Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto
Riferimenti: AC N.1718/XVIII
Serie: Documentazione per l'Attività consultiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali   Numero: 22
Data: 05/04/2019
Organi della Camera: Commisione parlamentare per le questioni regionali


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Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto

5 aprile 2019
nota Questioni regionali


Indice

Contenuto|Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni|


Contenuto

L'articolo 1 istituisce un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2019, per la qualità e la competitività del latte ovino, rinviando a un decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per le modalità di ripartizione del Fondo stesso.

L'articolo 2 dispone contributi destinati alla copertura dei costi sostenuti per gli interessi sui mutui bancari contratti, entro il 31 dicembre 2018, dalle imprese che operano nel settore lattiero caseario del comparto ovino caprino. Per la definizione delle modalità di concessione del contributo si rinvia a un decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 3 detta disposizioni in materia di monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi e risponde alla necessità di prevedere l'obbligo di rilevazione delle consegne di latte ovino e caprino, analogamente a quanto già previsto per il latte vaccino. Viene stabilito che i primi acquirenti di latte crudo registrino mensilmente nella banca dati del Sistema informativo nazionale (SIAN) i quantitativi di latte ovino e caprino e il relativo tenore di materia grassa consegnati loro dai singoli produttori nazionali nonché i quantitativi di latte e i prodotti lattiero-caseari semilavorati introdotti nei propri stabilimenti ed importati da altri Paesi dell'Unione europea o da Paesi terzi. Anche le aziende che producono prodotti lattiero caseari contenenti latte vaccino, ovino o caprino, sono tenute a registrare nella banca dati del SIAN i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, ceduto e le relative giacenze di magazzino. Il comma 3 rimette a un decreto del Ministro delle politiche agricole, le modalità di applicazione di tali disposizioni. Sono inoltre previste sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione delle norme e l'esercizio dei controlli e l'accertamento delle infrazioni sono affidate al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, alle regioni, agli enti locali e alle altre autorità di controllo, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 4 interviene sulle modalità di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte, fornendo strumenti di migliore funzionalità del recupero delle somme nella delicata fase attuativa della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018, n. C-433/15, che ha ravvisato un inadempimento nella condotta dello Stato italiano, in relazione alle procedure di recupero del prelievo supplementare sul latte. L'obiettivo della disposizione è quello di attribuire le competenze per gli atti della riscossione all'Agenzia delle entrate-Riscossione, sottraendole all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), in quanto la prima è istituzionalmente strutturata, al contrario della seconda, per svolgere con efficienza ed efficacia tali procedure. La sospensione delle procedure di riscossione, limitatamente a quelle successive alla notifica delle cartelle esattoriali e alle iscrizioni a ruolo, è funzionale a evitare disallineamenti nelle more del trasferimento delle funzioni relative alla riscossione delle somme.

L'articolo 5 incrementa la dotazione del Fondo, con una dotazione pari a 14 milioni di euro per l'anno 2019, per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti al fine di favorire la distribuzione gratuita di alimenti ad alto valore nutrizionale.

L'articolo 6, finalizzato ad arginare i danni provocati alle imprese agricole della regione Puglia dalle gelate eccezionali verificatesi dal 26 febbraio al 1° marzo 2018, consente di attivare gli interventi compensativi del fondo di solidarietà nazionale esclusivamente nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo. Tali imprese potranno beneficiare di contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, di prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento e in quello successivo, della proroga delle rate delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso e di contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture aziendali e la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.

L'articolo 7 introduce misure per il sostegno del settore olivicolo-oleario, al fine di contrastare le particolari criticità produttive, anche derivanti dal verificarsi di eventi atmosferici avversi e dalle infezioni di organismi nocivi ai vegetali. In particolare, si prevede un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. All'attuazione della disposizione si provvederà con decreto del Ministro delle politiche agricole, da emanarsi d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 8 reca norme per il contrasto della diffusione della Xylella fastidiosa; in particolare, si prevede che le misure fitosanitarie ufficiali possano essere attuate in deroga ad ogni disposizione vigente e che, in casi di emergenza, si attuino tutti i provvedimenti necessari per evitare il diffondersi della malattia, compresa la distruzione delle piante contaminate.

L'articolo 9 riconosce un contributo, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019, destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi per gli interessi dovuti per il medesimo anno sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018. Anche in questo caso all'attuazione della disposizione si provvederà con decreto del Ministro delle politiche agricole, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

L'articolo 10 prevede il rifinanziamento, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019, del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004.

L'articolo 11 prevede uno stanziamento per la realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale al fine di incentivare il consumo di olio extra-vergine di oliva, di agrumi e del latte ovi-caprino e dei prodotti da esso derivati.

L'articolo 12 disciplina una serie di misure volte al completamento degli interventi urgenti necessari a favore dello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, previsti nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, individuato quale sito di interesse nazionale per le procedure di bonifica ambientale. In particolare, si tratta di interventi volti a garantire le attività di emungimento e di trattamento delle acque di falda contaminate da cromo nell'area dello stabilimento, nonché, nel breve-medio periodo, la continuità dei monitoraggi delle matrici ambientali e gli ulteriori interventi di messa in sicurezza di emergenza del sito di interesse nazionale (SIN) di Cogoleto-Stoppani. Con la cessazione della precedente gestione commissariale per effetto della mancata proroga della stessa in sede di legge di bilancio 2019, si è determinata l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e con il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali. Ai sensi del comma 2, il Prefetto, per l'adempimento del proprio incarico, può individuare un soggetto attuatore, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il presidente della regione Liguria, cui sono affidati specifici settori di intervento sulla base di direttive impartite dal medesimo prefetto.


Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

Le disposizioni del provvedimento appaiono riconducibili alle materie "tutela dell'ambiente", di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, lettera s), della Costituzione, "alimentazione", di competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma e agricoltura di competenza residuale regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma.

Si ricorda che, alla luce di questo intreccio di competenze, la giurisprudenza costituzionale è orientata a giustificare l'intervento legislativo statale in presenza di adeguate procedure concertative con le regioni, strumento privilegiato per le quali risulta essere l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza unificata (si veda ad esempio la sentenza n. 251 del 2016).

In proposito, il provvedimento prevede, come si è visto nel precedente paragrafo, tre intese in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 7.

Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anche ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3 e chiamato a definire le modalità di attuazione degli obblighi di registrazione introdotti per i primi acquirenti di latte e di prodotti lattiero-caseari.