Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria
Riferimenti: AC N.523/XVIII
Serie: Documentazione per l'attività consultiva del Comitato per la legislazione   Numero: 16
Data: 05/12/2018
Organi della Camera: Comitato per la legislazione


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Disposizioni per la promozione dell'attività fisica e dell'educazione motoria nella scuola primaria

5 dicembre 2018
Elementi di valutazione sulla qualità del testo


Indice

Contenuto|Chiarezza e proprietà della formulazione del testo|


Contenuto


Il testo unificato delle proposte di legge – che originariamente disciplinavano direttamente l'argomento – conferisce al Governo una delega in materia di insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, allo scopo di riservare lo stesso a insegnanti con titolo specifico (come già è, a legislazione vigente, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado) e di definire un minimo di due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe.

Sull'intenzione di affidare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a laureati in "scienze motorie e sportive" si era espresso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel corso dell' audizione sulle linee programmatiche, svolta l'11 luglio 2018 nelle Commissioni congiunte 7^ del Senato e VII della Camera.
 
Al riguardo, si ricorda che il Rapporto Eurydice Educazione fisica e sport a scuola in Europa del 2013 evidenziava che a livello primario l'educazione fisica può essere insegnata solo da docenti specialisti in Belgio (comunità francese e fiamminga), Bulgaria, Grecia, Spagna, Lettonia, Polonia, Portogallo, Romania e Turchia.

In particolare, in base all'articolo 1, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono:

 

  • la riserva dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a soggetti in possesso, alternativamente, di:
    - laurea magistrale conseguita nella classe LM 67 - Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate;
    - laurea magistrale conseguita nella classe LM 85 bis - Scienze della formazione primaria, unitamente a laurea conseguita nella classe L 22-Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, o diploma conseguito presso gli ex Istituti superiori di educazione fisica, o titoli di studio ad essi  equiparati.
Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che per l'insegnamento nella scuola primaria è richiesto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento emanato con DM 249/2010, il possesso della laurea magistrale conseguita nella classe LM 85- bis, il cui corso si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento.
Tuttavia, con specifico riferimento all'insegnamento dell' educazione motoria nella scuola primaria, l' art. 1, co. 20, della L. 107/2015 ha disposto che sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, oltre che docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, anche docenti abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti (dunque, non necessariamente in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria), ai quali è assicurata una specifica formazione.
 
Si ricorda, inoltre, che la L. 136/2002 ha sancito l' equiparazione, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi ed alle attività professionali, dei diplomi (triennali) in educazione fisica rilasciati dall'Istituto superiore di educazione fisica statale di Roma ( ISEF) e dagli istituti superiori di educazione fisica pareggiati ai sensi dell' art. 28 della L. 88/1958, alle lauree (di primo livello) afferenti alla classe 33 – Scienze delle attività motorie e sportive, istituita ai sensi del DM 509/1999.
Successivamente alla nuova definizione delle classi di laurea ai sensi del DM 270/2004, la tab. 2 del D.I. 11 novembre 2011, emanato in attuazione dell' art. 17 della L. 240/2010, ha equiparato alle lauree (di primo livello) della nuova classe L-22, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sia il diploma universitario (triennale) in scienze motorie (di cui alla L. 341/1990), sia le lauree conseguite ai sensi del DM 509/1999 ( classe 33).
  • Il superamento, ai fini dell'accesso all'insegnamento, di specifiche procedure concorsuali abilitanti.
Per quanto concerne i concorsi per l'insegnamento nella scuola primaria – che non sono abilitanti, in quanto l'abilitazione è acquisita con il conseguimento della laurea magistrale -  l' art. 400 del d.lgs. 297/1994 dispone che i concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza (ora, a seguito delle modifiche implicitamente derivanti dall'art. 4, co. 1- quater, lett. c), del D.L. 87/2018- L.96/2018) biennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel periodo di riferimento. L'indizione dei concorsi è subordinata alla previsione del verificarsi nell'ambito della regione di un'effettiva vacanza e disponibilità di cattedre o di posti di insegnamento.

Il riferimento, nel testo, a "specifiche procedure concorsuali" potrebbe far intendere che la disciplina dei concorsi per l'accesso al ruolo del personale docente di educazione motoria possa essere diversa da quella generale per l'accesso ai ruoli per l'insegnamento nella scuola primaria.

 

 

  • L'equiparazione degli insegnanti di educazione motoria, quanto allo stato giuridico ed economico, agli insegnanti di scuola primaria.

 

 Con riferimento allo stato giuridico si ricorda, in particolare, che, in base all'art. 28 del CCNL 29 novembre 2007 relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, richiamato dall'art. 28 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2016- 2018, gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. In particolare, per gli insegnanti di scuola primaria, l' orario di insegnamento è pari a 22 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento si aggiungono 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati.
  • La determinazione dell'organico degli insegnanti di educazione motoria in modo da garantire almeno due ore settimanali di insegnamento in ogni classe.
Al riguardo, si ricorda che, in attuazione dell' art. 64 del D.L. 112/2008 ( L. 133/2008) – che ha previsto la ridefinizione, con regolamenti di delegificazione, dei curricoli nei diversi ordini di scuole, anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari –, per il primo ciclo di istruzione è stato emanato il DPR 89/2009 , il cui art. 4 ha previsto che il tempo della scuola primaria è svolto secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27 e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno.
Le vigenti Indicazioni nazionali per il primo ciclo – che costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole e che sono state emanate (in attuazione dell' art. 1, co. 4, del DPR 89/2009) con D.M. 16 novembre 2012, n. 254 – hanno individuato le discipline oggetto di insegnamento per tutto il ciclo, senza definire la quota oraria per ciascuna disciplina.
In base al combinato disposto dell'art. 2 del DM 254/2012 e delle Indicazioni nazionali, nella scuola primaria le discipline di insegnamento sono: italiano; lingua inglese; storia; geografia; matematica; scienze; musica; arte e immagine; educazione fisica; tecnologia (oltre a Cittadinanza e Costituzione – insegnamento previsto dal D.L. 137/2008- L. 169/2008, inserito nell'area disciplinare storico-geografica – e, per gli alunni che se ne avvalgono, religione cattolica).
 
Si ricorda, inoltre, per completezza, che l' art. 1, co. 616, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il 5% dei posti per il potenziamento (previsti dalla L. 107/2015 e destinati, fra l'altro, in base all'art. 1, co. 7, lett. g), al potenziamento delle discipline motorie e allo sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport) è destinato alla promozione dell'educazione motoria nella scuola primaria.
Al riguardo, il rappresentante del Governo aveva fatto presente, il 19 luglio 2018, alla Camera, in sede di risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-00182, che la previsione sarà attuata a partire dall'a.s. 2019/2020, per dare alle scuole il tempo necessario per aggiornare il Piano triennale dell'offerta formativa, inserendovi specifiche attività di potenziamento per le discipline motorie.
  • Il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari relativi all'insegnamento dell'educazione motori.
  • Per gli alunni con disabilità, l'inserimento nel Piano educativo individualizzato (PEI) di indicazioni specifiche per l'espletamento dell'attività motoria, che tengano conto del Profilo di funzionamento.
Al riguardo, si ricorda che in materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità è intervenuto, da ultimo, il d.lgs. 66/2017 che, con riferimento alle procedure di certificazione e documentazione dello studente con disabilità, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2019, il Profilo di funzionamento sostituisce la Diagnosi funzionale e il Profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo documento, redatto dall'unità di valutazione multidisciplinare ( DPR 24 febbraio 1994), è; propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale ( art. 14, co. 2, L. 328/2000) e del Piano educativo individualizzato (PEI: art. 12, co. 5, L. 104/1992).
  • La salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il decreto legislativo deve essere adottato, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza unificata.

Lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere entro i 60 giorni antecedenti la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro 40 giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il decreto legislativo può comunque essere adottato.

 

La nuova disciplina si applica a partire dal primo anno scolastico "utile" rispetto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Si intenderebbe che l'espressione "utile" sia finalizzata a consentire un margine di flessibilità ove il decreto legislativo dovesse entrare in vigore in termini molto ravvicinati rispetto all'avvio di un nuovo anno scolastico.

 

Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere apportate disposizioni correttive o integrative, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con lo stesso procedimento.

 

L'articolo 2 istituisce nello stato di previsione del MIUR, a decorrere dal 2019, il Fondo per l'educazione motoria nella scuola primaria, con una dotazione iniziale di € 10 mln.

Alla copertura del relativo onere si provvede, quanto a € 5 mln, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento di pertinenza del MIUR, e, quanto ad altri € 5 mln, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'art. 49, co. 2, del D.L. 66/2014 (L 89/2014), iscritto nello stato di previsione del MIUR.

L' art. 49 del D.L. 66/2014 ha dato l'avvio ad un programma straordinario di riaccertamento annuale della consistenza dei residui passivi iscritti nel bilancio dello Stato. In esito a tale rilevazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare e, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, si provvede alla eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio mediante loro versamento all'entrata ed all 'istituzione, separatamente per la parte corrente e per il conto capitale, di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di quelli già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio.

Infine, dispone che, dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ove, peraltro, il decreto legislativo determini nuovi o maggiori oneri, esso è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.



Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

il comma 2 dell'articolo 2 prevede che lo schema di decreto legislativo sia trasmesso alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente alla scadenza della delega; in questo modo si evita di ricorrere alla cd. "tecnica dello scorrimento", vale a dire la norma procedurale che prevede che qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di novanta giorni.

In proposito si ricorda che in più occasioni il Comitato per la legislazione ha censurato l'utilizzo della "tecnica dello scorrimento", ritenendo che tale norma procedurale renda difficile individuare in termini univoci il termine di scadenza della delega (si veda da ultimo l'osservazione contenuta nel parere reso sul progetto di legge C. 1066 nella seduta del 9 ottobre 2018, osservazione poi recepita dalla Commissione di merito).