Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19
Riferimenti: AC N.2835/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 86
Data: 12/01/2021
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19

12 gennaio 2021
Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge


Indice

Contenuto|Precedenti decreti-legge sulla stessa materia|Specificità ed omogeneità delle disposizioni|Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

Il provvedimento, presentato alla Camera dei Deputati per la conversione in legge, si compone di 3 articoli, 11 commi e 1 allegato.

L'articolo 1, al comma 1, stabilisce che, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del DL n. 158/2020, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 (vale a dire 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e 1, 2 e 3, 5 e 6 gennaio 2021), sull'intero territorio nazionale si applichino le misure previste dall'articolo 3 del DPCM 3 dicembre 2020 per le zone a massimo rischio (cd. aree rosse), mentre nei restanti giorni (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) quelle di cui all'articolo 2 del medesimo decreto (cd. aree arancioni). Ai sensi del comma 2 durante l'intero periodo che va dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 restano ferme le misure adottate con D.P.C.M. ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del DL n.19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020. Viene infine disposto (comma 3) che la violazione delle disposizioni del decreto in esame e di quelle del
citato DL n. 158/2020, è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 dl DL 19/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35/2020.

L'articolo 2 introduce un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 455 milioni di euro per il 2020 e di 190 milioni di euro per il 2021, a favore dei soggetti che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame: - hanno la partita IVA attiva; - ai sensi dell'articolo 35 del DPR n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nella tabella di cui all'allegato 1 del provvedimento in esame.In base al comma 2, il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020), che non abbiano restituito il predetto ristoro. Il comma 3 prevede che l'ammontare del contributo è pari al contributo già erogato ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020, mentre, secondo il comma 4, in ogni caso, l'importo del contributo non può essere superiore a euro 150.000. Il comma 5 rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. Il comma 6 subordina l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 qui in esame al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche. Il comma 7 reca la copertura dei relativi oneri.

L'articolo 3 prevede che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.


Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Si ricorda che nel parere reso nella seduta del 9 dicembre 2020 sul disegno di legge di conversione C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020, anch'esso, come il provvedimento in esame, volto ad introdurre, nell'ambito del contrasto all'epidemia da COVID-19, limitazioni alla libertà di circolazione a livello nazionale, il Comitato ha ricordato che la scelta di procedere ad un decreto-legge per introdurre limitazioni alla libertà di circolazione a livello nazionale appare corretta in quanto quella introdotta risulta essere una disciplina speciale e limitata nel tempo rispetto all'equilibrio generale delle misure di restrizione delle libertà personali definitodal combinato disposto tra i decreti-legge n. 19 e n. 33. Tale combinato disposto deve essere infatti interpretato alla luce dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 83 che prevede che la possibilità di adottare con DPCM le misure di contrasto dell'epidemia indicate dal decreto-legge n. 19 si applichi nei limiti della compatibilità con il decreto-legge n. 33: poiché il decreto-legge n. 33, a differenza del decreto-legge n. 19, non consente di adottare con DPCM limitazioni alla libertà di circolazione indistintamente su tutto il territorio nazionale, appare preclusa la possibilità di operare in tale senso senza un intervento di fonte legislativa.


Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 2 articoli, per un totale di 11 commi, integra le disposizioni in materia di limitazione della libertà di circolazione a livello nazionale introdotte da decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dispone alcune misure di ristoro per le attività economiche oggetto di limitazioni.


Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Come già si è segnalato, il decreto-legge n. 172  del 2020 reca ulteriori limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale, nell'ambito del contenimento dell'epidemia da COVID-19, nel periodo 21 dicembre- 6 gennaio 2021. Sulla medesima materia è già intervenuto il decreto-legge n. 158 del 2 dicembre 2020, anch'esso attualmente all'esame della Camera (C. 2812). Il provvedimento in esame integra in alcuni aspetti il contenuto del decreto-legge n. 158. In particolare:

  • il divieto di spostamento dal territorio comunale limitatamente alle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158 risulta superato da quanto previsto dall'articolo 1 del provvedimento in esame che ha previsto per tutti i giorni festivi e prefestivi del periodo (e quindi, oltre che per i tre giorni richiamati, anche per il 24, 27 e 31 dicembre e per il 2, 3, 5 e 6 gennaio) l'applicazione della disciplina prevista dal DPCM del 3 dicembre 2020 per le cd. "zone rosse", che include il divieto di spostamento dal territorio comunale;
  • il divieto di spostamento nelle seconde case ubicate in altro comune nei giorni del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge n. 158, risulta essere stato superato e tacitamente abrogato dall'autorizzazione a un solo spostamento in altra abitazione privata ubicata nella medesima regione una sola volta al giorno per non più di due persone autorizzato per tutto il periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, autorizzazione contenuta nell'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame;
  • il comma 3 dell'articolo 1 prevede che anche le violazioni del decreto-legge n. 158, oltre che quelle del provvedimento in esame siano punite con le sanzioni previste dall'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020. In proposito si ricorda che, nel parere espresso sul disegno di legge C. 2812 di conversione del decreto-legge n. 158 del 2020.

In proposito si segnala poi che nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 2835 del decreto-legge n. 172 qui in commento sono stati presentati gli emendamenti 1.50 e 1.100 del Governo che fanno, rispettivamente, confluire nel provvedimento i decreti-legge n. 158 del 2020 e n. 1 del 2021, inserendo contestualmente nel disegno di legge di conversione la loro abrogazione con salvezza degli effetti nel frattempo prodotti. Per una ricostruzione del fenomeno della "confluenza" tra decreti-legge si veda qui.

Al riguardo si ricorda che il Comitato ha costantemente raccomandato di evitare "forme di intreccio tra più provvedimenti d'urgenza, atteso che in particolare la confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti – che originano da distinte delibere del Consiglio dei ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica – appare suscettibile di ingenerare un'alterazione del lineare svolgimento della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge" (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 17 dicembre 2020 sul disegno di legge C. 2828 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, cd. DL ristori).   

Il comma 7 dell'articolo 2 richiama a fini di copertura il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2020 come rifinanziato dall'articolo 1 del decreto-legge n. 154 del 2020; si segnala che tuttavia che le due disposizioni richiamate risultano ora abrogate ed il fondo trova attualmente la sua autorizzazione legislativa nell'articolo 13-duodecies del decreto-legge n. 137 del 2020


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che ai ristori previsti dall'articolo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020; i commi richiamati indicano caratteristiche e procedura per ottenere i contributi a fondo perduto previsti dal medesimo articolo 25; al riguardo, si valuti l'opportunità di circoscrivere meglio la portata del ricorso all'espressione "in quanto compatibili".