Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2022 - Schede di lettura - Volume I - Articolo 1, commi 1-296 (Edizione provvisoria)
Riferimenti: AC N.3424/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 501/3 Volume I
Data: 27/12/2021
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI BILANCIO 2022

 

SCHEDE DI LETTURA

Edizione provvisoria

A.C. 3424

volume i

articolo 1, commi 1-296

 

 

 

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Dossier n. 474/3 - Volume I

 

 

 

 

 

 

 

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Progetti di legge n. 501/3 - Volume I

 

 

 

 

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I – Articolo 1, commi 1-296;

§  Volume II – Articolo 1, commi 297-633;

§  Volume III – Articolo 1, comma 634 - Articolo 22.

 

 

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ID0016cvol1.docx

 

 


I N D I C E

 

 

Tavola di raffronto. 7

SEZIONE I. 25

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI. 25

Articolo 1, comma 1 (Risultati differenziali del bilancio dello Stato) 25

Articolo 1, commi 2-4 (Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche) 27

Articolo 1, commi 5 e 7 (Differimento termini addizionali regionali e comunali) 40

Articolo 1, commi 8 e 9 (Esclusione Irap per le persone fisiche) 42

Articolo 1, commi 10 e 11 (Modifiche alla disciplina del patent box) 47

Articolo 1, comma 12 (Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax) 54

Articolo 1, comma 13 (Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili) 57

Articolo 1, commi 14-23 (Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione) 59

Articolo 1, comma 24 (Esenzione bollo su certificazioni digitali) 70

Articolo 1, comma 25 (Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali) 71

Articolo 1, commi 26 e 27 (Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.) 73

Articolo 1, comma 28 lettere a)- e), g)-l) (Proroga Superbonus) 76

Articolo 1, comma 28, lettera f) (Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici) 86

Articolo 1, comma 29 (Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile) 87

Articolo 1, comma 30 (Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti) 92

Articolo 1, commi 31-36 (Controlli dell’Agenzia delle entrate) 96

Articolo 1, comma 37 (Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia) 98

Articolo 1, comma 38 (Proroga Bonus verde) 102

Articolo 1, comma 39 (Modifiche al bonus facciate) 104

Articolo 1, commi 40 e 41 (Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021) 106

Articolo 1, comma 42 (Detrazione per gli interventi finalizzati  al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche) 108

Articolo 1, comma 43 (Fattori di conversione in energia primaria Superbonus) 111

Articolo 1, comma 44 (Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”) 113

Articolo 1, comma 45 (Credito d’imposta in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative) 121

Articolo 1, comma 46  (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI) 130

Articolo 1, commi 47 e 48 (Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini") 132

Articolo 1, comma 49 (Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese) 135

Articolo 1, comma 50 (Cabina di regia per l’internazionalizzazione, posizioni dirigenziali nell’ICE e unificazione fondi dell’ICE) 142

Articolo 1, commi 51 e 52 (Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia) 145

Articolo 1, commi 53-58 (Fondo di garanzia PMI) 148

Articolo 1, comma 59 (Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese) 162

Articolo 1, commi 60 e 61 (Garanzia green) 168

Articolo 1, comma 62 (Proroga dell’operatività straordinaria del Fondo Gasparrini) 173

Articolo 1, commi 63-69 (Fondo indennizzo risparmiatori) 176

Articolo 1, commi 70 e 71 (Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese) 190

Articolo 1, comma 72 (Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale) 196

Articolo 1, commi 73-86 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri di funzionamento dei centri per l’impiego) 197

Articolo 1, commi 87 e 88 (Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata) 219

Articolo 1, commi 89 e 90 (Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi) 224

Articolo 1, commi 91-93 (Modifiche alla normativa sull’APE sociale) 225

Articolo 1, comma 94 (Opzione donna) 232

Articolo 1, commi 95-97 (Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 235

Articolo 1, commi 98-100 (Fondo per i trattamenti di quiescenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 237

Articolo 1, commi 101 e 102 (Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile) 240

Articolo 1, commi 103-118 (Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti) 242

Articolo 1, commi 119-121 (Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi) 249

Articolo 1, commi 122-130 (Fondo sociale per occupazione e formazione) 254

Articolo 1, commi 131-133 (Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria) 261

Articolo 1, comma 134 (Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo) 264

Articolo 1, commi 135-136 (Fondo povertà educativa) 266

Articolo 1, comma 137 (Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri) 269

Articolo 1, comma 138 (Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere) 270

Articolo 1, commi 139-148 (Piano strategico nazionale per la parità di genere) 272

Articolo 1, commi 149 e 150 (Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere) 276

Articolo 1, commi 151-153 (Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione) 281

Articolo 1, comma 154 (Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi) 285

Articolo 1, comma 155 (Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani) 287

Articolo 1, commi 156 e 157 (Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni) 289

Articolo 1, comma 158 (Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila) 291

Articolo 1, commi 159-171 (Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza) 294

Articolo 1, commi 172 e173 (Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia) 321

Articolo 1, comma 174 (Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili) 325

Articolo 1, comma 175 (Credito d’imposta Mezzogiorno) 329

Articolo 1, commi 176 e 177 (Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità) 333

Articolo 1, comma 178 (Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità) 335

Articolo 1, commi 179 e 180 (Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità) 338

Articolo 1, commi 181-182 (Incremento del finanziamento del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico) 342

Articolo 1, commi 183 e 184 (Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità) 345

Articolo 1, commi da 185 a 190 (Agevolazioni per lo sviluppo dello sport) 348

Articolo 1, commi da 191 a 203 (Modifiche della disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale) 353

Articolo 1, commi 204-214 e commi 219 e 220 (Modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale dell’INPS) 368

Articolo 1, comma 215 (Contratto di espansione) 375

Articolo 1, comma 216 (Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione) 379

Articolo 1, commi 217 e 218 (Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca) 381

Articolo 1, commi 221 e 222 (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI) 383

Articolo 1, comma 223 (Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll) 387

Articolo 1, commi da 224 a 238 (Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale) 390

Articolo 1, comma 239 (Sostegno in caso di maternità) 396

Articolo 1, commi da 240 a 242 (Fondi per la formazione continua) 399

Articolo 1, commi 243-248 (Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale) 401

Articolo 1, commi 249-250 (Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale) 404

Articolo 1, commi 251-252 (Politiche attive per i lavoratori autonomi) 407

Articolo 1, commi 253-254 (Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori) 409

Articolo 1, commi 255-256 (Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali) 410

Articolo 1, comma 257 (Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali) 413

Articolo 1, comma 258 (Incremento del Fondo sanitario nazionale) 415

Articolo 1, comma 259 (Incremento Fondo farmaci innovativi) 422

Articolo 1, comma 260 (Incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica) 424

Articolo 1, comma 261 (Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023) 430

Articolo 1, comma 262 (Risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica) 433

Articolo 1, commi 263-267 (Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia) 434

Articolo 1, commi 268, 269 e 271 (Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende) 437

Articolo 1, comma 270 (Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative) 445

Articolo 1, commi 272 e 273 (Incarichi convenzionali a tempo indeterminato nel servizio di emergenza-urgenza 118 per medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale) 447

Articolo 1, comma 274 (Rafforzamento dell’assistenza territoriale) 448

Articolo 1, comma 275 (Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori) 450

Articolo 1 (commi 276-279) (Disposizioni in materia di liste di attesa Covid) 451

Articolo 1, comma 280 (Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera) 462

Articolo 1, commi da 281 a 286 (Limiti di spesa farmaceutica) 463

Articolo 1, comma 287 (Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici) 466

Articolo 1, comma 288 (Finanziamento aggiornamento LEA) 467

Articolo 1, comma 289 (Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN) 470

Articolo 1, commi 290-292 (Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) 471

Articolo 1, commi 293 e 294 (Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso) 474

Articolo 1, commi 295-296 (Proroga Unità speciali di continuità assistenziale - USCA) 475

 

 

 


Tavola di raffronto

 

Oggetto

A.S. 2448
Art. co.

Testo 5a Commissione

A.C. 3424
Art. 1, co.

SEZIONE I

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

 

1

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche

2

 

2-4

Differimento di termini in materia di addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

 

2-bis

5-7

Esclusione IRAP per le persone fisiche

 

2-ter

8-9

Modifiche alla disciplina del Patent box

 

2-quater

10-11

Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

3

 

12

Aliquota iva del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili

4

 

13

Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione

5

 

14-23

Esenzione bollo su certificazioni digitali

6

 

24

Proroga della detassazione ai fini irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli

7

 

25

Potenziamento dei piani individuali di risparmio PIR. Piani di risparmio

8, co 1

8, co 1 e co. 1-bis

26-27

Proroghe: Superbonus fiscale

9, co. 1, lett. a)-e-bis)

9, co. 1, lett. a), c-bis), d-bis), d-quater), e-bis)

28, lett. a-e), lett. g-l)

Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici

 

9, co. 1, lett. d-bis), e co. 1-bis

28, lett. f)

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile. Estensione dell'obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi (art. 1, co 1, lett. b) del DL 157/2021)

9, co. 2, lett. a) e b)

9, co. 2, lett. a-b e bis)

29

Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi (ex art. 2 del DL 157/2021)

 

9, co. 2-bis

30

Controlli dell'Agenzia delle entrate (ex art. 3 del DL 157/2021)

 

9, co. 2-ter - 2-octies

31-36

Detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia

9, co. 3

 

37

Bonus verde

9, co. 4

 

38

Bonus facciate

9, co. 5

 

39

Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021 con salvezza degli effetti. Invarianza finanziaria. Modifica rubrica art. 9

 

9, co. 5-bis e 5-ter

40-41

Detrazioni per barriere architettoniche

 

9, co. 5-bis

42

Misure di tutela degli investimenti per edifici allacciati al teleriscaldamento nell’ambito del Superbonus

 

9-bis

43

Proroga del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali «transizione 4.0»

10, co. 1

 

44

Proroga del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

10, co. 2

 

45

Credito imposta PMI

 

10, co 2-bis

46

Rifinanziamento della misura “nuova Sabatini”

11

 

47-48

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

12, co. 1

 

49

Cabina di regia per l’internazionalizzazione e unificazione fondi ICE

13

 

50

Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia

 

13-bis

51-52

Fondo di garanzia per le pmi

14

 

53-58

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

15

 

59

Garanzia a favore di progetti del green new deal

16

 

60-61

Proroga dell’operatività straordinaria del cosiddetto fondo Gasparrini

17

 

62

Attività Fondo indennizzo risparmiatori

 

17-bis e 17-ter

63-69

Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese

18

 

70-71

Incremento del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale

19

 

72

Rifinanziamento del reddito di cittadinanza - Rdc

20

 

73

Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza

21

 

74-84

Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego

22

 

85-86

Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata

23

 

87-88

Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi

24

 

89-90

Modifica della normativa sull’APE sociale

25

 

91-93

Opzione donna

26

 

94

Istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco

27, co. 1-2

 

95-97

Armonizzazione trattamenti quiescenza Vigili del fuoco

27, co. 3-7

 

98-100

Applicazione al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile dell’articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

28

 

101-102

Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti

29

 

103-118

Esoneri contributivi per lavoratori provenienti da imprese in crisi

30, co. 1 e 2

 

119-120

Riduzione contributi lavoratori

 

30, co. 2-bis

121

Rifinanziamento fondo sociale per occupazione e formazione

31

 

122-130

Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia in amministrazione straordinaria

32

 

131-133

Congedo di paternità

33

 

134

Fondo per il contrasto della povertà educativa

34

 

135-136

Decontribuzione per le lavoratrici madri

35

 

137

Finanziamento del fondo per il sostegno alla parità salariale di genere

36

 

138

Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere

37

 

139-148

Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere

38

 

149-150

Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, in materia di prevenzione e contrasto al disagio giovanile

39, co. 1-3

 

151-153

Misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi

39, co. 4

 

154

Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani

40

 

155

Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni

41

 

156-157

Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L’Aquila

42

 

158

Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza

43

 

159-171

Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia

44

 

172-173

Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili

45

 

174

Credito d'imposta per il Mezzogiorno

46

 

175

Interventi per l’offerta turistica in favore di persone con disabilità

47

 

176-177

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità

48

 

178

Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità

49, co. 1-2

 

179-180

Rifinanziamento per iniziative per persone con disturbi autistici

 

49, co. 2-bis - 2-quater

181-182

Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità

50

 

183-184

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport

51, co. 1-3, 4-5

 

185-187, 189-190

Attività sportive universitarie

 

51, co. 3-bis e 3-ter

188

Cassa integrazione ordinaria e straordinaria

da 52 a 65

STRALCIATI 58, 59, 64

 

191-203

Fondi di solidarietà bilaterali e FIS

da 66 a 71 e 75

 

204-214 e 219-220

Contratto di espansione

72

 

215

Disposizioni transitorie

73

 

216

Estensione della Cassa integrazione salariale operai agricoli - CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca

74

 

217-218

Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego - NASPI

76

 

221-222

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

77

 

223

Disposizioni in materia di cessazione dell'attività produttiva

 

77-bis

224-238

Sostegno in caso di maternità

78

 

239

Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua

79 e 80

 

240-242

Misure di incentivo in relazione ad alcune fattispecie di cassa integrazione guadagni straordinaria e Norme in materia di apprendistato professionalizzante per le medesime fattispecie

81 e 82

 

243-248

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale

83

 

249-250

Politiche attive per i lavoratori autonomi

84

 

251-252

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori

85

 

253-254

Finanziamento del fondo di integrazione salariale

86

 

255-256

Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali

87

 

257

Incremento Fondo sanitario nazionale

88, co. 1

 

258

Incremento Fondo farmaci innovatiti

88, co. 2

 

259

Incremento risorse farmaci specializzazione medica

88, co. 3

 

260

Finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023

89

 

261

Risorse per il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto emergenza epidemiologica COVID-19

 

89-bis

262

Risorse per vaccini anti SARS-COV-2

90, co. 1 STRALCIATO   co. 2

 

soppresso

Edilizia sanitaria

91

 

263-267

Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario

92, co. 1, 2 e 3

 

268-269 e 271

Cure palliative

 

92, co. 2-bis

270

Personale 118

 

92, co. 3-bis e 3-ter

272-273

Potenziamento assistenza territoriale

93, co. 1

 

274

Finanziamento a sostegno delle attività della lega italiana per la lotta contro i tumori

93, co. 2

 

275

Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo c.p.s. 13 settembre 1946, n. 233

93, co. 3 STRALCIATO

 

 

Disposizioni in materia di liste di attesa

94

 

276-279

Disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato

95

 

280

Tetti di spesa farmaceutica

96

 

281-286

Tetti di spesa per dispositivi medici

97

 

287

Aggiornamento LEA

98

 

288

Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del ssn

99

 

289

Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica ex art. 33 del dl 73/2021

100

 

290-292

Indennità di pronto soccorso

101

 

293-294

Proroga delle unità speciali di continuità assistenziale - USCA

102

 

295-296

Fondo Finanziamento Ordinario Università

103, co. 1

 

297

Contributo alle spese sanitarie degli studenti fuori sede

 

103, co. 1-bis

298

Strumenti digitali per la didattica

 

103, co. 1-ter

299

Fondo per i collegi di merito

103, co. 2

 

300

Fondo perequativo università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno

 

103, co. 2-bis

301

Cultura scientifica

103, co. 3

 

302

Compensi membri cda AFAM

103, co. 4

 

303

Istituzioni artistiche e musicali. Nucleo di valutazione

103, co. 5

 

304

Disposizioni relative agli ex lettori di lingua straniera

 

103, co. 5-bis

305

Erasmus plus

 

103, co. 5-ter

306

Associazione UNI Italia

 

103, co. 5-quater

307

Assunzioni istituzioni statali di alta formazione artistica, musicale e coreutica

103, co. 6

 

308

Personale AFAM

103, co. 7

 

309

Fondo ordinario enti vigilati dal MUR

104, co. 1

 

310

Fondo italiano per la scienza

104, co. 2

 

311

Fondo per la ricerca industriale

104, co. 3

 

312

Sostegno e promozione attività degli enti pubblici ricerca

104, co. 4

 

313

Agenzia nazionale ricerca

104, co. 5

 

314

Piano di riorganizzazione e rilancio del consiglio nazionale delle ricerche – C.N.R.)

105

 

319-323

Attività enti pubblici di ricerca

 

105, co 9-bis e 9-ter

324

Contrasto della Xylella fastidiosa

106, co. 1

 

325

Valorizzazione docenti

107

 

326

Valorizzazione della professionalità dei docenti

108

 

327

Contributo a favore delle scuole dell'infanzia paritarie

 

108-bis

328

Insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria

109, co. 1-10

 

329-338

Incremento del FUN per il finanziamento delle retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici

110

 

339-342

Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi

111

 

343

Misura per rafforzare il diritto allo studio in classi numerose

112

 

344-347

Fondo cinema

113, co. 1

 

348

Fondo cultura

113, co. 2

 

349

Fondo biblioteche

113, co. 3

 

350

Tax credit per le librerie

114

 

351

Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo - SET

115

 

352

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne

116

 

353-356

App18-Bonus cultura per i diciottenni

117

 

357-358

Fondazioni lirico sinfoniche

118, co. 1-5

 

359-363

Potenziamento e adeguamento degli immobili degli archivi di stato

119

 

364-365

Fondo unico nazionale per il turismo

120

 

366-372

Banca dati delle strutture ricettive

121

 

373-374

Fondo editoria

122

 

375-377

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

123

 

378-379

Incremento del fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

124

 

380

Cooperazione allo sviluppo

125

 

381

Partecipazione italiana ad expo Osaka 2025

126

 

382

Partecipazione italiana al conto speciale CEDU

127, co. 1

 

383

Partecipazione dell’Italia ai programmi del Fondo monetario internazionale

127, co. 2-5

 

384-387

Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa

128

 

388

Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili in corso di gestione

 

 

389

Incremento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo

129

 

390

Partecipazione italiana al programma ASI-ARTEMIS

130

 

391

Istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni

131

 

392

Metropolitane nelle grandi aree urbane

132

 

393

Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica

133

 

394

Contratto di programma RFI

134, co. 1-2

 

395-396

Contratto di programma ANAS

135

 

397

Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

136

 

398-399

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture stradali

137

 

400-402

Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture autostradali regionali (Cispadana)

138

 

403-404

Infrastrutture stradali sostenibili delle regioni, delle province e delle città metropolitane

139

 

405-406

Messa in sicurezza strade

140

 

407-414

Rifinanziamento progettazione

141, co. 1

 

415

Fondo per la progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici

142

 

416

Completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad

143

 

417

Rifinanziamento Aree interne

144

 

418-419

Giubileo 2025

145

 

420-443

Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna e Gran Premio d’Italia

146, co. 1-2

146, co. 2-bis

444-446

Candidatura di Roma per l’Expo 2030

147

 

447

Rifinanziamento degli interventi di protezione civile connessi agli stati di emergenza di rilievo nazionale

148

 

448

Eventi sismici

 

149, co. 1-2 e 3-15

449-450 e 459-471

Agevolazioni fiscali sisma

 

149, co. da 2-bis a 2-decies

451-458

Rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico

150

 

472

Finanziamento Piano triennale lotta attiva contro gli incendi boschivi

151

 

473-474

Ammodernamento parco infrastrutturale dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza

152

 

475-477

Fondo sostegno transizione industriale

153

 

478-479

Misura di rifinanziamento bonus TV e decoder

 

153-bis

480-485

Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell’automobile

 

153-ter

486-487

Fondo Italiano per il Clima

154

 

488-497

Istituzione del fondo per l’attuazione del programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico

155

 

498

Misure a sostegno dell’avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo

156

 

499-501

Ricerca contrasto specie esotiche invasive

157

 

502

Contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas

158

 

503-512

Finanziamento per le emergenze ambientali

159, co. 1

 

513

Semplificazione del Fondo nazionale per l'efficienza energetica

159, co. 2

 

514

Fondo mutualistico nazionale contro i rischi catastrofali nel settore agricolo

160

 

515-519

Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40

161

 

520

Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare

162

 

521-526

IVA agevolata per la cessione di bovini e suini

163

 

527

Filiere delle carni

 

163, co. 1-bis

528

Esercizio delle funzioni in materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto-guardia costiera

164

 

529

Attuazione strategia forestale nazionale di cui all’articolo 6, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34

165

 

530

Ponti e viadotti

166

 

531-532

Manutenzione scuole

167

 

533

Rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

168, co. 1-9

 

534-542

Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi

169, co. 1-17

 

543-559

Disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria

169, co. 18

 

560

Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane

170, co. 1

170, co. 1-3

561-562

Incremento fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali e asili nido

171

 

563

Incremento dotazione fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili

172

 

564

Rifinanziamento del fondo cui all’art 53 del dl 104/2020 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna

173

 

565-566

Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitane

 

173-bis

567-580

Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche

174

 

581-582

Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali

175

 

583-587

Versamento ristori minori entrate da lotta all’evasione

176

 

588

Fondo per iniziative in favore della legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori

177, co. 1

 

589

Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali

178

 

590-591

Disposizioni concernenti le modalità per il riparto delle risorse LEP da assegnare agli enti locali

179

 

592

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane

180

 

593-596

Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali

181

 

597-603

Disposizioni in materia di trattamento accessorio

182, co. 1 e 1-ter

 

604 e 606

Trattamento economico accessorio Forze di polizia e Forze armate

 

182, co. 1-bis

605

Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione

183, co. 1

 

607

Disposizioni in materia di ufficio del processo

 

183-bis

608

Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali

184

 

609-601

Ordinamento professionale

185

 

612

Risorse per la formazione

186

 

613

Incremento del ruolo organico della magistratura

187

 

614-615

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso

188

 

616

Funzionamento della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici

 

188-bis

617-618

Attuazione dell’articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

189

 

619

Strade sicure

190

 

620

Proroga del contingente di 753 militari dell'operazione "Strade sicure"

 

190-bis

621

Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali

191

 

622-624

Contributo unificato

192

 

625

Tabelle A e B

193

 

626

Fondo esigenze indifferibili

194

 

627

Fondo di rotazione per l'attuazione del NGEU

195

 

628

Magistratura onoraria

196

 

629-633

Regolazione contabile sovvenzioni Tesoro/Poste

197

 

634-635

Proroga del termine di sospensione del sistema di tesoreria unica mista di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279

198

 

636

Modifiche all’articolo 1, commi 289-bis, 289-ter e 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e al decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156 (Conclusione del programma cashback)

199, co. 1-8

 

637-644

Contratti di apprendistato

 

199, co. 8-bis e 8-ter

645

Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici

 

199, co. 8-bis

646

Progetto pilota della Comunità di Sant’Egidio

 

199, co. 8-ter

647

Contratti a termine del Ministero dell’interno (cittadini stranieri non comunitari)

 

199, co. 8-bis e 8-ter

648

Finanziamento al Gestore infrastrutture ferroviarie e nazionali

 

199-bis, co 1

649

Incremento fondo vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19

 

199-bis, co. 2

650

Proroga delle misure per la funzionalità delle Forze di polizia

 

199-bis, co. 3 e 4

651-652

Norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perduto per l’emergenza epidemiologica da Covid-19

 

199-bis, co. 5

653

Disposizioni finanziarie

 

199-bis, co. 6 e 7

654-655

Abrogazione DL 209/2021

 

199-bis, co. 8 e 9

656-657

Misure a sostegno dell'Industria tessile

 

13-bis

658-659

Fondo per le attività di formazione certificazione parità di genere

 

36-bis

660

Centri per il recupero di uomini autori di violenza domestica e di genere

 

36-bis

661-666

Attuazione di interventi per i condannati per i reati sessuali, maltrattamenti contro familiari o conviventi e atti persecutori

 

36-ter

667

Risorse per Centri antiviolenza e case rifugio

 

38-bis

668

Rifinanziamento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

 

38-bis

669-670

Cyberbullismo

 

38-bis

671-674

Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente

 

40-bis

675-676

Fondo per le non autosufficienze

 

43-bis

677

Fondo per progetti di cohousing

 

50-bis

678-680

Disposizioni in materia di rifugi per animali in favore degli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o in stato di dissesto finanziario

 

51-bis

681-682

Terzo Settore

 

51-bis

683

Istituzione di un Fondo per i Test di Next- Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori

 

93-bis

684-686

Disturbi di nutrizione e alimentazione

 

98-bis

687-689

Piano di interventi per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS

 

102-bis

690

Sanità militare

 

102-bis, co. 1-4 e 4-bis

691-694

Pesonale italiano a Gibuti

 

102-bis, co. 5

695

Apprendistato Agenzia industrie difesa

 

102-bis, co. 6

696

Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche

 

108-bis

697-698

Campionati di nuoto Roma 2022

 

146-bis

699

Fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale nonché oer il sostegno alla ceramica artistica tradizionale

 

153-bis

700-703

Fondo nazionale per la fauna selvatica e sperimentazione vaccino contraccettivo GonaCon

 

157-bis

704-705

Proroga di disposizioni di esonero CUP/Tosap e Cosap

 

199-bis

706-707

Esenzione pedaggio autostradale veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta

 

6-bis

708

Ammissione ai benefici previsti dagli articoli 11 del D.L. 149/2013

 

7-bis

709-710

Modifiche all'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

 

8-bis

711

Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale

 

9-bis

712

Proroga dell'agevolazione per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua

 

10-bis

713

Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese

 

12, co. 1-bis

714

Capitale della Banca d'Italia

 

13-bis

715-717

Misure per le Società d'Investimento Immobiliare Quotate

 

15-bis

718

Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari

 

25-bis

719

Riordino della disciplina sul tirocinio

 

30-bis

720-726

Ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS

 

32-bis

727-729

Disposizioni in materia di imposta di registro

 

39-bis

730

Misure in materia di convenzioni di tirocini di formazione e orientamento

 

39-bis

731

Consiglio nazionale dei giovani

 

41-bis

732-733

Ulteriori misure in favore del rafforzamento degli assistenti sociali

 

43-bis

734-735

Interventi in favore delle persone con disabilità visiva e pluridisabilità

 

48-bis

736

Disposizioni concernenti l'attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità

 

50-bis

737

Contributo in favore della FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS

 

50-bis

738

Promozione dei principi della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e sostegno all'associazione Anffas

 

50-bis

739

Autorizzazione di spesa sport per disabili (ex Special Olympics Italia)

 

50-bis

740

Ciclismo italiano

 

51, co. 5-bis - 5-quater

741-742

IMU estero

 

51-bis

743

Struttura di accoglienza dell'Associazione ''La Casa di Leo"

 

199-bis

744

Ulteriori interventi in favore del PAC Umbria

 

51-bis

745

Fondo per la crescita sostenibile

 

85-bis

746

Ospedale Bambin Gesù

 

88, co. 1-bis

747

Istituzione di un flusso per il governo clinico delle malattie rare della retina

 

88-bis

748

''LAD Project'' (oncologia pediatrica)

 

92, co. 2-bis

749

Finanziamento a favore della Fondazione Italiana Sclerosi Multipla

 

93-bis

750

Attribuzione risorse società Biogem (ricerca oncologica)

 

99, co. 1-bis

751

Interventi perequativi Ministero della Salute

 

101, co. 2-bis e 2-ter

752-753

Interventi relativi agli screening neonatali

 

102-bis

754

Istituzione del Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario

 

102-bis

755-756

Istituzione del Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, del Fondo nazionale per la prevenzione del virus dell'epatite C (HCV), istituzione Registro nazionale dell'endometriosi e disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita

 

102-bis

757

Accademia Vivarium novum

 

104, co. 3-bis

758

Associazione dell'Identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS)

 

104, co. 3-ter

759

Ricerca nel settore agroalimentare

 

104, co 5-bis

760

Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attività di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza, digitalizzazione di libri, immobili e beni.

 

104, co 5-bis e 5-ter

761-762

Misure fiscali a sostegno della ricerca

 

104-bis

763

Reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti alla Xylella fastidiosa

 

106, co. 1-bis

764

Scuole di servizio sociale

 

107, co. 1-bis

765

Scuole europee

 

108, co. 2-bis

766

Procedura di riequilibrio finanziario dei Comuni

 

173-bis

767

Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica

 

108, co. 2-sexies

768

Procedure concorsuali Min istruzione

 

108, co. 2-septies

769

Misure per le scuole situate nelle piccole isole

 

111-bis

770

Promozione della lingua e cultura italiana all'estero

 

112, co. 4-bis - 4-quater

771-773

Istituzione di un fondo per la cultura della legalità per le Università

 

112-bis

774-778

Bergamo e Brescia Capitali italiane della cultura

 

113, co 3-bis -3-ter

779

Fondo Archi romani antichi d'Italia

 

113, co. 3-bis

780

Scuola di Musica di Fiesole, dell'Accademia Musicale Chigiana di Siena e dell'Accademia Internazionale di Imola

 

113, co. 3-bis

781

Festival Internazionale della Musica MITO

 

113, co 3-bis e- 3-quater

782

Enciclopedia italiana

 

113, co 4-quater

783

Fondazione EBRI

 

113-bis, co. 1

784

Disposizioni in materia di celebrazioni e anniversari di rilievo culturale

 

113-bis, co. 2-8

785-791

Centenario della morte di G. Puccini

 

113-bis

792-796

Carnevali storici

 

116-bis

797-798

Fondazioni lirico sinfoniche

 

118, co. 5-bis-5-quater

799-801

Associazioni musicali

 

118-bis

802

Interventi a favore degli esuli della ex Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia

 

124-bis

803

Celebrazione del pittore Pietro Vannucci "il Perugino"

 

124-bis

804-806

Ulteriori interventi cooperazione allo sviluppo

 

125-bis

807

Fondo difesa cibernetica

 

128-bis

808

Proroga incentivi riqualificazione elettrica veicoli e sistema ETRMS

 

131, co 1-bis - 1-quinquies

809-811

Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili

 

131, co. 1-bis e 1-ter

812

Eventi atmosferici calamitosi provincia di Mantova

 

131-bis

813-814

Fondo salva opere

 

136-bis

815

Sostegno al trasporto pubblico locale di Venezia

 

131-bis

816

Manutenzione straordinaria strutture Vertice G8

 

131-bis

817-818

Modifica al RD 262/1942 (appalti)

 

131-bis

819

Spesa per investimenti pubblici

 

141, co. 1-bis

820

Usi delle acque per approvvigionamento potabile

 

142, co. 1-bis

821

Commissario straordinario bob Cortina

 

146, co. 1-bis

822

Carta geologica d'Italia

 

150-bis

823

Fondo buone pratiche

 

153-bis, co. 1, 2

824-825

Fondo transizione ecologica della ristorazione presso il MIPAAF

 

153-bis, co. 3-4

826-827

Finanziamento a favore dell'ISPRA per il supporto al Mite e misure per la qualità dell'aria

 

154-bis

828-829

Potenziamento controlli ambientali

 

155-bis

830

Misure per incentivare l'istallazione di impianti di compostaggio presso i Centri Agroalimentari

 

156-bis

831-834

Adeguamento al divieto di immissione di specie ittiche alloctone

 

157-bis

835-838

Aggiornamento dei Piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale

 

159-bis

839

Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti

 

159-bis

840-841

Contributo per la promozione dei territori locali

 

162-bis

842-843

Commissario EIPLI

 

165-bis

844-845

Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'insetto Ips typographus nei territori alpini già colpiti dalla tempesta Vaia

 

165-bis

846-855

Personale MISE (novella al comma 1 dell'articolo 12 del D.L. n. 101/2019)

 

183-bis, co. 2

856

Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali

 

165-bis

857-858

Interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta a guscio e delle filiere minori

 

165-bis

859-862

Misure per il rafforzamento di Sin S.p.a.

 

165-bis

863-864

Istituzione del fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche

 

165-bis

865-867

Sostegno alle eccellenze della gastronomia

 

165-bis

868-869

Sostegno impianti ippici

 

165-bis

870-871

Finanziamento comune di Nicotera

 

168, co. 9-bis

872

Rifinanziamento fondo demolizione opere abusive

 

170-bis

873-874

Contributo comuni siciliani flussi migratori

 

173-bis

875-877

Strutture territoriali Ministero dell'istruzione

 

174-bis

878

Contributo all'attività della Fondazione Antonino Scopelliti

 

177, co. 1

879

Emergenza cimiteriale comune di Palermo

 

180-bis

880

Dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del SSN

 

182-bis

881

Retribuzione di risultato dirigenti ENAC

 

183, co. 1-bis

882

Ospedale Alba-Bra nel Comune di Verduno

 

183-bis

883

Carriera prefettizia

 

186-bis

884-885

Potenziamento organici dell'Area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

 

186-bis

886-888

Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri

 

186-bis

889

Fondo economia sociale

 

195-bis

890-892

Tutela della qualità del sughero nazionale e monitoraggio del Coraebus undatus

 

196-bis

893-895

Contributi a varie istituzioni

 

199, co. 8-bis - 8-quinquies

896-898

Accademia Galileiana delle scienze

 

199, co. 8-bis

899

Biblioteca italiana ipovedenti

 

199, co. 8-bis

900

Istituto "P- Mennea"

 

199, co. 8-bis

901

Contributi a vari enti (Istituto Filippo Cremonesi; Franco Zeffirelli onlus; Fondazione De Gasperi; Chiesa di S. Pietro in Colle a Caldiero)

 

199-bis

902-905

Strada provinciale Valle Brembilla

 

199-bis

906

Stanziamenti per Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura

 

199-bis, co. 1

907, primo per.

Fondazione Versiliana

 

199-bis, co. 2

907, secondo per.

Treno della memoria

 

art. 199-bis

908

Riqualificazione ed efficientamento energetico varie strutture

 

199-bis

909-911

Credito d’imposta per minusvalenze realizzate in “PIR PMI”

 

8, co. 1-bis

912

Estensione maggior termine cartelle di pagamento

 

8, co. 2-bis

913

Microcredito

 

14-bis

914

Misure in materia di accesso alle prestazioni del Fondo Indennizzo Risparmiatori

 

17-bis

915-916

Misure urgenti per assicurare la funzionalità del CONI

 

51-bis

917-922

Misure fiscali in favore del settore sportivo

 

51-bis

923-924

Autorità garante infanzia e adolescenza

 

92-bis

925

Ospedale Bambino Gesù e strutture del Sovrano Militare Ordine di Malta

 

101-bis

926

Adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di infortunio

 

102-bis

927-944

Fondazione Biotecnopolo di Siena

 

104-bis

945-951

Infrastrutture stradali (Milano Cortina 2026)

 

137-bis

952

Continuità territoriale

 

139-bis

953-955

Valutazione apprendimenti ed esami di Stato a.s. 2021/22

 

112-bis, co. 1

956

Esclusione DSGA da vincoli di permanenza nella sede di prima assegnazione

 

112-bis, co. 2

957

Immisioni ruolo docenti

 

112-bis, co. 3

958

Incarichi temporanei funzioni ispettive

 

112-bis, co. 4

959

Stabilizzazione come collaboratori scolastici ex LSU

 

112-bis, co. 5

960

Assunzioni Polizia e Vigili del fuoco

 

189-bis

961

Riduzione Fondo interventi strutturali di politica economica (FISPE)

 

 

962

Cammini religiosi

 

116, co. 5-bis

963

Investimenti e sicurezza nel settore delle infrastrutture autostradali

 

140-bis

964

Impianti per la ventialzione meccanica controllata VMC

 

167-bis

965

Contributo autorità protuale Tirreno Centro settentrionale

 

32-bis

966

Banca dati minori in affido

 

35-bis

967

Contributo Associazione Donnexstrada

 

38-bis

968

Indennizzo lavoratori che hanno goduto dell'indennizzo art. 26 DL18/2020

 

50-bis

969

Controllo utilizzo delle risorse di organismi sportivi

 

51-bis

970

Indennità lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

 

76-bis

971

Fibromialgia

 

98-bis

972

Autorizzazione di spesa a favore dell'INDIRE

 

104, co. 1-bis

973

Fondo pluralismo informazione

 

122-bis

974

Contributo Istituto Affari internazionali di Roma

 

128-bis

975

Osservatorio euromediterraneo Mar Nero

 

131-bis

976

Struttura per il Mezzogiorno

 

140-bis

977

Camere di commercio

 

153-bis

978-979

Animali da pelliccia

 

157-bis

980-984

Accisa birra

 

165-bis, co. 1-3

985-987

Sostegno al settore dell'agricoltura

 

165-bis, co. 4 e 5

988-989

Autorizzazione spesa per il comune di Trieste (impianti sportivi e terapeutici)

 

175, co. 4-bis

990

Cividale del Friuli (patrimonio UNESCO)

 

175-, co. 4-ter

991

Rimodulazione Piani riequilibrio enti locali

 

183-bis

992-994

Proroga contratti di consulenza e collaborazione con soggetti esterni alla PA

 

184-bis

995

Disposizioni per il settore marittimo

 

32-bis

996-998

Scuola politecnica  - Polo ingegneria Great Campus

 

103, co. 1-bis

999

Tutela legale e responsabilità civile verso terzi

 

189-bis

1000-1001

Accordo culturale Italia e Germania

 

191-bis

1002

Fondo valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

182, co. 1-quater

1003

Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale tra Italia e Albania

 

29-bis

1004-1005

Associazionisportive Alto Adige

 

51-bis

1006

Misure per l'istituzione del Museo nazionale dell'astrattismo storico e del razionalismo architettonico e del Museo interattivo della scenografia

 

113-bis

1007-1008

Centro merci di Alessandria smistamento

 

134, co. 2-bis e ter

1009-1100

Ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona

 

142-bis

1011

Contributo a favore delle associazioni combattentistiche

 

199-bis

1012

Limite temporale per l'assunzione a tempo indeterminato presso il MISE

 

183-bis, co. 1

1013

SEZIONE II STATI DI PREVISIONE

 

 

 

Approvazione degli stati di previsione e dei quadri generali riassuntivi del bilancio dello Stato  Analisi dei finanziamenti, definanziamenti e rimodulazioni di leggi di spesa disposte dagli stati di previsione

Artt. 200-218

 

Artt. 2-20

Clausola di salvaguardia

Art. 218-bis

Art. 21

Art. 21

Entrata in vigore

Art. 219

 

Art. 22

 

 


SEZIONE I

MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI
OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Articolo 1, comma 1
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

 

 

Il comma 1 fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza e cassa.

 

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), il comma in esame determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, entrambi in termini di competenza e di cassa, per ciascun anno del triennio di riferimento (2022, 2023 e 2024).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Tabella 1: risultati differenziali                   (importi in milioni di euro)

 

2022

2023

2024

COMPETENZA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

203.000

180.500

116.800

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

480.347

490.600

435.475

CASSA

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

280.000

245.500

174.000

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

557.372

555.600

492.675

 

Si rammenta che il saldo netto da finanziare (SNF) è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato finanziario, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che non sono coperte dalle entrate finali. Tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Si rammenta inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo coerentemente con gli obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica (DEF). Tali obiettivi per il triennio di riferimento sono stati aggiornati da ultimo lo scorso settembre dalla Nota di aggiornamento al DEF (NADEF) 2021 (cfr. le pagine da 8 a 11 della NADEF 2021).

La NADEF indica un indebitamento netto programmatico pari a -5,6% del PIL nel 2022, -3,9% nel 2023 e -3,3% nel 2024.

A tali valori corrispondono, in base agli "Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici" contenuti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio (pagina 422 del Tomo I dell'Atto Senato n. 2448) i seguenti valori, in termini di competenza, del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato: 202 miliardi di euro per l'anno 2022, 179 miliardi per il 2023, 116 miliardi per il 2024. Tali valori sono pertanto coerenti con il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato di competenza riportati nell'allegato 1 all'articolo in esame, già previsti dalla NADEF 2021 (pagina 10).

Su tale percorso programmatico, le Camere si sono espresse favorevolmente con l'approvazione della risoluzione n. 6/00196 del Senato e della risoluzione n. 6/00196 della Camera.

 


 

Articolo 1, commi 2-4
(Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche)

 

 

L’articolo 1, commi 2-4, il cui contenuto è stato integralmente sostituito al Senato, modifica al comma 2 il testo unico delle imposte sui redditi, riorganizzando le aliquote Irpef (comma 1, lettera a)), rimodulando la detrazione spettante per tipologia di reddito (comma 1, lettera b)) e avvicinando le soglie di reddito per cui spettano tali detrazioni tra le varie tipologie di reddito (lavoro dipendente, lavoro autonomo, pensioni).

Il comma 3 modifica la disciplina del cd. bonus 100 euro, di cui al decreto-legge n. 3 del 2020. Viene ridotta da 28.000 a 15.000 euro la soglia di reddito sopra la quale in linea generale esso non spetta, facendo tuttavia salva l’attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28.000 euro a specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni. Il comma 4 prevede un meccanismo di compensazione per il minor gettito della compartecipazione IRPEF per le regioni a statuto speciale e per le provincie autonome.

 

Nel testo originario del disegno di legge presentato al Senato, l’articolo 2 si limitava a disporre l’utilizzo, a decorrere dall’anno 2022, di risorse pari a 8 miliardi di euro annui - a valere sulle risorse del Fondo pluriennale per la riduzione della pressione fiscale – con finalità di riduzione dell’Irpef e dell’Irap. Con riferimento all’Irap si veda la scheda di lettura dell’articolo 2-quater.

 

Aliquote e scaglioni Irpef

 

La lettera a) del comma 2 apporta modifiche sia agli scaglioni (che vengono rimodulati), sia alle aliquote Irpef (ridotte da cinque a quattro e rimodulate).

 

Le modifiche in parola individuano le seguenti quattro aliquote per scaglioni di reddito:

 

a)    fino a 15.000 euro, 23 per cento;

b)    oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per cento;

c)    oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;

d)    oltre 50.000 euro, 43 per cento.

 

A seguito delle modifiche introdotte quindi:

§  si dispone la soppressione dell’aliquota del 41%;

§  la seconda aliquota viene abbassata dal 27% al 25%;

§  la terza aliquota si abbassa dal 38 al 35% e vi vengono ricompresi i redditi fino a 50.000 euro (il limite dell’aliquota al 38% è ad oggi fissato a 55.000 euro);

§  i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43% (attualmente tale aliquota si applica oltre la soglia dei 75.000 euro).

 

L'imposta sul reddito delle persone fisiche – Irpef è regolata dal Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986 n. 917) e si applica sui redditi che rientrano in alcune categorie individuate dalla legge (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di impresa, redditi diversi). Si tratta di una imposta progressiva, in quanto colpisce il reddito con aliquote che dipendono dagli scaglioni di reddito. Il reddito imponibile e l’imposta da versare sono determinati, rispettivamente, al netto degli oneri deducibili e delle detrazioni per oneri.

Al momento vi sono cinque scaglioni di reddito con le seguenti aliquote:

§  fino a 15.000 euro, 23%;

§  da 15.000,01 a 28.000 euro, 27%

§  da 28.000,01 a 55.000 euro, 38%

§  da 55.000,01 a 75.000 euro, 41%

§  oltre 75.000 euro, 43%.

La progressività dell’imposta è altresì garantita dalla presenza di un complesso sistema di detrazioni e deduzioni, stratificatosi nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.

Con riferimento specifico all’unità impositiva, il sistema Irpef italiano dal 1976 è basato sul reddito individuale. Altri Paesi utilizzano correttivi finalizzati a considerare in modo più compiuto il nucleo familiare (come lo splitting – utilizzato in Germania, Irlanda e USA – o il quoziente familiare, utilizzato in Francia). È prevista una no tax area derivante dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito. Per ulteriori dettagli sull’Irpef si rinvia al dossier sulla tassazione in Italia.

Si ricorda che accanto al sistema generale dell’Irpef come appena delineato, esistono in Italia alcune ipotesi di tassazione proporzionale (cd. flat tax nel dibattito politico: letteralmente “tassa piatta” calcolata come percentuale costante) che consiste nell’imposizione fiscale non progressiva, basata su una aliquota fissa, al netto di eventuali deduzioni fiscali o detrazioni. Tale modalità di tassazione si applica ad alcuni redditi da lavoro, di impresa e, in linea generale, ai redditi di capitale.

Nel corso dell’indagine conoscitiva delle Commissioni riunite di Camera e Senato sulla riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, il cui documento conclusivo è stato approvato in identico testo dalle due Camere nella seduta del 30 giugno 2021 è stata esaminata la combinazione dei vari elementi di definizione della base imponibile e dell’imposta personale, del sistema dei contributi sociali e delle regole di erogazione dei trasferimenti che determina il livello e l’andamento delle aliquote medie effettive (ovvero l’incidenza del prelievo sul reddito complessivo) e delle aliquote marginali effettive (intese come il prelievo sulle unità di reddito aggiuntivo).

Al di là del dettato normativo, nel corso dell’indagine conoscitiva è emerso che tra le principali criticità dell’attuale tassazione personale dei redditi in Italia vi è la presenza di aliquote marginali effettive che raggiungono livelli molto elevati. L'andamento “erratico” delle aliquote marginali è stato ascritto, tra gli altri fattori, al forte salto di aliquota tra il secondo e il terzo scaglione, all’andamento decrescente delle detrazioni all’aumento del reddito (che comporta anche la perdita dei trasferimenti, tra cui gli assegni familiari), nonché alla diversa tassazione di alcune tipologie di reddito e ai bonus introdotti nel tempo. A tale sistema occorre altresì aggiungere le addizionali regionali e comunali all’Irpef, che si applicano al reddito complessivo determinato ai fini Irpef e devono essere versate se, per l’anno di riferimento, risulta dovuta l’Irpef.

È stato rilevato che la tassazione ottimale del reddito richiederebbe, in termini di teoria economica, una forma ad U dell'andamento delle aliquote marginali effettive in relazione all'aumentare del reddito imponibile. Idealmente, infatti, la struttura delle aliquote marginali effettive dovrebbe essere tale da determinare basse aliquote per le fasce di reddito medio, dove si concentrano la maggior parte dei contribuenti e dove, pertanto, gli effetti distorsivi della tassazione sono più inefficienti. Le aliquote marginali dovrebbero salire per le fasce di reddito più alte, in modo da supportare la redistribuzione con il minimo livello di distorsione delle scelte individuali, data la scarsa numerosità di contribuenti in tale fascia. Per quanto riguarda le fasce di reddito più basse, la teoria economica della tassazione prevede idealmente elevate aliquote marginali, dovute non già all'elevato prelievo, bensì al graduale venir meno delle forme di sostegno previste dal sistema. Per questi contribuenti, in corrispondenza di elevate aliquote marginali, il carattere equo del sistema di tassazione sarebbe garantito da basse aliquote medie. A causa delle alte aliquote marginali effettive, tuttavia, i contribuenti delle fasce di reddito più basse potrebbero ritrovarsi nella c.d. "trappola della povertà". Un possibile rimedio può essere rappresentato da specifiche detrazioni per lavoratori a basso reddito. Tali detrazioni, via via più diffuse a livello internazionale, fanno parte di una struttura ottimale della tassazione e consentirebbero di ridurre il costo del lavoro e di creare posti di lavoro per i lavoratori meno qualificati (Fondo monetario internazionale).

Il documento conclusivo approvato dalle Commissioni parlamentari afferma che la struttura dell'Irpef vada sostanzialmente ridefinita, in accordo con gli obiettivi generali di semplificazione e stimolo alla crescita, adottando in particolare i seguenti obiettivi specifici:

1) l'abbassamento dell'aliquota media effettiva con particolare riferimento ai contribuenti nella fascia di reddito 28.000-55.000;

2) la modifica della dinamica delle aliquote marginali effettive, eliminando le discontinuità più brusche.

Si ricorda inoltre che è in corso d’esame alla Camera dei deputati il disegno di legge A.C. 3343, contenente “Delega al Governo per la riforma fiscale" (3343). Tra i principi di delega contenuti all’articolo 2 del disegno di legge sono indicati: la progressiva e tendenziale evoluzione del sistema verso un modello compiutamente duale che preveda l'applicazione della medesima aliquota proporzionale di tassazione ai redditi derivanti dall'impiego del capitale, anche nel mercato immobiliare, e ai redditi direttamente derivanti dall'impiego del capitale nelle attività di impresa e di lavoro autonomo condotte da soggetti diversi da quelli a cui si applica l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'applicazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai redditi diversi da quelli di cui al numero 1) della presente lettera e la sua revisione secondo i princìpi indicati dalla lettera b); la revisione dell'IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato il principio di progressività e a ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili; ridurre gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF. Si prevede inoltre il riordino delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto della loro finalità e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, l’armonizzazione dei regimi di tassazione del risparmio, tenendo conto dell'obiettivo di contenere gli spazi di elusione dell'imposta.

 

La lettera b) del comma 2, modifica il regime delle detrazioni IRPEF per tipologia di reddito.

 

Nell'ottica di agevolare i redditi che vedono prevalente la componente lavorativa al loro interno, il legislatore ha cercato di attenuare l'impatto della tassazione attraverso la previsione di una detrazione Irpef da applicarsi in maniera progressiva, fino a certe soglie, al reddito derivante da lavoro autonomo, dipendente o da pensione. L’articolo 49 del TUIR stabilisce che sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati. La disciplina delle due fattispecie (lavoro autonomo e dipendente) si differenzia, tuttavia, per le modalità del calcolo della detrazione, nonché per le soglie dei limiti di reddito che danno diritto all’esonero dalla presentazione della dichiarazione (no tax area).

I lavoratori dipendenti hanno diritto di ricevere particolari detrazioni fiscali legate alla produzione di reddito da lavoro dipendente o assimilato che possono fruire al fine di abbattere la propria tassazione Irpef. Le detrazioni da lavoro dipendente o assimilati sono disciplinate dall’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR.

Si ricorda che per redditi da lavoro assimilati rilevanti ai fini del riconoscimento della detrazione (articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l) del TUIR) si intendono:

a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca;

b) le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato;

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante;

c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente;

d) le remunerazioni dei sacerdoti;

h-bis) le prestazioni pensionistiche da previdenza complementare;

l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative.

La norma prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi da lavoro dipendente o assimilati a quelli di lavoro dipendente, spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:

a)   1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro con relativo esonero dalla presentazione della dichiarazione (l'ammontare della detrazione spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro);

b)  978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;

c)   978 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.

L’ammontare della detrazione per redditi da lavoro dipendente, spettante ai lavoratori ogni mese in busta paga, viene calcolato in rapporto ai giorni di detrazioni spettanti nel mese (compreso sabato e domenica). Per il calcolo della detrazione per lavoro dipendente in busta paga, occorre distinguere il calcolo effettuato in via presuntiva dal datore di lavoro sostituto d’imposta nelle buste paga da gennaio a novembre, rispetto al calcolo effettuato dal datore di lavoro nel mese di dicembre e in occasione del conguaglio fiscale di fine anno, che è calcolato sul reddito da lavoro dipendente definitivo.

 Per i redditi da pensione la detrazione è disciplinata dall’articolo 13, comma 3 lettere a), b) e c) del TUIR.

La norma prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione (articolo 49, comma 2, lettera a)) spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista per lavoro dipendente o assimilati, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a

a)   1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro (l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro);

b)  1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c)   1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.

 Infine, si ricorda che se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c)), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile, in misura pari a quelle di cui al sopra citato comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno (articolo 13, comma 5-bis).

Le detrazioni Irpef per lavoro autonomo sono riconosciute ad alcuni soggetti che svolgono attività di lavoro non dipendente. Si tratta di professionisti, imprese minori, titolari di partita Iva e tutti i soggetti che svolgono lavoro autonomo, sia di carattere continuativo, sia occasionale nonché alcune tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Le regole per il calcolo dell’importo riconosciuto ai titolari di partita Iva sono contenute al comma 5, articolo 13 del TUIR.

L’importo delle detrazioni Irpef sui redditi da lavoro autonomo è così stabilito:

§  detrazione di 1.104 euro, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;

§  detrazione di 1.104 euro, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. In questo caso la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 50.200 euro.

Il calcolo dell’importo spettante dovrà quindi essere effettuato in base al reddito percepito nell’anno di riferimento, dato dalla differenza tra ricavi e costi in base a quanto dichiarato nel modello Unico PF. In merito alle prestazioni di lavoro occasionale, le ritenute d’acconto dell’Irpef vanno considerate nel calcolo dell’Irpef dovuta in sede di presentazione dei redditi. Pertanto, presentando il modello Unico PF, il lavoratore che ha effettuato prestazioni occasionali fino a 4.800 euro potrà richiedere le ritenute d’acconto indietro portandole a credito Irpef. La detrazione Irpef per lavoro autonomo è riconosciuta in misura piena per i redditi non superiori a 4.800 euro con relativo esonero dalla presentazione della dichiarazione perché in tal caso l’importo riconosciuto copre completamente l’ammontare dell’Irpef dovuta nell’anno. L’aliquota Irpef fino a 15.000 euro è infatti del 23%, quindi l’imposta lorda calcolata sarebbe appunto pari a 1.104 euro, completamente azzerata dalla detrazione. Il calcolo della detrazione è differente per i redditi di importo superiore a 4.800 euro. In questo caso l’importo è riconosciuto esclusivamente per la parte di reddito corrispondente alla differenza tra l’importo di 55.000 euro e 50.200 euro. Non spetta invece nessuna detrazione Irpef per i redditi da lavoro autonomo che superino i 55.000 euro.

 

Detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati

 

La lettera b) del comma 2, al n. 1 rimodula la detrazione per redditi da lavoro dipendente e assimilati, novellando il comma 1, lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986.

 

Con le modifiche in commento essa ammonta a:

1)    1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, precisando che l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e che, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;

2)    1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;

3)    fino a 1.910 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

 

La lettera b) del comma 2, n. 2 prevede, aggiungendo un comma 2 all’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, un aumento della detrazione pari a 65 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 35.000 euro.

 

Rispetto al regime vigente, quindi:

§  viene ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 euro della detrazione;

§  con riferimento alla seconda soglia di reddito, che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro. Viene conseguentemente modificata la modalità di calcolo della quota ulteriore della predetta detrazione, stabilendo:

o   l’aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 euro;

o   l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto tale quota ulteriore è pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro;

§  la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;

§  si prevede un aumento di 65 euro della detrazione applicabile, specificamente, alla fascia di reddito tra 25.000 e 35.000 euro.

 

Oltre ai redditi da lavoro dipendente il regime in questione si applica ai seguenti redditi assimilati:

§  compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca (art 50, comma 1, lettera a) del TUIR):

§  le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato pesca (art 50, comma 1, lettera b) del TUIR);

§  le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante (art 50, comma 1, lettera c) del TUIR);

§  le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente (art 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR);

§  le remunerazioni dei sacerdoti (art 50, comma 1, lettera d) del TUIR);

§  i compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art 50, comma 1, lettera l) del TUIR);

§  le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo n. 123 del 2013.

Le detrazioni per redditi da pensione

 

La lettera b) del comma 2, n. 3 rimodula la detrazione per redditi da pensione, novellando il comma 3, lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e prevedendo che essa sia:

 

1)    1.955 euro, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;

2)     700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;

3)    fino a 700 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

§   

La lettera b) del comma 2, n. 4, aggiungendo un comma 3-bis all’articolo 13 del del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, prevede un aumento della detrazione pari a 50 euro per i redditi superiori a 25.000 euro ed inferiori a 29.000 euro.

 

Rispetto al regime vigente, quindi:

§  con riferimento la prima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, essa è elevata da 8.000 a 8500 euro. Per tale soglia, la detrazione viene innalzata da 1.880 a 1995 euro, con una misura minima di detrazione che passa 690 a 713 euro;

§  per quanto concerne la seconda soglia di reddito individuata ex lege, essa viene da 15.000 a 28.000 euro. Per tale soglia, si riduce da 1.297 a 700 euro la detrazione base. Si apportano modifiche al calcolo della quota ulteriore della detrazione, stabilendo: a) l’aumento del valore iniziale da 583 euro a 1.255 euro; b) l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto ai fini della determinazione della quota aggiuntiva di detrazione. Pertanto tale quota ulteriore è pari a 1.255 euro per un reddito pari a 8.500 euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino ad annullarsi una volta raggiunti i 28.000 euro;

§  la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene abbassata da 55.000 a 50.000 euro. Con riferimento a tale terza soglia, la base di calcolo della detrazione d’imposta per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro si abbassa da 1.297 a 700 euro. La detrazione è pari a 700 euro per redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei 50.000 euro;

§  si prevede uno specifico an aumento della detrazione, pari a 50 euro, nella fascia di reddito compresa tra 25.000 e 29.000 euro.

Le detrazioni per redditi da lavoro autonomo e altri redditi

 

La lettera b) del comma 2, n. 5 rimodula la detrazione per redditi da lavoro autonomo, sostituendo le lettere a) e b) del comma 5 con le nuove lettere a), b) e c) dell’articolo 13 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 e prevedendo che essa sia:

§  1.265 euro, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro (nuova lettera a);

§  500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro (nuova lettera b);

§  fino a 500 euro, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro (nuova lettera c).

§   

La lettera b) del comma 2, n. 6, aggiungendo un comma 5-ter all’articolo 13 del del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

 

Rispetto al regime vigente quindi:

§  viene aumentata da 1.104 euro a 1.265 euro la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da 4.800 euro a 5.500 euro;

§  viene introdotta una ulteriore soglia di reddito (superiore a 5.500 euro e fino a 28.000 euro) con una specifica detrazione (vedi sopra). Tale detrazione è pari a 500 euro, aumentata di una somma pari a 765 euro per un reddito pari 5.500 euro, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia dei 28.000 euro;

§  viene rimodulata conseguentemente l’ultima soglia di reddito, ora compresa tra i 28.000 euro e 50.000 euro. Per tale ultima soglia, la detrazione è rimodulata; essa spetta nell’importo massimo di 500 euro per un reddito pari a 28.000 euro, riducendosi progressivamente fino ad annullarsi raggiunti i 50.000 euro;

§  analogamente a quanto previsto per le altre tipologie di reddito, si prevede un aumento della detrazione di un importo pari a 50 euro per la fascia di reddito superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro.

 

Oltre ai redditi da lavoro autonomo le disposizioni sopra descritte si applicano anche ai seguenti redditi:

§  redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (art. 67, comma 1, lettera l);

§  redditi da attività commerciali non esercitate abitualmente (art. 67, comma 1, lettera i);

§  compensi per l'attività libero professionale intramuraria (cosiddetto intra moenia) (art. 50, lettera e));

§  le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni (art. 50, lettera f));

§  le indennità percepite dai membri dei corpi politici elettivi di cui all’art. 50, lettera g del TUIR;

§  le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, lettera h));

§  gli altri assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro (art. 50, lettera i);

§  i redditi delle imprese minori di cui all’articolo 66 del TUIR.

 

§   

Le modifiche al trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (comma 3)

 

Il comma 3 dell’articolo 2, come novellato nel corso dell’esame al Senato, modifica l'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, che dispone il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo (cd. bonus 100 euro) in favore dei percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, sempreché l'imposta lorda dovuta sia superiore all'ammontare della detrazione spettante per lavoro dipendente e assimilati.

Per ulteriori informazioni sulla misura si rinvia al sito della documentazione parlamentare.

 

In particolare il comma 3, in linea generale, dispone la riduzione da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (che risulta pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è pari a 600 euro per l’anno 2020).

Dall’altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000  e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) deve essere di ammontare superiore all’imposta lorda.

In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda (lettera a), n. 1 del comma 3).

 

Viene poi abrogato l’articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 3 del 2020, che prevede un’ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati (lettera b) del comma 3), in considerazione delle modifiche alle detrazioni per tipologie di reddito disposte dalle norme in esame.

 

Infine, la lettera a) del comma 3, al n. 2, modifica con finalità di coordinamento il comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020.

 

Le misure compensative per le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome (comma 4)

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata inoltre introdotta una disposizione diretta a compensare la riduzione del gettito della compartecipazione Irpef delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano. La norma prevede che gli importi spettanti a ciascuna autonomia saranno definiti con un decreto del ministro dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo 2022, sulla base dell’istruttoria di un tavolo tecnico coordinato dal MEF Dipartimento finanze e Dipartimento Ragioneria dello Stato con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.

 

Si ricorda che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono titolari di una quota del gettito dell'IRPEF riferita al proprio territorio, nella misura stabilita dai rispettivi statuti e norme di attuazione degli stessi. Nello specifico spettano i 10 decimi alla regione Valle d'Aosta, i 9 decimi alle Province autonome di Trento e di Bolzano, i 7 decimi alla regione Sardegna e alla Regione siciliana (dal 2018) e i 5,91 decimi alla regione Friuli-Venezia Giulia (dal 2018). Le entrate che i tributi erariali assicurano a ciascun ente finanziano le funzioni attribuite all’ente stesso dallo statuto medesimo, da qui la necessità di compensare le diminuzioni di gettito conseguenti ad interventi legislativi dello Stato.


 

Articolo 1, commi 5 e 7
(Differimento termini addizionali regionali e comunali)

 

 

I commi da 5 a 7, introdotti al Senato, per adeguare la disciplina dell’addizionale regionale e comunale alle modifiche in materia di IRPEF previste dalla presente legge di bilancio, differiscono alcuni termini in materia di addizionali regionale e comunale. In sintesi tali modifiche riguardano i termini previsti per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale nonché per la trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Governo. La norma individua, inoltre, anche un termine entro il quale i comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale.

 

In particolare, il comma 5, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni stabilita dal comma 2 del provvedimento in esame, differisce al 31 marzo 2022 (rispetto al 31 dicembre 2021) il termine entro il quale le regioni sono tenute a pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale.

A tale proposito si ricorda che l’articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede che l’aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata allo 0,9 per cento. Tuttavia ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce, può maggiorare l’aliquota suddetta fino all'1,4 per cento.

 

Il comma 6, stabilisce inoltre che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dal citato articolo 50, comma 3, ai fini della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.it (sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002).

 

Si ricorda sul punto che il comma 3 (quarto periodo) dell’articolo 50 prevede che ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad inviare, ai fini della pubblicazione sul sito informatico sopra richiamato (previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360), entro il 31 gennaio dell'anno a cui l'addizionale si riferisce, i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell'addizionale regionale, individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Analogamente a quanto disposto dal comma 5, la norma in esame (comma 7) prevede che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l’imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Si ricorda che in base all’articolo 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.


 

Articolo 1, commi 8 e 9
(Esclusione Irap per le persone fisiche)

 

 

I commi 8 e 9, introdotti al Senato, dal 2022 esentano da Irap i contribuenti persone fisiche che esercitano attività commerciali, nonché arti e professioni.

Sono previste specifiche forme di copertura del mancato gettito Irap in favore delle Regioni e delle Province autonome, mediante l’istituzione di apposito Fondo. Gli importi spettanti possono essere modificati, previo accordo in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome, a decorrere dal 2025.

 

L’imposta regionale sulle attività produttive – Irap, disciplinata dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Soggetti passivi sono gli esercenti attività d’impresa e lavoro autonomo, operanti sia in forma individuale che associata, gli enti non commerciali privati nonché le amministrazioni ed enti pubblici. È un tributo proprio derivato, vale a dire un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito è attribuito alle regioni, le quali devono, pertanto, esercitare la propria autonomia impositiva entro i limiti stabiliti dalla legge statale. Il gettito dell’Irap concorre, nella misura e nelle forme stabilite dalla legge, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale.

L’Irap ha una base imponibile diversa da quella prevista ex lege per le imposte sui redditi: essa si applica infatti sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della regione o provincia autonoma, calcolato in maniera differenziata in base alla tipologia dei soggetti e delle attività esercitate.

Essa è determinata applicando al valore della produzione netta le aliquote previste dalla normativa. In particolare, l’aliquota ordinaria è pari al 3,9 per cento. Sulle imprese bancarie e finanziarie essa grava nella misura del 4,65 per cento e, con riferimento al settore assicurativo, nella misura del 5,9 per cento.

Le Regioni e le Province autonome, con propria legge, hanno facoltà di variare le aliquote, differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. La disciplina dell’Irap è stata integrata dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - sul federalismo fiscale provinciale e regionale - che detta norme valide solo per le Regioni ordinarie, le quali possono ridurre le aliquote fino ad azzerarle, nonché disporre deduzioni dalla base imponibile nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Tra i principali interventi legislativi volti alla riduzione del cd. cuneo fiscale si annoverano i provvedimenti che hanno inciso sulle deduzioni Irap, in particolare sulle componenti relative al costo del lavoro, in particolare disponendo (legge di stabilità 2015, n. 190 del 2014, estesa dalla successiva legge di stabilità 2016) l'integrale deducibilità dall'Irap del costo sostenuto per lavoro dipendente a tempo indeterminato. 

Con riferimento alla cd. autonoma organizzazione Irap, presupposto per l’applicazione dell’imposta ai lavoratori autonomi, la legge di stabilità 2015 ha chiarito che non sussiste autonoma organizzazione ai fini Irap per i medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione ove percepiscano, per l'attività svolta presso dette strutture, più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.  Si rinvia al dossier sulla tassazione in Italia e al sito tematico del Dipartimento finanze del Ministero dell’economia e finanze per ulteriori dettagli.

 

Si ricorda in questa sede che l’articolo 5 del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del sistema fiscale (A.C. 3343) delega il Governo, nell’ambito della revisione della tassazione personale sul reddito e dell’imposizione sul reddito d’impresa, a emanare uno o più decreti legislativi volti al graduale superamento dell’Imposta regionale sulle attività produttive – Irap, salvaguardando il finanziamento del fabbisogno sanitario. Il superamento graduale dell’Irap previsto dalla delega (articolo 5, comma 3) deve essere attuato mediante meccanismi normativi che garantiscano in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Nel corso dell’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Irpef condotta dalle Commissioni Finanze della Camera e del Senato, una riforma o una radicale abolizione dell’Irap è stata proposta da numerosi soggetti auditi, nell’ottica della revisione complessiva dei redditi d’impresa. In particolare, è stato sottolineato come la componente soggetta a tassazione ai fini Irap risulta in sostanza essere il reddito d’impresa, i cui presupposti impositivi sono simili a quelli degli altri tributi diretti alla tassazione della ricchezza prodotta: è stato dunque affermato che, in una logica di semplificazione, si potrebbe prevedere il superamento dell’Irap contestualmente all’introduzione di una addizionale al reddito d’impresa, dalla quale andrebbero esentate le imprese non dotate di autonoma organizzazione, oggi escluse dalla tassazione Irap.

L’istanza di superamento dell’Irap è specificamente richiesta  nel documento conclusivo dell’indagine conoscitiva, nell'ottica di una semplificazione del sistema tributario, e all'interno di un complessivo quadro di riforma in cui valutare gli aspetti di redistribuzione del carico fiscale. Le Commissioni parlamentari in particolare raccomandano un riassorbimento del gettito Irap nei tributi attualmente esistenti, preservando la manovrabilità da parte degli enti territoriali e il livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale, senza caricare di ulteriori oneri i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

 

Più in dettaglio, il comma 8 esenta da Irap, dal periodo d’imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposto in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

 

Si ricorda che possono essere soggetti passivi Irap sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche. In particolare, devono presentare la dichiarazione Irap:

-        le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di redditi d’impresa (articolo 55 del Tuir – Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al D.P.R. n. 917 del 1986);

-        le persone fisiche esercenti arti e professioni titolari di redditi di lavoro autonomo (articolo 53, comma 1, del Tuir);

-        gli esercenti attività di allevamento di animali, alle condizioni di legge, nonché coloro che esercitano attività di agriturismo e che, per la determinazione del reddito, si avvalgono del relativo regime semplificato;

-        le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle equiparate (articolo 5 del Tuir), comprese le associazioni costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;

-        le società e gli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società (Ires) cioè le società per azioni e società in accomandita per azioni, Srl, società cooperative e di mutua assicurazione; i trust e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, per l’attività esercitata nel territorio delle regioni per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione (articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del Tuir);

-        gli enti privati diversi dalle società e i trust, residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;

-        gli enti non commerciali, compresi i trust, società semplici e associazioni equiparate, non residenti, che hanno esercitato nel territorio dello Stato, per un periodo non inferiore a tre mesi, attività rilevanti agli effetti dell’Irap mediante stabile organizzazione, oppure che hanno esercitato attività agricola nel territorio stesso;

-        le Amministrazioni pubbliche.

 

Il comma 9, a ristoro delle minori entrate derivanti alle Regioni e alle Province autonome per effetto della predetta esenzione, a decorrere dall’esercizio 2022 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito Fondo con dotazione annua di 192.252.000 euro.

Esso intende compensare le Regioni e le Province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti da applicazione dell’aliquota base dell’IRAP e non compensate nell’ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero da applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal presente comma e del comma 2 del provvedimento (che apporta numerose modifiche alla struttura e all’aliquota Irpef; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni).

Gli importi spettanti a ciascuna Regione a valere sull’istituito Fondo devono essere indicati nella tabella di cui all’Allegato 1-bis annesso al provvedimento in esame; per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Per garantire l'omogeneità dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 “Trasferimenti correnti da Ministeri”.

 

In relazione al gettito dell’IRAP e al finanziamento del servizio sanitario nazionale, si rammenta la differenza tra le regioni a statuto ordinario, alla cui spesa concorre lo Stato, e le regioni a statuto speciale e le province autonome che provvedono invece integralmente al finanziamento della sanità.

Per le regioni a statuto ordinario il gettito dell’IRAP (D.lgs. 446 del 1997 e D.Lgs, 68 del 2011) costituisce una delle principali entrate tributarie che, insieme al gettito dell’addizionale IRPEF e dell’accisa sulla benzina, finanzia la spesa sanitaria regionale, definita e quantificata annualmente in sede di determinazione del fabbisogno sanitario. Per la parte del finanziamento della sanità che le suddette imposte ad esso destinate non riescono a coprire, interviene il Fondo perequativo, attualmente alimentato dalla compartecipazione regionale al gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anch’esso determinato e attribuito alle regioni annualmente (si veda da ultimo il D.P.C.M. 14 luglio 2021, Determinazione delle quote di compartecipazione regionale all'IVA per l’anno 2018).

Le regioni a statuto speciale e le province autonome, sono destinatarie del gettito IRAP al pari delle regioni a statuto ordinario, esso tuttavia non è destinato direttamente al finanziamento del sistema sanitario. Questi enti, infatti, provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale con risorse provenienti interamente dal proprio bilancio e senza alcun onere a carico dello Stato. Fa eccezione la Regione siciliana, sola regione tra le autonomie speciali, a non finanziarie completamente i servizi di assistenza sanitaria sul proprio territorio. Ai sensi della legge 296/2006, articolo 1 comma 830, infatti, la regione a decorrere dal 2009, partecipa alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%. Per la restante parte essa riceve i finanziamenti dallo Stato al pari delle regioni a statuto ordinario.

 

 

 


 

Articolo 1, commi 10 e 11
(Modifiche alla disciplina del patent box)

 

 

I commi 10 e 11, introdotti al Senato, modificano alla disciplina del nuovo patent box, contenuta nell’articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021.

Le norme in esame da un lato elevano dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall’altro lato, le modifiche restringono il novero dei beni agevolabili.

Viene modificata la decorrenza della nuova disciplina del patent box che, in luogo del termine inziale del 22 ottobre 2021, si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.

Si consente inoltre ai contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d’imposta per le spese di ricerca e sviluppo.

Viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l’opzione per l’originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021.

Infine, viene introdotto un meccanismo di cd. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

 

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014, commi 37-45) ha introdotto un regime opzionale con tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali. Le imprese possono optare per un regime fiscale di favore (cd. patent box), consistente nell'esclusione dal reddito del 50 per cento dei redditi derivanti dall'utilizzazione di alcune tipologie di beni (software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, nonché processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) nonché delle plusvalenze derivanti dalla loro cessione, se il 90 per cento del corrispettivo è reinvestito. Possono esercitare l'opzione i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata e dal titolo giuridico in virtù del quale avviene l'utilizzo dei beni.

La disciplina del patent box è stata più volte modificata nel tempo. In particolare, il decreto-legge n. 50 del 2017 ha escluso i marchi dal novero dei beni agevolabili; sono stati invece inclusi nel novero dei redditi che beneficiano del regime speciale anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, legati da vincoli di complementarietà, a specifiche condizioni di legge.

Fino al 2019, per accedere all'agevolazione, in tutte le ipotesi di utilizzo diretto del bene, il contribuente era tenuto alla preventiva sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate, (c.d. ruling obbligatorio), mentre, in caso di concessione in uso del bene o di plusvalenze realizzate in ambito infragruppo, l'accordo con il fisco costituiva una mera facoltà del contribuente (c.d. ruling facoltativo).

Il decreto-legge n. 34 del 2019 (articolo 4) ha revisionato la disciplina vigente in materia di Patent box, prevedendo una generale facoltà di autoliquidazione del relativo beneficio, dunque la possibilità per il contribuente di determinare in maniera autonoma e indicare direttamente in dichiarazione l'agevolazione spettante. Obiettivo della modifica è stato di semplificare e rendere più celere la fruizione dell'agevolazione. In attuazione della novella, il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 30 luglio 2019 (Prot. n. 658445/2019) ha chiarito che l’esercizio dell’opzione per la determinazione diretta del reddito agevolabile è effettuata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce l’agevolazione.

Si veda la sezione del sito dell'Agenzia delle entrate dedicata al patent box per i provvedimenti attuativi della disciplina agevolativa, nonché per i documenti di prassi emanati dall'amministrazione finanziaria.

 

Una complessiva riforma dell’istituto è stata operata dal’articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021 ha sostituito la previgente disciplina del patent box con un’agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, consentendone così una più ampia deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d’impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Si tratta di un regime opzionale, che ha durata di cinque periodi di imposta durante i quali è irrevocabile. L’opzione è rinnovabile.

L’agevolazione consiste nella maggiorazione del 90 per cento, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a:

§  software protetto da copyright;

§  brevetti industriali;

§  marchi d’impresa;

§  disegni e modelli;

§  processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili.

Ai beni immateriali agevolabili secondo il patent box ai sensi della legge di stabilità 2015 si aggiungono quindi anche i marchi d’impresa.  

Condizione per usufruire dell’agevolazione è che tali beni siano utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d’impresa. Si demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione.

L’agevolazione si applica se i contribuenti svolgono le attività di ricerca e sviluppo - i cui costi sono agevolabili ai sensi dei commi precedenti - finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni il cui costo è fiscalmente maggiorato anche mediante contratti di ricerca, stipulati con:

§  società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;

§  ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati.

Per accedere all’agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all’originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l’Agenzia delle entrate.

Sono previsti gli adempimenti documentali e informativi, nonché il regime sanzionatorio. Le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate a decorrere dal 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2020; articolo 6, comma 8).

Inoltre (articolo 6, comma 9 del decreto-legge n. 146 del 2021) i beneficiari dell’istituto in esame non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 10 del disegno di legge in commento; si veda il sito della documentazione parlamentare e la scheda di lettura dell’articolo 10 per maggiori informazioni sull’istituto).

L’articolo 6 del decreto-legge n. 146, al comma 10, ha inoltre previsto una specifica disciplina transitoria per il passaggio dalla precedente alla nuova agevolazione.

Oltre ad abrogare la vigente disciplina del patent box si chiarisce che, i potenziali destinatari della nuova agevolazione, ove abbiano esercitato l’opzione per il previgente patent box in data antecedente al 22 ottobre 2021 possono scegliere, in alternativa, di aderire al nuovo regime agevolativo.

Non possono avvalersi della possibilità di scelta i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso al ruling per accedere al patent box (di cui all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), ovvero abbiano presentato istanza di rinnovo, e abbiano già sottoscritto un accordo preventivo con l’Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime facoltativo di autoliquidazione del patent box (di cui all’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

Per quanto infine riguarda i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al regime agevolativo di cui alle norme in esame, comunicano, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, la volontà di rinunciare alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

 

 

Più in dettaglio, il comma 10, lettera a) sostituisce l’articolo 6, comma 3 del decreto-legge n. 146 del 2021.

Viene elevata dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili.

Dall’altro lato, le modifiche proposte restringono l’ambito dell’agevolazione, che si applica a un numero minore di beni, cioè:

-       software protetto da copyright;

-       brevetti industriali;

-       disegni e modelli.

Rispetto al vigente articolo 6 restano esclusi, quindi, i marchi d’impresa (anch’essi tuttavia non compresi nel patent box del 2015) e i processi, le formule e le informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili (che rientravano, tuttavia, nel patent box disciplinato dalla legge di stabilità 2015).

 

Resta ferma la previsione che demanda a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di esercizio dell’opzione.

 

La lettera b) del comma 10 sostituisce l’articolo 6, comma 8, modificando la decorrenza della nuova disciplina.

 

In luogo di stabilirne la decorrenza al 22 ottobre 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021), si chiarisce che le nuove norme si applicano alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta.

 

Secondo la relazione tecnica – RT che accompagna l’emendamento governativo, tale previsione sembra necessaria al fine di allineare le norme a quanto esposto nella RT al decreto-legge n. 146. Conseguentemente al rinvio, l’effetto atteso sembra essere quello di non imporre ai contribuenti che già usufruiscono del vecchio regime di transitare immediatamente nel nuovo, potendo tale evenienza verificarsi, sino al periodo di imposta 2024, solo su base opzionale; a decorrere dal periodo di imposta 2025, invece, i contribuenti in argomento possono usufruire solo del nuovo regime.

 

La lettera c) del comma 10 abroga il comma 9 dell’articolo 6, che nella formulazione vigente sancisce l’incompatibilità tra l’agevolazione in parola e il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si veda la scheda di lettura dell’articolo 10 del provvedimento in esame e il sito della documentazione parlamentare per maggiori informazioni sull’istituto).

Con le modifiche approvate in sede referente dunque i contribuenti, per tutta la durata dell’opzione, possono usufruire del nuovo patent box e del credito d’imposta R&S.

 

La lettera d) del comma 10 sostituisce il vigente articolo 10 e aggiunge un nuovo comma 10-bis all’articolo 6.

 

Viene in primo luogo modificato il regime transitorio di passaggio dal vecchio al nuovo patent box con riferimento.

Con una prima modifica, in luogo di disporre tout court l’abrogazione del previgente regime di patent box disegnato dalla legge di stabilità 2015 si dispone che, con riferimento al periodo di imposta 2021 (per più precisamente, al periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 146) e ai successivi, non siano più esercitabili le opzioni previste dalla precedente disciplina (articolo 1, commi da 37 a 45, della legge di stabilità 2015; articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34).

 

Una seconda modifica al comma 10 dell’articolo 6 chiarisce le modalità di scelta tra il precedente e il nuovo regime.  La norma vigente consente a chi abbia esercitato l’opzione per il vecchio regime di patent box prima del 22 ottobre 2021 (più precisamente, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 146 del 2021) di aderire al nuovo regime di patent box ex decreto-legge 146 del 2021, previa comunicazione all’Agenzia dell’entrate.

 

In vigenza degli originari commi 8 e 10 dell’articolo 6, infatti, poteva verificarsi il caso di un potenziale beneficiario che intendesse (con riferimento all’anno 2020) utilizzare o rinnovare per la prima volta il vecchio patent box 2015 mediante autoliquidazione in dichiarazione e, tuttavia, all’entrata in vigore della nuova disciplina, non avesse ancora presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno 2020. Il decreto-legge n. 146 del 2021 è infatti entrato in vigore il 22 ottobre 2021, mentre il termine finale per la presentazione della dichiarazione 2020 è scaduto il 30 novembre 2021 (ex articolo 2 D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). In una simile circostanza, tale contribuente - nel silenzio delle disposizioni in commento – sembrava ricadere in automatico nella nuova disciplina.

 

Con le modifiche in esame viene chiarito che il transito alla nuova disciplina è consentito ai soggetti che abbiano esercitato o che esercitino opzioni afferenti al vecchio regime del patent box in relazione a periodi d’imposta antecedenti a quello in corso al 22 ottobre 2021.

 

Viene quindi eliminato l’ultimo periodo del comma 10, riguardante i soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di ruling, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell’accordo già sottoscritto e che, non avendo ancora sottoscritto un accordo, vogliano aderire al regime agevolativo di cui alle norme in esame.

 

Il nuovo comma 10-bis, introdotto dalla lettera e) del comma 10, dispone che, ove in uno o più periodi di imposta le spese agevolabili con il nuovo patent box (di cui ai commi 3 e 4) siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali rientranti tra quelle di cui al comma 3 (software, brevetti, disegni e modelli), il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di dette spese a decorrere dal periodo di imposta in cui l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione del 110% non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

 

La relazione tecnica chiarisce che tale sistema (cd. recapture ottennale) consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.

 

Il comma 11 chiarisce che le norme così introdotte si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge in parola: si tratta di un termine che può teoricamente precedere l’ordinario momento di vigenza della legge di bilancio (1° gennaio dell’anno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta).

 

Con riferimento al patent box si ricorda in questa sede che il Governo ha risposto all’interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze della Camera n. 5-07180 (30 novembre 2021), con la quale si chiedevano informazioni inerenti al rapporto costi-benefìci del regime in esame per il periodo 2015-2020 derivanti dal regime agevolativo in parola. In relazione agli oneri a carico della finanza pubblica generati dal regime patent box di cui alla legge 190 del 2014, il Governo ha rappresentato (fonte: Agenzia delle entrate) nel periodo d'imposta 2019, in base ai dati presenti nel quadro RF dei modelli dichiarativi presentati dai soggetti che hanno aderito al regime patent box, il costo della misura agevolativa ha superato l'importo di 1,5 miliardi di euro; per il periodo di imposta 2020, non essendo ancora disponibili i modelli dichiarativi, è stata effettuata una stima basata sul tasso di incremento percentuale del numero delle adesioni, registrato negli anni 2015-2019, che è risultato pari al 23 per cento. In base ai risultati di detta stima, il costo del regime agevolativo in esame potrebbe superare i 2 miliardi di euro. Da un punto di vista quantitativo in termini aggregati, le stime di costo del patent box italiano determinano un mancato gettito, in rapporto al PIL, pari a circa lo 0,07 per cento del PIL. La misura riguarda poco più di 2.000 imprese, circa l'80 per cento del costo della misura è a beneficio di PMI e circa la metà delle risorse relative all'incentivo è utilizzata da imprese operanti nel settore manifatturiero. Per quanto riguarda l'esistenza di eventuali effetti economici positivi (cosiddetto spill-over) prodotti dal regime agevolativo in argomento, in base ai dati a disposizione dell'Agenzia, gli stessi non sembrano essersi verificati, quantomeno in termini di: incrementi occupazionali, aumento degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, creazione di nuovi beni immateriali, miglioramento, superiore rispetto alla media di settore, della redditività operativa e finanziaria delle imprese che hanno goduto del regime agevolativo. Ai fini di una più compiuta analisi dell'impatto economico della misura in argomento il Dipartimento delle finanze fa presente che sarebbe opportuna la creazione di un modello econometrico basato su microdati panel per un periodo di circa 10 anni, riguardanti dati di dichiarazione, di bilancio e, idealmente, dati relativi ai brevetti per codice fiscale dell'impresa, da associare puntualmente ai dati fiscali e di bilancio. Il modello da applicare dovrebbe essere di tipo difference in differences in modo da confrontare i soggetti beneficiari della misura (trattati) con soggetti non beneficiari (non trattati) che abbiano però per il resto caratteristiche simile ai beneficiari.

 


 

Articolo 1, comma 12
(Differimento termini decorrenza dell’efficacia delle disposizioni
relative a
sugar tax e plastic tax)

 

 

Il comma 12 posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

 

In particolare, il comma in esame apporta le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019):

a)     posticipa al 1° gennaio 2023 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax.

§  

A tale proposito si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali. Le disposizioni riconoscono altresì un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili. Il comma 651 ha demandato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, la definizione delle modalità di attuazione dell’imposta e ha affidato a un provvedimento interdirettoriale dell'ADM e dell'Agenzia delle entrate il compito di stabilire le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle Entrate. Tali provvedimenti non risultano ancora emanati.

Sul sito dell'ADM sono disponibili alcuni elementi preliminari all'adozione dei suddetti provvedimenti attuativi.

§  

§ La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 652, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del predetto provvedimento interdirettoriale. Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2022 dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021.

§ La norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2023, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 652 sopra citato.

§  

La relazione tecnica stima che dalla misura derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari -328,9 milioni di euro per l'anno 2022, 32,9 milioni per il 2023, -19,3 milioni per il 2024 e -15,2 milioni per il 2025.

 

b)    il comma altresì posticipa al 1° gennaio 2023 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.

 

Si rammenta innanzitutto, sinteticamente, che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti e di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Successivamente, l'articolo 1, comma 1086, lettera e), della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) è intervenuto per modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria, ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.

 

§ La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, ai sensi della formulazione originaria dell'articolo 1, comma 676, della legge di bilancio 2020 era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo del Ministero dell'economia e delle finanze (si veda il D.M. 12 maggio 2021). Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e da ultimo portato al 1° gennaio 2022 dall'articolo 133, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

§ La norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2023, a tal fine intervenendo sul termine previsto dal comma 676 sopra citato.

§  

La relazione tecnica stima che dalla misura derivi un effetto finanziario, in termini di cassa, pari -321,5 milioni di euro per l'anno 2022, 93,6 milioni per il 2023, -42,2 milioni per il 2024 e -4,7 milioni per il 2025.

 


 

Articolo 1, comma 13
(Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili)

 

 

Il comma 13 abbassa dal 22 al 10 per cento l’aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l’igiene femminile non compostabili.

 

Più in dettaglio, le disposizioni in esame aggiungono il n. 114-bis) alla tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. che disciplina l’Imposta sul valore aggiunto – IVA (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633), che reca l’elenco dei beni e dei prodotti sottoposti ad aliquota del 10 per cento.

In tal modo, sono sottoposti a tale aliquota – e dunque sottratti all’aliquota ordinaria del 22 per canto – i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili, non compresi nel numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis.

Il richiamato n. 1-quinquies assoggetta ad aliquota IVA del 5 per cento i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili (secondo la norma UNI EN 13432: 2002) o lavabili e le coppette mestruali.

 

Per effetto delle modifiche in esame, dunque:

-       i prodotti per la protezione dell'igiene femminile compostabili o lavabili e le coppette mestruali restano assoggettati a IVA con aliquota del 5 per cento;

-       i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile non compostabili o lavabili sono assoggettati a IVA con aliquota del 10 per cento.

 

In relazione alle aliquote IVA, si ricorda che a decorrere dal 1° ottobre 2013 l'aliquota ordinaria è rideterminata nella misura del 22 per cento. L’ordinamento prevede inoltre due aliquote ridotte: un’aliquota al 10 per cento e una al 5 per cento, quest’ultima istituita con la legge di stabilità 2016 (commi 960-963). Resta in vigore fino all'introduzione del regime definitivo previsto dalla direttiva IVA, infine, l'aliquota super–ridotta al 4 per cento, applicabile a condizione che l’aliquota sia in vigore al 1° gennaio 1991 e che essa risponda a ben definite ragioni di interesse sociale (articolo 110, direttiva della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune dell’IVA).

Il Governo chiarisce che la norma è in linea con l'articolo 98 della direttiva IVA, il quale prevede che gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5 per cento, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III della medesima direttiva, il quale, al punto 3) menziona, accanto ai prodotti farmaceutici, i prodotti di protezione dell'igiene femminile.

 

Con comunicato stampa del 7 dicembre 2021, la Commissione UE ha annunciato l'accordo raggiunto nella medesima data dai ministri delle Finanze dell'UE per aggiornare le norme vigenti che disciplinano le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, volto a conferire flessibilità nell'applicazione delle aliquote e al contempo garantire la parità di trattamento tra gli Stati membri dell'UE, allineare le norme sull'IVA alle priorità comuni dell'UE quali la lotta ai cambiamenti climatici, al sostegno alla digitalizzazione e alla tutela della salute pubblica. In dettaglio, l’accordo prevede: 

·       l’aggiornamento dell'elenco dei beni e dei servizi (allegato III della direttiva IVA) a cui tutti gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte. Tra le aggiunte all'elenco figurano nuovi prodotti e servizi che tutelano la salute pubblica, sono positivi per l'ambiente e sostengono la transizione digitale. Una volta che le norme saranno entrate in vigore, gli Stati membri potranno per la prima volta esentare dall'IVA alcuni beni e servizi elencati che si considerano destinati a coprire esigenze di base;

·       l’eliminazione entro il 2030 della possibilità per gli Stati membri di applicare aliquote ridotte ed esenzioni a beni e servizi ritenuti dannosi per l'ambiente e per gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici;

·       l’estensione a tutti gli Stati membri di deroghe ed esenzioni per determinati beni e servizi, attualmente in vigore per ragioni storiche solo in alcuni di essi, al fine di garantire la parità di trattamento ed evitare distorsioni della concorrenza. Le deroghe esistenti che non sono giustificate da obiettivi di politica pubblica diversi da quelli che sostengono l'azione per il clima dell'UE dovranno invece essere eliminate entro il 2032.

La legislazione aggiornata specifica anche il livello minimo delle aliquote ridotte, nonché il numero massimo di beni e servizi elencati nell'allegato III a cui gli Stati membri possono applicare tali aliquote (per maggiori dettagli cfr. Domande e risposte). Per la prima volta, gli Stati membri potranno anche applicare un'aliquota ridotta inferiore al 5 % o esentare dall'IVA un numero limitato di beni e servizi figuranti nell'elenco.

Le norme aggiornate sono trasmesse al Parlamento europeo per consultazione sul testo definitivo entro marzo 2022; una volta formalmente adottata dagli Stati membri, la legislazione è destinata a entrare in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, consentendo agli Stati membri di applicare il nuovo sistema a partire da tale data.

 

 


 

Articolo 1, commi 14-23
(Disposizioni in materia di governance e remunerazione del servizio nazionale della riscossione)

 

 

I commi da 14 a 23, introducono delle modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione. A tal fine, si prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all’indirizzo operativo e di controllo dell’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione.

In tale ottica, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra.

Le norme, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all’Agenzia delle entrate-Riscossione, modificano anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi.

 

Il comma 14 modifica in più parti l’articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che, sopprimendo le società del Gruppo Equitalia, introduce le norme che regolano le attività (a decorrere dal 1° luglio 2017) di riscossione svolte dal nuovo ente pubblico economico a ciò preposto: l’Agenzia delle entrate-Riscossione.

 

La lettera a) del comma prevede che l’Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all’indirizzo operativo e controllo dell’Agenzia delle entrate (non più all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze) che ne monitora costantemente l’attività.

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che, all’interno di un nuovo processo finalizzato alla progressiva integrazione tra le due Agenzie, si ritiene opportuno prevedere che le relative funzioni di indirizzo operativo e controllo siano attribuite all’Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. Ciò per consentire una maggiore efficienza dell’attività nel recupero dei crediti affidati all’Agente della riscossione anche attraverso il più stretto ed efficace coordinamento dei processi operativi dei due enti in ottica di progressiva uniformità.

 

La lettera b) stabilisce che il direttore dell’ente (non più presidente) è il direttore dell’Agenzia delle entrate. Il comitato di gestione è composto dal direttore, che lo presiede, e da due componenti nominati dall’Agenzia delle entrate tra i propri dirigenti (ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese).

 

La lettera c) modifica la disciplina dello statuto, prevedendo che esso, approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non più con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), secondo le previsioni di cui al successivo comma 5-bis dell’articolo 1, disciplini le funzioni e le competenze degli organi e indichi le entrate dell’ente necessarie a garantirne l’equilibrio economico-finanziario, stabilendo i criteri concernenti la determinazione e le modalità di erogazione delle risorse stanziate in favore dello stesso, nonché i criteri per la definizione degli altri corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati, incluse le amministrazioni statali.

Il sopra citato comma 5-bis, sostituito dalla lettera d), stabilisce che le deliberazioni del comitato di gestione relative allo statuto sono trasmesse al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione, secondo le forme e le modalità previste dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

 

Si ricorda che l’articolo 60 richiamato prevede, tra l’altro, che le agenzie fiscali sono sottoposte all'alta vigilanza del ministro dell’economia e delle finanze. Le deliberazioni del comitato di gestione relative agli statuti, ai regolamenti e agli atti di carattere generale che regolano il funzionamento delle agenzie sono trasmesse, per l'approvazione, al Ministro. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito. Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione delle agenzie non sono sottoposti a controllo ministeriale preventivo.

 

La lettera e) inserisce due nuovi commi 5-ter e 5-quater. Il primo prevede che le deliberazioni del comitato di gestione relative alle modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché ai bilanci e ai piani pluriennali di investimento sono trasmesse per l’approvazione all’Agenzia delle entrate. L'approvazione può essere negata per ragioni di legittimità o di merito.

Le deliberazioni si intendono approvate ove nei quarantacinque giorni dalla ricezione delle stesse non venga emanato alcun provvedimento ovvero non vengano chiesti chiarimenti o documentazione integrativa; in tale ultima ipotesi il termine per l'approvazione è interrotto sino a che non pervengono gli elementi richiesti; per l’approvazione dei bilanci e dei piani pluriennali di investimento si applicano i termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell’Agenzia delle entrate-Riscossione non sono sottoposti all’approvazione preventiva dell’Agenzia delle entrate.

Il comma 5-quater chiarisce che al fine di incrementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità nello svolgimento sinergico delle rispettive funzioni istituzionali, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione possono stipulare, senza nuovi e maggiori oneri, apposite convenzioni o protocolli di intesa che prevedono anche forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un’agenzia all’altra.

 

La lettera f) modifica il comma 13 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate stipulino annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione in cui sono individuati i servizi da erogare, le strategie per la riscossione, le risorse disponibili, gli obiettivi quantitativi da raggiungere, gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi stessi, le modalità di vigilanza sull’operato dell’Ente da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell’imparzialità e della correttezza nell’applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti.

Da ultimo è stato trasmesso alle Camera lo Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2021.

 

La norma sopprime il riferimento all’atto aggiuntivo e, anche in considerazione delle altre modifiche introdotte dall’articolo in esame, stabilisce che i medesimi contenuti relativi ai servizi dovuti, agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, alle strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, agli obiettivi e gli indicatori per misurare l'efficacia e l'efficienza delle azioni di recupero e della gestione nel suo complesso di Agenzia delle entrate-Riscossione saranno direttamente individuati all'interno nella convenzione (prevista dall'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) stipulata tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate.

In particolare nella convenzione sono individuati in merito all’attività svolta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione:

a)     i servizi dovuti;

b)    le risorse necessarie a far fronte agli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione, stanziate sul bilancio dello Stato per il trasferimento in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, per:

1)    gli oneri di gestione calcolati, per le attività dalla stessa svolte, sulla base di una efficiente conduzione aziendale e dei vincoli di servizio imposti per esigenze di carattere generale;

2)    le spese di investimento necessarie per realizzare i miglioramenti programmati;

c)     le strategie per la riscossione dei crediti affidati dagli enti impositori, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;

d)    gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;

e)     gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera d);

f)     le modalità di indirizzo operativo e controllo sull’operato dell’ente da parte dell’Agenzia delle entrate, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;

g)    la gestione della funzione della riscossione con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione;

h)    la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione della legge 27 luglio 2000, n. 212, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originario.

 

La lettera g) abroga il comma 13-bis che disciplina la trasmissione dello schema dell’atto aggiuntivo alle Camere, in conseguenza della soppressione dell’atto aggiuntivo.

 

La lettera h), in coordinamento con quanto previsto dalle norme in esame, chiarisce che costituisce risultato particolarmente negativo della gestione, il mancato raggiungimento, da parte dell'ente degli obiettivi stabiliti nella convenzione (non più nell’atto aggiuntivo) non attribuibile a fattori eccezionali o comunque non tempestivamente segnalati all’Agenzia delle entrate (non più al Ministero dell'economia e delle finanze) e, a cura di quest’ultima al Ministero dell'economia e delle finanze per consentire l'adozione dei necessari correttivi.

 

Andrebbe valutata l’opportunità di chiarire meglio il soggetto al quale spetti il compito di adottare gli eventuali interventi correttivi, anche considerato che la lettera f) affida la determinazione delle modalità di indirizzo operativo e controllo sull’operato dell’Agenzia delle entrate riscossione all’Agenzia delle entrate.

 

La lettera i) modificando il comma 14-bis) stabilisce che il soggetto preposto alla riscossione nazionale redige una relazione annuale sui risultati conseguiti con evidenza dei dati relativi ai carichi di ruolo ad esso affidati, l'ammontare delle somme riscosse e i crediti ancora da riscuotere, le quote di credito divenute inesigibili, le procedure di riscossione che hanno condotto ai risultati conseguiti.

La relazione è trasmessa all'Agenzia delle entrate per la predisposizione del rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva (previsto all'articolo 10-bis.1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

 

Il comma 15 sostituisce interamente l’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione.

Il nuovo comma 1 dell’articolo 17 stabilisce che al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l’agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato (in relazione a quanto previsto dal sopra citato articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

 

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che tale sistema, peraltro, risulta anche idoneo a garantire l'equilibrio della gestione finanziaria dell'ente che presenta spesso criticità correlate al ritardato o addirittura mancato pagamento da parte degli enti creditori delle spese sostenute per le attività di riscossione svolte (rimborsi spese per procedure di recupero e diritti di notifica).

 

Il comma 2 dell’articolo 17 specifica che resta fermo che i risparmi di spesa conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione sono versati dall'ente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato nei limiti del risultato d'esercizio dell'ente stesso (articolo 1, comma 6-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193).

 

Il comma 3 dell’articolo 17 stabilisce che sono riversate ed acquisite all’entrata del bilancio dello Stato:

§  una quota, a carico del debitore, denominata spese esecutive, correlata all’attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell’agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso (lettera a));

§  una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto sopra citato (lettera b));

§  una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all’atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata sempre con il decreto (lettera c));

§  una quota, trattenuta all’atto del riversamento, pari all’1% delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono degli agenti della riscossione. Tale quota può essere rimodulata fino alla metà, in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia e delle Finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione (lettera d)).

 

A tale proposito si segnala che nella Relazione sui criteri per la revisione del meccanismo di controllo e di discarico dei crediti non riscossi del MEF, in cui sono descritti i principali aspetti dell’attività di riscossione, i profili di criticità e alcuni possibili interventi di riforma, si sottolinea che l'attuale disciplina del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione è rimasta sostanzialmente immutata rispetto al regime di concessione preesistente al decreto legge. n. 203 del 2005, quando il servizio nazionale della riscossione era affidato a soggetti privati. Tale sistema, disciplinato dall'articolo 17 del D.lgs. n. 112 del 1999, è ancora oggi essenzialmente basato:

- sul c.d. aggio fissato al 6%, calcolato sulle somme riscosse e posto a carico del contribuente e, per la metà, a carico dell'ente creditore nel solo caso la riscossione avvenga entro i 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento;

- sui rimborsi forfettari dei diritti di notifica della cartella di pagamento e delle spese per le procedure di recupero, riscossi dai contribuenti o rimborsati dagli enti creditori nel caso di sgravio e di definitiva inesigibilità.

Nel testo si rappresenta che la progressiva riduzione dell'aggio di riscossione, oltre alla mancata attualizzazione delle tabelle di rimborso forfettario delle spese sostenute per le procedure di recupero prevista dal D.lgs. n.159/2015, ha però determinato, fin dal 2016, la necessità di prevedere, come misura compensativa, un contributo in conto esercizio da utilizzare, ove necessario, per garantire l'equilibrio economico finanziario del soggetto deputato alla riscossione nazionale ovvero, dal 1° luglio 2017, dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione. Pertanto, in analogia a quanto avviene per le agenzie fiscali e in linea con la prospettiva enunciata dal decreto-legge istitutivo dell'ente si potrebbe valutare l'adeguamento del sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione alla sua natura pubblicistica, attraverso la previsione di uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato che assicuri all'ente la necessaria dotazione finanziaria e il suo equilibrio economico. Questo intervento andrebbe a porre il costo del servizio della riscossione a carico della fiscalità generale, con un onere stimato, sulla base del costo di funzionamento dell'ente di riscossione (stipendi, locazioni uffici, costi di produzione ecc.), in circa 850 milioni all'anno.

Sul punto la Corte costituzionale (sentenza n. 120/2021) ha evidenziato che: la circostanza che il servizio della riscossione sia ormai sostanzialmente accentrato, salve limitate eccezioni in ambito locale, presso l’ente pubblico Agenzia delle entrate - Riscossione (e già al tempo della disciplina censurata, presso Equitalia spa, società a totale partecipazione pubblica), potrebbe, peraltro, essere considerata dal legislatore al fine di valutare se l’istituto dell’aggio mantenga ancora, in tale contesto, una sua ragion d’essere – posto che rischia di far ricadere (o fa attualmente ricadere) su alcuni contribuenti, in modo non proporzionato, i costi complessivi di un’attività ormai svolta quasi interamente dalla stessa amministrazione finanziaria e non più da concessionari privati – o non sia piuttosto divenuto anacronistico e costituisca una delle cause di inefficienza del sistema. Infatti, se il finanziamento della riscossione, da un lato, finisce per gravare prevalentemente sui cosiddetti “contribuenti solventi” e, dall’altro, fornisce risorse insufficienti al corretto esercizio della funzione pubblica di riscossione, si determina anche un disincentivo alla lotta della cosiddetta “evasione da riscossione” nei confronti di chi riesce a sfuggire in senso totale ai propri obblighi, soprattutto se di importo relativamente modesto. La Corte sottolinea, inoltre, che i principali Paesi europei (Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna) hanno da tempo superato l’istituto dell’aggio e posto a carico della fiscalità generale le ingenti risorse necessarie al corretto funzionamento della riscossione.

Anche la Corte dei Conti, nel Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica-2021, evidenzia che un’innovazione di notevole rilievo dovrebbe riguardare il finanziamento dell’ente preposto alla funzione, che dovrebbe essere realizzato non più attraverso l’aggio riscosso presso i contribuenti, né dal farraginoso sistema delle spese chieste a rimborso agli enti impositori (anche in ipotesi di infruttuosità del procedimento di riscossione), ma – come per le altre Agenzie fiscali - da un fondo di dotazione quantificato in sede convenzionale in base ai costi standard e ai risultati di servizio. Gli oneri di riscossione a carico dei debitori, determinati in misura ridotta rispetto all’attuale 6 per cento (oppure per scaglioni rapportati all’ammontare del credito iscritto con un minimo ed un massimo), affluirebbero in questo modo direttamente al bilancio dello Stato e degli altri enti creditori.

Infine si segnala che nelle risoluzioni sulla sopra citata Relazione, approvate dalle Commissioni finanze di Camera e Senato (12 ottobre 2021). si chiede al Governo un impegno a modificare l'attuale sistema di remunerazione dell'agente della riscossione, tenendo conto sia della sentenza n. 120/2021 della Corte Costituzionale che dell'esperienza prevalente nei maggiori Paesi europei, ferma restando la possibilità per gli enti territoriali di affidare la riscossione a concessionari privati iscritti all'albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il cui aggio continua ad essere applicato quale compenso per l'attività svolta.

 

A tale proposito si segnala che l’articolo 8 del disegno di legge cd. di delega fiscale (A. C. 3343), attualmente all’esame della Camera, reca una delega al Governo per l’adozione di norme finalizzate a introdurre alcune modifiche al sistema nazionale della riscossione anche attraverso la revisione dell’attuale meccanismo della remunerazione dell’Agente della riscossione. I principi e i criteri di delega prevedono tra l’altro: la revisione dell'attuale meccanismo della remunerazione dell'agente della riscossione, nonché l’individuazione di un nuovo modello organizzativo del sistema nazionale della riscossione, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività attualmente svolte dall'agente nazionale della riscossione, o di parte delle stesse, all'Agenzia delle entrate, in modo da superare l'attuale sistema, caratterizzato da una netta separazione tra l'Agenzia delle entrate, titolare della funzione della riscossione, e l'Agenzia delle entrate-Riscossione, soggetto che svolge le attività di riscossione.

 

Il comma 4 dell’articolo 17 dispone che le quote riscosse sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui l’agente della riscossione ha la disponibilità delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore.

 

Il comma 16 dell’articolo in esame specifica che disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal comma 15 in esame (vedi supra), continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000.

 

Il comma 17 chiarisce che per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 restano fermi, nella misura e secondo la ripartizione previste dalle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge in esame:

§  l’aggio e gli oneri di riscossione dell’agente della riscossione (lettera a);

§  limitatamente alle attività svolte fino alla stessa data del 31 dicembre 2021, il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento (lettera b).

 

Il comma 18 prevede che l’aggio e gli oneri di riscossione (di cui al comma 17, lettera a)) sono riversati dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore.

Le spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento (di cui al comma 17, lettera b)), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall’ente creditore sono trattenute dall’agente della riscossione. Infine, la norma chiarisce che le restanti spese di cui allo stesso comma sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Il comma 19 stabilisce che con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente alle attività svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall’agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilità di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l’operazione di versamento effettuata dal debitore.

 

Il comma 20, considerata l’introduzione del nuovo sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2022, modifica l’articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che disciplina il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione. La norma chiarisce che le disposizioni del comma si applicano nel biennio 2020-2021 (non più nel triennio 2020-2022), rimodula l’importo previsto nel 2021 portandolo a 250 milioni (rispetto ai precedenti 212 milioni) ed elimina quello previsto per il 2022 (38 milioni). Conseguentemente viene abrogato il comma 328 che prevede che la parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno 2021, si aggiunge alla quota di 38 milioni di euro erogabili all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022.

Si segnala che l’articolo 4 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 modifica i commi 326 e 327, incrementando a 550 milioni di euro (rispetto ai previgenti 450 milioni) la quota massima da erogare nel triennio 2020-2022 a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, di cui 212 milioni (rispetto ai previgenti 112 milioni) per l'anno 2021.

 

Si ricorda che i commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145) autorizzavano, nella loro formulazione originaria l’Agenzia delle entrate ad erogare una quota non superiore a 70 milioni di euro per l’anno 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per l’anno 2021 a titolo di contributo in favore dell’ente pubblico Agenzia delle entrate-Riscossione. L’articolo 155 del decreto legge n.34 del 2020 ha sostituito integralmente i commi richiamati (326, 327 e 328) incrementando a 300 milioni di euro per l’anno 2020 la quota massima erogata a favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione tenuto conto dell’esigenza di garantire, nel triennio 2020-2022, l’equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione. Il comma 1091 della legge di bilancio 2021 ha successivamente sostituito nuovamente i sopra citati commi da 326 a 328 della legge di bilancio 2019 incrementando il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate nel triennio 2020-2022 al fine di garantire l'esigenza dell'equilibrio gestionale del servizio nazionale di riscossione.

 

Il comma 21, modifica il comma 2 dell’articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che disciplina le competenze attribuite all’Agenzia delle entrate, stabilendo che i compiti e le funzioni in materia di riscossione sono disciplinati dall’articolo 1 del decreto del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, quindi anche alla luce delle modifiche introdotte dal comma 1 dell’articolo in esame.

 

Il comma 22 prevede che entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione siano adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.

 

Il comma 23 reca la copertura finanziaria stabilendo che al fine di dare attuazione alle disposizioni del presente articolo è stanziata sullo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022.

 


 

Articolo 1, comma 24
(Esenzione bollo su certificazioni digitali)

 

   

Il comma 24 estende all’anno 2022 l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021.

 

In particolare, la disposizione interviene sull’articolo 62, comma 3, quarto periodo del Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005) che, nella sua formulazione vigente (come modificata, da ultimo, dall’articolo 39 del decreto-legge n. 77 del 2021) dispone l’esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, limitatamente all’anno 2021.

Con le modifiche proposte, si dispone che tale esenzione operi anche per l’anno 2022.

 

In estrema sintesi, l’articolo 62 del Codice contiene specifiche misure relative all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell’interno.

L’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale stanno confluendo progressivamente le anagrafi comunali. L’art. 2 del D.L. 179/2012 ha disposto l'unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) in un’unica anagrafe - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno. La finalità dell’intervento è quella di accelerare il processo di automazione amministrativa rendendo più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione e riducendone i costi. L’ANPR è istituita presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 62 CAD. Il decreto ministeriale 194/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi gestionali nonché i servizi da fornire alle Pubbliche Amministrazioni ed agli Enti che erogano pubblici servizi che, a tal fine, dovranno sottoscrivere accordi di servizio con lo stesso Ministero. ANPR non è solo una banca dati ma un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere i servizi anagrafici di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche.

Si ricorda che il PNRR prevede un finanziamento di 285 milioni per lo sviluppo e la diffusione dell’identità digitale (SPID e CIE) e dell’ANPR nell’ambito dell’investimento Servizi digitali e esperienze dei cittadini (Missione 1, Componente 1: “Digitalizzazione della PA”).

 


 

Articolo 1, comma 25
(Proroga della detassazione ai fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali)

 

 

Il comma 25 estende all'anno 2022 l’esenzione ai fini IRPEF - già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

 

La disposizione stabilisce che, con riferimento all'anno d'imposta 2022, non concorrano alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (come individuati dall'art. 1, d.lgs. n. 99 del 2004) iscritti nella previdenza agricola.

A tal fine è novellato l'articolo 1, comma 44, primo periodo, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016). Il citato comma 44 prevede già la medesima esenzione con riferimento agli anni di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.

L'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 definisce l'imprenditore agricolo professionale chi sia in possesso di competenze e conoscenze professionali specifiche e dedichi alle attività agricole (di cui al di cui all’articolo 2135 del codice civile) almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo, ricavando dalle attività così svolte almeno il 50% del proprio reddito globale. Ai fini del calcolo del reddito globale, vengono esclusi una serie di redditi, tra cui anche le somme percepite in società, associazioni e altri enti operanti nel settore agricolo. Inoltre, vengono considerati imprenditori agricoli professionali anche i soci o amministratori di società di persone, di capitali e cooperative che, oltre all’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, presentino i seguenti requisiti:

§  nel caso di società di persone, che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (per la società in accomandita la qualifica è riferita ai soci accomandatari);

§  per le società di capitali o cooperative, che almeno un amministratore che sia anche socio per le società cooperative sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.

 

 

I redditi dominicali e i redditi agrari costituiscono, insieme ai redditi dei fabbricati, due delle tre categorie in cui il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. n. 917 del 1986) suddivide i redditi fondiari (cfr. in particolare il capo II del Titolo I, artt. 25-43).

L’articolo 25 definisce fondiari i redditi (di seguito: r.) inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono iscritti o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Si prescinde dal fatto che il possessore sia residente o meno nel territorio dello Stato. Limitando il campo di analisi alle due categorie oggetto della presente disposizione i r. fondiari sono determinati sulla base delle risultanze catastali e si distinguono per l'appunto in: r. dominicale dei terreni, attribuibile al proprietario del terreno o al titolare di un diritto reale di godimento (artt. 27-31) e r. agrario, attribuibile al soggetto che coltiva il terreno, direttamente o avvalendosi di dipendenti, a prescindere dal fatto che sia il proprietario del terreno, il titolare di un diritto reale di godimento sul terreno medesimo ovvero l’affittuario (artt. 32-35).

Nell'ordinamento fiscale l’esistenza di due diverse tipologie di reddito associata ai terreni è motivata dalla possibilità che, su di essi, sia svolta un’attività agricola e nella conseguente necessità di distinguere il reddito derivante dal possesso dell’immobile (il reddito dominicale) da quello derivante dall’esercizio dell'attività agricola, anche ad opera di un soggetto diverso dal possessore (il r. agrario).

I redditi fondiari sono dunque determinati con un sistema forfetario basato sulle risultanze catastali, oggetto dell’imposizione non è il reddito effettivo del singolo terreno o del singolo fabbricato, ma la astratta e potenziale capacità del bene di produrre un reddito, a prescindere dal suo concreto manifestarsi e dalla sua effettiva entità. Tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo del possessore a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, indipendentemente dalla loro percezione e in relazione alla durata del possesso.

 


 

Articolo 1, commi 26 e 27
(Potenziamento dei piani individuali di risparmio P.I.R.)

 

 

I commi in esame aumentano i limiti all'investimento nei piani individuali di risparmio "ordinari". Inoltre, con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati viene prevista l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.

 

La legge di bilancio 2017 ha introdotto la disciplina dei piani individuali di risparmio (vedi infra), che prevede un limite annuale di investimento pari a 30.000 euro e un limite complessivo pari a 150.000 euro. Tali limiti sono stati già elevati dall'articolo 136 del decreto legge n. 34 del 2020 per i piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020 (a 150.000 euro il limite annuale e a 1.500.000 quello complessivo). La disposizione in esame (comma 26) aumenta i limiti applicabili ai piani costituiti fino al 31 dicembre 2019, portando il limite annuale da 30.000 a 40.000 euro e il limite complessivo da 150.000 a 200.000 euro.

 

Il comma 27 modifica la disciplina dei PIR di cui al comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019. Si tratta di PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che, per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investono almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese. Per tali piani, viene prevista l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.

Il citato comma 112 prevede che:

·     ciascuna persona fisica possa essere titolare di un solo PIR "ordinario", e di un solo PIR costituito ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019;

·     ciascun PIR non possa avere più di un titolare. A tal fine, l'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico è tenuto ad acquisire dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro PIR ordinario, o di un altro piano costituito ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto legge n. 124 del 2019.

 

La legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), con i commi dall'88 al 114 dell'articolo 1, ha introdotto un sistema di agevolazioni fiscali volte a incoraggiare investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nell'economia reale. In particolare, sono stati esenti da imposta i redditi di capitale e i redditi diversi percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale, derivanti da specifici "investimenti qualificati", detenuti per un periodo minimo di 5 anni. Per investimenti qualificati si intendono quelli in azioni o quote di imprese residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo ovvero in azioni o quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio: Fondi comuni di investimento, Società di investimento a capitale variabile - Sicav, Società di investimento a capitale fisso - Sicaf, Fondi di investimento alternativi - FIA) residenti fiscalmente in Italia, nella UE o nello Spazio economico europeo i quali investono prevalentemente nelle predette azioni o quote di imprese (comma 89). La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, comma 73) ha incluso tra gli investimenti qualificati anche le quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (peer to peer lending), gestite da intermediari finanziari, da istituti di pagamento ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'UE. I redditi generati da tali investimenti sono esenti da imposizione (comma 90), purché gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato siano detenuti per almeno cinque anni (comma 91).

I piani individuali di risparmio (PIR) sono caratterizzati da specifiche regole di investimento che prevedono, tra l'altro una quota di attività riservata alle piccole e medie imprese (PMI), e rientrano fra gli strumenti che possono beneficiare dell'esenzione, nel rispetto del vincolo dei 5 anni di detenzione e nel rispetto di un limite annuale e di uno complessivo, i quali vengono entrambi elevati dalla disposizione in esame (comma 101). Sono gestiti dagli intermediari finanziari (sia sotto forma di fondi di investimento che di gestione individuale) e dalle imprese di assicurazione, i quali devono investire le somme rispettando il principio della diversificazione del portafoglio. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo con stabili organizzazioni in Italia. La predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati (comma 102). Ciascuna persona fisica non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare (comma 112).

L’articolo 13-bis del decreto legge n. 124 del 2019 ha previsto nuovi criteri per gli investimenti destinati ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 (PIR 2020 o "nuovi PIR"), riducendo al 25 per cento la quota minima dell'investimento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB di Borsa italiana o in indici equivalenti e introducendo una quota minima del 5 per cento in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell’indice FTSE MIB o FTSE MID Cap di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Viene inoltre previsto che, con riferimento ai PIR i quali, per almeno i due terzi dell'anno solare, investano almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese, il limite alla concentrazione delle quote in uno stesso emittente, in via generale fissato al 10 per cento, sia elevato al 20 per cento.

Successivamente la disciplina è stata modificata dall'articolo 136 del decreto legge n. 34 del 2020, che ha disciplinato il caso degli investimenti qualificati indiretti, ovvero le quote o azioni di OICR, ed ha consentito una maggiore concentrazione dell'esposizione (e del relativo rischio) verso un medesimo emittente o gruppo. In particolare, per i piani a lungo termine costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che rispondono a una specifica configurazione del portafoglio di attività, la quota del totale di strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti è stata elevata dal 10 al 20 per cento. La lettera a) del comma 2 ha ampliato i limiti alle somme che possono essere destinate ai piani di risparmio a lungo termine costituiti dopo il 1° gennaio 2020 (nuovi PIR), portandoli da 30.000 a 150.000 euro annuali, fino a un massimo complessivo elevato da 150.000 euro a 1.500.000 di euro. La lettera b) ha stabilisce che ciascuna persona fisica può essere titolare di un solo piano di risparmio a lungo termine costituito fino al 31 dicembre 2019, e di un solo piano di risparmio costituito a partire dal 1° gennaio 2020.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 28 lettere a)- e), g)-l)
(Proroga Superbonus)

 

 

Il comma 28 introduce una proroga della misura del Superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) e, secondo una modifica introdotta al Senato, per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell’anno 2025). La disposizione proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). La norma, secondo le modifiche introdotte al Senato, sopprime altresì i termini specifici previsti per l’applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). Viene soppressa inoltre la norma introdotta nel disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici). Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Con una norma introdotta al Senato si chiarisce che le proroghe stabilite dal comma 8-bis si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati.

Viene stabilito, altresì, che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

Nel corso dell’esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che:

-       estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;

-       dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica.

 

Il comma 28 proroga l’applicazione della detrazione al 110% (cd Superbonus) prevista per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici.

 

L'articolo 119 del decreto legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) introduce una detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici). La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. Secondo i dati presentati dall'Enea nel suo Rapporto dati Superbonus 110%, al 30 novembre 2021, erano in corso 69.390 interventi edilizi incentivati, per circa 11,9 miliardi di investimenti che porteranno a detrazioni per oltre 13,1 miliardi. Sono 10.339 i lavori condominiali avviati (62,9% già ultimati), che rappresentano il 49,7% del totale degli investimenti, mentre i lavori negli edifici unifamiliari e nelle unità immobiliari funzionalmente indipendenti sono rispettivamente 35.542 (75,9 % già realizzati; il 31,5% del totale investimenti) e 23.508 (75,5% realizzati; il 18,8% degli investimenti). La regione con più lavori avviati è la Lombardia (9.826 edifici per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione), seguita dal Veneto (8.697 interventi e 1,1 miliardi di euro d'investimenti) e dal Lazio (6,693 interventi già avviati e 1,1 miliardi di euro di investimenti).

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un massimo di due). Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 30 giugno 2023 (nuovo termine introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera a) del decreto legge n. 59 del 2021) per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati.

Tali termini sono ulteriormente prorogati dalla legge di bilancio 2021, e successivamente del sopra citato decreto legge n. 59 del 2021, per gli interventi effettuati:

- dagli IACP comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, possono usufruire della detrazione del 110 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;

- dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;

- dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori.

Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati (se eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli trainanti), cioè quelli per efficientamento energetico (ecobonus), nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per ciascun intervento, nonché (norma introdotta alla legge di bilancio 2021) quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l'installazione delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici anche su strutture pertinenziali agli edifici. L'articolo 33, comma 1, lettera a), del decreto legge n.77 del 2001, riconosce l'agevolazione fiscale anche agli interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917- TUIR), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, eseguiti congiuntamente agli interventi antisismici previsti dalla disciplina del Sismabonus. Il beneficio è riconosciuto a condizione che tali interventi siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici sopra richiamati e che non siano già richiesti per interventi di efficienza energetica.

Per una ricostruzione dettagliata della materia si rinvia al dossier: Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento al decreto legge n.77 del 2021 realizzato dal Servizio studi della Camera dei deputati.

Si ricorda altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR, Componente 3, della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici), destina complessivamente 13,95 miliardi di euro alla misura del Superbonus. Sempre in materia efficienza energetica e riqualificazione degli edifici sono previste ulteriori risorse nazionali a carico del c.d. Fondo complementare per un ammontare complessivo di 6,56 miliardi di euro (di cui 4,56 specificamente destinati al Superbonus), nonché ulteriori 0,32 miliardi dal programma REACT dell'UE. Gli interventi di questa Componente, come scritto nel testo del PNRR, si prefiggono di incrementare il livello di efficienza energetica degli edifici, una delle leve più virtuose per la riduzione delle emissioni in un Paese come l'Italia che dispone di un parco edifici con oltre il 60 per cento dello stock superiore a 45 anni, sia negli edifici pubblici (es. scuole, cittadelle giudiziarie), sia negli edifici privati.

 

In particolare la lettera a), in considerazione delle proroghe dell’agevolazione introdotte nelle lettere successive, stabilisce che la detrazione da ripartire tra gli aventi diritto avviene in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2022.

 

La lettera b), proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci). La disposizione stabilisce, infatti, che per gli interventi effettuati da tali soggetti la detrazione si applica anche alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

 

La lettera c), secondo le modifiche introdotte al Senato, sostituisce interamente il primo periodo del comma 5 dell’articolo 119 specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti, in relazione all’anno di sostenimento della spesa, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione (presente nel testo vigente: per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021).

La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali.

 

Si ricorda che il vigente primo periodo del comma 5 prevede che per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo.

 

La lettera d), introdotta al Senato, sostituisce interamente il primo periodo del comma 8 dell’articolo 119 specificando che la detrazione al 110 per cento spetta, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di efficientamento energetico, senza indicare più un termine specifico per l’applicabilità dell’agevolazione (presente nel testo vigente: per le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022).

La norma stabilisce inoltre che la detrazione è da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali.

 

Si ricorda che vigente primo periodo del comma 8 prevede che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installino un numero superiore a otto colonnine. Tali limiti sono confermate nella novella in commento.

 

La lettera e) sostituisce interamente il comma 8-bis dell’articolo 119 prevedendo sia nuovi termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale, che una rimodulazione della percentuale della detrazione stessa per alcuni soggetti beneficiari.

Con le modifiche introdotte in Senato viene soppressa la norma introdotta dal disegno di legge che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 esclusivamente a determinate condizioni.

In particolare la disposizione soppressa riconosceva la proroga agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, solamente se fossero risultate avviate le relative formalità amministrative per l'acquisizione del titolo abilitativo; per quelli effettuati dalle persone fisiche esclusivamente se alla data del 30 settembre 2021 risultava effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

 

Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute:

§  entro il 31 dicembre 2025,

o   nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023;

o   del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024;

o   del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025.

 

Con le modifiche introdotte al Senato tale proroga è riconosciuta altresì alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Il terzo periodo del comma 8-bis, come modificato al Senato, prevede che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l’agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

 

Nel testo del disegno di legge la norma prevedeva che per gli interventi effettuati su unità immobiliari adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

 

 

Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing (interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci) per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

 

 

Nel corso dell’esame in sede referente è stata introdotta la lettera g) che introduce un nuovo comma 8-quater all’articolo 119, ai sensi del quale le disposizioni del sopra citato comma 8-bis, in materia di proroghe dei termini per avvalersi della detrazione al 110 per cento, si applicano anche:

§  a tutti gli altri interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

§  agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);

§  agli interventi previsti per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici;

§  agli interventi per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici;

§  agli interventi per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;

§  agli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

A tali interventi si applica la detrazione a condizione siano eseguiti congiuntamente agli interventi richiamati al comma 8-bis.

 

Nel corso dell’esame in Senato è stata introdotta la lettera h), che sostanzialmente riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 1), del decreto-legge n. 157 del 2021 e che interviene sul comma 11 dell’articolo 119.

 

Nella formulazione previgente al decreto-legge n. 157 del 2021, il comma 11 prevedeva che i contribuenti, per fruire della detrazione mediante credito d’imposta cedibile, ovvero mediante sconto in fattura, per gli interventi coperti dal Superbonus dovessero possedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. 

Il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sensi del quale il responsabile del Centro di assistenza fiscale - CAF rilascia un visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dal centro, alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile. Sono abilitati al rilascio del visto gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, nonché i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

 

Con le modifiche in esame, l’obbligo del visto di conformità si estende anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, non solo dunque al caso di cessione del credito o sconto in fattura.

Si precisa che l’obbligo del visto non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.

Come chiarito dal Governo nella relazione illustrativa al decreto-legge 157, per tali dichiarazioni l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata. 

Si segnala che le spese per il rilascio del visto di conformità rientrano, ai sensi dell’articolo 119, comma 15, tra le spese detraibili (più in dettaglio, le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni previste dalla legge, nonché del visto di conformità di cui al comma 11 in esame).

 

 

La lettera i), integralmente sostituita in sede referente, modifica il comma 13-bis dell’articolo 119 per stabilire che per la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

 

La norma introdotta sostanzialmente riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera a), n. 2), del decreto-legge n. 157 del 2021.

 

Nella formulazione originaria della lettera e) del disegno di legge presentato al Senato, la determinazione dei valori massimi era affidati a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

L’Agenzia delle entrate ha fornito qui i primi chiarimenti sulla disciplina introdotta dal decreto-legge n. 157 del 2021.

 

Si segnala, infine, che il comma 29 della legge di bilancio in esame, alla cui scheda si rinvia, conseguentemente alle disposizioni sopra commentate, proroga al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in luogo della detrazione fiscale per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata altresì introdotta la lettera l) che integra il comma 13-bis, stabilendo che i prezzari individuati per gli interventi  di efficientamento energetico con il decreto del Ministro dello sviluppo economico,  si applicano anche:

§  per gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 richiamati dalla lettera b) del citato comma 13 (cd. sismabonus);

§  per gli interventi di adozione di misure antisismiche (commi da 1-bis a 1-sexies articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63);

 

Si osserva che il richiamo ai commi da 1-bis a 1-sexies articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013 n.63 appare non necessario in quanto tali commi sono già ricompresi nell’indicazione dell’applicabilità dei prezzari anche ai fini del comma 13 lettera b) dell’articolo 119.

 

§  per gli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B di cui ai commi 219-223 della legge di bilancio 2020 (cd bonus facciate);

§  per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

 


 

Articolo 1, comma 28, lettera f)
(Misure fiscali per gli interventi nei territori colpiti da eventi sismici)

 

 

I commi in esame fissano al 110 per cento l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009.

 

In particolare, il comma 28, lettera f), inserito dal Senato, attraverso l'inserimento del comma 8-ter all'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (relativo al c.d. Superbonus del 110 per cento) stabilisce che, per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento.

 

Si rammenta il contenuto dei commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'articolo 119:

1-ter: nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al comma 1 (detrazione del 110 per cento) spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

4-ter: i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

4-quater: Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.


 

Articolo 1, comma 29
(Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d’imposta cedibile)

 

 

Il comma 29, modificato al Senato, proroga:

-       agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari;

-        al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus.

In sede referente sono state trasfuse nella norma alcune disposizioni del decreto-legge n. 157, con alcune novità e, più in particolare, quelle che introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Sono esclusi da tale obbligo gli interventi di cd. edilizia libera.

Nella medesima sede è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l’obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

 

Le norme in commento intervengono sull’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) che nella formulazione vigente consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune detrazioni fiscali in materia edilizia ed energetica sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

 

Si ricorda in questa sede che il decreto-legge n. 157 del 2021, il cui contenuto è stato trasfuso nel provvedimento in esame, rafforza i presidi per la fruizione di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Con riferimento al superbonus, si estende l’obbligo del visto di conformità anche al caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente; si prevede che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Sono introdotte forme di controllo preventivo antifrode e sono rafforzati i poteri dell’Agenzia dell’entrate.

 

 

Come anticipato l’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si consente in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

§  un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

§  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).

I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.

 

Con le modifiche al comma 1 dell’articolo 121 (comma 29 lettera a)) si proroga la facoltà di usufruire delle predette detrazioni, in alternativa, sotto forma di sconto in fattura o credito d’imposta cedibile anche per gli anni 2022, 2023 e 2024.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta la lettera b), che riproduce il contenuto dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del richiamato decreto-legge n. 157 del 2021, con alcune novità.

 

La lettera b) del comma in esame inserisce un nuovo comma 1-ter nell’articolo 121 del richiamato decreto Rilancio.

Le modifiche in esame (lettera a) del comma 1-ter) introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito/sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%: si tratta in particolare degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica, di adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus), di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate), di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui al comma 2 dell’articolo 121). Anche in tal caso il visto di conformità riguarda i dati relativi alla documentazione e deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

 

Analogamente a quanto previsto per il cd. Superbonus (si veda la scheda di lettura del comma 28) il visto di conformità è rilasciato ai sensi delle già richiamate regole previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; sono abilitati al rilascio gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti nel registro dei revisori legali e i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; i responsabili dei Centri di assistenza fiscale – CAF.

 

Ai sensi della lettera b)  del comma 1-ter, i tecnici abilitati devono asseverare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni del modificato comma 13-bis dell’articolo 119; occorre fare riferimento - oltre ai prezzari individuati dal decreto MISE del 6 agosto del 2020 - anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da adottare entro il 9 febbraio 2022.

Per effetto delle modifiche apportate al Senato, è stato chiarito che rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell’aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento.

Per effetto delle modifiche apportate in Commissione si prevede inoltre che il comma 1-ter non si applichi, e dunque non vi sia l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle relative asseverazioni / attestazioni, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito, per le opere, già classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi dell’articolo 6 del TU edilizia (D.P.R. n. 380 del 20021), del D.M. 2 marzo 2018 (glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera) e della normativa regionale, e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate.

 

Nel corso dell’esame al Senato è stata introdotta la lettera c), che modifica il comma 2 dell’articolo 121. Con le modifiche approvate, tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del TUIR).

 

La lettera d) del comma 29 interviene sul comma 7-bis dell’articolo 121, il quale nella formulazione dispone che l’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (disposte dall’articolo 121 sopra descritto) si applichino anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119 del medesimo decreto, ovvero gli interventi che usufruiscono del cd. Superbonus: interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché interventi per infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Con le modifiche in commento, per i predetti interventi edilizi la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale viene estesa agli interventi effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.

 

Si ricorda che il comma 28 proroga la misura del superbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario; il comma 37 proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Si rinvia alle relative schede di lettura per ulteriori informazioni.


 

Articolo 1, comma 30
(
Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti)

 

 

Il comma 30, introdotto al Senato, riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

 

La disposizione in esame, che riproduce le norme dell’articolo 2 del decreto legge 157 del 2021, introducendo un nuovo articolo (122-bis) al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconosce la possibilità per l’Agenzia delle entrate di sospendere l’efficacia delle comunicazioni delle opzioni di cessione dei crediti o di sconti in fattura che presentano profili di rischio ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

 

L’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si consente in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

§  un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Ttale credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, può coinvolgere più fornitori e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

§  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).

I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.

 

L’articolo 122 disciplina la cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19. In particolare la norma consente, fino al 31 dicembre 2021, ai soggetti beneficiari dei crediti d’imposta istituiti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria, di optare per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari. La cessione può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.

Tale opzione si applica ai seguenti crediti d’imposta:

- credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del decreto legge 34 del 2020;

- credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120 del decreto legge 34 del 2020;

- credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del decreto legge 34 del 2020.

I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Ad esso non si applicano i limiti all’utilizzo in compensazione.

 

A tal proposito si ricorda che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni (ai sensi dei sopra citati articoli 121 e 122) sono tenuti a comunicare per via telematica all’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 1°luglio 2020 e dell’8 agosto 2020) l’opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto. La comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal beneficiario della detrazione oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/98.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 122-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 stabilisce che l’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di tali comunicazioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati, utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti, in particolare riferendosi:

§  alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

§  ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;

§  ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al comma in esame.

 

Il comma 2 specifica che se all'esito del controllo risultano confermati i rischi sopra indicati la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.

 

Il comma 3 chiarisce che fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

 

Il comma 4 prevede che gli intermediatori bancari e finanziari:(soggetti obbligati individuati all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) che intervengono nelle cessioni comunicate non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 ovvero nei casi di invio di segnalazione di operazione sospetta e di obbligo di astensione nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela.

Nella Relazione illustrativa che accompagna il testo si segnala che ai fini dell’individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell’obbligo di comunicazione all’UIF-Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, è necessario tener conto dei rischi connessi con: “i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti” (Comunicazione UIF – Covid 19 dell’11 febbraio 2021).

 

Il comma 5 stabilisce che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni introdotte ai commi 1 e 2.

 


 

Articolo 1, commi 31-36
(
Controlli dell’Agenzia delle entrate)

 

 

I commi da 31 a 36 chiariscono i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Le disposizioni in esame riproducono le norme contenute nell’articolo 3 del decreto legge 157 del 2021. Il comma 31 chiarisce che l’Agenzia delle entrate, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri di accertamento e controllo delle imposte dei redditi previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973 e i poteri di accertamento e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, con riferimento:

§  le agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del decreto in esame (Superbonus, sconto in fattura e cessione del credito);

§  le agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

Con riferimento a tali funzioni, il comma 32 stabilisce che, in base alle disposizioni e ai poteri appena richiamati e in assenza di una specifica disciplina, per il recupero degli importi dovuti non versati l’Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 421 e 422, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

Le disposizioni appena richiamate prevedono che, ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972, n. 633, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente (con le modalità previste dall'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 1973). In caso di mancato pagamento (anche parziale) delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal D.P.R. n. 602 del 1973. Per il pagamento delle somme dovute non è possibile avvalersi della compensazione.

 

L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente (comma 33). Con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi (comma 34).

 

Le attribuzioni definite dalle disposizioni in esame spettano all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 600 del 1973, al momento in cui è stata commessa la violazione. In mancanza del domicilio fiscale, la competenza è attribuita ad un’articolazione dell'Agenzia individuata con provvedimento del Direttore (comma 35).

 

Le controversie relative all’atto di recupero rientrano nella competenza del giudice tributario, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 546 del 1992 (comma 36).

 


 

Articolo 1, comma 37
(Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia)

 

 

Il comma 37 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, come modificata al Senato, riduce altresì l’importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di 10.000 euro per l'anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024.

 

Detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

 

La lettera a) proroga al 31 dicembre 2024 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall’Irpef e dall’Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell’articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l’agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

§  la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

§  la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);

§  per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

 

La disposizione proroga altresì 31 dicembre 2024 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. 63/2013).

 

Per una dettagliata ricognizione delle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico si consiglia la lettura della Guida dell’Agenzia delle entrate. Per una panoramica della materia si rinvia alle pagine web Riqualificazione energetica degli edifici: l'ecobonus e Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e di efficienza energetica consultabili sul Portale della documentazione della Camera dei deputati.

Si segnala, inoltre, che il Servizio studi della Camera, in collaborazione con l'istituto di ricerca CRESME ha pubblicato un dossier in materia di recupero e riqualificazione energetica del patrimonio edilizio da cui emerge che gli incentivi fiscali per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica hanno interessato dal 1998 al 2020, oltre 21 milioni di interventi. In ventidue anni le misure di incentivazione fiscale hanno attivato investimenti pari a oltre 346 miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti pari a 28.762 milioni di euro veicolati dagli incentivi fiscali per il recupero edilizio, la riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione delle facciate (la previsione elaborata nel rapporto dello scorso anno per il 2019 era stata di 28.963 milioni di euro). Nel 2020, a causa della crisi pandemica, la previsione costruita a partire dai dati dei primi nove mesi dell’anno porta a stimare questo valore in 25.105 milioni di euro, con una flessione del 12,7% rispetto al 2019.

 

Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia

 

La lettera b), numero 1, del comma in esame, modificando l’articolo 16 (commi 1, 1-bis e 1-ter) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di ristrutturazione edilizia, prorogano al 31 dicembre 2024 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2021) la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR ovvero interventi di:

§  manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);

§  ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

§  realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

§  eliminazione delle barriere architettoniche;

§  prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

§  cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

§  risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

§  adozione di misure antisismiche;

§  bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

 

Per un approfondimento delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di ristrutturazione edilizia si rinvia alla Guida dell’Agenzia delle entrate.

 

Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

 

La lettera b), numero 2, del comma in esame, sostituisce integralmente il comma 2 dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che disciplina le norme che definiscono la detrazione Irpef prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

 

In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nel sopra citato articolo 16-bis è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione richiamata, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore, secondo le modifiche introdotte al Senato, a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (rispetto al precedente limite di 16.000 euro).

La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione.

Ai fini dell’utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

 

Si ricorda che la disciplina prevista dal comma 2 dell’articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, che si intende sostituire, stabilisce che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 38
(Proroga Bonus verde)

 

 

Il comma 38 proroga fino al 2024 l’agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L’agevolazione consiste nella detrazione dall’imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

 

La disposizione in esame proroga per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, la detrazione prevista per gli interventi rientranti nella disciplina del cd Bonus verde.

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all’articolo 1, commi da 12 a 15) e dispone che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione Irpef del 36% sono:

§  la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

§  la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

 

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

§  le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

§  le spese siano sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

 

Ai sensi del comma 13 della citata legge di bilancio per il 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, entro il medesimo importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che essa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tra le spese detraibili sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi ivi indicati.

La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Per gli aspetti applicativi la disposizione in esame rinvia alle norme sulla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, di cui all’art. 16-bis, commi 5, 6 e 8 del testo unico delle imposte sui redditi (d. P. R. n. 917 del 1986).

 

Si ricorda, infine, che l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde, pubblico o privato è disciplinata dall'articolo 12 della legge 28 luglio 2016, n. 154. È rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la regolazione delle modalità per l'effettuazione dei corsi di formazione necessari per ottenere i relativi titoli abilitativi.

 

 


 

Articolo 1, comma 39
(Modifiche al bonus facciate)

 

 

Il comma in esame estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "bonus facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

 

L’articolo 1, comma 39, estende al 2022 l’applicazione, prevista dall'articolo 1, comma 219 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), della detraibilità dall'imposta lorda per le spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, riducendo tuttavia dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità.

 

L'articolo 1, comma 219 della legge di bilancio 2020 ha introdotto la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone (cosiddetto bonus facciate). L'articolo 1, comma 59 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha prorogato la detrazione per l’anno 2021.

In particolare la norma ha stabilito che per le spese documentate, sostenute nel 2020 e (per effetto della proroga) nel 2021 per interventi, anche di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A o B ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento.

L'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968, prevede la definizione di zone territoriali omogenee, per cui:

- la zona A include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

- la zona B include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

L’agevolazione può essere usufruita da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Per una dettagliata panoramica sulla materia si consiglia la lettura della guida Bonus facciate realizzata dall’Agenzia delle entrate.

 


 

Articolo 1, commi 40 e 41
(Abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021)

 

 

Il comma 41, introdotto dal Senato, prevede l'abrogazione del decreto-legge n. 157 del 2021, con salvezza dei suoi effetti. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge, introdotte nel testo del presente disegno di legge nel corso dell'esame presso il Senato, si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 40).

 

La disposizione, come detto, prevede l'abrogazione del decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157 (recante misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche), disponendo che rimangano validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici dispiegatisi in tempo di sua vigenza.

Al contempo, le modifiche approvate dal Senato recano puntuali disposizioni aggiuntive o modificative al disegno di legge in esame, onde trasporre in esso e mantenere nell'ordinamento, del decreto-legge di cui propone l'abrogazione, le corrispondenti disposizioni.

All'attuazione di tali disposizioni (comma 28, lettere d-bis) ed e), comma 29, lettera a-bis), commi da 30 a 36) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Si rammenta che nella presente XVIII legislatura, il decreto-legge 5 ottobre 2018, n. 115 ("Disposizioni urgenti in materia di giustizia amministrativa, di difesa erariale e per il regolare svolgimento delle competizioni sportive") non è stato convertito in legge ed è decaduto. La legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), art. 1, ai commi da 647 a 650, ha ripreso, con alcune modifiche, le disposizioni in esso contenute.

Il decreto-legge n. 157 qui abrogato è entrato in vigore il 12 novembre 2021 e risulterebbe quindi ancora vigente alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022.

 

 

Sintesi del contenuto del decreto-legge n. 157 del 2021

 

L’articolo 1 del decreto-legge n. 157 rafforza i presidi per la fruizione di alcuni crediti d’imposta e delle detrazioni per lavori edilizi, anche attraverso lo sconto in fattura e la cessione del credito. In sintesi, le norme:

§  estendono l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale;

§  dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica;

§  introducono l’obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.

L’articolo 2 riconosce all’Agenzia delle Entrate la possibilità di sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, l’efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

L’articolo 3 chiarisce i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’articolo 4 del provvedimento reca la clausola di invarianza finanziaria, in particolare disponendo che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


 

Articolo 1, comma 42
(Detrazione per gli interventi finalizzati
al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche)

 

 

Il comma 42, inserito al Senato, introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche. La norma prevede altresì che a tale agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

 

In particolare la norma, lettera a), introducendo il nuovo articolo 119-ter al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, stabilisce che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di
pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

·       50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

·       40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

·       30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

 

La detrazione in esame spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

 

Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi sono tenuti a rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

 

La lettera b), conseguentemente all’introduzione della detrazione, modificando l’articolo 121 del medesimo decreto n. 34, stabilisce che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali, si applicano anche alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.

 

L’articolo 121 del decreto Rilancio consente, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia ed energetica (in prevalenza, aventi forma di detrazione dalle imposte sui redditi) sotto forma di sconti sui corrispettivi, ovvero crediti d’imposta cedibili ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, in deroga alle ordinarie disposizioni previste in tema di cedibilità dei relativi crediti.

Si consente in particolare, in favore di chi sostiene spese in materia edilizia ed energetica per le quali è previsto un meccanismo di detrazione dalle imposte sui redditi, di usufruire di tali agevolazioni sotto forma, alternativamente, di:

§  un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il quale può recuperarlo sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti. Nel corso dell’esame alla Camera è stato precisato che tale il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante, che può coinvolgere più fornitori e che può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

§  per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva ulteriore cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, così precisando che la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti.

L’opzione si può esercitare in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. In particolare, per gli interventi di cui all’articolo 119 del provvedimento in esame (cd. ecobonus, sismabonus, incentivi per il fotovoltaico e per l’installazione di colonnine elettriche; si rinvia alla scheda di lettura per ulteriori informazioni) gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento

Le norme suddette si applicano alle spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio (di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR - Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917): manutenzione, restauro e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni dell’edificio o sulle singole unità immobiliari;

b) efficienza energetica (di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio);

c) adozione di misure antisismiche (di cui all’articolo 16, commi da 1-bis e 1-ter a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e di cui al comma 4 del richiamato articolo 119);

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge di bilancio 2020 (27 dicembre 2019, n. 160), ivi compresi i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, e che riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;

e) installazione di impianti fotovoltaici, di cui al già richiamato articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR e di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 119 del decreto Rilancio;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (di cui all’articolo 16-ter del richiamato decreto-legge n. 63 del 2013 e di cui al comma 8 dell'articolo 119).

I crediti d’imposta cedibili sono utilizzati in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), sulla base delle rate residue di detrazione non fruite, e con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d’imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

L’Agenzia delle entrate ha attuato le relative norme con il provvedimento dell’8 agosto 2020 e con il provvedimento del 29 luglio 2021.


 

Articolo 1, comma 43
(Fattori di conversione in energia primaria Superbonus)

 

 

Il comma 43, introdotto al Senato, chiarisce quali sono i fattori di conversione in energia primaria da applicarsi per la predisposizione degli attestati di prestazione energetica allegati all’asseverazione necessaria per fruire della detrazione del Superbonus.

 

 

In particolare la norma prevede che ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionali di cui al paragrafo 12, dell’Allegato A, al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita), anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.

Ciò per evitare che l’introduzione di nuovi fattori di conversione in energia primaria possa rendere impossibile il passaggio nominale di classe energetica necessario per poter beneficiare delle agevolazioni previste dal Superbonus.

 

A tale proposito, si ricorda che il citato paragrafo 12, dell’Allegato A, (Interventi che fruiscono delle detrazioni fiscali del 110% ai sensi del Decreto Rilancio) stabilisce che per gli interventi realizzati ai sensi del Decreto Rilancio, articolo 119, commi 1 e 2, le asseverazioni di cui all’allegato in oggetto, redatte ai sensi del decreto di cui al comma 13 del medesimo articolo, contengono la dichiarazione del tecnico abilitato che l’intervento ha comportato il miglioramento di almeno due classi energetiche (o una classe energetica qualora la classe ante intervento sia la A3). All’asseverazione sono allegati gli attestati di prestazione energetica ante e post intervento rilasciati da tecnici abilitati, dal progettista o dal direttore dei lavori, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.  Gli attestati di prestazione energetica (APE), qualora redatti per edifici con più unità immobiliari, sono detti “convenzionali” e sono appositamente predisposti ed utilizzabili esclusivamente allo scopo di cui al punto 12.1 stesso. Gli APE convenzionali vengono predisposti considerando l’edificio nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua interezza, compreso l’indice EPgl,nren,rif,standard (2019/21) che serve per la determinazione della classe energetica dell’edificio, si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità immobiliari. In particolare ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero edificio.

 


 

Articolo 1, comma 44
(Proroga credito d’imposta beni strumentali “Transizione 4.0”)

 

 

Il comma 44 proroga e rimodula la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.

In sintesi, con le modifiche in esame:

-       per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se  effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;

-       per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, si proroga al 2025 la durata dell’agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

 

Preliminarmente si ricorda che la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese – misure che in sostanza consentivano di maggiorare, a fini fiscali, i costi sostenuti per specifiche categoria di investimenti – ha sostituito tali misure con un credito d’imposta per le spese sostenute, a titolo di investimento in beni strumentali nuovi, con scadenza iniziale prevista al 31 dicembre 2020. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0.  L’articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), nell’ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall’emergenza legata al COVID-19, ha esteso fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l’ambito applicativo.

Il credito d'imposta è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" annunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica (cd. transizione 4.0) del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientra in tale riforma anche il credito d'imposta in ricerca e sviluppo (articolo 9, comma 2, alla cui scheda di lettura si rinvia). Per una panoramica sulle misure adottate in seno a tale piano si rinvia al sito della documentazione parlamentare.

I beneficiari del credito d'imposta sono le imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - in tale ultimo caso se entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione - effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è condizionata al rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata, secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. Esso spetta nella misura del 10 per cento del costo sostenuto, alle imprese che effettuano

·       investimenti in beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

·       investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 

La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile.

La misura del credito d'imposta scende al 6 per cento per gli stessi investimenti - coi medesimi limiti - se effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Per gli investimenti in beni ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

·       nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

·       nella misura del 30 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

·       nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni ricompresi nell'allegato A, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta sia riconosciuto:

·       nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

·       nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

·       nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti "Industria 4.0" (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, fino al 31 dicembre 2022.

Per un approfondimento, si veda la pagina web dedicata del sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

 

 

Il comma 44, lettera a) modifica il comma 1051 della legge di bilancio 2021, che individua i beneficiari dell’agevolazione, al fine di eliminare il riferimento alla data di scadenza del credito d’imposta. Resta fermo che il beneficio spetta alle imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Tale modifica al comma 1051 è finalizzata a coordinare il testo della legge alla rimodulazione temporale disposta dalle lettere successive alla a).

Sempre con finalità di coordinamento con le modifiche delle lettere successive, si inserisce nel comma 1051 il riferimento ai nuovi commi 1058-bis e 1058-ter (cfr. infra).

 

La lettera b) del comma 44 inserisce il nuovo comma 1057-bis nella legge di bilancio 2021, che contiene la disciplina dell’agevolazione decorrente dal 2023 in favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017, ovvero beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0.

 

Resta dunque fermo il regime previsto per il 2022 per i predetti investimenti, in quanto il comma 1057 non viene modificato dalla disciplina in parola.

Se tali investimenti sono effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto:

§  nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Il nuovo comma 1057-bis reca la disciplina valevole dal 2023 al 2025: più precisamente, se gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 sono effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto:

§   nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

§  nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

§  nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

 

Le modifiche al comma 1058 e l’introduzione dei commi 1058-bis e 1058-ter sono funzionali ad allungare fino al 2025 la durata dell’agevolazione per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017, successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) e, per gli anni successivi al 2022, a ridurne progressivamente l’entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024).

 

Più precisamente, la lettera c) del comma 44 modifica il comma 1058, secondo la cui formulazione vigente il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Esso spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Con le modifiche in parola si estende al 2023 l’agevolazione per gli investimenti connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, estendendola agli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Si chiarisce inoltre che il limite massimo di costi ammissibili, pari a un milione di euro, è annuale.

Resta ferma la spettanza del credito d'imposta nella misura del 20 per cento. Resta anche fermo che considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

La lettera d) del comma 44 inserisce i nuovi commi 1058-bis e 1058-ter nella legge di bilancio 2021.

Il comma 1058-bis attribuisce il credito d’imposta, per gli investimenti in beni materiali Transizione 4.0 (investimenti in beni compresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2015) effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Anche per tale anno si considerano agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Il successivo comma 1058-ter attribuisce l’agevolazione per gli stessi investimenti se effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Resta fermo che si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

 

Le lettere e), f) e g) apportano ulteriori modifiche di coordinamento, novellando rispettivamente il comma 1059, 1062 e 1063 della legge di bilancio 2021, al fine di inserirvi il riferimento ai nuovi commi 1058-bis e 1058-ter.

Il comma 1059 chiarisce le modalità di fruizione del credito d'imposta; il comma 1062 pone gli obblighi di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell’agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli; l comma 1063 chiarisce che il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta spetta al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di rilevare gli eventuali scostamenti dalle previsioni ed attivare le relative procedure contabili.

 


 

 

Di seguito una tabella riepilogativa delle misure introdotte, sulla base della disciplina proposta.

 

Credito d'imposta per beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)

Periodo

Livello di spesa

credito d'imposta

1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022

fino a 2,5 milioni di euro

40 per cento del costo

1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022

oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

20 per cento del costo

1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022

oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)

10 per cento del costo

dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025

fino a 2,5 milioni di euro

20 per cento del costo

oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

10 per cento del costo

 

oltre i 10 milioni di euro (fino a 20 milioni massimo)

5 per cento del costo

 


 

Credito d'imposta per beni materiali immateriali connessi a beni materiali  “Industria 4.0” (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)

Periodo

Limite massimo di spese ammissibili

Credito d'imposta

Dal 26 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023

1 milione di euro

20 per cento del costo

1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024

1 milione di euro

15 per cento del costo

1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025

1 milione di euro

10 per cento del costo

 

 

 


 

Articolo 1, comma 45
(Credito d’imposta in ricerca e sviluppo,
in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)

 

 

L’articolo 1, comma 45, modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l’anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare:

·       il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro.

·       il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d’imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

·       per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d’imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni.

Nel dettaglio, la lettera a) del comma 45 in commento interviene sul comma 198 della legge di bilancio 2020, al fine di rimuovere il termine del 2022 di riconoscimento del credito d’imposta.

 

Le successive lettere da b) a c), attraverso una modifica al comma 203 e l’integrazione di cinque nuovi commi da 203-bis a 203-sexies nella medesima legge di bilancio 2020, fissano tempi e percentuali differenziate di riconoscimento del beneficio fiscale, a seconda dell’investimento.

 

In particolare, relativamente alle attività di ricerca e sviluppo:

·       fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito di imposta continua ad essere riconosciuto nella misura percentuale già indicata dalla disciplina vigente, contenuta nel comma 203 della legge di bilancio 2020, che, nel primo periodo, non viene modificato dalla lettera b)), mentre,

·       dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, il credito di imposta è riconosciuto in misura ridotta, e pari al 10 per cento (anziché al 20 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 5 milioni di euro (anziché 4 milioni di euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (lettera c), che introduce il nuovo comma 203-bis nella legge di bilancio 2020)

 

Per le attività di innovazione tecnologica:

·       il credito di imposta è riconosciuto, nelle percentuali già indicate dalla disciplina vigente, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 - anziché, come attualmente previsto, fino al 2022 (a tal fine, la lettera b) novella il secondo periodo del comma 203);

·       dal periodo di imposta successivo e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura ridotta e pari al 5 per cento (anziché al 10 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (lettera c), che introduce il nuovo comma 203-ter nella legge di bilancio 2020).

 

Per le attività di design e ideazione estetica:

·       il credito di imposta è riconosciuto, nelle percentuali già indicate dalla disciplina vigente, fino al 2023 - anziché, come attualmente previsto, fino al 2022 (a tal fine, la lettera b) novella il terzo periodo del comma 203);

·       dal periodo di imposta successivo e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, il credito d’imposta è riconosciuto in misura ridotta e pari al 5 per cento (anziché al 10 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, sempre nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi (lettera c), che introduce il nuovo comma 203-quater nella legge di bilancio 2020).

 

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0:

·       fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, il credito di imposta continua ad essere riconosciuto nelle percentuali già indicate dalla disciplina vigente (contenuta nel comma 203 della legge di bilancio 2020, che, nel quarto periodo, non viene modificato dalla lettera b)), mentre,

·       per il periodo d’imposta successivo, è riconosciuto in misura ridotta, e pari al 10 per cento (anziché al 15 per cento) della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale, più alto, di 4 milioni di euro (anziché 2 milioni di euro), ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Rimane fermo che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta (lettera c), che introduce il nuovo comma 203-quinques nella legge di bilancio 2020);

·       dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2025, il credito di imposta è riconosciuto in misura ulteriormente ridotta e pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Rimane sempre fermo che, nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta (lettera d), che introduce il nuovo comma 203-sexies nella legge di bilancio 2020).

 

Infine, la lettera d) modifica il comma 205 della legge di bilancio 2020, relativo all’obbligo di certificazione delle spese sostenute per il riconoscimento del beneficio fiscale, al fine di un coordinamento con i nuovi commi, da 203-bis a 203-sexies introdotti.

 

La tabella seguente espone l’articolazione della proroga del credito di imposta, con le relative percentuali differenziate a seconda dell’attività, disposta dall’articolo 1, comma 45, in esame.

 

Come sopra indicato, la norma qui in commento mantiene, per l’anno 2022, la stessa misura e lo stesso limite massimo di fruizione disposto dalla legislazione vigente.

 

Credito d’imposta R&S&I&D

 

Legislazione vigente

Disegno di legge di bilancio

 

2022

2023

2024

2025

Fino al 2031

Attività

%

limite massimo

%

limite massimo

%

limite massimo

%

limite massimo

%

limite massimo

Ricerca e sviluppo

20

4 mln

10

5 mln

10

5 mln

10

5 mln

10

5 mln

Innovazione tecnologica

10

2 mln

10

2 mln

5

2 mln

5

2 mln

-

-

Innovazione tecnologica per progetti e per processi transizione ecologica innovazione digitale 4.0

15

2 mln

10

4 mln

5

4 mln

5

4 mln

-

-

Design e ideazione estetica e attività relative ai software

10

2 mln

10

2 mln

5

2 mln

5

2 mln

-

-

 

Con la legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019, commi 200, 201 e 202), è stata introdotta la disciplina del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La disciplina ha sostituito quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività è stato fatto anticipatamente cessare all'anno 2019 (in luogo di essere operativo fino al  2020). 

Il nuovo credito d'imposta  è inquadrabile nella revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del "Piano industria 4.0" preannunciato dal Governo a novembre 2019, alla luce del monitoraggio effettuato sull'efficacia delle misure fiscali Industria 4.0 previgenti (iperammortamento e superammortamento e lo stesso credito d'imposta R&S di cui al D.L. n. 145/2013) e della necessità di supportare la trasformazione tecnologica del tessuto produttivo italiano anche in chiave di sostenibilità ambientale. Rientrano in tale riforma anche il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, introdotto dalla stessa Legge di bilancio 2020, in luogo dell'iper e del super ammortamento, nonché la disciplina sulla proroga del credito d'imposta formazione 4.0.

 

La legge di bilancio 2021 ha prorogato fino all'anno 2022 il credito d'imposta qui in esame, modificandone l'ambito applicativo (art. 1, comma 1064 della legge n. 178/2020) in termini di aumento dei tassi di agevolazione e massimali. Come più diffusamente si dirà, per la R&S: il tasso di agevolazione fiscale passa dal 12% al 20% con un tetto di 4 milioni di euro (in precedenza 3 milioni di euro) nel 2021 e 2022. Per l’Innovazione tecnologica: l'aliquota passa dal 6% al 10% con un massimale di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022. Per l’Innovazione verde e digitale: il tasso aumenta dal 10% al 15% con un massimale di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022. Per il Design e innovazione estetica: aumento del tasso dal 6% al 10% con un tetto di 2 milioni (in precedenza 1,5 milioni) nel 2021 e 2022.

Tale rafforzamento va contestualizzato nel quadro degli obiettivi di rilancio della competitività, della transizione ecologica e della sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza (Componente C2 della Missione 1) e si avvale delle relative risorse (cfr. infra).

 

I soggetti che possono fruire del credito d'imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili alla misura agevolativa. Con le modifiche apportate dalla legge di bilancio 2021, l'agevolazione opera a prescindere dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa: vi sono dunque incluse le imprese agricole e individuali produttive di reddito agrario, come previsto del precedente credito d'imposta R&S disciplinato nel 2013.

Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

 

La legge indica come attività di:

- ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (comma 200);

- innovazione tecnologica ammissibili, quelle attività finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo quanto prevede il Manuale di Oslo (la principale fonte internazionale per le linee guida in materia di raccolta e analisi dei dati relativi alle attività innovative. In particolare il manuale individua quattro tipi fondamentali di innovazione: a) Innovazione di prodotto; b) Innovazioni di processo; c) Innovazioni di marketing; d) Innovazioni organizzative) (comma 201);

- attività innovative ammissibili, quelle orientate al design e all'ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile, arredo, della ceramica e per la concezione e realizzazione di nuovi campionari (comma 202).

 

Per ogni tipo di attività si indicano le spese ammissibili ai fini della determinazione della base di calcolo del beneficio e anche, in alcuni casi, i limiti percentuali rispetto al totale delle spese ammesse, che sono maggiorati nel caso di spese di personale sostenute per:

- giovani ricercatori (età non superiore a 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca o iscritti a un ciclo di dottorato presso un'università italiana o estera o in possesso di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche secondo la classificazione UNESCO Isced), assunti dall'impresa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato

- giovani specializzati (soggetti di età non superiore a 35 anni, al primo impiego, laureati in design e altri titoli equiparabili) assunti a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nei lavori di design e innovazione estetica in laboratori e altre strutture di ricerca situate nel territorio dello Stato.

 

Nel caso di attività di ricerca e sviluppo, ricevono una maggiorazione anche le spese per contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, a specifiche condizioni, nonché - secondo quanto introdotto con il D.L. n. 34/2020 (art. 38, comma 5) - con start-up innovative aventi sede nel territorio dello Stato.

 

Il credito di imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, modificate da ultimo, come accennato, dalla legge di bilancio 2021:

- per le attività di ricerca e sviluppo, in misura pari al 20 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 4 milioni, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

- per le attività di innovazione tecnologica, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi;

- per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 individuati con il decreto ministeriale attuativo della misura previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 15 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi. Nel rispetto dei massimali indicati e a condizione della separazione analitica dei progetti e delle spese ammissibili pertinenti alle diverse tipologie di attività, è possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d'imposta;

- per le attività di design e ideazione estetica e quelle relative ai software, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi

Tipologia di attività

credito d'imposta

limite massimo

Attività di ricerca e sviluppo

20 %

4 mln

Attività di innovazione tecnologica

10 %

2 mln

Attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0

15 %

2 mln

Attività di design e ideazione estetica e attività relative ai software

10 %

2 mln

La disciplina considera dunque l'ammontare degli investimenti effettuati e non più il valore incrementale degli investimenti rispetto alla media del triennio.

Si prevede una procedura di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia delle entrate ai fini della corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione delle spese sostenute.

Con tre decreto direttoriale del 6 ottobre 2021 è stato approvato il modello di comunicazione dei dati e delle altre informazioni riguardanti l’applicazione del credito d’imposta, il decreto è disponibile qui.

L’Agenzia delle entrate, con Risoluzione n.68/E del 30 novembre 2021 ha definito i Codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta sostenuti dalla misura “Transizione 4.0”.

Si rinvia alla pagina web dedicata del sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale è riportata la normativa attuativa della misura.

 

Finanziamento del Piano Transizione 4.0 nel PNRR

Il PNRR, nella Componente M1C2, reca uno specifico programma di investimento finalizzato a sostenere gli incentivi fiscali Transizione 4.0, cui sono destinati 13,38 miliardi di risorse NGEU (sovvenzioni). A tali risorse, si aggiungono ulteriori 5,08 miliardi di euro finanziati dal Fondo nazionale investimenti complementari (la cui funzione è appunto quella di integrare, con risorse nazionali, gli interventi del PNRR), ai sensi di quanto previsto dal D.L. n. 59/2021. Le risorse sono andate, tra l’altro, a finanziare il potenziamento e l’estensione del credito d’imposta in ricerca e sviluppo disposta dalla Legge di bilancio 2021 (vedi supra)

Il decreto del Ministero dell’Economia del 6 agosto 2021 dispone la ripartizione delle risorse tra le Amministrazioni titolari e l’individuazione di traguardi e obiettivi semestrali.

Il D.M. ha assegnato alla titolarità del Ministero dello sviluppo economico l’investimento Transizione 4.0 (M1C2-I.1). La Tabella che segue espone, in forma riepilogativa, gli interventi e il quadro finanziario delle risorse PNRR per l’attuazione degli stessi, con i relativi soggetti competenti.

 

(milioni di euro)

Missione/ Componente

Investimenti/
Riforme

Risorse PNRR

Amministrazione Titolare/ Soggetto attuatore

Traguardo/ Obiettivo

M1C2

1. Investimento
Transizione 4.0 (M1C2-I.1)
di cui:

13.381
(sovvenzioni)
di cui:

Ministero dello sviluppo economico (MISE)

T4 2021 (T)

T2 2024 (O)

T2 2025 (O)

M1C2

1.1.1. Credito d'imposta per i beni strumentali 4.0 (M1C2-I.1.1)

8.867,96
(sovvenzioni)

Ministero dello sviluppo economico (MISE)

 

M1C2

1.1.2 Credito d'imposta (immateriali non 4.0) (M1C2-I.1.2)

1.913,9
(sovvenzioni)

Ministero dello sviluppo economico (MISE)

 

M1C2

1.1.3 Crediti d'imposta per beni immateriali tradizionali (M1C2-I.1.3)

290,8
(sovvenzioni)

Ministero dello sviluppo economico (MISE)

 

M1C2

1.1.4: Credito d'imposta per R&D&I (M1C2-I.1.4)

2.008,34
(sovvenzioni)

così ripartiti

Ministero dello sviluppo economico (MISE)

 

M1C2

1.1.5: Credito d'imposta per formazione(M1C2-I.1.5)

300
(sovvenzioni)

Ministero dello sviluppo economico (MISE)

 

 


 

Articolo 1, comma 46
 (Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza
relative alla quotazione delle PMI)

 

 

Il comma 46, introdotto al Senato, proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) e al contempo ne riduce l’importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.

 

Si ricorda che i commi da 89 a 92 della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) hanno istituito un credito d’imposta in favore delle PMI in relazione alle spese di consulenza sostenute per l’ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) europei, in misura pari al 50 per cento delle spese e, originariamente, fino a un massimo di 500.000 euro. Le disposizioni prevedevano che il regime agevolativo avesse termine il 31 dicembre 2020.

 

La misura è inserita in un complesso di interventi volti a potenziare strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario: emissione di specifici strumenti di debito (cd. minibond), raccolta tramite portali on-line (cd. crowdfunding) e varie forme di incentivazione fiscale a favore dei soggetti che investono in strumenti finanziari emessi da PMI. Più in dettaglio, il comma 89 ha riconosciuto un credito d’imposta alle PMI (imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui attivo totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro), che abbiano iniziato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio 2018, una procedura di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un MTF di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e siano state effettivamente ammesse agli scambi.

 

Sul punto è intervenuto poi il comma 230 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) che ha esteso l’agevolazione ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2021 e ha disposto che (comma 90) fosse riconosciuto nel limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2019 e 30 milioni di euro per il 2020, 2021 e 2022, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione.

 

Le disposizioni in commento (comma 46, lettera a)) apportano anzitutto modifiche al citato comma 89 della legge di bilancio 2018, al fine di ridurre l’importo massimo del credito di imposta da 500.000 a 200.000 euro e, al contempo, estenderlo ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2022.

 

Con una seconda modifica (successiva lettera b)) si interviene sul comma 90 della legge di bilancio 2018, al fine di disporre che il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel limite complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 35 milioni per l’anno 2022 e di 5 milioni per l’anno 2023.

 

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è maturato e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi, fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. L'agevolazione:

§  non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF, IRES e IRAP;

§  non rileva ai fini della determinazione della percentuale di  deducibilità degli interessi passivi di cui all'articolo 61 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR)

§  non rileva rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.

 

Al credito d'imposta non si applicano inoltre il limite annuale di utilizzazione di 250.000 euro, previsto dall'articolo 1, comma 53 della legge n. 244 del 2007, e il limite massimo per la compensazione previsto dall'articolo 34 della legge n. 388 del 2000.

Si ricorda che il disegno di legge in esame eleva, a regime, a 2 milioni di euro il limite di compensabilità dei crediti di imposta per gli intestatari di conto fiscale, previsto dall’articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione. L’articolo 34 prevedeva che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, fosse fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35). L’articolo 147 del decreto legge 34 del 2020 ha incremento ulteriormente tale limite, per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro. Successivamente l’articolo 22 del decreto legge. 25 maggio 2021, n. 73, per il solo anno 2021, ha portato porta a 2 milioni di euro il richiamato limite. Si rinvia alla scheda di lettura del comma 72 per ulteriori informazioni.

 

 


 

Articolo 1, commi 47 e 48
(Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini")

 

 

Il comma 47 "integra" l'autorizzazione di spesa inerente alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata “Nuova Sabatini” (articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013):

- di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

- di 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

- di 60 milioni per l'anno 2027.

Il comma 48, novellando l'articolo 2, comma 4, del D.L. n. 69/2013, reintroduce la regola per cui il contributo sia erogato "in più quote" determinate con il decreto ministeriale di attuazione dello stesso articolo 2. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo "può" essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili. Nel testo vigente, si prevede che l'erogazione del contributo abbia luogo "in un'unica soluzione", secondo le modalità determinate con il medesimo decreto.

 

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020), articolo 1, comma 95, ha disposto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa previgente invece, la corresponsione in un’unica soluzione del contributo era prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

La RT osserva che la proposta di modifica normativa in questione, nel dare continuità alla misura, è volta a ripristinare il meccanismo di funzionamento ordinario della misura ante Covid 19, prevedendo l'erogazione in un'unica soluzione, nei limiti delle risorse disponibili, per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a euro 200.000.

 

Si veda la Circolare n. 434 del 10 febbraio 2021.

Si rinvia al sito del MISE per i dati relativi all'attuazione della misura.

 

La finalità dell'intervento è quella di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del D.L. n. 69/2013.

 

Il documento programmatico di bilancio 2022 afferma a pagina 15 che il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale. In particolare, (...) A sostegno delle imprese vengono prorogati incentivi fiscali collegati a Transizione 4.0 ed il contributo a favore delle PMI per l’acquisto di beni strumentali (c.d. nuova Sabatini).

 

L'art. 2, co. 1, del D.L. 69/2013 ha previsto che le micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali. La finalità è quella di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo.

In base al co. 2, i finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, nonché dagli altri intermediari finanziari iscritti all'apposito albo previsto dall'articolo 106, comma 1, del TUB (d.lgs. n. 385/1993), che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione MISE-ABI-Cassa depositi e prestiti di cui al comma 7, a valere su un plafond di provvista, costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti, per l'importo massimo di 2,5 miliardi di euro incrementabili, sulla base delle risorse disponibili ovvero che si renderanno disponibili con successivi provvedimenti legislativi, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro secondo gli esiti del monitoraggio sull'andamento dei finanziamenti effettuato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., comunicato trimestralmente al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il co. 4 prevede che alle imprese aventi titolo il MISE concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti concessi dai soggetti abilitati, nella misura massima e con le modalità stabilite con il decreto ministeriale di attuazione dell'art. 2 del D.L. 69/2013 (D.M. 27 novembre 2013 e D.M. 25 gennaio 2016[1]). L'erogazione del contributo è effettuata, sulla base delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in merito alla realizzazione dell'investimento, in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8, secondo periodo.

Il co. 8 ha inizialmente previsto la seguente autorizzazione di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi: 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Secondo l'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese:

la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR;

nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR;

nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 49
(Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese)

 

 

Il comma 49 prevede i seguenti interventi:

a) la dotazione del Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri è incrementata di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026;

b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata (articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) è incrementata di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.

 

La promozione della internazionalizzazione delle imprese è una delle misure messe in campo per supportare la crescita e recuperare a partire dal 2022 i livelli di produttività del periodo precedente alla crisi pandemica.

Si tratta di una finalità presa in considerazione anche nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (vedi subito appresso), che tuttavia prevede un finanziamento pari a 1,2 miliardi, già disposto con l’articolo 11 del decreto-legge n. 121 del 2021, che ha rifinanziato appunto per 1.200 milioni il Fondo 394 del 1981, attribuendo 800 milioni alla Sezione Prestiti e 400 milioni alla Sezione Contributi.

Le risorse previste dall’articolo in esame devono pertanto considerarsi aggiuntive a quelle previste nel Piano; del resto le relazioni allegate al disegno di legge non contengono riferimenti al PNRR.

 

Si ricorda che nell’ambito del Fondo rotativo gestito da Simest sono state istituite due sezioni:

§   la Sezione Prestiti, che concede finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e ha una dotazione finanziaria pari a 800 milioni di euro per il 2021;

§   la Sezione Contributi, che concede cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo stanziamento della sezione Prestiti, con dotazione finanziaria pari a 400 milioni di euro per il 2021. La relazione tecnica sottolinea che “poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame”.

 

 

Si tratta di una misura annunciata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (“PNRR”) (Missione 1 “Digitalizzazione, Innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 2 “Digitalizzazione, Innovazione e competitività nel sistema produttivo”, Investimento 5 “Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”, Sub-Misura “Rifinanziamento e Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST), intervento di titolarità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (anche “MAECI”).

L’investimento 5, oltre alla sub-misura appena citata, prevede la sub-misura “Competitività e resilienza delle filiere produttive”. Si rinvia al dossier dedicato al PNRR.

Con il Decreto 6 agosto 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di assegnazione delle risorse del PNRR, sono assegnate a questo investimento risorse per 1,2 miliardi già nel 2021.

 

L'obiettivo dell'investimento 5 (“Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione”) è di rafforzare la competitività delle filiere produttive, agevolando l'accesso ai finanziamenti e favorendo l'internazionalizzazione delle stesse dopo la crisi COVID-19.

Una delle due linee di intervento riguarda proprio il rifinanziamento del Fondo 394/81 gestito da SIMEST: che eroga sostegno finanziario alle imprese, in particolare PMI, per sostenerne l'internazionalizzazione mediante vari strumenti quali programmi di accesso ai mercati internazionali e sviluppo del commercio elettronico.

 

 

L’Allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione del PNRR dell’Italia ha richiesto espressamente l’emanazione di una norma per il rifinanziamento della componente “contributi e prestiti” del Fondo 394/81, da adottare entro il 30 settembre 2021.

In particolare, in base al citato Allegato “il o i decreti-legge devono prevedere il rifinanziamento della componente "contributi e prestiti" del Fondo 394/81. Il Consiglio di amministrazione del Fondo deve approvare una decisione che definisce la politica di investimento. La politica di investimento collegata al rifinanziamento del Fondo 394/81 deve definire come minimo:

i) la natura e la portata dei progetti sostenuti, che devono essere in linea con gli obiettivi del regolamento (UE) 2021/241. Il capitolato d'oneri deve includere criteri di ammissibilità per garantire la conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei progetti sostenuti nell'ambito della misura mediante l'uso di una prova di sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale nazionale e dell'UE;

ii) il tipo di interventi sostenuti;

iii) i beneficiari interessati, con una prevalenza di PMI, e i relativi criteri di ammissibilità;

iv) disposizioni per reinvestire potenziali rientri in obiettivi strategici analoghi, anche oltre il 2026, qualora non siano riutilizzati per rimborsare gli interessi per prestiti contratti conformemente al regolamento (UE) 2021/241.

L'accordo contrattuale con l'entità o l'intermediario finanziario incaricati deve imporre il ricorso agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

 

Rinviando alla ricostruzione dei due Fondi riportata subito appresso, si ricorda che in un primo tempo le Delibera del Comitato Agevolazioni del 27 luglio 2021 aveva disposto la Riapertura, a decorrere dal 28 ottobre 2021 e fino al 3 dicembre 2021, dell’attività di ricezione di nuove domande di finanziamento agevolato del Fondo 394/81 e relativo cofinanziamento a fondo perduto - a valere sulle risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1, Componente 2, Investimento 5, Sub-Misura “Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST”. Con successivo comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 286 del 1 dicembre 2021, lo stesso termine è stato prorogato al 31 maggio 2022, salva eventuale chiusura anticipata per esaurimento delle risorse.

Per la presentazione della domanda di finanziamento è operativa 24 ore su 24 il portale www.myareasacesimest.it

 

La Delibera Quadro del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 dispone che le risorse finanziarie assegnate al Fondo 394/81 (800 milioni per la Sezione Prestiti e 400 milioni per la Sezione Contributi), saranno dirette a investimenti a sostegno delle PMI in termini di innovazione digitale e sostenibilità, tra i quali rilevano la partecipazioni a fiere, mostre internazionali e missioni di sistema, lo sviluppo del commercio digitale e tutti i progetti tesi a favorire la transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale. Sono escluse dal finanziamento le attività in contrasto con il principio “non arrecare un danno significativo” (“Do no significant harm”- DNSH).

Sono previste tre tipologie di intervento:

§  Transizione digitale ed ecologica delle PMI con vocazione internazionale: finanziamento agevolato fino a 300 mila euro, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali, con un fatturato export di almeno il 10% nell’ultimo anno o del 20% nell’ultimo biennio, destinato per una quota almeno pari al 50% a spese per la realizzazione dell’obiettivo della “transizione digitale” (c.d. tagging digitale), sostenendo per la restante quota investimenti per la sostenibilità e l’ internazionalizzazione (qui la relativa circolare);

§  Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce): finanziamento agevolato, dedicato alle PMI costituite in forma di società di capitali e interamente destinato alla realizzazione dell’obiettivo della transizione digitale, per la creazione o il miglioramento di una piattaforma propria di e-commerce o l’accesso ad una piattaforma di terzi (c.d. market place), con importi minimi pari a 10 mila euro e importi massimi fino a 300 mila euro (per piattaforma propria) e 200 mila euro (per market place) (qui la relativa circolare);

§  Partecipazione delle PMI a fiere e mostre internazionali, anche in Italia, e missioni di sistema: finanziamento agevolato dedicato alle PMI per un importo fino a 150 mila euro, finalizzato alla partecipazione a un singolo evento di carattere internazionale – anche virtuale – tra fiera, mostra, missione imprenditoriale/evento promozionale o missione di sistema, con una quota minima del 30% da destinare a spese digitali ovvero, in alternativa, senza tale vincolo qualora l’evento oggetto del finanziamento sia a carattere ecologica o digitale (qui la relativa circolare).

I tre interventi prevedono un meccanismo di incentivazione con la previsione di quote di cofinanziamento a fondo perduto differenziate sulla base della sede operativa delle PMI, come di seguito:

§  fino al 40% per le PMI con almeno una sede operativa in una delle Regioni del Mezzogiorno (i.e. Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e

§  fino al 25% per le PMI non aventi sede operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

I cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 TFUE.

I finanziamenti agevolati sono concessi, nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, esclusivamente alle piccole e medie imprese (PMI) e possono essere esentati, a domanda della PMI richiedente, dalla prestazione di garanzie, sulla base del loro ranking di affidabilità.

Una quota pari al 40 per cento delle risorse degli interventi, per complessivi 480 milioni, di cui 320 milioni della Sezione Prestiti e 160 milioni della Sezione Contributi, è riservata in favore delle domande presentate da PMI aventi sede operativa in una Regione appartenente al Mezzogiorno.

 

 

Il Fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 251 del 1981 (Fondo 394/81) è stato istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, anche al di fuori dell’UE, come precisato dal decreto-legge n. 34/2019. Il Fondo è gestito da SIMEST, sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico.

SIMEST è una società per azioni del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti con una presenza azionaria privata (banche e sistema imprenditoriale) e gestisce gli strumenti finanziari pubblici a sostegno delle attività di internazionalizzazione delle imprese italiane, dedicati soprattutto alle PMI. Dal 2020 la gestione è sottoposta all’indirizzo e alla vigilanza del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'articolo 1, comma 270, della legge di bilancio 2018 (l. n. 2015/2017, modificato da ultimo dal decreto-legge n. 104/2019) ha poi previsto la composizione del Comitato Agevolazioni, organo competente ad amministrare il Fondo rotativo (cfr. D.M. 24 aprile 2019, che disciplina le competenze e il funzionamento del Comitato).

Sulla disciplina del Fondo ha inciso l’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Tale norma ha imposto che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri possano fruire delle agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento europeo relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).

Le iniziative ammissibili ai benefici del Fondo sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di pre-fattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari.

Per le predette iniziative è utilizzato il Fondo Legge n. 394/1981 con una riserva di destinazione alle piccole e medie imprese (PMI) pari al 70 per cento annuo delle risorse del Fondo stesso.

Nel bilancio relativo al 2020 troviamo i primi risultati della espansione delle risorse gestite dalla SIMEST per fronteggiare la crisi derivante dall’emergenza sanitaria: con riferimento ai prestiti, dai 560 milioni di risorse mobilitate e gestite nel 2019, si passa ai 1.139 del 2020 (+103%).

Come anticipato, il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (articolo 11), al comma 1 ha rifinanziato il Fondo rotativo 394/81 e ha istituito la “Sezione Prestiti” per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato con dotazione finanziaria pari a euro 800 milioni per l’anno 2021, e la “Sezione Contributi” per le finalità di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, con dotazione finanziaria pari a euro 400 milioni per l’anno 2021 da utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato della Sezione Prestiti.

 

L’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (l. 27/2020) ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata" tra le cui finalità rientra quella di operare in sinergia con il Fondo legge n. 394/1981.

Il Fondo per la promozione integrata ha ricevuto una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2020, successivamente più volte implementata, da ultimo, prima dell’intervento qui in commento, con la legge di bilancio 2021.

Il Fondo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

La dotazione finanziaria del Fondo per la promozione integrata, pari a 150 milioni di euro per il 2020, destinata alle quattro macro-finalità, è stata, come sopra accennato, più volte implementata per l’anno 2020, in primis, dal decreto-legge n. 34/2020 (articolo 48), di 250 milioni.

Per la specifica finalità inerente la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul Fondo legge 394/1981, il Fondo per la promozione integrata è stato rifinanziato:

§  dal decreto-legge n. 104/2020 di 63 milioni di euro per il 2020 (articolo 91, comma 3) [2];

§  dal decreto-legge n. 137/2020 di 200 milioni di euro per il 2020 (art. 6, co. 2)

§  dal decreto-legge n. 157/2020 di ulteriori 100 milioni di euro (il decreto-legge n. 157/2020 è stato abrogato, ma il rifinanziamento è stato trasposto nell'art. 6-bis, comma 14 del decreto-legge n. 137/2020 (l. n. 176/2020));

§  con la legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020, articolo 1, comma 145 e comma 1142, lett. a)), di complessivi 610 milioni di euro per il 2021, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

§  con l'art. 11, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (conv. con modifiche dalla legge n. 106 del 2021);

§  dall’articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.

 


 

Articolo 1, comma 50
(Cabina di regia per l’internazionalizzazione, posizioni dirigenziali nell’ICE e unificazione fondi dell’ICE)

 

 

L’articolo 1, comma 50, è volto a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all’internazionalizzazione delle imprese italiane, modificando la composizione della cabina di regia di settore, le procedure di programmazione delle attività promozionali dell’ICE, nonché la dotazione del personale dirigenziale dell’Agenzia.

 

La lett. a), n.1, della norma in commento aggiorna la composizione della cabina di regia per l’internazionalizzazione, istituita dall’articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 98, includendovi oltre agli attuali componenti, Confapi, un rappresentante del settore artigiano, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Casartigiani, della Confederazione nazionale dell’artigianato, di Confartigianato Imprese nonché un rappresentante del settore del commercio, individuato, a rotazione annuale, tra i presidenti di Confcommercio e di Confesercenti. La novella dispone inoltre che ai componenti della cabina di regia non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Si ricorda che, ai sensi del richiamato articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge n. 98/2011, da ultimo modificato dall’articolo 2 del decreto-legge n. 104/2019, i poteri di indirizzo in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane sono esercitati dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro dello sviluppo economico.

Le linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese, anche per quanto riguarda la programmazione delle relative risorse, sono assunte da una cabina di regia, costituita senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, copresieduta dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro degli affari esteri e, per le materie di propria competenza, dal Ministro con delega al turismo. Ne fanno parte il Ministro dell’economia e delle finanze, o persona dallo stesso designata, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, o persona dallo stesso designata, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dai presidenti, rispettivamente, dell’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, della Confederazione generale dell’industria italiana, di R.E.TE. Imprese Italia, di Alleanza delle Cooperative italiane e dell’Associazione bancaria italiana.

 

Il numero 2) riorganizza e sistematizza le modalità di programmazione dell’attività promozionale dell’ICE. In continuità con quanto ora previsto per il solo piano straordinario per il made in Italy di cui all’articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. si prevede che la programmazione dello stanziamento promozionale dell’ICE sia effettuata su base triennale mediante un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con il Ministro delle politiche agricole, alimentali e forestali.

Il decreto tiene conto degli indirizzi della Cabina di regia per l’internazionalizzazione ed è adottato previa intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni-Provincie autonome. Inoltre, si unificano le relazioni al Parlamento attualmente previste da due distinte disposizioni, prevedendo che sull’intera attività promozionale il Ministro degli affari esteri riferisca al Parlamento a cadenza annuale, sulla base di una relazione presentata dall’ICE.

Il numero 3), istituisce 4 posizioni dirigenziali di livello generale e ridetermina in 33 unità le posizioni dirigenziali di livello non generale nell’ambito della dotazione organica e delle risorse finanziarie dell’ICE, creata ai sensi dell’art. 18 del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011

Nelle more dell’espletamento delle procedure di accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia, di cui all’art. 28-bis, comma 1, del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disposizione prevede che fino a tre incarichi dirigenziali di livello generale di nuova istituzione possano essere conferiti, mediante ricorso alla procedura d’interpello riservato a dirigenti di seconda fascia dei ruoli dell’Agenzia, si prevede che la programmazione dello stanziamento promozionale dell’ICE, laddove l’altro incarico dirigenziale di livello generale verrà ricoperto secondo le modalità di cui all’art.28-bis, comma 2, del decreto legislativo citato. Per tali fini la disposizione autorizza una spesa di 517.092 euro annui a decorrere dal 2022.

La norma del richiamato decreto legislativo n. 165 del 2001 dispone, al comma 1, che l’accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avvenga, per il 50 per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati.

Il comma 2 prevede invece nei casi in cui le Amministrazioni valutino che la posizione da ricoprire richieda specifica esperienza, peculiare professionalità e attitudini manageriali e qualora le ordinarie procedure di interpello non abbiano dato esito soddisfacente, l’attribuzione dell’incarico possa avvenire attraverso il coinvolgimento di primarie società di selezione di personale dirigenziale e la successiva valutazione delle candidature proposte da parte di una commissione indipendente composta anche da membri esterni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli incarichi sono conferiti con contratti di diritto privato a tempo determinato e stipulati per un periodo non superiore a tre anni.

La lett. b) della norma in commento prevede che il Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione di cui all’articolo 14, comma 19 del richiamato decreto-legge n. 98/2011, sia incrementato di 1.000.000 euro per l’anno 2024, 63.722.329 euro per l’anno 2025, 69.322.329 euro per l’anno 2026, 73.722.329 euro per l’anno 2027, 76.322.329 euro per l’anno 2028 e 81.322.329 euro a decorrere dall’anno 2029.

Le lettere c), d) ed e) completano la disciplina di settore disponendo alcune abrogazioni: in particolare la lettera c) abroga l’art. 4, comma 61 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), istitutivo del Fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del “Made in Italy” e per la regolamentazione dell’indicazione d’origine e l’istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci integralmente prodotte sul territorio italiano.

La lettera d) abroga i commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 5, 8, 9 dell’art. 30 del decreto-legge n. 133/2014 12, che regolamentano il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia.

La lettera e) abroga l’articolo 1, comma 297, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), che stanziava per detto Piano con 40.290.000 euro annui, a decorrere dal 2021 nello stato di previsione del MAECI.

 

 


 

Articolo 1, commi 51 e 52
(Misure a favore dei soggetti colpiti dagli incendi verificatisi nelle regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia)

 

 

I commi 51-52 sono stati introdotti dal Senato. Il comma 51 rinvia alla disciplina prevista dal comma 448, secondo periodo, del provvedimento in esame (alla cui apposita scheda di lettura si rinvia) entro il limite massimo di 40 milioni di euro per il 2022, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza di protezione civile (articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile - d.lgs. 1/2018), al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani verificatisi nei territori di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 (pubblicata nella GU n. 215 dell’8 settembre 2021). Si prevede altresì che i Commissari delegati nominati con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 (cioè i Presidenti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia) provvedono alla citata ricognizione dei fabbisogni previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare tenendo conto della peculiarità dello specifico contesto emergenziale. Il comma 52 integra, per predette finalità, l’autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo periodo, del provvedimento in esame, di 40 milioni di euro per il 2022.

 

Nella deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2021 si osserva in premessa:

che l’Italia centro-meridionale e insulare è stata investita da un’eccezionale situazione meteoclimatica ancora in essere, con particolare riferimento al territorio delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia che è stato interessato da gravi incendi boschivi, di interfaccia e urbani determinando una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone;

che detti incendi si sono manifestati, in relazione all’estensione della superficie coinvolta e al numero di episodi, con una intensità di gran lunga superiore alle medie stagionali degli ultimi anni, e che gli stessi hanno causato la perdita di vite umane, la distruzione di decine di migliaia di ettari di vegetazione, il danneggiamento di edifici pubblici e privati, l’evacuazione di numerose persone dalle loro abitazioni e da strutture turistico-ricettive, nonché hanno provocato gravi danni all’allevamento e alle aziende agricole e zootecniche;

la straordinarietà dell’intervento posto in essere sul piano operativo, tramite l’impiego di tutte le risorse umane e strumentali disponibili sui territori regionali, il pieno dispiegamento della flotta aerea nazionale antincendi boschivi, disposto per il tramite del Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile, il ricorso al meccanismo unionale di protezione civile e il coinvolgimento coordinato di uomini e mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile;

che le azioni necessarie a contrastare detti incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, esulano dalle misure previste nell’ambito dell’ordinaria pianificazione delle attività di contrasto degli incendi boschivi.

Sempre in premessa, tale delibera ha ritenuto necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi calamitosi in rassegna e ha, altresì, osservato che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari.

Sulla base delle premesse, la delibera ha dichiarato, per 6 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale diffusione degli incendi boschivi che hanno determinato uno straordinario impatto nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia a partire dall’ultima decade del mese di luglio 2021.

Per l’attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera a) del Codice della protezione civile - decreto legislativo n. 1 del 2018 - (ovvero per l'organizzazione ed l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento) nonché per la quantificazione dei fabbisogni per gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo articolo 25[3], si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l’intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, nel limite delle risorse appresso stanziate.

Per l’attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell’effettivo impatto dell’evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 7.000.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del codice della protezione civile, ripartiti come di seguito: euro 1.000.000 alla regione Molise, euro 2.000.000 alla regione Calabria, euro 2.000.000 alla regione autonoma della Sardegna, euro 2.000.000 alla regione Siciliana.


 

Articolo 1, commi 53-58
(Fondo di garanzia PMI)

 

 

L’articolo 1, al comma 53, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID (lettera a), n. 1 e 3). Contestualmente, ridimensiona tale disciplina straordinaria, in una logica di un graduale phasing out, ed in particolare:

·       elimina il carattere gratuito della garanzia straordinaria del Fondo. A decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie sono infatti concesse previo pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 2);

·       inoltre, dal 1° gennaio 2022, porta dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia, prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 4)).

Il comma 53, altresì, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni a valere sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali (lettera b).

Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo.

Nel periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate, ai sensi del comma 55, le modalità operative ordinarie del Fondo: l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

I commi 56 e 57 introducono rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.  Il comma 58 incrementa il Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027.

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all’espansione del virus, il decreto-legge n. 23/2020 ha delineato uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI (articolo 1 e articolo 13).

Con comunicazione del 21 settembre 2021, è stato reso noto che il Fondo di garanzia per le PMI ha superato i 200 miliardi di euro di finanziamenti garantiti in 18 mesi, con circa 2,5 milioni di domande.

Nel prospetto che segue sono riportate le domande pervenute dal 17 marzo 2020, giorno di entrata in vigore del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Cura Italia”), al 20 settembre 2021[4]:

 

richieste di garanzia

2.467.392

importo complessivo

200,15 miliardi

di cui:

finanziamenti fino a 30 mila euro

22,7 miliardi

altre tipologie di finanziamento

154,3 miliardi

moratorie

23 miliardi

 

Le misure previste dall'articolo 1 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 sono state adottate in applicazione della disciplina europea contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int.) cd. Temporary Framework e autorizzate dalla stessa Commissione, in quanto compatibili con il predetto quadro (cfr. Sez. 3.2 e 3.5 del Quadro).

Il Temporary Framwork, di carattere straordinario, è stato dunque adottato per consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte, da ultimo, il 28 gennaio 2021 (cd. quinta modifica del Quadro temporaneo).

Il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga del Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023). La proroga al 30 giugno 2022 disposta dall’articolo in esame trova dunque legittimazione in quest’ultimo intervento.

Per maggiori informazioni, si rinvia al tema dell’attività parlamentare sugli aiuti di Stato durante l’epidemia da Covid-19.

 

Segnatamente, il comma 53, lettera a), n. 1) e 3) dell’articolo 14 modifica il comma 1, primo periodo, alinea, e la lettera g) del medesimo comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2021, al fine di prorogare al 30 giugno 2022 l’operatività dell’intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dal medesimo comma 1 dell’articolo 13.

La proroga opera con taluni ridimensionamenti alla disciplina, disposti dallo stesso comma 53, lettera a), n. 2) e 4) ed in particolare:

·     a decorrere dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinaria del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito, ma previo pagamento di una commissione da versare al Fondo stesso (lettera a), n. 2) che modifica la lettera a), del comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020).

Ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo, entro 3 mesi dalla data della delibera di ammissione del Consiglio di gestione, deve essere versata al Fondo una commissione una tantum. Ad eccezione di alcuni beneficiari finali, per i quali il pagamento della commissione è escluso, la misura della commissione è variabile in funzione della tipologia di operazione finanziaria garantita, della dimensione e della localizzazione del soggetto beneficiario finale ed è calcolata in percentuale sull'importo oggetto della garanzia diretta, ovvero della riassicurazione, ovvero della controgaranzia.

In proposito, la relazione illustrativa al provvedimento in esame rappresenta che l'attuale gratuità della garanzia, inverandosi in un aiuto di Stato ritenuto ammissibile perché ricondotto sotto l'operatività del regime di "Aiuti di importo limitato" (Temporary Framework par. 3.1) pesa sul relativo plafond, in termini di equivalente sovvenzione lordo, per l'intero valore nominale del finanziamento garantito, erodendo pertanto l'entità delle risorse destinabili ad altre forme di finanza agevolata, diverse dalle garanzie;

·     inoltre, è portata, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dal 90 all’80 per cento la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, a decorrere dal 1° aprile 2022, per il rilascio della garanzia, si prevede il pagamento di una commissione da versare al Fondo (lettera a), n. 4) che modifica la lettera m), del comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020).

 

La lettera b) del comma 53 – attraverso una modifica il comma 12-bis dell’articolo 13 del decreto-legge n. 13/2021 - proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 l’operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali.

 

Ai sensi di quanto previsto dal comma 54, alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a far data dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria del Fondo prevista dall’articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 (adottata, come detto, in applicazione dei parametri consentiti dal Temporary Framework per sostenere la liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia).

 

Dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 – ai sensi di quanto previsto dal comma 55 - l’importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese di cui alla Parte IX, lett. A delle Disposizioni operative del Fondo[5], fatta salva l’ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione (i quali, invece, in via ordinaria, non hanno accesso alla garanzia del Fondo).

Le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite dal Fondo nella misura massima del 60 per cento dell’importo della medesima operazione finanziaria. In relazione alla riassicurazione, la misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all’importo dell’operazione finanziaria sottostante (come previsto dall’articolo 7, comma 3, del D.M. 6 marzo 2017); restano ferme le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di beneficiari, dal predetto D.M. 6 marzo 2017 e relative Disposizioni Operative attuative.

 

La relazione illustrativa evidenzia in proposito che non è nota al momento la disciplina comunitaria che sarà vigente nel secondo semestre del 2022 e che, al contempo, è comunque necessario predisporre un regime del Fondo che garantisca, da un lato, il graduale phasing out dal regime emergenziale e un ritorno alla ordinaria operatività, e, dall’altro, la sufficienza degli stanziamenti a copertura delle perdite attese connesse all'operatività del Fondo per tutto il 2022. La relazione illustrativa espone delle tabelle riepilogative in cui vengono sintetizzati i regimi di operatività del Fondo che troveranno applicazione a partire dal 1° gennaio 2022, fino al graduale ritorno alla ordinaria operatività.

Finanziamenti garantiti

Periodo

Ammontare massimo garantibile

% massima di copertura

Commissioni

Valutazione del merito di credito

1 gennaio 2022 –31 marzo 2022

5 milioni

80%

NO

NO

1 aprile 2022 –

30 giugno 2022

5 milioni

80%

SI

NO

1 luglio 2022-

31 dicembre 2022

 

5 milioni

80% per
investimenti
60%
per liquidità
(imprese in fascia 1 e 2 del modello di valutazione del rating)

SI

SI, con ammissione delle imprese in fascia 5

 

Finanziamenti garantiti fino a 30 mila euro

Periodo

Ammontare massimo garantibile

% massima di copertura

Commissioni

Valutazione del merito di credito

1 gennaio 2022

–31 marzo 2022

30.000

80

NO

NO

1 aprile 2022 –

30 giugno 2022

30.000

80

SI

NO

1 luglio 2022-

31 dicembre 2022

 

-

-

-

-

 

 

Il Fondo di garanzia PMI, in via ordinaria (disciplina generale, operante al di fuori dei parametri consentiti dal Temporary Framework per sostenere la liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia), garantisce le PMI e i professionisti considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dalla Parte IX delle Disposizioni operative[6]. Il modello di rating calcola la probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari finali collocandoli in una delle classi e delle fasce che compongono la scala di valutazione. Secondo le Specifiche tecniche per il calcolo delle probabilità di inadempimento, la scala di valutazione è composta da 12 classi, raggruppabili in 5 fasce di valutazione, a cui si aggiunge la classificazione “unrated” (UN), se falliscono i controlli di data quality. A ciascuna classe di valutazione finale è attribuito un tasso di default empirico (cd. “probabilità di inadempimento”).

Oltre al risultato del modello di valutazione occorre tener conto dei criteri generali di ammissibilità previsti dalla normativa (p. es. il settore di attività)[7]. Il risultato finale della valutazione definisce la classe di merito del beneficiario finale. Su questa base si stabilisce: l’ammissibilità alla garanzia e la percentuale di copertura della garanzia (fatte salve alcune tipologie di operazioni o di soggetti beneficiari per i quali la copertura è fissa).

Le tabelle seguenti – tratte dal sito istituzionale del Fondo di garanzia PMI - danno indicazione delle 5 fasce di valutazione, delle tipologie di operazioni garantite e della percentuale di intervento del Fondo, ai sensi della disciplina ordinaria dello stesso Fondo.

Misure massime di copertura della garanzia diretta

Classe di merito

Finanziamenti fino a 12 mesi

Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno

Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno

Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno

Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno

Finanziamento del rischio

Investimenti

Nuova Sabatini

PMI innovative

Microcredito

Importo ridotto

Nuove imprese

Start up innovative e incubatori

1

non
ammissibile

30%

30%

30%

50%

50%

80%

80%

2

40%

40%

60%

3

50%

50%

70%

4

60%

60%

80%

5

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

 

Misure massime di copertura della Riassicurazione e della Controgaranzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante

Classe di merito

Finanziamenti fino a 12 mesi

Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno

Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno

Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno

Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno

Finanziamento del rischio

Investimenti

Nuova Sabatini

PMI innovative

Microcredito

Importo ridotto

Nuove imprese

Start up innovatove e incubatori

1

non
ammissibile

30%

30%

30%

50%

50%

64%

64%

2

40%

40%

60%

3

50%

50%

64%

4

60%

60%

64%

5

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

non
ammissibile

 

Il comma 56 – attraverso una integrazione dell’articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996, dispone che il Fondo di garanzia PMI operi entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla legge di bilancio, sulla base:

a) di un piano annuale di attività, che definisce previsionalmente la tipologia e l’ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie e le relative stime di perdita attesa.

b) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operatività considerate ai fini della redazione del piano annuale, la misura, in termini percentuali ed assoluti degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonché l’indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.

 

Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

 

Per l’esercizio finanziario 2022, nelle more dell’adozione del primo piano annuale di attività e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile è direttamente fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS.

 

Il comma 57 dispone che, per l’anno 2022, il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni è di 210.000 milioni di euro, di cui 160.000 milioni riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e 50.000 milioni riferito al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell’esercizio finanziario 2022.

 

Si rammenta in proposito, come, al fine di garantire una maggior efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue disponibilità al profilo temporale delle perdite attese, l’articolo 31, comma 2 del decreto-legge n. 34/2020 abbia disposto che gli impegni a carico del Fondo stesso possano essere assunti anche a fronte di autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base alla valutazione della probabilità di escussione delle garanzie, articolata per annualità, effettuata dagli organi di gestione.

 

Il comma 56 dispone, altresì, che il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale, e in ogni caso, su richiesta, un prospetto di sintesi recante l’indicazione del numero di operazioni effettuate, dell’entità del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente.

La relazione e i prospetti di sintesi sono esplicitamente finalizzate all’efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo e dell’efficace e costante monitoraggio dell’entità dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche correlate.

 

Infine, il comma 58 incrementa la dotazione del Fondo di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni per il 2027.

 

La relazione tecnica evidenzia che, nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, il Fondo ha rilasciato garanzie per circa 148 miliardi di euro (pari al 6% del PIL), di cui 131 miliardi connessi esclusivamente all'operatività derogatoria introdotta sotto Temporary Framework (oltre 1'88%), per circa 196 miliardi di finanziamenti a favore di PMI e mid-cap. In particolare, le operazioni a valere sull'articolo 13, comma 1, lettera m) - che in fase di prima implementazione ha consentito al Fondo di rilasciare garanzie al 100%, gratuitamente, su prestiti fino a 30.000 euro — riguardano circa 22 miliardi di euro del portafoglio garantito. A legislazione vigente, a copertura pluriennale dell'operatività del Fondo, già insistono risorse per circa 25 miliardi di euro - derivanti sia da residui di cassa del Fondo, sia da stanziamenti a bilancio - e, considerata la perdita attesa sul portafoglio garantito, al 31.12.2021 pari a circa 22 miliardi di euro, sono stimate risorse libere da impegni pari a circa 3,4 miliardi di euro. La misura del rifinanziamento è basata sulle stime del fabbisogno finanziario elaborate dal soggetto gestore sulla base delle disponibilità finanziarie e delle dinamiche degli impegni ipotizzabili in presenza delle condizioni previste dalla norma.

Il fabbisogno finanziario oggetto della presente norma è calcolato tenendo conto della stima delle predette disponibilità libere da impegni al 31/12/2021 (quantificate in circa 3,4 miliardi di euro) e della distribuzione delle perdite attese tra gli anni dal 2022 al 2027. Il fabbisogno complessivo nell’arco del periodo 2024-2027 ammonta a circa 3 miliardi di euro.

 

 

L'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 ha introdotto, fino al 31 dicembre 2021, un potenziamento dell'intervento del Fondo di garanzia PMI, in deroga alla disciplina ordinaria. Il periodo di operatività della misura è stato prorogato dapprima dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dalla legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, co. 244), successivamente, è stato prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2020 (articolo1, comma 2).

L'articolo 13 del decreto-legge n. 23 ha assorbito e rafforzato la disciplina originariamente già introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 18/2020 ed è stato successivamente integrato nei contenuti dal decreto-legge n. 104/2020 (articolo 64 e 64-bis), dalla Legge di bilancio 2021 (legge n. 160/2019, art. 1, co. 245-246 e co. 213 e 216-218) e, da ultimo dal decreto-legge n. 73/2021 (articolo 13, comma 2).

Il regime di aiuti è stato autorizzato dalla Commissione europea, in quanto conforme alla disciplina sugli aiuti di Stato nel contesto dell'attuele epidemia da COVID-19 (State Aid Temporary Framework).

Si dà di seguito indicazione dei principali contenuti dell'operatività potenziata del Fondo di garanzia PMI.

Fino al 31 dicembre 2021:

·       l'intervento del Fondo è a titolo gratuito (senza pagamento di commissioni);

·       l'importo massimo garantito è elevato fino a 5 milioni di euro per singola impresa beneficiaria, la cui attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19;

·       sono ammessi all'intervento in garanzia anche finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento del debito residuo. Per i finanziamenti con rinegoziazione deliberati successivamente alla conversione in legge del decreto-legge n. 23/2020, il credito aggiuntivo deve essere almeno pari al 25 per cento del debito residuo. Inoltre, nei casi di rinegoziazione, al finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso d'interesse applicata sul finanziamento garantito;

·       si prevede il prolungamento automatico della garanzia del Fondo in caso di sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale correlata all'emergenza COVID-19;

·       si prevede l'accesso gratuito e automatico al Fondo, con copertura del 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, per i nuovi finanziamenti fino a 30 mila euro concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti, nonché, come previsto dal decreto-legge n. 104/2020 e dalla Legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020, art. 1, co. 213), le persone fisiche esercenti le attività di cui al codice ATECO 2007 - Sezione K "Attività finanziarie e assicurative" e le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia, nonché le società che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni. La legge di bilancio 2021 (art. 1, co. 216-218) è intervenuta sulla durata dei finanziamenti, che possono avere, dal 1° gennaio 2021, una durata non più di 10, ma di 15 anni. Il beneficiario dei finanziamenti già concessi, può chiedere il prolungamento della loro durata, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento. Quanto al criterio di calcolo del tasso di interesse, tale tasso deve essere comunque non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento.

Si rinvia sul punto alla recente Circolare operativa n. 1/2021 adottata dal gestore del Fondo di garanzia PMI.

Da ultimo, il decreto-legge n. 73/2021 (articolo 13, comma 1, lett. f)) ha disposto che, dal 1° luglio 2021, sino al 31 dicembre 2021, la copertura del Fondo sarà del 90% - anziché del 100% e sui finanziamenti può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto;

·       una quota parte delle risorse del Fondo, fino ad un importo di 100 milioni di euro, è stato destinato alle predette operazioni di garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (previsione, questa, soggettivamente estesa in tal senso dal decreto-legge n. 104/2020, art. 64, comma 4 e differita al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2021, articolo 13, comma 1, lett. i));

·       si dispone l'incremento della percentuale di copertura della garanzia diretta dall'80 al 90 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento con durata fino a 72 mesi. Secondo quanto previsto dal recente decreto-legge n. 73/2021, dal 1° luglio 2021, la garanzia del fondo tornerà al regime ordinario dell'80%. La durata dei finanziamenti garantiti potrà comunque essere maggiore (art. 13, co. 1, lett. f)). In particolare, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, il limite di durata delle nuove operazioni viene innalzato a 120 mesi. Per i finanziamenti con durata non superiore a 72 mesi già garantiti, nel caso di prolungamento della durata accordato dal finanziatore, può essere richiesta una pari estensione della garanzia, fermo restando il periodo massimo di 120 mesi e la connessa autorizzazione della Commissione europea (art. 13, co. 1, lett. f));

·       la copertura del Fondo in riassicurazione è elevata dal 90 al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, o dalle società cooperative abilitate all'esercizio del credito esclusivamente nei confronti dei propri soci ai sensi del TUB;

·       le percentuali di copertura del Fondo sono comunque elevate fino ai limiti massimi previsti dalla disciplina ordinaria (80 per cento per garanzia diretta e 90 per cento per riassicurazione), nelle more dell'autorizzazione UE e comunque per tutte le altre operazioni che superano i limiti di durata e importo sopra indicati, anche per durate superiori a dieci anni;

·       si ammette il cumulo tra la garanzia del Fondo con un'ulteriore garanzia sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso per i beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;

·       l'accesso alla garanzia avviene senza applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ma sono in ogni caso escluse dalla garanzia le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria;

·       per i finanziamenti garantiti di importo superiore ai 25.000 euro è prevista la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi;

·       vi è la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo superiore a 500 mila euro e durata minima di 10 anni nel settore turistico alberghiero – ivi incluso il settore termale - e delle attività immobiliari;

·       si riconosce, inoltre, un'operatività rafforzata del Fondo per le garanzie su portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 (art. 13, co. 1, decreto-legge n. 23/2020);

·       alle garanzie straordinarie del Fondo sono  ammesse, a date condizioni, anche le imprese che hanno ottenuto, su operazioni garantite dal Fondo stesso, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà ( decreto-legge n. 104/2020, art. 64, co. 3-bis).

 

Fino al 28 febbraio 2021 sono state ammesse alla garanzia straordinaria del Fondo anche le imprese mid-cap (cioè, le imprese fino a 499 dipendenti, determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l'anno 2019, come specificato dall'articolo 64-bis del decreto-legge n. 104/2020).

A decorrere dal 1° marzo 2021, la legge di bilancio 2021 ha disposto la "migrazione" delle garanzie per finanziamenti concessi in favore delle cd. mid-cap sullo strumento "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1, del decreto-legge 23/2020, anch'esso prorogato, come sopra detto, fino al 30 giugno 2021 (art. 1, co. 209 e 244 legge n. 178/2020).

Dunque, a decorrere dal 1 marzo 2021 fino al 30 giugno 2021, SACE concederà a favore delle "mid-cap" garanzie alle medesime condizioni già ad esse riconosciute dal Fondo di garanzia PMI: a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.

 

Si rinvia alla recente Circolare n. 2 del 27 gennaio 2021 del Fondo di garanzia PMI, la quale ha anche chiarito che, nell'ambito dell'operatività su portafogli di finanziamenti, le "imprese diverse dalle PMI" con un numero di dipendenti non superiore a 499 restano comunque sempre ammissibili all'intervento del Fondo, senza alcun tipo di limitazione temporale.

 

Si rammenta, infine, che l’art. 56 del decreto-legge n. 18/2020 (legge n. 27/2020, cd. “Cura Italia”) ha consentito a imprese e professionisti di beneficiare della moratoria sui finanziamenti in essere. I beneficiari in possesso dei requisiti di ammissibilità hanno potuto richiedere l’applicazione di queste misure agli intermediari finanziari. Verificati i requisiti di ammissibilità, gli intermediari sono stati tenuti alla concessione delle misure stesse e ad essi è stata data la facoltà di richiedere la garanzia del Fondo a valere sulle risorse di apposita Sezione Speciale, istituita dall’articolo 56, comma 6 del decreto-legge “Cura Italia”. La Sezione è stata inizialmente dotata di 1.730 milioni di euro per il 2020.

 

L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni per il 2020 (ai sensi del decreto-legge n. 23/2020 e dal decreto-legge n. 104/2020) e in 300 milioni per il 2021 (ai sensi della Legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 254). Circa le modalità operative della sezione speciale, si rinvia qui.

 

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, è stata prorogata dapprima sino al 31 gennaio 2021, e, per le imprese del comparto turistico, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, al 31 marzo 2021 dal decreto-legge n. 104/2020 (articolo 65 e 77). Successivamente, la moratoria è stata ulteriormente prorogata sino al 30 giugno 2021 dalla legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art.1, co. 248-254) e, da ultimo, sino al 31 dicembre 2021, limitatamente alla sola quota capitale, dal decreto-legge n. 73/2021 (art. 16).

 

Le domande di garanzia del Fondo hanno potuto essere presentate dai soggetti richiedenti, salvo proroghe, entro il 15 settembre, come previsto dalla Circolare del Gestore n. 5/2021.

 

Rifinanziamenti del Fondo di garanzia PMI

 

In questa legislatura, il Fondo di garanzia PMI è stato consistentemente rifinanziato, anche e soprattutto per garantirne l'operatività straordinaria prevista dai decreti legge emergenziali.

Si ricordano i seguenti rifinanziamenti, intervenuti prima della crisi pandemica:

·       il decreto legge n. 119/2018 ha assegnato al Fondo 735 milioni di euro per l'anno 2018. Si tratta, per 300 milioni, di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 già destinate al Fondo, e per la rimanente quota di un rifinanziamento;

·       il decreto-legge n. 135/2018 ha istituito una nuova Sezione Speciale del Fondo di garanzia PMI specificamente destinata al sostegno al credito delle PMI che siano titolari di crediti certificati nei confronti delle pubbliche Amministrazioni e siano in difficoltà nella restituzione di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari. La Sezione è stata dotata di 50 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo. Il successivo decreto-legge n. 34/2019 ha altresì consentito l'accesso alla Sezione in questione alle PMI edili che hanno contratto finanziamenti assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali ed industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state certificate come inadempienze probabili entro la data dell'11 febbraio 2019;

·       il decreto-legge n. 124/2019 (articolo 41, comma 1) rifinanziato il Fondo di 670 milioni di euro per l'anno 2019 

·       la legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019, Sez. II) ha disposto un ulteriore rifinanziamento di 700 milioni per ciascun anno del biennio 2022 e 2023.

 

Quanto alle risorse finanziarie stanziate in periodo pandemico, volte a garantire l'operatività straordinaria del Fondo, si ricorda il decreto-legge n. 23/2020, che l'ha rifinanziato di 1.729 milioni di euro per l'anno 2020. Il  decreto-legge n. 34/2020 (cd. decreto-legge Rilancio) ha disposto un ulteriore rifinanziamento di 3.950 milioni di euro per il 2020, per le già previste finalità di potenziamento ed estensione del relativo ambito di operatività (art. 31, comma 2) e ha riservato una quota pari a 200 milioni di euro delle risorse già assegnate al Fondo al rilascio delle garanzie in favore delle start up innovative e delle PMI innovative (art. 38. comma 6). Il decreto-legge n. 104/2020, ha rifinanziato il Fondo di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025 (articolo 64, comma 1).

Il Fondo è stato poi rifinanziato, con D.M. 6 ottobre 2020 (pubblicato in G.U. 23 novembre 2020), attraverso la Riserva PON Imprese e Competitività-IC ad esso dedicata, di 1,4 miliardi euro di risorse FESR, così distribuiti: a) 1,3 miliardi destinati alle «Regioni meno sviluppate» (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); b) 66,9 milioni destinati alle «Regioni in transizione» (Abruzzo, Molise e Sardegna); c) 47,6 milioni di euro destinati alle «Regioni più sviluppate» del restante territorio nazionale[8].

La legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) ha ulteriormente incrementato la dotazione del Fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026. Alla copertura delle risorse, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU (attraverso le risorse di REACT-EU (l. n. 178/2020, art. 1, comma 246 e 247).

Da ultimo, il decreto-legge n. 73/2021, in ragione dell'estensione dell'operatività straordinaria del Fondo al 31 dicembre 2021, lo ha rifinanziato di 1.860,2 milioni per l'anno 2021.


 

Articolo 1, comma 59
(Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese)

 

 

L’articolo 1, comma 59, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), contenuta nell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020.

La lettera a) proroga inoltre dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022 il termine entro il quale CDP S.p.A. può assumere esposizioni, garantite dallo Stato, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.

La lettera b) proroga dal 31 dicembre 2021 sino al 30 giugno 2022 l’operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

 

Per far fronte alla grave emergenza economica determinata dalla pandemia da coronavirus, e sostenere la liquidità del sistema produttivo, fortemente colpito dalle misure restrittive di contrasto all’espansione del virus, il decreto-legge n. 23/2020 delinea uno schema di garanzie straordinarie sulle operazioni di finanziamento delle imprese, incentrato sul ruolo di SACE S.p.A. e del Fondo di garanzia delle PMI (articolo 1 e articolo 13).

Le misure previste dall'articolo 1 e dall'articolo 13 del decreto-legge n. 23/2020 sono state autorizzate dalla Commissione europea, in quanto compatibili con la disciplina europea contenuta nel Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e ss. mod. e int., cfr. Sez. 2 e 5) cd. Temporary Framework. Si tratta di una disciplina quadro, di carattere straordinario, volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico nazionale, fortemente colpito dalla crisi, in deroga ai limiti e alle condizioni ordinarie consentite dalla vigente normativa europea a tutela della concorrenza. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato più volte. Da ultimo, il 18 novembre 2021, con la Comunicazione C(2021) 8442, è stata approvata la sesta proroga del Quadro temporaneo fino al 30 giugno 2022, definendo, nel contempo, un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati alla crisi alla luce della ripresa in corso dell'economia europea. A tal fine, la Commissione ha deciso di introdurre due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo limitato: gli incentivi diretti per investimenti privati (ammissibili sino al 31 dicembre 2022) e le misure di sostegno alla solvibilità (ammissibili sino al 31 dicembre 2023). La proroga al 30 giugno 2022 disposta dall’articolo in esame trova dunque legittimazione in quest’ultimo intervento.

Per maggiori informazioni, si rinvia al tema dell’attività parlamentare sugli aiuti di Stato durante l’epidemia da Covid-19.

 

Segnatamente, il comma 59, lettera a), modifica il comma 1 e il comma 2, lettera a) dell’articolo 1 decreto-legge n. 23/2020 (cd. DL Liquidità), autorizzando SACE S.p.A. a concedere fino al 30 giugno 2022 - e non più fino al 31 dicembre 2021 – garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese, con sede in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.

Si tratta di garanzie, concesse da SACE in conformità al “Temporary Framework” (cfr. sez. 3.2) e alle condizioni fissate dallo stesso articolo 1 del decreto-legge Liquidità, per finanziamenti di durata non superiore a 8 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.

 

Il comma 59, lettera a), attraverso una modifica al comma 14-bis dell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, proroga poi dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, il termine entro il quale SACE è autorizzata a concedere le garanzie straordinarie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese a cui sia attribuita - da parte di una primaria agenzia di rating - una classe almeno pari a BB- o equivalente.

 

Il comma 59, lettera a) modifica, altresì, il comma 13 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020. Ai sensi di tale norma, lo Stato può concedere garanzia sulle esposizioni[9] di Cassa depositi e prestiti assunte o da assumere entro il 31 dicembre 2021 derivanti da garanzie (anche di prima perdita) su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese, con sede in Italia, che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza epidemiologica e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse.

Con la novella in esame, le esposizioni di Cassa depositi e prestiti garantite dallo Stato possono essere assunte da CDP sino al 30 giugno 2022.

 

La lettera b) del comma 59, attraverso una novella all’articolo 1-bis.1 del decreto-legge Liquidità, proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, il termine entro il quale la società SACE S.p.A. è autorizzata a rilasciare garanzia straordinaria alle imprese, cd. mid-cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Le garanzie in questione sono a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI

 

La relazione tecnica evidenzia che, nel corso del 2020 e nei primi sei mesi del 2021, SACE S.p.A. ha rilasciato garanzie per circa 24 miliardi di euro, di cui circa 800 milioni a favore di PMI. L'esposizione garantita è pari a circa 1'1,4% del PIL con importo medio del garantito per operazione pari a circa 9 milioni di euro. In base alle stime interne del Dipartimento del Tesoro, la perdita attesa sul portafoglio di garanzie in essere al 30 giugno 2021 ammonta a circa 600 milioni di euro. La perdita attesa stimata è molto contenuta rispetto al Fondo PMI, in quanto:

·     le imprese che accedono al fondo pagano un premio per le garanzie (flusso in entrata);

·     in caso di fallimento di una controparte, l'eventuale recupero (flusso in entrata) è rilevante a differenza di PMI;

·     la qualità media delle imprese di Garanzia Italia è più alta delle imprese del fondo PMI (miglior rating). In proposito, si rammenta che a copertura dell'operatività legata a Garanzia Italia è stato costituito un Fondo con uno stanziamento pari a 29,3 miliardi di euro. In particolare, si rappresenta che al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. ha stimato un assorbimento del Fondo a copertura di Garanzia Italia - stima definita sulla base delle operazioni in essere e delle previsioni di perdita attesa e relativi recuperi - pari a circa 1,2 miliardi di euro. Pertanto, la dotazione di liquidità del Fondo Garanzia Italia risulta adeguata ad assicurare l'adempimento degli esborsi attesi.

La misura qui in esame non comporta dunque nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del DL Liquidità.

 

L'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020, convertito in L. n. 40/2020 , modificato dal decreto-legge n. 104/2020, dalla legge di bilancio 2021 e, da ultimo, dal decreto-legge n. 73/2021, autorizza SACE S.p.A a concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma da questi concessi alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia Covid-19.

Possono beneficiare dei finanziamenti garantiti le imprese di qualsiasi dimensione, ma le PMI devono aver pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI (vedi scheda relativa all’articolo 14), nonché alle garanzie fornite da ISMEA relativamente alle imprese del settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Sono escluse dal beneficio le società, direttamente o indirettamente, controllanti o controllate da una società residente in un Paese o territorio non cooperativo a fini fiscali.

L'operatività della misura, inizialmente prevista sino al 31 dicembre 2020, è stata dapprima prorogata fino al 30 giugno 2021 con la legge di bilancio 2021, l. n. 178/2020, art. 1, co. 206, lett. a)) e, successivamente, sino al 31 dicembre 2021 dal decreto-legge n. 73/2021(articolo 13, comma 1, lett. a)).

Gli impegni complessivamente assunti da SACE non devono superare i 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi destinati alle PMI, comprendendo tra queste i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Gli impegni assunti da SACE sono garantiti dallo Stato e, a tal fine, è stato istituito un apposito Fondo a copertura dei relativi oneri statali presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni di euro per il 2020.

Il decreto-legge n. 34/2020 ha consistentemente rifinanziato il Fondo, di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020 destinando, di tale importo, 1.700 milioni di euro alle garanzie rilasciate da SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali, ai sensi dell’art. 35 del medesimo decreto (articolo 31, comma 1).

Gli stanziamenti a favore del Fondo sono dunque complessivamente pari a 29,3 miliardi di euro (articolo 31).

La garanzia SACE è rilasciata – secondo quanto attualmente dispone la disciplina vigente - entro il 31 dicembre 2021, sulla base di una serie di condizioni:

·       la durata massima del finanziamento è di 6 anni (con la possibilità di un preammortamento fino a 36 mesi). Con il decreto-legge n. 73/2021, previa notifica e autorizzazione della Commissione UE, su richiesta delle parti, è stato disposto che la durata dei finanziamenti garantiti da SACE S.p.A. possa essere estesa fino a 10 anni. L’esercizio di tale facoltà è stata limitata mel suo ammontare massimo. Si rinvia, sul punto al Manuale operativo SACE, aggiornato al 22 ottobre 2021, nel quale – all’indomani dell’interlocuzione con la Commissione UE - si indica la durata massima dei finanziamenti garantiti da SACE in 8 anni;

·       l'impresa beneficiaria, al 31 dicembre 2019 non doveva rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà, e, al 29 febbraio 2020, non doveva avere esposizioni deteriorate nei confronti del settore bancario. Le imprese ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o hanno presentato, in sede di procedura fallimentare, un piano idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, sono state ammesse. a condizione che, alla data di presentazione della domanda, le loro esposizioni non fossero classificabili come deteriorate, non presentassero importi in arretrato e il finanziatore possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Sono in ogni caso escluse le imprese con esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

·       l'importo garantito non deve essere superiore, conformemente allo State Aid Temporary Framework europeo, al maggiore tra i seguenti elementi: 25 per cento del fatturato annuo relativo al 2019; doppio dei costi del personale relativi al 2019;

·       percentuale di copertura, che può essere del 70, 80 o 90 percento. Le percentuali sono inversamente proporzionali alla dimensione delle imprese;

·       l'assunzione da parte delle imprese beneficiarie di specifici impegni, tra i quali quello di gestire i livelli occupazionali tramite accordi sindacali e quello di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020, o, se la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni al momento della richiesta di finanziamento ha già avuto luogo, l'impegno a non distribuire dividendi viene assunto per i 12 mesi successivi alla richiesta. Inoltre, le imprese beneficiarie si devono impegnare a non delocalizzare gli stabilimenti produttivi;

·       destinazione del finanziamento a determinate tipologie di spese aziendali; tra queste, per non più del 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale il cui rimborso sia oggettivamente impossibile a causa dell'epidemia da COVID. In particolare, il finanziamento coperto dalla garanzia SACE deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

·       ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

Per facilitare l'accesso delle imprese alle garanzie di SACE e per contrastare tentativi di infiltrazione criminale, è stata prevista l'autocertificazione. Il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato (articolo 1-bis del decreto-legge n. 23/2020).

La "Garanzia Italia" SACE di cui all'articolo 1 del decreto-legge n.23/2020 si applica anche alle cessioni dei crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente (pro solvendo) e, a decorrere dal 1 gennaio 2021, senza di garanzia di solvenza (pro soluto) effettuate dalle imprese beneficiarie a favore di banche e intermediari finanziari. L'estensione dell'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti pro soluto è stata disposta dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 206, lett. b) e co. 211). Si rinvia al sito istituzionale SACE.

Inoltre, SACE è stata autorizzata a concedere, fino al 31 dicembre 2021, garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese ai quali sia attribuito un rating pari a BB- o equivalente. L'estensione della misura, al 31 dicembre 2021, è stata disposta dal decreto-legge n. 73/2021 (articolo 13, co. 1, lett. a)). Il medesimo decreto legge ha ridotto dal 30 al 15 per cento la quota - rapportata al valore dell'emissione - che i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari con classe di rating inferiore a BBB- sono obbligati a mantenere per l'intera durata della garanzia.

 

La legge di bilancio 2021 ha consentito  alle imprese "mid-cap" di accedere, a decorrere dal 1° marzo 2021, allo strumento "Garanzia Italia" SACE alle medesime condizioni agevolate già offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è cessata il 28 febbraio 2021 (art. 1, co. 245 e co. 209, che ha inserito un nuovo articolo 1-bis.1 nel decreto-legge n. 23/2020). La garanzia SACE a favore delle imprese cd. "mid-cap" opera anch'essa fino al 31 dicembre 2021, ai sensi della proroga contenuta nel decreto-legge n. 73/2021 (art. 13, comma 1, lett. e)). Il medesimo decreto-legge ha precisato la definizione di "mid-cap" (imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di micro, piccole e medie imprese) e rimosso l'obbligo per le stesse, beneficiarie della garanzia SACE, di non approvare la distribuzione di dividendi o riacquistare azioni. Si rinvia all'apposito manuale operativo SACE, del 15 luglio 2021.


 

Articolo 1, commi 60 e 61
(Garanzia green)

 

 

Il comma 60 modifica le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il Green New Deal italiano destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede che ora tali risorse sono determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la legge di bilancio anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell'apposito conto corrente presso la tesoreria centrale per l'effettuazione degli interventi di sostegno del MEF a valere sulle disponibilità del fondo per il Green New Deal.

Il comma 61 stabilisce per il 2022 le risorse disponibili sul fondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del Green New Deal nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.

 

Il comma 60 novella quindi l'ultimo periodo dell'articolo 64, comma 5, del D.L. n. 76/2020 (L. n. 120/2020).

 

Il DEF 2021 dedica un approfondimento, a p. 110, alle Garanzie SACE Green New Deal, definite quale nuovo strumento introdotto con il D.L. n. 76/2020, finalizzato al supporto di nuovi progetti o investimenti di aziende di qualsiasi dimensione in grado di agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare, favorire l’integrazione dei cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi e facilitare la transizione verso una mobilità sostenibile, multimodale e intelligente al fine di ridurre l’inquinamento. Al 31 dicembre 2020 il volume di garanzie concesse ammonta a 167 milioni.

 

L'articolo 64, comma 1, prevede che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE e conformemente alla Comunicazione della Commissione europea in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Il comma 2 prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio. Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta dal Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A. Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il Green New Deal istituito dalla legge di bilancio 2020 sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. Il comma 5-bis prevede che i programmi specifici anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili, in relazione ai quali sono concesse le garanzie dal Ministro dell'economia e delle finanze a valere sul fondo per il Green new deal per il sostegno degli stessi, possono essere realizzati anche con l'intervento di università e organismi privati di ricerca. Il comma 6 elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare in base alla legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie. Il comma 7 prevede che per il 2020 le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

 

Nel dettaglio, l'articolo 64, comma 1, prevede che le garanzie e gli interventi previsti dall’articolo 1, comma 86, della L. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi che il CIPE può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione.

Il comma 2 prevede l'assunzione delle garanzie da parte di SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per il 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio, nell’esercizio delle attribuzioni assegnate alla SACE dall’articolo 2 del d.lgs. n. 143/1998, conformemente ai termini e alle condizioni previsti nella convenzione stipulata tra il MEF e SACE S.p.A. e approvata con delibera del CIPE da adottare entro il 30 settembre 2020, che disciplina:

a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione e alla valutazione delle iniziative in termini di rispondenza agli obiettivi sopra illustrati e di efficacia degli interventi in relazione ai medesimi obiettivi;

b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di escludere che da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri non previsti in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche;

modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al MEF il pagamento dell'indennizzo a valere sul fondo di cui al comma 5 e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni;

f) le modalità con cui SACE S.p.A. riferisce periodicamente al MEF degli esiti della rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei riguardi di SACE S.p.A., ai fini della verifica della permanenza delle condizioni di validità ed efficacia della garanzia.

Il comma 3 prevede che il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di importo pari o superiore a 200 milioni di euro, è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A.

Il comma 4 prevede che sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie.

Il comma 5 prevede che per il 2020 le risorse disponibili del fondo per il Green New Deal, istituito dall’articolo 1, comma 85, della L. n. 160/2019 (sul quale si veda infra) sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato previste sulle obbligazioni di SACE S.p.A. mediante versamento sull’apposito conto di tesoreria centrale, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 88, quarto periodo, della citata L. n. 160 del 2019. Sul medesimo conto sono versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi dell'articolo in esame e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all’esito dell’approvazione del bilancio. Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con il decreto istitutivo dell'apposito conto corrente di tesoreria centrale, tenuto conto dei limiti di impegno definiti con la legge di bilancio.

Il comma 5-bis, novellando il comma 86 dell'articolo 1 della L. n. 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), prevede che i programmi specifici anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili, in relazione ai quali sono concesse le garanzie dal Ministro dell'economia e delle finanze a valere sul fondo per il Green new deal per il sostegno degli stessi, possono essere realizzati anche con l'intervento di università e organismi privati di ricerca.

Il comma 6, novellando l’articolo 1, comma 88, della L. n. 160/2019, elimina la previsione per cui il primo dei decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2020, avrebbe dovuto individuare l'organismo competente alla selezione degli interventi da agevolare e avrebbe dovuto stabilire i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per il rilascio delle garanzie.

Il comma 7 prevede che per il 2020, le garanzie possono essere assunte anche in assenza degli indirizzi del CIPE.

 

Il comma 85 dell'art. 1 della legge di bilancio 2020 ha istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo da ripartire, con la seguente dotazione: 470 milioni di euro per l'anno 2020; 930 milioni di euro per l'anno 2021; 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Di tale dotazione, una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 sarà destinata ad interventi coerenti con le finalità previste dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di cui fino a 20 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni destinati alle iniziative da avviare nelle Zone Economiche Ambientali.

Il comma 85 ha chiarito che il suddetto fondo sarà alimentato con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 - versati all'entrata del bilancio dello Stato negli anni 2020, 2021 e 2022 - di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Tali proventi saranno a valere sulla quota di pertinenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene versata all'entrata del bilancio dello Stato.

L'importo fissato, che resta acquisito dall'erario, è pari a 150 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.

Il comma 86, nel testo anteriore alla novella contenuta nell'articolo 64, comma 5-bis, aveva previsto la concessione, da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, di una o più garanzie a titolo oneroso e nella misura massima dell'80%, per sostenere specifici programmi di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico/privato, volti a realizzare progetti economicamente sostenibili con i seguenti obiettivi: decarbonizzazione dell'economia; economia circolare; rigenerazione urbana; turismo sostenibile; adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento climatico.

Sono inclusi anche, più in generale, i programmi e i progetti innovativi, con elevata sostenibilità ambientale che tengano conto degli impatti sociali.

Si prevedono anche la finalità di supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, di riduzione dell'uso della plastica e per la sostituzione della plastica con materiali alternativi.

La concessione di garanzie è riferita anche ad un portafoglio collettivo di operazioni.

Il comma 87 ha previsto la partecipazione indiretta in capitale di rischio e/o debito, anche di natura subordinata, sempre del Ministro dell'economia e delle finanze, a sostegno delle operazioni di cui al comma 86.

Il comma 88, nel testo in vigore prima della novella disposta con l'articolo 64, comma 6, ha demandato ad uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina di attuazione degli interventi illustrati sopra, in ordine a: l'individuazione, sulla base di procedure conformi alle migliori pratiche internazionali, dell'organismo competente a selezionare gli interventi di cui al comma 86; la definizione degli interventi, dei criteri, delle procedure e delle condizioni per il rilascio delle garanzie di cui al comma 86 - anche in coordinamento con gli strumenti incentivanti e di sostegno alla politica industriale gestiti dal Ministero dello sviluppo economico e delle partecipazioni al capitale di rischio e/o debito di cui al comma 87; la ripartizione della quota pubblica nel caso di investimenti pubblico/privati di cui ai commi 86 e 87, e quello di cui al comma 89, anche per escludere che tali interventi comportino un indebitamento netto da parte delle amministrazioni pubbliche.

In relazione ai suddetti decreti, varati di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e del territorio, si specifica che il primo di essi dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per l'attuazione dei commi 86 e 87, il Ministero dell'economia e delle finanze potrà avvalersi di società in-house oppure della Banca europea degli investimenti, in qualità di Banca dell'Unione europea. Per ciascuna delle finalità di cui ai suddetti commi 86 e 87, è autorizzata inoltre l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale.

Specifiche iniziative da avviare nelle Zone economiche ambientali sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico.

 


 

Articolo 1, comma 62
(Proroga dell’operatività straordinaria del Fondo Gasparrini)

 

 

L’articolo 17 proroga fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19.

 

La disposizione stabilisce che si applichino fino al 31 dicembre 2022 le norme concernenti il citato "Fondo Gasparrini", recate dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia", convertito, dalla legge n. 27 del 2020) e da ultimo prorogate fino al tutto il 2021 dalla norma qui novellata (articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021).

 

L'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 18 del 2020 stabilisce che, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo, i relativi benefici siano estesi a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori (di cui all'articolo 2083 c.c.) a condizione che tali soggetti autocertifichino - secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 - di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre - un calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività a seguito delle misure adottate per l’emergenza da COVID-19.

Il decreto-legge n. 23 del 2020 ha disposto (art.  12, comma 1) per lavoratori autonomi, ai sensi del presente articolo 54, comma 1, lettera a), si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020. Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della   Gestione   separata   di   cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.  335 del 1995.

 

La lettera a-bis) del comma 1 dell’art. 54 in commento, prevede che l'ammissione ai benefìci del Fondo sia estesa alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, per mutui ipotecari, erogati alle predette cooperative, di importo massimo pari al prodotto tra l’importo di 400.000 euro (indicato alla lettera b) del medesimo comma 1) e il numero dei rispettivi soci, qualora almeno il 10% dei soci assegnatari di immobili residenziali e relative pertinenze si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, comma 479, della legge n. 244 del 2007. Quest'ultimo elenca le cause di ammissione ai benefici a valere sul Fondo (v. infra).

Per tali cooperative la sospensione delle rate del mutuo opera (lettera a-ter)):

§  per 6 mesi, qualora sussistano le condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, per un numero di assegnatari pari ad almeno il 10 per cento dei soci;

§  per 12 mesi, qualora le medesime condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari compreso tra un valore superiore al 20 per cento e fino al 40 per cento dei soci;

§  per 18 mesi, qualora le medesime condizioni, verificatesi successivamente al 31 gennaio 2020, riguardino un numero di assegnatari superiore al 40 per cento dei soci.

 

La lettera a-quater) del comma 1 dell'art. 54 in questione disciplina le modalità di presentazione delle domande da parte delle cooperative.

In deroga alle norme generali sull’accesso al Fondo, la lettera b), chiarisce che non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede (prosegue la medesima lettera b)): che sono ammissibili mutui di importo non superiore a 400.000 euro (importo elevato rispetto al precedente limite di 250.000 euro); che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui già ammessi ai benefici del Fondo per i quali sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate.

Infine (comma 1, lettera b-bis)), si prevede che la sospensione del pagamento delle rate può essere concessa anche ai mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di garanzia per la prima casa (v. infra).

 

Si ricorda che l’articolo 2 della legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, commi 475 e seguenti) ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In sintesi, la disciplina del Fondo - come modificata in seguito dalla legge n. 92/2012 (riforma del mercato del lavoro) - consente ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare.

Il Fondo, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà di sospensione per i mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, provvede al pagamento degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.

La sospensione può essere chiesta per non più di due volte e per un periodo massimo di diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e delle garanzie relative viene prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

La sospensione non può essere chiesta: nel caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato; nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche; per i mutui relativamente ai quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi che danno diritto al beneficio della sospensione, a specifiche condizioni.

Il beneficio è previsto nelle ipotesi individuate dall’articolo 2, comma 479 della richiamata legge n. 244 e, più precisamente, in caso di:

§  cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

§  cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.), sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa;

§  morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile (ai sensi della legge n. 104 del 1992) non inferiore all'80%.

 

A seguito di novella introdotta dall'art. 54 del decreto-legge n. 18 del 2020, tra le cause di ammissione al Fondo, rientrano anche la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Si ricorda che le norme attuative del Fondo, gestito da SIMEST, sono contenute nei decreti ministeriali 21 giugno 2010 n.132 e n. 37 del 22 febbraio 2013.

 


 

Articolo 1, commi 63-69
(Fondo indennizzo risparmiatori)

 

 

Il comma 63 chiarisce che la Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) resta in carica fino al 31 luglio 2022 e, a tal fine, autorizza la spesa di 350.000 euro per il 2022. Ai commi dal 64 al 69, allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al FIR, a decorrere dall'anno 2022 vengono previste alcune norme che incidono sul contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF.

 

Il comma 63 è volto a sostenere l'operatività della Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al FIR. La Commissione è stata prevista nel comma 501 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (vedi infra), che rimanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (decreto 10 maggio 2019) per la determinazione degli emolumenti da attribuire ai componenti, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La norma in esame stabilisce che i componenti, nominati con successivo decreto del MEF del 4 luglio 2019, restano in carica fino al 31 luglio 2020 e, a tal fine, autorizza la spesa di 350.000 a sostegno della relativa operatività.

Con riferimento al FIR, si segnala inoltre che i successivi commi 915 e 916, alla cui scheda di lettura si fa rinvio, prevedono l’estensione della possibilità di accesso al Fondo per i risparmiatori che abbiano tempestivamente presentata domanda d’accesso ma con documentazione incompleta subordinando comunque l’erogazione delle prestazioni del Fondo a due condizioni:

·     che la domanda di indennizzo sia completata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti entro il 15 marzo 2022;

·     che risultino risorse residue disponibili a seguito del completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (vedi infra).

 

I commi dal 64 al 69, allo scopo di assicurare adeguato supporto alla Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al FIR, a decorrere dall'anno 2022 vengono previste alcune norme che incidono sul contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF.

Al riguardo, il comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 2021 ha previsto che la dotazione complessiva di tale contingente sia incrementata di dieci unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027 (rispetto alle 230 unità previste dall'articolo 5 del D.P.R. n. 227 del 2003). Per i medesimi anni la norma istituisce due posti di funzione di livello dirigenziale generale, assegnati alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. La norma in esame prevede che tali due posti siano assegnati alla sezione dell'ufficio del coordinamento legislativo del MEF denominata "Ufficio legislativo - Economia", rispettivamente, con le seguenti funzioni che sono, comunque, sottoposte ai poteri di coordinamento, direzione e controllo del Capo della sezione:

a) assicurare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea;

b) assicurare lo svolgimento delle attività riferite alle seguenti materie: politica economica e finanziaria, politiche, processi e adempimenti di bilancio, programmazione economica e finanziaria e amministrazione generale, servizi indivisibili e comuni del Ministero.

Il comma 65 prevede il corrispondente incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. n. 227 del 2003 n. 227. Conseguentemente viene modificato l'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 del 2021. In particolare, al comma 15, viene stabilizzato l'incrementato di dieci unità di personale che a legislazione vigente è previsto esclusivamente per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Di conseguenza, l'ultimo periodo viene modificato per estendere l'autorizzazione di spesa, per un ammontare pari a 1.094.558 euro, oltre il termine del 2027. La medesima modifica viene applicata al successivo comma 16.

Il comma 66 specifica che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto legge n. 73 2021.

Il comma 68 stabilisce che a decorrere dall'anno 2022, per chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici economici e con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 66 del 2014 (pari a 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente), è rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 448 del 1998 (pari all'1,71 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020), in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.

Il comma 69 modifica l'articolo 16-septies, comma 2, del decreto legge n. 146 del 2021. In particolare, :

a) alla lettera e), il terzo e il quatto periodo sono sostituiti dai seguenti: 'Per le finalità di cui alla presente lettera e per le ulteriori esigenze connesse all'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria nell'ambito di analoghe- situazioni emergenziali, la dotazione organica del ruolo ispettori della Guardia di finanza è incrementata di quarantacinque unità, di cui è autorizzata l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, con decorrenza non anteriore al 1° dicembre 2022;

b) dopo la lettera e) sono inserite le seguenti: "c-bis) all'articolo 33, comma 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, le parole "23.702 unità" sono sostituite dalle seguenti: "23.747 unità"; c-ter) all'articolo 36, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le parole "28302 unità" sono sostituite dalle seguenti: "28.747 unità".

 

Il Fondo indennizzo risparmiatori: risorse e finalità

I commi da 493 a 507 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019) hanno istituito e disciplinato il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR). Tale Fondo ha sostituito quello istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità.

 

In particolare, il comma 493 ha istituito nello stato di previsione del MEF, con una dotazione finanziaria iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), per i risparmiatori che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.

I casi più significativi, in termini di soggetti coinvolti, riguardano le quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 e, successivamente, in liquidazione (Banca delle Marche Spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa), nonché la Banca popolare di Vicenza e Veneto banca, di cui è stata decretata la liquidazione coatta amministrativa nel giugno 2017 (decreto legge n. 99 del 2017).

Il pregiudizio ingiusto viene riconosciuto in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 - TUF).

In particolare, ai sensi dell’articolo 21 TUF, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi e delle attività.

Ai sensi dell’articolo 23 TUF, i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori, sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

 

Con il decreto ministeriale del 10 maggio 2019, pubblicato in G.U. l’11 giugno 2019, sono state determinate le modalità di accesso al Fondo: per ulteriori informazioni si rinvia al focus pubblicato sul sito del MEF. Il 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale dell'8 agosto 2019, è stato attivato il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo.

 

Risparmiatori legittimati ad accedere al FIR

La definizione dei risparmiatori che possono accedere al fondo è disposta dal comma 494: si tratta di persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, ma anche di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e microimprese in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche citate alla data del provvedimento di messa in liquidazione, ovvero, per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 36, comma 2, del decreto n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto "Crescita"), i loro successori mortis causa, o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto di cui alla legge n. 76 del 2016, i parenti entro il secondo grado, ove siano succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi. Con riferimento a tale ultimo insieme degli "aventi causa", l'ulteriore modifica recata dal comma 238 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha previsto che, nei casi di trasferimento tra vivi successivi al 30 dicembre 2018 rilevano i requisiti reddituali e patrimoniali e i limiti quantitativi all'indennizzo che sussistevano in capo al dante causa in relazione al complesso di azioni od obbligazioni da questi detenute (vedi infra).

 

Ai sensi del comma 495 sono esclusi dall’accesso alle prestazioni del Fondo le controparti qualificate e i clienti professionali (come definiti nel TUF).

Sono altresì esclusi dalle prestazioni del Fondo i soggetti che abbiano avuto, nelle banche in esame o loro controllate, dal 1° gennaio 2007, incarichi negli organi di amministrazione, controllo e vigilanza, ovvero direttivi, nonché i loro parenti ed affini di primo e di secondo grado (comma 505). Tale disposizione è stata successivamente integrata dall'articolo 175-bis, comma 2 del decreto Rilancio che ha escluso anche i coniugi dei soggetti che hanno ricoperto dal 2007 specifici incarichi di direzione e controllo nelle banche i cui strumenti sono oggetto della procedura.

L'accesso al FIR, con la conseguente erogazione di somme da parte dello Stato, si basa dunque sul riconoscimento presuntivo che le condotte delle banche italiane poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018 siano state caratterizzate dalla ("massiva") violazione degli obblighi di legge, nei confronti di specifiche categorie di soggetti, fra i quali sono ricomprese anche talune categorie di imprese.

 

Nel disegno di legge in esame è stata introdotta un’ulteriore ipotesi di accesso al Fondo. Il comma 915 (alla cui scheda di lettura si fa rinvio) ha infatti previsto una possibilità di accedere al Fondo anche per i risparmiatori che entro il 18 giugno 2020 (temine previsto dal comma 237 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019) abbiano presentato una domanda di accesso alle prestazioni del FIR incompleta se questi ultimi, a pena di decadenza, completino la domanda di indennizzo con l’idonea documentazione attestante i requisiti previsti per l’accesso entro il 15 marzo 2022. Il comma 916 (alla cui scheda di lettura si fa rinvio) precisa che resta ferma l’ordinaria attività sia istruttoria che decisoria della Commissione tecnica e che comunque l’indennizzo è riconosciuto, al ricorrere dei requisiti per l’erogazione dello stesso, comunque successivamente al compimento delle procedure di indennizzo previste dai commi 501 e 502-bis della legge n. 145 del 2018 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

La misura degli indennizzi

I commi 496 e 497 della legge di bilancio 2019 definiscono, rispettivamente, la misura dell'indennizzo per gli azionisti, commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore, e la misura dell’indennizzo per gli obbligazionisti subordinati, commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. In entrambi i casi, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Crescita è stato espressamente disposto che nel costo di acquisto siano inclusi gli oneri fiscali a carico dell'investitore. Inoltre, con ulteriore modifica incisa dalla legge di bilancio 2020 è stato specificato che, in caso di più acquisti, la percentuale si applica al prezzo medio degli stessi e che, gli oneri fiscali sono quelli sostenuti anche durante il periodo di possesso delle azioni.

I commi 496 e 497 prevedono inoltre che, sempre nel rispetto del limite massimo di 100.000 euro, le percentuali del 30 e del 95 per cento, rispettivamente per azioni e obbligazioni) possano essere incrementate qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento, fermo restando quanto previsto al successivo comma 499.

Il comma 1, lettera a) dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020 (cosiddetto "Cura Italia") ha integrato tali disposizioni specificando che all'azionista (comma 496) e all'obbligazionista (comma 497), in attesa della predisposizione del piano di riparto degli indennizzi, può essere corrisposto un anticipo, nel limite massimo del 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. La legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha aumentato tale limite fino al 100 per cento dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica, ove ciò non pregiudichi la parità di trattamento dei soggetti istanti legittimati.

 

Le somme già erogate ai risparmiatori destinatari di pronuncia favorevole adottata dall’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) in via transitoria a norma dell’articolo 11, comma 1-bis, del decreto legge n. 91 del 2018, sono assegnate a titolo di indennizzo ai sensi delle norme in commento. Pertanto, il Fondo è surrogato nei diritti del risparmiatore per l’importo corrisposto (comma 498).

Si ricorda che il comma 1-bis dell’articolo 11 del decreto legge n. 91 del 2018 aveva esteso l’operatività del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori, istituito dalla legge di bilancio 2018 e ora sostituito dal Fondo in commento, anche ai risparmiatori destinatari di pronunce favorevoli dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e posticipato al 31 gennaio 2019 il termine per l’emanazione delle norme secondarie di attuazione della disciplina del Fondo (non emanate).

 

I commi 499 e 500 della legge di bilancio 2019 chiariscono che l’indennizzo è corrisposto agli azionisti e agli obbligazionisti al netto di eventuali rimborsi ricevuti a titolo di transazione con le banche, nonché di ogni altra forme di ristoro, rimborso o risarcimento. A tal fine, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD), attraverso la collaborazione del sistema bancario e delle banche in liquidazione, documenta il costo di acquisto, l'incasso di somme derivanti da altre forme di indennizzo, ristoro, rimborso o risarcimento, nonché, per i soli obbligazionisti subordinati, il differenziale di rendimento delle cedole percepite rispetto a titoli di Stato con scadenze equivalente. Con la modifica introdotta dall'articolo 36 del decreto Crescita, è stato specificato che il differenziale è determinato ai sensi dell'articolo 9 (commi 3, 4 e 5) del decreto legge n. 59 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione.

Le citate disposizioni definiscono il differenziale di rendimento come la differenza, se positiva, tra il tasso di interesse degli strumenti finanziari subordinati oggetto di indennizzo e il rendimento di mercato di un Buono del Tesoro poliennale (BTP) in corso di emissione con durata finanziaria equivalente. Il rendimento di mercato non corrisponde necessariamente al tasso di interesse previsto dal BTP in sede di emissione dei titoli, in quanto tale valore viene alterato in caso di acquisto sul mercato per un prezzo differente rispetto a quello di sottoscrizione. Laddove non sia possibile far riferimento al rendimento di un BTP con durata equivalente, si dovrà ricorrere a un procedimento di calcolo (interpolazione lineare) che, a partire da valori osservabili (BTP con durata residua più vicina), consenta di ricavare il rendimento di un "teorico" BTP con durata equivalente.

Ai fini di tale confronto, il rendimento degli strumenti finanziari subordinati è rilevato alla data di acquisto o di sottoscrizione da parte dell'obbligazionista che intende accedere al FIR, mentre il rendimento dei BTP è determinato sulla base della loro quotazione di chiusura, alla medesima data, nel mercato regolamentato dei titoli di Stato (MTS).

Una volta calcolata la differenza tra i rendimenti, la stessa deve essere moltiplicata per:

1)    gli anni e la frazione d'anno trascorsi dalla data di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari subordinati e la data del provvedimento di risoluzione delle banche in liquidazione,

2)    il corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto.

 

Procedura di indennizzo standard e forfettaria

Il comma 501 prevede che il Fondo operi entro i limiti della dotazione finanziaria e fino a concorrenza delle risorse. Al MEF è delegata la definizione delle modalità di presentazione della domanda di indennizzo, del piano di riparto semestrale delle risorse disponibili, nonché l'istituzione di una commissione tecnica per l’esame e l’ammissione delle domande all’indennizzo del Fondo, composta da 9 membri in possesso di idonei requisiti di competenza, onorabilità e probità. Per accelerare l'attività di liquidazione degli indennizzi a favore dei risparmiatori, l'articoli 1-quater del decreto legge n. 41 del 2021 ha previsto la possibilità di incrementare la consistenza numerica della commissione tecnica, mediante la nomina di nuovi componenti, fino a un massimo di 5 (che porterebbero il totale a 14 commissari).

Con riferimento alla domanda di indennizzo, corredata da idonea documentazione attestante i requisiti prescritti, si prevede che la stessa venga inviata al MEF entro il termine di 180 giorni dalla pubblicazione del decreto di attuazione delle disposizioni in esame. L'ultimo periodo del comma 501 stabilisce che la prestazione di collaborazione nella presentazione della domanda, e le attività conseguenti, non rientrano nell’ambito delle prestazioni forensi e non danno luogo a compenso.

Al medesimo decreto attuativo è delegato di istituire e disciplinare la Commissione tecnica, con le seguenti attribuzioni:

§  esaminare e ammettere le domande all’indennizzo del FIR;

§  verificare le violazioni massive, cioè quelle condotte violative che le banche (e loro controllate) aventi sede legale in Italia e poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, hanno posto in modo talmente consistente da far presumere che un singolo investitore ne sia stato oggetto,

§  verificare la sussistenza del nesso di causalità tra le citate violazioni massive e il danno subito dai risparmiatori;

§  erogare l’indennizzo da parte del FIR.

 

Le suddette verifiche possono avvenire anche attraverso la preventiva tipizzazione delle violazioni massive e la corrispondente identificazione degli elementi in presenza dei quali l’indennizzo può essere direttamente erogato.

Il decreto deve inoltre indicare:

§  i tempi delle procedure di definizione delle istanze;

§  le fattispecie di violazioni massive (in modo non tassativo);

§  le modalità di presentazione dell’istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario di cui al comma 502-bis (vedi infra).

 

Con successivo atto del MEF è prevista la nomina dei componenti della Commissione tecnica e la determinazione degli emolumenti da attribuire ai medesimi, nel limite massimo di 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, a cui si fa fronte mediante la corrispondente riduzione della dotazione del FIR.

 

In attuazione di tali disposizioni è stato adottato il D.M. 10 maggio 2019, recante modalità di accesso alle prestazioni del FIR e sono stati nominati i membri della Commissione tecnica e stabiliti i relativi compensi con D.M. 4 luglio 2019. Il successivo 22 agosto 2019, per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 8 agosto 2019, che ha disciplinato la presentazione delle istanze di indennizzo, è stato attivato il Portale per la presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo. Il termine per la presentazione delle domande di indennizzo è stato posticipato dapprima dal 18 febbraio 2020 al 18 aprile 2020 (dalla legge di bilancio 2020) e successivamente sino al 18 giugno 2020 dal comma 2 dell'articolo 50 del decreto legge n. 18 del 2020.

 

Per agevolare l'attività istruttoria della Commissione tecnica, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 236 che ha introdotto inserito nella legge di bilancio 2019 il comma 501.1) ha previsto che, su richiesta dei risparmiatori, la stessa Commissione debba acquisire le eventuali decisioni, giudiziali ed extragiudiziali, utili all'esame delle domande.

 

In precedenza, il comma 501-bis, inserito dall'articolo 36, comma 2 del decreto Crescita, ha stabilito che le attività di supporto per l’espletamento delle funzioni della Commissione tecnica sono affidate dal MEF, nel rispetto dei principi europei e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, su cui l'amministrazione dello Stato esercita un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolge la propria attività quasi esclusivamente nei confronti della predetta amministrazione. Gli oneri e le spese relative alle predette attività sono a carico delle risorse finanziarie del FIR nel limite massimo di 12,5 milioni di euro. Ad integrazione di tali disposizioni, con le modifiche approvate in sede di conversione del decreto n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto "Rilancio") è stato specificato che la Commissione tecnica, attraverso la suddetta società di supporto, può effettuare, anche successivamente all'erogazione degli indennizzi, i riscontri necessari a verificare la sussistenza del requisito relativo alla consistenza del patrimonio mobiliare (il cui valore deve risultare inferiore a 100.000 euro), dichiarato dal risparmiatore nella domanda di accesso alla procedura di indennizzo forfettario (vedi infra). A tal fine, la Commissione può avvalersi delle informazioni risultanti dalle banche dati detenute dall’Agenzia delle entrate, comprese le informazioni sui rapporti bancari e finanziari, nonché sulle operazioni di natura finanziaria effettuate al di fuori di rapporti continuativi, rilevate e comunicate all'anagrafe tributaria dagli intermediari bancari e finanziari ai sensi del D.P.R. n. 605 del 1973 e del decreto legge n. 201 del 2011. È stato, inoltre, chiarito che l’attività posta in essere dall’Agenzia delle entrate è svolta nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'individuazione delle tipologie di informazioni riscontrabili, le modalità di effettuazione dei controlli e le misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, è stata demandata a un provvedimento adottato dal MEF su proposta della Commissione tecnica e sentito il Garante per la protezione dei dati personali (D.M. 2 marzo 2021).

 

Oltre alla procedura standard disciplinato ai sensi del comma 501 della legge di bilancio 2019, che prevede l'esame e l'ammissione delle domande di indennizzo da parte della Commissione tecnica sulla base di una valutazione delle condotte violative (anche presuntiva, alla luce delle violazioni massive) messe in atto banche poste in liquidazione, il comma 502-bis della legge di bilancio 2019, inserito dall'articolo 36, comma 2, del decreto Crescita, istituisce una procedura di indennizzo forfettario degli importi determinati ai sensi dei commi 496 e 497. A tal fine, le lettere g) e h) definiscono una categoria speciale di beneficiari del FIR, identificati sulla base della consistenza del patrimonio mobiliare e del reddito dichiarato, che sono soddisfatti con priorità a valere sulla dotazione del FIR (comma 502).

 

Il possesso dei seguenti requisiti soggettivi e oggettivi, che devono essere accertati dalla Commissione tecnica, dà dunque diritto all'accesso prioritario al FIR e all'erogazione di un indennizzo forfettario:

§  i soggetti che presentano l'istanza devono essere persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli, coltivatori diretti, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche di cui al comma 493 alla data del provvedimento di messa in liquidazione coatta amministrativa, ovvero i loro successori mortis causa o il coniuge, il soggetto legato da unione civile, il convivente more uxorio o di fatto, i parenti entro il secondo grado in possesso dei suddetti strumenti finanziari a seguito di trasferimento con atto tra vivi;

§  i soggetti che presentano l'istanza devono avere, al 31 dicembre 2018, un patrimonio mobiliare di proprietà di valore inferiore a 100.000 euro, esclusi gli strumenti finanziari oggetto di indennizzo da parte del FIR nonché, per effetto delle modifiche apportate durante l'esame presso la Camera, i contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita. Il valore del patrimonio è calcolato secondo i criteri e le istruzioni approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, del 13 aprile 2017, n. 138, recante approvazione del modello tipo di dichiarazione sostitutiva unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159;

§  i soggetti che presentano l'istanza devono avere un reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell’anno 2018; tale requisito deve calcolarsi– come precisato nel corso dell'esame presso la Camera - al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita.

 

Nell’erogazione degli indennizzi ai sensi dell’introdotto comma 502-bis è stabilito che venga data precedenza ai pagamenti di importo non superiore a 50.000 euro.

 

Infine, con riferimento alla procedura di indennizzo forfettario istituita dal comma 502-bis, viene previsto (con modifica apportata dal comma 238 legge di bilancio 2020) che i cittadini italiani residenti all'estero in possesso dei relativi requisiti soggettivi e oggettivi, debbano presentare idonea documentazione del Paese di residenza attestante i prescritti requisiti di reddito e di patrimonio mobiliare

 

Ulteriori elementi della disciplina

Ulteriori norme di impatto sui beneficiari del FIR sono disposte dall'articolo 36, comma 2-undecies del decreto Crescita che esclude i beneficiari delle prestazioni del FIR, che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018, dalle norme che obbligano le pubbliche amministrazioni a verificare, prima di procedere a pagamenti per importi superiori a 5.000 euro, che il destinatario sia inadempiente al pagamento di cartelle di pagamento per almeno tale importo.

A tal fine è stato integrato, facendo rientrare tra i soggetti espressamente esclusi i predetti beneficiari del FIR, l’articolo 48-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: tale norma obbliga le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo pagamento superiori a cinquemila euro, a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. In caso affermativo, non si procede al pagamento e si segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio per l’attività di riscossione.

 

Il comma 503 reca le norme relative all’autorizzazione di spesa, mentre il comma 504 ha disposto la sostituzione del previgente Fondo di ristoro finanziario (disciplinato dall’articolo 1, commi da 1106 a 1108, della legge n. 205 del 2017 - legge di bilancio 2018) con il Fondo in commento e pertanto ha abrogato il primo e il secondo periodo dell’articolo 1, comma 1107, della legge di bilancio 2018.

 

Il comma 506 interviene sulle modalità di accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (articolo 9, del decreto legge n. 59 del 2016) elevando l'importo dell'indennizzo forfetario dall’80 al 95 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari e stabilendo quindi che il Fondo Interbancario di Tutela del Deposito (FITD) integri i rimborsi già effettuati entro il 31 dicembre 2019.

Il decreto legge n. 59 del 2016 ha attribuito al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) la gestione e l’alimentazione finanziaria del Fondo di Solidarietà, istituito dalla legge di Stabilità per il 2016, con lo scopo di erogare prestazioni per il ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 (Banca delle Marche Spa, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa, Cassa di Risparmio di Ferrara Spa e Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa). Lo stesso decreto legge ha disciplinato le modalità di accesso all’indennizzo forfettario. Il decreto legge n. 237 del 2016 ha introdotto talune modifiche alla disciplina del Fondo di Solidarietà prevedendo, in particolare: i) l’ampliamento della categoria dei soggetti legittimati a presentare le istanze di indennizzo forfettario; ii) le modalità di calcolo dei requisiti per accedere all’indennizzo iii) il prolungamento al 31 maggio 2017 del termine per la presentazione delle istanze da parte dei soggetti legittimati. L’accesso al rimborso è stato possibile secondo due modalità: indennizzo forfettario o procedura arbitrale (di cui all’art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016).

L’attività di rimborso forfettario degli investitori in titoli subordinati emessi dalle quattro banche poste in risoluzione a novembre 2015 si è conclusa a fine marzo 2018. Il FITD, in qualità di gestore del Fondo di solidarietà, ha complessivamente liquidato 15.443 istanze per un ammontare complessivo pari a 180,85 milioni di euro (tutti fondi privati); i dati definitivi sono disponibili sul sito del FITD.

Successivamente, il decreto legge n. 99 del 2017, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. ha esteso l’ambito di applicazione del Fondo di Solidarietà al ristoro degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalle due banche venete poste in liquidazione coatta amministrativa, rinviando alla disciplina di cui al menzionato decreto n. 59 del 2016 e successive modificazioni. Il termine per la presentazione delle relative istanze è scaduto il 30 settembre 2017. Il FIDT ha reso noto di aver registrato, con riferimento alle due banche venete, complessivamente 8.479 richieste di indennizzo forfettario. L’attività di liquidazione è iniziata a fine aprile 2018 e risulta tuttora in corso.

Con riferimento, invece, alla liquidazione dei lodi disposti dai Collegi Arbitrali, la disciplina della procedura (ai sensi dell’art. 1, commi da 857 a 860 della legge di Stabilità 2016) è contenuta in appositi decreti ministeriali, entrati in vigore il 28 giugno 2017. Al riguardo, il decreto n. 82 del 28 aprile 2017 disciplina i criteri e le modalità di nomina degli arbitri, il supporto organizzativo alla procedura e le modalità di funzionamento del Collegio arbitrale per l'erogazione di prestazioni del Fondo di solidarietà. Il decreto n. 83 del 2017 contiene il Regolamento riferito alle modalità e alle condizioni di accesso al Fondo di solidarietà tramite la procedura arbitrale, in via alternativa rispetto alla presentazione dell’istanza di indennizzo forfettario. In particolare, il Fondo entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto n. 83 (avvenuta il 13.6.2017) ha proposto agli obbligazionisti, nelle forme dell’offerta al pubblico, la facoltà di determinazione delle prestazioni (articolo 3) ossia la modalità di ristoro del pregiudizio subito, in ragione della violazione dei suddetti obblighi. Entro i successivi 4 mesi, l’investitore è stato posto in condizioni - a pena di decadenza – di presentare il ricorso al Collegio Arbitrale. In sostanza, dunque, anche i termini per l’accesso all’indennizzo previa procedura arbitrale sono scaduti.

Le risorse per la liquidazione previa procedura arbitrale sono fornite dalle banche consorziate al FITD e hanno, quindi, natura privata. L’informativa sullo stato delle liquidazioni è anch’essa disponibile sul sito FITD e risulta tuttora in corso.

 

La relazione sull'attuazione

Infine, il comma 507 stabilisce che entro il 30 settembre 2019, il Ministro dell’Economia e delle Finanze presenta al Parlamento una relazione relativa all’attuazione delle disposizioni in commento nella quale comunica il numero dei risparmiatori indennizzati, delle risorse destinate e di quelle disponibili per l’eventuale incremento dell’indennizzo, nonché il numero stimato dei risparmiatori che hanno titolo ad accedere alle risorse del Fondo.

 

Si segnala che la relazione sullo stato dei lavori e dei possibili sviluppi del FIR, aggiornata al 15 marzo 2021 è stata trasmessa alle Camere dal MEF il 30 aprile 2021 (Doc. XXVII, n. 20). Si segnala inoltre che martedì 4 maggio 2021 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ha svolto l'audizione della sottosegretaria al MEF, Alessandra Sartore, in merito allo stato di attuazione FIR.

 


 

Articolo 1, commi 70 e 71
(Modifiche agli incentivi per le aggregazioni tra imprese)

 

 

I commi 70 e 71 estendono al 30 giugno 2022 l’incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l’operatività. L’agevolazione consente al soggetto risultante da un’operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda, di trasformare in credito d’imposta una quota di attivita? per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L’incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni di euro.

In ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall’articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta.

 

Con l'articolo 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge n. 225 del 2010 il legislatore ha consentito di trasformare in crediti di imposta le attivita? per imposte anticipate iscritte in bilancio (Deferred Tax Assets – DTA), in particolare per colmare il divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli enti creditizi e finanziari nazionali rispetto a quelli europei.

Per evitare il sorgere di questo svantaggio competitivo, e? stato previsto un meccanismo di conversione in crediti di imposta delle DTA, da utilizzare in compensazione; in tal modo, le DTA sono state rese “smobilizzabili” e pertanto tali da concorrere all’assorbimento delle perdite, al pari del capitale e delle altre riserve, divenendo riconoscibili ai fini di vigilanza. Il medesimo meccanismo e? stato previsto anche per le DTA derivanti da disallineamenti temporali nella rilevazione di bilancio e fiscale, destinati a riassorbirsi nel tempo, come nel caso dell’affrancamento del valore dell’avviamento e delle altre attivita? immateriali.

Il richiamato articolo 2, commi 55 e seguenti del decreto-legge n. 225 del 2010, ha consentito dunque di trasformare in credito di imposta le attivita? per imposte anticipate (DTA) iscritte in bilancio, relative alle svalutazioni di crediti - non ancora dedotte - e al valore dell'avviamento e delle altre attivita? immateriali i cui componenti negativi sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi in piu? periodi d'imposta.

Sul punto e? intervenuto successivamente l’articolo 9 del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha previsto la conversione delle DTA in presenza di perdite fiscali rilevanti; l’articolo 1, commi da 167 a 171, della legge di stabilita? 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha esteso l’ambito applicativo della disciplina alle DTA relative all’IRAP. Ulteriori modifiche sono state apportate dal decreto-legge n. 83 del 2015, dal decreto-legge n. 59 del 2016, dalla legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) e anche dai provvedimenti emergenziali per fronteggiare le conseguenze economiche dell’epidemia da COVID-19.

Sulla disciplina delle DTA sono intervenuti il decreto-legge n. 34 del 2019, l’articolo 55 del decreto-legge n. 18 del 2020 e l’articolo 72, comma 1-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, con particolare riferimento alla disciplina sulla trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate – DTA derivanti dalla cessione di crediti deteriorati.

Il meccanismo della trasformazione delle DTA in crediti di imposta è stato poi utilizzato dalla legge di bilancio 2021 (commi 233-242 della legge n. 178 del 2020), per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d’azienda. In sintesi, si consente al soggetto risultante dall’operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate riferite a perdite fiscali ed eccedenze valevoli a fini ACE (Aiuto alla crescita economica).

La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione. Per fruire dell’incentivo, le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far parte dello stesso gruppo societario, ne? in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta e? condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

L’articolo 19, comma 8 del decreto-legge cd. Sostegni-bis (decreto-legge n. 73 del 2021) ha semplificato gli adempimenti procedurali che, nell’ambito dell’iter societario che deve portare al perfezionamento giuridico dell’operazione di aggregazione, devono essere completati entro il 31 dicembre 2021 affinché l’operazione possa essere ricompresa nell’ambito applicativo della disciplina prevista dalla legge di bilancio 2021.

 

Le norme in esame anzitutto estendono l’operatività dell’incentivo in commento alle operazioni effettuate entro il 30 giugno 2022 (in luogo del vigente termine del 31 dicembre 2021).

A tale scopo il comma 70, lettera e) novella il comma 233 della legge di bilancio 2021.

 

Per effetto delle modifiche in esame, in caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda, il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti - in caso di fusioni e scissioni - o la cui operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente - in caso di conferimenti - tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 (in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2021), si consente, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate riferite alle seguenti componenti:

·     perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla medesima data;

·     importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data.

 

Si ricorda che il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica -ACE, istituito per la prima volta dal decreto-legge n. 201 del 2011, la cui disciplina è stata ritoccata più volte negli anni successivi (abrogato dalla legge di bilancio 2019 e ripristinato dal comma 287 della legge di bilancio 2020), consiste nella detassazione di una parte degli incrementi del patrimonio netto, o meglio nella deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Pertanto, l'agevolazione spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva, allo scopo di costituire un incentivo per la patrimonializzazione delle imprese.

Per il calcolo dell'importo deducibile si effettua la somma dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. A tale base si moltiplica un'aliquota percentuale, fissata all'1,3 per cento dalla legge di bilancio 2020.

Il decreto-legge n. 73 del 2021 ha introdotto un regime transitorio straordinario ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevede anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d’imposta compensabile per il 2021. Inoltre nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente, l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15 per cento (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione dell’1,3 per cento).

 

Il comma 70, lettera a) dell’articolo in esame novella il primo periodo del comma 234, che disciplina le modalità di trasformazione delle DTA in crediti di imposta e i relativi effetti.

 

Le disposizioni vigenti dispongono che la trasformazione in credito d'imposta avviene per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni straordinarie (operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda) e, per i restanti tre quarti essa avviene al primo giorno dell’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni stesse, per un ammontare complessivo fissato ex lege. In caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, le perdite e le eccedenze ACE del conferitario rilevano, ai fini della trasformazione, negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della societa? risultante dalla fusione o incorporante (di cui al comma 7 dell’articolo 172 del TUIR). A tal fine è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale (ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile).

Dalla data di efficacia giuridica dell’operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 1:

·       non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite (di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, che ne reca la disciplina), relative alle attivita? per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;

·       non sono deducibili ne? trasformabili in credito d'imposta le eccedenze ACE (più precisamente, le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) relative alle attivita? per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

 

Con le norme in commento viene modificato il limite delle DTA trasformabili in credito di imposta, che viene fissato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni di euro e:

-        il 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione;

-       ovvero il 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.

Secondo la disciplina vigente, invece, la trasformazione può avvenire per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, ovvero al 2 per cento della somma delle attività oggetto di conferimento.

Rimane fermo che, in caso di aggregazioni realizzate mediante conferimento d’azienda, le perdite e le eccedenze ACE del conferitario rilevano, ai fini della trasformazione, negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della societa? risultante dalla fusione o incorporante (di cui al comma 7 dell’articolo 172 del TUIR). A tal fine è obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale (ai sensi dell'articolo 2501-quater, commi primo e secondo, del codice civile).

 

La lettera b) aggiunge un periodo al comma 234, al fine di precisare che, se alle operazioni straordinarie (di cui al comma 233) partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, per il computo dei limiti delle DTA trasformabili in credito d’imposta si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile.

 

La lettera c) modifica il comma 235, il quale disciplina l’operatività dell’incentivo nel caso di opzione per la tassazione di gruppo (consolidato nazionale, di cui all’articolo 117 del TUIR) da parte dei soggetti coinvolti nell’operazione straordinaria o nel conferimento.

In estrema sintesi, il consolidato nazionale e? una particolare regime di determinazione del reddito complessivo IRES per tutte le societa? partecipanti, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi. Le societa? che intendono adottare la tassazione consolidata di gruppo (articoli 117-129 TUIR) devono esercitare la specifica opzione che dura per un triennio ed e? irrevocabile.

 

In tal caso, il vigente comma 235 fissa uno specifico ordine di priorità delle DTA trasformabili in credito d’imposta.

In particolare rilevano prioritariamente, se esistenti:

§  le eccedenze del rendimento nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo;

§  a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante, se non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte di quest’ultimo.

 

Con le modifiche in esame, in luogo delle perdite trasferite al controllante e non ancora dedotte, si stabilisce che dopo le eccedenze di rendimento nozionale rilevano, ai fini della trasformazione in credito di imposta, le perdite complessivamente riportate a nuovo dal soggetto controllante ai sensi dell’articolo 118 del TUIR.

L’articolo 118 TUIR individua gli effetti dell'esercizio dell'opzione per il consolidato nazionale. Con specifico riferimento alle perdite, quelle relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono. Le eccedenze d'imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla società o ente controllante o alternativamente dalle società cui competono.

 

Le lettere d) ed e) apportano modifiche al successivo comma 238, che riguarda l’applicazione dell’incentivo ai soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo societario ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), c.c.), ovvero nel caso in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Con le modifiche in commento anzitutto si chiarisce – con finalità di coordinamento con il novellato comma 233 – che, in caso di controllo societario, l’incentivo si applica se detto controllo e? stato acquisito attraverso operazioni straordinarie diverse da quelle intervenute tra il primo gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 (in luogo del 31 dicembre 2021) ai sensi del comma 233 medesimo.

Le norme pongono inoltre, come condizione per l’applicazione dell’incentivo, che entro due anni (in luogo di un anno, come previsto dalla disciplina vigente) dall’acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni straordinarie di cui al comma 233.

 

Il comma 71, in ragione dell’allungamento e della rimodulazione dell’incentivo per l’aggregazione aziendale, anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione, previsto dall’articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019.

 

Tale beneficio è stato per la prima volta introdotto dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 242 a 249 legge n. 296 del 2006) ed è stato successivamente riproposto, con alcune modifiche, dall’articolo 4 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 e, da ultimo, esteso al 2022 dal citato articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019.

 

L’incentivo deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza le operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti di azienda, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni aziendali a seguito delle predette operazioni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l’applicazione e il pagamento delle imposte sulle relative plusvalenze.

Ai sensi del vigente articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019, infatti, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022 si consente il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro, senza il pagamento di alcuna imposta.

Con le modifiche in esame la data di scadenza dell’agevolazione è anticipata dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021.


 

Articolo 1, comma 72
(Incremento
del limite annuo dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale)

 

 

Il comma 72 modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro.

 

La disposizione in esame eleva il limite previsto dall’articolo 34, comma 1 (primo periodo), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di compensazione, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, sia fissato in 1 miliardo di lire (516 mila euro) per ciascun anno solare, successivamente aumentato a 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35). L’articolo 147 del decreto legge 34 del 2020 ha incremento ulteriormente tale limite, per l'anno 2020, portandolo a 1 milione di euro.

Successivamente l’articolo 22 del decreto legge. 25 maggio 2021, n. 73, per il solo anno 2021, porta a 2 milioni di euro il richiamato limite

 

Si ricorda sinteticamente che il contribuente ha la facoltà di compensare i crediti e i debiti nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS) risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. Si usa il modello di pagamento unificato F24 che permette di scrivere in apposite sezioni sia gli importi a credito utilizzati sia gli importi a debito dovuti. Il pagamento si esegue per la differenza tra debiti e crediti. Il modello F24 deve essere presentato in ogni caso da chi opera la compensazione, anche se il saldo finale indicato risulti uguale a zero per effetto della compensazione stessa. Il modello F24 permette, infatti, a tutti gli enti di venire a conoscenza delle compensazioni operate in modo da poter regolare le reciproche partite di debito e credito. Possono avvalersi della compensazione tutti i contribuenti, compresi quelli che non devono presentare la dichiarazione in forma unificata, a favore dei quali risulti un credito d'imposta dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive.

Per una panoramica dettagliata dell’istituto della compensazione si rimanda alla pagina web dell’Agenzia delle entrate.

 

La norma in esame disponendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è elevato a 2 milioni di euro, stabilizza la misura.


 

Articolo 1, commi 73-86
(Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e oneri
di funzionamento dei centri per l’impiego)

 

 

I commi da 73 a 86 dispongono il rifinanziamento del reddito di cittadinanza (RdC), la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico e una previsione di spesa per gli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego.

In particolare:

il comma 73 dispone il rifinanziamento del RdC a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029;

i commi da 74 a 84, tra le misure più rilevanti: con riferimento ai beni detenuti all’estero, prevedono un piano di verifiche, entro il 31 marzo, da parte dell’INPS, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica; configura il RdC come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, con la conseguente impignorabilità; considera equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro la domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS; modifica il numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere, ai fini della accettazione: due anziché tre, come attualmente disposto; circa la congruità dell’offerta, che essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come attualmente previsto e che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (anziché cento, come attualmente previsto) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale), ovvero, ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta.. E’ altresì, abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio, attualmente presente nella disciplina, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro; circa la disponibilità del beneficiario del RdC per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, si prevede che, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti; con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, si prevede che essi effettuino a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti; si prevede una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente nella fase di verifica delle domande per l’accesso al beneficio; configura nuove figure sanzionatorie, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la revoca del beneficio del RdC;  dispone la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenta presso il Centro per l’impiego entro il termine da questo fissato; prevede che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore sia riconosciuto al datore di lavoro privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, ma anche a tempo determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc

I commi 85 e 86 autorizzano una spesa nel limite di 70 milioni di euro, a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego ed una spesa nel limite di 20 milioni di euro, sempre a decorrere dal 2022, per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani

 

In dettaglio, il comma 73 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sia incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l’anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l’anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l’anno 2024, 1.063,5  milioni di euro annui per l’anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l’anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l’anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l’anno 2028, 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029.

L’articolo 12  del decreto-legge 28 gennaio 2019, reca le disposizioni finanziarie ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza (di cui agli artt. da 1 a 3 del citato dl n.4), degli incentivi per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore (di cui all'articolo 8), nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc (ai sensi rispettivamente dei commi 1 e 2 dell'articolo 13), per cui sono autorizzati limiti di spesa di 7.245,9 milioni di euro annui, a regime, a decorrere dal 2022,[10] da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza.

In base alla novella in esame, la decorrenza dell’onere a regime è dunque spostata al 2029 e la sua quantificazione è pari a 8307,6 milioni di euro.

In base alla Relazione tecnica, il rifinanziamento strutturale previsto dell'autorizzazione di spesa in esame risulterebbe idoneo a garantire il riconoscimento delle prestazioni ai relativi beneficiari anche in proiezione prospettica e tenuto conto della presumibile evoluzione dei soggetti beneficiari.

Infatti, la media dei nuclei beneficiari degli ultimi tre mesi sostanzialmente consolidati (luglio, agosto e settembre) si attesta a circa 1,37 mln di nuclei beneficiari (in crescita progressiva in corso d'anno 2021 rispetto ai nuclei beneficiari a dicembre 2020 pari a 1,23 mln) per un importo medio mensile attorno a 548 euro. La proiezione su base annua della spesa degli attuali beneficiari si attesterebbe quindi a circa 9 mld annui. Il rifinanziamento effettuato che porta il livello dell'autorizzazione di spesa a 8,8 mld di euro annui circa risulterebbe pertanto congruo anche nell'ipotesi di un parziale incremento dei nuclei beneficiari negli ultimi mesi dell'anno tenuto conto sia dell'operare dell'istituto del mese di sospensione del beneficio ogni 18 mesi di percezione della prestazione, sia di un prevedibile progressivo miglioramento del contesto economico e sociale anche a seguito degli interventi complessivamente previsti dalla presente legge e, infine, anche per effetto delle misure di cui all'articolo 21 comunque finalizzate ad agevolare lo possibilità di reimpiego dei soggetti beneficiari di RdC.

 

Con riferimento ai commi 74-84, il comma 74, in particolare, apporta modifiche agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 ,7, 8 del dl 4/2019 (per una ricostruzione generale dell’istituto del RdC, cfr.  box in fondo alla scheda).

In particolare:

·       All’articolo 2 del dl 4/2019, che individua i beneficiari della misura, si prevede:

·       con riferimento ai beni detenuti all’estero (di cui al comma 1, lett. b), n. 2[11]), che l’INPS definisca annualmente, entro il 31 marzo, un piano di verifiche dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU), concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)[12], anche ai fini, appunto, della verifica dei requisiti per l’RdC.

L'ISEE è definito, dall’art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, come lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.

 

§  Tale Piano di verifica, definito con la collaborazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Agenzia delle entrate e col supporto della Guardia di finanza[13] e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, può prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali ed è approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 60 giorni dalla presentazione (comma 1-quater, aggiunto all’art.2 dal comma 74, lett. a));

 

·       all’articolo 3 del dl 4/2019, che individua gli elementi strutturali del beneficio, si prevede:

- che il rdc si configuri come sussidio di sostentamento per le persone comprese nell'elenco dei poveri, ai sensi dell’articolo 545 del codice di procedura civile, in base al quale è disposta, in favore di costoro, la impignorabilità di crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento (comma 4, primo periodo, modificato dal comma 74, lett. b), n. 1);

- che, in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS non più entro trenta giorni dall'inizio della stessa (come attualmente previsto) ma il giorno antecedente all’inizio, a pena di decadenza dal beneficio (comma 9, primo periodo, modificato dal comma 74, lett. b), n. 2);

·       all’articolo 4, che definisce le condizioni e le modalità per la erogazione del beneficio, si prevede:

- che è considerata equivalente a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro la domanda di RdC resa dall’interessato all’INPS (con trasmissione dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro), per sé e per tutti i componenti maggiorenni del nucleo[14] tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del RdC[15]. Si chiarisce, peraltro, riprendendo il contenuto della disciplina vigente[16], che la domanda di RdC deve espressamente contenere le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro, altrimenti risultando improcedibile. (comma 4, sostituito dal comma 74, lett. c), n. 1);

- la soppressione della disposizione in base alla quale, se i soggetti  beneficiari componenti dei nuclei familiari (di cui al comma 5) o beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni (di cui al comma 5-bis, diversi da quelli previsti dal comma 5) non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego; si puntualizza, altresì, che è in sede di primo incontro presso il centro per l'impiego che sono individuati eventuali componenti del nucleo familiare esonerati dagli obblighi i componenti con carichi di cura[17], fatta salva la valutazione di bisogni sociali o socio-sanitari connessi ai compiti di cura (comma 6, modificato dal comma 74, lett. c), n. 2);

- che la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza, con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio (comma 8, lettera b), numero 2), modificato dal comma 74, lett. c), n. 3, punto 3.1);

- la modifica del numero massimo delle offerte di lavoro congrue che il beneficiario può ricevere, ai fini della accettazione: due anziché tre, come attualmente disposto, fermo restando l’obbligo di accettarne almeno una (comma 8, lettera b), numero 5), modificato dal comma 74, lett. c), n. 3, punto 3.2);

- circa la congruità dell’offerta: che essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come attualmente previsto (comma 9, alinea, modificato dal comma 74, lett. c), n. 4, punto 4.1); che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (anziché cento, come attualmente previsto) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, salvo che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità[18], ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta (in quest’ultimo caso, la disciplina coincide con quanto previsto attualmente per la terza offerta). E’ abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio, attualmente presente nella disciplina, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro (comma 9, lett. a), sostituita dal comma 74, lett.c), n. 4, punto 4.2); che il parametro degli ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta, è applicabile nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, figura che viene specificamente individuata (comma 9, lett. b), sostituita dal comma 74, lett.c), n. 4, punto 4.3);

- con riferimento al Patto per l’inclusione sociale, cui l'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinato si dispone che esso preveda,  in ogni caso, la frequenza almeno mensile in presenza presso i servizi di contrasto alla povertà al fine della verifica dei risultati raggiunti e del rispetto degli impegni assunti nell'ambito del progetto personalizzato; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio (comma 13, modificato dal comma 74, lett. c), n. 5);   

- circa la disponibilità del beneficiario del RdC per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, che, nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti (attualmente sussiste solo l'obbligo da parte dei beneficiari di RdC a fornire la propria disponibilità a partecipare ai progetti). Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di RdC è a titolo gratuito e non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l’instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche (comma 15, modificato dal comma 74, lett. c), n. 6);

- che i Patti per il lavoro e i Patti per l'inclusione sociale prevedano necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza (comma 15-sexies, introdotto dal comma 74, lett. c), n. 7);

 

·       all’articolo 5, in materia di richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio del RdC, si dispone:

-       che le modalità di presentazione della richiesta del Rdc siano individuate con uno o più decreti (anziché “con decreto”) del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, tenuto anche conto delle modalità di precompilazione della richiesta di RdC, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli dei comuni, titolari dei dati per la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno (ai sensi del comma 4 dell’art. 5, nel testo modificato dalla disposizione in esame: v. infra) (comma 2, modificato dal comma 74, lett. d), n. 1, punti 1.1 e 1.2);

-       che la valutazione e non solo il riconoscimento del beneficio, come attualmente previsto, da parte dell’INPS, avvengano entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda all’Istituto, acquisendo dall’Anagrafe tributaria i dati di cui al comma 2 (come modificato dalla disposizione in esame: cfr. sopra) (comma 3, modificato dal comma 74, lett. d), n. 2, punti 2.1 e 2.2);

-       con riferimento alla verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno da parte dei comuni, che essi effettuino a campione, all’atto della presentazione dell’istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l’accesso al Rdc e sull’effettivo possesso dei requisiti nonché, successivamente all’erogazione del beneficio, sulla permanenza degli stessi. A tal fine l’INPS rende disponibili ai Comuni le informazioni rilevanti per il tramite della piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1[19]. I criteri per la selezione del campione sono definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali con la partecipazione dell’INPS, al quale è tempestivamente comunicato l’esito delle verifiche e dei controlli attraverso la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1, finalizzata al coordinamento dei Comuni (comma 4, modificato dal comma 74, lett. d), n. 3);

-       una procedura di raccordo tra INPS, Comuni e Anagrafe nazionale della popolazione residente, al fine di incrociare i dati a disposizione di ciascun Ente nella fase di verifica delle domande per l’accesso al beneficio.

In dettaglio, i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, sono previamente verificati dall’INPS (sulle proprie banche dati), che comunica tempestivamente ai Comuni, responsabili dei controlli anagrafici (attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali), le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti mediante la piattaforma di cui all’articolo 6, comma 1 (cfr. nota 11). L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni all'INPS attraverso la piattaforma suddetta, entro novanta giorni dalla comunicazione di cui sopra da parte dell’INPS. Durante tale termine il pagamento delle somme è sospeso e decorso tale termine, qualora l’esito delle verifiche non sia comunicato dai Comuni all’INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del Comune risponde per il danno erariale causato dalla eventuale corresponsione delle somme non dovute. L'Anagrafe nazionale della popolazione residente (di cui al comma 4 dell’articolo 5), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mette comunque a disposizione della piattaforma di cui sopra le informazioni disponibili sui beneficiari del Rdc (commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, introdotti dal comma 74, lett. d), n. 4);

·       all’articolo 6, recante disposizioni sulle piattaforme digitali per l'attivazione e la gestione dei Patti e sui centri di assistenza fiscale, che la piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto per il lavoro, di cui al comma 2 (integrata anche con i dati dei beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria messi a disposizione dall'INPS) persegua la parità di accesso, per i centri per l'impiego e per i soggetti accreditati, al fine di svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro e operi in cooperazione con il portale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri (www.inPA.gov.it.) (comma 4-bis, introdotto dal comma 74, lett. e)). A tal fine, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (sentiti l'ANPAL e il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata), necessario per  l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale per di cui al comma 1 dell’art. 6, è integrato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'INPS (comma 82);

·       all’articolo 7, in materia di sanzioni, si prevede:

-       l’introduzione di nuove figure sanzionatorie, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la revoca del beneficio del RdC

In dettaglio, oltre alle attuali fattispecie (articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo), sono previsti gli artt. 600, 600-bis, 601, 602, 628, 629, 644, 648, 648-bis, 648-ter, del codice penale, l’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis1 del codice penale, e per i reati di cui all’articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3, 4 e, per quanto riguarda l’ipotesi di cui al comma 5, in caso di recidiva, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dell’articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all’articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per i reati di cui all’articolo 12, comma 1, quando ricorra l’aggravante del comma 3-ter, e comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (comma 3, sostituito dal comma 74, lett. f), n. 1);

-   che, nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione relativa alla circostanza di godere o meno del beneficio del RdC (ai sensi dell’articolo 7-ter, comma 3), le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all’INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva (comma 3-bis, introdotto dal comma 74, lett. f), n. 2);

-   la decadenza dal Rdc quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenti presso il Centro per l’impiego entro il termine da questo fissato (in sostituzione della fattispecie attualmente prevista, che non effettui la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro) ovvero non accetti almeno una di due (anziché tre, come attualmente previsto) offerte congrue ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera b), numero 5 (comma 5, lett. a) ed e), rispettivamente sostituita e modificata dal comma 74, lett. f, n. 3, punti 3.1 e 3.2);

-       all’articolo 8, in materia di incentivi all’impresa e al lavoratore, si prevede:

-   che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore sia riconosciuto al datore di lavoro privato che (non, come attualmente previsto, comunichi la assunzione alla piattaforma digitale ma) assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, o determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc (comma 1, modificato dal comma 74, lett. g), n. 1);

Il comma 1 dell’art. 8 prevede che l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite dell'importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e le mensilità già godute dal beneficiario stesso e, comunque, per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità. In caso di rinnovo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, l'esonero è concesso nella misura fissa di 5 mensilità. L'importo massimo di beneficio mensile non può comunque eccedere l'ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL

-   che le agenzie per il lavoro (iscritte all'Albo informatico delle agenzie per il lavoro disciplinate dal decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, autorizzate da ANPAL a offrire i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro) possano svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro per i beneficiari di Rdc, e ad esse è riconosciuto, per ogni soggetto assunto a seguito di specifica attività di mediazione, il 20 per cento dell’incentivo previsto all’articolo 8, comma 1 (cfr. sopra) (commi 1-bis e 1-ter, introdotti dal comma 74, lett. g), n. 2);

-   che i servizi per il lavoro (accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150[20]), ai quali sia stata affidata l'attivazione di interventi in favore di beneficiari del Rdc nell'ambito del programma "Garanzia Occupabilità, dei Lavoratori" (GOL), di cui alla Missione M5, Componente Cl, del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia[21], comunichino tempestivamente, e comunque entro cinque giorni, al centro per l'impiego e all'ANPAL la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua, pena la decadenza dalla partecipazione da parte del medesimo servizio per il lavoro al programma GOL per sei mesi, con riferimento all'attivazione di interventi in favore di qualsivoglia nuovo beneficiario. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della mancata comunicazione. L'ANPAL realizza il monitoraggio e la valutazione comparativa dei servizi per il lavoro, con riferimento agli esiti di ricollocazione per profilo di occupabilità, tenuto conto, in particolare, del numero di offerte congrue complessivamente formulate ai beneficiari del Rdc, incluse quelle non accettate. L'ANPAL segnala ai servizi interessati eventuali criticità riscontrate in sede di valutazione, anche in termini di numero di esiti positivi di ricollocazione e di offerte congrue complessivamente formulate, incluse quelle non accettate, da valutare in relazione al contesto territoriale di riferimento. Ove le criticità permangano, l'ANPAL valuta la revoca dalla partecipazione al programma GOL del servizio per il lavoro interessato. Sono fatti salvi gli interventi attivati al momento della revoca (commi 1-quater e 1-quinquies, introdotti dal comma 74, lett. g), n. 2);

 

Sul programma "Garanzia Occupabilità, dei Lavoratori" (GOL), di cui alla Missione M5, Componente Cl, del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, si ricorda che esso rientra in un investimento del Piano medesimo nel campo delle Politiche attive del lavoro e formazione. La finalità dell’investimento è quella di introdurre un’ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

Esso si struttura in due linee di intervento:

-        adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata;

-        adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, con l’obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale.

Le risorse mobilitate sono: 4.400 mln di euro (sovvenzioni), di cui:

2021: 400

2022: 1.000

2023: 1.000

2024: 1.000

2025: 1.000

Ulteriori 500 mln di euro a valere sulle risorse del Programma REACT-EU.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al seguente link per la scheda di lettura predisposta dal Servizio Studi https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/DFP28a.Pdf

 

 

·       Il comma 75, dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, l’INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del RdC, per la verifica dei soggetti che risultino già condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all’articolo 7, comma 3 (sul quale si veda sopra) (nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l’INPS, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia, per lo scambio integrale dei dati), ai fini della revoca del RdC eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio da parte dell’INPS stesso (a tal fine, il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della verifica di cui sopra entro sessanta giorni dalla ricezione del suddetto elenco).

·       I commi da 76 a 80, disciplinano le ipotesi di riduzione del beneficio. In particolare, il comma 76 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del dl 4/2019, è ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta congrua, nei limiti di quanto previsto al successivo comma 78.

La lettera a) riguarda una delle due componenti del RdC, finalizzato alla integrazione del reddito familiare, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, che è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

 

-       Tale riduzione, ai sensi del comma 77, non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, nonché per i nuclei familiari fino a quando tra i componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di età ovvero una persona con disabilità grave o non autosufficienza.

Non sono tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Reddito di cittadinanza, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del dl 4/2019, i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità.

-       Peraltro, ai sensi del comma 78, la riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (cfr. sopra) e, ai sensi del comma 79, è sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attività da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine della predetta sospensione, il beneficio è rideterminato nelle modalità ordinarie.

-       Ai sensi del comma 80, la riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal mese dell’ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell’eventuale rinnovo del beneficio (previsto dall’articolo 3, comma 6, del dl 4/2019).

·      Il comma 81, prevede modifiche all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150[22], che definisce la congruità dell’offerta di lavoro da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta dell'ANPAL.

In particolare, il principio di cui alla lett. d), del comma 1, viene modificato nel senso che la retribuzione viene considerata congrua, per i beneficiari di  Reddito di cittadinanza, se superiore di almeno il 10 per cento rispetto al beneficio mensile massimo fruibile da un solo individuo, inclusivo della componente ad integrazione del reddito dei nuclei residenti in abitazione in locazione (che è quanto attualmente già previsto, ma), riproporzionata in base all’orario di lavoro previsto nel contratto individuale di lavoro (comma 81, lett. a)); inoltre, con la introduzione della lett.d-bis, si specifica che, come ulteriore principio da considerare ai fini della congruità della offerta di lavoro, per i beneficiari di Reddito di cittadinanza, la retribuzione non sia inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, il rapporto di lavoro sia a tempo pieno o con un orario di lavoro non inferiore al 60% dell’orario a tempo pieno previsto nei medesimi contratti collettivi, il rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato oppure determinato o di somministrazione di durata non inferiore a tre mesi (comma 81, lett.b);

·      Il comma 83, dispone che L'INPS effettui una specifica attività di monitoraggio a cadenza trimestrale con riferimento alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 76 a 80, comunicandone i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati. Qualora dalla predetta attività di monitoraggio siano annualmente accertati minori oneri ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 3 a 7 che possano tradursi in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.

·      Ai sensi del comma 84, infine, le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attività previste dalla disposizione in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Con riferimento 85, la prima autorizzazione di spesa è prevista in relazione alle funzioni dei centri per l’impiego, disciplinate dall’art. 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ma anche in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all’articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019 (comma 1).

L’art. 12 del dl 4/2019, che reca “Disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del Rdc”, prevede, al comma 3-bis, ultimo periodo, l’utilizzo, a decorrere dall’anno 2021 (con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano) delle risorse del “Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza»[23] da destinare ai centri per l'impiego a copertura degli oneri di finanziamento correlati all'esercizio delle relative funzioni.

Il comma 3 dell’art. 12, invece, al fine di rafforzare le politiche attive del lavoro e di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia prevede la adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente. Esso individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del Rdc. A questo fine, il Piano individua le regioni e le province autonome che si avvalgono delle azioni di assistenza tecnica, i contingenti di risorse umane che operano presso le sedi territoriali delle regioni, le azioni di sistema e le modalità operative di realizzazione nei singoli territori. Con successive convenzioni tra l'ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali e provinciali individuate nel Piano, sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica. Nelle more della stipulazione delle convenzioni, sulla base delle indicazioni del Piano, i contingenti di risorse umane individuati nel Piano medesimo possono svolgere la propria attività presso le sedi territoriali delle regioni. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2019, di 130 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse del Pian, è autorizzata la spesa a favore dell'ANPAL Servizi Spa per consentire la selezione, mediante procedura selettiva pubblica, delle professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del Rdc, la stipulazione di contratti, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, con i soggetti selezionati, la formazione e l'equipaggiamento dei medesimi, nonché la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome previste dal presente comma.

La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, precisa che nel corso del 2021 è previsto il completamento del processo di progressivo rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego. Infatti, è stato autorizzato nel triennio 2019-21 l'incremento delle dotazioni organiche per complessive 11.600 unità di personale e oneri per complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021. L’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019, prevede altresì, all'ultimo periodo, la destinazione, a decorrere dall'anno 2021, ai centri per l'impiego di risorse a copertura degli oneri di funzionamento correlati all'esercizio delle relative funzioni, "sulla base delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n 145". Considerato che tale autorizzazione di spesa è stata soppressa dall'articolo 1, comma 371, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e che l'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha disposto la copertura dei maggiori oneri di funzionamento in capo ai centri per l'impiego per il solo 2021, è necessario provvedere con riferimento alle annualità successive al 2021.

 

A decorrere dall’anno 2022 è altresì autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego derivanti dalle attività connesse all’attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione (comma 86).

Il Reddito di cittadinanza, introdotto dal D.L. 4/2019 a decorrere dal mese di aprile 2019 in luogo della precedente misura del Reddito di inclusione, è definito come misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

Tale beneficio assume la denominazione di Pensione di cittadinanza nel caso di nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni (adeguata agli incrementi della speranza di vita).

Per avere diritto al Rdc è necessario il possesso congiunto di determinati requisiti di residenza, reddituali e patrimoniali (tra gli altri, essere cittadini italiani, europei o lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa ed un ISEE inferiore a 9.360 euro annui), riferiti al nucleo familiare. Il richiedente il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, o aver riportato condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

In relazione alla definizione di nucleo familiare, si specifica che il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare ricorrendo determinate condizioni (minore di 26 anni, a loro carico, non è coniugato e non ha figli) e che i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente al 1° settembre 2018, l'eventuale cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale

E' stata inoltre introdotta la previsione secondo cui i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (fatte salve determinate eccezioni) debbano produrre una certificazione, rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, sui requisiti di reddito e patrimoniali e sulla composizione del nucleo familiare che deve essere presentata in una versione tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana.

Per il 2021, il decreto Sostegni (art. 11 del D.L. 41/2021) prevede la possibilità di stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del
reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui (in luogo dei 6.000 previsti dalla normativa generale, moltiplicati per la scala di equivalenza); in tali casi si dispone non la decadenza dal beneficio, ma la sua sospensione per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino ad un massimo di sei mesi.

Importo

Il beneficio economico del Reddito di cittadinanza è costituito da un'integrazione del reddito familiare, fino ad una soglia, su base annua, di 6.000 euro, moltiplicata, in caso di nuclei con più di un componente, per il corrispondente parametro di una determinata scala di equivalenza il quale è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, o di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti gravemente disabili o non autosufficienti. 

A tale soglia si aggiunge, nel caso in cui il nucleo risieda in un'abitazione in locazione, una componente pari all'ammontare del canone annuo stabilito nel medesimo contratto di locazione, fino ad un massimo di 3.360 euro annui.

Nel caso della Pensione di cittadinanza la suddetta soglia base è pari, anziché a 6.000 euro, a 7.560 euro, mentre la misura massima dell'integrazione per il contratto di locazione è pari a 1.800 euro.

Qualora il nucleo risieda in un'abitazione di proprietà, per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di membri del medesimo nucleo, l'integrazione suddetta (del Reddito o della Pensione di cittadinanza) è concessa nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui

Il beneficio economico del Rdc, esente dal pagamento dell'IRPEF, non può essere superiore ad una soglia di 9.360 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza e ridotta per il valore del reddito familiare. In ogni caso il valore minimo del beneficio non può essere inferiore a 480 euro annui.

Le modalità di erogazione del Rdc, suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare, sono definite con DM 30 aprile 2021 il quale stabilisce, tra l'altro, che il beneficio è attribuito ai singoli componenti maggiorenni, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite, e che il sostegno al pagamento del canone di locazione o mutuo è attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto o del mutuo indicato nella richiesta.

Durata ed esclusioni

Il RdC può essere goduto per un periodo di diciotto mesi, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

E' escluso dal diritto al reddito di cittadinanza il soggetto (e non l'intero nucleo familiare) disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, riducendo altresì nella misura di 0,4 punti il parametro della scala di equivalenza.

S dispone, altresì, l'esclusione dal beneficio del Rdc per i soggetti sottoposti a misura cautelare personale, nonché condannati in via definitiva, nei 10 anni precedenti la richiesta, per determinati delitti.

Si prevede, inoltre, la sospensione dell'erogazione del reddito o della pensione di cittadinanza a seguito di specifici provvedimenti dell'autorità giudiziaria penale.

Carta Rdc

  Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc che permette di soddisfare le esigenze previste per la carta acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individuo singolo (moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza determinato in base alla composizione del nucleo familiare, di cui all'art. 2, c. 5), nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste dal presente provvedimento per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà.

Sul punto, il Decreto interministeriale del 19 aprile 2019 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2019, definisce gli utilizzi della suddetta Carta.

 

Obblighi

L'erogazione del Reddito di cittadinanza è subordinata alla dichiarazione, da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni, di immediata disponibilità al lavoro, nonché alla sottoscrizione, da parte dei medesimi, di un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale (nel caso in cui, rispettivamente, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa ovvero siano complessi e multidimensionali).

Taluni soggetti sono esclusi dai suddetti obblighi, come, tra gli altri, i componenti con disabilità che possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro secondo le modalità stabilite in materia di collocamento obbligatorio. Sul punto, si fa salva la possibilità per il componente con disabilità di richiedere la volontaria adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, che deve tenere conto delle condizioni specifiche dell'interessato.

Tra gli obblighi in capo al beneficiario vi è quello di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue, definite tali sulla base di criteri temporali e di distanza (che diventano meno selettivi al crescere della durata del godimento del Reddito di cittadinanza ed in relazione al numero di offerte rifiutate). Ai fini della valutazione della congruità della distanza, rileva anche la circostanza che nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità oppure figli minori. E' stato inoltre specificato che la congruità dipende anche dall'importo della retribuzione, che deve essere superiore al 10 per cento della misura massima del beneficio fruibile dal beneficiario del Rdc:

Vengono inoltre autorizzate delle spese in favore di ANPAL Servizi SpA anche al fine di selezionare figure professionali con il compito di seguire personalmente il beneficiario del Rdc nella ricerca del lavoro, nella formazione e nel reinserimento professionale.

Sanzioni

Vengono previste una serie di sanzioni, graduate in base alla natura della violazione degli obblighi inerenti al riconoscimento e al godimento del RdC, prevedendo, nei casi più gravi, la pena della reclusione fino a sei anni.

Sono altresì contemplati casi che comportano la decadenza o la revoca del beneficio.

Incentivi occupazione

Sono previsti incentivi (consistenti nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore fino ad un massimo di 780 euro mensili) a favore dei datori di lavoro privati e degli enti di formazione accreditati per le assunzioni, a tempo pieno e indeterminato, di soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza, nonché in favore dei beneficiari del Rdc che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 36 mesi di fruizione del RdC.

Sono esclusi dai suddetti incentivi i datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione relativi alle categorie protette.

In proposito, l'art. 8, comma 4, del D.L. 4/2019, nell'ambito di tali incentivi, ha riconosciuto ai beneficiari del Rdc un beneficio addizionale (in un'unica soluzione) corrispondente a sei mensilità di RdC (nel limite massimo di 780 euro mensili) nel caso di avvio di un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del RdC. In attuazione della citata disposizione, il DM 12 febbraio 2021 ha disciplinato le modalità di richiesta e di erogazione ai beneficiari del reddito di cittadinanza di tale beneficio addizionale.

 

Compatibilità

Ricorrendo determinate condizioni, il RdC è compatibile con altri aiuti già percepiti dal nucleo familiare, come la NASpI e della DIS-COLL. In linea generale, infatti, comportano un taglio dell'importo del RdC tutti i benefici già percepiti che richiedono la prova dei mezzi (il calcolo dell'ISEE o la valutazione del reddito) e che quindi aumentano il reddito disponibile del nucleo familiare. Per espressa previsione normativa, il cd bonus bebè rimane escluso dalle prestazioni che comportano la suddetta riduzione.

Rafforzamento politiche attive del lavoro e reinserimento occupazionale

Al fine di favorire il reinserimento occupazionale del beneficiario di Rdc, si prevede l'adozione di un Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, triennale e aggiornabile annualmente, di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro che individua specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia e i connessi fabbisogni di risorse umane e strumentali delle regioni e delle province autonome, nonché obiettivi relativi alle politiche attive del lavoro in favore dei beneficiari del RdC.

Tale Piano è stato adottato con DM 28 giugno 2019, a seguito dell'Intesa siglata il 17 aprile 2019 tra Stato e regioni

Parte delle risorse del Piano sono utilizzate da ANPAL Servizi S.p.A per consentire la stipulazione, previa procedura selettiva pubblica, di contratti con le professionalità necessarie ad organizzare l'avvio del RdC, nelle forme del conferimento di incarichi di collaborazione, per la selezione, la formazione e l'equipaggiamento, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, al fine di svolgere le azioni di assistenza tecnica alle regioni e alle province autonome.

Prima delle modifiche apportate dal D.L. 101/2019, era stato sanziato un milione di euro annui dal 2019 in favore della stessa ANPAL Servizi S.p.A. per la stabilizzazione del personale a tempo determinato. Il richiamato D.L. 101/2019 conferma la misura dello stanziamento, ma destinandolo solo ad ulteriori spese di personale della società in oggetto.  

Col medesimo obiettivo di rafforzare le politiche attive del lavoro, le regioni, le province autonome, le agenzie e gli enti regionali, le province e le città metropolitane (se delegate all'esercizio delle funzioni con legge regionale), sono autorizzate ad assumere personale da destinare ai centri per l'impiego, con relativo aumento della dotazione organica, fino a complessive 3.000 unità di personale con decorrenza dal 2020 e ad ulteriori 4.600 unità di personale a decorrere dall'anno 2021, fermo restando quanto previsto legge di bilancio 2019 (che ha autorizzato le regioni ad assumere fino a complessive 4.000 unità di personale da destinare ai centri per l'impiego).

Il suddetto Piano, tra l'altro:

·       definisce il ruolo delle figure che dovranno affiancare i beneficiari del Rdc nel reinserimento lavorativo (cd navigator), che dovranno supportare gli operatori dei Cpi svolgendo, una funzione di assistenza tecnica. In tal senso è previsto un accordo con la singola Regione che intende avvalersene in sede di convenzione bilaterale con la definizione delle azioni che si intendono realizzare e degli specifici standard di servizio per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. La procedura selettiva pubblica per l'assunzione dei suddetti navigator è stata avviata con il bando pubblicato ad aprile 2019  per l'assunzione di un numero massimo di 3.000 posizioni con un contratto di collaborazione sino al 30 aprile 2021, termine prorogato al 31 dicembre 2021 dal decreto Sostegni (art. 18 D.L. 41/2021), che ha altresì disposto che il servizio prestato dai suddetti soggetti costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici, compresi quelli per i centri per l'impiego, banditi dalle regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle stesse;

·       sblocca le assunzioni, gestite dalle Regioni, per potenziare gli organici dei Cpi: 4.000 previste dalla legge di Bilancio 2019, fino a 3.000 dal 2020 e ulteriori 4.600 unità di personale dal 2021 (quest'ultima quota include la stabilizzazione delle 1.600 unità di personale reclutate mediante procedure concorsuali bandite per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato). A tale contingente di personale, par a 11.600 unità, vanno aggiunte le 1.600 oggetto dell'intesa del 2017 in Conferenza Unificata. Il DM 22 maggio 2020, che apporta modifiche al suddetto Piano di potenziamento, specifica che le assunzioni sono fino a 5.600 unità dal 2019, fino a 8.600 unità dal 2020 e fino a 4.600 unità dal 2021; tali limiti non vanno sommati, ma ciascuno assorbe il precedente, così che le unità di personale da assumere corrispondono alle 11.600 previste dalle richiamate norme di rango legislativo;

·       opera un rinvio ad apposite linee guida, da concordare tra Governo e autonomie territoriali, per quanto riguarda la convocazione dei percettori del Rdc presso i Cpi.

Gli oneri per il suddetto incremento delle dotazioni organiche dei centri per l'impiego per complessive 11.600 unità di personale sono stati quantificati in complessivi 464 milioni di euro a decorrere dal 2021 (cfr. articolo 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e l'articolo 12, comma 3-bis, del D.L. n. 4/2019),  a cui si aggiungono i quasi 5 mld previsti dal PNRR per le politiche attive ed il potenziamento dei CPI.

Per garantire la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e permettere le assunzioni previste dal suddetto Piano straordinario, finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, il decreto Sostegni-bis (art. 46, co. 1, del D.L. 73/2021) autorizza una spesa di 70 mln di euro per il 2021.

Risorse

Al fine di consentire l'attuazione del Reddito di cittadinanza e della Pensione di cittadinanza, la legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 479-481) dispone lo stanziamento di un importo complessivo pari a 40 milioni di euro dal 2020 suddivisi nel modo seguente:

·       35 milioni di euro per consentire la presentazione delle domande per il Reddito e la Pensione di cittadinanza, anche attraverso i centri di assistenza fiscale (CAF) in convenzione con l'INPS, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), affidate ai medesimi CAF;

·       incremento di 5 milioni di euro del Fondo per gli istituiti di patronato.

Si ricorda, infine, che l'autorizzazione di spesa per l'erogazione del Reddito di cittadinanza è stata incrementata di 1.210 mln di euro per il 2021 (di cui 1.010 mln dall’art. 11 del D.L. 41/2021 e 200 mln dal presente art. 11, c. 13, del D.L. 146/2021).


 

Articolo 1, commi 87 e 88
(
Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata)

 

 

I commi 87 e 88 introducono il trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni.

 

La disposizione integra la disciplina del trattamento di pensione anticipata, modificando, in particolare, l’art. 14 del dl 4/2019, che già disciplina il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (c.d.«quota 100», su cui cfr. infra, il box a fine scheda), la cui applicazione è prevista in via sperimentale per il triennio 2019-2021 (fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data).

In dettaglio, si modifica l’art. 14, comma 1, introducendo la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato in favore degli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335[24], che maturino nel corso dell’anno 2022 i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. “quota 102”), fermo restando che il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente a tale data. Anche in questo caso, come per quota 100, il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (comma 87, lett. a)).

In particolare, il comma 12-bis dell’art. 12 ha disposto, tenuto anche conto delle esigenze di coordinamento degli istituti pensionistici e delle relative procedure di adeguamento dei parametri connessi agli andamenti demografici, a decorrere dal 1º gennaio 2013, che, in particolare, i requisiti di età e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva, devono essere aggiornati a cadenza triennale. Dal 2019, i suddetti adeguamenti avvengono invece con cadenza biennale, per effetto di quanto disposto dall’art. 24, comma 13, dl 201/2011.

 

Dalla integrazione del comma 1, dell’art. 14 consegue l’estensione al nuovo istituto delle disposizioni attualmente dettate per “quota 100”, con riferimento (comma 87, lett.b, c), d) ed e)):

-       alla facoltà, prevista dall’art. 14, comma 2, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall'INPS, per gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni (lett. b));

-       alla non cumulabilità, prevista dall’art. 14, comma 3, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui(lett. b));

-       alla non applicabilità, prevista dall’art. 14, comma 6, lett. d), anche per i dipendenti pubblici che abbiano raggiunto i requisiti per la pensione anticipata “Quota 102”, del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età (lett. b));

-       alla applicabilità, prevista dall’art. 14, comma 7, delle disposizioni per il personale del comparto scuola ed AFAM (Alta formazione artistica e musicale) di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (per il quale resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno), Si prevede, altresì, per l’anno 2022, che il suddetto personale, assunto a tempo indeterminato, può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022 (lett. c));

-       alla possibilità di erogare, ai sensi dell’art. 22, comma 1, un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione entro il 31 dicembre 2021 (lett. d));

-       al riconoscimento, previsto dall’art. 23, comma 1, dell'indennità di fine servizio, comunque denominata al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di e del personale degli enti pubblici di ricerca (lett. e)).

 

La relazione tecnica stima che, sulla base dei potenziali soggetti interessati, di una distribuzione comunque prudenziale delle adesioni e degli accessi al pensionamento, di un importo medio annuo di pensione pari a circa 26.000 euro, derivano i seguenti maggiori oneri (che tengono conto anche degli oneri per anticipo di TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato per le aziende sopra 50 dipendenti per i quali la prestazione è a carico della finanza pubblica):

 

 

Anno

Maggiore numero di pensioni alla lise dell'anno

Oneri(+)/risparmi(-)

Oneri(+)/risparmi(-)

Oneri(+)risparmi(-)

Oneri(+)risparmi(-)

pensionistici

TFR

TFR

oneri complessivi

(nigliaia di unità)

(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)

(milioni di euro al lordo degli effetti fiscali)

(milioni di curo al netto degli effetti fiscali)

(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)

2022

16,8

129

62,2

46,7

175,7

2023

23,5

656

31

23,3

679,3

2024

15,1

566

-30,9

-23,2

542,8

2025

5,5

318

-40,6

-30,5

287,5

2026

1

13

-19,2

-14,4

-1,4

 

 

Il comma 88 dell’articolo, infine,  sopprime l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, u. 145, che, al fine di dare attuazione a interventi in materia pensionistica finalizzati all'introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il « Fondo per la revisione del sistema pensionistico attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani », con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

 

 


 

Secondo la Relazione tecnica, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti in termini di minori oneri:

 

 

Minori oneri/effetti positivi
per la finanza pubblica,
valori in mln di euro

2022

9,2

2023

0,9

2024

1.819,6

2025

2.791,2

2026

3.852,2

2027

3.364,5

2028

3.859,5

2029

3.849,5

2030

3.841,5

2031

3.831,5

dal 2032

3.931,5

 

 

L'articolo 14 del decreto legge numero 4 del 2019 introduce in via sperimentale, per il triennio 2019-2021, la possibilità di conseguire la pensione anticipata in presenza di un requisito anagrafico pari a 62 anni (non soggetto all'adeguamento all'incremento della speranza di vita) e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni in favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati (con esclusione di quelli iscritti alle Casse professionali), nonché in favore degli altri lavoratori iscritti alla Gestione separata.

Per il conseguimento del suddetto requisito contributivo, coloro che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni previdenziali interessate da quota 100, possono ricorrere all'istituto del cumulo gratuito dei periodi assicurativi non coincidenti nelle richiamate gestioni amministrate dall'INPS.

La pensione anticipata in oggetto non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

Per quanto riguarda la decorrenza del trattamento pensionistico, questa è fissata:

·       al 1° aprile 2019, se lavoratori privati, e al 1° agosto 2019, se dipendenti pubblici, per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018;

·       trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti se lavoratori privati, sei mesi se dipendenti pubblici per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2019.

I lavoratori del comparto scuole e Afam devono presentare la domanda di pensionamento con quota 100 entro la fine di febbraio di ciascun anno, con possibilità di uscita a partire dall'inizio dell'anno scolastico o accademico rientrante nel medesimo anno.

Infine, dall'ambito del nuovo istituto è escluso il personale militare delle Forze armate, il personale delle Forze di polizia, di polizia penitenziaria e della Guardia di finanza ed il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 L'articolo 22 del medesimo decreto legge prevede, inoltre, la possibilità per i Fondi di solidarietà bilaterale di erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'eventuale opzione per l'accesso alla pensione quota 100 nei successivi tre anni.

I dipendenti pubblici che accedono a Quota 100 possono ottenere l'erogazione del trattamento di fine servizio comunque denominato entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, rinunciando alla suddetta detassazione. La definizione delle concrete modalità operative di tale anticipo del TFS/TFR sono state definite con Decreto della funzione pubblica del 19 agosto 2020.

 

 


 

Articolo 1, commi 89 e 90
(Fondo per l’uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi)

 

 

I commi 89 e 90 istituiscono un Fondo destinato a favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

 

In dettaglio, il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 200 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 89).

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1 (comma 90).


 

Articolo 1, commi 91-93
(
Modifiche alla normativa sull’APE sociale)

 

 

I commi da 91 a 93, modificati dal Senato, novellano la disciplina dell’APE sociale, prorogando, in particolare, l’applicazione sperimentale dell’istituto a tutto il 2022.

 

 

In dettaglio, le disposizioni in commento:

1)    modificano l’art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che istituisce l’APE sociale (cfr. infra il box a fine scheda) prevedendo, con effetto dal 1° gennaio 2022:

·    al comma 91: l’applicazione sperimentale dell’istituto fino al 31/12/2022 modificando la attuale scadenza del 31/12/2021 (di cui è parola all’alinea del comma 179); la soppressione del riferimento al termine di tre mesi, richiesto dopo la conclusione integrale della prestazione per la disoccupazione spettante agli aventi diritto tra le condizioni previste dalla lett. a) del comma 179 per l’accesso all’Istituto;

·    al comma 92, l’applicazione dell’istituto dell’ape sociale ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato 2, annesso alla legge in esame, che abbiano i requisiti di cui alla lettera d) del comma 179. Si tratta di lavoratori che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli edili vale quanto illustrato in sede di commento al comma 1

§  L’Allegato 2, riprodotto in calce alla scheda, elenca le categorie professionali, individuate sulla base della classificazione ISTAT, che accedono al beneficio dell’APE sociale e che si aggiungono (in base a quanto riportato dalla Relazione illustrativa) all’elenco di cui all’allegato c) alla l. 232/2016, previsto dal testo del comma 179[25].

§  Il Senato ha, inoltre, stabilito che per gli operai edili[26], per i ceramisti[27] e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta[28] il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni (anziché 36 anni).

2)    al comma 93, primo periodo, incrementano l'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che finanzia il beneficio in esame, di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 17,7 milioni di euro per l’anno per l’anno 2027.

    L’attuale dotazione è pari 285,1 milioni di euro per l'anno 2022, 169,3 milioni di euro per l'anno 2023, 119,9 milioni di euro per l'anno 2024, 71,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2026 e,  qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie suddette, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità, in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie;

3)    al comma 93, secondo periodo, dispongono la applicazione delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo del comma 165, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai soggetti che, per l’anno 2022, verranno a trovarsi nelle condizioni di poter chiedere il riconoscimento dell’APE sociale, potendo pertanto presentare la relativa domanda nel corso del 2022 (entro il 31 marzo ovvero entro il 15 luglio 2018, fermo restando che le domande presentate oltre il 15 luglio 2018 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2018 sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio di cui si è detto sopra al punto n. 2[29], residuano le necessarie risorse finanziarie).

In base alla Relazione tecnica allegata al provvedimento originario, l'eliminazione della condizione che siano passati 3 mesi dalla fine del godimento dell'intera prestazione previdenziale di disoccupazione (NASPI) di cui alla lettera a) del comma 179 della L. n. 232/2016 determina, sulla base degli andamenti storici e delle evidenze amministrative relative alla specifica tipologia di soggetti, l'accesso di circa 1.500 soggetti.

Per quanto attiene l'integrazione di alcuni codici di professioni sia sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL che sulla base delle domande di Ape respinte riferibili ad attività affini a quelle attualmente presenti nelle attuali categorie dei gravosi si è stimato l'accesso di ulteriori circa 1.700 soggetti. Anche in questo caso le valutazioni sono state effettuate sulla base delle informazioni desunte dalle liquidazioni storiche relative ai soli gravosi e degli ultimi elementi di monitoraggio. Dall'analisi della numerosità dei collettivi distinti per codice professione con età compresa tra 56 e 63 forniti dall'ISTAT e da ulteriori analisi condotte sulle comunicazioni obbligatorie è stato desunto il rapporto tra numero di soggetti con codici di professioni già previsti dall'attuale normativa e i nuovi codici. Nell'ipotesi che la propensione all'accesso all'indennità rimanga simile a quella rilevata nel passato si è stimato che la revisione dei codici delle professioni porterebbe ad un incremento delle liquidazioni della categoria in esame di circa il 120%. Per la proroga 2022 della prestazione si è stimato l'accesso di circa 18.000 soggetti, determinati sulla base degli andamenti storici e tenuto conto del venir meno del canale di accesso al pensionamento con 62 anni di età e 38 anni di contributi (in luogo del quale sono previsti requisiti più elevati e pari a 64 anni di età e 38 anni di contributi).

Complessivamente, pertanto, si stima un accesso alla prestazione c.d. "ape sociale" per il 2022 per circa 21.200 soggetti.

La Ragioneria ha aggiornato la relazione tecnica, per effetto delle modifiche introdotte dal Senato, con riferimento al requisito contributivo di ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta

Il maggior onere derivante da tali modifiche è pari a 2,7 nel 2022, 3,8 nel 2023, 3,6 nel 2024, 2,6 nel 2025, 2,0 nel 2026, 0,8 nel 2027, annullandosi a partire dal 2028.

 

La Relazione tecnica, tra le osservazioni non ostative alla bollinatura del provvedimento, specifica che “la disposizione altera l’istituto della prestazione ape sociale abbassando il requisito contributivo (da 36 anni di contributi a 32 anni di contributi) per i soggetti lavoratori occupati in una singola attività, ponendo i presupposti per ulteriori richieste da parte dei lavoratori che esercitano altre attività incluse nella lista dei lavoratori gravosi. Abbassare a 32 anni di contributi l’accesso ad ape sociale per l’impiego in una o nelle attività “gravose” determinerà la richiesta di inserire i lavoratori addetti ad attività usuranti nella lista dei beneficiari di ape sociale, con ulteriori e significativi oneri. In via aggiuntiva si apre la questione che per soggetti lavoratori si deroga al pensionamento di vecchiaia con anzianità contributive basse. In sostanza, la modifica introdotta, anche se di entità apparentemente contenuta, in realtà altera l’istituto di ape sociale per i lavoratori addetti ad attività gravose, e di fatto indebolisce un requisito contributivo per l’accesso all’anticipo di pensione/prestazione che dovrebbe essere più significativamente elevato per soggetti che lavorano e non sono disoccupati.”

 

 


 

Professioni sulla base della classificazione Istat

 

 

2.6.4- Professori di scuola primaria, pre—primaria e professioni assimilate

32.1- Tecnici della salute

4.3.1.2 Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate

5.3.1.1- Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali

5.4.3- Operatori della cura estetica

5.4.4- Professioni qualificate nei servizi personali ed assimilati

6 - Artigiani, operai specializzati, agricoltori

7.11-Conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali

7.1.2- Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli

7.1.3- Conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati

7.14-Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta

7.1.5 -Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e perla fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica

7.1.6- Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque

7.1.81-Conduttori di mulini e impastatrici

7.1,8.2- Conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali

7.2- Operai semiqualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio

7.3 -Operatori di macchinari fissi in agricdtura e nella industria alimentare

7.4- Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento

8.1.3- Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci

8.1.4 -Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli

8.1.52- Portantini e professioni assimilate

8.3- Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca

 

        8.4-Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzion

 

 

 

 

 

 


L'articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016 ha introdotto, in via sperimentale dal 1° maggio 2017 fino al 31 dicembre 2021 - termine da ultimo prorogato dalla Legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 339, L. 178/2020) - l'istituto dell'APE sociale, consistente in una indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni. Successivamente, l'articolo 1, commi 162-167, della L. 205/2017, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina dell'indennità.

In base a quanto disposto dai richiamati commi da 179 a 186 della L. 232/2016 (come modificati sostanzialmente dalla L. 205/2017) possono accedere all'APE sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni e in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo) dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale (avvenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604/1966 e successive modificazioni) che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni. Lo stato di disoccupazione si configura anche nel caso di scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il soggetto abbia avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi;

soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave (ai sensi dell'articolo 3, c. 3, della L. 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, a condizione di possedere un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative "gravose" (indicate negli appositi Allegati) da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. È stata inoltre semplificata la procedura per l'accesso all'indennità per tali attività, prevedendo che non sia più necessario il vincolo dell'assoggettamento alla Tariffa INAIL del 17 per mille, indicato come elemento necessario dal D.P.C.M. 88/2017 ai fini della validità della domanda da inoltrare per la concessione del beneficio.

Inoltre:

per quanto riguarda le donne, è prevista una riduzione dei requisiti contributivi richiesti per l'accesso all'APE sociale, pari a 12 mesi per ciascun figlio, nel limite massimo di 2 anni (cd. APE sociale donna);

per quanto concerne l'accesso al beneficio dei lavoratori dipendenti operai dell'agricoltura e della zootecnia, si è assunto come riferimento per il computo integrale dell'anno di lavoro il numero minimo di giornate (pari a 156), relativo all'anno di contribuzione, previsto dalla normativa vigente;

Si ricorda anche l'istituzione, ad opera della L. 205/2017, del Fondo APE sociale nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini del concorso al finanziamento dell'estensione dell'indennità, Fondo successivamente soppresso dall'art. 18 del D.L. 4/2019.

L'erogazione dell'APE sociale è esclusa nei seguenti casi:

mancata cessazione dell'attività lavorativa;

titolarità di un trattamento pensionistico diretto;

soggetti beneficiari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria;

soggetti titolari di assegno di disoccupazione (ASDI);

soggetti che beneficiano di indennizzo per cessazione di attività commerciale;

raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

L'indennità è comunque compatibile con la percezione di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro 8.000 euro annui e con la percezione di redditi da lavoro autonomo entro 4.800 annui.

L'indennità, erogata mensilmente su dodici mensilità all'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, non soggetto a rivalutazione, e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro.

Per i dipendenti pubblici che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'APE sociale si prevede che i termini di pagamento delle indennità di fine servizio (comunque denominate) iniziano a decorrere dal raggiungimento del requisito anagrafico previsto per il pensionamento di vecchiaia.

Con il D.P.C.M. 88/2017 sono stati definiti i requisiti e le modalità per accedere all'APE sociale.

Si segnala che l'art. 53, c. 1, del D.L. 50/2017 attraverso un'interpretazione autentica, definisce le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (cd APE sociale).Le attività lavorative gravose si considerano svolte in via continuativa (che, come detto, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale) quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della L. 205/2017, l'esclusione dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'incremento della speranza di vita, prevista per alcune categorie di lavoratori, non si applica ai soggetti che godano, al momento del pensionamento, dell'APE sociale.


 

Articolo 1, comma 94
(Opzione donna)

 

 

Il comma 94 proroga il trattamento pensionistico anticipato (“Opzione donna”), per l’anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome.

 

 

In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, prevedendo:

·      al comma 1 dell’articolo, la proroga, per l’anno 2022, del trattamento pensionistico anticipato “opzione donna” in favore delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome;

·      al comma 3 dell’articolo, l’aggiornamento della disposizione che regola la prima applicazione della norma per l’anno 2022, nei confronti del personale del comparto scuola e AFAM (Alta formazione artistica e musicale)[30] a tempo indeterminato, per il quale si prevede che possa presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio, rispettivamente, dell'anno scolastico o accademico entro il 28 febbraio 2022 (anziché entro il 28 febbraio 2021).

 

Per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di cui all'articolo 59, comma 9, della L. 559/1997). In base a quest'ultima, per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall'inizio dell'anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre.

 

Di seguito si riporta la stima degli oneri recati dalla disposizione in esame, di cui alla relazione tecnica allegata al provvedimento:

 

Anno

Maggiore
numero di

(mgi. di unità)

Onere (-i-)

/risparmio (-)
Pensioni

(milioni di euro al
lordo degli effetti
fiscali)

Onere (±)

/risparmio (-)
TFS

(milioni dl euro al
lordo degli effetti
fiscali)

Onere (+)

/risparmio e)
TFS

(milioni di euro al
netto degli effetti
fiscali)

Onere (+)

/risparmia (-)
Totale

(milioni di euro al
lordo degli effetti
fiscali)

Onere (+)

/risparmio (-) Totale

(milioni di euro al netto degli effetti fiscali)

2022

17,0

111,2

0,0

 

111,2

111,2

2023

28,2

317,3

0,0

 

317,3

317,3

2024

29,1

384,6

115,1

95,5

499,7

480,1

2025

24,2

383,4

78,4

65,1

461,8.

448,5

2026

15,0

243,8

29,5

24,5

273,3

268,3

2027

7,6

160,3

6,3

5,2

166,6

165,5

2028

14

57,0

-28,9

-24,0

28,1

33,0

2029

0,0

-30,1

-121,9

-101,2

-152,0

-131,3

 

 

 

L'articolo 1, comma 9, della L. 243/2004 ha introdotto una misura sperimentale (cd. opzione donna) che prevede la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico per il quale era inizialmente previsto l'adeguamento all'aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.

Tale opzione, per anni poco utilizzata, è stata esercitata invece in maniera più consistente dopo la riforma pensionistica realizzata dal D.L. 201/2011 (cd. Riforma Fornero), che ha notevolmente incrementato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al trattamento pensionistico, consentendo alle lavoratrici di anticipare di parecchi anni l'uscita dal lavoro, sia pur con una riduzione dell'importo della pensione. La riforma Fornero ha confermato la possibilità di accedere ad un pensionamento anticipato avvalendosi dell'opzione donna, a condizione che le lavoratrici maturassero i requisiti richiesti entro il 31 dicembre 2015.

La previsione che i requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'esercizio dell'opzione donna dovessero essere maturati entro il 31 dicembre 2015 ha posto significativi problemi interpretativi. L'INPS, infatti (con le circolari 35 e 37 del 2012 e con il messaggio 219/2013), ha dato a tale previsione un'interpretazione restrittiva, ritenendo che la data del 31 dicembre 2015 andasse interpretata come termine di decorrenza della prestazione, non essendo sufficiente la semplice maturazione dei requisiti entro tale data. Sulla questione sono intervenute le Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato che hanno approvato risoluzioni (rispettivamente la 7-00159/2013 e la 7-00040/2013) volte ad escludere l'applicazione della finestra mobile e degli incrementi legati all'aspettativa di vita, ritenendo sufficiente la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015.

L'articolo 1, comma 281, della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha posto fine ai suddetti problemi interpretativi, precisando l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (comunque transitorio e sperimentale). La nuova norma ha previsto, infatti, che l'accesso all'istituto è possibile anche qualora la decorrenza del trattamento sia successiva al 31 dicembre 2015, essendo sufficiente la maturazione dei requisiti entro tale data.

L'articolo 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016 (legge di bilancio per il 2017) ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'art. 1, c. 9, della L. 243/2004) a causa degli incrementi determinati dall'adeguamento dei medesimi all'aumento della speranza di vita (di cui all'art. 12 del D.L. 78/2010).

Successivamente, l'articolo 16 del D.L. 4/2019 ha esteso la possibilità di ricorrere all'opzione donna alle lavoratrici che abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome) entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015), disponendo al contempo che a tale trattamento si applichino le decorrenze (cd. finestre) pari, rispettivamente, a 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e a 18 mesi per le lavoratrici autonome, mentre i requisiti anagrafici non sono adeguati agli incrementi alla speranza di vita.

Il suddetto termine è stato prorogato al 31 dicembre 2020, da ultimo, dall'articolo 1, comma 336, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Si ricorda, infine, che nel corso della XVII Legislatura la XI Commissione (Lavoro) della Camera ha svolto, concludendola il 6 luglio 2016, un'indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne. In particolare, dalle modifiche normative introdotte nel corso degli ultimi anni emergerebbe l'esistenza di rilevanti differenziali di genere con riferimento sia agli importi medi delle singole prestazioni pensionistiche, sia al complessivo reddito pensionistico dei beneficiari.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al documento conclusivo approvato.


 

Articolo 1, commi 95-97
(Fondo per interventi perequativi previdenziali per Forze armate,
Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

I commi da 95 a 97 istituiscono un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

 

 

In dettaglio, il suddetto Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, è dotato di 20 milioni di euro per l’anno 2022, 40 milioni di euro per l’anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 (comma 95).

Ai sensi del comma 96, il fondo è destinato all’adozione di provvedimenti normativi nell’ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, la cui specificità di ruolo e di stato giuridico è riconosciuta dall’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183[31], ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale. La progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, nello specifico della disposizione in esame, è previsto si realizzi mediante le seguenti misure:

a)     a carattere compensativo, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b)    a carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

Ai sensi dell’art. 26, comma 20 della legge n. 448 del 1998, per l'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto e l'istituzione di forme di previdenza complementare dei dipendenti pubblici, le procedure di negoziazione e di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, potranno definire, per il personale ivi contemplato, la disciplina del trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2, commi da 5 a 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché l'istituzione di forme pensionistiche complementari, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Quanto al trattamento di fine rapporto, si rinvia, in sostanza, alle procedure previste per i dipendenti delle P.A., con specifico riferimento a quanto previsto dall’art. 2120 del c.c., che disciplina il calcolo del trattamento medesimo, salvo quanto previsto dai contratti collettivi dei singoli comparti, che definiscono le modalità di attuazione con riferimento ai conseguenti adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale.

 

Ai sensi del comma 97, le risorse di cui al comma 95 sono ripartite garantendo che almeno il 50% sia destinato alla finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

 


 

Articolo 1, commi 98-100
(Fondo per i trattamenti di quiescenza
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

 

 

I commi da 98 a 100 - introdotti dal Senato – istituiscono un Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

"In sede di prima applicazione", si prevede una triplice destinazione del Fondo:

§  aumento della base pensionabile;

§  aumento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita;

§  copertura del maggior onere contributivo per l'amministrazione datrice di lavoro.

Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco viene pertanto riconosciuto, all'atto della cessazione del servizio, un duplice beneficio, da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare (ivi compresi: le maggiorazioni per infermità dipendente da causa di servizio; i benefici combattentistici o equiparati; gli assegni personali in godimento).

Da un lato, vi è l'aumento della base pensionabile. Esso è nella misura del 2,5 per cento dal 1° gennaio 2022; del 5 per cento dal 1° gennaio 2023; del 7,5 per cento dal 1° gennaio 2024; del 12,5 per cento dal 1° gennaio 2027; del 15 per cento dal 2028.

Insieme, vi è l’aumento della base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

La misura e la modulazione temporale di tale incremento sono analoghe a quelle sopra ricordate della base pensionabile.

L'autorizzazione di spesa per tale duplice beneficio, a valere sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è statuita pari a: 1.815.820 euro per il 2022; 3.662.464 euro per il 2023; 5.477.793 euro per il 2024; 5.442.669 euro per il 2025; 5.426.139 euro per il 2026; 9.008.205 euro per il 2027; 10.798.474 euro a decorrere dall'anno 2028.

Al contempo, si prevede che le ritenute contributive presso l'INPS (in conto entrata Gestione dipendenti pubblici), effettuate ai fini pensionistici dal Ministero dell'economia, operino nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive, secondo la misura e la modulazione temporale anch'esse pari a quelle sopra ricordate.

Pertanto l'attribuzione delle maggiorazioni figurative al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comporta un accresciuto onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione.

Per far fronte a tale onere - attingendo al medesimo Fondo sopra ricordato - è disposta specifica autorizzazione di spesa, a valere sullo stato di previsione del Ministero dell’interno.

Essa è pari a: 5.492.854 euro per il 2022; 11.078.954 euro per il 2023; 16.570.323 euro per il 2024; 16.464.075 euro per il 2025; 16.414.071 euro per il 2026; 27.249.821 euro per il 2027; 32.665.384 euro a decorrere dall'anno 2028.

 

La specificità del ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stata legislativamente riconosciuta - unitamente alla specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia - dall'art. 19 della legge n. 183 del 2010[32].

La disposizione riconosce altresì la specificità dello stato giuridico del personale appartenente a ciascuno dei tre Corpi, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

Il riconoscimento della specificità - come espressamente dichiarato dalla disposizione - è funzionale alla definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale.

Vale ricordare come la legge n. 252 del 2004 abbia operato una sostanziale revisione del rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilendo per esso il passaggio dal regime privatistico a un’autonoma disciplina di diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri Corpi dello Stato. In particolare, la legge n. 252 ha introdotto nel decreto legislativo n. 165 del 2001 la previsione sulla base della quale, in deroga al regime di privatizzazione del pubblico impiego, il rapporto di impiego del personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di cui al DPR 2 novembre 2000, n. 362, e il personale volontario di leva) è disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome disposizioni ordinamentali (art. 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001).

In attuazione della legge n. 252 è stato adottato il decreto legislativo n. 217 del 2005, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (successivamente modificato dai decreti legislativi n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018). Tali provvedimenti, unitamente al decreto legislativo n. 139 del 2006, di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno determinato una ridefinizione delle funzioni del Corpo, con connessi rischi e responsabilità.

Ha preso avvio, conseguentemente, un percorso volto a promuovere misure dirette al progressivo superamento delle differenze - nel linguaggio legislativo cd. "armonizzazione" - di trattamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto agli altri Corpi dello Stato.

In particolare, l'art. 1, comma 133, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) ha previsto l'adozione di provvedimenti normativi volti alla valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche nell'ottica di una maggiore armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia. A tale fine ha disposto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un apposito fondo con una dotazione di 65 milioni di euro per l'anno 2020, di 120 milioni di euro per l'anno 2021 e di 165 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

L'art. 20 del decreto-legge n. 76 del 2020, in attuazione della suddetta disposizione e nel contesto di diverse disposizioni a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: i) al comma 5, ha destinato risorse allo scopo di armonizzare il sistema delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia (incrementando quanto già stanziato per la medesima finalità dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 97 del 2017); ii) al comma 10, con la finalità di armonizzare gli elementi retributivi del personale appartenente ai ruoli tecnico-operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quelli del personale appartenente alle Forze di polizia, ha disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il riassorbimento della maggiorazione dell'indennità di rischio (ex art. 64, comma 4, del DPR n. 335/1990) nelle nuove misure previste per l'indennità di rischio rideterminate nella tabella C di cui al comma 1 del medesimo articolo 20[33].

 

Si ricorda, infine, che è in corso di esame presso la 1a Commissione del Senato l'A.S. n. 1477, recante "Delega al Governo per l’armonizzazione retributiva e previdenziale dei comparti sicurezza e vigili del fuoco e soccorso pubblico e per ottimizzare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ulteriori disposizioni a favore del medesimo Corpo". I documenti acquisiti nel corso delle audizioni informali evidenziano i profili in relazione ai quali il processo di armonizzazione sia considerato ancora incompiuto. Peraltro alcuni di essi hanno trovato trattazione nelle disposizioni sopra richiamate.

 


 

Articolo 1, commi 101 e 102
(Disposizioni in materia previdenziale per il personale delle
Forze di polizia ad ordinamento civile)

 

 

I commi 101 e 102 dispongono il ricalcolo della quota retributiva per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

 

In dettaglio, il comma 101 rinvia all’art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092[34] ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, con applicazione dell’aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile, nei confronti del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, avuto riguardo alla specificità del suddetto personale[35].

In base alla Relazione illustrativa, l'applicazione dell'articolo 54 al personale della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria rientra nell'ambito delle iniziative volte ad allineare il trattamento pensionistico a tutto il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, assicurando omogenee modalità di calcolo ai fini della determinazione dell'assegno di pensione, soprattutto per il personale cui si applica il sistema misto o solo contributivo.

Si richiama, a tal proposito, anche l'interpretazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, contenuta nelle sentenze nn. 1 e 12 del 2021, secondo cui - al fine di rendere coerenti due riforme non coordinate (quella del richiamato D.P.R. n. 1092 del 1973 e quella di cui alla legge n. 335 del 1995) - la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità inferiore a 18 anni, va calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati alla predetta data, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.

 

In base al comma 102, gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 101 sono quantificati in 28.214.318 euro per l’anno 2022, 32.527.983 euro per l’anno 2023, 46.764.831 per l’anno 2024, 39.840.709 euro per l’anno 2025, 43.000.595 euro per l’anno 2026, 46.901.974 euro, per l’anno 2027, 49.248.807 per l’anno 2028, 49.927.172 per l’anno 2029, 54.721.615 per l’anno 2030 e 57.469.415 euro a decorrere dall’anno 2031.

 

La Relazione tecnica quantifica gli oneri sulla base dei seguenti dati di base:

-       distinzione tra il personale interessato dalla prima sentenza n. 1 del 2021 delle Sezioni Riunite (>15 e <18 anni al 31/12/1995) e quello interessato dalla seconda sentenza n. 12 del 2021 (<15 anni al 31/12/1995);

-       per queste due distinte categorie è stato calcolato l'incremento medio della pensione per effetto dell'applicazione della percentuale del 2.44%, anziché quella vigente;

-       per la determinazione dell'incremento per il personale già cessato è stato ridotto l'incremento medio annuale considerato per le cessazioni dal 2022, sulla base della percentuale media calcolata considerando gli aumenti retributivi intervenuti dal 1996 ad oggi;

-       è stato calcolato l'onere per le due categorie, relativo al decennio 2022/2031, considerando sia i pensionamenti dal 2022, sia l'onere relativo al personale cessato entro il 2021

 

Ne consegue la presente tabella di sintesi:

 

RIEPILOGO ONERE PER ANNO PER APPLICAZIONE ART. 54 D,P.R. 1092/1973

Anno

Onere 2022

Onere 2023

Onere 2024

Onere 2026

Onere 2020

Onere 2027

Onere 2028

Onere 2029

Onere 2030

Onere 2031

2022

€ 28.214.311,28

€ 28.214.311,28

C 28.214.311,28

C 28.214.311,28

€ 28.214.311,28

€ 23.214311,28

€ 20.214.311,28

€ 28.214.311,28

€ 28.214.311,28

€ 23.214,311,28

2023

 

€    4.313,571,40

C 4.313.671,40

€ 4.313.571,40

€ 4.313.671,40

€ 4.313.671,40

€    4.313.671,40

€ 4.313.671,40

€ 4.313.671,40

€    4.313.671,40

2024

 

 

€ 4.236.948,89

€ 4.236,948,89

€   4.235.948,89

€    4.236.948,89

€    4.236.949,89

€ 4.236.94839

€ 4236.948,89

€ 4236.948,89

2026

 

 

 

€    3.075.776,91

C   3.075.776,91

€    3.075,776,91

€    3,075.776,91

€   3,075.776,91

€    3.075.776,91

€    3.075.776,91

2026

 

 

 

 

€   3.159.886,95

€     3.159396,95

€     3259.886,95

€   3.159.886,95

€    3.159.886,95

€    3.159.836,95

2027

 

 

 

 

€    9.386.977,78

€    3.396.977,78

€ 3.386.977,78

€    3.385.977,78

€    3.386.977,78

2028

 

 

 

 

 

 

€    2.861.233,69

€   2.861.233,69

€    2.861.233,69

€    2.861.233,69

2019

 

 

 

 

 

 

 

€   2.678.365,75

€    2.678.365,75

€    2.678.365,75

2030

 

 

 

 

 

 

 

 

€ 2.794442,72

€     2.794442,72

2031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€    2,746.801,31

 


 

Articolo 1, commi 103-118
(Norme a garanzia delle prestazioni previdenziali
in favore dei giornalisti)

 

 

I commi da 103 a 118 sono orientati ad assicurare la garanzia pubblica alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell’INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, prevedendo, in particolare, che, con effetto dal 1° luglio 2022, le relative funzioni previdenziali svolte dall’INPGI medesimo vengano trasferite all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi (comma 103). Il regime pensionistico dei soggetti di cui sopra è uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (comma 104), mentre, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni nonchè l’assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI (commi 108 e 109). Al fine di garantire la continuità delle funzioni trasferite, un contingente di personale non superiore a 100 unità, selezionato nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione, è inquadrato presso l’INPS (comma 110).

 

 

In dettaglio, la disposizione:

·       al comma 103, con effetto dal 1° luglio 2022, trasferisce all'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), che succede nei relativi rapporti attivi e passivi la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) in regime di sostitutività delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma;

·       al comma 104, uniforma il regime pensionistico dei soggetti di cui al comma 103, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° luglio 2022.

§ In particolare, per gli assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive acquisite fino al 30 giugno 2022, calcolate applicando le disposizioni vigenti presso l’INPGI;

b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° luglio 2022, applicando le disposizioni vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il comma 106, inoltre, sulla falsariga di quanto previsto al comma 2, lett. a) in termini di continuità delle prestazioni previdenziali agli iscritti INPGI, precisa che i soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l’INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.

·       al comma 105, dispone, fermo restando quanto previsto al comma 2, che il massimale retributivo (di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335) non si applica ai giornalisti iscritti il cui primo accredito contributivo decorre tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016 mentre trova applicazione per chi, come già avviene, ha il primo accredito contributivo in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico è calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo;

·       con il comma 107, prevede che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il comitato amministratore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga integrato da un rappresentante dell’organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti la platea di cui al comma 1.

In base all’art. 22, il comitato amministratore del fondo pensioni lavoratori dipendenti è presieduto dal vicepresidente dell'Istituto rappresentante dei lavoratori dipendenti ed è composto, oltre che dal vicepresidente medesimo, da cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti e da tre rappresentanti dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione, nominati dal consiglio medesimo, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti, nonché dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione;

 

·       ai commi 108 e 109, disciplina le prestazioni non previdenziali in favore dei giornalisti, disponendo che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione, di cassa integrazione guadagni e dell’ assicurazione contro gli infortuni vengano riconosciuti agli aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022[36]. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

·       con i commi da 110 a 114, allo scopo di garantire la continuità delle funzioni previdenziali, dispone che venga inquadrato presso l’INPS un contingente di personale non superiore a 100 unità selezionato nell’ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione (da completarsi entro tre mesi dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 111) finalizzata all’accertamento dell’idoneità in relazione al profilo professionale di destinazione, nonché alla valutazione delle capacità in ordine alle funzioni da svolgere. La dotazione organica dell’INPS è conseguentemente incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale transitate a seguito del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione), con il quale il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione è inquadrato nei relativi ruoli sulla base di una tabella di comparazione (definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio[37]) (commi 110 e 111).

§ Si riconosce ai dipendenti provenienti dall’INPGI il mantenimento del trattamento economico fisso percepito alla data dell’inquadramento, nonché il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello in godimento al personale già dipendente dell’INPS, si applica un differenziale, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti, anche determinati dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata (comma 112).

§ Si prevede la costituzione, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, di un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell’INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonché da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell’INPS, coordinati dal direttore generale. Il Comitato ha il compito di pervenire alla unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022 (comma 113).

§ Si dispone, infine, che il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sia integrato con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria di giornalisti (comma 114).

    Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza; emana le direttive di carattere generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento.

·       con il comma 115, prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio e fino al 30 giugno 2022, gli organi dell’INPGI possano compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell’INPGI adottano in via straordinaria entro il 30 settembre 2022 il rendiconto della gestione sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere per l’approvazione ai ministeri del Lavoro e dell’Economia (per i fini di cui dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509[38]). Sulla base delle risultanze del rendiconto straordinario, con delibera del consiglio di amministrazione dell’INPGI da adottare entro quindici giorni dalla data di approvazione ministeriale del suddetto rendiconto e da trasmettere per l’approvazione ai medesimi Ministeri vigilanti, sono trasferite all’INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.

·       al comma 116, dispone che, entro il 30 giugno 2022, l’INPGI modifichi statuto e regolamenti interni per trasformarsi in ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa (con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale)[39]). Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, l’Istituto è tenuto ad indire le elezioni per il rinnovo degli organi statutari. Questi organi entreranno in carica dopo l’approvazione da parte dei ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie adottata dal consiglio di amministrazione dell’Istituto.

·       infine, allo scopo di garantire la continuità delle prestazioni poste a carico di INPS, prevede, al comma 117, che, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto possa ricorrere ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguersi entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

·       al comma 118, prevede la abrogazione dell’articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

L'articolo 16-quinquies, comma 2, del D.L. 34/2019 ha introdotto delle disposizioni per il riequilibrio finanziario dell'INPGI, prevedendo che lo stesso adotti  misure di riforma intese al riequilibrio finanziario della gestione pensionistica concernente i giornalisti aventi un rapporto di lavoro dipendente ed alla sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della stessa gestione. Nel caso di mancato conseguimento di una prospettiva di sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo, si dispone che uno o più regolamenti governativi amplino la platea contributiva relativa al medesimo INPGI.

Conseguentemente, il medesimo art. 16-quinquies ha disposto, con esclusivo riferimento all'INPGI (e alla sua gestione sostitutiva relativa ai giornalisti dipendenti), la sospensione, fino al 31 ottobre 2019, delle norme che prevedono la nomina di un commissario straordinario per il caso in cui un ente di diritto privato (quale l'INPGI) che gestisca forme di previdenza obbligatoria presenti un disavanzo economico-patrimoniale. Tale ultimo termine è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2021 ?dall'art. 67, co. 9-quinquies, del D.L 73/2021.

 

Fino al 30 giugno 2022 è sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell’INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in forza del quale, in caso di disavanzo economico-finanziario, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e degli altri Ministeri competenti, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

 

 

La Relazione tecnica precisa che, ai fini della determinazione degli effetti finanziari si è fatto riferimento al documento del bilancio tecnico della gestione sostitutiva INPGI presentato in data 22 giugno 2021 al consiglio di amministrazione dello stesso Istituto. A partire dalle previsioni in esso contenute, si stimano gli effetti finanziari del trasferimento al FPLD della gestione previdenziale INPGI decurtando dagli effetti del saldo totale gli effetti finanziari delle proposte di riforma mai applicate i cui effetti sono contenuti nelle stime dal bilancio tecnico.

 

 

Effetti finanziari passaggio della gestione sostitutiva Inpgi nel FPLD Inps

(- effetti negativi; + effetti positivi — in milioni di euro)

 

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Disavanzo di esercizio INPGI

 

-110,5

-234

-239

-252

-253

-273

-273

-282

-287

-294

Effetto passaggio Naspi

prestazi oni

 

 

0,7

1,2

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

1,1

contrib. figur.

 

 

0,6

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

Effetto totale

 

-110,5

-234

-237,7

-251,2

-252,4

-272,4

-272,4

-281,4

-286,4

-293,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risorse disponibili ai sensi dell'art. 16- quinquies , comma 2 del DL 34/2019

 

 

159

163

167

171

175

179

183

187

191

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differenza

 

-110,5

-75

-74,7

-84,2

-81,4

-97,4

-93,4

-98,4

-99,4

-102,4

 


 

Articolo 1, commi 119-121
(Esonero contributivo per assunzione di lavoratori
provenienti da imprese in crisi)

 

 

I commi 119-121 estendono l’esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, in luogo del limite di 36 anni posto in via generale dalla normativa vigente. Si istituisce, inoltre, per l’anno 2022, un Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica, con dotazione pari a 700 milioni di euro. Infine, secondo una modifica introdotta al Senato, si riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

 

Il suddetto esonero contributivo è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa istituita dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 1, co. 852, della L. 296/2006 (comma 119, primo periodo).

Si ricorda in proposito che il richiamato art. 1, co. 852, della L. 296/2006, ha previsto l’istituzione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un'apposita struttura, con forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, finalizzata a contrastare il declino dell'apparato produttivo, anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), del D. Lgs. 270/1999, che versino in crisi economico-finanziaria. Si tratta delle imprese, anche individuali, soggette alle disposizioni sul fallimento, che abbiano un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione salariale, non inferiore a duecento da almeno un anno. l’articolazione, la composizione e l’organizzazione di tale struttura sono disciplinate dal DM del 18 dicembre 2007.

L’esonero contributivo esteso dalla norma in commento ai suddetti soggetti è quello riconosciuto in favore della generalità dei datori di lavoro privati dall’art. 1, co. 10, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per le assunzioni a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in indeterminato, di soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età alla data della prima assunzione incentivata (mentre la norma vigente a regime richiede che non abbia compiuto 30 anni). A differenza di quanto previsto dal citato comma 10, l’esonero in questione viene esteso alle assunzioni di tutti i lavoratori provenienti da imprese in crisi, a prescindere dalla loro età anagrafica.

Alla luce del richiamo operato dalla norma in esame al suddetto art. 1, co. 10, della L. 178/2020, sembrerebbe opportuno specificare se anche l’estensione dell’esonero contributivo posto dalla norma in commento operi altresì nei casi di trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.

L’esonero in questione, pari al 100 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è riconosciuto nel limite massimo di 6.000 euro annui, per un periodo massimo di trentasei mesi (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna) ed è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, intervenuta con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021 per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato eseguite entro il 31 dicembre 2021 (termine finale di operatività del Temporary Framework)

Il beneficio contributivo in esame è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di curo per l'anno 2022, 5 milioni di curo per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di curo per l'anno 2025 (comma 119, secondo periodo).

L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo del presente comma e qualora, nell'ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, non prende in considerazioni ulteriori domande per l'accesso al beneficio (comma 119, terzo periodo).

In base alla Relazione tecnica, gli effetti finanziari complessivi risultano pertanto i seguenti:

 

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica

 

 

minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali

effetti fiscali indotti

Effetto complessivo

2022

-2,5

0,0

-2,5

2023

-5,0

0,9

-4,1

2024

-5,0

1,4

-3,6

2025

-2,5

1,0

-1,5

2026

0,0

0,2

0,2

2027

0,0

-0,4

-0,4

 

È istituito un Fondo con una dotazione di 700 milioni euro per l’anno 2022, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologica da Covid-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente. Esso è disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo, che costituisce limite massimo di spesa (comma 120).

Il comma 121, introdotto al Senato, riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, pari a 0,8 per cento. La norma subordina tale esonero – non riconosciuto ai rapporti di lavoro domestico – alla condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo di 2.692 euro al mese, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

In considerazione dell’eccezionalità di tale misura, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La Relazione tecnica allegata al provvedimento quantifica gli effetti finanziari della misura, alla luce delle basi tecniche sotto riportate.

 

 


 

Articolo 1, commi 122-130
(Fondo sociale per occupazione e formazione)

 

 

I commi da 122 a 130, modificati nel corso dell’esame al Senato, recano la proroga di alcune misure, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che viene conseguentemente incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

I suddetti interventi concernono: l’indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio; le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center; la proroga dell’esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria con determinate caratteristiche; lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa; la proroga dell’integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva; la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica; l’incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

 

Nel dettaglio, l’incremento del Fondo, pari a 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 (comma 122), viene disposto per finanziare le seguenti misure.

 

Indennità per i lavoratori del settore della pesca

Per l’erogazione, anche per il 2022, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio, vengono stanziate risorse pari, rispettivamente, a 12 e a 7 mln di euro per il medesimo anno 2022, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 123 e 124).

La suddetta indennità è pari a trenta euro giornalieri ed è riconosciuta ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca.

Si ricorda che l’art. 1, commi 282 e 283, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) ha riconosciuto, per il 2021, per i medesimi soggetti, una identica misura, con gli stessi presupposti e negli stessi limiti di spesa.

 

 

 

Sostegno al reddito per i call center

La disposizione in commento (comma 125) rifinanzia anche per il 2022 le misure di sostegno al reddito previste in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center dall’art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015.

Il rifinanziamento opera nel limite di spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, come incrementato dal comma 1.

In base al combinato disposto del richiamato art. 44, co. 7, del D.Lgs. 148/2015 e del relativo decreto attuativo DM 22763/2015, le citate misure di sostegno al reddito consistono nell’erogazione di un’indennità in favore dei lavoratori appartenenti alle aziende del settore dei call center non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con un organico superiore alle 50 unità nel semestre precedente alla presentazione della domanda.

La misura dell’indennità in oggetto è pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria e può essere richiesta quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una crisi aziendale ed il relativo programma contenga un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri creatisi.

Si ricorda che tale misura è stata rifinanziata, da ultimo per il 2021, dall’art. 1, co. 280, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) per il medesimo importo di 20 mln di euro.

 

Sgravi contributivi per alcune società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria

La disposizione in commento (comma 126) riconosce anche per il 2022 e il 2023, in favore delle società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, lo sgravio contributivo (di cui all’art. 43-bis del D.L. 109/2018) consistente nell'esonero sia dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, sia dal pagamento all'INPS del contributo previsto dalla normativa vigente per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

Ai relativi oneri – pari a 21 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 – si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, come incrementato dal comma 122.

Al riguardo, si segnala che lo sgravio in oggetto, posto per gli anni 2020 e 2021 dal richiamato art. 43-bis del D.L. 109/2018, è stato già esteso anche al 2022 dall’art. 4 del D.L. 103/2021 e che la disposizione in esame garantisce formale copertura agli oneri derivanti dalla predetta disposizione dell’art. 4, con riferimento all’anno 2023, nel quale l’onere stesso si manifesta in termini di cassa.

I trattamenti straordinari di integrazione salariale ai quali è connesso lo sgravio in esame sono quelli concessi, negli anni dal 2019 al 2021, ai sensi dell’art. 44 del D.L. 109/2018, previo accordo stipulato in sede governativa e in deroga ai limiti generali di durata vigenti per il medesimo trattamento, nei casi in cui l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, oppure sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo o specifici percorsi di politica attiva del lavoro (posti in essere dalla regione interessata). I trattamenti in oggetto comprendono anche alcune ipotesi di proroga dei medesimi, per i casi in cui le azioni inerenti al completamento del processo di cessazione aziendale e alla salvaguardia occupazionale abbiano incontrato fasi di particolare complessità, anche rappresentate dal Ministero dello sviluppo economico.

Si ricorda, infine, che, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la normativa in esame prevede una procedura di monitoraggio finanziario da parte dell'INPS[40].

 

 

Proroga CIGS e mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa

La norma in esame (comma 127) stanzia per il 2022 ulteriori risorse, pari a 60 mln di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione incrementato dal comma 122, per la prosecuzione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti, e di mobilità in deroga, previsti - rispettivamente dall’art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e dall’art. 53-ter del D.L. 50/2017 - in favore dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa.

Le suddette risorse saranno ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L’articolo 44, comma 11-bis autorizza un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico e della regione, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa che, a tal fine, debbono presentare un piano di recupero occupazionale che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori, dichiarando contestualmente di non poter ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria né secondo le disposizioni del presente decreto né secondo le disposizioni attuative dello stesso. Tali risorse, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, sono assegnate alle regioni dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che provvede ad una ripartizione proporzionale alle esigenze rappresentate.

Ai sensi dell’articolo 53-ter del D.L. 50/2017, le suddette risorse finanziarie  possono essere destinate dalle regioni, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall'applicazione dei criteri di cui al DM n. 83473 del 1° agosto 2014 del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che, alla data del 1º gennaio 2017, risultavano beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale.

Inizialmente, il citato art. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha previsto che il trattamento straordinario di integrazione salariale ivi previsto fosse concesso entro un limite massimo di spesa di 216 mln di euro per il 2016 e di 117 mln per il 2017. Per le competenze relative al 2016, con il decreto interministeriale n. 1 del 12 dicembre 2016 sono state assegnate alle regioni risorse finanziarie pari a 169.781.840 euro. Per le competenze relative al 2017, con il successivo decreto interministeriale n. 12 del 5 aprile 2017, sono state assegnate alle stesse regioni risorse pari a 117 milioni di euro.

Successivamente, le leggi di bilancio 2018 e 2019 (art. 1, co. 139, della L. 205/2017 e art. 1, co. 282, della L. 145/2018) hanno consentito l'impiego, nel 2018 e nel 2019, delle risorse finanziarie residue, stanziate per il 2016 ed il 2017, per le finalità di cui ai richiamati artt. 44, co. 11-bis, del D.Lgs. 148/2015, e 53-ter del D.L. 50/2017.

La legge di bilancio 2019 ha altresì disposto lo stanziamento di ulteriori 117 milioni di euro, ripartite con il decreto interministeriale n. 16 del 29 aprile 2019

Per le medesime finalità, ulteriori risorse sono state stanziate dalle leggi di bilancio per il 2020 e il 2021, pari a, rispettivamente, 45 e 180 mln di euro (queste ultime ripartite tra le regioni con il DM n. 18 del 16 aprile 2021).

La medesima legge di bilancio 2021 (al comma 290) ha istituito un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria[41].

 

Integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA

La norma in esame (comma 128) proroga per il 2022 - nel limite di spesa di 19 mln di euro - l’integrazione economica, per la parte non coperta, del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria riconosciuta, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche (ex art. 1-bis, del D.L. 243/2016, prorogato fino al 2021 – vedi infra), in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del predetto Fondo sociale per occupazione e formazione, come rifinanziato dal comma 122.

Il richiamato art. 1-bis del D.L. 243/2016 ha autorizzato una spesa di 24 mln di euro per il 2017 allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia stato avviato o prorogato, nel corso dello stesso anno, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria (anche in relazione ad impegni dei lavoratori in corsi di formazione professionale per la gestione delle bonifiche relative ai medesimi stabilimenti). La misura è stata successivamente prorogata per il 2018 (art. 1, co. 1167, della L. 205/2017), per il 2019 (art. 1, co. 248, della L. 145/2018), per il 2020 (art. 11-quater, co. 1, del D.L. 162/2019) e per il 2021 (art. 9 del D.L. 41/2021).

 

 

CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica

L’articolo in esame (comma 129) proroga per gli anni 2022, 2023 e 2024 – nel limite di spesa, rispettivamente, di 130, di 100 e di 50 mln di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione come incrementato dal comma 122 - la possibilità (di cui all’articolo 22-bis del D.Lgs. 148/2015), per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria, in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa vigente[42].

Al riguardo, si segnala che tale possibilità è stata già prorogata per il 2022 dall’art. 1, co. 285, della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) nel medesimo limite di spesa di 100 mln di euro per il medesimo anno e che la disposizione in esame garantisce, pertanto, formale copertura agli oneri derivanti dalla predetta disposizione del comma 285, con riferimento all’anno 2023, nel quale l’onere si manifesta in termini di cassa. Inoltre, si rinvia all’art. 62 del provvedimento in esame che, per l'anno 2022, consente che il trattamento straordinario di integrazione salariare di cui all'articolo 22-bis possa essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà. Al riguardo appare opportuno un chiarimento in ordine al coordinamento tra le due disposizioni.

 

L’ulteriore periodo di CIGS in oggetto può avere una durata di 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà oppure di 6 mesi in caso di crisi aziendale.

La disposizione in commento non interviene sulla disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso alla proroga del richiamato trattamento straordinario di integrazione salariale.

In base al richiamato art. 22-bis l’autorizzazione dell’ulteriore periodo di CIGS da parte delle imprese di rilevanza economica strategica è subordinata alla presentazione di piani di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva, ovvero a gestire processi di transizione (come specificato dall’art. 52, co. 1, lett. b), del ddl in esame, con riferimento all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015), e comunque finalizzati al recupero occupazionale, anche in termini di riqualificazione professionale e di potenziamento delle competenze (come specificato dall’art. 52, co. 1, lett. c), del ddl in esame, con riferimento all’art. 21, co. 2, del D.Lgs. 148/2015)) e alla sussistenza di una delle seguenti ipotesi:

1.     il programma di riorganizzazione aziendale comprenda investimenti complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento straordinario;

2.     il medesimo programma contenga piani di recupero occupazionale e azioni di riqualificazione non attuabili nel suddetto limite temporale;

3.     per la causale contratto di solidarietà;

4.     il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi, non attuabili nel limite temporale di durata del trattamento.

Per le ipotesi da 1 a 3 si prevede che la proroga possa essere concessa fino ad un limite di 12 mesi, mentre per la quarta ipotesi si ammette un limite massimo di 6 mesi.

 

Sistema duale

Sempre a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione rifinanziato dal comma 122, vengono incrementate di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (comma 130).

Le risorse in oggetto sono quelle destinate ai percorsi formativi relativi all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall’articolo 110, lett. b), della L. 205/2017 (pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018) portando così il relativo finanziamento a 175 mln di euro per il 2022 (nei quali è considerato anche l’incremento di 50 mln di euro previsto per il medesimo anno 2022 dall’art. 1, co. 297, della L. 178/2020) e a 125 mln di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

 

In materia, si ricorda che nella Missione 5, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, risorse pari a 600 mln di euro sono destinate al rafforzamento del Sistema duale, allo scopo di rendere i sistemi di istruzione e formazione più in linea con i fabbisogni del mercato del lavoro, nonché promuovere l’occupabilità dei giovani e l’acquisizione di nuove competenze, soprattutto nelle aree più marginali e periferiche.

 

In base alla Relazione tecnica allegata al provvedimento, le disposizioni prevedono proroghe di trattamenti e di rifinanziamenti nei limiti di spesa indicati e i cui relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che, anche per effetto del rifinanziamento del comma 1, presenta le necessarie disponibilità. Pertanto, dalle disposizioni di cui ai commi da 123 a 130 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


 

Articolo 1, commi 131-133
(Integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia
in amministrazione straordinaria)

 

 

I commi da 131 a 133 prorogano di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023

In relazione agli oneri delle prestazioni integrative del suddetto trattamento, a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, viene altresì previsto un finanziamento di 32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023 in favore di tale Fondo, a carico del quale vengono posti altresì gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti dall’attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria (di cui all’art. 79, co. 4-bis, del D.L. 18/2020 – vedi infra), l’articolo in esame proroga di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso ai suddetti lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, dall’art. 10 del D.L. 146/2021 (comma 131, primo periodo).

Il richiamato art. 79 del D.L. 18/2020 disciplina in dettaglio la costituzione di una nuova società di trasporto aereo, Italia Trasporto Aereo Spa (ITA S.p.a), controllata direttamente dallo Stato o da società a prevalente partecipazione pubblica, anche indiretta. La nuova società è costituita per "l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone", subordinato alle valutazioni della Commissione europea. Il comma 4-bis del citato articolo 79 autorizza la costituzione di tale nuova società di trasporto aereo anche al fine dell’elaborazione di un piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include strategie strutturali di prodotto. Il piano industriale può prevedere la costituzione di una o più società controllate o partecipate per la gestione dei singoli rami di attività e per lo sviluppo di sinergie e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri, nonché l'acquisto o l'affitto, anche a trattativa diretta, di rami d'azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria. Tale Piano per gli anni 2021-2025 è stato presentato al Parlamento, per i prescritti pareri, il 21 dicembre 2020. Per ulteriori approfondimenti si rinvia al tema in materia.

 

Il trattamento di integrazione salariale che viene concesso dalla norma in commento fino, al massimo, al 31 dicembre 2023, e dal richiamato art. 10 del D.L. 146/2021 fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, è quello previsto per i dipendenti delle aziende commissariate dall’art. 7, co. 10-ter, del D.L. 148/1993. Tale trattamento, per la platea considerata dal presente articolo 31, comma 1, può proseguire anche successivamente alla conclusione dell’attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023, in deroga a quanto disposto dal richiamato comma 10-ter, secondo cui la durata dell'intervento della cassa integrazione straordinaria non può eccedere il termine previsto per l'attività del commissario (comma 131, secondo periodo).

Per i mesi oggetto della proroga derivante dalla suddetta deroga viene posto un limite di spesa pari a 63,5 milioni per il 2022 e a 193,6 milioni di euro per il 2023 (comma 131, ultimo periodo).

Si ricorda che identico limite di spesa per il medesimo anno 2022 è stato posto dal richiamato art. 10 del D.L. 146/2021 che, per garantire le prestazioni integrative del suddetto trattamento di integrazione salariale in considerazione dell'intero periodo temporale di 12 mesi ivi previsto, ha altresì previsto un finanziamento di 212,2 mln di euro per il 2022 in favore del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

Viene altresì disposto che le prestazioni integrative del trattamento di integrazione salariale per i mesi oggetto della proroga derivante dalla suddetta deroga, poste a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, siano tali da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento - e non all’80 per cento, come previsto in via generale dall’art. 5, co. 2, del DM 95269 del 7 aprile 2016 -, della retribuzione lorda di riferimento[43] e siano riconosciute nei limiti di spesa di 32,7 mln di euro per il 2022 e 99,9 mln di euro per il 2023.

A tal fine, il Fondo viene incrementato per un importo pari ai suddetti limiti di spesa, il cui rispetto è monitorato dall’INPS. Qualora dal tale monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e finanze può essere elevata, dal 60 per cento sino ad un massimo dell’80 per cento, la percentuale della retribuzione che deve essere garantita dal Fondo ai lavoratori con riferimento all’integrazione del suddetto trattamento salariale (comma 132, primo, secondo, terzo, quarto e sesto periodo).

La norma pone inoltre a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l’aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell’ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro (comma 132, quinto periodo).

Si dispone, infine, che le società Alitalia Sai e Alitalia Cityliner che usufruiscono della proroga di cui all’articolo in commento, previa autorizzazione dell’INPS, sono esonerate dal versamento (al Fondo di tesoreria dell'INPS) delle quote di accantonamento per il trattamento di fine rapporto, relative alla retribuzione persa a causa della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro, e dal pagamento all'INPS del contributo previsto dalla normativa vigente per le interruzioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato (comma 133).

 

 

La Relazione tecnica allega il seguente prospetto relativo agli oneri derivanti dai commi 131 e 132 della disposizione in esame:

 

ALITALIA - ONERI PER PROROGA CIGS
importi in milioni di euro

Anni

Oneri CIGS (limite di spesa) — comma 1

Prestazione
Integrativa FdS
Trasporto Aereo
periodo 10/2022-
10/2023
(60% retr.) - limite di
spesa - comma 2

Onere per esonero
versamento quote di
accantonamento TFR

Onere per esonero
versamento ticket
licenziamento

Prestazioni + ANF

Coperture
figurative

Totale

prestazioni

Minori entrate
contributive

2022

29 8

33,7

63,5

32,7

7,9

 

2023

90,8

102,8

193,6

99,9

24,0

25,6

 

 


 

Articolo 1, comma 134
(Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo)

 

 

Il comma 134 rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno.

 

La disposizione in esame - modificando l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) – rende strutturale a decorrere dal 2022 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all’articolo 4, comma 24, lett. a), della L. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), confermando la durata di dieci giorni, come previsto per il 2021[44] (comma 134, lett. a) e b)).

Inoltre, dispone che dal 2022 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima) (comma 134, lett. c)).

In materia, si segnala che l’art. 1, co. 25, della L. 178/2020 ha esteso anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.

 

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2021 dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 364, della L. 178/2020) che ne ha anche elevato la durata a 10 giorni.

Si ricorda che il suddetto congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi dalla nascita del figlio e che la durata dello stesso era pari a 2 giorni per il 2017 (analogamente a quanto già disposto per il 2016), a 4 giorni per il 2018 (elevabile a 5 in sostituzione della madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 5 giorni per il 2019 (elevabili a 6 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante), a 7 giorni per il 2020 (elevabili a 8 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante) e a 10 giorni per il 2021 (elevabili a 11 in sostituzione della madre in relazione al medesimo periodo di astensione obbligatoria ad essa spettante).

 

In base alla Relazione tecnica, la messa a regime dal 2022 del congedo di paternità, con la conferma a 10 giorni, come già previsto per il 2021, sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio determina maggiori oneri per dal 2022 di seguito valutati in termini di maggiori prestazioni e contribuzione figurativa:

(- effetti negativi per la finanza pubblica;+ effetti positivi per la finanza pubblica; valore in mh di euro)

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Congedo paternità 10 gg (messa a regime) in e fb (maggiori oneri per prestazioni) snf (maggiori oned per prestazioni e contribuzione figurativa)

-114,0

-(151,6)

-116,6

-(155,1)

-119,3

-(158,7)

-122,0

-(162,3)

-124,8

-(166,0)

-127,7

-(169,9)

-130,6

-(173,8)

-133,6

-(177,8)

-136,7

-(181,9)

-139,8

-(186,1)

 


 

Articolo 1, commi 135-136
(Fondo povertà educativa)

 

 

I commi 135 e 136 prorogano per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d’imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, viene prevista una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024.

 

Il comma 135, con modifiche testuali apportate al comma 394, art. 1, della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2015), incide sulla disciplina relativa al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie come segue:

·     la lett. a) modifica il primo periodo del comma 394, estendendo al 2024 il regime di agevolazione fiscale del credito d’imposta al 75% dei contributi versati dalle fondazioni bancarie a sostegno dei progetti prestabiliti finanziati a valere su detto Fondo (v. box) inizialmente previsto per il triennio 2016-2018 e successivamente prorogato fino al 2023 in misura inferiore e pari al 65% dei contributi versati;

§  Tale agevolazione fiscale è concessa in base all’ordine temporale delle comunicazioni d’impegno ai versamenti al Fondo effettuate dalle fondazioni rispetto ai progetti individuati con specifico protocollo d’intesa[45].

·     la lett. b) modifica il secondo periodo del comma 394, disponendo la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla modifica dell’agevolazione fiscale in esame, stimati in  25 milioni di euro per l’anno 2024.

 

In proposito si ricorda infatti che l’articolo 5, comma 3, lett. a) e b) del D.L. 105/2021 (L. 126/2021)[46] , modificando il comma 394 in esame, ha previsto rifinanziamento del Fondo in esame nel 2023, appostando per tale anno risorse pari a 45 milioni di euro.

§   

Il comma 136 stabilisce la proroga del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile in esame per l’ulteriore biennio 2023 e 2024.

 

 

 

La Legge di Stabilità per il 2016 (Legge n. 208 del 2015) ha previsto, ai commi 392-395, l'istituzione di un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, con l'obiettivo di sostenere l'infanzia svantaggiata. Il Fondo è alimentato dai versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali è stata riconosciuta un’agevolazione fiscale corrispondente ad un credito di imposta del 75% sui contributi versati a detto Fondo, nel limite complessivo di spesa pari a 100 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2016-2018.

Successivamente, la legge di bilancio 2019 (Legge n.145 del 2018, art. 1, commi 478-480) ha disposto la proroga di detto Fondo per il triennio 2019-2021, con risorse pari a 55 milioni di euro annui per finanziare la misura del credito d’imposta a favore delle Fondazioni di origine bancaria ridotta però al 65% dei contributi versati al Fondo. L'operatività del Fondo è stata ulteriormente prorogata per il 2022 dall'art. 63, comma 5, del D.L. n. 73/2021 (c.d. Sostegni bis) per finanziare il credito d’imposta al 65% dei contributi versati dalle fondazioni bancarie, con una copertura di 115 milioni nel 2022.

Si ricorda che il Fondo è disciplinato dal Protocollo d'Intesa siglato da Acri (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa), Presidenza del Consiglio dei Ministri, MEF e Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che il soggetto attuatore è stato individuato nella Fondazione con il Sud, attraverso l'impresa sociale "Con i Bambini", appositamente costituita per lo scopo, al fine di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità della gestione del Fondo.

Dal punto di vista dell’attuazione, le risorse vengono assegnate tramite bandi, mentre le scelte di indirizzo strategico vengono definite da un apposito Comitato di indirizzo composto pariteticamente da Fondazioni di origine bancaria, Governo, organizzazioni del Terzo Settore e rappresentanti di ISFOL e EIEF – Istituto Einaudi per l'economia e la finanza.

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017), all'art. 1, co. 230, ha poi attribuito all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) il compito di definire i parametri e gli indicatori misurabili al fine dell'individuazione di zone di intervento prioritario per la realizzazione di specifici interventi educativi urgenti per il contrasto della povertà educativa minorile sul territorio nazionale. È stato così definito l'IPE – Indice di Povertà Educativa (riferito ad un target di giovani tra i 15 e i 29 anni) attraverso quattro dimensioni riferibili a: Partecipazione, Resilienza, Capacità di intessere relazioni e Standard di vita.

Con i Bambini ha pubblicato ad oggi undici bandi ( Prima Infanzia (0-6 anni), Adolescenza (11-17 anni), Nuove Generazioni 5-14 anni, Un passo avanti, Ricucire i sogni, Cambio rotta, A braccia aperte, Un domani possibile , Non uno di meno, Comincio da zero, Bando per le comunità educanti). Nella gestione dei bandi, è stato introdotto l'elemento della valutazione di impatto.

 

Durante il periodo emergenziale, l'art. 105 del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto rilancio) ha stanziato 150 milioni di euro, di cui 135 milioni destinati ai comuni per le iniziative dei centri estivi e 15 milioni destinati a progetti di contrasto della povertà educativa. Lo stesso decreto, all'art. 246, ha autorizzato contributi volti al sostegno degli enti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Lombardia e Veneto nell'importo di 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e di 20 milioni per l'anno 2021, con la finalità di rafforzare l'azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La concessione dei contributi, in questo caso, è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020. In proposito, l'Agenzia per la coesione territoriale ha reso nota - con un avviso pubblicato in Gazzetta ufficiale del 16 novembre 2020 sul proprio sito istituzionale (www.agenziacoesione.gov.it) - la pubblicazione dei testi integrali di due avvisi pubblici rivolti ad enti del Terzo settore riservati, rispettivamente, alle regioni del Mezzogiorno ed alle Regioni Lombardia e Veneto, con i relativi allegati (qui le Faq).

 

 


 

Articolo 1, comma 137
(Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri)

 

 

Il comma 137, in via sperimentale, per l’anno 2022, riduce del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Tale riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

 

Il suddetto esonero spetta, pertanto, alla madre:

§  lavoratrice dipendente del settore privato;

§  nella misura del 50 per cento dei contributi previdenziali a suo carico;

§  a decorrere dal rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per la durata massima di un anno da tale rientro.

 

La norma fa salva l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Per quanto concerne il rientro al lavoro delle madri, si ricorda che la legge di bilancio 2021 (art. 1, c. 23, L. 178/2020) ha incrementato di 50 mln di euro per il 2021 il Fondo per le politiche della famiglia da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto.

 

La Relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari della disposizione nella seguente tabella:

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

Importi in milioni di euro

Anno

Onere per
esonero al lordo
effetti fiscali

Minori oneri per
esonero dovuti
all'utilizzo del
congedo parentale

Effetti fiscali

Onere per
esonero al netto
degli effetti
fiscali

2022

-93,9

5,6

22,1

-66,2

2023

-112,8

2,8

27,5

-82,5

 

 


 

Articolo 1, comma 138
(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere)

 

 

Il comma 138 incrementa di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere ed estende le finalità dello stesso, prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

 

A seguito del suddetto incremento, a decorrere dal 2023 la dotazione del Fondo sarà pari a 52 mln di euro mentre per il 2022 la dotazione rimane quella di 2 mln già previsti dall’art. 1, co. 276, della L. 178/2020, istitutivo del Fondo in oggetto.

Come anticipato, la disposizione in esame prevede altresì che il medesimo Fondo sia destinato, nei limiti della predetta dotazione, alla copertura finanziaria di interventi finalizzati non solo al sostegno della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro - come attualmente previsto - ma anche della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l’acquisizione (da parte delle imprese pubbliche e private) di una certificazione della parità di genere, ai sensi dell’art. 46 del codice delle pari opportunità[47] a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

Viene infine demandato ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro con delega per le pari opportunità – la definizione delle relative modalità di attuazione.

 

La disposizione in esame è coerente con quanto previsto dal PNRR (Missione 5 "Inclusione e coesione —Politiche per il lavoro"). In particolare, nell’ambito della Missione 5 del Piano, l’investimento 1.3 è dedicato alla attivazione di un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere, con l’obiettivo di incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree che presentano maggiori criticità, come le opportunità di carriera, la parità salariale a parità di mansioni, le politiche di gestione delle differenze di genere e la tutela della maternità.

L’intervento si articola nei tre passaggi seguenti:

definizione del sistema per la certificazione sulla parità di genere e del meccanismo premiante, partendo dall’istituzione di un Tavolo di lavoro sulla “Certificazione di genere delle imprese”, presso il Dipartimento pari opportunità

creazione di un sistema informativo per la raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché dell’albo degli enti accreditati;

attivazione del sistema di certificazione sulla parità di genere a partire dal secondo quadrimestre del 2022.

Il sistema di certificazione sarà aperto a tutte le imprese indipendentemente dal requisito dimensionale. Nella fase sperimentale – che durerà fino al secondo quadrimestre del 2026 - la certificazione sarà agevolata per le imprese di medie, piccole e micro-dimensioni, e accompagnata da servizi di accompagnamento e assistenza. Al riguardo, per un inquadramento generale, si veda la scheda sulla parità di genere nell’ambito del dossier del Servizio Studi, consultabile al seguente link https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/DFP28a.Pdf

 

Al riguardo, si segnala che anche la legge approvata definitivamente dalle Camere (L. 5 novembre 2021, n. 162) all’art. 4 istituisce la certificazione della parità di genere, al fine di attestare le politiche e le misure concrete adottate dai datori di lavoro per ridurre il divario di genere, e all’art. 5 collega il possesso di tale certificazione da parte dei datori di lavoro privati (non anche pubblici, come invece previsto dal presente articolo) alla fruizione, limitatamente al 2022 (con possibilità di estensione agli anni successivi), di un esonero dal versamento dei contributi a carico del datore di lavoro (in misura non superiore all’1 per cento e nel limite massimo di 50.000 euro annui per ciascuna azienda, riparametrato e applicato su base mensile).

Alla luce di quanto detto, si valuti l’opportunità di coordinare la norma in commento con l’art. 5, co. da 1 a 5, della citata legge, in relazione al solo anno 2022, in quanto per gli anni successivi la norma in commento sembra dare attuazione al comma 6 del citato articolo 5 che prevede la possibilità che il suddetto sgravio sia riconosciuto, previa emanazione di apposito provvedimento legislativo, anche per gli anni successivi al 2022.

 

In materia di certificazione della parità di genere si veda anche quanto disposto dall’articolo 37 del disegno di legge in esame, alla cui scheda di lettura si rimanda.

 


 

Articolo 1, commi 139-148
(Piano strategico nazionale per la parità di genere)

 

 

I commi da 139 a 148 prevedono l’adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l’obiettivo, tra l’altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro.

A tal fine istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest’ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del consiglio o dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità.

 

 

Piano strategico nazionale

Al Presidente del consiglio dei ministri, o all’Autorità politica delegata per le pari opportunità, viene attribuito il compito di elaborare, con il contributo delle amministrazioni interessate delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parità di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adottare un Piano strategico nazionale per la parità di genere, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all’art. 19, co. 3, del D.L. 223/2006) che, al fine di finanziare il suddetto Piano, viene incrementato di 5 mln di euro dal 2022 (commi 139 e 148).

 

Si ricorda che l’adozione di una Strategia nazionale per la parità di genere, riferita all’arco temporale 2021-2026, è stata annunciata dal Governo nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza con l’obiettivo, tra gli altri, di raggiungere entro il 2026 un incremento di cinque punti nella classifica dell’Indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE). Al riguardo, per un inquadramento generale, si veda la scheda sulla parità di genere nell’ambito del dossier del Servizio Studi, consultabile al seguente link: https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/DFP28a.Pdf

 

 

Gli obiettivi del Piano, in coerenza con quelli previsti dalla Strategia europea per la parità di genere 2020-2025[48], sono (comma 140):

§  individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere;

§  colmare il divario di genere nel mercato del lavoro;

§  raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici;

§  affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico;

§  conseguire l’equilibrio di genere nel processo decisionale.

Per l’elaborazione e l’adozione del Piano, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere (comma 141).

 

Osservatorio

L’Osservatorio nazionale per l’integrazione delle politiche per la parità di genere è costituito dai seguenti componenti, a cui non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 142):

§  esperti nominati dal Presidente del consiglio o dall’autorità politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell’Associazione nazionale comuni italiani e dell’Unione delle province d’Italia.

§  rappresentanti delle Associazioni impegnate sul tema della parità di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale;

§  un rappresentante della Rete nazionale dei comitati unici di garanzia, dell’Istat, dell’Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche Sociali, del CNR e della Conferenza dei rettori delle Università italiane.

L’Osservatorio svolge le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano, valutandone l’impatto al fine di migliorarne l’efficacia e integrarne gli strumenti (comma 143).

La composizione, il funzionamento e i compiti dell’Osservatorio sono disciplinati da uno o più decreti del Presidente del consiglio o dell’Autorità politica delegata.

 

 

 

Cabina di regia

La Cabina di regia è presieduta dal Presidente del consiglio dei ministri o dall’Autorità politica delegata e ha la funzione di raccordare i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, allo scopo di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise (comma 144).

 

Sistema nazionale di certificazione della parità di genere

Si dispone che il suddetto Osservatorio si avvalga di un Tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese – ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati - al fine di realizzare un Sistema nazionale di certificazione della parità di genere diretto ad incentivare le imprese ad adottare policy adeguate a ridurre il divario di genere (in relazione alle opportunità di crescita in azienda, parità salariale a parità di mansioni, politiche di gestione delle differenze di genere e tutela della maternità) (comma 145).

Presso il Dipartimento per le pari opportunità è istituito altresì un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione, nonché di albo degli enti accreditati (comma 146).

Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata sono altresì stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parità di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parità nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento (comma 147).

 

 

La Relazione tecnica al provvedimento ricorda gli obiettivi ambiziosi posti dalla Strategia in stretta correlazione con quelli del PNRR, tra i quali l'incremento del tasso di occupazione femminile, l'incremento della percentuale di imprese femminili, la riduzione del gender pay gap e l'incremento della percentuale di studentesse che si iscrivono ai corsi di laurea in discipline STEM, da cui deriva il carattere strutturale alla Strategia, a regime "Piano strategico Nazionale per la parità di genere", e la necessità, al contempo, di dotarla di risorse adeguate e stabili nel tempo.

Tali risorse, quantificate in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano e alla realizzazione delle misure ivi previste, tenendo conto anche delle indicazioni della Cabina di Regia e delle proposte formulate dall'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, sono state quantificate avuto riguardo alle numerose misure di natura trasversale che ricadono nella titolarità della presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento pari opportunità, quali iniziative di informazione, sensibilizzazione e formazione, rivolte sia alla collettività che a target specifici, da realizzare anche in collaborazione con altre amministrazioni centrali, progetti sperimentali, diffusione di buone pratiche, analisi studi e ricerche, definizione di linee guida, misure per il potenziamento delle statistiche ufficiali.

Per la quantificazione si è tenuto conto dello storico dei costi sostenuti dall'Amministrazione per analoghe iniziative, tra le quali, a titolo esemplificativo, il recente bando STEM 2020, solo per il quale sono stati messi a disposizione 8 milioni di euro.

 


 

Articolo 1, commi 149 e 150
(Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere)

 

 

Il comma 149 modifica l'art. 5 del d.l. n. 93 del 2013 (conv. in legge n. 119 del 2013), che prevede e disciplina il Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere.

 

Il comma 149 apporta una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013).

 

Al fine di definire una strategia complessiva di intervento per il contrasto della violenza di genere, in attuazione della Convenzione di Istanbul (ratificata con la legge n. 77 del 2013) il decreto-legge n. 93 del 2013 (conv. legge n. 119 del 2013) ha previsto, all’art. 5, l’adozione di un Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

Nelle conclusioni in materia di "Lotta alla violenza contro le donne e servizi di sostegno a favore delle vittime di violenza domestica" adottate il 6 dicembre 2012, il Consiglio dell'Unione ha invitato gli Stati membri e la Commissione europea, come si ricorda nella relazione illustrativa, a definire, attuare e migliorare, se già esistenti, piani d'azione, programmi o strategie coordinati, di carattere globale, multidisciplinare e multi agenzia, per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze tramite il coinvolgimento di tutte le parti interessate pertinenti e l'abbinamento di misure legislative e non legislative finalizzate alla prevenzione, all'eliminazione della violenza, alla fornitura di protezione e sostegno alle vittime, all'azione penale contro gli autori di violenze, e garantire finanziamenti adeguati e sostenibili per l'attuazione delle suddette politiche e per il funzionamento dei servizi. In proposito- rammenta sempre la relazione illustrativa - l'UE sostiene le iniziative degli Stati membri volte al contrasto della violenza di genere attraverso il Programma finanziario Daphne III, con una dotazione pari 116, 85 milioni di euro per il periodo 2007-2013.

Il Piano straordinario, elaborato - ai sensi del ricordato articolo 5 - anche con il contributo delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza e adottato previa intesa in Conferenza Unificata, persegue l’obiettivo di garantire azioni omogenee sul territorio nazionale, stabilendo specifiche finalità: a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali; b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli operatori medesimi; c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere, nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extracurricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere, anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;  d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking; f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte; g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il recupero e di limitare i casi di recidiva; h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;  i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore; l) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate nelle reti locali e sul territorio.

In attuazione dell'articolo 5 sono stati adottati dapprima il 7 luglio 2015, il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 e, successivamente, il 23 novembre 2017, il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017- 2020 

 

Il comma 149, alla lett. a), modifica il comma 1 dell'articolo 5. Oltre ad intervenire sull'autorità adottante (il riferimento al Ministro per le pari opportunità viene sostituito con quello al Presidente del Consiglio dei Ministri o all'Autorità politica delegata per le pari opportunità), è modificato il nome del Piano (non più Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, ma Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica) del quale è prevista l'adozione, previo parere in sede di Conferenza unificata (attualmente previa intesa in sede di Conferenza unificata) con cadenza almeno triennale e inserito l'esplicito richiamo alla Convenzione di Istanbul. A ben vedere la formulazione sembra più rispondente a quanto previsto dalla Convenzione di Istanbul (Trattato multilaterale finalizzato per l'appunto al contrasto della violenza contro le donne e la violenza domestica). Si rileva inoltre come il nuovo Piano rappresenta uno strumento non più straordinario ma " a regime".

 

La lett. b) interviene sul comma 2 dell'art. 5, precisando che le finalità del Piano sono perseguite nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 3. Nessuna modifica è apportata con riguardo alle finalità del Piano, che restano quelle previste dall'art. 5 nella sua formulazione vigente (v.supra).

 

La lett. c) introduce nell'articolo 5, il nuovo comma 2-bis, il quale prevede che al fine di definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica. La determinazione della composizione, del funzionamento e dei compiti della Cabina di Regia e dell’Osservatorio nazionale sul fenomeno della violenza sulle donne e di genere è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata. Ai componenti della Cabina di Regia e dell’Osservatorio di cui al primo periodo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

E' opportuno ricordare che con l'obiettivo di dare una sempre maggiore coerenza alle attività di contrasto alla violenza sul territorio nazionale, il paragrafo 3.1 del Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 aveva previsto la necessità di provvedere all’istituzione di una Cabina di regia interistituzionale. Una prima Cabina di regia è stata quindi istituita con Decreto del ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il parlamento con delega alle pari opportunità del 25 luglio 2016. Successivamente con decreto del 25 settembre 2018, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari Opportunità ha istituito una nuova Cabina di regia interministeriale sulla violenza maschile contro le donne prevista dal Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020. Ad affiancare la Cabina di regia è stato istituito anche un Comitato tecnico, con il compito, tra l’altro, di monitorare l’attuazione del Piano strategico nazionale antiviolenza 2017-2020[49]. Da ultimo il 30 ottobre 2019 si è riunita per la prima volta una ulteriore nuova cabina di regia, istituita dall'attuale Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

 

Le lett. d) ed e) intervengono infine sui commi 3, 4 e 5 dell'articolo 5 del d.l. n. 93 del 2013.

E' soppresso quindi l'obbligo di trasmissione annuale da parte del Ministro delegato per le pari opportunità alle Camere di una relazione sull'attuazione del Piano. Viene inoltre rimodulata la copertura del Piano.

Il nuovo comma 3 prevede che per il finanziamento del Piano il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.

Con l'intento di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, nel 2006 è stato istituito il Fondo nazionale per le politiche relative di diritti e alle pari opportunità (art. 19, co. 3, D.L. n. 223/2006, conv. L. 4 agosto 2006, n. 248) con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Tale autorizzazione è stata successivamente oggetto di modifica sulla base di singole disposizioni nell'ambito delle manovre finanziarie.

Tali risorse sono destinate dal Presidente del Consiglio o dall’Autorità politica delegata per le pari opportunità, alle azioni a titolarità nazionale e regionale previste dal Piano, fatte salve quelle necessarie al potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (comma 2, lett. d). Le risorse destinate alle azioni a titolarità regionale sono ripartite annualmente tra le regioni dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con il medesimo provvedimento con il quale, ai sensi del comma 2 dell'art. 5-bis del d.l. n. 93 si provvede annualmente a ripartire tra le regioni le risorse per i centri antiviolenza e le case rifugio.

 

 Il nuovo comma 4 precisa che all'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La lett. f) modifica la rubrica dell'articolo 5 del d.l. n. 93.

 

Il comma 150 dispone infine la soppressione del comma 353 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), conseguente autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il sopprimendo comma 353 aveva incrementato di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (v.supra).

 

 

 

 


 

 

Articolo 1, commi 151-153
(Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione)

 

 

L’articolo 1, comma 151, proroga al 31 dicembre 2022 (dal 30 giugno 2022) i termini per la presentazione delle domande per l’ottenimento:

§  di taluni benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa

§  delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui (c.d. "prima casa under 36").

Il comma 152 assegna ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022 al citato Fondo di garanzia per la prima casa.

Il comma 153 dispone circa gli importi accantonati a coefficiente di rischio in relazione ad alcune forme di finanziamento a valere sul Fondo.

 

Il comma 151 differisce i termini temporali previsti dalle seguenti disposizioni:

1.  art. 64, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021 (convertito dalla legge n. 106 del 2021). Tale comma 3 stabilisce che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi le priorità stabilite dalla disciplina del Fondo e con ISEE non superiore a 40 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di garanzia per la prima casa è elevata all’80% (dal 50%) della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi. La norma di riferisce ai casi in cui il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, sia superiore all’80% ("limite di finanziabilità").

2.  art. 64, comma 9, del medesimo decreto-legge n. 73. Tale comma 9 richiama le agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dai precedenti commi da 6 a 8, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale e nelle agevolazioni IVA in favore di soggetti aventi taluni requisiti, nonché l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere di determinate condizioni e requisiti.

 

Tali benefici si applicano alle domande presentate tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2022 (come stabilito dalla novella in esame, in luogo del 30 giugno 2022).

L’art. 63, comma 4, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, ha inoltre incrementato la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni per l’anno 2022.

È qui disposto, come detto, l’ulteriore incremento di 242 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 152).

Si prevede (comma 153) per le operazioni di finanziamento previste dall’art. 64, comma 3, del decreto-legge n. 73, ammesse all’intervento della garanzia del Fondo in questione, l’accantonamento a coefficiente di rischio (finalizzato a coprire il rischio di mancato rimborso da parte del mutuatario) di un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso.

 

 

Il Fondo di garanzia per la prima casa

 

L'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Fondo di garanzia per la prima casa ("Fondo prima casa"), nell'ambito di un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie e delle imprese e in sostituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa. Il Fondo prevede la concessione di garanzie a prima richiesta su mutui, dell'importo massimo di 250 mila euro, per l'acquisto - ovvero per l'acquisto anche con interventi di ristrutturazione purché con accrescimento dell'efficienza energetica - di unità immobiliari site sul territorio nazionale da adibire ad abitazione principale del mutuatario.

Con decreto ministeriale 31 luglio 2014, pubblicato nella G.U. n. 226 del 29 settembre 2014 sono state emanate le norme di attuazione della disciplina ed è stata individuata Consap quale soggetto gestore del Fondo.

Al Fondo sono state attribuite risorse pari complessivamente a 600 milioni di euro nel triennio 2014-2016 (200 milioni annui), nonché le attività e le passività del precedente Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori (istituito dall’articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008), che ha continuato ad operare fino all'emanazione dei decreti attuativi necessari a rendere operativo il nuovo Fondo di garanzia.

Il Fondo concede garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in essere sui finanziamenti, connessi all'acquisto e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con le priorità sopra ricordate. Gli interventi del Fondo di garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.

Con il Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI, siglato l’8 settembre 2014, sono state disciplinate le modalità di adesione all’iniziativa da parte delle banche e degli intermediari finanziari.

Si ricorda che l'art. 1, comma 658, della legge di bilancio per il 2019 (l. n. 145/2018), dispone che il Fondo possa essere alimentato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici, con l’intervento della Cassa depositi e prestiti, anche a valere su risorse di soggetti terzi e al fine di incrementare la misura massima della garanzia del Fondo. Si prevede inoltre che le norme di rango secondario di attuazione del Fondo stabiliscano le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell’efficacia della garanzia del Fondo, in caso di cessione del mutuo.

Lo stanziamento del Fondo è allocato sul capitolo 7077 dello stato di previsione del MEF. 

Per lo stato del Fondo e le modalità di finanziamento, si veda anche la relativa pagina sul sito del MEF.

 

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa previste dall'art. 64, commi 6-8, del D.L. n. 73 del 2021 ("Sostegni-bis", convertito dalla legge n. 106 del 2021)

 

L’art. 64comma 6, del decreto-legge n. 73 dispone l'esenzione dall'imposta di bollo e dalle imposte ipotecaria e catastale sugli atti relativi a trasferimenti di proprietà ovvero su atti traslativi o costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di prime case di abitazione, a favore di soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Il requisito anagrafico deve intendersi riferito al compimento degli anni nell'anno in cui viene rogitato l'atto in questione.

Il beneficio si applica quando ricorrano le condizioni per l'applicazione dell'aliquota del 2% dell'imposta di registro, ai sensi della nota II-bis, art. 1, tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni sull'imposta di registro (di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro").

Non si applica alle abitazioni aventi le seguenti categorie catastali:

§  A1 - Abitazioni di tipo signorile

§  A8 - Abitazioni in ville

§  A9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici

La richiamata nota II-bis stabilisce che si possa applicare l'imposta di registro con aliquota rifdotta del 2% agli atti in questione, relativi ad abitazioni non di lusso, alle seguenti condizioni:

a.     che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano; la dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;

b.     che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare;

c.     che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni l'aliquota agevolata al 2% o con altre agevolazioni previste dalle norme richiamate dalla medesima nota II-bis.

Il comma 7 reca la disciplina del medesimo beneficio quando la cessione dell'abitazione sia soggetta ad IVA. In tale caso, l'acquirente che non abbia ancora compiuto trentasei anni nell'anno in cui l'atto è rogitato, beneficia di un credito d'imposta di importo pari a quello dell'IVA versata in relazione all'acquisto. Tale credito d'imposta non dà luogo a rimborsi ma può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero dell'IRPEF, dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto. Il credito d'imposta può essere altresì utilizzato in compensazione, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 ("Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni").

Il comma 8 prevede l'esenzione delle imposte sostitutive applicabili ai finanziamenti per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, al ricorrere delle condizioni e requisiti previsti dal comma 6. L'esenzione si applica quando la sussistenza di tali condizioni e requisiti sia dichiarata dalla parte mutuataria resa nell'atto del finanziamento o allegata a tale atto. La disposizione fa riferimento all'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative la cui aliquota - pari allo 0,25% dell'ammontare complessivo del finanziamento - è fissata dall’articolo 18 del d.P.R. n. 601 del 1973 (recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie").

 

 


 

Articolo 1, comma 154
(Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi)

 

 

Il comma 4 dell'articolo 39 pone, per i lavoratori sportivi, un limite di età specifico per la possibilità di stipulazione con società (o associazioni) sportive professionistiche di contratti di apprendistato professionalizzante. Il ricorso a tale tipo di contratto viene ammesso a condizione che la decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato professionalizzante abbia luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni - anziché entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni, come previsto dalla disciplina generale dell'apprendistato professionalizzante -.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha operato una revisione generale della disciplina in materia di enti sportivi (professionistici e dilettantistici) e di lavoro sportivo, con decorrenza (fatte salve alcune norme già entrate in vigore) dalla data del 1° gennaio 2023[50]. Nel nuovo assetto, il contratto di lavoro dipendente viene ammesso a prescindere dalla qualificazione come professionistico o come dilettantistico del settore in cui il lavoratore sportivo operi[51].

Riguardo all'apprendistato, l'articolo 30 del citato D.Lgs. n. 36 ha già previsto, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2023, l'estensione all'ambito degli atleti (anche del settore dilettantistico) delle altre tipologie di apprendistato - diverse dall'apprendistato professionalizzante e costituite dall'apprendistato "per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica" e dall'apprendistato "di alta formazione e di ricerca" -. In particolare, le tipologie di apprendistato vengono estese all'ambito degli atleti secondo le norme specifiche di cui al medesimo articolo 30 del D.Lgs. n. 36[52], ferme restando, in quanto compatibili, le norme generali sulle tipologie medesime[53].

Riguardo all'apprendistato professionalizzante - oggetto del presente articolo 39, comma 4 -, si ricorda che questa tipologia è contraddistinta dall'obiettivo di una qualificazione professionale; tale qualificazione deve rientrare tra quelle contemplate (per il settore di riferimento) dai sistemi di inquadramento del personale definiti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come detto, il comma 4 in esame prevede - con decorrenza già dal 1° gennaio 2022[54] - che tale tipologia di apprendistato possa trovare applicazione per i lavoratori sportivi[55], con limitato riferimento alle società o associazioni professionistiche e nel rispetto del limite massimo di età summenzionato. Il limite minimo di età resta invece quello generale (previsto per tale tipologia di apprendistato); esso è pari a 18 anni, ovvero a 17 anni nel caso in cui il soggetto abbia già conseguito una qualifica professionale (nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione).

Si ricorda che le norme specifiche per gli atleti in materia di apprendistato, di cui al citato articolo 30 del D.Lgs. n. 36, prevedono, tra l'altro, che: al termine del contratto di apprendistato, il rapporto di lavoro si risolva automaticamente; con uno o più regolamenti del Presidente del Consiglio dei ministri, o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, sulla base di accordi conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome[56], siano definiti gli standard professionali e formativi, relativi ai percorsi di istruzione e formazione intesi all'acquisizione dei titoli e delle qualifiche oggetto dei contratti di apprendistato degli atleti; tali decreti possono prevedere misure per rendere più agevole e flessibile la frequenza dei corsi di studio - incluso il riconoscimento di crediti formativi per l'attività sportiva, valida anche come attività di tirocinio-stage -, ai fini del conseguimento dei relativi titoli di studio.

Considerato che il comma 4 in esame è posto come norma a sé stante e non in forma di novella del D.Lgs. n. 36, si valuti l'opportunità di chiarire se le suddette norme specifiche di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 36 trovino applicazione anche per l'apprendistato professionalizzante in oggetto.

 


 

Articolo 1, comma 155
(Detrazioni fiscali per le locazioni stipulate dai giovani)

 

Il comma 155 modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani.

In particolare le norme in commento:

-       elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;

-       estendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare;

-       innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto;

-       chiariscono che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;

-       elevano l’importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

 

Più in dettaglio, viene sostituito il comma 1-ter dell’articolo 16 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) il quale nella formulazione vigente attribuisce ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431), per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, per i primi tre anni una detrazione pari a 300 euro, ove il reddito complessivo non superi 15.493,71 euro.

 

Riguardo alla vigente detrazione, l’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito (circolare n. 7 del 25 giugno 2021) che la detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto, sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.1). Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2018 la detrazione può essere fruita anche per il 2019 e il 2020.

Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione. Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così, ad esempio, se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del 2017, ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta (circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.2). Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 9.3).

 

Per effetto delle norme in esame:

-     viene elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiuti;

-     si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell’unità immobiliare e non solo, dunque, l’intera unità;

-     si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni;

-     si chiarisce che l’immobile per cui spetta l’agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso;

-       si eleva l’importo della detrazione spettante da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, si chiarisce che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell’ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione.

 

Resta fermo che, per usufruire del beneficio, è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431); che l’immobile adibito a residenza del locatario sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

 

Rimane anche fermo il vigente limite di reddito, per cui la detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro.


 

Articolo 1, commi 156 e 157
(Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

 

 

 

Il comma 156 autorizza, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani.

Il comma 157 reca l'istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni. Al fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Il comma 156 specifica che le iniziative ivi previste devono essere di valenza nazionale ed ispirate ai princìpi dettati dalla Strategia dell'Unione europea per la gioventù[57] (v. infra).

La disposizione demanda, quindi, ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili la definizione degli indirizzi, dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse stanziate.

Lo stanziamento in esame è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri[58].

Il comma 157 prevede che il "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni" - ivi istituito anche in considerazione delle conseguenze sui giovani dell'emergenza da COVID-19 - finanzi la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni.

Il fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[59], ai fini del successivo trasferimento presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si demanda ad un decreto del Ministro per le politiche giovanili, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la definizione dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse del fondo di cui al comma 157.

Quest'ultimo specifica altresì che all'attuazione delle iniziative finanziate dal fondo possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale.

 

La proposta di decisione della Commissione europea COM(2021) 634 final prevede che l'anno 2022 sia proclamato "Anno europeo dei giovani", con l'obiettivo generale di intensificare gli sforzi dell'Unione europea, degli Stati membri e delle autorità regionali e locali per celebrare i giovani, sostenerli e coinvolgerli in una prospettiva post-pandemica.

Nell'àmbito delle celebrazioni si prevede l'adozione di iniziative comprendenti: l'organizzazione di eventi per promuovere un dibattito inclusivo sulle sfide poste attualmente ai giovani (specialmente in relazione all'uscita dall'emergenza da COVID-19) e sulle linee d'azione che i portatori di interessi a diversi livelli possono adottare; la valorizzazione dei canali esistenti, di vario tipo, che consentono ai giovani di raggiungere i responsabili politici; la raccolta di idee attraverso metodi partecipativi; la realizzazione di campagne di informazione, educazione e sensibilizzazione;  la promozione degli spazi di scambio delle idee; la realizzazione di studi e ricerche; la promozione di programmi, opportunità di finanziamento, progetti, azioni e reti di interesse per i giovani, anche attraverso i social media e le comunità online.

La decisione istitutiva dell'Anno europeo richiama esplicitamente la strategia dell'UE per la gioventù 2019-2027 (che si fonda sulla risoluzione 2018/C 456/01[60]) che costituisce il quadro di riferimento per la collaborazione a livello europeo sulle politiche giovanili. La strategia promuove la partecipazione dei giovani alla vita democratica e punta a garantire che tutti i giovani prendano parte alla società.

 

 


 

Articolo 1, comma 158
(Istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale
con sede a L'Aquila)

 

 

Il comma 158 istituisce, con sede a L'Aquila, un Centro nazionale del servizio civile universale.

 

A tal fine viene novellato il decreto legislativo n. 40 del 2017 che ha disciplinato il servizio civile "universale", in ottemperanza alla legge delega n. 106 del 2016, finalizzato alla "difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica".

Nel decreto legislativo n. 40 si viene ad introdurre un articolo 10-bis che dispone l'istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.

Gli sono attribuite funzioni sia connesse all'organizzazione e alla formazione nell'ambito del servizio civile universale sia volte alla rigenerazione dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo.

Il Centro è inoltre chiamato a concorrere alla realizzazione del progetto di potenziamento del servizio civile universale previsto entro il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Più in particolare, la disposizione prevede che il Centro agisca avendo per scopo:

§  la "armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi";

§  il rafforzamento dell'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile;

§  il sostegno al processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della città di L’Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.

Una specifica convenzione fra tre soggetti - il comune dell’Aquila; la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009[61]; il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio - stabilirà le modalità di fruizione delle unità immobiliari destinate al Centro.

Nella relazione tecnica si legge di una dotazione di circa 2.500 alloggi, destinati per ciascun anno del triennio a circa cinquantamila giovani alternantisi nel reclutamento nazionale.

Per fronteggiare gli oneri di gestione e di funzionamento del Centro, è previsto un incremento di 5 milioni annui a decorrere dal 2022, in capo al Fondo nazionale per il servizio civile.

Le risorse stanziate per il Servizio civile nazionale sono allocate sul capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) prevede somme pari a 299,3 milioni per il 2021, 306,6 milioni per il 2022, 106,6 milioni per il 2023. Tali stanziamenti sono stati confermati in sede di assestamento del bilancio (legge n. 143 del 2021).

Il presente disegno di legge di bilancio per il 2022 reca uno stanziamento (di competenza e di cassa) pari a circa 311,6 milioni di euro per il 2022 e 111,6 milioni di euro dal 2022, per effetto dell'incremento di 5 milioni disposto dall'articolo in esame.

 

Il Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale assicura l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attività del Centro, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente (nonché delle competenze attribuite dal decreto legislativo n. 40).

Ulteriori misure attuative nonché le modalità inerenti all'organizzazione e alla funzionalità del Centro sono demandate a decreti del Ministro per le politiche giovanili.

 

Circa il servizio civile universale, si ricorda che talune disposizioni, volte a snellimento del procedimento di programmazione, sono recate dall'articolo 40 del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

Quanto al Piano nazionale di ripresa e resilienza, esso menziona il servizio civile universale entro un duplice riferimento.

La Missione 1 ("Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo") reca l'Investimento n. 7 ("Competenze digitali di base"), entro cui si colloca il servizio civile digitale, "attraverso il reclutamento di diverse migliaia di giovani che aiuteranno circa un milione di utenti ad acquisire competenze digitali di base".  

Il PNRR destina al servizio civile digitale risorse pari a 60 milioni di euro così modulate: 14 milioni nel 2021; 18 milioni nel 2022; 24 milioni nel 2023; 4 milioni nel 2024.

Per quanto riguarda tale servizio civile digitale, il relativo Protocollo d'intesa (che si colloca nell'alveo dell'iniziativa strategica nazionale che ha l'obiettivo di combattere il divario digitale culturale presente nella popolazione italiana, chiamata "Repubblica digitale") è stato siglato a fine dicembre 2020 (tra gli allora Ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Pisano e Ministro per le Politiche giovanili e lo sport Spadafora). È stato indi emanato il relativo Programma quadro di sperimentazione, indi il bando (scaduto il 29 luglio 2021) per l'impiego di circa 1.000 giovani volontari con il compito di "facilitatore digitale".

La Missione 5 ("Coesione e inclusione") si prefigge un'integrazione tra le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche sociali. Al suo interno si pone la Componente 2 ("Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"), in cui si colloca espressa previsione del potenziamento del servizio civile universale, onde incrementare il numero di giovani interessati, dopo un percorso di apprendimento non formale di conoscenze e competenze.

Ad esso è destinato l'Investimento n. 2.1, per stabilizzare il numero di operatori volontari e promuovere l'acquisizione di competenze, con l'obiettivo altresì di diffondere il valore e l’esperienza della cittadinanza attiva dei giovani come strumento di inclusione e coesione sociale; promuovere interventi di valenza sociale territori, anche intercettando la dimensione della transizione al verde e al digitale; realizzare i servizi a favore delle comunità, anche per attenuare l'impatto sociale ed economico della crisi.

Si tratta, per tale riguardo, di un ammontare complessivo di 650 milioni di euro per il periodo 2021-2023 (216,7 milioni per ciascuno degli anni del triennio). A questi si devono aggiungere circa 300 milioni annui dal Fondo nazionale.

 


 

Articolo 1, commi 159-171
(Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza)

 

 

I commi 159-171 definiscono il contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, e qualificano gli ambiti territoriali sociali (ATS) quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale.

L’attuazione degli interventi proposti dalle norme in commento, e l’adozione dei necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con intesa (per la cui stipula non viene indicato un termine temporale).

I servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale, sono definiti al comma 162  che specifica che gli stessi sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie.

Il SSN e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità. Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale appartenente al SSN e agli ATS che assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM). Sulla base della valutazione dell’UVM, con il coinvolgimento della persona non autosufficiente e della sua famiglia o dell’amministratore di sostegno, l’equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l’indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno. L’offerta degli ATS può essere integrata da contributi - diversi dall’indennità di accompagnamento - utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

I commi 165 e 166 recano rispettivamente disposizioni relative alla qualificazione del lavoro di cura e alla collaborazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali /ANPAL; collaborazione che, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, dovrà definire strumenti e modelli, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, da impiegare: - nell’area dei servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; - nelle attività e nei programmi di formazione professionale; - nei progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

Le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti sono determinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (anche in questo caso non sono indicati termini temporali). La graduale introduzione dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti è inquadrata nell’ambito degli stanziamenti vigenti, incluse le integrazioni previste dal comma 168, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per il 2022, a 200 milioni per il 2023, a 250 milioni per il 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dal 2025.

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS rivolti agli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza. In sede di prima applicazione sono definiti i LEPS individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, al cui finanziamento concorrono le risorse nazionali già destinate per le stesse finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 unitamente alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

 

 

Comma 159- Definizione dei LEPS

 

Il comma 159 chiarisce che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attività e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura con carattere di universalità su tutto il territorio nazionale per garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità. I rinvii normativi all’interno del comma definiscono i LEPS e la platea a cui sono indirizzati.

 

La disposizione ora in commento rinvia all’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, il quale, nel quadro delle competenze, attribuisce allo Stato l’esercizio della potestà legislativa esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale. Il carattere di universalità dei LEPS e dunque la loro uniforme diffusione sul territorio nazionale, viene invece agganciata ai principi e criteri indicati negli articoli 1 e 2 della legge quadro n. 328 del 2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Sinteticamente, si ricorda che gli articoli citati disegnano le attività relative alla predisposizione ed erogazione dei servizi sociali, ovvero dei servizi gratuiti ed a pagamento, e delle prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, con esclusione di quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché di quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. La legge n. 328 chiarisce anche che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati. In tal senso il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha tra i suoi scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di reciprocità e della solidarietà organizzata favorendo in tal modo la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle organizzazioni sindacali, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti. Inoltre, la legge n. 328, all’articolo 2, sottolinea il carattere di universalità dei LEPS chiarendo che hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno (come individuati dall’art. 41 del Testo unico sull’immigrazione - D.Lgs. n. 286 del 1998). Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonché di ricetto ed assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere (misure di cui all'art. 129, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 112 del 1998[62]).

 

In Italia, l'assistenza sociale è realizzata attraverso un complesso di interventi nazionali, regionali e comunali, che rivestono le forme della prestazione economica e/o del servizio alla persona. A differenza di quanto avviene in campo sanitario, dove i Livelli essenziali di assistenza (LEA) indicano nel dettaglio le prestazioni erogate attraverso il Servizio sanitario nazionale, le politiche sociali sono state interpretate diversamente a seconda della regione o perfino del comune di riferimento, anche perché le risorse per le politiche sociali provengono dal finanziamento plurimo di tre livelli di governo (Stato, Regioni e Comuni), secondo dotazioni finanziarie presenti nei rispettivi bilanci.

La legge quadro sull'assistenza (legge n. 328 del 2000) ha stabilito che i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) corrispondono all'insieme degli interventi garantiti, sotto forma di beni o servizi, secondo le caratteristiche fissate dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, e attuati nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. Più precisamente, l'art. 22 individua l'area del bisogno (per esempio: povertà, disagio minorile, responsabilità familiare, dipendenze, disabilità) e quindi le prestazioni e gli interventi idonei a soddisfare quei bisogni, senza giungere tuttavia a una definizione puntuale dei servizi. In tal senso, finora la legge n. 328 non è stata pienamente attuata, in quanto non si è provveduto né a disegnare una programmazione nazionale dei servizi e degli interventi, né a fissare risorse certe e strutturali per i Fondi rivolti alle politiche sociali, alla non autosufficienza e alla disabilità tali da rendere possibile il finanziamento dei diritti soggettivi collegati a questi ambiti.

Solo con l'introduzione della misura nazionale di contrasto alla povertà (avviata dalla legge n. 33 del 2016 e successivamente identificata con il Reddito di inclusione come delineato dal D. Lgs. n.147 del 2017, poi sostituito dal Reddito di cittadinanza di cui al decreto legge n. 4 del 2019) sono stati definiti i primi livelli essenziali delle prestazioni, non solo per quanto riguarda il beneficio economico associato alle prestazioni sociali di contrasto alla povertà, ma anche nelle componenti di queste ultime relative ai profili di inclusione sociale e politiche attive del lavoro. La legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 794-804, della legge n. 178 del 2021) ha inoltre inteso potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. A tal fine sono state stanziate risorse puntuali, con un intervento di tipo strutturale.

La determinazione dei LEP si intreccia con il processo di definizione dei fabbisogni standard che, in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale n. 42 del  2009, ha previsto che agli enti locali siano attribuite, oltre alle risorse di carattere tributario, anche risorse perequative finanziate dalla fiscalità generale, dedicate alla perequazione integrale delle funzioni fondamentali dei Comuni (rifiuti; amministrazione, gestione e controllo; viabilità e territorio; sociale; istruzione; polizia locale; asili nido; trasporto pubblico locale). Nell'ambito delle funzioni fondamentali dei Comuni sono infatti presenti numerosi servizi, di solito a domanda individuale, per i quali il quadro normativo concede un'ampia discrezionalità nell'attivazione e nel livello di fornitura. La gran parte di queste prestazioni riguardano l'assistenza, l'istruzione e il trasporto pubblico locale e sono strettamente correlate ai diritti civili e sociali. La standardizzazione del fabbisogno in questi casi dovrebbe avvenire prendendo come riferimento i LEPS. Nel quadro del federalismo fiscale è importante sottolineare che la definizione dei LEPS non si traduce necessariamente nella previsione di un livello di uniforme di servizi sia dal punto di vista delle modalità di erogazione che dal punto di vista del numero degli utenti. Una volta garantita la possibilità di accesso ai servizi, infatti, la partecipazione effettiva potrà variare in funzione delle preferenze e dei bisogni determinati dalle condizioni socio economiche di ogni singola realtà locale (sul punto Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard sullo stato di attuazione e sulle prospettive del federalismo fiscale, anche con riferimento ai relativi contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, 6 ottobre 2021). Si rammenta inoltre che nel 2020 si è proceduto a modificare la metodologia dei fabbisogni per la funzione "servizi sociali" collegando il fabbisogno standard di ciascun Comune ai livelli di servizi (in termini di utenti presi in carico e ore di assistenza erogate) realizzati negli Enti più virtuosi (per approfondire si rinvia all'intervento del 20 ottobre 2021 del Consigliere dell'Ufficio parlamentare di bilancio Alberto Zanardi presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).
In questo ambito si segnala ancora il d.P.C.M. 1° luglio 2021, "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali", che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della Legge n. 232 del 2016, disciplina le modalità di riparto del "Fondo di solidarietà comunale", prevedendo alla lett. d-quinquies, che il "Fondo di solidarietà comunale" sia destinato, per le quote stanziate per gli anni dal 2021 in poi, al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. A questo proposito è utile ricordare che la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, comma 791, legge n. 178/2020) ha previsto un importante incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, specificamente destinato a finanziare lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario. Le risorse aggiuntiva per il 2021 sono pari a 215,9 milioni di euro con un incremento progressivo fino a 650,9 mln di euro nel 2030. Il d.P.C.M 25 marzo 2021, recante criteri di formazione e di riparto del "Fondo di solidarietà comunale 2021", ha effettuato il riparto dell'importo di 215,9 mln di euro di competenza per il 2021.

Inoltre, il d.P.C.M. del 1 luglio 2021 ha stabilito che i comuni, nel 2021, sono tenuti a destinare una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario riportato nella nota tecnica allegata, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, commi 791-792, della legge n. 178 del 2020, tutti gli enti sono sottoposti a monitoraggio e sono tenuti a riportare (nella relativa scheda) i servizi offerti in termini di utenti serviti per le diverse tipologie di servizio e le eventuali liste di attesa. Il raggiungimento dell'obiettivo di servizio deve essere certificato attraverso la compilazione della scheda di monitoraggio da allegare al rendiconto annuale dell'ente e da trasmettere a SOSE S.p.a. entro il 31 maggio 2022, in modalità esclusivamente telematica.

La "Nota tecnica" specifica che i Comuni che non raggiungono l'Obiettivo di servizio 2021 potranno rendicontare l'impegno delle risorse anche destinandoli ad interventi per un significativo miglioramento dei Servizi sociali (servizi aggiuntivi o intensificazione di servizi esistenti) relativamente a:

-       azioni di sostegno in favore di anziani auto non autosufficienti, al fine di favorirne la permanenza nel proprio domicilio;

-       azioni di sostegno ai minori e alla genitorialità fragile;

-       azioni di sostegno in favore dei disabili

 

Comma 160 – Ambiti territoriali sociali

 

Il comma 160 chiarisce che gli ambiti territoriali sociali (ATS, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000) sono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell’offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell’ambito delle politiche per l’inclusione e la coesione sociale (qui una sintesi delle misure previste dalla Missione 5 del PNRR: Coesione e inclusione).

 

?L'Ambito Territoriale rappresenta la sede principale della programmazione, concertazione e coordinamento degli interventi, dei servizi sociali e delle altre prestazioni integrate, attive a livello locale. L'Ambito è individuato dalle Regioni, ai sensi della legge quadro n. 328 del 2000. In particolare, in base all'articolo 8, comma 3 lettera a), tramite le forme di concertazione con gli enti locali interessati, spetta alle Regioni la determinazione degli Ambiti Territoriali e delle modalità e degli strumenti per la gestione unitaria del sistema locale dei sevizi sociali a rete. Le Regioni esercitano, quindi, la funzione di programmazione, coordinamento ed indirizzo degli interventi sociali, garantendone l'adeguamento alle esigenze delle comunità locali, nonché di verifica della rispettiva attuazione a livello territoriale.

Il registro degli Ambiti è disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I fondi sociali nazionali vengono destinati agli ambiti, direttamente o per il tramite delle regioni, ed anche i fondi europei vengono allocati su progetti che hanno quasi sempre l'ambito come riferimento, direttamente o, di nuovo, per il tramite delle regioni e province autonome.

 

Resta fermo quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017[63] in materia  di coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali. Detta disposizione impegna le regioni e le province autonome ad adottare "ambiti territoriali di programmazione omogenei per il comparto sociale, sanitario e delle politiche per il lavoro, prevedendo che gli ambiti territoriali sociali trovino coincidenza per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi con le delimitazioni territoriali dei distretti sanitari e dei centri per l'impiego". Ai sensi del citato art. 23, l'offerta integrata di interventi e servizi secondo le modalità coordinate definite da regioni e province autonome, costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

 

Più precisamente, l’art. 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017 impegna regioni e province autonome a promuovere l’utilizzo di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l’inserimento lavorativo, l’istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. Gli enti territoriali sopra citati, pertanto, sono chiamati ad adottare, nel caso in cui non siano già previsti, ambiti territoriali di programmazione omogenei per comparto sociale, sanitario e politiche per il lavoro, prevedendo che gli stessi ambiti siano coincidenti, per le attività di programmazione ed erogazione integrata degli interventi, con le specifiche delimitazioni territoriali già presenti per i distretti sanitari e per i centri per l’impiego. Inoltre, regioni e province autonome devono procedere, nel caso in cui non sia già previsto nei rispettivi ordinamenti, all’individuazione di specifiche forme strumentali per la gestione associata dei servizi sociali a livello di ambito territoriale, inclusa la forma del consorzio tra enti locali per la gestione dei servizi sociali (ai sensi dell’art. 1, co. 456, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017). Infine, regioni e province autonome sono invitate ad individuare ulteriori strumenti con i quali rafforzare la gestione associata degli interventi a livello di ambito territoriale. A tal fine sono previsti meccanismi premiali - in sede di riparto delle risorse afferenti ai programmi operativi regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020 se compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale -, nei confronti degli ambiti territoriali che adottino o intendano adottare forme di gestione associata dei servizi sociali dirette a rafforzarne l’efficacia e l’efficienza.

 

Comma 161 - Linee guida a garanzia dell’omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e della ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS

 

Il comma 161 prevede che l’attuazione degli interventi proposti  dall’articolo in commento e l’adozione degli atti di programmazione integrata - come disegnate dall’art. 4 della legge n. 328 del 2000 con competenze differenziate a seconda dei diversi livelli di Governo -, sia definita da linee guida, adottate mediante apposita intesa in sede di Conferenza Unificata su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze. Le linee guida garantiscono l’omogeneità del modello organizzativo degli ambiti territoriali sociali e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.

Si osserva che non viene indicato alcun termine temporale per l’adozione delle Linee guida.

 

L’art. 4 della legge quadro n. 328 del 2000 disegna il sistema di finanziamento delle politiche sociali, chiarendo che sono a carico dei comuni, singoli e associati, le spese di attivazione degli interventi e dei servizi sociali a favore della persona e della comunità. Le regioni provvedono alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali.

 

Comma 162 – I servizi socioassistenziali rivolti alle persone anziane non autosufficienti

 

Attualmente, il Servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.), a carico dei Comuni, ha l’obiettivo di aiutare la persona nel disbrigo delle attività quotidiane sollevando in parte la famiglia dal carico assistenziale (es. igiene degli ambienti, servizio di lavanderia, preparazione dei pasti, igiene della persona, disbrigo di commissioni, trasporto, etc.). Il servizio Per accedere al S.A.D. sono previsti criteri di accesso di varia natura, quali un determinato grado d’invalidità (essere beneficiari dell’indennità di accompagnamento o di altra certificazione medica) o una determinata soglia di reddito (valutata secondo l’indicatore ISEE del nucleo familiare). Per l’attivazione del S.A.D. il cittadino può rivolgersi ai servizi sociali del Comune di residenza o dell’A.ULSS delegata, dove l’assistente sociale valuta il caso e attiva l’intervento domiciliare previa definizione di un progetto individualizzato e personalizzato concordato con l’affidatario del servizio e che viene rivalutato almeno annualmente. Il Comune può richiedere una compartecipazione economica al servizio domiciliare sulla base dei criteri e modalità stabiliti dal regolamento S.A.D. comunale.

Come rilevato dal Report Istat La spesa dei comuni per i servizi sociali | anno 2018 del febbraio 2021, l’assistenza domiciliare rappresenta più di un terzo della spesa totale per gli anziani (36,3%, 35,6% nel 2017). Questa voce di spesa è pari a 468 milioni di euro, in lieve crescita rispetto al 2017 (+0,9%) ma ancora sotto il livello più alto registrato nel 2010 (601 milioni). La forma più diffusa di assistenza domiciliare offerta dai Comuni è quella di tipo socio-assistenziale, insieme a quella integrata con i servizi sanitari. Il Report ricorda che tali forme di assistenza hanno l’obiettivo di potenziare i servizi di cura per gli anziani non autosufficienti, evitando, laddove è possibile, l’istituzionalizzazione.

La spesa per l’assistenza domiciliare socio-assistenziale supporta oltre 128mila persone anziane nella cura e igiene della persona e della propria abitazione (0,9% dei residenti over 65) e ammonta a 275 milioni (-2,1% rispetto al 2017) pari a 2.144 euro per beneficiario.

La spesa per l’assistenza domiciliare integrata con i servizi sanitari (ADI) è stata di 72 milioni di euro (+9,1% sull’anno precedente): ne hanno usufruito circa 58mila anziani presi in carico dal Sistema Sanitario Nazionale, per i quali il Comune integra le prestazioni sanitarie con assistenza di base. La spesa media pro-capite è 1.253 euro.

Più di 55mila anziani hanno beneficiato di voucher, assegni di cura e buoni socio-sanitari, per una spesa totale di 75 milioni di euro (+4,2% rispetto al 2017). Gli anziani sono inoltre destinatari di trasferimenti in denaro da parte dei Comuni, come i contributi per l’assistenza alla persona (45 milioni di euro per oltre 24mila utenti) e i contributi a integrazione al reddito familiare (25 milioni e oltre 22mila utenti).

I Comuni hanno speso 25 milioni di euro per l’integrazione sociale degli anziani, -3% sul 2017 e -48% dal 2010. In calo la spesa per i centri sociali e di aggregazione per gli anziani: da 22,2 milioni di euro nel 2010 a 10,4 milioni nel 2018, con un decremento del numero di utenti, da oltre 416 mila a 237.400.

Si osserva che la Relazione tecnica al provvedimento stima, nel 2018, la spesa per la SAD per 128.825 assistiti pari a circa 375 milioni di euro. In tale somma è compresa anche la spesa per la SAD erogata insieme all’ADI sanitaria  (utenza stimata 57.685 anziani), per una platea totale di anziani assistiti pari a 185.970.

 

Fermo restando quanto previsto dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017[64], il comma 162 definisce i servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuità e la qualità di vita a domicilio e nel contesto sociale di appartenenza delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, specificando che gli stessi sono erogati dagli ATS nelle seguenti aree:

 

a)    assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana. Tali servizi sono caratterizzati dalla prevalenza degli interventi di cura della persona e di sostegno psico-socio-educativo anche ad integrazione di interventi di natura sociosanitaria. All’interno di questa area sono comprese le soluzioni abitative, anche in coerenza con la programmazione degli interventi del PNRR, mediante ricorso a nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane, rafforzamento degli interventi delle reti di prossimità intergenerazionale e tra persone anziane, adattamenti dell’abitazione alle esigenze della persona con soluzioni domotiche e tecnologiche che favoriscono la continuità delle relazioni personali e sociali a domicilio compresi i servizi di telesoccorso e teleassistenza;

 

Il PNRR affronta in modo integrato il nodo dell’assistenza socio-sanitaria territoriale collegando alcuni investimenti della Missione 5 " Inclusione e Coesione" Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” agli investimenti e progetti di riforma proposti dalla Missione 6 “Sanità” Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria”. Più nel dettaglio, gli ambiti di intervento (progetti) previsti dall’Investimento 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” della Componente 2 della Missione 5 sono rivolti a: 1) sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; 2) percorsi di autonomia per persone con disabilità; 3) Housing temporaneo e stazioni di posta. Il primo investimento, che qui più interessa, si articola in quattro categorie di interventi (progetti):

-       i) interventi di 18-24 mesi finalizzati a sostenere le capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i minori in condizioni di vulnerabilità (0-17 anni), per un totale di risorse pari a 84,6 milioni;

-       ii) intervento rivolto agli anziani non autosufficienti finalizzato alla riconversione delle RSA in gruppi di appartamenti dotati dei servizi necessari alla permanenza in sicurezza degli anziani, a cui sono dedicate risorse pari a 307,5 milioni. La linea di attività è integrata agli investimenti del capitolo sanitario del Piano (M6-C1-I.1.1 e M6-C1- I.1.2;

-       iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio per gli anziani necessari a garantire la dimissione ospedaliera anticipata e a prevenire i ricoveri in ospedale, a cui sono finalizzati 66 milioni. L'intervento mira a fornire una formazione specifica ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio destinati agli anziani. Anche questa linea di attività è integrata al progetto sull’assistenza sanitaria (cure intermedie) proposto nella Missione 6;

-       iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l’introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali, di cui si intende rafforzare la presenza e sostenere il ruolo, per un valore pari a 42 milioni. Tutti i quattro interventi descritti sono considerati "livello essenziale di assistenza sociale".

Agli investimenti si affiancano due importanti previsioni di riforma: Legge quadro sulla disabilità e Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti. Tale ultima Riforma è finalizzata alla individuazione formale dei livelli essenziali delle prestazioni per gli anziani non autosufficienti. Dal punto di vista procedurale, la legge di riforma è anticipata da interventi specifici previsti dal PNRR, fra cui quelli previsti nella Missione salute (M6), con riferimento ai progetti che rafforzano i servizi sanitari locali e l'assistenza domiciliare, e quelli previsti dalla Componente M5C2, con specifico riferimento agli investimenti finalizzati alla deistituzionalizzazione, alla riconversione delle case di riposo e al potenziamento dei servizi domiciliari per le dimissioni ospedaliere protette. Si prevede l’adozione del disegno di legge delega entro la scadenza naturale della legislatura, ovvero nella primavera 2023. L'approvazione dei decreti legislativi delegati è stimata entro il 1° trimestre 2024. La definizione ed esecuzione dei progetti a valenza sociale della componente M5C2 vede il coinvolgimento, in qualità di attuatori, degli enti locali (Comuni singoli od associati in Ambiti territoriali) coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con le Regioni. I principi fondamentali della riforma sono:

(i)             semplificare l'accesso ai servizi, attraverso punti unici di accesso sociale e sanitario;

(ii)           individuare modalità di riconoscimento della non autosufficienza sulla base dei bisogni assistenziali;

(iii)         introdurre la valutazione multidimensionale e definizione di un progetto individualizzato che finanzi i servizi necessari in modo integrato, favorendo la permanenza a domicilio;

(iv)          definire progetti individualizzati che promuovano la deistituzionalizzazione.

La linea di intervento M5C2.1 è espressamente ricondotta alle politiche socio-sanitarie ed è, come detto, collegata agli investimenti della Missione 6 Salute Componente 1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale”, la quale intende rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari.

In particolare l’investimento “Casa come primo luogo di cura e telemedicina” deve essere letto in parallelo con le politiche della Missione n. 5. Esso si articola in tre progetti:

i)               identificare un modello condiviso per l'erogazione delle cure domiciliari, ovvero dell’ADI, che sfrutti al meglio le possibilità offerte dalle nuove tecnologie (telemedicina, domotica, digitalizzazione). Il progetto mira ad aumentare il volume delle prestazioni rese in assistenza domiciliare fino a prendere in carico, entro la metà del 2026, il 10 per cento della popolazione di età superiore ai 65 anni con una o più patologie croniche e/o non autosufficienti;

ii)             attivare 600 Centrali Operative Territoriali (COT), una in ogni distretto, con la funzione di coordinare i servizi domiciliari con gli altri servizi sanitari, assicurando l'interfaccia con gli ospedali e la rete di emergenza-urgenza (una COT per circa 100.000 abitanti);

iii)            iii) utilizzare la telemedicina per supportare al meglio i pazienti con malattie croniche. L’obiettivo posto è assistere, nel 2025, almeno 200.000 persone sfruttando strumenti di telemedicina.

Ai tre progetti sono destinati 4 miliardi di euro di cui: 2.720 milioni connessi ai costi derivanti dal servire un numero crescente di pazienti con i servizi connessi all’assistenza domiciliare; 280 milioni per l'istituzione delle Centrali operative territoriali (COT); 1.000 milioni per la telemedicina.

Particolare interesse riveste in questo contesto anche l’investimento, pari a 2 miliardi, rivolto all’attivazione di 1.350 Case della Comunità che agisce in maniera sinergica con gli investimenti della Componente 2 della Missione 5. La Casa della Comunità è identificata come la struttura sociosanitaria deputata a costituire un punto di riferimento continuativo per la popolazione, indipendentemente dal quadro clinico dell’utenza (malati cronici, persone non autosufficienti che necessitano di assistenza a lungo termine, persone affette da disabilità, disagio mentale, povertà), garantendo l'attivazione, lo sviluppo e l'aggregazione di servizi di assistenza primaria. Il personale sarà costituito da team multidisciplinari di professionisti della salute (MMG, PLS, medici specialistici e infermieri di comunità identificati come la figura chiave della struttura), e assistenti sociali. Al suo interno saranno presenti:

-       punto unico di accesso alle prestazioni sanitarie per le valutazioni multidimensionali (servizi socio -sanitari);

-       - servizi sociali e assistenziali rivolti prioritariamente alle persone anziane e fragili;

-       - servizi dedicati alla tutela della donna, del bambino e dei nuclei familiari (Consultori).

Il Ministero della Salute è responsabile della Componente nel suo complesso. Attraverso l’attivazione di conferenze di servizi si stima di semplificare le procedure, comprese quelle di autorizzazione. Per la realizzazione degli investimenti si utilizzeranno gli strumenti della programmazione negoziata (quali Contratto Istituzionale di Sviluppo, da definire entro il secondo trimestre del 2022), necessari per garantire il coordinamento dei livelli istituzionali e degli enti coinvolti. Le Regioni, direttamente o attraverso le loro ASL, sono responsabili dell'esecuzione e della gestione degli investimenti. In caso di inadempienza da parte della Regione, il Ministero della Salute procederà al commissariamento "ad acta". Per accedere alla quota premiale del Fondo Sanitario Nazionale, le Regioni saranno tenute a raggiungere gli obiettivi annuali definiti e soddisfare le milestones annuali richieste. Il Ministero della Salute, in qualità di Amministrazione responsabile, anche attraverso i suoi organi di governo permanenti, attiverà risorse e procedure per monitorare l'andamento dell'investimento. Il tutto sarà definito tra il Governo e le Regioni con uno specifico Accordo Stato-Regioni, la procedura sarà monitorata dai tavoli istituzionali Governo-Regioni (qui gli approfondimenti nell’allegato al PNRR). Le spese di personale per tutte le azioni della Componente, nell’allegato al PNRR, sono riportate in dettaglio nel Piano di sostenibilità 2022-2027 che riporta i costi stimati per il personale di ciascuna struttura e le fonti di finanziamento relative ad ogni annualità.

Per approfondimenti si rinvia alle schede di lettura del Dossier dei Servizi studi Camera/Senato dedicato al  PNRR, edizione 15 luglio 2021.

 

b)    servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali:

·       il pronto intervento per le emergenze temporanee, diurne e notturne, gestito da personale qualificato;

·       un servizio di sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità;

·       l’attivazione e l’organizzazione mirata dell’aiuto alle famiglie valorizzando la collaborazione volontaria delle risorse informali di prossimità e quella degli enti del Terzo Settore anche mediante gli strumenti di programmazione e progettazione partecipata secondo quanto previsto dal Codice del terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 2017), nonché sulla base delle esperienze di prevenzione, di solidarietà intergenerazionale e di volontariato locali.

 

c)    servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie, quali:

·      la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro degli assistenti familiari in collaborazione con i Centri per l’impiego del territorio;

·      l’assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l’espletamento di adempimenti.

 

Comma 163 – Punti unici di accesso, unità di valutazione multidimensionale e progetto di assistenza individuale integrata

 

Ai sensi del comma 163, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA) la cui sede operativa è situata presso le articolazioni del servizio sanitario denominate Case della comunità (si veda supra quanto detto nel box dedicato all’Assistenza socio sanitaria nel PNRR). Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario e agli ATS. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA, tali equipe integrate per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell’individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignità, sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie. Sulla base della valutazione dell’UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell’amministratore di sostegno, l’equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l’indicazione degli interventi modulati secondo l’intensità del bisogno. Il PAI individua altresì le responsabilità, i compiti e le modalità di svolgimento dell’attività degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonché l’apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l’INPS.

 

Il D.p.c.m. 12 gennaio 2017 di aggiornamento e definizione dei LEA regola l'integrazione socio-sanitaria al Capo IV, articoli da 21 a 35. L'art. 21 definisce l'attività sociosanitaria, ovvero i percorsi assistenziali integrati, come l'erogazione congiunta di attività e prestazioni afferenti all'area sanitaria e all'area dei servizi sociali. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l'accesso unitario ai servizi sanitari e sociali, la presa in carico della persona e la valutazione multidimensionale dei bisogni, sotto il profilo clinico, funzionale e sociale. Le regioni e le province autonome organizzano tali attività garantendo uniformità sul proprio territorio nelle modalità, nelle procedure e negli strumenti di valutazione multidimensionale, anche in riferimento alle diverse fasi del Progetto di assistenza individuale (PAI) che definisce i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona ed è redatto dall'unità di valutazione multidimensionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti dell'offerta assistenziale sanitaria, sociosanitaria e sociale, del paziente e della sua famiglia. Nell'ambito dell'assistenza distrettuale territoriale sono privilegiati gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili, formali e informali; i trattamenti terapeutico-riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla valutazione multidimensionale. I nuovi LEA descrivono anche gli ambiti di attività e i regimi assistenziali (domicilio, residenza, centro diurno) nei quali sono erogate le prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche, psicologiche, riabilitative, etc.), integrate con le prestazioni sociali.

L'assistenza sociosanitaria si rivolge alle categorie fragili, quali: malati cronici non autosufficienti (incluse le demenze); malati in fine vita; persone con disturbi mentali; minori con disturbi in ambito psichiatrico e del neurosviluppo; persone con dipendenze patologiche; persone con disabilità.  A seconda delle specifiche condizioni della persona, della gravità e della modificabilità delle sue condizioni, nonché della severità dei sintomi, le prestazioni possono essere erogate in forma intensiva o estensiva, oppure mirare al semplice mantenimento dello stato di salute della persona e delle sue capacità funzionali.

Per le strutture residenziali di medio/bassa intensità sanitaria, destinate a persone in condizioni non gravi, la normativa nazionale prevede che il Servizio sanitario nazionale si faccia carico solo del costo delle prestazioni sanitarie erogate e che i costi delle prestazioni non sanitarie e delle prestazioni di natura alberghiera (vitto, pulizia, svago, ecc.) siano a carico dell'assistito o, in caso di disagio economico, del Comune di residenza. In considerazione del fatto che le prestazioni sanitarie e le prestazioni non sanitarie non sono facilmente distinguibili, la retta è suddivisa in base a un criterio forfetario, al 50% o 60% tra la Asl e l'assistito (D.p.c.m. 29 novembre 2001, Allegato 1C); le modalità di ripartizione dei costi sono comunque soggette alla normativa regionale.

All’interno della normativa, la necessità dell’utilizzo di strumenti di valutazione nell’integrazione socio sanitaria  è stata prevista già dall’art. 2 del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, recante Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie, che ha stabilito che l'assistenza socio-sanitaria sia prestata sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di valutazioni multidimensionali (le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di definizione dei progetti assistenziali personalizzati). Le prestazioni socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del D. Lgs. n. 502 del 1992 sono anch’esse definite tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata. Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a: a) funzioni psicofisiche; b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; c) modalità di partecipazione alla vita sociale; d) fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento.

La definizione normativa più puntuale della valutazione multidimensionale è stata fornita dal decreto interministeriale del 23 novembre 2016, attuativo della legge c.d.  Dopo di Noi[65]. Il decreto pone il sistema di classificazione ICF come diretto fondamento della valutazione multidimensionale, da effettuarsi in coerenza con il modello bio-psico-sociale promosso all’interno dell’ICF. Nella cornice legislativa disegnata dalla legge Dopo di noi, la valutazione multidimensionale è il pre-requisito per l’accesso, da parte delle persone con disabilità, agli interventi e ai benefici previsti dalla legge. Essa è svolta da gruppi di lavoro eterogeneamente composti (le cosiddette “equipe multidisciplinari”) in grado di determinare lo stato di salute globale dell’individuo guardando alla condizione fisica e psichico-affettiva, allo stato cognitivo e alle capacità funzionali e mettendo in relazione tali indicatori personali con i fattori socio-economici e ambientali. Tali team, che uniscono personale professionale di esperienza clinico-sanitaria e dell’assistenza sociale, lavorano congiuntamente all’interno delle Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM). Oltre ad esaminare le necessità della persona in particolari condizioni di bisogno sanitario, sociale, relazionale e ambientale, il team all’interno della UVM individua gli interventi personalizzati e appropriati sulla base della disponibilità di diversi servizi territoriali. 

 

Comma 164 - Ulteriori contributi per la remunerazione del lavoro di cura

 

Il comma 164 impegna gli ATS a garantire l’offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162 (ovvero: assistenza domiciliare sociale e assistenza sociale integrata con i servizi sanitari rivolta a persone anziane non autosufficienti o a persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione, che richiedono supporto nello svolgimento delle attività fondamentali della vita quotidiana; servizi sociali di sollievo per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie; servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie).  L’offerta può essere integrata da contributi - diversi dall’indennità di accompagnamento (di cui alla legge 11 febbraio 1980, n.18) -, per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all’assistenza.

 

L’indennità di accompagnamento è stata istituita dalla Legge n.18 del 1980[66]: si tratta di una provvidenza concessa agli invalidi civili totali (100%) - a causa di minorazioni fisiche o psichiche – che “si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua”. L’indennità viene erogata indipendentemente dal reddito personale annuo e dall’età. È richiesta la residenza in forma stabile in Italia, mentre non è richiesta la cittadinanza italiana. Nel caso di cittadino straniero comunitario, è richiesta l’iscrizione all’anagrafe del comune di residenza; nel caso di cittadino straniero extracomunitario, è richiesto il possesso del permesso di soggiorno da almeno un anno (art. 41 del Testo unico sull’immigrazione). L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell’invalidità civile. Il pagamento dell’indennità viene sospeso in caso di ricovero a totale carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni. Per il 2021 l’importo dell’indennità è di 522,10 euro che i beneficiari possono utilizzare come credono, non esistendo vincolo di utilizzo. L’indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali. L’indennità di accompagnamento è incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole. L’indennità di accompagnamento, così come il riconoscimento di un’invalidità totale e permanente, non precludono la possibilità di un inserimento lavorativo per la persona disabile.

Ulteriori contributi - diversi dall’indennità di accompagnamento - a favore delle persone anziane non autosufficienti, delle persone anziane con ridotta autonomia o a rischio di emarginazione possono essere erogati, come già detto, a livello regionale (assegni di cura, bonus, contributi). Sul punto si rinvia al 7° Rapporto NNA 2020/2021 sull’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Punto di non ritorno, a cura di Network Non Autosufficienza NNA (Capitolo 5, pagg. 103 e seguenti).

 

Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all’art. 51 del D. Lgs. n. 81 del 2015[67], o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore della assistenza sociale non residenziale.

 

Commi 165 e 166 – Qualificazione del lavoro di cura e Collaborazione Ministero del lavoro e delle politiche sociali con ANPAL

 

Al fine di qualificare il lavoro di cura, il successivo comma 165 dà facoltà di prevedere, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 164, percorsi di formazione, anche tramite gli enti bilaterali (di cui all’art. 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. n. 276 del 2003[68]), ovvero organismi costituiti per iniziativa di una o più delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.

 

Per un approfondimento sul lavoro di cura e le assistenti familiari si rinvia a:

-       INPS, Statistiche in breve. Lavoratori domestici: anno 2020, giugno 2021;

-       7° Rapporto NNA 2020/2021 sull’assistenza agli anziani non autosufficienti in Italia. Punto di non ritorno, a cura di Network Non Autosufficienza NNA (Capitolo 6. Le assistenti familiari e il lavoro privato di cura).

 

Ai sensi del comma 166, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 150 del 2015[69], in collaborazione con l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro – ANPAL, e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, definisce strumenti e modelli, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, da impiegare;

- nell’area dei servizi sociali di supporto per le persone anziane non autosufficienti e le loro famiglie (area individuata al comma 162, lett. c) del provvedimento in esame);

- nelle attività e nei programmi di formazione professionale (di cui al precedente comma 165);

- nei progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.

 

Commi 167 e 168 - Modalità attuative, azioni di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti. Incremento del Fondo per le non autosufficienze

 

Ai sensi del comma 167, le modalità attuative, le azioni di monitoraggio e la verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti sono determinate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell’economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

 

Al fine di fornire un percorso proceduralmente definito per l’erogazione dei LEPS indirizzati alla non autosufficienza, si valuti l’opportunità, anche in questo caso (cfr. si veda supra quanto detto per il comma 161), di indicare un termine temporale per l’adozione dei decreti.

 

La graduale introduzione dei LEPS è inquadrata nell’ambito degli stanziamenti vigenti, incluse le integrazioni previste dal comma 168, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze per un ammontare pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, a 200 milioni per l’anno 2023, a 250 milioni per l’anno 2024 e a 300 milioni di euro euro a decorrere dal 2025.

Tali incrementi sono espressamente legati alle finalità di cui al comma 162, lettere a, b, e c (servizi socioassistenziali rivolti alle persone non autosufficienti suddivisi in tre aree) e al comma 163 (PUA, UVM, PAI). Restano fermi gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze già destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilità gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all’art. 21, comma 6, lettera c, del D. Lgs. n. 147 del 15 settembre 2017.

 

La legge 33/2017 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali" ha previsto, all'art. 1, comma 4, lettere a) e b), l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS), di un organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, con il compito di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida specifiche per gli interventi sociali.

Il D. Lgs. n. 147 del 2017, attuativo della delega e istitutivo del Reddito di inclusione (REI - la misura nazionale di contrasto alla povertà), ha conseguentemente previsto, all'articolo 21, la costituzione, presso il MLPS, della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, con il compito di predisporre specifici Piani triennali (con possibili aggiornamenti annuali), quali strumenti programmatici per l'utilizzo delle risorse dei fondi statali dedicati alle politiche sociali (Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo nazionale per le non autosufficienze, “Quota servizi” del Fondo povertà).

La Rete della protezione e dell'inclusione sociale, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è composta dai rappresentanti dell'autorità centrale (Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri), dalle Regioni (un componente per ciascuna delle Giunte regionali e delle Province autonome, designato dal Presidente) dei Comuni (20 componenti designati dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia - ANCI) e dell'INPS.

Nel disegno del legislatore, i Piani, programmati su un orizzonte temporale triennale con eventuali aggiornamenti annuali, devono individuare lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei Fondi cui fanno riferimento, con l'obiettivo di un raggiungimento graduale, nei limiti delle risorse disponibili, dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. Ma, più in generale, al di là della specifica "specializzazione" dei fondi nazionali a finanziamento dei servizi territoriali, i Piani hanno come priorità imprescindibile l'adozione di un approccio il più possibile integrato nella programmazione dei servizi territoriali (afferenti al sistema sanitario, al sistema sociale/assistenziale, al sistema delle politiche del lavoro, al sistema di educazione e istruzione, al sistema della formazione e delle politiche abitative). Tale integrazione, si sottolinea, appare sempre più necessaria per servizi "cerniera" come i servizi sociali, per la loro potenzialità – a fronte delle particolari fragilità e dei peculiari bisogni di cui si fanno carico – di attivare il complesso delle risorse e dei servizi territoriali necessari ad una appropriata progettazione personalizzata degli interventi.

Con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni assistenziali, i Piani devono individuare: - le priorità di finanziamento; - l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento; - i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target (obiettivi) quantitativi di riferimento.

Finora sono stati elaborati il Piano sociale nazionale 2018-2020, il Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, il Piano per la non autosufficienza 2019-2021. Tutti e tre i piani trovano aggiornamento nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023.

 

Per dare copertura ai costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria rivolta al sostegno di persone con gravissima disabilità e ad anziani non autosufficienti, e favorirne la permanenza presso il proprio domicilio evitando il rischio di istituzionalizzazione, è stato istituito il Fondo per la non autosufficienza (FNA) (art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 - legge finanziaria 2007). Il FNA, sin dalla sua istituzione, ha indirizzato il proprio spazio d'azione verso interventi volti a favorire la domiciliarità. Pertanto gli interventi finanziabili a valere sulle risorse del Fondo sono andati specializzandosi in tre tipologie: assistenza domiciliare diretta; assistenza "indiretta" mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi o per il caregiver; interventi complementari ai precedenti anche nella forma di ricoveri di sollievo (esclusi comunque i ricoveri a ciclo continuativo non temporaneo). Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle destinate alle prestazioni e ai servizi in favore delle persone non autosufficienti da parte delle Regioni e delle autonomie locali.

A decorrere dal 2016, l'intera dotazione del FNA ha assunto carattere strutturale e si è accresciuta negli anni successivi: dai 400 milioni del 2016 ai 450 del biennio 2017-18 fino ai 573,2 milioni di euro nel 2019 (Per un approfondimento sulla consistenza del Fondo fino al 2019 si rinvia alla Tabella a cura della Segreteria della Conferenza delle regioni e delle province autonome). Nel 2020, grazie ad un incremento di 50 milioni, le risorse del Fondo sono state pari a a 621 milioni di euro.

Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura, l'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha incrementato il Fondo di 90 milioni di euro, finalizzando 20 milioni alla realizzazione di progetti per la vita indipendente (qui il D.P.C.M. 21 dicembre 2020 delle risorse aggiuntive). Pertanto le risorse del Fondo per il 2021 sono pari a 669 milioni di euro.

In ultimo, le risorse del Fondo per il 2022 sono state incrementate di 40 milioni di euro dall'art. 37-bis del decreto legge n. 73 del 2021 (c.d. Decreto Sostegni bis). Le risorse sono finalizzate al finanziamento di programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata e per potenziare l'assistenza ed i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti.

Le risorse del Fondo sono ripartite annualmente tra le regioni con decreto interministeriale, previa Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

Il Decreto di riparto del 26 settembre 2016, stabilendo la destinazione delle risorse, ha definito, all'articolo 3, la condizione delle persone con disabilità gravissime, ma solo ai fini del riparto, attribuendo agli interventi e servizi loro dedicati il 40% delle risorse del Fondo. Il successivo Decreto di riparto 27 novembre 2017 ha attribuito le risorse del Fondo, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, per gli interventi a favore di persone in condizione di "disabilità gravissima", ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer (come previsto, per l'Alzheimer, dall'art. 1, comma 411, della legge 232/2016 - legge di bilancio 2017). Il restante ammontare del Fondo finanzia gli interventi per "non autosufficienze gravi", ad oggi però non meglio specificate a livello nazionale e quindi rimesse nei termini definitori esclusivamente alla programmazione regionale.

Si ricorda, che, dal 2014, a valere sulla quota del Fondo destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono finanziate anche le azioni volte all'attuazione del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, adottato con D.P.R. 4 ottobre 2013, relativamente alla linea di attività n. 3, "Vita indipendente e inclusione nella società". Il Programma di azione sottolinea come, grazie all'indicazione di principio espressa dalla legge n. 162/1998, le Regioni hanno sperimentato e favorito, nel corso degli anni, una progettualità volta all'assistenza indiretta, all'incentivazione della domiciliarità e, pur in modo residuale, al supporto ai percorsi di autonomia personale.

 

Comma 169 – Definizione dei LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza

 

Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale, diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi già individuati dall'articolo 22, commi 2 e 4, della legge quadro n. 328 del 2000.

 

L’art. 22, commi 2 e 4, della Legge quadro nazionale, individua una serie di ambiti di intervento che riconosce come livelli essenziali:

a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;

b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;

c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;

e) misure di sostegno alle donne in difficoltà;

f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i disabili gravi dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;

h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;

i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

In relazione a quanto supra indicato, ai sensi del comma 4 dell’art. 22, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale, tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni:

a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari;

b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;

c) assistenza domiciliare;

d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;

e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario

 

Tali LEPS integrano quelli già definiti a legislazione vigente ai sensi dei seguenti articoli:

 - articoli 5 e 23 del D. Lgs. n. 147 del 2017 istitutivo del Reddito di inclusione (rispettivamente “Punti per l’accesso al ReI e valutazione multidimensionale” e “Coordinamento dei servizi territoriali e gestione associata dei servizi sociali”);

- articoli 1 e 4 del decreto legge n. 4 del 2019 istitutivo del Reddito di cittadinanza (rispettivamente “Reddito di cittadinanza” e “Patto per il lavoro e Patto per l’inclusione sociale”);

- articolo 1, comma 797, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ovvero raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti socialiimpiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000.

 

E si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al d.P.C.M. 1 luglio 2021 recante "Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali".

 

La legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale, e i relativi decreti attuativi, pur assegnando un ruolo importante ai livelli essenziali delle prestazioni sociali, hanno preso atto della difficoltà, per carenza di risorse, della loro definizione, ripiegando sull’individuazione di obiettivi di servizio cui solo nel 2021 si è iniziato a dare corso. Gli obiettivi di servizio di ciascun comune per l’anno 2021, sulla base della Nota tecnica allegata al d.P.C.M. 1° luglio 2021 sono stabiliti in base al valore del fabbisogno standard monetario per la funzione sociale di ogni ente. I comuni sono tenuti a destinare nel 2021 una spesa per la funzione sociale, al netto del servizio di asili nido, almeno pari al fabbisogno standard monetario approvato dalla CTFS e riportato nell’allegato alla nota tecnica, nel limite delle risorse aggiuntive effettivamente assegnate e riportate nel medesimo allegato. Sulla base di tali parametri, sarà effettuata la ripartizione delle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale, previste dalla legge di bilancio 2021 (Legge n. 178 del 2020), per l’anno 2021 di 215.923.000 euro e di importi crescenti per gli anni successivi, sino a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030 (sul punto si veda supra quanto detto nel box Livelli essenziali delle prestazioni sociali - LEPS).

 

Comma 170 – LEPS prioritari

 

In sede di prima applicazione sono definiti i seguenti LEPS, individuati come prioritari nell'ambito del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017 nella seduta del 28 luglio 2021, ovvero:

a. pronto intervento sociale, compreso fra i servizi attivabili ai sensi dell’art. 7, co. 1, del D.Lgs. n. 147 del 2017, e già ricompreso, ai sensi dell’art. 22, co. 4, della legge n. 328 del 2000 fra quelli che devono essere attivati in tutti gli ambiti, viene individuato come LEPS da garantire in ogni ATS. Come specificato nella Scheda LEPS Pronto intervento sociale contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (pag. 107) il rafforzamento dei servizi di pronto intervento sociale è finanziato con 22,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo povertà, di cui 2,5 a valere sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi per la residenza fittizia), riconoscibili sull’arco temporale 2020?2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla programmazione 2021?2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione.;

b. supervisione del personale dei servizi sociali. Il Piano sociale opera la scelta di individuare un livello essenziale delle prestazioni riguardante la supervisione degli operatori del sociale, da operare secondo modalità incentrate sulla condivisione e supervisione dei casi, ai fini tanto di individuare le migliori risposte ai bisogni quanto di prevenire e contrastare i fenomeni di burn-out. Al finanziamento dell’attività, nella prospettiva del suo riconoscimento come LEPS, concorrono 42 milioni a valere sull’orizzonte del PNRR, specificamente previsti nell’ambito di una delle azioni finanziate a valere sul progetto dell’area M5C2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (si veda supra), integrate ove necessario da risorse del Fondo nazionale politiche sociali. Per approfondimenti si veda la Scheda tecnica contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (pag. 54);

c. servizi sociali per le dimissioni protette. La “dimissione protetta” è una dimissione da un contesto sanitario che prevede una continuità di assistenza e cure attraverso un programma concordato tra il medico curante, i servizi sociali territoriali dell’Asl di appartenenza e dell’Ente locale. Pertanto, può essere individuato quale LEPS in ambito sociale, con spesa a carico del Comune per l’intervento del servizio sociale territoriale, per prestazioni di assistenza “tutelare” temporanea a domicilio aggiuntive a quelle sanitarie rese ai sensi dell’art. 22, commi 4 e 5 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 di aggiornamento dei LEA. Per approfondimenti si veda la Scheda tecnica contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (pag. 59). Al finanziamento dell’attività, nella prospettiva del suo riconoscimento come LEPS, concorrono 66 milioni a valere sull’orizzonte del PNRR, specificamente previsti nell’ambito di una delle azioni finanziate a valere sul progetto dell’area M5C2 Investimento 1.1: Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti (si veda supra), integrate dalle risorse proprie e, ove necessario, da risorse del Fondo nazionale politiche sociali in concorso con le risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze e del Fondo nazionale sanitario.

d. prevenzione dell'allontanamento familiare. - P.I.P.P.I. Interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine. Per approfondimenti si veda la Scheda tecnica contenuta nel Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 (pag. 65).;

e. servizi per la residenza fittizia. L’ordinamento giuridico prevede una norma specifica per la residenza anagrafica delle persone senza dimora, l’art. 2, comma 3, della legge 1228 del 24 dicembre 1954, nota come “legge anagrafica”. Essa stabilisce che “la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune ove ha il domicilio, e in mancanza di questo nel Comune di nascita”. L’elezione del domicilio, nell’accezione ampia prevista dalla Cassazione, di fatto, è elemento sufficiente perché una persona senza dimora possa ottenere dal Comune nel quale ciò avviene, la residenza anagrafica. Tuttavia, sono ancora molte le persone che non accedono a questo diritto esigibile. Inoltre, la residenza “fittizia” può non essere sufficiente a favorire l’accesso ad altri diritti, se non è accompagnata da un servizio che consenta l’effettiva reperibilità della persona. In vista della sua definizione normativa, viene dunque individuato come LEPS quello di garantire in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio, anche se prive di un alloggio, servizi che permettano di rendere effettivo il diritto all’iscrizione anagrafica, compreso il servizio di fermo posta necessario a ricevere comunicazioni di tipo istituzionale. Il servizio per l’Accesso alla residenza anagrafica e fermo posta è finanziato con 2,5 milioni annui dalla Quota servizi del fondo povertà, a valere sulla componente relativa agli interventi e servizi in favore di persone in povertà estrema e senza dimora, e con 90 milioni complessivi dal fondo React EU (insieme con i servizi di Pronto intervento sociale), riconoscibili sull’arco temporale 2020-2023. Ulteriori risorse verranno rese disponibili a valere sulla programmazione 2021-2027 del PON Inclusione e del POC Inclusione;

f. progetti per il dopo di noi e per la vita indipendente. La legge n. 112 del 2016[70] ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo c.d. Dopo di noi destinato "alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave prive di legami familiari". In seguito, il decreto legge 86/2018 in materia di riordino delle competenze dei Ministeri, ha attribuito al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per le disabilità, la titolarità, insieme al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dei decreti di attuazione e degli atti di riparto delle risorse del Fondo Dopo di noi che è stato disciplinato, con l'individuazione degli obiettivi di servizio e delle modalità di riparto, dal decreto del 23 novembre 2016. Destinatari delle misure di assistenza, cura e protezione sono le persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale. In tal senso, le misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori e devono essere definite con il coinvolgimento dei soggetti interessati e nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, e, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Le misure previste dalla legge n. 112 de1 2016 rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano infatti salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili. Inoltre, le regioni e le province autonome assicurano l'assistenza sanitaria e sociale alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare garantendo, nell'ambito territoriale di competenza, i livelli di assistenza ospedaliera, di assistenza territoriale e di prevenzione, riferibili ai LEA in ambito sanitario.

Dal 2018, il Fondo ha una dotazione strutturale pari a 56,1 milioni. La legge di bilancio 2020 (art. 1, co. 490, della legge 160/2019) ha incrementato la dotazione del Fondo Dopo di noi di 2 milioni di euro per il 2020. Nel periodo emergenziale da COVID-19, nell'ottica di rafforzare i servizi e i progetti di supporto alla domiciliarità per le persone disabili e non autosufficienti, e nell'ottica di rafforzare tali interventi anche attraverso la realizzazione di soluzioni alloggiative innovative, il Fondo è stato incrementato di ulteriori 20 milioni di euro dall'art. 104 del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020). Pertanto, per il 2021 la dotazione del Fondo è pari a 76,1 milioni di euro.

 

Comma 171 - Finanziamento dei LEPS diversi dai LEPS per la non autosufficienza e dei LEPS prioritari

 

Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo concorrono le risorse nazionali già destinate per le medesime finalità dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 insieme alle risorse dei fondi comunitari e del PNRR destinate a tali scopi.

 

Al finanziamento degli interventi e servizi sociali sono indirizzate le risorse dei Fondi sociali nazionali: Fondo per le non autosufficienze, Fondo nazionale per le politiche sociali, Fondo povertà, Fondo Dopo di noi.

Per un approfondimento si rinvia al sito istituzionale della Camera dei Deputati, Portale della documentazione, temi web Le misure a sostegno della famiglia e i fondi per le politiche sociali e PNRR.

 

 Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 chiarisce che ai finanziamenti nazionali destinati ai servizi sociali territoriali si sono aggiunti, a partire dal 2014 e in misura crescente, fondi europei o fondi nazionali collegati alla programmazione europea. Il PON Inclusione (servizi sociali) e il FEAD (principalmente dedicato al sostegno alimentare) della programmazione 2014-2020, per un totale di 1,2 e 0,8 miliardi rispettivamente, hanno ancora una coda residuale (circa 0,4 miliardi) da impiegare entro il 2023 e vedranno una conferma nella programmazione 2021-2026 verosimilmente dentro un unico programma PON Inclusione, di cui si è avviata la programmazione, con una dotazione significativamente superiore alla somma dei due programmi precedenti. A questi si aggiungono le somme di REACT-EU, inserite nella coda della programmazione PON Inclusione e FEAD 2014-2020, per un ammontare pari a 90 e 190 milioni rispettivamente. Completano il quadro le risorse (circa 300 milioni) del POC Inclusione, il Piano operativo complementare finanziato con le risorse derivanti dall’aumento del cofinanziamento europeo e dall’utilizzo di circa 250 milioni del PON per spese legate al Covid, e il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha stanziato 1,45 miliardi per tre specifici interventi sul sociale a regia nazionale concernenti interventi in ambito socio-sanitario, interventi di sostegno alle persone con disabilità e intervento di contrasto alla povertà estrema.

 

 


 

Articolo 1, commi 172 e173
(
Livello essenziale della prestazione riferito
ai servizi educativi per l’infanzia)

 

 

I commi 172-173 incrementano la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili negli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l’anno 2027, considerando anche il servizio privato. Si prevede, inoltre, l’esclusione dei costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire.

 

Il comma 172, al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell’erogazione del servizio di asilo nido, in attuazione della norma costituzionale[71] che assegna alla legislazione esclusiva statale il compito di definire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per il potenziamento degli asili nido e ne modifica i criteri e le modalità di riparto.

 

A tal fine è sostituita la lettera d-quater), comma 449, della legge n. 232/2016, introdotta dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020, articolo 1, comma 792), con la quale è stato previsto il riparto annuale della quota aggiuntiva del FSC destinata al potenziamento degli asili nido nei comuni delle RSO e delle regioni Sicilia e Sardegna, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. La norma prevede che fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del comune individuata dalla CTFS.

 

L’incremento annuale del FSC che ne deriva è illustrato dalla seguente tabella.

 

Risorse aggiuntive FSC da destinare agli asili nido (mln di euro)

 

LB 2021

LB 2022

differenza

2022

100

120

+20

2023

150

175

+25

2024

200

230

+30

2025

250

300

+50

2026

300

450

+150

dal 2027

300

1.100

+800

 

La disposizione fissa l’obiettivo del raggiungimento di un livello minimo del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia (nidi e micronidi) che ciascun comune o bacino territoriale deve garantire, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno. Tale livello minimo si riferisce al numero dei posti dei servizi educativi per l’infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi, ed è fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato.

Si prevede il raggiungimento del LEP al 33 per cento in maniera graduale, attraverso obiettivi di servizio annuali differenziati per fascia demografica, tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza. 

Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, è fissato con decreto ministeriale, dando priorità ai bacini territoriali più svantaggiati, tenendo conto di una soglia massima del 28,88%, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non avranno raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio è progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato.

Il riparto delle risorse (analogamente a quanto attualmente stabilito dalla norma vigente), avviene mediante decreto ministeriale[72],  previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Il contributo per l’anno 2022 è ripartito entro il 28 febbraio 2022, mentre per gli anni successivi rimane fermo il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Con il citato decreto ministeriale sono altresì disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

Si prevede, inoltre, che le risorse assegnate possono essere utilizzate dai comuni anche per l’assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l’infanzia. In tal caso si applica l’articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104 del 2020, il quale esclude che le spese relative ad assunzioni fatte in data successiva al 14 ottobre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 104 del 2020), finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

 

L’articolo 57, comma 3-septies, del D.L. n. 104 del 2020 fa riferimento all’articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del D.L. n.34 del 2019, che ha introdotto norme volte ad accrescere le facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei comuni che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. A tal fine si prevede, in particolare, che l’incremento delle facoltà assunzionali sia consentito agli enti la cui spesa complessiva per il personale (al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione) non sia superiore ad un determinato valore soglia, stabilito con decreto ministeriale, definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti. Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno eccedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

 

L’incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale, per il potenziamento delle funzioni relative ai servizi sociali, asili nido e trasporto disabili, è disposta dal comma 564 del DDL in esame (alla cui scheda di lettura si rinvia).

 

La relazione illustrativa del disegno di legge afferma che la misura prevista dalla disposizione in esame è volta a garantire la gestione del servizio asili nido, una volta realizzate le infrastrutture previste nell’ambito del PNRR, il quale ha stanziato ulteriori risorse per finanziare il Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1) per un totale di 4.600 milioni di euro fino al 2026.

Si ricorda, inoltre, che la NADEF 2021, con riferimento al servizio asili nido, ha preannunciato l’obiettivo di assicurare che almeno il 33 per cento della popolazione di bambini residenti ricompresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi possa usufruire nel 2026 del servizio su base locale.

 

Il comma 173 esclude i costi di gestione degli asili nido dal costo dei servizi individuali che i comuni strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire. A tal fine modifica l’art. 243, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 267 del 2000 (Testo unico degli enti locali – TUEL).

 

L’art. 243 del TUEL disciplina gli enti locali strutturalmente deficitari, ovvero quegli enti che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da un’apposita tabella da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari rispetto a quelli fissati con apposito D.M.. I parametri di deficit strutturale fanno riferimento principalmente alla capacità di riscossione delle entrate, all’indebitamento finanziario, al disavanzo di amministrazione e alla rigidità della spesa corrente.

Gli enti strutturalmente deficitari sono sottoposti a controlli finalizzati a prevenire il verificarsi di una situazione d’insolvenza definitiva. In particolare, sono soggetti ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, il costo complessivo della gestione deve essere coperto con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento. In tale ambito i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare.

 

Con la norma in esame, i costi di gestione degli asili nido sono integralmente esclusi dal calcolo del costo complessivo della gestione dei servizi a domanda individuale che gli enti strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire con i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento.

 


 

Articolo 1, comma 174
(Risorse per il trasporto scolastico di studenti disabili)

 

 

Il comma 174 dispone l’assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all’incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo è ripartito tenendo conto dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”.

La norma prevede, altresì, la determinazione di obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, e il monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

 

L’assegnazione, progressivamente crescente, è pari a:

-     30 milioni di euro per l'anno 2022,

-     50 milioni di euro per l'anno 2023,

-     80 milioni di euro per l'anno 2024,

-     100 milioni di euro per l'anno 2025,

-     100 milioni di euro per l'anno 2026,

-     120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

 

Il Fondo di solidarietà comunale (FSC) costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni, alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi. Esso è stato istituito[73] dall’articolo 1, comma 380, della legge di stabilità per il 2013 (legge 228/2012) in ragione della nuova disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), introdotta dalla legge medesima, che ha attribuito ai comuni l’intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato. La dotazione annuale del Fondo, definita per legge, è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente, derivante dalla trattenuta del 22,43 per cento del gettito IMU standard che Agenzia delle Entrate effettua per ogni comune.

Con la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 446-452, legge n. 232/2016) si è definita una disciplina a regime del Fondo di solidarietà comunale, che fissa:

§  la dotazione annuale del Fondo (comma 448), fermo restando la quota parte dell'IIMU di spettanza dei comuni che in esso confluisce annualmente (quantificata in 2.768,8 milioni);

§  i criteri di ripartizione del Fondo medesimo (comma 449), distinguendo tra la componente ristorativa e quella c.d. tradizionale del Fondo, da distribuire, in parte, sulla base di criteri di tipo compensativo rispetto all'allocazione storica delle risorse ed in parte secondo logiche di tipo perequativo;

§  la data di adozione del DPCM di ripartizione del Fondo al 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, previo accordo in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre. Per l'adozione del DPCM di ripartizione è richiesto, a partire dal 2020, il previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (art. 57-quinquies, co. 2, del D.L. n. 124 del 2019).

 

Più in particolare, il comma in esame reca l’assegnazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (FSC), nella misura di 30 milioni di euro per l’anno 2022, 50 milioni di euro per l’anno 2023, 80 milioni di euro per l’anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, quale quota di risorse espressamente finalizzata ad incrementare il numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali di prestazione (LEP).

A tal fine, il comma integra la disciplina di riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016 – mediante l’inserimento della lettera d-octies) nel comma 449 - al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto tra i comuni della quota del Fondo destinata al finanziamento del trasporto scolastico per gli studenti disabili.

Le risorse destinate alla suddetta finalità sono da considerarsi aggiuntive rispetto alla dotazione del Fondo di solidarietà comunale a legislazione vigente, secondo quanto disposto dal comma 564 del disegno di legge in esame, che ridefinisce in aumento la dotazione del Fondo, al fine di ricomprendervi le risorse per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili, in considerazione di quanto disposto dai commi 172-174 e 564 del disegno di legge in esame.

 

Ai fini della ripartizione delle risorse, la nuova lettera d-octies) del comma 449 stabilisce:

-    che alla ripartizione del contributo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard:

       entro il 28 febbraio 2022 per l’anno 2022.

       entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per gli anni successivi;

-    che nei criteri di riparto occorre tener conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione “Istruzione pubblica”, approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS);

-    che, fino alla definizione dei LEP, con il medesimo decreto di riparto, vengano disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati che devono essere conseguiti con le risorse assegnate, nonché le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse.

 

In sostanza, il comma in esame assegna ai comuni risorse aggiuntive per il potenziamento del servizio di trasporto gratuito per gli studenti disabili, secondo una metodologia del tutto analoga a quella definita lo scorso anno per il finanziamento dei servizi sociali e il potenziamento degli asili nido, che prevede un percorso di convergenza nei livelli dei servizi offerti sul territorio, con la definizione di specifici “obiettivi di servizio” da raggiungere, accompagnato da meccanismi di monitoraggio, volti ad assicurare che le risorse aggiuntive siano effettivamente destinate al potenziamento del servizio.

Secondo le informazioni fornite nella Relazione Tecnica, considerando che nell'anno 2018 il numero di utenti trasportati si attesta a circa 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili) e considerato che SOSE S.p.A. stima un costo standard di 4.138,8 euro per utente trasportato, il contributo annualmente previsto consentirebbe, sulla base delle informazioni allo stato disponibili, un incremento del livello di servizio rispetto all'anno 2018 (cfr. il prospetto riportato nella Relazione) di circa 7.248 utenti nel 2022, di circa 12.081 utenti nel 2023, 19.325 utenti nel 2024, di 24.162 utenti nel 2026 e di circa 28.994 utenti dal 2027.

 

La norma prevede altresì che le somme che a seguito del monitoraggio non risultassero destinate ad assicurare l’obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Si rammenta che i citati commi 128 e 129 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 dispongono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso (comma 128). In caso di incapienza, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero delle somme dovute a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti (comma 129).

 


 

Articolo 1, comma 175
(Credito d’imposta Mezzogiorno)

 

 

Il comma 175 interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l’individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l’applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale.

 

 

Il comma 175, in particolare, modifica l'articolo 1, comma 98[74], della legge 28 dicembre 2015, n. 208, adeguando il perimetro geografico di applicazione del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno a quanto è stato previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata dalla Commissione europea il 2 dicembre 2021.

 

L'operatività della Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia per il periodo 2014-2020 era stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 con decisione della Commissione C (2020)661 final del 5 ottobre 2020 (SA 58246).

Relativamente al nuovo periodo di programmazione 2022-2027, è stata adottata la Comunicazione della Commissione 2021/C 153/01 (“Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale”). Successivamente alla pubblicazione degli orientamenti, avvenuta in GUCE il 29 aprile 2021, è in capo a ciascuno Stato membro l'obbligo di notificare alla Commissione un'unica carta degli aiuti a finalità che sarà valida dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027. La Commissione esamina, per ciascuno Stato membro, la carta degli aiuti a finalità regionale notificata e, se essa soddisfa le condizioni stabilite negli orientamenti, adotta una decisione che la approva.

Il 18 ottobre 2021 è stata presentata alla Commissione la Carta degli aiuti italiana per il periodo 2022-2027, poi approvata il 2 dicembre 2021 (SA 100380).

 

La modifica operata dal comma 175 in esame riguarda le imprese con strutture produttive ubicate nella regione Molise. La nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 ricomprende, infatti, la regione Molise tra le aree in deroga ai sensi della lettera a) dall'articolo 107, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea[75]. Le zone assistite della regione Abruzzo, rimangono, invece, tra quelle assistite in deroga ai sensi della lettera c) dall'articolo 107, par. 3 del Trattato.

Nel testo attualmente vigente del comma 98 della legge n. 208/2015, che disciplina il credito d’imposta, le zone assistite della regione Molise figurano, assieme a quelle della regione Abruzzo, tra quelle ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014 2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, poi modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016.

 

La Carta degli aiuti a finalità regionale dell'Italia 2022-2027 indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale. La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto nelle regioni ammissibili. L'intensità dell'aiuto è l'importo massimo dell'aiuto di Stato che può essere concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili.

A norma degli orientamenti riveduti, un gruppo di regioni che ospitano il 41,99% della popolazione italiana sarà ammissibile agli aiuti per investimenti a finalità regionale:

·       Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (che totalizzano il 32% della popolazione italiana) rientrano tra le regioni più svantaggiate dell'UE, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE. Tali regioni sono ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette "zone a"), con intensità massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %, in funzione del PIL pro capite della "zona a" di appartenenza;

·       l'Italia ha la possibilità di designare cosiddette "zone c non predefinite" per un massimo del 9,99% della popolazione nazionale. La designazione specifica delle "zone c non predefinite" può avvenire in futuro e comporterebbe una o più modifiche della carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi.

In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per gli investimenti delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli investimenti delle piccole imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di EUR).

Una volta definito un futuro piano territoriale per una transizione giusta nell'ambito del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, l'Italia avrà la possibilità di notificare una modifica della Carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi, al fine di applicare un potenziale aumento dell'intensità massima di aiuto nelle future aree di transizione giusta, come specificato negli orientamenti riveduti per le "zone a".

 

Secondo le informazioni fornite dalla Relazione tecnica dell’A.S. 2448, si stima un tasso di crescita del 56% del credito d’imposta conseguente alle nuove intensità degli aiuti applicabili al Molise, da cui un maggior credito per il 2022 pari a circa 6,1 milioni di euro (rispetto agli 11 milioni di euro registrati nel 2020).

 

Con riferimento all’ultimo periodo del comma 175 in esame, si segnala che continua ad essere indicata, per quel che concerne i massimali di aiuto applicabili, la Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014)6424 final.

Il riferimento alla Carta 2014-2020 - in quanto destinata a cessare di efficacia il 31 dicembre 2021 - andrebbe tuttavia sostituito con il richiamo alla nuova Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2022-2027, approvata il 3 dicembre scorso.

 

In base all’articolo 1, comma 98, della legge di stabilità 2016 – nel testo vigente - il credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Destinatarie sono dunque le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, lettera a), TFUE, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, par. 3, lettera c), TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, poi prorogata, come detto, sino al 31 dicembre 2021.

Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.

Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio (comma 99).

L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014 (comma 100).

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni per le piccole imprese, di 10 milioni per le medie imprese e di 15 milioni per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione (comma 101).

Successivamente l’articolo 1, comma 319, della legge di bilancio per il 2020 ha prorogato tale credito dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 e l’articolo 1, comma 171, della legge di bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2022.

La disciplina specifica del credito di imposta è specificata dai successivi commi da 99 a 107 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015).

 

 


 

Articolo 1, commi 176 e 177
(Interventi per l'offerta turistica in favore di persone con disabilità)

 

 

Il comma 176 istituisce, presso il MiTur, un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilità turistica delle persone con disabilità. La finalità è quella di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa.

Il comma 177 demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, l'adozione delle disposizioni di attuazione del comma 176.

 

Come ricorda la relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio per il 2022 (AS n. 2448), la disposizione dà inoltre attuazione all'articolo 30 della Convenzione Onu delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009, n. 18, che dispone che gli Stati riconoscano il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di uguaglianza con gli altri alla vita culturale e adottino tutte le misure adeguate a garantire che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi di attività culturali, come teatri, musei, cinema, biblioteche e servizi turistici, e, per quanto possibile, abbiano accesso a monumenti e siti importanti per il turismo e la cultura.

Nel dettaglio, lo stanziamento incardinato sul fondo è destinato a finanziare tutta una serie di interventi tesi a consentire l'adeguamento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei relativi servizi offerti, fermo restando l'obbligo, da parte dei gestori, di destinare un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita capacità motoria, ai sensi dell'art.5, comma 3, del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989.

Ciò armonicamente ai profili dell'accessibilità, della visitabilità e dell'adattabilità e quindi anche sotto il profilo delle predisposizioni utili a facilitare l'accesso e la circolazione delle persone portatrici di disabilità verso e fuori tali strutture, consentendo, ove possibile, alle stesse di potersi spostare in autonomia, ai tini della piena fruizione dei siti e delle attività turistiche.

La possibilità di ottimizzare le predisposizioni per la fruizione turistica da parte delle persone portatrici di disabilità influisce anche sulla capacità nazionale di attrazione sui mercati internazionali quanto al meccanismo domanda/offerta turistica, determinando la necessità di rimanere concorrenziali in un mercato ormai globale, al pari di altre nazioni.

Ulteriormente, tale intervento consente anche di efficientare quella che è l'inclusione sociale delle persone con limitazioni dell'autonomia personale, che è condizionata da fattori che ne ostacolano la piena partecipazione (limitazioni nella mobilità, barriere architettoniche, mancanza di sostegni mirati, etc.).

Il PNRR ricorda, a p. 45, che all’interno del Piano sono previste, tra l'altro, le seguenti misure: nella Missione 1, si rimuovono le barriere architettoniche e sensoriali in musei, biblioteche e archivi, per promuovere una cultura dell’accessibilità del patrimonio culturale italiano.


 

Articolo 1, comma 178
(Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità)

 

 

Il comma 178 attribuisce al Fondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di “Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità”, e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell’autorità politica delegata in materia[76]. Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2026.

 

 

La nuova denominazione del Fondo, come evidenziato dalla relazione illustrativa, è stata prevista al fine di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro.

 

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 330, della legge 160/2019) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato "Fondo per la disabilità e la non autosufficienza", con una dotazione pari a 29 milioni di euro per il 2020, a 200 milioni di euro per il 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all'attuazione di interventi a favore della disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia. Tali interventi, ai sensi della norma istitutiva, dovranno essere attuati con appositi provvedimenti normativi, nei limiti di spesa previsti.

Sul punto si ricorda che la NaDef ha preannunciato, a completamento della manovra di bilancio 2020-2022, quale collegato, un disegno di legge in materia di disabilità che è stato presentato dal Governo il 2 novembre scorso (A.C. 3347) e del quale  la XII Commissione affari sociali della Camera ha avviato l’esame in sede referente[77]. Ai sensi dell’articolo 3 del citato disegno di legge le misure e gli interventi in esso previsti verranno finanziati dal Fondo per la disabilità e la non autosufficienza[78] nei limiti previsti dalla relativa dotazione finanziaria.

 

Si rammenta che il PNRR affronta in modo integrato il nodo dell’assistenza socio-sanitaria territoriale collegando alcuni investimenti della Missione 5 " Inclusione e Coesione" Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore” agli investimenti e progetti di riforma proposti dalla Missione 6 “Sanità” Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza territoriale sanitaria”. Più nel dettaglio, gli ambiti di intervento (progetti) previsti dall’Investimento 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” della Componente 2 della Missione 5 sono rivolti a: i) sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; ii) percorsi di autonomia per persone con disabilità; iii) Housing temporaneo e stazioni di posta. Agli investimenti si affiancano due importanti previsioni di riforma: Legge quadro sulla disabilità e Riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti. La definizione ed esecuzione dei progetti a valenza sociale della componente M5C2 vede il coinvolgimento, in qualità di attuatori, degli enti locali (Comuni singoli od associati in Ambiti territoriali) coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con le Regioni. La linea di intervento M5C2.1 è espressamente ricondotta alle politiche socio-sanitarie e dispone di 1,45 miliardi di euro.

Infine, gli investimenti della Componente 1 della Missione 6 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale” intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. Ulteriore obiettivo è il potenziamento della protezione dai rischi sanitari ambientali e climatici, in modo da rispondere più efficacemente alle esigenze delle comunità in materia di cure e assistenza a livello locale. Agli investimenti si affianca un intervento di riforma finalizzato alla definizione di un nuovo assetto istituzionale e organizzativo, che consenta di conseguire standard uniformi di cura nell’assistenza territoriale e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con una visione olistica ("Planetary Health"). Gli investimenti della Componente M6C1 valgono 7 miliardi di euro.

 

 

Il comma in esame  ha disposto il trasferimento dal 1° gennaio 2022 del Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità , nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, “al fine[79] di conferire maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità”.

Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 fino al 2026.

 

 


 

Articolo 1, commi 179 e 180
(Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione
degli alunni con disabilità)

 

L’articolo 1, commi 179 e 180, istituisce il “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, con una dotazione di € 100 mln annui a decorrere dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

 

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che, l’art. 139, co. 1, lett. c), del d.lgs. 112/1998 aveva attribuito alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

Successivamente, l’art. 1, co. 947, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (di cui all’art. 13, co. 3, della L. 104/1992, al quale fa riferimento anche il testo in esame), nonché quelle relative ai summenzionati servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio sono attribuite alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale, queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni[80].

A tal fine, lo stesso art. 1, co. 947, aveva autorizzato la spesa di € 70 mln per il 2016. Il riparto doveva essere disposto, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni, con DPCM, emanato su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Le risorse erano state appostate sul cap. 2836 dello stato di previsione del MEF e ripartite con DPCM 30 agosto 2016, che aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Per il 2017, le risorse, pari a € 75 mln, erano state autorizzate mediante intervento diretto nella seconda sezione della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) e ripartite con DPCM 28 settembre 2017, che aveva anch’esso fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado. A decorrere dal medesimo anno, le somme sono state allocate sul cap. 2836 dello stato di previsione del (ora) Ministero dell’istruzione.

Per il 2018, l’art. 1, co. 70, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva autorizzato la spesa di € 75 mln. Le risorse erano state ripartite con DPCM 21 dicembre 2018, che, come i precedenti, aveva fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Ancora in seguito, l’art. 1, co. 561, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato una ulteriore spesa di € 25 mln annui per il periodo 2019-2021 che si è aggiunta ai € 75 mln annui per il medesimo periodo stanziati, per le medesime finalità, dal disegno di legge di bilancio originario, con un intervento operato direttamente in seconda sezione. Inoltre, il co. 562 ha disposto che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è emanato anche di concerto con il Ministro (ora) dell’istruzione. Il relativo riparto era stato operato, per il 2019, con DPCM 1 agosto 2019 e, da ultimo, per il 2020, con DPCM 20 novembre 2020, che avevano sempre fatto riferimento (solo) agli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado.

Nel frattempo, la L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), con un intervento operato direttamente in seconda sezione, ha rifinanziato l’autorizzazione di spesa iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione (cap. 2836), a decorrere dal 2022, per un importo pari a € 100 mln annui.

 

Da ultimo, per il 2021, il 17 giugno 2021 è stata raggiunta l’intesa in Conferenza unificata (mentre il DPCM – se intervenuto – non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

In tale sede, la Conferenza delle regioni e delle province autonome aveva richiesto, fra l’altro:

·     che il Fondo fosse ripartito considerando gli studenti con disabilità che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e non solo quelli delle scuole secondarie di secondo grado;

·     che il riparto delle risorse fosse reso disponibile in tempi congrui e comunque prima dell'avvio dell'anno scolastico, per ovviare al notevole ritardo con cui le stesse risorse sono concretamente erogate.

 

Nel quadro ricapitolato, il comma 179, al fine di potenziare i servizi di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’art. 13, co. 3, della L. 104/1992, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della presidenza del Consiglio dei Ministri, il (ulteriore) “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità”, con una dotazione di € 100 mln annui dal 2022.

Tali risorse sono appostate sul cap. 2080 dello stato di previsione del MEF.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di chiarire il raccordo fra la linea di finanziamento iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione (cap. 2836) e quella iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

In base al comma 180, il Fondo è destinato, annualmente, per € 70 mln agli “enti territoriali”, e per € 30 mln ai comuni.

Al riguardo, si ricorda che, sulla base di quanto disposto dall’art. 114 della Costituzione, per enti territoriali si intendono regioni, province, città metropolitane e comuni.

 

Considerato che ai comuni è esplicitamente destinata una parte del finanziamento, si valuti l’opportunità di sostituire il riferimento agli “enti territoriali” presente per il riparto dell’altra parte dello stesso finanziamento.

 

In particolare, al riparto, si provvede:

·       per la quota parte destinata agli “enti territoriali”, con decreto del Ministro per le disabilità e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’economia e delle finanze e dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;

·       per la quota destinata ai comuni, con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro per le disabilità, di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno.

I decreti individuano anche i relativi criteri di ripartizione.

 

la relazione illustrativa all’A.S. 2448ricapitolando dati emergenti dal Rapporto ISTATL’inclusione scolastica degli alunni con disabilità – A.S. 2019/2020”, del 9 dicembre 2020[81] – ricordava, anzitutto, che gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione degli studenti con disabilità, che aiutano a costruire nello studente disabile competenze di autonomia emotiva, cognitiva e sociale, sono circa 57.000, dipendono dagli enti territoriali, e si affiancano agli insegnanti di sostegno e ai collaboratori scolatici, ai quali ultimi è attribuita l’assistenza igienica e di base.

Faceva, quindi, presente che la disponibilità di tali figure professionali varia molto sul territorio. A livello nazionale, il rapporto alunno/assistente è pari a 4,6, ma con differenze fra Mezzogiorno (rapporto pari a 5,5) e regioni centrali e settentrionali (rapporto pari a 4,4)[82].

Evidenziava, inoltre, che la domanda di assistenza non è totalmente soddisfatta. In particolare, a livello nazionale, il 5,7% degli studenti con disabilità non usufruisce del supporto (il 7,3% nelle scuole del Mezzogiorno e il 4% nelle scuole del Centro).

Faceva, infine, presente che l’intervento ora disposto ha la prospettiva del raggiungimento di un rapporto alunno/assistente pari a 4 in ogni ambito territoriale.

 

 


 

Articolo 1, commi 181-182
(Incremento del finanziamento del
Fondo per i soggetti
con disturbo dello spettro autistico)

 

 

I commi 181-182, inseriti nel corso dell’esame al Senato, autorizzano un incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022 del Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone beneficiarie, con copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 194 del presente disegno di legge.

 

I commi 181-182, inseriti nel corso dell’esame al Senato, apportano alcune modifiche, mediante la tecnica della novella, alla disciplina istitutiva, nello stato di previsione del Ministero della salute, del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, prevista ai commi 401 e 402 della Legge di stabilità 2016 (L. n. 208 del 2015).

 

I citati commi 401 e 402 hanno istituito il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, allo scopo di dare attuazione alla legge 134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, che ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità con quanto previsto da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

I criteri e le modalità di accesso al Fondo devono essere definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni (v. decreto del Ministero dell salute di concerto con il MEF del 30 dicembre 2016).

La destinazione delle risorse del Fondo è stabilita in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:

a)   una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b)   una quota pari al 25% destinata all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del SSN;

c)   una quota pari al 60% destinata all'incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità.

In sede di Conferenza unificata è stato approvato, il 10 maggio 2018, l’aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico (qui il link al documento).

 

Più in dettaglio, il comma 181 dispone:

§  alla lett. a): per il 2022 detto aumento del Fondo pari a 27 milioni di euro (incrementativo del finanziamento a regime già previsto per 5 milioni di euro dal 2016);

 

Rispetto al finanziamento a regime di 5 milioni di euro dal 2016, le risorse sono state poi aumentate a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Peraltro, l’articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020. La dotazione del Fondo è stata da ultimo incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

 

§  alla lett. b): l’estensione al Ministero della disabilità della partecipazione al concerto previsto per la definizione, con decreto del Ministero della salute (cui partecipa attualmente solo il MEF) dei criteri e delle modalità di accesso al Fondo;

 

Si ricorda che per l’attuazione della legge 134/2015 non erano stati previsti finanziamenti dedicati. Pertanto, il Fondo istituito dal comma 401 intende garantire l’attuazione delle misure previste dagli articoli 3 e 5 della stessa legge 134/2015, fra le quali si ricordano:

·     l’individuazione di centri di riferimento, con compiti di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria alle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito della rete sanitaria regionale e delle province autonome;

·     misure idonee a garantire percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico, quali; formazione degli operatori, costituzione di specifiche equipe territoriali dedicate, sostegno alle famiglie, garanzia di strutture semiresidenziali dedicate;

·     sviluppo di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico;

·     buone pratiche terapeutiche ed educative.

 

Il comma 182 chiarisce che detto incremento è finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.

 

 


 

Articolo 1, commi 183 e 184
(Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità)

 

 

I commi 183 e 184, integrando l’articolo 34, comma 1 del D.L. n.41/2021 (c.d. sostegni)[83] dispongono un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre, con una modifica al comma 2-bis del medesimo articolo, vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

 

 

L’articolo 34, del D.L. n.41/2021, ai commi 1 e 2, dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vengono demandate ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio o dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, l’individuazione degli interventi e la fissazione dei criteri e delle modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo allo scopo di finanziare specifici progetti. Viene inoltre specificato che sui predetti decreti in materia di infrastrutture digitali, inclusione sportiva e turismo accessibile è acquisito, rispettivamente per ogni singolo decreto, il concerto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, dell'autorità politica delegata in materia di sport e del Ministro del Turismo.

Il comma 2-bis definisce gli ambiti di intervento a cui devono riferirsi i progetti a cui sono indirizzati i finanziamenti dell’istituito “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità” (promozione e realizzazione di infrastrutture, anche digitali, destinate ad attività ludico-sportive; inclusione lavorativa e sportiva, nonché per il turismo accessibile).

Per la copertura degli oneri derivanti dai commi 1, 2, e 3, il comma 4 fa rinvio all’articolo 42 del medesimo decreto .

 

Va inoltre ricordato che la legge n. 134/2015 Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie, ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

La legge n. 134 ha inoltre previsto l'inserimento, nella fase di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, delle prestazioni relative alla diagnosi precoce, alla cura e al trattamento individualizzato di questi disturbi, effettivamente poi avvenuto nell'ambito del D.P.C.M. 12 gennaio 2017 che, all'art. 60, ha definito i nuovi LEA e, rispetto ai disturbi dello spettro autistico, ha disposto  l'aggiornamento almeno triennale delle Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico del 2012.  Il testo del documento di aggiornamento è stato approvato il 10 maggio del 2018 in sede di Conferenza unificata. Nell'ambito di tale Intesa, le Regioni e le Province autonome sono state chiamate a recepire le ‘Linee di Indirizzo' tramite l'approvazione di un piano operativo da trasmettere al Ministero della Salute (qui il il monitoraggio, a cura dell'Osservatorio nazionale autismo presso l'Istituto superiore di sanità, del recepimento di dette Linee di Indirizzo e della loro implementazione proprio attraverso tali specifici Piani regionali).

Per quanto riguarda le risorse dedicate, con legge di stabilità 2016 (l'art. 1, commi 401- 402 della legge 208/2015) è stato istituito, a decorrere dal 2016, presso il Ministero della salute, il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione a regime di 5 milioni di euro, indirizzati alla realizzazione di una serie di obiettivi, tra cui:

- l'individuazione di centri di riferimento, nell'ambito delle reti sanitarie regionali, con compiti di coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria;

- la realizzazione di percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali per la presa in carico di minori, adolescenti e adulti con disturbi dello spettro autistico;

- la formazione di operatori specializzati, con la costituzione di specifiche équipe territoriali dedicate;

- il sostegno alle famiglie;

- il funzionamento di strutture semiresidenziali dedicate;

- il finanziamento di progetti di ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico;

- la condivisione di buone pratiche terapeutiche ed educative.

I criteri e le modalità di accesso al Fondo, istituito per dare attuazione agli obiettivi della legge 134 - inizialmente priva di qualsiasi finanziamento dedicato -, sono stati definiti dal decreto ministeriale 30 dicembre 2016, che, all'art. 2 ha affidato all'Istituto Superiore di Sanità il compito di redigere le Linee Guida sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in tutte le età della vita sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e internazionali (le linee guida risultano in fase di elaborazione, mentre sono state pubblicate, nel febbraio 2021, le Raccomandazioni della Linea Guida per la diagnosi e il trattamento di bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico).

Successivamente, la legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455) ha incrementato le risorse del Fondo di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Inoltre, in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19, per il 2020 le risorse del Fondo  sono state ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro dall'articolo 31-ter del DL. 104/2020 (cd. Agosto, convertito dalla legge n. 126 del 2020).

In ultimo, la legge di bilancio 2021 (art. 1, commi 454-456, della legge n. 178 del 2020), intervenendo sulla legge di stabilità 2016,  ha disposto per il il 2021 un incremento della dotazione del Fondo pari a 50 milioni di euro. La medesima legge di bilancio 2021, al comma 402, ha disposto che venga emanato un nuovo decreto regolamentare recante  i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo[84].

 


 

Articolo 1, commi da 185 a 190
(Agevolazioni per lo sviluppo dello sport)

 

 

L'articolo 1 prevede, al comma 185, che per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Il comma 186 disciplina la rendicontazione e certificazione dei costi effettivamente sostenuti, mentre il comma 187 condiziona l'efficacia della misura all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato. Il comma 188 integra di 2 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023 la dotazione finanziaria per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria.

Il comma 189 estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico. Il comma 190 estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus).

 

In particolare, il comma 185 prevede che, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), gli utili derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta sull'attività regionale (IRAP), a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità.

La misura è finalizzata a favorire il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge delega n. 86 del 2019 (si veda per un'illustrazione il relativo tema di documentazione curato dalla Camera dei deputati).

 

Nella relazione illustrativa il Governo sottolinea ulteriormente che la misura intende far sì che una quota pari ad almeno il 20% degli utili delle Federazioni Sportive Nazionali sia destinata allo sviluppo dell'attività istituzionale (intendendo l'attività resa in conformità e per il conseguimento delle finalità sociali e prevista dallo statuto e dall'atto costitutivo).

L'obiettivo è quindi: (i) potenziare le infrastrutture per lo sport, favorire le attività sportive ad ogni livello attraverso misure di sostegno indirette necessarie per una progressiva implementazione e riqualificazione delle strutture e garantire un incremento dell'offerta sportiva; (ii) consolidare la funzione educativa dello Sport favorendo l'accesso all'attività sportiva già nei primi anni di età; (iii) sostenere la funzione solidaristica dello Sport.

 

Il comma 186 stabilisce che i costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 1 sono rendicontati dalle Federazioni Sportive Nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.

 

Il comma 187 condiziona l'efficacia della misura di cui al comma 185 all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

Si rammenta che il TFUE prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato (articolo 107, par 1) al fine di evitare che, concedendo vantaggi selettivi a talune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione eventuali aiuti di Stato che intendano concedere, a meno che essi siano coperti da un'esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio "de minimis").

L'articolo 108 del TFUE disciplina, insieme al precedente articolo 107, gli aiuti di Stato da parte dei paesi membri come segue:

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli articoli 258 e 259.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

 

Il comma 188, al fine di sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle università, integra di 2 milioni di euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro per l’anno 2023 la dotazione finanziaria di cui alla legge n. 394 del 1977 (Potenziamento dell'attività sportiva universitaria).

 

Ai sensi della L. 394/1977, presso ciascuna università o istituto di istruzione universitaria è istituito un comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività (art.1).

Il comitato è composto dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto universitario, o da un loro delegato, che assume le funzioni di presidente, da due membri designati dagli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti, che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale, da due studenti eletti, e dal direttore amministrativo, o suo delegato, anche in qualità di segretario.

Nei centri in cui abbiano sede più università, i comitati possono essere autorizzati a costituirsi in consorzio (art.2).

I parametri di valutazione ai fini della ripartizione delle risorse sono stati definiti con DM 45 del 24 maggio 2007.

 

Il comma 189 estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico di cui all'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020).

 

Si rammenta che l'articolo 1, comma 34, della legge di bilancio 2021 introduce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento - nel rispetto di tali limiti - di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.

La suddetta autorizzazione di spesa è stata successivamente ridotta prima di 22,8 milioni di euro per l'anno 2021, dall'articolo 39, comma 7, del decreto-legge n. 77 del 2021, e, successivamente, di 27,2 milioni per l'anno 2021 dall'articolo 46, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021.

 

Il comma 190 estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus) di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalità di cui al comma 623 (utilizzo mediante il meccanismo di compensazione di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997) del medesimo articolo.

 

La disciplina vigente sul predetto credito di imposta è contenuta nell'articolo 1, commi da 621 a 626, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), come modificati dall'articolo 1, commi da 177 a 180, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019). Il credito di imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste da legge a fronte della stessa liberalità. Il credito d’imposta spetta nei casi in cui la dazione sia stata effettuata sia nei confronti del proprietario dell’impianto sia nei confronti di soggetti che detengono l’impianto in concessione o in altro tipo di affidamento. Per usufruire dell’agevolazione le nuove strutture da realizzare devono essere pubbliche (commi 621 e 625).

Quanto all’aspetto soggettivo, possono accedere al credito d’imposta due categorie: persone fisiche ed enti non commerciali; soggetti titolari di reddito d’impresa. Mentre per la prima categoria il credito d’imposta non può eccedere il 20% del reddito imponibile, per la seconda il limite è fissato nel 10 per mille dei ricavi annui (comma 622).

In merito all'ambito soggettivo, il D.P.C.M. 30 aprile 2019, ha specificato che il credito d'imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nonché a tutte le imprese, esercitate in forma individuale e collettiva, e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Per i titolari di reddito d’impresa, il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo ed è fruibile attraverso il meccanismo della compensazione di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997 e non rileva ai fini IRPEF e IRAP.

 

Il comma in esame precisa che, ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.

 

Si rammenta che il citato D.P.C.M. ha, tra l'altro, previsto anche le cause di revoca e le procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.

 

 


 

Articolo 1, commi da 191 a 203
(Modifiche della disciplina dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale)

 

 

I commi da 191 a 203 operano un complesso di modifiche della disciplina[85] sui trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale - trattamenti concernenti alcuni periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa per alcune categorie di datori di lavoro -. I commi 191 e 192 estendono l'ambito di applicazione sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riducono (ai fini della possibilità di accesso) il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni. Il comma 193 specifica che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti. Il comma 194 prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale - limite che, nella disciplina finora vigente, è articolato in due importi, in relazione alla retribuzione mensile di riferimento -; la novella stabilisce l'applicazione in via esclusiva del limite più elevato finora vigente. Il comma 195 modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro - previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale -, in particolare introducendo un'ipotesi di riduzione del contributo a decorrere dal 2025. Il comma 196 introduce alcuni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. Il comma 197 - oltre a porre una norma abrogativa in coordinamento con i successivi commi 202 e 203 - opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale. Il comma 198 modifica la disciplina dell’ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi (in merito a questi ultimi, il successivo comma 201 reca una novella di coordinamento); il nuovo ambito, a regime, corrisponde a quello dei datori di lavoro rientranti nell’istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale o iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS, fatto salvo, per il trattamento straordinario, il requisito dimensionale già previsto e fatta salva la conferma dell’istituto (del trattamento straordinario) per alcune specifiche categorie, le quali già rientrano nell’ambito a prescindere dal numero di dipendenti. Il comma 199 modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale; le novelle concernono la causale di riorganizzazione aziendale (ai fini di un ampliamento della relativa nozione) e quella di contratto di solidarietà (ai fini di un elevamento dei limiti massimi di riduzione dell’orario di lavoro), mentre non viene modificata la disciplina della causale di crisi aziendale, per la quale resta quindi ferma l’esclusione del trattamento per i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa. Il comma 200 introduce un’ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell’ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti. Il comma 202 prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale; tale disciplina viene introdotta in sostituzione di una normativa finora vigente (oggetto di abrogazione esplicita da parte del comma 203), relativa all’obbligo di stipulazione - per i soli lavoratori fruitori di trattamento con riduzione di orario superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi - del patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego.

 

Ambito dei lavoratori dipendenti per i quali possono trovare applicazione i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (commi 191 e 192)

 

I commi 191 e 192 modificano l'ambito dei lavoratori dipendenti che possono essere destinatari dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

La disciplina finora vigente[86] esclude - nell'ambito dei lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro per i quali trovino applicazione uno o entrambi gli istituti suddetti[87] - i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti rientranti in una tipologia diversa dall'apprendistato professionalizzante[88] e pone la condizione che i lavoratori posseggano, presso l'unità produttiva per la quale sia richiesto il trattamento, un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni (alla data di presentazione della  domanda di trattamento); quest'ultima condizione non si applica per le domande relative a trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili[89].

La novella - con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022[90] - estende l'ambito di applicazione ai lavoratori a domicilio e alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce il suddetto requisito di anzianità a trenta giorni (ferma restando l'esenzione per i trattamenti ordinari di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili).

La novella specifica altresì che, per le tipologie di apprendistato oggetto dell'estensione in esame ("apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" e "apprendistato di alta formazione e di ricerca")[91], la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro non deve pregiudicare il completamento del percorso formativo (come eventualmente ridefinito dalle singole regioni o province autonome) - fermo restando[92] che, per tutte le tipologie di apprendistato, il periodo di apprendistato medesimo è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite -.

 

Computo dei dipendenti (comma 193)

 

Il comma 193 specifica che, nell'ambito della disciplina sugli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro  - di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 -, ai fini dell'applicazione delle norme facenti riferimento a soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro, devono ritenersi compresi nel calcolo tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti (a prescindere dalla circostanza che il luogo di svolgimento della prestazione sia all'interno o all'esterno delle sedi proprie del datore di lavoro). Tale specificazione è conforme a quanto già seguito in via interpretativa per il computo ai fini della determinazione dell'ambito di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale[93].

Sotto il profilo redazionale, si valuti l'opportunità di collocare la presente novella nel titolo IV - recante le "disposizioni transitorie e finali" - del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, anziché nel titolo I, il quale concerne esclusivamente i trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale.

 

Misura dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (comma 194)

 

Il comma 194 - con riferimento ai periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 - prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, limite che, nella disciplina finora vigente, è articolato in due importi, in relazione alla retribuzione mensile di riferimento. La novella prevede l'applicazione in via esclusiva del limite più elevato finora vigente, pari nel 2021 a 1.199,72 in termini lordi ed a 1.129,66 al netto della contribuzione previdenziale[94]; resta fermo che l'importo viene annualmente incrementato in misura pari al 100 per cento dell'eventuale variazione annua positiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Il comma 194, inoltre, conferma che, per i lavoratori che fruiscono dei trattamenti ordinari o straordinari in oggetto, il riconoscimento dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare comprende anche gli aumenti transitori della misura di quest'ultimo beneficio, disposti dall'articolo 5 del D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2021, n. 112.

 

Contribuzione addizionale a carico del datore di lavoro (comma 195)

 

Il comma 195 modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro - previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale[95]-, in particolare introducendo un'ipotesi di riduzione del contributo a decorrere dal 2025.

Si ricorda che, nella normativa finora vigente, tale contributo è pari al:

-       9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al dipendente per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, fruiti all'interno di uno o più interventi concessi, sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;

-       12 per cento oltre il limite suddetto e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;

-       15 per cento oltre quest'ultimo limite, nell'ambito di un quinquennio mobile.

La novella di cui al presente comma dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in favore dei datori di lavoro che non abbiano fruito di trattamenti di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi successivi all’ultimo periodo di fruizione, una riduzione, rispettivamente, a 6 e 9 punti delle prime due percentuali suddette.

La novella, inoltre, specifica (al comma 195, lettera a)) che l'esonero dal contributo addizionale in favore di alcune imprese operanti nel settore della fabbricazione di elettrodomestici - esonero previsto da una norma transitoria - non si applica per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022. Si valuti di chiarire gli effetti - in particolare con riferimento all'anno 2021 - della novella, considerato che la norma transitoria era posta nell'ambito di specifici limiti di spesa, stabiliti per i soli anni 2019 e 2020. Si ricorda che il beneficio era riconosciuto qualora le imprese suddette avessero un organico superiore alle 4.000 unità nonché unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, e a condizione che le stesse imprese avessero stipulato contratti di solidarietà che prevedessero, nell'anno 2019, la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi.

 

Obblighi del datore di lavoro in caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale (comma 196)

 

Il comma 196 introduce alcuni obblighi di comunicazione, a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale. La novella richiede, a pena di decadenza, che il datore invii all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizi il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione; trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico (in via definitiva) del datore inadempiente. Si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento ad un'ipotesi di saldo distinta da quella generale del pagamento.

Si ricorda che il pagamento diretto può essere ammesso[96] (in luogo del pagamento tramite il datore, con rimborso o conguaglio da parte dell'INPS) nelle seguenti ipotesi: per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa e su espressa richiesta di quest'ultima; per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento, il pagamento diretto (sempre da parte dell'INPS), in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa impresa.

 

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa (comma 197)

 

Il comma 197 opera, in primo luogo, una revisione delle norme in materia di compatibilità dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale con attività lavorativa (diversa da quella svolta presso il datore che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi).

La novella limita ai rapporti di lavoro subordinato a termine di durata superiore a sei mesi ed al lavoro autonomo il principio vigente che esclude il diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. Per i casi di rapporto di lavoro subordinato a termine di durata inferiore a sei mesi, la novella prevede che il trattamento sia sospeso per la durata del rapporto di lavoro. Da questa distinzione discende che solo per le prime due fattispecie suddette restano riconosciuti sia il cumulo tra il reddito da lavoro e il trattamento (relativo alle giornate non oggetto di prestazione lavorativa) sia, almeno in base all'interpretazione fin qui seguita dalla giurisprudenza e dall'INPS, l'eventuale quota di trattamento, per il caso in cui il reddito della giornata di lavoro risulti inferiore a quello che spetterebbe in base al trattamento medesimo[97]. Si valuti l'opportunità di definire in termini espliciti quest'ultimo profilo. Si valuti inoltre di chiarire in quale delle fattispecie summenzionate rientri il caso di rapporto di lavoro esattamente pari a sei mesi (la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge include tale ipotesi nella prima fattispecie, facendo riferimento ad una durata pari o superiore a sei mesi[98]).

La novella, inoltre, reca un'abrogazione, in coordinamento con le novelle di cui ai successivi commi 202 e 203 (cfr. la relativa parte di scheda).

 

Ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale (comma 198)

 

Il comma 198 modifica la disciplina dell’ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale (ed i relativi obblighi contributivi) - oltre ad operare alcune novelle soppressive in coordinamento con la novella di cui al precedente comma 193 (relativa al computo dei dipendenti) -[99]; in relazione alle modifiche di cui al presente comma 198, il successivo comma 201 reca una novella di coordinamento al fine di far salva l’applicazione della contribuzione - in favore dell’INPS ed inerente al trattamento straordinario di integrazione salariale - per tutti i datori di lavoro ed i lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione dell’istituto[100].

Le modifiche di cui al comma 198 in esame concernono i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022.

In base a tali modifiche:

-       si estende - capoverso 3-bis della lettera c) del presente comma 198 - l’ambito di applicazione a tutti i datori di lavoro rientranti nell’ambito dell’istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale[101] e a quelli iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS[102], ferma restando (per l’accesso al trattamento straordinario) la condizione che il datore abbia occupato mediamente più di quindici dipendenti nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Si conferma l’esclusione di quest'ultima condizione per alcune categorie di datori (ora menzionate nel capoverso 3-ter della citata lettera c)); in quest’ultimo ambito, inoltre, per la categoria dei partiti e movimenti politici (e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali)[103] si sopprime il limite di spesa specifico[104] per l’applicazione del trattamento straordinario medesimo;

-       si escludono, sempre in base alla formulazione del capoverso 3-bis della lettera c), dall’ambito di applicazione del trattamento straordinario le categorie che rientrino nell’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà (diversi dal FIS), come ridisciplinati dalle novelle di cui ai successivi commi da 204 a 206 e da 208 a 214. L’esclusione opera a condizione che il fondo assicuri una tutela equivalente, come richiesto dalle suddette novelle; in caso contrario, i datori di lavoro confluiscono, ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel FIS, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ovvero (come specifica la novella di cui al successivo comma 216) dal 1° luglio 2023 nell'ipotesi di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 (nel caso di confluenza nel FIS, dunque, si ricadrebbe nella fattispecie di cui al punto precedente)[105].

Si valuti l’opportunità di chiarire se, in base alla suddetta revisione dell’ambito, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, non viga più la disciplina sull'applicazione al settore dell'editoria del trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 25-bis del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. Riguardo ai giornalisti lavoratori dipendenti, cfr., in ogni caso, anche il precedente comma 108.

Si valuti l'opportunità di chiarire se l'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale trovi applicazione, in presenza dei suddetti presupposti dimensionali, anche per gli ambiti agricolo e della pesca interessati, come prestazione ordinaria di integrazione salariale, dal trattamento (cosiddetto CISOA) di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, come modificato dal comma 217 del presente articolo 1 (cfr. la relativa scheda di lettura).

Riguardo alla contribuzione per l’istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale, si ricorda che essa è pari allo 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali del dipendente, di cui 0,60 punti a carico del datore di lavoro e 0,30 punti a carico del lavoratore - ai sensi dell’articolo 23 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, articolo, come detto, oggetto della novella di coordinamento di cui al comma 201 -; inoltre, il comma 220, con riferimento alle retribuzioni di competenza dell’anno 2022, riduce di 0,63 punti la suddetta aliquota nel caso di datori di lavoro - con un numero medio di dipendenti superiore a quindici - iscritti (per quanto riguarda il trattamento ordinario di integrazione salariale) al Fondo di integrazione salariale (FIS)[106].

Si valuti l’opportunità di chiarire, nella novella di cui al comma 201, il riferimento alla media occupazionale dell’ultimo semestre precedente la domanda, considerato che le aliquote in oggetto dovrebbero trovare applicazione a prescindere da una richiesta di intervento di integrazione salariale.

Riguardo al contributo addizionale a carico del datore di lavoro - previsto in caso di ammissione al trattamento -, cfr. la parte di scheda relativa al precedente comma 195.

 

Causali di intervento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (comma 199)

 

Il comma 199 modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale. Le novelle concernono la causale di riorganizzazione aziendale e quella di contratto di solidarietà, mentre non viene modificata la disciplina della causale di crisi aziendale, per la quale resta quindi ferma l’esclusione del trattamento per i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.

In base alle novelle:

-       riguardo alla causale di riorganizzazione aziendale, si specifica che essa può riguardare anche processi di transizione individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e che la condizione già vigente della finalità (da parte del programma di riorganizzazione) del "consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro" può concretarsi anche mediante la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze;

-       riguardo alla causale costituita dalla stipulazione di un contratto di solidarietà, si consente che tali contratti (se stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2022) prevedano una riduzione media oraria fino all’80 per cento (fino al 60 per cento, invece, nella disciplina finora vigente) dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e, per ciascun lavoratore, una riduzione complessiva dell'orario di lavoro fino al 90 per cento (fino al 70 per cento nella disciplina finora vigente) nell'arco dell'intero periodo oggetto del contratto di solidarietà. La restante parte della novella di cui al comma 199, lettera d), costituisce una conferma della disciplina già vigente relativa alla suddetta causale.

 

Durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (comma 200)

 

Il comma 200 introduce un’ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell’ambito delle suddette causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale -, in deroga ai limiti di durata previsti (la deroga concerne anche i limiti di durata complessiva, inerenti anche al cumulo di trattamento ordinario e di trattamento straordinario di integrazione salariale[107]).

In particolare, la novella prevede che, al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le suddette causali di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupino più di quindici dipendenti possa essere concesso un ulteriore intervento straordinario di integrazione salariale (inteso al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero), pari a un massimo di dodici mesi complessivi (non ulteriormente prorogabili).

Si valuti l’opportunità di chiarire se il requisito relativo al numero di dipendenti sia computato anche in tal caso con riferimento alla media nel semestre precedente la data di presentazione della prima domanda di trattamento (cfr., al riguardo, la parte di scheda relativa al precedente comma 198).

Ai fini del riconoscimento dei suddetti ulteriori dodici mesi di trattamento, in sede di procedura di consultazione sindacale[108] sono definite (con accordo sindacale) le azioni intese alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale (anche mediante il ricorso ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua[109]). La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilità del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.

Le suddette azioni (definite dall’accordo sindacale) possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro.

I lavoratori interessati dai suddetti ulteriori dodici mesi di trattamento accedono al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)[110] - il quale prevede un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale che associ la profilazione dei servizi per il lavoro alla formazione -; a tal fine, i nominativi dei lavoratori interessati dai suddetti ulteriori dodici mesi di trattamento sono comunicati all’ANPAL, che li mette a disposizione delle regioni interessate.

 

Si ricorda che, nella disciplina generale, i trattamenti straordinari di integrazione salariale hanno una durata massima[111]: di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale di riorganizzazione aziendale; di 12 mesi, anche continuativi, per la causale di crisi aziendale (una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente autorizzazione); di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile per la causale di contratto di solidarietà.

Sempre in base alla disciplina generale, il trattamento ordinario[112] e/o quello straordinario di integrazione salariale non possono superare complessivamente[113] la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile - esclusivamente a tal fine, la durata dei trattamenti per la causale di contratto di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente - ovvero di 30 mesi per alcune imprese[114].

 

Si ricorda che, con riferimento alla fattispecie degli ulteriori dodici mesi di trattamento di cui alla presente novella, specifiche norme in materia di incentivi e di apprendistato professionalizzante sono poste dai successivi commi da 243 a 248 (si rinvia alla relativa scheda di lettura).

La novella di cui al presente comma 200, inoltre, reca una limitazione, facendo riferimento, per l'anno 2022, alla sola causale del contratto di solidarietà, per i trattamenti straordinari di integrazione salariale previsti dalla normativa transitoria e specifica di cui all'articolo 22-bis del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, come da ultimo integrato dal precedente comma 129, nel quale tuttavia non sussiste tale limitazione (cfr. la relativa scheda di lettura); si valuti l'opportunità di un coordinamento tra quest'ultimo comma e il presente comma 200.

 

Aliquote contributive per l’istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale (comma 201)

 

Si rinvia alla parte di scheda relativa al precedente comma 198.

 

Obblighi di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (commi 202 e 203)

 

Il comma 202 prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale; tale disciplina viene introdotta in sostituzione di una normativa finora vigente[115] (oggetto di abrogazione esplicita da parte del comma 203), relativa all’obbligo di stipulazione - per i soli lavoratori fruitori di trattamento con riduzione di orario superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi - del patto di servizio personalizzato con il centro per l’impiego[116].

La nuova disciplina concerne esclusivamente i lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale (a prescindere dall’entità della riduzione dell’orario di lavoro), a differenza di quella oggetto di abrogazione, riguardante (in caso di riduzione di orario superiore alla suddetta soglia) anche i lavoratori fruitori di trattamento equivalente a carico di fondi di solidarietà bilaterali o del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS[117]. Si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo.

In base alla nuova disciplina, i lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale hanno l’obbligo di partecipare ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione (allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze e in relazione alla domanda di lavoro espressa dal territorio); tali iniziative sono adottate anche mediante i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua[118] e possono essere cofinanziate dalle regioni nell’ambito delle misure di formazione e politica attiva del lavoro. Le modalità di attuazione delle iniziative sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali - da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La mancata partecipazione alle suddette iniziative comporta, in assenza di giustificazione, l’irrogazione di sanzioni, secondo i criteri e le modalità da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; i valori minimo e massimo della sanzione sono individuati direttamente dalla novella e sono pari, rispettivamente, alla decurtazione di una mensilità del trattamento di integrazione salariale e alla decadenza dal trattamento.

 

Articoli 58, 59 e 64 dell'originario disegno di legge - stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato

 

L’originario articolo 58 - che è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato - specificava che l’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento ordinario di integrazione salariale, poteva svolgersi anche in via telematica.

Si ricorda che tale esame è richiesto dal datore o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’eventuale richiesta è successiva alla comunicazione preventiva - obbligatoria per il datore di lavoro - concernente le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

L’originario articolo 59 - che è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato - attribuiva in termini generali all’INPS la competenza all’adozione del provvedimento di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, sopprimendo il riferimento specifico alla sede dell’INPS territorialmente competente[119].

L’originario articolo 64 - che è stato stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento del Senato - specificava che l’esame congiunto della situazione aziendale tra il datore di lavoro e i rappresentanti dei lavoratori, propedeutico alla richiesta di trattamento straordinario di integrazione salariale per la causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale, poteva svolgersi anche in via telematica.

Si ricorda che tale esame è richiesto dal datore o dalle rappresentanze sindacali aziendali, ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, o dalle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’eventuale richiesta è successiva alla comunicazione preventiva - obbligatoria per il datore di lavoro[120] - concernente le cause di sospensione o di riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati.

 

 

 

 


 

Articolo 1, commi 204-214 e commi 219 e 220
(Modifica della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale dell’INPS)

 

 

I commi da 204 a 214 e commi 219 e 220 operano un complesso di modifiche della disciplina[121] dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. I commi da 204 a 206 e da 208 a 213 ridefiniscono sia l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà - ivi compresi i due fondi (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano - sia la tipologia delle relative prestazioni, prevedendo che i medesimi garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele (assegni di integrazione salariale) corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero (come specifica la novella di cui al successivo comma 216) dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell’applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel suddetto FIS - nel quale sono altresì iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo -; gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico del FIS (e la relativa contribuzione) sono definiti, in termini specifici e diversi rispetto alla tutela ordinaria di integrazione salariale, dalla novella di cui al comma 207; inoltre, i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente comma 198, anche nell’ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista. Le novelle di cui al suddetto comma 207 e il comma 219 ridefiniscono la contribuzione relativa al FIS. In base alla novella di cui al comma 212, per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, ivi compreso il FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell’INPS). Il comma 214 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

 

Ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali e tipologia delle relative tutele (commi da 204 a 206 e da 208 a 213)

 

I commi da 204 a 206 e da 208 a 213 ridefiniscono sia l’ambito di applicazione dei fondi di solidarietà bilaterali sia la tipologia delle relative prestazioni.

Si prevede che tali fondi riguardino tutti i datori di lavoro (che occupino almeno un dipendente) non rientranti nell’ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale[122] e che i medesimi fondi assicurino le tutele - assegni di integrazione salariale - corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti[123]. In mancanza di adeguamento alle suddette norme da parte dei fondi già esistenti, i datori di lavoro interessati da tale mancanza confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero (come specifica la novella di cui al successivo comma 216) dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, ai fini dell’applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, nel Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS; gli assegni ordinari di integrazione salariale a carico di quest’ultimo (e la relativa contribuzione) sono ridefiniti, in termini specifici e diversi rispetto alle tutele ordinarie di integrazione salariale, dalla novella di cui al comma 207 (cfr. la relativa parte di scheda); si ricorda, inoltre, che i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente comma 198, anche nell’ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista[124].

Più in particolare, riguardo ai datori che non rientrino in alcun fondo di solidarietà bilaterale (e che non rientrino nell’ambito suddetto del trattamento ordinario di integrazione salariale), il comma 204 prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulino accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione, presso l’INPS, di fondi di solidarietà bilaterali, ai fini della tutela summenzionata (ordinaria e straordinaria) di integrazione salariale, nonché, eventualmente, delle altre possibili tutele già previste per i fondi in oggetto[125]; in ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ogni datore non rientrante già in un fondo viene iscritto al FIS (cfr. la novella di cui al comma 207). Resta fermo che ogni nuovo fondo viene istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall’accordo o contratto collettivo[126].

Per i fondi di solidarietà bilaterali già esistenti, come detto, si stabilisce l’adeguamento alle nuove norme entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 - ai sensi della novella di cui al successivo comma 216 - nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 o 2021. Le nuove norme in oggetto concernono sia i fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l’INPS (comma 204) sia i due cosiddetti alternativi[127] (commi 205 e 206) sia i due (territoriali intersettoriali) istituiti, rispettivamente, presso la provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano (comma 213)[128]. Riguardo ai fondi istituiti presso l’INPS e a quelli istituiti presso le province autonome, le novelle specificano che, nella suddetta ipotesi alternativa di confluenza nel FIS a decorrere dal 1° gennaio 2023 - ovvero, come detto, dal 1° luglio 2023 nel caso di fondi costituiti nel corso degli anni 2020 e 2021 -, vengono trasferiti nel medesimo FIS anche i contributi già versati o comunque dovuti dai datori di lavoro. Questa disposizione sul trasferimento dei contributi non è presente nella novella relativa ai due fondi alternativi; si consideri l’opportunità di una valutazione di tale profilo. Si valuti inoltre l’opportunità di chiarire se il trasferimento dei contributi riguardi anche quelli eventualmente non inerenti a prestazioni ordinarie di integrazione salariale (per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro) nonché i contributi a carico del dipendente.

Per i fondi bilaterali già istituiti presso l’INPS e per i due fondi alternativi, l’adeguamento in oggetto avviene secondo la medesima procedura relativa agli eventuali fondi nuovi[129]; per i due fondi istituiti presso le province autonome, il relativo provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della provincia autonoma.

Come detto, i vari fondi in oggetto devono assicurare (cfr. la novella di cui al comma 208) le tutele di integrazione salariale corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, con riferimento alle medesime causali[130] e soglie dimensionali[131] e per il medesimo importo[132], nonché per una durata non inferiore a quella prevista dalle varie norme relative ai suddetti due istituti; in ogni caso, la durata dei trattamenti non può superare quella massima di cui all’articolo 4, comma 1, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015[133]. Si valuti l’opportunità di chiarire se per i fondi in oggetto possa trovare applicazione - nel rispetto del limite suddetto di cui all’articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 148 - la fattispecie di ulteriori possibili dodici mesi di prestazione, introdotta dalla novella di cui al precedente comma 200.

Inoltre, in base alla novella di cui al comma 212, per i periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati dai fondi in oggetto, ovvero dal FIS, è riconosciuto anche l'assegno per il nucleo familiare (a carico dell’INPS), secondo la disciplina generale relativa a quest’ultimo. Si ricorda che, nella normativa finora vigente, l'assegno per il nucleo familiare non è riconosciuto per gli assegni dei fondi in oggetto (ad esclusione degli assegni di integrazione salariale riconosciuti in base a norme transitorie, relative alla sospensione o riduzione di orario di lavoro con causale COVID-19).

Il comma 211 reca una novella relativa al comitato amministratore dei fondi in oggetto istituiti (o da istituire) presso l’INPS. La novella specifica che, nel caso del FIS, i membri del comitato rappresentativi delle parti sociali sono designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (mentre la restante parte della novella conferma le disposizioni vigenti).

 

Modifiche della disciplina del FIS (commi 207 e 219-220)

 

Il comma 207 opera una revisione delle prestazioni e della contribuzione relativa al Fondo di integrazione salariale (FIS) dell’INPS. In base alla nuova disciplina, il FIS garantisce gli assegni ordinari di integrazione salariale (per i casi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro decorrenti dal 1° gennaio 2022) con riferimento a tutti i datori di lavoro che non rientrino in altre tutele omologhe; tali assegni vengono riconosciuti con riferimento alle medesime causali previste per il trattamento ordinario di integrazione salariale[134]; si ricorda, inoltre, che i datori iscritti al FIS rientrano, ai sensi della novella di cui al precedente comma 198, anche nell’ambito del trattamento straordinario di integrazione salariale (e della relativa contribuzione) qualora superino la soglia dimensionale ivi prevista[135].

In base alla novella di cui al presente comma 207, gli assegni ordinari a carico del FIS (per un importo identico a quello previsto per il trattamento ordinario di integrazione salariale[136]) sono riconosciuti per le seguenti durate:

-       ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, una durata massima di 13 settimane in un biennio mobile;

-       ai datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile.

Si ricorda che, nella normativa finora vigente, le prestazioni a carico del FIS equivalenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sono riconosciute - per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile - per i datori di lavoro iscritti che occupino mediamente più di quindici dipendenti (con esclusione della prestazione ordinaria per il caso di intemperie stagionali e con esclusione della prestazione straordinaria per la causale di contratto di solidarietà)[137].

A decorrere dal 1° gennaio 2022, in base alla novella di cui al comma 207, lettera e), l'aliquota di finanziamento del FIS è fissata allo 0,50 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente[138]) nel caso di datori di lavoro che occupino mediamente fino a cinque dipendenti e allo 0,80 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) nel caso di datori che occupino mediamente più di cinque dipendenti; tuttavia: con riferimento alle retribuzioni di competenza dell’anno 2022, le suddette aliquote sono ridotte di 0,35 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti non superiore a cinque, di 0,25 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti compreso tra sei e quindici, di 0,11 punti nel caso di datori con un numero medio di dipendenti superiore a quindici, di 0,56 punti per le imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica e le agenzie di viaggio e turismo, inclusi gli operatori turistici, con un numero medio di dipendenti superiore a cinquanta (comma 219); a decorrere dal 1° gennaio 2025, con riferimento ai datori di lavoro con un numero medio di dipendenti fino a cinque che non abbiano presentato domanda di assegno integrazione salariale per almeno 24 mesi, l’aliquota in esame viene ridotta in misura pari al 40 per cento (comma 207, lettera f)). Si valuti l’opportunità di chiarire i riferimenti alla media occupazionale dell’ultimo semestre precedente la domanda, posti dalle varie norme in esame sulla contribuzione, considerato che le aliquote in oggetto dovrebbero trovare applicazione a prescindere da una richiesta di intervento di integrazione salariale.

Resta ferma (ai sensi della lettera e) citata del comma 207) la già vigente contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro per il caso di utilizzo delle prestazioni di integrazione salariale a carico del FIS, contribuzione pari al 4 per cento della retribuzione persa.

Si ricorda che, nella normativa finora vigente, l'aliquota di finanziamento del FIS (a parte la contribuzione addizionale suddetta) è pari allo 0,65 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) per i datori di lavoro iscritti che occupino mediamente più di quindici dipendenti e allo 0,45 per cento (di cui un terzo a carico del dipendente) per gli altri datori iscritti.

Le altre novelle di cui al comma 207 costituiscono interventi di coordinamento; tra di essi, si segnala la soppressione - da parte della novella di cui alla lettera d), e con riferimento ai periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 - della norma secondo cui le prestazioni a carico del FIS sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Inoltre, come già ricordato[139]: la novella di cui al comma 211 opera una modifica della norma sulla composizione del comitato amministratore del FIS; la novella di cui al comma 212 estende ai periodi di fruizione (decorrenti dal 1° gennaio 2022) degli assegni di integrazione salariale erogati dai fondi di solidarietà summenzionati, ovvero dal FIS, il riconoscimento dell'assegno per il nucleo familiare (a carico dell’INPS), secondo la disciplina generale relativa a quest’ultimo.

Il comma 220 prevede, con riferimento ai datori iscritti - per l’assegno ordinario di integrazione salariale - al FIS ed aventi un numero medio di dipendenti superiore a quindici, una riduzione transitoria della contribuzione relativa invece all’istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale; si rinvia alla scheda del precedente comma 198.

Riguardo ad un temporaneo apporto finanziario in favore del FIS, a carico dello Stato, che viene stabilito in relazione alle suddette riduzioni contributive temporanee (previste dal comma 219) e agli effetti della crisi economico-sanitaria[140], cfr. la scheda relativa al successivo comma 255.

 

Disposizione sul documento unico di regolarità contributiva (comma 214)

 

Il comma 214 specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà summenzionati è una condizione per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La novella in esame non fa menzione del FIS, in quanto l'adempimento della relativa contribuzione è già compreso nell’ambito della suddetta condizione.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 215
(Contratto di espansione)

 

 

Il comma 215 prolunga il periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023, prevedendo per i medesimi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a cinquanta

 

La disposizione modifica l’art. 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che istituisce il contratto di espansione (su cui, in generale, v. infra) prevedendo:

·       al comma 1, l’estensione del periodo di sperimentazione del contratto di espansione, attualmente previsto per gli anni 2019, 2020 e 2021, agli anni 2022 e 2023. Tale estensione, fatto salvo quanto disposto dal comma 1-ter (cfr. infra), riguarda le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative (lett. a), della disposizione in esame);

·       al comma 1-ter, introdotto dalla disposizione in esame, la possibilità, per gli anni 2022 e 2023, di accedere al contratto di espansione per i lavoratori dipendenti da imprese con organico non inferiore a cinquanta unità lavorative (per il solo anno 2021 l’organico minimo è stato di 100 unità), anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi (lett. b) della disposizione in esame);

La Relazione tecnica quantifica i maggiori oneri della disposizione nella tabella seguente:

 

Maggiori oneri per prestazioni e coperture figurative

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica )

(importi in milioni di euro)

 

Anno.

Numero
beneficiari

Maggiori oneri

Prestazioni

Coperture
figurative

totale

2022

41.000

-84,6

-70,0

-154,6

2023

41.000

-255,1

-213,9

-469,0

2024

41.000

-171,8

-145,3

-317,1

2025

 

0,0

0,0

0,0

2026

 

0,0

0,0

0,0

 

·       al comma 5-bis, in relazione ai benefici dei contratti di espansione derivanti dagli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022 tra lavoratori e datori di lavoro, la determinazione di un ulteriore limite di spesa, pari a 80,4 milioni di euro per l’anno 2022, 219,6 milioni di euro per l’anno 2023, 264,2 milioni di euro per l’anno 2024, 173,6 milioni di euro per l’anno 2025 e 48,4 milioni di euro per l’anno 2026. La dotazione finanziaria sopra descritta, infatti, si aggiunge a quella attualmente prevista dal comma 5-bis entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024. (lett. c) della disposizione in esame);

I benefici in esame spettano ai lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati; ad essi, il datore di lavoro riconosce per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

 

Stima degli oneri derivanti dall'applicazione del Contratto dl
espansione ad aziende con organico superiore a 50 addetti dal 2022 al 
2023
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la
finanza pubblica)

(Importi in milioni dl euro)

 

Anno

Prestazione

Copertura fig.

Totale

2022

-55,0

-25,4

-80,4

2023

-150,2

-69,4

-219,6

2024

-180,7

-83,5

-264,2

2025

-118,7

-54,9

-173,6

2026

-33,1

-15,3

-48,4

2027

0,0

0,0

0,0

 

·       al comma 7, si sostituisce la clausola di quantificazione finanziaria entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021, di 256,6 milioni di euro per l'anno 2022, di 469,0 milioni di euro per l’anno 2023, e di 317,1 milione di euro per l’anno 2024, con riferimento alle ipotesi contenute nel medesimo comma di riduzione dell’orario di lavoro a vantaggio dei lavoratori che non si trovino nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dai commi 5 e 5-bis e quindi di godere del trattamento pensionistico anticipato ivi previsto (lett. d), della disposizione in esame).

 

L'articolo 26-quater del decreto legge numero 34 del 2019 ha introdotto, per gli anni 2019, 2020 e 2021, la possibilità di accedere al pensionamento (anticipato o di vecchiaia) 5 anni prima del raggiungimento dei requisiti richiesti.

Tale possibilità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese con più di 1.000 addetti - ridotti a 100 per il solo 2021 dal decreto Sostegni-bis (art. 39 del D.L. 73/2021) - che hanno stipulato un contratto di espansione volto a garantire nuove assunzioni e che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto a tali forme di pensione. Previo esplicito consenso scritto degli interessati, il datore di lavoro riconosce, a fronte della risoluzione del rapporto, per tutto il periodo intercorrente fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, un'indennità mensile commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'lNPS. Peraltro, qualora il primo diritto a pensione sia quello previsto per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.

Il contratto di espansione prevede una riduzione del versamento a carico del datore di lavoro per la suddetta indennità mensile pari al valore della NASpI per un massimo di 24 mesi. Tale riduzione opera per ulteriori 12 mesi nel caso di imprese o gruppi con più di 1.000 dipendenti che si impegnano ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso.

Come specificato nella circolare INPS n. 48 del 2021, l'indennità mensile è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti delle suddette imprese, assunti con contratto a tempo indeterminato, iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) o alle forme sostitutive o esclusive dell'Assicurazione generale obbligatoria, gestite dall'INPS, e abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2021. La medesima circolare precisa inoltre precisa che l'indennità mensile può essere riconosciuta anche in favore dei dirigenti e dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

Per la definizione di contratto di espansione, si rimanda all'articolo 41 del D.Lgs. 148/2015 - come modificato dal richiamato art. 26-quater del D.L. 34/2019 - il quale riconosce alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative (100 per il solo 2021), nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese stesse che comportano una strutturale modifica dei processi aziendali, la possibilità di avviare una procedura di consultazione finalizzata alla stipulazione in sede governativa del predetto contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.

Il contratto di espansione - che deve essere accompagnato dal progetto di formazione e di riqualificazione che l'impresa è tenuta a presentare - è di natura gestionale e deve contenere:

·       il numero dei lavoratori da assumere e l'indicazione dei relativi profili professionali compatibili con i piani di reindustrializzazione o riorganizzazione;

·       la programmazione temporale delle assunzioni;

·       l'indicazione della durata a tempo indeterminato dei contratti di lavoro, compreso il contratto di apprendistato professionalizzante;

·       relativamente alle professionalità in organico, la riduzione complessiva media dell'orario di lavoro e il numero dei lavoratori interessati, nonché il numero dei lavoratori che possono accedere al predetto scivolo pensionistico.

Per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare dell'anticipo pensionistico è consentita una riduzione oraria; la riduzione media oraria non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione e, per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. In tali casi, in deroga alla normativa generale, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

 

 


 

Articolo 1, comma 216
(Disposizioni transitorie in materia di cassa integrazione)

 

 

Il comma 216 reca disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale. Viene fissato un termine più ampio per l’adeguamento delle discipline previste per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da parte dei fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021

 

In dettaglio, la disposizione introduce i commi 11-ter e 11-quater all’articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Con il comma 11-ter si dispone che, per fronteggiare nel biennio 2022-2023 processi di riorganizzazione e situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all’articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale, è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui sopra e qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs 14872015, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle seguenti imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti:

a) imprese industriali, comprese quelle edili e affini;

b) imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente;

c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, che abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, che abbia comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

f) imprese cooperative

 

La disposizione è posta in deroga agli articoli 4 e 22 dello stesso d.lgs, che, relativamente a ciascuna unità produttiva, prevedono, in generale (sia per il trattamento ordinario che per quello straordinario di integrazione salariale) una durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (art. 4, comma 1) e, specificamente per la causale di riorganizzazione aziendale, il trattamento straordinario di integrazione salariale per una durata massima di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile (art. 22, comma 1).

Per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 22, comma 5.

 

Con il comma 11-quater, infine, si prevede che per i fondi bilaterali di cui all’articolo 26 del d. lgs 148/2015[141], costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all’articolo 30, comma 1-bis, (introdotto dall’art. 69 del presente decreto: cfr la relativa scheda) è fissato al 30 giugno 2023 anziché al 31/12/2022.

Si tratta del termine entro il quale i fondi già costituiti si devono adeguare alle disposizioni in base alle quali, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i fondi di cui agli articoli 26, 27 e 40 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale e stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata, e comunque nel rispetto delle durate massime complessive.

 

 


 

Articolo 1, commi 217 e 218
(Estensione della CISOA ai lavoratori della pesca e della piccola pesca)

 

 

I commi 217 e 218 estende il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli, anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato.

 

In dettaglio, la disposizione modifica la legge 8 agosto del 1972, n. 457[142]:

·       introducendo il comma 4 all’articolo 8, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (CISOA: cfr. box a fine scheda per una ricognizione a carattere generale) (che siano sospesi temporaneamente dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori[143]), è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca[144], nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell’attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio (comma 217);

·       introducendo il comma 8-bis, con il quale si stabilisce che il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo (comma 218).

 

Dal prospetto riportato dalla Relazione tecnica, relativo agli effetti finanziari interventi in materia di riordino della normativa in materia dl ammortizzatori sociali - Titolo V, si evince che per la disposizione in esame sono previsti i seguenti oneri:

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

21,2

21,6

22,1

22,5

23,3

24,1

24.9

25,7

26,5

27,7

 

 

Nell'ambito del periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 31 ottobre 2020, e comunque entro il 31 dicembre 2020, l'art. 68 del D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. 34/2020, ha previsto la concessione del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA), per un periodo massimo di 90 giorni, ridotti a 50 dal D.L. 104/2020 nell'ambito del periodo intercorrente tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

Il decreto Agostoha riconosciuto

Il suddetto tattamento è stato riconosciuto, con le medesime modalità, anche per periodi: tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1 del D.L. 104/2020), per una durata massima di 50 giorni; tra il 1° gennaio 2021 ed il 30 giugno 2021 (art. 1, c. 304, della L. 178/2020) per una durata massima di 90 giorni; tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021, per un adurata massima di 120 giorni (art. 8, co. 8, D.L. 41/2021).

Tale trattamento è concesso in deroga al limite massimo di fruizione riferito al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda pari secondo la normativa vigente, rispettivamente, a 90 giorni e a 181 giornate lavorative in un anno svolte presso la stessa azienda.

Inoltre, le integrazioni salariali CISOA con causale COVID-19 sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente, in deroga alla disposizione (di cui all'art. 14 della citata L. 457/1972) che attribuisce all'INPS la corresponsione del trattamento sostitutivo della retribuzione, su deliberazione di una commissione costituita presso ogni sede dell'Istituto stesso.

Anche in questo caso, le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.


 

Articolo 1, commi 221 e 222
(Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

 

 

I commi 221 e 222 estendono la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

 

In dettaglio, la disposizione apporta le seguenti modificazioni:

-       al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22:

§ modifica l’articolo 2, comma 1, in base al quale sono destinatari della NASpI i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (cfr il box a fondo pagina sulla disciplina generale della NASpI). Infatti, è aggiunto, in fine, un ulteriore periodo in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240 (comma 221, lett.a).

Tale legge prevede che, ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata. Qualora non si verifichi la condizione di cui sopra, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nei settore dell'agricoltura.

 

La relazione tecnica precisa la ragione per la quale si provvede alla estensione della NASpI, ricordando che gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative agricole e loro consorzi, di cui alla legge n. 240 del 1984, in caso di sospensione del rapporto di lavoro hanno accesso ai trattamenti di integrazione salariale propri del settore industriale (cioè non accedono alla CISOA ma alla cassa integrazione ordinaria o straordinaria), mentre in caso di interruzione del rapporto di lavoro accedono al trattamento di disoccupazione previsto per il settore agricolo. La disciplina attualmente vigente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro agricolo, per la generalità degli operai agricoli a tempo indeterminato, consente di fatto al lavoratore l'accesso al trattamento di disoccupazione solo nel caso in cui l'evento di assunzione e/o di licenziamento avvenga nel corso dell'anno, poichè la prestazione è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno di competenza entro il limite delle 365(1366). In particolare, se l'assunzione è avvenuta nel corso dell'anno i mesi per i quali si ha diritto al trattamento di disoccupazione sono quelli che precedono l'assunzione, ed in caso di licenziamento quelli che lo seguono. Tuttavia, se l'assunzione non è avvenuta nel corso dell'anno e viene svolta attività lavorativa per un periodo inferiore all'anno, con copertura contrattuale per l'anno intero, cioè non c'è licenziamento, il lavoratore non ha diritto ad accedere al trattamento di disoccupazione agricola.

Nel prospetto che segue sono riportati gli oneri annui, comprensivi delle contribuzioni figurative, derivanti dalla modifica normativa che riguarda gli eventi di disoccupazione che avverranno a partire dal 2022

 

 

 

 

§ modifica l’articolo 3, introducendo il comma 1-bis, con il quale viene disapplicato, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, il requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi richiesto, insieme ad altri requisiti[145], dal comma 1, lett. c) del medesimo art. 3 ai fini del riconoscimento, della NASpI (comma 221, lett.b).

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri derivanti dalla disapplicazione del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, per l'accesso alla NASPI:

 

 

 

§ modifica l’articolo 4, comma 3, prevedendo che, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non dal quarto mese, come attualmente previsto dal comma 3) e che tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda(comma 221, lett.c).

 

La relazione tecnica quantifica i seguenti oneri derivanti dal decalage previsto dalla disposizione:

 

 

 

-       alla legge 15 giugno 1984, n. 240:

modifica l’articolo 3, comma 1, in conseguenza della estensione della NASpI di cui al comma 1, lett. a), prevedendo che si applicano le disposizioni del settore dell'industria, sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni, nei confronti delle imprese cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione, e per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato (comma 222).

 

È una indennità mensile di disoccupazione, istituita a decorrere dal 1° maggio 2015 (che ha preso il posto dell'ASpI e della mini-ASpI) destinata ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli) riconosciuta ai lavoratori che abbiano perso la propria occupazione involontariamente, i quali presentino congiuntamente determinati requisiti (La NASpI è riconosciuta, inoltre, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni per giusta causa o per risoluzione consensuale). La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione ed è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.


 

Articolo 1, comma 223
(Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa -Dis-Coll)

 

 

Il comma 223 modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022

 

In dettaglio, la disposizione modifica l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che introduce la indennità Dis-Coll (su cui, in generale, v. il box che ne ricostruisce la disciplina), introducendo il comma 15-quinquies, con il quale, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022, l’indennità in questione:

·       si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese, come previsto dal comma 5 dell’art. 15);

·       è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (anziché per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, come previsto dal comma 6 dell’art. 15). Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione;

·       non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (mentre il comma 6, dell’art. 15, prevede una durata massima di sei mesi);

·       per i periodi di fruizione della indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile calcolato al comma 4 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso (mentre, ai sensi del comma 7, dell’art. 15, per i periodi di fruizione della DIS-COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi).

Ai sensi del comma 4 dell’art. 15, la DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile come determinato al comma 3[146], dell’art. 15, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.

·       si dispone l'innalzamento dallo 0,51 per cento all'1,31 per cento dell'aliquota contributiva relativa alla medesima DIS-COLL - per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, dell’art. 15, similmente alla aliquota contributiva dovuta per la Naspi.

 

La Relazione tecnica quantifica oneri a partire dal 2022, anno di vigenza della norma, pari, complessivamente, a 52,7 mln di euro, con proiezione decennale al 2031 pari a 13, 3 mln di euro. Deve essere altresì considerato che l’aumento della aliquota contributiva dallo 0,51 per cento all'1,31 per cento comporta maggiori entrate contributive considerate, ma non partitamente evidenziate, nel predetto documento.

 

 

La DIS-COLL è l’indennità mensile di disoccupazione, corrisposta per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione; possano far valere almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento; possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

 


 

Articolo 1, commi da 224 a 238
(Disposizioni in materia di cessazioni di attività produttive nel territorio nazionale)

 

 

I commi da 224 a 238 - inseriti dal Senato - introducono alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l’obbligo di versamento di contributi in favore dell’INPS. Lo svolgimento della fase procedurale può condurre alla sottoscrizione di un piano, al quale conseguono anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l’accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all’INPS per la cessazione di un rapporto di lavoro. Per i licenziamenti effettuati nel rispetto delle procedure in esame ed in mancanza di sottoscrizione del piano, è in ogni caso prevista una specifica maggiorazione del contributo suddetto. Si prevedono inoltre agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

 

L’ambito delle norme in esame concerne i datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, in media almeno 250 lavoratori dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50 (commi 224 e 225). Sono esclusi (comma 226) dall’ambito di applicazione i datori di lavoro che si trovino in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che ne rendano probabile la crisi o l'insolvenza; tali datori, in relazione a tali condizioni, possono accedere – come specifica la norma di esclusione in esame - alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, di cui agli articoli da 2 a 19 del D.L. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147[147].

Ferma restando tale esclusione, i datori, rientranti nella suddetta soglia dimensionale, che intendano procedere, nei termini summenzionati, alla chiusura di una struttura autonoma ed ai connessi licenziamenti:

-       sono tenuti a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla medesima chiusura almeno novanta giorni prima dell'avvio della procedura concernente i licenziamenti collettivi[148] (comma 224 citato e comma 227). La comunicazione deve essere resa - direttamente dal datore o per il tramite dell'associazione alla quale il medesimo aderisca o conferisca mandato - alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato ed il termine entro cui è prevista la chiusura suddetta. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli (per ulteriori misure a carico del datore, cfr. infra);

-       devono presentare alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'ANPAL, nei sessanta giorni successivi alla suddetta comunicazione, un piano - avente una durata non superiore a dodici mesi - per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura (comma 228). Il piano deve indicare: le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione dei possibili esuberi - quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo -; le azioni intese alla rioccupazione o all'autoimpiego, che possono anche essere cofinanziate (come specifica il comma 230) dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro nonché essere costituite da interventi in materia di formazione e riqualificazione professionale - anche mediante il ricorso ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua[149] -; le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda (anche ai lavoratori o a cooperative da essi costituite), con finalità di continuazione dell'attività; gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali in favore del territorio interessato; i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

Entro trenta giorni dalla presentazione, il piano è discusso con le rappresentanze sindacali aziendali o la rappresentanza sindacale unitaria, alla presenza delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL (comma 231). In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, in base al quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute, nei tempi e con le modalità programmate. Il datore di lavoro comunica mensilmente (comma 234) ai soggetti destinatari della suddetta comunicazione iniziale lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione, il datore di lavoro non può avviare la procedura di licenziamento collettivo né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (comma 233); tale previsione si connette a quella precedente, che sancisce la nullità dei licenziamenti effettati nell’arco dei suddetti novanta giorni. In caso di mancato accordo, il datore, decorso in ogni caso il suddetto termine di novanta giorni dalla comunicazione, può avviare la procedura relativa ai licenziamenti collettivi senza lo svolgimento, in seno ad essa, della fase di esame congiunto con le rappresentanze sindacali[150] (comma 236).

Nel caso di sottoscrizione dell’accordo:

-       i lavoratori interessati dal piano possono beneficiare - nel rispetto dei limiti massimi annui di spesa stabiliti dal comma 229 - del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla novella di cui al precedente comma 200. L'INPS provvede al monitoraggio del suddetto limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura dello stanziamento corrispondente ai suddetti limiti di spesa annui si provvede (comma 238) mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione[151];

-       i lavoratori interessati dal piano accedono (comma 232) al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL)[152] - il quale prevede un sistema di presa in carico unico dei disoccupati e delle persone in transizione occupazionale che associ la profilazione dei servizi per il lavoro alla formazione -; a tal fine, i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL, che li mette a disposizione delle regioni interessate;

-       per gli eventuali licenziamenti collettivi, effettuati dal datore in base alla procedura generale relativa ai medesimi e dopo la conclusione del piano in oggetto, non trova applicazione (comma 231 citato) la maggiorazione del contributo previsto, a carico del datore di lavoro ed in favore dell’INPS, per le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato[153] - maggiorazione, pari al trecento per cento, prevista[154] per i casi di licenziamento collettivo nei quali la dichiarazione di eccedenza del personale non abbia formato oggetto di accordo sindacale -.

Per i licenziamenti effettuati nelle ipotesi di mancata presentazione del piano summenzionato, di presentazione di un piano privo di qualcuno degli elementi suddetti o di inadempimento - da parte del datore e per sua esclusiva responsabilità - rispetto agli impegni, ai tempi e alle modalità di attuazione del piano, il datore è tenuto a versare all’INPS il contributo suddetto (previsto per le cessazioni di rapporti di lavoro[155]) con una maggiorazione del seicento per cento (comma 235). Tale versamento è dovuto a prescindere dalla nullità dei licenziamenti (prevista nelle summenzionate ipotesi di cui al comma 227); per il caso in cui i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di licenziamento collettivo, il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna maggiorazione. La verifica circa la sussistenza, nel piano presentato, degli elementi suddetti è effettuata dalla struttura ministeriale per la crisi d’impresa (istituita presso il Ministero dello sviluppo economico), di cui all’articolo 1, comma 852, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

Per i licenziamenti effettuati in caso di mancata sottoscrizione del piano, il datore è tenuto a versare all’INPS il contributo suddetto (previsto per le cessazioni di rapporti di lavoro), con una maggiorazione del quattrocentocinquanta per cento. Anche in tal caso, il versamento è dovuto a prescindere dalla nullità dei licenziamenti (prevista nelle suddette ipotesi di cui al comma 227); qualora i licenziamenti siano nulli e il datore avvii una successiva procedura di licenziamento collettivo, il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna maggiorazione.

Riguardo all’ipotesi di mancata presentazione del piano, il datore è tenuto a dare evidenza di tale omissione nella "dichiarazione di carattere non finanziario" di cui al D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.

In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta (comma 237); si valuti l’opportunità di chiarire se si faccia riferimento alle sole ipotesi di cessione previste dai piani summenzionati o se la disposizione tributaria in esame abbia un carattere generale. In caso di cessazione dell'attività, o di trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i benefici suddetti, prima del decorso del termine di 5 anni (dall'acquisto oggetto dei medesimi benefici), sono dovute (sul primo trasferimento) le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

 

Si ricorda che, nella normativa già vigente, alcune disposizioni recano limiti circa la compatibilità di incentivi pubblici in favore delle imprese con trasferimenti della relativa attività al di fuori dell’Unione europea o al di fuori dello Spazio economico europeo o con determinate riduzioni dei livelli occupazionali non basate su giustificati motivi oggettivi (cfr. il capo II del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96). Si ricorda altresì che eventuali specifiche misure di intervento finanziario sono previste per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (cfr. l’articolo 43 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni).

 

 


 

Articolo 1, comma 239
(Sostegno in caso di maternità)

 

 

Il comma 239 riconosce a determinate categorie di lavoratrici, l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità.

 

In dettaglio, la norma riconosce alle lavoratrici iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza – di cui, rispettivamente, agli articoli 64, 66 e 70 del D. Lgs. n. 151/2001[156] – l’indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità.

Il D. Lgs. n. 151/2001, disciplina, tra l’altro, le indennità corrisposte alle lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, non iscritte ad altre forme obbligatorie (art. 64); alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali, imprenditrici agricole a titolo principale, nonché pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne), cui riconosce una indennità giornaliera per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (art. 66) e alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (art. 70), alle quali riconosce un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

L’art. 16, co. 1, del D.Lgs. 151/2001, vieta di adibire al lavoro le donne in gravidanza in determinati periodi, ossia durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, durante i tre mesi dopo il parto (oppure, a determinate condizioni, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto) e durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. L’articolo 1, comma 485, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha poi riconosciuto alle lavoratrici, in alternativa alle descritte modalità di fruizione, la facoltà per le lavoratrici madri di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro

Ai fini di tale riconoscimento, le lavoratrici devono aver dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati.

Si ricorda, al riguardo, che la disciplina dell’indennità di maternità è contenuta anche nel DM 4 aprile 2002, che la riconosce, per i due mesi antecedenti ed i tre mesi successivi alla data del parto, alle lavoratrici iscritte alla gestione separata in favore delle quali, nei dodici mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto, risultino attribuite almeno tre mensilità della contribuzione maggiorata (0,5%) prevista dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997.

Il DM 24 febbraio 2016 ha successivamente modificato l’articolo 2 del DM 4 aprile 2002, prevedendo che, a decorrere dal 20 aprile 2016, i lavoratori iscritti alla gestione separata, genitori adottivi o affidatari, possono fruire dell’indennità di maternità, pari a cinque mesi, a prescindere dall’età del minore al momento dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Nei casi di adozione o affidamento preadottivo internazionale, i predetti lavoratori possono inoltre utilizzare il periodo indennizzabile anche per i periodi di permanenza all’estero certificati dall’ente autorizzato a curare la procedura di adozione.

Ai sensi degli artt. 22 e ss del TU, durante i periodi di congedo di maternità la lavoratrice ha diritto a percepire un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del congedo di maternità, quindi, solitamente, l'ultimo mese di lavoro precedente il mese di inizio del congedo. Per gli iscritti alla gestione separata, se il reddito deriva da attività libero professionale o di collaborazione coordinata e continuativa parasubordinata, l'indennità di congedo è pari all'80% di 1/365 del reddito.

 

La Relazione tecnica prende in considerazione le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata ai fini di una quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame per l’anno 2022 (oneri successivamente sviluppati fino al 2031 nella tabella riepilogativa).

Con riferimento alla gestione separata, sulla base dei dati osservati negli archivi dell'INPS, sono state corrisposte negli ultimi tre anni in media circa 6.400 prestazioni all'anno.

Tavola 1 — Ripartizione per fascia di reddito del beneficiario delle indennità di maternità corrisposte dalla gestione separata

Beneficiarie

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Con reddito inferiore a € 8.145

1.617

1.920

2.435

Con reddito superiore a € 8.145

4.629

4.586

3.960

Totale

6.246

6.506

6.395

 

Con riferimento alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi dell'Inps, sulla base dei dati osservati negli anni immediatamente precedenti, si rappresenta la situazione nella tavola che segue:

 

Tavola 2. Beneficiarie di indennità di maternità nel triennio 2018-2020

Gestione

Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

 

 

CDCM

1.846

1.857

1.327

 

 

Artigiani

5.970

5.645

5.010

 

 

Commercianti

10.009

9.310

8.080

 

 

Totale

17.825

16.812

14.417

 

 

 

 

 

 

 

Osservata la situazione, si ipotizza i seguente scenario di beneficiari di indennità di maternità:

1.600 per la gestione dei CDCM,

5.500 per la gestione degli Artigiani,

9.000 le domande provenienti da iscritti alla gestione dei Commercianti.

Nell'ipotesi che la percentuale delle richiedenti delle tre suddette gestioni con un reddito annuo inferiore ai

8.145 euro indicati sia pari prudenzialmente pari al 10% (da una statistica sui dati reddituali dell'anno 2019 ne

risultavano circa il 5%), si ottiene la seguente stima degli oneri:

Tavola 3 — Maggiori oneri per il 2022 derivanti dalla proposta contenuta nell'articolo 26 per le gestioni CDCM, Artigiani e Commercianti

Gestione

Beneficiarie

Importo complessivo annuo

(in milioni di curo)

CDCM

160

0,51

Artigiani

550

1,96

Commercianti

900

3,20

Totale

1.610

5,67

 

Per cui, per l'anno 2022, per le tre gestioni dei lavoratori autonomi e per la gestione separata, si stima un onere complessivo derivante dalla norma in esame pari a 9,33 milioni di curo (compresi gli oneri per la contribuzione figurativa per la gestione separata). Nel 2031, l’onere è pari a 10, 6 mln di euro.

 


 

Articolo 1, commi da 240 a 242
(Fondi per la formazione continua)

 

 

Il comma 240 - inserito dal Senato - prevede che, con accordo interconfederale, stipulato dalle organizzazioni territoriali delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano possa essere istituito un fondo territoriale intersettoriale relativo alla formazione continua. Il successivo comma 241 specifica che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua[157] possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro. Il comma 242 prevede che, per il 2022 e il 2023, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si definisca un rimborso in favore dei fondi suddetti che finanzino percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori summenzionati.

 

Il suddetto rimborso viene posto a valere sulle risorse - pari a 120 milioni di euro annui - che, in base ad una norma specifica[158], l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato; si ricorda che quest'ultimo versamento in favore dello Stato determina una corrispondente riduzione delle entrate contributive dell'INPS che sarebbero destinate al finanziamento dei fondi paritetici in oggetto[159].

Il rimborso è determinato con il suddetto decreto ministeriale previo monitoraggio, da parte dei medesimi fondi, dell'andamento del costo dei programmi formativi svolti in favore dei lavoratori summenzionati. Sia pure implicitamente, si demanda al decreto ministeriale anche il riparto del rimborso tra i fondi.

Si ricorda che, in base alla disciplina vigente[160], i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare: piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali; eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse ai suddetti piani, concordate tra le parti; un piano di formazione o di riqualificazione professionale, previsto dal patto di formazione tra un ente accreditato in materia di formazione professionale e un soggetto titolare del Reddito di cittadinanza. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate; i progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni.

Riguardo ad alcune norme specifiche che, in materia di trattamenti straordinari di integrazione salariale, fanno riferimento anche ai fondi paritetici in oggetto, cfr. i precedenti commi 200 e 202.

 


 

Articolo 1, commi 243-248
(Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale)

 

 

I commi da 243 a 248 recano alcune misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale. Quest'ultima è costituita dai casi di concessione - ai sensi della novella di cui al precedente comma 200[161] - di ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell’ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale -, in deroga ai limiti di durata previsti. In relazione a tale fattispecie di fruizione del trattamento straordinario, i commi da 243 a 247 prevedono un incentivo in favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori in questione (o in favore delle cooperative costituite da tali lavoratori), mentre il comma 248, per i medesimi lavoratori fruitori, esclude l'applicazione dei limiti di età stabiliti dalla normativa generale per l'apprendistato professionalizzante e prevede che, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

 

Il comma 243 prevede che, in caso di assunzione con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di un lavoratore che stia beneficiando degli ulteriori dodici mesi di trattamento suddetto, sia riconosciuto in favore del datore di lavoro privato, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento dell’ammontare del trattamento straordinario che sarebbe stato corrisposto al lavoratore[162]. Resta fermo che il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.

Sono esclusi (comma 244) dall'incentivo i datori che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (di cui all’articolo 3 della L. 15 luglio 1966, n. 604) ovvero a licenziamenti collettivi (disciplinati ai sensi degli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni).

Il licenziamento del lavoratore assunto ovvero il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto ai sensi della presente norma d'incentivo, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio già fruito (comma 245). Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo in oggetto, la predetta revoca non ha effetto nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumano il lavoratore nell'ambito della fattispecie di incentivo.

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto (comma 245 citato).

Il beneficio è riconosciuto pro quota in favore della società cooperativa qualora i lavoratori che stiano fruendo dell'ipotesi suddetta di trattamento straordinario costituiscano una cooperativa alla quale i titolari dell'azienda di provenienza trasferiscano la stessa azienda in cessione o in affitto[163] (comma 246). Si valuti l'opportunità di chiarire se rientri nell'ambito di applicazione del beneficio anche il caso in cui alcuni soci della cooperativa siano altri lavoratori provenienti dall'azienda, non fruitori del trattamento di integrazione in oggetto.

In ogni caso, l'applicazione del beneficio in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (comma 247). Al riguardo, ferma restando la condizione suddetta, la norma richiama il rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni[164]. Si ricorda che la sezione 3.1 della suddetta Comunicazione, e successive modificazioni, considera come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno[165] quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 2.300.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2022[166].

 

Il comma 248, per i lavoratori che stiano beneficiando degli ulteriori dodici mesi di trattamento suddetto, prevede, come già stabilito per i lavoratori titolari di un trattamento di disoccupazione, che non si applichino i limiti di età per l'apprendistato professionalizzante[167] e che, in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

Si ricorda che per l'apprendistato professionalizzante è previsto un limite massimo (per il lavoratore) di 29 anni - con la conseguente possibilità di decorrenza iniziale del rapporto di apprendistato entro il giorno precedente il compimento dei 30 anni -; il limite minimo di età è invece pari a 18 anni, ovvero a 17 anni nel caso in cui il soggetto abbia già conseguito una qualifica professionale (nell'ambito dei sistemi di istruzione e formazione).

Si valuti l'opportunità di definire un coordinamento nell'ambito della novella operata dal presente comma 248, al fine di chiarire che la specifica norma suddetta sulla prosecuzione del rapporto al termine dell'apprendistato continui a trovare applicazione anche per i titolari di un trattamento di disoccupazione (che abbiano stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante) e se la medesima si applichi, come risulterebbe dalla formulazione letterale della presente novella, anche ai lavoratori beneficiari del suddetto ulteriore periodo di trattamento straordinario (che abbiano stipulato un contratto di apprendistato professionalizzante).


 

Articolo 1, commi 249-250
(
Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale)

 

 

I commi 249-250 consentono la sottoscrizione, nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale (comma 249). Sulla base di tali accordi, le imprese, anche in rete, possono realizzare la formazione dei lavoratori nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale (comma 250).

 

In dettaglio, il comma 249 consente la sottoscrizione, nell’ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con lo scopo di realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale.

 

Si ricorda, in proposito, che la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 324, della L. n. 178/2020) ha destinato una parte delle risorse del "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU" - pari a 233 mln di euro per il 2021 - per l'istituzione  di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità (GOL), finalizzato all'inserimento occupazionale mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l'impiego al fine dell'inserimento lavorativo (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 150/2015).

 

Destinatari del Programma sono:

-       lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET con meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi (55 anni e oltre);

-       disoccupati senza sostegno al reddito (disoccupati da almeno sei mesi, altri lavoratori con minori opportunità occupazionali - giovani e donne, anche non in condizioni fragilità -, lavoratori autonomi che cessano l’attività o con redditi molto bassi);

-       lavoratori con redditi molto bassi (i cosiddetti working poor), il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia inferiore alla soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale.

Il Programma GOL si inserisce nell'ambito della Missione 5, Componente 1, del PNRR, nella sezione del Piano dedicata alle politiche del lavoro.

La finalità dell’intervento è quella di introdurre un’ampia riforma delle politiche attive e della formazione professionale, supportando i percorsi di riqualificazione professionale e di reinserimento di lavoratori in transizione e disoccupati, nonché definendo, in stretto coordinamento con le Regioni, livelli essenziali di attività formative per le categorie più vulnerabili.

La riforma si struttura, appunto, in due linee di intervento:

adozione del Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), quale programma nazionale di presa in carico, erogazione di servizi specifici e progettazione professionale personalizzata;

adozione del Piano Nazionale Nuove Competenze, con l’obiettivo di riorganizzare la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, mediante il rafforzamento del sistema della formazione professionale.

L'individuazione delle prestazioni connesse al Programma tra quelle ammissibili al finanziamento del Programma React EU, nonché la declinazione dei medesimi a seconda della tipologia di beneficiari, sono demandate ad apposito decreto ministeriale.

Per la realizzazione del suddetto Programma, il PNRR ha messo a disposizione 4,4 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 500 mln di euro a valere sulle risorse del Programma REACT-EU.

Sul punto, si ricorda che l'Allegato alla decisione UE dell’8 luglio 2021 precisa che l'obiettivo da raggiungere entro il quarto trimestre del 2025 è quello di coinvolgere almeno 3 milioni di beneficiari del programma GOL, di cui almeno 800 mila dovranno aver partecipato alla formazione professionale Il conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende, come indicato dalla Commissione, anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo secondario: almeno il 75 % dei beneficiari deve essere costituito da donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità o persone di età inferiore ai 30 o superiore ai 55 anni.

Per quanto riguarda l'attuazione della Riforma delle politiche attive prevista dal PNRR, con l'assenso, il 21 ottobre 2021, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sul riparto dei primi 880 mln di euro del Programma GOL, si è concluso l'iter avviato lo scorso 8 settembre, con la presentazione del Programma alle parti sociali,

Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le slide  di presentazione del Programma GOL.

 

Il comma 249 in commento dispone, altresì, che tali accordi, definiti e individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica e il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono diretti a:

a) inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi;

b) riqualificare i lavoratori già occupati e potenziare le loro conoscenze.

 

Il comma 250 consente alle imprese, anche in rete, in base ai sopra descritti accordi e secondo il relativo livello di specializzazione, di realizzare la formazione dei lavoratori, nei richiamati settori della transizione ecologica e digitale, al fine di:

a)    fare acquisire ai lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi, previa accurata analisi del fabbisogno di competenze, conoscenze specialistiche tecniche e professionali, anche avvalendosi dei contratti di apprendistato di cui agli articoli 43, 45 e 47, comma 4, del D. Lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

 

Il richiamato D. Lgs. n. 81/2015 disciplina, all’articolo 43, l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; all’articolo 45 l’apprendistato di alta formazione e di ricerca e, all’articolo 47, comma 4, l’apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

 

b) istituire centri interaziendali, per garantire, eventualmente mediante l’istituzione di conti individuali di apprendimento permanente, la formazione continua dei lavoratori già occupati e agevolarne la mobilità tra imprese.

 

La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 1, commi 251-252
(
Politiche attive per i lavoratori autonomi)

 

 

I commi 251-252 estendono ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma “Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL) (comma 251). Tali servizi di assistenza sono erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo (comma 252).

 

In dettaglio, il comma 251 riconosce anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale, le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), al fine di migliorare l’accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

 

Per approfondimenti relativi al citato programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori» (GOL) – istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) –, nonché relativi alle misure di assistenza all’inserimento occupazionale e ai soggetti beneficiari del programma stesso, si rinvia alla scheda di lettura dell’articolo 83.

 

Ai sensi del comma 252, tali servizi di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale sono erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4[168], nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

 

Si rammenta, al riguardo, che l’articolo 10 della L. n. 81/2017, che disciplina l’accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione, ha disposto che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5, della legge n. 4/2013, con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali. Lo sportello dedicato raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

In attuazione di tale disposizione, il 21 febbraio 2019 è stato siglato tra Anpal servizi e Confprofessioni un Protocollo d'intesa per la collaborazione interistituzionale, al fine di promuovere presso le regioni l'istituzione nei centri per l'impiego dello sportello dedicato al lavoro autonomo[169].

 

 


 

Articolo 1, commi 253-254
(
Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori)

 

 

I commi 253-254 riconoscono l’esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Tale esonero è riconosciuto, a determinate condizioni, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa.

 

Il richiamato articolo 23, comma 3-quater, del D.L. n. 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134/2012), inserito dall’articolo 1, comma 270, lett. b), della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), ha introdotto, quale ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del medesimo D.L. n. 83/2012, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l’occupazione e a dare continuità all’esercizio delle attività imprenditoriali. Per tale finalità, la norma ha inoltre previsto la possibilità che siano concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi (c.d. operazione di workers buyout).

 

L’esonero in questione è riconosciuto, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa e nel limite massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La norma è finalizzata a promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali (comma 253).

L’esonero in questione non è riconosciuto qualora il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, non abbia corrisposto ai propri dipendenti nell’ultimo periodo d’imposta retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie (comma 254).

 

La Relazione tecnica rappresenta che, ai fini della valutazione dell'onere connesso a tale disposizione normativa, è stata fatta una apposita rilevazione negli archivi dell’INAIL relativamente alle nuove società cooperative costituite negli anni 2018 e 2019.

Si è rilevato come ci siano state mediamente circa 5.000 nuove società cooperative per ciascuno dei due anni in esame, con un numero medio annuo di lavoratori pari a circa 40.000 individui ed una retribuzione media annua di 20.000 euro e, in assenza di dati puntuali, si è quindi ipotizzato che soltanto il 5% della platea rilevata rientri nella casistica in esame.

Nell'ipotesi che la norma si applichi alle nuove cooperative che si costituiranno a decorrere dal 1° gennaio 2022, si è considerata l'uniforme distribuzione delle stesse all'interno di ciascun anno e si è mantenuta costante la numerosità di tali nuovi contingenti in tutto il decennio oggetto di analisi.

Alla luce dei dati rilevati dagli archivi dell'Istituto, dai quali si evince che solo una piccola percentuale di cooperative cessa definitivamente la propria attività nel corso dei primi due anni, ed in considerazione del beneficio contributivo riconosciuto dalla norma in esame al datore di lavoro, si è ipotizzato che nessuna di queste nuove cooperative cessi la propria attività nei 24 mesi previsti per la fruizione dello sgravio.

Per quanto concerne infine le retribuzioni, sono state sviluppate alla luce delle indicazioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 29 settembre 2021, con riferimento agli anni 2020-2024.

In base al prospetto degli oneri complessivi in materia di ammortizzatori sociali, l’onere recato dalla disposizione per il 2022 è pari a 6 mln di euro, fino ad arrivare, nel 2031, a 26,9 mln di euro.

 

 

Articolo 1, commi 255-256
(Disposizioni finanziarie relative agli interventi in materia di ammortizzatori sociali)

 

 

I commi 255-256 riconoscono un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 148/2015 e nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023.

 

In dettaglio, si riconosce un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015.

 

Si ricorda che l’art. 29, comma 4, del richiamato D. Lgs. n. 148/2015, cui la norma in commento deroga, dispone che alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, prosegue la norma, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.[170]

 

La finalità delle norme è quella di assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessità, come conseguenti agli interventi di modifica di cui all’art. 1, commi 207 e 219, cui sono riferibili i relativi effetti di onerosità sul saldo netto da finanziare e alle cui schede di lettura si rinvia.

Il trasferimento in questione è riconosciuto nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l’anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023 (comma 255).

 

Il Fondo di integrazione salariale (FIS) è disciplinato dal citato art. 29 del D.Lgs. 148/2015 (che ha previsto anche l’attuale denominazione al posto della precedente “Fondo di solidarietà residuale”[171]).

Sono soggetti alla disciplina del fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni, per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un fondo di solidarietà bilaterale[172] o di fondi di solidarietà bilaterali alternativi[173].

Per quanto riguarda le prestazioni erogate dal fondo, è previsto:

§  l'assegno di solidarietà per i datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti;

§  l’assegno di solidarietà e l’assegno ordinario per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti; in tal caso l’assegno ordinario è garantito per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie (ad esclusione delle intemperie stagionali) e straordinarie (limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale).

Alle prestazioni erogate dal fondo di integrazione salariale si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al fondo medesimo, al fine di garantirne l'equilibrio di bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

 

Il comma 256 sopprime l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 11-bis, comma 6, del D.L. n. 73/2021.

 

Il richiamato art. 11-bis, comma 6, del D.L. n. 73/2021, convertito dalla L. n. 196/2021, ha istituito per l'anno 2022, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo, con una dotazione di 1.497,75 milioni di euro, destinato a concorrere al finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

 

 


 

Articolo 1, comma 257
(Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali)

 

 

Il comma 257 istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. La norma individua, altresì, la composizione e le funzioni dell’Osservatorio.

 

Più in particolare, il comma 257 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un osservatorio permanente, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

Sono componenti dell’Osservatorio:

 

-       il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – o un suo delegato – che lo presiede;

-       rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

 

Ad essi non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall’INPS e dai fondi di solidarietà bilaterale alternativi di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148[174], l'osservatorio:

-       verifica gli effetti delle disposizioni della presente legge;

-       comunica le risultanze al Ministero del lavoro, per le opportune valutazioni ed eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.

 

Dall’attuazione delle disposizioni recate dalla norma – che è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente – non devono derivare, come già detto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 258
(Incremento del Fondo sanitario nazionale)

 

 

Il comma 258, dispone una variazione in aumento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l’anno 2024 e stabilisce che rientrano nell’ambito di tale finanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti ai seguenti commi alle cui schede si fa rinvio: 261 (finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023), 268, 269 e 271 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), 274 (potenziamento dell’assistenza territoriale), 276-279 (disposizioni in materia di liste di attesa), 280 (disposizioni in materia di tetti di spesa per l’acquisto di prestazioni da privato accreditato), 281-286 (tetti di spesa farmaceutica), 288 (aggiornamento LEA), 290-292 (proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica), 293-294 (indennità di pronto soccorso) e 295-296  USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale).

Rimane ferma l’applicazione, se non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

Il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard così come stabilito dalla disposizione in esame viene integrato degli stanziamenti di risorse definiti per gli incrementi per il Fondo farmaci innovativi (comma 259) e per i Contratti di formazione medica specialistica (comma 260) alle cui rispettive schede si fa rinvio.

 

 

Il comma 258 in esame fissa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato in:

·    124.061 milioni di euro per l’anno 2022;

·    126.061 milioni per l’anno 2023;

·    128.061 milioni per l’anno 2024.

La tabella che segue evidenzia l’ammontare delle risorse stanziate dal 2019 al 2024 per il fabbisogno sanitario nazionale prima dell’emergenza sanitaria COVID19 e fino al triennio di programmazione previsto dalla presente manovra di bilancio 2022-2024.


 

(in milioni di euro)

Livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Previsioni ante emergenza pandemica COVID-19 (art. 1, co. 514-516 L. n. 145/2018, LB 2019)

114.439

116.439

117.939

 

 

 

Rideterminazione Delibera CIPE 20 dicembre 2019 e successivo riparto

113.810

 

 

 

 

 

Rideterminazione Delibera CIPE 14 maggio 2020 per incrementi dovuti all’emergenza COVID-19 (DL. 18/2020) e successivo riparto

 

117.407,2

 

 

 

 

Ulteriore rideterminazione in aumento (art. 29 del DL. 104/2020 – cd. Agosto, L. 126/2020)

 

117.885,2

 

 

 

 

Livello fabbisogno sanitario ante manovra 2021-2023 da LB 2021 (L. n. 178/2020)

 

 

119.477,2

 

 

 

Livello fabbisogno sanitario post manovra 2021-2023 da LB 2021 (L. n. 178/2020, art. 1, co. 403 e 404)

 

 

121.370,1

122.193

121.897,2

121.897,2

Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co.1, livello Fabbisogno sanitario)

 

 

 

124.061

126.061

128.061

Incremento differenziale rispetto alla L. V. (assoluto e in percentuale)

 

 

 

+1.868
(+1,53%)

+4.164
(+3.42%)

+6.164
(+5,06%)

Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co. 2, integraz. finanziamento Fabbisogno sanitario per farmaci innovativi)

 

 

 

+100

+200

+300

Ddl Bilancio 2022 (art. 79, co. 3, integraz. finanziamento Fabbisogno sanitario per contratti di specializzazione medica)

 

 

 

+194

+319

+347

Dati sul fabbisogno sanitario contenuti nei provvedimenti riportati nella prima colonna.

 

Rispetto alla legislazione vigente, l’incremento del finanziamento così programmato è pari a +1.868 milioni nel 2022 (+1,53%), +4.164 milioni nel 2023 (+3,42%) e +6.164 milioni nel 2024 (+5,06%).

 

Il livello del fabbisogno nazionale standard rappresenta il finanziamento complessivo della sanità pubblica e accreditata con risorse statali ed è determinato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Trattandosi di un livello programmato, costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA, definiti da ultimo DPCM 12 gennaio 2017).

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha causato una rideterminazione di tale livello per l'anno 2020 e successivi. Partendo dal quadro normativo antecedente all'emergenza sanitaria del 2020, la legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 514-516, legge n. 145 del 2018) aveva determinato l'ammontare del finanziamento al SSN per il triennio 2019-2021 in 114.439 milioni di euro nel 2019, prevedendo un incremento di 2.000 milioni per il 2020 e di ulteriori 1.500 milioni per il 2021. Con riferimento al riparto 2019, l'ammontare è stato poi rideterminato in diminuzione e ripartito alle Regioni con diverse delibere CIPE ad un livello di 113.810 milioni di euro.

A seguito dell'emergenza pandemica, il riparto delle risorse statali per la sanità nel 2020 è stato effettuato già nel mese di maggio per un ammontare complessivo di 117.407,2 milioni. Per il medesimo anno 2020, sono stati definiti ulteriori incrementi in particolare con il DL. 104/2020 (cd. Agosto), mentre con riferimento all'anno 2021 il livello è stato ridefinito a 119.447,2 milioni. Per il medesimo anno 2021 il livello di finanziamento del SSN è stato ulteriormente accresciuto a seguito delle misure approvate con la legge di bilancio 2021 (L. n. 178/2020) a 121.370,1 milioni di euro. Per l'anno 2022, l'incremento del livello di finanziamento è stato programmato pari a 822,87 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,07 milioni. A decorrere dal 2026, l'incremento programmato è stato fissato, a legislazione vigente, a 417,87 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall'anno 2023.

In base ai valori consuntivi riportati nella Rapporto della Corte dei Conti sulla finanza pubblica (2021),per il 2020, la spesa sanitaria (che include pertanto anche la componente privata) ha raggiunto i 123,5 miliardi di euro, con un incremento di quasi 7,8 miliardi (+6,7 per cento) rispetto al 2019, superiore a quella prevista di oltre 2,6 miliardi. Cresce, quindi, la sua incidenza in termini di prodotto al 7,5 per cento (e non al 7,2 per cento previsto) rispetto al 6,5 del 2019.

Per l'anno 2019, il riparto delle e quote di fabbisogno sanitario indistinto tra regioni e province autonome è stata approvato in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) Il decreto di riparto (Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019  , consulta anche il comunicato pubblicato il 17 aprile 2020) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2020. E' seguita poi la pubblicazione delle delibere sul riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Del. n. 83/2019), degli importi per il finanziamento borse di studio in medicina generale (Del. n. 84/2019), delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria (Del. n. 85/2019) e della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) (Del. n. 86/2019).

In relazione al riparto per il 2020, in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, il CIPE ha definito con delibere del 14 maggio 2020, rispettivamente, il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale ed il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e alla remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie (in 9 regioni in fase sperimentale), come segue:

- la Delibera n. 20 del 2020, preso atto dell'importo relativo al livello del finanziamento del SSN ordinario per l'anno 2020 incrementato a 117.407,2 milioni di euro, definisce l'articolazione delle singole componenti del riparto, considerata la contingenza che si è determinata con lo stato di emergenza per il rischio sanitario COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020;

la Delibera n. 21 del 2020 definisce le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare pari a 1.500 milioni;

la Delibera n. 22 del 2020 completa il riparto per l'anno 2020 (18 milioni) del finanziamento per la sperimentazione in 9 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, il cui accantonamento è stato disposto dalla sopra richiamata Delibera n. 21/2020. La somma complessiva a carico del Servizio sanitario nazionale è di 36.000.000 euro per il triennio 2018-2020 (6 milioni nel 2018 e 12 milioni nel 2019, accantonati, rispettivamente, con Del. 73/2018 e Del. 83/2019).

Con la Delibera del 25 giugno 2020, inoltre, il CIPE ha disposto il riparto del Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all'art. 12, comma 3, del DL. n. 35/2019 (c.d. decreto Calabria - L. n. 60/2019). La Delibera del 29 settembre 2020 ha invece disposto il riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

Inoltre, il comma 8 dell'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto - L. 126/2020) ha disposto l'incremento per complessivi 478.218.772 euro, per l'anno 2020, del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 29 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di regioni e province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di 112.406.980 euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening - per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna, fino al 31 dicembre 2020. Si prevede, in particolare, che per l'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna sia destinata una quota di 10 milioni di euro.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Il comma 258 specifica infine che Regioni e Province autonome provvedono agli interventi come disposti agli articoli di cui alla tabella che segue, nell’ambito del finanziamento previsto al comma 1 medesimo:

(in milioni di euro)

Effetti finanziari comma/i

Destinazione

2022

2023

261

Finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023

200

350

268, 269 e 271

Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario (stima spesa potenziale)

690

625

274

Potenziamento dell’assistenza territoriale

90,9

140,3

276-279

Disposizioni in materia di liste di attesa

500

-

280

Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera

Onere non quantificato in RT; comunque entro il limite massimo del fabbisogno sanitario

-

281-286

Tetti di spesa farmaceutica

185

375

288

Aggiornamento LEA[175]

Senza effetti onerosi in quanto destinazione vincolata di quota-parte del fabbisogno sanitario per 200 mln

Senza effetti onerosi in quanto destinazione vincolata di quota-parte del fabbisogno sanitario per 200 mln

290-292

Proroga assistenza psicologica: Professionisti sanitari e assistenti sociali

8

-

Proroga assistenza psicologica: Psicologi

19,932

-

Proroga assistenza psicologica: accesso fasce deboli popolazione

10

-

293-294

Indennità di pronto soccorso: dirigenza medica

27

-

Indennità di pronto soccorso: tutto il personale non dirigente medico

63

-

295-296

USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale)

105

-

 

Rimane ferma l’applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

 

Pertanto si conferma che il riparto del finanziamento che sarà effettuato in base alle disposizioni del comma 1 avverrà in base alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente.  Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).

Si supera pertanto il meccanismo della deroga alla compartecipazione delle autonomie speciali che ha caratterizzato il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 e che è previsto con riferimento alle norme sul potenziamento dell’assistenza territoriale ed ospedaliera (v. anche scheda comma 560).

 

 


 

Articolo 1, comma 259
(Incremento Fondo farmaci innovativi)

 

 

Il comma 259 dispone l’incremento - il cui finanziamento integra, aggiungendovisi, quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato – delle risorse previste per il Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi pari a +100 milioni nel 2022, +200 milioni nel 2023 e +300 milioni dal 2024.

 

Il comma 259 stabilisce gli incrementi del finanziamento del Fondo per l’acquisto dei farmaci innovativi di cui al comma 401, art. 1, della legge di bilancio 2017 (v. box), relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l’acquisto dei farmaci innovativi, così definiti: 100 milioni per l’anno 2022, di 200 milioni per l’anno 2023 e 300 milioni a decorrere dall’anno 2024, integrando allo scopo il finanziamento del livello del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato stabilito al precedente comma 1.

 

La legge di bilancio 2017 (co. 400-402, art. 1, L. 232/2016) ha istituito, dal 1 gennaio 2017, due Fondi per l'acquisto, rispettivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innovativi, la cui classificazione è stata operata con Determina 12 settembre 2017.

Entrambi i Fondi partivano con una dotazione di 500 milioni di euro ciascuno a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato. Con una norma inserita nella legge di bilancio 2019 (art. 1, co. 550, L. n. 145/2018), tali Fondi, la cui iscrizione contabile era originariamente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della salute, sono stati quindi trasferiti nello stato di previsione del MEF, ferma restando la competenza già attribuita al Ministero della salute per la disciplina delle modalità operative di erogazione delle risorse stanziate. Le somme dei Fondi sono versate in favore delle Regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi e oncologici innovativi.

La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (spesa farmaceutica ospedaliera) per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi. Il DM 16 febbraio 2018 ha disciplinato, come disposto dal comma 405 della legge di bilancio 2017, le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate a titolo di concorso al rimborso per l'acquisto dei medicinali innovativi ed oncologici innovativi in relazione alla singola indicazione terapeutica per l'anno 2017 e per gli anni 2018 e seguenti.

Con DL. 73/2021 (cd. Sostegni-bis – L. n. 106/2021) a decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della richiamata legge di bilancio 2017 viene formalmente modificato prevedendo la vera e propria istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro annui destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (superando in tal modo l’iniziale distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018, v. ante). Vengono infine modificate le modalità di finanziamento del Fondo unificato (nuovo comma 401-bis) disponendo per una quota-parte di 664 milioni di euro la copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e per la restante quota-parte di 336 milioni mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi art. 1, comma 34, legge n. 662 del 1996).

 


 

Articolo 1, comma 260
(Incremento delle risorse per i contratti di formazione specialistica medica)

 

 

Il comma 260, dispone l’incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica, pari a +194 milioni nel 2022, +319 milioni nel 2023, +347 milioni nel 2024, +425 milioni nel 2025, +517 milioni nel 2026 e +543 milioni dal 2027). Tale finanziamento integra, e quindi si aggiunge, a quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

 

 

Il comma 260 in esame stabilisce l’incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, autorizzando l'ulteriore spesa ad integrazione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale fissato al comma 1, così definita:

-       194 milioni per il 2022;

-       319 milioni per il 2023;

-       347 milioni per il 2024;

-       425 milioni per il 2025;

-       517 milioni per il 2026;

-       543 milioni a decorrere dal 2027.

 

Anche in questo caso detti importi integrano il livello di fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato.

La relazione tecnica rappresenta che il finanziamento complessivo disponibile a legislazione vigente per la formazione specialistica dei medici è il risultato di numerose disposizioni (v. tabella box importi fino al 2021) che si sono succedute nel tempo e che hanno determinato un valore di importo variabile.

§  A partire dal 2022, la RT evidenzia i seguenti importi, riportati nella tabella che segue, puntualizzando che in ogni caso la determinazione del numero dei medici ammissibili alla formazione specialistica è fatta tenendo conto dei costi dei medici già inseriti nella formazione, rispettando il criterio della sostenibilità finanziaria entro i limiti di spesa già fissati:

§   Finanziamento dei contratti di specializzazione medica (in milioni di euro)

§    

Finanziamento contratti formazione specialistica medica

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Finanziamento vigente (1)

1.076

1.094

1.097

988

879

853

Integrazione proposta (2)

194

319

347

425

517

543

Finanziamento totale (3) = (1+2)

1.270

1.413

1.444

1.413

1.396

1.396

Risorse assorbite dai medici già in formazione (4)

969,2

1.112,0

1.144,1

1.112,8

1.095,6

1.095,6

Finanziamento disponibile (5) = (3-4)

300,8

301,0

299,9

300,2

300,4

300,4

Finanziamento disponibile esposto in relazione illustrativa

(5-bis) = (3-4)

300,4

300,6

300,4

300,5

300,5

300,5

Numero arrotondato dei nuovi medici ammissibili

(6)= (5)/25.000€

12.000

(12.032)

12.000

(12.040)

12.000

(11.996)

12.000

(12.008)

12.000

(12.016)

12.000

(12.016)

Dati elaborati dalla relazione illustrativa alla disposizione in esame

 

 

I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 di attuazione di alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, prevedono la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione specialistica - che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione -, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali con frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali.

Il contratto di formazione è stipulato dallo specializzando con l'università sede della scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione. Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate. Per semplificare, indichiamo di seguito le risorse complessive stanziate nel periodo ante emergenza COVID19 e a seguire quelle previste a seguito dell'emergenza epidemiologica tuttora in corso.

 

 

 

 

(in milioni di euro)

Finanziamento contratti formazione specialistica medica

2019

2020

2021

D. Lgs. 368/1999 (art. 37):

708

702

702

L.S. 147/2013 (co. 424)

50

50

50

L.S. 208/2015 (co. 252)

70

90

90

L.B. 145/2018 (co. 521) MMG

10

10

10

L.B. 145/2018 (co. 521)

22,5

45

68,4

L.B. 160/2019 (co. 271)

-

5,425

10,850

L.B. 160/2019 (co. 859)

-

25

25

Tot. risorse ante emergenza sanitaria COVID19

860,500

927,425

956,250

Stanziamenti successivi emergenza sanitaria COVID19

 

 

 

D.L. Rilancio 34/2020 (art. 1-bis) - MMG

-

-

20

D.L. Rilancio 34/2020 (art. 5, co. 1)

-

105

105

D.L. Rilancio 34/2020 (art. 5, co. 1-bis)

-

-

-

L.B n. 178/2000 (co. 421 e 422)

-

-

105

Totale risorse per contratti di formazione specialistica medica

860,500

1.032,425

1.186,250

Elaborazioni su dati finanziari dei provvedimenti approvati in materia.

 

Più in dettaglio, la legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019, co. 271, art. 1) ha definito l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici a regime - numero stimato in 900 borse di specializzazione - mediante l'aumento di 5,425 milioni nel 2020, 10,850 milioni nel 2021, 16,492 milioni nel 2022, 22,134 milioni nel 2023 e 24,995 dal 2024 della spesa autorizzata dal comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018). Quest'ultima autorizzazione, a sua volta, ha incrementato la spesa prevista all'articolo 1, comma 252, della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015), che aveva già disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Da notare che il comma 859 della citata legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria, riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

Inoltre, il comma 518, art. 1, della citata legge di bilancio 2019 ha previsto l'integrazione, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un limite di spesa pari a 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019.

Sulle risorse autorizzate a seguito dell'emergenza COVID-19, come riferito dal Governo in risposta ad una interrogazione al Senato, tenuto conto dell'incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), il Ministero della salute, nel mese di maggio 2020, ha appositamente chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione Salute di sapere se, per l'anno accademico 2019/2020, le Regioni e Province autonome ritenessero che il fabbisogno, a suo tempo definito, dovesse essere oggetto di rivalutazioni.

Sul punto, la Regione Veneto, in qualità di soggetto preposto al coordinamento del tavolo tecnico interregionale, sentite in via preliminare tutte le Regioni e Province autonome, ha fornito lo scorso giugno la rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020, stimata in 12.867 unità, ossia 4.263 unità in più rispetto al fabbisogno determinato per il medesimo anno accademico con l’Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018. Il Ministero dell'economia e finanze ha peraltro comunicato che, per l'anno accademico 2019-2020, risultava finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 9.200 nuovi specializzandi.

A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio, L. 77/2020) è stata autorizzata un'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 – incrementando corrispondentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato - da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, in modo da consentire di finanziare, per l'anno accademico 2019/2020, ulteriori 4.200 contratti di formazione specialistica per un intero ciclo di studi, per un numero complessivo di 13.400 contratti (9.200 + 4.200), al netto dei finanziamenti regionali o di altri Enti, tenuto conto del costo annuo lordo di una borsa di studio, pari a 25.000 euro, che aumenterebbe a 26.000 euro, a partire dal terzo anno fino alla conclusione del ciclo di studi (anni 2022-2024).

Per accogliere in via prioritaria le richieste delle Regioni, una volta soddisfatto il suddetto fabbisogno di 12.857 unità, si è valutato di distribuire gli ulteriori 533 contratti (dati dalla differenza tra i 13.400 contratti finanziabili ed i 12.867 contratti che rappresentano il fabbisogno regionale) tra le scuole di specializzazione maggiormente coinvolte nella emergenza COVID19 per il rafforzamento della rete ospedaliera ai sensi dell'art. 2 del citato D.L. 34 Rilancio.

In considerazione della circostanza che con l'Accordo Stato - Regioni del 21 giugno 2018 il fabbisogno di specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 era stato fissato in 8.604 unità, a seguito della rideterminazione del fabbisogno, viste le disposizioni di cui all'articolo 35, co. 1, del D. Lgs. n. 368 del 1999, si è reso necessario procedere ad un nuovo Accordo Stato – Regioni del 9 luglio 2020 (Rep Atti 111/CSR), specificamente volto a definire il nuovo fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020[176].

 

In merito alle norme autorizzatorie delle maggiori spese relative ai nuovi contratti di specializzazione a seguito dell'emergenza COVID19, si fa notare che l'articolo 1-bis del D.L. 34/2020 (cd. Rilancio) prevede inoltre di accantonare, a decorrere dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, allo scopo di attivare ulteriori borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

 

Inoltre, il comma 1-bis del citato articolo 5 prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, per ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, mediante corrispondente incremento del finanziamento statale del fabbisogno nazionale sanitario, in relazione ad un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022.

E' stata segnalata l'opportunità, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di modificare in aumento l'identica autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, considerato il già previsto incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno. La differenza tra le due autorizzazioni di spesa risiede nella diversa copertura: la prima è a valere sulle risorse stanziate per il decreto-legge Rilancio, la seconda sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (L. 190/2014, art. 1, comma 200).

 

Da ultimo, la legge di bilancio per il 2021 (L. n. 178 del 2020, art. 1, co. 421 e 422) ha autorizzato l'ulteriore incremento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.  Si prevede che concorrano alla copertura dell'autorizzazione di spesa le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Con l'ulteriore incremento di risorse si stimano nuovi 4.200 contratti di formazione specialistica medica aggiuntivi per l'anno 2021, considerato che l'importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio.

I contratti di formazione specialistica medica finanziabili nel 2021 dovrebbero pertanto ammontare ad un numero complessivo pari a circa 17.600 unità, numero sufficiente a colmare il cd. "imbuto formativo" dato dai laureati per l'anno accademico 2020/2021[177].

 


 

Articolo 1, comma 261
(Finanziamento del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023)

 

 

Il comma 261 autorizza la spesa di 200 milioni di euro per l’implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2022, in attesa che Regioni e Province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali.

Una ulteriore spesa di 350 milioni nel 2023 è autorizzata per le medesime finalità e nelle more dell’adozione di detti Piani, coperta a valere sul fabbisogno standard per l’anno 2023, con importo da definire in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome in merito al riparto del fabbisogno sanitario.

Ai predetti finanziamenti è consentito l’accesso di tutte le Regioni, quindi anche a quelle a statuto speciale, e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

 

Il comma 261 in esame autorizza le seguenti spese per l’attuazione delle misure relative al Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (Panflu) 2021-2023 di cui all’Accordo in Conferenza unificata Stato-Regioni e Province autonome del 25 gennaio 2021, nelle more dell’approvazione dei piani pandemici regionali:

 

-       200 milioni nel 2022, a valere per l’intero importo sul fabbisogno sanitario standard previsto per tale anno (v. comma 258);

-       350 milioni nel 2023, a valere sul livello del fabbisogno sanitario standard per tale anno, ma con importo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda il corrispondente riparto.

§  

Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario.

 

Ciò significa che per l’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario non si terrà conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006[178], art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Pertanto tali autonomie speciali concorreranno come le altre regioni a statuto ordinario al riparto delle risorse per il finanziamento della misura in esame.

Si ricorda che fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

 

 

Il Piano strategico-operativo nazionale a contrasto di una pandemia influenza (cd. Panflu) per il triennio 2021-2023 è stato redatto – nella sua versione definitiva - dal Ministero della Salute, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria il 24 gennaio 2021 con l’intento di conseguire la migliore efficacia degli strumenti di prevenzione ordinari per far fronte a emergenze sanitarie di livello globale e anche al fine di valorizzare l’esperienza maturata nei mesi dell’emergenza COVID-19, e sul suo testo è stato fin da subito raggiunto l’Accordo in Conferenza Stato Regioni (G.U. n. 23 del 29 gennaio 2021. In ambito nazionale, trae il suo fondamento dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 e dal Piano Nazionale della Prevenzione Vaccinale, del gennaio 2017.

 

Con questo Piano, redatto sulla base delle raccomandazioni dell’OMS – Organizzazione Mondiale per la Sanità, si è inteso perciò aggiornare e sostituire, nel contesto della crisi sanitaria in corso, gli strumenti di governo delle emergenze ai fini di prevenzione e contrasto delle pandemie, vale a dire i Piani pandemici influenzali nazionali elaborati nelle diverse fasi dell’emergenza pandemica COVID-19 (come il Piano di risposta nella fase autunno-invernale elaborato dal CTS – Comitato tecnico-scientifico quale organo consultivo del Ministero della salute), che dovrebbero trovare una propria declinazione anche a livello regionale e provinciale.

Il Piano strategico-operativo mira a trovare, in una prospettiva temporale di medio termine elementi strategici ed operativi comuni utilizzabili anche per i casi di “circolazione di agenti patogeni, che, sebbene diversi dal virus influenzale, siano nella stessa misura potenzialmente capaci di causare, in maniera del tutto imprevista e imprevedibile, delle vere e proprie pandemie”.

Il Piano sottolinea che le pandemie influenzali sono eventi imprevedibili, ma ricorrenti che possono avere un impatto significativo sulla salute, sulle comunità e sull’economia a livello mondiale e si verificano quando emerge un nuovo virus influenzale “contro il quale le persone hanno poca o nessuna immunità” con una diffusione globale.

Considerato che negli ultimi 100 anni le diverse pandemie di virus influenzali pandemici intercorse si sono verificate ad intervalli di tempo imprevedibili (nel 1918: Spagnola, virus A, sottotipo H1N1), nel 1957 (Asiatica, virus A, sottotipo H2N2), nel 1968 (HongKong, virus A, sottotipo H3N2) e nel 2009 (Messico, virus A, sottotipo H1N1), dati i loro parametri di trasmissibilità a raffronto con i range attesi per i virus stagionali, gli strumenti della pianificazione e della preparazione[179] sono ritenuti fondamentali per contribuire a mitigare il rischio e l’impatto di una pandemia influenzale e per gestirne la risposta[180] per garantire la conseguente ripresa delle normali attività.

Il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale rappresenta, pertanto, un inquadramento e un promemoria delle principali azioni da intraprendere per prepararsi correttamente ad un’eventuale pandemia influenzale ed alla necessità di stabilire adeguati strumenti per la prevenzione, l’identificazione rapida ed il monitoraggio epidemico, oltre che la cura ed il trattamento dei pazienti contagiati, limitando il rischio di contagio per gli operatori sanitari e per i cittadini.

Data l’impossibilità di prevedere tutti gli scenari, il Piano contiene ed indica gli elementi essenziali di cui i decisori e tutti i soggetti professionisti coinvolti, come le strutture del Servizio sanitario nazionale - SSN, devono essere avvertiti con lo scopo di facilitare, oltre al processo decisionale, l’uso razionale delle risorse, l’integrazione, il coordinamento degli attori interessati, oltre che la gestione della comunicazione.

 

 


 

Articolo 1, comma 262
(Risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica)

 

 

Il comma 262 - introdotto dal Senato - reca un'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[181]. Si prevede il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

 

La relazione tecnica concernente tale stanziamento[182] osserva che esso è destinato in particolare al finanziamento degli oneri dei servizi logistici inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda inoltre che è stato soppresso il comma 1 dell'articolo 90 dell'originario disegno di legge di bilancio, che recava uno stanziamento per il 2022, pari a 1.850 milioni di euro, ai fini della dotazione del Fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero della salute e non avente una pregressa dotazione per il 2022) per l'acquisto dei vaccini contro il COVID-19 e dei farmaci per la cura dei pazienti affetti dalla medesima malattia infettiva. Tale soppressione è stata operata in considerazione dell'inserimento di un identico stanziamento per l'anno 2021, previsto dal successivo comma 650 (quest'ultimo comma costituisce la trasposizione dell'articolo 1, comma 2, del D.L. 10 dicembre 2021, n. 209, D.L. di cui il comma 656 dispone l'abrogazione, con la clausola di salvezza degli effetti già prodottisi).

Si ricorda che, nella normativa previgente[183]  rispetto al suddetto incremento di 1.850 milioni, la dotazione del Fondo era pari a 3.200 milioni, sempre per il 2021.


 

Articolo 1, commi 263-267
(Risorse in materia di edilizia sanitaria e in materia di dispositivi di protezione e di altri strumenti ed attività inerenti a fasi di pandemia)

 

 

Il comma 263 prevede un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. I successivi commi da 264 a 267 dispongono, a valere sulle risorse stanziate per i suddetti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 264 ed a 42 milioni nel comma 265 - per altri interventi nel settore sanitario; questi ultimi concernono, rispettivamente: la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione; lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica.

 

Il comma 263 prevede, come accennato, un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. La relazione tecnica[184] specifica che le quote annue di tale incremento sono pari a 20 milioni di euro per il 2024 - come stabilito dalla sezione II della presente legge (unità di voto 9.1[185] dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) -, a 30 milioni per il 2025, a 200 milioni annui per il periodo 2026-2034 e a 150 milioni per il 2035. Riguardo al suddetto riparto temporale - che non concerne gli anni 2022 e 2023 -, la medesima relazione tecnica osserva che si è tenuto anche conto che le regioni e le province autonome potranno avvalersi, nei prossimi anni, anche delle ingenti risorse disponibili, per investimenti nel settore sanitario, in base al Piano nazionale di ripresa e resilienza[186]. Complessivamente, per il triennio 2022-2024, le risorse in materia sono pari (come risulta dalla suddetta unità di voto 9.1 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) a 1.310 milioni per il 2022, a 1.505 milioni per il 2023 ed a 1.355 milioni per il 2024 (quest'ultimo importo è comprensivo della suddetta quota di incremento, pari a 20 milioni)[187]; il livello globale del finanziamento - disposto a partire dal 1988 e fino al 2035 - ammonta, in base al suddetto incremento di 2 miliardi di euro, a 34 miliardi[188]. Tuttavia, a valere sulle risorse già stanziate[189], i commi 264 e 265 dispongono una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 264 ed a 42 milioni nel comma 265 - per altri interventi nel settore sanitario (cfr. infra).

Il comma 263 specifica inoltre che: restano fermi, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, i limiti annuali complessivi; l'incremento di 2 miliardi è ripartito tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, secondo la composizione percentuale, prevista per il 2021, del fabbisogno sanitario corrente (ovvero in base al rapporto, per il suddetto anno, tra il fabbisogno sanitario standard regionale e quello nazionale[190]). Il medesimo comma, tuttavia, prevede che l'accesso alle nuove risorse sia destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità a valere sul livello di risorse precedenti. Si valuti l'opportunità di un chiarimento riguardo al coordinamento tra i due criteri di riparto summenzionati. Il comma 263 fa inoltre salva l'esigenza di compensazioni in relazione alle rimodulazioni di cui al comma 267 (cfr. infra).

Dal riparto delle risorse in oggetto restano escluse (così come dai riparti precedenti) le province autonome di Trento e di Bolzano (in base alla norma[191], richiamata nel presente comma 263, di esclusione di tali province da un complesso di interventi finanziari).

Il comma 264 destina 860 milioni di euro - a valere, come detto, sulle risorse già stanziate in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - ai fini della costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione (questi ultimi sono relativi all'esame della sequenza individuale del DNA). Il comma 265 - sempre a valere sulle suddette risorse già stanziate - destina 42 milioni allo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica.

Per entrambi gli stanziamenti di cui ai commi 264 e 265, si richiama il Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (cosiddetto PanFlu) per il triennio 2021-2023; riguardo a tale Piano, si rinvia alla scheda relativa al precedente comma 261.

Il comma 266 demanda la definizione del riparto tra le regioni e le province autonome[192] degli stanziamenti di cui ai commi 264 e 265 ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; il riparto è operato sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali.

Tali decreti ministeriali possono anche rimodulare, ai fini in oggetto, le quote, complessivamente pari a 4 miliardi di euro, di riparto tra le regioni degli ultimi due precedenti incrementi delle risorse in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico[193], fermi restando i riparti delle risorse stanziate nel periodo ancora antecedente (commi 266 e 267).

Sia pure implicitamente, si demanda ai suddetti decreti ministeriali anche la definizione sotto il profilo temporale dei medesimi stanziamenti (di cui ai commi 264 e 265), nell'ambito e nei limiti delle quote annue disponibili delle risorse sopra menzionate.

 


 

Articolo 1, commi 268, 269 e 271
(Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, stabilizzazione del personale e limiti di spesa per il personale dei medesimi enti ed aziende)

 

 

La lettera a) del comma 268 consente che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

La lettera b) del comma 268 in esame reca nuove norme transitorie per la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi - come specificato dal Senato - quelli che non siano più in servizio. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023 e nel rispetto dei suddetti limiti generali di spesa, nonché secondo i criteri e le modalità posti dalla medesima lettera b). L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti (le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022).

La lettera c) - inserita dal Senato - introduce la possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di avviare procedure selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da impiegare per le funzioni reinternalizzate.

Il comma 271 specifica che le disposizioni di cui alle suddette lettere a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato[194].

Il comma 269 modifica la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In secondo luogo, si riformula la previsione relativa all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

 

La lettera a) del comma 268 - ai fini di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - consente che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano conferire incarichi in base ad alcune disposizioni transitorie ivi richiamate[195] nonché nel rispetto di determinate condizioni. In particolare, si consente che gli enti ed aziende conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli o colloquio orale, ovvero per titoli e colloquio orale[196], incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari (con disposizioni specifiche relative ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione)[197]. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine, in ogni caso, non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle suddette norme transitorie)[198]; le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 - e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità.

Come accennato, per gli incarichi di lavoro autonomo, la possibilità di conferimento viene limitata ai medici specializzandi summenzionati, con esclusione delle altre categorie (iscritti agli albi delle professioni sanitarie ed operatori socio-sanitari ovvero personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza) contemplate dalle norme transitorie operanti fino al 31 dicembre 2021[199].

La lettera b) del comma 268 in esame reca nuove norme transitorie per la stabilizzazione - mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato - del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi - come specificato dal Senato - quelli che non siano più in servizio. La nuova possibilità può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e nel rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale - limiti come ridefiniti dal successivo comma 269 -. L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti, le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022 (riguardo a queste ultime, stabilite dall'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, si rinvia ad un'apposita sezione, alla fine della presente scheda).

Le nuove norme - intese alle suddette finalità di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali, di far fronte alla lunghezza delle liste d’attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale (anche nello svolgimento del servizio durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19) - prevedono, in primo luogo, che, nel summenzionato periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023, gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano procedere, secondo criteri di priorità stabiliti da ciascuna regione e alle condizioni suddette, alla stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali[200] e che abbiano maturato al 30 giugno 2022, alle dipendenze di un ente o azienda del servizio sanitario nazionale, almeno 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020[201] e il 30 giugno 2022. Si valuti l'opportunità di chiarire se la possibilità in esame possa concernere anche un dipendente che abbia maturato tale anzianità presso un ente o azienda diverso da quello che proceda all'assunzione a tempo indeterminato.

La lettera b) prevede, in secondo luogo, che per la stabilizzazione del personale assunto mediante procedure non concorsuali si provveda mediante espletamento di prove selettive. Si valuti l'opportunità di chiarire se quest'ultima norma faccia riferimento alle medesime categorie di personale e al medesimo requisito di anzianità di servizio contemplati dalla norma precedente e se la possibilità di stabilizzazione sia anche in tal caso esercitabile nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023. Si consideri inoltre l'opportunità di chiarire se le prove selettive siano riservate al personale in oggetto e di valutare la congruità di tale previsione, tenendo anche conto che la norma non pone limiti percentuali rispetto al totale di posti disponibili; si ricorda in ogni caso che, con riferimento all'articolo 97, quarto comma, della Costituzione, la Corte costituzionale ha affermato costantemente che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è legittima soltanto qualora le medesime siano delimitate in modo rigoroso e siano funzionali al buon andamento dell’amministrazione o corrispondano a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico.

La lettera c) del comma 268 - inserita dal Senato - introduce la possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di avviare procedure selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da impiegare per le funzioni reinternalizzate. Tale possibilità è ammessa in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale; la riserva di posti in oggetto, non superiore al cinquanta per cento di quelli disponibili, riguarda il personale, impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti alle attività dei servizi esternalizzati, che abbia svolto assistenza ai pazienti per l'intero periodo 31 gennaio 2020-31 dicembre 2021 e che abbia almeno tre anni di servizio.

Il comma 271 specifica che le disposizioni di cui alle suddette lettere a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato[202].

Il comma 269 modifica la disciplina[203] sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.

La novella, in primo luogo, estende per gli anni 2022 e successivi l'applicazione dei valori percentuali previsti per il triennio 2019-21. In base ad essi, i limiti annui di spesa si calcolano applicando, per ogni regione, un incremento rispetto al valore della spesa sostenuta nel 2018 ovvero, se superiore, rispetto al valore massimo che sarebbe stato consentito nel medesimo 2018 in base alla previgente normativa[204]; tale incremento è pari al 10 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente (in base alla normativa finora vigente, la suddetta aliquota di incremento, per gli anni 2022 e successivi, si sarebbe invece ridotta al 5 per cento). Inoltre, l'aliquota annua di incremento può essere elevata da 10 a 15 punti in base ad una specifica procedura, la quale (per gli anni 2022 e successivi) viene riformulata dalla presente novella[205].

Quest'ultima subordina l'ulteriore elevamento da 10 a 15 punti a: l’adozione - con decreto ministeriale, secondo il termine e la procedura ivi previsti (tra cui l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) ed in coerenza con le disposizioni e gli standard ivi richiamati[206] - di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale[207]; la predisposizione, da parte della regione, sulla base della suddetta metodologia, del piano dei fabbisogni triennali per il Servizio sanitario regionale, che, anche al fine di salvaguardare l’invarianza della spesa sanitaria complessiva[208], è valutato e approvato, congiuntamente, dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza[209].

Riguardo ad una fattispecie di deroga rispetto ai limiti di spesa di cui al presente comma 269, cfr. il successivo comma 274 (alla cui scheda si rinvia).

 

Disciplina di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, sulla stabilizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni

 

Si ricorda che l'articolo 20 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, prevede, in primo luogo, fino al 31 dicembre 2022, la facoltà per le pubbliche amministrazioni (con alcune esclusioni[210]), in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato il personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-       sia in servizio, successivamente al 28 agosto 2015, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che proceda all'assunzione[211];

-       sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali (anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che proceda all'assunzione);

-       abbia maturato al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione che proceda all'assunzione[212], almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

In secondo luogo, le medesime amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, possono bandire (in conformità con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria) procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-       sia titolare, successivamente al 28 agosto 2015, di un contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o di un altro contratto di lavoro flessibile[213] presso l'amministrazione che bandisca il concorso;

-       abbia maturato almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisca il concorso[214]. Il termine entro cui tale requisito deve essere conseguito è posto al 31 dicembre 2022.

Sempre fino al 31 dicembre 2022, in presenza di determinate condizioni,  le pubbliche amministrazioni, ai soli fini dell'applicazione delle procedure di stabilizzazione in esame, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato stabiliti dalle norme vigenti, incrementandoli a valere sulle risorse previste per i contratti di lavoro a tempo determinato o per altre forme di lavoro flessibile, nei relativi limiti posti dall'articolo 9, comma 28, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e calcolate in misura non superiore all'ammontare medio delle medesime risorse impiegate nel triennio 2015-2017. La possibilità di incremento mediante utilizzo delle suddette risorse è ammessa a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale (previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno) e che le medesime prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione - nella misura dell'importo così utilizzato - del limite massimo di cui al citato articolo 9, comma 28.

 

Si ricorda che dall'applicazione della disciplina in esame sono esclusi: il personale dirigenziale (tale esclusione non concerne gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75); il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali[215]; i comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica[216].

Si ricorda altresì che:

-       alcuni criteri e modalità specifici per l’applicazione delle norme suddette sono previsti per gli enti pubblici di ricerca[217];

-       ai fini delle procedure in esame, non rilevano il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione dei Ministri o degli organi politici delle regioni né i servizi prestati presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali;

-       le amministrazioni che esperiscono le procedure in esame non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile (tra cui i rapporti di lavoro subordinato a termine), per le professionalità interessate, fino al termine delle medesime procedure, mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure fino alla conclusione delle stesse, nei limiti delle risorse disponibili.

 

 


 

Articolo 1, comma 270
(Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative)

 

Il comma 270, inserito nel corso dell’esame al Senato, posticipa dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la data entro la quale i medici devono essere già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per continuare a prestare servizio presso le medesime reti.

 

Il comma 522, articolo 1, della richiamata legge 145 del 2018 ha stabilito che i medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate sono idonei ad operare presso tali reti se in possesso di specifici requisiti individuati dal Ministero della salute.

 

Si ricorda che l’art. 1, comma 405, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), intervenendo sul citato comma 522, ha posticipato dal 1° gennaio 2019 - data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) - al 30 dicembre 2020 la data entro la quale i medici devono essere già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti.

 

Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38 del 2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 sui Nuovi LEA.

 

Preme inoltre segnalare che il decreto del Ministero della salute del 30 giugno 2021 Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti (dell'esperienza professionale e delle competenze) in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate, in ossequio a quanto previsto dal comma 522 della legge di bilancio 2019, ha individuato i criteri sulla base dei quali le Regioni e le Province autonome certificano l’idoneità ad operare nelle Reti di cure palliative dei medici sprovvisti dei requisiti di cui al DM 28 marzo 2013 così come integrato dal DM 11 agosto 2020. Il decreto richiama i requisiti che i medici in servizio presso le Reti delle cure palliative alla data del 31 dicembre 2020 (data di cui la disposizione in commento propone la posticipazione al 31 dicembre 2021) p devono possedere per poter essere considerati idonei a operare nelle reti stesse. Si tratta, in sostanza, dei medesimi requisiti indicati nella legge di bilancio 2019, qui di seguito riportati, con evidenza delle novità introdotte dal decreto:

a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell’ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unita? per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l’erogazione delle cure palliative presso il SSN;

b) congruo numero di ore di attività professionale esercitata – corrispondente ad almeno il 50 per cento dell’orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanita? pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali – e un congruo numero di casi trattati, rispetto all’attivita? professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;

c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell’ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l’acquisizione delle competenze di cui all’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 luglio 2014.


 

Articolo 1, commi 272 e 273
(Incarichi convenzionali a tempo indeterminato nel servizio di emergenza-urgenza 118 per medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale)

 

 

I commi 272 e 273 - inseriti dal Senato - introducono la possibilità di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale.

In particolare, si prevede, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, che il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che, alla data del 1° gennaio 2022, abbia maturato un'anzianità lavorativa di almeno trentasei mesi, possa accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche senza il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale; resta fermo il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. L'accesso in esame è ammesso in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del citato diploma ed ha luogo in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti ai soggetti aventi la suddetta priorità. Ai fini del summenzionato requisito di anzianità lavorativa, sono computati i periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.

 

 


 

Articolo 1, comma 274
(
Rafforzamento dell’assistenza territoriale)

 

 

Il comma 274, intende coprire i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il potenziamento dell’assistenza territoriale, realizzato attraverso l’implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tal fine è autorizzata, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la spesa massima di: 90,9 milioni per il 2022, 150,1 milioni per il 2023, 328,3 milioni per il 2024, 591,5 milioni per il 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dal 2026. L’autorizzazione di spesa decorre dall’entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l’assistenza territoriale, da emanare entro il 30 aprile 2022 con decreto salute/economia. Con successivo decreto salute/economia le somme sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.

 

 

Con riferimento ai maggiori oneri per spesa di personale dipendente e convenzionato, si precisa che il medesimo personale è da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli.  

 

La definizione di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria territoriale attraverso la definizione di un quadro normativo che ne identifichi gli standard strutturali, tecnologici e organizzativi è uno degli elementi della Riforma “Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di assistenza sanitaria territoriale”, la quale costituisce un elemento preparatorio per gli investimenti della componente 1 della Missione 6 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale”[218] (per un approfondimento dei contenuti della componente M6C1 si rinvia al Dossier “Il PNRR”, edizione aggiornata al 15 luglio 2021).

La Riforma intende istituire un nuovo modello di assistenza sanitaria territoriale e un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico. Infatti, l’altro elemento previsto dalla Riforma stessa è la definizione di un nuovo assetto istituzionale per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un approccio integrato ("One Health") e con una visione olistica ("Planetary Health").

La Riforma nel suo complesso è il primo traguardo della Componente 1 della Missione 6 (secondo trimestre 2022) ed è finalizzata a definire puntualmente gli standard di strutture e servizi del SSN già esistenti, nonché a definire le modalità operative dei servizi innovativi introdotti dalla Componente 1 della Missione 6, quali le Centrali operative territoriali (COT), la telemedicina, gli strumenti informatici e basati su intelligenza artificiale nonché i flussi informativi del SSN, primo fra tutti quelli relativi al fascicolo sanitario elettronico.

 

 

La Relazione tecnica[219] al provvedimento sottolinea che le stime dei costi derivanti dalle nuove assunzioni sono state effettuate tenendo conto del documento condiviso nell’ambito della Cabina di regia per il Patto per la salute 2019-2021. La stessa Relazione precisa che la Riforma prevede l’introduzione di standard e servizi non oggetto di investimento del PNRR nonché, per garantire il rispetto degli standard previsti, la realizzazione di ulteriori strutture. Sul punto, la Relazione cita il caso degli Ospedali di comunità, il cui numero sul territorio nazionale è stato stimato in 600 strutture, di cui 400 realizzate nell’ambito del finanziamento PNRR e 200 nell’ambito delle risorse dedicate all’edilizia sanitaria (fondi ex art. 20 della legge n. 67 del 1988).

Stesso discorso per i Medici di medicina generale che, secondo il modello organizzativo previsto dal PNRR, avranno un ruolo importante presso le Case della Comunità e di cui andranno previste pertanto nuove assunzioni con risorse aggiuntive nell’ambito del nuovo Accordo collettivo di categoria.

Per questi motivi, la Relazione tecnica, sottolineando la necessità di stimare personale aggiuntivo a quanto previsto dal Piano di costi e sostenibilità del personale per la Componente M6C1 (illustrato nell’Appendix 1 al PNRR), fornisce delle stime prudenziali del fabbisogno di personale complessivo per ciascuno degli interventi, chiarendo al contempo che l’ipotesi di potenziamento è soggetta a rimodulazioni qualora gli oneri connessi risultassero superiori all’autorizzazione di spesa annualmente prevista. 


 

Articolo 1, comma 275
(Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori)

 

 

Il comma 275  riconosce alla Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) un contributo pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

 

Il contributo viene riconosciuto al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

 

 

La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un ente pubblico su base associativa istituito  nel 1922, con sede a Roma. Persegue le proprie finalità sul territorio nazionale attraverso una rete di 106 sezioni provinciali, 389 ambulatori e oltre 20. 000 volontari. Le sezioni provinciali pur essendo organismi autonomi, perseguono le finalità dell’ente operando nel quadro degli atti di indirizzo ed avvisi emanai dalla Sede Centrale LILT.

La LILT opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica. Il suo impegno è dedicato principalmente a:

 


 

Articolo 1 (commi 276-279)
(Disposizioni in materia di liste di attesa Covid)

 

 

I commi 276-279 dispongono la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.

Le Regioni e Province autonome sono conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d’attesa adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato entro il 31 gennaio 2022 (comma 276).

A questo fine, il comma 277 prevede che le Regioni e Province autonome, anche se sottoposte a piani di rientro, possono avvalersi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. La deroga è consentita entro un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella A dell’Allegato 3 annesso al presente ddl di bilancio (v. tabella infra), ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, comunque entro il limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

Le strutture private accreditate coinvolte devono rendicontare entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive Regioni e Province autonome le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma 277.

All’attuazione delle sopra indicate disposizioni, è autorizzata (comma 278) la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022 (cfr.  comma 258), che include, in aggiunta, l’autorizzazione di spesa relativa all’importo massimo di 150 milioni prevista al  comma 277. Al finanziamento qui previsto al comma 278 accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella Tabella B dell’Allegato 3 annesso alla presente legge.

 Il Ministero della salute deve verificare, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome ai sensi del comma 279, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato del richiamato articolo 26, comma 2, D.L. 73, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 3, impiegati per la finalità di cui al comma 1. Nel caso in cui il Ministero della salute abbia positivamente verificato l’insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d’attesa, il finanziamento di cui al presente articolo ovvero la sua corrispondente quota-parte rientra nella disponibilità del Servizio sanitario della Regione o Provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalità sanitaria.

 

I commi 276-279 prorogano al 31 dicembre 2022 le disposizioni a carattere di urgenza di cui all’articolo 29 del DL. 104/2020 [220](cd. Agosto – L. 126/2020) stabilite inizialmente fino al 31 dicembre 2020 e poi prorogate al 31 dicembre 2021[221], volte a favorire la riduzione delle liste di attesa per prestazioni ambulatoriali, screening e ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale.

 

In proposito, la disposizione richiamava il rispetto dei princìpi di appropriatezza e di efficienza dei percorsi di cura, nonché le circolari del Ministero della salute n. 7422 del 16 marzo 2020, recante "Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19", n. 7865 del 25 marzo 2020, recante "Aggiornamento delle linee di indirizzo organizzative dei servizi ospedalieri e territoriali in corso di emergenza COVID-19", e n. 8076 del 30 marzo 2020, recante "Chiarimenti: Linee di indirizzo per la rimodulazione dell’attività programmata differibile in corso di emergenza da COVID-19".

 

Le Regioni e Province autonome sono conseguentemente chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d’attesa adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della salute e al MEF, fissato entro il 31 gennaio 2022 (comma 276).

 

A questo fine, il comma 277 prevede che le Regioni e Province autonome – e, come specificato in sede di esame referente, anche le regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario[222] -  possono avvalersi anche delle strutture private accreditate, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.

 

La normativa riguardante la cd. spending review ex articolo 15, comma 14, primo periodo, del DL. 95/2012 riferita all’acquisto delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale ad alto rischio di inappropriatezza ha inteso applicare una riduzione - sia dell'importo che dei volumi d'acquisto delle prestazioni - in una misura percentuale fissa applicata dalla Regione o Provincia autonoma di riferimento a tutti i contratti e accordi vigenti nell'esercizio 2012, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014[223]. Dal 2016, l’art. 1 della legge di stabilità n. 208/2015, ai commi da 574 a 578, ha introdotto alcune deroghe alla predetta disciplina di revisione della spesa, relativamente alla riduzione del 2 per cento dell'importo e dei volumi della spesa per l'acquisto delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali da privato - compreso l'acquisto di prestazioni da privato per pazienti non residenti in regione: la cosiddetta mobilità attiva -, con particolare riferimento all’assistenza ospedaliera di alta specialità (qui il tema di approfondimento).

 

La deroga è comunque consentita entro un ammontare non superiore all’importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella Tabella A dell’Allegato 3 annesso al presente ddl di bilancio (v. tabella infra), ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, e comunque entro il limite dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 3.

 

Le strutture private accreditate coinvolte sono chiamate a presentare il rendiconto di spesa entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive Regioni e Province autonome per le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l’anno 2022, anche ai fini della valutazione del medesimo regime in deroga.

 

Il comma 278 stabilisce che all’attuazione delle sopra indicate disposizioni, è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l’anno 2022 (cfr. art. 88, comma 1), che include, in aggiunta, l’autorizzazione di spesa relativa all’importo massimo di 150 milioni prevista al precedente comma 277.

Al finanziamento qui previsto al comma 278 accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella Tabella B dell’Allegato 3 annesso alla presente legge.

Pertanto, tali autonomie speciali concorreranno come le altre regioni a statuto ordinario al riparto delle risorse per il finanziamento della misura in esame[224].

 

Il comma 279 stabilisce che il Ministero della salute verifichi, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle Regioni e Province autonome, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato del richiamato articolo 26, comma 2, D.L. 73, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 3, impiegati per la finalità di riduzione delle liste d’attesa per le prestazioni sopra menzionate.

Se il Ministero della salute verifica positivamente l’insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d’attesa, il finanziamento di cui al presente articolo ovvero la sua corrispondente quota-parte rientra nella disponibilità del Servizio sanitario regionale per essere impiegato anche per una diversa finalità sanitaria.

 

Allegato 3 – Tab. A (in euro)

Regione o Prov. Aut.

Tetto assistenza specialistica 2011
(a)

Tetto assistenza ospedaliera 2011
(b)

Totale tetto 2011 da privato ospedaliero + specialistica (a+b)

Incidenza %

Ripartizione spesa per erogatori privati

Piemonte

193.289.000

524.732.000

718.021.000

5,98

8.975.402

Valle d’Aosta

736.000

4.652.000

5.388.000

0,04

67.351

Lombardia

966.606.000

2.235.560.000

3.202.166.000

26,69

40.027.695

PA Bolzano

5.146.000

23.149.000

28.295.000

0,24

353.693

PA Trento

19.383.000

56.299.000

75.682.000

0,63

946.040

Veneto

274.605.000

522.736.000

797.341.000

6,64

9.966.917

Friuli V-Giulia

45.118.000

64.663.000

109.781.000

0,91

1.372.284

Liguria

25.786.000

34.105.000

59.891.000

0,50

748.649

Emilia - Romagna

101.565.000

536.562.000

638.127.000

5,32

7.976.711

Toscana

82.961.000

237.973.000

320.934.000

2,67

4.011.737

Umbria

9.323.000

42.046.000

51.369.000

0,43

642.122

Marche

24.840.000

107.186.000

132.026.000

1,10

1.650.351

Lazio

397.386.000

1.273.702.000

1.671.088.000

13,93

20.888.924

Abruzzo

39.244.000

126.703.000

165.947.000

1,38

2.074.370

Molise

31.300.000

71.404.000

102.704.000

0,86

1.283.820

Campania

556.065.000

822.940.000

1.379.005.000

11,49

17.237.830

Puglia

193.025.000

709.892.000

902.917.000

7,52

11.286.637

Basilicata

30.320.000

17.323.000

47.643.000

0,40

595.547

Calabria

73.064.000

190.321.000

263.385.000

2,19

3.292.364

Sicilia

454.689.000

707.172.000

1.161.861.000

9,68

14.523.488

Sardegna

75.920.000

90.323.000

166.243.000

1,39

2.078.070

TOTALE

3.600.371.000

8.399.443.000

11.999.814.000

100,00

150.000.000

Fonte: dati CENSIS – C2011 consolidati regionali

 


 

Allegato 3 – Tab. B (in euro)

Regione o Prov. Aut.

Ripartizione spesa per liste d’attesa

Quota d’accesso
anno 2021

Piemonte

36.862.840

7,37

Valle d’Aosta

1.057.380

0,21

Lombardia

83.899.340

16,78

PA Bolzano

4.351.280

0,87

PA Trento

4.538.939

0,91

Veneto

40.981.245

8,20

Friuli V-Giulia

10.368.081

2,07

Liguria

13.326.570

2,67

Emilia - Romagna

37.733.693

7,55

Toscana

31.542.009

6,31

Umbria

7.436.700

1,49

Marche

12.861.641

2,57

Lazio

47.970.518

9,59

Abruzzo

10.934.065

2,19

Molise

2.557.190

0,51

Campania

46.356.513

9,27

Puglia

32.898.723

6,58

Basilicata

4.649.421

0,93

Calabria

15.718.900

3,14

Sicilia

40.282.075

8,06

Sardegna

13.672.877

2,73

TOTALE

500.000.000

100,00

 

L'articolo 26 del decreto legge n. 73 del 2021 (cd Sostegni bis) prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2021, del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica.

Gli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, sono quantificati in 477,75 milioni di euro. Allo scopo di ridurre le liste di attesa, detto articolo 26 prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome, a partire dalla data dell'entrata in vigore del Decreto Sostegno bis (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, di derogare ai regimi tariffari ordinari, utilizzando alcuni istituti già previsti dall'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. Agosto) per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening.

Inoltre, le Regioni e le Province autonome, per le finalità di recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, possono integrare da strutture private accreditate gli acquisti delle prestazioni sanitarie, mediante accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021.

Il richiamato articolo 26 stabilisce inoltre la possibilità di deroga di tali accordi rispetto a quanto previsto all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del D.L. 95/2012 (cd spending review), che disciplina la progressiva riduzione annua dell'importo e dei corrispondenti volumi di acquisto delle prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera.  A questo fine le Regioni e le Province autonome devono rimodulare il piano per le liste d'attesa già adottato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. 104/2020, prevedendo, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse.

A normativa vigente, le strutture private accreditate eventualmente interessate dalla deroga di cui al periodo precedente, sono chiamate a rendicontare alle rispettive Regioni o Province autonome, entro il 31 gennaio 2022, le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga. Per attuale le finalità oggetto delle disposizioni in esame, le Regioni e le province autonome utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie relative alla spesa prevista per: a) l'assunzione degli specializzandi; b) il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; c) per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN; d) per le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

 

Si ricorda che l'articolo 29 del c.d. Decreto Agosto (DL. n. 104/2020, convertito dalla L. n. 126/2020) ha previsto disposizione transitorie fino al 31 dicembre 2020, -  con proroga al 31 dicembre 2021 ai sensi del citato art. 26 del D.L. 73 del 2021  per quanto riguarda i regimi tariffari straordinari per prestazioni mediche aggiuntive -, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

In base ai dati riportati nel Rapporto della Corte dei conti sulla finanza pubblica 2021 (p. 294 e ss.) sono oltre 1,3 milioni i minori ricoveri calcolati rispetto al 2019 (-17 per cento guardando alle consistenze riportate nel Rapporto SDO 2019 - Scheda di Dimissione Ospedaliera). Si tratta di circa 682 mila ricoveri con DRG medico e di poco meno di 620mila con DRG chirurgico per un totale in valore di 3,7 miliardi. I mancati ricoveri urgenti rappresentano il 42,6%, di cui l'83,1% sono riferibili a DRG medici (Diagnosis Related Groups - Raggruppamenti omogenei di diagnosi).

Gli interventi straordinari previsti hanno riguardato la possibilità, per Regioni e Province autonome, di adottare nel 2020 specifiche deroghe ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale, vedendo stanziate allo scopo apposite risorse che incrementano di 478 milioni il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il medesimo anno. La scelta degli strumenti da utilizzare resta in capo all'autonomia di Regioni e Province autonome che, tuttavia, per accedere alle risorse, devono presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 (DL. Crescita).

Gli interventi a cui le Regioni e le Province autonome possono ricorrere per ridurre le liste di attesa sono i seguenti:

§  prestazioni aggiuntive, nell'ambito dell'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Ssn, come previsto dall'ultimo contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità per il triennio 2016-2018 (art. 15, co. 2), incrementando da 60 a 80 euro onnicomprensivi la tariffa oraria lorda. Tale intervento è previsto per il recupero dei ricoveri ospedalieri - ad esclusione dei servizi di guardia medica per i quali non è riconosciuta la possibilità di elevamento-, sia per quello delle prestazioni ambulatoriali e per i test di screening; ferme restando le disposizioni vigenti in materia di volumi di prestazioni erogabili, orario massimo di lavoro e riposi;

§  prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale (del comparto sanità), con un aumento della relativa tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi, (al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione[225]). Tale intervento è riferito alle prestazioni concernenti i ricoveri ospedalieri e le prestazioni relative agli accertamenti diagnostici, mentre invece non fa riferimento alle visite ambulatoriali, in base alla valutazione del fatto che per tali visite è richiesto un maggior impegno al personale medico. Anche in questo caso sono fatti salvi gli effetti delle disposizioni relative all'orario massimo di lavoro e ai riposi;

§  assunzioni a tempo determinato di personale (ivi compresa la dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie), anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Tale intervento è posto con riferimento alle sole prestazioni inerenti i ricoveri ospedalieri e per il periodo transitorio con scadenza 31 dicembre 2020;

§  incremento, entro determinati limiti, del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna (come parziale alternativa all'elevamento delle tariffe relative alle prestazioni aggiuntive). L'incremento del monte ore è consentito in via aggiuntiva rispetto a quello già ammesso dall'articolo 2-sexies del decreto legge n. 18 del 2020, secondo il quale gli enti ed aziende del SSN possono procedere, per l'anno 2020, ad un aumento delle ore in oggetto, da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente e di un limite di spesa pari a 6 milioni di euro.

 

Per le stesse finalità di aumentare il numero delle prestazioni erogate dal SSN, i commi da 5 a 7 dello richiamato articolo 29, D.L. 104, permettono agli specializzandi iscritti all'ultimo anno del corso di formazione medica specialistica o al penultimo anno del relativo corso (se di durata quinquennale), di stilare in autonomia i referti, purchè esclusivamente riferiti a prestazioni di controllo ambulatoriale e riguardanti visite, esami e prestazioni specialistiche, mentre la refertazione delle prime visite, degli esami e delle prestazioni specialistiche è invece riservata ai medici specialisti. Il possesso della specializzazione è comunque richiesto per le refertazioni relative alle seguenti branche specialistiche: anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore; medicina nucleare, radiodiagnostica e radioterapia.

 

Con riferimento ai limiti massimi di spesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma, si riportano gli allegati A e B al decreto-legge n. 104 che riepilogano, rispettivamente, l'articolazione del finanziamento degli incrementi connessi alle prestazioni aggiuntive e le quote d'accesso 2020 delle singole Regioni e Province autonome precedentemente alla pandemia da COVID-19.

Pertanto, nel caso in cui l'importo della tabella A per l'attuazione dei commi 2 e 3 si dovesse presentare superiore a quella assegnata a ciascuna Regione e Provincia autonoma sulla base dell'allegato B, il limite massimo di spesa deve essere inteso quello rappresentato da quest'ultimo allegato. Ne consegue che - fermo restando l'importo complessivo assegnato - alcune Regioni o Province autonome potranno utilizzare le tre tipologie di intervento in materia di spesa del personale, di cui all'allegato A, nei limiti massimi delle risorse loro assegnate secondo l'allegato B; per le Regioni o Province autonome per le quali l'importo assegnato è superiore a quello derivante dalla somma dei limiti di spesa per le tre tipologie di intervento di cui all'allegato A, il maggior importo assegnato potrà essere utilizzato esclusivamente per recuperare le liste di attesa per esempio attraverso: i) il ricorso all'acquisto di prestazioni da struttura privata accreditata, nel rispetto dei tetti di spesa assegnati agli erogatori; ovvero ii) il ricorso alle figure professionali previste in incremento, ai sensi dei predetti articoli 2-bis e 2-ter del dl 18/2020 (L. 27/2020).

Per l'accesso alle risorse previste nel 2020, le Regioni e le Province autonome sono chiamate a provvedere (entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento), alla presentazione al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa. Tale Piano Operativo deve essere recepito nell'ambito del programma operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto legge Cura Italia. Sulle problematiche legate al recupero delle liste di attesa che si sono create nel periodo dell'emergenza COVID-19, si veda la risposta all'interrogazione 5-04626 della sottosegretaria alla Salute del 22 settembre 2020 presso la Commissione XII alla Camera.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di riduzione delle liste d'attesa e monitoraggio delle attività assistenziali per fronteggiare l'emergenza COVID-19, il comma 3 del sopra citato articolo 26 ha disposto che le Regioni e Province autonome utilizzano le risorse non impiegate nell'anno 2020, previste dall'articolo 29, comma 8, del D.L. n. 104, nonché quota parte delle economie di cui al comma 427, art. 1, della legge di bilancio 2021 (L n. 178/2020), nel caso in cui queste ultime economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, e secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d'attesa, opportunamente aggiornati.

 

Tabella limiti di spesa per incrementi prestazioni aggiuntive

Tra le regioni, il Piemonte ha disposto l'assegnazione delle risorse di cui all'All. B, pari a 35,2 milioni, a seguito della quale spetta ora alle Aziende sanitarie predisporre, sulla base delle indicazioni nazionali e regionali, le azioni operative per incrementare le prestazioni e di conseguenza ridurre i tempi. Allo stesso modo si registra la notizia delle delibere di Veneto e Marche

Si segnala l'interrogazione a risposta immediata in Commissione XII 5/04871 a seguito della quale il Governo ha fornito alcuni dati dell'Osservatorio nazionale screening (ONS) derivati dal «Rapporto sui ritardi accumulati alla fine di maggio 2020 dai programmi di screening Italiani e sulla velocità della ripartenza», basato su una indagine a cui hanno risposto 20 Regioni o Province Autonome su 21 (mancante solo la Basilicata). Nella maggioranza delle Regioni il numero di esami eseguiti nel maggio scorso è meno del 10 per cento di quelli eseguiti nel maggio 2019 relativamente ai più comuni screening quali il mammografico, il cervicale e il colorettale.

 

 


 

Articolo 1, comma 280
(Aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera)

 

 

Il comma 280 prevede, in primo luogo, che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura.

 

Si ricorda che, attualmente, le tariffe massime in oggetto sono definite dal D.M. 18 ottobre 2012, concernente la "remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale"[226].  Ai sensi dell'articolo 15, comma 17, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, eventualmente superiori a tali tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali; queste ultime, in ogni caso, costituiscono un limite invalicabile per le regioni per le quali non sussista il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario del settore sanitario.

Il presente comma 280 stabilisce invece in via generale che le nuove tariffe massime, aggiornate in base alla suddetta procedura, costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni di assistenza ospedaliera ivi contemplate.

 


 

Articolo 1, commi da 281 a 286
(Limiti di spesa farmaceutica)

 

 

I commi da 281 a 284 operano una modifica dei limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto[227]). Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 (comma 281), fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (comma 283) e, come aggiunto dal Senato, si applicano solo in favore delle aziende farmaceutiche che abbiano provveduto all'integrale pagamento, senza riserva, dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020 (comma 284). La riformulazione approvata dal Senato ha inoltre aggiunto - con i commi 285 e 286 - norme relative alla posizione delle altre aziende farmaceutiche e dei relativi farmaci.

Si prevede, inoltre, una procedura per l'eventuale ridefinizione, nell'ambito delle leggi di bilancio, dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (comma 282).

 

Si ricorda che la base di calcolo dei limiti di spesa farmaceutica (relativi, come detto, sia alle singole regioni sia al livello nazionale) è costituita dalla misura del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, inclusi gli obiettivi di piano e le risorse vincolate di spettanza regionale e al netto delle somme erogate per il finanziamento di attività non rendicontate dalle aziende sanitarie[228].

Il limite relativo alla spesa farmaceutica convenzionata - come specifica il comma 281 - resta pari al 7 per cento della medesima base di calcolo (tale limite concerne i medicinali - a carico del Servizio sanitario nazionale - forniti agli assistiti dalle farmacie, esclusi, come detto, quelli che le medesime forniscano per conto delle strutture del Servizio sanitario nazionale)[229]; di conseguenza, il limite complessivo della spesa farmaceutica è pari al 15 per cento per il 2022, al 15,15 per cento per il 2023 ed al 15,30 per cento a decorrere dal 2024 (comma 281).

Il comma 283 specifica che l'incremento di cui al comma 281 è subordinato all'aggiornamento annuo, da parte dell'AIFA, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, delle determinazioni concernenti: l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia; l'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili (nel rispetto dei criteri stabiliti dalla medesima AIFA, previo parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica[230]).

In base al comma 284, il suddetto incremento si applica soltanto in favore delle aziende farmaceutiche che abbiano provveduto all'integrale pagamento, senza riserva, dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020; le modalità di applicazione di tale limitazione dell'incremento sono definite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il comma 285 prevede che, per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento, in tutto o in parte, dell'onere di ripiano definito per la relativa autorizzazione all'immissione in commercio, siano avviate dall'AIFA le procedure per la cessazione del rimborso (a carico del Servizio sanitario nazionale) del farmaco in oggetto, previa verifica, da parte dell'AIFA, della sostituibilità del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.

Il comma 286 prevede che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quote di ripiano relative all'anno 2019 che siano state oggetto di pagamento con riserva possano essere utilizzate dalle regioni e province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva sia definito, qualora tale valore definitivo sia di entità inferiore (rispetto a quello oggetto di riserva).

Il comma 282 - confermando una disposizione già formulata dall'articolo 1, comma 476, della L. 30 dicembre 2020, n. 178 - prevede che i valori percentuali in oggetto possano essere annualmente rideterminati - fermo restando il valore complessivo degli stessi - in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'AIFA, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale. Si consideri l'opportunità di valutare la portata di tale disposizione.

Si ricorda che, in caso di mancato rispetto dei limiti di spesa in oggetto, trovano applicazione alcuni meccanismi correttivi, con oneri a carico di aziende farmaceutiche, grossisti e farmacie.

 

 

 


 

Articolo 1, comma 287
(Esclusione di alcune fattispecie dal limite di spesa per dispositivi medici)

 

 

Il comma 287 esclude, per gli anni 2020 e 2021, dal computo del limite di spesa relativo ai dispositivi medici quelli correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia da virus SARS-CoV-2, rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed acquistati dalle regioni e province autonome.

 

La relazione tecnica[231] osserva che la presente norma non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto per gli acquisti oggetto dell'esclusione sono stati previsti specifici finanziamenti. 

Si ricorda che il limite annuo di spesa, a livello nazionale e regionale, per l'acquisto (da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) di dispositivi medici è pari al 4,4 per cento della misura del finanziamento sanitario nazionale cui concorre lo Stato (finanziamento determinato sulla base del fabbisogno sanitario nazionale standard).

 

 


 

Articolo 1, comma 288
(Finanziamento aggiornamento LEA)

 

 

A decorrere dal 2022, il comma 288 indirizza uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro per l'aggiornamento dei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale.

 

Più precisamente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 558 e 559, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015), il comma in esame, finalizza, dal 2022, l'importo annuo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, all'aggiornamento dei LEA.

 

Il procedimento per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – LEA è stato fissato dalla legge di stabilità 2016 (art. 1,  commi 554 e 559, della legge 208/2015) prevedendo procedure diverse a seconda delle ipotesi di aggiornamento. Più precisamente:

·       Aggiornamento dei LEA (inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni) con incremento di oneri per la finanza pubblica ex comma 554 della legge di stabilità 2016. Tale procedura, seguita per l'emanazione del D.p.c.m. 12 gennaio 2017 c.d. Nuovi LEA, prevede: schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; pre-concertazione tecnica con Ministero dell'Economia e delle Finanze; intesa con la Conferenza Stato-Regioni sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; parere delle Commissioni parlamentari Camera e Senato;

·        Aggiornamento dei LEA a parità di risorse per modifiche degli elenchi prestazionali ovvero per l’individuazione di misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni ex comma 559 della legge di stabilità 2016. Tale procedura prevede: schema di decreto del Ministro della salute; pre-concertazione tecnica con Ministero dell'Economia e delle Finanze; parere della Conferenza Stato-regioni sullo schema di decreto; parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Si rammenta che il primo aggiornamento dei LEA avrebbe dovuto aver luogo entro il 28 febbraio 2017, mentre entro il 15 marzo 2017 avrebbe dovuto essere adottato il relativo provvedimento di aggiornamento.

Prevedendo un incremento di oneri a carico della finanza pubblica, l’aggiornamento dei LEA qui previsto sembrerebbe dover seguire la procedura posta dal comma 554 della legge di stabilità 2016 per l’inserimento di nuove prestazioni. Si valuti pertanto l’opportunità di richiamare tale comma nell’articolo in commento.

 

L’organismo competente per l’aggiornamento dei LEA è la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale istituita dal comma 556 della stabilità 2016. La Commissione è nominata e presieduta dal Ministro della salute, con la partecipazione delle Regioni, dell’Istituto superiore di sanità, dell’Agenzia italiana del farmaco - AIFA, del Ministero dell’economia e finanza e dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - Agenas. Costituita con decreto ministeriale 5 maggio 2020 e parzialmente modificata con decreto ministeriale 1 ottobre 2020, 22 febbraio 2021 e 23 giugno 2021, la Commissione si è insediata il 28 luglio 2020 presso il Ministero della Salute con il compito di provvedere all’aggiornamento continuo del contenuto dei LEA. La Commissione dura in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento e svolge le attività previste dall’articolo 1, commi 557 e 558, della citata legge n. 208 del 2015.

Per lo svolgimento delle attività, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria.

 

Le richieste di inclusione, esclusione o aggiornamento delle prestazioni e dei servizi inclusi nei LEA possono essere avanzate da:

-       cittadini e associazioni di pazienti;

-       Ministero della salute o istituzioni da questo vigilate (AIFA, AGENAS, ISS), Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Società scientifiche, IRCCS, Policlinici universitari, professionisti del SSN e loro associazioni, etc.;

-       Aziende produttrici di tecnologie sanitarie e loro associazioni.

 

Nel triennio 2016-2018 risultano pervenute 9 richieste di aggiornamento; 56 richieste nel 2019 e 122 nel 2020. La maggior parte delle richieste degli ultimi due anni proviene da associazioni di pazienti/cittadini (49%), seguite da quelle provenienti da società scientifiche o da enti del SSN (39%).

 

In ultimo si ricorda, che l'erogazione delle nuove prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica rimane ancora problematica in quanto i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e protesica, allegati al D.p.c.m. 12 gennaio 2017, recano le prestazioni senza le corrispondenti tariffe; le nuove prestazioni rimangono pertanto non fruibili fino a quando non sarà adottato il decreto (del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni) di fissazione delle tariffe massime delle prestazioni, il cui termine ultimo per l'emanazione è stato fissato al 28 febbraio 2018 dalla legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 420, della legge 205/2017).

 


 

Articolo 1, comma 289
(Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per il finanziamento del SSN)

 

 

Il comma 289 dispone la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni.

 

Con una modifica all’articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria per il 2010), il comma in esame estende anche al 2022 la possibilità, in via transitoria, di ripartire le risorse accantonate sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le quote premiali da destinare alle regioni virtuose, attualmente distribuite in misura complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, tenendo conto dei criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

 

La proroga, come è stato richiesto già in passato, si è resa necessaria anche quest’anno in quanto non risulta ancora adottato il decreto di cui al primo periodo del sopra citato art. 2, comma 67-bis (v. box). Tale decreto interministeriale Economia/Salute, che avrebbe dovuto essere adottato entro il 30 novembre 2011, previa intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni, deve stabilire le forme premiali da ripartire fra le regioni virtuose, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del SSN. Essa come le precedenti, non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto rientra nell’ambito del livello complessivo del finanziamento del SSN cui concorre lo Stato.

 

A decorrere dal 2012, l'art. 2, comma 67-bis della legge 191/2009 ha previsto forme premiali per le regioni virtuose in cui fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi e per le regioni che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8, commi 8 (pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere, con utilizzo dell’eventuale avanzo di amministrazione  per gli investimenti in conto capitale, per oneri di parte corrente e per eventuali forme di incentivazione al personale) e 9 (autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale), nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione.

 

La misura percentuale della quota premiale è corrispondente allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale (limitatamente al 2013 la percentuale è stata dello 0,30%, 1,75% per il 2014 e 0,32% per il 2021).

 

Dal 2014, è stato previsto, in via transitoria, con norma ripetutamente prorogata[232], che in vista della proposta di riparto delle risorse finanziarie del Fondo sanitario nazionale (FSN) per l’anno di riferimento vengano tenuti in conto, al fine della distribuzione delle quote premiali, i criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, consentendo alle Regioni di far fronte agli impegni di ordine finanziario senza criticità relative agli equilibri di bilancio.

 

 

Articolo 1, commi 290-292
(Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica di cui all'articolo 33 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

 

I commi 290-292 prorogano al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli effetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti.

Fino al 31 dicembre 2022, la proroga dà facoltà alle aziende e agli enti del SSN, di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine sono stanziati 8 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva del finanziamento per il biennio 2021-2022 è riportata nell’Allegato 5 al provvedimento in esame.

Sempre fino al 31 dicembre 2022, è prorogato il conferimento di incarichi di lavoro antonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale per la spesa complessiva di 19.932.000 euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno. La ripartizione complessiva di tale finanziamento per gli anni 2020 e 2021 è riportata nell’Allegato 6 al provvedimento in esame.

Infine viene rinnovato per il 2022 lo stanziamento di 10 milioni del Fondo, istituito presso il Ministro della salute, per la promozione del benessere e della persona, volto a facilitare l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare. All’onere pari a 10 milioni per l’anno 2022 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

L’articolo 33, commi da 1 a 6, del decreto legge n. 73 del 2021[233] intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento ammonta a 27,932 milioni di euro.

Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento (con risorse pari a 8 milioni di euro), indirizzata all’area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2021, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro.

Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da COVID-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro.

I commi da 6-bis a 6-quater istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del benessere della persona mediante accesso facilitato ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare (comma 6-bis). Si osserva che non risulta ancora emanato il decreto salute/economia con cui sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni relative al Fondo e al rispetto del limite di spesa autorizzato. Il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 25 luglio 2021.

 

 

L’intervento legislativo viene attuato modificando l’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021.

Più precisamente, le lettere a), c) ed e) del comma 292 modificano i commi 1, 3 e 6-bis dell’art. 33 inserendo la previsione della proroga al 2022. Inoltre, le restanti lettere b) e d) del comma 1 in commento sostituiscono i commi 2 e 5 dell’art. 33 per indicare, oltre alle autorizzazioni di spesa per il 2021, quelle per il 2022.

Il comma 291 prevede invece la sostituzione delle tabelle C (riferita ai commi 1 e 2 dell’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021) e D (riferita ai commi 3 e 5 del medesimo articolo) allegate al decreto legge n. 73 del 2021 rispettivamente con gli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.

Infine, il comma 292 reca l’autorizzazione di spesa per il 2022 relativamente al comma 6-bis dell’art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021, istitutivo del Fondo destinato alla promozione del benessere della persona mediante accesso facilitato ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

A proposito del citato Fondo si evidenzia, come già sopra ricordato, che non è stato ancora emanato il decreto salute/economia di disciplina dello stesso, di cui al comma 6-ter dell’art. 33: il decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 25 luglio 2021.

 


 

Articolo 1, commi 293 e 294
(Indennità per il personale operante nei servizi di pronto soccorso)

 

 

I commi 293 e 294 prevedono che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca una specifica indennità accessoria per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di pronto soccorso, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale. Alla copertura del relativo onere si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

Si prevede che l'indennità decorra dal 1° gennaio 2022 (ferma restando la definizione della stessa da parte del contratto summenzionato) e che essa sia riconosciuta solo in ragione dell'effettiva presenza in servizio.

L'indennità viene prevista al fine del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro del personale operante nei servizi di pronto soccorso.

 

 


 

Articolo 1, commi 295-296
(Proroga Unità speciali di continuità assistenziale - USCA)

 

 

I commi 295-296 prorogano al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA. Tali disposizioni sono prorogate, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell’Allegato 6 annesso alla presente legge. All’onere derivante dalla disposizione, valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.

 

 

Le USCA sono state istituite dall'art. 8 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, poi assorbito dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 come art. 4-bis. Dal 10 marzo 2020, le regioni e le province autonome sono state impegnate ad istituire, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una Unità speciale di continuità assistenziale (USCA) ogni 50.000 abitanti per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero. Le disposizioni che originariamente avevano efficacia fino al 31 luglio 2020, sono state poi prorogate al 31 dicembre 2020 dall'Allegato 1 n. 6 del decreto legge 83 del 2020, come modificato dall'art. 1, comma 3 del decreto legge n. 125 del 2020. Successivamente, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 425, della legge n. 178 del 2020) ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 le misure di cui all'art. 4-bis del decreto legge n. 18 del 2020 istitutivo delle USCA e di cui all'art. 1, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), relative al personale sanitario operante presso le Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

 

Le USCA sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza attraverso triage telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A seguito della segnalazione, tali pazienti possono essere presi in carico dall'unità speciale. L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. Per l'incarico di natura convenzionale è previsto un compenso orario pari a 40 euro lordi. L'unità speciale è attiva sette giorni su sette, dalle 8.00 alle 20.00, e ai medici per le attività svolte nell'ambito della stessa è riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora. I medici dell'unità speciale per lo svolgimento delle specifiche attività devono essere dotati di ricettario del Ssn, di idonei dispositivi di protezione individuale e seguire tutte le procedure previste.

In considerazione della necessità di rafforzare, nella cd. fase 2, le attività di sorveglianza e monitoraggio presso le Residenze sanitarie assistite (RSA) e di incrementare al contempo le prestazioni domiciliari nei confronti dei soggetti fragili, l'art. 1, comma 6, del citato Decreto Rilancio ha integrato la composizione delle Unità con medici specialisti convenzionati. Inoltre, in considerazione delle funzioni assistenziali, svolte sul territorio, ogni Unità è stata tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all'ente sanitario di competenza, per la trasmissione alla regione di riferimento.

Per quanto riguarda l'attivazione delle USCA da parte delle Regioni, la Corte dei Conti, nella memoria depositata nel corso dell'audizione presso le Commissioni Camera e Senato riunite, in occasione dell'esame della legge di bilancio 2021, aveva lamentato che, a fine ottobre 2020: "La stessa attivazione delle Unità speciali di continuità assistenziale, che ben avrebbero potuto rappresentare uno strumento di assistenza sul territorio anche in grado di alleviare la pressione sugli ospedali, ha avuto un andamento inferiore alle attese e con forti differenze territoriali. Vi ha inciso la volontarietà dell'adesione da parte dei Medici di medicina generale e dei Pediatri e le difficoltà di disporre di adeguate attrezzature sanitarie. Nonostante in alcune regioni le realizzazioni siano state forti, la media a livello nazionale era inferiore al 50 per cento". Una successiva verifica con gli assessorati regionali alla sanità operata da parte di Quotidiano sanità il 25 novembre, ha indicato il numero totale di Usca attivate pari a 1.312 (al netto di Calabria e PA di Bolzano che non hanno risposto alla verifica) a fronte di un totale standard previsto di 1.204 unità. Come sempre, la situazione regionale appare difforme, con alcune regioni che hanno attivato più USCA rispetto al numero previsto (rapporto 1 USCA ogni 50.000 abitanti), altre che ne hanno attivate in numero minore.

 

 

 



[1]    Il DM 25 gennaio 2016 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 dal DM 15 dicembre 2020, articolo, comma 1, lettera n).

[2]    Il decreto-legge n. 137/2020 ha previsto che, a valere su tale stanziamento e nel rispetto delle disposizioni dell'UE in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, a favore degli enti fieristici italiani, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni amministratore del Fondo. Per tale specifica finalità, il Fondo è stato rifinanziato di ulteriori 150 milioni per l'anno 2021 dal recente decreto-legge n. 41/2021.

[3]    L'articolo 25, comma 2, del codice della protezione civile, prevede che con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti.

[4] La relazione tecnica (vedi infra) riporta dati non del tutto coincidenti con quelli esposti nel prospetto, riferendosi a un periodo temporale leggermente diverso.

[5] Le 5 fasce di valutazione portano alla classificazione delle imprese in merito creditizio “Alto” – “Medio Alto” – “Medio” – “Medio Basso” – “Basso”.

[6] Si rammenta che, nella XVII legislatura è stata avviata una riforma complessiva del modello di valutazione del merito creditizio delle imprese ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia PMI, simile ai modelli di rating utilizzati dalle banche, in sostituzione del precedente sistema di credit scoring e dunque per una rimodulazione delle percentuali di garanzia del Fondo in funzione della rischiosità del prenditore e della durata e tipologia di operazione finanziaria (D.M. 29 settembre 2015, il D.M. 7 dicembre 2016, il D.M. 6 marzo 2017 e il D.M. 21 dicembre 2017). L'iter di riforma è proseguito e si è concluso nell'attuale legislatura. La riforma è entrata in piena operatività dal 15 marzo 2019. Da tale data, sono divenute efficaci le nuove Disposizioni operative (D.O.) del Fondo di garanzia, approvate con D.M. 12 febbraio 2019. Tra le principali novità della riforma, si segnala la ridefinizione delle modalità d'intervento che vengono articolate in garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, l'applicazione all'intera operatività del Fondo del citato modello di valutazione, basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie, la riorganizzazione delle misure di copertura e di importo massimo garantito, l'introduzione delle operazioni a rischio tripartito. Da ultimo, con D.M. 13 maggio 2021, le disposizioni operative già adottate  con D.M. 12 febbraio 2019 sono state modificate (qui le nuove D.O.), ai fini di un adeguamento del decreto alla disciplina degli aiuti di Stato per il settore agricolo e della pesca e l'acquacoltura (Regolamento  n. 702/2014/UE e Regolamento 1388/2014/UE, una ulteriore estensione operativa e il riconoscimento di agevolazioni nell'accesso al Fondo, quali, a titolo esemplificativo, la gratuità operazioni "Nuova Sabatini" (qui il prospetto delle modifiche).

[7] Sempre secondo la disciplina ordinaria, le start up innovative e gli incubatori certificati iscritti nell’apposita sezione della Camera di commercio sono ammissibili, a determinate condizioni, senza la valutazione del merito di credito. L’ammissibilità senza valutazione del merito di credito è inoltre prevista per alcune specifiche tipologie di operazioni finanziarie, quali, le operazioni di Microcredito, le operazioni finanziarie di importo ridotto; le operazioni finanziarie a rischio tripartito; le operazioni Resto al Sud.

[8] Le risorse del programma operativo attribuite alla Riserva PON IC sono rendicontabili al tasso di cofinanziamento del 100 per cento a carico dei fondi strutturali dell'Unione europea, in relazione alle spese dichiarate nelle domande di pagamento del periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di Covid-19. Ciò, ai sensi della disciplina europea sulla flessibilità dei fondi strutturali nell'attuale pandemia, Regolamento 2020/558/UE, attuata con le previsioni del decreto-legge n. 34/2020 (articolo 242).

[9]    Rimane fermo che lo Stato “copre” esposizioni per 200 miliardi di euro (il limite è comprensivo dunque delle esposizioni CDP e delle esposizioni di SACE autorizzate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 23).

[10]   E nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021.

[11]   Tale disposizione prevede che, con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare debba possedere, tra gli altri, un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000

[12]   Di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

[13]   Nel testo della disposizione si rinvia, infatti, all'articolo 11, comma 13, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, in base al quale nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

[14]   Come definito dall’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

[15]   Ai sensi del comma 2 dell’art. 4, sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi.

[16]   Ai sensi del comma 4 dell’articolo 4, il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio ai sensi del comma 2 sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale

[17]   Ai sensi del comma 3, dell’art. 4, essi sono valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 15-quater e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata.

[18]   Nel qual caso l'offerta successiva alla prima (quindi, alla luce della nuova disciplina, solo nel caso di seconda offerta) è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

[19]   Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro e dei Patti per l'inclusione sociale, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, l’art. 6, comma 1, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. Nell'ambito del Sistema informativo operano due apposite piattaforme digitali dedicate al Rdc, una presso l'ANPAL, per il coordinamento dei centri per l'impiego, e l'altra presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il coordinamento dei comuni, in forma singola o associata. Le piattaforme rappresentano strumenti per rendere disponibili le informazioni alle amministrazioni centrali e ai servizi territoriali coinvolti.

[20]   Le Regioni e le Province autonome definiscono i propri regimi di accreditamento allo svolgimento dei servizi per il lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei  principi di: coerenza con il sistema di autorizzazione allo svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale; definizione di requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza professionale degli operatori; obbligo di interconnessione con il sistema informativo di cui all'articolo 13 e 'invio all'ANPAL di ogni informazione utile a garantire un efficace coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro; raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione; definizione della procedura di accreditamento dei soggetti abilitati ad operare con lo strumento dell'assegno di ricollocazione Qualora ne facciano richiesta all'ANPAL, le agenzie per il lavoro vengono accreditate ai servizi per il lavoro su tutto il territorio nazionale.

[21]   Approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

[22]   Recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive”.

[23]   Previsto dall’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e a 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

[24]   Ai sensi della disposizione, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo (che esercitano, cioè, abitualmente, arti e professioni) nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e gli incaricati alla vendita a domicilio.

[25]   L’Allegato C all’articolo 1, comma 179, lettera d), in vigore dal 1 gennaio 2018, prevede le seguenti categorie professionali:

A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

C. Conciatori di pelli e di pellicce

D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67 del 2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.

[26] “Come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini”, precisa la novella.

[27]  Di cui alla classificazione Istat 6.3.2.1.2

[28]  Di cui alla classificazione Istat 7.1.3.3

[29]   Cfr. anche l'articolo 11 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 88 del 2017

[30]   Per il personale del comparto scuola, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno (articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

[31]   Tale specificità è riconosciuta in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

[32]   Invero già in precedenza, la riduzione di imposta riconosciuta dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 185/2008 era stata introdotta con riferimento "al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego del comparto".

[33]   Si ricorda altresì che con decreto del Ministro dell'interno del 28 dicembre 2020, di attuazione dell'art. 1, comma 398, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) è stata disciplinata l'armonizzazione del trattamento assicurativo contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio previsto per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello previsto per il personale di ruolo del medesimo Corpo. A tale scopo, la legge di bilancio per il 2019 ha autorizzato la spesa annua di euro 200.000 per l'anno 2019 e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2020.

[34]   Recante “Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato”.

[35]   Di cui all’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, sul quale si rinvia sub art. 26.

[36]   I trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, mentre i trattamenti per l’assicurazione infortuni sono erogati a carico dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione.

[37]   Che stabilisce anche le modalità per lo svolgimento della procedura di selezione, in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui: l’adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento (che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento); l’adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti (idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti); il rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori; la composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime

[38]   Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri del tesoro e degli altri Ministeri competenti, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali.

[39]   Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri del tesoro e degli altri Ministeri competenti, approva i seguenti atti: a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale

 

[40]   In particolare, la disciplina prevede che, ai fini del monitoraggio della spesa, l'INPS verifichi con cadenza mensile i flussi di spesa e che, qualora dal monitoraggio medesimo emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non prenda in considerazione ulteriori domande e ponga in essere ogni adempimento di propria competenza per ripristinare in capo alle aziende gli oneri in oggetto, dandone comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

[41]   Al riguardo, si segnala che, in attuazione di tale disposizione e per dar seguito alle richieste avanzate dalle regioni Marche, Lazio e Molise, con decreto interministeriale del 23 marzo 2021 sono state assegnate alle suddette regioni risorse finanziarie per un totale di 9.945.383,81 euro a carico del citato Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa. Cfr. anche i messaggi INPS 1912/2021 e 2584/2021.

[42]   Si ricorda che i limiti di durata della CIGS – su cui non interviene la novella di cui agli artt. da 43 a 64 del presente disegno di legge - sono, per ogni unità produttiva, pari a: 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la fattispecie di programma di riorganizzazione aziendale; 12 mesi, anche continuativi, per la fattispecie di crisi aziendale (e connesso piano di risanamento), con divieto di nuova concessione prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione e fatto salvo il rispetto del limite di 24 mesi in un quinquennio mobile (ovvero di 30 mesi per le imprese - industriali o artigiane - dell'edilizia e del settore lapideo).

[43]   Risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori interessati dall’integrazione salariale in commento nell’anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

[44]   Si ricorda che tale congedo è attualmente operativo per i dipendenti privati, mancando per i dipendenti pubblici il relativo provvedimento attuativo di cui all’art. 1, c. 8, della L. 92/2012.

[45]   Nel triennio 2016-2018, dai dati dell’Osservatorio dell’impresa sociale Con i bambini, soggetto attuatore della misura ai fini della tracciabilità del Fondo in esame, le Fondazioni interessate hanno alimentato il Fondo con circa 360 milioni di euro.

[46]   Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2021.

 

[47]   Di cui al d.lgs 198/2006.

[48]   Adottata dalla Commissione europea a marzo 2020, la Strategia presenta gli obiettivi strategici e le azioni volte a compiere progressi significativi entro il 2025 nell’ambito della parità di genere, per porre fine alla violenza di genere, combattere gli stereotipi sessisti, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale e nella politica.

[49]   Si veda amplius Commissione inchiesta femminicidio, Seduta 16 luglio 2019.

[50]   Ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del suddetto D.Lgs. n. 36, e successive modificazioni.

[51]   Cfr., in merito, gli articoli da 25 a 27 del citato D.Lgs. n. 36 nonché, per la distinzione tra settori professionistici e quelli dilettantistici, l'articolo 38 dello stesso decreto. Si ricorda che anche tali norme entrano in vigore il 1° gennaio 2023.

[52]   Al riguardo, cfr. infra.

[53]   Riguardo alla disciplina delle tre tipologie di apprendistato, cfr. il capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Per l'apprendistato professionalizzante, cfr. in particolare, nell'ambito del suddetto capo, gli articoli 44 e 47, e successive modificazioni.

[54]   Dal momento che il presente comma 4 è posto come norma a sé stante e non in forma di novella del citato D.Lgs. n. 36 del 2021, trova applicazione il termine di entrata in vigore generale della presente legge di bilancio.

[55]   Riguardo alla nozione di lavoratori sportivi, cfr. l'articolo 25 del citato D.Lgs. n. 36.

[56]   Al momento non sono state adottate le norme regolamentari in oggetto.

[57]   Riguardo alla suddetta strategia ed all'Anno europeo dei giovani, cfr. infra.

[58]   Cfr. il capitolo 2106 dell'unità di voto 18.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

[59]   Cfr. il capitolo 2088 dell'unità di voto 14.1 dello stato di previsione suddetto.

[60]   "Risoluzione del Consiglio dell’Unione europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, su un quadro di cooperazione europea in materia di gioventù".

[61]   Confermata dal d.P.C.m. 3 maggio 2021, fino alla scadenza del mandato di Governo in carica.

[62]   Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

[63]   Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

[64]   Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

[65]   Legge del 22 giugno 2016, n. 112, recante “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare

[66]   Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili.

[67]   Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. L’art. 51 è riferito ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e ai contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

[68]   Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

[69]   Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.

[70]   Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

[71]   Art. 117, comma 2, lett. m)), della Costituzione.

[72]   Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia.

[73]   In sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale previsto dal D.Lgs. n. 23/2011 di attuazione del federalismo municipale.

[74]   Il comma 98 è stato oggetto di alcune modifiche: sostituito dall'art. 7-quater, comma 1, del D.L. n. 243/2016, è stato poi modificato dall'art. 1, comma 319, lett. a), della legge n. 160/2019 – (legge di bilancio 2020) e dall'art. 1, comma 171, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

[75]   L'art. 107 paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce, quale regola generale, che gli aiuti di Stato sono, in linea di principio, incompatibili con il mercato interno, fatte salve specifiche eccezioni e deroghe dettagliatamente definite ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo. Gli aiuti a finalità regionali sono quelli che riguardano determinate regioni ammissibili alle deroghe cd. regionali, di cui all’art. 107 paragrafo, 3 lettere a) e c). Ai sensi del paragrafo 3, lettere a) e c), possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

      a): gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale.

      c): gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

[76]   Va ricordato che con D.P.C.M. del 13 febbraio 2021 l’incarico sulle disabilità è stato conferito alla Sen. Erika Stefani.  L’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità è la struttura di supporto di cui si avvale il Ministro per la promozione e il coordinamento dell’azione del Governo in materia di disabilità[76]. Nell’ambito dell’Ufficio opera l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito dalla legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico.

[77]   Sul disegno di legge citato si rinvia al dossier relativo all'A.C. 3347 "Delega al Governo in materia di disabilità"

[78]   L’articolo 3 del citato disegno di legge fa anche riferimento alle risorse disponibili nel PNRR, per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del provvedimento nonché alla razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

[79]   Così la relazione illustrativa

[80]   La disposizione era collegata al processo di riordino delle province, di cui alla L. 56/2014.

[81]   Qui le tavole.

[82]   Quanto al Mezzogiorno, le punte massime si raggiungono in Campania e Molise dove si supera, rispettivamente, la soglia di 14 e 11 alunni con disabilità per ogni assistente. I livelli migliori, invece, si registrano nella provincia autonoma di Trento, in Lombardia e nelle Marche, con un rapporto che non supera la soglia di 3,1 alunni per assistente.

[83]   Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69/2021

 

[84]   Il regolamento, da adottarsi entro aprile 2021, ma che non risulta ancora emanato, dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:

a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b) una quota pari al 25% destinata all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del SSN;

c) una quota pari al 60% destinata all'incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate dall'istituto superiore sanità.

 

[85]   Di cui al titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

[86]   Cfr. gli articoli 1 e 2 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni.

[87]   Per l'ambito dei datori di lavoro rientranti nell'istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale e per l'ambito di quelli rientranti nell'istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la parte della presente scheda relativa al comma 198.

[88]   Nella normativa finora vigente, i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante rientrano esclusivamente nell'ambito di una delle due tipologie (ordinaria o straordinaria) di trattamento di integrazione, secondo le varie ipotesi di cui al comma 2 del citato articolo 2 del D.Lgs. n. 148 (comma ora oggetto di abrogazione da parte della presente novella).

[89]   Resta altresì fermo - ai sensi del comma 3 del citato articolo 1 del D.Lgs. n. 148 del 2015 - che, a fini del requisito in esame, l'anzianità di effettivo lavoro del lavoratore che passi alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto si computa tenendo conto dell'intero periodo durante il quale il lavoratore sia stato impiegato nell'attività appaltata.

[90]   Si ricorda che il trattamento ordinario di integrazione salariale può essere concesso per una delle seguenti causali: situazione aziendale dovuta a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; situazione temporanea di mercato. Riguardo alle causali del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la parte di scheda relativa al comma 199.

[91]   Riguardo alla disciplina delle tre tipologie di apprendistato, cfr. il capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

[92]   Cfr. il comma 4 dell'articolo 2 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

[93]   Riguardo a tale ambito, cfr., come detto, la parte della presente scheda relativa al comma 198.

[94]   Riguardo all'altro limite per il 2021 e all'importo della soglia retributiva di riferimento (sempre per il 2021), cfr. la circolare dell'INPS n. 7 del 21 gennaio 2021.

      Riguardo ai criteri di calcolo - nell'ambito del suddetto limite - del trattamento (ordinario o straordinario) di integrazione salariale, cfr. l'articolo 3 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015 (articolo oggetto di novella parziale da parte del presente comma 194).

[95]   Si ricorda che, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, il contributo addizionale non è dovuto qualora il trattamento sia concesso per eventi oggettivamente non evitabili (articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015).

[96]   Ivi compreso il pagamento del connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante.

[97]   Riguardo a tale aspetto e ad altre ipotesi particolari, cfr. la circolare dell'INPS n. 107 del 5 agosto 2010, la quale esplicita anche l'incompatibilità di ogni rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato con i trattamenti in oggetto.

[98]   Cfr. la relazione illustrativa, reperibile nell'A.S. n. 2448.

[99]   Riguardo all’ambito individuato dalla disciplina finora vigente, si ricorda che l'articolo 20 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, e successive modificazioni, prevede, in primo luogo, che il suddetto istituto possa trovare applicazione per le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti e che siano:

      a) imprese industriali (comprese quelle edili e affini);

      b) imprese artigiane che procedano alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che eserciti l'influsso gestionale prevalente;

      c) imprese appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione, che subiscano una riduzione di attività in dipendenza di situazioni di difficoltà dell'azienda appaltante, le quali abbiano comportato per quest'ultima il ricorso al trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale;

      d) imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche se costituite in forma di cooperativa, che subiscano una riduzione di attività in conseguenza della riduzione delle attività dell'azienda appaltante, qualora quest'ultima riduzione abbia comportato per la suddetta azienda appaltante il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale;

      e) imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, ovvero del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile;

      f) imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli o loro consorzi;

      g) imprese di vigilanza.

      Il medesimo articolo 20 prevede inoltre che possano rientrare nell'ambito di applicazione in esame le imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di cinquanta dipendenti e che siano:

      a) imprese esercenti attività commerciali (comprese quelle della logistica);

      b) agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici).

      Sempre in base all'articolo 20, possono rientrare nell'ambito di applicazione in esame, a prescindere dal numero dei dipendenti:

      a) le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e le società da queste derivate, nonché le imprese del sistema aeroportuale;

      b) i partiti e i movimenti politici e le loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali (cfr., in merito, anche infra).

      L'applicazione al settore dell'editoria del trattamento straordinario di integrazione salariale è disciplinato dall'articolo 25-bis dello stesso D.Lgs. n. 148, articolo che non è modificato dalle novelle in esame (cfr., in merito, anche infra).

[100] Cfr., in merito, la parte finale della presente scheda relativa al comma 198.

[101] Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 10 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015, quest’ultimo ambito comprende (con l’applicazione, naturalmente, anche dei relativi obblighi contributivi):

      a) le imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, di produzione e distribuzione dell'energia, acqua o gas;

      b) le cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, relativo al "riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi";

      c) le imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;

      d) le cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitino attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri, limitatamente ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

      e) le imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;

      f) le imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;

      g) le imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;

      h) le imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

      i) le imprese addette all'armamento ferroviario;

      l) le imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;

      m) le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;

      n) le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;

      o) le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dall’attività di escavazione.

[102] Riguardo al FIS, cfr., in particolare, la scheda relativa ai successivi commi 207 e 219.

[103] Ai fini dell’applicazione dell’istituto del trattamento straordinario di integrazione salariale, resta fermo che i partiti e movimenti politici debbano essere iscritti nel registro di cui all'articolo 4, comma 2, del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13.

[104] Limite pari a 11,25 milioni di euro annui.

[105] In ogni caso, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ogni datore non rientrante già in un fondo di solidarietà viene iscritto al FIS ai fini suddetti (cfr. i commi 207 e 219).

[106] Riguardo al FIS, cfr. in particolare, come detto, la scheda relativa ai successivi commi 207 e 219.

[107] Al riguardo, cfr. infra.

[108] Procedura di cui all’articolo 24 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

[109] Fondi di cui all’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Riguardo a tali fondi, cfr. la scheda relativa ai successivi commi da 240 a 242.

[110] Piano di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

[111] Ai sensi dell'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. I limiti massimi in oggetto si riferiscono alle singole unità produttive interessate dal trattamento.

[112] Si ricorda che i limiti di durata propri del trattamento ordinario sono disciplinati dall’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. Tale trattamento (fatte salve alcune norme specifiche o di chiusura poste nel medesimo articolo 12) può essere corrisposto fino ad un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane, e una nuova domanda (per la medesima unità produttiva) può essere proposta solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

      L'integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.

[113] Anche per tali limiti - che sono posti dall'articolo 4 del citato D.Lgs. n. 148 - occorre far riferimento alla singola unità produttiva.

[114] Tale limite più elevato (di cui al comma 2 del citato articolo 4 del D.Lgs. n. 148) concerne: le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgano attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgano tale attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dall'attività di escavazione.

[115] Di cui all’articolo 22 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150.

[116] Riguardo in generale all’istituto del patto di servizio personalizzato, cfr. l’articolo 20 del citato D.Lgs. n. 150 del 2015.

[117] Riguardo a tali fondi, cfr. la scheda relativa ai successivi commi da 204 a 214 e commi 219 e 220.

[118] Fondi disciplinati, come detto, dall’articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni. Riguardo a tali fondi, cfr. la scheda relativa ai successivi articoli 79 e 80.

 

[119] In merito all’applicazione della suddetta norma vigente, cfr. i criteri definiti dalla circolare dell’INPS n. 7 del 20 gennaio 2016.

[120] Comunicazione che il datore può effettuare direttamente o tramite l'associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato.

[121] Di cui al titolo II del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.

[122] Cfr., al riguardo, la scheda di lettura relativa al precedente comma 198, anche in nota.

[123] Al riguardo, cfr. infra.

[124] Cfr. la scheda di lettura del comma 198.

[125] Riguardo a tali tutele eventuali, cfr. l’articolo 26, comma 9, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.

[126] Ai sensi del comma 2 del citato articolo 26 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

[127]  Questi ultimi (non istituiti presso l’INPS) sono: il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato; il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione.

[128] I suddetti commi da 204 a 206 e 213 operano una novella parziale, rispettivamente, degli articoli 26, 27 e 40 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015. Riguardo alla contribuzione dei fondi in esame istituiti (o da istituire) presso l’INPS, cfr. l’articolo 33 dello stesso D.Lgs. n. 148, articolo oggetto di una novella di coordinamento da parte del comma 210. Si ricorda qui che, in base a tale articolo 33, la contribuzione è in ogni caso ripartita tra datore di lavoro e dipendente nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, fatta salva una contribuzione addizionale a carico del datore in caso di ricorso alla prestazione di integrazione salariale per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

[129] Riguardo ad essa, cfr. supra.

[130] Riguardo alle causali del trattamento ordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa ai precedenti commi 191 e 192, in nota. Riguardo alle causali del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al comma 199.

[131] Riguardo alle soglie dimensionali (concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale), cfr. la scheda relativa al comma 198.

[132] Riguardo all’importo, cfr. la scheda relativa al precedente comma 194.

[133] Riguardo alle norme inerenti alla durata dei trattamenti ordinari e di quelli straordinari di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al precedente comma 200.

[134] Riguardo alle causali del trattamento ordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa ai precedenti commi 191 e 192, in nota.

[135] Cfr. la scheda di lettura del comma 198.

[136] Riguardo all’importo, cfr. la scheda relativa al precedente comma 194.

[137] Riguardo alle causali del trattamento straordinario di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al comma 199. Riguardo alle norme inerenti alla durata dei trattamenti ordinari e di quelli straordinari di integrazione salariale, cfr. la scheda relativa al precedente comma 200.

[138] Cfr. il comma 1 del citato articolo 33 del D.Lgs. n. 148.

[139] Cfr. supra.

[140] Cfr. la relazione tecnica concernente le norme in esame, relazione reperibile nell'A.S. n. 2448.

[141] Ai sensi del quale le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del trattamento di integrazione salariale, con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

[142] Recante “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”.

[143] Di cui al comma 1 dell’art. 8

[144] Di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

[145] Gli altri due requisiti che devono ricorrere congiuntamente al primo: che i lavoratori siano in stato di disoccupazione; che i lavoratori possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione.

[146] La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione di cui al comma 1, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

[147] Si ricorda che i suddetti articoli da 2 a 19 hanno introdotto la procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, a cui si accede tramite una piattaforma telematica nazionale, che offre all’imprenditore l’affiancamento di un esperto terzo e indipendente per agevolare, in maniera riservata, le trattative con i creditori. La disciplina definisce le possibili soluzioni in esito alla procedura, prevedendo, fra le altre, nel caso di mancata individuazione di una soluzione idonea al superamento della situazione di crisi, la possibilità per l'imprenditore di presentare una proposta di concordato per cessione di beni unitamente al piano di liquidazione, il cosiddetto concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio.

[148] Riguardo alla disciplina dei licenziamenti collettivi, cfr. gli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

[149] Fondi di cui all’articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

[150] Fase di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.

[151] Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[152] Piano di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

[153] Si ricorda che la contribuzione in esame è dovuta -  oltre che per i licenziamenti, individuali o collettivi - per i casi di dimissioni per giusta causa del dipendente o di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della L. 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Riguardo al contributo in esame, cfr. anche infra, in nota.

[154] Ai sensi dell’articolo 2, comma 35, della L. 28 giugno 2012, n. 92. Nel caso di licenziamenti collettivi, l’aliquota di base del contributo in oggetto è in genere pari all’82 per cento. Si ricorda che la base di calcolo è costituita dal valore derivante dalla moltiplicazione del massimale mensile dell’indennità di disoccupazione NASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Per un quadro generale del contributo in oggetto, cfr. la circolare dell’INPS n. 137 del 17 settembre 2021.

[155] Riguardo ad esso, cfr. supra, anche in nota.

[156] Il D. Lgs. n. 151/2001 reca il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

[157] Fondi di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

[158] Norma di cui all'articolo 1, comma 722, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[159] Tali entrate derivano dall'applicazione dell'aliquota di 0,30 punti percentuali sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aliquota che in generale è destinata al finanziamento della formazione professionale. Si ricorda che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni, per i datori di lavoro che aderiscono ai fondi in esame, l'INPS provvede a trasferire per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal medesimo datore di lavoro le entrate corrispondenti a tale aliquota; tuttavia, a valere su queste ultime entrate destinate ai fondi, l'INPS versa in favore dello Stato la suddetta quota annua di 120 milioni.

[160] Cfr. il citato comma 1 dell'articolo 118 della L. n. 388 del 2000, e successive modificazioni.

[161] Si rinvia alla relativa scheda di lettura.

[162] Riguardo alla misura del trattamento straordinario, cfr. la parte di scheda relativa al precedente comma 194.

[163] Riguardo a tali cooperative, cfr. il richiamato articolo 23, comma 3-quater, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

[164]       La suddetta Comunicazione è stata novellata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell'8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020, C/2021/564 del 28 gennaio 2021 e C/2021/8442 del 18 novembre 2021. Per il testo consolidato in inglese, cfr. la presente url. Si ricorda che con le novelle di cui alla suddetta Comunicazione del 18 novembre 2021 la Commissione ha altresì definito un percorso per la graduale eliminazione degli aiuti legati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, la Commissione ha introdotto due nuove misure "di accompagnamento" delle imprese per un ulteriore periodo: gli incentivi diretti per investimenti privati - ammissibili sino al 31 dicembre 2022 (cfr. la sezione 3.13 del suddetto testo consolidato) - e le misure di sostegno alla solvibilità - ammissibili sino al 31 dicembre 2023 (cfr. la sezione 3.14 del testo consolidato) -.

[165]       Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.

[166]  Qualora l’aiuto sia concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, "la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021".

[167] Riguardo alla disciplina delle tre tipologie di apprendistato, cfr. il capo V del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni. Per l'apprendistato professionalizzante, cfr. in particolare, nell'ambito del suddetto capo, gli articoli 44 e 47, e successive modificazioni.

      Si ricorda che l'apprendistato professionalizzante è contraddistinto dall'obiettivo di una qualificazione professionale; tale qualificazione deve rientrare tra quelle contemplate (per il settore di riferimento) dai sistemi di inquadramento del personale definiti dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

[168] La richiamata L. n. 4/2013 ha introdotto una disciplina delle professioni non organizzate, prevedendo la possibilità di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. In particolare, l’articolo 4, comma 1, e l’articolo 5 della citata legge n. 4/2013 prevedono che le associazioni professionali (e le loro forme aggregative) pubblichino nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità, assicurando la piena conoscibilità dei seguenti elementi: a) atto costitutivo e statuto; b) precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce; c) composizione degli organismi deliberativi e titolari delle cariche sociali; d) struttura organizzativa dell'associazione; e) requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare per il conseguimento degli scopi statutari; f) assenza di scopo di lucro.

[169] L’accordo, di durata triennale, si propone di individuare con ciascuna regione i fabbisogni specifici del territorio; promuovere il coinvolgimento dei diversi attori che possono concorrere alla attivazione e al funzionamento degli sportelli; supportare le Regioni nella stipula di specifiche convenzioni.

[170] Sulla norma è poi intervenuta la legge di bilancio 2018 (art. 1, comma 159, lett. a), della L. n. 205/2017), aumentando, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il limite massimo delle prestazioni erogabili dal Fondo di integrazione salariale (FIS), gestito dall'INPS, relativo agli ammortizzatori sociali in favore di lavoratori dipendenti da datori di lavoro non rientranti nella disciplina generale in materia di trattamenti di integrazione salariale né in fondi bilaterali, portandolo (da quattro) a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro.

[171] Il decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343, oltre a mutare la denominazione del Fondo, ne ha, tra l’altro, dettato la disciplina e individuato l’ambito di applicazione e i destinatari.

[172]  La cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti.

[173]  Ossia i fondi operanti nell’ambito di consolidati sistemi di bilateralità (in riferimento ai settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro) che alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 148/2015 hanno adeguato le proprie fonti istitutive e normative alla previsione di misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa.

[174] Si ricorda che i Fondi di solidarietà bilaterali non istituiti presso l'INPS (cosiddetti Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui all’articolo 27 del D. Lgs. n. 148/2015) sono il Fondo di solidarietà bilaterale alternativo per l'artigianato e il Fondo di solidarietà per i lavoratori in somministrazione. I Fondi bilaterali alternativi devono assicurare almeno una delle seguenti prestazioni (comma 3): un assegno di durata e misura pari all'assegno ordinario di cui all’art. 30; l'assegno di solidarietà (di cui all'art. 31), eventualmente limitandone il periodo massimo a 12 mesi in un biennio mobile, prevedendo in ogni caso un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.

[175] Si tratta di un accantonamento

[176] In tal modo, oltre ad essere stato soddisfatto - sia in termini assoluti sia per ogni singola specialità-, per complessive 12.867 unità, il fabbisogno di medici specialisti da formare come richiesto dalle Regioni nell’A.A. 2019-2020 (con effetti sul 2021), si è ulteriormente incrementato per complessive 533 unità il numero dei contratti da assegnare alle scuole di specializzazione ritenute di particolare impatto nell'emergenza COVID19, quali quelle di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina di emergenza ed urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva, ematologia, geriatria. Per tali specializzazioni è stato utilizzato, come criterio di distribuzione, anche il peso del disavanzo del fabbisogno - rispetto al numero di contratti assegnati - cumulato negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 per ciascuna delle predette specializzazioni.

[177] Si vedano le stime riportate da uno studio dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO - Assomed) sulla formazione post-lauream, tenendo conto di un tasso stimato di laurea dell'89,8% degli studenti di medicina entrati tramite concorso 6 anni prima. Qui il documento.

[178] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

 

[179] La preparedness nelle emergenze di sanità pubblica comprende tutte le attività volte a minimizzare i rischi posti dalle malattie infettive e a mitigare il loro impatto durante una emergenza di sanità pubblica, a prescindere dalla entità dell’evento (locale, regionale, nazionale, internazionale). Durante una emergenza di sanità pubblica sono richieste capacità di pianificazione, coordinamento, diagnosi tempestiva, valutazione, indagine, risposta e comunicazione.

[180] L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la readiness come la capacità di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle emergenze/disastri mettendo in pratica le azioni realizzate nella preparedness.

[181] Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni. Si ricorda che, in via generale, ai sensi del comma 9 del suddetto articolo 122, e successive modificazioni, alle attività di propria competenza il Commissario straordinario provvede a valere sulla propria contabilità speciale.

[182] Cfr. la relazione tecnica Cfr. lallegata all'emendamento governativo 2.2000, presentato (all'A.S. n. 2448 - Annesso) presso la 5a Commissione del Senato.

[183] Cfr. l'articolo 1, comma 447, della L. 30 dicembre 2020, n. 178, e l'articolo 20, comma 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 maggio 2021, n. 69.

[184] La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2448.

[185]  Tale unità di voto consta del solo capitolo 7464.

[186] Riguardo al suddetto Piano, cfr. il relativo portale istituzionale.

[187] Ciascuno dei suddetti tre importi annui non presenta differenze tra competenza contabile e autorizzazione di cassa.

[188]  Del complessivo precedente importo programmato (pari a 32 miliardi), una quota, pari a circa 900 milioni, deve ancora essere stanziata, con conseguente necessità di copertura finanziaria del futuro stanziamento.

      Si ricorda che l'intervento pluriennale in esame è iniziato con l'articolo 20 della L. 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.

[189] La suddetta relazione tecnica ricorda che una quota di tali risorse non è ancora stata assegnata alle regioni.

[190] In merito a tale riparto per il 2021, cfr. l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 4 agosto 2021.

[191] Di cui all'articolo 2, comma 109, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.

[192] Le province autonome sono incluse in tale riparto, in deroga esplicita al citato articolo 2, comma 109, della L. n. 191 del 2009.

[193] Tali riparti sono definiti dall'allegato B della L. 30 dicembre 2020, n. 178.

[194] Rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia.

[195] Le norme richiamate sono l'articolo 2-bis e l'articolo 2-ter, commi da 1 a 3 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni; tuttavia, riguardo all'articolo 2-bis, il richiamo viene circoscritto ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), di quest'ultimo articolo (cfr. infra, al riguardo). Si ricorda che l'applicazione delle norme poste dai suddetti due articoli è stata già prorogata fino al termine del 31 dicembre 2021 da parte dell'articolo 1, comma 423, della L. 30 dicembre 2020, n. 178; in particolare, la stipulazione o la proroga degli incarichi fino al 31 dicembre 2021 è stata ammessa nei limiti di spesa (relativi a ciascuna regione o provincia autonoma) di cui alla tabella 1 allegata alla medesima L. n. 178.

      Si ricorda altresì che l'articolo 17-ter, comma 2, del citato D.L. n. 18 del 2020 reca alcune specificazioni sulle modalità di applicazione dei suddetti articoli 2-bis e 2-ter alle aziende ospedaliero-universitarie.

[196] Per tali procedure comparative, si possono prevedere (ai sensi del comma 2 del citato articolo 2-ter del D.L. n. 18 del 2020) forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo nel sito internet dell'ente o azienda che bandisca la selezione (per una durata minima di pubblicazione pari a cinque giorni).

[197] Riguardo ai medici specializzandi, si ricorda che, in base al comma 1, lettera a), del citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020 e al comma 5 del citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18, e successive modificazioni: essi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il relativo trattamento economico, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta in base ad una delle due tipologie di incarichi in esame; il periodo relativo a tale attività è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

[198] Si ricorda che i summenzionati incarichi di lavoro autonomo, di cui al citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020, non possono avere una durata superiore a sei mesi, fatte salve le possibilità di proroga in oggetto, mentre gli incarichi a termine di cui al citato articolo 2-ter dello stesso D.L. n. 18 hanno la durata di un anno, ovvero una durata non superiore a sei mesi nel caso dei medici specializzandi summenzionati, sempre fatte salve le possibilità di proroga in oggetto.

[199] Cfr. il citato articolo 2-bis del D.L. n. 18 del 2020; riguardo alla proroga per il 2021 delle norme di tale articolo, cfr. supra, in nota.

[200] Sono esplicitamente comprese anche le procedure di cui al suddetto articolo 2-ter del D.L. n. 18 del 2020. Cfr. supra, al riguardo.

[201] Come detto, le norme in esame hanno, tra le altre, la finalità di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale anche durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[202] Come detto, rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia.

[203]  Disciplina di cui all'articolo 11, commi da 1 a 4, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, e successive modificazioni. Si ricorda che, ai sensi del comma 4.1 dello stesso articolo 11, tale disciplina non si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che provvedano al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia).

[204]  In base a quest'ultima, il limite annuo era pari al corrispondente ammontare della spesa per l'anno 2004, diminuito dell'1,4 per cento.

[205] Tale possibilità di ulteriore incremento di 5 punti percentuali è limitata al triennio 2019-21 nella normativa finora vigente; in base a quest'ultima, per tale triennio, qualora nella singola regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale (rispetto alle suddette facoltà assunzionali), valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, può essere concesso (alla medesima regione) quest'ulteriore incremento, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Riguardo ai suddetti due organi, cfr. infra, in nota.

[206] La novella fa riferimento: alle disposizioni del regolamento di cui al D.M. 2 aprile 2015, n. 70 ("Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera"); al criterio (di cui all'articolo 1, comma 516, lettera c), della L. 30 dicembre 2018, n. 145) di valutazione dei fabbisogni del personale del Servizio sanitario nazionale e dei riflessi sulla programmazione della formazione di base e specialistica e sulle necessità assunzionali; agli standard organizzativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza territoriale.

      La novella specifica altresì che l'adozione della metodologia in esame può essere propedeutica ad una graduale revisione della disciplina di rango legislativo sulle assunzioni in esame.   

[207]       Si ricorda che, nella normativa finora vigente, anche il suddetto incremento di base, per gli anni 2022 e successivi, veniva subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale.

[208] Cfr., riguardo a tale profilo, anche la relazione tecnica concernente le norme in esame, relazione reperibile nell'A.S. n. 2448.

[209] Di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ("Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della L. 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della L. 30 dicembre 2004, n. 311").

[210] Riguardo alle esclusioni, cfr. infra.

[211]  Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

[212] Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al comma 11 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

[213]  Sono esclusi i contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni. 

[214] Ai fini di tale requisito, per la stabilizzazione presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, rilevano - in base al citato comma 11 dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 75 - anche i periodi di servizio prestati presso altre amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. Inoltre, nel computo della suddetta anzianità, rientrano anche i rapporti di lavoro autonomo svolti, in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, presso gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 2-bis del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e delle relative disposizioni di proroga.

[215]  Ai sensi del comma 9 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[216]  Ai sensi del comma 4 del citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni.

[217] Cfr. il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 75, e successive modificazioni, nonché gli articoli 12 e 12-bis del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, e successive modificazioni.

[218] Allegato RIVEDUTO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (pag. 498).

[219] Per la Relazione tecnica si rinvia all'A.S. n. 2448.

[220]  Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, convertito con modificazioni dalla legge n. 126/2020.

[221]  Dall’art. 26, comma 1, del DL. 25 maggio 2021, n. 73 (L. 106/2021).

[222]  In base agli ultimi aggiornamenti dal sito del Ministero della salute (novembre 2021) risultano ancora sottoposte alla disciplina dei piani di rientro 7 Regioni: Abruzzo, Calabria , Campania , Lazio , Molise , Puglia , Sicilia .

[223]  Ancora in questo ambito, il Decreto ministeriale 18 ottobre 2012 ha fissato una tariffa massima per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale. Le tariffe massime costituiscono l'importo massimo rimborsabile a carico del SSN.

[224]  Si ricorda che l’accesso al finanziamento del fabbisogno sanitario tiene conto di quanto previsto ai sensi della legge n. 296/2006, art. 1, comma 830, che stabilisce la compartecipazione delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno non soddisfatto dalle fonti previste a legislazione vigente, quali le entrate proprie degli enti del SSN (ticket e ricavi derivanti dall'attività intramoenia dei propri dipendenti) e la fiscalità generale delle regioni, vale a dire IRAP (nella componente di gettito destinata alla sanità) e addizionale regionale all'IRPEF. Fa eccezione la sola Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è determinata in misura fissa dal 2009 nella misura del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario.

[225] Oneri (a carico dell’Amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota complessiva - a titolo di IRAP e di contribuzione previdenziale - pari al 33 per cento, come indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto (cfr. l’A.S. n. 1925).

[226] Riguardo alla riduzione di tali valori massimi per alcune fattispecie, cfr. l'articolo 9-quater, comma 9, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

[227] La distribuzione diretta è quella operata dalle strutture del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella effettuata presso il domicilio dell'assistito, mentre la distribuzione per conto è svolta (per conto della struttura del Servizio sanitario nazionale) da parte della farmacia (in favore dell'assistito).

      Si ricorda che la spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del limite della spesa farmaceutica per acquisti diretti esclusivamente per l'ammontare eccedente la dotazione annua del Fondo relativo al "concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi" (cfr. i commi 401 e 406 dell'articolo 1 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni). Riguardo alla dotazione di tale Fondo, cfr. la scheda di lettura relativa al precedente comma 259.

[228] Riguardo a tale base di calcolo, cfr. l'articolo 5, comma 1, del D.L. 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222.

[229] Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, nel computo del limite relativo alla spesa farmaceutica convenzionata non si tiene conto delle quote di prezzo corrisposte dall'assistito che eccedano il livello massimo di rimborso - livello stabilito dall’AIFA in base alla disciplina sulla prescrizione e la somministrazione di farmaci equivalenti (aventi, cioè, uguale composizione in princìpi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali) -.

[230] Si ricorda che anche l'elenco suddetto dei farmaci rimborsabili è definito dall'AIFA previo parere della propria Commissione consultiva tecnico-scientifica.

[231] La relazione tecnica è reperibile nell'A.S. n. 2448.

[232]  La norma è stata estesa agli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e da ultimo al 2019 con l'art. 13, comma 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 35 (c.d. Decreto Calabria) e al 2020 con l’articolo 5, comma 1, del D.L. n. 162 del 2019 (Proroga termini, L. n. 8 del 2020).

[233] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021.