Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale 16 settembre 2021 |
Indice |
Contenuto|Collegamento con lavori legislativi in corso|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione| |
ContenutoL'articolo 1, comma 1, inserisce due articoli aggiuntivi (9-ter.1 e 9-ter.2) dopo l'articolo 9-ter del decreto-legge n. 52 del 2021 relativo alle certificazioni verdi COVID-19. L'articolo 9-ter.1 estende l'obbligo di utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico previsto fino al 31 dicembre 2021 anche al personale dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzazno i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e degli Istituti tecnici superiori (ITS). Il comma 2 dell'articolo dispone che sino al 31 dicembre 2021 il possesso e l'esibizione delle certificazioni verdi COVID-19 costituiscono condizioni necessarie per l'accesso da parte di chiunque presso ogni struttura nella quale siano erogati servizi di istruzione, formazione ed educazione, fatta eccezione per bambini, alunni e studenti dei corsi (l'eccezione non opera invece per coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori). Il comma 4 attribuisce funzioni di controllo ai dirigenti scolastici; nel caso di lavoratori esterni la verifica è posta in capoi ai rispettivi datori di lavoro. Il comma 5 stabilisce le sanzioni. L'articolo 9-ter.2 al comma 1 estende anche a chiunque acceda, fino al 31 dicembre 2021, a qualsiasi titolo alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e di alta formazione artistica, musicale e coreutica l'obbligo di possedere la certificazione verde COVID-19. Anche in questo caso il comma 2 esclude dall'obbligo coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica. E anche in questo caso sono individuati nei responsabili delle istituzioni i titolari delle funzioni di controllo, per le quali si rinvia anche a un DPCM attuativo (comma 3) e le senzioni (comma 4). Il comma 2 dell'articolo 1 reca una disposizioni di coordinamento in materia di sanzioni per la violazione dell'articolo 9-ter e 9-ter.1 (introdotto, quest'ultimo, dal medesimo articolo 1) del decreto-legge n. 52 del 2021. L'articolo 2, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 4-bis nel decreto-legge n. 44 del 2021, estende, al comma 1, l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 nell'ambito delle professioni sanitarie anche ai soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa in strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti e nelle strutture socio-assistenziali. Il comma 2 esonera dall'obbligo vaccinale i soggetti dichiarati esenti, anche provvisoriamente, dalla campagna vaccinale. Il comma 3 disciplina le modalità di verifica. Il comma 4 prevede che in caso di accertata inosservanza dell'obbligo vaccinale si applica la sospensione dell'attività lavorativa e della relativa remunerazione, fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il comma 5 disciplina invece il regime sanzionatorio in caso di accesso alle strutture da parte di soggetti che non abbiano assolto all'obbligo vaccinale. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale". |
Collegamento con lavori legislativi in corsoNel corso dell'esame del disegno di legge C 3264 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti, è stato presentato l'emendamento 1.500 del Governo che fa "confluire" in quel decreto-legge il contenuto del provvedimento in esame; al riguardo, si ricorda che nella seduta della Camera del 20 gennaio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C 2835-A di conversione del decreto-legge n. 172 del 2020, è stato approvato con 464 voti favorevoli l'ordine del giorno 9/2835-A/10, sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; tale ordine del giorno, dopo aver richiamato nelle premesse il parere del Comitato sul provvedimento in discussione, impegna il Governo "ad operare per evitare la "confluenza" tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari"; successivamente, nella seduta del 23 febbraio 2021, nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2845-A di conversione del decreto-legge n. 183 del 2020 (cd. "DL proroga termini") il Governo ha espresso parere favorevole con una riformulazione all'ordine del giorno 9/2845-A/22, anch'esso sottoscritto da componenti del Comitato per la legislazione; nel testo riformulato l'ordine del giorno impegna il Governo "a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l'ordine del giorno Ceccanti 9/2835-A/10"; da ultimo, la posizione del Comitato è stata ripresa dal Presidente della Repubblica nella lettera del 23 luglio 2021 ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio sulla conversione del decreto-legge n. 73 del 2021; tra le altre cose, nella lettera, il Presidente della Repubblica osserva che "la confluenza di un decreto-legge in un altro provvedimento d'urgenza, oltre a dover rispettare il requisito dell'omogeneità di contenuto, dovrà verificarsi solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicarne l'esame parlamentare". |
Specificità ed omogeneità delle disposizioniIl provvedimento, composto da 3 articoli, per un totale di 5 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla ratio unitaria di aggiornare le misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 attraverso, da un lato, l'introduzione di ulteriori disposizioni in ordine alle modalità di accesso alle strutture scolastiche, educative e formative e alle sedi universitarie, e, dall'altro lato, l'ampliamento delle categorie di soggetti tenuti all'obbligo vaccinale in ambito socio-assistenziale e socio-sanitari. |
Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazioneL'articolo 1, al comma 1, capoverso articolo 9-ter.1, integra, sia pure non in forma di novella, il contenuto dell'articolo 1 del decreto-legge n. 111 del 2021, ancora in corso di conversione (C. 3264) con riferimento all'ambito di applicazione delle disposizioni in materia dell'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, peraltro dando seguito ad alcuni rilievi contenuti nel parere approvato dal Comitato per la legislazione nella seduta dell'8 settembre 2021; in proposito si ricorda che il Comitato per la legislazione ha costantemente raccomandato di evitare forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza contemporaneamente all'esame delle Camere (si veda ad esempio il parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 del decreto-legge n. 135 del 2020, cd. DL ristori); si ricorda tuttavia che, recentemente, nel parere reso nella seduta dell'8 settembre 2021 proprio sul disegno di legge C. 3264 di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021 il Comitato ha ritenuto di non ribadire tale raccomandazione " alla luce dell'assoluta peculiarità dell'emergenza in corso".
Con riferimento ai rilievi avanzati nel parere sul decreto-legge n. 111 del 2021 questi concernevano le seguenti esigenze di approfondimento:
Rispetto a questo quadro, l'articolo 1 del decreto-legge n. 122 in commento precisa che le disposizioni in materia di utilizzo di certificazioni verdi COVID-19 nell'ambito dell'istruzione scolastica e universitaria si applicano anche a:
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