Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.
Riferimenti: AC N.675/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 05/06/2018


 

Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

 

 

 

A.C. 675

 

 

 

Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.

 

(Conversione in legge del DL 38/2018 – approvato dal Senato A.S. 297)

 

 

 

 

 

 

 

N. XXX – 5 giugno 2018

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1, comma 1. - 4 -

Misure per assicurare il completamento della procedura di cessione di Alitalia.. - 4 -

ARTICOLO 1, commi 1-bis e 1-ter. - 6 -

Relazione periodica sulla situazione economica e finanziaria di Alitalia.. - 6 -

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

A.C.

675

Titolo:

Misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.

Iniziativa:

governativa

 

approvato, con modifiche, dal Senato

Relazione tecnica (RT):

presente, riferita al testo presentato al Senato

Relatore per la Commissione:

Guidesi

Gruppo:

Lega

Commissione competente:

Commissione speciale per l’esame di atti del Governo

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, già approvato dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per assicurare il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A.

Il testo originario del decreto legge è corredato di relazione tecnica che risulta ancora utilizzabile. Nel corso dell’esame presso il Senato sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter all’articolo 1.

Al momento della predisposizione del presente dossier non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche apportate dal Senato che appaiono, tuttavia, natura ordinamentale.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1

Misure per assicurare il completamento della procedura di cessione di Alitalia  

Le norme modificano l’articolo 12 del decreto legge n. 148/2017, che disciplina la procedura di cessione di Alitalia.

In particolare, si differisce il termine per l'espletamento delle procedure finalizzate alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria della società Alitalia - Società Aerea Italiana dal 30 aprile 2018 al 31 ottobre 2018 [comma 1, lettera a)].

Sono poi apportate modifiche al comma 2 del citato articolo 12 del decreto legge n. 148/2017, al fine di stabilire che il finanziamento concesso ad Alitalia sia restituito entro il 15 dicembre 2018. La precedente formulazione prevedeva che la quota di finanziamento di 600 milioni erogata nel 2017[1] dovesse essere restituita entro il 30 settembre 2018 mentre la quota di 300 milioni erogata nell’anno 2018 dovesse essere rimborsata entro il termine dell’esercizio[2] [comma 1, lettere b) e c)].

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che le stesse non determinano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né alcun effetto finanziario, atteso che la nuova scadenza del finanziamento ricade nel medesimo esercizio individuato dalle disposizioni previgenti l’emanazione del testo in esame.

In particolare, in merito all’articolo 1, comma 1, lettera a), la RT afferma che il differimento del termine per la definizione della procedura di amministrazione straordinaria è necessario avuto riguardo agli sviluppi intervenuti nel  quadro della procedura medesima che non può – ad oggi – essere definita mediante l’individuazione di un soggetto aggiudicatario ed al fine di consentire la massimizzazione dei risultati conseguibili a beneficio dei creditori, dell’occupazione e del patrimonio produttivo dell’impresa.

La RT afferma quindi che alla disposizione, di carattere procedurale, non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

In merito all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), la RT ribadisce che le disposizioni modificano l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, allo scopo di fissare al 15 dicembre 2018 il termine per il rimborso dell'intero finanziamento statale a titolo oneroso disposto a beneficio dell'amministrazione straordinaria di Alitalia.

La RT precisa che l'amministrazione straordinaria di Alitalia è, ad oggi, beneficiaria di un finanziamento statale pari a 900 milioni di euro, con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di l.000 punti base, di cui:

a) 600 milioni di euro, concessi ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50. Il rimborso di questo primo finanziamento era originariamente previsto entro l'esercizio 2017 ed è stato differito al 30 settembre 2018 per effetto dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come modificato dalla legge di conversione n. 172 del 2017. Tale proroga ha determinato nel 2017 il venir meno del rimborso del finanziamento erogato in tale anno (il cui importo è pari a 600 milioni) e il posticipo all'anno successivo, comportando il peggioramento del fabbisogno del 2017 e un miglioramento del medesimo saldo nel 2018, per un corrispondente importo. Tali effetti sono stati colti e, per il 2017, compensati nell'ambito della disposizione di copertura dal decreto-legge n. 148 del 2017;

b) 300 milioni di euro, da rimborsare entro l'esercizio 2018, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Tale ulteriore finanziamento non ha comportato effetti sul fabbisogno in quanto lo stesso va restituito nel medesimo anno. Il finanziamento è stato notificato nel gennaio 2018 dallo Stato italiano alla Commissione europea, ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato e la Commissione europea, in data 23 aprile 2018, ha comunicato di avere aperto un’indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato.

Con l'articolo 1, comma l, lettere b) e c), del decreto-legge è previsto che il rimborso dell'intero finanziamento avvenga entro il 15 dicembre 2018, determinando così il differimento di due mesi e mezzo per la prima parte del finanziamento e l'anticipo di 15 giorni per la seconda parte del finanziamento.

La RT pertanto si conclude affermando che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la nuova scadenza dei finanziamenti ricade nel medesimo esercizio precedentemente individuato.

 

Al riguardo, si rileva che il provvedimento interviene, tra l’altro, sulle scadenze per il rimborso del finanziamento concesso ad Alitalia, differendo la scadenza per la quota di 600 milioni ed anticipando di 15 giorni la scadenza dell’ulteriore quota. Il nuovo termine di rimborso per entrambe le quote è fissato al 15 dicembre 2018.

Su tali misure non si hanno osservazioni da formulare per i profili finanziari nel presupposto che le stesse siano conformi alla normativa UE (al fine di escludere procedure sanzionatorie) e che permanga inoltre la qualificazione del prestito come operazione finanziaria ai sensi del SEC 2010, (al fine di escludere un impatto sul saldo di indebitamento netto).

Sui predetti presupposti appare necessario acquisire una conferma del Governo.

Si rammenta che ai sensi della Comunicazione[3] della Commissione europea in materia di interventi pubblici per le imprese in difficoltà, le operazioni qualificabili come “aiuto al salvataggio” (rescue aid), sono compatibili con il mercato interno al sussistere di determinate condizioni, fra le quali si ricordano, in particolare, la misura del tasso di interesse da applicare al prestito[4] e la sua durata massima. Con riferimento alla durata, la Comunicazione (al punto 55) prevede che, di norma, i prestiti debbano essere rimborsati entro un termine non superiore a “sei mesi dall’erogazione della prima rata al beneficiario”, salve talune ipotesi di deroga, ivi specificate (fra di esse si rammenta la presentazione di un piano di liquidazione o di ristrutturazione[5]). La Commissione europea, come evidenziato dalla relazione tecnica, ha aperto un’indagine sul prestito ponte ad Alitalia: nel relativo comunicato, si fa riferimento alla durata del prestito medesimo[6] (Cfr. il comunicato del 23 aprile 2018).

 

ARTICOLO 1, commi 1-bis e 1-ter

Relazione periodica sulla situazione economica e finanziaria di Alitalia

Le norme prevedono che i commissari della società Alitalia - Società Aerea Italiana - SpA in amministrazione straordinaria debbano trasmettere alle Camere, entro il 1° agosto 2018, una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa nell'ambito della procedura di cessione, evidenziando, in particolare, i dati riferiti:

·       ai contratti aziendali in corso di fornitura carburante, di leasing e di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché ai contratti di servizi esternalizzati maggiormente rilevanti;

·       all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, dando altresì conto degli eventuali contenziosi in essere e delle operazioni di recupero dei crediti e delle altre attività patrimoniali, finalizzate alla salvaguardia del capitale d'impresa;

·       alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e al numero di unità di personale dipendente in cassa integrazione guadagni;

·       al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del programma di cessione dei complessi aziendali nell’ambito dell’amministrazione straordinaria, con particolare riferimento alle modalità di rimborso del finanziamento concesso dallo Stato.

I commissari trasmettono, inoltre, una relazione conclusiva entro il 31 ottobre 2018. 

 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.

 



[1] Ai sensi dell’articolo 50, comma 1 del decreto-legge n. 50/2017.

[2] Ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del decreto legge n. 148/2017.

[3]  Comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà” (2014/C 249/01).

[4] Per la cui fissazione si fa riferimento alla Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), richiamata al punto 56 della Comunicazione, citata, sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà.

[5] Nell’ipotesi di un piano di ristrutturazione, il punto 56 della Comunicazione prevede l’incremento (dello 0,50%) del tasso di interesse da applicare al prestito.

[6] “The Commission has concerns that the duration of the loan, extending from May 2017 until at least December 2018, exceeds the maximum duration of 6 months allowed for a rescue loan [scil. prestito nel quadro di un aiuto al salvataggio] under the Guidelines.”