Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Trasporti
Titolo: Nuovo regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento del Registro pubblico delle Opposizioni
Riferimenti: SCH.DEC N.234/XVIII
Serie: Atti del Governo   Numero: 234
Data: 15/12/2020
Organi della Camera: IX Trasporti, X Attività produttive


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Nuovo regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento del Registro pubblico delle Opposizioni

15 dicembre 2020
Atti del Governo


Indice

Presupposti normativi|Contenuto|


Presupposti normativi

La tutela degli utenti nel settore della telefonia ha formato oggetto, negli anni più recenti, di diversi interventi normativi finalizzati a rafforzare la posizione dei consumatori o comunque a migliorare la posizione dei clienti a fronte di condotte commerciali aggressive poste in essere dalle società di telefonia o da operatori terzi. In tal senso è stata approvata la legge sul Registro delle opposizioni, la legge n. 5 del 2018, che regolamenta il trattamento delle numerazioni telefoniche per i fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Attraverso l'iscrizione al registro dei soggetti il cui numero è presente negli elenchi telefonici pubblici ci si può opporre, a tutela della propria privacy,  al c.d. telemarketing, cioè al ricevere chiamate promozionali o commerciali.

L'iscrizione al Registro è gratuita mentre gli operatori di telemarketing che utilizzano per le proprie campagne i numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici sono tenuti a registrarsi al sistema, in modo da comunicare preventivamente le liste dei numeri che intendono contattare, dalle quali il Gestore del Registro provvede a togliere le numerazioni dei cittadini iscritti al Registro; tali liste vengono comunicate entro 24 ore ed hanno una validità di 15 giorni.

Con il DM 30 gennaio 2020 sono state definite le tariffe per l'accesso al registro da parte degli operatori ed è stato approvato il piano preventivo dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione del registro, per l'anno 2020.

Si ricorda che il MISE ha affidato ad un ente terzo, la Fondazione Ugo Bordoni, la realizzazione, la gestione e la manutenzione del Registro, con un apposito  contratto di servizio. Qui il sito web del Registro.

Il R egistro delle opposizioni era stato istituito dal  decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178  ed è  operante dal 2011, presso il Ministero dello sviluppo economico, come elenco in cui iscrivere, inizialmente, coerentemente a quanto previsto dall'articolo 130, comma 3-bis del Codice sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), esclusivamente le numerazioni telefoniche inserite nei pubblici elenchi , restando pertanto escluse inizialmente, tra l'altro, tutte le utenze mobili e quelle fisse non iscritte in tali elenchi.
Il Registro è gestito dalla  Fondazione Ugo Bordoni.
Con la legge n. 5 del 2018 sono state previste nuove norme per l'iscrizione degli utenti nel Registro delle opposizioni e per il suo funzionamento , nonché l'istituzione di un  prefisso unico nazionale per le chiamate telefoniche a scopo promozionale e di ricerche di mercato. Tali norme intendevano rafforzare la tutela degli utenti dalle chiamate indesiderate a scopo di promozione commerciale che, alla luce della normativa in precedenza vigente, non si era dimostrata adeguata.
Con il successivo  DPR 8 novembre 2018, n. 149, in vigore dal 3 febbraio 2019, sono state introdotte modifiche al DPR istitutivo del Registro delle opposizioni , estendendo anche alle comunicazioni commerciali inviate col mezzo postale quanto previsto dal regolamento. Ciò in attuazione di quanto previsto dall' articolo 1, comma 54, della legge 4 agosto 2017, n. 124, la legge annuale sulla concorrenza, che ha   rafforzato l'obbligo di trasparenza dei contratti  stipulati con i fornitori di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale, nonché la tutela dei consumatori rispetto a condotte aggressive effettuate da terzi avvalendosi dei servizi telefonici.Sullo schema di regolamento ( A.G. n.34) la IX Commissione della Camera aveva espresso parere il 1° agosto 2018. 

Con lo schema di regolamento in commento (AG 234), viene integralmente sostituito il DPR istitutivo del Registro delle opposizioni (DPR n. 178 del 2010 e successive modificazioni), in attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge n. 5/2018, che ha rinviato ad un  decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (il termine era fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge), il compito di apportare le opportune modifiche alle disposizioni regolamentari vigenti che disciplinano le modalità di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni, prevedendosi anche l'abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompatibili con le norme della legge.

Con lo schema di DPR in commento pertanto, oltre a dare attuazione alle disposizioni della legge n. 5 del 2018, si intende meglio coordinare le diverse fonti in materia, che attualmente  sono contenute, oltre che nel DPR istitutivo e nella stessa legge n. 5/2018, anche nella legge n. 124/2017 e nel D.Lgs n. 196/2003.

La Relazione illustrativa evidenzia in proposito che "alla luce del complesso lavoro di definizione del nuovo regolamento e del delicato bilanciamento dei diritti dei contraenti telefonici con quelli degli operatori di telemarketing, il Ministero dello sviluppo economico  prima del drafting della norma ha istituito un tavolo tecnico inter-istituzionale a cui hanno partecipato, oltre al Ministero, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l 'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni (Fondazione Ugo Bordoni), l'ISTAT e le principali associazioni di categoria (tra cui Confindustria, ASSTEL, DMA, Assocontact, ASSIRM).".

Si evidenzia che lo schema di regolamento dà anche conto dei pareri dell' AGCOM, del Garante privacy e del Consiglio di Stato.

A seguito di questi pareri, in allegato al testo dell'AG 234, è statto trasmesso uno schema di regolamento modificato in ragione dei medesimi, che sono in parte successivi al testo del regolamento inizialmente approvato dal Consiglio dei ministri e oggetto dell'esame parlamentare.


Contenuto

Lo schema di regolamento in commento estende il Registro pubblico delle opposizioni (RPO) a tutte le numerazioni nazionali e definisce il funzionamento del registro riguardo all'utilizzo dei dati personali presenti negli elenchi.

Si ricorda in proposito che la legge n. 5/2018 aveva già esteso l'ambito di applicazione del RPO a tutti i numeri riservati, inclusi i cellulari, prevedendo, in seguito all'iscrizione al servizio, l'annullamento dei consensi al telemarketing precedentemente conferiti dai cittadini, oltre al divieto di cessione dei nuovi consensi a terzi, ma tale estensione non è di fatto divenuta operativa per mancanza del regolamento attuativo.

Le principali modifiche dello schema di regolamento in commento sono in sintesi le seguenti:

  • si esplicita chi sono i "contraenti telefonici" che hanno diritto ad iscriversi al registro: le persone fisiche, persone giuridiche, enti o associazioni (art. 2);
  • si sancisce che l'iscrizione nel registro comporta automaticamente l'opposizione al trattamento dei dati delle numerazioni telefoniche, nonchè degli indirizzi postali, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per ricerche di mercato o per comunicazioni commerciali (art. 7, co. 1), nonchè preclude qualsiasi trattamento delle numerazioni telefoniche fisse e mobili, riportate o meno negli elenchi, e degli indirizzi postali per le stesse finalità, che siano effettuate tramite telefono o posta cartacea e comporta la revoca di tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo (art. 7, co. 6 e 7);
  • il rinnovo dell'iscrizione al registro, che può essere chiesta in ogni momento, comporta la revoca anche dei consensi precedentemente manifestati (art. 7, co. 4);  
  • l'esercizio della revoca dell'opposizione viene resa possibile anche "nei confronti di uno o più operatori", piuttosto che solo di intere categorie di operatori (art. 7);
  • i canali di iscrizione per i contraenti telefonici, che attualmente sono il sito web, il telefono, l'email e la raccomandata, vengono semplificati, limitandoli alle sole modalità web e telefonica mediante risponditore automatico, con possibilità di ottenere comunque un'assistenza non automatizzata in caso di difficoltà (art. 4);
  • alcune sanzioni previste dalla legge n. 5/2018, in contrasto con il Regolamento GDPR, già abrogate legislativamente dal D.Lgs n. 101/2018, vengono eliminate dal regolamento.

Di seguito è illustrato il contenuto degli articoli dello schema di dPR.

L'articolo 1 del regolamento reca le definizioni, tra cui seguenti:

  • "contraente": si intende qualunque persona fisica o giuridica, ente o associazione parte di un contratto con un fornitore di servizi telefonici accessibili al pubblico per la fornitura di tali servizi, o destinatario di tali servizi anche tramite schede prepagate: viene eliminato il riferimento agli elenchi di cui all'art. 129 del Codice sulla protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), cioè gli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico contenenti dati personali relativi ai contraenti. La definizione risulta in tal modo ampliata, per ricomprendervi anche gli intestatari di numerazioni non riportate negli elenchi;
  • "operatore": si intende qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che, in qualità di titolare ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), intenda effettuare il trattamento sia dei dati di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice sulla protezione dei dati personali, cioè quelli contenuti negli elenchi, come già attualmente previsto, che delle numerazioni telefoniche nazionali (qui la definizione viene pertanto estesa), mediante l'impiego del telefono, oppure mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale; 
  • "registro": è il Registro pubblico delle opposizioni, esteso alle numerazioni nazionali fisse e mobili non riportate negli elenchi dei contraenti, di cui all'art. 129 del Codice sulla protezione dei dati personali;
  • viene introdotta la definizione del RGDP (Regolamento Generale sulla Protezione di Dati o GDPR): il regolamento (UE) n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione: in base al comma 1 il regolamento disciplina il Registro pubblico delle opposizioni di cui all'art. 130, comma 3-bis del Codice per quanto riguarda il trattamento delle numerazioni e dei corrispondenti indirizzi postali, presenti negli elenchi di contraenti e di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 5/2018, con riferimento al trattamento di tutte le numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili. La nuova formulazione del comma 2 specifica quindi che l'ambito di applicazione riguarda entrambe queste fattispecie, mentre nella formulazione vigente è prevista solo la prima, quella che fa riferimento al Codice per la protezione dei dati personali. Il comma 2 ricomprende pertanto nell'ambito di applicazione del Registro, come previsto dalla legge n. 5/2018, il trattamento per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale di tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili mediante l'impiego del telefono, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi.

La disposizione fa salve le disposizioni di cui agli articoli 6 (liceità del trattamento), 7 (condizioni del consenso), 13 (Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato) e 14 (Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato) e il diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del GPDR (nonchè previsto dalla legge n. 5 del 2018).
L'articolo 21 comma 2 del GDPR prevede che "qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto". Il comma 3 della medesima disposizione precisa inoltre che qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

Con il nuovo comma 3, vengono esclusi dall'ambito di applicazione i trattamenti delle numerazioni telefoniche e degli indirizzi postali effettuati per finalità statistiche dagli enti e dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema statistico nazionale.

Non viene invece più riprodotta l'attuale formulazione del comma 3 che invece esclude dall'ambito di applicazione del Registro il trattamento di dati, aventi origine diversa dagli elenchi pubblici dei contraenti, che siano stati raccolti legittimamente dai titolari presso gli interessati o presso terzi, nel rispetto del diritto di opporsi. Nella sostanza si tratta della norma che consente la non applicazione delle norme del Registro una volta che sia stato prestato consenso al trattamento dei dati personali nell'ambito di contratti. La mancanza di tale comma va ricollegata al nuovo principio introdotto dallo schema, in base al quale, l'iscrizione nel registro comporta automaticamente l'opposizione al trattamento per fini promozionali mediante l'impiego del telefono, con revoca anche dei consensi precedentemente manifestati, cosa che non accade attualmente in quanto il vigente comma 3 fa salvi i consensi prestati nel tempo con i soggetti con cui vengono stipulati contratti.

L'articolo 3, relativo all'istituzione del Registro, conferma che il registro è istituito dal MISE ed è relativo agli indirizzi postali riportati negli elenchi di contraenti e a tutte le numerazioni nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate nei medesimi elenchi. Il diritto di opposizione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del GPDR (vengono aggiornati i riferimenti normativi contenuti nell'articolo), può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro ed ha efficacia con riferimento al trattamento dei dati personali di cui al regolamento effettuati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'articolo 4 prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico a realizzare e gestire il registro, anche affidandone la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici (viene espressamente introdotto il riferimento normativo a tale Codice, il D.Lgs n. 50 del 2016).

Si ricorda in proposito che la gestione del registro è stata affidata alla Fondazione Ugo Bordoni.

Nel caso di affidamento a terzi, l'articolo 4, comma 1, dispone che il contratto di servizio debba prevedere:

  1. le condizioni generali di efficace ed efficiente svolgimento del servizio, la durata del rapporto, gli obblighi dell'affidatario; 
  2. i parametri per il calcolo dei corrispettivi nel rispetto dei provvedimenti di competenza del MISE, basati sugli effettivi costi di funzionamento e manutenzione del registro;
  3. le cause di recesso, di revoca e di decadenza, le garanzie da prestare e la responsabilità dell'affidatario, le penali per il caso di inadempimento;
  4. l'obbligo dell'affidatario di garantire la continuità del servizio e il trasferimento di tutti i dati nell'eventuale fase di subentro di un nuovo affidatario o in caso di mutamento soggettivo dell'affidatario;
  5. l'obbligo di consentire l'esercizio di attività di vigilanza e controllo da parte del MISE, per i profili attinenti al rispetto dell'atto di affidamento e del contratto di servizio, e da parte del Garante per la protezione dei dati personali, per i profili di propria competenza.

La concreta realizzazione ed il funzionamento del registro, in base al comma 2 dell'art. 4, devono essere garantiti anche in caso di affidamento a terzi; a tale fine il MISE deve svolgere i seguenti adempimenti, anche per il tramite del gestore del registro, nei seguenti termini (si evidenzia che i termini indicati alle lettere b) e c) sono quelli che risultano nel testo corretto, trasmesso in allegato ai pareri):

  1. entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento provvedere allo svolgimento e conclusione della consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, a norma dell'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  2. entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento (mentre il testo dell'AG 234 riporta il 1° novembre 2020) provvedere, in collaborazione con la struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per la trasformazione digitale per quanto di competenza, anche sulla base dell'esito della consultazione di cui alla lettera a), alla predisposizione e attivazione delle modalità tecniche ed operative di funzionamento ed accesso, anche telematica, al registro da parte degli operatori;
  3. entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del regolamento  (mentre il testo dell'AG 234 riporta il 1° dicembre 2020) provvedere, in collaborazione con la struttura della Presidenza del consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale, per quanto di competenza, alla predisposizione ed attivazione delle modalità tecniche ed operative di iscrizione, anche telematica, al registro da parte dei contraenti e di verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.

In proposito, la Relazione illustrativa evidenzia che: "Tale impostazione presuppone che intercorrano almeno 120 giorni tra la data di pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale e l'attivazione del nuovo servizio, al fine dì consentire l'espletamento della procedura di cui al comma 2 e l'emanazione del decreto ministeriale per definire le tariffe di accesso al servizio di cui all'art. 6, per cui occorre attendere il completamento della consultazione degli operatori di telemarketing che si terrà entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U."

Il comma 3 dell'art. 4  (nel testo iniziale dell'AG 234), dispone che il registro si considera realizzato il 1° dicembre 2020 e che entro tale data siano completate le fasi della procedura descritta nel comma 2.

Il comma 3 risulta soppresso nel testo del regolamento modificato, trasmesso in allegato ai pareri, anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere.

L'articolo 5 ha ad oggetto la disciplina concernente le modalità di adesione al servizio e l'individuazione dei soggetti obbligati all'accesso, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili.

Il comma 1 dispone che ciascun operatore, per effettuare il citato trattamento mediante l'impiego del telefono, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è tenuto a presentare istanza presso il gestore del registro. La disposizione precisa la documentazione da allegare all'istanza.

L'istanza, secondo le previsioni della disposizione in commento, deve essere comprensiva della documentazione attestante l'identità dell'operatore (per le persone fisiche, il documento di identità in corso di validità del soggetto richiedente; per le persone giuridiche e gli enti anche non riconosciuti, il documento di identità del legale rappresentante pro tempore, l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente).

Rispetto al testo del corrispondente articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 si aggiunge tra i documenti da presentare per le persone giuridiche l'atto di conferimento del potere di rappresentanza o della carica detenuta dal titolare, recependo quanto segnalato dall'AGCOM nei "commenti" trasmessi il 19 aprile 2019 al Ministero dello sviluppo economico.

L'identificazione dell'operatore e l'accesso al servizio può avvenire anche attraverso lo SPID (articolo 64 del decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82), ovvero attraverso il punto di accesso telematica attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (previsto ai sensi dell'articolo 64-bis del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005).

Questa modalità non era prevista nel testo del decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010.

Per i soli operatori che effettuano il trattamento mediante l'impiego del telefono, è altresì necessaria la dichiarazione di attivazione del sistema di identificazione della linea chiamante alla quale può essere contattato ovvero - con una previsione che non era presente nel testo dell'articolo 5 del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 - la dichiarazione dell'utilizzo degli appositi codici o prefissi specifici stabiliti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (che, secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 5 del 2018 individua due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad attività statistiche da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale), ovvero, nel caso di affidamento a terzi del servizio di effettuazione delle chiamate o degli inoltri, l'indicazione dei dati identificativi di ogni soggetto che curerà materialmente i contatti con i contraenti e l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare.

La delibera 156/18/CIR dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha individuato nel codice 844" "un distretto fittizio riservato per le comunicazioni finalizzate a ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale".

Andrebbe valutata l'opportunità di sopprimere il riferimento agli inoltri che sembrano richiamare comunicazioni postali, mentre la presente disposizione si riferisce esclusivamente agli operatori che effettuano il trattamento tramite telefono.

Tale correzione è stata peraltro introdotta nel testo che ha recepito i pareri del Consiglio di Stato e dell'AGCOM.

Infine deve essere allegato all'istanza l'elenco o gli elenchi aggiornati di contraenti che costituiscono la fonte dei dati personali che l'operatore intende trattare (rispetto al testo dell'articolo 5 del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 non è più previsto che tali elenchi siano pubblici).

Il comma 2 dispone che il gestore del registro, entro quindici giorni dall'effettivo ricevimento dell'istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all'operatore.

Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell'operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in un apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

L'operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell'istanza di accesso al registro.

La validità dell'iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall'ultima consultazione del medesimo registro.

Tali disposizioni sono esattamente riproduttive di quanto già previsto dal decreto del Presidente della repubblica n. 178 del 2010.

L'articolo 6 disciplina i costi di accesso al registro. Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore del registro le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell'operatore e nei limiti stabiliti dal gestore.

Il gestore del registro, se diverso dal Ministero dello sviluppo economico, predispone annualmente il piano preventivo dei costi di funzionamento e manutenzione del registro, comprensivo delle proposte delle tariffe per l'anno successivo, e lo comunica, entro il 30 novembre, al Ministero dello sviluppo economico. Il predetto piano è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter lettera b).

Secondo una previsione non presente nel decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, le tariffe sono determinate secondo i criteri generali stabiliti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 11 gennaio 2018, n. 5. Tali tariffe costituiscono esclusivamente risorse per la gestione dello stesso e non possono essere aumentate per scopi di lucro da parte del gestore.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sempre  ai sensi dell'articolo 130, comma 3-ter lettera b), è determinato il piano preventivo dei costi e delle tariffe per la realizzazione, l'avviamento, la gestione e la manutenzione del registro, incluso quanto necessario alle campagne informative di cui all'articolo 11, previa verifica del piano preventivo predisposto annualmente dal gestore.

Il testo dell'articolo 6 del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 non faceva riferimento ai costi di gestione e manutenzione.
Nel caso di gestione diretta del registro da parte del Ministero dello sviluppo economico, le somme derivanti dal pagamento delle tariffe sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai corrispondenti capitoli della spesa del Ministero dello sviluppo economico, in tal caso il Ministero dello sviluppo economico provvede alla gestione del registro con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
L'articolo 130, comma 3- ter, lettera b) dispone che l'ente o organismo deputato all'istituzione e alla gestione del registro vi provveda con le risorse umane e strumentali di cui dispone o affidandone la realizzazione e la gestione a terzi, che se ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi, mediante contratto di servizio, nel rispetto del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I soggetti che si avvalgono del registro per effettuare le comunicazioni corrispondono tariffe di accesso basate sugli effettivi costi di funzionamento e di manutenzione. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio provvedimento, determina tali tariffe.
Si ricorda che attualmente il gestore del Registro Pubblico delle opposizioni è la Fondazione Ugo Bordoni. Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 gennaio 2020 sono state definite le tariffe per l'accesso al registro pubblico delle opposizioni da parte degli operatori che effettuano il trattamento di dati finalizzati all' invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale mediante l'impiego del telefono o della posta cartacea ed è stato approvato il piano preventivo annuale dei costi di realizzazione, gestione e manutenzione del registro presentato dal gestore del registro.

L'articolo 7, sulla base di quanto contenuto nel testo iniziale dell'AG 234 trasmesso alle Camere, disciplina le modalità e i tempi d'iscrizione dei contraenti al registro delle opposizioni.

In particolare, il comma 1 prevede che ciascun contraente possa chiedere al gestore del registro che la propria numerazione telefonica, di cui risulta intestatario, o il corrispondente indirizzo postale, siano iscritti nel suddetto registro al fine di opporsi al trattamento dei relativi dati qualora vi sia, attraverso l'utilizzo del telefono o della posta cartacea, una delle seguenti finalità:

  • invio di materiale pubblicitario;
  • svolgimento di una vendita diretta;
  • realizzazione di ricerche di mercato;
  • invio di comunicazioni commerciali.

L'iscrizione, che ha natura gratuita, potrà avvenire, in base a quanto stabilito dallo stesso comma 1, attraverso la compilazione di un apposito modulo elettronico reperibile sul sito web del gestore del registro o, in alternativa, mediante una telefonata - effettuata dalla linea telefonica la cui numerazione corrisponde a quella per la quale si chiede l'iscrizione nel registro - ad un numero telefonico dedicato, che sarà fornito dal gestore del registro stesso.

Tale modalità prevede un risponditore automatico anche se viene data la possibilità al contraente, comunque, di usufruire dell'eventuale assistenza telefonica di tipo non automatizzato in caso di difficoltà o di problemi di iscrizione, rinnovo o revoca dell'iscrizione stessa.

 

Il comma 2 dell'articolo in questione prevede che ulteriori modalità tecniche e operative di iscrizione al registro potranno essere definite con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e, per i profili di competenza, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri per la trasformazione digitale.

 

Secondo quanto previsto dal comma 3, il contraente che sia intestatario di più numerazioni potrà richiedere la contemporanea iscrizione nel registro utilizzando la modalità elettronica di compilazione del relativo modulo presente sul sito web del gestore del registro.

 

In base al comma 4, i contraenti iscritti al registro potranno rinnovare la relativa iscrizione in qualsiasi momento mentre, secondo quanto disposto dal comma 5, i contraenti iscritti al registro potranno revocare in qualsiasi momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori. In questo caso la revoca consente il trattamento dei relativi dati della numerazione e del corrispondente indirizzo postale contenuti negli elenchi per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per la realizzazione di ricerche di mercato o per l'invio di comunicazioni commerciali.

I suddetti dati potranno essere utilizzati dalla data di revoca dell'iscrizione.

 

Il comma 6 specifica che l'iscrizione al registro preclude l'utilizzo, da parte degli operatori, dei dati dei contraenti presenti nell'elenco per finalità pubblicitarie o per il compimento di ricerche di mercato o altre comunicazioni commerciali svolte attraverso l'utilizzo del telefono o l'invio di posta cartacea.

 

Il comma 7 precisa che con l'iscrizione al registro sono revocati tutti i consensi che erano stati dati in precedenza con qualsiasi forma o mezzo e che autorizzavano il trattamento dei propri dati.

Inoltre, il comma 7, nella formulazione del testo iniziale dell'AG 234, stabilisce che risulta precluso l'utilizzo di numerazioni telefoniche cedute a terzi sulla base di consensi precedentemente rilasciati. Vengono solamente fatti salvi, dal comma in questione, i consensi prestati nell'ambito di specifici rapporti contrattuali in essere.

A quest'ultimo riguardo, si segnala che questa parte risulta modificata nel testo del regolamento trasmesso in allegato ai pareri, anche alla luce di quanto indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere.  

 

Il comma 8 precisa che ogni contraente potrà iscriversi, rinnovare o revocare l'iscrizione al registro senza alcuna limitazione.

L'iscrizione, il rinnovo o la revoca dovranno essere effettuate dal gestore del registro entro il giorno lavorativo successivo alla ricezione della relativa richiesta da parte del contraente.

 

Il comma 9 prevede che l'iscrizione nel registro è a tempo indeterminato e cessa solamente in caso di revoca da parte del contraente che lo richieda.

 

Il gestore del registro, in base a quanto prevista dal comma 10 dovrà provvedere ad aggiornare periodicamente i dati.

 

Il comma 11, al fine di salvaguardare i dati relativi alle numerazioni e i corrispondenti indirizzi postali, già presenti nel registro pubblico delle opposizioni alla data di istituzione del registro di cui all'articolo 3, comma 1 del presente provvedimento, prevede un'iscrizione automatica dei relativi iscritti.

La traslazione di tale iscrizione nel nuovo registro consente il diritto di opposizione nei confronti di tutti i soggetti che effettuano il trattamento dei dati con la finalità di inviare materiale pubblicitario o di realizzare ricerche di mercato o inoltrare comunicazioni commerciali attraverso l'utilizzo del telefono o della posta cartacea.

 

Da ultimo, il comma 12 specifica che l'iscrizione al registro pubblico delle opposizioni, con riferimento alle modalità di acquisizione delle richieste in forma automatizzata, potrà avvenire senza distinzione di orario ed essere richiesta anche nei giorni festivi.

 

L'articolo 8 concerne le modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro delle opposizioni da parte degli operatori.

In particolare, il comma 1 stabilisce che ciascun operatore debba adeguare le proprie infrastrutture tecnologiche agli standard stabiliti dal gestore del registro.

Tali standard tecnologici e operativi verranno individuati dal gestore e saranno sottoposti a consultazione con i principali operatori.

 

Il comma 2 stabilisce che tutti gli operatori che utilizzano meccanismi di pubblicità telefonica o operano vendite telefoniche o che compiono delle ricerche di mercato o delle comunicazioni commerciali via telefono debbano consultare, con cadenza mensile, e comunque ogniqualvolta intendano iniziare una campagna promozionale, il registro delle opposizioni in modo da provvedere all'aggiornamento delle proprie liste di dati.

Il comma 3 specifica che tali modalità di consultazione del registro, da parte degli operatori, non devono permettere, in alcun modo, il trasferimento di dati personali che siano contenuti nel registro stesso.

Al contempo il gestore del registro, dovrà fornire risposta alle interrogazioni selettive di ciascun operatore entro ventiquattrore dalla ricezione della relativa richiesta.

 

Sempre in merito alle modalità di interlocuzione tra il gestore del registro e gli operatori, il comma 4 stabilisce che sia il gestore del registro ad individuare il formato elettronico con cui dovranno essere trasmessi gli elenchi legittimamente detenuti dagli operatori per il confronto con i dati contenuti nel registro e il loro successivo aggiornamento.

 

Il comma 5, nel testo iniziale dell'AG 234, contiene un divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ricerca automatica dei numeri anche non riportati negli elenchi di contraenti.

A tale riguardo, si evidenzia che nel testo del regolamento modificato, trasmesso in allegato ai pareri, il comma 5 risulta soppresso per tenere conto di quanto indicato dal Consiglio di Stato nel proprio parere in cui il Consiglio ha evidenziato che la disposizione inserita è priva di carattere di innovatività in quanto meramente ripetitiva del contenuto dell'articolo 1, comma 8 della legge n. 5 del 2018.

 

Il comma 6, nel testo iniziale dell'AG 234, numerato come comma 5 nel testo del regolamento modificato, trasmesso in allegato ai pareri, stabilisce che dovrà essere conservata, da parte degli operatori, per una durata di ventiquattro mesi, ogni operazione di accesso al sistema e di aggiornamento della lista dei dati contenuti nel registro.

 

L'articolo 9, al comma 1 stabilisce che gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center sono tenuti, ogniqualvolta effettuino delle chiamate con la finalità di inviare materiale pubblicitario o di procedere a vendite dirette o di svolgere indagini di mercato o inoltrare comunicazioni commerciali, ad assicurare la possibilità per l'utente di identificare la linea da cui viene chiamato.

Il comma 2, invece, prevede che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigili sul rispetto di tale obbligo.

L'articolo 10, comma 1, introduce un obbligo di informativa in capo agli operatori che, al momento della chiamata o, all'interno del materiale pubblicitario, debbono informare il contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli elenchi di contraenti.

Il comma 2 dello stesso articolo, nel testo trasmesso dell'AG 234, stabilisce che, qualora i dati relativi alle numerazioni telefoniche vengano ceduti a terzi, il titolare del trattamento debba comunicare ai contraenti intestatari delle relative numerazioni i dati identificativi del soggetto a cui i dati stessi sono stati trasferiti.

A tale proposito si segnala che il comma in questione, nel testo del regolamento modificato, trasmesso in allegato ai pareri, risulta soppresso.

 

L'articolo 11 prevede che il Ministero dello Sviluppo economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) realizzino delle campagne informative rivolte ai contraenti volte a favorire la piena consapevolezza dei diritti dei consumatori circa le modalità con cui è possibile opporsi al trattamento di dati per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.

 

L'articolo 12 prevede una serie di controlli da parte del Garante per la protezione dei dati personali al fine di verificare l'organizzazione e il funzionamento del registro stesso anche rispetto agli obblighi previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali (RGPD).

In relazione a tale articolo si segnala che i commi 2 e 3, presenti nel testo dell'AG 234 trasmesso alle Camere, risultano soppressi nel testo del regolamento modificato, trasmesso in allegato ai pareri.

 

L'articolo 13 è dedicato alle forme di tutela del contraente nel caso di violazione delle prescrizioni del RGPD.

 

L'articolo 14, nel testo iniziale dell'AG 234, prevede, infine, l'abrogazione del precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di realizzazione del registro pubblico delle opposizioni.

A tale riguardo si segnala che il testo del regolamento modificato, trasmesso in allegato ai pareri, prevede, invece, l'abrogazione del suddetto decreto a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di operatività del registro stesso.