Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 - DL 172/2020
Riferimenti: AC N.2835/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 135
Data: 13/01/2021
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 - DL 172/2020

13 gennaio 2021
Nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Il provvedimento, presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge, si compone di 3 articoli, 11 commi e 1 allegato.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del DL n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applichino le misure previste dall'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni). Ai sensi del comma 2 durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano ferme le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DL n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020. Viene infine disposto (comma 3) che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del
citato DL n. 158/2020, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 dl DL 19/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.

L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: - hanno la partita IVA attiva; - ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame.In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro. Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000. Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 3 prevede che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il decreto-legge in esame interviene nell'ambito delle misure urgenti dirette a contrastare il rapido diffondersi dell'epidemia da COVID-19, riconduibili in via prevalente alle materie «ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali, ordine pubblico e sicurezza e profilassi internazionale che l'art. 117, secondo comma, lettere g), h) e q), Cost. riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Viene altresì in rilievo, come particolare riguardo all'articolo 2, la materia, sempre di competenza legislativa esclusiva statale, tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e).

Ad avviso della Corte costituzionale la nozione di tutela della concorrenza non va intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad instaurare assetti concorrenziali (così a partire dalle  sentenze n. 14 e n. 272 del 2004 ). La indicata configurazione della tutela della concorrenza ha una portata così ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato.