Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2022 - A.C. 3424 - Quadro di sintesi degli interventi
Riferimenti: AC N.3424/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 501/2
Data: 24/12/2021
Organi della Camera: V Bilancio


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Legge di bilancio 2022 - A.C. 3424 - Quadro di sintesi degli interventi

24 dicembre 2021
Progetti di legge


Indice

MISURE PER LA CRESCITA, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE|LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA|AMBIENTE E TERRITORIO|TRASPORTI|INFRASTRUTTURE|ORDINAMENTO GIUDIZIARIO|SANITA'|POLITICHE SOCIALI|SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA|INFORMAZIONE|POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE|CULTURA E SPETTACOLO|SPORT|ENTI TERRITORIALI|COMMERCIO E TURISMO|ENERGIA|AGRICOLTURA|DIFESA|AFFARI ESTERI|POLITICHE DI GENERE|COMPARTO SICUREZZA|IMMIGRAZIONE|RENDICONTI E TRASPARENZA DEI PARTITI POLITICI|


Il presente dossier illustra sinteticamente le principali disposizioni del disegno di legge di bilancio, nel testo approvato dal Senato. In carattere di colore blu sono indicate le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato.

MISURE PER LA CRESCITA, L'INTERNAZIONALIZZAZIONE E L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Tra le misure volte allo sviluppo delle imprese si segnalano le seguenti disposizioni:

  • viene prorogata e rimodulata la disciplina del Credito d'impostacredito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi. In particolare:
    • per gli investimenti in Beni materiali funzionalibeni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro;
    • per gli investimenti aventi ad oggetto Beni immaterialibeni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", si proroga al 2025 la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024) (comma 44);
  • viene modificata ed estesa la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare:
    • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro;
    • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
    • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni (comma 45);

  • viene rifinanziata la "Nuova SabatiniNuova Sabatini" per 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni per l'anno 2027 (commi 47-48);
  • viene istituito nello stato di previsione del MISE il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate (commi 478-479);
  • viene riconosciuto al Comune dì Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del industria tessilesettore tessile del distretto industriale pratese (commi 658-659);

  • viene estesa al 30 giugno 2022 la disciplina degli incentivi per le Aggregazioni tra impreseaggregazioni tra imprese, di cui viene altresì ampliata l'operatività. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta (commi 70-71);
  • viene adeguata alla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 il Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiornocredito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, consentendo, in particolare, nella regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale (comma 175);
  • viene snellita la disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul Fondo per la crescita sostenibileFondo per la crescita sostenibile, laddove prevede la possibilità di concedere finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Le modificazioni riguardano gli investitori di cui si può avvalere il MISE, con espresso rinvio alle sole società finanziarie appositamente costituite (e partecipate dallo stesso MISE) al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, ivi incluse quelle costituite nella forma di cooperativa sociale, appartenenti al settore di produzione e lavoro  (comma 746);

  • viene istituito il Fondo per il sostegno alla transizione industrialeFondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate (commi 478-479);
  • viene istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE)  con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2022, un Fondo per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigianaimpresa artigiana di produzione di beni, anche semilavorati, aventi valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata (comma 700);

  • viene rifinanziata di 5 milioni per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188, a tutela della ceramica artistica ceramica artistica tradizionale e di qualità (comma 701);

  • viene istituito nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano (comma 702);

  • con le medesime finalità ambientali, la disciplina del Fondo nazionale per l'efficienza energeticaFondo nazionale per l'efficienza energetica viene modificata prevedendo una riserva delle risorse a favore all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 514).

 

Sotto un profilo ordinamentale, va segnalato la previsione di un termine per favorire la conclusione del riordino del sistema cameralesistema camerale, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico accerti lo stato di realizzazione di tale percorso al 30 giugno 2022 e definisca le modalità di attuazione del riordino, rendendone comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. Le procedure di riordino non concluse alla data del 30 giungo 2022 sono sottoposte alle modalità di riordino definite dal MISE (commi 978-979).

Meritano di essere segnalati anche alcuni dei più significativi rifinanziamenti disposti all'interno della Sezione II (Stati di previsione dei Ministeri), con particolare riferimento allo stato di previsione del MISE. Si segnalano i rifinanziamenti riguardanti:

  • i Contratti di sviluppo contratti di sviluppo nel settore industriale (+400 milioni nel 2022, 250 milioni nel 2023 e 100 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2036) (Missione (11) programma (11.7) "Incentivazione del sistema produttivo");
  • il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa (+100 milioni per ciascun anno dal 2022 al 2036) (Missione (11) programma (11.7) "Incentivazione del sistema produttivo");
  •   gli interventi per l'Autoimprenditorialitàautoimprenditorialità (+ 50 milioni per ciascun anno del triennio 2022-2024) (Missione (11) programma (11.7) "Incentivazione del sistema produttivo").

Tra le misure volte a favorire l'internazionalizzazione delle imprese,si segnalano invece le seguenti disposizioni:

  • l'incremento della dotazione del Fondo rotativoFondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri (1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) e del collegato Fondo per la promozione integrata (150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) (comma 49);
  • è stata modificata la disciplina del Fondo venture capital, estendendo l'area di intervento del fondo. In particolare, vengono aggiunti altri possibili beneficiari oltre alle start-up innovative, con specifico riferimento alla PMI innovative, nonché alle quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o ancora di fondi che investono in fondi per il venture capital, allo scopo di favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane oggetto di investimento e anche senza il coinvestimento di Simest S.p.A. o Finest S.p.A; (comma 714);

  • viene modificata la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione e viene fissata una cadenza triennale della programmazione dello stanziamento promozionale dell'ICE, oltre ad essere incrementata la dotazione del Fondo per la promozione degli scambiFondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione (comma 50). 

Tra le misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese delle imprese si segnalano invece le seguenti disposizioni:

  • viene prorogata al 30 giugno 2022 dell'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMIFondo di garanzia PMI per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID. La disciplina straordinaria viene anche gradualmente affievolita, in una logica di un graduale phasing out. La dotazione del Fondo viene altresì incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, di 1,7 miliardi di euro per il 2025, di 650 milioni per il 2026 e di 130 milioni di euro per il 2027 (commi 53-58);
  • viene prorogata al 30 giugno 2022 la disciplina sull'Intervento straordinario in garanzia di SACEintervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), nonché l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle imprese, cd. mid cap, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (comma 59);
  • vengono rideterminate le risorse disponibili sul Fondo per il Green New DealFondo per il Green New Deal destinate alla copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro (commi 60-61).

LAVORO, OCCUPAZIONE E PREVIDENZA

Di seguito sono riportati i principali interventi recati dal disegno di legge di bilancio in materia di lavoro, occupazione, publico impiego e previdenza.

In tema di Politiche attive del lavoro, formazione professionale e promozione dell'occupazionepolitiche attive del lavoro, formazione professionale e promozione dell'occupazione, il ddl di bilancio:

  • dispone il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029, prevede la modifica della disciplina sostanziale del suddetto beneficio economico e stanzia ulteriori risorse per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego, anche derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani (commi 73-86);
  • consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di accordi fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare progetti formativi e di inserimento lavorativo nei settori della transizione ecologica e digitale per la formazione dei lavoratori nei medesimi settori (commi 249-250).
  • estende ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attività professionale le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) (commi 251-252).

In tema dSgravi contributivii incentivi all'occupazione, il ddl di bilancio prevede una serie di sgravi contributivi.

In particolare:

  • riconosce l'esonero contributivo riconosciuto dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica e riconosce, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, relativi ai rapporti di lavoro dipendente, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità e la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore  (commi 119-120);
  • proroga per il 2022 lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove (comma 645);
  • riconosce l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, alle società cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel limite di 6.000 euro su base annua, e per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della società cooperativa (commi 253-254).

In tema diTrattamenti di integrazione salariale trattamenti di integrazione salariale, il ddl di bilancio:

  • estende l'ambito di applicazione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale sia ai lavoratori a domicilio sia alle tipologie di lavoratori apprendisti finora escluse e riduce il requisito di anzianità di effettivo lavoro da novanta a trenta giorni, preedendo che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le soglie relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi comprensive di tutti i lavoratori (subordinati), inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti; prevede l'unificazione del limite massimo della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e modifica la disciplina sul contributo addizionale a carico del datore di lavoro previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale; introduce alcuni obblighi di comunicazione a carico del datore di lavoro, per il caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'INPS, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale e opera una revisione delle norme in materia di compatibilità con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale; modifica la disciplina dell'ambito dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale ed i relativi obblighi contributivi; modifica la disciplina delle causali che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e introduce un'ipotesi di concessione di ulteriori dodici mesi di trattamento straordinario di integrazione salariale - nell'ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti; prevede un obbligo di formazione o riqualificazione a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale, in sostituzione di una normativa finora vigente relativa all'obbligo di stipulazione - per alcune categorie di lavoratori - del patto di servizio personalizzato con il centro per l'impiego (commi 191-203);
  • prevede misure di incentivo in materia di apprendistato professionalizzante in relazione ad una fattispecie di trattamento straordinario di integrazione salariale costituita dai casi di concessione per ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria - nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale - in deroga ai limiti di durata previsti (commi 243-248);
  • dispone un un trasferimento, a carico dello Stato, al fondo di integrazione salariale, nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per il 2022 e di 400,4 milioni di euro per il 2023 (commi 255-266);
  • istituisce un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali (comma 257);
  • opera un complesso di modifiche della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (FIS) dell'INPS, ridefinendo sia l'ambito di applicazione dei fondi di solidarietà sia la tipologia delle relative prestazioni (commi 204-214 e 219-220);
  • introduce disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica da parte di datori di lavoro di alcune specifiche tipologie di imprese che non possono più ricorrere ai trattamenti di straordinari integrazione salariale (comma 216).

PerMisure di sostegno al reddito quanto concerne le misure di sostegno al reddito, il ddl di bilancio:

  • riconosce a determinate categorie di lavoratrici e a determinate condizioni l'indennità di maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità (comma 239);
  • istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale (comma 971).

Tra leUlteriori disposizioni ulteriori disposizioni, il ddl di bilancio:

  • rende strutturale, dal 2022, il congedo di paternità sia obbligatorio che facoltativo, confermandone la durata, pari, rispettivamente, a 10 giorni e ad un giorno (comma 134);
  • riduce, in via sperimentale e per un anno, del 50 per cento i contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato (comma 137);
  • introduce la definizione di tirocinio curricolare e rinvia a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione, sulla base di taluni criteri, di linee guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curricolari (commi 720-726);
  • incrementa la dotazione del Fondo sociale per occupazione e formazione, al fine di sostenere: misure per i lavoratori del settore della pesca, per lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center; sgravi contributivi in favore di società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria; la proroga CIGS e la mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa e la CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica; l'integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA; percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro (c.d sistema duale) (commi 122-130);
  • esclude l'applicazione alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS dei vincoli previsti per le altre amministrazioni pubbliche in funzione del contenimento della spesa e si introducono ulteriori misure per l'internalizzazione del contact center multicanale dell'INPS (commi 727-729);
  • estende la NASpI agli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci e modifica la disciplina dell'indennità di disoccupazione cosiddetta DIS-COLL in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1 °gennaio 2022 (commi 221-222);
  • introduce alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. Il mancato rispetto di tale procedura comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS (commi 224-238).

Il ddl di bilancio interviene anche in materia di Pubblico impiego e pubblica amministrazionepubblico impiego e pubblica amministrazione, prevedendo:

  • un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici (ivi compresi i dirigenti) rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021; l'incremento è ammesso: per i dipendenti statali, nel limite di una spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo, pari, a decorrere dal 2022, a 110,6 milioni di euro annui; per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci (commi 604 e 606);
  • l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato - in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente - da parte di pubbliche amministrazioni nazionali, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, 200 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 210 milioni per il 2025 e 200 milioni annui a decorrere dal 2026 (comma 607);

  • la determinazione, per il triennio 2022-2024, degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, nonché per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico quantificati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro a decorrere dal 2023 (commi 609-611);
  • la possibilità prevista per le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attività di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, nell'ambito della propria autonomia, di prorogare per una sola volta i contratti di consulenza e collaborazione in essere con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, previa valutazione della copertura economica a carico del bilancio dell'amministrazione interessata (comma 995);  
  • uno stanziamento, a decorrere dal 2022, pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 al fine di definire, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, i nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti, prevede, per le amministrazioni statali (comma 612);
  • l'istituzione di un fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022 (comma 613).

Con riferimento alle disposizioni in materia Previdenzaprevidenziale contenute nel ddl di bilancio, si segnalano:

  • l'introduzione del trattamento di pensione anticipata per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di anzianità contributiva pari a 38 anni (c.d. Quota 102) (commi 87-88);
  • l'istituzione di un Fondo destinato a favorire l'uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni (commi 89-90);
  • la modifica la disciplina dell'APE sociale prorogando, in particolare, l'applicazione sperimentale dell'istituto a tutto il 2022 e riducendo da 36 a 32 anni il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso all'istituto per gli operai edili e per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta  (commi 91-93);
  • la proroga il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna", per l'anno 2022, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome (comma 94);
  • l'introduzione di disposizioni previdenziali per il personale delle Forze armate, Forze di polizia e Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze di polizia ad ordinamento civile (commi 97-102);
  • la garanzia pubblica assicurata alle prestazioni previdenziali svolte dalla gestione sostitutiva dell'INPGI in favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e di trattamenti pensionistici diretti; le funzioni previdenziali svolte dall'INPGI sono trasferite all'INPS, con effetto dal 1° luglio 2022 (commi 103-118);
  • il prolungamento del periodo di sperimentazione del contratto di espansione agli anni 2022 e 2023; il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non può essere inferiore a 50 (comma 215).

AMBIENTE E TERRITORIO

Tra le misure in materia di ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici si segnalano le seguenti disposizioni:

  • al fine di prevedere interventi necessari per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55", si istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il Fondo strategia mobilità sostenibilefondo per la strategia di mobilità sostenibile, con una dotazione complessiva di 2 miliardi di euro di cui di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034 (comma 392);

  • al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel Rifiuti pericolosi ex area Cemeraddeposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, si autorizza la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 417);

  • si introducono misure volte al finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, Piano incendi boschiviprevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legge n. 120 del 2021, mediante l'istituzione di un apposito fondo con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024, demandando al D.P.C.M. approvativo del Piano triennale il compito di ripartirne le risorse (comma 473-474); 

    si istituisce un fondo italiano per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. con il quale finanziare interventi, Fondo italiano per il climaanche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito (commi 488-497, modificati in sede referente);

  • si provvede per l'anno 2022 allo stanziamento di 1 milione di euro a favore dell'ISPRA per il supporto tecnico alle attività istruttorie svolte dal MITE e all'incremento di 1 milione di euro delle risorse previste dall'art. 30, comma 14-ter, del D.L. 34/2019 per ricondurre Miglioramento qualità arial'inquinamento dell'aria nei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE e per finanziare attività specifiche in relazione alla situazione di inquinamento nella pianura padana (commi 828-829, introdotti dal Senato);

  • si Programma nazionale controllo inquinamento atmosfericoistituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, con una dotazione pari a 50 milioni di euro nel 2023, 100 milioni di euro nel 2024, 150 milioni di euro nel 2025 e di 200 milioni di euro annui dal 2026 al 2035, demandando a decreti del MITE il compito di stabilire le modalità di utilizzo delle risorse del fondo (comma 498);

  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo finalizzato ad incentivare l'apertura dei Centri per la preparazione per il riutilizzocentri per la preparazione per il riutilizzo, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (commi 499-501);

  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo per il controllo delle Specie esotiche invasive specie esotiche invasive, con dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (comma 502);

  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero della transizione si ecologica, un fondo da destinare ad interventi di ripristino delle opere di Collettamento e depurazione acquecollettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi (comma 513);

  • si prevede un rifinanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2022 del fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive oggetto di contenzioso con l'UE (comma 840, introdotto dal Senato).

Tra le misure in materia di territorio e protezione civile si segnalano le seguenti:

  • sono disposti interventi in materia di contributi agli enti locali per Spese di progettazionespese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio, al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023 (rispettivamente da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023), stabilire per il biennio 2022-2023 che l'ordine di priorità nelle assegnazioni dei contributi preveda anche, e in prima battuta, le opere pubbliche nell'ambito del PNRR, prorogare i termini per le richieste di contributo e per la determinazione del contributo per l'anno 2022 (comma 415) e incrementare di 700.000 euro per l'anno 2022 gli oneri a carico del bilancio dello Stato relativi al Fondo rotativo per la progettualità istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici (comma 820, introdotto dal Senato);
  • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in Efficienza opere idrauliche e reticoli idrograficiefficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, demandando a un D.P.C.M., da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il compito di stabilire il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse (comma 416);
  • viene autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 per il rifinanziamento degli Rifinanziamento interventi protezione civileinterventi di protezione civile, connessi agli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e i Commissari delegati hanno effettuato la ricognizione dei fabbisogni, al fine di fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive (comma 448);
  • si introducono numerose disposizioni in materia di eventi sismici, volte, tra l'altro: 
    • a prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma in Italia centrale del 2016 e 2017, per una spesa nel limite di 173 milioni per l'anno 2022, e la gestione straordinaria dell'emergenza, per una spesa di 72,27 milioni per l'anno 2022 (commi 449-450);
    • a prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel 2012 (comma 459);
    • a prorogare fino al 31 dicembre 2022 la gestione straordinaria per il sisma dell'isola di Ischia del 2017, per una spesa di 4,95 milioni (comma 460);
    • a prorogare fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma della Città metropolitana di Catania del 2018, nel limite delle risorse già stanziate per l'emergenza (comma 461), prorogando fino al 31 dicembre 2022 la nomina del relativo Commissario straordinario (comma 462);
    • a Disposizioni in materia di eventi sismiciprorogare fino al 31 dicembre 2022 la nomina del Commissario straordinario e la gestione straordinaria per il sisma di Campobasso del 2018 (comma 463);
    • ad autorizzare una spesa di 0,8 milioni, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da ripartire con provvedimento del capo del Dipartimento "Casa Italia", per il supporto tecnico-operativo e per le attività connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi per gli eventi sismici del 2009 e 2016, nell'ambito Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (comma 465);
    • ad assegnare per l'anno 2022 un contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila, pari a 10 milioni di euro, ed un contributo per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, pari a 1 milione di euro (comma 469, modificato dal Senato)
    • a disporre il rifinanziamento del fondo per la prevenzione del rischio sismico per complessivi 200 milioni di euro per il periodo 2024-2029, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile, e le azioni di prevenzione non strutturale (comma 472).
  • si Contributi ai comuni per rigenerazione urbanadispone l'assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, al fine di favorire interventi volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale (commi  534-542).

TRASPORTI

 Il disegno di legge reca molteplici disposizioni inerenti al finanziamento di specifiche iniziative sul fronte dei trasporti, alcune delle quali riconducibili agli impegni previsti nel PNRR, di seguito descritte:

  • viene CIGS lavoratori Alitaliaprorogato di ulteriori 12 mesi il trattamento straordinario di integrazione salariale attualmente concesso fino, al massimo, al 31 dicembre 2022, ai lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner in amministrazione straordinaria, prevedendo che tale trattamento possa proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. In relazione agli oneri delle prestazioni integrative di tale trattamento, a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, viene altresì previsto un finanziamento di  32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023. A carico del Fondo, vengono posti altresì gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa (articolo 1, commi 131-133);
  • viene istituito nello stato di previsione del MIMS un apposito Fondo strategia mobilità sostenibileFondo denominato "Fondo per la strategia di mobilità sostenibile", inteso come misura per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni per l'attuazione della strategia europea "Fit for 55" (articolo 1, comma 392)La dotazione complessiva è di 2 miliardi di euro, così ripartiti:

         - 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

         - 150 milioni di euro per il 2027 e il 2028;

         - 200 milioni di euro per l'anno 2029;

         - 300 milioni di euro per l'anno 2030;

         - 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

    • sono stanziati fondi per la progettazione e l'acquisto o il rinnovo del Fondi metropolitanemateriale rotabile per il trasporto rapido massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino (articolo 1, comma 393). In particolare, sono autorizzate spese sull'arco dei prossimi 15 anni così ripartite:

            -   50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

            -  100 milioni di euro per l'anno 2024;

            -   200 milioni di euro per il 2025;

            -   250 milioni di euro per l'anno 2026;

            -   300 milioni di euro per l'anno 2027;

            -   350 milioni di euro per l'anno 2028;

            -   300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 .

    • sono stanziati fondi per RFI, finalizzati a rendere la Fondi ferrovia adriatica AV/ACferrovia adriatica idonea all'alta velocità e all'alta capacità (articolo 1, comma 394). Anche con la finalità del suo inserimento nella rete core Ten-T, la norma autorizza sull'arco dei prossimi 14 anni (quindi oltre l'orizzonte del PNRR) spese per 5 miliardi, così ripartite:

           -     50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;

           -    150 milioni di euro per l'anno 2024,

           -    200 milioni di euro per il 2025;

           -    250 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027;

           -    400 milioni di euro per gli anni dal 2028 al 2030;

           -    450 milioni di euro per l'anno 2031;

           -    650 milioni dal 2032 al 2034;

           -    450 milioni di euro per il 2035.

      viene finanziato il Contratto di programma MIMS-RFIcontratto di programma tra MIMS e RFI (articolo 1, commi 395-396). Con la finalità di rendere disponibili risorse finanziarie per l'esecuzione delle opere e dei servizi inseriti nel periodico contratto di programma tra MIMS e RFI, – autorizza sull'arco dei prossimi 15 anni spese così ripartite.

      -    Parte investimenti 2022-2026:

         o   250 milioni di euro l'anno 2025;

         o   300 milioni per il 2026;

         o   500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032;

         o   550 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036;

      -    Parte servizi 2022-2027:

         o   500 milioni di euro per l'anno 2022;

         o   1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

         o   600 milioni per il 2027 .

    • viene autorizzata la spesa complessiva di 4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 ( articolo 1, comma 397);
    • è autorizzata la spesa complessiva di 200 milioni di euro, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata all' Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza. L'erogazione del contributo è soottoposta a talune condizioni, tra cui la rinuncia al contenzioso con gli enti locali concedenti ( articolo 1, commi 400-402 );
    • è assegnato al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale (oltre a quanto già previsto dall'art. 1, comma 86, della legge finanziaria per il 2006, n. 266 del 2005), un ulteriore finanziamento di 1 miliardo e 450 milioni (articolo 1, comma 649);
    • è istituito (articolo 1, comma 712) a decorrere dal 2022 un fondo per la ricerca e la sperimentazione dei progetti nel settore navale di rilevanza strategica. Il fondo ha la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale – stanzia, mediante un apposito fondo, risorse per progetti di innovazione tecnologica e digitale e di sostenibilità ambientale.Sono previsti:

      -    5 milioni di euro per il 2022;

      -   10 milioni per il 2023;

      -   20 milioni a decorrere dal 2024.

      Il fondo è istituito nello stato di previsione del MISE. Viene all'uopo ridotta in modo corrispondente l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 200, della legge di stabilità per il 2015 (n. 190 del 2014), come integrata dall'art. 194, comma 1, della legge di bilancio qui in commento.

    • sono prorogati gli incentivi per l'acquisto di autovetture a basse emissioni di CO2 - già previsti nella legge di bilancvio per il 2019 - nei limiti di spesa di 2 milioni di euro per il 2022 (articolo 1, commi 809-811)

    • viene poi previsto un sostegno al trasporto pubblico locale per la città di Venezia, così ripartito:

      - 15 milioni di euro per il 2022;

      - 19 milioni di euro per il 2023;

      - 6 milioni di euro per il 2024.

      Tali risorse sono considerate aggiuntive rispetto a quelle già ordinariamente stanziate a legislazione vigente.

    • sono stanziate risorse per la continuità territoriale per Trieste e Ancona (articolo 1, commi 953-955) mediante compensazioni per gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali stanziando 3 milioni di euro per l'anno 2022. Si prevede che la regione Friuli-Venezia Giulia concorra a titolo di cofinanziamento per un importo pari a ulteriori 3 milioni di euro, sempre per l'anno 2022. Un meccanismo analogo di compensazione è previsto per l'aeroporto di Ancona, anche in questo caso prevedendosi lo stanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2022 con un concorso a titolo di cofinanziamento da parte della regione Marche per un importo pari a 3,177 milioni di euro sempre per l'anno 2022;

    • viene riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale (articolo 1, comma 966). 

    • viene prolungata l'attività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro nelle aree portuali da 54 - originariamente previsti nel decreto-legge n. 243 del 2016 - a 78 mesi e vengono previsti finanziametni aggiuntivi (articolo 1, commi 996-998). In questo contesto, l'Autorità di sistema portuale del Mar di Sardegna può istituire un'Agenzia di per la somministrazione del lavoro entro il 30 giugno 2022 con la finalità della riqualificazione professionale dei lavoratori. Nell'ambito di tale Agenzia potranno confluire i lavoratori in esubero delle imprese che operano nelle realtà portuali dell'Autorità portuale in questione ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni. La durata dell'Agenzia non potrà superare i 36 mesi dalla data della sua istituzione;

    • si dispone - inoltre - in materia di progettazione della logistica nella città di Alessandria. Le funzioni di commissario straordinario per la progettazione dello smistamento merci di Alessandria passano al commissario per il c.d. Terzo valico, di cui all'art. 4, comma 12-octies, del decreto legge c.d. Sblocca cantieri (n. 32 del 2019, convertito nella legge n. 55 del 2019). Qui dettagli su questa opera. Le consegne al nuovo commissario straordinario devono avvenire entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge qui in commento. Sono trasferite al nuovo commissario – dei 2 milioni citati – anche le risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale del precedente (articolo 1, commi 1009-1010);
    • viene previsto un finanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2022, volto al ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona (articolo 1, comma 1011).


    INFRASTRUTTURE

    Il disegno di legge reca i seguenti interventi in materia di infrastrutture stradali e autostradali:

    • autorizza la spesa complessiva di Contratto di programma ANAS4,55 miliardi di euro per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 (comma 397);
    • incrementa di 100 milioni di euro per il 2022 il Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (previsto dall'art. 1-septies del D.L. 73/2021), Prezzi materiali contratti pubbliciestendendo le compensazioni agli aumenti eccezionali dei prezzi verificatisi in tutto il 2021 (commi 398-399);
    • autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro (40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026) a titolo di contributo pubblico per Autostrada tirrenica spaassicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza (commi 400-402);
    • autorizza la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per il periodo 2022-2027, quale Autostrada regionale Cispadanacontributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana (commi 403-404);
    • autorizza la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di Viabilità stradale regioni, province e città metropolitanemanutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale di competenza di regioni, province e città metropolitane (commi 405-406);
    • prevede l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla Manutenzione strade comunalimanutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano (commi 407-414);

    • prevede l'assegnazione alle province e alle città metropolitane di ulteriori risorse per la Messa in sicurezza ponti e viadottimessa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza (commi 531-532).

    In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, si dispone, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di due distinti capitoli: il primo con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026 per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento; il secondo con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento. La norma prevede altresì:

    • la nomina, ai sensi dell'art. 11 della L. n. 400/1988, di un Commissario straordinario del Governo, che resta in carica fino al 31 dicembre 2026;
    • la disciplina della procedura di adozione e monitoraggio del Giubileo 2025programma dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il cronoprogramma procedurale e il costo complessivo per ciascun intervento;
    • la costituzione di una società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) denominata "Giubileo 2025", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo 2025 (commi 420-443, modificato dal Senato).

    Ulteriori disposizioni di rilievo nel settore infrastrutture e lavori pubblici sono quella che prevede uno stanziamento di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per la realizzazione di Manutenzione strutture G8 La Maddalenainterventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi dove si sarebbe dovuto svolgere il Vertice G8 nell'ex arsenale militare Marina La Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale (commi 817-818, introdotti dal Senato), e quella che incrementa di 1 milione di euro per l'anno 2022 la dotazione del Incremento Fondo salva opereFondo salva-opere (comma 815, introdotto dal Senato).


    ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

    Gli interventi in materia di ordinamento giudiziario riguardano diversi ambiti.

    In particolare, per quanto riguarda il Ruolo organico della magistraturaruolo organico della magistratura, sono previsti:

    • l'aumento di 82 unità del ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, la cui assunzione è prevista attraverso procedure concorsuali che il Ministero della giustizia deve bandire nel 2022 (commi 614-615);
    • l'assunzione, nel 2022, dei magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (comma 616).

    Stabilizzazione dei magistrati onorariSpecifiche disposizioni concernono la magistratura onoraria. In particolare si prevede (commi 629-633):

    •  la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della c.d. legge Orlando (dunque in servizio al 15 agosto 2017) di essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età;
    • l'indizione, ai fini della conferma, con delibera del CSM di tre distinte procedure valutative - nel triennio 2022/2024 - riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato: oltre 16 anni di servizio; tra i 12 e i 16 anni di servizio; meno di 12 anni di servizio;
    • la rinuncia ad ogni ulteriore pretesa relativa al rapporto onorario pregresso, quale conseguenza della domanda di partecipazione alla procedura di valutaziione, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma;
    •  il riconoscimento ai magistrati onorari che decidano di non partecipare al concorso per la conferma o che non lo superino, ferma la facoltà di rifiuto, di una indennità determinata in misura forfettaria a titolo di ristoro integrale delle perdite subite per la illegittima reiterazione del rapporto onorario;
    • il compenso (parametrato allo stipendio del personale amministrativo giudiziario di Area III, e modulato in funzione del numero di anni di servizio maturati) e l'indennità giudiziaria, riconosciuti sia ai magistrati onorari che optino per il regime di esclusività sia a quelli che non optino per tale regime  (per questi ultimi la misura dell'indennità giudiziaria è ridotta);
    • la cessazione dal servizio dei magistrati onorari che non presentino domanda di partecipazione al concorso per la conferma;
    •  la fissazione della dotazione organica in complessive 6.000 unità (rispetto alle 5.300 attualmente in servizio); la possibilità di attivare procedure di reclutamento di 700 nuovi magistrati onorari.

    SANITA'

    In tema di sanità si segnalano i seguenti interventi:

    • viene prevista una variazione in aumento del Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato fissandone il livello complessivo in 124.061 milioni di euro per il 2022, 126.061 milioni per il 2023 e 128.061 milioni per l'anno 2024, prevedendosi  che rientrano nell'ambito di tale finanziamento gli interventi delle Regioni e delle Province autonome previsti ai commi 261  (finanziamento del piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023), 268-271 (Proroga dei rapporti di lavoro flessibile e stabilizzazione del personale del ruolo sanitario), 274 (potenziamento dell'assistenza territoriale), 276-279 (disposizioni in materia di liste di attesa), 280 (disposizioni in materia di tetti di spesa per l'acquisto di prestazioni da privato accreditato), 281-286 (tetti di spesa farmaceutica), 288 (aggiornamento LEA), 290-292 (proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica), 293-294 (indennità di pronto soccorso) e 295-296 USCA (unità sanitarie di continuità assistenziale) (comma 258);
    • viene Ospedale Bambino Gesùautorizzato  un contributo di 2 milioni di euro per il 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, in relazione ai maggiori costi operativi sostenuti (comma 747);

    • viene disposto l'incremento - il cui finanziamento integra, aggiungendovisi, quello stabilito al comma 1 che definisce il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativilivello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato – delle risorse previste per il Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi pari a +100 milioni nel 2022, +200 milioni nel 2023 e +300 milioni dal 2024 (comma 259);

    • viene previsto l'incremento di risorse per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai contratti di formazione specialistica medica, pari a +194 milioni nel 2022, +319 milioni nel 2023, +347 Contratti di formazione specialistica medicamilioni nel 2024, +425 milioni nel 2025, +517 milioni nel 2026 e +543 milioni dal 2027). Tale finanziamento integra, e quindi si aggiunge, a quello stabilito al comma 1 che definisce il livello del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre lo Stato (comma 260);

    • viene autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale PanFlu 2021-2023(PanFlu) 2021-2023, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022, in attesa che Regioni e Province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali. Una ulteriore spesa di 350 milioni nel 2023 è autorizzata per le medesime finalità e nelle more dell'adozione di detti Piani, coperta a valere sul fabbisogno standard per l'anno 2023, con importo da definire in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome in merito al riparto del fabbisogno sanitario. Ai predetti finanziamenti è consentito l'accesso di tutte le Regioni, quindi anche a quelle a statuto speciale, e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario (comma 261);

    • viene disposta un'autorizzazione di spesa, pari a 50 milioni di euro per il 2022, per il finanziamento degli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Si prevede il trasferimento di tali risorse presso la contabilità speciale intestata al medesimo Commissario (comma 262);

    • viene previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia di Edilizia sanitariaedilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, incremento pari complessivamente a 2 miliardi di euro per il periodo 2024-2035. E' poi disposta, a valere sulle risorse stanziate per i suddetti interventi dalla normativa già vigente, una destinazione di spesa - per un importo pari a 860 milioni nel comma 2 ed a 42 milioni nel comma 3 - per altri interventi nel settore sanitario; questi ultimi concernono, rispettivamente: la costituzione di una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione; lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta pandemica (commi 263-267);

    • viene consentito che anche nell'anno 2022 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferiscano incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022) dei rapporti omologhi già in corso nel 2021 (stipulati in base alle relative norme transitorie); le facoltà medesime sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale  e alla condizione della previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio o di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. Vengono poi recate nuove norme transitorie per la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del personale del ruolo sanitario e degli operatori socio-sanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio. L'applicazione delle nuove norme in materia di stabilizzazione è posta come possibile alternativa rispetto alle norme transitorie già vigenti (le quali sono operanti fino al 31 dicembre 2022). Viene introdotta la possibilità, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, di avviare procedure selettive, anche attraverso una determinata riserva di posti, per il reclutamento del personale da impiegare per le funzioni reinternalizzate. Viene modificata la disciplina sulla spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (commi 268-269 e 271);

    • vengono ridefinite alcune condizioni per la presentazione delle istanze di certificazione dei requisiti che permettono ai medici abilitati di operare presso le reti di Cure palliativecure palliative. Viene infatti posticipata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la data entro la quale i medici devono essere già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti (comma 270);

    • viene introdotta la possibilità di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione specifica in medicina generale (commi 272-273);
    • vengono coperti i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo SSN da assumere per garantire il potenziamento dell'Assistenza territorialeassistenza territoriale, realizzato attraverso l'implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). A tal fine è autorizzata, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, la spesa massima di: 90,9 milioni per il 2022, 150,1 milioni per il 2023, 328,3 milioni per il 2024, 591,5 milioni per il 2025 e 1.015,3 milioni a decorrere dal 2026. L'autorizzazione di spesa decorre dall'entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici per l'assistenza territoriale, da emanare entro il 30 aprile 2022 con decreto salute/economia. Con successivo decreto salute/economia le somme sono ripartite fra le regioni e le province autonome, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR (comma 274);

    • viene disposta e disciplinata la proroga al 31 dicembre 2022 del regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il Recupero delle liste di attesarecupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica (commi 276-279);

    • viene previsto  che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provveda entro il 30 giugno 2023 all'aggiornamento delle tariffe massime per la rEmunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acutiemunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché, congiuntamente, all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Si stabilisce inoltre che le tariffe massime così aggiornate costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e che le stesse tariffe siano successivamente aggiornate ogni due anni con la medesima procedura (comma 280);

    • viene operata una modifica deiLimiti di spesa farmaceutica limiti di spesa farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti (costituita dalla spesa farmaceutica ospedaliera, ivi compresa quella per i medicinali in distribuzione diretta e in distribuzione per conto). Tale limite viene elevato da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024 , fermo restando, nell'ambito di tale valore, un limite separato già vigente - pari a 0,20 punti - per gli acquisiti diretti relativi a gas medicinali. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Si prevede, inoltre, una procedura per l'eventuale ridefinizione, nell'ambito delle leggi di bilancio, dei vari limiti relativi alla spesa farmaceutica (commi 281-286);

    • a Aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEAdecorrere dal 2022 viene indirizzato uno stanziamento annuale pari a 200 milioni di euro all'aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEA. Tale somma è a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale (comma 288);

    • viene disposta la proroga al 2022 della possibilità di utilizzo delle quote premiali da destinare alle regioni virtuose, accantonate a valere sul finanziamento del SSN, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-regioni (comma 289);

    • vengono prorogate al 31 dicembre 2022 le misure proposte dall'art. 33 del decreto legge n. 73 del 2021 per la tutela, dagli Salute psicologica di bambini e adolescentieffetti della pandemia, del benessere e della salute psicologica di bambini ed adolescenti (comma 290-292);

    • vengono prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale – USCA. All'onere derivante dalla disposizione, stimato in euro 105 milioni di euro, si fa fronte a valere sul fabbisogno sanitario standard per l'anno 2022 (commi 295-296);

    •  viene previsto che, nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, si provveda a individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA), inserendo in essa le prestazioni, relative a tali disturbi, che siano inserite attualmente nell'area della salute mentale. Inoltre, al fine di garantire il contrasto dei DNA, nelle more di tale aggiornamento, viene istituito, presso il Ministero della salute, il Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2022 e di 10 milioni per il 2023 (commi 687-689);
    • viene autorizzata, per il 2022, la spesa massima di 3 milioni di euro per interventi finalizzati alla prevenzione e lotta contro l'AIDS (comma 690);

    • viene autorizzato un contributo di 1 milione di euro per il 2022 in favore del Comune di Pavia, ai fini della replicabilità della metodologia "LAD Project", riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica,  per interventi di coordinamento con le strutture ospedaliere locali di oncologia pediatrica, con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore (comma 749).


    POLITICHE SOCIALI

    In tema di politiche sociali si segnalano i seguenti interventi:

    • vengono prorogati per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della Povertà educativa minorilepovertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, è disposta una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024 (commi 135-136);

    • viene autorizzata, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani, nel quadro della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani e viene istituito  un fondo per il finanziamento di progetti per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze tra le giovani generazioni. Al fondo è attribuita una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (commi 156-157);

    • viene definito il contenuto dei Livelli essenziali delle prestazioni socialilivelli essenziali delle prestazioni sociali, e  gli ambiti territoriali sociali (ATS) sono qualificati quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS nonché a garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio. Inoltre, gli ATS concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

      L'attuazione degli interventi proposti dall'articolo in commento, e l'adozione dei necessari atti di programmazione integrata, sono demandate a linee guida definite in sede di Conferenza Unificata con intesa (commi 159-171);

    • è attribuita al Fondo per la disabilità e non autosufficienzaFondo per la disabilità e non autosufficienza la nuova denominazione di "Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità", e ne dispone il trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità diretti al riordino ed alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia. Il citato Fondo è pertanto incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026 (comma 178);

    • viene autorizzato un incremento di 27 milioni di euro del finanziamento per il 2022 del Fondo autismoFondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone beneficiarie; (commi 181-182) ;

    • viene disposto un finanziamento di 50 milioni di euro a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilitàFondo per l'inclusione delle persone con disabilità per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Inoltre vengono inseriti, tra gli ambiti di intervento verso cui orientare gli specifici progetti da finanziare con le risorse del Fondo (tra i quali la promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa e il turismo accessibile) le iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico (commi 183-184);

    • viene incrementato, per il 2022, Fondo per le non autosufficienzail Fondo per le non autosufficienze di 15 milioni di euro (comma 677);viene autorizzato un contributo di 0,25 milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023 alla

    • viene istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di curo per il 2022, inteso alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone aventi più di 65 anni di età (commi 678-680);

    • viene prorogata al 1° gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni di modifica dell'Iva (applicabili, fra l'altro, agli Enti del Terzo settore) recate dal decreto legge n. 146 del 2021 ( Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021) (comma 683).

    • vengono modificati i criteri di riparto applicati alle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale stanziate dalla legge di bilancio 2021 per lo sviluppo dei servizi sociali comunali, prevedendo che tale riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 (commi 734-735);

    • viene autorizzato un contributo di 0,25 milioni di euro per il 2022 e 0,65 milioni per il 2023 alla FISH- Federazione italiana per il superamento dell'handicap ONLUS (comma 738);


    SCUOLA, UNIVERSITA', ALTA FORMAZIONE E RICERCA

    Per l'ambito Istruzione le previsioni iniziali del disegno di legge sono state arricchite a seguito dell'esame al Senato e, in alcuni casi, modificate.

     

    In particolare, per quanto concerne la scuola:

    • si istituisce, presso il MinisterFondo contrasto cyberbullismoo dell'istruzione, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (commi 671-674);

    • si istituisce, presso il MEF, il "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli Assistenza alunni disabilialunni con disabilità", con una dotazione di € 100 mln annui dal 2022, destinato al potenziamento dei servizi indicati per gli alunni con disabilità delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado (commi 179-180);
    • si autorizza la spesa di € 2 mln per il 2022 a favore dell'Istituto nazionale di INDIREdocumentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) (comma 973);
    • si dispone che il termine degli ulteriori Organico c.d. COVIDincarichi temporanei di personale docente e ATA attivati con riferimento all'a.s. 2021/2022 può essere prorogato (dal 30 dicembre 2021) fino al termine delle lezioni dello stesso a.s. e, dunque, fino al 30 giugno 2022, nel limite di spesa di € 400 mln per il 2022 (comma 326);
    • si incrementano le risorse destinate allaValorizzazione docenti valorizzazione del personale docente (da € 30 mln) a € 300 mln annui dal 2022 (comma 327); 
    • si prevede, per il 2022, Scuole paritarie infanziaun contributo aggiuntivo di € 20 mln destinato alle scuole paritarie dell'infanzia (comma 328);
    • si incrementa di € 20 mln per il 2022 il Assistenza psicologicaFondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, al fine di garantire nelle stesse assistenza e supporto psicologici (commi 697 e 698);
    • si dispone la graduale introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'a.s. 2022/2023, e quarte, a partire dall'a.s. 2023/2024. A tal fine, si prevede l'istituzione della nuova classe di concorso "Scienze motorie e sportive nella scuola primaria". Educazione motoria scuola primariaIn fase di prima applicazione, i posti sono coperti con concorsi per titoli ed esami abilitanti, da bandire nel 2022 e 2023. Qualora le graduatorie dei concorsi non siano approvate in tempo utile per l'assunzione dei docenti, possono essere attribuiti contratti a tempo determinato anche a soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per le classi di concorso per l'insegnamento delle scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I e II grado (commi 329-338);
    • si incrementa il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato (FUN) dei dirigenti scolastici di € 20 mln a decorrere dal 2022, al fine di adeguare la retribuzione di posizione Retribuzione dirigenti scolasticidi parte variabile, e di ulteriori € 8,3 mln per il 2022 ed € 25 mln per il 2023, da destinare alla retribuzione di posizione di parte variabile. Inoltre, si prevede che continuino ad operare per gli a.s. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 le contrattazioni integrative regionali (CIR) volte alla definizione, a livello regionale, delle retribuzioni di posizione e di risultato dei medesimi dirigenti scolastici (commi 339-342);
    • si dispone che anche per gli a.s. 2022/2023 e 2023/2024 è possibile attribuire alle istituzioni scolastiche un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e un direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) in via esclusiva in presenza di almeno 500 alunni (invece di 600), ovvero, per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree Dimensionamento scolasticogeografiche caratterizzate da specificità linguistiche, in presenza di almeno 300 alunni (invece di 400). Conseguentemente, si incrementa la relativa autorizzazione di spesa portandola a € 40,84 mln per il 2022, € 45,83 mln per il 2023 e € 37,2 mln per il 2024 (comma 343);
    • si istituisce un'apposita Scuole piccole isolesezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento di € 3 mln annui a decorrere dal 2022, al fine di attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assegnati ad un plesso situato in una piccola isola (comma 770);
    • si autorizza il Ministero dell'istruzione a istituire, nelle scuole caratterizzate da determinati valori degli indici di status sociale, economico e culturale e di dispersione scolastica, classi in deroga alleNumero alunni nelle classi dimensioni previste a legislazione vigente. La deroga opera, però, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente (commi 344-347);
    • si affida ad ordinanze dEsami a.s. 2021/2022el Ministro dell'istruzione la possibilità di disciplinare la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2021/2022 (comma 956);
    • si prevede che i DSGA DSGAdevono permanere nella sede di prima destinazione almeno 3 anni (e non 5) (comma 957);
    • si dispone l'immissione Immissioni in ruoloin ruolo di soggetti inseriti nelle graduatorie - pubblicate tra il 31 agosto 2021 e il 30 novembre 2021 - della procedura concorsuale straordinaria per l'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020 (comma 958);
    • si modifica la procedura relativa Collaboratori scolasticialla copertura di posti di collaboratore scolastico con personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, che siano rimasti vacanti e disponibili, in particolare prevedendo una terza procedura selettiva (comma 960);
    • si incrementano ulteriormente, in quote variabili da € 5 mln a € 400 mln, le risorse destinate dalla L. di bilancio 2020 agli interventi di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, nuova costruzione, Edilizia scolastica incremento dell'efficienza energetica e cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale, e si allunga il periodo di finanziamento fino al 2036 (comma 533);
    • si prevede che le risorse del Misure anti COVID-19Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'a.s. 2021/2022 possono essere destinate anche all'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore (comma 965);
    • si destinano € 89,4 milioni annui, Trattamento accessorio personale docentea decorrere dal 2022, al Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con riferimento al personale docente, per il trattamento accessorio (commi 604 e 606);
    • si abroga la previsione in base alla quale, a decorrere dall'a.s. 2022/2023, sarebbero state soppresse le disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per aFuori ruolossegnazioni presso enti che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente (comma 646).

     

    Per quanto concerne il Ministero dell'istruzione, in particolare:

    • si prevede la possibilità di Funzioni ispettive MIcontinuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2022, di incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale per le funzioni ispettive, nelle more dello svolgimento del concorso per dirigenti tecnici (comma 959);
    • si proroga (dal 31 dicembre 2021) Concorsi MIal 31 dicembre 2022 il termine per la conclusione di procedure concorsuali già autorizzate (comma 769);
    • si autorizza la spesa di Struttura MI€ 300.000 per il 2022 al fine di adeguare le strutture territoriali nella provincia di Barletta-Andria-Trani, e si dispone che la dotazione organica del MI sia incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale (comma 878).

     

    Inoltre:

    • si proroga al 2024 laFondo povertà educativa previsione di riconoscimento alle fondazioni bancarie di un credito di imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla L. di stabilità per il 2016. A tal fine, si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2024 (comma 135);
    • si dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Fondo di solidarietà comunale – di importi variabili da € 30 mln per il 2022 a € 120 mln annui a decorrere dal 2027 – allo scopo di Trasporto studenti disabiliincrementare il numero di studenti disabili della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (comma 174).

     

    Per quanto concerne l'ambito universitario:

     

    • si destinano Sport università€ 2 mln per il 2022 ed € 3 mln per il 2023 al potenziamento dell'attività sportiva universitaria (comma 188);

     

    • si incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) di € 250 mln per il 2022, € 515 mln per il 2023, € 765 mln per il 2024, € 815 mln per il 2025, ed € 865 mln annui dal 2026. Parte di tali incrementi per il biennio 2022-2023 – per complessivi € 165 mln per il 2022 e € 410 mln per il 2023 – e l'intero ammontare per il 2024, il 2025 e dal 2026, sono destinatiFFO a specifiche finalizzazioni. Si tratta di: assunzione di professori, ricercatori a tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo; valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; incentivo delle chiamate dirette per la copertura di posti di professore e ricercatore; Scuole superiori ad ordinamento speciale e completamento del processo di consolidamento della Scuola superiore meridionale; incremento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca (comma 297);
    • si incrementa il Spese sanitarie studentimedesimo FFO di € 2 mln per il 2022, al fine di corrispondere un contributo alle spese sanitarie degli studenti universitari fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui ha sede l'università che abbiano un (ISEE) non superiore a € 20.000 (comma 298);
    • si includono fra leConnessione dati studenti voci di costo considerate ai fini della determinazione dell'importo standard della borsa di studio per gli studenti delle università e delle istituzioni AFAM anche le spese finalizzate a garantire un più ampio accesso alla rete di connessione dati (comma 299);
    • si autorizza la spesa di Great Campus GE€ 30 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per il trasferimento della Scuola Politecnica di Genova— Polo Universitario di Ingegneria presso il Parco scientifico tecnologico Erzelli (comma 999);
    • si incrementaResidenze universitarie di 2 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati (comma 300);
    • si rifinanzia, per € 8 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023, Università SUDil Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno (comma 301);
    • si consente la ripartizione Lettori lingua stranieradelle risorse necessarie alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera senza la necessità che le università stipulino previamente i contratti integrativi di sede (comma 305);
    • si autorizza la spesa di € 1,5 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 in favore dell'INDIRE, nella sua qualità di Agenzia Nazionale Erasmus +, al fine di rafforzare la mobilità degli Mobilità studentistudenti universitari italiani. Al contempo, per rafforzare la mobilità degli studenti universitari stranieri, si assegnano all'Associazione Uni-Italia € 2 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed € 1 mln per il 2024  (commi 306-307);
    • si istituisce il Fondo legalitàFondo per la diffusione della cultura della legalità, con una dotazione di € 1 mln per il 2022 destinato alle università statali italiane (commi 774-778).

     

    Per quanto concerne le istituzioni AFAM:

     

    • si reintroduce, Compensi Presidente e nucleo di valutazionea decorrere dal 2022, la previsione di corresponsione di compensi al Presidente e ai componenti dei nuclei di valutazione delle Istituzioni (comma 303);
    • si incrementa, a decorrere dal 2022, (da € 15 mln) a € 19,5 mln annui la dotazione del Fondo – istituito dalla L. di bilancio 2021 - finalizzato all'introduzione di posizioni di accompagnatore alDotazioni organiche pianoforte, accompagnatore al clavicembalo e tecnico di laboratorio nelle dotazioni organiche del personale non docente delle Istituzioni AFAM statali. Al contempo, si precisa che le risorse sono destinate anche alle Istituzioni per le quali è in corso il processo di statizzazione, all'esito dello stesso (comma 308);
    • si autorizza la Valorizzazione personalespesa di € 8,5 mln annui, a decorrere dal 2022, per la valorizzazione del personale delle Istituzioni (comma 309).

     

    Per quanto concerne la ricerca:

     

    • si incrementa il Fondo ordinario per gli enti di ricerca vigilati dal MUR (FOE) di € 90 mln per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di € 100 mln annui a decorrere dal 2025. Le risorse sono destinate a essere: in parte, ripartite fra gli enti per consentire lo svolgimento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi al III livello professionale per l'accesso al II livello;FOE e finanziamento premiale enti MUR in altra parte, ripartite fra gli enti per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo; in altra parte ancora ripartite fra gli stessi enti – fatta eccezione per il CNR -, con vincolo di utilizzarne una quota per completamento del processo di superamento del precariato. Inoltre, si destinano € 30 mln per il 2023 al finanziamento premiale in favore degli stessi enti (commi 310 e 313);
    • si prevede un piano di riorganizzazione e rilancio del CNR, finalizzato a raggiungere maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale, adottato dal Consiglio di amministrazione e che deve concludersi entro 3 anni dalla sua approvazione. Si dispone, inoltre, che al CNR è attribuito un contributo di € 60 mln annui a decorrere dal 2022 – da utilizzare in parte per laCNR copertura dei costi connessi ai processi di stabilizzazione del personale precario, in parte per le finalità del piano di riorganizzazione e rilancio (commi 319-323);
    • si incrementa il Fondo italiano scienzaFondo italiano per la scienza – istituito dal D.L. 73/2021 (L. 106/2021) - di € 50 mln per il 2023 e di € 100 mln annui a decorrere dal 2024 (comma 311);
    • si abrogano (parte delle) Agenzia nazionale ricercadisposizioni della L. di bilancio 2020 che avevano previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la ricerca (comma 314);
    • si riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano e al Museo Galileo di Firenze un contributo pari,Cultura scientifica per ciascuno, a € 1,5 mln annui, a decorrere dal 2022, a valere sulle risorse destinate alla diffusione della cultura scientifica. Inoltre, si attribuisce al MUR il potere di vigilanza sugli stessi enti (comma 302);
    • si novella all'art. Utilizzo immobili statali da parte enti pubblici di ricerca1 del Utilizzo immobili statali da parte enti pubblici di ricercadecreto legislativo n. 218 del 2016, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124", in materia di utilizzo degli immobili di proprietà dello Stato da parte degli enti di ricerca, stabilendosi che tale intervento è "anche" finalizzato ad agevolare la realizzazione del piano di riorganizzazione e rilancio del CNR (comma 324).

     

    Inoltre, si estende ai Rientro dei cervellidocenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli. Tale possibilità è legata al numero dei figli e all'acquisto di una unità immobiliare ad uso residenziale in Italia (comma 763).

    Nel settore della ricerca applicata e della politica spaziale, si segnala:

    • l'istituzione di un Fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di curo per l'anno 2023 e 20 milioni di curo per l'anno 2024, volto a garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS (programma di volo spaziale con equipaggio), ai fini di stabilire una presenza stabile e autosufficiente sulla Luna e rendere possibile lo sbarco degli umani su Marte (comma 391);
    • l'istituizione, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, del "Fondo italiano per le scienze applicate", con la finalità di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale. La dotazione del Fondo è di 50 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni a decorrere dall'anno 2025 (comma 312);

    • l'istituzione della Fondazione "Biotecnopolo di Siena", con funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico, di trasferimento tecnologico; la Fondazione svolge altresì le funzioni di Hub antipandemico, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemico emergenti. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR.(commi 945-951).


    INFORMAZIONE

    Nel settore dell'informazione:

     

    • si istituisce nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, con una dotazione di € 90 mln per il 2022 e di € 140 mln per il 2023. Il Fondo è destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione,Sostegno straordinario editoria orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, nonché la domanda di informazione (commi 375-377);
    • si consente alle imprese editrici di quotidiani e di periodici di usufruire anche nel 2022 e nel 2023 del credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito d'impCredito di imposta cartaosta è riconosciuto nella misura del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di € 60 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (commi 378-379).
    • viene poi rifinanziato il c.d. Bonus TV e decoderbonus tv e decoder, dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie, a suo tempo previste, per erogare un contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva (articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205). La finalità dell'intervento è di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche (commi 480-485).


    POLITICHE FISCALI E FINANZIARIE

    Nel corso dell'esame del provvedimento al Senato sono state apportate numerose e profonde modifiche alle norme fiscali, che coinvolgono in primo luogo l'Tassazione delle persone fisicheassetto della tassazione delle persone fisiche.

    Anzitutto il disegno di legge ridisegna i lineamenti fondamentali dell'Irpef, in primo luogo mediante interventi sulle aliquote (viene soppressa l'aliquota del 41%, la seconda aliquota si abbassa dal 27% al 25%; la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendovi i redditi fino a 50.000 euro, mentre i redditi sopra i 50.000 euro vengono tassati al 43%); sono inoltre riorganizzate e armonizzate le detrazioni per redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione (commi 2-4).

    Di conseguenza, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale Irpef alle predette modifiche, sono differiti alcuni termini in materia di addizionali degli enti territoriali (commi 5-7).

    Il disegno di legge esenta da Irap dal periodo d'imposta 2022 (più precisamente dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni (commi 8 e 9).

    Si segnala inoltre che il disegno di legge, come modificato al Senato, incide, ampliandone l'operatività, anche sulla disciplina delle agevolazioni fiscali per il rientro in Italia di docenti e ricercatori (comma 763).

    Un corposo insieme di norme proroga, rimodula e modifica la disciplina delle Agevolazioni fiscali in ediliziaagevolazioni fiscali in materia edilizia.  In particolare, il disegno di legge, notevolmente arricchito dalle modifiche apportate al Senato:

     

    • introduce una proroga della misura del SuperbonusSuperbonus 110%, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. In sintesi per i condomini e le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione) viene prevista una proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (dal 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65% per quelle sostenute nell'anno 2025)Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023). Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori (al 30 giugno 2023) per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 (analogamente a quanto già previsto per gli IACP). Nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110 per cento nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) nonché per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022). E' stata espunta la disposizione che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022 solamente in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici). Si prevede anche che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (senza più riferimento al valore ISEE). Le proroghe si applicano anche per la realizzazione degli interventi trainati. Viene stabilito, altresì, che i prezzari individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica. Nel corso dell'esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che estendono l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il c.d. Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale; dispongono che per stabilire la congruità dei prezzi, da asseverarsi da un tecnico abilitato, occorre fare riferimento anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica. Si fissa al 110 per cento l'ammontare della detrazione fiscale ammissibile relativamente alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici dal 1° aprile 2009 (comma 28);
    • proroga agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle detrazioni fiscali concesse per gli Ristrutturazioni, bonus facciate interventi in materia edilizia ed energetica, alternativamente, sotto forma di sconto in fattura o credito d'imposta cedibile anche a banche e intermediari finanziari e al 31 dicembre 2025 la facoltà di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in luogo della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal cd. Superbonus. Riproducendo le disposizioni del decreto-legge n. 157, si introduce l'obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati. Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni e attestazioni in parola, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale pervista per ciascuna tipologia di intervento. È stato escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cd. bonus facciate (comma 29);  
    • chiarisce i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su Superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (commi 30-36);
    • proroga fino al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia, nonché per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Con le modifiche al Senato, anche per il 2022 l'importo massimo detraibile è fissato in 10.000 euro, mentre scende a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (comma 37); 
    • proroga fino al 2024 l'agevolazione fiscale inerente la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nel limite di spesa di 5.000 euro annui e - pertanto - entro la somma massima detraibile di 1.800 euro (comma 38);
    • estende al 2022 l'applicazione del cosiddetto "bonus facciate" per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al 60 la percentuale di detraibilità (comma 39);
    • introduce una detrazione per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche, cui è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (comma 42);
    • introduce un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (comma 812).

    In materia di IMUtassazione immobiliare, il disegno di legge riduce al 37,5 per cento per l'anno 2022 l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. Conseguentemente, il Fondo di ristoro ai comuni, istituito per compensarli delle minori entrate derivanti dalla misura in parola, viene incrementato, per il medesimo anno, di 3 milioni di euro (comma 743).

     Con riferimento alle agevolazioni in favore delle Interventi per le imprese e le persone giuridicheimprese e delle persone giuridiche, il disegno di legge:

    • modifica la disciplina del nuovo patent box, contenuta nell'articolo 6 del decreto-legge n. 146 del 2021, elevando dal 90 al 110 per cento la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili e, dall'altro lato, restringendo il novero dei beni agevolabili. Si consente inoltre ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo. Viene modificata la disciplina transitoria di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario istituto, con riferimento ad anni antecedenti al 2021.  Infine, viene introdotto un meccanismo di cd. recapture in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale (commi 10-11);
    •  proroga e rimodula la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.  In sintesi:
      • per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, se  effettuati dal 2023 al 2025, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro
      • per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", si proroga al 2025 la durata dell'agevolazione e, per gli anni successivi al 2022, se ne riduce progressivamente l'entità (dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024) (comma 44);
    • modifica ed estende la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019). La proroga dei benefici oltre il 2022 opera con tempistiche, misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti. Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo disposto dalla legislazione vigente. In particolare:
      • il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, viene prorogato sino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, mantenendo, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, la misura di fruizione già prevista, pari al 20 per cento e nel limite di 4 milioni di euro. Per i successivi periodi d'imposta fino al 2031, la misura è del 10 per cento e nel limite di 5 milioni di euro.
      • il credito d'imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al periodo d'imposta 2025, mantenendo, per i periodi d'imposta 2022 e 2023, la misura del 10 per cento e prevedendo, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, la misura del 5 per cento, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;
      • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d'imposta è prorogato sino al periodo d'imposta 2025 ed è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2022, nella misura già prevista, e pari al 15 per cento, nel limite di 2 milioni di euro. Per il periodo di imposta 2023 è riconosciuto in misura del 10 per cento nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro e, per i periodi d'imposta 2024 e 2025, nella misura del 5 per cento sempre nel limite di 4 milioni (comma 45);
    • proroga al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge  di bilancio 2018 e al contempo ne riduce l'importo massimo da 500.000 a 200.000 euro (comma 46);
      • estende al 30 giugno 2022 l'incentivo alle aggregazioni aziendali introdotto dalla legge di bilancio 2021 e ne amplia l'operatività. L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di trasformare in credito d'imposta una quota di attività; per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). L'incentivo viene altresì rimodulato, inserendo nelle norme alcuni limiti espressi in valore assoluto - oltre a quello commisurato alla somma delle attività - pari a 500 milioni di euro. In ragione dell'allungamento e della rimodulazione dell'incentivo per l'aggregazione aziendale, si anticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2021 la cessazione del cd. bonus aggregazione disciplinato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 34 del 2019. Tale incentivo permette, per le operazioni di aggregazione di imprese, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali - fino alla soglia di cinque milioni di euro - senza il pagamento di alcuna imposta (commi 70-71);
      • interviene sulla disciplina del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno applicabile fino al 31 dicembre 2022, al fine di adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare, nella regione Molise, l'applicazione agli investimenti di un'intensità del credito superiore rispetto alla situazione attuale (comma 175);
      • prevede che per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli utili delle Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano derivanti dall'esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a condizione che in ciascun anno le Federazioni Sportive destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti le medesime Federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. Si estende all'anno 2022 la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport bonus) (commi 185-187, 189-190);
      • proroga al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti dal decreto-legge n. 147 del 2020 (cd. decreto ristori). In particolare si prorogano al 31 marzo 2022 l'esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; le procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;  le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di agevolazione, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022 (commi 706-707);
      • estende - a specifiche condizioni - la facoltà di non effettuare una percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020, in favore dei soggetti che nel predetto esercizio non abbiano effettuato il 100 per cento annuo dell'ammortamento medesimo (comma 711);
      • differisce alcuni termini per gli adempimenti fiscali e contributivi nel settore sportivo. In particolare sono differiti termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e i versamenti Irpef precisando il termine per il pagamento di quanto sospeso e fornendo la possibilità di una rateizzazione (commi 923-924).

      Il disegno di legge apporta modifiche alla disciplina della Rivalutazionerivalutazione dei beni d'impresa contenuta nel decreto-legge n. 104 del 202 (cd. decreto Agosto). In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa. Sono fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti al dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale introdotta disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile (dal 12 al 16 per cento) secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione. In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l'efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive (commi 622-624).

       

      Uno specifico complesso di norme reca la disciplina delle agevolazioni fiscali per i residenti dei territori colpiti da Eventi sismicieventi sismici.

      In particolare si esenta per l'anno 2022 dal canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ristorando i comuni interessati per le mancate entrate. Sono prorogati al 31 dicembre 2022:

      • specifiche esenzioni tariffarie;
      • il termine - attualmente fissato al 31 dicembre 2021 - della sospensione dei pagamenti delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia;
      • il termine relativo al deposito del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché relativo alla disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo;
      • il termine relativo all'aumento del 70 per cento del quantitativo di rifiuti non pericolosi indicato in ciascuna autorizzazione e destinati a recupero.

      Si proroga all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici; tali immobili sono esenti da IMU fino al 31 dicembre 2022. Le norme dispongono inoltre che, a seguito della mancata restituzione del finanziamento concesso ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato. A decorrere dall'anno 2023, le regioni possono finalizzare i contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico al finanziamento delle opere, ricadenti nel proprio territorio, ammissibili e non finanziate, nell'ambito della graduatoria di cui al decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021 (commi 451-458).

       

      Tra gli Ulteriori interventi fiscaliulteriori interventi fiscali, si segnala che il provvedimento:

      • posticipa al 1° gennaio 2023 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020 (comma 12);
      • dispone l'abbassamento dal 22 al 10 per cento dell'aliquota IVA gravante sui prodotti assorbenti e i tamponi per l'igiene femminile non compostabili (comma 13);
      • introduce modifiche alla governance del servizio nazionale della riscossione volte a realizzare una maggiore integrazione tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione. La disposizione, a tal fine, prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione è sottoposta all'indirizzo operativo e di controllo dell'Agenzia delle entrate, ente titolare della funzione di riscossione. In tale ottica, tra l'altro, l' Agenzia delle entrate approva le modifiche dei regolamenti e degli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, nonché i bilanci e i piani pluriennali di investimento. Sono, altresì, previste forme di assegnazione temporanea, comunque denominate, di personale da un'agenzia all'altra. La norma, pure in ragione delle modifiche apportate alla governance all'Agenzia delle entrate-Riscossione, modifica anche il sistema di remunerazione dell'Agente della riscossione attraverso una dotazione con oneri a carico del bilancio dello Stato volta ad assicurare il funzionamento dell'ente e la copertura dei relativi costi (commi 14-23);
      • estende all'anno 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista per il solo 2021 (comma 24)
      • estende all'anno 2022 l'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni dal 2017 al 2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 25);
      • aumenta i limiti all'investimento nei piani individuali di risparmio "ordinari" e, con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020 che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati viene prevista l'esclusione di specifici vincoli (commi 26 e 27);
      • modifica a decorrere dal 2022 il limite annuo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, elevandolo a 2 milione di euro (comma 72);
      • modifica, ampliandola, la detrazione Irpef per le locazioni stipulate dai giovani. In particolare le norme in commento: elevano il requisito anagrafico per usufruire della detrazione dai 30 ai 31 anni non compiutiestendono la detrazione al caso in cui il contratto abbia a oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare; innalzano il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai primi quattro anni del contratto; chiariscono che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, in luogo di abitazione principale dello stesso; elevano l'importo della detrazione da 300 a 991,6 euro ovvero, se superiore, stabiliscono che essa spetti in misura pari a pari al 20 per cento dell'ammontare del canone ed entro il limite massimo di 2.000 euro di detrazione (comma 155);
      • dispone che l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il beneficiario è inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, non si applica per l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto (comma 653);
      • modifica la disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei cd. PIR PMI, rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità, nonché prorogandolo all'anno 2022. Con le modifiche in esame, il quantum dell'agevolazione si abbassa, disponendone l'attribuzione a condizione che il suo ammontare non superi il 10% delle somme investite in tali strumenti finanziari; si allunga il periodo di utilizzo, da 10 a 15 quote annuali (comma 912);
      • estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, da 60 a 180 giorni (comma 913);
      • modifica l'accisa sulla birra. In sintesi la misura della riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali (produzione annua fino a 10.000 ettolitri) viene elevata dal 40 al 50 per cento; per l'anno 2022 sono introdotte specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60.000 ettolitri; si riduce nel 2022 la misura dell'accisa generale sulla birra, che passa dall'attuale ammontare di 2,99 euro per ettolitro e per grado-Plato a 2,94 euro, per poi tornare a 2.99 euro per ettolitro e grado-plato nel 2023 (commi 985-987).

      In Banche, credito e misure finanziariemateria finanziaria e bancaria:

       

      • si prorogano fino al 31 dicembre 2022 alcune disposizioni riguardanti l'operatività e l'estensione dei requisiti di accesso del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini"), già previste a legislazione vigente a seguito dell'emergenza da COVID-19 (comma 62);
      • si chiarisce che la Commissione tecnica responsabile per l'istruttoria delle domande al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) resta in carica fino al 31 luglio 2022 e, a tal fine, autorizza la spesa di 350.000 euro per il 2022. Viene inoltre introdotta la possibilità di accedere alle prestazioni del FIR per coloro che abbiano presentato domande di accesso incomplete, a condizione di integrare la relativa documentazione entro un breve termine di decadenza (commi 64-67);
      • sono prorogati per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile istituito dalla legge di stabilità per il 2016. Allo scopo, si stabilisce una copertura con risorse pari a 45 milioni con riferimento all'anno 2023 e di 25 milioni per il 2024 (commi 135-136);
      • si fissa al 31 dicembre 2021 la conclusione del cashback, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Inoltre, rimane ferma la sospensione del programma già prevista per il secondo semestre 2021 (commi 637-644).

      • si eleva la partecipazione massima degli azionisti al capitale della Banca d'Italia dal 3 al 5 per cento. Viene fissato il regime fiscale per i dividendi percepiti nel 2022 (commi 715-717);
      • si modifica la disciplina del regime fiscale agevolato (c.d. regime speciale) delle società controllate che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare (SIIQ) (comma 718);
      • si modifica la disciplina del microcredito, elevando da 40.000 a 75.000 euro l'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; consentendo agli intermediari di microcredito di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, nell'importo massimo di 100.000 euro; prevedendo che le disposizioni di rango secondario individuino una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati (comma 914);
      • prevede che i risparmiatori che entro il 18 giugno 2020 (temine previsto dal comma 237 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019) abbiano presentato una domanda di accesso alle prestazioni del FIR incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica senza finalizzarla possono comunque accedere alle prestazioni del Fondo, se, a pena di decadenza, completino la domanda di indennizzo con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti dalla normativa di riferimento (comma 1) entro il 15 marzo 2022; resta ferma l'ordinaria attività sia istruttoria che decisoria della Commissione tecnica, e comunque l'indennizzo è riconosciuto, al ricorrere dei requisiti per l'erogazione dello stesso, comunque successivamente al compimento delle procedure di indennizzo e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente (commi 915-916).


      CULTURA E SPETTACOLO

      Per quanto concerne i settori della cultura e dello spettacolo, le previsioni iniziali del disegno di legge sono state arricchite a seguito dell'esame al Senato. In particolare, sono intervenute numerose autorizzazioni di spesa relative a istituti, fondazioni, associazioni, siti, celebrazioni, eventi. In particolare, si ricordano le seguenti:

      • si autorizza la Promozione lingua e cultura italiana all'esterospesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero. Si autorizza altresì la spesa di 800.000 euro annui a decorrere 2022 per l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all'estero del MAECI. Si autorizza infine un'ulteriore spesa per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero (commi 771-773);

      • si incrementano le risorse destinate al Fondo cinemaFondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo – istituito dalla L. 220/2016 - dal 2022, (da € 640 mln) a € 750 mln annui (comma 348);
      • si rifinanzia il Fondo per la culturaFondo per la cultura istituito dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – di € 20 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 349);
      • si autorizza la spesa di € 30 mln per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di Editoria librariapromuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria. In particolare, le risorse sono destinate alle biblioteche per l'acquisto di libri (comma 350);
      • si istituisce il "Fondo per la tutela e la valorizzazione degli Archi romaniArchi romani antichi in Italia", con una dotazione pari a € 400.000 per il 2022 (comma 780);
      • si prevedono finanziamentiCapitale italiana Cultura, per il 2022, destinati a Bergamo e Brescia, designate "Capitale italiana della cultura per il 2023" (commi 779 e 907);
      • si autorizzano le spese di: € 400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la celebrazione della figura. di G. Matteotti nella ricorrenza dei 100 anni dalla morte (comma 785); € 400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la celebrazione della figura di P.P. Pasolini nella ricorrenza dei 100 anni dalla nascita (comma 786); € 400.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la Celebrazionicelebrazione della figura di E. Berlinguer, nella ricorrenza dei 100 anni dalla nascita (comma 787); € 1,5 mln per il 2022 ed € 8 mln per il 2023 in vista della celebrazione del centenario della morte di G. Puccini nel 2024 (commi 792-796); € 1 mln per il 2022 ai fini della celebrazione del pittore P. Vannucci, detto "Il Perugino", nella ricorrenza del quinto centenario dalla morte (commi 804-806);
      • si riconosce il 31 ottobre quale Giornata nazionale "Giovani e memoriaGiovani e memoria", nella quale si svolgeranno eventi finalizzati alla promozione del valore della memoria storica (commi 788-789);
      • si incrementa il Fondo unico per lo spettacolo (FUS)Carnevali storici di € 1 mln per il 2022 destinando l'incremento ai carnevali storici (commi 797-798);
      • si stabilizza, a decorrere dal 2022, la18APP previsione di assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 - ai giovani che ogni anno compiono 18 anni. A tal fine, si autorizza la spesa di € 230 mln annui (commi 357-358);
      • si incrementano di € 10 mln, per ciascuno degli anni 2022 e 2023,Tax credit librerie le risorse destinate al riconoscimento del credito di imposta – istituito dalla L. di bilancio 2018 - in favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri (comma 351);
      • si istituisce, nello Fondi operatori spettacolostato di previsione del Ministero della cultura, il "Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET", in favore dei lavoratori, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli. Il Fondo ha una dotazione di € 40 mln annui a decorrere dal 2022 (comma 352). Al contempo, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo, con una dotazione di € 150 mln per il 2022, destinato al sostegno degli operatori economici di tre settori, fra i quali quello dello spettacolo (commi 486-487);
      • si istituisce nello stato di previsione del Ministero della cultura un Fondo con dotazione pari a € 100 mln per il 2022 ed € 50 mln per il 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle Fondazioni lirico sinfonichefondazioni lirico-sinfoniche. Parte del Fondo è destinata alle fondazioni con specifici problemi economico-patrimoniali. L'altra parte è destinata a finanziare, nelle altre fondazioni, investimenti volti ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attività di spettacolo dal vivo (commi 359-363). Si introducono inoltre ulteriori disposizioni in materia (commi 799-801);
      • si autorizza la spesa di € 25 mln per il 2022, € 45 mln per il 2023, € 20 mln per il 2024 ed € 10 mln per il 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici eArchivi per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato già in possesso delle necessarie caratteristiche antisismiche e dotati di impianti adeguati alla normativa vigente (commi 364-365);
      • si autorizza la spesa di € 1,2 mln per il 2022 a faCividale del Friulivore della città di Cividale del Friuli, ricompresa nella lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, per interventi urgenti di tutela e valorizzazione (comma 991);
      • si autorizza una spesa di € 300.000 per il 2022 Treno della memoriaper la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria (comma 908).

      SPORT

      Per quanto concerne lo sport, le previsioni iniziali del disegno di legge sono state arricchite a seguito dell'esame al Senato. In particolare:

      • si riduce (da 30) Apprendistato lavoratori sportivia 23 anni il limite massimo di età per le società e associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante (comma 154);
      • si destinano € 0,3 mln peSport disabilir ciascun anno del triennio 2022 -2024 alla realizzazione di eventi internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport (comma 740);
      • si prevede, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, che gli utili delle Federazioni sportive nazionali non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRES e il valore della produzione netta ai fini IRAP, a Utili FSNcondizione che in ciascun anno esse destinino almeno il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità. L'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea (commi 185-187);
      • si destinano € 2 mln per il 2022 ed Sport università€ 3 mln per il 2023 al potenziamento dell'attività sportiva universitaria (comma 188);
      • si autorizza anche per il 2023Sgravi contributivi la spesa di € 50 mln per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico (comma 189);
      • si prevede nuovamente, per il 2022 (dopo l'assenza per il 2021) la possibilità di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la Sport bonusrealizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (comma 190);
      • si prevede un contributo di € 600.000 per il Ciclismo giovani2022 per l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto ciclistico "Giro d'Italia Giovani Under 23" (commi 741-742);
      • si prevedono disposizioni in materia di rafforzamento dell'organico del CONI. In particolare, si dispone il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso dePersonale del CONIl personale interessato. Inoltre, si autorizza il CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti. Si attribuisce inoltre all'Autorità di governo competente Controlliin materia di sport la facoltà di avvalersi della società Sport e Salute nell'ambito dell'attività di controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi (commi 917-922);
      • si autorizza la Federazione sportiva nazionale ACI (Automobile club d'Italia) a sostenere la spesa per l'organizzazione e la Gran Premio Imola e Monzagestione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia, presso l'autodromo di Monza, allo scopo riconoscendo alla stessa, in particolare, un contributo di € 10 mln per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (commi 444-446); 
      • si autorizza la spesa di € 10 mln Cortina d'Ampezzoper ciascuno degli anni 2022 e 2023, al fine di assicurare la realizzazione, entro il 31 dicembre 2024, degli interventi di adeguamento della pista olimpica di bob e slittino "Eugenio Monti" di Cortina d'Ampezzo (comma 822);
      • si destinano € 5 mln per il 2022 Nuoto 2022alla Federazione italiana nuoto al fine di supportare le attività organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto 2022 (comma 699).

      ENTI TERRITORIALI

      Tra le misure relative agli enti territoriali si segnalano le seguenti disposizioni:

      • si incrementa la quota del Fondo di solidarietà comunale (FSC) destinato a potenziare il numero di posti disponibili Asili nidonegli asili nido e determina un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire. Il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi deve raggiungere un livello minimo garantito del 33 per centro su base locale entro l'anno 2027, considerando anche il servizio privato. (commi 172-173);
      • si dispone l'assegnazione di una quota delle risorse del Trasporto studenti disabiliFondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'incremento del numero di studenti disabili, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica (comma 174);
      • si incrementano di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, le risorse destinate alla Strategia Nazionale Aree InterneStrategia nazionale per le aree interne, già stanziate nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR (comma 1). I criteri di ripartizione di tali risorse aggiuntive restano gli stessi già previsti per il riparto delle risorse autorizzate dal Piano complementare; riguardo ai soggetti beneficiari, si prevede che si tenga conto anche delle nuove Aree interne, le quali, nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027, saranno individuate entro il prossimo 28 settembre 2022 (commi 418-419);

      • si prevede l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la Messa in sicurezza ponti e viadottimessa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza (commi 531-532);

      • si incrementa il finanziamento per gli interventi di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, Manutenzione scuoledi nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle scuole di province e città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale (comma 533);

      • al fine di favorire gli investimenti in progetti di Rigenerazione urbanarigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, si assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 (commi 534-542);

      • si da attuazione agli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica, sottoscritti con ciascuna delle Autonomie specialiregioni a statuto speciale e province autonome, con i quali è ridefinito il contributo alla finanza pubblica dovuta da ciascuna autonomia per gli anni 2022 e seguenti (commi 543-559);
      • si prevede un contributo per le province e le città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle loro Funzioni fondamentali Provincefunzioni fondamentali, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali (commi 561-562);

      • si dispone l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del Fondo di solidarietà comunale ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare al finanziamento e allo sviluppo dei Servizi sociali comuni Sicilia e Sardegnaservizi sociali comunali svolti in forma singola o associata. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Si prevede, inoltre, l'attivazione di un meccanismo di monitoraggio delle risorse, basato sull'identificazione di obiettivi di servizio da raggiungere (comma 563);

      • si ridetermina la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunaleFondo di solidarietà comunale a partire dall'anno 2022 in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili (comma 564);
      • si introducono norme per il sostegno dei comuni che hanno intrapreso procedure Enti in crisi finanziariariequilibrio finanziario pluriennale e che, nello specifico, presentino criticità di bilancio di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, al fine di tenere conto della giurisprudenza della Corte costituzionale. A tal fine sono stanziati, per il biennio 2022-2023, 450 milioni di euro. La principale novità  è costituita dell'esplicita estensione dell'intervento anche ai comuni delle Regioni Siciliana e Sardegna, esclusi originariamente dal riparto delle risorse (commi 565-566);

      • si prevede un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro.  L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco Contributo per città metropolitane con disavanzo pro-capite superiore a 700 europortuale e aeroportuale;  la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione;  l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici (e dei relativi spazi), il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate;  l'incremento progressivo della spesa per investimenti. Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno. La Commissione opera verifiche semestrali sul raggiungimento degli obiettivi intermedi definiti dal cronoprogramma. In caso di verifica negativa la Commissione indica al Comune le misure da assumere entro il semestre successivo. In caso di ulteriore inadempimento la Commissione trasmette gli esiti della verifica alla sezione regionale della Corte dei conti. Per gli enti in predissesto si prevede, in deroga alla normativa vigente, che la procedura di dissesto guidato non può comunque intervenire prima di due anni. Si prevedono, inoltre, specifiche procedure per la definizione transattiva dei debiti commerciali, sulla base di un Piano di rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2021, che i comuni devono predisporre entro il 15 maggio 2022 (commi 567-580);
      • si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una Piccoli comunidotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori (commi 581-582);

      • si prevede che l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e Indennita Sindacidei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario sia incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni. L'incremento è adottato in misura graduale per il 2022 e 2023 e in misura permanente a decorrere dal 2024. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti (commi 583-587);

      • si modificano le modalità di riacquisizione al bilancio dello Stato Minori entrate da Covid-19 e ristori statalidelle risorse attribuite alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza da COVID-19, con riferimento alle somme derivanti dalle attività di lotta all'evasione (comma 588);

      • si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo Promozione della legalitàcon una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (comma 589);
      • si dispone la proroga al 31 ottobre 2022 del termine della verifica a consuntivo della Perdita di gettito COVIDeffettiva perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli enti locali beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite (commi 590-591);
      • si introduce il parere obbligatorio della Commissione tecnica per i LEP e parere CTFSfabbisogni standard (CTFS) per la definizione delle modalità di riparto delle risorse finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e del relativo monitoraggio (comma 592);

      • viene istituito il Fondo per lo sComuni montaniviluppo delle montagne italiane, con una dotazione di 100 milioni per il 2022 e 200 milioni a decorrere dal 2023, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani (commi 593-596);

      • si consente alle regioni e agli enti locali di rinegoziare le Debiti commercialianticipazioni di liquidità concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3% (commi 597-603);

      • si incrementa l'importo dei contributi assegnabili agli enti locali per Spese di progettazionespesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio (comma 821);
      • si prevede, per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui Riequilibrio finanziario pluriennaleiter non sia ancora concluso con l'approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del suddetto Piano di riequilibrio, in deroga alle norme in materia del Testo Unico enti locali (TUEL) (commi 992-994);

      • si posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale (comma 767).

      COMMERCIO E TURISMO

      Con riferimento al settore del commercio e del turismo, si segnalano invece le seguenti disposizioni:

       

      • viene instituito presso il Ministero del turismo un fondo destinato alla realizzazione di interventi per l'Accessibilità turisticaaccessibilità turistica delle persone con disabilità. La dotazione del fondo è pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. La finalità è quella di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica (commi 176-177);

        Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilità, l'emanazione delle disposizioni di attuazione del presente articolo.

      • si favorisce la Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree internevalorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne, prevedendo a favore degli esercenti attività di commercio al dettaglio e degli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni utilizzati per l'esercizio dell'attività economica. Un altro strumento consiste nella possibilità concessa a Stato, regioni, province autonome ed enti locali di concedere ai medesimi soggetti in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali per un periodo massimo di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la Fondo per i cammini religiosifunzionalità dell'immobile (commi 353-356);

      • viene istituito presso il Ministero del turismo un Fondo per i cammini religiosi, dotandolo di 3 milioni di euro per il 2022 l);
      • viene istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di parte correnteFondo unico nazionale per il turismo di parte corrente, con una dotazione pari 120 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024, con la finalità di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori per attenuare gli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale (commi 366-367);
      • viene istituito il Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitaleFondo unico nazionale per il turismo di conto capitale, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattività turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate (comma 368-369);
      • viene modificata la disciplina della Banca dati delle strutture ricettiveBanca dati delle strutture ricettive, consentendone - per esigenze di contrasto all'evasione fiscale e contributiva – l'accesso all'amministrazione finanziaria e agli enti creditori (commi 373-374);
      • viene istituito nello stato di previsione del MiTur il Fondo pratiche sostenibiliFondo pratiche sostenibili, con una dotazione di un 1 milione di euro per il 2022, al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero (commi 824-825)viene
      • viene istituito nello stato di previsione del MIPAAF il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per il 2022, a1 fine di favorire la transizione ecologica della ristorazione (commi 826-827);
      • viene istituito nello stato di previsione del MISE, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, un fondo da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid- 19 (commi 486-487).


      ENERGIA

      Nel settore della politica energetica, si segnalano le disposizioni volte a contenere gli effetti degli Aumenti dei prezziaumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. 

      Il contenimento delle bollette si basa su un complesso di interventi:

      a)        la conferma dell'azzeramento degli oneri generali di sistema applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche;

      b)        la riduzione dell'Iva al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze;

      c)        l'annullamento, già previsto nel IV trimestre 2021, degli oneri di sistema per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche;

      d)        il potenziamento del bonus applicato ai clienti domestici del settore elettrico e del gas naturale in condizione economicamente svantaggiata ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (commi 503-512).

      Con altra previsione, inoltre, viene consentito ai titolari di concessioni per uso potabile delle acque, di avanzare richiesta all'Autorità competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei sistemi idrici già sfruttati (comma 821). 


      AGRICOLTURA

      Le misure di interesse agricolo e della pesca presenti nel disegno di legge di bilancio sono le seguenti:

      • l'estensione all'anno 2022 Esenzione IRPEF redditi dominicalidell'esenzione ai fini Irpef - già prevista per gli anni 2017-2021 - dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (comma 25);
      • la proroga al 2024 della detrazione fiscale della sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di impianti di Bonus verdeirrigazione e di altri interventi ivi indicati, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017 (cosiddetto "bonus verde") (comma 38);
      • il rifinanziamento delFondo indigenti Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti, per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 719);

      •  l'erogazione, anche per il 2022, dell'iLavoratori pesca marittimandennità onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa, a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio: a tal fine, vengono stanziate risorse pari, rispettivamente, a 12 e a 7 milioni di euro per il medesimo anno 2022, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (commi 123 e 124);

      • l'estensione del trattamento sostitutivo della retribuzione, per le giornate di lavoro non prestate, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato CISOA(CISOA), anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari e detta disposizioni in ordine al conguaglio o alla richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato (commi 217-218);
      • l'autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 per sostenere le attività di ricerca svolte dal CNR per il contenimento della Xilella fastidiosaXylella fastidiosa (comma 325); 

      •  la previsione della possibilità di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate (comma 764);

      • l'istituzione, presso il MIPAAF, del "Fondo per la Prodotti agroalimentarivalorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati'', con una dotazione di 1 milione di euro l'anno 2022 (commi 826 e 827);

      • l'istituzione, presso il Ministero della transizione ecologica, di un "Fondo per il controllo delle Specie esotiche invasivespecie esotiche invasive", con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (comma 502); 
      • la previsione del Animali da pellicciadivieto di allevamentoriproduzione in cattività e uccisione di visoni, volpi, cani procione e cincillà e di animali di qualsiasi specie utilizzati per ricavarne pelliccia e l'istituzione, presso il MIPAFF, di un Fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 volto a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia (commi 980-984);
      • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un "Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei Fondo danni catastrofalidanni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità", con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 (commi 515-519);
      • la proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 del termine finale per effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per poter fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi,Esonero contributivo giovani agricoltori l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni (comma 520);
      • l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro per il 2022 da trasferire all'ISMEA per l'effettuazione di interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'UE nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse. Si autorizza, inoltre, in favore di ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, per la concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. Si estende poi l'applicazione delle misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alleImprenditoria femminile in agricoltura imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile. Si incrementa altresì di 5 milioni per il 2022 il Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità femminile in agricoltura. Si prevedono poi 15 milioni di euro, per il 2022, per finanziare attività in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale. Si istituisce, infine, nello stato di previsione del MIPAAF, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attività di rilevazione nel settore dell'olio, al fine di potenziare l'attività di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune di mercato dell'Unione europea (commi 521-526);
      • la concessione di un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei produttori di Vini DOP e IGPvino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali (commi 842-843);

      • l'estensione al 2022 dell'innalzamento della percentuale massima di Compensazione IVA carne bovina e suinacompensazione IVA, applicabile alla cessione di animali vivi della specie bovina e suina, fissata in misura non superiore al 9,5% (comma 527);
      • la destinazione di una somma non inferiore a 30 milioni di euro dello stanziamento per l'anno 2022 del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura  a misure in favore della filiera delle carni (comma 528);
      • l'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del MIPAAF, Vigilanza pesca marittimaal fine di assicurare alle Capitanerie di porto-Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate (comma 529);
      • l'istituzione - presso il MIPAAF - di un fondo per dare attuazione alla Strategia forestale nazionale (di cui all'articolo Strategia forestale nazionaleart. 6 del decreto legislativo n. 34 del 2018), con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 (comma 530);
      • l'istituzione, presso il MIPAFF, del Fondo per la valorizzazione internazionale dei Patrimoni culturali immaterialipatrimoni culturali immateriali agro-alimentari e agro-silvo-pastorali, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2022 (commi 857 e 858);

      •  l'istituzione, presso il MIPAAF, del Fondo per il sostegno dell'enogastronomia e della pasticceria italiana, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (commi 868 e 869);

      • l'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, del Fondo per lo sviluppo delle colture di Piante aromatichepiante aromatiche e officinali biologiche con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 2024 (commi 865-867);

      • l'ndividuazione di misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'Insetto bostricoinsetto Ips typographus (bostrico) nelle regioni alpine già colpite dagli effetti della tempesta Vaia (commi 846-855);

      •  la previsione di misure di SINrafforzamento  della società SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell'Agricoltura S.p.a. - volte a reclutare e ad assumere fino a 50 unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato (commi 863 e 864);

      • la previsione di interventi a Filiera apistica e frutta in gusciosostegno delle filiere apistica, della frutta in guscio e delle filiere minori, in particolare, attraverso l'incremento del Fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta in guscio di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (commi 859-862);

      • l'istituzione, presso il MIPAAF, di un Fondo per garantire il funzionamento degli Impianti ippiciimpianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023 (commi 870 e 871);

      • la previsione di disposizioni in materia di ICQRFqualifica di imprenditore agricolo e di indennità per il personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (commi 988 e 989);

      • l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di un Fondo sviluppo montagnefondo denominato «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2023 (commi 593-596);
      • l'introduzione di disposizioni volte a tutelare il Sugherosughero estratto in Italia e la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del MIPAAF, di un apposito Fondo, con una dotazione di 150.000 euro, per l'anno 2022 volto al finanziamento delle attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus (commi 893 -895).

      DIFESA

      Per quanto concerne il comparto della Difesa:

      • Si istituisce  un fondo - nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - per la realizzazione di Fondo per interventi perequativi di natura previdenzialeinterventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La dotazione è di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni per il 2023 e 60 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Si prevede che le risorse del fondo vengano destinate all'adozione di provvedimenti normativi che contengano misure compensative rispetto all'ammontare del trattamento pensionistico e (almeno per il 50 per cento) misure integrative delle forme pensionistiche complementari (commi 95 e 96 ).
      • Si  istituisce (con un articolo aggiuntivo al Codice dell'ordinamento militare) il Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativaFondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa, finalizzato ad assicurare risorse necessarie a garantire il rispetto degli impegni assunti dall'Italia per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. La dotazione del fondo - che incrementa le dotazioni ordinarie di bilancio - è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. La relazione illustrativa evidenzia che la misura consente alle Forze armate di fare fronte agli elevati oneri di approntamento e mantenimento di alcune Unità operative, il cui impiego deriva da intese internazionali (commi 388 e 389).
      • Nel quadro delle misure in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, transizione ecologica, energia e sisma si prevedono disposizioni per il finanziamento di un Piano triennale di lotta attiva contro gli incendi boschiviPiano triennale di lotta attiva contro gli incendi boschivi. La misura finanzia la realizzazione del "Piano nazionale per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa delle azioni di prevenzione e lotta agli incendi", previsto dal decreto-legge n. 120 del 2021.  La dotazione è di 40 milioni di euro per il 2022, 50 milioni per il 2023 e 60 per il 2024, in parte destinati alle Regioni, (commi 473 e 474).
      • Sono previste misure per l'ammodernamento del Ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanzaparco infrastrutturale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. Nello specifico si prevede un programma di lungo termine per la costruzione di nuove caserme demaniali e interventi straordinari (in particolare per l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico) su quelle già esistenti. Per i Carabinieri la dotazione - nello stato di previsione del Ministero della difesa - è di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 50 milioni annuali dal 2024 al 2036. L'ammontare complessivo è di 700 milioni di euro in 15 anni. Per la Guardia di finanza il fondo è istituito ovviamente nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione è di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. L'ammontare complessivo è 34 milioni di euro (commi 475-477).
      • Sono stanziati 4 milioni - nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - per le funzioni di vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, svolte dalla Guardia costiera (comma 529).Si  prevede un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 619). 
      • Si proroga al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle Forze armate di 5.000 unità per l'operazione Strade Sicure, disponendo anche uno stanziamento aggiuntivo di risorse rispetto a quelle già previste. I finanziamenti disponibili sono - per il 2022 - di poco inferiori a Strade sicure150 milioni (pari esattamente a 149 milioni e 721 mila euro (comma  620).Si  proroga, altresì, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione "Strade Sicure" in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di euro 7.517.801, comprensivi di euro 5.642.786 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (comma 621).
      •  Si prorogano con ilProroghe nella Sanità militare consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2021:

        • al 31 marzo 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19;
        • al 31 dicembre 2022, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato per funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica posti in essere durante l'emergenza COVID-19.

        Viene inoltre incrementata la dotazione del Fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, portandola a 5,5 milioni per l'anno 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 (commi 691-694).

      • L'Apprendistato presso Agenzia industrie difesaAgenzia industrie difesa, a decorrere dal l0 marzo gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, è autorizzata ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti (comma  696).

      • Si rifinanzia con 1 milione di euro per il 2022 il Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali per laFondo per la difesa cibernetica difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale (comma 808).

      • Si autorizza la spesa di 500.000 euro a favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinier (comma 889).

      • Si Treno della memoriaautorizza una spesa di € 300.000 per il 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria (comma 908).


      AFFARI ESTERI

      Gli interventi afferenti al settore degli affari esteri, disposti dal disegno di legge di bilancio 2022, così come modificato dal Senato, sono riconducibili in primo luogo alle Politiche di internazionalizzazionepolitiche di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. In particolare:  

      • è incrementa di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la dotazione del fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri. Lo stesso articolo prevede un incremento di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 del Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 (comma 49); 
      • è modificata la composizione della cabina di regia per l'internazionalizzazione e l'unificazione dei fondi ICE nella prospettiva di consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane; E' inoltre prevista l'assunzione, presso la medesima Agenzia, di personale di livello dirigenziale (comma 50).

      Inoltre, per quanto riguarda le politiche di Cooperazione allo sviluppocooperazione allo sviluppo:

      • l'assetto programmatorio delineato dagli articoli 12 e 13 della legge 11 agosto 2014, n. 125 viene modificato: l'approvazione del Documento triennale di programmazione e d'indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo assume cadenza triennale, anziché annuale; contestualmente si dispone che la relazione annuale a consuntivo non sia più allegata al Documento triennale ma trasmessa al Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo ed al Parlamento entro il 31 ottobre di ogni anno, eliminando la previsione che quest'ultimo possa esprimere un proprio parere su tale relazione (comma 807);
      • destina prioritariamente gli incrementi di risorse dell'AICS di cui all'articolo precedente ad interventi bilaterali a dono e dando priorità alle organizzazioni della società civile (comma 807);
      • destina ai capitoli di spesa dell'AICS gli eventuali risparmi ulteriori derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (comma 807);
      • sono previsti diversi interventi settoriali, tra cui l'incremento delle risorse dell'AICS e modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso CDP, dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi partner (comma 381).

      In relazione alla Organismi internazionalipartecipazione del nostro Paese ad organismi ed iniziative multilaterali e dell'UE, vengono definiti una pluralità di interventi, tra i quali:

      • viene autorizzata, per gli anni dal 2023 al 2026, la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026 necessaria a sostenere gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka (comma 382); 
      • è concesso un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022. (comma 383);
      • viene Expo universale 2030regolamentata la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica (commi 384-387).
      • è istituito un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 destinato alle attività ed agli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030 (comma 447).

      Per quanto attiene all'attuazione di Attuazione di accordi billateraliaccordi ed intese a carattere bilaterale, il disegno di legge prevede:

      • è prevista un'autorizzazione di spesa di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di GermaniaGermania, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione dell'Accordo culturale italo-tedesco dell'8 febbraio 1956 (comma 1002;
      • in vista della conclusione di una specifica convenzione italo-Albaniaalbanese in materia di sicurezza sociale, la disposizione autorizza una spesa di 7,6 milioni per l'anno 2023, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10,9 milioni per l'anno 2025,(comma 1003).

      Infine, in tema di Personale del MAECIgestione del personale del MAECI si segnalano alcune disposizioni intese ad autorizzare l'assunzione di personale dell'area direttiva del Ministero, a potenziare il contingente di pianta organica dei ministri plenipotenziari, modificando altresì la disciplina in materia di computo dei servizi in sedi disagiate ai fini del trattamento di quiescenza (commi 886-888).


      POLITICHE DI GENERE

      Con riguardo alle politiche di genere, il disegno di legge contiene norme concernenti:

      • l'incremento di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023 della dotazione del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere (comma 138);
      • l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 660);
      • l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro. A tal fine si istituisce una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere. La definizione dei parametri per il conseguimento di tale certificazione è demandata ad apposito decreto del Presidente del consiglio o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità (commi 139-148).

      Con specifico riferimento alla Contrasto alla violenza di genereprevenzione e al contrasto alla violenza di genere, nonché all'assistenza delle vittime, il disegno di legge anzitutto modifica la disciplina del Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere, prevedendo: il cambio della denominazione in Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; l'elaborazione del Piano da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica delegata per le pari opportunità (non più dal Ministro per le pari opportunità), con cadenza almeno triennale e previo parere (anziché previa intesa) in sede di Conferenza unificata; l'istituzione di una Cabina di regia interistituzionale e di un Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri; la soppressione dell'obbligo di trasmissione annuale alle Camere  di una relazione sull'attuazione del Piano da parte del Ministro delegato per le pari opportunità (commi 149-150). Le stesse disposizioni, per il finanziamento del Piano, incrementano la dotazione del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022: le risorse sono destinate tanto alle azioni a titolarità nazionale quanto a quelle a titolarità regionale.

      Oltre a questo finanziamento, a regime, il disegno di legge incrementa ulteriormente, per il 2022, le risorse del c.d. Fondo Pari opportunità, con le seguenti finalizzazioni:

      • 2 milioni di euro destinati, da un lato, all'istituzione e al potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti e al loro funzionamento e, dall'altro, ad attività di monitoraggio e raccolta dati (commi 661-666);
      • 5 milioni di euro destinati ai centri antiviolenza e alle case rifugio (comma 668);
      • 10 milioni di euro destinati, da un lato, all'implementazione dei centri per il recupero degli uomini maltrattanti (5 milioni di euro) e, dall'altro, a interventi per favorire l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (5 milioni di euro) (commi 669-670).

      A ciò si aggiungono:

      • lo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 per interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori (comma 667);
      • il contributo pari a 200.000 euro per il 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, al fine precipuo di favorire la sicurezza ''per strada'' delle donne, prevenire comportamenti violenti e/o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimità alle potenziali vittime (comma 968).

      COMPARTO SICUREZZA

      Tra le disposizioni previste dal disegno di legge di bilancio che incidono sul Comparto sicurezza e soccorso pubblicocomparto sicurezza e soccorso pubblico si ricordano in particolare le seguenti:

      • esenzione del pedaggio autostradale per i veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta (comma 708);
      • istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 95-96). Si dispongono inoltre misure di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza dei vigili del fuoco (commi 97-100): in merito al comma 97 la RGS ha evidenziato alcuni profili di calcolo che necessitano di revisione;
      • ricalcolo della quota retributiva per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni (commi 101-102);
      • incremento di 52,18 milioni annui a decorrere dal 2022 dei trattamenti economici accessori del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 605). Sulla disposizione la RGS ha evidenziato la necessità di una integrazione formale;
      • incremento di 4 milioni annui dal 2022 del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1003);
      • previsione di un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (comma 619);
      • autorizzazione per il 2022 della spesa di 10.220.800 euro per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 1000-1001);
      • istituzione di un fondo presso lo stato di previsione del MEF destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (commi 961-962);
      • stanziamento di risorse per complessivi 3,9 milioni - per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 - sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 (per complessivi 49,1 milioni, sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica (commi 651-652).

      Sono poi introdotte alcune disposizioni sulla Carriera prefettiziacarriera prefettizia (commi 884-885). In primo luogo si rende annuale, anziché biennale, la durata del corso iniziale di formazione della carriera prefettizia e si modificano taluni requisiti ai fini del passaggio alla qualifica di viceprefetto. Inoltre, è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unità nella qualifica iniziale della carriera prefettizia.

      Per quanto riguarda il Servizio civileservizio civile, viene prevista l'istituzione del Centro nazionale del servizio civile universale con sede a L'Aquila (comma 158).

       

      Si prevede, infine, un contributo di 200.000 euro - sia per il 2022 sia per il 2023 - per le Associazioni combattentische associazioni combattentische vigilate dal Ministero dell'interno (comma 1012).


      IMMIGRAZIONE

      La dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asiloFondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo viene incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) (comma 390).

       

      Si autorizza per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro da ripartire tra i Contributi ai comuni siciliani interessati dai flussi migratoricomuni siciliani di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori (commi 875-877).

      Il provvedimento estende inoltre a diciotto mesi la durata massima delle prestazioni di lavoro a contratto a termine utilizzate mediante agenzie di somministrazione di lavoro dal Ministero dell'interno, ai fini dell'espletamento delle procedure di regolarizzazione di lavoratori, quali previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020 (comma 648).


      RENDICONTI E TRASPARENZA DEI PARTITI POLITICI

      Il provvedimento prevede la Finanziamento privato agevolato per l'anno 2021proroga del termine per la richiesta, da parte dei partiti politici, di ammissione al finanziamento privato agevolato per l'anno 2021. Il termine, scaduto il 30 novembre 2021, è differito al 30 gennaio 2022 (commi 709-710).

      Si prevede inoltre un finanziamento integrativo per le attività della Commissione di garanzia dei partiti politiciCommissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e si introducono alcune disposizioni circa la sua gestione finanziaria. Inoltre, si dispongono alcune semplificazioni degli adempimenti contabili ai fini del controllo da parte della Commissione.

      In particolare, si autorizza la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera. Le risorse assegnate a ciascuna Camera sono messe a disposizione della Commissione, che le gestisce in modo autonomo. La gestione finanziaria si basa sul bilancio di previsione e sul rendiconto della gestione, che sono approvati dalla Commissione stessa e sono pubblicati nella sezione ad essa riservata nell'ambito del sito internet del Parlamento italiano.

      Per quanto riguarda le misure di semplificazione si prevede l'eliminazione dell'obbligo di trasmissione della documentazione contabile (copie di bonifici, estratti conto bancari, ecc.) in allegato agli elenchi dei finanziamenti o contributi trasmessi al Presidente della Camera, prevedendo che la medesima documentazione sia trasmessa alla Commissione; contestualmente si precisa che spetta alla Presidenza della Camera individuare le modalità di trasmissione alla stessa degli elenchi dei finanziamenti (commi 617-618).