Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 199
Data: 20/10/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca

20 ottobre 2021
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali|


Contenuto

Dopo aver indicata all'articolo 1 le definizioni rilevanti per il testo, il provvedimento introduce, all'articolo 2, nell'ordinamento una disciplina delle borse post lauream, denominate «borse di ricerca» in quanto collegate a uno specifico progetto di ricerca, conferite per la formazione e la collaborazione alle attività di ricerca, mentre l'articolo 3 apporta modificazioni alla vigente disciplina del dottorato di ricerca, con la finalità di una sua valorizzazione in termini di sbocchi professionali, anche in termini di accesso alle pubbliche amministrazioni, e di introdurre il dottorato di ricerca per le Istituzioni AFAM.

L'articolo 4 apporta modificazioni alla disciplina degli assegni di ricerca e l'articolo 5 intende sostituire le attuali figure di ricercatore a tempo determinato di tipo A e di tipo B (articolo 24, comma 3, della legge n. 240 del 2010) con la figura unica del ricercatore universitario a tempo determinato, titolare di contratto di durata complessiva di 7 anni, non rinnovabile. E' conferita altresì facoltà alle università di indire procedure per il reclutamento di ricercatori ai sensi del citato articolo 24 per i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni vigenti continuano, inoltre, ad applicarsi alle procedure pubbliche di selezione in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Con riguardo alla procedura interna di valutazione per l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, il disegno di legge introduce modificazioni alla disciplina attualmente vigente per i ricercatori "di tipo B".

 

L'articolo 6 novella il decreto legislativo n. 218 del 2016 inserendo un articolo 12-ter, teso ad autorizzare gli enti pubblici di ricerca a indire procedure concorsuali per la stipulazione di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato con durata di sette anni, non rinnovabili. Tali procedure concorsuali sono oggetto di un'apposita sezione nel piano triennale di fabbisogno del personale e si conformano alle modalità previste per le assunzioni a tempo indeterminato.

Anche per ricercatori e tecnologi assunti - al pari che per i ricercatori universitari a tempo determinato - è previsto un meccanismo di tenure track, sulla base del quale, a partire dal terzo anno di titolarità del contratto e per ciascuno degli anni successivi, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato con la qualifica di primo ricercatore o primo tecnologo.

 

Infine l'articolo 7 prevede l'attivazione, nell'ambito del sito internet del Ministero dell'università e della ricerca, del portale unico dei concorsi dell'università e della ricerca, con una sezione dedicata alla pubblicazione dell'elenco dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di selezione dei (nuovi) ricercatori universitari a tempo determinato.

 

L'articolo 8 reca norme transitorie e finali.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

La materia università non è espressamente citata nell'art. 117 della Costituzione.

In materia, tuttavia, l'art. 33, sesto comma, stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22/1996, l'autonomia di cui all'art. 33 Cost. non attiene allo stato giuridico dei docenti universitari, i quali sono legati da rapporto di impiego con lo Stato e sono di conseguenza soggetti alla disciplina che la legge statale ritiene di adottare. Tale orientamento è stato confermato, in tempi più recenti, con sentenza n. 310/2013. In particolare, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali", di cui all'art. 117, secondo comma, lett. g), Cost., affidata alla competenza esclusiva statale. Alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti.

Per completezza, si ricorda anche che la ricerca scientifica è ricompresa tra gli ambiti di competenza concorrente, di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo, tuttavia, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 423/2004, ha evidenziato che essa "deve essere considerata non solo una ‘materia', ma anche un ‘valore' costituzionalmente protetto (artt. 9 e 33 della Costituzione), in quanto tale in grado di rilevare a prescindere da ambiti di competenze rigorosamente delimitati".

Infatti, la Corte ha ritenuto, anzitutto, che "un intervento ‘autonomo' statale è ammissibile in relazione alla disciplina delle «istituzioni di alta cultura, università ed accademie», che «hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato» (art. 33, sesto comma, Cost.). Detta norma ha, infatti, previsto una ‘riserva di legge' statale (sentenza n. 383 del 1998), che ricomprende in sé anche quei profili relativi all'attività di ricerca scientifica che si svolge, in particolare, presso le strutture universitarie".