [lettera a)];

§  Appennino Lucano, 4 unità [lettera b)];

§  Asinara, 3 unità [lettera c)];

§  Cinque Terre, 2 unità [lettera d)];

§  Sila, 1 unità [lettera e)];

§  Gargano, 1 unità [lettera f)].

L’articolo 20 del D. Lgs. n. 75/2017 (stabilizzazione) prevede i requisiti richiesti per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale da parte delle pubbliche amministrazioni per superare il precariato, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria. All’articolo 20 non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che l’autorizzazione contenuta nella disposizione in esame, sulla stabilizzazione di personale, allo stato attuale fa riferimento ai seguenti enti parco nazionali potenzialmente interessati:

§  Alta Murgia, 3 unita con contratto a tempo determinato;

§  Appennino Lucano, 4 unità con contratto a tempo determinato;

§  Cinque Terre, 2 unità con contratto a tempo determinato;

§  Sila, 1 unità con contratto a tempo determinato;

§  Asinara, 3 unità con contratto a tempo determinato;

§  Gargano, 1 unità con contratto a tempo determinato.

Secondo la RT, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la sua applicazione avviene nei limiti delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente dal suddetto articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessaria una conferma che il rinvio – operato dalla norma in esame – ai limiti finanziari di cui all’articolo 20 del d. lgs. n. 75/2017 sia idoneo ad assicurare la neutralità finanziaria della norma medesima.

Tale conferma appare opportuna anche perché la RT fa riferimento a “risorse finanziarie già previste a legislazione vigente dal suddetto articolo 20 del D.lgs. n. 75/2017” il quale invece ha natura procedurale-autorizzatoria e rinvia alle risorse delle amministrazioni interessate.

 

Articolo 1, commi 574 – 584
(Norme in materia di spesa farmaceutica)

Le norme, introdotte dal Senato, recano modifiche al testo licenziato in prima lettura dalla Camera in materia di spesa farmaceutica ospedaliera per acquisti diretti e di procedure di ripiano del superamento dei limiti di spesa farmaceutica per gli anni 2013-2017.

In particolare, rispetto al testo dell’A.S. 981 sono introdotte le seguenti modifiche.

-   Viene introdotto un distinto limite di spesa per gli acquisti diretti in oggetto relativi ai gas medicinali, limite pari allo 0,20 per cento del livello del finanziamento (cui concorre lo Stato) del fabbisogno sanitario nazionale standard; di conseguenza, il limite per gli altri acquisti diretti viene ridotto da 6,89 a 6,69 punti percentuali.

-   Per l’anno solare 2019 entro il 31 luglio 2020 e, per gli anni solari successivi, entro il 30 aprile dell’anno seguente a quello di riferimento, l’AIFA determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, l’ammontare complessivo della spesa farmaceutica nell’anno di riferimento per acquisti diretti, mediante la rilevazione nell’anno solare del fatturato, al lordo dell’IVA, delle aziende farmaceutiche titolari di AIC riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, esclusi i codici AIC relativi ai vaccini (ATC J07) e i codici AIC relativi ai farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi di cui, rispettivamente, ai commi 400 e 401 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Nell’ambito di tale determinazione si tiene separato conto dell’incidenza della spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Dall’ammontare complessivo della spesa vanno detratti gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 579.

-   Si prevede inoltre che l’AIFA nel rilevare il fatturato di ciascuna azienda titolare di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) determina, con provvedimento del consiglio di amministrazione, la quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC, in maniera distinta per il mercato dei gas medicinali rispetto a quello degli altri acquisti diretti. Si specifica inoltre che per gli acquisti diretti il fatturato è riferito a tutti i codici AIC dei medicinali di fascia A e H per acquisti diretti, ad esclusione dei codici AIC relativi ai:

·        vaccini (ATC J07);

·        farmaci innovativi e ai farmaci oncologici innovativi;

·        farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell’Unione europea nonché dei codici AIC per acquisti diretti.

-   Sono modificate le modalità di calcolo del fatturato complessivo annuale di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC. In particolare, dal calcolo deve essere dedotto il fatturato fino a 3 milioni di euro, esclusivamente per il computo del fatturato rilevante per gli acquisti diretti diversi dal gas medicinale. Nel calcolo deve invece essere considerato il fatturato derivante da farmaci orfani, inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell’Unione europea, relativamente all’anno di riferimento (elemento che veniva considerato nel testo base Senato).

-   In caso di eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi o del Fondo omologo relativo ai farmaci oncologici innovativi, il ripiano è operato da ciascuna azienda in proporzione alla propria quota del mercato in oggetto. Si dispone inoltre che i farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea, qualora presentino anche caratteristica di innovatività, sono considerati come innovativi anche ai fini dell'esclusione dal computo del limite di spesa summenzionato.

-   È stata soppressa la norma in materia di ripiano per i farmaci orfani presente nel testo base Senato. Tale disposizione prevedeva che al ripiano della quota parte del superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, imputabile ai farmaci orfani inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell’Unione europea, non concorrono le aziende titolari di una o più delle relative autorizzazioni all’immissione in commercio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame sono volte ad introdurre disposizioni in materia di ripiano della spesa farmaceutica relativamente al tetto di spesa per acquisti diretti. Non comporta effetti finanziari, in quanto è esclusivamente diretta a semplificare le attuali procedure di determinazione del pay-back, che nel periodo 2013-2017 non hanno pienamente garantito gli effetti finanziari previsti, in relazione ai numerosi contenziosi in essere promossi dalle Aziende farmaceutiche.

Il nuovo impianto normativo muove da una duplice esigenza, assicurare l’erogazione dei LEA – atteso che i farmaci rappresentano uno strumento di tutela della salute e che sono erogati dal SSN in quanto inclusi nei LEA - nel rispetto della compatibilità finanziaria del SSN e semplificare e razionalizzare il sistema di calcolo della quota di ripiano a carico delle aziende farmaceutiche.

Con specifico riferimento al ripiano della spesa per i farmaci orfani la RT precisa che a normativa vigente, in caso di ripiano dello sfondamento del budget per gli orfani, l’onere del ripiano è ripartito pro-quota tra tutti i titolari di AIC non innovativi e/o non orfani coperti da brevetto (legge 135 del 7 agosto 2012, art 15 comma i); pertanto, con riguardo ai farmaci orfani nonostante contribuiscano allo sfondamento, le relative aziende produttrici non sono chiamate ad effettuare ripiano. Sulla scelta operata a suo tempo dal legislatore si sono registrate una serie di criticità, nel senso che è stata sollevata la questione di mancanza di equità e si sono registrati notevoli ricorsi in materia da parte delle aziende di medicinali non orfani chiamate a ripianare anche per lo sfondamento dei medicinali orfani. A ciò si aggiunge, chiarisce la RT, che il legislatore italiano ha previsto, per individuare gli orfani –ai fini delle agevolazioni di cui sopra - oltre all’elenco/registro comunitario anche un elenco nazionale c.d. elenco Aifa che allo stato vigente ha consentito ad un significativo numero di aziende, più esteso rispetto a quello comunitario, di beneficiare dello status di medicinale orfano, con la conseguenza che le relative aziende produttrici sono state sollevate dagli obblighi di ripiano.

La RT afferma che la disposizione in esame rappresenta un giusto punto di equilibrio, nel senso che, ferma restando la rilevanza in termini di salute pubblica rivestita dai medicinali orfani, che come noto sono destinati alle malattie rare, garantisce le agevolazioni in termini di esclusione dagli obblighi di ripiano solo ai farmaci orfani presenti nella lista/registro comunitario, fermo restando il principio di base che vede tutti i farmaci orfani concorrenti alla spesa e quindi allo sfondamento. Per i farmaci orfani non presenti nella riferita lista, non è previsto alcun trattamento differenziato, cioè il farmaco orfano viene trattato come un farmaco “standard”.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che le disposizioni mirano ad una razionalizzazione del meccanismo del pay-back che possa ridurre i rilevanti contenziosi insorti.

 

Articolo 1, comma 585
(Anagrafe nazionale vaccini )

Normativa vigente. L’articolo 4-bis, comma 3, del decreto legge n. 73/2017 ha disposto l’istituzione presso il Ministero della salute l'anagrafe nazionale vaccini, nella quale sono registrati i soggetti vaccinati e da sottoporre a vaccinazione nonché le dosi e i tempi di somministrazione delle vaccinazioni effettuate e gli eventuali effetti indesiderati. L'anagrafe nazionale vaccini raccoglie i dati delle anagrafi regionali esistenti, i dati relativi alle notifiche effettuate dal medico nonché i dati concernenti gli eventuali effetti indesiderati delle vaccinazioni che confluiscono nella rete nazionale di farmacovigilanza. Gli oneri derivanti dall’istituzione dell’anagrafe sono quantificati in 300.000 euro per l'anno 2018 e 10.000 euro a decorrere dall'anno 2019.

 

Le norme, introdotte dal Senato, incrementano le risorse per l’istituzione ed il funzionamento dell’anagrafe nazionale vaccini, prevedendo in particolare quanto segue;

·        sono incrementate di 50.000 euro annui a decorrere dal 2019 le risorse per l’implementazione e la gestione dell’anagrafe nazionale vaccini;

·        è autorizzata la spesa 2 milioni di euro per l’anno 2019 per l’adeguamento delle anagrafi vaccinali regionali;

·        è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019 per la gestione delle anagrafi vaccinali regionali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Anagrafe nazionale vaccini

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Adeguamento e implementazione delle anagrafi vaccinali regionali

2,0

0

0

2,0

0

0

2,0

0

0

Maggiori spese correnti

 

Gestione delle anagrafi vaccinali regionali

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica afferma che la norma determina un onere pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019 e a 550.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.

Con riferimento all’anagrafe nazionale vaccini, la RT ricorda che lo stanziamento di spesa per l’esercizio finanziario 2018 pari ad euro 300.000,00 (cfr. comma 3, articolo 4-bis, d.l. n. 73/2017) è avvenuto attraverso la istituzione di un nuovo capitolo di spesa in conto capitale, n. 7110 denominato “spese per l’istituzione ed il funzionamento dell’anagrafe nazionale vaccini”. Nel corso del 2018 gli effettivi costi di gestione e di implementazione dello strumento in questione si sono rivelati superiori; pertanto, la disposizione prevede l’incremento della stessa autorizzazione di spesa per 50.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019. Inoltre, la RT rileva che l’intesa sullo schema del decreto ministeriale che istituisce e regolamenta l’istituzione dell’Anagrafe nazionale vaccini, di cui ora al DM 17 settembre 2018, pubblicato in G.U. n. 257 del 5 novembre 2018, raggiunta in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, è stata condizionata alla sussistenza di un’adeguata copertura di spesa.

In merito alle anagrafi vaccinali regionali, la RT afferma che l’anagrafe nazionale raccoglie i dati regionali, che consistano in una banca dati regionale dotata di un sistema informativo unico (ai sensi dell’Intesa sul Piano nazionale di prevenzione Vaccinale 2017-2019, sancita dalla Conferenza Stato-regioni in data 19 gennaio 2017 - rep. atti n. 10/CSR). Atteso che le regioni possono avvalersi anche del riuso di sistemi informatici o di parte di essi già realizzati da altre amministrazioni regionali, tenendo conto dei costi sopportati dalle regioni che hanno già provveduto ad istituire l’anagrafe regionale, si stima una spesa per l’anno 2019 di 2.000.000 di euro. Per la gestione delle anagrafi si stanzia invece una somma pari ad euro 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che gli oneri sono configurati in termini di limiti massimi di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori elementi al fine di valutare l’adeguatezza delle risorse da utilizzare per l’implementazione dell’anagrafe nazionale vaccini e delle relative anagrafi regionali.

 In particolare, andrebbe acquisita una conferma che le maggiori risorse, pari a 50.000 euro annui, siano sufficienti per l’implementazione e la gestione dell’anagrafe nazionale vaccini anche alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’inadeguatezza delle risorse stanziate dal decreto-legge n. 73/2017.

Ulteriori chiarimenti sarebbero utili in relazione agli effetti finanziari scontati nel prospetto riepilogativo, che qualifica le somme come maggiori spese in conto capitale di carattere permanente; ciò in quanto, sulla base di quanto affermato relazione tecnica, tali risorse potranno essere utilizzate anche per la gestione dell’anagrafe nazionale. In tal caso, gli importi dovrebbero essere considerati, almeno in parte, come spese di carattere corrente, in analogia a quanto indicato per le anagrafi regionali, la cui spesa è stata così differenziata: 2 milioni di euro di spesa in conto capitale per l’implementazione/istituzione dell’anagrafe e 500.000 euro di spesa corrente per la gestione della stessa.

 

Articolo 1, comma 589
(Partecipazione ad iniziative di pace internazionali)

La norma introduce una disposizione in tema di partecipazione dell'Italia ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale[46].

In particolare, si autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad erogare contributi a soggetti pubblici italiani, a Stati esteri e ad organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, ferma restando la facoltà di effettuare forniture dirette di beni e servizi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici (comma 1).

A tal fine, possono essere concessi contributi ad iniziative proposte da soggetti privati italiani e stranieri e in tale caso, salvo casi di motivata urgenza, la concessione avviene previa procedura pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento. (comma 2).

Inoltre, nell’ambito della relazione di cui all'articolo 3, comma l, della legge n. 145/2016, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferisce annualmente al Parlamento circa le iniziative avviate in attuazione del presente articolo (comma 3).

Viene quindi abrogata la legge n. 180/1992, sulla partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale (comma 4).

Infine, per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 700.000 annui a decorrere dal 2019, cui si provvede mediante l'utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dall'abrogazione della legge n. 180/1992 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Quota parte risparmi derivanti da abrogazione legge n. 180/1992 “partecipazione dell’Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale”

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, precisando che ai relativi oneri, per cui è autorizzata la spesa di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante l'utilizzo di quota parte dei risparmi derivanti dall'abrogazione della legge n. 180/1992, che per la RT sono complessivamente pari a euro 903.420 annui.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto il prospetto riepilogativo riporta l’effetto netto di risparmio dovuto al maggior onere indicato dalla norma in esame (pari a 0,7 mln) e all’abrogazione della legge n. 180/1992 (che determina invece una riduzione di spesa di circa 0,9 mln).

 

Articolo 1, comma 590
(Fondo per le attività di promozione dell’Italia)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, riducono di 200.000 euro a decorrere dal 2019 la dotazione del Fondo per le attività di promozione dell’Italia, di cui all’articolo 53-bis del DPR 18/1967.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Riduzione del Fondo di cui all'articolo 53-bis DPR n.18/1967- Attività per la promozione dell'Italia

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 604
(Bonus cultura)

Il comma 337 del testo approvato dalla Camera (S. 981) assegna, nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro, ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, i quali compiono 18 anni di età nel 2019, una Carta elettronica, c. d. bonus cultura, utilizzabile per l’acquisto di biglietti per diverse rappresentazioni artistiche, libri, musica registrata o corsi di musica, teatro, lingua straniera.

 

Le modifiche intervenute al Senato incrementano di 10 milioni di euro l’autorizzazione di spesa prevista dal testo approvato dalla Camera.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Card 18-enni

10

0

0

10

0

0

10

0

0

 

La relazione tecnica specifica che la norma è diretta ad incrementare di 10 milioni di euro l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 208 del 2015 c.d. bonus cultura.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il prospetto riepilogativo registra l’incremento di 10 mln dello stanziamento destinato al bonus, presumibilmente nel presupposto che i restanti 230 milioni siano a valere sulla dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 208 del 2015, come indicato dalla RT.

Sulla base di tale presupposto non si formulano osservazioni, pur rilevando che la formulazione letterale della norma non richiama espressamente il citato comma 979 né dispone una esplicita modifica del relativo stanziamento.

 

Articolo 1, comma 613
(Valorizzazione del patrimonio culturale di Parma)

La norma, introdotta durante l’esame presso il Senato, autorizza la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2019, al fine di sostenere iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale della città di Parma, designata capitale italiana della Cultura 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Parma capitale cultura 2020

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

3,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa prevista dalla norma.

Trattandosi peraltro di un onere di parte capitale, appare utile acquisire conferma circa la spendibilità dello stanziamento interamente nell’esercizio 2019, come risulta dagli effetti ascritti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 1, comma 617
(Vendita carte valori postali)

La norma[47] prevede che nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore sia autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.

 

Articolo 1, comma 619
(Sicurezza del patrimonio culturale)

La norma autorizza la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle Soprintendenze delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Conservazione e sicurezza del patrimonio culturale da parte delle Soprintendenze Archeologica, belle arti e paesaggio delle Regioni Abbruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti (comma 349-bis)

0,6

0,6

 

0,6

0,6

 

0,6

0,6

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame incrementa le disponibilità del capitolo 8281, Pg 31 e 33, dello stato di previsione del Mibac per consentire negli anni 2019 e 2020 la realizzazione di progetti indicati nella norma in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

Articolo 1, comma 620
(Promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero)

La norma destina quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma l, della legge n. 29/2001, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero.

La norma sopra richiamata prevede che al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un «Piano per l'arte contemporanea», per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione del medesimo, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame stabilisce che, per la promozione dell'arte contemporanea italiana all'estero, sia destinata quota parte delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 29/2001, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021.

Tali risorse sono utilizzate dalla Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane del MIBAC, la quale, ai sensi del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, articolo 16, comma 2, “promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo" e "promuove la creatività e la produzione artistica contemporanea e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti". In particolare, la Direzione generale ha attuato un piano di promozione dell'arte italiana in Italia e all'estero, dando vita al progetto denominato Italian Council, finanziato a valere sui fondi del Piano per l'arte contemporanea, di cui alla legge n. 29/2001 con l'obiettivo di: "... consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri". Il progetto finanzia proposte che si concludano necessariamente con la produzione di un'opera d'arte contemporanea che vada ad incrementare le pubbliche collezioni. Nel primo biennio sono stati finanziati quattro bandi per uno stanziamento totale di tre milioni di euro, 34 i progetti selezionati tra 180 domande provenienti da tutto il mondo, e, visti i risultati raggiunti, si ritiene strategico rafforzare ulteriormente il piano di valorizzazione, potenziandolo anche con altre linee di finanziamento che possano prevedere anche altre finalità quali, a titolo meramente esemplificativo: la realizzazione di mostre all'estero in spazi museali di prestigio, favorire la mobilità di curatori e artisti anche in residenza nonché promuovere la partecipazione degli artisti e curatori italiani alle più rilevanti esposizioni periodiche internazionali.

La norma in esame, secondo la RT, comporta la variazione compensativa dal piano gestionale 13 “piano per l'arte contemporanea ivi comprese le attività di manutenzione, conservazione e tutela del patrimonio pubblico dell'arte e dell'architettura contemporanee” al piano gestionale 11 “arte contemporanea - promozione dell'arte italiana all'estero” del capitolo 7707 “conservazione, potenziamento e realizzazione di progetti sperimentali, compresa la manutenzione straordinaria di locali attinenti il patrimonio storico, archeologico, architettonico e artistico nazionale, ecc.” dello stato di previsione del Mibac.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 634 a 639
(Concorsi pronostici sportivi)

Le norme riformano i concorsi pronostici sportivi (attualmente: Totocalcio, “il9”, Totogol) al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo.

Alla riforma si procede con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell'andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco secondo i seguenti criteri:

a) percentuale destinata al montepremi tra il 74 per cento e il 76 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento;

d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività di cui al comma 5: tra 1'11 e il 13 per cento.

Si rammenta che a legislazione vigente, la ripartizione della posta è disciplinata dall’art. 5 del d. m. 179/2003 nel seguente modo:

a) aggio al punto di vendita: 8%;

b) montepremi: 50%;

c) imposta unica: 33,84%;

d) all’entrata del bilancio dello Stato [precedentemente: contributo all'Istituto per il credito sportivo]: 2,45%;

e) contributo alle spese di gestione dell’Agenzia dogane e monopoli: 5,71%.

In fase transitoria, a partire dal 1° luglio 2019 e sino all'entrata in vigore del predetto provvedimento direttoriale di riforma, la ripartizione della posta di gioco per i concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive è così stabilita:

a) percentuale destinata al montepremi: 75,00 per cento;

b) percentuale destinata al compenso del concessionario: 5,00 per cento;

c) percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8,00 per cento;

d) percentuale destinata alla società Sport e Salute Spa per le attività inerenti alla promozione del gioco, a forme di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili, nonché a proposte di sviluppo per la sua diffusione: 12,00 per cento.

A decorrere dal l° luglio 2019 sono soppressi:

- l'imposta unica sui concorsi pronostici sportivi di cui al decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179;

- l'imposta unica sulle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278;

- il diritto fisso[48] relativo ai predetti concorsi pronostici sportivi.

Ferma restando la competenza esclusiva dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l’organizzazione del gioco e la gestione delle relative concessioni, la Sport e Salute Spa, sulla base di un apposito contratto di servizio stipulato con la predetta Agenzia, provvede a tutte le attività inerenti alla promozione del gioco, a forme di integrazione dello stesso con attività sociali, sportive, culturali e simili, nonché a proposte di sviluppo per la sua diffusione. A tal fine, non si rende applicabile il divieto di pubblicità previsto dall'articolo 9, comma l, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (cd. “decreto dignità”).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Abrogazione imposta unica sui concorsi pronostici sportivi e sulle scommesse a totalizzatore nazionale e abrogazione diritto fisso sui concorsi pronostici sportivi (comma 361-sexies)

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

Maggiori entrate extratributarie

 

Raccolta lorda per concorsi pronostici sportivi e per le scommesse a totalizzatore nazionale  - Lordizzazione per nuova ripartizione posta di gioco e abrogazione componente tributaria (comma 361-ter  e 361-quinquies)

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

2,5

5,0

5,0

Maggiore spesa corrente

 

Regolazione contabile quota della raccolta concorsi pronostici sportivi e scommesse  sportive a totalizzatore  destinata a Sport e Salute SpA (comma 361-ter  e 361-quinquies)

1,5

4,0

4,0

 

 

 

 

 

 

Sport e Salute SpA - Attività inerenti a promozione e pubblicità del gioco e a forme di integrazione con attività sociali sportive e culturali finanziate con quota raccolta concorsi pronostici sportivi e scommesse sportive a totalizzatore (comma 361-ter  e 361-quinquies)

 

 

 

1,5

4,0

4,0

1,5

4,0

4,0

Regolazione contabile aumento quota percentuale della raccolta concorsi pronostici sportivi e scommesse  sportive a totalizzatore destinata alle vincite (comma 361-ter  e 361-quinquies)

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

 

 

Aumento vincite di concorsi pronostici sportivi e scommesse  sportive a totalizzatore (comma 361-quinquies)

 

 

 

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni introducono una riforma generale dei concorsi pronostici sportivi regolamentati dal decreto ministeriale 19 giugno 2003, n. 179, con potenziale impatto anche sulle scommesse a totalizzatore regolamentate dal decreto ministeriale 2 agosto 1999, n. 278, di cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà disporre la sospensione o la chiusura definitiva.

L’andamento della raccolta delle due tipologie di gioco presenta da anni una continua flessione, con conseguente riduzione delle entrate tributarie; nella fattispecie l’imposta unica di cui al decreto legislativo 504/98 e il diritto fisso, che si applica solo ai concorsi pronostici sportivi, di cui alla L. n. 412/91. 

Nella tabella che segue il dettaglio dei dati riferiti alla raccolta e alle entrate tributarie nel periodo 2006/2017:

 

ANNO

RACCOLTA CPS

RACCOLTA SCO

RACCOLTA TOTALE

IMPOSTA UNICA + DIRITTO FISSO CPS

IMPOSTA UNICA SCO

TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE

2006

273.949.733,00

29.237.359,00

303.187.092,00

92.704.589,65

5.847.471,80

98.552.061,45

2007

209.729.345,00

18.968.814,00

228.698.159,00

70.972.410,35

3.793.762,80

74.766.173,15

2008

163.426.831,50

12.238.949,00

175.665.780,50

55.303.639,78

2.447.789,80

57.751.429,58

2009

134.030.950,50

9.797.135,00

143.828.085,50

45.356.073,65

1.959.427,00

47.315.500,65

2010

93.479.264,00

5.792.243,00

99.271.507,00

31.633.382,94

1.158.448,60

32.791.831,54

2011

70.351.659,50

5.001.673,00

75.353.332,50

23.807.000,08

1.000.334,60

24.807.334,68

2012

51.050.904,50

3.299.041,00

54.349.945,50

17.275.624,50

659.808,20

17.935.432,70

2013

40.185.908,00

2.356.324,00

42.542.232,00

13.598.909,88

471.264,80

14.070.174,68

2014

34.471.226,50

2.036.353,00

36.507.579,50

11.665.061,65

407.270,60

12.072.332,25

2015

31.524.596,00

1.916.904,00

33.441.500,00

10.667.921,87

383.380,80

11.051.302,67

2016

23.975.776,50

1.285.098,00

25.260.874,50

8.113.401,65

257.019,60

8.370.421,25

2017

17.197.488,00

785.662,00

17.983.150,00

5.819.629,32

157.132,40

5.976.761,72

TOTALE

1.143.373.683,00

92.715.555,00

1.236.089.238,00

386.917.645,31

18.543.111,00

405.460.756,31

 

La stima per l’anno 2018 prevede una raccolta totale intorno ai 14 milioni con entrate tributarie pari a circa 5 milioni. Il calo della raccolta è, dunque, costante negli anni e senza un intervento di riforma radicale del settore le entrate tributarie assumeranno valori sempre meno significativi.

L’impianto della disposizione consentirà di attuare, nel corso dell’anno 2019, l’intervento riformatorio necessario al rilancio dei concorsi pronostici sportivi con auspicabile incremento della raccolta a partire dal 2020.

A tal fine, con proprio provvedimento, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli potrà attuare i seguenti interventi:

1.  modifica della formula di gioco dei concorsi pronostici;

2.  modifica della posta unitaria di gioco e della giocata minima;

3.  variazione delle voci e delle percentuali di ripartizione della posta di gioco;

4.  sospensione o chiusura definitiva dei concorsi pronostici sportivi o delle scommesse a totalizzatore sportive e non sportive attualmente offerti.

La norma dispone, poi, al comma 361-sexies, l’abolizione dell’imposta unica e del diritto fisso che insistono su tali tipologie di gioco a decorrere dal 1° luglio 2019, stabilendo, sempre a quella data, la nuova ripartizione della posta di gioco per entrambe le tipologie. Il provvedimento di cui al comma 361-bis, potrà disporre diverse percentuali di ripartizione solo con riferimento alle percentuali destinate, rispettivamente, al “montepremi” e alla “società Sport e Salute Spa”.

Per l’anno 2019, dunque, la riforma impatta finanziariamente solo per il secondo semestre, rimanendo sino a tale data invariata l’offerta di gioco.

Pertanto, nell’esercizio finanziario 2019, l’abrogazione dell’imposta unica si stima comporterà una diminuzione delle entrate tributarie, calcolata sulla base del trend di raccolta su esposto e scontato nelle previsioni a legislazione vigente, di circa 2,5 milioni e, a decorrere dal 2020, di 5 milioni annui.

Riguardo alla raccolta dei concorsi pronostici sportivi post riforma, si può stimare che le somme destinate alla Sport e Salute Spa, per le attività di integrazione del gioco con attività sociali, sportive e culturali di cui al comma 361-septies, siano pari a 1,5 milioni di euro nell’anno 2019 (anno in cui la modifica della ripartizione della posta di gioco inciderà solo dal 1° luglio), e a 4 milioni in ragione d’anno a partire dal 2020.

Tale stima è effettuata considerando, a partire dal 2020, un aumento di circa il 20% dei volumi di gioco rispetto all’anno 2018, in virtù delle novità che saranno introdotte, in primis l’aumento del montepremi dal 50% al 75% della raccolta e la presumibile necessità perlomeno di un raddoppio della posta unitaria di gioco da 0,50 euro a 1,00 euro e della giocata minima da  1,00 a 2,00 euro, novità che, in mancanza della possibilità di comunicazioni pubblicitarie, si stima potranno dispiegare i propri effetti dal 2020.

Nell’anno 2018 i concorsi pronostici sportivi hanno totalizzato circa 27.000.000 di colonne giocate.

Nell’ipotesi di stima anzidetta, nel secondo semestre 2019 si ipotizza, dunque, una raccolta pari a 13,5 milioni di euro (raccolta annuale/2). Applicando l’aliquota del 12% a favore della società Sport e Salute Spa, si ottiene un importo a favore di quest’ultima di circa 1,5 milioni di euro.

Negli anni 2020 e seguenti, considerando, come detto, un incremento del 20% della raccolta, si stima in circa 4 milioni l’importo a favore della Sport e Salute Spa.

Il differenziale rispetto all’importo complessivo che sarebbe stato dovuto in termini di imposta unica va destinato, oltre alla predetta società Sport e Salute Spa come sopra specificato, anche a montepremi, in misura necessaria per sostenere il rilancio del gioco e la concorrenzialità con giochi aventi payout similari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma procede ad una complessiva riforma dei concorsi pronostici sportivi (attualmente: Totocalcio, “il9”, Totogol) al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d'azzardo, fissando alcuni criteri direttivi (fra i quali la ripartizione della posta fra payout, aggi, imposte e contributi) e demandando la relativa disciplina a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). La riforma potrà concernere anche le scommesse a totalizzatore su eventi sportivi e non, in quanto affini ai concorsi pronostici sportivi.

Si rileva altresì che il testo normativo in esame, nel procedere ad una sostanziale delegificazione, non prevede esplicitamente che i provvedimenti direttoriali dell’ADM siano volti ad assicurare l’invarianza del gettito atteso - ciò anche a fronte della soppressione dell’imposta unica e del diritto fisso - e non prevede meccanismi da attivare nell’ipotesi di riduzione del gettito.

Conseguentemente, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità della procedura di quantificazione che assume, fra l’altro, un incremento di circa il 20% dei volumi di gioco rispetto all’anno 2018, in virtù delle novità che saranno introdotte, nonché il raddoppio della posta giocata.

 

Articolo 1, comma 640
(Fondo «Sport e Periferie»)

La norma prevede che le risorse destinate al finanziamento delle opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 ai sensi della lettera c) del comma 2 dell’articolo 3 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 [vedi infra] non assegnate con delibera CIPE n. 38 del 10 aprile 2015, nonché le risorse che, a seguito della predetta assegnazione siano state revocate, siano oggetto di definanziamento o rimodulazione, totale o parziale, oppure costituiscano economie maturate a conclusione degli interventi debbano essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del MEF e destinate al Fondo Sport e Periferie. All’assegnazione si provvede con delibera CIPE.

Si rammenta che la lettera c), citata, fa riferimento ai seguenti interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015: metropolitana di Torino; tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Atilia; Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana di Borrello; Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n. 372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n. 88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano-Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Continuità interventi nuovo tunnel del Brennero; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate ai sensi dell’articolo 18, comma 9, del D.L. n. 69/2013.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 652
(Fondo funzionamento istituzioni scolastiche)

La norma riformula il testo del comma 366 licenziato in prima lettura dalla Camera.

La disposizione sostituita autorizzava la spesa di 800.000 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 quale contributo per l’attuazione del programma “Special Olympics Italia” sostituendo il vigente comma 407 dell’articolo 1 della legge n. 208/2015 che recava un onere di 500.000 euro.

In luogo di tale autorizzazione di spesa di 800.000 euro viene inserito il comma 407-bis al medesimo articolo 1 della legge n. 208/2015 al fine di dotare lo stesso programma di ulteriori 300.000 euro per ciascuno degli anni 2019-2021 in aggiunta ai 500.000 già previsti dal vigente comma 407.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

 

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto sostituisce una formulazione precedente provvista di copertura.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

Si osserva che una quota dell’onere (per un importo di 0,5 mln) sembra già computato a legislazione vigente; in tal caso l’onere risulterebbe più contenuto (0,3 mln).

 

Articolo 1, comma 660
(Fondo piante cerealicole, olivicoli e lattiero-caseari)

La norma, modificata dal Senato, modifica il comma 128, lettera a), capoverso 1-ter dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 al fine di incrementare di 2 milioni di euro ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento del batterio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

 

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

La relazione tecnica, nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 668
(Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari)

Le norme, introdotta dal Senato, rifinanzia per 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 il Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato al rifinanziamento disposto dalla norma.

 

Articolo 1, commi 675 – 685
(Concessioni demaniali marittime)

La norma prevede che con DPCM siano fissati i termini e le modalità per la generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime.

Il DPCM, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere:

a) alla ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo;

b) all’individuazione della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmente vigenti nonché delle aree libere e concedibili;

c) all’individuazione della tipologia e numero di imprese concessionarie e sub-concessionarie;

d) alla ricognizione degli investimenti effettuati nell’ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni;

e) all’approvazione dei metodi, indirizzi generali e criteri per la programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri[49].

Il DPCM contiene, inoltre, i criteri per strutturare:

a) un nuovo modello di gestione delle imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell’accoglienza e dei servizi, accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge;

b) un sistema di rating delle imprese di cui alla lettera a) e della qualità balneare;

c) la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di demanio marittimo di cui al Codice della navigazione o a leggi speciali in materia;

d) il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestione, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto dall’art. 37, primo comma, del Codice della Navigazione e dei principi di imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell’idonea conduzione del bene demaniale e della durata della concessione.

e) la revisione e l’aggiornamento dei canoni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo alle pertinenze, della valenza turistica.

Le Amministrazioni competenti per materia, individuate nel DPCM, provvedono, entro due anni dalla data di adozione del predetto decreto, all’esecuzione delle attività sopra citate, ciascuna per gli aspetti di rispettiva titolarità.

Sulla base delle risultanze dei lavori così svolti è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, in merito alle priorità e modalità di azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo che deve concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di conclusione dei lavori da parte delle Amministrazioni.

I principi ed i criteri tecnici ai fini dell’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[50].

Al termine della consultazione, secondo i principi e i criteri tecnici stabiliti dal DPCM, sono assegnate le aree concedibili ma prive di concessioni in essere alla data dell’entrata in vigore della norma in esame.

Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, vigenti al momento dell’entrata in vigore della norma in esame hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con DPCM, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

Si rammenta che la citata disposizione del DL 400/1993 prevede che la concessione dei beni demaniali marittimi possa essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

Al fine di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e tutelare l’occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni vigenti al momento dell’entrata in vigore del decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194 nonché quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell’articolo 18 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 o il rinnovo è avvenuto nel rispetto dell’art. 02 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 di conversione del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il DPCM, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale.

Le concessioni delle aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese balneari, il canone demaniale fino all’avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limite massimo di cinque anni.

Si rammenta che la citata delibera ha dichiarato, per 12 mesi, lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province Autonome di Trento e Bolzano interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, meglio specificati nell’allegato 1.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate extratributarie

 

Misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno subito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2018 (comma 386-undecies)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica ribadisce che la norma prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con l’obiettivo di proporre misure per la valorizzazione in chiave turistica del demanio marittimo costiero al fine di avviare preliminarmente una fase ricognitoria per la quantificazione delle variabili amministrative, strutturali ed economiche legate al demanio costiero-marittimo nonché al tessuto imprenditoriale ivi insistente. Sulla base delle informazioni acquisite, verranno individuate e formulate le opportune e migliori azioni per tutelare l’ambiente costiero e promuoverne l’attrattività nel quadro strategico della valorizzazione turistica nazionale.

A tal fine, verranno:

a)  promosse apposite intese/accordi per la fruizione delle banche dati esistenti presso le pubbliche amministrazioni centrali e locali titolari di competenze amministrative o statistiche nei limiti della normativa a tutela della privacy (ad esempio il SID - Portale del mare, strumento informativo del MIT per la gestione amministrativa e fiscale del demanio marittimo, il data warehouse del censimento dell’industria e dei servizi dell’ISTAT, gli open data regionali, ecc.);

b)  costituiti dei gruppi di lavoro, nell’ambito delle risorse umane disponibili nella pubblica amministrazione, senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, che avranno il compito di approfondire e curare specifici aspetti connessi alle varie discipline e competenze del settore in questione;

c)  avviate attività di condivisione dei risultati con gli stakeholder.

La norma prevede inoltre una sospensione per cinque anni del canone demaniale marittimo a carico delle imprese turistiche balneari interessate che hanno subìto danni in relazione alle recenti calamità naturali, quale anticipazione sui risarcimenti e/o indennizzi che verranno loro riconosciuti a seguito dell’accertamento degli effettivi danni subìti.

Con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 che hanno interessato parte del territorio italiano. Relativamente alle aree costiere sono state colpite nove regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Toscana, Sardegna, Sicilia e Veneto. In queste regioni risultano essere presenti sul demanio marittimo circa 12.000 concessioni con finalità turistico-ricreative, alle quali corrispondono circa 50 milioni di euro di canone. Dalle stime provenienti dai vari territori emerge che le strutture che hanno subìto dei danni medio gravi riguardano mediamente circa il 20% del totale delle concessioni. Pertanto, la sospensione del canone demaniale al 20% dei titoli concessori determinerebbe un mancato gettito mediamente pari a 10 milioni di euro annui (per cinque anni).

Tuttavia, la vigente legislazione prevede che “in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino una minore utilizzazione dei beni oggetto della concessione, previo accertamento da parte delle competenti autorità marittime di zona” si applichi una “riduzione dei canoni […] nella misura del 50 per cento”. Di conseguenza, il mancato gettito non previsto dalla legislazione vigente riguarderebbe il 50% della quantificazione sopra riportata, ovvero 5 milioni di euro annui per cinque anni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, nella sua formulazione testuale, rimette ad un DPCM, relativamente alle concessioni demaniali marittime, una serie di interventi da programmare ed attuare, quali, in particolare, i “criteri per strutturare” la revisione organica delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime, il riordino delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, la revisione dei canoni. Alle amministrazioni interessate è affidata l’attuazione dei contenuti del DPCM. Viene altresì prorogata la durata di una serie di concessioni attualmente in essere.

La relazione tecnica non esplicita le modalità di revisione dei canoni demaniali e degli altri interventi da realizzare (ivi compresi quelli rimessi alle pubbliche amministrazioni competenti) ed i relativi, possibili effetti finanziari. Andrebbero quindi acquisite ulteriori indicazioni volte a consentire una verifica delle stime, essendo la predetta disciplina rimessa ad una fonte secondaria, rispetto alla quale non risulta indicata una procedura di verifica dei relativi effetti finanziari.

In merito alla proroga delle concessioni attualmente in essere, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto, sul quale appare comunque utile acquisire una conferma, che ciò non comporti riduzioni di gettito rispetto alle entrate da canoni concessori iscritte nei tendenziali.

 

Articolo 1, comma 686
(Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno)

La norma, introdotta durante l’esame presso il Senato, esclude l’applicazione del D.lgs. n. 59/2010, relativo all’attuazione della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, nei confronti dell’attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi oneri a carico dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Sarebbe comunque utile una conferma in merito ai profili di conformità all’ordinamento europeo.

 

Articolo 1, comma 687
(Norme in materia di dirigenza del SSN)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono la permanenza nei ruoli del Servizio sanitario nazionale della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica in considerazione della mancata attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma1, lettera b), della legge n. 124 del 7 agosto 2015, riguardante l’istituzione del ruolo unico dei dirigenti regionali e l’inclusione in detto ruolo della predetta dirigenza del SSN.

La norma dispone altresì che con apposito Accordo tra Aran e OO.SS. si provvede alla modifica del CCNQ 13 luglio 2016 che, anteriormente alla scadenza della predetta delega, aveva collocato la dirigenza in parola nell’Area delle funzioni locali, al fine di ricondurre la stessa nell’Area della sanità.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la modifica del CCNQ 13 luglio 2016 non interviene sul numero dei comparti e delle aree di contrattazione e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.     

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare

 

Articolo 1, comma 688
(Struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN)

Le norme, introdotte dal Senato, incrementano di 259.640 euro annui a decorrere dall’anno 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 52, comma 27, della legge n. 289/2002, relativa alla struttura tecnica interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il SSN.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Contributo Fondazione italiana ricerca contro le malattie del pancreas

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla maggior spesa indicata dalla norma.

 

Articolo 1, commi da 692 a 699
(Regime tributario prodotti selvatici non legnosi)

Le norme, introdotte dal Senato, disciplinano quanto segue.

 

Regime sostitutivo per la raccolta di prodotti selvatici non legnosi (commi 692-697)

Si introduce un regime tributario di imposta sostituiva dell’IRPEF e relative addizionali (misura fissa 100 euro annui) per i redditi occasionali (non superiori a 7.000 euro annui) derivanti dalla raccolta di prodotti selvatici non legnosi[51] e di piante officinali spontanee[52].

Per i medesimi soggetti, in presenza di un volume d’affari non superiore a 7.000 euro si dispone anche l’esonero dal versamento IVA e dagli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione.

L’imposta sostitutiva è versata in unica soluzione entro il 16 febbraio e non è dovuta da chi effettua la raccolta esclusivamente per autoconsumo.

Nei confronti dei soggetti che applicano il regime sostitutivo non si applica la ritenuta alla fonte[53]. La cessione è certificata con apposito documento emesso dal soggetto acquirente.  emette un documento d’acquisto

 

Aliquote IVA (comma 698)

Si interviene sul DPR n. 633/1972, disponendo:

-         l’inserimento, tra i beni soggetti ad aliquota IVA 4%, dei “tartufi, nei limiti delle quantità standard di produzione determinate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze”;

-         l’inserimento, tra i beni soggetti ad aliquota IVA 5%, dei “tartufi freschi o refrigerati”.

A fini di coordinamento viene sostituito il punto n. 20-bis della Tabella A parte III (beni soggetti ad aliquota IVA 10%).

 

Regime produttori agricoli (comma 699)

Si consente ai produttori agricoli che gestiscono la produzione dei prodotti selvatici non legnosi non ricompresi nella classe ATECO 02.30 e le piante officinali spontanee di applicare il regime forfetario[54] (imposta sostitutiva 15%).

Si stabilisce che ai fini dell’imposizione sui redditi, la base imponibile è comunque determinata con criteri catastali e non in base ai coefficienti previsti dalla citata disciplina del regime forfetario.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IRPEF

 

9,9

5,7

 

9,9

5,7

 

9,9

5,7

Add.le reg.IRPEF

 

 

 

 

0,1

0,1

 

0,1

0,1

Add.le com. IRPEF

 

 

 

 

 

0,1

 

0,1

 

Maggiori entrate tributarie

 

Imposta sostitutiva

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Maggiori spese correnti

 

Add.le reg.IRPEF

 

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

Add.le com. IRPEF

 

0,1

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Regime sostitutivo per la raccolta di prodotti selvatici non legnosi (commi 692-697)

La RT ricorda che, a normativa vigente, i redditi derivanti da attività occasionali confluiscono nel reddito complessivo ai fini IRPEF. Qualora però il reddito derivante da tale attività sia l'unico reddito percepito e risulti di ammontare non superiore a 4.800 euro nell'anno, l'imposizione fiscale risulta nulla.

Inoltre, per quanto concerne i raccoglitori di tartufi occasionali non identificati ai fini IVA la normativa vigente prevede che ai compensi corrisposti, in relazione alle cessioni di tartufi, si applichi una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa. La suddetta ritenuta si applica ad un'aliquota fissata dall'articolo 11 del TUIR (DPR 917/86) per il primo scaglione di reddito (23%) ed è commisurata all'ammontare dei corrispettivi pagati ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Ai fini della stima, la RT procede come segue:

-         per i soggetti che già applicano il regime dei raccoglitori di tartufi, la RT utilizza i dati della dichiarazione IVA (acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti) e stima un ammontare di ricavi corrispondenti pari a circa 23,6 milioni. Pertanto, in base alla normativa vigente, il nuovo regime comporta un minore gettito IRPEF indicato in misura pari a 5,7 milioni[55] e un minore gettito per addizionale regionale e addizionale comunale IRPEF pari, rispettivamente, a 0,11 e 0,04 milioni di euro;

-         per gli ulteriori prodotti che appartengono alla classe ATECO 02.30, la RT ipotizza un ammontare di ricavi pari al 30% del valore dei tartufi, per un pari quindi a 7,1 milioni (23,6 x 30%).

-         la RT ipotizza inoltre un valore medio procapite di ricavi pari a 2.000 euro per i raccoglitori di tartufi e a 1.000 euro per gli altri raccoglitori occasionali. Pertanto, il numero complessivo dei soggetti risulta pari a 19.000[56]

-         l’imposta sostitutiva risulta quindi pari a 1,9 milioni (n. 19.000 x 100 euro).

Per gli effetti di cassa, la RT riporta la seguente tabella.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

IRPEF

0

-9,9

-5,7

Add.le reg.le IRPEF

0

-0,11

-0,11

Add.le com.le IRPEF

0

-0,05

-0,04

Imposta sostitutiva

1,9

+,19

+1,9

TOTALE

1,9

-8,1

-3,9

 

Aliquote IVA (comma 698)

La relazione tecnica non considera la norma.

Regime produttori agricoli (comma 699)

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.

Per quanto attiene al regime sostitutivo per la raccolta di prodotti selvatici non legnosi, la relazione tecnica fornisce i dati e le procedure applicate per la stima del minor gettito delle imposte dirette, riferito ai soggetti che già beneficiano del regime speciale per i raccoglitori dei tartufi. Non sono peraltro esplicitati tutti i parametri (attualizzazione della base imponibile ed aliquote delle addizionali IRPEF considerate ai fini della stima) necessari ai fini della compiuta verifica delle stime indicate.

Per quanto concerne la stima del gettito dell’imposta sostitutiva, la RT determina il numero dei soggetti interessati considerando, per i raccoglitori dei tartufi, un ammontare medio pro-capite pari a 2.000 euro. Tenuto conto che il beneficio spetta per ricavi non superiori a 7.000 euro, andrebbe confermata la prudenzialità di tale stima, anche in considerazione del fatto che – a parità di ammontare imponibile complessivo - ad un basso valore pro-capite corrisponde un maggior numero di soggetti e, quindi, un maggior valore di imposta sostitutiva stimata (100 euro per soggetto).

Si rileva altresì che la relazione tecnica non sembra considerare la perdita di gettito IVA determinata dall’esonero disposto in favore dei soggetti interessati dalle norme in esame. In proposito appare utile un chiarimento.

La norma prevede inoltre una riduzione delle aliquote IVA da applicare a specifiche tipologie di prodotti. Anche a tal riguardo, andrebbe verificato se possano determinarsi apprezzabili effetti di gettito, non menzionati dalla relazione tecnica.

Si segnala, inoltre, che le modifiche intervengono anche sulla Tabella A, parte I, allegata al DPR n. 633/1972 (aliquota IVA ridotta); andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo riguardo ai profili di compatibilità con la disciplina europea.

Infine, per quanto attiene al regime dei produttori agricoli, andrebbero esplicitate le ragioni alla base della mancata considerazione degli effetti finanziari, di possibile minor gettito, riferiti alla facoltà, concessa ai produttori agricoli, di applicare il regime forfetario considerando una base imponibile determinata con criteri catastali anziché in base ai ricavi ordinari.

 

Articolo 1, commi 700 e 701
(Vendita e promozione prodotti agricoli)

La norma consente agli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, di vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica anche i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli e purché il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende sia prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.

Inoltre, per le sopradette finalità commerciali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano promuovono specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nel limite di spesa di 500.000 euro annui a decorrere dal 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Promozione di specifiche campagne di valorizzazione del territorio attraverso le produzioni agroalimentari locali nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano

(comma 389-undecies)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che la possibilità, offerta agli imprenditori agricoli, presumibilmente innescherà una dinamica di rete tra le aziende agricole, che così avranno l’opportunità di vedere ampliata la propria capacità di vendita mantenendo le caratteristiche di genuinità, tipicità e qualità propri di tali produzioni. L’ampliamento delle capacità di offerta dei propri prodotti porterà ad un migliore e ottimale utilizzo delle potenzialità produttive dell’azienda con positive conseguenze in termini occupazionali, di fatturato e, conseguentemente, in termini sociali e di entrate per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa indicata dalla norma.

 

Articolo 1, comma 704
(Contributo sisma Veneto 2012)

La norma riconosce alla gestione commissariale del Veneto per i danni provocati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 la somma di 2 milioni di euro per l’anno 2019 per il completamento della fase di ricostruzione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa in conto capitale

 

Completamento ricostruzione gestione commissariale Veneto-sisma maggio 2012

(comma 389-quaterdecies)

2,0

 

 

2,0

 

 

2,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo l’onere limitato alla spesa indicata dalla norma.

 

Articolo 1, comma 705
(Regime fiscale del coadiuvante del coltivatore diretto)

La norma, introdotta durante l’esame presso il Senato, prevede che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, appartenenti al medesimo nucleo familiare, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficino della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non ampliano gli ambiti di applicazione dei regimi di vantaggio agricoli e pertanto, alla disposizione non vengono ascritti effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT; si evidenzia peraltro che la disposizione appare potenzialmente suscettibile di ampliare la platea dei destinatari della disciplina fiscale dei titolari di impresa agricola. Appare quindi opportuno acquisire ulteriori elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria asserita dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, commi 706 - 717
(Bonus occupazionale giovani eccellenze)

L’articolo 1, commi da 390 e 401, del testo approvato dalla Camera (S. 981) riconosce ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, assumono con contratto subordinato a tempo indeterminato laureati, o di dottori di ricerca, in possesso di specifici requisiti di eccellenza l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tra i requisiti richiesti è previsto il possesso della laurea, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019, con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età. Gli oneri relativi, nel limite di 50 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro per l’anno 2020, sono posti a carico delle risorse del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l’occupazione».

 

La modifica, introdotta durante l’esame presso il Senato prevede, unitamente al requisito del possesso di una laurea conseguita con la votazione di 110 e lode, anche l’ottenimento di una media ponderata di almeno 108/110.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla modifica specifici effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica apportata durante l’esame presso il Senato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al contrario, la stessa potrebbe determinare un restringimento della platea dei beneficiari e quindi dei risparmi di spesa che prudenzialmente non si quantificano ma che potrebbero essere destinati ad implementare l’incentivo in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’esonero in questione è previsto nell’ambito di specifici limiti di spesa e che le modifiche intervenute introducono requisiti più stringenti per la concessione del beneficio.

 

Articolo 1, comma 720
(Assegnazioni di risorse all’Agenzia delle entrate)

Le norme prevedono che le risorse certe e stabili del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell’Agenzia delle entrate sono incrementate, a valere sui finanziamenti dell’Agenzia stessa, di 8 milioni di euro a decorrere dal 2019. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, valutati in termini di indebitamento netto in euro 4,16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, si provvede mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente[57].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo produttività Agenzia delle entrate

0

0

0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Fondo produttività Agenzia delle entrate

0

0

0

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

3,8

Minori spese correnti

 

Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti

0

0

0

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

4,2

 

La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 23 comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

L’applicazione della predetta disposizione incide notevolmente sulla costituzione del fondo per l’incentivazione del personale non dirigente, che risulta soggetto a una decurtazione di risorse che riduce l’efficacia del sistema di incentivazione del personale rispetto al raggiungimento degli importanti e sfidanti obiettivi assegnati all’Agenzia delle entrate con le convenzioni annualmente stipulate.

Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall’attuazione della predetta norma, sono previste apposite misure finalizzate al parziale ripristino delle risorse necessarie ad assicurare un solido ed efficace sistema premiante e incentivante.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

Sotto il profilo degli effetti indiretti, appare peraltro utile acquisire l’avviso del Governo riguardo all’eventualità di richieste emulative del personale dipendente da altre amministrazioni pubbliche.

 

Articolo 1, comma 722
(Gruppi di azione locale)

Le norme apporta una modifica al testo unico su società a partecipazione pubblica[58] prevedendo che sia possibile costituire Gruppi di azione locale in attuazione dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che alle misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste dal testo unico non erano associati risparmi di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 724
(Società a partecipazione pubblica non soggette al processo di razionalizzazione periodica)

La norma apporta una modifica al testo unico sulle società a partecipazione pubblica[59] escludendo dal processo di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche le società di cui all’articolo 4, comma 6, del medesimo testo unico. Si tratta di società o enti costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (UE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che alle misure di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche previste dal testo unico non erano associati risparmi di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 734 a 737
(Commissione speciale per la riconversione economica della città di Taranto)

Le norme, come modificate dal Senato, autorizzano la spesa di 100.000 euro per l’anno 2019, di 100.000 euro per l’anno 2020 e di 100.000 euro per l’anno 2021 per l’istituzione della Commissione speciale per la riconversione economica della Città di Taranto (Commissione speciale) presso il Ministero dello sviluppo economico.

La spesa è autorizzata a carico del capitolo 1091 piano di gestione 11 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

La Commissione speciale è finalizzata ad assicurare un indirizzo strategico unitario per lo sviluppo delle aree ex-ILVA che ricadono sotto la gestione commissariale del Gruppo Ilva nonché la realizzazione di un piano per la riconversione produttiva della città di Taranto (comma 412).

La Commissione speciale è presieduta dal Ministro dello sviluppo economico. Con decreto del Ministro è definito il numero dei componenti, la nomina del Segretario, il modello organizzativo e di governo. Per esigenze connesse all’espletamento delle sue funzioni la Commissione speciale può coinvolgere esperti a livello nazionale ed internazionale (comma 412-bis).

Sono apportate modifiche all’articolo 5, comma 2, al secondo periodo, del decreto-legge n. 1/ 2015, n. 1, al fine di integrare la composizione del Tavolo istituzionale per l’Area di Taranto previsto da tale articolo. La nuova composizione è integrata con numerosi rappresentanti delle istituzioni quali i Ministri della salute, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da un rappresentante del Ministro per il Sud, dai commissari straordinari dell’ILVA in amministrazione straordinaria.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 412 e 412-bis.

Con riferimento alle disposizioni recate dal comma 412-ter la relazione tecnica specifica che dalla modifica della composizione del Tavolo non derivano oneri a carico della finanza pubblico tenuto conto della clausola di invarianza contenuta all’articolo 5 del citato decreto legge n. 1/2015 che tale Tavolo ha istituito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 741
(Fondo per il sistema integrato di istruzione)

La norma incrementa, a decorrere dall’anno 2019, il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione (di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), di 10 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo a favore delle scuole per l’infanzia paritarie (comma 415-bis)

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 1, comma 748
(Fondo per le politiche di bilancio dei ministeri)

Le norme, come modificate al Senato, prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo con una dotazione di 44.380.452 euro  per l’anno 2019, di 16.941.452 euro per l’anno 2020, di 58.493.452 euro per l’anno 2021, di 29.962.452 euro per l’anno 2022, di 29.885.452 euro per l’anno 2023, di 39.605.452 euro per l’anno 2024, di 39.516.452 euro per l’anno 2025, di 34.279.452 euro per l’anno 2026, di 37.591.452 euro per l’anno 2027 , di 58.566.452 euro per l’anno 2028, di 58.566.452 euro per l’anno 2029 e di 58.566.452 di euro annui a decorrere dall’anno 2028, da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri.

Le modifiche al Senato hanno rimodulato il Fondo, che prevedeva nella versione licenziata alla Camera una dotazione di euro 130.317.000 per l’anno 2019, di euro 1.258.000 per l’anno 2020, di euro 107.220.000 per l’anno 2021, di euro 146.089.000 per l’anno 2022, di euro 145.512.000 per l’anno 2023, di euro 145.232.000 per l’anno 2024, di euro 145.143.000 per l’anno 2025, di euro 145.006.000 per l’anno 2026, di euro 143.318.000 per l’anno 2027 e di euro 143.293.000 annui a decorrere dall’anno 2028.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo attuazione programma di Governo

44,4

16,9

58,5

44,4

16,9

58,5

44,4

16,9

58,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere pari all’autorizzazione di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa prevista dalla norma.

 

Articolo 1, comma 756
(Animali di affezione e randagismo)

La norma autorizza, per le finalità previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), la spesa di 1 milione di euro per l’anno anno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                              (in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiore spesa corrente

 

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo di cui alla L. n. 281/1991 (comma 428-bis)

1,0

 

 

1,0

 

 

1,0

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa prevista.

 

Articolo 1, commi 758
(Fondo per la mobilità al servizio delle fiere)

Le norme, introdotte dal Senato, incrementano di 2,6 milioni di euro per gli anni 2019-2020 il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere di cui alla legge n. 105/2006.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per la mobilità al servizio delle fiere

2,6

2,6

0

2,6

2,6

0

2,6

2,6

0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla spesa indicata dalla norma.

 

Articolo 1, comma 759
(Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

Normativa vigente. L’articolo 46 del DL n. 50 del 2017 ha istituito una zona franca urbana nei comuni delle Regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Alle imprese ricadenti nella predetta zona franca sono riconosciute una serie di esenzioni fiscali

Le esenzioni spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017 e sono concesse per il periodo di imposta 2017 e per quello successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di 194,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 167,7 milioni di euro per l'anno 2018 e di 141,7 milioni di euro per l'anno 2019, che costituisce limite annuale.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone che le esenzioni previste dal citato articolo 46 siano concesse anche per i periodi d’imposta 2019 e 2020. A tal fine l’Inps disciplina con propri provvedimenti le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni in esame che sono versati all’entrata del bilancio dello Stato. Per i periodi d’imposta 2019 e 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse già previste dall’articolo 46 e non fruite dalle imprese beneficiarie.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che per i periodi d'imposta dal 2019 al 2020, le agevolazioni sono concesse a valere sulle risorse già stanziate dall’articolo 46 del decreto-legge n. 50/2017 non fruite dalle imprese beneficiarie e trovano compensazione nell’ambito di tali risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, in ordine all’utilizzo di risorse riferite ad annualità precedenti, si evidenzia in primo luogo che il ricorso alle stesse appare possibile laddove sussistano disponibilità inutilizzate. Appare quindi opportuno acquisire i relativi dati anche per definire il limite di spesa complessivo per la fruizione dei benefici, non esplicitato dalla norma.

Inoltre l’impiego delle risorse in questione per annualità successive appare, in linea di principio, suscettibile di determinare effetti sui saldi laddove l’utilizzo delle stesse non risulti già scontato ai fini delle previsioni tendenziali. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 1, comma 763
(Fondo funzionamento istituzioni scolastiche)

La norma, modificata dal Senato, incrementa il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all’articolo 1, comma 601 della legge n. 296 del 2006, di 174,31 milioni per l’anno 2020 e di 79,81 milioni per l’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo istituzioni scolastiche

 

174,3

79,8

 

174,3

79,8

 

174,3

79,8

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’incremento del Fondo previsto dalla norma.

 

Articolo 1, commi 764 e 765
(Incremento Fondo contenzioso enti locali)

Le norme intervengono sulla previsione che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, aggiungendo ulteriori 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Il fondo è finalizzato al pagamento degli oneri derivanti dai contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali. Lo stanziamento del fondo può essere incrementato con le risorse relative alle assegnazioni a qualunque titolo spettanti agli enti locali, corrisposte annualmente dal Ministero dell’interno, che si rendono disponibili nel corso dell'anno.

Inoltre, durante l’esame al Senato è stato aggiunto il comma 433-bis in cui si prevede che nell'ambito della dotazione del fondo sopra indicato è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Istituzione Fondo per fronteggiare gli oneri derivanti da contenziosi relativi all'attribuzione di pregressi contributi erariali conseguenti alla soppressione o alla rimodulazione di imposte locali

(comma 433)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

La relazione tecnica afferma che al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza sulla sentenza n. 4879/2014 tra il Comune di Torino e la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'economia e delle finanze, viene prevista l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni a favore del Comune di Torino, con un importo complessivo rateizzato in cinque anni.

La norma, secondo la RT, trova una giustificazione in quanto all'esito della verifica contabile effettuata non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico. L'erogazione delle risorse del fondo è condizionata alla rinuncia da parte del Comune di Torino ad ogni ricorso amministrativo pendente nei confronti dello Stato.

Alla copertura dell'onere pari a 7 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 si provvede, per il primo triennio, nell'ambito della dotazione del fondo per il contenzioso degli enti locali e per gli anni successi con riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 653 (relativo al Fondo esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 769
(Norme in materia di accoglienza dei minori non accompagnati)

Normativa vigente. L’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142/2015 (come modificato dal decreto-legge n. 113/2018) prevede che i Comuni, che accolgono temporaneamente i minori stranieri non accompagnati, accedono ai contributi del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nel limite delle risorse del Fondo stesso e comunque senza maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti dagli stessi enti locali (come previsto dalla lettera h-bis dell’articolo 12, comma 2 del decreto-legge n. 113/2018).

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, modifica l’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 142/2015, sopprimendo la lettera h-bis dell’articolo 12, comma 2 del decreto-legge n. 142/2015 e prevedendo quindi che l’accesso al contributo sia consentito nel limite delle risorse del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati.

 

La relazione tecnica precisa che la norma si rende necessaria al fine di evitare che insorgano contenziosi da pare degli enti locali a fronte di richieste non soddisfatte di maggiori contributi, che determinerebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 793
(Incremento del Fondo la “Buona scuola”)

Le modifiche, approvate nel corso dell’esame al Senato, rispetto al precedente testo, riducono del risorse del Fondo della “buona scuola[60] di 10,19 milioni per gli anni 2022, 2023 e 2024, di 10,5 milioni per l’anno 2025, di 11,12 milioni per gli anni 2026 e 2027 e di 14,12 milioni a decorrere dall’anno 2028.

 

La tabella che segue indica la dotazione iniziale del Fondo prevista dal testo licenziato dalla Camera dei deputati, le variazioni introdotte dal Senato e la dotazione finale del Fondo.

 

                                                                                                                                           (euro)

Anno

Dotazione iniziale Senato

Riduzione

Dotazione finale Senato

2021

26.120.448

0

26.120.448

2022

19.589.448

10.190.000

9.399.448

2023

47.137.448

10.190.000

36.947.448

2024

48.421.448

10.190.000

38.231.448

2025

62.753.448

10.500.000

52.253.448

2026

65.785.448

11.120.000

54.665.448

2027

99.598.448

11.120.000

88.478.448

Dal 2028

99.598.448

14.120.000

85.478.448

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Fondo la “Buona scuola”

0

0

26,1

0

0

26,1

0

0

26,1

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 800
(Bonifica di siti inquinati)

Le modifiche intervenute al Senato integrano il testo del comma in esame che, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, incrementava di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 il Fondo istituito dall’articolo 1, comma 476, della legge n. 208/2015 per la realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale per gli interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale ed il monitoraggio del territorio della regione Campania. Le modifiche approvate al Senato prevedono che le stesse somme possano anche finanziare altre finalità in materia ambiente tra cui un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale.  

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme, come modificate dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica che non mutano, tuttavia, rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento del Fondo interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

20,2

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le nuove finalizzazioni previste appaiono compatibili con le finalità proprie del Fondo, che opera nell’ambito di un limite di spesa.

 

Articolo 1, comma 802
(Plastiche monouso)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono la facoltà, in via sperimentale e su base volontaria, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, per i produttori di prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile di attivare una serie di procedure e attività volte alla prevenzione dell'abbandono dei citati prodotti nonché a favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare".

Al fine di realizzare attività di studio e verifica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo

presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019.

Si rinvia ad un decreto ministeriale la disciplina delle relative modalità di utilizzo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

 

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

 

La relazione tecnica precisa che, trattandosi di una facoltà gli eventuali oneri sono posti a carico dei produttori. Per quanto concerne l'attività di studio verifica tecnica e monitoraggio per il periodo della sperimentazione da parte dei competenti istituti di ricerca, è costituito un apposito Fondo

presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dal 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 1, commi 806 - 809
(Credito d’imposta per le edicole)

Le norme, introdotta dal Senato, prevede, per gli anni 2019 e 2020, la concessione di un credito d’imposta agli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020. Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con decreto, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale. Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 2.000 euro.

Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame, relativi al credito d'imposta in favore degli esercenti di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, pari al limite di spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2019 e di 17 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a)      quanto a 13 milioni di euro nell’anno 2019 e 4 milioni di euro nell’anno 2020 mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

b)     quanto a 13 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modifiche dalla legge 16 luglio 2012, n. 103. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008 è ridotto di 13 milioni per il 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Credito di imposta

13

4

0

13

17

0

13

17

0

Minori spese correnti

 

Riduzione fondo pluralismo informazione

13

4

0

13

4

0

13

4

0

Minore spesa in conto capitale

 

Fondo contributi pluriennali

 

 

 

 

13

 

 

13

 

 

La relazione tecnica con riferimento alle risorse già destinate al credito di imposta di cui all'articolo 4 del DL n. 63 del 2012, afferma che trattasi di risorse originariamente destinate al credito di imposta per la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica più volte prorogato (da ultimo con l’articolo 2 del decreto-legge n. 244/2016), ma che non ha avuto concreta attuazione. Tali risorse sono state già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell’economia e delle finanze alla contabilità speciale dell’Agenzia delle entrate. Il loro utilizzo nell’esercizio 2020 comporta corrispondenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, alla cui compensazione si provvede mediante riduzione di 13 milioni di euro per il 2020 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL n. 154 del 2008.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 810
(Abolizione dei contributi all’editoria)

La norma dispone l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche e di imprese editrici di quotidiani e periodici.

Inoltre prevede il sostegno, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti finalizzati, tra l’altro, a diffondere la cultura della libera informazione plurale, dell’innovazione digitale e sociale, e a sostenere il settore della distribuzione editoriale.

L’intervento di abolizione – o di riduzione fino a completa abolizione – dei contributi diretti a favore di determinate categorie di imprese radiofoniche o di imprese editrici di quotidiani e periodici è esplicitamente disposto nelle more della revisione organica della disciplina di settore.

In particolare la norma stabilisce:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2020, sono soppressi i contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale. A tal fine, abroga la L. 230/1990 e novella l’art. 1, co. 1247, della L. 296/2006;

- la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione, dei contributi concessi, ai sensi dell’art. 2, co. 1, del d.lgs. 70/2017, alle seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

•   imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici (lett. a));

•   imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro, limitatamente a un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 198/2016 (lett. b));

•   enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto (lett. c)). In particolare, il contributo è ridotto progressivamente nel seguente modo:

1) per l’annualità 2019 l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 20 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;

2) per l’annualità 2020 l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 50 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro;

3) per l’annualità 2021 l’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa editoriale sarà ridotto del 75 per cento della differenza tra l’importo spettante e 500.000 euro.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, le medesime categorie di imprese editrici non hanno più diritto ai contributi.

Infine, la medesima norma dispone che con uno o più DPCM sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione, a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di progetti, presentati da soggetti sia pubblici che privati, finalizzati a:

•   diffondere la cultura della libera informazione plurale, della comunicazione partecipata, dell’innovazione digitale e sociale, dell’uso dei media;

•   sostenere il settore della distribuzione editoriale, anche con l’avvio di processi di innovazione digitale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la proposta interviene in materia di contributi alle imprese editrici di quotidiani e periodici, nell'intento di pervenire ad una progressiva abolizione degli stessi e contestualmente individua una nuova finalità di spesa a valere sul Fondo per il pluralismo ed innovazione dell'informazione per la quota riservata alla Presidenza del consiglio dei ministri. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 1, commi da 849 a 872
(Pagamento dei debiti commerciali)

La norma intende accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti territoriali e favorire il rispetto dei tempi di pagamento, come fissati dalla vigente normativa europea. A tal fine si prevede che le regioni, le province autonome[61], i comuni, le province e le città metropolitane possano richiedere anticipazioni di liquidità alle banche o agli intermediari finanziari o a Cassa depositi e prestiti o alle istituzioni finanziarie dell'UE. Le anticipazioni sono destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018 e relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali (comma 849).

Le anticipazioni possono essere contratte nel rispetto di un limite massimo non superiore per gli enti locali a tre dodicesimi delle entrate accertate nel 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le regioni al 5 per cento delle entrate accertate nel medesimo anno e riferite al primo titolo di entrata del bilancio (comma 850). Si stabilisce che le anticipazioni in oggetto non costituiscono indebitamento e non si applicano, dunque, le norme vigenti volte a contenere l’incremento di tale grandezza (comma 851).

Sono definite le garanzie che gli enti territoriali devono prestare a fronte delle anticipazioni ricevute (comma 852).

I debiti il cui pagamento può essere effettuato a valere sulle anticipazioni sono esclusivamente quelli contenuti in una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e scaturenti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione dei debiti[62]. La dichiarazione è presentata agli istituti finanziari a corredo della richiesta di anticipazione (comma 853)

Sono definiti i termini di pagamento dei debiti e si prevede che le anticipazioni siano rimborsate entro il 15 dicembre 2019 (commi 854 e 855).

Al fine di incentivare il pagamento dei debiti commerciali, si prevede che le misure di penalizzazione che verranno di seguito illustrate sono raddoppiate nell’anno 2020 nei confronti degli enti che non hanno fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità o che non hanno effettuato il pagamento dei debiti a fronte dei quali è stata richiesta l’anticipazione nei termini previsti (comma 857). Le penalizzazioni trovano applicazione nei confronti degli enti interessati dalle norme in esame nel caso in cui i tempi di pagamento dei propri debiti evidenzino ritardi o qualora gli enti stessi non procedano ad una riduzione dello stock di debito pregresso (commi da 859 a 861). Le penalizzazioni possono consistere o in una riduzione della spesa per consumi intermedi per gli enti territoriali fino ad un massimo del 5 per cento oppure nella riduzione dell'indennità di risultato dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi per gli enti del Servizio sanitario nazionale (commi da 862 a 865).

Si prevede che le pubbliche amministrazioni siano obbligate a fornire annualmente i dati relativi allo stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati e a trasmettere alla piattaforma elettronica già citata le informazioni relative alle fatture pagate; in caso di inosservanza di detti obblighi si applicano le misure di penalizzazione descritte in precedenza (commi 867 e 868).

Le informazioni sullo stock di debito e sulle fatture emesse e pagate sono anche pubblicati sul sito web della Presidenza del Consiglio dei ministri (commi 869 e 870).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme proposte, relative all'anticipazione di liquidità, consentono di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2018 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi. La norma, che prevede il rimborso dell'anticipazione entro la fine del 2019, è indirizzata nei confronti degli enti che si trovano in situazione di temporanea carenza di liquidità. La relazione tecnica afferma che l’anticipazione di liquidità non ha effetti sui saldi di finanza pubblica perché la stessa deve essere restituita nell'arco dello stesso anno 2019 e, inoltre, viene erogata da soggetti esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche.

La relazione tecnica afferma che anche dalle altre norme in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che la norma è finalizzata ad assicurare che i debiti commerciali siano pagati entro i termini previsti dalle leggi vigenti, assumendo, in tal senso, una portata essenzialmente ordinamentale.

Andrebbe peraltro verificato se – come evidenziato da relazioni tecniche riferite a precedenti norme con analoga finalità – possano determinarsi effetti negativi sui saldi di cassa in relazione ad una possibile accelerazione della dinamica dei pagamenti.

Per quanto concerne la portata concreta delle norme, si osserva che l’impianto delle disposizioni non appare finalizzato a fornire un ulteriore strumento per la gestione del bilancio, ma ad imporre precisi obblighi alle amministrazioni territoriali con previsione delle relative sanzioni in caso di inosservanza. Alla luce di tali considerazioni sarebbe utile chiarire se, ed eventualmente in quale misura, sia stato valutato l’impatto che tali norme hanno sui comuni che versano in situazioni strutturali di illiquidità e se le stesse siano suscettibili di aggravare situazioni di squilibrio già in essere.

Sulla base della formulazione delle disposizioni, l’anticipazione di liquidità sembra dover essere richiesta in caso di presenza di debiti commerciali non pagati tempestivamente, indipendentemente dal fatto che la carenza di liquidità sia temporanea ovvero strutturale. Peraltro l’adempimento dell’obbligo di restituzione a fine anno potrebbe non essere praticabile qualora l’ente versi in una crisi strutturale di fondi o nella necessità di rientro da situazioni di squilibrio finanziario.

Infine, appare necessario acquisire la valutazione del Governo circa l’eventuale aggravio ed i relativi riflessi sulla funzionalità amministrativa degli enti interessati, in relazione al complesso degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni in esame.

 

Articolo 1, comma 873
(Assunzione di personale per l’emergenza sisma centro Italia )

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono l’esclusione delle spese relative alle assunzioni del personale a tempo determinato effettuate per fronteggiare l’emergenza Sisma del Centro Italia, in sede di valutazione del contenimento della spesa del SSN di cui all’articolo 17, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge n. 98/2011.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla copertura finanziaria degli oneri finanziari recati dalla disposizione si provvede con le risorse già finalizzate a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame appare potenzialmente in grado di determinare effetti negativi per la finanza pubblica in quanto esclude la spesa relativa alle assunzioni del personale a tempo determinato effettuate per fronteggiare l’emergenza Sisma del Centro Italia dai vincoli al contenimento della spesa, posti dal decreto-legge n. 98/2011. La relazione tecnica fa peraltro riferimento ad una copertura finanziaria mediante “risorse già finalizzate a legislazione vigente”. In proposito appare opportuno acquisire ulteriori indicazioni al fine di escludere elementi di onerosità.

 

Articolo 1, comma 874
(Ripiano del disavanzo da riaccertamento)

Le norme prevedono che, entro l'esercizio finanziario 2020, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono ripianare in 30 esercizi, a quote costanti, l'eventuale disavanzo derivante dalla cancellazione (effettuata nel 2017 in sede di riaccertamento ordinario per carenza dei presupposti giuridici) delle seguenti poste: crediti e debiti relativi alla Programmazione 2007/2013, derivanti da assegnazioni dello Stato e dell'Unione Europea e crediti tributari contabilizzati come "accertati e riscossi" entro l'esercizio 2002 a seguito di comunicazione dei competenti uffici dello Stato, non effettivamente versati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non amplia la capacità di spesa degli enti e pertanto non determina maggiori oneri per la finanza pubblica.  Infatti, a fronte della maggiore capacità di spesa determinata dal minore disavanzo da ripianare, si riduce, per pari importo, la possibilità, prevista dal comma 897, di applicare al bilancio le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione, a copertura di nuove spese.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma in esame tratta di disavanzi già emersi (si fa riferimento ad un riaccertamento del 2017) e che, dunque, ricadono nell’ambito applicativo del comma 897.

 

Articolo 1, commi da 875 a 886
(Concorso delle regioni a statuto speciale al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica)

Le norme riformulano il comma 875 che definisce il concorso delle regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Dal testo del citato comma sono eliminati i riferimenti alle regioni Valle d’Aosta e Sicilia che, nel corso delle ultime settimane, hanno sottoscritto un accordo con il Ministero dell’economia per ridefinire i loro impegni. Il testo degli Accordi sottoscritti è recepito nei commi da 876 a 886. Per la Sicilia il concorso alla finanza pubblica recato nel testo oggetto di modifica era fissato nella misura di un contributo pari a 1.001 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021 mentre per la Valle d’Aosta era pari a 123 milioni di euro per il 2019 e di 103 milioni di euro per il 2020 ed il 2021. Il contributo era definito come concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico (comma 875).

Le disposizioni dell'Accordo del l6 novembre 2018 tra il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta sono recepite nei commi da 877 a 879 ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale (comma 876).

L’Accordo prevede che il contributo[63] alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d'Aosta è stabilito nell'ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l'anno 2018, 112,807 milioni di euro per l'anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 (comma 877).

È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione Valle d'Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

In applicazione dell’Accordo è attribuito alla Regione l'importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della Regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Le disposizioni dell'Accordo sottoscritto il 19 dicembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della regione Siciliana sono attuate dalle disposizioni recate dai commi da 881 a 886, ed entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il contributo[64] alla finanza pubblica della Regione Siciliana è stabilito nell'ammontare complessivo di 1.304,945 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.001 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.

È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della regione Siciliana, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

In applicazione dell'Accordo è attribuito alla Regione l'importo complessivo di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli armi 2019 e 2020 e di euro 100 milioni annui per ciascuno degli armi dal 2021 al 2025.

La regione Siciliana provvede a riqualificare la propria spesa dal 2019 al 2025 attraverso il progressivo aumento della spesa per investimenti incrementando i relativi impegni verso l'economia in misura non inferiore al 2 per cento per ciascun anno rispetto all’anno precedente.

Sono abrogate[65] vigenti norme che disciplinavano la progressiva riqualificazione della spesa della regione Siciliana che si intendono sorpassare con l’Accordo in oggetto. Resta fermo l'obbligo a carico della Regione siciliana di destinare ai liberi consorzi del proprio territorio 70 milioni di euro annui aggiuntivi rispetto al consuntivo 2016.

La regione Siciliana può applicare vigenti norme che prevedono un più lento riassorbimento di disavanzi pregressi in cambio dell’incremento della spesa per investimenti[66] a condizione che nel 2018 abbia incrementato gli impegni delle spese per investimento dell'esercizio 2018 in misura non inferiore al 2 per cento rispetto al corrispondente valore del 2017.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate extratributarie

 

Riduzione concorso della Valle D’Aosta alla finanza pubblica

10

0

0

0

0

0

0

0

0

Maggiori spese correnti

 

Riduzione concorso della Valle D’Aosta alla finanza pubblica

0

0

0

10

0

0

10

0

0

Maggiori spese in conto capitale

 

Trasferimento alla Valle d’Aosta

10

10

20

10

10

20

10

10

20

Trasferimento alla Regione Siciliana

20

20

100

20

20

100

20

20

100

 

La relazione tecnica evidenzia che il contributo già scontato nei tendenziali di bilancio a carico della regione Valle d’Aosta era pari a 122,807 milioni di euro per il 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, coerentemente con quanto indicato, seppure arrotondato per eccesso, nella tabella 8 allegata al disegno di legge originario della legge di bilancio. L'Accordo determina, dunque, una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 10 milioni di euro limitatamente al 2019. A titolo transattivo, con l'Accordo sottoscritto con la Regione Valle d'Aosta viene altresì riconosciuto alla medesima un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, distribuito in 10 milioni annui per il 2019 e il 2020 e in 20 milioni annui dal 2021 al 2025.

Parimenti, con l'Accordo sottoscritto con la Regione Siciliana viene riconosciuto alla medesima un trasferimento di euro 540 milioni da destinare ai liberi consorzi e città metropolitane per le spese di manutenzione straordinaria di strade e scuole, da erogare in quote di euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro l 00 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

Gli oneri complessivi dell'emendamento sono pertanto riepilogati nella tabella che segue.

 

(milioni di euro)

 

2019

2020

Dal 2021

Minore concorso finanza pubblica della Valle d’Aosta

10

 

 

Contributo agli investimenti per la Valle d’Aosta

10

10

20

Contributo alla manutenzione di scuole e strade per la Sicilia

20

20

100

Totale

40

30

120

 

La relazione tecnica precisa che a copertura degli oneri recato dalle norme in esame pari a 40 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025:

·        è ridotto il fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali di un importo di 30 milioni per il 2019, 30 milioni per il 2020 e 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 previsto dal disegno di legge di bilancio in esame (comma 122);

·        è ridotto di 10 milioni di euro per il 2019 il fondo da destinare al finanziamento di nuove politiche di bilancio e al rafforzamento di quelle già esistenti perseguite dai Ministeri previsto dal disegno di legge di bilancio in esame (comma 748).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 887
(Apposizione del vincolo di destinazione a somme trasferite alle Province autonome)

Le norme stabiliscono che il finanziamento previsto nei protocolli di intesa stipulati dalle Province autonome di Trento e di Bolzano con i rispettivi Commissariati del Governo per l'affidamento della gestione e il sostenimento delle spese per l'accoglienza straordinaria delle persone richiedenti protezione internazionale ed i minori stranieri non accompagnati, costituisce entrata nei bilanci delle stesse Province autonome a titolo di trasferimento statale vincolato a detto scopo. Eventuali somme non utilizzate sono oggetto di riversamento al bilancio dello Stato. La disposizione in esame ha effetto a partire dall'esercizio finanziario 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 892 a 895
(Contributo ai comuni per piani di sicurezza)

Le norme, introdotte dal Senato, riconoscono un contributo di ammontare complessivo pari a 190 milioni annui per il periodo 2019-2033 in favore dei comuni che hanno subìto una perdita di gettito, non più acquisibile, a seguito dell’introduzione della TASI[67].

Il contributo deve essere destinato al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale.

La ripartizione del contributo tra i comuni interessati è effettuata in proporzione al peso del contributo di ciascun ente di cui alla tabella B allegata al DPCM 10 marzo 2017[68].

Le spese finanziate con le risorse assegnate devono essere liquidate o liquidabili per le finalità indicate entro il 31 dicembre di ogni anno.

I comuni beneficiari effettuano il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo n. 229/2001, classificando le opere sotto la voce “Contributo investimenti legge di bilancio 2019”.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investimenti piani sicurezza

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

 

La relazione tecnica afferma che l’onere è determinato dall’ammontare del contributo.

Inoltre, in merito alle funzioni di monitoraggio a carico dei comuni, la RT afferma che la previsione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto i Comuni, già dal 2014, utilizzano il citato sistema di monitoraggio per la trasmissione delle informazioni finanziarie, fisiche e procedurali relative alle opere pubbliche di loro competenza.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazione da formulare essendo l’onere limitato all’ammontare del contributo riconosciuto. Si prende atto, inoltre, di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla possibilità, per i Comuni, di effettuare il monitoraggio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai criteri di ripartizione, si fa presente che la Tabella cui si fa riferimento per l’attribuzione della quota di risorse non riguarda la totalità dei comuni in quanto sono elencati solo quelli interessati dalla ripartizione dello specifico Fondo di riferimento. In base a quanto disposto dalla norma in esame, pertanto, si ritiene che i Comuni beneficiari siano esclusivamente quelli indicati nella predetta Tabella.

 

Articolo 1, comma 906
(Limite alle anticipazioni di tesoreria)

Le norme stabiliscono che, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria[69] è elevato da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finanziariamente neutrale, in quanto l’anticipazione di tesoreria costituisce un mero strumento per sopperire a temporanee carenze di liquidità da regolarsi, in ogni caso, entro il termine del 31 dicembre 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto indicato dalla RT.

 

Articolo 1, comma 907
(Gestione di cassa dei comuni in dissesto)

Le norme stabiliscono che i comuni che, nel secondo semestre 2016, abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario[70] possono motivatamente chiedere al Ministero dell'interno, entro il 31 gennaio 2019 l'anticipazione di somme da destinare ai pagamenti in sofferenza. L'assegnazione di cui al periodo precedente, nella misura massima di 20 milioni di euro, e di 300 euro per abitante, è restituita, in parti uguali, nei tre esercizi successivi, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di mancato versamento entro il termine previsto, è disposto, da parte dell'Agenzia delle entrate, il recupero delle somme nei confronti del comune inadempiente, all'atto del pagamento allo stesso dell'imposta municipale propria. Alla copertura degli oneri, derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente, si provvede a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali[71].

Le norme sono emanate “al fine di favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente”.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina oneri in quanto l’anticipazione è concessa nella misura massima complessiva di 20 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo di rotazione di cui all’articolo 243 ter del citato D.Lgs. n. 267/2000, che presenta le necessarie disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la relazione tecnica chiarisce che la somma che può essere spesa in base alle norme in esame risulta nelle disponibilità del Fondo di rotazione posto a copertura.

 

Articolo 1, comma 908
(Servizi di tesoreria della amministrazioni pubbliche operanti nei piccoli comuni)

Le norme modificano l’articolo 9 della legge n. 158/2017[72] il quale stabilisce, tra l’altro, che i piccoli comuni possono affidare la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa. Le modifiche attribuiscono la medesima facoltà anche alle amministrazioni pubbliche[73] operanti nei piccoli comuni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione consente di poter di risolvere problematiche operative sui servizi di tesoreria e di cassa per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nei piccoli comuni.  In merito a quanto sopra, si evidenzia che Poste Italiane ha sviluppato una consolidata attività commerciale con la Pubblica Amministrazione ed è abilitata ex lege al servizio di tesoreria degli enti pubblici (comma 1 dell’articolo 40 della legge finanziaria 1999).  La proposta normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto dalle Pubbliche amministrazioni locali per la gestione del servizio di tesoreria e di cassa.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva preliminarmente che, al fine di verificare la portata della norma, sarebbe utile acquisire il dato sul numero delle pubbliche amministrazioni potenzialmente interessate.

Tanto premesso si rileva, altresì, che l’istituzione della Tesoreria unica era anche finalizzata alla razionalizzazione dei flussi finanziari delle amministrazioni pubbliche. Appare pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo al fine di verificare se la sottrazione di soggetti dall’obbligo di impiego del servizio di Tesoreria unica sia suscettibile di determinare effetti finanziari, con particolare riguardo agli aspetti connessi ai flussi che influenzano il saldo di fabbisogno.

 

Articolo 1, comma 912
(Affidamento di lavori)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, prevedono che, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, possano procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure utilizzate per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono a carattere procedurale e, pertanto, non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla RT.

 

Articolo 1, comma 918
(Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, stanziano la somma di 1,5 milioni di euro per il 2019 in favore della regione Lombardia con riguardo alla realizzazione delle opere svolte a consentire il rapido ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda e alla necessità di un sostegno ai servizi di trasporto pubblico locale nelle more della riapertura della suddetta infrastruttura.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Risorse destinate al ripristino del Ponte San Michele tra Calusco e Paderno d'Adda, Regione Lombardia

1,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa prevista dalla norma.

Tuttavia, trattandosi di un onere di parte capitale, appare utile acquisire conferma circa l’effettiva spendibilità dello stanziamento interamente nell’esercizio 2019, come risulta dagli effetti ascritti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 1, comma 921
(Riparto del Fondo di solidarietà comunale)

La norma stabilisce che il fondo di solidarietà comunale[74], in deroga alle vigenti norme sulla sua ripartizione[75], è confermato per l’anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri[76] 7 marzo 2018, salve le operazioni aritmetiche relative ai nuovi comuni risultanti da procedure di fusione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma disciplina il riparto del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2019, stabilendo, peraltro, che risultano confermati gli importi già assegnati per l’anno 2018. La norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la stessa incide esclusivamente sul riparto tra i comuni beneficiari del fondo di solidarietà comunale per l'anno 2019, ferma restando la complessiva dotazione dello stesso.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 931
(Metropolitana di Roma)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, autorizzano la spesa di 55 milioni di euro per l’anno 2019, di 65 milioni di euro per l’anno 2020 e di 25 milioni di euro per l’anno 2021 per la revisione progettuale del completamento della linea C della metropolitana di Roma, per l’acquisto di materiale rotabile relativo alla linea medesima, nonché per interventi di manutenzione straordinaria per le linee A e B.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Completamento Linea C e interventi di manutenzione straordinaria linee A e B Metropolitana di Roma

55,0

65,0

25,0

30,0

30,0

40,0

30,0

30,0

40,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 1, commi 933 - 936
(Stanziamento per Roma capitale – ripristino stradale)

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – assegnano la dotazione finanziaria di 40 mln per il 2019 e 20 mln per il 2020 a Roma Capitale per interventi di ripristino straordinario della piattaforma stradale da eseguirsi anche, nei casi emergenziali, con il Ministero della Difesa.

Gli oneri sostenuti dalla Difesa sono ristorati secondo e modalità previste dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge n. 196/2009.

La norma richiamata tratta delle contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria. Al fine di garantire la continuità operativa delle gestioni contabili nella fase di riconduzione al regime di contabilità ordinaria, nel primo esercizio successivo alla chiusura operata ai sensi del presente comma, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente, nel medesimo anno, con l'emissione di ordini di pagamento sulle pertinenti unità elementari di bilancio.

È contestualmente ridotto di 40 mln per il 2019 e 20 mln per il 2020 il fondo per il riaccertamento dei residui passivi iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

La norma autorizza inoltre la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per l’acquisto di mezzi strumentali necessari per il ripristino delle piattaforme stradali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese capitali

 

Ripristino grande viabilità Roma Capitale

55

65

25

30

30

40

30

30

40

 

 

Acquisto beni strumentali

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Minori spese correnti

 

Utilizzo  Fondi per il riaccertamento straordinario dei residui  passivi di parte corrente (art. 49, comma 2, lettera a) del  DL n. 66/2014 - MEF)

40

20

 

40

20

 

40

20

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo gli oneri limitati all’entità della spesa prevista. Si rileva peraltro che la RT non esplicita gli elementi sottesi allo sviluppo per cassa degli effetti finanziari, ipotizzato con riguardo ai saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Appare altresì opportuna una precisazione riguardo alle specifiche modalità di ristoro della Difesa (per le quali è previsto un rinvio all’art. 44-ter legge 196/2009) nonché una conferma della disponibilità delle risorse a valere sul Fondo per il riaccertamento dei residui passivi del Ministero dell’economia.

 

Articolo 1, comma 939
(Svincolo di somme dovute alle regioni)

La norma riformula l’articolo 6-bis del decreto legge n. 91/2017 che, nel testo vigente, stabilisce che per le regioni che rendono disponibili spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio[77], per gli anni 2017-2020, è autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti dallo Stato nel limite del doppio degli spazi finanziari resi disponibili. Lo svincolo è disposto purché non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte.

La nuova formulazione, invece, autorizza lo svincolo di destinazione di somme dovute dallo Stato per le regioni che effettuano operazioni di estinzione anticipata, per gli anni 2019 e 2020, nel limite delle stesse operazioni di estinzione anticipata. Lo svincolo è comunque consentito solo nel caso in cui su tali somme non esistano obbligazioni sottostanti già contratte ovvero purché le suddette somme non siano relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l’obbligo a carico della regione di farvi fronte.

Le risorse svincolate sono destinate dalle regioni, sia dal testo sostituito che dal testo in esame, alla riduzione del debito e agli investimenti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti negativi sull’indebitamento e il fabbisogno, e favorisce la riduzione del debito e gli investimenti delle regioni negli esercizi 2019 e 2020 attraverso l’eliminazione del vincolo di destinazione di trasferimenti statali per un importo non inferiore alle estinzioni anticipate di ciascun esercizio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 951
(Piano nazionale per le città)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, inseriscono l’articolo 12, comma 4-bis, nel DL 83/2012, in materia di Piano nazionale per le città. La novella prevede che, in caso di inerzia realizzativa, sentito il comune interessato, il Ministro delle infrastrutture possa nominare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un commissario per attuare o completare gli interventi già finanziati. Gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica conferma che gli oneri per i compensi dei commissari, determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono posti a carico delle risorse destinate al Comune per gli interventi finanziati nel contratto di valorizzazione urbana per i quali è stato nominato il commissario.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che gli oneri per l’eventuale nomina del commissario sono comunque a carico di risorse già stanziate.

 

Articolo 1, commi 965 - 967
(Trattamenti previdenziali e vitalizi di amministratori locali )

Le norme, in materia di revisione, secondo il metodo di calcolo contributivo, della disciplina dei trattamenti previdenziali e vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale, presentano modifiche rispetto al testo già approvato dalla Camera.

In particolare, si segnalano le seguenti modifiche.

·         Qualora le regioni e le province autonome non provvedano entro i termini previsti alla suddetta revisione, ad essi non è erogata una quota pari al 20 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto nel testo Senato A.S. 981) dei trasferimenti erariali a loro favore diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale.

·         Si prevede che le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro 180 giorni dalla medesima data di entrata in vigore. Le regioni in argomento adottano le disposizioni di cui al primo periodo entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, ovvero qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data.

·         È stata inoltre soppressa la norma che prevedeva l’assegnazione di un termine ulteriore di 60 giorni alle regioni a statuto speciale, alle regioni a statuto ordinario e le province autonome inadempienti per procedere all’adeguamento dei rispettivi ordinamenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, essendo volte a garantire una riduzione dei costi della politica nelle regioni a statuto speciale, ordinario e nelle province autonome, sono suscettibili di determinare risparmi di spesa per la finanza pubblica, in atto, non quantificabili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 969
(Fondo aree confinanti con le regioni a Statuto speciale)

La norma,  a seguito delle modifiche introdotte al Senato, prevede l’incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 6, comma 7 del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, per un importo di 10 milioni di euro per l’anno 2019, di 6 milione di euro per l’anno 2020 e di 20 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla misura i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

l’incremento del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano

10,0

6,0

20,0

10,0

6,0

20,0

10,0

6,0

20,0

 

La relazione tecnica rileva che le modifiche introdotte al Senato comportano maggiori oneri pari a 5 milioni di euro per l’anno 2019, a 1 milione di euro per l’anno 2020 e a 5 milioni di euro per l’anno 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 978
(Facoltà assunzionali delle Università statali)

La norma autorizza per gli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali - in aggiunta a quelle previste dalla legislazione vigente - nel limite di spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020. L’autorizzazione avviene nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993.

La facoltà concessa dalla norma in esame riguarda le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano i seguenti requisiti:

un indicatore delle spese di personale – previsto all’articolo 5 del D.lgs. n. 49/2012 – inferiore al 75%;

un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi (articolo 7 del D.lgs. n. 49/2012) maggiore di 1,10.

Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra gli atenei che rispettano tali condizioni, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma va nella direzione di valorizzare le politiche di bilancio degli atenei virtuosi, ovvero quelli che rispettivamente al 31 dicembre 2018 o al 31 dicembre 2019, oltre ad avere un indicatore di spesa di personale inferiore al 75% e un indicatore di situazione economico finanziaria maggiore di 1,10 - come definiti dal D.lgs n. 49/2012 - sono in grado di sostenere finanziariamente a carico dei propri bilanci i maggiori oneri strutturali connessi alle assunzioni aggiuntive.

A invarianza complessiva dell'FFO, tra questi atenei, saranno ripartiti e trasformati in Punti Organico complessivamente 25 milioni di euro nell'anno 2019 e ulteriori 25 milioni euro nell'anno 2020 per consentire un incremento, a livello di sistema, delle facoltà assunzionali delle Università statali rispetto ai limiti al turn over previsti dall'articolo 66, comma 13-bis del DL n. 112/2008 che dal 2018 fissa le facoltà assunzionali di sistema al 100% dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente

Conseguentemente, come dalla tabella di cui sotto, si avranno maggiori facoltà assunzionali pari a 219,73 punti organico nell'anno 2019, cui si aggiungono 219,73 punti organico nell'anno 2020 per complessivi 439,47 punti organico dall'anno 2020.

 

Anno

Maggior budget annuo (in euro)

Budget consolidato

(in euro)

Maggiori PO Annui

Punti organico consolidati

2019

25.000.000

25.000.000

219,73

219,73

2020

25.000.000

50.000.000

219,73

439,47

2021

-

50.000.000

0,00

439,47

-

50.000.000

0,00

439,47

-

50.000.000

0,00

439,47

-

50.000.000

0,00

439,47

2028

-

50.000.000

0,00

439,47

 

Oltre a rispettare gli indicatori di bilancio indicati dalla norma, gli atenei che intendono beneficiare del riparto dei suddetti punti organico dovranno presentare specifica richiesta al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci. Tale elemento, secondo la RT, è particolarmente importante considerando che dall'anno 2016 non c'è più il blocco degli scatti stipendiali del personale docente e, dall'anno 2020, gli scatti si trasformeranno da triennali a biennali e che sono ripresi i rinnovi contrattuali.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle facoltà assunzionali previste nella norma non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi contenuti nella relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 986
(Modalità di calcolo dell’ISEE )

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono che per l’anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro, ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Modifica calcolo ISEE

0

0

0

2

0

0

2

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha effetti solo sul fabbisogno e sull’indebitamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire chiarimenti circa i profili applicativi delle disposizioni e gli effetti finanziari ad esse ascritti, che indicano una maggiore spesa corrente pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019 esclusivamente ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento.

Inoltre, andrebbero acquisite indicazioni circa le modalità con le quali garantire il rispetto del limite di spesa indicato. A tal fine, andrebbe altresì specificato se la modifica della metodologia di calcolo riguardi l’indicatore ISEE nella sua generalità ovvero sia da considerare limitatamente all’erogazione di determinati benefici.

 

Articolo 1, comma 991
(Riscossione dei tributi sospesi)

La norma, introdotta dal Senato, intervenendo sul comma 11 dell’articolo 48 del DL n. 189/2016, modifica i termini e le modalità di ripresa dei versamenti di tributi sospesi per i soggetti non esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agricola nonché per i sostituti d’imposta in relazione alle ritenute alla fonte non operate. In particolare, per i soggetti non titolari di reddito d’impresa, di lavoro autonomo o di attività agricole è prorogato dal 16 gennaio 2019 al 1 giugno 2019 il termine per la ripresa dei versamenti di tributi sospesi. Inoltre, è elevato da 60 a 120 il numero massimo di rate mensili consentite ai fini della rateizzazione.

Viene, inoltre, modificato il comma 13 del medesimo articolo 48 in materia di riscossione dei contributi e di premi INAIL dovuti fino al 30 settembre 2017 e non versati per effetto della sospensione. In particolare, si dispone che il pagamento mediante rateizzazione delle somme sospese sia effettuato con versamenti fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo (anziché fino a un massimo di 60 rate), a decorrere dal mese di giugno 2019 (in luogo del 31 gennaio 2019).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Estensione rateizzazione versamenti – tributi erariali

15

10,6

10,6

15

10,6

10,6

15

10,6

10,6

Minori entrate extra-tributarie

 

Estensione rateizzazione versamenti – Tributi locali

1,7

1,7

1,2

1,7

1,7

1,2

1,7

1,7

1,2

Minori entrate contributive

 

Estensione rateizzazione versamenti – Entrate contributive

 

 

 

16,8

11,8

11,8

16,8

11,8

11,8

Maggiori spese correnti

 

Estensione rateizzazione versamenti – Entrate contributive

16,8

11,8

11,8

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento alla modifica apportato al comma 1 dell’articolo 48 del DL n. 189 del 2016, afferma che a legislazione vigente, considerando l’ultima modifica di cui all’articolo 1, comma 1 – lett. a), del decreto legge n. 55/2018, è invece previsto che il versamento sia effettuato entro il 16 gennaio 2019 ovvero in 60 rate mensili a decorrere dalla predetta data. La RT afferma che, sulla base dei dati indicati nella relazione tecnica del citato comma 1 e dei diversi termini della rateizzazione, si rilevano effetti finanziari negativi per gli anni dal 2019 al 2023 in particolare tali effetti sono pari a -16,7 milioni per l’anno 2019 e pari a -11,8 milioni per gli anni dal 2020 al 2023. Per gli anni dal 2024 al 2029 si registrano invece effetti positivi corrispondenti alla rateizzazione prevista, nella misura di +11,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di +4,9 milioni per l’anno 2029. La RT riporta quindi la seguente tabella:

 

Analogamente la RT stima gli effetti derivanti dalla modifica del comma 13 del medesimo articolo 48:

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

totale sospeso

versamenti a normativa vigente

23,66

23,66

23,66

23,66

23,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

118,28

versamenti sulla base di presente disposizione

6,90

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

4,93

118,28

Effetto disposizione in termini di entrate contributive

-16,76

-11,83

-11,83

-11,83

-11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

11,83

4,93

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 993
(Proroga esenzione imposte dirette fabbricati inagibili)

La norma, introdotta dal Senato, prevede l’estensione all’anno d’imposta 2020 dell’esenzione, ai fini delle imposte dirette, dei redditi dei fabbricati distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici 2016, attualmente l’esenzione è prevista fino all’anno d’imposta 2018.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Estensione al 2020 dell'esenzione dei redditi da fabbricati distrutti o inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma 2016- IRES/IRPEF

 

2,6

1,5

0

2,6

1,5

0

2,6

1,5

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base degli ultimi dati disponibili (dichiarazioni dei redditi presentate nel 2017 per l'anno di imposta 2016), si stima una perdita di gettito IRPEF/IRES di competenza di circa -1,5 milioni di euro.

Di seguito l'andamento finanziario (milioni di euro):

 

 

2019

2020

2021

2022

IRPEF/IRES

        0

     -2,6

            -1,5

       1,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere indicato.

 

Articolo 1, commi 994 995
(Attività di riscossione nei comuni colpiti da eventi sismici 2016)

Normativa vigente. L’articolo 11, comma 2, del decreto legge n. 8 del 2017 disciplina - per i comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria - la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo. In merito al profilo finanziario, si segnala che non sono stati ascritti effetti sui saldi né alla norma originaria (sospensione termini fino al 30 settembre 2017) né alle norme di proroga (da ultimo, l’art. 2-bis, comma 26, DL n. 148/2017 che ha fissato la ripresa dell’attività di notifica e riscossione a decorrere dal 1° giugno 2018).

Successivamente il comma dell’articolo 1 del Dl n. 55 del 2018 ha prorogato dal 1° giugno 2018 al 1° gennaio 2019, del termine fissato per la ripresa dell’attività di accertamento e riscossione.

La relazione tecnica riferita al predetto comma stimava oneri connessi alla proroga delle riscossioni pari a 10 milioni per l’anno 2018.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone un’ulteriore proroga, dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020, del termine fissato per la ripresa dell’attività di accertamento e riscossione nei confronti dei contribuenti danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a decorrere dal 24 agosto 2016.

Alla copertura dell’onere si provvede mediante utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Quota erariale

6

 

 

6

 

 

6

 

 

Altri enti

 

 

 

2

 

 

2

 

 

Minori entrate contributive

 

Inps

 

 

 

2

 

 

2

 

 

Maggiori spese correnti

 

Inps

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri enti

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Quota erariale

 

6

 

 

6

 

 

6

 

Altri enti

 

 

 

 

2

 

 

2

 

Maggiori entrate contributive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inps

 

 

 

 

2

 

 

2

 

Minori spese correnti

 

Inps

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Altri enti

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo Fondo

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la proroga al 1° gennaio 2020 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi degli anni 2016-2017 comporta oneri sull’anno 2019 stimati in circa 10 milioni di euro.

Applicando il peso dei ruoli erariali rilevato sulle riscossioni ordinarie (circa il 60%), il minor gettito atteso per la quota parte erariale risulta pari a 6 milioni di Euro per l’anno 2019, con un corrispondente slittamento al 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, rilevando che la quantificazione appare coerente con quella riferita alle precedenti proroghe.

 

Articolo 1, comma 996
(Contributo comuni cratere sismico)

La norma, introdotta dal Senato, destina un contributo di 2 milioni per l’anno 2019 ai comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 997 - 998
(Imposta pubblicità)

La norma, introdotta dal Senato, prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta per le insegne di esercizio e occupazione di suolo pubblico, di cui al d.lgs. n. 507/1993, per attività commerciali aventi sede legale o operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, sono definite le modalità di attuazione della disposizione in esame

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minore entrata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esenzione imposta per le insegne

 

 

 

5

5

5

5

5

5

 

La relazione tecnica evidenzia che, sotto il profilo finanziario, le modalità di attuazione della predetta esenzione verranno stabilite con successivo regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, in modo da rispettare anche lo stanziamento di spesa pari a 5 milioni di euro che costituisce l’onere della presente disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere, che non appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 1, comma 1004
(Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, autorizzano il Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla spesa di euro 1,6 milioni per l’anno 2019 per l’adeguamento delle sedi di servizio nella città di Genova e per l’incremento della dotazione di mezzi idonei al soccorso tecnico urgente in quell’ambito urbano.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Acquisto e adeguamento strutturale delle sede territoriali di servizio dei vigili del fuoco

1,6

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa prevista dalla norma.

Tuttavia, trattandosi di un onere di parte capitale, appare utile acquisire conferma circa la spendibilità dello stanziamento interamente nell’esercizio 2019, come risulta dagli effetti ascritti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 1, comma 1005
(Adeguamento sedi territoriali dei vigili del fuoco)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 per l’acquisto e l’adeguamento strutturale delle sedi di servizio territoriali del Corpo dei vigili del fuoco.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Potenziamento del sistema di soccorso tecnico urgente del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nella città di Genova

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità della spesa prevista dalla norma.

Tuttavia, trattandosi di un onere di parte capitale, appare utile acquisire conferma circa la spendibilità dello stanziamento interamente negli esercizi di riferimento, come risulta dagli effetti ascritti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 1, comma 1010
(Disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi)

La norma, introdotta dal Senato, sostituisce l’articolo 1-septies, comma 1, del DL n. 55/2018, recante disposizioni in merito alla procedura d’infrazione per aiuti di Stato in relazione ai contributi ricevuti dalle imprese interessate dal sisma del 6 aprile 2009 a L’Aquila.

In particolare, viene elevato da centottanta a quattrocentottanta il numero dei giorni – che decorrono dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi - entro i quali i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura procedurale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione della mancata imputazione di effetti finanziari alla norma originaria.

 

Articolo 1, commi da 1015 a 1018
(Fondo crediti di dubbia esigibilità per comuni “buoni pagatori”)

Le norme stabiliscono che nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato per l’esercizio 2019 ad un valore pari all’80 per cento dell’accantonamento quantificato nell’allegato al bilancio riguardante il FCDE se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

·        con riferimento all’esercizio 2018 l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti[78] è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali previsti dalle norme vigenti[79] e le fatture ricevute e scadute nell’esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto [comma 1015, lettera a)];

·        il debito commerciale residuo rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione [comma 1015, lettera b)].

La facoltà sopra descritta può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri sopra indicati, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

·        l’indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto [comma 1016, lettera a)];

·        il debito commerciale residuo rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione [comma 1016, lettera b)].

Le norme descritte non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo e che, con riferimento ai mesi precedenti all’avvio di SIOPE+[80] non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture (comma 1017).

Si afferma che gli oneri recati dai commi da 1015 a 1017, sono pari a 30 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di indebitamento netto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incremento delle spese per minori accantonamento al FCDE

0

0

0

30,0

0

0

30,0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la facoltà prevista dalle disposizioni di calcolare nel 2019 il FCDE applicando la percentuale dell’80 per cento piuttosto di quella dell’85 per cento, attribuita dalla norma agli enti locali che nel 2018, o in alternativa, nel primo semestre 2019, hanno registrato indicatori di tempestività dei pagamenti rispettosi dei termini previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 pagando almeno il 75 per cento dell’importo delle fatture ricevute e scadute nell’esercizio, e riducendo il debito commerciale residuo, amplia la capacità di spesa di tali enti, determinando effetti finanziari negativi sull’indebitamento netto e sul fabbisogno di 30 milioni di euro per l’esercizio 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto della quantificazione proposta, rilevando che la RT non esplicita i dati e le ipotesi posti a fondamento della stima dell’onere, necessari ai fini di una verifica della stessa.

 

Articolo 1, comma 1020
(Proroga zona franca urbana di Genova)

Normativa vigente. L’articolo 8 del DL n. 109 del 2018 ha istituito una zona franca urbana nel territorio della città metropolitana di Genova.

Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca, e che hanno subito a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione delle proprie attività nel Comune di Genova, alcune esenzioni fiscali. Le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta 2018 e spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

Le agevolazioni sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

 

Il comma 608 del ddl di bilancio in esame, nel testo licenziato alla Camera, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per il finanziamento della zona franca urbana della città metropolitana di Genova.

 

La norma, come modificata dal Senato, prevede che le agevolazioni per le imprese aventi sede nella zona franca urbana di Genova, di cui all’articolo 8 del DL n. 109 del 2018, siano concesse anche per il periodo d’imposta 2019 e spettino anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.

Si prevede altresì che le esenzioni siano concesse entro un limite massimo di 10 milioni per il 2018 e di 50 milioni annui per il 2019 e il 2020.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme, come modificate dal Senato, effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 1, comma 1021
(Interventi nei comuni colpiti da eventi calamitosi)

La norma, al fine di garantire la continuità dei servizi di interesse generale a seguito di eventi emergenziali di protezione civile[81], i sindaci dei comuni interessati dai suddetti eventi, indicano tempestivamente ai concessionari di servizi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta mediante apposita istanza di autorizzazione, le aree pubbliche nella loro disponibilità da destinare agli insediamenti di container, immediatamente rimuovibili al venir meno dell’esigenza, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi, prima resi negli immobili, per i quali sia intervenuta dichiarazione d’inagibilità. L’assegnazione è effettuata a titolo gratuito e per un periodo di tempo predeterminato, eventualmente rinnovabile, mentre le spese per l’installazione e le utenze sono a carico dei concessionari. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai concessionari di servizi pubblici per garantire la continuità del servizio in occasione di eventi emergenziali verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere procedurale e pertanto non determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1022
(Esenzione per strutture periferiche necessarie ad enti pubblici)

La norma, introdotta dal Senato, esenta dalle imposte sui redditi, qualificandole come “non commerciali”, le attività svolte dalle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, alle condizioni previste dalla legge. La disposizione stima le conseguenti minori entrate in 300.000 euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla misura i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate tributarie

 

Estensione del carattere non commerciale alle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse - IRES

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Estensione del carattere non commerciale alle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse - IRAP

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione del carattere non commerciale alle strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse - IRAP

0,1

0,1

0,1

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica stima prudenzialmente in circa 0,3 milioni di euro su base annua, di cui 0,25 milioni a titolo di IRES, le minori entrante derivanti dall’ ampliamento del perimetro della non commercialità genera effetti negativi in termini di gettito IRES e IRAP.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non fornisce informazioni sugli elementi alla base della quantificazione e sulla platea dei soggetti (non desumibile direttamente dal tenore letterale della disposizione) che beneficeranno dell’esenzione.

 

Articolo 1, commi 1025 - 1027
(Flussi veicolari nel porto di Genova)

Normativa vigente. L’articolo 6, comma 1, del DL 109/2018 prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintenda alla progettazione e alla realizzazione di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per garantire l’ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, compresa la realizzazione del varco di ingresso di Ponente. Per la realizzazione delle suddette attività il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita i poteri necessari, anche di natura espropriativa per pubblica utilità, per l’immediata realizzazione del sistema informatico e delle relative infrastrutture accessorie.

Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2018, 15 milioni di euro per l’anno 2019 e 7 milioni di euro per il 2020 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017.

 

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, affidano le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova al Commissario straordinario per la ricostruzione.

Fra dette attività è, in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l’anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.

Agli oneri derivanti dai precedenti commi si provvede a valere sulle somme previste dall’articolo 6, comma 1, del DL 109/2018.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni individuano la copertura a valere sulle risorse appostate sul capitolo 7205 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativa all’autorizzazione di cui all’articolo 6, comma 1 del DL 109/2018.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma e la relativa relazione tecnica non precisano l’onere derivante dalle attività affidate al Commissario – con l’eccezione di quelle relative alla progettazione del nuovo Centro merci, stimate in 2 mln per il 2019 – limitandosi a porre le relative spese a valere sulle risorse di all’articolo 6, comma 1, del DL 109/2018. Sarebbe utile acquisire ulteriori indicazioni in proposito nonché elementi volti ad escludere che l’utilizzo delle risorse in questione possa pregiudicare lo svolgimento di interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità.

 

Articolo 1, commi 1028 e 1029
(Investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti)

Le norme autorizzano la spesa di 800 milioni di euro per il 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per l'immediato avvio e la realizzazione nell'arco del medesimo triennio degli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti relativi (comma 1028):

- alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti[82];

- alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con ordinanza di protezione civile[83].

Gli investimenti sono finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture individuate dai Commissari delegati per le emergenze ancora in corso ovvero terminate da non oltre sei mesi.

Per le predette finalità, viene istituto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per il 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le cui risorse sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in apposito fondo del Dipartimento della protezione civile.

Dette risorse sono assegnate con D.P.C.M. ai Commissari delegati ovvero ai soggetti responsabili del proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria, per il coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per investimenti finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico

800

900

900

600

800

900

600

800

900

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione nasce dalla duplice esigenza di fornire una risposta urgente all'emergenza derivante dai gravi eventi alluvionali dei mesi di ottobre e novembre 2018 e di procedere ad un avvio tempestivo degli investimenti volti alla mitigazione del rischio idrogeologico del territorio e alla maggiore resilienza delle infrastrutture e strutture.

Secondo la RT la straordinarietà della situazione e l'urgenza di realizzare concretamente questi obiettivi richiedono un cambio di passo adeguando la logica di azione finora seguita per improntarla a criteri di maggiore speditezza pur sempre in un'azione coordinata. Pertanto, la disposizione è funzionale a un più ampio programma di intervento di contrasto al dissesto idrogeologico organizzato in linee di azione da sviluppare su più piani e su diversi orizzonti temporali, volto a mettere in sicurezza il territorio e la popolazione dai rischi collegati al dissesto idrogeologico, fenomeno che ha assunto nel tempo una dimensione crescente per diffusione e impatto sulla popolazione e sulle finanze pubbliche.

In tale contesto la disposizione valorizza gli strumenti resi disponibili dal codice di protezione civile che prevede all’articolo 25, comma 2, la possibilità di intervenire nel corso degli stati di emergenza con interventi a carattere strutturale proprio di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché con interventi, anche di natura temporanea, volti al ripristino delle infrastrutture di reti strategiche. In tal senso la disposizione è applicabile a tutti gli stati di emergenza per eventi idrogeologici ed idraulici ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nei casi in cui alla stessa data lo stato di emergenza sia terminato da non oltre sei mesi, ai sensi e nei limiti dell'articolo 26, comma l, secondo periodo, del citato decreto.

A tali fini la norma prevede risorse per 800 milioni di euro per l’anno 2019 e per 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che si aggiungono a quelle già disponibili a legislazione vigente. Per utilizzare efficacemente le risorse stanziate è previsto che la spesa venga sostenuta con le modalità di urgenza richiamate dal codice di protezione civile, che consentano di realizzare i lavori nell'anno 2019, 2020 e 2021.

La disposizione in tal senso prevede che gli interventi siano realizzati secondo le modalità previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018 n. 558 già dall'anno 2019. Ciò implica che gli interventi saranno, nella maggior parte dei casi, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 50/2016. Per favorire la celere progettazione di interventi di maggiori dimensioni, la disposizione prevede che per gli investimenti di valore superiore alla suddetta soglia possa essere finanziata anche la sola progettazione da realizzare nell'anno 2019. Gli interventi vengono posti in essere dai Commissari delegati per l'emergenza che nella maggior parte dei casi coincidono con i Commissari del dissesto e i Presidenti delle regioni e quindi conoscono le esigenze più immediate di intervento e le hanno inserite negli appositi piani. Ove i Commissari delegati non coincidano con i Commissari del dissesto, essendo i primi individuati dai Presidenti delle regioni, la figura di raccordo è comunque garantita dai Presidenti delle regioni che sono al contempo Commissari per il dissesto. A tal fine, a seguito del trasferimento su apposito fondo del Dipartimento della protezione civile, le risorse sono ripartite ai commissari delegati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 

La disposizione assicura, infine, che lo stato di avanzamento degli interventi sia monitorato con le stesse modalità previste per la generalità delle opere pubbliche e delle opere cofinanziate dall'Unione Europea.

Alla copertura degli oneri, pari a 800 milioni di euro per 2019 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali di cui all'articolo l, comma 58.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo gli oneri limitati alla relativa autorizzazione di spesa.

 

Articolo 1, commi 1042 - 1047
(Incentivi per veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica)

I commi da 611 a 620 del ddl di bilancio in esame – nel testo approvato dalla Camera - istituiscono, a decorre dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km) eccedenti la soglia di 110 CO2 g/km, gravante sugli acquisti, anche in locazione finanziaria, e sulle immatricolazioni in Italia di veicoli di categoria M1261 nuovi di fabbrica. L’imposta si paga per scaglioni suddivisi per intervalli di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo la seguente tabella:

 

CO2g/km

Imposta (euro)

110-120

150

120-130

300

130-140

400

140-150

500

150-160

1.000

160-175

1.500

175-190

2.000

190-250

2.500

>250

3.000

 

Si prevede, inoltre, il riconoscimento, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, di un contributo parametrato al numero di CO2 g/km, in favore di acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica; il contributo è erogato secondo i parametri esposti nella tabella sottostante:

 

CO2g/km

Contributo (euro)

0-20

6.000

20-70

3.000

70-90

1.500

 

Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Il contributo è concesso nel rispetto del limite complessivo di spesa di 300 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021. Per l’erogazione dei contribuiti in argomento, ai sensi del comma 619, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 300 mln di euro per il triennio degli anni dal 2019 al 2021.

Si dispone, inoltre, che le eventuali entrate di cui ai commi 611 e 612 eccedenti l’importo di 300 milioni di euro per l’anno 2019, di 323,82 milioni di euro per l’anno 2020 e di 313,5 milioni di euro per l’anno 2021, affluite sull’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate al Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

La relazione tecnica riferita ai predetti commi ha stimato i seguenti effetti finanziari:

 

 

2019

2020

2021

Imposta sui veicoli più inquinanti

374,83

374,83

374,83

Credito d’imposta

-300

-300

-300

Effetti sulla deducibilità ai fini IRES/IRPEF

0

-20,34

-11,62

Effetti sulla deducibilità ai fini IRAP

0

-3,48

-1,88

Totale

74,83

51,01

61,33

 

Le norme, nel testo approvato dal Senato, prevedono, in sostituzione della disciplina già approvata dalla Camera, che, in via sperimentale, a chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia, dal 01/03/2019 al 31/12/2021, un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA esclusa, sia riconosciuto:

a)      a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 0, l, 2, 3, 4, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

 

CO2g/km

Contributo (euro)

0-20

6.000

21-70

2.500

 

b)     in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria un contributo di entità inferiore secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

 

CO2g/km

Contributo (euro)

0-20

4.000

21-70

1.500

 

Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematica dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al DPR n. 358 del 2000. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

Il contributo è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Si prevede, altresì il riconoscimento ai contribuenti di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all'acquisto, alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.

La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni in esame con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo e del credito di imposta. Per provvede all’erogazione dei contributi statali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio.

A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un'imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 C02 g/km secondo gli importi seguenti:

 

CO2g/km

Imposta (euro)

161-175

1.100

176-200

1.600

201-250

2.000

Superiore a 250

2.500

 

L'imposta è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria M1 già immatricolato in altro Stato e non si applica ai veicoli per uso speciale di cui all'allegato Il, parte A, punto 5, della direttiva 2007/46/CE.

Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure in esame è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio, che si avvale anche delle informazioni fornite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

 

Imposta sui veicoli inquinanti

61,7

74,1

74,1

61,7

74,1

74,1

61,7

74,1

74,1

Detrazione per acquisto colonnine elettriche

0,1

 

 

0,1

 

 

0,1

 

 

Minori entrate

 

Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA –IRES/IRPEF

 

3,4

2,6

 

3,4

2,6

 

3,4

2,6

Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA –IRAP

 

 

 

 

0,6

0,4

 

0,6

0,4

Detrazione per acquisto colonnine elettriche

 

0,3

1,9

 

0,3

1,9

 

0,3

1,9

Maggiori spese correnti

 

Effetti deducibilità acquisto veicoli per acquirenti titolari di partita IVA –IRAP

 

0,6

0,4

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta acquisto veicoli M1

60

70

70

60

70

70

60

70

70

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari riconducibili alla proposta normativa, in via prudenziale, si ipotizza un incremento delle immatricolazioni delle autovetture che hanno diritto all’agevolazione.

Il credito d’imposta per l’acquisto di autovetture ecologiche è concesso fino al limite complessivo di spesa di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Inoltre, si assume che l’introduzione dell’imposta comporti una diminuzione delle immatricolazioni tale da far diminuire il numero delle immatricolazioni ai livelli del 2017 (il dato complessivo, seppur parziale, riferibile all’annualità 2018 è di entità inferiore a quello del 2017).

Infine, è stato stimato il numero dei veicoli immatricolati nel 2017 per tipologia di acquirente, individuando, nella misura del 43%, gli acquisti riferibili a soggetti titolari di partita IVA. Ciò al fine di tenere in considerazione la quota di deducibilità di tale imposta riferibile agli acquirenti titolari di partita IVA.

Attraverso l’utilizzo del modello di simulazione sulle auto aziendali è stata ricostruita la quota deducibile. A seguito di questa simulazione risulta un incremento di costo deducibile ai fini delle imposte dirette di circa il 29%, calcolato applicando un’aliquota media IRES/IRPEF di circa il 24,5% e IRAP del 4%.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari riconducibili alla detrazione fiscale prevista, si ipotizza che venga realizzato un numero di installazioni pari 6 mila unità nel 2019, 12 mila unità nel 2020 e 18 mila unità nel 2021 e che tutti i soggetti usufruiscano della detrazione massima di 1.500 euro (3.000 X 50%).  Pertanto, dall’attuazione della proposta in esame si stimano gli effetti finanziari di cassa riportati nella seguente tabella:

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Dal 2024 al 2029

2030

2031

2032

2033

Imposta malus

61,73

74,08

74,08

0

0

0

0

0

0

0

Credito d’imposta

-60

-70

-70

0

0

0

0

0

0

0

Detrazione

0,10

-0,3

-1,9

-4,7

-6,8

-5,4

-3,8

-1,4

2

0

Deducibilità IRES/IRPEF

0

-3,35

-2,58

-2,30

1,72

0

0

0

0

0

Deducibilità IRAP

0

-0,58

-0,43

-0,37

0,32

0

0

0

0

0

Totale

1,83

-0,15

-0,83

-7,37

-4,76

-5,4

-3,8

-1,4

2

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione introduce un contributo per le auto nuove a bassa emissione, riparametrando i valori previsti nel testo approvato in prima lettura alla Camera. Il contributo è concesso entro un limite di spesa di 60 milioni nel 2019 e 70 milioni negli anni 2020 e 2021. Rispetto al precedente testo vengono, altresì, modificati i parametri dell’imposta sulle auto più inquinanti e introdotta una detrazione per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici.

Dai dati forniti dalla relazione tecnica riferita alle modifiche approvate al Senato e da quella relativa al testo approvata alla Camera è possibile verificare in linea generale la quantificazione sopra riportata.

 In proposito, la relazione tecnica riferita alle modifiche introdotte in prima lettura alla Camera, forniva i seguenti dati:

 

CO2g/km

Nuove autovetture immatricolate (M1) anno 2017

Imposta/Contributo in euro

Imposta/Contributo complessivo in euro anno 2017

Imposta/Contributo complessivo in euro anno 2019

Veicoli stimati 2019

0

2.175

-6.000

-13.050.000

-22.185.000

2.740

0-20

270

-6.000

-1.620.000

-2.754.000

340

20-70

2.439

-3.000

-7.317.000

-12.438.900

3.073

70-90

131.059

-1.500

-196.588.500

-334.200.450

165.128

90-110

884.128

0

0

0

1.113.960

110-120

544.026

150

81.603.900

81.603.900

685.447

120-130

223.314

300

66.994.200

66.994.200

281.365

130-140

134.058

400

53.623.200

53.623.200

168.907

140-150

75.624

500

37.812.000

37.812.000

95.283

150-160

37.726

1.000

37.726.000

37.726.000

47.533

160-175

25.258

1.500

37.887.000

37.887.000

31.824

175-190

14.796

2.000

29.592.000

29.592.000

18.642

190-250

8.594

2.500

21.485.000

21.485.000

10.828

>250

2.703

3.000

8.109.000

8.109.000

3.406

TOTALE

2.086.170

 

156.256.800

3.253.950

2.628.476

 

Dai dati forniti, tenuto conto che nella nuova formulazione non è più dovuto un contributo per le auto con emissioni comprese tra 70 e 90, è possibile stimare un ammontare di contributi annui dovuti pari a circa 35 milioni e una maggiore imposta pari a circa 75 milioni.

Con riguardo peraltro agli effetti stimati per la detrazione per infrastrutture di ricarica, la RT non esplicita tutti i parametri alla base della stima. Ciò con particolare riguardo all’effetto positivo di entrata previsto per il 2019.

In proposito andrebbe quindi precisato se siano stati computati eventualmente anche effetti indotti di maggior gettito per l’operare di un effetto incentivo.

 

Articolo 1, comma 1048
(Tassa automobilistica veicoli storici)

La norma, introdotta dal Senato, prevede la riduzione della tassa automobilistica al 50% per i veicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità compresa tra 20 e 29 anni, in possesso del certificato di rilevanza storica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate

 

 

 

 

 

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

2,1

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che individua in circa 28mila veicoli (70% autoveicoli e 30% motoveicoli) quelli interessati all’agevolazione in esame, e applicando un bollo medio di 166,7 euro per gli autoveicoli e di 96,8 euro per i motoveicoli, è possibile stimare un gettito su base annua di circa 4,1 milioni di euro.

Considerato che la proposta in esame prevede la riduzione della tassa automobilistica al 50% si determina una perdita di gettito di 2,05 milioni di euro su base annua

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati indicati dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 1051
(PREU e payout sugli apparecchi da intrattenimento)

La norma incrementa il PREU, rispetto alla legislazione vigente, nella misura dell’1,35% per gli apparecchi AWP e dell’1,25% per gli apparecchi VLT.

Di conseguenza, le aliquote risultano così fissate, rispettivamente per gli apparecchi AWP e per gli apparecchi VLT:

20,60 per cento e 7,50 per cento dal 1° gennaio 2019;

20,95 per cento e 7,90 per cento dal 1° maggio 2019;

21,03 per cento e 7,93 per cento 1° gennaio 2020;

21,10 per cento e 8,00 per cento dal 1° gennaio 2021;

20,95 per cento e 7,85 per cento dal 1° gennaio 2023.

Inoltre la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento, per gli apparecchi AWP, e all'84 per cento, per gli apparecchi VLT. Le operazioni tecniche per l'adeguamento della percentuale di restituzione in vincita sono concluse entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

(in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Aumento PREU

Art. 1, comma 621

616,9

614,9

614,9

616,9

614,9

614,9

616,9

614,9

614,9

 

La relazione tecnica esamina la variazione del payout e l’impatto delle modifiche sulle diverse apparecchiature.

 

Riduzione del payout

 

La RT rammenta che la riduzione delle percentuali minime di restituzione in vincite sulla raccolta (pay out) è pari a 2 punti per le AWP e a 1 punto per le VLT.

Tale riduzione trova parziale corrispondenza con gli aumenti del PREU disposti negli ultimi anni, consentendo agli operatori di traslare parte di tali aumenti sui giocatori, per i quali il costo del gioco aumenterebbe in misura corrispondente alla riduzione del payout, con effetti di riduzione del gioco stesso.

La RT osserva, inoltre, che per modificare il payout occorre un intervento su ciascuna scheda di gioco installata a bordo degli apparecchi (AWP) e la ricertificazione dei giochi e dei sistemi di gioco VLT.

 

Apparecchi AWP

 

La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 25,4 miliardi di euro. Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia dogane e monopoli, proiettati al 31 dicembre, registrano una contrazione della raccolta, che, pertanto, si stima che si attesterà a 24,1 miliardi di euro.

Tenuto conto della riduzione di payout di 2 punti, si stima che la raccolta, per effetto dell’aumento del costo del gioco, possa ridursi dell’1,5%. Infatti, nel corso del 2016, il payout è diminuito di 4 punti e la sostituzione delle schede di gioco si è conclusa prima della fine dell'anno. La raccolta del 2017 è inferiore a quella del 2016 di oltre 3 punti percentuali. Considerato che nel caso in esame la riduzione del payout sarebbe di 2 punti (e non di 4 punti) si stima che la raccolta potrà diminuire dell'l%.

Conseguentemente, la base imponibile del PREU (raccolta) sarebbe pari a 23,7 miliardi, cui corrisponde un maggior gettito stimato in 319,9 milioni.

 

Apparecchi VLT

 

La raccolta relativa al 2017 è stata pari a 23,5 miliardi. Nel 2018, i dati in possesso dell'Agenzia, proiettati al 31 dicembre, consentono di stimare una raccolta pari a 24,3 miliardi. Il payout di mercato è superiore a quello minimo stabilito per legge (85%), per cui, considerato l'aumento già intervenuto con il D.L. n. 87/2018, è probabile che i concessionari riducano la percentuale destinata alle vincite a partire dal mese di aprile, allorché dovranno aggiornare tutti i sistemi di gioco alle nuove regole tecniche fissate dal d. d. 4 aprile 2017, anche in relazione agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Ciò darebbe luogo ad un aumento del prezzo del gioco, circostanza che potrebbe comportare una riduzione della domanda. Tale effetto è stato già considerato in sede di relazione tecnica relativa al DL “dignità” (n. 87/2018) nella quale era stata stimata una riduzione di raccolta del 3% con riferimento all'anno 2018.

La riduzione del payout da 85% a 84% non avrà impatto sull'immediato, considerato che il payout medio del settore è oggi attestato tra 1'87% e 1'88%. Sulla base dei dati dei primi nove mesi del 2018, è possibile calcolare il citato decremento del 3% rispetto a livelli di raccolta più attendibili (in sede di relazione tecnica del DL “dignità” la raccolta 2018 era stata, invece, stimata in linea con quella del 2017).

Considerando, pertanto, una raccolta 2018 pari a 24,3 miliardi di euro e tenendo conto che la riduzione del payout non interverrà prima del mese di aprile 2019, può stimarsi una raccolta 2019 pari a 23,8 miliardi di euro.

Per gli anni successivi al 2019, per i quali l'effetto di decremento dovuto alla riduzione del payout si verificherà per l'intero anno, la relazione tecnica stima una raccolta di 23,6 miliardi di euro.

L'incremento del PREU, pari all’1,25% delle somme giocate, quindi, darà una differenza in aumento del gettito pari a 297 milioni per il 2019 e 295 per gli anni 2020 e successivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione introdotta incrementa il PREU nella misura dell’1,35% (AWP) e dell’1,25% (VLT) a decorrere dal 1° gennaio 2019. Applicando tali aliquote aggiuntive alla raccolta (base imponibile) e tenendo conto degli elementi riportati e delle assunzioni esplicitate nella relazione tecnica, il maggior gettito stimato è verificabile per quanto attiene al procedimento di calcolo.

In merito ai dati utilizzati, si prende atto di quanto rappresentato dalla relazione tecnica, che, con riferimento alla raccolta, espone informazioni che appaiono sostanzialmente in linea con le stime fornite in occasione degli ultimi interventi normativi sulle aliquote (cfr. DL 87/2018).

 

Articolo 1, comma 1052
(Imposta unica sui giochi)

La norma modifica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, le aliquote dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei termini seguenti:

- l'imposta unica per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro[84] passa dal 20 per cento al 25 per cento;

- l'imposta unica per il gioco del bingo a distanza, passa dal 20 per cento al 25 per cento;

- l'imposta unica per le scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, passa dal 18 per cento al 20 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e dal 22 per cento al 24 per cento, se la raccolta avviene a distanza;

- l’imposta unica per le scommesse a quota fissa su eventi simulati[85] (“scommesse simulate” o  “scommesse virtuali”[86]) passa dal 20 per cento al 22 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Incremento imposta unica dovuta sui giochi a distanza

Art. 1, comma 621-bis, lettera a)

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Incremento imposta sule scommesse a quota fissa e su quelle virtuali

Art. 1, comma 621-bis, lettere b) e c)

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

 

La relazione tecnica fornisce i seguenti elementi:

- per quanto riguarda il gioco a distanza diverso dalle scommesse a quota fissa, attualmente l'imposta unica si applica con l'aliquota del 20%. Aumentando l'aliquota dal 20% al 25%, l'aumento è pari al 25%. Considerato che l'introito erariale registrato nel 2017 è pari a 160 milioni e che nel 2018 il trend è in aumento (proiezione annua: 175 milioni), tenuto altresì conto che nel 2019 almeno altri 35 concessionari si aggiungeranno alla rete legale, si stima che l'aumento degli introiti del 25% sarà pari a 50 milioni su base annua;

- per quanto concerne le scommesse a quota fissa e quelle virtuali, la norma prevede l'aumento di due punti, pari mediamente al 10%. Tenuto conto che l'introito per l'anno 2018 sarà di circa 300 milioni, l'incremento di aliquota darà un maggior gettito di 30 milioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica - nel quantificare il maggior gettito per l’innalzamento (in misura del 25 per cento) dell’imposta unica sul gioco a distanza e sul Bingo – evidenzia che il gettito atteso per il 2018 risulterà di 175 milioni.

La RT rende noto inoltre che l’andamento della raccolta è in crescita e che si aggiungeranno ulteriori concessionari: essa stima, infine, un aumento di gettito di 50 milioni annui. Tale aumento di gettito presuppone che a legislazione vigente (in assenza dell’intervento in esame) il gettito per il 2019 sarebbe comunque stato pari a 200 milioni, ossia il 12,5% in più rispetto alla proiezione per il 2018: in merito a tale assunzione appare opportuno acquisire una conferma.

Per quanto riguarda le ulteriori quantificazioni, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Nel complesso, infine, considerato che per l’imposta unica su giochi e scommesse le aliquote in essere vengono incrementate in misure che variano dal 10 al 25 per cento, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo volto ad escludere che tali incrementi tributari possano riflettersi in riduzioni dell’offerta di gioco ovvero della raccolta.

 

Articolo 1, comma 1054
(Imposta sostitutiva rideterminazione terreni e partecipazioni)

Le modifiche intervenute al Senato rideterminano il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, detta aliquota – a differenza delle passate edizioni della disciplina in esame – è pari all'11 per cento per le partecipazioni qualificate alla data del 1º gennaio 2019, e al 10 per cento per le partecipazioni non risultano qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l'aliquota viene fissata al 10 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate

 

Innalzamento delle aliquote di imposta sostitutiva sulla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni (dall’8% al 10%  per terreni e partecipazione non qualificate e dall’8% all’11% per le partecipazioni qualificate)

115,5

62,6

62,6

115,5

62,6

62,6

115,5

62,6

62,6

 

La relazione tecnica afferma che la modifica introdotta al Senato prevede la riproposizione della rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni, per i beni posseduti al 1? gennaio 2019, prevedendo un incremento delle aliquote dell’imposta sostituiva dall’8 al 10 per cento e dall’8 all’11 per cento, rispettivamente, per i terreni e le partecipazioni non qualificate e per le partecipazioni qualificate. Ai fini della valutazione degli effetti di gettito la relazione rileva che, analizzando i dati dei versamenti F24 e le stime che si sono susseguite nel tempo, l’andamento è stato in linea con i cambiamenti delle aliquote, evidenziando un’adesione elevata nonostante la variazione delle stesse. I versamenti F24 relativi ai codici tributo 8055 (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati) e 8056  (imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola) presentano valori rilevanti e crescenti dal 2016 al 2018 (non completo), rispettivamente di 951 milioni di euro nel 2016, 1.018 nel 2017 e 1.328 nel 2018. Gli importi indicati contengono le rate riferite agli anni precedenti e, pertanto, devono essere ridotti attraverso la ricostruzione delle rate precedenti; per il 2018, dei 1.328 milioni di euro versati, circa 682 milioni di euro costituiscono la prima e l’unica rata riferibile alla rivalutazione per i beni posseduti al 1° gennaio 2018 ex art. 1 comma 998 della Legge n.205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Ai fini della individuazione della quota di imposta sostitutiva riferibile alle partecipazioni qualificate, sono stati analizzati i codici tributo 8055 e 8056 rilevando che circa il 6% si riferisce ai terreni e il 94% alle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, di cui si ipotizza che il 75% si riferisca a quelle qualificate.  

Si stima pertanto un gettito complessivo di circa 456,5 milioni di euro nel 2019 e di 247,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021; dal 2022 e fino al 2027 si registrerà una perdita di circa 83 milioni di euro annui corrispondente alle minori entrate per le plusvalenze che non saranno più imponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 1057 a 1064
(Incentivi acquisto motoveicoli L1e e L3e elettrici o ibridi)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono un contributo in favore dei soggetti che nel 2019 acquistano un motoveicolo nuovo elettrico o ibrido e che, contestualmente, provvedono alla rottamazione di un veicolo di categoria euro 0, 1 o 2.

Il contributo è riconosciuto per l’acquisto di veicoli con potenza inferiore o uguale a 11Kw appartenenti alle categorie L1e (veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore, se si tratta di motore termico, non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h) e L3e (veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore, se si tratta di motore termico, supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione supera i 45 km/h.

Il riconoscimento del contributo è subordinato all’esecuzione di specifici adempimenti a carico del venditore e delle imprese costruttrici o importatrici.

Il contributo – fissato in misura pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro – è riconosciuto all’acquirente mediante riduzione del prezzo di acquisto.

Il venditore riscuote l’importo decurtato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo le quali, a loro volta, recuperano il contributo sotto forma di credito d’imposta mediante utilizzo in compensazione per il pagamento delle ritenute IRPEF, dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IVA da versare, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico il certificato di proprietà e per i successivi.

In merito al profilo finanziario, si dispone un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019. È altresì previsto il monitoraggio della spesa ai sensi dell’art. 17, co. 13[87], della legge n. 196/2009.

Per la copertura finanziaria degli oneri si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del DL n. 66/2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese conto capitale

 

Contributo per acquisto motoveicolo elettrico

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

Minori spese conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo fondo di parte corrente

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione deriva un onere massimo di 10 milioni per l’anno 2019, pari al tetto di spesa previsto per la concessione di tale contributo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame introduce un contributo in favore dei soggetti che acquistano motoveicoli elettrici o ibridi prevedendo, sul piano finanziario, un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per l’anno 2019.

Andrebbe in proposito confermata l’idoneità delle modalità applicative previste ad assicurare il rispetto del predetto limite di spesa.

La procedura definita dalla norma prevede infatti un anticipo della fruizione del beneficio in capo all’acquirente ed un successivo recupero del contributo da parte dell’impresa costruttrice o importatrice mediante compensazione al momento del pagamento delle imposte. L’intera procedura deve essere completata entro il 2019, tenuto conto che, ai fini della copertura finanziaria, sono previste risorse esclusivamente per tale anno. Tuttavia la norma indica la possibilità di utilizzare il credito in compensazione anche per le imposte dovute per gli esercizi successivi.

Inoltre, poiché il monitoraggio degli effetti finanziari è effettuato sulla base dei crediti di imposta compensati dall’impresa costruttrice o importatrice (soggetto diverso da quelli che hanno stipulato la cessione) e in un momento successivo rispetto a quello della fruizione dei contributi, in caso di oneri finanziari superiori all’autorizzazione di spesa indicata dalla norma, le imprese costruttrici o importatrici non potrebbero fruire dei crediti d’imposta per recuperare la riduzione del prezzo effettivamente fruita dall’acquirente del veicolo.

In ordine ai predetti aspetti appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 1, comma 1072
(Gruppi bancari cooperativi)

La norma prevede che nel caso di gruppi bancari cooperativi, la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscono un’unica entità consolidante.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica in quanto interviene in materia di bilancio consolidato dei gruppi bancari cooperativi, prevedendo che la società capogruppo e le banche di credito cooperativo ad essa affiliate in virtù del contratto di coesione costituiscano un’unica entità consolidante.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuna una conferma che dalla norma in esame non derivino effetti diretti sulla finanza pubblica.

 

Articolo 1, comma 1073
(Informazioni di carattere non finanziario)

Normativa vigente. L’articolo 3 del D.lgs. n. 254/2016 prevede che le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, le banche e le compagnie assicurative con un numero di dipendenti superiore a cinquecento e con almeno 20 milioni di euro per il totale dello stato patrimoniale oppure 40 milioni di euro per il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni, debbano redigere annualmente, su base individuale e consolidata, una relazione contenente informazioni non finanziarie rilevanti riguardanti, in particolare, la salvaguardia dell'ambiente, la gestione del personale, il rispetto dei diritti umani e la lotta contro la corruzione sia attiva sia passiva, al fine di avere una visione più integrata e realistica dell'impresa stessa.

Nella relazione si deve indicare il modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell'impresa, le politiche da essa praticate, con i risultati conseguiti ed i relativi indicatori fondamentali di prestazione di carattere non finanziario, ed infine i principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi e derivanti dalle attività dell'impresa, comprese le catene di fornitura e subappalto.

 

La norma modifica la disposizione sopra descritta al fine di chiarire che le imprese tenute a redigere la dichiarazione di carattere non finanziario sopra indicata nel descrivere i principali rischi, generati o subiti nell’attività di impresa devono anche illustrare le modalità con cui provvedono alla gestione di tali rischi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi 1081 – 1083
(Vendita GPL)

Le norme, introdotta dal Senato, apportano alcune modifiche al d.lgs. n. 128 del 2006, finalizzate a garantire il pieno funzionamento del sistema sanzionatorio previsto dal decreto medesimo e, conseguentemente, a contrastare i fenomeni di elusione e evasione di imposte nel settore della distribuzione di GPL. In particolare, si prevede che chiunque non risulti in possesso dei requisiti di legge non può esercitare l’attività di distribuzione e vendita di GPL; le amministrazioni competenti periferiche adottano i relativi provvedimenti inibitori dell’attività.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1084
(Imposta di registro)

Normativa vigente. Il comma 87 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2007 ha modificato l’articolo 20 del DPR n. 131 del 1986, che individua i criteri interpretativi da seguire per la corretta applicazione dell'imposta di registro in sede di registrazione degli atti, al fine di chiarire che, per individuare la natura e gli effetti, devono essere presi in considerazione esclusivamente elementi desumibili dall'atto presentato alla registrazione e non devono essere valutati elementi extratestuali ovvero contenuti in altri negozi giuridici collegati a quello da registrare.

La relazione tecnica riferita alla predetta disposizione affermava che, trattandosi di norma di natura chiarificatrice, dalla stessa non derivavano effetti in termini di gettito. In particolare, la misura si limita esclusivamente a precisare le modalità con cui gli uffici devono effettuare le valutazioni ai fini del controllo, in tema di imposta di registro.

 

La norma, introdotta dal Senato, dispone che il citato comma 87 costituisca interpretazione autentica dell’articolo 20, comma 1 del DPR n. 131 del 1986.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è priva di effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che la norma attribuisce carattere di interpretazione autentica ad una disposizione già in vigore, andrebbero valutati gli effetti di carattere retroattivo che dalla stessa derivano. Ciò con particolare riguardo ad eventuali oneri connessi ad obblighi di rimborso (non espressamente esclusi dalla norma) per l’amministrazione finanziaria in relazione ad imposte già pagate.

 

Articolo 1, commi da 1085 a 1087
(Disciplina IRAP)

Normativa vigente. L’articolo 11 del d.lgs. n. 446/1997 reca la disciplina per la determinazione della base imponibile IRAP. È prevista, tra l’altro, una deduzione forfetaria di 7.500 euro per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato, elevato a 13.500 euro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni (comma 1, lettera a), n. 2). I predetti importi sono ulteriormente aumentati, rispettivamente a 15.000 euro e a 21.000 euro, nel caso in cui i lavoratori siano impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (comma 1, lettera a), n. 3). Le predette deduzioni sono ammesse nel limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro (comma 4-septies).

L’articolo 1, comma 20, della legge n. 190/2014 ha stabilito la piena deducibilità, ai fini IRAP, del costo del lavoro dipendente.

L’articolo 1, comma 21, della legge n. 190/2014 ha introdotto un credito d’imposta in favore dei soggetti IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti. La relazione tecnica ha ascritto effetti onerosi pari a 163 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

 

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sulla disciplina IRAP disponendo:

-         l’abrogazione della disposizione[88] che consente una deduzione forfetaria, ai fini della determinazione dell’imponibile IRAP, rapportata al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nelle regioni del Sud. L’ammontare della deduzione è pari a 15.000 euro annui, elevata a 21.000 euro in caso di giovani lavoratori (fino a 35 anni) e di dipendenti di sesso femminile;

-         l’abrogazione del credito d’imposta introdotto in favore dei soggetti passivi IRAP che non si avvalgono di lavoratori dipendenti[89].

 

Si dispone, inoltre, l’incremento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 del FISPE.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori spese correnti

 

Abrogazione credito d’imposta per contribuenti IRAP senza dipendenti

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

163,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento FISPE

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

50,0

50,0

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Alla disposizione di cui al comma 1085 non si ascrivono effetti, trattandosi di un intervento di coordinamento.

La RT evidenzia che l'abrogazione del credito d'imposta comporta una minore spesa pari a 163 milioni di euro dal 2019 (capitolo 3869 del MEF).

Infine, la RT afferma che quota parte dei risparmi è destinata ad incrementare il Fondo interventi strutturali di politica economica per 50 milioni di euro in ciascuno degli anni 2019 e 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Tuttavia, si evidenzia che la relazione tecnica non attribuisce effetti al comma 1085 in quanto allo stesso è riconosciuta la natura di disposizione di coordinamento. In assenza di ulteriori indicazioni, andrebbe confermato se tale neutralità sia determinata da quanto disposto dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 190/2014, che riconosce ai datori di lavoro la piena deducibilità del costo del lavoro dipendente. In tale ipotesi, peraltro, andrebbe valutata l’opportunità di un coordinamento con quanto disposto dal numero 2 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 11 del d.lgs. n. 446/1997, che prevede una deduzione forfetaria per tutti i lavoratori dipendenti e non solo per quelli del Mezzogiorno.

 

Articolo 1, comma 1091
(Utilizzo maggiori entrate IMU e TARI)

La norma, introdotta dal Senato, consente ai comuni di destinare al potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate una quota (fino al 5%) del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’IMU e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.

In particolare, possono essere potenziate le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell’Irap a carico dell’amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge n. 203/2005. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di maggiori entrate derivanti dagli accertamenti posti in essere, dalla disposizione in esame non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che non risultano derogati i vincoli vigenti connessi al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

 

Articolo 1, comma 1093
(Utilizzo delle risorse non utilizzate del fondo per il rilancio degli investimenti degli enti territoriali)

La norma, proroga al 2019 la facoltà per i comuni di non applicare i coefficienti per la graduazione della tariffa rifiuti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 1101 a 1111
(Riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive)

Le norme recano diversi interventi volti a favorire un ordinato svolgimento della riorganizzazione delle frequenze radiotelevisive a seguito della “gara 5G”.

I commi 1101 e 1102 intervengono sul testo unico radiotelevisione (d. lgs. 177/2005) modificando l’articolo 8 che concerne l’emittenza radiotelevisiva locale. In particolare, si dispone che la riserva di capacità trasmissiva in favore degli emittenti locali sia definita dal piano di assegnazione delle frequenze per la televisione terrestre, mentre a legislazione vigente tale riserva è definita ope legis nella misura di un terzo. Inoltre, l’AGCOM adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando in ciascuna area tecnica[90] più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Il comma 1103 prevede che l’AGCOM aggiorni il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF) entro il 31 gennaio 2019, che le frequenze in banda III VHF siano assegnate alla radiofonia digitale e soltanto ove necessario al servizio televisivo digitale terrestre e che sia pianificata una rete, con decomponibilità per macro aree, per la realizzazione, da parte del concessionario del servizio pubblico, di un multiplex contenente l’informazione regionale.

Il comma 1104 prevede, fra l’altro, il differimento, dal 28 febbraio 2019 al 30 giugno 2019, del termine entro il quale il Ministero dello sviluppo economico deve assegnare i diritti d’uso delle frequenze pianificate agli operatori di rete nazionale sulla base dei criteri definiti dall’AGCOM;

Il comma 1105 prevede, fra l’altro, l’assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri, aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d’uso e pianificate dall’AGCOM nel PNAF, mediante procedura onerosa con aggiudicazione all’offerta economica più elevata senza rilanci competitivi, indetta entro il 30 novembre 2019 dal Ministero dello sviluppo economico, in attuazione delle procedure stabilite, entro il 30 settembre 2019, dall’Autorità medesima. Il MEF riassegna gli introiti allo stato di previsione del MISE per interventi finalizzati a incentivare l'acquisto di apparecchiature di ricezione TV che integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, nonché  finalizzati a favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive, secondo modalità e procedure stabilite con decreto del MISE, di concerto con il MEF.

Il comma 1110 interviene sulle autorizzazioni di spesa già previste (dal comma 1033 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018) nell’ambito della “gara 5G” nei seguenti termini:

(milioni di euro)

 

2019

2020

2021

2022

Finalità di spesa

l. v.

l. p.

l. v.

l. p.

l. v.

l. p.

l. v.

l. p.

contributo agli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di nuova generazione

25,0

25,0

25,0

76,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Totale

35,5

35,5

293,4

344,4

141,0

141,0

272,1

272,1

Differenza rispetto alla legislazione vigente

 

0,0

 

+51,0

 

0,0

 

+0,0

Nota: l. v. = legislazione vigente; l. p. = legislazione proposta; i segni + e – indicano, rispettivamente, maggiore o minore spesa.

 

Il comma 1111 riduce lo stanziamento di spesa di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico di 51 milioni di euro per l'anno 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(in milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento contributo agli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, di cui all'articolo 1, comma 1039, legge n. 205/2017

(comma 1110)

 

51,0

 

 

51,0

 

 

51,0

 

Minori spese in conto capitale

 

Utilizzo Fondo di parte capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti, di cui all'articolo 34-ter, comma 5 legge n. 196/2009- Mise

(comma 1111)

 

51,0

 

 

51,0

 

 

51,0

 

 

La relazione tecnica afferma che si prevedono, alla luce della segnalazione inviata al Governo dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei lavori del Tavolo di coordinamento TV 4.0, modifiche all’art. 8 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e ai  commi 1030- 1035 e 1039  dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e si  introducono i commi 1031-bis e 1031-ter all’art. 1 della citata legge, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni della decisione europea 2017/899 del 17 maggio 2017 relativa all'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione.  Le predette disposizioni non hanno effetti sui saldi di finanza pubblica. Inoltre, con la modifica all’articolo 1, comma 1039, della legge 205/2017 si assegna l’ulteriore somma di 51 milioni di euro per il 2020 per il contributo agli utenti finali per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva utilizzando a copertura, le risorse disponibili del fondo riaccertamento dei residui di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disponibili sul capitolo di spesa 7041 del Ministero dello sviluppo economico.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1101 e 1102 non si formulano osservazioni tenuto conto che gli stessi intervengono nel quadro di una disciplina cui non sono stati ascritti effetti finanziari. Con riferimento al comma 1103, che prevede la realizzazione, da parte del concessionario del servizio pubblico, di un multiplex contenente l’informazione regionale, andrebbe acquisita conferma che da tale adempimento non discendano oneri a carico dell’attuale concessionaria, la RAI, che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche. Con riferimento al comma 1104, che differisce di quattro mesi il termine per l’assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze pianificate, andrebbe confermato che da tale proroga non derivino oneri per minori entrate rispetto a quelle già iscritte nei tendenziali.

Infine, con riferimento al comma 1105, che prevede l’assegnazione di ulteriore eventuale capacità trasmissiva e di frequenze terrestri aggiuntive mediante procedura competitiva onerosa, sarebbe utile conoscere se dall’attuazione della norma siano attesi maggiori proventi, e - in caso affermativo – la misura degli stessi.

 

Articolo 1, commi 1112 e 1113
(Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006»)

Le norme prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il mese di settembre 2019, di 29 milioni di euro relativi alle disponibilità finanziarie liquide intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», detenute presso il sistema bancario.

Inoltre, viene prorogata al 31 dicembre 2020 l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 fino alla completa definizione delle attività residue affidate allo stesso.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate extratributarie

 

Versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici "Torino 2006" detenute presso il sistema bancario

(comma 651-terdecies)

29,0

 

 

29,0

 

 

29,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il versamento delle disponibilità finanziarie liquide intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», di cui al comma 651-terdecies, concerne risorse non necessarie alla realizzazione del IV stralcio delle opere di cui alla legge n. 65/2012.

Inoltre, sul successivo comma 651-quinquiesdecies la RT afferma che viene prorogata la gestione commissariale dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici “Torino 2006” fino al 31 dicembre 2020, anno in cui è previsto il completamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e degli interventi di riqualificazione degli impianti olimpici di cui alla citata legge n. 65/2012. L'attività della gestione commissariale garantisce la gestione dei contenziosi e degli espropri ancora in corso, sia le incombenze relative alla liquidazione dei costi e al monitoraggio delle opere in corso d'esecuzione di cui alla citata legge. Agli oneri di funzionamento della gestione commissariale si provvede nell'ambito delle risorse già a disposizione della predetta gestione. Pertanto non si rilevano effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, prendendo atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 1114
(Celebrazioni in onore della figura di Nilde Iotti)

Le norme, introdotte dal Senato, autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 al fine di consentire lo svolgimento delle celebrazioni della figura di Nilde lotti, in occasione del trentesimo anno dalla sua scomparsa e del centesimo anno dalla sua nascita.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Celebrazioni in onore di Nilde Iotti

0,1

0,1

0

0,1

0,1

0

0,1

0,1

0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, commi da 1117 a 1120
(Accantonamenti e monitoraggio dei conti pubblici)

Le norme, introdotte dal Senato, dispongono che, in attuazione dell’art. 7 della legge n. 243 del 2012, è assicurato il monitoraggio continuo dell’andamento dei conti pubblici.

L’art. 7 citato dispone infatti che il Ministro dell'economia e delle finanze assicura il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Il Governo, qualora preveda che nell'esercizio finanziario in corso si determinino scostamenti del saldo del conto consolidato o del saldo strutturale rispetto agli obiettivi programmatici, riferisce alle Camere.

È previsto che, per il solo esercizio 2019, le dotazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa indicate in apposito allegato alla legge – per un importo complessivo di 2 miliardi di euro - siano accantonate e rese indisponibili. È prevista la possibilità di rimodulazione degli stessi nell’ambito degli stati di previsione della spesa fatta salva la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Nel mese di luglio è aggiornato il monitoraggio degli andamenti tendenziali di finanza pubblica.  Qualora da tale monitoraggio risulti che i predetti andamenti, al netto delle maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione degli immobili pubblici, risultino coerenti con gli obiettivi programmatici per il 2019, le somme sono rese disponibili con delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

In caso di scostamenti rilevanti, o rischi di scostamenti per l'anno 2019, sulla base delle risultanze della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, con la medesima procedura, gli accantonamenti possono essere confermati per l’esercizio in corso o possono essere resi disponibili.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione prevede un rafforzamento del quadro normativo già previsto a legislazione vigente in materia di monitoraggio degli andamenti dei conti pubblici.

A questo fine, è previsto che per il 2019 sia condotto un apposito monitoraggio, funzionale all'effettivo conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, da realizzare con il Documento di economia e finanza nel mese di aprile, con un apposito monitoraggio nel mese di luglio e con la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza nel mese di settembre.

A tutela del conseguimento degli obiettivi programmatici è disposto l'accantonamento di alcune voci di spesa del bilancio dello Stato (indicate nell'apposito allegato) per un ammontare complessivo di 2 miliardi di euro nell'anno 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’accantonamento è disposto in via cautelativa. Andrebbero peraltro acquisiti elementi volti a verificare l’effettiva sostenibilità – in relazione alle esigenze di spesa delle amministrazioni interessate – dell’indisponibilità delle somme, in via provvisoria o in via permanente, a seconda degli esiti del monitoraggio.

Dal punto di vista interpretativo appare inoltre utile chiarire se la possibilità di rendere disponibili le dotazioni, pur in presenza di scostamenti indicati dall’apposito monitoraggio, si riferisca all’eventualità di un disaccantonamento solo parziale, in relazione all’effettiva entità degli scostamenti riscontrati, ovvero anche alla possibilità di sostituire la misura dei tagli in esame con altre di effetto equivalente. 

 

Articolo 1, commi 1121 – 1126
(Disposizioni in materia di premi e contributi INAIL ed in materia di tutela assicurativa INAIL)

Le norme, introdotte dal Senato, prevedono la revisione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare, si prevede quanto segue.

-         La revisione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con effetto dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. La revisione deve essere operata considerando minori entrate per 410 milioni di euro per l’anno 2019, 525 milioni per l’anno 2020 e 600 milioni per l’anno 2021 (comma 1121).

-         Alle minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe di cui al comma 1121 si provvede mediante:

a)     riduzione delle risorse strutturali destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro pari a 110 milioni di euro per il 2019, 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

b)     riduzione delle risorse destinate dall’INAIL allo sconto per un importo pari a 50 milioni di euro annui per il 2020 e 2021;

c)      ulteriore riduzione per l’anno 2021 delle risorse di cui alle lettere a) e b) fino ad un importo complessivo massimo di 50 milioni di euro qualora non si riscontrassero eccedenze rispetto al livello delle entrate per premi e contributi ovvero in termini di minori spese rispetto a quanto previsto nei saldi di finanza pubblica per la predetta annualità;

d)     utilizzo maggiori entrate ai fini IRES per 173,8 milioni di euro per il 2020 e 147,2 milioni di euro per il 2021;

e)      per l’anno 2021 mediante utilizzo delle maggiori entrate pari a 176,1 milioni di euro derivanti dai commi 1127 e 1128 del provvedimento in esame, cui si rinvia.

-         La necessità che l’INAIL fornisca apposita evidenza contabile in sede di predisposizione del progetto di bilancio per gli anni interessati dalla riduzione delle risorse destinate dall’INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (comma 1123, lett. a)).

-         La rimodulazione, da effettuarsi con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, delle percentuali di riduzione dello sconto applicato per la prevenzione[91] entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’applicazione della riduzione (comma 1123, lett. b)).

-         Il monitoraggio a parte dell’INAIL degli effetti delle riduzioni dei premi e contributi previsti dalle norme in esame. Si prevede che in caso di accertato significativo scostamento negativo dell’andamento delle entrate tale da compromettere l’equilibrio economico-finanziario ed attuariale della gestione assicurativa l’INAIL proponga al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione delle conseguenti misure correttive (comma 1124).

-         Il differimento, per il solo anno 2019, dei termini per l’autoliquidazione dei premi, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe (comma 1125).

-         La revisione, a decorrere dal 2019, della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché, con riferimento ad alcuni settori, alcune modifiche in materia di premi INAIL (comma 1126). In particolare si segnalano i seguenti interventi:

§  Si modificano i requisiti per la rendita INAIL in caso di infortunio mortale da erogare in favore degli ascendenti (o dei genitori adottanti) viventi ed a carico del defunto ed in favore dei fratelli e sorelle conviventi con il medesimo infortunato defunto ed a suo carico. Viene introdotto un nuovo requisito reddituale per la prova della “vivenza a carico” sia per gli ascendenti sia per i collaterali. La norma dispone che agli oneri derivanti dalla modifica in esame si provvede nell’ambito del nuovo sistema tariffario (comma 1126, lettera h)).

§  Si incrementa da 516,46 a 10.000 euro l’assegno una tantum erogato ai superstiti in aggiunta alla rendita in caso di infortunio mortale. La norma dispone che agli oneri derivanti dalla modifica in esame si provvede nell’ambito del nuovo sistema tariffario (comma 1126, lettera i)).

§  Si sopprime il premio supplementare dovuto da alcuni datori di lavoro, in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni (comma 1126, lettera l)).

§  Si escludono i premi INAIL dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile (comma 1126, lettera m)). È ridotto dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL (comma 1126, lettera n)).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Minori entrate contributive

 

Revisione tariffe INAIL

Co. 1121

0

0

0

410

525

600

410

525

600

Minori entrate tributarie

 

Revisione tariffe INAIL

Minore deducibilità IRES/IRPEF Co. 1122 lett. d)

0

143,5

122,3

0

143,5

122,3

0

143,5

122,3

Revisione tariffe INAIL

Minore deducibilità IRAP Co. 1122 lett. d)

0

0

0

0

30,3

24,9

0

30,3

24,9

Minori spese

 

Riduzione risorse strutturali INAIL

Co. 1122 lett. a)

0

0

0

110

100

100

110

100

100

Riduzione risorse sconto per prevenzione INAIL

Co. 1122 lett. b)

0

0

0

0

50

50

0

50

50

Revisione tariffe INAIL

Minore deducibilità IRAP Co. 1122 lett. d)

0

30,3

24,9

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina effetti negativi per la finanza pubblica pari a 410 milioni di euro per l’anno 2019, 525 milioni di euro per l’anno 2020 e 600 milioni di euro per il 2021. L’effetto complessivo così quantificato è il risultato complessivo della revisione che ha interessato le entrate contributive, le prestazioni erogate e la spesa per interessi.

In particolare, precisa la RT, l’elaborazione delle nuove tariffe, partendo dalla principale di esse (Gestione Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività), è stata preceduta da una attenta analisi volta ad individuare i corretti caricamenti degli oneri da sostenere in relazione alle funzioni assegnate all’INAIL e al sistema di finanziamento a capitalizzazione con ripartizione dei capitali di copertura attenuato.

In tal senso per il calcolo dei tassi, ai sensi egli articoli 39 e 40 del D.P.R. n. 1124/1965, sono stati presi in considerazione tutti gli oneri necessari per garantire i livelli delle prestazioni da erogare agli infortunati e tecnopatici a normativa vigente, gli oneri che nascono dalle nuove missioni affidate all’Istituto (reinserimento, prevenzione, ricerca, ecc.), quelli che la legge ha previsto che se ne facesse carico l’INAIL in sede di revisione tariffaria (ad esempio la rivalutazione del  danno biologico) e infine quelli connessi alla rivisitazione delle prestazioni per garantire la coerenza generale del sistema assicurativo (ad esempio l’aggiornamento delle tabelle del danno biologico per le liquidazioni in capitale che vanno riformulate in maniera coerente con i coefficienti di capitalizzazione  già adottati con D.M.22 novembre 2016).

In sede di calcolo dei tassi sono stati inoltre presi in considerazione gli oneri derivanti dalle proposte normative indicate al comma 1126 che costituiscono pertanto degli elementi strutturali del nuovo sistema tariffario e che trovano in esso ai fini dell’equilibrio della gestione assicurativa INAIL la relativa copertura.

In dettaglio nel calcolo degli oneri assicurativi si è tenuto conto in particolare:

• per il calcolo dei valori capitali delle rendite sono stati utilizzati i nuovi coefficienti di capitalizzazione, approvati con decreto 22 novembre 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ricalcolati con basi demografiche aggiornate ad un tasso tecnico del 2,5%;

• è stata recepita la rivalutazione automatica delle prestazioni economiche per danno biologico dall’1/7/2016 (Legge finanziaria 2016);

• le rendite ai superstiti sono state calcolate sul massimale retributivo, in base a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

•  è stato imputato l’onere per i farmaci di fascia C rimborsabili agli assistiti in base alla circolare Inail n. 30 del 4 giugno 2014;

• gli oneri caricati in tariffa tengono conto delle nuove condizioni per l’attribuzione dell’“assegno personale continuativo”, che, a partire dal 1 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), viene erogato in presenza delle condizioni patologiche riportate nella tabella (Allegato 3) del Testo Unico 1124/1965 senza l’ulteriore vincolo del grado di inabilità pari al 100% come previsto dall’art. 66 del DPR 1124/1965;

• nel caricare gli oneri sono state acquisite le nuove condizioni per avere diritto allo “speciale assegno continuativo mensile”, riguardante i superstiti di lavoratori titolari di rendita, deceduti per cause non dipendenti da infortunio o malattia professionale, che, a partire dal 1° gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), viene erogato per un grado di inabilità almeno pari al 48%, anziché al 65%, come previsto dalla Legge 5 maggio 1976 n° 248;

• gli oneri assegnati alla tariffa tengono conto dei nuovi requisiti per “l’assegno di incollocabilità”, erogato per impossibilità di collocazione in qualsiasi settore lavorativo, che consiste, dal 1 gennaio 2007, in un’inabilità del titolare di rendita non inferiore al 20%, contro il 34% richiesto in precedenza;

• Il caricamento dell’onere per l’erogazione integrativa di fine anno per i “Grandi invalidi” tiene conto del nuovo requisito sul grado di inabilità che, dal 1 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007), deve essere compreso tra 60% e 100%, anziché tra 80% e 100% come previsto dal DPR 1124/1965 dagli artt. 178 e 179;

•  tra gli oneri sono state anche ricomprese tutte le nuove spese previste nella missione sanitaria dell’Istituto afferenti al reinserimento socio-lavorativo, nonché l’attività di ricerca;

•  per il solo Settore Artigianato è stato caricato anche l’onere relativo alla riduzione dei premi ai sensi dell’art. 1, commi 780 e 781 della legge 296/2006.

Per quanto concerne gli effetti finanziari in termini di minore deducibilità dalla base imponibile IRES e IRAP, derivanti dalla riduzione del costo del lavoro, a seguito della riduzione delle tariffe INAIL per il solo triennio 2019-2021 (410 milioni di euro per il 2019, 525 milioni di euro per il 2020 e 600 milioni di euro per il 2021) di seguito il profilo degli effetti che prevedono un recupero di gettito ai fini delle imposte dirette:

 

  

2019

2020

2021

2022

2023

IRES/IRPEF

0

143,5

122,3

41,2

0

IRAP

0

 30,3

24,9

6,2

0

TOTALE

0

173,8

     147,2

47,4

0

 

Con particolare riferimento al comma 1123 la RT precisa che la norma non comporta oneri, in quanto di carattere ordinamentale riferita ad adempimenti amministrativi a carico dell’INAIL e dei Ministeri interessati.

In merito al differimento del pagamento del premio dal 16 febbraio al 16 maggio, previsto per il solo 2019 (comma 1125), la RT chiarisce che gli effetti sui saldi in termini di maggiore spesa per interessi sono individuati nell’effetto complessivo di cui al comma 1121.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai commi 1121 e 1126, si evidenzia che l’intervento in esame prevede una revisione delle tariffe INAIL che, come espressamente indicato dalla norma stessa, deve essere effettuata tenendo conto di minori entrate pari a 410 milioni di euro per l’anno 2019, 525 milioni per l’anno 2020 e di 600 milioni per l’anno 2021 (comma 1121). Il successivo comma 1122 indica una serie di misure di compensazione delle minori entrate sopra indicate.

In proposito, si rileva che non sono esplicitati i dati e gli elementi sottesi alla stima, necessari ai fini della verifica degli effetti finanziari derivanti dalle norme in esame.

Con riferimento agli interventi disposti dal comma 1126, la RT afferma che in sede di calcolo dei tassi sono stati presi in considerazione gli oneri derivanti dalle proposte normative ivi indicate, che costituiscono pertanto degli elementi strutturali del nuovo sistema tariffario e che trovano in esso la relativa copertura ai fini dell’equilibrio della gestione assicurativa INAIL. Non sono peraltro esplicitati gli elementi quantitativi volti a suffragare il criterio previsto in norma (e confermato dalla RT), in base al quale agli oneri connessi agli interventi di cui al comma 1122 lettere h) e i) si provvede nell’ambito del nuovo sistema tariffario.

Tali elementi di quantificazione sarebbero opportuni, in particolare, con riguardo ai seguenti interventi:

·         nuovo requisito reddituale per la prova della “vivenza a carico” sia per gli ascendenti sia per i collaterali (comma 1122, lettera h));

·         l’incremento da 516,46 a 10.000 euro l’assegno una tantum erogato ai superstiti in aggiunta alla rendita in caso di infortunio mortale (comma 1126, lettera i));

·         soppressione del premio supplementare do da alcuni datori di lavoro, in relazione all'incidenza delle retribuzioni concernenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni (comma 1126, lettera j));

·         esclusione dei premi INAIL dall'ambito di applicazione delle riduzioni contributive relative al settore edile (comma 1126, lettera k));

·         riduzione dal 130 per mille al 110 per mille il tasso massimo, applicabile, per le lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL (comma 1126, lettera l)).

 

Articolo 1, comma 1127
(Acconto cedolare secca)

La norma, introdotta dal Senato, eleva dal 95 al 100 per cento la misura dell’acconto della cedolare secca con decorrenza periodo d’imposta 2021[92].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Acconto cedolare secca

 

 

115,7

 

 

115,7

 

 

115,7

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati delle imposte versate in autotassazione (modello F24) il gettito dell’acconto relativo al 2018 risulta pari a circa 2.004 milioni di euro. L’incremento di 5 punti percentuali di acconto determina una variazione del gettito di cassa per l’anno 2021, pari a 105,5 milioni di euro (2.004/95%x5%).

Inoltre, la RT considera l’estensione della cedolare secca alle locazioni di immobili ad uso commerciale con contratti stipulati nel 2019 (cfr. comma 32). Incrementando anche per tale misura l’acconto d’imposta si stima una variazione del gettito di cassa, di circa 10,2 milioni nel 2021 e una perdita di acconto di pari importo nell’anno 2026.

Pertanto, complessivamente, la relazione tecnica ascrive effetti positivi per 115,7 mln nel 2021 ed effetti negativi nel 2026 per 10,2 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

In base ai dati pubblicati dall’Agenzia dell’entrate – dipartimento delle finanze, l’ammontare complessivo (acconto e saldo) della cedolare secca riscosso nel 2017 è pari a 2.568 milioni (+207 milioni rispetto al 2016)[93]. Il dato più aggiornato (Bollettino delle entrate tributarie, ottobre 2018) evidenzia un ammontare riferito ai primi 10 mesi dell’anno pari a 1.447 mln (+106 mln rispetto allo stesso periodo del 2017).

 

Articolo 1, comma 1128
(Acconto imposta di bollo)

La norma, introdotta dal Senato, eleva dal 95 al 100 per cento la misura dell’acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale dovuta dalle Poste italiane Spa, e dagli istituti finanziari e assicurativi con decorrenza periodo d’imposta 2021[94].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori entrate tributarie

 

Acconto imposta di bollo

 

 

60,4

 

 

60,4

 

 

60,4

 

La relazione tecnica stima un maggior gettito di 60,4 milioni per il 2021 e nessun impatto dal 2022. Per il calcolo la RT afferma di aver considerato il versamento effettuato a titolo di acconto sul bollo virtuale nell’ultima annualità disponibile (2018) pari a circa 1,15 miliardi di euro[95].

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1129
(Accesso alle isole minori della laguna di Venezia)

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, autorizzano il comune di Venezia ad applicare per l'accesso alla Città antica e alle altre isole minori della laguna con qualsiasi vettore il contributo di sbarco, di cui all'articolo 4, comma 3-bis del D. Lgs. 23/2011, alternativamente all'imposta di soggiorno di cui al comma l del medesimo articolo, entrambi fino al loro importo massimo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame prevedono che il comune di Venezia, in caso di accesso con qualsiasi vettore alla Città antica o alle isole minori, possa applicare un contributo di sbarco in alternativa all’imposta di soggiorno. Viene inoltre elevata la misura massima del contributo o dell’imposta suddetti fino a 10 euro.

La RT afferma infine che, considerata la natura discrezionale della disposizione che consente al comune di Venezia sia di scegliere il tributo da applicare sia di definirne la misura, alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto riportato nella relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 1131
(Proroghe di termini previsti da legge in materia di interesse della Presidenza del Consiglio)

Le norme prorogano dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine[96] per effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato[97] previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in applicazione della legge n. 244/2007 e del decreto legge n. 112/2008 [lettera a), n. 1].

Viene prorogata dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 l’autorizzazione[98] al Dipartimento della funzione pubblica ad utilizzare un contingente di 30 unità di personale [lettera a), n. 2].

I termini di cui alla lettera a) sono stati, da ultimo, prorogati al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1148, lettera b), n. 1), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

 Inoltre, sono prorogati:

·        dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 le autorizzazioni alle assunzioni da effettuare, nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2013[99] [lettera b)[100]];

·        dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 i termini[101] per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 [(lettera c)].

Tali assunzioni erano previste in forza di disposizioni vigenti nell’ambito dei limiti disposti dalla disciplina sul turn over o da apposite norme derogatorie. Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le università;

·        dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine[102] per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016 [(lettera d)];

·        dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall’articolo 1, commi 673[103] e 811[104] della legge 27 dicembre 2017, n. 205 [(lettera e)].

Sono differiti:

·        dal 1° gennaio 2019 al 1° luglio 2019 la data a partire dalla quale si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001. Tale norma vieta alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro [lettera f)];

·        dal 31 gennaio 2019 al 31 gennaio 2020 il termine entro il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere che determinato personale sia autorizzato a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale [lettera g)];

·        dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l’utilizzo dei depositi temporanei di materiale derivante dal crollo parziale o totale di edifici colpiti dal sisma del 2016 [lettera h)].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le proroghe previste dalla lettera a) si limitano a differire, rispettivamente, il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, ed il termine di utilizzo del personale comandato presso il DFP e, dunque, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analoghe considerazioni sono espresse con riferimento alle norme recate dalla lettera:

·        b) che prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo l, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2019;

·        c) che dispone la proroga al 31/12/2019 il termine di scadenza entro cui le P.A. possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'art. 3, comma l del decreto -legge n. 90/2014 e dall'art. 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto - legge n.112/2008;

·        d) che proroga al 31/12/2019 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. l, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016;

·        e) che proroga al 31/12/2019 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo l, commi 673 e 811, della legge n. 205 del 2017.

La relazione tecnica afferma che la disposizione recata dalla lettera f) ha carattere ordinamentale e non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica rileva che la lettera g), in materia di potenziamento dell'attività informativa, proroga fino al 31 gennaio 2020 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione di tale norma, secondo la relazione tecnica, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

La relazione tecnica, infine, afferma che la lettera h) proroga al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'articolo 28, comma 7 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo o totale degli edifici. La proroga si rende necessaria per continuare ad utilizzare, anche per il 2019, i siti per il deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici. Secondo la relazione tecnica, gli oneri derivanti dalla disposizione risultano pari a euro 273.000 e sono posti a valere sulle risorse finalizzate alla ricostruzione di cui all'art.4 di 189/2016. Tale stima è stata ricavata dalle quantificazioni comunicate dalle Regioni interessate, ossia 250.000 euro per le Marche e 23.000 euro per l'Umbria mentre la Regione Lazio ha comunicato di non avere più siti di deposito temporaneo attivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1132, lettera a)
(Uso delle autocertificazioni da parte di cittadini stranieri)

Le norme, modificando l'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5/2012, differiscono dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine a partire dal quale i cittadini stranieri potranno in ogni caso utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 1, comma 1122, lettera a) della legge n. 205/2017 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si sono hanno osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 1, comma 1132, lettera b)
(Proroga del l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi)

Le norme, modificando l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107/2011, consentono l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 sia possibile fino al 31 dicembre 2018.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 1, comma 1122, lettera c) della legge n. 205/2017 - e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 1, comma 1132, lettera c)
(Poteri sostitutivi per l’approvazione del bilancio degli enti locali)

La norma rende permanente l’applicazione dell’articolo 1, comma 1-bis, del DL 314/2004, in base al quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini prescritti dalla vigente disciplina. Attualmente la norma in questione è applicabile per l’anno 2018.

Si rammenta che l’applicazione della disposizione in esame è stata oggetto di proroghe annuali - da ultimo ai sensi dell’articolo 1, comma 1122, lettera d) della legge n. 205/2017- e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 1, comma 1133, lettera a)
(Atti sottoposti al controllo successivo)

La norma, introdotta dal Senato, modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29/2018, differisce dal 30 giugno 2018 al 30 giugno 2019 il termine per la presentazione da parte delle pubbliche amministrazioni della rendicontazione dettagliata di alcuni pagamenti[105] effettuati, relativi all'anno 2017, in sede di prima applicazione. È altresì differito dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine per l’effettuazione dei controlli successivi di regolarità su detta rendicontazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di un mero slittamento dell'inizio della prima fase applicativa del nuovo tipo di controllo successivo dei pagamenti stipendiali realizzati erogati tramite NOIP A (c.d. cedolino unico). Gli uffici di controllo non avranno necessità di utilizzare ulteriori risorse umane e strumentali oltre quelle già previste dalla norma originaria. Anche dal punto di vista del bilancio delle Amministrazioni la proroga di 12 mesi dei termini di presentazione delle rendicontazioni non determinerà nuovi o maggiori oneri, essendo queste un prodotto elaborato dal sistema informatico in uso.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 1, comma 1133, lettera b)
(Disposizioni in materia di entrate locali)

La norma, introdotta dal Senato, consente ai Comuni di confermare anche per il 2019 la stessa maggiorazione TASI già disposta per gli anni 2016, 2017 e 2018. 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1133, lettera c)
(Locazioni passive per immobili delle pubbliche amministrazioni)

La norma proroga per il 2019 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Tale blocco dell’aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT era stato inizialmente previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 95/2012.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione modifica l’art. 3, comma 1, del DL n. 95/2012 estendendo all’anno 2019, la non applicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali. Alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali.

Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 1 comma 1125 della legge n. 205/2017- e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1133, lettera d)
(Contenimento della spesa delle Agenzie fiscali)

La norma modifica l’articolo 6, comma 21-sexies, del DL n. 78 del 2010 nella parte in cui prevede che, per gli anni 2011-2020, le Agenzie fiscali debbano assolvere alle ivi previste disposizioni in tema di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, effettuando un riversamento a favore dell’entrata del bilancio dello Stato pari all’1 per cento delle dotazioni annue previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento. Con la norma in esame, si prevede che il periodo di applicazione delle citate misure di riduzione, sia esteso fino al 2023.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1134
(Proroghe di termini Ministero dello sviluppo economico)

La norma modifica l’articolo 43, comma 12, del D.lgs. 177/2005 (testo unico radiotelevisione) rendendo permanente il divieto – attualmente previsto fino al 31 dicembre 2018 – di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani da parte dei soggetti che esercitano l'attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma con ricavi superiori all'8 per cento del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni e le imprese con ricavi superiori al 40 per cento del settore delle comunicazioni elettroniche [lettera a)].

Inoltre, si prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2019, la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA) per i soggetti iscritti negli elenchi e ruoli per le attività di intermediazione commerciale, di agente e rappresentante di commercio, di mediatore marittimo e di spedizioniere [lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione sopra descritta, in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allo stesso modo, la disposizione di cui alla lettera a-bis) secondo la RT non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1135, lettera a)
(Proroga gestione commissariale “Galleria Pavoncelli”)

La norma modifica l’articolo 4, comma 1, del DL 43/2013, prorogando fino al 31 maggio 2019 il termine della gestione commissariale relativa alla “Galleria Pavoncelli”.

Si ricorda che tale termine è stato già prorogato dall’articolo 1, comma 1, del DL 73/2014 e dall’articolo 14, comma 11, del DL 244/2016. Da ultimo, l’articolo 1, comma 1137, della L. 205/2017 ha ulteriormente prorogato il termine fino al 31 dicembre 2018. Le norme in esame non ascrivevano oneri a carico della finanza pubblica, prevedendo che agli stessi relativi oneri si provvedesse con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'OPCM 3858/2010.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga in esame non determina nuovi oneri per la finanzia pubblica in quanto il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese tecniche di funzionamento della gestione commissariale, è già stato stanziato con precedenti provvedimenti, come specificato nella stessa OPCM 3858/2010.

La RT riporta inoltre lo stato attuale di avanzamento dei lavori e della disponibilità finanziaria esistente per sostenere i costi connessi all'eventuale prosieguo dell'attività commissariale sino al completamento dell'opera, il cui importo complessivo, interamente finanziato, ammonta ad euro 166.376.166,34.

All'attualità la galleria idraulica, della lunghezza di metri 8.300, è stata realizzata nella sua interezza, ivi comprese le previste opere esterne ed in particolare quelle relative all'interconnessione con la galleria Rosalba, al collegamento con la galleria Cassano-Caposele e alla centrale idroelettrica.

Per quanto ad oggi noto, l'intervento che dovrebbe essere completato nel primo semestre del 2019, ha lavorazioni in ritardo rispetto al cronoprogramma, dovuto a difficoltà tecniche incontrate nelle lavorazioni in sotterraneo, consistenti in:

·         fuoriuscite consistenti di gas con superamento dei limiti prefissati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, che hanno comportato un fermo dei lavori;

·         la necessità di modificare il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo che ha richiesto tempi più lunghi del previsto per il recepimento delle autorizzazioni da parte del MATTM;

·         vari fermi della Tunnel Boring Machine (TBM) verificatisi per le caratteristiche geologiche dei terreni attraversati che hanno dato luogo ad eccessive pressioni sullo scudo della TBM e che hanno richiesto interventi specialistici per consentire di sbloccare la macchina di scavo.

In merito alla disponibilità finanziaria per far fronte ai costi della proroga proposta, la RT evidenzia quanto segue.

Al netto dei lavori impegnati per l'esecuzione delle opere, risultano disponibili sia le somme di cui alla voce B.4 del Quadro Economico, pari a circa € 500.000, destinate a far fronte ad eventuali incrementi del costo dei materiali, ad oggi non verificatisi, sia parte di quelle di cui alla voce A.5 del Quadro Economico, appostate per far fronte ad imprevisti, che sono state utilizzate per un importo di euro 1.156.541,77, con un residuo di euro 5.706.857,70 alla quale si potrà attingere con una modifica del Quadro Economico, ove dovrà variare l'attuale costo della struttura commissariale.

Da tutto quanto innanzi può dedursi che certamente le attuali risorse disponibili sono sufficienti a coprire gli oneri della struttura commissariale e del commissario tenendo conto di una proroga sino al completamento dell'opera.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto delle precisazioni contenute nella relazione tecnica. Appare peraltro utile acquisire conferma circa la coerenza della proroga disposta rispetto alle effettive disponibilità esistenti, anche in relazione alle spese scontate ai fini dei tendenziali in base alla normativa vigente.

 

Articolo 1, comma 1135, lettera b)
(Proroga documento unico di circolazione e di proprietà)

La norma modifica l’articolo 1, comma 1 e l’articolo 7, comma 1 del D. Lgs. 98/2017, prorogando dal 1° gennaio 2018 al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore del documento unico di circolazione e di proprietà.

Si ricorda che l’articolo 2 del D. Lgs. 98/2017 prevede che per il rilascio e l'aggiornamento della carta di circolazione in sede di prima immatricolazione, di reimmatricolazione o di aggiornamento, sia corrisposta una tariffa unica determinata in misura comunque non superiore alla somma dell'importo delle due tariffe previste a normativa vigente, tenuto conto dei costi dei servizi. Con il medesimo decreto è, altresì, determinato l'importo dell'imposta di bollo unificata in misura tale da assicurare che siano garantiti, a seguito dell'unificazione dei documenti i medesimi effetti finanziari previsti a legislazione vigente senza impatti negativi sui saldi di bilancio. Al decreto 98/2017 non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla proposta normativa in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1136, lettera a)
(Reddito di inclusione)

Normativa vigente. L’articolo 25, comma 2, del D. Lgs. 147/2017 prevede che, in sede di avvio del Reddito di inclusione (ReI), per l'anno 2018, in deroga a quanto previsto all'articolo 9, comma 6, l'INPS disponga il versamento del beneficio economico pur in assenza della comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato.

 

La norma, introdotta dal Senato, modifica l’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 147/2017, prorogando all'anno 2019 la deroga, prevista inizialmente per il solo 2018, diretta a prevedere l'erogazione del ReI nei primi sei mesi di concessione anche in assenza della sottoscrizione, limitatamente a tale periodo, del progetto di attivazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto il limite di spesa è sufficientemente capiente essendo dimensionato al massimo del suo potenziale senza ipotizzare alcuna riduzione per effetti dissuasori legati alla condizionalità del progetto nel periodo in questione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce delle precisazioni riportate nella relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 1136, lettera b)
(Adattamento del sistema UNIEMENS)

La norma modifica l’articolo 8, comma 2, della legge 199/2016, prevedendo l'ulteriore differimento dal gennaio 2019 al gennaio 2020 dell'obbligo di adozione del sistema UNIEMES per il settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2020.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 1154, della L. 205/2017 ha già prorogato dal gennaio 2018 al gennaio 2019 la decorrenza relativa alla tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro per il settore agricolo. A tale proroga non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalla proposta normativa in esame non discendono effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica; sarebbe comunque utile una conferma che dalla mancata adozione del sistema UNIEMENS per l’anno 2019 non possano derivare variazioni apprezzabili del gettito contributivo.

 

Articolo 1, comma 1136, lettera c
(Prosecuzione di CIGS e mobilità in deroga nell’anno 2018 nelle aree di crisi complessa)

Normativa vigente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 ha disposto che, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, possa essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Successivamente, l’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 ha consentito l'impiego nel 2018 delle residue risorse finanziarie stanziate per il 2016 ed il 2017, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis. A tale ultima disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme, introdotte durante l’esame presso il Senato, modificano l’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017, consentendo anche per l’esercizio 2019 l'impiego delle residue risorse finanziarie stanziate per il 2016 ed il 2017, ai sensi dell’articolo 44, comma 11-bis.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica disciplinando l’utilizzo di risorse nell’anno 2019 comunque programmate in termini di ammortizzatori in deroga al fine del completamento di piani di recupero occupazionali previsti e specifiche situazioni occupazionali di territorio.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire elementi volti a verificare i possibili effetti, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’utilizzo delle risorse in esame oltre l’esercizio di competenza.

 

Articolo 1, comma 1137
(Proroghe di termini in materie di interesse del Ministero della salute)

Normativa vigente: l’articolo 9-duodecies del decreto-legge n. 78/2015 ridetermina in 630 unità la dotazione organica dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) incrementandola di 241 unità. Si prevede inoltre che nel triennio 2016-2018 l'Agenzia può bandire, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che presti servizio a qualunque titolo e da almeno sei mesi presso l’Agenzia. Tali procedure sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016-2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in 2.750.000 euro per il 2016, in 8.250.000 euro per il 2017, in 13.750.000 euro per il 2018 e in 16.500.000 a decorrere dal 2019, si provvede mediante incrementi di specifiche tariffe e diritti.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame al Senato, dispone che l’AIFA possa bandire, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, le procedure concorsuali di cui all’articolo 9-duodecies anche per l’anno 2019. Inoltre, si prevede che tali procedure sono effettuate in modo da garantire l’assunzione, negli anni 2016-2019, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica vigente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai sensi dei commi 3 e 5, dell’articolo 9-duodecies del decreto legge n. 78/2015, precisa la RT, sono state incrementate le tariffe e i diritti AIFA. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell’Agenzia e sono finalizzati a coprire anche l’onere derivante dall’assunzione del personale previsto dalla normativa vigente. Pertanto, afferma la RT, la disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dalla richiamata normativa, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme appaiono volte a consentire anche nell’anno 2019 assunzioni previste dalla normativa vigente (e fissate in 80 unità annue per il triennio 2016-2018, per un totale di circa 240 unità) in deroga alle facoltà assunzionali.

 In proposito, andrebbe chiarito se tali assunzioni siano state almeno in parte effettuate dall’AIFA nel predetto triennio ovvero siano ancora da realizzare. Infatti, la norma in esame dispone che il contingente annuo di 80 unità sia riferito non più al triennio, ma al quadriennio 2016-2019. Andrebbe quindi escluso che, per effetto di tale previsione, possa determinarsi un incremento delle facoltà assunzionali oltre il limite delle 240 unità già previsto a legislazione vigente.

 

Articolo 1, comma 1138
(Proroghe di termini in materia di interesse del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

Le norme modificano una serie di termini riguardanti il MIUR.

Anzitutto, viene prorogato al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il Ministero trasferisce le risorse agli enti locali per permettere i pagamenti relativi all’edilizia scolastica, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, specificando che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente [lettera a)].

Si modificano poi una serie di norme del D.lgs. n. 66/2017 riguardanti la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, ed in particolare:

·        vengono posticipate dal l° gennaio 2019 al l° settembre 2019 le abrogazioni del terzo e del quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del D.L. n. 78/2010 e del D.P.R. n. 185/2006 in materia di accertamenti collegiali mediante i quali le aziende sanitarie verificano la sussistenza della condizione di alunno in situazione di handicap [lettera b), n. 1];

·        viene posticipata, altresì, dal l° gennaio 2019 al l° settembre 2019 la sostituzione della diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale con il Profilo di funzionamento, le disposizioni sulle Commissioni mediche, l’entrata in vigore dei Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) e quelle sui Gruppi di inclusione scolastica [lettera b), n. 2];

·        conseguentemente viene rimodulata la copertura finanziaria prevista dall'articolo 20, comma 4, sicché per l'anno 2019 gli oneri sono ridotto da 15,11 a 5,04 milioni, conseguenti al differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i GIT [lettera b), n. 3].

Infine, sempre alla lettera b), n. 3 viene autorizzata la spesa di 5,03 milioni di euro per l'anno 2019 in favore delle istituzioni scolastiche al fine di realizzare misure di accompagnamento all'attuazione del D.lgs. n. 66/2017; al relativo onere si provvede mediante utilizzo dei suddetti risparmi di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui alla lettera a), in materia di edilizia scolastica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR in ordine alle quali si prevede, esclusivamente, la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2019. In ogni caso, restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La disposizione di cui alla lettera b) proroga l'attuazione del GIT (Gruppi per l'inclusione territoriale) con una corrispondente riduzione di spesa di 10,07 milioni in termini di SNF e di euro 5,03 in termini di indebitamento netto. Infatti, il D.lgs. 66/2017, all'articolo 20, comma 4, stanziava 15,11 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, per «gli oneri derivanti dal funzionamento dei GIT». Le risorse sono destinate agli esoneri per il personale scolastico impegnato nei lavori dei GIT. Peraltro, il medesimo articolo, al comma 3, escludeva la possibilità di esoneri per il personale impegnato nei GLIR e nei GLI, mentre tale esclusione non è prevista per i GIT. Ciò comporta che lo stanziamento di 15,11 milioni corrisponda, in termini di indebitamento netto, a soli 7,55 milioni.

La posposizione dell'entrata in vigore dei GIT a settembre 2019, comporta ovviamente anche la posposizione di ogni onere che l'articolo 20, comma 4, prevede per il relativo funzionamento, con un risparmio di spesa, nel 2019, di 10,07 milioni di euro in termini di SNF e di 5,03 milioni di euro in termini di IN, sufficiente quindi a dare integrale copertura alla maggiore spesa prevista al punto 3). Le risorse rimanenti nel 2019, costituiscono limite di spesa per gli oneri di funzionamento del GIT. Agli esoneri si provvederà nell'ambito di tale limite, corrispondente a 15,11 milioni di euro annui dall'anno scolastico 2019/2020.

La relazione tecnica al D.lgs. n. 66/2017 prevedeva che tale limite di spesa consentisse, ad esempio, di esonerare al 50% dall'insegnamento 900 docenti, 450 della scuola secondaria e 450 dell’infanzia/primaria. La citata RT prevedeva, infatti, che fossero esonerati 3 docenti per ciascuno dei 300 ambiti territoriali, e calcolava il costo del supplente da assumere in sostituzione del docente valutandolo 34.400,22/2 euro per la scuola secondaria e 31.909,92/2 euro per la scuola dell'infanzia e primaria, per un onere complessivo di 15,11 milioni di euro.

A seguito delle modificazioni apportate dall'emendamento in esame, il limite di spesa rimane invariato, ma con decorrenza dal 1° settembre anziché dal 1° gennaio 2019. Ne consegue che rimane invariato anche il numero di esoneri complessivamente attribuibili, fermo restando che potranno essere disposti solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

A tal riguardo, la RT rappresenta che l'intervenuta approvazione del CCNL 19 aprile 2018 non comporterà una riduzione del numero di esoneri attribuibili. Infatti, gli importi stipendiali presi a riferimento dalla citata relazione tecnica al D.lgs. n. 66/2017 erano riferiti alle supplenze annuali.

Tuttavia, la sostituzione dei docenti semi-esonerati avverrà, più precisamente, mediante stipula di contratti sino al termine delle attività didattiche, poiché i relativi posti sono disponibili ma non vacanti.

Pertanto, lo stipendio da prendere a riferimento, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, è più alto, mese per mese, rispetto a quello utilizzato nella relazione tecnica al D.lgs. n. 66/2017; tuttavia è più basso su base annuale, in quanto è riferito a soli dieci mesi in luogo dei dodici erroneamente considerati in tale sede. Per la precisione, ammonta a 29.918,91 euro annui per i docenti della scuola secondaria, sia di primo sia di secondo grado, mentre ammonta a 27.839,75 euro annui per i docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Rimane quindi possibile attribuire i 900 semi-esoneri previsti dalla relazione al decreto legislativo.

Infine, l'ultimo periodo del punto 3 autorizza una spesa, pari a 5,03 milioni di euro nell'anno 2019, coperta con i risparmi di cui alla lettera b). Si tratta di acquisto di beni e servizi, precisamente di formazione in favore del personale. Infatti, al fine di costituire le condizioni per l'efficace attuazione del D.lgs. n. 66/2017, saranno disposte iniziative di supporto e di formazione in favore dei docenti e delle istituzioni scolastiche.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi contenuti nella relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 1139, lettera a)
(Efficacia delle nuove norme sulle intercettazioni)

La norma stabilisce che la nuova disciplina concernente le intercettazioni recata dal decreto legislativo n. 216/2017 si applichi ai provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019 in luogo del 31 marzo 2019.

L’articolo 2, comma 1 del decreto legge n. 91/2018 aveva in precedenza differito l’applicazione della nuova disciplina concernente le intercettazioni recata dal decreto legislativo n. 216/2017 dal 26 luglio 2018 al 1° aprile 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che le norme in esame sono emanate al fine di consentire il completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

La relazione tecnica precisa che, allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel decreto legge 91/2018.

La proroga aggiuntiva al 31 luglio 2019 del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/20 l 7 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216/2017.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

Articolo 1, comma 1139, lettera b)
(Dirigenti dell’esecuzione penale esterna)

La norma, modificando l'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legge n. 146/2013, differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine fino al quale le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario.

La norma prorogata è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 10/2014 e i suoi effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2018 dall'art. 10, comma 2, del decreto legge n. 244/2016. Le relazioni tecniche allegate alle due disposizioni citate non riconnettevano effetti alla loro applicazione.

La proroga è disposta in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna.  

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è emanata al fine di sopperire alle possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile al reinserimento sociale dei ristretti quale è quello del!' esecuzione penale esterna.

La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché trattasi di unità di personale dirigenziale già in servizio presso le articolazioni periferiche ministeriali, che continueranno a percepire il trattamento economico complessivo già in godimento.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, considerato che la relazione tecnica chiarisce che il personale interessato dalle norme continuerà a percepire il trattamento economico già in godimento.

 

Articolo 1, comma 1139, lettera c)
(Manutenzione e conduzione degli uffici giudiziari)

La norma proroga dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 la disposizione (art. 21-quinquies del D.L. n. 83 del 2015) che consente agli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie (previsto dalla legge di stabilità 2015). Il personale comunale potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (in base a una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI). Intervenendo sulla medesima disposizione del decreto-legge n. 83/2015, si provvede alla copertura delle spese nell’ambito delle dotazioni iscritte sul capitolo 1550 del Ministero della giustizia, nel limite del 10% degli stanziamenti iscritti in bilancio per il 2019.

La norma è stata prorogata più volte e da ultimo dall'art. 1, comma 467, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle disposizioni, precisa che agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10 per cento dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2019, pari ad euro 27.558.173 (10 per cento di euro 275.581.728). La proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 1, comma 1139, lettera d)
(Circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti)

Normativa previgente: l’art. 3-bis del DL n. 150/2013 ha prorogato di tre anni i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del D.lgs. n. 155/2012, prevedendo che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti nonché delle relative sedi distaccate, disposte dal medesimo decreto legislativo, acquistino efficacia a partire dal 13 settembre 2018 anziché dal 13 settembre 2015 (comma 1). Ai fini della copertura dei maggiori oneri recati dalla disposizione, pari a 500.000 euro per il 2015 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è stata prevista la corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2). Successivamente la data a partire dalla quale le disposizioni sopra descritte acquistano efficacia è stata differita al 13 settembre 2020 l'art. 16, comma 1, del decreto legge n. 8/2017. Anche in tale caso l’onere recato dal differimento di efficacia è stato stimato pari a 2.000.000 di euro su base annua.

 

La norma proroga[106] di un anno il termine allo scadere del quale acquistano efficacia le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate. Le norme saranno dunque efficaci a partire dal 14 settembre 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Circoscrizioni giudiziarie l’Aquila e Chieti

 

0,5

1,5

 

0,5

1,5

 

0,5

1,5

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame contempla l'adozione di misure urgenti e dilatorie per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari delle sedi circoscrizionali dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, la cui soppressione era stata prevista dalla nuova mappa dettata dalla riforma della geografia giudiziaria di cui al Decreto Legislativo n. 155 del 2012.

Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che gli effetti relativi ai risparmi di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati già recepiti complessivamente nel bilancio del Ministero della giustizia, in applicazione del D.L. 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2012 e di euro 70 milioni a decorrere dall'armo 2013. Pertanto, il prolungamento del differimento dell'applicazione delle disposizioni delle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari de L'Aquila e Chieti, determina il venir meno dei risparmi di spesa annuali per le spese di funzionamento, stimati prudenzialmente nella misura di 2 milioni di euro annui.

Considerato che il differimento dei termini al 13 settembre 2021, riguarda circa 3 mesi dell'anno 2020 e circa 9 mesi dell'anno 2021, il maggior onere derivante dall’applicazione della norma è stato quantificato in euro 500.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato che la quantificazione proposta è in linea con quanto previsto da precedenti disposizioni, che hanno differito la decorrenza dell’efficacia delle norme che modificano le circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti.

 

Articolo 1, comma 1139, lettera e)
(
Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

La norma modifica l’art. 22, comma 4, della legge n. 247/2012 (legge forense) al fine di prorogare di un ulteriore anno la disciplina transitoria che consente l’iscrizione all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori in base ai requisiti previsti prima della riforma forense.

In particolare, intervenendo sulla disciplina dell’albo speciale che abilita gli avvocati al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, alla Corte costituzionale e al Tribunale superiore delle acque pubbliche, la norma consente l’iscrizione all’albo speciale agli avvocati che maturino i requisiti previsti prima della riforma entro 7 anni (in luogo dei 6 anni previsti dal previgente testo dell’art. 22, comma 4, della legge n. 247/2012) dalla riforma stessa e dunque entro il 2 febbraio 2020.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma proroga il regime transitorio, di cui all'articolo 22 della legge 247/2012, prevedendo la reiterazione delle attuali modalità e procedure di iscrizione all’albo speciale delle giurisdizioni superiori e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare, dato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 1, comma 1141
(Adeguamento alla normativa di prevenzione incendi)

La norma modifica l’articolo 1, comma 1122, lettera i), della L 205/2017, prevedendo che per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018 il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, sia prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 30 giugno 2019.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 



[1]     “Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale.”

[2]     La stima dell’UE è effettuata sui ricavi derivanti dalla pubblicità on line e dai servizi di intermediazione on line.

[3]     Pur non essendo esplicitamente indicata, la stima dovrebbe essere effettuata considerando la decorrenza 1 luglio 2019 (4 mesi per emanare il DM e ulteriori 60 giorni per l’entrata in vigore).

[4]     L’ammontare indicato (157,9 mln) rappresenta il 12% di 1.315,8 mln.

[5]     Infatti: 3.645mlnx22%x12%+3.645mlnx78%x24%=778,6 mln.

[6]     Si sostituisce l’art. 10-bis del DL n. 119/2018.

[7]     Si sostituisce il capoverso 6-quater dell’art. 17, co. 1, lettera c) del DL 119/2018.

[8]     Si interviene sull’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015.

[9]     Con decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 29 settembre 2018.

[10]   Articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

[11]   Si tratta del fondo istituito nello stato di previsione di ogni Ministero da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi.

[12]   Commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e commi 5, 7-bis e 7-ter dell’articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

[13]   Stralcio dei debiti fino a mille euro.

[14]   Di cui all’articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

[15]   Di cui all’articolo 4 del D.L. n. 167/1990.

[16]   Di cui all’articolo 19, commi 13 e 18, del DL n. 201/2011.

[17]   In cui si prevede un termine di durata non superiore a dodici mesi per i contratti di lavoro subordinato.

[18]   Che dispone per ciascuno degli anni 2019 e 2020 2 milioni di euro per il sostegno di manifestazioni carnevalesche.

[19]   Di cui cinquanta unità con professionalità di ingegneri delle telecomunicazioni e trenta unità con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari all’80 per cento; in tale ipotesi i profili tecnici necessari devono essere idonei al disimpegno di compiti di vigilanza per la sicurezza dei prodotti.

[20]   Di cui dieci unità con professionalità di periti industriali in elettronica e telecomunicazioni.

[21]   Recato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

[22]   Ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

[23]   Ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

[24]   Il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura.

[25]   Articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468/1978.

[26]   Di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 31/12/1992, n. 545.

[27]   Adottato ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86.

[28]   Di cui all'articolo 34-ter, comma 5, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[29]   Di cui all'articolo 30 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[30]   Tali incarichi sono stati conferiti ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

[31]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2014, n. 82.

[32]   Di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[33]   Articolo 35, comma 3, lettera e-bis) del decreto legislativo 165/2001.

[34]   Di cui all’art. 18, comma 8, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

[35]   Per un errore materiale gli effetti sono riferiti al comma 409-Bis

[36]   Su proposta dell’Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

[37]   Sentita l'Agenzia del Demanio, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

[38]   Ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69.

[39]   Ai sensi del comma 8-quater dell'articolo 33 del DL 6 luglio 2011, n. 98.

[40]   Ai sensi dell’art. 11-quinquies del DL n. 203/2005.

[41]   Di cui all’articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge n. 191/2009.

[42]   Di cui all’articolo 3, della legge 116/2016

[43]   Di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre, n. 205.

[44]   Di cui all’articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge 255/2010

[45]   Indicati nella tabella allegata al DM 22 giugno 2016 recante “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base”.

[46]   Art. 23-ter al D.P.R. n. 18/1967.

[47]   Introduce dopo il IV comma all’articolo 215 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice penale e delle comunicazioni di cui al D.P.R. n. 655/1982.

[48]   Di cui ai commi l e 2 dell'articolo 27 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

[49]   Di cui all'articolo 89, primo comma, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, numero 112.

[50]   Su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

[51]   Categoria ATECO 02.30 (Raccolta di prodotti selvatici non legnosi).

[52]   Come regolata dall’articolo 3 del d.lgs. n. 75/2018.

[53]   Di cui all’articolo 25-quater del DPR n. 600/73.

[54]   Di cui all’articolo 1, commi da 54 a 75, della legge n. 190/2014. Tale regime è modificato dai commi 5-6bis dell’articolo in esame.

[55]   Applicando al valore imponibile indicato (23,6 mln) la detrazione forfetaria (22%) e l’aliquota IRPEF del 23%, si ottiene una perdita di gettito pari a 4,2 milioni. Inoltre, in base agli importi delle addizionali IRPEF, le aliquote applicate risultano pari a 0,6% (addizionale regionale) e 0,2 (addizionale comunale).

[56]   Tale numero dovrebbe corrispondere a circa 11.800 raccoglitori di tartufi (23,6 mln: 2.000) e a circa 7.100 di altri raccoglitori (23,6 x 30% : 1.000).

[57]   Di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154.

 

[58]   In particolare si interviene sull’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 175/2016.

[59]   In particolare si interviene sull’articolo 4, comma 6 del decreto legislativo n. 175/2016.

[60]   Articolo 1, comma 202 della legge n. 107/2015.

[61]   Anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale.

[62]   Di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013.

[63]   La norma specifica che con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

[64]   La norma specifica che con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

[65]   In particolare sono abrogati i commi 510,511 e 512 dell'articolo l della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e il comma 829 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2017, n. 205. In virtù delle norme introdotte dal testo in esame il primo periodo del comma 830 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2017, n. 205 trova applicazione solo per il 2018. Tale comma prevedeva un progressivo incremento della spesa per investimenti.

[66]   Commi da 779 a 781 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[67]   Di cui all’articolo 1, comma 639, della legge n. 147/2013.

[68]   Il DPCM indicato reca la ripartizione, ai sensi dell’art. 1, co. 433-439, della legge n. 232/2016, di risorse di cui al Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare e Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali di spettanza comunale. Tale attribuzione di risorse ha origine dall’introduzione dell’esenzione IMU prima casa.

[69]   Di cui al comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 267/2000.

[70]   Di cui all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[71]   Di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[72]   Che reca misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.

[73]   Di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

[74]   Di cui all’articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

[75]   Articolo 1, comma 449, lettere da a) a d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

[76]   Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018.

[77]   Nell'ambito delle intese territoriali di cui all'articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

[78]   Calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014.

[79]   Articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

[80]   Di cui all’articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[81]   Di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

[82]   di cui all’articolo 25 comma 2 lett. d) del d.lgs n. 1/2018.

[83]   di cui all’articolo 25 comma 2 lett. e) del d.lgs n. 1/2018.

[84]   Nei giochi di abilità con vincita in denaro il risultato dipende prevalentemente dall’abilità del giocatore, oltre che da elementi di carattere casuale. Sono considerati giochi di abilità anche i giochi di carte organizzati nella modalità del torneo.

[85]   Di cui all'articolo l, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

[86]   Le scommesse virtuali sono effettuate su eventi simulati al computer il cui esito è determinato in maniera casuale e visualizzato tramite grafica animata o per mezzo di un evento reale precedentemente registrato. L'offerta comprende, tra gli altri, eventi sul calcio, corse ippiche e corse dei cani.

[87]   Ai sensi del citato comma 13, il MEF, qualora riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

[88]   Articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3, del d.lgs. n. 446/1997.

[89]   Articolo 1, comma 21, legge n. 190/2014.

[90]   Di cui al comma 1030 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2018

[91]   Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3 del D.lgs. n. 38/2000 e dalle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe.

[92]   Si interviene sull’articolo 3, co. 4, del d.lgs. n. 23/2011.

[93]   Bollettino delle entrate tributarie, anno 2017.

[94]   Si interviene sull’articolo 82, co. 9 del DL n. 112/2008, che stabilisce la misura dell’acconto dovuta sull’imposta di bollo virtuale di cui all’art. 15-bis del DPR n. 642/1972.

[95]   Si avrebbe pertanto: 1.150 mln/95%x5%=60,4 mln circa.

[96]   Di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 216/2016

[97]   Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca ed altre amministrazioni minori.

[98]   Di cui all'articolo 1, comma 6-quater del DL n. 216/2016.

[99]   Di cui all'articolo 1, comma 5, DL n. 150/2013. Il termine in riferimento è stato da ultimo prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dall’art. 1, comma 6, del DL n.244/2016.

[100] Il termine è stato, da ultimo, prorogati al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1148, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

[101] Termini di cui ai commi 2 e 4, del DL 192/2014, prorogati da ultimo al 31 dicembre 2018, dall’art. 1, comma 7, lett. a) e b) del DL n. 244/2016.

[102] Il termine è stato, da ultimo, prorogati al 31 dicembre 2018 dall'art. 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Si tratta di assunzioni che si aggiungono a quelle previste dalle ordinarie facoltà assunzionali e che sono effettuate a valere su risorse stanziate su apposito fondo da ripartire.

[103] Il comma prevede la realizzazione del piano di stabilizzazione, del personale precario del C.R.E.A.

[104] Il comma prevede la realizzazione del piano di stabilizzazione, del personale precario dell'INAPP (ex Isfol).

[105] Si tratta dei ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato.

[106] Modificando l’art. 11, comma 3, primo periodo, del D.lgs. n. 155/2012.