Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018
Riferimenti: AC N.1432/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 17
Data: 16/01/2019
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018

16 gennaio 2019
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Contenuto|Relazioni allegate|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto

ll testo del disegno di legge governativo relativo alla Legge europea 2018, come modificato presso il Senato, si compone di 19 articoli, suddivisi in 8 Capi.

Il Capo I (Disposizioni in materia di libera circolazione di persone, servizi e merci) comprende gli articoli da 1 a 5.

L'articolo 1 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, di cui al D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. Una parte di tali interventi è intesa a definire questioni oggetto della procedura europea di infrazione 2018/2175.

L'articolo 2, come modificato presso il Senato, novella il comma 3 dell'articolo 5 della legge n. 39/1989, limitando le incompatibilità all'attività di agente d'affari in mediazione ad una serie di ipotesi, nell'ambito della procedura di infrazione 2018/2175.

L'articolo 3 modifica i requisiti in base ai quali si procede all'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché al rilascio ed al rinnovo del patentino, novellando, l'art. 24, co. 42, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011).

L'articolo 4, introdotto come articolo 3-bis presso il Senato, sostituisce interamente l'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). La modifica fa seguito all'impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all'apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici.

L'articolo 5 delega il Governo a adottare nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio" e "pelle" e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, in riferimento al Caso EU Pilot 4971/13/ENTR.

Il Capo II (Disposizioni in materia di giusitizia e sicurezza) comprende il solo articolo 6, il quale estende l'ambito di applicazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, in materia di mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri, anche ai rapporti tra l'Italia e il Regno di Norvegia e a quelli tra l'Italia e la Repubblica d'Islanda.

Il Capo III (Disposizioni in materia di trasporti) è costituito dagli articoli 7 e 8.

L'articolo 7 detta disposizioni relative agli esaminatori di patenti di guida, prevedendo quale requisito alternativo alla titolarità di una patente di categoria corrispondente a quella per la quale l'esaminatore è chiamato a svolgere la propria attività il possesso di un diploma di laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria.

L'articolo 8, introdotto come articolo 5-bis presso il Senato, è volto a rimediare all'apertura della procedura di infrazione 2014/4187 in materia di regolazione del trasporto aereo. La procedura è allo stato della messa in mora. La disposizione sostituisce l'articolo 73 del decreto-legge n. 1/2012, al fine di assegnare all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) – già istituita con l'articolo 37 del decreto legge n. 201 del 2011 (il cosiddetto "Salva Italia") - la funzione di regolatore indipendente dei rapporti di concessione anche quando sussista tra l'ENAC e il concessionario dei servizi aeroportuali un contratto di programma.

Il Capo IV (Disposizioni in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato) comprende gli articoli da 9 a 12.

L'articolo 9 disciplina il regime IVA applicabile ai servizi di trasporto e spedizione dei beni in franchigia, allo scopo di archiviare la procedura di infrazione 2018/4000, attualmente allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE, esentando da IVA le predette prestazioni, a condizione che il loro valore sia compreso nella base imponibile, in luogo di essere concretamente assoggettato a imposta in dogana.

L'articolo 10 novella l'articolo 84 del DPR 23 gennaio 1973, n. 43, che reca il Testo Unico in materia doganale (TULD), con particolare riferimento ai termini di prescrizione dell'obbligazione doganale, al fine di garantire piena attuazione al Nuovo Codice Doganale dell'Unione, Regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013.

L'articolo 11 contiene disposizioni per la piena attuazione del regolamento (UE) n. 1031/2010, che disciplina a sua volta i tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra.

L'articolo 12, introdotto nel corso dell'esame in Commissione in Senato, abroga il comma 1087 della legge n. 205/2017, il quale aveva assegnato  un contributo pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dell'Istituto italiano per l'Asia e il Mediterraneo (IsiameD).

Il Capo V (Disposizioni in materia di diritto d'autore) comprende il solo articolo 13, il quale, come modificato presso il Senato, reca disposizioni attuative della Direttiva (UE) 2017/1564, che mira a garantire che le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa abbiano accesso ai libri e ad altri tipi di pubblicazioni – compresi gli spartiti musicali –, su qualsiasi supporto, anche in formato audio, e in formato digitale. A tal fine, prevede eccezioni al diritto d'autore e ai diritti connessi, novellando l'art. 71-bis della L. 633/1941 con l'aggiunta di dodici nuovi commi (da 2-bis a 2-terdecies), i quali, sostanzialmente, riprendono le previsioni della Direttiva.

Il Capo VI (Disposizione di tutela della salute umana) è costituito dagli articoli 14 e 15.

L'articolo 14 dispone, con riferimento ai profili relativi alle buone prassi di fabbricazione, alcune modifiche alla disciplina sui medicinali per uso umano (di cui al D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219). Le modifiche sono intese, in via principale, al recepimento della direttiva (UE) 2017/1572 della Commissione, del 15 settembre 2017, concernente i princìpi e le linee guida relativi alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano.

L'articolo 15, introdotto in Commissione presso il Senato, è volto a modificare tre decreti legislativi: il n. 46 del 1997, il n. 507 del 1992 e il n. 332 del 2000, per adeguare tempestivamente l'ordinamento interno all'entrata in vigore dei regolamenti UE n. 745/2017 e n. 746/2017, in materia di dispositivi medici e di dispositivi medici diagnostici.

Il Capo VII (Disposizioni in materia ambientale) si compone degli articoli da 16 a 18.

L'articolo 16, modificato presso il Senato, apporta modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, adottato in attuazione della direttiva 2012/19/UE in considerazione delle non conformità riscontrate dalla Commissione europea nell'ambito del Caso EU Pilot 8718/16/ENVI, al fine di garantire la corretta attuazione della citata direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'articolo 17, modificato presso il Senato, è relativo allo smaltimento degli sfalci e delle potature e risulta finalizzato alla chiusura del Caso Eu-Pilot 9180/17/ENVI, concernente specifiche ulteriori 'esclusioni' dalla normativa sui rifiuti introdotte dal legislatore nazionale all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente), rispetto al testo della direttiva europea sui rifiuti.

L'articolo 18, introdotto in Assemblea presso il Senato, abroga le disposizioni di cui ai commi 149, 150 e 151 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), recanti l'estensione del periodo di incentivazione per gli impianti a biomasse, biogas e bioliquidi, per evitare una procedura d'infrazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 108, comma 2, e 258 del TFUE.

L'articolo 19 reca una clausola di invarianza finanziaria per tutte le disposizioni del disegno di legge.


Relazioni allegate

Il disegno di legge, nel testo presentato al Senato, risulta corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN); è inoltre presente la dichiarazione di esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'articolo 7 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017, in considerazione del ridotto impatto degli interventi del provvedimento.

Si ricorda che il DPCM n. 169 del 2017, che reca il nuovo regolamento sull'AIR, sulla verifica di impatto della regolamentazione (VIR) e sulle consultazioni, ha introdotto, all'articolo 10, una specifica disciplina dell'AIR nei decreti-legge; tale disciplina è semplificata rispetto a quella generale e prevede un'articolazione dell'analisi in: individuazione dei problemi da affrontare; definizione degli obiettivi; individuazione dei possibili destinatari; quantificazione dei principali impatti. L'articolo 7 prevede invece la possibilità, per l'amministrazione competente, di richiedere al Dipartimento degli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio l'esenzione dall'AIR in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate: costi di adeguamento attesi di scarsa entità per i destinatari; numero esiguo di destinatari dell'intervento; risorse pubbliche impiegate di importo ridotto; limitata incidenza sugli assetti concorrenziali di mercato. In base all'articolo 6, infine l'AIR è sempre esclusa con riguardo a: a) disegni di legge costituzionale; b) norme di attuazione degli statuti delle Regioni a statuto speciale; c) disposizioni direttamente incidenti su interessi fondamentali in materia di sicurezza interna ed esterna dello Stato; d) disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali; e) norme di mero recepimento di disposizioni recate da accordi internazionali ratificati; f) leggi di approvazione di bilanci e rendiconti generali; g) testi unici meramente compilativi; h) provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 4-bis (regolamenti di organizzazione dei ministeri) e 4-ter (regolamenti di riordino delle disposizioni regolamentari vigenti) della legge n. 400 del 1988.
 


Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Alcune disposizioni del provvedimento appaiono meritevoli di approfondimento per quel che attiene la chiarezza della formulazione; in particolare:

  • andrebbero chiarite le ragioni per le quali al comma 1 dell'articolo 5 si afferma – con espressione sostanzialmente priva di contenuto normativo – di voler mantenere ferma l'abrogazione della legge n. 8 del 2013;
  • al medesimo comma andrebbero inoltre specificati quali siano i "pertinenti" principi e criteri direttivi previsti in via generale per la legge europea dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012 da tenere in considerazione per la delega di cui all'articolo 5;
  • al comma 1 dell'articolo 7, andrebbe chiarito il disallineamento tra quanto affermato dal testo, che sembra consentire, in maniera in vero incongrua, lo svolgimento delle funzioni di esaminatori di patenti di guida ai titolari di tutte le tipologie di laurea specialistica o del vecchio ordinamento in ingegneria e quanto affermato dalla relazione tecnica che specifica che si tratta dei soli laureati in ingegneria meccanica;
  • al comma 1 dell'articolo 10 andrebbe esplicitato il carattere derogatorio di quanto previsto in materia di applicazione a partire dal 1° maggio 2016 dei nuovi termini previsti dalla norma per la notifica dell'obbligazione doganale rispetto al principio generale affermato dall'articolo 3 della legge n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), che afferma che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo;
  • al comma 1 dell'articolo 13, alinea, andrebbe valutata l'opportunità di collocare le nuove disposizioni in materia di diritto d'autore e diritti connessi in un Titolo della legge sul diritto d'autore (n. 633 del 1941) diverso da quello individuato; la norma è infatti inserita nel Titolo I relativo al solo diritto d'autore nonostante tratti anche di diritti connessi; essa andrebbe pertanto piuttosto collocata nel Titolo III relativo alle disposizioni comuni;
  • al medesimo capoverso andrebbero meglio definiti "i contatti" che le entità autorizzate devono notificare al Ministero per i beni culturali insieme alla loro denominazione, ai dati identificativi e al possesso dei requisiti soggettivi (sembra, dal contesto normativo, che si faccia riferimento ai contatti delle altre entità autorizzate con le quali è stato avviato lo scambio di copie in formato accessibile);
  • al capoverso 2-septies del medesimo comma appare incongruo l'utilizzo del modo verbale gerundio nel precetto normativo che recita: " Ogni copia in formato accessibile, realizzata ai sensi dei commi da 2-bis a 2-sexies, deve rispettare l'integrità dell'opera o di altro materiali interessato, essendo consentite  unicamente le modifiche, le conversioni e gli adattamenti strettamente necessari…(omissis)"; l'utilizzo del gerundio andrebbe sostituito con quello dell'indicativo in coerenza con il paragrafo 4 lettera b) della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001.

Tale disposizione della circolare afferma che "nella formulazione dei precetti è adottata la massima uniformità nell'uso dei modi verbali, la regola essendo costituita dall'indicativo presente, escludendo sia il modo congiuntivo sia il tempo futuro".