Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 84
Data: 28/01/2020
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo

28 gennaio 2020
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

Il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, si compone di un articolo unico, ripartito in 8 commi.

Il comma 1 reca una delega al Governo al fine di adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di trasporto aereo, anche mediante la redazione di testi unici.

Il comma 2 contiene i princìpi ed i criteri direttivi in base ai quali devono essere adottati i decreti legislativi previsti dal comma 1; tra questi, si segnalano la ridefinizione della classificazione degli aeroporti nazionali, regionali e locali; la previsione di incentivi per la creazione di sistemi aeroportuali coordinati; la previsione di criteri per il riordino dell'assetto amministrativo ed organizzativo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e per la distribuzione delle competenze tra l'ENAC e l'Autorità di regolazione dei trasporti; la previsione del riordino delle disposizioni contenute nel codice della navigazione in relazione alle procedure di registrazione e cancellazione degli aeromobili dal Registro nazionale aeronautico; la ridefinizione del sistema sanzionatorio riguardante l'irrogazione e la riscossione degli incentivi; la ridefinizione del sistema delle concessioni aeroportuali; la ridefinzione del sistema di tariffazione; il rafforzamento di sistemi di controllo per il contrasto del precariato e per la salute dei lavoratori del settore; il rafforzamento della tutela degli utenti.

Il comma 3 dispone che i decreti legislativi previsti dal comma 1 provvedano anche alla semplificazione normativa delle materie trattate dal provvedimento e reca, a tal riguardo, specifici criteri e princìpi direttivi.

Il comma 4 dispone in merito al procedimento di adozione dei decreti legislativi. In dettaglio, si prevede che i decreti legislativi previsti dal comma 1 siano adottati su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascun decreto, e del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il comma 5 prevede che un atto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui forme di consultazione delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi previsti dal comma 1.

Il comma 6 dispone che il Governo trasmetta alle Camere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, gli schemi dei decreti legislativi previsti dal comma 1, insieme all'analisi tecnico-normativa (ATN) e all'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e alla relazione tecnica, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, ciascuna delle quali esprimerà il parere entro trenta giorni dall'assegnazione degli schemi. Inoltre, stabilisce che il Governo, tenuto conto di tutti i pareri, entro 45 giorni dalla data di espressione del parere delle Commissioni parlamentari, ritrasmetta alle Camere i testi con eventuali osservazioni e modificazioni per il parere definitivo, da esprimere entro venti giorni dalla data della nuova assegnazione; decorso inutlmente tale termine, il Governo può comunque adottare i relativi decreti legislativi.

Il comma 7 reca disposizioni di carattere finanziario, disponendo che dall'attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di bilancio, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il comma 8 prevede che, entro due anni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti dal comma 1, nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi, il Governo possa adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi, sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Il provvedimento appare insistere su un intreccio di competenze riconducibili, da un lato, alla materia di esclusiva legislazione statale "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione) e, dall'altro lato, alle materie di competenza concorrente, "porti e aeroporti civili" e "governo del territorio" (art. 117, terzo comma). Risultano in particolare riconducibili alla tutela della concorrenza i principi di delega attinenti alla distribuzione delle competenze tra ENAC e Autorità di regolazione dei trasporti, con particolare riguardo all'accesso alle infrastrutture e ai servizi accessori (articolo, comma 2, lettera d); al riordino delle concessioni aeroportuali (lettera h), alla definizione del sistema di tariffazione (lettera m); alla razionalizzazione dei diritti aeroportuali (lettera o). Emerge chiaramente, poi, per il resto del provvedimento, la competenza concorrente in materia di "porti e aeroporti civili"e "governo del territorio".

In proposito, si ricorda che, come già segnalato, il comma 4 dell'articolo 1 prevede, per l'adozione dei decreti legislativi, il parere della Conferenza unificata.

Al riguardo, si segnala che la giurisprudenza costituzionale (si vedano in particolare le sentenza n. 51/2008 e n. 7/2016) appare orientata a ritenere che la previsione di un parere rappresenti la forma più idonea di coinvolgimento regionale in presenza del concorso tra competenze esclusive statali e competenze regionali, laddove (si veda sempre la sentenza n. 7/2016) l'intesa è da preferirsi in caso di prevalenza di una materia di legislazione concorrente o di residuale competenza regionale.