Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento Bilancio
Titolo: Legge di bilancio 2021 - Volume II - Articolo 1, commi 403-782
Riferimenti: AC N.2790-bis/XVIII
Serie: Progetti di legge   Numero: 382/5 Volume II
Data: 28/12/2020
Organi della Camera: V Bilancio

LEGGE DI BILANCIO 2021

A.S. 2054

 

Volume II

Sezione I

Articolo 1, commi 403-782

 

 

Schede di lettura

Edizione provvisoria

 

 


 

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Dossier n. 323/5 - Volume II

 

 

 

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Progetti di legge n. 382/5 - Volume II

 

Il presente dossier è articolato in tre volumi:

§  Volume I - Articolo 1, commi 1-402;

§  Volume II – Articolo 1, commi 403-782;

§  Volume III – Articolo 1, commi 783-1150

 

 

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I N D I C E

 

 

Schede di lettura

Articolo
Commi 403-404 (
Fabbisogno sanitario standard anno 2021). 13

Comma 405 (Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative). 18

Comma 406 (Accreditamento cure domiciliari). 19

Commi 407-408 (Disposizioni in materia di indennità di esclusività della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria). 20

Commi 409-411 (Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale). 21

Comma 412 (Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016). 22

Comma 413 (Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell’emergenza da COVID-19)  24

Commi 414-415 (Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari). 25

Commi 416 e 417 (Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta). 26

Commi 418-420 (Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi). 31

Commi 421-422 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi). 32

Commi 423-428 (Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale). 37

Commi 429-434 (Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’AIFA)  45

Commi 435-436 (Assunzioni da parte dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà). 47

Commi 437-439 (Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto). 48

Commi 440 e 441 (Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide). 49

Commi 442-444 (Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico) 53

Commi 445-446 (Finanziamento per lo sviluppo della produzione di ossigeno a uso medicinale) 55

Commi 447-449 (Fondo sanità e vaccini). 56

Commi 450-451 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita). 58

Commi 452 e 453 (Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici) 59

Commi 454-456 (Disposizioni su procreazione medicalmente assistita). 60

Commi 457-467 (Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini) 62

Commi 468-470 (Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS). 67

Comma 471 (Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie). 70

Commi 472-473 (Incremento del contributo ordinario in favore dell’Istituto superiore di sanità e riduzione del finanziamento dell’attività di ricerca corrente del medesimo Istituto)  71

Comma 474  (Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica)  72

Commi 475-477 (Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica) 74

Comma 478 (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti). 78

Commi 479 e 480 (Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario). 79

Commi 481-483 (Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche). 80

Comma 484 (Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria). 83

Commi 485 e 486  (Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana). 85

Comma 487 (Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana). 89

Commi 488-490 (Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare)  90

Commi 491-494 e 496 (Norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, linee guida sul controllo dell'appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie e programmi di sviluppo dei servizi sanitari di prossimità). 93

Comma 495 (Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati). 96

Comma 497 (Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario). 98

Comma 498 (Sostegno dello studio e ricerca endometriosi). 101

Commi 499-501 (Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020). 102

Comma 502 (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa). 104

Comma 503 (Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa) 107

Commi da 504 a 506 (Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l’a.s. 2020/2021). 109

Commi da 507 a 509 (Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa). 113

Commi 510 e 511 (Offerta formativa dei licei musicali). 115

Commi 512-513 e 970-971 (Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)  116

Comma 514 (Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)  119

Commi 515-517 (Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line). 121

Commi 518-519 (Borse di studio e altre risorse per ampliare l’esonero contributivo nelle università e nelle istituzioni AFAM). 125

Comma 520  (Interventi a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute)  132

Comma 521 (Interventi a sostegno delle università del Mezzogiorno). 133

Comma 522 (Interventi a sostegno delle residenze universitarie statali e dei collegi di merito accreditati). 134

Comma 523 (Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale) 137

Comma 524 (Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)  138

Comma 525 (Fondo per le esigenze emergenziali di università, istituzioni AFAM, enti di ricerca) 140

Commi 526-527 (Contributo per spese locazione abitativa degli studenti fuori sede delle università statali). 142

Commi da 528 a 533 (Borse di studio per master interdisciplinari e per progetti di ricerca  di orientamento professionale nelle pubbliche amministrazioni). 144

Comma 534 (Scuola europea di industrial engineering and management). 146

Comma 535 (Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica). 147

Commi 536-539 (Promozione delle competenze manageriali). 148

Commi 540-541 e 548-550 (Fondi per la ricerca). 150

Comma 542 (Incremento di risorse per le istituzioni AFAM per servizi in favore degli studenti con disabilità, invalidità e certificazione di DSA). 156

Comma 543 (Potenziamento delle infrastrutture europee delle scienze umane e sociali nel Mezzogiorno e della ricerca digitale multilingue nell’ambito del dialogo interculturale)  158

Comma 544 (Contributo a favore del CENSIS). 160

Comma 545 (Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana). 161

Comma 546 (Finanziamento della Fondazione IFEL). 162

Comma 547 (Finanziamento dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani)  164

Comma 551 (Valutazione dei progetti di ricerca). 165

Comma 552 (Programma nazionale di ricerche in Antartide). 167

Commi 553 e 554 (Nuova sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e Fondo per la ricerca in campo economico e sociale). 169

Commi 555 e 556  (Master in medicina clinica termale). 171

Commi da 557 a 560 (Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello sport")  172

Commi 561 e 562 (Promozione dell'attività sportiva di base sui territori). 173

Comma 563 (Attribuzione di risorse per l’organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022) 174

Comma 564 (Contributo per il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo)  176

Comma 565 (Contribuzione pensionistica dei professori e ricercatori delle università private)  177

Commi 566-569 e 571 (Fondazione per il futuro delle città). 178

Comma 570 (Azioni per il rimboschimento delle città). 179

Comma 572 (Consiglio nazionale dei giovani). 180

Comma 573 (Studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)  181

Comma 574 (Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIBACT)  182

Comma 575 (Incremento delle risorse per il funzionamento di musei e luoghi della cultura statali) 183

Commi 576 e 611 (Card cultura per i diciottenni) 184

Comma 577 (Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)  187

Comma 578 (Fondo per il funzionamento dei piccoli musei). 188

Comma 579 (Fondazione Libri italiani accessibili - LIA). 189

Comma 580 (Fondo per il diritto di prestito pubblico). 191

Comma 581 (Celebrazioni dell’ottavo centenario del presepe). 192

Comma 582 (Istituzione dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale Unesco)  193

Commi 583 e 584 (Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo). 195

Commi da 585 a 588 (Istituto Luce Cinecittà S.p.A.). 200

Commi 589-594 (Interventi per la prosecuzione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche). 202

Commi 595-597 (Disposizioni in materia di strutture ricettive). 209

Commi 599-604 (Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d’imposta canoni di locazione). 215

Commi 605-607 (Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive)  220

Commi 608-610 (Misure a sostegno della filiera della stampa). 221

Commi 612-613 (Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale). 226

Commi 614-615  (Bonus TV 4.0). 228

Commi 616-619 (Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)  230

Commi 620 e 621 (Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale; Piattaforma per il tracciamento dei contatti). 233

Comma 622 (Contributo ai gestori dell’identità digitale) 235

Commi 623-625 (Kit digitalizzazione). 237

Comma 626 (Conferenza sul futuro dell’Europa). 238

Comma 627 (Regime temporaneo aiuti di Stato). 240

Commi 628-630 (Soppressione IRBA). 246

Commi 631-633 (Fondi di investimento esteri). 248

Comma 634 (Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani). 251

Comma 635 (Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato). 255

Commi 636-641 (Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust). 256

Comma 642 (Attuazione della Risoluzione ONU n. 1325(2000) su Donne pace e sicurezza)  259

Comma 643 (Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo). 262

Comma 644 (Fondi partecipazione ad organismi internazionali) 264

Comma 645 e 646 (Iniziative per il Giubileo 2025). 267

Comma 647 (Expo Dubai). 270

Comma 648 (Spese per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero) 272

Commi 649-650 (Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus). 274

Commi 651-659 (Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2)  276

Comma 660 (Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa - metropolitana di Brescia)  279

Comma 661 (Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale). 280

Commi 662-668 (Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi). 282

Comma 669 (Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria). 286

Comma 670 (Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacoltura)  287

Comma 671 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci). 291

Commi 672-674 (Ferrobonus e Marebonus). 292

Commi 675-680 (Misure di sostegno al settore ferroviario). 294

Commi 681-682  (Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario) 298

Commi 683-687 (Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi). 300

Commi 688 e 689 (Disposizioni in materia di tariffe sociali e determinazione costi insularità)  302

Comma 690 (Determinazione dei costi scaturenti dalla condizione di insularità per la Regione Siciliana). 305

Commi 691-695 (Misure per la promozione della mobilità sostenibile). 308

Comma 696 (Targhe veicoli storici). 312

Comma 697 (Punti di ricarica elettrica autostradali) 313

Commi 698-699 (Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike). 314

Comma 700 (Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020). 315

Commi 701-704 (Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico). 316

Commi 705-707 (Buono veicoli sicuri). 318

Commi 708-712 (Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare). 319

Comma 713 (Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)  323

Commi 714-720 (Misure a sostegno del settore aeroportuale). 325

Commi 721 e 722 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali). 328

Commi 723-724 (Messa in sicurezza della Via Salaria). 333

Commi 725-727 (Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). 335

Commi 728-732 (Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti). 339

Comma 733  (Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)  341

Commi 734 e 735 (Fondo ristori città portuali). 343

Commi 736-741 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette). 344

Commi 742-751 (Potenziamento delle misure di tutela ambientale). 349

Comma 752 (Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica). 359

Commi 753-754 (Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori). 360

Commi 755-756 (Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA). 362

Commi 757-758 (Fondo per il recupero della fauna selvatica). 364

Comma  759  (Progetti pilota di educazione ambientale) 366

Commi 760-766 (Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali). 368

Commi 767-769 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali). 371

Commi 770-771 (Misure finalizzate all’acquisto del compost nelle zone economiche ambientali) 374

Comma 772 (Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026) 376

Commi 773 e 774 (Finanziamento opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026)  377

Commi 775-777 (Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori). 382

Commi 778-780 (Rifugi pubblici per cani randagi). 390

Commi 781 e 782 (Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna). 391

 


Schede di lettura


Articolo 1, commi 403-404
(
Fabbisogno sanitario standard anno 2021)

 

 

I commi 403-404 stabiliscono i nuovi livelli di finanziamento del fabbisogno sanitari. Per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per consentire l’attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421, in materia, rispettivamente, di indennità di esclusività della dirigenza medica, indennità di specificità infermieristica, tamponi antigenici rapidi eseguiti da medici di base e pediatri e nuovi contratti per medici specializzandi, al netto dell’importo trasferito al Ministero della salute di cui al comma 485, per il finanziamento della Croce rossa italiana.

Il comma 404 dispone che per l’anno 2022, l’incremento del livello di finanziamento è programmato in 822,870 milioni di euro e, successivamente, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, di un ammontare pari a 527,070 milioni.  A decorrere dal 2026, l’incremento sarà di 417,870 milioni di euro annui, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa prevista a decorrere dall’anno 2023. Gli incrementi successivi al 2021 – come precisato dalla norma - sono disposti quale concorso al finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, oltre che dai commi 421 e 485.

 

Il comma 403 stabilisce che per l’anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro,  anche per l’attuazione delle norme riguardanti, rispettivamente, le indennità di esclusività per la dirigenza medica (commi 407 e 408) e per la specificità infermieristica (commi 409-411), il finanziamento anche per il 2021 dei test antigenici rapidi presso il MMG e PLS per decongestionare i canali per la diagnosi della positività al virus Sars-CoV-2 (commi 416 e 417) e l’ulteriore aumento del numero dei contratti per i medici specializzandi (comma 421) - per il cui esame si rinvia alle corrispondenti schede di lettura del presente dossier -, al netto dell’importo di cui al comma 485, trasferito al Ministero della salute in tema di finanziamento della Croce rossa italiana.

L’incremento del fabbisogno[1] è volto, nel suo complessivo ammontare, a dare copertura anche alle citate norme.

 

Al riguardo, si fa presente che il comma 485 del presente ddl di bilancio, che dispone circa il finanziamento della Croce rossa italiana (CRI), aggiungendo l’articolo 8-bis al D.Lgs. n. 178/2012 in materia di riorganizzazione della CRI, a decorrere dal 2021 trasferisce al Ministero della salute le competenze della stessa Croce rossa in materia di assegnazione di propri finanziamenti agli enti interessati e pertanto istituisce, a decorrere dal 2021, presso il medesimo Ministero, un apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a 117.130.194 euro, coperto a valere su una corrispondente riduzione del livello del finanziamento corrente standard del SSN cui concorre lo Stato per il 2021.

 

Inoltre, il comma 404 prevede, quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, 421 e 485, anche per gli anni successivi al 2021, un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2023, in quanto, come chiarito dalla RT sono in atto alcuni processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, che determinerebbero una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.

In proposito si valuti l’opportunità di chiarire all’interno di quest’ultima disposizione un riferimento normativo più puntuale relativo ai processi di razionalizzazione genericamente indicati dalla stessa.

 

La relazione tecnica all’articolo chiarisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2021 è attualmente pari a 119.477,2 milioni di euro. Il livello del 2020 è quantificato per un importo pari a 120.517 milioni di euro, date le risorse straordinarie che sono state stanziate a seguito dell’emergenza sanitaria, e pertanto nel 2021 esso risulterebbe inferiore di circa un miliardo di euro.

L’incremento disposto dall’articolo, pertanto, provvede ad incrementare tale livello per i seguenti importi per gli anni successivi al 2020, pur dovendosi precisare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard è normativamente stabilito solo fino all’anno 2021:

a)   500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all’incremento dell’indennità di esclusività della dirigenza medica (commi 407 e 408);

b)   335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all’istituzione dell’indennità di specificità infermieristica (commi 409-411);

c)   70 milioni di euro per l’anno 2021 per la copertura della nuova spesa, anche per tale anno, relativa all’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS (comma 417);

d)   105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica (comma 421-422);

In proposito si puntualizza che il comma 422, inserito alla Camera, ha previsto, per gli anni 2021 e 2022, il concorso alla copertura per l’ammontare di 105 milioni di euro corrispondentemente a ciascun anno, tramite le risorse del Programma Next Generation EU.

e)   ulteriori 1.000 milioni di euro per l’anno 2021 per l’adeguamento del livello del finanziamento al valore dell’anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.

Viene peraltro chiarito che la rideterminazione del livello del finanziamento di cui al comma 1, tiene anche conto del trasferimento al Ministero della salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana, previsto dal comma 485 (v. più avanti).

 

Di seguito la tabella che riassume gli effetti finanziari netti previsti dal presente articolo:

 

Il livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard determina il finanziamento complessivo della sanità cui concorre lo Stato ed è fissato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Pertanto, si tratta di un livello programmato che costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA, definiti da ultimo DPCM 12 gennaio 2017).

Tale livello è stato determinato, antecedentemente all'emergenza epidemiologica da Sars-COV2 di inizio 2020, per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, co. 514-516 della legge di bilancio (L. n. 145 del 2018) in 114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021, con accesso da parte delle Regioni agli incrementi del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario, rispettivamente di 2.000 e 3.500 milioni di euro, solo dopo la sottoscrizione dell'Intesa in Conferenza Stato-Regioni del Patto per la salute 2019-2021 volto a prevedere, per gli anni 2020 e 2021, misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, oltre che di efficientamento dei costi, tra cui, segnatamente, interventi infrastrutturali e di ammodernamento tecnologico e di riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie.

Per l'anno 2019, il riparto delle e quote di fabbisogno sanitario indistinto tra regioni e province autonome è stata approvato in Conferenza Stato-regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) Il decreto di riparto (Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019  , consulta anche il comunicato pubblicato il 17 aprile 2020) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2020. E' seguita poi la pubblicazione delle delibere sul riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Del. n. 83/2019), degli importi per il finanziamento borse di studio in medicina generale (Del. n. 84/2019), delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria (Del. n. 85/2019) e della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) (Del. n. 86/2019).

 

In relazione al riparto per il 2020, in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, il CIPE ha definito con delibere del 14 maggio 2020, rispettivamente, il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale ed il riparto tra le regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e alla remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie (in 9 regioni in fase sperimentale), come segue:

- la Delibera n. 20 del 2020, preso atto dell'importo relativo al livello del finanziamento del SSN ordinario per l'anno 2020 incrementato a 117.407,2 milioni di euro, definisce l'articolazione delle singole componenti del riparto, considerata la contingenza che si è determinata con lo stato di emergenza per il rischio sanitario COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020;

§  la Delibera n. 21 del 2020 definisce le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare pari a 1.500 milioni;

§  la Delibera n. 22 del 2020 completa il riparto per l'anno 2020 (18 milioni) del finanziamento per la sperimentazione in 9 regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, il cui accantonamento è stato disposto dalla sopra richiamata Delibera n. 21/2020. La somma complessiva a carico del Servizio sanitario nazionale è di 36.000.000 euro per il triennio 2018-2020 (6 milioni nel 2018 e 12 milioni nel 2019, accantonati, rispettivamente, con Del. 73/2018 e Del. 83/2019).

Con la Delibera del 25 giugno 2020, inoltre, il CIPE ha disposto il riparto del Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all'art. 12, comma 3, del DL. n. 35/2019 (c.d. decreto Calabria - L. n. 60/2019). La Delibera del 29 settembre 2020 ha invece disposto il riparto tra le regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro.

 

Si segnala inoltre che il comma 8 dell'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto - L. 126/2020) ha disposto l'incremento per complessivi 478.218.772  euro, per l'anno 2020, del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 29 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di regioni e province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di 112.406.980 euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening - per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna, fino al 31 dicembre 2020. Si prevede, in particolare, che per l'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna sia destinata una quota di 10 milioni di euro.

A tale finanziamento accedono tutte le regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Si deve rilevare che il presente riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 -  alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente.  Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).

 

 


Comma 405
(Nuovo termine per la presentazione della certificazione requisiti medici cure palliative)

 

 

Il comma 405, inserito alla Camera, ridefinisce alcuni termini per la presentazione delle istanze di certificazione dei requisiti che permettono ai medici abilitati di operare presso le reti di cure palliative.

 

Il comma 405, inserito nel corso dell’esame in prima lettura, è finalizzato a far decorrere dal 30 dicembre 2020 - invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), 1° gennaio 2019 - il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l’istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative.

 

Va infatti ricordato che il comma 522, articolo 1, della richiamata legge 145/2018 ha disposto l'idoneità dei medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate ad operare presso tali reti, in base a specifici criteri individuati dal Ministero della salute.

Scopo della norma è garantire l’attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa in Conferenza Stato-regioni (si veda in proposito il Decreto 4 giugno 2015).

 

I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 in materia di inquadramento ed equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla regione di appartenenza, quali:

§  esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN;

§  almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;

§  acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalla regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-regioni del 10 luglio 2014.


Comma 406
(Accreditamento cure domiciliari)

 

 

Il comma 406, inserito alla Camera, modifica alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992 relativi alle procedure di accreditamento delle organizzazioni private presso il SSN, con l’obiettivo di estendere la disciplina autorizzatoria vigente all’accreditamento delle strutture che erogano cure domiciliari.

 

Il comma 406 è volto a novellare alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 1992[2] in relazione all’estensione della disciplina autorizzatoria per l’accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare:

-          all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l’estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari;

-          all’articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell’accreditamento istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari.

Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

-          all’articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l’individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.

 

Si ricorda che in base all’art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017 che ha da ultimo ridefinito i livelli essenziali di assistenza, il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire alle persone non autosufficienti o in condizioni di fragilità, l’assistenza sanitaria a domicilio, attraverso l’erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona.


Commi 407-408
(Disposizioni in materia di indennità di esclusività
della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria)

 

 

I commi 407 e 408 dispongono un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale[3]. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

 

Si ricorda che, per i dirigenti in esame, alla scelta del rapporto di lavoro esclusivo sono connesse l'indennità in oggetto nonché la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria (all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale)[4] - con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all'esterno -.

L'incremento di cui ai commi in esame decorre dal 1° gennaio 2021 e si applica sulla misura prevista, per l'indennità in oggetto, dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area sanità per il periodo 2016-2018. Si ricorda che quest'ultimo importo varia a seconda che si rientri nella dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria e a seconda dell'incarico svolto e dell'anzianità di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale.

 

In particolare, in base all'articolo 89 del suddetto contratto, la misura annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) dell'indennità, per la dirigenza sanitaria, è pari a:

-          18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;

-          13.461,36 euro, 5.784,38 euro o 1.708,05 euro per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.

Per la dirigenza medica e veterinaria, il medesimo importo (in base al citato articolo 89) è pari a:

-          18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;

-          13.857,58 euro, 10.167,99 euro e 2.519,19 euro, per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.

Il comma 407 specifica che l'incremento dell'indennità è inteso alla valorizzazione del servizio svolto dai suddetti dirigenti.

 


Commi 409-411
(Disposizioni in materia di retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)

 

 

I commi da 409 a 411 recano uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

 

Si dispone che l'indennità decorra dal 1° gennaio 2021 e che costituisca una parte del trattamento economico fondamentale.

La definizione della misura e della disciplina dell'indennità sono demandate, nei limiti del suddetto stanziamento, alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021, relativa al comparto sanità (nonché agli omologhi contratti successivi).

La norma in esame specifica che l'introduzione dell'indennità è intesa al riconoscimento ed alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri (dipendenti dal Servizio sanitario nazionale).

 


Comma 412
(
Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016)

 

 

Il comma 412, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

 

 

Il comma 412 prevede che l’importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell’entrata) sia destinato, nell’esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all’art. 4 del D.L. n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 229/2016), per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria), nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2020.

Si ricorda che il succitato Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate è stato istituito dall’art. 4 del D.L. 189/2016 (recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”).

Il comma 3 di tale articolo dispone, tra l’altro, che al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal fondo citato.

Con il D.P.C.M. 14 febbraio 2020, l'avvocato Giovanni Legnini, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 109/2018, è stato nominato Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Per approfondimenti sulle attività di ricostruzione in corso nelle aree colpite dal sisma del 2016 si rinvia alla memoria depositata dal Commissario Legnini in occasione dell’audizione informale svolta presso l’VIII Commissione della Camera nella seduta del 30 settembre 2020.

 

 

Si ricorda che, analogamente alla norma in esame, anche in passato i risparmi versati dalla Camera dei deputati all’entrata del bilancio dello Stato sono stati destinati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ed assegnati alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016 sulla base delle seguenti previsioni normative:

-          art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018, che ha autorizzato il trasferimento di 80 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2017;

-          art. 1, comma 989, della legge di bilancio 2019, che ha autorizzato il trasferimento di 85 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2018;

-          art. 9-undetricies del D.L. n. 123/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156/2019, che ha autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro per l’esercizio 2019.

Tutte le somme versate dalla Camera sono destinate a spese per la ricostruzione pubblica e non vengono impiegate per far fronte a spese di funzionamento della struttura commissariale (quali le spese per il personale) o a interventi di ricostruzione privata.

 

L’ultimo periodo del comma in esame dispone, infine, che il comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

 


Comma 413
(
Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell’emergenza da COVID-19)

 

 

Il comma 413, aggiunto alla Camera, ha l’obiettivo di destinare una quota parte di 40 milioni della somma versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, per incrementare, nell’esercizio 2020, i fondi per la retribuzione accessoria di incentivo al lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale impiegato nell’emergenza sanitaria in corso.

 

 

Il comma 413 prevede che l’importo di 40 milioni di euro - quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata -, sia destinato, nell’esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all’articolo 1, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020).

Tali fondi sono diretti ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell’infezione da COVID-19.

A tali fini, il comma 1 - ed il comma 2 che ne ha disposto la copertura del derivante onere - dell’articolo 1 prevedono un incremento per il 2020, complessivamente pari a 250 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "Fondo per la retribuzione   delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria, istituito dall’articolo 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai  dirigenti  (medici,  sanitari,  veterinari  e  delle  professioni  sanitarie)  dell’area  sanità  per  il triennio 2016-2018 e del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità, istituito dall’articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018.

 

L’importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le province autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge (consulta qui la tabella A), vale a dire in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario per l’anno 2019.

Viene infine stabilito che l’articolo in esame entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

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Commi 414-415
(Indennità per alcuni dipendenti sanitari e sociosanitari)

 

 

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono il riconoscimento, a decorrere dal 2021, di un’indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori socio-sanitari. Si demanda la definizione della disciplina dell’indennità (ivi compreso il relativo importo) alla contrattazione collettiva nazionale (in prima fase, a quella relativa al triennio 2019-2021) concernente il comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro. La nuova indennità fa parte del trattamento economico fondamentale ed è prevista al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e del ruolo dei suddetti soggetti nelle attività direttamente intese alla tutela del malato e alla promozione della salute.

 

In relazione al summenzionato stanziamento annuo, si dispone (a decorrere dal 2021) un corrispondente incremento (pari, dunque, a 100 milioni di euro annui) del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.


Commi 416 e 417
(
Disposizioni per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)

 

 

I commi 416 e 417 estendono al 2021 il finanziamento per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020)[5].

 

Il comma 416 dispone l’autorizzazione di una spesa di 70 milioni di euro prevista per l’anno 2021 per le finalità già previste per il periodo di novembre e dicembre 2020 dall’articolo 18, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Ristori, in corso di conversione), per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), allo scopo di decongestionare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

 

In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Il citato articolo 19 dispone specifiche misure per l’implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, per la comunicazione dei casi di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS). Le modalità attuative sono state successivamente definite con D.M. Finanze del 3 novembre 2020. Più in dettaglio, si evidenzia che il presupposto normativo della predetta comunicazione è definito nell’articolo 17-bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia, L. 27/2020) che ha previsto una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, stabilendo regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.

Al Sistema Tessera Sanitaria (TS) è attribuito il compito di rendere immediatamente disponibili alcuni dati in modo da garantire con tempestività la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi interessati, quali:

§  all’assistito, il referto elettronico (indipendentemente dall’esito), nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);

§  il solo referto elettronico con esito positivo, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le ASL successivamente dovranno trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle regioni e alle province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l’ISS;

§  il numero dei tamponi antigenici rapidi effettivamente eseguiti, aggregato per regione o provincia autonoma, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del citato D.L. Cura Italia (v. approfondimento), in relazione ai compiti di approvvigionamento dei dispositivi necessari all’effettuazione dei test;

§  il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi, alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità - ISS ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640 che differenzia i casi per sintomaticità/asintomaticità e contatto stretto, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, per l’espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell’art. 47-ter del D.lgs. n. 300 del 1999.

 

Ai sensi del comma 417, gli oneri della disposizione trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nelle stesse modalità previste dal citato articolo 18. Infatti, si prevede anche in questo caso che al finanziamento accedano tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.

La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato A al presente disegno di legge:

 

 

Regione o Provincia autonoma

Importo da ripartire

PIEMONTE

5.157.974

VALLE D'AOSTA

147.165

LOMBARDIA

11.654.330

Prov. Aut. BOLZANO

601.185

Prov. Aut. TRENTO

623.834

VENETO

5.702.059

FRIULI

1.445.510

LIGURIA

1.877.472

EMILIA-ROMAGNA

5.226.360

TOSCANA

4.411.138

UMBRIA

1.043.872

MARCHE

1.794.191

LAZIO

6.773.374

ABRUZZO

1.532.592

MOLISE

358.997

CAMPANIA

6.505.752

PUGLIA

4.631.280

BASILICATA

654.230

CALABRIA

2.231.025

SICILIA

5.707.544

SARDEGNA

1.920.116

Totale complessivo

70.000.000

 

La RT precisa che si è utilizzato il costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone come già indicato per definire lo stanziamento della spesa con riferimento al periodo novembre-dicembre 2020 (v. box), potendosi prevedere, con l’importo di 70 milioni di euro, la somministrazione potenziale di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi, fabbisogno ritenuto soddisfacente per il primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.

Come indicato al comma 403, si prevede la copertura della spesa per l’anno 2021 mediante corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Anche in questo caso, tale finanziamento è concesso a tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.

 

Per potenziare la capacità di risposta dell’assistenza territoriale, anche per allentare la pressione sui Dipartimenti di prevenzione delle ASL e per ridurre i tempi di attesa dei numerosi assistiti nel caso in cui siano identificati quali “contatti stretti” di casi confermati di COVID-19 l’articolo 18 del DL. 137 del 2020 (cd. Ristori, in corso di conversione in prima lettura al Senato) ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta, (PLS), secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.

In proposito si sottolinea che sul testo delle due ipotesi di Accordo con i MMG e di Accordo con i PLS è stata sancita l’Intesa in Conferenza Stato-regioni e Province autonome il 30 ottobre 2020 (pubblicata in G.U. del 6 novembre 2020).

La copertura di questa nuova autorizzazione di spesa (comma 2) per far fronte al rapido peggioramento dei tassi epidemiologici della pandemia in corso, è corrispondentemente fissata, per l’anno 2020, in 30 milioni a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il medesimo anno, in base alla seguente tabella di riparto (Allegato 1 al D.L. n. 137/2020).

 

Regioni

Quota accesso 2020

RISORSE PER MMG TAMPONI RAPIDI

 PIEMONTE

7,36%

2.209.433,59

 V. D'AOSTA

0,21%

63.013,50

 LOMBARDIA

16,64%

4.993.267,96

 BOLZANO

0,86%

257.461,47

 TRENTO

0,89%

267.069,57

 VENETO

8,14%

2.442.545,00

 FRIULI V.G.

2,06%

619.330,03

 LIGURIA

2,68%

804.230,97

E.ROMAGNA

7,46%

2.237.377,56

 TOSCANA

6,30%

1.889.704,34

 UMBRIA

1,49%

447.008,12

 MARCHE

2,56%

769.003,80

 LAZIO

9,68%

2.903.510,03

 ABRUZZO

2,19%

656.940,83

 MOLISE

0,51%

153.958,45

 CAMPANIA

9,30%

2.790.545,16

 PUGLIA

6,62%

1.986.526,10

 BASILICATA

0,93%

280.312,58

 CALABRIA

3,19%

957.153,68

 SICILIA

8,16%

2.448.426,26

 SARDEGNA

2,74%

823.181,00

 TOTALE

100%

30.000.000,00

 

Si deve rilevare che il presente riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 -  alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente.  Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).

 La somma stimata di 30 milioni di euro nel 2020, in base alla RT, è stata calcolata quale costo unitario medio ipotizzato per ciascun test antigenico rapido (15 euro) per il numero dei tamponi, pari a 2 milioni, che si valuta verranno richiesti nei mesi di novembre e dicembre 2020 per la somministrazione sia presso gli studi medici  - per un costo di 18 euro considerato il maggior costo organizzativo -, sia al di fuori degli stessi studi medici per un costo unitario minore - 12 euro, stimato il minore impatto delle misure di prevenzione e protezione da adottare. Con riferimento ai luoghi al di fuori degli studi medici, si nota che gli accordi raggiunti citano espressamente le sedi messe a disposizione dalle Aziende sanitarie e Agenzie - incluse eventuali strutture fisse e/o mobili rese disponibili dalla Protezione Civile o dal Comune ovvero da forme organizzative complesse dell’assistenza primaria - ovvero, ove possibile e se vi è l’adesione del medico, presso il domicilio del paziente.

L’Accordo chiarisce inoltre che il target affidato al personale medico convenzionato riguarda per i propri assistiti: a) i contatti stretti asintomatici individuati dal medico di medicina generale oppure individuati e segnalati dal Dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido; b) i casi sospetti di contatto che il medico di medicina generale si trova a dover visitare e che decide di sottoporre a test rapido. Qualora il medico si trovi ad operare in strutture rese disponibili dall’Azienda sanitaria, per gli assistiti di altri medici di medicina generale, il target è rappresentato dai contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento identificati in base ad una lista trasmessa dal Dipartimento di Sanità Pubblica/Igiene e Prevenzione al medico individuato che si è reso disponibile alla somministrazione del tampone rapido. In proposito si deve fare riferimento alla Circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 che ha definito la differente durata dei periodi di isolamento fiduciario (casi di infezione) e quarantena (contatti stretti non positivi) per i casi sintomatici e asintomatici.

La scelta di individuare il target sopra definito che raggruppa segnatamente i casi asintomatici risiede anche nel valore diagnostico del test rapido antigenico volto sicuramente ad escludere le infezioni da Sars-CoV-2 per i casi sospetti, in quanto non vi è la possibilità di falsi negativi (mentre, viceversa, non assicura la diagnosi di positività, essendo possibili falsi positivi).

La norma pertanto detta un obbligo e non una facoltà per i medici interessati alla somministrazione del test antigenico rapido. Si segnala peraltro, che i contenuti dei citati Accordi, come definiti dall’apposito Atto di indirizzo della Conferenza Stato-Regioni per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica per la prevenzione dei contagi COVID19, sono stati sottoscritti tra Sisac - Struttura Interregionale dei Sanitari Convenzionati per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale -, e alcune sigle sindacali, senza raggiungere l’unanimità delle rappresentanze delle parti interessate.


Commi 418-420
(Effettuazione presso le farmacie di test e tamponi)

 

 

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2.

 

Si valuti l'opportunità di chiarire se, riguardo ai suddetti test, si faccia riferimento solo agli anticorpi eventualmente formatisi in relazione alla presenza del virus SARS-CoV-2.

I commi in esame richiedono che per l'esercizio di tali eventuali attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza e demandano la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni economiche, inerenti alle stesse attività, ad un accordo collettivo nazionale - definito dalla struttura tecnica interregionale (per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)[6] e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale - ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali; tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui medesimi accordi si fonda il regime convenzionale tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale (per le attività in oggetto).

Si opera altresì una novella alla disciplina sui "nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"[7], introducendo la fattispecie dell’effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.

 


Commi 421-422
(
Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)

 

 

I commi 421-422 dispongono circa l’ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l’attuazione del comma 421, il comma 422, introdotto alla Camera, prevede che concorrano le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Il comma 421 prevede l’ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (v. box).

La RT alla disposizione in esame precisa che, essendo l’importo del singolo contratto pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio, la prevista autorizzazione di spesa consentirà la stipula di 4.200 nuovi contratti per l’anno 2021.

 

Come indicato ai precedenti commi 403 e 404 che dispongono sull’incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario, ai predetti oneri si provvederà a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

 

Il comma 422, introdotto alla Camera, prevede che per i primi due anni di programmazione dell’ulteriore incremento delle nuove borse di specializzazione, concorre alla spesa di 105 milioni prevista per gli anni 2021 e 2022 il Programma Next Generation EU.

 

Il nuovo Piano di ripresa e resilienza (PNRR), cd. Recovery plan è in corso di adozione da parte del Governo per la sua presentazione alla Commissione europea entro l’aprile 2021, per un totale di investimenti che per l’obiettivo Salute – tra i 6 obiettivi definiti dal Piano – ammonta a 9 miliardi di euro, divisi in 4,8 miliardi per Assistenza di prossimità e telemedicina e 4,2 miliardi per Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria.

 

 

 

 

I contratti di formazione medica specialistica, disciplinati dall'articolo 37 del D.Lgs. 368/1999 che ha attuato, per quanto qui interessa, alcune direttive comunitarie in materia di circolazione dei medici, prevedono la stipula da parte dei medici specializzandi di un contratto annuale di formazione specialistica che non dà diritto all'accesso ai ruoli del SSN e dell'università o della ASL ove si svolge la formazione, finalizzato esclusivamente all'acquisizione delle capacità professionali con frequenza delle attività didattiche programmata insieme allo svolgimento di attività assistenziali.

Il contratto di formazione è stipulato dallo specializzando con l'università sede della scuola di specializzazione e con la regione nel cui territorio abbiano sede le aziende sanitarie facenti parte della rete formativa della scuola di specializzazione.

Nel corso degli ultimi anni le risorse complessive per il finanziamento di tali contratti sono state progressivamente incrementate. Per semplificare, indichiamo innanzitutto le più recenti risorse stanziate nel periodo pre-COVID19.

 

La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 2019), al comma 271 dell'art. 1, è intervenuta disponendo l'incremento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici a regime - numero stimato in 900 borse di specializzazione - mediante l'aumento di 5,425 milioni nel 2020, 10,850 milioni nel 2021, 16,492 milioni nel 2022, 22,134 milioni nel 2023 e 24,995 dal 2024 della spesa autorizzata dal comma 521, art. 1, della legge di bilancio 2019 (Legge 145/2018). Quest'ultima autorizzazione, a sua volta, ha incrementato la spesa prevista all'articolo 1, comma 252, della legge di stabilità del 2016 (L. 208/2015), che aveva già disposto un incremento degli stanziamenti aventi la medesima finalità ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013).

Inoltre, il comma 518, art. 1, della citata legge di bilancio 2019 ha previsto l'integrazione, con la finalità di attivare ulteriori borse di studio per i medici di medicina generale che partecipano ai corsi di formazione specifica, delle disponibilità vincolate sul fondo sanitario nazionale per un importo di 10 milioni di euro, a decorrere dal 2019. L'incremento rappresenta comunque un limite di spesa.

Più in dettaglio, l'articolo 35, comma 1, del D. Lgs. n. 368 prevede che, con cadenza triennale ed entro il 30 aprile del terzo anno di programmazione dei contratti di specializzazione, le Regioni e le Province autonome individuino il fabbisogno dei medici specialisti da formare. E' compito del Ministero della salute, entro il 30 giugno del terzo anno, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni per ogni tipologia di specializzazione, determinare il numero globale dei medici da formare annualmente.

Con riferimento al triennio accademico 2017-2020, in data 21 giugno 2018 è stato sancito l'Accordo Stato-Regioni nel quale, per l'anno accademico 2019/2020 (con inizio il 1° novembre 2020) prevedendo un fabbisogno complessivo di medici specialisti da formare pari a complessive 8.604 unità, compatibilmente con le risorse statali messe a disposizione.

 All'incremento dei contratti di formazione specialistica che intendono migliorare la copertura dei ruoli della funzione medica del Servizio sanitario, si è affiancato uno specifico intervento volto a garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica. Infatti, i commi 470-472, articolo 1, della citata legge di bilancio per il 2020, dispongono l'istituzione con una spesa annua di 3 milioni di euro dal 2020, di una tecnostruttura per supportare le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali per la formazione medica specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché all'estensione delle competenze dello stesso Osservatorio nazionale - con conseguente cambio della sua denominazione in ''Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica''-, con riferimento alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari.

Riguardo lo studio del fabbisogno anche di nuovi specializzanti in campo medico, è stata inoltre autorizzata una spesa di 3 milioni di euro nell'anno 2020 e di 2 milioni annui dal 2021 da destinare all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AgeNaS), per il supporto alle attività del Ministero della salute e delle regioni concernenti la definizione del fabbisogno di medici e professionisti sanitari, nonché per il supporto all'Osservatorio nazionale ed agli Osservatori regionali summenzionati e per lo sviluppo e l'adozione di metodologie e strumenti per la definizione di una distribuzione dei posti relativi ai corsi di medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie e alle scuole di specializzazione di area sanitaria rispondenti alle effettive esigenze del Servizio sanitario nazionale.

Da notare che il comma 859 della citata legge di bilancio 2020 ha inoltre disposto che per l'ammissione di medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria,  riordinate ed accreditate ai sensi dei decreti ministeriali D.M. n. 68 del 4 febbraio 2015 e D.M. n. 402 del 13 giugno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

La tabella evidenzia i rispettivi incrementi delle risorse stanziate per i contratti di formazione medica specialistica previsti dai diversi atti normativi richiamati (in milioni di euro):

 

Finanziamento borse di formazione specialistica

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 e ss

D.Lgs. 368/1999 (art. 37) - Legislazione vigente, di cui:

708

702

702

702

702

702

702

702

L. 147/2013 (co. 424)

50

50

50

50

50

50

50

50

L. 208/2015 (co. 252)

70

90

90

90

90

90

90

90

L.B. 145/2018 (co. 521) - MMG

10

10

10

10

10

10

10

10

L.B. 145/2018 (co. 521)

22,5

45

68,4

91,8

100

100

100

100

L.B. 160/2019 (co. 271)

            -

5,425

10,85

16,492

22,134

24,995

24,995

24,995

L.B. 160/2019 (co. 859)

          -

25

25

26

26

26

26

26

Totale risorse

   860,500

       927,425

       956,250

       986,292

   1.000,134

   1.002,995

   1.002,995

   1.002,995

Stanziamenti a seguito dell'emergenza COVID-19

 

D.L. Crescita 34/2020 (art. 5, co. 1)

                 -

105

105

109,2

109,2

109,2

                     -

                     -

D.L. Crescita 34/2020 (art. 5, co. 1-bis)

-

-

-

         25

25

26

26

26

Totale risorse con incrementi per emergenza COVID-19

 860,500  

 1.032,425  

 1.061,250  

 1.120,492  

 1.134,334  

 1.138,195  

 1.028,995  

 1.028,995  

 

Sulle risorse autorizzate a seguito dell'emergenza COVID-19, come riferito dal Governo in risposta ad una interrogazione al Senato, tenuto conto dell'incremento del numero dei posti letto di terapia intensiva e sub intensiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (L. n. 77/2020), il Ministero della salute, nel mese di maggio 2020, ha appositamente chiesto al Coordinamento tecnico della Commissione Salute di sapere se, per l'anno accademico 2019/2020, le Regioni e Province autonome ritenessero che il fabbisogno, a suo tempo definito, dovesse essere oggetto di rivalutazioni.

Sul punto, la Regione Veneto, in qualità di soggetto preposto al coordinamento del tavolo tecnico interregionale, sentite in via preliminare tutte le Regioni e Province autonome, ha fornito lo scorso giugno la rideterminazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020, stimata in 12.867 unità, ossia 4.263 unità in più rispetto al fabbisogno determinato per il medesimo anno accademico con il richiamato Accordo Stato-Regioni del 21 giugno 2018.  Il Ministero dell'economia e finanze ha peraltro comunicato che, per l'anno accademico 2019-2020, risultava finanziariamente sostenibile l'ammissione al primo anno di formazione specialistica di 9.200 nuovi specializzandi. A seguito delle disposizioni di cui all'articolo 5 del D.L. n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio, L. 77/2020) è stata autorizzata un'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare al finanziamento dei contratti di formazione medico-specialistica, in modo da consentire di finanziare, per l'anno accademico 2019/2020, ulteriori 4.200 contratti di formazione specialistica per un intero ciclo di studi, per un numero complessivo di 13.400 contratti (9.200 + 4.200), al netto dei finanziamenti regionali o di altri Enti.

Per accogliere in via prioritaria totalmente le richieste delle Regioni, una volta soddisfatto il suddetto fabbisogno di 12.857 unità, si è valutato di distribuire gli ulteriori 533 contratti (dati dalla differenza tra i 13.400 contratti finanziabili ed i 12.867 contratti che rappresentano il fabbisogno regionale) tra le scuole di specializzazione maggiormente coinvolte nella emergenza Covid 19 e tenendo conto dell'art. 2 del citato decreto-legge.

In considerazione della circostanza che con l'Accordo Stato - Regioni del 21 giugno 2018 il fabbisogno di specialisti da formare per l'anno accademico 2019-2020 era stato fissato in 8.604 unità, a seguito della rideterminazione del fabbisogno, viste le disposizioni di cui all'articolo 35,  comma 1, del decreto legislativo n. 368 del 1999, si è reso necessario procedere ad un nuovo Accordo Stato – Regioni del 9 luglio 2020 (Rep Atti 111/CSR), specificamente volto a definire il nuovo fabbisogno di medici specialisti da formare per l'anno accademico 2019/2020. In tal modo, oltre ad essere stato soddisfatto - sia in termini assoluti sia per ogni singola specialità-, per complessive 12.867 unità, il fabbisogno di medici specialisti da formare come richiesto dalle Regioni, si è ulteriormente incrementato per complessive 533 unità il numero dei contratti da assegnare alle scuole di specializzazione ritenute di particolare impatto nell'emergenza Covid-19, quali quelle di anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore, malattie dell'apparato cardiovascolare, malattie dell'apparato respiratorio, malattie infettive e tropicali, medicina di emergenza ed urgenza, medicina interna, microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, radiodiagnostica, igiene e medicina preventiva, ematologia, geriatria. Per tali specializzazioni è stato utilizzato, come criterio di distribuzione, anche il peso del disavanzo del fabbisogno - rispetto al numero di contratti assegnati - cumulato negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019 per ciascuna delle predette specializzazioni.

In merito alle norme autorizzatorie delle maggiori spese relative ai nuovi contratti di specializzazione a seguito dell'emergenza COVID-19, si fa notare che l'articolo 1-bis del D.L. 34/2020 (cd. Rilancio) prevede inoltre di accantonare, a decorrere dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sul finanziamento statale del fabbisogno sanitario nazionale, allo scopo di attivare ulteriori borse di studio per medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.

L'articolo 5, comma 1, del citato D.L. 34 dispone l'ulteriore l'incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al numero dei contratti di formazione specialistica destinati ai medici specializzandi per un importo di 105 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Viene corrispondentemente incrementato il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per la parte statale. 

Peraltro, il comma 1-bis del sopra citato articolo 5 prevede un ulteriore incremento delle risorse destinate a finanziare l'aumento del numero dei contratti di formazione medica specialistica, per ulteriori 25 milioni per il 2022 e 2023 e di 26 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, mediante corrispondente incremento del finanziamento statale del fabbisogno nazionale sanitario, in relazione ad un ulteriore aumento del numero dei contratti di circa 960 unità, a partire dal 2022.

Al riguardo, è stata peraltro segnalata l'opportunità, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di accorpare l'identica autorizzazione di spesa di cui al precedente comma 1, considerato il già previsto incremento di 109,2 milioni di euro per ciascun anno. La differenza tra le due autorizzazioni di spesa infatti risiede esclusivamente nella diversa copertura: la prima è a valere sulle risorse stanziate per il decreto-legge Crescita, la seconda sul Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili (L. 190/2014, art. 1, comma 200).

 

Per ulteriori approfondimenti, si segnala lo studio dell'Associazione medici dirigenti (ANAAO - Assomed) che ha fornito un quadro sintetico dei numeri relativi al cd. "imbuto formativo" riguardante la formazione post-lauream, considerando solo i contratti di formazione specialistica che risultano già finanziati sia per il 2019/2020 che per il 2021/2022. Il calcolo dei laureati è eseguito tenendo conto di un tasso stimato di laurea dell'89,8% degli studenti di medicina entrati tramite concorso 6 anni prima. Qui il documento.

 


Commi 423-428
(Proroga di disposizioni sull’impiego di personale sanitario
nel Servizio sanitario nazionale)

 

 

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell’anno 2021, il comma 423, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del Ssn di avvalersi non oltre il 31 dicembre 2021, anche mediante proroga, delle seguenti misure:

§  conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici e gli operatori socio-sanitari; alcune specifiche disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;

§  deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;

§  ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale).

§  conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

 

Nel corso dell’esame alla Camera, è stato inserito il comma 424 che porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

Inoltre il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a.

§  Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;

§  trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

§  Nel corso dell’esame alla Camera, è stato inserito il comma 426 diretto a prorogare (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, a determinate condizioni;

Alla copertura degli oneri di cui ai commi 423 e 425 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all’attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell’anno 2020 (comma 427). Nel corso dell’esame alla Camera, è stato inserito il comma 428, che, fermo restando quanto previsto al comma 427, stabilisce che, per il 2021, per l’attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro.

 

 

Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, il comma 423, dà facoltà, agli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi anche nell’anno 2021 (anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021), del personale reclutato grazie alle misure a tal fine previste dal decreto legge n. 18 del 2020. Tali misure possono essere adottate in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

 

 

 

Rispetto al 2009, anno con il numero massimo di occupati nella sanità pubblica (693.716 occupati), a fine 2018 risultavano impiegati nel SSN 648.507 dipendenti, con un decremento del 6,50 per cento (Istat, L’occupazione nella sanità pubblica, maggio 2020).

Le ragioni di tale dinamica sono da individuare in molteplici fattori. A differenza di altre amministrazioni pubbliche, gli enti del Ssn non sono stati sottoposti ad un limite assunzionale da turn over, bensì ad un vincolo di spesa, rafforzato nelle regioni in piano di rientro, ma presente anche in quelle non sottoposte ai piani di rientro (RGS, Monitoraggio della spesa sanitaria: rapporto n.3). In ultimo, l'introduzione delle disposizioni sul pensionamento anticipato (quota 100) ha acuito la grave carenza di personale, rischiando di compromettere l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

L'articolo 11, commi da 1 a 4-ter, del decreto legge 35/2019 (c.d. Decreto Calabria) ha operato una revisione della disciplina sui limiti di spesa per il personale degli enti ed aziende del sn. Il nuovo limite (decorrente dal 2019) non può superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti, o, se superiore, il corrispondente ammontare riferito al 2004, diminuito dell'1,4 per cento. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Successivamente, il decreto legge 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale), articolo 45, co. 1-bis,  ha aumentato, nel triennio 2019-2021, il limite dal 5 al 10% in ciascun anno sulla base dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Un ulteriore incremento del 5% può essere previsto per ogni singola regione sulla base di una specifica valutazione di ulteriori fabbisogni di personale.

La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 269, della legge 160/2019) ha poi specificato che i limiti annui di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale si applicano anche alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome. Dal 2021, il medesimo incremento è subordinato all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale. Le regioni, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno facoltà di incrementare ulteriormente i limiti di spesa di cui sopra, di un ammontare non superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima dell'entrata in vigore del Decreto Calabria. Con riferimento ai nuovi limiti, sono estese le procedure previste per la verifica del rispetto dei limiti finora vigenti nonché il principio secondo cui la regione si considera comunque adempiente qualora abbia assicurato l'equilibrio economico. Di conseguenza, il nuovo vincolo di spesa per il personale è assoggettato alle verifiche del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che deve certificare l'effettivo conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. L'articolo 11, comma 4-bis, del Decreto Calabria specifica poi che i limiti non si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato (rientrano in tale fattispecie tutti gli enti territoriali suddetti, ad eccezione della Regione Sicilia). Infine, il successivo comma 4-ter sopprime la norma che dispone il blocco automatico del turn over del personale del Servizio sanitario regionale per l'ipotesi di mancata adozione, entro un determinato termine, dei provvedimenti necessari per il ripiano del disavanzo di gestione.

 

Più in particolare, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata al presente provvedimento (per una spesa complessiva di 1.100 milioni di euro, incrementati dalle risorse del Programma Next Generation EU, di cui al successivo comma 428), il comma 423 consente l’estensione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 2-bis), commi 1 e 5, (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e di cui all’art. 2-ter), commi 1 e 5 del decreto legge n. 18 del 2020 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al Ssn).

 

Più in particolare, il citato art. 2-bis consente il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, dei seguenti incarichi:

-          incarichi di lavoro autonomo - anche di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a sei mesi - a soggetti iscritti agli albi delle professioni sanitarie[8], nonché agli operatori socio-sanitari. Tali incarichi possono essere conferiti anche ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all’esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, nonché ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione. A quest’ultimo proposito, la norma specifica che i medici in formazione specialistica restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l’attività lavorativa svolta; il periodo di attività, svolto dai suddetti medici durante gli incarichi in oggetto, è riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione; le università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano il recupero delle attività formative, teoriche ed assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti;

-           incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;

-          contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e con orario a tempo parziale, di professionisti sanitari regolarmente iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, utilmente collocati nella graduatoria delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo (derogando alla disciplina transitoria posta dall'art. 1, comma 548-bis, della legge di bilancio 2019-legge n. 145 del 2018). Il limite temporale è posto al 31 dicembre 2022. La deroga di cui al citato comma 548-bis consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale previsto dalla medesima disciplina transitoria. Si ricorda che la norma richiamata di cui al comma 548-bis prevede, in materia di formazione specialistica a tempo parziale, la stipulazione di specifici accordi tra le regioni, le province autonome e le università interessate, sulla base di un accordo quadro, adottato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato- regioni e le province autonome[9]. Tuttavia, ai sensi del citato art. 2-bis, gli accordi tra la regione o la provincia autonoma e le università interessate possono essere operanti anche in assenza dell'accordo quadro summenzionato[10]. Viene inoltre specificato che le assunzioni devono essere effettuate in ogni caso nell’ambito delle strutture accreditate della rete formativa e che l'attività dei soggetti così assunti deve essere coerente con il progetto formativo deliberato dal consiglio della scuola di specializzazione. Restano fermi i limiti e le altre modalità posti dalla suddetta disciplina transitoria, anche con riferimento al trattamento economico (relativo ai soli medici in formazione specialistica).

 

Infine,  l’art. 2-ter, commi 1 e 5, del decreto legge n. 18 del 2020 consente, in via transitoria, il conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie[11] e ad operatori socio-sanitari, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale, estendendo tale possibilità anche per i medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e penultimo anno di corso della scuola di specializzazione.

Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

 

 

Nel corso dell’esame alla Camera, è stato inserito il comma 424 che, modificando il comma 2, terzo periodo, dell’articolo 2-quinquies del decreto legge n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia), porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che, anche durante la frequenza dei corsi di formazione specialistica presso le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia ovvero presso corsi di formazione specifica in medicina generale, assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, con svolgimento dei medesimi servizi di guardia fino al termine dell’attuale stato di emergenza sanitaria (la cui scadenza è al momento prevista il 31 gennaio 2021).

 

In proposito, le norme generali vigenti prevedono che i medici abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi suddetti, possano assumere incarichi di sostituzione di medici di medicina generale (e non anche incarichi provvisori autonomi) e svolgere - previa iscrizione nei relativi elenchi - il servizio di guardia medica notturna e festiva o di guardia medica turistica solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli stessi elenchi.

 

 

Il comma 425 dell’articolo in commento, proroga al 31 dicembre 2021 le ulteriori seguenti disposizioni:

 

§  lettera a): misure di cui all’art. 4-bis, comma 4, del decreto legge n. 18 del 2020 e art. 1, comma 6, del decreto legge n. 34 del 2020, relative alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA). Tali misure sono prorogate nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge (v. infra) per un totale complessivo di 210 milioni, incrementati dalle risorse del Programma Next Generation EU, come stabilito dal comma 3-bis.

 

 

Si ricorda che, a legislazione vigente, è già prevista, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità, di cui al successivo comma 7-bis, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di psicologo, regolarmente iscritti nell'albo professionale. Gli incarichi sono conferiti a supporto delle USCA, in numero non superiore ad uno psicologo ogni due Unità per un monte settimanale massimo di 24 ore. L'intervento è finalizzato ad una corretta gestione delle implicazioni piscologiche generate dalle particolari condizioni seguite all'evento pandemico da COVID-19.

Tale proroga non è invece prevista  per la disposizione recata dal successivo comma 7 dell’art. 1 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020[12]) che consente, alle aziende e agli enti del Ssn, di conferire, fino al 31 dicembre 2020,  incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale. Gli assistenti sociali hanno il compito di supportare le USCA nella valutazione multidimensionale dei bisogni dei pazienti. Gli incarichi possono essere conferiti in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità, per un monte ore settimanale massimo di 24 ore.

 

Le USCA, istituite presso una sede di continuità assistenziale già presente, con un rapporto di una ogni 50.000 abitanti, sono state costituite per consentire ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta e ai medici di continuità assistenziale (ex guardia medica) di garantire l'attività di assistenza territoriale ordinaria, indirizzando alle USCA, a seguito del controllo a distanza attraverso triage telefonico, i pazienti sospetti di essere affetti da COVID-19. A seguito della segnalazione, tali pazienti possono essere presi in carico dall'Unità speciale. La norma del Cura Italia specifica inoltre che, per i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso, il triage deve essere effettuato in un ambiente diverso e separato dai locali adibiti all'accettazione del medesimo pronto soccorso.

L'unità speciale è costituita da un numero di medici pari a quelli già presenti nella sede di continuità assistenziale prescelta. Possono far parte dell'unità speciale: i medici titolari o supplenti di continuità assistenziale; i medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale; in via residuale, i laureati in medicina e chirurgia abilitati e iscritti all'ordine di competenza. Per l'attuazione dell'intervento sono stati stanziati 104 milioni di euro dal Decreto Cura Italia.

In considerazione della necessità di rafforzare, nella cd. fase 2, le attività di sorveglianza e monitoraggio presso le Residenze sanitarie assistite (RSA) e di incrementare al contempo le prestazioni domiciliari nei confronti dei soggetti fragili, l'art. 1, comma 6, del Decreto Rilancio (decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020), ha integrato la composizione delle Unità con medici specialisti convenzionati. Inoltre, in considerazione delle funzioni assistenziali svolte sul territorio, ogni Unità è stata tenuta a redigere apposita rendicontazione trimestrale di attività, da consegnare all'ente sanitario di competenza, per essere a sua volta trasmessa alla regione di riferimento.

 

§  misure di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, in virtù delle quali, le aziende e gli enti del Ssn nazionale, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 2-bis e 2-ter (come visto prorogate anch’esse al 31 dicembre 2021 dalla norma in commento) possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

 

Nella disciplina vigente (15-nonies del D.Lgs. 502/1992), la prosecuzione del servizio dei dirigenti medici del Ssn è consentita oltre il limite del sessantacinquesimo anno, su richiesta dell'interessato, fino al raggiungimento del quarantesimo anno di servizio effettivo - purché non si superi il limite dei 70 anni di età. Per fronteggiare la carenza di medici specialisti, l'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. 162/2019 (c.d. Decreto proroga termini) ha modificato in via transitoria i limiti di età massima per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del Ssn (la deroga non riguarda infatti il personale medico a rapporto convenzionale). In base alla nuova norma, tali soggetti, entro il 31 dicembre 2022, possono fare domanda per proseguire il servizio fino al settantesimo anno di età anche se, prima di tale limite anagrafico, maturano i quarant'anni di servizio effettivo. La disciplina transitoria instaurata dal Decreto proroga termini prevede altresì che l'amministrazione di appartenenza possa autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all'assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. La procedura di assunzione di tali ultimi soggetti deve peraltro essere adottata senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio.

Per i medici docenti universitari o ricercatori - che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Ssn -, il limite di età è posto a 67 anni, anziché a 65. Peraltro, per tali soggetti, la cessazione dallo svolgimento delle ordinarie attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali, non è obbligatoria qualora il limite di età per il collocamento a riposo come docente o ricercatore sia più elevato e manchino i protocolli d'intesa tra università e regioni, previsti dalla normativa ai fini della definizione delle modalità e dei limiti per l'utilizzo del medesimo personale universitario per specifiche attività assistenziali, strettamente connesse all'attività didattica e di ricerca.

 

 

Nel corso dell’esame alla Camera, è stato inserito il comma 426 diretto a prorogare (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022  l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale e già risultati idonei al concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, che siano stati incaricati, nell'ambito delle funzioni convenzionali previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale per almeno ventiquattro mesi, anche non continuativi, nei dieci anni antecedenti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale (l’intervento legislativo è operato prorogando quanto disposto dal  comma 3, primo periodo, dell’articolo 12 del decreto legge n. 35 del 2019).

 

Come disposto dal comma 427, alla copertura degli oneri di  cui  ai  commi 423 e 425, le regioni e le province autonome provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all’attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell’anno 2020.

 

Nel corso dell’esame alla Camera, è stato infine inserito il comma 428, che, fermo restando quanto previsto al comma 427, stabilisce che, nel 2021, per l’attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro.


Commi 429-434
(Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’AIFA)

 

 

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con riferimento ad alcune categorie di personale, e l’autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. In secondo luogo, con riferimento alla medesima Agenzia, si recano alcune norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro e si pone un divieto a regime (a decorrere dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo[13] - oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali -.

 

Le posizioni oggetto dell’incremento di organico e della conseguente autorizzazione all’assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, riguardano: 25 unità da inquadrare nell’Area terza[14] (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell’Area seconda[15] (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e 10 dirigenti sanitari.

Ai concorsi ed assunzioni suddetti si può procedere senza il previo espletamento delle procedure di mobilità. I medesimi concorsi possono svolgersi in modalità telematica e decentrata[16] e i relativi bandi possono prevedere una valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.

Riguardo alla locuzione "per l’anno 2021", di cui al comma 430, si valuti l’opportunità di chiarire se lo svolgimento dei concorsi in esame e le relative assunzioni siano possibili anche negli anni successivi al 2021.

L’AIFA può prorogare e rinnovare fino al termine delle procedure concorsuali suddette e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021: nel limite di 30 unità, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 maggio 2021; nel limite di 43 unità, i contratti di somministrazione di lavoro in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Per il medesimo periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, si pone, con riferimento alle posizioni interessate dalle procedure concorsuali summenzionate, un divieto di ricorso a forme di lavoro flessibile (diverse da quelle ammesse in base alla suddetta norma transitoria e fermi restando i rapporti contrattuali che ancora devono scadere). Si valuti l’opportunità di chiarire se tale divieto riguardi anche i contratti di lavoro dipendente a termine.

Riguardo al summenzionato divieto a regime di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo (posto per l’AIFA dal comma 432 a decorrere dal 1° luglio 2021), si valuti l’opportunità di specificare che il richiamo all’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concerne esclusivamente il comma 2, considerato che il comma 1 di tale articolo riguarda la forma ordinaria di assunzioni (costituita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato).

I commi 433 e 434 concernono alcuni profili finanziari, relativi ai commi precedenti, disponendo, tra l’altro, che la possibilità suddetta di proroga o rinnovo fino al 30 giugno 2021 dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro sia a carico delle risorse già disponibili sul bilancio dell’AIFA.

 

 

 

 

 

 


Commi 435-436
(Assunzioni da parte dell’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà)

 

 

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono che, a decorrere dal 2021, l’Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) possa procedere, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente e senza il previo espletamento di procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità appartenenti alla categoria D del comparto contrattuale relativo alla sanità (con posizione economica base) e 3 unità appartenenti alla categoria C del medesimo comparto (con posizione economica base).

Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica vigente.

Le procedure concorsuali in oggetto sono per titoli ed esami. I relativi bandi possono prevedere: una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, in favore del personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data del 1° gennaio 2021, sia in servizio presso l’Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile[17] da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque; un’adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l’ente nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.

Il profilo finanziario relativo alle assunzioni in oggetto è definito dal comma 436.

 

 

 

 

 

 


Commi 437-439
(Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto)

 

 

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono un fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione - nei limiti delle relative risorse - di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui.

Il fondo - che viene istituito nello stato di previsione del Ministero della salute - ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023.

Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (costituito, come detto, dalla dotazione del fondo).

 


Commi 440 e 441
(
Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da
vaccinazioni obbligatorie e talidomide)

 

 

I commi 440 e 441 prevedono due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall’anno 2024.

 

Il comma 440 autorizza il Ministero della salute a corrispondere agli aventi diritto, in ragione dell’adeguamento dei ratei futuri, le maggiori somme dovute agli indennizzi derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla nuova base di calcolo a favore dei soggetti danneggiati, rispettivamente, da vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 229 del 2005[18], e da sindrome da talidomide, ai sensi della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), per un ammontare complessivo di 9,9 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per ruoli di spesa futuri a 20 anni.

 

Con riferimento agli importi arretrati a seguito della rivalutazione dell’indennità integrativa speciale di cui al precedente comma, il comma 441, dispone l’ulteriore autorizzazione per il Ministero della salute a corrispondere le somme dovute a tale titolo maturate dagli aventi diritto, oltre che gli arretrati dell’indennizzo per la sola sindrome da talidomide di cui alla citata legge finanziaria 2008 (v. infra), dovuti, a far data dall’entrata in vigore della stessa, ai soggetti interessati nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023 (v. infra).

Gli arretrati possono essere corrisposti nel termine massimo di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Corrispondentemente viene incrementato di 71 milioni il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della salute per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

 

Nel bilancio 2020-2022, allo stato di previsione del Ministero della salute, missione Tutela della salute (20), Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, è presente l’azione “Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali” con stanziamenti di competenza di circa 447 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di previsione, di cui, più nello specifico, al capitolo 2409 “Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”, al piano di gestione (pg) 2. “Somme dovute a titolo di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito di vaccinazioni obbligatorie” un ammontare di competenza pari a 45 milioni nel 2020, e al pg. 3. “Somme dovute a titolo di indennizzo ai soggetti danneggiati dal farmaco talidomide”, 34 milioni di competenza.

 

La norma si è resa necessaria dato il notevole contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale successivamente intervenuta rispetto alla norma originaria in relazione all’importo della base di calcolo dell’indennizzo riconosciuto dalla citata legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, l’intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, considerate le ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali e la necessità di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

 

Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l’importo dell’indennizzo come multiplo dell’indennizzo ex legge n. 210 del 1992 considerato all’epoca certo e fisso. Tuttavia, nel 2011, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 293/2011, v. anche box) ha riconosciuto la rivalutazione dell’indennizzo in base alla citata legge n. 210 del 1992 anche per la componente relativa all’indennità integrativa speciale, modificando di fatto la base di calcolo dell’ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 229 del 2005.

Il Ministero della salute, tramite il MEF, ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l’importo dell’indennizzo alla data di entrata in vigore della legge n. 229/2005[19] mantenendo questa linea anche nella difesa in giudizio.

Alla sentenza della Corte costituzionale cha deciso in modo sfavorevole riguardo tale linea, è stato necessario adeguare tutti gli indennizzi già erogati nel corso degli anni, prevedendo stanziamenti per coprire gli arretrati, ed ulteriori somme per gli adeguamenti per il futuro.

L’onere aggiuntivo è stato perciò quantificato in 150.705.547 euro per la rivalutazione decennale comprensiva degli interessi legali ex articolo della legge 229/2005 (assegno mensile vitalizio, v. ante cap. 2409, p.g.2 stato previsione Min. Salute, per 670 circa posizioni da retribuire) e 5.444.643 euro ai sensi dell’articolo 4 della medesima legge (rivalutazione dell’assegno una tantum per circa 645 indennizzi).

 

Anche nel caso degli indennizzi per sindrome da talidomide previsti dalla legge di bilancio 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 363) in relazione alle indicate quantificazioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, il Ministero delle finanze è stato chiamato ad adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro, con un onere aggiuntivo stimato in 54.737.424 euro per gli arretrati (cap. 2409, p.g. 3 Min. Salute, circa 530 posizioni da retribuire) e in 4.429.388 euro per i ratei annuali futuri (rivalutazione di circa 516 indennizzi).

 

La relazione illustrativa in particolare evidenzia che, considerato il carico di lavoro ordinario che l’ufficio del Ministero è chiamato a svolgere e il fatto che la prevista liquidazione degli arretrati sui richiamati indennizzi porterebbe a istruire nuovamente circa 1200 posizioni, con l’attuale dotazione organica l’ufficio può garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71 milioni annui per il triennio 2021-2023, anche in funzione deflattiva del contenzioso in corso.

Inoltre, si deve considerare l’ulteriore sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 che ha riconosciuto il diritto a percepire l’indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966, a far data dell’entrata in vigore della citata legge di bilancio 2008 (1° gennaio 2008), quindi retroattivamente rispetto alla liquidazione dell’indennizzo ai sensi del DL. n. 113/2016, art. 21-ter (convertito dalla L. n. 160/2016)[20] che aveva ampliato la platea degli aventi diritto, definita ai sensi del decreto legge 207/2008 per i nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965, anche ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai soggetti, ancorché nati al di fuori di tali periodi, che avessero presentato malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, facendo però decorrere l’indennizzo solo dall’entrata in vigore della stessa legge n. 160/2016. A seguito di detta sentenza l’onere stimato in base agli indennizzi già riconosciuti è stata quantificata in 7.331.575 euro (cap. 2409, p.g. 3., circa 14 posizioni da retribuire).

 

Con riferimento alla previsione del concorso dello Stato alla funzione di concessione degli indennizzi trasferita alle Regioni si veda anche la scheda relativa al comma 821 del presente Dossier.

 

La finalità delle citate leggi n. 210/1992, n. 229/2005 e n. 244/2007 è quella di riconoscere un indennizzo, posto a carico dello Stato, e ispirato al principio della solidarietà sociale, a coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza dell’essersi sottoposti a determinati trattamenti sanitari.

I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo.

Con riferimento agli indennizzi riconosciuti dalla legge n. 210 del 1992 per vaccinazioni obbligatorie, il ristoro consiste in un assegno composto da una somma determinata nella misura stabilita dalla tabella B allegata alla legge 177/76, cumulabile con qualsiasi altro emolumento percepito, e da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 324/59.

L'indennizzo si compone quindi di due parti: la prima rappresenta il vero e proprio indennizzo mentre la seconda, detta appunto indennità integrativa speciale (IIS), integra la prima.

La Corte costituzionale con la citata sentenza n. 293 del 7 novembre 2011 (che ha dichiarato illegittimo l'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010 convertito dalla L. 122/2010), ha stabilito che l’importo dell’indennizzo di cui alla Legge 210/1992, deve essere rivalutato nella sua interezza e, dunque, anche con riferimento all'indennità integrativa speciale.

I soggetti beneficiari interessati al riconoscimento dell’indennizzo sono chiamati ad inoltrare la domanda al competente Ministero della salute. Al pagamento dell’indennizzo provvede la Direzione dei servizi erogati alle amministrazioni e ai terzi – Ufficio V in applicazione di uno specifico provvedimento di riconoscimento del diritto emesso emanato dal Ministero della Salute.

Il DPCM 26 maggio 2000 ha previsto, tra l'altro, a decorrere dall’anno 2001, l’attribuzione delle competenze in materia di indennizzi alle Regioni a statuto ordinario (v. anche scheda articolo 152 del presente ddl bilancio). Le competenze in materia di indennizzi per le Regioni a statuto speciale sono rimaste di competenza statale. Pertanto per coloro che risiedono nelle Regioni a statuto speciale il Ministero della Salute provvede al completamento della procedura amministrativa di riconoscimento del diritto all’indennizzo e all’adozione del relativo provvedimento di liquidazione delle somme dovute. In base all’accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni l’8 agosto 2001, al Ministero della salute spetta anche la gestione degli indennizzi già concessi al momento del trasferimento delle funzioni alle Regioni a statuto ordinario.

La citata legge n. 229/2005 sugli indennizzi dispone che ai soggetti beneficiari sia riconosciuto, in relazione alla categoria già loro assegnata dalla competente commissione medico-ospedaliera un ulteriore indennizzo. Esso è corrisposto nelle modalità di seguito indicate:

§  soggetto capace di intendere e di volere che non beneficia di assistenza prevalente e continuativa (l'indennizzo viene corrisposto integralmente al danneggiato);

§  soggetto capace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto per il 50% al danneggiato e per il 50% ai congiunti che prestano assistenza;

§  soggetto minore e/o incapace di intendere e di volere che beneficia di assistenza prevalente e continuativa - l'indennizzo viene corrisposto integralmente ai congiunti conviventi che prestano assistenza.

Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. 6 ottobre 2006, con il termine "conviventi" si intendono coloro che dall’anagrafe comunale risultano iscritti nello stesso stato di famiglia.

Infine, con riferimento alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, come integrata dal decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207 (L. n. 14 del 2009), relativa agli indennizzi per sindrome da talidomide, la procedura per la richiesta dell’indennizzo è analoga a quella prevista per i danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.


Commi 442-444
(Integrazione del livello del finanziamento del programma
di investimenti per l’edilizia sanitaria
e l’ammodernamento tecnologico)

 

 

Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, con rideterminazione a 32 miliardi di euro dell’ammontare fissato dall’art. 20 della legge n. 67 del 1988. La ripartizione complessiva di tale incremento, come stabilito nel corso dell’esame alla Camera, è fissata nei termini riportati nella prima colonna, della tabella di  cui  all’allegato  B  annesso al disegno di legge di bilancio in commento.

Il comma 443, inserito nel corso dell’esame alla Camera, ha poi stabilito che le risorse incrementali previste dalla legge di bilancio 2020 (pari anch’esse a 2 miliardi), sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato B annesso al disegno di legge in commento. Il successivo comma 444, ugualmente inserito nel corso dell’esame alla Camera, finalizza una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui  al comma  442  all’incentivo alla telemedicina.

 

Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico. Resta fermo, per la sottoscrizione  di  accordi  di  programma  con  le  regioni,  il  limite  annualmente  definito  in  base  alle  effettive  disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell’incremento  di  cui  al  comma in esame,  tenuto  conto  della  composizione  percentuale  del  fabbisogno  sanitario regionale corrente previsto per l’anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella prima  colonna  della tabella  di  cui  all’allegato  B  annesso  alla legge di bilancio in esame.

 

Sul punto la RT al provvedimento chiarisce che le risorse incrementali sono da ripartire secondo le seguenti annualità:

100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;

140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;

150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

 

Come ricordato dalla stessa norma, l’ultimo intervento in materia di edilizia sanitaria è stato operato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 81 e 82 della legge n. 160 del 2019) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia pari a 2 miliardi di euro. Tali risorse, sono ora ripartite, come specificato, dal comma 443, inserito nel corso dell’esame alla Camera, secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato B annesso al disegno di legge in commento.

 

Per un quadro completo degli interventi attuati dal programma pluriennale nella prima fase, terminata nel 1996, nella seconda fase, completata nel 2006, e nella terza fase avviata nel 2007 e ancora in corso, si rinvia al Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica 2020 (pagg. 322-323).

 

Nel corso dell’esame alla Camera, è stato inserito anche il comma 444, che, al fine di salvaguardare i livelli di assistenza, impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento complessivo del programma di investimenti in edilizia sanitaria di cui al precedente comma 442 alla telemedicina, più precisamente all’acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto.

 

 


Commi 445-446
(Finanziamento per lo sviluppo della produzione di ossigeno a uso medicinale)

 

 

I commi 445-446, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, intendono migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2021. Il comma  446 demanda  ad  un decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, le modalità attuative del comma 445.

 

Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia durante le fasi acute dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 445 incrementa di 5 milioni per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all’art. 1, comma 140, della legge n.  232 del 2016). Lo stanziamento è disposto per  il  supporto  di  interventi  di  installazione  di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell’ossigeno  ai  reparti  e  di  implementazione  delle  misure  di  sicurezza  per  il  monitoraggio dell’atmosfera sovraossigenata e la gestione dell’eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale (di cui al D. Lgs. n. 219 del 2006 Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).

 

Il comma  446 demanda  ad  un decreto  del  Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, le modalità attuative del comma 445.

 

Atteso che l’ossigeno medicale rinvia, per la legislazione di riferimento, alle discipline relative alla farmacopea europea e ai dispositivi medici,  si valuti l’opportunità di coinvolgere anche il Ministero della salute nella fissazione delle modalità attuative del processo di miglioramento della produzione e reperibilità dell’ossigeno medicale. 

 

 

 

 


Commi 447-449
(
Fondo sanità e vaccini)

 

 

Il comma 447 dispone, per l’anno 2021, l’istituzione di un Fondo per la sanità e i vaccini nello stato di previsione del Ministero della salute, con una dotazione di 400 milioni, finalizzato all’acquisto dei vaccini per contrastare il virus SARS-CoV-2 e dei farmaci specifici per la cura dei pazienti con l’infezione COVID-19. Ai sensi del comma 448 l’acquisto è effettuato per il tramite del Commissario straordinario per il contrasto dell’emergenza epidemiologica. Il comma 449, inserito alla Camera, dispone che per la copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le risorse del Programma Next Generation EU.

 

Il comma 447 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero della salute, di un Fondo da destinare, per l’anno 2021, all’acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 con una dotazione di 400 milioni di euro per tale anno.

 

Si segnala che la Commissione europea ha finora sviluppato una strategia per l’acquisto dei vaccini per contrastare l’infezione da Covid-19 con alcune società operanti nel campo farmaceutico quali AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, BioNTech-Pfizer, CureVac e Moderna.

Il Ministero della salute, ai sensi del comma 448, si avvale per l’acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, del Commissario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dall’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia, L. n. 27/2020).

 

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 122, con DPCM 18 marzo 2020 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il dott. Domenico Arcuri, che, in raccordo con il Capo del Dipartimento del Servizio nazionale della Protezione civile, oltre che del Comitato tecnico scientifico. È chiamato a riferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi di soggetti attuatori e di centrali di acquisto. Al fine di coordinare al meglio le azioni di gestione dell’emergenza, con Ordinanza del medesimo Commissario (la n. 7 del 1° aprile 2020) è stata istituita, di concerto con il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile, la struttura di supporto alle dirette  dipendenze  del Commissario  straordinario. A questo indirizzo è possibile consultare l’attività finora svolta da parte del Commissario straordinario (tra cui acquisti di dispositivi e attrezzature, mascherine e gel, oltre che l’attività di distribuzione degli aiuti e i bandi di gara).

 

Il comma 449, introdotto alla Camera, ha disposto peraltro che la copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per l’intera parte di 400 milioni di euro per l’anno 2021, sarà effettuata con le risorse del Programma Next Generation EU.

 

Il nuovo Piano di ripresa e resilienza (PNRR), cd. Recovery plan è in corso di adozione da parte del Governo per la sua presentazione alla Commissione europea entro l’aprile 2021, per un totale di investimenti che per l’obiettivo Salute – tra i 6 obiettivi definiti dal Piano – ammonta a 9 miliardi di euro, divisi in 4,8 miliardi per Assistenza di prossimità e telemedicina e 4,2 miliardi per Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria.


Commi 450-451
(Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)

 

 

I commi 450-451, aggiunti alla Camera, sono volti ad assegnare ulteriori risorse al Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2021-2023.

 

 

I commi 450-451 incrementano la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, coperti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 1141 del presente disegno di legge.

 

Il Fondo di cui si dispone l’incremento, istituito presso il Ministero della salute, è stato originariamente ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base di appositi criteri determinati con decreto del medesimo Ministero. La dotazione iniziale era di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. A seguito del contenimento della spesa pubblica, è stato progressivamente ridotto. Con la revisione dell’ordinamento finanziario delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, commi 106-206, art. 2, della legge n.191/2009 - finanziaria 2010) dal 2010, dette autonomie speciali sono escluse dal riparto. Le risorse ripartite alle regioni nel 2017 (D.M. 14 novembre 2017) sono state pari a 459.642 euro. In proposito, l’Istituto superiore di sanità redige annualmente per il Ministro della salute la Relazione sull'attività delle strutture autorizzate ad eseguire le tecniche di procreazione medicalmente assistita, da presentare in Parlamento (qui l’ultima Relazione del giugno 2019 contenente i dati 2017-2018). Il Ministro della salute redige inoltre apposite linee guida.

 

L’incremento è diretto a riconoscere un contributo - nella misura massima stabilita con un decreto da emanare ai sensi del successivo comma 2-, in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l’accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non risultino ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno.

Inoltre, si prevede il monitoraggio annuale da parte del Ministero della salute al fine di verificare l'impiego efficace delle risorse da parte delle regioni. Lo stesso Ministero è chiamato ad avviare campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell’infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive.

 

Il comma 451 prevede che con decreto del Ministero della salute sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto dei sopra indicati limiti di spesa.

 


Commi 452 e 453
(Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici)

 

 

I commi 452 e 453, introdotti durante l’esame parlamentare, recano esenzioni IVA per i vaccini COVID-19 e per i kit diagnostici.

In particolare, si esentano da IVA fino al 31 dicembre 2022:

-          le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19, sia le prestazioni di servizi strettamente connesse;

-         le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.

 

 

Più in dettaglio, il comma 452 stabilisce che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino al 31 dicembre 2022:

-       le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE. Per effetto delle modifiche apportate in sede di rinvio del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera, si tratta dei requisiti previsti anche dalla direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, oltre che dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, o nella legislazione europea armonizzata) e

-        le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione;

 

Tale disposizione si pone espressamente in deroga all’articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) che applicava a tali operazioni un’aliquota IVA del 5 per cento.

 

 

Il comma 453, inoltre, dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.

 

Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA) che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10 per cento.


Commi 454-456
(Disposizioni su procreazione medicalmente assistita)

 

 

I commi 454-456, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, sono volti ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a definirne la destinazione in misura percentuale in base agli specifici settori di intervento, con un nuovo regolamento del Ministero della salute da adottare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

 

Il comma 454, inserito dalla Camera, modifica  la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208 del 2015), al comma 401, disponendo un incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) ivi previsto, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di bilancio per il 2016 hanno disposto l’istituzione, presso il Ministero della salute, di tale Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a seguito dell’approvazione della legge n. 134/2015 che ha  previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il  miglioramento  delle  condizioni  di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

Le modalità di attuazione delle norme sono state disposte mediante il decreto del Ministero dell salute di concerto con il MEF, del 30 dicembre 2016.

Le risorse sono state poi aumentate a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Da ultimo, l’articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020.

 

Il comma 455 prevede una specifica novella al comma 402, articolo 1, della citata legge di bilancio 2016, disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il MEF, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione. Il regolamento, ai sensi del comma 456, deve essere adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. In particolare, esso dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento:

a)      una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative;

b)     una quota pari al 25% destinata all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del SSN;

c)      una quota pari al 60% destinata all'incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità.

 


Commi 457-467
(Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e individuazione dei professionisti sanitari per la somministrazione dei vaccini)

 

 

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono l’adozione del piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2 e disciplinano la relativa attuazione. Quest’ultima è demandata alle regioni e province autonome, che vi provvedono tramite i medici specializzandi e tramite i medici, infermieri ed assistenti sanitari (ivi compresi quelli già in quiescenza) reperiti mediante le agenzie di somministrazione di lavoro, nonché, in caso di insufficienza delle risorse professionali summenzionate, tramite lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri relativi alla remunerazione dei professionisti summenzionati e delle agenzie di somministrazione si provvede nell’ambito dei distinti limiti di spesa (di cui al comma 467 ed ai commi che ad esso rinviano). Si prevede inoltre che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19[21] e che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica (comma 465).

 

Il piano strategico nazionale summenzionato è adottato con decreto (non avente natura regolamentare) del Ministro della salute (comma 457). Il piano deve essere inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale. Si ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ha preso atto, nella seduta del 17 dicembre 2020, dell'informativa resa dal Governo sul piano in oggetto.

Il piano è attuato dalle regioni e dalle province autonome, che adottano le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano (comma 458). In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni[22], previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Il comma 459 dispone che i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, concorrano allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del medesimo corso di specializzazione. I consigli della scuola di specializzazione individuano tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame. In caso di svolgimento di queste ultime presso le strutture esterne, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale viene svolto il predetto periodo di formazione. Il rimborso forfettario è determinato dalla regione o provincia autonoma, ai sensi dei commi 466 e 467, a consuntivo, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate, fino a concorrenza dell'importo complessivo stabilito per il singolo ente territoriale dall'allegato D - il quale opera un riparto dell'importo di 10 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 -.

In base alla disciplina di cui ai commi da 460 a 463 (nonché al comma 467 ivi richiamato):

-         il Commissario straordinario procede - mediante una richiesta di manifestazione di interesse - alla redazione di un elenco dei medici, infermieri e assistenti sanitari disponibili a partecipare all'attuazione del piano in esame nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine. Il comma 460 fa riferimento ai soggetti iscritti ai relativi ordini professionali. Si valuti l'opportunità di un chiarimento, considerato che non esistono un ordine ed un albo professionale relativo agli assistenti sanitari. Alla richiesta possono aderire anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea (questi ultimi se in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità) che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.

Quest'ultima previsione è posta in deroga alle norme di cui agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, concernenti - per gli stranieri non cittadini di Stati membri dell'Unione europea - il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni e l'iscrizione in elenchi speciali (presso il Ministero della salute) per le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale[23];

-         il medesimo Commissario straordinario individua, mediante procedura pubblica, una o più agenzie di somministrazione di lavoro, ai fini della stipulazione, da parte di queste ultime, di contratti a tempo determinato con i soggetti iscritti nel suddetto elenco[24]. Le agenzie procedono (ai fini medesimi della stipulazione) alla selezione dei candidati e alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dalle norme in esame e dalla richiesta di manifestazione di interesse suddetta;

-         il contratto tra l'agenzia di somministrazione e il professionista ha una durata di nove mesi (con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2021) e prevede la remunerazione contemplata dai contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Il complesso dei contratti in esame (tra le agenzie e i professionisti) deve riguardare, secondo la formulazione letterale del comma 462, 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari; tuttavia, il medesimo comma specifica che il Commissario straordinario può in ogni momento modificare il numero massimo di medici e quello di infermieri e di assistenti sanitari, nel limite di spesa complessiva di cui al successivo comma 467. Si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione di tali norme, considerato che la prima disposizione fa riferimento a contingenti fissi e non a limiti massimi e non reca un riferimento al limite di spesa suddetto.

In merito, il suddetto comma 467 autorizza, per l'anno 2021, la spesa di 508.842.000 euro per la stipulazione (da parte delle agenzie) dei contratti di lavoro a tempo determinato con medici, infermieri e assistenti sanitari, e di 25.442.100 euro, pari al cinque per cento del costo complessivo dei medesimi contratti di lavoro a tempo determinato, per il servizio di selezione reso dalle agenzie di somministrazione di lavoro, per un totale di 534.284.100 euro; i relativi importi sono trasferiti alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario;

-         il Commissario straordinario stipula, in nome e per conto dei soggetti utilizzatori, i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro con le suddette agenzie.

La disciplina in esame specifica che il ricorso alla somministrazione di lavoro può avvenire in deroga alla normativa vigente e in particolare al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 - il quale, all’articolo 31, comma 2, e successive modificazioni, reca limiti quantitativi per il ricorso al contratto di lavoro dipendente a termine ed al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato (presso il soggetto utilizzatore) -;

-         i professionisti in esame svolgono la loro attività sotto la direzione e il controllo dei soggetti utilizzatori, indicati dal Commissario straordinario;

-         resta fermo che né i contratti tra le agenzie di somministrazione e i professionisti in esame né i conseguenti contratti di somministrazione di lavoro tra le agenzie e il Commissario ed i soggetti utilizzatori dànno diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario regionale o all'instaurazione di un rapporto di lavoro di qualsiasi natura con lo stesso Servizio.

Come accennato, in caso di insufficienza (ai fini dell'attuazione del piano in esame) delle risorse professionali costituite dai medici specializzandi e dai medici, infermieri ed assistenti sanitari reperiti attraverso l'istituto della somministrazione di lavoro, si prevede lo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti da enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale (comma 464). In particolare, questi ultimi, previo accertamento, con decreto direttoriale del Ministero della salute, della necessità di utilizzo di tali prestazioni aggiuntive (comma 467), possono - anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale - ricorrere alle stesse e remunerarle nel rispetto dei seguenti parametri: un limite di spesa (per tali remunerazioni) pari per ciascuna regione o provincia autonoma a quello stabilito dall'allegato C - il quale opera un riparto dell'importo di 100 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 -; un incremento dell'importo della tariffa oraria per le prestazioni aggiuntive, rispettivamente a 80 euro lordi onnicomprensivi per i medici e a 50 euro lordi onnicomprensivi per gli infermieri e gli assistenti sanitari (tali importi sono stabiliti al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione[25]). Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili[26], all’orario massimo di lavoro ed ai riposi.

 

Riguardo ai medici, si ricorda che l’articolo 24, comma 6, e l’articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, per il periodo 2016-2018, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti dal Servizio sanitario nazionale, prevedono che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale possano richiedere ai propri dirigenti, in via eccezionale e temporanea, prestazioni ad integrazione dell’attività istituzionale, inquadrate formalmente nell’ambito dell’attività libero professionale intramuraria (cosiddetta intramoenia) e remunerate con una tariffa oraria pari a 60 euro lordi onnicomprensivi.

Riguardo alle prestazioni aggiuntive da parte del personale non dirigenziale (del comparto sanità), si ricorda che i valori delle tariffe in esame sono stabiliti dalla contrattazione integrativa[27].

 

Come detto, il comma 465 prevede che la somministrazione dei vaccini in esame sia effettuata presso le strutture individuate - sentite le regioni e le province autonome - dal Commissario straordinario e che l’Istituto superiore di sanità svolga appositi corsi di formazione per gli operatori sanitari coinvolti nelle attività di somministrazione. Tali corsi sono effettuati in modalità di formazione a distanza e sono riconosciuti anche come crediti ai fini dell'educazione continua in medicina; i corsi sono svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.

Il citato comma 467 specifica altresì che gli stanziamenti ivi previsti di 100 milioni e di 10 milioni di euro costituiscono un incremento (per l'anno 2021) del livello del finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (mentre lo stanziamento inerente ai rapporti con le agenzie di somministrazione - pari complessivamente, come detto, a 534.284.100 di euro per il 2021 - non rientra in quest'ultimo computo).

 


Commi 468-470
(Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS)

 

 

I commi 468-470, inseriti alla Camera, prevedono la spesa di complessivi 35 milioni di euro, a valere su un corrispondente incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario standard, per incentivare i medici di medicina generale (MMG), per 25 milioni, e i pediatri di libera scelta (PLS), per 10 milioni, ad avvalersi della collaborazione di infermieri per il potenziamento dell’assistenza territoriale primaria.

 

Il comma 468 dispone l’ulteriore spesa di 25 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato del medesimo anno, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 9, del D.L. n. 34/2020 (cd. Rilancio, L. 77/2020).

Detta norma ha previsto, nel 2020, un incremento di 10 milioni di euro del fondo regionale di incentivazione, mediante incremento della retribuzione dei medici di medicina generale che si avvalgono della collaborazione di infermieri, aumentando corrispondentemente il finanziamento sanitario corrente per il 2020.

 

Il Fondo regionale è finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità dell’assistenza primaria, di cui all’art. 46 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i MMG. L’art. 59 dello stesso Accordo, al comma 1, lettera b), indica invece la quota variabile del trattamento economico dei MMG finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, tra i quali, per quanto qui interessa, l’indennità di personale infermieristico.

 

Il comma 469 dispone, per le medesime finalità di cui al comma 468, a favore dei PLS convenzionati, l’incremento, nell'anno 2021, di 10 milioni di euro, del fondo finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità della pediatria di libera scelta previsto all'articolo 45 dell'Accordo collettivo nazionale 15 dicembre 2005[28], autorizzando in particolare la spesa per la retribuzione variabile legata all’indennità di personale infermieristico, di cui di cui all’articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale.

 

Agli oneri derivanti dai precedenti commi, quantificati in 35 milioni di euro si provvede, per l’anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (comma 470).

 

Si prevede che a tale finanziamento accedano tutte le regioni e le province autonome, in deroga all’attribuzione in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per le autonomie speciali, come riportato nelle seguenti tabelle E ed F (annesse al presente disegno di legge).

 

Pertanto, detto riparto tra regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell’emergenza COVID-19 -  alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali (regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente.  Le autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana (qui un approfondimento).

 

(art. 80-bis, co. 14)

Allegato E  

Allegato F

Regioni 

Quota accesso 2020
in %

Incremento fondi  remunerazione quota
variabile dei MMG (co. 12)

Incremento fondi  remunerazione quota
variabile dei PLS (co. 13)

PIEMONTE

7,36

1.841.195

736.478

VALLE D’AOSTA

0,21

52.511

21.005

LOMBARDIA

16,64

4.161.057

1.664.423

BOLZANO

0,86

214.551

85.821

TRENTO

0,89

222.558

89.023

VENETO

8,14

2.035.454

814.182

FRIULI V. GIULIA

2,06

516.108

206.443

LIGURIA

2,68

670.192

268.077

EMILIA-ROMAGNA

7,46

1.864.481

745.793

TOSCANA

6,30

1.574.754

629.902

UMBRIA

1,49

372.507

149.003

MARCHE

2,56

640.837

256.335

LAZIO

9,68

2.419.592

967.837

ABRUZZO

2,19

547.451

218.980

MOLISE

0,51

128.299

51.320

CAMPANIA

9,30

2.325.454

930.182

PUGLIA

6,62

1.655.438

662.175

BASILICATA

0,93

233.594

93.438

CALABRIA

3,19

797.628

319.051

SICILIA

8,16

2.040.355

816.142

SARDEGNA

2,74

685.984

274.394

TOTALE

100

25.000.000

10.000.000

 


Comma 471
(Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie)

 

 

Il comma in esame - inserito dalla Camera - consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma non specifica a quali vaccinazioni si faccia riferimento. Si consideri l’opportunità di un chiarimento, anche ai fini di valutare se sussista l'esigenza di prevedere un coordinamento con la disciplina dell'Anagrafe nazionale vaccini (di cui al D.M. 17 settembre 2018) e delle relative anagrafi regionali.

La possibilità viene introdotta (come detto, in via sperimentale per il 2021) tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell’Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

La norma opera uno specifico richiamo dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del D.M. 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia).

 

 


Commi 472-473
(Incremento del contributo ordinario in favore dell’Istituto superiore di sanità e riduzione del finanziamento dell’attività di ricerca corrente del medesimo Istituto)

 

 

I commi in esame - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento del contributo ordinario statale in favore dell’Istituto superiore di sanità e demandano ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione di altre risorse (nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della salute) ai fini di ulteriori integrazioni del contributo in oggetto. Ai fini della copertura dell’incremento disposto direttamente dai commi in esame si azzera il finanziamento dell'attività di ricerca corrente del medesimo Istituto e si riduce la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

La misura dell’incremento del contributo ordinario statale disposto direttamente dai commi in esame è pari a 11.233.600 euro per il 2021, 15.233.600 euro per il 2022 e 19.233.600 euro annui a decorrere dal 2023. L’incremento si aggiunge alla misura a legislazione vigente, la quale è pari a 112.707.751 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed a 108.707.751 euro annui a decorrere dal 2023 (il nuovo importo complessivo è quindi pari a 123.941.351 per il 2021 ed a 127.941.351 annui a decorrere dal 2022[29]). L’azzeramento[30] del finanziamento dell'attività di ricerca corrente concorre alla copertura dell’incremento suddetto, per una quota pari a 11.233.600 euro annui, a decorrere dal 2021. La riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica è pari a 4 milioni per il 2022 e a 8 milioni annui a decorrere dal 2023.

Si ricorda che il contributo ordinario statale in favore dell’Istituto superiore di sanità è iscritto nel capitolo 3443 dell’unità previsionale di base 1.7 dello stato di previsione del Ministero della salute.

 

 

 

 


Comma 474
(Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica)

 

 

Il comma 474, inserito nel corso dell’esame alla Camera, autorizza per il 2021 la spesa complessiva di 4,3 milioni di euro per la coltivazione e la trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali ad uso medico (finalizzazione 3,6 milioni di euro) nonché per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale (finalizzazione 700mila euro) ai fini della continuità terapeutica.

 

Il comma 474, inserito nel corso dell’esame alla Camera, autorizza, per il 2021, la spesa di:

- 3.600.000  euro per  le  attività  dello Stabilimento  chimico  farmaceutico  militare  di Firenze (di cui all’art. 18-quater del  decreto  legge  n.  148 del 2017)  autorizzato  alla fabbricazione  di  infiorescenze  di  cannabis  in  osservanza  delle  norme  di  buona fabbricazione  (Good  manufacturing  practices-GMP)  secondo  le  direttive  dell'Unione europea. Lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva  distribuzione  alle farmacie,  al  fine di  soddisfare  il  fabbisogno  nazionale  di  tali  preparazioni  e  per  la conduzione di studi clinici;

-700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei  pazienti già  in  trattamento.

 

Si ricorda che nel gennaio del 2019, l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato sei raccomandazioni relative alla cannabis in cui raccomanda la rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (che contiene le sostanze "particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto") e l'inserimento di determinate preparazioni farmaceutiche a base di cannabis nella tabella III della stessa convenzione (che elenca le sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso). Inoltre il THC viene rimosso dalla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e ricondotto alla sola tabella I della convenzione del 1961. L’OMS ha così riconosciuto le applicazioni mediche della cannabis e dei cannabinoidi, che vengono reintegrati nella farmacopea. Infine l'OMS ha chiarito che le preparazioni di cannabidiolo puro, con meno dello 0,2% di THC, non devono essere sotto controllo internazionale. In seguito le raccomandazioni OMS sono state inoltrate alle Nazioni Unite, per essere votate dalla Commission on Narcotic Drugs, l'organo esecutivo per la politica sulle droghe con sede a Vienna. La Commissione, nella sua riunione annuale, ha preso in considerazione, ed accolto, soltanto la raccomandazione del 2019 dell'OMS, che chiedeva di togliere la cannabis dalla Tabella IV della Convenzione del 1961, dove era elencata insieme a sostanze stupefacenti quali l’eroina e la cocaina.

Si ricorda infine che l'Italia ha legalizzato l'uso di cannabinoidi per finalità mediche nel 2006. La prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia riguarda (DM 9 novembre 2015) l'impiego nel dolore cronico e di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell’appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell’appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell’anoressia nervosa; l’effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. Le prescrizioni si effettuano quando le terapie convenzionali o standard sono inefficaci. Conseguentemente, alcune amministrazioni regionali hanno introdotto norme di favore per la dispensazione di medicinali a base di cannabinoidi.

Nel 2016, il nostro Paese ha avviato una produzione nazionale di cannabis per uso medico presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), grazie alla collaborazione tra il Ministero della salute e il Ministero della difesa, in modo da garantire l’accesso a tali terapie a costi adeguati e in modo sicuro.

Si ricorda inoltre che, vista l’ancora insufficiente produzione interna, l'Italia importa ancora prodotti a base di cannabis, in particolare dai Paesi Bassi e dal Regno Unito, con la procedura per l’importazione prevista dal DM 11 febbraio 1997.

In ultimo si ricorda che la legge n. 242 del 2016 ha consentito nuovamente la coltivazione della canapa (Cannabis sativa) per utilizzo agricolo e industriale, la circolare n. 5059 del Mipaaf del 22 maggio 2018, ha chiarito che il tenore di THC delle varietà coltivate non deve superare il limite totale dello 0,2 per cento.

 

 

 

 


Commi 475-477
(Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica)

 

 

I commi 475-477, modificati nel corso dell’esame alla Camera, recano disposizioni relative alla determinazione dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata e da acquisti diretti nonché disposizioni relative alle procedure di payback 2018 e 2019 a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

Rispetto al testo originario, per il 2021 i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica  per  acquisti  diretti  (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento).

Fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14, 85, sulla base dell’andamento del mercato  dei  medicinali  e  del  fabbisogno  assistenziale,  tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio (comma 476).

Nel corso dell’esame alla Camera, sono state anche modificate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019.

Inoltre, si fissa al 28 febbraio 2021 (e non al 31 gennaio 2021) il pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti 2018, con certificazione AIFA entro il 10 marzo 2021 (anziché entro il 10 febbraio 2021). Inoltre, nel 2021, il comma 477 subordina la rimodulazione annuale dei tetti di spesa, al pagamento, da parte delle aziende farmaceutiche, degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti SSN 2018 per un importo non inferiore a  895 milioni di euro (nel testo originario la rimodulazione dei tetti era subordinata al pagamento integrale degli oneri del payback 2018), come certificato dall’AIFA entro il 10  marzo 2021  (anziché  entro  il 10 febbraio 2021 come indicato nel testo originario).  

Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall’AIFA su payback 2021 con una maggiorazione del 20 per cento.

Inoltre, con modifica introdotta alla Camera, si dispone che i pagamenti effettuati  a  titolo  di payback  2018,  compresi  quelli  effettuati  fino  al  31  dicembre 2020, si  intendono  corrisposti  a  titolo  definitivo e ne consegue l’estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate,  delle  liti  pendenti  dinanzi  al giudice amministrativo

Nel 2022, l’aggiornamento delle percentuali (ai sensi del comma 476) è subordinato all’integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l’anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall’AIFA entro il 10 luglio 2021.

 

Più in particolare, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard, il comma 475 rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale al 7 per cento (nel testo originario al 7,3 per cento) e della spesa farmaceutica per acquisti diretti al 7,85 per cento (ex ospedaliera nel testo originario al 7,3 per cento).

Nell’ambito della spesa per acquisti diretti, resta fermo allo 0,20 per cento il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali (di cui all’art. 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio 2019).

 

Si ricorda che attualmente, i valori delle componenti della spesa farmaceutica sono fissati al 7,96 per cento per la farmaceutica convenzionata e al 6,89 per cento per la spesa per acquisti diretti.

Come ricordato dalla Corte dei conti nella Memoria depositata ai fini dell’esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, gli ultimi dati diffusi dall’Aifa, relativi al primo quadrimestre dell’anno, segnalano che la quota del fondo sanitario nazionale destinata alla farmaceutica convenzionata si e? ridotta, nel periodo di riferimento, al 7,1 per cento, mentre quella per acquisti diretti ha registrato un ulteriore aumento, rispetto a quelli già rilevanti degli anni precedenti,  collocandosi di poco inferiore al 10 per cento. La Corte pertanto sottolinea come la rimodulazione dei tetti delle componenti della spesa farmaceutica incida sulla dimensione degli sfondamenti e per questa via sul contributo richiesto alle imprese farmaceutiche (payback). Sul punto, si ricorda che il termine payback identifica la particolare procedura (introdotta dall'art. 5 del decreto legge n. 159 del 2007 per l'assistenza farmaceutica territoriale, ed estesa successivamente anche alla farmaceutica ospedaliera dall'art. 15, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012) per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare - per intero per quanto riguarda la spesa per la convenzionata territoriale, per metà relativamente alla spesa per acquisti diretti - l'eccedenza della spesa farmaceutica, allorché sia superato il  tetto stabilito per legge. Più precisamente, nel caso in cui venga accertato dall'AIFA uno sforamento della soglia, le norme richiamate prevedono che il ripiano sia effettuato dalle imprese mediante versamenti disposti direttamente a favore delle Regioni e delle Province autonome. Tali somme sono calcolate sui prezzi dei farmaci al lordo dell'Iva.

Come rilevato dallUPB (Ufficio parlamentare di bilancio) nella memoria depositata ai fini dell’esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, sulla misura dei rimborsi e dunque del payback indicato dall’AIFA, “si e? determinato un rilevante contenzioso da parte delle imprese, che non riconoscono i conti effettuati. Per il passato, l’accordo tra imprese e Regioni, recepito con la legge n. 12 del 2019, di conversione del decreto legge n. 135 del 2018, ha consentito infine di incassare i versamenti relativi agli anni 2013-17, sia pure scontati. Dal 2019, con l’entrata in vigore di un nuovo sistema, essenzialmente basato sull’uso dei dati delle fatture elettroniche e sull’attribuzione dei rimborsi alle aziende in proporzione alle quote di mercato, invece che in base all’assegnazione di budget aziendali, si dovrebbe raggiungere una maggiore condivisione tra le parti riguardo ai dati e ai risultati in termini di rimborsi da pagare”.

 

Ai sensi del comma 476, sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA, d’intesa (di concerto nel testo originario) con il Ministero dell’economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento.

 

Il comma 477, incisivamente modificato nel corso dell’esame alla Camera, regolamenta le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. L’intervento intende instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso già attivato dalle aziende farmaceutiche con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell’anno 2018.

 

Si ricorda che l’AIFA, con la determinazione n. 128 del 28 gennaio 2020, ha attribuito alle aziende farmaceutiche gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica 2018 per acquisti diretti (medicinali di fascia A e H a carico del Ssn acquistati dalle strutture sanitarie ad esclusione dei vaccini e dei medicinali di fascia C e C bis, delle preparazioni magistrali ed officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, dei farmaci esteri e dei plasmaderivati di produzione regionale). La determina AIFA chiarisce che, nel 2018, il tetto programmato (6,89%) della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stato sforato per 2.245,3 milioni di euro, con conseguente ripiano di 1.1074,1 milioni di euro a carico delle aziende farmaceutiche. La determina rammenta che le aziende titolari dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) tenute al versamento dei suddetti oneri di ripiano, avrebbero dovuto provvedere al pagamento degli importi spettanti, secondo la ripartizione effettuata da AIFA (allegato C), entro il 15 febbraio 2020.

A seguito di numerosi provvedimenti cautelari del TAR Lazio, avviati dalle aziende farmaceutiche per l’annullamento della citata Determinazione n. 128 del 2020, l’AIFA ha avviato, in autotutela, un procedimento di riesame della metodologia di cui alla medesima determinazione (qui il comunicato Aifa del 26 giugno 2020).

 

Più precisamente, nel 2021, il comma 477 subordina la rimodulazione annuale dei tetti di spesa, al pagamento, entro il 28 febbraio 2021 (nel testo originario 31 gennaio 2021), da parte delle aziende farmaceutiche, degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell’anno 2018 per  un  importo non inferiore a  895 milioni di euro (nel testo originario al pagamento integrale degli oneri del payback relativi agli acquisti diretti 2018), come certificato dall’AIFA entro il 10  marzo 2021  (anziché  entro  il 10 febbraio 2021 come indicato nel testo originario).  In caso di pagamenti inferiori a 895 milioni di euro, si applica il tetto di spesa per acquisti diretti vigente.

Gli eventuali  minori  pagamenti  sono recuperati dall’AIFA su payback  2021 con una maggiorazione del 20 per cento.

Inoltre, con modifica introdotta alla Camera, si dispone che i pagamenti effettuati  a  titolo  di payback  2018,  compresi  quelli  effettuati  fino  al  31  dicembre 2020, si  intendono  corrisposti  a  titolo  definitivo e ne consegue l’estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate,  delle  liti  pendenti  dinanzi  al giudice amministrativo.

 

Nel 2022, il possibile aggiornamento delle percentuali (ai sensi del comma 476) è subordinato all’integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l’anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall’AIFA entro il 10 luglio 2021.

Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo.

 

 


Comma 478
(Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti)

 

 

Il comma 478, aggiunto alla Camera, è volto a modificare il decreto legislativo di attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari per stabilire le modalità con cui possono essere prescritti medicinali per uso umano per il trattamento di affezioni delle specie animali.

 

Il comma 478 modifica il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 di attuazione della direttiva 2004/28/CE relativa al codice comunitario dei medicinali veterinari, inserendo il comma 10-bis che prevede:

 

-         al comma 1: l’emanazione di un decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia del farmaco (AIFA), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento, per la definizione dei casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura degli animali - non destinati alla produzione di alimenti - un medicinale per uso umano, fermo restando il principio dell'uso prioritario di medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali.

La norma è applicabile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di medicinali veterinari, tenuto altresì conto della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, a condizione che il medesimo medicinale abbia lo stesso principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

-         ai sensi del comma 2, detto decreto deve disciplinare anche le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo dei medicinali ad uso umano per il trattamento delle affezioni animali, nel caso occorra prevenire possibili carenze del medicinale per uso umano.

-         il comma 3 prevede che il costo dei medicinali così prescritti resti comunque a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione, stabilendo inoltre il comma 4 la clausola di invarianza finanziaria per la finanza pubblica.


Commi 479 e 480
(Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario)

 

 

I commi 479 e 480, aggiunti alla Camera, sono diretti ad istituire, dal 2021, un fondo destinato al rimborso anche parziale delle spese per l’acquisto di test genomici per il carcinoma mammario, con una dotazione di 20 milioni di euro annui, nello stato di previsione del Ministero della salute, le cui modalità di accesso dovranno essere definite con decreto del medesimo Ministero.

 

Il comma 479 istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute, a decorrere dal 2021, un Fondo, con una dotazione annua di 20 milioni di euro, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l’acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormone-responsivo in stadio precoce.

Tale previsione è finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da questo tipo di carcinoma, un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l’utilizzo di chemioterapie inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie.

Le modalità di accesso ed i requisiti per l’erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, anche al fine della definizione del limite di spesa previsto per lo stanziamento (comma 480).

 

Il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. In base ai dati raccolti dal Ministero della salute, si registra negli ultimi decenni una tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (-0,8% per anno), attribuibile a maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e all'anticipazione diagnostica, oltre che dei progressi terapeutici.

 


Commi 481-483
(Disposizioni in materia di lavoratori fragili e Stanziamento per sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche)

 

 

I commi in esame sono stati inseriti dalla Camera.

I commi 481 e 482 concernono l'applicazione per il periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021 di due discipline temporanee che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e che prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile. Per la prima fattispecie, viene posto uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021).

Il comma 483 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 53,9 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.

 

Tali fattispecie transitorie - già disciplinate dall'articolo 26, commi 2 e 2-bis,  del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni[31] - riguardano i lavoratori che rientrino in una delle seguenti condizioni:

-         riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104;

-         possesso di certificazione attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita[32]. La suddetta certificazione deve essere rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap[33], dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio[34] -.

Si ricorda che dall'equiparazione del periodo di assenza dal servizio alla degenza ospedaliera deriva, per i lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS, la decurtazione ai 2/5 della normale indennità di malattia, in assenza di familiari a carico[35].

Il periodo di assenza dal servizio - nell'ambito della fattispecie in oggetto - viene prescritto (come detto, dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria[36]) sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei summenzionati organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione; nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi[37] (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).

Per la fattispecie di assenza dal servizio, si valuti l'opportunità di chiarire se - come sembrerebbe, in mancanza di una norma di esclusione - il periodo di assenza in esame rientri nel computo della durata massima del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro).

Per la medesima fattispecie di assenza dal servizio, il richiamato comma 2 dell'articolo 26 del D.L. n. 18 esclude il diritto alla liquidazione in forma monetaria delle ferie non fruite a causa delle assenze. Si valuti l'opportunità di chiarire i criteri di individuazione delle ferie oggetto di tale esclusione.

Gli oneri finanziari, derivanti dalla fattispecie in esame di assenza dal servizio, che ricadrebbero a carico del datore di lavoro e dell’INPS[38] sono imputati allo Stato, nel rispetto di un limite massimo di spesa (su domanda del datore di lavoro, per quanto concerne gli oneri che sarebbero a suo carico); tale limite è pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021 e con riferimento, come detto, alle assenze relative al periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021). L’INPS provvede al monitoraggio finanziario; qualora emerga che sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.

Come accennato, i soggetti in esame, in base alla seconda fattispecie transitoria in oggetto, possono di norma svolgere (per il medesimo periodo 1° gennaio 2021-28 febbraio 2021) la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

Il comma 483, come detto, reca un'autorizzazione di spesa, pari a 53,9 milioni di euro per il 2021, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche pubbliche, in relazione alle suddette due fattispecie transitorie.

 

 


Comma 484
(Certificazione dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti privati in quarantena o in condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria)

 

 

Il comma in esame è stato inserito dalla Camera.

Esso, con effetto dal 1° gennaio 2021, sopprime, per la certificazione di malattia dei periodi trascorsi dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena o in altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria, la prescrizione che il certificato del medico curante indichi gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena o alla condizione suddetta.

 

La disciplina in oggetto - di cui all’articolo 26, commi 1 e 3,  del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 - concerne i casi di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria derivanti dalle disposizioni restrittive della circolazione concernenti l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per tali casi, il citato comma 1 dell’articolo 26 prevede, per i lavoratori dipendenti privati, l’equiparazione a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento, ed esclude il computo ai fini del periodo di comporto (periodo oltre il quale il lavoratore in malattia non ha più diritto alla conservazione del posto di lavoro)[39].

Si ricorda che, secondo il messaggio dell’INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020, il lavoratore dipendente in esame che non sia in condizione di malattia può continuare a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio; in tale circostanza, non essendoci sospensione dell’attività lavorativa, non si applica la tutela previdenziale della malattia[40].

Riguardo al profilo della certificazione, il messaggio dell’INPS n. 3871 del 23 ottobre 2020 ha specificato che, qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento (di quarantena o di altra condizione di permanenza domiciliare obbligatoria), queste ultime devono essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS, mediante posta ordinaria o posta elettronica certificata. Tale specificazione viene naturalmente meno in virtù della novella soppressiva in esame (la quale trova applicazione, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2021).

 

Riguardo alla disciplina in oggetto, cfr., oltre ai messaggi dell’INPS summenzionati, anche il precedente messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020[41].

 

 

 


Commi 485 e 486
(Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana)

 

 

I commi 485 e 486 (quest'ultimo introdotto dalla Camera dei deputati) prevedono, rispettivamente, l'introduzione dell’articolo 8-bis e dell’articolo 4-bis nel D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178.

Il comma 1 del nuovo articolo 8-bis del D.Lgs. n. 178 trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della salute le competenze in materia di assegnazione (ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 178) del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana (CRI) alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine, il comma 1 suddetto istituisce un apposito fondo, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro e il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato - finanziamento nel cui ambito rientrano attualmente le risorse in esame - è ridotto nella misura corrispondente. Sono riservate al Ministero della salute e al Ministero della difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle convenzioni mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione (di diritto privato). Ogni decreto di assegnazione ed ogni convenzione può disporre per un periodo massimo di tre anni.

Il comma 2 del suddetto nuovo articolo 8-bis autorizza il Ministero della salute a concedere anticipazioni di cassa ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato.

Il comma 3 dello stesso nuovo articolo 8-bis demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del finanziamento, destinato alla copertura degli oneri relativi al personale trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni (ai fini dell'esaurimento della gestione liquidatoria). Il summenzionato fondo, istituito ai sensi del precedente comma 1 presso lo stato di previsione del Ministero della salute, viene corrispondentemente ridotto da parte dei medesimi decreti ministeriali.

Il comma 4 dello stesso articolo 8-bis autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.

Il nuovo articolo 4-bis del medesimo D.Lgs. n. 178 - articolo introdotto, come detto, dal comma 486 - reca una disciplina inerente sia al trasferimento dall'Ente strumentale all'Associazione della Croce Rossa italiana della proprietà di beni immobili e di unità immobiliari sia all’attribuzione di alcuni lasciti testamentari.

 

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 178 del 2012 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016[42], la trasformazione in associazione di diritto privato, denominata Associazione della Croce Rossa italiana, del precedente ente pubblico, denominato Associazione italiana della Croce rossa (CRI), con la contestuale trasformazione di quest'ultimo in un ente pubblico strumentale (non più associativo) e la successiva estinzione del medesimo, mediante procedura di liquidazione coatta amministrativa.

In particolare, l'ente strumentale è stato costituito per svolgere funzioni di supporto tecnico e logistico dell'attività della nuova Associazione, operando altresì come intestatario di beni e del personale[43].

L'articolo 2, comma 5, del medesimo D.Lgs. n. 178 del 2012 prevede che le risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato (diverse da quelle derivanti dall'erogazione di fondi per attività di volontariato di cui all'articolo 1, comma 6, del medesimo decreto legislativo) che sarebbero state erogate alla Croce rossa nell'anno 2014 ai sensi della normativa vigente in materia, sono attribuite all'Ente e all'Associazione, con decreti del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della difesa, ciascuno in relazione alle proprie competenze, ripartendole tra Ente e Associazione in relazione alle funzioni di interesse pubblico ad essi affidati[44].

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il finanziamento statale è attribuito mediante convenzioni annuali tra i Dicasteri ivi indicati[45] e l'Associazione. Tali convenzioni stabiliscono, altresì, procedure di verifica dell'impiego dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Il medesimo articolo 8, comma 2 prevede, dal 1° aprile 2018, il trasferimento - con corrispondente trasferimento anche delle risorse finanziarie - presso pubbliche amministrazioni che presentino carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, del personale (della vecchia Associazione) individuato come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria in oggetto. Si prevede che il finanziamento annuale statale della nuova Associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito, in base alla normativa vigente, per l'anno 2014, ad essa ed all'Ente strumentale, decurtato del 10 per cento per il 2017 e del 20 per cento a decorrere dal 2018.

 

Si ricorda, inoltre, che i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del D.L. n. 148 del 2017, (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 2017) prevedono il trasferimento, mediante mobilità volontaria, presso pubbliche amministrazioni di dirigenti inquadrati (nella vecchia Associazione) nell'area dei professionisti o nell'area medica (così inquadrati nell'ambito del contratto collettivo nazionale relativo ai dirigenti degli enti pubblici non economici e delle agenzie fiscali, contratto applicato alla vecchia Associazione). Tali norme, al fine di garantire la ricollocazione del personale dipendente dalla vecchia Associazione che risulti eccedentario rispetto al fabbisogno di personale della nuova Associazione, consente ai dirigenti suddetti, che abbiano svolto compiti e funzioni in materia di sanità pubblica, di accedere, mediante mobilità volontaria, nel rispetto delle disponibilità in organico e dei limiti alle assunzioni previsti dalla disciplina vigente, alle pubbliche amministrazioni ed alle qualifiche ivi individuate, anche qualora siano in possesso di una specializzazione diversa da quella richiesta per il corrispondente inquadramento. La deroga in oggetto concerne le seguenti destinazioni: dirigenza delle professionalità sanitarie del Ministero della salute e dell’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); dirigenza medica dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) - per tale destinazione, la deroga concerne esclusivamente gli incarichi rientranti nella dirigenza di seconda fascia -; dirigenza medica e della professione infermieristica di due Centri dell'Istituto superiore di sanità, Centro nazionale per i trapianti (CNT) e Centro Nazionale sangue (CNS); qualifiche di ricercatore e tecnologo degli enti pubblici di ricerca.

 

Il nuovo articolo 4-bis del D.Lgs. n. 178 del 2012 - articolo che viene ora introdotto, come detto, dal comma 486 - prevede, al comma 1, il trasferimento dall'Ente strumentale all'Associazione della Croce Rossa italiana della proprietà dei beni immobili e delle unità immobiliari che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, siano utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali (ovvero delle province autonome) o locali della medesima Associazione e che avrebbero dovuto essere trasferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 178 del 2012. I beni in oggetto vengono trasferiti ai fini dello svolgimento dei compiti statutari dell’Associazione. I provvedimenti di trasferimento costituiscono titolo per la trascrizione, con gli effetti di cui all'articolo 2644 del codice civile[46] (comma 3 del nuovo articolo 4-bis). Nella fase transitoria, i beni in oggetto sono concessi in uso gratuito alla suddetta Associazione e le relative spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico della medesima (comma 4 del nuovo articolo 4-bis).

 

Più in particolare, il trasferimento di tali beni avviene su istanza del Presidente dell'Associazione, da presentare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di bilancio (comma 2 del nuovo articolo 4-bis). Il commissario liquidatore dell’Ente strumentale, previo parere del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell’autorità di vigilanza, adotta i provvedimenti di trasferimento. Quest’ultimo è esente dalle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché da ogni altra imposta o tassa che sarebbe ad esso connessa (comma 3 citato dell'articolo 4-bis).

 

Il comma 5 del nuovo articolo 4-bis dispone che i lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017 in favore della vecchia Associazione pubblica CRI o in favore dell’Ente strumentale spettino alla nuova Associazione della Croce Rossa italiana, qualora l’apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 


Comma 487
(Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana)

 

 

Il comma in esame, insieme con la tabella di cui all'allegato G, trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana.

 

Si ricorda che il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la trasformazione in associazione di diritto privato, denominata Associazione della Croce Rossa italiana, del precedente ente pubblico, denominato Associazione italiana della Croce rossa (CRI), con la contestuale trasformazione di quest'ultimo in un ente pubblico strumentale (non più associativo) e la successiva estinzione del medesimo, mediante procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Nell'ambito di tale procedura, una quota del personale dell'ente pubblico è transitato in mobilità - secondo la disciplina di cui all'articolo 6 del citato D.Lgs. n. 178, e successive modificazioni - presso altre amministrazioni pubbliche. In particolare, gli enti pubblici che figurano nell'allegato G, come destinatari delle risorse finanziarie suddette, sono: l'INPS, l'INAIL, l'ENAC, l'ACI, il CREA, l'ENEA, l'ISTAT. Il medesimo allegato individua, per ciascuno di tali enti, a valere sul finanziamento previsto a legislazione vigente per la Croce Rossa italiana per i corrispondenti anni, un importo relativo alle quote accantonate per il periodo 2018-2020 e un importo relativo a ciascuno degli anni 2021-2023. Il complesso di tali importi costituisce un debito dell'Ente strumentale, che finora il medesimo, come ricorda la relazione tecnica del disegno di legge di bilancio, non è stato in grado di onorare per via dell'andamento della liquidazione.

Il commissario liquidatore del suddetto Ente strumentale è di conseguenza autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo dell'ente.

Si ricorda che, a regime, il trasferimento di risorse finanziarie alle pubbliche amministrazioni destinatarie delle procedure di mobilità in oggetto è disciplinato dal precedente comma 485, capoverso 3, del presente articolo 1.

 


Commi 488-490
(Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare)

 

 

I commi 488-490, introdotti durante l’esame parlamentare, istituiscono, nello stato di previsione del ministero della difesa, un Fondo con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (commi 488 e 489). Inoltre, la norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 490).

 

All’interno dello stato di previsione del Ministero della Difesa viene istituito un Fondo finalizzato all’adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 488).

Le modalità di impiego e di gestione del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro della Sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 489).

 

Per sanità militare deve intendersi il complesso dell’organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese.

Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l’efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa.

La sanità militare ha infatti il compito primario di assicurare l’assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all’interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all’assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità.

Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il “servizio sanitario militare”.

La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità.

L’attuale organizzazione territoriale della sanità militare è schematizzata nel diagramma seguente:

Fonte: Corte dei conti (delibera 16/2019/G), su dati Ministero della difesa

1 Centro Ospedaliero Militare dal 2018 (precedentemente Dipartimento militare di medicina legale- DMML)

2 Istituti di Medicina Aerospaziale di Milano e Roma

3 Istituto di Perfezionamento e Addestramento in Medicina Aerospaziale

4 5 DMML nel 2017, ridotti a 4 nel 2018 (dopo il ripristino del COM di Milano)

5 Già Centro Studi e Ricerche EI, dal 2017 riorganizzato quale Dipartimento del Policlinico Militare “Celio”

6 Dipende dall’Ufficio Studi del Comando Subacqueo Incursori (COMSUBIN

7 Sezioni di Sanità CC (40 dal 1° gennaio 2017, dopo l’assorbimento del Corpo Forestale, in precedenza 38)

 

Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è avvalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l’assistenza a favore del personale dell’unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo.

Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35).  Nell’anno 2018:

§  per l’Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro;

§  per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni;

§  per l’Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni;

§  per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni.

In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l’anno 2018.

 

 

Si autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 490).

 


Commi 491-494 e 496
(Norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, linee guida sul controllo dell'appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie e programmi di sviluppo dei servizi sanitari di prossimità)

 

 

I commi 491 e 492 recano norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. I commi 493 e 494 demandano al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza[47] l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità. Il comma 496 - inserito dalla Camera - incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

Il comma 491 prevede che, dall'anno 2021, la regolazione dei flussi finanziari tra le singole regioni e province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra regione, sia operata sulla base dei dati relativi all'erogazione delle prestazioni nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si specifica che tale regolazione avviene su proposta del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le regioni e le province autonome, in sede di riparto delle suddette risorse relative al fabbisogno sanitario nazionale standard[48]. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio osserva che, di norma, la regolazione dei flussi finanziari relativi alla mobilità sanitaria interregionale è avvenuta finora il secondo anno successivo rispetto a quello di erogazione delle prestazioni e che il nuovo criterio temporale potrebbe consentire agli enti territoriali una programmazione tempestiva e più efficiente.

Il comma 491 specifica altresì che la regolazione in esame deve essere operata anche tenendo conto dei controlli in materia di appropriatezza del ricorso alla mobilità, comunicati dalle singole regioni e province autonome. Il comma opera anche un richiamo alle schede 4 e 11 allegate all’intesa relativa al patto per la salute per gli anni 2019-2021[49], schede concernenti, rispettivamente, la mobilità in oggetto e la ricerca sanitaria.

Il comma 492 prevede che la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale - prevista in via obbligatoria dall'articolo 1, comma 576, della L. 28 dicembre 2015, n. 208[50] - costituisca uno degli adempimenti ai quali la normativa vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Si demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al suddetto Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

Il successivo comma 493 prevede che il medesimo Comitato paritetico adotti linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria[51], al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati (pubblici e privati), con l’obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso ai medesimi erogatori accreditati, nonché di mantenere elevati standard nell’attività resa dagli stessi.

Il comma 494 prevede che il suddetto Comitato elabori: un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità sanitaria, al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di superare, nell'ottica di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non fisiologici; specifici programmi inerenti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali, per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, al fine di evitare criticità di accesso nonché rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

Il comma 496 - inserito dalla Camera - incrementa, come detto, di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

 

Il comma opera un richiamo alla disciplina di rango secondario sulla documentazione concernente il riconoscimento della qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico[52] e fa esplicito riferimento al livello di particolare eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica dei medesimi Istituti.


Comma 495
(Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)

 

 

Il comma 495, introdotto nel corso dell’esame parlamentare, da’ facoltà alle regioni e alle province autonome di riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVD-19), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell’ambito degli accordi e dei contratti stipulati per il 2021. Il  predetto  riconoscimento  tiene conto  sia  delle  attività  erogate nel corso del 2021 (di  cui  deve  essere  rendicontata  l’effettiva produzione),  sia,  fino  a  concorrenza  del predetto  limite  massimo  del  90  per  cento del budget,  di  un  contributo una  tantum legato  all’emergenza  in  corso  ed  erogato dalle  regioni  e  province  autonome  nelle quali  insiste  la  struttura  destinataria  di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che,  sulla  base  di  uno  specifico  provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il  2021. Resta fermo il  riconoscimento,  nell’ambito  del budget assegnato  per  l’anno  2021,  in  caso  di  produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto  negli  accordi  e  contratti  stipulati per  l’anno  2021,  come  rendicontato  dalla medesima  struttura  interessata.

 

 

Il comma 495, reca, per il 2021, analoga misura a quella prevista per il 2020 dall’art. 19-ter del Decreto Ristori (decreto legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176), con la finalità di sostenere le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del COVID-19. La misura si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

Più in particolare, le regioni e le province autonome possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell’ambito degli accordi e dei contratti (di cui all’articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992), stipulati per il 2021, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Il  predetto  riconoscimento  tiene conto,  pertanto,  sia  delle  attività  ordinariamente erogate nel corso del 2021 di  cui  deve  essere  rendicontata  l’effettiva produzione,  sia,  fino  a  concorrenza,  del predetto  limite  massimo  del  90  per  cento del budget,  di  un  contributo una  tantum legato  all’emergenza  in  corso  ed  erogato dalle  regioni  e  province  autonome  nelle quali  insiste  la  struttura  destinataria  di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che,  sulla  base  di  uno  specifico  provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati i  per  l’anno  2021.  Resta fermo  il  riconoscimento,  nell’ambito  del budget assegnato  per  il  2021,  in  caso  di  produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto  negli  accordi  e  contratti  stipulati per  l’anno  2021,  come  rendicontato  dalla medesima  struttura  interessata.

 

Per quanto riguarda le misure economiche di sostegno per l’approvvigionamento del materiale necessario per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 da parte delle strutture private accreditate, l’art. 19-novies del Decreto ristori (decreto legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176) ha istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per il 2021 per facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI) idonei a prevenire il rischio di contagio nelle strutture residenziali, quali residenze sanitarie assistenziali (RSA), le case di riposo, i centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità. La definizione dei criteri di riparto del Fondo, secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le citate strutture residenziali, tenendo anche conto della demografia del processo di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale, è rimessa ad un decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il MEF, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato Decreto ristori, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.


Comma 497
(Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario)

 

 

Il comma 497 opera alcune novelle nell'articolo 7 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse.

 

Il citato decreto legislativo n. 206 del 2007 concerne la disciplina, per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, del riconoscimento del possesso di una qualifica professionale (conseguita in altri Paesi dell’Unione)[53].

In particolare, l'articolo 7 (e successive modificazioni) - oggetto di novella da parte del comma 497 in esame - reca disposizioni in ordine alle conoscenze linguistiche che i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali sono tenuti a possedere per l'esercizio della professione.

In tale ambito, la novella di cui al capoverso 1-sexies del presente comma 497 prevede che nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano la conoscenza della lingua tedesca costituisca requisito sufficiente di conoscenza linguistica per l'esercizio delle professioni sanitarie e che i controlli linguistici previsti dalle norme di cui al citato decreto legislativo n. 206 del 2007 siano svolti in conformità alla suddetta disposizione.

In base al successivo capoverso 1-septies, il presidente dell'ordine dei medici della Provincia autonoma di Bolzano è autorizzato ad istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici, alla quale possono essere iscritti, su domanda, fermi restando gli altri requisiti, i professionisti che siano a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione nella sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano.

Il capoverso 1-octies fa salva l'applicazione del principio vigente[54], in base al quale nei servizi sanitari di pubblico interesse (così come negli altri servizi di pubblico interesse) l'attività, nel territorio della suddetta Provincia, deve essere organizzata in modo che sia garantito agli utenti l'uso sia della lingua italiana sia di quella tedesca[55].

Si ricorda che l'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e successive modificazioni, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che i controlli dello Stato sulla conoscenza linguistica del professionista (interessato da un atto di riconoscimento di qualifica professionale) siano limitati alla conoscenza di una lingua ufficiale dello Stato membro ospitante, o di una lingua amministrativa dello Stato membro ospitante, a condizione che quest'ultima sia anche una delle lingue ufficiali dell'Unione.

Considerato che, ai sensi dell'articolo 99 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige[56], la lingua tedesca è parificata a quella italiana, la quale ultima (come specifica il medesimo articolo 99) è la lingua ufficiale dello Stato, si valuti l'opportunità di un esame circa la compatibilità della disposizione introdotta dal capoverso 1-sexies con la suddetta disciplina europea - la quale non contempla esplicitamente la possibilità di un riconoscimento di qualifica limitato ad un'area del territorio dello Stato membro -.

Riguardo al summenzionato capoverso 1-septies, si rileva che esso fa riferimento solo ai medici e non anche alle altre professioni sanitarie. Si consideri l'opportunità di una valutazione di tale profilo.

Si ricorda che è attualmente pendente presso la Corte costituzionale il ricorso n. 115/2019, con cui il Governo ha impugnato l'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 17 ottobre 2019, n. 10.

La disposizione in questione ha previsto che l'ordine o collegio professionale competente per la Provincia di Bolzano possa iscrivere professionisti interessati da atti di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 anche qualora questi ultimi conoscano soltanto la lingua tedesca, con conseguente limitazione degli effetti dell'iscrizione alla possibilità di esercizio della professione nel solo territorio della Provincia di Bolzano.

Il Governo contesta la legittimità costituzionale di tale previsione, sulla base della quale potrebbero operare nella Provincia di Bolzano professionisti in  grado  di  esprimersi soltanto in lingua tedesca e non anche  in  lingua  italiana, in violazione dell'obbligo della Provincia di legiferare in armonia con la Costituzione e con gli impegni internazionali dell'Italia, e in particolare con l'obbligo, ex articolo 117, primo comma, della Costituzione, di osservare i vincoli derivanti dall'ordinamento europeo.

 

In merito ai summenzionati controlli linguistici, si ricorda che l'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 206, e successive modificazioni, prevede che essi siano proporzionati all'attività professionale da eseguire e siano svolti da parte delle autorità competenti al riconoscimento delle qualifiche professionali, definite dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 206, e successive modificazioni.

In relazione alle professioni sanitarie, l'articolo 5 prevede che il Ministero della salute sia l'autorità competente per il riconoscimento della libera prestazione di servizi sul territorio nazionale a carattere temporaneo e occasionale (titolo II, e successive modificazioni) e per il riconoscimento professionale in regime di stabilimento, tanto per le professioni coperte dal titolo III, capo II, e successive modificazioni, quanto per le professioni cui si applica il principio del riconoscimento automatico di cui al titolo III, capo IV, e successive modificazioni.

Più in particolare, le medesime autorità competenti a riconoscere le qualifiche professionali sono tenute a verificare la conoscenza della lingua italiana nel caso in cui la professione abbia ripercussioni sulla sicurezza dei pazienti, nonché nei casi in cui sussista un serio e concreto dubbio in merito alla sussistenza di una conoscenza sufficiente della lingua italiana, con riguardo all'attività che il professionista intenda svolgere (articolo 7 citato, comma 1-bis). I controlli linguistici in oggetto sono svolti successivamente al riconoscimento della qualifica professionale (o successivamente al rilascio della tessera professionale europea).

 

 

 


Comma 498
(Sostegno dello studio e ricerca endometriosi)

 

 

Il comma 498, aggiunto alla Camera, autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio di programmazione 2021-2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell’utero (endometriosi) nel territorio nazionale.

 

Il comma 498 è diretto ad autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 1141 del presente disegno di legge, per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell’utero (endometriosi) nel territorio nazionale.

A tal fine dispone che il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisca i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse sopra indicate. Si prevede in particolare che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50% dello stanziamento in commento.

 

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (comma 469, articolo 1, della L. n. 160 del 2019) ha previsto uno stanziamento di 2 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza di questa specifica patologia. Anche in tale caso è stato previsto che non meno del 50% delle medesime risorse vengano destinate alla ricerca. Si segnala che il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell’elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati (“moderato o III grado” e “grave o IV grado”) riconoscendo l’esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali.

 


Commi 499-501
(Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020)

 

 

I commi 499-501, aggiunti alla Camera, dispongono un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio di programmazione 2021-2023 per le finalità della legge n. 10 del 2020 in materia di donazione del corpo post mortem. Sono previsti due decreti del Ministero della salute, rispettivamente per individuare i centri di riferimento per l’attuazione della norma in esame e la ripartizione delle risorse autorizzate dai presenti commi.

 

Il comma 499, aggiunto in prima lettura, prevede, per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1141 del presente disegno di legge.

 

Ai sensi del comma 500, il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve individuare i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.  Inoltre, il medesimo Ministro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è chiamato a stabilire con proprio decreto i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate dai presenti commi, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare (comma 501).

 

 

 La legge 10 febbraio 2020, n. 10, recante Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica prevede che la dichiarazione di consenso alla donazione post mortem del proprio corpo o dei tessuti per fini di ricerca, debba essere redatta, in analogia con la legge n. 219/2017 sul consenso informato e sulle DAT, nelle forme previste per le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), vale a dire per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello stato civile del comune di residenza. Inoltre, la dichiarazione di consenso deve essere consegnata alla Asl di appartenenza a cui spetta il compito di conservarla e di trasmetterla telematicamente alla Banca dati DAT. La revoca al consenso  può essere effettuata in qualsiasi momento e con le modalità appena illustrate. A differenza della legge n. 219/2017, che prevede la possibilità di indicare nelle DAT un fiduciario chiamato a rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie, nella dichiarazione di consenso alla donazione post mortem deve essere obbligatoriamente indicato un fiduciario a cui spetta l'onere di comunicare al medico che accerta il decesso l'esistenza del consenso. Al fine di ottimizzare l'utilizzo dei corpi dei defunti, vengono istituiti Centri di riferimento per la conservazione e l'utilizzazione dei corpi dei defunti e un Elenco degli stessi presso il Ministero della salute. Infine, la definizione delle norme attuative viene demandata ad un regolamento da emanarsi entro tre mesi l'entrata in vigore del provvedimento. Dopo il decesso e la dichiarazione di morte, il corpo del defunto deve restare all'obitorio almeno ventiquattro ore prima di essere destinato allo studio, alla formazione e alla ricerca scientifica.


Comma 502
(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)

 

 

Il comma 502, inserito alla Camera, dispone misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, mediante l’aggiunta del comma 5-bis all’articolo 42-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) disciplinante tali misure.

 

Il comma 502, inserito alla Camera, novella l’articolo 42-bis del decreto legge 23/2020 (cd. Decreto Liquidità, L. 40/2020), aggiungendo il comma 5-bis diretto a prevedere una struttura di supporto per la realizzazione dei compiti del Commissario straordinario nominato per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, con la finalità di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

 

La struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di 5 unità di personale di cui:

- 1 unità di livello dirigenziale non generale;

- 4 unità di personale non dirigenziale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche definite ai sensi della normativa vigente, escludendo da questi il personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

Tra queste ultime unità del contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti e consulenti, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata esperienza - in base ai presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stabiliti all’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 -, il cui compenso è definito dal Commissario straordinario, e non può comunque superare i 48.000 euro annui.

La struttura commissariale cessa alla scadenza dell’incarico del Commissario (che come fissato dal vigente articolo 42-bis ha durata di un anno dall’avvenuta nomina).

 

Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell’amministrazione di appartenenza.

L'articolo 17, comma 14 della legge 127 del 1997 ha previsto misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo: nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari stabiliscano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro 15 giorni dalla richiesta.

 

Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal Commissario straordinario, previa presentazione di documentazione, con obbligo di rendicontazione, mentre le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono rimborsate nei limiti previsti dalla normativa vigente, analogamente corrisposte previa presentazione di documentazione e con obbligo di rendicontazione.

Agli oneri derivanti dal comma in esame è chiamato a provvedere direttamente il Commissario nei limiti delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale indicata dalle disposizioni del medesimo 42-bis, comma 4.

 

Il vigente articolo 42-bis ha previsto, al fine di contrastare gli effetti derivanti  dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – adozione avvenuta il 22 settembre 2020 (la norma fissava il termine di 30 giorni dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione del decreto, 7 giugno 2020) -, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, per la nomina di un Commissario straordinario finalizzata alla progettazione e  realizzazione del nuovo  complesso ospedaliero della città di Siracusa.  La durata dell'incarico del Commissario straordinario è stata fissata in un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito. Il completamento della struttura è stabilito entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (7 giugno 2020).

 

 Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili per la realizzazione del polo ospedaliero. In essa possono inoltre confluire le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione dell’opera in esame.

Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge11 marzo 1988, n. 67, che stanzia risorse per l’edilizia sanitaria (qui un approfondimento), e  assegnate  alla  Regione  siciliana,  ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di  programma  tra  il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Le risorse per l'edilizia sanitaria sono state unificate in un'autorizzazione di legge contenuta nella legge finanziaria per il 1988 (articolo 20, comma 1, L. n. 67 dell'11 marzo 1988) per un importo complessivo che attualmente ha raggiunto la cifra di 30 miliardi di euro finalizzati all'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, oltre che per la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti. Da ultimo, il DL. 34 del 2019 (L. 58/2019), articolo 50, comma 1-bis ha incrementato di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024 e di 25 milioni per l'anno 2025 le risorse previste dall'articolo 20 della L. n. 67 del 1988 per l'esecuzione del programma pluriennale di interventi di edilizia sanitaria, complessivamente pari a 30 miliardi di euro. L'articolo 33 del medesimo DL. n. 34 ha poi autorizzato programmi regionali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato - in base ai rispettivi fabbisogni di personale - per l'accelerazione degli investimenti pubblici con particolare riferimento, tra l'altro, alle opere di edilizia sanitaria.


Comma 503
(Incremento del Fondo per l'arricchimento
e l'ampliamento dell'offerta formativa)

 

 

Il comma 503, non modificato dalla Camera dei deputati, incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi per gli anni 2021, 2023, 2024, 2025 e 2026.

 

La disposizione aumenta il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, di 117,8 milioni di euro per il 2021 (per tale annualità vi è una riduzione, su cui si veda infra), di 106,9 milioni di euro per il 2023 (non è previsto un incremento per l'annualità 2022), di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026.

La finalità dell'incremento è ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi.

 

Originariamente, l'art. 1 della L. 440/1997 ha istituito, nello stato di previsione dell'allora Ministero della pubblica istruzione, un fondo denominato «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi» destinato:

§  alla piena realizzazione dell'autonomia scolastica;

§  all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua comunitaria nelle scuole medie;

§  all'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico;

§  alla formazione del personale della scuola;

§  alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non universitaria;

§  allo sviluppo della formazione continua e ricorrente;

§  agli interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi;

§  ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico;

§  alla realizzazione di interventi perequativi in favore delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa;

§  alla realizzazione di interventi integrati;

§  alla copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.

Successivamente, il d.lgs. 77/2005 ha inserito anche l'alternanza scuola-lavoro (dal 2019 denominata "percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento -PCTO) tra le destinazioni delle risorse di cui alla L. 440/1997.

In seguito, l'art. 5, co. 4, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) ha inserito una ulteriore destinazione delle risorse di cui all'art. 1 della L. 440/1997, stabilendo che dall'anno scolastico 2013/2014 parte del Fondo è destinata al finanziamento di progetti volti alla costituzione o all'aggiornamento, presso le istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi, necessari a connotare l'attività didattica laboratoriale secondo parametri di alta professionalità.

 

Si ricorda che in virtù dell'art. 1, co. 601, della L. 296/2006, a decorrere dal 2007, l'autorizzazione di spesa di cui alla L. 440/1997, unitamente a quella di cui all'art. 1, co. 634, della medesima L. 296/2006 nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del piano programmatico di cui all'art. 1, co. 3 della L 53/2003 sono confluite nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (allocato sui capp. 1195, 1196, 1204, 1194, 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione).

 

Nella Nota 24 gennaio 2007, prot. 1306, il Ministro aveva specificato che nel Fondo citato affluivano le risorse per: il funzionamento amministrativo didattico; le funzioni connesse al subentro nei contratti per le pulizie delle scuole stipulati dagli enti locali (cosiddetti appalti storici); la stabilizzazione dei lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili – ex LSU – in servizio presso le istituzioni scolastiche; la sperimentazione didattica e metodologica nelle classi con alunni disabili. I criteri per l'assegnazione alle scuole delle risorse a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche sono definiti dal D.M. 633/2016.

 

Si segnala infine che gli strumenti per garantire l'effettività del diritto allo studio delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti fino al completamento del percorso di istruzione secondaria di secondo grado sono disciplinati dal d.lgs. 63/2017.

 

Si segnala che, in base ai commi 504-506 e ai commi 981 e 982, il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi viene ridotto, rispettivamente, di 30 milioni di euro per il 2021, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'anno scolastico 2020/2021, e di 25,856 milioni di euro per il 2021 per l'istituzione del Fondo da destinare alla copertura delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell’ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali dei dirigenti scolastici.


Commi da 504 a 506
(Interventi relativi alla valutazione degli apprendimenti e agli esami di Stato per l’a.s. 2020/2021)

 

 

I commi 504 a 506, introdotti durante l’esame alla Camera, recano disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l’a.s. 2020/2021. In particolare, si destinano alle scuole statali e paritarie sede di esame di Stato per il 2021 € 30 mln e si affida ad ordinanze del Ministro dell’istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami.

 

Più nello specifico, il comma 504 dispone che, al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'a.s. 2020/2021, secondo gli standard di sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente, alle istituzioni scolastiche statali e paritarie sede di esame di Stato sono assegnate, con decreto del Ministero dell'istruzione, apposite risorse, tenendo conto del numero di studenti e di unità di personale coinvolti.

 

La disposizione è analoga a quanto ha previsto, per l’a.s. 2019/2020, l’art. 231, co. 6, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Lo stesso comma 504 dispone, inoltre, che con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, possono essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento dei medesimi esami di Stato, tra le quali anche quelle che sono state previste dall'art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) per l’a.s. 2019/2020.

 

Il D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disciplinato, tra l’altro, la regolare conclusione dell’a.s. 2019/2020, anche con riferimento agli esami di Stato.

In particolare, l’art. 1 ha stabilito che con ordinanze del Ministro dell’istruzione si dovevano disciplinare:

§  i requisiti per l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. A tal fine, si derogava alle previsioni relative alla frequenza minima necessaria e alla parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento, ovvero alla sospensione, in sede di scrutinio finale, del giudizio. Rimaneva comunque ferma la non ammissione in caso di sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Inoltre, su richiesta delle famiglie, i dirigenti scolastici dovevano valutare la reiscrizione al medesimo anno di corso frequentato nell'a.s. 2019-2020 per alunni con disabilità per i quali fosse stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi stabiliti nel Piano educativo individualizzato (PEI) (co. 3, lett. a), co. 4, alinea e lett. a), co. 4-ter)[57];

§  i criteri generali dell’eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020, che deve avvenire nel corso dell’attività didattica ordinaria dell’a.s. 2020/2021, a decorrere dal 1° settembre 2020 (co. 2)[58];

§  i requisiti di ammissione e l’ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo. A tal fine, si doveva prescindere, oltre che dai requisiti relativi alla frequenza e alla votazione minime necessarie, anche dai requisiti relativi alla partecipazione alle prove INVALSI (primo e secondo ciclo) e allo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (secondo ciclo). Anche in tal caso, rimaneva ferma la non ammissione ove fossero state presenti sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità, ovvero l'esclusione dallo scrutinio finale. Le previsioni si dovevano applicare anche ai candidati esterni (co. 3, lett. a), e co. 6, primo e secondo periodo);

§  le modalità di costituzione e di nomina delle Commissioni per l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo che fossero composte da commissari interni, con presidente esterno. I risparmi così realizzati sono stati destinati per metà al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, e, per l’altra metà, al recupero degli apprendimenti relativi all’a.s. 2019/2020 (co. 3, lett. c), co. 4, alinea, e co. 9)[59];

§  le modalità di svolgimento degli esami di Stato. Al riguardo, erano state profilate due diverse discipline, a seconda che l’attività didattica in presenza – sospesa, su tutto il territorio nazionale, dal 5 marzo 2020 – fosse o meno ripresa entro il 18 maggio 2020.

In particolare, ove l’attività didattica in presenza fosse ripresa entro quella data, le ordinanze avrebbero definito le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, nonché le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione volti ad assicurare uniformità (co. 3, lett. b) e d).

Con specifico riguardo all’ipotesi – poi concretizzatasi – di mancata ripresa dell’attività didattica in presenza alla data del 18 maggio 2020, per il primo ciclo aveva previsto la rimodulazione dell’esame con la valutazione finale da parte del consiglio di classe, che doveva tener conto altresì di un elaborato del candidato. Per il secondo ciclo, aveva previsto l’eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, anche in modalità telematica, di cui costituivano parte le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Specifiche disposizioni riguardavano i candidati esterni, nonché i candidati provenienti da percorsi di istruzione parentale, per i quali doveva essere salvaguardata l’omogeneità di svolgimento rispetto all’esame dei candidati interni (co. 3, lett. b) e d), co. 4, lett. b), c), e d), co. 6, secondo e terzo periodo).

Quanto ai tempi, aveva previsto che i candidati esterni dovevano svolgere gli esami preliminari per l’ammissione all’esame di Stato in presenza e sostenere lo stesso esame di Stato nel corso della sessione straordinaria. Qualora l’esame di Stato non si fosse concluso in tempo utile, essi, limitatamente all’a.a. 2020/2021, dovevano partecipano con riserva alle prove di ammissione ai corsi di istruzione terziaria e a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione per le quali fosse richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Anche i candidati provenienti da un sistema di studio estero che non avessero conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste, dovevano partecipare con riserva (co. 7)[60].

 

Per maggiori approfondimenti su quanto sinteticamente illustrato – nonché per le previsioni a regime relative agli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo – si veda il dossier del Servizio Studi n. 287/2 del 30 maggio 2020.

 

Il medesimo art. 1 del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) ha disposto, altresì, che le ordinanze dovevano prevedere specifiche modalità per l’adattamento di tutte le previsioni agli studenti con disabilità e a quelli con disturbi specifici dell’apprendimento, ovvero con bisogni educativi speciali, tenendo conto della disciplina a regime, nonché per gli studenti degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o impossibilitati a lasciare il domicilio o con specifiche condizioni di salute, con particolare riferimento all’immunodepressione (co. 3, lett. d), co. 4, lett. c), co. 5)[61].

 

Per le finalità indicate dal comma 504, il comma 505 incrementa di complessivi € 30 mln per il 2021 le risorse destinate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche[62] e alle scuole paritarie[63].

 

Si tratta di una previsione analoga a quella recata dall’art. 231, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che ha stanziato, per le finalità indicate dal citato co. 6 dello stesso art. 231, 39,23 mln per il 2020.

 

Per completezza, si ricorda che il co. 7-bis dello stesso art. 231 ha disposto che, per le medesime finalità di cui al co. 6, erano stanziati ulteriori € 2 mln per il 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d’Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche ricadenti nei territori di competenza.

 

Inoltre, lo stesso art. 231 ha previsto, tra l’altro, che:

- il Ministero dell'istruzione era autorizzato ad anticipare alle scuole le somme assegnate nel limite delle risorse iscritte in bilancio (co. 8);

- i revisori dei conti delle istituzioni scolastiche erano tenuti a svolgere controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie in relazione alle finalità in esso stabilite.

 

In base al comma 506, ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, disposto dal comma 503 del disegno di legge in esame.


Commi da 507 a 509
(Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa)

 

 

I commi da 507 a 509, introdotti in prima lettura, demandano al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del Terzo settore con esperienza specifica. Per tale scopo si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021.

 

La finalità della disposizione è di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati. Il programma nazionale di ricerca e interventi - promosso dal Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione - prevede un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

Nell’attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore, con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

 

Sul contrasto alla povertà educativa sono intervenute diverse diposizioni che hanno coinvolto una pluralità di amministrazioni.

Con specifico riferimento agli interventi che riguardano le competenze dei Dicastri Istruzione e università, si ricorda che l'art. 11 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha demandato all'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) l'individuazione, nelle Regioni del Mezzogiorno, delle aree di esclusione sociale, caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata. Per tali scopi il MIUR doveva indire una procedura selettiva per la presentazione di progetti, finanziata nell'ambito delle risorse del Programma operativo nazionale (PON) «Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento», riferito al periodo di programmazione 2014/2020.

In attuazione è intervenuto il D.I. 15 marzo 2019, n. 218, con cui sono state individuate 292 aree territoriali di esclusione sociale caratterizzate da povertà educativa minorile e dispersione scolastica, nonché da un elevato tasso di fenomeni di criminalità organizzata destinatarie degli interventi educativi di cui al presente Avviso. Dette aree sono situate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

Il 6 agosto 2019 è stato quindi emanato l'Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità, nell’ambito dell’Asse I del PON “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I. Tale avviso è volto a finanziare la realizzazione di interventi educativi di durata biennale.

Si veda anche il Rapporto dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Una politica nazionale di contrasto del fallimento formativo e della povertà educativa", redatto a gennaio 2018.

Con riferimento al ruolo del Terzo settore, si veda il Protocollo di intesa siglato il 21 ottobre 2020 tra il Ministero dell'istruzione e il Forum nazionale del Terzo settore, che prevede tra l'altro la costituzione di un Gruppo di lavoro paritetico composto da tre rappresentanti di ciascuna delle parti.

 

 

 

 


Commi 510 e 511
(Offerta formativa dei licei musicali)

 

 

I commi 510 e 511, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021 per consentire ai licei musicali di attivare corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali.

 

La finalità della disposizione è di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e permettere l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. L'attuazione della disposizione - si intenderebbe anche la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo - avviene con decreto del Ministro, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ha previsto il liceo musicale e coreutico, articolato nelle due sezioni musicale e coreutica, indirizzato all'apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza e allo studio del loro ruolo nella storia e nella cultura. L'iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche.  L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 594 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 18 ore medie settimanali. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 14 ore medie settimanali. Il piano degli studi del liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è definito dall'allegato E al citato D.P.R. 89/2010.

Con D.M. 7 ottobre 2010, n. 211  sono state elaborate le "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali". Tra gli obiettivi specifici di apprendimento in Storia della musica, per il liceo musicale e coreutico, nel quinto anno, si prevede che lo studente acquisisca la conoscenza "del profilo storico dal secolo XIX ai giorni nostri e analizzi autori come Liszt, Verdi, Wagner, Brahms, Puccini, Debussy, Mahler, Stravinskij, Schönberg, Bartok, Webern, Šostakovic, Britten, Berio, Stockhausen ecc., nonché a margine fenomeni come il jazz, la 'musica leggera' e la cosiddetta popular music".

Si segnala infine che a novembre 2011 è stata costituita la Rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” (Rete nazionale LMC) attraverso un Accordo sottoscritto dalla Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e i dirigenti scolastici  dei licei musicali e dei licei coreutici. Nel mese di dicembre dello stesso anno è stata designata la Cabina di regia della Rete. Nel mese di dicembre 2015 sono stati rinnovati e sottoscritti  il l’Accordo di Rete e la Cabina di Regia della Rete nazionale LMC.

 


Commi 512-513 e 970-971
(Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)

 

 

Il comma 512 incrementa di 8.184.000 euro annui, a decorrere dall’anno 2021, il Fondo per l’innovazione digitale e la didattica laboratoriale per azioni di innovazione didattica e digitale nelle scuole mediante gli animatori digitali. Il comma 513 autorizza inoltre una spesa ulteriore di 12 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione del sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica.

I commi 970 e 971 estendono agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire équipe formative territoriali con 20 docenti in comando per il supporto al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e con 200 docenti in semi esonero dall'esercizio dell'attività didattica.

Nessuna delle disposizioni citate è stata modificata dalla Camera dei deputati.

 

In dettaglio, il comma 512 aumenta di 8,184 milioni di euro, a decorrere dal 2021, le risorse di cui all'art. 1, co. 62, della L. 107/2015 destinate all’innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. Il relativo Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, al cap. 8107.

 

Per il 2020, tali risorse sono state già incrementate di 2 milioni di euro dall'art. 1, co. 257, della L. 160/2019, di 85 milioni di euro dall'art. 120 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di 2 milioni di euro dall'art. 2, co. 3-bis, del D.L. 22/2020 (L. 41/2020) e di 85 milioni di euro dall'art. 21 del D.L. 137/2020 (L. 176/2020).

In attuazione dell'art. 21 del D.L. 137/2020 si veda il D.M.155/2020 e relativo Allegato.

Per completezza, si segnala che l'art. 21, co. 7-bis, del D.L. 137/2020 (la cui legge di conversione è stata approvata in via definitiva dalla Camera il 18 dicembre ed è in via di pubblicazione) stanzia 2 milioni di euro per il 2021 per l'acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali da concedere in comodato d'uso e per l'utilizzo delle piattaforme digitali per l'apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete da trasferire alla Regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano. Dette risorse sono ripartite in favore delle istituzioni scolastiche nei territori di competenza.

 

L'incremento in esame è disposto al fine di potenziare le azioni per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso il coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica.

 

Si ricorda che la L. 105/2017, all'art. 1, co. 56, ha previsto l'adozione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), in coerenza con il quale le scuole promuovono proprie azioni nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF). Il Piano, adottato con D.M. 851 del 27 ottobre 2015, persegue  i  seguenti obiettivi:

§  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese;

§  potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

§  adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero;

§  formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

§  formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

§  potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

§  valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

§  definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

 

L'azione#28 “Un animatore digitale in ogni scuola” del Piano nazionale per la scuola digitale prevede che in ogni scuola siano presenti gli animatori digitali” ossia docenti che, insieme ai dirigenti scolastici e ai direttori amministrativi, adeguatamente formati su tutti i suoi contenuti, provvedono ad attivare le politiche innovative contenute nel Piano e a coinvolgere tutto il personale, studenti e famiglie. Tale azione #28 stabilisce che, a decorrere dal 2016, siano destinati 1.000 euro in favore di ciascuna istituzione scolastica statale per la realizzazione di attività negli ambiti della formazione interna, del coinvolgimento della comunità scolastica e della creazione di soluzioni innovative.

Da ultimo, con nota n. 4203 del 20 marzo 2020 è stata comunicata l'erogazione del contributo per il 2020 per l'azione #28.

 

La relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato in prima lettura precisa che la somma di 8,184 milioni di euro è calcolata sulla base del contributo di 1.000 euro per ciascuna delle 8.184 scuole.

 

Il comma 513 autorizza l’ulteriore spesa di 12 milioni di euro per l’anno 2021 per le finalità di cui all'art. 234 del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che consistono nella realizzazione di un sistema informativo integrato volto:

§  al supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica;

§  alla raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati;

§  alla previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico;

§  alla gestione giuridica ed economica del personale stesso anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale;

§  alla didattica a distanza.

Tali interventi riguardano anche l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche. Per gli interventi summenzionati, l'art. 234 del D.L. 34/2020 ha stanziato 10 milioni di euro per il 2020, stabilendo che il Ministero dell'istruzione avrebbe affidato la realizzazione di tale sistema informativo alla società di cui all’art. 83, co. 15, del D.L. 112/2008 - L. 133/2008 (ossia SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.).

 

Il comma 970 novella l'art. 1, co. 725, della L. 145/2018, al fine di promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole. Tale disposizione consente, negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 di esonerare dall'esercizio delle attività didattiche 120 docenti, individuati dal Ministero dell'istruzione, che costituiscono le équipe territoriali formative, per garantire la diffusione di azioni legate al summenzionato Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD), nonché per promuovere azioni di formazione del personale docente e di potenziamento delle competenze degli studenti sulle metodologie didattiche innovative.

 

Con avviso pubblico n. 24376 dell’11 luglio 2019 è stata indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, un numero massimo di 120 docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, presso le istituzioni scolastiche statali delle regioni ricomprese nella tabella A allegata, da esonerare dall’esercizio delle attività didattiche. I 120 docenti esonerati dal servizio costituiscono le équipe territoriali formative. Con D.D. n. 356 del 18 settembre 2019 sono state approvate le relative graduatorie.

 

In virtù della novella, la possibilità di costituire équipe territoriali formative è estesa anche agli anni scolastici 2021/2020 e 2022/2023. Inoltre, si modifica la composizione delle citate équipe, che sono formate da 20 docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al PNSD, e da 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio. Tali docenti sono individuati dal Ministero dell'istruzione. La relazione illustrativa allegata al disegno di legge presentato in prima lettura aggiunge che i suddetti docenti saranno individuati "con una nuova procedura selettiva".

Per l'attuazione del comma 970, il comma 971 autorizza la spesa di 1.446.158 euro per il 2021, 3.615.396 euro per il 2022 e 2.169.238 euro per il 2023.

 

 


Comma 514
(
Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)

 

 

Il comma 514, introdotto durante l’esame alla Camera, incrementa di € 70 mln per il 2021 le risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

 

Si tratta dello specifico contributo previsto dall’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), al quale il testo fa riferimento.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che, in base all’art. 1 della L. 62/2000, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

In particolare, si definiscono scuole paritarie, e in quanto tali sono abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da determinati requisiti di qualità ed efficacia.

Più nello specifico, uno dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica è costituito dall’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con disabilità o in condizioni di svantaggio.

 

Con particolare riferimento ai contributi statali, si ricorda che l’art. 1, co. 636, della L. 296/2006 ha disposto che il Ministro dell’istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non sono legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 1 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione.

 

Successivamente, l’art. 1-quinquies, co. 1, del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – come modificato dall’art. 1, co. 616, della L. 232/2016 – ha disposto la corresponsione di uno specifico contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Ha, altresì, disposto che il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 335, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo di cui all’art. 1-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016), destinando l’incremento alle scuole dell’infanzia paritarie.

Le risorse sono allocate sul cap. 1477/pg 2 dello stato di previsione dello stesso Ministero dell’istruzione.

 

Da ultimo, l’art. 9 del DM 181 del 16 marzo 2020, che, da ultimo, ha definito criteri e parametri per l’assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l’a.s. 2019/2020, ha stabilito che le risorse destinate alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità sarebbero state assegnate agli Uffici scolastici regionali ripartendole sulla base del numero di alunni con disabilità iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli USR avrebbero poi provveduto a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla base del numero di alunni con disabilità presenti in ciascuna scuola e, per l’altro 50%, tenendo conto della percentuale di alunni con disabilità sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.

 


Commi 515-517
(Disposizioni in materia di servizi di intermediazione on line)

 

 

I commi 515-517, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, impongono ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (anche se non stabiliti) l’obbligo di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (comma 515, lettera a, n. 1), ed attribuisce all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di garantire un’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 agosto 2019 che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione online, anche mediante l’adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta e la raccolta delle informazioni pertinenti (comma 515, lettera a, n.2). A tale scopo si prevede l’applicazione, per le violazioni del citato Regolamento, delle sanzioni già previste per la violazione delle norme sulle posizioni dominanti, parametrate, quanto all’importo, al fatturato del trasgressore (comma 515, lettera b). Vengono infine fatte salve le disposizioni in materia di competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato con riferimento alle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta (comma 516). Si prevedono infine i contributi dovuti dai soggetti sopra indicati a compensazione dei costi amministrativi connessi all’esercizio delle nuove funzioni a cura dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 517).

 

In dettaglio il comma 515, lettera a), n. 1), della disposizione in commento modifica il comma 6, lettera a), numero 5), dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997, istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di inserire tra gli operatori tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione (ROC) anche i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia (pur se non stabiliti).

 

Ai sensi del comma 6, lettera a), numero 5), dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997 al registro degli operatori di comunicazione si devono iscrivere i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale.

Si ricorda che la maggior parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online che offrono servizi in Italia è già attualmente iscritta al Registro nella veste di concessionari di pubblicità via web.

 

Il comma 515, lettera a) n, 2) aggiunge il n. 14-bis al comma 6, dell’articolo 1, della legge n. 249 del 1997, che disciplina le competenze dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di prevedere tra tali competenze il compito di assicurare “l’adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 agosto 2019” anche mediante l’adozione di linee guida e la promozione di codici di condotta nonché mediante la raccolta di informazioni pertinenti.

 

 

Il comma 515, lettera b), modifica il comma 31, secondo periodo dell’articolo 1, della legge n. 249 del 1997 che disciplina le sanzioni amministrative per coloro che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, relativamente ai provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti, aggiungendo anche la mancata ottemperanza ad ordini o a diffide dell’Autorità in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 (su cui si veda l’approfondimento infra).

 

Il secondo periodo del comma 31 dell’articolo 1 della legge n. 249 del 1997 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Come sottolineato nella relazione illustrativa si tratta di una sanzione superiore a quella prevista in via generale al primo periodo del medesimo comma 31 che prevede, per la mancata ottemperanza agli ordini dell’Autorità, una sanzione amministrativa pecuniaria in cifra fissa compresa tra 20 milioni e 500 milioni di lire (corrispondenti a 10.329,13 euro e 258.228,45 euro).

 

Il comma 516 fa salvo quanto previsto quanto previsto dall’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, con riguardo alla competenza esclusiva dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta.

 

L’articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 206 del 2005 (Codice del consumo) dispone che: “anche nei settori regolati la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze”.

 

Il comma 517 dispone l’attribuzione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, a copertura dei costi amministrativi per l’esercizio delle nuove funzioni di regolazione, vigilanza e composizione delle controversie indicate al comma 515, di un contributo a carico dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei motori di ricerca online che offrono servizi in Italia fissato in via di prima applicazione all’1,5 per mille dei ricavi conseguiti sul territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione risultante dal bilancio di esercizio dell’anno precedente, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione del bilancio, dalle voci delle omologhe scritture contabili attestanti il valore della produzione. Per gli anni successivi, il contributo è modificabile dall’Autorità, sia nella misura che nelle modalità, fino al limite massimo del 2 per mille dei ricavi individuati come appena descritto.

 

 

 

Il regolamento (UE)2019/1150 introduce a favore degli “utenti commerciali” e degli “utenti titolari di siti web aziendali” specifiche misure per garantire equità (articoli 3-8) nel rapporto tra questi soggetti e i fornitori di servizi di intermediazione online nonché trasparenza (articoli 9-10) e mezzi per la risoluzione delle controversie (articoli 11-14).

I servizi di intermediazione online sono definiti, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento, come quei servizi che presentino tutti i seguenti requisiti: a) sono servizi della società dell’informazione, vale a dire servizi prestati normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; b) consentono agli utenti commerciali di offrire beni o servizi ai consumatori, con l’obiettivo di facilitare l’avvio di transazioni dirette tra tali utenti commerciali e i consumatori, a prescindere da dove sono concluse dette transazioni; c) sono forniti agli utenti commerciali in base a rapporti contrattuali tra il fornitore di tali servizi e gli utenti commerciali che offrono beni e servizi ai consumatori.

Con particolare riferimento alle misure volte ad assicurare l’equità contrattuale vengono stabiliti: una dettagliata disciplina dei contenuti dei termini e delle condizioni stabilite dai fornitori di servizi di intermediazione online, limiti alla possibilità di modificarne i contenuti (articolo 3), precise garanzie procedurali (tra le quali la possibilità di reclamo) nei casi in cui un fornitore di servizi di intermediazione online decida di limitare o sospendere la fornitura dei suoi servizi di intermediazione online a un determinato utente commerciale (articolo 4), l’obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di precisare, nei propri termini e condizioni, i principali parametri che determinano il posizionamento e i motivi dell’importanza relativa di tali parametri principali rispetto ad altri parametri, indicando anche se la corresponsione di risorse economiche possa incidere sul posizionamento dell’utente commerciale (articolo 5), le modalità secondo le quali possono essere offerti servizi accessori (articolo 6), l’obbligo per i fornitori di servizi di intermediazione online di descrivere qualunque trattamento differenziato che riservino o possano riservare ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori attraverso detti motori di ricerca online (articolo 7), il divieto di imporre modifiche retroattive sfavorevoli alle condizioni contrattuali ed alcuni obblighi informativi in merito alla risoluzione del contratto e all’accesso tecnico e commerciali alle informazioni conservate dopo la cessazione del rapporto (articolo 8).

Con riferimento alla trasparenza si impone ai fornitori di servizi di intermediazione online di inserire nei loro termini e nelle loro condizioni una descrizione relativa all’accesso tecnico e contrattuale, o alla mancanza di tale accesso, da parte degli utenti commerciali ai dati personali o ad altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi. Inoltre devono essere precisate le modalità ed i limiti con cui il fornitore dei servizi di intermediazione online può accedere ai dati (personali o meno) che sono forniti nell’ambito dell’utilizzo dei servizi di intermediazione online dagli utenti commerciali e dai consumatori (art. 9) e si prevede che i fornitori di servizi di intermediazione online qualora limitino la capacità degli utenti commerciali di offrire gli stessi beni e servizi ai consumatori a condizioni diverse tramite mezzi che non siano i suddetti servizi, debbano esplicitare le ragioni di tale limitazione, rendendole facilmente accessibili al pubblico (art. 10).

Con riferimento infine alle modalità di soluzione delle controversie si impone ai fornitori di servizi di intermediazione online di prevedere un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali, precisandone gli ambiti per i quali tale sistema è obbligatorio e delineandone le caratteristiche essenziali (art. 11) e si prevede un sistema di mediazione (in relazione al  quale la Commissione, ai sensi dell’articolo 13, si impegna ad assumere iniziative per favorire l’istituzione di una o più organizzazioni di servizi di mediazione) con il compito istituzionale di assumere le iniziative necessarie a raggiungere un accordo con gli utenti commerciali sulla risoluzione extragiudiziale di controversie che insorgano nell’ambito della fornitura dei servizi di intermediazione online in questione, compresi i reclami che non è stato possibile risolvere mediante il sistema interno di gestione dei reclami (art. 12). Infine si riconosce che le organizzazioni e le associazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare gli utenti commerciali o gli utenti titolari di siti web aziendali, come pure gli organismi pubblici istituiti negli Stati membri, hanno il diritto di adire i giudici nazionali competenti nell’Unione per far cessare o vietare qualsiasi caso di inadempienza delle pertinenti prescrizioni del presente regolamento da parte di fornitori di servizi di intermediazione online o di fornitori di motori di ricerca online.


Commi 518-519
(Borse di studio e altre risorse per ampliare l’esonero contributivo nelle università e nelle istituzioni AFAM)

 

 

Il comma 518, modificato nel corso dell’esame alla Camera, conferma, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

A sua volta, il comma 519, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, incrementa, sempre a decorrere dal 2021, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, facendo seguito a quanto previsto, per il 2020, dalla L. di bilancio 2020 e dallo stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Interventi per ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale

 

Il comma 518 prevede che, al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, il FFO è incrementato di € 165 mln annui dal 2021 e il Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM statali[64] è incrementato di € 8 mln annui dal 2021.

Si tratta esattamente degli incrementi previsti per il 2020 dall’art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che, in particolare, hanno consentito, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021, di aumentare la soglia reddituale per l’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale per gli studenti meno abbienti da € 13.000 a € 20.000.

 

Alla copertura degli oneri derivanti, negli anni 2021 e 2022, dall’incremento del FFO, per € 165 mln annui, si provvede a valere sulle risorse del Programma Next Generation EU.

 

Al riguardo, si veda il tema web curato dal Servizio Studi della Camera.

 

Relativamente ai criteri di riparto delle risorse e alle modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni AFAM, il comma in esame stabilisce – analogamente a quanto già previsto dall’art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) per il 2020 – che:

·      per le università, gli stessi devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, sentita la Conferenza dei Rettori delle università italiane (CRUI), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge;

·      per le istituzioni AFAM, gli stessi devono essere definiti con altro decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare sempre entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

Più nel dettaglio, si ricorda che l’art. 1, co. 252-266, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) - le cui disposizioni non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento[65] - nel ridefinire la disciplina in materia di contributi corrisposti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali, con l’istituzione di un contributo annuale onnicomprensivo che, in particolare, comprende anche i contributi per attività sportive e assorbe la pregressa tassa di iscrizione[66] – ha disposto che sono totalmente esonerati dal pagamento dello stesso contributo (c.d. no tax area) – oltre a coloro che rientrano nelle fattispecie considerate dall’art. 9 del d.lgs. 68/2012[67] – gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti (co. 255):

a)      appartengono ad un nucleo familiare con ISEE fino a € 13.000 (aumentati, come si è detto, a € 20.000 per l’a.a. 2020/2021);

b)      sono iscritti all’università da un numero di a.a. inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

c)      nel caso di iscrizione al secondo a.a., hanno conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, hanno conseguito almeno 25 CFU nei 12 mesi antecedenti il 10 agosto dell’a.a. precedente la relativa iscrizione.

Ai fini dell’esonero, gli studenti iscritti al primo a.a. devono soddisfare solo il requisito relativo all’ISEE (co. 256).

Ha, inoltre, fissato i criteri per la determinazione dell’importo massimo del contributo onnicomprensivo annuale per determinate categorie di studenti, fino ad un ISEE di € 30.000 (c.d. esonero parziale).

In particolare:

§  per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è compreso tra € 13.001 e € 30.000, e che soddisfano i requisiti di cui alle precedenti lett. b) e c), il contributo non può superare il 7% della quota di ISEE eccedente € 13.000 (co. 257)[68];

§  per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore a € 30.000, e che soddisfano solo il requisito di cui alla precedente lett. c), il contributo non può superare quello determinato ai sensi dei co. 255 e 257, aumentato del 50%, con un valore minimo di € 200[69] (co. 258).

A decorrere dall’a.a. 2020/2021, i limiti degli importi ISEE per usufruire dell’esonero o delle riduzioni devono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell’attuazione e dell’efficacia di tali novità.

Ha, inoltre, esonerato dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio.

Nel rispetto del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale, eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, possono essere disposti dal regolamento in materia di contribuzione studentesca che ogni università statale approva e che stabilisce anche l’importo stesso del contributo onnicomprensivo annuale.

Nel caso di studenti con nazionalità di paesi non appartenenti alla UE e residenti all’estero, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell’ISEE ai sensi dell’art. 8, co. 5, del DPCM 159/2013, l’importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università, anche in deroga ai criteri individuati dalla nuova disciplina.

Ai fini sopra indicati, la stessa L. di bilancio 2017 ha disposto un incremento del FFO di € 55 mln per il 2017 e di € 105 mln annui a decorrere dal 2018, stabilendo che tali somme sono ripartite tra le università statali, a decorrere dal 2017, con riferimento all'a.a. 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 68/2012 e, dal 2018, della nuova disciplina in materia di esonero totale e parziale, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso[70].

A sua volta, il co. 267 dello stesso art. 1 della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) ha previsto che le istituzioni AFAM dovevano adeguare i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle nuove disposizioni entro il 31 marzo 2017, applicandosi comunque le stesse disposizioni in caso di mancato adeguamento entro la data indicata. Ha, altresì, previsto che il MUR, nella ripartizione annuale delle risorse tra le istituzioni AFAM tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Successivamente, l’art. 1, co. 283, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 10 mln annui dal 2020, al fine di consentire il rimborso del mancato introito derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di esonero dalla contribuzione studentesca.

 

Da ultimo, come sopra accennato, allo scopo di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell’esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale, il già citato art. 236, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), ha previsto un incremento, per il 2020, del FFO di € 165 mln per il 2020 e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 8 mln.

In attuazione, sono intervenuti per le università il DM 234 del 26 giugno 2020 e, per le istituzioni AFAM, il DM 295 del 14 luglio 2020.

In particolare, il DM 234 del 26 giugno 2020 ha disposto che le università statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale per l’a.a. 2020/2021:

a) all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono stati destinati € 50 mln;

b) ad incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 65 mln;

c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 50 mln.

Ai fini dell’erogazione delle risorse disponibili, le università erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali e devono comunicare, entro il 15 marzo 2021, i dati definitivi, necessari ai fini dell’erogazione di una prima quota e delle restanti risorse. Qui il riparto.

Il DM 295 del 14 luglio 2020 ha disposto che le istituzioni AFAM statali provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di diploma accademico di primo e di secondo livello, per l’a.a. 2020/2021:

a) all’esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE sia non superiore a € 20.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln;

b) ad incrementare l’entità dell’esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE superiore a € 20.000 e non superiore a € 30.000. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 3 mln;

c) a disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti. Al finanziamento di tale misura sono destinati € 2,5 mln.

Ai fini dell’erogazione delle risorse disponibili, le istituzioni AFAM erano tenute a comunicare entro il 15 novembre 2020 i dati parziali e devono comunicare, entro il 15 marzo 2021, i dati definitivi, necessari ai fini dell’erogazione di una prima quota e delle restanti risorse. Qui il riparto.

 

Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio

 

Il comma 519 dispone che, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, di cui all’art. 18, co. 1, lett. a), del d.lgs. 68/2012, è incrementato di € 70 mln annui dal 2021.

In particolare, l’incremento – che fa seguito a quanto previsto, da ultimo, per il 2020, dall’art. 1, co. 265, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) e dall’art. 236, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – è finalizzato a sostenere gli interventi in favore degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. 68/2012.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. In particolare:

Inoltre, l'art. 6 – nell’indicare gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo[71] – ha disposto che regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM possono definire altri servizi e che l'entità, le modalità di erogazione e i requisiti per l'accesso ai servizi (ad eccezione delle borse di studio) sono stabiliti dalle stesse regioni, province autonome, università e istituzioni AFAM – per gli interventi di rispettiva competenzain coerenza con i requisiti economici fissati per l'accesso alle borse di studio (art. 8, co. 4, d.lgs. 68/2012). A tal fine, i soggetti indicati utilizzano risorse proprie (art. 18, co. 9, d.lgs. 68/2012).

In particolare, l’art. 8 ha disposto che la concessione delle borse di studio è assicurata, nei limiti delle risorse disponibili, a tutti gli studenti in possesso dei requisiti relativi al merito e alla condizione economica definiti con il decreto interministeriale che, ai sensi dell’art. 7, deve fissare con cadenza triennale l'importo delle stesse tenendo in considerazione le differenze territoriali correlate ai costi di mantenimento agli studi.

I requisiti di merito sono stabiliti tenendo conto della durata normale dei corsi di studio, anche con riferimento ai valori mediani della relativa classe di laurea.

Le condizioni economiche sono individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), anche tenendo conto della situazione economica del territorio in cui ha sede l'università o l'istituzione AFAM. Sono previste modalità integrative di selezione, quali l'Indicatore della situazione economica all'estero (ISEE estero) e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISPE).

Nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale – finora non intervenuto – continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai requisiti di merito e di condizione economica recate dal DPCM 9 aprile 2001.

Da ultimo, il DM 6 maggio 2020, n. 63 – esplicitamente intervenuto nelle more dell’emanazione del decreto interministeriale previsto dall’art. 7 del d.lgs. 68/2012 – ha stabilito gli importi minimi delle borse di studio per l’a.a. 2020/2021, fissandole in misura pari a € 5.257,74 per gli studenti fuori sede, € 2.898,51 per gli studenti pendolari ed € 1.981,75per gli studenti in sede.

 

Con riguardo al finanziamento delle borse di studio, l’art. 18 dello stesso d.lgs. 68/2012 – come modificato dall’art. 2, co. 2-ter, del D.L. 104/2013 (L. 128/2013) – ha disposto che, nelle more della completa definizione dei LEP e dell'attuazione delle disposizioni in materia di federalismo fiscale (d.lgs. 68/2012), al fabbisogno finanziario necessario per garantire la concessione delle stesse si provvede attraverso, tra l’altro, un nuovo Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio – sul quale sono confluite, fra l’altro, le risorse del (precedente) Fondo integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d’onore (art. 16, L. 390/1991) – da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni e da ripartire secondo criteri e modalità definiti con il medesimo D.I. che fissa l’importo della borsa di studio[72].

Il Fondo integrativo statale è allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR.

 

Con particolare riguardo alle ultime previsioni legislative che hanno inciso sulla dotazione del Fondo integrativo statale, si ricorda che il già citato art. 1, co. 265, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) – al fine di promuovere il diritto allo studio universitario – ha disposto l’incremento del Fondo per € 31 mln per il 2020.

A sua volta, il già citato l’art. 236, co. 4, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentano i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 8 del d.lgs. 68/2012 – ha incrementato le risorse del Fondo di ulteriori € 40 mln per il 2020. In particolare, tale incremento è stato finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultano esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito.


Comma 520
(Interventi a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute)

 

 

Il comma 520, non modificato durante l’esame alla Camera, incrementa di € 30 mln per il 2021 le risorse destinate ai contributi a favore delle università non statali legalmente riconosciute.

 

A tal fine, fa riferimento ai contributi di cui all’art. 2 della L. 243/1991.

 

L’art. 2 della L. 243/1991 ha disposto che lo Stato concede contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale (qui la pagina dedicata del sito del MUR).

Le relative risorse sono allocate sul cap. 1692 dello stato di previsione del MUR.

Da ultimo, i criteri di riparto di tali risorse sono stati definiti, per il 2019, con DM 1174 del 23 dicembre 2019. Qui il quadro generale di assegnazione delle risorse.

 

La relazione illustrativa all’A.C. 2790 faceva presente che l’incremento è corrisposto in rapporto alle risorse aggiuntive stanziate per il sistema universitario statale, al fine di contrastare la crisi economica derivante dalla situazione emergenziale in atto, in modo da non tralasciare il dovuto sostegno alle università non statali.

 

Si ricorda che uno specifico Fondo a sostegno delle università non statali del Mezzogiorno è istituito dal successivo comma 3-bis.

 

Infine, per completezza, si ricorda che alle università non statali legalmente riconosciute è stata destinata parte delle risorse del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (vigilati dal MUR), istituito per il 2020 dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di cui l’art. 89, co. 6, del disegno di legge in esame prevede la stabilizzazione a decorrere dal 2021.


Comma 521
(Interventi a sostegno delle università del Mezzogiorno)

 

 

Il comma 521, introdotto durante l’esame alla Camera, destina risorse al sostegno finanziario delle università, statali e non statali, del Mezzogiorno.

 

Nello specifico, dispone che, a fini di adeguato sostegno finanziario delle università non statali del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla mitigazione degli effetti della crisi economica derivante dall’emergenza da COVID-19:

§  nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca è istituito il Fondo perequativo a sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione di € 5 mln per il 2021;

§  il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (FFO) è incrementato, per il 2021, di € 3 mln, da destinare alle università del Mezzogiorno con un numero di iscritti minore di 20.000.

 

I criteri di ripartizione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

 

Parallelamente a quanto disposto per le università statali, per le università non statali si valuti l’opportunità di incrementare ulteriormente l’autorizzazione di spesa sulla quale interviene il comma 520 del testo in commento – vincolando l’incremento alla specifica finalità – piuttosto che costituire un nuovo Fondo.


Comma 522
(Interventi a sostegno delle residenze universitarie statali e dei collegi di merito accreditati)

 

 

Il comma 522, non modificato durante l’esame alla Camera, incrementa di € 4 mln per il 2021 lo stanziamento destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati, di cui al d.lgs. 68/2012.

 

La relazione illustrativa all’A.C. 2790 evidenziava che l’incremento è motivato dalle obiettive difficoltà attraversate dai soggetti finanziati per effetto della ridotta residenzialità determinata dall’emergenza da COVID-19.

 

Preliminarmente, si ricorda che l’art. 6-bis, co. 15-17, del D.L. 137/2020 (L. 176/2020) durante l’esame parlamentare, ha previsto il riconoscimento di un contributo di un ulteriore contributo di € 3 mln per il 2021 a favore dei collegi universitari di merito accreditati.

 

In materia, si ricorda che l’art. 13 del d.lgs. 68/2012 ha indicato i requisiti in presenza dei quali una struttura ricettiva è qualificata come struttura residenziale universitaria, disponendo che le strutture residenziali universitarie si differenziano tra loro in base alle funzioni ospitate, ai servizi erogati ed alle modalità organizzative e gestionali adottate. In particolare, le stesse si differenziano in:

- residenze universitarie, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, anche con servizi alberghieri, strutturate in maniera tale che siano ottemperate entrambe le esigenze di individualità e di socialità. A tali funzioni possono essere aggiunte funzioni di carattere formativo e ricreativo, ritenute più idonee per la specificità di ciascuna struttura;

- collegi universitari, ossia strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative.

 

In base agli artt. 15-17 del medesimo d.lgs. 68/2012, i collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture private a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l'interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.

Il Ministero dell’università e della ricerca concede, con proprio decreto, il riconoscimento ai collegi universitari che ne avanzano richiesta e che, a tal fine, devono dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale.

L'accreditamento è concesso con decreto del Ministro, su domanda avanzata dagli interessati, che a tal fine devono avere ottenuto il riconoscimento da almeno 5 anni e devono dimostrare di possedere requisiti e standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale[73].

Le scuole universitarie di alta formazione a carattere residenziale, attivate presso le università allo scopo di offrire servizi formativi aggiuntivi rispetto ai corsi di studio, sono riconosciute e accreditate con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

L’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs. ha previsto anche che per i collegi universitari legalmente riconosciuti alla data della sua entrata in vigore, restavano ferme le disposizioni vigenti e gli stessi si consideravano riconosciuti ed accreditati, gravando, in ogni caso, sui medesimi l'obbligo di adeguarsi agli standard e requisiti ivi previsti entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di disciplina del riconoscimento[74].

L'accreditamento è condizione necessaria per la concessione del finanziamento statale[75].

Le relative risorse sono allocate sul cap. 1696/pg. 1 dello stato di previsione del MI[76].

 

Con particolare riferimento a modalità e condizioni di accesso ai finanziamenti statali, queste sono state definite – in attuazione dell’art. 17 del d.lgs. 68/2012 – dal DM 695/2017 e, da ultimo, dal DM 763/2018.

In particolare, quest’ultimo, ha stabilito che:

·      alle residenze universitarie statali (dell’Università degli Studi di Cosenza, della Scuola Superiore Normale di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, così individuate tenuto conto della specifica natura di istituzione universitaria a “carattere residenziale” posseduta) è attribuita una quota pari al 25% dello stanziamento annuale del cap. 1696/pg. 1, da ripartire tra le stesse proporzionalmente al numero degli studenti iscritti, tenendo conto in ogni caso che la quota complessiva da assegnare loro non può essere inferiore a € 3 mln annui;

·      ai collegi universitari di merito accreditati è attribuita la residua quota pari al 75% dello stanziamento annuale del cap. 1696/pg. 1, da ripartire tra gli stessi sulla base dei criteri indicati nel citato DM 695/2017.

La ripartizione delle quote di finanziamento è operata annualmente con decreto del Ministero dell’università e della ricerca[77].

 

Per completezza, si ricorda che ai collegi universitari di merito accreditati è stata destinata parte delle risorse del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (vigilati dal MUR), istituito per il 2020 dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), di cui l’art. 89, co. 6, del disegno di legge in esame prevede la stabilizzazione a decorrere dal 2021.


Comma 523
(Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale)

 

 

Il comma 523, inserito durante l’esame alla Camera, istituisce il “Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale”.

 

In particolare, dispone che il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca con una dotazione di € 5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, deve essere ripartito fra le università statali che gestiscono, anche attraverso enti strumentali, collegi universitari.

 

Sui collegi universitari, si veda la scheda relativa al co. 522 del testo in commento.

 

Le modalità di riparto delle risorse e le condizioni  di accesso al Fondo devono essere definite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da  adottare  entro  90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto:

·        del rapporto tra studenti iscritti all’ateneo e posti riservati nei collegi agli studenti iscritti all’ateneo;

·        dell’impegno economico sostenuto per la formazione degli studenti;

·        delle caratteristiche organizzative dei collegi, nonché della polifunzionalità  degli  spazi  disponibili  e  dei  servizi  offerti.

 

 


Comma 524
(Progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato)

 

 

Il comma 524, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, incrementa le risorse destinate alla progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato prevista dal D.L. 162/2019 (L. 8/2020) e modifica la relativa disciplina, in particolare incrementando la quota riservata alla copertura dei posti mediante valutazione di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio nel medesimo ateneo.

 

A tal fine, novella l’art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 6, co. 5-sexies, lett. b), del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato le università a bandire procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia, nel limite di spesa di € 15 mln annui dal 2022, riservate a ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale (ASN)[78].

Per la copertura dei posti, ha disposto che si provvede (come già previsto, per analoga procedura, dalla L. di bilancio 2019)[79]:

§  per almeno il 50% dei posti, mediante espletamento di procedure di chiamata, riservate a ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’ASN, bandite ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010.

Al riguardo, si ricorda che l’art. 18 della L. 240/2010 – come modificato dall’art. 49 del D.L. 5/2012 (L. 35/2012) – prevede che le università disciplinano con proprio regolamento, nel rispetto del codice etico, nonché dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori[80], la chiamata dei professori di prima e seconda fascia. A tal fine, devono considerare i criteri ivi indicati, relativi, fra l’altro, alla pubblicità del procedimento, all’ammissione allo stesso di studiosi in possesso dell'ASN, alla formulazione della proposta di chiamata e all’approvazione della stessa;

§  per non più del 50% dei posti, ed entro il 31 dicembre 2022, mediante valutazione, ai sensi dell’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010, dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell’ASN già in servizio presso il medesimo ateneo.

Al riguardo, si ricorda che, in base all’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, come modificato, da ultimo, dall’art. 5, co. 1, lett. b), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019), la procedura di cui al co. 5 dello stesso art. 24[81] può essere utilizzata per la chiamata in ruolo di professore di prima e di seconda fascia di professori di seconda fascia e di ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso il medesimo ateneo, che abbiano conseguito l’ASN, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo alla data di entrata in vigore della legge e, dunque, fino al 31 dicembre 2021. A tal fine, le università possono utilizzare fino a metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professori di ruolo[82].
Rispetto alla disciplina generale prevista dall’art. 24, co. 6, della L. 240/2010, il termine del 31 dicembre 2022 previsto dall’art. 6, co. 5-sexies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) sembrerebbe, dunque, aver rappresentato una deroga.

Le risorse sono state ripartite con decreto del Ministro dell’università e della ricerca n. 84 del 14 maggio 2020 che ha previsto la progressione di carriera per circa 1.034 unità.

 

Rispetto alla disciplina descritta, si prevede ora, anzitutto, che il limite di spesa è elevato (da € 15 mln) a € 30 mln.

Si modifica, inoltre, la disciplina disponendo che, a tal fine, le procedure di chiamata di cui all’art. 18 della L. 240/2010 possono essere bandite per una quota fino al 50% dei posti (e non più per almeno il 50% dei posti) e, corrispondentemente, che le procedure di valutazione di cui all’art. 24, co. 6, della stessa L. 240/2010 sono attivate per almeno il 50% dei posti (e non più per non più del 50% dei posti).


Comma 525
(Fondo per le esigenze emergenziali di università,
istituzioni AFAM, enti di ricerca)

 

 

Il comma 525, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, destina risorse anche per il 2021 al “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca” istituito, per il 2020, dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

 

In particolare, dispone che, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19[83], al Fondo sono assegnati € 34,5 mln per il 2021 e che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse sono individuati con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca.

Con riguardo ai possibili beneficiari, tuttavia, la disposizione si riferisce (solo) a università, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca e collegi universitari di merito accreditati[84]. A differenza di quanto previsto dall’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), dunque, non sono menzionate anche le università non statali legalmente riconosciute e non è precisato che tra gli enti di ricerca sono destinatari delle risorse solo quelli vigilati dal MUR.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di un chiarimento.

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 100, co. 1, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, ha istituito per l'anno 2020 nello stato di previsione del MUR il “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca”[85], con una dotazione di € 50 mln per il 2020, destinandolo alle università, anche non statali legalmente riconosciute, ai collegi universitari di merito accreditati, alle istituzioni AFAM, agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR. Ha, altresì, previsto che i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse dovevano essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca.

Successivamente, l’art. 236, co. 1, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha previsto un incremento di € 62 mln del Fondo, da utilizzare prioritariamente per iniziative a sostegno degli studenti che necessitava di servizi o strumenti per l’accesso alla ricerca o alla didattica a distanza.

In attuazione, è intervenuto il DM 294 del 14 luglio 2020 che ha operato la seguente ripartizione: € 75 mln alle università statali, di cui € 30 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed €  45 mln per le finalità del D.L. 34/2020; € 7 mln alle università non statali, di cui € 3 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4 mln per le finalità del D.L. 34/2020 (L. 77/2020); € 8 mln alle Istituzioni AFAM statali, di cui € 3.350.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 4.450.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 1 mln alle Istituzioni AFAM non statali, di cui € 450.000 per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 550.000 per le finalità del D.L. 34/2020; € 3 mln ai collegi universitari di merito accreditati, di cui € 2 mln le finalità del D.L. 18/2020 ed € 1 per le finalità del D.L. 34/2020; € 18 mln agli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR, di cui € 11 mln per le finalità del D.L. 18/2020 ed € 7 mln per le finalità del D.L. 34/2020.

In particolare, il DM ha previsto che le risorse di cui all’art. 100 del D.L. 18/2020 dovevano essere utilizzate per misure straordinarie di sicurezza delle sedi, quali la sanificazione dei locali, l’implementazione delle disposizioni di distanziamento, la dotazione di adeguati dispositivi di protezione individuale e i connessi costi di formazione per la sicurezza. Le risorse di cui all’art. 236 del D.L. 34/2020 dovevano, invece, essere prioritariamente destinate a: acquisto da parte delle Istituzioni di dispositivi digitali e di quanto necessario per consentire l’accesso da remoto alle banche dati e l’accesso alle risorse bibliografiche, da destinare agli studenti. Gli studenti beneficiari dovevano essere individuati dalle Istituzioni secondo criteri finalizzati a contenere il fenomeno del “divario digitale”; misure di pianificazione delle attività delle Istituzioni, anche in relazione all’avvio dell’a.a. 2020/2021, attraverso l’acquisto di dispositivi digitali e di quanto necessario per l’accesso alle piattaforme digitali, finalizzati alla ricerca e alla didattica a distanza. Per ciascuna categoria, il DM ha individuato poi i criteri di ripartizione.

 


Commi 526-527
(
Contributo per spese locazione abitativa degli studenti fuori sede delle università statali)

 

 

I commi 526 e 527, introdotti durante l’esame alla Camera, istituiscono un Fondo finalizzato alla corresponsione, per il 2021, di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede iscritti alle università statali.

 

In particolare, il Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca con una dotazione di € 15 mln per il 2021, è destinato agli studenti fuori sede iscritti alle università statali appartenenti ad un nucleo familiare con un indice – rectius: indicatore – della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 20.000, che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato.

I criteri di erogazione delle risorse del Fondo, nonché le relative modalità, per il tramite delle università, devono essere disciplinati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In particolare, deve essere prevista l’incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l’alloggio[86], anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa.

 

Le disposizioni sono sostanzialmente raffrontabili con quanto previsto per il 2020, dall’art. 29, co. 1-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Nello specifico, l’art. 29, co. 1-bis, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha vincolato € 20 mln del complessivo incremento, pari a € 160 mln per il 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (L. 431/1998, art. 11) – previsto dal co. 1 dello stesso art. 29 – al rimborso, per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 – e, dunque, fino al 31 luglio 2020 –, del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a quello dove era ubicato l'immobile locato, che avessero un ISEE fino a € 15.000. La disposizione non specificava se si trattasse solo di studenti iscritti alle università statali.

Le modalità attuative devono essere definite con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, tenendo conto, anche al fine del rispetto del limite di spesa fissato, dell'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio.

In base ad informazioni acquisite per le vie brevi, il D.I. risulterebbe in via di adozione e anch’esso riguarderebbe solo gli studenti delle università statali.

 

Nel merito, si ricorda che, in base all’art. 4, co. 8, lett. c), del DPCM 9 aprile 2001, si considera fuori sede lo studente residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 10 mesi. Qualora lo studente residente in luogo distante dalla sede del corso prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso, è considerato studente pendolare.

In deroga a tale previsione, l’art. 33, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha disposto che, limitatamente all’a.a. 2020-2021 ma, ove possibile, anche per l’a.s. 2019/2020 – può essere considerato come fuori sede lo studente che, in quanto residente in un luogo distante dalla sede del corso frequentato, prende alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti, anche se l’alloggio sia utilizzato per un periodo inferiore a 10 mesi, purché non inferiore a 4 mesi.


Commi da 528 a 533
(Borse di studio per master interdisciplinari e per progetti di ricerca  di orientamento professionale nelle pubbliche amministrazioni)

 

 

I commi 528-530, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono sei borse di studio, per una spesa massima di 240.000 euro per il 2021 (cui si provvede incrementando il Fondo per il finanziamento delle università - FFO), per consentire l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso. Tali borse di studio sono istituite presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud).

I commi 531-533, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono inoltre presso la Presidenza del Consiglio, un apposito fondo - gestito dal Dipartimento della funzione pubblica - con una dotazione di 300.000 euro per il 2021 per il finanziamento di 100 borse di studio della durata di sei mesi destinate a giovani di età non superiore a 25 anni. I beneficiari delle borse di studio sono individuati mediante avviso pubblico e i progetti di ricerca sono svolti presso le amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta.

 

 

Master interdisciplinari sul tema della criminalità organizzata di stampo mafioso (commi 528-530)

 

Il comma 528 ha come finalità quella di favorire la formazione dei giovani sul fenomeno delle mafie e di formare figure altamente e professionalmente specializzate sugli strumenti di contrasto delle stesse. Per tali scopi istituisce, presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud), 6 borse di studio per una spesa massima di 240.000 euro per l'anno 2021, per l'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello concernenti il tema della criminalità organizzata di stampo mafioso.

 

In base all'art. 3, co. 9, del D.M. 270/2004 le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Secondo l'art. 7, co. 4, del medesimo D.M. per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti formativi universitari oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

Il comma 529 demanda ad un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI):

- l'individuazione degli importi erogabili;

- la definizione delle modalità di assegnazione delle borse di studio;

- l'individuazione delle università coinvolte.

 

Il comma 530 incrementa di 240.000 euro per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) per l'attuazione del comma 1.

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Borse di studio per l'orientamento professionale dei giovani verso la pubblica amministrazione (commi 531-533)

 

Il comma 531 istituisce un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 300.000 euro per l'anno 2021, gestito dal Dipartimento della funzione pubblica e destinato a finanziare 100 borse di studio, della durata di 6 mesi, per l'importo di 3.000 euro ciascuna, per lo sviluppo di progetti di studio e di ricerca e formazione-lavoro - anche in collaborazione con università - di giovani meritevoli studenti universitari nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, di età non superiore a 25 anni.
La finalità è di promuovere e orientare le scelte professionali dei giovani verso le pubbliche amministrazioni e il lavoro pubblico.

 

Quanto al contenuto dei progetti di studio e di ricerca, finalizzati a sviluppare, anche dal punto di vista applicativo, le conoscenze teoriche acquisite durante il percorso di studi universitari, il comma 532 stabilisce che essi hanno per oggetto i temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, quelli connessi:

-         all'innovazione organizzativa, amministrativa e gestionale;

-         alla digitalizzazione dei processi;

-         al miglioramento delle modalità di erogazione dei servizi agli utenti,

-         alla misurazione e valutazione della performance;

-         al lavoro agile;

-         alle relazioni istituzionali e internazionali.

 

Secondo il comma 533, i 25 giovani sono selezionati sulla base di un avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, che individua le modalità di presentazione delle domande, i requisiti di accesso e gli ambiti tematici di studio, ricerca e di formazione. I progetti di ricerca e di formazione sul lavoro sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipulazione di protocolli con il Dipartimento della funzione pubblica, e si concludono con la presentazione di un elaborato.


Comma 534
(Scuola europea di industrial engineering and management)

 

 

Il comma 534, inserito nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera dei deputati, autorizza la spesa di 0,5 milioni per l’anno 2021 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione nell’ambito del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management.

 

La promozione del progetto della Scuola europea di industrial engineering and management era già stata oggetto di un finanziamento, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, con l’approvazione dell’articolo 1, comma 244, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018).

Un ulteriore finanziamento, pari a 600 mila euro per l'anno 2020 e 300 mila euro per l'anno 2021, è stato disposto dall’articolo 6, comma 5-octies, del D.L. n. 162 del 2019 (proroga termini).

Gli stanziamenti sono iscritti, a DLB 2021-2023, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico (MISE), cap. 2157 – Missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Politica industriale e politiche per la competitività del sistema produttivo nazionale). Tale capitolo reca una dotazione a legislazione vigente di 300 mila euro per l’anno 2021.

Il 12 ottobre 2020, è stato pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico un invito a manifestare interesse (con scadenza 23 ottobre 2020) avente lo scopo di individuare le università italiane potenzialmente interessate a partecipare al progetto “industrial engineering and management di impresa” in Italia.


Comma 535
(
Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica)

 

 

Il comma 535, introdotto durante l’esame alla Camera, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca un Fondo finalizzato ad interventi su sedi di conservatori di musica.

 

In particolare, il Fondo, con una dotazione di € 7 mln per il 2021, è destinato a coprire le spese per interventi strutturali e di messa in sicurezza, nonché per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico che non sono di proprietà dello Stato e ospitano conservatori di musica.

 

Qui la pagina dedicata ai conservatori di musica sul sito del Ministero dell’università e della ricerca.

 

I criteri e le modalità di erogazione delle risorse devono essere stabiliti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 


Commi 536-539
(Promozione delle competenze manageriali)

 

 

I commi in esame prevedono un credito d’imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private.

 

Le disposizioni in esame mirano a sostenere l’investimento in capitale umano in settori strategici per lo sviluppo economico e sociale del Paese e al fine di promuovere l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il credito d’imposta è riconosciuto per le donazioni effettuate nel limite di 100.000 euro fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino al 90 per cento per le medie imprese e fino all’80 per cento per le grandi imprese. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa annua pari a 500 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Si demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in esame, sentiti il Ministro dell’università e della ricerca e il Ministro dello sviluppo economico le disposizioni attuative. Il decreto dovrà altresì determinare le aliquote di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 0,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Le iniziative formative in oggetto:

§  ove siano solte da università pubbliche o private, garantiscono almeno 60 crediti formativi universitari o 60 European credit transfer system (ECTS) o un volume di lavoro di apprendimento pari a 1.500 ore;

In base al combinato disposto degli art. 3, co. 9, e 7, comma 4, del D.M. 270/2004 il conseguimento di almeno sessanta crediti formativi universitari oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale è connesso ai corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, attivati dalle università, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Per quanto concerne il sistema ECTS si veda la pagina internet dedicata.

§  ove siano svolte da scuole di formazione manageriale pubbliche o private, devono essere in possesso degli accreditamenti ASFOR (Associazione Italiana per la Formazione Manageriale), EQUIS (EFMD Quality Improvement System) o AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business); le attività devono avere una durata complessiva non inferiore a 1.000 ore, di cui almeno 700 di formazione in aula, e comunque almeno il 30 per cento di stage con riferimento alla durata complessiva prevista per i percorsi formativi.

 

 

 


Commi 540-541 e 548-550
(Fondi per la ricerca)

 

 

Il comma 540 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il comma 541 - introdotto dalla Camera dei deputati - incrementa il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori stabilizzati negli enti di ricerca. Il comma 548 istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni di euro per il 2023. Il comma 549 istituisce il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il comma 550 istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e consente al Ministero dell'università e della ricerca di avvalersi di INVITALIA per il supporto agli interventi nella ricerca.

 

I commi 540-541 e 548-550 prevedono risorse aggiuntive per il settore della ricerca, attraverso l'incremento di un Fondo esistente e l'istituzione di nuovi (alcuni dei quali con una dotazione solo per annualità definite, altre con uno stanziamento a regime). Si fa presente che, per il riparto del Fondo esistente, la normativa vigente prevede il parere delle Commissioni parlamentari, che invece non è previsto nelle disposizioni in commento relative ai nuovi Fondi. Ad eccezione del comma 541, introdotto dalla Camera dei deputati, i restanti commi in esame non sono stati modificati in prima lettura.

 

In dettaglio, il comma 540 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) pubblici vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'art. 7 del d.lgs. 204/1998, di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Il FOE è iscritto nel cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha disposto che il FOE è ripartito annualmente fra gli enti interessati con uno o più decreti ministeriali, comprensivi di indicazioni per i due anni successivi, emanati previo parere delle Commissioni parlamentari.

Per l'anno 2020, il FOE è stato ripartito D.M. n. 744 dell'8 ottobre 2020 e relativa Tabella.

 

L'art. 7 del d.lgs. 204/1998 ha previsto che al Fondo affluivano, dal 1° gennaio 1999, i contributi già previsti da norme vigenti relativi a:

§  Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

§  Agenzia spaziale italiana (ASI);

§  Osservatorio geofisico sperimentale (poi, sulla base dell'art. 7 del d.lgs. 381/1999, Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS);

§  enti già finanziati dall'allora MURST, ossia Stazione zoologica "Anton Dohrn" di Napoli e Istituto nazionale di geofisica. Quest'ultimo è poi confluito, in base all'art. 1 del d.lgs. 381/1999, nell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – INGV;

§  Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Quest'ultimo è poi confluito, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 127/2003, nel CNR.

 

Inoltre, ha disposto che, dalla medesima data, affluivano al Fondo altri contributi e risorse finanziarie stabiliti per legge in relazione alle attività di:

§  Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN);

§  INFM e relativi laboratori di Trieste e di Grenoble;

§  Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA). In proposito, il comma 552, su cui si veda la relativa scheda di lettura, rende autonomo il finanziamento al Programma nazionale di ricerche in Antaride, che non insiste più sul FOE;

§  Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. In seguito, esso è stato dapprima trasformato in Istituto nazionale della Montagna e, quindi, soppresso dall'art. 1, co. 1280, della L. 296/2006, che ha contestualmente previsto il trasferimento delle relative funzioni all'Ente italiano Montagna, a sua volta soppresso dall'art. 7, co. 19, del D.L. 78/2010 (L. 122/2010).

 

Con successivi interventi, sono stati inclusi fra i destinatari del FOE anche altri enti. Si tratta, in particolare, di:

§  Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (art. 9, co. 3, lett. g), del d.lgs. 381/1999);

§  Istituto nazionale di alta matematica - INDAM (art. 10, co. 1, lett. g), del d.lgs. 381/1999);

§  Istituto italiano di studi germanici (art. 4, co. 5, del d.lgs. 419/1999). L'Istituto è stato poi qualificato ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale, dall'art. 1-quinquies del D.L. 250/2005 (L. 27/2006);

§  Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche Enrico Fermi (art. 1, co. 5, della L. 62/1999);

§  Istituto nazionale di astrofisica – INAF (art. 16, co. 1, lett. a), del d.lgs. 138/2003);

§  Istituto nazionale di ricerca metrologica – INRIM (art. 15, co. 1, lett. a), del d.lgs. 38/2004);

§  Sincrotrone di Trieste Spa, con riferimento al quale l'art. 2, co. 2, del D.L. 7/2005 (L. 43/2005) ha disposto che, per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento era integrato, dal 2005, con un importo annuo pari a 14 milioni di euro, a valere sul FOE, con erogazione diretta;

§  Istituto nazionale documentazione, innovazione, ricerca educativa (INDIRE) e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), con riferimento ai quali l'art. 19, co. 3, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) ha disposto che, a decorrere dal 2013, le risorse derivanti dagli interventi di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica (recati dal medesimo art. 19) confluiscono sul FOE per essere destinate al funzionamento dei due enti;

§  Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Al riguardo, infatti, l'art. 12, co. 7, del DPR 76/2010, ha disposto che il Ministro, sentita la CRUI, può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse – oltre quelle iscritte ai fini del funzionamento dell'ANVUR nello stato di previsione del Ministero –, a valere sul FOE (nonché sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università-FFO, di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), della L. 537/1993), in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

 

Si fa presente che, in virtù del comma 552, alla cui scheda di lettura si rinvia, il FOE viene contestualmente ridotto, dal 2021, di 23 milioni di euro, a seguito della scelta di scorporare il finanziamento del Programma nazionale di ricerca in Antartide (PNRA).

 

Il comma 541, introdotto dalla Camera de deputati, incrementa ulteriormente il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021. Questo incremento ulteriore è destinato esclusivamente all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca, in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse all'attività dei ricercatori stabilizzati. I criteri e le modalità di riparto sono stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca (per la cui adozione non è previsto un termine).

 

Con l'espressione "ricercatori stabilizzati" si intendono i ricercatori degli enti pubblici di ricerca destinatari del processo di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017. Tale disposizione consente alle pubbliche amministrazioni (tra cui gli enti pubblici di ricerca), nel periodo 2018-2021, di assumere a tempo indeterminato - in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria - personale che possegga tutti i seguenti requisiti:

-          essere in servizio successivamente al 28 agosto 2015[87] con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione[88];

-          essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali, anche se espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione.

Per gli enti pubblici di ricerca - ai sensi dell'art. 12, co. 4-bis, del d.lgs. 218/2016 - il suddetto requisito si intende assolto anche qualora il soggetto abbia conseguito un'idoneità, per il medesimo profilo o livello professionale, in graduatorie vigenti alla data del 31 dicembre 2017, relative a procedure concorsuali, ovvero abbia vinto un bando competitivo per il quale sia prevista l'assunzione per chiamata diretta da parte dell'ente ospitante, o sia risultato vincitore di selezioni pubbliche per contratto a tempo determinato o per assegno di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca connesse a progetti sostenuti da finanziamento nazionale o internazionale. Qualora non sussista il requisito del precedente reclutamento a tempo determinato con procedure concorsuali e trovi invece applicazione una delle fattispecie sostitutive summenzionate, alle iniziative di stabilizzazione si provvede mediante l'espletamento di procedure per l’accertamento dell’idoneità;

-          avere maturato alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. In base all'art. 12, co. 4-ter, del citato d.lgs. 218/2016 (novellato dall'art. 3-ter, co. 1, del D.L.1/2020 - L. 12/2020), per il conteggio dei periodi prestati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario dell'allora MIUR. In questi casi, si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine; 

Si ricorda che, ai fini del requisito in oggetto, per la stabilizzazione presso gli enti di ricerca finanziati dal FOE, rilevano - in base al co. 11 del citato art. 20 del d.lgs. n. 75, e successive modificazioni - anche i periodi di servizio prestati presso altri enti e istituzioni di ricerca.

 

Il comma 548 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)”, con una dotazione di 200 milioni di euro per (ciascuno degli) gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Il Fondo è iscritto nel cap. 7730 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Le finalità del Fondo sono:

§  rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR).

Il Programma nazionale della ricerca (PNR), predisposto dal Ministero dell'università e della ricerca, è il principale documento programmatico che orienta la politica di ricerca in Italia. Attualmente, è in vigore il PNR 2015-2020, approvato dal CIPE il 1° maggio 2016, in coerenza con quanto stabilito dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente (SNSI), presentata dall'Italia nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020. L'11 agosto 2020 il Ministero dell’università e della ricerca ha lanciato una consultazione pubblica per la definizione del Programma nazionale per la ricerca 2021-2027, che si è chiusa l'11 settembre 2020;

 

§  garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il Programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea.

I Programmi quadro rappresentano il principale strumento - unitamente ai Fondi strutturali e al Fondo di coesione - con cui l'Unione europea sostiene la ricerca e sono elaborati su base pluriennale. I programmi quadro fissano gli obiettivi, le priorità e il pacchetto finanziario tramite cui offrire sostegno a progetti di ricerca di tipo multidisciplinare e transnazionale. Per il settennio 2014-2020 il Programma quadro per la ricerca e l'innovazione è Horizon 2020, mentre per il settennio 2021-2027 il prossimo Programma quadro proposto dalla Commissione europea è Horizon Europe (COM (2018) 435). Per una sintesi dei rispettivi contenuti si vedano i relativi temi web sul sito della Camera dei deputati.

Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca - per la cui adozione non è previsto un termine - sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

 

Il comma 549 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, con stanziamenti pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per (ciascuno degli) gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il Fondo è iscritto nel cap. 7270 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

La finalità del Fondo è di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli enti di ricerca.

Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca - per la cui adozione non è previsto un termine - sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

 

Il comma 550 autorizza il Ministero dell’università e della ricerca ad avvalersi dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a. - INVITALIA, per i servizi di supporto specialistico e attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria e per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale della ricerca (PNR) e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione.

 

INVITALIA è una società per azioni quotata avente quale azionista unico il Ministero dell'economia e delle finanze. Il MEF esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, in quanto l'Agenzia, posta la sua missione istituzionale (cfr. infra), è ente strumentale del MISE.

L'Agenzia nasce nel 2007 a seguito del riordino della Società Sviluppo Italia disposto dalla legge finanziaria (art. 1, co. 460 della L. 296/2006 ). Sviluppo Italia, oltre a cambiare denominazione in Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - INVITALIA, ha subito una profonda riorganizzazione strutturale con riguardo ad una razionalizzazione delle funzioni e ad uno snellimento delle attività con forte riduzione del numero delle partecipazioni e dei livelli organizzativi.

La missione di INVITALIA consiste nel promuovere lo sviluppo produttivo ed imprenditoriale per rafforzare la competitività del Paese, fungendo da catalizzatore di risorse pubbliche e private. Essa gestisce la gran parte degli strumenti agevolativi nazionali a favore delle imprese e detiene inoltre varie partecipazioni societarie. In particolare l'Agenzia è attiva nei seguenti settori: sostegno allo sviluppo d'impresa; supporto alla competitività del territorio e alla pubblica amministrazione; supporto alle amministrazioni centrali dello Stato nella gestione di programmi comunitari cofinanziati con fondi strutturali comunitari; sviluppo di investimenti esteri qualificati. Ogni macro-area ricade nella pertinenza di una specifica Business Unit (Funzione organizzativa complessa).

INVITALIA, nell'assemblea straordinaria del 7 giugno 2017, ha deliberato le modifiche alle disposizioni statutarie che la qualificano come società in house (cfr. delibera n. 484 del 30 maggio 2018 dell'ANAC con la quale l'Agenzia è stata riconosciuta come soggetto "in house" di tutte le amministrazioni centrali dello Stato in linea con quanto previsto dall'art. 192 del Codice dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016). Si rinvia all'ultima Relazione della Corte dei conti sul risultato del controllo eseguito su Invitalia. L'elenco delle società controllate da Invitalia è disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia.

 

Le modalità con cui il Ministero si avvale di INVITALIA sono stabilite mediante convenzione.

Per le summenzionate finalità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il "Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca”, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Il Fondo è iscritto sul cap. 1739 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

 

 


Comma 542
(Incremento di risorse per le istituzioni AFAM per servizi in favore degli studenti con disabilità, invalidità e certificazione di DSA)

 

 

Il comma 542, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, incrementa di € 1 mln annui dal 2021 le risorse destinate ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità, con invalidità e con certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA) nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Inoltre, prevede l’inserimento di una figura di tutor accademico esperto in didattica musicale inclusiva e appositamente formato.

 

In particolare – oltre alla previsione di inserimento del tutor di cui si è detto - dispone l’incremento delle risorse per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM[89], al fine di consentire alle medesime istituzioni di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, e con certificazione di DSA..

Le risorse sono ripartite tra le istituzioni AFAM in rapporto al numero complessivo degli studenti con disabilità iscritti presso le stesse.

 

La disposizione è raffrontabile esattamente – quanto alle categorie di studenti ai quali si fa riferimento - con quanto disposto dalla L. di bilancio 2019 e in parte con quanto disposto dalla L. di bilancio 2020: in entrambi i casi, tuttavia, si è previsto che le risorse sono ripartite fra le istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti presso di esse.

 

Si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 742, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha incrementato le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM di € 0,5 mln annui dal 2019, per consentire alle stesse di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con handicap riconosciuto ai sensi della L. 104/1992, con invalidità superiore al 66%, o con certificazione di DSA, disponendo che le relative risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti presso di esse.

A sua volta, l’art. 1, co. 282, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato le medesime risorse di € 1,5 mln annui dal 2020, al fine di consentire alle istituzioni AFAM di dare concreta attuazione ai servizi e alle iniziative in favore degli studenti con disabilità e con certificazione di DSA (non si è fatto, in tal caso, riferimento anche agli studenti con invalidità superiore al 66%). Anch’esso ha stabilito che le risorse sono ripartite tra le varie istituzioni in rapporto al numero complessivo degli studenti iscritti presso di esse.

 

Per l'anno 2019, le risorse destinate al funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni AFAM sono state ripartite con DM 28 novembre 2019, n. 1104.

Per il 2020, nelle more della definizione dei criteri di riparto, con D.D. 696 del 21 maggio 2020 si è proceduto ad autorizzare l'impegno e il trasferimento di un acconto. Il decreto di riparto per il 2020 risulta attualmente agli organi di controllo.

 


Comma 543
(Potenziamento delle infrastrutture europee delle scienze umane e sociali nel Mezzogiorno e della ricerca digitale multilingue nell’ambito del dialogo interculturale)

 

 

La disposizione, introdotta durante l’esame alla Camera, incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 273, della legge di bilancio per il 2020 per il potenziamento, nel Mezzogiorno, delle infrastrutture europee nel settore delle scienze umane e sociali, ed in particolare per uno spazio dedicato per le infrastrutture di ricerca del settore delle scienze religiose, nonché per incrementare, la ricerca digitale multilingue per favorire la coesione sociale e la cooperazione strategica nell'ambito del dialogo interculturale.

 

 

Nel dettaglio, il comma 543 incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 273 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 di un milione di euro per il 2021, di due milioni di euro per il 2022 e di tre milioni di euro a decorrere dal 2023.

Si ricorda che la disposizione richiamata introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 autorizzava una spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dall’esercizio 2020, per l’insediamento, nel Mezzogiorno, di uno spazio dedicato alle infrastrutture di ricerca nel settore delle scienze religiose, qualificate ad alto potenziale strategico dall’European Strategy Forum on Research Infrastructure (ESFRI).

L’autorizzazione di spesa, iscritta in un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, è altresì finalizzata ad incrementare la ricerca digitale multilingue, attraverso l’analisi e lo studio della lingua ebraica, per favorire la coesione sociale ed il dialogo interculturale.

Un’ulteriore disposizione introdotta dalla legge di bilancio per il 2020 (art. 1, comma 274) ha altresì previsto che il Ministero dell’università e della ricerca stipuli, nei limiti di spesa prima richiamati, appositi protocolli con infrastrutture specialistiche ed organismi di ricerca da esso vigilate, così come definiti dalla vigente disciplina già operanti sul territorio italiano, nel settore delle scienze religiose e con i quali siano già in vigore accordi di programma.

Si ricorda che l’ESFRI è un forum costituito nell’aprile del 2002 su mandato del Consiglio dell’Unione europea del giugno 2001 con aggiornamenti del novembre 2004, maggio 2007 e dicembre 2012. L’organismo, composto dalle delegazioni nazionali dei 28 Stati Membri dell’UE, contribuisce allo sviluppo di una strategia coerente per lo sviluppo delle infrastrutture di ricerca in Europa, e svolge il ruolo di incubatore agevolando le iniziative multilaterali e le negoziazioni internazionali in materia di utilizzo e sostenibilità.

L’ESFRI realizza periodicamente una Roadmap delle infrastrutture di ricerca di dimensione pan-europea in tutti i campi della ricerca, dalle scienze fondamentali, alle scienze della vita, all’ambiente, società, patrimonio culturale, energia.

La Roadmap individua le nuove proposte di infrastruttura di ricerca, o i progetti di potenziamento di infrastrutture già attive alla luce del quadro generale degli investimenti in essere, ed è uno strumento indispensabile per facilitare il processo decisionale da parte degli Stati membri e della Commissione europea.

 

 


Comma 544
(Contributo a favore del CENSIS)

 

 

Il comma 544 - inserito dalla Camera - autorizza, per l'anno 2021, un contributo di 300.000 euro a favore della Fondazione Centro studi investimenti sociali (CENSIS).

Tale contributo è finalizzato a consentire la pubblicazione e la distribuzione del Rapporto annuale sulla situazione sociale del Paese.

 

 

Si ricorda che al Centro studi investimenti sociali (CENSIS), istituto di ricerca socio-economica fondato nel 1964, è stata riconosciuta la personalità giuridica di fondazione con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1973, n. 712.

Ai sensi dello statuto della Fondazione (approvato con il richiamato Dpr), il CENSIS persegue i seguenti scopi:

-          promuovere studi, seminari, incontri, iniziative culturali, di comunicazione e formazione sui temi di interesse sociale, economico, territoriale e istituzionale, con particolare riferimento agli investimenti sociali, allo sviluppo locale, alla formazione, alle autonomie locali e funzionali, alla realtà europea e internazionale;

-          eseguire ricerche e svolgere attività di assistenza tecnica, supporto operativo, e studi di fattibilità in ambito sociale, economico, territoriale e istituzionale anche per conto di pubbliche amministrazioni, di strutture private e di organismi internazionali;

-          svolgere attività dirette alla formazione e all’aggiornamento delle risorse umane interessate ai processi di cambiamento nelle strutture sociali, produttive e istituzionali anche per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali;

-          realizzare prodotti editoriali, di editoria elettronica e multimediali;

-          effettuare ogni altra iniziativa connessa al miglioramento dell’organizzazione sociale.

Nell'ambito dei suddetti scopi, il CENSIS redige annualmente, dall'anno 1967, il "Rapporto sulla situazione sociale del Paese".

Lo Statuto (art. 2) prevede che, qualora la Fondazione realizzi attività su richiesta e per conto di amministrazioni pubbliche, strutture private e organismi internazionali, tali attività siano svolte "anche dietro specifico compenso".


Comma 545
(Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana)

 

 

Il comma 545 autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2021 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per proseguire l'implementazione del progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano. A tal fine, novella l'art. 1, co. 381, della L. 160/2019.

 

Per tale progetto, l'art. 1, co. 381, della L. 160/2019 ha già autorizzato la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020. Si tratta di un progetto inaugurato dal CNR a maggio 2019, consistente in una "nuova infrastruttura digitale che permette di conoscere la storia politica, civile e istituzionale del Paese attraverso la lettura integrata della memoria documentaria custodita da diverse istituzioni pubbliche e private".

 

Per ulteriori informazioni di veda qui. Si veda anche il comunicato stampa della Presidenza della Repubblica.

 

 


Comma 546
(Finanziamento della Fondazione IFEL)

 

 

Il comma 546, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, incrementa di 500.000 euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, le risorse in favore della Fondazione IFEL – Istituto per la finanza e l’economia locale, al fine di accelerare e di riqualificare la spesa per investimenti attraverso azioni di supporto tecnico alle amministrazioni comunali.

 

A tal fine sono incrementate di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse stanziate dall’articolo 57, comma 2-novies, del decreto-legge n. 124 del 2019. Si ricorda che la norma citata ha autorizzato la spesa di 4 milioni per l’anno 2019 e 1 milione per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 a favore della Fondazione IFEL.

 

Si ricorda che la Fondazione IFEL, è stata costituita dall’ANCI in data 16 marzo 2006, ai sensi del D.M. Economia del 22 novembre 2005, in attuazione del comma 2-ter del D.L. n. 7/2005, che ha attribuito all’ANCI l’obbligo di proseguire i servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell’attività di informazione ai contribuenti. Conformemente a quanto previsto dal citato decreto attuativo del 22 novembre 2005, l’IFEL è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale, costituito in data 22 febbraio 1994, sulla base del decreto legislativo 504 del 1992, con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). In particolare, l’articolo 10, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modificazioni, nell’assegnare all’ANCI tali compiti ha previsto un contributo originariamente pari allo 0,6 per mille del gettito ICI, posto a carico dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, e ribadito nell’articolo 3 del D.M. Economia 22 novembre 2005. L’ammontare del predetto contributo è stato successivamente elevato – tramite apposite novelle al comma 1 dell’articolo 3 del decreto 22 novembre 2005 - allo 0,8 per mille del gettito ICI dall’articolo 1, comma 251, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), poi, all’1 per mille dell’ICI per effetto dell’articolo 1, comma 23, lettera b), della legge di stabilità per il 2011 (legge n. 220/2010), che ha affidato all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), attraverso l’IFEL, ulteriori compiti relativi all’analisi dei bilanci e della spesa locale al fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni, e successivamente per l’anno 2012, dall’articolo 4, comma 3, del D.L. n. 16/2012, nella misura dello 0,8 per mille del gettito IMU (in luogo dell’ICI, sostituita dall’imposta municipale propria dal 1° gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 201 del 2011), da versarsi all’IFEL a carico dei comuni e non più dei concessionari della riscossione. Infine, il comma 386 della legge n- 228/2012 ha rideterminato il contributo destinato al finanziamento dell’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL) per gli anni 2013 e 2014, fissandolo nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell’IMU spettante ai comuni, con riferimento alla quota di gettito relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze. Con l’entrata in vigore dell’IMU e l’obbligatorietà della delega F24, il contributo è trattenuto dalla Struttura di Gestione, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a valere sulla quota dei versamenti dell’imposta municipale propria.

 

 


Comma 547
(Finanziamento dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani)

 

 

Il comma 547, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la spesa di 500.000 euro, per l’anno 2021, in favore dell’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per la sua attività di supporto agli enti locali, compresi in tali aree, con attività di studi, ricerche e formazione anche ai fini dell'accesso ai fondi europei.

 

La norma ha il dichiarato fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale.

 

Si ricorda che l’articolo 57, comma 2-octies del decreto-legge n. 124 del 2019 ha previsto che l’UNCEM organizzi le attività strumentali volte a promuovere la capacità dei comuni dei territori montani di dare attuazione a talune recenti leggi, utilizzando a tal fine il contributo dello 0,9 per cento del sovracanone annuo pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, le cui opere sono situate nell'ambito del perimetro imbrifero montano.

 

L’Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) è l’organizzazione nazionale unitaria, presente in ogni realtà regionale con proprie delegazioni, che raggruppa e rappresenta i Comuni interamente e parzialmente montani e le Comunità montane, e le Unioni montane di Comuni, oltre ad associare varie amministrazioni ed enti (province, consorzi, camere di commercio) operanti in montagna.

 

 


Comma 551
(Valutazione dei progetti di ricerca)

 

 

Il comma 551, non modificato in prima lettura, razionalizza i soggetti che effettuano la valutazione e la selezione dei programmi di ricerca nonchè la tipologia di attività svolte, affidate a esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati. Gli oneri per tali attività sono fissati nel limite del 7 per cento delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di ricerca stessi, limite che si applica anche alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).

 

In dettaglio, la disposizione è finalizzata a semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell’attuazione e dei risultati dei medesimi.

Il Ministero dell'università e della ricerca si avvale quindi di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o in commissioni (al riguardo, si valuti l'opportunità di stabilire a chi spetti la definizione dell'organizzazione degli esperti in comitati o commissioni), per le attività di:

§  analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili;

§  verifica, monitoraggio e controllo.

 

Per lo svolgimento di queste attività gli oneri - inclusi quelli per i compensi in favore dei soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di ricerca (art. 5 del D.L. 212/2002 - L. 268/2002) - sono a carico, nel limite massimo del 7 per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. La relazione illustrativa fa presente che in questo modo si uniforma - stabilendola al limite massimo - la soglia relativa ai compensi per le attività di valutazione, che attualmente varia dall'1 al 7 per cento delle risorse dei progetti medesimi.

Le disposizioni in esame si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).

In base all'art. 21 della L. 240/2010, il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), dal presidente dell'European Research Council, dal presidente dell'European Science Foundation.

 

Conseguentemente, sono abrogate le seguenti disposizioni:

§  l'art. 5, co. 2, secondo periodo, del D.L. 212/2002 (L. 268/2002), secondo cui la spesa per i compensi dei soggetti svolgenti selezione e valutazione dei progetti è compresa  nell'ambito  dei  fondi  riguardanti  il  finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore al 5 per cento dei predetti fondi;

§  l’art. 32, co. 3, del D.L. 5/2012 (L. 35/2012), secondo cui gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento delle commissioni tecnico-scientifiche o professionali di valutazione e controllo dei progetti di ricerca, compresi i compensi a favore di esperti di alta qualificazione  tecnico-scientifica,  sono  a  carico delle  risorse  del  Fondo  per  gli  investimenti  nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma  870, della L. 296/2006;

§  l'art. 21, co. 3, della L. 240/2010, secondo cui la spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi. Per effetto dell'abrogazione di tale disposizione, viene meno anche il secondo periodo dell'art. 21, co. 3, in base al quale "il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti". Si valuti la congruità di tale abrogazione.

 

Si segnala che l'art. 20 della L. 240/2010, al primo periodo, fa riferimento ad "appositi comitati" per la valutazione dei progetti di ricerca, stabilendo che "i progetti di ricerca fondamentale libera e fondamentale di tipo strategico finanziati a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica sono assoggettati a valutazione tramite appositi comitati, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, tenendo conto in particolare dei principi della tecnica di valutazione tra pari". Il terzo periodo precisa che le attività sono svolte a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Considerato l'intento semplificatorio della disposizione in commento, si valuti l'opportunità di un approfondimento sull'eventuale abrogazione dell'art. 20, primo e terzo periodo, della L. 240/2010.

 


Comma 552
(Programma nazionale di ricerche in Antartide)

 

 

Il comma 552, non emendato in prima lettura, modifica le modalità di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), svincolandone l'erogazione dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE), che attualmente rappresenta il canale di finanziamento. Si prevede dunque l'assegnazione annuale di un contributo di 23 milioni di euro a decorrere dal 2021, con modalità da definire con successivi decreti.

 

 

Con la L. 963/1980 è stata data attuazione al Trattato sull'Antartide  firmato  a  Washington  il  1°dicembre 1959; per assicurare la partecipazione dell'Italia al Trattato sull'Antartide, la L. 284/1985 ha autorizzato un programma di ricerche scientifiche e tecnologiche, la cui elaborazione è affidata al Ministro dell'università e della ricerca, al cui interno sono istituiti un Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide e una Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CNSA). Successivamente, la L. 380/1991 ha stabilito che il  Ministro dell'università e della ricerca presenta al CIPE ogni tre anni il  programma del successivo quinquennio, dopo avere preventivamente acquisito il parere del Comitato consultivo interministeriale per l'Antartide; è stata altresì modificata la composizione della CNSA.

La L. 266/1997 (art. 5, co. 3), abrogando le LL. 284/1985 e 380/1991, ha demandato ad un successivo decreto la rideterminazione dei soggetti incaricati dell'attuazione, delle strutture operative, nonché dei compiti e degli organismi consultivi e di coordinamento, le procedure per l'aggiornamento del programma, le modalità di attuazione e la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie relative al Programma nazionale di ricerche in Antartide.

In attuazione, il D.I. 30 settembre 2010 ha affidato al Ministero dell'università e della ricerca i compiti di:

§  approvare il PNRA contenente le linee strategiche e di indirizzo per la sua attuazione, proposto dalla Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), definita al successivo art. 2;

§  approvare, previo parere della CSNA, i programmi esecutivi annuali (PEA) predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

§  vigilare sull'attuazione del Programma nel rispetto delle norme previste dal Trattato sull'Antartide;

§  determinare, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, il trattamento di missione per il personale impegnato in Antartide;

§  emanare direttive, sentite la CSNA, il CNR e l'ENEA, per la migliore attuazione del Programma.

Al CNR sono affidate fra l'altro le attività di programmazione scientifica e di coordinamento scientifico, mentre il coordinamento logistico è affidato all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Le risorse destinate al Programma sono attualmente assegnate allo stesso CNR, nell'ambito del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE). Il CNR provvede ad erogare quota parte del finanziamento all'ENEA per la gestione delle campagne in Antartide.

La programmazione strategica 2017-2019 è stata approvata con D.M. n. 948 del 4 dicembre 2017, nel quale si evince che il fabbisogno finanziario per il triennio 2017-2019 è pari a 74 milioni di euro.

 

La disposizione stabilisce che agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del PNRA è assegnato annualmente dal Ministero dell'università e della ricerca, con proprio decreto, a decorrere dal 2021, un contributo di 23 milioni di euro.

Con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca - per la cui adozione non è previsto un termine -  adottati ai sensi dell’art. 17, co. 3, della L. 400/1988, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono individuati:

§  le modalità per l’approvazione e l’aggiornamento del PNRA;

§  i soggetti incaricati dell’attuazione del PNRA;

§  i meccanismi di coordinamento tra le amministrazioni pubbliche interessate.

 

Conseguentemente viene abrogato l'art. 5, co. 3, della L. 266/1997. Tale norma, a differenza della disposizione in commento, aveva demandato ad un decreto del Ministro anche la definizione dei compiti e degli organismi consultivi nonché la disciplina dell'erogazione delle risorse finanziarie. Si valuti l'opportunità di una integrazione in tal senso, tanto più che -  con una modifica all'art. 7 del D.Lgs. 204/1998 - si prevede lo scorporo delle risorse del PNRA dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) e dunque non risulterebbe chiara la modalità di erogazione dei finanziamenti tra i soggetti attuatori del PNRA.

Si segnala peraltro che lo scorporo dal FOE delle risorse sul PNRA implicherebbe il venir meno il parere delle Commissioni parlamentari. La relazione illustrativa motiva tale modalità diversa di attuazione e gestione con l'esigenza di tempestività di finanziamento, trattandosi di risorse doverose e stabili connesse all'applicazione di trattati internazionali.

 

Agli oneri relativi alla disposizione in commento, pari a 23 milioni di euro dal 2021, si provvede proprio riducendo in misure corrispondente il FOE, che è incrementato di 65 milioni di euro dal comma 540 (su cui si rinvia alla relativa scheda).

 


Commi 553 e 554
(Nuova sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e Fondo per la ricerca in campo economico e sociale)

 

 

Il comma 553, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce una sezione denominata "Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche a cui possono iscriversi gli enti, le istituzioni e gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari e enti del Terzo settore.

Il comma 554, introdotto dalla Camera dei deputati, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Alle risorse si accede previa procedura selettiva annuale riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

In dettaglio, il comma 553 demanda ad un decreto del Ministero dell'università e della ricerca - da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - l'individuazione dei criteri e delle modalità di iscrizione degli enti, istituzioni e organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata «Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca» dell’Anagrafe nazionale delle ricerche.

 

L'art. 63 del D.P.R. 382/1980, al fine di evitare ogni superflua duplicazione e sovrapposizione di strutture e di finanziamenti, ha istituito l'Anagrafe nazionale delle ricerche. Secondo l'art. 64, all'Anagrafe nazionale delle ricerche affluiscono tutte le notizie relative alle ricerche comunque finanziate, in tutto o in parte, con fondi a carico del bilancio dello Stato o di bilanci di enti pubblici. Le amministrazioni, gli istituti e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca scientifica e tecnologica, per poter accedere ai finanziamenti pubblici devono essere iscritti in apposito schedario a cura dell'Anagrafe nazionale delle ricerche. Le amministrazioni e gli enti erogatori sono tenuti a comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti concessi per l'attività di ricerca. 

In base al D.P.C.M. 164/2020, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, la gestione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche spetta alla Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali.

 

Possono iscriversi alla suddetta sezione le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all’attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore, disciplinati dal codice di cui al d.lgs. 117/2017.

Il Dicastero rende note e accessibili, attraverso l'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni relative ai contributi pubblici di cui sono destinatari i soggetti iscritti alla predetta sezione.

 

Si ricorda che il D.M. 8 febbraio 2008, n. 44 ha introdotto una procedura in base alla quale gli enti privati di ricerca possono fruire dei contributi per il funzionamento previo inserimento in un apposito elenco avente efficacia triennale. Quanto all'ambito soggettivo, il DM prevede che sono legittimati a presentare domanda gli enti provati di ricerca che:

-          hanno ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica da almeno 3 anni;

-          svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca.

Non possono usufruire dei contributi gli enti pubblici di ricerca, le università statali e non statali, né i relativi consorzi e fondazioni, nonché gli enti che hanno ottenuto nel corso del medesimo esercizio contributi di funzionamento o altri contributi aventi medesime finalità e natura giuridica, a carico del bilancio dello Stato. Quanto alla procedura, il DM stabilisce che l'elenco triennale in base al quale gli enti privati di ricerca possono usufruire dei contributi è approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari. La selezione delle domande avviene sulla base di un bando pubblico, emanato dal medesimo Ministro alla scadenza del triennio precedente.

Con D.D. 3 dicembre 2020, n. 101 è stato emanato il bando pubblico per la concessione dei contributi per il funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca per il triennio 2020-2022, con scadenza al 28 gennaio 2021.

 

Il comma 554 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

L'obiettivo di istituzione del Fondo è ampliare la conoscenza dei fenomeni, delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Il Ministero dell'università e della ricerca - con decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge - stabilisce le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse, mediante una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.


Commi 555 e 556
(Master in medicina clinica termale)

 

 

I commi 555 e 556, introdotti in prima lettura, autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire - con decreto del Ministro dell'università e della ricerca - tra le università che attivano master di secondo livello in medicina clinica termale.

 

Preliminarmente si ricorda che in base all'art. 3, co. 9, del D.M. 270/2004 le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. Secondo l'art. 7, co. 4, del medesimo D.M. per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti formativi universitari oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale.

 

La disposizione in commento demanda al un decreto del Ministro dell'università e della ricerca - per la cui adozione non è previsto un termine - il riparto delle risorse, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 tra gli atenei che attivano corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST.

 

Secondo il suo statuto, la Fondazione per la ricerca scientifica termale, costituita in ente senza fini di lucro da Federterme, è un'istituzione specificamente dedicata alla promozione della ricerca nel campo della medicina termale, in ossequio alle finalità della L. 323/2000.

Si ricorda altresì che il decreto 4 febbraio 2015 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria disciplina anche le classi delle scuole di specializzazione in medicina termale.

 

 


Commi da 557 a 560
(Recupero e sviluppo del complesso sportivo "Città dello sport")

 

 

I commi da 557 a 560 assegnano 25 milioni di euro, nel 2021, al Ministero dell’università e della ricerca per il successivo trasferimento all'Università di Tor Vergata, al fine di definire il contenzioso pendente connesso alla mancata realizzazione del complesso sportivo “Città dello Sport”. La proprietà dell'area e delle opere realizzate passa all'Agenzia del demanio, con atto da stipulare entro il 31 marzo 2021. Per la manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area trasferita sono assegnati 3 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2023 all'Agenzia del demanio. Dalla data di definizione dei contenziosi cessa la convenzione tra l'Università Tor Vergata e la società assegnataria dei lavori.

 

In dettaglio, il comma 557 dispone l’assegnazione di 25 milioni di euro - che costituisce limite di spesa - al Ministero dell’università e della ricerca e successivo trasferimento della somma all’università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la definizione dei contenziosi in essere con affidatari dei lavori e progettisti per la mancata finalizzazione della cosiddetta Città dello Sport, infrastruttura incompiuta che sorge su un terreno di proprietà dell’università stessa.

 

Al comma 558 è previsto il trasferimento, contestuale all’assegnazione delle somme, da parte dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” in favore dell'Agenzia del demanio del diritto di proprietà dell’area su cui insiste il complesso sportivo polifunzionale, nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L’atto traslativo deve essere stipulato e trascritto in ogni caso entro il 31 marzo 2021.

 

 Il comma 559 prevede l’assegnazione all'Agenzia del demanio di 3 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e messa in sicurezza dell’area trasferita.

 

Il comma 560 dispone la cessazione a tutti gli effetti, dalla data di definizione dei contenziosi in essere, della convenzione stipulata il 23 ottobre 1987 ancora in essere tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la Vianini Lavori S.p.A., società assegnataria dei lavori.

 


Commi 561 e 562
(Promozione dell'attività sportiva di base sui territori)

 

 

I commi 561 e 562 - non modificati in prima lettura - istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021.

 

Le disposizioni istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021. La finalità è di potenziare l’attività sportiva di base sui territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico.

 

Si ricorda che con D.P.C.M. 28 maggio 2020, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato istituito il Dipartimento per lo sport, quale struttura di supporto al Presidente ovvero all'Autorità politica delegata per l'esercizio delle funzioni in materia di sport. Con D.M. 9 luglio 2020 è stata disciplinata l'organizzazione del Dipartimento per lo sport, che si articola in un Ufficio di livello dirigenziale generale e in tre Servizi di livello dirigenziale non generale.

 

Si stabilisce poi che con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport - per la cui adozione non è previsto un termine - sono individuati i criteri di gestione delle suddette risorse.

 

Per approfondimenti sugli interventi di promozione dello sport si veda il tema "Misure per la promozione dello sport" sul sito internet della Camera dei deputati.

 


Comma 563
(
Attribuzione di risorse per l’organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022)

 

 

Il comma 563, introdotto durante l’esame alla Camera, reca un’autorizzazione di spesa volta a supportare le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022.

 

In particolare, al fine indicato autorizza la spesa di € 4 mln per il 2021, da destinare alla Federazione italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore.

Le risorse, volte a supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella regione Lazio e nella città metropolitana di Roma, devono essere utilizzate anche per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all’evento di atleti paralimpici.

 

In base al comunicato stampa della Federazione italiana nuoto del 2 dicembre 2019, la 36esima edizione dei campionati europei di nuoto, nuoto di fondo, tuffi, tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato si svolgerà a Roma dall'11 al 21 agosto 2022. La presentazione ufficiale del dossier è avvenuta al bureau di Dublino il 12 ottobre 2019 e la site visit è stata effettuata a Roma il successivo 22 novembre.

La candidatura è nata nella primavera del 2018 con plurimi obiettivi: riportare in Italia una manifestazione internazionale delle discipline acquatiche dopo 13 anni; promuovere ulteriormente le specialità natatorie coinvolgendo i migliori atleti europei; alimentare la cultura dell'acqua e la prevenzione di incidenti per sommersione e annegamento attraverso la diffusione degli strumenti atti a vivere con responsabilità il mare e gli specchi d'acqua e fluviali; utilizzare l'eredità impiantistica lasciata dal mondiale del 2009.

E’ prevista la partecipazione di 1500 atleti in rappresentanza di 52 nazioni per 74 finali con 222 medaglie in palio. La presenza mediatica è stimata in più di 800 operatori del settore con 100.000 spettatori in tribuna e 200 milioni di telespettatori.

Il Parco del Foro Italico ospiterà il district market che si svilupperà tra lo Stadio del nuoto, dove si svolgeranno le gare di nuoto e tuffi e il Centrale del tennis, nel quale sarà allestita la piscina removibile del nuoto sincronizzato. Il Centro Federale-Polo Natatorio di Ostia sarà il quartier generale per le gare di nuoto in acque libere, mentre i tuffi dalle grandi altezze (per la prima volta inseriti nel programma degli europei) potrebbero tenersi nella zona di Castel Sant'Angelo.

Saranno coinvolti molteplici impianti sul territorio per la fase di preparazione: tra questi, il centro federale di Pietralata - già sede di attività federali e di collegiali delle nazionali di nuoto sincronizzato -, il Polo Natatorio di Valco San Paolo in via di ripristino e gli impianti dedicati ai tuffi all'Acquacetosa.

Lo stesso comunicato sottolinea che non sarà costruito nessun impianto nuovo, ma saranno valorizzate e utilizzate le strutture nella città metropolitana e nella regione.

Nell'ambito delle attività promozionali saranno organizzati eventi di carattere sportivo, didattico e sociale che coinvolgeranno i cittadini e soprattutto gli studenti delle scuole primarie e secondarie, l'associazionismo, il volontariato e le società sportive.

La manifestazione potrebbe essere integrata negli European Championships - coordinati dalla European Broadcasting Union, peraltro partner della LEN - come avvenuto nel 2018 quando l'evento multidisciplinare si svolse a Berlino e Glasgow, dove si tennero le gare di nuoto, tuffi, nuoto sincronizzato e nuoto di fondo (Loch Lomond).

Infine, il comunicato ricorda che i campionati europei torneranno in Italia dopo l’edizione del 1983, che seguì Bologna 1927 e Torino 1954 e che sarà la quinta volta di uno storico evento delle discipline acquatiche a Roma dopo le Olimpiadi del 1960 e i campionati mondiali del 1994 e del 2009[90].


Comma 564
(
Contributo per il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo)

 

 

Il comma 564, introdotto durante l’esame alla Camera, reca un’autorizzazione di spesa volta a implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo 2026.

 

In particolare, destina al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo 2026, al fine indicato, € 1,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2026.

 

Come risulta dal comunicato stampa pubblicato sul sito del CONI, l’assegnazione a Taranto dei Giochi del Mediterraneo 2026 è avvenuta nel mese di agosto 2019 a Patrasso, nel corso dell’assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM).

In base al comunicato stampa della Regione Puglia dell’8 luglio 2020, il Comitato organizzatore dei  Giochi del  Mediterraneo Taranto 2026 si è insediato in pari data ed è composto  dai rappresentanti nominati dai membri fondatori, Regione Puglia e Comune di Taranto. Lo stesso comunicato evidenzia che il Comitato organizzatore sarà integrato dai componenti nominati dal Ministro dello sport, dal presidente del CONI, dal presidente del CIP e dal presidente della Provincia di Taranto e che lo statuto del Comitato prevede, comunque, l’inserimento di altre istituzioni.

 


Comma 565
(Contribuzione pensionistica dei professori e
ricercatori delle università private)

 

 

Il comma 565 concerne la misura della contribuzione pensionistica prevista per i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute. Si prevede, in primo luogo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aliquote a carico del datore di lavoro e del dipendente siano pari a quelle in vigore per le stesse categorie di personale presso le università statali (e quindi pari a quelle in vigore per la generalità dei dipendenti statali). Si dispone, inoltre, un trasferimento dal bilancio dello Stato all'INPS per il 2021, pari a 53.926.054 euro, ai fini della compensazione delle minori entrate contributive, derivanti dalle aliquote più basse (per i suddetti professori e ricercatori delle università private) che restano operanti per il periodo precedente il 2021 (la norma fa riferimento al periodo 2016-2020, periodo per il quale i contributi previdenziali non sono ancora prescritti[91]). Si specifica che restano in ogni caso acquisite all'INPS le contribuzioni versate per il periodo precedente il 2021.

 

Più in particolare, la norma di equiparazione in oggetto concerne i professori e ricercatori delle università private legalmente riconosciute il cui statuto preveda che per il trattamento pensionistico dei propri professori e ricercatori si applichi la disciplina vigente per i dipendenti statali. In base all'articolo 2, comma 2, della L. 8 agosto 1995, n. 335 - il quale ha previsto che per le categorie di personale non statale i cui trattamenti siano a carico del bilancio dello Stato rimangano ferme, in via transitoria, le aliquote di contribuzione pensionistica già vigenti -, per i dipendenti delle università private rientranti nella suddetta disciplina pensionistica statale hanno continuato a trovare applicazione, secondo almeno una certa linea interpretativa, aliquote più basse rispetto a quelle vigenti (in base al medesimo articolo 2, comma 2) per i dipendenti statali.

 

La possibilità che lo statuto dell'università privata preveda, per i propri professori e ricercatori, l'applicazione del regime pensionistico valido per i dipendenti statali è ammessa e disciplinata dall'articolo 4 della L. 29 luglio 1991, n. 243.

 


Commi 566-569 e 571
(Fondazione per il futuro delle città)

 

 

I commi 566-569 e 571 non sono stati modificati dalla Camera. Il comma 566 istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell’Italia.

 

In base al comma 566, a tal fine, la fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.

Ai sensi del comma 567, lo statuto della fondazione, concernente anche l’individuazione degli organi della fondazione, della composizione e dei compiti, è approvato con DPCM, sentiti i Ministri dell’università e della ricerca, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell’economia e delle finanze.

Il comma 568 prevede che il patrimonio della fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Per il comma 569, per l’istituzione e l’avvio dell’operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per il 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

Il comma 571 esclude tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa da ogni tributo e diritto. Essi vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.

 

 


Comma 570
(Azioni per il rimboschimento delle città)

 

 

Il comma 570, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, al fine di promuovere interventi di rimboschimento nelle città, incrementa di 3 milioni di euro, per il 2021, lo stanziamento destinato dall’art. 4 del “decreto clima” (D.L. 111/2019) al programma sperimentale di messa a dimora di alberi e per la creazione di foreste urbane e periurbane nelle città metropolitane.

 

 

L’art. 4 del D.L. 111/2019, per il finanziamento di un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, ha autorizzato la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Lo stesso articolo ha previsto, tra l’altro, al fine di procedere a un rapido avvio del programma sperimentale in questione, l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione delle modalità per la progettazione degli interventi e di ogni eventuale successiva variazione e il riparto delle risorse citate tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria in materia di qualità dell’aria.

In attuazione di tale disposto è stato emanato il D.M. Ambiente 9 ottobre 2020.


Comma 572
(Consiglio nazionale dei giovani)

 

 

Il comma in esame, introdotto dalla Camera dei deputati, incrementa nella misura di 400.000 euro per il 2021 il Fondo destinato al finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani. Tale incremento si aggiunge alla dotazione già prevista a legislazione vigente, pari a 200.000 euro per il medesimo anno 2021 (nonché a 200.000 euro per il 2022[92]).

 

Il Fondo in oggetto è disciplinato dall'art. 1, co. 472, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Il Consiglio nazionale dei giovani è stato istituito dalla medesima legge di bilancio 2019 (art. 1, commi da 470 a 477), quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell’Italia.

Tra le funzioni in capo al Consiglio figurano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili; la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale; l’espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessino i giovani; la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali.

Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto.

Per approfondimenti, cfr. il sito internet del Consiglio.

 


Comma 573
(Studi in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani)

 

 

Il comma 573 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dotato di uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione di eccellenza in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani.

 

La disposizione, introdotta nel corso dell’esame alla Camera, è finalizzata a promuovere la cultura giuridica in materia di diritto penale internazionale e di tutela dei diritti umani e conseguentemente prevede che le risorse appostate nel nuovo fondo – pari a 2 milioni di euro per ciascun esercizio del triennio 2021-2023 – siano destinate a progetti di formazione di eccellenza.

I criteri di accesso alle risorse dovranno essere adottati con DM giustizia, emanato di concerto con il Ministro dell’economia, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio e dovranno comunque considerare come requisiti prioritari le attività pluriennali di collaborazione, consulenza o cooperazione con organismi e istituzioni internazionali, debitamente documentate.

 


Comma 574
(Risorse per l’esercizio della facoltà di prelazione da parte del MIBACT)

 

 

Il comma 574, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, reca un’autorizzazione di spesa decorrente dal 2021 finalizzata a consentire al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo l’esercizio della facoltà di acquistare in via prelazione i beni culturali.

 

In particolare, l’autorizzazione di spesa è pari a € 10 mln per il 2021, € 15 mln per il 2022 ed € 5 mln (annui) a decorrere dal 2023.

 

La prelazione è disciplinata dagli artt. 60-63 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004). In particolare, per quanto qui più interessa, il Ministero ha facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.

Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal soggetto che procede alla prelazione. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione così effettuata, il valore economico della cosa è stabilito da un terzo, designato concordemente dall'alienante e dal soggetto che procede alla prelazione. Se le parti non si accordano per la nomina del terzo, ovvero per la sua sostituzione qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l'incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui è stato concluso il contratto. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

 


Comma 575
(Incremento delle risorse per il funzionamento di musei
e luoghi della cultura statali)

 

 

Il comma 575, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, destina risorse anche per il 2021 e per il 2022 al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali, tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti di ingresso, conseguenti all’adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

 

In base all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), sono istituti e luoghi della cultura, oltre che i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

 

In particolare, il comma 575 novella l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizzando la spesa di € 25 mln per il 2021 e di € 20 mln per il 2022.

 

Si ricorda che l’art. 183, co. 3, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) aveva destinato alla finalità sopra indicata € 100 mln per il 2020.

Successivamente, l’art. 80, co. 1, lett. b), del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha incrementato l’autorizzazione di spesa di € 65 mln per il 2020[93].

Al riguardo, nell’apposita sezione del sito del Mibact è evidenziato che si tratta di una misura immediatamente operativa (ossia, che non richiede l’adozione di atti applicativi).


Commi 576 e 611
(Card cultura per i diciottenni)

 

 

Il comma 576, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, autorizza la spesa di € 150 mln per il 2021 per l’assegnazione della c.d. Card cultura – introdotta per la prima volta nel 2016 – anche ai giovani che compiono 18 anni nel 2021.

Il comma 611, anch’esso non modificato nel corso dell’esame alla Camera, dispone che i giovani che compiono 18 anni nel 2020 e nel 2021 possono utilizzare la medesima Card anche per l’acquisto di abbonamenti a periodici.

 

Al riguardo, preliminarmente, si valuti l’opportunità di accorpare le due previsioni.

 

Infatti, entrambe le disposizioni novellano l’art. 1, co. 357, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020), in base al quale la Carta elettronica è utilizzabile dai soggetti che compiono 18 anni nel 2020 – e, per effetto dell’art. 96, co. 3, in commento, nel 2021 - per l’acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani – e, per effetto dell’art. 101, co. 4, in commento, periodici – anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell’editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.

Nel tempo, infatti, l’utilizzo della Carta è stato progressivamente esteso a nuove tipologie di prodotti.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’art. 1, co. 979-980, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) – nel testo come modificato dall’art. 2-quinquies del D.L. 42/2016 (L. 89/2016) – aveva previsto che a tutti i residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno, che compivano 18 anni nel 2016 era assegnata una carta elettronica – dell’importo nominale massimo di € 500 –, da utilizzare per ingressi a teatro, cinema, mostre e altri eventi culturali, spettacoli dal vivo, per l’accesso a musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche e parchi naturali, per l’acquisto di libri. A tal fine, aveva autorizzato la spesa di € 290 mln per il 2016[94] .

Successivamente, tale previsione era stata estesa dall’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) anche ai giovani che compivano 18 anni nel 2017, che potevano utilizzare la carta anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. A tal fine, era stata autorizzata la spesa di € 290 mln per il 2017[95] .

Ancora in seguito, la L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) aveva rifinanziato l’iniziativa per il 2018 e per il 2019 con € 290 mln annui, ma intervenendo direttamente nello stato di previsione del MIBACT (cap. 1430).

Al riguardo, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato, nell’Adunanza di Sezione del 7 giugno 2018 (NUMERO AFFARE 00680/2018), pronunciandosi sullo schema di un nuovo DPCM di definizione della disciplina applicativa, aveva stigmatizzato la mancanza di una norma legittimante di rango primario da porre a base dello stesso[96].

A tale rilievo aveva dato seguito l’art. 7 del D.L. 91/2018 (L. 108/2018), che aveva inserito nell’art. 1, co. 626, della L. 232/2016 il riferimento al 2018[97].

Successivamente, l’art. 1, co. 604, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) aveva definito la disciplina sostanziale per l’assegnazione della carta a tutti i residenti nel territorio nazionale che compivano 18 anni nel 2019, stabilendo un limite massimo di spesa di € 240 mln (rispetto ai 290 mln previsti in precedenza) e demandando la definizione della disciplina applicativa (non più ad un DPCM, ma) ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Nel prosieguo, l’art. 50, co. 2, lett. h), del D.L. 34/2019 (L. 58/2019) aveva ridotto l’autorizzazione di spesa per il 2019 di € 100 mln, a copertura di quota parte degli oneri da esso recati – riduzione poi ristorata dalla legge di assestamento per il 2019 (L. 110/2019) – mentre l’art. 3, co. 4-bis, del D.L. 59/2019 (L. 81/2019) ha inserito i prodotti dell’editoria audiovisiva fra quelli che possono essere acquistati dai soggetti che compivano 18 anni nel 2019[98].

Da ultimo, il già citato art. 1, co. 357, della L. 160/2019 ha esteso ai residenti nel territorio nazionale che compiono 18 anni di età nel 2020 la disciplina per l’assegnazione della carta, stabilendo un limite massimo di spesa di € 160 mln – poi elevato a € 190 mln dall'art. 183, co. 11-ter, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) – e inserendo gli abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale tra i prodotti che possono essere acquistati con la stessa.

In base al successivo co. 358, gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, devono essere definiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che sarebbe dovuto essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, ma che non risulta ancora intervenuto.

Con comunicato del 5 marzo 2020, il MIBACT ha reso noto che dalla prima edizione del 2016 i ragazzi che hanno usufruito della Card cultura sono stati oltre € 1,2 mln e che la spesa complessiva è stata di € 550 mln.


Comma 577
(Incremento delle risorse per i soggetti giuridici creati o partecipati dal MIBACT)

 

 

Il comma 577, non modificato nel corso dell’esame alla Camera, incrementa, per il 2021 e il 2022, l’autorizzazione di spesa per il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo al fine di rafforzare l’azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

 

In particolare, l’autorizzazione di spesa è incrementata (da € 1 mln) a € 11 mln per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

A tal fine, si novella l’art. 1, co. 317, della L. 205/2017 (L. di stabilità 2018).

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che la relazione illustrativa all’A.S. 2960 – poi L. 205/2017 – evidenziava che l’art. 1, co. 317, si rendeva necessario perché in più occasioni la Corte dei conti aveva mosso rilievo nei confronti di finanziamenti riferiti a soggetti costituiti o partecipati dal MIBACT, in assenza di un apposito capitolo di bilancio.

A seguito dell’autorizzazione di spesa, le risorse sono state appostate sul cap. 1952 dello stato di previsione del MIBACT.

Originariamente, l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 1, co. 317 – che dispone anche che le risorse sono ripartite annualmente con decreto del Ministero (rectius: Ministro) – era pari ad € 1 mln per il 2018 ed € 0,5 mln annui dal 2019. A decorrere dal 2020, essa era poi stata incrementata a € 1 mln annui dall’art. 1, co. 372, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020). Per il solo 2020, infine, l’autorizzazione di spesa è stata incrementata a € 6 mln dall’art. 80, co. 3, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020).

Per il 2018 le risorse sono state ripartite con DM 193 del 5 aprile 2018, che ha destinato € 300.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 250.000 alla Fondazione FS, € 200.000 alla Fondazione di Archeologia e storia dell’arte, da costituirsi, € 100.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude, € 50.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana di cui all’accordo di valorizzazione del 22 gennaio 2018 fra MIBACT, Presidente della regione Liguria e sindaco del comune di Genova, € 50.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane, € 50.000 alla Fondazione Aquileia.

Per il 2019, le risorse sono state ripartite con DM 578 dell’11 novembre 2019, che ha destinato € 150.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 125.000 alla Fondazione FS, € 100.000 alla Fondazione biblioteca di archeologia e storia dell’arte, € 50.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude, € 25.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana, € 25.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane, € 25.000 alla Fondazione Aquileia.

Per il 2020, le risorse sono state ripartite con DM 470 del 20 ottobre 2020, che ha destinato € 300.000 alla Fondazione Real sito di Carditello, € 250.000 alla Fondazione FS, € 200.000 alla Fondazione biblioteca di archeologia e storia dell’arte, € 100.000 al Consorzio delle residenze reali sabaude, € 100.000 per la Fondazione Museo Richard Ginori, € 50.000 alla Fondazione Aquileia, € 50.000 alla Fondazione Ente ville vesuviane, e € 50.000 al Museo nazionale dell’emigrazione italiana.


Comma 578
(Fondo per il funzionamento dei piccoli musei)

 

 

Il comma 578, introdotto in prima lettura, incrementa di 1 milione di euro per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei.

 

 

L'incremento è volto alla digitalizzazione del patrimonio, alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere nonché alla predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning).

 

L'art. 1, co. 359 e 360, della L. 160/2019 hanno istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), a decorrere dal 2020, il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. In virtù della disposizione in commento, per il 2021, dunque, le risorse saranno pari a 3 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Le risorse sono appostate sul cap. 5681 dello stato di previsione del MIBACT.

 

Il piano di riparto delle risorse è definito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Con D.M. n. 451 dell'8 ottobre 2020 è stato ripartito il Fondo.

 


Comma 579
(Fondazione Libri italiani accessibili - LIA)

 

 

Il comma 579, introdotto in prima lettura, assegna un contributo aggiuntivo (rispetto a quello già previsto nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) di 100.000 euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e di 300.000 euro, a decorrere dal 2023, in favore della Fondazione Libri italiani accessibili (LIA). Il contributo, introdotto per il triennio 2017-2019 e poi esteso anche al 2020, viene incrementato nell'importo e assume carattere di stabilità.

 

La disposizione ha la finalità di garantire l’accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull’accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza.

 

Il contributo alla Fondazione Libri Italiani Accessibili – LIA, per il triennio 2017-2019, pari a 200.000 euro annui è stato previsto dalla L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), attraverso un intervento operato in Sezione II. Successivamente, l'art. 7, co. 10-quinquiesdecies, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) ha autorizzato, per il 2020, un contributo di 200.000 euro.

Il disegno di legge di bilancio, nel testo originario, nel cap. 2551, p.g.11, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) - Tabella 14 (Sezione II), già prevede un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Con la disposizione in esame, si assegna un contributo aggiuntivo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (portando dunque il contributo a 300.000 euro per ciascuno degli anni citati) e di 300.000 euro a decorrere dal 2023.

 

La Fondazione Libri italiani accessibili (LIA), costituita a Milano il 22 maggio 2014, e? iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, presso la Prefettura di Milano. In base all'art. 3 dello statuto, la Fondazione non ha fine di lucro e svolge attività di promozione del libro e della lettura, in tutte le sue forme tradizionali e digitali, attraverso attività di educazione, informazione, sensibilizzazione e ricerca in questo ambito, in particolare fra tutte le categorie deboli (disabili visivi e ad altre tipologie di disabilità, nonchè soggetti in condizioni di disagio sociale o culturale) attraverso iniziative in grado di ampliare il loro accesso ai prodotti editoriali tramite la ricerca e l’innovazione tecnologica.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

-          dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità - suscettibili di valutazione economica - impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione ed effettuati dal Fondatore;

-          dai beni mobili e immobili o altre utilità che pervengano o perverranno alla Fondazione, con destinazione espressa al patrimonio;

-          dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

-          dalla parte di rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;

-          dai contributi attribuiti al patrimonio da enti di qualsiasi natura e genere.

 

 


Comma 580
(Fondo per il diritto di prestito pubblico)

 

 

Il comma 580, introdotto dalla Camera dei deputati, incrementa di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse per assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, di cui all'art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006).

 

La finalità della disposizione è quella di assicurare le risorse necessarie a garantire agli aventi diritto un'adeguata remunerazione del prestito. Si ricorda infatti che l'art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 ha autorizzato la spesa annua di 250.000 euro per l'anno 2006, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per l'istituzione presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) del Fondo per il diritto di prestito pubblico.

 

Il Fondo è ripartito dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, e per il turismo, sentite la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l'attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, da determinare con decreto del Ministro, a valere sulle risorse del Fondo. Le disposizioni in commento si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di Stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti. Con D.M. 15.10.2009 è stata determinata la provvigione spettante alla SIAE per la ripartizione del Fondo. Da ultimo, con D.M. 27 luglio 2017 sono state regolamentate le modalità di accesso, utilizzazione e rendicontazione del Fondo per il diritto di prestito pubblico da parte delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ad integrazione di quanto già previsto dai DD.MM. 15 ottobre 2007, 18 giugno 2007, 10 dicembre 2007, 15 ottobre 2009, 25 giugno 2013.

Le risorse del Fondo sono iscritte sul cap. 3632 dello stato di previsione del MIBACT. Nel testo originario del disegno di legge di bilancio, nel cap. 3632 dello stato di previsione del MIBACT - Tabella 14, per il 2021, erano previsti 1.047.146 euro.

 


Comma 581
(Celebrazioni dell’ottavo centenario del presepe)

 

 

Il comma 581, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca un’autorizzazione di spesa per il triennio 2021-2023 volta a consentire le iniziative per le celebrazioni, nel 2023, dell’ottavo centenario della prima rappresentazione del presepe.

 

In particolare, autorizza la spesa di € 1,3 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da destinare ad un Comitato nazionale responsabile delle iniziative, che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è chiamato a istituire.

L’intenzione è quella di garantire la celebrazione nazionale, nonché di garantire la progettazione e la realizzazione di iniziative di rilievo e di risonanza internazionale in ambito artistico, culturale e sociale.

 

Al riguardo, si ricorda, che il 26 agosto 2020, presso la Sala degli Stemmi del Palazzo Papale di Rieti, è stata sottoscritta la Carta d’intenti per la costituzione del Comitato Greccio 2023 tra la Diocesi di Rieti, la Provincia di San Bonaventura dei Frati Minori e i Comuni di Rieti e Greccio. Come si legge nel relativo sito, il Comitato avrà il compito di definire, coordinare e comunicare le iniziative intorno ai due ottocentenari della Regola bollata, scritta da San Francesco a Fonte Colombo e approvata da papa Onorio III il 29 novembre del 1223, e del primo presepe di Greccio, realizzato nel giorno di Natale dello stesso anno.

 

Si valuti l’opportunità di specificare il rapporto che si prevede debba intercorrere fra il Comitato Greccio 2023, già costituito, e il Comitato nazionale di cui ora si propone la costituzione.

 

In argomento, più in generale, si ricorda che la L. 420/1997 aveva inteso ricondurre ad unità, attraverso un unico provvedimento a cadenza annuale, l'intervento statale a favore di Comitati nazionali per lo svolgimento di celebrazioni e manifestazioni culturali di particolare rilevanza, nonché di Edizioni nazionali.

Al fine indicato, in particolare, ha previsto l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, della Consulta dei Comitati nazionali e delle Edizioni nazionali, alla quale, per quanto qui interessa, ha affidato il compito di deliberare sulla costituzione e organizzazione dei Comitati nazionali per le celebrazioni o manifestazioni culturali, sull'ammissione al contributo finanziario statale e sulla misura dello stesso.

Ha, altresì, disposto che le richieste di istituzione dei Comitati nazionali possono essere presentate da enti locali, enti pubblici, istituzioni culturali o comitati promotori, nonché da amministrazioni dello Stato.

Nel tempo, tuttavia, sono intervenute iniziative legislative che, di volta in volta con meccanismi diversi, hanno individuato, e in taluni casi anche finanziato, specifici eventi celebrativi, in taluni casi prevedendo anche l’istituzione di Comitati nazionali.


Comma 582
(Istituzione dell’
Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale Unesco)

 

 

Il comma 582, introdotto durante l’esame alla Camera, prevede l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell’UNESCO.

 

In particolare, l’Osservatorio è istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure restrittive adottate, e allo scopo di razionalizzare gli interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale.

A tal fine, si autorizza la spesa di € 500.000 annui, a decorrere dal 2021, che costituisce limite massimo di spesa, disponendo che ai componenti dell’Osservatorio non spettano indennità, compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese e che alle eventuali spese di funzionamento del medesimo Osservatorio si provvede nel limite di tale autorizzazione di spesa.

 

Al riguardo, si ricorda, preliminarmente, che l’art. 2 della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con L. 167/2007, ha stabilito che per “patrimonio culturale immateriale” si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

Il patrimonio culturale immateriale si manifesta tra l’altro nei seguenti settori: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo; artigianato tradizionale.

L’art. 11 della medesima Convenzione ha affidato ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia. Sulla base degli artt. 16 e 17 della stessa Convenzione, sono state istituite la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale e la Lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela.

In ambito nazionale, la L. 44/2017 ha esteso le misure speciali di tutela e fruizione applicabili ai siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella Lista del patrimonio mondiale UNESCO, di cui alla L. 77/2006, anche agli elementi italiani ricompresi nelle Liste UNESCO del patrimonio culturale immateriale. Conseguentemente, ha aumentato di € 0,8 mln per il 2016 le risorse previste dalla medesima L. 77/2006 (quantificate annualmente dalla legge di bilancio).

Al medesimo fine, l’art. 1, co. 618, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019) ha autorizzato la spesa di € 1 mln per il 2019.

Da ultimo, analoga autorizzazione di € 1 mln per il 2020 è stata prevista dall’art. 185-bis del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

 

Gli elementi italiani iscritti nella lista del patrimonio culturale immateriale al momento sono 14: Opera dei Pupi siciliani (2008); Canto a tenore sardo (2008);  Saper fare liutario di Cremona (2012); Dieta mediterranea, elemento “transnazionale”[99] (2013); Feste delle Grandi Macchine a Spalla   (La Festa dei Gigli di Nola, la Varia di Palmi, la Faradda dei Candelieri di Sassari, il trasporto della Macchina di Santa Rosa a Viterbo: 2013); Vite ad alberello di Pantelleria (2014); 2016 Falconeria elemento transnazionale[100] (2016); L'Arte del "pizzaiuolo" napoletano (2017); L'Arte dei muretti a secco, elemento transnazionale[101] (2018);  Perdonanza Celestiniana (2019); Alpinismo, elemento transnazionale[102] (2019); Transumanza, elemento transnazionale[103] (2019); "L'arte delle perle di vetro",  elemento transnazionale[104]  (2020); “L’arte musicale dei suonatori di corno da caccia”, elemento transnazionale[105] (2020). 

Qui maggiori informazioni.

 


Commi 583 e 584
(Interventi per il settore del cinema e dell’audiovisivo)

 

 

I commi 583 e 584, non modificati nel corso dell’esame alla Camera, recano disposizioni volte a sostenere il settore del cinema e dell’audiovisivo.

In particolare, incrementano le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e innalzano le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. Inoltre, stabilizzano alcune disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

 

Preliminarmente, si ricorda che la L. 220/2016 ha ridefinito la disciplina relativa al cinema e all'audiovisivo, a fini di rilancio e di sviluppo del settore.

In particolare, l’art. 13 ha istituto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinandolo al finanziamento di diverse tipologie di intervento (incentivi fiscali, incentivi automatici, contributi selettivi, contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche, Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).

Il Fondo – le cui risorse sono allocate sul cap. 8599 dello stato di previsione del MIBACT[106] – è alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore[107], per un importo che non può essere inferiore a € 400 mln annui[108].

In base al co. 5, al riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento si provvede con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, fermo restando che l’importo complessivo per i contributi selettivi e per quelli per la promozione dovrà oscillare tra il 10% e il 15% del Fondo[109].

Con riferimento agli incentivi fiscali (artt. 15-22), i crediti di imposta riguardano le imprese di produzione (art. 15), le imprese di distribuzione (art. 16), le imprese dell'esercizio cinematografico e le industrie tecniche e di post-produzione (art. 17), il potenziamento dell'offerta cinematografica (art. 18), le imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale su commissione di produzioni estere (art. 19) e le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (art. 20). Per ciascuna di tali tipologie, gli articoli citati hanno stabilito le percentuali di corresponsione degli stessi crediti di imposta.

A sua volta, l’art. 21, dettando disposizioni comuni ai diversi crediti di imposta, ha, anzitutto, disposto che gli stessi sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il citato decreto di riparto del Fondo (di cui all’art. 13, co. 5). Inoltre, ha stabilito che con il medesimo decreto si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di credito di imposta. Ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.

Inoltre, ha demandato a uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, il compito di stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta e nell'ambito delle percentuali per ciascuna previsti, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere, ovvero alla varie tipologie di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza[110].

 

In particolare, il comma 583, lett. a), eleva (da € 400 mln) a € 640 mln annui l’importo minimo degli introiti erariali derivanti dalle attività del settore destinato ad alimentare annualmente la dotazione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

A tal fine, novella l'art. 13, co. 2, secondo periodo, della L. 220/2016.

 

Il comma 583, lett. b), riguarda le imprese di produzione cinematografia e audiovisiva, per le quali eleva (dal 30%) al 40%:

-       l’aliquota massima del credito di imposta;

-       l’aliquota del credito di imposta comunque riconosciuto per le opere cinematografiche;

-       l’aliquota del credito di imposta che può essere prevista in via prioritaria per determinate categorie di opere audiovisive.
In tale contesto, stabilisce anche che rientrano in tali categorie le opere audiovisive in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 40% (e non più in misura non inferiore al 30%).

A tali fini, novella l’art. 15 della L. 220/2016.

 

L’art. 15 della L. 220/2016 ha disposto, tra l’altro, che alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% del costo complessivo di produzione. Nella determinazione dell’aliquota del credito di imposta, il decreto di cui all’art. 21 prevede comunque che:

-       per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30%;

-         per le opere audiovisive, l'aliquota del 30% può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30%, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'art. 21.

 

Il comma 583, lett. c), riguarda le imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva, per le quali eleva in maniera generalizzata (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta.

Conseguentemente, sopprime la previsione di riconoscimento dell’aliquota del 40% in casi particolari.

A tal fine, novella il co. 1 dell’art. 16 della L. 220/2016 e sopprime il co. 2 dello stesso articolo.

 

In particolare, l’art. 16, co. 1, della L. 220/2016 ha stabilito che alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d’imposta, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30%elevata al 40% nei casi previsti dal co. 2 – delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.

In base al co. 2, nella determinazione dell’aliquota del credito di imposta, il decreto di cui all’art. 21 prevede che:

-       l'aliquota del 30% è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;

-       in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40%, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel medesimo decreto di cui all'art. 21.

 

Il comma 583, lett. d), riguarda il credito d'imposta finalizzato all'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi da produzioni estere. In particolare, eleva (dal 30%) al 40% l’aliquota massima del credito di imposta riconosciuto alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere.

A tal fine, novella l’art. 19 della L. 220/2016.

 

L’art. 19 della L. 220/2021 ha disposto che alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25% e non superiore al 30% della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

 

Il comma 583, lett. e), esclude innanzitutto i crediti di imposta di cui agli artt. 15 (imprese di produzione) e 19 (imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione, in relazione a opere realizzate sul territorio nazionale, su commissione di produzioni estere) dal limite massimo complessivo indicato, per le rispettive tipologie di credito di imposta, dal decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016.

Inoltre, stabilizzando alcune delle disposizioni introdotte, per il 2020, dall’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), autorizza il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – tenuto conto dell’andamento del mercato nel settore del cinema e dell’audiovisivo, e nel rispetto del limite delle risorse complessive individuate con il medesimo decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per ciascuna tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna dal più volte citato decreto di cui all’art. 13, co. 5, della medesima legge.

 

L’art. 183, co. 7, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020) ha introdotto misure finalizzate a mitigare gli effetti subiti dal settore cinematografico e audiovisivo a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19, in particolare, stabilendo la possibilità di prevedere, per il 2020, una maggiore flessibilità nella ripartizione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

Nello specifico, ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo ad adottare – limitatamente agli stanziamenti relativi al 2020, e nel rispetto del limite delle risorse individuate con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016 – uno o più decreti, ai sensi dell’art. 21, co. 5, della stessa legge, volti a ridefinire, per ogni tipologia di credito di imposta, le disposizioni applicative utili per stabilire l’entità delle risorse da destinare a ciascun beneficiario, anche in deroga alle percentuali previste dalla stessa legge per tipologia di credito di imposta e al limite massimo stabilito per ciascuna ai sensi dello stesso decreto di cui all’art. 13, co. 5, della L. 220/2016.

Ha disposto, inoltre, che, qualora dall’attuazione di quanto previsto derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all’art. 89 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), che, a tal fine, sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Infine, ha stabilito che a scopi di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi automatici, i contributi selettivi e i contributi per le attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva previsti dagli artt. 23-27 della L. 220/2016, nonché i contributi per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsti dall’art. 28 della stessa legge.

 

Infine, il comma 584 – in accordo con quanto previsto dall’art. 17, co. 12, della L. 196/2009, in materia di copertura finanziaria delle leggi – dispone che il Ministro dell'economia delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri recati dal comma 584.

In caso di scostamenti rispetto alle previsioni, si provvede mediante riduzione del più volte citato Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.


Commi da 585 a 588
(Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)

 

 

I commi da 585 a 588, non modificati in prima lettura, prevedono la trasformazione dell'Istituto Luce Cinecittà s.r.l in società per azioni (detenute dal MEF) a decorrere dal 1° gennaio 2021. Inoltre, la disposizione in esame disciplina la composizione del consiglio di amministrazione ed autorizza un aumento di capitale pari a 10 milioni di euro nel 2021.

 

Il comma 585, stabilendo la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Luce Cinecittà, specifica che essa subentri in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'Istituto Luce Cinecittà s.r.l alla data del 1° gennaio 2021. Ai sensi del comma 586, le azioni sono detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze e i diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT), d'intesa con il MEF medesimo.

Il comma 587 prevede che i cinque membri consiglio di amministrazione della S.p.A. siano designati nel modo seguente:

§  il membro con funzioni di Presidente è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo;

§  un membro è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

§  tre membri sono designati Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo; uno di questi ricopre la funzione di Amministratore delegato.

Il comma 588 assegna alla S.p.A. (al 1° gennaio 2021) un capitale pari al netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura della Istituto Luce S.r.l. al 31 dicembre 2020, autorizzando al contempo il MEF ad incrementare tale capitale di 10 milioni nel 2021.

In base allo statuto dell'attuale Istituto Luce Cinecittà s.r.l., il capitale sociale è di 20 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione in carica, nominato dall'Assemblea il 12 giugno 2020, è formato da tre membri che possono essere scelti anche tra membri non soci e resta in carica per tre esercizi.

 

Si ricorda che l'art. 14, co. 6-14, del D.L. 98/2011 (L.111/2001) aveva previsto la costituzione della società a responsabilità limitata Istituto Luce-Cinecittà, al fine di salvaguardare le funzioni e le attività svolte fino ad allora da Cinecittà Luce S.P.A. Il Ministero dell'economia e delle finanze assumeva la titolarità della relativa partecipazione, che non poteva formare oggetto di diritti a favore di terzi, e il Ministero per i beni e le attività culturali esercitava i diritti del socio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari.

L'art. 1, co. 331, della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) ha modificato la procedura prevista dall'art. 14, co. 6-14, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011) per la liquidazione ed il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. alla società Fintecna S.p.A., o ad una società da essa interamente controllata, in particolare anteponendo il trasferimento - che doveva essere effettuato entro 60 giorni dalla data della sua entrata in vigore (dunque, entro il 2 marzo 2014) - alla liquidazione.

Si segnala, inoltre, che l'art. 27, co. 3, della L. 220/2016 (recante "Disciplina del cinema e dell'audiovisivo"), dispone che, a valere sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, il Ministero provvede, tra l'altro, alle finalità di cui all'art. 14, co. 10, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), inerente alle risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC). Per le modalità attuative, cfr. il DM n. 341 del 2017.

 

Si rammenta infine che l'Istituto Luce Cinecittà è nato nel 1924. Conserva nel proprio Archivio oltre 90.000 filmati, dagli anni Dieci agli anni Novanta del Novecento, e oltre 3 milioni di fotografie. L'11 aprile 2018 è stato presentato il portale web dell'Archivio Luce: www.archivioluce.com.

 

 

 


Commi 589-594
(Interventi per la prosecuzione del risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche)

 

 

I commi da 589 a 594, non modificati nel corso dell’esame alla Camera, recano interventi volti a consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare:

- differiscono al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario per le fondazioni che hanno già presentato il piano di risanamento;

- consentono la presentazione del medesimo piano alle restanti fondazioni, stabilendo per le medesime il termine del 31 dicembre 2023 per il raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario;

- prorogano al 31 dicembre 2022 – ovvero, con riferimento ai nuovi piani di risanamento, al 31 dicembre 2023 – il termine per l’esercizio delle funzioni del Commissario straordinario nominato per il risanamento.

Ai fini indicati, autorizzano la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che per le fondazioni lirico-sinfoniche[111] che si trovassero nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all’art. 21 del d.lgs. 367/1996, o fossero state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione, ovvero non potessero far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi, l’art. 11, co. 1 e 2, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) aveva previsto la possibilità di presentare un piano di risanamento. Tra i contenuti inderogabili del piano era stata prevista, in particolare, la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo, nonché la razionalizzazione del personale artistico, previo accordo con le associazioni sindacali, la rinegoziazione e ristrutturazione del debito, il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento.

Il piano doveva essere presentato ad un Commissario straordinario, appositamente nominato (v. infra), e doveva assicurare gli equilibri strutturali del bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari, ovvero, in base al testo originario del co. 14 dello stesso art. 11, entro l’esercizio 2016. Il piano doveva essere approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione. In base al citato co. 14, infatti, le fondazioni che non avessero presentato il piano di risanamento entro i termini previsti, o per le quali il piano di risanamento non fosse stato approvato nei termini previsti, ovvero che non avessero raggiunto entro l’esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo sia patrimoniale, sia economico-finanziario, dovevano essere poste in liquidazione coatta amministrativa.

Per facilitare il percorso di risanamento, il co. 6 dello stesso art. 11 ha previsto la possibilità di accedere a un fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti di durata fino a un massimo di 30 anni, in favore delle fondazioni che fossero nelle condizioni di cui al co. 1. La dotazione del fondo di rotazione era stata inizialmente fissata a € 75 mln per il 2014.

 

Successivamente, l’art. 5 del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto, fra l'altro, la possibilità, per le fondazioni che avevano presentato il piano di risanamento, di negoziare e applicare nuovi contratti integrativi aziendali e ha incrementato, per il 2014, di € 50 mln il fondo di rotazione. Inoltre, ha previsto che le Agenzie fiscali potevano ricorrere alla transazione fiscale anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che avessero presentato i piani di risanamento.

Ancora dopo, l’art. 1, co. 355, della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015) aveva prorogato (dal 2016) al 2018 il termine per il raggiungimento dell’equilibrio strutturale di bilancio per le fondazioni che avevano già presentato il piano di risanamento, previa predisposizione, da parte delle stesse – entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (dunque, entro il 31 marzo 2016) – di un’integrazione del piano, relativa al periodo 2016-2018, pena la sospensione dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Il successivo co. 356 ha esteso a tutte le fondazioni la possibilità di accedere al fondo di rotazione, allo scopo incrementato di € 10 mln per il 2016, stabilendo che quelle interessate potevano presentare – entro il 30 giugno 2016– un piano triennale per il periodo 2016-2018, secondo le indicazioni dell’art. 11 del D.L. 91/2013 e delle linee guida relative ai piani di risanamento[112]. In particolare, ha specificato che il piano doveva prevedere la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al 50% di quella in essere al 31 dicembre 2015 e la rinegoziazione e ristrutturazione del debito esistente alla medesima data.

Nel prosieguo, l’art. 24 del D.L. 113/2016 (L. 160/2016) aveva introdotto elementi di maggiore flessibilità nel percorso di risanamento, sostituendo il riferimento al raggiungimento dell'equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, con il riferimento al raggiungimento del pareggio economico in ciascun esercizio e al tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro il 2018. Tale termine è, poi, stato prorogato dapprima al 2019 (art. 1, co. 323, della L. di bilancio 2018-L. 205/2017) e, da ultimo, al 31 dicembre 2020 (art. 7, co. 1, primo periodo, e 3-bis, del D.L. 162/2019-L. 8/2020).

 

Il monitoraggio semestrale dello stato di attuazione dei piani di risanamento è stato affidato dall’art. 11, co. 3, lett. b), del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) al Commissario straordinario. Da ultimo, il 1° giugno 2020 è stata pubblicata la prima relazione semestrale 2020 relativa al periodo gestionale di riferimento 2019 (preconsuntivi), che, ricordato che il percorso di risanamento riguarda 9 delle 14 Fondazioni (Petruzzelli e Teatri di Bari, Teatro Massimo di Palermo, Teatro del Maggio musicale fiorentino, Teatro San Carlo di Napoli, Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, Teatro dell'Opera di Roma, Teatro Comunale di Bologna, Teatro Carlo Felice di Genova, Arena di Verona), ha fatto presente che, se si potesse prescindere dalla situazione emergenziale derivante dal COVID-19, l’osservazione dei risultati conseguiti dalle fondazioni nel 2019 consentirebbe di affermare, con moderato ottimismo, l’esistenza di una dinamica sostenuta nella direzione del risanamento. Tuttavia, la contingenza impone la sospensione di ogni più analitica valutazione in merito. Risulteranno decisive “le manovre di reazione” che si dovranno attuare sul piano gestionale e dovranno ispirarsi ad un principio di prudenza. Sicché, ha evidenziato ancora la relazione, occorre che le fondazioni procedano alla redazione di veri e propri “piani di contingenza” e attivino un sistema di controllo e di allerta che sia in grado di anticipare possibili situazioni di squilibrio sul piano economico, finanziario e patrimoniale.

 

Per ulteriori dettagli sui contenuti dell’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), si veda infra.

 

Piani di risanamento

 

Il comma 589 prevede che, per le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, hanno presentato il piano di risanamento ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), e dell’art. 1, co. 355 e 356, della L. 208/2015, continuano ad applicarsi, fino all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2021, le previsioni relative ai contenuti inderogabili degli stessi piani, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei medesimi e nelle loro successive integrazioni.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si segnala che il riferimento corretto relativo ai contenuti inderogabili dei piani di risanamento è all’art. 11, co. 1 (e non co. 3) del D.L. 91/2013.

 

Per le stesse fondazioni differisce, inoltre, (dal 31 dicembre 2020) al 31 dicembre 2021 il termine per il raggiungimento del pareggio economico (che, come si è visto, a legislazione vigente dovrebbe essere raggiunto annualmente) e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, disponendo che, in assenza di tale raggiungimento nel termine indicato, le stesse sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

La relazione illustrativa all’A.C. 2790 faceva presente che il raggiungimento del pareggio economico e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario alla data del 31 dicembre 2020 è stato oggettivamente impedito dalle misure emergenziali adottate per il contenimento della pandemia da COVID-19.

 

Il comma 590 riguarda le 5 fondazioni lirico-sinfoniche che non hanno presentato un piano di risanamento in base alle disposizioni pregresse. In particolare, dispone che le stesse possono presentare, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, un piano di risanamento per il triennio 2021-2023, predisposto secondo quanto previsto dall’art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013) e dalle linee guida conseguentemente adottate (v. ante). Al riguardo, specifica che, ai fini della redazione del piano, si fa riferimento, per la rinegoziazione e ristrutturazione del debito e per la riduzione della dotazione organica, al debito e alla dotazione organica esistenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2019.

Per l'attuazione di quanto illustrato, lo stesso comma 590 dispone che il fondo di rotazione è incrementato, per l'anno 2021, di € 40 mln e che il finanziamento attribuibile a ciascuna fondazione non può essere superiore a € 20 mln. Prevede, altresì, che, per l’erogazione delle risorse si applicano le disposizioni di cui al co. 7 dello stesso art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

Per l’erogazione delle risorse originariamente previste per il fondo di rotazione, il richiamato art. 11, co. 7, ha previsto che il commissario straordinario doveva predisporre un contratto tipo, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nel quale dovevano essere indicati, tra l'altro, il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalità di erogazione e di restituzione delle somme, prevedendo, altresì, qualora l'ente non avesse adempiuto nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalità di recupero delle medesime somme, sia l'applicazione di interessi moratori. L'erogazione delle somme doveva essere subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni, di contratti conformi al contratto tipo.

Infine, prevede che le fondazioni in questione devono raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario entro l’esercizio finanziario 2023. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti, ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l'esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

 

In argomento, si ricorda che l’art. 24, co. 3-bis, del D.L. 113/2016 (L. 160/2013) ha previsto la revisione, con uno o più regolamenti di delegificazione – che dovevano essere adottati entro il 30 giugno 2017, ma che non sono finora intervenuti dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario e prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi.

In particolare – nel testo come modificato dall’art. 7, co. 1-bis, del D.L. 162/2019 (L. 8/2020) –, ha previsto che tra i criteri da seguire per la revisione vi è l’individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2020, al fine dell'inquadramento di tali enti come "fondazione lirico-sinfonica" o "teatro lirico-sinfonico", con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità. Fra i requisiti devono essere previsti il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, la capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno delle attività, la realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, il livello di internazionalizzazione, la specificità nella storia e nella cultura operistica e sinfonica italiana.

L'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato si applicherebbe alle sole fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Al riguardo, si valuti l’opportunità di una riflessione in rapporto a quanto previsto dal testo in commento.

 

Il comma 591 dispone che, ai fini del perfezionamento con le Agenzie fiscali delle transazioni di cui all’art. 182-ter del R.D. 267/1942, ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni ai sensi dei co. 1 e 2 si applica quanto disposto dall’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014).

 

L’art. 5, co. 1-bis, del D.L. 83/2014 (L. 106/2014) ha previsto che le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale di cui all’art. 182-ter del R.D. 267/1942[113] anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ai sensi dell'art. 11 del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), corredati di tutti gli atti indicati al co. 2 del citato art. 11 e, in particolare, del referto del collegio dei revisori dei conti, ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei piani di risanamento, ancorché non abbiano proposto il piano propedeutico al concordato preventivo (di cui all’art. 160 del medesimo R.D.).

 

Commissario straordinario per il risanamento

 

Il comma 592 proroga le funzioni del Commissario straordinario (dal 31 dicembre 2020) fino al 31 dicembre 2022, al fine di proseguire l'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che li hanno già presentati, e fino al 31 dicembre 2023 per le attività concernenti l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento, ove presentati.

L’incarico è conferito con le modalità di cui all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013).

A sua volta, il comma 594 dispone che gli oneri per il compenso del Commissario straordinario sono posti a carico del bilancio delle fondazioni lirico-sinfoniche ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590.

 

Al riguardo, si ricorda che in base all’art. 11, co. 3 e 5, del D.L. 91/2013 (L. 112/2013), il Commissario straordinario è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fra persone che abbiano comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Con il medesimo decreto è stabilito il compenso, nel limite massimo nel limite massimo di € 50.000 annui per la parte fissa e di € 50.000 annui per la parte variabile (art. 15, co. 3, D.L. 98/2011-L. 111/2011), a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento, nonché la durata dell'incarico.

Su questa base, con D.I. 17 gennaio 2014 era stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Pinelli, per la durata di un anno, a decorrere dal 22 novembre 2013. L'incarico era poi stato prorogato senza soluzione di continuità fino al 20 dicembre 2015.

Successivamente, l’art. 1, co. 357, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) ha differito le funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2018, al fine di consentire la prosecuzione dei percorsi di risanamento già avviati e di procedere all’approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento.

Su questa base, con D.I. 42 del 22 gennaio 2016 era stato nominato Commissario straordinario, con decorrenza dal 1 febbraio 2016, per la durata di un anno, l'avv. Gianluca Sole.

L’incarico all'avv. Sole è poi stato prorogato, senza soluzione di continuità, prima, con D.I. 180 del 14 aprile 2017, fino al 31 dicembre 2017, poi con D.I. 104 del 15 febbraio 2018, fino al 31 dicembre 2018.

Da ultimo, a seguito della ulteriore proroga delle funzioni del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2020 prevista dall’art. 1, co. 602, della L. 145/2018 (L. di bilancio 2019), l’incarico all’avv. Sole è stato confermato fino alla stessa data con D.I. 143 del 12 marzo 2019.

 

Il comma 592 dispone, altresì, che, a supporto delle attività del Commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo può conferire incarichi di collaborazione, ai sensi dell'art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001[114], a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti, ovvero nella pianificazione strategica della loro attività.

Gli incarichi possono essere conferiti entro il limite di spesa complessivo di € 100.000 annui, per la durata massima di 24 mesi, e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi nel caso in cui le funzioni del Commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023.

Mutatis mutandis, tale possibilità è stata prevista per la prima volta, per la durata massima di 24 mesi, dal già citato art. 1, co. 357, della L. 208/2015[115] e, in seguito, per la durata massima di 12 mesi, dal già citato art. 1, co. 602, della L. 145/2018[116]. Entrambe le disposizioni avevano stabilito il conferimento al massimo di 3 incarichi di collaborazione (limite che non si riscontra nella disposizione in commento) e ai sensi dell’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale (ambito di operatività non previsto dalla disposizione in commento).

Il conferimento degli incarichi era stato previsto nel limite di spesa di € 75.000 annui, a valere su corrispondente riduzione del FUS.

Da ultimo, l’art. 24, co. 2, del D.L. 104/2020 (L. 126/2020) ha previsto la possibilità di conferire per un ulteriore periodo e, al massimo, fino al 31 dicembre 2020, gli incarichi di collaborazione professionale in questione[117], autorizzando la spesa di € 25.000, a valere su corrispondente riduzione del FUS[118].

 

La relazione tecnica all’A.C. 2970 faceva presente che, alla luce dell’esperienza, si è ritenuto necessario eliminare il vincolo numerico degli esperti, per consentire una maggiore flessibilità nella determinazione del numero di professionisti chiamati a supportare il Commissario. Faceva, inoltre, presente che si è ritenuto di elevare il limite di spesa entro cui conferire gli incarichi, in considerazione della complessità e della gravosità del lavoro da svolgere.

 

Autorizzazione di spesa

 

Il comma 593 autorizza la spesa di € 40,1 mln per il 2021 e di € 100.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l’attuazione di quanto previsto dai commi da 589 a 592.


Commi 595-597
(
Disposizioni in materia di strutture ricettive)

 

 

I commi 595-597 non sono stati modificati dalla Camera. Il comma 595 prevede che il regime fiscale delle locazioni brevi, con effetto dal periodo d'imposta relativo al 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le suddette disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, oppure soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

 

Il comma 596 abroga il comma 3-bis dell'articolo 4 del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

 

La disposizione che qui si abroga aveva demandato a un regolamento governativo la definizione dei criteri in base ai quali l'attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, in coerenza con l'articolo 2082 del codice civile e con la disciplina sui redditi di impresa di cui al TUIR (DPR n. 917/1986), avuto anche riguardo al numero delle unità immobiliari locate e alla durata delle locazioni in un anno solare.

 

Il comma 597 novella in varie parti l'articolo 13-quater del D.L. n. 34/2019 (L. n. 58/2019).

 

L’articolo 13-quater reca norme volte a contrastare l’evasione nel settore turistico-ricettivo.

In primo luogo si stabilisce che gli intermediari immobiliari residenti in Italia, appartenenti al medesimo gruppo degli intermediari non residenti che non abbiano nominato un rappresentante fiscale, sono solidalmente responsabili per il pagamento della ritenuta sui canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve.

I dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, forniti dal Ministero dell’interno all’Agenzia delle Entrate in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, sono tramessi ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno a fini di monitoraggio. Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle entrate.

I titolari delle strutture ricettive, gli intermediari e i soggetti che gestiscono portali telematici devono pubblicare il richiamato codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Si ricorda che l’articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017 ha esteso il regime della cd. cedolare secca anche alle locazioni brevi. In particolare, si può optare per l’applicazione della cedolare secca con aliquota al 21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, se i contratti sono stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’impresa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche on line. È dettata una specifica disciplina degli obblighi informativi posti a carico degli intermediari; se tali soggetti intervengono anche nella fase del pagamento dei canoni di locazione, sono tenuti ad applicare una ritenuta del 21 per cento all’atto dell’accredito, a titolo di acconto o d’imposta, a seconda che sia stata effettuata o meno l’opzione per la cedolare secca.

Il comma 5-bis dell’articolo 4 sopra richiamato prevede che gli intermediari non residenti, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono all’obbligo di ritenuta d’acconto tramite la stabile organizzazione. I soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, ai fini dell’adempimento del suddetto obbligo di ritenuta, in qualità di responsabili d’imposta, possono nominare un rappresentante fiscale tra i soggetti che operano la ritenuta sui redditi di lavoro dipendente (ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600 del 1973).

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 12 luglio 2017 ha chiarito le modalità di effettuazione della ritenuta da parte degli intermediari, nonché le modalità di adempimento degli obblighi informativi (che riguardano nome, cognome e codice fiscale del locatore, durata del contratto, importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell'immobile).

Il comma 1 dell’articolo in esame aggiunge un periodo alla fine del comma 5-bis dell’articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017, volto a chiarire le conseguenze in caso di assenza di nomina del rappresentante fiscale da parte dell’intermediario non residente privo di stabile organizzazione in Italia.

In tal caso gli intermediari residenti nel territorio dello Stato, appartenenti allo stesso gruppo degli intermediari non residenti, sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve, di sublocazione, nonché dei contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell'immobile da parte di terzi.

Il comma 2 prevede che i dati relativi alle generalità delle persone alloggiate presso le strutture ricettive, comunicate dai gestori alla questura, siano forniti dal Ministero dell’interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva, all’Agenzia delle entrate affinché siano resi disponibili, anche a fini di monitoraggio, ai comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno o il contributo di soggiorno. Inoltre tali dati sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (ai sensi del richiamato articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50) ai fini dell’analisi del rischio relativamente ai corretti adempimenti fiscali.

Il comma 3 affida a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il compito di individuare i criteri, i termini e le modalità per l’attuazione delle predette disposizioni in tema di trasmissione e utilizzo dei dati sulle generalità dei soggetti alloggiati. Decorso il termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

Il comma 4, per migliorare la qualità dell’offerta turistica, assicurare la tutela del turista e contrastare forme irregolari di ospitalità, anche ai fini fiscali, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo una apposita banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi presenti sul territorio nazionale, identificate secondo un codice alfanumerico, denominato “codice identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza.

Ai sensi del comma 5, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, sono stabiliti:

a)    le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati;

b)   le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati;

c)    le modalità per la messa a disposizione delle informazioni contenute nella banca dati agli utenti e alle autorità preposte ai controlli e per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

d)   i criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva, nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

Il comma 6 affida a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in parola, sentiti il Direttore dell’Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, il compito di definire le modalità applicative per l’accesso da parte dell’Agenzia delle entrate ai dati relativi al predetto codice identificativo.

Ai sensi del comma 7, i titolari delle strutture ricettive ovvero i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione il richiamato codice identificativo.

L’inosservanza delle disposizioni sulla pubblicazione del codice (comma 8) comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.

Ai sensi del comma 9, agli oneri derivanti dalla realizzazione della banca dati, pari a 1 milione di euro per l’anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.

 

A fronte di tale disciplina vigente,

 

a)   si sostituisce il comma 4.

Il nuovo comma 4 istituisce, a fini di tutela dei consumatori, presso il MIBACT una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017), identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al MIBACT i dati inerenti alle strutture ricettive e agli immobili con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame, sono stabilite le modalità di realizzazione e gestione della banca dati, di acquisizione dei codici identificativi regionali e le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute.

 

b)   Si abrogano i commi 5 e 6;

 

Il co. 5 ha demandato a un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, la definizione: a) delle norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati; b) delle modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati; c) delle modalità con cui le informazioni contenute nella banca dati sono messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli e quelle per la conseguente pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; d) dei criteri che determinano la composizione del codice identificativo, sulla base della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva nonché della sua ubicazione nel territorio comunale.

Il co. 6 ha, come già ricordato, previsto che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il direttore dell'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, fossero definite le modalità applicative per l'accesso ai dati relativi al codice identificativo da parte dell'Agenzia delle entrate.

 

c)   Si novella il comma 7, inserendo tra coloro che sono tenuti a pubblicare i codici identificativi degli immobili nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione anche i soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo.

 

Nella formulazione vigente, il comma 7 dell'art. 13-quater prevede che i soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione.

 

Si segnala che una disposizione corrispondente ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame era stata introdotta nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (AS 1925), mediante approvazione dell'emendamento 77.62 (testo 3), lettera b), capoverso comma 3-bis, nella seduta n. 334 del 2 ottobre 2020 della 5ª Commissione permanente del Senato.

Nella seduta n. 260 del 5 ottobre 2020, in sede di discussione nell'Assemblea del Senato dell'AS 1925, la Presidenza del Senato ha quindi dichiarato improponibili le disposizioni del maxiemendamento presentato dal Governo che riproducevano il contenuto, tra gli altri, dell'emendamento 77.62, limitatamente al comma 3-bis.

 


Comma 598

(Servizi per lo stazionamento delle navi da diporto)

 

 

Il comma 598, relativo ai servizi per lo stazionamento delle navi da diporto, estende ai servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento, la qualifica di strutture ricettive all'aria aperta.

 

 

Il comma in questione interviene con alcune modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n.133 del 2014 che disciplina i Marina Resort.

In particolare, il comma in questione, nel testo inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'inclusione dei servizi resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo stazionamento delle imbarcazioni da diporto al regime previsto per le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che sono considerate, in base alla normativa vigente, strutture ricettive all'aria aperta.

 

 

 


Commi 599-604
(Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d’imposta canoni di locazione)

 

 

I commi da 599-604, introdotti durante l’esame parlamentare, recano un complesso di agevolazioni finanziarie e fiscali per il settore turistico.

I commi 599-601 esentano dalla prima rata dell’IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l’apposito Fondo di ristoro per i comuni.

Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Il comma 603 rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, il comma estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese.

Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge Agosto in ragione dell’attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021

 

In primo luogo, come anticipato, il comma 599 esenta dalla prima rata dell’IMU - imposta municipale propria dovuta nel 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli.

Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

a)        stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;

b)       alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;

c)        immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

d)       discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

 

Le disposizioni introdotte si applicano in seno al cd. Temporary Framework per gli aiuti di Stato in corso di pandemia (vedi il sito web della documentazione parlamentare) (comma 600).

 

In ragione dell’emergenza sanitaria ed economica, i provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo hanno disposto determinate esenzioni dal pagamento dell’IMU dovuta nel 2020 per i settori maggiormente colpiti dalla crisi.

In particolare, l’articolo 177 del decreto-legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio) ha abolito la prima rata dell'IMU 2020, quota-Stato e quota-Comune, per i possessori di immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali o stabilimenti termali, così come di immobili classificati nella categoria catastale D2, vale a dire agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù e campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.  L’agevolazione opera anche per gli immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

Successivamente l’articolo 78 del decreto-legge n. 104 del 2020 (decreto Agosto) ha esentato dal pagamento della seconda rata dell’IMU 2020 i predetti immobili già esentati dalla prima; ha poi disposto l’esenzione dalla sola seconda rata IMU 2020 dovuta sugli immobili - rientranti nella categoria catastale D3 - destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Il decreto Agosto ha inoltre specificato che l’esenzione dalla seconda rata IMU per le pertinenze delle strutture ricettive (categoria D2) si applica anche alla prima rata già esentata per effetto dell'articolo 177 sopra menzionato.  Il medesimo provvedimento prevede poi, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, che l’IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022, subordinatamente all’autorizzazione della Commissione europea.

Si ricorda al riguardo che il decreto-legge n. 137 del 2020 (cd. Ristori) ha disposto:

-          all’articolo 9, l’abolizione del versamento della seconda rata dell’IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività imprenditoriali interessate dalla sospensione disposta col D.P.C.M. 24 ottobre 2020 in ragione dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi, come dettagliatamente indicati dall’allegato 1 al provvedimento;

-          all’articolo 9-bis, l’estensione della cancellazione della seconda rata IMU per l'anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute;

L’articolo 9-ter del predetto decreto Ristori ha chiarito che l’esenzione dal pagamento dell’IMU 2020 disposta dai decreti-legge emergenziali trova applicazione nei confronti di tutti i soggetti passivi IMU, a condizione che siano anche gestori delle attività economiche interessate dalle norme di esenzione (non solo, dunque, ai proprietari degli immobili interessati dall’esenzione).

 

Il comma 601 eleva dunque di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell’apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, istituito dall’articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente incrementato dai provvedimenti emergenziali.

Alla ripartizione dell’incremento si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 2 marzo 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame) tenuto conto degli effettivi incassi dell’anno 2019.

 

Tale Fondo di ristoro, si rammenta, è stato istituito dal decreto Rilancio con una originaria dotazione di 76,55 milioni di euro per l’anno 2020, quale ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dall’abolizione della prima rata dell’IMU 2020.

La dotazione è stata incrementata di 85,95 milioni di euro per il medesimo anno 2020 e di 9,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per effetto dell’articolo 78 del decreto Agosto, che ha abolito la seconda rata IMU 2020 per alcune categorie di immobili, essenzialmente inerenti le attività del turismo e dello spettacolo, nonché, per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, l’abolizione dell’IMU dovuta per gli anni 2021 e 2022.

Il menzionato decreto-legge Ristori ha incrementato ulteriormente detto Fondo:

-          l’articolo 9, comma 3 ha previsto un incremento di 112,7 milioni di euro per l'anno 2020;

-          l’articolo 9-bis ha ulteriormente integrato le relative risorse, di 31,4 milioni di euro per l'anno 2020.

Per il riparto delle risorse del Fondo autorizzate dall’articolo 177, comma 2, del D.L. n. 34/2020, destinate al ristoro ai comuni delle minori entrate connesse all'abolizione della prima rata dell'IMU 2020, è stato adottato il D.M. interno 22 luglio 2020, che ha provveduto al riparto di 74,90 milioni, corrispondenti alla dotazione del Fondo come prevista nel testo originario del decreto-legge n. 34/2020, poi incrementata, nel corso dell’iter parlamentare, a 76,55 milioni.

 

Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo dell’originario termine del 31 dicembre 2020.

 

L’articolo 28 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio) introduce un credito d’imposta nella misura del 60 per cento per l'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento). Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, il credito d’imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente. L’agevolazione è commisurata all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Ai sensi dell’articolo 122 del medesimo decreto Rilancio, i soggetti beneficiari possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dei crediti d'imposta ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Lo stesso articolo 28 prevede che per i contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, la percentuale è pari al 30%. Per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, nel periodo d'imposta 2019, le percentuali sono stabilite al 20% (contratti di locazioni) e al 10% (contratti di servizi a prestazioni complesse o affitto d’azienda).

Il decreto-legge Ristori (articolo 8) stabilisce che alle imprese operanti in alcuni settori (di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1) coinvolti dalle ulteriori restrizioni previste dalle disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto dal sopra citato articolo 28 del decreto-legge n. 34 anche per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre. Si tratta, in sostanza, dei settori della ricettività alberghiera, della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, del turismo, dello sport e dello spettacolo, del benessere fisico, della cultura e dell’organizzazione di fiere e altri eventi. Tale agevolazione spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

 

Il comma 603 rifinanzia di 100 milioni per l’anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti.

Contestualmente, il comma estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turistico-ricettive, genericamente intese.

 

Il Fondo è stato istituito presso il MIBACT, dall’articolo 182, comma 1 del D.L. 34/2020. Inizialmente, il fondo è stato finalizzato al sostegno delle guide e gli accompagnatori turistici (attraverso contributi a fondo perduto) e dotato di 25 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità di riparto sono state demandate ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

Il successivo D.L. n. 104/2020, all’articolo 77, ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi anche le guide e gli accompagnatori turistici, e lo ha rifinanziato, portando la sua dotazione a 265 milioni di euro per l’anno in corso.

L’art. 5, co. 2 del D.L. n. 137/2020 ha incrementato il Fondo di 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Il successivo D.L. n. 157/2020, art. 12, co. 2, ha esteso la platea dei beneficiari del Fondo alle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico che effettuano trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti e l’ha rifinanziato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2020.

Quanto alla normativa attuativa della misura, si rinvia al sito istituzionale del MIBACT.

 

Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge “Agosto” (articolo 79, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020), in ragione dell’attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021.

L’articolo 79 menzionato riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta.

 


Commi 605-607
(
Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive)

 

 

Questi commi, introdotti durante l’esame presso la Camera, recano disposizioni finalizzate alla valorizzazione e alla promozione del territorio italiano attraverso manifestazioni sportive. Sono inoltre disciplinate le modalità di rilascio delle autorizzazioni per le competizioni su strade e aree pubbliche che interessano più regioni.

 

A tal fine, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di € 0,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, da destinare all’erogazione di contributi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l’organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.

Le modalità di riparto delle risorse del Fondo devono essere definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

Infine, con riferimento alla regolamentazione delle competizioni sportive (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che si svolgono su territori di più regioni, attraverso una modifica all’articolo 9, comma 1, del Codice della strada, si prevede che in tal caso l'autorizzazione sia rilasciata dalla regione in cui parte la manifestazione, mentre le altre regioni interessate devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni dalla data di svolgimento della gara. 

 


Commi 608-610
(Misure a sostegno della filiera della stampa)

 

 

L’articolo 1, ai commi 608-610 - non modificati durante l’esame parlamentare - dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari; del credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d’imposta per le testate edite in formato digitale.

Credito d’imposta per investimenti pubblicitari

In particolare, per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per investimenti pubblicitari è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

A tal fine il comma 608 introduce un nuovo comma l-quater all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

 

L’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha disciplinato, tra l’altro, la concessione di incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

Nello specifico, il comma 1 ha previsto prevede che, per l'anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 sono stati stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (cd. regime de minimis).

Il comma 1-bis (inserito dall'art. 3-bis, comma 1, lett. b), del decreto legge n. 59 del 2019) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2019, il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Da ultimo, il comma 1-ter (inserito dall’articolo 98 del decreto legge Cura Italia, n. 18 del 2020 e modificato dall’articolo 96 del decreto legge Agosto, n. 104 del 2020) ha stabilito che l'importo del credito d’imposta sia commisurato al valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali. Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati (e non già entro il 75% dei soli investimenti incrementali), entro il limite massimo di 85 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio è concesso nel limite di 50 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 35 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

 

Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui all’illustrato comma 1-ter, e le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90, che ha stabilito le modalità e i criteri di attuazione del credito d’imposta in commento.

Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 1 della L. 198/2016. Esso è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con DPCM. La destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con altro DPCM.

 

Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione è incrementato nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Tax credit per le edicole

Il comma 609 proroga - per gli anni 2021 e 2022 – il credito d’imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole).

 

I commi 806-809 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) hanno introdotto un’agevolazione fiscale per le edicole e gli altri rivenditori al dettaglio, che svolgono esclusivamente vendita di quotidiani, riviste e periodici. Essa si estende a quegli esercizi i quali – pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali – siano però gli unici punti vendita nel comune considerato (come identificati dall’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 170 del 2001).

L'articolo 1, comma 393, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ha esteso il credito d'imposta anche nei casi in cui l’attività commerciale non rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento. L'agevolazione è riconosciuta prioritariamente agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Il credito d’imposta è riconosciuto per due anni (2019 e 2020) e nel limite, rispettivamente, di 13 milioni di euro e di 17 milioni. A ciascun esercente il credito d’imposta spetta nel limite di 2000 euro all’anno. Se ne può fruire entro i limiti delle regole europee sugli aiuti de minimis e solo mediante modulo F24 in compensazione (comma 807 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019).

Il comma 808 rimanda la definizione delle modalità attuative a un D.P.C.M. (poi emanato come D.P.C.M. 31 maggio 2019), anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti, nonché alla definizione di eventuali altre spese da ammettere al credito d’imposta. Il comma 809 reca le norme di copertura:

a)   13 milioni di euro nell’anno 2019 e 4 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sul il Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (per la quota Presidenza del Consiglio dei ministri);

b)   13 milioni di euro nell’anno 2020 a valere sulle risorse disponibili già destinate al credito di imposta previsto dall’articolo 4 del decreto-legge n. 63 del 2012 in materia di modernizzazione del sistema di distribuzione dei giornali e tracciabilità delle vendite; il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, è ridotto di 13 milioni di euro per il 2020.

 

Da ultimo, il citato articolo 98 del decreto legge Cura Italia (comma 2) ha ampliato l'ambito soggettivo e oggettivo della misura attraverso:

l'incremento dell'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario da 2.000 a 4.000 euro per l'anno 2020;

l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;

l'estensione del credito d'imposta, per l'anno 2020, alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

 

Il comma 609 estende quindi il credito d’imposta al 2021 e 2022, alle condizioni e con le modalità illustrate, per gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita, nel limite di spesa annuale di 15 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

Secondo quanto emerge dalla relazione tecnica, il tetto di spesa per il 2020, pari a 17 milioni di euro, è stato riproporzionato per il biennio 2021-2022 sulla base delle domande pervenute con riferimento all’anno in corso. Secondo i primi dati elaborati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l’anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4mila euro) pari a 13.147.040 euro.

 

Alla copertura dell'onere relativo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del citato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Pertanto il Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

Credito d’imposta per le testate edite in formato digitale

Il comma 610 estende al 2021 e al 2022 il credito d'imposta per i servizi digitali introdotto dall'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio).

 

Si ricorda che l’articolo 190 citato ha riconosciuto, per il 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, - quale misura di sostegno fiscale a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 - un credito d'imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale, entro il limite di € 8 mln.

Il beneficio è concesso, nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato (regime de minimis), a seguito di istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.

Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi, vale a dire nell’esercizio di competenza.

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse. In particolare, esso non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici e si può utilizzare esclusivamente in compensazione.

Sulla disciplina dei contributi diretti all’editoria, si veda il tema web Interventi per l’editoria, curato dal Servizio Studi della Camera.

Si prevede inoltre la revoca nel caso che venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

Il comma 7 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.

 

Il credito d’imposta è quindi riconosciuto, alle condizioni e con le modalità previste, entro il limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce tetto di spesa.

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tal fine il Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1 778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

 


Commi 612-613
(Bonus per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani,
riviste e periodici anche in formato digitale)

 

 

I commi 612 e 613, istituiscono un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al voucher per l’acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all’acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, precisando i presupposti e la definizione delle modalità di erogazione del beneficio.

 

In particolare il comma 612 prevede che il contributo sia assegnato ai nuclei familiari, con ISEE inferiore a 20.000 euro, ammessi alla fruizione dei voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020.

 

Il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2020, n. 243, contiene la prima parte del piano voucher rivolta alle famiglie meno abbienti (con ISEE inferiore ai 20.000 euro) e diretta ad assicurare uno sconto massimo fino a 500 euro sul canone del servizio a banda ultralarga per un periodo di 12 mesi. Oltre a tale scopo lo sconto può essere utilizzato per acquistare (unitamente ai servizi di connessione) anche un tablet o un personal computer. Il contratto deve essere stipulato per la massima velocità di connessione disponibile per l'unità immobiliare e deve comunque assicurare una connessione ad almeno 30 Mbps. Le risorse previste per tale forma di sostegno alla domanda sono pari a 204 milioni di euro.

 

Lo scopo dell’intervento è quello di sostenere l’accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022. In ragione di ciò il medesimo comma 5 indica in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il tetto di spesa per l’erogazione del beneficio.

Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati online ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 6.

 

Il comma 613 prevede che a fini dell’attribuzione del contributo si applichino, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, sopra ricordato, precisando tuttavia che ulteriori disposizioni applicative del comma 5 potranno essere definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del Sottosegretario con delega all’informazione e all’editoria, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento.

 

Il decreto ministeriale del 7 agosto 2020 prevede, ai fini della fruizione del contributo ivi indicato, che il beneficiario presenti presso qualsivoglia canale di vendita reso disponibile dagli operatori registrati in un apposito elenco, disciplinato dall'articolo 6 del medesimo decreto, un’apposita richiesta corredata dalla copia del proprio documento di identità in corso di validità e da una dichiarazione sostitutiva, attestante che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non supera i 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo, per la medesima unità abitativa, non hanno già  fruito del contributo. L'operatore, per ogni richiesta di contributo ricevuta, inserisce sul portale telematico messo a disposizione da Infratel

Italia S.p.a., soggetto attuatore delle disposizioni concernenti i voucher per la connettività, gli elementi identificativi del richiedente e dell’offerta del servizio (ed eventualmente del computer o del tablet) incluso nell’offerta. L'operatore, una volta attivato il servizio di connessione ad internet presso l'unità abitativa del beneficiario, trasmette, tramite il portale di cui all'art. 6, il verbale di consegna firmato dal beneficiario, da cui emerga l'avvenuta attivazione del servizio e l'avvenuta consegna del tablet o del personal computer, nonché il documento di attestazione del livello di servizio misurato. Il Ministero dello sviluppo economico, avvalendosi a tal fine di Infratel Italia S.p.A., procede alla verifica a campione della sussistenza dei requisiti necessari per beneficiare del contributo, nonché della veridicità e correttezza delle offerte commerciali dei fornitori di servizi di connessione ad internet a banda ultra larga, anche al fine di notificare gli esiti di tali verifiche alle autorità competenti. I soggetti ammessi al contributo nei confronti dei quali venga accertata l'insussistenza dei requisiti decadono dal beneficio loro riconosciuto.

 


Commi 614-615
(Bonus TV 4.0)

 

 

I commi 614-615, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, assegnano 100 milioni di euro per il 2021, costituente limite di spesa, al fine di finanziare il contributo per l’acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva di cui all’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all’acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.

 

La finalità dell’intervento è quella di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (comma 614).

 

L’articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205 prevede un contributo ai costi a carico degli utenti finali per l'acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva di cui all'articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ed i connessi costi di erogazione assegnando 25 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2019, 76 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2020 e 25 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022.  In attuazione della citata disposizione è stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019 che ha definito le modalità per l'erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l'acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2. Il decreto citato prevede l’assegnazione di un buono di un valore massimo di 50 euro, a beneficio di nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro, per l’acquisto di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi – dotati, in caso di decoder, anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori - con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo.

L’articolo 3-quinquies, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16prevede che a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU.

Per approfondimenti sul cambio di tecnologia per le apparecchiature televisive si veda il paragrafo “il cambio di tecnologia degli apparecchi televisivi” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Le modalità operative e le procedure per l’attuazione degli interventi previsti dal citato articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche ai fini previsti dalla disposizione in commento, sono definite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 615).


Commi 616-619
(Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)

 

 

I commi da 616 a 619, non modificati nel corso dell’esame alla Camera, prevedono un nuovo meccanismo di assegnazione delle risorse provenienti dal versamento del canone di abbonamento alla televisione, in particolare disponendo la destinazione della quota fissa di € 110 mln annui al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione e della restante quota alla RAI-Radiotelevisione italiana SPA.

 

Al riguardo si ricorda, preliminarmente, che – rispetto alla previsione della L. 488/1999 (art. 27, co. 8, primo periodo), in base alla quale alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo doveva essere attribuito per intero il canone di abbonamento alla radiotelevisione, ad eccezione della quota pari all’1% già spettante all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia[119] – l’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) ha previsto la riduzione di € 150 mln per il 2014 degli introiti del canone da attribuire alla RAI e l’art. 1, co. 292, della L. di stabilità 2015 (L. 190/2014), inserendo un secondo periodo nel co. 4 dell’art. 21 dello stesso D.L. 66/2014, ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5% dei medesimi introiti da attribuire alla stessa RAI.

In seguito, con l’introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone operata dall’art. 1, co. 152 e ss., della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015), che hanno previsto l’addebito dello stesso, suddiviso in 10 rate mensili, nelle fatture elettriche, è stato stabilito che le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per il 2016 (c.d. extra gettito) sono destinate in parte alla RAI, in parte all'Erario per varie finalità.

Nello specifico, l’art. 1, co. 160, della L. 208/2015 – come modificato, in particolare, dall’art. 1, co. 90, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018) e, da ultimo, dall’art. 1, co. 356, della L. di bilancio 2020 (L. 160/2019) – ha disposto che, dal 2017, il 50% del c.d. extra gettito è riversato all’Erario per essere destinato: fino ad un importo massimo di € 125 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 1, L. 198/2016), nel quale, in base allo stesso art. 1, co. 162, confluiscono anche le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale; al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (art. 1, co. 431, L. 147/2013).

Ha disposto, altresì, l'assegnazione alla RAI della restante quota del c.d. extra-gettito e che le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità[120] sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.

Ha disposto, infine, che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

Per completezza, si ricorda che, a partire dall’introduzione delle nuove modalità di riscossione del canone, è stata avviata una progressiva riduzione dell’importo dovuto per uso privato. In particolare, l’importo annuo del canone RAI per uso privato è stato definitivamente fissato in € 90 dall’art. 1, co. 89, della L. di bilancio 2019 (L. 145/2018).

Sempre per completezza, si ricorda che, oltre alle risorse provenienti dal canone, l’art. 1, co. 101, della stessa L. di bilancio 2019 ha riconosciuto alla RAI un contributo di € 40 mln annui, per il 2019 e il 2020, per l’adempimento degli obblighi del contratto di servizio, inclusi quelli per lo sviluppo della programmazione digitale[121].

 

La relazione illustrativa all’A.C. 2790 faceva presente che, dopo 4 anni di applicazione della normativa introdotta dalla L. di bilancio 2016, il livello complessivo delle entrate derivanti dal versamento del canone può ormai considerarsi stabilizzato a poco meno di € 2 mld annui. È quindi ormai da ritenersi superato il meccanismo di assegnazione delle risorse previsto dall’art. 1, co. 160-162, della L. 208/2015.

 

Il comma 616 abroga, pertanto, dal 1 gennaio 2021, l’art. 1, co. 160-162, della L. 208/2015 e dispone, che, dalla medesima data, le entrate derivanti dal versamento del canone RAI sono destinate:

a) quanto a € 110 mln annui, al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione. Al medesimo Fondo continuano a confluire anche le risorse relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale;

b) per la restante quota, alla RAI, ferme restando le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato dell'anno precedente a quello di accredito.

In base ai commi 617 e 618, le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo e il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui.

 

Conseguentemente alle nuove previsioni sulla destinazione delle entrate derivanti dal versamento del canone, il comma 619 sopprime, dal 1 gennaio 2021, il secondo periodo dell’art. 21, co. 4, del D.L. 66/2014 (L. 89/2014) che, come si è visto, ha previsto, dal 2015, la riduzione del 5% degli introiti derivanti dal canone da attribuire alla RAI.

Infine, modifica, quale necessario coordinamento, il co. 163 dell’art. 1 della L. 208/2015 (che fa riferimento al “Fondo di cui alla lett. b) del co. 160”, ossia al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione).


Commi 620 e 621
(
Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;
Piattaforma per il tracciamento dei contatti)

 

 

I commi 620 e 621 prevedono, rispettivamente:

§  la trasferibilità alle varie amministrazioni pubbliche delle risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale;

§  l'attribuzione alla struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica e l'innovazione, delle attività tese a far funzionare la piattaforma per il tracciamento dei contatti e l'allerta Covid-19.

 

Il comma 620 prevede che possano essere trasferite alle amministrazioni pubbliche (quelle elencate dall'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale è richiamato dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 82 del 2005 recante il Codice dell'amministrazione digitale) in tutto o in parte le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione.

Questo, al fine di realizzare progetti di trasformazione digitale, coerenti con le finalità del Fondo.

Tale Fondo, si ricorda, è stato istituito - con uno stanziamento di 50 milioni per il 2020 - dall'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La sua ripartizione è prevista avvenire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Essi individuano gli interventi a cui sono destinate le risorse (tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica), secondo la previsione dell'articolo 239 citato al comma 2 - il quale viene qui novellato, onde prevedere che i medesimi atti procedano altresì al trasferimento delle risorse del Fondo alle amministrazioni pubbliche.

 

Secondo la previsione dell'articolo 239 del decreto-legge n. 34 del 2020, il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di:

§  una "strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico" a fini istituzionali;

§  la diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche;

§  la realizzazione ed erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste da disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82 del 2005), recate dai seguenti articoli: 5 (sistema di pagamento elettronico, attraverso un sistema pubblico di connettività che assicuri una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati), 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente), 64 (sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni), e 64-bis (accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione), nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie.

 

Si ricorda che varie previsioni in tema di trasformazione digitale sono state dettate dal decreto n. 76 del 2020 (recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), anche con più stringenti indicazioni circa un obbligo delle pubbliche amministrazioni a rendere servizi digitali,

 

Il comma 621 attribuisce - per l'anno 2021 - alla competente struttura per l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio, lo svolgimento delle attività tese ad assicurare lo sviluppo, l'implementazione ed il funzionamento della piattaforma per il tracciamento dei contatti ai fini del sistema di allerta innanzi all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

 

La piattaforma è stata disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge n. 28 del 2020, che ha istituito presso il Ministero della salute una piattaforma per il tracciamento dei contatti tra le persone che installino, su base volontaria, un'apposita applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare (è la 'app. Immuni').

La piattaforma è intesa a consentire la gestione di un sistema di allerta, in relazione alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus Covid-19.

Il decreto-legge n. 28 ha attribuito al medesimo Ministero della salute (sentito il Garante Privacy), l'adozione delle misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati.

I dati raccolti non possono essere trattati per finalità diverse da quella specificate, salva la possibilità di utilizzo in forma aggregata o comunque anonima, per soli fini di sanità pubblica, profilassi, finalità statistiche o di ricerca scientifica, e il mancato utilizzo dell'applicazione non comporterà alcuna conseguenza in ordine all'esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati.

L’utilizzo di applicazione e piattaforma, nonché ogni trattamento di dati personali, devono essere interrotti alla data di cessazione dello stato di emergenza. Entro tale ultima data tutti i dati personali trattati devono essere cancellati o resi definitivamente anonimi.

Il decreto-legge n. 28 ha previsto che la piattaforma fosse realizzata esclusivamente con infrastrutture localizzate sul territorio nazionale e gestite dalla Sogei (società a totale partecipazione pubblica) e tramite programmi informatici di titolarità pubblica.

 


Comma 622
(Contributo ai gestori dell’identità digitale)

 

 

Il comma 622, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021.

 

A tal fine è prevista l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di un 1 milione di euro per il 2021.

La disposizione è volta ad assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), alla luce delle iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni per dare attuazione dell’art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) che comportano l’incremento significativo del numero medio di accessi al minuto secondo al sistema.

 

In proposito si ricorda che l’art. 24 del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete.

E da quel termine (28 febbraio 2021) il comma 4 della citata disposizione pone per le amministrazioni il divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

Si ricorda, inoltre, che il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), è costituito da un insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte di AGID, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete, nei riguardi di cittadini e imprese. Il dPCM 24 ottobre 2014, adottato a norma dell’art. 64, comma 2 sexies del CAD, definisce le caratteristiche del sistema SPID, nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese: ai sensi di tale decreto i gestori dell'identità digitale rendono disponibili e gestiscono gli attributi utilizzati dal medesimo utente al fine della sua identificazione informatica. Essi inoltre, forniscono i servizi necessari a gestire l'attribuzione dell'identità digitale degli utenti, la distribuzione e l'interoperabilità delle credenziali di accesso, la riservatezza delle informazioni gestite e l'autenticazione informatica degli utenti.

Attualmente gli identity provider (gestori di identità) accreditati sono nove, il cui elenco è pubblicato sul sito dell'AgID: Aruba, Infocert, Namirial, Lepida, Poste Italiane, Register.it, Sielte, TIM, Intesa. I rapporti tra gestori e Agid sono disciplinati da apposita convenzione.

Il numero di identità SPID rilasciate è consultabile sul sito Avanzamento trasformazione digitale.

 

La previsione di tale indennità, come richiamato dalla medesima disposizione, si pone in deroga a quanto previsto dal Codice dell’amministrazione digitale, in base alle cui previsioni (art. 64, co. 2-decies) le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

Nel contempo si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), la previsione delle misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi. Il decreto fissa inoltre i criteri di attribuzione dell’indennità ai gestori, basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità gestite, nonché i criteri di comunicazione all’Agid da parte delle singole amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID, a solo scopo statistico. Il decreto è adottato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio.

 

 


Commi 623-625
(Kit digitalizzazione)

 

 

I commi 623-625introdotti nel corso dell’esame della Camera - al fine di ridurre il divario digitale, prevedono la concessione a famiglie a basso reddito di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

 

Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni (comma 623):

·        almeno un componente della famiglia deve risultare iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria;

·        un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

·        non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile;

·        dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

 

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale (comma 624).

Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (comma 625).


Comma 626
(Conferenza sul futuro dell’Europa)

 

 

Autorizza per l’anno 2021 una spesa di 2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione dell’Italia alla Conferenza sul futuro dell’Europa.

 

L’autorizzazione di spesa è intesa ad assicurare il concorso del nostro Paese a alle iniziative afferenti alla Conferenze, coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La Conferenza, il cui inizio era stato originariamente previsto il 9 maggio scorso e rinviata a causa della crisi pandemica, ha l’obiettivo di rivitalizzare il processo europeo, rafforzare lo spazio democratico e promuovere un migliore funzionamento dell’Unione europea, coinvolgendo nel progetto dell’Europa futura – con un approccio inclusivo - cittadini di ogni categoria, rappresentanti della società civile e autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

L’evento, della durata di due anni, sarà articolato in due fasi: la prima fase prevede un ampio coinvolgimento “dal basso” mediante una serie di iniziative volte ad interessare il maggior numero possibile di attori pubblici, privati e della società civile in generale. La seconda fase sarà invece strutturata in una serie di incontri a Bruxelles per dare conto dei risultati emersi nella prima fase dei lavori ed eventualmente formulare proposte operative.

In particolare, come riportato nella relazione illustrativa al disegno di legge originario, le iniziative della prima fase prevedono:

§  incontri e scambi con rappresentanti delle istituzioni europee;

§  organizzazione d’incontri con la società civile su temi di interesse, volti a definire il concetto di “beni pubblici europei”;

§  convegni e dibattiti rivolti alle nuove generazioni al fine di organizzare una “Conferenza dei giovani”, aperta a giovani dei Paesi del Mediterraneo e dei Balcani occidentali; eventi istituzionali da organizzare presso le sedi della Camera e del Senato o di altre istituzioni nazionali od europee;

§  iniziative di comunicazione, mediante una campagna radio-televisiva dedicata alla Conferenza, una piattaforma web dedicata dal titolo “Europa = Noi”;

§  eventi socio-culturali; allestimento del nuovo percorso “Scegli l’Europa di domani, nell’ambito della mostra Italia in Europa, rivolta in particolare agli studenti e da diffondere attraverso istituti di cultura e consolati;

§  l’iniziativa “Back to Schoolarticolata in incontri degli studenti con funzionari e parlamentari europei che tornano nella loro scuola;

§  seminari estivi dedicati agli studenti della scuola secondaria.


Comma 627
(Regime temporaneo aiuti di Stato)

 

 

Il comma 627 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020).

L’intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all’inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l’approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).

 

Nel dettaglio, il comma 627, alla lettera a) modifica l’articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale traspone sostanzialmente nell’ordinamento interno il contenuto della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche e integrazioni. Tale sezione consente la concessione di aiuti pubblici sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

La lettera a), in particolare, introduce nell’articolo 54 due ulteriori commi, 7-bis e 7-ter, i quali dispongono che:

§  gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell’articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile (800 mila euro) non sia superato (nuovo comma 7-bis).

§  se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione “Quadro temporaneo” (nuovo comma 7-ter).

Si valuti l’opportunità di coordinare tale previsione con quanto già dispone l’articolo 61, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale prevede che, per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all'annualità 2020.

 

Le previsioni introdotte appaiono ricalcare quanto previsto dalla Sezione 3.1, punti 21-23-bis del Quadro temporaneo nella sua versione consolidata è (disponibile qui). La Sezione consente aiuti pubblici di importo limitato nella forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni).

L'aiuto non deve superare complessivamente 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L'aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER) . L'aiuto non può essere concesso, in via generale, a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell'articolo 2, punto 18) del GBER). Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

L'aiuto è concesso entro e non oltre il 30 giugno 2021.

 Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale pertinente è superato.

Nel settore della pesca e dell'acquacoltura, l'aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime "de minimis" (cfr. lettere da a) a k) dell'art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l'aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa.

 Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l'importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa.

Gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ai sensi della presente sezione e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione nel determinare se il massimale è superato.

 

La lettera b) del comma in esame aggiunge un nuovo articolo 60-bis nel D.L. n. 34/2020, il quale prevede, al comma 1, che le Regioni e le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del “Quadro temporaneo”.

La sezione 3.12 è stata introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro, cfr. infra).

 

Il comma 2 del nuovo articolo dispone che tali tipologie di aiuti sono concesse purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

a)      l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");

b)     l'aiuto è concesso a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021.

Il comma 3 del nuovo articolo reca la definizione di costi fissi (quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione), di costi variabili (quelli sostenuti in funzione del livello di produzione) e di "costi fissi non coperti" (i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno).

Dispone altresì che le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite.

L'intensità di aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti; per le micro imprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014/UE - GBER), l'intensità di aiuto non deve superare il 90 per cento.

Il comma 4 del nuovo articolo consente che gli aiuti possano essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione europea (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali.

La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto deve essere restituita.

Ai sensi del comma 5, in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per impresa.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale rimanga al di sotto del predetto importo per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai sensi del comma 6, gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Infine, ai sensi del comma 7, la concessione degli aiuti è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea.

 

L’impianto dell’articolo 60-bis introdotto dalla norma qui in esame appare ricalcare quello della sezione 3.12 (punti 86-87) del “Quadro temporaneo”, introdotta dalla recente Comunicazione della Commissione europea, Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).

In particolare, ai sensi di tale Sezione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi fissi delle imprese per le quali il focolaio di COVID-19 ha determinato la sospensione o riduzione della loro attività, in termini di calo del fatturato. La Commissione valuterà ammissibili tali interventi ai sensi dell'articolo 107, par. 3, lettera b) TFUE.

Nel dettaglio, l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021, compresi i costi sostenuti per una parte di tale periodo (tempo ammissibile). L'aiuto è concesso alle imprese che hanno subito un calo di fatturato nel periodo ammissibile di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo nel 2019. L'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 3 milioni di euro per impresa.

I costi fissi sono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione, mentre i costi variabili sono sostenuti in funzione del livello di produzione.

Per costi fissi non coperti si intendono quelli non coperti dagli utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) e non coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee contemplate dal Temporary Framework e/o sostegno da altre fonti. Gli aiuti per i costi fissi non sono quindi cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

L'intensità di aiuto non deve superare il 70% dei costi fissi non coperti, tranne per le micro e piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90% dei costi fissi non coperti.

Le perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti.

Gli aiuti possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto sono recuperati.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti purché il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale complessivo sopra indicato (gli importi devono essere lordi, cioè prima qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri). Le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti. Gli aiuti possono comunque essere concessi alle micro imprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del GBER) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

 

Conseguentemente all’introduzione del nuovo articolo 60-bis, il comma 1, lettera c) opera un coordinamento degli articoli della cornice normativa, introducendo all’interno degli stessi un richiamo a tale nuova disposizione.

 

Infine, la lettera d) del comma in esame interviene sull’articolo 61, comma 2, primo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale dispone attualmente che gli aiuti che possono essere riconosciuti alle imprese dalle regioni e dagli altri enti territoriali ai sensi del Quadro temporaneo sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

La modifica è finalizzata a prorogare tale termine al 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del “Quadro temporaneo”.

Il D.L. n. 34/2020, agli articoli 54-62, ha definito la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie ed entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, taluni regimi di aiuti alle imprese, conformemente ai criteri, ai massimali e alle modalità definiti dal “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak” - “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.

Gli articoli 54-60 prevedono i seguenti regimi di aiuti:

§  sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (art. 54);

§  garanzie sui prestiti alle imprese (art. 55);

§  prestiti alle imprese con tassi d'interesse agevolati (art. 56);

§  finanziamenti di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti (art. 57);

§  investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling necessarie per sviluppare, provare e ampliare di scala, fino alla prima applicazione industriale prima della produzione in serie, prodotti connessi al COVID-19 (art. 58):

§  investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19(art. 59);

§  sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 (art. 60).

La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 è stata subordinata all’adozione della decisione positiva di compatibilità da parte della Commissione europea, intervenuta il 21 maggio 2020.

L’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 ha poi fissato, per le categorie di aiuti di cui agli articoli 54-60, delle norme comuni. In particolare, secondo l’articolo 61, comma 1, non possono essere concessi aiuti alle imprese che risultino già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019 ai sensi:

§  dell’articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, cd. GBER);

§  dell’articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006);

§  dell’articolo 3, punto 5 del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione (che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura).

Le citate disposizioni definiscono in modo analogo le condizioni rilevanti ai fini della qualificazione di un’impresa come “impresa in difficoltà[122].

L’articolo 62 dal D.L. n. 104/2020 ha poi integrato la cornice normativa per adeguarla alla Terza modifica del Quadro temporaneo. L’articolo ha disposto che le Regioni, Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio, possono concedere i regimi di aiuti previsti dagli articoli 54-60 del D.L. n. 34/2020, anche alle micro imprese e piccole imprese in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, purché le stesse:

a)      non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure

b)      non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure

c)      non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Specificamente, l’articolo 62 del D.L. n. 104/2020 ha integrato l’articolo 61 del D.L. n. 34/2020 (con nuovo comma 1-bis).

L’articolo 62 del D.L. n. 34/2020 dispone che amministrazioni territoriali provvedono alle concessioni degli aiuti consentiti dagli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci e nel rispetto dei limiti di indebitamento di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e garanzie si applica quanto per esse specificamene previsto dall'articolo 125, comma 4, D.L. 18/2020 (L. n. 27/2020).

Gli articoli 63-64 recano norme sulla registrazione nel Registro aiuti di Stato degli aiuti in questione e di contestuale adeguamento di tale registro e dei registri SIAN e SIPA, con la costituzione di una apposita sezione dedicata agli aiuti COVID.

Per una disamina più ampia del quadro temporaneo UE sugli aiuti di Stato, si rinvia, infine, all’apposito tema dell’attività parlamentare.


Commi 628-630
(Soppressione IRBA)

 

 

I commi 628-629 abrogano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).

Il comma 630, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate, istituisce conseguentemente un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze,

 

Il comma 628 abroga a decorrere dal 1° gennaio 2021 le norme che disciplinano l’applicazione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione, IRBA.

In particolare, vengono soppresse le disposizioni introdotte dall’articolo 17 del decreto legislativo del 21 dicembre 1990, n. 398 (attuativo dell’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge delega 14 giugno 1990, n. 158 n materia di autonomia impositiva delle regioni) che stabiliscono che le regioni a statuto ordinario hanno facoltà di istituire con proprie leggi un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, erogata dagli impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni in misura non eccedente lire 30 al litro.

 

In merito alla soppressione dell’imposta si ricorda che la Commissione europea aveva inviato un parere motivato all'Italia proprio per la riscossione, a livello regionale, di un'accisa sulla benzina per gli autoveicoli (Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione - IRBA) in aggiunta all'accisa già riscossa sulla base della normativa UE. La Commissione chiariva che secondo il diritto dell'UE (direttiva del Consiglio 2008/118/CE), gli Stati membri possono riscuotere altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa se vengono rispettate due condizioni: l'imposta è riscossa per scopi specifici e l'imposta è conforme alle norme dell'UE applicabili in materia di accisa o valore imposta aggiunta. Secondo la Commissione, questi due requisiti non sono soddisfatti nel caso dell'IRBA.

 

Il comma 628, ai fini di coordinamento normativo, sopprime altresì le norme in materia di:

§  modalità di gestione del tributo, in particolare sul versamento alla regione da parte del concessionario dell'impianto di distribuzione di carburante o, per sua delega, dalla società petrolifera (articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 1995, n. 549);

§  determinazione della misura massima degli aumenti dell’IRBA (articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché articolo 1, commi 670, lettera a) e 671 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

 

L’ultimo periodo del comma 628 fa salvi gli effetti delle obbligazioni tributarie già insorte.

 

Nella relazione illustrativa che accompagna il testo si evidenzia che attualmente il tributo in questione è applicato solo in un numero assai limitato di regioni e peraltro con aliquote diversificate. In tale contesto ogni regione ha disciplinato autonomamente la materia operando anche distinzioni e specificazioni. La gestione del tributo in questione, affidata all’Agenzia delle dogane e monopoli, è risultata, quindi, particolarmente gravosa dal punto di vista amministrativo e spesso foriera di contenziosi tra l’Amministrazione finanziaria e gli operatori del settore della distribuzione dei carburanti.

 

Il comma 629 stabilisce che le regioni a statuto ordinario adeguano la propria normativa conformandola alle disposizioni in esame.

 

Il comma 630 dispone che, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.


Commi 631-633
(Fondi di investimento esteri)

 

 

L’articolo 1, commi da 631 a 633, stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo in conformità alla disciplina europea, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale l'OICR è istituito, non si applica la ritenuta del 27 per cento sugli utili percepiti (comma 631). Il comma 633 dispone inoltre che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui al comma 1 non concorrono a formare il reddito.

 

Le norme in esame allineano il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da OICR di diritto estero, istituiti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni, a quello dei dividendi e delle plusvalenze realizzati da OICR istituiti in Italia, estendendo le esenzioni già previste per gli utili da partecipazione percepiti e per le plusvalenze realizzate dagli OICR istituiti in Italia derivanti dalle partecipazioni qualificate in società italiane.

 

In particolare, l'articolo 110 del disegno di legge in esame integra l'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 che disciplina, nell'ambito disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, la ritenuta operata dalle società a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti.

Il comma 631 dell'articolo 110 integra il comma 3 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973 specificando che, con riferimento agli utili percepiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, la ritenuta del 27 per cento sui dividendi applicabile ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato identificati dal primo periodo della disposizione, non si applica sugli utili corrisposti a:

§   organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni in conformità alla direttiva 2009/65/CE ("Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities - UCITS, che disciplina gli OICR che investono prevalentemente in valori mobiliari)

§  OICR non conformi alla direttiva UCITS, il cui gestore sia soggetto a forme di vigilanza nel Paese estero nel quale è istituito ai sensi della direttiva 2011/61/UE (Alternative Investment Fund Managers - AIFMD, che disciplina gli OICR cosiddetti "alternativi" che investono prevalentemente in attivi diversi dai valori mobiliari).

Il comma 3 dell'articolo 27 stabilisce che la ritenuta è operata a titolo d'imposta e con l'aliquota del 27 per cento sugli utili corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato diversi dalle società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che sono inclusi nella lista adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze con decreto 9 agosto 2016 e successivi aggiornamenti (cd. White list) relativa ai Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni in materia fiscale, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari similari alle azioni, e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato. L'aliquota della ritenuta è ridotta all'11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella White list del MEF.

 

Il comma 633 dispone inoltre che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate dai medesimi soggetti di cui al comma 1 (OICR di diritto estero istituiti in conformità alle direttive UCITS e AIFMD, nel caso in cui il gestore sia sottoposto a vigilanza nel Paese in cui l'organismo è istituito) non concorrono a formare il reddito.

L'articolo 67, lettera c) del comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR) include fra i le componenti che concorrono alla formazione del reddito (redditi diversi) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. In particolare, costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio delle società diverse dalle associazioni e dai soggetti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'attività commerciale, nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali potenzialmente ricollegabili alle predette partecipazioni. La percentuale di diritti di voto e di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Tale disposizione si applica dalla data in cui le partecipazioni, i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore alle percentuali suindicate. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante:

1)   cessione di strumenti finanziari assimilabili alle azioni ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del TUIR quando non rappresentano una partecipazione al patrimonio;

2)   cessione dei contratti di associazione in partecipazione o di partecipazione agli utili e alle perdite di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del TUIR qualora il valore dell'apporto sia superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni. Per le plusvalenze realizzate mediante la cessione dei contratti stipulati con associanti non residenti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'assimilazione opera a prescindere dal valore dell'apporto.

 

Si segnala che l'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, fa riferimento alle plusvalenze e non alle minusvalenze.

 

 


Comma 634
(Risarcimenti derivanti dalla violazione
della Convenzione europea dei diritti umani)

 

 

Il comma 634 dispone lo stanziamento di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, quale copertura finanziaria degli oneri per i rimedi risarcitori per detenzione inumana e degradante di cui all’art. 35-ter dell’Ordinamento penitenziario.

 

La disposizione è volta a fornire la copertura finanziaria, per il triennio 2021-2023, degli oneri per i rimedi risarcitori - di cui all’articolo 35-ter della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) - in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento in violazione dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (secondo il quale “nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”).

Si ricorda che l’art. 35-ter è stato introdotto nell’ordinamento penitenziario dal decreto-legge n. 92 del 2014, emanato in ottemperanza alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Strasburgo Torreggiani e altri c. Italia, pronunciata l’8 gennaio 2013 sulla base dei principi già consolidati (sentenza Sulejmanovic c. Italia del 2009).

 

I ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 metri quadri), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle.

La Corte, con la decisione dell'8 gennaio 2013, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabilmente insito nella detenzione.

La Corte rileva che «la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistemico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano, che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone».

Per questo la Corte ha deciso di applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarà divenuta definitiva, le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni. Nelle more dell'adozione di tali misure, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame degli altri ricorsi aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.

 

A seguito della sentenza Torreggiani, il legislatore italiano ha dunque emanato dapprima il D.L. 146/2013 (che ha modificato la disciplina generale del reclamo al magistrato di sorveglianza) e ha introdotto una specifica disciplina compensativa e risarcitoria con il D.L. 92/2014 per offrire uno strumento accessibile per una tutela effettiva al detenuto.

 

L’art. 35-ter O.P. dispone che, quando il pregiudizio della persona sottoposta a restrizione della libertà personale consiste nella detenzione in violazione dell’art. 3 CEDU per un periodo non inferiore a 15 giorni, “il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio”. Quando il periodo di pena ancora da espiare è inferiore a quindici giorni, il magistrato di sorveglianza liquida al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma pari a 8 euro per ciascuna giornata di inumana detenzione.

Quando si tratta invece di detenzione non computabile nella pena da espiare (per esempio detenzione in misura cautelare seguita da assoluzione), ovvero per “coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere” è prevista la azione civile, proposta personalmente o a mezzo di difensore munito di procura speciale, avanti al Tribunale nel capoluogo del distretto di residenza dell’istante, al fine di ottenere un risarcimento pecuniario.

L’azione civile si esercita mediante ricorso ai sensi dell’art. 737 c.p.c, trattato in camera di consiglio e definito con decreto non soggetto a reclamo, appellabile e ricorribile per cassazione. L’azione deve essere proposta a pena di decadenza entro sei mesi dalla liberazione del detenuto.

La misura del risarcimento, ove ne sussistano i presupposti, viene liquidato dal giudice civile nella misura preordinata dal legislatore di 8 euro per ogni giorno di inumana detenzione.

 

Attualmente, la copertura degli oneri per i rimedi risarcitori di cui all’articolo 35-ter OP è prevista - dall’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 9 - per i soli anni 2014, 2015 e 2016. Scopo della disposizione in esame è dunque quello di assicurare la copertura degli oneri per definire il contenzioso degli anni successivi al 2016 e comunque quello che potrà instaurarsi nel corso del triennio 2021-2023.

 

Si ricorda altresì che con riguardo alla prescrizione del diritto all’indennizzo ex art. 35 ter, la giurisprudenza ha precisato che “il diritto ad una somma di denaro pari ad otto euro per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all'art. 3 della CEDU si prescrive in dieci anni, trattandosi di un indennizzo che ha origine nella violazione di obblighi gravanti "ex lege" sull'Amministrazione penitenziaria” (Cass. civ. Sez. III Ord., 08/03/2019, n.6738). Nella medesima sentenza la Corte di Cassazione precisa che “Il termine di prescrizione decorre dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle sopra indicate condizioni, salvo che per coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima del 28 giugno 2014, data di entrata in vigore del D.L. 92 del 2014, rispetto ai quali il termine comincia a decorrere solo da tale data”.

 

La formulazione letterale della disposizione prevede che “l’onere di cui all’articolo 9 del decreto-legge 20 giugno 2014, n. 92 è incrementato di euro 800.000”. Si valuti l’opportunità di sostituire la parola “onere” con la parola “stanziamento”, in quanto ad essere incrementato non è l’onere ma la copertura finanziaria dello stesso.

 

Secondo quanto specificato nella relazione tecnica, sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto, si ricava un onere unitario medio di euro 4.963,34. La medesima Relazione tecnica evidenzia che ogni anno, in media, vengono accolti circa 160 ricorsi dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) “che per la spesa media storica sopra evidenziata comporteranno un onere finanziario di circa 800.000 euro annui, che non può trovare copertura a valere sulla autorizzazione di cui all’articolo 9 del decreto-legge 26 luglio 2014, n. 92, che è prevista per il solo triennio 2014-2016.”

 

 

Alla data del 31 ottobre 2020 sono presenti nelle carceri italiane 54.868 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 50.553 posti. Ci sono dunque 4.315 detenuti in eccedenza rispetto ai posti previsti. La situazione del sovraffollamento, peraltro, è migliorata con i provvedimenti adottati per fronteggiare il Covid-19: basti pensare che a febbraio 2020 erano presenti nelle carceri 61.230 detenuti, con una eccedenza rispetto alla capienza regolamentare di 10.299 unità.

Il sovrannumero non rappresenta una novità per il nostro Paese.

Nel giugno 2006, alla vigilia della legge che avrebbe poi concesso l'indulto, erano presenti in carcere 61.264 detenuti (seppure con una capienza regolamentare di 43.219), con una percentuale di sovraffollamento del 42%. All'indomani dell'indulto del 2006, la popolazione carceraria era scesa a 39.005 detenuti (31 dicembre 2006). Negli anni seguenti, tuttavia, si è registrato un rapido ritorno alla situazione pre-indulto: le presenze al 31 dicembre 2007 erano già 48.693; a fine 2008 58.127, a fine 2009 64.791, a fine 2010 67.961.

All'inizio della scorsa XVII legislatura (15 marzo 2013) erano presenti nelle carceri italiane 65.906 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 44.041 unità, con ben 18.865 detenuti in eccedenza. A seguito della condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo, il legislatore è intervenuto con numerose misure deflattive, che hanno consentito al Paese di superare l'esame del Consiglio d'Europa. Nel giugno 2014 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, chiamato a valutare l'ottemperanza del nostro Paese alla sentenza pilota Torreggiani c. Italia osserva che le statistiche sulla popolazione carceraria mostrano trends positivi ed incoraggianti e valuta l'introduzione di un rimedio preventivo come un passo fondamentale e un anno dopo il Segretario generale del Consiglio d'Europa loda le misure messe in campo dall'Italia per fronteggiare il problema del sovraffollamento affermando che «l'Italia è diventato un esempio di buone pratiche per diversi altri Stati membri [...]».

Progressivamente, però, già nella XVII legislatura per proseguire in questa, il numero dei detenuti è tornato a salire senza che a ciò abbia fatto seguito una corrispondente crescita della capienza regolamentare.

 


Comma 635
(Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato)

 

 

 

La disposizione prevede che la spesa autorizzata dall’art. 1, comma 426, della legge 160/2019, allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, sia incrementata di un ulteriore milione di euro per l’anno 2021.

 

Il comma 635 incrementa di un milione di euro per l'anno 2021(portando in tal modo il finanziamento totale a 3 milioni di euro per il 2021) lo stanziamento previsto dal comma 426 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 160 del 2019).

 

Il comma 426 stanzia 1 milione per il 2020 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l’assistenza alle vittime dei reati. Tali stanziamenti sono destinati all’assistenza delle vittime dei reati, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime.

 


Commi 636-641
(
Partecipazione dell’Italia a programmi del Fondo monetario internazionale e al Poverty Reduction and Growth Trust)

 

 

I commi 636-641 dettano disposizioni riguardanti la partecipazione italiana a diversi strumenti di finanziamento degli interventi del Fondo monetario internazionale, nell’ambito di una complessiva strategia internazionale mirante al rafforzamento della stabilità monetaria e finanziaria.

 

Il comma 636 autorizza la Banca d’Italia alla proroga al 31 dicembre 2025 dell’accordo di prestito multilaterale New Arrangements to Borrow (NAB) la cui durata era finora prevista fino al 16 novembre 2022, nonché a raddoppiare il tetto massimo erogabile fino alla soglia di 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP) rispetto agli attuali 6.898,52 milioni di DSP.

I New Arrangements to Borrow (NAB) sono un complesso di accordi di prestito multilaterali che impegnano numerosi Stati, tra cui l’Italia, a contribuire con risorse addizionali alla liquidità del Fondo monetario internazionale (FMI) in caso di gravi pericoli per la stabilità del sistema monetario internazionale. Il ricorso allo strumento dei NAB era stato a suo tempo incentivato dal vertice G20 di Londra dell’aprile 2009, nel corso del quale si decise di aumentare le capacità di intervento del FMI a sostegno dei paesi in difficoltà, dando la facoltà al Fondo medesimo di richiedere questi eventuali fondi aggiuntivi con una propria Decisione. L’Italia ha recepito queste esigenze con il decreto-legge 225 del 2010[123] - convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. Lo strumento NAB è stato da ultimo rinnovato dal Consiglio di amministrazione del FMI fino al 16 novembre 2022.

I diritti speciali di prelievo (in inglese Special Drawing Rights, SDRs) costituiscono un’attività di riserva creata nel 1969 con lo scopo di aumentare la disponibilità di risorse a disposizione del FMI. Il valore dei DSP è attualmente determinato in base ad un paniere di cinque valute (dollaro USA, euro, sterlina UK, yen giapponese e yuan cinese). Il FMI ha la facoltà di accrescere la propria liquidità per mezzo di assegnazioni di DSP ai paesi membri in proporzione alla quota da ciascuno sottoscritta.

Il più recente intervento normativo in materia di accordi di prestito multilaterali è rappresentato dall’articolo 13, commi da 6-bis a 6-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244recante proroga e definizione di termini -, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19. In particolare, il comma 6-bis autorizza la Banca d’Italia a prorogare fino al 16 novembre 2022 la durata dei New Arrangements to Borrow (NAB), per un importo massimo pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo (DPS). Su tali prestiti è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.

La durata dell’accordo di prestito sopra richiamato era stata già prorogata dall’articolo 2, comma 13, del D.L. n. 225/2010: tale differimento era stato disposto al fine di contrastare la crisi finanziaria ed in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra di aprile 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del successivo Vertice G20 di Seoul di novembre 2010.

Il comma 637 autorizza la Banca d’Italia a stipulare con il FMI un nuovo accordo di prestito bilaterale (Bilateral Borrowing Agreement – BBA), per un ammontare di euro 23.480.000.000, con scadenza al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno. È altresì previsto che dalla data di efficacia del prestito di cui al precedente comma 636, l’ammontare dell’accordo di prestito bilaterale di cui al comma 637 in commento venga ridotto a 10.115.000.000 di euro.

Come emerge dalla relazione illustrativa, il combinato disposto dei commi 636 e 637 determina un aumento delle risorse a favore del NAB, compensato da una riduzione del volume dei prestiti su base bilaterale, con il risultato di una sostanziale invarianza del complesso delle risorse a disposizione del FMI, e peraltro con una lieve riduzione dell’ammontare delle linee di credito concesse dal nostro Paese. In riferimento agli accordi di prestito bilaterale, la relazione illustrativa nota come, in ragione del fatto che il rapporto tra i DPS e l’euro risente delle possibili oscillazioni del cambio, l’ammontare dei crediti da parte della Banca d’Italia potrebbe temporaneamente eccedere i limiti fissati dalla legge, se valutati ai tassi di cambio correnti.

Il comma 638 autorizza la Banca d'Italia a concedere un nuovo prestito garantito dallo Stato a favore di paesi più poveri nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Fondo fiduciario del FMI Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il MEF e la Banca d’Italia; tale intervento si somma al già autorizzato prestito garantito dallo Stato a favore di paesi più poveri di 400 milioni di euro da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty reduction and growth trust (PRGT) di cui all'art. 13, comma 6-sexies del D.L. n. 244/2016.

 

Il FMI sostiene le strategie dei Paesi a basso reddito (Low Income Countries, LIC) mirate al perseguimento di una crescita economica sostenibile e della riduzione della povertà.

Per il sostegno ai paesi a basso reddito il FMI si avvale oltre che delle risorse ordinarie anche di risorse più specificamente dedicate a tale scopo da paesi donatori. L’intervento più robusto è dato dal Poverty Reduction and Growth Trust, Fondo fiduciario nel quale sono confluite le risorse destinate all’assistenza dei paesi più poveri e che ha sostituito il pre-esistente Poverty Reduction and Growth Facility –Exogenous Shocks Facility Trust (PRGF – ESF) a partire dal gennaio 2010.

 

Il comma 639 precisa che i rapporti derivanti dagli accordi di prestito di cui ai commi 636 e 637 sono regolati mediante convenzione tra il MEF e la Banca d’Italia.

Il comma 640 stabilisce che ai prestiti autorizzati dai commi 636, 637 e 638 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 636 e 637, la predetta garanzia si estende anche a eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall’esecuzione dei relativi accordi.

Il comma 641 prescrive, infine, che agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie dello Stato di cui al comma 640 del presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse previste ai sensi dell’articolo 13, comma 6-ter, del D.L. n. 244/2010 (a valere sul programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF per l'anno 2017), nonché sulle risorse (Fondo per interventi urgenti ed indifferibili) di cui all’articolo 25, comma 6, del D.L. 216/2011, disponibili sulla contabilità speciale per la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane di cui all’articolo 8, comma 4, del D.L. n. 201/2011.


Comma 642
(Attuazione della Risoluzione ONU n. 1325(2000) su Donne pace e sicurezza)

 

 

Il comma 642 - introdotto dalla Camera - autorizza la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l’attuazione del Piano d’azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su Donne, pace e sicurezza, nonché per la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti.

 

Il comma 642 reca l'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l'attuazione del nuovo Piano d'azione italiano su Donne, Pace e Sicurezza 2020-2024, il quarto in ordine di tempo.

Il 30 novembre 2020 il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani (CIDU) ha approvato il IV Piano d'Azione Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza, 2020 – 2024, alla luce del venticinquesimo anniversario della IV Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino (1995) e nel quadro del ventesimo anniversario della Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1325(2000). Successivamente, il Piano d’Azione Nazionale su Donne, Pace e Sicurezza è stato diffuso il 10 dicembre 2020, con l'intento di celebrare, altresì, la Giornata Internazionale dei Diritti Umani.

Il nuovo Piano persegue 4 Obiettivi volti a promuovere e rafforzare: 1) il ruolo delle donne nei processi di pace ed in tutti i processi decisionali; 2) la prospettiva di genere nelle operazioni di pace; 3) l’empowerment delle donne, la parità di genere e la protezione dei diritti umani di donne e bambine/i in aree di conflitto e post-conflitto; 4)  attività di comunicazione, advocacy e formazione, a tutti i livelli, sull’Agenda Donne, Pace e Sicurezza e le questioni connesse, accrescendo al contempo le sinergie con la società civile per implementare efficacemente la Risoluzione 1325(2000) e l’Agenda Donne, Pace e Sicurezza.

In Italia sono stati finora adottati quattro Piani di Azione Nazionale: nel dicembre 2010 il primo, per il periodo 2010-2013; nel novembre 2014, il secondo, per il periodo 2014-2016; nel dicembre 2016 il terzo, per il periodo 2017-2019; nel novembre 2020 il piano in commento.

In precedenza, i finanziamenti per l'attuazione del Terzo Piano di azione nazionale erano recati dalla legge di bilancio per il 2017. In particolare, l'articolo 1, comma 350, della legge n. 232/2016 autorizzava la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2017 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 finalizzata alla predisposizione del terzo Piano di azione nazionale su “Donne pace e sicurezza”, nonché alle azioni di promozione, valutazione e monitoraggio del Piano medesimo.

Successivamente, lo stanziamento integrativo disposto dalla legge di bilancio per il 2018 incrementava le risorse di 500.000 euro per ciascuna annualità 2018 e 2019 e vi aggiungeva 1 milione di euro per il 2020 (con ciò determinando uno stanziamento annuo di 1 milione di euro per ciascuna annualità del triennio 2018-2020).

 

 

Il 31 ottobre 2000 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato all’unanimità la Risoluzione 1325, il primo documento del Consiglio di sicurezza che menziona esplicitamente l’impatto dei conflitti armati sulle donne e sottolinea il contributo femminile alla risoluzione dei conflitti e alla costruzione di una pace durevole, è stata adottata il 31 ottobre del 2000 ed ha stabilito l'agenda per le donne, la pace e la sicurezza (WPS).

Da allora, le Nazioni Unite hanno adottato altre nove Risoluzioni che hanno ampliato il quadro giuridico e politico e delineato un sistema ampio di obiettivi a garanzia della prevenzione, della partecipazione e protezione delle donne (paradigma delle 3”P”) nei contesti di conflitto, focalizzando tre elementi:

1. le donne ed i fanciulli rappresentano i gruppi più colpiti dai conflitti armati;

2. le donne svolgono un ruolo imprescindibile sia nella prevenzione e risoluzione dei conflitti, sia nelle attività di ricostruzione della pace;

3. gli Stati membri dell’ONU sono invitati ad assicurare una più ampia partecipazione delle donne a tutti i livelli decisionali, con particolare riferimento ai meccanismi di prevenzione, gestione e risoluzione del conflitto.

 

L’Agenda Donne, pace e sicurezza del Consiglio di Sicurezza, riprendendo lo schema delineato nella Risoluzione 1325, definisce azioni rivolte a:

•aumentare la rappresentanza femminile nelle istituzioni a qualsiasi livello;

•aumentare il sostegno finanziario, tecnico e logistico alle strutture dell’ONU impegnate nella formazione della cultura di genere;

•coinvolgere le donne nei negoziati per gli accordi di pace e nei processi decisionali contestuali alla risoluzione dei conflitti e alla ricostruzione post conflitto;

•fornire un’adeguata preparazione al personale civile e militare dispiegato in operazioni decise dal Consiglio di Sicurezza;

•adottare misure speciali di protezione delle donne rispetto alla violenza di genere;

•considerare le esigenze delle donne nella pianificazione post conflitto dei programmi di disarmo, smobilitazione e reintegro.

Nelle Risoluzioni adottate negli anni successivi il punto focale delle azioni si sposta dalla questione della violenza contro le donne all’interno dei conflitti armati verso l’evidenziazione della partecipazione e del rafforzamento del ruolo femminile nella gestione e risoluzione di tali conflitti.

 

A fronte dell’ampiezza del mandato della risoluzione 1325 e della mancanza di indicazioni precettive in ordine all’attuazione delle sue disposizioni, e mentre si continuavano a registrare numerosi casi di violenza sessuale nelle aree di conflitto armato e post conflitto, il Consiglio di Sicurezza ha previsto, nel Presidential Statement del 28 ottobre 2004, la possibilità che gli Stati membri proseguissero sulla strada dell’attuazione della Risoluzione 1325 anche attraverso l’adozione di “National Action Plans”.

 

Si rammenta che la legge-quadro missioni internazionali (legge n. 145/2016),  all’articolo 1, comma 3, prevede che nell’ambito della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali siano adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione 1325 (2000) e le successive risoluzioni 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) e 2122 (2013) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unit,e nonché il Piano d’azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

Quanto alle attività di monitoraggio e valutazione, il Piano d'azione nazionale prevede la predisposizione di un progress report annuale, curato dal CIDU, il Comitato Interministeriale per i Diritti Umani del MAECI, deputato al monitoraggio e al follow-up dell’applicazione da parte dell’Italia dei trattati internazionali in materia di Diritti Umani.

 

 

 


Comma 643
(Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo)

 

 

 

Il comma 643 - introdotto dalla Camera - incrementa di 9 milioni di euro per il 2021 il finanziamento in favore dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) al fine di assicurare il riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale per l’aiuto pubblico allo sviluppo.

 

Per quanto concerne l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli stanziamenti recati dal disegno di legge di bilancio per il 2021 - nel testo proposto dal Governo - sono pari ad un totale di 513,63 milioni di euro, raggruppati in tre capitoli dello stato di previsione del MAECI (tab. 6):

? cap. 2021, spese per il personale: 33,15 milioni

? cap. 2171, spese di funzionamento: 7,58 milioni

? cap. 2185, interventi di cooperazione int.le: 472,9 milioni.

 

Il totale degli interventi esposti dall’Allegato al disegno di legge di bilancio relativo all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS) comprendente anche gli stanziamenti relativi ad altri ministeri oltre al MAECI – stanziamenti di competenza 2021- raggiunge la somma di 5.346,03 milioni.

 

Per ciò che concerne il riallineamento all'obiettivo dello 0,7% del rapporto tra APS/RNL fissato dall'Agenda 2030 dell'ONU, si ricorda che in Italia il rapporto tra Aiuto pubblico allo sviluppo e Reddito nazionale lordo dopo il picco del 1989, ha conosciuto una lunga fase di contrazione e finalmente un'inversione di tendenza dal 2013 al 2017 (pur senza mai superare lo 0,3%); nel 2018 si è assestato allo 0,25%. Nel 2019, secondo i dati comunicati dalle amministrazioni italiane all'OCSE/DAC[124], il rapporto tra APS e RNL è stato pari allo 0,19% ma sarebbe frutto di una trasmissione di dati incompleta a causa della pandemia del COVID-19; l'OCSE aveva autonomamente fatto una stima per eccesso, sulla base del dato comunicato nel 2019, pari allo 0,24%.

La legge n. 125/2014 sulla cooperazione, all’articolo 30, prevede che “a partire dal primo esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, individua un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre l’Italia in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo”.

Nel Documento Triennale 2019-2021 si afferma che è impegno del Governo a partire dal prossimo DEF rilanciare un percorso di adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione allo sviluppo tale da porre l'Italia in linea con gli impegni assunti a livello internazionale conformemente a quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 125/2014.

 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) è una delle principali novità della legge di riforma della cooperazione (legge n. 125/2014, Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) e ha iniziato ad operare nel gennaio del 2016 con l'ambizione di allineare l'Italia ai principali partner europei e internazionali nell'impegno per lo sviluppo. Il compito dell'Agenzia è quello di svolgere le attività di carattere tecnico-operativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione internazionale. La legge 125/2014 ha riformato la cooperazione italiana attraverso la costruzione di quattro pilastri. Il primo è la “coerenza delle politiche governative”, garantita dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), sede istituzionale di confronto a livello di Ministri (dal Ministro dell'Interno a quello dell'Ambiente, dallo Sviluppo economico alla Cultura) sulle diverse politiche internazionali del Governo, con lo scopo di aumentarne la compatibilità e la coerenza quanto a obiettivi e a risultati raggiunti. Il secondo pilastro è l’istituzione di un Viceministro alla Cooperazione con una delega ampia e specifica sulla materia e che potrà sede al Consiglio dei Ministri, in caso si trattino questioni riguardanti la cooperazione. Il terzo pilastro è la definizione di “un sistema italiano della cooperazione” che vede il coinvolgimento e l’interazione di nuovi attori del non profit (Fondazioni, Onlus, Finanza etica, diaspore dei migranti etc.) e del settore privato. Infine, il quarto pilastro è incarnato dalla nuova Agenzia italiana per la Cooperazione, un’Agenzia che, sotto la vigilanza del MAECI, è dotata di una larga capacità di azione grazie a una personalità giuridica autonoma, un proprio bilancio ed una sua organizzazione. Tutte capacità che dovrebbero consentirle di fungere da vero e proprio hub tra le istituzioni nazionali e locali, il mondo no-profit e quello profit.

La legge del 2014 indica gli obiettivi della cooperazione nello sradicamento della povertà, nella riduzione delle disuguaglianze, nell’affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui - compresa l’uguaglianza di genere e le pari opportunità -, nella prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione. È prevista l'adozione di un Documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo, approvato dal Consiglio dei ministri entro il 31 marzo di ogni anno.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§   


Comma 644
(Fondi partecipazione ad organismi internazionali)

 

 

Il comma 644, al fine di assicurare l’adempimento di una serie di impegni assunti dall’Italia in ambito multilaterale, ridetermina i seguenti contributi versati ad organizzazioni internazionali:

a) il contributo all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell’emisfero australe (ESO) (di cui alla legge 127/82) è rideterminato in euro 25,5 milioni annui, abrogando contestualmente l’articolo 1, comma 983 della legge 208/2015;

b) il contributo al Consiglio d’Europa (CdE) (di cui alla legge 433/49) è incrementato di euro 2,2 milioni annui, a decorrere dal 2021;

c) il contributo al Fondo europeo per la gioventù (di cui alla legge 140/80) è incrementato di 182.000 euro annui, a decorrere dal 2021;

d) il contributo alla European Peace Facility, è determinato in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 a decorrere dall’anno 2024.

 

La disposizione di cui alla lettera a) ridetermina  in 25,5 milioni di euro il  contributo annuale all’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (ESO), abrogando contestualmente l’articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208: ciò determina conseguentemente, come riportato nella relazione tecnica, una minore spesa per il bilancio dello Stato pari a 17, 44 milioni di euro a decorrere dall’anno prossimo.

 

L’Organizzazione europea per le ricerche astronomiche (European Southern Observatory - ESO) è l’Organizzazione Europea per le Ricerche Astronomiche nell’Emisfero Australe, organizzazione intergovernativa con sede a Garching (nei pressi di Monaco di Baviera) che rappresenta la componente europea della scienza astrofisica mondiale, rivolta allo sviluppo delle ricerche astronomiche con grandi telescopi. Vi partecipano anche Austria, Belgio, Brasile, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia e Svizzera.

Il principale mandato dell’ESO è la ricerca fondamentale in astrofisica, con attenzione particolare ai risvolti legati allo sviluppo delle tecnologie. Tra i centri di ricerca italiani, l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) è il principale partner di ESO nei vari progetti. European Extremely Large Telescope (E-ELT). Il 26 aprile 2010 l'ESO identificò il luogo di costruzione del telescopio in Cile, sulla montagna Cerro Amazones nel Deserto di Atacama.

 

Il nostro Paese si è aggiudicato il principale contratto nell’ambito della costruzione del più grande telescopio ottico al mondo (2017-2024), denominato European Extremely Large Telescope (E-ELT), finalizzato alla costruzione della cupola e della struttura metallica del telescopio (Dome and Main Structure - DMS), per un importo di circa 393 milioni di euro.

Secondo quanto disposto dalla lettera b), il contributo annuale dell’Italia al Consiglio d’Europa (CdE) è incrementata di 2,2 milioni di euro a decorrere dal 2021, al fine di adempiere – come riportato nella relazione illustrativa – alla maggiorazione del contributo di partecipazione del nostro Paese per il biennio 2021-2022 derivante da un cambiamento del criterio di definizione del bilancio dell’Organizzazione. Si ricorda che il contributo italiano al bilancio del Consiglio d’Europa per l’anno 2020 è stato di 36.610.055 euro.

 

La disposizione di cui alla lettera c) incrementa di 182.000 euro, a decorrere dal 2021 il contributo al Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d’Europa. Tale misura è resa necessaria - come nel caso precedente – a sovvenire alla maggiorazione del contributo di partecipazione dell’Italia al bilancio dell’Organizzazione, conseguente ad una ridefinizione del suo assetto finanziario interno.

Il Fondo europeo per la gioventù del Consiglio d’Europa, cui l’Italia ha aderito ai sensi della legge 31 marzo 1980, n. 140, costituisce lo strumento finanziario della Fondazione europea per la Gioventù, istituita dal Consiglio d’ Europa nel 1972 per fornire sostegno economico e formativo alle organizzazioni europee attive nell’ambito giovanile. La Fondazione offre supporto alle organizzazioni giovanili attraverso differenti tipologie di bandi che finanziano iniziative, progetti pilota o le attività ordinarie delle organizzazioni.

La disposizione introdotta dalla lettera d) autorizza il versamento di un contributo da parte dell’Italia di 55.561.000 euro nel 2021, 68.561.000 euro nel 2022, di 80.561.000 euro nel 2023 e euro 92.000.000 euro a decorrere dall’anno 2024, per la partecipazione, definita in seno al Consiglio europeo, ad un nuovo strumento finanziario dell'UE, denominato Fondo europeo per la pace (European Peace Facility - EPF).

Nella relazione illustrativa si segnala che la quota di contribuzione italiana al Fondo è frutto di una stima prudenziale, dal momento non è ancora noto il criterio di ripartizione annuale di tale cifra né è prevedibile la quota a carico del nostro Paese.

Il Fondo europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) -è un fondo fuori bilancio dell’Unione europea che ha l’obiettivo di contribuire a costruire la pace e rafforzare la sicurezza internazionale, aumentando la capacità dell’Unione Europea di agire come attore unico nelle aree di crisi.

L’EPF dovrebbe semplificare e razionalizzare le modalità di finanziamento attualmente previste, in particolare il meccanismo Athena ed il Fondo per la pace in Africa, garantendo finanziamenti su base permanente consentendo dispiegamento rapido degli assetti e maggiore flessibilità. Attualmente, per le missioni militari il principio generale è che le spese devono essere coperte dagli Stati che vi prendono parte (costs lie where they fall). Tuttavia, i "costi comuni" della missione (una quota di spese in media del 5-10%  dei  costi complessivi) vengono finanziati collettivamente dagli Stati membri, in base al PIL, fuori dal bilancio comune, secondo il meccanismo di ripartizione  Athena, istituito nel 2004.

Il Consiglio europeo di luglio 2020 ha assegnato al Fondo una dotazione finanziaria fuori bilancio, per il periodo 2021-2027, pari a 5 miliardi di euro. Il Fondo è attualmente in fase avanzata di definizione a Bruxelles, presso i competenti gruppi di lavoro.

 


Comma 645 e 646
(Iniziative per il Giubileo 2025)

 

 

I commi 645 e 646 prevedono l’istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi. Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e da due deputati. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest’ultima e lo Stato Italiano.

 

 

Il comma 645 dispone che, al fine di coordinare tempestivamente tutte le iniziative e la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l’anno 2025, nonché degli eventi nazionali e internazionali ad esso connessi, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un tavolo istituzionale con il compito di definire, anche sulla base delle proposte pervenute dalle amministrazioni interessate, un piano degli interventi e delle opere necessarie.

Il comma in questione stanzia inoltre un milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la realizzazione degli interventi e delle opere necessarie.

 

Si ricorda che in vista del Giubileo dell’anno 2000 (dopo alcuni decreti-legge decaduti per mancata conversione o abrogati) fu adottato il D.L. 551/1996, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 651/1996. Il provvedimento (all’art. 1, comma 2) affidava alla commissione per Roma Capitale istituita dall'art. 2, comma 1, della L. n. 396/1990 (recante “Interventi per Roma, capitale della Repubblica”) il compito di definire, sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il piano (adottato poi con D.P.C.M. 18 settembre 1996), degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. L’art. 1, comma 3, del citato D.L. 551/1996 disciplinava poi i contenuti del piano, prevedendo che questo indicasse le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento, le risorse finanziarie necessarie, i termini entro i quali avrebbero dovuto essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti e i tempi entro i quali le opere avrebbero dovuto essere completate. L’art. 1, comma 4, precisava poi che nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'art. 6 del D.L. 444/1995 (il quale prevedeva la facoltà per la Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, di partecipare per una quota non superiore al 25 per cento al capitale sociale della Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a.). L’art. 1, comma 8, attribuiva al Ministro dei lavori pubblici il compito di assicurare il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato.

L’art. 1, comma 10, del D.L. 551/1996 stabiliva, inoltre, l’obbligo per la commissione per Roma capitale di riferire ogni tre mesi al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi (si vedano, in proposito, a titolo di esempio, le relazioni presentate alle Camere il 25 giugno 1997 e il 21 marzo 2000).

L’art. 2 del D.L. 551/1996 recava, poi, uno specifico finanziamento degli interventi, autorizzando il Ministro del tesoro a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3 (lire 100 miliardi per l'anno 1997 e lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998).

Con la successiva L. n. 270/1997 vennero adottate specifiche disposizioni concernenti il piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio.

Nell’imminenza del Giubileo straordinario della Misericordia del 2015-2016 è intervenuto l’art. 6 del D.L. 185/2015, il quale ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016.

Si fa presente, infine, che in occasione del Giubileo straordinario del 2015-2016 l’ANAC ha approvato, con delibera dell’8 settembre 2015, le “Linee Guida per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del Giubileo Straordinario della Misericordia”.

Si valuti l’opportunità di prevedere un termine per l’adozione del DPCM istitutivo del tavolo istituzionale.

Si valuti, inoltre, l’opportunità di chiarire i contenuti del piano degli interventi e delle opere necessarie, in analogia con quanto previsto da analoghe disposizioni approvate in vista del Giubileo del 2000.

 

Il comma in questione disciplina la composizione del tavolo istituzionale, prevedendo che esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro dell’interno, dal Ministro dell’economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, con possibilità di delegare a loro rappresentanti, nonché da due senatori e da due deputati indicati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, sentiti i gruppi parlamentari.

 

Il comma 646 prevede che gli interventi e le opere di cui al comma 645, se realizzati su area ubicata almeno parzialmente sul territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprietà della stessa, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, delle modalità di attuazione.

 

 


Comma 647
(Expo Dubai)

 

 

La disposizione, introdotta alla Camera, novella l art. 1, comma 587 della legge di bilancio per il 2019 portando l’autorizzazione di spesa, riferita al 2021, per l’esecuzione degli adempimenti connessi con la partecipazione italiana all’Expo Dubai, da 2,5 a 8,7 milioni di euro. Prevede altresì che per le attività all’estero del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. La disposizione precisa altresì che il Commissariato sia assistito da un Comitato di monitoraggio. Presieduto da un membro designato dal Presidente della e da due componenti designati rispettivamente dal MAECI e dal MEF.

 

 

Nel dettaglio, il comma 647 incrementa in primo luogo l’autorizzazione di spesa contenute all’art. 1, comma 587 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per adeguarle al rinvio dell’Esposizione universale di Dubai, stabilita dal governo degli Emirati Arabi Uniti, su richiesta di diversi paesi partecipanti, a seguito delle difficoltà provocate dalla pandemia da Covid-19 in atto.

L’Esposizione universale di Dubai, precedentemente prevista dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021, in concomitanza con il Giubileo d’oro degli Emirati Arabi Uniti, si svolgerà il prossimo anno, in una data che sarà stabilita a breve dal Comitato esecutivo e dall’assemblea del Bureau International des Expositions (BIE) su proposta del Governo emiratino.

L’esposizione dal titolo "Unire le menti, creare il futuro" si articolerà in tre sotto temi: sostenibilità, ovvero progresso e prosperità senza compromettere i bisogni delle generazioni future; mobilità di persone, beni idee; opportunità, come condizione imprescindibile dello sviluppo individuale e collettivo.

 

Il comma 647 integra altresì il testo della richiamata disposizione di cui all’art. 1, comma 587 della legge n. 145/2018, nel senso di prevede che per le attività all’estero del Commissariato generale di sezione trovino applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54 e che lo stesso organo sia assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente, e da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il regolamento richiamato disciplina l’autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del MAECI: in particolare il titolo VI del provvedimento detta la disciplina in materia di gestione economica degli uffici all’estero.

 


Comma 648
(Spese per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero)

 

 

Il comma in esame – introdotto durante l’esame alla Camera – autorizza la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2021 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all’estero e del Consiglio generale degli italiani all’estero, nonché per introdurre in via sperimentale modalità di espressione del voto in via digitale per lo svolgimento delle medesime votazioni.

 

I Comitati degli italiani all’estero (COMITES), istituiti originariamente dalla legge n. 205 del 1985, sono attualmente disciplinati dalla legge 23 ottobre 2003 n. 286 e dal D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 (regolamento di attuazione).

Si tratta di organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all’estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall’autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani.

I COMITES sono composti da 12 membri o da 18 membri, a seconda che vengano eletti in Circoscrizioni consolari con un numero inferiore o superiore a 100 mila connazionali residenti, quali essi risultano dall’elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero. Oltre ai membri eletti di cittadinanza italiana, possono far parte del Comitato, per cooptazione, cittadini stranieri di origine italiana in misura non eccedente un terzo dei componenti il Comitato eletto (4 o 6 componenti). Anche attraverso studi e ricerche, i COMITES contribuiscono ad individuare le esigenze di sviluppo sociale, culturale e civile della comunità di riferimento; promuovono, in collaborazione con l’autorità consolare, con le regioni e con le autonomie locali, nonché con enti, associazioni e comitati operanti nell’ambito della circoscrizione consolare, opportune iniziative nelle materie attinenti alla vita sociale e culturale, con particolare riguardo alla partecipazione dei giovani, alle pari opportunità, all’assistenza sociale e scolastica, alla formazione professionale, al settore ricreativo, allo sport e al tempo libero. I Comitati sono anche chiamati a cooperare con l’Autorità consolare nella tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione consolare.

Il Consiglio generale degli italiani all’estero (CGIE), istituito con la legge 6 novembre 1989 n. 368 e disciplinato dal regolamento attuativo di cui al D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329, è organo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi di interesse per gli italiani all’estero.

Esso deriva la propria legittimità rappresentativa dall’elezione diretta da parte dei componenti dei COMITES nel mondo e rappresenta un importante passo nel processo di sviluppo della partecipazione attiva alla vita politica del paese da parte delle collettività italiane nel mondo. Allo stesso tempo costituisce l’organismo essenziale per il loro collegamento permanente con l’Italia e le sue istituzioni.

Il CGIE è presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 89/2014, si compone di 63 Consiglieri, di cui 43 in rappresentanza delle comunità italiane all’estero e 20 di nomina governativa.

Si ricorda che le ultime elezioni per i COMITES si sono svolte nell’aprile 2015 come stabilito dalla legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). La nuova tornata elettorale - secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 - si svolgerà tra il 15 aprile ed il 31 dicembre dell’anno prossimo.

La disciplina delle modalità di voto è, a sua volta, recata dal decreto-legge 30 maggio 2012 n. 67 che ha introdotto, all’articolo 1, la modalità del voto informatico, rinviando ad un successivo regolamento per l’attuazione della disposizione. Successivamente, il comma 3 dell’art. 10 del D.L. n. 109/2014 recante proroga di missioni internazionali, convertito con modificazioni dalla legge n. 141 del 2014 - nelle more dell’emanazione del regolamento per il voto informatico - ha introdotto modifiche al citato decreto-legge n. 67/2012 (aggiungendo il comma 2-bis all’articolo 1) tali da consentire la tenuta delle elezioni con le modalità per corrispondenza già previste dalla legge 286 del 2003.

Sono ammessi al voto i soli elettori che abbiano fatto pervenire le domande di iscrizione nell’elenco elettorale presso l’ufficio consolare di riferimento almeno trenta giorni prima della data stabilita per le elezioni. È in capo agli uffici consolari la responsabilità di una tempestiva comunicazione della data delle elezioni alle comunità italiane in loco, sia per mezzo di avvisi affissi nella sede della rappresentanza consolare, sia attraverso la pubblicazione dei medesimi messaggi sui rispettivi siti Internet o con qualsiasi altro mezzo idoneo di comunicazione.

 


Commi 649-650
(Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone
su strada mediante autobus)

 

 

I commi 649 e 650 intervengono con alcune modifiche all’articolo 85 del decreto-legge n. 104 del 2020 che aveva previsto l'istituzione di un fondo a favore delle imprese di trasporto di passeggeri mediante autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico.

Il comma 649 interviene prevedendo una ulteriore dotazione finanziaria, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, del suddetto fondo al fine di compensare in parte i danni subiti dagli esercenti i servizi di trasporto in questione.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 649, il fondo agisce in una duplice direzione:

 

1)   per quanto attiene il 2020 viene assicurata una compensazione dei danni attraverso risorse del fondo, pari a 20 milioni di euro, per ristorare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o rilasciate dalle regioni e dagli enti locali.
Tali compensazioni mirano a compensare le imprese del settore in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure di contenimento per il contrasto all’emergenza da COVID-19 nell’arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi che erano stati registrati nello stesso periodo temporale del precedente biennio;

2)   ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativa agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3.

 

Si rinvia, infine, rinvia ad un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 649.

Il decreto interministeriale in questione, al fine di evitare eventuali sovra compensazioni dovrà tenere conto, nella definizione delle modalità per l’erogazione delle relative risorse, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese del settore a causa della medesima emergenza.

Da ultimo si segnala che il comma 650 interviene con alcune modifiche all’articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2020, recentemente novellato dall’articolo 86 del decreto-legge n. 104 del 2020 con l’obiettivo di prevedere che, nell’ambito dello stanziamento complessivo di 53 milioni di euro allora previsto, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada di cui alla legge n. 218 del 2013 (attività di noleggio) è elevata da 30 a 50 milioni di euro. 

Tali risorse sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o del canone di leasing, la cui scadenza è compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, relativa agli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

 

 


 Commi 651-659
(
Proroga e modifiche all’incentivo per l’acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all’imposta sull’acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2)

 

 

I commi da 651 a 659, introdotti alla Camera, hanno ad oggetto la c.d. ecotassa per l’acquisto degli autoveicoli, nonché i contributi per l’acquisto di veicoli nuovi. Si modifica infatti, per il 2021, l’imposta sull’acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. “ecotassa”), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti (comma 651); si conferma inoltre per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 (commi 652-656), ma con alcune modifiche rispetto al 2020 e si introduce un nuovo contributo statale per l’acquisto nel 2021 di veicoli per il trasporto merci e di autoveicoli speciali (commi 657 e 659).

 

In dettaglio, il comma 651, lett. b) e c), modifica per il 2021 la disciplina dell’imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l’acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. Per l’anno 2021 in base al nuovo comma 1042-bis l’imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). L’importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l’applicazione dell’imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente. Tale modifica va anche ricollegata a quanto previsto dal comma 651, lett. e) che introduce un nuovo comma 1046-bis alla legge di bilancio 2019, in base al quale a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione), che sostituisce l’attuale ciclo NEDC. Tale nuovo sistema, più rigoroso, sarà il riferimento sia per la determinazione dell’ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031, che per il calcolo della c.d. ecotassa (l’imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al comma 1042-bis). Ai fini della sola erogazione dell’ecobonus, si prevede peraltro un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.

Il comma 652, concede anche per il 2021 il contributo statale per l’acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L’importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 653) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021(comma 656).

Per quanto riguarda il veicolo consegnato per la rottamazione, il comma 651, lett. a), modificando il comma 1034 della legge di bilancio 2019, sposta da 15 a 30 giorni il termine per il venditore per avviare il veicolo alla rottamazione.

Il comma 654 prevede un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell’IVA (comma 655).

 

Il comma 657 prevede un contributo statale per l’acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall’art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall’art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici, spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). La disposizione specifica inoltre che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente).

Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all’alimentazione ed all’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella relativa tabella.

 

Agli incentivi dei commi 2, 4 e 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019 che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l’accesso all’incentivo, con riguardo all’ecobonus nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell’ecobonus (comma 658)

 

Il comma 659 provvede al rifinanziamento del fondo (di cui al comma 1041 della legge di bilancio 2019) per il 2021 per 420 milioni di euro per l’erogazione dei contributi suddetti, così ripartiti:

a) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2);

b) 250 milioni per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2;

c) 50 milioni per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.

 


Comma 660
(Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa - metropolitana di Brescia)

 

 

Il comma 660 autorizza una spesa di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, finalizzata alla gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia.

 

In particolare, il finanziamento in questione è volto a consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia, improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati.

 


Comma 661
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale)

 

 

Il comma 661, introdotto alla Camera, estende alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5, nei limiti del 15 per cento delle dotazioni del Fondo, gli interventi finanziabili dal Fondo per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale

 

In dettaglio la disposizione consente l’utilizzo del c.d. Fondo mezzi", di cui all’articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017, art. 27, comma 12-ter, per la riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5.

Si tratta del Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei. Al Fondo sono stati assegnati, dal citato comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Successivamente, il comma 613 della legge di Bilancio 2017 ha disposto l'incremento delle risorse attribuite al Fondo mezzi di altri 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, per un totale di 3,7 miliardi €, e ne ha esteso le finalità al finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto, segnatamente le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, finalizzando tali risorse anche alla realizzazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

 

Si ricorda che con la legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 613- 615, della L. 232/2016) è stata prevista l'emanazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile ed il rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, la promozione e il miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali sulla riduzione delle emissioni, nonché degli orientamenti e della normativa europea.

Si ricorda altresì che il Fondo mezzi, a seguito della proroga disposta dal decreto-legge n. 210 del 2015, è divenuto operativo dal 1° gennaio 2017 ed in esso sono confluite le risorse già disponibili (di cui all'art. 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti - in Tabella E della legge 190/2014), pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Per la ripartizione alle regioni del Fondo, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti n. 25 del 23 gennaio 2017, che ha ripartito tra le regioni una quota di risorse del Fondo pari a 50 milioni € per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 (cui si deve aggiungere un cofinanziamento regionale per 35,5 mln € complessivi annui), per l'acquisto di autobus urbani ed extraurbani. Il decreto prevede l'utilizzo, in via sperimentale, di una centrale unica di committenza (Consip s.p.a.), che individuerà con procedure ad evidenza pubblica il soggetto fornitore per ciascuno dei lotti previsti, con cui stipulare apposite convenzioni.

Si ricorda infine che iIn materia di riqualificazione elettrica dei veicoli, l'art. 74-bis del DL n. 104 del 2020 ha introdotto, in via sperimentale, un incentivo economico, pari al 60 per cento del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo fino ad un massimo di 3500 euro, per coloro che entro il 31 dicembre 202, installino un sistema di riqualificazione elettrica su alcune categorie di veicoli e procedano alla relativa omologazione.

 


Commi 662-668
(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)

 

 

I commi 662-668 novellano alcune disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge (n. 34 del 2020, n. 76 del 2020 e n. 104 del 2020) diretti a sostenere il settore marittimo e portuale in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed istituisce un nuovo Fondo a sostegno dei concessionari di aree portuali e del demanio marittimo. Sono innanzi tutto rifinanziate per il 2021 le misure volte a compensare i mancati introiti delle Autorità di sistema portuale e di alcune imprese di navigazione marittima in ragione delle limitazioni connesse alla citata emergenza (comma 662), vengono sospesi per le imprese croceristiche iscritte al registro internazionale i limiti per lo svolgimento di attività di cabotaggio marittimo (comma 663), è prorogata l’estensione dell’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali, prevista per le imprese iscritte al registro internazionale, per alcune imprese  non iscritte al citato registro che svolgono attività di cabotaggio e attività di servizio per le piattaforme petrolifere, incrementando le risorse ad essa destinate (comma 664) e viene rifinanziato il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale (comma 665). Viene infine istituito un nuovo Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari per i soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale, dei concessionari di aree e banchine portuali, e dei titolari di concessioni demaniali marittime, rimettendo ad un decreto ministeriale la definizione di modalità e criteri di attribuzione e subordinandone l’efficacia all’autorizzazione dell’Unione europea (commi 666-668).

 

In particolare (comma 662) viene novellato l’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prevedere:

§  il rifinanziamento del Fondo di cui al comma 10-bis, con ulteriori 68 milioni di euro per l’anno 2021 (lettera a);

 

Il fondo di cui all’articolo 199, comma 10-bis è destinato a compensare le Autorità di sistema portuale per i mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all’emergenza COVID-19 e, come previsto dal comma 10-ter a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato. Le risorse previste per il 2020 sono pari a 10 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite per le due citate finalità nella misura di 5 milioni di euro ciascuna.

 

§  la destinazione di 63 milioni di euro (dei 68 aggiuntivi) alla compensazione dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all’emergenza COVID-19 per le Autorità di sistema portuale (lettera a).

 

La relazione tecnica segnala che l’incremento di risorse si rende necessario in considerazione della nuova stima della riduzione degli introiti derivante dalla riduzione dei traffici registrati dalle Autorità di sistema portuali che, per il 2020 è pari a circa 115 milioni di euro (-34,670 milioni di euro di riduzione degli introiti connessi alla tassa portuale, -53,031 milioni di euro per la riduzione degli introiti derivanti dalla tassa di ancoraggio e -25,290 milioni di euro di riduzione degli introiti da diritti di porto). Pertanto le risorse pari a 63 milioni di euro stanziate unite ai 5 milioni di euro già disponibili coprono circa il 60% delle perdite stimate.

 

§  l’attribuzione dei restanti 5 milioni di euro del Fondo sopra descritto per compensare, per l’anno 2021, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e al 31 dicembre 2020 (nella precedente disposizione il termine era il 31 luglio 2020) pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (lettera b).

 

 

Il comma 663, novellando l’articolo 48, comma 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, proroga al 30 aprile 2021 (termine fissato dalla vigente disposizione al 31 dicembre 2020) la possibilità per le navi da crociera iscritte al registro internazionale di svolgere servizi di cabotaggio in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 (che stabilisce, per lo svolgimento di servizi di cabotaggio marittimo svolte da navi iscritte al registro internazionale, il limite massimo di sei viaggi mensili, ovvero di viaggi, ciascuno con percorrenza superiore alle cento miglia marine, nel rispetto dei limiti relativi ai requisiti di nazionalità dell’equipaggio imbarcato), subordinatamente ad un accordo da stipularsi tra le associazioni datoriali e sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore privato dell'industria armatoriale.

 

Il comma 664, novellando l’articolo 88 del decreto-legge n. 104 del 2020, proroga al 30 aprile 2021 (termine fissato dalla vigente disposizione al 31 dicembre 2020) l’estensione alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito ed assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, l’esenzione dagli oneri previdenziali e assistenziali prevista  per gli armatori e il personale iscritti nei registro internazionale dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1997 n. 457, ed incrementa da 7 a 35 milioni di euro le risorse assegnate per il finanziamento di tale misura per l’anno 2021.

 

La relazione tecnica al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati segnala che l’estensione del beneficio sopra ricordato determina l’ammissione al trattamento sopra descritto di circa 5.000 lavoratori per 4 mesi. Essendo l’onere stimato pari a 1400 euro lavoratore per ciascun mese, si giustifica l’assegnazione di ulteriori 28 milioni di euro.

 

Il comma 665, novellando l’articolo 89 del decreto-legge n. 104 del 2020, rifinanzia con 20 milioni di euro per il 2021 il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.

Il citato Fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 ed è destinato alle imprese armatoriali che operano con navi di bandiera italiana, iscritte nei registri alla data del 31 gennaio 2020, impiegate nei trasporti di passeggeri e combinati di passeggeri e merci via mare.

La relazione tecnica al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati precisa che la perdita stimata dal settore a seguito della riduzione dei traffici è pari a 405 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Il comma 666 istituisce un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio. La finalità è quella di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività ed efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, in considerazione dei danni subiti dall'intero settore dei terminal portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone, a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19.

 

Il comma 667 precisa che il citato Fondo è destinato alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 nonché dell'articolo 36 del Codice della navigazione.

 

Si tratta quindi dei soggetti titolari di concessioni rilasciate dalle Autorità di sistema portuale (articolo 6 della legge n. 84 del 1994), dei concessionari di aree e banchine portuali (articolo 18 della legge n. 84 del 1994), e dei titolari di concessioni demaniali marittime (articolo 36 del codice della navigazione).

 

I criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione sono rimessi, secondo quanto previsto dal medesimo comma 6, ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento. La disposizione definisce alcuni principi riguardanti i criteri da adottare per l’attribuzione delle risorse indicate, al fine di evitare sovra compensazioni. Si precisa che si dovrà tenere conto anche dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono espressamente esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

 

La relazione tecnica al disegno di legge presentato alla Camera dei deputati precisa che alla luce dei dati di traffico del 2020 (che stimano una riduzione del traffico pari al 40,13%) le imprese del settore soffriranno di una perdita stimata in 149,216 milioni di euro compensata per 40,288 milioni di euro dal ricorso agli ammortizzatori sociali, e per 14,921 milioni di euro dalla riduzione dei canoni concessori prevista dall’articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020. Pertanto la perdita netta risulta pari a circa 94 milioni di euro. La compensazione individuata dalle presenti disposizioni copre quindi più del 20% di tale importo.

 

Il comma 668 infine subordina l'efficacia delle disposizioni relative a quest’ultimo Fondo all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

 


 

Comma 669
(Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria)

 

 

Il comma 669 prevede un finanziamento per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria, al fine di agevolare la mobilità dei passeggeri ed i collegamenti con il Porto di Messina.

 

Il comma in questione, nello specifico, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2021 di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 con l'obiettivo di garantire la continuità territoriale dell'area dello Stretto di Messina.


Comma 670
(Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all’acquacoltura)

 

 

Il comma 670 - introdotto dalla Camera - interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018.

 

A tal fine novella il comma 18 dell’articolo 1 del D.L. n. 194/2009 (L. n. 25/2010).

 

La disposizione qui novellata ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il termine di durata di talune concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del D.L. 194/2009) e in scadenza entro il 31 dicembre 2015, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia.

Le concessioni la cui durata è stata prorogata sono le concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto.

È stata altresì prevista la salvezza delle disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993 (L. n. 494/1993), secondo cui le concessioni demaniali marittime rilasciate o rinnovate con finalità turistico-ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare e sulla base dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni. Tali disposizioni non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali.

Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, il procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, deve essere realizzato, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione.

Tale disposizione - abrogata dallo stesso comma 18, dell'articolo 1, del D.L. n. 194/2009 - aveva previsto che fosse altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

 

L'attività di concessione del demanio pubblico rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkenstein).

In particolare, la fattispecie della concessione demaniale rientra nel campo di azione dell'articolo 12, ai sensi del quale "Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (...), gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento" (par. 1). Il par. 2 della medesima norma aggiunge che "l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami".

La Corte di giustizia, nella sentenza del 14 luglio 2016 (cause riunite C?458/14 e C?67/15) relativa al sistema italiano di aggiudicazione delle concessioni balneari, ha avuto modo di specificare che "l’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale (...) che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico?ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati" (punto n. 57). Qualora poi le concessioni abbiano un interesse transfrontaliero certo, il divieto deriva direttamente dall'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che regola il diritto di stabilimento.

Proprio richiamando la sopra citata giurisprudenza della Corte di giustizia, il Consiglio di Stato (sentenza n. 7874 del 18 novembre 2019) ha confermato che "la proroga ex lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere generalizzata, dovendo la normativa nazionale ispirarsi alle regole della Unione europea sulla indizione delle gare" (par. 10). Pertanto, a fronte della cessazione del rapporto concessorio il relativo titolare vanta un "mero interesse di fatto" (e non già una situazione qualificata) a che l’amministrazione proceda ad una nuova concessione in suo favore.

Si segnala che a carico dell'Italia risulta pendente la procedura di infrazione 2020/4118 dovuta alla non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE in virtù della reiterata proroga della durata concessioni balneari ad opera delle seguenti disposizioni di legge (si veda in questo senso la Banca dati Eurinfra):

1)     articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito con modificazioni nella legge del 26 febbraio 2010, n. 25. La disposizione ha prorogato fino al 31 dicembre 2020 il termine di durata delle concessioni in essere alla data del decreto stesso e in scadenza entro il 31 dicembre 2015. La disposizione era stata adottata "nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto"[125];

2)     articolo 24, comma 3-septies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2016, n. 160, introdotto a seguito della citata sentenza della Corte di giustizia. "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea", ha confermato la validità della proroga descritta al punto precedente al fine di "garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità";

3)     articolo 1, commi 675-685, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019), che ha stabilito la durata di quindici anni per le concessioni vigenti alla sua data di entrata in vigore (comma 682), nonché di quelle rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009 (comma 683);

4)     articolo 182, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77. Tale disposizione vieta alle amministrazioni competenti di avviare o proseguire, a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività mediante l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, procedimenti amministrativi per:

-         la devoluzione delle opere non amovibili;

-         il rilascio o l'assegnazione con procedure di evidenza pubblica delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Tale disposizione è giustificata "per le necessità di rilancio del settore turistico e al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";

5)     articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Ha reso applicabili le disposizioni già riassunte al punto n. 3, introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle concessioni lacuali e fluviali, comprese quelle gestite da società sportive, alle concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto ed ai rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all'inizio dell'utilizzazione.

La procedura è stata approvata il 3 dicembre 2020 e si trova attualmente allo stato di messa in mora ex articolo 258 del TFUE. L'Italia potrà presentare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi. 
 

Si ricorda come negli anni scorsi era stata aperta contro l'Italia, sempre in relazione al rinnovo automatico delle concessioni e alla preferenza accordata al concessionario uscente, la procedura di infrazione n. n. 2008/4908.

Per rispondere ai rilievi sollevati all'epoca dalla Commissione europea, il legislatore italiano è dapprima intervenuto - con l'articolo 1, comma 18, del menzionato decreto-legge 194/2009 - abrogando il secondo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione, che dava preferenza al concessionario uscente in occasione del rinnovo delle concessioni. La Commissione europea, con un atto successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) ha però evidenziato ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana. In seguito agli ulteriori rilievi, con l’articolo 11 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) è stato abrogato il comma 2 dell’articolo 01 del decreto-legge 400/1993 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata. L’articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infine delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012. 


Comma 671
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)

 

 

Il comma 671 autorizza una spesa pari a 5 milioni annui dal 2021 al 2034 per sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli operatori del trasporto multimodale (MTO), limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, che hanno subito dei danni economici connessi all'emergenza COVID-19.

 

In base a quanto stabilito dal comma in questione, le imprese interessate dovranno produrre, entro il 15 marzo 2021, un rendiconto degli effetti economici subiti nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

 

Le modalità di rendicontazione saranno definite da un apposito decreto interministeriale adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto dovrà essere adottato entro il mese di febbraio 2021.

 

Le risorse a favore delle imprese beneficiarie, infine, dovranno essere assegnate con decreto del Ministero delle insfrastutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 aprile 2021.

 


Commi 672-674
(Ferrobonus e Marebonus)

 

 

I commi 672-674 rifinanziano fino al 2026, con risorse complessivamente pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, a 38,5 milioni di euro per l’anno 2022 e a 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, sia il cosiddetto “marebonus”, di cui all’articolo 1, comma 647, della legge di stabilità 2016, che il cosiddetto “ferrobonus” previsto dall’articolo 1, comma 648, della medesima legge, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate a tali interventi per l’anno 2021, dalla legge di bilancio 2020.

 

In particolare il comma 672 prevede l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto “marebonus”.

 

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018.

La legge di bilancio 2020 ha autorizzato con riferimento al “marebonus” la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 110). Si ricorda inoltre il decreto-legge n.34 del 2020 ha assegnato 30 milioni di euro per l’anno 2020 per il “marebonus”.

 

Il comma 673 ha previsto l’attribuzione di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, 19 milioni di euro per l’anno 2022 e 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per finanziare il cosiddetto “ferrobonus”.

 

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di Stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus".

La legge di bilancio ha autorizzato a spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 111). Si ricorda inoltre il decreto-legge n. 34 del 2020 ha assegnato 20 milioni di euro per l’anno 2020 per il “ferrobonus”.

Per ulteriori elementi informativi relativi al cosiddetto “marebonus” e al cosiddetto “ferrobonus” si rinvia all’apposito approfondimento “Gli incentivi per il miglioramento della logistica: ferrobonus e marebonus” sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 674 infine subordina l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

 

 


Commi 675-680
(Misure di sostegno al settore ferroviario)

 

 

I commi 675-680 estendono fino al 30 aprile 2021, prevedendo l’attribuzione di ulteriori risorse, l’indennizzo per i servizi ferroviari a mercato di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19, previsto dall’art. 214 del decreto-legge n. 34 del 2020, disciplinando altresì le modalità di rendicontazione e di attribuzione delle risorse nonché subordinando l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea (commi 675-678). È inoltre prevista l’estensione fino al 30 aprile 2021 della riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, attribuendo a tale scopo risorse ulteriori a Rete ferroviaria italiana e disponendo che la riduzione medesima possa giungere fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore della rete ferroviaria delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel periodo tra compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021 (commi 679 e 680).

 

In particolare il comma 675 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro) a beneficio delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021.

 

La relazione tecnica del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati precisa che il fabbisogno di 420 milioni di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID).

 

Il comma 676 prevede che le citate imprese provvedano a rendicontare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici sopra descritti, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4 dell’articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

 

L’articolo 214, al comma 3 ha previsto l’assegnazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 per i medesimi soggetti indicati dalla presente disposizione con riferimento agli effetti economici subiti, direttamente imputabili all'emergenza COVID-19, registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020. Il comma 4 della stessa disposizione prevede che le imprese sopra indicate procedono a rendicontare entro il 31 ottobre 2020 gli effetti economici di cui al comma 3 secondo le modalità definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le cui disposizioni saranno quindi applicabili anche alle risorse previste dalla norma in commento. Il comma 5 dispone che le risorse complessivamente stanziate siano assegnate alle imprese beneficiarie, a compensazione degli effetti economici rendicontati ai sensi del comma 4, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre 2020. Il comma 5-bis, introdotto dall’articolo 44-bis del decreto-legge n.104 del 2020, infine ha disposto che le eventuali risorse residue di cui al comma 3, non assegnate con il decreto di cui al comma 5, sono destinate alle medesime imprese per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020 prevedendo modalità di rendicontazione e di assegnazione di tali ulteriori risorse.

 

Il comma 677 dispone che le risorse complessivamente stanziate sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2021.

 

Il comma 678 subordina l’efficacia dell’autorizzazione di spesa sopra descritta alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

 

Il comma 679 autorizza la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 (per un totale di 150 milioni di euro) a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. La misura indicata ha lo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario.

Le somme sopra indicate sono dedotte da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 e sino al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento indicato, una riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto n. 112 del 2015 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci.

Il canone per l’utilizzo dell’infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

 

La relazione illustrativa chiarisce che la riduzione, fino all’azzeramento, del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria si riferisce alla “componente B del pedaggio”.

La relazione tecnica precisa che dai “dati acquisti da RFI, risulta che la quota quadrimestrale dell’intera componente B definita dalla delibera 96/2015 per i servizi ferroviari passeggeri e per i servizi ferroviari merci, comporta una minore entrata pari a 150 milioni di euro calcolata sulla base dei dati dei volumi considerati dall’ART (tale importo si scompone in circa 28 milioni di euro per i servizi merci e circa 122 milioni di euro per i servizi passeggeri a mercato)”.

 

Con delibera n. 96/2015 del 13 novembre 2015, l’Autorità di regolazione dei trasporti ha approvato i principi e criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (vd. anche l'Allegato alla delibera e il testo consolidato redatto dagli Uffici a seguito delle modifiche intervenute con la delibera n. 130/2019).

La delibera definisce, nell'Allegato, la componente B del canone di accesso all'infrastruttura. In base a quanto previsto, essa dovrà concretizzarsi in una tariffa variabile, market-based, ossia: basata sull’importo medio chilometrico definito a partire dal costo correlato alla componente A (canone base) del pedaggio; rettificata, attraverso un coefficiente di maggiorazione, in funzione dell’importo dei costi residui per il recupero dell’Efficient Total Cost; ripartita in tre sub-componenti additive fra loro, sulla base di due fattori, stabiliti dal Gestore sulla base di motivate scelte di carattere tecnico-economico.

Si ricorda che i principi e i criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sono attualmente definiti in Allegato alla delibera n. 96/2015.

Si segnala che il comma 4 del dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 112 del 2015 prevede che i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l'accesso all'infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio siano stabiliti al costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario, sulla base di quanto disposto al comma 1 e tenuto conto delle modalità di calcolo definite dall'atto di esecuzione di cui all'articolo 31, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE che attribuisce, tra l’altro, alla Commissione europea le competenze di esecuzione in merito alle modalità applicabili al calcolo del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario. La Commissione europea ha adottato a tal fine il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909, del 12 giugno 2015, relativo alle modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario.

Si ricorda altresì che l’articolo 196, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A che la medesima società deve dedurre dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico e pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario per i servizi ferroviari merci.

Si segnala infine che il pacchetto minimo di accesso comprende, secondo quanto disposto dall’articolo 13 comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 2015, il trattamento delle richieste di capacità di infrastruttura ferroviaria, ai fini della conclusione dei contratti di utilizzo dell'infrastruttura; il diritto di utilizzo della capacità assegnata; l’uso dell'infrastruttura ferroviaria, compresi scambi e raccordi; il controllo e la regolazione della circolazione dei treni, il segnalamento e l’instradamento dei convogli, nonché la comunicazione di ogni informazione relativa alla circolazione; l’uso del sistema di alimentazione elettrica per la corrente di trazione, ove disponibile; tutte le altre informazioni necessarie per la realizzazione o la gestione del servizio per il quale è stata concessa la capacità.

 

 

Il comma 680 prevede infine che eventuali risorse residue, di cui al comma 5, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo.

In considerazione di ciò Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti, entro il 30 settembre 2021, una rendicontazione sull’attuazione delle disposizioni del comma 5.

 

Si ricorda che l’articolo 196, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020 ha destinato 115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020, prevedendo (comma 2) che RFI disponga una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario.


Commi 681-682
(Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario)

 

 

I commi 681-682, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, reintroducono il parere parlamentare sui contratti di servizio con società del gruppo Ferrovie dello Stato, abrogando altresì la disposizione che aveva soppresso tale parere parlamentare.

 

A questo scopo viene modificato il comma 1, dell’articolo 1, della legge n. 238 del 1993 (comma 681).

Viene quindi abrogato l’articolo 9, comma 2-ter, del decreto-legge n. 238 del 1993 che aveva precedentemente soppresso tale parere parlamentare (comma 682).

I servizi di trasporto ferroviario di interesse nazionale (passeggeri e merci) da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, sono regolati con contratti di servizio (articolo 38 della legge n. 166/2002, come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 159/2007). L'affidamento del servizio deve avvenire da parte del Ministero dei trasporti nel rispetto della normativa europea: si tratta in particolare del Regolamento UE 1370/2007 che disciplina i servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che, nella sua formulazione originaria, non prevedeva l'obbligo di espletamento di una gara per il servizio pubblico di trasporto per ferrovia; si prevede infatti anche la possibilità, all'art. 5, di procedere con affidamento diretto, se non vietato dalle legislazioni nazionali. Tale disposizione sarà applicabile fino al 25 dicembre 2023. Dopo tale data l'affidamento del servizio dovrà seguire le regole stabilite dal Regolamento 14 dicembre 2016, n. 2016/2338 che ha profondamente modificato il Regolamento UE 1370/2007. Tuttavia, in considerazione di un'esplicita eccezione prevista per la fase di transizione al nuovo regime, il vigente contratto di servizio potrà restare in vigore fino al 2026.

In base alla legge n. 166 del 2002, i contratti di servizio devono avere durata non inferiore a cinque anni, con possibilità di revisioni annuali delle caratteristiche quantitative e qualitative dei servizi senza necessità di procedere a modifiche contrattuali (il regolamento 1370/2007 impone comunque che non siano di durata superiore a 15 anni, salvo casi specificamente indicati). I contratti di servizio aventi dimensione nazionale (media e lunga percorrenza) per il trasporto passeggeri sono stipulati fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa ferroviaria individuata sulla base della vigente normativa di settore, previa acquisizione del parere del CIPE sullo schema di contratto proposto dall'Amministrazione (articolo 15, comma 1-quater, del decreto-legge n. 148 del 2017). Tali contratti sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per approfondimenti sulla materia relativa ai contratti di servizio pubblico passeggeri si rinvia al paragrafo “Il trasporto ferroviario passeggeri: gli obblighi di servizio pubblico e i contratti di servizio”, pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 


Commi 683-687
(Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi)

 

 

I commi 683-687 conferiscono alle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia le funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

Le Regioni interessate potranno, quindi, procedere all'affidamento dei relativi servizi entro il 31 dicembre 2021.

L'articolo in questione, inoltre, attribuisce le relative risorse finanziarie necessarie, ripartisce tra le regioni Veneto e Friuli Venezia-Giulia le risorse del Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio 2018 destinato al rinnovo del materiale rotabile ferroviario, e assicura la continuità del servizio da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, fino all'avvenuta assegnazione del servizio stesso da parte delle Regioni coinvolte, e, comunque, non oltre al 31 dicembre 2021.

 

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 683, sono conferiti:

§  alla Regione Friuli Venezia Giulia tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia;

§  alla Regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla tratta Bologna-Brennero.

Si prevede che il conferimento in questione avvenga previa sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate. Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia la proposta in questione costituisce attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 7 del decreto legislativo n. 111 del 2004.

Tale decreto legislativo aveva disciplinato, in attuazione delle norme dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

 

In base a quanto previsto dal comma 684, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia dovranno procedere all'affidamento dei relativi servizi, che, si precisa, costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale, e alla sottoscrizione dei contratti di servizio entro il 31 dicembre 2021.

 

Il comma 685 prevede lo stanziamento delle risorse necessarie per l’effettuazione dei servizi interregionali ferroviari. In particolare sono assegnati:

§  alla Regione Veneto 11.212.210 euro annui;

§  alla Regione Friuli Venezia Giulia 22.633.652 euro annui.

La decorrenza per il conferimento delle risorse è individuata nella data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le previsioni del comma 5. A decorrere dal 2021 le risorse disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze sono integrate con 3.906.278 di euro annui.

 

Il comma 686 provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017), già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, a decorrere dalla data di decorrenza dei servizi attribuiti ai sensi del comma 1, attribuendo alla Regione Veneto 11.042.500 euro per l’anno 2021, 15.859.375 euro per l’anno 2022, 21.875.000 euro per l’anno 2023, 22.649.375 euro per l’anno 2024 e 4.375.000 euro per l’anno 2025 e alla Regione Friuli Venezia Giulia 14.197.500 euro per l’anno 2021, 20.390.625 euro per l’anno 2022, 28.125.000 euro per l’anno 2023, 29.120.625 euro per l’anno 2024 e 5.625.000 euro per l’anno 2025.

 

Con riferimento all’utilizzo del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017) si veda l’apposito paragrafo del tema “I Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato” pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

 

Il comma 687, stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicuri, nel limite delle risorse destinate allo scopo, la continuità del servizio fino all'affidamento del servizio stesso da parte delle Regioni interessate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.


Commi 688 e 689
(Disposizioni in materia di tariffe sociali e determinazione costi insularità)

 

 

I commi 688 e 689 interviene al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità e di assicurare il diritto alla mobilità nonchè di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

 

In particolare, il comma 688 stabilisce che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili.

 

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 124 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle categorie dei soggetti di seguito individuate dall'art. 1, comma 125 della stessa legge, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania.

 

Il citato comma 125 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 124 si applichino ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

a)    studenti universitari fuori sede;

b)   disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

c)    e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000;

d)   migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

 

Il comma 688 del disegno di legge in esame prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per l'anno 2022.

 

Il comma 689, inoltre, stabilisce un innalzamento da 20.000 euro a 25.000 euro della soglia di reddito lordo annuo per i lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e dei migranti per ragioni sanitarie che sono tra i soggetti beneficiari della misura.

Per ulteriori informazioni relativamente alle misure sociali di supporto al trasporto aereo e alla disciplina della continuità territoriale aerea si rimanda al paragrafo "La continuità territoriale aerea e gli aiuti sociali nel trasporto aereo" pubblicato sul portale della documentazione della Camera dei deputati.

Da ultimo si segnala che l'articolo 125, nel citare il principio della continuità del diritto alla mobilità, richiama l'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sul quale si rinvia al box sottostante.

 

 

L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, "sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

Il par. 2 del medesimo articolo 107 elenca alcune fattispecie definite sempre compatibili con il mercato interno, in quanto tali ammissibili ipso iure, ovvero gli aiuti: a) "a carattere sociale" concessi ai singoli consumatori, "a condizione che siano accordati senza discriminazione determinate dall'origine dei prodotti"; b) destinati a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali o altri eventi eccezionali; c) concessi all'economia di alcune regioni tedesche per compensarne gli svantaggi economici dopo la riunificazione.

Il par. 3 del medesimo articolo elenca invece gli aiuti che possono essere considerati compatibili con il mercato interno, previo esame caso per caso da parte della Commissione europea. Si tratta di aiuti destinati a: a) favorire lo sviluppo economico delle regioni in cui il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione; b) promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche; d) promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio; e) altre categorie, decise dal Consiglio su proposta della Commissione.

Specificamente in tema di collegamenti aerei, nel 2014 la Commissione europea ha pubblicato la Comunicazione "Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree" ( 2014/C 99/03). Tale documento dedica il capitolo 6 (par. 156 e 157) alla categoria degli "aiuti a carattere sociale ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a) del trattato", a cui fa riferimento la disposizione in esame.

 

Ai fini della corretta individuazione degli aiuti a carattere sociale per il trasporto aereo, e per poterli considerare compatibili con il mercato interno, la Comunicazione elenca i seguenti tre requisiti cumulativi:

1.    la circostanza che l'aiuto sia effettivamente a favore di consumatori finali;

2.    il carattere sociale dell'aiuto, che riguardi dunque solo alcune categorie di passeggeri che viaggiano su una tratta (ad esempio bambini, persone con disabilità, persone con basso reddito, studenti, persone anziane). Si specifica ulteriormente che "nel caso in cui la rotta in questione serva a collegare aree remote, regioni ultraperiferiche, isole (...), l'aiuto potrebbe riguardare l'intera popolazione della regione interessata;

3.    la concessione dell'aiuto "senza discriminazioni per quanto riguarda l'origine dei servizi, vale a dire indipendentemente dalle compagnie aeree che effettuano i servizi in questione".

 

La materia è regolata in dettaglio dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. La sezione 9 (articolo 51) è dedicata agli "aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote[126]" e ne stabilisce la compatibilità con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, par. 2, let. a) del TFUE, esentandoli dall'obbligo di notifica, purché soddisfino le seguenti condizioni:

1.    l'intero aiuto sia destinato ad utenti finali che abbiano la residenza abituale in regioni remote. Ai sensi dell'articolo 2, par. 132, del medesimo regolamento, si intende per "residenza abituale" il luogo in cui una persona fisica dimora almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali", laddove "la frequenza di corsi universitari o scolastici in un altro Stato membro non costituisce trasferimento della residenza abituale";

2.    gli aiuti siano concessi per il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto in una regione remota con un altro aeroporto all'interno dello Spazio economico europeo;

3.    gli aiuti siano accordati senza discriminazioni determinate dall'identità del vettore o dal tipo di servizio e senza limitazione della rotta precisa;

4.    i costi ammissibili corrispondano al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione remota, comprensivo di tasse e spese fatturate dal vettore all'utente;

5.    l'intensità di aiuto non superi il cento per cento dei costi ammissibili;

La compatibilità è inoltre riservata agli aiuti trasparenti (per i quali sia possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza necessità di effettuare una valutazione dei rischi, articolo 5) e che abbiano un effetto di incentivazione (articolo 6).

 

 

 


 

Comma 690
(Determinazione dei costi scaturenti dalla condizione di insularità per la Regione Siciliana)

 

 

Il comma 690, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce alla commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione Siciliana il compito di quantificare i costi derivanti dalla condizione di insularità per la medesima Regione entro il 30 giugno 2021.

 

La Commissione si avvale a tal fine di studi e di analisi di "amministrazioni ed enti statali", nonché di quelli della regione.

 

Le Commissioni paritetiche sono, come noto, organismi composti, in modo eguale (da qui il termine "paritetiche") da rappresentanti di nomina statale e di nomina regionale. Il provvedimento costitutivo di ciascuna Commissione è rimesso al Ministro per gli Affari regionali che, al contempo, individua i rappresentati dello Stato e recepisce i nominativi dei componenti designati dalla Regione.

Il compito consiste nell'approvazione preliminare delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni speciali e delle province autonome, prima della loro adozione con lo strumento del decreto legislativo.

 

La Commissione paritetica per la Regione siciliana è prevista dall'art. 43 dello Statuto, approvato con Regio D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2. Ai sensi di detta disposizione, la Commissione paritetica è composta da "quattro membri nominati dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato", con il compito di definire le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla Regione, nonché le norme per l'attuazione dello Statuto.

I componenti di una Commissione paritetica possono essere confermati o sostituiti ad ogni cambio di Governo statale o regionale, o quando se ne ravvisi la necessità istituzionale. Di norma, nella prima riunione di insediamento, la Commissione nomina il Presidente, individuato tra i componenti stessi.

In ordine alla natura giuridica, le Commissioni paritetiche sono un organo consultivo e nel contempo, "uno strumento di collaborazione e raccordo tra Stato e Regioni ad autonomia speciale finalizzato alla ricerca di una sintesi positiva tra posizioni ed interessi diversi" (sentenza Corte Costituzionale 109 del 1995).

La Commissione si limita a formulare la proposta di norma attuativa, che il Governo può liberamente decidere di accogliere (mediante l'approvazione di un decreto legislativo), o meno. Non è consentito invece al Governo alcuna potestà di incidere unilateralmente sul contenuto dell'atto. A differenza dei decreti legislativi adottati sulla base di una legge delega ordinaria, che subordinano l'approvazione definitiva dei medesimi decreti alla richiesta di parere parlamentare, per l'attuazione degli statuti non è previsto uno specifico coinvolgimento delle Camere.

 

La composizione della Commissione paritetica per la Regione Siciliana è stata da ultimo ridefinita con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 25 ottobre 2019, che ha provveduto alla sostituzione dei precedenti rappresentati di nomina statale e la conferma di quelli di nomina regionale.

 

Con riferimento ai costi derivanti dalla condizione di insularità, si segnala che nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1708, recante disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, l'Ufficio di Presidenza della Commissione Finanze del Senato ha svolto, lo scorso 22 ottobre, l'audizione del Vice Presidente nonché Assessore per l'Economia della Regione Sicilia. Quest'ultimo, in quell'occasione, ha dato conto degli esiti di uno studio commissionato dalla Regione che determina in oltre 6 miliardi di euro i costi dell'insularità, intesi come "la tassa occulta che grava su ogni cittadino siciliano per il sol fatto di risiedere in un'Isola che è anche frontiera d'Europa[127]".

 

Occorre peraltro segnalare che già nell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana del 19 dicembre 2018 vi era un riferimento ad iniziative dirette a compensare gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Nello specifico, al punto n. 7 del medesimo accordo le parti hanno assunto l'impegno di verificare la possibilità di individuare forme di fiscalità di sviluppo" "con le modalità indicate nei tavoli in materia di autonomia finanziaria regionale, fiscalità locale e condizione di insularità" "al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione siciliana".

 

L'esigenza di riconoscere costi legati all'insularità trova fondamento nell'art.119, quinto comma, della Costituzione, che dispone in ordine a risorse statali aggiuntive nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

Peraltro, nella versione previgente alle modifiche del Titolo V della Costituzione del 2001, nell'articolo 119 era presente un comma (il terzo) che prevedeva esplicitamente interventi al fine di favorire le isole. Al fine di "provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole", lo Stato era chiamato infatti ad assegnare, con propria legge, "contributi speciali" "a singole Regioni".

 

Si segnala che, in proposito, l'intento di reintrodurre in Costituzione un esplicito riferimento alle isole è contenuto nel disegno di legge costituzionale n. 865, di iniziativa popolare, "Modifica dell'art. 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento del grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità", di cui la Commissione affari costituzionali del Senato ha avviato l'esame.

Il disegno di legge[128] è diretto ad introdurre un comma aggiuntivo, dopo il quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, in cui lo Stato:

i) «riconosce il grave e permanente svantaggio naturale derivante dall'insularità»;

ii) «dispone le misure necessarie a garantire un'effettiva parità e un reale godimento dei diritti individuali e inalienabili».

 

Il comma in esame presenta talune analogie con una misura adottata nel corso della manovra economica per il 2020, relativa ai costi dell'insularità della Regione Sardegna.

L'art. 1, comma 867, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020), che interviene (unitamente ai commi dall'866 all'873) nell'ambito del recepimento dell’accordo in materia di finanza pubblica del 7 novembre 2019 tra il Governo e la regione Sardegna, rinvia ad una sede ad hoc la definizione della questione della compensazione dei costi dell’insularità.

Nello specifico, il citato accordo, al punto n. 10, secondo periodo, reca l'intesa fra lo Stato e la Regione per l'istituzione "entro 60 giorni" dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo di un "tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità come enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 6/2019 e degli strumenti compensativi più idonei alla loro rimozione in ossequio ai principi di uguaglianza, coesione territoriale e pari opportunità". Ai sensi del terzo periodo, al tavolo è demandata la predisposizione entro il 30 giugno 2020 di un testo di accordo istituzionale, che le parti si impegnano a sottoscrivere..


Commi 691-695
(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)

 

 

Il comma 691 riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l’acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo.

Vengono poi incrementate le risorse per promuovere la mobilità sostenibile del “Programma sperimentale buono mobilità”, di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 (comma 692) e si prevede che vengano destinate a tale finalità anche le risorse eventualmente non utilizzate dei buoni mobilità erogati (comma 693).

Le eventuali disponibilità che residueranno dall’erogazione del buono mobilità per le biciclette ed i mezzi di mobilità elettrica personale, saranno destinate, per l’anno 2021, all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria (comma 694).

 

Il bonus per l’acquisto di motoveicoli elettrici e ibridi (comma 691)

In dettaglio, il comma 691, prevede che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per incentivare l’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, sia riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

 

Si ricorda che la legge di bilancio 2019, ha previsto (comma 1057) un contributo pari al 30% del prezzo (sino ad un massimo di 3.000 euro), inizialmente per l'acquisto nel 2019, anche in locazione finanziaria, di ciclomotri e motocicli nuovi di fabbrica di potenza inferiore o uguale a 11kW di categoria L1e ed L3e, previa consegna per la rottamazione di un veicolo della stessa tipologia, di cui l'acquirente fosse proprietario o utilizzatore, di categoria euro 0, 1 o 2. L’autorizzazione di spesa per il contributo del comma 1057 era prevista nel comma 1063 della legge di bilancio 2019. Il comma 1060 prevede che il bonus venga concesso sotto forma di sconto sul prezzo di acquisto. Le modalità applicative per le agevolazioni sono state definite con il decreto interministeriale 20 marzo 2019 (G.U. 6 aprile 2019). Con l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 34 del 2019 l'incentivo è stato esteso a tutti i veicoli elettrici e ibridi rientranti nelle categorie L a prescindere dalla potenza (quindi anche motocarrozzette e quadricicli a motore), mentre la misura del contributo è rimasta invariata. Per usufruire dell'incentivo è consentito rottamare, oltre alle categorie già previste euro zero, 1 e 2, anche un analogo veicolo euro 3, nonché i ciclomotori che siano stati dotati di targa obbligatoria, come previsto dalla apposita normativa del 2011 (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011, che ha eliminato la vecchia targa dei ciclomotori a cinque cifre e previsto l’obbligo della nuova tipologia di targa).

Con il decreto-legge n. 34 del 2020 (art. 44-bis) si è poi estesa l'applicazione dell'incentivo (la proroga al 2020 era stata disposta dal DL n. 162/2019) anche nel caso in cui non vi sia la rottamazione di un analogo veicolo inquinante, mentre, nel caso di rottamazione di un qualsiasi veicolo (quindi anche un autoveicolo o un veicolo destinato al trasporto delle merci) lo stesso bonus è aumentato fino al 40% del prezzo di acquisto, con un massimo di 4.000 euro, mantenendosi la previsione che occorre essere proprietari o intestatari da almeno dodici mesi del veicolo che si rottama ovvero che lo sia un familiare convivente. Tali contributi sono riconosciuti, oltre che alle persone fisiche anche a persone giuridiche, fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel corso dell'anno, intestati al medesimo soggetto, anche se appartenenti a società controllate. Il venditore ha l'obbligo di consegnare quello usato ricevuto dall'acquirente a un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista. Il comma 1061 stabilisce che le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsino al venditore l'importo del contributo, recuperandolo sotto forma di credito di imposta per il versamento delle ritenute IRPEF operate in qualità di sostituto di imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IVA, dovute - anche in acconto - per l'esercizio in cui viene richiesto al PRA l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Il comma 1062 prevede per le imprese costruttrici o importatrici, l'obbligo di conservare specifica documentazione fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di emissione della fattura di vendita del nuovo veicolo, nonché di trasmettere tale documentazione al venditore.

Si ricorda che il bonus è fruibile per l’acquisto di una delle seguenti categorie di veicoli, definite dall’art. 47 del Codice della Strada:

§  categoria L1e: veicoli a due ruote fino a 50 cc e velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;

§  categoria L2e: veicoli a tre ruote fino a 50 cc e velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) fino a 45 km/h;

§  categoria L3e: veicoli a due ruote superiori ai 50 cc o con velocità massima (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore ai 45 km/h;

§  categoria L4e: veicoli a tre ruote asimmetriche (motocicli con carrozzetta laterale);

§  categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, con cilindrata superiore ai 50 cc o velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) superiore a 45 km/h;

§  categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, con velocità massima per costruzione fino a 45 km/h e cilindrata inferiore o pari a 50 cc per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

§  categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e con massa a vuoto fino a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.

Il rifinanziamento del “Programma sperimentale buono mobilità” (commi 692, 693 e 694)

Il comma 692 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, il fondo destinato al “Programma sperimentale buono mobilità” per consentire il rimborso degli acquisti dei beni e servizi effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di:

a) biciclette, anche a pedalata assistita;

b) veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'art. 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

c) l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Si tratta gli acquisti di beni e servizi previsti dall’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge n. 111/2019, in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Città metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 agosto 2020, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ha definito le modalità e termini per l'erogazione del contributo, anche per il rispetto del limite di spesa. Esso ha previsto sia la richiesta di rimborso (nei giorni 3 e 4 novembre 2020 tramite il portale dedicato del MISE) per gli acquisti effettuati dal 4 maggio al 2 novembre 2020, che la richiesta di un “voucher” per gli acquisti ancora da effettuare dal 3 novembre al 4 dicembre 2020, che può essere speso entro 30 giorni dalla data di erogazione.

La Relazione illustrativa al Ddl riporta in proposito che sono state ricevute 559.228 richieste, di cui 301.600 di rimborso degli acquisti già effettuati, per 99,388 milioni di euro e 257.628 richieste per il voucher (per un importo di circa 115,67 milioni di euro), che hanno portato all’esaurimento del fondo stanziato.

 

Si ricorda che il Programma sperimentale buono mobilità è finalizzato a ridurre le emissioni climalteranti e inquinanti. A decorrere dal 4 maggio 2020 sino al 31 dicembre 2020, il programma incentiva forme di mobilità sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilità delle persone nelle aree urbane, a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il programma è finanziato a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7955 «Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità» dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il “buono mobilità”, che può essere richiesto una sola volta, è destinato ai maggiorenni residenti di città capoluogo (di regione o di provincia), di comuni con più di 50.000 abitanti o di città metropolitane.

 

Il comma 693 prevede di destinare alla medesima finalità di riconoscere l’erogazione del buono mobilità, anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, che sarà registrato alla data del 5 dicembre 2020 degli stessi buoni mobilità erogati, in quanto il 4 dicembre 2020 scade il termine per effettuare gli acquisti, sempre ai sensi dell’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.

 

In base al comma 694, alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693, le eventuali disponibilità saranno destinate, per l’anno 2021, alla finalità di cui all’articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019 n. 111, cioè all’erogazione del buono mobilità previsto in caso di rottamazione di un’autovettura o motociclo inquinanti nei comuni oggetto di procedure di infrazione europea per la qualità dell’aria.

 

Il richiamato sesto periodo dell’art. 2, comma 1 del DL 111/2019, ha previsto infatti, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, che le risorse relative agli anni dal 2021 al 2024 siano destinate nei limiti della dotazione del fondo "Programma sperimentale buono mobilità" e fino ad esaurimento delle risorse, la concessione a colorio che rottamino, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, di un "buono mobilità", cumulabile con quello previsto al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica o per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale. La norma si applica ai residenti nei comuni interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli obblighi sulla qualità dell’aria previsti dalla direttiva 2008/50/CE.

 

Il comma 695 reca la copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 692, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, alla quale si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

 

 


Comma 696
(Targhe veicoli storici)

 

 

Il comma 696 reca alcune modifiche all'articolo 93, comma 4 del Codice della strada relativamente all'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

 

In particolare il comma in questione novella l’articolo 93, comma 4, del Codice della strada, al fine di prevedere che l’immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico avviene su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati alla registrazione dei veicoli di interesse storici. In caso di nuova immatricolazione di veicoli precedentemente iscritti al P.R.A. e successivamente cancellati, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante. Tale possibilità è prevista retroattivamente anche per i veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Con un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri, l’ammontare e le modalità del contributo da corrispondere per l’ottenimento dei servizi sopra descritti e tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

 

 


Comma 697
(Punti di ricarica elettrica autostradali)

 

 

Il comma 697, prevede l’obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata per gli autoveicoli e che qualora non provvedano nei tempi stabiliti, debbano consentire ad altri soggetti interessati di candidarsi ad installarle.

 

Si tratta in dettaglio dei punti di ricarica per i veicoli elettrici in grado di assicurare una ricarica veloce, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

 

Il punto di ricarica di potenza elevata è così definito dalla norma richiamata: un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;

2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;

 

La disposizione prevede altresì che occorre garantire che le infrastrutture messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d’attesa per il servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna.

 

Si prevede inoltre che entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge i concessionari pubblichino le caratteristiche tecniche minime delle strutture che intendono installare nelle tratte di loro competenza e, qualora entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, siano tenute a consentire a chiunque ne faccia richiesta, di candidarsi a installare sulla rete di loro competenza le predette infrastrutture.

Entro 30 giorni dalla richiesta il concessionario autostradale dovrà pubblicare una manifestazione d’interesse volta a selezionare l’operatore per l’installazione dei punti di ricarica sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali e dei modelli contrattuali proposti.

Andrebbe chiarito quale soggetto e sulla base di quali parametri sia tenuto a verificare se il concessionario autostradale si sia o meno dotato di un adeguato numero di punti di ricarica.

 

 


Commi 698-699
(Credito d’imposta per l’acquisto di cargo bike)

 

 

I commi 698 e 699, attribuiscono un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano

 

In particolare i citati commi attribuiscono un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 698).

I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati a un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'economia e delle finanze.

L'efficacia delle disposizioni in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 699).

E’ inoltre introdotta una modifica al Codice della strada finalizzata ad incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano.

In particolare viene modificato l'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 prevedendo che i velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.

 

L’articolo 50 del Codice della strada prevede che i velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.


Comma 700
(Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020)

 

 

Il comma 700, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020 per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata.

 

Il comma in esame, al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (ai sensi dell’art. 24 del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018), autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2021, per provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (interventi indicati alle lettere d) ed e) dell’art. 25, comma 2, del citato Codice).

Per la finalità indicata, si prevede l’istituzione, per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, da ripartire con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.


Commi 701-704
(Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico)

 

 

Le disposizioni di cui ai commi da 701 a 704, introdotte dalla Camera, al fine dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza, sono volte a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021. Il comma 705 reca, per l'attuazione dei commi da 701 a 703, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.

 

 

Nel dettaglio, con i commi da 701 a 704, si prevede che al fine dell’accelerazione e dell’attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021.

I contratti sono finalizzati all’assunzione di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

La disposizione in esame individua i soggetti che possono stipulare tali contratti e le finalità dei contratti medesimi. I contratti in questione possono essere stipulati da:

-  Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano

- dal Dipartimento della protezione civile

- e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sulla base della ricognizione e del riparto previsto dal comma successivo e nel limite delle risorse assegnate.

I soggetti indicati come abilitati alla stipula dei contratti in questione inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie nel limite massimo fissato. Al riparto si provvede con apposito D.P.C.M. emanato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Si prevede che, per le assunzioni in questione, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all’assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

Il comma 705 reca, per l'attuazione dei commi da 701 a 703, l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2021.

 

In materia di dissesto idrogeologico, si ricorda che sono state adottate numerose disposizioni normative, anche con modifiche alla governance del settore e che è all'esame del Parlamento il disegno di legge (c.d. CantierAmbiente, A.S. 1422). Il  piano nazionale  prevede risorse per il triennio 2019-2021 pari a circa 10,9 miliardi di euro; per ulteriori approfondimenti, si veda il tema web a cura della Camera.

Si ricorda che nella Proposta di Linee guida relative al PNRR, citato nella disposizione, si indica l'impegno a favorire la realizzazione di un ampio programma di investimenti al fine di conseguire gli obiettivi dello European Green Deal. Tali investimenti dovranno mirare alla de-carbonizzazione ma anche, per favorire i processi di transizione verde, il tema della messa in sicurezza del territorio, al fine di garantire maggiore resilienza rispetto agli eventi naturali.

 


 

Commi 705-707
(Buono veicoli sicuri)

 

 

I commi da 705 a 707 recano alcune modifiche alla normativa in materia di revisione dei veicoli a motore al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Al contempo, come misura compensativa, viene introdotto per un triennio un buono denominato "buono veicoli sicuri".

 

In particolare, il comma 705 dispone che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della disposizione, si provveda ad aumentare di 9,95 euro la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motori e dei loro rimorchi.

Il comma 706 prevede, a titolo di misura compensativa per i tre anni successivi all’entrata in vigore del citato decreto ministeriale, un buono denominato “veicoli sicuri”, d’importo parti all’aumento della tariffa, da assegnare ai proprietari di veicoli a motore che sottopongono a revisione un proprio veicolo nel medesimo periodo temporale. Il buono è conseguibile per una sola volta e per un solo veicolo a motore. Le modalità attuative delle disposizioni concernenti il buono, sono definite con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

Il comma 707 prevede, infine, l’istituzione di un Fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

 


Commi 708-712
(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto e delle navi adibite alla navigazione in alto mare)

 

 

I commi 708-712 integrano la disciplina fiscale in materia di operazioni assimilate alle esportazioni specificando i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi. Prevede altresì la corrispondente disciplina sanzionatoria e definisce gli aspetti della procedura da seguire per evitare l'imposizione dell'IVA.

 

Nel dettaglio, il comma 708 specifica i requisiti che consentono di evitare l'imposizione dell'IVA alle operazioni riguardanti la cessione di navi aggiungendo un comma, dopo il secondo, all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'IVA):

 

L'articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 stabilisce che sono assimilate alle cessioni all'esportazione, se non comprese nell'articolo 8, e quindi non soggette a imposizione IVA,

a)      le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge n. 50 del 1971;

a-bis) le cessioni di navi di cui agli articoli 239 e 243 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b)      le cessioni di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;

c)      le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

d)      le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo;

e)      le prestazioni di servizi, compreso l'uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a), a-bis) e b);

e-bis) le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico.

Il comma che si intende aggiungere specifica cosa debba intendersi per nave adibita alla navigazione in alto mare ai fini dell’applicazione del primo comma dell'articolo 8-bis: una nave che ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.

Si specifica inoltre cosa debba intendersi per viaggio in alto mare: il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale viene superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita.

Il comma definisce inoltre le modalità da seguire per avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta:

§  i soggetti interessati attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione che deve essere redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

§  La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

§  Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere riportati dall'importatore nella dichiarazione doganale.

§  I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare.

 

Il comma 709 introduce nuove fattispecie sanzionatorie riguardanti le operazioni relative alla cessione di navi mediante alcune modificazioni all’articolo 7 (violazioni relative alle esportazioni) del decreto legislativo n. 471 del 1997 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi).

 

a)   Sono aggiunti due commi dopo il comma 3 dell'articolo 7.

 

In particolare, il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997 dispone che chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983, n. 746, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

La disposizione in esame, aggiungendo alcuni commi, dopo il comma 3, all'articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997, prevede che:

-         la sanzione amministrativa dal centro al duecento per cento dell'imposta, di cui al comma 3, si applica anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge (nuovo comma 3-bis).

-         È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell’effettiva navigazione in alto mare relativa all’anno solare precedente, ai sensi dell’articolo 8-bis, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (nuovo comma 3-ter).

 

b)     dopo il comma 4-bis è aggiunto il comma 4-ter con cui si dispone che è punito con la sanzione prevista al comma 3 anche il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del D.P.R. n. 633 del 1972, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all’articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto.

 

Il comma 710 prevede una disciplina di dettaglio per le dichiarazioni riguardanti l'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea di alcune prestazioni. In particolare, si stabilisce che:

-         la dichiarazione resa dall’utilizzatore, in relazione all’effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione europea (UE) delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell’IVA dovuta su tali prestazioni ai sensi dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), del D.P.R. n. 633 del 1972 è redatta in conformità al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate ed è trasmessa telematicamente all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione.

-         La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti.

-         Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione di servizio.

-         Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell’uso previsto dell’imbarcazione, verificano, a conclusione dell’anno solare, la sussistenza della condizione dell’effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell’Unione europea e integrano, entro il primo mese dell’anno successivo la dichiarazione.

-         Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica senza applicazione di sanzioni e interessi.

-         In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell’utilizzatore la differenza fra l’IVA dovuta in base all’effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo nel territorio dell’UE e l’imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace e irroga all’utilizzatore la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima, e il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

-         Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo, resta responsabile dell’IVA dovuta in relazione all’effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relative alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell’Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi.

 

Il comma 711 rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per l'approvazione del modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all’articolo 8-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, e del modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710, nonché la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710. Entro 120 giorni dall’adozione del provvedimento, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l’operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.

 

Il comma 712 stabilisce la decorrenza del nuovo regime fiscale di cui ai commi 708, 709, 710, riferendola alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 711.

 

Nella relazione tecnica, il Governo non attribuisce effetti finanziari all'articolo in considerazione del carattere classificatorio delle disposizioni.

 

Per una rassegna del quadro legislativo vigente e delle recenti innovazioni normative in materia di nautica da diporto, si rinvia al Dossier dei Servizi studi di Camera e Senato in materia di Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto (Atto del Governo 101) del luglio 2019.

 


Comma 713
(
Compagnie aeree che effettuano prevalentemente
trasporti internazionali)

 

 

Il comma 713, non modificato durante l’esame parlamentare, prevede che, in ragione delle restrizioni alla circolazione legate all’emergenza sanitaria da COVID-19, per il solo anno 2020 siano considerate compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali, e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA di specifiche operazioni, quelle che rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 8-bis, lettera c) del D.P.R. n. 633 del 1972 (che reca la disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), sono assimilate alle cessioni all’esportazione, e dunque sono operazioni non imponibili a fini IVA, le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;

Le lettere successive alla c) consentono alle imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali (ai sensi della lettera c)) di beneficiare del regime di non imponibilità ai fini IVA per l’acquisto di dotazioni di bordo e per l’acquisizione di alcuni servizi destinati agli aeromobili.

Il requisito della prevalente effettuazione di trasporti internazionali, necessario per l’applicazione di tale regime, deve essere verificato in relazione alla attività svolta nell’anno solare precedente e deve essere mantenuto anche nel corso dell’anno nel quale gli acquisti sono effettuati, come chiarito dalla risoluzione n. 126/E dell’Agenzia delle entrate del 21 maggio 2009.

L’Agenzia ha al riguardo specificato, anche in coerenza con gli orientamenti della Corte di Giustizia UE, che la prevalenza del trasporto internazionale è accertata – su base annua – rapportando i corrispettivi relativi a tali trasporti ai corrispettivi dei trasporti effettuati in Italia e comporta normalmente che la valutazione venga effettuata con riguardo all’anno precedente, cioè dopo che sia stato determinato l’ammontare complessivo dei corrispettivi conseguiti della compagnia aerea. È necessario, inoltre, ai fini dell’attribuzione del beneficio fiscale, che la prevalenza del traffico internazionale sussista non solo con riguardo all’anno precedente a quello di acquisto dell’aeromobile, ma anche all’anno nel corso del quale l’acquisto è effettuato.

 

L’articolo 8-bis ha attuato nell’ordinamento nazionale quanto previsto dall’articolo 148, lettera f), della Direttiva n. 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA, che impone agli Stati membri di esentare da IVA le cessioni, trasformazioni, riparazioni, manutenzioni, noleggi e locazioni degli aeromobili utilizzati da compagnie di navigazione aerea che praticano essenzialmente il trasporto internazionale a pagamento nonché le cessioni, locazioni, riparazioni e manutenzioni degli oggetti in essi incorporati o destinati al loro servizio.

 

La norma in esame chiarisce che, per il solo anno 2020, sono compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali e che dunque godono del regime di non imponibilità IVA per specifiche operazioni, quelle che - ai sensi dell’articolo 8-bis, primo comma, lettera c) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - rispettavano tale requisito con riferimento all’anno 2019.

 

La relazione illustrativa al riguardo chiarisce che l’alterazione del funzionamento ordinario del mercato, a causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus COVID-19, determinerebbe per il 2020 il venir meno del requisito richiesto dall’articolo 8-bis. Si consente dunque di applicare il regime di non imponibilità degli acquisti in base ai requisiti esistenti nel 2019, vale a dire in condizioni di normale svolgimento delle attività da parte delle compagnie aeree che effettuano voli internazionali.

 

 


Commi 714-720
(Misure a sostegno del settore aeroportuale)

 

 

I commi 714-720, introdotti nel corso dell’esame in sede referente, contengono diversi interventi di sostegno al settore aeroportuale. Si prevede in particolare l’estensione ai trattamenti di integrazione salariale richiesti ai sensi del comma 300 del disegno di legge all’esame, per il personale delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aereoportuale, di alcune integrazioni previste dalla normativa vigente (comma 714); l’istituzione di un Fondo di 500 milioni di euro destinato a compensare i danni subiti dai gestori aeroportuali e dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (comma 715), determinando l’oggetto della compensazione (comma 716) e la misura del contributo rispetto al danno subito (comma 717). L’efficacia della misura è subordinata alla valutazione dell’Unione europea in merito alla compatibilità della stessa con le norme in materia di aiuti di Stato (comma 719), ma si prevede nelle more dell’istruttoria europea l’assegnazione di un’anticipazione ai soggetti beneficiari, da restituire, con il pagamento di interessi, nel caso di istruttoria con esito negativo (comma 720). Si rimanda infine a uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il cui schema è sottoposto al parere parlamentare, l’attuazione delle misure.

 

Con riferimento all’erogazione delle misure di supporto previste al comma 714 si tratta in particolare dell’estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, richiesti ai sensi del comma 300 dell’articolo 1, del disegno di legge in esame, destinati al personale delle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e delle società da queste derivate, nonché delle imprese del sistema aereoportuale (di cui all’art. 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) delle prestazioni integrative dell’indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo, previste ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016 (comma 714).

Agli oneri in termini di fabbisogno ed indebitamento netto della misura, stimati pari a 88,4 milioni di euro, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.

Con riferimento alla ripartizione del Fondo di 500 milioni di euro esso è destinato a compensare nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali (comma 715 lettera a) e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (comma 715 lettera b). Il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell’Enac.

 

Il Fondo è volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 e, al fine di calcolare tale importo, si fa riferimento ai servizi offerti nonché, per evitare sovra compensazioni, alle riduzioni di costi, registrati nel medesimo periodo sopra indicato, in relazione allo stesso periodo dell’anno precedente, dovuti all’accesso agli ammortizzatori sociali, alle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall’emergenza COVID-19 e agli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno (comma 716).

Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate, l’entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale e, comunque, il contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate al comma 715 (comma 717).

 

L'efficacia delle disposizioni sopra indicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato (comma 719), ma, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio dell’aiuto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lett. a), ed un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lett. b) che ne facciano richiesta. In caso di mancato perfezionamento della procedura entro il termine del 30 novembre 2021, l’anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione e maggiorato di 1.000 punti base, è restituita entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di esito positivo invece resta acquisita definitivamente ai beneficiari (comma 720).

Quanto alle modalità di attribuzione si rinvia ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2021, la definizione dei contenuti nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo ed i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Si prevede che sullo schema del decreto o dei decreti si esprimano le Commissioni parlamentari competenti entro sette giorni dalla richiesta, prevedendosi che, decorso inutilmente tale termine, si prescinda dall'acquisizione del parere (comma 718).

 

Andrebbe valutata la congruità di tale termine in relazione alla possibilità di svolgere di un’adeguata istruttoria parlamentare dell’atto.


Commi 721 e 722
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali)

 

 

Il comma 721 reca una serie di modifiche alla disciplina, prevista dall’art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22 Brennero-Modena. Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a prorogare e rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell’A22. Il comma 722 (inserito durante l’esame alla Camera) provvede invece a prorogare e rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria subentrante.

 

 

Il 30 aprile 2014 è scaduta la concessione dell’autostrada A22, affidata alla società Autostrada del Brennero S.p.A.

Nel mese di gennaio 2016 è stato siglato il protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) e le amministrazioni pubbliche socie di Autostrada del Brennero S.p.A. che ha previsto il rinnovo trentennale della concessione ad una società interamente partecipata dalle amministrazioni pubbliche territoriali e locali contraenti.

Sul punto è intervenuto l'art. 13-bis del D.L. 148/2017, che ha dettato una specifica disciplina volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell’autostrada A22. La norma dispone, tra l'altro, che le funzioni di concedente siano svolte dal MIT e che le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale e sono stipulate dal MIT con le regioni e gli enti locali che hanno sottoscritto gli appositi protocolli di intesa in data 14 gennaio 2016[129], che potranno anche avvalersi nel ruolo di concessionario di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati.

Il comma 4 del citato art. 13-bis prevede inoltre che gli atti convenzionali di concessione sono stipulati dal MIT con il concessionario autostradale, dopo l'approvazione del CIPE, previo parere dell'Autorità di regolazione dei trasporti sullo schema di convenzione e comunque, con riferimento all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena, entro il 29 dicembre 2020.

Tale scadenza è la risultante di numerose proroghe, susseguitesi nel tempo, del termine introdotto, nel testo dell’art. 13-bis di cui trattasi, dall'art. 1, comma 1165, lett. b), della L. 205/2017. Tale termine, inizialmente fissato al 30 settembre 2018, è stato poi prorogato dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 91/2018, dal comma 719 della legge di bilancio 2020, dall'art. 92, comma 4-quinquies, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e, infine, dall’art. 94, co. 1, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104.

Si ricorda che, in risposta all’interrogazione 5-00917, nella seduta del 13 dicembre 2018 il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti ha comunicato che “lo schema di accordo di cooperazione relativo all'affidamento della tratta autostradale A22 Brennero-Modena per il periodo 2019-2048 è stato approvato con prescrizioni e osservazioni dal CIPE – ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 – nella seduta del 28 novembre scorso” (delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 68).

Dopo tale data, il CIPE ha approvato la delibera 20 maggio 2019, n. 24 (pubblicata nella G.U. del 30 settembre 2019), di approvazione dell'accordo di cooperazione per la concessione autostradale A22 Brennero-Modena.

Successivamente il CIPE ha approvato la delibera 1 agosto 2019, n. 59 (pubblicata nella G.U. del 30 ottobre 2019), recante “Aggiornamento e attuazione della delibera n. 68 del 28 novembre 2018 relativa alla tratta autostradale A22 Brennero-Modena. Modalità di calcolo degli eventuali benefici netti tra la scadenza della concessione e l'effettivo subentro di un nuovo concessionario”.

In relazione all’accordo di cooperazione, nella risposta all’interrogazione 5/04720, resa dal Viceministro alle infrastrutture e ai trasporti nella seduta del 7 ottobre 2020, viene ricordato che tale accordo “oltre a disciplinare le modalità di gestione dell'autostrada A22 Brennero-Modena, è corredato da un Piano Economico Finanziario riportante il complesso degli interventi da eseguire durante i trent'anni di concessione. Trattasi di investimenti per circa 4 miliardi di euro, comprensivi di interventi di adeguamento e riqualificazione autostradale, nonché di interventi connessi alla mobilità dell'intero corridoio viario e distribuiti su tutti i territori sui quali insiste l'autostrada in questione”.

Si ricorda inoltre, come sottolineato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato nella segnalazione AS 1652, che “l’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 avrebbe inizialmente dovuto concludersi entro il 30 settembre 2018; in caso contrario, si sarebbe proceduto alla pubblicazione del bando per il riaffidamento entro il 31 dicembre 2018. Detto termine è stato poi prorogato al 30 novembre 2018 dall'art. 4, comma 3-quater, lett. b), del D.L. 25 luglio 2018, n. 91 (convertito dalla legge 21 settembre 2018, n. l08). Con la modifica oggetto della legge di bilancio 2020 è stato nuovamente differito il termine per la sottoscrizione della convenzione per la concessione della tratta autostradale A22 e, quindi, anche la possibilità, in caso di mancata sottoscrizione, di avviare le procedure di gara per l'individuazione di una nuova concessionaria”.

Nella stessa segnalazione viene sottolineato che, da quanto emerge nella Relazione della Corte dei conti concernente "Le concessioni autostradali" (deliberazione 18 dicembre 2019, n. 18/2019/G), non risulta ancora perfezionata la liquidazione dei soci privati dell'attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A., la cui presenza, per l'eventuale affidamento della concessione in modalità in house, è in contrasto con l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 e con il parere rilasciato dalla Commissione europea il 20 novembre 2018 e, pertanto, non consente la sottoscrizione dell’accordo.

Ciò considerato, l’AGCM, nella segnalazione citata, auspica una celere conclusione dell'iter procedurale di sottoscrizione della convenzione di concessione dell'A22 e, in caso di mancato rispetto della tempistica fissata dalla norma, “l'effettivo espletamento di una procedura di gara per l'individuazione della nuova concessionaria, entro e non oltre il 30 giugno 2020. In altri termini, l'Autorità auspica che l'assenza dei requisiti per un legittimo affidamento in house (per il mancato completamento del processo di uscita dei soci privati[130]) non costituisca la ragione per ulteriori proroghe e ritardi nel ricorso a procedure competitive”.

In proposito si segnala che l’art. 31-undecies del D.L. 137/2020 (c.d. decreto ristori, la cui legge di conversione approvata in via definitiva dal Parlamento è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale), al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, stabilisce che:

- la società da essi a tal fine individuata può procedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2437-sexies c.c. ed anche in deroga allo statuto, al riscatto previa delibera dell’assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, delle azioni di titolarità (alla data del 30 novembre 2020) di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni (si tratta di una norma finalizzata a consentire il riscatto delle azioni possedute da soggetti privati al fine di consentire l’adempimento dell’obbligo previsto dalla citata lettera b) del comma 1 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017);

- detta ulteriori disposizioni volte a regolare il riscatto delle azioni e la determinazione del valore di liquidazione delle azioni.

Relativamente al versamento degli importi dovuti dal nuovo concessionario subentrante, si ricorda che il comma 3 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 prevede, tra l’altro, che tale soggetto versi all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro.

L’art. 94, comma 1, del D.L. 104/2020 ha provveduto a differire al 31 dicembre 2020 i termini per il versamento, da parte del nuovo concessionario subentrante, degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti ai sensi del citato comma 3.

Per una trattazione più approfondita riguardo al riaffidamento della concessione dell’A22 si rinvia alla nota del MIT del 27 novembre 2020.

 

Il comma 721 riscrive il primo periodo del comma 2 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 – ove si prevede che successivamente alla data di affidamento della nuova concessione la Società Autobrennero S.p.A. provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel fondo di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997[131] – al fine di precisare che tali risorse:

·      devono essere trasferite all’entrata del bilancio statale, ma non entro 30 giorni dalla data dell’affidamento (come prevede il testo vigente), bensì entro il 2028 e mediante versamenti annuali rateizzati di pari importo da effettuare entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione del nuovo affidamento;

·      sono poi riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A., come già previsto dal testo vigente. Rispetto al testo vigente, però, la riscrittura in esame elimina la parte della disposizione che precisa che tale trasferimento avviene senza alcuna compensazione a carico del subentrante.

 

Nella relazione tecnica viene sottolineato che la dilazione fino al 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione degli interventi a cui è destinato il c.d. Fondo ferrovie (di cui all’art. 55, comma 13, della L. 449/1997) poiché “allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona-Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali. Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel c.d. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi de quibus. Per quanto concerne gli interventi afferenti l’interporto di Trento, l'interporto ferroviario di isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdaro (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. S.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero S.p.A.”.

 

Il comma 722, introdotto durante l’esame alla Camera, modifica il comma 4 dell’art. 13-bis del D.L. 148/2017 al fine di prorogare:

- dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;

- il termine per il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura. Viene infatti previsto che tale versamento può avvenire, anziché in un’unica soluzione ed entro il 31 dicembre 2020, in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022.

Si ricorda che l’art. 13-bis del D.L. 148/2017 prevede, al comma 1, lettera c), che le convenzioni di concessione “devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti”.

 

Il comma in esame inoltre, al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga, prevede che agli stessi, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall’art. 115, comma 1, del D.L. 34/2020.

Il comma in esame prevede altresì l’entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.


Commi 723-724
(Messa in sicurezza della Via Salaria)

 

 

I commi 723-724, introdotti nel corso dell’esame alla Camera, autorizzano la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2021 per l’effettuazione da parte di ANAS s.p.a. degli interventi urgenti di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, prevedendo che ad essi si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e già assegnate ad ANAS.

 

 

Il comma 723, nelle more dell’adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e di messa in sicurezza della SS. 4 Via Salaria per il tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, autorizza ANAS s.p.a. ad effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l’importo di euro 2 milioni per l’anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell’ambito del contratto di programma, alla realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 – via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Il comma 724 indica la copertura finanziaria prevedendo che alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui sll’art. 1, comma 95, della L. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) e già assegnate ad ANAS s.p.a. per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della S.S. 4 Via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Il comma 95 dell’art. 1 della legge di bilancio 2019 ha previsto l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da ripartire con una dotazione di 740 milioni di euro per l'anno 2019, di 1.260 milioni di euro per l'anno 2020, di 1.600 milioni di euro per l'anno 2021, di 3.250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 3.300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 3.400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Le risorse del Fondo sono genericamente finalizzate al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese. Una quota parte – peraltro non quantificata – viene espressamente destinata alla realizzazione, allo sviluppo e alla sicurezza di sistemi di trasporto pubblico di massa su sede propria (comma 96).

Per approfondimenti sul citato art. 1, comma 95 si rinvia alla relativa scheda del dossier sulla legge di bilancio 2019.

Il comma 7 dell’art. 94-bis del D.L. n. 18/2020 ha poi rideterminato la citata autorizzazione di spesa riducendola di 4 milioni di euro per l’anno 2020, a copertura di interventi a favore del territorio di Savona. Successivamente, tale autorizzazione di spesa è stata ulteriormente ridotta di 130 milioni di euro nel quinquennio 2020-2024 dall’art. 213, comma 1, del D.L. n. 34/2020 per far fronte a interventi a favore della mobilità nel comune di Taranto.

Con D.M. 29/05/2020 (pubblicato nella G.U. 11 luglio 2020, n. 173) si è provveduto a determinare la ripartizione e l’utilizzo dei fondi previsti dall'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riferito al finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, cui è allegato il piano di riparto delle risorse assegnate alle singole province e città metropolitane.

Si fa presente, infine, che nell’aggiornamento del Contratto di programma MIT-ANAS 2016-2020, approvato dal CIPE con delibera n. 36 del 24 luglio 2019, nell’Allegato "A", Piano pluriennale degli investimenti 2016-2020, nella sezione A.1, contenente l’elenco degli interventi suddivisi tra quelli a valere sulle risorse annualmente corrisposte a titolo di corrispettivo ai sensi dell’art. 1, comma 870, della legge di stabilità 2016, e quelli finanziati con contributo in conto impianti, sono riportati gli interventi Variante all'abitato di Monterotondo Scalo 1° e 2°  stralcio e  le opere infrastrutturali per il potenziamento ed il miglioramento funzionale degli svincoli di Rieti - Interventi A, B e C, mentre l’adeguamento della piattaforma stradale e la messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000 risulta riprogrammato al 2022.

 


Commi 725-727
(Disciplina per le infrastrutture per la ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

 

 

I commi 725-727, modificano alcuni aspetti della disciplina relativa al Piano nazionale per la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici: viene stabilito che il MIT finanzi l’acquisto e l’installazione degli impianti da parte delle regioni, eliminando però la previsione di una quota massima del 50% di tale cofinanziamento (comma 725); si prevede poi l’adozione di un decreto ministeriale per definire le modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica elettrica da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico (comma 726).

Si prevede infine che la disciplina adottata da ciascun comune per l'installazione, la realizzazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale (comma 727).

 

 

In dettaglio, il comma 725 novella l’articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge n. 83 del 2012, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipi, con una quota di cofinanziamento fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli, nell'ambito degli accordi di programma stipulati per concentrare gli interventi nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi à comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica. La norma novellata prevede più genericamente che il Ministero finanzi tali spese, senza più prevedere una specifica quota massima per tale finanziamento.

 

Si ricorda in proposito che il Piano infrastrutturale per i veicoli alimentati ad energia elettrica (PNire) approvato nel 2014, come previsto dall'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, poi  aggiornato con DPCM 18 aprile 2016 è infine confluito nel Quadro strategico nazionale previsto dalla direttiva stessa, con il D.Lgs. n. 257/2016, di recepimento della c.d. direttiva DAFI n. 2014/94. Per la sua attuazione si è prevista la stipula di accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del CIPE, a seguito di intesa con la Conferenza unificata. Con DPCM 1 febbraio 2018 è stato approvato l'Accordo di programma per la realizzazione della rete infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica finalizzato alla individuazione dei programmi di intervento predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome (elencati nell'Allegato 1) per la realizzazione di reti di ricarica e per la cui attuazione è prevista la stipula di apposite convenzioni tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la singola Regione/Provincia Autonoma.

Per quanto riguarda i finanziamenti, il comma 8 dell'art. 17-septies, ha istituito di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 per il finanziamento del PNIRE. Il decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 503 del 22 dicembre 2015 ha impegnato e assegnato le risorse alle Regioni, per una somma complessiva pari ad euro 28.671.68 (le risorse sono iscritte sul Capitolo 7119/MIT). Per l'attuazione degli interventi dell' Accordo di Programma, il DPCM 1° febbraio 2018, dispone che le Regioni/Province Autonome assicurino la copertura finanziaria anche attraverso uno o più soggetti cofinanziatori pubblici e/o privati purché la scelta di questi ultimi sia effettuata secondo i principi di trasparenza e garanzia di accesso a tutti i soggetti potenzialmente interessati Il DPCM ha quantificato le risorse disponibili in 33,213 milioni di € circa di cui 4,5 milioni circa sono stati assegnati per il 2013 alle Regioni per i programmi prioritari di prima attuazione, come previsto dal comma 10 dell'art. 17-septies del decreto-legge n. 83 del 2012.

La Relazione illustrativa al ddl di Bilancio riporta in proposito, che: “il contributo ministeriale da ripartire, tra le Regioni e le Province Autonome, secondo i criteri previsti dall’Accordo di programma approvato con DPCM 1° febbraio 2018, è pari a complessivi € 28.671.680 Allo stato non è stata sottoscritta alcuna convenzione con i beneficiari del predetto contributo ministeriale proprio in ragione delle difficoltà che le Regioni hanno incontrato nel reperimento della quota di cofinanziamento. Pertanto, la proposta in esame consentirebbe a Regioni e Province Autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto. “

 

Si ricorda altresì che la legge di Bilancio 2017 (comma 613), ha disposto l'incremento delle risorse attribuite al c.d."Fondo mezzi" (previsto dall'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015), per 200 milioni di euro per il 2019 e per un importo di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, per un totale di 3,7 miliardi €. Si tratta di risorse finalizzate alla realizzazione del Piano Strategico nazionale della mobilità sostenibile, poi approvato con Dpcm 30 aprile 2019 e destinate al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale e regionale. La legge di Bilancio 2017 ha esteso le finalità del Fondo anche al finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto per la ricarica dei veicoli elettrici.

 

Il comma 726 modifica l’articolo 8, del decreto legislativo 6 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della c.d. direttiva DAFI n. 2014/94. In particolare, relativo alle informazioni agli utenti circa i punti di ricarica ed i carburanti alternativi disponibili. La disposizione aggiunge all’articolo 8 un nuovo comma 5-bis, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa della Conferenza Unificata, da adottare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di alimentazione della Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per i gestori delle infrastrutture pubbliche e private ad accesso pubblico, obbligati a conferire alla PUN un set minimo di dati e informazioni previsti dal PNIRE.

Si ricorda in proposito che lo stesso art. 8 ha previsto, al comma 5, che sia resa disponibile la mappa nazionale dei punti di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale e la mappa nazionale dei punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico di combustibili alternativi elettricità e idrogeno per il trasporto stradale e che per la predisposizione di tale mappa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso la Piattaforma unica nazionale (PUN), prevista nell'ambito del PNire, raccolga le informazioni relative ai punti di ricarica o di rifornimento accessibili al pubblico, quali la localizzazione, la tecnologia della presa, la potenza massima erogabile, la tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilità di accesso, l'identificativo infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura.

Il D.L. n. 32 del 2019 (art. 4, comma 7-bis), ha successivamente rinviato ad un decreto interministeriale (decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, l'individuazione degli interventi diretti a realizzare la Piattaforma Unica Nazionale (PUN) dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi e degli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici (cosiddetto "PNire 3"), prevedendo che gli investimenti del Pnire siano a favore di progetti di realizzazione di reti di infrastrutture di ricarica elettrica, immediatamente realizzabili, valutati e selezionati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

 

Il comma 727 modifica l’articolo 57, del decreto-legge n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni), che ha provveduto a definire normativamente le "infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici", in particolare novellando il comma 6, che rinvia a provvedimenti dei comuni, da adottare in conformità ai propri ordinamenti, come previsto dall'articolo 7 del codice della strada, entro sei 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto la disciplina dell'installazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso, stabilendo la localizzazione e la quantificazione in coerenza con i propri strumenti di pianificazione, al fine di garantire un numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo del parco dei veicoli circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di almeno un punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.  Con la novella si precisa che tale disciplina adottata da ciascun comune, relativamente all'installazione, alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico debba essere coerente anche con gli strumenti di pianificazione regionale e comunale

 

Si ricorda che il DL n. 76/2020 definisce le infrastrutture di ricarica come l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici, prevedendo semplificazioni per la loro realizzazione, che può avvenire:

a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

d) all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

 

Il comma 7 dell’art. 57 consente ai comuni di affidare, in regime di autorizzazione o concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica a soggetti pubblici e privati. Qualora il comune non abbia provveduto alla disciplina delle aree di ricarica a pubblico accesso, si prevede che soggetti pubblici o privati possano richiedere al comune o all'ente proprietario o al gestore della strada, anche in ambito extraurbano, l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e l'eventuale gestione delle infrastrutture di ricarica, anche solo per una strada o un'area a pubblico accesso o per un insieme di esse.

 

 


Commi 728-732
(Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione
delle navi abbandonate nei porti)

 

 

I commi da 728 a 732 prevedono l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volto alla rimozione delle navi abbandonate nei porti.

L'obiettivo della norma è quello di gestire e risolvere un fenomeno frequente nei porti italiani relativo alla presenza di relitti navali e navi abbandonate che debbono essere rimossi e demoliti per ragioni di sicurezza della navigazione o per rendere nuovamente fruibili gli spazi portuali attualmente occupati.

Il fondo avrà una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

 

In particolare, il comma 728 prevede l’istituzione del fondo e la relativa dotazione finanziaria.

 

Il comma 729 specifica che il fondo è finalizzato ad assicurare una copertura parziale dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi abbandonate e dei relitti. Per la copertura dei suddetti costi è previsto un massimale del 50 per cento.

 

Il comma 730 specifica che una quota parte del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, demolizione e vendita, eventualmente anche solo parziale, di navi, galleggianti compresi i sommergibili radiati dalla marina militare che siano presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia.

 

Il comma 731, al fine di perseguire al meglio l’obiettivo della rimozione delle navi abbandonate nei porti, autorizza le Autorità di sistema portuale a sostenere i costi necessari per la rimozione delle stesse prevedendo anche la possibilità, al fine di contenere i costi, di procedere alla vendita delle navi per un loro successivo reimpiego nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice dei contratti pubblici) e del regolamento UE 1257/13 sul riciclaggio delle navi.

 

Da ultimo, il comma 732 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro della difesa, le modalità di attribuzione delle risorse del fondo di cui al comma 728. 

Lo stesso decreto, inoltre, dovrà definire:

§  le modalità di notificazione all’eventuale proprietario della nave da rimuovere;

§  le forme di pubblicità dell’avvio delle procedure di vendita;

§  le modalità di ripartizione dei ricavi realizzati con la vendita dell’imbarcazione o dei gli eventuali rottami ricavati dalla demolizione della stessa.

 

Lo stesso comma 732, infine, fa salvi gli effetti dell’articolo 73 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che prevede una specifica procedura da porre in essere, a cura dell’autorità marittima, per la rimozione dei relitti con esecuzione a carico del proprietario/armatore e, in caso di inadempimento di quest’ultimo, con la possibilità di procedere d’ufficio da parte dell’autorità marittima.

 

 

 

 

 


Comma 733
(Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)

 

 

Il comma 733, introdotto dalla Camera, incrementa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per le morosità incolpevoli già istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Si incrementa il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di 50 milioni di euro per l’anno 2021 di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/13.

Con l’art. 6, comma 5 del D.L. 102/13 è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda a ripartire le risorse assegnate al Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. La norma prevede inoltre che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo e che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine è previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

Il Fondo morosità incolpevole sostiene i destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale. In particolare, l’art. 6, comma 5 del D.L. 102/2013 prevede che le risorse possano essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato bandi o altre procedure amministrative, per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli.

L’art. 1, comma 2 del D.L. 47/2014 ha rifinanziato il Fondo inquilini morosi incolpevoli prevedendo 225,92 milioni di euro di risorse per il periodo 2014-2020, di cui 9,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’annualità 2019 è stata ripartita con il D.M. 23 dicembre 2019. Nel dettaglio, ha incrementato la dotazione del Fondo di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020.

Si ricorda che il riparto della annualità 2020 è avvenuto con il D.M. 23 giugno 2020. Per approfondimenti, si veda il sito del MIT.

 

Si rammenta infatti che, in relazione alla situazione di emergenza, i commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 65 del D.L. c.d. cura Italia (DL 18/2020, come convertito in legge) hanno previsto una procedura d’urgenza, per il riparto di risorse, pari complessivamente a 69,5 milioni di euro, a favore delle regioni, per l’annualità 2020, del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli. In particolare, il comma 2-ter ha previsto il riparto per l'annualità 2020 delle risorse, pari a 9,5 milioni di euro, del Fondo inquilini morosi incolpevoli, istituito dal citato articolo 6, comma 5 del D. L. 102/2013, in deroga alle procedure ordinarie di determinazione dei coefficienti regionali, adottando gli stessi coefficienti già utilizzati per i riparti relativi all'annualità 2019. Il comma 2-quater ha stabilito - nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore - l’attribuzione da parte delle regioni ai comuni delle risorse assegnate, prevedendo, inoltre, l’applicazione dell'art. 1, comma 21 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con procedura di urgenza, anche secondo le quote a rendiconto o programmate nelle annualità pregresse, nonché per l'eventuale scorrimento delle graduatorie vigenti del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione.

L’articolo 1, comma 21 della legge 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede, tra l’altro, che al Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione possano essere destinate ulteriori risorse, da parte delle regioni, a valere sulle somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli: con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2019 sono state individuate le modalità di trasferimento delle risorse non spese del Fondo inquilini morosi incolpevoli.

 


Commi 734 e 735
(Fondo ristori città portuali)

 

 

I commi 734 e 735 istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall’epidemia di Covid-19.

 

I commi in questione, inoltre, stabiliscono che i criteri e le modalità di riparto del Fondo, in ragione della riduzione del numero dei passeggeri, saranno definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della disposizione.

 


Commi 736-741
(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)

 

 

I commi 736-741, nel testo risultante dalle modifiche approvate dalla Camera, sono volti ad incrementare di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse destinate al contributo dello Stato a favore dei parchi nazionali, al fine di potenziarne la gestione e il funzionamento (comma 736), nonché ad incrementare di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e dei parchi sommersi (comma 737). Al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, si autorizza, inoltre, la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma “Caschi verdi per l'ambiente” di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (comma 738). A copertura degli oneri di cui al comma 738 viene ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della L. 120/2002, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto (comma 739). Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, vengono inserite nell’elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo (comma 740), per la cui istituzione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2021 (comma 741).

 

Il comma 736, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 le risorse di cui all'art. 1, comma 43, della L. n. 549/1995, ossia quelle destinate al riparto dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il comma 43 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) dispone che la dotazione dei capitoli di cui al comma 40 della medesima disposizione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della L. n. 468/1978 (e quindi nell’ambito della manovra annuale di bilancio). Il comma 40 del citato art. 1 stabilisce, a sua volta, che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla medesima legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato e il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

 

Il comma 737 dispone che, al fine di garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e – sulla base di una integrazione introdotta dalla Camera - dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell’art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della L. n. 93/2001 è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Il comma 10 dell’art. 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 ha previsto, per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle L. 31 dicembre 1982, n. 979, e L. 6 dicembre 1991, n. 394, una autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001 nonché di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000 per investimenti. Con il comma 117 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'art. 6, comma 1, della L. 28 dicembre 2015, n. 221 si è provveduto alla rideterminazione dell'autorizzazione di spesa in parola.

La L. n. 221/2015 (cd. collegato ambientale) in particolare ha previsto, all'art. 6, che per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, sia incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016.

Si rammenta che il collegato ambientale ha altresì previsto, per la più rapida istituzione delle aree marine protette, che l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della L. n. 979/1982 sia incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015.

Da ultimo, l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 (proroga termini), al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 8, comma 10, della L. 93/2001 per un importo di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Inoltre, lo stesso comma 4 ha incrementato di 2 milioni di euro nell’anno 2020 l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 32 della L. 979/1982, al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette nelle aree marine di reperimento di cui all’articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge quadro sulle aree protette (ossia quelle afferenti a: Penisola della Campanella - Isola di Capri (lett. d), Costa di Maratea (lett. f), Capo Spartivento (lett. o), Isola di San Pietro (lett. cc)).

Si ricorda che in base all'art. 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente le aree marine di reperimento, sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4 della legge quadro, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della L. n. 979/1982, in una serie di aree, elencate dalle lettere a) a ee-septies)

Si ricorda che la L. n. 394/1991 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri previsti.

Nell'ambito del sistema delle aree naturali protette sono previste le Riserve naturali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per la diversità biologica o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati.

 Inoltre, le aree di reperimento terrestri e marine costituiscono aree la cui conservazione, attraverso l'istituzione di aree protette, è considerata prioritaria. Per approfondimenti in ordine alla classificazione delle aree, si veda la apposita sezione del MATTM.

Con riferimento ai parchi sommersi, si ricorda che il secondo periodo del comma 10 dell’art. 114 della L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, ha previsto l’assegnazione di un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro.

La relazione illustrativa al disegno di legge in esame segnala che “la disposizione mira, in particolare, con i commi 1 e 2, ad aumentare le risorse per il funzionamento delle Aree Naturali Protette in un contesto nazionale ed europeo che vede nel rafforzamento della tutela ambientale e naturalistica garantita dalle aree protette uno degli strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo prioritario del contrasto, attraverso la riduzione della perdita di biodiversità, al cambiamento climatico. L’ultimo parco nazionale in ordine di tempo istituito, quello di Pantelleria nel 2016, ha portato a 23 i parchi tra i quali vengono ripartite le risorse assegnate, e attualmente sono in corso i procedimenti istitutivi per altri 4 nuovi parchi nazionali” (si treatta dei parchi del Matese e di Portofino, dei Monti Iblei e della Costa Teatina). La relazione illustrativa sottolinea pertanto che, a legislazione vigente, è prevista l’istituzione di 11 nuovi parchi nazionali.

La relazione tecnica evidenzia, in proposito, che “relativamente agli 11 parchi nazionali da istituire in attuazione delle leggi vigenti, la loro istituzione, a partire da quelli del Matese e di Portofino, eroderà le risorse complessivamente appostate per i parchi nazionali” e che per gli altri 9 parchi previsti dalle leggi 394/91 e 222/2007 “non sussiste alcuna previsione finanziaria per la loro istituzione ed il successivo funzionamento ordinario”, aggiungendo che va ritenuta congrua la somma di circa euro 1,2 milioni per ogni nuovo parco da istituire in attuazione delle norme vigenti “al fine di incrementare le risorse complessivamente dedicate ai parchi nazionali senza erodere quelle finora ripartite per ogni parco già istituito”, con conseguente necessità di prevedere risorse annuali aggiuntive per 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, tenuto conto “che annualmente le strutture sono in grado di predisporre gli atti per l’istituzione di 4 parchi nazionali”.

Quanto alle aree marine protette, la relazione illustrativa sottolinea che esse sono 29 oltre ai Parchi sommersi di Baia e Gaiola, e che ve ne sono 4 di prossima istituzione (Capo Spartivento, Isola di Capri, Isola di S Pietro e Costa di Maratea). Peraltro – aggiunge la relazione illustrativa – è prevista l’istituzione di altre 15 nuove aree marine protette che ad oggi sono Aree marine protette di reperimento di cui all’art. 36 comma 1, della L. 394/1991.

Sempre la relazione illustrativa evidenzia che l’art. 24, comma 4, del D.L. 162/2019 ha già previsto un incremento delle risorse per tutte le aree marine protette a decorrere dal 2021 ma che “tale modifica non incrementa a sufficienza le risorse necessarie al corretto funzionamento delle AMP”.

 

Il comma 738, al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, autorizza la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all’art. 5-ter del D.L. 111/2019 (cd. decreto clima).

L’art. 5-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (convertito, con modificazioni, dalla L. 141/2019) prevede l’istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale “Caschi verdi per l'ambiente” per la realizzazione di iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, anche rientranti nelle riserve di cui al programma «L'uomo e la biosfera» (MAB) dell’Unesco, e per il contrasto degli effetti derivanti dai cambiamenti climatici, autorizzando a tal fine la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Si ricorda che il programma “L’uomo e la biosfera” (Man and the Biosphere – MAB) è un programma scientifico intergovernativo avviato dall’UNESCO nel 1971 per promuovere su base scientifica un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente attraverso la tutela della biodiversità e le buone pratiche dello sviluppo sostenibile.

La relazione illustrativa sottolinea che il programma “è stato talmente apprezzato a livello internazionale da essere divenuto uno degli outcome previsti del G20 Ambiente che l’Italia ospiterà a Napoli il 22 luglio 2021” e che pertanto la norma “si rende indispensabile per assicurare continuità al programma suddetto”.

 

Il comma 739, a copertura degli oneri recati dal comma 3 (come si evince dalla relazione tecnica), riduce di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 l’autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

L’art. 3 della L. 120/2002, al fine di ottemperare all’impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, ha autorizzato la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2003.

La relazione tecnica precisa che “le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente comma, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto”.

 

Il comma 740, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, dispone, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, una novella all’art. 36, comma 1, della L. n. 394/1991 finalizzata ad inserire (con una nuova lettera e-septies)) nell’elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente.

Si ricorda che l’art. 36, comma 1, della L. 394/1991, in materia di aree marine di reperimento, prevede che sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della L. 979/1982, nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena (isole ed isolotti 282 Estremi Iniziativa Gruppo Data Oggetto compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano; ee-ter) Alto TirrenoMar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; eequinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo; ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente.

 

Il comma 741 prevede che per l’istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per il 2021 e stabilisce che per le relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Commi 742-751
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)

 

 

I commi 742-750 recano norme in materia ambientale. Nel corso dell'esame alla Camera, è stato aggiunto il comma 751.

Il comma 742 incrementa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse destinate all'ISPRA per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia.

I commi da 743 a 746 recano norme in materia di certificazione ambientale per la finanza sostenibile:  si istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria; si indica il fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Si demanda  a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi. Si istituisce, presso il Ministero dell’ambiente, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale, definendone la composizione e demandando a un D.P.C.M. la definizione delle modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso e si reca la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021.

Il comma 747 incrementa le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura del Commissario unico in materia di discariche abusive, a valere su una quota (innalzata dallo 0.5% annuo al 2% annuo dalla disposizione in esame) delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi.

Il comma 748 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero.

Il comma 749 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie della Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell’Ambiente si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, mediante una specifica convenzione. Il comma 750 autorizza una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 749.

Il comma 751, introdotto dalla Camera, incrementa, a decorrere dall’anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all’attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine al fine di garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio del Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente e l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali in modo omogeneo sul territorio nazionale.

 

Carta geologica ufficiale d'Italia (comma 742)

Nel dettaglio, si modifica l'art. 1, comma 103, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) il quale prevede – per il completamento della carta geologica ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000, la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali – l’assegnazione all’ISPRA di un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con la novella in esame si prevede che tale dotazione sia innalzata a 10 milioni di euro (dai 5 milioni attuali) per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si ricorda che l’art. 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (recante “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale”) include, tra le funzioni di indirizzo e di coordinamento attribuite all'ISPRA, quelle relative al “rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67”.

L’opportunità di considerare “tra gli obiettivi strategici del nostro Paese, il completamento della carta geologica nazionale, prevedendo, a tal fine, uno stanziamento strutturale, a decorrere dalla prossima legge di bilancio” figura tra gli impegni per il Governo previsti dalla mozione 1/00707 (testo 3), approvata nella seduta dell’Assemblea del Senato del 7 marzo 2017.

Una ricostruzione della situazione della cartografia geologica ufficiale è stata fornita dal Ministro dell’ambiente, nel corso della XVII legislatura, in risposta all’interrogazione 4/15360, durante la seduta dell’Assemblea della Camera del 28 aprile 2017.

Nella citata risposta all’interrogazione 4/15360 viene sottolineato che “nel 1988, nell'ambito del Programma annuale di interventi urgenti di salvaguardia ambientale (legge n. 67 del 1988), viene inserito il progetto di realizzazione della Nuova carta geologica alla scala 1:50.000. Con la legge n. 183 del 18 maggio 1989 («Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»), il servizio geologico d'Italia, allora collocato nel Dipartimento per i Servizi tecnici nazionali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in conformità con i propri compiti istituzionali, è chiamato a realizzare un Sistema informativo unico geologico […]. Con la legge n. 305 del 28 agosto 1989 il progetto di realizzazione della nuova carta geologica alla scala 1:50.000, denominato «Progetto CARG», viene inquadrato nella Programmazione triennale per la tutela dell'ambiente, diventando un progetto unitario realizzabile a scala nazionale. La realizzazione della cartografia geologica ha previsto la collaborazione tra servizio geologico d'Italia, regioni, province autonome, università e Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico d'Italia (ora Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'Ispra), in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge n. 183 del 1989, assume quindi, come detto, un ruolo primario nell'acquisizione e divulgazione dei dati geologici per consentirne la fruibilità da parte delle amministrazioni pubbliche attraverso il coordinamento delle attività per la realizzazione della Carta geologica alla scala 1:50.000”.

 

Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile (co. 743-746)

Il comma 743 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il "Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile", al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. La norma prevede che ad esso ciascun soggetto, pubblico o privato può accedere su base volontaria.

Il comma 744 demanda  a una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la definizione - in via sperimentale - di indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza con gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (D.L. semplificazioni)

L'articolo 64 del D.L. semplificazioni, recante semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal, ha previsto al comma 1 che le garanzie dello Stato relative a specifici progetti economicamente sostenibili - la cui concessione è stata prevista dalla legge di bilancio 2020 - possono riguardare, tenuto conto degli indirizzi del CIPE - che il Cipe può emanare entro il 28 febbraio di ogni anno - e conformemente alla Comunicazione della Commissione n. 640 dell’11 dicembre 2019, in materia di Green deal europeo: a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli "produttivi" con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili; b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.

Si ricorda che l'articolo 1-bis del D.L. n. 111 del 2019 (c.d. D.L. clima), ha recato una disposizione in materia di CIPE e di coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ridenominando il Cipe in Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato ed evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché le tipologie di dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica.

 

Il regolamento (UE) 2020/852 stabilisce i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento (articolo 1). L'armonizzazione di tali criteri ha lo scopo di "rimuovere le barriere al funzionamento del mercato interno per quanto riguarda la raccolta dei fondi per i progetti di ecosostenibilità e impedire che emergano in futuro barriere per tali progetti" (punto n. 12 delle Premesse). Si ritiene infatti che la messa a disposizione di prodotti finanziari che perseguono obiettivi ecosostenibili sia "un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili" (punto n. 11).

L'articolo 3 stabilisce che un'attività economica è considerata ecosostenibile se:

1)   contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali elencati all'articolo 9, ovvero: mitigazione dei cambiamenti climatici (dettagli sulla quale sono forniti nell'articolo 10); adattamento ai cambiamenti climatici (articolo 11); uso sostenibile e protezione di acque e risorse marine (articolo 12); transazione verso un'economia circolare (articolo 13); prevenzione e riduzione dell'inquinamento (articolo 14); protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (articolo 15);

2)   non arreca un danno significativo ai sopra elencati obiettivi ambientali. L'articolo 17 individua puntualmente, per ogni obiettivo, i casi in cui vengono arrecati danni significativi;

3)   è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste dall'articolo 18, ovvero attuando procedure che garantiscano che le attività economiche di un'impresa siano in linea, tra gli altri, con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

 

Le attività economiche devono inoltre essere conformi ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione mediante atti delegati, da adottare tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, e relativi:

1)    alle condizioni in cui si possa considerare che una determinata attività economica contribuisca in modo sostanziale a ciascuno dei sopra elencati obiettivi (art. 10, par. 3, lett. a); art. 11, par. 3, lett. a); art. 12, par. 2, let. a); art. 13, par. 2, let. a; art. 14, par. 2, let. a); art. 15, par. 2, lett. a);

2)   ai casi in cui venga arrecato un danno significativo all'obiettivo medesimo (art. 10, par. 3, let. b); art. 11, par. 3, let. b); art. 12, par. 2, let. b); art. 13, par. 2, let. b; art. 14, par. 2, let. b); art. 15, par. 2, lett. b).

Dal registro interistituzionale degli atti delegati disponibile sul sito del Parlamento europeo non risulta che i criteri di vaglio tecnico siano stati adottati.

 

Il comma 745 istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile con il fine di esaminare le richieste e rilasciare la certificazione ambientale.

Esso è composto da:

§  tre esperti designati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente

§   due esperti designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vice presidente

§  due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

 Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, ivi compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.

 

Il comma 746 reca la copertura degli oneri derivanti dai commi 743, 744 e 745, pari ad euro 500.000 a decorrere dall’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002 che ha ratificato in Italia il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

La legge n. 120 del 2002 reca la Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997. Al fine di ottemperare all'impegno adottato dalla Sesta Conferenza delle Parti della Convenzione sui cambiamenti climatici, svoltasi a Bonn nel luglio 2001, in materia di aiuti ai Paesi in via di sviluppo, come stabilito dalle decisioni FCCC/CP/2001/L14 e FCCC/CP/2001/L15, è autorizzata la spesa annua di 68 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003; essa è stata oggetto di successive rideterminazioni, si veda: l'art. 5-ter, comma 1, D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 141, e, successivamente, l'art. 50, comma 4, D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

La RT al disegno di legge afferma che le risorse sul capitolo, anche dopo aver offerto copertura al presente articolo, sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo di Kyoto.

 

Commissario unico in materia di discariche abusive

Il comma  747 modifica l'art. 5, comma 5, del decreto-legge n. 111 del 2019 (conv. dalla legge n. 141 del 2019). I commi da 1 a 5 del citato art. 5 dispongono in merito all’attività del Commissario unico in materia di discariche abusive – nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) – prevedendo che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e disciplinando il compenso economico del Commissario unico e del personale della struttura di supporto, la procedura di nomina del Commissario unico e la composizione della struttura di supporto. Il comma 3 del medesimo art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 5 stabilisce che le risorse finanziarie necessarie per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura, compresi gli oneri dovuti per la stipula delle convenzioni previste, siano poste a valere su una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi. Con la modifica in esame, si propone un nuovo limite della quota pari al 2% annuo.

 

Si ricorda che l'art. 5, comma 1, consente al Commissario unico per le discariche abusive la possibilità di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, nei limiti della normativa europea vigente, dei seguenti enti:

§  società in house delle amministrazioni centrali dello Stato;

§  sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;

§  amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica.

Le previste convenzioni coinvolgono i soggetti indicati nell’ambito delle rispettive aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli oneri per la stipula delle predette convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.

Il comma 2 reca le disposizioni concernenti la nomina ed il compenso del Commissario.

Il comma 3 dell'art. 5 assegna al Commissario unico una struttura di supporto, composta al massimo di 12 membri appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che cessa al termine del mandato del Commissario unico. Il comma 4 prevede che il Commissario operi, sulla base di una specifica convenzione, presso il Ministero dell’ambiente, con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per approfondimenti, anche in relazione alle procedure di infrazione in materia ambientale, si veda il dossier sul decreto-legge n. 111 del 2019.

 

Norme in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero nonché in materia di Ispra (commi  748, 749 e 450)

Il comma 748 autorizza la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare alle Capitanerie di porto l’esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell’ambiente marino e costiero di cui alle disposizioni richiamate (in materia di funzioni di vigilanza e controllo dell'ambiente marino e costiero e ruolo delle Corpo delle capitanerie di porto e del Ministero dell'ambiente).

L’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale dei servizi tecnici dello Stato previa intesa con i Ministri competenti, e di quelli delle unità sanitarie locali previa intesa con la regione, nonché della collaborazione degli istituti superiori, degli organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici specializzati operanti a livello nazionale e degli istituti e dei dipartimenti universitari con i quali può stipulare apposite convenzioni. Il Ministro dell'ambiente può disporre verifiche tecniche sullo stato di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e sullo stato di conservazione di ambienti naturali. Per l'accesso nei luoghi dei soggetti incaricati si applica l'articolo 7, comma primo, della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Si ricorda che per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, il Ministro dell'ambiente si avvale del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che viene posto alla dipendenza funzionale del Ministro dell'ambiente, nonché del Corpo forestale dello Stato, con particolare riguardo alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale, degli appositi reparti della Guardia di finanza e delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti, e delle capitanerie di porto, previa intesa con il Ministro della marina mercantile.

La legge n. 84 del 1994, recante Riordino della legislazione in materia portuale.

stabilisce all'art. 3 (Costituzione del comando generale del Corpo delle capitanerie) che l'Ispettorato generale delle capitanerie di porto è costituito in comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, cui è preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo, senza aumento di organico né di spese complessive, dipende dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei limiti di quanto dispone il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e svolge le attribuzioni previste dalle disposizioni vigenti; esercita altresì le competenze in materia di sicurezza della navigazione attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per le materie di rispettiva competenza.

Il D.Lgs.  n. 66 del 2010 recante il Codice dell'ordinamento militare stabilisce all'art. 135 (recante Esercizio di funzioni dipendenti dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare) che il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera dipende funzionalmente dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, esercitando funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero.

Nel dettaglio, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera esercita, in particolare, le  seguenti funzioni: a) nelle zone sottoposte alla giurisdizione nazionale svolge, in via prevalente, le attività di controllo relative all'esatta applicazione delle norme del diritto italiano, del diritto dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento da attività di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e l'inquinamento di origine atmosferica, nonché in materia di protezione dei mammiferi e della biodiversità; b) nelle acque di giurisdizione e di interesse nazionale esercita, per fini di tutela ambientale e di sicurezza della navigazione, il controllo del traffico marittimo; c) provvede alla sorveglianza e all'accertamento delle violazioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche se dalle stesse possono derivare danni o situazioni di pericolo per l'ambiente marino e costiero, nonché alla sorveglianza e all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti e alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti; d) esercita la sorveglianza nelle aree marine protette e sulle aree di reperimento; e) in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo, accerta le violazione e irroga le sanzioni di cui al codice dell'ambiente; f) per le attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 - Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque dl mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino - attraverso la sua organizzazione periferica a livello di compartimento marittimo, opera, ai sensi della legge 16 luglio 1998, n. 239, articolo 7, sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare; in forza della medesima disposizione normativa per altri interventi e attività in materia di tutela e difesa del mare, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche del Corpo delle capitanerie di porto, sulla base di specifiche convenzioni.

 

Il comma 749 stabilisce che - al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC, nonché dalla Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC - il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). A tal fine si prevede una specifica convenzione.

La Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC sono disciplinate dall’art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 del D.Lgs n. 152 del 2006 (c.d. codice dell'ambiente). Essa fornisce  supporto tecnico-scientifico all'autorità competente per l'attuazione delle norme del codice ambiente nel caso di piani, programmi e progetti per i quali le valutazioni ambientali VIA e VAS spettano allo Stato. E' composta da un numero massimo di quaranta commissari, inclusi il Presidente e il Segretario, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132 e, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di ricerca. Per i procedimenti per i quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, all'attività istruttoria partecipa un esperto designato dalle Regioni e dalle Province autonome interessate, individuato tra i soggetti in possesso di adeguata professionalità ed esperienza nel settore della valutazione dell'impatto ambientale e del diritto ambientale.

Il co. 2-bis dell'articolo 8 del codice (inserito dall'art. 50, comma 1, lett. d), n. 1), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, c.d. D.L. semplificazioni; per l'applicabilità di tale disposizione si veda l'art. 50, comma 3, del medesimo D.L. n. 76/2020) prevede poi ha istituito la Commissione Tecnica PNIEC che per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis; essa è alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e formata da un numero massimo di venti unità, dettandosi le norme su composizione e nomina dei membri. La norma prevede che per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a norma della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri enti pubblici di ricerca.

La Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC di cui all’articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, svolge l'attività di supporto scientifico per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con specifico riguardo alle norme di cui al titolo III-bis del codice ambiente. La Commissione svolge i compiti di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ed ha il compito di fornire all'autorità competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonchè approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione.

Va segnalato che il comma 749 in parola - nel prevedere che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si avvalga dell'ISPRA con apposita convenzione - fa riferimento alla finalità di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalle varie Commissioni indicate (Commissione tecnica per la valutazione dell’impatto ambientale e la valutazione d’impatto strategica, Commissione tecnica PNIEC, Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale IPPC). Al riguardo si evidenzia che le norme che regolano le attività di tali Commissioni prevedono - a legislazione vigente - il possibile avvalimento del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e di altri enti pubblici di ricerca di enti di ricerca.

L'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile; è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. Come evidenziato sul sito dell'Istituto, fermo restando lo svolgimento dei compiti, servizi e attività assegnati all’Istituto ai sensi della legislazione vigente, nell’ambito delle predette direttive sono altresì indicate le priorità relative agli ulteriori compiti, al fine del prioritario svolgimento delle funzioni di supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Il comma 750 autorizza infine una spesa di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per le finalità di cui al comma 749.

La RT al disegno di legge riporta elementi in ordine alla mole di istruttorie in corso con riferimento alle valutazioni ambientali, in relazione alla necessità di supporto per tale attività istruttoria con specifica convenzione con Ispra.

 

Il nuovo 751, introdotto dalla Camera, incrementa, a decorrere dall’anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all’attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale al fine di garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio del Sistema nazionale a rete con riferimento alla protezione delle acque marine, previsti dall’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 (recante Istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino). Le risorse previste sono volte a garantire l’implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell’ambiente, nell‘ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

L'art. 11 del D. Lgs. 190/2010 reca i Programmi di monitoraggio. Esso stabilisce che il Ministero dell'ambiente elabora ed attua, con apposito decreto e sentita la Conferenza unificata, programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine, in funzione dei traguardi ambientali previsti dall'articolo 10 del D.Lgs, nonché per l'aggiornamento di tali traguardi. A tale riguardo, si veda il vedi il D.M. 11 febbraio 2015 recante la Determinazione degli indicatori associati ai traguardi ambientali e dei programmi di monitoraggio in parola.

In base al comma 3 citato, il Ministero dell'ambiente, per la definizione dei programmi, procede inoltre ad una ricognizione dei programmi di monitoraggio ambientale già esistenti a livello regionale, nazionale, comunitario o internazionale in relazione alle acque marine, al fine di elaborare i programmi di monitoraggio anche attraverso l'integrazione ed il coordinamento dei risultati degli altri programmi di monitoraggio esistenti e, comunque, in modo compatibile e integrato con gli stessi.

 Si ricorda che l'Autorità competente, per l'attuazione dei programmi di monitoraggio, può stipulare appositi accordi con le Agenzie regionali per l'ambiente, anche in forma associata o consorziata, nonché con soggetti pubblici tecnici specializzati, anche in forma associata o consorziata, senza oneri a carico della finanza pubblica (co. 3bis).

Si ricorda che la citata legge 132/2016 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente ha introdotto i c.d. Lepta, Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, per determinare quali e come debbano essere garantiti i livelli minimi di prestazione necessari per assicurare la tutela dell’ambiente in modo omogeneo e uniforme su tutto il territorio nazionale.

Si rammenta che è all'esame della Commissione ambiente del Senato il disegno di legge c.d. Salvamare (AS 1571 Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare), già approvato dalla Camera dei deputati, che reca un articolato quadro di disposizioni per la tutela dell'ambiente marino. Per approfondimenti, si veda il relativo dossier.


Comma 752
(Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica)

 

 

Il comma 752 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”, destinato all’effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

 

La relazione tecnica sottolinea che con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell’ambiente.

Il riferimento sembra essere all’art. 98, comma 1, del Codice dell’ambiente, secondo cui “coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili”.

 

Il comma in esame, al fine di garantire l’attuazione del principio di risparmio dell’acqua attraverso la promozione della misura individuale dei consumi, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, del “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica”.

La dotazione del fondo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è destinata all’effettuazione, in collaborazione con l’autorità del settore idrico (ARERA - Autorità di regolazione per l’energia, reti e ambiente), di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato.

La definizione delle modalità di utilizzo del fondo è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell’ambiente, che dovrà essere adottato - sentiti il Ministero dello sviluppo economico e l’ARERA - entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 


Commi 753-754
(Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori)

 

 

Le disposizioni, introdotte dalla Camera, istituiscono, al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021- 2023.

Il riparto delle risorse è effettuato con decreto del Ministro dell’interno, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, e in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

Si prevede poi l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - di un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021- 2023, destinato al finanziamento di iniziative di promozione e attrazione degli investimenti nelle isole minori.

 

 

Il comma 753 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Si prevede una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021, 2022 e 2023.

Il riparto delle risorse tra i comuni indicati è effettuato:

- con decreto del Ministro dell’interno da adottare, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

- in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

 

Si prevede poi, al comma 754, l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie - di un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tale fondo è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.

Il comma 754 non specifica quali siano i criteri per il riparto del fondo per il finanziamento delle iniziative di promozione e attrazione degli investimenti, né individua lo strumento normativo cui demandare tale definizione e quello con cui procedere al successivo riparto fra i destinatari.

Si ricorda che il comma 553 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha istituito il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Lo stesso comma prevede che il fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori elencate nell’allegato A alla L. 448/2001, vale a dire: Isole Tremiti (San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa); Pantelleria; Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa); Isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica); Ustica; Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina); Isole Sulcitane (Sant'Antioco, San Pietro); Isole del Nord Sardegna (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara); Isole Partenopee (Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara); Isole Ponziane (Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano); Isole Toscane (Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria); Isole del Mare Ligure (Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto) e Isola del lago d'Iseo. Qui il parere, reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 27/07/2020, ai sensi del citato articolo 1, comma 553,  della  legge 27 dicembre 2019, n. 160, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante il regolamento sui criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle isole minori.

Si ricorda che in materia di isole minori è all'esame del Parlamento (A.S. 497) il disegno di legge recante "Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri" (approvata dal Senato), ora all'esame della Camera (A.C. 1285).


Commi 755-756
(Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA)

 

 

I commi 755 e 756 istituiscono presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati e, a tal fine, autorizzano la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021, per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del centro.

 

Il comma 755, prevede l’istituzione, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei carabinieri, di cui all’articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (c.d. “Codice dell’ordinamento militare”), del Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali (vedi infra).

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza.

Il comma 756 dell’articolo in esame stabilisce, inoltre, che gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell’Autorità Giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca dell’animale.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che con il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (entrato in vigore il 13 settembre 2016 ed integrato e corretto dal D.Lgs. 228/2017), è stato previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, a cui sono state conferite le funzioni già svolte dal citato Corpo, ad eccezione di alcuni compiti, tra cui quelli in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, attribuiti al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (artt. 7-9).

A sua volta l’art. 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), inserito dall'art. 8, comma 2, lett. c), del citato D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), disciplina l’organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, attribuita all’Arma dei carabinieri, e articolata, in particolare, in un Comando delle unità forestali, ambientali e agroalimentari.

Tale Comando dipende gerarchicamente dal Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per le materie afferenti alla sicurezza e tutela agroalimentare e forestale. Del Comando, inoltre, si avvale il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, del mare e del turismo limitatamente allo svolgimento delle specifiche funzioni espressamente riconducibili alle attribuzioni dello stesso Ministero. Dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dipendono: il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale; il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi; il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale; il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare.

 

Si ricorda, altresì, che la Convenzione CITES del 1973 regolamenta il commercio (esportazione, riesportazione, importazione e detenzione), per qualsiasi scopo, di specie di animali e vegetali nei Paesi che vi hanno aderito, al fine di tutelare le specie minacciate di estinzione e controllarne il commercio. La citata Convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 19 dicembre 1975, n. 874, a cui ha fatto seguito la legge n. 150/1992, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione. Ai sensi dell’art. 8, comma 1 della citata legge 150/92, il Ministero dell’ambiente può avvalersi per il necessario supporto delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato, oggi Arma dei Carabinieri - Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri. L'Autorità di gestione della CITES in Italia è costituita dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento.

In tale ambito nel 2018 è stata stipulata una convenzione tra il Ministero dell’ambiente e il CUFA in materia di controlli relativi alla detenzione e al commercio di specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione CITES, nonché delle parti e dei prodotti da essi derivati.

 


Commi 757-758
(Fondo per il recupero della fauna selvatica)

 

 

Le disposizioni di cui ai commi 757 - 758, introdotte dalla Camera, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021, finalizzato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. Si demanda la definizione delle modalità di utilizzo del fondo ad un decreto del Ministro dell’ambiente da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute. Entro novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’ambiente l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle suddette associazioni.

 

 

La norma è volta a prevedere l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2021. Il Fondo è finalizzato a sostenere l’attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge n. 157 del 1992, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

La direttiva 2009/147/CEE (c.d. "direttiva Uccelli") si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici stabilendo regole per la loro protezione, conservazione, gestione e regolazione. Si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat. Reca misure per le specie minacciate di estinzione e per preservare, mantenere o ristabilire una sufficiente varietà e superficie di habitat per tutte le specie di uccelli (istituzione di zone di protezione, mantenimento e gestione degli habitat all’interno e all’esterno di esse, ripristino dei biotopi distrutti e creazione di nuovi). Prevede poi misure speciali per alcune specie definite nonché per le specie migratrici (tra cui la creazione di zone di protezione speciali, ZPS). La direttiva istituisce inoltre una protezione generale per tutte le specie di uccelli selvatici nell’Unione, sancendo alcuni divieti (ad esempio il divieto di ucciderli, catturarli, distruggerne le uova). Per alcune specie di uccelli consente la possibilità di caccia, nel rispetto di precisi principi (per citarne alcuni, le specie non devono essere cacciate durante i periodi di riproduzione e, se specie migratrici, durante il ritorno alle aree di riproduzione). Il recepimento in Italia della "direttiva Uccelli" è avvenuto attraverso la Legge n. 157 dell'11 febbraio 1992, integrata successivamente dal  D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche e integrazioni.

La direttiva 1992/43/CEE (c.d. "direttiva Habitat") mira a garantire la biodiversità dell’Unione europea, impegnandosi a conservare gli habitat naturali, la flora e la fauna selvatiche. Istituisce la rete «Natura 2000», la più ampia rete ecologica a livello globale, che comprende zone speciali di conservazione, designate dai paesi dell’UE. La rete include anche le zone di protezione speciale, classificate ai sensi della direttiva "Uccelli". Definisce gli obiettivi e le misure di conservazione che gli Stati membri devono adottare per le zone speciali di conservazione; reca inoltre l'obbligo per questi ultimi di introdurre un regime di rigorosa tutela per una serie di specie vegetali e animali gravemente minacciate, definendo precisi divieti (tra cui divieto di  cattura o uccisione deliberata, di distruggere o raccogliere deliberatamente le uova nell’ambiente naturale, di perturbare le specie segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione e di migrazione). La direttiva è stata recepita in Italia dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 modificato ed integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003 .

Si ricorda che la L. n. 157 del 1992 reca Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La norma in esame demanda la definizione delle modalità di utilizzo del fondo ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute.

L’art. 13 della L. n. 349/1986 (istitutiva del Ministero dell’ambiente) prevede, al comma 1, che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide.

Si ricorda che le associazioni di protezione ambientale sono state individuate con numerosi decreti ministeriali, a partire dal D.M. 20 febbraio 1987.

Si stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell’ambiente l’elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni di cui al comma 757.


Comma  759
(Progetti pilota di educazione ambientale)

 

 

Il comma 759 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei comuni presenti in aree protette naturalistiche.

 

Il comma 759 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale nelle aree protette naturalistiche[132], per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole “materne, elementari e medie” (rectius: dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado).

 

Nello specifico, gli istituti scolastici coinvolti dalla previsione in esame devono essere situati nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali (ZEA), previste all’art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, nelle riserve MAB-UNESCO[133] e nei siti naturalistici dichiarati dall’UNESCO patrimonio dell’Umanità[134].

Si ricorda che l’art. 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili.

 

I criteri e le modalità di riparto del suddetto Fondo sono definiti con un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Per lo svolgimento delle attività previste dalla norma in esame, ivi comprese quelle che coinvolgano i docenti scolastici, si provvede, nel limite delle risorse del predetto fondo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa “dell’istituzione scolastica interessata”.

Il Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa è stato disciplinato, da ultimo, dall’art. 40 del CCNL relativo al comparto Istruzione e ricerca, riferito agli anni 2016, 2017 e 2018, sottoscritto il 19 aprile 2018.

 

Dal punto di vista della formulazione del testo, si valuti l’opportunità di fare riferimento alle risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa assegnate all’istituzione scolastica interessata.


Commi 760-766
(
Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali)

 

 

I commi da 760 a 766, non modificati durante l’esame parlamentare, riconoscono un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari. Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Si ricorda che l’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, ha previsto, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti, che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA).

Attraverso le ZEA si intende inoltre assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, favorire investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale, nonché supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono.

A tal fine, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili.

Relativamente al sistema del vuoto a rendere, si ricorda che l'articolo 39 del collegato ambientale (L. 221/2015) ha inserito, nel testo del Codice dell’ambiente (d.lgs. 152/2006) un nuovo articolo 219-bis che ha itrodotto, in via sperimentale (per la durata di 12 mesi) e su base volontaria del singolo esercente, il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (nuovo art. 219-bis del D.Lgs. 152/2006). La disciplina delle modalità della sperimentazione e la determinazione delle forme di incentivazione e delle loro modalità di applicazione sono state demandate ad un apposito regolamento ministeriale. Tale regolamento attuativo, emanato con il D.M. Ambiente 3 luglio 2017, n. 142 (pubblicato nella G.U. del 25 settembre 2017), ha disposto l'avvio della citata fase di sperimentazione a decorrere dal 7 febbraio 2018.

L’articolo 219-bis in questione è stato poi riscritto dall'art. 3, comma 4, del d.lgs. 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione delle direttive (UE) 2018/851 e 2018/852 su rifiuti, imballaggi e rifiuti di imballaggio.

Il nuovo testo prevede, tra l’altro, che gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato anche attraverso l'utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi senza causare pregiudizio alla salute umana e nel rispetto della normativa europea, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori, nel rispetto della normativa nazionale in materia. Viene altresì previsto che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate misure atte ad incentivare forme di riutilizzo attraverso, tra l'altro, l'impiego di premialità e di incentivi economici e la promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori.

 

In particolare, il comma 760 promuove il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili con l’obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo nelle zone economiche ambientali (ZEA).

 

L’articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale) definisce gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari come imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (lettera b)), mentre gli imballaggi riutilizzabili sono imballaggi o componenti di imballaggi concepiti, progettati e immessi sul mercato per sopportare nel corso del ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo (lettera e)).

 

Il comma 761 riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori, ai sensi della lettera s), del predetto articolo 218, comma 1, del Codice ambientale) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi sopra indicati. Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.

 

Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere, gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale (comma 762). Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti (comma 763).

 

Ai sensi del comma 764, il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro per l'utilizzo della compensazione dei crediti d'imposta (di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244). L’agevolazione si applica nel rispetto delle norme europee sugli aiuti di Stato, cd. regime de minimis (comma 765).

Le disposizioni attuative sono demandate a un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 766).


Commi 767-769
(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti
nelle zone economiche ambientali)

 

 

I commi 767-767, non modificati dalla Camera, istituiscono in via sperimentale nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione della tariffazione puntuale, con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in una zona economica ambientale. Il contributo è erogato - a valere sulle risorse del fondo - fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione dei sistemi di misurazione. Si demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione della disposizione, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

 

Il comma 767 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in via sperimentale, il “Fondo per la promozione della tariffazione puntuale” al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una zona economica ambientale.

 

L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 ha recato Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani. In particolare, al fine di potenziare il contributo delle aree naturalistiche a livello nazionale per il contenimento delle emissioni climalteranti e di assicurare il rispetto dei limiti previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, nonché di favorire in tali aree investimenti orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, all'efficientamento energetico, all'economia circolare, alla protezione della biodiversità e alla coesione sociale e territoriale e di supportare la cittadinanza attiva di coloro che vi risiedono, tale norma ha previsto che il territorio di ciascuno dei parchi nazionali costituisce una zona economica ambientale (ZEA). Nell'ambito delle suddette zone possono essere concesse, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, forme di sostegno alle nuove imprese e a quelle già esistenti che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale compatibile con le finalità indicate - di cui all'articolo 19, comma 6, lettere a), b), d), d-bis) e h), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 - a condizione che le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell'area ZEA per almeno sette anni dopo il completamento dell'investimento oggetto delle agevolazioni in parola, pena la revoca dei benefici concessi, che non siano in stato di liquidazione o scioglimento e che le attività oggetto di sostegno siano coerenti con le finalità della legge 6 dicembre 1991, n. 394 in materia di aree protette. Per approfondimenti si veda il seguente dossier con riferimento all'articolo 4-ter del citato D.L. clima.

Il comma 2 di tale norma ha inoltre previsto che, nell'ambito dei progetti finanziati indicati, una quota dei proventi delle aste di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli anni 2020, 2021 e 2022 è destinata a contributi in favore delle micro e piccole imprese con sede operativa all'interno di una ZEA, che svolgono attività economiche eco-compatibili, secondo modalità e condizioni definite ai sensi del comma 1.  Si ricorda che su tale disposizione è di recente intervenuto l'art. 55, comma 3-ter, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. semplificazioni) convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120. Per approfondimenti, si veda qui.

 

La dotazione del fondo istituito è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

 

Il comma 768 stabilisce i destinatari, i presupposti e i limiti del riconoscimento dei contributi a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 767. Il contributo spetta agli Enti di governo d’ambito composti dai comuni di cui al comma 1, dunque aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA o, laddove essi non siano costituiti, ai comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all’interno di una ZEA, che adottino uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell’ambiente del 20 aprile 2017 (che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) e spetta fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l’acquisto delle infrastrutture tecniche ed informatiche necessarie per l’adozione di uno dei sistemi di misurazione stessi.

Nel dettaglio, si ricorda che il D.M. 20/04/2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2017) ha dettato Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Esso individua le modalità con cui la misurazione puntuale dei rifiuti possa realizzarsi con riferimento a peso e volume quali grandezze caratteristiche oggetto della misurazione,  flussi e frazioni di rifiuto oggetto della misurazione,  infrastrutture tecnologiche e informatiche di cui è necessario dotarsi per effettuare la misura, modalità con cui la misurazione deve avvenire e gestione dei dati raccolti. In particolare, si ricorda che in base all'articolo 4 del D.M., recante Criteri per la realizzazione di sistemi per la misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il peso o il volume della quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni o flussi di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta comunali. L'articolo 6 del D.M. detta disposizioni per la Misurazione della quantità di rifiuto: si prevede che la misurazione della quantità di rifiuto conferito avviene mediante pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e può essere: a) effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; b) effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco; c) integrata nel contenitore adibito alla raccolta; d) effettuata presso un centro di raccolta. I commi da 2 a 8 dell'articolo 6 dettano la disciplina applicativa in materia di sistemi in parola anche con riferimento ai profili din pesatura diretta e indiretta dei rifiuti. L'articolo 7 del D.M. reca la Determinazione dei conferimenti nel caso di utenze aggregate domestiche, mentre l'art. 8 reca Determinazione dei conferimenti di utenze non domestiche all'interno di utenze aggregate. I criteri integrativi ai sistemi di misurazione puntuale sono recati dall'art. 9, mentre l'art. 10 ha detttao le relative norme transitorie.

La relazione illustrativa alla norma afferma che la disposizione ha l’obiettivo di incentivare gli Enti di governo dell’ambito ed i Comuni che comprendono al loro interno in tutto o in parte il territorio di una ZEA ad adottare uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti urbani conferiti al servizio pubblico al fine di commisurare la tariffa rifiuti all’effettivo servizio reso alle utenze; inoltre, evidenzia che la disposizione rappresenta una misura che contribuisce all’attuazione del principio “chi inquina paga”, stabilito dalla Direttiva europea 2008/98, atteso che i sistemi di misurazione puntuale consentono l’effettiva ripartizione dei costi in funzione del servizio usufruito dalle singole utenze.

La RT al disegno di legge afferma che gli stanziamenti sono stati quantificati tenendo conto dei costi gravanti su ciascun abitante rilevati nei Comuni che hanno già attivato un sistema di misurazione puntuale, che ad oggi risultano essere circa 300, ed alla gradualità che caratterizza il passaggio al nuovo sistema, per cui i predetti stanziamenti consentirebbero di estendere i sistemi di misurazione puntuale su una popolazione di circa 3 milioni di abitanti nell’arco temporale biennale indicato, considerato anche il fatto che la misura si applica, in via sperimentale, nell’ambito dei soli comuni ricompresi, in tutto o in parte, nelle ZEA.

 

Il comma 769 della norma demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di stabilire criteri e modalità per l’attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa previsti.

 


Commi 770-771
(Misure finalizzate all’acquisto del compost
nelle zone economiche ambientali)

 

 

I commi 770-771, non modificati dalla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente il Fondo Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA), con una dotazione di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto a promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle ZEA. L'assegnazione delle risorse del Fondo avviene mediante bandi pubblici, a favore dei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale. Il contributo è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

 

Il comma 770 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il FondoContributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali” con una dotazione di  5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si indica la finalità di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA).

L’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha recato disposizioni in materia di zone economiche ambientali (ZEA). Per una ricostruzione più ampia in materia, si veda la scheda relativa all'articolo 140 del presente dossier.

Si segnala, sul piano della formulazione letterale, che la rubrica della norma fa riferimento all'acquisto di 'compost', mentre i contenuti della norma appaiono riferiti a contributi all'acquisto di composterie di comunità, quali strumenti volti alla produzione e autoproduzione del compost stesso.

Il comma 771 regola l'assegnazione delle risorse del Fondo: esso è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all’interno di una zona economica ambientale, per contribuire all’acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2016, n. 266 (recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici).

Si valuti di chiarire i profili applicativi della disposizione, laddove si fa riferimento alla assegnazione mediante bandi pubblici senza specificare le modalità e la tempistica inerente l'assegnazione delle risorse.

Il contributo riconosciuto ai Comuni è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

La relazione illustrativa al disegno di legge originario evidenzia che la norma è volta a promuovere la diffusione del compostaggio di comunità attraverso la dotazione di compostiere nei Comuni facenti parte, in tutto o in parte, del territorio di una zona economica ambientale, considerato che chi vive e opera all’interno di una ZEA abbia un maggiore ruolo nell'impegno alla tutela della biodiversità e dei valori ecosistemici inclusi nel territorio; si richiamano al riguardo le esperienze di talune Regioni in ordine a specifici finanziamenti sperimentali per sostenere i Comuni nell’acquisto e nella gestione di apparecchiature per il compostaggio di comunità, evidenziando la finalità di incentivare la produzione di compost in luogo di altri fertilizzanti o ammendanti di origine minerale o di sintesi viene evidenziata in connessione ai benefici ambientali e di sostenibilità della filiera.

Si ricorda che il D.M. 29/12/2016, n. 266 (G.U. n. 45 del 23 febbraio 2017) reca il regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180 del codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), in base a quanto previsto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale). Si rammenta che l'art. 38 del collegato ambientale, recante disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici, ha previsto (cpv. 1-septies) che al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente, le regioni ed i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, incentivino le pratiche di compostaggio di rifiuti organici effettuate sul luogo stesso di produzione, come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del codice dell'ambiente. Ai sensi di tale norma, i comuni possono applicare una riduzione sulla tassa di cui all'articolo 1, comma 641, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle utenze che effettuano pratiche di riduzione dei rifiuti con il compostaggio.

Il cpv. 1-octies dell'articolo 38 del collegato ambientale ha poi previsto che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, fossero stabiliti i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici.

Il D.M. del 2016 citato detta quindi i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per l'attività di compostaggio di comunità di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis, del codice dell'ambiente, e si applica alle attività di compostaggio di comunità intraprese da un organismo collettivo al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti mentre non si applica alle attività di compostaggio di comunità con capacità di trattamento complessiva superiore a 130 tonnellate annue (per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del citato codice ambientale); le disposizioni del D.M. inoltre non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili di cui all'articolo 214, comma 7-bis, del codice ambiente. Il D.M. reca le procedure per l'autorizzazione e la gestione, nonché le condizioni di installazione e requisiti dell'apparecchiatura.

La RT al disegno di legge originario reca, riguardo alla stima recata dalla disposizione, l'indicazione della formula applicata con riferimento al costo di una macchina per il compostaggio.


Comma 772
(Accelerazione procedure VIA per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e del Villaggio olimpico di Milano, nonché delle infrastrutture connesse, destinati alle Olimpiadi 2026)

 

 

Il comma 772 contiene alcune norme volte ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina).

 

In particolare si prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzatorio unico regionale dimezzando la relativa tempistica, ma facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa euro unitaria.

 

Il comma in questione, inoltre, contiene ulteriori disposizioni volte alla accelerazione delle procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie.

 


Commi 773 e 774
(Finanziamento opere connesse agli impianti sportivi per le Olimpiadi 2026)

 

 

I commi 773 e 774, introdotti in prima lettura, autorizzano - con riferimento a tutte le aree olimpiche - la spesa di 45 milioni di euro per il 2021, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per le opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026, nelle Regioni Lombardia e Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli interventi oggetto di finanziamento e il relativo riparto sono identificati con uno o più decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con gli enti territorialmente interessati.

 

L'evento in questione sono i XXV Giochi olimpici invernali e i XIV Giochi paralimpici invernali «Milano Cortina 2026» che si svolgeranno, rispettivamente, dal 6 al 22 febbraio 2026, e dal 6 al 15 marzo 2026. In base al Dossier di candidatura italiana (si veda infra) è prevista la collaborazione fra le città di Milano e Cortina, con il sostegno delle regioni Lombardia e Veneto, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano.

La finalità della proposta è di "accelerare e garantire sotto il profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026" e di incrementare l'attrattività turistica di queste zone. Il finanziamento è concesso "con riferimento a tutte le aree olimpiche".

 

Si ricorda che il D.L. 16/2020 (L. 31/2020) ha adottato disposizioni urgenti, tra l'altro, per i summenzionati Giochi olimpici invernali 2026, affidando, per quanto di interesse (art. 3), alla Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» il compito di centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici, delle opere individuate con i decreti interministeriali che devono essere adottati ai sensi dell'art. 1, co. 20, della L. di bilancio 2020.

L’art. 1, co. 18 e 20-23, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha previsto un finanziamento complessivo di 1 miliardo di euro per il periodo 2020-2026 – di cui  50 milioni per il 2020, 180 milioni per il 2021, 190 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 ed 10 milioni per il 2026, a valere sulle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese istituito nello stato di previsione del MEF dal co. 14 del medesimo art. 1 – riservato alla realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali attuali e da realizzarsi, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità. Ai medesimi fini, ha autorizzato, per il completamento del polo metropolitano M1–M5 di Cinisello–Monza Bettola, la spesa di 8 milioni di euro per il 2020 e 7 milioni di euro per il 2021.

Le risorse devono essere ripartite con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate. Con i medesimi decreti devono essere identificate le opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto[135] , con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e dell'entità del finanziamento concesso.

 

La disposizione in commento demanda ai decreti del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previa intesa con gli enti territoriali interessati, l'individuazione degli interventi, il riparto delle risorse e l'indicazione dei soggetti attuatori per ciascun intervento. Rispetto alla legislazione vigente, si valuti, dunque, l’opportunità di prevedere per l’emanazione dei decreti attuativi almeno il concerto o l’intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

 

Con riferimento ai medesimi decreti interministeriali previsti dall’art. 1, co. 20, della L. 160/2019, l'art. 3, co. 12-bis, lett. b), del D.L. 16/2020 dispone – novellando la disposizione citata – che l’intesa dei Presidenti delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve essere resa sentiti gli enti locali territorialmente interessati.

Dispone, inoltre, che i decreti sono trasmessi alle Camere per essere deferiti alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con atto n. 647, l'11 dicembre 2020 è stato trasmesso alle Camere il D.I. con il quale sono state individuate le opere infrastrutturali da realizzare per garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

 

Si segnala dunque che la disposizione in commento, in luogo dell'intesa con i Presidenti delle Regioni e delle province autonome coinvolti sentiti gli enti locali territorialmente interessati, prevede l'intesa con gli enti locali interessati. Si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Analogamente, si valuti l'opportunità di un approfondimento sul coinvolgimento delle Commissioni parlamentari, come previsto dalla legislazione vigente.

 

 

Il 1° agosto 2018 il Consiglio Nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), all’unanimità, ha deciso di inviare al CIO la proposta di candidatura delle città di Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo per i Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026, “per un progetto innovativo, atto a garantire un equilibrio tra le rispettive competenze territoriali mediante il rafforzamento della coesione e del rispetto tra le aree individuate per lo svolgimento dei Giochi e l’individuazione di soluzioni che diano le maggiori possibilità di successo della candidatura per l’Italia intera”. Qui il comunicato stampa del CONI, qui il Masterplan della candidatura italiana, qui la proposta della Commissione di valutazione.

Successivamente, la città di Torino ha deciso di non partecipare alla candidatura.

La proposta di candidatura di Milano-Cortina è stata accettata dal CIO il 9 ottobre 2018 insieme con quelle di Calgary e Stoccolma.

A seguito dell’accettazione da parte del CIO, il 26 ottobre 2018 la Giunta comunale di Milano ha approvato le linee di indirizzo per la stipulazione di un protocollo di intesa tra regione Lombardia, regione Veneto, comune di Milano, comune di Cortina d’Ampezzo e CONI, al fine di disciplinare ruoli e attività da espletare per sostenere la selezione della candidatura italiana, tra i quali la pubblicazione del budget di candidatura e la presentazione del ‘Dossier di candidatura’ e delle garanzie previste. Il protocollo di intesa è stato sottoscritto il 5 novembre 2018.

A sua volta, il 10 gennaio 2019 il Consiglio dei Ministri ha garantito il sostegno del Governo alla candidatura Milano-Cortina. La lettera di garanzia inviata dal Presidente del Consiglio al Presidente del CIO ha previsto, fra l’altro, la tutela e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, il rispetto delle norme e degli accordi internazionali, applicabili in Italia, in materia di progettazione e realizzazione di opere, di tutela dell’ambiente e dei beni culturali, di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, l’adozione delle misure necessarie in materia di antidoping. Aveva, altresì, previsto che i servizi di competenza statale da mettere a disposizione del Comitato organizzatore sarebbero stati prestati senza oneri a carico di quest’ultimo, né dello Stato, e che le relative coperture e quelle degli eventuali ulteriori oneri sarebbero state oggetto di uno specifico accordo tra il Governo e gli enti territoriali interessati.

L’11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il Dossier della candidatura italiana, che ha previsto la collaborazione fra le città di Milano e Cortina, con il sostegno delle regioni Lombardia e Veneto, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano. I quattro enti hanno fornito le garanzie richieste. Il medesimo Dossier evidenzia che i Giochi olimpici si svolgeranno dal 6 al 22 febbraio 2026, mentre le Paralimpiadi si svolgeranno dal 6 al 15 marzo 2026.

Per quanto riguarda i Giochi olimpici, sono state individuate 14 sedi di gara, incluse in 4 clusters (Milano; Valtellina; Cortina; Val di Fiemme). In particolare:

-          il cluster di Milano include 3 impianti di gara (PalaItalia Santa Giulia - Hockey 1; Arena Hockey Milano - Hockey 2; Forum Mediolanum - Pattinaggio di figura e Short Track);

-          il cluster della Valtellina comprende 4 sedi di gara (Bormio-Pista Stelvio - Sci alpino maschile; Livigno-Mottolino/Sitas-Tagliede/Carosello 3000 - Snowboard e freestyle);

-          il cluster della Val di Fiemme include 3 sedi di gara (Baselga di Piné-Pista di pattinaggio di Pinè - Pattinaggio di velocità; Tesero-Centro sci di fondo Tesero - Sci Nordico; Predazzo-Trampolino ‘G. Dal Ben’ - Salto con gli sci);

-          il cluster di Cortina comprende 4 sedi di gara (Cortina-Stadio Olimpico - Curling; Cortina-Tofane - Sci alpino femminile; Cortina-Sliding Centre ’E. Monti’ - Bob, Slittino, Skeleton; Anterselva/Antholz-Südtirol Arena – Biathlon).

Sempre in base al Dossier, solo 2 degli impianti olimpici chiave (inclusi quelli non dedicati alle competizioni) necessitano di infrastrutture completamente nuove. Tutte le altre sedi sono esistenti, oppure esistenti ma con la necessità di eseguire opere permanenti o temporanee. In particolare, gli impianti olimpici che necessiteranno dei lavori di costruzione più significativi sono: Villaggio Olimpico di Milano, che ospiterà gli atleti (e che successivamente ai Giochi ospiterà alloggi per studenti universitari) (nuovo); Pala Italia Santa Giulia, che ospiterà il torneo maschile di hockey su ghiaccio (nuovo); Stadio Hockey Milano, che ospiterà il torneo femminile di hockey su ghiaccio (esistente con lavori permanenti necessari); Sliding Centre ’Eugenio Monti’ a Cortina, che ospiterà le gare di Bob, Skeleton e Slittino (esistente con lavori permanenti necessari); Pista di pattinaggio su ghiaccio Pinè che ospiterà il pattinaggio di velocità (esistente con lavori permanenti necessari); Villaggi Olimpici di Livigno (che successivamente ai Giochi ospiterà un Centro sportivo per la preparazione fisica e tecnica, e per l’allenamento) e Cortina (temporanei, con una componente permanente a Livigno).

Infine, evidenzia che lo Stadio Giuseppe Meazza (comunemente chiamato San Siro) è stato individuato quale sede della Cerimonia di apertura, mentre l’Arena di Verona è stata individuata quale sede della Cerimonia di chiusura. Sono state, infine, previste Piazze per le cerimonie di consegna delle Medaglie (Medal Plazas) sia a Milano sia a Cortina.

Relativamente ai Giochi paralimpici, tenendo conto delle caratteristiche specifiche degli stessi, tra cui il minor numero di discipline, il Dossier individua 6 sedi di gara, incluse in 3 clusters (Milano; Valtellina; Cortina). In particolare:

-          il cluster di Milano include un impianto di gara (Arena Hockey Milano - Hockey);

-          il cluster della Valtellina comprende due sedi di gara (Valdidentro-Stadio Azzurri d’Italia - Biathlon; Valdidentro-Stadio Azzurri d’Italia - Sci di fondo);

-          il cluster di Cortina comprende 3 sedi di gara (Cortina-Stadio Olimpico - Curling; Cortina-Tofane - Sci alpino; Cortina-Tofane - Snowboard).

Il PalaItalia Santa Giulia è stato individuato quale sede della Cerimonia di apertura, mentre Piazza Duomo è stata individuata quale sede della Cerimonia di chiusura. La stessa Piazza Duomo sarà la piazza per le cerimonie di consegna delle Medaglie (Medal Plazas).

Nell’aprile 2019 il rappresentante del Governo ha poi consegnato al presidente della commissione CIO, al Castello reale di Milano, una seconda lettera di garanzie finanziarie. Il 24 giugno 2019, a Losanna, il CIO ha designato vincente la candidatura Milano-Cortina.

Successivamente, il 9 dicembre 2019 – con la firma dell’atto costitutivo e l’approvazione dello Statuto da parte dei soci fondatori, ossia il Presidente del CONI, il Presidente del CIP, il Presidente della regione Lombardia, il Presidente della regione Veneto, il sindaco di Milano, il sindaco di Cortina d’Ampezzo – è stata costituita la Fondazione “Milano-Cortina 2026”, con sede in Milano.


Commi 775-777
(Risorse in favore degli enti in difficoltà finanziarie imputabili
alle condizioni socio economiche dei territori)

 

 

I commi 775-777 incrementano il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 e dispongono in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse.

 

L'art.53, comma 1, del decreto-legge, n. 104 del 2020 ha istituito detto fondo al fine di favorire il risanamento finanziario dei comuni che presentano un deficit strutturale, derivante non da "patologie organizzative", bensì dalle caratteristiche socio economiche della collettività e del territorio.

Il Fondo ha, a legislazione vigente, una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 e il 2022, che l'articolo in esame, come detto, incrementa.

 

Si segnala che il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell’11 novembre 2020[136], previo parere favorevole della Conferenza Stato-città, ha ripartito le risorse del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale già stanziate con il DL n.104 per il triennio 2020-2022. I comuni beneficiari, con i relativi importi, sono indicati nell'allegato A al medesimo decreto, in una tabella che si riporta a seguire.

 

Comuni beneficiari del fondo per gli enti in difficoltà finanziarie imputabili alle condizioni socio economiche dei territori.

 

Si ricorda che il fondo è stato introdotto - come recita la stessa fonte legislativa - "[i]n attuazione della sentenza della Corte costituzionale n.115 del 2020".  La sentenza, peraltro richiamata anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge, chiarisce, in un obiter dictum, che le misure statali di risanamento finanziario in favore degli enti territoriali possono giustificarsi in presenza di deficit strutturale, imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio, e non a patologie organizzative, come nel caso di inefficienze amministrative legate alla riscossione dei tributi.

 

Il comma 775, nel rifinanziare detto fondo, introduce alcune novità volte ad ampliare la platea degli enti potenzialmente interessati alla misura, rispetto a quanto disciplinato dal richiamato art.53, comma 1, del DL n.104. Nel prosieguo della trattazione si evidenzieranno le differenze rispetto a quanto disposto da detto decreto-legge.

 

Il fondo assicura, nello specifico, risorse in favore dei comuni (che presentino determinate criticità strutturali, su cui si dirà oltre) che si possono, per finalità illustrative, raggruppare in due distinte categorie.

 

§  La prima, la seguente, è già prevista nel più volte citato art.53, comma 1. Essa si compone dei comuni che i) hanno deliberato la procedura di equilibrio finanziario di cui all'art.243-bis del TUEL ii) e il cui piano di riequilibrio risulti, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, approvato e in corso di attuazione, "anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale".

In proposito, si rammenta che ai sensi dell'art.243-bis gli enti locali che presentano squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario possono ricorrere alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ivi prevista.

La deliberazione di approvazione della procedura è trasmessa alla competente sezione regionale della Corte dei conti e al Ministero dell'interno. L'avvio di procedura sospende, fra l'altro, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale.

Il piano di riequilibrio ha una durata compresa tra quattro e venti anni, che è determinata sulla base della gravità dello squilibrio, dato dal rapporto fra passività da ripianare e impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente. La durata massima del piano è individuata, per determinati valori di detto rapporto, da una specifica tabella;

 

Nella disposizione in esame rientrano i comuni che, dopo essersi visti approvare un piano di rientro secondo le normative all'epoca vigenti, hanno proceduto alla relativa rimodulazione o riformulazione ai sensi di successive disposizioni legislative, le quali sono state oggetto di censure da parte della Corte costituzionale, su ricorso della Corte dei conti.

In sintesi, taluni enti locali, con l'obiettivo di evitare le procedure di dissesto nonostante le gravi difficoltà finanziarie[137] in cui versavano,   hanno fatto inizialmente ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL). A tal fine hanno deliberato un piano che contemplava il rientro decennale dal disavanzo, approvato  dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (ai sensi dell'art.243-quater).

Successivamente l'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, ha consentito agli enti locali in predissesto di riformulare o rimodulare i piani di riequilibrio finanziario pluriennale, con restituzione delle anticipazioni di liquidità su un arco temporale di trent’anni (e non più di dieci anni)[138].

Tale disposizione, sulla base della quale gli enti che hanno ritenuto conveniente la riformulazione o la rimodulazione del piano di riequilibrio hanno attivato le procedure di approvazione, è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale (sent. n.18 del 2019), che ha rilevato, fra l'altro, che «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale».

 

A seguito della citata sent. n. 18 del 2019, l'art. 38, comma 2-bis, del DL 34 del 2019 ha autorizzato gli enti locali che avevano proposto la rimodulazione/riformulazione del piano di riequilibrio ai sensi del già citato comma 714 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (v. supra) di riproporre il piano, al fine di adeguarlo alla normativa vigente. Tale facoltà è consentita agli enti che hanno proceduto in tal senso entro il 14 febbraio 2019 (che corrisponde alla data di deposito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019), anche nel caso in cui il piano non fosse stato ancora approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero fosse inciso da provvedimenti conformativi alla predetta sentenza della sezione regionale competente.

Successivamente è intervenuta la sentenza n.115 del 2020[139] (si veda in proposito la relativa scheda di approfondimento in calce alla presente scheda di lettura), che ha vagliato la legittimità della nuova disciplina, salvando la durata ventennale del piano ma censurando una disposizione (art. 38, comma 2-ter) di cui gli enti locali (nonché le Sezioni regionali della Corte dei conti) dovranno tener conto nell'ambito della gestione del piano pluriennale.

 

§  La seconda categoria di beneficiari, non prevista dall'art.53, comma 1, del DL n.104/2020, include i comuni il cui  piano di riequilibrio, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, risulti in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso.

La disposizione estende il novero dei comuni beneficiari anche a coloro che hanno (solo) approvato la delibera di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, deliberato[140] un piano di riequilibrio finanziario e trasmesso quest'ultimo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti (che è tenuta a delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio, entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo piano (art.243-quater, comma 3, del TUEL).

La disposizione parrebbe dunque consentire l'accesso al riparto del fondo anche ai comuni che non hanno ancora approvato il piano di rientro, a condizione che la trasmissione dello stesso alla Corte dei conti sia effettuata entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2021.

 

Il comma 776 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno la fissazione dei criteri e delle modalità di riparto del fondo per gli esercizi 2021 e 2022 (si intende limitatamente alle risorse allocate con il presente articolo), tra i comuni che hanno deliberato il piano di riequilibrio pluriennale. Detto provvedimento è emanato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale procedura è la medesima prevista dal citato art.53, comma 2, del DL n.104.

Con specifico riferimento al parere da parte della Conferenza Stato-città inteso a soddisfare il principio di leale collaborazione fra Stato ed enti locali, si segnala che la Commissione affari costituzionali del Senato e la Commissione parlamentare per le questioni regionali, nei rispettivi pareri resi sul decreto-legge n.104/2020 nel corso dell'esame in prima lettura avevano approvato specifiche osservazioni dirette a rafforzare il coinvolgimento degli enti locali proponendo, rispettivamente, il ricorso all'accordo e all'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

 

Il decreto dovrà disporre affinché le risorse siano destinate ai comuni che presentino criticità strutturali sulla base dei seguenti indicatori:

 

§  Indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM). Occorre che detto indice (nel valore più recente disponibile) sia superiore al valore medio nazionale (all'art.53, comma 1, del DL n.104 del 2020 si prevedeva invece un valore dell'indice superiore a 100).

L'IVSM è calcolato dall'ISTAT sulla base di indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani[141].

§  Capacità fiscale pro capite (CF). Tale indicatore deve essere inferiore a 495 (soglia significamene superiore rispetto a quella prevista dall'art.53 del decreto-legge n104, comma 1, pari a 395).

 Detta CF è determinata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 ottobre 2018 "Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018). Il citato DM è stato adottato ai sensi dell’articolo 43, comma 5-quater, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Nell'Allegato A al medesimo DM si rinviene la stima della capacità fiscale (CF) per ciascuno dei 6605 comuni delle regioni a statuto ordinario (calcolata sulla base dei dati del 2018)[142] sulla base della metodologia illustrata nella nota tecnica contenuta nell'allegato B al decreto.

Sulla base di quanto chiarito in tale ultimo documento, la stima della CF si basa sul gettito dell’IMU e della TASI (standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili), che rappresenta il 47% della CF complessiva; sul cd tax gap dell’IMU e della TASI per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato); sul gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2016, desumibili dalle dichiarazioni Unico-Persone fisiche presentate nel 2017; sulla Capacità fiscale relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti); sulla stima econometrica della capacità fiscale residuale.

Fermo restando che le stime sulle capacità fiscali riguardano i singoli comuni e che all'interno della medesima regione si collocano comuni con indici di CF talvolta molto diversificati fra loro (cioè con elevata varianza rispetto al valore medio), si segnala che i valori aggregati per regioni restituiscono un quadro in cui emerge che le regioni composte da comuni che in media hanno un indice inferiore a quello previsto nella presente disposizione (pari a 495) sono le seguenti: Abruzzo (con CF pari a 474), Lazio (420), Marche (406), Umbria (457) e Veneto (481), che si aggiungono alle seguenti regioni che presentano un valore della CF pro capite inferiore alla soglia (pari a 395) che era stata prevista con l'art.53 del decreto-legge n104, comma 1: Basilicata (con CF pari a 268), Calabria (253), Campania (320), Molise (327), Puglia (354).

 

Ai fini del riparto si tiene altresì conto: i) dell’importo pro capite della quota di debito oggetto del piano pluriennale di rientro, sulla base della popolazione residente al 1 gennaio 2020; ii) del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti; iii) della circostanza che gli enti con popolazione superiore a 200.000 abitanti "sono considerati come enti di 200.000 abitanti".

La disposizione replica quanto disposto all'art.53, comma 2, del DL n.104/2020.

 

Il comma 777 esclude che gli enti che hanno già beneficiato delle risorse del Fondo (si veda la tabella allegata al citato DM  11 novembre 2020, riportata nella presente scheda di lettura, v. supra) possano ulteriormente avvantaggiarsi delle risorse stanziate con l'articolo in comento.

 

 

La Corte costituzionale, con la sent. n. 115[143], è stata chiamata a vagliare la costituzionalità di alcune disposizioni contenute all'articolo 38 del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 58/2019 che hanno consentito agli enti in predissesto di riproporre, a determinate condizioni, il piano finanziario di riequilibrio pluriennale. In sintesi, la Corte:

i) dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2-ter del citato articolo ai sensi del quale la riproposizione del piano di riequilibrio da parte degli enti locali (effettuato per adeguarlo alla disciplina legislativa vigente alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019) deve contenere il ricalcolo complessivo del disavanzo già oggetto del piano modificato, "ferma restando la disciplina prevista per gli altri disavanzi". In proposito, la Corte afferma che la disposizione introduce un «meccanismo di manipolazione del deficit che consente [..] di sottostimare, attraverso la strumentale tenuta di più disavanzi, l'accantonamento annuale finalizzato al risanamento e, conseguentemente, di peggiorare, anziché migliorare, nel tempo del preteso riequilibrio, il risultato di amministrazione» (Considerando in diritto n. 7, sesto capoverso)[144];

ii) dichiara l'infondatezza delle ulteriori censure, fra cui quella relativa alla durata ventennale del piano;

iii) con riferimento agli effetti della sentenza e all'impatto sugli enti locali della declaratoria di illegittimità del comma 2-ter, afferma che la «normativa di risulta [..] è immediatamente applicabile anche in assenza di ulteriori interventi legislativi» (Considerando in diritto n. 9, primo capoverso). Con riguardo alla situazione determinatasi nell'arco temporale compreso tra il momento dell'approvazione del piano decennale e la presente declaratoria di incostituzionalità, in cui si sono svolte gestioni di bilancio fondate sulla norma vigente, ancorché illegittima, ciascun ente locale dovrà procedere al necessario risanamento, sulla base della normativa di risulta, secondo il principio di gradualità, al fine di non compromettere il perseguimento dle livello essenziale delle prestazioni sociali[145];

iv) rivolge un monito al legislatore, in ordine alle potenziali conseguenze negative di norme che consentono di derogare al principio di equilibrio di bilancio e di non tener conto dell'esigenza che eventuali squilibri, di regola, andrebbero assorbiti nel corso del medesimo mandato amministrativo in cui si è generato il disavanzo.

Nel richiamare quanto già affermato nella sent. n.18 del 2019  circa l’intrinseca pericolosità di «soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell’equilibrio del bilancio» rileva che  «[l]a tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento» e che «[d]i fronte all’impossibilità di risanare strutturalmente l’ente in disavanzo, la procedura del predissesto non può essere procrastinata in modo irragionevole, dovendosi necessariamente porre una cesura con il passato così da consentire ai nuovi amministratori di svolgere il loro mandato senza gravose “eredità”. Diverse soluzioni possono essere adottate per assicurare tale discontinuità, e siffatte scelte spettano, ovviamente, al legislatore» (sentenza n. 18 del 2019, Considerando in diritto n. 10).

v) inoltre, ed è questa la parte della decisione che maggiormente rileva ai fini dell'articolo 53 in esame, sottolinea come l'intervento statale di risanamento degli enti locali dovrebbe essere diretto a compensare gli squilibri strutturali imputabili alle caratteristiche socio-economiche del territorio e non ad introdurre misure che, attenuando il controllo sull'equilibrio finanziario, finiscono per favorire l'espansione del deficit.

Invero tale principio, effettivamente richiamato nella sentenza in commento, è ancor più diffusamente sviluppato nella (precedente) sentenza n. 4 del 2020[146], con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che hanno consentito agli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità, finalizzate ai pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la relativa quota accantonata nel risultato di amministrazione. In quell'occasione la Corte afferma che solo in presenza di «insufficienza strutturale del gettito fiscale ad assicurare i servizi essenziali» imputabile «alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio», si impone il dovere dello Stato di attuare gli strumenti a tal fine previsti dall'articolo 119, terzo, quarto e quinto comma. Dovere che non può invece estendersi ai casi in cui i deficit degli enti territoriali derivino da inefficienze amministrative, quali in particolare l'incapacità di riscuotere i tributi. In tal caso, sono piuttosto da evitare interventi estemporanei che hanno l'effetto di determinare un incremento della capacità di spesa dell'ente, senza che sia al contempo individuabile un'effettiva copertura giuridica. Occorre evitare l'adozione di ogni misura  che «migliora in modo solo apparente il risultato di amministrazione, così esonerando l’ente locale dalle necessarie operazioni di rientro dal deficit, che non saranno parametrate sul disavanzo effettivo [..] Ciò pregiudica ulteriormente, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, primo periodo, Cost., l’equilibrio strutturale dell’ente locale in questione, in quanto alla situazione deficitaria precedente si aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione».

 

 


Commi 778-780
(Rifugi pubblici per cani randagi)

 

 

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi ovvero per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi pubblici per i medesimi animali. Lo stanziamento è disposto esclusivamente in favore degli enti locali che siano proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti e limitatamente (in tale ambito) agli enti strutturalmente deficitari o in stato di predissesto o di dissesto finanziario (secondo le nozioni di cui ai richiamati articoli 242, 243-bis e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni[147]).

Per le suddette messa a norma o progettazione e costruzione di nuovi rifugi, si richiede il rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nella regione.

Si demanda la disciplina inerente alle modalità di assegnazione delle risorse ad un decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Si prevede che in ogni caso l'assegnazione sia effettuata solo su istanza degli enti interessati.

 


Commi 781 e 782
(Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna)

 

 

I commi 781 e 782, inseriti nel corso dell’esame alla Camera, al fine di far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna, prevedono l’istituzione di un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021, per la concessione di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati. La definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di ripartizione dei contributi è demandata ad un apposito decreto ministeriale.

 

Il comma 781, al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della regione Sardegna, prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione, nel limite di 5 milioni di euro per il medesimo anno, di contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.

 

Il comma 782 demanda la definizione dei requisiti di accesso e dei criteri di ripartizione dei contributi in questione, ad un apposito decreto del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della regione Sardegna.

 

Si ricorda che con la delibera del Consiglio dei ministri del 2 dicembre 2020 è stato dichiarato, per la durata di dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 28 novembre 2020 nel territorio del Comune di Bitti, in Provincia di Nuoro e sono stati stanziati 2 milioni di euro a carico del Fondo per le emergenze nazionali. In attuazione di tale delibera sono state emanate le ordinanze di protezione civile n. 721 del 4 dicembre 2020 e n. 722 del 9 dicembre 2020.

Informazioni sono state fornite nella seduta del 2 dicembre 2020 dell’VIII Commissione della Camera, in risposta all’interrogazione 5-05103.

 



[1]     Dato dalla differenza tra il nuovo livello di finanziamento per il 2021, pari a 121.370,1 milioni di euro e quello stabilito per il 2020, al netto degli interventi per l’emergenza COVID, pari a 117.407,2 milioni di euro.

[2] Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

[3]     L'ambito in esame non concerne i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali dei suddetti enti ed aziende.

[4]     Cfr. l'articolo 15-quater del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

[5]     Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

[6]     Struttura di cui all'articolo 4, comma 9, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

[7]   Disciplina che a livello legislativo è posta dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.

[8]     Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi.

[9]     Più in particolare, l’accordo nazionale e gli accordi specifici concernono le modalità di svolgimento della suddetta formazione a tempo parziale e delle attività formative, teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.

[10]   Si ricorda che, in base alla disciplina generale di cui al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, ogni regione stipula protocolli d’intesa con le università ubicate nel proprio territorio ai fini dello svolgimento dell'attività assistenziale sanitaria.

[11]   Il conferimento può riguardare i soggetti iscritti agli albi professionali degli ordini: dei medici-chirurghi e degli odontoiatri; dei veterinari; dei farmacisti; dei biologi; dei fisici e dei chimici; delle professioni infermieristiche; della professione di ostetrica; dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; degli psicologi

[12]   Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020

[13]   Riguardo a tali divieti a regime, cfr. le norme richiamate dal comma 432 - articolo 7, commi 5-bis e 6, e articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni -. In merito al suddetto articolo 36, cfr. anche infra.

[14]   Appartengono a quest’area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

[15]   Appartengono a quest’area i lavoratori che, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono (nel quadro di indirizzi definiti) funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.

[16]   Riguardo a tali modalità, il comma 430 rinvia all’articolo 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

[17]   Riguardo ai contratti di lavoro dipendente a termine e ai contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, cfr. l’articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

[18]   Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. Le modalità attuative della legge sono state successivamente approvate con DM 6 ottobre 2006.

[19]   La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.

[20]   Il corrispondente regolamento di attuazione è stato pubblicato sulla G.U. n. 272 del 21 novembre 2017: DECRETO 17 ottobre 2017, n. 166 Regolamento concernente l'indennizzo a soggetti affetti da sindrome da talidomide, in attuazione dell'articolo 21-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in vigore dal 6 dicembre 2017).

[21]   Commissario di cui all’articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.

[22]   Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 122 del D.L. n. 18, il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e alle singole regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

[23]   Tali deroghe sono già previste dall'articolo 13 del citato D.L. n. 18 del 2020 (articolo anch'esso richiamato dalla norma in esame), in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con riferimento all'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie e al reclutamento temporaneo, da parte di regioni e province autonome, di tali professionisti, sempre a condizione del possesso di un certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.

[24]   La norma fa riferimento alla tipologia delle agenzie di somministrazione di lavoro iscritte nella sezione (del relativo albo) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale sezione concerne le agenzie abilitate allo svolgimento di tutte le attività di somministrazione di lavoro (ivi compresa la stipulazione di contratti a tempo determinato tra agenzia e lavoratore).

[25]  Oneri (a carico dell’Amministrazione) corrispondenti all’applicazione di un’aliquota - a titolo di IRAP - pari all’8,5 per cento.

[26]   Si ricorda che, in base all’articolo 1, comma 4, lettera a), della L. 3 agosto 2007, n. 120, e successive modificazioni, i volumi delle prestazioni libero-professionali non devono superare, globalmente considerati, quelli eseguiti nell'orario di lavoro.

[27]  Riguardo al rinvio alla contrattazione integrativa, cfr. l’articolo 6, comma 1, lettera d), del contratto collettivo nazionale di lavoro per il periodo 2016-2018 del personale del comparto sanità (del Servizio sanitario nazionale).

      Si ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. n. 1925 (di conversione del D.L. 14 agosto 2020, n. 104) stima (nella parte relativa all'articolo 29 del suddetto D.L.) che il valore medio della tariffa in esame sia pari a circa 30 euro (la stima è stata effettuata in base ad "una ricognizione dei valori applicati in alcune regioni").

[28] Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006.

[29]            Tutti i valori summenzionati sono identici per quanto riguarda l’autorizzazione di cassa.

[30]            Cfr. il capitolo 3440 dell’unità previsionale di base 2.1 dello stato di previsione del Ministero della salute.

[31]   Per il 2020, la norma in esame sull'assenza dal servizio ha trovato applicazione per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 ed il 15 ottobre 2020, mentre la norma sul lavoro agile ha riguardato il periodo compreso tra il 16 ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020.

[32]   In merito, la norma in esame opera anche un richiamo di natura generale all’articolo 3, comma 1, della citata L. n. 104. Secondo quest’ultimo comma, è "persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione".

[33]   Riguardo alla condizione generale di handicap, cfr. supra, in nota.

[34]   Cfr., al riguardo, il citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.

[35]   Si ricorda che per alcune categorie di dipendenti privati, in base a norme specifiche, il trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo. Cfr. anche infra.

[36]   In base al citato messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020, per tutte le fattispecie di cui all'articolo 26, comma 2, del D.L. n. 18 "il lavoratore deve farsi rilasciare la certificazione di malattia dal proprio medico curante nelle consuete modalità, garantendo, in tal modo, l’avvio del procedimento per il riconoscimento della prestazione equiparata alla degenza ospedaliera".

[37]   Come detto, riguardo alle norme di cui al citato articolo 26 del D.L. n. 18, cfr. il messaggio dell’INPS n. 2584 del 24 giugno 2020.

[38]   Si ricorda che i contratti collettivi di lavoro prevedono spesso un'integrazione del trattamento di malattia riconosciuto dall'INPS; come accennato, in base a norme specifiche, per alcune categorie di lavoratori l'intero trattamento di malattia è a carico del datore di lavoro medesimo.

[39]   Riguardo ai dipendenti pubblici, una norma analoga è posta dall'articolo 87, comma 1, alinea, del citato D.L. n. 18, e successive modificazioni. Peraltro, l’articolo 4, comma 2, del D.M. 19 ottobre 2020 prevede che il dipendente pubblico in esame, qualora non sia in condizione di malattia, svolga la propria attività in modalità agile.

[40]   Riguardo ai dipendenti pubblici, cfr. supra, in nota.

[41]  Cfr. anche l’ordinanza del 28 luglio 2020 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

[42]   La decorrenza è stata cosi rideterminata dalle novelle di cui all'articolo 7, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11.

[43]   Sul punto si rinvia alla Relazione della Corte dei conti al Parlamento su “Determinazione e relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa italiana (CRI) per l’esercizio 2015”, gennaio 2017. Per l'esercizio 2017, cfr. il Doc. XV, n. 118.

[44]   In attuazione di tale disposizione, si veda, da ultimo, il d.m. 6 agosto 2020, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e all'Associazione della Croce rossa italiana per l'anno 2020".

[45]   Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero della difesa.

[46]   L'articolo 2644 del codice civile prevede che gli atti soggetti a trascrizione (di cui all'articolo 2643 dello stesso codice) "non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi". Inoltre, ai sensi del secondo comma del citato articolo 2644, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione successiva, a prescindere da quale sia la data dell’atto giuridico sottostante quest’ultima trascrizione o iscrizione.

[47]   Comitato di cui all'articolo 9 dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza permanente il 23 marzo 2005.

[48]   Si ricorda che anche quest'ultimo riparto viene adottato previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

[49]   Intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome sancita dalla relativa Conferenza permanente il 18 dicembre 2019.

[50]   In base al citato comma 576, gli accordi dovevano essere conclusi entro il 31 dicembre 2016.

[51]   Riguardo al Sistema Tessera Sanitaria, cfr. il relativo portale.

[52]   Disciplina di cui al D.M. 14 marzo 2013, come modificato dal successivo D.M. 5 febbraio 2015.

[53]   Il decreto legislativo n. 206 del 2007 reca attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

[54]   Cfr. il D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari". Si ricorda che l'articolo 2, comma 2, del suddetto D.P.R. n. 574, e successive modificazioni, specifica che, ai fini in oggetto, i concessionari di servizi di pubblico interesse sono i soggetti che gestiscono servizi che rientrano nelle attribuzioni o nella disponibilità di enti pubblici, ovvero che gestiscono servizi equiparati ai suddetti.

[55]   Si ricorda che, in base all'articolo 1 del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego", la conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca, adeguata alle esigenze del buon andamento del servizio, costituisce requisito per le assunzioni, comunque strutturate e denominate, ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, e negli enti pubblici in Provincia di Bolzano.

[56]   Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670.

[57]   In attuazione, è intervenuta l’ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020.

[58]   Al riguardo, ha disposto la stessa ordinanza n. 11 del 16 maggio 2020.

[59]   In attuazione, sono intervenute l’OM 197 del 17 aprile 2020 e l’OM 21 del 3 giugno 2020.

[60]   In attuazione, sono intervenute, per il primo ciclo, l’ordinanza n. 9 del 16 maggio 2020 e, per il secondo ciclo, l’ordinanza n. 10 del 16 maggio 2020. Successivamente, è intervenuta l’ordinanza n. 41 del 27 giugno 2020, concernente l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità per il primo e per il secondo ciclo di istruzione e degli esami integrativi e preliminari per il secondo ciclo di istruzione, nonché della sessione straordinaria dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

[61]   Al riguardo, hanno disposto le già citate ordinanze 9, 10 e 11 del 2020.

[62]   Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, sono allocate sui capp. 1196, 1194 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione.

[63]   Le risorse destinate alle scuole paritarie sono allocate sul cap. 1477 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione.

[64]   L’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

[65]   Le funzioni amministrative e legislative statali in materia di Università degli studi di Trento sono state delegate alla provincia autonoma di Trento dall’art. 2, co. 122, della L. 191/2009. I contenuti della delega sono stati specificati con il d.lgs. 142/2011.

[66]   Il contributo può essere differenziato per i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale.

[67]   L’art. 9 del d.lgs. 68/2012 ha disposto che, ai fini della graduazione dell'importo dei contributi, le università statali e le istituzioni AFAM valutano la condizione economica degli iscritti e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.

      Ha, altresì, previsto l'esonero totale dal pagamento per gli studenti in possesso dei requisiti per l'accesso alle borse di studio, gli studenti disabili con un'invalidità pari almeno al 66%, gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio erogata dal Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici, gli studenti costretti a interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate (per il periodo di infermità), gli studenti che intendono ricongiungere la carriera dopo un periodo di interruzione.

      Le università statali e le istituzioni AFAM – nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio – possono disporre autonomamente ulteriori esoneri (totali o parziali) dal pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi universitari, tenuto conto della condizione economica degli studenti, in favore di studenti diversamente abili con invalidità inferiore al 66%, studenti che concludono gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nell'acquisizione dei crediti previsti dal piano di studi, studenti che svolgono una documentata attività lavorativa.

      Ha, infine, previsto che le università non statali legalmente riconosciute devono riservare una quota del contributo statale di cui alla L. 243/1991 per l'esonero totale in favore degli studenti in possesso dei requisiti di accesso alla borsa di studio e degli studenti disabili con invalidità superiore al 66%, nonché per eventuali ulteriori esoneri autonomamente stabiliti. Al tal fine, con il riparto dei contributi di cui alla L. 243/1991 sono definiti specifici incentivi che tengono conto dell'impegno nelle politiche per il diritto allo studio.

[68]   Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non può superare € 70; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non può superare € 1.190.

[69]   Ad esempio, nel caso di uno studente con ISEE pari a € 14.000, il contributo non può superare € 200; nel caso di uno studente con ISEE pari a € 30.000, il contributo non può superare € 1.785.

[70]   L’art. 12 del D.L. 91/2017 (L. 123/2017) ha stabilito che per costo standard per studente delle università statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo studente iscritto entro la durata normale del corso di studio, determinato tenuto conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università.

Ha definito, altresì, i criteri sulla base dei quali è determinato (ed eventualmente aggiornato) il modello di calcolo del costo standard per studente, che, in particolare, attengono ai costi del personale docente, dei docenti a contratto, del personale tecnico-amministrativo, nonché ai costi di funzionamento e gestione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, prevedendo anche alcuni meccanismi perequativi, al fine di tenere conto dei differenti contesti economici e territoriali in cui l’università si trova ad operare.

Il modello di calcolo è determinato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, che stabilisce anche la quota del FFO da ripartire tra gli atenei in base al criterio del costo standard per studente.

Per il triennio 2018-2020 è intervenuto il DM 8 agosto 2018, n. 585. In particolare, il DM ha stabilito che la percentuale di FFO, al netto degli interventi con vincolo di destinazione, da ripartire sulla base del costo standard è del 22% per il 2018, del 24% per il 2019 e del 26% per il 2020.

Qui, qui e qui le tabelle di determinazione del costo standard per singolo ateneo relative, rispettivamente, al 2018, al 2019 e al 2020.

[71]   In particolare: servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio.

[72]   Il medesimo art. 18 del d.lgs. 68/2011 ha previsto anche che al finanziamento delle borse di studio si provvede, altresì, attraverso:

- il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio, il cui importo è articolato in tre fasce (a seconda della condizione economica dello studente). La misura minima della tassa regionale è fissata, rispettivamente per le diverse fasce, in € 120, € 140 e € 160. Le regioni e le province autonome possono stabilire l'importo della tassa fino ad un massimo di € 200 (da aggiornare annualmente, in base al tasso di inflazione programmato). Qualora non vi provvedano, la stessa è fissata in € 140;

- risorse proprie delle regioni (oltre al gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio), pari almeno al 40% dell'assegnazione del Fondo. L'impegno delle regioni in termini maggiori è valutato attraverso l'assegnazione di specifici incentivi nel riparto del Fondo integrativo statale e del Fondo per il finanziamento ordinario alle università statali che hanno sede nel relativo territorio.

[73]   In attuazione di quanto disposto dall’art. 17 del d.lgs. 68/2012, sono intervenuti il DM 672/2016, che ha disciplinato il riconoscimento dei collegi universitari di merito, e il DM 673/2016, che ne ha disciplinato l’accreditamento.

[74]   Da ultimo, è intervenuto il D.D. 2165/2019, che ha decretato quali collegi universitari legalmente riconosciuti, essendosi adeguati ai nuovi criteri di accreditamento di cui all’art. 17 del d.lgs. 68/2012 mantengono la qualifica di collegio universitario di merito accreditato acquisita inizialmente ex lege in base all’art. 23, co. 2, del medesimo d.lgs., e quali la perdono.

[75]   Qui la pagina dedicata del sito del MUR.

[76]   Per completezza, si ricorda che l’art. 1, co. 173, della L. 190/2014 (L. di stabilità 2015) aveva autorizzato una spesa integrativa di € 4 mln per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti. A sua volta, l’art. 1, co. 246, della L. 208/2015 (L. di stabilità 2016) aveva autorizzato una spesa integrativa di € 3 mln per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.

[77]   Da ultimo, per il 2019, lo stanziamento complessivo, pari a € 14.940.563,00, è stato ripartito con DM 1122 del 6 dicembre 2019.

[78]   La L. 240/2010 ha confermato, anticipandone la decorrenza, la scelta, già fatta dalla L. 230/2005, di messa ad esaurimento dei ricercatori a tempo indeterminato, individuando, invece, due tipologie di contratti di ricerca a tempo determinato.

      In particolare, l’art. 24, co. 1, ha disposto che, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

      Il co. 3 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 338, lett. b), della L. 232/2016 (L. di bilancio 2017) – ha previsto che la prima tipologia (lett. a)) consiste in contratti di durata triennale, prorogabili per due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte (RtD di tipo A). La seconda tipologia (lett. b)) consiste in contratti triennali – originariamente non rinnovabili, ma divenuti definitivamente tali proprio a seguito dell’intervento disposto dalla L. di bilancio 2017 –, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lett. a), o che hanno conseguito l’ASN, o che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse post-dottorato, oppure di contratti, assegni o borse analoghi in università straniere (nonché, ai sensi dell’art. 29, co. 5, della medesima L. 240/2010, a candidati che hanno usufruito per almeno 3 anni di contratti a tempo determinato stipulati in base all’art. 1, co. 14, della L. 230/2005) (RtD di tipo B).

[79]   Art. 1, co. 401, L. 145/2018.

[80]   Di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005.

[81]   In base all’art. 24, co. 5, della L. 240/2010, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di ricerca a tempo determinato di tipo B, l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’ASN, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato. A sua volta, il co. 5-bis, introdotto dall’art. 19, co. 1, lett. f), del D.L. 76/2020 (L. 120/2020), prevede la possibilità di anticipare già a dopo il primo anno di contratto il passaggio in questione, qualora l’università abbia le necessarie risorse nella propria programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali disponibili per l'inquadramento nella qualifica di professore associato. Resta fermo il previo esito positivo della valutazione che, in tal caso, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell’ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.

[82]   In base allo stesso art. 24, co. 6, della L. 240/2010 – sempre come modificato dall’art. 5, co. 1, lett. b), del D.L. 126/2019 (L. 159/2019) – dal 2022 le università possono destinare fino alla metà delle risorse necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo alle chiamate a professore di seconda fascia di ricercatori a tempo determinato di tipo B, che abbiano conseguito la stessa ASN.

[83]   Lo stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19 dichiarato fino al 31 luglio 2020 con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con delibera del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2020, è stato da ultimo prorogato al 31 gennaio 2021 con delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020.

[84]   Ai collegi universitari di merito sono destinate risorse anche dal comma 522.

[85]   Il Fondo è allocato sul cap. 1570 dello stato di previsione del MUR.

[86]   Al riguardo si ricorda, infatti, che l'art. 3 del d.lgs. 68/2012 ha previsto un sistema integrato di strumenti e servizi per la garanzia del diritto allo studio, al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, diversi soggetti. A sua volta, l’art. 6, tra gli strumenti e i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo, ha ricompreso: servizi abitativi e di ristorazione, attività a tempo parziale, trasporti, assistenza sanitaria, accesso alla cultura, servizi di orientamento e tutorato, servizi per la mobilità internazionale, materiale didattico, nonché, per gli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, in possesso di determinati requisiti, borse di studio.

[87]   Data di entrata in vigore della L. 7 agosto 2015, n. 124, recante la delega in base alla quale è stato emanato il d.lgs. 75/2017.

[88]   Ovvero, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati.

[89]   L’art. 2 della L. 508/1999 ha disposto che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché, con la trasformazione in Istituti superiori di studi musicali e coreutici, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati, costituiscono il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM).

      Le risorse destinate alle Istituzioni AFAM sono allocate nel Programma “Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica” dello stato di previsione del MUR. In particolare, quelle destinate al funzionamento amministrativo e didattico sono allocate sul cap. 1673/pg 5.

[90]   Qui il masterplan. Qui una brochure informativa.

[91]   Riguardo ai termini di prescrizione, cfr. l'articolo 3, commi 9 e 10, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e l'articolo 37, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27.

[92]   A legislazione vigente, non sono previste risorse per gli anni successivi al 2022. Il Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 2153 dell'unità previsionale di base 18.2), ai fini del successivo trasferimento delle risorse nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

[93]   Le risorse sono allocate sul cap. 5676 dello stato di previsione del Mibact.

[94]   I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, pari a € 500, erano stati disciplinati con DPCM 15 settembre 2016, n. 187.

[95]   I criteri e le modalità di attribuzione e utilizzo della Carta, nonché l’importo da assegnare, erano stati disciplinati con DPCM 4 agosto 2017, n. 136, che aveva modificato il DPCM del 2016.

[96]   In particolare, in risposta alle controdeduzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, aveva osservato che anche dalla nuova impostazione dello schema normativo di finanza pubblica delineata con la L. 163/2016 non sembrava poter derivare il venir meno della necessità di emanare una norma legittimante di rango primario da porre a base del DPCM, al fine anzitutto di poter individuare la platea di beneficiari del diritto.

[97]   I criteri e le modalità di utilizzazione della Carta per i giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2018 sono dunque stati disciplinati con DPCM 7 dicembre 2018, n. 138, che ha ulteriormente modificato il DPCM del 2016, stabilendo, in particolare, che la Carta poteva essere utilizzata dagli stessi fino al 31 dicembre 2019.

[98]   Gli importi nominali da assegnare nell’ambito delle risorse disponibili, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta per coloro che hanno compiuto 18 anni nel 2019 sono stati definiti con D.I. 177/2019, in base al quale le iscrizioni sul sito www.18app.italia.it erano aperte fino al 31 agosto 2020, mentre la scadenza per spendere il bonus è il 28 febbraio 2021.

[99]   Comprendente anche  Cipro, Croazia, Grecia, Marocco,  Spagna e Portogallo.

[100] Comprendente anche Emirati Arabi, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Ungheria, Kazakhistan, Repubblica di Corea, Mongolia, Marocco, Pakistan, Portogallo, Qatar Arabia saudita, Spagna, Repubblica Araba Siriana.

[101] Comprendente anche Croazia, Cipro, Francia, Slovenia, Spagna e Svizzera.

[102] Comprendente anche Francia e Svizzera.

[103] Comprendente anche Austria e Grecia.

[104] Comprendente anche  Francia.

[105] Comprendente anche Belgio, Francia, Lussemburgo.

[106] Al riguardo, tuttavia, la relazione tecnica all'A.S. 2287 della XVII legislatura (da cui poi la L. 220/2016) precisava che sarebbero rimasti allocati nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) gli stanziamenti relativi al finanziamento dei seguenti crediti d'imposta (per i quali la stessa L. 220/2016 ha dettato una nuova disciplina):

-   art. 1, co. 325-337, della L. 244/2007 (commi abrogati dall'art. 1, co. 331, lett. f), della L. 208/2015 e dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 140 mln annui a decorrere dal 2016 (cap. 7765, Somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato a reintegro dei minori versamenti conseguenti alla fruizione dei crediti di imposta per il cinema);

-   art. 20 del d.lgs. 60/1999 (abrogato dall' art. 39 della stessa L. 220/2016), pari a € 26,4 mln annui a decorrere dal 2019 (cap. 3872, recante somme da accreditare alla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere riversata all'entrata del bilancio dello Stato in relazione al credito di imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche).

[107] Il complessivo livello di finanziamento è parametrato all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

[108] Da ultimo, l’art. 1, co. 366, della L. 160/2019 (L. di bilancio 2020) ha incrementato di € 75 mln per il 2020 la dotazione del Fondo, utilizzando una quota delle risorse già assegnate con delibera CIPE n. 31/2018 al Piano operativo "Cultura e turismo" di competenza del MIBACT. In base alla relazione tecnica all’A.S. 1586 tali risorse sono allocate sul già citato cap. 7765 dello stato di previsione del MEF.

[109] Il riparto del Fondo fra le diverse tipologie di intervento è stato effettuato:

- per il 2017, con DM 13 luglio 2017;

- per il 2018, con DM 148 del 15 marzo 2018;

- per il 2019, con DM 149 del 14 marzo 2019, DM 179 del 2 aprile 2019, DM 199 del 24 aprile 2019, DM 520 del 7 novembre 2019 e DM 7 febbraio 2020;

- per il 2020, con DM 187 del 22 aprile 2020 e con DM 405 del 12 agosto 2020.

[110] In attuazione dell’art. 21, co. 5, della L. 220/2016 sono intervenuti il D.I. 15 marzo 2018 relativo al credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'art. 15 della L. 220/2016 e il D.I. 15 marzo 2018 relativo ai crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli artt. 16, 17, co. 1, 18, 19 e 20 della medesima L. 220/2016.

[111] Le fondazioni lirico-sinfoniche sono state inizialmente disciplinate dalla L. 800/1967, che ha dichiarato il "rilevante interesse generale" dell'attività lirica e concertistica "in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale" ed ha attribuito agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate la personalità giuridica di diritto pubblico. Sono stati così riconosciuti come enti autonomi 11 teatri lirici – il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze (ora, Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino), il Teatro Comunale dell'Opera di Genova (ora, Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova), il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona – e 2 istituzioni concertistiche assimilate: l'Accademia nazionale di S. Cecilia di Roma e l'Istituzione dei concerti e del teatro lirico Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (ora, Fondazione teatro lirico di Cagliari). Agli enti sopra indicati si è aggiunta, a seguito della L. 310/2003, la Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari. Attualmente, pertanto, le fondazioni lirico-sinfoniche sono quattordici.

[112] In base a quanto riportato nell’Allegato 1 alla prima Relazione semestrale sull’applicazione dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, le linee guida per la compilazione di piani di risanamento sono state emanate con nota prot. n. 3231 del 19 febbraio 2014.

[113] L’art. 182-ter del R.D. 267/1942 consente ai debitori, con il piano propedeutico al concordato preventivo (di cui all'art. 160), di transigere le pendenze fiscali proponendo il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, a specifiche condizioni di legge. Il debitore può effettuare tale proposta anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (previsto, per l'imprenditore in crisi, dall'art. 182-bis).

[114]In base all’art. 7, co. 6, del d.lgs. 165/2001, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

      a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

      b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

      c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

      d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

[115] Gli esiti dei lavori della Commissione giudicatrice erano stati approvati con D.D. 26 maggio 2016.

[116] Gli esiti della selezione e la graduatoria dei candidati erano stati approvati con D.D. 8 maggio 2019.

[117] La relazione illustrativa all’A.S. 1925 faceva presente che gli incarichi erano scaduti il 30 giugno 2020.

[118] Gli esiti della selezione e la graduatoria dei candidati sono stati approvati con D.D. 7 ottobre 2020, n. 1830.

[119] Destinazione derivante della L. 1184/1935, come modificata dal d.lgs.lgt. 56/1946, provvedimenti poi abrogati dal D.L. 200/2008 (L. 9/2009).

[120] L’art. 47 del d.lgs. 177/2005 ha disposto, per quanto qui più interessa, che l'ammontare dei canoni di abbonamento sono determinati annualmente in misura tale da consentire alla società concessionaria di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 3). Ha disposto, altresì, che è fatto divieto alla società concessionaria di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo (co. 4).

[121] Il contratto di servizio 2018-2022 ha per oggetto, fra l’altro, l'offerta radiofonica, televisiva, e multimediale diffusa attraverso le diverse piattaforme in tutte le modalità, l'impiego della capacità trasmissiva necessaria, la realizzazione dei contenuti editoriali, l'erogazione dei servizi tecnologici per la produzione e la trasmissione del segnale in tecnica analogica e digitale, la predisposizione e gestione dei sistemi di controllo e di monitoraggio.

[122] È in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a)     nel caso di società a responsabilità limitata (diverse da PMI con determinate caratteristiche) qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate;

b)     nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società diverse da PMI con determinate caratteristiche, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c)     qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d)    qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;

e)     nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:

i.          il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e

ii.          il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

[123] Recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

[124] Rendiconto generale dello Stato per il 2019, tab 6, Allegato sulla cooperazione allo sviluppo nel 2019.

[125] L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 è già stato oggetto della citata sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016.

[126] Il par. 25, n. 27 dei citati Orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree include tra le "regioni remote" le isole che sono parte del territorio di uno Stato membro.

      Tra l'altro l'articolo 174 del TFUE, disciplinando la coesione economica, sociale e territoriale, statuisce che "tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle (...) regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali (...) le regioni insulari". Nel corso degli anni, tuttavia, poche iniziative concrete sono state assunte per dare attuazione a tale disposizione. Per maggiori approfondimenti, si rinvia a: "Islands of the EU. Taking account of their specific needs in EU policy", Parlamento europeo, 2016.

[127] Si veda il testo scritto depositato nel corso della richiamata audizione, p.14.

[128] Si veda in proposito il Dossier del servizio studi del Senato n.262 "Sul riconoscimento degli svantaggi naturali derivanti dall'insularità", giugno 2020.

[129] A pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato viene ricordato che “nel gennaio 2016, il MIT e le amministrazioni dei territori attraversati dalla A22 avevano sottoscritto un protocollo d’intesa che consentiva l’affidamento in house della concessione a una società interamente partecipata dalle amministrazioni territoriali. Si dovevano, dunque, liquidare i soci privati che detengono circa il 14% della società Autostrada del Brennero S.p.A. L’iter procedurale per la sottoscrizione della nuova convenzione di concessione dell’autostrada A22 non si è ancora concluso ed anche la data, oramai imminente, del 30 giugno trascorrerà senza che venga perfezionata la liquidazione dei soci privati dell’attuale compagine della società Autostrada del Brennero S.p.A.”.

[130] V. pag. 8 del documento consegnato dall’AGCM nel corso dell’audizione del 23 giugno 2020 presso l’8a Commissione del Senato.

[131] Si ricorda che l’art. 55, comma 13, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1998, che la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero è autorizzata ad accantonare, in esenzione di imposta, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova).

[132] In Italia esistono 871 aree protette, disciplinate dalla legge 394/91, per un totale di oltre 3 milioni di ettari tutelati a terra, circa 2.850mila ettari a mare e 658 chilometri di costa. I parchi nazionali sono 24 e coprono quasi 1,5 milioni di ettari a terra e 71mila a mare; le Aree marine protette, invece, sono 32, per un’estensione di circa 222mila ettari e ad esse occorre aggiungere due parchi sommersi ed il Santuario internazionale dei mammiferi marini, con altri 2.5 milioni di ettari protetti (dati del VI aggiornamento dell´Elenco U?ciale delle Aree protette)

[133] Il Programma MAB include al suo interno le Riserve della Biosfera, che comprendono ecosistemi terrestri, marini/costieri o una combinazione degli stessi. Il Network mondiale delle Riserve della Biosfera comprende attualmente 714 Riserve della Biosfera (incluse 21 transfrontaliere), in 129 Paesi, di cui 19 in Italia.

[134] In base alla Convenzione l’UNESCO ha fino ad oggi riconosciuto un totale di 1121 siti (869 siti culturali, 213 naturali e 39 misti) presenti in 167 Paesi del mondo. Attualmente l'Italia e la Cina sono le nazioni che detengono il maggior numero di siti inclusi nella lista dei patrimoni dell'umanità. In Italia sono presenti 55 siti, di cui 5 sono siti naturali (Isole Eolie, Monte San Giorgio, Dolomiti, Monte Etna, Antiche faggete primordiali dei Carpazi e di altre regioni d’Europa).

[135] Il co. 21 dell'art. 1 della L. 160/2019 definisce opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di candidatura, o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le infrastrutture esistenti individuate nel medesimo dossier, come quelle che danno accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi. Il co. 22 definisce opere connesse quelle la cui realizzazione è necessaria per connettere le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura, per accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento. Il co. 23 definisce opere di contesto quelle la cui realizzazione integra il sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle altre localizzazioni che verranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi 2026.

[136] Recante «Riparto del fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, e che alla data di entrata in vigore del medesimo decreto risultano avere il piano di riequilibrio approvato ed in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale», previsto dall’articolo 53, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

[137] Spesso in ragione delle criticità di bilancio connesse alla revisione straordinaria dei residui imposta dalle nuove disposizioni contabili.

[138] Nello specifico, ai sensi dell'art. 1, comma 714, della legge n. 208 del 2015, come sostituito dall’art. 1, comma 434, della legge n. 232 del 2016, «gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l’approvazione ai sensi dell’articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell’approvazione del rendiconto per l’esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell’approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all’articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1º gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 aprile 2015 [..]».

[139] Sulla base del ricorso della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Calabria, che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale riferite alle richiamate disposizioni del D.L. n.34 del 2019, nell'ambito dell'attività di controllo sulla rimodulazione del piano di riequilibrio che il comune di Reggio Calabria ha adottato sulla base della facoltà contenuta al citato art. 38, comma 2-bis.

[140] Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di esecutività della medesima delibera.

[141] Si tratta dei seguenti: i) incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio; ii) incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti; iii) incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie; iv) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne; v) incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate; vi)  incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica; vii) incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro (si veda la nota metodologica sull'IVSM pubblicata sul sito internet di ISTAT).

[142] Nella nota tecnica, cui si rinvia, si precisa che il numero totale dei comuni interessati dalla rilevazione sono stati 6605, e non 6606, in quanto (per le ragioni ivi illustrate) non è stato possibile stimare la CF per il comune di Mappano (TO).

[143] Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza e per un inquadramento nell'ambito di pregresse decisioni si rinvia alla Nota breve n. 212 del Servizio studi del Senato " I piani di riequilibrio degli enti locali nella giurisprudenza costituzionale: la sentenza n. 115 del 2020", luglio 2020.

[144] Il giudice delle leggi (al considerando in diritto n. 7.1, capoversi quinto, secondo periodo, e sesto) afferma che la disposizione censurata «consente di tenere più disavanzi (e, in definitiva, più bilanci paralleli) sui quali definire separatamente ad libitum sia l’uso irrituale delle singole anticipazioni, sia il calcolo dell’indebitamento e delle quote annuali di rientro. Ciò spiega in particolare come, nel caso oggetto del giudizio a quo, a fronte del deficit accertato dalla Commissione prefettizia a monte dell’unico piano di riequilibrio approvato dal Ministero dell’interno e dalla Corte dei conti – pari a euro 110.918.410,00, ripartito in dieci annualità di accantonamento di 11.091.804,10 – ci si trovi ora in presenza di anticipazioni di liquidità pari a euro 258.837.831,63 oltre ad un ulteriore prestito regionale per un servizio obbligatorio di parte corrente pari a euro 64.974.388,27 a fronte di una rata di accantonamento ventennale sottostimata in euro 2.538.485,47 annui».

[145] La Corte richiama in proposito quanto affermato nella sentenza n. 4 del 2020, in cui, preso atto che le amministrazioni territoriali avevano comunque operato in modo conforme alle disposizioni statali allora vigenti e che gli impegni e i pagamenti effettuati sulla base di bilanci adottati ai sensi di quelle disposizioni avevano determinato un legittimo affidamento dei soggetti venuti in contatto con le stesse amministrazioni, aveva chiarito che «non è affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia» (Considerando in diritto n. 5, quarto capoverso). Al riguardo, aveva affermato l'esigenza di «assicurare la bilanciata congiunzione tra il principio di legalità costituzionale dei conti e l’esigenza di un graduale risanamento del deficit, coerente con l’esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l’intero periodo di risanamento» (Considerando in diritto n. 5, settimo capoverso, primo periodo).

[146] Per maggiori approfondimenti sui contenuti della sentenza si rinvia alla Nota breve n. 172 del Servizio studi del Senato "Uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni: la sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020".

[147]          Testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.