Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese
Riferimenti: AC N.924/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 31/07/2018
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 924-A

 

Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

 

 

(Conversione in legge del DL 87/2018)

 

 

 

 

N. 31 – 31 luglio 2018

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1 del disegno di legge di conversione, comma 2. - 4 -

Abrogazione del decreto legge 28 giugno 2018, n. 79. - 4 -

ARTICOLO 1, comma 1, lett. 0a), lett. a), numero 1-bis e lett. b) - 4 -

Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato.. - 4 -

ARTICOLO 1, comma 2. - 5 -

Applicabilità del comma 1 alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in corso.. - 5 -

ARTICOLO 1-bis. - 6 -

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile. - 6 -

ARTICOLO 2. - 9 -

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro.. - 9 -

ARTICOLO 2-bis. - 10 -

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali - 10 -

ARTICOLO 3, comma 1-bis. - 12 -

Offerta di conciliazione. - 12 -

ARTICOLO 3, comma 2. - 13 -

Incremento contribuzione contratto a tempo determinato per contratti di lavoro domestico.. - 13 -

ARTICOLO 3-bis. - 14 -

Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all’operatività dei centri per l’impiego.. - 14 -

ARTICOLO 3-ter. - 14 -

Relazione alle Camere. - 14 -

ARTICOLO 4. - 15 -

Differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali - 15 -

ARTICOLO 4-bis. - 17 -

Contratti a termine nel settore dell’insegnamento scolastico.. - 17 -

ARTICOLO 5, comma 5-bis. - 18 -

Destinazione del gettito di sanzioni - 18 -

ARTICOLO 6. - 18 -

Imprese beneficiarie di aiuti - 18 -

ARTICOLO 7. - 19 -

Recupero del beneficio dell’iper-ammortamento.. - 19 -

ARTICOLO 9. - 19 -

Interventi sui giochi e PREU.. - 19 -

ARTICOLO 9-bis. - 21 -

Monitoraggio dell’offerta di gioco.. - 21 -

ARTICOLO 9-ter. - 22 -

Misure a tutela dei minori - 22 -

ARTICOLO 9-quater. - 23 -

Logo No Slot e campagne di sensibilizzazione. - 23 -

ARTICOLO 11, comma da 2-bis a 2-quinquies. - 24 -

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute. - 24 -

Articolo 11-bis. - 25 -

Proroga termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante. - 25 -

ARTICOLO 12-bis. - 31 -

Compensazione somme iscritte a ruolo.. - 31 -

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA. - 33 -

ARTICOLO 1-bis, commi 4, 5 e 6 e ARTICOLO 9, comma 6. - 33 -

ARTICOLO 11, comma 2-quinquies. - 34 -

ARTICOLO 11-bis, 3 e 4. - 35 -

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

A.C.

924-A

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese

Iniziativa:

governativa

 

in prima lettura alla Camera

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Centemero, per la VI Commissione;

Tripiedi, per la XI Commissione

Gruppi:

Lega

M5S

Commissioni competenti:

VI (Finanze) e XI (Lavoro)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con condizione nella seduta del 25 luglio 2018.

In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 27 del 18 luglio 2018.

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell’esame in sede referente.

Sul testo modificato non risulta presentata una relazione tecnica.

Peraltro l’art. 11-bis, introdotto dalle Commissioni di merito, riproduce il testo del decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, approvato dal Senato ed attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati. Poiché tale decreto è corredato di relazione tecnica, la stessa è utilizzata ai fini della presente Nota.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 del disegno di legge di conversione, comma 2

Abrogazione del decreto legge 28 giugno 2018, n. 79

Normativa vigente. Il decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, approvato dal Senato ed attualmente in fase di conversione presso la Camera dei deputati, ha disposto la proroga dal 1/7/2018 al 31/12/2018 degli obblighi di emissione della fattura elettronica per gli acquisti di carburante effettuati da soggetti IVA presso impianti stradali.

 

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, dispone l’abrogazione del decreto legge n. 79 del 2018 recante la proroga dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 della data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti IVA presso impianti stradali di distribuzione. La modifica è conseguenziale all’introduzione nel testo del provvedimento dell’art. 11-bis, che riproduce integralmente le disposizioni contenute nel predetto decreto legge n. 79.

La norma in esame reca altresì una clausola volta a salvaguardare gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti derivanti dalle disposizioni introdotte con il predetto decreto legge n. 79.

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 11-bis del provvedimento in esame, che riproduce le disposizioni contenute nel decreto legge n. 79 del 2018, abrogato dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 1, comma 1, lett. 0a), lett. a), numero 1-bis e lett. b)

Modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato

Le norme prevedono quanto segue:

·       introducono la lettera 0a) al comma 1. La disposizione modifica l’articolo 2, comma 2, del D. Lgs. 81/2015, prevedendo che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato non si applichi ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, qualora riguardi la collaborazione di operatori che prestano la loro attività l'attività nell’ambito del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, di cui alla L. 74/2001 (comma 1, lettera 0a);

·       introducono il numero 1-bis alla lettera a) del comma 1. La disposizione modifica l’articolo 19 del D. Lgs. 81/2015 prevedendo che, in caso di stipula di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle causali di cui al comma del citato articolo 19, come modificato dal provvedimento in esame, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi [comma 1, lettera a), numero 1-bis e lettera b), numero 1, capoverso 01];

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si rileva che le norme novellano il D. Lgs. 81/2015, intervenendo su una disciplina di carattere ordinamentale alla quale non sono stati espressamente attribuiti effetti finanziari dalle norme originarie.

In considerazione peraltro degli effetti attribuiti dalla RT agli interventi sulla predetta disciplina contenuti nel provvedimento in esame, appare necessario acquisire l’avviso del Governo in ordine all’eventuale incidenza rispetto ai predetti effetti - scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica - delle modifiche intervenute presso le Commissioni di merito.

 

ARTICOLO 1, comma 2

Applicabilità del comma 1 alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in corso

La norma modifica il comma 2, prevedendo che le disposizioni relative al contratto a tempo determinato, di cui all’articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame non si applichino alle proroghe e ai rinnovi contrattuali in corso alla data di entrata in vigore del medesimo provvedimento non a quelli successivi al 31 ottobre 2018.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si rileva che la norma esclude l’applicazione delle modifiche apportate dal provvedimento in esame alle proroghe e ai rinnovi contrattuali intervenuti fino al 31 ottobre 2018. In proposito, tenuto conto che dalle disposizioni in esame sono attesi, in base alla RT allegata al testo originario, effetti finanziari scontati ai fini dei saldi, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione dal Governo volti a chiarire se e in quale misura la modifica in esame sia suscettibile di incidere sui predetti effetti.

 

ARTICOLO 1-bis

Esonero contributivo per favorire l’occupazione giovanile

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 100, dispone che ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti sia riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

I successivi commi 101e 102 dispongono altresì che l’esonero spetti ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l’esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 2. Con riferimento al settore privato (esclusi apprendisti trasformati, operai agricoli e assunti in base alle norme relative all’alternanza scuola-lavoro), la RT stimava minori entrate contributive lorde valutate in 314 milioni di euro per l’anno 2018, 1.029 milioni di euro per l’anno 2019, 1.709 milioni di euro per l’anno 2020, 2.111 milioni di euro per l’anno 2021, 2.047 milioni di euro per l’anno 2022, 2.060 per l’anno 2023.

 

Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – dispongono che ai datori di lavoro privato, che negli anni 2019 e 2020 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, sia riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua. L'esonero spetta ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Con decreto sono stabilite le modalità di fruizione dell’esonero (commi 1-3).

Pertanto, la norma appare modificare implicitamente l’articolo 1, commi 100-108, della legge di bilancio per il 2018, estendendo alle annualità 2019 e 2020 l’esonero relativo all’assunzione di soggetti di età compresa tra 30 e 34 anni.

Viene altresì incrementato il Fondo per interventi strutturali di politica economica in ragione di 6.97 milioni di euro per l'anno 2019, 0,48 milioni di euro per l'anno 2020, 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 (comma 5).

Agli oneri derivanti dai commi l e 2, valutati in 31.83 milioni di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l'anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l'anno mediante 2021, in 134,02 milioni di euro per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,23 milioni di euro per l'anno 2024 e a quelli derivanti dal comma 5, pari a 6.97 milioni di euro per l'anno 2019, pari a 0.48 milioni di euro per l'anno 2020, pari a 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, pari a 16,38 milioni di euro per l'anno 2022. pari a 6,08 milioni di euro per l'anno 2023, pari a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e pari a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2023, a 0,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2;

b) quanto a 38.8 milioni per l'anno 2019, a 84.2 milioni di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 46.8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023 mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al successivo articolo 9, comma 6 (comma 4).

L'INPS provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi l e 2 c comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell’adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della L. 196/2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi (comma 6).

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a concedere sgravi contributivi, fino a un massimo di 3.000 euro annui per ogni lavoratore, per 36 mesi, ai datori che negli esercizi 2019 e 2020 assumano soggetti di età inferiore ai 35 anni. Essendo già in vigore l’articolo 1, commi 100 e 101, della L. 205/2017, che prevede sgravi contributivi permanenti per i giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (anch’essi per la durata di trentasei mesi e con un tetto massimo annuo di 3.000 euro), la disposizione è sostanzialmente volta a estendere l’agevolazione alle assunzioni di soggetti che abbiano compiuto 30 anni ma siano di età inferiore ai 35 anni, che dal 2019 non rientrerebbero nel beneficio.

Tanto premesso, andrebbero acquisiti i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari indicati dal testo.

Si fa presente che la RT relativa all’articolo 1, commi 100-108, della L. 205/2007, per la stima delle minori entrate contributive relative al settore privato (esclusi apprendisti trasformati, operai agricoli e assunti alternanza scuola-lavoro) utilizzava i seguenti parametri:

·        un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2018 pari a 350.000 giovani con età inferiore ai 35 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.315 euro, a fronte del massimale di 3.000 euro;

·        un numero di nuove assunzioni a tempo indeterminato per ciascuno degli anni successivi al 2018 pari a 290.000 giovani per il 2019 e a 300.000 dal 2020 con età inferiore ai 30 anni, con un esonero contributivo medio di circa 2.290 euro.

La mera applicazione dei parametri desumibili dalla RT allegata alla legge di bilancio 2018 non consente infatti di verificare appieno gli oneri lordi, riferiti alle minori entrate contributive, nonché gli effetti di maggiore gettito fiscale, indicati dalla norma in esame.

Per quanto riguarda la copertura degli oneri di cui al comma 4, lettera b), a valere sulle maggiori entrate derivanti da un ulteriore incremento del PREU, di cui al successivo articolo 9, comma 6, del provvedimento in esame, si rinvia alla scheda relativa a tale articolo.

Riguardo infine al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica - previsto dal comma 5 in misura pari alla differenza tra le minori entrate contributive, al netto degli effetti fiscali, dovute alle misure di sgravio e l’incremento di gettito ascritto all’aumento del PREU di cui all’art. 9, comma 6 - non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l’onere limitato allo stanziamento disposto dalla norma.

Si segnala che un ulteriore incremento del medesimo Fondo è previsto dall’art. 14, comma 1, del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 2

Modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro

Le norme dispongono quanto segue:

·       sostituiscono integralmente l’articolo 31, comma 2, del D. Lgs. 81/2015, prevedendo che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore e fermo restando il limite disposto dall'articolo 23 del richiamato D.Lgs. 81/2015 in materia di numero complessivo dei contratti a tempo determinato, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non possa eccedere complessivamente il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipula del suddetto contratto (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5). Si esclude l’applicazione dei suddetti limiti quantitativi per la somministrazione di lavoro a tempo determinato, relativamente ai lavoratori in mobilità, ai soggetti disoccupati che beneficiano, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e ai lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati (comma 01);

·       prevedono la disapplicazione ai contratti di somministrazione anche del comma 2 dell’articolo 21 del D. Lgs. 81/2015. Tale disposizione prevede che, se un lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro 10 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasformi in contratto a tempo indeterminato (comma 1);

·       introducono l’articolo 38-bis del D. Lgs. 81/2015 in materia di somministrazione fraudolenta. La novella prevede che, ferme restando le sanzioni le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di violazione di norme in materia di somministrazione di lavoro (di cui all’articolo 18 del D. Lgs. 276/2003), quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore siano puniti con un’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione (comma 1-bis , capoverso Art. 38-bis);

·       precisano che, nell’ambito del contratto di somministrazione, la disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, con riferimento ai limiti di durata, alle causali ed ai presupposti per i rinnovi e le proroghe, alla forma del contratto, al termine di decadenza per l'impugnazione del contratto medesimo, con le modifiche previste dal decreto in esame, trovino applicazione soltanto nei confronti dell’utilizzatore (comma 1-ter).

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si rileva, con riferimento a quanto disposto dal comma 01, dal comma 1 e dal comma 1-ter, che le novelle in esame modificano le modalità di applicazione del lavoro di somministrazione, disciplina alla quale non sono stati espressamente attribuiti effetti finanziari dalle norme originarie. Analogamente a quanto già rilevato con riferimento alle modifiche all’art. 1, appare peraltro necessario, anche in relazione agli effetti ascritti dalla RT alle disposizioni relative ai contratti a tempo determinato contenute nel provvedimento in esame, acquisire l’avviso del Governo riguardo al verificarsi o meno di effetti finanziari in conseguenza delle disposizioni in esame.

Per quanto riguarda l’introduzione della fattispecie relativa alla somministrazione fraudolenta, di cui al comma 1-bis, non vi sono osservazioni da formulare in quanto le sanzioni ivi previste sono aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2-bis

Disposizioni per favorire il lavoratore nell’ambito delle prestazioni occasionali

Normativa vigente. L’articolo 1 del DL 25/2017 ha abrogato gli articoli 48, 49 e 50 del D. Lgs. 81/2015, recanti la disciplina del lavoro accessorio. A tale abrogazione non erano ascritti effetti finanziari; la RT relativa a detto articolo 1 specificava che dalla soppressione dell’istituto del lavoro accessorio non era possibile desumere direttamente diminuzioni degli attuali livelli occupazionali, “essendo presumibile che le prestazioni di lavoro acquisite tramite voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori, numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente (contatto a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoro intermittente, collaborazioni eccetera)”.

L’articolo 54-bis del DL 50/2017 ha successivamente reintrodotto una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, prevedendo specifici limiti quantitativi (relativamente all’importo annuale di euro per singolo prestatore o utilizzatore, nonché delle ore lavorate) alla sua applicazione e vietandone espressamente il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato, alle imprese dell'edilizia e di settori affini, nell'esecuzione di appalti di opere o servizi e alle imprese del settore agricolo, salvo vi facciano ricorso utilizzando specifiche tipologie di prestatori (pensionati, studenti, disoccupati, precettori di prestazioni integrative del salario), purché non iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Alla norma – introdotta durante l’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del DL 50/2017 – non erano espressamente ascritti effetti e la stessa non era corredata di relazione tecnica.

 

Le norme dispongono modifiche all’articolo 54-bis del DL 50/2017, recante la disciplina delle prestazioni occasionali.

In particolare, le disposizioni modificano:

·       il comma 8, prevedendo che, ai fini del computo del limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori (5.000 euro nel corso di un anno civile), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese da determinati soggetti siano considerati nella misura del 75% del loro importo, purché i medesimi soggetti autocertifichino la propria condizione all’atto della registrazione presso la piattaforma informatica INPS [lettera a)];

·       il comma 14, prevedendo che, per le attività rese dai determinati soggetti (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito), il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applichi alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive che operano nel settore del turismo e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori [lettera c)];

·       il comma 15, prevedendo che un utilizzatore possa versare le somme dovute per l’attivazione del contratto di prestazione occasionale anche attraverso un consulente del lavoro. Si specifica altresì che l'1 per cento degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali a favore dell’INPS [lettera d)];

·       il comma 17, ampliando il novero dei soggetti che sono tenuti a comunicare la data di inizio e il monte orario complessivo presunto, comprendendovi non solo l’imprenditore agricolo (come attualmente previsto), ma anche l’utilizzatore appartenente al settore del turismo e gli enti locali. Viene altresì specificato che per detti soggetti l’arco temporale di riferimento della durata della prestazione non deve essere superiore a 10 giorni. Conseguentemente, nel settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sulla cui base si comunica il compenso pattuito vanno riferite al medesimo arco temporale (in luogo dei 3 giorni attualmente previsti) [lettera e)];

·       il comma 19, prevedendo che il pagamento da parte del prestatore possa essere effettuato anche per il tramite di sportello postale, decorsi 15 giorni dal consolidamento della prestazione lavorativa inserita nella procedura informatica. Gli oneri riferiti a tale modalità sono a carico del prestatore [lettera f)];

·       il comma 20, escludendo l’applicazione per l’imprenditore agricolo della sanzione prevista in caso di violazione dei divieti di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nel caso in cui la suddetta violazione derivi dalle autocertificazioni rese da talune tipologie di prestatori (titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati o percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito) [lettera g)]

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame sono volte, tra l’altro, ad ampliare l’ambito applicativo della vigente disciplina di cui all’articolo 54-bis del DL 50/2017, in materia di prestazioni occasionali.

In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che alla predetta disposizione non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica.

Con riferimento alla possibilità che il pagamento da parte del prestatore possa essere effettuato anche per il tramite di sportello postale, di cui alla lettera f), non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la novella specifica che gli oneri riferiti a tale modalità di pagamento sono a carico del prestatore. Andrebbe comunque esclusa la possibilità di oneri per soggetti pubblici connessi ad adeguamenti di carattere organizzativo ed operativo.

Infine, con riferimento alla lettera g), appare utile che il Governo chiarisca se la modifica sia suscettibile di determinare minor gettito da sanzioni, eventualmente già scontato ai fini dei tendenziali.

 

ARTICOLO 3, comma 1-bis

Offerta di conciliazione

Le modifiche introducono il comma 1-bis, novellando l’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 23/2015. La novella incrementa da 2 a 3 e da 18 a 27, rispettivamente, il limite minimo e massimo del numero di mensilità da corrispondere come offerta di conciliazione al lavoratore da parte del datore di lavoro in caso di licenziamento, al fine di evitare il giudizio in sede giurisdizionale.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le modifiche riguardano trasferimenti tra privati, senza quindi effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che dette somme che non costituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e che detto reddito non è assoggettato a contribuzione previdenziale, come specificato da quanto disposto dall’articolo 6, comma 1, del D. Lgs. 23/2015.

 

ARTICOLO 3, comma 2

Incremento contribuzione contratto a tempo determinato per contratti di lavoro domestico

L’articolo 3, comma 2, del testo originario prevede che il contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012, applicato ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, sia aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. A tale norma la relazione tecnica ascrive maggiori entrate contributive nette valutate in 11,3 milioni di euro per l’anno 2018, 58,3 milioni per il 2019, 52,0 milioni per il 2020, 52,5 milioni per il 2021, 52,5 milioni per il 2022, 53,5 milioni per il 2023, 54,1 milioni per il 2024, 54,7 milioni per il 2025, 55,2 milioni per il 2026, 55,8 milioni per il 2027 e 56,1 milioni per il 2028.

 

La norma modifica l’articolo 3, comma 2, del testo originario prevedendo che l’aumento di 0,5 punti percentuali disposto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, non si applichi ai contratti di lavoro domestico.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare l’incidenza delle disposizioni in esame rispetto all’aumento di gettito contributivo ascritto all’incremento di 0,5 punti percentuali applicato al contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012.

 

ARTICOLO 3-bis

Destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all’operatività dei centri per l’impiego

La norma prevede, per il triennio 2019-2021, che una quota delle facoltà assunzionali delle regioni, definita in sede di Conferenza Stato-regioni, sia destinata al rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego.

Tale destinazione viene definita entro il 31 marzo di ciascun anno in sede di Conferenza Stato-regioni ed anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 28 del D.lgs. n. 150/2015 contenete i livelli essenziali delle prestazioni contenute in alcune norme del D.lgs. n. 150.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, in quanto la norma non deroga al vincolo del pareggio di bilancio previsto per le regioni: l’impiego di quote delle facoltà assunzionali per il rafforzamento degli organici dei centri per l’impiego non appare quindi suscettibile di incidere sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 3-ter

Relazione alle Camere

Le norme introducono l’articolo 3-bis al provvedimento in esame, prevedendo che il Ministro del lavoro riferisca annualmente al Parlamento sugli effetti occupazionali e finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 3.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 4

Differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali

L’articolo 4 nel testo originario del decreto stabilisce che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca debba dare esecuzione, entro 120 giorni dalla data di comunicazione, alle decisioni giurisdizionali, che comportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o indeterminato, stipulati entro il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame), presso le istituzioni scolastiche statali, con i docenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002. Si tratta di giudicati concernenti personale docente immesso con riserva in servizio e che dovrebbe essere sostituito, in assenza delle norme in esame, con personale iscritto nelle graduatorie ad esaurimento della scuola dell’infanzia e primaria ovvero tramite le ordinarie procedura concorsuali.

 

Le modifiche introdotte nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito eliminano la previsione che limita l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 ai contratti stipulati fino al 14 luglio 2018 (comma 1).

Ulteriori modifiche introdotte prevedono l’espletamento delle ordinarie procedure di reclutamento congiuntamente con lo svolgimento di una procedura concorsuale straordinaria prorogando, in via temporanea il rapporto di impiego con il personale oggetto delle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1. In particolare, si prevede che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali con le seguenti modalità:

·       trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2019 [comma 1-bis, lett. a)];

·       stipulando con altri soggetti appartenenti alla medesima platea di docenti con diploma magistrale, in luogo della supplenza annuale in precedenza conferita, un contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019 [comma 1-bis, lett. b)]. 

Si ribadisce quanto previsto dalla normativa vigente ossia che il 50 per cento dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e in quella primaria è coperto annualmente utilizzando le graduatorie permanenti ad esaurimento (comma 1-ter).

Il restante 50 per cento dei posti[1] di docente vacanti e disponibili nella scuola dell’infanzia e in quella primaria, previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è coperto annualmente mediante lo scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali individuate dalla medesima norma.

Si tratta:

·       degli idonei dei concorsi banditi nell’anno 2016 ai sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Tali soggetti sono assunti con priorità rispetto ai partecipanti agli altri concorsi di seguito descritti [comma 1-quater, lett. a)];

·       dei soggetti che partecipano ad un concorso straordinario, al quale è destinato il 50 per cento dei posti che residuano dopo l’immissione in servizio dei soggetti di cui al punto precedente [comma 1-quater, lett. b)]. Si tratta di un concorso riservato a soggetti, puntualmente indicati dal comma 1-quinquies, parti del contenzioso concernente il titolo abilitativo all’insegnamento. La partecipazione alla procedura richiede un servizio di almeno due anni negli ultimi otto;

·       dei vincitori dei concorsi ordinari per titoli ed esami, banditi, con cadenza biennale, ai quali sono destinati i posti che residuano [comma 1-quater, lett. c)].

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, in merito alle modifiche introdotte si rileva preliminarmente che le variazioni apportate al comma 1 sono volte ad estenderne l’ambito applicativo, mentre i successivi commi introdotti disciplinano assunzioni con riferimento al complesso dei soggetti interessati dalle decisioni giurisdizionali di cui al medesimo comma 1. Sono inoltre previste procedure concorsuali di carattere generale nei limiti dei posti vacanti e disponibili.

Si dispone altresì che le procedure concorsuali bandite per la copertura di tali posti prevedano diritti di segreteria finalizzati alla copertura delle spese derivanti dal loro espletamento.

Le disposizioni non sembrano quindi suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. Si rileva, tuttavia, l’opportunità di acquisire la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti, sia pur di carattere indiretto, connessi a problemi organizzativi delle strutture scolastiche interessate ovvero ad eventuali esiti di contenzioso.

Ciò con riferimento al contenzioso eventualmente promosso da soggetti già inclusi in graduatorie vigenti la cui assunzione potrebbe essere posticipata o esclusa in forza delle norme in esame.

 

ARTICOLO 4-bis

Contratti a termine nel settore dell’insegnamento scolastico

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 131, della legge n. 107/2015, prevede che a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi. A tal riguardo, l’articolo 1, comma 375 della legge n. 232/2016 ha previsto che il comma 131 sopra descritto venga interpretato nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.

Inoltre, al successivo comma 132 si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

 

La norma sopprime il comma 131 dell’art. 1 della legge n. 107/2015 (c.d. Buona Scuola).

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si osserva che la disposizione di cui al comma 131 della legge n. 107/2015 è volta ad evitare oneri derivanti dalla violazione della norma, di derivazione europea[2], che impone un obbligo di stabilizzazione in caso di superamento della predetta durata complessiva di 36 mesi. Il venir meno del citato comma 131 potrebbe quindi determinare effetti onerosi connessi ad eventuali obblighi di stabilizzazione del personale interessato. In ordine a tali effetti andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

In tal senso, si rammenta che il comma 131 ha recepito il limite cronologico massimo previsto per la reiterazione dei contratti a tempo determinato, sancito dalla Corte di Giustizia U.E. in 36 mesi complessivi, anche non continuativi, prevedendo al comma 132 anche un fondo – limitato agli anni 2015 e 2016 - destinato al soddisfacimento delle pretese risarcitorie di coloro che avevano oltrepassato tale limite.

 

ARTICOLO 5, comma 5-bis

Destinazione del gettito di sanzioni

La norma, introdotta dalle Commissioni in sede referente, prevede che le somme disponibili derivanti dalle sanzioni applicate ai sensi dell’articolo in esame sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo[3] di cui all’articolo 43, comma 3, del DL n. 112 del 2008 e sono finalizzate al finanziamento di contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso a causa della delocalizzazione dell’attività economica  eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte degli ex dipendenti.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, pur evidenziando che la norma dispone in merito alla destinazione di somme derivanti da sanzioni di nuova istituzione, si rileva che non è previsto il rinvio a provvedimenti attuativi ai fini della individuazione delle specifiche modalità di utilizzo delle risorse in questione.

Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che le modalità di utilizzo delle somme disponibili siano idonee ad escludere effetti negativi sui saldi anche sul piano dell’allineamento temporale tra l’acquisizione e l’utilizzo delle stesse.

 

ARTICOLO 6

Imprese beneficiarie di aiuti

Le modifiche, introdotte dalle Commissioni di merito, ridefiniscono l’ambito applicativo delle disposizioni di cui all’art. 6.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che le modifiche intervengono su disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 7

Recupero del beneficio dell’iper-ammortamento

La modifica, introdotta dalle Commissioni di merito, elimina il riferimento all’articolo 6 del provvedimento in esame con riguardo alle strutture produttive situate nel territorio nazionale.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che la modifica interviene su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 9

Interventi sui giochi e PREU

Le modifiche, introdotte dalle Commissioni di merito, intervengono sul testo originario dell’articolo 9 prevedendo:

- che il divieto generalizzato di pubblicità già previsto per i giochi e le scommesse con vincite di denaro si applichi anche al gioco d’azzardo (comma 1);

inoltre, tale divieto resta applicabile – come già previsto dal testo originario – alla pubblicità “comunque effettuata e su qualunque mezzo”: fra le esemplificazioni, comunque, il riferimento originario a “internet” viene sostituito dal riferimento a “i canali informatici digitale e telematici, compresi i social media”;

- che nelle leggi e negli altri atti normativi nonché “negli atti e nelle comunicazioni comunque effettuate e su qualunque mezzo” i disturbi correlati ai giochi e alle scommesse con vincite in denaro siano definiti “disturbi da gioco d’azzardo (DGA)” (comma 1-bis);

coerentemente, nel testo dell’articolo 9 e nella rubrica del Capo III l’espressione “ludopatia” è sostituita dall’espressione “disturbo da gioco d’azzardo”;

- che ai fini delle indicazioni obbligatorie previste dal DL n. 158/2012, art. 7, comma 4-bis, (secondo cui la pubblicità dei giochi con vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita) per le lotterie istantanee indette dal 1° gennaio 2019 o ristampate da tale data, i premi uguali o inferiori al costo della giocata non siano computati nella predetta probabilità di vincita (comma 1-ter);

-  che il PREU sia incrementato – a copertura di parte degli oneri derivanti dall’art. 1-bis, commi 1 e 2 (come disposto dall’art. 1-bis, comma 4, lettera b) – nelle seguenti misure:

- per gli apparecchi AWP o new slot (aliquota attuale: 19%): l’aliquota passa al 19,25% dal 1° settembre 2018, al 19,6 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, al 19,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, al 19,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 ed al 19,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023;

- per gli apparecchi VLT (aliquota attuale: 6%): l’aliquota passa al 6,25% dal 1° settembre 2018 al 6,65 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019, al 6,68 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020, al 6,75 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021 e al 6,6 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023; (comma 6);

-  che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Governo proponga una riforma complessiva in materia di giochi pubblici in modo da assicurare l’eliminazione dei rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo e contrastare il gioco illegale e le frodi a danno dell’erario, e comunque tale da garantire almeno l’invarianza delle corrispondenti entrate, ivi comprese le maggiori entrate derivanti dal comma 6 (comma 6-bis).

 

Le modificazioni, introdotte da emendamenti di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

Al riguardo, con riferimento alle modificazioni di cui al comma 1, tenuto conto che l’espressione “gioco d’azzardo” potrebbe, almeno in parte, ritenersi già inclusa in quella, prevista dal testo originario del provvedimento, di “giochi e scommesse con vincite in denaro”, andrebbe acquisita conferma dal Governo che la predetta modifica non determini variazioni rispetto alla riduzione di gettito già scontata dalla relazione tecnica con riguardo al medesimo comma 1.

Analoga conferma appare utile con riferimento al comma 1-ter, che interviene sulle informazioni pubblicitarie obbligatorie per le lotterie istantanee dal 1° gennaio 2019.

Con riferimento al comma 6-bis (che fa obbligo al Governo di presentare una proposta di riforma dei giochi leciti), non si formulano osservazioni tenuto conto che alla verifica delle quantificazioni e degli eventuali effetti finanziari si potrà adempiere in sede di esame del testo della proposta governativa che sarà presentata.

Con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al comma 6 (che incrementano l’aumento del PREU già previsto dal testo originario del comma) si fa presente che le stesse sono state introdotte per far fronte agli effetti netti derivanti dai commi 1 e 2, in materia di esonero contributivo per l’occupazione giovanile, e dal comma 5 (incremento del Fondo FISPE) dell’art. 1-bis, come si evince dalla lettera b) del comma 4 del medesimo articolo. Secondo tale ultima disposizione, infatti, quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6 concorre a coprire gli oneri derivanti dalla decontribuzione, nella seguente misura:

(milioni di euro)

2019

2020

2021

2022

Dal 2023

38,8

84,2

117

117

46,8

La stima di questi ultimi effetti, imputabili agli ulteriori incrementi del PREU previsti dalle modifiche introdotte in sede referente, appaiono in linea con i parametri e il procedimento di calcolo definito dalla RT con riguardo alle norme del testo originario.

Gli effetti degli ulteriori incrementi del PREU sono infatti ricostruibili applicando le aliquote differenziali alle basi imponibili indicate nella RT allegata al testo originario.

In proposito appare comunque necessario acquisire elementi di conferma dal Governo.

Andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti di riduzione della base imponibile - derivanti da modificazioni del payout (percentuale di vincite sul giocato riconosciuta ai giocatori) - che potrebbero impattare sulle maggiori entrate erariali attese dall’incremento dell’aliquota impositiva: simili effetti sono stati infatti prefigurati sia dalla relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 9 sia da quella riferita all’ultimo incremento del PREU medesimo, introdotto dal DL 50/2017.

 

ARTICOLO 9-bis

Monitoraggio dell’offerta di gioco

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede che, al fine di assicurare un costante monitoraggio dell’offerta di gioco con particolare riferimento alle aree del territorio a maggior rischio di concentrazione di giocatori affetti da disturbo da gioco d’azzardo, anche attraverso una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio, il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Ministro della salute, riferisca annualmente al Parlamento sui risultati del monitoraggio.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari[4].

 

Al riguardo, si rileva che la norma prevede, a carico del Governo, un obbligo informativo nei confronti del Parlamento, per il cui adempimento si presuppone l’utilizzo “anche” di una banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio.

Si rileva in proposito che dati sul gioco lecito, anche in forma elaborata e disaggregati a livello territoriale (si considerino, ad esempio, le banche dati rese pubbliche periodicamente dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella sezione “I dati sul gioco legale in Italia”, riferite a ciascun singolo comune e alla categoria di gioco) sono già nella disponibilità delle amministrazioni competenti.

Andrebbero peraltro acquisiti elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere oneri aggiuntivi per le strutture competenti derivanti dal monitoraggio previsto dalla norma in esame e dal riferimento ad un’apposita banca dati.

 

ARTICOLO 9-ter

Misure a tutela dei minori

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede che l’accesso agli apparecchi del tipo newslot e videolottery sia consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria, al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 i predetti apparecchi privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso al gioco ai minori di età devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione dell’obbligo di rimozione è punita con la sanzione amministrativa di euro diecimila per ciascun apparecchio.

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si rileva che la norma prescrive l’accesso agli apparecchi da intrattenimento di tipo AWP e VLT mediante tessera sanitaria, al fine di impedire il gioco ai minori. Considerato che – per i minori – il divieto di gioco con vincita in denaro è già previsto, a legislazione vigente, dall’art. 24, comma 20, del DL 98/2011, la norma non appare volta ad introdurre una nuova limitazione di accesso ai giochi (con possibile riduzione della base imponibile) bensì a dare attuazione ad una prescrizione già prevista.

In tal senso, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

Sarebbe peraltro utile acquisire l’avviso del Governo in merito all’eventualità che l’accesso agli apparecchi tramite tessera sanitaria possa comportare – anche per il pubblico per il quale non vige il divieto – effetti disincentivanti con eventuali riflessi sui volumi di gioco.

 

ARTICOLO 9-quater

Logo No Slot e campagne di sensibilizzazione

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del logo “no slot” (comma 1). I comuni possono prevedere il rilascio e il diritto d’uso del logo per i titolari di esercizi pubblici e circoli privati che eliminano o non installano gli apparecchi AWP (o newslot) e VLT (di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS) (comma 2). Il Ministero dello sviluppo economico definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo e per la revoca (comma 3). Si prevede che dall’attuazione dell’articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 4).

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si rileva che la norma istituisce un logo “no slot”, che potrà essere utilizzato dagli esercizi privi di apparecchi da gioco AWP (o new slot) e VLT e prevede un’apposita clausola di invarianza. Non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione considerato che la norma non appare suscettibile di incidere in via diretta sulle entrate erariali da gioco.

Per quanto attiene alla clausola di invarianza riportata nell’articolo in esame, probabilmente riferita ad adempimenti di carattere amministrativo, appare utile chiarire a quali attività la stessa faccia specificamente riferimento, atteso che tale clausola non è consentita per le spese di carattere obbligatorio[5].

 

ARTICOLO 11, comma da 2-bis a 2-quinquies

Disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute

Normativa previgente. L’art. 1 del d.lgs. n. 127/2015 disciplina le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle entrate delle fatture elettroniche e dei dati fiscalmente rilevanti. La relazione tecnica ha ascritto alla norma effetti finanziari con esclusivo riferimento agli oneri per lo svolgimento delle nuove funzioni attribuite all’Agenzia delle entrate.

L’art. 36, comma 8-bis, del decreto legge n. 179/2012 dispone l’obbligo, per i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, del DPR n. 633/1972, di inviare la comunicazione annuale IVA di cui all’art. 21 del DL n. 78/2010. Alla norma che ha introdotto il comma 8-bis non sono stati ascritti effetti finanziari.

L’art. 21 del decreto legge n. 78/2010 disciplina l’obbligo di trasmissione telematica delle comunicazioni trimestrali IVA. Ai sensi del terzo periodo del comma 1, sono esonerati da tale obbligo i produttori agricoli di cui all’art. 34, sesto comma, del DPR n. 633/1972 solo se situati in zone montane. La relazione tecnica riferita all’art. 4 del DL n. 193/2016 (che ha sostituito interamente il comma 1, dell’art. 21, DL n. 78/2010, introducendo le comunicazioni trimestrali IVA) ha stimato effetti di maggior gettito riferiti all’intera platea di contribuenti (2,11 miliardi nel 2017, a 4,23 miliardi nel 2018 e a 2,77 miliardi a decorrere dal 2019) senza indicare esplicitamente la quota riferibile ai produttori agricoli non esonerati ai sensi del terzo periodo del comma 1.

Le norme, introdotte dalle Commissioni in sede referente, aggiungono ulteriori commi all’articolo 11 del decreto legge in esame. In particolare:

-        si dispone l’esonero dall’obbligo di tenuta dei registri IVA[6] per i soggetti obbligati all’invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (comma 2-bis);

-        si sopprime il comma 8-bis dell’art. 36 del DL n. 179/2012 che dispone l’obbligo di inviare la comunicazione annuale IVA per i produttori agricoli[7] (comma 2-ter);

-        si sostituisce il terzo periodo del comma 1 dell’articolo 21, decreto legge n. 78/2010 al fine di estendere a tutti i produttori agricoli[8] l’esonero dagli obblighi di invio delle comunicazioni IVA periodiche (comma 2-quater). Ai relativi oneri, valutati 3,5 milioni per l’anno 2018, si provvede a carico del FISPE (comma 2-quinquies). 

 

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si segnala quanto segue.

Il comma 2-bis prevede un esonero da adempimenti di natura contabile, relativi alla tenuta dei registri obbligatori IVA. Andrebbero pertanto acquisiti elementi di valutazione dal Governo volti a verificare se il venir meno di tali procedure possa riflettersi negativamente sull’efficacia dell’attività di contrasto all’evasione fiscale, con conseguenti effetti di minor gettito.

Il comma 2-ter prevede l’abrogazione di una norma relativa alla comunicazione IVA per i prodotti agricoli (comma 8-bis, art. 36, DL 179/2012) alla quale non sono stati ascritti originariamente effetti finanziari. Andrebbe peraltro verificata l’effettiva neutralità di tale intervento anche alla luce degli effetti realmente prodotti dalla norma – in vigore dal 2012 - che si intende abrogare.

I commi 2-quater e 2-quinquies estendono, a decorrere dal 2018, l’esonero dagli obblighi di comunicazione IVA per tutti i produttori agricoli, includendo quindi anche coloro che non sono situati in zone montane. La disposizione comporta, pertanto, oneri annui a regime mentre la copertura finanziaria è prevista per il solo anno 2018.

Non sono inoltre evidenti gli elementi utilizzati ai fini della stima in 3,5 mln degli oneri in questione. Si evidenzia pertanto la necessità di acquisire i dati necessari ai fini della verifica della quantificazione degli effetti finanziari della disposizione e del loro sviluppo temporale.

 

Articolo 11-bis

Proroga termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante

Normativa vigente. La legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha introdotto misure finalizzate al contrasto all’evasione fiscale che prevedono, tra l’altro:

-       obbligo di emissione della fattura elettronica per gli esercenti di impianti di distribuzione di benzina e gasolio (comma 909) con decorrenza 1/7/2018 (comma 917);

-       obbligo, per i soggetti passivi IVA, di documentare con fattura elettronica gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione (comma 920), con decorrenza 1/7/2018 (comma 927);

-       la limitazione ai soli acquisti di carburante effettuati al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di lavoro autonomo della esclusione dell’obbligo di certificazione fiscale (comma 921), con decorrenza 1/7/2018 (comma 927);

-       l’abrogazione di disposizioni vigenti, riferite alle imprese, in tema di documentazione degli acquisti di carburanti per autotrazione (c.d. “scheda carburante”) (comma 926), con decorrenza 1/7/2018 (comma 927).

Nella seguente tabella si riportano, sinteticamente, le maggiori entrate quantificate dalla relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2018 per il periodo 1/7/2018-31/12/2018 e relative agli acquisti di carburante effettuati dai soggetti titolari di partita IVA.

(milioni di euro)

 

2018

2019

Obbligo fattura elettronica per acquisto carburanti da parte di soggetti IVA

 

 

-     IVA omessa fatturazione – settore carburanti

+33,8

 

-     IVA frodi – settore carburanti

+121,0

 

-     Imposte dirette – settore carburanti

0,00

+78,9

-     Totale maggiori entrate

154,8

78,9

Il decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, approvato dal Senato ed ora all’esame parlamentare presso la Camera dei Deputati per la conversione in legge, ha disposto la proroga dal 1/7/2018 al 31/12/2018 degli obblighi di emissione della fattura elettronica per gli acquisti di carburante effettuati da soggetti IVA presso impianti stradali.

 

Le norme, introdotte dalla Commissione in sede referente, riproducono integralmente le disposizioni contenute nel decreto legge n. 79 del 28 giugno 2018, approvato senza modifiche dal Senato ed attualmente in fase di conversione presso la Camera dei Deputati.

Il decreto legge n. 79/2018 è oggetto di abrogazione con l’art. 1, comma 1-bis, del disegno di legge di conversione del provvedimento in esame. Lo stesso comma, introdotto dalle Commissioni di merito, reca una clausola volta a salvaguardare gli atti, i provvedimenti, gli effetti e i rapporti derivanti dalle disposizioni introdotte con il predetto decreto legge n. 79.

In particolare, le norme stabiliscono la proroga dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 della data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati da soggetti IVA presso impianti stradali di distribuzione (comma 1).

Più in dettaglio:

- si interviene sul comma 917, stabilendo che la nuova decorrenza (1/1/2019) si applica alle “cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.“ (comma 1, lettera a));

- si modifica la decorrenza (dal 1/7/2018 all’1/1/2019) dei commi 920 (obbligo, per i soggetti passivi IVA, di documentare gli acquisti di carburante con la fattura elettronica), 921 (limitazione ai soli consumatori privati dell’esenzione dagli obblighi di documentazione fiscale per gli acquisti di carburante) e 926 (abrogazione di disposizioni vigenti in materia di schede carburanti) (comma 1, lettera b)).

Inoltre, si dispone l’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economia (FISPE) di 12,6 milioni per l’anno 2020 (comma 2) e si provvede alla copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 1 e 2, pari a 56,9 milioni per il 2018, a 29 milioni per il 2019 e a 12,6 milioni per il 2020 (comma 3).

 

La norma, introdotta durante l’esame in sede referente, non è corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Il prospetto allegato alla relazione tecnica riferita al decreto legge n. 79 del 2018 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Minori entrate tributarie

 

Rinvio obbligo fatturazione elettronica per acquisti carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-         IVA tax compliance

22,1

 

 

22,1

 

 

22,1

 

 

-         IVA da contrasto alle frodi

34,8

 

 

34,8

 

 

34,8

 

 

-         Imposte dirette

 

29,0

 

 

29,0

 

 

29,0

 

Maggiori entrate tributarie

 

Rinvio obbligo fatturazione elettronica per acquisti carburanti per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA – Effetti sulle imposte dirette

 

 

12,6

 

 

12,6

 

 

12,6

Maggiori spese

 

Incremento FISPE

 

 

12,6

 

 

12,6

 

 

12,6

 

La relazione tecnica presentata a corredo della modifica in esame riproduce quella riferita al DL n. 79/2018.

La RT, nell’evidenziare che la norma proroga al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore della fattura elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, afferma, sinteticamente, quanto di seguito riportato.

Effetti finanziari relativi al gettito IVA omessa fatturazione (tax compliance)

Rispetto agli effetti originari ascritti (33,8 milioni nel 2018 in riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2018), la RT stima un mancato recupero di gettito pari a 22,l milioni di euro.

Tale valore è ottenuto applicando alla stima iniziale (33,8 mln) un primo abbattimento (al 75%) per tener conto dell’incidenza degli acquisti di carburante presso impianti stradali di distribuzione e un ulteriore abbattimento (all’87,2%) quale quota di mancato recupero di gettito rispetto al complessivo recupero previsto nella RT originaria; tale ultimo parametro, evidenzia la RT, è calcolato tenendo conto della diversa propensione all’evasione degli impianti di proprietà delle aziende petrolifere, dei distributori convenzionati con le aziende petrolifere e degli altri distributori stradali (pompe bianche e distributori indipendenti). Il relativo calcolo è così formulato:

33,8 mln x 75% x 87,2% = 22,1 mln

Effetti finanziari relativi al gettito IVA per contrasto alle frodi

Rispetto agli effetti originari ascritti (121 milioni nel 2018 in riferimento alle disposizioni della legge di bilancio 2018), la RT stima un mancato recupero di gettito pari a 34,8 milioni di euro.

Tale valore è ottenuto applicando alla stima iniziale (121 mln) un primo abbattimento (al 33%) per considerare la quota di frodi presso impianti stradali di distribuzione rispetto alle frodi dell’intero settore e un ulteriore abbattimento dell’87,2% quale quota di mancato recupero di gettito rispetto al complessivo recupero previsto nella RT originaria; tale ultimo parametro è calcolato tenendo conto della diversa propensione all’evasione degli impianti di proprietà delle aziende petrolifere, dei distributori convenzionati con le aziende petrolifere e degli altri distributori stradali (pompe bianche e distributori indipendenti). Il relativo calcolo è così formulato:

121 mln x 33% x 87,2% = 34,8 mln

Complessivamente il minor recupero di gettito IVA risulta quindi pari a 56,9 milioni

 

La RT riporta quindi la seguente tabella, che considera anche gli effetti sul gettito delle imposte dirette.

(milioni di euro)

 

2018

2019

2020

2021

2022

IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività delle informazioni

-22,1

0

0

0

0

IVA da contrasto alle frodi

-34,8

0

0

0

0

Effetti sulle IIDD

0

-29,0

+12,6

0

0

Totale

-56,9

-29,0

+12,6

0

0

 

Si ricorda che , con Nota tecnica del 10 luglio 2018[9] consegnata nel corso dell’esame del DL 79/2018 presso il Senato, il Governo ha fornito i seguenti chiarimenti, in relazione alla metodologia adottata per la predisposizione della RT:

-        la percentuale del 75%, che rappresenta l’incidenza del gettito riferito agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso impianti stradali di distribuzione, è stata calcolata come rapporto tra il totale delle immissioni in consumo in rete e il totale delle immissioni in consumo per la rete e l’extra rete. Questi dati sono pubblicati nelle statistiche del MISE (“Consumi petroliferi”, anno 2016) e sono stati analizzati recentemente dalla “Commissione incaricata di redigere una relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale” in vista dell’aggiornamento della Relazione che includerà la stima del tax gap in materia di accise sui carburanti;

-        per quanto concerne l’evasione riferita agli impianti di distribuzione stradale di carburanti, la relazione tecnica ha stimato un mancato recupero di gettito pari nel complesso all’87,2% di quanto stimato nella relazione tecnica originaria alla legge di bilancio 2018. Tale ultima percentuale è calcolata come la somma di un tasso del 55% relativo all’evasione delle pompe “bianche” generiche e delle pompe indipendenti con logo personalizzato (su questo segmento è stato ipotizzato che il gettito sia integralmente non recuperato), e del 32,2% relativo all’evasione delle pompe “colorate” (ovvero di impianti convenzionati e di impianti di proprietà integrati verticalmente). Per queste ultime, si è assunto un parziale recupero di gettito dell’ammontare dell’evasione IVA, pari al 28,5% dell’ammontare evaso (la quota del 45% rappresentata dalle pompe colorate): la misura del recupero è stata stimata pari a quella che si sarebbe ottenuta nelle condizioni vigenti prima dell’introduzione dello spesometro (32,2% = 45% - 28,5% * 45%). La ripartizione del tasso di evasione tra pompe bianche e pompe colorate è basata sull’assunzione che l’incidenza dell’evasione sulle pompe bianche sia pari a 4 volte quella delle pompe colorate, tenuto anche conto delle risultanze dei controlli effettuati dall’amministrazione finanziaria. Inoltre, si segnala che, anche in assenza di una stima ufficiale del tax gap IVA sul settore carburanti, questo risultato è coerente con il tax gap dell’Iva stimato dalla Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale;

-        la percentuale del 33%, applicata nella ripartizione delle frodi IVA, è stata stimata dalla RT considerando che, sulla base di informazioni acquisite dalle associazioni di categoria, le frodi nel settore carburanti siano concentrate nelle operazioni extra rete. Partendo da questa considerazione, la RT stima che almeno il 33% delle frodi IVA si riscontri anche nelle operazioni presso impianti stradali di distribuzione. Inoltre, ai fini di una valutazione più puntuale della disposizione in esame, gli effetti dello slittamento, limitato ai gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti, sono stati valutati considerando il fenomeno dell’evasione IVA nella sua massima disaggregazione possibile, tra le operazioni in rete ed extra rete, e tra le operazioni effettuate o meno presso impianti stradali di distribuzione.

Riguardo alla stima degli effetti sulle imposte dirette, tali effetti sono negativi per il 2019 per effetto dello slittamento e risultano leggermente positivi per il 2020. L’effetto positivo sul 2020 riflette la riduzione dell’acconto 2019 che per le imprese si tradurrà nel 2020 in un maggiore imposta versata a saldo.

 

Al riguardo, si prende atto di quanto indicato sia dalla relazione tecnica sia dai chiarimenti forniti al Senato nel corso dell’esame del DL n. 79/2018 riguardo ai parametri utilizzati per la stima della perdita di gettito e alle ipotesi sottostanti la valutazione dei predetti parametri. Peraltro, tenuto conto che le entrate in questione sono riferite ad attività di contrasto all’evasione fiscale e presentano, pertanto, una elevata aleatorietà, appare opportuno, per ragioni di prudenzialità, acquisire elementi di maggiore dettaglio in ordine ad alcune ipotesi sui quali le risposte formulate nel corso dell’esame al Senato non sembrano esplicitare tutti gli elementi di riferimento. In particolare, riguardo alla percentuale del 33 per ecnto utilizzata quale quota di riduzione del gettito già ascritta alla norma dalla legge di bilancio 2018 con riguardo al settore IVA frodi-carburanti, la Nota presentata al Senato si limita ad affermare la prudenzialità del parametro sulla base di informazioni acquisite presso associazioni di categoria. Sul punto andrebbero acquisiti elementi di maggiore dettaglio a supporto della percentuale individuata.

Andrebbe altresì chiarito se sia configurabile un maggior utilizzo, rispetto al passato, degli impianti considerati dalla norma in esame ai fini del rifornimento di carburante e se tale ipotesi possa essere rilevante ai fini della stima degli effetti finanziari.

Dal punto di vista della formulazione della norma, si fa presente che le disposizioni in esame novellano, tra l’altro, il comma 917 dell’art. 1, della legge di bilancio 2018, il quale si applica anche ai consumi delle famiglie. Pur considerando che dal carattere sistematico delle disposizioni in esame e dagli allegati tecnici le modifiche appaiono riferibili ai soli soggetti IVA, appare opportuna una espressa conferma in tal senso al fine di evitare dubbi interpretativi.

 

ARTICOLO 12-bis

Compensazione somme iscritte a ruolo

Normativa vigente L’art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013 stabilisce che, per l’anno 2014, le cartelle esattoriali possono essere compensate con i crediti certificati - vantati nei confronti della PA per somministrazione, forniture, appalti e servizi anche professionali - non prescritti, certi, liquidi ed esigibili. La compensazione è ammessa qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato. Per l’introduzione degli aventi diritto e la definizione delle modalità applicative si rinvia ad un DM da emanare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica. Tale provvedimento è stato adottato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2014.

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non era accompagnato da relazione tecnica.

Anche alle successive proroghe, disposte con successivi provvedimenti per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017[10], non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, estende al 2018 la possibilità di compensare i crediti certificati vantati nei confronti della PA con i debiti delle cartelle esattoriali, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2014, adottato in attuazione dell’art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013, che ha introdotto, per il 2014, la predetta disciplina. Il testo in esame precisa che la predetta facoltà è riferita ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017.

 

La norma, introdotta durante l’esame in sede referente, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

Al riguardo, si fa presente che alle disposizioni che hanno previsto originariamente (art. 12, comma 7-bis, del DL n. 145/2013) la facoltà di compensazione in esame limitatamente al 2014 e alle successive proroghe già intervenute non sono stati ascritti effetti finanziari. Rispetto a tali precedenti disposizioni, che si limitavano a rinviare all’adozione di un decreto che individuasse modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza pubblica, la norma in esame prevede in via diretta l’applicazione del DM 24 settembre 2014, emanato in attuazione del citato Dl n. 145 del 2013.

Andrebbe preliminarmente chiarito se il rinvio alla normativa del 2014 possa ritenersi tuttora idoneo al fine di garantire l’assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.

Più in generale, si osserva che, per effetto delle proroghe annuali via via intervenute, le disposizioni in esame, già considerate come di carattere temporaneo, hanno assunto un’applicazione di fatto continuativa negli ultimi quattro esercizi. 

Anche alla luce di tale esperienza applicativa, andrebbe quindi chiarito se il meccanismo di compensazione previsto sia effettivamente idoneo ad escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dovuti a flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.


 

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

 

ARTICOLO 1-bis, commi 4, 5 e 6 e ARTICOLO 9, comma 6

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione provvede alla copertura dei seguenti oneri:

- oneri derivanti dal riconoscimento di un esonero contributivo - in misura pari al 50 per cento e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua - ai datori di lavoro privato che assumono negli anni 2019-2020 lavoratori di età inferiore ai 35 anni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti[11];

- oneri derivanti dall’incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica[12].

In particolare, ai predetti oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti:

- dagli introiti fiscali connessi al citato esonero contributivo[13];

- dall’ulteriore aumento del prelievo unico erariale (PREU), rispetto a quello previsto dal testo originario del decreto-legge (articolo 9, comma 6)[14].

Infine, la disposizione prevede che, allo scopo di assicurare la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l’Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Al riguardo, in primo luogo, si rileva la necessità che il Governo confermi la correttezza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura, posto che l’emendamento che ha introdotto l’articolo in esame (1.011 Nuova formulazione), non era corredato di relazione tecnica. In secondo luogo, andrebbe valutata l’opportunità di precisare se la clausola di salvaguardia, di cui al comma 6, si riferisca esclusivamente alle iniziative legislative di cui all’articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, ovvero anche alla procedura di carattere amministrativo attivabile in corso d’esercizio ai sensi del comma 12-bis  del medesimo articolo 17, fermo restando che in mancanza di una precisazione testuale al riguardo dovrebbero intendersi integralmente applicabili entrambe le procedure[15].

 

ARTICOLO 11, comma 2-quinquies

In merito ai profili di copertura finanziaria si fa presente che la disposizione in commento provvede alla copertura dell’onere derivante dal comma 2-quater del medesimo articolo 11, valutato in 3,5 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il predetto Fondo in parola reca, per l’anno 2018, le necessarie disponibilità[16].

 

ARTICOLO 11-bis, 3 e 4

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo in commento reca - al comma 3, lettere da a) ad e) - la copertura dei seguenti oneri:

- incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 12,6 milioni di euro per il 2020, disposto ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame;

- minori entrate tributarie, valutate in 56,9 milioni di euro per il 2018 e in 29 milioni di euro per il 2019, derivanti dal rinvio dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 dell’obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante effettuati presso impianti di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, disposto dal comma 1.

In particolare, ai predetti oneri si provvede:

a) quanto a 3 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente istituito, in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 66 del 2014[17];

b) quanto a 3 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente, alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009[18];

c) quanto a 30,9 milioni di euro per il 2018 e a 29 milioni di euro per il 2019, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, utilizzando l’accantonamento di competenza del Ministero dello sviluppo economico per un milione di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019 e l’accantonamento di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l’anno 2018 e 27 milioni di euro per l’anno 2019;

d) quanto a 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014[19];

e) quanto a 12,6 milioni di euro per il 2020, mediante le maggiori entrate derivanti dallo slittamento dell’obbligo di fatturazione elettronica disposto dal comma 1.

In relazione all’utilizzo dei predetti Fondi non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che gli stessi recano le occorrenti disponibilità, ad esclusione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi perenti, a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie. In particolare, da un lato andrebbero acquisiti chiarimenti in merito all’idoneità della copertura disposta, dall’altro, in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall’utilizzo del Fondo, posto che quest’ultimo dovrebbe essere preordinato al pagamento di partite debitorie ancora sussistenti.



[1] Incrementato eventualmente dai posti non assegnabili ai sensi del comma 1-ter.

[2] Corte di Giustizia Europea, sentenza C-22/2013 del 26 novembre 2014.

[3] Istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate.

[4] Nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito l’emendamento – che nel testo originario prevedeva l’accesso diretto dei comuni alla banca dati sopra menzionata – è stato riformulato sulla base delle indicazioni del rappresentante del Governo per eliminare profili di onerosità.

In particolare[4], il rappresentante del Governo ha osservato che l’accesso diretto dei comuni alla banca dati sull’andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio avrebbe determinato un costo attualmente non sostenibile, e ha, pertanto, proposto - al fine di poter esprimere parere favorevole sull’emendamento - di sopprimere le parole: «alla quale possono accedere i Comuni» (riferite alla banca dati medesima). L’emendamento è dunque stato approvato nel testo così riformulato.

 

[5] Si ricorda in proposito che ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis, della legge di contabilità pubblica la clausola di neutralità finanziaria non può riferirsi a spese di carattere obbligatorio.

[6] Di cui agli articoli 23 e 25 del DPR n. 633/1972.

[7] Di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972

[8] Di cui all’art. 34, comma 6, DPR n. 633/1972.

[9] Commissione Bilancio del Senato, 10 luglio 2018 (risposta ai chiarimenti formulati in riferimento all’articolo 1 del DL n. 79/2018).

[10] Le proroghe sono disposte, rispettivamente, dall’art. 1, co. 19, della legge n. 190/2014, dall’art. 1, co. 129, della legge n. 208/2015 e dall’articolo 9-quater del Dl n. 50 del 2017.

[11] Tali oneri sono valutati in 31,83 milioni di euro per l’anno 2019, in 111,52 milioni di euro per l’anno 2020, in 162,62 milioni di euro per l’anno 2021, in 134,02 milioni di euro per l’anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l’anno 2023 e in 3,23 milioni di euro per l’anno 2024.

[12] Tali oneri sono pari a 6,97 milioni di euro per l’anno 2019, a 0,48 milioni di euro per l’anno 2020, a 2,88 milioni di euro per l’anno 2021, a 16,38 milioni di euro per l’anno 2022, a 6,08 milioni di euro per l’anno 2023, a 44,37 milioni di euro per l’anno 2024 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025.

[13] Tali introiti sono quantificati in 27,8 milioni di euro per l’anno 2020, a 48,5 milioni di euro per l’anno 2021, a 33,4 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,6 milioni di euro per l’anno 2023 e a 0,8 milioni di euro per l’anno 2024.

[14] Le maggiori entrate derivante dal descritto aumento del prelievo erariale unico sono quantificate in 38,8 milioni di euro per l’anno 2019, a 84,2 milioni di euro per l’anno 2020, a 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023.

[15] A tale riguardo si rammenta che la legge n. 163 del 2016, nel modificare la legge di contabilità pubblica, ha introdotto una nuova procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni legislative di spesa, per tale via determinando il sostanziale superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia contemplate dal precedente quadro normativo.

La nuova disciplina dettata dall’articolo 17 della legge n. 196 del 2009, come novellato dalla citata legge n. 163 del 2016, prevede che, sulla base di una apposita attività di monitoraggio, qualora siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze - in attesa delle misure correttive della maggiore spesa da adottarsi con la legge di bilancio con riferimento agli esercizi successivi a quello in corso - con proprio decreto provvede, per l'esercizio in corso, alla riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero competente, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dai cosiddetti oneri inderogabili. Qualora i suddetti stanziamenti non siano sufficienti alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, allo stesso si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dai cosiddetti oneri inderogabili (articolo 17, comma 12-bis, della legge n. 196 del 2016). L’articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009 prevede inoltre che, nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure dianzi richiamate, il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

[16] In particolare si segnala che, in base a un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, in data 27 luglio 2018, il Fondo per interventi strutturali di politica economica reca, per l’anno 2018, disponibilità in termini di competenza pari a 4,059 milioni di euro. 

[17] Si tratta del Fondo di parte corrente per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio, che sulla base del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, reca uno stanziamento di euro 4.009.856 per l’anno 2018, importo ridotto nel disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018, in corso di esame da parte delle Camere, ad euro 3.294.181 per il medesimo anno 2018.

[18] Si tratta del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi  perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione, che sulla base del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, reca uno stanziamento di 6 milioni di euro per l’anno 2018, importo confermato nel disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018, in corso di esame da parte delle Camere.

[19] Tale Fondo, sulla base del decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020, reca uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per l’anno 2018.