Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: RUE - Ufficio SG - Ufficio Rapporti con l'Unione europea
Titolo: Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo "La valutazione dell'attività di Eurojust" - Videoconferenza, 1° dicembre 2020
Serie: Documentazione per le Commissioni - Riunioni interparlamentari   Numero: 48
Data: 25/11/2020
Organi della Camera: II Giustizia

        

 

XVIII LEGISLATURA

 

Documentazione per le Commissioni

RIUNIONI INTERPARLAMENTARI

 

 

 

Riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (LIBE) del Parlamento europeo

“La valutazione dell’attività di Eurojust”

Videoconferenza, 1° dicembre 2020

 

 

 

Senato della Repubblica

Servizio Studi                  Dossier europei

n. 101

Camera dei deputati

Ufficio Rapporti con l’Unione europea

n. 48

 


 

 

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Dossier n. 48

 

 

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INDICE

Ordine del giorno

Schede di lettura.. 1

Introduzione. 3

Dati statistici 5

Attività correnti e future di Eurojust, con particolare riguardo all'attuale pandemia.. 7

La composizione e le competenze di Eurojust 7

Attività di Eurojust 14

Futura cooperazione tra Eurojust e Ufficio della Procura europea di recente creazione. 23

La nascita della Procura europea. 23

Profili di cooperazione con Eurojust 25

Cooperazione con Paesi terzi e sfide legate alla Brexit per quanto riguarda la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transfrontaliera.. 27

Profili generali di cooperazione di Eurojust con paesi terzi 27

Prospettive di cooperazione in materia di sicurezza interna a seguito della Brexit 28

La cooperazione in materia di contrasto alla criminalità post Brexit 29

I negoziati 30

 


 



Schede di lettura




Introduzione

Il 1° dicembre 2020 avrà luogo la Riunione interparlamentare di Commissione per il controllo dell’attività di Eurojust, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. L’incontro, in attuazione dell’articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell’Unione e dal Regolamento (UE) 2018/1727, è finalizzato a una valutazione annuale congiunta delle attività di Eurojust da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali nel quadro della cooperazione interparlamentare, tramite la partecipazione dei membri delle commissioni competenti del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali. La Commissione LIBE del Parlamento europeo, incaricata di organizzare tale incontro al fine di consentire il necessario controllo parlamentare sull’operato di Eurojust, ha predisposto il seguente programma.

Dopo i saluti introduttivi, l’Incontro si aprirà con una sessione dedicata alla relazione del presidente di Eurojust, Ladislav Hamran, su “Le attività attuali e future di Eurojust, soprattutto nell'attuale pandemia”, seguita da un dibattito. Quindi l’Incontro si articolerà in due ulteriori sessioni tematiche. La prima sessione sarà incentrata sul tema de “La futura cooperazione tra Eurojust e la nuova Procura europea di recente creazione (EPPO)” e vedrà gli interventi, tra l’altro, del vice-presidente di Eurojust, del Commissario europeo per la Giustizia, Didier Reynders, e di un membro della Procura europea. La seconda sessione avrà invece ad oggetto la “Cooperazione con i paesi terzi e sfide di Brexit relative alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata transfrontaliera”.

Il ruolo dell’Agenzia

Istituita nel 2002, l’'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), rafforza il coordinamento e la collaborazione giudiziaria tra le amministrazioni nazionali nelle attività di contrasto del terrorismo e delle forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un paese dell'UE. Il sostegno dell’Agenzia si realizza, tra l’altro:

·        coordinando le indagini e i procedimenti giudiziari che interessano almeno due Paesi;

·        contribuendo a risolvere conflitti di giurisdizione;

·        agevolando la definizione e attuazione di strumenti giuridici dell'UE, come il mandato d'arresto europeo o i provvedimenti di confisca e congelamento.

In concreto, Eurojust offre supporto operativo su misura nei diversi passaggi delle indagini panali a carattere transfrontaliero attraverso: una funzione di risposta rapida; un servizio di coordinamento on call 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana; supporto nei collegamenti con le contraparti chiave; assistenza nella preparazione delle richieste di cooperazione giudiziaria, comprese le traduzioni ufficiali; coordinamento di indagini parallele, coinvolgendo le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine interessate; istituzione e finanziamento di squadre investigative comuni (SIC) in cui collaborano autorità giudiziarie e forze dell'ordine alle indagini penali transnazionali, sulla base di un accordo legale tra due o più Paesi; pianificazione di giornate di azione congiunta, gestite in tempo reale tramite centri di coordinamento presso Eurojust.

L’Agenzia ospita inoltre i segretariati della Rete giudiziaria europea, della Rete delle squadre investigative comuni e della Rete per l'accertamento e il perseguimento del genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (Rete Genocidio). Eurojust ha concluso accordi di collaborazione con numerosi paesi extra-UE, con altre istituzioni, agenzie e partner europei e organizzazioni internazionali, tra cui: Rete giudiziaria europea; Ufficio europeo di polizia (Europol); Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF); Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex); Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA); Accademia europea di polizia (CEPOL), Rete europea di formazione giudiziaria (FEFG); Agenzia per i diritti fondamentali (FRA); Interpol; Organizzazione mondiale delle dogane (UNODC).

Circa i profili organizzativi, l'organo politico di Eurojust (il Collegio) comprende un alto magistrato o un giudice di ciascun paese dell'UE. Ogni rappresentante ha la responsabilità di uno sportello nazionale. L'amministrazione fa capo al direttore amministrativo. Esiste inoltre un responsabile della protezione dei dati personali, che opera in autonomia rispetto dal direttore amministrativo. Il mandato dei membri nazionali e dei loro aggiunti è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. La Commissione è rappresentata sia nel collegio che nel comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è responsabile dell’adozione di decisioni amministrative volte ad assicurare il funzionamento di Eurojust.

Trattamento dei dati personali

Le regole aggiornate del funzionamento di Eurojust tengono conto delle nuove norme sulla protezione dei dati per le istituzioni e le agenzie dell’UE.

Gli Stati membri sono responsabili dell’esattezza dei dati da essi trasferiti a Eurojust, dell’aggiornamento di tali dati e della liceità del trasferimento di tali dati a Eurojust. Eurojust ha la responsabilità di garantire l’esattezza dei dati ricevuti da altri fornitori o risultanti da analisi o dalla raccolta di dati dello stesso Eurojust e dell’aggiornamento di tali dati. Eurojust dovrebbe assicurare che i dati siano trattati in modo lecito e corretto e siano raccolti e trattati per finalità determinate. L’interessato deve avere il diritto di accesso ai dati personali operativi che lo riguardano trattati da Eurojust.

Dati statistici

Secondo quanto risulta dal Rapporto annuale di EUROJUST - Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale relativo al 2019, l’attività di supporto operativo ai magistrati degli Stati membri nel contrasto alla criminalità transfrontaliera ha registrato nell’anno di riferimento un aumento del 17% delle domande di assistenza rispetto all’anno precedente, culminando in un numero complessivo di casi gestiti dall’Agenzia superiore a 8000. Per circa la metà – 3 892 – si è trattato di casi nuovi aperti nel 2019, mentre altri 3 912 erano casi in corso avviati negli anni precedenti: dei casi registrati nel 2019 circa un terzo è stato risolto, con risposta rapida, prima della fine dell’anno, mentre due terzi sono ancora in corso, il che conferma la complessità e la necessità di supporto per un tempo più lungo delle indagini penali transfrontaliere riferite a Eurojust.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal proposito si segnala che, come emerge dai dati di Eurojust, l’Italia è il secondo tra gli Stati membri (dopo la Germania) per numero di casi avviati dall’ufficio nazionale nel 2019 e primo per numero di casi in corso da anni precedenti.

Con riguardo all’uso efficace degli strumenti di cooperazione giudiziaria, il Rapporto annuale evidenzia che, tra i casi affrontati nel 2019, oltre 1.200 casi hanno interessato un mandato di arresto europeo (MAE), circa 2.100 casi un ordine europeo di indagine (OEI) e 274 la costituzione di squadre investigative comuni (SIC). Inoltre, in seno a Eurojust sono state organizzate 428 riunioni di coordinamento relative a casi specifici

I principali settori di cooperazione nel contrasto al crimine transfrontaliero che hanno richiesto l’intervento di Eurojust nel 2019 sono la repressione di truffe e frodi e il contrasto al riciclaggio di denaro. Più in generale, stando al Rapporto annuale, i risultati operativi conseguiti grazie all’attività di supporto di Eurojust consistono nell’arresto di circa 2 700 sospettati, nel sequestro o congelamento di 2 miliardi di euro di beni illegali e nell’interruzione di narcotraffici per un valore di 2,7 miliardi di euro, nel conseguimento di oltre 800 accordi su dove esercitare l’azione penale per un sospettato e nell’escussione di 1 258 testimoni.

 

Attività correnti e future di Eurojust, con particolare riguardo all'attuale pandemia

Eurojust è l’agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, istituita con il Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 - che ha sostituito l’unità Eurojust inizialmente istituita con la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002[1] - con l’obiettivo di stimolare e migliorare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri, in particolare in relazione alle forme gravi di criminalità organizzata.

L'articolo 85 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ha posto le basi per un significativo ampliamento dei compiti dell'organismo, prevedendo che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura ordinaria, determinano la struttura, il funzionamento, la sfera d'azione e i compiti di Eurojust; compiti che possono implicare la titolarità di poteri vincolanti in ordine all'avvio e al coordinamento di indagini e azioni penali e alla risoluzione di conflitti di competenza.

Il distacco rispetto al quadro giuridico preesistente è stato netto se si considera quanto stabilito dai paragrafi a) e b) del comma secondo dell'articolo 85 del TFUE, laddove è prevista la possibilità di conferire all'organismo il potere di iniziare le indagini e di prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione. Il Trattato demanda inoltre a tali regolamenti anche la fissazione delle modalità per associare il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali alla valutazione delle attività di Eurojust.

Un'ulteriore rilevante novità contenuta nel Trattato è rappresentata dall'articolo 86, il quale prevede la possibilità di istituire proprio "a partire da Eurojust" una Procura europea (su cui si veda infra il paragrafo relativo alla II sessione del presente dossier).

La composizione e le competenze di Eurojust

Eurojust è un organismo, con sede operativa nei Paesi Bassi, a L'Aja, dotato di personalità giuridica.

La struttura di Eurojust comprende:

·        i membri nazionali. I membri nazionali (scelti fra magistrati del pubblico ministero, giudici o rappresentanti dell’autorità giudiziaria con prerogative equivalenti a quelle di un pubblico ministero o giudice a norma del diritto nazionale) sono distaccati da ciascuno Stato membro - ad eccezione della Danimarca, che in virtù del protocollo n. 22 non è vincolata dal regolamento - in conformità al proprio ordinamento giuridico. I membri nazionali possono essere assistiti da uno o più aggiunti o assistenti. Il mandato dei membri nazionali (e dei loro aggiunti) è di cinque anni ed è rinnovabile una volta. Gli Stati membri conferiscono loro almeno i poteri previsti dal regolamento affinché possano svolgere i loro compiti.

·        il collegio, composto da tutti i membri nazionali più un rappresentante della Commissione europea (quando il collegio esercita solo le funzioni di gestione e non funzioni operative);

·        il comitato esecutivo, che è responsabile dell’adozione di decisioni amministrative volte ad assicurare il funzionamento di Eurojust;

·        il direttore amministrativo.

La Commissione è rappresentata sia nel collegio che nel comitato esecutivo.

Esiste inoltre un responsabile della protezione dei dati personali, che opera in autonomia rispetto dal direttore amministrativo.

Compito di Eurojust è sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione fra le autorità nazionali responsabili delle indagini e dell’azione penale contro le forme gravi di criminalità, qualora tali forme di criminalità interessino due o più Stati membri o richiedano un’azione penale su basi comuni, sulla scorta delle operazioni effettuate e delle informazioni fornite dalle autorità degli Stati membri, da Europol, dalla Procura europea (EPPO) e dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Nello svolgimento dei propri compiti Eurojust deve:

·        tener conto di qualsiasi richiesta formulata dall’autorità competente di uno Stato membro e di qualsiasi informazione fornita da autorità, istituzioni, organi e organismi dell’Unione competenti in virtù di disposizioni adottate nell’ambito dei trattati o di ogni informazione raccolta da Eurojust;

·        agevolare l’esecuzione delle richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento a richieste e decisioni basate sugli strumenti che danno effetto il principio del riconoscimento reciproco.

·        Eurojust assolve i suoi compiti su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, di propria iniziativa o su richiesta di EPPO nei limiti delle sue competenze.

Il regolamento di Eurojust prevede come suo compito non solo la facilitazione delle relazioni di cooperazione incentrate sul principio della richiesta, quanto, soprattutto, quello di costituire un referente necessario delle diverse autorità giudiziarie nazionali, facilitando, nel quadro di un'azione coordinata, un loro dialogo costante. Il coordinamento delle competenti autorità nazionali non implica poteri autoritativi nei confronti delle medesime, come dimostra il fatto che non sono previste ipotesi di avocazione di procedimenti o possibilità di impartire specifiche direttive.

Funzioni operative di Eurojust sono le seguenti:

·        informare le autorità competenti degli Stati membri in ordine alle indagini e azioni penali di cui ha conoscenza che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione, o che possano riguardare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati;

·        assistere le autorità competenti degli Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali;

·        prestare assistenza per migliorare la cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri, in base alle analisi svolte da Europol;

·        collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea in materia penale;

·        cooperare strettamente con EPPO sulle materie di sua competenza;

·        prestare sostegno operativo, tecnico e finanziario alle operazioni e indagini transfrontaliere degli Stati membri, anche delle squadre investigative comuni;

·        sostenere i centri di competenze specializzate dell’Unione sviluppati da Europol e da altre istituzioni, organi e organismi dell’Unione e, ove opportuno, parteciparvi;

·        collaborare con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione, nonché con le reti istituite nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia disciplinato dal titolo V TFUE;

·        sostenere le azioni degli Stati membri volte a lottare contro le forme gravi di criminalità di cui all’allegato 1 del regolamento.

La competenza di Eurojust è assai vasta ricomprendendo i reati di competenza di Europol, cui si aggiungono specifiche forme di criminalità, quali quella ambientale e informatica, la corruzione e il riciclaggio, le frodi e soprattutto la partecipazione a un'organizzazione criminale oltre a qualsiasi reato connesso o collegato.

Tuttavia, dalla data in cui EPPO ha assunto i suoi compiti di indagine e azione penale, a norma dell’articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1939, Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali EPPO esercita le sue competenze, tranne nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e su richiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO. Eurojust esercita inoltre le sue competenze per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO ma per i quali EPPO non è competente o decide di non esercitare la sua competenza.

Di seguito le forme gravi di criminalità di competenza di Eurojust, elencate all’allegato I: terrorismo; criminalità organizzata; traffico di stupefacenti; attività di riciclaggio del denaro; criminalità nel settore delle materie nucleari e radioattive; organizzazione del traffico di migranti; tratta di esseri umani; criminalità connessa al traffico di veicoli rubati; omicidio volontario e lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani; rapimento, sequestro e presa di ostaggi; razzismo e xenofobia; rapina e furto aggravato; traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d’antiquariato e le opere d’arte; truffe e frodi; reati contro gli interessi finanziari dell’Unione; abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato finanziario; racket ed estorsioni; contraffazione e pirateria; falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi; falsificazione di monete e di altri mezzi di pagamento; criminalità informatica; corruzione; traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi; traffico illecito di specie animali protette; traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette; criminalità ambientale, compreso l’inquinamento provocato dalle navi; traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita; abuso e sfruttamento sessuale, compresi materiale pedopornografico e adescamento di minori per scopi sessuali; genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.

Le funzioni spettanti a Eurojust possono essere esercitate sia attraverso i membri nazionali interessati sia per il tramite del collegio. In particolare l'intervento del collegio è previsto o nel caso di espressa richiesta di uno o più membri nazionali ovvero quando le indagini e le azioni penali abbiano o possono avere in potenza un impatto sul piano dell'Unione ovvero infine quando si ponga una questione di ordine generale riguardante la realizzazione degli obiettivi di Eurojust.

Nello specifico, il regolamento dispone che Eurojust agisca tramite il collegio se richiesto da uno o più membri nazionali interessati da un caso trattato da Eurojust; o se il caso comporta indagini o azioni penali che abbiano un’incidenza su scala dell’Unione o possano interessare Stati membri diversi da quelli direttamente interessati.

Il collegio interviene anche quando: si pone un problema generale riguardante la realizzazione dei suoi obiettivi operativi; adotta il bilancio annuale di Eurojust (la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri); adotta il documento di programmazione o la relazione annuale di di Eurojust (la decisione è adottata a maggioranza dei due terzi dei suoi membri); elegge o revoca il presidente e i vicepresidenti; nomina il direttore amministrativo o, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico; adotta gli accordi di lavoro; adotta norme per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri, anche con riferimento alla loro dichiarazione di interessi; adotta relazioni, documenti programmatici, orientamenti destinati alle autorità nazionali e pareri riguardanti l’attività operativa di Eurojust, ogniqualvolta tali documenti siano di natura strategica; nomina magistrati di collegamento; adotta qualsiasi altra decisione non espressamente attribuita al comitato esecutivo dal regolamento o che esula dalla responsabilità del direttore amministrativo.

Eurojust agisce inoltre tramite il collegio: quando fornisce pareri a Europol sulla base delle analisi da questo sviluppate; quando fornisce un sostegno logistico, compresa l’assistenza per la traduzione, l’interpretazione e l’organizzazione di riunioni di coordinamento; formula un parere scritto qualora due o più Stati membri non concordino su chi debba avviare un’indagine o un’azione penale; su richiesta di un’autorità competente, o di propria iniziativa, formula un parere scritto sul ripetersi del rifiuto o delle difficoltà a eseguire richieste e decisioni di cooperazione giudiziaria, anche con riferimento alle richieste e alle decisioni che si basano sugli strumenti che applicano il principio del riconoscimento reciproco, purché non sia stato possibile risolvere la questione con il comune accordo delle autorità nazionali competenti o con l’intervento dei membri nazionali interessati.

 

La legge n. 41 del 14 marzo 2005 ha dato attuazione alla decisione 2002/187/GAI, regolando statuto e poteri del membro nazionale.

La legge stabilisce che il membro nazionale italiano distaccato presso l'Eurojust venga nominato con decreto del Ministro della giustizia, acquisite le valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, fra i giudici o i magistrati del Pubblico ministero, con almeno vent’anni di anzianità di servizio. Il membro nazionale è collocato fuori del ruolo organico della magistratura.

I poteri del membro nazionale sono disciplinati dall’articolo 5. In particolare il membro nazionale può: richiedere alle Autorità giudiziarie competenti di avviare un’indagine o esercitare l’azione penale in ordine a fatti determinati; istituire una squadra investigativa comune con le Autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati; assistere le Autorità giudiziarie su loro specifica richiesta, al fine di assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali; partecipare alle attività di una squadra investigativa comune.

L’articolo 6 disciplina i poteri del collegio dell'Eurojust, rimandando all’articolo 7 della decisione 2002/187/GAI.

In Italia il membro nazionale di Eurojust può esercitare i suoi poteri anche in deroga all’art. 329 c.p.p. e all’obbligo di segretezza delle indagini preliminari (articolo 7).

I membri di Eurojust, secondo quanto disposto dall’articolo 4, durano in carica quattro anni con possibilità di proroga per altri due anni.

Sono designati corrispondenti nazionali di Eurojust le autorità competenti in materia di cooperazione giudiziaria: - l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia; - la Direzione nazionale antimafia; - le Procure generali della Repubblica presso le Corti d'appello.

A prescindere dalle modalità di esercizio (in forma collegiale o monocratica) i poteri spettanti a Eurojust si estrinsecano nella possibilità di rivolgersi alle competenti autorità degli Stati membri formulando loro una richiesta di:

·        avviare un’indagine o un’azione penale per fatti precisi;

·        accettare che una delle autorità interessate sia più indicata ad avviare un’indagine o un’azione penale per tali fatti;

·        porre in essere un'attività di coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri;

·        istituire una squadra investigativa comune, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;

·        comunicare a Eurojust le informazioni necessarie per l’assolvimento dei suoi compiti;

·        disporre misure investigative speciali;

·        prendere ogni altra misura giustificata ai fini dell’indagine o dell’azione penale.

Trattamento dei dati personali da parte di Eurojust. Il regolamento (UE) 2018/1727 ha introdotto regole che, nell'istituzione di Eurojust, tengono conto delle nuove norme sulla protezione dei dati per le istituzioni e le agenzie dell’UE stabilite nel Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati (per quanto concerne in particolare il trattamento dei dati personali operativi da parte di organi e organismi dell’Unione nell’esercizio di attività rientranti nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo V, capo 4 o capo 5, TFUE "sulla cooperazione giudiziaria in materia penale" e "sulla cooperazione di polizia").

Gli Stati membri sono responsabili dell’esattezza dei dati da essi trasferiti a Eurojust e trattati senza modifiche da parte di Eurojust, dell’aggiornamento di tali dati e della liceità del loro trasferimento a Eurojust.

Da parte sua, Eurojust ha la responsabilità di garantire l’esattezza dei dati ricevuti da altri fornitori o risultanti da analisi o dalla raccolta di dati dello stesso Eurojust e del loro aggiornamento. Eurojust deve inoltre assicurare che i dati siano trattati in modo lecito e corretto e siano raccolti e trattati per finalità determinate.

L’interessato che desideri esercitare il diritto di accesso di cui all’articolo 80 del regolamento (UE) 2018/1725 ai dati personali operativi che lo riguardano trattati da Eurojust può presentare domanda a Eurojust o all’autorità di vigilanza nazionale nello Stato membro di sua scelta.

Per quanto concerne il controllo democratico delle attività di Eurojust, il regolamento dispone che le sue attività vengano sottoposte a valutazione congiunta da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali.

Più nel dettaglio, l'articolo 67 del regolamento, sul coinvolgimento delle istituzioni dell’Unione e dei parlamenti nazionali, dispone che:

·        Eurojust trasmetta la sua relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e ai Parlamenti nazionali, che possono formulare osservazioni e conclusioni;

·        al momento della sua elezione, il neoeletto presidente di Eurojust sia invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione o alle commissioni competenti del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tali commissioni (;

·        il presidente di Eurojust compaia nell’ambito di una riunione interparlamentare di commissione, una volta all’anno per la valutazione congiunta delle attività di Eurojust da parte del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, per illustrare le sue attività e presentare la sua relazione annuale o altri documenti chiave dell’Agenzia.

Il regolamento specifica che durante le discussioni non deve essere fatto riferimento alcuno, diretto o indiretto, ad azioni concrete adottate in relazione a specifici casi operativi.

Oltre agli altri obblighi di informazione e di consultazione, Eurojust è tenuto a trasmettere al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali, nelle rispettive lingue ufficiali, a titolo informativo:

·        i risultati di studi e progetti strategici elaborati o commissionati da Eurojust;

·        il documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale (che il collegio adotta entro il 30 novembre di ogni anno);

·        gli accordi di lavoro conclusi con terzi.

Attività di Eurojust

L'agenzia conta 240 dipendenti; suo attuale direttore amministrativo è Nick Panagiotopoulos.

All'anno Eurojust tratta quasi più di 2.300 casi, organizza circa 250 riunioni di coordinamento e gestisce 10 centri di coordinamento.

Alle riunioni di coordinamento di Eurojust partecipano giudici inquirenti, magistrati e funzionari dei servizi di contrasto, che possono beneficiare del know-how, delle strutture e dei servizi di traduzione dell'agenzia.

I centri di coordinamento prevedono giornate di azione comune, in cui i partecipanti possono scambiarsi informazioni su forme gravi di criminalità organizzata che interessano più di un Paese.

Eurojust ha concluso accordi di collaborazione con numerosi Paesi extra-UE, con altre istituzioni, agenzie e partner europei e organizzazioni internazionali, fra cui: la Rete giudiziaria europea, l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), l'Accademia europea di polizia (CEPOL), la Rete europea di formazione giudiziaria (FEFG), l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), Interpol, l'Organizzazione mondiale delle dogane (UNODC), IberRed.

Il registro giudiziario antiterrorismo

Eurojust ha istituito un registro giudiziario antiterrorismo (Counter-Terrorism Register, CTR) con il fine di rendere le indagini più celeri ed efficaci, e quindi migliorare la sicurezza per i cittadini.

Il registro è stato istituito, sulla base della decisione 2005/671/GAI del Consiglio, con il sostegno della Commissione europea, della Commissione speciale sul terrorismo del Parlamento europeo e del Coordinatore antiterrorismo dell'UE (è stato rilevato come la dimensione internazionale e multilaterale della lotta contro il terrorismo e l'importanza dello scambio di informazioni siano dimostrate dal numero crescente di procedimenti giudiziari in corso, di cui Eurojust è informata e che nel 2018 ammontavano a 580).

Il CTR è entrato in vigore il 1° settembre 2019. Esso centralizza le principali informazioni giudiziarie per stabilire collegamenti nei procedimenti contro persone sospettate di reati terroristici. Gestito da Eurojust 24 ore su 24, fornisce un sostegno proattivo alle autorità giudiziarie nazionali attraverso la centralizzazione delle informazioni che dovrebbe consentire di identificare più facilmente i sospettati, o le reti che sono oggetto di indagine, con potenziali implicazioni transfrontaliere. Le informazioni per il registro devono essere fornite a Eurojust dalle autorità nazionali competenti.

La Relazione annuale sulle attività svolte nel 2019

Eurojust ha presentato il 16 aprile 2020 la Relazione annuale 2019 e, il 23 giugno 2020, il Rapporto annuale sulle attività consolidate di Eurojust per il 2019 (2020/00149).

Si riferisce che lo scorso anno il sostegno di Eurojust ha contribuito all’arresto di quasi 2.700 sospetti, al sequestro o al congelamento di 2 miliardi di euro in proventi di reato e allo smantellamento di traffici di stupefacenti per un valore di 2,7 miliardi di euro.

In particolare, Eurojust ha fornito assistenza e ha agevolato la cooperazione in ben 2.146 procedure basate sull’ordine di indagine penale, mentre è intervenuta in 1.277 procedure basate sul mandato di arresto europeo (MAE). Si è trattato di interventi spesso volti a integrare il quadro delle informazioni necessarie all’autorità giudiziaria nazionale chiamata a dare esecuzione ai suddetti strumenti basati sul principio del mutuo riconoscimento. In altri casi, si è trattato di interventi in più articolate procedure di coordinamento di indagini transnazionali. Si ritiene "sicuramente decisivo" il contributo nei casi di squadre di investigazioni comuni (272).

 

I risultati raggiunti nel 2019 da Eurojust sono di particolare rilievo: viene infatti evidenziato che, al di là della sensibile crescita numerica dei casi gestiti, Eurojust è in grado per la prima volta di offrire dati complessivi di conoscenza sulle indagini condotte dalle Autorità giudiziarie nazionali, alle quali ha fornito il proprio supporto.

Nel 2019 i magistrati di tutta l’Unione europea e oltre si sono avvalsi di Eurojust per ricevere assistenza in quasi 8.000 indagini penali transfrontaliere, pari a un aumento del 17% rispetto al 2018 in termini di numero totale di casi supportati dall’Agenzia.

Per circa la metà (3.892) si è trattato di casi nuovi aperti nel 2019, il 9% in più rispetto al 2018. Gli altri 3.912 erano casi in corso avviati negli anni precedenti, segno della crescente complessità delle indagini penali transfrontaliere, che sempre più spesso hanno una durata superiore a un anno.

Circa un terzo dei casi registrati nel 2019 è stato risolto prima della fine dell’anno, mentre due terzi sono ancora in corso, a conferma la recente tendenza dei casi riferiti a Eurojust, che sono sempre più complessi e richiedono supporto per periodi più lunghi.

Per la prima volta Eurojust è in grado anche di documentare il numero degli indagati coinvolti nelle indagini nazionali transitate attraverso l’organismo (pari a 11.480), nonché il numero di casi nei quali sono stati coinvolti gruppi criminali organizzati (pari a 1.485).

Dai dati elaborati da Eurojust emerge che le procedure gestite nel 2019 dall’agenzia hanno riguardato:

·        per il 77% forme di criminalità in aree definite prioritarie (priority crimes) secondo la classificazione operata dal collegio di Eurojust. Esse sono state fissate tenendo in considerazione le indicazioni del Consiglio dell'UE del 6 e 7 giugno 2013 e trasfuse nelle nove priorità dell’European Policy Cicle;

·        per il 23% altre fattispecie di reato non rientranti in aree prioritarie.

Nelle indagini complesse, Eurojust fornisce la possibilità ai membri nazionali di organizzare speciali riunioni di coordinamento per fare incontrare magistrati, giudici istruttori e rappresentanti delle forze dell’ordine che lavorano a un dato caso. Le riunioni di coordinamento possono includere anche rappresentanti di paesi terzi se coinvolti nell’indagine. Nel 2019 i membri nazionali e i magistrati di collegamento presso Eurojust hanno organizzato 428 riunioni di questo tipo, pari a un incremento del 19% rispetto all’anno precedente (359).

Eurojust ha una squadra dedicata di specialisti di cooperazione giudiziaria che possono fornire consulenza legale, analisi e assistenza operativa su richiesta degli uffici nazionali. Altri servizi di supporto includono la traduzione di documenti chiave e il finanziamento dei costi di viaggio. Europol è coinvolto regolarmente, inoltre l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e altri operatori possono partecipare se hanno un ruolo operativo nel caso.

In queste riunioni di coordinamento di casi specifici, le autorità giudiziarie coinvolte possono:

·        scambiare informazioni e fascicoli sul caso;

·        individuare indagini parallele o collegate;

·        decidere in merito al quadro di cooperazione reciproca più opportuno, compresi l’approntamento di una SIC o il ricorso al MAE o all’OEI;

·        risolvere potenziali conflitti di giurisdizione il prima possibile nel corso dell’indagine;

·        mettersi d’accordo su dove e come colpire il gruppo criminale, in modo coordinato.

Per quanto riguarda le squadre investigative comuni, Eurojust ha fornito supporto finanziario e/o operativo a 270 SIC nel 2019, incrementando del 35% il livello di supporto alle SIC rispetto al 2017. Delle SIC attive nel 2019, 148 sono state finanziate da Eurojust.

Per le attività di Eurojust si veda anche la Relazione del membro nazionale italiano di Eurojust, nonché vice presidente di Eurojust, Filippo Spiezia, concerne le attività svolte dall'Ufficio nel 2019 (la relazione si basa sul contributo di tutti i componenti dell’Ufficio italiano).

La relazione riferisce che l’anno appena concluso si segnala per la straordinaria operatività espressa dal Desk italiano, che "ha trattato, nel complesso, ben 724 casi nel 2019, rispetto ai 660 trattati nel 2018, che pure rappresentavano un traguardo di grande rilievo".

Nella relazione si sottolinea fra l'altro che il problema della giurisdizione è stato più volte affrontato nell’ambito dell’attività del Desk italiano. La contemporanea presenza di indagini per reati transnazionali rende inevitabile la necessità di affrontare altresì il problema del ne bis in idem processuale internazionale per il quale la normativa europea ha previsto uno specifico compito in capo all’Agenzia (con la decisione quadro 2009/948/GAI sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all’esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali).

Viene quindi ricordato che l’Italia ha implementato la suddetta normativa con il decreto legislativo 29/2016 il quale prevede i passaggi necessari per giungere a una identificazione dell’autorità giudiziaria meglio posizionata per procedere. In particolare l’articolo 9 prevede il ruolo di Eurojust: “in ogni momento le autorità competenti italiane e degli altri Stati membri coinvolte nelle consultazioni dirette possono sottoporre la questione sulla risoluzione del conflitto di giurisdizione a Eurojust”.

 

Gli effetti della pandemia da COVID-19

Nelle conclusioni sulla relazione annuale, il Consiglio dell'UE ha espresso apprezzamento per gli sforzi compiuti da Eurojust per mantenere la continuità operativa nonostante la pandemia di COVID-19, sottolineando come, mentre i criminali hanno colto rapidamente le opportunità offerte loro da questa crisi sanitaria senza precedenti, Eurojust abbia continuato a riunire in modo virtuale procuratori e giudici di tutta l’UE.

Il Consiglio ha inoltre accolto con favore la relazione congiunta stilata da Eurojust con la rete giudiziaria europea in materia penale (RGE) e con il sostegno della presidenza, del segretariato generale del Consiglio e di tutti gli Stati membri, in merito all’impatto che hanno avuto sulla cooperazione giudiziaria le misure adottate dai governi per contrastare la diffusione della COVID-19 (doc. WK 3472/2020, riveduto regolarmente). Il Consiglio ritiene che la relazione fornisca "un’utile panoramica della situazione in ciascuno Stato membro, offrendo orientamenti agli operatori".

La crisi della Covid-19 ha un impatto immediato sulla cooperazione giudiziaria in materia penale, come i procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo (MAE). Durante l'attuale crisi è necessario disporre di uno scambio rapido ed efficiente fra Stati membri nel settore sensibile delle procedure di consegna. In tale contesto, la Commissione ha varato un gruppo di coordinamento MAE, in stretta collaborazione con Eurojust, la RGE (in materia penale) e il Segretariato generale del Consiglio. Il gruppo può anche svolgere un ruolo in altre situazioni in cui è necessario uno scambio rapido fra Stati membri, per esempio in conseguenza di sentenze della CGUE che incidono direttamente sul corretto funzionamento del MAE.

Eurojust si è espresso chiedendo la creazione del progetto "Digital Criminal Justice", un'infrastruttura informatica che dovrebbe essere veloce, affidabile e sicura per consentire alle autorità nazionali di interagire con le loro controparti e le agenzie e gli organi dell'UE nell'area della giustizia e degli affari interni. Il progetto è stato presentato al Consiglio “Giustizia e affari interni” (GAI), il quale ha incoraggiato Eurojust a lavorare ulteriormente su questa iniziativa e a presentare una relazione al Consiglio con proposte concrete.]

Lo studio pubblicato da Eurojust e dalla Commissione europea il 14 settembre 2020 rappresenta il primo tassello di questo progetto di “giustizia penale digitale”. Basato su un'ampia ricerca e delle consultazioni con varie parti interessate (procuratori nazionali e giudici investigativi, rappresentanti degli Stati membri, agenzie e organismi dell'UE) che hanno permesso di identificare le esigenze e le sfide per comunicare e scambiare dati relativi ai casi in modo digitale e sicuro durante la cooperazione nei casi transfrontalieri, lo studio contiene varie raccomandazioni per l’implementazione di questo concetto.

Inoltre, da marzo Eurojust, in collaborazione con la Rete giudiziaria europea, ha raccolto informazioni che mostrano l'impatto della crisi COVID-19 sulla cooperazione giudiziaria. Data la rapida evoluzione della situazione, la panoramica viene aggiornata settimanalmente per assistere continuamente le autorità giudiziarie (si veda da ultimo la relazione del 30 ottobre 2020).

Eurojust rileva in particolare che:

·        la maggioranza degli Stati membri continua a emettere normalmente mandati d'arresto europei (MAE). In diversi Stati membri, le esecuzioni effettive sono state rinviate alla fine della crisi.

·        Alcuni Stati membri hanno indicato che l'emissione di ordini europei di indagine (OEI) o di richieste di assistenza giudiziaria reciproca (MLA) continuano come al solito, mentre in altri l'emissione di questi strumenti è diminuita. In alcuni casi, gli OEI vengono emessi e tradotti, ma la loro trasmissione allo Stato membro di esecuzione viene sospesa o rinviata, tranne nei casi di urgenza. In molti Stati membri, l'esecuzione degli OEI e delle richieste di MLA è stata limitata ai casi urgenti e/o rinviata.

·        Molti Stati membri hanno sospeso il trasferimento delle persone condannate. Inoltre, negli Stati membri in cui il trasferimento delle persone condannate è ancora possibile, viene effettuata una valutazione caso per caso dando la priorità ai casi urgenti.

·        In molti Stati membri la situazione è invariata per quanto riguarda i provvedimenti di congelamento e di confisca, mentre alcuni Stati membri danno la priorità solo ai casi urgenti. Tuttavia, questa definizione di priorità di solito non influisce sugli ordini di congelamento poiché sono generalmente considerati urgenti a causa del rischio di dispersione delle risorse.

·        Le squadre investigative comuni continuano a operare regolarmente nella maggior parte degli Stati membri, con la principale differenza che i viaggi e le riunioni fisiche non si svolgono ma vengono sostituiti dalla comunicazione elettronica.

 

 


 

Futura cooperazione tra Eurojust e Ufficio della Procura europea di recente creazione

La nascita della Procura europea

La Procura europea è stata istituita con il regolamento (UE) 2017/1939 del 12 ottobre 2017 all’esito di una procedura di cooperazione rafforzata cui hanno inizialmente partecipato 18 Stati membri (l’Italia ha aderito in un secondo momento).

Attualmente, 22 Stati membri partecipano a tale cooperazione rafforzata (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia e Spagna).

La Procura europea è un organismo indipendente dell'UE incaricato di indagare, perseguire e portare in giudizio i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. A tal fine, la Procura europea svolge indagini, esercita l'azione penale ed esplica le funzioni di pubblico ministero dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri. La Procura europea ha sede a Lussemburgo. L’organismo dovrebbe diventare operativo alla fine del 2020.

In sostanza l'EPPO si configura quale ufficio di pubblico ministero sovranazionale, con il mandato di investigare e perseguire frodi e altri crimini che minacciano gli interessi finanziari dell’'UE (cosiddetti Reati "PIF" come definiti in Direttiva (UE) 2017/1371): frodi relative alle spese e ricavi; frodi in materia di IVA (se coinvolgono due o più Stati membri e per un valore di almeno 10 milioni di EUR); riciclaggio di denaro derivante dalle frodi al bilancio dell'UE; corruzione attiva e passiva o appropriazione indebita che danneggi gli interessi finanziari dell'UE; partecipazione a una organizzazione criminale, ove il fulcro della sua attività riguarda crimini contro il bilancio dell'UE. L'EPPO può infine indagare anche su qualsiasi altra attività illegale attività 'inestricabilmente collegata "a un reato contro il bilancio dell'UE.

Con accordo comune del 16 ottobre 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno nominato la sig.ra Laura Codru?a Kövesi prima procuratrice capo europea. Inoltre, il Consiglio dell’Unione europea, con decisione del 27 luglio 2020, ha nominato i primi procuratori europei della Procura europea. I procuratori europei sono nominati per un mandato di sei anni non rinnovabile. Alla fine di tale periodo, il Consiglio può decidere di prorogare il mandato per un massimo di tre anni. Nell'ambito delle disposizioni transitorie applicabili al primo mandato successivo alla creazione dell'EPPO, i procuratori europei di un terzo degli Stati membri, designati mediante estrazione a sorte, deterranno un mandato triennale non rinnovabile. Si tratta dei procuratori di Grecia, Spagna, Italia, Cipro, Lituania, Paesi Bassi, Austria e Portogallo.

La proposta di estensione del mandato

Si ricorda che con una comunicazione del settembre del 2019 la Commissione europea ha invitato il Consiglio europeo a portare avanti insieme al Parlamento europeo l’iniziativa volta a estendere le competenze dell'EPPO ai reati di terrorismo che interessano più Stati membri.

La Commissione europea ritiene che essendo l'unico organismo con il potere di condurre indagini penali, esercitare l'azione penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti e rinviare a giudizio i responsabili, l'EPPO avrebbe un significativo potenziale per contribuire in misura sostanziale al rafforzamento delle iniziative di lotta ai reati di terrorismo attualmente intraprese nell'Unione europea.

La Commissione europea ha precisato che l'esperienza maturata da Eurojust suggerirebbe che, sebbene gli Stati membri attribuiscano una priorità elevata alle indagini e all'azione penale in tale ambito, le autorità spesso adotterebbero una prospettiva nazionale, tenuto conto dei legami con gli aspetti relativi alla sicurezza nazionale. Il carattere delicato delle indagini legate al terrorismo potrebbe costituire un ulteriore ostacolo alla condivisione di informazioni da parte delle autorità e all'ampliamento delle indagini oltre quanto strettamente necessario in un caso nazionale. Di conseguenza, i casi di terrorismo sarebbero secondo la Commissione europea oggetto di indagini e azioni penali parallele e isolate nei diversi Stati membri; pertanto la loro complessità e/o la loro natura transfrontaliera non sarebbero sempre adeguatamente considerate. Inoltre la Commissione precisa che i confini della giurisdizione nazionale possono rappresentare un impedimento alla comprensione e al contrasto delle attività di terroristi e cellule o reti terroristiche transfrontalieri. Infine, pur fornendo costantemente un solido sostegno agli sforzi compiuti dalle autorità nazionali per far fronte ai reati di terrorismo, la Commissione ritiene che Eurojust ed Europol possono agire unicamente sulla base delle richieste di sostegno avanzate dalle autorità nazionali, precisando altresì che, poiché nessuno dei due organismi dispone dei poteri necessari a esercitare un'azione penale proattivamente coordinata, effettiva e proporzionata a livello dell'Unione, tali organismi non possono sopperire alla frammentazione dell'azione penale in relazione ai reati di terrorismo

Nella recente sulla Strategia dell’UE per l'Unione della sicurezza, recante le priorità strategiche e gli interventi corrispondenti per affrontare i rischi fisici e digitali in modo integrato nell'intero ecosistema dell'Unione della sicurezza nel periodo 2020-2025, la Commissione europea ha ribadito l’obiettivo dell’estensione del mandato della EPPO sottolineando il fatto che non è ancora stato realizzato.

Profili di cooperazione con Eurojust

Una volta attiva, per adempiere al suo mandato, l'EPPO sarà tenuta a cooperare con le autorità nazionali preposte all'applicazione della legge e con altri organi dell'UE, tra cui Eurojust, Europol e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF). Nel disegno dell’UE l'EPPO ed Eurojust, dovrebbero collaborare quali partner privilegiati con una responsabilità condivisa concernente la protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea. È previsto pertanto uno stretto rapporto basato sulla cooperazione reciproca, sullo sviluppo di collegamenti operativi, amministrativi e gestionali.

Il citato regolamento definisce il rispettivo perimetro di competenza di Eurojust e della Procura europea. In particolare, l’articolo 3 stabilisce che:

·        quando EPPO assume i suoi compiti di indagine e azione penale, Eurojust non esercita le proprie competenze per quanto riguarda le forme di criminalità per le quali EPPO esercita le sue competenze, tranne:

o   nei casi in cui sono coinvolti anche Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata sull’istituzione di EPPO e    

o   su richiesta di quegli stessi Stati membri o su richiesta di EPPO.

·        Eurojust esercita le sue competenze per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione nei casi che vedono coinvolti gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata sull’Istituzione di EPPO, ma per i quali EPPO non è competente o decide di non esercitare la sua competenza.

Le disposizioni specifiche delle future relazioni di Eurojust con l'EPPO sono delineate nell'articolo 50:

·        il presidente di Eurojust e il Procuratore capo europeo si incontreranno regolarmente su richiesta reciproca per discutere questioni di interesse comune;

·        Eurojust risponderà alle richieste di sostegno dell'EPPO senza indebito ritardo;

·        per sostenere la sua cooperazione con l'EPPO, Eurojust, ove necessario, farà uso del sistema di coordinamento nazionale di Eurojust, nonché delle sue relazioni con i paesi terzi, compresi i magistrati di collegamento di Eurojust;

·        Eurojust informerà l'EPPO dei casi transfrontalieri pertinenti e lo assocerà alle sue attività in questioni operative rilevanti per le competenze dell'EPPO;

·        Eurojust e l'EPPO avranno accesso indiretto alle informazioni nei rispettivi sistemi di gestione dei casi sulla base di un sistema "hit / no-hit"; e l'EPPO può fare affidamento sul sostegno e sulle risorse dell'amministrazione di Eurojust. A tal fine, Eurojust può fornire servizi di interesse comune all'EPPO.

·        Eurojust e l'EPPO concluderanno un accordo di lavoro che copre la cooperazione operativa (in particolare delineando i dettagli pratici sulla competenza di ciascun organo), le relazioni istituzionali e le questioni amministrative.

 

 


 

Cooperazione con Paesi terzi e sfide legate alla Brexit per quanto riguarda la lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata transfrontaliera

Profili generali di cooperazione di Eurojust con paesi terzi

In qualità di promotore della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, Eurojust svolge un ruolo importante nel promuovere efficaci relazioni di lavoro tra le autorità giudiziarie nazionali degli Stati membri e dei paesi terzi, tramite la conclusione di accordi internazionali e accordi di lavoro, nonché grazie all’impiego di procuratori di collegamento e di punti di contatto nei paesi terzi che formano una rete globale, tale da porre in contatto i magistrati degli Stati membri con le giurisdizioni di oltre 50 paesi terzi in tutto il mondo.

In particolare, gli accordi internazionali di cooperazione con Eurojust prevedono la possibilità di scambiare in modo sistematico informazioni operative, comprese prove e dati personali, tra Eurojust e le autorità nazionali dei paesi terzi coinvolti, nonché le organizzazioni internazionali, per favorire la cooperazione nel contrasto al crimine trans-frontaliero.

Tali accordi, che prima potevano essere conclusi autonomamente da Eurojust, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2018/1727 nel dicembre 2019, saranno conclusi dal Consiglio dell'UE ai sensi dell'articolo 218 del TFUE su raccomandazione della Commissione, la quale definisce con Eurojust una strategia quadriennale per migliorare la sua capacità internazionale a livello operativo.

 In base ai detti accordi internazionali di cooperazione, i Paesi non appartenenti all'Unione europea designano procuratori di collegamento (Liaison Prosecutors) i quali sono distaccati presso Eurojust e lavorano insieme ai loro omologhi degli Stati membri per fornire supporto nelle indagini transfrontaliere che coinvolgono il loro paese. I paesi terzi che hanno designato un magistrato di collegamento possono altresì prendere l’iniziativa di aprire casi Eurojust.

Stando al Rapporto annuale, nel 2019 Eurojust ha continuato a espandere la sua rete internazionale tra giurisdizioni da 47 a 52 paesi, come conseguenza dell’instaurazione di rapporti con Armenia, Bielorussia, Cina, Uruguay e San Marino. Sempre nel 2019, Eurojust ha concluso due nuovi accordi di cooperazione con la Serbia e la Georgia e ha accolto un secondo magistrato di collegamento presso Eurojust dagli Stati Uniti, specializzato in criminalità informatica.

Inoltre Eurojust dispone di punti di contatto con le autorità giudiziarie competenti dei paesi terzi. Questi collegamenti consentono ai pubblici ministeri degli Stati membri di stabilire e mantenere contatti rapidi con i loro omologhi di un paese terzo quando un reato si estende oltre i confini dell'Unione europea. Tali punti di contatto possono lavorare a fianco delle autorità degli Stati membri durante un'indagine, a distanza o partecipando a riunioni di coordinamento presso Eurojust. In particolare, possono fornire assistenza in casi transnazionali fornendo informazioni alle autorità degli Stati membri su come presentare una richiesta di assistenza nell'ordinamento giuridico del paese terzo, fornendo consulenza legale relativa all'ordinamento giuridico di tale paese, facilitando l'esecuzione di richieste di assistenza giudiziaria reciproca (LRD) o di estradizione o fornendo informazioni aggiornate su un caso particolare.

Dai dati del Rapporto annuale sull’attività di Eurojust emerge che nel 2019 i paesi terzi sono stati coinvolti in 1 574 casi Eurojust aperti da Stati membri dell’UE. I tre paesi terzi a cui è stato richiesto più spesso di partecipare in nuovi casi Eurojust sono stati la Svizzera, l’Ucraina e gli Stati Uniti.

Prospettive di cooperazione in materia di sicurezza interna a seguito della Brexit

L'Accordo di recesso del Regno Unito dalla UE è entrato in vigore il 1° febbraio 2020 ed a partire da tale data il Regno Unito è diventato uno Stato terzo, con la previsione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2020 nel corso del quale il Regno Unito continua a partecipare al mercato unico ed all'unione doganale dell'UE. I negoziati sull’accordo di partenariato volti a disciplinare le future relazioni tra l’UE e il Regno Unito sono attualmente in corso e si dovrebbero concludere entro la fine di ottobre 2020, per consentire la sua ratifica da parte delle Istituzioni dell’UE e da parte del Regno Unito, prima della fine dell’attuale periodo transitorio, il prossimo 31 dicembre 2020, dopo il quale il Regno Unito diventerà un paese terzo a tutti gli effetti.

Il negoziato con il Regno Unito è condotto dall’UE sulla base degli obiettivi della dichiarazione politica, concordata tra l’UE e il Regno Unito, relativa al quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito che era stata approvata dal Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre 2019.

I negoziati sull’accordo di partenariato sono stati avviati il 2 marzo 2020, ma hanno finora registrato alcune difficoltà. Al termine dell’ultimo round negoziale svoltosi nella settima del 7-11 settembre 2020, il Capo negoziatore per l’UE, Michel Barnier, in considerazione della situazione di stallo dei negoziati, ha indicato che l'UE sta intensificando il suo lavoro di preparazione per essere pronta per tutti gli scenari il 1 ° gennaio 2021, compresa la possibilità che non si raggiunga alcun accordo.

La cooperazione in materia di contrasto alla criminalità post Brexit

Nella Dichiarazione sul futuro quadro del partenariato concordata tra UE e Regno Unito le due parti si sono impegnate a proseguire i rapporti di cooperazione in materia di contrasto alla criminalità.

In particolare, per quanto riguarda il settore della sicurezza la dichiarazione prevede i seguenti impegni: 

·        cooperazione giudiziaria sui profili penali e criminali volta a garantire la sicurezza di cittadini;

·        cooperazione per la promozione e tutela dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali;

·        accordi per lo scambio di dati relativi al PNR (Passenger name record), alle impronte digitali e al DNA;

·        accordi per l'estradizione di sospetti o condannati;

·        definizione della cooperazione del Regno Unito con le Agenzie europee Europol ed Eurojust;

·        sostegno all'azione internazionale volta a contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di terroristi;

·        cooperazione nel settore della politica estera, di sicurezza e di difesa comune, attraverso forme strutturate di consultazione e dialoghi tematici a vari livelli, partecipazione caso per caso a missioni e operazioni dell'UE in materia di politica di sicurezza e difesa comune, collaborazione del Regno Unito ai progetti condotti dall'Agenzia europea per la difesa e a progetti nell'ambito della cooperazione strutturata permanente nel settore della difesa, forme di consultazione sulle misure restrittive e sanzioni dell'UE, cooperazione in paesi terzi, inclusa la protezione consolare, e cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali, in particolare nell'ambito delle Nazioni unite;

·        scambio di informazioni relative ad attività di intelligence e accordi di cooperazione sullo spazio e sulla navigazione satellitare;

·        accordi sulla sicurezza delle informazioni classificate.

La dichiarazione prevede infine una cooperazione tematica con riferimento a:

·        la sicurezza e stabilità del cyberspazio;

·        il contrasto al terrorismo;

·        il contrasto alla migrazione illegale, tramite la collaborazione con l'Agenzia per la guardia di frontiera e costiera europea (Frontex) e il dialogo e la cooperazione su obiettivi condivisi, anche verso Paesi terzi e nei fori internazionali.

I negoziati

I negoziati sull’accordo di partenariato volti a disciplinare le future relazioni tra l’UE e il Regno Unito sono attualmente in corso e si dovrebbero concludere entro la fine di ottobre 2020, per consentire la sua ratifica da parte delle Istituzioni dell’UE e da parte del Regno Unito, prima della fine dell’attuale periodo transitorio, il prossimo 31 dicembre 2020, dopo il quale il Regno Unito diventerà un paese terzo a tutti gli effetti.

I negoziati fino ad ora svolti hanno evidenziato una serie di criticità. In particolare, con riferimento alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, le trattative si sono concentrate sul tema del richiamo e del valore vincolante della Convenzione europea sui diritti dell'Uomo. In tale settore, da ultimo, si sarebbero registrati recenti progressi, atteso che i britannici sembrerebbero disponibili al principio che la cooperazione bilaterale si basi sull’attuazione dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Convenzione, mentre rimarrebbe da chiarire il discorso dell’applicabilità interna nel Regno unito delle disposizioni in essa contenute (nelle fasi precedenti il Regno Unito aveva espresso l’intenzione di non essere vincolato dalla Convenzione europea sui diritti dell'Uomo ed alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE). Un ulteriore tema di confronto sul quale si registra distanza tra le parti è l’adeguatezza della normativa a tutela dei dati personali (alla luce della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’UE quale precondizione per lo scambio di informazioni in materia penale e di polizia.

Si ricorda infine che in occasione di una risposta al Parlamento europeo del 6 giugno 2019 (Question reference: E-000443/2019) l’allora Commissario europeo alla migrazione e agli affari interni Dimitris Avramopoulos ha precisato che l'accordo di recesso prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto unionale, compreso il regolamento Europol, si applica al Regno Unito (come se rimanesse uno Stato membro). Tuttavia, a partire dal 1° febbraio 2020, data del recesso, il Regno Unito, avendo lasciato l'UE ed essendo un Paese terzo, non sarà più rappresentato nelle agenzie, negli uffici e negli organi dell'UE.

Il Commissario ha altresì sottolineato che la dichiarazione politica che definisce il quadro per le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione europea, approvata dal Consiglio europeo, prevede l'istituzione di una cooperazione giudiziaria e di esecuzione in materia penale tra l'UE-27 e il Regno Unito, tenuto conto che il Regno Unito sarà un paese terzo non Schengen che non prevede la libera circolazione delle persone. Il quadro giuridico dell'Unione sulla cooperazione giudiziaria e di polizia ha cessato di applicarsi al Regno Unito a partire dalla data del recesso. Secondo l’allora Commissario ciò non significa che la cooperazione con il Regno Unito verrebbe interrotta. ma che tale cooperazione dovrebbe essere basata su quadri giuridici e meccanismi di cooperazione alternativi, fondati sul diritto internazionale e sul diritto nazionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Il quadro giuridico di Eurojust era stato modificato dalle decisioni 2003/659/GAI e 2009/426/GAI del Consiglio.