Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Lavoro
Titolo: Legge di bilancio 2019 - Profili di interesse della XI Commissione Lavoro
Riferimenti: AC N.1334/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 58/0/XI
Data: 12/11/2018
Organi della Camera: XI Lavoro

Legge di bilancio 2019

Profili di competenza della XI Commissione lavoro

 

 

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Dossier n. 78/0/11

 

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Servizio Studi

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Progetti di legge n. 58/0/XI

 

 

 

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

 

 

 

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

 

LA0070.docx

 


 

 

 

NOTA

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in due parti:

§  la prima parte contiene le schede di lettura delle disposizioni della prima sezione, di competenza di ciascuna Commissione, estratte dal dossier generale sul disegno di legge di bilancio in esame;

§  la seconda parte contiene l’analisi della seconda sezione del disegno di legge, recante il bilancio integrato per il 2019-2021 di competenza di ciascuna Commissione.

 

 

 

 

 

 

 


I N D I C E

 

La prima Sezione.. 3

§  1.La disciplina contabile della prima sezione. 3

§  2. Profili di competenza della XI Commissione. 4

§  Tavola riepilogativa delle principali norme contenute nella Sezione I e dei principali interventi contenuti in Sezione II del DDL di bilancio (A.C. 1334) di interesse della XI Commissione  5

Schede di lettura Sezione I. 11

§  Articolo 4 (Estensione del regime forfetario) 13

§  Articolo 20 (Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno) 17

§  Articolo 21 (Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza) 18

§  Articoli 22 e 26 (Apprendistato e alternanza scuola-lavoro) 24

§  Articolo 23 (Piani di recupero occupazionale) 26

§  Articolo 24 (Politiche attive del lavoro ) 28

§  Articolo 27 (Investimenti qualificati) 30

§  Articolo 28, commi 1-3 (Assunzioni nella pubblica amministrazione) 32

§  Articolo 28, comma 4 (Assunzione di personale amministrativo presso il Ministero della giustizia) 34

§  Articolo 28, comma 5 (Assunzioni Ministero Interno) 36

§  Articolo 28, comma 6 (Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente) 37

§  Articolo 28, comma 7 (Assunzione di personale presso l’Avvocatura dello Stato) 40

§  Articolo 28, commi 8 e 9 (Assunzioni nella magistratura amministrativa) 42

§  Articolo 28, commi 10-12 (Assunzioni di personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) 43

§  Articolo 28, comma 13 (Personale della carriera diplomatica) 45

§  Articolo 28, comma 14 (Assunzioni presso il MIBAC) 46

§  Articolo 28, comma 15 (Scorrimento delle graduatorie di concorso presso il MIBAC) 48

§  Articolo 28, comma 16 (Obbligo di comunicazione) 50

§  Articolo 29 (Assunzioni di magistrati ordinari) 51

§  Articolo 30 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia) 54

§  Articolo 31 (Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 60

§  Articolo 32 (Accesso di 1000 ricercatori nelle università e chiamata diretta di ricercatori negli enti pubblici di ricerca) 62

§  Articolo 33 (INAIL) 65

§  Articolo 34 (Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici) 67

§  Articolo 35 (Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro e sanzioni in materia di lavoro) 72

§  Articolo 50 (Bonus occupazionale per giovani eccellenze) 75

§  Articolo 54 (Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co. presso le istituzioni scolastiche) 77

La seconda Sezione.. 79

§  1. La disciplina contabile della seconda sezione. 79

§  2. Le previsioni di spesa di competenza della XI Commissione nel disegno di legge di bilancio  84

 

 


SIWEB

La prima Sezione

1.La disciplina contabile della prima sezione

Con la recente riforma operata dalla legge n.163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, a decorrere dalla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n.232) i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità sono stati ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni. La prima sezione svolge essenzialmente le funzioni dell’ex disegno di legge di stabilità; la seconda sezione assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

L’integrazione in un unico documento dei contenuti degli ex disegni di legge di bilancio e di stabilità persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull’insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva finora, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell’intervento pubblico, considerato nella sua interezza.


 

2. Profili di competenza della XI Commissione

Nella tabella seguente sono indicate le norme contenute nella Sezione I del DLB di interesse della XI Commissione. Seguono le schede di lettura relative alla stretta competenza della Commissione. Per le altre, comunque di interesse, si rinvia al dossier generale, Tomi I e II.

 


Tavola riepilogativa delle principali norme contenute nella Sezione I e dei principali interventi contenuti in Sezione II del DDL di bilancio (A.C. 1334) di interesse della XI Commissione

SETTORE

DDL DI BILANCIO 2018

Sezione I

Sezione II

Contenuto

Lavoro e Occupazione

Art. 4

 

Estensione regime forfettario (imposta sostitutiva unica con aliquota del 15%) ai contribuenti esercenti attività d'impresa e arti e professioni che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e semplificazione delle condizioni di accesso

Articolo 20

 

Proroga incentivo all’occupazione nel Mezzogiorno per soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età, ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Art. 21, comma 1

 

Istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza.

Art. 21, comma 2

 

Istituzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato nonché per l’assunzione di giovani

Art. 22

 

Incremento dello stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro

Art. 23

 

facoltà, per le regioni interessate, di utilizzare le restanti risorse finanziarie già stanziate per l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, ai piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa,

Art. 24

 

Destinazione di specifiche risorse, stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, ad interventi di politica attiva del lavoro

Art. 26

 

Diminuzione dello stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il suddetto contratto di apprendistato

Art. 35, comma 2

 

Incremento delle ammende penali e delle sanzioni amministrative pecuniarie per rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro

Art. 50

 

Introduzione incentivo (per datori di lavoro privati) per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca ed aventi determinati requisiti

Art. 54

 

Trasformazione a tempo pieno, per personale ATA scuole, , dall’a.s. 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di co.co.co. per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli ATA immessi in ruolo a tempo parziale dall’a.s. 2018/2019

Previdenza

Art. 21, comma 2

 

Istituzione del Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato nonché per l’assunzione di giovani

Art. 21, comma 1

 

Istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza volto ad introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza.

Art. 27

 

Innalzamento importo che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR a lungo termine, dal 5 all’8% dell’attivo patrimoniale di detti enti

Pubblico impiego

Art. 28, commi 1-3

 

Rifinanziamento Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione

Art. 28, comma 4

 

Assunzioni presso Ministero della giustizia

Art. 28, comma 5

 

Assunzioni presso Ministero dell’interno

Art. 28, comma 6

 

Assunzioni presso Ministero dell’ambiente

Art. 28, comma 7

 

Assunzione di personale presso l’Avvocatura dello Stato

Art. 28, commi 8-9

 

Assunzioni nella magistratura amministrativa

Art. 28, commi 10-12

 

Assunzioni presso Agenzia nazionale sicurezza ferrovie e infrastrutture stradali

Art. 28, comma 13

 

Personale della carriera diplomatica

Art. 28,

commi 14-15

 

Assunzioni e scorrimento graduatorie concorsi presso Ministero per i beni e le attività culturali

Art. 28, comma 16

 

Obbligo di comunicazione per usufruire risorse Fondo per il pubblico impiego

Art. 29

 

Assunzioni di magistrati ordinari

Art. 30

 

Assunzioni straordinarie in forze di polizia

Art. 31

 

Assunzioni straordinarie Corpo vigili del fuoco

Art. 32

 

Assunzioni straordinarie di 1000 ricercatori

Art. 33

 

Incremento dotazione organica INAIL

Art. 34

 

Rinnovo contrattuale 2019-2021

Art. 35, comma 1

 

Assunzioni presso INL

 

Art. 94

Previsioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali


Schede di lettura
Sezione
I


Articolo 4
(Estensione del regime forfetario)

 

 

L’articolo 4 estende il regime forfettario, imposta sostitutiva unica con aliquota del 15 per cento, introdotto dalla legge di stabilità 2015, ai contribuenti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro e ne semplifica le condizioni di accesso.

 

Il comma 1, lettera a), dell’articolo in esame modifica, sostituendoli, i commi 54 e 55 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2015 che aveva istituito per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni un nuovo regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva di quelle dovute con l'aliquota del 15 per cento.

Tale regime costituisce il regime naturale per chi possiede i requisiti, in quanto i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare un’opzione, comunicazione preventiva o successiva, per l’ingresso nel regime.

 

Per una ricognizione completa della disciplina del regime forfettario si rinvia al focus Il regime forfetario agevolato del Portale della documentazione, nonché alla circolare dell’Agenzia delle entrate 10/E del 4 aprile 2016.

In tema di fatturazione elettronica, si ricorda, inoltre, che la stessa legge di bilancio 2018 che ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, ha previsto alcuni esoneri, tra i quali i soggetti che applicano il regime forfettario.

 

Le modifiche introdotte al comma 54 elevano, in primo luogo, a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario, disciplinato dai commi da 55 a 89 della legge di stabilità 2015. Tale soglia di accesso è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori soglia dei ricavi/compensi percepiti - fissati tra 25.000 e 50.000 euro – differenziati sulla base del codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata (riportati nell’Allegato 4 della legge di stabilità 2015).

Si ricorda che ai fini dell’accesso al regime forfettario l’attuale comma 54 della legge di stabilità 2015, qui modificato, prevede che i contribuenti interessati applicano il regime forfetario se, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ai limiti indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, diversi a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata.

 

Sono eliminati gli ulteriori requisiti, oltre a quello del conseguimento annuale di ricavi non superiori a 65.000 euro, necessari per l’accesso al regime forfettario come stabilito nella normativa vigente.

L’attuale comma 54, lettere b) e c), ora sostituito dalla norma in commento, dispone che per accedere al regime forfettario è necessario che si siano sostenute spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti, nonché che il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non abbia superato, alla data di chiusura dell’esercizio, i 20.000 euro.

 

È conseguentemente modificato il comma 56 in tema di dichiarazione di inizio attività (comma 1, lettera b) dell’articolo in commento).

 

Il nuovo comma 55, lettera a), stabilisce che, ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime forfettario non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati nelle dichiarazioni fiscali, adeguando il riferimento agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che hanno sostituito gli studi di settore.

Si ricorda che, in base a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale.

 

Non viene modificata la disposizione, contenuta al comma 55, lettera b), che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, stabilisce di assumere, sempre ai fini della verifica della sussistenza del requisito per l’accesso al regime, la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

 

Il nuovo comma 57, come modificato dal comma 1, lettera c), dell’articolo in esame, prevede che non possono avvalersi del regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a imprese familiari. Tali soggetti si aggiungono a quelli, già esclusi dal regime forfetario sulla base delle norme vigenti, che partecipano a società di persone, ad associazioni ovvero a società a responsabilità limitata o ad associazioni in partecipazione (nuova lettera d) del comma 57).

Ai sensi della nuova lettera d-bis), non possono altresì avvalersi del regime i soggetti che esercitano l’attività prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili, oltre quelli, già previsti dalla norma vigente, che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indipendentemente dal compenso percepito; è quindi espunto il vigente tetto di 30.000 euro oltre il quale opera l’esclusione.

 

Le modifiche al comma 71 sono volte a chiarire che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65.000 euro (comma 1, lettera e)).

 

Il comma 1, lettera f), coerentemente con quanto disposto dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, che reca l'abolizione degli studi di settore, in sostituzione dei quali sono introdotti gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sopprime il primo periodo del comma 73 della legge di stabilità 2015 che disponeva la non applicabilità degli studi di settore e dei parametri ai contribuenti che si avvalgono del regime forfetario.

A tale proposito si ricorda che il decreto 23 marzo 2018 del Ministero dell’economia e delle finanze ha escluso i soggetti che si avvalgono del regime forfetario agevolato tra le categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

 

Anche la lettera g) del comma 1 è volta a inserire una modifica di coordinamento formale: il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno il requisito dei 65.000 euro.

 

Le modifiche introdotte dalle lettere h) e i) sono volte a introdurre analoghe modifiche di coordinamento formale con riguardo al regime contributivo agevolato di cui ai commi 77 e seguenti, cui si applicano il requisito e condizioni già illustrate per il regime forfetario.

 

La lettera j) modifica il comma 87 della legge di stabilità 2015, prevedendo un termine più lungo, un quinquennio al posto di un triennio, entro il quale i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono di altri regimi fiscali agevolati possono applicare il regime forfettario previsto per le nuove iniziative economiche.

Il comma 87 richiamato stabilisce che i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 si avvalgono del regime fiscale agevolato per il trattamento degli avanzi di gestione di consorzi o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità possono applicare, laddove in possesso dei requisiti previsti dalla legge, il regime di cui al comma 65 per i soli periodi d'imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.

Si ricorda, a tal proposito, che il comma 65 richiamato stabilisce una specifica disciplina di vantaggio per coloro che iniziano una nuova attività: in tal caso l'aliquota è del 5 per cento e può essere utilizzata per cinque anni.

 

Il nuovo allegato n. 4, introdotto dal comma 2 dell’articolo in esame, che sostituisce il precedente allegato annesso alla legge di stabilità 2015, tenendo conto delle modifiche illustrate, non prevede l’indicazione dei valori soglia dei ricavi e compensi,

Si rammenta che l’attuale allegato indica soglie di ricavi diverse a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie a seguito delle modifiche disposte dalla legge di stabilità 2016, variano da 25.000 a 50.000 euro.

 

PROGRESSIVO

GRUPPO DI SETTORE

CODICI ATTIVITA' ATECO 2007

COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’

 

1

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

40%

 

2

Commercio all'ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

 

3

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

47.81

40%

 

4

Commercio ambulante di altri prodotti

47.82 - 47.89

54%

 

5

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

 

6

Intermediari del commercio

46.1

62%

 

7

Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40%

 

8

 

 

Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

 

 

 

 

 

9

Altre attività economiche

(01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%


 

Articolo 20
(Proroga dell'incentivo all'occupazione nel Mezzogiorno)

 

 

L'articolo 20 prevede che i programmi operativi nazionali e regionali e quelli operativi complementari possano stabilire per il 2019 e il 2020, nell’àmbito degli obiettivi specifici contemplati dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, misure per favorire l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti che non abbiano compiuto i 35 anni di età ovvero di soggetti di età pari o superiore alla suddetta soglia, purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.

 

Tali misure possono consistere anche in un esonero contributivo integrale della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro privato (fatti salvi i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua (anche in deroga a norme vigenti relative a divieti di cumulo con altri esoneri o riduzioni della contribuzione).

La rimodulazione in esame dei suddetti programmi operativi non può essere superiore a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le azioni di rimodulazione sono adottate con le procedure previste dalla disciplina vigente.

L'intervento in oggetto ripropone, in termini analoghi, una misura già stabilita per il 2018 dall'art. 1, commi 893 e 894, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, a cui è stata attuazione con il decreto direttoriale dell'ANPAL n. 2 del 2018 (come rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 2018).

 

Si ricorda che, in generale, le misure di agevolazione contributiva non incidono sul calcolo del trattamento pensionistico, in quanto, nella disciplina del cosiddetto sistema contributivo, l'aliquota di computo del trattamento è fissata in via autonoma e non mediante rinvio al livello dell'aliquota contributiva.

 


 

Articolo 21
(Reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza)

 

 

L’articolo 21 istituisce due distinti Fondi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per gli stessi di utilizzare reciprocamente a compensazione eventuali risparmi realizzati.

Il primo è il Fondo per il reddito di cittadinanza volto a introdurre nel nostro ordinamento il reddito e la pensione di cittadinanza con una dotazione pari a 9 miliardi di euro annui a decorrere dal 2019 (risorse in parte destinate al potenziamento dei centri per l’impiego e al finanziamento di ANPAL Servizi S.p.A.). Fino all’entrata in vigore di tali istituti continuano ad essere garantite le prestazioni del Reddito di inclusione.

Il secondo è il Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, per introdurre ulteriori modalità di pensionamento anticipato e per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,700 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020.

 

L’articolo 21, comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per il reddito di cittadinanza, al fine dell’introduzione, nell’ordinamento, degli istituti della pensione di cittadinanza e del reddito di cittadinanza.

La norma provvede a stanziare le risorse per l’istituzione dei richiamati istituti (9 miliardi di euro annui dal 2019), demandando l’attuazione degli stessi ad appositi provvedimenti normativi nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 2780, nell’ambito della Missione 3 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”.

 

Si segnala, al riguardo che, il testo, nell’individuare espressamente l’istituto del reddito di cittadinanza[1], non fornisce elementi sulle pensioni di cittadinanza.

 

Il terzo periodo del comma 1 è volto a garantire il riconoscimento delle prestazioni del Reddito di inclusione di cui al D. Lgs. n. 147/2017, fino alla piena operatività delle nuove misure da introdurre. Se ne dispone, pertanto, la prosecuzione, confermandone i limiti di spesa e disponendo che essi concorrano, in base alle procedure indicate per l'erogazione delle prestazioni, al raggiungimento del limite di spesa complessivo previsto per il Reddito di cittadinanza.

A tal fine, le risorse destinate all'erogazione economica del ReI, nei suddetti limiti di spesa, sono trasferite ed accantonate nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza, riducendo, conseguentemente, a decorrere dal 2019, le relative risorse del Fondo povertà previste per la misura.

Per gli anni 2019, si ricorda, il limite di spesa previsto per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione (ReI) è stato determinato, all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017, in 2.198 milioni. Le cifre diminuiscono a 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021.

Tali importi sono quelli portati in riduzione del Fondo per la lotta e alla povertà e all'esclusione sociale, sul relativo capitolo di bilancio (cap. 3550/Lavoro).

Considerando le risorse provenienti dall’autorizzazione legislativa di spesa riferita al Reddito di inclusione, la Relazione Tecnica quantifica, pertanto, i maggiori oneri derivanti dal comma 1 in esame, rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in 6.802 milioni di euro nel 2019, 6.842 milioni di euro per il 2020 e 6.870 milioni di euro dal 2021, quale differenza tra il nuovo stanziamento di 9.000 milioni a decorrere dal 2019 e le risorse già previste per l'erogazione dei benefici economici del ReI, che vanno a costituire un apposito accantonamento nell'ambito del nuovo Fondo per il reddito di cittadinanza.

 

Per quel che concerne specificamente il Fondo povertà, si sottolinea che l’articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 147/2017 prevede una dotazione pari a 2.059 milioni di euro per l'anno 2018, 2.545 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2.745 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Rispetto a tali importi stanziati, la norma ha fissato limiti di spesa per l'erogazione dei benefici economici del Reddito di inclusione determinati in 2.198 milioni per il 2018, 2.158 milioni per il 2020 e 2.130 milioni annui dal 2021. A decorrere dal 2020 per i suddetti limiti di spesa occorre peraltro considerare gli incrementi determinati dal Piano nazionale per la lotta alla povertà (v. approfondimento).

La disciplina prevista ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali prevede che l'INPS accantoni, alla concessione di ogni beneficio economico del ReI, un ammontare di risorse pari alle mensilità spettanti nell'anno, per ciascuna annualità in cui il beneficio è erogato. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento (e che non risultano accantonate), con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. In attesa del decreto, comunque, l'acquisizione di nuove domande e le erogazioni vengono sospese. La rimodulazione del beneficio è prevista esclusivamente per le erogazioni successive all'eventuale esaurimento delle risorse non accantonate.

Si sottolinea che sul Fondo Povertà (cap. 3550), dopo la riduzione di risorse disposta dal comma in esame, per la costituzione dell’accantonamento nell’ambito del Fondo per il reddito di cittadinanza, residuano risorse pari a 347 milioni di euro per il 2019, 587 milioni per il 2020 e a 615 milioni per il 2021, riservate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 147/2017.

 

Dal 1° gennaio 2018 è stato istituito il Reddito di inclusione (ReI) quale misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, condizionata alla valutazione della condizione economica attraverso l’ISEE. Il ReI ha sostituito il SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione).

Il ReI si compone di due parti:

§  un beneficio economico, su dodici mensilità, con un importo variabile a secondo della numerosità del nucleo familiare (da circa 187 a circa 539 euro per nuclei familiari con 6 o più componenti). Il beneficio economico viene erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI);

§  un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.

Per l'accesso al ReI sono previsti requisiti economici, di residenza/soggiorno e di compatibilità (i membri del nucleo familiare non devono essere percettori di prestazioni di disoccupazione).

Per quanto riguarda i requisiti di residenza e soggiorno, il richiedente deve essere: cittadino dell'Unione o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e deve essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda i requisiti economici, il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: un valore ISEE non superiore a 6mila euro; un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

Sono previste sanzioni, nonché la sospensione e decadenza dal REI nelle ipotesi di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità assunti con la sottoscrizione del progetto personalizzato. Sono inoltre previste ulteriori ipotesi sanzionatorie nei casi di percezione del ReI a seguito di dichiarazione mendace in sede di DSU, o di mancata comunicazione di variazioni nella composizione del nucleo familiare.

Nell'ottica della progressiva estensione della misura, la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha abrogato dal 1° luglio 2018 tutti i requisiti familiari transitori (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una donna in gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) richiesti in sede di prima applicazione.

Il ReI è finanziato nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015). Il Fondo, a carattere permanente e con risorse certe, è finalizzato alla copertura del beneficio economico collegato al ReI, ma una sua quota (quota servizi) è destinata al rafforzamento e alla programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. Nel giugno 2018, sono stati adottati il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà insieme al riparto della "quota servizi" del Fondo povertà per il triennio 2018-2020. Compito del Piano è programmare, mediante indirizzi nazionali, l'utilizzo delle risorse afferenti alla quota servizi del Fondo Povertà.

A fronte di risorse certe e programmate (Fondo povertà), il ReI costituisce livello essenziale delle prestazioni in ambito sociale.

Per un approfondimento del tema, si rinvia alla sezione “Misure di contrasto alla povertà” del Portale della documentazione, sul sito Camera e alle Linee guida ReI per gli operatori, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Con riferimento alla dotazione del Fondo per il reddito di cittadinanza il successivo comma 4 dell’articolo in esame dispone che parte delle risorse ad esso destinate siano vincolate a specifici obiettivi, e precisamente, per un importo fino ad 1 miliardo di euro annui, per il biennio 2019-2020, al potenziamento dei centri per l’impiego e per un importo fino a 10 milioni di euro, per il 2019, al finanziamento del contributo di funzionamento di ANPAL[2] Servizi S.p.A..

 

Il comma 2 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l’introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani, con lo scopo di attuare interventi in materia pensionistica per l’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e di misure per incentivare l’assunzione di lavoratori giovani.

Anche in questo caso, la norma provvede a stanziare le risorse per la revisione del sistema pensionistico e l’incentivazione delle assunzioni di giovani lavoratori (6,7 miliardi di euro per il 2019 e di 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020), demandando l’attuazione degli istituti ad appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse stanziate, che ne costituiscono il relativo limite di spesa.

Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le suddette risorse sono iscritte sul cap. 4100, nell’ambito della Missione 2 “Politiche previdenziali”.

 

Il comma 3 disciplina le procedure per il monitoraggio e per la eventuale riallocazione delle risorse afferenti le due misure introdotte dai commi precedenti, qualora si determinino risparmi di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo di risorse autorizzate.

In particolare, il comma prevede, al primo periodo, la possibilità di utilizzare a compensazione degli eventuali maggiori oneri che dovessero derivare dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due Fondi gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all’altro Fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa, fermo restando l’ammontare complessivo annuo delle risorse autorizzate dai commi 1 e 2.

La norma precisa, al riguardo, che gli eventuali risparmi da destinare a compensazione sono “puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi”, richiedendosi, altresì, la contestuale rideterminazione dei limiti di spesa.

 

Al riguardo andrebbe chiarito come i risparmi derivanti dai provvedimenti che disciplinano l’attuazione delle misure introdotte dai commi 1 e 2 possano essere quantificati già nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti attuativi medesimi, tenuto conto che tali risparmi possono essere accertati effettivamente solo all’esito del previsto monitoraggio trimestrale sull’andamento della spesa (comma 3).

La disposizione in esame sembra quindi volta a consentire ai citati provvedimenti attuativi di riconsiderare gli oneri derivanti dalle misure afferenti a ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 2 (comunque entro l’ammontare complessivo annuo delle risorse stanziate dai commi 1 e 2) rispetto a quanto ora quantificato dal disegno di legge di bilancio in esame.

 

Per quel che concerne il monitoraggio sull’andamento della spesa, il secondo periodo del comma 3 prevede che l’amministrazione a cui è demandata la gestione delle misure suddette – che presumibilmente sarà individuata dai provvedimenti attuativi - effettua il monitoraggio trimestrale sull’andamento della spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il mese successivo al relativo trimestre.

Qualora siano accertate, rispetto agli oneri previsti per le due misure in esame, eventuali economie per alcune misure e maggiori oneri per altre, altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, il terzo periodo del comma prevede che possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati, per allineare gli stanziamenti iscritti nel bilancio dello Stato sui due Fondi agli effettivi livelli di spesa.

Le eventuali economie non utilizzate per le suddette compensazioni, possano altresì essere destinate a riconfluire nei rispettivi Fondi, assicurando comunque, per ciascun anno, il rispetto del limite di spesa complessivamente derivante dai commi 1 e 2.

Si tratta di meccanismo analogo a quello previsto per il ReI, che consente di trascinare all’esercizio successivo le eventuali economie che si determinano di anno in anno.

Al riguardo, l’articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 147/2017 prevede che le risorse afferenti al Fondo Povertà eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possono esserlo in quello successivo, con priorità rispetto a quelle impegnabili nel medesimo esercizio successivo, assicurando comunque il rispetto dei limiti di spesa.

 

Il Ministro dell'economia e delle finanze è quindi autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

 

L’accertamento avviene quadrimestralmente, tramite la procedura di cui all’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cioè tramite Conferenza dei servizi.

 

 


 

Articoli 22 e 26
(Apprendistato e alternanza scuola-lavoro)

 

 

Gli articoli 22 e 26 rideterminano specifiche risorse destinate (articolo 22) al finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (e dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro) e (articolo 26) agli incentivi per le assunzioni con la medesima tipologia di apprendistato (della cui nuova dotazione occorre rideterminate la destinazione, in relazione al 2019). Gli oneri sono posti a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, di cui si conferma la sussistenza delle risorse.

 

Più specificamente:

§  l’articolo 22 incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei richiamati percorsi formativi disposto dalla L. 205/2017 (75 milioni di euro a decorrere dal 2018) per un importo pari a 50 milioni (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui la relazione tecnica allegata conferma la sussistenza delle necessarie risorse), portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019;

§  l’articolo 26 diminuisce lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni con il contratto di apprendistato richiamato in precedenza (di cui all’articolo 32, comma 1, del D.Lgs. 150/2015[3]), così come stabilito dalla L. 205/2017. In particolare, sono stanziati 5 milioni per il 2019 (in luogo dei 15,8 milioni previsti, considerati eccedenti dalla relazione tecnica allegata) e 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 (in luogo dei 22 milioni previsti).

Al riguardo la relazione tecnica allegata afferma che l’incremento finanziario previsto a partire dal 2019 dall’articolo 1, comma 110, lettera d) (vedi infra), risulta eccedente rispetto al totale finanziario allocato dall’articolo 68, comma 4, lettera a), della L. 144/1999, nell’ambito del quale rientra l’intervento del citato comma 110 dell’articolo 1 della legge 205/2017. Inoltre, risulta necessario rideterminare la destinazione in 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

 

L’articolo 1, commi 110-112, della L. 205/2017 ha previsto specifici finanziamenti nel settore della formazione e dell'apprendistato, a decorrere dal 2018, a carico del richiamato Fondo sociale per occupazione e formazione.

In particolare:

§  il comma 110, lettera b), ha stanziato 75 milioni per il finanziamento dei percorsi formativi relativi ai contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché dei percorsi formativi relativi all'alternanza tra scuola e lavoro;

§  il comma 110, lettera d), ha stanziato 5 milioni per il 2018, 15,8 milioni per il 2019 e 22 milioni annui a decorrere dal 2020, per l'estensione degli incentivi (già previsti da precedenti interventi legislativi fino al 31 dicembre 2017) per le assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

 


 

Articolo 23
(Piani di recupero occupazionale)

 

 

L’articolo 23 autorizza per l’anno 2019 la destinazione di somme per la erogazione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale al fine di completare i piani di recupero occupazionale previsti.

 

La norma prevede la facoltà di utilizzare le restanti risorse finanziarie stanziate per far fronte, attraverso l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, ai piani di recupero occupazionale in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale previsti da specifiche disposizioni (l'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2018, n. 44, per le specifiche situazioni occupazionali della regione Sardegna), nonché ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185)

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le predette risorse sono ripartite proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze.

 

L'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha disposto la possibilità di concedere un ulteriore intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga (sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa), entro un limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per il 2016 e di 117 milioni di euro per il 2017.Il trattamento può essere concesso, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data dell'8 ottobre 2016. Per essere ammessa all'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria l'impresa ha l'obbligo di presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, con contestuale dichiarazione di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni presenti nello stesso D.Lgs. 148/2015 né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Con specifico decreto ministeriale, le risorse sono proporzionalmente ripartite tra le regioni in base alle richieste, entro il limite massimo complessivo di spesa in precedenza richiamato. È previsto, infine, il monitoraggio da parte dell'INPS.

Il richiamato art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. n. 185/2008 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione. In tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. A legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), il capitolo afferente al Fondo sociale per occupazione e formazione, Cap. 2230/Lavoro, riporta stanziamenti pari a 543,8 milioni per il 2018, a 528,2 milioni per il 2019 e a 428 milioni per il 2020.


 

Articolo 24
(Politiche attive del lavoro )

 

 

L’articolo 24 prevede che specifiche risorse, stanziate da precedenti provvedimenti legislativi e non utilizzate, siano destinate ad interventi di politica attiva del lavoro, incrementando a tal fine anche il Fondo per le politiche attive del lavoro.

 

Più specificamente:

§  le risorse non utilizzate per i programmi di riqualificazione e ricollocazione di lavoratori in situazione di crisi aziendale o settoriale nel Mezzogiorno, di cui all’articolo 10, comma 1, del D.L. 91/2017, restano acquisite al bilancio dell’ANPAL al fine di essere utilizzate per programmi di politica attiva del lavoro;

§  i risparmi di spesa presenti nel Fondo istituito per finanziare l’erogazione dell’indennità di partecipazione prevista dall’Accordo del 24 gennaio 2013[4] ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni realizzati, di cui all’articolo 2, comma 6, del D.L. 76/2013, affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro.

 

L’articolo 10, comma 1, del D.L. 91/2017 ha stanziato 15 milioni di euro per il 2017 e 25 milioni di euro per il 2018 a favore dell’ANPAL per specifici programmi (attuati dall’ANPAL stessa) volti alla riqualificazione e alla ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, in raccordo con le regioni interessate (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e con i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

 

L’articolo 2, comma 6, del D.L. 76/2013 ha disposto, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l’erogazione dell’indennità di partecipazione prevista dall’Accordo del 24 gennaio 2013 ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo istituendo un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione di 2 milioni di euro annui per il periodo temporale in precedenza richiamato. Tale fondo opera per le ipotesi in cui si possa, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative delle amministrazioni interessate.

 

Il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito dall’articolo 1, comma 215, della L. 147/2013 (con l’obiettivo favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, e di lavoratori in stato di disoccupazione involontaria), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 15 milioni di euro per il 2014, e 20 milioni di euro annui per il biennio 2015-2016, opera per la realizzazione di iniziative, anche sperimentali, volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione. Il Fondo è stato rideterminato con l’articolo 17 , comma 1, del D.Lgs. 22/2015 (32 milioni di euro per il 2015), e successivamente con l’articolo 43, comma 6, del D.Lgs. 148/2015 (32 milioni di euro per il 2016, 82 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, 72 milioni di euro per il 2020, 52 milioni di euro per il 2021, di 40 milioni di euro per il 2022, 25 milioni di euro per il 2023 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024). Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 novembre 2014 sono state stabilite le finalità del Fondo e le modalità di accesso allo stesso.


 

Articolo 27
(Investimenti qualificati)

 

 

L’articolo 27 innalza l’importo che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati ed ai PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine, dal 5 all’8 per cento dell’attivo patrimoniale di detti enti.

 

L’articolo 27 eleva dal 5 all’8 per cento dell’attivo patrimoniale (comma 88 della legge di bilancio 2017, come modificato dal decreto-legge n. 50 del 2017) il limite delle somme che gli enti di previdenza obbligatoria (di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103) possono destinare agli investimenti qualificati, come definiti dal comma 89 dell’articolo 1 della medesima legge di bilancio 2017, nonché ai piani di risparmio a lungo termine indicati al comma 100 dello stesso articolo 1.

 

Rinviando alla documentazione web per approfondimenti, si ricorda in questa sede che la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 88-114, successivamente modificata dal decreto-legge n. 50 del 2018 e dalla legge di bilancio 2018) ha introdotto agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in particolar modo nelle PMI, nonché per le persone fisiche attraverso i piani individuali di risparmio.

In particolare, i commi 88 e 89 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 hanno consentito agli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) di effettuare investimenti qualificati e (per effetto del decreto-legge n. 50 del 2017) di investire nei PIR – Piani di risparmio a lungo termine, nel limite del 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente.

Gli investimenti cd. qualificati devono avere per oggetto (comma 89) azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo ovvero azioni o quote di OICR residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo i quali investono prevalentemente nelle predette azioni o quote di imprese. I redditi generati dai suddetti investimenti, salve le partecipazioni qualificate, sono esenti da imposizione (comma 90); il comma 91 prevede che gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. Ove ceduti prima dei cinque anni, essi sono sottoposti all’imposta sostitutiva secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni.

La disciplina dei PIR – Piani individuali di risparmio a lungo termine (commi 100-114 della legge n. 232 del 2016) prevede un regime di esenzione fiscale per i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche residenti in Italia, al di fuori dello svolgimento di attività di impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese italiane e europee, con una riserva per le Pmi, nei limiti di 30mila euro all'anno e, comunque di complessivi 150mila euro. I piani di risparmio devono essere gestiti dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione i quali devono investire le somme assicurando la diversificazione del portafoglio.

 

Si ricorda infine che il comma 92 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 consente anche alle forme di previdenza complementare (fondi pensione) di destinare somme, fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, negli investimenti qualificati ed ai PIR. Le modifiche in esame non incidono, tuttavia, sul comma 92: per i fondi pensione resta dunque fermo il limite del 5 per cento attualmente previsto.

 


 

Articolo 28, commi 1-3
(Assunzioni nella pubblica amministrazione)

 

 

L’articolo 28, commi 1-3, rifinanzia il Fondo per il pubblico impiego per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione, individuate nell’ambito delle vacanze di organico e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

 

Più nel dettaglio, la parte del suddetto Fondo destinata al finanziamento di assunzioni nella P.A. (di cui all’art. 1, c. 365, lett. b), della L. 232/2016) è rideterminata nel modo seguente (comma 1):

§  130 milioni di euro per il 2019;

§  320 milioni di euro per il 2020;

§  420 milioni di euro dal 2021.

La legge di bilancio 2017 ha istituito un Fondo per il pubblico impiego, con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,93 miliardi di euro a decorrere dal 2018, volto a finanziare:

-    la contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 e il miglioramento economico del personale non contrattualizzato;

-    le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato (inclusi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);

-    l'attuazione degli interventi normativi previsti in materia di reclutamento, stato giuridico e progressione in carriera del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero il finanziamento della proroga, per il 2017, del contributo straordinario di 960 euro su base annua, già previsto per il 2016, in favore del personale appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale.

Sul punto, si ricorda che il D.P.C.M. 27 febbraio 2017, nella ripartizione delle risorse del Fondo, ha destinato alla medesima finalità 153,24 milioni di euro dal 2018.

 

Ai sensi dei commi 1 e 2 , le assunzioni a favore dei predetti soggetti sono individuate, in aggiunta alle vigenti facoltà di assunzione, con apposito decreto interministeriale, con conseguente ripartizione delle risorse (tenendo conto, tra l’altro, delle indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni), da destinarsi prioritariamente per il reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione, ecc.) .

 

Riguardo alle facoltà assunzionali, il D.L. 90/2014 ha eliminato (dal 2014) il vincolo alle assunzioni relativo alle percentuali di unità lavorative cessate nell'anno precedente (cd. limite capitario), mantenendo il solo criterio basato sui risparmi di spesa legati alla cessazioni di personale (peraltro con riferimento al solo personale di ruolo) avvenute nell'anno precedente. Si ricorda, inoltre, che la percentuale di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato non dirigenziale per specifiche amministrazioni dello Stato e per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno è stata fissata dalla legge di stabilità 2016, nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, per il triennio 2016-2018. Di conseguenza, a partire dal 2019, riacquista piena efficacia la disciplina contenuta nell’art. 3, c. 5, del D.L. 90/2014 con superamento delle limitazioni al turn over.

 

Il comma 3 prevede che, fatta salva l’esigenza di professionalità con competenze specifiche, le suddette procedure concorsuali autorizzate sono svolte mediante concorsi pubblici unici (per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee) organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica per il tramite della Commissione Interministeriale per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in deroga a quanto previsto in materia di mobilità volontaria.

 

La mobilità volontaria (di cui all’art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

 

Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, il medesimo comma 3 prevede, infine, la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi.


 

Articolo 28, comma 4
(Assunzione di personale amministrativo
presso il Ministero della giustizia)

 

 

L’articolo 28, comma 4 autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

 

Il comma 4, per il triennio 2019-2021, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali (v. supra) e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.

Le finalità dell’intervento risiedono nell’esigenza:

§  di potenziare e garantire la funzionalità degli uffici giudiziari;

§  prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti;

§  di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri;

§  far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni.

 

Analoga disposizione è stata dettata dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 489) che, per favorire la piena funzionalità' degli uffici giudiziari, ha autorizzato il Ministero della giustizia ad assumere, nell'ambito della dotazione organica, per il triennio 2018-2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un ulteriore contingente massimo di 1.400 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria.

 

Le assunzioni programmate dal comma 4 riguardano:

§  903 unità di Area II nel 2019, 1000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021, reclutate mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over (v. supra);

§  97 unità per il 2019 (81 di Area III e 16 di Area II) per l’esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinate ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell’organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile.

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 30.249.571 euro per il 2019, 78.363.085 per il 2020 e 114.154.525 a regime, dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie alle suddette assunzioni.

 

La Relazione tecnica riepiloga il programma assunzioni per il triennio 2019-2021, da attuare attraverso lo scorrimento di graduatorie in corso di validità e mediante svolgimento di procedure concorsuali. Per il primo anno, il contingente di personale è assunto non prima del mese di marzo 2019.

 

Programma assunzioni 2019-2021

2019

2020

2021

n. 1.000 unità (81 area III, 919 area II)

30.249.571

36.299.485

36.299.485

n. 1.000 unità di III area

0

42.063.600

42.063.600

n. 1.000 unità di II area

 

 

35.791.440

Totale

30.249.571

78.363.085

114.154.525

 


 

Articolo 28, comma 5
(Assunzioni Ministero Interno)

 

 

L’articolo 28, comma 5 autorizza il Ministero dell’Interno – per il triennio 2019-2021 - ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell’amministrazione civile dell’interno.

 

Più nel dettaglio, la suddetta autorizzazione, volta ad assicurare la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno, anche in relazione ai compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico, riguarda le seguenti unità di personale:

§  50 unità nella qualifica iniziale di accesso alla carriera prefettizia;

§  25 unità nella qualifica iniziale di accesso alla dirigenza dell’Area Funzioni Centrali;

§  250 unità nell’Area III posizione economica F1;

§  450 unità nell’Area II posizione economica F2.

Le relative procedure concorsuali possono essere bandite anche in deroga a quanto disposto in materia di mobilità volontaria (vedi supra) e di mobilità collettiva.

 

La mobilità collettiva si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. In particolare, il richiamato art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in disponibilità (iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

 

Alla copertura dei relativi oneri (pari a 32.842.040 euro per il 2019 e il 2020 e 34.878.609 euro dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.


 

Articolo 28, comma 6
(Assunzioni presso il Ministero dell’ambiente)

 

 

L’articolo 28, comma 6, autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di 420 unità di personale (di cui 20 di livello dirigenziale) anche in sovrannumero (con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo) e in deroga alla normativa vigente e senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva. Conseguentemente, si dispone la progressiva riduzione delle vigenti convenzioni del Ministero riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale.

Gli oneri corrispondenti sono quantificati nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021, nonché in ulteriori 800.000 euro, per il 2019, per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Assunzioni presso il Ministero dell'ambiente

Il comma 6 – al fine di potenziare l’attuazione delle politiche ambientali, di perseguire un’efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell’ambiente, anche allo scopo di prevenire l’instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso – autorizza l’assunzione a tempo indeterminato, per il triennio 2019-2021, presso il Ministero dell’ambiente, di un contingente di personale di 420 unità così suddivise:

§  400 unità di livello non dirigenziale;

§  20 unità di livello dirigenziale non generale (con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale interno).

Disciplina delle assunzioni e modifiche alla dotazione organica

Le suddette assunzioni sono effettuate mediante concorsi (affidati alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM) per titoli ed esami (valorizzando l’esperienza lavorativa in materia ambientale nell’ambito della pubblica amministrazione).

Viene altresì precisato che le assunzioni avvengono anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo.

Conseguentemente, la dotazione organica del Ministero viene incrementata di 320 unità (300 di livello non dirigenziale e 20 di livello dirigenziale non generale).

Le assunzioni in questione avvengono inoltre:

§  in deroga alle vigenti facoltà assunzionali;

§  anche in deroga a quanto previsto dal D.L. 101/2013 (che dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità);

§  senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva.

La mobilità volontaria (di cui al richiamato art. 30 del D.Lgs. 165/2001) è un istituto che permette di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e, generalmente, con assenso dell'amministrazione di appartenenza. In via sperimentale, si è prevista la possibilità di trasferimenti anche in mancanza dell'assenso dell'amministrazione di appartenenza, a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore a quella dell'amministrazione di provenienza.

La mobilità collettiva si attiva nelle ipotesi di soprannumero o eccedenze di personale. In particolare, il richiamato art. 34-bis del D.Lgs. 165/2001, dispone che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione di personale, sono tenute a comunicare al personale in disponibilità (iscritto in appositi elenchi secondo l'ordine cronologico di sospensione del relativo rapporto di lavoro) l'area, il livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso nonché, se necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste.

Riduzione delle convenzioni in essere

Conseguentemente si dispone, con riferimento al totale delle convenzioni vigenti nel 2018, la progressiva riduzione delle convenzioni riguardanti attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico ed operativo in materia ambientale nelle seguenti percentuali: fino al 10% nel 2020, al 20% nel 2021, al 50% nel 2022, al 70% nel 2023 e al 100% nel 2024. La riduzione fa salva la possibilità per il Ministero, prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge n. 349 del 1986, di avvalersi dei servizi tecnici dello Stato e delle aziende sanitarie locali, nonché della collaborazione di organi di consulenza dello Stato, enti pubblici di ricerca ed istituti universitari.  Le risorse derivanti dalle suddette riduzioni sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario, con corrispondente riduzione, a regime, dei relativi stanziamenti di bilancio a seguito della quantificazione delle risorse che derivano dall’estinzione delle suddette convenzioni, demandata ad apposito decreto interministeriale nell’esercizio finanziario 2025.

Per gli anni dal 2019 al 2024, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni, annualmente accertate con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all’erario.

Nell’esercizio finanziario 2025, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall’estinzione delle convenzioni al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio.

 

Il Ministero dell’ambiente si avvale, per numerose attività tecniche, della Sogesid S.p.A., a capitale interamente statale, la quale è strumentale anche alle esigenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente dispone che il Ministro se ne avvalga per le attività strumentali alle finalità e alle attribuzioni istituzionali del Ministero “nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, per la gestione in house”. Oltre che per attività di ingegneria finalizzate alla realizzazione di interventi sul territorio (bonifiche, interventi di risanamento idrogeologico, messa in sicurezza di discariche, e così via), il Ministero dell’ambiente si è servito, nel corso degli anni, della Sogesid per le attività di “assistenza tecnica” o di “supporto tecnico-specialistico ed operativo” alle direzioni generali, che si sono sostanziate in prestazioni lavorative rese dal personale della società presso la sede del Ministero in collaborazione diretta con gli uffici ministeriali, attraverso la stipula di numerose convenzioni. Per approfondire i compiti del Ministero dell'ambiente e il ruolo della Sogesid S.p.A. si rinvia alla Deliberazione 6 agosto 2018, n. 16/2018/G della Corte dei conti. 

Copertura degli oneri

Alla copertura degli oneri corrispondenti alle assunzioni autorizzate dal comma in esame si provvede (nel limite massimo di spesa di 4,1 milioni di euro per il 2019, 14,9 milioni per il 2020 e 19,1 milioni dal 2021) a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal disegno di legge in esame.

Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di 800.000 euro per il 2019, a valere sul Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente.


 

Articolo 28, comma 7
(Assunzione di personale presso l’Avvocatura dello Stato)

 

 

Il comma 7 dell’articolo 28 autorizza l’Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere per il triennio 2019-2021 un contingente di personale pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale.

 

Il comma 7 autorizza, per il triennio 2019-2021 l’Avvocatura dello Stato, all’assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami (affidata alla Commissione Interministeriale per l’attuazione del progetto RIPAM, cfr. comma 3), un contingente di personale di 91 unità così suddivise:

§  85 unità di livello non dirigenziale (35 unità appartenenti all’Area III, posizione economica F1 e 50 unità appartenenti all’Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche);

§  6 unità di livello dirigenziale non generale.

Conseguentemente, la dotazione organica dell’Avvocatura è incrementata di 91 unità.

Le suddette assunzioni e le relative procedure concorsuali avvengono per titoli ed esami:

§  in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali (vedi supra, comma 3);

§  in deroga a quanto previsto dal D.L. 101/2013 (che dispone, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità);

§  senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva (vedi supra, comma 3).

 

Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, viene prevista la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi.

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 1.082.216 euro per il 2019, 3.591.100 per il 2020 e 4.013.480 dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame.

Il minor onere per l’anno 2019 deriva dai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali e dalla conseguente impossibilità di assumere il personale (verosimilmente) prima del giugno 2019. Entro detto termine, le assunzioni riguarderanno le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all’Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all’Area II – posizione economica F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.


 

Articolo 28, commi 8 e 9
(Assunzioni nella magistratura amministrativa)

 

 

L’articolo 28, al comma 8, al fine di migliorare la funzionalità della giustizia amministrativa, autorizza per il triennio 2019-2021, l’assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over. Per le stesse finalità il comma 9 prevede l’assunzione di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021.

 

Per agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato della giustizia amministrativa, è autorizzata l’assunzione, anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali (vedi supra) e con conseguente incremento della dotazione organica, di:

§  Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali (comma 8);

§  nel triennio 2019-2021, un numero massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale (comma 9).

Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per il 2019, 5 milioni per gli anni 2020 e 2021, 5,6 milioni per il 2022, 5,9 milioni per gli anni 2023 e 2024, 6 milioni per il 2025, 6,1 milioni per il 2026 e 7 milioni dal 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2019 e di un milione dal 2020.

La Relazione tecnica chiarisce che la proiezione decennale della spesa corrisponde ad un contingente di 20 Referendari di T.A.R. e di 12 Consiglieri di Stato.

Per le assunzioni del personale amministrativo è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e 1,12 milioni dal 2020; per tali assunzioni, si configura l’obbligo, per l’amministrazione, di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.

Sempre la citata Relazione tecnica segnala che “in considerazione dei tempi tecnici di svolgimento delle procedure concorsuali, il predetto contingente di n. 26 unità di personale sarà verosimilmente assunto non prima del mese di luglio 2019”.


 

Articolo 28, commi 10-12
(
Assunzioni di personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali)

 

 

L’articolo 28, commi 10-12, amplia il contingente di personale da assegnare all’ Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA).

 

Il comma 10 dell'articolo 28, al fine di poter far fronte alle complesse funzioni affidate alla nuova Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), apporta alcune modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 (cd. decreto legge Genova), ancora in corso di conversione.

 

L'articolo 12, è opportuno ricordare, ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Tale Autorità succede a titolo universale all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF).

 

Più nel dettaglio la disposizione in commento modifica, in primo luogo, la lettera b) del comma 9 dell'articolo 12, prevedendo un aumento della dotazione organica complessiva dell’Agenzia di ulteriori 135 unità (incremento da 434 a 569 unità), di cui 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (da 35 a 42 unità) (lett.a).

 

Il comma 9 prevede che il regolamento di amministrazione dell'Agenzia sia deliberato, su proposta del direttore, dal comitato direttivo e sottoposto al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che lo approva, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze. A tale regolamento è demandata dalla lettera b) la fissazione delle dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 uffici di livello dirigenziale generale.

 

Il comma 10, in secondo luogo, modifica il comma 12 dell'articolo 12 del c.d. decreto-legge Genova, il quale prevede l’incremento del contingente aggiuntivo, da assegnare all’Agenzia, per l’esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali personale. In particolare la modifica in esame prevede un incremento di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (da 122 a 250) e di ulteriori 7 posizioni di livello dirigenziale non generale (da 8 a 15) (lett. b).

 

Il comma 12 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109 oltre all'intera dotazione organica del personale dell'ANSF, assegna all'Agenzia un contingente di personale di 122 unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali e di 8 posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale.

 

Infine la disposizione in commento modifica il comma 15 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109, incrementando di ulteriori 128 unità di personale non dirigenziale (incremento da 211 a 339 unità), di cui 64 unità da assumere nel 2019 e 64 unità nel 2020 e di ulteriori 7 posizioni dirigenziali di livello non generale (incremento da 25 a 32 unità), di cui 4 unità da assumere nel 2019 e 3 unità nel 2020 (lett. c).

 

Ai sensi del comma 15, l'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di 141 unità di personale e 15 dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di 70 unità di personale e 10 dirigenti nel corso dell'anno 2020 da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento di amministrazione.

 

Il comma 11 dell'articolo 28, inoltre, prevede che a tali oneri assunzionali, quantificati in euro 2.063.891 per l’anno 2019 e in euro 8.113.523 a decorrere dal 2020, si provveda a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, lettera b), come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo in commento.

 

In merito alla quantificazione del trattamento economico complessivo, la relazione tecnica precisa come siano stati presi a riferimento i costi unitari medi per singola qualifica sulla base del CCNL delle funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell’ENAC, che l’ANSFISA applicherà al proprio personale ai sensi del comma 16 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 109.

 

Inoltre per il funzionamento dell’agenzia il comma 12 autorizza l’ulteriore spesa di 1 milione nel 2019 e a 2 milioni a decorrere dal 2020.

 

Gli oneri di funzionamento, come precisa la relazione tecnica, comprendono le spese per missioni, assicurazioni, buoni pasto, formazione, interventi assistenziali, materiali di cancelleria, spese di rappresentanza, utenze e canoni, utilizzo beni di terzi, manutenzioni ordinarie e riparazioni, consulenze, servizi amministrativi, servizi informatici, etc.


 

Articolo 28, comma 13
(Personale della carriera diplomatica)

 

 

L’articolo 28, comma 13, prevede che sia rimodulata, in base ai fabbisogni triennali programmati, la dotazione organica del personale della carriera diplomatica, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.

 

 

Il comma demanda a un apposito D.P.C.M. - da adottarsi secondo la procedura prevista per l’adozione dei decreti per il riordino dell’organizzazione dei Ministeri[5] - la rimodulazione, sulla base dei fabbisogni triennali programmati, della dotazione organica del personale della carriera diplomatica, tenendo anche conto della spesa autorizzata dal decreto-legge n. 1/2010, da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, per le assunzioni effettuate dal Ministero degli Affari esteri, autorizzate per il periodo 2010-2014 e 2016-2019.

 

La relazione tecnica precisa cha dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante che la rimodulazione in parola dovrà avvenire garantendo la neutralità finanziaria.

 

Il richiamato decreto-legge n.1/2010, nella sua formulazione originaria, all’art. 4, disponeva, ai fini dell’entrata in funzione, a partire dall’aprile 2010, del nuovo Servizio europeo per l’azione esterna, che il Ministro degli affari esteri fosse autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni sul blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, a indire, nel quinquennio 2010-2014 a bandire annualmente un concorso di accesso alla carriera diplomatica e ad assumere un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione.

La legge di stabilità per il 2016, (legge n. 208/2015, art.1, comma 244, lett. a)) ha autorizzato l’indizione del concorso annuale in questione e l’assunzione di un contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova era stata autorizzata per il triennio 2016-2018.

Tale misura è stata ulteriormente prorogata al 2019 dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, comma 286, della legge n. 205/2017).

Articolo 28, comma 14
(Assunzioni presso il MIBAC)

 

 

Il comma 14 dell'articolo 28 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali ad espletare, a decorrere dal biennio 2020/2021, procedure concorsuali per l'assunzione di complessive 1.000 unità di personale non dirigenziale, in deroga ai limiti assunzionali attualmente previsti e nel rispetto dell'attuale dotazione organica.

 

La disposizione prevede che il MIBAC, al fine di perseguire più efficacemente le missioni istituzionali, sia autorizzato ad assumere, a decorrere dall'anno 2020, 500 unità di personale non dirigenziale (di cui 250 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 250 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1) ed a decorrere dall'anno 2021, ulteriori 500 unità di personale non dirigenziale (con la medesima ripartizione dell'anno precedente: 250 unità dell'Area III-F1, 250 unità dell'area II-F1). Le suddette assunzioni avvengono mediante concorso, in deroga ai limiti assunzionali vigenti e nel rispetto dell’attuale dotazione organica.

 

La relazione tecnica illustra in un'apposita tabella gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificando un onere pro capite, per ciascuno degli anni considerati, di 40.808,31 euro per ciascuna unità appartenente all'Area III-F1; di 33.673,31 per ciascuna unità appartenente all'Area II-F1. L'onere complessivo è dunque quantificato in 18.620.405 euro a decorrere dall'anno 2020 (di cui 10.202.078 euro per le 250 unità appartenenti all'Area III-F1 e 8.418.328 euro per le 250 unità appartenenti all'Area II-F1) e in 37.240.810 euro a decorrere dall'anno 2021 (derivante dalla somma del citato onere di 18.620.405 euro relativo al 2020 e di quello, di identico ammontare, quantificato per l'anno 2021).

 

Alla copertura finanziaria si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge in esame.

 

L’articolo 1, comma 365, della L. 232/2016 ha istituito uno specifico Fondo per finanziare vicende contrattuali e nuove assunzioni presso talune amministrazioni pubbliche. Il Fondo è ripartito con uno (o più) D.P.C.M., e presenta tre finalità (individuate nelle lettere a), b) e c) del medesimo comma 365). In particolare, la lettera b) del comma 365 definisce il finanziamento - per il 2017 e dal 2018 - di assunzioni a tempo indeterminato presso le richiamate amministrazioni ed enti. Per le assunzioni sono tenute in conto le specifiche richieste volte a fronteggiare "indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni". Le assunzioni sono autorizzate con specifico decreto interministeriale, entro le vacanze di organico, al netto della copertura di posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di personale appartenente ad altra amministrazione, e nel rispetto delle previsioni poste dall’articolo 4 del D.L. n. 101/2013 (conv. in L. n. 125/2013).

 


 

Articolo 28, comma 15
(Scorrimento delle graduatorie di concorso presso il MIBAC)

 

 

Il comma 15 dell'articolo 28 autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali a procedere - nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro e per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso - allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di concorso bandite nel maggio 2016 per l'assunzione di 500 funzionari.

 

La disposizione in oggetto, al fine di garantire una migliore azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, consente lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure di selezione pubblica bandite ai sensi dell'articolo 1, commi 328 e seguenti della L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), nel limite massimo di spesa di 3,75 milioni di euro, per un numero di posizioni superiore al 100 per cento dei posti messi a concorso.

 

Il comma 328 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016 ha autorizzato l'assunzione a tempo indeterminato presso il MIBACT (ora MIBAC) di 500 funzionari da inquadrare nell'Area del personale non dirigenziale III-F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

Il D.M. 15 aprile 2016 (pubblicato nella G.U. del 26 aprile 2016, n. 96) ha successivamente disciplinato la procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il reclutamento complessivo delle suddette 500 unità di personale per i profili professionali sopra richiamati. Nella G.U. - serie speciale concorsi ed esami - n. 41 del 24 maggio 2016 si è dunque data comunicazione della pubblicazione sul sito http://ripam.formez.it dei relativi bandi di concorso ripartiti per i seguenti profili professionali: Funzionario antropologo: 5 posti; Funzionario archeologo: 90 posti; Funzionario architetto: 130 posti; Funzionario archivista: 95 posti; Funzionario bibliotecario: 25 posti; Funzionario demoetnoantropologo: 5 posti; Funzionario della promozione e comunicazione: 30 posti; Funzionario restauratore: 80 posti; Funzionario storico dell'arte: 40 posti.

 

La facoltà di scorrimento è concessa nel rispetto della dotazione organica prevista per il personale non dirigenziale di cui alla tabella B allegata al regolamento di organizzazione del MIBACT (ora MIBAC) di cui al D.P.C.M. n. 171/2014.

 

La Tabella B prevista dall'articolo 40, comma 1, del D.P.C.M. n. 171 del 2014, indica una dotazione organica complessiva di 19.050 unità di personale non dirigenziale, ripartita nelle seguenti aree: 700 unità nella I Area; 12.893 unità nella II Area; 5.457 unità nella III Area.

 

Alla copertura dei relativi oneri assunzionali si provvede, a decorrere dall'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dal comma 1 dell'articolo 28 del disegno di legge in esame.

 

La relazione tecnica specifica che il numero complessivo delle unità di idonei collocati nelle graduatorie di merito relative ai vari profili professionali è pari a 91, così articolato: a) 1 funzionario architetto; b) 1 funzionario storico dell'arte; c) 11 funzionari archivisti; d) 34 Funzionari per la promozione e la comunicazione; e) 16 funzionari archeologi; f) 9 funzionari demoetnoantropologi; g) 6 funzionari bibliotecari; h) 13 funzionari restauratori.

Non è chiaro se il predetto numero si riferisca al numero degli idonei che rimane ancora da assumere ovvero al numero degli idonei che possono essere assunti alla luce delle disponibilità iscritte a bilancio. Si fa notare, ad esempio, che non vengono indicati idonei per il profilo "Funzionario antropologo" che, dalla graduatoria di merito pubblicata sul sito del Formez, (http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/finale_antropologi_commissione_ripam.pdf) risultano pari a 7.

 

Sull’articolo 1, comma 365, lettera b), della L. 232/2016 si veda la scheda del dossier relativa al precedente comma.

 


 

Articolo 28, comma 16
(Obbligo di comunicazione)

 

 

L’articolo 28, comma 16, introduce l’obbligo per le amministrazioni beneficiarie delle risorse di cui al Fondo per il pubblico impiego di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere ed i relativi oneri.

 

Più nel dettaglio, tale obbligo viene configurato in capo alle suddette amministrazioni, ad eccezione del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali e del Ministero degli affari esteri, ai fini dell’assegnazione delle risorse del Fondo per il pubblico impiego relative alla parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame (vedi scheda art. 28, c- 1-3).

Si autorizza, infine, il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

Articolo 29
(Assunzioni di magistrati ordinari)

 

 

L’articolo 29 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. L’organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti.

 

L’articolo 29 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame (comma 1). Analoga disposizione era contenuta nella legge di bilancio 2018 (art. 1, co. 478).

Il comma 2 autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2019; 25,04 milioni per il 2020; 27,38 milioni per il 2021; 27,92 milioni per il 2022; 35,42 milioni per il 2023; 35,63 milioni per il 2023; 36,27 milioni per il 2025, 37,02 milioni per il 2026; 37,66 milioni per il 2027; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2028.

 

La Relazione tecnica chiarisce che si tratta del concorso per 360 posti, bandito con D.M. 19/10/2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 8 del D.Lgs. n. 160/2006, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018. Considerato che dal 1° gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre /31 dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al turn over per l’anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente (pari al 100% delle cessazioni dell’anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità. Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1° gennaio 2019 , tengono conto dell’utilizzo delle risorse del turnover.

 

Il comma 3 dell’art. 29 aumenta di 600 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è quindi autorizzato, dal 2019 assumere tramite concorso un contingente massimo annuo di n. 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022.

Conseguentemente, la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, che reca le dotazioni organiche della magistratura ordinaria, è sostituita dalla seguente tabella 1, allegata al disegno di legge in esame.

 

Tabella B

 

La rideterminazione delle piante organiche è demandata ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entra in vigore del disegno di legge in esame, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Per l’attuazione delle disposizioni del comma 3, di aumento del ruolo organico dei magistrati ordinari, sono autorizzate dal comma 4 le spese determinate dalla seguente tabella.

 

Anno

200 unità dal 2020

200 unità dal 2021

200 unità dal 2022

Totale Onere

2019

0

0

0

0

2020

13.962.056,00

0

0

13.962.056,00

2021

16.695.800,00

13.962.056,00

0

30.657.856,00

2022

18.258.140,00

16.695.800,00

13.962.056,00

48.915.996,00

2023

18.617.344,00

18.258.140,00

16.695.800,00

53.571.284,00

2024

23.615.918,00

18.617.344,00

18.258.140,00

60.491.402,00

2025

23.755.234,00

23.615.918,00

18.617.344,00

65.988.496,00

2026

24.182.536,00

23.755.234,00

23.615.918,00

71.553.688,00

2027

24.681.056,00

24.182.536,00

23.755.234,00

72.618.826,00

2028

25.108.360,00

24.681.056,00

24.182.536,00

73.971.952,00

2029

25.606.880,00

25.108.360,00

24.681.056,00

75.396.296,00

2030

25.606.880,00

25.606.880,00

25.108.360,00

76.322.120,00

2031

25.606.880,00

25.606.880,00

25.606.880,00

76.820.640,00

 


 

Articolo 30
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di Polizia)

 

 

L’articolo 30 autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, la disposizione autorizza l’assunzione di ulteriori 938 unità nella Polizia penitenziaria, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con la disposizione in esame, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la dotazione organica delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva.

 

Il comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organica.

Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all’incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale.

 

La tabella che segue illustra in dettaglio le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione straordinaria per anno di riferimento ai sensi del comma 1. Sono comprese le ulteriori 362 unità della Polizia penitenziaria da assumere dal marzo 2019 ai sensi del comma 2, coperte finanziariamente dal comma 5.

 

 

2019

2020

2021

2022

2023

Totale

Polizia di Stato

389

389

389

389

387

1.943

Carabinieri

427

427

427

427

427

2.135

Guardia di finanza

227

227

227

227

225

1.333

Polizia penitenziaria

362

277

100

100

100

939

Totale per anno

1.405

1.320

1.143

1.143

1.139

6.150

 

Come si legge nella relazione tecnica, “rimane impregiudicata ogni diversa articolazione annuale si renda necessaria”.

Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1° ottobre di ciascun anno (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1° marzo 2019). .

Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 112/2008).

 

Si ricorda che è previsto un regime speciale in materia di turn over per i Corpi di polizia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i quali possono procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell’anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016 (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-bis). Il termine per procedere alle assunzioni è stato da ultimo fissato al 31 dicembre 2018 (D.L. 192/2014, art. 1, comma 2, come modificato dalla L. 205/2017, art. 1, comma 1148, lett. d), n. 2).

Il reclutamento è effettuato da ciascuna amministrazione sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale. Inoltre, per le amministrazioni dello Stato con organico superiore alle 200 unità, l'avvio delle procedure concorsuali è subordinato all'emanazione di appositi D.P.C.M. di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (art. 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001). Le assunzioni sono autorizzate previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo (art. 66, comma 10, D.L. 112/2008).

 

La disposizione in esame fa espressamente salva - al comma 1 - la riserva dei posti in favore dei volontari delle Forze armate per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari, “come previsto dal Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) agli articoli 703 e 2199”.

 

L’art. 703 del codice militare riserva una determinata percentuale di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i volontari in ferma prefissata cosi determinata:

§  Carabinieri: 70 per cento;

§  Guardia di Finanza: 70 per cento;

§  Polizia di Stato: 45 per cento;

§  Polizia penitenziaria: 60 per cento.

L’art. 2199 del codice militare prevede che, in deroga alle percentuali fissate dall’art. 703, fino al 31 dicembre 2015 per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, i posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere (comma 1). Una ulteriore deroga è stabilita dal comma 7-bis: fino al 31 dicembre 2018 i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonché per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo.

 

Appare opportuno chiarire se il richiamo all’art. 2199 del Codice disposto al comma 1 - “fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199” – sia superato da quanto disposto al comma 3 che prevede che alle predette assunzioni si provveda in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 2199, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

 

L’intervento previsto dall’articolo in esame – unitamente a quanto disposto dall’art. 31 per le assunzioni straordinarie nel Corpo dei vigili del fuoco - si pone in linea di continuità con quello analogo operato dalla legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) che ha previsto l’assunzione straordinaria, dal 1° ottobre di ciascun anno, di un contingente massimo fino a 7.394 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia, di cui 1.300 nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’arco del quinquennio 2018-2022 (art. 1, comma 287); le assunzioni sono state finanziate con un fondo istituito dalla stessa legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 299) nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Come si legge nella relazione tecnica del presente provvedimento, le nuove assunzioni previste dalla disposizione in esame consentirebbero di ripianare, nell’arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva.

 

Come anticipato, il comma 2 autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario.

Le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal 1° marzo 2019 (anziché dal 1° ottobre come quelle delle Forze di polizia di cui al comma 1).

 

Si tratta, in primo luogo, di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 1.

Inoltre, la disposizione autorizza l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale anticipazione al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 287, si veda sopra). Si tratta di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 e di 200 unità di quelle previste per il 2022. Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1° marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1° ottobre 2019 e il 1° ottobre 2022. Infine, 652 unità sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina del turn-over vista sopra (D.L. 112/2008, art. 66, comma 9-bis).

 

Il comma 2 in commento dispone inoltre una deroga alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta: ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; emanazione di appositi DPCM per le amministrazioni con organico superiore alle 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate.

 

Il comma 3 prevede che alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2199 del codice militare (v. supra).

 

Il comma 4 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate al comma 1. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 2, la cui copertura è assicurata dal comma 5.

 

La tabella 2, allegata al provvedimento in esame, riporta il riepilogo degli stanziamenti necessari per la copertura degli oneri (valori in euro). Tra parentesi le unità di personale di cui è autorizzata l’assunzione.

 

Onere

Polizia di Stato
(1.943)

Carabinieri (2.135)

Guardia di finanza (1.133)

Polizia penit. (577)

TOTALE (5.788)

2019

1.530.715

2.247.087,50

1.161.105,00

0,00

4.938.907,50

2020

15.396.620

18.194.470,00

9.704.250,00

1.089.995,00

44.385.335,00

2021

31.843.540

36.461.530,00

19.546.970,00

11.839.140,00

99.691.180,00

2022

48.290.460

54.728.590,00

29.389.690,00

15.971.140,00

148.379.880,00

2023

64.729.510

72.995.650,00

39.222.180,00

20.103.140,00

197.050.480,00

2024

79.839.035

89.208.840,00

47.920.475,00

23.841.640,00

240.809.990,00

2025

83.433.740

92.301.387,50

49.535.480,00

23.941.360,00

249.211.967,50

2026

84.460.700

93.074.257,50

49.862.360,00

24.276.520,00

251.673.837,50

2027

85.487.660

93.847.127,50

50.189.240,00

24.420.520,00

253.944.547,50

2028

86.513.300

94.619.997,50

50.515.400,00

24.564.520,00

256.213.217,50

dal 2029

87.279.560

95.199.650,00

50.758.400,00

24.672.520,00

257.910.130,00

 

Il comma 5, prevede che, per l’attuazione delle disposizioni del comma 2, recante le assunzioni nella Polizia penitenziaria, il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro:

§  17.830.430 per l’anno 2019;

§  23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021;

§  22.434.840 per l’anno 2022;

§  14.957.840 per l’anno 2023;

§  15.392.240 per l’anno 2024

§  15.479.120 a decorrere dall’anno 2025.

 

Una copertura specifica è prevista dal comma 6 per le assunzioni ulteriori nella Polizia penitenziaria quali anticipazioni di assunzioni, già previste dalla legge di bilancio 2018, di cui alle lettere b) e c). A tal fine il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro:

§  338.410 per l’anno 2019;

§  3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021

§  4.340.520 per l’anno 2022;

§  11.817.520 per l’anno 2023;

§  12.160.720 per l’anno 2024;

§  12.229.360 a decorrere dal 2025.

 

Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017).

 

Il comma 7 dispone un ulteriore finanziamento per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui all’articolo in esame, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Tali somme sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’interno, da ripartire tra le amministrazioni interessate con il D.P.C.M. di autorizzazione alle assunzioni, di cui al comma 1, tenendo conto del numero di assunzioni.

 

Infine, il comma 8 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Articolo 31
(Assunzioni straordinarie nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

L'articolo 31 incrementa (secondo una determinata scansione temporale) di 1.500 unità la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Prevede che per tali assunzioni si attinga alle graduatorie esistenti (con esaurimento di quella a valere sul concorso del 2008).

 

È disposto un incremento della dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per complessive 1.500 unità.

La modulazione temporale di questo incremento è così disegnata:

§  non prima del 10 maggio 2019: 650 unità;

§  non prima del 1° settembre 2019: 200 unità;

§  non prima del 1° aprile 2020: 650 unità.

La dotazione organica attuale - si ricorda - è determinata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 (recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale).

La Tabella A allegata al decreto (come sostituita dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 97 del 2017) la determina in 37.481 unità complessive per l'intero Corpo nazionale.

Di queste, 32.710 sono le unità del personale non direttivo e non dirigente che espleti funzioni tecnico-operative.

Di queste ultime, 20.066 sono le unità complessivamente annoverate dal ruolo dei vigili del fuoco. 

Siffatte unità sono state successivamente incrementate dalla legge di bilancio 2018. Si tratta di 300 unità aggiuntive (articolo 1, comma 289 della legge n. 205 del 2017)[6].

A seguito dell'ulteriore incremento ora previsto, la complessiva consistenza numerica del ruolo dei vigili del fuoco ammonterebbe pertanto a 21.866 unità.

 

L'articolo pone altresì una duplice riserva di posti.

La prima riserva vale sia per la copertura dei nuovi posti, qui previsti con l'incremento della dotazione organica, sia per le assunzioni ordinarie.

La riserva è a favore degli iscritti nella graduatoria del concorso a vigile del fuoco del 2008[7]. Questo, fino al suo esaurimento. La validità di tale graduatoria è al contempo prorogata, fino al 31 dicembre 2019[8].

Una volta esaurita quella graduatoria, si aggiunge altra riserva di posti, la quale opera solo per la copertura dei nuovi posti conseguenti all'incremento della dotazione organica - dunque non per le assunzioni ordinarie.

Questa aggiuntiva riserva è a favore degli iscritti nella graduatoria dei concorsi del 2016 e del 2017.

In particolare, la riserva è pari a:

§  il 70 per cento dei posti, per gli iscritti nella graduatoria del concorso del 2016;

§  il restante 30 per cento, per gli iscritti nella graduatoria del concorso del 2017.

 

L'autorizzazione di spesa per le assunzioni è così determinata:

§  20,4 milioni, per il 2019,

§  56,3 milioni, per il 2020;

§  63,1 milioni, per ciascun anno del triennio 2021-2023; 63,5 milioni per il 2024;

§  64,2 milioni per il 2025; 64,3 milioni per ciascun anno del triennio 2026-2028; 64,4 milioni per il 2029; 54,6 milioni per il 2030;

§  64,7 milioni a decorrere dal 2031.

 

Si aggiunge autorizzazione di spesa per le spese di funzionamento (inclusi mense e buoni pasti) connesse alle assunzioni straordinarie qui disposte.

Sono: 200.000 euro per il 2019; 1 milione a decorrere dal 2020.

 


 

Articolo 32
(Accesso di 1000 ricercatori nelle università e chiamata
diretta di ricercatori negli enti pubblici di ricerca)

 

 

L’articolo 32 incrementa, dal 2019, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), al fine di consentire l’accesso nelle università di ulteriori ricercatori universitari a tempo determinato. Non sono indicati i criteri con cui si procederà al riparto delle risorse tra le università.

Inoltre, l’articolo ridefinisce le modalità di nomina e disciplina il funzionamento delle commissioni cui spetta la valutazione per l’assunzione per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca. La modifica è collegata all’abrogazione, prevista dall’art. 57, co. 22, del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta.

 

In particolare, il comma 1 incrementa il FFO di € 20 mln nel 2019 e di € 58,63 mln annui dal 2020, per il conferimento di contratti di ricerca a tempo determinato di tipo B (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) a 1000 ricercatori.

La relazione tecnica specifica che il costo unitario annuo del ricercatore di tipo B è pari a € 58.625 e che l’avvio del contratto presumibilmente non potrà avvenire prima di settembre 2019.

 

L’art. 24, co. 3, della L. 240/2010 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha individuato due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato. La prima (lett. a) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda (lett. b) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale (ASN), o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

Il co. 5 dello stesso art. 24 prevede che nel terzo anno di questa seconda tipologia di contratto l’università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, valuta il titolare del contratto che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. Se la valutazione ha esito positivo, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato come professore associato.

 

Le risorse sono ripartite tra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Le risorse eventualmente non utilizzate entro il 30 novembre di ciascun anno  rimangono disponibili, nel medesimo esercizio finanziario, per essere destinate ad altre finalità del FFO.

Si ripropone, così, un intervento disposto con la legge di stabilità 2016 e con la legge di bilancio 2018, rispetto a cui, tuttavia, ora non si fa più riferimento al conseguente, eventuale, consolidamento dei ricercatori nella posizione di professore di seconda fascia e non si precisano i criteri con cui si procederà al riparto delle risorse tra gli enti.

 

L’art. 1, co. 247 e ss., della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto un incremento del FFO di € 47 mln per il 2016 e di € 50,5 mln dal 2017. L'assegnazione alle singole università dei fondi doveva essere effettuata tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR). È conseguentemente, intervenuto il DM 18 febbraio 2016, n. 78, che ha previsto 861 assunzioni.

L’art. 1, co. 633, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha previsto un incremento del FFO di € 12 mln per il 2018 e di € 76,5 mln annui dal 2019. L'assegnazione dei fondi doveva essere effettuata, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore e, in relazione all'obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità della ricerca, ai risultati della VQR. E’, conseguentemente, intervenuto il DM 28 febbraio 2018, n. 168, che ha previsto 1.305 assunzioni.

 

Il comma 2 ridefinisce le modalità di nomina e funzionamento delle commissioni cui spetta la valutazione dell’eccezionale merito dei candidati per chiamata diretta di ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca (nonché altri enti pubblici).

Come anticipato, la modifica è collegata all’abrogazione - recata dall’art. 57, co. 22, del testo in esame – della disciplina relativa alle c.d. cattedre universitarie del merito G. Natta.

A tal fine, la disposizione sostituisce il co. 3 dell’art. 16 del d.lgs. 218/2016.

 

Preliminarmente, si ricorda che il d.lgs. 218/2016 si applica a 20 enti pubblici di ricerca, di cui 14 vigilati dal MIUR e 6 da altri Ministeri.

Nello specifico, l’art. 16 ha previsto che gli enti pubblici di ricerca, previo nulla osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, che si sono distinti per merito eccezionale o che sono stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.

Tali assunzioni sono effettuate nell'ambito del 5% dell'organico dei ricercatori e dei tecnologi e nel limite del numero di assunzioni effettuate nel medesimo anno per concorso, a condizione che a ciò siano destinate entrate ulteriori e apposite, che possono provenire anche dai Ministeri vigilanti. Gli enti devono comunque dimostrare di non aver superato il limite per l'indicatore di spese per il personale.

La valutazione del merito eccezionale doveva essere effettuata da apposite commissioni che dovevano essere nominate con le stesse modalità delle commissioni di valutazione delle c.d. cattedre universitarie del merito Giulio Natta, cui si doveva provvedere con D.P.C.M., mai intervenuto.

In base all’art. 19, co. 4, le disposizioni in materia di chiamata diretta si applicano anche ad altri enti pubblici, limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferiti ai medesimi in virtù di disposizioni legislative.

Per approfondimenti sugli enti cui si riferisce il D.Lgs. 218/2016, si veda il Tema predisposto dal Servizio Studi della Camera.

 

Nello specifico, la norma in commento stabilisce che:

§  le commissioni sono nominate con decreto del Ministro vigilante e sono composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta;

§  la durata delle commissioni non può essere superiore ad un anno dalla data di nomina e l'incarico di componente delle commissioni è consentito solo per due mandati consecutivi;

§  la partecipazione alle commissioni non dà diritto a compensi o gettoni di presenza;

§  il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate è proporzionalmente a carico dei bilanci degli enti che propongono le assunzioni.


 

Articolo 33
(INAIL)

 

 

L’articolo 33 prevede un incremento, nella misura di 60 unità, della dotazione organica dell'INAIL e l'istituzione di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari ed immobiliari del medesimo Istituto.

 

Le disposizioni in oggetto sono intese ad ampliare ulteriormente le aree di intervento dell'INAIL e a consentire l'assunzione tempestiva ed efficace di iniziative di investimento - con particolare riferimento ai settori dell’edilizia sanitaria, scolastica e di elevata utilità sociale e per la realizzazione di edifici da destinare a poli amministrativi (federal building) -, in coerenza con il modello assicurativo dell'Istituto.

Al fine di implementare il suddetto incremento della dotazione organica, i numeri 1) e 2) del comma 1, lettera a), prevedono, rispettivamente: l'assunzione mediante procedure concorsuali di 30 unità di personale, appartenente all'area C, livello economico C1, in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari; il reclutamento, mediante un apposito bando di mobilità, di 30 unità di personale delle pubbliche amministrazioni, di qualifica non dirigenziale ed in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità nel campo dei suddetti investimenti.

Si ricorda che, in base al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009, appartengono all'area C i lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi, che assicurano il presidio di importanti e diversi processi, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza specialistica, l’ottimizzazione delle risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.

 

Le procedure concorsuali suddette (e le relative assunzioni) sono previste in deroga ai vincoli e limiti previsti dalla normativa vigente. Per i relativi oneri, il comma 2 provvede alla costituzione di un apposito fondo di parte corrente nell'ambito del bilancio dell'INAIL, con una dotazione non superiore, per il 2019, a 600 mila euro ed a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a valere sulle risorse dell'Istituto destinabile agli investimenti immobiliari. Il nuovo impiego delle risorse è giustificato, da parte del medesimo comma 2, in base alla considerazione che le assunzioni sono relative all'efficace svolgimento di attività connesse e strumentali all'attuazione degli investimenti ed alla relativa valorizzazione.

Riguardo invece al bando di mobilità, qualora il personale così reclutato provenga da amministrazioni non sottoposte a disciplina limitativa delle assunzioni, la neutralità finanziaria complessiva del medesimo bando è assicurata dalla previsione (di cui al suddetto numero 2)) che tali eventuali unità siano reclutate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto.

La lettera b) del comma 1 prevede, come accennato, l'istituzione, presso l'INAIL, di un nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari ed immobiliari dell'Istituto. Il nucleo ha la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all’attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Si demanda ad un regolamento dell'INAIL la disciplina del funzionamento del nucleo, secondo criteri intesi a valorizzare la peculiarità delle diverse tipologie di investimento. Il nucleo è composto da 10 unità, aventi specifica professionalità, selezionate tramite un’apposita procedura di valutazione comparativa. La nomina può concernere, nel numero massimo di 5 unità, anche soggetti estranei alla pubblica amministrazione (per le altre unità, qualora si tratti di dipendenti di amministrazione pubbliche diverse dall'INAIL, si ricorre allo strumento del comando). Il trattamento economico (comprensivo dei rimborsi spese) è stabilito con determinazione del presidente dell'INAIL; in ogni caso, ai sensi della presente lettera b), il trattamento non può essere superiore a determinate misure percentuali di una base di calcolo pari a 83.000 euro annui lordi (valore di cui all'art. 3, comma 5, del regolamento "recante disciplina dei nuclei istituiti presso le amministrazioni centrali dello Stato con la funzione di garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici", di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2012, n. 262).

Il finanziamento del Nucleo è assicurato dall'INAIL mediante le risorse finanziarie, umane, strumentali e tecnologiche disponibili a legislazione vigente.


 

Articolo 34
(Pubblico impiego: risorse per la contrattazione collettiva
nazionale e per i miglioramenti economici)

 

 

L’articolo 34 determina gli oneri complessivi (pari a 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021) a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021 del pubblico impiego e per i miglioramenti economici per il personale statale in regime di diritto pubblico. Nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al medesimo triennio, vengono, inoltre, disposte (a valere sulle predette risorse):

§  l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale a favore del personale destinatario dei suddetti contratti e provvedimenti negoziali;

§  l’erogazione dell’elemento perequativo una tantum previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche dai relativi CCNL 2016-2018;

§  l’incremento delle risorse destinate agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

In particolare, il comma 1 destina alla copertura dei suddetti oneri, per il triennio 2019-2021:

§  1.100 milioni di euro per il 2019;

§  1.425 milioni di euro per il 2020;

§  1.775 milioni di euro dal 2021.

 

Il comma 2 specifica che gli importi sopra indicati per ciascun anno del triennio 2019-2021 sono da intendersi comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Quei medesimi importi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico (ai sensi dell’articolo 21, comma 1-ter, lett.e) della legge n. 196 del 2009).

La Relazione tecnica specifica che le suddette risorse corrispondono ad un incremento delle retribuzioni medie complessive del personale appartenente al settore Stato pari all’1,3 per cento per l’anno 2019, all’1,65 per cento (1,3 per cento + 0,35 per cento) per l’anno 2020 e all’1,95 (1,3 per cento + 0,35 per cento + 0,3 per cento) per cento a decorrere dal 2021, considerando anche gli effetti dei miglioramenti economici previsti per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato.

 

Il comma 3 dispone che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2019-2021 relativi al personale dipendente delle amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici a professori e ricercatori universitari siano posti a carico dei rispettivi bilanci.

Il medesimo comma 3 prevede, inoltre, che i Comitati di settore[9], in sede di emanazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, provvedano alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali di cui al comma 1 (ossia il personale contrattualizzato e quello in regime di diritto pubblico). A tal fine, i suddetti Comitati si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Le previsioni di cui al comma 3 si estendono anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (comma 4).

 

Il successivo comma 5 dispone, nelle more della definizione dei CCNL o dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, l’erogazione di alcuni benefici economici in favore del personale contrattualizzato ovvero destinatario di provvedimenti negoziali.

Più nel dettaglio, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 3 e in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, si procede all’erogazione:

§  dell’indennità di vacanza contrattuale, ossia di una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale (di cui all’art. 47-bis del D.Lgs. 165/2001) per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42% dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7% a decorrere dal 1° luglio 2019;

§  dell’elemento perequativo una tantum, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (di cui all’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 165/2001), se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018 (nelle misure, con le modalità e i criteri ivi previsti), con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti CCNL relativi al triennio 2019-2021 che ne disciplinano il riassorbimento.

Si segnala che le Tabelle 1 e 2 sub art. 34 della Relazione tecnica (sul personale pubblico contrattualizzato, rispettivamente, statale e non statale) evidenziano come tali oneri abbiano natura strutturale a decorrere dal 2021.

Sul punto, si ricorda che l’Accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016 ha disposto, per i lavoratori pubblici dei vari comparti, un incremento medio di 85 euro lordi al mese per il triennio 2016-2018. Poiché tale aumento avrebbe potuto causare la perdita del bonus di 80 euro (introdotto, per i lavoratori dipendenti, dall’art. 1 del D.L. 66/2014 e reso strutturale dalla legge di stabilità 190/2014 entro il limite di reddito di 24.600 euro, per la soglia relativa al bonus integrale, e di 26.600 euro per la soglia di reddito prevista per ottenere il bonus ridotto), nei CCNL sottoscritti per il triennio 2016-2018 dai diversi comparti è stato introdotto un elemento perequativo variabile, con scadenza al 31 dicembre 2018, al fine di sterilizzare l’aumento dello stipendio base.

 

In relazione al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 e a valere sulle predette risorse (di cui al comma 1),  il comma 6 dispone che 210 milioni di euro possano essere destinati  alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori (privilegiando quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione).

Qualora i predetti provvedimenti negoziali non si perfezionino alla data del 30 giugno di ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (previo avvio delle rispettive procedure negoziali e di concertazione), il suddetto importo annuale è destinato, sulla base di apposito D.P.C.M., all’incremento delle risorse dei fondi per i servizi istituzionali del personale del Comparto Sicurezza-Difesa e dei fondi per il trattamento accessorio del personale dei Vigili del Fuoco, con successivo riassorbimento nell’ambito dei benefici economici relativi al triennio 2019-2021.

Infine, il comma 7 dispone che, nel 2019, sono versate all’entrata al bilancio dello Stato e restano acquisiti all’erario 140 milioni di euro, iscritti sul conto dei residui delle risorse stanziate per la contrattazione collettiva dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 1, c. 679, della L. 205/2017).

 

Un 'blocco' economico della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti fu disposto dall'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (come convertito dalla legge n. 122 del 2010).

Esso dispose che non si desse luogo (senza possibilità di recupero delle componenti retributive) alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 e 'congelò' (per il triennio 2011-13) il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti pubblici (compreso il trattamento accessorio, fatta salva l'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale), con inapplicabilità dei meccanismi di progressione stipendiale.

Proroga al 31 dicembre 2014 fu indi disposta dal D.P.R. n. 122 del 2013 (era un regolamento governativo, per effetto dell'autorizzazione posta dall'articolo 16, comma 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 - come convertito dalla legge n. 111 del 2011 - recante "Misure urgenti per la stabilizzazione della finanza pubblica").

Una ulteriore proroga al 31 dicembre 2015 del blocco della contrattazione e degli incrementi stipendiali nel pubblico impiego si ebbe con l'articolo 1, commi 254-256 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

La prospettiva di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego riemerse - dietro 'impulso' della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015 - con l'articolo 1, comma 466 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che a tal fine quantificava in 300 milioni annui dal 2016 (per il triennio 2016-2018) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio statale pluriennale.

La successiva legge di bilancio 2017 (ossia la legge n. 232 del 2016, all'articolo 1, comma 368) ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1,48 miliardi di euro per il 2017 e 1,39 miliardi di euro a decorrere dal 2018) con alcune finalità, tra cui il finanziamento della contrattazione collettiva nel pubblico impiego relativa al triennio 2016-2018 ed il miglioramento economico del personale non 'contrattualizzato'.

Infine, l’art. 1, c. 679, della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) destina alla copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale nelle amministrazioni pubbliche ed ai miglioramenti economici del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche in regime di diritto pubblico, le seguenti risorse:

§  300 milioni per il 2016;

§  900 milioni per il 2017;

§  2.850 milioni dal 2018.

Tali complessive somme annuali corrispondono ad incrementi retributivi rispettivamente pari a: 0,36 per cento per il 2016; 1,09 per cento per il 2017; 3,48 per cento per il 2018 (assumendo come termine di raffronto l'ammontare retributivo dato dal trattamento economico principale ed accessorio per il 2015, al netto dell'indennità di vacanza contrattuale).

Nella percentuale sopra ricordata per il 2018, ricade pertanto l'attribuzione di aumenti medi mensili di 85 euro lordi, secondo l'accordo stipulato dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con le Organizzazioni sindacali il 30 novembre 2016.

 


 

Articolo 35
(Assunzioni presso l'Ispettorato nazionale del lavoro
e sanzioni in materia di lavoro)

 

 

L’articolo 35 prevede un incremento della dotazione organica (con relative assunzioni) dell'Ispettorato nazionale del lavoro e l'elevamento di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro, con la definizione delle destinazioni delle entrate. Inoltre, l'articolo reca, al comma 5, una norma finanziaria relativa all'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato.

 

L'incremento della dotazione organica e le relative possibilità di assunzione concernono il personale ispettivo appartenente all’Area III, nella misura di 300 unità dal 2019, di ulteriori 300 unità dal 2020 e di ulteriori 400 unità a decorrere dal 2021 (comma 1).

 

Si ricorda che il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 149, ha disposto l'istituzione di un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata Ispettorato nazionale del lavoro, che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, assorbendone (a regime) le relative attività.

Appartengono all'Area III dell'Ispettorato i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, ovvero lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

 

L'incremento è inteso a rafforzare le attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e quelle di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per la copertura dei relativi oneri finanziari, quantificati in 6.100.000 euro per il 2019, 24.393.000 per il 2020 e in 40.655.000 annui a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse stanziate per assunzioni ulteriori, presso pubbliche amministrazioni nazionali, rispetto a quelle consentite a legislazione vigente, risorse di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della L. 11 dicembre 2016, n. 232, come incrementate dall'articolo 28, comma 1, del presente disegno di legge.

Ai fini delle assunzioni in oggetto, il ricorso alle procedure concorsuali è subordinato al previo esperimento della procedura cosiddetta di mobilità volontaria, mentre viene esclusa l'applicazione della cosiddetta mobilità "per ricollocazione" del personale collocato in disponibilità.

L'Ispettorato comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed alla Ragioneria generale dello Stato il numero delle unità da assumere e la relativa spesa.

Il comma 2 dispone un incremento, al fine di rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie. L'elevamento concerne:

§  la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di ulteriore impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (si ricorda che la sanzione - la quale non concerne il datore di lavoro domestico - è distinta da quella relativa alla prima violazione dell'obbligo di comunicazione);

§  la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del limite di durata dell'orario di lavoro per periodi di sette giorni o della prescrizione sul riposo di almeno ventiquattro ore consecutive per i medesimi periodi;

§  la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite;

§  la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sul riposo minimo giornaliero;

§  le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste (ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8) per la violazione di alcune norme in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro;

§  le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato;

§  le sanzioni amministrative pecuniarie in materia prevenzionistica e le somme che l'Ispettorato nazionale del lavoro ammette a pagare, in sede amministrativa, in caso di adempimento delle prescrizioni indicate in sede di accertamento di violazioni di norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Per queste ultime sanzioni e somme (in materia prevenzionistica e di sicurezza sul lavoro), l'elevamento di cui al comma 2 è pari al 15 per cento, mentre per tutte le altre sanzioni (penali ed amministrative) summenzionate l'elevamento è pari a 100 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione. Tali incrementi, percentuali o in valore assoluto, sono raddoppiati qualora il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, fosse stato ammesso, per i medesimi illeciti, al pagamento di somme in misura ridotta (comma 3). Per i casi in cui la suddetta misura ridotta derivasse dall'adempimento successivo ad una diffida, il pagamento delle somme in esame è condizione necessaria ai fini della regolarizzazione della situazione oggetto di diffida.

Sembrerebbe opportuno valutare gli effetti di un incremento in valori assoluti fissi (pari, come detto, a 100 euro) di un complesso di ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie aventi, a legislazione vigente, importi molto diversi.

Ai sensi del comma 4, le somme in esame (versate all’entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) sono destinate alle spese di funzionamento nonché all’incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell’Ispettorato nazionale del lavoro, anche allo scopo di valorizzare l’apporto del personale, dirigenziale e non dirigenziale, al potenziamento dell’efficacia ed efficienza dell’azione dell’Ispettorato medesimo.

Sembrerebbe opportuno chiarire se le somme oggetto del comma 4 siano solo quelle derivanti dagli incrementi suddetti (con esclusione delle entrate derivanti dagli importi già vigenti).

La misura della quota annua destinata al summenzionato incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta dell’Ispettorato medesimo, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, "secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa". Sembrerebbe opportuno chiarire quale sia l'oggetto del rinvio ai suddetti criteri - criteri che, secondo la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge, riguarderebbero l'utilizzo delle risorse destinate ai fondi per la contrattazione integrativa -.

Il comma 5 riguarda la destinazione di entrate derivanti da ipotesi di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato da parte di propri funzionari. Esse, nella disciplina finora vigente, confluiscono nella dotazione finanziaria complessiva dell'Ispettorato. Il comma 5 prevede che una quota di tali entrate, nella misura massima annua di 500.000 euro, sia destinata ad incentivare l'attività summenzionata di rappresentanza in giudizio.

 

 


 

Articolo 50
(Bonus occupazionale per giovani eccellenze)

 

 

L’articolo 50 introduce un incentivo, in favore dei datori di lavoro privati, per l'assunzione a tempo indeterminato, nel corso del 2019, di soggetti titolari di laurea magistrale o di dottorato di ricerca aventi determinati requisiti.

 

L'incentivo consiste (comma 1) nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per un periodo massimo di 12 mesi, decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro (per ogni rapporto di lavoro in oggetto). Lo sgravio è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale, fermo restando il rispetto delle norme europee sugli aiuti in regime di de minimis (commi 8 e 11).

Il beneficio è concesso con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di cittadini che rientrino in una delle seguenti fattispecie (comma 2): siano in possesso della laurea magistrale, ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche; siano in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019, prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università (statali e non statali) legalmente riconosciute, ad eccezione delle università telematiche.

Sembrerebbe opportuno chiarire l'ambito di applicazione del termine “cittadini” e valutare quali siano le motivazioni della limitazione temporale dei titoli summenzionati, con particolare riferimento al termine finale del 30 giugno 2019, nonché dell'esclusione dei titoli conseguiti presso università telematiche.

Il beneficio non è circoscritto a determinati profili o mansioni, a parte l'esclusione del lavoro domestico (di cui al comma 5).

Rientrano nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche (commi 3 e 4): le assunzioni con contratti a tempo parziale (purché indeterminato) - con proporzionale riduzione dell'importo dello sgravio -; i casi di trasformazione, avvenuta nel corso del 2019, di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato (fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi summenzionati alla data della trasformazione).

Qualora un lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato parzialmente fruito il beneficio in esame, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato, nel 2019, da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto a questi ultimi per il periodo residuo (comma 7).

Le fattispecie di esclusione del beneficio o di decadenza dal medesimo sono costituite dalle ipotesi di licenziamento (individuale o collettivo) di cui ai commi 5 e 6 nonché dalle ipotesi (richiamate dal comma 10) di cui all'art. 24, comma 4, del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. In particolare, in base a queste ultime, il beneficio decade: se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente l'applicazione dell'incentivo; se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese; se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all'Unione europea, riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito dell'incentivo; se vengono definitivamente accertate determinate violazioni di legge in materia lavoristica.

Per le modalità di applicazione dell'incentivo, nonché per le relative procedure di controllo, trovano applicazione le norme richiamate nel comma 10. La definizione di ulteriori modalità è demandata ad una circolare dell'INPS (comma 9). Sembrerebbe opportuno valutare la congruità di un rinvio, in una norma di legge, a quest'ultimo tipo di atto.

Ai sensi del comma 12, gli oneri relativi allo sgravio in esame sono posti a carico, nel limite di 50 milioni di euro per il 2019 e di 20 milioni per il 2020, delle risorse del Programma operativo nazionale "Sistemi di politiche attive per l’occupazione" (PON SPAO). L’ANPAL provvede a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse, nel rispetto delle procedure europee di gestione, al fine di consentire l'effettivo avvio dell'intervento. Nell'ambito delle proprie competenze, le regioni possono integrare il finanziamento del medesimo intervento, nel limite delle disponibilità dei propri bilanci destinate allo scopo.


 

Articolo 54
(Rapporto di lavoro del personale ex co.co.co.
presso le istituzioni scolastiche)

 

 

L’articolo 54 autorizza la trasformazione a tempo pieno, dall’a.s. 2019/2020, del rapporto di lavoro di soggetti, già titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento nelle scuole di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici, immessi in ruolo a tempo parziale dall’a.s. 2018/2019. Conseguentemente, dispone l’incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico.

 

Le immissioni in ruolo dei soggetti in questione – previa procedura selettiva per titoli e colloquio – sono state disciplinate dall’art. 1, co. 619-621, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018). Nello specifico, è stato previsto che le stesse dovevano avvenire nell'ambito dell'organico del personale amministrativo e tecnico, a valere sui posti di personale ATA accantonati in organico di diritto[10]. E’ stato, inoltre, previsto che i vincitori sarebbero stati assunti anche a tempo parziale, nei limiti di una maggiore spesa di personale, pari a € 5,402 mln nel 2018 e a € 16,204 mln dal 2019 e che i rapporti instaurati a tempo parziale sarebbero potuti essere trasformati a tempo pieno o incrementati nel numero di ore solo in presenza di risorse certe e stabili.

Il bando, emanato con D.D. 209 del 28 febbraio 2018, ha, dunque, disposto che i vincitori sarebbero stati assunti in ruolo a tempo indeterminato e parziale. Ha, altresì, previsto che la graduatoria finale sarebbe rimasta efficace ai sensi della normativa vigente – ossia, ai sensi dell’art. 35, co. 5-ter, del d.lgs. 165/2001, per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione –, e sarebbe stata utilizzata ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o al fine di incrementare il numero di ore nel rispetto dei posti di organico di diritto disponibili e in presenza di risorse certe e stabili.

La graduatoria è stata approvata, in via definitiva, con D.D. 1194 del 20 luglio 2018 e include 789 soggetti.

Conseguentemente, è stata autorizzata l’assunzione dei medesimi soggetti con contratto part-time al 50% a partire dal 1° settembre 2018 (v. D.M. 576 del 1° agosto 2018).

 

La relazione tecnica precisa, al riguardo, che, rispetto ai 789 soggetti inclusi nella graduatoria, le assunzioni hanno riguardato 779 unità, in considerazione del fatto che, nel frattempo, 10 soggetti erano stati collocati a riposto per raggiunti limiti di età.

 

La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno è disposta nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata dall’art. 1, co. 619, della legge di bilancio 2018, a tale scopo avvalendosi della quota non utilizzata.

La relazione tecnica evidenzia, al riguardo, che la spesa attuale è pari a € 10,79 mln annui e potrà aumentare, a regime, con il maturare di una maggiore anzianità di servizio, fino ad un massimo di € 12,56 mln annui.

 

La trasformazione del rapporto di lavoro avviene, a partire dai primi soggetti in graduatoria, mediante scorrimento della stessa.

Al riguardo, la relazione tecnica stima che le risorse disponibili siano sufficienti a trasformare il rapporto di lavoro relativo ad almeno 226 soggetti.

In caso di rinunce o cessazioni dal servizio, si procede all’ulteriore scorrimento della graduatoria.

 

Conseguentemente, si dispone l’incremento della dotazione organica del personale amministrativo e tecnico.

La relazione tecnica stima un incremento di 113 posti.

 

Infine, si dispone che la graduatoria rimane efficace sino al completo scorrimento (evidentemente, anche qualora questo avvenga oltre i tre anni dalla data di pubblicazione, termine al quale – come si è visto – faceva riferimento il bando).

 

 

 

 


La seconda Sezione

1. La disciplina contabile della seconda sezione

La parte contabile della legge di bilancio, recata dalla Sezione II del provvedimento, contiene il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative.

 

Il disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (A.C.1334) è presentato nei prospetti deliberativi per unità di voto - in coerenza con le disposizioni della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità)  - integrando le risorse disponibili in bilancio a legislazione vigente con gli effetti delle modifiche proposte dal medesimo disegno di legge di bilancio, al fine di dare evidenza contabile alla manovra complessivamente operata per effetto delle innovazioni normative della Sezione I e delle variazioni (finanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese disposte da norme preesistenti) esercitabili con la Sezione II.

In particolare, i prospetti deliberativi della Sezione II riportano:

§  le previsioni a legislazione vigente, che includono l’aggiornamento delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno nonché le rimodulazioni compensative di spese relative a fattori legislativi e per l’adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (verticali ed orizzontali) proposte dalle amministrazioni in sede di formazione del bilancio per finalità di efficientamento della spesa;

§  le proposte di modifica della legislazione vigente (rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni) che non richiedono la previsione di una specifica disposizione normativa, effettuate con la Sezione II;

§  gli effetti finanziari imputabili alle innovazioni normative introdotte con la Sezione I del disegno di legge di bilancio, esposti separatamente.

Le previsioni complessive del disegno di legge di bilancio – il c.d. bilancio integrato – sono determinate come somma degli stanziamenti previsti in Sezione II e degli effetti finanziari della Sezione I.

1.1. Le unità di voto parlamentare

In base alla disciplina contabile (art. 21, co. 7, L. 196), le unità di voto sono individuate:

a)  per le entrate, con riferimento alla tipologia;

b) per le spese, con riferimento ai programmi, intesi quali aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di beni e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa.

Nel complesso, il bilancio per il 2019 conferma la struttura dello scorso esercizio, con 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, e 176 programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare, con l’affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa.

Per quanto concerne i contenuti dell’unità di voto, essa deve indicare:

§  l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;

§  l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare (competenza) nonché l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare (cassa), nell'anno cui il bilancio si riferisce;

§  le previsioni delle entrate e delle spese relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Costituiscono oggetto di approvazione parlamentare sia le previsioni di entrata e di spesa, di competenza e di cassa, relative all’anno cui il bilancio si riferisce, sia quelle relative al secondo e terzo anno del bilancio triennale.

Soltanto le previsioni del primo anno costituiscono, tuttavia, limite alle autorizzazioni di impegno e pagamento.

Le spese del bilancio dello Stato rientranti in ciascuna unità di voto sono inoltre classificate – superata la precedente ripartizione in "rimodulabili" e "non rimodulabili" - a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa, e precisamente in:

§  oneri inderogabili, ossia spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi, tra cui rientrano le cosiddette spese obbligatorie (vale a dire, le spese relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa);

§  fattori legislativi, ossia spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

§  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse dagli oneri inderogabili e dai fattori legislativi, quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

La quota delle spese per oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno è indicata, per ciascun programma, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa.

La distinzione della spesa nelle tre categorie consente di individuare il livello di manovrabilità della spesa stessa, ai fini dell’applicazione della disciplina della flessibilità del bilancio.

1.2. La flessibilità degli stanziamenti di bilancio da fattore legislativo

Con la c.d. flessibilità di bilancio si è data la possibilità alle amministrazioni di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi - anche in via non compensativa, purché all’interno di ciascuno stato di previsione - per poter modulare le risorse loro assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa.

In particolare, l’articolo 23, comma 3, consente, con la Sezione II, in ciascuno stato di previsione, per motivate esigenze e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica:

a)    la rimodulazione in via compensativa delle dotazioni finanziarie relative a fattori legislativi anche tra missioni diverse, fermo restando la preclusione dell'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti (c.d. rimodulazione verticale).

Rientrano nelle rimodulazioni compensative quelle effettuate sulle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge n. 196 (rimodulazione delle quote annuali nel rispetto del vincolo finanziario complessivo ovvero reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio), nonché per l’adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti (c.d. rimodulazione orizzontale): si tratta delle rimodulazioni che coinvolgono una singola autorizzazione di spesa e trovano compensazione nell’ambito del periodo pluriennale di riferimento;

b)    il rifinanziamento, definanziamento e riprogrammazione delle dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi, per un periodo temporale anche pluriennale[11]. Queste variazioni costituiscono quella parte della manovra operata dal Governo direttamente sugli stanziamenti di bilancio contenuti nella seconda Sezione.

È prevista esplicita evidenza contabile delle variazioni relative ai fattori legislativi di spesa, in appositi allegati conoscitivi ai singoli stati di previsione della spesa del bilancio, che vengono aggiornati all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento.

1.3. La programmazione della spesa

Una delle novità più rilevanti della riforma della legge di contabilità è rappresentata dall’integrazione del processo di revisione della spesa nel ciclo di bilancio.

In base alla nuova procedura (art. 22-bis, legge n. 196/2009), il contributo delle Amministrazioni centrali dello Stato alla manovra di finanza pubblica è ancorato a un obiettivo di spesa, definito con il Documento di economia e finanza, e ripartito tra le singole amministrazioni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Nel D.P.C.M. sono definiti gli obiettivi di spesa di ciascun Dicastero riferiti al successivo triennio - in termini di risparmi da conseguire. Gli interventi per il conseguimento di tali obiettivi sono proposti dai Ministeri in sede di presentazione del disegno di legge di bilancio e vengono successivamente monitorati nell’ambito di accordi tra il Ministro dell'economia e ciascun Ministro di spesa, da definire entro inizio marzo.

Entro il 1° marzo dell’anno successivo a quello di applicazione degli interventi, ciascun Ministro invia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia una relazione – allegata al DEF - sul grado di raggiungimento dei risultati in riferimento agli accordi in essere nell'esercizio precedente.

1.4. Classificazione delle spese

Ai sensi dell’articolo 25 della legge di contabilità, la classificazione delle voci di spesa si articola su tre livelli:

a)   missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa;

b)   programmi, ossia le unità di voto parlamentare, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell’ambito delle missioni.

c)    unità elementari di bilancio, che rappresentano le unità di gestione e rendicontazione – attualmente i capitoli - eventualmente ripartite in articoli (corrispondenti agli attuali piani di gestione).

Con il D.Lgs. n. 90/2016 sono state introdotte nel bilancio dello Stato le azioni, quali ulteriore articolazione dei programmi, volte a specificare ulteriormente la finalità della spesa. Al momento, esse rivestono carattere meramente conoscitivo, ad integrazione della classificazione per capitoli.

Le azioni sono rappresentate in un apposito prospetto dell’atto deliberativo, collocato dopo i quadri generali riassuntivi, che riporta, a scopo solo conoscitivo, il bilancio per Missione, Programma e Azione dello Stato nella sua interezza.

Le spese del bilancio dello Stato sono inoltre esposte secondo le tradizionali classificazioni economica e funzionale.

1.5. La struttura degli stati di previsione della spesa

La Sezione II del disegno di legge di bilancio è costituita da:

§  lo stato di previsione dell’entrata;

§  gli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri;

§  il quadro generale riassuntivo, con riferimento al triennio.

 

Ciascuno stato di previsione della spesa, riporta i seguenti Allegati:

§  Rimodulazioni compensative di spese per fattori legislativi e per adeguamento al piano finanziario dei pagamenti (art.23 c.3, lett.a, della legge di contabilità);

§  Rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni previste a legislazione vigente (art.23 c.3, lett.b);

§  Dettaglio oneri inderogabili, fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno (art. 21, c.4);

§  Reiscrizione somme non impegnate (art. 30 c.2).

 

L’articolo 21 della legge di contabilità, infine, dispone l'approvazione, con distinti articoli, dello stato di previsione dell'entrata, di ciascuno stato di previsione della spesa e dei totali generali della spesa nonché del quadro generale riassuntivo.

 


 

2. Le previsioni di spesa di competenza della XI Commissione nel disegno di legge di bilancio

Nel presente capitolo si dà conto delle parti della II Sezione del disegno di legge di Bilancio 2019 (A.C. 1334) di interesse della X Commissione Attività Produttive.

Si tratta in via prevalente dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4), ma occorre considerare anche un altro Ministero nei cui stati di previsione sono ricompresi programmi di interesse della XI Commissione, e cioé il Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2).

2.1. Lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tab. 4)

Lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (A.C. 1334 - Tab. 4) si articola in 5 missioni e 12 programmi.

 

Lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Tabella 4 del DDL), espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 125.606,99 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del ddl di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 13.885,8 milioni di euro.

 

Analisi per Missione/Programmi

La tabella seguente espone le previsioni di bilancio integrate per il 2019 per ciascuna Missione e Programma di spesa del Ministero a raffronto con i dati dell’esercizio 2018.

La tabella evidenzia altresì le modifiche che il ddl di bilancio apporta alla legislazione vigente 2019, con interventi di Sezione II, ai fini della determinazione delle previsioni di spesa relative a ciascuna missione e programma.


 

(dati di competenza, valori in milioni di euro)

 

 

2018

2019

Legge di Bilancio

Previsioni assestate

BLV

Rifinanz. e Definanz. (art. 23, c. 3, lett. b)

DLB Sezione II

Effetti finanziari Sezione I

Dlb integrato sez I+Sez II

1

Politiche per il lavoro (26)

10.737,16

10.617,55

10.500,28

-8,03

10.492,25

==

10.492,25

1.1

Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)

9.904,80

9.783,82

9.708,01

-7,00

9.701,01

==

9.701,01

1.2

Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)

81,75

82,23

31,61

==

31,61

==

31,61

1.3

Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)

47,53

47,94

62,92

-0,01

62,91

==

62,91

1.4

Contrasto al lavoro nero e irregolare, prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)

314,89

315,06

325,64

==

325,64

==

325,64

1.5

Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)

367,29

367,29

347,42

=

347,42

==

347,42

1.6

Sistemi informativi per il monitoraggio e lo sviluppo delle politiche sociali e del lavoro e servizi di comunicazione istituzionale (26.12)

20,90

21,21

24,67

-1,02

23,65

==

23,65

2

Politiche previdenziali (25)

82.090,04

81.405,89

81.228,58

-0,02

81.228,56

6.877,00

88.105,56

2.1

Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)

82.090,04

81.405,89

81.228,58

-0,02

81.228,56

6.877,00

88.105,56

3

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)

32.827,82

32.830,10

33.830,01

217,00

34.047,00

6.802,00

40.849,00

3.1

Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)

99,26

99,89

100,05

-3,01

97,04

==

97,04

3.2

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)

32.728,54

32.730,21

33.729,96

220,00

33.949,96

6.802,00

40.751,96

4

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)

1,89

2,18

2,23

-0.01

2,22

3,00

5,22

4.1

Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)

1,89

2,18

2,23

-0.01

2,22

3,00

5,22

5

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)

52,46

49,60

45,89

-5,13

40,76

==

40,76

5.1

Indirizzo politico (32.2)

16,28

16,40

15,01

-5,03

9,98

==

9,98

5.2

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)

36,18

33,20

30,88

-0,10

30,78

=

30,78

 

SPESE FINALI MINISTERO

125.709,37

124.905,32

125.606,99

203,81

125.810,79

16.682,00

139.492,79

- tra parentesi la numerazione generale della Missione/programma.

 

La spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su 5 missioni, di cui quelle di maggior rilievo per il lavoro sono la Missione 1 (Politiche per il lavoro) e la Missione 2 (Politiche previdenziali) che rappresentano (in seguito alle modifiche apportate), rispettivamente, circa il 7,5% e il 63,2% del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo.

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (10.500,27 milioni) la Missione 1 registra un decremento di 8,03 milioni di euro, determinato quasi interamente dal Programma “Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione” diminuito, per effetto dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (ex art. 23, c. 3, lett. b)), di 7 milioni di euro (Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni e ai contratti di solidarietà per i dipendenti dei partiti politici, cap. 2235).

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (81.228,58 milioni) la Missione 2 registra un incremento in Sezione I di 6.877 milioni di euro (di cui 6.700 milioni a valere sull’istituendo Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani (articolo 21, comma 2, del ddl di bilancio) - cap. 4100; 177 milioni a valere su altri interventi di natura previdenziale – cap. 4367).

 

Per le politiche sociali, la Missione di maggior rilievo è la Missione 3 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) che rappresenta il 29,3% della spesa finale complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (33.830,01 milioni) la Missione 3 registra un incremento di 7.018,99 milioni di euro determinato:

§  da un aumento del Programma “Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva”, pari a 6.802 milioni di euro derivanti:

-     da incrementi pari, rispettivamente, a 120 e a 100 milioni di euro per rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente (art. 23, c. 3, lett.b)) a favore del Fondo per le politiche sociali – cap. 3671 e del Fondo per le non autosufficienze – cap. 3538;

-     da un decremento (2.198 milioni di euro) in Sezione I del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale – cap. 3550;

-     da un incremento (9.000 milioni di euro) in Sezione I per l’istituendo Fondo per il reddito di cittadinanza (articolo 21, comma 1, del ddl di bilancio) – cap. 2780.

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze

 

Analisi per Missione/Programmi

La Missione 23 (Fondi da ripartire), relativa alla spesa per la contrattazione collettiva, evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un incremento (in conto competenza) pari a 4.944,27 milioni di euro.

All’interno della Missione 23, si segnala il Programma 23.1 “Fondi da assegnare”, che registra un incremento di 4.544,27 milioni di euro, come evidenziato nella tabella che segue.

 

(valori in milioni di euro)

 

Missione/Programma

2018

2019

Legge di Bilancio

Previsioni assestate 2018

BLV

Rifinanz. e Definanz. (art. 23, c. 3, lett. b)

DLB Sezione II

Effetti finanziari Sezione I

Dlb integrato sez I+Sez II

23

Fondi da ripartire (33)

11.308,78

9.354,41

9.167,38

403,03

9.750,42

4.541,23

14.111,65

23.1

Fondi da assegnare (33.1)

6.102,80

6.077,13

4.004,22

403,03

4.407,26

4.141,23

8.548,49

 



[1]     Tale istituto è da considerarsi, ai sensi del comma 1, una “misura contro la povertà, la disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garanzia del diritto al lavoro, della libera scelta del lavoro, nonché il diritto all’informazione, all’istruzione, alla formazione, alla cultura, attraverso politiche volte al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”.

[2]     Si veda in proposito la scheda relativa all’articolo 24.

[3]     Tale articolo, in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, ha introdotto, a titolo sperimentale, specifici incentivi fino al 31 dicembre 2016 . Gli incentivi consistono in:

§  disapplicazione del contributo di licenziamento;

§  riduzione della specifica aliquota contributiva dal 10% al 5%;

§  sgravio totale dei contributi a carico dei datore di lavoro, inclusi il contributo di finanziamento dell'ASpI (ora NASpI) ed il contributo integrativo dello 0,30% delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo, dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

      Gli incentivi, inizialmente previsti fino al 31 dicembre 2016, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2017 dall'articolo 1, comma 240, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017).

[4]     Con tale Accordo Governo, Regioni e Province Autonome  hanno approvato le linee guida in materia di tirocini in attuazione del'articolo1, commi 34-36, della L. 92/2012, al fine di fornire uno standard minimo di riferimento, uniformando così la qualità e le possibilità di accesso all'istituto su tutto il territorio nazionale, prescindendo dai contesti regionali. Le linee guida definiscono il quadro di riferimento nazionale, intervenendo sugli aspetti qualificanti del tirocinio quali la sua durata, l'indennità da corrispondere al tirocinante, il regime sanzionatorio in caso di abuso dello strumento o inadempienza da parte dei soggetti ospitanti.

[5]     L’art. 4-bis del decreto-legge n. 86/2018 dispone che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri riguardanti il riordino dell’organizzazione dei Ministeri siano adottati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Tali decreti sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e sugli stessi il Presidente del consiglio dei ministri può richiedere il parere del Consiglio di Stato.

[6]     Una quota delle assunzioni di quelle unità è stata riservata (nel limite massimo del 30 per cento dei contingenti annuali) al personale volontario iscritto da almeno tre anni nell'apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo, con almeno centoventi giorni di servizio (articolo 1, comma 295 della legge n. 205 del 2017).

[7]     Si tratta del concorso a 814 posti di vigile del fuoco (indetto con decreto del Ministro dell'interno n. 5.140 del 2008), che ha prodotto una graduatoria di 7.599 nominativi.

[8]     La precedente proroga - fino al 31 dicembre 2018 - è stata disposta dall'articolo 1, comma 1122, lettera h) della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

[9]     Vale a dire le istanze associative o rappresentative attraverso cui le pubbliche amministrazioni esercitano il potere di indirizzo nei confronti dell'ARAN (ex art. 41, c. 1, del D.Lgs. 165/2001).

[10]    L’art. 4, co. 5, del DPR 119/2009 aveva disposto che, nel caso di utilizzo del personale già addetto ai lavori socialmente utili, impegnato nelle istituzioni scolastiche in compiti di carattere amministrativo e tecnico, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, era accantonato un numero di posti della dotazione organica del profilo di appartenenza, corrispondente al 50% degli stessi soggetti.

[11]    Tali variazioni erano fino alla riforma operate con le tabelle C, D ed E della legge di stabilità, e poi recepite nella legge di bilancio con Nota di variazioni, in quanto, investendo profili sostanziali, erano, in quanto tali, preclusi alla legge di bilancio, stante la sua natura di legge formale, mantenuta fino all'entrata in vigore della legge n. 163/2016. Tali variazioni, insieme alle innovazioni legislative introdotte con la Sezione I, compongono il complesso della manovra di finanza pubblica.